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	<title>28/6/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/6/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.4206</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-6-2006-n-4206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-6-2006-n-4206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.4206</a></p>
<p>Pres. Elefante, Est. Fera E.S. s.r.l. (Avv. Abbate) / Comune di Roma (avv. Bonanni) sulla disciplina dell&#8217;attività di estetista ed in particolare sugli effetti abrogativi di un regolamento comunale da parte di legge regionale abrogatrice di precedente legge che costituiva la fonte legittimante del regolamento Commercio – Attività di estetista</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-6-2006-n-4206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.4206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-6-2006-n-4206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.4206</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante, Est. Fera<br /> E.S. s.r.l. (Avv. Abbate) / Comune di Roma (avv. Bonanni)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla disciplina dell&#8217;attività di estetista ed in particolare sugli effetti abrogativi di un regolamento comunale da parte di legge regionale abrogatrice di precedente legge che costituiva la fonte legittimante del regolamento</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Commercio – Attività di estetista – Distanze tra esercizi congeneri &#8211; Potere regolamentare attribuito agli enti locali in materia di autorizzazione all&#8217;esercizio dell’attività di estetista – L.R. Lazio n. 33/2001 – Abrogativa di precedente legge in attuazione della quale il Comune aveva esercitato la potestà regolamentare sulle distanze tra esercizi – Conseguenze – Abrogazione anche della disciplina regolamentare</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il potere regolamentare attribuito agli enti locali in materia di autorizzazione all&#8217;esercizio dell’attività di estetista, per un verso, non può essere svincolato dai puntuali parametri stabiliti dalla legge, cioè dell&#8217;unico strumento cui l&#8217;art. 41 della Costituzione consente di limitare il diritto all&#8217;iniziativa economica privata, e, per altro verso, non può comunque essere utilizzato per il perseguimento di finalità contrastanti con lo sviluppo della concorrenza fra produttori del servizio. Ne consegue che una legge regionale che abroga la precedente legge regionale che aveva legittimato i comuni a prevedere la distanza minima tra gli esercizi in rapporto alla densità di popolazione residente e fluttuante e al numero di addetti in esercizio nelle imprese travolge anche la norma regolamentare attuativa, con la conseguenza che il venir meno dell&#8217;efficacia della norma regolamentare che imponeva il rispetto di una distanza minima tra esercizi consente l&#8217;espansione della libertà di iniziativa economica del privato, il cui diritto all&#8217;esercizio dell&#8217;attività non è più condizionato da tale limite.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla disciplina dell’attività di estetista ed in particolare sugli effetti abrogativi di un regolamento comunale da parte di legge regionale abrogatrice di precedente legge che costituiva la fonte legittimante del regolamento</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			     <br />	<br />
	    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	</b></p>
<p>N. 4206/06 REG.DEC.<br />
	     N.6765       REG.RIC.<br />	<br />
ANNO 2005</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 6765 del 2005,   proposto dalla<br />
<b>ENERGY SUN S.r.l.</b> in persona del suo amministratore unico sig.ra Anna Maria Morra, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Abbate,  domiciliato Roma, via F.P. Calboli n. 1;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Il <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Bonanni con domicilio eletto presso lo stesso nella sede dell’Avvocatura Comunale alla Via del Tempio di Giove  21;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della sig.ra <b>Marisa Di Pietro</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Cacciotti,  domiciliato in Roma, via del Mascherino n. 72;</p>
<p>per la riforma <br />
della sentenza del TAR del Lazio, sezione seconda,6 dicembre 2004, n. 14929;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;<br />
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 20 gennaio 2006 il Consigliere Aldo Fera;<br />
Udito per la parte appellante l’avv. Longo per delega di Abbate, come indicato nel verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>  Oggetto dell’appello proposto dalla ENERGY SUN S.r.l.  è la sentenza n. 14929 del 2004, con la quale il Tar del Lazio, sezione seconda, ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Marisa Di Pietro per l’annullamento della determinazione dirigenziale del V Municipio del Comune di Roma con la quale era stata rilasciata all’appellante l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività estetica e solarium.<br />
Il primo giudice motiva la propria decisione  con la considerazione che “non essendo stato ancora emanato il Regolamento comunale previsto dalla legge statale n. 1/1990 e dalla l. reg. n. 33/2001 che deve contenere oltre la modalità di programmazione dello sviluppo delle attività di estetista anche le ulteriori indicazioni in ordine alla distribuzione degli esercizi, si rendeva in ogni caso necessaria la effettuazione di una apposita istruttoria che tenesse conto, tra l’altro,  anche della esistenza di un esercizio congenere poco distante del nuovo autorizzato.”<br />
L&#8217;appellante contesta di motivazioni contenute nella sentenza, sostenendo:</p>
<p>1.	inammissibilità del ricorso introduttivo, per la mancata esplicita impugnazione della nota del dipartimento ottavo del Comune di Roma, con cui sono stati dettati i criteri interpretativi della riforma del settore introdotta dalla legge regionale n. 33 del 2001. 																																																																																												</p>
<p>2.	violazione della legge n. 1 del 1990 e della legge regionale del Lazio n. 33 del 2001. Sotto due profili. Il primo che la nuova disciplina ha abrogato esplicitamente la precedente legge regionale contenente il requisito della distanza minima e quindi il regolamento comunale che la prevede non è più applicabile per contrasto con la disciplina sopravvenuta. Il secondo che comunque l’autorizzazione era stata rilasciata sul presupposto del rispetto della distanza minima tra gli esercizi congeneri calcolata non in linea d’aria ma, ai sensi dell’art. 5 del regolamento, secondo il percorso pedonale più breve.  <br />	<br />
Conclude quindi chiedendo l&#8217;annullamento della sentenza appellata e, per l’effetto, il rigetto del ricorso di primo grado.<br />
E’ costituito in giudizio il Comune di Roma.<br />
E’ costituita in giudizio anche la sig.ra Marisa Di Pietro, che controbatte le tesi avversarie, sostenendo in particolare che non vi sarebbe contraddizione tra la distanza minima e la nuova normativa regionale, e conclude per il rigetto dell&#8217;appello.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso proposto dalla ENERGY SUN S.r.l., per la riforma della sentenza specificata in epigrafe, è fondato. <br />
Il Tar ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Marisa Di Pietro per l’annullamento della determinazione dirigenziale del V Municipio del Comune di Roma con la quale era stata rilasciata all’appellante l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di estetista e solarium, motivando la propria decisione  con la considerazione che “non essendo stato ancora emanato il Regolamento comunale previsto dalla legge statale n. 1/1990 e dalla l. reg. n. 33/2001 che deve contenere oltre la modalità di programmazione dello sviluppo delle attività di estetista anche le ulteriori indicazioni in ordine alla distribuzione degli esercizi, si rendeva in ogni caso necessaria la effettuazione di una apposita istruttoria che tenesse conto, tra l’altro,  anche della esistenza di un esercizio congenere poco distante del nuovo autorizzato.”<br />
La tesi non può essere condivisa.<br />
Il contesto costituzionale in cui si colloca la disciplina in questione è, indubbiamente, quello regolato dall&#8217;art. 41 della Costituzione, secondo il quale &#8220;l&#8217;iniziativa economica privata è libera&#8221;, sia pure con la precisazione che questa &#8220;non può svolgersi contrasto con l&#8217;utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana&#8221; e che &#8220;la legge determina i programmi e controlli opportuni perché il attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.&#8221; A ciò va aggiunto il principio dalla &#8220;tutela della concorrenza&#8221;, che, seppur originato dall’adesione dell&#8217;Italia all&#8217;Unione Europea che annovera tra i suoi fini costitutivi (art. 3, comma uno lettera g, del trattato istitutivo) &#8221; un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno&#8221;, ha assunto valore giuridico autonomo nell&#8217;ordinamento nazionale fin dall&#8217;entrata in vigore della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che ha introdotto un sistema compiuto di norme sulla tutela della concorrenza e del mercato, richiamate tra l&#8217;altro anche dall&#8217;art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina relativa al settore del commercio.<br />
Dall’insieme di detti principi si ricava come il potere regolamentare attribuito agli enti locali in materia di autorizzazione all&#8217;esercizio dell’attività di estetista, per un verso, non può essere svincolato dai puntuali parametri stabiliti dalla legge, cioè dell&#8217;unico strumento cui l&#8217;art. 41 della Costituzione consente di limitare il diritto all&#8217;iniziativa economica privata, e, per altro verso, non può comunque un essere utilizzato per il perseguimento di finalità contrastanti con lo sviluppo della concorrenza fra produttori del servizio. <br />
Ora, venendo alla fattispecie in esame, il ricorso di primo grado contesta la legittimità dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di estetista e solarium, rilasciata dalla ENERGY SUN, sostenendo che il locale nel quale dovrebbe svolgersi l&#8217;attività è  situato ad una distanza inferiore a 100 m da quello nel quale la ricorrente che esercita la stessa attività. Ciò sarebbe in contrasto con quanto disposto dall&#8217;art. 5 del regolamento comunale, nel testo introdotto dalla deliberazione del consiglio comunale di Roma n. 757 del 1983.<br />
Così non è, perché tale norma regolamentare, come è esattamente rilevato dal primo giudice, &#8221; non può più ritenersi applicabile in seguito della entrata in vigore della legge regionale 13/12/2001 n. 33 che, in attuazione della legge statale 4/1/1990 n. 1 recante la “Disciplina dell’attività di estetista, ha ridisciplinato “ex novo” la materia degli esercizi commerciali aventi ad oggetto la attività di estetista.&#8221; E infatti, la legge regionale in questione, che all&#8217;art. 10 impone ai comuni di adeguare i propri regolamenti entro il termine di sei mesi, al successivo art. 12 abroga esplicitamente la legge regionale n. 77 del 1989 che aveva legittimato i comuni a prevedere (art. 4, comma 3 lettera d) ”la distanza minima tra gli esercizi in rapporto alla densità di popolazione residente e fluttuante e al numero di addetti in esercizio nelle imprese”. Di modo che, caduta la fonte legislativa legittimante è stata travolta anche la norma regolamentare attuativa. <br />
Quello che non può condividersi, invece, sono le conseguenze che vengono desunte dall&#8217;abrogazione della norma in questione. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice secondo il quale si &#8221; rendeva in ogni caso necessaria la effettuazione di una apposita istruttoria che tenesse conto, tra l’altro,  anche della esistenza di un esercizio congenere poco distante del nuovo autorizzato” perchè il vecchio limite &#8221; in mancanza della nuova regolamentazione da parte del Comune, non poteva essere obliterato al punto da consentire la coesistenza di esercizi similari, vicini l’uno all’altro, senza alcuna regola “, l&#8217;abrogazione dell’art. 5 del regolamento comunale, di cui alla deliberazione n. 757 del 1983 non ha determinato alcun vuoto normativo. Ed infatti, sotto il profilo formale, il venir meno dell&#8217;efficacia della norma regolamentare che imponeva il rispetto di una distanza minima tra esercizi ha consentito l&#8217;espansione della libertà di iniziativa economica del privato, il cui diritto all&#8217;esercizio dell&#8217;attività non è più condizionato da tale limite. Sotto il profilo sostanziale, poi, non è affatto priva di significato la circostanza che la legge regionale n. 33 del 2001 non contempli più &#8221; la distanza minima tra gli esercizi &#8221; fra i possibili contenuti del regolamento comunale, perché tale misura, in sé considerata, si tradurrebbe in una pratica limitativa della concorrenza finalizzata a difendere coloro che esercitano già l&#8217;attività dall&#8217;ingresso nel mercato di nuovi possibili concorrenti. Cioè perseguirebbe un fine opposto a quello tutelato dall’ordinamento costituzionale.<br />
Pertanto, il Tar avrebbe dovuto respingere il ricorso proposto dalla sig.ra Marisa Di Pietro che si fondava unicamente sull&#8217;applicazione di una norma regolamentare abrogata.<br />
Per questi motivi, l&#8217;appello va accolto. <br />
Appare tuttavia equo compensare, fra le parti, le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza respinge il ricorso di primo grado <br />
Compensa le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 gennaio 2006, con l’intervento dei signori:<br />
Agostino Elefante			  Presidente 			Raffaele Carboni			  Consigliere		<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	  Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino			  Consigliere			Aldo Fera				  Consigliere estensore																																																																																			</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28 giugno 2006<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-6-2006-n-4206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.4206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.4213</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-6-2006-n-4213/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-6-2006-n-4213/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.4213</a></p>
<p>Pres. Elefante, est. Cerreto AZIENDA U.S.L. FG/3 (avv. Carrescia) / A. (avv. Follieri) sulla competenza a disporre la sospensione di una convenzione farmaceutica Farmacie – Sospensione della convenzione farmaceutica – Per arresti domiciliari disposti per fatti commessi nell’espletamento dell’attività convenzionale – Competenza &#8211; Commissione provinciale tecnica di vigilanza – Direttore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-6-2006-n-4213/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.4213</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-6-2006-n-4213/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.4213</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante, est. Cerreto<br /> AZIENDA U.S.L. FG/3 (avv. Carrescia) / A. (avv. Follieri)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla competenza a disporre la sospensione di una convenzione farmaceutica</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Farmacie – Sospensione della convenzione farmaceutica – Per arresti domiciliari disposti per fatti commessi nell’espletamento dell’attività convenzionale – Competenza &#8211; Commissione provinciale tecnica di vigilanza – Direttore generale della A.U.S.L. &#8211; Incompetenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’esercizio del potere di sospensione della convenzione farmaceutica per emissione di ordine o mandato di cattura o arresto per fatti commessi nell’espletamento dell’attività convenzionale appartiene alla Commissione provinciale tecnica di vigilanza ai sensi dell’art. 13, D.P.R. n. 94/1989, e non al Direttore generale della Azienda U.S.L., essendo irrilevante che all’epoca detta Commissione non fosse stata ricostituita, in quanto in mancanza il relativo potere certamente non poteva essere esercitato dall’Azienda sanitaria, essendo la nomina della Commissione di competenza del Presidente della Giunta regionale, e quindi semmai avrebbe potuto provvedere un organo straordinario nominato dalla stessa Regione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla competenza a disporre la sospensione di una convenzione farmaceutica</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>	REPUBBLICA ITALIANA			 <br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  4213/06 REG.DEC.<br />
			 N. 2984 REG.RIC.<br />	<br />
ANNO  2005</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
  Sezione Quinta  </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>Sul ricorso in appello n. 2984/2005, proposto<br />
dall’<b>AZIENDA U.S.L. FG/3</b> rappresentata e difesa dall’avv. Mario Carrescia con domicilio eletto in Roma via Ugo DE Carolis n 6; presso Giuseppe Bolognini;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il dott. <b>Giovanni Apicella</b> rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Follieri con domicilio eletto in Roma Viale Mazzini n. 6 presso l’avv. Stefano Lupis</p>
<p>e nei confronti del</p>
<p>&#8211; <b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b> rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Giannuzzi con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO;</p>
<p>&#8211;	il <b>COMUNE DI FOGGIA</b> non costituitosi.																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR PUGLIA &#8211; BARI: Sezione I, n. 5647/2004, del 1° dicembre 2004 resa tra le parti, concernente CHIUSURA FARMACIA ed altri provvedimenti.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Visto l’appello incidentale proposto dal dott. Apicella;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2006, relatore il Consigliere Consigliere Aniello Cerreto ed uditi, altresì, gli avvocati Carrescia, Romano per delega di Follieri e Russo per delega di Giannuzzi;<br />
Visto il dispositivo di decisione n. 82/2006<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. Con la sentenza TAR PUGLIA &#8211; BARI: Sezione I, n. 5647/2004, è stato accolto in parte il ricorso proposto dal dott. Apicella avverso i seguenti atti:<br />
&#8211; ordinanza n. 74 del 29 maggio 1995, con cui il Sindaco di Foggia, nella qualità di ufficiale di governo, ha ordinato la chiusura della farmacia “San Benedetto”, di titolarità del ricorrente;<br />
&#8211; nota n. 1/24736 del 18 maggio 1995, con cui il Direttore generale dell’A.U.S.L. Foggia/3 ha comunicato la sospensione della convenzione farmaceutica in titolarità del ricorrente;<br />
&#8211; nota n. 743/40/26135 del 19 maggio 1995, recante conferma dell’efficacia dell’interruzione della convenzione farmaceutica in relazione alla sua già disposta sospensione;<br />
&#8211; nota telegrafica del 12 giugno 1995, con cui il Direttore generale dell’A.U.S.L. Foggia/3 ha invitato il ricorrente a inviare le sole distinte contabili riepilogative concernenti le ricette spedite anteriormente al 18 maggio 1995.<br />
In particolare, il TAR ha ritenuto inammissibile l’impugnativa dell’ordinanza sindacale n. 74 del 29.5.1995 di chiusura della farmacia (per essere stato il titolare tratto agli arresti domiciliari in data 11.5.1995), essendo stato il ricorso proposto dopo l’intervenuta revoca con ordinanza sindacale 110 del 20.6.1995 per rimessione in libertà dell’interessato in data 7.6.1995 ed essendo di diritto soggettivo la posizione del ricorrente nei confronti della AUSL FG/3 in relazione all’inadempimento di obbligazioni pecuniarie nascenti dal rapporto convenzionale Ha poi accolto la censura di incompetenza del direttore generale della AUSL FG/3 nell’adozione dei provvedimenti di cui alle note del 18 e 19.5.1995 e la consequenziale nota telegrafica del 12.6.1995.</p>
<p>2. Avverso detta sentenza ha proposto appello l’Azienda sanitaria, deducendo le seguenti doglianze:<br />
&#8211; il TAR aveva accolto la censura di incompetenza del Direttore generale dell’Azienda, ritenendo che il potere di sospensione della convenzione farmaceutica appartenesse alla Commissione provinciale tecnica di vigilanza ai sensi dell’art. 13 D.P.R. n.94/1<br />
&#8211; d’altra parte era inesistente all’epoca dei fatti la Commissione tecnica di vigilanza in quanto ricostituita dal Presidente G.R. solo il 7.10.1996, per cui il relativo potere poteva riconoscersi all’Azienda;<br />
&#8211; il TAR si era soffermato su un presunto diritto de ricorrente ad ottenere il pagamento delle somme per le prestazioni erogate nel corso della sospensione dell’attività convenzionale (e di sospensione dall’iscrizione all’albo) estraneo all’impugnativa pr<br />
Costituitosi in giudizio il dott. Apicella ha fatto presente che il periodo di sospensione della convenzione aveva dato luogo al mancato pagamento di quasi mille ricette, nonostante che i farmaci fossero stati distribuiti agli assistiti del Servizio sanitario nazionale, per cui aveva interesse anche all’impugnativa dell’ordinanza sindacale di chiusura della farmacia anche se poi revocata, in quanto comunque medio tempore vi erano stato effetti pregiudizievoli, avendo la revoca efficacia ex nunc. Con appello incidentale ha quindi dedotto che l’ordinanza sindacale di chiusura era illegittima, in quanto non sussisteva alcuna ragione di immediatezza ed urgenza per procedere alla chiusura della farmacia; che la chiusura poteva essere al più effettuata in via temporanea ai sensi dell’art.14 L.R. n. 36/1984, ma nella specie non era stato indicato il termine finale; che il Sindaco avrebbe dovuto adottare semmai un provvedimento inteso ad assicurare la gestione provvisoria della farmacia, in caso di sospensione o interruzione del servizio farmaceutico; che non era convincenti la tesi del Comune e dell’Azienda secondo cui l’art. 11 L. n. 475/1968 (ma in effetti art. 11 L. n. 362/91) non consentisse al titolare della farmacia di nominare un sostituto temporaneo sul presupposto che la sottoposizione agli arresti domiciliari non era un’ipotesi specificamente prevista, tanto più che la sostituzione era stata chiesta in effetti per infermità. Ha quindi rilevato che l’appello dell’Azienda era infondato in quanto la sospensione della convenzione era intervenuta per fatti penali commessi nell’esercizio dell’attività farmaceutica e ciò comportava la competenza della commissione ai sensi dell’art. 13, 15° comma, D.P.R. n. 94/1989, né era necessario attenderne la ricostruzione potendo operare la precedente; che la sospensione della convenzione non era un effetto immediato della sospensione dall’Albo dei farmacisti occorrendo invece valutare la situazione; che l’obiter dictum sentenza in ordine al diritto dell’istante ad ottenere il pagamento delle ricette non era idonea a passare in giudicato e perciò non vi era interesse dell’appellante alla riforma su tale assunto del TAR.<br />
Con ordinanza n. 2538/2005, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’appellante.<br />
In prossimità dell’udienza pubblica di discussione del ricorso, sia l’appellante principale che l’appellante incidentale hanno prodotto memoria conclusiva.<br />
Alla pubblica udienza del 3.2.2006, il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione.</p>
<p>4. L’appello principale è infondato.<br />
Il TAR ha accolto la censura di incompetenza del Direttore generale dell’Azienda, ritenendo che l’esercizio del potere di sospensione della convenzione farmaceutica per emissione di ordine o mandato di cattura o arresto per fatti commessi nell’espletamento dell’attività convenzionale appartenesse alla Commissione provinciale tecnica di vigilanza ai sensi dell’art. 13 D.P.R. n. 94/1989.<br />
Tale statuizione del TAR deve essere confermata in quanto sussistevano nella specie i presupposti richiesti per procedere sulla base della menzionata disposizione normativa (arresti domiciliari per fatti commessi nell’espletamento dell’attività convenzionale).<br />
Né rileva la circostanza che all’epoca detta Commissione non fosse stata ricostituita, in quanto in mancanza il relativo potere certamente non poteva essere esercitato dall’Azienda sanitaria, essendo la nomina della Commissione di competenza del Presidente della Giunta regionale e quindi semmai avrebbe potuto provvedere un organo straordinario nominato dalla stessa Regione.<br />
Neppure può ritenersi che, essendovi stata la sospensione dall’albo da parte del Consiglio direttivo dell’ordine dei farmacisti della provincia di Foggia ex art 43, lett. A, D.P.R. 5.4.1950 n. 221 con provvedimento del 15.5.1995 (comunicato all’Azienda il 18 successivo), ciò comportasse come effetto automatico la sospensione della convenzione in quanto tale automaticità, con conseguente carattere dichiarativo del relativo provvedimento, non risulta dalle relative disposizioni normative, per cui occorreva una specifica valutazione della situazione da parte dell’organo competente, come è desumibile dallo stesso art. 13 D.P.R. n. 94/1989.</p>
<p>5. Peraltro, non può aderirsi neppure alle doglianze avanzate con l’appello incidentale, salva l’integrazione della motivazione della sentenza del TAR.</p>
<p>5.1. E’ pur vero che il TAR ha erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’impugnativa del provvedimento sindacale di chiusura dell’esercizio farmaceutico, in quanto la successiva revoca (di circa un mese dopo) non poteva che avere effetto ex nunc, con permanenza della lesione subìta medio tempore. Ma tale provvedimento di chiusura si rivela immune dalle censure addotte in quanto conseguente all’intervenuto provvedimento di arresto domiciliare del farmacista titolare e con durata evidentemente connessa al perdurare dell’arresto, anche se ciò non è stato precisato.<br />
Non erano sussistenti poi i presupposti per concedere la sostituzione temporanea del farmacista titolare, il quale si era limitato a comunicare inizialmente di essere impossibilitato a muoversi dal proprio domicilio, con evidente riferimento agli arresti domiciliari già intervenuti alla data della prima comunicazione del 17.5.1995 (protocollata dalla ASL il 18 successivo), in quanto tale ipotesi non rientrava tra quelle per le quali l’art. 11. L n. 475/1968, come sostituito dall’art. 11 L. n. 362/1991, consente la sostituzione temporanea.<br />
Né rileva che il giorno successivo (18.5.1995) l’interessato abbia precisato che la sostituzione era dovuta a malattia, in quanto comunque all’epoca permanevano gli arresti domiciliari, essendo la liberazione intervenuta solo il 7.6.1995.</p>
<p>6. Le conseguenze economiche di quanto avvenuto con riferimento alla ricette spedite dalla farmacia e non pagate dall’Azienda sanitaria per il periodo di sospensione dall’albo (essendo stata ritenuta illegittima la sospensione della convenzione) è questione che esula dal presente giudizio in quanto non sollevata nel ricorso originario, per cui deve considerarsi irrilevante quanto precisato dal TAR in ordine al diritto del farmacista a conseguire il relativo pagamento, come del resto riconosciuto dalle stesse parti.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello principale e quello incidentale.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3.2.2006 con l’intervento dei signori:<br />
Agostino Elefante	           Presidente<br />	<br />
Giuseppe Farina               Presidente<br />
Cesare Lamberti               Presidente<br />
Goffredo Zaccardi           Presidente<br />
Aniello Cerreto                 Consigliere Est.<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28 giugno 2006<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-6-2006-n-4213/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.4213</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.4222</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-6-2006-n-4222/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-6-2006-n-4222/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-6-2006-n-4222/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.4222</a></p>
<p>Pres. Santoro, Est. Branca C.G.X. s.r.l. (avv.ti P. Vaiano, Artale e Zecchini) / Azienda Servizi Pubblici A.S.P, di Choggiai (avv. ti L. Manzi e Testa) &#8211; Consorzio Veneto Cooperativo – Co.Ve.Co. (avv.ti A. Manzi e Creso) sulla configurabilità o meno di un errore materiale nell&#8217;ambito di una dichiarazione allegata all&#8217;offerta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-6-2006-n-4222/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.4222</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-6-2006-n-4222/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.4222</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, Est. Branca<br /> C.G.X. s.r.l. (avv.ti P. Vaiano, Artale e Zecchini) / Azienda Servizi Pubblici  A.S.P, di Choggiai (avv. ti L. Manzi e Testa) &#8211; Consorzio Veneto Cooperativo – Co.Ve.Co. (avv.ti A. Manzi e Creso)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla configurabilità o meno di un errore materiale nell&#8217;ambito di una dichiarazione allegata all&#8217;offerta</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Procedura di gara – Offerta – Dichiarazione di impegno a fornire un quantitativo obbligatorio di materiale – Indicazione inferiore del quantitativo richiesto nella dichiarazione – Errore materiale – Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il ricorso alle regole dell’interpretazione fissate dal codice civile in relazione ad un’offerta presentata nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica può ammettersi quando vi siano delle incertezze circa il senso da attribuire a una determinata espressione o clausola, ma non quando il testo offra un significato inequivoco in quanto, nelle procedure concorsuali, la pretesa “conservazione” di un atto non conforme alle regole della gara favorisce il concorrente che lo ha presentato ma danneggia gli altri, i quali hanno il diritto di sfruttare anche l’errore involontario commesso dall’avversario (nella specie, è stata esclusa l’evidenza dell’errore materiale nella dichiarazione del concorrente che, in violazione di una clausola del disciplinare di gara, aveva effettuato una dichiarazione di impegno per la fornitura media di 1.000 kg di tondino al giorno, mentre il disciplinare richiedeva una dichiarazione di impegno per 11.000 kg al giorno).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla configurabilità o meno di un errore materiale nell’ambito di una dichiarazione allegata all’offerta</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 4222/06 Reg.Sent<br />
N.	3670 Reg.Ric.<br />	<br />
Anno 2005</p>
<p align=center><b>IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA</p>
<p></b></p>
<p>sul ricorso n. 3670 del 2005, proposto dalla<br />
<b>S.E.T. Società Edilizia Tirrena s.p.a.</b>,  e,</p>
