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	<title>28/7/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/7/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2005 n.4003</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-7-2005-n-4003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-7-2005-n-4003/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2005 n.4003</a></p>
<p>Pres. ed est. Patroni Griffi SO.DE.NA. (Avv. P. Manzella) c. Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia del demanio (Avv. Stato), Russo (Avv.ti P. Iannuccilli e S. Tomei) sull&#8217;inidoneità della illegittima rateizzazione del prezzo d&#8217;acquisto di un immobile come vizio inficiante la procedura di gara e la sua aggiudicazione 1. Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-7-2005-n-4003/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2005 n.4003</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-7-2005-n-4003/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2005 n.4003</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. Patroni Griffi<br /> SO.DE.NA. (Avv. P. Manzella) c. Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia del demanio (Avv. Stato),  Russo (Avv.ti P. Iannuccilli e S. Tomei)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inidoneità della illegittima rateizzazione del prezzo d&#8217;acquisto di un immobile come vizio inficiante la procedura di gara e la sua aggiudicazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Vendita di immobili dello Stato – Offerta concernente un lotto dei due oggetto di vendita – Indicazione all’interno della busta degli estremi catastali di entrambi i lotti – Illegittimità dell’aggiudicazione – Non sussiste – Motivi</p>
<p>2.  Contratti della P.A. – Vendita di immobili dello Stato – Aggiudicazione – Illegittima concessione della rateizzazione del prezzo d’acquisto – Idoneità a viziare gli atti di gara – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di gara informale per la vendita di immobili dello Stato, è legittima l’aggiudicazione di un lotto nonostante la busta contenente l’offerta, pur recando sul frontespizio la corretta indicazione del lotto in questione, rechi all’interno recava gli estremi catastali di entrambi i lotti oggetto di vendita. Infatti l’offerta presentata in tale modo non ingenera il rischio di confusione o incertezze e non vìola in modo giuridicamente significativo le regole poste per l’espletamento della gara. Pertanto la semplice indicazione degli estremi catastali di entrambi i lotti è elemento inidoneo a far ritenere violate le formalità di gara.</p>
<p>2. La rateizzazione del prezzo disposta in carenza di supporto normativo e in contrasto con l’impegno assunto in sede di formulazione dell’offerta è inidonea a riflettersi in senso invalidante sulla procedura di gara e sull’aggiudicazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />(Sezione Quarta) </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 8177 del 2004, proposto dalla <br />
<b>società SO.DE.NA.</b>, in persona del legale rappresentante,  rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Manzella, domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avv. Caravella, via Sistina 149</p>
<p align=center><b>contro</b></p>
<p>il <b>Ministero dell’economia e delle finanze</b>, in persona del Ministro in carica, e l’Agenzia del demanio, in persona del Direttore in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei Portoghesi n.12;</p>
<p>e nei confronti<br />
del signor <b>Renato Russo</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Iannuccilli e Sabino Tomei, domiciliato in Roma, presso lo studio del primo, via Carlo Mirabello 26</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli 6 maggio 2004 n. 8219</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli appellati ;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 21 giugno 2005 il Presidente f.f. consigliere Filippo Patroni Griffi; udito l’Avv. Pasquale Iannuccilli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società SODENA ha impugnato, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, l’aggiudicazione al signor Renato Russo della gara informale per la vendita di immobili dello Stato, in relazione all’acquisto del secondo lotto, denominato « ex Polveriera degli Spiriti ». Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha, altresì, impugnato la stipula e l’approvazione del contratto successivamente intervenuti.<br />
Il Tribunale amministrativo, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso iniziale e dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta con motivi aggiunti.<br />
