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	<title>28/5/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/5/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.5128</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-28-5-2008-n-5128/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-28-5-2008-n-5128/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-28-5-2008-n-5128/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.5128</a></p>
<p>Pres. Tosti, est Modica De Mohac CODACONS &#8211; COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DI TUTELA DELLL’AMBIENTE E DEI CONSUMATORI E ALTRI (AVV.TI C. Rienzi) C. COMUNE DI ROMA (Avv. A. Manganelli), S.T.A. SOCIETÀ TRASPORTI AUTOMOBILISTICI S.P.A. (Avv.ti G. Da Ros e F. Cangiano) illegittima secondo il Tar Lazio la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-28-5-2008-n-5128/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.5128</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-28-5-2008-n-5128/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.5128</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti, est Modica De Mohac<br /> CODACONS &#8211; COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DI TUTELA DELLL’AMBIENTE E DEI CONSUMATORI E ALTRI (AVV.TI C. Rienzi) C. COMUNE DI ROMA (Avv. A. Manganelli), S.T.A. SOCIETÀ TRASPORTI AUTOMOBILISTICI S.P.A. (Avv.ti G. Da Ros e F. Cangiano)</span></p>
<hr />
<p>illegittima secondo il Tar Lazio la delibera istitutiva di parcheggi a pagamento &#8211; senza contemporanea istituzione di parcheggi gratuiti &#8211; in carenza di specifiche motivazioni circa la rilevanza urbanistica della zona</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Circolazione stradale – Art. 7 Cod. Strada &#8211; Parcheggi a pagamento – Realizzazione in carenza di parcheggi gratuiti – Condizioni – Particolare rilevanza urbanistica della zona – Delibera istitutiva di parcheggi a pagamento – Carenza di motivazione e di istruttoria – Illegittimità</p>
<p>2. Circolazione stradale – Art. 7 Cod. Strada &#8211; Parcheggi a pagamento – Illegittimità della delibera istitutiva – Conseguenze – Sanzioni comminate &#8211;  Diritto alla restituizione delle somme &#8211; -Non sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art.7 Codice della strada – il quale consente all’Amministrazione comunale di realizzare parcheggi a pagamento, a condizione che vengano contemporaneamente realizzati, nelle immediate vicinanze, parcheggi gratuiti &#8211; è possibile procedere all’istituzione di parcheggi a pagamento senza la contemporanea istituzione di parcheggi gratuiti solamente “nelle zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”. In tale contesto risulta illegittima la delibera istitutiva di parcheggi a pagamento priva della esposizione delle ragioni giuridiche e dell’iter logico che hanno condotto alla sua adozione (nel caso di specie il Tar ha rilevato che la delibera non chiariva la specifica ragione per la quale la zona nella quale sono stati istituiti i parcheggi è stata definita “di particolare rilevanza urbanistica” e si limitava a richiamare uno “studio” non allegato al provvedimento e comunque non affidabile poiché realizzato da soggetto non imparziale) (1)</p>
<p>2. In ragione dell’annullamento della delibera istitutiva di aree di parcheggio a pagamento, non sussiste il diritto alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di multa; e ciò in quanto l’infrazione per cui le multe sono state comminate (nella specie: il parcheggio abusivo) si configura come “illecito di mera condotta” (illecito che si perfeziona, cioè, per il puro e semplice fatto della violazione, a prescindere dalla concreta possibilità che la condotta realizzi l’evento dannoso o leda effettivamente un bene o un interesse giuridicamente protetto).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Sul punto il Tar ha richiamato <a href="/ga/id/2007/1/9053/g">Cass. SS.UU. n. 116/2007</a>, la quale aveva già considerato illegittima la violazione, da parte dei Comuni, dell’”obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
<i>&#8211; SEZIONE II^ &#8211;</i><br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
<i><b>composto dai Signori:<br />
</i>CONS. DOTT. LUIGI TOSTI, PRESIDENTE;<BR><br />
CONS. AVV. CARLO MODICA DE MOHAC, RELATORE;<BR><br />
PRIMO REF. DOTT.SSA ANNA BOTTIGLIERI, COMPONENTE;<BR><br />
<i>ha pronunciato la seguente<br />
</i><P ALIGN=CENTER><BR><br />
SENTENZA<BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
<i></b></i>sul ricorso n. reg. gen. 2001-2008, proposto</p>
<p>dall’associazione <B>CODACONS &#8211; COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DI TUTELA DELLL’AMBIENTE E DEI CONSUMATORI</B> , in persona del legale rappresentante, nonché dei Signori <b>Francesco ALIMENTI, Valentina BRIDA, Serena TRULLI, Renzo TRULLI, Simona BERNABEI, Luca PONESSI, Renzo BARUFFI, Emanuele VALENTE, Roberto PETRONI, Maria Grazia SINISTRI, Mario CECCARELLI, Luca ESPOSITO, Sandro CATENA, Claudio CATENA, Marco ANDREOTTI ed Edoardo MARCHESE n.q. di legale rappresentante della società DOPPIOZERO S.R.L.</b>, rappresentati e difesi dall’Avv. Prof. Carlo Rienzi, unitamente al quale eleggono domicilio presso l’Ufficio legale Nazionale del codacons, in Roma, Viale Mazzini n.73;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>il <B>COMUNE DI ROMA</B> in persona del Sindaco e/o del Commissario Straordinario p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Magnanelli, unitamente al quale elegge domicilio presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, in Roma, Via del Tempio di Giove n.21;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b></i>della  <b>società S.T.A. SOCIETÀ TRASPORTI AUTOMOBILISTICI S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;</p>
<p>&#8211;	della <b>società ATAC SPA</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Da Ros e Francesca Cangiano, presso lo studio dei quali, in Roma, Via delle Mura Portuensi n.33, è elettivamente domiciliato;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l’annullamento, <br />
previa sospensione</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b></i>della delibera di G.M. n.104/2004 del Comune di Roma, recante “Ulteriore ridelimitazione delle zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico, ai sensi dell’art.7, commi 8 e 9, del Codice della Strada (decreto legislativo n.285 del 1992);<br />	<br />
&#8211;	ove occorra, della delibera di GM n.320 del 2002, recante l’approvazione del contratto di servizio per la gestione della sosta a pagamento e della sosta con guardianìa e manutenzione dei parcheggi di scambio tra il Comune di Roma e la S.T.A. s.p.a., della determina dirigenziale del Comune di Roma n.1514/2007;<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti, dagli estremi ignoti, con i quali il Comune di Roma ha accertato la rilevanza urbanistica dell’area Ostiense X-C;<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti, dagli estremi ignoti, con cui il Comune di Roma ha autorizzato l’installazione di soste tariffate nelle strade indicate in ricorso;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>
e per la restituzione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>agli utenti delle somme da questi indebitamente versate a fronte dell’illegittimo aumento del numero delle aree riservate al parcheggio a pagamento, ai sensi e per gli effetti dell’art.140 bis del D. lgs. n.206/2005.<br />
<B><BR><br />
VISTI</B> gli atti depositati dal ricorrente;<br />
<B>VISTI</B> gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;<br />
<B>VISTI</B> gli atti tutti della causa;<br />
<B>DESIGNATO</B> relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica de Mohac;<br />
<B>UDITI</B>, alla pubblica udienza del 16.4.2008, l’Avv. C. Rienzi, l’Avv. G. Giuliano, l’Avv. F. Cangiano e l’Avv. A. Magnanelli;<br />
<B>VISTI</B> gli artt.21, comma X, e 26, comma IV, della L.6 dicembre 1971 n.1034, modificati, rispettivamente, dall’art.3, comma III, e dall’art.9, comma I, della L. 21 luglio 2000 n.205;<br />
<B>CONSIDERATO</B> che nell’ultima udienza camerale le parti presenti sono state avvertite della eventualità che la sentenza venisse decisa, ai sensi della normativa sopra citata, mediante “sentenza in forma semplificata”;<BR><br />
<B>RITENUTO</B> che sussistono i presupposti per definire immediatamente il merito mediante “sentenza in forma semplificata”;<br />
<B><BR><br />
RITENUTO IN FATTO:<br />
&#8211;	</B>che l’art.7 del codice della strada consente all’Amministrazione comunale di realizzare parcheggi a pagamento, a condizione che vengano contemporaneamente  realizzati, nelle immediate vicinanze, parcheggi gratuiti;<br />	<br />
&#8211;	che ai sensi della predetta norma, è possibile procedere all’istituzione di parcheggi a pagamento senza la contemporanea istituzione di parcheggi gratuiti solamente <i>“nelle zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”</i>;<br />	<br />
&#8211;	che nell’area “Ostiense X-C” il Comune di Roma ha fatto installare parcheggi a pagamento (con orario fino a notte inoltrata) senza riservare alcuna area a parcheggio libero; e che le “strisce blu” (indicative delle piattaforme di parcheggio a pagamento) sono state istituite persino su vie secondarie, prive di abitazioni e di negozi;<br />	<br />
&#8211;	che pertanto, con diffida notificata ai sensi dell’art.140 della L. n.2006 del 2005, l’associazione ricorrente ha chiesto, unitamente ad alcuni cittadini residenti nel quartiere, di prendere visione degli atti relativi all’istituzione dei parcheggi in questione, al fine di verificare la legittimità dell’azione amministrativa e di tutelare &#8211; secondo la propria funzione istituzionale &#8211; gli interessi collettivi degli utenti eventualmente pregiudicati; nonché di ridimensionare i parcheggi a pagamento in modo da ripristinare il giusto rapporto fra parcheggi gratuiti e parcheggi a pagamento;<br />	<br />
&#8211;	che con nota prot. 79556 del 17.12.2007 l’Amministrazione ha risposto, affermando che i parcheggi a pagamento erano stati istituiti in base alla determinazione dirigenziale n.1514 del 31.5.2007, a sua volta adottata sulla scorta delle delibere di GC n.104 del 2004 n.320 del 2002;<br />	<br />
