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	<title>28/7/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/7/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.282</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-7-2004-n-282/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-7-2004-n-282/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.282</a></p>
<p>Pres. ZAGREBELSKY, Red. ONIDA incostituzionale la normativa emiliana in tema di riordino dei consorzi di bonifica Riordino dei consorzi di bonifica &#8211; Emilia-Romagna &#8211; Soppressione degli enti preesistenti e trasferimento delle loro funzioni e rapporti patrimoniali- Art. 4 legge Regione Emilia-Romagna 23-4-1987, n. 16 E’ illegittimo l&#8217;articolo 4 della legge</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-7-2004-n-282/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.282</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-7-2004-n-282/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.282</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ZAGREBELSKY, Red. ONIDA</span></p>
<hr />
<p>incostituzionale la normativa emiliana in tema di riordino dei consorzi di bonifica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Riordino dei consorzi di bonifica &#8211; Emilia-Romagna &#8211; Soppressione degli enti preesistenti e trasferimento delle loro funzioni e rapporti patrimoniali- Art. 4 legge Regione Emilia-Romagna 23-4-1987, n. 16</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo l&#8217;articolo 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 “Nuove norme in materia di enti di bonifica – Delega di funzioni amministrative”).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">incostituzionale la normativa emiliana in tema di riordino dei consorzi di bonifica</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY Presidente; Valerio ONIDA Giudice; Guido NEPPI MODONA Giudice; Piero Alberto CAPOTOSTI Giudice; Annibale MARINI Giudice; Franco BILE Giudice; Giovanni Maria FLICK Giudice; Francesco AMIRANTE Giudice; Ugo DE SIERVO Giudice; Romano VACCARELLA Giudice; Paolo MADDALENA Giudice; Alfonso QUARANTA Giudice</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 “Nuove norme in materia di enti di bonifica – Delega di funzioni amministrative”), promossi con 8 ordinanze dell&#8217;11 giugno 2003 dal Tribunale amministrativo regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, rispettivamente iscritte ai nn. da 613 a 620 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2003.</p>
<p>Visti gli atti di costituzione del Consorzio irriguo del Canale di Felino ed altro, della Società del Canale di Torrechiara e S. Michele in Tiorre ed altro, della Società della Canaletta de&#8217; Rossi ed altro, della Società del Canale Comune di Parma, della Società degli Utenti delle acque del Canale Naviglio Taro e della Regione Emilia-Romagna;<br />
udito nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 giugno 2004 il Giudice relatore Valerio Onida;<br />
uditi gli avvocati Franco Bassi per il Consorzio irriguo del Canale di Felino ed altro, per la Società del Canale di Torrechiara e S. Michele in Tiorre ed altro e per la Società della Canaletta de&#8217; Rossi ed altro, Arrigo Allegri per la Società del Canale Comune di Parma, Francesco Soncini per la Società degli Utenti delle acque del Canale Naviglio Taro, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1. – Con otto ordinanze di identico tenore, emesse l&#8217;11 giugno 2003 (reg. ord. nn. da 613 a 620 del 2003), e pervenute a questa Corte il 15 luglio 2003, pronunciate nel corso di altrettanti giudizi promossi da consorzi irrigui per l&#8217;annullamento delle delibere regionali di soppressione dei consorzi irrigui stessi, il Tribunale amministrativo regionale per l&#8217;Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento agli artt. 117 (vecchio testo), 2, 3, 18, 41, 42 e 43 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 “Nuove norme in materia di enti di bonifica – Delega di funzioni amministrative”).<br />
Le delibere regionali, emesse sulla base dell&#8217;art. 4 della legge regionale citata, con le quali il Consiglio regionale sopprimeva gli organismi ricorrenti, stabilendo altresì che il Consorzio della Bonifica Parmense subentrasse ad essi nell&#8217;esercizio dei compiti e delle funzioni nonché nei rapporti giuridici in atto, venivano impugnate con due ordini di censure, il primo dei quali involgeva l&#8217;estraneità delle società ricorrenti alla previsione soppressiva, mentre il secondo aveva ad oggetto l&#8217;illegittimità costituzionale della stessa, se ritenuta applicabile alla fattispecie.<br />
Il giudice amministrativo sollevava questione di legittimità costituzionale della disposizione in riferimento, tra gli altri parametri, all&#8217;art. 117 della Costituzione nel testo allora (aprile 2000) vigente. Questa Corte, con l&#8217;ordinanza n. 13 del 2002, rilevato che successivamente all&#8217;emanazione dell&#8217;ordinanza di rimessione era entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che ha sostituito l&#8217;intero testo dell&#8217;art. 117 della Costituzione, restituiva gli atti al remittente per un nuovo esame dei termini della questione.<br />
Riassunti gli atti, le società ricorrenti eccepivano la persistente illegittimità costituzionale della disposizione in riferimento all&#8217;art. 117 (nuovo testo) della Costituzione, per la violazione dei limiti alla potestà legislativa concorrente della Regione in materia di “governo del territorio”, della competenza esclusiva dello Stato nella materia dell&#8217;“ordinamento civile”, e all&#8217;art. 118 (nuovo testo) della Costituzione, mentre la Regione resistente deduceva essere ricompresa la bonifica integrale nella materia “agricoltura e foreste”, non più inclusa fra quelle di competenza concorrente.<br />
Il giudice a quo espone che, a fondamento della disposta soppressione, il Consiglio regionale ha posto le seguenti circostanze: la società risulta strutturata come ente ad autonomia piena con compiti irrigui, in analogia con l&#8217;attività svolta di norma dai consorzi di bonifica; le suddette funzioni sono oggi di competenza dei consorzi di bonifica, essendo intervenuta la classificazione di bonifica dell&#8217;intero territorio in cui opera il citato consorzio; la società opera in base all&#8217;atto costitutivo dal quale si evince che l&#8217;ente si configura di fatto come consorzio irriguo.<br />
Espone ancora il rimettente di aver rigettato con sentenza le censure delle ricorrenti discendenti dalla loro prospettazione principale, secondo la quale, non avendo esse veste pubblicistica, né essendo consorzi irrigui di natura amministrativa, sarebbero state erroneamente assoggettate alla previsione di soppressione dell&#8217;art. 4 della legge regionale n. 16 del 1987.<br />
Osserva infatti il giudice amministrativo che, con la legge n. 16 del 1987, la Regione Emilia-Romagna, al dichiarato fine “di conseguire il necessario coordinamento degli interventi pubblici e privati”, ha sottoposto a regime di bonifica l&#8217;intero territorio regionale; ha previsto l&#8217;istituzione, per ogni ambito, di un solo consorzio di bonifica destinato a succedere in tutti i diritti e gli obblighi ai preesistenti consorzi ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio; nell&#8217;ambito di tale riorganizzazione, con la norma denunciata ha soppresso, per farle confluire nei nuovi consorzi, tutte le preesistenti forme di gestione, comprendendo in esse, ritiene il remittente, anche le gestioni di natura privata titolari di concessione statale di grande derivazione di acque.<br />
La rilevanza della questione starebbe nel fatto che, essendo la norma impugnata il presupposto esclusivo e diretto del provvedimento impugnato, l&#8217;accoglimento della questione implicherebbe, per ciò solo, l&#8217;accoglimento dei ricorsi proposti.<br />
Quanto alla non manifesta infondatezza, precisa il remittente che gli enti soppressi hanno tutti natura privatistica: essi, costituiti in epoca remota, non sono mai stati oggetto di riconoscimento pubblico, né con le modalità previste per le persone giuridiche private dal codice civile vigente, né con quelle di cui agli artt. 862 e 863 del codice civile che disciplinano i consorzi di bonifica e quelli di miglioramento fondiario. Il finanziamento di tali enti è interamente privato e non è previsto alcun intervento pubblico nelle varie fasi attinenti alla costituzione, alla nomina degli organi e al funzionamento. La stessa Regione, nei provvedimenti impugnati, qualifica i soggetti soppressi come enti che si configurano di fatto come consorzi irrigui. La circostanza, poi, che sia in dubbio anche la qualificazione delle società ricorrenti quali consorzi volontari ai sensi dell&#8217;art. 918 del codice civile non porterebbe argomenti a favore della tesi secondo la quale le società ricorrenti potrebbero essere assimilate ad un organismo di diritto pubblico, ma confermerebbe solo la difficoltà di classificarle in una delle figure tipiche disciplinate dal codice civile, e la conseguente necessità di inquadrare le stesse fra le associazioni non riconosciute.<br />
Quanto ai dubbi di costituzionalità riferiti all&#8217;art. 117 della Costituzione, il giudice a quo ritiene che il parametro di riferimento resti il riparto di competenze fissato dal testo originario, perché “il giudizio instaurato è di natura impugnatoria, e tende all&#8217;annullamento di un provvedimento autoritativo la cui legittimità va valutata alla stregua del principio tempus regit actum”, e perché “l&#8217;interesse al ricorso va valutato con riferimento esclusivo all&#8217;eliminazione di &#8216;quel&#8217; provvedimento ed al ripristino della situazione giuridica ad esso precedente, ed in tali termini tuttora persiste”. <br />
Ciò premesso, osserva che l&#8217;art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna, prevedendo l&#8217;esercizio del potere di soppressione indistintamente nei confronti di tutti i soggetti, anche di natura privata, che operano nel settore della bonifica, con il trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti delle gestioni soppresse e, quindi, in sostanza, di tutto il patrimonio dell&#8217;organismo soppresso, violerebbe, anzitutto, l&#8217;art. 117 della Costituzione, in quanto la potestà legislativa regionale nella materia della bonifica, di natura concorrente, va esercitata nei limiti derivanti dai principi fondamentali della legislazione statale nella materia stessa. Come questa Corte ha riconosciuto nella sentenza n. 326 del 1998, la potestà legislativa regionale non può spingersi fino all&#8217;eliminazione della figura giuridica del consorzio di bonifica, stante la combinazione che in esso peculiarmente si realizza fra pubblico e privato per effetto della legislazione nazionale. Nella specie, la Regione poteva sì riorganizzare le funzioni di bonifica e, con esse, quelle dei consorzi di bonifica, ma non sopprimere ogni organismo di gestione ad esso non riconducibile, ed in particolare associazioni o soggetti di carattere privato. Tenuto conto della natura concorrente della potestà legislativa regionale, solo il legislatore statale potrebbe stabilire il principio secondo cui l&#8217;attività di bonifica, anche per gli aspetti gestionali, deve essere riservata esclusivamente ai consorzi di bonifica, e quindi prevedere la soppressione di ogni diversa gestione.<br />
La violazione dell&#8217;art. 117 della Costituzione, prosegue il remittente, sussisterebbe anche con riferimento al cosiddetto limite del diritto privato, comportante l&#8217;inderogabilità, da parte del legislatore regionale, delle norme dettate dal codice civile per regolare l&#8217;autonomia negoziale privata: nella specie, la norma impugnata sarebbe precisamente diretta a sopprimere un soggetto di diritto privato, qualificabile come associazione non riconosciuta, in contrasto con il suo statuto ed in violazione dell&#8217;autonomia negoziale riconosciuta dagli artt. 36 e seguenti cod. civ.<br />
L&#8217;art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna violerebbe anche gli artt. 2 e 18 della Costituzione in relazione alla soppressione di associazioni liberamente costituite; gli artt. 41 (in relazione alla compressione della libertà di iniziativa economica privata), 42 e 43 della Costituzione, attesa la mancata previsione di un indennizzo a fronte della devoluzione del patrimonio degli enti da sopprimere ai consorzi di bonifica istituiti per l&#8217;ambito territoriale di riferimento.</p>
<p>2. – Si sono costituite nei giudizi davanti a questa Corte alcune delle associazioni ricorrenti nei procedimenti a quibus: il Consorzio irriguo del Canale di Felino (r.o. n. 613 del 2003), la Società del Canale Comune di Parma (r.o. n. 615 del 2003), la Società del Canale di Torrechiara e S. Michele di Tiorre (r.o. n. 616 del 2003), la Società della Canaletta de&#8217; Rossi (r.o. n. 617 del 2003), la Società degli Utenti delle acque del Canale Naviglio Taro (r.o. n. 618 del 2003), chiedendo che le questioni siano dichiarate fondate.</p>
<p>3. – In ciascuno degli otto giudizi si è altresì costituita la Regione Emilia-Romagna, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata e riservandosi di esporne le ragioni in separata memoria.</p>
<p>4. – Ha depositato memoria la Regione Emilia-Romagna, resistente nei giudizi a quibus, che eccepisce anzitutto l&#8217;inammissibilità della questione per avere il TAR remittente fatto applicazione della norma impugnata, “definendone irrevocabilmente l&#8217;interpretazione”, con la reiezione, disposta con sentenza, di uno dei motivi di impugnazione (tendente ad accertare l&#8217;inapplicabilità ai consorzi irrigui ricorrenti dell&#8217;art. 4 della legge regionale n. 16 del 1987, perché, in tesi, riferito ad altri tipi di enti). Ciò in quanto, dando una certa interpretazione della disposizione, e così applicandola, avrebbe vincolato questa Corte, predeterminando l&#8217;esito dell&#8217;operazione di derivazione delle norme dalle disposizioni (vengono richiamate in proposito le ordinanze n. 67 del 1998 e n. 346 del 2001). Sarebbe, conseguentemente, ravvisabile anche un difetto di rilevanza in relazione alla parte di controversia già decisa, non scindibile dal resto. Infine, viene eccepito il difetto di motivazione sulla perdurante rilevanza, per avere il remittente, senza motivare in modo esauriente, ritenuto applicabile l&#8217;art. 117 della Costituzione nel vecchio testo, dopo la restituzione degli atti disposta dalla Corte.<br />
In subordine, nel merito, la Regione conclude per l&#8217;infondatezza della questione, osservando in particolare, tra l&#8217;altro, quanto all&#8217;asserita violazione dell&#8217;art. 117 della Costituzione, che non sarebbe stato indicato il principio fondamentale violato; e che l&#8217;opera di concentrazione nei consorzi di bonifica – che ne valorizza il ruolo ed il carattere misto pubblico-privato – di tutte le funzioni ed attività svolte nel settore, anche dai privati, privando dei compiti irrigui altre organizzazioni, troverebbe sostegno in quanto affermato dalla sentenza n. 326 del 1998.<br />
Quanto alla violazione del limite del diritto privato, osserva che la scomparsa dell&#8217;ente è la mera conseguenza della scomparsa delle sue uniche funzioni, concentrate nei consorzi di bonifica, nell&#8217;ambito di un profondo riordinamento organizzativo del sistema, riguardante anche attività svolte da soggetti privati, ma solo in quanto si tratti di funzioni di interesse generale, di rilievo pubblico, non di funzioni proprie dell&#8217;autonomia privata.<br />
In proposito ricorda, tra l&#8217;altro, che alla stregua dell&#8217;art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 – attuata dal d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 (artt. 1 e 2) – “tutte le acque … sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà”, e che la gestione del demanio idrico spetta alle Regioni ed agli enti locali. Tali norme, costituenti principi fondamentali ai sensi dell&#8217;art. 117 della Costituzione, avrebbero universalizzato il rilievo pubblicistico delle funzioni svolte dai privati in materia di bonifiche, sicché tutti i consorzi operanti nell&#8217;ambito delle acque, anche relativamente “minori”, non avrebbero “alcun titolo di detenzione e trattamento di tali acque che non sia esattamente l&#8217;appartenenza al sistema pubblico/privato delle bonifiche”.</p>
