<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>28/5/2010 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/28-5-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/28-5-2010/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>28/5/2010 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/28-5-2010/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.1701</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-28-5-2010-n-1701/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-28-5-2010-n-1701/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-28-5-2010-n-1701/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.1701</a></p>
<p>H. Simonetti Pres. ff Est. Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da : &#8211; Consorzio Stabile SIS scpa (Avv.ti R. di Tarsia di Belmonte, P. Leozappa, G. Rusconi) contro Infrastrutture Lombarde spa (Avv.ti N. Moravia, G. Romitelli, G. Piazzalunga, E. Stajano) e nei confronti di Sabrom soc.- Autostrada Broni-Mortara Spa (Avv. G.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-28-5-2010-n-1701/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.1701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-28-5-2010-n-1701/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.1701</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">H. Simonetti Pres. ff Est.<br /> Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da : <br /> &#8211; Consorzio Stabile SIS scpa (Avv.ti R. di Tarsia di Belmonte, P. Leozappa, G. Rusconi) contro Infrastrutture Lombarde spa (Avv.ti N. Moravia, G. Romitelli, G. Piazzalunga, E. Stajano) e nei confronti di Sabrom soc.- Autostrada Broni-Mortara Spa (Avv. G. Morbidelli) e con l&#8217;intervento ad opponendum della Regione Lombardia (Avv.ti P. Pujatti e P.D. Vivone) e di Coopsette soc. Coop (Avv.ti G. Pellegrino, G. Pellegrino, G. Pittalis, F. Roversi Monaco, G. Roversi Monaco) <br /> &#8211; Coopsette soc. Coop (Avv.ti G. Pellegrino, G. Pellegrino, G. Pittalis, F. Roversi Monaco, G. Roversi Monaco) contro Infrastrutture Lombarde spa (Avv.ti N. Moravia, G. Romitelli, G. Piazzalunga) e nei confronti di Sabrom soc.- Autostrada Broni-Mortara Spa (Avv. G. Morbidelli) e con l&#8217;intervento ad opponendum della Regione Lombardia (Avv. M.L. Tamborino)</span></p>
<hr />
<p>sulla inconfigurabilità di controinteressati al momento dell&#8217;esclusione; sull&#8217;utilizzo del c.d. modello Dicoter in una finanza di progetto; sulla natura del PEF; sulla inammissibilità della sua rielaborazione ora per allora in sede di CTU e sulla necessità di produrre la dichiarazione di impegno sottoscritta dall&#8217;impresa ausiliaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso proposto avverso l’esclusione da una gara pubblica &#8211; Non deve essere notificato ad alcun controinteressato salvo che il provvedimento intervenga quando la gara si è già conclusa &#8211; Fattispecie	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Project financing &#8211; Lex specialis – Previsione utilizzo modello Dicoter – Mancata impugnazione &#8211; Determina l’inammissibilità di qualsivoglia doglianza riferita all’attualità o all’adeguatezza dello stesso	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Project financing – Piano Economico Finanziario – Natura e funzioni &#8211; Rielaborazione ora per allora in sede di CTU – Inammissibilità	</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Project financing – Piano Economico Finanziario – Mancata indicazione dei costi del personale – Non è riconducibile alla categoria delle mere irregolarità formali – Chiarimenti e/o integrazioni di tale voce mancante – Non sono consentiti – Esclusione &#8211; Legittimità	</p>
<p>5. Contratti della p.a. – Project financing &#8211; Omessa produzione della dichiarazione di impegno dell’impresa ausiliaria nei confronti tanto della medesima concorrente quanto della stazione appaltante – Violazione art. 49, c. 2, D.Lgs. 163/2006 &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In linea generale il ricorso proposto avverso l’esclusione da una gara pubblica non deve essere notificato ad alcun controinteressato salvo che il provvedimento intervenga quando la gara si è già conclusa, nel qual caso il gravame deve essere notificato all’impresa aggiudicataria. Difatti l’aggiudicatario, anche se provvisorio, di una gara di appalto indetta dalla p.a. assume la veste di controinteressato, nel ricorso proposto dal concorrente escluso, solo quando l’esclusione e l’aggiudicazione siano avvenute contestualmente, nella stessa seduta di gara, potendo la ditta esclusa rendersi conto del fatto che la sua impugnativa incide sulla posizione di altro soggetto privato. In specie pertanto al momento della presentazione del ricorso non erano configurabili controinteressati poichè l’esclusione della ricorrente e l’aggiudicazione provvisoria non sono avvenute contestualmente ma in sedute di gara distinte e a distanza di giorni l’una dall’altra	</p>
<p>2. La previsione dell’utilizzo dello specifico modello Dicoter da parte della lex specialis di una gara inerente un project financing per la realizzazione di una autostrada &#8211; non oggetto di impugnazione &#8211; determina l’inammissibilità di qualsivoglia doglianza riferita all’attualità o all’adeguatezza dello stesso, conseguendone la sua necessaria utilizzazione in sede di offerta, tanto più che al modello Dicoter fa espresso riferimento anche la normativa regionale della Lombardia (v. R.R. 8.7.08, n. 4,) e che lo stesso modello è stato utilizzato dalla ricorrente per ogni altro dato diverso da quello relativo ai costi per il personale del PEF	</p>
<p>3. Il PEF esplicita e rende comprensibile il modo in cui l&#8217;offerente ritiene di poter conseguire i risultati migliorativi formalizzati nel rilancio finale nella fase negoziata. Esso costituisce dunque il documento che individua e chiarisce le ragioni giustificatrici dell&#8217;offerta e che perciò racchiude in sé tutti gli elementi per la valutazione e l&#8217;apprezzamento contenutistico dei ribassi offerti. Il PEF rappresenta e definisce i valori di partenza (in particolare, i ricavi attesi e i relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di costruzione e di gestione stimati) e ne spiega la sostenibilità nell&#8217;equilibrio economico finanziario dell&#8217;intera operazione. Le correnti definizione della finanza di progetto pongono tutte l&#8217;accento, del resto, sull&#8217;elemento centrale del finanziamento, che trova garanzia, per il finanziatore, non già nel profilo soggettivo di affidabilità dell&#8217;operatore economico che ne beneficia, bensì nella credibilità dei flussi di cassa attesi dalla gestione dell&#8217;infrastruttura, nel loro equilibrio rispetto ai costi di costruzione e gestione. Orbene, come riconosce nella vicenda qui in esame lo stesso CTU nella sua Relazione, deve ritenersi che la rielaborazione del PEF non possa essere eseguita ora per allora in quanto verrebbe a mutare sostanzialmente l’offerta presentata; infatti la rielaborazione della ricorrente nel confermare la sostenibilità della propria offerta ha però, con l’introduzione dei nuovi costi, dovuto sostanzialmente intervenire sui principali parametri del piano con ciò configurando un inammissibile sostanziale suo rifacimento per ovviare all’omissione originaria	</p>
<p>4. La radicale assenza nel PEF di un elemento di grande significato in ordine alla sostenibilità e affidabilità del piano di gestione non consentono di ricondurre detta omissione all’interno della categoria, peraltro come noto ampiamente discussa e di incerta latitudine, delle mere irregolarità formali. Pertanto, a fronte della rilevata assenza nel PEF dei costi del personale, nessun chiarimento avrebbe potuto rivestire portata determinante ai fini delle ormai vincolate determinazioni della Stazione appaltante, con conseguente legittimità della disposta esclusione. Nel peculiare caso di specie poi, anche a voler richiamare i principi e i criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa sul terreno della verifica di anomalia, per applicarli anche alla verifica di congruità sul PEF, a mente dei quali sarebbe possibile la rimodulazione e l’aggiornamento di singole voci, tutto ciò incontra comunque il limite insuperabile del divieto di stravolgere l&#8217;offerta originaria, che non può trasformarsi in un quid di sostanzialmente nuovo o diverso per il tramite di giustificazioni e/o integrazioni	</p>
<p>5. Commette violazione dell’art. 49, coma 2, lett. d), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (nonchè in specie dell’art. 15.4 del bando) la concorrente la quale abbia omesso di produrre la dichiarazione di impegno, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, nei confronti tanto della medesima concorrente quanto della stazione appaltante</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1543 del 2008, proposto da: 	</p>
<p>CONSORZIO STABILE SIS SCPA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaella di Tarsia di Belmonte, Patrizio Leozappa, Giuseppe Rusconi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Giuseppe Rusconi in Milano alla Via Vincenzo Monti n. 8; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>INFRASTRUTTURE LOMBARDE SPA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nico Moravia, Giorgia Romitelli, Giovanna Piazzalunga, Ernesto Stajano, elettivamente domiciliata in Milano alla Via del Lauro, 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>SABROM SOC.- Autostrada Broni-Mortara Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Morbidelli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Riccardo Villata in Milano alla Via S. Barnaba, 30; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum:<br />	<br />
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Piera Pujatti e Pio Dario Vivone dell’Avvocatura regionale presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Milano alla Via Fabio Filzi 22;<br />
COOPSETTE SOC. COOP, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluigi Pellegrino, Giovanni Pellegrino, Gualtiero Pittalis, Fabio Roversi Monaco, Giulia Roversi Monaco, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Luciano Quarta in Milano alla Via Lovanio 10; </p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 2267 del 2008, proposto da:<br />
<br />	<br />
COOPSETTE SOC. COOP., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluigi Pellegrino, Giovanni Pellegrino, Gualtiero Pittalis, Fabio Roversi Monaco, Giulia Roversi Monaco, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Luciano Quarta in Milano, via Lovanio 10; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>INFRASTRUTTURE LOMBARDE SPA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nico Moravia, Giorgia Romitelli, Giovanna Piazzalunga, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giovanna Piazzalunga in Milano alla Via del Lauro, 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>S.A.BRO.M.. – Società Autostrada Broni-Mortara s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Riccardo Villata in Milano alla Via S. Barnaba, 30; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum:<br />	<br />
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maria Lucia Tamborino dell’Avvocatura regionale presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Milano alla Via Fabio Filzi 22; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 1543 del 2008:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di esclusione dalla gara volta all’affidamento, in regime di concessione, della progettazione definitiva, del relativo studio di impatto ambientale, della progettazione esecutiva, della costruzione e della gestione dell’autostrada regi<br />
e con i successivi motivi aggiunti:<br />	<br />
&#8211; dell’aggiudicazione provvisoria in favore della S.A.Bro.M. S.p.a. adottata dal RUP della Infrastrutture Lombarde S..a. con nota prot. UFF-G-040708-00006-K-A-2-002-OUT-20 del 4 luglio 2008, mai comunicata al Consorzio SIS;<br />	<br />
&#8211; dei verbali di gara del 17 e 18 settembre 2007 nella parte in cui sono state ammesse alla procedura ristretta la S.A.Bro.M. S.p.a. e l’ATI Coopsette soc. coop., nonché dei verbali e degli atti della fase successiva di gara nelle parti in cui la S.A.Bro.<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, anche di estremi e contenuti ignoti;<br />	<br />
nonché per l’adozione delle conseguenti statuizioni risarcitorie, in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente;</p>
<p>quanto al ricorso numero di registro generale 2267 del 2008:<br />	<br />
dell’atto del Responsabile del procedimento in data 4.7.2008 prot. UFF-G-040708-00006 K-A-2-002-OUT-20, di aggiudicazione provvisoria della gara per la concessione di progettazione, realizzazione e gestione dell’asse autostradale “Broni – Mortara” a S.A.Bro.M. S.p.a. nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale;</p>
<p>Visti i ricorsi principali, integrati da motivi aggiunti, del Consorzio Sis e di Coopsette, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi di Infrastrutture Lombarde Spa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi di Sabrom Soc. Autostrada Broni-Mortara Spa;<br />	<br />
Visti i ricorsi incidentali presentati in entrambi i giudizi da Sabrom Soc. Autostrada Broni-Mortara Spa;<br />	<br />
Visti gli atti di intervento in entrambi i giudizi della Regione Lombardia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Viste le ordinanze cautelari ed istruttorie adottate in entrambi i giudizi;<br />	<br />
Viste le relazioni del verificatore depositata il 28.10.2008 e del CTU depositata il 20.1.2010;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto il dispositivo di sentenza n. 27/2010;<br />	<br />
Designato relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18/05/2010 il dott. Hadrian Simonetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Oggetto del presente giudizio è una procedura di affidamento in regime di concessione secondo lo schema del project financing, per la costruzione e gestione di un tratto autostradale regionale (Broni – Pavia – Mortara) della lunghezza di 52 Km. e per un valore stimato in circa € 1.800.000.000,00.<br />	<br />
Vertendo in materia di autostrade di interesse regionale, il quadro normativo di riferimento all’interno del quale inscrivere l’odierno contenzioso è costituito dalla L.R. n. 9/2001, “Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative”, e dal relativo R.R. di attuazione n. 4/2002.<br />	<br />
La qualificazione dell’opera in esame, nei termini sopra indicati, discende all’art. 6 della L.R. n. 9/2001, a norma della quale “si definiscono autostrade regionali, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 2 del d.lgs. 112/1998, nonché in attuazione della potestà legislativa riconosciuta alla Regione in materia di lavori pubblici dal titolo V della parte II della Costituzione, le arterie stradali aventi le seguenti caratteristiche: a) sviluppo del tracciato interamente compreso nel territorio della Lombardia, ivi compreso il raccordo ai confini regionali qualora concorrente alla funzionalità del tracciato; b) assolvimento di richieste di mobilità prevalentemente originate o destinate nel territorio della Lombardia;…”<br />	<br />
Avvalendosi del disposto dell’art. 10 bis, comma 1, del medesimo provvedimento legislativo, la Giunta Regionale della Regione Lombardia, con Delibera n. VIII/001789 del 25.01.06, conferiva le funzioni relative alla realizzazione del’opera a Infrastrutture Lombarde spa (società costituita ai sensi dell&#8217;articolo 23, comma 3 bis, della L.R. n. 22/1998, “Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia” e dell&#8217;articolo 15 bis della L.R. n. 36/1994, “Amministrazione dei beni immobili regionali”), affinché procedesse ad individuare, ai sensi dell’art. 3 del R.R. 8 luglio 2002, “Procedure di concessione delle autostrade regionali”, il soggetto Promotore incaricato di redigere il progetto preliminare dell’autostrada regionale, tratto Broni – Mortara.<br />	<br />
Tale Soggetto era individuato nell’ATI SATAP spa, Milano Serravalle spa e Grassetto Lavori spa che, al fine della successiva partecipazione alla procedura di affidamento, costituiva la società di progetto Sabrom.<br />	<br />
Il progetto preliminare elaborato dal Promotore, previa approvazione della Giunta Regionale deliberata con provvedimento n. 4659 del 04.05.07, veniva quindi posto a base della procedura di selezione dei Competitori indetta con Bando spedito in G.U.C.E. il 28.06.07 e, in G.U.R.I. il 29.06.08.<br />	<br />
Detta gara, sul modello della disciplina (precedente alle modifiche introdotte con il d.lgs. 152/2008) dettata dal legislatore statale in tema di project financing, risulta strutturata in due fasi:<br />	<br />
&#8211; una prima fase (c.d. procedura ristretta) finalizzata all’individuazione dei due migliori offerenti da ammettere al successivo segmento procedurale, da svolgersi ricorrendo al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come da Determinazione d<br />
&#8211; una seconda fase (c.d. procedura negoziata), nel corso della quale, l’Amministrazione, in contraddittorio con i Competitori ed il Promotore, è chiamata a definire le soluzioni progettuali maggiormente confacenti al’interesse pubblico e ad individuare il<br />
All’esito della procedura ristretta venivano selezionati l’ATI Coopsette (costituita fra Coopsette, Autostrada del Brennero spa, Impresa Pizzarotti &#038; C. spa e Profacta spa) ed il Consorzio Stabile SIS spa (composto da Sacyr S.a., INC Generale Contractor spa, Sipal spa).<br />	<br />
Al termine della procedura negoziata l’Amministrazione, con riserva di verifica della congruità e conformità del PEF, stilava la graduatoria provvisoria (comunicata alle Imprese interessate) che vedeva al primo posto il Consorzio SIS (punti 62,1329), seguito da SABROM (punti 61,6406) e, in ultima posizione, dall’ATI Coopsette (punti 55,7934)<br />	<br />
Esperite le suindicate verifiche, Infrastrutture Lombarde rilevava che, tanto nella redazione del PEF prodotto in sede di procedura ristretta, che in quello prodotto in sede di procedura negoziata, il provvisorio aggiudicatario non aveva indicato, nel prescritto modello Dicoter, l’ammontare dei costi del personale.<br />	<br />
Ritenuto che l’omissione integrasse una sostanziale violazione della lex specialis di gara, con nota del 02.07.08, la Stazione appaltante provvedeva quindi all’esclusione del Consorzio. <br />	<br />
Parte ricorrente, con ricorso iscritto al n. 1543/2008, ha impugnato la propria esclusione contestando la configurabilità del presupposto fattuale della pretesa omissione ed eccependo, in ogni caso, l’illegittimità della sua qualificazione in termini di “grave irregolarità sostanziale”, riconosciuta dall’Amministrazione &#8211; si afferma &#8211; al solo scopo di ricondurla ad una delle espresse cause di esclusione contemplate dalla lex specialis.<br />	<br />
Ha dedotto, inoltre, diversi profili di illegittimità riferiti, in particolare, alla parte motiva del provvedimento di esclusione; al mancato rispetto delle garanzie procedimentali, prima fra tutte, la comunicazione ex art. 7 della L. n. 241/1990, relativamente al procedimento di secondo grado di riesame del PEF prodotto (e già vagliato) in procedura ristretta; all’incompetenza del responsabile del procedimento, in luogo della Commissione giudicatrice, all’adozione dell’atto di esclusione.<br />	<br />
Con Decreto presidenziale n. 1098 dell’11.07.08 è stata concessa la misura cautelare ante causam.<br />	<br />
Infrastrutture Lombarde, costituitasi in giudizio, e la Regione Lombardia, intervenuta in giudizio ad opponendum hanno eccepito preliminarmente l’inammissibilità del gravame, per mancata notifica alla controinteressata Sabrom e, nel merito, hanno confutato le avverse doglianze chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2008, preso atto delle argomentazioni difensive della ricorrente circa l’inclusione nel PEF dei costi del personale, ancorché non fossero stati indicati nel modulo Dicoter, e ritenuta la rilevanza della circostanza ai fini della decisione, con Ordinanza n. 1192/2008, è stato richiesta al Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche della Lombardia una verificazione sul PEF del Consorzio SIS onde accertare se, in quale misura e sotto quale voce, i costi relativi al personale fossero stati presi in considerazione (incombente istruttorio cui il verificatore ha adempiuto con la relazione del 29.09.08).<br />	<br />
Nelle more, Infrastrutture Lombarde ha completato la procedura di gara e, per effetto dell’esclusione del Consorzio SIS, con provvedimento del 4.07.08, ha proceduto alla provvisoria aggiudicazione in favore di Sabrom, seconda classificata.<br />	<br />
In data 10.10.08, Coopsette ha depositato atto di intervento ad opponendum nel giudizio n. 1543/2008, sostenendo la legittimità dell’esclusione del Consorzio SIS. <br />	<br />
La medesima Impresa, con un distinto ricorso notificato alla Stazione appaltante il 17.10.08, ha impugnato il nuovo provvedimento di aggiudicazione provvisoria con ricorso iscritto al n. 267/2008, contestando, con riferimento alla nuova provvisoria aggiudicataria Sabrom, la mancata esclusione della medesima per incompletezza delle dichiarazioni in ordine ai requisiti morali dei legali rappresentanti delle Imprese costituenti la compagine societaria del promotore; l’erroneità della valutazione dell’elemento quantitativo riguardante i tempi di costruzione offerti e, infine, diverse irregolarità e carenze del PEF.<br />	<br />
Infrastrutture Lombarde e Sabrom, costituitesi in giudizio, e la Regione Lombardia intervenuta ad opponendum anche nel giudizio 2267/2008, hanno confutato le avverse doglianze sostenendo la legittimità degli atti impugnati.<br />	<br />
Nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2008, previa riunione dei due ricorsi, gli atti impugnati sono stati sospesi nelle more dell’acquisizione istruttoria dei PEF di Coopsette e Sabrom.<br />	<br />
Con atto notificato il 21.11.08, Sabrom ha proposto ricorso incidentale (nel giudizio n. 2267/2008) avverso l’ammissione della ricorrente Coopsette ad entrambe le fasi procedurali di gara (ristretta e negoziata) deducendo l’incompletezza ed erroneità delle dichiarazioni prodotte da quest’ultima in ordine ai requisiti morali dei propri legali rappresentati in fase di prequalifica nonché, per invalidità derivata, l’illegittimità di tutti i successivi atti riferiti alla procedura ristretta ed alla successiva procedura negoziata. <br />	<br />
Con il medesimo mezzo di gravame, ha evidenziato ulteriori profili di inammissibilità e incongruità del PEF di Coopsette deducendo l’insostenibilità economica dell’offerta di quest’ultima. <br />	<br />
Con ricorso per motivi aggiunti (al ricorso incidentale proposto nel giudizio n. 2267/2008), Sabrom ha integrato le proprie doglianze relativamente all’ammissione alla gara della ricorrente Coopsette rilevando ulteriori profili di illegittimità riferiti alle dichiarazioni prodotte da quest’ultima (in estrema sintesi, il fatto di avere allegato, ad una delle dichiarazioni prodotte, una fotocopia di carta di identità scaduta).<br />	<br />
Con successivi atti per motivi aggiunti, al ricorso proposto nel giudizio n. 1543/2008, il Consorzio Sis ha impugnato l’aggiudicazione provvisoria in favore di Sabrom, nonché gli atti e verbali di gara con cui quest’ultima e Coopsette erano state ammesse alla procedura negoziata, nonché gli atti di quest’ultimo segmento procedurale, nella parte in cui le due Imprese non erano state escluse.<br />	<br />
In tale sede, il Consorzio ricorrente:<br />	<br />
&#8211; con riferimento alla propria esclusione ha rinnovato le doglianze già esposte con il rincorso introduttivo;<br />	<br />
&#8211; ha censurato l’ammissione di Sabrom, eccependo l’incompletezza ed erroneità delle dichiarazioni da questa prodotte ex art. 38 del D. L.vo n. 163/2006;<br />	<br />
&#8211; ha contestato l’ammissione di Coopsette sotto un duplice profilo: da un lato, ha eccepito l’illegittimità delle dichiarazioni rese ex art. 38 da alcuni esponenti della Società; dall’altro ha rilevato la violazione dell’art. 13 del DL n. 223/2006, conver<br />
Sabrom, con ricorso incidentale, proposto anche nel giudizio n. 1543/2008, ha impugnato gli atti di gara riferiti ad entrambe le fasi (ristretta e negoziata) nella parte in cui è stata ammessa e non esclusa, la ricorrente SIS, eccependo profili di illegittimità riferiti alle dichiarazioni prodotte da quest’ultima.<br />	<br />
Ha dedotto, ulteriormente, la violazione del Bando di gara in virtù del ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte di una consorziata di SIS (Sacyr) in luogo del Consorzio, nonché, l’incompletezza della documentazione prodotta relativamente a Itinere Infraestructuras SA, impresa in possesso del requisito di cui la componente del Consorzio, Sacyr, si sarebbe avvalsa.<br />	<br />
A seguito della pubblica udienza del 25 febbraio 2009, fissata per la discussione nel merito di entrambi i ricorsi, con ordinanza n. 173/2009 è stata disposta CTU, in entrambi i ricorsi, nominando all’uopo l’allora Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, formulando sei quesiti inerenti tanto il PEF di SIS quanto quello di Coopsette e di Sabrom.<br />	<br />
Prima ancora che il CTU prestasse giuramento, con atto del 18.9.2009, sottoscritto per accettazione da tutte le altre parti in giudizio, Coopsette ha rinunciato al ricorso proposto nella causa n. 2267/2008.<br />	<br />
Dopo il deposito della Relazione del CTU in data 20.1.2010, le difese di Sabrom, Infrastrutture Lombarde, Regione Lombardia hanno presentato una nuova istanza istruttoria chiedendo, tra l’altro, la ricusazione del CTU.<br />	<br />
Mutata frattanto la composizione del Collegio, all’esito dell’udienza pubblica del 20.4.2010 il Tribunale ha respinto l’istanza di ricusazione e, anche alla luce dell’intervenuto atto di rinuncia di Coopsette, revocato la precedente ordinanza istruttoria n. 173/2009 relativamente ai quesiti 2, 3, 4, 5 e 6, rinviando per la decisione all’udienza pubblica del 18.5.2010. In tale data la causa è stata discussa ed è infine passata in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Giova osservare, per una migliore intelligenza dei fatti di causa, come il presente giudizio sia stato originato da una procedura di gara indetta per la realizzazione di un tratto autostradale, con affidamento disposto secondo i canoni della finanza di progetto. <br />	<br />
In aderenza alla disciplina normativa vigente all’epoca di pubblicazione del bando, l’Amministrazione ha selezionato due Imprese da ammettere alla procedura negoziata in contraddittorio con il soggetto Promotore. All’esito delle operazioni di gara, la provvisoria aggiudicataria, Consorzio SIS, è stata esclusa per difetto del proprio PEF originando il primo dei due ricorsi oggi riuniti (n. 1543/2008). A conclusione dell’ulteriore fase procedimentale, la nuova aggiudicazione provvisoria determinata in favore del soggetto Promotore, Sabrom, già seconda classificata, è stata impugnata dal terzo soggetto in gara, Coopsette, (giudizio n. 2267/2008) che, al fine di mantenere integro il proprio interesse all’impugnazione, è intervenuto ad opponendum nel primo giudizio a sostegno dell’esclusione del Consorzio SIS.<br />	<br />
Sabrom, allo scopo di neutralizzare l’iniziativa processuale di Coopsette, ha quindi proposto ricorso incidentale nel giudizio n. 2267/2008, integrandolo successivamente con motivi aggiunti.<br />	<br />
A sua volta, il Consorzio SIS, destinatario della prima esclusione, assumendo anche un interesse di natura strumentale all’annullamento della gara quand’anche fosse infondato il proprio ricorso, con due atti per motivi aggiunti, ha contestato tanto l’ammissione di Sabrom che quella di Coopsette.<br />	<br />
Sabrom, per neutralizzare anche questa ulteriore iniziativa processuale, ha reagito proponendo un secondo ricorso incidentale censurando l’ammissione in gara del Consorzio SIS per motivi ulteriori a quelli che ne hanno determinato l’esclusione.<br />	<br />
La Regione Lombardia è intervenuta ad opponendum in entrambi i giudizi.<br />	<br />
Sin dalla Camera d consiglio del 19.11.2008 si è proceduto alla riunioni di entrambi i giudizi, ai fini della loro trattazione congiunta, sussistendo evidenti profili di connessione soggettiva ed oggettiva, trattandosi della medesima procedura di gara.</p>
<p>2. Ciò posto, prima di ogni altra considerazione in rito e nel merito, deve darsi atto di come, nel giudizio n. 2267/2008, la ricorrente principale Coopsette abbia presentato formale rinuncia al gravame, sottoscritta per accettazione anche dalle altre parti.<br />	<br />
In virtù del principio fondamentale della domanda, come noto, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha avviato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima dell&#8217;introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (v., ex multis, Cons. St., sez. IV, n.477/1997).<br />	<br />
L’art. 46 del r.d. 17 agosto 1907 n. 642 prevede, al riguardo, che &#8220;In qualunque stadio della controversia si può rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall&#8217;avvocato, munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, o mediante dichiarazione verbale, di cui è steso processo”.<br />	<br />
Nel caso di specie si è al cospetto di un atto di rinuncia sottoscritto direttamente e personalmente anche dalla parte ricorrente, in persona del suo legale rappresentante, cui hanno aderito espressamente le altre parti costituite ed intervenienti, ai fini della compensazione delle spese di lite.<br />	<br />
Non resta quindi al Collegio che dare atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso dichiarandone, di conseguenza, l’estinzione, con spese compensate tra tutte le parti.<br />	<br />
2.2. Ne discende, quale ulteriore e logica conseguenza, l’improcedibilità del gravame incidentale proposto nel giudizio n. 2267/2008 da Sabrom, stante la sua connaturata accessorietà all’impugnativa principale.</p>
<p>3. Venendo ora al giudizio n. 1543/2008, debbono esaminarsi preliminarmente le eccezioni in rito sollevate dalla difesa di Infrastrutture Lombarde nei confronti del ricorso introduttivo, in ragione della sua mancata notifica alla controinteressata Sabrom. <br />	<br />
3.1. L’eccezione, quantunque ampiamente argomentata, non può essere accolta.<br />	<br />
E’ dirimente osservare, infatti, come alla data della propria esclusione, il Consorzio Sis fosse aggiudicatario in via provvisoria della procedura (negoziata) e come la stazione appaltante abbia proceduto alla rideterminazione della graduatoria solamente in epoca successiva all’adozione dell’atto di esclusione del 2.7.2008, aggiudicando (sempre provvisoriamente) in favore di Sabrom con un distinto atto recante la data del 4.7.2008, non comunicato alla ricorrente, avverso il quale il Consorzio Sis ha proposto motivi aggiunti, debitamente notificati a Sabrom il 12.12.2008.<br />	<br />
Se questa è la sequenza dei fatti nella procedura in esame, è noto come in linea generale, secondo giurisprudenza consolidata, il ricorso proposto avverso l’esclusione da una gara pubblica non deve essere notificato ad alcun controinteressato salvo che il provvedimento intervenga quando la gara si è già conclusa, nel qual caso il gravame deve essere notificato all’impresa aggiudicataria (Cons. St., V, n. 5200/2005). Con l’ulteriore precisazione che l’aggiudicatario, anche se provvisorio, di una gara di appalto indetta dalla p.a. assume la veste di controinteressato, nel ricorso proposto dal concorrente escluso, solo quando l’esclusione e l’aggiudicazione siano avvenute contestualmente, nella stessa seduta di gara, potendo la ditta esclusa rendersi conto del fatto che la sua impugnativa incide sulla posizione di altro soggetto privato (Cons. St., Ad. Pl. n. 9/1996; V, n. 6004/2005; Tar Lombardia, Milano, III, n. 50/2006).<br />	<br />
Così non è avvenuto nel caso di specie dove, come sopra ricordato e come documentato in atti, l’esclusione di Sis e l’aggiudicazione nei confronti di Sabrom non sono avvenute contestualmente ma in sedute di gara distinte e a distanza di giorni l’una dall’altra. Né può condividersi la tesi della difesa della stazione appaltante, secondo cui dalla esclusione di Sis discendesse, quale effetto pressoché automatico, lo scorrimento della graduatoria, già nota alla ricorrente sin dalla seduta del 17.6.2008. Vale infatti sottolineare, in senso contrario, per un verso le vistose differenze tra la procedura qui in esame e i pubblici concorsi ai quali si riferiscono i precedenti giurisprudenziali citati da parte resistente (nella memoria 12.5.2010 a p. 9); e, per altro verso, come al momento dell’esclusione di Sis la nuova aggiudicazione in favore di Sabrom non fosse un esito del tutto scontato ma fosse comunque (da intendersi) subordinata all’esito positivo di tutta una serie di controlli, tali da richiedere un supplemento di istruttoria e l’adozione di un nuovo atto, autonomamente impugnabile. </p>
<p>4. Ciò posto, si può ora procedere all’esame del ricorso introduttivo.<br />	<br />
4.1. Con il primo motivo, parte ricorrente contesta in radice il presupposto di fatto posto alla base del provvedimento di esclusione, ovvero l’omessa indicazione dei costi del personale tanto nel PEF relativo alla procedura ristretta che in quello riferito alla procedura negoziata.<br />	<br />
A conferma del travisamento in cui sarebbe incorsa Infrastrutture Lombarde nella valutazione del documento in questione, si evidenzia come la conformità del piano alla Lettera di invito fosse già stata vagliata dalla Stazione appaltante, con diverso esito, in sede di ammissione alla procedura negoziata. Con nota dell’11.04.08, inviata al temine delle verifiche di congruità dei PEF prodotti dalle Imprese partecipanti alla procedura ristretta, l’Amministrazione comunicava infatti che, previa esclusione dell’ATI Cintra, provvisoriamente classificata al primo posto, aveva ammesso le odierne ricorrenti, Consorzio SIS e Coopsette, alla successiva procedura negoziata in quanto “ha valutato conformi alle prescrizioni della lettera di invito i piani economici e finanziari (dalle stesse, ndr) presentati…”.<br />	<br />
Tale repentino mutamento di posizione – assume sempre la difesa di parte ricorrente &#8211; non sarebbe supportato da ulteriori e nuove risultanze istruttorie, né risulterebbe sorretto da un esaustivo supporto motivazionale idoneo a rivelare l’iter logico seguito dall’Amministrazione nel pervenire ad una diversa valutazione del medesimo documento.<br />	<br />
Premesso che il Consorzio SIS, relativamente ai costi d’interesse nel presente giudizio, ha indicato, nel “Documento relativo alla modalità di gestione dell’opera”, un costo annuale per il personale pari a € 7.210.000,00 e costi di manutenzione in esercizio pari a € 9.616.875,00 annui; il secondo importo, afferma la ricorrente, comprenderebbe la prima voce di costo riferita al personale.<br />	<br />
L’Amministrazione, al contrario, sulla base di “un semplice ragionamento induttivo” giustificato dalla “mera incongruenza terminologica tra le voci del modello Dicoter e quelle del documento indicato dal Consorzio SIS”, avrebbe invece travisato il significato del prospetto prodotto ritenendo erroneamente che le due voci (€ 7.210.000,00 e € 9.616.875,00) andassero sommate determinando una situazione di insostenibilità economica dell’offerta.<br />	<br />
Sostiene ancora parte ricorrente che, poiché a norma dell’art. 9 del Bando di gara, “l’aggiudicatario della concessione” avrebbe dovuto “costituire una Società di Progetto, nella forma della società di capitali”, la mancata indicazione dei costi della manodopera nel prescritto modello deriverebbe unicamente dalla circostanza che il Consorzio non intendeva far assumere il personale alla Società di progetto ma “direttamente ai soci della stessa”: circostanza questa che spiegherebbe come la voce “spese per il personale” non possa comparire nel conto economico.<br />	<br />
La Stazione appaltante, si eccepisce ulteriormente, attribuirebbe un’eccessiva rilevanza alle modalità di compilazione del modello Dicoter che, si evidenzia, consiste in un modulo approvato dall’allora Ministero dei Lavori Pubblici in epoca (15.04.97) antecedente all’introduzione nel nostro ordinamento della finanza di progetto: l’inserimento delle voci di costo in esame nel “Documento relativo alle modalità di gestione”, in luogo del Dicoter, dovrebbe, quindi, essere considerata modalità equivalente.<br />	<br />
Attese le analoghe modalità di formulazione dell’offerta, l’omissione riscontrata in sede di procedura ristretta, è stata rilevata altresì con riferimento anche al PEF prodotto in procedura negoziata.<br />	<br />
La conclusione dell’Amministrazione circa la pretesa mancata considerazione dei costi del personale sulla base del mero dato formale della loro mancata indicazione nel modello evidenzierebbe il travisamento in cui è incorsa. In disparte, infatti, l’erronea lettura dell’offerta, l’esclusione del Consorzio sarebbe in ogni caso illegittima in quanto intervenuta senza un approfondimento istruttorio teso ad accertare la previsione dei costi indicati come omessi, in altre voci del PEF. <br />	<br />
4.2. La censura, avverso la quale ha svolto ampie repliche la stazione appaltante, è infondata.<br />	<br />
4.3. Deve muoversi dalla doverosa premessa secondo cui il punto 7.2 della lettera di Invito alla procedura ristretta, “Piano Economico-Finanziario e Relazione al PEF”, prescriveva, al n. (2) che il PEF dovesse “essere elaborato secondo le modalità previste dal Decreto Interministeriale n.125/Segr. Dicoter del 15 aprile 1997” e, in termini corrispondenti, si esprimeva anche la Lettera di Invito alla procedura negoziata, punto 6.2.1 (2).<br />	<br />
Ciò posto, il Tribunale rileva che la previsione dell’utilizzo di tale specifico modello da parte della lex specialis di gara &#8211; peraltro non oggetto di impugnazione &#8211; determina l’inammissibilità di qualsivoglia doglianza riferita all’attualità o all’adeguatezza dello stesso, conseguendone la sua necessaria utilizzazione in sede di offerta, tanto più che, come già ricordato, al modello Dicoter fa espresso riferimento anche la normativa regionale della Lombardia (v. R.R. 8.7.08, n. 4, All. 4) e che lo stesso modello è stato utilizzato da Sis per ogni altro dato diverso da quello relativo ai costi per il personale.<br />	<br />
Fatta questa premessa, la struttura del modello prevede, in corrispondenza del “Conto Economico”, la voce “Costi di produzione”, a sua volta articolata in una ulteriore serie di 11 sottovoci, le prime 4 delle quali riferite ai costi del personale (addetto alla riscossione, addetto alla sicurezza, addetto alla manutenzione, addetto a … ). <br />	<br />
La successiva voce “Costi amministrativi e generali”, a sua volta, prevede le sottovoci riferite ai Costi per il personale, Prestazione di servizi e Altri Costi amministrativi e generali.<br />	<br />
La descritta articolazione consente peraltro una certa flessibilità nella compilazione del modello potendo la concorrente indicare i costi in forma aggregata in corrispondenza della voce o in forma disaggregata indicando i singoli valori in corrispondenza delle sottovoci.<br />	<br />
E’ pacifico, in quanto non contestato in atti, che parte ricorrente, in sede di procedura ristretta, nel proprio “Documento relativo alla modalità di gestione dell’opera” dell’offerta tecnica, al “Quadro riepilogativo dell’organico del personale addetto alla gestione”, abbia indicato un totale di addetti pari a 109 unità per un costo annuale di “€ 7.210.000, in euro del 2007 (v. doc. 11 della produzione di Infrastrutture Lombardia, a p. 20).<br />	<br />
Nella “Relazione al Piano Economico Finanziario” di SIS, per contro, tale importo imputabile ai costi del personale, nel quadro relativo ai “costi della gestione”, non è stato (più) riportato.<br />	<br />
Figurano, infatti, in tale sede unicamente i “Costi di manutenzione”, comprensivi dei costi di manutenzione ordinaria degli impianti e dei rinnovi, pari a € 9.616.875 e “Altri costi di produzione”, comprensivi dei canoni da ricavi da pedaggio e da attività complementari, nonché, delle garanzie e spese della società concessionaria, indicati in € 1.910.000.<br />	<br />
La stessa concorrente specifica inequivocabilmente che “il Piano Economico e Finanziario non prevede la presenza di altre voci di costo”. <br />	<br />
Le carenze della Relazione trovano riscontro nel PEF cui il primo documento accede.<br />	<br />