&#8211;	che, pertanto, con il ricorso in esame l’associazione ricorrente ed i cittadini interessati alla realizzazione di parcheggi gratuiti hanno impugnato le predette delibere unitamente a tutti gli altri atti e provvedimenti, ancorché ignoti, propedeutici o comunque connessi alla istituzione dei parcheggi in questione, e ne chiedono l’annullamento con vittoria di spese per le conseguenti statuizioni reintegratorie;<br />	<br />
&#8211;	che il Comune di Roma si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso;<br />	<br />
&#8211;	che si è costituita in giudizio anche l’A.T.A.C. la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività e, in subordine, la sua infondatezza;<br />	<br />
<B>ESAMINATI</B> i motivi di ricorso;<br />
<B>RITENUTO</B> che l’eccezione di tardività  sollevata dall’A.T.A.C. non merita accoglimento in quanto i ricorrenti hanno avuto notizia dell’esistenza e del contenuto specifico e lesivo degli atti impugnati solamente il 17.12.2007, a seguito della risposta del Comune alle loro richieste; <br />
<B><BR><br />
CONSIDERATO</B> che con il primo motivo di gravame i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art.7, commi 7, 8 e 9 del Codice della Strada (D.lgs. n.285 del 1992), degli artt. 2 e 4 del DM n.1444 del 1968, dell’art.3 della l. n.241 del 1990, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza della motivazione, deducendo che dalla delibera n.104 del 2004 (sulla scorta della quale sono stati istituiti i parcheggi a pagamento per cui è causa) non si evincono le ragioni giuridiche e l’<i>iter</i> logico che hanno condotto alla sua adozione; e che il ragionamento su cui essa si fonda si appalesa contraddittorio e basato su un’istruttoria sommaria;<br />
<B>RITENUTO</B> che la doglianza merita di essere condivisa;<br />
ritenuto, in particolare:<br />
&#8211;	che la delibera non chiarisce la <i>specifica ragione</i> per la quale a zona è stata definita <i>“di particolare rilevanza urbanistica”</i>; limitandosi, a tal riguardo, a richiamare uno “studio” che non risulta allegato al provvedimento (e che pertanto non può essere considerato idoneo ad integrare una valida motivazione, neanche “per relationem”);<br />	<br />
&#8211;	che in ogni caso tale “studio” non appare affidabile essendo stato realizzato, per espressa ammissione della stessa Amministrazione, proprio dalla società S.T.A. S.P.A., la quale non è un “soggetto terzo” (ed imparziale), avendo un evidente interesse alla realizzazione dei parcheggi a pagamento;<br />	<br />
&#8211;	che, in definitiva, non v’è traccia &#8211; agli atti di causa &#8211; di uno studio che dimostri, con dati obiettivi, come (ed in base a quale criterio) il numero dei parcheggi sia stato commisurato al fabbisogno effettivo; ed in che modo le esigenze dei residenti siano state considerate;<br />	<br />
&#8211;	che, pertanto, il provvedimento appare adottato in mancanza di una idonea istruttoria; <br />	<br />
&#8211;	che, conseguentemente, esso appare altresì sommariamente ed insufficientemente motivato;<br />	<br />
&#8211;	che autorevole giurisprudenza (Cass. SS.UU. n.116/2007) ha già inaugurato un orientamento che stigmatizza come illegittima la violazione, da parte dei Comuni, dell’<i>”obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento”</i>;<br />	<br />
&#8211;	che, in definitiva, i provvedimenti in forza dei quali sono stati istituiti i parcheggi a pagamento per cui è causa, sono meritevoli di annullamento, siccome viziati da eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione;<br />	<br />
<B>RITENUTO</B>, infine, che la domanda volta ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di multa, non possa essere accolta; e ciò in quanto l’infrazione per cui le multe sono state comminate (nella specie: il parcheggio abusivo) si configura come “illecito di mera condotta” (illecito che si perfeziona, cioè, per il puro e semplice fatto della violazione, a prescindere dalla concreta possibilità che la condotta realizzi l’evento dannoso o leda effettivamente un bene o un interesse giuridicamente protetto);<br />
<B>RITENUTO,</B> in definitiva, che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso sia da  accogliere nei sensi e nei limiti indicati, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, dei provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori e motivati provvedimenti che l’Amministrazione intendesse adottare; e che sussistano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti; </p>
<p><B><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,  Sez. II^ ,  accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione; e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.<br />
Compensa le spese fra le parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del  16.4.2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-28-5-2008-n-5128/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.5128</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.581</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-28-5-2008-n-581/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-28-5-2008-n-581/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-28-5-2008-n-581/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.581</a></p>
<p>Cesare Mastrocola – Presidente, Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore. Impresa Perciaccante Alfredo s.a.s. &#038; c. (avv.ti N. Paoletti e G. Barba) C. Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica di Cosenza (avv. A. Pacillo). sull&#8217;inammissibilità per difetto di giurisdizione del g.a. del ricorso avente ad oggetto la domanda di aggiornamento dei prezzi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-28-5-2008-n-581/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.581</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-28-5-2008-n-581/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.581</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Cesare Mastrocola – Presidente, Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore.<br /> Impresa Perciaccante Alfredo s.a.s. &#038; c. (avv.ti N. Paoletti e G. Barba) C. Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica di Cosenza (avv. A. Pacillo).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità per difetto di giurisdizione del g.a. del ricorso avente ad oggetto la domanda di aggiornamento dei prezzi ex art.8, l. n.741 del 1981, quando sia trascorso molto tempo tra la data dell&#8217;offerta prodotta in sede di gara e l&#8217;aggiudicazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Data dell’offerta e aggiudicazione – Periodo di cinque anni – Impresa – Aggiornamento dei prezzi ex art.8, l. n.741 del 1981 – Ricorso – E’ inammissibile per difetto di giurisdizione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui siano trascorsi circa cinque anni tra la data dell’offerta prodotta in sede di gara e l’aggiudicazione avvenuta solo a seguito del vittorioso esperimento di un ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione ad altri della stessa gara, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso relativo al riconoscimento della domanda di aggiornamento dei prezzi ex art.8, l. 10 dicembre 1981 n.741, in quanto essa si risolve in una questione attinente al diritto soggettivo della Impresa a vedersi riconosciuto un maggior corrispettivo d’appalto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;inammissibilità per  difetto di giurisdizione del g.a. del ricorso avente ad oggetto la domanda di aggiornamento dei prezzi ex art.8, l. n.741 del 1981, quando sia trascorso molto tempo tra la data dell&#8217;offerta prodotta in sede di gara e l&#8217;aggiudicazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />
Sede di Catanzaro &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati: dr. Cesare Mastrocola				  presidente; dr.ssa Concetta Anastasi                          componente; dr. Giulio Castriota Scanderbeg        componente est. 																																																																																									</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>sentenza</b></p>
<p>sul ricorso n. 1667/98 proposto da<br />
<b>Impresa di Costruzioni Perciaccante Alfredo sas &#038; C.</b>, in persona del suo legale rappresentante pt, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Nicolò Paoletti e dall’avv. Gregorio Barba e domiciliata ex officio nella Segreteria di questo TAR;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica della provincia di Cosenza </b>(già IACP di Cosenza), in persona del suo legale rappresentante pt, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Antonio Pacillo;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della delibera del Commissario Straordinario dell’Azienda intimata  n. 125 del 6 aprile 1998 con la quale sono state rigettate le istanze dell’impresa Perciaccante proposte anche con le riserve nel corso della esecuzione del contratto d’appalto n. 6646 del 18.5.1992 relativo ai lavori di costruzione di n.48 alloggi di edilizia residenziale pubblica in cassano Jonio, Lauropoli, volte ad ottenere l’aggiornamento dei prezzi del progetto ex art. 8 L. n. 741/1981 ovvero l’aumento annuale ex art. 5 L. n. 41/1986 con decorrenza dal 29 novembre 1986; di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti ivi compreso per quanto possa occorrere il parere del servizio legale dell’Azienda del 20.11.1997 ed il voto del Comitato tecnico di cui all’art. 16 LR Calabria 30 agosto 1996 n. 27 n. 2/8 del 9.2.1998<br />
e per il riconoscimento<br />
del diritto dell’Impresa Perciaccante di ottenere l’aggiornamento dei prezzi di progetto a norma dell’art. 8 L. 10.12.1981 n. 741 ovvero l’aumento del prezzo d’appalto in misura pari al 5% per ogni anno ai sensi degli artt. 33 comma 4 L. 28.2.1986 n. 41 con decorrenza 29.11.1986 con conseguente condanna dell’ATERP al pagamento delle relative spese;</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
vista la memoria di costituzione della amministrazione;<br />
Udito alla camera di consiglio del 24 aprile 2008 il giudice relatore dott. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi i difensori delle parti come da verbale;<br />
ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Lamenta la impresa ricorrente, esecutrice su incarico dello IACP di Cosenza di n. 48 alloggi di edilizia residenziale nel Comune di Cassano Ionio loc. Lauropoli, che illegittimamente  l’Azienda territoriale intimata (subentrata allo IACP) le avrebbe negato il diritto all’aggiornamento del prezzo d’appalto richiesto ai sensi dell’art. 8 L. 10.12.1981 n. 741 ovvero in subordine la revisione del prezzo ai sensi dell’art. 33 comma 4 L. 28.2.1986 n. 41.<br />