Propone appello la SODENA, la quale insiste nel dedurre l’illegittimità dell’aggiudicazione e contesta la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione della stipula del contratto e della sua approvazione. Chiede altresì l’aggiudicazione del bene o, in alternativa, il risarcimento per equivalente.<br />
All’udienza del 21 giugno 2005, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. L’appello è infondato.<br />
L’appellante SODENA contesta in primo luogo l’illegittimità dell’aggiudicazione del lotto 2 all’appellato, sul rilievo che la busta contenente l’offerta, pur recando sul frontespizio la corretta indicazione del lotto 2, all’interno recava invece gli estremi catastali di entrambi i lotti.<br />
La censura non è meritevole di accoglimento.<br />
L’offerta presentata dall’appellato è tale da non poter ingenerare il rischio di confusione o incertezze denunciato dall’appellante società e non vìola in modo giuridicamente significativo le regole poste per l’espletamento della gara, in quanto l’indicazione del lotto è chiaramente effettuata e il prezzo non poteva certo riguardare i due lotti, sicché la semplice indicazione degli estremi catastali di entrambi i lotti è elemento inidoneo a far ritenere violate le formalità di gara.<br />
2. L’appellante contesta, altresì, con i motivi aggiunti, gli atti successivi all’aggiudicazione, segnatamente la stipula del contratto e la sua approvazione, rispetto ai quali l’appellante denuncia l’abnormità dei tempi della stipulazione rispetto all’aggiudicazione e la concessione del beneficio della rateizzazione del prezzo.<br />
Con l’appello, in particolare, la società si duole della pronuncia di inammissibilità del Tribunale amministrativo, il quale ha rilevato che l’originaria ricorrente è estranea alla sequenza procedimentale successiva all’aggiudicazione, in quanto non risulta dimostrato un legame tra contenuti del contratto (e, in particolare, la disposta rateizzazione) e pregressi atti di gara, tale da far ritenere violata, in quella fase, la par condicio.<br />
La declaratoria di inammissibilità pronunciata dal primo giudice può, con riferimento alla concreta vicenda in esame, essere condivisa.<br />
La rateizzazione del prezzo –che si assume disposta in carenza di supporto normativo e in contrasto con l’impegno assunto in sede di formulazione dell’offerta- è intervenuta in effetti solo in sede di stipula del contratto e, per le concrete vicende del procedimento (tempo trascorso tra aggiudicazione e stipula, abrogazione della norma nel corso della vendita), è inidonea a riflettersi in senso invalidante sulla procedura di gara e sull’aggiudicazione.<br />D’altra parte, l’appellante, qualora fosse accolta la censura, non potrebbe ottenere l’aggiudicazione in proprio favore o l’annullamento della gara, in quanto il vizio dedotto concerne esclusivamente il contratto e non trae titolo dalla procedura di gara. L’unica conseguenza sarebbe che l’appellato potrebbe essere tenuto al pagamento integrale del prezzo in unica soluzione ovvero, dato il tempo trascorso, corrispondere all’amministrazione una somma corrispondente al vantaggio economico ricavato dalla rateizzazione a fronte di un possibile danno sopportato dall’amministrazione medesima.<br />
Ma trattasi di evenienze estranee al presente giudizio. In realtà, le censure dedotte dall’originaria ricorrente nei motivi aggiunti investono direttamente una clausola del contratto e il comportamento dell’amministrazione successivo alla gara, sicché esse sono state correttamente ritenute inammissibili dal primo giudice.<br />
3. In conclusione, l’appello deve essere respinto e la sentenza del Tribunale amministrativo va confermata.<br />
Ricorrono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado. </p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, rigetta l’appello e conferma la sentenza del Tribunale amministrativo.<br />
Spese del secondo grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 21 giugno 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in camera di consiglio con l’intervento dei Signori:</p>
<p>Filippo Patroni Griffi		Presidente f.f. estensore<br />	<br />
Antonino Anastasi			Consigliere <br />	<br />
Aldo Scola				Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni				Consigliere<br />	<br />
Bruno Mollica			Consigliere																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
