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	<title>28/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2007 n.3775</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-6-2007-n-3775/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-6-2007-n-3775/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2007 n.3775</a></p>
<p>Pres. Varrone, Est. GiovagnoliPA.CO. (Avv.ti N. Salvi, L. Napolitano) c/ Università Cà Foscari di Venezia (n.c.), Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro (Avv. G. Giuffrè) sulla decorrenza del termine per impugnare l&#8217;aggiudicazione di una gara d&#8217;appalto dalla conoscenza degli effetti lesivi di detto atto e non anche della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-6-2007-n-3775/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2007 n.3775</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-6-2007-n-3775/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2007 n.3775</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone,  Est. GiovagnoliPA.CO. (Avv.ti N. Salvi, L. Napolitano) c/ Università Cà Foscari di Venezia (n.c.), Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro (Avv. G. Giuffrè)</span></p>
<hr />
<p>sulla decorrenza del termine per impugnare l&#8217;aggiudicazione di una gara d&#8217;appalto dalla conoscenza degli effetti lesivi di detto atto e non anche della sua illegittimità, e sulla insindacabilità in appello della decisione di non compensare le spese processuali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giustizia amministrativa &#8211; Contratti della p.a. Aggiudicazione – Termine di impugnazione &#8211; Conoscenza dell’atto lesivo e non già dei vizi di legittimità &#8211; Ragione.																																																																																												</p>
<p>2.	Giustizia amministrativa – Spese processuali –  Mancata compensazione &#8211; Insindacabilità – Ragione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il termine per impugnare l’aggiudicazione di una gara d’appalto decorre dalla conoscenza di detto atto lesivo e non anche dalla data in cui, a seguito dell’esercizio del diritto d’accesso, si sia avuta contezza dei vizi di legittimità di detto provvedimento – vizi, nella specie, derivanti dagli errori commessi dalla stazione appaltante nel ritenere non anomala l’offerta dell’aggiudicataria e pertanto rilevati solo a seguito di accesso sulle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria in sede di verifica di anomalia (1). Difatti, il termine per chiedere l’annullamento di un provvedimento decorre dalla conoscenza dei suoi effetti lesivi e del suo contenuto essenziale, a nulla rilevando la compiuta conoscenza dei vizi di legittimità che lo inficiano.																																																																																												</p>
<p>2.	Posto che, in base all’art. 91 c.p.c., la condanna alle spese della parte soccombente costituisce la regola, conseguentemente, in appello, è censurabile l’esercizio del potere di compensazione ma non anche la mancata compensazione, non investendo tale statuizione profili di legittimità (2).  																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1)Cfr. Consiglio di Stato-Sez. VI, Sentenza 21 maggio 2007 n. 2543.<br />
(2)  Cfr. Cons. di Stato-Sez. V, Sentenza 8 febbraio 1997, n. 149</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla decorrenza del termine per impugnare l’aggiudicazione di una gara d’appalto dalla conoscenza degli effetti lesivi di detto atto e non anche della sua illegittimità, e sulla insindacabilità in appello della decisione di non compensare le spese processuali.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3775/2007 Reg.Dec.<br />
N. 10547  Reg.Ric.<br />
ANNO   2001<br />
Disp.vo 196/2007</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 10547/2001, proposto da<br />
<b>PA.CO. – Pacifico Costruzioni S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale designata capogruppo della costituenda A.T.I. con la Politermica Industriale di Napoli S.p.a. e dalla <b>Politermica Industriale di Napoli s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentate pro tempore, in proprio e quale designata mandante della suindicata costituenda Associazione Temporanea di Imprese, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Nicola Salvi e Luigi Napolitano, con domicilio eletto nello studio dei medesimi in Roma, viale Angelico, 38;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Università Ca’ Foscari di Venezia</b>, in persona del Rettore pro tempore, non costituitasi in giudizio;<br />
e nei confronti di</p>
<p><b>Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro</b>, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario del R.T.I. costituito con il CO.VE.CO. Consorzio Veneto Cooperativo di Marghera, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Giuffrè con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, viale di Villa Grazioli, n. 13;<br />
per l’annullamento <br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Veneto I^ Sez. n. 1428/2001 depositato l’8 giugno 2001;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto la memoria di costituzione in giudizio e l’appello incidentale del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 27 aprile 2007 il Consigliere Roberto Giovagnoli, ed udito altresì l’avv. Napolitano;</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. Con bando pubblicato sulla G.U.C.E. il 22 aprile 2000 e sulla G.U.R.I. il 27 aprile successivo, la Università Ca’ Foscari di Venezia ha indetto una licitazione privata – da esperirsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di prezzi unitari – per l’affidamento in appalto dei lavori di recupero e ristrutturazione degli edifici esistenti nelle aree dell’ex macello, mulini Passuello e relative adiacenze a San Giobbe Cannareggio 873 – Venezia, destinate a nuova sede della Facoltà di Economia. <br />
La Pa.Co. S.p.a. e la Politermica Industriale di Napoli s.p.a. hanno impugnato davanti al T.a.r. per il Veneto, il provvedimento con cui l’Università Ca’ Foscari ha aggiudicato l’appalto in questione all’a.t.i. tra il Consorzio Ravennate delle Cooperative di produzione e lavoro di Ravenna ed il Co.Ve.Co. &#8211; Consorzio Veneto Cooperativo di Marghera.<br />
Con la sentenza impugnata il T.a.r. Veneto:<br />
&#8211; ha dichiarato irricevibile il ricorso principale;<br />
&#8211; ha conseguentemente dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale proposto dall’aggiuidicataria; <br />
&#8211; ha condannato le ricorrenti principali alla rifusione delle spese di causa a favore dell’Amministrazione resistente e del controinteressato liquidandole a favore di ciascuno di essi, in 20.000.000 di vecchie lire, oltre IVA e CPA.</p>
<p>2. Contro tale sentenza l’a.t.i. Pa.Co. ha proposto appello deducendo: Errores in procedendo – violazione dell’art. 21 legge n. 1034/1971 – Mancato esame di circostanze decisive. Erronea attribuzione delle spese processuali. <br />
Si è costituita in giudizio l’a.t.i. controinteressata chiedendo il rigetto dell’appello principale e proponendo appello incidentale.<br />
Alla pubblica udienza del 27 aprile 2007 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione e in data 2 maggio 2007 è stato pubblicato il dispositivo della sentenza.</p>
<p>3. L’appello principale è infondato e va, pertanto, respinto.<br />
4. Occorre esaminare in via pregiudiziale il motivo di appello con cui si contesta la declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado.</p>
<p>4.1. Secondo l’a.t.i. appellante, il termine per impugnare l’aggiudicazione da parte del secondo classificato decorrerebbe solo dal momento in cui quest’ultimo è messo nelle condizioni di “potersi consapevolmente regolare in merito all’utilità della interposizione del gravame”.<br />
In particolare, l’appellante sostiene di aver potuto rilevare i vizi in cui sarebbe incorsa l’Università nella fase di verifica delle offerte potenzialmente anomale, apprezzando così l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione adottato all’esito di tale verifica solo con la conoscenza delle giustificazioni fornite dall’Ati aggiudicataria per dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata. Soltanto in questo momento, quindi, il ricorrente avrebbe conosciuto l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione adottato dall’Amministrazione.<br />
Il termine per impugnare, pertanto, avrebbe  dovuto farsi decorrere secondo l’appellante non dal 18 dicembre 2000 (data in cui risulta provata la conoscenza dell’aggiudicazione), ma dai primi di marzo del 2001 (1 o 2 marzo 2001), data in cui, a seguito di accesso documentale, l’a.t.i. ricorrente ha avuto la possibilità di conoscere i vizi di illegittimità del provvedimento di aggiudicazione (vizi derivanti, appunto, dagli errori commessi dalla stazione appaltante nel ritenere non anomala l’offerta dell’aggiudicataria). Il ricorso, notificato il 27 aprile 2001, risulterebbe allora tempestivo.</p>
<p>4.2. Il Collegio ritiene che le conclusioni cui è giunto il Giudice di primo grado in ordine alla tardività del ricorso proposto dalle odierne appellanti debbano essere confermate. <br />
Ed infatti, per la costante giurisprudenza di questo Consiglio, il termine per chiedere l’annullamento di un provvedimento decorre dalla conoscenza dei suoi effetti lesivi e del suo contenuto essenziale, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione o dei vizi di legittimità del provvedimento medesimo, conoscenza che è rilevante solo ai fini della successiva proposizione dei motivi aggiunti (Cons. Stato, sez. IV 30 giugno 2004, n.4803; sez. V 10 marzo 2003, n.1275).<br />
A confutazione di quanto dedotto in appello, in ordine alla decorrenza del termine per impugnare solo allorché siano noti i vizi di illegittimità dell’atto, si richiamano le recenti decisioni di questo Consiglio sez. VI, sentenza 21 maggio 2007 n. 2543 e   Sez. V, 2 ottobre 2006, n.5721, che, per quanto qui rileva, hanno precisato che:<br />
&#8211; i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale cominciano a decorrere, per l’interessato, dalla conoscenza del provvedimento lesivo e della consequenziale lesione della sfera dei suoi personali interessi e non della puntuale conoscenza e/o co<br />