Alla voce “Costi di produzione”, infatti, è riportata la sola somma di € 9.617.000 in relazione ai “costi manutenzioni e rinnovi” mentre nulla risulta circa i costi del personale addetto alla riscossione, personale addetto alla sicurezza, personale addetto alla manutenzione, costi lavori e/o terzi e costi prestazioni di servizi.<br />	<br />
In corrispondenza della voce “Costi amministrativi generali” figura la somma di € 1.254.000 mentre in relazione alle sottovoci, costi del personale, prestazioni servizi e altri costi amministrativi generali, non risulta alcuna indicazione.<br />	<br />
A fronte di tali risultanze documentali, al principio (cfr. ricorso introduttivo a p. 10) le difese di parte ricorrente hanno contestato l’assunto su cui si basa il provvedimento di esclusione, ovvero il mancato inserimento nel PEF dei costi del personale, sostenendo, in un primo tempo, che detti costi sarebbero compresi nei Costi di produzione (€ 9.617.000). La mancata inclusione è stata peraltro successivamente ammessa, nello stesso ricorso introduttivo (v. p. 15), sostenendo che “nel conto economico non compare, e non può comparire, la voce “spese per il personale” avendo Sis stabilito di non far assumere il personale alla Società di Progetto che, dovrà essere costituita ai sensi dell’art. 9 del Bando, ma “direttamente ai soci della stessa”. Parte ricorrente, con un terzo ordine di difese (v. ricorso introduttivo a p. 16-18), ha quindi sostenuto ulteriormente che, anche a voler accedere alla tesi della Stazione appaltante &#8211; per cui i Costi del personale (€ 7.120.000) non potrebbero essere compresi nei Costi di produzione (€ 9.617.000), ma semmai dovrebbero a questi sommarsi &#8211; il PEF contemplerebbe, in ogni caso, risorse necessarie a coprire il fabbisogno in virtù dell’entità degli importi riferiti a “Conto degli investimenti – rigo Nuove opere” pari a € 11.858.571,43; “Conto economico – rigo Costi di produzione” pari a € 9.617,00 e “Conto economico – rigo Costi amministrativi e generali” pari a € 2.988.000,00.<br />	<br />
Nel quadro di questa (terza) linea difensiva, la somma delle tre voci suindicate, pari a € 24.463.571,43, risulterebbe quindi sufficiente a coprire l’importo di € 16.826.875 (€ 7.120.000 + € 9.617.000).<br />	<br />
I termini della questione sono speculari con riferimento alla valutazione del PEF di Sis relativo alla fase negoziata: anche in tale ambito, la Stazione appaltante contesta il mancato inserimento dei costi del personale nel prescritto Modello Dicoter mentre parte ricorrente, ribadita l’inattualità del Modello imposto, sostiene che le voci di costo sarebbero comunque contemplate anche se sotto altre voci.<br />	<br />
Parte ricorrente ha quindi proceduto ad una comparazione con il PEF di Coopsette (v. atto di motivi aggiunti a p. 13). Premesso che il modello gestionale proposto da Coopsette (costituente Progetto Preliminare Modificato da migliorare in fase di negoziazione) prevedeva un organico medio il cui costo secondo le tabelle imposte dal CCNL di settore ammontava a € 4.528.174,07 (€ 847.118,56 per personale addetto alla manutenzione e € 3.681.055,51 per il personale addetto alla gestione ed amministrativo), evidenzia che il proprio PEF contemplava nel “Conto degli Investimenti – rigo Nuove opere” l’importo di € 2.884.454,54; nel “Conto economico – Rigo Costi di Produzione” l’importo di € 5.444.286,00 e, nel “Conto economico – rigo Costi Amministrativi e Generali”, l’importo di € 2.127.195,00.<br />	<br />
La somma dei tre importi indicati (€ 10.458.935,54), anche ammessa l’assenza di miglioramenti alla voce di costo esposta da Coopsette, consentirebbe di coprire i costi del personale.<br />	<br />
4.2. Sul presupposto della innegabile rilevanza della questione, stante ritenuta complessità degli accertamenti necessari per eseguire una esplorazione mirata dell’offerta di Sis, alla ricerca dei costi della manodopera e &#8211; non ultima ragione &#8211; la non agevole intelligibilità delle differenti ed (in una certa misura) ondivaghe argomentazioni poste a sostegno del ricorso, il Tribunale, all’esito della Camera di Consiglio del 23 luglio 2008, ha disposto una verificazione incaricando il Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia (o suo incaricato) di accertare se nel PEF di Sis (relativo ad entrambe le fasi di gara) e nella Relazione ad esso allegata fossero presenti e, nel caso, in quale forma e sotto quale voce, i costi la cui pretesa omissione aveva determinato l’esclusione della provvisoria aggiudicataria.<br />	<br />
Come si ricava dalla Relazione istruttoria depositata in atti il 28.10.2008, l’esperto incaricato ha concentrato il proprio esame sul Conto economico relativo ai due PEF (fase ristretta e fase negoziata) di Sis dovendo in tale documento risultare tutti i ricavi e tutti i costi riferiti alla realizzazione e gestione dell’opera.<br />	<br />
La classificazione dei costi prevista dal Modello Dicoter &#8211; è stato dal medesimo precisato &#8211; distingue i costi del personale da qualsiasi altra tipologia di costo e, a tal fine, nel Conto economico (“documento che riassume tutti i ricavi e tutti i costi necessari per la realizzazione e la gestione dell’opera” – v. Relazione a p. 3), all’interno della voce “Costi di produzione”, le sottovoci dei costi per il personale addetto alla riscossione, alla sicurezza e alla manutenzione sono separate da quella dei “costi per manutenzioni e rinnovi” che non possono, per tal motivo, contenere costi relativi al personale.<br />	<br />
Analogamente, anche alla voce “Costi amministrativi e generali”, le sottovoci relative ai costi del lavoro sono tenute distinte dai costi relativi a “Prestazioni di servizi”.<br />	<br />
In sede di procedimento di verifica, svoltosi in contraddittorio fra le parti, Sis, replicando la linea difensiva già contenuta nel ricorso, ha assunto due diverse e successive posizioni (v. Relazione, pp. 5-6).<br />	<br />
Con memoria del 02.09.08, Sis, sul presupposto della non vincolatività del Modello Dicoter, ha affermato che il proprio PEF di procedura ristretta conteneva i costi del personale nella voce “costi per rinnovi e manutenzioni” nella misura di € 3.446.380 per il personale addetto alla manutenzione ed € 3.763.620 per personale addetto alla gestione e amministrativo: la prima aliquota di costi sarebbe inclusa negli € 9.616.875 riferiti a manutenzioni e rinnovi, mentre la seconda, risulterebbe comunque a vario titolo presente nel PEF in parte nel Conto economico e in parte nel Conto degli Investimenti.<br />	<br />
Con successiva memoria del 29.09.08, ribaltando la strategia difensiva, Sis ha invece sostenuto che nel PEF non sono contemplati costi del personale in quanto la società di progetto, da costituirsi, non avrà personale alle proprie dipendenze.<br />	<br />
Al termine della verifica condotta sul piano economico-finanziario del Consorzio Sis nella procedura ristretta, ha concluso l’incaricato della verificazione, “va escluso che tale piano…abbia considerato i costi del personale” precisando che “non sono condivisibili le argomentazioni del Consorzio Stabile SIS con le quali cerca di dimostrare, al contrario di quanto sopra, l’inclusione delle spese per personale sotto altre voci del piano economico-finanziario” (v. Relazione a p. 7).<br />	<br />
Né tale omissione, conclude l’esperto, può giustificarsi a motivo dell’utilizzazione di personale non assunto dal concessionario ma dai soci in quanto, ove la soluzione fosse compatibile con il modello gestionale contemplato nell’offerta (tecnica) di Sis (nel quale si prevedeva, invece, l’impiego di 109 persone), l’esternalizzazione del personale avrebbe comunque dovuto originare una voce di costo nel PEF, mentre invece la sottovoce “prestazione di servizi” non indica alcun importo (p. 9).<br />	<br />
La verifica, come richiesto in via istruttoria, é stata estesa al PEF relativo alla procedura negoziata ed anche in relazione a tale ultimo documento “la conclusione dell’attività peritale porta ad escludere che il piano economico-finanziario abbia considerato i costi per il personale” (p. 11) in quanto “nessuna delle somme contenute nel piano economico-finanziario è riferibile ai costi del personale che era stato previsto nel progetto preliminare messo a base di gara nella procedura negoziata” (ivi).<br />	<br />
Ciò emerge, a parere dell’Esperto, dalla stessa memoria tecnica di SIS datata 02.09.08 ove lo stesso Consorzio “ha dichiarato …un fabbisogno di euro 4.625.000 che non trova riscontro in nessuna delle sottovoci della voce costi di produzione, né può essere incluso nella sottovoce costi per manutenzioni e rinnovi, né è infine compatibile con gli importi indicati in relazione alla voce costi amministrativi generali. Infatti quest’ultima voce ha una capienza limitata a euro 997.000 per l’anno 2014” (p. 12).<br />	<br />
4.3. Successivamente alla verificazione, a motivo anche della disposta riunione del ricorso n. 1543/2008 con il n. 2267/2008 nel quale erano state dedotte da Coopsette e da Sabrom censure incrociate inerenti, tra l’altro, la congruenza dei loro rispettivi PEF (in precedenza non oggetto della verificazione), si è ritenuto necessario un nuovo incombente istruttorio, disponendo una CTU, con l’ordinanza del 22.7.2009. <br />	<br />
4.3.1. Come si ricava dalla lettura del (dispositivo del) provvedimento e come si è già sottolineato in occasione della più recente ordinanza istruttoria del 20.4.2010, dei sei quesiti formulati al CTU, quattro erano relativi proprio alle contestazioni sorte nel giudizio n. 2267/2008, mentre i restanti due quesiti avevano ad oggetto, una volta ancora, il PEF presentato da Sis, sempre con riferimento alla previsione dei costi del personale (quesito n. 1) e al fine di accertare, in subordine (ove, cioè, si fosse riscontrata la conferma dell’omissione di detti costi) se la loro eventuale aggiunta avrebbe annullato l’utile indicato nell’offerta.<br />	<br />
4.3.2. A distanza di mesi dal giuramento del CTU (avvenuto il 22.9.2009) e dal deposito della Relazione (il 20.1.2010), le difese delle controparti hanno, con istanza congiunta del 29.3.2010, chiesto la ricusazione del consulente e/o lo stralcio in tutto o in parte dei quesiti proposti.<br />	<br />
Con la ricordata ordinanza del 20.4.2010, all’esito dell’udienza svoltasi in pari data, il Tribunale ha dichiarato la tardività dell’istanza di ricusazione, revocato in parte la precedente ordinanza istruttoria e reputato che la causa fosse matura per la decisione. Il tutto sulla base dell’ovvia constatazione che i quattro quesiti inerenti le questioni tecniche dedotte nel giudizio n. 2267/2008 non fossero più necessari, alla luce della rinuncia al relativo ricorso presentata da Coopsette. Per quanto invece relativo ai quesiti inerenti le questioni tecniche dedotte nel giudizio n. 1543/2008, il Tribunale ha valutato che per il quesito n. 1 non fosse necessario alcun supplemento di indagine, per le ragioni che a breve saranno chiarite, e che il quesito n. 2 non potesse, ad un esame ulteriore ex post, essere ammesso.<br />	<br />
4.3.3. Tale ultimo convincimento, relativamente al quesito n. 2, è maturato principalmente alla luce della peculiarità della procedura in oggetto, nella quale il PEF costituisce il nucleo centrale degli interventi, consentendo di verificare la sostenibilità della proposta di iniziativa privata da parte del promotore sotto il profilo dei ricavi attesi e del relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di produzione e gestione (v. Cons. St., V, n. 4346/2009; Tar Campania, Napoli, I, n. 9571/2004).<br />	<br />
Si è affermato in giurisprudenza, in un precedente significativo, che “il PEF, infatti, esplicita e rende comprensibile il modo in cui l&#8217;offerente ritiene di poter conseguire i risultati migliorativi formalizzati nel rilancio finale nella fase negoziata. Esso costituisce dunque il documento che individua e chiarisce le ragioni giustificatrici dell&#8217;offerta e che perciò racchiude in sé tutti gli elementi per la valutazione e l&#8217;apprezzamento contenutistico dei ribassi offerti. Il PEF rappresenta e definisce i valori di partenza (in particolare, i ricavi attesi e i relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di costruzione e di gestione stimati) e ne spiega la sostenibilità nell&#8217;equilibrio economico finanziario dell&#8217;intera operazione. Le correnti definizione della finanza di progetto pongono tutte l&#8217;accento, del resto, sull&#8217;elemento centrale del finanziamento, che trova garanzia, per il finanziatore, non già nel profilo soggettivo di affidabilità dell&#8217;operatore economico che ne beneficia, bensì nella credibilità dei flussi di cassa attesi dalla gestione dell&#8217;infrastruttura, nel loro equilibrio rispetto ai costi di costruzione e gestione” (Tar Campania, Napoli, I, n. 9571/2004, cit.). <br />	<br />
Orbene, come riconosce nella vicenda qui in esame lo stesso CTU, a p. 32 della sua Relazione, deve ritenersi che “la rielaborazione del PEF non possa essere eseguita ora per allora in quanto verrebbe a mutare sostanzialmente l’offerta presentata; infatti la rielaborazione di SIS nel confermare la sostenibilità dell’offerta ha però, con l’introduzione dei nuovi costi dovuto sostanzialmente intervenire sui principali parametri del piano”.<br />	<br />
Si vuole quindi sottolineare come, nell’ipotesi in cui i costi non fossero stati considerati nel PEF, la loro aggiunta – tanto più a distanza di due anni dalla data di elaborazione del progetto – avrebbe comportato un radicale mutamento dell’originario piano, che stravolge le più elementari regole procedimentali ed altera il confronto concorrenziale.<br />	<br />
Da qui l’inammissibilità di un accertamento istruttorio che permetta il virtuale rifacimento ex post del PEF, per ovviare all’omissione di un concorrente.<br />	<br />
Né, si è ritenuto nella ricordata ordinanza istruttoria del 20.4.2010, sarebbe davvero risolutivo un accertamento che assumesse quale termine di confronto il solo utile di impresa, trascurando di considerare il più ampio parametro dell’equilibrio complessivo e della sostenibilità economico-finanziaria del progetto presentato, come tale non riducibile all’utile.<br />	<br />
4.3.4. Quanto ora al primo quesito, il solo rimasto al vaglio del Tribunale, si reputa preliminarmente che &#8211; al cospetto delle osservazioni poste dalle difese di parte resistente e della controinteressata a fondamento dell’istanza di ricusazione, a proposito alle notizie diffuse dai mass-media relative ad indagini penali e a misure cautelari disposte nei confronti dell’Ing. Angelo Balducci (in epoca successiva al conferimento ed all’espletamento del presente incarico ed in merito a vicende apparentemente estranee ai fatti qui in contestazione) &#8211; sulla base della relazione depositata in atti non emergano manifesti indici o segni di parzialità per affermare che il CTU non abbia adempiuto fedelmente al proprio incarico.<br />	<br />
Si tratta piuttosto di stabilire se vi abbia adempiuto bene e di valutare la persuasività delle conclusioni cui è pervenuto, al lume delle ragioni esposte a loro fondamento.<br />	<br />
Ebbene, al riguardo, la relazione del CTU in merito al quesito 1 (pp. 20-29) non è immune da rilievi critici sulla base della semplice, e persino ovvia, considerazione che al CTU era stato formulato un quesito puntuale e preciso (in breve, se il Pef di Sis contenesse i costi del personale), e che questi, invece, ha offerto una risposta palesemente generica e perplessa, attraverso una duplice conclusione nella quale il Consulente prima dice una cosa e poi, subito dopo, afferma il suo esatto contrario.<br />	<br />
A pag. 28 si legge, infatti, al penultimo capoverso che “lo scrivente ritiene che prescindendo dagli aspetti formali, alla base delle argomentazioni addotte dai Consulenti di SABROM e Infrastutture Lombarde, non può affermarsi, sia nella offerta presentata nella Procedura ristretta che in quella negoziata, che SIS abbia “dimenticato” di inserire i costi relativi al personale”. Salvo poi aggiungere, all’ultimo capoverso, che “in altre parole, sia con riguardo alla procedura ristretta che a quella negoziata, non sono emersi elementi sostanziali che consentano di escludere che nelle voci di conto esposte da Sis siano stati, o per errore, o volutamente, omessi i costi del personale”.<br />	<br />
Dove la prima conclusione, apparentemente a favore di parte ricorrente, è formulata in termini dubitativi e perplessi al punto da essere contraddetta manifestamente dalla seconda conclusione con la quale, sempre in termini ipotetici e perplessi, si afferma (per così dire) il contrario.<br />	<br />
E’ evidente che le due affermazioni si elidono reciprocamente, ma è prima ancora dirimente osservare come né la prima né la seconda siano in alcun modo motivate dal Consulente, che si è limitato a riprodurre le contrapposte tesi prospettate in giudizio dalle difese, delle quali il Tribunale era già a conoscenza.<br />	<br />
Si è quindi al cospetto di una consulenza d’ufficio, in disparte ogni ulteriore considerazione, gravemente deficitaria nelle premesse e nelle conclusioni, inutilmente prolissa nel confutare le tesi dei consulenti di parte e del tutto carente, invece, nell’offrire e nel motivare la propria versione dei fatti in contestazione.<br />	<br />
4.3.5. Ciò nondimeno il Tribunale ritiene che non sia necessario rinnovare l’istruttoria, mediante una nuova CTU affidata ad un diverso consulente, per la ragione fondamentale che la relazione dell’Ing. Balducci può e deve essere valutata unitamente all’esito della verificazione già disposta e sulla scorta delle allegazioni e di tutta la documentazione in atti. E che la cifra totale di tale valutazione non prova ciò che era preciso onere di Sis dimostrare, giusto il canone generale di cui all’art. 2697 c.c.: la presenza e la previsione nel PEF dei costi relativi al personale.<br />	<br />
4.3.6. In definitiva, quindi, l’esito (al contrario, univoco) della verificazione, suffragato da ampie argomentazioni ed immune da vizi logici, valutato in uno con la documentazione (in specie il PEF e la Relazione ad esso allegata), legittima e conforta la conclusione cui è pervenuta la Stazione appaltante in punto di esclusione del Consorzio Stabile SIS, privando di fondamento le censure contenute nel primo motivo di ricorso.<br />	<br />
La centralità della questione esaminata con questo primo motivo, anticipa il Collegio, è tale da condurre ad un giudizio di infondatezza dell’intero ricorso non esplicando i residui motivi di ricorso, come si andrà ad illustrare, alcuna efficienza invalidante nei confronti degli atti impugnati.</p>
<p>5. Con il secondo motivo di ricorso è contestata la qualificazione della omissione rilevata (mancata indicazione dei costi) in termini di “grave irregolarità sostanziale” al solo fine, si afferma, di rendere operativa la prescrizione di cui al punto 10 della Lettera di invito che, (solo) a tali irregolarità, ricollega la misura dell’esclusione.<br />	<br />
Sul presupposto (si è già visto, però, contraddetto dalle risultanze istruttorie) che i costi del personale, ancorché non indicati nel modello Dicoter, fossero comunque contemplati nel PEF, parte ricorrente ritiene che la contestata omissione integri una mera irregolarità priva di alcuna rilevanza sostanziale in relazione alla quale l’esclusione si configurerebbe, oltre che come lesione del principio di favor partecipationis di derivazione comunitaria, come violazione della norma interna che tale principio recepisce, ovvero, l’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006 in forza del quale “nei limiti previsti dagli articoli da 38 e 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”.<br />	<br />
Coerente alla norma descritta, e pertanto anch’essa violata dall’operato della Stazione appaltante, sarebbe inoltre la previsione di cui al punto 8.7 della Lettera di invito alla fase negoziata in forza della quale “in ogni momento della procedura ILspa potrà chiedere ai concorrenti chiarimenti e/o precisazioni sulla dichiarazioni e sulla documentazione presentata”.<br />	<br />
Ciò posto, osserva il Collegio come l’infondatezza della censura discenda inevitabilmente dagli esiti istruttori già considerati che, evidenziando la radicale assenza nel PEF di un elemento di grande significato in ordine alla sostenibilità e affidabilità del piano di gestione, non consentono di ricondurre detta omissione all’interno della categoria, peraltro come noto ampiamente discussa e di incerta latitudine, delle mere irregolarità formali.<br />	<br />
A fronte della rilevata assenza nel PEF dei costi del personale, nessun chiarimento avrebbe potuto rivestire portata determinante ai fini delle ormai vincolate determinazioni della Stazione appaltante.<br />	<br />
In linea generale, infatti, la facoltà riconosciuta alle stazioni appaltanti di richiedere chiarimenti ed integrazioni, per giurisprudenza costante, non può supplire ad errori o dimenticanze imputabili unicamente al concorrente, né consente interventi radicalmente modificativi dei termini negoziali dell’offerta, pena una inammissibile violazione del principio di par condicio (v. per tutti Tar Umbria n. 758/2008; Tar Lazio, Roma, I, n. 448/2006). <br />	<br />
Nel peculiare caso di specie, anche a voler richiamare i principi e i criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa sul terreno della verifica di anomalia, per applicarli anche alla verifica di congruità sul PEF, a mente dei quali sarebbe possibile la rimodulazione e l’aggiornamento di singole voci (v. in questo senso Tar Lombardia, Brescia, II, n. 1064/2009); tutto ciò incontra comunque il limite insuperabile del divieto di stravolgere l&#8217;offerta originaria, che non può trasformarsi in un quid di sostanzialmente nuovo o diverso per il tramite di giustificazioni e/o integrazioni (Cons. St., IV, n. 3554/2004). <br />	<br />
E’ evidente come nel caso in esame consentire a Sis di integrare, ovvero aggiungere di sana pianta, i costi mancanti avrebbe significato permetterle di presentare un nuovo piano economico finanziario, successivamente alla scadenza del termine di partecipazione alla procedura.</p>
<p>6. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente censura la motivazione del provvedimento di esclusione laddove, con argomentazioni che evidenzierebbero la superficialità dell’operato della Stazione appaltante, si afferma che “l’errore compiuto nella elaborazione del PEF ha natura sostanziale in quanto, ove si aggiungessero al PEF del Consorzio SIS i costi per il personale verrebbe automaticamente diminuito il tasso interno di rendimento (TIR) e, conseguentemente, non sarebbe più possibile confermare, inter alia, il diverso e più elevato TIR indicato nell’offerta economica del Consorzio SIS”. <br />	<br />
Il TIR, viene rilevato da parte ricorrente, in disparte ogni considerazione sulla sua natura di dato previsionale fondato su stime, è elemento la cui misura incide sulla sola rimuneratività della concessione ed una sua eventuale diminuzione è rilevante, in senso sfavorevole, per il solo concessionario.<br />	<br />
Ne deriva, quindi, che quand’anche i costi del personale non fossero inclusi nel PEF e dovessero essere considerati in aumento sulle (altre) voci di costo ivi contemplate, nessun interesse avrebbe l’Ente a contestare la circostanza alla concorrente se non nel caso, peraltro nemmeno ipotizzato, in cui l’aumento dei costi assuma livelli tali da rendere l’offerta economicamente inattuabile.<br />	<br />
La censura è irrilevante ai fini del giudizio, oltre che infondata.<br />	<br />
In disparte ogni valutazione circa l’interesse o meno della stazione appaltante a sindacare il dato in questione, deve rilevarsi che tale elemento non pregiudica la motivazione del provvedimento di esclusione, che trae un suo autonomo fondamento nell’omessa indicazione dei costi della manodopera. Tale contestata omissione, confermata all’esito dell’istruttoria, è infatti di per sé sufficiente a sostenere sotto il profilo motivazionale l’impugnata esclusione, sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale, al cospetto di atti amministrativi incentrati su due o più motivi, è sufficiente, ai fini della loro legittimità, che anche un solo motivo sia immune da vizi (v. Cons. St., IV, n. 69/1998; Tar Lazio, Roma, I, n. 73/2008).<br />	<br />
Si vuole quindi sottolineare, in altri termini, come la mancata considerazione dei costi per il personale, non consentendo di confermare l’equilibrio economico-finanziario espresso nel PEF del Consorzio Sis e contraddicendo la stessa offerta tecnica presentata nel corso della procedura ristretta, costituisse, in base alla lex specialis, una grave irregolarità sostanziale che giustificava, per ciò solo, l’esclusione dalla procedura, ristretta e negoziata. <br />	<br />
Su di un piano più generale, è appena il caso di ricordare come, nella materia dei contratti pubblici, il costo del lavoro abbia ricevuto una considerazione ed un’attenzione del tutto particolare da parte del legislatore, a tutela tanto dei (diritti dei) lavoratori quanto della (sana e corretta) concorrenza tra gli operatori economici, come testimoniano gli artt. 86 e 87 del d.lgs. 163/2006, in tema di offerte anormalmente basse<br />	<br />
La censura dedotta con il terzo motivo è anche infondata, ove si rifletta appena sull’importanza del “tasso interno di rendimento” e sul fatto che una sua variazione ha conseguenze dirette sull’intera offerta economica, comportandone una modifica ex post, come tale inammissibile, per le ragioni già evidenziate.</p>
<p>7. Con il quarto motivo di ricorso, viene eccepita l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241/1990 che l’Amministrazione avrebbe dovuto indirizzare alla ricorrente prima di assumere ogni determinazione in ordine alla congruità e conformità del PEF.<br />	<br />
La doglianza trova il suo presupposto sulla pretesa natura di atto di riesame, ancorché atipico, del provvedimento di esclusione, stante il già intervenuto giudizio di congruità del PEF, comunicato al Consorzio in uno con l’ammissione alla procedura negoziata, e che sarebbe stato rimesso in discussione dall’Amministrazione pur in assenza di nuovi elementi.<br />	<br />
Ciò posto, deve rilevarsi come in linea generale, per giurisprudenza consolidata in tema di procedura ad evidenza pubblica, stante la natura di atto endoprocedimentale dell’aggiudicazione provvisoria, per il suo riesame non occorre la previa comunicazione ex art. 7 l. 241/1990, versandosi ancora nell&#8217;unico procedimento iniziato con l&#8217;istanza di partecipazione alla gara, vantando l&#8217;aggiudicatario provvisorio una mera aspettativa di fatto alla conclusione del procedimento (v. per tutti Cons. St., V, n. 743/2010).<br />	<br />
Tale convincimento vale anche nel particolare procedimento in oggetto, preordinato all’affidamento in concessione di un’autostrada attraverso la finanza di progetto, sul presupposto della natura unitaria della relativa procedura, sebbene sia divisa in una fase ristretta ed in una successiva fase negoziata, come ha ribadito ancora di recente l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (v. n. 2155/2010).<br />	<br />
Ma anche a non considerare tale profilo già di per sé dirimente, nel caso di specie saremmo comunque al cospetto di un vizio non invalidante, essendo stato ampiamente dimostrato, nel corso del presente giudizio, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21 octies co. 2, secondo periodo, l. 241/1990).</p>
<p>8. Con il quinto motivo di ricorso si sostiene l’incompetenza del Responsabile del procedimento all’adozione della impugnata esclusione da parte, trattandosi di incombenza spettante alla Commissione giudicatrice la cui attività, una volta investita della funzione valutativa delle offerte formulate dai concorrenti si esaurirebbe unicamente con il provvedimento di aggiudicazione definitiva.<br />	<br />
Il motivo è infondato in ragione del fatto che l’esclusione della ricorrente è avvenuta dopo la valutazione delle offerte tecniche, in una fase, quella volta al controllo prodromico all’aggiudicazione in via definitiva, nella quale non era più richiesta l’attività della Commissione giudicatrice, ben potendo operare il responsabile del procedimento quale organo di amministrazione attiva (v. Cons. St., V, n. 661/2000).</p>
<p>9. In conclusione, per le ragioni sin qui evidenziate e sulla scorta dei dati istruttori offerti ed acquisiti in corso di causa, il ricorso di Sis è infondato e va respinto, confermandosi la legittimità della sua esclusione. Ne consegue la reiezione anche della domanda risarcitoria, peraltro formulata in termini generici e con clausole di mero stile, non ravvisandosi alcun danno ingiusto meritevole di essere risarcito.</p>
<p>10. Ciò posto, come ricordato in precedenza, il Consorzio Sis ha presentato motivi aggiunti con i quali ha contestato l’ammissione alla procedura tanto di Sabrom quanto di Coopsette, gli unici altri partecipanti alla gara, assumendo in via gradata, proprio nell’ipotesi in cui fosse respinto il gravame principale preordinato all’aggiudicazione, l’interesse strumentale alla riedizione della gara per effetto dell’esclusione di tutti i concorrenti rimasti.<br />	<br />
10.1. La spettanza in linea di principio di tale interesse, strumentale e secondario, e con esso della legittimazione all’impugnazione, è peraltro variamente contestata dalle difese delle altre parti in causa.<br />	<br />
10.2. Come questo Tribunale ha avuto già modo di osservare in un precedente conforme assai recente (v. Tar Lombardia, Milano, I, n. 514/2010), “il problema che viene in esame è quello della sussistenza o meno di un interesse a ricorrere, in capo al concorrente legittimamente escluso da una procedura di evidenza pubblica, che chieda l’annullamento di atti successivi ed ulteriori rispetto alla propria esclusione”.<br />	<br />
Ciò posto, in tale circostanza, si è osservato che, “anche se di regola è sufficiente l’interesse strumentale del partecipante ad una gara pubblica di appalto, onde ottenere la riedizione della gara stessa, deve in ogni caso ritenersi che un tale interesse non sussiste in capo al soggetto legittimamente escluso, dato che tale soggetto, per effetto dell&#8217;esclusione, rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara, ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle distinte scansioni procedimentali (C.S. Sez. V 29.12.2009 n. 8969). La fattispecie per cui è causa è identica a quella recentemente affrontata da C.S. 26.11.2009 n. 7443, il cui esame è particolarmente utile, avendo il giudice di secondo grado espressamente affermato la compatibilità del predetto orientamento, con i principi scaturenti dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2008. Dalla lettura di C.S. n. 7443/09 si desume espressamente come la fattispecie per cui è causa, a differenza di quella esaminata dall’Adunanza Plenaria, non pone un problema di definizione dell’ordine di trattazione del ricorso principale e di quello incidentale escludente, promossi da due candidati che reciprocamente si fossero lamentati dell’altrui ammissione alla gara. La fattispecie qui esaminata non involge quindi il presunto vincolo di equidistanza del giudice, nel delibare impugnazioni speculari, sul quale si incentra il precedente dell’Adunanza Plenaria, traendo spunto dal principio di imparzialità e dalla coerente necessità di trattare le parti in modo paritario. L’attuale controversia pone invece un più semplice problema di coordinamento tra una domanda principale, avente ad oggetto una determinazione amministrativa di esclusione, ed una ulteriore domanda contenuta nel medesimo ricorso, proveniente dalla medesima impresa, volta a censurare la prosecuzione della procedura concorsuale”.<br />	<br />
Per poi concludere, che “come quindi affermato dalla citata pronuncia del Consiglio di Stato n. 7443/09, pare irragionevole la pretesa di diversificare nettamente, al punto da riservare loro un trattamento processuale opposto, la posizione dell’operatore economico che non abbia partecipato affatto alla procedura di gara e la posizione dell’operatore che abbia preteso di farlo, omettendo però di esibire i requisiti di qualificazione necessari. L’aspettativa del concorrente escluso pare in altri termini non differente da quella ascrivibile ad un qualunque altro soggetto che, non avendo partecipato alla gara, ambisca a candidarsi nell’eventuale rinnovazione della procedura”.<br />	<br />
10.3. Le citazioni che precedono servono anche a dare conto della più recente tendenza della giurisprudenza amministrativa &#8211; cui questa Sezione ha aderito con il precedente appena richiamato &#8211; che, sulla scorta della posizione più tradizionale e risalente nel tempo, esclude in capo al concorrente legittimamente escluso la legittimazione ad impugnare i successivi atti della procedura (v., altresì, Cons. St., V, n. 741 e 742/2009, 3319/2009, 8969/2009; VI, n. 766/2009). <br />	<br />
10.4. Il Collegio non ignora, peraltro, come su tale tematica si siano registrati orientamenti differenti, favorevoli in taluni casi a riconoscere con una certa ampiezza tutela all’interesse strumentale alla ripetizione della gara, anche nei confronti del concorrente legittimamente escluso, qualora lo stesso contesti l&#8217;ammissione di tutti gli altri concorrenti ovvero deduca un vizio idoneo a travolgere in radice la procedura (v. Cons. St., V, n. 1134/2009, 2871/2008, 2629/2008 e 1589/2006) <br />	<br />
L’esistenza di un contrasto giurisprudenziale suggerisce quindi prudenzialmente di esaminare anche gli altri profili, di rito e di merito, che, per le ragioni che di seguito saranno evidenziate, comporterebbero per altra via l’inammissibilità dei motivi aggiunti e/o, in estremo subordine, la loro infondatezza.</p>
<p>11. Sul piano del rito, una pronuncia di inammissibilità (ovvero secondo una diversa tesi, di improcedibilità) dei motivi aggiunti si imporrebbe, infatti, anche in ragione della fondatezza del ricorso incidentale, segnatamente del secondo motivo in esso dedotto da Sabrom avverso la mancata esclusione di Sis dalla procedura in oggetto, stante la sua natura paralizzante nei confronti (se non anche del ricorso introduttivo, quanto meno) dei motivi aggiunti.<br />	<br />
La difesa di Sabrom, deducendo la violazione dell’art. 49 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 15.4 del bando di gara, sostiene infatti l’invalidità dell’avvalimento cui è ricorsa Sacyr, consorziata di Sis, relativamente al requisito dell’esperienza almeno decennale nella gestione di autostrade a pedaggio. Si contesta, in particolare, la mancanza di un espresso impegno dell’impresa ausiliare, Itinere Infraecturas S.A., nei confronti (oltre che della consorziata Sacyr) di Sis e della stazione appaltante e la mancata produzione delle schede descrittive di cui all’art. 15 lett. h) del bando di gara.<br />	<br />
Sabrom, ricorrente incidentale, allega in particolare l’inesistenza di un requisito necessario ai fini dell’avvalimento (anche di quello infragruppo, come parrebbe essere il caso di specie), la dichiarazione di impegno, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, nei confronti tanto del concorrente quanto della stazione appaltante, a norma dell’art. 49 co. 2 lett. d).<br />	<br />
Trattandosi di una circostanza negativa, spetta(va) naturalmente a controparte fornire la prova affermativa dell’esistenza di una simile dichiarazione allegata alla domanda di partecipazione alla procedura in oggetto. Sennonché Sis non ha fornito alcun elemento che tale dichiarazione sia stata effettivamente resa e sia stata allegata alla sua domanda di partecipazione, non producendo nel presente giudizio alcun documento contenente tale impegno (il solo documento in atti, relativo all’avvalimento, è stato prodotto da Sabrom e da Coopsette ed attesta unicamente la dichiarazione di Sacyr di avvalersi della società Itinere ma non, anche, l’impegno di questa ultima verso la stazione appaltante).<br />	<br />
Ad onta, infatti, di quanto allegato nella memoria difensiva depositata il 19.2.2009 (cfr. p. 43), il documento datato 28.8.2007, recante “dichiarazione con cui l’impresa ausiliaria si impegna nei confronti della stazione appaltante”, richiamato nella predetta memoria, non è stato mai prodotto in giudizio e non è pertanto agli atti di questo processo. Secondo il noto principio di vicinanza del mezzo di prova, sarebbe stato onere di Sis produrlo in giudizio per confutare l’assunto di Sabrom. Poiché così non è stato, in assenza di alcuna giustificazione al riguardo, tale assunto deve ritenersi fondato, non avendo dimostrato Sis il possesso dell’esperienza decennale nella gestione di autostrade a pedaggio, richiesta dal bando di gara (15.1. lett. d) espressamente a pena di esclusione.<br />	<br />
Ne consegue la fondatezza del ricorso incidentale e, per l’effetto (appunto “paralizzante”), l’inammissibilità dell’impugnazione avverso l’aggiudicazione in favore di Sabrom</p>
<p>12. Nel merito dei motivi aggiunti proposti dal Consorzio Sis, osserva incidentalmente il Collegio per maggiore completezza come le censure rivolte nei confronti della mancata esclusione di Sabrom vertono tutte sulle modalità con le quali i suoi soci (Milano Serravalle; Itinera, Sina; Impregilo) hanno reso le dichiarazioni sostitutive in ordine ai requisiti di moralità a norma dell’art. 38 d.lgs. 163/2006.<br />	<br />
12.1 Si contesta, nel dettaglio, che:<br />	<br />
1) il vice presidente della Milano Serravalle s.p.a. (Arcangelo Marella) non abbia reso la dichiarazione ex lett. b) e che, inoltre, la dichiarazione resa per lui dal legale rappresentante sia generica;<br />	<br />
2) per il vice presidente (Giuseppe Sambo, cessato il 29.4.2008) per i tre direttori tecnici (Gianni Rossi, Sandro Didoné, Maurizio Martinato, cessati nell’ordine il 31.12.2007, 31.1.2008, 31.5.2008) della Itinera s.p.a. mancano le dichiarazioni ex lett. b), mentre le dichiarazioni ex lett. c) sono state rilasciate dal legale rappresentante e non dagli interessati;<br />	<br />
3) lo stesso discorso per Impregilo s.p.a., riguardo all’amministratore delegato (Lina) e a due direttori tecnici (Silva e Malvagna), e per Sina s.p.a. riguardo al suo Presidente (Gavio);<br />	<br />
4) sempre riguardo alla Sina s.p.a., sarebbero state omesse le dichiarazioni di Mario e Giuliano Bruno, sebbene muniti entrambi del potere di rappresentanza.<br />	<br />
12.2. A tali censure ha replicato Sabrom, sostenendo la possibilità che le dichiarazioni sostitutive potessero fossero rese dal legale rappresentante per conto degli altri amministratori, muniti del potere di rappresentanza; che Mario e Giuliano Bruno, di Sina s.p.a., fossero privi del potere di rappresentanza; che tutti gli altri soggetti per i quali è stata omessa la dichiarazione ex lett. b) fossero cessati dalla carica in data anteriore alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura negoziata e, quindi, onerati solamente della dichiarazione ex lett. c ).<br />	<br />
12.3. Ciò posto, la prima questione attiene alla possibilità che il dichiarante (il legale rappresentante) renda dichiarazioni sostitutive relative anche ad altri soggetti (i cessati dalla carica), a norma del’art. 47 co. 2 d.p.r. 445/2000. E’ sufficiente sul punto richiamare il precedente del tutto conforme di questa Sezione (Tar Lombardia, I, n. 5200/2009, in precedenza v. Tar Sicilia, Catania, I, n. 1772/2008; v. altresì, di recente, AVCP, Determinazione n. 1 del 12.1.2010), nel senso dell’ammissibilità, in linea generale, di tale modalità di adempimento all’onere di rendere le dichiarazioni sostitutive. Tanto più che nel caso in esame tale possibilità sembrava, inoltre, espressamente ammessa dal Bando di gara (cfr. sub15.2).<br />	<br />
12.4. Quanto alla formula da utilizzare per rendere la dichiarazione relativamente a soggetti terzi, a fronte delle censure di genericità avanzata dal Consozio Sis, deve osservarsi come l’art. 47 cit. non tipizza l’uso di alcuna formula particolare e come, nel caso in esame, la formula impiegata sia stata sufficientemente puntuale, anche tenuto conto dell’espresso richiamo alle conseguenze penali di eventuali falsità.<br />	<br />
In conclusione, reputa il Tribunale che la formula adoperata abbia impegnato inequivocabilmente la responsabilità del dichiarante. Dopodiché la produzione, nel presente giudizio, dei certificati penali attestanti l’assenza di qualunque precedente, vale a confermare la veridicità di dette dichiarazioni.<br />	<br />