28-lug-05</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-7-2005-n-4003/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2005 n.4003</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2005 n.4004</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-28-7-2005-n-4004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-28-7-2005-n-4004/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2005 n.4004</a></p>
<p>Pres. Riccio, est. Aureli D’Ercoli (Avv. A. Mantero) c. Comune di Riccione (Avv. E. Castellani) 1. Procedimento amministrativo – Silenzio della P.A. &#8211; Modalità di formazione del silenzio – rifiuto – Obbligo dell’atto di diffida 2. Edilizia ed urbanistica – Vincoli urbanistici – Scadenza – Ritipizzazione delle aree – Adozione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-28-7-2005-n-4004/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2005 n.4004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-28-7-2005-n-4004/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2005 n.4004</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riccio, est. Aureli<br /> D’Ercoli (Avv. A. Mantero) c. Comune di Riccione (Avv. E. Castellani)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Procedimento amministrativo – Silenzio della P.A. &#8211;  Modalità di formazione del silenzio – rifiuto – Obbligo dell’atto di diffida																																																																																												</p>
<p>2.	Edilizia ed urbanistica – Vincoli urbanistici – Scadenza – Ritipizzazione delle aree – Adozione del piano strutturale comunale – Idoneità – Sussiste &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Anche nel vigore della disciplina introdotta dalla L. 241 del 1990, il soggetto che intende reagire contro l&#8217;inerzia della Pubblica amministrazione ha l&#8217;onere di seguire il rigoroso iter procedimentale indicato dall&#8217;art. 25 T.U. 3 del 1957, in base al quale, dopo la presentazione di un&#8217;istanza e dopo il silenzio dell&#8217;Amministrazione protrattosi per almeno sessanta giorni, l&#8217;interessato può effettuare una diffida a provvedere entro un congruo termine (non inferiore a trenta giorni) da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, cui fa seguito la proposizione del ricorso (allorquando tale procedimento si sia concluso e si sia fatto formalmente constatare l&#8217;inadempimento della P.A.) nel termine di decadenza fissato dalla legge, decorrente dalla scadenza del termine assegnato con l&#8217;atto di diffida (1). Pertanto il solo decorso del termine di almeno sessanta giorni assegnato con l’istanza all’Amministrazione, non è sufficiente per la formazione del silenzio-rifiuto, dovendosi a tal fine far constatare formalmente l’inadempimento con il successivo atto di diffida.																																																																																												</p>
<p>2.	E’ idonea l’adozione del piano strutturale comunale (strumento urbanistico previsto dall’art.32 della L.R. Emilia Romagna 20 del 2000),  a rimuovere l’inerzia del comune nel procedere alla ritipizzazione di un’area, resasi necessaria dopo la scadenza per decorso del quinquennio dei vincoli d’inedificabilità  su di essa imposti dal PRG 																																																																																												</p>
<p>_____________<br />
(1) Vd. anche Cons. Stato Sez.V 376 &#8211; 4 febbraio 2004)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br /> (Sezione Quarta) </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 1993 dell&#8217;anno 2005, proposto da<br />
<b>D’Ercoli Giuseppe</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Mantero ed elettivamente domiciliato in Roma presso e nello studio Grez &#038; Associati srl, Lungotevere Flaminio n.46 Pal.IV sc. B)</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Riccione</b>, in persona del Sindaco in carica  rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enzo Castellani e domiciliato presso l&#8217;avv. M.T. Barbantini in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 14;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sez. I^, del25 ottobre 2004 n.3868 ;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Sindaco del Comune di Riccione;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 12 aprile 2005  il Cons. Sandro Aureli;<br />
Uditi, altresì, gli avv.ti Stancanelli su delega dell&#8217;avv. A. Mantero e Barbantini su delega dell&#8217;avv. E. Castellani;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il sig D’Ercoli è proprietario di un’area situata nel Comune di Riccione sulla quale il PRG aveva imposto un vincolo, in parte  a “verde pubblico” ed in parte a “parco collinare e fluviale”; incolo scaduto per effetto del decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2 l. 19 novembre 1968, n.1187 (ora art. 9  d.P.R. 327/01)<br />
