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	<title>28/7/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/7/2014 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2014 n.163</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-28-7-2014-n-163/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2014 n.163</a></p>
<p>Pres. Galtieri, Est. Tenore Procura regionale c. Cecchetti (avv. Ugoccioni) e Galli (avv. Spelta e Corlaita) &#8211; P.M. Napoli 1. Giudizio contabile &#8211; Fondi Gruppi consiliari regionali – Utilizzo per rimborsi spese per pranzi, cene e trasporti &#8211; Natura pubblica dei fondi &#8211; Giurisdizione della Corte dei conti &#8211; Sussiste.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-28-7-2014-n-163/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2014 n.163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Galtieri, Est. Tenore<br /> Procura regionale c. Cecchetti (avv. Ugoccioni) e Galli (avv. Spelta e Corlaita) &#8211; P.M. Napoli</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giudizio contabile &#8211; Fondi Gruppi consiliari regionali – Utilizzo per rimborsi  spese per pranzi, cene e trasporti &#8211; Natura pubblica dei fondi &#8211; Giurisdizione della Corte dei conti &#8211; Sussiste.</p>
<p>2. Giudizio contabile &#8211; Fondi Gruppi regionali – Giurisdizione della Corte dei Conti – Ragioni &#8211; Soggettività pubblica o privata dei gruppi consiliari &#8211; Irrilevanza &#8211; Destinazione pubblica del finanziamento ai Gruppi – Rilevanza</p>
<p>3. Giudizio contabile &#8211; Fondi Gruppi consiliari regionali – Destinazione per fini indicati in legge regionale &#8211; Spese di rappresentanza politica e funzionamento – Attività di spesa per pranzi, cene e trasporti  priva di motivazioni idonee &#8211;  Danno erariale &#8211; Sussiste – Ragioni &#8211; Estraneità dell’attività di spesa alle finalità del contributo pubblico erogato.</p>
<p>4. Giudizio contabile &#8211; Fondi Gruppi consiliari regionali – Destinazione per fini indicati in legge regionale – Incontri con simpatizzanti, colleghi, giornalisti &#8211; Spese per pranzi, cene – Imputazione al Gruppo anche per ospiti – Illiceità – Ragioni – Doverosità degli incontri in sedi istituzionali. </p>
<p>5. Giudizio contabile &#8211; Fondi Gruppi consiliari regionali &#8211; Impiego dei contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari &#8211; Sindacato del giudice – Interferenza sull’attività politica dei consiglieri regionali o sul merito delle scelte discrezionali – Insussistenza.  </p>
<p>6. Giudizio contabile &#8211; Fondi Gruppi consiliari regionali &#8211; Impiego di contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari &#8211; Spese prive di previa adeguata giustificazione &#8211; Contrasto con principi chiarezza di rendicontazione &#8211;  Sussiste.</p>
<p>7. Giudizio contabile &#8211; Fondi gruppi consiliari regionali &#8211; Spese di rappresentanza e funzionamento &#8211; Attività di spesa per pranzi, cene e taxi  priva di motivazioni idonee &#8211;  Responsabilità del beneficiario del rimborso – Corresponsabilità del Capogruppo – Per omessa vigilanza &#8211; Sussiste.</p>
<p>8. Giudizio contabile &#8211; Fondi gruppi consiliari regionali &#8211; Spese di rappresentanza e funzionamento &#8211; Attività di spesa per pranzi, cene e trasporti non giustificata &#8211;  – Corresponsabilità dei componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale &#8211; Per omessa vigilanza e colpevole avallo al rimborso spese oggetto di causa – Ipotizzabilità – Litisconsorzio necessario – Esclusione.</p>
<p>9. Giudizio contabile – Regola delle spese – In caso di cessata materia del contendere – Per intervenuto pagamento stragiudiziale – Valutazione del merito ai fini della soccombenza virtuale – Necessità – Efficacia di giudicato – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in materia di corretto utilizzo di fondi assegnati ai Gruppi consiliari regionali (utilizzati, nella specie, per le spese per pranzi, cene e taxi di un Consigliere regionale componente del Gruppo), stante la destinazione pubblica di detti fondi.</p>
<p>2. A fronte dell’assegnazione di fondi pubblici ai Gruppi consiliari regionali, ai fini della giurisdizione contabile, non assume alcun peculiare rilievo l’argomento della soggettività pubblica o privata dei gruppi consiliari, poiché nella giurisprudenza dominante i tradizionali canoni &#8220;soggettivi&#8221;, tesi a valorizzare, ai fini della giurisdizione, la qualità del soggetto agente sono divenuti recessivi rispetto alla valutazione dell’aspetto &#8220;oggettivo&#8221; della fattispecie, quali la fonte e la destinazione del finanziamento e la natura del danno.</p>