Deduce l’impresa ricorrente violazione degli artt. 33 L. 28.2.1986 n. 41 e 8 L. 10.12.1981 n. 741, nonchè del contratto di appalto e dei principi generali in materia di compenso spettante all’appaltatore di opere pubbliche, eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, mancanza di motivazione, contraddittorietà, perplessità e sviamento dell’azione amministrativa e conclude per l’annullamento degli atti negativi gravati e per il riconoscimento del diritto dell’impresa ricorrente ad ottenere il pagamento delle somme rivendicate sotto i distinti ed alternativi titoli, con il favore di spese e competenze di lite.<br />
Si è costituita in giudizio la intimata amministrazione per resistere al ricorso e per chiedere il rigetto.<br />
All’udienza pubblica del 24 aprile 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
1. Il ricorso è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione ed in parte infondato.<br />
2. Come ricordato in fatto, la impresa ricorrente ha chiesto l’aggiornamento del prezzo di progetto, ai sensi dell’art. 8 L. 10.12.1981 n. 741, in relazione all’appalto per la costruzione di n. 48 alloggi di edilizia residenziale, aggiudicato in suo favore a seguito del vittorioso esperimento di un ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione ad altri della stessa gara. Proprio in relazione al tempo occorso per la definizione del giudizio amministrativo, la impresa ricorrente ha sostenuto nel gravame che, diversamente da quanto opinato dalla intimata amministrazione negli atti gravati, andrebbe aggiornato, in base alla citata disposizione normativa, il corrispettivo d’appalto, essendo trascorsi circa 5 anni tra la data della offerta prodotta in sede di gara (1986) e l’aggiudicazione in suo favore (1991). In subordine, la impresa ricorrente ha dedotto, come titolo legale alternativo della medesima domanda volta ad ottenere un corrispettivo maggiorato rispetto a quello riconosciuto dalla stazione appaltante, richiesta di liquidazione del maggior prezzo d’appalto ex art. 33 comma 4° L. 41/1986. <br />
3. Sotto il primo profilo, la pretesa esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo che pertanto deve concludere per la inammissibilità del ricorso per questa parte.<br />
3.1 L’art. 8 della L. 10 dicembre 1981 n. 741, nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame (perfezionatasi prima della sua abrogazione ad opera dell’art. 231 del DPR 554/99), così testualmente recita: “Le amministrazioni appaltanti o concedenti sono autorizzate ad aggiornare i prezzi di progetto, prima della gara, senza necessità di sottoporre di nuovo il progetto agli organi consultivi e di controllo. L&#8217;aggiornamento viene effettuato applicando a tutti i prezzi di progetto un coefficiente determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l&#8217;opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi. L&#8217;esecuzione delle opere appaltate con il sistema di cui al primo comma può essere immediatamente consentita, entro i limiti di spesa inizialmente previsti, in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento”. <br />
Rileva il Collegio che la domanda della impresa ricorrente proposta dopo l’aggiudicazione della gara in suo favore e la stipulazione del relativo contratto si risolve pacificamente in una questione attinente il diritto soggettivo della stessa a vedersi riconosciuto un maggior corrispettivo d’appalto. Ciò che è richiesto, infatti, non è una revisione dei prezzi (materia di tradizionale appannaggio del giudice amministrativo, sotto il profilo dell’an del riconoscimento), ma una vera e propria ridefinizione dei termini contrattuali (tant’è che nello stesso contratto inter partes del 18 maggio 1992 l’impresa si riservava il diritto di agire in giudizio per il riconoscimento delle maggiori somme a titolo di aggiornamento dei prezzi di progetto o di adeguamento contrattuale).<br />
Ne consegue che oggetto della controversia è, in realtà, la richiesta di una sostanziale modificazione dei contenuti contrattuali e, quindi, non si tratta di questione relativa al cattivo uso delle proprie potestà discrezionali da parte dell’Amministrazione, sibbene alla esistenza o meno di un diritto perfetto alla modificazione dei contenuti contrattuali.<br />
Avendo ad oggetto la ridefinizione del sinallagma contrattuale, ne consegue che la controversia per questa parte attiene ad una pura questione di diritti soggettivi, non soggetta, come tale, alla cognizione del giudice amministrativo, ma a quella dell&#8217;A.G.O. (d’altra parte la qualificazione in termini di interesse legittimo della posizione fatta valere in giudizio dalla impresa Perciaccante le avrebbe imposto la tempestiva impugnativa delle determinazioni negative della amministrazione assunte in modo chiaro ed inequivoco già in sede contrattuale). <br />
4. Quanto alla richiesta di adeguamento del prezzo d’appalto ex art. 33 L. n. 41/86, la pretesa va ritenuta per questa parte infondata e va pertanto rigettata.<br />
L’impresa Perciaccante deduce che l’aggiudicazione in suo favore del 8 marzo 1991 costituisce un atto ripristinatorio di un interesse che era stato leso con un provvedimento dichiarato illegittimo ed annullato in sede giurisdizionale. Pertanto, nella prospettiva della ricorrente,  gli effetti ripristinatori del giudicato di annullamento, sul piano patrimoniale, sarebbero rispettati soltanto se si facesse retroagire l’aggiudicazione in suo favore alla stessa data della aggiudicazione annullata dal Consiglio di Stato (e cioè al 29 novembre 1986): e ciò anche ai fini dell’applicazione dell’incremento annuale del prezzo delle opere ai sensi del citato art. 33 della legge n. 41 del 1986.<br />
La pretesa è infondata. In disparte anche qui i possibili profili di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (la quale, come detto, nella fase esecutiva del rapporto, si radica in materia di “revisione del prezzo d’appalto”, laddove nella specie si tratterebbe di fare applicazione di un istituto- art. 33 4° comma L. 41/86 &#8211;  alternativo alla revisione, è cioè quello del “prezzo chiuso” soggetto all’aggiornamento in misura fissa del 5%),  gli è che, in ogni caso, la pretesa è infondata nel merito. <br />
Il sistema del prezzo chiuso è infatti istituto  funzionale a predeterminare il corrispettivo d’appalto, forfettizzandone l’aumento secondo una percentuale annua stabilita. <br />
Nella specie, al contrario, la pretesa della impresa ricorrente è rivolta, attraverso il descritto meccanismo di adeguamento del prezzo contrattuale proprio del cd “prezzo chiuso”, ad ottenere una inammissibile modificazione genetica del prezzo contrattuale, per come determinato nella scheda negoziale. Ma è noto che, una volta determinato in contratto, il corrispettivo è immodificabile, salvo le vicende sopravvenute che possono dar luogo – ricorrendone tutte le condizioni – alla applicazione dell’istituto revisionale in corso d’opera (art. 33 3° comma L. 41/86). Di qui la palese inconsistenza della pretesa giuridica fatta valere sotto tal profilo.<br />
In conclusione, alla luce dei rilievi che precedono, il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato, nei sensi anzidetti. <br />
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.</p>
<p align=center><b>PQM</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (1667/98 r.g.), in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo rigetta, nei sensi di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 24 aprile 2008.</p>
<p>Depositata in Segreteria il 28 maggio 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-28-5-2008-n-581/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.581</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.1287</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-28-5-2008-n-1287/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Corrado Allegretta &#8211; Presidente, Gianluca Di Vita &#8211; Estensore.Costruzioni Ruta s.r.l. e altro (avv. A. Loiodice) c.Acquedotto Pugliese s.p.a. (avv. G. Nardelli),Pridesa Y Proiectos Y Servicios s.a. (avv.ti L.A. Clarizia e M. Lancieri). sull&#8217;inammissibilità del gravame avverso l&#8217;annotazione nel casellario informatico da parte dell&#8217;Autorità di Vigilanza quando è dissociato dall&#8217;impugnazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-28-5-2008-n-1287/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.1287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-28-5-2008-n-1287/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.1287</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta &#8211; Presidente, Gianluca Di Vita &#8211; Estensore.<br />Costruzioni Ruta s.r.l. e altro (avv. A. Loiodice) c.Acquedotto Pugliese s.p.a. (avv. G. Nardelli),Pridesa Y Proiectos Y Servicios s.a. (avv.ti L.A. Clarizia e M. Lancieri).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del gravame avverso l&#8217;annotazione nel casellario informatico da parte dell&#8217;Autorità di Vigilanza quando è dissociato dall&#8217;impugnazione contro il presupposto provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Durc contraffatto – Non conformità della dichiarazione – Conseguenze.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Annotazione nel casellario informatico – Finalità – Autorità di Vigilanza – Irrogazione di sanzione – Esclusione.<br />
3. Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Autorità di Vigilanza – Annotazione nel casellario informatico – In caso di mancata impugnazione del provvedimento di esclusione – Ricorso – E’ inammissibile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di affidamento di un appalto pubblico, il ritrovamento di un Durc contraffatto attestante una regolarità contributiva inesistenti in base ai Durc rilasciati dagli enti competenti, integra la fattispecie di non conformità della dichiarazione cui segue per legge e per previsione del bando di gara la esclusione dalla gara, con la conseguente segnalazione all’Autorità di Vigilanza la quale costituisce atto dovuto per la Stazione appaltante.</p>