Per tale ragione il sig D’Ercoli si è rivolto al Comune di Riccione per ottenere la ritipizzazione della predetta area rimasta priva di disciplina urbanistica.<br />
Non avendo ottenuto risposta, il sig D’Ercoli ha agito con ricorso ex art. 21-bis della legge n.1043 del 1971 (introdotto dall’art.2 della legge n.205/2000) rivolgendosi al T.a.r. della Regione Emilia Romagna, che con la sentenza riportata in epigrafe lo ha respinto con la considerazione che il Comune di Riccione, prima della notifica della diffida, ha esercitato concretamente, adottando con deliberazione consiliare n.30 del 2004 il Piano Strutturale Comunale previsto dall’art.32 della L.R. n.20/2000, il potere pianificatorio, “con riguardo a tutto il territorio comunale”, onde non sussisteva il preteso silenzio e di conseguenza neppure l’obbligo di provvedere. <br />
A tale decisione negativa ha reagito con l’appello qui in esame Il sig. D’Ercoli, sviluppando argomenti almeno in parte già esposti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.<br />
Il Comune di Riccione ha chiesto il rigetto dell’appello sottolineando l’inconfutabilità degli argomenti recati dalla sentenza gravata, sorretti dall’intervenuto adempimento all’obbligo di provvedere prima della notifica della diffida.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello è totalmente infondato.<br />
Com’è noto “anche nel vigore della disciplina introdotta dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, il soggetto che intende reagire contro l&#8217;inerzia della Pubblica amministrazione ha l&#8217;onere di seguire il rigoroso iter procedimentale indicato dall&#8217;art. 25 T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, in base al quale, dopo la presentazione di un&#8217;istanza e dopo il silenzio dell&#8217;Amministrazione protrattosi per almeno sessanta giorni, l&#8217;interessato può effettuare una diffida a provvedere entro un congruo termine (non inferiore a trenta giorni) da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, cui fa seguito la proposizione del ricorso (allorquando tale procedimento si sia concluso e si sia fatto formalmente constatare l&#8217;inadempimento della P.A.) nel termine di decadenza fissato dalla legge, decorrente dalla scadenza del termine assegnato con l&#8217;atto di diffida. (Cons. Stato Sez.V 376 &#8211; 4 febbraio 2004)<br />
Contrariamente, dunque, a quanto affermato dall’appellante il solo decorso del termine di almeno sessanta giorni assegnato con l’istanza all’Amministrazione, non è sufficiente per la formazione del silenzio-rifiuto, dovendosi a tal fine far constatare formalmente l’inadempimento con il successivo atto di diffida.<br />
Nella fattispecie in esame il Comune ha adottato il PSC Piano Strutturale Comunale) con deliberazione n. 30 dell’8 aprile 2004, vale a dire prima che venisse ad esso notificato l’atto di diffida, onde non si è verificata la condizione per individuare l’inerzia nel comportamento dell’Amministrazione, come necessario ai sensi del citato art. 25 T.U. 1957 n. 3, che delinea un procedimento in cui solo con il permanere dell’inerzia dell’Amministrazione dopo il termine assegnato con l’atto di diffida, si giunge alla formazione del silenzio rifiuto.<br />
L’appellante contesta inoltre l’affermazione del primo giudice dove ha ritenuto idonea l’adozione del PSC a rimuovere l’inerzia del Comune di Rimini nel procedere alla ritipizzazione dell’area di sua proprietà, resasi necessaria dopo che erano scaduti per decorso del quinquennio i vincoli d’inedificabilità  su di essa imposti dal PRG (v.art.2 l.19 novembre 1968, n.1187; oa art.9 d.P.R. 327/01)<br />
In particolare l’appellante sottolinea che il PSC è uno strumento programmatorio “d’indirizzo” che non contiene alcuna ritipizzazione; non equivalente perciò al PRG del quale è invece sostitutivo il POC (Piano operativo comunale, rt.32 l.r. n.20/2000), nella specie neppure adottato.<br />
Dimentica però l’appellante che il PSC è “….lo strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal Comune con riguardo a tutto il territorio comunale….); esso si fonda sul principio della perequazione art.7 l.r. n.20 del 2000) e ciò fa si che l’area di sua proprietà possiede comunque una suscettibilità edificatoria da gestire nell’ambito della disciplina del  comparto in cui è inserita.<br />
