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	<title>28/5/2017 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/5/2017 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2017 n.747</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-5-2017-n-747/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-5-2017-n-747/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2017 n.747</a></p>
<p>Pres./ Est. Pozzi Sugli effetti della ammissione con riserva negli esami di maturità Istituzione pubblica – Esami di maturità – Ammissione con riserva – Superamento esame – Principio assorbimento – Applicabilità – Ragioni.&#160; &#160; E’ applicabile agli esami di maturità il principio di assorbimento per il quale conseguono ad ogni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-5-2017-n-747/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2017 n.747</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-5-2017-n-747/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2017 n.747</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres./ Est. Pozzi</span></p>
<hr />
<p>Sugli effetti della ammissione con riserva negli esami di maturità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istituzione pubblica – Esami di maturità – Ammissione con riserva – Superamento esame – Principio assorbimento – Applicabilità – Ragioni.&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">E’ applicabile agli esami di maturità il principio di assorbimento per il quale conseguono ad ogni effetto l&#8217;abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d&#8217;esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l&#8217;ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela il superamento dell&#8217;esame di maturità che lo studente abbia sostenuto a seguito di ammissione con riserva da parte del provvedimento cautelare assorbe il giudizio negativo di ammissione.&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 29/05/2017</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00747/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00857/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 857 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Guido Mainetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via di Scandicci N. 243/E;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Liceo Linguistico Statale -OMISSIS-, Liceo Linguistico Statale -OMISSIS- &#8211; Consiglio di Classe Sez. A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>&#8211; del verbale dello scrutinio del 10.06.2016 della classe quinta &#8211; Sez. A del Liceo Linguistico Statale -OMISSIS- relativo al secondo quadrimestre, nella parte in cui il Consiglio di classe ha deliberato la non ammissione all&#8217;esame di maturità della signo<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.<br />
&#8211; del verbale dello scrutinio del 16/06/2016 della Classe Quinta &#8211; Sezione A del Liceo Linguistico Statale -OMISSIS- con il quale il Consiglio di Classe ha deliberato, annullando e sostituendo analogo verbale del 10/06/2016, la non ammissione all&#8217;esame di<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Liceo Linguistico Statale -OMISSIS- e di Liceo Linguistico Statale -OMISSIS- &#8211; Consiglio di Classe Sez. A;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 maggio 2017 il Presidente Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>La ricorrente ha impugnato il verbale dello scrutinio del 10.06.2016 della classe quinta &#8211; Sez. A del Liceo Linguistico Statale -OMISSIS- relativo al secondo quadrimestre, nella parte in cui il Consiglio di classe ha deliberato la non ammissione all&#8217;esame di maturità della stessa, la quale ha fatto valere un unico motivo di violazione di legge, di O.M. 19-4-2016 e di eccesso di potere per mancata ed errata valutazione del percorso scolastico.<br />
Nelle more della discussione in camera di consiglio dell’istanza cautelare, la ricorrente – in esclusiva considerazione della estrema gravità del danno – è stata ammessa con riserva a sostenere le prove d’esame in forza di misura cautelare provvisoria adottata con decreto presidenziale n. 300 del 18 giugno 2016, ove espressamente veniva rimessa alla fase collegiale ogni valutazione circa la fondatezza del gravame.<br />
La condizione esplicita contenuta nel menzionato provvedimento cautelare monocratico di ammissione era seguita dalle esplicite riserve formulate dall’istituto scolastico resistente, il quale, nell’attestazione depositata in camera di consiglio dal difensore della ricorrente, affermava di aver dato esecuzione all’ordine del giudice senza per questo rinunciare in alcun modo a far valere in giudizio le proprie ragioni.<br />
A seguito dell’ammissione con riserva per effetto della misura cautelare provvisoria la ricorrente ha sostenuto e superato l’esame di maturità.<br />
Con ordinanza cautelare n. 389/2016 il Collegio ritenne che, in presenza delle predette condizioni e riserve, non potesse operare, nella concreta e specifica fattispecie, il tralatizio principio in virtù del quale l’avvenuto superamento dell’esame di maturità ad opera del candidato che vi sia stato ammesso con riserva assorbe il giudizio di non ammissione; diversamente – osservò tra l’altro il Collegio &#8211; dovrebbe farsi luogo a una pronuncia di improcedibilità del ricorso, con piena soddisfazione della posizione soggettiva azionata, ma in forza di un provvedimento monocratico assunto inaudita altera parte e: vale a dire, di fatto, in assenza di contraddittorio con l’amministrazione intimata, ciò che appariva incompatibile con il principio della parità delle armi (cfr. Corte Cost. n. 108/2009).<br />
Con la medesima ordinanza cautelare si ritenne che, nel merito, l’impugnato giudizio di non ammissione scaturisse logicamente e plausibilmente dalle insufficienze riportate dalla ricorrente (e dalla stessa ammesse in ricorso) nelle materie scientifiche e in lingua e letteratura tedesca; né le censure articolate in ricorso – per lo più esplorative – apparivano idonee a scalfire la motivazione espressa dal consiglio di classe: Dio conseguenza, la domanda cautelare non appariva meritavevole di essere accolta, con la conseguenza che non potesse trovare conferma l’ammissione con riserva disposta ex art.56 c.p.a..<br />
