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	<title>28/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2012 n.17</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-28-5-2012-n-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-28-5-2012-n-17/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2012 n.17</a></p>
<p>Pres. Coraggio, Est. Caringella F. barreca e M.T. Russo (Avv. A. Roma) c/ Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (Avv. Stato). sull&#8217;applicabilità del blocco delle assunzioni nell&#8217;ipotesi di passaggio nelle fasce superiori di docenza della carriera universitaria 1. Concorsi pubblici – Università – Professori e ricercatori &#8211; Inquadramento in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-28-5-2012-n-17/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2012 n.17</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-28-5-2012-n-17/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2012 n.17</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Coraggio, Est. Caringella<br /> F. barreca e M.T. Russo (Avv. A. Roma) c/ Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità del blocco delle assunzioni nell&#8217;ipotesi di passaggio nelle fasce superiori di docenza della carriera universitaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Concorsi pubblici – Università – Professori e ricercatori &#8211; Inquadramento in ruolo – Fascia superiore &#8211; Blocco delle assunzioni – Applicabilità – Ragioni – Nuovo rapporto di lavoro.</p>
<p>2.	Concorsi pubblici – Università – Blocco delle assunzioni – Finalità – Qualità del servizio – Miglioramento.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il blocco delle assunzioni disposto dall’art. 1 del d.l. n. 180 del 2008 – che prevede il divieto per le università statali di procedere alle assunzioni in ragione del superamento del limite del 90% del rapporto tra spese fisse e la misura del fondo di finanziamento ordinario – si applica anche all’inquadramento in ruolo, in una fascia superiore, dei docenti universitari (nella specie già in servizio presso la medesima università) a seguito dell’espletamento di una procedura concorsuale aperta. Infatti, il nuovo inquadramento, essendo frutto di una selezione aperta, è volto all’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro e dà luogo ad una assunzione in senso proprio, non potendo essere ricondotto al mero passaggio di qualifica. 	</p>
<p>2. Il blocco delle assunzioni disposto dall’art. 1 del d.l. n. 180 del 2008 – che prevede il divieto per le università statali di procedere alle assunzioni in ragione del superamento del limite del 90% del rapporto tra spese fisse e la misura del fondo di finanziamento ordinario – non persegue il solo scopo di evitare l’incremento di spesa, ma mira ad incentivare i comportamenti virtuosi delle università per il miglioramento della qualità del servizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Adunanza Plenaria)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10 di A.P. del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Francesco Barreca e Maria Teresa Russo, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Antonio Romano, con domicilio eletto presso Bruno Tassone in Roma, via G.Pierluigi Da Palestrina 19; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, in persona del Rettore <i>pro tempore,</i> rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è legalmente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 11 di A.P. del 2012, proposto da:<br />
Angelo Federico, Vincenzo D&#8217;Ascola, Nicola Moraci, Claudio De Capua, Giorgio Fontana, Giovanni Spampinato, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Antonio Romano, con domicilio eletto presso Bruno Tassone in Roma, via G.Pierluigi Da Palestrina 19; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Università degli Studi La Mediterranea di Reggio Calabria, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 12 di A.P. del 2012, proposto da:<br />
Domenico Nicolo&#8217;, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Romano, con domicilio eletto presso Bruno Tassone in Roma, via G.Pierluigi Da Palestrina 19; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Università degli Studi &#8220;Mediterranea di Reggio Calabria&#8221;, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 13 di A.P. del 2012, proposto da:<br />
Giuseppe Tropea, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Romano, con domicilio eletto presso Bruno Tassone in Roma, via G.Pierluigi Da Palestrina 19; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Università degli Studi &#8220;Mediterranea di Reggio Calabria&#8221;, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 10 del 2012:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Calabria &#8211; Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00666/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO IMMISSIONE IN SERVIZIO<br />	<br />
quanto al ricorso n. 11 del 2012:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Calabria &#8211; Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00666/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO IMMISSIONE IN SERVIZIO<br />	<br />
quanto al ricorso n. 12 del 2012:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Calabria &#8211; Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00666/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO IMMISSIONE IN SERVIZIO<br />	<br />