Il POC non potrà assumere determinazioni diverse dal PSC,onde ben può affermarsi che l’area in questione non è più in una condizione di assenza della disciplina urbanistica, come verificatosi dopo che i vincoli d’inedificabilità su di essa in precedenza imposti sono scaduti.<br />
L’appello deve quindi essere respinto.<br />
Le spese processuali sono liquidate in favore dell’Amministrazione appellata come da dispositivo che segue.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.<br />
 Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali della presente fase di giudizio, che complessivamente liquida in favore del Comune di Riccione in Euro 4.000,00<br />
Odina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 12 aprile 2005  dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Stenio RICCIO 				Presidente<br />	<br />
Costantino SALVATORE 		Consigliere<br />	<br />
Dedi RULLI 				Consigliere<br /> <br />
Antonino ANASTASI 			Consigliere<br />	<br />
Sandro AURELI 				Consigliere est.																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
28-lug-05</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-28-7-2005-n-4004/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2005 n.4004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2005 n.4062</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-7-2005-n-4062/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-7-2005-n-4062/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2005 n.4062</a></p>
<p>Pres. Elefante, est. Metro Ministero dell’Interno e Prefetto della Provincia di Roma (Avv. Stato) c. Ucci (Avv.A. Clarizia) sulla legittimità del decreto prefettizio di sospensione dei consigli comunali sulla base dei motivi di grave e urgente necessità ex art. 141, co.1, D.Lgs. 267 del 2000, previsti per la diversa ipotesi</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante, est. Metro<br /> Ministero dell’Interno e Prefetto della Provincia di Roma (Avv. Stato) c. Ucci (Avv.A. Clarizia)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del decreto prefettizio di sospensione dei consigli comunali sulla base dei motivi di grave e urgente necessità ex art. 141, co.1, D.Lgs. 267 del 2000, previsti per la diversa ipotesi dello scioglimento dei consigli con decreto del Capo dello Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Enti locali – Organi degli enti locali – Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali –Presupposti – Motivi di grave e urgente necessità ex art. 141, co. 1 D.Lgs. 267 del 2000 – Ricorrenza degli stessi presupposti anche per il decreto prefettizio di sospensione dei consigli comunali e provinciali e la nomina di commissario per l’amministrazione provvisoria – Va ammessa – Conseguenze<br />
2. Enti locali – Organi degli enti locali – Scioglimento e sospensione dei Consigli comunali e provinciali – Ambito applicativo – Estensione delle procedure a tutti gli organi, compresi Sindaco e Giunta – Va ammessa</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I motivi di “grave e urgente necessità” che l’art. 141, co. 1, D.Lgs. 267 del 2000 pone a fondamento del potere di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali con decreto del Presidente della Repubblica, costituiscono il presupposto, ai sensi del co. 7 dello stesso articolo, per consentire al prefetto anche la sospensione dei consigli comunali e provinciali e la nomina di un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente, nelle more del decreto di scioglimento. Ne consegue che, essendo le due procedure subordinate agli stessi presupposti, rinvenibili nel co. 1. dell’art. 141, i motivi che giustificano la sospensione non necessitano di una estesa e penetrante motivazione, avente un contenuto di ampia discrezionalità, sindacabile soltanto per palese illogicità.</p>
<p>2. Ai sensi dei co. 1 e 7 dell’art. 141, D.Lgs. 267 del 2000 i provvedimenti di scioglimento o di sospensione che riguardano i consigli comunali e provinciali possono ritenersi riferiti a tutti gli organi che ne fanno parte, compresi il Sindaco e la Giunta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />  Sezione Quinta</b></p>
<p>        ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n.r.g. 6491 del 2004 proposto<br />