<p>5. – Nel giudizio introdotto con r.o. n. 615 del 2003, in prossimità dell&#8217;udienza ha depositato memoria la Società del Canale Comune di Parma, concludendo per la fondatezza della questione.<br />
La parte privata, che fa, tra l&#8217;altro, presente – anche ai fini dei limiti che l&#8217;efficacia ex tunc della pronuncia di incostituzionalità potrebbe incontrare negli effetti che la norma abbia irrevocabilmente prodotto – che un provvedimento cautelare ha sospeso la soppressione dell&#8217;ente ed il passaggio di proprietà dei beni, anzitutto contesta la inammissibilità della questione, eccepita dalla Regione resistente, per avere il giudice a quo rigettato con sentenza uno dei due motivi di gravame – basato sulla applicabilità della norma denunciata ai soli consorzi di diritto amministrativo e non anche a quelli, come la ricorrente, privi di veste pubblicistica –, applicando così la norma poi impugnata. Respingendo il primo motivo, infatti, il TAR si sarebbe limitato a dare della norma una interpretazione letterale e sistematica.<br />
Ricorda poi come essa Società, costituita otto secoli fa dagli agricoltori per regolare l&#8217;uso delle acque derivate dal torrente Parma, ed il relativo riparto delle spese, abbia natura associativa, ed abbia diritto a vedersi mantenuta in vita ai sensi degli artt. 2 e 18 della Costituzione. Essa, nell&#8217;ambito della tutela di un&#8217;attività produttiva agricola, cura in particolare l&#8217;irrigazione dell&#8217;erba – di cui viene così permessa la ricrescita ed una pluralità di “sfalci” – essenziale per l&#8217;allevamento delle mucche da latte destinato alla produzione del formaggio parmigiano reggiano, erba che “tipizza” tale formaggio. L&#8217;attività di presa e distribuzione dell&#8217;acqua è integralmente finanziata dagli associati, ed è escluso ogni costo o contributo pubblico. La sua rete strumentale ha un valore di oltre 800.000 euro, che secondo la legge il Consorzio di Bonifica di Parma dovrebbe prendere in carico, realizzando una espropriazione gratuita senza indennizzo alcuno, senza evidenziate ragioni di pubblica utilità, atteso che i beni resterebbero destinati ad irrigare proprio e soltanto i fondi degli aderenti alla società.</p>
<p>6. – Hanno altresì depositato memorie di identico contenuto il Consorzio irriguo del Canale di Felino (r.o. n. 613 del 2003), la Società del Canale di Torrechiara e S. Michele di Tiorre (r.o. n. 616 del 2003) e la Società della Canaletta de&#8217; Rossi (r.o. n. 617 del 2003), le quali parti, insistendo nelle conclusioni rassegnate, hanno soprattutto illustrato la violazione del limite del diritto privato posto alla competenza legislativa regionale.</p>
<p>7. – Ha depositato memoria la Società degli Utenti delle acque del Canale Naviglio Taro (r.o. n. 618 del 2003), che nell&#8217;insistere per l&#8217;accoglimento della questione ha, tra l&#8217;altro, contestato la fondatezza dell&#8217;eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione per avere il giudice amministrativo rigettato con sentenza uno dei motivi di impugnazione, facendo così applicazione della norma poi denunciata. Osserva in proposito che, a differenza del precedente richiamato (l&#8217;ordinanza di questa Corte n. 346 del 2001), nel quale il giudice, accogliendo un motivo, aveva annullato l&#8217;atto in forza della legge regionale che, poi, ultroneamente aveva impugnato, nel caso di specie l&#8217;esame, ed il rigetto, del motivo aveva condotto ad affermare che l&#8217;art. 4 della legge regionale n. 16 del 1987 impediva l&#8217;annullamento dell&#8217;atto. E proprio in virtù di tale constatazione il TAR aveva ritenuto rilevante e proponibile la questione.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1. – Il Tribunale amministrativo regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, con otto ordinanze di analogo tenore, pronunciate nel corso di altrettanti giudizi promossi da alcuni consorzi irrigui o società qualificate come consorzi irrigui di fatto, avverso provvedimenti che ne disponevano la soppressione, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 18, 41, 42, 43 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 “Nuove norme in materia di enti di bonifica – Delega di funzioni amministrative”).<br />
La disposizione impugnata prevede che “sono soppressi i consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione nonché ogni altra forma di gestione non consortile di opere o sistemi di scolo ed irrigui, che ricadono nei comprensori delimitati ai sensi del secondo comma del precedente articolo 3 [id est dei comprensori di bonifica]” (comma 1). Con il provvedimento di soppressione, deliberato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta (comma 2), il Consiglio “definisce la successione nei rapporti giuridici ed amministrativi fra gli organismi soppressi e i consorzi di bonifica che subentrano nell&#8217;esercizio dei compiti e delle funzioni” (comma 3).<br />
Analoga questione era stata già sollevata dal medesimo TAR con un gruppo di ordinanze emesse il 6 aprile 2000, in riferimento agli articoli 2, 18, 42, 43 e 117 della Costituzione. A seguito della restituzione degli atti al giudice a quo, disposta da questa Corte con l&#8217;ordinanza n. 13 del 2002 per un nuovo esame della questione, alla luce della sopraggiunta entrata in vigore del nuovo testo dell&#8217;art. 117 della Costituzione, risultante dall&#8217;art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il TAR ora ripropone la questione medesima, aggiungendo ai parametri già in precedenza evocati gli articoli 3 e 41 della Costituzione, e ritenendo che, per quanto riguarda l&#8217;art. 117 della Costituzione, debba farsi tuttora riferimento al testo costituzionale anteriore alla riforma del 2001, in quanto i giudizi a quibus hanno per oggetto l&#8217;impugnazione di provvedimenti emanati nel vigore di quel testo, e tendono, in base alla domanda dei ricorrenti, all&#8217;annullamento degli stessi.<br />
Secondo il remittente, la norma censurata sarebbe anzitutto in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di bonifica (che ai sensi del vecchio testo dell&#8217;art. 117 della Costituzione limitavano la potestà legislativa regionale) quali individuati da questa Corte nella sentenza n. 326 del 1998. In relazione a tali principi, secondo il remittente, la potestà regionale di programmazione e organizzazione della bonifica non potrebbe esplicarsi sopprimendo ogni organismo di gestione non riconducibile ai consorzi di bonifica, ed in particolare le associazioni o i soggetti di carattere privato. Al di fuori dei procedimenti previsti per la costituzione, anche d&#8217;ufficio, dei consorzi di bonifica, il legislatore regionale non potrebbe incidere obbligatoriamente sugli interessi privati e riservare esclusivamente ai consorzi di bonifica medesimi l&#8217;attività di bonifica, prevedendo la soppressione di ogni diversa gestione.<br />
Inoltre sarebbe violato il limite del diritto privato, che comporterebbe l&#8217;inderogabilità, da parte del legislatore regionale, delle norme del codice civile che regolano l&#8217;esercizio dell&#8217;autonomia negoziale privata, e dunque il divieto di sopprimere soggetti di diritto privato, in contrasto con il loro statuto ed in violazione dell&#8217;autonomia negoziale.<br />
nfine la norma censurata contrasterebbe con gli artt. 2 e 18 della Costituzione, prevedendo la soppressione di associazioni liberamente costituite; con l&#8217;art. 41 della Costituzione, comprimendo la libertà di iniziativa economica privata; con gli artt. 42 e 43 della Costituzione, attesa la mancata previsione di un indennizzo a fronte della devoluzione del patrimonio degli enti soppressi ai consorzi di bonifica.</p>
<p>2. – Non possono accogliersi le eccezioni di inammissibilità della questione avanzate dalla difesa della Regione Emilia-Romagna.<br />
La circostanza che il TAR avesse, con separate sentenze parziali (anteriori alle ordinanze di rimessione che hanno dato luogo alla restituzione degli atti disposta con l&#8217;ordinanza n. 13 del 2002), respinto un primo ordine di censure fondate sulla asserita inapplicabilità della norma denunciata ad organismi di natura privata come le ricorrenti non comporta che si fosse con ciò esaurito il potere decisorio del Tribunale remittente. In realtà il TAR ha dapprima escluso che la norma abbia la portata restrittiva affermata dalla parte, e conseguentemente ne è risultata la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, con la quale si lamenta proprio l&#8217;incidenza della norma stessa su organismi di carattere privato. Che poi tale procedimento logico, in sé ineccepibile, sia stato tradotto dal Tribunale in una sentenza parziale e in una successiva ordinanza di rimessione, così “consolidando” in una autonoma pronuncia, nell&#8217;ambito della stessa controversia, un&#8217;interpretazione della disposizione impugnata suscettibile di essere, in ipotesi, contraddetta in sede di giudizio di costituzionalità, può dar luogo a critica sul piano della tecnica del giudizio amministrativo, ma non incide sulla ammissibilità della questione di legittimità costituzionale.<br />
Parimenti non può essere accolta l&#8217;eccezione di inammissibilità che la Regione avanza in relazione alla motivazione dell&#8217;ordinanza sulla necessità di riferirsi come parametro al testo originario dell&#8217;art. 117 della Costituzione. Il problema della correttezza del parametro applicabile, se può, astrattamente, incidere sul merito della questione, non ne condiziona invece, in questo caso, l&#8217;ammissibilità.<br />
Nemmeno, infine, può darsi ingresso all&#8217;eccezione di inammissibilità fondata sulla asserita mancanza di motivazione dei profili di legittimità costituzionale riferiti agli articoli 2, 18, 41, 42 e 43 della Costituzione. Infatti, ancorché succintamente, il remittente indica le ragioni di fondo della affermata violazione costituzionale.</p>
<p>3. – I giudizi, aventi il medesimo oggetto, devono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia.<br />
La questione è fondata nei termini di seguito specificati.<br />
Questa Corte aveva già ritenuto, nel vigore del previgente Titolo V della Parte II della Costituzione, che la bonifica fosse riconducibile ad una competenza regionale fondamentalmente concorrente, relativa da un lato alla materia dell&#8217;agricoltura e foreste, dall&#8217;altro, e in un quadro più ampio, alla azione pubblica per la difesa del suolo, la tutela e l&#8217;uso delle risorse idriche, la tutela dell&#8217;ambiente come ecosistema, in una “concezione globale degli interventi sul territorio” (sentenza n. 326 del 1998, sulle orme della sentenza n. 66 del 1992). Rispetto al nuovo testo dell&#8217;art. 117, potrebbero venire oggi in rilievo sia la competenza regionale “residuale”, che si presta a comprendere molti aspetti della disciplina del settore agricolo (quarto comma), sia, d&#8217;altro canto, la competenza esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell&#8217;ambiente” e “dell&#8217;ecosistema” (secondo comma, lettera s), sia infine, in modo più comprensivo, la competenza concorrente in tema di “governo del territorio” (terzo comma).<br />
Tuttavia, ai fini della decisione della presente controversia, non è necessario dirimere definitivamente la questione dell&#8217;applicabilità del vecchio o del nuovo Titolo V, né ricostruire l&#8217;insieme dei principi (ieri e oggi) vincolanti per il legislatore regionale in questa materia. Assumono infatti carattere assorbente alcuni profili delle censure mosse dal remittente che si riconducono alla violazione di norme costituzionali diverse dall&#8217;art. 117, nonché ad un limite alla potestà legislativa regionale rimasto fondamentalmente invariato nel passaggio dal vecchio al nuovo testo dell&#8217;art. 117: vale a dire il limite, individuato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (ed oggi espresso nella riserva alla potestà esclusiva dello Stato della materia “ordinamento civile”, ai sensi del nuovo art. 117, secondo comma, lettera l, della Costituzione), consistente nel divieto di alterare le regole fondamentali che disciplinano i rapporti privati (cfr., da ultimo, sentenze n. 82 del 1998, n. 352 del 2001).<br />
La Regione era ed è bensì competente a disciplinare le attività di bonifica, a programmarle sul territorio, a regolarne l&#8217;esercizio da parte degli enti pubblici e dei privati proprietari, a stabilire le modalità di gestione delle relative opere (cfr. sentenze n. 66 del 1992, n. 326 del 1998). In questo ambito non è escluso che la legge regionale potesse e possa anche dettare norme per disciplinare in modo nuovo forme di gestione, costituitesi nel tempo in epoche risalenti, di opere di interesse generale, come quelle di adduzione, di distribuzione, di utilizzo e di recupero delle acque, e di sistemi irrigui.<br />
Ma la norma impugnata non si limita a riordinare l&#8217;esercizio delle attività di bonifica e la gestione delle relative opere, bensì dispone senz&#8217;altro la soppressione ex lege di organismi e di gestioni, anche di carattere privato, stabilendo che i consorzi di bonifica – enti pubblici economici a base associativa, nell&#8217;attuale configurazione (cfr., nella Regione Emilia-Romagna, gli artt. 5 e 6 della legge regionale 26 novembre 1984, n. 59) – non solo subentrino nell&#8217;esercizio dei compiti e delle funzioni dei predetti organismi, ma succedano ad essi nei rapporti giuridici e amministrativi, dunque pure nella titolarità dei beni eventualmente posseduti, al di fuori di ogni procedura di eventuale ablazione per ragioni di interesse pubblico, con conseguente corresponsione di indennizzi.<br />
In tal modo la norma censurata, da un lato, travalica il limite, ora ricordato, del divieto di alterare le fondamentali regole del diritto privato; dall&#8217;altro lato si risolve in una violazione dei principi costituzionali di autonomia e di salvaguardia della proprietà privata e della libertà di associazione. La legge regionale, infatti, pretende di incidere sulla stessa esistenza degli organismi privati di cui dispone la soppressione, e dunque sul nucleo irriducibile della loro autonoma sfera giuridica.</p>
<p>4. – La disposizione impugnata deve pertanto essere dichiarata costituzionalmente illegittima, restando assorbito ogni altro profilo della questione sollevata.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
riuniti i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale dell&#8217;articolo 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 “Nuove norme in materia di enti di bonifica – Delega di funzioni amministrative”).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.14198</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-28-7-2004-n-14198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Greco, Rel. Genovese Ing. A. Romano(Avv. F. Punzo) c. Comune di Marineo (Avv. S. Lo Monaco) sulle conseguenze del comportamento secondo buona fede della P.A. Contratto condizionato &#8211; condizione mista &#8211; obbligo giuridico di ottenere il finanziamento &#8211; sussiste La parte “forte” all’interno di un rapporto contrattuale sottoposto a</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Greco, Rel. Genovese<br /> Ing. A. Romano(Avv. F. Punzo) c. Comune di Marineo (Avv. S. Lo Monaco)</span></p>
<hr />
