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	<title>28/7/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/7/2012 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2012 n.1051</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-28-7-2012-n-1051/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-28-7-2012-n-1051/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2012 n.1051</a></p>
<p>Pres. Amoroso – Est. Coppari Ricorrenti vari (Avv.ti M. Cuniberti, L. Formilan, M. Romero, V. Angiolini) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato) sulla non manifesta infondatezza della questione illegittimità costituzionale avente ad oggetto il provvedimento di adeguamento automatico della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-28-7-2012-n-1051/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2012 n.1051</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-28-7-2012-n-1051/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2012 n.1051</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amoroso – Est. Coppari<br /> Ricorrenti vari (Avv.ti M. Cuniberti, L. Formilan, M. Romero, V. Angiolini) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla non manifesta infondatezza della questione illegittimità costituzionale avente ad oggetto il provvedimento di adeguamento automatico della retribuzione dei magistrati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Magistrati &#8211; Art. 9, comma 22 del d.l. 31 maggio 2010 – Adeguamento automatico della retribuzione – Questione di illegittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza – Art.23 e 53 Cost. – Misura ablatoria – Natura tributaria. 	</p>
<p>2. Magistrati &#8211; Art. 9, comma 22 del d.l. 31 maggio 2010 – Adeguamento automatico della retribuzione – Progressività delle imposte – Non sussiste – Questione di illegittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza – Art.3 Cost.	</p>
<p>3. Magistrati &#8211; Art. 9, comma 22 del d.l. 31 maggio 2010 – Adeguamento automatico della retribuzione – Indipendenza dei magistrati – Questione di illegittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza – Art. 101 e 104 Cost.	</p>
<p>4. Magistrati &#8211; Art. 9, comma 22 del d.l. 31 maggio 2010 – Adeguamento automatico della retribuzione – Principi di proporzionalità e adeguatezza – Questione di illegittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza – Art. 36 Cost.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La previsione di cui all’art.9, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010 contrata con gli articoli 23 e 53 Cost., in quanto le decurtazioni in esame, imponendo un sacrificio economico individuale non transeunte (alla luce della durata triennale), in forza di un atto autoritativo di carattere ablatorio avente finalità di reperimento di risorse necessarie a coprire spese pubbliche, risultano avere natura tributaria o comunque di prestazioni imposte. Stante il carattere tributario da riconoscere alla norma, la suddetta disposizione dovrebbe pertanto rispettare i presupposti cui l’art. 53 Cost. (secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva ed il sistema tributario è informato a criteri di progressività). Ciò nondimeno, la norma in esame colpisce solo una specifica categoria di contribuenti, sulla base, anziché del loro reddito, di loro peculiari qualità soggettive, imponendo una prestazione patrimoniale indipendente dalla effettiva capacità contributiva complessiva.	</p>
<p>2. Poiché riguarda unicamente o quasi la categoria dei magistrati, l’art.9, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010 altera il principio di progressività delle imposte, quale specifica emanazione, nel campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito dello Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, determinando così un’evidente disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 Cost.	</p>
<p>3. La norma in parola si pone in insanabile contraddizione con il principio (desumibile dall’art. 104, 1° comma Cost.) per cui il trattamento economico dei magistrati non può ritenersi nella libera disponibilità né del potere legislativo né di quello esecutivo, trattandosi di un aspetto essenziale per attuare il precetto costituzionale dell’indipendenza e dell’autonomia della Magistratura da ogni altro potere dello Stato. Principio sancito in via generale dagli artt. 101, secondo comma, Cost. e 104, primo comma, Cost.. Ne consegue che la suddetta disposizione normativa, mediante uno strumento che formalmente incide esclusivamente sulla retribuzione del magistrato, viene in realtà ad operare, stante la correlazione tra trattamento economico e indipendenza, un indebito condizionamento sull’esercizio della funzione magistratuale, con il conseguente effetto che il magistrato rischia di vedersi compromesso quel credito e quel prestigio di cui deve sempre ed indefettibilmente godere.	</p>
<p>4. La decurtazione prevista dall’art.9, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010 concretizza una possibile violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza retributiva posti dall’art. 36 della Costituzione, sotto il profilo della lesione della proporzione tra retribuzione ed attività svolta, in quanto incide oggettivamente sul trattamento economico complessivo del magistrato. Con la misura in oggetto, infatti, viene alterata inequivocabilmente la proporzione, anteriormente esistente, tra retribuzione e lavoro espletato e ciò mediante un provvedimento operante un prelievo forzoso privo del necessario carattere di straordinarietà e/o di temporaneità, ma avente natura continuativa e sostanzialmente stabile, in quanto afferente ad un intero triennio. E ciò, oltretutto, indirizzandosi esclusivamente nei confronti di una ben definita “categoria”, nonostante la dichiarata ragione giustificativa di carattere generale e onnicomprensiva dell’eccezionalità della situazione economica del Paese.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 251 del 2012, proposto da: </p>