<p>la <b>Costruzioni Generali Xodo C.G.X. s.r.l.</b>, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Paolo Vaiano, Sebastiano Artale e Annapaola Zecchini, elettivamente domiciliate presso il primo   in Roma, Lungotevere Marzio 18</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Azienda Servizi Pubblici  A.S.P</b>, di Choggia, rappresentata e difesa  dagli avv. ti Luigi Manzi e Mario Testa,  elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, Via Confalonieri 5</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del <b>Consorzio Veneto Cooperativo – Co.Ve.Co.</b> – rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Manzi e Nicola Creuso ed elettivamente domiciliato in Roma Via F. Confalonieri 5 presso lo studio del primo avvocato</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima 30 dicembre 2004 n. 4474, resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli  atti di costituzione in giudizio degli  appellati come n epigrafe;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del  7 febbraio 2006 il consigliere Marzio Branca,  e uditi gli avvocati Diego Vaiano per delega di Paolo Vaiano, Luigi Manzi per delega di Andrea Manzi e di Mario Testa;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la sentenza in epigrafe è stato  respinto il  ricorso proposto dalla Società Edilizia Tirrena, SET, s.p.a. dalla la Costruzioni Generali Xodo C.G.X. s.r.l., per l’annullamento del verbale di gara 1° marzo 2004 con il quale la commissione giudicatrice, nell’appalto della costruzione di vasche di accumulo in Comune di Chioggia, non ha ammesso alla gara la costituenda a.t.i. tra l’impresa Rossi Renzo s.r.l. e Co.Ge.Me. s.r.l., così pervenendo ad una calcolo della soglia di anomalia risultato pregiudizievole per le ricorrenti.<br />
La costituenda a.t.i. in questione fu esclusa perché, in contrasto con quanto disposto dal disciplinare di gara, aveva reso la dichiarazione relativa all’impegno di garantire una fornitura media giornaliera in cantiere, anziché  di 11.000 Kg di tondino, di 1.000 kg.<br />
Le due società ricorrenti hanno proposto appello per la riforma della sentenza.<br />
L’Azienda Servizi Pubblici di Chioggia e il Consorzio aggiudicatario si sono costituiti per resistere al gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Come accennato sopra, l’appellante, concorrente in una gara di appalto per lavori pubblici con il sistema della esclusione automatica delle offerte anomale, ha lamentato la esclusione di altra partecipante, che aveva effettuato una dichiarazione di impegno per la fornitura media di 1.000 kg di tondino al giorno, mentre il disciplinare richiedeva una dichiarazione di impegno per 11.000 kg al giorno. La detta esclusione avrebbe falsato il calcolo della media con pregiudizio dell’appellante.<br />
Le parti resistenti hanno avanzato eccezione di inammissibilità del ricorso e dell’appello, sostenendo il difetto di legittimazione dell’appellante in quanto non titolare dell’interesse leso dal provvedimento di esclusione, contro il quale avrebbe potuto ricorrere solo la impresa esclusa.<br />
Osserva il Collegio che possa prescindersi dall’esame dell’eccezione perché l’appello è infondato nel merito.<br />
Il primo profilo di doglianza intende censurare la sentenza nelle proposizioni che hanno escluso la possibilità della commissione di gara di procedere ad una lettura della dichiarazione in questione che si risolvesse in una sostanziale integrazione della medesima, come se il dato testuale fosse 11 anziché 1. L’appellante sostiene che non occorreva alcuna integrazione della volontà, poiché sussisteva l’obbligo di interpretare la dichiarazione secondo i principi di buona fede, di conservazione,  di affidamento accolti dal codice civile ed in particolare dall’art. 1363, che impone di attribuire alle clausole contrattuali il senso che risulta dal complesso dell’atto.<br />
Nella specie era evidente, secondo l’assunto, che la cifra indicata era il frutto di un errore materiale, poiché, se letta secondo l’espressione apparente, la dichiarazione si sarebbe rivelata incoerente con la volontà di partecipare alla gara.<br />
La doglianza non può essere condivisa.<br />
Risulta ineccepibile, invero, il ragionamento svolto dai primi giudici, i quali hanno osservato che il ricorso alle regole dell’interpretazione fissate dal codice civile può ammettersi quando vi siano delle incertezze circa il senso da attribuire a una determinata espressione o clausola, ma non quando il testo offra una significato inequivoco.<br />
L’insistito richiamo alla giurisprudenza amministrativa, ed in particolare alla sentenza Cons. St., Sez. VI, 30 ottobre 2001 n. 5689, nella quale il significato di una dichiarazione viene ricostruito in base a criteri logici, non si rivela favorevole alla tesi dell’appellante. Anche il precedente citato infatti riguarda il caso di una dichiarazione di significato incerto, su cui si è svolto un intervento interpretativo per stabilirne l’effettiva portata.<br />
E’ da condividere, invece, il rilievo dell’Azienda appaltante secondo cui l’evidenza dell’errore materiale, in cui sia incorsa una impresa concorrente nella presentazione della documentazione di gara, non può eliminarne la rilevanza escludente, senza mettere in dubbio con effetti devastanti la certezza delle regole. Può ricordarsi il caso della presentazione in sede di gara di un modulo di dichiarazione predisposto dall’Amministrazione, recante il timbro dell’impresa e accompagnato dal documento di identità del legale rappresentante  ma privo della sottoscrizione di quest’ultimo, che è stato causa di inammissibilità dell’offerta anche se era evidente la volontà dell’impresa di partecipare alla gara (Cons. St., Sez. V. 4 febbraio 2004 n. 364).<br />
Non può ignorarsi, infatti, che nelle procedure concorsuali, la pretesa “conservazione” di un atto non conforme alle regole della gara, favorisce il concorrente che lo ha presentato ma danneggia gli altri, i quali hanno il diritto di sfruttare anche l’errore involontario commesso dall’avversario.<br />
Nella specie è pacifico il senso della dichiarazione e la non conformità del medesimo a quanto prescritto dal disciplinare. Ne consegue che se ne rendeva necessaria la modifica ad opera della Commissione nell’interesse dell’appellante, in palese violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa. <br />
Ed è questa, nella sostanza, la ragione per la quale l’Amministrazione è tenuta ad un impiego del potere di ammettere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione di gara assolutamente rispettoso del principio anzidetto.<br />
Quanto alle norme contenute nella legge n. 241 del 1990, la giurisprudenza della sezione è ferma nel ritenere che  il potere del responsabile del procedimento, di cui all&#8217;art. 6 comma 1 lett. b) l. 7 agosto 1990 n. 241, di chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee, non può essere applicato in un procedimento formale e concorsuale nel cui ambito vi siano stati errori o omissioni significativi, perché comporterebbe l&#8217;alterazione del principio di parità delle condizioni tra i partecipanti alla gara. (Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 gennaio 2003, n. 246; 22 giugno 2004 n.4360). <br />
Il secondo motivo tende a valorizzare il principio del favor partecipationis, per sostenere che, in presenza di un evidente errore materiale, l’Amministrazione sarebbe tenuta ad osservare i canoni di ragionevolezza e di buon andamento, in modo che l’aggiudicazione avvenga in base ad un confronto ampio di offerte ed a favore della più conveniente.<br />
La tesi non può essere seguita.<br />
La giurisprudenza consolidata, infatti, ritiene che il principio del &#8221; favor partecipationis &#8221; si applichi solo in presenza di regole dubbie, in quanto all&#8217;inosservanza di specifiche e chiare clausole del bando o della lettera di invito, poste a pena di esclusione, consegue l&#8217;esclusione dei concorrenti. (Cons. St., Sez. V, 13 gennaio 2005 n. 82; Sez. Vi, 21 febbraio 2005 n. 624; Sez. IV, 21 febbraio 2005 n. 548).<br />
E’ agevole considerare che nella specie non sussisteva un problema di incertezza interpretativa  di clausole, e dunque il principio del favor partecipationis era destinato a cedere di fronte all’obiettiva regola dell’imparzialità.<br />
Il conclusione l’appello non può essere accolto, come, conseguentemente, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno.<br />
Sussistono, tuttavia, valide ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,    rigetta l’appello in epigrafe; <br />
dispone la compensazione delle spese;<br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del  7 febbraio 2006 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Sergio Santoro                                                          Presidente<br />
Raffaele Carboni                                                         Consigliere<br />
Paolo Buonvino                                                         Consigliere<br />
Marzio Branca                                                       Consigliere est.<br />
Michele Corradino                                            Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28 giugno 2006<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-6-2006-n-4222/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.4222</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.5272</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-28-6-2006-n-5272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-28-6-2006-n-5272/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.5272</a></p>
<p>Pres. Corsaro Est. Ferrari Caffaro s.r.l. ( Avv.ti G. Sala, S. Gattamelata) C/ Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (E.N.E.A.), Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ( Avv. dello Stato), Associazione Industriale Bresciana-A.I.B. ( n.c.) in tema di diritto d&#8217;accesso all&#8217;informazione ambientale Procedimento amministrativo- Accesso alle informazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-28-6-2006-n-5272/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.5272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-28-6-2006-n-5272/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.5272</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Corsaro        Est. Ferrari<br /> Caffaro s.r.l. ( Avv.ti G. Sala, S. Gattamelata) C/ Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (E.N.E.A.), Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ( Avv. dello Stato), Associazione Industriale Bresciana-A.I.B. ( n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di diritto d&#8217;accesso all&#8217;informazione ambientale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo- Accesso alle informazioni ambientali -Art. 3 d. l.vo 196/2005- Soggetti legittimati- Chiunque- Dimostrazione interesse- Irrilevanza- Accessibilità delle notizie che richiedono attività elaborativa della p.a.- Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi della disciplina speciale sul diritto d’accesso alle informazioni ambientali di cui all’art. 3 d. l.vo 196/2005 (attuativo della Dir. 2003/4 /CE), deve ritenersi che legittimato all’accesso sia chiunque richieda tali informazioni, a nulla rilevando la mancata dimostrazione di un suo particolare e qualificato interesse. Quanto al contenuto delle notizie accessibili, a differenza di quanto previsto dall’art. 22 l. 241/90, esso non è circoscritto ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità della p.a, ma va esteso alle notizie sullo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall’istanza, che comportano un’attività elaborativa da parte della p.a., debitrice delle comunicazioni richieste. (Nella specie, è stato ritenuto illegittimo il diniego d’accesso alle informazioni ambientali fondato sull’asserita genericità dell’istanza o sulla mancata dimostrazione di pendenza di giudizio, trattandosi di un’indebita limitazione, per via ermeneutica, della legittimazione a pretendere l’accesso).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE TERZA TER</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></p>
<p>Francesco Corsaro     		Presidente<br />	<br />
Angelica Dell’Utri                            Componente<br />
Giulia Ferrari			Componente &#8211; Estensore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<b> </b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 3877/06, proposto dalla <br />
<b>Caffaro s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa  dagli avv.ti Giuseppe Sala e Stefano Gattamelata presso il cui studio in Roma, via di Monte Fiore n. 2, è elettivamente domiciliata </p>
<p align=center>Contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente </b><i>(E.N.E.A.) </i>ed  il <b>Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio</b><i>,</i> in persona dei rispettivi  legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati, nonché</p>
<p><b>nei confronti<br />
</b>dell’Associazione Industriale Bresciana (A.I.B.), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio,</p>
<p><b>per l’annullamento <br />
</b>del provvedimento di E.N.E.A. del 21 marzo 2006 con il quale è stato negato l’accesso agli atti richiesti con istanza del 14 febbraio 2006.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’E.N.E.A. e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;  <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza dell’8 giugno 2006 il magistrato dott.ssa Giulia  Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; <br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con ricorso notificato in data 12 aprile 2006 la Caffaro s.r.l. impugna il diniego opposto dall’E.N.E.A. di accesso agli atti richiesti con nota del 14 febbraio 2006.<br />
Espone, in fatto,  che in data 14 novembre 2005 le è stato notificato un atto di citazione in giudizio, innanzi al Tribunale civile di Brescia, da parte di dodici cittadini che hanno avanzato nei suoi confronti un’istanza di risarcimento danni per un ammontare complessivo superiore ad otto milioni di euro. La richiesta è fondata sul presupposto che la soc. Cuffaro sarebbe l’unica responsabile della situazione di contaminazione da PCB, diossine e furani di una vasta area a sud del Comune di Brescia. Oltre a ciò, pendono dinanzi al T.A.R. Brescia due ricorsi avverso provvedimenti con i quali si ordinava alla ricorrente di procedere alla bonifica di alcune aree esterne allo stabilimento.<br />
Al fine di poter predisporre al meglio la propria difesa la ricorrente ha chiesto, con istanza del 14 febbraio 2006, pervenuta il successivo 20 febbraio, copia del rapporto “Valutazione delle emissioni di inquinanti organici persistenti da parte dell’industria metallurgica secondaria”, redatto dallo stesso  Ente e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, con la collaborazione dell’Associazione Industriale Bresciana, nel quale si sostiene che fattore rilevante della contaminazione da PCB, diossine e furani, è l’emissione di inquinanti organici persistenti da parte dell’industria metallurgica. Con la stessa istanza si è chiesto di poter accedere ad ulteriori informazioni formanti oggetto di documenti richiamati nello stesso rapporto.<br />
Con lettera del 3 marzo 2006 l’E.N.E.A. ha informato la ricorrente di essere disponibile a rilasciare copia firmata della relazione (che peraltro si assume essere già in possesso dell’istante), ma di non essere allo stato in grado di dare una risposta in ordine alla richiesta delle ulteriori informazioni perché in attesa di un parere del proprio ufficio legale. Il successivo 21 marzo ha comunicato alla ricorrente il motivato diniego di accesso ai suddetti documenti. <br />
2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:<br />
a) <i>Violazione e/o falsa applicazione  artt. 22, 24 e 25 L. n. 241 del 1990 &#8211; Violazione e/o falsa applicazione artt. 2, 3 e 5 D.L.vo n. 195 del 2005.  </i>L’E.N.E.A. giustifica il diniego con riferimento: a) alla mancata specificazione delle esigenze di giustizia per le quali erano state  chieste le informazioni; b) ad un obbligo di riservatezza nei confronti del Ministero dell’ambiente quale committente e titolare dei risultati della richiesta (art. 5, primo comma, lett. a), D.L.vo n. 195 del 2005) e nei confronti dell’Associazione Industriale Bresciana per la convenzione in essere con la stessa (art. 5, secondo comma, lett. a), d) e g)); c) ad una pretesa genericità della richiesta ed alla possibilità che l’informazione sia detenuta in forma non idonea a soddisfare la richiesta (art. 5, primo comma, lett. a); d) alla circostanza che in ogni caso l’interesse pubblico alla diffusione dell’informazione ambientale è già stato garantito con la pubblicazione del rapporto “Valutazione delle emissioni di inquinanti organici persistenti da parte dell’industria metallurgica secondaria”.  <br />
In relazione a dette motivazioni la ricorrente osserva che: a) le esigenze di giustizia che l’hanno indotta a chiedere la documentazione sono note; b) la riservatezza tutelata dall’art. 5, primo comma, lett. a), D.L.vo n. 195 del 2005 è relativa a soggetti terzi, mentre il Ministero dell’ambiente è committente e titolare della ricerca. Inconferente è anche il richiamo alle lett. a), d) e g) del secondo comma  del D.L.vo n. 195 del 2005 per giustificare il diritto alla riservatezza dell’Associazione  Industriale Bresciana, atteso che dette norme si riferiscono alla riservatezza delle delibere interne delle Autorità pubbliche, alla riservatezza delle informazioni commerciali ed industriali e agli interessi ed alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge. Delle tre fattispecie solo quella prevista dalla lett. g) potrebbe essere, in astratto, richiamata per giustificare un diniego a tutela della riservatezza dell’A.I.B. E’ però assorbente, in senso contrario, quanto disposto dal successivo quarto comma dell’art. 5, in base al quale “nei casi di cui al comma 2, lett. a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell’ambiente”; c) illegittimamente l’E.N.E.A. ha motivato il diniego sulla base della semplice “possibilità” che le informazioni fossero detenute in una certa forma. Prima di rispondere negativamente l’Ente avrebbe dovuto verificare se effettivamente era necessaria un’attività di elaborazione dati. Non è inoltre vero che le informazioni fossero state richieste in modo generico, avendo l’istante addirittura individuato le pagine del rapporto nel quale esse potevano essere rinvenute; d) infine, non è vero che il diritto all’informazione ambientale era già stato garantito con la pubblicazione del rapporto “Valutazione delle emissioni di inquinanti organici persistenti da parte dell’industria metallurgica secondaria”. Il D.L.vo n. 195 del 2005, infatti, non tutela solo un generico interesse pubblico alla diffusione delle informazioni ambientali ma anche il diritto di ciascuno di accedere alle informazioni ambientali.<br />
3. Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, le Amministrazioni intimate per resistere al ricorso.<br />
4. L’ Associazione  Industriale Bresciana non si è costituita in giudizio.<br />
5. Alla camera di consiglio dell’8 giugno 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.  Come esposto in narrativa, la ricorrente impugna il diniego all’esibizione di documenti citati nel rapporto “Valutazione delle emissioni di inquinanti organici persistenti da parte dell’industria metallurgica secondaria”. A fondamento del diniego l’E.N.E.A. pone quattro distinte motivazioni: a) la mancata specificazione delle esigenze di giustizia per le quali erano state chieste le informazioni; b)  un obbligo di riservatezza nei confronti del Ministero dell’ambiente quale committente e titolare dei risultati della richiesta (art. 5, primo comma, lett. a), D.L.vo n. 195 del 2005) e nei confronti dell’Associazione Industriale Bresciana per la convenzione in essere con la stessa (art. 5, secondo comma, lett. a), d) e g)); c)  la genericità della richiesta e la possibilità che le informazioni da essa richiamate siano detenute in forma non idonea a soddisfare l’istanza di accesso (art. 5, primo comma, lett. a); d) la circostanza che in ogni caso l’interesse pubblico alla diffusione dell’informazione ambientale è già stato garantito con la pubblicazione del rapporto “Valutazione delle emissioni di inquinanti organici persistenti da parte dell’industria metallurgica secondaria”.  <br />
Ricorda il Collegio che il diritto di accesso ai documenti amministrativi  costituisce un autonomo diritto all&#8217; informazione nel senso più ampio e onnicomprensivo del termine, e dunque non necessariamente ed esclusivamente in correlazione alla tutela giurisdizionale di diritti ed interessi giuridicamente rilevanti e al fine di assicurare la trasparenza e l&#8217; imparzialità dell&#8217; azione amministrativa (T.A.R. Veneto 24 novembre 2003 n. 5905; T.A.R. Piemonte, I Sez., 28 gennaio 1999 n. 54); pertanto, tale diritto all&#8217; informazione, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente agli amministrati di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con l&#8217; ulteriore conseguenza che il diritto stesso può essere esercitato in connessione ad un interesse giuridicamente rilevante, anche se non sia ancora attuale un giudizio<i> </i>nel cui corso debbano essere utilizzati gli atti così acquisiti.  Attraverso la tutela giurisdizionale del diritto di accesso sono dunque assicurate, all&#8217;amministrato, trasparenza ed imparzialità, indipendentemente dalla lesione, in concreto, da parte della pubblica amministrazione, di una determinata posizione di diritto o interesse legittimo, facente capo alla sua sfera giuridica. Ciò perché l&#8217;interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge a bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l&#8217;attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo, in contrapposizione al sistema &#8211; in vigore fino all&#8217;emanazione  della L.  n. 241 del 1990 &#8211; fondato sulla regola generale della segretezza dei documenti amministrativi (Cons.Stato, VI Sez., 16 febbraio 2005 n. 504). <br />
2. A detta conclusione, di carattere generale, si aggiunge, questa volta con particolare riferimento alla materia della tutela ambientale, che ai fini dell&#8217; accesso agli atti del relativo procedimento non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti, ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto,  che deve essere specificato, per costituire in capo all&#8217; Amministrazione l&#8217; obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall&#8217; istanza, elaborarle e  comunicarle al richiedente.<br />
L’art. 3  D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, ha infatti introdotto, come prima aveva fatto il  D.L. vo 24 febbraio 1997 n. 39 (abrogato dall’art. 12 del cit. D.L.vo n. 39 del 1997), una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L n. 241 del 1990, per due particolarità: l&#8217;estensione del novero dei soggetti legittimati all&#8217;accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili.<br />
Sotto il primo profilo, l&#8217;art. 3 D.L. vo n. 195 del 2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull&#8217;accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse.<br />
Quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche un&#8217;attività elaborativa da parte dell&#8217;Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall&#8217;art. 22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell&#8217;Amministrazione.<br />
Detta disciplina speciale della libertà d&#8217;accesso alle informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale. Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell&#8217;art. 3, di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell&#8217;ambiente.<br />
Così precisati gli estremi ed il contenuto del diritto di accesso in materia ambientale, risulta agevole concludere che ogni indebita limitazione, per via ermeneutica, della legittimazione a pretendere l&#8217;accesso alle informazioni ambientali risulta preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua finalità.<br />
A detta premessa consegue, come corollario obbligato, l’illegittimità dei motivi opposti dall’E.N.E.A. a  base del diniego. Non sarebbe infatti ostativa l’eventuale genericità dell’istanza, peraltro nel caso in esame insussistente, potendosi al più chiedere all’istante di specificare meglio l’oggetto della sua richiesta (art. 3, terzo comma, D.L.vo n. 195 del 2005) né la mancata dimostrazione della pendenza di un giudizio, trattandosi di circostanza ininfluente ai fini dell’esercizio del diritto di accesso  all’informazione ambientale. Né è possibile invocare una tutela alla riservatezza dei dati ove semplicemente affermata e non anche chiarita con la specifica indicazione del concreto pericolo che il rilascio di detta documentazione arrecherebbe. Infine, non osta all’accoglimento dell’istanza la circostanza che i dati siano stati elaborati con il Ministero dell’ambiente e con l’ABI, essendo in ogni caso detenuti dall’E.N.E.A. né che l’interesse pubblico all’informazione sarebbe stato già soddisfatto mediante consegna di copia della rapporto “Valutazione delle emissioni di inquinanti organici persistenti da parte dell’industria metallurgica secondaria” se l’interesse della privata ricorrente è, invece, ottenere copia  anche della restante documentazione richiesta.<br />
Un’ultima precisazione appare necessaria al fine della decisione che il Collegio è chiamato ad adottare.<br />
Nella memoria depositata dal Ministero dell’Ambiente sembra profilarsi un’ulteriore ragione ostativa all’accoglimento dell’istanza di accesso, e cioè che l’E.N.E.A. non disporrebbe della documentazione richiesta. Detto motivo, oltre a non essere esplicitato dall’E.N.E.A. nell’impugnato diniego, risulta contraddetto dalla richiesta di autorizzazione al rilascio all’istante della documentazione in questione, che la stessa E.N.E.A. afferma (penultimo capoverso del provvedimento  impugnato) di aver trasmesso al Ministero dell’ambiente sul presupposto del possesso da parte sua dei suddetti documenti.<br />
Alle predette considerazioni consegue il diritto della ricorrente a prendere visione e ad estrarre copia di questi ultimi. <br />
A porre in essere le condizioni per consentire al ricorrente il richiesto accesso provvederà l’E.N.E.A. (con ogni necessario accorgimento volto a tutelare eventuali riferimenti ad imprese o soggetti terzi) nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. <br />
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l&#8217;integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE TERZA TER
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dalla Caffaro s.r.l., lo accoglie e, per l’effetto ordina all’E.N.E.A. di consentire alla ricorrente di estrarre copia della documentazione richiesta, nei termini e con le modalità indicati nella parte motiva.<br />
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì  8 giugno 2006, dal<br />
<B><P ALIGN=CENTER>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE TERZA TER</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Francesco Corsaro     		Presidente<br />	<br />
Giulia Ferrari			Componente &#8211; Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-28-6-2006-n-5272/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.5272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.2961</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-6-2006-n-2961/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-6-2006-n-2961/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-6-2006-n-2961/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.2961</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. B. Massari Est. A. Tambellini ed altri (Avv. prof. P. Carrozza e Avv. C. D’Aquino ) contro il Comune di Lucca (Avv. prof. G. Morbidelli) e nei confronti della Help Salus s.r.l. (non costituita) è inammissibile per difetto di legittimazione ed interesse il ricorso proposto da alcuni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-6-2006-n-2961/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.2961</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-6-2006-n-2961/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.2961</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. B. Massari Est.<br /> A. Tambellini ed altri (Avv. prof. P. Carrozza e Avv. C. D’Aquino ) contro il Comune di Lucca (Avv. prof. G. Morbidelli) e nei confronti della Help Salus s.r.l. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è inammissibile per difetto di legittimazione ed interesse il ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali avverso la delibera con cui un Comune ha deciso di costituire una società di capitali nella quale raggruppare l&#8217;intero portafoglio azionario comunale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Legittimazione e interesse Processuale &#8211; Ricorso proposto dal alcuni consiglieri avverso la delibera con cui un Comune ha deciso di costituire una società di capitali nella quale raggruppare l&#8217;intero portafoglio azionario comunale &#8211; Specifica lesione in concreto delle prerogative dei consiglieri comunali – Insussistenza &#8211; difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti &#8211; Inammissibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti il ricorso proposto dal alcuni consiglieri avverso la delibera con cui il Comune di Lucca, nell&#8217;intento di razionalizzare la gestione delle partecipazioni azionarie, di maggioranza e minoranza, possedute in diverse società pubbliche e private, decideva di costituire una società di capitali di proprietà dello stesso Comune nella quale raggruppare l&#8217;intero portafoglio azionario.<br />
Difatti, in mancanza di una specifica lesione, in concreto, delle prerogative dei consiglieri comunali, non è data a questi la possibilità di trasformare il dissenso politico legittimamente manifestato verso l’atto posto in essere dall’Amministrazione resistente in motivi di doglianza idonei a sorreggere la contestazione in sede giurisdizionale del provvedimento in questione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211;	I^ SEZIONE –<br />	<br />
&#8211;	</i></b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 2053/03 proposto da <br />
<b>TAMBELLINI Alessandro, CELLAI Massimo, GIOFFREDI Andrea, BRACCIALI Luciano, TOSI Teresa, PIUPPANI Danilo, BARSANTI Antonio, MARINI Daniela, ANGELI Paolo, SONNENFELD Guglielmo, BIANCHI Emanuela, MARCACCI Serafina, MICHELI Luigi e BIANCHI Roberta</b>, nella qualità di consiglieri di minoranza del Comune di Lucca, rappresentati e difesi dall’avv. prof. Paolo Carrozza e dall’avv. Chiara D’Aquino ed elettivamente domiciliati presso La Segreteria di questo T.A.R.,</p>
<p align=center>contro<br />
<i><b></p>
<p>
</b></i></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Lucca</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso  dall’avv. prof. Giuseppe Morbidelli, presso lo studio del quale ha eletto domicilio, in Firenze via Lamarmora n. 14,</p>
<p>e nei confronti<br />
della <b>HELP SALUS s.r.l.</b>, con sede in Lucca, in persona del legale rappresentante p.t. non costituita in giudizio,</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della deliberazione del consiglio comunale n. 107 del 31 luglio 2003 con cui il Comune di Lucca ha approvato l&#8217;operazione di razionalizzazione della gestione degli <i>assets</i> patrimoniali del Comune stesso attraverso la società Lucca Holding s.r.l. a<br />
&#8211; degli statuti a) e b) allegati alla delibera;<br />
&#8211; della contestuale variazione al bilancio di previsione 2003 e relativa nota illustrativa;.<br />