&#8211; è principio pacifico e risalente che il termine per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi non è collegato alle convinzioni dei destinatari circa la illegittimità dell’attività amministrativa, ma solo alla piena conoscenza del provvedimento les<br />
&#8211; nulla innova, sul punto, l’obbligo, codificato dalla legge n. 241 del 1990, di consentire agli interessati l’accesso alla documentazione, al cui ritardato adempimento l’ordinamento soccorre con la possibilità, accordata all’interessato, di proporre moti<br />
In relazione ai predetti elementi di identificazione del provvedimento, definenti la sua lesività in connessione alla natura essenziale dei suoi effetti e del potere con esso esercitato, e non alla conoscibilità della sua illegittimità, si integra dunque la “piena conoscenza” idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione giurisdizionale ai sensi dell’art. 21 della L.n.1034 del 1971.</p>
<p>4.3. Alla luce dei richiamati precedenti giurisprudenziali, che il Collegio condivide, non possono allora essere accolte le censure formulate nell’atto di appello, che fanno addirittura decorrere il termine per impugnare dal momento in cui, a seguito dell’esercizio del diritto di accesso, si è avuta piena conoscenza degli atti del procedimento e, quindi, dei vizi da cui è affetto il provvedimento.</p>
<p>4.4. In ogni caso, anche se si ritenesse che il termine per impugnare decorra dalla conoscenza non solo degli effetti lesivi dell’atto e del suo contenuto essenziale, ma anche della sua illegittimità, non potrebbe, tuttavia, esservi dubbio sul fatto che per far decorrere il termine sarebbe comunque sufficiente la conoscenza di un solo motivo  di illegittimità del provvedimento, potendo i vizi ulteriori essere fatti valere con motivi aggiunti. <br />
Ebbene, nel caso di specie, anche applicando questa tesi, il ricorso proposto dall’A.t.i. PA.CO. dovrebbe essere dichiarato irricevibile. Dalla lettura del ricorso di primo grado, emerge, infatti, che alcuni dei vizi denunciati in tale sede, erano stati conosciuti sin dal 14 febbraio 2001, data in cui è avvenuto il primo accesso documentale agli atti di gara. Ciò vale sia per il primo motivo di impugnazione del ricorso al T.a.r.,  con cui si contestano i criteri in base ai quali sono state ritenute congrue le voci per spese generali ed utile esposte nell’analisi della controinteressata, sia per il secondo motivo di impugnazione, con cui si contesta che la verifica della eventuale anomalia delle offerte “sopra soglia” non sia stata condotta dall’Università, bensì dalla Commissione di gara.<br />
Anche a ritenere necessaria la conoscenza dei vizi di illegittimità, il termine per l’impugnazione decorrerebbe comunque dal 14 febbraio 2001. Il ricorso di primo grado, di conseguenza, sarebbe comunque tardivo perché notificato il 27 aprile 2001, oltre il termine di decadenza di sessanta giorni.</p>
<p>5. Infondato è anche il motivo di appello con cui si censura il capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna alle spese. L’appellante, in particolare, si duole della mancata compensazione delle spese di lite e, comunque, della quantificazione delle stesse, sostenendo che sarebbe state liquidate in misura molto elevate rispetto a quanto normalmente liquidato dal Giudice amministrativo, assumendo così quasi un sapore punitivo.<br />
Il motivo non ha pregio. <br />
La mancata compensazione delle spese processuali tra le parti applica il principio generale per cui le spese seguono la soccombenza e si tratta una decisione insindacabile in appello, non investendo profili di legittimità. (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 8 febbraio 1997 , n. 149). <br />
Ai sensi dell&#8217;art. 91 c.p.c., in altri termini, la condanna alle spese della parte soccombente costituisce la regola. In appello, conseguentemente, è censurabile l&#8217;esercizio del potere di compensazione ma non anche la mancata compensazione. <br />
La decisone del TAR non può essere riformata neppure sul punto della quantificazione delle spese di giudizio di 1° grado, trattandosi di aspetto essenzialmente discrezionale, censurabile in appello solo in caso di manifesta incongruità, che nella specie deve ritenersi insussistente. Nessuno specifico profilo di incongruità è del resto dedotto dall’appellante che si limita ad invocare genericamente il carattere punitivo delle quantificazione. Al contrario, tenuto conto dell’importo della controversia (oltre 35 miliardi di vecchie lire), la quantificazione operata dal Giudice di primo grado appare congrua.</p>
<p>6. Al rigetto dell’appello principale segue la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale per difetto di interesse.</p>
<p>7. Le spese del giudizio di appello, possono essere compensate tra le parti costituite, sussistendo giusti motivi, tenuto anche conto delle spese già liquidate in primo grado.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando: <br />
&#8211; rigetta l’appello principale; <br />
&#8211; dichiara inammissibile l’appello incidentale; <br />
&#8211; spese del grado compensate. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 27 aprile 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio VARRONE   			Presidente<br />	<br />
Giuseppe ROMEO				Consigliere<br />	<br />
Francesco CARINGELLA		            Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario POLITO			Consigliere<br />	<br />
Roberto GIOVAGNOLI			Consigliere Est. 																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;..28/06/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-6-2007-n-3775/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2007 n.3775</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2007 n.3792</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-6-2007-n-3792/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-6-2007-n-3792/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2007 n.3792</a></p>
<p>Pres. Varrone , Est. GiovagnoliRegione Campania (Avv. M. Lacatena) c/ Comune di Nola (Avv. G. Manzo, A. Manfredi), Provincia di Napoli ( Avv.ti A. Di Falco, P. Cosmai), HG3 s.p.a. (Avv. M. Clarich), Telecom Italia s.p.a. (Avv. G. Zucchi) e altri. sulla competenza del Comune al rilascio dell&#8217;autorizzazione alla realizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-6-2007-n-3792/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2007 n.3792</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-6-2007-n-3792/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2007 n.3792</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone , Est. Giovagnoli<br />Regione Campania (Avv. M. Lacatena) c/ Comune di Nola (Avv. G. Manzo, A. Manfredi), Provincia di Napoli ( Avv.ti A. Di Falco, P. Cosmai), HG3 s.p.a. (Avv. M. Clarich), Telecom Italia s.p.a. (Avv. G. Zucchi) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza del Comune al rilascio dell&#8217;autorizzazione alla realizzazione di impianti radioelettrici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comuni e Province – Art. 87, commi 2 e 9, D. Lgs. 259/2003 – Competenza del Comune al rilascio dei titoli abilitativi &#8211; Sussiste – Ragione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 87, commi 2 e 9, D. Lgs. 259/2003, pur indicando  in modo generico l’ente locale competente al ricevimento delle istanze ed al rilascio dei titoli abilitativi- stante l’impiego della testuale espressione “ente locale”-, va interpretato nel senso che attribuisce al Comune tale competenza, alla luce di quanto disposto dall’art. 118 Cost., in base al quale l’attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni costituisce la regola. Pertanto, nella specie, è legittimo il provvedimento della Giunta regionale che individua nel Comune l’ente abilitato al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione degli impianti radioelettrici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla competenza del Comune al rilascio dell&#8217;autorizzazione alla realizzazione di impianti radioelettrici</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3792/2007 Reg.Dec.<br />
N. 2667 Reg.Ric.<br />
ANNO   2006</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2667/2006, proposto dalla</p>
<p> <b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale della Campania, rappresentato e difeso dall’avv.to Massimo Lacatena, con domicilio eletto in Roma, alla via Poli, 29;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Nola</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Manzo e dall’avv. Antonio Manfredi, con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni, 110, presso lo studio dell’avv. Bruno Arena;<br />
il <b>Comune di Saviano, Camposano, Visciano, Scisciano, Liveri, Cicciano, Tufino, Palma Campania</b>, in persona dei rispettivi Sindaci in carica, non costituiti;</p>
<p>e nei confronti<br />
della <b>Provincia di Napoli</b>, in persona del Presidente in carica della Giunta provinciale, rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Di Falco, e dall’avv. Paola Cosmai, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bruno Mileto, in Roma, alla via G.B. Tiepolo, 21;<br />
nonché<br />
di <b>HG3 s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal prof. avv. Marcello Clarich, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza di Monte Citorio, 115;</p>
<p>e</p>
<p>di <b>Telecom Italia s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Zucchi, con domicilio eletto in Roma, Viale Parioli, 180, presso lo studio dell’avv. Mario Sanino;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo per la Campania – Napoli, sez.VII, n. 18852/2005;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Nola, della Provincia di Napoli, di HG3 s.p.a. e di Telecom Italia s.p.a.; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 27 aprile 2007 il Consigliere Roberto Giovagnoli, ed uditi altresì l’avv. Panariello per delega dell’avv. Lacatena, l’avv. Manfredi per sé e per delega dell’avv. Manzo, l’avv. Zhara Buda per delega dell’avv. Clarich, l’avv. Manzi per delega dell’avv. Zucchi;</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. Viene in decisione l’appello proposto dalla Regione Campania avverso la sentenza n. 18585/2005 del T.a.r. Campania – Napoli.<br />