quanto al ricorso n. 13 del 2012:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Calabria &#8211; Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00666/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO IMMISSIONE IN SERVIZIO</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione dell’Università degli Studi “Mediterranea di Reggio Calabria&#8221;;<br />	<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, all’ udienza pubblica del giorno 21 maggio 2012, il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Scoca per delega dell’Avv. Romano, e l’avvocato dello Stato Basilica;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Gli odierni appellanti sono professori associati confermati o ricercatori confermati presso l’Università degli Studi “Mediterranea”di Reggio Calabria, che hanno conseguito il giudizio di idoneità all’esito, rispettivamente, dei concorsi per professore ordinario e per professore associato banditi dalla stessa Università o da altra Università nella seconda sessione dell’anno 2008. Ai sensi dell’art. 5, co. 4, d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, i docenti in esame sono stati proposti per la nomina (c.d. “<i>chiamata</i>”) dai rispettivi Consigli di Facoltà. Gli appellanti hanno quindi chiesto all’Università resistente di essere assunti nella qualifica per la quale sono risultati idonei. A tale richiesta l’Università ha opposto un diniego fondato sulla ritenuta applicabilità del c.d. “<i>blocco delle assunzioni</i>” disposto dall’art. 1 del d.l. 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, in ragione del superamento del limite del 90% del rapporto tra le spese fisse e la misura del FFO (fondo di finanziamento ordinario) alla data del 31 dicembre 2010.<br />	<br />
2 Contro i provvedimenti di diniego gli odierni appellanti hanno proposto separati ricorsi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria.<br />	<br />
Con la sentenza in epigrafe specificata i Primi Giudici hanno respinto i ricorsi.<br />	<br />
In sintesi, il Tribunale di prime cure ha tracciato la seguente parabola motivazionale: <br />	<br />
&#8211; l’art. 1, co. 1, d.l. n. 180 del 2008 cit., nel prevedere il divieto, per le università statali che superino il suddetto limite del 90%, di procedere ad assunzioni, reca una norma a regime, dettata sia da ragioni finanziarie che organizzative, applicabi<br />
&#8211; non è violato nel caso di specie il diritto all’assunzione o il relativo affidamento, perché non viene in rilievo una definitiva preclusione all’assunzione, ma solo un suo differimento; <br />	<br />
-quanto, poi, alla posizione di coloro che sono stati dichiarati idonei in forza di concorsi banditi da altre università, si appalesa ostativa all’assunzione la mancanza della previsione dei posti in sede di previa programmazione triennale;<br />	<br />
&#8211; sono manifestamente infondate le dedotte censure di costituzionalità, in relazione alla paventata lesione dei principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento dell’amministrazione e autonomia universitaria.<br />	<br />
3. La sentenza è impugnata con quattro separati appelli, sostenuti da censure di identico tenore, salvo una doglianza aggiuntiva articolata dai soli ricorrenti che hanno conseguito l’idoneità presso università diverse da quella dove prestano servizio attualmente come ricercatori o professori associati.<br />	<br />
Ai fini che in questa sede rileva, con il terzo motivo, comune a tutti gli appelli, i ricorrenti contestano il capo di sentenza secondo cui il divieto legale sarebbe applicabile anche ai ricercatori e professori associati già in servizio presso l’Università Mediterranea che reclamino l’inquadramento in ruolo presso lo stesso ente, rispettivamente, come professori associati e professori ordinari.<br />	<br />
A sostegno dell’assunto le parti appellanti pongono il duplice rilievo che non si tratterebbe di assunzione ma di passaggio a qualifica superiore e che la nomina non procurerebbe, in punto di fatto, un aggravio di costi in quanto il transito di un ricercatore o di professore associato, con una certa anzianità di servizio, nella posizione iniziale, rispettivamente, di professore associato o ordinario, non comporta un aggravio finanziario a carico dell’Università.<br />	<br />
4. Con Ordinanza n. 1249 del 5 marzo 2012, la sesta sezione di questo Consiglio ha rimesso l’esame della causa all’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 99, comma 1, cod.proc.amm., in ragione del contrasto interpretativo sussistente con riferimento proprio alla questione, investita dal terzo motivo comune a tutti gli appelli, dell’applicabilità del blocco di assunzioni anche laddove non si tratti di nuove assunzioni ma dell’attribuzione di una qualifica superiore.<br />	<br />
5. Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.<br />	<br />
All’udienza del 21 maggio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Va anzitutto disposta la riunione dei quattro appelli indicati in epigrafe, perché proposti contro la medesima sentenza (art. 96, co. 1, cod.proc.amm.).</p>
<p>2. I ricorrenti, professori associati confermati o ricercatori confermati presso l’Università degli Studi “<i>Mediterranea”,</i> si dolgono della mancata assunzione in ruolo nella fascia superiore di docenza della carriera universitaria, assumendo l’inapplicabilità nei loro confronti del blocco delle assunzioni sancito dall’art. 1 del d. l. 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, posto a fondamento dei provvedimento di diniego impugnati in prime cure. </p>
<p>3. L’esame del tema specifico sottoposto al vaglio di questa Adunanza richiede una sintetica disamina della normativa che regola la materia.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 180 del 2008 cit. “<i>Le universita&#8217; statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all&#8217;articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all&#8217;indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, ne&#8217; all&#8217;assunzione di personale. Alle stesse università e&#8217; data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all&#8217;articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica</i>”. <br />	<br />
Il successivo comma 3 prevede che “il primo periodo del comma 13, dell&#8217;articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e&#8217; sostituito dai seguenti: «<i>Per il triennio 2009-2011, le universita&#8217; statali, fermi restando i limiti di cui all&#8217;articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell&#8217;anno precedente. Ciascuna universita&#8217; destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all&#8217;assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell&#8217;articolo 1 comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all&#8217;assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all&#8217;articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.</i> ».<br />	<br />
La disposizione reca, ai commi successivi, ulteriori disposizioni volte a disciplinare la prosecuzione ed il completamento delle procedure di reclutamento di professori di I e II fascia indette nell’anno 2008. <br />	<br />
