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	<title>28/6/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/6/2005 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2005 n.8905</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-28-6-2005-n-8905/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-28-6-2005-n-8905/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2005 n.8905</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, est. P. Russo. Falco Giuseppe, Gilardi Massimo, Di Caprio Vincenzo (Avv.ti Enrico Soprano e Arturo Massimo) c. Comune S. Angelo d’Alife (n.c.) e Ministero Interno (Avvocatura Stato). sull&#8217;ammissibilità del ricorso proposto avverso le operazioni elettorali cumulativamente da ricorrenti eletti e non eletti nella tornata contestata 1. Giustizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-28-6-2005-n-8905/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2005 n.8905</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-28-6-2005-n-8905/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2005 n.8905</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, est. P. Russo.<br /> Falco Giuseppe, Gilardi Massimo, Di Caprio Vincenzo (Avv.ti  Enrico Soprano e Arturo Massimo) c. Comune S. Angelo d’Alife (n.c.) e Ministero Interno (Avvocatura Stato).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità del ricorso proposto avverso le operazioni elettorali cumulativamente da ricorrenti eletti e non eletti nella tornata contestata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Proposizione di domande giudiziali diverse da parte di una pluralità di soggetti ricorrenti – Ammissibilità – Sussiste.<br />
2. Elezioni – Ricorso al G.A. – Proposto simultaneamente da cittadino elettore, candidato eletto e  candidato non eletto – Ammissibilità – Sussiste.</p>
<p>3. Elezioni – Ricorso al G.A. – Proposizione contestuale di domanda di annullamento delle operazioni elettorali e di domanda di correzione del risultato elettorale – Ammissibilità – Sussiste.</p>
<p>4. Elezioni – Principio di strumentalità delle forme – Irregolarità che influiscono sulla sincerità e libertà di voto – Manomissione di materiale elettorale &#8211; Annullamento delle operazioni elettorali – Sussiste.<br />
5.  Elezioni – Principio di strumentalità delle forme – Irregolarità che influiscono sulla sincerità e libertà di voto – Manomissione di materiale elettorale – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La contestuale proposizione di domande giudiziali da parte di una pluralità di soggetti può essere consentita, considerato che esse comportano la soluzione di identiche questioni e che non è ravvisabile un conflitto di interessi, ben potendo l’eventuale accoglimento del gravame essere vantaggioso per tutti (1).<br />
2. E’ ammissibile il ricorso avverso le operazioni elettorali proposto congiuntamente dal cittadino elettore, dal candidato Sindaco non eletto e dal candidato consigliere comunale eletto: le suddette posizioni processuali, pur essendo differenziate, non sono tra loro inconciliabili e non appaiono ostative alla proposizione del ricorso collettivo, considerato che, le stesse ben possono essere dirette ad ottenere sia l’annullamento delle operazioni elettorali, con conseguente loro rinnovazione, sia la correzione del risultato elettorale). In particolare, non può negarsi che anche il consigliere eletto possa vantare l’interesse strumentale ad ottenere l’annullamento integrale del risultato elettorale, potendo aspirare a che la propria lista divenga maggioranza a seguito del rinnovo delle elezioni (2).</p>
<p>3. Nell’ambito del giudizio proposto avverso le operazioni elettorali non sussiste incompatibilità tra la domanda di correzione del risultato elettorale, avanzata in via principale e la domanda di annullamento totale delle elezioni, proposta in via subordinata: infatti, pur spettando alla parte ricorrente di determinare l’ambito ed i limiti della cognizione del giudice adìto, definendo le censure poste a base dell’impugnazione, tuttavia, una volta che abbia proceduto alla formulazione dei motivi, e salvo l’eventuale rinuncia a taluno di essi, non può pretendere di indicare l’ordine di esame delle questioni, quando queste, per la loro consistenza oggettiva, siano tra loro in un rapporto ben definito sul piano logico giuridico.<br />
4. In materia di operazioni elettorali vige, invero, il principio di strumentalità delle forme, dal quale discende che, mentre sono irrilevanti le mere irregolarità dalle quali non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o compressione alla libera espressione del voto, al contrario, determinano l’annullamento delle operazioni elettorali quelle di tipo sostanziale, tali cioè da influire sulla sincerità e libertà di voto.</p>
<p>5. E’ in grado di influire sulla trasparenza, sincerità e libertà di voto, ingenerando fondati dubbi sulla complessiva genuinità del materiale elettorale oggetto di vaglio giurisdizionale la manomissione del materiale elettorale consistente nel rinvenimento della borsa personale del presidente del seggio elettorale di schede elettorali timbrate e vidimate.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;<br />
(1) Cfr. Consiglio di Stato, VI Sezione, 11 settembre 2002, n. 4606.</p>
<p>(2) Sulla possibilità che il G.A. corregga il risultato elettorale cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione II, 31 maggio 2004, n. 1526; T.A.R. Lazio, Latina, 5 giugno 2002, n. 666.</p>
<p>(3) Sul potere del G.A. di procedere all’esame dei motivi di ricorso secondo un ordine diverso da quello prospettato dal ricorrente cfr.: Consiglio di Stato, VI Sezione, 27 maggio 2003, n. 2958 e 8 febbraio 2001, n.551; IV Sezione, 4 dicembre 2000, n. 6488.</p>
<p>(4) Cfr. tra le tante, Consiglio di Stato, V Sezione, 2 ottobre 2002, n. 5157; 13 dicembre 2002, n. 6811.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b> IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />       PER LA CAMPANIA<br />  SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE</b></p>
<p> composto dai Magistrati:</p>
<p>&#8211; dr. ANTONIO  ONORATO           Presidente<br />&#8211; dr. ANNA  PAPPALARDO           Consigliere<br />
&#8211; dr. PIERLUIGI  RUSSO                Primo Referendario, estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 3475/2005 R.G. proposto dal<br />sig. <b>FALCO Giuseppe Domenico</b>, quale candidato a Sindaco della lista n.2, per le elezioni amministrative del Comune di S. Angelo d’Alife del 3 e 4 aprile 2005, dal sig. GILARDI Massimo e dal sig. DE CAPRIO Vincenzo Gaudenzio, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico Soprano ed Arturo Massimo, con i quali sono elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Melisburgo n.4 ;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di S. Angelo d’Alife</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio ;<br />
&#8211; il <b>Ministero dell’Interno</b> – Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso il cui Ufficio Distrettuale di Napoli, alla via Diaz n.11, è legalmente domiciliato;</p>
<p>E NEI CONFRONTI<br />
 &#8211; dei sigg.<b> Salvatore Bucci, Alfonso Pisaturo, Antonio D’Agosta, Giovanni Curtopasso, Vittorio Folco, Antonio Rega, Raffaele Riccio e Giov. Giuseppe Angelo Antonio Carullo</b>, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Romano ed Eduardo Romano, coi quali elettivamente domiciliano in Napoli, alla piazza Trieste e Trento n.48;<br />
&#8211; nonché dei sigg. <b>Giuseppe Guerra, Domenico Iannarelli, Francesco D’Aniello</b>, non costituiti;</p>
<p>PER OTTENERE<br />
la rettifica e/o l’annullamento a) delle risultanze delle operazioni elettorali svoltesi il 3 e 4 aprile 2005 per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di S. Angelo d’Alife; b) del verbale di proclamazione degli eletti (verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 6 aprile 2005; c) della deliberazione del Consiglio comunale di S. Angelo d’Alife n.6 del 16 aprile 2005, avente ad oggetto la convalida dei consiglieri eletti; d) dei verbali delle elezioni comunali delle Sezioni n.1, n.2 e n.3; e) dei verbali di scrutinio delle elezioni comunali delle Sezioni n.1, n.2 e n.3, nonché delle operazioni di spoglio ad esse connesse;  Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti l’atto di costituzione ed il ricorso incidentale proposto dai sigg. Salvatore Bucci, Alfonso Pisaturo, Antonio D’Agosta, Giovanni Curtopasso, Vittorio Folco, Antonio Rega, Raffaele Riccio e Giov. Giuseppe Angelo Antonio Carullo;<br />
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno;<br />
Vista la memoria difensiva prodotta dai ricorrenti ; <br />
Visti gli atti tutti della causa ;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 16 giugno 2005 l’avv. Enrico Soprano e l’avv. Antonio Romano, come da verbale, relatore il p. referendario Pierluigi Russo ;<br />
 Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue ;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>            Il 3 e 4 aprile 2005, a S. Angelo d’Alife (Caserta), comune compreso fra quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, si svolgevano le operazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, nonché le elezioni dei Presidenti della Giunta Regionale e Provinciale e dei Consigli Regionale e Provinciale.<br />
          Alle elezioni comunali si candidavano a ricoprire la carica di Sindaco:<br />
&#8211; Falco Giuseppe Domenico per la lista n.2, avente il contrassegno Torre con scritta <i>“INSIEME PER SANT’ANGELO</i>”;<br />
&#8211; Bucci Salvatore per la lista n.1, avente il contrassegno Montagna con scritta <i>“UN PROGETTO PER IL FUTURO</i>”.<br />
          All’esito delle operazioni di voto, il candidato Bucci Salvatore era proclamato eletto con un totale di 879 preferenze per la sua lista, mentre il sig. Falco Giuseppe Domenico conseguiva 878 preferenze, una in meno del vincitore.<br />
          Con il ricorso in trattazione il sig. Falco Giuseppe Domenico, quale candidato a Sindaco della lista n.2, il sig. Gilardi Massimo, in qualità di elettore iscritto nella lista elettorale del Comune di S. Angelo d’Alife nonché consigliere comunale eletto per la lista n.2, ed il sig. De Caprio Vincenzo Gaudenzio, in qualità di elettore iscritto nella medesima lista elettorale, chiedono, in via principale, la rettifica dei risultati oggetto dei verbali dell’Adunanza dei Presidenti, con conseguente declaratoria del sig. Falco Giuseppe Domenico ad essere eletto Sindaco in virtù del maggior numero di preferenze ottenuto, ed in via alternativa/gradata l’annullamento delle operazioni elettorali, con conseguente rinnovo delle stesse.<br />
          A fondamento della prima domanda hanno dedotto i seguenti motivi di diritto: <b>Violazione artt. 3 e 97 Cost. – Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione art. 69 D.P.R. 16.5.1960 n.570 – Violazione del giusto procedimento di legge – Violazione e falsa applicazione della circolare del Ministero dell’interno recante “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di Sezione” – Eccesso di potere – Manifesta illogicità – Irrazionalità – Manifesta ingiustizia. <br />
          </b>Assumono i deducenti che<b> </b>nella Sezione n.3 sarebbero stati erroneamente attribuiti n.2 voti alla lista n.1, che viceversa risulterebbero nulli, poiché :<br />
&#8211;	una prima scheda conterrebbe l’espressione <i>“Assessore” </i>davanti al nominativo del candidato Carullo, da intendersi come un segno di riconoscimento dell’elettore;<br />	<br />
&#8211;	una seconda indicherebbe un candidato inesistente, tale <i>“Raffaele Calenda”,</i> illegittimamente attribuita al sig. Riccio Raffaele senza che l’eventuale soprannome fosse specificato nella lista.<br />	<br />