La sentenza di primo grado, accogliendo il ricorso del Comune di Nola, ha annullato la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3864 del 30.12.2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 16.2.2004, che individuava il Comune quale ente abilitato al rilascio dell’autorizzazione relativa “all’istallazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi”, nel rispetto delle procedure e della modulistica indicate dall’art. 87 d.lgs. n. 259/2003, nonché quale ente abilitato al rilascio dell’autorizzazione relativamente alle opere civili di cui agli artt. 88 e 89 del d.lgs. n. 259/2003.<br />
Il Giudice di primo grado ha annullato il provvedimento regionale ritenendo che “la Regione non avrebbe potuto – con la delibera de qua – individuare genericamente il Comune quale ente abilitato al rilascio dell’autorizzazione di cui trattasi in quanto ciò si appalesa in contrasto con la L.R. n. 14/01 nonché con la normativa tra l’altro contenuta nella L. n.36/01 e nel D.lgs. n. 259/03”.</p>
<p>2. Contro tale sentenza ha proposto appello la Regione Campania sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato anche alla luce dell’art. 118 Cost, in quanto diretto ad attuare il d.lgs. n. 259/2003.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Nola chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado. <br />
Si sono costituiti in giudizio anche Telecom Italia s.p.a. e HG3 s.p.a.(che avevano già spiegato intervento ad oppenendum in primo grado) chiedendo l’accoglimento dell’appello e, per l’effetto, il rigetto del ricorso di primo grado.<br />
Si  è costituita in giudizio, infine, al Provincia di Napoli per eccepire il difetto di legittimazione passiva rispetto al ricorso di primo grado e per sostenere, nel merito, la legittimità del provvedimento impugnato.</p>
<p>3. L’appello è fondato e va accolto.</p>
<p>4. L’individuazione del Comune quale ente abilitato al rilascio dei titoli autorizzatori necessari per la realizzazione degli impianti radioelettrici discende, dal d.lgs. n. 259/2003, letto alla luce dell’art. 118 Cost.. <br />
L’art 87, commi 2 e 9, del d.lgs. n. 259/2003, pur indicando in modo generico l’ente locale competente al ricevimento delle istanze ed al rilascio dei titoli abilitativi (utilizzando la testuale espressione “l’ente locale”), deve essere interpretato nel senso che attribuisca al Comune tale competenza.<br />
In primo luogo, infatti, occorre tener presente che ai sensi dell’art. 118 Cost.  “tutte le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,  differenziazione e adeguatezza”<br />
L’art. 118 Cost. manifesta, quindi, una chiara preferenza per il livello comunale, avendo come obiettivo la massima vicinanza tra i destinatari delle funzioni pubbliche e gli enti che ne sono titolari, nel senso che le istituzioni di livello via via più elevato hanno un ruolo sussidiario, limitato a ciò che al livello meno elevato non può essere efficacemente svolto.<br />
Nel caso di specie, pertanto, a fronte dell’art. 87 d.lgs. n. 259/2003 che attribuisce genericamente all’ente locale la competenza al rilascio dei titoli abilitativi, la Giunta Regionale ha correttamente indicato, alla luce del principio costituzionale di sussidiarietà e di adeguatezza, il Comune quale ente concretamente competente al rilascio di tale autorizzazioni. Ciò in quanto, alla luce del nuovo art. 118 Cost., l’attribuzione delle funzioni amministrative al Comune rappresenta la regola, potendosi accedere ad una diversa collocazione solo laddove risulti che i Comuni non siano in grado di esercitare adeguatamente tali funzioni. <br />
Ne discende la legittimità della delibera della Giunta che ha fornito l’unica interpretazione legittima, siccome conforme alle norme costituzionali, degli artt. 87 e 88 d.lgs. n. 259/2003.</p>
<p>5. Ulteriore conferma a tale interpretazione si ricava dall’art. 86 d.lgs. n. 259/2003 che equipara a tutti gli effetti gli impianti di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria. Ed allora, considerando che le opere di urbanizzazione debbono essere assentite dal Comune, si può ritenere, in virtù della ricordata equiparazione, che sempre al Comune spetta la competenza ad assentire la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni.<br />
6. In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, può ritenersi che il provvedimento impugnato, nell’individuare il Comune quale ente autorizzato all’autorizzazione per la realizzazione di impianti radioelettrici sia legittimo, in quanto diretto a dare esecuzione al d.lgs. n. 259/2003, nelle more dell’azione della legge regionale.<br />
Ne discende che l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va  respinto.<br />
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando: <br />
accoglie l’appello, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso proposto in primo grado. <br />
Spese del giudizio compensate. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 27 aprile 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio VARRONE   			Presidente<br />	<br />
Giuseppe ROMEO				Consigliere<br />	<br />
Francesco CARINGELLA		            Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario POLITO			Consigliere<br />	<br />
Roberto GIOVAGNOLI			Consigliere Est. 																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;..28/06/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-6-2007-n-3792/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2007 n.3792</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2007 n.3782</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-6-2007-n-3782/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-6-2007-n-3782/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2007 n.3782</a></p>
<p>Pres. Varrone, Est. Buonvino Società Autostrada Brescia, Verona, Vicenza, Padova s.p.a. (Avv. A. Cartia) c/ Società VR Metalli s.p.a. (Avv.ti O. Pettene, M. Franchi), AN.A.S. (n.c.) sulla connotazione pubblicitaria di un&#8217;insegna d&#8217;esercizio esposta lungo l&#8217;autostrada, ove non sia collocata in prossimità dell&#8217;ingresso dell&#8217;azienda, con conseguente legittimità del diniego di autorizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-6-2007-n-3782/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2007 n.3782</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-6-2007-n-3782/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2007 n.3782</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone,        Est. Buonvino<br /> Società Autostrada Brescia, Verona, Vicenza, Padova s.p.a. (Avv. A. Cartia) c/ Società VR Metalli s.p.a. (Avv.ti O. Pettene, M. Franchi), AN.A.S. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla connotazione pubblicitaria di un&#8217;insegna d&#8217;esercizio esposta lungo l&#8217;autostrada, ove non sia collocata in prossimità dell&#8217;ingresso dell&#8217;azienda, con conseguente legittimità del diniego di autorizzazione all&#8217;esposizione di tale insegna, ex. art. 23, co. 1 e 7, D. Lgs. 285/1992</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Possibilità di esporre insegne d’esercizio lungo una strada – Condizione &#8211;  Ex art. 23, co. 1 e 7, D. Lgs. 285/1992 – Mancanza di una funzione promozionale – Collocazione dell’insegna non in prossimità dell’ingresso dell’azienda – Sussistenza del carattere pubblicitario.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 7, D. Lgs. 285/1992 – Nuovo Codice della Strada-, l’autorizzazione all’esposizione di insegne d’esercizio, da parte dell’ente proprietario della strada, è subordinata alla condizione che tale insegna non si configuri quale scritta di carattere pubblicitario, tenendo conto peraltro che, pur ove si tratti di una semplice insegna d’esercizio, la stessa può essere autorizzata purchè sia tale da non costituire un pericolo per la sicurezza della circolazione. In particolare, ai fini della configurabilità del predetto carattere promozionale, deve aversi riguardo, oltre che alla dimensione ed al contenuto dell’insegna, anche alla circostanza che la stessa sia o meno prossima all’ingresso principale dell’azienda, configurandosi la stessa, nel secondo caso, come un elemento in grado di svolgere una funzione promozionale del marchio e dell’attività svolta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.3782/2007<br />
Reg.Dec.<br />
N. 8001  Reg.Ric.<br />
ANNO   2002</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 8001/2002, proposto dalla <br />
società <b>Autostrada Brescia, Verona, Vicenza, Padova s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Cartia ed elettivamente domiciliata in Roma, via del Viminale 43, presso l’avv. Fabio Lorenzoni,</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
la società <b>VR Metalli s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Osvaldo Pettene e Manilio Franchi e presso il secondo elettivamente domiciliata in Roma, via Gramsci 28,<br />
<b></p>
<p align=right>appellante incidentale</p>
<p>e nei confronti<br />
</b>dell’<B>A.N.A.S. </B>&#8211; <b>Ente nazionale per le strade</b> &#8211; in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio,</p>
<p><b>per la riforma<br />
</b>della sentenza del TAR del Veneto, Sezione III, 3 maggio 2002, n. 1645;</p>
<p>visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
visto il controricorso con appello incidentale prodotto dalla società appellata;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore, alla pubblica udienza del 15 maggio 2007, il Consigliere Paolo Buonvino;<br />
uditi, l’avv. Fabio Lorenzoni, per delega dell’avv. Alberto Cartia, per l’appellante e l’avv. Manilio Franchi per la società appellata.  <br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e  DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1) &#8211; Con la sentenza impugnata il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla società odierna appellata per l’annullamento della nota della società concessionaria autostradale qui appellante in data 27 maggio 1999, nonché della nota ivi richiamata del 6 marzo 1999, n. 1347, con la quale l&#8217;Ufficio speciale autostrade di Bologna dell&#8217;A.N.A.S. ha rigettato la richiesta di autorizzazione all&#8217;esposizione di insegne d&#8217;esercizio.<br />