&#8211; ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quelli impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza dell’11 aprile 2006, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con deliberazione consiliare n. 107 del 31 luglio 2003 il Comune di Lucca, nell&#8217;intento di razionalizzare la gestione delle partecipazioni azionarie, di maggioranza e minoranza, possedute in diverse società pubbliche e private, decideva di costituire una società di capitali di proprietà dello stesso Comune nella quale raggruppare l&#8217;intero portafoglio azionario. <br />
A tale società, denominata Lucca Holding s.r.l., l&#8217;Amministrazione comunale intende conferire funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo e tesoreria, con ciò, ad avviso dei ricorrenti, svuotando di fatto i poteri propri del Consiglio comunale. <br />
Per la realizzazione di tale obiettivo sono state individuate fasi successive che prevedono tra l’altro: la modifica degli statuti di alcune società che attualmente gestiscono servizi pubblici locali di cui il Comune di Lucca detiene le partecipazioni sia di maggioranza e di minoranza; la gestione di tali partecipazioni mediante la summenzionata società, attualmente denominata Help Salus s.r.l. di cui si è deciso di acquistare l&#8217;intero capitale, modificandone la ragione sociale.<br />
A detta società verrà venduto l&#8217;intero portafoglio di azioni delle società di cui il Comune di Lucca detiene direttamente la partecipazione ad un prezzo di € 61.563.219, come stimato dalla stessa Amministrazione. La somma derivante dalla vendita sarà destinata in parte all&#8217;estinzione di vecchi mutui accesi dal Comune e per la parte restante all&#8217;adeguamento della consistenza patrimoniale della società Lucca Holding s.r.l., mediante corrispondente aumento del suo capitale sociale.<br />
Viene inoltre stabilito di dare mandato al Sindaco per l&#8217;aumento del capitale sociale della Lucca Holding, trasformando la società stessa in società per azioni regolata dallo statuto allegato alla deliberazione e con espressa autorizzazione ad apportare allo stesso, in sede di trasformazione, tutte le modifiche necessarie delle quali, peraltro, non è precisato il contenuto, soprattutto in relazione alla scelta di possibili futuri partner privati o pubblici.<br />
Contro tale atto ricorrono i consiglieri comunali in intestazione chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
<b>1. </b>Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 113, 113 bis e 116 del d.lgs. n. 267/2000 e all’art. 28 della l. n. 448/1998. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Illogicità e contraddittorietà manifeste. Violazione del principio del giusto procedimento e di buona amministrazione. Illegittimità derivata.<br />
<b>2.</b> Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 42, 44 e 50 del d.lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Sviamento.<br />
<b>3.</b> Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 113, 113 bis e 116 del d.lgs. n. 267/2000 e all’art. 28 della l. n. 448/1998, sotto ulteriore profilo. Violazione e falsa applicazione dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi di diritto comunitario in materia di concorrenza. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Illogicità e contraddittorietà manifeste. Violazione delle norme sull’evidenza pubblica.<br />
<b>4.</b> Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 3 della l. n. 24171990. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Alla pubblica udienza dell’11 aprile 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in esame viene impugnata la deliberazione del Consiglio comunale n. 107 del 31 luglio 2003 con cui il Comune di Lucca ha approvato l&#8217;operazione di razionalizzazione della gestione degli <i>assets</i> patrimoniali del Comune stesso attraverso la società Lucca Holding s.r.l. da realizzarsi attraverso varie fasi: modifica degli statuti di alcune società di cui il Comune detiene le partecipazioni di maggioranza e di minoranza; gestione delle partecipazioni mediante la società Lucca Holding s.r.l. le cui quote saranno acquistate a valore nominale; vendita alla stessa società a prezzo di € 61.563.219, stimato dallo stesso Comune, delle quote delle società partecipate e aumento del capitale sociale della Lucca Holding s.r.l. nonché sua trasformazione in società per azioni regolata dallo statuto allegato.<br />
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva da parte dei ricorrenti avanzate dalla difesa dell’Amministrazione resistente.<br />
I ricorrenti propongono l’impugnazione dell’atto anzidetto nella veste di consiglieri comunali di minoranza del Comune di Lucca.<br />
Si osserva in proposito che tale legittimazione non può essere negata in quelle ipotesi in cui vengono dedotti vizi propri del subprocedimento di deliberazione che si concretano in violazioni procedurali direttamente lesive del <i>munus</i> rivestito dal consigliere comunale, come nel caso di irritualità della convocazione dell’organo, violazione dell’ordine del giorno, difetto di costituzione del collegio, situazioni tutte in cui si realizza la violazione dello <i>jus ad officium</i> (T.A.R. Veneto 20.12.1999 n. 2479; T.A.R. Basilicata 27.5.1999 n. 191; T.A.R. Toscana, sez. I, 28 giugno 2004, n. 2300;<i> </i>T.A.R. Lombardia Brescia, 14 maggio 2002, n. 857; T.A.R. Umbria, 22 novembre 2002, n. 847).<br />
Per contro i consiglieri comunali in quanto tali non sono legittimati ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza, atteso che il giudizio amministrativo non è di regola volto a risolvere controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente. Ne discende che un ricorso di singoli consiglieri contro l’Amministrazione di appartenenza può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievi atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi e quindi sul diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7122).<br />
Tutti gli altri vizi che investono la deliberazione non in quanto deliberazione collegiale, ma come atto amministrativo nella sua rilevanza ed efficacia esterna non possono, viceversa, essere denunciati innanzi al giudice amministrativo dai consiglieri comunali che hanno ritualmente partecipato alla loro formazione, nemmeno ove si assuma violata la competenza del Consiglio comunale ad adottare l’atto in questione (Consiglio Stato, sez. V, 4 maggio 2004, n. 2699).<br />
Invero, il contenuto dell&#8217;atto dell&#8217;organo collegiale, e quindi la sua legittimità sotto tutti gli altri profili, diversi dall&#8217;iter di formazione dello stesso in quanto atto collegiale, sono sottratti all&#8217;azione giurisdizionale dei componenti il collegio, e possono essere portati al controllo giurisdizionale solo dai soggetti destinatari dell&#8217;atto o comunque incisi dallo stesso, in modo da rivestire rispetto al medesimo una posizione qualificata e differenziata di interesse legittimo (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 14 gennaio 2005, n. 127).<br />
Nel caso in esame, al contrario, i ricorrenti si dolgono di circostanze che, a prescindere dalla questione della loro fondatezza nei termini riportati nel gravame, non attengono al procedimento di formazione della volontà collegiale ma a violazioni che avrebbero investito l’atto nella sua rilevanza esterna, incidendo così su interessi di cui i medesimi non sono titolari.<br />
Com’è evidente, il conferimento delle partecipazioni possedute dal Comune nelle società miste costituite per la gestione dei servizi pubblici locali non sottrae all’Amministrazione comunale il controllo sulla gestione di tali servizi, dal momento che la società conferitaria resta posseduta al 100% dal Comune medesimo.<br />
Neppure è possibile sostenere che la diretta attribuzione al Sindaco del potere di nominare i membri del consiglio d’amministrazione della società, previsto dall’art. 13 dello Statuto di Lucca Holding, sottragga al Consiglio comunale tale funzione e quindi costituisca un vulnus alle prerogative dei consiglieri ricorrenti giacché, l’art. 50, comma 8, del decreto legislativo 267/2000, espressamente richiamato dallo statuto, conferisce al Sindaco tale autorità, ma sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale. <br />
Del resto non può non rammentarsi che anche i rappresentanti del Comune nei consigli d’amministrazione delle società partecipate, oggetto del conferimento in Lucca Holding, erano nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale.<br />
Se ne deve concludere che, in mancanza di una specifica lesione, in concreto, delle prerogative dei consiglieri comunali, non è data a questi la possibilità di trasformare il dissenso politico legittimamente manifestato verso l’atto posto in essere dall’Amministrazione resistente in motivi di doglianza idonei a sorreggere la contestazione in sede giurisdizionale del provvedimento in questione.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti. <br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato <br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, l’11 aprile 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Saverio ROMANO                     &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL  28 GIUGNO 2006<br />
Firenze, lì  28 GIUNGO 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-6-2006-n-2961/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.2961</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.5287</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-28-6-2006-n-5287/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-28-6-2006-n-5287/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-28-6-2006-n-5287/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.5287</a></p>
<p>Pres. Corsaro &#8211; Est. Santoleri I.R.T. S.P.A. (F. Satta, R. del Giudice) c/ Italferr s.p.a. e Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi s.p.a. (Avv. F. S. Mussari ) Sirti s.p.a. (Avv. Prof. A. Guarino) in tema di discrimen tra appalto di lavori e di fornitura Contratti della p.a.-</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-28-6-2006-n-5287/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.5287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-28-6-2006-n-5287/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.5287</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Corsaro          &#8211;   Est. Santoleri<br /> I.R.T. S.P.A. (F. Satta, R. del Giudice) c/ Italferr s.p.a. e Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi s.p.a. (Avv. F. S. Mussari ) Sirti s.p.a. (Avv. Prof. A. Guarino)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di discrimen tra appalto di lavori e di fornitura</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a.- Appalti pubblici- Criterio di discrimine tra appalto di lavori e di fornitura con posa in opera- Causa del contratto- Rilevanza- Sussiste- Applicazione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini della qualificabilità di un appalto come di lavori ovvero di fornitura con posa in opera, in assenza di un chiaro criterio normativo di dicrimine, vanno applicati i comuni strumenti d’interpretazione, avendo riguardo alla causa del contratto, nel senso che deve ritenersi configurabile un appalto di fornitura qualora la causa prevalente sia assimilabile a quella della compravendita, e un appalto di lavori quando la suddetta causa sia riconducibile alla produzione di un opus, ossia alla causa tipica dell’appalto. (Pertanto, nella specie, individuata la funzione economico-sociale del contratto nel conseguimento di un impianto di telecomunicazione a servizio della rete ferroviaria e non nell’ottenere dei beni-cavi e installarli, l’appalto va qualificato come appalto di lavori, con conseguente applicabilità dei termini processuali dimidiati di cui all’art. 19 d.l. 67/97, convertito in l. 135/97, vigente al tempo della proposizione del ricorso ma ora abrogato dall’art. 4 l. 205/2000).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211; Sezione Terza Ter &#8211;</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Dott. Francesco Corsaro      &#8211;  Presidente<br />
Dott. Stefania Santoleri       &#8211;  Consigliere, relatore                                           <br />
Dott. Giulia Ferrari             &#8211;   Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso <b>n. 11684/99</b>, proposto da</p>
<p><b>I.R.T. S.p.A</b>. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Filippo Satta e Rizzardo del Giudice ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma, Via G. P. da Palestrina n. 47.</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
ITALFERR S.p.A</b>. in persona del legale rappresentante p.t., <br />
<b><br />
FERROVIE DELLO STATO Società di Trasporti e Servizi S.p.A.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Saverio Mussari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma Lungotevere dei Mellini n. 24</p>
<p align=center>
e nei confronti della</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>SIRTI S.p.A</b>. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Andrea Guarino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Piazza Borghese n. 3</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	della determinazione comunicata con nota 14/6/99 con cui Italferr ha escluso, a norma dell’art. 25 D.L. 158/95, l’offerta presentata da IRT nella gara per la fornitura e posa in opera di cavi TLV sulla linea ferroviaria Venezia-Pontebba e Udine-Monfalcone;<br />	<br />
&#8211;	dell’aggiudicazione della predetta gara a SIRTI S.p.A., resa nota per estratto nel quotidiano Il Sole 24 Ore del 7/7/99;<br />	<br />
&#8211;	&#8211; di ogni determinazione presupposta, connessa e conseguente con particolare (ma non esclusivo) riguardo ai verbali delle operazioni di gara ed alla valutazione dell’offerta IRT S.p.A., determinazioni oggi non conosciute e nei confronti delle quali si for<br />
&#8211;	nonché, in parte qua, dell’avviso di gara a procedura ristretta pubblicato in G.U.C.E. n. S 105 del 3/6/98 e successiva lettera di invito 9/2/99 A.AA/273.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />	<br />
	Visti i motivi aggiunti;<br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 25 maggio 2006 la Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Cristiana Fedeli su delega dell’Avv. Satta per la parte ricorrente, l’Avv. Mussari per Ferrovie dello Stato S.p.A. e l’Avv. Luca Iera su delega dell’Avv. Guarino per la controinteressata SIRTI S.p.A.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>ESPOSIZIONE IN FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con avviso pubblicato sulla G.U.C.E. n. 105/98 ITALFERR, in nome e per conto di FS, ha dato notizia di una procedura ristretta se sette distinti appalti per l’esecuzione di impianti di cavi per telecomunicazione su sette diverse linee ferroviarie.<br />
La lex specialis di gara, per quanto di interesse, prevedeva che l’offerta doveva concretizzarsi in un ribasso percentuale unico ed applicabile a tutti i prezzi posti a base di gara, che l’offerta avrebbe dovuto essere corredata da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo indicate nell’allegato n. 6 rappresentanti il 75% dell’importo dell’appalto,  che per le offerte anormalmente basse si sarebbe fatto riferimento all’art. 25 del D.Lgs. 158/95, e che le offerte da sottoporre a verifica in contraddittorio sarebbero state individuate in base al criterio fissato dal D.M. LL.PP. del 18/12/97.<br />
La ricorrente ha partecipato a cinque delle sette gare indette, e più precisamente alle seguenti gare:<br />
P.A. 152 (linea Roma-Pisa) offrendo un ribasso del 41,77%<br />
P.A. 154 (linea Venezia-Pontebba e Udine-Monfalcone gara di cui trattasi) con ribasso del 32,12%<br />
P.A. 153 (Bacino Veneto e nodo Venezia) offendo un con ribasso del 30,75%<br />
P.A. 150 (linea Pescara-Bari) con ribasso del 25,17%<br />
P.A. 151 (linea Genova-Pisa) con ribasso dello 0,29%.<br />
E’ risultata aggiudicataria della gara 152 (Roma-Pisa) ed è stata esclusa per anomalia dell’offerta dalle gare 154 e 150.<br />
Ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara 154 (linea Venezia-Pontebba e Udine-Monfalcone) ed il successivo provvedimento di aggiudicazione della gara alla controinteressata deducendo i seguenti motivi:<br />
1) Violazione di legge con riguardo agli art. 25 D.Lgs. 158/95, art. 30.5 Direttiva CEE 14/6/93 n. 38/93; Eccesso di potere per carenza di presupposto; Illegittimità e contraddittorietà grave e manifesta.<br />
Sostiene la ricorrente che ITALFERR non avrebbe potuto prevedere il ricorso al sistema automatico di determinazione della soglia di anomalia previsto dal D.M. 18/12/97, in quanto nei settori esclusi il giudizio di anomalia dovrebbe essere pronunciato dal committente con specifico riferimento alla prestazione richiesta.<br />
2) Violazione, sotto altro profilo, dell’art. 25 D.Lgs. 158/95, eccesso di potere nei profili sintomatici dello sviamento, della contraddittorietà ed illogicità grave, del travisamento.<br />
Sostiene la ricorrente che ITALFERR non avrebbe valutato la sua offerta nell’interezza, ma soltanto il 75% delle voci di prezzo costituenti le categorie previste dall’appalto: di qui la violazione dell’art. 25 del D.Lgs. 158/95.<br />
3) Violazione, sotto altro profilo, dell’art. 25 c. 1 del D.Lgs. 158/95; art. 34 V° comma Direttiva CEE n. 93/38; art. 3 L. 241/90; Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà ed illogicità grave e manifesta, travisamento del presupposto, carenza di istruttoria.<br />
Deduce la ricorrente che ITALFERR, una volta ricostruiti i prezzi unitari posti a base dell’offerta IRT, anziché valutare la congruità di detti prezzi rispetto alle condizioni di mercato, si sarebbe limitata  svolgere un esame comparativo con i prezzi offerti dalla SIRTI.<br />
Avrebbe poi concluso ritenendo attendibile l’offerta della SIRTI, ma non quella della IRT comportando – a suo dire &#8211; un effettivo ribasso del 44,37% in luogo del 32,12% indicato nell’offerta.<br />
Contesta, quindi, specificatamente le conclusioni della committente in ordine al giudizio di anomalia della propria offerta.<br />
4) Violazione, sotto altro profilo, dell’art. 25 c. 1 D.Lgs. 158/95; Violazione degli artt. 3, 7 e 8 L. 241/90; Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, ingiustizia manifesta e carenza di contraddittorio.<br />
Sostiene poi la ricorrente che il giudizio di anomalia sarebbe insufficientemente motivato.<br />
5) Violazione sotto altro profilo, dell’art. 25 D.Lgs. 158/95; Eccesso di potere per contraddittorietà con precedente determinazione, sviamento.<br />
Il giudizio di anomalia si porrebbe in grave contraddizione con l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto a favore della ricorrente nella gara relativa alla linea Roma-Pisa, analoga a quella in questione, nella quale sarebbe stato ritenuto del tutto congruo un ribasso del 41,77% maggiore di quello proposto nella gara di cui trattasi.<br />
Insiste quindi la ricorrente per l’accoglimento del ricorso.<br />
Con successivi motivi aggiunti notificati il 5-8/11/99 la ricorrente ha proposto ulteriori censure con riferimento ad atti endoprocedimentali, deducendo, in particolare, la violazione dell’art. 25 del D.Lgs. 158/95, 30.5 della Direttiva CEE 38/93, l’incompetenza, la violazione dell’obbligo di segretezza ed imparzialità nelle operazioni di gara (primo motivo aggiunto).<br />
Ha poi dedotto l’ulteriore censura di violazione dell’art. 25 del D.Lgs. 158/95, 30.5 della Direttiva CEE 38/93, l’eccesso di potere per carenza e travisamento nell’attività istruttoria e la carenza assoluta di motivazione (secondo motivo aggiunto), la censura di violazione di legge in relazione al mancato rispetto del principio di continuità delle operazioni di gara (terzo motivo).<br />
Con il quarto motivo aggiunto ha dedotto l’illegittimità del provvedimento di esclusione per vizio indotto dalla irregolare costituzione della Commissione di gara nella seduta del 7/5/99 e l’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà grave e manifesta, mentre con il quinto motivo aggiunto ha dedotto la violazione di legge con riferimento all’art. 25 D.lgs. 158/95, l’eccesso di potere per illogicità grave e manifesta, la carenza di istruttoria e lo sviamento.<br />
Ha quindi concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.<br />
Si sono costituiti in giudizio sia Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni -, sia la controinteressata SIRTI S.p.A.; entrambe hanno eccepito, in via preliminare, la tardività del ricorso ritenendo applicabile alla fattispecie la disposizione dell’art. 19 del D.L. 5/3/97 n. 67, convertito in L. 135/97 che prevede la dimidiazione dei termini per la proposizione del ricorso.<br />
Hanno poi chiesto comunque la reiezione nel merito per infondatezza.<br />
Con ordinanza n. 1585/99 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.<br />
Con ordinanza n. 65/00 il Consiglio di Stato, Sez. VI,  ha rigettato l’appello proposto dalla IRT, confermando il diniego di concessione della misura cautelare.<br />
All’udienza pubblica del 25 maggio 2006, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Preliminarmente ritiene il Collegio di dover esaminare l’eccezione di tardività del ricorso, in applicazione dell’art. 19 comma 1 del D.L. 5/3/97 n. 67, convertito in L. 135/97 (vigente al momento della proposizione del ricorso ed ora abrogato dall’art. 4 della L. 205/00) proposta da parte resistente e controinteressata.<br />
Occorre premettere che il provvedimento di esclusione è stato comunicato alla IRT S.p.A. con nota del 14/6/99, indirizzata presso la sede indicata nell’offerta.<br />
Detto provvedimento è stato ricevuto dalla ricorrente quantomeno prima del 24/6/99, data nella quale la IRT ha chiesto ad ITALFERR chiarimenti in ordine al provvedimento di esclusione comunicatole in precedenza.<br />
Il ricorso introduttivo è stato notificato il 6/8/99, ben oltre il termine dimidiato previsto dall’art. 19 della L. 135/99.<br />
Si tratta quindi di accertare se nella fattispecie in questione si applichi o meno il termine dimidiato, e quindi quale sia l’oggetto dell’appalto, atteso che la norma dell’art. 19 della L. 135/97 all’epoca vigente, non si applicava a qualunque tipo di gara.<br />
La ricorrente ha più volte qualificato nel ricorso l’appalto in questione come “appalto di fornitura” ritenendolo, quindi, implicitamente sottratto alla previsione dell’art. 19 della L. 135/97 che, come è noto, non era ad esso applicabile (Cons. Stato Sez. VI 3/12/98 n. 1648; Cons. Stato Sez. V 14/10/98 n. 1473).<br />
Le controparti hanno invece sostenuto che l’oggetto del presente appalto non fosse la mera fornitura ed installazione dei cavi di telecomunicazioni, trattandosi di appalto relativo all’impianto di telecomunicazione a servizio della linea ferroviaria, assimilabile, quindi, all’appalto di lavori, e come tale soggetto alla dimidiazione dei termini.<br />
Per poter risolvere la questione relativa alla normativa applicabile, occorre procedere alla qualificazione dell’appalto.<br />
Da tempo gli operatori del diritto si sono posti il problema del discrimine tra appalto di fornitura ed appalto di lavori, problema che si pone quando la fornitura non si limita alla sola dazione di beni, ma comporta anche la loro messa in opera.<br />
La normativa vigente non pone un sicuro criterio di discrimine, in quanto la normativa comunitaria non conosce la fornitura con posa in opera, considerandola appalto di lavori, mentre la normativa italiana ammette la possibilità che gli appalti di fornitura comportino “anche i lavori di posa in opera e installazione” (art. 7 comma 1 lett. b), con la precisazione, però, che secondo l’art. 2 della L. 109/94, come modificato dalla L. 216/95, gli “impianti” rientrano nella categoria degli appalti di lavori.<br />
La distinzione deve essere quindi delineata facendo uso dei comuni strumenti di interpretazione.<br />
Tradizionalmente si suole distinguere tra le due figure facendo riferimento alla causa dei contratti, non essendovi nel nostro ordinamento una specifica definizione del concetto di fornitura. <br />
Generalmente quando l’interprete, facendo ricorso alle norme sull’interpretazione dei contratti, accerta che la causa prevalente del contratto sia assimilabile a quella della compravendita, qualifica la figura come appalto di fornitura;  quando invece accerta che la causa prevalente sia riconducibile alla produzione di un <i>opus</i> da parte dell’appaltatore &#8211; e quindi venga in rilievo la causa tipica dell’appalto &#8211; ritiene che si tratti di appalto di lavori.<br />
Nella fattispecie, occorre quindi interpretare gli atti di gara per accertare quale sia l’oggetto dell’appalto, verificando se si tratti di lavori per l’impianto di cavi di telecomunicazione, ovvero se si tratti di fornitura di cavi e loro successiva messa in opera.<br />
E’ necessario quindi analizzare compiutamente l’avviso di gara, la lettera di invito e lo schema di contratto per accertare quale sia la causa del contratto.<br />
Dalla disamina dell’avviso di gara emerge chiaramente, facendo ricorso alla semplice interpretazione letterale, che secondo la stazione appaltante l’oggetto dell’appalto sia costituito da “lavori”, e ciò sia perché la natura dell’appalto è espressamente definita come tale, sia perché la tipologia dell’appalto è individuata come “impianto di cavi per telecomunicazioni principali in rame e in fibra ottica e di sistemi trasmissivi in tecnica P.C.M. e collegamento in Ponte Radio in più linee della rete ferroviaria”.<br />
Nella successiva descrizione dell’attività oggetto di appalto, si precisa poi che si tratta della realizzazione dell’impianto di telecomunicazioni da eseguirsi sulle linee ferroviarie, e che quindi, la prestazione dedotta nel contratto non è assimilabile a quella della semplice fornitura di beni (i cavi di telecomunicazioni), ma si connota per essere diretta alla realizzazione di impianti di telecomunicazione (da eseguirsi utilizzando cavi di telecomunicazione forniti dell’aggiudicatario).<br />
Inoltre, come ha correttamente rilevato la difesa di F.S., ulteriori indizi in questo senso si possono desumere, oltre che dalla denominazione data al rapporto, anche dalla richiesta di iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori per categorie di lavoro corrispondenti all’opera richiesta, e  dal riferimento puntuale alle direttive CEE e ai loro moduli procedimentali relativi agli appalti di lavori.<br />
L’analisi dello schema di contratto conferma ancora più chiaramente che la causa del contratto in questione è certamente assimilabile a quella propria dell’appalto (e cioè lo scambio tra un <i>opus</i> ed una controprestazione) – trattandosi di lavori per l’impianto di cavi di telecomunicazioni a servizio della linea ferroviaria – e giammai che possa essere assimilata a quella propria del contratto di compravendita, (e cioè allo scambio tra cosa e prezzo), in quanto la funzione economico–sociale del contratto è quella di conseguire un impianto a servizio della rete ferroviaria, e non quello di ottenere dei beni (i cavi) e di installarli, essendo richiesto all’aggiudicatario non soltanto di provvedere alla fornitura e messa in opera dei cavi, ma soprattutto di realizzare un impianto funzionante di telecomunicazione, elemento questo che attiene specificatamente alla tipica causa del contratto civilistico di appalto, e che si rinviene per l’appunto, nell’ambito del pubblico appalto di lavori.<br />
Ne consegue che, rientrando la gara in questione nel novero degli appalti di lavori, era ad essa applicabile la disposizione dell’art. 19 del D.L. 67/97, conv. in L. 135/97, con la conseguenza che il provvedimento di aggiudicazione avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine dimidiato di 30 giorni.<br />
Poiché il ricorso è stato proposto oltre detto termine, deve essere dichiarato irricevibile.<br />
Quanto alle spese di lite, attesa la complessità della questione, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter-</p>
<p align=center>dichiara irricevibile<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il ricorso in epigrafe indicato.<br />
	Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 maggio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-28-6-2006-n-5287/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.5287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.248</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-28-6-2006-n-248/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-28-6-2006-n-248/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-28-6-2006-n-248/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.248</a></p>
<p>Presidente Annibale MARINI Redattore Ugo DE SIERVO potestà legislativa statale e regionale in materia di energia elettrica Autonomia e decentramento &#61485; Disciplina delle Regioni &#61485; Art. 28, commi 1, 3, 4 e 5, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 &#61485; Competenza della Regione e degli enti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-28-6-2006-n-248/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.248</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-28-6-2006-n-248/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.248</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Presidente </i>Annibale MARINI<i><br /> Redattore </i>Ugo DE SIERVO</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">potestà legislativa statale e regionale in materia di energia elettrica</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento &#61485; Disciplina delle Regioni &#61485; Art. 28, commi 1, 3, 4 e 5, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 &#61485; Competenza della Regione e degli enti locali in materia di energia &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’art. 117, co. 3 Cost., per contrasto con i principi fondamentali espressi dagli artt. 1, comma 2, lettera c), e comma 8, lettera a), numero 1, della legge n. 239, del 2004 e 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481 del 1995 &#61485; Illegittimità costituzionale limitatamente ai servizi di distribuzione di energia.</p>
<p>Autonomia e decentramento &#61485; Disciplina delle Regioni &#61485; Art. 29, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 &#61485; Competenza della Regione e degli enti locali in materia di energia &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’art. 117, co. 3 Cost., per contrasto con i principi fondamentali espressi dall&#8217;art. 1, comma 2, lettera c), e comma 8, lettera a), numero 1, della legge n. 239 del 2004 &#61485; Illegittimità costituzionale.</p>
<p>Autonomia e decentramento &#61485; Disciplina delle Regioni &#61485; Art. 30 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 &#61485; Competenza della Regione e degli enti locali in materia di energia &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’art. 117, co. 3 Cost., per contrasto con i principi dei principi fondamentali espressi dall’art. 14, co. 5-quinquies, del d.lgs. n. 79 del 1999 &#61485; Illegittimità costituzionale.</p>
<p>Autonomia e decentramento &#61485; Disciplina delle Regioni &#61485; Art. 32 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 &#61485; Competenza della Regione e degli enti locali in materia di energia &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’art. 117, co. 3 Cost., per contrasto con i principi dei principi fondamentali espressi dall’art. 1, comma 2, lettera c), e comma 8, lettera a), numero. 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239 &#61485; Illegittimità costituzionale.</p>