          Osservano gli interessati che, qualora le doglianze fossero fondate, il risultato elettorale verrebbe ribaltato, attesa la differenza di appena un voto tra i due contendenti alla carica di Sindaco.<br />
          In via gradata, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del risultato elettorale per le ragioni di seguito indicate:<br />
<b>2a) Violazione artt. 3 e 97 Cost. – Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione art. 41 D.P.R. 16.5.1960 n.570 – Violazione del giusto procedimento di legge – Violazione della disciplina e dei principi generali in tema di operazioni elettorali e di voto assistito – </b>per la mancata allegazione ai verbali dei certificati medici di sette elettori che hanno votato avvalendosi di accompagnatore;<br />
<b>2b) Violazione di legge – Violazione del giusto procedimento di legge – Violazione e falsa applicazione della circolare del Ministero dell’interno recante “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di Sezione” – Eccesso di potere per manifesta illogicità – Incongruità – Violazione dei principi di trasparenza delle operazioni di voto </b>– per l’episodio accaduto nella Sezione n.3, ove il Presidente, accortosi che un voto era stato espresso con la penna anziché con la matita copiativa, annullava la scheda senza fornirne tuttavia una nuova all’elettore;<br />
<b>2c) Violazione del giusto procedimento di legge – Eccesso di potere per manifesta illogicità – Illogicità – Incongruità – Violazione dei principi di trasparenza delle operazioni di voto – </b>per la manomissione del materiale elettorale verificatasi nella Sezione n.3, atteso che nella borsa del Presidente venivano rinvenute, tra le altre, due schede per le elezioni comunali;<br />
<b>2d)</b> <b>Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art.66 del D.P.R. n.570/1960 – Violazione del giusto procedimento di legge – Eccesso di potere per manifesta illogicità – Violazione della disciplina e dei principi generali in tema di operazioni elettorali </b>– in quanto i verbali della Sezione n.3 non recherebbero la sottoscrizione nell’ultima parte, relativa alla chiusura delle operazioni;<br />
<b>2e) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art.24 del D.P.R. n.570/1960 – Violazione e falsa applicazione della circolare del Ministero dell’interno recante “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di Sezione” – Violazione del giusto procedimento di legge – Eccesso di potere per manifesta illogicità – Violazione dei principi in tema di operazioni elettorali  </b>– per l’illegittimità della procedura di sostituzione del Presidente della Sezione n.3 – dimessosi a seguito dell’episodio denunciato sopra (alla lett. c), al quale subentrava automaticamente il vice Presidente – e del Segretario, che veniva scelto tra gli elettori anziché tra i componenti dell’ufficio elettorale;<br />
<b>2f) Violazione del giusto procedimento di legge – Eccesso di potere per manifesta ingiustizia – Illogicità – Incongruità &#8211;  Violazione dei principi di trasparenza delle operazioni elettorali </b>– essendo state attribuite erroneamente 158 preferenze, anziché 98, al candidato consigliere comunale Folco Vittorio.  <br />
          Si sono costituiti in giudizio i controinteressati individuati in epigrafe, i quali hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, che discenderebbe dalla incompatibilità delle due domande proposte sia sotto il profilo oggettivo, in quanto il cumulo sarebbe diretto a raggiungere risultati contrastanti – la rettifica del risultato elettorale ovvero l’annullamento <i>in toto </i>dello stesso – sia sotto il profilo soggettivo, per il diverso status dei ricorrenti. Nel merito hanno chiesto la reiezione del ricorso per l’infondatezza delle censure.<br />
          Gli stessi controinteressati, col medesimo atto, hanno proposto ricorso incidentale, deducendo <b>Violazione e falsa applicazione degli artt.57, 64, 69 e ss. del D.P.R. 16.5.1960 n.570, </b>in quanto nella Sezione n.3, da un lato, sarebbero state considerate valide ed attribuite alla lista n.2 cinque schede da considerarsi nulle, dall’altro, sarebbero state annullate 3 schede, che viceversa costituirebbero valida espressione di voto alla lista n.1.<br />
          Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, attraverso il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che ha depositato documenti.<br />
          I ricorrenti principali hanno successivamente presentato memoria difensiva, replicando all’eccezione di controparte ed insistendo nelle proprie richieste.<br />
          Alla pubblica udienza del 16 giugno 2005 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center><b> D I R I T T O </b></p>
<p>
</b>	          Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dagli odierni controinteressati con riguardo ai seguenti due aspetti: da un lato, sotto il profilo soggettivo, l’inammissibilità del ricorso collettivo discenderebbe dal conflitto d’interessi rilevabile nel diverso<i> status</i> dei ricorrenti, atteso che il sig. Falco Giuseppe Domenico agisce quale candidato a Sindaco della lista n.2, il sig. Gilardi Massimo in qualità di elettore nonché consigliere comunale eletto per la lista n.2 ed il sig. De Caprio Vincenzo Gaudenzio in qualità di cittadino elettore; dall’altro, l’incompatibilità delle due domande proposte emergerebbe anche sotto il profilo oggettivo, in quanto il cumulo sarebbe diretto a raggiungere risultati contrastanti, vale a dire la rettifica del risultato elettorale, in via principale, e l’annullamento <i>in toto </i>dello stesso, in via gradata.<br />	<br />
          Ad avviso del Collegio l’eccezione va disattesa.<br />
          Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, la contestuale proposizione di domande giudiziali da parte di una pluralità di soggetti può essere consentita, considerato che esse comportano la soluzione di identiche questioni e che non è ravvisabile un conflitto di interessi, ben potendo l’eventuale accoglimento del gravame essere vantaggioso per tutti (cfr. Consiglio di Stato, VI Sezione, 11 settembre 2002, n.4606).    <br />
          Invero, le posizioni dei tre ricorrenti, pur essendo differenziate, non sono tra loro inconciliabili e non appaiono ostative alla proposizione del ricorso collettivo, considerato che, in via generale, sia l’azione popolare del cittadino elettore sia l’azione individuale del candidato consigliere comunale eletto e del candidato Sindaco non eletto ben possono essere dirette ad ottenere sia l’annullamento delle operazioni elettorali, con conseguente loro rinnovazione, sia la correzione del risultato elettorale (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione II, 31 maggio 2004, n.1526). In particolare, non può negarsi che anche il consigliere eletto possa vantare l’interesse strumentale ad ottenere l’annullamento integrale del risultato elettorale, potendo aspirare a che la propria lista divenga maggioranza a seguito del rinnovo delle elezioni (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, 5 giugno 2002, n.666).<br />
          Osserva, poi, il Collegio che la dedotta incompatibilità tra le azioni – nel senso che la domanda di correzione del risultato elettorale, avanzata in via principale, postula la generale legittimità del procedimento elettorale (del quale si contesta soltanto l’attribuzione di due voti alla lista contrapposta), che è messa invece in discussione con la domanda di annullamento totale delle elezioni, proposta in via subordinata – è solo apparente e può essere agevolmente superata invertendo l’ordine di esame delle stesse.<br />
          Infatti, pur spettando alla parte ricorrente di determinare l’ambito ed i limiti della cognizione del giudice adìto, definendo le censure poste a base dell’impugnazione, tuttavia, una volta che abbia proceduto alla formulazione dei motivi, e salvo l’eventuale rinuncia a taluno di essi, non può pretendere di indicare l’ordine di esame delle questioni, quando queste, per la loro consistenza oggettiva, siano tra loro in un rapporto ben definito sul piano logico giuridico (cfr. Consiglio di Stato, VI Sezione, 27 maggio 2003, n.2958 e 8 febbraio 2001, n.551; IV Sezione, 4 dicembre 2000, n.6488).<br />
          Ora, nel caso di specie, non v’è dubbio che i motivi con i quali è contestata la legittimità delle operazioni elettorali debbano essere affrontati con priorità logica rispetto a quello – rubricato al n.1 – volto ad ottenere la rettifica dei due voti di preferenza attribuiti alla lista n.1, considerato che, alla stregua di quanto fin qui osservato, la correzione del risultato elettorale presuppone la previa verifica della legittimità del procedimento elettorale nel suo complesso.<br />
          Nel merito, la domanda di annullamento è fondata.<br />
          Ad avviso del Collegio, si appalesa fondata ed assorbente la censura – sopra rubricata al n.2, lettera c) – con cui viene denunciata  la manomissione del materiale elettorale verificatasi nella Sezione n.3.   <br />
           In punto di fatto, l’increscioso episodio contestato, a seguito del quale peraltro il Presidente del seggio si dimetteva dall’incarico – in disparte gli aspetti della vicenda di rilievo penalistico riservati alla cognizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria – è compiutamente descritto nel verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale della Sezione n.3 (al paragrafo 5, pagine 17 e ss.), riferito all’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, svoltasi contestualmente all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di S. Angelo d’Alife. Ivi si dà atto che, su richiesta di un rappresentante di lista il Presidente del seggio veniva invitato a esibire le schede occultate all’interno della propria borsa e precisamente che “[…] <i>In un primo momento sono state consegnate spontaneamente una scheda di colore azzurro, una di colore giallo e una di colore verde che non erano state inserite nel plico contenente le schede timbrate e vidimate per il numero degli elettori, successivamente a seguito di richiesta fatta dal rappresentante di lista […] è stata effettuata una perquisizione nella borsa personale del presidente […] e sono state rinvenute altre tre schede timbrate e vidimate di cui una di colore verde, una di colore giallo, una di colore azzurro”.</i><br />
          Ad avviso del Collegio, l’estrema gravità dell’accaduto, in considerazione delle concrete circostanze e della qualità rivestita dall’autore del fatto – non va trascurato, infatti, che, ai sensi dell’art.49 del d.P.R. 16 maggio 1960, n.570, dopo che l’elettore ha compilato la scheda nell’apposita cabina, la restituisce al presidente che<i>, </i>verificatane l’autenticità,<i> “pone la scheda stessa nell’urna” </i>   <i> </i>             – è in grado di influire sulla trasparenza, sincerità e libertà di voto, ingenerando fondati dubbi sulla complessiva genuinità del materiale elettorale oggetto di vaglio giurisdizionale.<br />
          In proposito si osserva che in materia di operazioni elettorali vige, invero, il principio di strumentalità delle forme, dal quale discende che, mentre sono irrilevanti le mere irregolarità dalle quali non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o compressione alla libera espressione del voto, al contrario, determinano l’annullamento delle operazioni elettorali quelle di tipo sostanziale, tali cioè da influire sulla sincerità e libertà di voto (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato, V Sezione, 2 ottobre 2002, n.5157; 13 dicembre 2002, n.6811).<br />