Hanno esposto in fatto i primi giudici che la società VR Metalli s.p.a. aveva presentato, in data 16 marzo 1999, all&#8217;Autostrada Brescia, Verona, Vicenza, Padova s.p.a. (concessionaria dell&#8217;autostrada Serenissima), un’istanza volta ad ottenere l&#8217;autorizzazione per continuare ad esporre le proprie insegne d&#8217;esercizio, in corrispondenza del km. 73+500, carreggiata ovest dell&#8217;autostrada A/4 Brescia Padova, in Comune di S. Martino Buon Albergo, sul fabbricato di sua proprietà; ma che con nota del 27 maggio 1999 la società concessionaria aveva comunicato che, con precedente lettera del 6 marzo 1999, n. 1347, l&#8217;Ufficio speciale autostrade di Bologna dell&#8217;A.N.A.S. aveva rigettato la richiesta di nulla osta affermando che le scritte rivestivano connotazione prettamente pubblicitaria e come tale vietata ai sensi dell&#8217;art. 23, commi 1 e 7, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285.<br />
Il diniego, ha rilevato il TAR, era motivato dalla considerazione che si trattava non di insegne d&#8217;esercizio, bensì di scritte di carattere pubblicitario (in quanto non risultavano apposte sull&#8217;ingresso principale dell&#8217;azienda o nelle sue immediate vicinanze), nonché dal disturbo visivo arrecato agli utenti dell&#8217;autostrada, tale da distrarne l&#8217;attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.<br />
Rigettate le eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità del gravame, il TAR ha osservato, quanto al merito del ricorso, che, per ciò che riguardava la prima parte della motivazione del provvedimento impugnato, veniva in rilievo la distinzione fra insegna d&#8217;esercizio, come ritenuto dalla società ricorrente, e mezzo pubblicitario, come ritenuto dall&#8217;A.N.A.S.; e che, al riguardo detto Ente aveva ritenuto prevalente, nel caso di specie, l&#8217;aspetto pubblicitario avuto riguardo non già alle dimensioni od al contenuto dell&#8217;insegna, esplicitamente ritenuti perfettamente regolari, bensì per il fatto che le stesse scritte non risultavano collocate sull&#8217;ingresso principale dell&#8217;azienda ovvero nelle sue immediate vicinanze.<br />
Per il TAR il criterio seguito dall’ANAS non era ricavabile direttamente dall&#8217;art. 23, comma 7, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, né dal relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (facente esclusivo riferimento, agli artt. 47 e seguenti, alle dimensioni dell&#8217;insegna per potere essere considerata mezzo pubblicitario), bensì era stato introdotto dalla circolare della Direzione generale dell&#8217;A.N.A.S. n. 41/98 datata 11 maggio 1998; e che, ciò premesso, era da ritenere che la disciplina di fonte ministeriale da ultimo detta dovesse armonizzarsi non tanto e non solo con le disposizioni di rango superiore, contenenti le disposizioni sopra indicate, ma anche alle disposizioni del Codice civile disciplinanti il regime dell&#8217;insegna (artt. 2563 e ss).<br />
Alla stregua di queste ultime disposizioni, ha rilevato, ancora, il TAR, dovendosi ritenere l’insegna come la rappresentazione visiva della ditta (essendovi accomunata nel regime giuridico) e, pertanto, come strumento attraverso il quale l&#8217;imprenditore rende noto il nome e l&#8217;attività, innanzitutto, che la ditta svolge, appariva del tutto consequenziale che ad essa fosse naturalmente correlato un grado di visibilità corrispondente agli scopi cui la stessa era preordinata; donde il giusto riferimento, da parte del legislatore, al criterio oggettivo delle sue dimensioni e degli elementi da contenere in essa.<br />
Per quanto riguardava, poi, l’elemento ulteriore, rappresentato dalla collocazione dell’insegna in corrispondenza dell&#8217;ingresso principale dell&#8217;azienda o nelle sue immediate vicinanze, avuto riguardo alle specificità proprie dell&#8217;insegna d&#8217;esercizio, che appariva, comunque, consentita anche nelle sue forme luminescenti dalla normativa in vigore, era da dire, ad avviso dei primi giudici, che esso doveva costituire un criterio succedaneo tale da poter rappresentare il dato capace di attribuire carattere di mezzo di pubblicità all&#8217;insegna d&#8217;esercizio e non quello di mera indicazione circa il luogo sede della ditta, la sua attività e la sua denominazione; con la  conseguenza che il mero riferimento al dato della collocazione rispetto all&#8217;ingresso principale non appariva di per sé sufficiente in assenza di ulteriori argomentazioni volte a dimostrare come questo dato fosse tale da far ritenere il carattere di mezzo di pubblicità e non di mera indicazione della peculiarità e del sito della ditta come proprio dell&#8217;insegna d&#8217;esercizio.<br />
Ebbene, hanno osservato, ancora, i primi giudici, nel caso di specie non solo non veniva riportato alcun dato esplicativo al riguardo (quale, per esempio, se il capannone fosse facilmente raggiungibile dall&#8217;autostrada o meno), ma non veniva neppure individuato l&#8217;ingresso principale della ditta (e quindi tanto meno la vicinanza con lo stesso) né la sua dislocazione rispetto alla principale strada di approccio al capannone in questione.<br />
Quanto alla seconda argomentazione esplicitata nel diniego impugnato, relativa ad un preteso pericolo per la circolazione stradale, essa, secondo il TAR, palesava il medesimo vizio argomentativo appena enunciato: in via derivata, per quanto appena affermato, ed in via autonoma in quanto l&#8217;Ente resistente non aveva in alcun modo dimostrato come il suo carattere di mezzo pubblicitario avesse caratteristiche tali da ingenerare confusione ovvero da distogliere dall&#8217;attenzione nella guida in modo tale da costituire un pericolo per la circolazione stradale.<br />
In definitiva, ha concluso il TAR, correva l&#8217;obbligo, per l&#8217;A.N.A.S., di motivare congruamente in ordine al carattere di esclusivo mezzo pubblicitario di un&#8217;insegna finalizzata ad indicare la posizione dove si svolge una determinata attività economica, nonché di esplicitare l&#8217;attitudine dello stesso ad ingenerare confusione o a distogliere dall&#8217;attenzione nella guida, costituendo pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; donde l’accoglimento del ricorso in riferimento al difetto di motivazione dedotto con il secondo mezzo di gravame, mentre era da respingere il primo, in quanto il provvedimento non stabiliva una equiparazione fra insegna d&#8217;esercizio e mezzo pubblicitario (con assorbimento, infine, dei restanti mezzi di gravame per l&#8217;evidente carattere prodromico di quello accolto).<br />
2) – Impugna la sentenza la società  Autostrada BS – VR – VI – PD s.p.a., che ne chiede la riforma, anzitutto, laddove ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di notifica nei riguardi dell’ANAS, nonché quella di irricevibilità dello stesso per tardività.<br />
Nel merito, deduce che il TAR, nella risoluzione della controversia, avrebbe dovuto non solo qualificare le insegne apposte dall’originaria ricorrente quali insegne di esercizio, ma avrebbe anche dovuto, a norma dell’art. 23 del d.lgs. n. 285  del 30 aprile 1992 (come novellato dall’art. 30, comma 1, della legge n. 472 del 1999), soffermarsi sulla pericolosità delle medesime, dette norme vietando qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista, tra l’altro, delle Autostrade; con la conseguenza che l’applicazione delle norme in tema di assenso o diniego di insegne d’impresa o pubblicitarie non deve che soggiacere ad una valutazione teleologica e probabilistica, volta a verificare la loro concreta pericolosità.<br />
E, in tal senso, il legislatore avrebbe rimesso in capo all’ente proprietario della strada o al suo concessionario l’esercizio di un potere discrezionale di valutazione tecnica in merito all’impatto del mezzo pubblicitario richiesto nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.<br />
Ebbene, nella specie, l’insegna di cui si tratta avrebbe avuto caratteristiche tali da risultare concretamente lesive dell’interesse generale alla corretta circolazione stradale (tenuto anche conto del disposto della circolare ANAS n. 41 dell’11 maggio 1998 che consente l’installazione di  un’unica insegna nelle immediate vicinanze dell’ingresso dell’impresa);  l’insegna, infatti, tenuto conto delle sue caratteristiche e collocazione avrebbe costituito non un’insegna di esercizio ma un non consentito messaggio pubblicitario, pericoloso per la circolazione autostradale.<br />
3) – Resiste la società appellata che insiste, nelle proprie difese, per il rigetto dell’appello.<br />
Svolge, ad ogni buon conto, anche appello incidentale con il quale contesta  la sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato una delle censure svolte in primo grado; insiste, poi, per l’accoglimento, se del caso, delle censure assorbite dal TAR.<br />
Con memorie conclusionali le parti hanno ribadito i rispettivi assunti difensivi.<br />
4) – L’appello è fondato.<br />
L’appellante società concessionaria ribadisce, in questa sede, l’accezione di tardività dell’originario ricorso svolta in primo grado e disattesa dal TAR nel presupposto che spettasse alla resistente fornire la prova della tardività.<br />
In verità, tale prova circa l’immediata comunicazione del diniego e del ricevimento della comunicazione stessa era chiaramente presente agli atti di giudizio di primo grado prodotti dalla stessa originaria ricorrente.<br />
Con nota del 17 giugno 1999 diretta alla società odierna appellante lo Studio legale Pettene, per conto della VR Metalli s.p.a., scriveva quanto segue: “in relazione alla Vostra nota del 27.05.1999, con la quale è stato comunicato a VR Metalli s.p.a. il rigetto della domanda di nulla osta all’esposizione di due insegne di esercizio, richiedo, in nome e per conto della mia assistita, copia semplice non certificata conforme all’originale, della nota n. 1347 del 06.05.99 dell’ANAS, Ufficio Speciale Autostrade di Bologna”.<br />