<p>2. In caso di segnalazione all’Autorità di Vigilanza, l’attività di quest’ultima che si esplica nell’annotazione nel casellario informatico ha la sola finalità di rendere facilmente e immediatamente accessibili alle stazioni appaltanti notizie che comunque potrebbero essere acquisite direttamente dall’Osservatorio sui lavori pubblici tramite domanda; pertanto, l’Autorità non irroga nessuna sanzione, ma conferisce pubblicità ad una comunicazione che la stazione appaltante è obbligata a trasmettere per legge, realizzandosi così, una forma di pubblicità notizia, inidonea ex se a determinare autonoma lesione dell’interesse della impresa esclusa dalla gara.</p>
<p>3. In tema di affidamento di un appalto pubblico, è inammissibile il  gravame avverso l’annotazione nel casellario informatico da parte dell’Autorità di Vigilanza, ove dissociato dal gravame avverso il presupposto provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;inammissibilità del gravame avverso l&#8217;annotazione nel casellario informatico da parte dell&#8217;Autorità di Vigilanza quando è dissociato dall&#8217;impugnazione contro il presupposto provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 886 del 2007, proposto da:</p>
<p><b>Costruzioni Ruta s.r.l.</b> in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. costituita con <b>Euro Costruzioni s.r.l.</b> e <b>San Francesco Cooperativa sociale</b>, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, n. 29;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Acquedotto Pugliese S.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Nardelli, con domicilio eletto in Bari, via Putignani n. 128</p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>Pridesa Y Proiectos Y Servicios s.a.</b>, in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. costituita con la <b>Lucente s.p.a., Opus Gas Metano s.r.l., Lombardi Ecologia s.r.l., Apulia s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Alberto Clarizio e Marco Lancieri, presso i quali elettivamente domicilia in Bari, via Vito Nicola De Nicolò, n. 7;</p>
<p>per l&#8217;annullamentoprevia sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del provvedimento del 17 aprile 2007, con il quale l’Acquedotto Pugliese s.p.a. ha escluso dalla gara l’a.t.i. Ruta, ha annullato l’aggiudicazione in suo favore dell’appalto del servizio di custodia, conduzione e ispezione, compresa l’attività di pronto intervento, pulizia e sanificazione delle opere fognarie, nonché dei lavori di manutenzione ordinaria e a guasto sulle reti idriche e fognanti dell’Ambito 5, ha disposto di procedere all’incameramento della cauzione provvisoria e alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per le consequenziali determinazioni, unitamente a tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui la relazione del Responsabile del procedimento e l’ammissione alla gara dell’a.t.i. Pridesa.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della società Acquedotto Pugliese A.Q.P. s.p.a.;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’a.t.i. Pridesa Y Proiectos Y Servicios s.a.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore il Referendario Gianluca Di Vita;<br />
Uditi nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 aprile 2008 i difensori delle parti come specificato nel verbale; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. Con provvedimento del 17 aprile 2007, l’Acquedotto Pugliese S.p.a. ha annullato in autotutela l’aggiudicazione (pronunciata in data 7 dicembre 2006 in favore dell’a.t.i. Ruta) della gara per l’affidamento del servizio di custodia, conduzione e ispezione (compresa l’attività di pronto intervento), pulizia e sanificazione delle opere fognarie, nonché dei lavori di manutenzione ordinaria e a guasto sulle reti idriche e fognanti dell’Ambito 5 (coincidente con i territori dei Comuni di Bari, Bitonto, Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi).<br />
Ha escluso la medesima a.t.i. Ruta dalla gara, ha disposto di procedere all’incameramento della cauzione provvisoria e alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per le consequenziali determinazioni, nonché di procedere ad aggiudicare ex novo la gara all’a.t.i. Pridesa Proyectos Servicios s.a..<br />
Il provvedimento trova causa nella mancanza della regolarità contributiva della Euro Costruzioni S.r.l., mandante dell’a.t.i. Ruta (in specie sarebbe stato rinvenuto un DURC contraffatto riferito all’Euro Costruzioni e tale fatto avrebbe causato – secondo la stazione appaltante- turbativa del procedimento di gara).</p>
<p>2. L’a.t.i. Ruta ha impugnato il suddetto provvedimento con il ricorso in esame con cui deduce:<br />
A) sulla illegittimità dell’esclusione e dell’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione: <br />
1) violazione dell’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto in base alla disposizione citata del codice dei contratti, la “non regolarità contributiva” non sarebbe più causa di esclusione, essendo invece richiesta la verifica da parte della stazione appaltante di “violazioni gravi, definitivamente accertate” e perché nemmeno la lettera di invito avrebbe previsto una tale causa di esclusione;<br />
2) violazione dell’art. 38, comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006, violazione del bando di gara e della lettera di invito, in quanto la dichiarazione della Euro Costruzioni circa la insussistenza di cause di esclusione non può essere trasformata in dichiarazione mendace o non veritiera per il ritrovamento di un DURC falso;<br />
3) violazione del bando di gara sotto il profilo della turbativa di gara, in relazione alla parte della motivazione del provvedimento di esclusione che, dopo aver valorizzato il DURC contraffatto quale prova della violazione degli obblighi contributivi e del mendacio della dichiarazione, afferma che tale fatto avrebbe determinato turbativa di gara;<br />
4) violazione di legge per difetto di motivazione non essendoci menzione dell’interesse pubblico che sottende l’annullamento in autotutela;<br />
5) violazione di legge ed eccesso di potere, falsa applicazione del principio di immodificabilità soggettiva del raggruppamento di imprese, in quanto avrebbe dovuto essere mantenuta l’aggiudicazione in favore dell’a.t.i. RUTA con la sola esclusione della Euro Costruzioni, atteso che il raggruppamento, seppure ridotto nella composizione, conservava i requisiti tecnici ed economici richiesti dalla lex di gara;<br />
B) sull’incameramento della cauzione provvisoria e sulla segnalazione all’Autorità di Vigilanza: violazione di legge ed eccesso di potere, non potendo imputarsi all’associazione di imprese un fatto illegittimo commesso da una sola delle consociate;<br />
C) sull’ammissione alla gara della società Pridesa Y Proiectos: violazione dell’art. 38, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con riguardo alla mancanza del requisito della regolarità contributiva e della capacità economico finanziaria e tecnica della Pridesa.<br />
Si sono costituite in giudizio l’Acquedotto Pugliese s.p.a. e la società Pridesa Proyectos y Servicios s.a. che hanno replicato puntualmente alle censure e hanno chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato nel merito.</p>
<p>3. Con ordinanza del 29 agosto 2007 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato in relazione al periculum in mora.</p>
<p>4. Con nota depositata il 10 dicembre 2007 la ricorrente ha dichiarato di essere risultata aggiudicataria, con a.t.i. in diversa composizione, della nuova gara indetta per il medesimo servizio e per lo stesso ambito dall’Acquedotto Pugliese (l’A.Q.P. dopo l’annullamento dell’aggiudicazione in favore dell’a.t.i. RUTA, ha aggiudicato la gara all’a.t.i. Pridesa, indi ha annullato in autotutela anche questa aggiudicazione, ha dichiarato la gara deserta ed ha indetto una nuova gara aggiudicata all’a.t.i. RUTA in diversa composizione).<br />
Ha dichiarato pertanto il proprio parziale difetto di interesse alla decisione del ricorso, limitando la propria impugnazione alle censure A/5 e B, per la parte relativa alle misure sanzionatorie.<br />
Precisate le conclusioni nei suddetti termini, alla pubblica udienza del 2 aprile 2008 la causa è stata assegnata in decisione.</p>
<p>5. Il collegio deve dare atto della sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla domanda di annullamento della esclusione e della aggiudicazione e dichiarare improcedibile il gravame in parte qua.<br />
6. La questione che residua, quindi, all’esame del Collegio è quella relativa alle c.d. misure sanzionatorie, cioè l’incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza per le consequenziali determinazioni.<br />
Si è già detto che il provvedimento di esclusione e di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione in favore dell’a.t.i. RUTA è motivato in relazione alla mancanza della regolarità contributiva desunta dal rinvenimento di un DURC (documento unico di regolarità contributiva) contraffatto riferito all’Euro Costruzioni mandante dell’a.t.i. RUTA.<br />
Secondo la ricorrente tale sanzione accessoria non andava comminata all’a.t.i. Ruta, ma eventualmente alla sola Euro Costruzioni cui è imputabile la irregolarità. Sotto altro profilo sostiene che la irregolarità contributiva non costituisce motivo di esclusione dalla gara e, quindi, non scattano le misure sanzionatorie della segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e dell’incameramento della cauzione.</p>
<p>6.1 Deve premettersi che l’art. 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (che riproduce la disposizione dell’art. 10, 1 quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109) stabilisce che nel caso in cui la documentazione acquisita dalla stazione appaltante non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione dei concorrenti dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici per le consequenziali determinazioni.<br />
Nel caso, il ritrovamento di un Durc contraffatto attestante una regolarità contributiva dell’Euro Costruzioni che in effetti non risultava dai Durc rilasciati dagli enti competenti, integra la fattispecie di non conformità della dichiarazione cui segue per legge e per previsione del bando di gara la esclusione dalla gara con le conseguenti misure sanzionatorie.<br />
In tale contesto normativo, la segnalazione all’Autorità per la Vigilanza costituisce atto dovuto per la stazione appaltante.<br />