<p>Autonomia e decentramento &#61485; Disciplina delle Regioni &#61485; Art. 11 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 &#61485; Competenza della Regione e degli enti locali in materia di energia &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’art. 117, co. 2, lett. l) e co. 3 Cost. &#61485; Inammissibilità.</p>
<p>Autonomia e decentramento &#61485; Disciplina delle Regioni &#61485; Art. 30, co. 3 e 4 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 &#61485; Competenza della Regione e degli enti locali in materia di energia &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’art. 117, co. 2, lett. l) Cost. &#61485; Inammissibilità.</p>
<p>Autonomia e decentramento &#61485; Disciplina delle Regioni &#61485; Art. 3 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 &#61485; Competenza della Regione e degli enti locali in materia di energia &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’art. 117, co. 1, 2, lett. e), l) ed m) e co. 3 Cost. &#61485; Infondatezza.<br />
Autonomia e decentramento &#61485; Disciplina delle Regioni &#61485; Artt. 13 e 26 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 &#61485; Competenza della Regione e degli enti locali in materia di energia &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’art. 117, co. 3 Cost. &#61485; Infondatezza.</p>
<p>Autonomia e decentramento &#61485; Disciplina delle Regioni &#61485; Artt. 27, co. 1 e 2, e 28 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 &#61485; Competenza della Regione e degli enti locali in materia di energia &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’art. 117, co. 2, lett. m) e co. 3 Cost. &#61485; Infondatezza.</p>
<p>Autonomia e decentramento &#61485; Disciplina delle Regioni &#61485; Art. 33 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 &#61485; Competenza della Regione e degli enti locali in materia di energia &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’art. 117, co. 1, 2, lett. e) e co. 3 Cost. &#61485; Infondatezza.</p>
<p>Autonomia e decentramento &#61485; Disciplina delle Regioni &#61485; Art. 38 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 &#61485; Competenza della Regione e degli enti locali in materia di energia &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’art. 117, co. 3 Cost. &#61485; Infondatezza.</p>
<p>Autonomia e decentramento &#61485; Disciplina delle Regioni &#61485; Art. 42 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 &#61485; Competenza della Regione e degli enti locali in materia di energia &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’art. 117, co. 3 Cost. &#61485; Infondatezza.</p>
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 28, commi 1, 3, 4 e 5, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in</span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 28, commi 1, 3, 4 e 5, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), limitatamente ai servizi di distribuzione di energia.</p>
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 29 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);</p>
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 30, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);</p>
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. dell&#8217;art. 32 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);</p>
<p>Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 11 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevate dallo Stato in relazione all&#8217;art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.</p>
<p>É inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 30, commi 3 e 4, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevata dallo Stato in relazione all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevata dallo Stato in relazione all&#8217;art. 117, commi primo, secondo comma, lettere e), l) ed m), e terzo, della Costituzione.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sollevata dallo Stato in relazione all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione.</p>
<p>Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, commi 1 e 2, e 28, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevata dallo Stato in relazione all&#8217;art. 117,  commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 33 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevata dallo Stato in relazione all&#8217;art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo della Costituzione.</p>
<p>Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 38 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevata dallo Stato in relazione all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 42 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevata dallo Stato in relazione all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:</p>
<p><b>Presidente</b>: Annibale MARINI;<br />
<b>Giudici</b>: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo<br />
DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,<br />
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,<br />
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, 11, 13, 26, 27, commi 1 e 2, 28, commi 1, 3, 4 e 5, 29, 30, commi 1, 3 e 4, 32, 33, 38 e 42 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6 maggio 2005, depositato in cancelleria l&#8217;11 maggio 2005 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2005.<br />
	<i>Visto</i> l&#8217;atto di costituzione della Regione Toscana;<br />	<br />
	<i>udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 2 maggio 2006 il Giudice relatore Ugo De Siervo;<br />	<br />
	<i>uditi</i> l&#8217;avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.</p>
<p>
<i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i>    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 6 maggio 2005 e depositato il successivo 11 maggio, ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), per violazione dell&#8217;art. 117, commi primo, secondo, lettere <i>e</i>), <i>l</i>) ed <i>m</i>), e terzo, della Costituzione.<br />
    Vengono denunciate le seguenti disposizioni, per i profili così specificati:<br />
    a) l&#8217;art. 3, «nelle parti corrispondenti» alle «funzioni previste e regolate negli articoli successivi» che sono a loro volta oggetto di ricorso;<br />
    b) l&#8217;art. 11, nella parte in cui subordina ad espressa richiesta dell&#8217;interessato la dichiarazione di pubblica utilità delle opere soggette ad autorizzazione unica (comma 4), contrasterebbe con il «principio fondamentale» espresso dall&#8217;art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità), in punto di autorizzazione per la installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, secondo il quale tali opere, se autorizzate, di per sé «sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti». La disposizione, inoltre, invaderebbe la competenza legislativa esclusiva assegnata allo Stato dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), della Costituzione (&#8216;ordinamento civile&#8217;), in relazione alla materia dell&#8217;espropriazione;<br />
    c) gli articoli 13 e 26, il cui combinato disposto, nel consentire alla Regione di subordinare il rilascio o la modifica dell&#8217;autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 13, comma 1) ad accordi relativi all&#8217;esecuzione di un programma di misure di compensazione e riequilibrio ambientale (art. 26, comma 2), violerebbe il divieto formulato a tale proposito dall&#8217;art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e dall&#8217;art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003, a sua volta espressivo di un principio fondamentale, in relazione all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione;<br />
    d) gli articoli 27, commi 1 e 2, e 28, comma 1, che disciplinano il «diritto di accesso ai servizi energetici» (art. 27), impegnando la Regione e gli enti locali a garantire «il diritto di disporre di servizi energetici di qualità» (art. 27, comma 1), stimando le «esigenze di fornitura di energia nel loro territorio» e promuovendo azioni «che determinano un&#8217;offerta energetica differenziata» (art. 27, comma 2), anche per assoggettare l&#8217;approvvigionamento e la distribuzione dell&#8217;energia a «speciali modalità di svolgimento» (art. 28, comma 1). Tali disposizioni pregiudicherebbero la competenza legislativa esclusiva statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all&#8217;art. 119 (<i>recte</i>: 117), secondo comma, lettera <i>m</i>), della Costituzione, poiché l&#8217;accesso ai servizi energetici sarebbe in sé espressivo di tale attribuzione statale e non potrebbe, pertanto, che essere disciplinato dalla legge dello Stato. Inoltre, l&#8217;aumento dei «consumi sistematici», che potrebbe conseguire alla differenziazione dell&#8217;offerta energetica rischierebbe di creare «squilibri non assorbibili dalle capacità produttive nazionali» e richiederebbe «quanto meno un&#8217;intesa con lo Stato»: diversamente, sarebbe violato il principio fondamentale secondo cui, essendo nazionale la concessione relativa all&#8217;esercizio dell&#8217;attività di distribuzione di energia elettrica (art. 1, comma 2, lettera <i>c</i>, e art. 1, comma 8, lettera <i>a</i>, n. 1, della legge n. 239 del 2004), tale attività dovrebbe essere svolta in conformità ad indirizzi di carattere generale, che non consentirebbero un&#8217;offerta energetica differenziata;<br />
    e) l&#8217;art. 28, commi 1, 3, 4 e 5, nella parte in cui, in relazione ai servizi di approvvigionamento e distribuzione dell&#8217;energia, consentono alle «amministrazioni competenti» – nel caso in cui «le esigenze individuate ai sensi dell&#8217;art. 27 non siano soddisfatte dalle imprese operanti sul mercato» – di stipulare «contratti di servizio con imprese scelte mediante procedure concorrenziali in conformità alle norme vigenti» (comma 3), ivi disciplinando gli obblighi dell&#8217;impresa, la durata e gli aspetti economici del rapporto, i poteri di vigilanza, controllo e recesso dell&#8217;amministrazione (comma 4), nonché di esercitare direttamente il servizio «costituendo un apposito organismo in conformità alle norme vigenti» (comma 5). Tali disposizioni contrasterebbero con il principio fondamentale secondo cui la concessione di distribuzione dell&#8217;energia elettrica ha carattere nazionale ed è unica per ciascun Comune, espresso dalle norme interposte di cui all&#8217;art. 1, comma 2, lettera <i>c</i>), e comma 8, lettera <i>a</i>), n. 1, della legge n. 239 del 2004, nonché con il principio fondamentale secondo cui spetta all&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas determinare i livelli di qualità della prestazione garantita all&#8217;utente, espresso dalla norma interposta di cui all&#8217;art. 2, comma 12, lettera <i>h</i>), della legge 14 novembre 1995, n 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità);<br />
    f) l&#8217;art. 29, il quale, in relazione alle concessioni di distribuzione di energia allo stato in vigore, consente alle «amministrazioni competenti» di richiedere di integrare o sostituire «i disciplinari accedenti» a tali concessioni con i contratti di servizio previsti dall&#8217;art. 28, ovvero di formulare, in caso non si addivenga a tale integrazione, «indicazioni» vincolanti per il concessionario, salvo un eventuale indennizzo. Sarebbe così violato nuovamente «il principio fondamentale della concessione statale», il quale impedirebbe di prevedere condizioni differenziate per ciascuna Regione;<br />
    g) l&#8217;art. 32, il quale stabilisce che i contratti di cui all&#8217;art. 28 e le convenzioni di cui all&#8217;art. 29 «sono stipulati anche a favore dei consumatori», in asserita violazione del «principio fondamentale della concessione statale»;<br />
    h) l&#8217;art. 30, nella parte in cui (comma 1) consente di attribuire, su richiesta, la qualifica di «idoneo» ad ogni cliente finale a partire dal 1° gennaio 2006, mentre l&#8217;art. 14, comma 5-<i>quinquies</i>, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione dell&#8217;art. 21 della direttiva 2003/54/CE, fissa tale data al 1° luglio 2007. La disposizione regionale violerebbe così l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto in contrasto con un principio fondamentale della materia, nonché l&#8217;art. 117, primo comma, in quanto confliggente con la normativa comunitaria. Inoltre, i commi 3 e 4 del medesimo art. 30 violerebbero l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>) della Costituzione (&#8216;tutela della concorrenza&#8217;), in quanto fisserebbero le modalità della prestazione del servizio incidendo sulla struttura del mercato e sul suo carattere concorrenziale;<br />
    i) l&#8217;art. 33, nella parte in cui consente alla Regione di valutare segnalazioni di consumatori, imprese e parti sociali circa l&#8217;adeguatezza del servizio (comma 1) e di promuovere «forme opportune a garantire l&#8217;efficacia delle segnalazioni e dei reclami proposti dai singoli consumatori» (comma 2), violerebbe il principio fondamentale, espresso dall&#8217;art. 2, comma 12, lettera <i>m</i>), della legge n. 481 del 1995, secondo cui spetta all&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas prendere in considerazione reclami ed istanze dei consumatori. Sarebbe così leso l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché l&#8217;art. 117, primo comma, posto che l&#8217;attribuzione della competenza sopra indicata all&#8217;Autorità sarebbe imposta dalla direttiva 2003/54/CE. Inoltre, sarebbe violato l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), della Costituzione (&#8216;tutela della concorrenza&#8217;), perché, «prevedendo tutele diverse su base regionale» si ripartirebbe un mercato, «unico e uniforme», per comparti;<br />
    l) l&#8217;art. 38, nella parte in cui attribuisce alla Giunta regionale il potere di rilasciare autorizzazione in sanatoria su linee ed impianti elettrici aventi tensione compresa tra 30.000 e 150.000 <i>volts</i> già realizzati al momento di entrata in vigore della legge regionale impugnata, senza distinguere tra impianti nazionali e locali, contrasterebbe con il principio fondamentale enunciato dall&#8217;art. 1-<i>sexies</i>, comma 1 (il ricorrente non specifica l&#8217;atto normativo cui andrebbe riferita la disposizione assunta a parametro interposto; il richiamo potrebbe intendersi operato all&#8217;art. 1-<i>sexies</i>, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante: “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), il quale attribuisce la competenza al rilascio dell&#8217;autorizzazione alla costruzione e all&#8217;esercizio di elettrodotti alle amministrazioni statali;<br />
    m) l&#8217;art. 42, nella parte in cui dispone la cessazione dell&#8217;efficacia, nella Regione Toscana, degli articoli 111, 112, 113 e 114 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1177 (<i>recte</i>: 1775) (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) L&#8217;art. 113 del regio decreto n. 1775 del 1933 viene richiamato dall&#8217;art. 96 (<i>recte</i>: 95) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), il quale sarebbe espressivo di un principio fondamentale. Inoltre si imputa genericamente all&#8217;intero art. 42 di non «distinguere tra le norme che costituiscono principi fondamentali e le altre».<br />
    2. – Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e infondato.<br />
    Quanto all&#8217;art. 3 della legge regionale n. 39 del 2005, la resistente osserva che esso è soltanto «censurato in quanto richiama norme successive impugnate».<br />
    Quanto all&#8217;art. 11, la Regione sostiene che esso, richiamando l&#8217;applicabilità degli articoli 52-<i>ter</i> e 52-<i>quater</i> del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. <b>&#8211;</b>Testo A<b>&#8211;</b>), garantirebbe il rispetto della normativa statale in materia espropriativa.<br />
    Quanto agli articoli 13 e 26, il divieto di subordinare l&#8217;autorizzazione ad accordi circa misure compensative non costituirebbe un principio fondamentale della legislazione nazionale e sarebbe, inoltre, illogico e irrazionale.<br />
    Quanto agli articoli 27 e 28, essi sarebbero espressivi della potestà legislativa residuale della Regione in materia di «distribuzione locale» dell&#8217;energia, ovvero della competenza regionale concorrente prevista dall&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia”.<br />
    Quanto agli articoli 29 e 32, essi farebbero salve le attribuzioni dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas, mentre la legge n. 239 del 2004 non precluderebbe alle Regioni di stipulare contratti di servizio con il «gestore» dello stesso.<br />
    Quanto all&#8217;art. 30, tale disposizione, nel richiamare il d.lgs. n. 79 del 1999 e nel prevedere azioni di promozione della concorrenza, sarebbe rispettoso dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), della Costituzione.<br />
    Quanto all&#8217;art. 33, esso non inciderebbe sulle attribuzioni dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas, e sarebbe compatibile con la competenza legislativa concorrente della Regione «in materia di energia».<br />
    Quanto all&#8217;art. 38, la disposizione riguarderebbe una fattispecie «già rientrante nelle competenze regionali».<br />
    Quanto all&#8217;art. 42, esso riguarderebbe i soli impianti di competenza regionale e degli enti locali, in relazione agli articoli 117 e 118 della Costituzione in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, senza interferire con i principi della legislazione statale.<br />
    3. – Nell&#8217;imminenza dell&#8217;udienza pubblica, l&#8217;Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, insistendo per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
    Dopo aver ripercorso quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 383 del 2005, depositata successivamente alla presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, in relazione al riparto di competenze nel “settore energetico”, l&#8217;Avvocatura torna a ribadire le censure già svolte con riguardo alle disposizioni impugnate.<br />
    Quanto all&#8217;art. 11 della legge impugnata, lo Stato trae ulteriori argomenti dall&#8217;art. 3 della direttiva 2001/77/CE, che impegna alla pubblicazione di una relazione che indichi gli obiettivi nazionali di consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, e di un&#8217;altra relazione che dia conto ogni due anni del grado di raggiungimento di tali obiettivi. Da ciò si desumerebbe, ad avviso del ricorrente, la necessaria attinenza dei procedimenti relativi agli impianti da fonti rinnovabili alla dimensione nazionale.<br />
    Né il rinvio operato dalla norma impugnata agli artt. 52-<i>ter</i> e 52-<i>quater </i>del testo unico in materia espropriativa varrebbe a superare la censura, giacché l&#8217;art. 52-<i>quater</i>, comma 4, fa salvi i procedimenti speciali, tra i quali rientrerebbe quello regolato dall&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.<br />
    Quanto all&#8217;art. 26, lo Stato osserva che, ai sensi della direttiva 2001/77/CE, la promozione dell&#8217;energia prodotta da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo prioritario, «che richiede la uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale». Viceversa, la norma impugnata non solo avrebbe illegittimamente introdotto un ostacolo a tale obiettivo, consentendo di subordinare a misure compensative l&#8217;autorizzazione per gli impianti energetici da fonti rinnovabili, ma «nel prevedere la esenzione dall&#8217;autorizzazione» «per il caso di interventi costituenti attività libera ai sensi dell&#8217;art. 17 o soggetti unicamente a DIA ai sensi dell&#8217;art. 16», non avrebbe seguito «la elencazione degli impianti, riportata nell&#8217;art. 2, lettere <i>b</i>) ed <i>e</i>), del d.lgs. n. 387 del 2003».<br />
    Quanto all&#8217;art. 27, il ricorrente sostiene che la norma, nel demandare alla Regione il compito di «operare» per i fini ivi indicati, non può che avere ad oggetto l&#8217;attività legislativa, la quale, in punto di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di energia, spetterebbe invece allo Stato, cui competerebbe inoltre di «fissare i criteri ed i limiti negli usi energetici che consentano di tenere i costi ai livelli più bassi, tenuto conto della struttura del mercato». La Regione Toscana non potrebbe, invece, invocare alcuna competenza residuale relativa alla «distribuzione locale» dell&#8217;energia, poiché essa non costituirebbe autonoma materia legislativa.<br />
    Viceversa, omettendo di assicurare che le proprie competenze, anche amministrative, saranno esercitate nel rispetto della legislazione statale, la norma impugnata comporterebbe potenziale pregiudizio per la unitarietà e funzionalità della rete energetica nazionale, considerato per di più che il piano di indirizzo energetico regionale verrebbe elaborato «senza nessuna verifica di compatibilità con le esigenze delle altre Regioni».<br />
    Quanto all&#8217;art. 28, l&#8217;Avvocatura ribadisce che tale norma sarebbe lesiva del principio che assegnerebbe allo Stato il potere concessorio, affinché la concessione produca «effetti uniformi su tutto il territorio nazionale».<br />
    Quanto all&#8217;art. 29, lo Stato insiste nell&#8217;affermare che la Regione sarebbe «intervenuta sul contenuto di concessioni che, essendo nazionali, sono sottratte a qualsiasi suo potere di intervento»; inoltre, l&#8217;iniziativa di integrare e di sostituire i disciplinari da parte delle «amministrazioni competenti» consentirebbe a tali enti di «modificare» il contenuto della concessione, senza che allo Stato sia riservato alcuna competenza in proposito.<br />
    Quanto all&#8217;art. 30, nel ribadire la censura già svolta, l&#8217;Avvocatura sottolinea che anche gli obblighi di comunicazione che la Regione può imporre verso i clienti atterrebbero alla materia della tutela della concorrenza, riservata in via esclusiva allo Stato.<br />
    Quanto all&#8217;art. 33, lo Stato evidenzia che «i poteri della Regione non sono limitati alla pubblicità, ma comportano anche interventi diretti rivolti a perseguire gli inadempimenti segnalati», così concretizzando l&#8217;invasione della sfera di competenza riservata all&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas.<br />
    Quanto all&#8217;art. 38, l&#8217;Avvocatura osserva che la sentenza n. 383 del 2005 di questa Corte avrebbe già chiarito la legittimità del criterio attributivo della competenza in materia di autorizzazione degli elettrodotti sulla base dell&#8217;appartenenza alla rete nazionale di trasporto, piuttosto che alla potenza espressa in MW, secondo lo schema accolto dall&#8217;art. 27 (<i>recte</i>: 29), comma 2, lettera <i>g</i>), del d.lgs. n. 112 del 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) (rispetto al quale, aggiunge il ricorrente, sarebbe in ogni caso disomogenea l&#8217;adozione dell&#8217;unità di misura relativa alla tensione dell&#8217;impianto, espressa in KV).<br />
    Pertanto, la circostanza che la norma impugnata sia riferita alle linee con tensione compresa tra 30.000 e 150.000 <i>volts</i> appare priva di rilievo, posto che essa avrebbe in ogni caso per oggetto elettrodotti facenti parte della rete nazionale.<br />
    Quanto all&#8217;art. 42, secondo il ricorrente, esso costituirebbe «il completamento delle altre» disposizioni, le quali «sono state impugnate proprio perché hanno ampliato la competenza regionale al di là dei limiti costituzionali», sicché tale norma a propria volta sarebbe illegittima.<br />
    4. – Anche, la Regione Toscana ha depositato una memoria, con cui ha insistito per il rigetto del ricorso, contestando nuovamente la fondatezza delle censure dello Stato.<br />
    Quanto all&#8217;art. 11, la Regione rileva che esso sarebbe impugnato «perché alle lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), nonché in virtù del richiamo operato dall&#8217;art. 3, comma 2, lettera <i>a</i>), attribuisce alle Regioni il rilascio dell&#8217;autorizzazione per la costruzione e l&#8217;esercizio di alcuni impianti di produzione di energia elettrica e delle relative linee di trasporto, nonché di linee e impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100.000 volt», con violazione dell&#8217;art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004 «che prevede la competenza statale».<br />
    Tale presupposto sarebbe erroneo, poiché «le norme contenute nell&#8217;art. 11 e nell&#8217;art. 3, comma 2, non trovano applicazione per gli impianti della rete nazionale di trasporto», come risulterebbe desumibile dall&#8217;art. 10 della legge impugnata, che, nel prevedere l&#8217;obbligo dell&#8217;autorizzazione unica o della denuncia di inizio attività, «stabilisce che tale obbligo riguarda ciò che concerne le competenze della Regione e degli enti locali».<br />
    In secondo luogo, relativamente alla censura che cade sul procedimento di autorizzazione concernente gli impianti da fonti rinnovabili, la Regione rileva che per tale materia troverebbe applicazione non già l&#8217;art. 11 impugnato, ma l&#8217;art. 13, che, a sua volta, rinvia all&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.<br />
    L&#8217;art. 11, comma 4, sarebbe in ogni caso «del tutto conforme con il procedimento disciplinato dall&#8217;art. 52-<i>quater </i>del d.P.R. n. 327 del 2001».<br />
    Quanto agli artt. 13 e 26, la Regione insiste per il rigetto della relativa censura, anche alla luce di quanto deciso da questa Corte con la sentenza n. 383 del 2005, in merito a misure compensative regionali per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.<br />
    Quanto all&#8217;art. 27, la Regione ritiene che tale norma non implica «la facoltà di determinare un&#8217;offerta energetica differenziata a livello regionale», essendo piuttosto volta a razionalizzare l&#8217;offerta in base al fabbisogno delle diverse aree territoriali della Regione stessa, con ciò consentendo un risparmio energetico e stimolando le iniziative assumibili nel «mercato liberalizzato» dell&#8217;energia.<br />
    Non vi sarebbe pertanto alcuna “interferenza” con il sistema concessorio nazionale.<br />
    Quanto all&#8217;art. 28, la Regione contesta che il potere di rilasciare le concessioni di distribuzione dell&#8217;energia spetti allo Stato, giacché quest&#8217;ultimo, in forza dell&#8217;art. 1, comma 8, lettera <i>a</i>), della legge n. 239 del 2004, definisce, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali, in base ai quali competerà poi all&#8217;«ente cui la legge regionale affida la competenza» (art. 1, comma 6, della legge n. 239 del 2004) rilasciare il titolo.<br />
    Inoltre, la norma impugnata avrebbe per oggetto non soltanto il gas e l&#8217;energia elettrica, «ma anche diversi tipi di energia (geotermia, idrogeno) in relazione ai quali il sistema delineato dalla legge n. 239 del 2004 non preclude alle Regioni di definire norme finalizzate al corretto servizio per l&#8217;utenza».<br />
    Quanto agli artt. 29 e 32, essi non interferirebbero con le concessioni già rilasciate dallo Stato, ma prevederebbero solo «che ai concessionari possano essere richieste attività ulteriori, per un miglior servizio, dietro pagamento del compenso da determinare secondo i criteri dell&#8217;art. 11 della legge n. 241 del 1990».<br />
    Quanto all&#8217;art. 30, la Regione Toscana evidenzia che la direttiva 2003/54/CE avrebbe stabilito che i clienti domestici debbano diventare idonei entro il 1° luglio 2007, sicché la legge regionale impugnata, nell&#8217;anticipare il termine al 1° gennaio 2006, avrebbe consentito «una più celere liberalizzazione del mercato», rispetto alla data indicata dal legislatore nazionale, che in sé non sarebbe espressiva di alcun principio fondamentale.<br />
    Quanto all&#8217;art. 33, la Regione sottolinea che tale norma non le attribuisce alcun potere decisorio, ma prevede un «ruolo di ausilio affinché le segnalazioni degli utenti vengano conosciute ed utilizzate dai gestori», nel rispetto delle competenze dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas.<br />
    Quanto all&#8217;art. 38, la Regione Toscana ribadisce, anche alla luce dell&#8217;art. 10 della legge impugnata, che tale norma non concerne gli impianti della rete nazionale.<br />
    Quanto all&#8217;art. 42, anche in tal caso, secondo la Regione, la norma avrebbe per oggetto solo gli impianti di competenza locale.<br />
    Inoltre, non vi sarebbe alcuna violazione del d.lgs. n. 259 del 2003, poiché la norma, nel ritenere inapplicabile l&#8217;istituto della «autorizzazione provvisoria», risulterebbe «anzi, più garantista», esigendo «per tutte le opere l&#8217;autorizzazione o la denuncia di inizio attività (art. 10) prima dell&#8217;inizio dei lavori».<br />
    All&#8217;udienza pubblica del 2 maggio 2006 le parti hanno discusso la causa, insistendo sulle conclusioni già formulate.</p>
<p><b><br />
<i></p>
<p align=center>Considerato in diritto</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i></b>    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), che si propone di disciplinare le attività regionali concernenti il settore energetico «in applicazione dell&#8217;art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione», in relazione a quanto determinato dalla legge statale 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), per asserite lesioni del primo comma, del secondo comma – in riferimento alle lettere <i>e</i>), <i>l</i>) ed <i>m</i>) – e del terzo comma dell&#8217;art. 117 della Costituzione.<br />
    Il ricorso non contiene alcuna premessa generale in ordine alla natura della legge oggetto di censura, limitandosi ad indicare le specifiche doglianze rivolte a ciascuna disposizione impugnata, talora, come si vedrà in occasione dell&#8217;esame analitico di esse, persino in difetto dell&#8217;espressa individuazione del parametro costituzionale, ovvero della norma interposta, asseritamente violati.<br />
    Il ricorso si presenta in termini così sommari da raggiungere appena, nel suo complesso, quella soglia minima di chiarezza cui la giurisprudenza costituzionale subordina l&#8217;ammissibilità delle impugnative in via principale (sentenze numeri 51 del 2006; 360 del 2005; 166 del 2004 e 384 del 1999) ed alcune volte le censure risultano articolate in termini più compiuti e meglio specificati nella relazione ministeriale allegata alla delibera del Governo, che non nel ricorso stesso.<br />
    2. – Il ricorrente censura, anzitutto, l&#8217;art. 11 della legge impugnata nella parte in cui esso subordina alla espressa richiesta dell&#8217;interessato la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui al comma 1, soggette ad autorizzazione unica (comma 4), poiché con ciò si violerebbe, limitatamente all&#8217;installazione di impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili, il «principio fondamentale» espresso dall&#8217;art. 12, comma 1, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità), secondo il quale tali opere, se autorizzate, di per sé «sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti».<br />
    Inoltre, il predetto art. 11 violerebbe l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), della Costituzione (&#8216;ordinamento civile&#8217;), intervenendo in materia di espropriazione riservata esclusivamente alla legislazione statale.<br />
    2.1. – Le questioni sono inammissibili.<br />