Dall’esame del tessuto normativo si ricava che il c.d. <i>blocco delle assunzioni</i> di cui al primo comma dell’art. 1 del d.l. n. 180 del 2008 è una misura sancita da una norma a regime a tenore della quale il superamento del limite di cui all&#8217;articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 determina, quale conseguenza automatica, il precipitato del divieto, a carico delle università statali, di procedere all’espletamento di procedure concorsuali ed all’assunzione di personale fino al rientro nei parametri massimi. Solo alle università che non superino il limite è consentita la prosecuzione delle procedure di selezione indette nel 2008, con la diversa composizione delle commissioni rideterminata <i>ex lege</i>.<br />	<br />
La disciplina fin qui esposta non persegue finalità di carattere esclusivamente finanziario in quanto è rivolta anche a scopi di organizzazione generale, prefiggendosi l’obiettivo prioritario e strategico di incentivare le università a comportamenti virtuosi nell’ottica del conseguimento dei livelli qualitativi di autodisciplina sinteticamente descritti nella stessa struttura del fondo di finanziamento ordinario e nella più generale architettura del sistema di finanziamento pubblico delle università. Pertanto, il divieto dell’assunzione di nuovo personale non persegue solo lo scopo di evitare l’incremento di spesa, ma mira anche alla finalità di guidare l’ente universitario al rientro nei parametri, costringendolo a sospendere il reclutamento di personale e concorrendo a sostenere quella complessa opera di miglioramento qualitativo del servizio universitario che il legislatore si è prefisso.</p>
<p>4. Tracciato il quadro generale della disciplina in materia di blocco delle assunzioni e della <i>ratio</i> che la sorregge, si può ora passare all’esame della questione specifica dell’applicabilità della normativa in esame al caso della mancata assunzione in ruolo, nella fasce superiori di docenza della carriera universitaria, di professori associati confermati o ricercatori confermati in servizio presso la medesima università. <br />	<br />
4.1. In merito alla questione all’applicabilità del blocco delle assunzioni alla fattispecie del passaggio di qualifica, l’Ordinanza di rimessione rileva che la stessa non ha conosciuto una soluzione univoca.<br />	<br />
Secondo l’orientamento giurisprudenziale ricordato dagli appellanti, il divieto di assunzione di cui alla legge in esame ed alle precedenti discipline di analogo tenore succedutesi nel tempo, in quanto sancito da norme eccezionali non passibili di interpretazione estensiva o di applicazione analogica, non si applicherebbe all’ipotesi di progressione derivante dall’attribuzione di una qualifica superiore al personale già in servizio (Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 2010 n. 2217; 16 novembre 2004 n. 7483; 27 novembre 2001, n.5958).<br />	<br />
Secondo il diverso orientamento espresso da Cons. Stato, comm. spec. pubblico impiego, parere 9 novembre 2005, n. 3556/05, il blocco delle assunzioni concernerebbe invece, oltre che le assunzioni derivanti da procedure selettive pubbliche, anche le progressioni da un’area all’altra conseguenti a procedure di riqualificazione del personale dipendente.<br />	<br />
4.2. L’Adunanza Plenaria reputa che il divieto di assunzione operi anche per l’inquadramento in ruolo, in una fascia superiore, di docenti già in servizio presso la medesima università.<br />	<br />
4.2.1. A sostegno dell’assunto depone, in prima battuta, la considerazione che, nel caso di specie, non viene in rilievo una procedura concorsuale interna finalizzata all’attribuzione di una qualifica superiore ma un diverso inquadramento in ruolo per effetto dell’idoneità conseguita all’esito di un concorso esterno, aperto anche a soggetti non legati da alcun rapporto con l’università e non in possesso, ancora più in radice, dello status di docenti universitari. La circostanza che non si tratti di procedura riservata a soggetti già aventi la qualifica di docenti universitari o comunque legati da un rapporto di lavoro all’amministrazione universitaria, dimostra che la selezione non è finalizzata alla progressione in carriera ma all’assunzione, <i>id est</i> all’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro caratterizzato da una soluzione di continuità rispetto alla pregressa posizione eventualmente rivestita dal soggetto idoneo. Non è chi non veda, d’altronde, come una diversa soluzione ermeneutica, che escludesse l’operatività del divieto solo per i docenti già in servizio presso l’Università che operi la chiamata, discriminerebbe in modo illogico la posizione dei soggetti che abbiano conseguito l’idoneità all’esito della medesima procedura in base al dato, accidentale ed estrinseco rispetto ai caratteri ed alla finalità della procedura selettiva, della sussistenza di un pregresso rapporto con l’amministrazione universitaria.<br />	<br />
Si deve soggiungere che la <i>ratio legis</i>, identificata nelle richiamate esigenze di contenimento della spesa e di stimolazione di condotte virtuose, si estende anche all’inquadramento in un diverso ruolo di personale docente già in servizio presso l’università.<br />	<br />
Si deve, in particolare, convenire, sulla scorta di questa prospettiva ermeneutica, che l’assunto, sostenuto dagli appellanti, secondo cui non vi sarebbe aumento di costi in caso di nomina un ruolo di soggetti già inquadrati presso la stessa università ad un livello inferiore è, da un lato, infondato in fatto, e, dall’altro, irrilevante in punto di diritto.<br />	<br />
Quanto al primo aspetto, infatti, il mancato aumento di costi si registra, in caso di transito ad una fascia superiore della docenza, solo per il primo triennio e non a regime, in quanto la conferma del docente non è un fatto meramente eventuale ma l’evenienza fisiologica da prendere in considerazione ai fini dell’indagine in merito agli effetti finanziari sortiti, alla stregua dell’ <i>id quod plerumque accidit</i>, dall’inquadramento nel nuovo ruolo.<br />	<br />