          Nel caso di specie, lo svolgersi dei fatti palesa sintomaticamente una macroscopica violazione dei principi che presiedono allo svolgimento delle operazioni elettorali. Di esse va particolarmente curata la pubblicità e trasparenza, alla quale si connette la necessaria verbalizzazione di tutte le operazioni; del pari va tutelata la chiusura, il suggello e la conservazione del materiale elettorale, al fine di impedire manomissioni o sottrazioni.<br />
          In definitiva, l’anomalia procedurale verificatasi è in grado di rendere ragionevolmente inaffidabile l’intero risultato della consultazione, tenuto anche conto che, nella fattispecie, tra le due liste contendenti vi è stato appena un voto di scarto.<br />
          Come rilevato dalla Sezione in altro caso, ove pure la differenza era stata di un solo voto (cfr., in termini, T.A.R. Campania, II Sezione, 12 novembre 2001, n.4810), l’annullamento va riferito a tutte e tre le Sezioni, rilevando il fatto che il numero dei votanti è quasi equamente distribuito tra esse e la circostanza per la quale non può assegnarsi alla sola ripetizione delle operazioni relative alla Sezione n.3 la scelta degli organi politici comunali.<br />
          In dipendenza del travolgimento di tutte le operazioni, restano assorbiti gli altri motivi non esaminati, ivi compresi quelli diretti alla correzione del risultato elettorale. Ne consegue, altresì, l’improcedibilità del ricorso incidentale per difetto d’interesse.<br />
          Sussistono giusti motivi per compensare equamente tra le parti le spese di giudizio.   <br />
<b></p>
<p align=center><b> P.Q.M.</b></p>
<p>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania &#8211; Sezione Seconda &#8211; definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe R.G. n.3475/2005, così statuisce:<br />
&#8211;	accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla integralmente le operazioni elettorali svoltesi nel Comune di   S. Angelo d’Alife;<br />	<br />
&#8211;	dichiara improcedibile il ricorso incidentale ;<br />	<br />
&#8211;	compensa le spese di giudizio.<br />	<br />
	        Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />	<br />
        Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16 giugno 2005. </p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2005 n.13831</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-6-2005-n-13831/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Carbone, est. Criscuolo Comune di Mentana (avv. R. Venettoni) c. Nicola Barone (avv.ti D. Mastrostefano e M. Spinelli) ulteriore conferma delle SS.UU. sulla nullità derivata del contratto stipulato con il professionista per mancata previsione della copertura finanziaria nella delibera di conferimento dell&#8217;incarico); v. anche CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-6-2005-n-13831/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2005 n.13831</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone, est. Criscuolo<br /> Comune di Mentana (avv. R. Venettoni) c. Nicola Barone (avv.ti D. Mastrostefano e M. Spinelli)</span></p>
<hr />
<p>ulteriore conferma delle SS.UU. sulla nullità derivata del contratto stipulato con il professionista per mancata previsione della copertura finanziaria nella delibera di conferimento dell&#8217;incarico); v. anche CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 10 giugno 2005* (sull&#8217;estensione della nullità della delibera di conferimento di un incarico professionale anche al contratto stipulato con il professionista</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Conferimento dell’incarico di progettazione – Nullità della delibera di conferimento per violazione art. 55, co. 5, L. 142 del 1990 – Conseguenze – Estensione della nullità al contratto stipulato con il professionista &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche nel vigore dell’art. 55, co. 5, L. 142 del 1990 (nel testo anteriore alla modifica apportata con l’art. 6, co. 11, L. 127 del 1997) la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l’incarico per la progettazione di un’opera pubblica è valida ed efficace nei confronti dell’ente solo se il relativo impegno di spesa sia accompagnato dall’attestazione della copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario. L’inosservanza di tale prescrizione determina la nullità della delibera, che si estende al contratto di prestazione d’opera professionale stipulato con il professionista, comportando l’esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligazione dell’ente pubblico in ordine alle spese assunte senza il suddetto adempimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/6857_6857.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2005 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-28-6-2005-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-28-6-2005-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2005 n.0</a></p>
<p>LA ROSA II contro Italia una nuova sentenza della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo in materia di accessione invertita Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo &#8211; C.e.d.u. &#8211; Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per privazione della proprietà &#8211; Transazione &#8211; Radiazione dal ruolo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-28-6-2005-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2005 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-28-6-2005-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2005 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">LA ROSA II contro Italia</span></p>
<hr />
<p>una nuova sentenza della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo in materia di accessione invertita</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo &#8211; C.e.d.u. &#8211; Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per privazione della proprietà &#8211; Transazione &#8211; Radiazione dal ruolo &#8211; Pubblico interesse &#8211; Diritti fondamentali &#8211; Equo bilanciamento &#8211; Interferenze arbitrarie &#8211; Pacifico godimento della proprietà – Giurisprudenza di Strasburgo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Con la presente sentenza, la CEDU ribadisce la necessità di radiare dal ruolo il ricorso in materia di accessione invertita allorquando i ricorrenti stipulino, nel corso del processo innanzi le giurisdizioni nazionali, una transazione in forza della quale percepiscono una somma a titolo di risarcimento globale impegnandosi al contempo a rinunciare a qualunque pretesa od azione presente o futura.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota del dott. Emiliano Simonelli:</p>
<p>L’importanza del caso in esame risiede nella radiazione al ruolo del ricorso in oggetto, pertanto già dichiarato ricevibile.<br />
La doglianza dei ricorrenti, avente ad oggetto l’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1, concerne la privazione del loro terreno in forza del principio dell’accessione invertita (“occupazione acquisitiva”), nonché l’assenza di indennizzo in ragione della pendenza della procedura innanzi le giurisdizione nazionali.<br />
Nel corso del giudizio innanzi le giurisdizioni nazionali, i ricorrenti hanno concluso con l’amministrazione una transazione, in forza della quale hanno percepito una somma a titolo di risarcimento globale impegnandosi al contempo a rinunciare a qualunque pretesa od azione presente o futura.<br />
Tenuto conto di tale transazione, la Corte ha proceduto a radiare dal ruolo il presente ricorso, conformemente alla propria giurisprudenza (cfr., in particolare, <i>Giacometti et autres c. Italie </i>(déc.), n° 34939/97, 29 mars 2001 ; <i>Guerrera et Fusco c. Italie</i> n° 40601/98, 3 avril 2003 ;<i> Folcheri c. Italie</i>, (déc.), n° 61839/00, 3 juin 2004).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/6862_6862.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-28-6-2005-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2005 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2005 n.8841</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-6-2005-n-8841/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-6-2005-n-8841/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-6-2005-n-8841/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2005 n.8841</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo Ferrara s.r.l. (Avvocati Franco Iadanza, Alfredo Iadanza ed Alessandro Biamonte) c. Comune di Sassinoro (n.c.) e Tecnocostruzioni (Avv. Andrea Abbamonte) sulle condizioni per la possibilità, da parte dell&#8217;impresa partecipante alla gara d&#8217;appalto, di presentare la cauzione provvisoria in misura ridotta 1. Giustizia Amministrativa –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-6-2005-n-8841/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2005 n.8841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-6-2005-n-8841/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2005 n.8841</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo<br /> Ferrara s.r.l. (Avvocati Franco Iadanza, Alfredo Iadanza  ed Alessandro Biamonte)  c. Comune di Sassinoro (n.c.) e Tecnocostruzioni  (Avv. Andrea Abbamonte)</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni per la possibilità, da parte dell&#8217;impresa partecipante alla gara d&#8217;appalto, di presentare la cauzione provvisoria in misura ridotta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia Amministrativa – Impugnazione degli esiti di una gara d’appalto &#8211; Ricorso incidentale mirante a contestare l’ammissione del ricorrente principale alla gara &#8211;  Esame dello stesso, da parte del G.A., prima e a prescindere dalla fondatezza del ricorso principale – Obbligo – Sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Cauzione provvisoria – Presentazione di cauzione ridotta ai sensi  all’art. 8, comma 11 quater, lettera a)  della legge 11.2.1994 n. 109  &#8211; Ammissibilità anche in assenza di una specifica disposizione del bando – Sussiste.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Cauzione provvisoria – Presentazione di cauzione ridotta ai sensi  all’art. 8, comma 11 quater, lettera a)  della legge 11.2.1994 n. 109  &#8211; Condizioni di ammissibilità – Fattispecie.</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Gara – Cauzione provvisoria – Presentazione di cauzione ridotta ai sensi  all’art. 8, comma 11 quater, lettera a)  della legge 11.2.1994 n. 109 – Mancata dichiarazione, da parte dell’impresa, di volersi avvalere della riduzione – Mancata allegazione della certificazione di qualità – Ammissione alla gara – Illegittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso di impugnazione degli esiti di una procedura di gara, il G.A. deve procedere al preventivo esame del ricorso incidentale proposto  dalla controinteressata e mirante a contestare l’ammissione alla gara del ricorrente principale, in quanto in ipotesi di accoglimento del ricorso incidentale ne discenderebbe l’inammissibilità del gravame principale per carenza di interesse (1).<br />
2. La riduzione della cauzione di cui all’art. 8, comma 11 quater, lettera a)  della legge 11.2.1994 n. 109  configura un beneficio riconosciuto ad un’impresa in considerazione di una sua particolare condizione soggettiva &#8211;  attestata dal possesso della certificazione di qualità &#8211; per cui questa è ritenuta maggiormente affidabile, sia come concorrente che come potenziale affidataria dell’appalto. Ne deriva l’automatica applicabilità della norma, nel senso che il beneficio della riduzione della cauzione deve ritenersi operante indipendentemente da un’espressa previsione da parte della lex specialis di gara che non potrebbe nemmeno legittimamente escluderne a priori l’operatività.</p>