12.5. Quanto al secondo ordine di motivi, la difesa di Sabrom muove dalla premessa per cui, nell’ambito della procedura negoziata, la sola alla quale Sabrom abbia partecipato (trattandosi del Promotore), dovesse tenersi conto della situazione societaria esistente alla data di presentazione della domanda di partecipazione e, quindi, solo in quel momento (e non in epoca precedente), distinguere tra amministratori ancora in carica ed amministratori ormai cessati dalla stessa.<br />	<br />
A mente di tale presupposto, Sabrom rileva come tutti i nominativi di amministratori indicati da Sis, per i quali lamenta l’omessa dichiarazione ex art. 38 lett. b), fossero da considerarsi cessati dalla carica e, come tali, onerati solamente della dichiarazione ex lett. c), effettivamente presentata, e non anche di quella ex lett. b), dal momento che tale disposizione di legge contempla solamente gli amministratori in carica.<br />	<br />
Reputa il Tribunale che &#8211; a fronte della peculiarità della procedura (di project financing) in oggetto, unitaria ma pur sempre articolata in fasi distinte, ed al cospetto di una lex specialis (bando e lettera di invito) non inequivoca sul punto &#8211; siffatta tesi sia persuasiva, al punto da giustificare, in questo caso, quanto meno (in corso di gara) una richiesta di chiarimenti e di integrazione documentale a norma dell’art. 46 d.lgs. 163/2006, anziché l’immediata ed automatica esclusione, trattandosi in ipotesi di un’incompletezza, peraltro marginale, non imputabile a negligenza dell’impresa concorrente. Tanto più che in giudizio Sabrom ha prodotto i certificati del casellario giudiziario di tutti gli amministratori cessati, attestanti l’assenza di qualunque precedente (v. documentazione depositata il 7.5.2010).<br />	<br />
12.6. Infine, quanto ai procuratori speciali di Sina (Mario e Giuliano Bruno), in disparte il noto contrasto giurisprudenziale sulla tassatività o meno delle figure soggettive contemplate nell’art. 38 co. 1 lett. c) (si pensi alla figura dell’institore ed agli opposti orientamenti sulla possibilità di un’interpretazione estensiva, se non addirittura analogica, della norma), è dirimente osservare come nel caso di specie, sulla scorta della documentazione societaria prodotta (lo Statuto di Sina), sia da escludere che detti soggetti fossero titolari di un effettivo ed autonomo potere decisionale e/o di rappresentanza e, quindi, anche a voler seguite la tesi più sostanzialistica, onerati a rendere la dichiarazione sui precedenti penali.<br />	<br />
12.7. Da qui l’infondatezza dei motivi aggiunti proposti nei confronti dell’ammissione alla procedura ristretta di Sabrom.</p>
<p>13. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui evidenziate, il ricorso introduttivo del Consorzio Sis nei confronti della propria esclusione è infondato e va respinto, conseguendone l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti avverso la successiva aggiudicazione provvisoria in favore di Sabrom.</p>
<p>14. Le spese e gli onorari seguono la regola generale della soccombenza e sono liquidati in via equitativa, in assenza di notula di parte, negli importi in dispositivo. Nel rapporto processuale tra Sis ed Infrastrutture si ravvisano peraltro giusti motivi per una compensazione parziale, pari alla metà, in considerazione del ritardo con il quale la stazione appaltante ha constatato l’assenza dei costi per il personale, sul rilievo che la tardiva verifica di tale omissione possa avere concorso ad originare la presente controversia. Nei confronti delle parti intervenienti le spese possono essere compensate per intero.</p>
<p>15. I compensi per il Verificatore e per il CTU sono posti a carico di Sis, quale parte soccombente in giudizio, e sono liquidati, in assenza di notula, in importi differenti, proporzionati alla qualità e all’utilità delle prestazioni fornite al giudicante, pari rispettivamente ad euro 3.000,00 e ad euro 2.000,00.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Prima Sezione, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti in epigrafe, disattesa ogni contraria domanda istanza ed eccezione, così provvede:<br />	<br />
1) dichiara estinto per rinuncia il ricorso n. 2267/2008 proposto da Coopsette e per l’effetto improcedibile il ricorso incidentale proposto in tale sede da Sabrom, compensando sull’accordo delle parti le spese di lite;<br />	<br />
2) respinge il ricorso n. 1543/2008 proposto dal Consorzio Stabile Sis;<br />	<br />
3) dichiara inammissibili i motivi aggiunti del Consorzio Stabile Sis e per l’effetto improcedibile il ricorso incidentale proposto da Sabrom nel giudizio n. 1543/2008;<br />	<br />
4) compensa per metà le spese e gli onorari di lite tra il Consorzio Stabile Sis ed Infrastrutture Lombarde condannando il primo a rifondere al secondo la restante metà liquidata complessivamente in misura pari ad euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) oltre ad Iva, Cpa come per legge;<br />	<br />
5) condanna il Consorzio Stabile Sis a rifondere a Sabrom le spese e gli onorari di lite liquidati complessivamente in misura pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre ad Iva e Cpa come per legge;<br />	<br />
6) compensa integralmente le spese tra tutte le restanti parti del ricorso n. 1543/2008;<br />	<br />
7) pone il compenso del Verificatore e del CTU definitivamente a carico del Consorzio Stabile Sis, liquidando in favore del primo l’importo di euro 3.000,00 (tremila/00) ed in favore del secondo quello di 2.000,00 (duemila/00)<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18/05/2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Mauro Gatti, Referendario<br />	<br />
Laura Marzano, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/05/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-28-5-2010-n-1701/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.1701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.2697</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-2697/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-2697/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-2697/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.2697</a></p>
<p>Pres. Calvo – Rel. Fratamico Italgessi sas (avv. Montanaro) c. Comune di Moncucco Torinese (avv. Rabino), A.R.P.A. di Asti, Provincia di Asti sull&#8217;irrilevanza dell&#8217;elemento soggettivo nella condotta del proprietario ai fini di imposizione di onere reale sul sito inquinato 1. – Inquinamento – Interventi di bonifica – Applicabilità art. 17</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-2697/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.2697</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-2697/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.2697</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Rel. Fratamico<br /> Italgessi sas (avv. Montanaro) c. Comune di Moncucco Torinese (avv. Rabino), A.R.P.A. di Asti, Provincia di Asti</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrilevanza dell&#8217;elemento soggettivo nella condotta del proprietario ai fini di imposizione di onere reale sul sito inquinato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. –  Inquinamento – Interventi di bonifica – Applicabilità art. 17 d.lgs. 22/1997 – In assenza dm 471/1999.	</p>
<p>2. – Inquinamento – Obbligo bonifica – Proprietario incolpevole – Esclusione.	</p>
<p>3. – Inquinamento – Bonifica – A spese del Comune – Onere reale sul terreno – Mancanza elemento soggettivo proprietario – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La normativa in materia di bonifiche di cui all’art. 17 d.lgs 22/1997 era applicabile anche antecedentemente all’entrata in vigore del dm 471/1999.	</p>
<p>2. – Il proprietario del sito inquinato, in assenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, non può essere onerato dell’obbligo di bonifica.	</p>
<p>3. – Il proprietario incolpevole non è obbligato a porre in essere gli interventi di bonifica, ma ha la facoltà di eseguirli per evitare l’espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/15763_15763.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-2697/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.2697</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.3401</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2010-n-3401/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2010-n-3401/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2010-n-3401/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.3401</a></p>
<p>Pres. Baccarini Est. Quadri Plattner Bau Ag (Avv. L. Manzi; P. Platter) c/ Zimmerhofer s.p.a. (Avv.ti G. Rossler; M.A. Sandulli ed altri). sull&#8217;inammissibilità della cauzione presentata in favore di una singola impresa, anche se futura mandataria di un&#8217;A.T.I., qualora il bando richieda espressamente la prestazione della garanzia da parte della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2010-n-3401/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.3401</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2010-n-3401/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.3401</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Baccarini  <i>Est.</i> Quadri<br /> Plattner Bau Ag (Avv. L. Manzi; P. Platter) c/<br /> Zimmerhofer s.p.a. (Avv.ti G. Rossler; M.A. Sandulli ed altri).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità della cauzione presentata in favore di una singola impresa, anche se futura mandataria di un&#8217;A.T.I., qualora il bando richieda espressamente la prestazione della garanzia da parte della capogruppo in nome e per conto delle mandanti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Capogruppo A.T.I. &#8211; Cauzione – Prestazione – Necessità – Cauzione prestata da singola impresa – Inammissibilità – Ragioni.     	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Ricorso incidentale – Termine – Mancato rispetto – Improcedibilità – Ragioni.	</p>
<p>3. Processo amministrativo – Aggiudicazione – Annullamento giurisdizionale –Nuova aggiudicazione sopravvenuta –  Appello – Carenza di interesse – Esclusione &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle procedure di gara, qualora il bando richieda  a pena di esclusione la prestazione di una cauzione da parte dell’impresa capogruppo di un’A.T.I. in nome e per conto di tutte le mandanti,  non può ritenersi ammissibile la cauzione presentata in favore di impresa singolarmente considerata e nominata, seppur futura mandataria di un’A.T.I. in mancanza del riferimento alla costituenda associazione ed alle singole future mandanti. Infatti, in tale caso l’oggetto della cauzione non corrisponde a quello richiesto alla normativa di gara e determinato chiaramente nell’obbligazione assunta in forma collettiva dalle imprese partecipanti. 	</p>
<p>2. Nel processo amministrativo, il mancato rispetto del termine previsto per il deposito del ricorso incidentale, che è perentorio, determina l’improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio dal giudice . Il deposito del ricorso è, peraltro, espressione di un precetto di ordine pubblico processuale che non ammette equipollenti o sanatorie ed è sottratto alla disponibilità delle parti o del giudice	</p>
<p>3. Nel giudizio di appello di una sentenza che annulli un’aggiudicazione, la sopravvenienza della nuova aggiudicazione non determina la carenza di interesse dell’appellante alla decisione poiché  tale aggiudicazione sarà automaticamente caducata a seguito dell’accoglimento dell’appello (c.d. effetto espansivo esterno della riforma della sentenza di cui al comma secondo dell’art. 336 c.p.c.); né la mancata impugnazione della nuova aggiudicazione determina un effetto preclusivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03401/2010 REG.DEC.<br />	<br />
N. 05362/2008 REG.RIC.	</p>
<p>       <b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 5362 del 2008, proposto da:</p>
<p><b>Plattner Bau Ag</b> in proprio e quale capogruppo Ati, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Manzi, Peter Platter, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5; Ati Bettiol Srl; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Zimmerhofer Spa</b> quale capogruppo Ati, rappresentata e difesa dagli avv. Gernot Rossler, Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso Maria Alessandra Sandulli in Roma, c.so Vittorio Emanuele II 349; Ati Gaetano Paolin Spa; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Provincia Autonoma di Bolzano<i></b></i>, rappresentata e difesa dagli avv. Stefan Beikircher, Michele Costa, Renate V. Guggenberg, con domicilio eletto presso Michele Costa in Roma, via Bassano del Grappa N.24; Zh &#8211; General Construction Company Ag; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.R.G.A. &#8211; SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00178/2008, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DA GARA PER SISTEMAZIONE LICEO.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 marzo 2010 il cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Manzi, Reggio D&#8217;Aci, Sandulli, Costa e Malinconico;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con atto notificato i giorni 24, 26 e 27 giugno 2008 e depositato il 30 seguente la Plattner Bau Ag., in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda a.t.i. con Bettiol s.r.l., aggiudicataria in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa della gara a procedura aperta indetta dalla Provincia Autonoma di Bolzano per l’affidamento dei lavori di sistemazione del liceo classico “Beda Weber” di Merano, ha appellato la sentenza 16 maggio 2008 n. 178 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, notificata il 26 maggio 2008, con la quale è stato accolto il ricorso principale avverso l’aggiudicazione proposto dalla seconda graduata a.t.i. Zimmerhofer Ag.-Gaetano Paolin s.p.a., in relazione all’unica censura concernente la mancanza nel documento fideiussorio di qualsiasi indicazione relativa alla futura mandante e della qualità di mandataria della Plattner, mentre è stato dichiarato inammissibile per deposito tardivo il ricorso incidentale dell’attuale appellante, basato sulla non corrispondenza della cauzione provvisoria della Zimmerhofer alla lex specialis.<br />	<br />
Premesso, tra l’altro, che a seguito della sentenza la Provincia procedeva all’aggiudicazione in favore non della Zimmerhofer ma della quarta classificata a.t.i. CLE, escludendo la seconda e la terza per irregolarità delle rispettive cauzioni provvisorie, aggiudicazione impugnata dalla medesima Zimmerhofer davanti al TRGA, a sostegno dell’appello ha dedotto:<br />	<br />
1.- Violazione dell’art. 2969 c.c., eccesso di potere giurisdizionale per motivazione contraddittoria.<br />	<br />
La tardività del ricorso incidentale, diretto a paralizzare l’azione principale quindi da esaminare prioritariamente, è stata eccepita dalla ricorrente principale solo nel corso dell’udienza di merito del 13 febbraio 2008 con un’apposita nota d’udienza depositata oltre il prescritto termine decadenziale<br />	<br />
2.- Motivi del ricorso incidentale :<br />	<br />
I) Inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse in quanto la eventuale stipula del contratto con la seconda classificata violerebbe l’art. 37, co. 9, del D.Lgs. n. 163 del 2006<br />	<br />
La Zimmerhofer ha conferito nella ZH-General Construction Company Ag. dal 1° gennaio 2008 l’intero ramo d’azienda relativo alla propria attività edilizia e dalla stessa data anche l’analogo ramo d’azienda della Hobag Ag. è stato conferito alla seconda, che dall’atto di conferimento – procederà alla voltura a proprio favore di tutti i contratti in cui siano parti le predette, sicché l’a.t.i. concorrente in realtà non esiste più, quindi non sarebbe in grado di eseguire la parte (82,80%) dei lavori dichiarati in offerta ed alla stipula si presenterebbe altro soggetto, ossia la nuova a.t.i. ZH-General Construction Company Ag.-Gaetano Paolin s.p.a. in composizione inammissibile, stante la previsione del cit. art. 37, co. 9. <br />	<br />
II.- Violazione del capo I n. 3 del capitolato condizioni, nella parte in cui statuisce che “in caso di riunione di imprese, la predetta cauzione deve essere prestata dall’impresa capogruppo in nome e per conto di tutte le mandanti”. Violazione dell’art. 49 della L.P. n. 6/1998<br />	<br />
In base al principio invocato dalla ricorrente principale, secondo cui la cauzione provvisoria dev’essere intestata a tutte le associate , anche la costituenda a.t.i. Zimmerhofer doveva essere esclusa poiché la cauzione è intestata all’a.t.i., ossia ad un soggetto ancora non esistente, sicché l’Amministrazione non è coperta da garanzia per l’impossibilità di un eventuale incameramento, stante la mancanza di ogni funzionalità ed operatività della cauzione stessa. Ma anche a voler ritenere che la fideiussione sia fatta in nome e per conto di entrambe le imprese, essa avrebbe permesso all’Amministrazione di incamerarla solo per inadempimento della Gaetano Paolin s.p.a., poiché la Zimmerhofer non esiste più. <br />	<br />
III.- Violazione del capo I n. 3 del capitolato condizioni per mancanza di operatività della fideiussione presentata dall’a.t.i. costituenda Zimmehofer-Paolin. Violazione dell’art. 49 della L.P. n. 6/1998.<br />	<br />
La cauzione è inefficace perché non contiene l’indicazione dell’obbligazione principale garantita (mancata sottoscrizione del contratto) e la dichiarazione di garantire ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. <br />	<br />
3.- Eccesso di potere giurisdizionale per motivazione contraddittoria.<br />	<br />
Erroneamente il TRGA ha ritenuto che la cauzione provvisoria prestata dalla Plattner Bau non risponda ai prescritti requisiti. Si tratta di garanzia bancaria sotto forma di contratto autonomo di garanzia in cui, diversamente dal tipico contratto fideiussorio e benché intestato alla sola Plattner Bau, il garante si impegna a pagare il beneficiario che escuta la garanzia, senza opporre eccezioni in ordine alla validità né all’efficacia del rapporto di base. <br />	<br />
4.- Eccesso di potere giurisdizionale per motivazione insufficiente e contraddittoria. Eccesso di potere giurisdizionale per motivazione omessa.<br />	<br />
Parimenti errata è la motivazione secondo cui l’anzidetta garanzia bancaria violerebbe una specifica disposizione del capitolato condizioni espressamente sanzionata con l’esclusione, poiché tale sanzione non è affatto comminata per il mancato richiamo alla natura collettiva della partecipazione alla gara delle imprese nominativamente identificate, bensì il capitolato richiedeva che la cauzione fosse “prestata dall’impresa capogruppo in nome e per conto di tutti i mandanti”, come appunto la garanzia bancaria in parola. D’altro canto, in virtù del principio secondo cui le clausole che comminano l’esclusione in termini generali e omnicomprensivi devono essere valutate alla stregua dell’interesse che la norma violata è destinata a presidiare e che, ove non sia ravvisabile la lesione di tale interesse, va accordata preferenza al favor partecipationis, del tutto legittimamente la commissione non ha escluso l’odierna appellante, tenuto conto che la garanzia da essa prestata garantiva perfettamente tutte le obbligazioni e dunque conseguiva proprio quel risultato verso cui era diretta l’azione amministrativa. Al più trattavasi di mera irregolarità, sicché la stessa commissione avrebbe potuto chiedere chiarimenti e integrazioni dal momento che l’esclusione era comminata esclusivamente per la mancanza nella busta A del documento contenente la cauzione provvisoria per il prescritto ammontare e non per un’eventuale irregolarità o imprecisione nella formulazione della stessa. Tale argomentazione era stata formulata in primo grado, ma il TRGA ha completamente trascurato di esaminarla.<br />	<br />
5.- Risarcimento del danno.<br />	<br />
Per il caso di diniego della misura cautelare, spetta all’appellante il risarcimento del danno per equivalente a carico della Provincia, pari alle spese sostenute per la partecipazione alla gara ed al 10% dell’importo dell’appalto anche a titolo di perdita di chance.<br />	<br />
La Provincia e la Zimmerhofer si sono costituite in giudizio ed hanno svolto ampie controdeduzioni; la prima ha altresì eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse, non essendosi l’appellante opposta all’aggiudicazione in favore della quarta classificata a.t.i. Cle-Union Bau.<br />	<br />
Con ricorso davanti al TRGA la Zimmerhofer ha impugnato la propria esclusione e l’aggiudicazione in favore dell’a.t.i. Cle, ottenendo positiva misura cautelare presidenziale, e tuttavia la domanda cautelare veniva respinta dal TRGA. In questa sede, con atto contenente motivi aggiunti ed istanza di sospensiva, notificato i giorni 28 e 31 luglio 2008 e depositato il 29 luglio 2008, la Plattner Bau ha impugnato l’aggiudicazione all’a.t.i. Cle, deducendo all’uopo illegittimità derivata dai riproposti vizi della sentenza appellata ed ha chiesto la sospensione della sentenza stessa, nonché degli atti impugnati.<br />	<br />
La domanda cautelare è stata respinta alla camera di consiglio del 26 agosto 2008.<br />	<br />
Con memorie del 20 e 24 febbraio 2009 le parti private hanno insistito nelle rispettive tesi e richieste. <br />	<br />
Con ordinanza n. 2731 del 29.4.2009, questa Sezione ha disposto in via istruttoria l’acquisizione agli atti di causa ed a cura della Provincia Autonoma di Bolzano della traduzione in lingua italiana della garanzia bancaria prestata in gara dall’appellante Plattner Bau, presente nel fascicolo unicamente in lingua tedesca.<br />	<br />
L’incombente istruttorio è stato eseguito.<br />	<br />
Nell’imminenza dell’udienza fissata per la discussione, le parti hanno depositato memorie ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive.<br />	<br />
All’udienza del 3 marzo 2010 , il ricorso è stato discusso ed il Collegio se ne è riservata la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. L’infondatezza dell’appello esime il Collegio dal soffermarsi sull’articolata richiesta di dichiarazione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse formulata dalle appellate , per effetto della nuova aggiudicazione intervenuta in favore dell’ATI tra CLE e Unionbau s.r.l., non impugnata dalla Plattner Bau.<br />	<br />
E’ infatti appena il caso di osservare che , data la diretta dipendenza della nuova aggiudicazione dalla sentenza di cui viene richiesta la riforma, che ha annullato l’aggiudicazione in favore di Plattner, la sua mancata impugnazione non ha alcun effetto preclusivo, essendo essa destinata ad essere caducata automaticamente in caso di accoglimento dell’appello (Cons. St. Sez. Quinta, 9. 6.2009, n. 3531). Trattasi, invero , di provvedimento destinato a venir meno in virtù del c.d. effetto espansivo esterno della riforma della sentenza di cui al secondo comma dell’art. 336 c.p.c. (Cons. St. Sez IV, 6.4.2006, n. 1791) , la cui sopravvenienza non provoca la carenza di interesse dell’appellante ad ottenere la decisione.<br />	<br />
Ciò supera altresì l’esame dei motivi aggiunti notificati dall’appellante per l’annullamento dell’aggiudicazione all’a.t.i. Cle , da giudicarsi comunque inammissibili dato che non può procedersi alla impugnazione per saltum del provvedimento in grado di appello, neanche quando questo sia intervenuto posteriormente alla sentenza di primo grado, attesa la necessità delle altre parti di non essere private di un grado di giudizio (Cons. St Sez. VI, n. 4934/2009; n. 5024/2007; n. 1330/2007).<br />	<br />
2. Con il primo motivo, l’appellante censura la sentenza di primo grado per avere dichiarato l’inammissibilità del suo ricorso incidentale a causa della tardività del deposito, sebbene la decadenza fosse stata eccepita dalla ricorrente solo nell’udienza di merito del 13.2.2008.<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />	<br />
Il mancato rispetto del termine previsto per il deposito del ricorso incidentale, che è perentorio (Cons. St. Sez. IV, 31.7.2007, n. 4265), determina l’improcedibilità del ricorso (Corte cost., ord. n. 213 e 382 del 2005), rilevabile anche d’ufficio dal giudice . Il deposito del ricorso è, peraltro, espressione di un precetto di ordine pubblico processuale che non ammette equipollenti o sanatorie ed è sottratto alla disponibilità delle parti o del giudice (Cons. St. Sez. V, 28.3.2008, n. 1331).<br />	<br />
In nessun modo, quindi, il giudice di primo grado avrebbe potuto far precedere l’esame del ricorso incidentale tardivamente depositato.<br />	<br />
3. Dalla conferma dell’inammissibilità del ricorso incidentale deriva l’inammissibilità dei motivi ad esso attinenti riproposti in secondo grado sub I, II e III.<br />	<br />
4. Venendo alle censure rivolte contro la statuizione nel merito, deve respingersi, perché infondato, l’articolato motivo, ampiamente sviluppato anche nelle memorie, con cui l’appellante sostiene che la prestazione di cauzione provvisoria intestata alla sola Plattner Bau &#8211; come singola impresa anzicchè alle imprese partecipanti alla costituenda ATI &#8211; per la sua natura di contratto autonomo di garanzia, idoneo a garantire il pagamento senza possibilità di opporre eccezioni, risponderebbe ai requisiti richiesti dal bando , differenziandosi dalla fattispecie decisa con la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 4 ottobre 2005, n. 8 .<br />	<br />
In merito, anche parte appellata non obietta che la cauzione prestata dall’Istituto bancario rientri tra i contratti autonomi di garanzia, peraltro obbligatoriamente prescritti dalla disciplina di settore, ma rileva che in nessun modo risulta che la banca intendesse garantire l’adempimento di soggetti diversi ed ulteriori rispetto alla Plattner Bau assolutamente estranei alla garanzia bancaria perché non menzionati.<br />	<br />
Va, preliminarmente, osservato che a seguito del deposito della traduzione in lingua italiana della garanzia bancaria presentata in gara, può effettivamente constatarsi che essa fu prestata esclusivamente in nome e per conto della ditta Plattner Bau s.p.a. e che nessun riferimento essa contiene al suo ruolo di mandataria di una costituenda ATI, né tantomeno alle singole imprese costituende in ATI.<br />	<br />
Ciò premesso, deve negarsi equipollenza tra la cauzione prestata con espresso richiamo alla natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese facenti parte di una costituenda ATI, richiesta dalla legge di gara e le cui ragioni sono ampiamente illustrate nella decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 4.10.2005, n. 8, e quella rilasciata in favore di una singola impresa, senza alcun riferimento alla qualità di mandataria di costituenda ATI, a prescindere dal carattere “a prima richiesta”.<br />	<br />
Il contratto autonomo di garanzia , invero , è caratterizzato dall’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia (art. 1945 c.c.) poichè una parte si obbliga a titolo di garanzia ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore, indipendentemente dall’esistenza, dalla validità e dall’efficacia del rapporto di base, con l’impossibilità per il garante di sollevare eccezioni (ex multis, Cass. civ. Sez. III, 28.2.2007, n. 4661; 12.12.2008, n. 29216 ; 22.2.2010, n. 4200). <br />	<br />
Diversamente – ed in aggiunta al richiamato carattere dell’assenza di eccezioni &#8211; secondo i principi affermati nella citata decisione dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2008, perché sia assicurata la finalità della cauzione provvisoria, che è quella di garantire la stazione appaltante in ordine alla serietà dell’offerta , al rischio della mancata stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione nonchè, nel caso di ATI costituenda, all’impegno delle mandanti di conferire mandato alla capogruppo che stipulerà il contratto, occorre che l’oggetto della obbligazione garantita sia chiaramente determinato in tutte le sue componenti oggettive e soggettive. <br />	<br />
In ordine a tale ultimo profilo, non rileva la “struttura soggettiva del negozio fideiussorio (le cui parti, come detto, sono il garante ed il beneficiario e non anche il garantito), ma l’oggetto della stessa”, nel senso che deve chiaramente determinarsi il soggetto garantito con riguardo alla natura collettiva della partecipazione di più imprese.<br />	<br />
Ne discende che la cauzione senza eccezioni prestata in favore di impresa singolarmente considerata e nominata , senza alcun riferimento alla costituenda ATI fra più imprese chiaramente individuate, sebbene idonea a svincolare la garanzia dal rapporto obbligatorio di base in relazione alla sola obbligazione dell’impresa futura mandataria, non soddisfa le medesime finalità nei confronti delle obbligazioni assunte dalle altre imprese associande in ATI e, quindi, non può considerarsi corrispondente a quella richiesta dal bando a pena di esclusione.<br />	<br />
5. Infondato è anche il motivo d’appello , strettamente collegato al precedente, con il quale si assume che la norma del capitolato non avrebbe prescritto il richiamo nella cauzione alla natura collettiva della partecipazione alla gara.<br />	<br />
Al contrario, nello stabilire che “la cauzione deve essere prestata dall’impresa capogruppo in nome e per conto di tutti i mandanti” la legge di gara ha chiaramente voluto che l’oggetto della cauzione fosse chiaramente determinato, quanto all’estensione della garanzia, nell’obbligazione assunta in forma collettiva dalle imprese partecipanti alla gara e non già in quella assunta dall’ impresa , come se partecipasse individualmente secondo quanto in effetti avvenuto.<br />	<br />
E ciò perché dal mancato richiamo alla natura collettiva della partecipazione delle imprese consegue l’impossibilità di incameramento della cauzione da parte dell’amministrazione in caso di inadempimento non riconducibile alla sola impresa individuata (nella specie Plattner), con grave compressione delle descritte finalità della cauzione.<br />	<br />
Non può quindi parlarsi di mera irregolarità della cauzione, stante la non corrispondenza del suo oggetto a quello richiesto dalla normativa di gara.<br />	<br />
6. Dall’infondatezza dei motivi esaminati consegue l’ovvia reiezione anche della richiesta di risarcimento del danno.<br />	<br />
7.Conclusivamente, l’appello deve essere respinto.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,definitivamente pronunciando, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.<br />	<br />
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 4.000,00, suddivise in eguale misura in favore delle appellate costituite.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Filoreto D&#8217;Agostino, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere	</p>
<p align=center>	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/05/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2010-n-3401/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.3401</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.3399</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2010-n-3399/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2010-n-3399/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2010-n-3399/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.3399</a></p>
<p>Pres. Baccarini – Est. Ferrari Consorzio Toscana Salute (Avv.ti P. Chiti, Princi, Miccinesi, Bruni,Vinti, Roversi Monaco, Morello, Grassi, Del Nord) C/ Sistema Integrato Ospedali Regionali (Avv. Malinconico) + altri. sulla distinzione tra fase di scelta del promotore e fase di scelta dell&#8217;esecutore del progetto nell&#8217;ambito di un project financing e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2010-n-3399/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.3399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2010-n-3399/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.3399</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini – Est. Ferrari<br /> Consorzio Toscana Salute (Avv.ti P. Chiti, Princi, Miccinesi, Bruni,Vinti,<br /> Roversi Monaco, Morello, Grassi, Del Nord) C/ Sistema Integrato Ospedali<br /> Regionali (Avv. Malinconico) + altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla distinzione tra fase di scelta del promotore e fase di scelta dell&#8217;esecutore del progetto nell&#8217;ambito di un project financing e sulla ammissibilità di variazioni concordate alla proposta iniziale del promotore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti P.A. – Project financing – Promotore – Scelta &#8211; Regole di evidenza pubblica –Applicazione – Non necessarietà &#8211; Conseguenze &#8211; Illegittimità della fase successiva– Non sussiste.	</p>
<p>2. Contratti P.A. – Project financing – Piano economico finanziario – Modifiche – Prima della approvazione del progetto – Ammissibilità – Ragioni – Limite – Nuova proposta.	</p>
<p>3. Contratti P.A. – Project financing – Investimenti concessioni – Squilibrio economico finanziario  – Aggiornamento valori economici – Obbligo della P.A.– Conseguenze &#8211; Indizione della gara – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nella  prima fase della procedura per l’affidamento di una concessione &#8211; contratto in project financing per l’esecuzione di lavori pubblici, inerente  la scelta  del promotore, non si applicano le regole dell’evidenza pubblica, pertanto la mancata applicazione di dette regole, non determina automaticamente l’invalidità di tutti gli atti della gara successiva per l’individuazione del concessionario, compresa l’aggiudicazione della gara al promotore stesso.	</p>
<p>2. Le variazioni al piano economico approvate e concordate con l’Amministrazione, dopo la dichiarazione di pubblico interesse, ma prima della approvazione del progetto preliminare, sono pienamente legittime, e non invalidano la procedura. Ciò trova giustificazione  nella logica collaborazione che deve esistere, in funzione della migliore tutela del pubblico interesse, tra promotore ed Amministrazione, che per legge ispira tutta la fase preliminare di scelta e di approvazione della proposta di project financing da sottoporre poi a pubblica gara. Resta fermo che, dette modifiche, seppur concordate, non possono tuttavia legittimare l’elaborazione di una proposta tecnica ed economica – finanziaria del tutto nuova rispetto alla proposta iniziale.	</p>
<p>3. Nella procedura per l’affidamento di una concessione	in project financing, sussiste in capo all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 19, c. 2 e 2 bis del L. 1009/1994, l’obbligo di  assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario, fin dalla stipula del contratto. Tuttavia, detto obbligo può ritenersi sussistente anche prima della indizione della gara, al fine di aggiornare i valori economici della originaria proposta del promotore rispetto a quelli riscontrabili al momento di avvio della gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 10360 del 2008, proposto da:<br />
<b>Consorzio Toscana Salute</b>, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario dell’A.T.I. con la Building Desing Partnership LDT (mandante), rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Pilade Chiti, Natalia Princi, Marco Miccinesi,Alberto Bruni, Stefano Vinti, Fabio Roversi Monaco, Antonino Morello, Maria Teresa Grassi, Agnese Del Nord, con domicilio eletto presso lo Studio Vinti &#038; Associati in Roma, via Emilia N. 88; <b>Ati &#8211; Building Design Partnership Ldt</b>; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Sistema Integrato Ospedali Regionali – S.I.O.R- Associazione tra le Aziende A.S.L. n. 1 di Massa e Carrara, n. 2 di Lucca, n. 3 di Pistoia e n. 4 di Prato- Progetto “Nuovi Ospedali” </b>rappresento e difeso dall’avv. Carlo Malinconico,con domicilio eletto presso il medesimo in Roma,Via Liberiana,n.17;<br />
&#8211; <b>Regione Toscana</b>, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Bora e Flora Neglia dell’Avvocatura regionale, con domicilio eletto in Roma presso l’avv. Giovanni Pasquale Mosca, Corso Italia n. 102;<br />
&#8211; SA.T S.p.a, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Adavastro, Marco Annoni, Andrea Segato, Serena Fillippi, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Annoni in Roma, via Udine n.6;<br />
&#8211; <b>Astaldi S.p.a</b> in proprio e nella qualità di mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese formato da Astaldi s.p.a.,Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.a e Pizzarotti &#038; C. S.p.a </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l’annullamento e/o riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del TAR TOSCANA &#8211; FIRENZE :Sezione II n. 01756/2008, resa tra le parti, concernente L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEI NUOVI OSPEDALI DI PISTOIA, PRATO, LUCCA E MASSA CARRARA</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 marzo 2010 il Cons. Annibale Ferrari e uditi per le parti gli avvocati Bruni, Chiti, Barbieri, su delega dell’avv. Vinti;l’avv. Mosca, su delega dell’avv. Bora, e gli avv.tiMalinconico e Annoni;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.) Con l’appellata sentenza il T.A.R. della Toscana ha riunito quattro ricorsi con relativi motivi aggiunti proposti dal “Consorzio Toscana Salute”e li ha in parte dichiarati inammissibili,in parte improcedibili e per il resto li ha respinti nei termini ed ai sensi di cui in motivazione;il tutto,con l’ulteriore rigetto della istanza risarcitoria e con la compensazione delle spese di lite tra le parti.<br />	<br />
2.) In particolare,il primo ricorso con i relativi motivi aggiunti (R.G.n.737/2006) è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto siccome infondato.<br />	<br />
Tale ricorso con i relativi motivi aggiunti era stato proposto (contro la Regione Toscana,contro il Sistema Integrato Ospedali Regionali-S.I.O.R.,contro le Aziende UU.LL.SS. di Massa e Carrara,di Lucca,di Pistoia e di Prato e nei confronti della impresa Astaldi s.p.a.in proprio e quale mandataria di un R.T.I.) per l’esercizio del diritto di accesso e per l’annullamento con il consequenziale risarcimento dei danni:A) della delibera dell’assemblea del S.I.O.R. n.24 del 19 dicembre 2005 con cui è stato approvato il progetto preliminare da mettere in gara ai sensi dell’art. 37 quater della legge n.109 del 1994 per la costruzione di quattro nuovi presidi ospedalieri nella Regione Toscana;B) della delibera n. 1257 adottata in pari data dalla Giunta regionale della Toscana con la quale è stato positivamente valutato detto progetto preliminare ed è stata formulata la richiesta di ammissione a finanziamento;C) della delibera dell’assemblea del S.I.O.R. n.38 del 25 settembre 2007 con la quale lo stesso S.I.O.R. ha definitivamente aggiudicato al promotore A.T.I.” Astaldi-Techint-Pizzarotti” la concessione per la progettazione e costruzione dei nuovi ospedali toscani di Prato,Lucca,Pistoia e delle Apuane e la gestione dei relativi servizi non sanitari e commerciali;D) della precedente delibera del S.I.O.R. n.36 del 31 luglio 2007 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria della stessa concessione al promotore;E) di ogni altro atto,attività e comportamento presupposto,connesso o consequenziale tra cui le specifiche comunicazioni effettuate al ricorrente in ordine all’avvenuta aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara al predetto promotore.<br />	<br />
3.) Il secondo ricorso con i relativi motivi aggiunti (R.G.1001/2006) è stato in parte dichiarato inammissibile,in parte improcedibile e per il resto respinto siccome infondato.<br />	<br />
Tale ricorso con motivi aggiunti era stato proposto per ottenere l’annullamento con la consequenziale pronuncia di risarcimento del danno:A) del bando di gara di project financing reso pubblico nei mesi di aprile e maggio 2006 e relativo alla progettazione e costruzione dei predetti nuovi ospedali;B) della delibera di modifica ed integrazione del testo del bando medesimo nonché degli atti di rettifica e di proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara nonché della nota di risposta ai chiarimenti forniti dal responsabile del procedimento in data 31 maggio 2006;C) della lettera di invito in data 3 agosto 2006 per la partecipazione alla gara per licitazione privata ai sensi dell’art. 37 quater co.1 lett.A della legge 109/1994; D) di ogni altro atto e comportamento presupposto,connesso o consequenziale così come puntualmente individuati nei motivi aggiunti rispettivamente depositati in data 18 ottobre 2006,30 novembre 2006,27 aprile 2007,26 ottobre 2007 anche per quanto concerne la lettera di invito in data 10 aprile 2007 per la partecipazione alla procedura negoziata di cui all’art.37 quater lett.B) della predetta legge,nella parte in cui tale lettera prevede il diritto di prelazione a favore del promotore all’esito della stessa procedura negoziata.<br />	<br />