D’altro canto, come correttamente ritenuto dal Primo Giudice, il divieto di assunzione risponde a esigenze anche organizzative ed a logiche incentivanti che prescindono dalla sussistenza, o meno, di un immediato aggravio finanziario. <br />	<br />
4.2.2. Le considerazioni che precedono consentono di approdare alla conclusione secondo cui il blocco delle assunzioni interessa anche i casi in esame in quanto il nuovo inquadramento in ruolo del docente è il frutto dell’esito positivo di una procedura concorsuale aperta che dà luogo ad un assunzione in senso proprio e non al mero passaggio di qualifica per effetto di procedura riservata.<br />	<br />
Si deve per completezza osservare, con riguardo al più ampio tema oggetto del contrasto interpretativo prima evidenziato, che risulta preferibile la tesi, sostenuta dal citato parere reso dalla Commissione speciale, che estende il blocco delle assunzioni ai passaggi di qualifica. <br />	<br />
A fondamento di tale indirizzo si pone il principio, ribadito a più riprese dalla giurisprudenza della Corte delle leggi (v.,da ultimo, Corte cost. 10 novembre 2011, n. 299), secondo cui il principio del concorso come strumento di accesso all’impiego pubblico (art. 97, comma 3, Cost) comprende sia le procedure preordinate all’ingresso <i>ex novo</i> di personale nei ruoli dell’amministrazione sia quelle finalizzate al passaggio dei dipendenti ad una qualifica superore. La regola del concorso pubblico si atteggia, in definitiva, a principio costituzionale, passibile di deroga solo nell’ipotesi in cui la progressione non determini la novazione, con effetti estintivo-costitutivi, del rapporto di lavoro preesistente. La Corte costituzionale, in sede di interpretazione della portata della regola del concorso pubblico, ha altresì sottolineato che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico aperto è stata delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell&#8217;amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (<i>ex plurimis,</i> sentenze n. 52 del 2011 e n. 195 del 2010).In particolare, si è più volte ribadito che il principio del pubblico concorso, pur non essendo incompatibile, nella logica dell&#8217;agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, non tollera, salvo circostanze del tutto eccezionali, la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno.<br />	<br />
La valorizzazione della caratterizzazione sostanzialmente novativa degli effetti sortiti, a fronte della posizione originaria, dall’attribuzione di una qualifica superiore per effetto della procedura concorsuale, è l’argomento posto a sostegno anche dell’indirizzo ermeneutico della Corte di legittimità che, in punto di riparto di giurisdizione, afferma la giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione del contenzioso relativo alle procedure riservate volte a sancire la progressione verticale interna, ossia il passaggio tra diverse aree di inquadramento previste dalla contrattazione collettiva.<br />	<br />
Posto il principio secondo cui, nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l&#8217;accesso del personale dipendente ad un&#8217;area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso &#8211; al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni -, si osserva che il quarto comma dell&#8217;art. 63 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, laddove riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo &#8220;<i>le controversie in materia di procedure concorsuali per l&#8217;assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</i>&#8220;, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l&#8217;accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore : il termine &#8220;assunzione&#8221; deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all&#8217;ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto, l&#8217;accesso nell&#8217;area superiore di personale interno od esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica (Cassazione civile, sez. un. 15 ottobre 2003, n. 15403).<br />	<br />
E’ stato, da ultimo rimarcato (Cassazione civile, sez. un., 5 maggio 2011, n. 9844), che “<i>per procedure concorsuali di assunzione ascritte al diritto pubblico e all&#8217;attività autoritativa dell&#8217;amministrazione (alla stregua dell&#8217;art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001), si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione &#8220;ex novo&#8221; dei rapporti di lavoro, ma anche le prove selettive dirette a permettere l&#8217;accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore, e cioè ad una progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro; tale accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso. Alla stregua dell&#8217;interpretazione enunciata, assume rilevanza determinante, ai fini dell&#8217;indicato criterio di riparto della giurisdizione, il contenuto della contrattazione collettiva, sicché in presenza di progressioni, secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo, che comportino una progressione verticale nel senso indicato, la cognizione della controversia resta riservata al giudice amministrativo; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli dipendenti interni che comportino il passaggio da una qualifica all&#8217;altra, ma nell&#8217;ambito della stessa area (o categoria), sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive sia con il conferimento di qualifiche superiori, in base a procedure che l&#8217;amministrazione pone in essere con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro</i>”.<br />	<br />
Si deve allora concludere, in forza dei rilievi fin qui svolti, che soggiacciono al blocco delle assunzioni di cui alla normativa in esame anche le progressioni verticali e le procedure di riqualificazione variamente denominate che sanciscono il passaggio ad una diversa area con la conseguente attribuzione di un nuovo posto per effetto della novazione del precedente rapporto. </p>
<p>5. Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte gli appelli riuniti devono essere respinti nella parte in cui ripropongono il motivo dell’inapplicabilità del blocco delle assunzioni all’ipotesi del passaggio dei docenti universitari già in servizio ad una fascia superiore di docenza.<br />	<br />