L’Autorità, dal canto suo, successivamente alla segnalazione deve procedere alla annotazione dei contenuti del provvedimento di esclusione nel casellario informatico, non avendo alcun potere di valutare autonomamente il provvedimento di esclusione.<br />
L’Autorità, infatti, salvo il caso di inesistenza in punto di fatto dei presupposti o l’inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante ha il dovere di inserire la notizia nel casellario informatico, istituito al solo fine di dare pubblicità notizia alle decisioni adottate dalle stazioni appaltanti.<br />
L’attività dell’Autorità che si esplica nell’annotazione nel casellario informatico ha quindi la sola finalità di rendere facilmente e immediatamente accessibili alle stazioni appaltanti notizie che comunque potrebbero essere acquisite direttamente dall’Osservatorio sui lavori pubblici tramite domanda (cfr. TAR Lazio, sez. terza, 12 agosto 2003, n. 7052).<br />
In conclusione, l’Autorità non irroga nessuna sanzione, ma conferisce pubblicità ad una comunicazione che la stazione appaltante è obbligata a trasmettere per legge, realizzandosi così, una forma di pubblicità notizia, inidonea ex se a determinare autonoma lesione dell’interesse della impresa esclusa dalla gara.<br />
Quanto, alla valutazione dell’Autorità in ordine all’oggetto della comunicazione, onde verificare se rientra tra quelle per le quali è prevista l’annotazione, è di mero fatto e non qualifica l’attività che rimane meramente esecutiva e non provvedimentale (cfr. Cons. Stato, sezione quinta, 28 settembre 2007, n. 5003).<br />
Da ciò consegue la inammissibilità del gravame avverso l’annotazione, ove dissociato dal gravame avverso il presupposto provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante.<br />
Nel caso la questione relativa alla esclusione dell’a.t.i. Ruta non può essere oggetto di esame di merito, avendo la ricorrente dichiarato di non avere più interesse alla decisione in ordine alla esclusione che rimane impregiudicata a tutti gli effetti.</p>
<p>7. Quanto all’incameramento della cauzione provvisoria, va evidenziato che la suddetta cauzione, già disciplinata dall’art. 30 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e quindi dall’art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 assolve “da un lato, una funzione indennitaria per il caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell&#8217;aggiudicatario, dall&#8217;altro una funzione più strettamente sanzionatoria in caso di altri inadempimenti procedimentali del concorrente” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 ottobre 2005 n. 8).<br />
Nel caso di associazione temporanea di imprese, è diretta a garantire la serietà della partecipazione alla gara con riferimento all’intero raggruppamento.<br />
Ne consegue la rilevanza, per la stazione appaltante del solo fatto oggettivo dell&#8217;inadempimento comunque riconducibile al raggruppamento, restando le singole specifiche responsabilità confinate nell&#8217;ambito dei rapporti tra i soggetti partecipanti.<br />
Nel caso, pertanto, non possono essere condivise le argomentazioni di parte ricorrente tendenti a circoscrivere alla sola Euro Costruzioni l’applicazione di tale sanzione accessoria, potendo l’amministrazione legittimamente procedere all’incameramento della cauzione per l’intero nei confronti dell’a.t.i. a prescindere dalle singole, specifiche responsabilità delle altre imprese, che conservano rilevanza nei soli rapporti interni.<br />
In conclusione, il ricorso va dichiarato:<br />
a) improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto alla impugnazione dell’esclusione e dell’annullamento dell’aggiudicazione in favore dell’a.t.i. RUTA, nonché dell’ammissione alla gara dell’a.t.i. Pridesa;<br />
b) inammissibile quanto alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici della esclusione e della successiva annotazione della esclusione sul casellario informatico;<br />
c) infondato con riferimento all’incameramento della cauzione provvisoria.</p>
<p>8. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della complessità delle questioni dedotte in giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe nr.886 del 2007 , lo dichiara in parte improcedibile, in parte inammissibile e, per il resto lo respinge.<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />
Doris Durante, Consigliere<br />
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28/05/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-28-5-2008-n-1287/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.1287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.130</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-28-5-2008-n-130/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-28-5-2008-n-130/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.130</a></p>
<p>Pres. Criscuolo &#8211; Est. GenoveseAziende Agricole Riunite Pedone srl (avv.ti Cerisano, Titone) Consorzio per la bonifica della Capitanata (avv.ti Guzzo, Martino) e S.A.F.A.B. spa (avv. Campobasso) nei giudizi innanzi al Tribunale Superiore delle Acque non sussiste l&#8217;obbligo per l&#8217;appellato di costituirsi nei termini di cui all&#8217;art. 166 c.p.c. richiamato dall&#8217;art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-28-5-2008-n-130/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-28-5-2008-n-130/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.130</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Criscuolo &#8211; Est. Genovese<br />Aziende Agricole Riunite Pedone srl (avv.ti Cerisano, Titone) Consorzio per la bonifica della Capitanata (avv.ti Guzzo, Martino) e S.A.F.A.B. spa (avv. Campobasso)</span></p>
<hr />
<p>nei giudizi innanzi al Tribunale Superiore delle Acque non sussiste l&#8217;obbligo per l&#8217;appellato di costituirsi nei termini di cui all&#8217;art. 166 c.p.c. richiamato dall&#8217;art. 343 c.p.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Acque pubbliche e private – Tribunale Superiore delle Acque – Appello incidentale – Ammissibilità.</p>
<p>2.  Acque pubbliche e private – Tribunale Superiore delle Acque – Appello incidentale – Proposizione ai sensi combinato disposto art 343 c.p.c. e 166 c.p.c. – Esclusione &#8211; Ratio.</p>
<p>3.  Acque pubbliche e private – Tribunale Superiore delle Acque – Appello &#8211; Art. 163 terzo comma, n. 7 c.p.c. – Inapplicabilità.</p>
<p>4.  Giurisdizione e competenza – P.A. &#8211; Attività soggetta al neminem laedere – Condanna ad un facere – G.O.</p>
<p>5.  Espropriazione per p.u. – Assenza dichiarazione p.u. – Illecito ex art. 2043 c.c. – Diritto alla restituzione o al risarcimento del danno.</p>
<p>6. Espropriazione per p.u. – Occupazione usurpativa – Risarcimento del danno – Accettazione dello stato dei luoghi.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  E’ ammissibile l’appello incidentale avanti al Tribunale Superiore delle Acque, in forza del rinvio alle norme del codice di rito contenuto nell’art. 208 del R.d. 1775/1933.</p>
<p>2. All’appello incidentale avanti al Tribunale Superiore delle Acque non si applica il termine di cui all’art. 166 c.p.c. richiamato dall’art. 343 c.p.c., in quanto l’appellante ha termine fino a cinque giorni prima dell’udienza per depositare l’atto introduttivo ed i documenti.</p>
<p>3. L’atto di appello non deve contenere l’avviso di cui all’art. 163 terzo comma, n. 7 c.p.c.</p>
<p>4. Quando la domanda non investe scelte ed atti autoritativi della P.A. ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere, è competente il Giudice Ordinario sia in caso di condanna al risarcimento del danno patrimoniale sia per la condanna della P.A. ad un facere.</p>
<p>5. L’occupazione di un fondo con la realizzazione di un’opera in assenza di una dichiarazione di p.u. comporta un illecito che deve essere risarcito con la restituzione del bene o con il risarcimento del danno a scelta del privato.</p>
<p>6. Il privato che abbia richiesto il risarcimento del danno per l’occupazione usurpativa, deve accettare lo stato dei luoghi come modificato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">nei giudizi innanzi al Tribunale Superiore delle Acque non sussiste l’obbligo per l’appellato di costituirsi nei termini di cui all’art. 166 c.p.c. richiamato dall’art. 343 c.p.c.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche</b></p>
<p> riunito in Camera di Consiglio, nelle persone degli Ill.mi Sigg.ri: 1.        CRISCUOLO dr. Alessandro                                        &#8211; Presidente; 2.        SOTGIU dr.ssa Simonetta;3.        GENOVESE dr. Francesco Antonio 	 		   &#8211; Relatore; 4.        SALEMI dr. Guido; 5.       LUSONA dr. ing. Pier Luigi,   il 2° e il 3° Consiglieri di Cassazione, il 4° Consigliere di Stato; il 5° Tecnico Esperto,  GIUDICI																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>nella causa in sede di appello iscritta nel Ruolo Generale dell’anno 2007               al numero 71, vertita T R A</p>
<p><b>AZIENDE AGRICOLE RIUNITE PEDONE SRL</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.to Gianni Cerisano e con questi elettivamente domiciliata in roma presso l’avv.to Patrizia Titone in via G. Bettolo n° 6 APPELLANTE</p>
<p align=center>C O N T R O</p>
<p><b>CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino ed elettivamente dimiciliato nel loro studio in Roma, via L. Pisano n° 16   APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE</p>
<p align=center>E CONTRO</p>
<p><b>S.A.F.A.B. SPA</b>, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, al viale B. Buozzi n° 5 c/o l’avv.to Guido Campobasso che la rappresenta e difendeAPPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE<br />
OGGETTO: APPELLO – Avverso la Sent. 228/05 del TRAP c/o C.A. di Napoli del 7.11.05 – dep. 23.12.05<br />
(R.G. 503/99)</p>
<p align=center><b>CONCLUSIONI</b></p>
<p>PER L’APPELLANTE: “Si conclude per l’accoglimento del presente ricorso e, in parziale riforma della sentenza impugnata, per il riconoscimento in favore della società appellante delle richieste risarcitorie ed indennitarie.<br />