Ne consegue che il termine di sessanta giorni per la notificazione del ricorso ha iniziato a decorrere, al più tardi, dalla data di invio della predetta richiesta documentale da parte dello Studio legale Pettine alla società autostradale e, quindi, dal 17 giugno 1999; con la conseguenza che il termine stesso è andato a scadere, tenuto conto del periodo feriale, il 2 ottobre 1999, mentre il ricorso di primo grado è stato consegnato per la notificazione e notificato solo il 2/3 novembre 1999; donde la manifesta tardività del gravame, direttamente desumibile dagli stessi atti di causa prodotti dalla ricorrente.<br />
Né si dica che la nota della società concessionaria intimata in  data 27 maggio 1999 non era tale, per i suoi contenuti, da poter costituire oggetto di immediata impugnazione.<br />
Al contrario, essa si esprimeva in termini direttamente e pienamente negativi rispetto all’istanza autorizzatoria avanzata dall’interessata e richiamava anche e puntualmente, quale atto presupposto, il parere negativo al riguardo espresso dall’ANAS, che veniva riportato nei suoi contenuti letterali.<br />
Ne consegue che la società odierna appellata era pienamente in grado di apprezzare, quanto meno a partire dal 17 giugno 1999, la piena capacità lesiva della propria sfera giuridica della ripetuta nota del 27 maggio 1999 della società qui appellante, nonché del parere dell’ANAS in essa testualmente riportato; vero che quest’ultimo non era riportato nella sua interezza, ma ciò non rileva ai fini della doverosa impugnabilità immediata dei provvedimenti negativi oggetto di gravame, salva la proponibilità, se del caso, di successivi motivi aggiunti una volta conosciuto il detto parere presupposto nella sua interezza.<br />
5) – Per completezza e nel merito può, comunque, rilevarsi come l’originario ricorso fosse comunque, privo di fondamento.<br />
Il parere negativo espresso dall’ANAS con nota n. 1347 del 13 aprile 1999, cui ha fatto seguito l’impugnato diniego della società appellante, è (nella sua ultima parte, che fa seguito alla disciplina di riferimento ed alla circolare n. 41/1998 anzidetta) del seguente tenore letterale:<br />
“rilevato dalla documentazione prodotta che le insegne per la quale viene richiesta l’autorizzazione non rispondono ai requisiti stabiliti perché non sono collocate sull’ingresso principale dell’azienda, ma sul tetto dell’edificio e rivolta al tracciato stradale, l’insegna recante la scritta VR Metalli e sulla facciata dell’edificio che è rivolta all’autostrada, l’insegna recante la scritta centro servizi inox; ritiene che la richiesta di che trattasi non possa essere accolta in quanto l’insegna riveste connotazione prettamente pubblicitaria e quindi in violazione del citato art. 23, comma 7, nonché del comma 1, in quanto arreca disturbo visivo agli utenti dell’autostrada e ne distrae l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”.<br />
A tale parere negativo si è pienamente conformata, con il diniego impugnato in primo grado, la società concessionaria, “in  quanto l’insegna riveste connotazione prettamente pubblicitaria e quindi è in violazione dell’art. 23, comma VI°, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché del comma I°, in quanto arreca disturbo visivo agli utenti dell’Autostrada e ne distrae l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”.<br />
Ritiene la Sezione che il rigetto dell’istanza ed il parere dell’ANAS ad esso presupposto siano, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, pienamente legittimi.<br />
Al riguardo, va rilevato, anzitutto, che, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992,  “<i>lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l&#8217;efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l&#8217;attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; </i>…….”.<br />
A mente dell’art. 23 comma 7, del citato d.lgs. n. 285 del 1992, poi, “<i>è vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall&#8217;ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall&#8217;ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall&#8217;ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>”.<br />
Il comma 13 <i>bis</i> dello stesso art. 23 (comma aggiunto dall&#8217;art. 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472) prevede, quindi, tra l’altro, che “<i>in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l&#8217;ente proprietario della strada diffida l&#8217;autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell&#8217;atto</i>……”.<br />
L’47, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, inoltre, definisce “<i>insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell&#8217;attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta</i>”.<br />
Dal combinato disposto delle norme che precedono discende, quindi, che il nulla osta favorevole dell’ente proprietario della strada riguardante l’insegna di esercizio è subordinato alla condizione che la stessa non si configuri, in effetti, per le sue caratteristiche,  quale mezzo essenzialmente pubblicitario; in secondo luogo, che, pur trattandosi, effettivamente, di insegna di esercizio, essa può essere autorizzata purché non pregiudichi la sicurezza della circolazione.<br />
Nel caso in esame l’ANAS, da un lato, ha ritenuto che l’insegna di cui si tratta, per le sue caratteristiche (in quanto non collocata in prossimità dell’ingresso dell’azienda), non potesse – anche tenuto conto di una precedente circolare emanata dall’ente stesso – essere riguardata come semplice insegna di esercizio, bensì essenzialmente quale mezzo pubblicitario; dall’altro, ha ritenuto che la stessa potesse costituire fonte di pericolo per la circolazione autostradale.<br />
Ritiene la Sezione che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, l’operato dell’ANAS (recepito dalla società autostrade) debba ritenersi conforme alla disciplina normativa sopra riportata.<br />
Vero è, infatti, che la circolare ANAS del 1998, citata negli atti impugnati, costituisce atto interno, privo di forza cogente per gli amministrati; non di meno, essa costituisce espressione di un apprezzamento di carattere generale che, ove conforme alla disciplina primaria di riferimento, può costituire utile elemento di giudizio per ciò che attiene al rilascio delle autorizzazioni di cui si tratta.<br />
E, al riguardo, rileva il fatto che l’insegna non fosse collocata in prossimità dell’accesso all’impresa ma (come appare, in effetti, incontestato e come emerge, del resto, con chiarezza dagli atti di causa) in un diverso ambito e, in particolare, su di una parte del tetto del capannone di produzione dell’impresa stessa, situato in una lato differente rispetto a quello di acceso agli uffici aziendali e da tale lato visibile solo parzialmente e in posizione rovesciata; ancorché, quindi, il sito di collocazione facesse capo all’impresa stessa, non di meno detta collocazione lascia intendere che, in effetti, non si  trattasse di semplice insegna di esercizio, necessaria ai fini della normale attività aziendale (in quanto atta a consentire alla clientela di individuare agevolmente il punto di accesso ai locali dell’impresa), bensì di elemento in grado di svolgere una funzione promozionale dell’attività imprenditoriale e, quindi, di carattere essenzialmente pubblicitario, dal momento che l’accesso agli uffici aziendali non poteva certamente avvenire direttamente dalla sede autostradale.<br />
Ne consegue che ragionevolmente l’impianto di cui si tratta  non è stato ritenuto destinato ad indirizzare la clientela presso gli accessi agli uffici, quanto, essenzialmente, a svolgere una funzione pubblicitaria del marchio e dell’attività svolta; e, quale impianto con funzione pubblicitaria, lo stesso, del pari correttamente, è stato ritenuto, con valutazione discrezionale che non appare manifestamente irragionevole, in grado di arrecare disturbo visivo agli utenti dell’autostrada, potendone distrarre l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.<br />
Le considerazioni sin qui svolte valgono anche a disattendere il primo dei motivi d’appello incidentale volto a far constare la piena conformità dell’impianto di cui si tratta alla disciplina del codice della strada e l’inadeguatezza, per converso, della motivazione addotta a giustificazione del diniego.<br />
Quanto, infine, alla dedotta violazione della disciplina di cui all’art. 53, comma 5, del regolamento al codice della strada (D.P.R. n. 495/1992) ed all’art. 2 della legge n. 241/1990, la mancata osservanza del termine di sessanta giorni previsto dalla citata disciplina settoriale (comma 5 dell’art. 53 cit.) non solo non è tale da produrre <i>ex se</i> l’illegittimità dell’eventuale statuizione tardiva, ma dà soltanto modo all’interessato di promuovere l’azione giudiziale per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. ai sensi dell’art. 21 <i>bis</i> della legge n. 1034 del 1971, il semplice decorso del termine non privando l’amministrazione della capacità di provvedere sull’istanza (e non senza considerare, poi, che, se ritardo – peraltro di soli dodici giorni &#8211; vi è stato rispetto al termine anzidetto, ciò è dovuto al fatto che la società concessionaria ha correttamente ritenuto di sottoporre all’ente concedente la richiesta avanzata dall’odierna appellata).<br />
6) &#8211; Per i suesposti motivi l’appello in epigrafe appare fondato e va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato irricevibile per tardività il ricorso di primo grado; l’irricevibilità dell’originario ricorso porta, poi, alla declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale svolto dalla società appellata.<br />
Le spese dei due gradi di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Consiglio di Stato, Sezione sesta:<br />
a) &#8211; accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado;<br />
b) &#8211; dichiara improcedibile l’appello incidentale. <br />
Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 2007 con l’intervento dei sigg.ri:<br />
CLAUDIO VARRONE   –         Presidente<br />
PAOLO BUONVINO –             Consigliere  est.<br />
DOMENICO CAFINI  &#8211;            Consigliere <br />
FRANCESCO CARINGELLA–  Consigliere<br />
BRUNO ROSARIO  POLITO –    Consigliere</p>