<p>3. L’assegnazione di fondi pubblici ai Gruppi consiliari regionali risponde a specifiche finalità indicate in legge regionale, quali quelle di rappresentanza politica (e non istituzionale) e funzionamento. Detti fondi assolvono a funzioni di rappresentanza diverse da quella istituzionale e non possono essere utilizzati per effettuare spese per pranzi, cene e trasporti prive di motivazioni idonee e di attinenza a finalità pubbliche.</p>
<p>4. Gli incontri con colleghi, giornalisti, simpatizzanti, da parte di un Consigliere regionale vanno effettuati in locali istituzionali a ciò deputati, non potendosi ammettere il rimborso, con finanziamenti regionali, di spese di incontri in ristoranti, anche per gli ospiti. </p>
<p>5. La giurisdizione della Corte dei conti sulle modalità di spesa dei contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari non comporta l’esercizio di un sindacato sull’attività politica dei consiglieri regionali ovvero sul merito delle scelte discrezionali del Consiglio regionale. Infatti l’azione del pubblico ministero contabile è limitata a prospettare un’illiceità correlata ad un’attività gestoria priva di elementi giustificativi e, dunque, assunta in contrasto con i principi di legittimità, coerenza e chiarezza di rendicontazione che devono assistere ogni impiego di denaro pubblico.</p>
<p>6. Configura danno erariale l’uso dei fondi assegnati ai Gruppi consiliari per spese per pranzi, cene e trasporti prive di indicazioni in merito alle occasioni che le avrebbero rese necessarie, ai nominativi ed  alle funzioni dei soggetti beneficiari delle stesse. Difatti tutti i soggetti beneficiari di un contributo pubblico, avente un vincolo di destinazione a una finalità specifica, non possono sottrarsi all’obbligo di &#8220;dar conto&#8221; del relativo impiego, offrendo la prova di aver destinato le risorse pubbliche alle finalità che costituivano la causa dell’erogazione. Il percettore ha infatti l’onere di dimostrare che l’utilizzo delle risorse pubbliche è avvenuto nel rispetto della legge ed in coerenza con le finalità proprie del contributo erogato.</p>
<p>7. Qualora i fondi assegnati ai Gruppi consiliari regionali per spese di rappresentanza politica e funzionamento siano destinati ad attività di spesa per pranzi, cene e trasporti senza adeguate giustificazioni, si configura la responsabilità per danno erariale, oltre che per il Consigliere regionale beneficiario del rimborso, anche per il Capogruppo, gravando su quest’ultimo specifici obblighi di riscontro e vigilanza.</p>
<p>8. Qualora i fondi assegnati ai Gruppi consiliari regionali per spese di rappresentanza politica e funzionamento siano destinati ad attività di spesa per pranzi, cene e trasporti  priva di idonee giustificazioni, oltre alla responsabilità del Consigliere regionale beneficiario del rimborso, può ipotizzarsi anche una corresponsabilità dei componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per omessa vigilanza e colpevole avallo al rimborso spese oggetto di causa, fermo restando che nei confronti di questi non si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario, ove gli stessi non siano stati evocati in giudizio.</p>
<p>9. A fini della regola delle spese di lite in caso di cessazione della materia del contendere per refusione stragiudiziale del danno erariale arrecato alla Regione da parte di un Consigliere regionale, il giudice deve applicare la regola della c.d. soccombenza virtuale, vagliando nel merito la fondatezza della domanda azionata dalla Procura regionale attrice. Tale statuizione nel merito non è tuttavia idonea a configurare un giudicato sui fatti.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>-1	Sui danni erariali da spese illecite da parte dei Gruppi regionali v. C. conti sez. giur. Friuli-Venezia Giulia 12 giugno 2014 n. 51; id., n. 31/2014; n.24 e n.25/2014, n.11, n.16, n.17, n. 18 e n. 19/2014; C. Conti, Sez. giur. Lazio, 30.12.2013 n. 914; sulle spese dei Gruppi v. anche C. conti, sez. controllo Lombardia 9.5.2013 n. 204.<br />	<br />
-2	Sulle spese di rappresentanza in generale ex pluribus C. conti, sez. giur. Toscana, 10.7.2013 n. 6; id., sez. giur. Campania, 11.7.2013 n. 36; id., sez. giur. Friuli V.G., 11.2.2011 n. 12; id., sez. giur. Friuli, 31.10.2010 n. 16; id., sez. II app., 29.3.2002 n. 106).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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