<p>3. Al fine di poter applicare l’istituto della riduzione della cauzione di cui all’art. 8, comma 11 quater, lettera a)  della legge 11.2.1994 n. 109, è necessario che l’impresa che voglia avvalersi della riduzione operi una manifestazione di volontà espressa ed inequivoca in tal senso, dimostri documentalmente il possesso della certificazione di qualità,  e provi che vi sia corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara  e quella  a cui si riferisce la certificazione di qualità.</p>
<p>4. E’ illegittima l’ammissione alla gara di un’impresa che abbai presentato una cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi di cui all’art. 8, comma 11 quater, lettera a)  della legge 11.2.1994 n. 109, in assenza di un’espressa volontà da parte dell’impresa di avvalersi della riduzione, della mancata allegazione della certificazione di qualità nonchè della mancata  corrispondenza  tra le categorie  di lavori oggetto di appalto e quelle indicate nella certificazione di qualità successivamente presentata.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; sentenza 16 giugno 2005 n. 3166.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale<br />
per la Campania  &#8211; 1^ Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5460/03 R.G. proposto da</p>
<p><b>Ferrara s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. Ferrara s.r.l. &#8211; Zaccari Carmine – Guerrera Enrico, rappresentata e difesa dagli Avvocati Franco Iadanza, Alfredo Iadanza  ed Alessandro Biamonte ed elettivamente domiciliata in Napoli, via Duomo n. 348, presso lo studio degli Avvocati Franco Iadanza, Alfredo Iadanza  ed Alessandro Biamonte;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Sassinoro</b>, in persona del Sindaco p.t. non costituito in giudizio;</p>
<p>nonché nei confronti di</p>
<p><b>Tecnocostruzioni s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante p.t.,  rappresentata e difesa dall’Avvocato Andrea Abbamonte ed elettivamente  domiciliata in Napoli, via Melisurgo n. 4 , presso lo studio dell’Avvocato Andrea Abbamonte.</p>
<p>per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari <br />
a)	della determina n. 30  Reg. Generale – 9  Reg. Servizio del 10.4.2003, pubblicata all’Albo Pretorio sino al 26.4.2003, con la quale si è proceduto all’approvazione del verbale di gara del 27.3.2003 ed all’aggiudicazione dei lavori in favore dell’impresa Tecnocostruzioni s.r.l.;<br />	<br />
b)	del verbale di gara  del 27.3.2003 nella parte in cui la Commissione omette l’esclusione delle  seguenti imprese: 1. Costruzioni Edili La.Ma.; 2.  Fra. Mar. Costruzioni; 3. Gemis s.r.l.; 4. Ferraro Fernando;  5. Clemente  Giuseppe; 6. Soedil; 7.  A.T.I. Di.Ma s.r.l.; 8. So.Me.Co. s.r.l.; 9. Costruzioni Camardo; 10. A.T.I. AU.PA. Costruzioni;<br />	<br />
e conseguentemente  contemplando, nel calcolo, le offerte delle suddette ditte, individua la migliore offerta in quella dell’impresa Tecnocostruzioni s.r.l., procedendo all’aggiudicazione dei lavori in favore della stessa;<br />
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.<br />
nonché<br />
per il risarcimento del danno ingiusto.</p>
<p>ed ancora mediante la proposizione di motivi aggiunti <br />
per l’annullamento<br />
a)	del contratto, di data e numero di repertorio sconosciuti, stipulato tra l’Amministrazione Comunale e la Tecnocostruzioni s.r.l., mai comunicato;<br />	<br />
b)	del verbale di consegna dei lavori, di data sconosciuta, mai comunicato;<br />	<br />
c)	di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, mai comunicato.<br />	<br />
						nonché <br />	<br />
 su ricorso incidentale proposto dalla Tecnocostruzioni s.r.l. <br />
					 per l’annullamento <br />	<br />
a) dei provvedimenti di numero e data sconosciuti  a mezzo dei quali la stazione appaltante ha ammesso alla procedura di gara alcune ditte, ancorché le stesse avessero presentato una polizza non corretta (secondo la previsione della lettera del bando, come interpretata dalla ricorrente principale) nei sensi chiariti (anche in riferimento  alla indicazione delle ditte in parola) in punto di diritto;<br />
b) di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo della posizione della ricorrente incidentale, ivi compreso il provvedimento, di numero  e data sconosciuti, e, più in generale, dei verbali tutti di gara, a mezzo del quale la Commissione di gara  ha provveduto ad ammettere alla procedura la società ricorrente, ancorché la stessa non avesse presentato tutta la  documentazione richiesta dalla lettera di invito, nei sensi chiariti in parte motiva.</p>
<p>Visti tutti gli atti di causa;<br />
Vista la costituzione in giudizio della Tecnocostruzioni s.r.l.;  <br />
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;<br />
Uditi all’udienza del 18.5.2005 gli avvocati di cui al relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto  ed in diritto quanto segue </p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Comune di Sassinoro indiceva una licitazione privata per l’affidamento di lavori di completamento infrastrutture Area P.I.P. da aggiudicarsi mediante il sistema del prezzo più basso, per un importo a base d’asta  pari a € 627.277,15, oltre € 19.108,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.<br />
Il bando prevedeva che i concorrenti dovessero prestare una cauzione provvisoria  pari  al 2% dell’importo complessivo dell’appalto.<br />
Alla gara venivano invitate 126 imprese di cui solo 91 presentavano offerta.<br />
Nella seduta del 27.3.2003, la Commissione dopo aver ammesso tutte le imprese partecipanti, individuava quale migliore offerente la società Tecnocostruzioni s.r.l.  che aveva presentato un ribasso  del 31,777%, valore che più si avvicinava per difetto alla soglia di anomalia calcolata nel 31,800%. <br />
Avverso il verbale di gara e contro la determinazione dirigenziale di approvazione, proponeva  ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale  la società Ferraro s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. Ferrara s.r.l. &#8211; Zaccari Carmine – Guerrera Enrico di cui era capogruppo, chiedendone l’annullamento, previa  concessione di idonee misure cautelari, oltre al risarcimento del danno.<br />
La ricorrente  deduceva che la Commissione aveva errato nell’ammettere al prosieguo della gara tutte le 91 ditte partecipanti, atteso che per dieci di queste la cauzione provvisoria non era di importo sufficiente,  e ciò in quanto era stata calcolato sul solo importo dei lavori posto a base d’asta e quindi senza considerare gli oneri di sicurezza che, sebbene non soggetti a ribasso, comunque costituivano parte dell’importo complessivo dei lavori, elemento a cui il bando aveva espressamente  fatto riferimento per il calcolo della cauzione.<br />
Di conseguenza, la mancata prestazione della cauzione  in conformità  a quanto previsto dalla lex specialis di gara avrebbe dovuto comportare l’esclusione delle dieci ditte menzionate, con conseguente ricalcolo della soglia di anomalia, rispetto al cui nuovo valore la migliore offerta risultava essere quella della  ricorrente.<br />
La ricorrente proponeva anche domanda di risarcimento  per i danni subiti.<br />
Si costituiva in giudizio la controinteressata Tecnocostruzioni  s.r.l.  che, oltre a svolgere difese nel merito della controversia,  eccepiva l’inammissibilità  del ricorso  per carenza di interesse, rilevando che, oltre alle dieci ditte  menzionate &#8211; alle quali la ricorrente non aveva nemmeno notificato il gravame &#8211; altre cinque non avevano prestato la cauzione  conformemente  al bando così come interpretato  dalla ricorrente, con la conseguenza che l’eventuale ricalcolo della media comunque avrebbe determinato l’aggiudicazione della gara in suo favore.<br />
Alla camera di consiglio del 4.6.2003, il Collegio, con ordinanza n. 2752/03, respingeva la domanda cautelare sulla base di quanto dedotto dalla difesa della  Tecnocostruzioni s.r.l., provvedimento confermato in grado di appello dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza del 1°luglio 2003.<br />
La controinteressata proponeva ricorso incidentale con cui ribadiva  quanto sostenuto nella memoria depositata nella fase cautelare con riferimento alla mancata esclusione  di ulteriori cinque ditte che avevano presentato una cauzione provvisoria insufficiente allo stesso modo  delle dieci concorrenti di cui la ricorrente pretendeva l’estromissione;  inoltre, lamentava l’illegittima ammissione dell’A.T.I.  ricorrente in quanto, delle imprese che vi facevano parte,  solo la Ferraro s.r.l. aveva presentato l’attestazione di presa visione degli atti tecnici  da rilasciarsi a cura dell’U.T.C. così come richiesto dalla lex specialis di gara.<br />
A seguito delle argomentazioni difensive presentate dalla ricorrente nella memoria del 9.7.2003, secondo cui le cinque ulteriori imprese offerenti avevano presentato una cauzione in ogni caso di importo sufficiente,  e ciò in quanto beneficiavano della riduzione del 50% della polizza ai sensi dell’8, comma 11 quater  della lettera a) della  legge n. 109/94, la Tecnocostruzioni s.r.l. proponeva ulteriore motivo di gravame incidentale contestando la fondatezza anche di tale circostanza.<br />
La ricorrente, invece, mediante la proposizione di motivi aggiunti impugnava il contratto ed il verbale di consegna dei lavori  per illegittimità derivata, specificando in dettaglio la richiesta di risarcimento per i danni subiti.<br />
All’udienza di discussione del 18.5.2005, in vista della quale la controinteressata depositava una  memoria  conclusionale, il Tribunale tratteneva la causa per la decisione. </p>
<p><b></p>
<p align=center>MOTIVI    DELLA    DECISIONE</p>
<p></b></p>
<p>La società Ferrara s.r.l., in  proprio e quale capogruppo dell’A.T.I. Ferrara s.r.l. &#8211; Zaccari Carmine – Guerrera Enrico ha impugnato il verbale di gara e la successiva determinazione dirigenziale di approvazione relativi alla licitazione privata indetta dal Comune di Sassinoro  per l’affidamento di lavori di  completamento di infrastrutture nell’Area P.I.P.;  con motivi aggiunti è stato impugnato  il contratto di appalto stipulato tra l’Amministrazione  e l’aggiudicataria Tecnocostruzioni s.r.l., nonché il verbale di consegna dei lavori.<br />
Ritiene il Collegio di procedere all’esame del ricorso incidentale proposto  dalla controinteressata, in quanto in ipotesi di accoglimento ne discenderebbe l’inammissibilità del gravame principale   e dei motivi aggiunti per carenza di interesse.<br />
Va premesso che la  ricorrente ha  dedotto che la Commissione aveva erroneamente ammesso alla gara tutte le novantuno imprese che avevano presentato offerta, in quanto dieci tra queste avrebbero dovuto invece essere escluse per  avere presentato una cauzione provvisoria non conforme a quanto previsto dalla  lex specialis di gara  che ne aveva determinato l’importo nella misura del 2% dell’importo complessivo dei lavori; le predette ditte, invece, avevano individuato il valore su cui calcolare tale percentuale con riferimento al solo importo dei lavori  posti a base d’asta, senza computare, quindi, anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; ne  conseguiva che ove la Commissione non avesse  tenuto conto di queste dieci offerte, il calcolo della media risultante  dalle ottantuno ditte da ammettere legittimamente alla gara  ne avrebbe determinato  un valore tale da far  risultare la sua come migliore  offerta.<br />
La ricorrente incidentale ha invece evidenziato che, anche a voler aderire alla prospettazione  di parte ricorrente, le  ditte da escludere sarebbero state quindici  e non solo dieci, con la conseguenza che  la media dei ribassi sarebbe stata comunque tale da farla  risultare  migliore offerente.<br />
Il ricorso incidentale è fondato.<br />