    Il ricorrente erra nell&#8217;individuare la disposizione da cui discenderebbero le violazioni costituzionali denunciate, poiché la soggezione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al procedimento autorizzatorio è disposta dal solo art. 13 della legge impugnata, e pertanto la censura in questione avrebbe dovuto correttamente fare riferimento anche a quest&#8217;ultima disposizione.<br />
    Inoltre, i profili di doglianza sviluppati nel ricorso avverso l&#8217;art. 11 sono sommari ed imprecisi, anche rispetto a quanto contenuto nella relazione ministeriale allegata alla delibera di impugnazione del Governo: in particolare, solo attraverso la lettura di tale relazione è stato possibile acclarare che l&#8217;oggetto dell&#8217;impugnativa deve ritenersi circoscritto al comma 4 dell&#8217;art. 11, mentre (per ciò che riguarda il primo profilo denunciato) il ricorso ha omesso di specificare il parametro costituzionale asseritamente violato e la materia entro la quale la disciplina debba essere ricondotta.<br />
    3. – Il ricorrente censura gli articoli 13 e 26 della legge impugnata poiché, nel consentire alla Regione di subordinare il rilascio o la modifica dell&#8217;autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ad accordi relativi all&#8217;esecuzione di un programma di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, violerebbero l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale espresso dall&#8217;art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004 e dall&#8217;art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità), in base ai quali il rilascio o la modifica della suddetta autorizzazione «non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province».<br />
    3.1. – La questione non è fondata.<br />
    Questa Corte, con la sentenza n. 383 del 2005 (pronunciata successivamente al ricorso che ha originato il presente giudizio), ha dichiarato «la illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 4, lettera <i>f</i>), della legge n. 239 del 2004, limitatamente alle parole “con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”», di modo che, attualmente, questa disposizione prevede la possibilità che possano essere determinate dallo Stato o dalle Regioni «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», anche con specifico riguardo alle opere in questione.<br />
    4. – Il ricorrente censura gli articoli 27, commi 1 e 2, e 28, comma 1, della legge impugnata.<br />
    Queste disposizioni disciplinano il «diritto di accesso ai servizi energetici» (art. 27), impegnando la Regione e gli enti locali a garantire «il diritto di disporre di servizi energetici di qualità» (art. 27, comma 1), stimando le «esigenze di fornitura di energia nel loro territorio» e promuovendo azioni «che determinano un&#8217;offerta energetica differenziata» (art. 27, comma 2), anche per assoggettare l&#8217;approvvigionamento e la distribuzione dell&#8217;energia a «speciali modalità di svolgimento» (art. 28, comma 1); ciò contrasterebbe anzitutto con l&#8217;art. 119 (<i>recte</i>: 117), secondo comma, lettera <i>m</i>), della Costituzione, poiché si sostituirebbe la legislazione statale in punto di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore energetico. Inoltre, queste disposizioni violerebbero anche il principio fondamentale espresso dalle norme interposte di cui all&#8217;art. 1, comma 2, lettera <i>c</i>), e comma 8, lettera <i>a</i>), n. 1, della legge n. 239 del 2004 secondo il quale l&#8217;attività di distribuzione dell&#8217;energia elettrica sarebbe assoggettata a regime di concessione avente carattere nazionale, che non consentirebbe un&#8217;offerta energetica differenziata, come invece sarebbe previsto dalla disposizione regionale.<br />
    4.1. – Le questioni non sono fondate.<br />
    Le Regioni dispongono, ai sensi del terzo comma dell&#8217;art. 117 della Costituzione, di potestà legislativa di tipo concorrente in materia di produzione e distribuzione nazionale dell&#8217;energia (sentenze n. 103 del 2006; n. 383 del 2005; numeri 6, 7 e 8 del 2004) e non vi è quindi dubbio che esse possano legittimamente perseguire obiettivi di adattamento alla realtà locale dei diversi profili della fornitura di energia, nella misura in cui non vengano pregiudicati gli assetti nazionali del settore energetico e gli equilibri su cui esso si regge nel suo concreto funzionamento: le disposizioni impugnate possono quindi essere interpretate come riferite alle sole attribuzioni compatibili con le esigenze del complessivo sistema energetico nazionale.<br />
    Quanto ai livelli essenziali delle prestazioni, se è evidente che le leggi regionali non possono pretendere di esercitare una funzione normativa riservata in via esclusiva al legislatore statale, nel contempo quest&#8217;ultimo non può invocare tale competenza di carattere trasversale (sentenza n. 282 del 2002) per richiamare a sé l&#8217;intera disciplina delle materie cui essa possa di fatto accedere; disciplina nell&#8217;ambito della quale, viceversa, se di titolarità regionale, resta integra la potestà stessa della Regione di sviluppare ed arricchire il livello e la qualità delle prestazioni garantite dalla legislazione statale, in forme compatibili con quest&#8217;ultima.<br />
    Infatti, questa Corte ha ormai, più volte, affermato che «il potere di predeterminare eventualmente – sulla base di apposite disposizioni di legge – i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche nelle materie che la Costituzione affida alla competenza legislativa delle Regioni, non può trasformarsi nella pretesa dello Stato di disciplinare e gestire direttamente queste materie, escludendo o riducendo radicalmente il ruolo delle Regioni. In ogni caso, tale titolo di legittimazione può essere invocato solo in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa nazionale definisca il livello essenziale di erogazione, mentre esso non è utilizzabile al fine di individuare il fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali» (così la sentenza n. 383 del 2005, ma anche la sentenza n. 285 del 2005).<br />
    Infine, per quanto concerne la pretesa lesione dell&#8217;affermata unicità della concessione statale in tema di distribuzione energetica, è palese che le norme impugnate non hanno attinenza con i profili concernenti il titolo concessorio di esercizio dell&#8217;attività distributiva.<br />
    5. – Il ricorrente censura l&#8217;art. 28, commi 1, 3, 4 e 5, della legge impugnata, nella parte in cui queste disposizioni consentono alle «amministrazioni competenti» di sovrapporre alle concessioni di distribuzione contratti di servizio con i concessionari del servizio di approvvigionamento e distribuzione di energia, ovvero di procedere direttamente all&#8217;erogazione del servizio, poiché in tal modo risulterebbe violato il principio fondamentale secondo cui la concessione di distribuzione dell&#8217;energia elettrica ha carattere nazionale ed è unica per ciascun Comune, principio espresso dalle norme interposte di cui all&#8217;art. 1, comma 2, lettera <i>c</i>), e comma 8, lettera <i>a</i>), numero 1, della legge n. 239, del 2004. Queste stesse disposizioni violerebbero altresì il principio fondamentale secondo cui spetta all&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas determinare i livelli di qualità della prestazione garantita all&#8217;utente, principio espresso dalla norma interposta di cui all&#8217;art. 2, comma 12, lettera <i>h</i>), della legge n. 481 del 1995 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità).<br />
    5.1. – La questione concernente la violazione del principio concessorio è fondata limitatamente all&#8217;attività di distribuzione dell&#8217;energia.<br />
    La disposizione impugnata, infatti, è formulata in termini così ampi da consentire alle amministrazioni locali di disciplinare in forma esclusiva il servizio di distribuzione energetica mediante il contratto di servizio, che viene in tal modo non ad accedere alla concessione ma a sostituirla, quale necessario titolo di conferimento dello stesso.<br />
    Vige, invece, nell&#8217;ordinamento il principio fondamentale, espresso ora dall&#8217;art. 1, comma 2, lettera <i>c</i>), della legge n. 239 del 2004, secondo cui l&#8217;attività distributiva dell&#8217;energia è attribuita «in concessione», principio che non è stato scalfito nel passaggio dal d.lgs. n. 79 del 1999 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell&#8217;energia elettrica) (art. 1) a tale testo normativo, pur a fronte del rafforzamento delle competenze regionali, assicurato, in sede di definizione dei criteri generali per le nuove concessioni, dalla necessità della previa intesa con la Conferenza unificata di cui all&#8217;art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) (art. 1, comma 8, numero 7 della legge n. 239 del 2004, nel testo risultante a seguito della sentenza di questa Corte n. 383 del 2005).<br />
    Tanto più appare illegittimo il comma 5 della disposizione impugnata, che prevede la possibilità dell&#8217;esercizio diretto del servizio, senza espressa menzione del necessario titolo di concessione.<br />
    Quanto detto si riferisce al servizio di distribuzione, mentre le censure sollevate dal ricorso non possono ritenersi riferite al “servizio di approvvigionamento”, di cui all&#8217;art. 1, comma 2, lettera <i>b</i>), della legge n. 239 del 2004, quale che sia la natura ed il contenuto di tale servizio.<br />
    6. – Il ricorrente censura l&#8217;art. 29 della legge impugnata, nella parte in cui consente di incidere sul regime delle concessioni di distribuzione di energia in vigore, integrandone o sostituendone i «disciplinari», ovvero formulando indicazioni vincolanti per il concessionario, poiché violerebbe il principio fondamentale espresso dalle norme interposte di cui all&#8217;art. 1, comma 2, lettera <i>c</i>), e comma 8, lettera <i>a</i>), numero 1, della legge n. 239 del 2004, secondo il quale la concessione di distribuzione dell&#8217;energia elettrica ha carattere nazionale.<br />
    6.1. – La questione è fondata.<br />
    L&#8217;art. 1, comma 33, della legge n. 239 del 2004 prevede espressamente che «sono fatte salve le concessioni di distribuzione dell&#8217;energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l&#8217;attività di distribuzione, la concessione di  cui all&#8217;art. 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359», riservando al Ministro delle attività produttive il potere di «proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni». Questa Corte, con la sentenza n. 383 del 2005, ha dichiarato la infondatezza di alcuni rilievi di costituzionalità sollevati dalla Regione Toscana avverso tale disposizione, rilevando come si tratti «di una norma transitoria relativa alla mera gestione della fase di passaggio dal precedente regime all&#8217;attuale», che mira a garantire «la certezza dei rapporti giuridici già instaurati dai concessionari dell&#8217;attività di distribuzione dell&#8217;energia» e che, comunque, si riferisce a concessioni di distribuzione di energia elettrica «relative ad ambiti territoriali largamente eccedenti quelli delle singole Regioni».<br />
    Per le medesime ragioni, deve ritenersi precluso alla normativa regionale di incidere sul regime delle concessioni statali di distribuzione già rilasciate, contraddicendo il principio fondamentale accolto dalla legislazione dello Stato circa la salvezza dei titoli concessori «in essere», ferma rimanendo, ovviamente, l&#8217;eventuale procedura di revisione delle convenzioni, facente capo al Ministro delle attività produttive e prevista dalla legislazione statale.<br />
    7. – Il ricorrente censura l&#8217;art. 32 della legge impugnata, il quale prevede che i contratti ed i disciplinari di cui agli articoli 28 e 29 siano stipulati anche a favore dei consumatori, poiché violerebbe il principio fondamentale espresso dalle norme interposte di cui all&#8217;art. 1, comma 2, lettera <i>c</i>), e comma 8, lettera <i>a</i>), numero. 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, secondo il quale la concessione di distribuzione dell&#8217;energia elettrica ha carattere nazionale.<br />
    La questione è fondata per l&#8217;assorbente motivo che la norma impugnata poggia esclusivamente su disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime dalla presente sentenza.<br />
    8. – Il ricorrente censura l&#8217;art. 30, comma 1, della legge impugnata, nella parte in cui consente di attribuire la qualifica di «cliente idoneo» ad ogni cliente finale, a partire dal 1° gennaio 2006, dal momento che questa disposizione violerebbe l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto sarebbe in contrasto con il principio fondamentale espresso dall&#8217;art. 14, comma 5-<i>quinquies</i>, del d.lgs. n. 79 del 1999, il quale – in attuazione della direttiva 2003/54/CE – fissa, ai fini della attribuzione della predetta qualifica, la data al 1° luglio 2007; la disposizione violerebbe, inoltre, l&#8217;art. 117, primo comma, poiché confliggerebbe con la normativa comunitaria in materia.<br />
    A loro volta, i commi 3 e 4 dell&#8217;art. 30 sono censurati sulla base dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), in quanto, fissando le modalità della prestazione del servizio, inciderebbero sulla struttura del mercato e sul suo carattere concorrenziale.<br />
    8.1. – La questione relativa al comma 1 dell&#8217;art. 30 è fondata.<br />
    L&#8217;art. 14, comma 5-<i>quinquies,</i> del d.lgs. n. 79 del 1999 (comma aggiunto dal comma 30 dell&#8217;art. 1 della legge n. 239 del 2004) stabilisce che alla data del 1° luglio 2007 ogni cliente finale sia «cliente idoneo» (e cioè libero di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta); questo termine corrisponde al termine indicato dall&#8217;art. 21 della direttiva 2003/54/CE, affinché gli Stati membri provvedano in tal senso. <br />
    Anche prescindendo dal dibattito relativo alla possibilità o meno, sulla base della normativa comunitaria, che questa data possa essere anticipata, la sua intervenuta fissazione al 1° luglio 2007 ad opera del legislatore statale (art. 1, comma 30, della legge n. 239 del 2004) appare giustificata dalla necessità di garantire in modo adeguato ed in forma bilanciata la tutela dei consumatori e il processo di liberalizzazione del mercato elettrico nazionale, anche con riguardo alle funzioni dell&#8217;acquirente unico.<br />
    In questi termini, la determinazione uniforme della data dalla quale tutti i clienti finali possono «stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all&#8217;estero» assume le caratteristiche di un principio fondamentale (per quanto transitorio) della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia», principio con il quale la norma regionale in questione si pone in evidente contrasto, con conseguente violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione. Resta pertanto assorbito il profilo di censura concernente la violazione dell&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione.<br />
    8.2. – La questione relativa ai commi 3 e 4 dell&#8217;art. 30 è inammissibile.<br />
    Il ricorso si presenta sul punto meramente assertivo e la mancata individuazione di qualunque norma statale in grado da fungere da parametro interposto rispetto alla affermata violazione della competenza esclusiva statale di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), in materia di tutela della concorrenza da parte delle disposizioni impugnate rende palesemente inammissibile la censura.<br />
    9. – Il ricorrente censura l&#8217;art. 33 della legge impugnata nella parte in cui prevede una competenza regionale e locale in punto di reclami dei consumatori, poiché violerebbe al contempo: l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con il principio fondamentale espresso dall&#8217;art. 2, comma 12, lettera <i>m</i>), della legge n. 481 del 1995, secondo cui spetta all&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas assumere in considerazione reclami ed istanze dei consumatori; l&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, posto che l&#8217;attribuzione della competenza sopra indicata all&#8217;Autorità sarebbe imposta dalla direttiva 2003/54/CE; l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), della Costituzione (&#8216;tutela della concorrenza&#8217;), perché, «prevedendo tutele diverse su base regionale» si ripartirebbe un mercato, «unico e uniforme», per comparti.<br />
    9.1. – Le questioni non sono fondate.<br />
    La norma si limita a prevedere che Regioni ed enti locali possano valutare segnalazioni e reclami dei consumatori, delle loro organizzazioni, delle imprese e delle parti sociali, anche pubblicizzando le proprie conseguenti valutazioni in materia, e cercare di garantire «l&#8217;efficacia delle segnalazioni e dei reclami». Tale carattere dell&#8217;attività configurata e l&#8217;assenza di ogni elemento da cui possa derivare una riduzione delle attribuzioni dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica ed il gas, o addirittura l&#8217;alterazione del sistema energetico e del suo mercato, rendono palesemente infondati tutti i profili di censura.<br />
    10. – Il ricorrente censura l&#8217;art. 38 della legge impugnata che, nell&#8217;attribuire alla Giunta regionale il potere di rilasciare autorizzazione in sanatoria sulle linee ed impianti elettrici aventi tensione compresa tra 30.000 e 150.000 <i>volts</i> e già realizzati all&#8217;entrata in vigore della legge regionale, violerebbe il principio fondamentale enunciato dall&#8217;art. 1-<i>sexies,</i> comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, il quale attribuisce la competenza al rilascio dell&#8217;autorizzazione alla costruzione e all&#8217;esercizio di elettrodotti «facenti parte della rete nazionale di trasporto» al Ministro delle attività produttive.<br />
    10.1. – La questione non è fondata, in quanto la disposizione impugnata può interpretarsi come riferita esclusivamente agli elettrodotti non appartenenti alla rete nazionale.<br />
    Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)  agli artt. 29, comma 2, lettera <i>g</i>), 30 e art. 31, comma 2, prevede, in generale che la competenza autorizzatoria relativa agli elettrodotti con tensione non superiore a 150.000 <i>volts</i> spetta a Regioni e Province. Peraltro, successivamente, il comma 1 dell&#8217;art. 1-<i>sexies </i>del decreto-legge n. 239 del 2003, quale modificato dall&#8217;art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004 ha previsto la autorizzazione unica da parte del Ministro delle attività produttive per tutti gli impianti appartenenti alla «rete nazionale di trasporto dell&#8217;energia elettrica», quale che ne sia la potenza.<br />
    Come questa Corte ha avuto occasione di affermare nella sentenza n. 383 del 2005, respingendo la questione di legittimità costituzionale sollevata proprio in riferimento al succitato art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, la più recente legislazione (anche per effetto della stessa sentenza n. 383 del 2005) ha introdotto tutta una serie di «adeguati strumenti di codecisione paritaria tra lo Stato ed il sistema delle autonomie regionali», quanto alla individuazione della consistenza della rete nazionale.<br />
    È evidente, pertanto, che non può spettare alla Regione alcun potere di autorizzazione in sanatoria con riguardo agli impianti costituenti parte della rete nazionale, ma nulla consente di concludere che la disposizione impugnata non possa avere per oggetto le linee, e le relative opere, di potenza non superiore a 150.000 <i>volts</i>, che non siano state incluse in tale rete. Rispetto a queste ultime, il potere di sanatoria segue la competenza a rilasciare il titolo, e può pertanto essere esercitato dalla Regione, nelle forme previste dall&#8217;art. 38, che, così interpretato, si sottrae alle censure formulate dal ricorrente.<br />
    11. – Il Governo censura anche l&#8217;art. 42, comma 1, della legge impugnata, nella parte in cui dispone la cessazione dell&#8217;efficacia, nella Regione Toscana, dell&#8217;art. 113 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1177 (<i>recte</i>: 1775) (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), poiché violerebbe il principio fondamentale espresso dall&#8217;art. 96 (<i>recte</i>: 95) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), in punto di perdurante vigenza del suddetto art. 113 del r.d n. 1775 del 1933.<br />
    Va premesso che il ricorso governativo, pur asserendo erroneamente perfino che l&#8217;art. 42 della legge regionale avrebbe «dichiarato inapplicabile l&#8217;intero n. 1775/1933» (mentre l&#8217;art. 42, comma 1, invece, espressamente si riferisce solo a quattro disposizioni di questo testo normativo), solleva in realtà una censura solo in riferimento alla pretesa cessazione di efficacia dell&#8217;art. 113 del r.d. n. 1775.<br />
    11.1. – La questione non è fondata.<br />
    L&#8217;art. 42, comma 1, della legge regionale impugnata afferma espressamente che gli artt. 111, 112, 113 e 114 del r.d. n. 1775 del 1933 «cessano di avere applicazione nella Regione Toscana, per gli impianti di competenza della Regione e degli enti locali».<br />
    L&#8217;art. 113, in particolare, prevede un&#8217;ipotesi di autorizzazione in via provvisoria dell&#8217;inizio delle costruzioni delle linee elettriche di trasmissione e distribuzione «nei casi d&#8217;urgenza».<br />
    A propria volta, l&#8217;art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003, allo scopo di prevenire interferenze con le linee di comunicazione, riserva al Ministero delle comunicazioni la competenza a rilasciare un nulla-osta, «nei casi di urgenza previsti dall&#8217;art. 113» citato.<br />
    È perciò palese che tale norma, invocata a parametro interposto, non è affatto volta a garantire la perdurante vigenza nell&#8217;ordinamento dell&#8217;art. 113 del r.d. n. 1775 del 1933, ma, piuttosto, preso atto della sussistenza delle ipotesi ivi contemplate, ad assicurare che, ove esso trovi applicazione, sia in ogni caso fatta salva la valutazione assegnata al Ministero circa la compatibilità dell&#8217;intervento con le linee di comunicazione.<br />
    Pertanto, qualora venga meno l&#8217;efficacia dell&#8217;art. 113 del r.d. n. 1775 del 1933, in nessun modo ne può risultare leso il principio salvaguardato dall&#8217;art. 95 del d.lgs. n. 259 del 2003.<br />
    Tale constatazione rende palese l&#8217;erroneità della prospettazione fatta propria dal ricorrente e la conseguente infondatezza della censura così formulata.<br />
    12. – Il ricorrente censura, infine, l&#8217;art. 3 della legge impugnata, nella parte in cui, al fine di ripartire le competenze ivi previste tra Regione ed enti locali, esso rinvia alle «funzioni previste e regolate» dalle distinte disposizioni della medesima legge oggetto di ricorso.<br />
    La questione non è fondata, dal momento che muove dall&#8217;erroneo presupposto interpretativo secondo cui l&#8217;art. 3 avrebbe autonomo contenuto lesivo, ignorandone il carattere meramente ricognitivo.<br />
    Va da sé, peraltro, che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 28 e dell&#8217;art. 29, pronunciate in questa stessa sede, rendono privo di contenuto il rinvio, operato dall&#8217;art. 3, comma 1, alle funzioni ivi disciplinate.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>    1) <i>dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 28, commi 1, 3, 4 e 5, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), limitatamente ai servizi di distribuzione di energia;<br />
    2) <i>dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 29 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);<br />
    3) <i>dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 30, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);<br />
    4) <i>dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 32 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);<br />
    5) <i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 11 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevate dallo Stato in relazione all&#8217;art. 117, commi secondo, lettera <i>l</i>), e terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
    6) <i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 30, commi 3 e 4, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevata dallo Stato in relazione all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
    7) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevata dallo Stato in relazione all&#8217;art. 117, commi primo, secondo comma, lettere <i>e</i>), <i>l</i>) ed <i>m</i>), e terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
    8) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sollevata dallo Stato in relazione all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
    9) <i>dichiara</i> non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, commi 1 e 2, e 28, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevata dallo Stato in relazione all&#8217;art. 117,  commi secondo, lettera <i>m</i>), e terzo della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
    10) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 33 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevata dallo Stato in relazione all&#8217;art. 117, commi primo, secondo, lettera <i>e</i>), e terzo della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
    11) <i>dichiara</i> non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 38 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevata dallo Stato in relazione all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
    12) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 42 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevata dallo Stato in relazione all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.</p>
<p>F.to:<br />
Annibale MARINI, Presidente<br />
Ugo DE SIERVO, Redattore<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2006.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: DI PAOLA<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-28-6-2006-n-248/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.248</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.247</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-28-6-2006-n-247/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-28-6-2006-n-247/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.247</a></p>
<p>Presidente Annibale MARINI Redattore Franco BILE Ambiente e territorio &#61485; Smaltimento rifiuti &#61485; Legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22 &#61485; Preclusione del deposito anche temporaneo e dello stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale &#61485; Denuclearizzazione del territorio regionale da fonti estranee al territorio regionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-28-6-2006-n-247/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-28-6-2006-n-247/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.247</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Annibale MARINI<br /> Redattore Franco BILE</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio &#61485; Smaltimento rifiuti &#61485; Legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22 &#61485; Preclusione del deposito anche temporaneo e dello stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale &#61485; Denuclearizzazione del territorio regionale da fonti estranee al territorio regionale medesimo &#8211; Attribuzione alla Regione della vigilanza ambientale sanitaria e delle misure di prevenzione &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione degli artt. 117, co. 1, co. 2, lett. s) e 120 Cost., degli artt. 174, 30 e 10 del Trattato CE, nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 &#61485; Illegittimità costituzionale.</span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittima la Legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai Signori:</p>
<p><b>Presidente</b>: Annibale MARINI;<br />
<b>Giudici</b>: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo<br />
DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,<br />
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,<br />
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1 della legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 25 luglio 2005, depositato in cancelleria il 2 agosto 2005 ed iscritto al n. 74 del registro ricorsi 2005.<br />
<i>    Udito </i>nell&#8217;udienza pubblica del 16 maggio 2006 il Giudice relatore Franco Bile;<br />
<i>    udito </i>l&#8217;avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>
<i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />
</b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>    1. –<b> </b>Con ricorso notificato il 25 luglio 2005 e depositato il 2 agosto 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l&#8217;art. 1 della legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi), per violazione degli artt. 117, primo e secondo comma, lettera <i>s</i>)<i>,</i> e 120 della Costituzione, degli artt. 174, 30 e 10 del Trattato della Comunità europea, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/641/Euratom, 90/64/Euratom e 96/29/Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti). <br />
    L&#8217;Avvocatura generale dello Stato premette che la legge regionale citata vieta sul territorio regionale il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel medesimo territorio, ad esclusione dei materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica (art. 1, comma 1). La rilevazione tecnica e strumentale di presenze necessarie sul territorio regionale di materiale nucleare è affidata alle «strutture preposte alla vigilanza ambientale sanitaria regionale» (art. 1, comma 2). La Regione adotta altresì «le misure di prevenzione idonee ai fini di cui al comma 1» (cioè a contrastare il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale) (art. 1, comma 2).  <br />
    La legge regionale impugnata ha, quindi, l&#8217;effetto di denuclearizzare l&#8217;intero territorio regionale da fonti estranee al territorio regionale medesimo. <br />
    2. – Secondo l&#8217;Avvocatura dello Stato, la legge impugnata violerebbe innanzi tutto l&#8217;articolo 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli 174, 30 e 10 del Trattato della  Comunità europea, nonché il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314. Lo smaltimento di materiale radioattivo è, infatti, oggetto di disciplina comunitaria nell&#8217;ambito della tutela dell&#8217;ambiente, in quanto le esigenze connesse con la tutela dell&#8217;ambiente devono essere integrate nella definizione e nell&#8217;attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all&#8217;art. 6 del Trattato della Comunità europea, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. Le direttive in materie di rifiuti perseguono un duplice obiettivo, garantire, in primo luogo, il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di rifiuti al fine di abolire le disparità che potrebbero creare condizioni di concorrenza diseguali e, in secondo luogo, realizzare una delle finalità della Comunità nel settore della protezione dell&#8217;ambiente e di miglioramento della qualità della vita, con l&#8217;istituzione d&#8217;una normativa in materia di smaltimento di rifiuti.  <br />
    La normativa comunitaria nel settore dei rifiuti radioattivi è stata recepita nell&#8217;ordinamento italiano con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (e successive modifiche), che contiene principi fondamentali e standard di tutela uniforme, senza i quali &#8220;l&#8217;equilibrio ambientale&#8221; non sarebbe garantito in maniera unitaria e soddisfacente su tutto il territorio nazionale.  <br />