dal <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro p.t., e dal Prefetto della Provincia di Roma rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliati in Roma via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Roberta Ucci</b>, in proprio e nella qualità di Sindaco del Comune di Ardea rappresentata e difesa dall’avv.to Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma via Principessa Clotilde, n. 2;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione I Ter n. 518/2004 pubblicata il 3 giugno 2004;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati,<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla camera di consiglio del 18.1.2005, il consigliere Adolfo Metro ed udito altresì l’avvocato A. Clarizia;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>A seguito delle contestuali dimissioni della metà più uno dei componenti del Consiglio comunale di Ardea, il prefetto di Roma, ritenendo sussistere i motivi di grave ed urgente necessità previsti dal comma 7 dell’art. 141 del D.Lgs. 267/00 e “al fine di assicurare la funzionalità dell’ente” nelle more dell’approvazione del decreto presidenziale di scioglimento, ha disposto la sospensione dello stesso consiglio comunale, con contestuale nomina di un commissario prefettizio a cui ha conferito i “poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco” per la provvisoria amministrazione dell’ente.<br />
Tale provvedimento è stato impugnato dal sindaco di Ardea con ricorso dinanzi al Tar che, con sentenza n. 5183/04, ha accolto il gravame sul presupposto che i motivi di “grave e urgente necessità” di cui al citato articolo 141, VII comma, che giustificano il decreto di sospensione del consiglio comunale hanno carattere autonomo rispetto a quelli di cui al I comma, (che legittimano l’adozione del provvedimento di scioglimento); pertanto, l’atto prefettizio avrebbe dovuto costituire oggetto di apposita e puntuale istruttoria, in quanto espressione di un autonomo potere di sospensione che incide, in via di anticipazione cautelare, sulla perdurante operatività degli organi politici amministrativi dell’ente, in attesa degli effetti che saranno propri del diverso provvedimento di scioglimento, adottato in esito a differente istruttoria e ponderazione degli interessi coinvolti.<br />
Il Ministero dell’interno ha appellato la sentenza, sostenendo l’infondatezza dei richiamati motivi di accoglimento.<br />
La controparte, costituita in giudizio, ha controdedotto ai motivi di appello, richiamando le seguenti censure, già proposte in primo grado:<br />
&#8211; illegittimità del decreto del prefetto, perché emanato prima dell’inizio dell’invio della proposta di scioglimento al Ministro dell’interno;<br />
&#8211; illegittimità delle procedure di sospensione e di scioglimento, perché avviate in assenza della comunicazione di avvio di cui agli articoli 7 e 8 della L. n. 241/90;<br />
&#8211; illegittimità della mancata indicazione del termine di durata del provvedimento di sospensione;<br />
&#8211; difetto di motivazione, con riferimento al commissariamento, ed illegittimità della procedura di sospensione nella parte in cui si prevede che il Commissario prefettizio può sostituirsi alla Giunta e al Sindaco.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Oggetto dell’appello è il rapporto che intercorre tra il I comma dell’art. 141 cit., riferito allo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali con decreto del Capo dello Stato ed il VII comma dello stesso articolo, che conferisce al prefetto, per motivi di “grave e urgente necessità”, la possibilità di sospendere i Consigli comunali e provinciali, in attesa di tale decreto di scioglimento.<br />
In particolare, si afferma, da parte resistente all’appello, che il potere di sospensione del prefetto non può trovare fondamento soltanto nelle dimissioni “ultra dimidium” dei consiglieri, non denotando, una simile evenienza, alcuna grave e urgente necessità; si sostiene, anche, che non può ammettersi, in base al dettato normativo, che il Consiglio possa essere sospeso per il semplice fatto del verificarsi di un presupposto che il comma I pone a fondamento della diversa procedura di scioglimento (cui corrisponde l’esercizio di un diverso potere e l’emanazione di un diverso atto).<br />
Tali considerazioni, peraltro, non possono ritenersi idonee a far venir meno la legittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado.<br />
I motivi che danno luogo allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali sono indicati al comma I dell’art. 141 del D.Lgs, n. 267/00.<br />
Tali motivi, ai sensi del comma VII dello stesso articolo, costituiscono il presupposto, una volta iniziata la procedura di scioglimento ed in presenza di “motivi di grave e urgente necessità” per consentire al prefetto anche la “ sospensione “ dei consigli comunali e provinciali e la nomina di un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente.<br />