<p align=center>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il&#8230;..28/06/2007</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2007 n.3774</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-6-2007-n-3774/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-6-2007-n-3774/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-6-2007-n-3774/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2007 n.3774</a></p>
<p>Pres. Varrone , Est. Giovagnoli Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato) c/ G. Caraccia (Avv. C. Tatozzi, M. Citrulli, A. Bucciante) sull&#8217;applicabilità del termine per la rinnovazione del procedimento disciplinare a seguito di annullamento in s.g. della precedente sanzione, previsto dall&#8217;art. 119, d.p.r. 3/1957, anche ove non vi sia piena identità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-6-2007-n-3774/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2007 n.3774</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-6-2007-n-3774/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2007 n.3774</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone , Est. Giovagnoli<br /> Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato) c/ G. Caraccia (Avv. C. Tatozzi, M. Citrulli, A. Bucciante)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità del termine per la rinnovazione del procedimento disciplinare a seguito di annullamento in s.g. della precedente sanzione, previsto dall&#8217;art. 119, d.p.r. 3/1957, anche ove non vi sia piena identità tra il primo ed il secondo provvedimento di destituzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Forze di polizia – Procedimento disciplinare – Rinnovazione &#8211; A seguito di annullamento in s.g. della precedente sanzione – Termine ex art. 119, d.p.r. 3/1957 – Applicabilità – Anche ove non vi sia piena identità tra primo e secondo provvedimento di destituzione – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il termine prescritto dall’art. 119, d.p.r. 3/1957 per la rinnovazione del procedimento disciplinare a seguito di annullamento in s.g. della precedente sanzione disciplinare –termine applicabile, ex art. 10, d.p.r. 737/81, anche ai giudizi disciplinari a carico, come nella specie, del personale della Polizia di Stato-, si applica anche laddove non vi sia perfetta identità tra il contenuto del primo e del secondo provvedimento di destituzione, sempre che l’annullamento in s.g. del primo provvedimento avvenga facendo implicitamente o espressamente salvi gli ulteriori provvedimenti della p.a..(Pertanto, la norma de qua è senz’altro  applicabile al caso di specie, nel quale, dopo l’annullamento in s.g. del primo provvedimento di destituzione -motivato dal fatto che il procedimento disciplinare era stato avviato in pendenza del procedimento penale-, la p.a. ha adottato una seconda destituzione all’esito del processo penale conclusosi con la sentenza di patteggiamento).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 3774/2007<br />
Reg.Dec.<br />
N. 7713 Reg.Ric.<br />
ANNO   2001<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)<br />
</i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 7713/2001, proposto dal <br />
<b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 ha legale domicilio; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Gaetano Caraccia</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Camillo Tatozzi, dall’avv. Massimo Cirulli e dall’avv. Alfredo Bucciante, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Roma, piazza Pasquale Paoli, n. 3;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo &#8211; Pescara, n. 411/2001, depositata il 12 aprile 2001; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto la memoria di costituzione di Caraccia Gaetano; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 27 aprile 2007 il Consigliere Roberto Giovagnoli, ed udito altresì l’avv. dello Stato Volpe;<br />
Ritenuta la sussistenza dei presupposti stabiliti dall’art. 26 della legge n. 1034/1971 per l’emissione di sentenza in forma semplificata;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.</b> Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.A.R. per l’Abruzzo disponeva l&#8217;annullamento del provvedimento di destituzione dal servizio del sovrintendente di Polizia presso la Questura di Chieti Gaetano Caraccia sul rilievo che la rinnovazione del procedimento disciplinare, a seguito di annullamento di precedente sanzione disciplinare disposto in sede giurisdizionale, era avvenuta una volta decorso il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, quale prescritto dall&#8217;art. 119 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.<br />
<b>2.</b> Avverso la sentenza del T.A.R. ha proposto appello il Ministero dell&#8217;Interno ed ha articolato le seguenti censure:<br />
1) l’inapplicabilità, nel caso di specie, dell’art. 119 D.P.R. n. 3/1957  in quanto, a seguito dell’annullamento giurisdizionale del primo provvedimento di destituzione, l’amministrazione ha promosso un nuovo procedimento disciplinare fondato su diversi presupposti (in particolare sulla sentenza di condanna pronunciata in sede penale) e non si è limitata a rinnovare il precedente procedimento disciplinare;<br />
2) poiché il Caraccia è stato riammesso in servizio, a seguito dell’annullamento del primo provvedimento di destituzione,  in data 17.5.2000, solo a partire da tale momento poteva computarsi il termine di novanta giorni per l’inizio del procedimento disciplinare, termine nel caso di specie rispettato dall’Amministrazione atteso che il procedimento disciplinare ha avuto inizio il 30.6.2000 (con la contestazione degli addebiti) ed è terminato, con l’emanazione del secondo provvedimento di destituzione il 15.12.2000, nel rispetto quindi dei termini previsti sia dal D.P.R.n. 737/1981 sia dell’art. 120 D.P.R. n. 3/1957.<br />
Si è costituito in giudizio il Caraccia chiedendo il rigetto dell’appello. <br />
All’udienza del 27 aprile 2007 la causa è stata trattenuta in decisione. <br />
<b>3.</b> L’appello è infondato e va, pertanto, respinto.<br />
Il termine previsto dall&#8217;art. 119 d.P.R. 3 gennaio 1957 n. 3, affinché il procedimento disciplinare possa essere rinnovato (termine applicabile anche ai giudizi disciplinari a carico del personale della Polizia di Stato in virtù del rinvio contenuto nell&#8217;art. 10 d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737), ha carattere perentorio e la sua brevità (30 giorni dalla conoscenza della sentenza di primo grado) è giustificata da esigenze di tutela della posizione del dipendente già sanzionato con provvedimento annullato dal giudice amministrativo.<br />
L&#8217;art. 119 t.u. imp. civ. St. (d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3), a differenza di quanto sostiene l’appellante, si applica, anche laddove non vi sia perfetta identità tra il contenuto del primo e del secondo provvedimento di destituzione, in tutti i casi in cui l’annullamento giurisdizionale (o in sede di ricorso straordinario) del provvedimento di destituzione avvenga facendo implicitamente o espressamente “salvi gli ulteriori provvedimenti” dell’Amministrazione. <br />
Tale norma è, quindi, certamente applicabile al caso di specie, nel quale, dopo l’annullamento giurisdizionale del primo provvedimento di destituzione (motivato dal fatto che il procedimento disciplinare era stato avviato in pendenza del procedimento penale), l’Amministrazione ha adottato una seconda destituzione all’esito del processo penale conclusosi con la sentenza di patteggiamento. <br />
L’Amministrazione, quindi, aveva l’obbligo, ai sensi dell’art. 119 D.P.R. n. 3/1957 di iniziare il nuovo procedimento disciplinare entro trenta giorni dalla conoscenza dell’annullamento giurisdizionale della destituzione, conoscenza che nel presente fattispecie – come correttamente rilevato dal primo Giudice – è avvenuta<b> </b>non più tardi del 28 febbraio 2000, quando la sentenza è stata notificata all’Amministrazione per l’esecuzione del giudicato nel frattempo formatosi.<br />
Da quel momento decorrevano, quindi, i termini per iniziare e concludere il procedimento disciplinare nei confronti del Caraccia. Pertanto, anche a voler ritenere, come sostiene l’Amministrazione, che il nuovo procedimento abbia avuto inizio in data 30.6.2000 (anche se, in realtà, la notifica della contestazione al dipendente risulta avvenuta l’11 luglio 2000), il termine di trenta giorni risulta ampiamente violato.<br />
<b>4.</b> In ogni caso, anche a considerare inapplicabile l’art. 119 D.P.R. n. 3/1957, l’appello dell’Amministrazione risulterebbe ugualmente infondato. <br />
Il termine per l’inizio e la conclusione del nuovo procedimento disciplinare dovrebbe farsi decorrere non (come sostiene l’Amministrazione) dalla data di riammissione in servizio del Caraccia avvenuta il 17.5.2000, ma sempre dal 28 febbraio 2000, data in cui, il Ministero, essendo venuto a conoscenza dell’annullamento giurisdizionale della precedente destituzione, aveva la possibilità di riesercitare il potere disciplinare. <br />
Prendendo in considerazione, come <i>dies a quo</i>, la data del 28 febbraio 2000, risulta, comunque, violato il termine di novanta giorni, espressamente invocato dall’appellante come termine a disposizione del Ministero per l’avvio del procedimento disciplinare.<br />
<b>5.</b> Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va respinto. <br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese del grado compensate<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 27 aprile 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio VARRONE   			Presidente<br />	<br />
Giuseppe ROMEO				Consigliere<br />	<br />
Francesco CARINGELLA		            Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario POLITO			Consigliere<br />	<br />
Roberto GIOVAGNOLI			Consigliere Est. </p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il&#8230;..28/06/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-6-2007-n-3774/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2007 n.3774</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2007 n.3796</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-6-2007-n-3796/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-6-2007-n-3796/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2007 n.3796</a></p>