Si deve invece rimettere alla Sezione, ai sensi dell’art. 99, comma 4, del codice del processo amministrativo, la definizione del giudizio con riguardo agli altri motivi che investono tematiche estranee al quesito devoluto al vaglio di questa Adunanza Plenaria. <br />	<br />
Deve essere altresì rimessa alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge in parte nei sensi in motivazione specificati.<br />	<br />
Rimette il ricorso alla Sezione per l’ulteriore definizione del giudizio e per la statuizione sulle spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente del Consiglio di Stato<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente aggiunto del Consiglio di Stato<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente di sezione<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente di sezione<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente di sezione<br />	<br />
Alessandro Botto, Consigliere<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/05/2012</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2012 n.726</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-5-2012-n-726/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-5-2012-n-726/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2012 n.726</a></p>
<p>Va sospesa, su ricorso di altro concorrente, la deliberazione del CdA di Azienda lombarda edilizia residenziale Busto Arsizio di aggiudicazione definitiva della procedura concorsuale afferente &#8220;servizio di manutenzione ordinaria negli stabili di proprietà ALER per opere di spurgo fognature&#8221;, ritenuto che la mancata iscrizione della aggiudicataria presso l’albo dei gestori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-5-2012-n-726/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2012 n.726</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-5-2012-n-726/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2012 n.726</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, su ricorso di altro concorrente, la deliberazione del CdA di Azienda lombarda edilizia residenziale Busto Arsizio di aggiudicazione definitiva della procedura concorsuale afferente &#8220;servizio di manutenzione ordinaria negli stabili di proprietà ALER per opere di spurgo fognature&#8221;, ritenuto che la mancata iscrizione della aggiudicataria presso l’albo dei gestori ambientali (circostanza che sembrerebbe prima facie comprovata) ne avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara (arg. ex art. 230, comma 5, d.lgs. 152/2006, norma ambientale che esige la predetta iscrizione per l’attivita’ di pulizia manutentiva). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00726/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01108/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>R.R.S. S.R.L.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maurizio Boifava, domiciliato ai sensi dell’art. 25 c.p.a. c/o la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via Corridoni n. 39 &#8211; Milano;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ALER AZIENDA LOMBARDA PER L&#8217;EDILIZIA RESIDENZIALE DI BUSTO ARSIZIO</b>, non costituita in giudizio; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO &#038; C. S.R.L.</b>, non costituita in giudizio;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della deliberazione del CdA di A.L.E.R. Busto Arsizio BA/0016/2012 del 26.3.2012, comunicata alla ricorrente il 2.4.2012-3.4.2012 tramite piattaforma Sintel, di aggiudicazione definitiva della procedura concorsuale afferente &#8220;servizio di manutenzione or<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso od attuativo comunque risalente alla stazione appaltante de quo;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Il Collegio,<br />	<br />
ritenuto che la mancata iscrizione della aggiudicataria presso l’albo dei gestori ambientali (circostanza che sembrerebbe prima facie comprovata dall’allegato n. 8 in atti) ne avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara (arg. ex art. 230, comma 5, d.lgs. 152/2006),	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)<br />	<br />
ACCOGLIE l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’atto impugnato;<br />	<br />
FISSA per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 31 ottobre 2012.<br />	<br />
CONDANNA l’amministrazione resistente e la controinteressata, in solido tra loro, al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 500,00, oltre IVA e CPA come per legge;	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Silvana Bini, Primo Referendario<br />	<br />
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-5-2012-n-726/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2012 n.726</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2012 n.724</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-5-2012-n-724/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-5-2012-n-724/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2012 n.724</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento con il quale la Trenord s.r.l. ha aggiudicato alla controinteressata il “servizio di pellicolatura, verniciature e attività di piccola manutenzione arredi dei rotabili ferroviari, ritenuto fondato quantomeno il terzo motivo di ricorso incidentale, dal momento che sussiste in capo al cessionario di azienda l’onere di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-5-2012-n-724/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2012 n.724</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-5-2012-n-724/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2012 n.724</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento con il quale la Trenord s.r.l. ha aggiudicato alla controinteressata il “servizio di pellicolatura, verniciature e attività di piccola manutenzione arredi dei rotabili ferroviari, ritenuto fondato quantomeno il terzo motivo di ricorso incidentale, dal momento che sussiste in capo al cessionario di azienda l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all&#8217;art. 38, comma 2, lett. c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la cedente nell’ultimo triennio (ora, nell&#8217;ultimo anno) anteriore alla data di indizione del bando, salva la possibilità per il cessionario di comprovare l’esistenza, nel caso concreto, di una completa cesura tra vecchia e nuova gestione, tale da