<p>sulle conseguenze del comportamento secondo buona fede della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratto condizionato &#8211; condizione mista &#8211; obbligo giuridico di ottenere il finanziamento &#8211; sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>La parte “forte” all’interno di un  rapporto contrattuale sottoposto a condizione mista deve comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte. In conseguenza di questo principio di carattere generale sussiste in capo alla P.A. un obbligo giuridico di attivarsi in modo adeguato e conducente per ottenere il finanziamento dell’opera. Il comportamento della PA, nello stato di pendenza della condizione, va valutato secondo i canoni contrattuali di correttezza e buona fede, integrati dalle previsioni contenute nella L. n. 241 del 1990.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle conseguenze del comportamento secondo buona fede della P.A.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento<a href="/static/pdf/g/4902_4902.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>Depositato in cancelleria il 28 luglio 2004</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.14199</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-28-7-2004-n-14199/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-28-7-2004-n-14199/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.14199</a></p>
<p>Pres. Criscuolo, Est. Genovese Ricorsi riuniti: &#8211; E. Bianchi (Avv.ti O. Abbamonte, G. Di Nardo e C. Moscato) c. B. Iannacone (Avv.ti L. Rinaldi Ferri e R. Matticoli) &#8211; L.A. Petroni (Avv.ti G. Marone e A. Colesanti) c. B. Iannacone (Avv.ti L. Rinaldi Ferri e R. Matticoli) &#8211; Procuratore Generale</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-28-7-2004-n-14199/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.14199</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Criscuolo, Est. Genovese<br /> Ricorsi riuniti:<br /> &#8211; E. Bianchi (Avv.ti O. Abbamonte, G. Di Nardo e C. Moscato) c. B. Iannacone (Avv.ti L. Rinaldi Ferri e R. Matticoli)<br /> &#8211; L.A. Petroni (Avv.ti G. Marone e A. Colesanti) c. B. Iannacone (Avv.ti L. Rinaldi Ferri e R. Matticoli)<br /> &#8211; Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso c. B. Iannacone (Avv.ti L. Rinaldi Ferri e R. Matticoli)</span></p>
<hr />
<p>sugli aspetti processuali della contestazione di situazioni di presunta incompatibilità di un consigliere comunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Enti locali – Situazione di incompatibilità del consigliere comunale – Possibilità di rimozione della causa di incompatibilità – Condizioni e motivi</p>
<p>2. Processo elettorale – Art. 82 D.P.R. n. 570 del 1960 – Lettura sistematica coi i successivi commi del medesimo articolo – Conseguenze</p>
<p>3. Processo elettorale – Rinuncia all’ufficio di amministratore di società commerciali – Requisito della certezza della data dell’atto &#8211; Individuazione</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La proposizione di un’azione popolare, ex art. 9 D. lgs. n. 267 del 2000, funzionale alla contestazione di situazioni di presunta incompatibilità di un consigliere comunale, postula l’applicabilità dell’art. 69, co. 3, del predetto D. lgs. che, nel recepire i principi fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 1997, consente all’eletto di eliminare la situazione di incompatibilità fino al decimo giorno successivo alla notificazione del ricorso introduttivo, impedendo, per l’effetto, la dichiarazione dell’incompatibilità lamentata dall’elettore prima di detta data.</p>
<p>2. Il co. 4 dell’art. 82, D.P.R. n. 570 del 1960 deve essere letto in sistema con i successivi (co. 5,6 e 7), riguardanti la disciplina del processo speciale di cognizione in materia elettorale, dai quali si evince la possibilità che le parti, ove presenti nel corso dell’udienza, siano sentite dal Tribunale e che questo, ove lo ritenga necessario, disponga, con ordinanza, i mezzi istruttori e qualsiasi altro accertamento con la fissazione della nuova udienza di trattazione.</p>
<p>3. Ai sensi dell’art. 2385 co. 1, c.c., l’amministratore che rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. Ne consegue che è solo in relazione a tali attività di rimozione della posizione di direzione e amministrazione riguardante le società commerciali, incompatibile con la carica pubblica ai sensi dell’art. 63, co. 1, n. 1, D. Lgs. n. 267 del 2000, che è possibile trovare, nell’ambito del normale espletamento di essa, la certezza della data dell’atto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sugli aspetti processuali della contestazione di situazioni di presunta incompatibilità di un consigliere comunale</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento<a href="/static/pdf/g/4903_4903.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>Depositato in cancelleria il 28 luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-28-7-2004-n-14199/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.14199</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2004 n.661</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-28-7-2004-n-661/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-28-7-2004-n-661/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-28-7-2004-n-661/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2004 n.661</a></p>
<p>Pres. Virgilio, Est. De Francisco Soc. Gruppo Samir Global Service s.r.l. (Avv.ti L. Lentini e M. Ali) c. Soc. La Partenope S.r.l. (Avv. E. Giurdanella) e Regione Campania (Avv. M. D’Elia) un tentativo del CGA di porre un freno alle &#8220;migrazioni&#8221; cautelari 1. Processo amministrativo – Tutela cautelare – Rapporto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-28-7-2004-n-661/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2004 n.661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-28-7-2004-n-661/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2004 n.661</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio, Est. De Francisco<br /> Soc. Gruppo Samir Global Service s.r.l. (Avv.ti L. Lentini e M. Ali) c. Soc. La Partenope S.r.l. (Avv. E. Giurdanella) e Regione Campania (Avv. M. D’Elia)</span></p>
<hr />
<p>un tentativo del CGA di porre un freno alle &#8220;migrazioni&#8221; cautelari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo amministrativo – Tutela cautelare – Rapporto tra misure cautelari speciali ex art. 23 – bis, co. 5. L. 1034/71 e misura cautelare generale ex art. 23 – bis, co. 3, l. cit. – Conseguenze																																																																																												</p>
<p>2.	Processo amministrativo – Competenza del giudice a decidere sull’istanza cautelare – Successiva incompetenza a definire la causa nel merito – Non rileva ai fini della decisione sull’istanza cautelare – Motivi – Eccezioni																																																																																												</p>
<p>3.	Processo amministrativo –Proposizione del regolamento di competenza – Conseguenze sull’esame della domanda cautelare – Prevalenza temporale dell’esame sul regolamento di competenza – Motivi 																																																																																												</p>
<p>4.	Processo amministrativo – Rapporti tra esame del regolamento di competenza ed esame della domanda cautelare nei casi in cui sia applicabile l’art. 23 – bis L. 1034/71 – Correlazione con la competenza a decidere la causa nel merito																																																																																												</p>
<p>5.	Processo amministrativo – Competenza a decidere sulla domanda cautelare in caso di preventiva delibazione del T.A.R. sul regolamento di competenza, nel senso della non manifesta infondatezza o inammissibilità – Spetta al giudice che risulterà competente all’esito della decisione del regolamento da parte del Consiglio di Stato</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Le misure cautelari speciali, di cui al comma 5 dell’art. 23 – bis L. 1034/71, sono misure necessariamente ulteriori a quella, generale, del comma 3 dello stesso articolo, sicché la sospensione degli effetti dell’atto impugnato (o altra misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso) può essere disposta solo contestualmente alla fissazione dell’udienza di merito di cui al comma 3.																																																																																												</p>
<p>2.	Se, fino al momento in cui viene decisa la domanda cautelare, non sia stato proposto alcun regolamento di competenza, il giudice adito è senz’altro competente a decidere sull’istanza cautelare, anche se successivamente potrebbe risultare incompetente a definire la causa nel merito, dato che il termine per la proposizione del regolamento scade normalmente in data successiva a quella in cui viene fissata la camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare: in questo caso, in effetti, le parti intimate non manifestano una specifica volontà di contrastare, sin dalla fase cautelare, la scelta del giudice compiuta dalla parte ricorrente. Fanno eccezione quelle ipotesi in cui la legge consente il rilievo d’ufficio dell’incompetenza, anche in riferimento alla fase cautelare del processo amministrativo.																																																																																												</p>
<p>3.	Se anteriormente al momento in cui viene esaminata in camera di consiglio la domanda cautelare sia stata depositato un regolamento di competenza previamente notificato a tutte le altre parti in causa, il comma 5 dell’art. 31 L. 1034/71 impone che il Presidente del T.A.R. fissi immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione: quest’ultima perciò dovrà essere celebrata, al più tardi, insieme a quella fissata per l’esame della domanda cautelare (in pratica il Presidente potrà eventualmente anche limitarsi ad avvertire le parti presenti, all’inizio della camera di consiglio già fissata ai sensi dell’art. 21 l. cit., che le due delibazioni, quella sull’istanza cautelare e quella ex art. 31, co. 5, l. cit., si svolgeranno contestualmente, essendo il diritto di difesa comunque assicurato dalla previa notifica del regolamento di competenza a tutte le parti interessate). Deve in ogni caso affermarsi l’esigenza che la delibazione sommaria del regolamento di competenza già proposto preceda quella sull’istanza cautelare, avendosi sempre comunque di mira l’esigenza di un’esegesi costituzionalmente orientata della competenza per territorio del giudice amministrativo di primo grado nella fase cautelare, all’uopo individuando in ciascun caso il giusto punto di equilibrio e contemperamento tra i due principi, entrambi costituzionalmente rilevanti, da una parte di non sottrarre l’intera fase cautelare, per esclusiva scelta del ricorrente, al giudice naturale di cui all’art. 25 Cost. e, dall’altra parte, di continuità della tutela cautelare.																																																																																												</p>
<p>4.	Nei soli casi in cui sia applicabile l’art. 23 – bis L. 1034/71 la correlazione tra competenza del giudice per la decisione della causa nel merito e sua capacità ad emanare misure cautelari si appalesa sicuramente inscindibile; infatti quando il giudizio ricade sotto la disciplina del citato art. 23 – bis, assume carattere dirimente ed insuperabile il rilievo che il che il relativo comma 5 non consente l’adozione di misure cautelari che non sia accompagnata dalla fissazione della data dell’udienza di discussione della causa nel merito (postulando ovviamente che il T.A.R. abbia esaminato il regolamento di competenza e concluso la sua delibazione necessariamente nel senso di ritenerlo manifestamente inammissibile o infondato).																																																																																												</p>
<p>5.	Ove il T.A.R., all’esito della preventiva delibazione sul regolamento di competenza, non rilevi la manifesta infondatezza (o anche inammissibilità) “dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato”, dovendosi però astenere, almeno nei casi in cui risulti applicabile l’art. 23 – bis, dal provvedere sull’istanza cautelare:la quale ultima, evidentemente, dovrà essere decisa dal giudice che risulterà competente all’esito della decisione del regolamento da parte del Consiglio di Stato (ed a quello stesso giudice “la parte interessata può riproporre il ricorso e l’istanza cautelare entro il termine di cui all’articolo 31, comma undicesimo, L. 1034/71).																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del Prof. Salvatore Raimondi, <a href="/ga/id/2004/8/1623/d">&#8220;Un freno al turismo cautelare&#8221;</a>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla competenza cautelare del giudice amministrativo di primo grado</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/4907_4907.pdf">clicca qui</a></p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2004 n.456</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-28-7-2004-n-456/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-28-7-2004-n-456/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-28-7-2004-n-456/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2004 n.456</a></p>
<p>Pres. Amoroso, Est. Tacchi. Ric. Sig.ra Sabbatini Monica contro il Ministero della Giustizia, la Direzione Generale degli affari civili e libere professioni, la Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato ordina la sospensione dell&#8217;esito della prova orale dell&#8217;esame di abilitazione alla professione forense ordina la sospensione dell’esito della</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-28-7-2004-n-456/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2004 n.456</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amoroso, Est. Tacchi.<br /> Ric. Sig.ra Sabbatini Monica  contro il Ministero della Giustizia, la Direzione Generale degli affari civili e libere professioni, la Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato</span></p>
<hr />
<p>ordina la sospensione dell&#8217;esito della prova orale dell&#8217;esame di abilitazione alla professione forense</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ordina la sospensione dell’esito della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN  NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</b></p>
<p>composto dai Magistrati: Dott. Bruno Amoroso &#8211; Presidente; Dott. Galileo Omero Manzi &#8211; Consigliere; Avv. Liana Tacchi &#8211; Consigliere, rel.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>O R D I N A N Z A</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 agosto 2004;</p>
<p>Visto il ricorso proposto da<br />
<b>SABBATINI Monica</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Lucchetti e Francesca Paoletti, elettivamente domiciliata in Ancona, al Corso Mazzini 156;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO della GIUSTIZIA</b>, in persona del Ministro pro-tempore,</p>
<p>&#8211; la <b>DIREZIONE GENERALE degli AFFARI CIVILI e delle LIBERE PROFESSIONI</b>, in persona del Direttore Generale pro-tempore,</p>
<p>la <b>COMMISSIONE d’ESAME per l’ABILITAZIONE all’ESERCIZIO della PROFESSIONE di AVVOCATO</b> per l’anno 2003, in persona del Presidente pro-tempore,<br />
non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento,<br />
previa concessione delle misure cautelari più opportune,<br />
degli atti e provvedimenti costituiti:<br />
&#8211; dalle determinazioni recate dal verbale di seduta del 2.7.2004 dell’intimata Commissione, con il quale la Commissione stessa ha assegnato alla ricorrente le votazioni sulle materie oggetto della prova orale;<br />
&#8211; dalla conseguente determinazione di inidoneità al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;<br />
&#8211; nonchè di ogni altro atto comunque connesso e correlato;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visti gli artt.19, I comma e 21, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonchè l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Udito il relatore Cons. Liana Tacchi e udito l’avv. Alessandro Lucchetti per la parte ricorrente;<br />
Valutata la plausibilità, prima facie, di molte delle doglianze dedotte nel ricorso;<br />
Ritenuta la sussistenza dei danni gravi ed irreparabili di cui all’art. 21, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p><b></p>
<p align=center>P.Q.M.</</p>
<p>b></p>
<p>ACCOGLIE la suindicata domanda di sospensione degli atti impugnati, ai fini della rinnovazione integrale della prova orale dell’esame di abilitazione di che trattasi.<br />