Con i motivi aggiunti depositati in data 19/08/2016 la stessa alunna ha chiesto altresì l&#8217;annullamento, sempre previa sospensione dell&#8217;efficacia, anche del verbale dello scrutinio del 16/06/2016, con il quale il Consiglio di classe ha deliberato, annullando e sostituendo analogo verbale del 10/06/2016, la non ammissione all&#8217;esame di maturità.<br />
Con ordinanza n. 437/2016 il Collegio ritenne di non discostarsi dal contenuto della precedente ordinanza n. 857/2016, ulteriormente precisando che non fosse di per sé rinvenibile una contraddizione tra l’esito positivo dell’esame di Stato e il giudizio di non ammissione allo stesso, dal momento che essi attengono a fasi diverse del percorso di studio ed essendo, in particolare, lo scrutinio conclusivo dell’anno scolastico diretto a valutare la complessiva preparazione dello studente in ogni materia oggetto del percorso scolastico.<br />
Tuttavia, con ordinanza n. 354/2017 assunta all’esito dell’udienza camerale del 26 gennaio 2017 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare avverso la sopra riportata ordinanza di questa Sezione n. 437/2016, pronunciandosi specificamente sul fumus del gravame. Il Giudice di secondo grado ha rilevato, infatti, che erroneamente il TAR “ha ritenuto di escludere una contraddizione tra l&#8217;esito positivo dell&#8217;esame ed il giudizio di non ammissione, in quanto attinenti a parti diverse del percorso di studio, ritenendo che lo scrutinio conclusivo dell&#8217;anno scolastico sia diretto a valutare la complessiva preparazione dello studente in ogni materia oggetto del percorso scolastico”. All’opposto, la VI Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto, viceversa, prevalente il principio dell&#8217;assorbimento, secondo il quale il superamento dell&#8217;esame di maturità che lo studente abbia sostenuto a seguito di ammissione con riserva da parte del provvedimento cautelare (ma monocratico:n.d.r.) giudice amministrativo, assorbe il giudizio negativo di ammissione espresso dal Consiglio di classe (tra le altre, Cons. Stato Sezione VI sentenza n. 5128 del 1 settembre 2009)”.<br />
All’udienza pubblica del 24 maggio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione sentiti i difensori delle parti.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>Il Collegio, riportandosi a quanto esposto in fatto, ritiene di adeguarsi, in ossequio ai principi di stabilità e prevedibilità delle decisioni giurisdizionali al fine di garantire ai cittadini un grado di sufficiente certezza e fiducia nelle istituzioni giudiziarie, di adeguarsi al netto e perentorio monito motivazionale lanciato dal Giudice d’appello in sede cautelare, con riferimento al merito della controversia ed alla conseguente applicazione, nel caso concreto, del principio dell’assorbimento nelle procedure valutative e selettive in genere; principio che il Collegio aveva invece ritenuto di escludere per chiare ed evidenti ragioni di carattere processuale e sostanziale con riguardo al procedimento (progressivo e necessariamente consequenziale) di valutazione degli studenti.<br />
Allora appare sufficiente aggiungere alla motivazione dell’ordinanza cautelare d’appello il richiamo a quella giurisprudenza, seppur non univoca, secondo la quale in tema di principio dell&#8217;assorbimento ne è consentita l&#8217;applicazione anche alla mancata ammissione all&#8217;esame di maturità quando quest&#8217;ultimo sia stato superato dal candidato (cfr T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 19/10/2016, n. 10417 con i richiami in essa contenuti a:TAR Puglia Lecce, sezione II, 4 agosto 2014, n. 2088, TAR Lazio Roma, sezione III bis, 4 novembre 2014, n. 11045, TAR Lombardia, Milano, sezione III, 5 maggio 2014, n. 1143).<br />
Resta tuttavia ineliminabile – al di là dello specifico caso concreto e delle richiamate esigenze di certezza e fiducia del cittadino – lo stato di assoluta confusione giurisprudenziale circa l’estensione analogica o meno del principio settoriale occasionalmente recato dall&#8217;art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115 del 2005 , stante il quale &#8220;Conseguono ad ogni effetto l&#8217;abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d&#8217;esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l&#8217;ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela&#8221;. Principio che altra giurisprudenza, invece, ritiene di stretta interpretazione non suscettibile di espansione (cfr. tra le altre Cons. Stato Sez. VI, 14/04/2016, n. 1513; T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 30/11/2015, n. 13492; TAR Campania Napoli, sezione VIII, 9 febbraio 2011, n. 755).<br />
Il ricorso va pertanto accolto e tuttavia, per le esposte esigenze, il Collegio ritiene di inviare copia della presente sentenza al Presidente del Consiglio di Stato per segnalargli l’esposto problema di incertezza e consentirgli di assumere, ove lo ritenga, le iniziative di sua competenza per comporre il conflitto giurisprudenziale.<br />
Le spese, eccezionalmente ma ovviamente, vanno compensate.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, compensando le spese.<br />
Manda alla Segreteria di inviare copia della presente sentenza al Presidente del Consiglio di Stato per le finalità di cui in motivazione.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare ………….<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente, Estensore<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
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</tr>
<tr>
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<tr>
<td><strong>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>Armando Pozzi</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-5-2017-n-747/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2017 n.747</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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