    3. – L&#8217;Avvocatura dello Stato deduce anche la violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost. e dell&#8217;art. 120 Cost. In materia ambientale, la Costituzione attribuisce allo Stato una competenza legislativa esclusiva, sia pure in termini che non escludono il concorso di normative delle Regioni, fondate sulle rispettive competenze, diretta al conseguimento di finalità di tutela ambientale. La legge regionale impugnata interviene in questa materia devoluta alla competenza esclusiva dello Stato con l&#8217;effetto di denuclearizzare l&#8217;intero territorio regionale da fonti estranee al territorio regionale medesimo. L&#8217;effetto non risponde ad una esigenza localizzata di tutela ambientale, che potrebbe prospettarsi nell&#8217;unica ipotesi in cui nella Regione si verificasse una situazione di accumulo con effetti nocivi eccezionali nel territorio medesimo o in quelli circostanti. Inoltre, il problema dello smaltimento di rifiuti pericolosi, quali sono quelli radioattivi, non può essere risolto sulla base di un criterio di &#8220;autosufficienza&#8221; delle singole Regioni, poiché occorre tener conto della eventuale irregolare distribuzione nel territorio delle attività che producono tali rifiuti, nonché, nel caso dello smaltimento di rifiuti radioattivi, della necessità di trovare siti particolarmente idonei per conformazione del terreno e possibilità di collocamento in sicurezza dei rifiuti medesimi.   <br />
    Secondo l&#8217;Avvocatura dello Stato, l&#8217;art. 117, primo e secondo comma, lettera <i>s</i>)<i>,</i> Cost. è violato anche sotto un altro profilo. La legge regionale n. 22 del 2005 applica impropriamente il &#8220;principio di autosufficienza&#8221; come recepito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE su rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Il decreto legislativo di recepimento, invero, esclude dal suo campo di applicazione i &#8220;rifiuti radioattivi&#8221; (art. 8, comma 1, lettera <i>a</i>), con ciò esplicitando la specialità del settore. La limitazione contenuta nel decreto legislativo n. 22 del 1997 risponde alla esigenza di soddisfare l&#8217;interesse unitario alla protezione ambientale – nella sua accezione comunitaria – dal rischio di inquinamento nucleare. La esclusione, e quindi la disciplina separata, della regolamentazione dello smaltimento e della circolazione dei rifiuti nucleari risponde ai principi di razionalità e di proporzionalità in relazione a tutti i parametri comunitari, che costituiscono attuazione del principio contenuto nell&#8217;art. 6 Trattato CE, ai quali fa riferimento la norma contenuta nel primo comma dell&#8217;art. 117 Cost. <br />
    4. –<b> </b>La Regione Molise non si è costituita.</p>
<p><b><br />
<i></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />
</i></b></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>    1. – L&#8217;impugnativa del Governo investe l&#8217;art. 1 della legge regionale del Molise 27 maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi), nella parte in cui vieta il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale, ad esclusione dei materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica. <br />
    Tale disposizione, che esaurisce l&#8217;intero contenuto della legge stessa, è censurata per violazione: a) dell&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 174, 30 e 10 del Trattato CE, nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, in quanto lo smaltimento di materiale radioattivo è oggetto di disciplina comunitaria nell&#8217;ambito della tutela dell&#8217;ambiente, mentre la legge regionale del Molise n. 22 del 2005 concretizza un inadempimento comunitario del quale deve rispondere lo Stato; b) degli artt. 117, secondo comma, lettera<i> s</i>)<i>,</i> e 120 Cost. nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in quanto la Costituzione attribuisce allo Stato una competenza legislativa esclusiva in materia ambientale, sia pure in termini che non escludono il concorso di normative delle Regioni, le quali però non possono adottare, in materia di disciplina dei rifiuti radioattivi, il criterio di &#8220;autosufficienza&#8221; delle singole Regioni, poiché occorre tener conto della eventuale irregolare distribuzione nel territorio delle attività che producono tali rifiuti; c) ancora degli artt. 117, primo e secondo comma, lettera <i>s</i>), e 120 Cost. sotto il profilo che il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE su rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, esclude dal suo campo di applicazione i &#8220;rifiuti radioattivi&#8221; (art. 8, comma 1, lettera <i>a</i>), con ciò esplicitando la specialità del settore nel quale non può trovare applicazione il principio dell&#8217;autosufficienza.<br />
    2. – Il ricorso del Governo – nella parte in cui deduce la violazione dei limiti della competenza legislativa regionale (art. 117, secondo comma, lettera <i>s,</i> e art. 120 Cost.) – è fondato.<br />
    Analoga questione è stata già esaminata da questa Corte con la sentenza n. 62 del 2005, avente ad oggetto l&#8217;impugnativa di altre similari leggi regionali (n. 31 del 2003 della Regione Basilicata, n. 26 del 2003 della Regione Calabria e n. 8 del 2003 della Regione Sardegna), che, parimenti, contenevano una disciplina limitativa del transito e dello stoccaggio di rifiuti radioattivi non prodotti nel territorio della Regione. In particolare, la legge n. 31 della Regione Basilicata prevedeva anch&#8217;essa il divieto di transito e di stoccaggio di tal genere di rifiuti, contemplando – al pari della legge regionale del Molise n. 22 del 2005, attualmente impugnata – un&#8217;eccezione in caso di esigenze sanitarie o scopi di ricerca scientifica.<br />
    Nella menzionata pronuncia, dichiarativa dell&#8217;illegittimità costituzionale delle tre leggi regionali impugnate, questa Corte ha ribadito che la materia dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera<i> s,</i> Cost.), anche se ciò non esclude il concorso di normative regionali, fondate sulle rispettive competenze (quale quella afferente alla salute e al governo del territorio: art. 117, terzo comma, Cost.), volte al conseguimento di finalità di tutela ambientale.<br />
    Inoltre, questa Corte ha escluso che la Regione possa adottare misure dirette ad ostacolare la circolazione di persone e cose tra le Regioni; ed ha affermato nella menzionata pronuncia che le leggi regionali, allora impugnate, violavano anche tale specifico ulteriore limite (art. 120, primo comma, Cost.).<br />
    Va altresì ribadito che il problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, che ha una dimensione nazionale, non può essere risolto dal legislatore regionale in base al criterio della c.d. autosufficienza a livello regionale, dovendo invece tenersi conto della possibile irregolare distribuzione di tali rifiuti sul territorio nazionale.<br />
    Le stesse ragioni poste a fondamento della menzionata pronuncia di illegittimità costituzionale delle citate precedenti leggi regionali concorrono – assorbito il profilo della dedotta violazione dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost. – a ritenere costituzionalmente illegittima l&#8217;impugnata legge n. 22 del 2005 della Regione Molise.</p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><i>    dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.</p>
<p>F.to:<br />
Annibale MARINI, Presidente<br />
Franco BILE, Redattore<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-28-6-2006-n-247/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.246</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-28-6-2006-n-246/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-28-6-2006-n-246/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-28-6-2006-n-246/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.246</a></p>
<p>Presidente Annibale MARINI Redattore Ugo DE SIERVO potestà legislativa statale e regionale in materia di energia elettrica Autonomia e decentramento &#61485; Disciplina delle Regioni &#61485; Art. 16, co. 7 della Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 &#61485; Obiettivi generali della programmazione energetica della Regione e degli enti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-28-6-2006-n-246/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.246</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-28-6-2006-n-246/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.246</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Annibale MARINI<br /> Redattore Ugo DE SIERVO</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">potestà legislativa statale e regionale in materia di energia elettrica</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento &#61485; Disciplina delle Regioni &#61485; Art. 16, co. 7 della Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 &#61485; Obiettivi generali della programmazione energetica della Regione e degli enti locali &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’art. 117, 6 co., Cost. &#61485; Illegittimità costituzionale.</p>
<p>Autonomia e decentramento &#61485; Disciplina delle Regioni &#61485; Art. 1, co. 5 della Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 &#61485; Obiettivi generali della programmazione energetica della Regione e degli enti locali &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’art. 117, 1 e 3 co., Cost. &#61485; Inammissibilità.</p>
<p>Autonomia e decentramento &#61485; Disciplina delle Regioni &#61485; Art. 2, co. 1, lett. k) della Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 &#61485; Obiettivi generali della programmazione energetica della Regione e degli enti locali &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’art. 117, 3 co., Cost. e dell&#8217;art. 1, co. 7 e 8, della legge 23 agosto 2004, n. 239  &#61485; Inammissibilità.</p>
<p>Autonomia e decentramento &#61485; Disciplina delle Regioni &#61485; Art. 2, co. 1, lett. o) della Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 &#61485; Obiettivi generali della programmazione energetica della Regione e degli enti locali &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’art. 117, 3 co., Cost. &#61485; Inammissibilità.</p>
<p>Autonomia e decentramento &#61485; Disciplina delle Regioni &#61485; Art. 3, co. 1, lett. c) della Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 &#61485; Obiettivi generali della programmazione energetica della Regione e degli enti locali &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’art. 117, 3 co., Cost. &#61485; Inammissibilità.</p>
<p>Autonomia e decentramento &#61485; Disciplina delle Regioni &#61485; Art. 3, co. 1, lett. c) della Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 &#61485; Obiettivi generali della programmazione energetica della Regione e degli enti locali &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’art. 117, 2 co, lett. s) e 3 co., Cost. &#61485; Infondatezza.</p>
<p>Autonomia e decentramento &#61485; Disciplina delle Regioni &#61485; Art. 2, co. 1, lett. k) della Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 &#61485; Obiettivi generali della programmazione energetica della Regione e degli enti locali &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’art. 117, 3 co., Cost. &#61485; Infondatezza.</p>
<p>Autonomia e decentramento &#61485; Disciplina delle Regioni &#61485; Art. 20, co. 1 della Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 &#61485; Obiettivi generali della programmazione energetica della Regione e degli enti locali &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’art. 117, 3 co., Cost. &#61485; Infondatezza.</p>
<p>Autonomia e decentramento &#61485; Disciplina delle Regioni &#61485; Art. 21 della Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 &#61485; Obiettivi generali della programmazione energetica della Regione e degli enti locali &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’art. 117, 2 co, lett. g) e 3 co., Cost. &#61485; Infondatezza.</p>
<p>Autonomia e decentramento &#61485; Disciplina delle Regioni &#61485; Art. 22, co. 4 della Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 &#61485; Obiettivi generali della programmazione energetica della Regione e degli enti locali &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’art. 117, 2 co, lett. g) Cost. &#61485; Infondatezza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>É costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 16, comma 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia).</p>
<p>Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all&#8217;art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione.</p>
<p>É inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera k), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, e in relazione all&#8217;art. 1, commi 7 e 8, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).</p>
<p>É inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera o), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione.</p>
<p>É inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 1, lettera c), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 3, lettera c), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all&#8217;art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera k), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 20, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione.<br />
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 21, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all&#8217;art. 117, commi secondo, lettera g), e terzo, della Costituzione.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 22, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composta dai signori:</p>
<p><b>Presidente</b>: Annibale MARINI;<br />
<b>Giudici</b>: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo<br />
DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,<br />
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,<br />
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO</p>
<p>Ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, lettera <i>c</i>), e comma 5; 2, comma 1, lettere <i>k</i>) ed <i>o</i>); 3, comma 1, lettera <i>c</i>); 16, commi 1, 6 e 7; 20, comma 1; 21 e 22, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 25 febbraio 2005 depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2005.<br />
<i>    Visto</i> l&#8217;atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 21 marzo 2006 il Giudice relatore Ugo De Siervo;<br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato dello Stato Filippo Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna.</p>
<p>
<i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con atto notificato il 25 febbraio 2005 e depositato il successivo 7 marzo, ha impugnato l&#8217;art. 1, comma 3, lettera <i>c</i>), e comma 5, l&#8217;art. 2, comma 1, lettere <i>k</i>) e <i>o</i>), l&#8217;art. 3, comma 1, lettera <i>c</i>), l&#8217;art. 16, commi 1, 6 e 7, l&#8217;art. 20, comma 1, l&#8217;art. 21, l&#8217;art. 22, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia).<br />
    L&#8217;art. 1, comma 3, prevede che «nel perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza i seguenti obiettivi generali: […] <i>c</i>) definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività di cui al comma 2».<br />
    Sostiene il ricorrente che la compatibilità ambientale rientra nella tutela dell&#8217;ambiente, assegnata alla legislazione esclusiva dello Stato dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione. Le emissioni inquinanti non avrebbero rilievo né paesaggistico né territoriale, e dunque non sussisterebbe al riguardo alcuna competenza regionale.<br />
    Sempre secondo quanto si espone nel ricorso «se poi fosse individuata una qualche competenza concorrente della Regione, sarebbero stati violati i principi fissati dalla legge statale», dal momento che l&#8217;art. 69, comma 1, lettera <i>e</i>), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), conserva allo Stato la «determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell&#8217;ambiente sul territorio nazionale». <br />
    L&#8217;art. 1, comma 5, della legge regionale impugnata, nell&#8217;individuare le fonti rinnovabili di energia, si discosterebbe dalla definizione di tali fonti contenuta nella direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità), così violando l&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione.<br />
    La disposizione regionale contrasterebbe, altresì, con l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto non risulterebbe adeguata ai principi fondamentali dettati dallo Stato, il quale, nell&#8217;art. 2, lettera <i>a</i>), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità), emanato in attuazione della direttiva 2001/77/CE, avrebbe già individuato le fonti di energia rinnovabili. La disposizione censurata, inoltre, avrebbe «sconfinato nell&#8217;ambito dei principi fondamentali».<br />
    Con l&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>k</i>), la Regione si sarebbe attribuita le competenze in ordine al rilascio dell&#8217;intesa di cui all&#8217;art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale); tale intesa, invece, in base alla suddetta disposizione, dovrebbe intervenire con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In tal modo, risulterebbe violato il terzo comma dell&#8217;art. 117 della Costituzione, perché la norma statale richiamata costituirebbe un principio fondamentale, in quanto rivolta ad assicurare la fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale.<br />
    La medesima disposizione oggetto di censura, inoltre, richiama gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 3, vale a dire «gli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale volti a garantire, anche nel medio termine, il raggiungimento ed il mantenimento di condizioni di sicurezza, continuità ed economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno interno».<br />
    La norma, per questa parte, violerebbe i principi fissati dall&#8217;art. 1, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), il quale attribuisce allo Stato la competenza a «garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia» (lettera <i>a</i>) e ad «assicurare la economicità dell&#8217;energia offerta ai clienti finali», e cioè proprio le finalità in vista delle quali la norma impugnata avrebbe assegnato la competenza alla Regione.<br />
    Sarebbe violato anche il comma 4, in particolare la lettera <i>d</i>), della citata legge statale, che attribuisce sempre allo Stato le competenze per assicurare la adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio in modo che si raggiungano <i>standard </i>di sicurezza e di qualità del servizio nella distribuzione e disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale. <br />
    Sarebbero infine violati anche i commi 7 e 8 dell&#8217;art. 1 della medesima legge n. 239 del 2004 «nelle molteplici disposizioni rivolte a garantire, insieme alla programmazione di settore, l&#8217;efficienza e l&#8217;equilibrio della rete nazionale».<br />
    È impugnato, inoltre, l&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>o</i>), della legge regionale n. 26 del 2004, il quale attribuisce alla Regione «l&#8217;adozione di indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione di energia e di misure a sostegno della sicurezza degli approvvigionamenti per le aree e gli utenti disagiati».<br />
    Ad avviso del ricorrente, tale disposizione contrasterebbe con il principio fondamentale posto dall&#8217;art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell&#8217;articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), il quale attribuisce agli enti locali l&#8217;attività «di indirizzo, di vigilanza e di programmazione e controllo sulle attività di distribuzione».<br />
    Inoltre, l&#8217;art. 3, comma 1, lettera <i>c</i>), della legge regionale assegnando alle Province la competenza per le autorizzazioni all&#8217;installazione e all&#8217;esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell&#8217;energia, violerebbe anch&#8217;esso un principio sancito dall&#8217;art. 14 del d.lgs. n. 164 del 2000, il quale, al comma 2, stabilisce che «per enti locali, ai sensi del primo comma, si debbono intendere i comuni, unioni di comuni e comunità montane».<br />
    Il ricorrente censura, altresì, l&#8217;art. 16, della legge regionale, il quale, se al comma 6, correttamente attribuisce agli enti locali la potestà regolamentare in ordine alla «organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi della presente legge», tuttavia, al comma 7 dispone che «sino all&#8217;entrata in vigore dei regolamenti locali» anche ai procedimenti autorizzativi di competenza degli enti locali si applicano i regolamenti regionali.<br />
    La norma contrasterebbe con l&#8217;art. 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell&#8217;organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Secondo quanto affermato dalla Corte, il riparto del potere regolamentare sarebbe strutturato rigidamente e l&#8217;enumerazione tassativa delle competenze porterebbe «ad escludere la possibilità di dettare norme suppletive, da chi non è titolare del potere corrispondente, in attesa che provveda chi ne ha la competenza».<br />
    È impugnato anche l&#8217;art. 20, comma 1, della legge regionale il quale disciplina direttamente la possibilità di mettere fuori uso gli impianti di generazione di energia elettrica superiori a 10 MVA, in modo non conforme alla normativa statale di principio, così violando l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione. La messa fuori uso degli impianti, infatti, sarebbe disposta in funzione della sicurezza della rete nazionale e secondo tempi e procedimenti che ne debbono garantire l&#8217;equilibrio e l&#8217;efficienza, i quali sarebbero necessariamente di competenza statale in quanto dovrebbero essere gli stessi su tutto il territorio nazionale. Ed infatti, l&#8217;art. 1-<i>quinquies</i> del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, disciplina il procedimento di competenza statale a tal fine necessario.<br />
    L&#8217;Avvocatura censura, poi, l&#8217;art. 21, della legge regionale il quale prevede la stipulazione di intese con lo Stato al fine di assicurare l&#8217;integrazione ed il coordinamento tra la politica energetica regionale e  quella nazionale.<br />
    Il ricorrente sostiene che, se alla norma dovesse essere attribuito «il solo effetto di autorizzare gli organi regionali alla stipulazione, non sorgerebbero problemi di legittimità costituzionale». Se, invece, la stessa norma fosse interpretata come disciplina sostanziale della materia, essa sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>g</i>), «poiché interferisce sull&#8217;ordinamento […e…] sulla organizzazione dello Stato ponendo norme di procedimento per l&#8217;esercizio di funzioni statali».<br />
    Essa violerebbe, altresì, il principio fondamentale fissato nell&#8217;art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 7 del 2002, «dove l&#8217;intesa è prevista con la Conferenza permanente per quanto riguarda la sicurezza e la garanzia della necessaria copertura del fabbisogno nazionale, e con la Regione interessata solo per i singoli procedimenti di autorizzazione».<br />
    Per ragioni analoghe è impugnato, infine, l&#8217;art. 22, comma 4, della legge regionale. Secondo il ricorrente, «se il suo effetto non fosse solo quello di autorizzare gli organi regionali alla stipulazione delle intese che vi sono previste, la norma violerebbe gli stessi principi richiamati sopra perché, incidendo sull&#8217;ordinamento e la organizzazione dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica ed il gas, che ha competenza nazionale, attribuirebbe alla Regione competenza in una materia che investe l&#8217;intero territorio nazionale, quale è quella individuata attraverso il richiamo del primo comma dello stesso art. 22, materia che è necessariamente sottratta alla singola Regione».<br />
    2. – In prossimità della data fissata per la pubblica udienza, la Regione Emilia-Romagna ha depositato una memoria nella quale contesta le censure formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso talune disposizioni della propria legge n. 26 del 2004.<br />
    In particolare, la difesa regionale sostiene che sarebbe infondata la censura relativa all&#8217;art. 1, comma 3, lettera <i>c</i>) per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), e terzo comma, della Costituzione dal momento che la disposizione regionale non assegnerebbe alla Regione il compito di fissare valori-limite delle emissioni, né definire condizioni di compatibilità ambientale, ma si limiterebbe ad individuare l&#8217;obiettivo di riduzioni delle emissioni inquinanti e di assicurare condizioni di compatibilità ambientale. <br />
    Inoltre, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione riserva allo Stato il potere di fissare <i>standard</i> uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale, ma non esclude la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati a quelli propriamente ambientali. Con la disposizione censurata la Regione, esercitando le proprie competenze in materia di energia, tutela della salute e governo del territorio, perseguirebbe anche fini di tutela ambientale che integrerebbero le finalità di tutela minima di competenza statale.<br />
    D&#8217;altra parte, alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, concorrerebbero «misure e politiche che sicuramente rientrano nel campo di iniziativa della Regione e degli enti locali», quali, ad esempio, «le azioni di informazione ed educazione in ordine al razionale utilizzo dell&#8217;energia; gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica al fine di assicurare il contenimento dei consumi energetici; i piani urbani del traffico».<br />
    Per le medesime ragioni sarebbe infondata anche la dedotta violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione.<br />
    In ordine alla censura avente ad oggetto l&#8217;art. 1, comma 5, della legge regionale n. 26 del 2004, la Regione sostiene che l&#8217;elencazione delle fonti di energia rinnovabili contenuta in tale disposizione corrisponderebbe perfettamente a quella della direttiva 2001/77/CE, ad eccezione dell&#8217;energia maremotrice, la quale non sarebbe stata inclusa nell&#8217;elenco regionale in quanto ritenuta compresa all&#8217;interno dell&#8217;energia idraulica e del moto ondoso. Pertanto la dedotta violazione dell&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione sarebbe insussistente.<br />
    Le stesse considerazioni sono svolte anche con riguardo alla elencazione delle fonti di energia rinnovabili contenuta nel d.lgs. n. 387 del 2003, di tal che anche la censura prospettata per violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost. sarebbe infondata. Quanto al dedotto «sconfinamento» dai principi fondamentali, si osserva che ben potrebbe la Regione riprodurre in proprie disposizioni normative i principi determinati da leggi statali senza perciò esorbitare dalle proprie competenze.<br />
    Con riguardo, infine, alle ulteriori fonti di energia individuate dalla legge regionale e assimilate alle fonti rinnovabili, la Regione osserva come esse riproducano la definizione di fonti assimilate contenuta nella legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l&#8217;attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell&#8217;energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). L&#8217;inclusione, poi, quale ulteriore fonte, dell&#8217;idrogeno, conseguirebbe al fatto che l&#8217;art. 1, comma 71, della legge n. 239 del 2004 avrebbe esteso all&#8217;energia elettrica prodotta dall&#8217;utilizzo di tale elemento il regime di favore accordato alle altre fonti rinnovabili.<br />
    Inammissibile sarebbe la censura avente ad oggetto l&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>k</i>), della legge regionale, dal momento che il ricorrente avrebbe mal interpretato la disposizione regionale. Essa, infatti, farebbe riferimento «all&#8217;unica intesa che nell&#8217;art. 1, decreto-legge n. 7 del 2002 riguarda direttamente la singola Regione, e cioè l&#8217;intesa di cui al comma 2», vale a dire l&#8217;intesa rilasciata dalla singola Regione in relazione ad uno specifico impianto. Non riguarderebbe, invece, l&#8217;intesa di cui al comma 1, la quale è demandata alla Conferenza unificata ed è relativa al fabbisogno complessivo di impianti a livello nazionale.<br />
    Con riguardo alla ulteriore censura proposta avverso il medesimo art. 2, comma 1, lettera <i>k</i>), laddove richiama gli indirizzi definiti dalla Giunta di cui al comma 3, secondo la difesa regionale si tratterebbe di censura «inammissibile per contraddittorietà». Il ricorrente, infatti, pur contestando la norma che richiama i suddetti indirizzi, non avrebbe impugnato il comma 3 che attribuisce alla Giunta il potere di definirli. Né l&#8217;illegittimità costituzionale di tale disposizione potrebbe essere pronunciata dalla Corte facendo applicazione dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dal momento che – osserva la Regione – il comma 3 sarebbe «norma-presupposto» rispetto a quella di cui al comma 1, lettera <i>k</i>), di modo tale che mancherebbero «le condizioni per annullare il comma 3 in via di illegittimità consequenziale».<br />
    La censura sarebbe comunque infondata in quanto proprio la norma indicata quale parametro interposto violato, cioè l&#8217;art. 1, comma 3, della legge n. 239 del 2004, riconoscerebbe che tutti gli enti territoriali devono concorrere al perseguimento degli obiettivi indicati dall&#8217;art. 2, comma 3, della legge regionale n. 26 del 2004. D&#8217;altra parte, la legge regionale attuerebbe tale previsione limitando l&#8217;azione di indirizzo della Giunta al sistema energetico regionale. <br />
    Inoltre, la disposizione impugnata, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, prenderebbe in adeguata considerazione il sistema nazionale, prescrivendo alla Giunta regionale di tener conto dello sviluppo di tale rete. Del resto, a seguire la tesi dell&#8217;Avvocatura, sostiene la Regione, non vi sarebbe alcuno spazio per la programmazione regionale, espressamente prevista, invece, sia dall&#8217;art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1998, sia dall&#8217;art. 1, comma 8, della legge n. 239 del 2004.<br />
    Insussistente sarebbe, altresì, la asserita lesione dell&#8217;art. 1, comma 4, lettera <i>d</i>) di tale legge, poiché essa «contempla espressamente anche le Regioni come responsabili del compito di garantire l&#8217;adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio». L&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>k</i>), della legge regionale n. 26 del 2004 darebbe attuazione alla disposizione statale.<br />
    La difesa regionale sostiene, poi, che la censura concernente la asserita violazione dell&#8217;art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 239 del 2004 sarebbe inammissibile per genericità, dato che l&#8217;Avvocatura non avrebbe indicato quali delle complesse disposizioni contenute nell&#8217;articolo citato sarebbero state violate. In ogni caso, la censura sarebbe infondata poiché il potere della Giunta di definire gli indirizzi di sviluppo del sistema regionale non pregiudicherebbe le funzioni attribuite allo Stato dalla disposizione statale richiamata.<br />