Manda alla Segreteria di comunicare la presente Ordinanza alla Amministrazione per l’esecuzione, nonchè alle parti costituite in giudizio.</p>
<p>Ancona, 26 agosto 2004</p>
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		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2004 n.452</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-28-7-2004-n-452/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-28-7-2004-n-452/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-28-7-2004-n-452/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2004 n.452</a></p>
<p>Pres Amoroso, Est. Tacchi Italia Nostra O.n.l.u.s. (Avv. G. Pallottino) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Funzione Pubblica (Avv. Stato), Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche e con l’intervento dell’Associazione Amici per Ancona rimette alla Corte Costituzionale gli atti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-28-7-2004-n-452/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2004 n.452</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-28-7-2004-n-452/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2004 n.452</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres Amoroso, Est. Tacchi<br /> Italia Nostra O.n.l.u.s. (Avv. G. Pallottino) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Funzione Pubblica (Avv. Stato), Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche e con l’intervento dell’Associazione Amici per Ancona</span></p>
<hr />
<p>rimette alla Corte Costituzionale gli atti inerenti l&#8217;impugnazione del nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">rimette alla Corte Costituzionale gli atti inerenti l’impugnazione del nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN  NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p><b></p>
<p align=center>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</p>
<p></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>O R D I N A N Z A</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 agosto 2004;</p>
<p>Visto il ricorso proposto da<br />
<b>Associazione ITALIA NOSTRA ONLUS</b>, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Pallottino, elettivamente domiciliati in Ancona, via Piave n.6/B presso lo studio dell’avv. Alberto Cucchieri;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI</b>, in persona del Presidente pro-tempore;</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA’ CULTUR</b>ALI, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona e legalmente domiciliato in Ancona, piazza Cavour n.29, presso gli uffici della medes</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE</b>, in persona del Ministro pro-tempore;</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO per la FUNZIONE PUBBLICA</b>, in persona del Ministro pro-tempore;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>DIREZIONE REGIONALE per i BENI CULTURALI e PAESAGGISTICI delle MARCHE</b>, in persona del Direttore pro-tempore;</p>
<p>e con l’intervento ad adiuvandum</p>
<p>dell’<b>ASSOCIAZIONE AMICI per ANCONA</b>, corrente in Ancona, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Stecconi e Maurizio Miranda, presso i quali è elettivamente domiciliata in Ancona, alla piazza Cavour n. 2;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
del Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali approvato con D.P.R. 10 giugno 2004 n.173, di ogni altro atto precedente, contemporaneo e/o successivo comunque connesso, tra cui il decreto di nomina del Direttore regionale B.C.P. Marche.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dell’Associazione Amici per Ancona;<br />
Visti gli artt.19, I comma e 21, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonchè l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Udito il relatore Cons. Liana Tacchi e uditi gli avv.ti Pallottino, Stecconi e, per l’Avvocatura di Stato, l’avv. Moneta;<br />
Considerato che, ai fini della pronunzia sull’istanza cautelare in atto, siano pertinenti, rilevanti e non manifestamente infondate varie questioni di legittimità costituzionale, alcune delle quali dedotte dalla ricorrente e dall’interveniente, la cui decisione va pertanto rimessa alla Corte Costituzionale;<br />
Riservata a separata ordinanza la precisazione delle norme di legge sospette di incostituzionalità e l’indicazione specifica delle questioni di costituzionalità come sopra cennate, poiché rilevanti, pertinenti e non manifestamente infondate;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Si dà atto che, alle camere di consiglio del 26 e 27 agosto 2004, sono state deliberate la sospensione del giudizio nell’attuale fase cautelare e la remissione degli atti alla Corte Costituzionale, come da separata ordinanza.<br />
Manda alla Segreteria di comunicare la presente Ordinanza alla Amministrazione per l’esecuzione, nonchè alle parti costituite in giudizio.</p>
<p>Ancona, 26/27 agosto 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-28-7-2004-n-452/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2004 n.452</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.7489</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-28-7-2004-n-7489/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-28-7-2004-n-7489/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-28-7-2004-n-7489/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.7489</a></p>
<p>Pres. Giulia Est. Conti Antonio Trapè (Avv. P. Conticiani) c/ Comune di Montefiascone (Avv. ti V. Cerulli Irelli e A. Costantini) e Giovanni Bacchiarri (Avv. A. Ferruti). sull&#8217;obbligo di acquisire il parere regionale in fase di adozione della variante generale al P.R.G. 1. Urbanistica – Procedimento di approvazione della variante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-28-7-2004-n-7489/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.7489</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-28-7-2004-n-7489/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.7489</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia Est. Conti<br /> Antonio Trapè (Avv. P. Conticiani) c/ Comune di Montefiascone (Avv. ti V. Cerulli Irelli e A. Costantini) e Giovanni Bacchiarri (Avv. A. Ferruti).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di acquisire il parere regionale in fase di adozione della variante generale al P.R.G.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Urbanistica – Procedimento di approvazione della variante generale al P.R.G. – Adozione della stessa variante dopo la fase di esame delle osservazioni dei soggetti interessati – Legittimità – Condizioni																																																																																												</p>
<p>2.	Urbanistica – Adozione variante al P.R.G. – Obbligo di acquisire il parere regionale finalizzato alla verifica del rispetto delle condizioni imposte dalle condizioni geomorfologiche del territorio – Sussistenza solo per i Comuni situati in zone dichiarate sismiche con i DD.MM. previsti dall’art. 3, co. 2, L. 64/1974																																																																																												</p>
<p>3.	Urbanistica &#8211; “Linee guida e documentazione per l’indagine geologica e per l’indagine vegetazionale” (deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 2649/1999) – Previsione dell’acquisizione del preventivo parere del competente organo regionale, in sede di adozione degli strumenti urbanistici per tutti i territori comunali compresi nella Regione &#8211; Non vi è efficacia prescrittiva o innovativa rispetto all’art. 13 della legge n. 64/74 ed agli artt. 3 della legge regionale  n. 72/75 e  37 della legge regionale  n. 38/99.																																																																																												</p>
<p>4.	Urbanistica – Adozione strumento urbanistico – Fissazione dei limiti di densità territoriale e fondiaria – Apprezzamento discrezionale della P.A. – Conseguenze – Sottrazione al sindacato di legittimità del G.A. &#8211; Condizioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La deliberazione con la quale il Consiglio Comunale, dopo aver raccolto le osservazioni dei soggetti interessati su una precedente delibera di adozione di una variante generale al P.R.G. adotta nuovamente la stessa variante generale al P.R.G. previgente è legittima, allorchè contenga mutamenti contenutistici essenziali rispetto alla precedente deliberazione, come prescritto dal combinato disposto degli artt. 8 e 9 della legge n. 1150/1942.<br />
2. Solo i Comuni situati in zone dichiarate sismiche con i decreti ministeriali previsti dall’art. 3, comma 2, della legge n. 64/1974 devono necessariamente acquisire, anteriormente alla delibera di adozione dello strumento urbanistico, il parere regionale finalizzato alla verifica del rispetto delle condizioni imposte dalle condizioni geomorfologiche del territorio.</p>
<p>3. Le “Linee guida e documentazione per l’indagine geologica e per l’indagine vegetazionale”, di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 2649 del 18.05.1999, nel prevedere l’acquisizione del preventivo parere del competente organo regionale, in sede di adozione degli strumenti urbanistici per tutti i territori comunali compresi nella Regione, non hanno efficacia prescrittiva ovvero innovativa rispetto all’art. 13 della legge n. 64/74 ed agli artt. 3 della legge regionale n. 72/75 e 37 della legge regionale n. 38/99 (che non prevedono alcun obbligo per i Comuni del Lazio di acquisire preventivamente il parere regionale finalizzato alla verifica del rispetto delle condizioni imposte dalle condizioni geomorfologiche del territorio).</p>
<p>4. La scelta dell’Amministrazione comunale in ordine alla fissazione dei limiti di densità territoriale e fondiaria costituisce espressione di un apprezzamento discrezionale che, se esercitato nei limiti della logia e della ragionevolezza, è sottratto al sindacato di legittimità.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/9/1638/d">nota a sentenza</a> del Prof. Vincenzo Cerulli Irelli e dell&#8217;Avv. Alberto Costantini.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’obbligo di acquisire il parere regionale in fase di adozione della variante generale al P.R.G.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
Sezione Seconda bis</b></p>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Patrizio GIULIA                 		&#8211; Presidente;<br />
Francesco GIORDANO		&#8211; Consigliere;<br />
Renzo CONTI                  		&#8211; Consigliere, relatore,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi riuniti nn. 1373/2002 e 7349/2003 proposti da</p>
<p><b>TRAPE’ Antonio</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Paola Conticiani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Largo Messico n. 7.</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE di MONTEFIASCONE (Viterbo)</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in entrambi i giudizi, e nel ricorso n. 1373/2002 anche come ricorrente incidentale, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Vincenzo Cerulli Irelli e Albert</p>
<p>E NEI CONFRONTI<br />
per il solo ricorso n. 1373/2002:</p>
<p>&#8211;	di <b>BACCHIARRI Giovanni</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Ferruti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 3;																																																																																												</p>
<p>&#8211;	della <b>REGIONE LAZIO</b>, in persona del Presidente pro tempore, non costituitasi in giudizio.																																																																																												</p>
<p>PER OTTENERE<br />
1)	quanto al ricorso n. 1373/2002, previa sospensione, l’annullamento:<br />	<br />
a)	della deliberazione del Consiglio Comunale del 16.10.2001 n. 38, con la quale è stata adottata la variante generale al P.R.G.;<br />	<br />
b)	per quanto occorra, della relazione, delle N.T.A. e di tutti gli elaborati grafici allegati alla deliberazione di cui alla lettera a) e di questa costituente parte integrante;<br />	<br />
c)	di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;<br />	<br />
d)	la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno;<br /> <br />
2)	quanto al ricorso incidentale del Comune di Montefiascone:<br /> l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 2649 del 18.5.1999 e degli atti ad essa allegati, nonché di ogni altro atto da questa presupposto e ad essa connesso e/o consequenziale;<br />	<br />
3)	quanto al ricorso n. 7349/2003, l’annullamento:<br />	<br />
a)	della deliberazione del Consiglio Comunale del 7.4.2003 n. 19, con la quale è stata riadottata la variante generale al P.R.G. precedentemente adottata con deliberazione consiliare del 16.10.2001 n. 38;<br />	<br />
b)	per quanto occorra, della relazione, delle N.T.A. e di tutti gli elaborati grafici allegati alla deliberazione di cui alla lettera a) e di questa costituente parte integrante;<br />	<br />
c)	di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;<br />	<br />
d)	la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno;<br />	<br />
4)	quanto ai motivi aggiunti al ricorso n. 7349/2003, l’annullamento:<br />	<br />
a)	della deliberazione del Consiglio Comunale del 23.12.2003 n. 73, con la quale si è dedotto alle osservazioni presentate (anche dal ricorrente) sulla riadozione, con deliberazione consiliare 7.4.2003 n. 19, della variante generale al P.R.G. precedentemente adottata con deliberazione consiliare del 16.10.2001 n. 38;<br />	<br />
b)	per quanto occorra, delle proposte di controdeduzioni redatte dal Tecnico Dirigente dell’Ufficio Urbanistica allegate come parte integrante e sostanziale della sopra citata deliberazione;<br />	<br />
c)	di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.																																																																																												</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione  in giudizio del Comune di Montefiascone e dell’ing. Bacchiarri Giovanni;<br />
Visto il ricorso incidentale, proposto dal Comune di Monetiascone sul ricorso n. 1373/2002;<br />
Visti i motivi aggiunti proposti dal ricorrente sul ricorso n. 7349/2003;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore all’udienza pubblica del 6 maggio 2004 il consigliere Renzo CONTI;<br />
Uditi, altresì, l’avv. L. Farronato (su delega dell’avv. Conticiani) e l’avv. A. Costantini.<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso n. 1373/2002, notificato il 19 gennaio 2002 e depositato il successivo 6 febbraio, il ricorrente Trapè Giovanni espone:<br />
&#8211;	di essere proprietario di un fabbricato e di terreni siti nel Comune di Montefiascone in località Le Mosse alla Via Le Mosse n.3;<br />	<br />
&#8211;	che detti terreni nel vigente P.R.G. sono destinati a zona B2 ed edificabili con l’indice territoriale pari a 0,8 mc/mq e indice fondiario pari a 1,5 mc/mq;<br />	<br />
&#8211;	che con istanza del 18.5.1999 prot. n. 7275, il ricorrente, già titolare della concessione edilizia n. 57/96, chiedeva il rilascio di una variante alla stessa per un fabbricato destinato a garage, che veniva assentita con concessione n. 316 del 15.11.1999;<br />	<br />
&#8211;	che, in data 15.5.2001, essendo entrato nella disponibilità di terreni confinanti, chiedeva il rilascio di una variante alla concessione edilizia n. 316/99 per un ampliamento planimetrico fino a mq 887 dei locali già autorizzati  ed il cambio di destinazione d’uso degli stessi da garage ad immobili commerciali per una superficie complessiva di mq 789, nonché per la sistemazione attrezzata a verde privato della copertura di detti locali;<br />	<br />
&#8211;	che, nelle more del rilascio della predetta concessione e dei conseguenti accordi  in relazione ad essa, il Consiglio Comunale di Montefiascone, con deliberazione n. 38 del 16.10.2001, adottava la variante al P.R.G., con l’astensione di alcuni consiglierei  comunali e del Presidente in ragione della loro incompatibilità;<br />	<br />
&#8211;	che l’area di proprietà del ricorrente, con detta variante, veniva destinata a “complesso di interesse storico-architettonico-ambientale”, per la quale l’art. 35 VE delle N.T.A “sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo;<br />	<br />