PER L’APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE :  Piaccia all’On.le TSAP – dichiarare inammissibile, o comunque infondato, con conseguente rigetto, l’appello proposto dalla Soc. “Aziende Agricole Riunite Pedone” contro il Consorzio per la Bonifica per la Capitanata; &#8211; in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal Consorzio, ed in parziale riforma della sentenza del TRAP di Napoli n. 228/05, 7.11-23.12.2005: a)dichiarare inammissibili, o comunque infondate, con conseguente rigetto, le domande tutte proposte dalla Soc. “Aziende Agricole Riunite Pedone” contro il Consorzio con il ricorso proposto in 1 grado dinanzi al TRAP di Napoli del 4.1.99; b) condannare l’impresa Safab in proprio e quale gruppo del RTI costituito con Safab Antonio ed Italo Della Morte al pagamento delle somme che eventualmente saranno accertate e, comunque a rimborsare  al Consorzio a titolo di garanzia gli importi che eventualmente l’ente dovesse essere tenuto a  versare alla Soc. “Aziende Agricole Riunite Pedone”  a qualsiasi titolo, ivi comprese spese, diritti ed onorari.<br />
Con vittoria di spese del doppio grado. <br />
 PER L’APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE: In via principale, si chiede il rigetto dell’avverso gravame e l’accoglimento dello spiegato appello incidentale in ordine a quanto indicato al punto A) dedotto in motivazione, con conseguente condanna di parte ricorrente alla refusione a favore della concludente Safab spa delle spese, diritti ed onorari del doppio grado  del giudizio.<br />
In via subordinata, si chiede il rigetto dell’avverso gravame per quanto attiene la rimozione della cd. “baulatura” e l’accoglimento dello spiegato appello incidentale in ordine a quanto indicato al punto B)dedotto in motivazione, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio.</p>
<p align=center><b>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</b></p>
<p>1.  La società AZIENDE AGRICOLE RIUNITE PEDONE SRL, con ricorso notificato al CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CAPITANATA ed alla SOCIETÀ APPALTI E FORNITURE PER ACQUEDOTTI E BONIFICHE SPA (S.A.F.A.B. SPA), esponeva: a) di essere proprietaria di una vasta azienda agricola, di circa 300,00 ha, sita in agro di Foggia, destinata a colture specializzate; b) che il CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CAPITANATA  aveva appaltato alla S.A.F.A.B. i lavori per la posa in opera di una condotta per irrigazione, nell’ambito del programma di completamento dell’adduttore Triolo-Celone e della rete primaria a servizio dei distretti 6B e 12, alimentata con le acque del fiume Fortore; c) che la S.A.F.A.B. SPA, in nome e per conto del CONSORZIO appaltante, aveva provveduto a tutti gli adempimenti delle procedure di occupazione di urgenza delle aree interessate alla esecuzione delle opere; d) che la società appaltatrice aveva chiesto, ottenuto ed eseguito il decreto di occupazione di urgenza (n. 1855 del 19 marzo 1996) da parte del Presidente dell’Amministrazione provinciale di Foggia; e) che il detto decreto autorizzava l’occupazione di urgenza di una superficie di mq 6.700, corrispondente alla zona censita al fol. 37, part. 74; f) che, previa redazione dello stato di consistenza, in data 30 aprile 1996 era avvenuta la materiale immissione in possesso; g) che al momento dell’occupazione d’urgenza l’area era coltivata a spinaci, prossimi alla raccolta, ed era servita da un sistema di irrigazione con idranti ed un mascone destinato alla raccolta delle acque; h) che, nel verbale di presa di possesso, la società AZIENDE AGRICOLE RIUNITE PEDONE SRL, si era opposta  alla operazione; che, eseguiti i lavori, l’impresa aveva interrato lo scavo effettuato per la posa della condotta, realizzando, però, al di sopra una muraglia di terreno (cd. baulatura) lungo tutto il tracciato della condotta; i) che la stessa era alta oltre due metri e, perciò, provocava danni gravissimi all’attività di coltivazione; l) che la zona occupata era di gran lunga maggiore di quella prevista nel decreto di occupazione; m) che  il TSAP, in accoglimento del ricorso proposto dalla società AZIENDE AGRICOLE RIUNITE PEDONE SRL, aveva annullato il decreto di occupazione n. 1855/96; n) che l’occupazione delle aree era da considerarsi del tutto illecita ed abusiva; o) che gli enti convenuti erano tenuti al risarcimento di tutti i danni provocati, con l’esecuzione dei lavori, l’interramento della condotta, con la creazione di una barriera di terreno ostativa alla normale attività aziendale; a1) che il Consorzio e la SAFAB, in epoca precedente, avevano già provveduto alla posa in opera di altra condotta, successivamente allacciata con quella per cui è causa; b1) che l’occupazione aveva interessato una superficie di mq 13.500, in esecuzione di un primo decreto di occupazione, del 31 maggio 1984, e di un secondo del 20 novembre 1986; c1) che, in entrambi i casi, all’occupazione non aveva fatto seguito il provvedimento di espropriazione e, pertanto, l’occupazione era del tutto abusiva; d1) che, solo successivamente, in seguito alla riapprovazione del progetto ai fini della Pubblica utilità, la procedura ablativa era stata ultimata con il decreto di espropriazione n. 114 del 5 settembre 1996, del Presidente dell’Amministrazione provinciale di Foggia; e1) che il TRAP di Napoli, investito della questione, aveva omesso di deliberare in ordine al risarcimento conseguente all’occupazione definitiva delle aree interessate al tronco di condotta, accogliendo solo quella riguardante i danni conseguenti all’esecuzione dei lavori; f1) che, invece, permaneva il diritto della società attrice alla percezione delle indennità espropriative, sia riguardanti le aree sia il diminuito valore dell’azienda agricola, ai sensi dell’art. 40 della legge n. 2359 del 1865.<br />
1.1. La società chiedeva: i) con riferimento alla occupazione abusiva realizzata in virtù del decreto di occupazione n. 1855 del 1996, accertata la reale superficie occupata ed i danni patiti e «patendi»: a) la condanna dei resistenti in solido al risarcimento dei danni da liquidarsi in £ 400.000.000, oltre interessi e rivalutazione; b) la condanna alla eliminazione della terra accumulata lungo il tracciato della condotta e alla riduzione in pristino delle quote di livello; ii) con riferimento all’esproprio delle aree disposto con il decreto ablativo n. 114 del 1996, la determinazione della corretta indennità di occupazione e di espropriazione, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 865 del 1971; iii) con riguardo ai danni di cui all’art. 40 della legge n. 2359 del 1865, la condanna degli enti, in misura non inferiore alla somma di £ 200.000.000, e ciascuno per quanto di ragione al versamento, nella Cassa depositi e prestiti, del conguaglio sulle indennità depositate, oltre alle spese ed alle competenze.</p>
<p>2.1. Il CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CAPITANATA,  eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedeva la propria estromissione dal giudizio. Eccepiva altresì il difetto di giurisdizione, in ordine alla domanda di eliminazione della terra accumulata, per il divieto di condanna della PA ad un facere ex art. 4 della legge n. 2248 del 1865 all. E.<br />
Nel merito, contestava la fondatezza delle domande e ne chiedeva il rigetto, eccependo la decadenza dell’attrice da ogni richiesta riguardante l’espropriazione di cui al provvedimento n. 1114 del 1996, con vittoria di spese.</p>
<p>2.2. La S.A.F.A.B. SPA, a sua volta, eccepiva il proprio difetto di legittimazione, per esserlo esclusivamente la PA. In ordine all’accumulo di terreno, rilevava la corretta esecuzione delle opere e la inclusione dell’area nella procedura di esproprio. In relazione alla procedura n. 114 del 1996, eccepiva la prescrizione e la decadenza dal diritto di percezione dell’indennità di espropriazione, tempestivamente offerta e depositata presso la Cassa depositi e prestiti, e, in ogni caso, il rigetto della domanda. In caso contrario, la condanna del Consorzio a rivalerla da ogni conseguenza su di essa ricadente, vinte le spese e le competenze.</p>
<p>3. Disposta  la CTU, il TRAP, con la sentenza impugnata in questa sede, ha condannato il CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CAPITANATA  al risarcimento dei danni: a) quelli cagionati dall’occupazione delle aree disposta con il decreto n. 1855 del 1996, liquidandoli in € 32.093,00, oltre interessi legali, commisurati in € 10.680,32, e agli interessi sulla somma rivalutata, dalla sentenza al saldo; b) quelli per il decremento della residua parte del fondo, determinandoli in € 29.530,95, oltre interessi fino al saldo. Il Tribunale condannava altresì la soccombente alle spese, liquidate come da dispositivo.</p>
<p>3.1. Il Tribunale premetteva che le questioni poste con la domanda introduttiva del giudizio erano due: a) la prima, relativa al risarcimento dei danni e alla liquidazione delle indennità riferibili all’occupazione illegittima di mq. 6.700, eseguita in virtù del decreto di occupazione n. 1885 del 1996; b) la seconda, riguardante la domanda di rideterminazione della indennità di espropriazione, relativa alla procedura conclusasi con il decreto n. 114 del 1996.</p>
<p>3.2. In fatto, anche per mezzo del CTU, era stato accertato che:<br />
i) la prima procedura espropriativa, volta alla realizzazione di un primo tronco di condotta, era cominciata sulla base  dei decreti di occupazione del 1984 e 1986. La SAFAB, appaltatrice dei lavori,  aveva occupato la superficie di mq. 13.500, di proprietà della ricorrente, per la posa in opera di un tronco di condotta, successivamente allacciato all’altro realizzato con la seconda procedura espropriativa (in modo da formare una condotta a T). La procedura espropriativa non era stata completata e il TRAP, con la sentenza n. 63 del 1997, passata in giudicato, richiesto della liquidazione del danno da illegittima apprensione del suolo, aveva liquidato le indennità da occupazione legittima e illegittima, non quelle di occupazione abusiva o di asservimento del suolo, atteso che le condotte non venivano ancora utilizzate per il passaggio dell’acqua.<br />
Successivamente la procedura era stata conclusa, a seguito di una nuova dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (decreto n. 3819 del 1994), con il decreto di espropriazione n. 114 del 1996, con il quale era stata liquidata una indennità di  espropriazione di £ 9.088.150 per mq. 3.530, previo deposito, in data 20 dicembre 1995, presso la Cassa depositi e prestiti. <br />