    La censura avente ad oggetto l&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>o</i>), della legge regionale, oltre ad essere generica, sarebbe infondata. Infatti, l&#8217;art. 14 del d.lg.s n. 164 del 2000 asseritamente violato, riguarderebbe l&#8217;affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ed i rapporti fra enti locali e gestori di tale servizio. Dunque avrebbe un oggetto diverso da quello della disposizione impugnata, la quale disciplinerebbe gli indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione dell&#8217;energia (e non l&#8217;indirizzo dell&#8217;attività di distribuzione) ed inoltre si riferirebbe solo al gas naturale, laddove la norma regionale riguarderebbe genericamente le «reti».<br />
    Inoltre, la disposizione statale richiamata risalirebbe ad un periodo in cui le Regioni non avevano competenza costituzionale in materia di energia.<br />
    Le medesime considerazioni sono svolte dalla Regione anche con riguardo alle censure concernenti l&#8217;art. 3, comma 1, lettera <i>c</i>), della legge regionale, il quale attribuisce alle Province la competenza a rilasciare le autorizzazioni alla installazione ed esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell&#8217;energia. Anche in tal caso, infatti, la lamentata violazione dell&#8217;art. 14 del d.lgs. n. 164 del 2000 sarebbe infondata, dal momento che tale norma si occuperebbe solo dell&#8217;affidamento del servizio ed avrebbe un oggetto più limitato rispetto alla disposizione regionale. In ogni caso, secondo la giurisprudenza costituzionale, nell&#8217;ambito della potestà legislativa concorrente lo Stato potrebbe solo prevedere «l&#8217;assegnazione di una funzione amministrativa agli enti locali in generale, non ad un preciso livello istituzionale […]. Del resto, la competenza della legge regionale ad assegnare le funzioni ai diversi livelli locali risulta chiaramente dall&#8217;art. 118, secondo comma, Cost.».<br />
    La Regione ritiene poi che l&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 16, commi 1 e 6, della legge regionale sarebbe inammissibile dal momento che avverso di essi non è svolta alcuna censura.<br />
    Infondata, invece, sarebbe la censura avente ad oggetto l&#8217;art. 16, comma 7.<br />
    L&#8217;art. 117, sesto comma, della Costituzione nelle materia di competenza concorrente e residuale attribuisce alla Regione la potestà regolamentare e dunque non varrebbe nei suoi confronti il divieto, che grava invece su chi non sia titolare di tale competenza, di dettare norme regolamentari suppletive. D&#8217;altra parte, agli enti locali non sarebbe «garantita una potestà regolamentare esclusiva in determinate materie», ma soltanto «un certo margine di autonomia normativa in relazione alle funzioni» ad essi attribuite.<br />
    L&#8217;art. 16, commi 6 e 7, della legge regionale n. 26 del 2004 rispetterebbe e valorizzerebbe tale autonomia degli enti locali limitando il valore dei regolamenti regionali al periodo anteriore all&#8217;entrata in vigore dei regolamenti locali.<br />
    La disposizione contenuta nell&#8217;art. 20, comma 1, della legge regionale, censurata nella parte in cui disciplina la messa fuori uso degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale superiore a 10 MVA, sarebbe del tutto conforme alla normativa statale di cui all&#8217;art. 1-<i>quinquies</i> del decreto-legge n. 239 del 2003, salva la precisazione, in essa contenuta, di quale sia l&#8217;«amministrazione competente» cui tale disposizione si riferisce. La censura, secondo la difesa regionale, sarebbe infondata in quanto frutto di un&#8217;equivoca interpretazione della disposizione impugnata, la quale non disciplinerebbe direttamente la materia della messa fuori servizio degli impianti, richiamando invece la normativa statale. <br />
    Ad analoga conclusione perviene la Regione con riguardo alla censura relativa all&#8217;art. 21, della legge regionale, il quale prevede la stipulazione di intese tra la Regione e lo Stato «per l&#8217;integrazione ed il coordinamento tra la politica energetica regionale e nazionale». Tali intese costituirebbero un possibile modo di coordinare le competenze statali e regionali, ma la loro previsione da parte della disposizione regionale non inciderebbe sulla organizzazione statale né regolerebbe le funzioni statali. Neppure sarebbe violato l&#8217;art. 1 del decreto-legge n. 7 del 2002 dal momento che l&#8217;art. 21 non escluderebbe affatto la possibilità di stipulare intese diverse rispetto a quelle da esso previste. <br />
    La censura avente ad oggetto l&#8217;art. 22, comma 4, della legge regionale n. 26 del 2004 – il quale prevede che «la Regione promuove intese con l&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica ed il gas al fine di definire le modalità organizzative e procedimentali volte a coordinare le attività di rispettiva competenza» – sarebbe innanzitutto inammissibile perché oscura. Nel merito, sarebbe infondata dal momento che la disposizione regionale non disciplinerebbe l&#8217;organizzazione e le funzioni dell&#8217;Autorità, ma si limiterebbe ad attuare il principio di leale collaborazione.<br />
    Anche l&#8217;Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria nella quale ribadisce le censure svolte nel ricorso.<br />
    Osserva il ricorrente che la legge regionale n. 26 del 2004 si rivolgerebbe al sistema energetico regionale presupponendone «la separabilità dal sistema nazionale, tanto da poter essere disciplinato in modo autonomo da una legge regionale». Ma sarebbe, tuttavia, necessario verificare che gli interventi su scala regionale siano compatibili con l&#8217;unitarietà della rete e con i possibili interventi delle altre Regioni.<br />
    Sostiene, inoltre, che la Regione per poter intervenire «in sovrapposizione» sulla materia «trasversale» dell&#8217;ambiente, dovrebbe indicare «su quale materia, attribuita alla sua legislazione, intenda intervenire». Tenuto conto della formulazione dell&#8217;art. 1 della legge regionale impugnata, tale materia dovrebbe ravvisarsi in quella del territorio, di tal che la legge regionale avrebbe potuto disciplinare solo interventi concernenti le strutture necessarie alla rete, non le sue caratteristiche funzionali che non avrebbero alcun impatto sul territorio. <br />
    Il ricorrente afferma di non contestare, invece, che la Regione possa disciplinare interventi per assicurare un equilibrio tra l&#8217;uso dell&#8217;energia nel territorio regionale e l&#8217;energia prodotta in tale ambito.<br />
    Con specifico riguardo all&#8217;art. 3, comma 1, lettera <i>c</i>), l&#8217;Avvocatura oltre a contestare che la disposizione attenga alla tutela dell&#8217;ambiente, sottratta alla potestà legislativa regionale, osserva che laddove si ritenesse che l&#8217;obiettivo di riduzione delle emissioni inquinanti rientri nella materia della tutela della salute, la Regione si sarebbe dovuta attenere ai principi fondamentali posti dall&#8217;art. 69, del d.lgs. n. 112 del 1998 che conserva allo Stato il potere di determinare i valori limite e gli <i>standard</i>. La Regione ben potrebbe elevarli, ma solo nell&#8217;ambito del proprio territorio. Poiché l&#8217;art. 1 non contiene tale «limitazione o condizione a tutela degli interessi che si spingono al di là del suo territorio», esso sarebbe incostituzionale.<br />
    L&#8217;Avvocatura, poi, ribadisce, le censure prospettate in relazione alla elencazione delle fonti di energia rinnovabili contenuta nell&#8217;art. 1, comma 5, sostenendo che la Regione non avrebbe avuto la potestà di individuarle a sua volta e neppure di aggiungerne di diverse rispetto a quelle contenute nella direttiva comunitaria e nella normativa statale. <br />
    Per quanto attiene agli indirizzi fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 3, e richiamati dal comma 1, lettera <i>k</i>), essi sarebbero rivolti alla tutela di interessi regionali senza alcun raccordo con quelli delle altre Regioni e dell&#8217;intero Paese e presupporrebbero una configurazione della rete regionale come separabile da quella nazionale. Evidente sarebbe, pertanto, il pregiudizio che la funzionalità di quest&#8217;ultima risentirebbe dalla disciplina regionale, la quale non si sarebbe attenuta ai principi fondamentali della materia.<br />
    L&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>o</i>) della legge regionale, discostandosi dalla previsione di cui all&#8217;art. 14 del d.lgs. n. 164 del 2000, il quale affida agli enti locali l&#8217;attività di indirizzo, vigilanza e programmazione e controllo delle attività di distribuzione, oltre a contrastare con un principio fondamentale, contrasterebbe con il principio di sussidiarietà di cui sarebbe espressione la disposizione statale, violando «indirettamente» l&#8217;art. 118 della Costituzione.<br />
    Anche l&#8217;art. 3, comma 1, lettera <i>c</i>) della legge regionale, che attribuisce alle Province la competenza al rilascio delle autorizzazioni all&#8217;installazione e all&#8217;esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell&#8217;energia, contrasterebbe con il principio di sussidiarietà di cui sarebbe espressione l&#8217;art. 14, del d.lgs. n. 164 del 2000, il quale avrebbe investito gli enti locali del servizio di distribuzione del gas naturale. Dunque la disposizione impugnata violerebbe non solo l&#8217;art. 117, terzo comma, ma anche l&#8217;art. 118 della Costituzione.<br />
    L&#8217;art. 20, comma 1, della legge regionale, attraverso il richiamo all&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>j</i>), e all&#8217;art. 3, comma 1, lettera <i>b</i>), disciplinerebbe un procedimento diverso da quello previsto dalla legge statale per la messa fuori uso degli impianti di generazione di energia elettrica, violando così i principi fondamentali.<br />
    Quanto all&#8217;art. 21, della legge regionale, che prevede la stipulazione di intese con lo Stato, ove esso sia inteso nel senso di autorizzare gli organi competenti a concludere tali intese, non presenterebbe profili di incostituzionalità perché inciderebbe solo sull&#8217;organizzazione regionale.Ove, invece, rendesse obbligatoria l&#8217;intesa, la norma sarebbe illegittima.<br />
    L&#8217;Avvocatura individua, poi, un ulteriore profilo di illegittimità della disposizione, da ravvisarsi nella violazione del principio fondamentale espresso dall&#8217;art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2002 il quale, per evitare il pericolo di interruzione della fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale, richiede l&#8217;intesa in sede di Conferenza permanente. La disposizione impugnata, prevedendo che l&#8217;intesa intervenga solo con la Regione Emilia-Romagna, violerebbe un principio fondamentale della materia.<br />
    Analoghe considerazioni sono infine svolte in relazione all&#8217;art. 22, comma 4.</p>
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<i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), con la quale la Regione, «in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell&#8217;Unione europea», ha disciplinato «gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, in conformità a quanto previsto dall&#8217;articolo 117, comma terzo, della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell&#8217;ambiente» (art. 1, comma 1).<br />
    2. – Il ricorrente censura, in primo luogo, l&#8217;art. 1, comma 3, lettera <i>c</i>), della legge regionale. Il comma 3, dell&#8217;art. 1 prevede che «nel perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza i seguenti obiettivi generali: (…) <i>c</i>) definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività di cui al comma 2». Ad avviso del ricorrente la disposizione richiamata violerebbe l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione, dal momento che la compatibilità ambientale rientrerebbe nella tutela dell&#8217;ambiente, materia assegnata alla legislazione esclusiva dello Stato. Contrasterebbe, inoltre, con l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto violerebbe il principio fondamentale posto dall&#8217;art. 69, comma 1, lettera <i>e</i>), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), il quale conserva allo Stato la «determinazione di valori limite, <i>standard</i>, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell&#8217;ambiente sul territorio nazionale».<br />
    2.1. – Le questioni non sono fondate.<br />
    L&#8217;art. 1, comma 3, lettera <i>c</i>), della legge regionale impugnata individua gli obiettivi che la Regione intende porre a fondamento della programmazione degli interventi di competenza propria e degli enti locali in materia di energia.<br />
    Tali obiettivi sono individuati nella riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti ed inoltre nel garantire che lo svolgimento delle attività di ricerca, coltivazione, produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto e distribuzione dell&#8217;energia sia effettuato in condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale.<br />
    La giurisprudenza costituzionale è costante nel senso di ritenere che la circostanza che una determinata disciplina sia ascrivibile alla materia “tutela dell&#8217;ambiente” di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione, se certamente comporta il potere dello Stato di dettare <i>standard</i> di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo da parte delle Regioni, non esclude affatto che le leggi regionali emanate nell&#8217;esercizio della potestà concorrente di cui all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella “residuale” di cui all&#8217;art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (si vedano, tra le molte, le sentenze numeri 336 e 232 del 2005; n. 259 del 2004 e n. 407 del 2002).<br />
    La disposizione impugnata si inserisce senza dubbio nel quadro della disciplina dell&#8217;energia che, ai sensi dell&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, è attribuita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni. Essa, se pure individua, tra gli obiettivi che intende perseguire attraverso i propri interventi in campo energetico, quello di ridurre le emissioni inquinanti e di assicurare le condizioni di compatibilità ambientale nello svolgimento di determinate attività, non invade l&#8217;ambito di competenza riservato al legislatore statale dall&#8217;art. 117, lettera <i>s</i>) della Costituzione e non viola alcun principio fondamentale, dal momento che non determina l&#8217;effetto di derogare agli <i>standard</i> di protezione minima degli equilibri ambientali stabiliti dallo Stato, né tanto meno assegna alla Regione il compito di fissare valori-limite per le emissioni o <i>standard</i> di protezione dell&#8217;ambiente e del paesaggio.<br />
    D&#8217;altra parte, come rileva la Regione, alla «riduzione delle emissioni» concorrono misure e politiche che sicuramente rientrano anche nel campo proprio delle competenze regionali, quali, ad esempio, l&#8217;azione di informazione ed educazione per il razionale utilizzo dell&#8217;energia; la elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica volte ad assicurare il contenimento energetico; la predisposizione dei piani urbani del traffico.<br />
    3. – Il ricorrente impugna l&#8217;art. 1, comma 5, della legge regionale n. 26 del 2004, il quale, nell&#8217;elencare le fonti di energia rinnovabili, violerebbe l&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto si sarebbe discostato dalla definizione di tali fonti contenuta nella direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità). La disposizione in questione, violerebbe, inoltre, l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, sia in quanto non risulterebbe adeguata ai principi fondamentali dettati dallo Stato, il quale – nell&#8217;art. 2, lettera <i>a</i>) del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità) – avrebbe individuato le fonti di energia rinnovabili, sia in quanto avrebbe «sconfinato nell&#8217;ambito dei principi fondamentali».<br />
    Nella memoria depositata in prossimità dell&#8217;udienza, l&#8217;Avvocatura dello Stato sembra, altresì, censurare l&#8217;art. 1, comma 5, anche sotto un ulteriore profilo, e cioè in quanto esso individuerebbe anche fonti energetiche rinnovabili «diverse da quelle riportate nei principi fondamentali».<br />
    3.1. – Le questioni sono inammissibili.<br />
    Il ricorrente, nel prospettare la violazione dell&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, si limita ad affermare che i due elenchi di fonti rinnovabili posti a raffronto, cioè quello comunitario e quello regionale, non corrispondono, senza tuttavia individuare i tratti concreti di questa mancata corrispondenza dai quali discenderebbe la violazione del parametro evocato; omettendo, in particolare, di specificare se l&#8217;elenco contenuto nella disposizione regionale sia più o meno comprensivo rispetto a quello previsto dalla direttiva 2001/77/CE. Il ricorrente, inoltre, neppure specifica quale sarebbe l&#8217;obbligo comunitario asseritamente violato dalla disposizione regionale.<br />
    Dall&#8217;esame comparato della disciplina regionale e di quella comunitaria emerge che la disposizione censurata, nella prima parte, riproduce l&#8217;elencazione delle fonti di energia rinnovabili contenuta nella direttiva (e riprodotta nel d.lgs. n. 387 del 2003), omettendo tuttavia, solo l&#8217;energia “maremotrice”. La difesa regionale giustifica tale esclusione, ritenendo compresa questa fonte in quella idraulica e del moto ondoso.<br />
    In realtà, a prescindere dalla considerazione che alla base della mancata previsione di tale fonte energetica è verosimile che vi sia la notoria irrilevanza del fenomeno delle maree nel mare prospiciente la Regione Emilia-Romagna, la censura è formulata in modo del tutto generico, in contrasto con l&#8217;esigenza, ripetutamente affermata da questa Corte, che il ricorrente svolga specifiche argomentazioni a sostegno delle proprie doglianze (v., tra le molte, le sentenze n. 51 del 2006, numeri 360 e 336 del 2005).<br />
    Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla prospettata violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal momento che anche tale censura è priva di qualsiasi sostegno argomentativo. A ciò si aggiunga che il ricorrente neppure ha individuato il principio fondamentale del quale lamenta la violazione, e la cui specificazione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è richiesta a pena di inammissibilità della censura (v. sentenza n. 73 del 2004).<br />
    Quanto alla censura concernente l&#8217;art. 1, comma 5, nella parte in cui prevede, accanto alle fonti di energia rinnovabili, anche fonti energetiche assimilate, essa è stata prospettata per la prima volta nella memoria depositata in prossimità dell&#8217;udienza, risultando pertanto inammissibile perché tardivamente formulata.<br />
    4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>k</i>), della legge regionale n. 26 del 2004, in quanto, nell&#8217;attribuire alla Regione il compito di rilasciare l&#8217;intesa di cui all&#8217;art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2002, n. 55, violerebbe l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione. La disposizione censurata, infatti, si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale espresso nel citato art. 1 del decreto-legge, secondo il quale l&#8217;intesa deve intervenire con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.<br />
    4.1. – La questione non è fondata.<br />
    L&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>k</i>), della legge regionale n. 26 del 2004, stabilisce che «la Regione esercita le funzioni concernenti: […] il rilascio dell&#8217;intesa di cui alla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), in conformità agli indirizzi di cui al comma 3».<br />
    L&#8217;art. 1 del citato decreto-legge n. 7 del 2002, al comma 1, prevede che, al fine di evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, «previa intesa con la Conferenza permanente», la costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all&#8217;esercizio degli stessi, siano dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive.<br />
    Il comma 2, prevede che l&#8217;autorizzazione suddetta sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale prendono parte le amministrazioni statali e locali interessate, «d&#8217;intesa con la Regione interessata».<br />
    Dalla lettura delle disposizioni richiamate, emerge innanzitutto come il ricorrente muova da un&#8217;erronea interpretazione della disposizione impugnata. A differenza di quanto prospettato nel ricorso, l&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>k</i>), della legge regionale n. 26 del 2004 si limita a richiamare genericamente l&#8217;intesa di cui alla legge n. 55 del 2002 (<i>recte</i>: del decreto-legge n. 7 del 2002, convertito nella legge n. 55 del 2002), senza alcuno specifico riferimento a quella prevista dal comma 1 dell&#8217;art. 1 di tale legge.<br />
    È tuttavia evidente che la disposizione regionale, là dove richiama l&#8217;intesa, faccia riferimento a quella prevista dal comma 2, dell&#8217;art. 1 del decreto-legge citato, in quanto si tratta dell&#8217;unica intesa che riguarda direttamente la singola Regione.<br />
    Ma anche a ritenere diversamente, interpretando la disposizione regionale come riferita anche all&#8217;intesa di cui al comma 1, cioè all&#8217;intesa con la Conferenza permanente, la disposizione è suscettibile di un&#8217;interpretazione conforme a Costituzione, in quanto, lungi dall&#8217;appropriarsi del potere di rilasciare l&#8217;intesa, essa si limita a disciplinare i criteri secondo i quali il Presidente della Regione Emilia-Romagna dovrà esprimere il proprio voto in sede di Conferenza. <br />
    4.2. – L&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>k</i>), è impugnato anche sotto ulteriori profili.<br />
    Secondo il ricorrente, esso, nel richiamare gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, vale a dire gli «indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale volti a garantire, anche nel medio termine, il raggiungimento ed il mantenimento di condizioni di sicurezza, continuità ed economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno interno», violerebbe l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione. La disposizione regionale, infatti, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali di cui all&#8217;art. 1, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), il quale attribuisce allo Stato la competenza a «garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia» (lettera <i>a</i>) e ad «assicurare la economicità dell&#8217;energia offerta ai clienti finali», e cioè proprio le finalità in vista delle quali la norma impugnata assegnerebbe la competenza alla Regione.<br />
    L&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>k</i>), violerebbe, inoltre, l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali di cui all&#8217;art. 1, comma 4, – e, in particolare, alla lettera <i>d</i>) – della citata legge statale, che «attribuisce sempre allo Stato» la competenza ad assicurare «l&#8217;adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati <i>standard</i> di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale».<br />
    La disposizione impugnata, infine, violerebbe l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal momento che contrasterebbe con i principi fondamentali posti dall&#8217;art. 1, commi 7 e 8, della citata legge statale, «nelle molteplici disposizioni rivolte a garantire, insieme alla programmazione di settore, l&#8217;efficienza e l&#8217;equilibrio della rete nazionale».<br />
    4.3. – Innanzitutto deve essere dichiarata l&#8217;inammissibilità della censura prospettata in relazione all&#8217;art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 239 del 2004, dal momento che essa è formulata in termini del tutto generici e non contiene alcuna specificazione di quali, tra le molteplici disposizioni contenute nella norma statale, sarebbero state violate. Valgono al riguardo le considerazioni svolte al precedente paragrafo 3.1.<br />
    4.4. – Le restanti questioni non sono fondate.<br />
    Il ricorrente muove da una lettura della disposizione regionale impugnata secondo la quale, nel fare riferimento al «fabbisogno interno regionale» senza considerare quello nazionale, essa presupporrebbe che la rete regionale operi autonomamente, non tenendo conto del quadro nazionale e delle esigenze della rete unica. <br />
    In realtà, la disposizione censurata richiama l&#8217;art. 2, comma 3, della medesima legge regionale, il quale prevede espressamente che la Giunta regionale, nel predisporre gli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale, tenga conto, tra l&#8217;altro, proprio dello sviluppo della rete nazionale.<br />
    Inoltre, lo stesso art. 2, comma 3, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, sembra dare attuazione alle disposizioni statali evocate dal ricorrente come parametro interposto. Innanzitutto, le finalità che devono essere perseguite dalla Giunta regionale nella determinazione degli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale sono proprio gli obiettivi generali della politica energetica del Paese, individuati dall&#8217;art. 1 della legge n. 239 del 2004 ed il cui conseguimento, secondo tale disposizione, deve essere assicurato sulla base dei principi di sussidiarietà, di differenziazione, di adeguatezza e di leale collaborazione sia dallo Stato, che dalle Regioni che dagli enti locali (art. 1, comma 3, della legge n. 239 del 2004).<br />
    Anche la asserita violazione del principio sancito dall&#8217;art. 1, comma 4, lettera <i>d</i>), della legge n. 239 del 2004, è priva di fondamento. Tale disposizione, infatti, assegna non solo allo Stato – come sostenuto dal ricorrente – ma espressamente anche alle Regioni il compito di garantire l&#8217;adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati <i>standard</i> di sicurezza e di qualità del servizio.<br />
    La disposizione regionale impugnata, pertanto, non solo non è in contrasto con i principi fondamentali della materia, ma, anzi, costituisce specifica attuazione di quanto previsto dalla norma statale, sia pure con limitato riferimento al proprio ambito naturale, e cioè a quello relativo al sistema elettrico regionale. <br />
    5. – È, altresì, impugnato l&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>o</i>), della legge regionale n. 26 del 2004, il quale attribuisce alla Regione «l&#8217;adozione di indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione di energia e di misure a sostegno della sicurezza degli approvvigionamenti per le aree e gli utenti disagiati».<br />
    Il ricorrente lamenta che tale disposizione contrasterebbe con l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal momento che violerebbe il principio fondamentale posto dall&#8217;art. 14 del decreto-legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell&#8217;articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), il quale attribuisce agli enti locali l&#8217;attività «di indirizzo, di vigilanza e di programmazione e controllo sulle attività di distribuzione».<br />
    Nella memoria depositata in prossimità dell&#8217;udienza, l&#8217;Avvocatura ha, altresì, censurato la disposizione in esame anche in relazione all&#8217;art. 118 della Costituzione per contrasto con il principio di sussidiarietà di cui sarebbe espressione la norma statale richiamata.<br />
    5.1. – Le questioni sono inammissibili.<br />
    Dal semplice raffronto della disposizione regionale censurata con quella statale richiamata dal ricorrente, emerge che esse hanno ambiti di applicazione ed oggetti diversi.<br />
    Il d.lgs. n. 164 del 2000, evocato dal ricorrente a parametro interposto, disciplina una specifica fonte energetica, e cioè il gas naturale, in attuazione della normativa europea di cui alla direttiva 98/30/CE.<br />
    La disposizione regionale censurata, invece, si riferisce, alle reti di distribuzione dell&#8217;energia senza altra specificazione, di modo che essa deve intendersi riferita alle reti concernenti qualunque fonte energetica.<br />
    Inoltre, l&#8217;art. 14 del d.lgs. n. 164 del 2000 disciplina l&#8217;affidamento da parte degli enti locali dell&#8217;attività di distribuzione del gas, qualificata come servizio pubblico, e, più precisamente, i rapporti tra gli enti locali e i soggetti affidatari del servizio, disponendo appunto che gli enti locali svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione.<br />
    L&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>o</i>), della legge regionale impugnata, invece, ha ad oggetto la determinazione degli obiettivi della politica energetica con riguardo allo sviluppo delle reti di distribuzione, ed anche in relazione alle esigenze locali di garantire lo scopo sociale del servizio, assicurando l&#8217;approvvigionamento delle aree e degli utenti disagiati.<br />
    Il parametro interposto evocato dall&#8217;Avvocatura risulta, dunque, inconferente rispetto alla norma impugnata e rende pertanto inammissibile la questione sollevata nel ricorso.<br />
    Parimenti inammissibile è la censura prospettata in relazione all&#8217;art. 118 della Costituzione, in quanto formulata tardivamente.<br />
    6. – Il ricorrente ha impugnato anche l&#8217;art. 3, comma 1, lettera <i>c</i>), della legge regionale in questione, il quale assegna alle Province la competenza al rilascio delle autorizzazioni all&#8217;installazione e all&#8217;esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell&#8217;energia.<br />
    Lo Stato lamenta la violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, stante il contrasto con il principio posto dall&#8217;art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 164 del 2000, ai sensi del quale «per enti locali, ai sensi del primo comma, si debbono intendere i comuni, unioni di comuni e comunità montane» e, dunque, non le Province.<br />
    Nella successiva memoria l&#8217;Avvocatura ha prospettato, quale ulteriore profilo di illegittimità della norma, la violazione dell&#8217;art. 118 della Costituzione e del principio di sussidiarietà di cui sarebbe espressione la disposizione statale evocata a parametro interposto.<br />
    Anche tale questione è inammissibile, per le medesime ragioni sopra evidenziate.<br />
    Il parametro evocato, anche in questo caso, non è pertinente, dal momento che il d.lgs. n. 164 del 2000 disciplina solo il gas naturale e, soprattutto, in quanto l&#8217;art. 14 del citato decreto regola l&#8217;affidamento del servizio di distribuzione del gas, mentre la disposizione regionale si riferisce all&#8217;installazione e all&#8217;esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell&#8217;energia.<br />
    Inammissibile è altresì la questione formulata in relazione all&#8217;art. 118 della Costituzione, trattandosi di censura proposta tardivamente.<br />
    7. – Anche l&#8217;art. 16, commi 1, 6 e 7, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004 è oggetto di impugnazione da parte del Governo.<br />