&#8211;	che invece tutta l’area limitrofa risulta destinata a zona B.<br />	<br />
Ciò esposto, ritenendo detta variante illegittima, ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, unitamente, per quanto possa occorrere, alla relazione e alle Norme Tecniche di Attuazione allegate alla stessa, con contestuale domanda di risarcimento dei danni, deducendo al riguardo i seguenti motivi di gravame, così paragrafati dallo stesso ricorrente:<br />
1)	violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art.78 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267, anche con riferimento all’art. 32 del Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Montefiascone; violazione dell’obbligo di astensione; eccesso di potere per sviamento in interessi privati;<br />	<br />
2)	 violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L.R. 12.6.1975 n. 72 e dell’art. 37 della L.R. 22.12.1999 n. 38 anche in riferimento al disposto della delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 2649 del 18.5.1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 11 legge 18.5.1989 in relazione all’art. 8 L.R. n. 53/98; eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto e di diritto e per difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241; motivazione carente, insufficiente ed errata;<br />	<br />
3)	eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto e di diritto, per difetto di istruttoria, per contraddittorietà tra provvedimenti, per irragionevolezza, per sviamento di potere, per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento; incompetenza; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza di motivazione;<br />	<br />
4)	violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 1150/42 e degli artt. 29 e 32 lett. e) L.R.Lazio n. 38/99, in relazione agli artt. 1 e ss D.M. LL.PP. 2.4.1968 n. 1444, nonché della Circolare Ministero LL.PP. n. 425/67; eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto e di diritto e per difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza di motivazione;<br />	<br />
5)	eccesso di potere per difetto di istruttoria, per illogicità e per travisamento di circostanze di fatto e di diritto sotto un diverso profilo; motivazione carente ed errata.<br />	<br />
Si è costituito per resistere il Comune di Montefiascone, il quale ha opposto l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, la sua improponibilità e, comunque, la sua improcedibilità ed infondatezza e, con la memoria del 6.5.2004, anche l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Lo stesso Comune ha, altresì, contestualmente proposto ricorso incidentale  (notificato e depositato, rispettivamente il 14-18 e 19 febbraio 2002) avverso la deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 2649 del 18.5.1999 ( con la quale è stata estesa a tutti i comuni della Regione il modulo procedimentale della legge statale n. 64/1974 e cioè la necessità dell’acquisizione del previo parere della Regione in merito alla compatibilità degli strumenti urbanistici alle condizioni geologiche e vegetazionali del territorio), deducendo al riguardo:<br />
&#8211;	arbitrarietà  dell’applicazione generalizzata del citato modulo procedimentale anche a quelli che non sono classificati come sismici, quali il Comune di Montefiascone, atteso che la legge nazionale n. 64/1974 e quella regionale n. 72/1975 non lo prevedrebbero.<br />	<br />
Si è costituito, altresì, l’ing. Giovanni Bacchiarri, quale consigliere del Comune di Montefiascone, il quale ha opposto l’improponibilità del ricorso nei suoi confronti sotto diversi profili.<br />
Con numerose memorie il ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.<br />
Con ordinanza collegiale cautelare n. 1707 del 22.3.2003 i provvedimenti impugnati sono stati sospesi, limitatamente alla loro applicazione nei confronti del ricorrente.<br />
Con il ricorso n. 7349/2003, notificato il 3 luglio 2003 e depositato il successivo 16 luglio, lo stesso ricorrente ulteriormente espone:<br />
&#8211;	che, a seguito della sopra richiamata ordinanza cautelare, otteneva la concessione edilizia n. 4 del 4.1.2003, la cui domanda era stata sospesa per effetto delle misure di salvaguardia conseguenti alla variante generale di P.R.G. adottata con la deliberazione consiliare n. 38 del 16.10.2001;<br />	<br />
&#8211;	che con il predetto titolo edilizio il ricorrente non saturava le possibilità edificatorie, in quanto con la normativa della zona B2 del vigente P.R.G. restavano altri mc. 420 edificabili;<br />	<br />
&#8211;	che, nelle more del giudizio di cui al primo ricorso, con deliberazione del 7.4.2003 n. 19, il Consiglio Comunale di Montefiascone riadottava la variante generale al P.R.G., nella quale tutta l’area di proprietà dl ricorrente veniva inserita nella sottozona B4, per la quale è previsto un indice di mc/mq 0,4, ovverosia di quasi quattro volte inferiore a quello precedentemente previsto per le zone B2, con deroghe per singole zone.<br />	<br />
Ciò esposto, ritenendo anche detta variante illegittima, ne ha chiesto l’annullamento, unitamente, per quanto possa occorrere alla relazione e alle Norme Tecniche di Attuazione allegate alla stessa, con contestuale domanda di risarcimento dei danni, deducendo al riguardo i seguenti motivi di gravame, così paragrafati dallo stesso ricorrente:<br />
1)	violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 8 e 9 della legge n. 1150/1942, anche in relazione all’art. 3 della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto dei presupposti, nonché per travisamento di circostanze di fatto e di diritto, per ingiustizia manifesta; sviamento della causa tipica; eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza dell’azione amministrativa e di economicità dei mezzi giuridici, nonché delle norme in materia di ritiro, anche in relazione alla legge n. 1902/1952 sull’applicazione delle misure di salvaguardia; motivazione errata, sviata e, comunque, carente;<br />	<br />
2)	violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L.R. 12.6.1975 n. 72 e dell’art. 37 della L.R. 22.12.1999 n. 38, nonché dell’art. 13 della legge n. 64/1974, anche in riferimento al disposto della delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 2649 del 18.5.1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 89 del T.U. n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto e di diritto e per difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241; motivazione carente, insufficiente ed errata;<br />	<br />
3)	violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del DM 2.4.1968 in combinato disposto con l’art. 7 del medesimo DM e dell’art. 17 della legge 6.8.1967 n. 765 ovvero 41 quinquies della legge n. 1150/1942; eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto e di diritto, per difetto di istruttoria, per contraddittorietà tra provvedimenti, per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento; sviamento dalla causa tipica; violazione e falsa applicazione dell’art. 41 quater della legge n. 1150/1942 anche in combinato disposto con l’art. 3 della legge n. 241/1990 e con l’art. 16 della legge 6.8.1967 n. 765;<br />	<br />
4)	violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del DM 2.4.1968 in combinato disposto con l’art. 7 del medesimo DM e con l’art. 31 della legge n. 1150/1942; eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto; difetto dei presupposti e di istruttoria; violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa in relazione alle previsioni delle Norme Tecniche di Attuazione della riadottata variante che, per le zone B4, prevede la necessità dello strumento attuativo per lotti interclusi superiori alla dimensione media dei lotti già edificati nell’isolato di appartenenza.<br />	<br />
Con motivi aggiunti, notificati il 15 marzo 2004 e depositati il successivo 25 marzo, il ricorrente ha poi impugnato la successiva deliberazione consiliare n. 73 del 23.12.2003, con la quale sono state esaminate e decise le osservazioni relative alla variante riadottata con deliberazione n. 19 del 7.4.2003, nella parte in cui sono state rigettate le osservazioni dell’odierno ricorrente. A tal fine sono stati riproposti gli stessi motivi dedotti con il ricorso introduttivo, nonché il vizio di illegittimità derivata.<br />
Si è costituito per resistere il Comune di Montefiascone, il quale con successiva memoria ha opposto l’inammissibilità per carenza di legittimazione e per carenza di interesse e, comunque, la sua infondatezza.<br />
Con memoria unica per entrambi i ricorsi, depositata il 22.4.2004, il ricorrente ha ulteriormente precisato le proprie tesi difensive, precisando la permanenza dell’interesse al ricorso n. 1373/2002 quanto alla proposta azione risarcitoria.<br />
Le cause sono state quindi chiamate e poste in decisione all’udienza pubblica del 6 maggio 2004, nel corso della quale le parti hanno ulteriormente precisato le proprie tesi.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I ricorsi in trattazione hanno per oggetto principale: il primo (n. 1373/2002), la deliberazione del Consiglio Comunale di Montefiascone n. 38 del 16.10.2001, con la quale è stata adottata la variante generale al P.R.G.; il secondo ( n. 7349/2003), la successiva deliberazione del medesimo Consiglio Comunale n. 19 del 7.4.2003, con la quale, preso atto delle circa 200 osservazioni presentate avverso la variante adottata con la citata deliberazione n. 38/2001 e della necessità di rivisitare alcune impostazioni della predetta variante, è stata riadottata la variante generale al P.R.G.<br />
Ciò evidenziato, i ricorsi sono oggettivamente e soggettivamente connessi e, pertanto, vanno riuniti per poterli decidere con unica sentenza ai sensi dell’art. 52 del regolamento di procedura approvato con R.D. 17.8.1907 n. 642.<br />
Il ricorso n. 1373/2002 risulta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, nella parte in cui si propone l’azione impugnatoria avverso la deliberazione consiliare n. 38 del 16.10.2001 di adozione della variante generale al P.R.G. e relative relazione e norme tecniche di attuazione, come peraltro eccepito dalla difesa del Comune resistente e riconosciuto dalla difesa del ricorrente.<br />
Invero, nessun interesse è riconoscibile al ricorrente ad ottenere il richiesto annullamento degli atti impugnati, sia perché detta variante è stata  riadottata con successiva deliberazione consiliare n. 19 del 7.4.2003 e, pertanto, ormai la disciplina urbanistica è interamente contenuta nella sola variante da ultimo riadottata, sia perché al ricorrente &#8211; per effetto mediato dell’ordinanza cautelare  n. 1707 del 22.3.2002 di sospensione dell’esecuzione della impugnata variante di cui alla deliberazione consiliare n. 38/2001 (limitatamente alla sua applicazione nei confronti del ricorrente) &#8211; è stata rilasciata, nelle more del giudizio ed anteriormente a tale ultima deliberazione, la concessione edilizia n. 4 del 4.1.2003 che ha assentito l’intervento edilizio richiesto dal medesimo ricorrente con la domanda del 15.5.2001.<br />
Né è riconoscibile un interesse alla predetta azione impugnatoria ai fini della contestuale azione risarcitoria proposta, in relazione alla quale ultima il ricorrente ha dichiarato la permanenza del proprio interesse al ricorso, in quanto il ricorso medesimo, nella parte in cui viene chiesto il risarcimento dei pretesi danni subiti dal ricorrente, sul presupposto del tardivo rilascio della concessione edilizia, risulta comunque infondato.<br />
E’ sufficiente al riguardo rilevare che tale tardivo rilascio deriverebbe, secondo il ricorrente, dall’applicazione di misura di salvaguardia conseguente all’adozione della impugnata variante urbanistica, mentre, al contrario, detta applicazione non risulta formalmente disposta dall’Amministrazione (o, se disposta, non è stata comunque impugnata).<br />
In ogni caso, trattandosi di procedimenti diversi, il ricorrente non ha dimostrato che, ove non fosse intervenuta la contestata variante, il procedimento relativo alla domanda di concessione edilizia, iniziato nel maggio-luglio 2001 e conclusosi nel gennaio 2003 (mentre la variante era già stata sospesa in sede cautelare, nei confronti dell’interessato, fin dal 21 marzo 2002) avrebbe avuto più celere conclusione.<br />
Risulta, invece, come emerge dalla nota prot. n. 994/1894 del 17.7.2001, che il Comune di Montefiascone aveva chiesto al ricorrente ulteriore documentazione che, ancorché contestata per uno dei documenti richiesti, non risulta che sia stata tempestivamente eseguita dal ricorrente per gli altri documenti (v. docc. nn. 12 e 13 depositati dalla difesa del Comune resistente nel ricorso n. 1373/2002).<br />
Deve, quindi, concludersi per la infondatezza dell’azione risarcitoria, in relazione alla insussistenza del messo di causalità tra l’adozione della impugnata variante e il lamentato ritardo nel rilascio della concessione edilizia.<br />
Il ricorso, nella parte in cui si chiede il risarcimento dei danni, va pertanto respinto.<br />
In conclusione, il ricorso n. 1373/2002 va dichiarato in parte improcedibile (per l’azione impugnatoria avverso la deliberazione C.C. n. 38 del 16.10.2001 e le relative relazione e N.T.A.) ed in parte va respinto (per l’azione risarcitoria), come meglio sopra specificato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.<br />
La dichiarata parziale improcedibilità e parziale infondatezza del ricorso n. 1373/2002, rende, conseguentemente, improcedibile per carenza di interesse il ricorso incidentale proposto dal Comune resistente avverso la deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 2649 del 18.5.1999 e consente al collegio di prescindere dalla richiesta di estromissione dal giudizio proposta dall’ing. Giovanni Bacchiarri.<br />
Può passarsi alla trattazione del ricorso n. 7349/2003 avverso la deliberazione consiliare n. 19 del 7.4.2003 di riadozione della variante generale al P.R.G e relative relazione e norme tecniche di attuazione, nonché, attraverso i motivi aggiunti, avverso la deliberazione consiliare n. 73 del 23.12.2003, nella parte in cui sono state respinte alcune osservazioni alla predetta variante presentate dal ricorrente; il tutto con richiesta del risarcimento del danno.<br />
Va preliminarmente trattata l’eccezione di difetto di legittimazione e di interesse del ricorrente, dedotta dalla difesa del Comune resistente sull’assunto che, per proprio per effetto della richiamata adozione della nuova variante generale al P.R.G., sarebbe stata rilasciata al ricorrente medesimo la concessione edilizia n. 4 del 4.1.2003.<br />
L’assunto risulta infondato e, conseguentemente, infondata risulta la relativa eccezione.<br />
La citata concessione edilizia, infatti, è anteriore alla data di adozione della nuova variante che, pertanto, non può essere stata assunta dal Comune a presupposto per il suo rilascio.<br />
Nel merito, con il primo motivo di gravame il ricorrente deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 8 e 9 della legge n. 1150/1942, sull’assunto che l’Amministrazione avrebbe rinnovato le formalità di pubblicazione, quando dette norme prevedono la ripubblicazione soltanto nell’ipotesi di mutamento essenziale del contenuto del piano che, nella specie, non sussisterebbe.<br />
La censura è infondata, in quanto, muove dall’erroneo presupposto che la nuova variante costituisca mera variante della precedente adottata con deliberazione C.C. n. 38/2001, rispetto alla quale non conterrebbe mutamenti essenziali.<br />
Osserva al riguardo il collegio, invece, che con la deliberazione C.C. n. 19/2003 l’Amministrazione ha “riadottato” interamente la nuova variante al P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2799 del 18.7.1975, rispetto alla quale ultima non è contestato che trattasi di variante essenziale e, pertanto, come variante essenziale del predetto P.R.G., legittimamente l’Amministrazione ha provveduto alla sua pubblicazione.<br />