Va preliminarmente osservato come non  sia stata in alcun modo contestata dalla ricorrente principale l’affermazione della controinteressata contenuta nel ricorso incidentale secondo cui le imprese che avevano presentato una cauzione provvisoria di importo inferiore al 2%, da calcolarsi sull’importo complessivo dei lavori, ossia comprensivo sia della base d’asta  che degli oneri di  sicurezza non soggetti a ribasso, fossero in numero superiore alle dieci originariamente indicate, essendovene altre cinque e segnatamente la Natale s.r.l., la Siet s.r.l., la Zaccari Costruzioni s.r.l., la Cise s.r.l.  e la House Service s.r.l.<br />
Ne deriva che, con riferimento a tale situazione di fatto, l’eventuale fondatezza in diritto della tesi proposta dalla ricorrente principale circa l’esatto importo della cauzione provvisoria, non mutando comunque l’esito della gara in suo favore, renderebbe inutiliter data una  possibile decisione  a sé favorevole nel presente giudizio. <br />
Tanto premesso, è necessario procedere all’esame delle controdeduzioni della Ferrara s.r.l. contenute nella memoria del 9.7.2003 e richiamate nei motivi  aggiunti  di impugnazione del contratto e del verbale di consegna dei lavori, con cui la ricorrente principale ha giustificato il minor importo della cauzione provvisoria prestata dalle cinque ditte indicate dalla Tecnocostruzioni s.r.l.  rispetto al valore percentuale da calcolarsi con riferimento all’importo complessivo dei lavori, pari ad € 646.386,06, sulla base del fatto che queste ultime beneficiavano della riduzione al 50% di cui all’art. 8, comma 11quater lettera a) della legge n. 109/94, avendo conseguito la certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000; pertanto, l’importo cauzionale minimo non sarebbe stato pari a € 12.927,72, ossia al 2%  di € 646.386,06, ma di € 6.463,86, ossia l’1% del richiamato valore complessivo dei lavori; poiché le ditte in questione avevano  prestato tutte polizze il cui valore  era compreso tra € 12.545,00 e € 12.600,00,  e quindi di gran lunga superiore all’1% dell’importo complessivo dei lavori, la Commissione  non avrebbe avuto alcun  motivo di estrometterle dalla gara.<br />
In riferimento a tale circostanza,  la Tecnocostruzioni s.r.l.  ha presentato motivi aggiunti di ricorso incidentale, rilevando che la riduzione al 50% della cauzione provvisoria costituisce per l’impresa una mera facoltà e non anche un effetto automatico collegato al possesso della certificazione di qualità; inoltre, l’impresa Natale s.r.l. non aveva in sede di gara allegato la certificazione di qualità con cui giustificare il dimezzamento della cauzione, mentre la CISE s.r.l. possedeva una certificazione relativa ad una categoria diversa rispetto a quella prevalente messa in gara, ossia la OG 6, inerente la realizzazione di acquedotti, gasdotti o oleodotti, opere  irrigazione.<br />
Pertanto, la cauzione prestata da entrambe le ditte risultava comunque insufficiente rispetto all’importo complessivo dei lavori, per cui queste sarebbero state comunque da estromettere, con la conseguenza per cui il  calcolo della media delle offerte ammesse, sarebbe risultato sempre tale da far figurare la Tecnocostruzioni s.r.l. quale miglior offerente.<br />
Ritiene il Collegio che la riduzione della cauzione di cui all’art. 8, comma 11 quater, lettera a)  della legge 11.2.1994 n. 109  configuri un beneficio riconosciuto ad un’impresa in considerazione di una sua particolare condizione soggettiva &#8211;  attestata dal possesso della certificazione di qualità &#8211; per cui questa è ritenuta maggiormente affidabile, sia come concorrente che come potenziale affidataria dell’appalto.<br />
Ne deriva l’automatica applicabilità della norma, nel senso che il beneficio della riduzione della cauzione deve ritenersi operante indipendentemente da un’espressa previsione da parte della lex specialis di gara che non potrebbe nemmeno legittimamente escluderne a priori l’operatività.<br />
La portata generale dell’istituto deve, tuttavia, tenere conto della natura soggettiva del beneficio che ne caratterizza l’applicazione nel caso concreto, ancorandola a determinati presupposti.<br />
Innanzitutto, occorre  che vi sia una  manifestazione di volontà espressa ed inequivoca da parte dell’impresa di volersi avvalere della riduzione,  dichiarazione in mancanza  della quale, infatti, la stazione appaltante si troverebbe di fronte ad una garanzia di importo ingiustificatamente dimezzato, circostanza che, oggettivamente considerata,  integrerebbe addirittura gli estremi di una legittima causa di esclusione.<br />
Inoltre, trattandosi di un beneficio operante solo in presenza della  certificazione di qualità, l’impresa  che intenda avvalersene ha l’onere di dimostrare documentalmente il possesso di tale requisito.<br />
Infine, poiché la riduzione dell’importo cauzionale è giustificata dalla maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell’impresa,  è necessario che tale requisito sia posseduto con riferimento all’oggetto specifico dell’appalto, dovendo pertanto esservi corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara  e quella  a cui si riferisce la certificazione di qualità.<br />
 Applicando tali principi al caso in esame,  deve concludersi che l’importo della cauzione provvisoria prestata dalle cinque imprese indicate dalla controinteressata, in assenza di un’espressa volontà di avvalersi della riduzione, deve ritenersi insufficiente rispetto al valore ordinario del 2% dell’importo complessivo dei lavori; inoltre, la mancata allegazione della certificazione di qualità da parte dell’impresa Natale s.r.l., nonchè la mancata   corrispondenza  tra le categorie  di lavori relativamente alla società CISE s.r.l., rafforzano l’inapplicabilità dell’istituto nel caso concreto nei  confronti di  tali due concorrenti.<br />
Ne consegue la  fondatezza del ricorso incidentale, in quanto, anche a  voler  accedere alla tesi della società ricorrente, non sarebbero dieci ma quindici &#8211; o comunque dodici  &#8211; le imprese che dovrebbero doverosamente essere escluse, per cui, nell’eventualità di un ricalcalo della media delle offerte, tale ultimo valore non sarebbe mai tale da farla risultare quale miglior offerente.<br />
Alla fondatezza del ricorso incidentale, consegue l’inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti per carenza di interesse, non potendo la ricorrente trarre alcuna concreta utilità dall’accoglimento del gravame proposto.<br />
Parimenti deve essere respinta la domanda risarcitoria, atteso che  a parte l’intangibilità degli atti di gara, in nessun caso la ricorrente sarebbe  risultata vincitrice della gara, con consequenziale insussistenza del pregiudizio lamentato.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese  processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione<br />
&#8211;	 accoglie il ricorso incidentale e per l’effetto dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e dei motivi  aggiunti;<br />	<br />
&#8211;	respinge la domanda  risarcitoria;<br />	<br />
&#8211;	spese compensate; 																																																																																												</p>
<p>Così deciso in Napoli nella  Camera di Consiglio del  18.5.2005  dai Magistrati</p>
<p>Giancarlo Coraggio &#8211;	Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo	&#8211; Primo Referendario, estensore<br />	<br />
Francesco Guarracino &#8211;	Referendario</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2005 n.3720</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-6-2005-n-3720/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-6-2005-n-3720/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-6-2005-n-3720/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2005 n.3720</a></p>
<p>Pres. Maurizio Nicolosi, Est. Alessandro Cacciari Gas Plus s.r.l. (avv. Maurizio Zoppolato) c. Autorità per L’Energia Elettrica e il Gas (Avv. Distr. dello Stato) e n.c. Gas Plus Italiana S.p.A. e Monestiroli Architetti Associati (n.c.) Energia – attivita’ di vendita al dettaglio del gas naturale – qualificazione giuridica – attivita’</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-6-2005-n-3720/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2005 n.3720</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maurizio Nicolosi, Est. Alessandro Cacciari<br /> Gas Plus s.r.l. (avv. Maurizio Zoppolato) c. Autorità per L’Energia Elettrica e il Gas (Avv. Distr. dello Stato) e n.c. Gas Plus Italiana S.p.A. e Monestiroli Architetti Associati (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Energia – attivita’ di vendita al dettaglio del gas naturale – qualificazione giuridica – attivita’ libera – possibilita’ di regolamentazione da parte dell’autorita’ per l’energia elettrica e il gas attraverso la previsione di clausole contrattuali  di salvaguardia – carenza di potere.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di energia &#8211; settore del gas naturale, la legge n. 23 agosto 2004 n. 239 individua  un gruppo di attività c.d. “libere su tutto il territorio nazionale” (art. 1 comma 2 lett. a), concernenti le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo, acquisto e vendita (fornitura) di energia ai clienti, nonché le attività di trasformazione delle materie prime fonti di energie. Tali attività, proprio poiché ritenute soggette al principio del “libero gioco del mercato”, sono sottratte al potere regolatorio dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, a meno che, detto potere non trovi un fondamento espresso in una norma di legge nazionale o comunitaria.  Prevede, infatti l’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 239/04 che le “attività libere” debbano comunque rispettare gli obblighi di servizio pubblico disposti da una norma comunitaria o nazionale.</p>
<p>2. E’ illegittimo il provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas che impone l’inserimento nei contratti di compravendita al dettaglio del gas di una “clausola di salvaguardia” che limiti al 75% l’aumento dei prezzi qualora il costo dei prodotti petroliferi oltrepassi una determinata soglia di riferimento. Infatti, alla luce dell’art. 1, comma 2, lett. a) la vendita al dettaglio del gas rappresenta una attività “libera” con conseguente impossibilità per l’Autorità di imporre limitazioni alla libera concorrenza del settore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2005 n.2337</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-28-6-2005-n-2337/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-28-6-2005-n-2337/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-28-6-2005-n-2337/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2005 n.2337</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto Legambiente Piemonte Onlus, Pro Natura Torino Onlus, Fai – Fondo per l’Ambiente Italia – Associazione nazionale Italia Nostra Onlus – WWF Italia Onlus (avv. Dal Piaz) c. Regione Piemonte (avv. Ciavarra) e Comune di Albiano (avv. Santilli) e Mediapolis spa (avv. Parvis, Piacentini</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-28-6-2005-n-2337/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2005 n.2337</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-28-6-2005-n-2337/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2005 n.2337</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto<br /> Legambiente Piemonte Onlus, Pro Natura Torino Onlus, Fai – Fondo per l’Ambiente Italia – Associazione nazionale Italia Nostra Onlus – WWF Italia Onlus (avv. Dal Piaz) c. Regione Piemonte (avv. Ciavarra) e Comune di Albiano (avv. Santilli) e Mediapolis spa (avv. Parvis, Piacentini e Vivani)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giudizio Amministrativo – Associazioni articolazioni di associazioni nazionali – Associazioni riconosciute ex art. 13 l. 349/1986 – Non sussiste – Legittimazione processuale  autonoma – Non ricorre</p>