escludere la rilevanza della condotta dei precedenti amministratori e direttori tecnici operanti nell&#8217;ultimo triennio (e, ora, nell&#8217;ultimo anno), presso il complesso aziendale ceduto; con l’ulteriore precisazione &#8211; tenuto anche conto della non univocità delle norme circa l&#8217;onere del cessionario &#8211; che in caso di mancata presentazione della dichiarazione, e sempre che il bando non contenga al riguardo una espressa comminatoria di esclusione, quest’ultima potrà essere disposta soltanto là dove sia effettivamente riscontrabile l&#8217;assenza del requisito in questione (così Consiglio di Stato ad. plen., 4 maggio 2012 n. 10); rilevato che, nella specie, è stato dedotto e non specificatamente contestato da controparte che l’amministratore della cedente C.M.R.S. aveva riportato una condanna passata in giudicato per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00724/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00806/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 806 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>ALMAR S.R.L.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto presso l’avv.to Dario De Pascale in Milano, corso Sempione N. 9;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SOCIETÀ TRENORD S.R.L.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Danilo Tassan Mazzocco, Luca Guffanti, con domicilio eletto presso l’avv.to Danilo Tassan Mazzocco in Milano, via Amedei n. 8; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>FNM S.P.A.</b>;<br />
<b>CAR SEGNALETICA STRADALE S.R.L.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Prozzo, con domicilio eletto presso l’avv.to Francesca Clemente in Milano, Corso XXII Marzo n. 4; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti con il quale la Trenord s.r.l. ha aggiudicato alla CAR Segnaletica Stradale s.rl. il “servizio di pellicolatura, verniciature e attività di piccola manutenzione arredi dei rotabili ferroviari presso le o	</p>
<p>&#8211; nonché di tutti gli atti connessi;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di SOCIETÀ TRENORD S.R.L. e di CAR SEGNALETICA STRADALE S.R.L.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale CAR SEGNALETICA STRADALE S.R.L.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Il COLLEGIO,<br />	<br />
ritenuto fondato quantomeno il terzo motivo di ricorso incidentale, dal momento che sussiste in capo al cessionario di azienda l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all&#8217;art. 38, comma 2, lett. c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la cedente nell’ultimo triennio (ora, nell&#8217;ultimo anno) anteriore alla data di indizione del bando, salva la possibilità per il cessionario di comprovare l’esistenza, nel caso concreto, di una completa cesura tra vecchia e nuova gestione, tale da escludere la rilevanza della condotta dei precedenti amministratori e direttori tecnici operanti nell&#8217;ultimo triennio (e, ora, nell&#8217;ultimo anno), presso il complesso aziendale ceduto; con l’ulteriore precisazione &#8211; tenuto anche conto della non univocità delle norme circa l&#8217;onere del cessionario &#8211; che in caso di mancata presentazione della dichiarazione, e sempre che il bando non contenga al riguardo una espressa comminatoria di esclusione, quest’ultima potrà essere disposta soltanto là dove sia effettivamente riscontrabile l&#8217;assenza del requisito in questione (così Consiglio di Stato ad. plen., 4 maggio 2012 n. 10);<br />	<br />
rilevato che, nella specie, è stato dedotto e non specificatamente contestato da controparte che l’amministratore della cedente C.M.R.S. aveva riportato una condanna passata in giudicato per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali;<br />	<br />
ritenuto, per le ragioni esposte, che il ricorso principale non possa trovare accoglimento;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza):<br />	<br />
RESPINGE l’istanza cautelare;<br />	<br />
CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, da dividere in quote uguali in favore delle parti resistenti.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Silvana Bini, Primo Referendario<br />	<br />
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-5-2012-n-724/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2012 n.724</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2012 n.2480</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-28-5-2012-n-2480/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. C. D’Alessandro, est. B. Bruno Elena Morelli (Avv. Luigi Adinolfi) c. (Università degli Studi di Napoli Federico II) c. Direttore del Dipartimento di Chimica Farmaceutica e Tossicologica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sull&#8217;obbligo di provvedere della P.A. anche nei casi non espressamente previsti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-28-5-2012-n-2480/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2012 n.2480</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. D’Alessandro, est. B. Bruno<br /> Elena Morelli (Avv. Luigi Adinolfi) c. (Università degli Studi di Napoli Federico II) c. Direttore del Dipartimento di Chimica Farmaceutica e Tossicologica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di provvedere della P.A. anche nei casi non espressamente previsti dalla Legge</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Silenzio della p.a. – Fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento – Obbligo di provvedere – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di silenzio della p.a., l’obbligo di provvedere deriva da una norma di legge o di regolamento, ma può talora desumersi anche da prescrizioni di carattere generale o dai principi generali dell’ordinamento che regolano l’azione amministrativa, sicché, ad esempio, può originare dal rispetto del principio di imparzialità o trovare fondamento nel principio di buon andamento dell’azione amministrativa o nel principio di legalità della stessa azione amministrativa; pertanto, si può ritenere che, a prescindere dall&#8217;esistenza di una specifica disposizione normativa, l’obbligo di provvedere sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, cioè in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest’ultima (1) (2)	</p>