4.) Il terzo ricorso con i relativi motivi aggiunti (R.G. n.620/2007) è stato dichiarato inammissibile.<br />	<br />
Tale ricorso con motivi aggiunti era stato proposto per ottenere l’annullamento con la consequenziale pronuncia di risarcimento del danno:A) della predetta lettera in data 10 aprile 2007 di invito alla procedura negoziata,sempre nella parte in cui essa prevedeva il diritto di prelazione in favore del promotore;B) di ogni altro atto e comportamento presupposto,connesso o consequenziale relativo allo svolgimento ed alla conclusione della stessa procedura di gara,così come puntualmente individuati nello stesso ricorso e nei relativi motivi aggiunti.<br />	<br />
5.) Il quarto ricorso (R.G.1645/2007) avente ad oggetto gli stessi atti impugnati con i gravami precedenti (ed,in particolare,le delibere di aggiudicazione provvisoria e definitiva della concessione di cui è causa al promotore) è stato complessivamente respinto con una specifica motivazione relativa al primo motivo ed anche con riferimento alle altre censure di illegittimità derivata in quanto già negativamente scrutinate in rito e nel merito nelle decisioni degli altri tre precedenti ricorsi.<br />	<br />
6.) Avverso tale sentenza il” Consorzio Toscana Salute” ha proposto appello formulando numerose censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.<br />	<br />
In sostanza,con il primo ordine di censure vengono ribaditi i profili di illegittimità del previsto diritto di prelazione in favore del promotore all’esito della procedura negoziata (tali profili erano stati già evidenziati dal Consorzio appellante fin dall’inizio della procedura ad evidenza pubblica con i ricorsi n.1001/2006 e n.620/2007, allo scopo di convincere il S.I.O.R.ad eliminare siffatta previsione in via di autotutela).Con il secondo ordine di censure viene rimarcata l’illegittima decisione del T.A.R. di non assecondare la richiesta di sospensione del giudizio di 1^ grado ai sensi dell’art.295 del c.p.c. in considerazione del ritenuto rapporto di pregiudizialità necessaria esistente tra i ricorsi proposti avverso la localizzazione di alcuni degli ospedali da realizzare ed il gravame in corso di decisione davanti allo stesso T.A.R..Con il terzo ed ultimo ordine di censure vengono ribaditi tutti i profili di illegittimità già ampiamente segnalati in primo grado per evidenziare la sostanziale e macroscopica difformità esistente tra il progetto ed il piano economico finanziario approvati nel 2005 rispetto a quelli dichiarati di pubblico interesse nel 2003.<br />	<br />
7.) Tali censure sono infondate e come tali meritevoli di rigetto.<br />	<br />
7.1) Infondati sono anzitutto i vari profili di doglianza relativi alla consentita facoltà di esercizio del diritto di prelazione in favore del soggetto che venne prescelto dal S.I.O.R. come promotore, nel contesto di una procedura ritenuta radicalmente illegittima fin dall’origine in quanto avviata senza il rispetto delle regole dell’evidenza pubblica nella prima fase del suo svolgimento e per di più senza l’espressa previsione &#8211; nel relativo avviso indicativo dei programmi di interventi realizzabili con capitali privati pubblicato dallo stesso S.I.O.R. nel 2003 – della predetta facoltà spettante al soggetto che sarebbe stato prescelto come promotore sulla base peraltro di una complessa ed ampiamente discrezionale valutazione delle varie proposte progettuali da parte della stessa Amministrazione. <br />	<br />
L’infondatezza della asserita correlazione necessaria ed inscindibile tra la previsione del diritto di prelazione e la doverosa applicazione delle regole dell’evidenza pubblica nella prima fase di svolgimento della procedura in questione risulta in questo caso ampiamente ricavabile dalla sentenza di questa stessa Sezione pure citata ed invocata nel presente atto di appello (sentenza n.6287/2005 resa tra le stesse parti del presente giudizio,allora in posizioni processuali invertite).<br />	<br />
Infatti,per la medesima vicenda procedimentale riguardante le stesse parti attualmente in causa,tale sentenza ha precisato e definitivamente chiarito (con la forza del giudicato e con statuizioni non più discutibili anche a seguito del successivo rigetto della richiesta di revocazione della sentenza medesima) che la valutazione comparativa delle proposte da effettuarsi discrezionalmente nella prima fase della procedura di project financing – comunque nel caso concreto rispettosa dei generali principi di pubblicità,di trasparenza e di parità di trattamento vigenti nell’ambito di qualsiasi procedimento amministrativo ai sensi della legge n 241 del 1990 &#8211; non doveva in questo caso intendersi ulteriormente assoggettata fin dalla sua prima fase di svolgimento al rispetto delle regole della evidenza pubblica.Anzi,la normativa di settore (artt.37 bis e segg. della citata legge n.109/1994), distinguendo nettamente la prima fase relativa alla scelta del promotore da quella successiva di indizione e di svolgimento della gara nel rispetto delle regole della evidenza pubblica,rendeva ben chiara l’idea che tali regole dovevano essere osservate solo per quest’ultima fase e non per la prima.<br />	<br />
Questo Collegio condivide le argomentazioni giuridiche svolte in detta sentenza; sicchè,per logica conseguenza,ritiene che la mancata applicazione di dette regole nella fase di scelta del promotore non può essere invocato come vizio genetico automaticamente invalidante di tutti gli atti della gara successiva e quindi neppure come vizio di illegittimità derivata degli atti di aggiudicazione della gara al promotore che in questo caso ha ritenuto di avvalersi del diritto di prelazione per legge previsto in suo favore. <br />	<br />
L’infondatezza dell’ulteriore profilo di doglianza, con il quale si evidenzia l’avvenuto adeguamento soltanto apparente e non effettivo di detta normativa di settore al diritto comunitario,discende poi dal riscontro della corretta applicazione della normativa nazionale di armonizzazione che,proprio con riguardo al diritto di prelazione previsto nella specifica materia,è stata adottata dal nostro legislatore a seguito della procedura di infrazione intrapresa dalla Commissione europea nel 2002 con riferimento alla dedotta violazione dei principi di pubblicità e di “par condicio” vigenti nella disciplina delle pubbliche gare.<br />	<br />
Al riguardo, giova premettere che i rilievi mossi nel 2002 dalla Commissione europea , proprio in ordine all’illegittima previsione del diritto di prelazione così come all’epoca introdotto nell’art.37 ter della legge 109/1994 dalla legge n.166 del 2002 senza tener conto dei predetti principi,appaiono adeguatamente risolti dapprima con la legge n.62 del 18 aprile 2005 che ha apportato una modifica del testo dell’art.37 bis prevedendo altresì una norma transitoria in seguito attuata e specificata con un decreto ministeriale del 25 ottobre 2005 e,da ultimo,con il D.Lgvo n.152 dell’11 settembre 2008.<br />	<br />
In buona sostanza, proprio in ossequio a detti principi di pubblicità e di “par condicio”,con dette disposizioni, correttive ed integrative della precedente normativa di settore, il legislatore nazionale ha sancito a regime l’obbligo di indicare espressamente nell’avviso di cui all’art.37,co.2 bis la previsione del diritto di prelazione in favore del promotore;in via transitoria,poi,con riferimento agli avvisi pubblicati prima del 31 gennaio 2005 senza tale espressa indicazione,il predetto decreto ministeriale,ha stabilito che l’ indicazione espressa di tale diritto venga inserita nel bando di gara se ancora quest’ultimo non risulti emanato alla data di pubblicazione del decreto ovvero,nel caso contrario,in una apposita comunicazione formale da inviare a tutti i soggetti partecipanti alla procedura negoziata.<br />	<br />
Dagli atti di causa risulta che tale normativa è stata in questo caso puntualmente e correttamente applicata.<br />	<br />
Infatti,considerando che la legge n. 62/2005 è intervenuta dopo la pubblicazione dell’avviso di cui al citato art.37 bis e che il bando di gara ( pubblicato dopo l’emanazione del predetto decreto ministeriale del 25 ottobre 2005) ed anche la lettera di invito alla procedura negoziata contenevano l’indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore,è escludere che in questo caso il S.I.O.R. abbia formalmente ed anche sostanzialmente violati i cennati principi comunitari di pubblicità e di “par condicio” vigenti in materia di pubbliche gare.<br />	<br />
7.2) Infondati oltre che inammissibili per carenza di un interesse giuridicamente rilevante sono poi i vari profili di doglianza relativi al mancato accoglimento dell’istanza di sospensione del giudizio ex art.295 c.p.c.,in considerazione dell’asserito rapporto di ineludibile pregiudizialità esistente tra i ricorsi proposti in primo grado avverso la localizzazione di alcuni ospedali ed il presente gravame.<br />	<br />
Sostiene,in sintesi, la difesa dell’appellante che la sentenza di primo grado avrebbe minimizzato e sbrigativamente disatteso tale istanza senza considerare che nel caso di specie &#8211; essendo la prevista localizzazione di due dei quattro ospedali (Massa e Pistoia) oggetto di ricorsi giurisdizionali, di un altro (Massa) già mutata e di un altro(Lucca) ritenuta inidonea – qualsiasi possibile variazione futura anche di una sola di dette localizzazioni comporterebbe necessariamente la revisione dell’intero ed unitario “Progetto Ospedali” con la consequenziale necessità di annullamento e rinnovazione della procedura di “project financing”;da ciò,risulterebbe altresì evidente l’interesse quanto meno strumentale dello stesso appellante per l’accoglimento delle relative censure.<br />	<br />
Proprio con riferimento a siffatta prospettazione difensiva,deve per contro rilevarsi che neppure tale interesse strumentale può in questo caso ritenersi giuridicamente meritevole di protezione;ciò, in quanto non è affatto pacifico in atti che dette variazioni di localizzazione siano effettivamente già intervenute ovvero che potrebbero probabilmente intervenire anche per effetto del contenzioso ancora “sub iudice”. <br />	<br />
In proposito,a parte quanto correttamente precisato in via preliminare nell’impugnata sentenza (sulla eventuale rilevanza giuridica di tali possibili variazioni soltanto nella fase esecutiva della procedura in questione),è comunque doveroso notare che- a fronte del dato certo della avvenuta stipula degli accordi di programma mirata proprio al mantenimento delle localizzazioni originarie-la difesa dell’appellante non ha prodotto altrettante prove certe ed inconfutabili in ordine a dette asserite variazioni già avvenute prima dell’aggiudicazione definitiva ovvero verificabili in epoca successiva. <br />	<br />
Argomenti di prova sufficienti sono stati invece forniti,in senso contrario, dalle difese delle controparti. <br />	<br />
In particolare,per quanto concerne la prevista localizzazione originaria dell’ospedale unico delle Apuane (Massa- Via Mattei), le difese delle parti appellate hanno anzitutto precisato che i ricorsi proposti in primo grado contro detta previsione sono stati definitivamente respinti dal Consiglio di Stato IV Sezione con sentenza n.1884 del 9 luglio 2009 con ciò confermando la legittimità dell’iter procedimentale posto in essere dal Comune per tale localizzazione.Le stesse difese hanno poi chiarito che l’avvenuta modifica della localizzazione (disposta con la variante approvata dal Consiglio Comunale con la delibera n.17 del 31 marzo 2008) ha in realtà comportato soltanto la riperimetrazione(in diminuzione) dell’area effettivamente destinata ad essere occupata dalle strutture sanitarie con il conseguente stralcio di altre aree destinate allo stesso scopo in base ad una precedente delibera consiliare n.10 del 2003; il tutto,a dimostrazione del fatto che la prevista localizzazione del presidio ospedaliero in questione è comunque rimasta in Via Mattei e quindi sostanzialmente immutata. <br />	<br />
Per quanto concerne la prevista localizzazione originaria del presidio ospedaliero di Pistoia (nell’area ex Campo di Volo),le difese delle parti appellate hanno anzitutto precisato che essa non è più” sub iudice” in quanto i vari ricorsi pendenti davanti al T.A.R. Toscana contro gli atti deliberativi anche di variante urbanistica concernenti la localizzazione di detto presidio sono stati definiti con dichiarazioni di rinuncia.Le stesse difese hanno altresì soggiunto che le varie problematiche (urbanistico-ambientali nonché di sicurezza e costruttive) riguardanti detta originaria localizzazione, dapprima ritenute superabili con una diversa localizzazione individuata nell’area dell’attuale Centro Annonario a mezzo della variante deliberata dal Consiglio comunale in data 17 maggio 2004,sono state poi riviste e riconsiderate dallo stesso Comune nel 2005 con l’avvio della procedura di cui all’art.21 e segg,della legge regionale n.1 del 2005 e con la successiva stipula di un accordo di programma tra le Amministrazioni interessate mirato a riconfermare la localizzazione originaria del presidio ospedaliero in questione nell’area dell’ex Campo di Volo.Tale accordo di programma,anch’esso oggetto di ricorsi proposti nel 2006 davanti al T.A.R. Toscana,risulta tuttora confermato a seguito del rigetto di tali ricorsi;il tutto,a dimostrazione del fatto che le Amministrazioni interessate intendono mantenere la localizzazione del presidio ospedaliero in questione nella predetta area originaria.<br />	<br />
Per quanto concerne infine la localizzazione del nuovo ospedale di Lucca, prevista nel “Progetto ospedali” del 2003 in frazione San Filippo,su area destinata a verde agricolo e non oggetto di apposita variante urbanistica del relativo Piano strutturale almeno fino alle ultime delibere consiliari del Comune di Lucca n. 35 del 13 febbraio 2008 e n.108 del 25 settembre 2008,le difese delle parti appellate hanno precisato che detta previsione del 2003 ribadita poi negli accordi di programma del 2005 non può al momento considerarsi mutata: anzitutto perché le istanze cautelari proposte davanti al T.A.R. ed al Consiglio di Stato sui i ricorsi finora proposti dai proprietari dei terreni da espropriare contro le delibere di approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità sono state negativamente valutate sotto il profilo del “ fumus”;poi,perché lo stesso T.A.R.non solo ha respinto l’istanza cautelare ed anche rigettato nel merito (con sentenza n.453/2009) il ricorso proposto da detti proprietari contro l’accordo di programma del 2005 relativo alla localizzazione del presidio ospedaliero di Lucca;infine,perché la predetta delibera consiliare n.108/2008 è stata pure impugnata dalla Regione Toscana in quanto illegittimamente mirata a rimettere in discussione detta localizzazione (in frazione San Filippo) così prevista e ribadita dallo stesso Comune con la sottoscrizione di detto accordo di programma; il tutto,ripetesi, a dimostrazione che allo stato degli atti anche la localizzazione dell’ospedale di Lucca, così come prevista nel progetto originario e confermata negli accordi di programma del 2005,non poteva considerarsi definitivamente mutata già prima dell’aggiudicazione definitiva e che quindi neppure sotto tale profilo la sentenza di primo grado meritava di essere legittimamente censurata laddove ribadiva (anche per il Comune di Lucca) che la variante da apportare al predetto Piano strutturale rappresenta comunque un fatto esterno alla procedura oggetto della presente controversia eventualmente rilevante solo sulla fase esecutiva della medesima.<br />	<br />
7.3) Infondati oltre che inammissibili per carenza di interesse sono infine le numerose censure di violazione di legge e di eccesso di potere riguardanti sia l’asserita sostanziale e macroscopica differenza del progetto e del piano economico e finanziario del promotore “Astaldi” approvati nel 2005 e posti a base di gara rispetto a quelli dichiarati di pubblico interesse nel 2003,sia l’avvenuto aggiornamento del costo di costruzione dei nuovi ospedali.<br />	<br />
7.3.1) L’inammissibilità è da riferire ai profili di doglianza con i quali viene ancora una volta censurata l’originaria decisione del S.I.O.R. del 2003 in ordine alle modalità di valutazione della proposta del promotore “Astaldi”,all’epoca ritenuta fattibile e di pubblico interesse rispetto all’altra proposta formulata dal Consorzio attualmente appellante.In ordine a tali profili di doglianza non è configurabile un interesse giuridico meritevole di tutela perché la citata sentenza di questa Sezione n.6287 del 2005 ha definitivamente stabilito che la proposta progettuale all’epoca presentata dal Consorzio appellante doveva ritenersi non ammissibile e come tale non comparabile con quella dell’altro concorrente “Astaldi”.<br />	<br />
7.3.2) L’infondatezza è da riferire a tutti gli altri profili di doglianza relativi alle asserite pesanti modifiche apportate nel 2005 ( in senso peggiorativo per l’Amministrazione) al progetto ed al piano economico finanziario (nuovamente asseverato nel 2005) e posti a base di gara rispetto a quelli dichiarati di pubblico interesse nel 2003.<br />	<br />
A) Per quanto attiene alle modifiche progettuali (riferite all’ampliamento delle superfici abitative e delle superfici a verde nonché al decremento delle superfici destinate a parcheggio nonché alle modifiche delle dotazioni interne dei presidi,delle tecnologie usate per le pareti interne,alla diversa soluzione architettonica dei prospetti ed alle modifiche delle caratteristiche tecniche per ottenere l’accreditamento),è da ritenere anzitutto – come pure correttamente è stato precisato nella sentenza appellata &#8211; che le stesse modifiche ben potevano essere concordate con il promotore ed apportate su richiesta dell’Amministrazione ai sensi dell’art.37 quater della legge 109/1994 allo scopo (ben s’intende) di rendere la proposta del promotore medesimo funzionalmente più aderente alle pubbliche esigenze da soddisfare al meglio nel caso concreto.<br />	<br />
E’ ragionevole poi ritenere che l’esigua entità (pari al 7/8 per cento) delle modifiche ampliative delle superfici abitative non sia radicalmente stravolgente rispetto al progetto originario,né che tale stravolgimento sostanziale derivi dalle altre non meglio precisate e quantificate modifiche delle dotazioni interne dei presidi e delle tecnologie usate per la realizzazione delle pareti interne ovvero dalle variazioni architettoniche dei prospetti e dalla modifiche delle caratteristiche tecniche per ottenere l’accreditamento.Nè un siffatto stravolgimento sostanziale sembra potesse riguardare le asserite consistenti variazioni delle superfici da destinare a verde ed a parcheggi. In proposito,infatti,la difesa della Regione e della società SA.T ( rispettivamente nella memoria in data19 febbraio 2010 pagg.58 e 59 e nella memoria in data 24 febbraio 2010 pagg.31 e 32) hanno precisato – senza alcuna smentita da parte dell’appellante –che in realtà nessuna variazione è stata apportata (in aumento o in diminuzione del verde pubblico e dei parcheggi): ciò,perché le discrepanze formali riscontrate tra le planimetrie e la relazione al progetto sono state poi eliminate dal S.I.O.R. in sede di approvazione definitiva del progetto medesimo tenendo conto della situazione reale descritta dalla relazione.<br />	<br />
B) Per quanto attiene infine al piano economico-finanziario approvato nel 2005, la difesa dell’appellante sottolinea, con serrata analisi, tutte le radicali e stravolgenti modifiche intervenute al riguardo rispetto alla proposta dichiarata di pubblico interesse nel 2003;il tutto,per ribadire con fermezza che l’Amministazione doveva in questo caso non colmare(senza neppure una adeguata istruttoria) le vistose anomalie anche finanziarie della proposta del promotore “Astaldi” ma dichiarare la proposta stessa inammissibile e non di pubblico interesse fin dall’origine.<br />	<br />
In buona sostanza, come pure risulterebbe dall’invocato parere dell’advisor dell’Amministrazione regionale (dott.ssa Gemignani), il piano economico finanziario approvato nel 2005 e posto poi a base di gara sarebbe del tutto nuovo,tant’è che esso venne sottoposto ad una nuova asseverazione,a seguito delle rilevanti variazioni in aumento del costo complessivo dell’investimento e del contributo pubblico posto a carico delle Amministrazioni nonché delle variazioni del corrispettivo dei servizi ,dei ricavi commerciali, dei capitolati prestazionali,della misura dell’indebitamento bancario del promotore,del costo dei terreni da espropriare,dei canoni gestionali, del costo delle forniture ed anche a seguito di una serie di opere aggiuntive poste a carico dell’Amministrazioni con tutto vantaggio del promotore.<br />	<br />
Ad avviso dell’appellante, quindi,la sentenza di primo grado avrebbe non solo illegittimamente minimizzato tali variazioni, limitandosi a riscontrare soltanto un aumento di 31 milioni di euro nel corso di due anni (2003-2005), ma altrettanto illegittimamente avrebbe giustificato l’avvenuto adeguamento del costo di costruzione (effettuato in violazione del vigente divieto di aggiornamento dei prezzi in sede di offerta) con riferimento al corrispondente aumento percentuale del costo di costruzione nel frattempo verificatosi a causa della durata del contenzioso promosso dallo stesso attuale appellante nei predetti due anni.<br />	<br />
Neppure tali argomentazioni difensive, analiticamente riferite agli intervenuti mutamenti del piano economico-finanziario presentato nel 2003, possono in questo caso consentire l’accoglimento del gravame.<br />	<br />
Anzitutto, non può assolutamente trascurarsi al riguardo che detti mutamenti trovano di norma piena giustificazione proprio nella logica della collaborazione che deve esistere (in funzione della migliore tutela del pubblico interesse) tra promotore ed Amministrazione e che per legge ispira tutta la fase preliminare di scelta e di approvazione della proposta di project financing da sottoporre poi a pubblica gara.<br />	<br />
In base a tale logica,essendo il piano economico finanziario un dato centrale della proposta del promotore (già in precedenza vagliata siccome ammissibile e di pubblico interesse),è del tutto ragionevole ritenere che il piano medesimo ( prima dell’approvazione del progetto preliminare) debba subire necessari correttivi ed altrettanto necessarie asseverazioni successive, in correlazione alle modifiche tecniche del progetto che nella stessa prima fase possono essere richieste dall’Amministrazione e concordate con il promotore ( in senso migliorativo e/o correttivo della proposta) sempre però in funzione di una ottimale tutela del pubblico interesse.<br />	<br />
Ciò significa,quindi,che in via di principio tali modifiche tecniche e conseguentemente finanziarie della proposta originaria, concordate ed approvate dall’Amministrazione prima della procedura di gara, non debbono necessariamente intendersi né come lacune genetiche incolmabili della proposta medesima (già apprezzata siccome ammissibile e di pubblico interesse) né come insanabili vizi sopravvenuti totalmente invalidanti di tutta la procedura in questione.<br />	<br />
E’ben evidente che le ben note regole generali di imparzialità e di trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione impongono, anche in questa materia,l’individuazione di un limite oltre il quale dette modifiche concordate tra il promotore e l’Amministrazione aggiudicatrice non potrebbero comunque considerarsi legittime.<br />	<br />
La difesa dell’appellante ha correttamente individuato tale limite precisando che dette modifiche seppure concordate non possono mai legittimare l’elaborazione ex post di una proposta tecnica ed economico- finanziaria del tutto nuova ovvero macroscopicamente alterata in termini qualitativi e/o quantitativi rispetto a quella originaria.<br />	<br />
Nel caso in esame,però,questa Sezione ritiene che le modifiche apportate all’originario progetto e conseguentemente al piano economico finanziario della “Astaldi” così come approvato nel 2005 non possono considerarsi illegittime perché esse non contengono elementi di assoluta novità né comportano una macroscopica alterazione qualitativa e/o quantitativa della proposta originaria approvata nel 2003.<br />	<br />
Invero, con specifico riferimento al piano economico finanziario approvato nel 2005,è da rilevare anzitutto che- a fronte dell’aumento di valore del costo complessivo dell’investimento risultante dall’asseverazione del 2005- per i lavori da eseguire il bando di gara ha indicato come base di partenza lo stesso importo previsto nella proposta del 2003.E’ vero che detto incremento di costo risultante dalla asseverazione del 2005 è stato giustificato dall’Amministrazione solo parzialmente (per un importo pari a 31 milioni di euro,riferito all’avvenuto incremento percentuale del costo di costruzione che l’appellante ritiene fra l’altro illegittimamente applicato nel caso di specie).E’ altrettanto vero,però,che in base ai conteggi effettuati dalla stessa Amministrazione tale incremento di costo dell’investimento non comportava in definitiva un rilevante onere finanziario aggiuntivo a carico della medesima. <br />	<br />
Infatti,come pure è stato precisato da tutte le parti appellate, l’incremento effettivo del contributo pubblico posto a carico dell’Amministrazione per effetto del predetto incremento dell’importo dei lavori così come previsto nel 2003 risulta essere di circa 22 milioni di euro,giustificato comunque dal predetto aumento del costo di costruzione.L’appellante contesta tale cifra affermando che,in base all’asseverazione del 2005,l’incremento del costo di investimento sarebbe quantificabile nella misura di 89 milioni di euro.Quest’ultima quantificazione, ricavata dalla comparazione delle stime asseverative del piano della proposta “Astaldi” del 2003 rispetto a quello del 2005,,non può tuttavia assumersi siccome prova inconfutabile dell’effettivo incremento del costo dell’investimento,a fronte del fatto (incontestato anche in questa sede) che l’importo dei lavori così come stimato nella proposta del 2003 è stato identicamente riproposto nel bando di gara del 2005;bando al quale l’attuale appellante ha pure partecipato conseguendo poi il primo posto nella successiva graduatoria di gara e non ottenendo invece l’aggiudicazione definitiva della concessione proprio per effetto dell’avvenuto esercizio del diritto di prelazione dal parte del promotore “Astaldi”. <br />	<br />
L’appellante censura anche la legittimità di detto aumento riferito al costo di costruzione e segnala al riguardo l’avvenuta abrogazione nel 1999 della norma di cui all’art.8 della legge n.741 del 10 dicembre 1981 che consentiva liberamente l’aggiornamento dei prezzi di progetto prima dell’espletamento delle gare in materia di esecuzione di opere pubbliche.<br />	<br />
Trascura,però,lo stesso appellante che l’invocata disciplina di legge così come attualmente vigente non può considerarsi direttamente ovvero analogicamente applicabile nella specifica materia concernente la procedura pubblica di project financing.Infatti,a conclusione di tale speciale procedura, non viene semplicemente aggiudicato un contratto di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici bensì una concessione- contratto per l’esecuzione non solo di lavori pubblici ma anche per la prestazione di un’ampia gamma di servizi complementari e/o collaterali.<br />	<br />
Nell’ambito dello svolgimento di quest’ultimo complesso rapporto contrattuale l’Amministrazione aggiudicatrice deve per legge adoperarsi ( fin dal momento della stipula del contratto ed anche dopo) di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario (art.19,co.2 e 2 bis della legge 1009/1994).Sicchè,è corretto ritenere che detto obbligo di legge, previsto in corso di esecuzione del contratto, possa essere adempiuto anche prima nella fase propedeutica all’indizione della gara per la scelta del concessionario,al fine di aggiornare i valori economici della originaria proposta del promotore a quelli riscontrabili al momento di avvio della gara in questo caso ritardata (per oltre due anni) proprio a seguito dei ricorsi proposti,fra gli altri, anche dall’attuale appellante.<br />	<br />
C) Parimenti infondate risultano infine le ulteriori doglianze riferite alle modifiche intervenute nel 2005 rispetto al 2003 in ordine al corrispettivo dei servizi,ai ricavi commerciali,ai capitolati prestazionali,all’indebitamento bancario dell’Astaldi”,al costo dei terreni da espropriare,ai canoni gestionali ed al costo delle forniture nonché al canone di esercizio per l’anno 2011,alle nuove opere aggiuntive poste a carico dell’Amministrazione.<br />	<br />
Al riguardo,in aggiunta a quanto sopra detto in generale a proposito della logica collaborativa che comunque legittima la possibilità di modificare (sempre in funzione del pubblico interesse) la proposta originaria pur nel rispetto di precisi limiti,è da rilevare che nelle memorie delle parti appellate è stato puntualmente e correttamente precisato, senza smentita ex adverso : a) che il corrispettivo dei servizi è stato ridotto con evidente vantaggio per l’Amministrazione; b) che i ricavi commerciali, previsti in aumento, non incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario; c) che le modifiche apportate ai capitolati prestazionali sono state richieste dalle singole aziende sanitarie e non hanno comportano aggravi di costi per l’Amministrazione; d) che l’aumento dell’indebitamento bancario è rimasto a carico del concessionario; e) che non risultano modifiche sostanziali dei canoni gestionali,del costo delle forniture e del canone di esercizio,tali da incidere sull’equilibrio del piano economico finanziario del promotore; f) che il costo di acquisizione delle aree è sempre stato a carico dell’Amministrazione la quale,all’uopo, provvedendo direttamente ai relativi incombenti utilizzerà la quota di contributo pubblico a ciò destinata; g) che le opere aggiuntive, previste dall’accordo di programma del 18 novembre del 2005,sono state poste a carico dell’Amministrazione e non del promotore, in quanto riferite ad una zona più ampia rispetto a quella destinata a funzioni sanitarie ed in quanto riferite ad opere organiche e strutturali riguardanti l’intera collettività locale (trattasi di opere mirate alla tutela del clima acustico,della falda acquifera e dei pozzi ad uso idropotabile esistenti in detta più ampia zona).<br />	<br />
8.) Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso in appello merita di essere respinto con la consequenziale pronuncia di condanna del Consorzio appellante al pagamento delle spese di lite della presente fase del giudizio in favore delle parti costituite e resistenti nella misura complessiva e con il riparto indicati nel dispositivo;il tutto con l’aggiunta degli accessori di legge.</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale V Sez, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in epigrafe in parte inammissibile e per tutto il resto lo respinge come da motivazione.<br />	<br />
Condanna il Consorzio appellante al pagamento delle spese di lite della presente fase del giudizio nella misura complessiva di 15 mila euro da dividere in misura uguale tra le parti costituite e resistenti; il tutto, con l’aggiunta degli accessori di legge. <br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Filoreto D&#8217;Agostino, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere<br />	<br />
Annibale Ferrari, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/05/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2010-n-3399/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.3399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.1361</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-5-2010-n-1361/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-5-2010-n-1361/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-5-2010-n-1361/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.1361</a></p>
<p>Alessandro Maggio, Presidente FF Grazia Flaim, Consigliere, Estensore C. S.A. (avv.ti M. Barberio e S. Porcu) contro COMUNE DI QUARTU SANT&#8217;ELENA (avv. C. A. Melis Costa) e nei confronti di R.T.I. S. Spa –A. S. Scarl (avv.ti S. Baccolini, F. Rizzo e M. Vignolo); R.T.I. IT srl – I. E</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-5-2010-n-1361/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.1361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-5-2010-n-1361/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.1361</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Alessandro Maggio, Presidente FF Grazia Flaim, Consigliere, Estensore<br /> C. S.A. (avv.ti M. Barberio e S. Porcu) contro COMUNE DI QUARTU SANT&#8217;ELENA<br /> (avv. C. A. Melis Costa) e nei confronti di R.T.I. S. Spa –A. S. Scarl (avv.ti<br /> S. Baccolini, F. Rizzo e M. Vignolo); R.T.I. IT srl – I. E T. P<br /> L’I. D. C. E D I. – C. S. Spa; G. Spa Socio Unico anche in veste di RICORRENTE<br /> INCIDENTALE (avv.ti N. Creuso e R. Di Tucci); con l&#8217;intervento di ad opponendum<br /> del CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI<br /> INDUSTIALI LAUREATI (avv.ti G. Ferri ed E. Spinas) e del p.i. R. T.<br /> (Perito industriale-Progettista Responsabile per Smail-Aristea) ed altri<br /> ricorsi riuniti (Omissis)</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni per la dimostrazione dell&#8217;avvalimento di requisiti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Avvalimento – Condizioni – Impegno dell’impresa ausiliaria a mettere a disposizione “diretta” della partecipante le &#8220;risorse&#8221; necessarie e correlate al requisito tecnico richiesto – Necessità.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Avvalimento – Condizioni &#8211; Disponibilità immediata delle risorse dell’impresa ausiliaria &#8211; Necessità	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Gara – Requisiti morali – Art. 38, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. – Soggetti tenuti alla dichiarazione di condanne penali &#8211; Procuratore dell’impresa – Vi rientra.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di avvalimento di requisiti in gare d’appalto, la necessità, imposta dal legislatore, di produrre sia la “dichiarazione” di avvalimento sia il “contratto” stipulato con l&#8217;impresa ausiliaria non può tradursi in incombenze meramente formali, ma deve sostanziarsi nell&#8217;impegno concreto a mettere a disposizione “diretta” della partecipante le &#8220;risorse&#8221; necessarie e correlate al requisito tecnico richiesto, la cui sola titolarità, in proprio o a mezzo di avvalimento, consente la partecipazione alla gara dell&#8217;impresa. Pertanto, la soddisfazione del requisito può dirsi raggiunta solo ove sia dimostrata, con il contratto di avvalimento, la concreta disponibilità delle risorse sottostanti il requisito tecnico previsto dal bando (il Collegio, ha escluso che l’ avvalimento possa limitarsi ad un oggetto vago ed indeterminato, come l&#8217;impegno dell’ausiliaria a fornire “informazioni, proposte, suggerimenti e consigli” all’impresa ausiliata).	</p>
<p>2. L&#8217; avvalimento previsto dall&#8217;art. 49, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 63 e s.m.i., implica che il concorrente, che abbia dichiarato di volersi avvalere delle risorse di una impresa ausiliaria, di esse deve avere una <disponibilità immediata>, nel senso che, a prescindere dalla forma contrattuale scelta, deve poterle usare per eseguire il contratto senza l&#8217;intermediazione della suddetta impresa.	</p>
<p>3. Nelle gare pubbliche, i requisiti morali e professionali devono essere valutati in capo a tutti i soggetti che svolgono funzioni rappresentative delle ditte concorrenti, avuto riguardo alle funzioni sostanziali da essi svolte più che alle qualifiche formali possedute, dovendosi l&#8217;obbligo della dichiarazione delle condanne eventualmente riportate ritenere esteso non solo a coloro che rivestono la qualità di “amministratore” con potere di rappresentanza, ma anche al “procuratore” dell&#8217;impresa, al quale siano stati conferiti ampi poteri rappresentativi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Sul primo ricorso numero di registro generale 1181 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>C. S.A. (società francese)</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Garibaldi N.105; </p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>COMUNE DI QUARTU SANT&#8217;ELENA</B> in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio eletto presso Carlo Augusto Melis Costa in Cagliari, piazza Giovanni XXIII N.35; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;<b>R.T.I. S. Spa –A. S. Scarl</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Baccolini, Francesco Rizzo e Marcello Vignolo, con domicilio eletto presso Marcello Vignolo in Cagliari, piazza del Carmine N.22;<br />
<b>-R.T.I. IT srl – I. E T. PER L’I. DELLE C. E DEGLI I.– C. S. Spa;<br />
</b>&#8211;<b>G. Spa Socio Unico</b>, in questo ricorso anche in veste di RICORRENTE INCIDENTALE, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Creuso e Raffaele Di Tucci, con domicilio eletto presso Raffaele Di Tucci in Cagliari, via Tuveri N.47; 	</p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
ad opponendum:<br />
-del <B>CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTIALI LAUREATI</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Guerino Ferri, con domicilio eletto presso Emanuele Spinas in Cagliari, via Palomba N.1;<br />
-del <b>p.i. R. T. (Perito industriale-Progettista Responsabile per Smail-Aristea)</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Benedetto Ballero, Antonio Oddo e Ciro Pisano, con domicilio eletto presso Benedetto Ballero in Cagliari, corso Vittorio Emanuele N<br />
Sul secondo ricorso numero di registro generale 25 del 2010, proposto da:<br />
<b>G. Spa Socio Unico</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Campanile, Nicola Creuso, Raffaele Di Tucci e Stefania Lago, con domicilio eletto presso Raffaele Di Tucci in Cagliari, via Tuveri N.47; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>COMUNE DI QUARTU SANT&#8217;ELENA</B>, non costituitosi in giudizio; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>S. S. M. I. Spa</b>, (anche come Capogruppo ATI con A. SERVICE Soc Coop Arl), in questo ricorso anche in veste di RICORRENTE INCIDENTALE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Mastragostino e Cristiana Carpani, con domicilio eletto presso Marcello Vignolo in Cagliari, piazza del Carmine N.22; 	</p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
ad opponendum:<br />
-del <B>CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTIALI LAUREATI</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Guerino Ferri, con domicilio eletto presso Emanuele Spinas in Cagliari, via Palomba N.1;<br />
-del <b>p.i. T. R. (Perito industriale-Progettista Responsabile per Smail-Aristea)</b> rappresentato e difeso dagli avv.ti Benedetto Ballero, Antonio Oddo e Ciro Pisano, con domicilio eletto presso Benedetto Ballero in Cagliari, corso Vittorio Emanuele N.	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
quanto al primo ricorso C. n. 1181 del 2009:<br />	<br />
-della determinazione n. 2922 del 3.11.2009, Settore Ambiente e Servizi Tecnologici del Comune di Quartu Sant’Elena, mai inviata, mediante la quale è stata aggiudicata a favore del R.T.I SMAIL S.p.a -ARISTEA. la procedura aperta relativa ai “Servizi di ge<br />
-della nota di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione prot. 5350 in data 4.11.2009 a firma del Responsabile del procedimento del Comune di Quartu Sant’Elena (doc. 1); <br />	<br />
-del provvedimento di ammissione alla gara di R.T.I. SMAIL S.p.a. – ARISTEA Service Soc. Coop. a r.l., <br />	<br />
-del provvedimento di ammissione alla gara di R.T.I. I.T. S.r.l. Innovazione e Tecnologie per l’Industria delle Costruzioni e degli Impianti – COFATECH Servizi S.p.a.; <br />	<br />
-del provvedimento di ammissione alla gara di GEMMO S.p.a.; <br />	<br />
-dei verbali di gara: n. 1 in data 21.04.2009 (doc. 2); n. 2 in data 28.04.2009 (doc. 3); n. 3 in data 4.05.2009 (doc. 4); n. 4 in data 7.05.2009 (doc. 5); n. 5 in data 8.05.2009 (doc. 6); n. 6 in data 11.05.2009 (doc. 7); n. 7 in data 14.05.2009 (doc. 8)<br />
-del verbale n. 27 in data 10.08.2009 di aggiudicazione provvisoria (doc. 28); <br />	<br />
-del bando di gara (doc. 29) e del disciplinare di gara (doc. 30); <br />	<br />