Tali motivi vengono, pertanto, ad incidere, su situazioni di gravi violazioni dell’ordinamento (comma I, lett. a) o di impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi (comma I, lett. b) o di gravi violazioni relative alla mancata adozione di strumenti urbanistici o alla mancata approvazione del bilancio (comma I, lett. c) e lett. c bis).<br />
La valutazione dei motivi di “grave e urgente necessità “posti a fondamento del decreto del prefetto assume rilievo, pertanto, con riferimento a situazioni di fatto in ordine alle quali l’ordinamento ha già espresso un giudizio di disvalore, prevedendo la procedura di scioglimento con decreto del Capo dello Stato.<br />
Tali due procedure (quella di scioglimento e quella di sospensione) hanno, pertanto, un comune presupposto, consistente nel verificarsi di una delle fattispecie di cui al comma I dell’art. 141, ma la seconda procedura ha lo scopo specifico di garantire la salvaguardia dell’interesse pubblico nelle more dell’emanazione del decreto di scioglimento del consiglio comunale o provinciale.<br />
I motivi che giustificano la sospensione (e che già, in parte, trovano giustificazione nei motivi di scioglimento stabiliti dalla norma stessa), non necessitano, di conseguenza, di una estesa e penetrante motivazione, avendo un contenuto di ampia discrezionalità, sindacabile soltanto per palese illogicità.<br />
Nel caso di specie, il provvedimento prefettizio, richiama la finalità di pubblico interesse volta ad “assicurare la funzionalità dell’ente“.<br />
Tale motivazione deve, pertanto, ritenersi più che sufficiente a giustificare il decreto impugnato in quanto incide su una situazione già normativamente definita di impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi, e contiene valutazioni di merito, non sindacabili in questa sede.<br />
Nè, possono avere ingresso, in sede di appello, le ulteriori doglianze non esaminate in I grado e qui riproposte.<br />
E’, infatti, inammissibile la censura con cui si sostiene che il prefetto, in violazione del comma VII dell’art. 141, avrebbe emanato il decreto impugnato prima di avere iniziato la procedura di scioglimento del consiglio comunale; infatti, tale affermazione non trova alcun riscontro documentale, dato che la proposta di scioglimento risulta essere stata inoltrata in data 2 gennaio 2004, ossia, lo stesso giorno in cui è stato emanato il provvedimento di sospensione e di nomina del commissario (cfr.relazione del Ministro dell’interno al Presidente della Repubblica).<br />
Infondata è anche la censura di mancato avvio del procedimento, in considerazione del fatto che i motivi di grave e urgente necessità che giustificano lo scioglimento devono, nel caso di specie, ritenersi “in re ipsa” e sono stati richiamati nel provvedimento stesso.<br />
Priva di pregio è anche la censura di illegittimità dell’atto, per mancata indicazione del termine di durata della sospensione del consiglio, atteso che la durata massima della sospensione non può superare i 90 giorni, come espressamente previsto dal comma VII dell’art. 141 cit.<br />
Infine, deve ritenersi infondata anche l’ultima censura, atteso che, ai sensi del I e del VII comma dell’art. 141 i provvedimenti di scioglimento o di sospensione che riguardano i consigli comunali e provinciali, possono ritenersi riferiti a tutti gli organi che ne fanno parte, ivi compresi il Sindaco e la Giunta.<br />
In relazione a quanto esposto l’appello deve essere accolto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese di onorario e di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. V), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6491/04, indicato in epigrafe, accoglie l’appello e per l’effetto annulla la sentenza impugnata in primo grado.<br />
Compensa, tra le parti, le spese del giudizio.</p>
<p>Così deciso, in Roma, il 18/1/05, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Agostino Elefante			Presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni			Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti			Consigliere<br />	<br />
Claudio Marchitiello		Consigliere<br />	<br />
Adolfo Metro			Consigliere rel. estensore																																																																																										</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
f.to Agostino Elefante</p>
<p>L’ESTENSORE<br />
f.to Adolfo Metro</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28 luglio 2005</p>
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