    Il comma 1 di tale disposizione stabilisce che la Giunta regionale «emana, entro dodici mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti volti a disciplinare le procedure autorizzative di propria competenza». Ai sensi del successivo comma 6, «gli enti locali esercitano il potere regolamentare in ordine alla organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi della presente legge», mentre il comma 7 prevede che fino a quando tali regolamenti non siano entrati in vigore, anche ai procedimenti autorizzativi di competenza degli enti locali si applichino i regolamenti regionali di cui al comma 1, i quali cesseranno di avere efficacia non appena entrino in vigore i regolamenti locali.<br />
    Il ricorrente lamenta che le suddette disposizioni violerebbero l&#8217;art. 117, sesto comma, della Costituzione, il quale attribuendo ai Comuni la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell&#8217;organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite, escluderebbe che la Regione possa dettare norme suppletive.<br />
    Occorre, preliminarmente, osservare che, benché siano espressamente impugnati anche i commi 1 e 6 dell&#8217;art. 16, le censure del ricorrente si appuntano unicamente sul comma 7 ed è pertanto a tale disposizione che deve intendersi circoscritta la questione sollevata.<br />
    7.1. – La questione è fondata.<br />
    Conformemente al dettato dell&#8217;art. 117, sesto comma, della Costituzione, l&#8217;art. 16, comma 6, della legge impugnata riconosce agli enti locali il potere regolamentare concernente l&#8217;organizzazione e lo svolgimento delle funzioni che la medesima legge regionale attribuisce loro in materia di energia; tuttavia, quanto disposto dal successivo comma 7 illegittimamente contraddice questa normativa.<br />
    Infatti, la disposizione impugnata in realtà amplia, seppure in via suppletiva, l&#8217;oggetto del regolamento quale definito dal comma 1 dell&#8217;art. 16 («disciplinare le procedure autorizzative di propria competenza»), estendendolo alla disciplina dell&#8217;organizzazione e dell&#8217;esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni e agli altri enti locali territoriali.<br />
    Tuttavia, se il legislatore regionale nell&#8217;ambito delle proprie materie legislative dispone discrezionalmente delle attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, ulteriori rispetto alle loro funzioni fondamentali, anche in considerazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell&#8217;art. 118 della Costituzione, non può contestualmente pretendere di affidare ad un organo della Regione – neppure in via suppletiva – la potestà regolamentare propria dei Comuni o delle Province in riferimento a quanto attribuito loro dalla legge regionale medesima. Nei limiti, infatti, delle funzioni attribuite dalla legge regionale agli enti locali, solo quest&#8217;ultimi possono – come espressamente affermato nell&#8217;ultimo periodo del sesto comma dell&#8217;art. 117 Cost. – adottare i regolamenti relativi all&#8217;organizzazione ed all&#8217;esercizio delle funzioni loro affidate dalla Regione.<br />
    La previsione oggetto di censura non potrebbe neppure giustificarsi nell&#8217;ambito dei poteri sostitutivi ordinari della Regione sugli enti locali; ammesso, infatti, che i poteri sostitutivi siano configurabili in relazione ai regolamenti degli enti locali, si tratterebbe comunque, nel caso di specie, di un intervento preventivo, configurato oltretutto in assenza di una qualunque ipotesi di inadempimento da parte dell&#8217;ente locale rispetto ad un obbligo a provvedere, come è confermato sia dal primo comma dell&#8217;art. 16, che prevede un termine di dodici mesi per l&#8217;adozione degli stessi regolamenti regionali, sia dal quarto comma dello stesso art. 16, che prevede che in attesa dei regolamenti regionali «si applichino le norme e le procedure vigenti».<br />
    8. – Il ricorrente impugna, poi, l&#8217;art. 20, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, il quale, nel prevedere direttamente la possibilità di mettere fuori uso gli impianti di generazione di energia elettrica superiori a 10 MVA, violerebbe l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione. La disposizione censurata, infatti, ad avviso dell&#8217;Avvocatura, disciplinerebbe i criteri di messa fuori servizio dei suddetti impianti in modo non conforme alla normativa statale, la quale soltanto sarebbe competente a determinarli, dovendo esserne assicurata l&#8217;omogeneità su tutto il territorio nazionale al fine di garantire la sicurezza della rete nazionale.<br />
    8.1. – La questione non è fondata.<br />
    L&#8217;art. 20, che disciplina le condizioni di esercizio degli impianti, al comma 1 stabilisce: «Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell&#8217;autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall&#8217;Amministrazione competente ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 1, lettera <i>j</i>), e dell&#8217;articolo 3, comma 1, lettera <i>b</i>), secondo quanto disposto dall&#8217;articolo 1-<i>quinquies</i> della legge 27 ottobre 2003, n. 290».<br />
    L&#8217;art. 1-<i>quinquies</i> della legge 27 ottobre 2003, n. 290 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità), a sua volta, dispone che «gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell&#8217;autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall&#8217;Amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attività produttive, espresso sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al programma temporale di messa fuori servizio».<br />
    Anche tale disposizione, dunque, fa riferimento, per la messa fuori servizio degli impianti, a quelli di potenza nominale maggiore di 10 MVA e prevede che essa sia autorizzata dall&#8217;«autorità competente», senza ulteriori specificazioni.<br />
    La legge regionale, nell&#8217;impugnato art. 20, individua tale autorità innanzitutto in quella indicata dall&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>j</i>), e cioè la Regione che, ai sensi di tale ultima disposizione, è competente a rilasciare le autorizzazioni concernenti gli «impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati da fonti convenzionali e rinnovabili». Tale articolo, peraltro, fa salve, espressamente, «le competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti». <br />
    L&#8217;art. 20 della legge regionale, inoltre, individua quale autorità competente anche quella indicata dall&#8217;art. 3, comma 1, lettera <i>b</i>), e cioè le Province, le quali provvedono al rilascio delle autorizzazioni «all&#8217;installazione e all&#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione».<br />
    Per il resto, l&#8217;art. 20 della legge regionale n. 26 del 2004 richiama «quanto disposto dall&#8217;articolo 1-<i>quinquies</i> della legge 27 ottobre 2003, n. 290». Tale richiamo deve intendersi operato alla necessità del previo parere conforme del Ministro delle attività produttive, espresso dopo aver sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale.<br />
    Dagli elementi evidenziati emerge che l&#8217;art. 20 della legge regionale impugnata fa riferimento unicamente agli impianti di produzione di energia che rientrano nell&#8217;ambito delle competenze provinciali e regionali, mentre fa espressamente salve «le competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti» (art. 2, comma 1, lettera <i>j</i>).<br />
    Dunque essa non prevede alcun criterio per la messa fuori servizio degli impianti limitandosi solo a specificare quale sia l&#8217;autorità competente al riguardo.<br />
    9. – È impugnato l&#8217;art. 21 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, il quale prevede che «la Regione stipula con lo Stato intese al fine di assicurare l&#8217;integrazione ed il coordinamento tra la politica energetica regionale e nazionale, concorrere ad elevare la sicurezza, l&#8217;affidabilità e la continuità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno energetico regionale, garantire l&#8217;esercizio coordinato delle funzioni di rispettiva competenza, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione».<br />
    Sostiene l&#8217;Avvocatura dello Stato che tale disposizione, ove fosse interpretata come disciplina sostanziale della materia, violerebbe l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>g</i>), della Costituzione, «poiché interferisce sull&#8217;ordinamento e sulla organizzazione dello Stato ponendo norme di procedimento per l&#8217;esercizio di funzioni statali». Violerebbe altresì l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale fissato nell&#8217;art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 7 del 2002, «dove l&#8217;intesa è prevista con la Conferenza permanente per quanto riguarda la sicurezza e la garanzia della necessaria copertura del fabbisogno nazionale, e con la Regione interessata solo per i singoli procedimenti di autorizzazione».<br />
    9.1. – Le questioni non sono fondate.<br />
    Proprio il tenore letterale dell&#8217;art. 21 della legge regionale n. 26 del 2004 esclude che esso imponga allo Stato il compimento di determinate attività, e, in particolare, la stipulazione delle intese da essa previste. La disposizione impugnata, infatti, si rivolge unicamente alla Regione, mentre non contiene alcuna disciplina unilaterale di funzioni statali (v. sentenza n. 429 del 2004).<br />
    Priva di fondamento è anche la asserita violazione dell&#8217;art. 1 del decreto-legge n. 7 del 2002, il quale, come si è visto sopra (paragrafo 4.1), disciplina specificamente la costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all&#8217;esercizio degli stessi, prevedendo la stipula di una previa intesa con la Conferenza permanente.<br />
    La disposizione regionale ha, invece, un ambito di applicazione diverso e più ampio rispetto alla norma statale, riferendosi genericamente alle intese che la Regione potrà stipulare per finalità di integrazione e coordinamento della politica regionale e nazionale in materia di energia, per garantire sicurezza, affidabilità e continuità degli approvvigionamenti e per assicurare l&#8217;esercizio coordinato delle diverse funzioni.<br />
    Non è pertanto configurabile alcuna violazione dei principi fondamentali della materia.<br />
    10. – Infine, è censurato l&#8217;art. 22, comma 4, della legge regionale, il quale dispone che «la Regione promuove intese con l&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica ed il gas al fine di definire le modalità organizzative e procedimentali volte a coordinare le attività di rispettiva competenza riferite agli obblighi di cui al comma 1, anche attraverso lo scambio di informazioni riguardo alle inottemperanze riscontrate ed alle sanzioni applicate».<br />
    Sostiene il ricorrente che tale disposizione, ove interpretata nel senso di incidere «sull&#8217;ordinamento e la organizzazione dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica ed il gas, che ha competenza nazionale», violerebbe l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>g</i>), della Costituzione, poiché attribuirebbe alla Regione competenza «in una materia che investe l&#8217;intero territorio nazionale, qual è quella individuata attraverso il richiamo del primo comma dello stesso art. 22, materia che è necessariamente sottratta alla singola Regione».<br />
    10.1. – La questione non è fondata.<br />
    A prescindere, infatti, da una certa oscurità delle argomentazioni svolte dal ricorrente, valgono le medesime considerazioni svolte al paragrafo 9, dal momento che la disposizione impugnata non incide sull&#8217;ordinamento e sull&#8217;organizzazione dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica, limitandosi a contemplare un potere della Regione di sollecitare la conclusione di intese con tale Autorità.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<i>    dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 16, comma 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia);<br />
<i>    dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all&#8217;art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
<i>    dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>k</i>), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, e in relazione all&#8217;art. 1, commi 7 e 8, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
<i>    dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>o</i>), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
<i>    dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 1, lettera <i>c</i>), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
<i>    dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 3, lettera <i>c</i>), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all&#8217;art. 117, commi secondo, lettera <i>s</i>), e terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
<i>    dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>k</i>), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; <br />
<i>    dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 20, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; <br />
<i>    dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 21, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all&#8217;art. 117, commi secondo, lettera <i>g</i>), e terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; <br />
<i>    dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 22, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>g</i>), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.</p>
<p>F.to:<br />
Annibale MARINI, Presidente<br />
Ugo DE SIERVO, Redattore<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-28-6-2006-n-246/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.246</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.4203</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-6-2006-n-4203/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-6-2006-n-4203/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.4203</a></p>
<p>Pres. Iannotta, Est. Allegretta s.c.i. S.R.L. (Avv.ti Sciacca e Steccanella) / Comune di Genova (Avv.ti Odone e Pafundi) – C. s.a. (Avv. Quaglia) sulla qualificazione di un appalto per prestazione di servizi di pubblica utilità nell&#8217;ambito dell&#8217;arredo urbano e stradale come appalto di lavori o appalto di servizi Contratti della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-6-2006-n-4203/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.4203</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-6-2006-n-4203/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.4203</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, Est. Allegretta<br /> s.c.i. S.R.L. (Avv.ti Sciacca e Steccanella) / Comune di Genova (Avv.ti Odone e Pafundi) – C. s.a. (Avv. Quaglia)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla qualificazione di un appalto per prestazione di servizi di pubblica utilità nell&#8217;ambito dell&#8217;arredo urbano e stradale come appalto di lavori o appalto di servizi</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Affidamento dei servizi di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale tramite il disegno, la progettazione esecutiva, la fornitura, l’installazione e la manutenzione di elementi di arredo urbano – Qualificazione – Appalto di lavori pubblici – Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’appalto per l’affidamento dei servizi di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale tramite il disegno, la progettazione esecutiva, la fornitura, l’installazione e la manutenzione di elementi di arredo urbano deve essere qualificato come appalto di servizi, e non di lavori pubblici, tale dovendosi considerare la prestazione continuativa che si richiede al privato contraente, identificabile nella complessiva gestione dell’arredo cittadino, dallo studio e progettazione fino alla realizzazione e conservazione. Inoltre, anche a voler ravvisare un rapporto di tipo concessorio, sul presupposto che l’aggiudicatario ricava comunque un utile dalla gestione degli elementi di arredo, si configurerebbe una concessione di pubblico servizio, soggetta anch’essa, quanto alla scelta del concessionario, alle regole dettate dal decreto legislativo n. 157 del 1995.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla qualificazione di un appalto per prestazione di servizi di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale come appalto di lavori o appalto di servizi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>	REPUBBLICA ITALIANA			     <br />	<br />
	    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	</b></p>
<p>N. 4203/06 REG.DEC.<br />
	     N.4639       REG.RIC.<br />	<br />
ANNO 2005</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 4639 del 2005 proposto dalla<br />
S<b>.C.I. Società Concessioni Internazionali a r.l.</b>, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni C. Sciacca e Maurizio Steccanella, con domicilio eletto in Roma Via della Vite, n. 7 presso lo studio del primo,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Genova</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edda Odone e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto in Roma, al Viale Giulio Cesare n. 14/4, presso lo studio del secondo,</p>
<p>e la <b>CEMUSA &#8211; Corporacion Europea de Mobiliario Urbano s.a.</b>, con sede in Madrid, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. prof. M. Alberto Quaglia, con domicilio eletto in Rom S.C.I. Società Concessioni Internazionali a r.l.a, Via Carducci, n. 4,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>CEMUSA Italia s.r.l.</b>, non costituita in giudizio,<br />
per la riforma<br />
della sentenza n. 155 in data 4 febbraio 2005 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per Liguria, Sez. II;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio e di appello incidentale del Comune di Genova e della Cemusa Corporacion Europea de Mobiliario Urbano s.a.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Corrado Allegretta;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2006 gli avv.ti Steccanella, Pafundi e Quaglia;<br />
Visto il dispositivo di sentenza n. 73 pubblicato in data 2 febbraio 2006;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con deliberazione consiliare n. 113 del 4 ottobre 1999 il Comune di Genova ebbe ad indire appalto concorso, ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, avente ad oggetto la prestazione “di servizi di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale tramite il disegno, la progettazione esecutiva, la fornitura, l’installazione e la manutenzione di elementi di arredo urbano, aventi le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate nel progetto offerta” e recanti spazi destinati allo sfruttamento di pubblicità commerciale a titolo di controprestazione.<br />
La società odierna appellante, con ricorso notificato in data 14 gennaio 2000 e successivamente integrato da motivi aggiunti, asserendo di essere legittimata nella sua qualità di esercente attività di affissione di mezzi pubblicitari, impugnò innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria la deliberazione suddetta oltre tutti gli atti del procedimento, ivi comprese la sua non ammissione alla gara e l’aggiudicazione di questa. Per resistere al ricorso si costituirono in giudizio sia il Comune di Genova che la ditta aggiudicataria, la Cemusa Corporacion Europea de Mobiliario Urbano s.a. attuale appellata, sollevando eccezioni in rito e controdeducendo nel merito. La ditta controinteressata propose, a sua volta, ricorso incidentale.<br />
Con sentenza n. 155 in data 4 febbraio 2005, il Tribunale Amministrativo Regionale per Liguria, Sez. II, previa reiezione delle eccezioni in rito, ha respinto il ricorso nel merito, dichiarando in parte irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso incidentale.<br />
Per la riforma di questa sentenza, nella parte sfavorevole, la S.C.I. Società Concessioni Internazionali a r.l. ha avanzato l’appello in epigrafe, con il quale sono riproposti, sostanzialmente, i motivi di censura già formulati in primo grado e si contestano le ragioni sulle quali la sentenza si fonda; chiedendo, in conclusione, che sia accolto il ricorso di primo grado e siano annullati i provvedimenti impugnati; con ogni conseguente determinazione sulle spese e competenze del doppio grado di giudizio.<br />
Anche in questo grado di giudizio si sono costituiti, per resistere, il Comune di Genova e la s.a. Cemusa, i quali hanno proposto, altresì, appelli incidentali impugnando la sentenza nella parte in cui sono stati respinti le eccezioni sollevate in primo grado ed il ricorso incidentale. Entrambe le parti resistenti hanno controdedotto, concludendo per l’accoglimento in via preliminare degli appelli incidentali, con la conseguente dichiarazione d’inammissibilità del ricorso di primo grado, e comunque per la reiezione del gravame, perché infondato; vinte le spese di giudizio.<br />
Con atto depositato in data 26 giugno 2005, l’appellante ha dichiarato di rinunciare alla domanda di sospensione della sentenza appellata, avanzata contestualmente all’appello principale e di tanto questa Sezione ha preso atto con ordinanza n. 3466 del 26 luglio 2005.<br />
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 31 gennaio 2006, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il punto cruciale della controversia in esame è costituito dalla qualificazione dell’appalto di cui si tratta.<br />
Assume l’appellante società che, nella specie, ricorrerebbe un’ipotesi di affidamento di esecuzione di opere pubbliche e che, pertanto, avrebbe dovuto farsi applicazione delle disposizioni concernenti l’appalto di lavori pubblici e non del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, relativo all’affidamento di servizi, come in concreto avvenuto.<br />
L’assunto non può essere condiviso.<br />
Dall’impugnata deliberazione consiliare di indizione della gara e dall’art. 1 del capitolato speciale ad essa allegato, l’oggetto dell’appalto è così definito: “la prestazione di servizi di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale tramite il disegno, la progettazione esecutiva, l’installazione e la manutenzione di manufatti di arredo urbano”.<br />
A norma delle ulteriori disposizioni del capitolato speciale, peraltro, al fine di garantire un armonico inserimento sia dal punto di vista estetico e da quello funzionale di tali elementi di arredo nel contesto cittadino, l’aggiudicatario è tenuto a proporne uno specifico piano di localizzazione. Dopo l’installazione dei beni offerti, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla loro gestione, curandone la pulizia, la manutenzione e la sostituzione ove danneggiati dall’uso o da eventi esterni. Nella gestione è inclusa, altresì, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti prelevati dai contenitori per la raccolta differenziata costituenti oggetto dell’offerta. Alla cura dell’aggiudicatario è affidata inoltre la gestione degli spazi previsti (cartelli e colonne informative) per l’informazione istituzionale, garantendo, secondo il capitolato, un minimo di 500 m², elevati dall’offerta prescelta a 1000 m², per la libera espressione delle associazioni senza scopo di lucro.<br />
Di particolare rilievo è la circostanza che la proprietà degli elementi di arredo in argomento, a norma dall’art. 14 del capitolato speciale, rimane in capo all’aggiudicatario per tutta la durata del contratto e, pertanto, non viene acquisita dal Comune al momento dell’installazione. La disposizione chiarisce infatti che, per le loro caratteristiche e la prevedibile durata del contratto, la cessione degli elementi di arredo urbano, oggetto dell’appalto, all’Amministrazione comunale al termine del contratto non si considera indispensabile.<br />
Non può, dunque, condividersi l’affermazione dell’appellante che, nel caso in esame, non vi è presenza di alcun servizio, non potendosi qualificare, se non come tale, la prestazione continuativa che si richiede al privato contraente, identificabile nella complessiva gestione dell’arredo cittadino, dallo studio e progettazione fino alla realizzazione e conservazione.<br />
Anche a voler configurare quello in esame come un appalto misto, ipotesi che pure si prospetta dall’appellante, esso comunque non sarebbe soggetto all’invocata normativa in materia di lavori pubblici, considerato che i lavori di installazione &#8211; gli unici previsti in capitolato &#8211; sono del tutto marginali e complementari alla gestione del servizio, sia sotto il profilo quantitativo del loro valore economico, sia sotto quello dell’oggetto principale dell’appalto, che risulta essere quello di arredo urbano fin qui descritto.<br />
Alla fattispecie, invece, si attaglia la definizione di appalto pubblico di servizi data dall’art. 3 D.Lgs. n. 157 del 1995, come modificato dal D.Lgs. n. 65 del 2000, quale contratto a titolo oneroso concluso per iscritto tra un prestatore di servizi e  una amministrazione aggiudicatrice avente ad oggetto “le prestazioni dei servizi elencati negli allegati I e II”; definizione che comprende, altresì, “gli appalti che, insieme alla prestazione di servizi comprendono anche l’esecuzione di lavori …. qualora i lavori assumano funzione accessoria rispetto ai servizi, siano complessivamente di importo inferiore al 50% del totale e non costituiscano l’oggetto principale dell’appalto”.<br />
Invero, nei citati allegati, a cui l’art. 3 rinvia, sono tra l’altro annoverati i servizi di manutenzione e riparazione, i servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti (come, per quanto qui interessa, le pensiline), i servizi pubblicitari, i servizi di smaltimento dei rifiuti e servizi analoghi, i servizi ricreativi culturali e sportivi, ai quali nel caso di specie sono riconducibili sotto vari profili le prestazioni oggetto dell’appalto, e comunque è compresa la categoria residuale degli “altri servizi” che include quelli non tipizzati dalla norma ma che più in generale presentino le caratteristiche del servizio ovvero di un facere strumentale agli interessi della generalità degli utenti, più che di un dare (fornitura di un bene) o della realizzazione di un’opera immobiliare (lavori).<br />
Va aggiunto, inoltre, che nella fattispecie il rapporto in questione non è riconducibile neppure alla figura della concessione di lavori pubblici, secondo quanto pure sostiene l’appellante principale. Manca, infatti, non solo l’esecuzione di lavori, ma anche il diritto di gestire e utilizzare l’opera realizzata per ricavarne, quale corrispettivo, un utile che viene corrisposto da parte dei soggetti fruitori.<br />
Nel caso in esame, invece, i beni sono liberamente utilizzati dalla collettività ed il corrispettivo per l’aggiudicataria è dato dalla possibilità di realizzare un’attività di rilievo economico, la pubblicità commerciale, che non è connessa all’uso proprio del bene. Ma, anche a voler ravvisare un rapporto di tipo concessorio sul presupposto che l’aggiudicatario ricava comunque un utile dalla gestione degli elementi di arredo, ad ogni modo, in considerazione del fatto che oggetto della prestazione è un servizio, nel rapporto in esame si configurerebbe una concessione di pubblico servizio, soggetta anch’essa, quanto alla scelta del concessionario, alle regole dettate dal decreto legislativo n. 157 del 1995.<br />
L’appello principale, pertanto, nella sua censura fondamentale si rivela infondato.<br />
Esso, peraltro, non è condivisibile neppure nella parte in cui si lamenta l’erroneità della sentenza per aver rigettato i motivi dell’originario ricorso, con i quali si sosteneva che, per effetto della procedura di gara, si sarebbe offerta all’aggiudicatario una posizione di monopolista almeno di fatto nel mercato delle affissioni pubblicitarie.<br />
Come rilevato dal giudice di primo grado, infatti, la gara di che trattasi non incide sul contingente di 17.000 m² che l’art. 5 del regolamento per la pubblicità comunale mette a disposizione dei privati per affissioni dirette mediante manufatti destinati alla pubblicità commerciale, posto che gli spazi sugli elementi di arredo urbano oggetto dell’appalto, utilizzabili per messaggi pubblicitari, ai sensi dell’art. 7 del piano generale degli impianti pubblicitari, si aggiungono a quelli a disposizione degli altri operatori del settore.<br />
Infondati risultano, altresì, i motivi di ricorso dedotti in primo grado con i numeri 2, 3, 4 e 6, respinti con la sentenza appellata e richiamati con l’atto di appello. <br />
In particolare, con i motivi secondo, terzo e quarto si fa derivare dalla qualificazione della gara come appalto di lavori pubblici l’impossibilità di far luogo ad appalto concorso (secondo motivo); l’illegittimità della previsione del bando di gara di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta (terzo motivo); l’illegittima omissione, tra i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale, del possesso del requisito di iscrizione all’albo nazionale costruttori (quarto motivo). Si tratta, all’evidenza, di censure la cui inconferenza discende dall’infondatezza, sopra dimostrata, della tesi volta a configurare l’appalto in esame come appalto di opere o lavori pubblici.<br />
Per lo stesso ordine di considerazioni, va disatteso anche il sesto dei motivi suddetti. Vi si sosteneva che, non essendo alcuna impresa di costruzioni e di impiantistica abilitata ad effettuare affissioni pubblicitarie, il soggetto che all’esito della gara in questione risultasse concessionario dovrebbe necessariamente trasferite ad altri il corrispettivo, ricavandone una utilità indiretta e negoziata incompatibile con il rapporto di affidamento in concessione. Come sopra s’è visto, nella specie non è ravvisabile né un appalto di lavori, al quale debbano essere ammesse solo imprese di costruzioni, né un procedimento per l’affidamento di una concessione.<br />
Alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, che esonerano dall’esame di ogni altra argomentazione addotta, l’appello principale va riconosciuto infondato e, pertanto, respinto; con conseguente conferma della sentenza impugnata e della pronuncia di rigetto del ricorso di primo grado. Gli appelli incidentali del Comune e della società appellata, siccome diretti a riproporre sostanzialmente le eccezioni d’inammissibilità sollevate nei confronti dell’originario ricorso, vanno dichiarati improcedibili per difetto d’interesse.<br />
Spese e competenze del presente grado di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello principale in epigrafe indicato e dichiara improcedibili gli appelli incidentali.<br />
Condanna l’appellante S.C.I. Società Concessioni Internazionali a r.l. al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio in favore del Comune di Genova nella misura di € 4.000,00 (quattromila,00) e in favore della Cemusa Corporacion Europea de Mobiliario Urbano s.a. nella misura di € 4.000,00 (quattromila,00).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2006 con l’intervento dei Signori:<br />
Raffaele Iannotta			 &#8211; Presidente<br />	<br />
Corrado Allegretta 		&#8211; Consigliere rel. est.<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi		&#8211; Cogliani &#8211; Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino			 &#8211; Consigliere <br />	<br />
Michele Corradino			 &#8211; Consigliere																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28 giugno 2006<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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