Peraltro, pur volendo aderire alla tesi del ricorrente che la nuova variante costituisca mutamento non essenziale della precedente variante adottata con la deliberazione C.C. n. 38/2001, si osserva che le predette norme &#8211; pur imponendo al Comune l’obbligo della ripubblicazione nell’ipotesi di mutamenti essenziali nella nuova pianificazione adottata a seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate dai privati o su richiesta della Regione  &#8211; non precludono in alcun modo al Comune medesimo di procedere alla ripubblicazione anche nell’ipotesi di mutamento non essenziale, atteso che la ratio delle disposizioni medesime è quella di garantire una adeguata pubblicità ai mutamenti essenziali che incidano sul disegno fondamentale del piano urbanistico, ritenuti meritevoli di particolare tutela, ma non anche di precludere detta tutela ai mutamenti non essenziali.<br />
Né la circostanza che, con la nuova deliberazione di adozione della variante urbanistica, l’Amministrazione abbia inteso emendare i vizi di cui era inficiata la precedente variante può ritenersi costituire vizio di sviamento della causa. E’ vero, invece, il contrario, atteso che è obbligo dell’Amministrazione medesima, in occasione della rinnovazione dell’atto già ritenuto illegittimo  dal giudice amministrativo, ancorché, come nel caso di specie, in sede  cautelare,  di provvedere alla rinnovazione dell’atto ritenuto illegittimo, emendandolo dei vizi accertati in sede giurisdizionale (v. ordinanza n. 1707/02 sul ricorso 1373/2002, con la quale era stata disposta la sospensione della deliberazione C.C. n. 38/2001 sul presupposto   dell’esito positivo del ricorso in relazione alla censura di violazione dell’art. 32 del regolamento che imponeva l’allontanamento dall’aula dei consiglieri incompatibili ed alla censura di contraddittorietà nella qualificazione dell’area del ricorrente come complesso di interesse storico- architettonico- ambientale).<br />
Parimenti infondata risulta la censura, contenuta nello stesso primo motivo di gravame, con la quale il ricorrente lamenta che l’Amministrazione, nel riadottare la nuova variante,  non avrebbe provveduto al previo annullamento o revoca della precedente variante.<br />
Osserva al riguardo il collegio che, come in precedenza evidenziato in sede di valutazione dell’interesse al ricorso n. 1373/2002, la nuova variante adottata con la deliberazione C.C. n. 19/2003 si sostituisce interamente a quella adottata con la precedente deliberazione C.C. n. 38/2001 e, pertanto, la stessa costituisce implicito annullamento ovvero revoca di quest’ultima.<br />
Ciò trova conferma nella circostanza che, come emerge dalla stessa deliberazione C.C. n. 19/2003, gli elaborati allegati alla stessa e che della medesima costituiscono parte integrante “sostituiscono integralmente gli elaborati approvati con la citata deliberazione n. 38/2001”, dove tale sostituzione, come emerge dal raffronto degli allegati della prima e della seconda variante, ha interessato “tutti” gli elaborati, con la conseguenza che la nuova variante si è sostituita integralmente a quella adottata con la deliberazione n. 38/2001, con conseguente implicita revoca ovvero annullamento di questa ultima.<br />
Quanto poi alla circostanza, dedotta dal ricorrente nello stesso primo motivo di gravame,  sulla eventuale incertezza nell’applicazione delle misure di salvaguardia, la censura è inammissibile in quanto meramente ipotetica, non risultando, peraltro, che nei confronti del ricorrente (ovvero di altri) siano state adottate misure di salvaguardia sia in applicazione della prima che della seconda variante.<br />
Con il secondo motivo di gravame il ricorrente deduce la violazione dell’art.3 della  legge regionale n. 72/1975 e dell’art. 37 della legge regionale n. 38/1999, in combinato disposto con l’art. 13 della legge n. 64/74 (trasfuso nell’art. 89 del T.U. n. 380/2001), anche con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale Lazio n. 2649 del 18.5.1999, per avere l’Amministrazione omesso di acquisire il previo parere dei competenti organi regionali sulla relazione geologica e quella agropedologica.<br />
Anche tale motivo è infondato.<br />
Quanto all’art. 13 della legge 2.2.1974 n. 64, si osserva che detta disposizione &#8211; che impone di richiedere il previo parere  regionale sugli strumenti urbanistici comunali ai fini della verifica della compatibilità delle condizioni geomorfologiche del territorio &#8211; è rivolta, per espressa previsione della stessa disposizione, unicamente ai “comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al titolo II della” stessa legge e cioè ai comuni situati “in zone dichiarate sismiche” con i decreti ministeriali previsti dall’art. 3, secondo comma, lett. a) della stessa legge.<br />
Orbene, non risulta contestato che il territorio del Comune di Montefiascone, come eccepito dalla difesa del Comune resistente, non è stato classificato come zona sismica e, pertanto, non essendo il citato art. 13 al medesimo applicabile, nessuna violazione della predetta disposizione è riscontrabile nel caso di specie. Ne consegue, altresì, l&#8217;inconferenza della giurisprudenza richiamata dalla difesa della ricorrente a sostegno della asserita necessità che il parere della regione debba essere non solo richiesto, ma anche ottenuto anteriormente all’adozione dello strumento urbanistico.<br />
Quanto alle leggi regionali Lazio 12.6.1975 n. 72 e 22.12.1999 n. 38 ed in particolare, rispettivamente, agli artt. 3 e 37, la censura in esame risulta parimenti infondata, in quanto entrambe dette disposizioni si limitano a prescrivere, all’art. 3 della legge regionale Lazio  e all’art. 37 della legge regionale, che i Comuni debbano porre a base della redazione degli strumenti urbanistici una accurata analisi del territorio (art.3), ovvero una  relazione agro pedologica ed una relazione archeologica e di uso dei suoli (art. 37), ma non anche che sulla predetta relazione debba essere acquisito il previo parere della Regione, come previsto dal citato art. 13 della legge n. 64/1974 che, si è in precedenza precisato, non può ritenersi applicabile al Comune di Montefiascone perché non dichiarato sismico.<br />
Nella specie, come risulta dalle premesse della impugnata deliberazione, la variante in questione è stata adottata “Viste la relazione geologica e quella agro-pedologica e vegetazionale, allegate” alla stessa deliberazione e, pertanto, nessuna violazione delle richiamate norme regionali è riscontrabile nella fattispecie in esame, non prevedendo le medesime la trasmissione delle stesse alla Regione.<br />
Né a conclusioni diverse induce la circostanza che con deliberazione della  Giunta n. 2649 del 18.5.1999 la Regione Lazio, nel fissare le “linee guida e documentazione per l’indagine geologica e per l’indagine vegetazionale”, sia stato prevista “per tutti i territori comunali della Regione Lazio”, in sede di adozione degli strumenti urbanistici, l’acquisizione del preventivo parere dell’organo competente della Regione Lazio ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geologiche e con le condizioni vegetazionali del territorio.<br />
Alle predette richiamate previsioni regionali, infatti, in quanto mere “linee guida” delle disposizioni normative statali e regionali sopra richiamate, non può riconoscersi efficacia prescrittiva, ovvero innovativa rispetto alle disposizioni medesime (cfr. TAR Lazio, III, 29.9.2003 n. 7823 sul principio della inefficacia prescrittivi ovvero innovativa delle linee guida) che, per le ragioni in precedenza evidenziate, non prevedono per il Comune di Montefiascone la previa acquisizione del parere regionale sulle condizioni geologiche e vegetazionali del territorio.<br />
Infondato risulta, poi, il terzo motivo di gravame, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 del D.M. 2.4.1968, sull’assunto che la previsione contenuta nell’art. 35 B 4 della impugnata variante, dell’indice massimo di edificabilità della zona B 4 (dove insiste l’area del ricorrente), pari a 0,4 mc/mq sarebbe incompatibile con la definizione di zona omogenea B, per la quale detto D.M. fissa il limite minimo pari a 1,5 mc/mq.<br />
Al riguardo giova preliminarmente precisare che il richiamato D.M. 2.4.1968 n. 1444, nel fissare gli standard di edificabilità delle aree, distingue la densità edilizia in “territoriale” e “fondiaria”: la densità territoriale è riferita a ciascuna zona omogenea e definisce il complessivo carico che può gravare sull’intera zona (per cui il relativo indice è rapportato all’intera superficie della zona, ivi compresi gli spazi pubblici, quelli destinati alla viabilità, ecc.); la densità fondiaria, invece, si riferisce alla singola area e definisce il volume massimo edificabile sulla stessa &#8211; c.d. indice di fabbricabilità &#8211; (cfr. Cons. St.,IV, 6.9.1999 n. 1402; id., 16.3.1998 n. 443).<br />
Ciò precisato, si osserva che il citato limite minimo di 1,5 mc/mq, indicato dal D.M., si riferisce alla “densità territoriale” e non a quello della “densità fondiaria”  &#8211; c.d. indice di fabbricabilità &#8211; al quale ultimo,  invece, fa espresso riferimento il citato art. 35.B.4, dove viene appunto indicato come “if. massimo consentito” 0.4 mc/mq. Peraltro, il limite minimo di densità fondiaria di 1,5 mc/mq indicato all’art. 2 del D.M 2.4.1968 è stato previsto al fine di fissare un criterio per l’individuazione della zona omogenea B, ma non esclude che, nell’ambito della stessa zona omogenea, l’Amministrazione Comunale, nell’esercizio del suo potere discrezionale di disciplina del territorio, possa prevedere una densità fondiaria e quindi un indice di fabbricabilità inferiore. Al contrario è proprio il concetto di densità fondiaria che prescrive che detto indice debba essere inferiore a quello della densità territoriale.<br />
Né appaiono censurabili in sede di legittimità le scelte operate dall’Amministrazione che, nell’ambito della sottozona (come per altre sottozone), specificamente perimetrata, ha previsto indici di fabbricabilità superiori a quello di 0,4 mc/mq, in quanto attinenti all’esercizio del potere discrezionale del Comune di utilizzo del territorio che, peraltro, come per tutte le scelte discrezionali del medesimo Comune non sindacabili in questa sede, potrebbero essere, comunque,  modificate in sede di approvazione regionale della variante in questione.<br />
Né risulta fondata la censura con la quale il ricorrente evidenzia l’illogicità della scelta di cui sopra, sul presupposto che questa avrebbe comportato la previsione di venticinque zone B ( le cinque basi e le venti perimetrate).<br />
Va al riguardo rilevato che, come evidenziato dalla difesa del Comune resistente, proprio per effetto dell’accoglimento dell’osservazione n.16 del ricorrente,  di cui alla successiva deliberazione consiliare n. 73 del 23.12.2003, la zona B è attualmente suddivisa in sole 5 sottozone (e non più 25), per la maggior parte soggette all’indice di fabbricabilità compreso tra 0,6 e 0,4 mc/mq e soltanto per la sottozona B2 all’indice di fabbricabilità di 1,5 mc/mq, il che esclude l’illogicità della scelta operata dall’Amministrazione, come pure la dedotta disparità di trattamento. Questa ultima, infatti, presuppone l’esistenza di situazioni uguali, circostanza questa che non ricorre rispetto alle diverse cinque zone, mentre per la asserita illogicità questa non è desumibile dagli atti, né è in alcun modo dimostrata.<br />
Inammissibile risulta poi il quarto motivo di gravame, con il quale il ricorrente contesta la scelta dell’Amministrazione di assoggettare il rilascio del titolo edilizio, nella zona B.4, alla previa redazione dello strumento attuativo nel caso di lotti interclusi di dimensioni superiori rispetto alla media dei lotti dell’isolato di appartenenza.<br />
Anche tale scelta costituisce apprezzamento discrezionale dell’amministrazione che, in quanto tale, è sottratto al sindacato del giudice della legittimità. Né detta scelta appare illogica, atteso che la stessa è adeguatamente ancorata ad una superficie minima del lotto.<br />
Con i successimi motivi aggiunti, infine, il ricorrente impugna la deliberazione consiliare n. 73 del 23.12.2003, nella parte in cui sono state respinte le osservazioni dal medesimo presentate avverso la variante riadattata con deliberazione n. 19 del 7.4.2003, riproponendo al riguardo gli stessi motivi dedotti con il ricorso introduttivo che, in quanto tali, risultano infondati per le stesse argomentazioni in precedenza esposte.<br />
Con gli stessi motivi aggiunti, inoltre, è stata dedotta, specificamente rispetto alla predetta deliberazione n. 73/2003, unicamente la generica censura di illogicità, contraddittorietà e perplessità della predetta deliberazione; censura questa che risulta palesemente inammissibile per genericità non risultando la medesima in alcun modo esplicitata.<br />
In conclusione e per quanto sopra argomentato il ricorso n. 7349/2003 ed i successivi motivi aggiunti vanno respinti.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i giudizi, ivi compresi diritti ed onorari.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.II bis, definitivamente pronunciando sui ricorsi n. 1373/2002 e n. 7349/2003 indicati in epigrafe, li riunisce, indi: a) dichiara il ricorso n. 1373/2002 in parte improcedibile e per il resto lo respinge e dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dal Comune di Montefiascone; b) respinge il ricorso n. 7349/2003 ed i relativi motivi aggiunti; c) il tutto come meglio specificato in motivazione.<br />
Spese, diritti e onorari, compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 6 maggio 2004, in Camera di Consiglio.</p>
<p>Patrizio GIULIA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Renzo CONTI 	&#8211; Consigliere, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-28-7-2004-n-7489/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.7489</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/7/2004 n.4125</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-28-7-2004-n-4125/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pubblicita’ e commercio &#8211; pubblicita&#8217; ingannevole di prodotto cosmetico &#8211; delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza che qualifica pubblicità ingannevole, vietando l’ulteriore diffusione e imponendo la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa – contenuto del messaggio di rettifica imposto – rilevanza &#8211; mancata adeguata evidenziazione nel messaggio di rettifica degli effetti positivi</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-28-7-2004-n-4125/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/7/2004 n.4125</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblicita’ e  commercio &#8211; pubblicita&#8217; ingannevole di prodotto cosmetico &#8211; delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza che qualifica pubblicità ingannevole, vietando l’ulteriore diffusione e imponendo la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa – contenuto del messaggio di rettifica imposto – rilevanza &#8211; mancata adeguata evidenziazione nel messaggio di rettifica degli effetti positivi parziali del prodotto &#8211; ingannevolezza solo parziale  del messaggio &#8211; conseguenze sulla intitolazione della rettifica – sussistenza – tutela cautelare – accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2004/9/4915/g">ordinanza 31 agosto 2004 n. 4053</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO &#8211; ROMA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 4125/2004<br />
Registro Generale: 7135/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
CESARE MASTROCOLA Presidente<br />
GERMANA PANZIRONI Cons., relatore<br />
ELENA STANIZZI Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 28 Luglio 2004<br />
Visto il ricorso 7135/2004  proposto da:<br />
<b>SOC COTY ITALIA SPA &#8211; DIVISIONE LANCASTER GROUP</b>rappresentato e difeso da:<br />
ROMANELLI AVV. EMANUELACATTANI AVV. GIUSEPPEcon domicilio eletto in ROMAVIALE GIULIO CESARE 14presso<br />