<p>Bruno Bruni, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Cuniberti, Luca Formilan, Mariagrazia Romeo, Vittorio Angiolini, con domicilio eletto presso Mariagrazia Romeo in Venezia, S. Croce, 205; Antonio Carlo Cappelleri, Irene Casol, Linalisa Cavallino, Mauro Dallacasa, Marcello D’Amico, Massimo De Bortoli, Antonio De Nicolo, Umberto Dosi, Mario Fabiani, Manuela Farini, Andrea Fidanzia, Antonella Galli, Umberto Giacomelli, Maurizio Gionfrida, Francesco Giuliano, Liliana Guzzo, Giuseppe Limitone, Silvio Maras, Roberta Marchiori, Elisa Mariani, Licia Consuelo Marino, Anna Maria Marra, Lisa Micochero, Paola Mossa, Marta Paccagnella, Parise Clotilde, Giovanni Maria Pavarin, Francesco Saverio Pavone, Daniela Perdibon, Rita Rigoni, Daniela Ronzani, Roberto Santoro, Enrico Schiavon, Roberto Simone, Anselmo Tosatti, Rocco Valeggia, Marina Ventura, Innocenza Vono, Giovanni Zorzi, rappresentati e difesi dagli avv. Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti, Luca Formilan, Mariagrazia Romeo, con domicilio eletto presso Mariagrazia Romeo in Venezia, S. Croce, 205; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza Consiglio dei Ministri; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del diritto al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle decurtazioni previste dall’art. 9, comma 2, del d.l. 31.3.2010, n. 78, convertito in l. 30.4.2010 n. 122 e confermate dall’art. 2, comma 1, d.l. 13.8.2011, n. 138, come modificato in sede di conversione dalla l. 14.9.2011 n. 148.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>1. I ricorrenti, tutti magistrati ordinari in servizio presso Uffici giudiziari ricompresi nell’ambito della competenza territoriale dell’adito Tribunale ed assoggettati, in dipendenza della titolarità di un trattamento economico complessivo superiore a 90.000 euro lordi annui, alle decurtazioni del trattamento retributivo derivanti dall’applicazione delle disposizioni finanziarie contenute nell’art. 9, comma 2, del d.l. 31 marzo 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010 n. 122, hanno agito in giudizio per la declaratoria di illegittimità di dette misure, con consequenziale riconoscimento del diritto al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle contestate riduzioni, all’uopo prospettando violazione e falsa applicazione di legge e lamentando, altresì, la sospetta illegittimità costituzionale della citata normativa primaria.<br />	<br />
2. In particolare, a sostegno della pretesa, i ricorrenti hanno dedotto, in primo luogo, l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 2, 3 23 e 53 Cost., in quanto le decurtazioni da esso derivanti, si risolverebbero in una «prestazione patrimoniale imposta», ai sensi dell’art. 23 Cost., nonché «in una forma di concorso alle spese pubbliche riconducibile all’art. 53 Cost.» non rispettose, sotto il primo profilo, dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il secondo, del principio di capacità contributiva.<br />	<br />
3. In secondo luogo, sempre secondo i ricorrenti, la norma <i>de qua</i> violerebbe altresì gli artt. 2, 3, 36, 53, 97, 101, 102, 104, 107 e 108 Cost., in quanto le decurtazioni da essa derivanti, con specifico riferimento alla categoria dei magistrati, determinerebbero un <i>vulnus</i> alle garanzie di indipendenza ed autonomia dell’ordine giudiziario cui la retribuzione direttamente si collega e, in considerazione della delicatezza della funzione su cui esse necessariamente incidono, risulterebbero altresì incompatibili con il buon andamento degli uffici giudiziari (art. 97 Cost.), nonché col necessario carattere di proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro svolto (art. 36 Cost.).<br />	<br />
4. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
5. Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio dubita della legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, il quale così prevede: «in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui».<br />	<br />
6. Detta disposizione introduce, dunque, una misura che incide direttamente sul trattamento economico dei magistrati per gli anni 2011, 2012 e 2013, prevedendo la riduzione di una percentuale determinata dei trattamenti retributivi superiori a determinate soglie, che interessa tutti gli odierni ricorrenti, percettori di un trattamento retributivo complessivo superiore a 90.000 euro lordi annui.<br />	<br />
7. La rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010 deriva, pertanto, dalla diretta applicabilità, nei termini appena indicati, della disciplina richiamata sulla retribuzione dei ricorrenti, con la conseguenza che, ove il Collegio non dubitasse della conformità a Costituzione della norma in esame, la pretesa azionata con il ricorso risulterebbe infondata e da respingere sotto tutti i profili dedotti.<br />	<br />
8. In punto di non manifesta infondatezza della questione, il Collegio ritiene in primo luogo che la norma <i>de qua</i> si ponga in contrasto con gli articoli 23 e 53 Cost., in quanto le decurtazioni in esame, imponendo un sacrificio economico individuale non transeunte, in forza di un atto autoritativo di carattere ablatorio avente finalità di reperimento di risorse necessarie a coprire spese pubbliche, risultano avere natura tributaria o comunque di prestazioni imposte (<i>ex plurimis</i>, Corte cost., sentt. n. 141 del 2009, n. 335 del 2008, n. 64 del 2008, n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005).<br />	<br />