<p>2. Giudizio Amministrativo – Associazioni riconosciute ex art. 13 l. 349/1986 – Legittimazione processuale – Estensione – Fattispecie.</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica – Opere consentite ex art. 31 l. Regione Piemonte n° 56/77 s.m.i. – Dichiarazione di pubblica utilità – Preesistenza al provvedimento pianificatorio che prevede edifici nella zona vincolata – Non è richiesta.</p>
<p>4. Edilizia e urbanistica – Approvazione dello strumento attuativo ex art. 40 l. Regione Piemonte n° 56/1977 s.m.i. – Effetto – dichiarazione di pubblica utilità implicita – Natura dell’opera &#8211; Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le articolazioni locali di associazioni nazionali non sono da ricomprendersi fra le associazioni riconosciute ex art. 13 l. 349/1986 s.m.i. con conseguente difetto di legittimazione processuale autonoma.</p>
<p>2. La legittimazione processuale accordata alle associazioni riconosciute ex art. 13 l. 349/1986 non è limitata alle sole denunce di violazione delle norme poste a tutela dell’ambiente ma consente l’impugnazione dei provvedimenti ritenuti lesivi di tale bene per tutti i motivi di legittimità (nel caso di specie il Giudice ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione delle associazioni de quibus rispetto a censure di contenuto urbanistico attinenti alla violazione di norme che non riguardano i profili paesaggistici).</p>
<p>3. Ai sensi dell’art. 31 della l. Regione Piemonte n° 56/1977 s.m.i. la dichiarazione di pubblica utilità non deve preesistere al provvedimento pianificatorio che prevede edifici nella zona vincolata ma impone soltanto che dette edificazioni riguardino unicamente opere dichiarate anche contestualmente di pubblica utilità o rientrino comunque fra quelle consentite dalla norma stessa.</p>
<p>4. L’art. 40 della l. Regione Piemonte n° 56/1977 s.m.i. laddove dispone la dichiarazione di pubblica utilità implicita per tutte le opere previste dallo strumento attuativo non distingue tra opere pubbliche e private né autorizza distinzioni di sorta in relazione alla loro destinazione pubblica o privata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE<br />
SEZIONE I</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G.R. n. 1456/03 proposto dalle associazioni</p>
<p><b>LEGAMBIENTE PIEMONTE ONLUS, PRO NATURA TORINO ONLUS, FAI – FONDO PER L’AMBIENTE ITALIA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIA NOSTRA ONLUS e WWF ITALIA ONLUS</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall’avv. prof. Claudio Dal Piaz, domiciliatario in Torino, via S. Agostino, 12, come da mandati in parte a margine del ricorso ed in parte rilasciati per separate scritture private autenticate;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la<br />
<b>REGIONE PIEMONTE</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.R. 23 maggio 2005, n. 59-129 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. Anita Ciavarra ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’avvocatura regionale in Torino, piazza Castello, 165, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;<br />
e contro il</p>
<p><b>COMUNE DI ALBIANO D’IVREA</b>, in persona del Sindaco in carica, autoriz-zato a stare in giudizio per deliberazione G.C.7 novembre 2003, n. 57 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Santilli, domiciliatario in Torino, via Sacchi, 44, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;<br />
e nei confronti della società</p>
<p><b>MEDIAPOLIS S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Parvis, Claudio Piacentini e Claudio Vivani, domiciliatari in Torino, corso Duca degli Abruzzi, 15, come da mandato in calce all’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della deliberazione G.R. 26 giugno 2003, n. 12-9723, recante approvazione del Piano Particolareggiato area “NCD Guadolungo” e la contestuale variante n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Albiano d’Ivrea;<br />
&#8211; della nota della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica in data 20 giugno 2003, recante l’elenco delle modifiche da introdurre ex officio, a sensi dell’art. 15, comma 11 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56;<br />
&#8211; del Piano Particolareggiato area “NCD Guadolungo” e la contestuale variante n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Albiano d’Ivrea;<br />
&#8211; degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del relativo procedimento, ivi compreso, occorrendo, le deliberazioni C.C. 7 settembre 2001, n. 25 27 febbraio 2002, n. 11 e 14 marzo 2003, n. 19, con le quali è stato adottat<br />
&#8211; della nota dell’Assessore Regionale all’Urbanistica in data 18 giugno 2002, con la quale, a seguito del parere espresso dalla CTU, gli atti sono stati trasmessi al Comune a sensi dell’art. 15, comma 13 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56;<br />
&#8211; delle conclusioni di cui alla nota della Regione Piemonte, Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica in data 5 giugno 2002, quali integrate e modificate con successiva nota in data 13 giugno 2003, in quanto in contrasto con le risultanze dell’istr<br />
&#8211; degli atti con i quali è stata disposta la riclassificazione a sensi della circolare regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP/96 dell’area del Piano Particolareggiato e della variante da area “IIIa” ad area “IIIbmp”;<br />
&#8211; degli atti con i quali l’intervento ha ottenuto finanziamenti pubblici;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte, del Comune di Albiano d’Ivrea e della società Mediapolis s.p.a.;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre alla pubblica udienza del 22 giugno 2005 l’avv. prof. Claudio Dal Piaz per le associazioni ricorrenti, l’avv. Anita Ciavarra per la Regione Piemonte, l’avv. Giorgio Santilli per il Comune di Albiano d’Ivrea e l’avv. Claudio Vivani per la società Mediapolis s.p.a.;<br />
Considerato in</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il piano particolareggiato delle “Aree NC di Guadolungo” in Comune di Albiano d’Ivrea, adottato e poi approvato con i provvedimenti impugnati in questo giudizio, prevede la realizzazione di un complesso polivalente, denominato “Millennium Park”, comprendente un parco turistico-commerciale, nonché strutture alberghiere, commerciali e per il tempo libero nell’area costituita dall’anfiteatro morenico compreso tra l’abitato di Albiano ed il Castello di Masino.<br />
Al ricevimento dei provvedimenti comunali di adozione del piano particolareggiato e della contestuale variante strutturale al piano regolatore, la Direzione Regionale Pianificazione Territoriale, incaricata dell’istruttoria nel procedimento di approvazione, aveva rilevato alcune ritenute incompletezze ed incongruità ed aveva proposto di subordinare l’approvazione stessa all’introduzione, da parte del Comune, delle modifiche ritenute necessarie.<br />
Altre perplessità sono poi state rilevate dalla Commissione Tecnica Urbanistica, che ha proposto di rinviare gli atti a Comune per una rielaborazione generale e a tale proposta si è successivamente adeguata anche la stessa Direzione Regionale Pianificazione Territoriale, modificando la sua proposta precedente.<br />
L’Assessore Regionale all’Urbanistica ha quindi restituito gli atti al Comune, richiedendo però non una rielaborazione generale del piano, ma soltanto la rielaborazione parziale.<br />
Il Comune ha controdedotto, trasmettendo alla Regione anche una nuova relazione idrogeologica e sui nuovi atti comunali si sono pronunciati i tre Servizi Regionali competenti per l’istruttoria, poi conclusasi con i provvedimenti di approvazione della variante e quindi del piano particolareggiato.<br />
Il ricorso è affidato ai motivi di seguito indicati.<br />
1. Violazione di legge in relazione all’art. 31 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, travisamento, contraddittorietà, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì come violazione dell’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241); sviamento.<br />
Il parco sarebbe stato ritenuto dall’Amministrazione regionale opera pubblica e/o di interesse pubblico, quando in realtà consisterebbe in un intervento di speculazione edilizia privata.<br />
2. Violazione di legge in relazione agli artt. 15, 21, 25, 39, 40, 51 e 77 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56; violazione del Piano Territoriale Regionale; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, travisamento, contraddittorietà, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì come violazione dell’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241); sviamento.<br />
Per quanto gli atti istruttori avessero proposto di rinviare al Comune il piano adottato ai fini di una sua rielaborazione generale, l’Assessore Regionale all’Ur-banistica si è limitato a richiedere una rielaborazione parziale.<br />
Il Comune non avrebbe comunque soddisfatto neppure le richieste di rielaborazione parziale.<br />
L’Assessore Regionale si sarebbe immotivatamente discostato dalle conclusioni e dalle proposte avanzate dalla Commissione Tecnica Urbanistica, di cui era stato acquisito il parere.<br />
La medesima Commissione non sarebbe più stata interpellata in ordine alle modifiche al piano successivamente introdotte dal Comune in ottemperanza alle richieste regionali.<br />
Le medesime modifiche non sarebbero state pubblicate, precludendo con ciò la possibilità di proporvi osservazioni.<br />
Il progetto comporterebbe lo stravolgimento delle caratteristiche ambientali della zona, non tutelate da opportune misure.<br />
3. Violazione della circolare regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP/96; violazione del Piano Stralcio delle Aree Fluviali; eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e dei presupposti.<br />
L’area interessata dall’intervento, già ascritta alla classe di rischio idrogeologico IIIa  di cui alla circolare regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP/96 (aree inedificate ed inedificabili) sarebbe stata riclassificata dal Comune come area IIIbmp, categoria non prevista dalla circolare stessa, all’esclusivo scopo di realizzare l’opera progettata.<br />
La Regione Piemonte ed il Comune di Albiano d’Ivrea, costituitisi in giudizio, hanno chiesto la reiezione del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>1. Il ricorso investe i provvedimenti con cui il Comune di Albiano d’Ivrea e la Regione Piemonte hanno adottato ed approvato il piano particolareggiato e la contestuale variante al piano regolatore generale, finalizzati alla realizzazione di un complesso polivalente denominato “Millennium Park”, comprendente un parco tematico, nonché strutture ricettive, commerciali e per il tempo libero.<br />
L’intervento, la cui realizzazione è affidata alla società controinteressata, costituisce attuazione del Patto Territoriale per il Canavese, stipulato il 6 dicembre 1999 da un certo numero di Comuni della zona, tra cui il Comune di Albiano d’Ivrea, la Provincia di Torino ed altri soggetti pubblici e privati, specificamente finalizzato alla promozione dello sviluppo economico locale.</p>
<p>2.1. La società controinteressata eccepisce pregiudizialmente il difetto di legittimazione delle ricorrenti Legambiente Piemonte e Pro Natura Torino, in quanto non comprese fra le associazioni riconosciute a sensi dell’art. 13 L. 8 luglio 1986, n. 349 e comunque in quanto semplici articolazioni locali di associazioni nazionali.<br />