-della determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici di indizione della gara n. 3919 del 31.12.2008, <br />	<br />
-della determinazione n. 861 del 20.04.2009 di nomina della commissione di gara,<br />	<br />
&#8211; del capitolato speciale d’appalto (doc. 30 bis), <br />	<br />
tutti nella parte in cui hanno ammesso, non escluso e/o consentito la partecipazione alla gara dei raggruppamenti temporanei e delle imprese controinteressate e hanno consentito che la gara venisse aggiudicata al RTI SMAIL S.p.a- ARISTEA.<br />	<br />
quanto al secondo ricorso GEMMO n. 25 del 2010:<br />	<br />
della determinazione n. 2922 del 03/11/2009 del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici del Comune di Quartu S. Elena, con cui è stata aggiudicata a favore dell&#8217; associazione di imprese SMAIL &#8211; ARISTEA la gara relativa ai &#8220;servizi di gestione integrata degli impianti di illuminazione e realizzazione di interventi di efficacia energetica, di rifacimento e adeguamento normativo degli impianti&#8221; &#8211; GIC 0257896681; <br />	<br />
della nota di comunicazione dell&#8217; avvenuta aggiudicazione prot. 5350 in data 04/11/2009 a firma del Responsabile del procedimento del Comune di Quartu Sant&#8217; Elena;<br />	<br />
del provvedimento di ammissione alla gara del raggruppamento SMAIL s.p.a. &#8211; ARISTEA Service Soc. Coop. a r.l.; <br />	<br />
dei verbali di gara: n.1 in data 21/04/2009; n. 2 in data 28/04/2009; n.3 in data 04/05/2009; n.4 in data 07/05/2009; n. 5 in data 08/05/2009; n.6 in data 11/05/2009; n. 7 in data 14/05/2009; n. 8 in data 15/05/2009; n. 9 in data 20/05/2009; n. 10 in data 25/05/2009; n. 11 in data 27/05/2009;n. 12 in data 19/06/2009; n. 13 in data 22/06/2009; n. 14 in data 01/07/2009; n. 15 in data 03/07/2009;n. 16 in data 06/07/2009; n.17 in data 07/07/2009; n. 18 in data 08/07/2009; n. 19 in data 14/07/2009;n. 20 in data 15/07/2009; n.21 in data 16/07/2009; n.22 in data 20/07/2009; n. 24 in data 29/07/2009; n. 25 in data 31/07/2009; n. 26 in data 06/08/2009; <br />	<br />
del verbale n. 27 in data 10/08/2009 di aggiudicazione provvisoria (tutti i verbali sub doc. n. 2) <br />	<br />
e, comunque, di tutti gli atti della procedura nella parte in cui hanno ammesso, non escluso e/o consentito la partecipazione alla gara del raggruppamento temporaneo SMAIL &#8211; ARISTEA e hanno aggiudicato a loro la commessa.</p>
<p>Visti i due ricorsi ed i motivi aggiunti formulati nel (primo) ricorso di CITELUM, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Quartu Sant&#8217;Elena in Persona del Sindaco P.T (solo nel primo ricorso).;<br />	<br />
Visti i due atti di costituzione in giudizio di SMAIL-ARISTEA Spa, aggiudicataria, (anche ricorrente incidentale, ma solo nel secondo ricorso);<br />	<br />
Visti i due atti di costituzione in giudizio di GEMMO Spa &#8211; Socio Unico, seconda graduata, (anche ricorrente incidentale, ma solo nel primo ricorso);<br />	<br />
visto il ricorso incidentale notificato e depositato da GEMMO nel primo ricorso (promosso da CITELUM);<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale notificato e depositato da SMAIL Smail Societa&#8217; Manutenzione Illuminazione Spa, anche quale Capogruppo Ati con ARISTEA, nel secondo ricorso (proposto da GEMMO);<br />	<br />
Visti i due interventi &#8220;ad opponendum&#8221; depositati e notificati (in entrambi i ricorsi) dal Consiglio nazionale dei periti industriali;<br />	<br />
Visti i due interventi &#8220;ad opponendum&#8221; depositati e notificati (in entrambi i ricorsi) dal perito industriale Tedeschi, responsabile del gruppo misto di progettazione (composto sia da ingegneri che da periti industriali) per conto di Smail Aristea;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14/04/2010 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori Barberio (per Citelum), Creuso (per Gemmo), Rizzo e Carpani (per Smail, rispettivamente, per il primo e per il secondo ricorso), Ferri (per il Consiglio nazionale dei periti industriali), Oddo e Ballero (per il p. i. Tedeschi), Melis per il Comune (solo nel primo ricorso);<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Comune di Quartu Sant&#8217;Elena decideva di indire una gara per l&#8217;affidamento della gestione del servizio di illuminazione pubblica di tutto il territorio comunale per la durata di anni 20, comprensivo della realizzazione di una serie di lavori/interventi volti al risparmio energetico ed al rimodernamento e miglioramento della rete.<br />	<br />
Il bando emanato il 31.12.2008 prevedeva un&#8217;articolata serie di attività, miste fra &#8220;gestione&#8221; (individuata quale prestazione principale) e &#8220;lavori&#8221; (individuata come prestazione secondaria).<br />	<br />
Si precisa fin da subito che erano state previste due tipologie di &#8220;lavori&#8221;:<br />	<br />
-quelli preliminari, essenziali, che risultavano già specificamente previsti ed individuati dall&#8217;ente comunale in sede di bando -cfr. art. 4 capitolato speciale- (suscettibili, come tali, di ribasso) ;<br />	<br />
-quelli a contenuto, per così dire “libero”, che il partecipante doveva individuare con opere migliorative autoproposte –cfr. art. 5 cap. spec.-.<br />	<br />
Il compenso per il servizio/lavori era di articolata e complessa individuazione.<br />	<br />
Preliminarmente va chiarito, come emerge a pagina 16 del capitolato speciale d&#8217;appalto, che &#8220;l&#8217;importo complessivo indicato nel quadro generale d&#8217;appalto (€ 1.658.299,65) sarà integralmente corrisposto all&#8217;aggiudicatario, essendo <i ribassi formulati in sede di gara diretti alla remunerazione dei lavori aggiuntivi>&#8220;.<br />	<br />
Il partecipante, in estrema sintesi, in sede di offerta economica doveva presentare una serie di indicazioni economiche (variegate sia per importi –ribassi-, che per modalità di recupero –tramite ratei annuali per 20 anni-); in particolare doveva indicare :<br />	<br />
1) il “risparmio netto attualizzato medio annuo” sul costo di &#8220;fornitura dell&#8217;energia&#8221; (indicatore &#8220;F&#8221;), con elaborazione di un Piano di ammortamento in modo da ripartire i risparmi in vent&#8217;anni; inoltre andava compiuta un’indicazione “separata” fra “quota di risparmio trattenuta dall’appaltatore per il recupero degli investimenti di efficienza energetica gestionale (colonna B di pag. 2 dell’offerta) e “Risparmio netto” a beneficio dell’Amministrazione e da destinarsi agli interventi eventuali ulteriori di cui all’art. 5 del capitolato speciale (colonna C di pag. 2 dell’offerta);<br />	<br />
2) ribasso d&#8217;asta sul canone annuo (in percentuale, in cifre ed in lettere) &#8211; (indicatore &#8220;K1&#8221;);<br />	<br />
3) ribasso d&#8217;asta sull&#8217;elenco prezzi (in percentuale ed in lettere) &#8211; (indicatore &#8220;PE&#8221;);<br />	<br />
4) esecuzione dei “lavori previsti dal progetto preliminare posto a base di gara” (disciplinati all’ art. 4 del capitolato speciale) per una determinata &#8220;rata annua costante di ammortamento lavori&#8221; (al netto di Iva) &#8211; (indicatore &#8220;L&#8221;) da indicarsi nell&#8217;importo -in cifre e in lettere-, con specifica ed espressa indicazione della &#8220;riduzione&#8221; (indicatore &#8220;K2&#8221;) rispetto all&#8217;importo annuo posto a base di gara per l&#8217;esecuzione di questi interventi preliminari strutturali;<br />	<br />
5) un ulteriore Piano di ammortamento (pag. 6 dell’offerta -art. 5 del capitolato speciale) in relazione agli “EVENTUALI ULTERIORI INTERVENTI” di ammodernamento degli impianti in aggiunta sia rispetto a quelli minimi previsti nel progetto preliminare posto a base di gara (art. 4), sia rispetto a quelli diretti a generare risparmi di natura energetica gestionale (art. 3), con indicazione della &#8220;rata annua costante&#8221; (al netto di Iva), per la quale il partecipante si dichiarava disposto ad eseguire tali &#8220;eventuali ulteriori interventi di rinnovamento&#8221;.<br />	<br />
Preme precisare che questi &#8220;eventuali ulteriori interventi&#8221; in base alla disciplina stabilita del capitolato speciale d&#8217;appalto sarebbero, quindi, stati, in sostanza, remunerati &#8220;mediante i ribassi d&#8217;asta formulati dal concorrente sulle tre componenti economiche (risparmi/ribassi da: gestione e manutenzione, quota-energia, lavori iniziali).<br />	<br />
Quindi i lavori previsti in appalto erano di tre tipi:<br />	<br />
a) lavori contemplati all&#8217;articolo 3 del capitolato speciale (inerenti la messa in opera delle apparecchiature, degli impianti e dei sistemi finalizzati a generare risparmi di natura energetica gestionale), che sarebbero stati ripagati mediante il trattenimento di &#8220;una quota parte delle somme derivanti dal risparmio energetico e dalle economie gestionali&#8221; (colonna B di pag. 2 dell’offerta);<br />	<br />
b) lavori contemplati all&#8217;articolo 4 (progettazione ed esecuzione dei lavori iniziali diretti al parziale rifacimento degli impianti, alla manutenzione straordinaria ed ammodernamento, interventi volti a migliorare l’efficienza energetica, adeguamento normativo, messa in sicurezza e contenimento dell’inquinamento luminoso –cfr. pag. 15 del Disciplinare e art. 4 del Capitolato speciale-), già stabiliti dall&#8217;amministrazione sulla base del progetto preliminare posto a base di gara, lavori “iniziali” che sarebbero stati “anticipati” dall’appaltatore e ripagati mediante l&#8217;introito di ratei di ammortamento annuali corrisposti dall&#8217;amministrazione, per 20 anni, secondo le previsioni di un piano d&#8217;ammortamento finanziario proposto dall&#8217;appaltatore stesso sede di offerta; in particolare questa rata annua costante al netto di Iva offerta dall&#8217;appaltatore per tali lavori non poteva superare l&#8217;importo annuo posto a base di gara (€ 534.299 al netto, come risultante da pag. 15 del disciplinare) -così nota n. 6 della pagina 7 dell&#8217;offerta-;<br />	<br />
c) lavori contemplati all&#8217;articolo 5 (“eventuali ulteriori interventi” di rinnovamento ed ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica) che sarebbero stati ripagati mediante l&#8217;introito di ratei d&#8217;ammortamento derivanti da 3 voci: <br />	<br />
-(quota-parte) dei risparmi energetici annui eventualmente spettanti all&#8217;amministrazione; <br />	<br />
-del ribasso d&#8217;asta offerto sul canone annuo di manutenzione; <br />	<br />
-del ribasso d&#8217;asta offerto sul canone annuo diretto a remunerare i lavori iniziali preliminari contemplati all&#8217;articolo 4.<br />	<br />
L’articolata disciplina la si rinviene agli artt. 3-4-5 , 9-10 e 36 e seguenti del disciplinare di gara, nonché a pag. 17 del Capitolato speciale .<br />	<br />
Peraltro si evidenzia fin d&#8217;ora che solo nella &#8220;nota&#8221; n. 3 posta, in calce, a pagina 6 del modello prestampato dell&#8217;offerta veniva fornita l&#8217;ulteriore indicazione (peraltro sprovvista di specifica sanzione a fini escludenti) secondo la quale &#8220;la rata annua costante per la compilazione del presente piano di ammortamento “deve necessariamente coincidere” con la somma dei seguenti tre importi: F + K1 + K2&#8221;. Analoga previsione non la si rinviene invece nel capitolato speciale e nel disciplinare, atti che prevedono solo che gli “eventuali ulteriori interventi” debbono trovare copertura dalle tre voci di risparmio.<br />	<br />
***<br />	<br />
La graduatoria complessiva finale, deliberata dalla Commissione nel verbale n. 27 del 10.8.2009, è stata fatta propria dal dirigente competente con determinazione n. 2922 del 3 novembre 2009, che ne ha disposto l&#8217;aggiudicazione a Smail-Aristea sulla base della seguente graduatoria:<br />	<br />
1°) SMAIL-ARISTEA prima con punti 82,42;<br />	<br />
2°) GEMMO con punti 75,64;<br />	<br />
3°) IT-COFATHEC con punti 66,44;<br />	<br />
4°) CITELUM con punti 59,08.<br />	<br />
***<br />	<br />
I°) PRIMO RICORSO 1181/2009 CITELUM C/ TUTTI i 3 anteposti (Smail-Aristea; Gemmo; It-Cofathec).<br />	<br />
Con il primo ricorso, consegnato all&#8217;ufficiale giudiziario per la notifica il 2 dicembre 2009 e depositato il successivo 4 / 12, la società francese CITELUM (collocatasi al quarto ed ultimo posto in graduatoria finale) ha impugnato gli esiti della gara svolta dal comune di Quartu Sant&#8217;Elena.<br />	<br />
Queste, in sintesi, le 11 censure formulate:<br />	<br />
A) si contesta innanzitutto l&#8217;ammissione di SMAIL-ARISTEA (prima classificata e aggiudicataria del servizio) per i seguenti profili:<br />	<br />
I 1 A) la progettazione per Smail è stata eseguita da un &#8220;perito industriale&#8221;, cioè da un tecnico che, in base all&#8217;articolo 16 del regio decreto n. 275 dell&#8217;11/ 2 /1929 , non avrebbe la competenza necessaria per effettuare il complesso &#8220;progetto gestionale e manutentivo&#8221;, in particolare privo delle conoscenze per poter autonomamente compiere i “progetti” per scavi e calcoli in cemento armato dei plinti di fondazione dei pali di illuminazione pubblica;<br />	<br />
I 2 A) Aristea non avrebbe idonea certificazione di qualità né adeguata iscrizione alla CCIAA, in quanto dalla documentazione emergerebbe la capacità di &#8220;progettare&#8221; ed &#8220;eseguire&#8221; i lavori, ma non anche quella di &#8220;gestire&#8221; gli impianti; e la gestione rappresenta la prestazione principale dell&#8217;appalto; tenuto conto che Aristea, in base all&#8217;offerta, si è impegnata a svolgere il 50% della gestione (prestazione primaria) nonché il 50% della progettazione/esecuzione lavori (prestazione secondaria) il raggruppamento Smail-Aristea non avrebbe potuto essere ammesso alla gara;<br />	<br />
I 3 A ) il RTI Smail-Aristea non avrebbe dimostrato il requisito tecnico professionale della gestione, complessivamente, di almeno 5000 centri luminosi (almeno 2000 per la capogruppo; almeno 500 per la mandante) , in quanto nel contratto stipulato il 3.7.2002 con il comune di San Lazzaro (con Manutencoop-Aristea) mancherebbe il dato di riferimento; in ogni caso l&#8217;oggetto di quel contratto andrebbe attribuito solo &#8220;in quota&#8221; ad Aristea in quanto mandante, insieme ad altre 3, con Manutencoop capogruppo. </p>
<p>**<br />	<br />
B) La ricorrente Citelum contesta anche l&#8217;ammissione del RTI. IT-COFATHEC (terza in graduatoria) per i seguenti profili:<br />	<br />
I 4 B) IT-COFATHEC non avrebbe il certificato di qualità aziendale per la &#8220;gestione&#8221;, avendolo solo per la &#8220;costruzione, installazione e manutenzione di impianti elettrici civili di pubblica illuminazione&#8221;;<br />	<br />
I 5 B) entrambe le società raggruppate non avrebbero la SOA adeguata (cioè 6^ e 4^), in quanto risulta che hanno solamente la 5^ e la 3^; in particolare per la categoria &#8220;lavori&#8221; -attività secondaria- (per l&#8217;importo globale di netti € 8.441.832) era necessaria la SOA di sesta categoria (in quanto l&#8217;80% di competenza di IT ammonterebbe a 6.753.465), ed era necessaria la SOA di quarta categoria per l&#8217;esecuzione della quota del 20%, di spettanza di Cofathec, ammontante ad euro 1.688.366; (in considerazione del fatto che la quinta categoria abilita a lavori fino ad euro 5.164.569 e la terza categoria abilita a lavori fino a euro 1.032.913 e).<br />	<br />
I 6 B) Cofathec si è “avvalsa” di “Publiluce” (sua controllata), ma non ha provveduto a depositare la SOA dell&#8217;ausiliaria; sebbene il bando non richiedesse il deposito della SOA dell&#8217;ausiliaria, tale obbligo è comunque prescritto per legge dall&#8217;articolo 49 comma 2° del codice 163/2006; l&#8217;omessa presentazione, da qualificarsi essenziale, avrebbe effetti escludenti;<br />	<br />
I 7 B) la dichiarazione di ausilio alla mandante Cofathec sarebbe comunque insufficiente in quanto in realtà l&#8217;obbligazione doveva essere assunta (non solo nei confronti della mandante, ma anche) nei confronti del raggruppamento temporaneo di imprese It- Cofathec; insufficienza della dichiarazione di avvalimento anche sotto altro profilo, essendo necessaria anche l&#8217;esistenza ed il deposito del contratto di avvalimento, con impegno in favore dell’RTI; non sarebbe cioè sufficiente il dimostrato rapporto tra alla mandante di ausiliaria ma sarebbe necessaria anche l’esibizione del titolo (contratto) tra il RTI e l’ ausiliaria Publiluce.<br />	<br />
**<br />	<br />
C) La ricorrente Citelum contesta anche l&#8217;ammissione di GEMMO (seconda in graduatoria) per i seguenti profili:<br />	<br />
I 8 C) mancherebbe, per i requisiti generali, la dichiarazione di Franco GEMMO (deceduto) institore fino al 12 maggio 2008; in particolare in relazione alla sua posizione risulterebbero due condanne (1 ammenda del 1968 e 1 sentenza patteggiata del 1990),.<br />	<br />
I 9 C) GEMMO si è &#8220;avvalsa&#8221; di altra società “CPL CONCORDIA” per il requisito dei 5000 centri luminosi, la quale ha un contratto con il comune di Correggio per 5110 punti luce; ma la ricorrente Citelum contesta che nel sito-web di CPL Concordia, risulterebbero attivati, in tale Comune, solamente 4.700 punti luce (risulta peraltro depositata la dichiarazione del dirigente comunale del 17 luglio 2008 contenente tutti i riferimenti contrattuali, ove si attesta che CPL Concordia provvede al 100% per il servizio di illuminazione pubblica e manutenzione impianti elettrici).<br />	<br />
**<br />	<br />
D) Infine Citelum contesta, sotto un duplice profilo, le modalità di esplicazione dell&#8217;offerta economica: sia quella proposta da RTI Smail-Aristea (aggiudicataria), sia quella presentata dalla terza graduata It-Cofathec per il fatto che la rata annua di ammortamento degli &#8220;eventuali ulteriori interventi&#8221; di ammodernamento degli impianti avrebbe dovuto &#8220;coincidere&#8221; con la somma di tre importi (F+K1+K2); si sostiene che la rata annuale non sarebbe potuta essere nè superiore (come nel caso di Smail-Aristea), nè inferiore (come avvenuto nel caso di It Cofathec). <br />	<br />
In sostanza con il laborioso calcolo previsto dal bando la ricorrente lamenta (in violazione degli artt. 5 e 9 del Capitolato speciale nonché del modello C-offerta economica, in particolare “nota in calce” n. 3 di pag. 6 ) che:<br />	<br />
I 10 D) RTI SMAIL-ARISTEA (aggiudicataria) avrebbe indicato, in sede di offerta economica (pag. 6 &#8211; articolo 5 del capitolato) una &#8220;rata annuale costante&#8221; per gli &#8220;eventuali ulteriori interventi&#8221; (rateo che il Comune non deve pagare all&#8217;esecutore del servizio, ma che è figurativo e recuperato con i ribassi/risparmi) di € 475.667, cioè di importo maggiore (e non coincidente) rispetto alla sommatoria indicata per i tre valori che &#8220;alimentano la voce&#8221; (F+K1+K2, cioè &#8220;quota risparmio energia&#8221; + &#8220;ribasso sul canone di manutenzione&#8221; + &#8220;riduzione lavori di cui al progetto preliminare&#8221;), che invece risulta essere di soli euro 330.088,85;<br />	<br />
I 11D) RTI IT-COFATHEC (terzo graduato) ha indicato una rata annua per &#8220;eventuali ulteriori lavori&#8221; di € 112.341,66, importo che non coincide con la sommatoria (F+K1+K2), che invece è di € 125.858,50 .<br />	<br />
***<br />	<br />
Con i Motivi Aggiunti consegnati per la notifica, in proprio, all’agente postale il 2 gennaio 2010 e depositati il successivo 5/1, CITELUM ha formulato tre ulteriori e nuove censure ( le prime 2 contro l’ammissione di GEMMO; la terza contro l’ammissione di SMAIL-ARISTEA) per eccesso di potere per carenza di istruttoria e per travisamento dei fatti &#8211; violazione del giusto procedimento &#8211; omessa documentazione amministrativa (riproponendo, inoltre, con nuova notifica, tutte le altre censure già contenute nel ricorso originario – da pag. 10 a pag. 27-, con rettifica dei dati contenuti, per l’ultimo vizio, nel prospetto riepilogativo economico inerente gli “eventuali ulteriori lavori” proposti da Smail-Aristea).<br />	<br />
In particolare Citelum sostiene, con i nuovi motivi aggiunti:<br />	<br />
I 12-Mot.Agg.) illegittima l’ammissione alla gara (e mancata doverosa necessaria esclusione) di GEMMO spa (secondo graduato) per quanto attiene la “conferita attività di progettazione a professionisti esterni”, in quanto l’”indicazione” dei professionisti esterni (società I-Dea srl, società di progettazione) non sarebbe inquadrabile né in termini di avvalimento (art. 49 Codice), né in termini di RTI ; in definitiva non si comprenderebbe a quale titolo la società I-Dea parteciperebbe alla gara (in realtà l’indicazione è avvenuta in applicazione dell’art. 53 –specifico per l’attività di progettazione lavori-, che convive con l’art. 49);<br />	<br />
I 13-Mot.Agg.) illegittima l’ammissione alla gara (e mancata doverosa necessaria esclusione) di GEMMO spa (secondo graduato) per quanto attiene l’omessa dichiarazione sui requisiti generali (art. 38 Codice) per 5 “procuratori”: Ascione Ciro, Albensi Marina, Ricci Paolo, Ferro Marco e Troiani Ugo;<br />	<br />
I 14-Mot.Agg.) illegittima l’ammissione alla gara (e doverose necessaria esclusione) del RTI Smail-Aristea per omessa dimostrazione di concrete &#8220;misure di dissociazione&#8221; da parte della società rispetto all&#8217;amministratore Aldino Cavallina (condannato con patteggiamento nel 1993, e la sentenza è stata dichiarata dal legale rappresentante di Aristea in sede di domanda di partecipazione alla gara) dimessosi volontariamente dalla cooperativa nel febbraio/marzo 2006, con conseguente cessazione dalla carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione.<br />	<br />
Vengono inoltre rinnovate, con i motivi aggiunti, tutte le censure già sollevate, nel ricorso principale (da pagina 4 a pag. 21) , con riformulazione, modifica e correzione -per quanto attiene l&#8217;ultimo motivo sollevato con il ricorso principale-, della tabella riferita all’offerta economica di SMAIL-Aristea (concernente la parte dell&#8217;offerta correlata alla proposta degli &#8220;eventuali ulteriori interventi di ammodernamento&#8221;) , con l&#8217;indicazione del diverso dato (corretto) per quanto concerne la &#8220;rata annuale ulteriori lavori&#8221; (475.667 in luogo di 405.147).<br />	<br />
***<br />	<br />
Con RICORSO INCIDENTALE consegnato per la notifica, in proprio, all&#8217;agente postale il 22 gennaio 2010 e depositato il successivo 26/1 la GEMMO ha contestato, nel primo ricorso, l&#8217;ammissione di CITELUM alla gara e la sua mancata esclusione per le seguenti 2 ragioni:<br />	<br />
I inc.1) omessa indicazione tra gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e cessati, nel triennio, dei Signori Bonardi Raffaele –preposto- e Scalchi Alberto -ex preposto- alla sede italiana di Citelum, con pieni poteri di rappresentanza; tali soggetti avrebbero pieni poteri sia di gestione che di rappresentanza in Italia e, come tali, rientrerebbero necessariamente nel novero dei soggetti dotati di effettivi sostanziali poteri di amministrazione e di rappresentanza della società, con conseguente obbligo di dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità generale da parte degli stessi o, quanto meno delle omologhe dichiarazioni del legale rappresentante della società con riferimento a detti soggetti; <br />	<br />
I inc. 2) con la seconda censura GEMMO sostiene che i “costi della sicurezza” -correlati ai lavori già “previsti nel progetto preliminare” posto a base di gara- non erano suscettibili di ribasso (come espressamente disposto nel disciplinare a pagina 17 –lettera b), a differenza degli oneri di sicurezza relativi alle altre due tipologie di lavori (“iniziali” nonché “eventuali ed ulteriori” –lettere a /c); illegittimamente quindi Citelum avrebbe modificato -senza fornire alcuna spiegazione-i valori indicati come intangibili dalla stazione appaltante (rispettivamente 73.840 e 85.100), in particolare riducendo il secondo valore ad € 10.759,13 (oneri di sicurezza correlati alla seconda sottovoce “altri lavori”, contemplati all’art. 4 del capitolato speciale) ; il ribasso (della voce non ribassabile di 85.100 euro) comporterebbe la violazione del d.p.r. 222/2003 e del decreto legislativo 163/2006 nonché eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti. <br />	<br />
In definitiva la GEMMO chiede l&#8217;accoglimento del ricorso incidentale (volto ad ottenere l&#8217;esclusione di Citelum) e la conseguente declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse del ricorso principale formulato da Citelum.<br />	<br />
***<br />	<br />
Si sono costituiti nel primo ricorso 1181/2009 CITELUM:<br />	<br />
-il Comune di Quartu S. Elena sostenendo l’infondatezza del ricorso principale, evidenziando in particolare che è già intervenuta la consegna e l’avvio dell’esecuzione dell’appalto (11 novembre 2009), attualmente in corso;<br />	<br />
-il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali sostenendo, con “intervento ad opponendum”, l’infondatezza della censura n. I 1 A), al fine di ottenere il riconoscimento della competenza professionale , in materia di progettazione di impianti elettrici, de<br />
&#8211; il Perito Industriale progettista (Tedeschi) sostenendo, con “intervento ad opponendum”, anch’esso l’infondatezza della censura I 1 A);<br />	<br />
-la controinteressata Smail-Aristea (aggiudicataria) che ha sostenuto l’infondatezza del ricorso principale;<br />	<br />
-la controinteressata Gemmo, che ha sostenuto l’infondatezza del ricorso principale; nonchè proposto, anche, ricorso incidentale (come si è visto contro l’ammissione di Citelum alla gara).<br />	<br />
*****<br />	<br />
II°) SECONDO RICORSO 25 /2010: GEMMO c/ SMAIL-ARISTEA.<br />	<br />
RICORSO PRINCIPALE.<br />	<br />
Con il secondo ricorso la GEMMO (seconda graduata) ha impugnato l&#8217;esito gara, con ricorso consegnato per la notifica, in proprio, all&#8217;agente postale il 31 dicembre 2009 e depositato in data 12/1, sostenendo che l&#8217;aggiudicataria Smail -Aristea avrebbe dovuto essere esclusa dall&#8217;amministrazione, per le seguenti 8 ragioni:<br />	<br />
II 1) la società mandataria Smail spa (già Acea Luce spa) gode di &#8220;affidamenti diretti&#8221;, senza procedura ad evidenza pubblica, in altri Comuni (Frascati, Grottaferrata, Valmontone, Trevignano Romano, Canale Monteranno , Bracciano, Rocca di Papa, Velletri, Oriolo Romano, Vejano, Pietradefusi, Palagonia e, soprattutto, Foggia), in quanto subentrata ad Acea luce spa, che era una società pubblica; come tale Smail non avrebbe potuto partecipare alla gara, stante il vincolo derivante dall&#8217;articolo 113 del testo unico 267/2000, come modificato dall&#8217;articolo 23 bis della legge 133 del 6/8/2008 (DL 112/2008), applicabile al bando emanato il 31 dicembre 2008;<br />	<br />
si evidenzia peraltro, da controparte, che gli affidamenti diretti non erano stati compiuti dalle amministrazioni comunali direttamente in favore di Smail, ma in favore delle due preesistenti società pubbliche Acea luce spa e Acea spa; Acea spa aveva, a suo tempo, volturato i relativi contratti in favore di Acea luce spa; a sua volta Acea luce spa è divenuta Smail spa, a seguito dell&#8217;acquisizione dell&#8217;intero pacchetto azionario da parte di Manutencoop Facility Management spa; le società a partecipazione pubblica avevano potuto beneficiare della favorevole disciplina legislativa che consentiva affidamenti in deroga all&#8217;evidenza pubblica nei confronti di imprese pubbliche; ora Smail spa, invece, è una società interamente privata e non sussiste più quel collegamento con i soggetti pubblici che originariamente partecipavano Acea luce spa (la difesa di Smail sostiene che per questo motivo non sarebbe applicabile il divieto di cui all&#8217;articolo 23 bis comma nove della legge 133 del 6/8/2008 e, comunque il servizio di pubblica illuminazione non rientrerebbe nella definizione di &#8220;servizio pubblico locale&#8221;, in quanto servizio reso in favore della pubblica amministrazione, che non instaura un rapporto diretto tra gestore e utente; inoltre altro elemento distintivo andrebbe ricercato nell&#8217;alea connessa alla gestione del servizio, posto che in presenza di remunerazione diretta da parte dell&#8217;amministrazione l&#8217;appaltatore non sopporta alcun rischio connesso alla gestione del servizio; trattandosi di servizio strumentale, con assenza del rapporto trilaterale tra ente locale/affidatario/utente, sia la mancanza del rapporto d&#8217;utenza, sia l&#8217;assenza di rischio economico di impresa non consentirebbe di inquadrarlo nel genus dei &#8220;servizi pubblici locali&#8221;, con conseguente inapplicabilità del divieto proprio di questi; la difesa di Smail Aristea solleva, in via subordinata, due profili di illegittimità costituzionale dell&#8217;articolo 23 bis della legge 133 / 2008, nella parte in cui non prevede che i limiti relativi alla capacità di azione delle società titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali si applichino esclusivamente a soggetti &#8220;a partecipazione pubblica&#8221;, per violazione del principio di libertà dell&#8217;iniziativa economica privata di cui all&#8217;articolo 41 della costituzione, del principio di non discriminazione tra imprese che agiscono sullo stesso mercato in rapporto di concorrenza, di cui agli articoli 3 e 41 della costituzione nonché del principio generale dell&#8217;ordinamento di certezza del diritto; sotto altro e più generale profilo illegittimità della medesima disposizione, se ritenuta applicabile anche ai soggetti integralmente privati, per violazione dei criteri di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza e congruità che, secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, presiedono all&#8217;introduzione di misure limitative del principio di libertà dell&#8217;iniziativa economico privata, sancito dall&#8217;articolo 41 della costituzione);<br />	<br />
II 2) la dichiarazione rilasciata dal rappresentante della Smail (M. Monti), per quanto concerne i tre soggetti “cessati” (2 amministratori –Paolo Bernini e Maurizio Parisi- e 1 direttore tecnico –Giorgio Scarselli-), in particolare per i requisiti generali e nella specie per l’insussistenza di condanne, non sarebbe idonea in quanto è stata apposta una formula limitativa &#8220;per quanto di propria conoscenza&#8221;; trattandosi di condizione non ammissibile, la dichiarazione andrebbe considerata&#8221;tamquam non esset&#8221;, come affermato anche recentemente dal CS V 375 29.1.2009;<br />	<br />
II 3) la sentenza di condanna (patteggiamento dell&#8217;8 /1 /1993 per abuso d&#8217;ufficio 323 c.p., quale Sindaco di Ro Ferrarese a 7 mesi e 10 giorni) dell&#8217;ex rappresentante legale Aristea (Cavallina Aldino) violerebbe i principi deontologici della professione e la società non avrebbe adottato atti o misure di completa “dissociazione” dalla condotta penalmente sanzionata (dissociazione concreta), ex articolo 38 lettera c) del codice 163/2006;<br />	<br />
II 4) la progettazione per Smail-Aristea era stata affidata ad una &#8220;perito industriale&#8221; (Tedeschi), la cui competenza professionale non potrebbe estendersi fino a ricomprendere un progetto complessivo di tale ampiezza;<br />	<br />
II 5) Aristea, mandante, (che dovrebbe svolgere nel raggruppamento il 50% della prestazione principale rappresentata dalla &#8220;gestione&#8221; del servizio di illuminazione) non avrebbe né la certificazione di qualità UNI ISO 9001 né l’ idonea iscrizione, per l&#8217;attività, alla camera di commercio; tale società era abilitata solo alla &#8220;progettazione-esecuzione-manutenzione &#8221; e non anche alla &#8220;gestione&#8221; del servizio elettrico; <br />	<br />
II 6) Aristea, mandante, per i requisiti tecnici, ha documentato un contratto in essere con il Comune di San Lazzaro -al fine di attestare la gestione di almeno 500 centri luminosi- , ma dal contratto non emergerebbe con chiarezza la parte affidata ad Aristea, tenuto conto che tale società era una delle quattro mandanti;<br />	<br />
II 7) RTI SMAIL-ARISTEA (aggiudicataria) avrebbe indicato, in sede di offerta economica (pag. 6 &#8211; articolo 5 del capitolato) una &#8220;rata annuale costante&#8221; per gli &#8220;eventuali ulteriori interventi&#8221; (rateo che il Comune non deve pagare all&#8217;esecutore del servizio, ma che è solo figurativo in quanto remunerato, in realtà, tramite le 3 voci di ribasso) di € 475.667, cioè di importo maggiore (e non coincidente) rispetto alla sommatoria indicata per i tre valori che &#8220;alimentano la voce&#8221; (F+K1+K2, cioè &#8220;quota risparmio energia&#8221; + &#8220;ribasso sul canone di manutenzione&#8221; + &#8220;riduzione lavori di cui al progetto preliminare&#8221;), che invece risulterebbe essere di soli euro 330.088,85;<br />	<br />
II 8) il raggruppamento aggiudicatario Smail-Aristea avrebbe indicato nel modello prestampato dell&#8217;offerta economica (ove erano riportati, come non ribassabili, nell&#8217;ambito dei lavori preliminari di cui all&#8217;articolo 4 del capitolato) due voci di &#8220;oneri di sicurezza&#8221; (sub n.2: € 73.440 e sub n. 6: euro 85.100), importi cioè che sarebbero stati scorrettamente &#8220;ridotti&#8221; da Smail-Aristea, rispettivamente, ad € 36.428 e 27.563 (correlati alle due sottovoci di &#8220;lavori di integrale rifacimento&#8221; e &#8220;altri lavori&#8221;), già quantificati nel progetto preliminare posto a base di gara –art. 4 capitolato speciale- ( peraltro l&#8217;aggiudicataria Smail-Aristea sostiene, sul punto, che gli oneri di sicurezza, per questa categoria di lavori (art. 4 del capitolato) non sarebbero stati &#8220;ribassati&#8221;, ma solo “ricalcolati” in funzione del progetto esecutivo offerto dalla proponente, come espressamente risulta da nota apposta in calce a pagina 4 dell&#8217;offerta);<br />	<br />
***<br />	<br />
RICORSO INCIDENTALE DI SMAIL-ARISTEA nel secondo ricorso 25/2010 c/ l&#8217;ammissione di GEMMO.<br />	<br />
Con ricorso incidentale consegnato per la notifica, in proprio, all&#8217;agente postale per il 15 gennaio 2010 e depositato alla camera di consiglio del 20 / 1, SMAIL-ARISTEA ha impugnato l&#8217;ammissione e la mancata esclusione di GEMMO, per le seguenti 3 ragioni:<br />	<br />
II inc. 1) GEMMO ha utilizzato lo strumento dell’ “avvalimento”, in particolare per il requisito tecnico di gestione di almeno 5000 punti luce, con la società CPL Concordia, la quale gestisce per il Comune di Correggio 5110 punti luce; ma il contratto depositato in gara sarebbe estremamente generico in quanto l&#8217;ausiliaria si è impegnata unicamente a fornire &#8220;informazioni, proposte e suggerimenti, consigli&#8221;, non dimostrando, tale oggetto contrattuale, alcuna effettiva disponibilità di risorse in capo al soggetto che si è avvalso del requisito; mancherebbe in sostanza una definita e precisa prestazione, ed il contratto sarebbe una mera riproduzione della dichiarazione; invece dichiarazione e il contratto definiscono due autonomi requisiti, entrambi necessari; in questo caso invece il contratto non si differenzia dalla dichiarazione; con violazione dell&#8217;articolo 49 del codice 163/2006 nonché dell&#8217;articolo 11 e dell&#8217;articolo 10.4 lettera p) del disciplinare di gara -difetto di istruttoria e assoluta carenza di motivazione &#8211; eccesso di potere per travisamento<br />	<br />
II inc. 2) in materia di &#8220;requisiti generali&#8221; otto rappresentanti-procuratori speciali di GEMMO (TALAMONA &#8211; FERRO &#8211; TROIANI &#8211; LELLI &#8211; RIGGIO &#8211; FRATINI &#8211; GEMMO Corinna) non avrebbero compiuto l&#8217;obbligatoria dichiarazione (requisiti generali) prevista dall&#8217;articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 163 / 2006, con violazione dell&#8217;articolo 15 del disciplinare di gara &#8211; difetto assoluto di istruttoria di motivazione &#8211; violazione dei principi di par condicio e concorrenzialità;<br />	<br />
II inc. 3) non è stata prodotta la dichiarazione (assenza di condanne) dell&#8217;institore Franco GEMMO (cessato il 12 maggio 2008 da institore e l&#8217;8 luglio 2008 da presidente onorario); e non vi sarebbe deroga normativa per l’ ipotesi di intervenuto decesso del soggetto.<br />	<br />
***<br />	<br />
Si sono costituiti nel secondo ricorso 25/2010:<br />	<br />
-la controinteressata Smail-Aristea (aggiudicataria) che ha sostenuto l’infondatezza del ricorso principale ed ha promosso, anche, ricorso incidentale avverso l’ammissione di GEMMO alla gara;<br />	<br />
-il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali sostenendo, con “intervento ad opponendum”, l’infondatezza della censura sub II 4) al fine di ottenere il riconoscimento della competenza professionale, in materia di progettazione di impianti elettrici, dei<br />
&#8211; il Perito Industriale progettista (Tedeschi) sostenendo, con “intervento ad opponendum”, anch’esso l’infondatezza della censura II 4). <br />	<br />
Le istanze cautelari sono state trattate alle Camera di consiglio del 16 dicembre 2009 e del 20 gennaio 2010, con rinvio al merito urgente, che è stato fissato al 14 aprile 2010.<br />	<br />
All&#8217;udienza del 14 aprile 2010 le cause sono state spedite in decisione, dopo discussione svolta da tutti i difensori Barberio (per Citelum), Creuso (per Gemmo), Rizzo e Carpani (per Smail, rispettivamente, per il primo e per il secondo ricorso), Ferri (per il Consiglio nazionale dei periti industriali), Oddo e Ballero (per il perito industriale Tedeschi), Melis per il Comune (solo nel primo ricorso).<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Va disposta la riunione dei due ricorsi proposti avverso la medesima complessa gara di selezione del contraente (bando del 31.12.2008) per la stipulazione di un contratto &#8220;misto&#8221; di <gestione> del servizio di pubblica illuminazione, con fornitura energia, per vent&#8217;anni nonché di esecuzione di <lavori> strutturali di diversa tipologia (in parte già predeterminati e previsti dalla stazione appaltante, in sede di bando di gara, ed in parte da individuare, eventualmente, dal proponente).<br />	<br />
La scadenza per la presentazione delle offerte veniva fissata al 7.4.2009.<br />	<br />
In sostanza le obbligazioni che venivano assunte dall&#8217;offerente implicavano una duplice tipologia di attività:<br />	<br />
*prestazione prevalente e/o principale che si sostanziava nella gestione del servizio di illuminazione, con un compenso predeterminato dalla stazione appaltante (€ 1.658.299,65), annuo per vent&#8217;anni, comprensivo della manutenzione ordinaria programmata-preventiva (in tale corrispettivo veniva inclusa anche la quantificazione dei lavori “INIZIALI”/PRELIMINARI) cfr. prospetto di pag. 15 del disciplinare;<br />	<br />
*prestazione secondaria (lavori), articolata in tre diverse tipologie, con compenso stabilito tramite ratei di ammortamento (proposti dal partecipante), trattasi in particolare di:<br />	<br />
-(art. 3 capitolato speciale) progettazione ed esecuzione dei &#8220;LAVORI INIZIALI&#8221; (per RISPARMIO ENERGETICO) diretti al parziale rifacimento degli impianti, alla manutenzione straordinaria ed ammodernamento, interventi volti a migliorare l&#8217;efficienza energe<br />
-(art.4 capitolato speciale) esecuzione dei &#8220;LAVORI PRELIMINARI&#8221; di parziale rifacimento degli impianti oggetto di affidamento, l&#8217;ammodernamento, la messa in sicurezza e l&#8217;adeguamento normativo; con anticipazione del necessario finanziamento da parte dell<br />
&#8211; (art. 5 capitolato speciale) &#8220;EVENTUALI ULTERIORI INTERVENTI”, aggiuntivi, con proposta di progetto autonomo di rinnovamento ed ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica (al fine di ottenere ulteriori migliorie degli impianti), da ripagare<br />
In sintesi le ”voci” che alimentano il corrispettivo per tali ulteriori lavori sono rappresentate da tre “riduzioni di costo” individuate, in modo autonomo, dall’ appaltatore, in particolare: <br />	<br />
-quota parte della riduzione del canone annuo posto a base di gara, diretto a remunerare il costo dell&#8217;energia (colonna C e D di pag. 2 dell’offerta economica); <br />	<br />
&#8211; ribasso d&#8217;asta offerto sul canone annuo destinato all&#8217;esercizio e manutenzione degli impianti;<br />	<br />
&#8211; ribasso del canone annuo correlato al costo dei lavori iniziali di rifacimento.<br />	<br />
Si segnala che la Commissione avrebbe assegnato i punteggi nel seguente modo:<br />	<br />
-PF: per l&#8217;entità del &#8220;risparmio netto ha polarizzato medio annuo&#8221; sul costo di fornitura dell&#8217;energia;<br />	<br />