<p></b>______________________________________</p>
<p>1. <i>Nella specie il TAR ha accolto il ricorso sul silenzio inadempimento della P.A. proposto da una ricercatrice universitaria e responsabile di una unità di ricerca nell’ambito di un progetto PRIN 2009 – chiedeva la disponibilità di spazi ed in particolare di un laboratorio nel quale svolgere l’attività di ricerca;</i></p>
<p>2. <i>cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318; Cons. St., sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7975; Cons. St., sez. V, 15 marzo 1991, n. 250; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 23 luglio 2009, n. 1930; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 20 luglio 2009 , n. 4133; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 11 giugno 2009, n. 3200</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 117 c.p.a.;	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 238 del 2012, proposto da Elena Morelli, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Sorgente, in Napoli, via Po n.1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>l’Università degli Studi di Napoli Federico II, in persona del Rettore <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria <i>ex lege</i> in via Diaz, n.11; 	</p>
<p>il Direttore del Dipartimento di Chimica Farmaceutica e Tossicologica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza del 9 novembre 2011, con la quale Elena Morelli ha richiesto la disponibilità di spazi ed in particolare di un laboratorio;</p>
<p>nonché per:<br />	<br />
la condanna dell’intimata Università a provvedere sull’istanza medesima e la nomina di un commissario <i>ad acta</i> che, in caso di perdurante inadempimento, possa provvedere in luogo della stessa.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 magio 2012 la Dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>1. La ricorrente è ricercatrice universitaria e responsabile di una unità di ricerca nell’ambito di un progetto PRIN 2009.<br />	<br />
2. Con istanza del 9 novembre 2011 ha richiesto la disponibilità di spazi ed in particolare di un laboratorio nel quale svolgere l’attività di ricerca, avente ad oggetto la realizzazione di molecole a potenziale attività farmacologica.<br />	<br />
3. Non avendo ottenuto alcun riscontro dall’Università e, segnatamente, dal Direttore del Dipartimento di Chimica Farmaceutica e Tossicologica, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato, la condanna dell’intimata Università a provvedere nonché la nomina di un commissario <i>ad acta</i> che, in caso di perdurante inadempimento, provveda all’adozione della determinazione conclusiva. <br />	<br />
4. L’Università degli Studi di Napoli Federico II si è costituita in giudizio per resistere al gravame, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso in quanto i criteri per l’assegnazione dei laboratori di ricerca sono stati definiti con deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 29 novembre 2011, assunta all’unanimità dei presenti, tra cui anche la stessa Dott.ssa Morelli; con tale deliberazione è stata prevista, in particolare, l’assegnazione dei laboratori di ricerca ai professori ordinari ed associati, mentre in relazione agli studi è stata disposta l’assegnazione di uno studio singolo per i professori ordinari ed associati e di uno studio “condiviso in due per i ricercatori”. Ciò con la conseguente inammissibilità del ricorso, non sussistendo alcuna inerzia dell’amministrazione, avendo la stessa ricorrente concorso a definire i criteri di attribuzione degli studi e dei laboratori di ricerca e prestato acquiescenza alla suddetta deliberazione, non impugnata nei termini di decadenza. La difesa dell’Università resistente ha anche sollevato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto la Morelli, al momento della presentazione dell’istanza di finanziamento, non faceva parte di alcun gruppo di ricerca diretto da un professore ordinario ovvero associato del Dipartimento e non disponeva, pertanto, in modo esclusivo di locali ove poter svolgere le attività proposte nel programma di ricerca, pur avendo dichiarato, come prescritto dal bando PRIN, la fattibilità operativa del progetto, circostanza, questa, che, ad avviso di parte resistente, dovrebbe indurre ad escludere la necessità della disponibilità di un laboratorio. Nel merito, la difesa dell’Università ha evidenziato che i laboratori vengono assegnati ai professori ordinari ed associati, ai quali è riconosciuta autonomina scientifica mentre i ricercatori, la cui autonomina scientifica è in formazione, sono associati a gruppi di ricerca guidati da un professore ordinario ovvero associato, con il quale collaborano nello svolgimento di programmi di ricerca. Nella fattispecie, inoltre, nessuno dei componenti del Dipartimento risulta essere stato incluso nel progetto di ricerca presentato dalla Morelli, la quale risulta, dunque, unico ricercatore deputato a svolgere l’attività di ricerca oggetto del finanziamento.<br />	<br />
5. Alla camera di consiglio del 10 maggio 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
6. Il ricorso è fondato.<br />	<br />
7. Il Collegio reputa opportuno segnalare, preliminarmente, che mentre secondo l&#8217;originario orientamento restrittivo della giurisprudenza, il silenzio può formarsi solo ove un obbligo giuridico di provvedere derivi da una norma di legge, da un regolamento o da un atto amministrativo (cfr. Cons. St., A.P., 10 marzo 1978, n. 10; Cons. St., sez. VI, 27 marzo 1984, n. 180) , secondo una più recente opzione interpretativa, che il Collegio ritiene di condividere, tale obbligo non deve necessariamente derivare da una disposizione puntuale e specifica, ma può desumersi anche da prescrizioni di carattere generico e dai principi generali regolatori dell&#8217;azione amministrativa (cfr., <i>ex multis</i>, Cons. St., sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318; Cons. St., sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7975; Cons. St., sez. V, 15 marzo 1991, n. 250; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 23 luglio 2009, n. 1930; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 20 luglio 2009 , n. 4133; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 11 giugno 2009, n. 3200).<br />	<br />