ROMANELLI AVV. EMANUELA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AUTORITA&#8217; GARANTE CONCORRENZA E MERCATO</b>, rappresentato e difeso dal’&#8217;Avvocatura Generale dello Stato<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della delibera del 27/5/04 con la quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha stabilito che i messaggi pubblicitari diffusi dalla ricorrente concernenti il prodotto 365 Cellular Elisir di Lancaster costituiscono pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, e 2 e 3 del decreto Legislativo n. 74 del 1992 ne ha vietato l’ulteriore diffusione e ha disposto la pubblicazione, entro quaranta giorni dalla comunicazione del provv.to di una dichiarazione rettificativi sul settimanale Della Repubblica delle Donne in uno spazio corrispondente ad una intera pagina.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>AUTORITA&#8217; GARANTE CONCORRENZA E MERCATO</p>
<p>Udito il relatore Cons. GERMANA PANZIRONI  e uditi  altresì per le parti l’avv. Romanelli e l’avv. dello Stato Bacosi;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l&#8217;accoglimento della sospensiva;</p>
<p>Considerato che, ad un sommario esame, le censure proposte non presentano aspetti di immediata percepibilità in ordine all’accoglimento del ricorso;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale &#8211; Sezione Prima RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 28 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-28-7-2004-n-4125/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/7/2004 n.4125</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.14171</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-7-2004-n-14171/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-7-2004-n-14171/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.14171</a></p>
<p>Pres. CARBONE, Est. EVANGELISTA Celentano Antonio (Avv. G. E. Iacobelli) c/ Poste Italiane S.p.a. (Avv. L. Fiorillo) Giurisdizione e competenza – Riliquidazione del trattamento pensionistico dipendenti in quiescenza Poste s.p.a &#8211; Trasformazione amministrazione Poste in ente pubblico – Art. 13 R.D. 1214/34 – Giurisdizione della Corte dei Conti – Sussiste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-7-2004-n-14171/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.14171</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-7-2004-n-14171/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.14171</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CARBONE, Est. EVANGELISTA<br /> Celentano Antonio (Avv. G. E. Iacobelli) c/ Poste Italiane S.p.a. (Avv. L. Fiorillo)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Riliquidazione del trattamento pensionistico dipendenti in quiescenza Poste s.p.a &#8211; Trasformazione amministrazione Poste in ente pubblico – Art. 13 R.D. 1214/34 – Giurisdizione della Corte dei Conti – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>Poiche&#8217;  la giurisdizione va determinata, ai sensi dell&#8217;art. 386 cod.proc.  civ.,  in  base  al  &#8220;petitum  sostanziale&#8221;, appartengono alla<br />
giurisdizione  della  Corte  dei  Conti, ai sensi degli artt. 13 e 62<br />
T.U.  12.07.1934 n. 1214, le controversie instaurate da dipendenti in<br />
quiescenza della S.p.A. Poste Italiane per  ottenere  la<br />
riliquidazione  del  trattamento  pensionistico mediante l&#8217;inclusione<br />
degli interi incrementi retributivi previsti dall&#8217;art. 65 del<br />
c.c.n.l. del 1994, atteso che tale controversia ha ad oggetto la<br />
determinazione  della misura della pensione, senza alcun riflesso sul<br />
 rapporto  di  lavoro; che il D.L. n. 487/1993 conv. nella legge<br />
71/1994,   nello  stabilire  la  trasformazione  dell&#8217;Amministrazione<br />
delle  poste  e  telecomunicazioni  in  ente  pubblico  economico, ha<br />
affidato  al  giudice  ordinario  esclusivamente  la cognizione delle<br />
controversie  relative  al  rapporto  di  lavoro  di diritto privato (<br />
art. 10), senza    modificare    le    norme  preesistenti  sul<br />
riporto  della<br />
giurisdizione  in materia pensionistica; e che l&#8217;art. 6 comma settimo<br />
del  citato  D.L.  ha  disposto  che per il personale proveniente dai<br />
ruoli  tradizionali  degli  uffici principali che(come nella specie)<br />
sia  stato  collocato  a  riposo  a  decorrere dal 1.08.1994, l&#8217;onere<br />
relativo  al  trattamento di quiescenza e&#8217; ripartito tra il Ministero<br />
del  Tesoro,  l&#8217;Inpdap  e  l&#8217;istituto  postelegrafonici,  sicche&#8217; in<br />
tale previsione di onere economico dello Stato per l&#8217;erogazione del<br />
trattamento di pensione va ravvisato il presupposto per<br />
l&#8217;attribuzione della cognizione della controversia alla giurisdizione<br />
della Corte dei conti in applicazione della regola dettata dall&#8217;art.<br />
13  R.D.  n.  1214 del 1934 secondo il quale la<br />
stessa Corte giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto<br />
o in parte a carico dello Stato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5833_5833.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-7-2004-n-14171/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.14171</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.280</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-7-2004-n-280/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-7-2004-n-280/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-7-2004-n-280/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.280</a></p>
<p>Pres. ZAGREBELSKY, Red. CAPOTOSTI sulla legittimità della delega per la &#8220;mera ricognizione&#8221; dei principi fondamentali vigenti prevista dall&#8217;art. 1 della Legge &#8220;La Loggia&#8221; Regioni &#8211; Questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, c. 4°, 5° e 6° della legge 5-6-2003, n. 131, recante: “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-7-2004-n-280/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.280</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-7-2004-n-280/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.280</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ZAGREBELSKY, Red. CAPOTOSTI</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della delega per la &#8220;mera ricognizione&#8221; dei principi fondamentali vigenti prevista dall&#8217;art. 1 della Legge &#8220;La Loggia&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regioni &#8211; Questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, c. 4°, 5° e 6° della legge 5-6-2003, n. 131, recante: “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono illegittimi i commi 5 e 6 dell&#8217;art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 4 del medesimo art. 1 della citata legge n. 131 del 2003, sollevata, in riferimento al combinato disposto dell&#8217;art. 117, comma terzo, della Costituzione e dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché dell&#8217;art. 9 dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e relative norme di attuazione, dell&#8217;art. 4 dello statuto speciale per la Regione autonoma della Sardegna e dei principi dello statuto della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta, ed anche in riferimento all&#8217;art. 76 della Costituzione ed all&#8217;art. 11, comma 2, della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma della Sardegna e dalla Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità della delega per la “mera ricognizione” dei principi fondamentali vigenti prevista dall’art. 1 della Legge “La Loggia”</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY Presidente; Valerio ONIDA Giudice;<br />
Carlo MEZZANOTTE Giudice; Fernanda CONTRI Giudice; Guido NEPPI MODONA Giudice; Piero Alberto CAPOTOSTI Giudice; Annibale MARINI Giudice; Franco BILE Giudice; Giovanni Maria FLICK Giudice; Francesco AMIRANTE Giudice; Ugo DE SIERVO Giudice; Romano	VACCARELLA Giudice; Paolo MADDALENA Giudice; Alfio FINOCCHIARO Giudice; Alfonso QUARANTA Giudice																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, commi 4, 5 e 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta, notificati il 2, il 5 ed il 7 agosto 2003 e depositati in cancelleria il 6, il 7 e l&#8217;8 successivi ed iscritti ai nn. 59, 61 e 62 del registro ricorsi 2003.</p>
<p>Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nell&#8217;udienza pubblica del 27 aprile 2004 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;<br />
uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano, Sergio Panunzio per la Regione autonoma della Sardegna, Enzo Fogliani per la Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta e l&#8217;avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1. &#8211; La Provincia autonoma di Bolzano, la Regione autonoma della Sardegna e la Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta, con ricorsi notificati rispettivamente il 2, il 5 ed il 7 agosto 2003 e depositati il 6, il 7 e l&#8217;8 agosto 2003, hanno impugnato diverse norme della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e, per quanto qui interessa, hanno denunciato l&#8217;art. 1, commi 4, 5 e 6, in riferimento al combinato disposto dell&#8217;art. 117, comma terzo, della Costituzione e dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 nonché dell&#8217;art. 9 dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e relative norme di attuazione (Provincia autonoma di Bolzano), dell&#8217;art. 4 dello statuto speciale per la Regione Sardegna (Regione Sardegna) e dei principi dello statuto della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta (Regione autonoma  Valle d&#8217;Aosta), ed anche in riferimento all&#8217;art. 76 della Costituzione ed all&#8217;art. 11, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001 (Provincia autonoma di Bolzano e Regione Sardegna).</p>
<p>2. &#8211; Tutte le ricorrenti censurano l&#8217;art. 1, comma 4, nella parte in cui contiene la delega al Governo ad adottare decreti legislativi “meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti nelle materie previste dall&#8217;articolo 117, comma terzo, della Costituzione”. Tale norma consentirebbe al Governo di adottare, nell&#8217;attuazione della delega, disposizioni “che abbiano un contenuto innovativo e non meramente ricognitivo” dei principi fondamentali ovvero che “si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale”, in tal modo determinando un&#8217;illegittima compressione della sfera di autonomia regionale e provinciale. Il carattere “sostanzialmente legislativo e, quindi, innovativo” del potere conferito al Governo, peraltro insito nella “forza di legge che caratterizza i decreti legislativi delegati in base a Costituzione”, sarebbe confermato – secondo la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Sardegna – dai principi e criteri direttivi cui si dovrebbe attenere il medesimo Governo nell&#8217;esercizio della delega, i primi contenuti nello stesso comma 4, i secondi nel successivo comma 6, i quali, infatti, mal si concilierebbero con un&#8217;attività meramente ricognitiva.<br />La predetta disposizione violerebbe, altresì, secondo le ricorrenti, la riserva di legge formale del Parlamento (e “per di più di legge approvata in assemblea”) contenuta nell&#8217;art. 11, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001: questa disposizione costituzionale, infatti, nella parte in cui stabilisce che i progetti di legge che riguardano le materie di cui al terzo comma dell&#8217;art. 117 della Costituzione debbano essere esaminati dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali e – in caso di parere di quest&#8217;ultima contrario o favorevole ma condizionato all&#8217;introduzione di modifiche, al quale la Commissione competente per materia in sede referente non si sia adeguata – siano approvati a maggioranza assoluta dall&#8217;Assemblea, si riferirebbe a tutti gli interventi legislativi inerenti alle materie di cui al terzo comma dell&#8217;art. 117 della Costituzione, escludendo così che la individuazione dei principi fondamentali possa costituire oggetto di una delega legislativa, potendo tale individuazione essere fatta solo dal Parlamento.<br />La Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Sardegna deducono, inoltre, che l&#8217;art. 1, commi 4 e 6, della legge n. 131 del 2003, violi l&#8217;art. 76 della Costituzione, essendo incongrua e contraddittoria una delega al Governo per l&#8217;individuazione-determinazione dei principi fondamentali delle materie di competenza legislativa regionale concorrente, in relazione alle quali spetta allo Stato “proprio e solo quella parte della legislazione che non può costituzionalmente essere delegata al Governo”. I principi direttivi di una simile delega, inoltre, in quanto “finalizzati alla formulazione di altri principi, verrebbero fatalmente ad assumere un carattere di assoluta evanescenza”, cosicché la delega contrasterebbe con l&#8217;art. 76 della Costituzione anche per la mancanza in essa di principi e criteri direttivi “realmente idonei ad indirizzare e limitare l&#8217;esercizio del potere delegato al Governo”.<br />
La Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Sardegna impugnano altresì il comma 5 del predetto art. 1, nella parte in cui prevede che “nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell&#8217;articolo 117, secondo comma, della Costituzione”. L&#8217;illegittimità costituzionale della citata disposizione, “conseguente e, comunque strettamente connessa alla incostituzionalità del comma 4 (e del collegato comma 6)”, deriverebbe, ad avviso delle ricorrenti, in particolare dalla mancanza nella legge delega dei necessari principi e criteri direttivi, essendo quelli indicati ai commi 4 e 6 del medesimo art. 1 inutilizzabili ai fini della delega del quinto comma, che ha un oggetto diverso da quella di cui al comma 4 del medesimo articolo, relativa alla ricognizione dei soli principi fondamentali delle materie di competenza concorrente e non già  alla individuazione di disposizioni statali di dettaglio.</p>
<p>2.1. &#8211; Nell&#8217;imminenza dell&#8217;udienza pubblica la Regione Sardegna e la Provincia autonoma di Bolzano hanno depositato memorie nelle quali hanno insistito per l&#8217;accoglimento dei ricorsi, ribadendo che il carattere innovativo e non già ricognitivo dei decreti legislativi di cui all&#8217;impugnato art. 1, comma 4, sarebbe connesso, come per qualsiasi atto con forza di legge, al “carattere formale (inerente all&#8217;atto normativo e non al suo contenuto) che della forza di legge è proprio” e sarebbe confermato, in particolare, dai criteri direttivi indicati nel comma 6 del predetto art. 1.</p>
<p>3. &#8211; In tutti i giudizi si è costituito, con separati atti, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte respinga i ricorsi proposti.<br />
La difesa erariale sostiene che i decreti delegati di cui all&#8217;impugnato art. 1 avrebbero realmente natura ricognitiva, contenendo le disposizioni impugnate una delega al Governo non dissimile da quella avente ad oggetto la redazione di testi unici compilativi o ricognitivi, volta solo a favorire la chiarezza e la trasparenza del quadro normativo, al fine di “orientare” l&#8217;opera del legislatore regionale e anche di quello statale. <br />
Ad avviso dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato, non sarebbe violata la presunta riserva di legge contenuta nell&#8217;art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, essendo quest&#8217;ultima norma riferita esclusivamente ai “progetti di legge” e non ai decreti legislativi, non essendo ancora avvenuta l&#8217;integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista come facoltativa dal comma 1 del medesimo art. 11 ed essendo comunque previsto dall&#8217;impugnato art. 1, comma 4, che sugli schemi di decreto legislativo sia acquisito il parere delle Camere “da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali”.<br />
Neppure sussisterebbe la pretesa violazione dell&#8217;art. 76 della Costituzione, non essendovi alcun impedimento giuridico o concettuale a delegare la determinazione o, come nella specie, la ricognizione dei principi fondamentali di una materia di competenza legislativa esclusiva o concorrente, “stante la diversa natura ed il diverso grado di generalità che detti principi possono assumere rispetto ai principi e criteri direttivi previsti in tema di legislazione delegata dall&#8217;art. 76 della Costituzione”.<br />