-PM: per l&#8217;entità del ribasso d&#8217;asta sul canone annuo della manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;<br />	<br />
-PE: per l&#8217;entità del ribasso d&#8217;asta sull&#8217;elenco prezzi lavori;<br />	<br />
-PL: per l&#8217;offerta relativa alla rata annua costante di ammortamento dei lavori previsti nel progetto preliminare posto a base di gara.<br />	<br />
**<br />	<br />
Il Disciplinare prevedeva (al punto 10.2 “requisiti di idoneità professionale”) il necessario possesso di una serie di <requisiti tecnici> (si riportano solo quelli che qui interessano e si tralasciano gli altri non influenti):<br />	<br />
-l&#8217;iscrizione alla Camera di Commercio &#8220;per attività di gestione di impianti di illuminazione pubblica ovvero per attività ad essa assimilabile&#8221; (lett. m);<br />	<br />
-l&#8217;attestazione di qualificazione SOA &#8220;per solo esecuzione ovvero per progettazione ed esecuzione, nella categoria OG10 classifica V”, con obbligo di &#8220;indicazione&#8221; degli incaricati alla progettazione dei lavori, abilitati e con esperienza (svolgimento di<br />
-aver regolarmente eseguito per almeno 2 anni ricompresi all&#8217;interno del triennio antecedente almeno un contratto di appalto avente ad oggetto servizi di gestione degli impianti di illuminazione pubblica che comprenda congiuntamente la gestione, la manute<br />
In caso di raggruppamento (orizzontale):<br />	<br />
SOA (lett. n):<br />	<br />
-la capogruppo deve possedere l&#8217;attestazione di qualificazione &#8220;per solo esecuzione ovvero per progettazione ed esecuzione, nella categoria OG10 classifica IV&#8221;;<br />	<br />
-le mandanti devono possederla &#8220;per solo esecuzione ovvero per progettazione ed esecuzione, nella categoria OG10 classifica II&#8221;;<br />	<br />
REQUISITO TECNICO PROFESSIONALE GESTIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (lett.p) :<br />	<br />
-la capogruppo dovrà avere eseguito un contratto di gestione in un comune che preveda la gestione di almeno 2000 centri luminosi;<br />	<br />
-le mandanti dovranno avere eseguito almeno un contratto di gestione in un comune che preveda la gestione di almeno 500 centri luminosi;<br />	<br />
nel suo complesso il raggruppamento temporaneo deve soddisfare comunque il requisito dei 5000 centri luminosi<br />	<br />
*****<br />	<br />
*****<br />	<br />
I°)<br />	<br />
PRIORITARIO ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE promosso da GEMMO nel ricorso 1181/2009 di Citelum. <br />	<br />
Due sono le censure formulate da GEMMO per sostenere l&#8217;illegittima ammissione di Citelum.<br />	<br />
I inc. 1) <br />	<br />
La problematica sollevata con il primo motivo del ricorso incidentale GEMMO si concentra sulla necessità o meno, in sede di offerta, di produzione delle dichiarazioni -per l&#8217;attestazione di requisiti generali- anche del preposto ed ex preposto (Bonardi e Scalchi) alla “sede italiana” di Citelum.<br />	<br />
Il collegio osserva che Citelum (società francese) ha partecipato alla gara documentando i requisiti generali dell&#8217;amministratore unico (Michel Tesconi) nonché dei quattro procuratori speciali e del direttore tecnico. La sufficienza delle allegazioni di tali dichiarazioni si correla alla circostanza che la società francese (e non l&#8217;articolazione italiana) ha partecipato alla gara de qua. Non si ritiene cioè che debba estendersi la dimostrazione della sussistenza dei requisiti generali anche a coloro che vengono nominati responsabili (di sedi secondarie) in altri paesi/nazioni e che non assumono uno specifico ruolo e/o coinvolgimento (in termini di responsabilità ed obbligazioni) nella procedura di selezione del contraente. Altrimenti si dovrebbe pervenire all&#8217;assurdo di dover richiedere la sussistenza dei requisiti generali anche di tutti i preposti di sedi secondarie estere. <br />	<br />
Il soggetto che ha partecipato alla gara in esame è la società francese Citelum, con sede in Parigi; le correlate dichiarazioni depositate afferiscono agli organi rappresentativi di quella società e non dovevano coinvolgere ed estendersi anche all’articolazione italiana –preposti alla sede secondaria di Milano, che hanno poteri di rappresentanza solo della sede secondaria e non anche della società madre, oltretutto dotati di limitati e non generali poteri (operazioni di conto a firma disgiunta solo fino a 50.000 euro).<br />	<br />
In definitiva, nel caso di specie, in considerazione del fatto che i 2 preposti alla sede secondaria italiana non hanno la capacità di rappresentanza della sede principale estera, ma unicamente dell&#8217;articolazione italiana (sede secondaria) e ad essi sono stati conferiti poteri circoscritti (cfr. verbale del C.d.A. 23.4.2007 della società francese Citelum), la censura va respinta.<br />	<br />
Per questi motivi si ritengono, ai fini dell&#8217;ammissione di Citelum, sufficienti le dichiarazioni presentate, riferite all&#8217;amministratore, ai procuratori e al direttore tecnico della società francese.<br />	<br />
**<br />	<br />
I inc. 2) RIBASSO DEGLI ONERI DI SICUREZZA PER LA VOCE N. 6 (correlati ad“ ALTRI LAVORI”)<br />	<br />
Effettivamente risulta che il modello prestampato dell&#8217;offerta predisposto dalla stazione appaltante indicasse (a pag. 4) per i lavori di parziale rifacimento, ammodernamento, messa in sicurezza ed adeguamento normativo degli impianti (contemplati all&#8217;articolo 4 del capitolato speciale) due voci per &#8220;oneri sicurezza non ribassabili&#8221; di 73.440 (voce n. 2) e di 85.100 (voce n. 6). In particolare:<br />	<br />
-&#8220;lavori di integrale rifacimento&#8221; (importo soggetto a ribasso di 4.546.576 –cfr. pag. 45 di 46 del computo metrico estimativo all.C), per i quali i correlati oneri di sicurezza venivano prestabiliti in euro 73.440 (importo perfettamente coincidente tra i<br />
-&#8220;altri lavori&#8221; (importo soggetto a ribasso di € 850.961 –cfr. pag. 8 / 8 del computo metrico estimativo), per i quali i correlati oneri di sicurezza venivano prestabiliti, nel medesimo computo metrico, in € 10.759,13; e tale importo è quello che è stato<br />
Sotto tale profilo va quindi affermato che la discrasia sussistente tra, da un lato, computo metrico estimativo all. C (definito, come tale, in tutte le sue singole voci) che declina e quantifica con precisione gli importi per lavori nonchè per i correlati oneri della sicurezza, in particolare per quanto qui interessa, per la voce &#8220;altri lavori&#8221; con quantificazione complessiva di € 10.759 (pag. 8/8) e l&#8217;erroneo “riporto” nel modello prestampato di offerta economica (85.100) nonché nell’analogo schema riportato (a pag. 17) nel Disciplinare , va indubbiamente risolto a favore del primo, in considerazione del fatto che tale documento è quello essenziale e ricostruttivo della definizione del “quantum” dei lavori (850.961 euro) contemplati nel progetto preliminare predisposto dall’Amministrazione, nonché dei correlati oneri di sicurezza (che, oltretutto, non potrebbero certo ammontare al 10% dell’importo – con evidente sproporzione ed anomala incidenza-, trattandosi di voce –quella degli oneri di sicurezza- che incide, di media, tra l’ 1 ed il 2%).<br />	<br />
In sostanza non vi è stata violazione e ribasso degli oneri di sicurezza da parte di Citelum, che ha correttamente recepito i dati sostanziali emergenti dal computo metrico estimativo dei lavori ove erano esattamente individuati i costi, riportati nell’offerta Citelum.<br />	<br />
**<br />	<br />
Stante l’infondatezza del ricorso incidentale GEMMO occorre procedere all’esame del RICORSO PRINCIPALE CITELUM n. 1181/2009.<br />	<br />
Solo attraverso la pronunzia di illegittima ammissione di tutte le (altre tre) concorrenti (Smail-Aristea; Gemmo; It-Cofathec) Citelum potrebbe addivenire ad ottenere il bene della vita, cioè l&#8217;aggiudicazione in proprio favore, in considerazione della sua posizione in graduatoria (4^).<br />	<br />
Ma il ricorso 1181/2009, proposto da CITELUM, è infondato per la parte che sostiene non legittima l’ammissione di Smail-Aristea; di conseguenza esso diviene, per la restante parte delle censure (promosse contro le altre due concorrenti, 2^ e 3^,: Gemmo; It-Cofathec), inammissibile per carenza di interesse.<br />	<br />
Si procede all’esame delle censure proposte da Citelum contro l’ ammissione dell&#8217;aggiudicataria Smail-Aristea alla gara (trattasi in particolare dei primi tre motivi del ricorso principale, l’ultimo vizio del ricorso principale, nonché il terzo motivo aggiunto).<br />	<br />
I 1) <br />	<br />
A prescindere dai confini della competenza professionale &#8220;propria&#8221; del perito industriale in materia di progettazione di impianti di illuminazione pubblica si evidenzia che nel caso di specie il progetto definitivo ed esecutivo, per Smail-Aristea, è stato redatto da un gruppo di lavoro &#8220;misto&#8221; a capo del<br />	<br />
quale vi è il progettista responsabile perito industriale Renzo tedeschi, ma all&#8217;interno di esso figurano specifiche figure professionali specialistiche (&#8220;progettisti&#8221;: due ingegneri Merzi Ballini e Rambaldi e tre periti industriali; oltre al cinque collaboratori). Inoltre risulta dal progetto esecutivo che le &#8220;relazioni di calcolo dei basamenti dei pali per illuminazione pubblica&#8221; è stato specificamente redatto da un Ingegnere, il progettista ing. Aroldo Minghelli.<br />	<br />
Infondata è quindi la censura proposta che prospetta lo sconfinamento delle competenze dei periti industriali, in violazione dell&#8217;articolo 16 del regio decreto n. 275 dell&#8217;11 febbraio 1929, in quanto nel caso in esame il contributo delle diverse professionalità nel gruppo di lavoro “misto” non può essere posta in discussione.<br />	<br />
I2) <br />	<br />
Il secondo profilo sollevato con il ricorso principale Citelum verte sulla prospettata inadeguatezza delle iscrizioni/certificazioni (SOA e CCIA) in capo alla mandante Aristea.<br />	<br />
Il Collegio sul punto rileva che il disciplinare al punto 10.2 (pag. 6/26 &#8220;requisiti di idoneità professionale&#8221;) richiede il possesso di attestazione di qualificazione SOA &#8220;per sola esecuzione ovvero per progettazione ed esecuzione, nella categoria OG 10 classifica V”; non è quindi richiesta dalla lex specialis di gara -come è evidente essendo la SOA una certificazione finalizzata all&#8217;esecuzione di &#8220;lavori&#8221; inerenti le opere generali (OG) e le opere specializzate (OS)- una peculiare certificazione SOA per la gestione del servizio . E Aristea possiede la SOA, tra le altre, anche per la categoria (unica) specificamente richiesta OG 10 classifica V , con precisazione che trattasi di “qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione fino alla VIII classifica” (cfr. certificato doc. n. 7 produzione Smail-Aristea depositato il 1/4/2010-documentazione amministrativa presentata in sede di gara).<br />	<br />
Per quanto attiene il secondo profilo, quello dell&#8217;iscrizione alla Camera di commercio, il disciplinare (al punto n) di pag. 6/26) la richiede &#8220;per attività di gestione di impianti di illuminazione pubblica ovvero per attività ad essa assimilabile&#8221;, definendo la categoria come “interpretabile” in termini di assimilazione. Nel caso di specie risulta dal certificato della camera di commercio di Ferrara che:<br />	<br />
-nell&#8217;attività esercitata risultano, tra le altre, la &#8221; progettazione installazione manutenzione di impianti semaforici e, comunque, di sistemi di regolarizzazione e razionalizzazione dei flussi di traffico; progettazione, realizzazione, installazione e m<br />
-nell&#8217;oggetto sociale, riportato nel medesimo certificato CCIAA, la cooperativa ha inserito &#8220;l&#8217;assunzione di appalti per la costruzione di opere, la gestione di servizi e la fornitura di beni per conto di pubbliche amministrazioni&#8221; precisando al punto 16<br />
Tenuto conto che la specifica previsione, successivamente dettata al punto 10.6.1. del disciplinare per il raggruppamento orizzontale (pag. 7/26), stabilisce che il requisito di cui alla lettera m) (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate (prevedendo invece una diversificazione per la classifica della SOA -IV e II anziché V-), deve essere valutata l&#8217;iscrizione di Aristea alla CCIAA alla luce della definizione richiesta di &#8220;attività di gestione di impianti di illuminazione pubblica o attività ad essa assimilabile &#8220;.Il Collegio ritiene sufficiente ed idonea l&#8217;iscrizione di Aristea ai fini della partecipazione, quale mandante, alla gara in questione. Infatti la tipologia dell&#8217;attività principalmente esercitata (“impianti elettrici in genere”) si connota decisamente nel senso dell&#8217;impiantistica pubblica (impianti semaforici, sicurezza stradale, segnaletica anche luminosa); e ciò è pienamente confermato anche dalla conformazione dell&#8217;oggetto sociale che, come si è visto, contempla espressamente la progettazione, la realizzazione, la conduzione, la manutenzione di impianti di illuminazione pubblica (punto 16), considerato che la cooperativa è stata costituita proprio al fine di assumere &#8220;appalti per la costruzione di opere, la gestione di servizi e la fornitura di beni per conto di pubbliche amministrazioni”.<br />	<br />
Il motivo inerente l&#8217;inidoneità dell&#8217;iscrizione alla CCIAA di Aristea è quindi infondato.<br />	<br />
I3) <br />	<br />
La terza censura del ricorso principale, ove si sostiene che Aristea non avrebbe il requisito minimo tecnico professionale richiesto, come mandante, (gestione di almeno 500 punti luce), in particolare in riferimento al contratto stipulato con il comune di San Lazzaro, è smentita dagli atti prodotti. È stato depositato il certificato comunale del 26.8.2009 di esecuzione del servizio (&#8220;gestione, esercizio, manutenzione, interventi finalizzati all&#8217;efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione e relativa fornitura di energia elettrica&#8221;), per n. 3500 punti luce: <br />	<br />
l’allegato A al contratto del 2002 (quinquennale, poi prorogato fino al 2011, contratto ove la voce illuminazione pubblica incideva per euro 1.366.0 28 sul totale di 13.462.890) indica le percentuali attribuite a ciascuna compenente il RTI. La quota di Aristea era l’ 80% per illuminazione pubblica e impianti semaforici (Cipea completava al 20%); in particolare, ad ulteriore specificazione vi era l’accordo fra le diverse società, anch’esso datato 3.7.2002 ove ad Aristea veniva affidato il 100% del “servizio” di pubblica illuminazione, mentre a Cipea veniva affidato il 100% dei &#8220;lavori&#8221; di pubblica illuminazione (cfr. ultima parte del documento N.. 8 depositato dalla difesa Smail-Aristea il 1.4.2010, nel primo ricorso).<br />	<br />
Il requisito professionale per la mandante Aristea si rivela quindi soddisfatto (gestione di almeno 500 punti luminosi).<br />	<br />
I 10)<br />	<br />
Citelum contesta il profilo dell&#8217;offerta economica , proposta da Smail-Aristea, in merito alla mancata &#8220;coincidenza&#8221; tra &#8220;eventuali ulteriori interventi&#8221; proposti e le (3) voci di ribasso elaborate. Come si è visto il capitolato speciale (articolo 9) ed il disciplinare prevede come fonti di &#8220;alimentazione&#8221; per il pagamento di tale categoria di opere (eventuali lavori, contemplati all&#8217;articolo 5 del capitolato) l&#8217;introito di tre tipologie di ribassi:<br />	<br />
-quota parte risparmi energetici;<br />	<br />
-ribasso offerto sul canone annuo di manutenzione;<br />	<br />
-ribasso offerto sul canone annuo diretto a remunerare i lavori iniziali di rifacimento di cui al progetto preliminare (contemplati all&#8217;articolo 4 del capitolato).<br />	<br />
Le tre voci sintetiche sono così indicate:<br />	<br />
F. : il partecipante dichiara il risparmio sulla spesa di energia (spesa annua base d&#8217;asta per l&#8217;energia elettrica); tale risparmio globale (indicato a pag. 2 dell’offerta: per Smail-Aristea 497.485 euro annui –colonna A) viene “ripartito in 2 voci: una quota viene trattenuta dall’appaltatore per il recupero degli investimenti di efficienza energetica gestionale (185.174 –colonna B); l’altra parte individua il risparmio netto a beneficio dell’Amministrazione e da destinarsi agli ulteriori interventi di cui all’art. 5 del Capitolato (312.311 – colonna C); un’ulteriore colonna (D) individua una cifra minore definita “risparmio netto attualizzato”;<br />	<br />
K1: il partecipante offre un ribasso sul canone di gestione e manutenzione (spesa annua base d&#8217;asta per gestione e manutenzione) -;<br />	<br />
K2: il partecipante dichiara di essere disposto ad eseguire i lavori iniziali di parziale rifacimento di ammodernamento già prestabiliti nel progetto a base di gara (articolo 4 del capitolato) richiedendo una rata annua costante di ammortamento (L) , con una riduzione rispetto all&#8217;importo a base d&#8217;asta.<br />	<br />
La sommatoria di questi tre valori (F + K1 + K2) rappresenta il compenso/corrispettivo della rata annua prevista (in via teorica) per remunerare gli &#8220;eventuali ulteriori lavori&#8221; proposti dal concorrente.<br />	<br />
In questo senso va interpretato il complesso e laborioso meccanismo predisposto dalla lex specialis: capienza e sufficienza dei fondi che scaturiscono dai risparmi/riduzioni canoni per consentire l&#8217;esecuzione della terza categoria di “eventuali” ulteriori lavori. Nessuna ulteriore somma l’Amministrazione è tenuta a versare all’aggiudicatario.<br />	<br />
La prima categoria di lavori corrispondeva alla messa in opera delle apparecchiature per una maggiore efficienza energetica, auto pagati con i risparmi per riduzione e razionalizzazione dei consumi (art. 3 del capitolato)<br />	<br />
La seconda categoria si riferisce ai lavori INIZIALI di parziale rifacimento, ammodernamento, messa in sicurezza già prestabiliti nel progetto a base di gara, ex art. 4 del capitolato (a base d&#8217;asta € 5.787.666, prevista rata di 534.299 annua nel capitolato,al netto di IVA, ribassabilile).<br />	<br />
La terza categoria si riferiva ad “eventuali ULTERIORI lavori” di rifacimento proposti dai partecipanti, ripagati con i ribassi d&#8217;asta, da recuperare (in modo figurativo) con rateo di ammortamento (alimentato dalle tre quote delle voci di risparmio).<br />	<br />
Tenuto conto che la terza voce non rappresenta una voce obbligatoria (proposta di lavori ulteriori in via meramente eventuale) non si può comunque sostenere che condizione essenziale (sancita a pena di esclusione) dovesse essere la “coincidenza” delle tre voci (F + K1 + K2) con il rateo previsto per il pagamento degli eventuali ulteriori lavori.<br />	<br />
Ma in ogni caso risulta che Smail-Aristea ha presentato la seguente offerta economica:<br />	<br />
-(F) “risparmio netto autorizzato medio annuo” sul costo di fornitura dell&#8217;energia: 166.725;<br />	<br />
-(K1) ribasso sul canone annuo relativo alla manutenzione degli impianti di: 10,274% (corrispondente ad un canone annuo pari ad euro € 298.788), con una riduzione pari ad € 34.211, rispetto all&#8217;importo annuo posto a base di gara per la manutenzione degli<br />
-(K2) riduzione di € 129.151 rispetto all&#8217;importo annuo posto a base di gara per l&#8217;esecuzione degli interventi preliminari sugli impianti previsti nel progetto preliminare posto a base di gara (rata annua costante di ammortamento per lavori “L” pari a € 4<br />
Emerge dunque dall’offerta che il parametro che “confonde” è l’aver utilizzato (da parte dell’impresa Smail-Aristea) :<br />	<br />
-il parametro del “risparmio netto” /“quota a beneficio dell’Amministrazione e da destinarsi agli ulteriori interventi dell’art. 5 del Capitolato” per euro 312.311 (riportato nella colonna C=A-B ed uguale per tutti i 20 anni), <br />	<br />
-anziché il “risparmio netto attualizzato medio annuo” di 166.725.<br />	<br />
Nel prospetto, in sostanza, figura il risparmio globale energetico gestionale previsto (497.485), che viene suddiviso in 2 quote, una (rata costante annuale di euro 185.174) che rappresenta la “quota risparmio trattenuta dall’appaltatore per il recupero degli investimenti di efficienza energetica gestionale”, l’altra (anch’essa costante annuale di 312.311) che rappresenta il “risparmio netto a beneficio dell’Amministrazione, ma da destinarsi agli interventi ulteriori” di cui all’art. 5 del capitolato. <br />	<br />
L’ulteriore voce “risparmio netto attualizzato medio annuo” (euro 166.725, ricavato secondo il dato decrescente nei venti anni a seguito dell’applicazione del criterio 1,069) è quella che rappresenta il risparmio sul costo di fornitura dell’energia (F) e, quindi, il punteggio per il parametro “PF” (per Smail-Aristea 13 punti per questa voce –cfr. verbale 27 della Commissione di gara).<br />	<br />
In sostanza mentre il Comune corrisponde all’aggiudicatario la rata annuale costante per vent’anni indicata nel prospetto del Piano di ammortamento di pag. 4 dell’offerta (nell’ambito del canone globale annuale di 1.658.299 –cfr. pagg. 15 e 16 disciplinare); invece non è tenuto al pagamento della rata prevista dal successivo Piano di ammortamento (di pag. 6) per ulteriori lavori eventuali, essendo questo solo, per così dire, figurativo. Il corrispettivo, infatti, per gli “ulteriori lavori” deriva solo dai risparmi (3 voci) già precisati ed il Comune non deve pagare ulteriori somme (essendo questa categoria di lavori autofinanziata dai soli ribassi).<br />	<br />
La situazione che si è venuta a creare, per questo aspetto, con l’offerta economica Smail-Aristea è dunque la seguente:<br />	<br />
(F) 166.725 quale dato “risparmio medio annuo attualizzato”, ma nell’ambito di un &#8220;risparmio energetico e gestionale previsto&#8221; ammontante a € 497.485 annuali, importo da ripartirsi in due quote: una di € 312.311, espressamente definita come &#8220;risparmio netto a beneficio dell&#8217;amministrazione e da destinarsi agli interventi di cui all&#8217;articolo 5 del capitolato speciale&#8221;; l&#8217;altra, minore, destinata ad essere &#8220;trattenuta dall&#8217;appaltatore per il recupero degli investimenti di efficienza energetica gestionale&#8221; (cfr. pagina 2 dell&#8217;offerta dell’ aggiudicataria);<br />	<br />
(K1) 34.211<br />	<br />
(K2) 129.151<br />	<br />
Per un totale di 330.087 se si prende a riferimento l&#8217;importo di 166.725 (risparmio medio netto attualizzato annuo), mentre diviene di 475.667 (e coincide) se si prende a riferimento l&#8217;importo di euro 312.311 (&#8220;risparmio medio annuo &#8220;).<br />	<br />
La rata figurativa indicata nel prospetto di pag. 6 ammonta a 475.667 (corrispondente ad un monte lavori “ulteriori” di euro 5.684.411 al netto di IVA).<br />	<br />
Si evidenzia che Smail-Aristea ha proposto “ulteriori lavori” per una somma tre volte maggiore rispetto all’offerta Citelum (che ha proposto lavori ulteriori per una cifra di soli euro 1.758.839 al netto dell’IVA, con una rata annua di 157.632).<br />	<br />
In considerazione delle specifiche norme contenute nel capitolato e nel disciplinare (già citate) il Collegio ritiene che la copertura del finanziamento tramite la voce del risparmio netto indicato in colonna C dell&#8217;offerta, specificamente destinato proprio a finanziare gli interventi contemplati all&#8217;articolo 5 del capitolato, unitamente alle altre due voci di ribasso dei canoni offerti, sia idonea a sostenere la consistente offerta per la realizzazione degli &#8220;ulteriori interventi&#8221; .<br />	<br />
Oltretutto va, inoltre, considerato che nel caso degli “ulteriori lavori” il pagamento non avviene direttamente da parte del Comune (neppure sotto forma di rata costante), in quanto il recupero avviene solo tramite le tre voci di “risparmio/ribassi”.<br />	<br />
Ciò significa che anche qualora i risparmi, così come quantificati nell’offerta, non fossero in grado di “coprire” integralmente i costi per i lavori ulteriori (475.667 contro 330.088 annuali -se si prende a parametro il risparmio netto attualizzato-), l’aggiudicataria non poteva per ciò solo essere esclusa (con conseguente obbligo a provvedere comunque all’esecuzione del progetto autonomamente formulato).<br />	<br />
La specifica previsione di “coincidenza” degli importi (F-K1-K2), infatti, non la si rinviene negli atti principali (disciplinare e capitolato speciale, ove si indicano solo le fonti di finanziamento per tali ulteriori lavori), ma esclusivamente nella nota in calce (n. 3 del modello prestampato dell’offerta economica predisposto dall’Amministrazione, comunque non apposta a pena di esclusione).<br />	<br />
Semmai, ai fini della rilevanza nell’ammissione, poteva rilevare l’eventualità contraria: l’ipotesi cioè che qualora si fossero generati risparmi e questi non fossero integralmente veicolati in “lavori ulteriori”, ma fatti propri dall’impresa in sede di esecuzione del servizio. Solo in questo diverso caso avrebbe potuto ipotizzarsi l’ illegittima partecipazione, per mancanza di titolo nell’appropriazione di somme generate da risparmi/ribassi (espressamente indicati, ma poi, di fatto, incamerati e) non reinvestiti nel rinnovamento strutturale del servizio.<br />	<br />
In definitiva si ritiene che dai prospetti forniti (tenendosi conto anche della colonna C) vi sia capienza e sufficienza nei fondi (risparmi) per compensare gli “ulteriori lavori” con le voci derivanti dai tre ribassi.<br />	<br />
L’integrale pagamento del corrispettivo dell’appalto (importo complessivo indicato a pag. 16 del Disciplinare di euro 1.658.299) si sostanzia nel pagamento globale (autosufficiente per compensare l&#8217;articolato servizio di gestione/progettazione/esecuzione):<br />	<br />
-della somma annuale di euro 1.124.000 al netto di IVA per la prestazione <principale> di gestione/manutenzione ordinaria/fornitura energia elettrica (composta dalle 2 voci: 333.000 per spesa per gestione e manutenzione; 791.000 per spesa per energia elet<br />
-della somma annuale di euro 534.299 al netto IVA per la prestazione <secondaria> progettazione ed esecuzione lavori INIZIALI e manutenzione straordinaria/ammodernamento e adeguamento).<br />	<br />
Cioè senza “reale” decurtazione dei due ribassi d’asta formulati dal concorrente (sul canone annuo di manutenzione e sul canone annuo per lavori INIZIALI) e con trattenimento della quota-parte dei risparmi energetici annui che sarebbero spettati altrimenti all’Amministrazione.<br />	<br />
Ne consegue che la contestazione di Citelum in ordine alla mancata “coincidenza” (prevista nella nota del modello dell&#8217;offerta, ma non anche dal capitolato e dal disciplinare) dei due valori per l&#8217;offerta economica Smail-Aristea, ai fini della sua ammissione/esclusione, si ritiene infondata, essendovi sufficiente provvista nei risparmi indicati e non determinando, tale importo (di 475.667) alcun esborso ulteriore da parte dell’Amministrazione.<br />	<br />
Del resto ciò che conta è che vi sia capienza (nel senso di copertura) per l’esecuzione di tutti i lavori con i ribassi/risparmi individuati (evidenziati nella colonna C del risparmio netto a beneficio dei lavori ulteriori); la circostanza che vi sia un consistente abbattimento (derivante dal computo degli interessi) dell’importo –raffigurato dal risparmio netto attualizzato, della colonna D-, correlato agli investimenti ulteriori, non consente di affermare che l’investimento globale, proposto dall’appaltatore, sia comunque composto sia dalla quota capitale che da quella interessi.<br />	<br />
La comprova della non necessaria coincidenza deriva dal fatto che trattandosi di “eventuali” ulteriori lavori (sulla base di un “proprio” progetto, non prestabilito dall’Amministrazione, ma predisposto autonomamente dal partecipante) la concorrente avrebbe anche potuto decidere di non prevedere alcuna realizzazione di interventi “ulteriori”, con l’effetto della “sicura” mancata coincidenza fra importi, considerato che i risparmi/ribassi non avrebbero avuto un contraltare di pari lavori di nuova previsione.<br />	<br />
Anche questa censura va quindi respinta.<br />	<br />
I mot.agg.3) <br />	<br />
Ulteriore censura avverso l&#8217;ammissione di Smail-Aristea è stata formulata con il terzo vizio dei motivi aggiunti depositati il 5 gennaio 2010 (violazione dell’art. 38 comma 1° lett. c) del Codice). Trattasi del profilo inerente la mancata &#8220;concreta dissociazione&#8221; della società Aristea nei confronti di un amministratore cessato nel triennio antecedente (Aldino Cavallina), il quale si è dimesso dalla cooperativa il 10 marzo 2006. In particolare la questione sollevata verte su una condanna, dichiarata dalla società, (patteggiamento) del Tribunale di Ferrara risalente al 1993 (dell&#8217;8 gennaio 1993, divenuta irrevocabile il 4 ottobre 1993), per abuso d&#8217;ufficio (323 c.p.). <br />	<br />
Innanzitutto va chiarito che la norma è applicabile (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di Smail-Aristea, che ha sostenuto che all’epoca delle rassegnate dimissioni (febbraio-marzo 2006) non vigeva ancora la norma del Codice che richiedeva la dimostrazione di completa dissociazione da parte della società.) in quanto la previgente disposizione contenuta nell’art. 75 del DPR 554/1999 comma 1 lett.c), come sostituito dall’art. 2 comma 1° del D.P.R. 30 agosto 2000 n. 412, è di analogo tenore.<br />	<br />
Peraltro va considerato che la condanna è stata dichiarata, in sede di gara, dal presidente di Aristea (Gazzotti Ivano), che attestava, anche, di dissociarsi da eventuali posizioni processuali insorte successivamente alla data di cessazione della carica.<br />	<br />
Ritenuto che la condanna espressamente dichiarata dal legale rappresentante (patteggiamento Cavallina) concerne una questione non attinente l’attività societaria (di Aristea) né l’attività propriamente professionale, ma è insorta in relazione al ruolo assunto da Cavallina quale Sindaco di Ro Ferrarese (carica politica pubblica), per aver disposto la sospensione della riscossione di 3 cartelle di pagamento per tributi comunali (per l’importo complessivo di circa Lire 1.600.000), non si ritiene che la società Aristea dovesse compiere peculiari atti di dissociazione nei confronti del proprio legale rappresentante (cessato dalla carica nel 2006) e/o azioni di responsabilità sociale, trattandosi di sfere operative del tutto distinte. Semmai era l’Amministrazione a poter valutare l’incidenza del patteggiamento sulla moralità complessiva del soggetto. <br />	<br />
Oltretutto, nel caso di specie, risulta espressamente dal patteggiamento che il giudice penale ha concesso all&#8217;imputato l&#8217;ulteriore attenuante di cui all&#8217;articolo 323 bis del codice penale trattandosi di fatto “di particolare tenuità” (il che non consente di inquadrarlo nella definizione di &#8220;reato grave in danno dello Stato, suscettibile di incidere sulla moralità professionale&#8221; di Aristea).<br />	<br />
Ciò che rileva è che la condanna sia stata dichiarata ed offerta all’esame della stazione appaltante che l’ha ritenuta ininfluente ammettendo Smail-Aristea alla gara.<br />	<br />
Non sono ipotizzabili, in questo caso, atti di dissociazione (della società) e/o azioni di responsabilità non coinvolgendo la condanna comportamenti connessi con l’attività societaria e/o professionale nell’ambito della gestione dei rapporti propriamente commerciali.<br />	<br />
***<br />	<br />
Non avendo colpito nel segno nessuna delle censure proposte da Citelum avverso l&#8217;ammissione dell’ aggiudicataria Smail-Aristea, si prescinde dall’esame delle ulteriori censure formulate c/ la seconda Gemmo (vizi 8-9; 12-13 dei motivi aggiunti) e c/ la terza RTI It-Cofathec (4-5-6-7-11), in quanto, rimasta in gara Smail-Aristea, difetta, in capo alla ricorrente principale, l’interesse ad ottenere la loro esclusione.<br />	<br />
*******<br />	<br />
*******<br />	<br />
II° RICORSO 25/2010. <br />	<br />
ESAME PRIORITARIO DEL RICORSO INCIDENTALE di Smail-Aristea nell’ambito del ricorso GEMMO 25/2010.<br />	<br />
Anche in relazione al secondo ricorso proposto da GEMMO è prioritaria la trattazione del ricorso incidentale formulato da Smail-Aristea, il quale, se risultasse fondato, determinerebbe l&#8217;improcedibilità del ricorso principale proposto da Gemmo.<br />	<br />
Nella specie, dall’esame dei documenti depositati, risultano fondate le prime due censure sollevate sub II inc.1) e II inc.2). <br />	<br />
Censura II inc. 1) CONTRATTO DI AVVALIMENTO di Gemmo con CPL Concordia.<br />	<br />
L’ art. 49 lett. f del Codice 163/2006 impone il deposito del contratto di <avvalimento>, in virtù del quale &#8221; l&#8217;impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a <mettere a disposizione le risorse necessarie> per tutta la durata dell&#8217;appalto&#8221;. Trattasi, con tutta evidenza, di contratto atipico.<br />	<br />
La ricorrente incidentale Smail-Aristea sostiene che il contratto di avvalimento depositato da GEMMO, stipulato con CPL Concordia (per il “requisito tecnico” della gestione di almeno 5000 centri luminosi) sarebbe inidoneo e/o insufficiente in relazione allo specifico contenuto ivi delineato. Si sostiene cioè che l&#8217;impresa ausiliaria CPL Concordia non avrebbe posto concretamente a disposizione alcuna “specifica risorsa” alla concorrente GEMMO, in quanto il contratto prevede unicamente un generico impegno a fornire &#8220;informazioni, proposte, suggerimenti e consigli alla concorrente&#8221;, con determinazione (futura) del corrispettivo di volta in volta da pattuirsi in relazione alle singole attività di ausilio.<br />	<br />
Effettivamente, nel caso di specie, l&#8217;attività posta ad oggetto del contratto di avvalimento (cfr. punti 4 e 5 del contratto stipulato il 31.3.2009), il cui contenuto può sì ampiamente modellarsi, trattandosi di contratto atipico, si pone però in termini assolutamente generici ed indefiniti per quanto attiene la costruzione del rapporto obbligatorio, con corrispettivo non predeterminato, senza che l&#8217;impresa ausiliaria si sia, sostanzialmente e concretamente impegnata (e questo è il vincolo minimo essenziale) a porre a disposizione della concorrente, realmente, tutte le risorse necessarie e correlate alla sottostante &#8220;disponibilità&#8221; di quel requisito tecnico, che rappresentava lo sbarramento per la partecipazione alla gara (gestione di almeno 5.000 punti luminosi).<br />	<br />
La necessità, imposta dal legislatore, di produrre sia la “dichiarazione” di avvalimento sia il “contratto” stipulato con l&#8217;impresa ausiliaria non può tradursi in incombenze meramente formali, ma deve sostanziarsi nell&#8217;impegno concreto a mettere a disposizione “diretta” della partecipante le &#8220;risorse&#8221; necessarie e correlate al requisito tecnico richiesto, la cui sola titolarità, in proprio o a mezzo di avvalimento, consentiva la partecipazione alla gara dell&#8217;impresa. Ma la soddisfazione del requisito può dirsi raggiunta solo ove sia dimostrata, con il contratto di avvalimento, la concreta disponibilità delle risorse sottostanti il requisito tecnico previsto dal bando.<br />	<br />
L’ avvalimento non può, dunque, circoscriversi e limitarsi ad un oggetto vago ed indeterminato quale è l&#8217;impegno a fornire &#8220;informazioni, proposte, suggerimenti e consigli alla concorrente”, dovendosi l&#8217;impresa ausiliaria “impegnarsi” anche nei confronti della stazione appaltante, in ossequio al 4° comma dell&#8217;articolo 49 del codice, norma che pone il principio della responsabilità solidale fra concorrente e impresa ausiliaria (nei confronti della stazione appaltante) in relazione alle <prestazioni oggetto del contratto>, che, come tali debbono soddisfare una minima sfera di percezione concreta e reale (e non del tutto astratta), con individuazione preventiva del loro contenuto.<br />	<br />
Nel caso esaminato l&#8217;assoluta indeterminatezza e vaghezza della prestazione oggetto dell’ avvalimento del requisito tecnico minimo (in luogo della concreta messa a disposizione delle risorse necessarie, come vuole la norma) non consente, in sostanza, di attribuire il necessario sostegno e supporto al rapporto contrattuale di avvalimento, che altrimenti si rivela essere una mera spendita di un requisito appartenente ad altra impresa, la quale si limiterebbe a rappresentare una entità astratta, fornitrice del mero titolo (e non anche del concreto supporto tecnico), senza, sostanzialmente, assunzione di alcuna responsabilità propria e di doveri (anche) nei confronti dell’appaltante.<br />	<br />
Nel caso di specie sfugge l’ambito e la natura delle obbligazioni che sarebbero state assunte dall’ausiliaria, mancando la reale messa a disposizione di risorse e/o attrezzature (la mera funzione di “consigliere” non si accompagna alla fornitura di risorse di supporto per la gestione del servizio, in particolare per quanto attiene alla struttura ed all’organizzazione necessari, che presuppongono la soddisfazione del requisito tecnico minimo della gestione di almeno 5000 punti luminosi).<br />	<br />
Anche la giurisprudenza ha riconosciuto che l&#8217; avvalimento , previsto dall&#8217;art. 49 del codice dei contratti pubblici 163/2006, implica che il concorrente, che abbia dichiarato di volersi avvalere delle risorse di una impresa ausiliaria, di esse deve avere una <disponibilità immediata>, nel senso che, a prescindere dalla forma contrattuale scelta, deve poterle usare per eseguire il contratto senza l&#8217;intermediazione della suddetta impresa (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 12 giugno 2009 , n. 3791).<br />	<br />
E in ordine all’impossibilità di riconoscere all’istituto un valore assoluto e generale, ma ponderato in relazione alle peculiari fattispecie (con impossibilità di rendere cartolari e circolanti anche i requisiti soggettivi) si richiama anche Tar Sardegna n. 1565 del 24.10.2009.<br />	<br />
Nel caso di specie non si intravvede alcuna possibilità di utilizzazione diretta delle risorse da parte di Gemmo nell’organizzazione imprenditoriale/strutturale di CPL Concordia.<br />	<br />
Non essendo stata individuata una “sfera” minima di obbligazioni in capo all’impresa ausiliaria, il contratto stipulato si riduce ad una mera attività consultiva (per la circolazione del requisito), inidonea come tale a supportare la partecipazione di Gemmo alla gara in questione.<br />	<br />
Sotto tale profilo il ricorso incidentale è quindi fondato.<br />	<br />
**<br />	<br />
Censura II inc.2) PROCURATORI PRETERMESSI NELLE DICHIARAZIONI.<br />	<br />
Il Disciplinare (pagg. 11 e 12, punti 2-3-4)) prevedeva l’obbligo di allegazione delle dichiarazioni personali inerenti i requisiti generali per:<br />	<br />
amministratori muniti di rappresentanza e direttore/i tecnico/i;<br />	<br />
amministratori muniti di rappresentanza e direttore tecnico cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara o, in alternativa, la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa partecipante, con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente .<br />	<br />
Come risulta dalla visura storica camerale della società GEMMO, depositata in giudizio il 20/1/2010 dalla difesa Smail-Aristea (DOC. N. 2-3-4-5-6-7-8-9-) otto procuratori avevano ampi poteri di rappresentanza (i primi tre Talamona, Ferro e Troiani, già in forza di prime procure, successivamente ulteriormente potenziate; gli altri cinque in forza di unica procura). Tale elemento sostanziale rendeva essenziale la prestazione delle necessarie dichiarazioni di legge, in ordine ai requisiti generali, anche da parte dei seguenti soggetti: <br />	<br />
-TALAMONA Mauro, nella sua qualità di “direttore della divisione impianti sistemi”, oltre ad essere incaricato/delegato in materia di sicurezza (con le svariate attività connesse), è anche un vero e proprio &#8220;procuratore&#8221;; e ciò già in forza dei poteri con<br />
-anche le posizioni di FERRO Marco e TROIANI Ugo sono assimilabili, in quanto, entrambi erano già stati nominati i procuratori con due precedenti atti del 19/12/2006 (cfr. pag. 99 della visura), rispettivamente nella loro qualità, il primo, di &#8220;responsabi<br />
-LELLI Michele, è abilitato, in forza di procura conferita il 9/9/2008, alla rappresentanza della società nei confronti della pubblica amministrazione in genere ed in particolare nei confronti dell&#8217;amministrazione finanziaria, è abilitato a rappresentare<br />
-RIGGIO Alessandro, nella sua qualifica di “direttore commerciale centrale” è stato nominato procuratore, con atto del 6/11/2008, con ampi poteri di rappresentanza della società, di partecipazione a gare d&#8217;appalto, di sottoscrizione dei relativi atti, con<br />