L’eccezione è fondata, posto che, a prescindere dal riconoscimento delle associazioni nazionali, le articolazioni regionali non sono in effetti dotate di autonoma legittimazione processuale ad impugnare atti ritenuti lesivi dell’interesse diffuso all’ambiente.<br />
Il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile nella parte che vede tra i ricorrenti le associazioni Legambiente Piemonte e Pro Natura Torino. <br />
2.2. Ciò, tuttavia, non incide sull’ammissibilità dell’impugnazione proposta anche da alcune altre associazioni nazionali riconosciute, la cui legittimazione attiva non è in discussione.<br />
In ordine a queste ultime, la società controinteressata eccepisce inoltre che le stesse, anche se nominalmente affermano di agire a tutela del paesaggio, nella sostanza deducono solamente censure di contenuto urbanistico, attinenti alla violazione di norme che non riguardano minimamente i profili paesaggistici.<br />
Questa eccezione non può tuttavia essere condivisa, posto che l’interesse a dedurre tali censure ha carattere strumentale e che la legittimazione processuale accordata alle associazioni protezionistiche dal citato art. 13 L. 8 luglio 1986, n. 349 non è limitata alle sole denunce di violazione delle norme poste a tutela dell’ambiente, ma consente l’impugnazione dei provvedimenti ritenuti lesivi di tale bene per tutti i motivi di legittimità, senza limitazioni di sorta.<br />
2.3. Tutti i contraddittori (Regione, Comune e controinteressata) eccepiscono infine l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso alle altre parti firmatarie del Patto Territoriale, ed in particolare alla Provincia di Torino quale “soggetto responsabile” dell’attuazione delle opere previste, osservando che dette parti non rivestirebbero la posizione di controinteressati nei cui confronti è possibile integrare il contraddittorio in corso di causa, ma sarebbero soggetti coemananti, cui il ricorso deve essere notificato nei termini di decadenza.<br />
L’eccezione non coglie tuttavia il segno, atteso che l’impugnazione non investe minimamente né il Patto Territoriale né gli atti di approvazione dello stesso, ma è limitata agli strumenti agli strumenti urbanistici generale ed attuativo, finalizzati alla realizzazione delle opere previste dal Patto medesimo.<br />
Né può sostenersi, come vorrebbe la controinteressata, che la mancata impugnazione del Patto Territoriale determini di per sé l’inammissibilità del ricorso per il fatto che gli strumenti urbanistici costituirebbero atti meramente applicativi delle previsioni pattizie.<br />
Non tutte le censure dedotte in ricorso vedono infatti le disposizioni del Patto Territoriale come atti presupposti a quelli impugnati, per cui la questione della mancata impugnazione di questo richiede di essere valutata in relazione alle singole doglianze. <br />
Il ricorso è quindi di per sé ammissibile, e come tale deve essere affrontato nel merito.</p>
<p>3.1. Con il primo motivo, le associazioni ricorrenti denunciano violazione del-l’art. 31 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, che, nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e nelle sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, nonché dei canali, dei laghi artificiali e delle zone umide di maggiore importanza individuate nei piani regolatori generali, consente unicamente, su autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale e previa verifica di compatibilità con la tutela dei valori ambientali e con i caratteri geomorfologici delle aree, “le sole opere previste dal Piano territoriale, quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità e quelle attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d’acqua o ad impianti di depurazione, ad elettrodotti, ad impianti di telecomunicazione e ad altre attrezzature per l’erogazione di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti”.<br />
Secondo le ricorrenti, le opere previste dagli strumenti urbanistici impugnati, che incidono su aree per la maggior parte soggette a vincolo idrogeologico, avrebbero carattere speculativo privato, né il fatto che esse siano previste dal Patto Territoriale varrebbe a far loro assumere la connotazione di opere di pubblica utilità, del resto non espressamente dichiarata.<br />
Dall’esame delle planimetrie acquisite agli atti si rileva in effetti che una consistente porzione delle aree disciplinate dal piano particolareggiato del “Millennium Park” è soggetta a vincolo idrogeologico e che anche su di esse è prevista l’edificazione.<br />
Ciononostante, occorre considerare che, come correttamente osservato dalla controinteressata, in base all’art. 40, comma 4 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, è l’approvazione stessa del piano particolareggiato a comportare la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste.<br />
A parere del Collegio, la norma del precedente art. 31 non richiede che la dichiarazione di pubblica utilità preesista al provvedimento pianificatorio che prevede edificazioni nella zona vincolata, ma impone soltanto che dette edificazioni riguardino unicamente opere dichiarate (anche contestualmente) di pubblica utilità o rientrino comunque fra quelle consentite dalla norma stessa.<br />
3.2. Quanto alla circostanza che le opere del “Millennium Park” abbiano carattere privato e siano destinate ad essere (in parte) utilizzate a fini di lucro, il Collegio non ritiene che essa valga a determinare l’illegittimità della dichiarazione implicita di pubblica utilità.<br />
A tale proposito, l’art. 40 citato non distingue infatti in nessun modo tra opere pubbliche ed opere private, né autorizza distinzioni di sorta in relazione alla loro destinazione pubblica o privata, limitandosi per contro a disporre la dichiarazione di pubblica utilità implicita per tutte le opere previste dallo strumento attuativo.<br />
Del resto, in giurisprudenza è pacifico che la strumentazione urbanistica è legittima anche laddove risulti finalizzata alla realizzazione di un intervento esclusivamente privato, almeno tutte le volte che questo risulti rispondente (anche) all’interesse pubblico.<br />
In questo caso tale rispondenza è appunto riconosciuta dalle disposizioni (non impugnate) del Patto Territoriale che hanno previsto l’intervento medesimo, rendendo dovuta la relativa conformazione della normativa urbanistica (T.A.R. Lazio – Latina, 16 marzo 2004, n. 125).<br />
3.3. Le ricorrenti denunciano poi la mancata “previa verifica di compatibilità con la tutela dei valori ambientali e con i caratteri geomorfologici delle aree”, richiesta dal citato art. 31 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.<br />
Al riguardo si deve peraltro considerare che il Comune di Albiano ha di fatto allegato alla variante adottata un atto espressamente intitolato “Verifica di compatibilità ambientale”, che della variante stessa costituisce parte integrante.<br />
La Regione ne ha preso atto, tanto che nella relazione istruttoria del 5 giugno 2002 aveva chiesto integrazioni della normativa di attuazione proprio al fine di assicurare la coerenza di queste con le risultanze della verifica stessa e, a seguito dell’avvenuta introduzione delle modifiche richieste, ha poi approvato la variante.<br />
Non corrisponde perciò al vero che la ponderazione dell’intervento con gli interessi ambientali coinvolti sia mancata, e la valutazione finale, non sindacabile in sede di legittimità, è stata positiva.<br />
Il primo motivo deve quindi essere respinto in quanto infondato in ogni sua parte.</p>
<p>4.1. Il secondo motivo contiene in realtà una pluralità di censure diverse, che devono essere esaminate partitamente.<br />
In primo luogo, le associazioni ricorrenti sostengono che, per quanto gli atti istruttori avessero proposto di rinviare al Comune il piano adottato a sensi dell’art. 15, comma 19 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 ai fini di una sua rielaborazione generale, l’Assessore Regionale all’Urbanistica si è limitato a richiedere una rielaborazione parziale in base al comma 13 dello stesso articolo.<br />
In realtà, la relazione regionale del 5 giugno 2002, citata dalle ricorrenti, pur evidenziando aspetti critici della variante adottata, aveva espressamente concluso, proponendone l’approvazione “a condizione che l’Amministrazione interessata provveda, con le procedure previste dal 13° (e quindi non del 19°) comma dell’art. 15 detta L.U.R. a recepire le richieste di modifica puntualmente illustrate e motivate nel corso della relazione, nonché quelle formulate nei pareri delle competenti Direzioni Regionali (…)”.<br />
La censura appena esaminata è quindi infondata in fatto.<br />
4.2. Le ricorrenti sostengono poi che il Comune, in sede di rielaborazione del piano successiva al rinvio, non avrebbe ottemperato alle richieste regionali, non avendovi apportato tutte le integrazioni richieste.<br />
La relazione conclusiva del 19 giugno 2003, al punto 2.8, dà per contro atto che il Comune ha provveduto a produrre integrazioni documentali e, per quanto le stesse siano state ritenute solo in parte esaustive, le ha giudicate comunque sufficienti ai fini dell’approvazione della variante, con la precisazione “che l’Ammi-nistrazione dovrà richiedere nella fase attuativa una esaustiva documentazione progettuale”.<br />
Anche questa censura deve perciò essere respinta perché infondata in fatto.<br />
4.3. Sempre secondo le associazioni ricorrenti, la variante conteggerebbe le aree destinate a viabilità fra quelle destinate a servizi, in violazione ad una specifica richiesta regionale ed al combinato disposto degli artt. 21 e 51 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.<br />
Anche questa censura non è fondata in fatto, posto che l’esame della tabella riassuntiva degli standards rivela l’esatto contrario e già la relazione del 5 giugno 2002, ai punti 3.2 e 3.3, aveva dichiarato il sufficiente dimensionamento di essi e la reperibilità delle relative aree interamente all’interno del piano particolareggiato.  <br />
Inoltre, come esattamente osserva la controinteressata, la Regione aveva in realtà richiesto soltanto la revisione del metodo di calcolo degli standards urbanistici per il teatro multimediale e per il cinema multisala, con conseguente modifica della tabella riassuntiva.<br />
Nella relazione conclusiva del 19 giugno 2003, al punto 2.10.8, si dà atto che tale richiesta è stata soddisfatta e che il fabbisogno specifico di standards “risulta comunque già verificato e soddisfatto dalle complessive aree a servizi previste dal progetto originario”.<br />
4.4. Ulteriore denuncia riguarda la ritenuta inottemperanza alle richieste regionali di subordinare l’intervento edificatorio al completamento delle opere di viabilità e di difesa idraulica.<br />
Anche in questo caso, gli atti depongono tuttavia in senso contrario.<br />
Al di là del fatto che il cronoprogramma delle opere allegato al piano particolareggiato e parte integrante dello stesso prevede che nessun edificio possa essere ultimato prima delle infrastrutture, l’integrazione delle norme di attuazione del piano stesso dispone espressamente, al punto 8.13, che “l’agibilità degli edifici e delle attrezzature da realizzare nelle aree NCD è subordinata alla realizzazione, collaudo e messa in reale disponibilità della P.A. delle complementari misure di mitigazione degli impatti e compensazioni (sistemazione morfologica e idraulica, urbanizzazioni, interventi sulla rete autostradale a breve termine, interventi sulla rete locale a breve termine) previsti”.<br />
4.5. Le ricorrenti sostengono inoltre che il piano particolareggiato difetterebbe della relazione finanziaria prevista dall’art. 39 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, che delle infrastrutture esterne al parco tematico, soltanto una rotatoria stradale sarebbe posta a carico dei privati, e che non sarebbe chiarito chi e come dovrebbe sostenere il costo delle opere restanti.<br />