ii) la seconda procedura, volta alla realizzazione del secondo tronco di condotta, era stata iniziata in virtù del decreto di occupazione di urgenza, del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Foggia,  n. 1855 del 1996, con il quale era stata autorizzata l’occupazione di 6.500 mq, relativi alla p.lla n. 74 del Fol. 37 del Comune di San Marco in Lamis (FG). L’immissione in possesso era avvenuta il 30 aprile 1996, previa redazione dello stato di consistenza, ed erano stati eseguiti scavo e interro delle tubature. Successivamente, il TSAP, con la sentenza n. 7 del 1998 aveva annullato il decreto di occupazione, senza che fosse mai seguito il decreto di espropriazione.</p>
<p>3.3. Con riferimento alle questioni relative alla prima fase della prima procedura espropriativa, il TRAP, premesso che, alla ricorrente, non poteva essere riconosciuto null’altro atteso che la sua prima sentenza aveva già considerato ogni domanda, provvedeva a trattare della seconda fase di tale procedura. <br />
Le domande proposte in relazione a tale segmento, e precisamente la determinazione della corretta indennità di espropriazione, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 865 del 1971, e i danni complementari, richiesti ai sensi dell’art. 40 della legge n. 2359 del 1865, subiti dal compendio aziendale, venivano respinte dal Tribunale perché, in accoglimento dell’eccezione dei resistenti, essendosi perfezionata la procedura ablativa, con il decreto di espropriazione n. 114 del 1996, la società ricorrente avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni solo mediante la domanda di opposizione alla stima entro i prescritti termini, posti a pena di decadenza.</p>
<p>3.4. Con riferimento alle questioni relative alla seconda procedura, il TRAP affermava il diritto al risarcimento del danno, per l’occupazione illegittima, che liquidava in £ 8.000 al mq, non secondo il valore di mercato del terreno all’epoca della CTU (dicembre 2000), ma calcolato con riferimento ai valori determinati in due sentenze (n. 63/97 e 45/98) dello stesso Tribunale, riguardanti terreni similari, e rivalutato all’attualità in € 4,79 al mq (complessivamente € 32.093,00), oltre interessi capitalizzati e agli interessi legali dalla sentenza al saldo.<br />
Per l’occupazione illegittima ulteriore, non meglio delimitata, non veniva riconosciuta alcuna spettanza.<br />
Per i danni subiti dalla parte residua del fondo, di contrario avviso al CTU, il Tribunale, determinava il deprezzamento della parte residua dell’area nell’ordine del 3% (anziché dell’1%, come da conclusione del CTU), riportato all’attualità in € 38.267,31.<br />
Quanto alla domanda di rimozione del rilievo di terreno, lungo il tracciato della condotta, il Tribunale escludeva il comportamento dannoso e riconduceva l’esecuzione delle opere alle pattuizioni contrattuali (baulatura) ed alle diverse dimensioni delle condotte nelle zone indicate.</p>
<p>3.4.1. La condanna al pagamento delle somme indicate veniva disposta nei riguardi del CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CAPITANATA non anche verso la SOCIETÀ APPALTI E FORNITURE PER ACQUEDOTTI E BONIFICHE SPA (S.A.F.A.B. SPA), atteso che quest’ultima aveva solo la veste di capogruppo del raggruppamento di imprese mentre il beneficiario della procedura espropriativa era il CONSORZIO.</p>
<p>4. Avverso la sentenza del TRAP hanno proposto appello, la società AZIENDE AGRICOLE RIUNITE PEDONE SRL (principale), il CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CAPITANATA e la SOCIETÀ APPALTI E FORNITURE PER ACQUEDOTTI E BONIFICHE SPA (S.A.F.A.B. SPA) (incidentali).</p>
<p>4.1. Con l’appello principale, la società AZIENDE AGRICOLE RIUNITE PEDONE SRL deduce:<br />
a) l’irragionevole ed immotivata dichiarazione di inammissibilità della domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione, relativa alla prima procedura espropriativa, sia perché tardivamente eccepita dalla controparte sia perché infondata, in quanto il termine di decadenza per proporre l’opposizione alla stima sarebbe stato di dieci anni, a decorrere dalla data del decreto di esproprio (del 5 settembre 1996) (nella specie, il ricorso introduttivo del giudizio sarebbe stato notificato il 20 gennaio 1999). Di conseguenza sarebbero dovuti anche i danni complementari, ai sensi dell’art. 40 della legge n. 2359 del 1865, in misura non inferiore ad € 200.000,00 con la conseguente condanna dei convenuti a corrispondere il conguaglio sulle somme depositate alla Cassa DD.PP, a tale titolo.<br />
b) l’ingiustificato rigetto della domanda di rimozione della cd. baulatura, nonostante l’accertamento della sua esistenza, sulla base di una ingiustificata asserzione della sua legittimità. Al contrario essa non risultava da alcuna esigenza progettuale. Nella specie, si sarebbe formata una barriera alta oltre tre metri, lungo il tracciato della condotta, che avrebbe provocato danni alla proprietà a causa dell’interruzione del sistema di irrigazione e la formazione di una vegetazione infestante, trasmessa ai terreni limitrofi. Tale barriera non costituirebbe affatto una baulatura, ossia un elemento tecnico imprescindibile per qualsivoglia condotta e, perciò, regolarmente progettata e comunque indispensabile. Di qui la fondatezza della domanda di rimozione di tali terreni, eventualmente eseguita dalla ricorrente a spese degli enti convenuti.<br />
c) l’erronea ed ingiustificata determinazione del risarcimento del danno connesso al deprezzamento del fondo residuo all’occupazione, causata, da un lato, dall’arbitraria svalutazione dell’area residua nella misura del 3% invece che del 20% del valore totale e, da un altro, dall’evidente errore di calcolo dovuto all’errata equivalenza di 73 ettari con 273.000 mq anziché 730.000, onde anche applicandosi la percentuale non condivisa si sarebbe dovuto arrivare al risultato  di € 103.938, 21 anziché 38.267,31, oltre rivalutazione ed interessi legali.</p>
<p>4.2. Con l’appello incidentale, IL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CAPITANATA, innanzitutto, deduce:<br />
a) la novità delle domande proposte dalla società ricorrente, essendo mutato l’ordine di quelle svolte nel corso del giudizio di primo grado e di quelle proposte nel giudizio di appello;<br />
b) la infondatezza della censura rivolta nei riguardi della sentenza del TRAP, con riferimento alla tempestività della domanda di determinazione della indennità di espropriazione riguardante il procedimento per il quale era stato emesso il decreto di esproprio n. 114 del 1996, atteso che nella specie non si sarebbe applicato il termine di prescrizione decennale ma solo quello decadenziale di cui all’art. 19 della legge n. 865 del 1971, in quanto alla società ricorrente era stato notificato il decreto di esproprio, contenete l’ammontare dell’indennità riconosciuta.<br />
c) la chiara ed esaustiva motivazione della sentenza che avrebbe escluso ogni arbitrarietà nell’esecuzione delle opere onde la baulatura sarebbe stata dovuta a ragioni in parte oggettive (tragitto della condotta, diametro della medesima, presenza di tralicci dell’Enel) e in parte alla specifica previsione del capitolato di appalto;<br />
c1) il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di rimozione del manufatto;<br />
c2) il difetto della propria legittimazione per la cattiva esecuzione delle opere, di cui dovrebbe rispondere solo la società appaltatrice SAFAB;<br />
d) l’infondatezza della domanda di deprezzamento del fondo, che, anzi , vi sarebbe stato addirittura un suo miglioramento.</p>
<p>4.2.1. Con il detto atto, quindi, la società ricorrente spiega appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza di primo grado in ordine alla parte che ha statuito la condanna per il preteso deprezzamento della parte residua del fondo oggetto di esproprio e modifiche con la posa in opera delle condutture idrauliche.<br />
Secondo il CONSORZIO, la sentenza avrebbe disatteso immotivatamente sia le conclusioni del CTU (relative ad un presunto deprezzamento nella misura dell’1%) sia quelle del CTP (relative ad un rilevante apprezzamento di tali aree in conseguenza della possibilità di fruire dell’acqua consortile a un costo di gran lunga più basso di quella estraibile dai pozzi, con conseguente riduzione dei costi della produzione agricola).</p>
<p>4.2.2. Con lo stesso atto il Consorzio chiede altresì la riforma della sentenza di prime cure per l’omessa pronuncia sulla domanda di manleva proposta in primo grado.<br />
Invero, il TRAP avrebbe pronunciato la condanna a suo carico, con motivazione apparente, senza dar conto delle pattuizioni esistenti, ed in particolare dell’art. 1 del Capitolato speciale di appalto, ove al CONSORZIO, peraltro successore dell’ex Cassa del mezzogiorno, sarebbe stato garantito che per le pratiche espropriative previste il RTI &#8211; SAFAB avrebbe assunto l’onere relativo.</p>
<p>4.2.3. In conclusione, il CONSORZIO ha chiesto: I) l’inammissibilità dell’appello proposto; II)  l’accoglimento dell’appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza del TRAP: a) dichiarare inammissibili le domande; b) condannare la SAFAB al pagamento delle somme eventualmente accertate o, a titolo di garanzia, a pagarne il rimborso delle stesse in favore del Consorzio; c) vittoria delle spese ed onorari.</p>
<p>4.3. Con l’appello incidentale, la SAFAB SPA  deduce:<br />
a) innanzitutto, la formazione del giudicato interno, nella parte in cui la sentenza del TRAP ha escluso la propria responsabilità (e perciò la domanda di condanna) in ordine a tutti capi accolti;<br />
b) l’infondatezza del gravame, sia per la tardività dell’opposizione alla stima, sia per la richiesta di rimozione della cd. baulatura realizzata lungo il tracciato, così come giustificata dalla stessa CTU, sia in ordine al deprezzamento della parte residua del fondo interessato alle opere.</p>
<p>4.3.1. Con lo stesso atto, inoltre, la SAFAB SPA  chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha omesso di regolare le spese del giudizio e la condanna della ricorrente alla rifusione di quelle sostenute.<br />
In via subordinata, la riduzione della condanna per il deprezzamento del fondo alla misura di € 9.096,21, ossia alla parte di terreno limitata dalla preesistente vecchia condotta e quella di nuova realizzazione: in tutto mq 70.000 e non certo ha 73, come preteso e concesso dal primo giudice.</p>