-PILOTTO Claudio, nella sua qualità di “direttore progetti estero”, è stato nominato procuratore (con atto del 6/11/2008), con ampi poteri di rappresentanza sia in Italia che all&#8217;estero, con poteri di negoziare e concordare le clausole contrattuali, i pat<br />
-FRATINI Claudio, nella sua qualità di “responsabile dell&#8217;ufficio preventivi”, è stato nominato procuratore (con atto del 6/11/2008 ) con ampi poteri di rappresentanza della società, sia in Italia che all&#8217;estero, con facoltà di concorrere a gare d&#8217;appalto<br />
-GEMMO Corinna, nella sua qualità di “dirigente della funzione affari generali”, è stata nominata procuratore (con atto del 6/11/2008) con ampi poteri di rappresentanza della società sia in Italia che all&#8217;estero, con poteri di rappresentare la società ava<br />
**<br />	<br />
Avrebbero, quindi, dovuto rendere le necessarie dichiarazioni (ex art. 38 del codice 163/2006) anche i “procuratori”: <br />	<br />
-TALAMONA (procura del 5 agosto 2008);<br />	<br />
&#8211; FERRO e TROIANI (procure del 19 dicembre 2006);<br />	<br />
-LELLI (procura del 9 settembre 2008);<br />	<br />
&#8211; RIGGIO (procura del 6 novembre 2008);<br />	<br />
&#8211; PILOTTO (procura del 6 novembre 2008);<br />	<br />
&#8211; FRATINI (procura del 6 novembre 2008);<br />	<br />
-GEMMO Corinna (procura del 6 novembre 2008).<br />	<br />
Risultano depositate le autodichiarazioni di RIGGIO , PILOTTO, FRATINI, GEMMO Corinna, tutti institori cessati dalla carica il 6.11.2008 (cfr. doc. n. 2 del deposito in giudizio dell’1.4.2010 da parte della difesa Gemmo), ma non anche quelle di TALAMONA, FERRO, TROIANI e LELLI.<br />	<br />
E nelle gare pubbliche i requisiti morali e professionali devono essere valutati in capo a tutti i soggetti che svolgono funzioni rappresentative delle ditte concorrenti, avuto riguardo alle funzioni sostanziali da essi svolte più che alle qualifiche formali possedute, dovendosi l&#8217;obbligo della dichiarazione delle condanne eventualmente riportate ritenersi esteso non solo a coloro che rivestono la qualità di “amministratore” con potere di rappresentanza, ma anche al “procuratore” dell&#8217;impresa, al quale siano stati conferiti ampi poteri rappresentativi (cfr. T.A.R. Molise Campobasso, 10 marzo 2010 , n. 172; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 19 maggio 2008 , n. 971; Consiglio Stato , sez. VI, 08 febbraio 2007 , n. 523).<br />	<br />
Essendovi tale omissione, in riferimento a 4 posizioni, la Gemmo avrebbe dovuto essere esclusa, anche per questo profilo. <br />	<br />
***<br />	<br />
II inc. 3) INSTITORE-PRES. ONORARIO Franco GEMMO (cessato e deceduto).<br />	<br />
Diversamente non è fondata la terza censura del ricorso incidentale<br />	<br />
La ricorrente incidentale Smail-Aristea censura anche la mancata presentazione della dichiarazione (sempre in ordine ai requisiti generali, art. 38) di Franco GEMMO, il quale risulta dalla visura camerale aver ricoperto dal 9 gennaio 2006 la qualifica di &#8220;institore&#8221;, con cessazione dalla carica intervenuta con l’iscrizione alla CCIAA il 12 maggio 2008–data atto 15.4.2008 (cfr. doc. n. 10 depositato in giudizio il 20/1/2010). Gemmo Franco cessava, poi, anche dalla carica di &#8220;presidente onorario&#8221;, con successiva iscrizione dell&#8217;8 luglio 2008 (data atto 2/6/2008).<br />	<br />
Risulta, peraltro, dalla documentazione depositata in giudizio che:<br />	<br />
i due precedenti penali (ammenda di Lire 100.000 del Pretore di Monfalcone del 1968; patteggiamento ad 8 mesi di reclusione e 6 milioni di multa del Tribunale di Vicenza del.1.10.1990) a carico di Gemmo Franco sono stati dichiarati formalmente “estinti” dal Tribunale di Vicenza (il 3.2.2005) e dal Tribunale di Gorizia (il 10.3.2005). Ne deriva che, come la giurisprudenza ha riconosciuto in materia di “falso innocuo” (cfr. Tar Sardegna 9.10.2009 n. 1525 e TAR Lazio, sez. II, n. 3984 del 20 aprile 2009, in materia di precedenti non dichiarati), l’omessa dichiarazione di precedenti estinti –in quanto comunque non utilizzabili per la valutazione della moralità professionale- non può essere sanzionata con l’esclusione. <br />	<br />
Inoltre, nel caso di specie, la situazione è connotata dall’ulteriore elemento dell’intervenuto decesso di Franco Gemmo; a questo proposito il Collegio ritiene che:<br />	<br />
per gli amministratori/procuratori/direttori tecnici “cessati” dalla carica nell’ultimo triennio debbono individuarsi, in materia di dichiarazioni, strumenti e mezzi alternativi (come il bando ha consentito) considerato il fatto che coloro che non appartengono più alla compagine societaria si trovano nella condizione di “non poter o non voler” rilasciare le personali dichiarazioni;<br />	<br />
deve quindi individuarsi, quale strumento attenuato, la possibilità per altri soggetti (legali rappresentanti) di compiere dichiarazioni aventi contenuto analogo e/o affine;<br />	<br />
in ogni caso va attribuita rilevanza, se del caso, all’eventuale riscontrato “falso innocuo”, come la giurisprudenza ha riconosciuto, in caso di dichiarazioni negative (omesse o di contenuto diverso, ma incapaci di ledere in quanto inutilizzabili nel giudizio da compiersi a cura dell’Amministrazione). <br />	<br />
L’omissione di dichiarazioni prive di lesività sostanziale non possono, cioè, condurre all’esclusione dalla gara per il mero dato formale.<br />	<br />
Questa censura (contenuta nel ricorso incidentale Smail-Aristea, nel secondo ricorso Gemmo) va quindi respinta.<br />	<br />
***<br />	<br />
In definitiva la società GEMMO (2^ classificata) andava esclusa,in accoglimento del ricorso incidentale promosso da Smail-Aristea nel secondo ricorso n. 25/2010, per fondatezza delle prime due censure formulate .<br />	<br />
Dalla fondatezza del ricorso incidentale Smail-Aristea deriva l&#8217;improcedibilità del ricorso principale Gemmo 25/2010, per carenza di interesse.<br />	<br />
***<br />	<br />
In conclusione:<br />	<br />
I°):<br />	<br />
-va respinto il ricorso incidentale di GEMMO nel primo ricorso Citelum;<br />	<br />
-va respinto il ricorso principale CITELUM avverso l’ammissione di Smail-Aristea; <br />	<br />
-va dichiarata, di conseguenza, l’ improcedibilità della restante parte del ricorso CITELUM, per carenza di interesse, avverso le ammissioni di Gemmo e di It-Cofathec;<br />	<br />
II°):<br />	<br />
-va accolto il ricorso incidentale proposto da SMAIL-ARISTEA nel secondo ricorso GEMMO;<br />	<br />
-va dichiarato, di conseguenza, improcedibile, per carenza di interesse, il secondo ricorso GEMMO.<br />	<br />
Le spese di giudizio possono integralmente compensarsi, in considerazione della complessità della controversia.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
-Riunisce i due ricorsi 1181/2009 e 25/2010;<br />	<br />
&#8211; respinge il ricorso incidentale di GEMMO nel primo ricorso Citelum 1181/2009;<br />	<br />
&#8211; respinge il ricorso principale CITELUM avverso l’ammissione di Smail-Aristea (1181/09);<br />	<br />
-dichiara improcedibile la restante parte del ricorso CITELUM, per carenza di interesse, avverso le ammissioni di Gemmo e di It-Cofathec;<br />	<br />
&#8211; accoglie il ricorso incidentale proposto da SMAIL-ARISTEA nel secondo ricorso GEMMO 25/2010;<br />	<br />
-dichiara improcedibile, per carenza di interesse, il secondo ricorso GEMMO 25/2010<br />	<br />
Spese compensate<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14/04/2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Alessandro Maggio, Presidente FF<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/05/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-5-2010-n-1361/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.1361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.1383</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-1383/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-1383/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-1383/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.1383</a></p>
<p>Pres. R.M.P. Panunzio; Est. F. Scano G. A. P. (avv.ti R. Manconi e A. Caboni) c/ il Comune di Suni (avv. C. Murgia) sul momento rilevante per la quantificazione del danno nel caso di occupazione sine titulo di suoli privati Espropriazione per pubblica utilità – Comportamenti ablativi – Occupazione acquisitiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-1383/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.1383</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-1383/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.1383</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R.M.P. Panunzio; Est. F. Scano<br /> G. A. P. (avv.ti R. Manconi e A. Caboni) c/ il Comune di Suni (avv. C. Murgia)</span></p>
<hr />
<p>sul momento rilevante per la quantificazione del danno nel caso di occupazione sine titulo di suoli privati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità – Comportamenti ablativi – Occupazione acquisitiva o usurpativa – Illecito permanente – Domanda di risarcimento del danno per equivalente – In caso di mancata adozione del decreto di acquisizione sanante ex art. 43, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 s.m.i. – Rilevanza &#8211; Abdicazione del diritto dominicale e momento rilevante per la quantificazione del danno</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’occupazione sine titulo di suoli privati da parte della P.A. integra un illecito permanente e non determina l’acquisto della proprietà in capo alla P.A., che si avrà solo nel momento in cui l’amministrazione avrà adottato un provvedimento di acquisizione sanante, oppure, in mancanza, il proprietario, optando per il solo risarcimento del danno per equivalente, avrà abbandonato il proprio diritto di proprietà in favore dell’amministrazione; in tale ultima ipotesi, il momento rilevante per la quantificazione dei danni da occupazione sine titulo deve essere identificato nella data di notifica del ricorso per il risarcimento del danno per equivalente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 181 del 2009, proposto da:<br />
<B>G. A. P.</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rosaria Manconi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessio Caboni in Cagliari, via Paoli N.50; 	</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Suni</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Costantino Murgia, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Cagliari, viale Bonaria N.80; </p>
<p align=center>per la condanna<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del Comune di Suni al risarcimento dei danni subiti dalla parte ricorrente per l’illegittima occupazione ed utilizzazione ad opera pubblica di un suo terreno, oltre rivalutazione ed interessi fino all’effettivo saldo, previa adozione da parte dell’Ente locale del provvedimento di cui all’articolo 43 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; <br />	<br />
nell’ipotesi di restituzione dell’area da parte del Comune: per la condanna dello stesso Comune a risarcire i danni per l’utilizzazione del fondo senza titolo, e per la condanna a corrispondere l’indennità di occupazione per il periodo di occupazione legittima, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria; <br />	<br />
in via subordinata<br />	<br />
per la determinazione e liquidazione del danno secondo i criteri e le modalità indicate nella sentenza n.2582/07 del Consiglio di Stato. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Suni;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 aprile 2010 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Sindaco del Comune di Suni, in esecuzione della delibera della GM n. 17 del 23.11.1983 di approvazione del progetto (con il quale veniva dichiarata la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere) per la realizzazione di infrastrutture stradali nelle zone di completamento “B2” previste dallo strumento urbanistico comunale, disponeva l’occupazione d’urgenza di aree di proprietà di parte ricorrente (con decreto del 25.2.1985), ricadenti in località “Su Padru” e “S’Ena”.<br />	<br />
Seguiva l’immissione in possesso con la redazione degli atti di consistenza.<br />	<br />
Con una serie di successive deliberazioni (dal 1995 al 1999) il Comune disponeva l’impegno di spesa per il pagamento degli indennizzi spettanti a ciascuno dei proprietari coinvolti nell’esproprio.<br />	<br />
Non essendo il decreto di esproprio stato adottato in pendenza del termine quinquennale di occupazione legittima, parte ricorrente chiede ora l’integrale risarcimento del danno per la perdita della proprietà della sua area utilizzata per la realizzazione dell’opera pubblica, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi.<br />	<br />
Il Comune di Suni ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso perché infondato.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 9 aprile 2010 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in esame parte ricorrente chiede l’accertamento del proprio diritto, con conseguenziale condanna del Comune di Suni, al risarcimento dei danni subiti a causa dell’occupazione di un suo terreno e successiva utilizzazione dello stesso per la realizzazione di un’opera pubblica: infrastrutture stradali nelle zone di completamento “B2” previste dallo strumento urbanistico generale del Comune.<br />	<br />
La dichiarazione di pubblica utilità dell’opera era avvenuta con la delibera di Giunta comunale n. 17 del 23.11.1983; le aree erano state occupate con decreto di occupazione del 25.2.1985, ma non è stato poi adottato il decreto di esproprio, né entro il termine di validità della pubblica utilità, né successivamente.<br />	<br />
Essendo stata ormai realizzata l’opera pubblica, parte ricorrente chiede il risarcimento dei danni per perdita della proprietà dell’area e per il periodo di occupazione senza titolo dell’area (dalla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità), nonché il pagamento dell’indennità di occupazione per il periodo anteriore alla scadenza della pubblica utilità, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi.<br />	<br />
Il Comune di Suni ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni fatto valere da parte ricorrente, rilevando che il passaggio della proprietà in capo al Comune era intervenuta, stante la realizzazione dell’opera pubblica, alla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità.<br />	<br />
L’eccezione del Comune non può essere condivisa alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale, che ormai ritiene non più sostenibile la tesi dell’acquisizione per accessione invertita, o occupazione acquisitiva.<br />	<br />
Il principio dell’occupazione acquisitiva, per effetto della realizzazione di un’opera pubblica sul terreno occupato, è stato riconsiderato dal Consiglio di Stato con le sentenze A.P., 29.4.2005 n. 2 e sez. IV, 21.5.2007 n. 2582, che il collegio condivide, nella quale ultima è stato ribadito che tale modalità di acquisto della proprietà “non è conforme ai principi della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, che hanno una diretta rilevanza nell’ordinamento interno, poiché:<br />	<br />
&#8211; per l’art. 117, primo comma, della Costituzione, le leggi devono rispettare i “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”;<br />	<br />
&#8211; per l’art. 6 (F) del Trattato di Maastricht (modificato dal Trattato di Amsterdam), «l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, &#8230; in q<br />
&#8211; per la pacifica giurisprudenza della CEDU (che ha più volte riaffermato i principi enunciati dalla Sez. II, 30 maggio 2000, ric. 31524/96, già segnalata in data 29 marzo 2001 dall’Adunanza Generale di questo Consiglio, con la relazione illustrativa del<br />
Nella sentenza si afferma anche che “dalla Convenzione europea e dal diritto comunitario già emerge il principio che preclude di ravvisare una ‘espropriazione indiretta’ o ‘sostanziale’, pur in assenza di un idoneo titolo, previsto dalla legge.”<br />	<br />
L’acquisto della proprietà del terreno occupato, precisa il Consiglio di Stato, può quindi avvenire in forza dell’art. 43 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) che al primo comma così dispone:<br />	<br />
“Valutati gli interessi in conflitto, l&#8217;autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni”.<br />	<br />
Dalla riportata disposizione emerge il principio per il quale l’occupazione sine titulo, costituisce un illecito che obbliga il responsabile a restituire il suolo ed a risarcire il danno cagionato, salvo il potere dell’Amministrazione di adottare un provvedimento di acquisizione del bene al proprio patrimonio, per sottrarsi all’obbligo di restituzione.<br />	<br />
In altri termini, precisa il Consiglio, “a parte l’applicabilità della disciplina civile sull’usucapione (per la quale il possesso ultraventennale fa acquistare all’Amministrazione il diritto di proprietà pur in assenza dell’atto di natura ablatoria), l’art. 43 testualmente preclude che l’Amministrazione diventi proprietaria di un bene in assenza di un titolo previsto dalla legge”.<br />	<br />
L’occupazione senza titolo di un terreno di un privato rappresenta un illecito permanente, da cui non può, quindi, conseguire il passaggio della proprietà in capo all’Ente Pubblico e conseguentemente non può decorrere il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.<br />	<br />
Ancorché l’occupazione del terreno di parte ricorrente risalga ad anni antecedenti l’entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni, i riportati principi desumibili dall’art. 43, si applicano anche al caso di specie.<br />	<br />
Infatti l’art. 43 “si riferisce a tutti i casi di occupazione sine titulo, anche a quelle sussistenti alla data di entrata in vigore del testo unico” (cfr. Cons. stato 2582/07 cit.).<br />	<br />
Non risulta però che il Comune abbia adottato, ai fini dell’acquisizione dell’immobile, il provvedimento disciplinato dal citato articolo 43, ancorché abbia disposto una consulenza tecnica per la determinazione del valore delle aree espropriate. Non risulta neppure che la perizia, che è stata poi eseguita dal geometra Andrea Napoli, sia stata poi utilizzata dal Comune per proporre il risarcimento dovuto ai proprietari delle aree interessate dall’opera pubblica.<br />	<br />
Pertanto, respinta l’eccezione di prescrizione, va accolta la domanda di risarcimento danni; danni che dovranno essere determinati secondo i criteri in appresso stabiliti e sulla base del valere venale dell’area occupata alla data di notifica del presente ricorso, in quanto chiedendo il risarcimento danni per l’illegittima occupazione da parte del Comune.parte ricorrente ha abdicato al diritto di proprietà sul proprio terreno, <br />	<br />
Infatti, consistendo il pregiudizio da risarcire essenzialmente nella perdita del valore patrimoniale in cui si sostanzia il diritto di proprietà, il danno deve essere necessariamente correlato alla entità economica del bene nel momento in cui il bene è stato definitivamente sottratto alla titolarità del privato ed acquisito al patrimonio dell’amministrazione.<br />	<br />
Tale momento non è quello di ultimazione dell’opera pubblica, ma quello, diverso, in cui l’amministrazione adotta un provvedimento di acquisizione sanante, oppure, in mancanza, quello in cui il proprietario, optando per il solo risarcimento del danno per equivalente, abbandona il proprio diritto di proprietà in favore dell’amministrazione (cfr. CGA 18.2.2009 , n. 49).<br />	<br />
Nel caso di specie il momento dell’abbandono del proprio diritto di proprietà deve ritenersi verificato con la notifica del presente ricorso (26.11.2008), nel quale è contenuta la domanda di risarcimento del danno. <br />	<br />
Infatti al momento della richiesta di risarcimento danni, cui consegue l’implicito abbandono del diritto di proprietà sul terreno, si è verificato l’incontro della volontà del Comune di voler acquisire il terreno, in precedenza manifestato con l’occupazione del terreno e la sua utilizzazione ad opera pubblica, con quella del privato che richiedendo la corresponsione del risarcimento dei danni abdica al diritto di proprietà sul terreno utilizzato dall’Ente pubblico.<br />	<br />
La volontà di non voler restituire i terreni ormai utilizzati per la realizzazione dell’opera pubblica, il Comune l’ha ribadita con gli scritti difensivi, precisando che oramai l’opera pubblica è stata realizzata; tuttavia il Comune non ha ancora adottato il provvedimento di acquisizione.<br />	<br />
L’atto di acquisizione dovrà essere emanato dal Comune, per formalizzare il passaggio della proprietà con un titolo idoneo e necessario per la successiva trascrizione dell’acquisto nei pubblici registri immobiliari, in conformità al dettato di cui al 4° comma dell’articolo 43 che così recita:<br />	<br />
” Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l&#8217;autorità che ha disposto l&#8217;occupazione dell&#8217;area emana l&#8217;atto di acquisizione, dando atto dell&#8217;avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità.”<br />	<br />
La domanda di risarcimento del danno per la perdita della proprietà del terreno va pertanto accolta.<br />	<br />
Oltre al danno per la perdita definitiva della proprietà del bene, deve essere riconosciuto il risarcimento del danno per la mancata utilizzazione del terreno per il periodo compreso tra l’inizio dell’occupazione senza titolo (data di immissione in possesso) e la perdita della proprietà.<br />	<br />
Tale ultima voce di danno va risarcita con il criterio dettato dall’articolo 43 che, al comma 6 lettera b, ne prevede la quantificazione “b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo.”<br />	<br />
Va precisata che, per giurisprudenza pacifica, ove al decreto di occupazione di urgenza, in precedenza emesso, non abbia fatto seguito il decreto di esproprio entro il termine della dichiarazione di pubblica utilità, il periodo di utilizzazione del bene va considerato come occupazione senza titolo, in quanto la mancata adozione del decreto di espropriazione comporta l’inefficacia ex tunc dell’occupazione di urgenza (cfr. A.P. 30.8.2005 n. 4).<br />	<br />
L’inefficacia retroattiva ex lege dell’occupazione di urgenza rende senza titolo la precedente apprensione ed utilizzazione del bene privato, con la conseguenza che la posizione del proprietario, appunto per il venir meno dell’atto degradatorio (decreto di occupazione di urgenza), va a riespandersi nella posizione di diritto soggettivo, la cui lesione va riparata con il risarcimento del danno e non con il pagamento dell’indennità di occupazione.<br />	<br />
Sulla somma dovuta a titolo di risarcimento danni, va detratta la somma, eventualmente corrisposta, per indennità di occupazione.<br />	<br />
Pertanto, per quanto riguarda il quantum del danno risarcibile (sul quale le parti non hanno formulato difese specifiche), la Sezione dispone che esso sia determinato dal Comune in base alle disposizioni sostanziali del testo unico sugli espropri (art. 43 comma 6) e in coerenza alle previsioni dell’art. 35 del d.lg. n. 80 del 1998.<br />	<br />
Al riguardo fissa i seguenti criteri:<br />	<br />
a) entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente decisione), il Comune e parte ricorrente possono addivenire ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire ed in tal caso alla parte ricorrente è corrisposta la somma specificamente individuata nell’accordo stesso;<br />	<br />
b) sia che tale accordo venga raggiunto, sia che non venga raggiunto, il Comune entro i successivi trenta giorni dovrà emettere un decreto, con cui disporrà la formale acquisizione dell’area occupata al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 43 del testo unico;<br />	<br />
c) per la determinazione dell’importo da corrispondere a titolo di risarcimento (sia nel caso di accordo, sia nel caso di emanazione dell’atto ex art. 43), il Comune dovrà attenersi al valore del bene al momento della notifica del presente ricorso (5.12.2008, non potendo avere rilevanza in questo giudizio il fatto che la parte ricorrente abbia &#8211; nel 2003- già proposto analogo ricorso al TAR, deciso con sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione), sulla base della destinazione urbanistica dell’area in questione risultante dallo strumento urbanistico vigente alla data di approvazione del progetto dell’opera pubblica (la difesa del Comune afferma, ma non dimostra, che l’area fosse destinata a strada pubblica), e sulla base dell’effettiva potenzialità edificatoria dell’area medesima in base alla vicinanza all’abitato e alla presenza o vicinanza delle opere di urbanizzazione;<br />	<br />
d) oltre al valore venale del bene, come determinato alla lettera precedente, il Comune sarà tenuto a risarcire il danno relativo al periodo della sua utilizzazione senza titolo e segnatamente dall’inizio dell’occupazione del terreno (stante la perdita di efficacia ex tunc del decreto di occupazione di urgenza), sino alla predetta data del 5.12.2008, da quantificare, in assenza di ulteriori danni lamentati, nella misura degli interessi legali da calcolare in base al valore del bene in ciascun anno di occupazione senza titolo;<br />	<br />
e)sulla somma quantificata secondo le indicazioni di cui ai punti c) e d), a partire dalla predetta data del 5.12.2008, dovranno poi essere corrisposte le ulteriori somme per rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale fino all’effettivo soddisfo.<br />	<br />
Va a tale ultimo riguardo evidenziato che il diritto agli interessi, sebbene accessorio e necessario rispetto a quello capitale, è un diritto autonomo da calcolare separatamente per ogni anno, non potendosi considerare parte integrante del debito principale, con la conseguenza che gli interessi non possono a loro volta generare ulteriori interessi, per il divieto dell&#8217;anatocismo.<br />	<br />
Qualora il Comune e il ricorrente non concludano alcun accordo e il Comune neppure adotti un atto formale volto alla restituzione o alla acquisizione dell’area in questione, decorsi i termini prima indicati, parte ricorrente potrà chiedere alla Sezione l’esecuzione della presente decisione, per la successiva adozione delle misure consequenziali.<br />	<br />
In conclusione, disattesa la richiesta di CTU e la richiesta di rivalutazione monetaria, il ricorso va accolto nei sensi di cui sopra.<br />	<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Accoglie in ricorso in epigrafe e, per l’effetto, condanna il Comune di Suni al risarcimento dei danni subiti da parte ricorrente, nei limiti e con le modalità di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente che liquida nella complessiva somma di € 2000,00 (duemila//00), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente<br />	<br />
Francesco Scano, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/05/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-1383/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.1383</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.5149</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-5149/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-5149/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-5149/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.5149</a></p>
<p>G. Mozzarelli Pres. A. Pasi Est. Capo Martino S.r.l. (Avv.ti G. Fanzini, G. Bignami) contro il Comune di Comacchio (Avv. C. Balli) la immediata eseguibilità delle deliberazioni consiliari deve essere oggetto di votazione a maggioranza; fattispecie relativa ad illegittima applicazione delle NTA in salvaguardia ad una DIA perfezionata Edilizia ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-5149/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.5149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-5149/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.5149</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Mozzarelli Pres. A. Pasi Est.<br />  Capo Martino S.r.l. (Avv.ti G. Fanzini, G. Bignami) contro il Comune di<br /> Comacchio (Avv. C. Balli)</span></p>
<hr />
<p>la immediata eseguibilità delle deliberazioni consiliari deve essere oggetto di votazione a maggioranza; fattispecie relativa ad illegittima applicazione delle NTA in salvaguardia ad una DIA perfezionata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Piani regolatori e piani territoriali – NTA del PRG &#8211; Immediata eseguibilità delle deliberazioni consiliari &#8211; Deve essere oggetto di votazione a maggioranza – Deve risultare dall’atto – Assenza &#8211; Applicazione delle NTA in salvaguardia ad una DIA medio tempore perfezionatasi &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La immediata eseguibilità delle deliberazioni consiliari deve essere oggetto di votazione a maggioranza. Nella fattispecie relativa ad approvazione di NTA del PRG, nessuna motivazione è esplicitata sulle ragioni dell’urgenza e nessuna parte del dispositivo reca la clausola di immediata eseguibilità. In mancanza di tali indefettibili elementi, è del tutto indifferente il mero richiamo normativo all’art. 134/4° del TUEL, norma che si limita ad individuare i presupposti di legge della immediata eseguibilità, ed il cui mero richiamo non può quindi in alcun modo implicare ex sé un successivo deliberato favorevole sul punto. Ne consegue che è illegittima la applicazione delle NTA poiché la delibera consiliare di adozione del 23 aprile 2008 è divenuta esecutiva (per pubblicazione in data 13/6/2008) soltanto il 23 giugno 2008, non era quindi possibile la loro applicazione in salvaguardia alla DIA presentata il giorno 8 aprile e perfezionata “per silentium” dopo 30 giorni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Seconda)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 758 del 2008, proposto da:<br />
<b>Capo Martino S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Fanzini, Galeazzo Bignami, con domicilio eletto presso Giancarlo Fanzini in Bologna, via S. Stefano 43; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Comacchio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Cristina Balli, con domicilio eletto presso Cristina Balli in Bologna, via Altabella 3; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>del provvedimento prot.23935 del 21 maggio 2008 del Comune di Comacchio, recante reiezione a Denuncia di inizio attività n.199/08 presentata all&#8217;odienra ricorrente in data 08 aprile 2008;.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Comacchio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 aprile 2010 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Alla DIA presentata dalla Società odierna ricorrente in data 8 aprile 2008 (e integrata il 14.4.08), per cambio d’uso di tre negozi in appartamenti, il comune di Comacchio ha opposto in data 21 maggio 2008, con il diniego impugnato, l’art.36, punto3, della NTA vigenti, che, per tutelare la vocazione turistico – commerciale dei piani terra, vieta tali cambi di destinazione, e che, secondo il Comune medesimo, sarebbe applicabile in salvaguardia alla fattispecie in quanto adottato il 23 aprile 2008, prima del perfezionamento per “silentium” della suddetta DIA.<br />	<br />
L’opponente sostiene, tra l’altro, che, poiché la delibera consiliare di adozione del 23 aprile 2008 è divenuta esecutiva, per pubblicazione in data 13/6/2008, soltanto il 23 giugno 2008, non era possibile la sua applicazione in salvaguardia alla DIA presentata il giorno 8 aprile e perfezionata “per silentium” dopo 30 giorni.<br />	<br />
Resiste il Comune.<br />	<br />
Contrariamente all’assunto della difesa comunale, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la immediata eseguibilità delle deliberazioni consiliari deve essere oggetto di votazione a maggioranza, del che non vi è traccia nella fattispecie, ove nessuna motivazione è esplicitata sulle ragioni dell’urgenza e nessuna parte del dispositivo reca la clausola di immediata eseguibilità. In mancanza di tali indefettibili elementi, è del tutto indifferente il mero richiamo normativo all’art. 134/4° del TUEL, norma che si limita ad individuare i presupposti di legge della immediata eseguibilità, ed il cui mero richiamo non può quindi in alcun modo implicare ex sé un successivo deliberato favorevole sul punto.<br />	<br />
E’ dunque palesemente erroneo il presupposto – applicabilità in salvaguardia della variante adottata il 23 aprile 2008 – su cui pretende di sostenersi l’impugnato diniego del 21 maggio 2008.<br />	<br />
Il carattere assorbente di tale motivo di ricorso (il primo) esime il Collegio dal pronunciare sugli altri.<br />	<br />
Le spese vanno compensate in via equitativa, avuto riguardo alle caratteristiche complessive della controversia.</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione Seconda, pronunziando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br />	<br />
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Umberto Giovannini, Consigliere<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/05/2010	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-5149/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.5149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.3405</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2010-n-3405/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2010-n-3405/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2010-n-3405/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.3405</a></p>
<p>Pres. Cirillo – Est. Ferrari Billetta (Avv. ti Sanino. Barone) C/ Consorzio di Bonifica Ufficio Fossi e Fiumi di Pisa (Avv. D’Antone) + Maglio (Avv. Gobbi) in tema di affidamenti diretti di incarichi di consulenza legale Contratti P.A. – Consulenza legale – Affidamento – Previa procedura selettiva – Obbligo –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2010-n-3405/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.3405</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2010-n-3405/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.3405</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo – Est. Ferrari<br /> Billetta (Avv. ti Sanino. Barone) C/ Consorzio di Bonifica Ufficio Fossi e<br /> Fiumi di Pisa (Avv. D’Antone) + Maglio (Avv. Gobbi)</span></p>
<hr />
<p>in tema di affidamenti diretti di incarichi di consulenza legale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti P.A. – Consulenza legale – Affidamento – Previa procedura selettiva – Obbligo – Previsione regolamentare &#8211; Eccezioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora il regolamento di un ente pubblico preveda quale regola generale l’affidamento tramite procedura selettiva degli incarichi professionali, salvo deroghe ammesse solo per incarichi di particolare rilevanza, risulta illegittimo l’affidamento di un incarico di consulenza legale che non rientra nei limiti della predetta deroga. (nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto illegittimo l’affidamento diretto dell’incarico di consulenza legale per lo svolgimento delle ordinarie attività amministrative).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 7033 del 2009, proposto da:<br />
<b>David Billetta</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Sanino e Giampaolo Barone, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Parioli, 180; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Consorzio di Bonifica Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carmelo D&#8217;Antone, con domicilio eletto presso lo studio” Grez e Associati” in Roma, corso V.Emanuele II, N.18; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Giovanni Vaglio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Goffredo Gobbi, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Maria Cristina N. 8; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE: SEZIONE I n. 01216/2009, resa tra le parti, concernente L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA LEGALE..</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa e del controinteressato avv.to Giovanni Vaglio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa ed,in particolare,l’ordinanza cautelare di questa stessa Sezione n.5075 del 13 ottobre 2009;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 marzo 2010 il Cons. Annibale Ferrari e uditi per le parti gli avvocati Barosio, su delega dell&#8217; avv. Sanino, e Gobbi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.)Con delibera n.39 del 30 marzo 2009,la Deputazione amministrativa del Consorzio appellato (Ente pubblico in base al proprio Statuto) decideva di affidare direttamente all’Avv.Giovanni Maglio del foro di Pisa un incarico di consulenza legale per la durata di un anno, in considerazione della comprovata professionalità e della specifica competenza amministrativa di detto legale già sperimentata nel corso della proficua collaborazione da lui prestata nell’anno precedente.Richiamando tale delibera,il dirigente amministrativo con determina n.28 del 15 aprile 2009 provvedeva ad imputare l’importo da corrispondere a detto legale nell’apposito capitolo di bilancio (riscontrato capiente) ed a procedere alla sottoscrizione della relativa convenzione. </p>
<p>2.) Nella narrativa del ricorso l’appellante,avvocato iscritto al relativo albo professionale di Lucca,afferma di essere venuto a conoscenza degli atti impugnati consultando il sito internet dell’intimato Consorzio di Bonifica. Così riscontrando l’avvenuto affidamento diretto del predetto incarico di consulenza di tipo normativo-legale ,egli ha ritenuto di impugnare tali atti all’evidente scopo di ottenerne l’annullamento in funzione della tutela del proprio interesse strumentale allo svolgimento di una procedura selettiva pubblica alla quale avrebbe ogni titolo per parteciparvi,in quanto cultore di diritto amministrativo e specialista nel settore degli appalti e dei contratti pubblici.<br />	<br />
Il T.A.R,in sede di decisione dell’istanza cautelare,ha definito il giudizio con una sentenza succintamente motivata dichiarando inammissibile il ricorso sia per tardività,sia anche per carenza di interesse;il tutto,con la consequenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Consorzio e del controinteressato resistenti.<br />	<br />
3.) Avverso tale sentenza l’appellante ha formulato numerose censure di violazione di legge e di eccesso di potere mirate anzitutto ad evidenziare l’erronea statuizione relativa alla tardività ed alla carenza di interesse;poi,nel merito, a segnalare l’illegittimità della decisione assunta dallo stesso Consorzio non solo in violazione delle proprie norme regolamentari in materia di affidamento di incarichi professionali ma anche in violazione dei principi più volte affermati dai giudici amministrativi e contabili secondo cui l’affidamento di incarichi di consulenza e/o di collaborazione da conferire a soggetti esterni alla Pubblica amministrazione non può prescindere dal preventivo svolgimento di una selezione comparativa adeguatamente pubblicizzata.<br />	<br />
4.) Per resistere all’appello si sono costituiti sia il Consorzio che il controinteressato affidatario dell’incarico chiedendo anche il rigetto dell’istanza cautelare pure reiterata in questa sede dall’appellante (istanza che è stata respinta con ordinanza n.5075/2009).<br />	<br />
5.) Trattenuta la causa in decisione all’udienza del 16 marzo 2010, questo Collegio rileva che l’appello è ammissibile ed anche fondato sicchè la sentenza di primo grado merita di essere annullata. <br />	<br />
5.1) La prima ragione evidenziata dal T.A.R. a sostegno dell’inammissibilità del ricorso di 1^ grado non può essere condivisa.<br />	<br />
Infatti,è ben chiaro che ai sensi dell’art.6 del Regolamento consortile (in materia di incarichi di particolare rilevanza) l’affidamento diretto di un incarico fiduciario deve comunque trarre origine e fondamento in una apposita delibera adottata dalla Deputazione amministrativa del Consorzio appellato.Altrettanto chiaro è tuttavia il tassativo riparto delle competenze previsto dall’art 48,4^ co. dello Statuto del Consorzio che affida alla dirigenza del Consorzio medesimo tutti i compiti che impegnano l’Ente verso l’esterno (compresa l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi non di indirizzo e di controllo pubblico amministrativo).<br />	<br />