La relazione finanziaria in realtà esiste ed è agli atti, né questa deve necessariamente disciplinare i costi delle opere estranee al piano particolareggiato cui accede: del resto l’art. 6.18 delle norme di attuazione rinvia espressamente la definizione dei criteri di realizzazione di tali opere al contenuto di un futuro accordo di programma da stipularsi tra la Regione, gli Enti pubblici coinvolti e gli operatori privati in conformità alle indicazioni del protocollo di intesa sottoscritto il 19 aprile 2002.<br />
4.6. Secondo le ricorrenti non sarebbero stati predisposti ed approvati atti che individuino univocamente le aree interessate dagli interventi per la difesa idraulica, per cui i privati interessati non sarebbero in grado di sapere se i loro terreni verranno occupati o meno per la realizzazione di tali opere.<br />
A prescindere da ogni considerazione circa l’ammissibilità della censura sotto il profilo dell’interesse a proporla, sta di fatto che, a richiesta della Regione, il Comune ha integrato il piano, approvando, con deliberazione C.C. 27 febbraio 2002, n. 11, proprio l’elenco catastale completo delle proprietà interessate dal piano particolareggiato e la relativa planimetria.<br />
4.7. Con un ulteriore censura, le ricorrenti rilevano che sul piano adottato era stato richiesto il parere della Commissione Tecnica Urbanistica e che, per quanto esso fosse stato reso in senso decisamente negativo, l’Assessore Regionale se ne sarebbe immotivatamente discostato, limitandosi a richiedere al Comune le cennate integrazioni ex art. 15, comma 13 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56; ottenute le integrazioni richieste, sarebbe poi stata omessa la richiesta di un nuovo intervento della stessa Commissione.<br />
Le stesse ricorrenti riconoscono peraltro che il parere della Commissione Urbanistica Regionale sulle varianti agli strumenti urbanistici generali è, ex art. 76 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, facoltativo e non vincolante, e non considerano che le ragioni del dissenso della Giunta dalle sue conclusioni sono state esplicitate con deliberazione 17 giugno 2002, (verbale n. 167), non coinvolta nell’impugna-zione, che ha fatto propria la proposta dell’Assessore all’Urbanistica di non arrestare il procedimento, ma limitarsi a richiedere al Comune le citate integrazioni progettuali.<br />
Quanto alla mancata richiesta di un nuovo parere sulle integrazioni medesime, non pare al Collegio che l’avvenuta richiesta precedente la rendesse necessaria.<br />
In base ai principi generali dell’azione amministrativa, si deve seguire lo stesso procedimento (richiesta di pareri facoltativi compresi) soltanto ai fini dell’ado-zione di un actus contrarius, ma in questo caso, in cui la Giunta aveva già deliberato di proseguire un iter che la Commissione aveva proposto di arrestare, la richiesta di un nuovo parere (di esito prevedibilmente negativo appunto perché riguardante atti di un procedimento che la Commissione medesima avrebbe voluto arrestare) non sarebbe stato né obbligatorio, né tantomeno utile.<br />
4.8. Con un’ulteriore censura, le ricorrenti denunciano la mancata ripubblicazione del piano da parte del Comune con termine per le relative osservazioni, successivamente all’adozione delle modifiche richieste dalla Regione, come asseritamente richiesto dall’art. 15, comma 15 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.<br />
L’art. 15 citato prevede peraltro una disciplina diversificata, a seconda del fatto che le modifiche richieste (ed introdotte dal Comune) mutino o meno le caratteristiche del piano, prevedendosi l’obbligo di ripubblicazione soltanto nel secondo caso.<br />
Sempre in base alla stessa disposizione (comma 12) non mutano le caratteristiche essenziali quantitative e strutturali del piano ed i suoi criteri di impostazione le modifiche che, in particolare, riguardano: a) l’adeguamento alle disposizioni dei piani di settore, dei piani sovracomunali e delle loro varianti; b) la razionale organizzazione e realizzazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato o della Regione, anche ai fini dell’eventuale coordinamento con i Comuni contermini; c) la tutela dell’ambiente e del paesaggio, dei beni culturali ed ambientali, nonché di specifiche aree classificate come di elevata fertilità; d) l’osservanza degli standards.<br />
L’esame delle richieste regionali evidenzia che le stesse sono per la maggior parte inquadrabili nelle ultime due categorie, e comunque, stante il carattere meramente esemplificativo dell’elenco contenuto nella disposizione regionale, non pare al Collegio che il complesso generale delle richieste medesime (produzione di elaborati integrativi compresa) comportasse alcuna modifica essenziale del piano adottato.<br />
La censura appena esaminata deve quindi trovare reiezione, in quanto infondata in diritto.<br />
4.9. L’ultima censura contenuta nel secondo motivo denuncia la mancata tutela del vicino Castello di Masino e della sua cornice naturale, il cui valore è riconosciuto dalla stessa relazione al piano.<br />
La censura è inammissibile, perché si risolve in considerazioni meramente estetiche (e quindi “di merito”), non sindacabili in sede di legittimità, né è confortata dalla deduzione di specifiche violazioni di legge o di eccesso di potere positivamente riscontrabili.</p>
<p>5.1. Resta il terzo ed ultimo motivo, con cui le ricorrenti denunciano la riclassificazione delle aree del “Millennium Park” dalla categoria di rischio IIIa di cui alla circolare regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP (aree inedificate ed inedificabili) alla categoria IIIbmp, ritenuta inesistente e finalizzata unicamente a consentire un intervento altrimenti vietato.<br />
Le aree in questione ricadono pacificamente nella fascia C del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998, che riguarda le porzioni di territorio che potrebbero essere interessate da inondazione soltanto nel caso di eventi di piena catastrofica con tempi di ritorno superiori ai 200 anni, ossia a basso rischio idrogeologico.<br />
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001 non ha inciso su tale classificazione, confermando che, per le zone C, la disciplina dell’uso del suolo è riservata ai piani regolatori, in coerenza con i criteri tecnici da applicarsi nell’individuazione delle destinazioni di zona.<br />
A tal fine è stata emanata la citata circolare regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP, integrata nel 1999 da una successiva nota esplicativa, con cui sono stati appunto forniti gli elementi e gli indirizzi tecnici di base per la redazione degli studi geologici ed idrogeologici di definizione del quadro dei dissesti e della pericolosità nell’ambito dei piani regolatori, al fine dell’individuazione delle classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica.<br />
La circolare suddivide il territorio in tre classi (dalla I alla III) in funzione crescente del rischio: la classe III è quindi quella delle aree soggette al rischio maggiore.<br />
Detta classe ulteriormente suddivisa in tre sottoclassi, contrassegnate dalle sigle IIIa, IIIb e IIIc.<br />
Il piano regolatore previgente ascriveva le aree destinate al “Millennium Park” alla sottoclasse IIIa, che riguarda le “porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrologici che le rendono inidonei a nuovi insediamenti (…); in deroga, la circolare consente su dette  aree la sola realizzazione di “opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili”, secondo quanto previsto dal già citato art. 31 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.<br />
La variante ascrive invece le aree in questione alla classe IIIbmp, che le ricorrenti ritengono inventata di sana pianta.<br />
5.2. In effetti la circolare ignora la sigla IIIbmp, ma le stesse ricorrenti riconoscono che la sigla “mp” sta soltanto ad indicare “Millennium Park” e non ha alcun valore normativo, per cui la questione da esaminare concerne la legittimità della riclassificazione delle aree per cui è causa dalla classe IIIa alla IIIb di per sé considerata.<br />
Tale classe comprende le “porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc. (mentre) per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art. 31 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56”.<br />
Come chiarito dalla nota esplicativa del 1999, le classi IIIa e IIIb individuano zone soggette allo stesso (alto) grado di rischio idrogeologico e si distinguono esclusivamente in ragione “dell’assenza (sottoclasse IIIa) o della presenza (sottoclasse IIIb) di edificazioni”.<br />
In entrambe non sono consentite edificazioni nuove (nella sottoclasse IIIb sono permessi i soli interventi che non aumentano il carico antropico), anche in questo caso, però, con l’eccezione delle opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, secondo quanto stabilito dal più volte citato art. 31 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.<br />
Ora, è pacifico che le opere previste dai provvedimenti impugnati costituiscono nuove costruzioni suscettibili di aumentare il carico antropico, per cui esse non sarebbero di per sé consentite né nelle zone IIIa, né in quelle IIIb.<br />
Ai precedenti punti 3.1. e seguenti della presente motivazione si è peraltro accertato che le stesse, in quanto previste dal Patto Territoriale, integrano gli estremi delle “opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili”, ammissibili in entrambe le zone.<br />
Poiché il fine perseguito dalle ricorrenti è quello di impedire la realizzazione del “Millennium Park”, le stesse non hanno alcun interesse a censurare il passaggio delle aree interessate dalla sottoclasse IIIa alla IIIb, e ciò appunto perché l’eventuale accoglimento della censura (con conseguente conferma dell’ascrizione delle aree alla sottoclasse IIIa) non avrebbe di per sé alcuna efficacia ostativa alla realizzabilità dell’intervento, che resterebbe comunque possibile anche in tale sottoclasse.<br />
La censura appena esaminata deve quindi dichiararsi inammissibile.<br />
5.3. Sempre con il terzo mezzo, le ricorrenti denunciano infine il preteso aggravamento del rischio idraulico cui è esposto l’adiacente abitato di Tina, in conseguenza della riduzione della capacità di invaso dell’area oggetto degli interventi per via dei nuovi volumi e dei riporti di terreno, che ostacolerebbero il deflusso delle acque esondate.<br />
Anche questa censura è inammissibile, in quanto rivolta non tanto a contestare un vizio procedimentale, quanto piuttosto la legittimità di una scelta “di merito”, riservata alle Amministrazioni interessate e non sindacabile in sede di legittimità.</p>
<p>6. Il ricorso si rivela conclusivamente in parte infondato e in parte inammissibile, secondo quanto esposto nella motivazione che precede e, come tale, deve essere integralmente disatteso.<br />
La particolarità delle questioni esaminate consente in ogni caso la compensazione integrale delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge, secondo motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il 22 giugno 2005 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Alfredo Gomez de Ayala	&#8211; Presidente<br />	<br />
Bernardo Baglietto	&#8211; Consigliere Estensore<br />	<br />
Richard Goso		#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-28-6-2005-n-2337/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2005 n.2337</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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