8.1. Stante la natura tributaria da riconoscersi al comma 2 dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2011, la suddetta disposizione dovrebbe pertanto rispettare i presupposti cui l’art. 53 Cost. ancora la legittimità di siffatto genere di previsioni, stabilendo che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” e che “il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.<br />	<br />
8.1. Ciò nondimeno, la norma in esame colpisce solo una specifica categoria di contribuenti, sulla base, anziché del loro reddito, di loro peculiari qualità soggettive, imponendo una prestazione patrimoniale indipendente dalla effettiva capacità contributiva complessiva (poiché individua uno specifico cespite da assoggettare a tassazione, senza relazioni con altre entrate del soggetto inciso), così introducendo un’imposizione sostanzialmente regressiva e discriminatoria, in violazione degli artt. 23 e 53 Cost.<br />	<br />
8.2. Ancora, la norma <i>de qua</i>, riguardando unicamente o quasi la categoria dei magistrati, altera il principio di progressività delle imposte, quale specifica emanazione, nel campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito dello Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, determinando così un’evidente disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 Cost.<br />	<br />
9. In secondo luogo, il Collegio ritiene che la norma <i>de qua</i> si ponga, altresì, in insanabile contraddizione con il principio (desumibile dall’art. 104, 1° comma Cost.) per cui il trattamento economico dei magistrati non può ritenersi nella libera disponibilità né del potere legislativo né di quello esecutivo, trattandosi di un aspetto essenziale per attuare il precetto costituzionale dell’indipendenza e dell’autonomia della Magistratura da ogni altro potere dello Stato. Principio sancito in via generale dagli artt. 101, secondo comma, Cost. (alla stregua del quale “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”) e 104, primo comma, Cost. (secondo cui “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”).<br />	<br />
9.1. Pertanto, con la contestata disposizione normativa il legislatore, mediante uno strumento che formalmente incide (solo) sulla retribuzione del magistrato, viene in realtà ad operare, stante la correlazione tra trattamento economico e indipendenza, un indebito condizionamento sull’esercizio della funzione magistratuale, con il conseguente effetto che il magistrato rischia di vedersi compromesso quel credito e quel prestigio di cui deve sempre ed indefettibilmente godere presso la comunità dei cittadini (cfr. Corte cost. n. 100 del 1981; n. 145 del 1976).<br />	<br />
10. In terzo luogo, il Collegio dubita della legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010 nella parte in cui tale decurtazione incide oggettivamente sul trattamento economico complessivo del magistrato, in violazione anche dell’art. 36 Cost., sotto il profilo della lesione della &#8220;proporzione&#8221; tra retribuzione ed attività svolta.<br />	<br />
10.1. Con la misura in oggetto, infatti, viene alterata inequivocabilmente la proporzione, anteriormente esistente, tra retribuzione e lavoro espletato e ciò mediante un provvedimento operante un prelievo forzoso privo del necessario carattere di straordinarietà e/o di temporaneità, ma avente natura continuativa e sostanzialmente stabile, in quanto afferente ad un intero triennio. E ciò, oltretutto, indirizzandosi esclusivamente nei confronti di una ben definita “categoria”, nonostante la dichiarata ragione giustificativa di carattere generale e onnicomprensiva dell’eccezionalità della situazione economica del Paese.<br />	<br />
11. Conclusivamente, la riduzione del trattamento retributivo determinata dalla norma impugnata appare, alla luce degli esposti rilievi, irragionevole e discriminatoria, contrastante con il principio di autonomia ed indipendenza anche economica della magistratura, nonché con il canone di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione, costituendo, altresì, tributo occulto, speciale e regressivo, in violazione degli artt. 3, 23, 36, 53, 101 e 104 della Costituzione. <br />	<br />
12. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010 cit., quale risultante dalle modifiche introdotte con la legge di conversione, trattandosi di questione rilevante per la definizione del giudizio <i>a quo</i> e non manifestamente infonda, con conseguente sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,<br />	<br />
a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma, 2 del d.l. 31 marzo 2010 n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei termini e per le ragioni esposti in motivazione, per contrasto con gli articoli 3, 23, 36, 53, 101 e 104 della Costituzione; <br />	<br />
b) sospende il giudizio in corso; <br />	<br />
c) ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica nonché al Presidente della Camera dei deputati;<br />	<br />
d) dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte costituzionale.</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />	<br />
Claudio Rovis, Consigliere<br />	<br />
Silvia Coppari, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/07/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-28-7-2012-n-1051/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2012 n.1051</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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