<p>Pres. Varrone , Est. Giovagnoli Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Avv.ti L. Torchia, T. Di Nitto) c/ XY (Avv.ti F.G. Scoca, A. Police), Consiglio Universitario Nazionale-Ministero dell’Università e della Ricerca (n.c.). sull&#8217;inapplicabilità di sanzioni disciplinari nei confronti del docente universitario, che abbia registrato i colloqui svoltisi con altri</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-6-2007-n-3796/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2007 n.3796</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone , Est. Giovagnoli<br /> Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Avv.ti L. Torchia, T. Di Nitto) c/ XY (Avv.ti F.G. Scoca, A. Police), Consiglio Universitario Nazionale-Ministero dell’Università e della Ricerca (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inapplicabilità di sanzioni disciplinari nei confronti del docente universitario, che abbia registrato i colloqui svoltisi con altri docenti, all&#8217;insaputa degli interlocutori, al fine di precostituirsi una prova spendibile in sede processuale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Università  – Sanzioni disciplinari – Docenti universitari &#8211; Per abituale irregolarità di condotta – In caso di registrazione di colloqui con altri docenti, avvenuta a loro insaputa – Inapplicabilità &#8211; Ragione.																																																																																												</p>
<p>2.	Università – Sanzioni disciplinari – Docenti universitari &#8211; Per atti che ledano la dignità o l’onore dei professori – In caso di registrazione dei colloqui con altri docenti, avvenuta a loro insaputa – Inapplicabilità &#8211; Ragione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 89, lett. c), r.d. 1592/1933, che punisce, sul piano disciplinare, “l’abituale irregolarità di condotta dei professori universitari”, il comportamento del docente che abbia provveduto alla registrazione fonografica di colloqui avuti con altri professori, a loro insaputa e senza il loro consenso, al fine di precostituirsi una prova da spendere in sede processuale. Difatti, tale condotta non può assumere alcuna rilevanza a livello disciplinare, in quanto, configurando un legittimo esercizio del diritto di azione e di difesa in giudizio, ex art. 24 Cost., è priva del connotato dell’antigiuridicità.</p>
<p>2. Non integra la fattispecie di cui all’art. 89, lett. d), r.d. 1591/1933, che punisce, a livello disciplinare, quei docenti che compiono “atti in genere che comunque ledano o la dignità o l’onore dei professori”, il comportamento del docente che abbia registrato colloqui avuti con altri docenti, a loro insaputa e senza il loro consenso, al fine di precostituirsi una prova spendibile in sede processuale. Difatti, tale comportamento non è idoneo a ledere il bene protetto dalla suddetta norma  –sia che lo stesso si identifichi con la dignità e l’onore dei professori, come sembra emergere dal tenore testuale della norma, che con il decoro dell’Università-, posto che la lesione di tali beni deriva non dal fatto in sé della registrazione, ma da quanto sia riferito nei colloqui registrati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 3796/2007<br />
Reg. Dec.<br />
N. 8900 Reg. Ric.<br />
ANNO   2006<br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 8900/2006, proposto <br />
dall’<b>Università degli Studi di Roma “La Sapienza”</b>, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Luisa Torchia e Tommaso Di Nitto, con domicilio eletto presso lo studio legale “Prof. Avv. Luisa Torchia ed altri s.t.p.”, in Roma, alla via Sannio n. 65; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il prof. <b>Giovanni Fratto</b>, costituitasi in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof.ri Franco Gaetano Scoca e Aristide Police, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via G. Paisiello 55; </p>
<p>e nei confronti<br />
del <b>Consiglio Universitario Nazionale-Ministero dell’Università e della Ricerca</b>, in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
del <b>Ministero dell’Università e della Ricerca,</b> in persona del Ministro p.t., non costituiti;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio – Roma, sez. III n. 3754/2006; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto la memoria di costituzione in giudizio del prof. Fratto; <br />
Vista le memorie difensive depositata dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 27 aprile 2007 il Consigliere Roberto Giovagnoli, ed uditi altresì l’avv. Torchia e l’avv. Police;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.</b> Con decreto rettorale n. G 117481 del 28 giugno 2005, il Rettore dell’Università La Sapienza di Roma contestava al prof. Fratto di aver fatto “<i>ricorso sistematico alla registrazione di colloqui tra professori o di consessi accademici, nonché di studenti frequentatori della Clinica odonotoiatrica effettuati all’insaputa e senza il consenso degli interlocutori in violazione palese delle norme relative al trattamento dei dati personali cui sono tenuti anche i soggetti privati</i>” e “<i>di aver posto in essere comportamente gravemente scorretti nei confronti di colleghi tali da ledere la dignità e l’onorabilità dei medesimi oltre che lesivi del decoro e dell’immagine dell’istituzione universitaria</i>”.<br />
Successivamente, con Decreto Rettorale n. 5301 del 28 febbraio 2006, al prof. Fratto veniva irrogata per i fatti contestati la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per la durata di mesi uno.<br />
<b>2. </b>Il T.a.r. Lazio, con la sentenza impugnata ha annullato la sanzione disciplinare, accogliendo il ricorso proposto dal prof. Fratto. <br />
In particolare, secondo il Giudice di primo grado il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare risulta viziato sotto il profilo della violazione ed errata applicazione del disposto degli artt. 87 e 89 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, posto che il comportamento del professore non integrerebbe nessuna delle fattispecie di cui all’art. 89, comma 1, r.d. n. 1592/1933.<br />
<b>3.</b> Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” deducendo i seguenti motivi: <br />
1) <i>Error in iudicando</i>. Erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene che il comportamento del prof. Fratto non integri la fattispecie di cui all’art. 89 lett. c) r.d. n. 1592/1933;<br />
2) <i>Error in iudicando</i>. Erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene che il comportamento del prof. Fratto non integri la fattispecie di cui all’art. 89 lett. d) r.d. n. 1592/1933. <br />
Si è costituito in giudizio il prof. Fratto chiedendo il rigetto dell’appello.<br />
Alla pubblica udienza del 27 aprile 2007, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b>4.</b> L’appello è infondato.<br />
<b>5.</b> Con il primo motivo di appello l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” censura la sentenza del T.a.r., laddove questa ha escluso che la condotta del prof. Fratto sia riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 89 lett. <i>c</i>) r.d. n. 1592/1933, che punisce, sotto il profilo disciplinare, l’abituale irregolarità di condotta dei professori universitari.<br />
<b>5.1.</b> Al riguardo, i Giudici di primo grado hanno osservato che la condotta tenuta dal prof. Fratto non può rilevare in sede disciplinare poiché “<i>non vi è dubbio che tale irregolarità non possa essere ravvisata nel comportamento del ricorrente che, così come riconosciuto dalla giurisprudenza della Cassazione, ha operato una legittima forma di memorizzazione di un fatto storico utilizzabile anche ai fini di prova processuale nell’ambito di un eventuale giudizio penale</i>”.<br />
<b>5.2.</b> Secondo l’appellante, tale ragionamento è erroneo in quanto non tiene conto dell’esistenza nel nostro ordinamento del c.d. principio dell’autonomia della valutazione disciplinare, “<i>in virtù del quale deve essere riconosciuto che un fatto penalmente irrilevante possa avere invece conseguenze disciplinari, anche di notevole rilievo, giacché sono diversi i criteri e i parametri con i quali quello stesso fatto deve essere valutato in sede disciplinare</i>”. Applicando tale principio, sarebbe allora indubbia la rilevanza disciplinare del comportamento contestato al prof. Fratto.<br />
<b>5.3.</b> Il motivo è infondato. <br />
Non c’è dubbio che nel nostro ordinamento valga il principio dell’autonomia della valutazione disciplinare (invocato dall’appellante). Nel caso di specie, tuttavia, il T.a.r. non ha violato tale principio: la sentenza impugnata ha infatti, escluso la rilevanza disciplinare (ai sensi dell’art. 89 lett. <i>c</i>) r.d. n. 1592/1933: abituale irregolarità di condotta) del comportamento posto in essere dal prof. Fratto, non semplicemente perché ha ritenuto tale comportamento penalmente irrilevante, ma, più precisamente, perché ha ravvisato nella condotta contestata al ricorrente l’esercizio di un diritto, segnatamente del diritto di difesa riconosciuto dall’art. 24 Cost. (che comprende, ad avviso dei Giudici di primo grado, anche il diritto di raccogliere prove legittime utilizzabili in un eventuale giudizio penale). <br />
Secondo dei giudici di primo grado, in altre parole, quello posto in essere dal prof. Fratto non è soltanto un comportamento penalmente lecito, ma un comportamento privo del connotato dell’antigiuridicità in quanto posto in essere in presenza di una causa di giustificazione, ovvero nell’esercizio di un diritto. <br />
<b>5.4.</b> Ora, è noto che le cause di giustificazione (sebbene previste in gran parte nel codice penale) siano espressione di principi generali dell’ordinamento, e, come tali, valgono ad escludere che il comportamento posto in essere in loro presenza possa essere foriero di conseguenze negative non solo in sede penale, ma anche in altri settori dell’ordinamento (e, quindi, per quel che qui più rileva, in ambito disciplinare). <br />
Del resto, quando il legislatore ha voluto ricollegare conseguenze “negative” al fatto posto in essere in presenza di una causa di giustificazione lo ha detto espressamente, come è accaduto, ad esempio, per lo stato di necessità che, ex art. 2046 c.c. può, comunque, dar luogo ad un obbligo di indennizzo.<br />