8. Su tali basi, si sostiene che, a prescindere dall&#8217;esistenza di una specifica disposizione normativa impositiva dell&#8217;obbligo, quest’ultimo sussiste in tutte quelle fattispecie nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l&#8217;adozione di un provvedimento; quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni di quest&#8217;ultima.<br />	<br />
9. Nella fattispecie sussistono, avuto riguardo ai contenuti dell’istanza, i presupposti per affermare la sussistenza di un obbligo dell’Ateneo resistente di provvedere, non potendosi ritenere che la domanda della ricorrente sia stata superata dalla deliberazione sopra indicata, con la quale sono stati fissati dei criteri che non escludono la possibilità per la Morelli di disporre di spazi e, soprattutto, di un laboratorio, all’evidenza necessario per l’attività di ricerca, in considerazione dello specifico oggetto della stessa.<br />	<br />
10. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della resistente Università, non è configurabile alcuna condotta acquiescente della Morelli, la quale, con la propria istanza, ha richiesto la possibilità di disporre di quelle basilari condizioni logistiche essenziali per svolgere la propria attività scientifica, sia in quanto ricercatrice, impegnata a tempo pieno nell’attività didattica e di ricerca, sia in quanto responsabile di un progetto PRIN, al cui finanziamento concorre sia il MIUR, sia lo stesso Ateneo. Da ciò discende, inoltre, l’infondatezza anche dell’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dalla difesa di parte resistente, non essendo logicamente ipotizzabile che un’attività di ricerca applicata in un ambito connotato proprio dall’essenzialità della fase di verifica e sperimentazione possa essere eseguita senza disporre, sia pure non in via esclusiva, di un laboratorio; a tale riguardo si sottolinea, peraltro, che, la documentazione afferente al progetto PRIN di cui la Morelli è responsabile, evidenzia costi dell’unità specificamente riferiti proprio all’attività da eseguire in laboratorio (vetreria da laboratorio, reattivi, solventi, materiali per cromatografia). .<br />	<br />
11. Non colgono nel segno, ai fini di escludere la sussistenza di un obbligo dell’Ateneo di provvedere, neanche le ulteriori deduzioni della difesa di parte resistente, in specie considerando che la deliberazione approvata, nel prevedere l’assegnazione dei laboratori ai professori ordinari ovvero associati, non esclude né la possibilità di aggregare la ricorrente ad uno dei docenti del Dipartimento già assegnatari di un laboratorio né la possibilità che siano previste modalità di fruizione tali da assicurare – nell’ottica di reale ottimizzazione delle risorse disponibili – il più ampio accesso alle strutture esistenti da parte del personale deputato allo svolgimento dell’attività di ricerca. Si osserva, inoltre, che, come emerge dalla documentazione versata in atti, il progetto PRIN di cui la ricorrente è responsabile è coordinato da un professore associato, Vito De Novellis, ed a tale attività partecipa Annalisa Curcio, anch’essa da tempo impegnata nella ricerca scientifica. <br />	<br />
12. Per quanto sopra argomentato il ricorso va accolto e per l&#8217;effetto va dichiarato l&#8217;obbligo dell’ente resistente di provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente – nel rispetto delle garanzie di partecipazione al procedimento, anche in relazione alle valutazioni riferite all’individuazione del professore associato ovvero ordinario al quale la Morelli potrà essere aggregata ai fini dell’utilizzazione del laboratorio nonché alle modalità di fruizione delle strutture – entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore e, conseguentemente, va ordinato all’Università degli Studi di Napoli Federico II di adempiere a tale obbligo.<br />	<br />
13. Parimenti va accolta la domanda della ricorrente di nomina, sin da ora, di un Commissario <i>ad acta</i>, affinché provveda nell&#8217;ipotesi di ulteriore inadempienza dell&#8217;Università resistente all&#8217;obbligo di cui sopra.<br />	<br />
14. Il Commissario <i>ad acta</i> viene nominato nella persona del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con facoltà di delega ad un funzionario dello stesso Ministero, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva, previo accertamento della perdurante inadempienza dell’Ateneo resistente, entro l&#8217;ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, avvalendosi, se ritenuto necessario, anche degli uffici e dei funzionari dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.<br />	<br />
15. L&#8217;onere del compenso al Commissario <i>ad acta</i> viene posto, sin da ora, a carico dell’Università resistente e verrà liquidato con separata ordinanza ad avvenuto espletamento dell&#8217;incarico, dietro presentazione di documentata e quantificata richiesta.<br />	<br />
16. In considerazione delle peculiarità della fattispecie, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. <br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato:<br />	<br />
a) accerta l’illegittimità del silenzio serbato dall’Università resistente;<br />	<br />
b) dichiara l’obbligo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II di provvedere sull&#8217;istanza presentata dalla ricorrente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore e, conseguentemente, ordina al predetto Ateneo di adempiere a tale obbligo;<br />	<br />
c) nomina, fin d&#8217;ora, per il caso di persistente inadempimento, il Commissario <i>ad acta</i> nella persona del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con facoltà di delega ad un funzionario dello stesso Ministero, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva entro l&#8217;ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni;<br />	<br />
d) rinvia la determinazione del compenso del predetto Commissario <i>ad acta</i> a successiva ordinanza, il cui onere è posto sin da ora a carico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo D&#8217;Alessandro, Presidente<br />	<br />
Leonardo Pasanisi, Consigliere<br />	<br />
Brunella Bruno, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/05/2012</p>
<p align=justify>
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