Quanto, infine, alle censure sollevate nei confronti del comma 5 dell&#8217;art. 1 della legge n. 131 del 2003, la difesa erariale ne sostiene l&#8217;infondatezza, osservando che la delega meramente compilativa in esso contenuta costituirebbe un&#8217;estensione della delega principale “per la quale valgono gli stessi principi e criteri (…) per quanto applicabili”.</p>
<p>4. &#8211; All&#8217;udienza pubblica le parti hanno insistito per l&#8217;accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1. &#8211; I giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma della Sardegna e dalla Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta, con i ricorsi indicati in epigrafe, hanno ad oggetto in particolare, per quanto qui interessa, l&#8217;art. 1, commi 4, 5 e 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). Le predette disposizioni vengono censurate per violazione del combinato disposto dell&#8217;art. 117, comma terzo, della Costituzione e dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (nonché rispettivamente, “per quanto di ragione”, dell&#8217;art. 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, dell&#8217;art. 4 dello statuto speciale per la Regione Sardegna e dei “principi” dello statuto della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta); dell&#8217;art. 11 della suddetta legge costituzionale n. 3 del 2001 e dell&#8217;art. 76 della Costituzione.<br />
Le censure, complessivamente considerate, si incentrano in particolare sull&#8217;art. 1, comma 4, della predetta legge n. 131 del 2003 sotto il profilo del contrasto con l&#8217;art. 76 della Costituzione per l&#8217;incongruenza e la contraddittorietà della delega legislativa prevista. Ed invero la “mera ricognizione”, oggetto della delega stessa, o sarebbe del tutto “inutile”, o, altrimenti, non potrebbe non avere carattere “innovativo”, anche perché il conferimento della “forza di legge” e la predeterminazione dei principi e criteri direttivi cui si dovrebbe attenere il Governo mal si concilierebbero con un&#8217;attività meramente ricognitiva. In questo modo però, oltre all&#8217;art. 76, sarebbe violata la riserva di legge formale del Parlamento che l&#8217;art. 11, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001 stabilisce per i progetti di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell&#8217;art. 117 della Costituzione. Inoltre, secondo le ricorrenti, non solo i principi della delega sarebbero, per così dire, “principi al quadrato” fatalmente destinati ad assumere “un carattere di assoluta evanescenza”, ma sarebbero, sotto altro profilo, del tutto carenti e comunque assolutamente inidonei ad indirizzare e limitare l&#8217;esercizio del potere delegato del Governo a proposito dell&#8217;ulteriore individuazione, prevista dal comma 5 del medesimo articolo, delle disposizioni incidenti su materie di competenza concorrente rientranti anche nella competenza esclusiva statale, come risulterebbe espressamente nella “più gran parte dei criteri enunciati dal sesto comma”.</p>
<p>2. &#8211; In via preliminare va rilevato che i ricorsi in esame sono oggettivamente connessi e si riferiscono a parametri costituzionali in larga misura coincidenti, cosicché essi vanno riuniti per essere decisi con un&#8217;unica pronuncia.</p>
<p>3. &#8211; Le questioni sono in parte infondate ed in parte fondate nei termini di seguito prospettati.<br />
Il profilo principale dei diversi ricorsi proposti si incentra essenzialmente sull&#8217;asserita incongruenza-contraddittorietà, sotto molteplici profili, del conferimento di una delega al Governo per l&#8217;adozione di decreti “meramente ricognitivi” dei principi fondamentali delle materie dell&#8217;art. 117 della Costituzione, tanto che, secondo le ricorrenti, la formula della “mera ricognizione” sarebbe, in definitiva, soltanto un espediente verbale impiegato dal legislatore per “cercare di superare la troppo palese incostituzionalità di una delega che avesse avuto ad oggetto la «determinazione» dei principi fondamentali”. <br />
Tale assunto non è però condivisibile, non tanto per la ragione che, in determinate circostanze, l&#8217;enunciazione di principi fondamentali relativi a singole materie di competenza concorrente può anche costituire oggetto di un atto legislativo delegato senza ledere attribuzioni regionali (cfr. sentenza n. 359 del 1993 e anche n. 303 del 2003), quanto piuttosto perché la delega in esame presenta contenuti, finalità e profili del tutto peculiari. Proprio per questo il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa postula, secondo la costante giurisprudenza sull&#8217;art. 76 della Costituzione, un processo interpretativo relativo all&#8217;oggetto, ai principi ed ai criteri direttivi della delega, “tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e delle ragioni e finalità poste a fondamento della legge di delegazione” (sentenze n. 125 del 2003, n. 425 e n. 163 del 2000).<br />E&#8217; in conformità a questo metodo, pertanto, che va scrutinato l&#8217;art. 1, comma 4, della legge n. 131 del 2003, che, da un lato, conferisce delega per l&#8217;adozione di decreti legislativi “meramente ricognitivi” dei principi fondamentali vigenti nelle materie dell&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, mentre, dall&#8217;altro lato, contestualmente stabilisce che spetta comunque al Parlamento definire i “nuovi” principi. Il comma 4 è in ogni caso una norma dichiaratamente di “prima applicazione”, finalizzata a predisporre un meccanismo di ricognizione dei principi fondamentali, allo scopo esclusivo di “orientare” l&#8217;iniziativa legislativa statale e regionale.<br />Si tratta perciò di un quadro ricognitivo di principi già esistenti, utilizzabile transitoriamente fino a quando il nuovo assetto delle competenze legislative regionali, determinato dal mutamento del Titolo V della Costituzione, andrà a regime, e cioè – come già detto – fino al momento della “entrata in vigore delle apposite leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali”. Per di più, è soltanto un quadro di primo orientamento destinato ad agevolare – contribuendo al superamento di possibili dubbi interpretativi – il legislatore regionale nella fase di predisposizione delle proprie iniziative legislative, senza peraltro avere carattere vincolante e senza comunque costituire di per sé un parametro di validità delle leggi regionali, dal momento che il comma 3 dello stesso art. 1 ribadisce che le Regioni esercitano la potestà legislativa concorrente nell&#8217;ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato, “o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti”.<br />
E&#8217; ben vero che la “forza di legge” caratterizza i decreti delegati, ma, nel caso di specie, risulta chiaro che oggetto della delega è esclusivamente l&#8217;espletamento di un&#8217;attività che non deve andare al di là della mera ricognizione di quei principi fondamentali vigenti, che siano oggettivamente deducibili anche in base, ad esempio, alle pronunce di questa Corte, ovvero di altre giurisdizioni. D&#8217;altra parte, anche i principi direttivi enunciati nel citato comma 4 con il loro contenuto assai vago e generico indirizzano e delimitano il compito del legislatore delegato verso l&#8217;espletamento dell&#8217;indicata funzione ricognitiva. Il Governo è infatti abilitato a procedere, con attività adeguata e proporzionata allo scopo, esclusivamente all&#8217;individuazione, nell&#8217;ambito della legislazione vigente, di norme-principio chiare ed omogenee, tenendo peraltro conto che non tutte le disposizioni che in tal senso si autoqualificano, né “il loro compiuto tenore letterale” costituiscono in ogni caso “principi della legislazione dello Stato”, ma soltanto “i nuclei essenziali del contenuto normativo” che tali disposizioni esprimono (sentenza n. 482 del 1995).<br />L&#8217;intento di conferire carattere sostanzialmente ricognitivo all&#8217;attività delegata può trovare ulteriore conferma nelle norme procedurali previste dalla delega stessa, che dispongono un&#8217;articolata serie di pareri obbligatori della Conferenza Stato-Regioni, delle commissioni parlamentari competenti e infine quello definitivo della Commissione parlamentare per le questioni regionali sugli schemi dei decreti legislativi, al fine esclusivo di rilevare se “non siano stati indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali (…) ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale”. In tutte queste ipotesi il Governo, ove decida di non attenersi alle relative indicazioni, si deve assumere la formale responsabilità politica, comunicando ai Presidenti delle Camere ed al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali le specifiche motivazioni delle difformità dei decreti rispetto al parere parlamentare.<br />
Dal citato art. 1, comma 4, così come interpretato alla stregua delle formule testuali adottate, del contesto normativo in cui si colloca e delle finalità della stessa legge n. 131, quali risultano dai relativi lavori preparatori, emerge dunque una prescrizione normativa, che giustifica una lettura “minimale” della delega ivi disposta, tale comunque da non consentire, di per sé, l&#8217;adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente (cfr. sentenza n. 427 del 2000), evitando così le prospettate censure di costituzionalità incentrate essenzialmente sulla contraddittorietà con la riconosciuta competenza parlamentare a definire i “nuovi” principi fondamentali.<br />La delega legislativa in esame può quindi essere assimilata, date le reciproche implicazioni tra attività ricognitiva e attività di coordinamento normativo, a quella di compilazione dei testi unici – piuttosto frequenti a partire dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 – per il coordinamento e la semplificazione di una pluralità di disposizioni vigenti in una determinata materia. La prassi parlamentare relativa a questi tipi di delega mostra una certa indistinzione nell&#8217;uso dei termini “delega” o “autorizzazione” da parte delle rispettive leggi di conferimento ed anche casi di leggi formalmente di delega caratterizzate dall&#8217;assenza o vaghezza dei principi direttivi, le quali, nonostante il nomen e la formale attribuzione della “forza di legge” ai relativi decreti, in realtà consentono al Governo soltanto il coordinamento di disposizioni preesistenti (cfr. sentenza n. 354 del 1998).</p>
<p>4. &#8211; Va però osservato che con la prospettata lettura “minimale” – l&#8217;unica conforme a Costituzione – dell&#8217;oggetto della delega, di cui al citato comma 4, in termini di “mera ricognizione” e non di innovazione-determinazione dei principi fondamentali vigenti, appaiono in contrasto i commi 5 e 6 dello stesso articolo 1.<br />
Ed infatti, il comma 5, disponendo che nei decreti legislativi di cui al comma 4 possano essere “individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie, ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato”, estende l&#8217;oggetto della delega anche all&#8217;asserita ricognizione, nell&#8217;ambito delle materie riservate al legislatore statale, della disciplina di quelle funzioni che hanno “natura di valore trasversale, idoneo ad incidere anche su materie di competenza di altri enti” (sentenza n. 536 del 2002). Il Governo delegato non può però in questa ipotesi limitarsi ad una mera attività ricognitiva, giacché, dovendo identificare le disposizioni che incidono su materie o submaterie di competenza regionale concorrente, contemporaneamente riservate alla competenza esclusiva statale, deve necessariamente fare opera di interpretazione del contenuto delle materie in questione.<br />Si tratta quindi di un&#8217;attività interpretativa, largamente discrezionale, che potrebbe finire con l&#8217;estendersi anche a tutte le altre tipologie di competenza legislativa previste dall&#8217;art. 117 della Costituzione, attraverso la individuazione e definizione delle materie e delle varie funzioni ad esse attinenti. E&#8217; pertanto evidente che con la lettura “minimale” della delega, così come configurata dal comma 4, contrasta la disposizione del comma in esame, che amplia notevolmente e in maniera del tutto indeterminata l&#8217;oggetto della delega stessa fino eventualmente a comprendere il ridisegno delle materie, per di più in assenza di appositi principi  direttivi, giacché quelli enunciati nel comma 4, a prescindere dalla mancanza di qualsiasi rinvio ad essi, appaiono inadeguati. Sotto questi profili risulta quindi chiara la violazione dell&#8217;art. 76 della Costituzione.<br />
5. &#8211; Il prospettato contrasto con la configurazione “minimale” della delega è riscontrabile anche riguardo al comma 6 dello stesso art. 1, che, nell&#8217;indicare i criteri direttivi della delega, fa espresso riferimento – mutuando le formule lessicali della legge 22 luglio 1975, n. 382 relative al trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni – ai “settori organici della materia”, nonché ai criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle “affini, presupposte, strumentali e complementari”, allo scopo di individuare i principi fondamentali vigenti. E&#8217; evidente che in questo modo viene del tutto alterato il carattere ricognitivo dell&#8217;attività delegata al Governo in favore di forme di attività di tipo selettivo, dal momento che i predetti criteri direttivi non solo evocano nella terminologia impiegata l&#8217;improprio profilo della ridefinizione delle materie, ma stabiliscono, sia pure in modo assolutamente generico, anche una serie di “considerazioni prioritarie” nella prevista identificazione dei principi fondamentali vigenti, tale da configurare una sorta di gerarchia tra di essi. Il citato comma 6 elenca infatti una serie di criteri direttivi destinati ad indirizzare, a prescindere dall&#8217;ambiguità delle singole previsioni, il Governo nella formazione dei decreti delegati, che pur dovrebbero essere “meramente ricognitivi”, a prendere prioritariamente in considerazione predeterminati interessi e funzioni. L&#8217;oggetto della delega viene così ad estendersi,  in  maniera  impropria  ed  indeterminata, ad un&#8217;attività di sostanziale riparto delle funzioni e ridefinizione delle materie, senza peraltro un&#8217;effettiva predeterminazione di criteri.<br />
In definitiva appaiono in contrasto con l&#8217;oggetto “minimale” della delega, così come configurato dal comma 4 in termini di “mera ricognizione” dei principi fondamentali vigenti, i citati commi 5 e 6 dello stesso art. 1, che viceversa indirizzano, in violazione dell&#8217;art. 76 della Costituzione, l&#8217;attività delegata del Governo in termini di determinazione-innovazione dei medesimi principi sulla base di forme di ridefinizione delle materie e delle funzioni, senza indicazione dei criteri direttivi.<br />
Va quindi dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale, sotto i profili prospettati, dei predetti commi 5 e 6 dell&#8217;art. 1 della citata legge n. 131 del 2003, restando assorbite le ulteriori censure.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
riuniti i giudizi, dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6 dell&#8217;art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);<br />
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 4 del medesimo art. 1 della citata legge n. 131 del 2003, sollevata, in riferimento al combinato disposto dell&#8217;art. 117, comma terzo, della Costituzione e dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché dell&#8217;art. 9 dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e relative norme di attuazione, dell&#8217;art. 4 dello statuto speciale per la Regione autonoma della Sardegna e dei principi dello statuto della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta, ed anche in riferimento all&#8217;art. 76 della Costituzione ed all&#8217;art. 11, comma 2, della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma della Sardegna e dalla Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-7-2004-n-280/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.280</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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