Il problema, quindi, non è tanto se sia stato violato il principio della autonomia della valutazione disciplinare, in quanto anche la valutazione disciplinare, per quanto autonoma, non può che arrestarsi, per il principio di non contraddizione, a fronte di un comportamento posto in essere nell’esercizio di un diritto. <br />
Il vero <i>punctum pruriens</i> consiste nello stabilire se sia corretta, a monte, l’affermazione contenuta nella sentenza, secondo cui il comportamento contestato al prof. Fratto rappresenti una forma legittima di esercizio del diritto di difesa, in particolare, per usare le parole della sentenza impugnata “<i>una legittima forma di memorizzazione di un fatto storico utilizzabile anche ai fini di prova processuale nell’ambito di un eventuale giudizio penale</i>”.<br />
<b>5.5.</b> Il Collegio ritiene che la conclusione cui è giunto il T.a.r. possa essere condivisa alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale (richiamato nella sentenza impugnata e più volte ribadito dalla Cassazione penale) secondo cui la registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, quantunque eseguita clandestinamente, costituisce una forma di memorizzazione di un fatto storico del quale l’autore può disporre legittimamente, anche ai fini di prova nel processo ai sensi dell’art. 234 c.p.p.<br />
E’ evidente allora, che un comportamento diretto ad ottenere una prova documentale legittimamente utilizzabile in sede processuale, non può comportare l’applicazione di una sanzione disciplinare, in quanto, altrimenti, si arriverebbe all’assurdo risultato di sanzionare un atto che costituisce legittimo esercizio del diritto di azione e di difesa in giudizio (<i>ex</i> art. 24 Cost.).<br />
<b>6.</b> Parimenti è infondato è il secondo motivo di appello, volto a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il comportamento del prof. Fratto non integri la fattispecie di cui all’art. 89 lett. <i>d</i>) r.d. n. 1592/1933, che punisce quei docenti che compiono “<i>atti in genere, che comunque ledano o la dignità o l’onore del professore</i>”.<br />
Il T.a.r. ha rilevato “<i>come, da un lato, la motivazione dell’impugnato provvedimento sanzionatorio non attenga in alcun modo alla lesione delle dignità e dell’onore di professori universitari, quanto piuttosto dell’Università in quanto tale; dall’altro, che in ogni casi nessuna lesione alla dignità ed all’onore né di professori universitari, né dell’Università in quanto tale può ravvisarsi nei fatti contestati al ricorrente</i>”. Sotto tale ultimo profilo, il Giudice di primo grado, in particolare ha affermato che l’art. 89 lett. <i>d</i>) non può trovare applicazione in quanto “<i>l’addebito contestato al ricorrente […] non può di per sé importare la lesione del bene protetto dalla norma, dovendosi, semmai, individuare il fatto lesivo nel contenuto delle registrazioni che, tuttavia, non può che addebitarsi ai singoli interlocutori e non già all’odierno ricorrente</i>”.<br />
L’appellante censura tali affermazioni sotto deducendo:<br />
&#8211; che lo scopo finale dell’art. 89 lett. <i>d</i>) sia quello di punire, sotto il profilo disciplinare, quei comportamenti che, essendo direttamente contrari alla dignità e all’onore del professore che li pone in essere, finiscono per incidere in maniera- che, nel caso di specie, il comportamento contestato al prof. Fratto ha profondamente leso il decoro dell’Università come sarebbe dimostrato dagli articoli relativi alla vicenda apparsi sui quotidiani e dalle impressioni negativi (ricavabili in particol<br />
Anche tale motivo, come si diceva, è infondato. <br />
<b>6.1. </b>In primo luogo, come si è sopra ricordato, il comportamento contestato al Prof.ssa Manzon  rappresenta espressione del diritto di difesa (avendo egli raccolto prove per suffragare la successiva denuncia penale), il che, per le stesse ragioni sopra esposte, vale ad escluderne la rilevanza disciplinare anche ai sensi dell’art 89 lett. <i>d</i>) r.d. n. 1592/1933.<br />
<b>6.2.</b> Inoltre, anche ad ammettere che la norma intenda tutelare il decoro dell’Università e non, come pure sembra emergere dal suo tenore letterale, la dignità e l’onore dei professori, nel caso di specie, come correttamente rileva la sentenza impugnata, la lesione dei beni protetti è stata provocata non dal fatto in sé delle registrazioni, ma da quanto è riferito nei colloqui registrati. <br />
In altri termini, ciò che in questa vicenda ha leso l’immagine dell’Università non è stato il fatto che un docente registrava colloqui (avuti con altri docenti e con studenti) al fine di precostituirsi una prova da spendere in sede penale. Il decoro e la reputazione dell’Istituzione universitaria sono stata lesi semmai dalla notizia che all’interno della struttura universitaria esistevano “giochi di potere” e “lotte di successione” (di cui vi è ampia traccia nella richiesta di archiviazione del p.m. e nella successiva ordinanza di archiviazione). <br />
“Giochi di potere”  e “lotte di successione” ai quali l’odierna appellata non era probabilmente estranea (come emerge ancora dalla richiesta e dall’ordinanza di archiviazione), ma che certo non hanno avuto causa nei comportamenti sanzionati dal provvedimento disciplinare impugnato. Anzi, in tale contesto, la circostanza che l’Università abbia inteso sanzionare soltanto alcuni dei soggetti che hanno partecipato ai predetti “giochi di potere” è sintomo di un sicuro sviamento nell’esercizio del potere disciplinare <br />
<b>7. </b>Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve essere respinto. <br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello indicato in epigrafe.<br />
Spese del giudizio compensate. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio VARRONE   			Presidente<br />	<br />
Giuseppe ROMEO				Consigliere<br />	<br />
Francesco CARINGELLA		            Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario POLITO			Consigliere																																																																																										</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il&#8230;..28/06/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-6-2007-n-3796/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2007 n.3796</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/6/2007 n.266</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-6-2007-n-266/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-6-2007-n-266/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-6-2007-n-266/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/6/2007 n.266</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento comunale di revoca dell’autorizzazione per l&#8217;esercizio di giochi leciti in circolo privato, se dalla relazione del Comando Carabinieri emerge che il circolo è luogo di assiduo ritrovo di persone con precedenti penali che pregiudicano l’ordine, la moralità e la sicurezza pubblica. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-6-2007-n-266/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/6/2007 n.266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-6-2007-n-266/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/6/2007 n.266</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento comunale di revoca dell’autorizzazione   per l&#8217;esercizio di giochi leciti in circolo privato, se dalla relazione del  Comando Carabinieri emerge che  il circolo è luogo di assiduo ritrovo di persone con precedenti penali che pregiudicano l’ordine, la moralità e la sicurezza pubblica. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11561/g">Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2008 n. 571</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA SARDEGNA<br />SEZIONE  SECONDA </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 266/2007<br />
Registro Generale:  348/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
LUCIA TOSTI Presidente<br /> ROSA PANUNZIO Cons.<br />GRAZIA FLAIM Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 27 Giugno 2007<br />VISTO il ricorso 348/2007  proposto da <b>COGONI FEDERICO </b> rappresentato e difeso dall’avvocato ROSSI STEFANO  con domicilio eletto in CAGLIARI, VIA MOLISE  N.16,  presso lo studio dell’avvocato XIMENES MARIA CRISTINA;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SINNAI</b>  rappresentato e difeso dall’avvocato MATTANA FAUSTO con domicilio eletto in CAGLIARI, VIALE TRIESTE  N.6, presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento, prot. 638/2007/PM del 6/4/2007, del Dirigente Area tecnica – settore Polizia Municipale del Comune di Sinnai, con il quale si disponeva, con effetto immediato, la revoca dell’autorizzazione per l’esercizio di giochi leciti nel circolo privato “Leader del Biliardo”.<br />
VISTO il ricorso, con i relativi allegati, e la contestuale domanda cautelare;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI SINNAI;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />VISTI gli atti depositati, in data 25/5/2007, a seguito di Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 72/2007;<br />
NOMINATO relatore per la Camera di Consiglio il Consigliere GRAZIA FLAIM, uditi altresì gli avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />
VISTO l&#8217;art. 21, commi ottavo ed undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dall&#8217;art. 3, comma primo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
CONSIDERATO che, nel procedimento in esame, è stata compiuta, da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, una valutazione specifica ed autonoma  del 26/2/2007 in ordine alla circostanza che “ il circolo è luogo di assiduo ritrovo di persone con precedenti penali che pregiudicano l’ordine, la moralità e la sicurezza pubblica”;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA respinge l’istanza cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>CAGLIARI, li 27 Giugno 2007<br />
L’Estensore<br />	                                                                Il Presidente<br />	<br />
Il Segretario</p>
<p>Depositata in segreteria il 28/06/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-6-2007-n-266/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/6/2007 n.266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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