Così per Statuto stabilite le specifiche ed inderogabili competenze dei dirigenti,è assolutamente corretto ritenere che in questo caso anche la procedura concernente l’affidamento diretto di incarichi particolari &#8211; avviata con una apposita delibera della Deputazione consortile &#8211; richiedeva l’adozione di un apposito e conclusivo provvedimento da parte del dirigente dell’area amministrativa.Quest’ultimo provvedimento, di esclusiva competenza dirigenziale, rappresentava infatti l’atto terminale necessario per la conclusione non solo formale ma anche sostanziale del procedimento amministrativo in questione;ciò,anzitutto perché a seguito della delibera di affidamento spettava comunque al dirigente incaricato il compito di verificare l’effettiva esistenza della disponibilità finanziaria dell’apposito capitolo del bilancio di previsione in corso con riferimento all’impegno di spesa da assumere nel caso concreto;inoltre, perché lo stesso dirigente con la propria determinazione doveva poi attribuire la necessaria rilevanza esterna a quest’ultima delibera procedendo di conseguenza alla sottoscrizione del relativo contratto di consulenza.<br />	<br />
In conclusione,considerando la specifica normativa statutaria e regolamentare in materia di riparto delle competenze degli organi amministrativi del Consorzio appellato,è da ritenere che l’impugnata determina dirigenziale doveva giuridicamente intendersi come elemento costitutivo e conclusivo della procedura di affidamento degli incarichi di cui si discute e non come atto della meramente attuativo della presupposta delibera della Deputazione consortile;il che significa,in definitiva,che quest’ultima delibera doveva qualificarsi come atto non immediatamente lesivo e che il ricorso di primo grado doveva invece considerarsi tempestivo perché notificato in data 16/19 giugno del 2009 a fronte del predetto provvedimento dirigenziale (immediatamente lesivo) recante la data del 15 aprile 2009 e pubblicato nell’Albo del Consorzio per cinque giorni fino al 20 aprile 2009.<br />	<br />
5.2)Anche la seconda ragione individuata dal T.A.R. a sostegno dell’inammissibilità del ricorso di primo grado non può essere condivisa da questa Sezione.<br />	<br />
E’ sufficiente al riguardo rilevare che con le censure formulate in tale ricorso l’avvocato Billetta intendeva far valere in via strumentale un suo personale interesse che in questo caso era meritevole di tutela sostanziale e processuale. Infatti,qualificandosi come avvocato amministrativista asseritamente esperto nel settore degli appalti e dei contratti pubblici,egli mirava all’annullamento degli atti impugnati in quanto tali atti lo avevano privato della possibilità di partecipare ad una pubblica selezione comparativa e quindi della possibilità di far valere le proprie chances di aggiudicazione dell’incarico in questione nel contesto di tale comparazione pubblica che le stesse norme del Regolamento del Consorzio (in armonia con le norme di legge vigenti nella specifica materia) consideravano come regola da applicare in via generale . Si consideri altresì che,proprio in relazione alla durata annuale dell’incarico in questione e quindi alla prospettata esigenza di tutela concreto del predetto suo interesse,il ricorrente aveva pure insistito per ottenere un provvedimento cautelare che invece il T.A.R.non ha concesso ritenendo di poter subito definire la controversia in punto di rito. <br />	<br />
Siffatta decisione era però errata non solo con riferimento alla ritenuta tardività del gravame ma anche con riferimento alla ritenuta carenza di un qualsiasi interesse concreto alla definizione del giudizio di merito.A quest’ultimo riguardo giova precisare che,anche dopo l’espletamento dell’incarico annuale in questione da parte del controinteressato,il ricorrente avrebbe avuto titolo per chiedere l’annullamento degli atti impugnati in funzione di una eventuale pretesa risarcitoria in ipotesi meritevole di tutela in presenza di allegazioni probatorie concrete.<br />	<br />
6.) Così ritenuto ammissibile il ricorso di primo grado,questo Collegio rileva che l’appello merita di essere accolto sulla base delle fondate ed assorbenti censure di eccesso di potere già formulate in primo grado e reiterate in questa sede con specifico riferimento:A) alla violazione delle norme regolamentari del Consorzio in materia di affidamento diretto di incarichi professionali; B) alla carenza di una sufficiente motivazione posta a giustificazione dell’impugnata delibera della Deputazione consortile.<br />	<br />
6.1) Fondata è la censura concernente la violazione della norma dell’art.6 del citato Regolamento consortile.Tale norma,ripetesi, pone una deroga al normale criterio fissato dai precedenti articoli dello stesso Regolamento in materia di affidamento di incarichi professionali a mezzo di selezione pubblica.Trattandosi di una disciplina speciale- riguardante gli incarichi di particolare rilevanza-è da ritenere che in questo caso essa risulta palesemente violata.Infatti, nella stessa delibera impugnata la Deputazione consortile precisa testualmente che l’incarico in questione meritava di essere conferito non già per la cura di una speciale e particolarmente rilevante esigenza dell’Ente ma al solo fine di supportare lo svolgimento delle ordinarie attività amministrative dell’Ente stesso.Dovendosi,dunque,far fronte alle “ordinarie”attività amministrative del Consorzio,è evidente che la predetta Deputazione non poteva in questo caso avvalersi della predetta norma di carattere eccezionale per evitare di affidare lo stesso incarico a mezzo di una pubblica selezione.<br />	<br />
6.2) Fondata è anche la censura riferita al difetto di motivazione.Nell’impugnata delibera,infatti,a parte il generico riferimento all’esigenza di supportare lo svolgimento delle ordinarie attività amministrative dell’Ente,nulla viene specificato in ordine alla natura particolare dell’ ulteriore incarico di collaborazione che l’avvocato affidatario avrebbe dovuto svolgere nell’anno 2009 rispetto all’incarico già proficuamente svolto nell’anno precedente.Viene bensì evidenziata la comprovata professionalità e competenza di detto legale di fiducia dell’Ente ma nulla si dice in ordine alla necessità di reiterare l’incarico diretto in favore di quest’ultimo,in funzione di eventuali compiti specifici e nuovi da svolgere anche nel 2009.<br />	<br />
7.) Tanto basta,a giudizio di questa Sezione,per riformare l’impugnata sentenza e per accogliere l’appello in epigrafe con il conseguente annullamento degli atti impugnati con il ricorso di primo grado;il tutto,con la consequenziale condanna del Consorzio appellato al pagamento delle spese di lite in favore dell’appellante nella misura complessivamente fissata nel dispositivo per entrambi i gradi di giudizio. </p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,Sezione V,in totale riforma dell’impugnata sentenza,accoglie l’appello in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati con il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Condanna il Consorzio appellato al pagamento delle spese di lite in favore dell’appellante nella misura complessiva di 4000 (quattromila) euro oltre gli accessori di legge,per entrambi i gradi di giudizio. <br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF<br />	<br />
Filoreto D&#8217;Agostino, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere<br />	<br />
Annibale Ferrari, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/05/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2010-n-3405/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.3405</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.2698</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-2698/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-2698/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-2698/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.2698</a></p>
<p>Pres. Calvo, Est. Masaracchia LAC e altro (avv. Callegari) c. Comune di Limone Piemonte (avv. Parola) Fauna e flora &#8211; Cani randagi &#8211; Soppressione &#8211; Casi e modalità tassativamente indicati dall&#8217;art. 6, c. 2 L. n. 281/1991 &#8211; Principio di condanna degli atti di crudeltà contro gli animali Costituiscono principi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-2698/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.2698</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-2698/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.2698</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo, Est. Masaracchia<br /> LAC e altro (avv. Callegari) c. Comune di Limone Piemonte (avv. Parola)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Fauna e flora &#8211; Cani randagi &#8211; Soppressione &#8211; Casi e modalità tassativamente indicati dall&#8217;art. 6, c. 2 L. n. 281/1991 &#8211; Principio di condanna degli atti di crudeltà contro gli animali</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Costituiscono principi base della legge-quadro in materia di animali di affezione e di tutela contro il randagismo (legge n. 281 del 1991; l.r. Piemonte n. 34/1993) e, conseguentemente, principi generali dell’ordinamento giuridico, quello della “corretta convivenza tra uomo e animale”, con relativa “condanna [de]gli atti di crudeltà” contro gli animali (art. 1), e quello del divieto di soppressione dei cani randagi se non nei casi e con le modalità tassativamente indicati dall’art. 2, comma 6 (a norma del quale i cani possono essere soppressi solo allorché si trovino ricoverati presso gli appositi canili comunali “in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità”). Ne deriva l&#8217;illegittimità dell&#8217;ordinanza sindacale con la quale venga disposta la soppressione fuori da tali tassative ipotesi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
</b><br />	<br />
<b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 1651 del 1998, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
BARBERO GIUSEPPE e CASTELLENGO EMMA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Gallenca e Carlo Prandi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via XX Settembre, 60;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
E.N.E.L. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Torino, via Bertola 40, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Balocco, Anna Cafasso e Ruggiero Leone, con domicilio eletto presso gli stessi in Torino, via Bertola, 40 (uffici Enel);<br />	<br />
E.N.E.L. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Yeuillaz, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Maria Vittoria, 6;<br />	<br />
REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Anita Ciavarra e successivamente, a seguito di atto di costituzione di nuovo difensore, depositato il 22.12.2009, dall&#8217;avv. Giuseppe Piccarreta, con domicilio eletto presso lo stesso in Torino, piazza Castello, 165;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
della determinazione dirigenziale n. 658 del 15/6/98, notificata al ricorrente in data 7 luglio 1998, della Direzione Patrimonio e Tecnico, Settore Attività Negoziale e Contrattuale della Regione Piemonte, con cui si autorizza l&#8217;occupazione d&#8217;urgenza in favore dell&#8217;ENEL S.p.a. degli immobili di proprietà del ricorrente, necessari alla costruzione della linea elettrica n. 1162/R/CN e situati nei Comuni di ALBA, SANTA VITTORIA D&#8217;ALBA, RODDI e MONTICELLO D&#8217;ALBA, nonché degli atti tutti a detti provvedimenti antecedenti, preordinati e consequenziali, ivi compresi, in particolare, il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2772 in data 11/07/1996 (mai notificato al ricorrente) con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità nonché l&#8217;urgenza e indifferibilità dell&#8217;opera sopra descritta;</p>
<p>nonché, con i motivi aggiunti depositati in data 31.01.2002,</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
della determinazione dirigenziale n. 923 del 17/10/2001, notificata al ricorrente in data 27/11/2001, della Direzione Patrimonio e Tecnico, Settore Attività Negoziale e Contrattuale &#8211; espropri &#8211; usi civici della Regione Piemonte, con cui si autorizza l&#8217;ENEL S.p.a. all&#8217;imposizione di servitù inamovibile sugli immobili di proprietà del ricorrente, necessari alla costruzione della linea elettrica ad alta tensione n. 1162 e situati nei Comuni di ALBA, SANTA VITTORIA D&#8217;ALBA, nonché degli atti tutti a detti provvedimenti antecedenti, preordinati e consequenziali, ivi compresi i provvedimenti indicati nello stesso, in particolare la proroga del termine di scadenza dell&#8217;occupazione d&#8217;urgenza nonché per la condanna degli intimati a risarcire ai ricorrenti i danni conseguenti ai fatti cui al presente ricorso.</p>
<p>	<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di E.N.E.L. S.p.A.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di TERNA LINEE ALTA TENSIONE S.R.L.. (in breve &#8220;TELAT S.R.L.&#8221;), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Giardini e Claudio Pipitone Federico, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Grassi, 9;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Con ricorso notificato in data 25/09/1998 il sig. Barbero Giuseppe e la signora Castellengo Emma chiedevano al Tribunale di annullare, previa sospensiva, a) la determinazione dirigenziale n. 658 del 15/06/1998, con la quale la Direzione Patrimonio e Tecnico, Settore Attività Negoziale e Contrattuale della Regione Piemonte aveva autorizzato l’Enel all’occupazione d’urgenza degli immobili di loro proprietà necessari alla costruzione della linea elettrica n. 1162/R/CN; b) tutti gli atti antecedenti, preordinati e consequenziali a tale provvedimento, ivi compreso, in particolare, il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.2772 dell’11/07/1996 con il quale erano state dichiarate la pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza della predetta opera.</p>
<p>A sostegno delle proprie domande i ricorrenti deducevano 1) di essere titolari di un’azienda agricola sita in Alba &#8211; Località Vivaro, in una zona caratterizzata dalla presenza di ben quattro condutture elettriche aeree; 2) di temere che la nuova linea elettrica progettata dall’Enel potesse aggravare la situazione del fondo, già occupato da numerose condutture, con conseguenti maggiori limitazioni per le attività agricole, diminuzione del valore degli immobili e pericolo di danno alla salute delle persone.</p>
<p>Alla luce di tali fatti gli interessati lamentavano, quali motivi di ricorso, violazione di legge con riferimento all’art. 9 bis della l.r. n. 56/1977 in relazione alla d.r.g. 7/04/1997 n. 44 &#8211; 18086, eccesso di potere per mancata considerazione di circostanze essenziali; eccesso di potere per mancata considerazione di circostanze essenziali e difetto di istruttoria, violazione di legge con riferimento all’art. 3 l. n. 241/90; violazione di legge con riferimento all’art. 121 comma 1 del R.D. n. 1775/1993, eccesso di potere sotto altro profilo per mancata considerazione di circostanze essenziali e difetto di istruttoria, violazione di legge con riferimento all’art. 3 l. n. 241/90; 4) violazione di legge con riferimento all’art. 121 comma 2 R.D. n. 1775/1993, violazione di legge con riferimento all’art. 3 l. n. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, nonché con riferimento ai principi normativi e giurisprudenziali sul bilanciamento di interessi in punto individuazione dei terreni da espropriare, eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta e disparità di trattamento; violazione di legge sotto altro profilo con riferimento all’art. 3 l. n. 241/90 in relazione all’art. 4 D.P.C.M. 23/04/1992, eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione di legge ed eccesso di potere per vizio del procedimento e difetto di motivazione con riferimento agli art. 3 e 7 l. n. 241/90.</p>
<p>Il 20/10/1998 si costituivano in giudizio la Regione Piemonte e l’Enel s.p.a., chiedendo al Tribunale di rigettare l’istanza cautelare ed il ricorso, in quanto infondati.</p>
<p>Con ordinanza n. 630/98 del 21/10/98 il Collegio, rigettava la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.</p>
<p>Con atto notificato il 25/01/2002 i ricorrenti proponevano motivi aggiunti, impugnando anche la determinazione dirigenziale n. 923 del 17/10/2001, notificata il 27/11/2001 della Direzione Patrimonio e Tecnico, Settore Attività Negoziale e Contrattuale della Regione Piemonte, con la quale l’Enel s.p.a. veniva autorizzata all’imposizione di servitù inamovibile sugli immobili di proprietà del ricorrente, necessari alla costruzione della nuova linea elettrica, e gli atti antecedenti, preordinati e consequenziali a tale provvedimento e, in particolare la proroga del termine di scadenza dell’occupazione d’urgenza; con il medesimo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti agivano anche “per la condanna degli intimati a risarcire… i danni conseguenti”.</p>
<p>Con atto depositato il 4/12/2009 si costituiva nel giudizio Terna Linee Alta Tensione s.r.l. (TELAT s.r.l.), nuova proprietaria dell’elettrodotto oggetto di causa, in quanto conferitaria del ramo d’azienda relativo alla proprietà della rete elettrica di trasmissione nazionale e di tutti relativi i diritti e rapporti giuridici.</p>
<p>Con atto notificato il 29/01/2010 i signori Barbero Giuseppe e Castellengo Emma proponevano nuovi motivi aggiunti, sviluppando ulteriori censure avverso la determinazione dirigenziale n. 925 del 4/07/2001 della Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte di concessione della proroga del termine fissato dall’art 3 del D.P.G.R. n. 2772/96 dell’11/07/1996 per il compimento delle espropriazioni. Scadente il 11/07/2001 fino al 10/01/2002.</p>
<p>All’udienza del 14/04/2010 la causa veniva, infine, trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Al di là dell’eccezione preliminare di inammissibilità per tardività &#8211; pur fondata, essendo l’atto introduttivo del giudizio stato notificato in data 25-29/09/1998, oltre il termine dimezzato di trenta giorni stabilito dall’art. 19 d.l. n. 67/1997 conv. in l. n. 135/97 (che sarebbe scaduto il 21/09/1998, poiché il provvedimento impugnato era stato notificato il 7/07/1998), ma superabile per la scusabilità dell’errore, vista l’incertezza al momento della proposizione della domanda della riferibilità della norma anche al termine per la notifica del ricorso (affermata in via definitiva solo dall’Adunanza Plenaria n. 1/2001) &#8211; il ricorso principale proposto dal sig. Barbero e dalla signora Castellengo è infondato e deve essere rigettato.</p>
<p>Con il primo motivo i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell’art. 9 bis della L.R. n. 56/1977 in relazione alla D.G.R. n. 44- 18086, nonché eccesso di potere per mancata considerazione da parte della p.a. di circostanze essenziali.</p>
<p>Tali censure non possono essere condivise: da un lato, infatti, la costruzione dell’elettrodotto di cui è causa appare rientrare a pieno tra le “opere infrastrutturali primarie e (gli) impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale di competenza degli organi statali, regionali o di altri Enti territoriali…” comunque realizzabili nell’area, dall’altro, come evidenziato dall’Enel, trova il suo specifico fondamento “nella deliberazione 1997/26 dell’11/12/97 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Fiume Po di <<adozione del piano stralcio delle fasce fluviali in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9/11/1995>> le cui disposizioni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 c. 5 l. 19/05/1989 n. 183 <<hanno carattere immediatamente vincolante per amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati>>”.</p>
<p>Alla luce delle valutazioni contenute negli atti predetti, per cui “le opere … possono conciliarsi con il regime idraulico del fiume Tanaro”, il primo motivo di ricorso deve essere, dunque, come detto, integralmente respinto.</p>
<p>Parimenti infondati sono il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali gli interessati hanno dedotto eccesso di potere per mancata considerazione di circostanze essenziali, difetto di istruttoria e violazione dell’art. 3 l. n. 241/90, violazione dell’art. 121 c. 1 R.D. n. 1775/1933, nonché eccesso di potere “con riferimento ai principi normativi e giurisprudenziali sul bilanciamento di interessi in punto di individuazione dei terreni da espropriare … (e) per ingiustizia grave e manifesta e disparità di trattamento”, evidenziando pretese imprecisioni commesse dall’Enel nell’indicazione e nella rappresentazione planimetrica dei luoghi interessati dall’opera de qua.</p>
<p>Tali argomentazioni, che trovano riscontro solo nell’imprecisa indicazione del foglio 23 anziché del foglio 22 per il mappale n. 98/C, non appaiono, in verità, in grado di incidere in alcun modo sulla validità dei provvedimenti impugnati, tenuto conto della mancanza di qualsiasi incertezza sull’individuazione dei luoghi di realizzazione dell’opera e, soprattutto, del fatto che essa è destinata a sostituire una linea ormai obsoleta e non ad aggiungersi a quelle già gravanti sul fondo dei ricorrenti ed è posta ad un’altezza e ad una distanza dai fabbricati maggiori rispetto alla linea precedente, senza interferire in alcun modo con le aree destinate a cortile, a giardino e ad aia (cfr. doc. n. 13 dell’Enel).</p>
<p>Da qui l’assenza di qualsiasi violazione anche del principio del minor pregiudizio possibile al fondo servente e di qualsiasi violazione dell’art. 3 l. n. 241/90, non imponendo tale norma, come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa, la materiale messa a disposizione o la contestuale comunicazione degli atti richiamati, ma la semplice indicazione dei medesimi, poiché “la <<disponibilità>> non coincide necessariamente con l’allegazione materiale dell’atto, ma con la sua conoscibilità” (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, 27/10/2008 n. 9158).</p>
<p>Con il quinto motivo di ricorso gli interessati hanno lamentato la violazione dell’art. 3 l. n. 241/90 in relazione all’art. 4 DPCM 23/04/1992 (“Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale normale &#8211; 50 HZ- negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”) ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifestando il timore “che l’affollamento di condutture elettriche (ben cinque!)… (potesse) comportare danni alla salute”.</p>
<p>Anche tale censura risulta infondata alla luce della sostituzione (e non dell’aggiunta) dell’elettrodotto in parola ad una linea già esistente sul fondo dei ricorrenti e del rispetto da parte dell’Enel delle distanze minime stabilite dall’art. 5 dello stesso DPCM 23/04/1992.</p>
<p>Come sottolineato dalla giurisprudenza “Con riguardo ai profili di tutela del diritto alla salute connessi con i campi elettromagnetici derivanti dagli elettrodotti ad alta tensione, il rispetto del DPCM 23/04/1992 che ha normativamente recepito i limiti indicati dalle Istituzioni Sanitarie specializzate è sufficiente ai fini della legittimità dell’atto autorizzatorio delle linee stesse” (cfr. TAR Lombardia, 14/05/1994 n. 302).</p>
<p>Ugualmente non meritevole di accoglimento è, infine, l’ultimo motivo del ricorso principale svolto dai ricorrenti in relazione alla pretesa violazione di legge ed all’asserito eccesso di potere per vizio del procedimento e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 3 e 7 l. n. 241/90 per l’omesso invio da parte della p.a. della comunicazione di avvio del procedimento.</p>
<p>Come affermato dalla costante giurisprudenza “Il procedimento di espropriazione per l&#8217;installazione di linee elettriche è disciplinato specificamente dal r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, recante il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, i cui artt. 111 e 112 prevedono specifiche forme di pubblicità (la pubblicazione della domanda di autorizzazione nel foglio degli annunzi legali della provincia), finalizzate a consentire agli interessati un&#8217;attiva partecipazione al procedimento. Tale disciplina, che assume carattere di specialità rispetto a quella di carattere generale di cui alla l. n. 241 del 1990 e non può ritenersi abrogata per effetto di essa, deve peraltro ritenersi sufficiente a soddisfare le esigenze poste a base del principio del giusto procedimento, anche tenuto conto che un procedimento del genere è destinato a coinvolgere un numero estremamente alto di soggetti, non sempre individuabili in modo agevole; pertanto, è legittimo il comportamento dell&#8217;amministrazione che, nel procedimento culminato con l&#8217;emissione del decreto di autorizzazione provvisoria all&#8217;opera, segue le indicazioni dei citati artt. 111 e 112, r.d. n. 1775 del 1933, omettendo la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei proprietari dell&#8217;area interessata dall&#8217;elettrodotto” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 17/11/2005 , n. 2058).</p>
<p>Essendo, nel caso in questione state rispettate le formalità previste dagli artt. 111 e 112 RD n. 1775/1933 così come disciplinate dall’art. 3 L.R. n. 23/1984 (cfr. docc. n. 2 e 3 della Regione) nessuna influenza sulla legittimità del provvedimento può avere l’omissione dell’invio ai ricorrenti della comunicazione di avvio del procedimento per l’autorizzazione all’Enel alla costruzione e all’esercizio della linea elettrica n. 1162/R/N con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera.</p>
<p>Con il ricorso per motivi aggiunti notificato il 25/01/2002 i ricorrenti hanno, poi, impugnato la determina dirigenziale n. 923 con la quale la Regione Piemonte ha autorizzato l’Enel all’imposizione di servitù inamovibile sui loro immobili e la proroga del termine di scadenza dell’occupazione d’urgenza (delibera 925 del 4/07/2001) per i medesimi motivi già dedotti nel ricorso principale e, in particolare, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.</p>
<p>Alla luce del rispetto da parte della p.a. delle formalità previste dal RD: n. 1175/1933, tali censure sono infondate per le stesse ragioni già esposte in rapporto al ricorso principale.</p>
<p>In particolare circa la legittimità del provvedimento di proroga occorre osservare che “Nel caso in cui i ricorrenti lamentano la loro mancata partecipazione alla fase della proroga di una procedura espropriativa (elettrodotto), già autorizzata con provvedimenti legittimi adottati a seguito dello svolgimento della fase partecipativa, la violazione dell’art. 7 l. 241/90 costituisce vizio non invalidante, tenuto conto che non poteva essere fornito dal privato in sede procedimentale alcun concreto apporto, idoneo a mutare il contenuto del provvedimento di proroga” (Cons.St., sez. VI, 17/10/2006 , n. 6194).</p>
<p>Con gli ulteriori motivi aggiunti notificati il 29/01/2010 i ricorrenti hanno impugnato la determina n. 925 del 4/07/2001 anche per violazione di legge con riferimento all’art. 3 l. n. 241/90 in relazione all’art. 13 l. n. 2359/1985, nonché per eccesso di potere per difetto di motivazione, per la mancata indicazione in tale provvedimento delle ragioni di forza maggiore che giustificavano la proroga.</p>
<p>Tale ricorso, comunque nel merito infondato per il richiamo, nel provvedimento di proroga delle ragioni esposte dall’Enel nella sua istanza, deve essere dichiarato inammissibile per tardività, essendo la determina n. 925 citata nei suoi elementi essenziali nel provvedimento n. 929 notificato ai ricorrenti il 27/11/2001.</p>
<p>I ricorrenti, che, del resto, avevano già impugnato il provvedimento con i primi motivi aggiunti e potevano, dunque, dirsi a conoscenza di esso, avevano, infatti, l’onere di esaminare il provvedimento in tutto il suo contenuto senza attendere la produzione in giudizio dell’atto da parte della Regione ben 7 anni dopo.</p>
<p>Tale considerazione, essenziale per non vanificare la perentorietà dei termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi, è confermata anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato per cui “Ai fini della decorrenza dei termini per l&#8217;impugnazione dell&#8217;atto innanzi al giudice amministrativo, si ha la piena conoscenza del provvedimento allorché questo sia richiamato in un atto successivo nei suoi estremi essenziali”(Cons. St., sez. IV, 09/11/1993 , n. 981).</p>
<p>Alla luce del rigetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti notificati il 25/01/2002 e dell’inammissibilità dei motivi aggiunti notificati il 29/01/2010, anche la domanda di risarcimento del danno non può che essere respinta.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda,</p>
<p>rigetta il ricorso principale;</p>
<p>rigetta il ricorso per motivi aggiunti depositato il 31/01/2002;</p>
<p>dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti depositato il 9/02/2010;</p>
<p>rigetta la domanda di risarcimento del danno;</p>
<p>condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della Regione Piemonte, dell’Enel s.p.a. e della Terna Linee Alta Tensione s.r.l. (TELAT s.r.l.) delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuno.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Giuseppe Calvo, Presidente<br />	<br />
Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore<br />	<br />
Manuela Sinigoi, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-2698/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.2698</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.2699</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-2699/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-2699/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-2699/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.2699</a></p>
<p>Pres. Calvo, Est. Masaracchia G.P. (avv. Oderda) c. Comune di Groscavallo (n.c.) Rifiuti &#8211; Rimozione, recupero e smaltimento &#8211; Ordinanza &#8211; Destinatari &#8211; Trasgressori del divieto &#8211; Proprietario &#8211; Responsabilità solidale &#8211; Dolo o colpa &#8211; Specifica indicazione Gli obblighi relativi alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-2699/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.2699</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-2699/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.2699</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo, Est. Masaracchia<br /> G.P. (avv. Oderda) c. Comune di Groscavallo (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rifiuti &#8211; Rimozione, recupero e smaltimento &#8211; Ordinanza &#8211; Destinatari &#8211; Trasgressori del divieto &#8211; Proprietario &#8211; Responsabilità solidale &#8211; Dolo o colpa &#8211; Specifica indicazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Gli obblighi relativi alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi possono essere legittimamente imposti dal Sindaco unicamente ai soggetti trasgressori del divieto di abbandono o di deposito dei rifiuti. Il proprietario dell’area interessata può essere chiamato in causa, in modo solidale, soltanto se la violazione sia imputabile anche a lui “a titolo di dolo o di colpa”. Ne consegue che, qualora l’ordinanza del Sindaco chiami il proprietario ad effettuare tali interventi, deve essere specificato il titolo di responsabilità, dolosa o colposa, di costui, insieme alla ricostruzione dei fatti e delle deduzioni di ordine logico che conducono a ritenere che effettivamente il proprietario si sia reso responsabile delle violazioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify></b><br />
<br />	<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 414 del 1999, proposto da:<br />	<br />
GIRARDI Piera, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Isabella Oderda, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Torino, via Peyron, 27;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
il Comune di Groscavallo, in persona del Sindaco pro tempore;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
dell&#8217;ordinanza n. 1 del 9/1/99 del Sindaco del Comune di Groscavallo (TO), con cui si ordina alla stessa, in qualità di proprietaria dell&#8217;area su cui risultano abbandonati rifiuti urbani ingombranti, speciali, pericolosi e non, di provvedere entro 10 giorni dalla notifica a ripristinare lo stato dei luoghi di propria competenza rimuovendo tutti i rifiuti che risultano abusivamente depositati, a smaltire secondo legge i rifiuti medesimi in discarica autorizzata, previo avviso di almeno 5 gg. al Comune e al Corpo forestale dello Stato, con avvertimento che in ipotesi di inottemperanza agli obblighi di cui sopra la rimozione, lo smaltimento ed il ripristino sarà effettuato d&#8217;ufficio a spese degli obbligati e che l&#8217;inottemperanza sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell&#8217;art. 650 C.P.;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>nonché per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>di tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la memoria difensiva prodotta dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 aprile 2010 il dott. Antonino Masaracchia; comparso l’avv. Oderda per la parte ricorrente;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
1. Con ordinanza n. 1 del 9 gennaio 1999 il Sindaco del Comune di Groscavallo (TO) ha ordinato alla sig.ra Piera Girardi di rimuovere i rifiuti rinvenuti in una “discarica abusiva” situata “in località Pialpetta tra la SP 33 e il Centro Sci di fondo”, nonché di smaltirli “in discarica autorizzata” e di ripristinare lo stato dei luoghi.</p>
<p>In particolare, come precisa l’ordinanza nella parte motiva, tra i terreni sui quali insiste la predetta discarica vi è anche quello iscritto al Foglio n. VII, particella n. 251, del Comune di Groscavallo, che risulta di proprietà della sig.ra Girardi. Dato atto “che risulta violato l’art. 14 del D.Lgs. 22/97” e rilevato che “la situazione accertata riveste una notevole gravità per la pericolosità di taluni rifiuti abbandonati e per il degrado dei luoghi”, il provvedimento del Sindaco ha disposto quindi gli incombenti già citati nei confronti della sig.ra Girardi “in qualità di proprietaria dell’area”.</p>
<p>2. Con ricorso presentato dinnanzi a questo TAR, la sig.ra Girardi ha impugnato l’ordinanza del Sindaco di Groscavallo chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare.</p>
<p>Premette la ricorrente che, avendo saputo, in data 5 giugno 1998, di essere stata sottoposta a procedimento penale “relativamente ad una discarica abusiva che si sarebbe realizzata sul terreno di sua proprietà”, ella ha successivamente dichiarato al Corpo Forestale “di non aver avuto nemmeno contezza del fatto che su tale terreno vi fosse una discarica di detriti”; inoltre, “trattandosi di terreni del tutto marginali, non coltivati né dati in locazione, praticamente abbandonati, e perdipiù posti alcuni metri sotto il ciglio della strada provinciale che attraversa la valle, non aveva neanche mai notato, nelle rare volte in cui si era recata in macchina nelle vicinanze, che vi fosse qualcosa di anomalo”.</p>
<p>Il ricorso è affidato a due motivi di gravame.</p>
<p>Con il primo motivo si fa valere: “Violazione di legge, art. 14 D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22”. Osserva la ricorrente che, in base alla citata disposizione, il proprietario del luogo ove si rinvengono rifiuti abbandonati è tenuto, in solido con i contravventori, allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi solo nell’ipotesi in cui la violazione sia a lui imputabile a titolo di dolo o di colpa. Dal provvedimento impugnato, invece, non si rinverrebbe alcuna contestazione di condotta dolosa o colposa della ricorrente: al contrario, la violazione dell’obbligo le “viene attribuito in virtù della mera titolarità del terreno, ovvero in virtù di una responsabilità di tipo oggettivo”.</p>
<p>Con il secondo motivo si deduce: “Violazione di legge, ex art. 3 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 Eccesso di potere per insufficiente motivazione in ordine alla responsabilità a titolo di colpa o di dolo nella violazione contestata”. Il provvedimento sarebbe affetto da mancanza di motivazione “sul punto del imputazione a titolo di dolo o colpa della contestata condotta”, dovendosi anche escludere che i reati asseritamente commessi dalla sig.ra Girardi “siano da attribuirsi ad una condotta dolosa della stessa”, trattandosi di reati che la ricorrente riferisce essere “non più contestati”. Né le potrebbe essere attribuita una responsabilità di tipo colposo, atteso che essa “non era oggettivamente in grado né di accorgersi della abusiva condotta altrui né tantomeno di approntare delle difese, di carattere materiale, per impedire lo scarico da parte di terzi dei rifiuti sul proprio terreno”.</p>
<p>3. Con ordinanza n. 153 del 1999 questo TAR ha accolto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, ritenendo la sussistenza di “danni gravi ed irreparabili”.</p>
<p>4. In prossimità della pubblica udienza di discussione, la ricorrente ha depositato una memoria, ribadendo i motivi di ricorso e precisando che, in sede penale, è stata riconosciuta “la completa estraneità della ricorrente ai fatti per cui era causa” con conseguente pronuncia di sentenza di assoluzione.</p>
<p>5. Alla pubblica udienza del 28 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
1. Oggetto del presente giudizio è la legittimità dell’ordinanza con la quale il Sindaco del Comune di Groscavallo ha imposto alla proprietaria di un sito, solo perché proprietaria, di rimuovere i rifiuti abusivamente depositati, di ripristinare lo stato dei luoghi e di smaltire i rifiuti in una discarica autorizzata.</p>
<p>La ricorrente proprietaria lamenta che il provvedimento gravato le è stato indirizzato unicamente in considerazione della sua qualità di “proprietaria” dell’area, senza alcuna indagine né alcuna imputazione delle violazioni riscontrate a titolo di dolo o di colpa: con conseguente violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 22 del 1997 (vigente all’epoca dei fatti) e, sotto altro profilo, con insufficienza della motivazione proprio in ordine agli elementi del dolo o della colpa.</p>
<p>2. Il ricorso è fondato.</p>
<p>Dispone l’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 22 del 1997: “Fatta salva l&#8217;applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all&#8217;esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.</p>
<p>Come è reso palese dalla formulazione della norma citata, gli obblighi relativi alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi possono essere legittimamente imposti dal Sindaco unicamente ai soggetti trasgressori del divieto di abbandono o di deposito dei rifiuti. Il proprietario dell’area interessata può essere chiamato in causa, in modo solidale, soltanto se la violazione sia imputabile anche a lui “a titolo di dolo o di colpa”. Ne consegue che, qualora l’ordinanza del Sindaco chiami il proprietario ad effettuare tali interventi, deve essere specificato il titolo di responsabilità, dolosa o colposa, di costui, insieme alla ricostruzione dei fatti e delle deduzioni di ordine logico che conducono a ritenere che effettivamente il proprietario si sia reso responsabile delle violazioni.</p>
<p>Il punto è, del resto, confermato dall’unanime giurisprudenza amministrativa, anche recente, la quale esclude che in capo al proprietario del sito sul quale insistono rifiuti possa essere ascritta una responsabilità oggettiva o di posizione (cfr., tra le tante: TAR Lazio, Latina, n. 1081 del 2009; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 4598 del 2009; TAR Toscana, sez. II, n. 993 del 2009; Cons. Stato, sez. V, n. 136 del 2005).</p>
<p>Nel caso di specie, il provvedimento gravato ha chiamato in causa la ricorrente unicamente “in qualità di proprietaria dell’area su cui risultano abbandonati rifiuti”, con ciò avallando una forma di responsabilità oggettiva del tutto estranea (ed anzi, in contrasto con) la citata disposizione di legge.</p>
<p>Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato, in accoglimento di entrambi i motivi di gravame.</p>
<p>3. Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza e sono da liquidarsi, con valutazione equitativa, in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando,</p>
<p>Accoglie</p>
<p>il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 1 del 9 gennaio 1999 del Sindaco del Comune di Groscavallo.</p>
<p>Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, fissate nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Giuseppe Calvo, Presidente<br />	<br />
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario<br />	<br />
Antonino Masaracchia, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-28-5-2010-n-2699/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2010 n.2699</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