<p>5. Sono state tenute due udienze, all’esito delle quali, sulle conclusioni come riportate in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio che, all’udienza del 28 maggio 2008, l’ha riservata in decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>1. Va dapprima esaminata l’eccezione di  inammissibilità dell’appello incidentale del CONSORZIO, in quanto proposto solo con la comparsa di costituzione, depositata all’udienza fissata per la comparizione delle parti. Tale eccezione, infatti, si connette all’altra, sviluppata dall’appellante incidentale nella propria memoria conclusionale, nella quale (p. 6 e ss.) si rileva che l’appello principale è nullo perché non contiene l’avvertenza di cui all’art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c.,  secondo la quale la costituzione della controparte, effettuata oltre i detti termini, implica le decadenze di cui all’art. 167 del codice di rito.<br />
1.1. L’eccezione dell’appellante principale è infondata, ma con le precisazioni che seguono.</p>
<p>1.2.Va innanzitutto ribadito, secondo quanto hanno già chiarito le Su della Cassazione (Sentenza n. 2038 del 1989), che nel procedimento d&#8217;appello davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, avverso pronuncia del tribunale regionale, deve ritenersi consentita, in difetto di diversa previsione e di ragioni d&#8217;incompatibilità, la proposizione di gravame incidentale, alla stregua del rinvio alle norme del codice di rito contenuto nell&#8217;art. 208 del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775. <br />
Tanto premesso resta da vedere quali siano le regole processuali applicabili, in considerazione della specialità del rito relativo alle cause introdotte davanti al Tribunali delle Acque Pubbliche, e alle scansioni da queste dettate.</p>
<p>1.3.Orbene, ai sensi dell’art. 189 del R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, «l&#8217;appello avverso le sentenze definitive dei tribunali delle acque pubbliche è proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del dispositivo, ai sensi dell&#8217;articolo 183, mediante ricorso notificato nei modi indicati nei precedenti articoli 151 e 155».<br />
Il richiamo all’art. 155 comporta che «il termine per comparire non può essere minore di venti giorni se la parte cui è notificato il ricorso risiede in Italia, di trenta se risiede all&#8217;Estero, in Europa, di novanta negli altri casi».</p>
<p>1.4. La disciplina dell’appello è completata dal richiamo al regime del giudizio di primo grado, in quanto l’art. 190 stabilisce che «per i giudizi di appello innanzi al Tribunale Superiore delle acque si osservano le forme indicate nei precedenti articoli».<br />
Infatti, mancando una specifica disposizione riguardante la costituzione dell’appellato, deve considerarsi operativo il richiamo alla costituzione del convenuto nel giudizio di primo grado, davanti al TRAP, disciplinata dall’art. 156, secondo cui «almeno cinque giorni prima che scada il termine segnato nel ricorso o nel controricorso, nel caso del capoverso dell&#8217;articolo precedente, il ricorrente deve depositare il ricorso coi documenti.<br />
Il contro ricorrente ha lo stesso obbligo, qualora abbia usato della facoltà consentita nel capoverso dell&#8217;articolo precedente».<br />
Ciò del resto è confermato dal tenore dell’art. 194, con specifico riguardo all’appello, che consente «almeno cinque giorni prima che scada il termine per la comparizione, assegnato nel ricorso al tribunale superiore» al ricorrente  di «depositare il ricorso col provvedimento definitivo impugnato sotto pena di decadenza».</p>
<p>1.4.1. L’unica differenza tra le disposizioni, relative ai due gradi di giudizio, attiene al deposito dei documenti, disciplinato solo in relazione al giudizio di primo grado e non anche con riguardo a quello d’appello.<br />
Ma è evidente che la facoltà di deposito dell’atto introduttivo del giudizio di appello nello stesso termine stabilito per il giudizio di primo grado, in ragione del rinvio disciplinare del primo al secondo (ex art. 190), comporta anche l’estensione della facoltà di deposito documentale, nel solito termine massimo di cinque giorni rispetto alla data stabilita per la prima comparizione delle parti.</p>
<p>1.5. La facoltà riconosciuta all’appellante (come al ricorrente) di poter depositare il ricorso con i documenti, fino a cinque giorni prima che scada il termine per la comparizione davanti al giudice delegato, è coerente con la facoltà accordata a tale giudice, ai sensi dell’art. 158, di « consentire al convenuto di dare la risposta o produrre i documenti in una udienza successiva alla quale differirà la causa».</p>
<p>1.6. Dal quadro così tracciato si comprende come il processo davanti ai Tribunali delle Acque pubbliche, improntato ad una maggiore celerità e semplificazione delle forme, oppone un serio limite alla possibilità di confare l’udienza di prima comparizione alle forme del rito civile ordinario vigente.<br />
E ciò sebbene la tendenza espansiva delle regole processuali comuni sia stata affermata anche dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione le quali, nella Sentenza n. 22660 del 2006, resa in tema di riassunzione del processo davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, hanno affermato che tale attività «è soggetta al rispetto del termine annuale fissato nell&#8217;art. 392 cod. proc. civ., in virtù del generico rinvio operato, &#8220;per il ricorso alla Sezioni unite della Corte di cassazione&#8221;, dall&#8217;art. 202, primo comma, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, ad un intero settore del codice di procedura civile (per come evincibile dalla dizione &#8220;&#8230;si osservano le norme del Capo V, Titolo V, Libro I&#8230;&#8221;), rinvio da ritenersi, pertanto, di natura non già recettizia, bensì formale, e, quindi, dinamicamente riferito, a seguito dell&#8217;abrogazione del codice dell&#8217;epoca, alle corrispondenti norme del codice di rito vigente che regolano il ricorso per cassazione». <br />
Sebbene, cioè, tale tendenza espansiva sia giustificata da ragioni di certezza del diritto (essendo stato abrogato il codice di procedura civile del 1865) e dall’attuazione dei principi del giusto processo, che mirano a garantire il contraddittorio tra le parti in condizioni di parità (secondo comma) e la ragionevole durata  del processo (secondo comma, seconda parte).</p>
<p>1.7. In particolare, alla luce di tale disciplina speciale, si deve escludere l’applicabilità al giudizio di appello, davanti al TSAP, della previsione generale e comune, contenuta nell’art. 343 c.p.c., secondo cui «L&#8217;appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all&#8217;atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell&#8217;art. 166».<br />
E, quindi, deve escludersi, più in generale (anche per il giudizio davanti al TRAP), l’applicabilità del richiamato art. 166 (relativa alla costituzione del convenuto), in base alla quale «il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell&#8217;udienza di comparizione fissata nell&#8217;atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell&#8217;art. 163-bis  ovvero almeno venti giorni prima dell&#8217;udienza fissata a norma dell&#8217;art. 168-bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all&#8217;art. 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione».<br />
Infatti, la facoltà del ricorrente o dell’appellante di depositare l’atto introduttivo del grado di giudizio relativo, con i documenti allegati, fino a cinque giorni prima della data stabilita per l’udienza di prima comparizione delle parti, esclude in radice l’obbligo per l’intimato di costituirsi rispettando forme e tempi prescritti dall’art. 166 cod. proc. civile, che comporterebbe l’anticipazione temporale delle difese di controparte non ipotizzabili senza l’esame della documentazione del ricorrente (o dell’appellato) depositabile fino, quasi, a ridosso dell’udienza.</p>
<p>1.8. Di conseguenza, diventa inapplicabile anche la disposizione relativa all’avvertimento prescritto dall’art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., secondo cui «l’atto di citazione deve contenere: … 7).. l&#8217;invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell&#8217;udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall&#8217;art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell&#8217;udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell&#8217;art. 168-bis , con l&#8217;avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all&#8217;art. 167», dalla cui omissione la giurisprudenza di legittimità fa conseguire l’effetto di nullità dell’atto introduttivo del giudizio.<br />
Se non è applicabile l’art. 166, che ne costituisce il presupposto, non lo è a fortori neppure l’art. 167, in parte qua.</p>
<p>1.9. In conclusione, è infondata sia l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale, formulata dall’appellante principale, sia la contro eccezione da quest’ultima rivolta verso la prima.</p>
<p>2. Va in secondo luogo esaminata l’eccezione di cosa giudicata proposta dal secondo appellante incidentale (la SAFAB Spa) anche con la memoria conclusionale (p. 4 del ricorso).<br />
Secondo tale eccezione, il CONSORZIO avrebbe tardivamente gravato (perché l’impugnazione era stata proposta oltre il termine lungo) la sentenza del TRAP nei propri confronti. L’appello incidentale sarebbe tempestivo nei riguardi del solo appellante principale ma non nei suoi, atteso che il primo appellante non avrebbe richiesto la condanna della società appaltatrice ma solo quella del CONSORZIO. In tal senso, la sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato nel rapporto tra la ricorrente originaria e la società appaltatrice.</p>
<p>2.1. L’appello principale proposto dalla AZIENDE AGRICOLE RIUNITE PEDONE SRL nei riguardi di SOCIETÀ APPALTI E FORNITURE PER ACQUEDOTTI E BONIFICHE SPA (S.A.F.A.B. SPA) è inammissibile perché con lo stesso non risulta censurata la ratio decidendi contenuta nella sentenza del TRAP che, con riguardo a tale ultima parte, ha escluso la sussistenza dell’obbligo risarcitorio in quanto l’unico responsabile dei danni cagionati alla prima era stato solo il beneficiario della procedura espropriativa, ossia il CONSORZIO, per conto del quale aveva agito la seconda.</p>
<p>2.2. L’inammissibilità dell’appello nei confronti di tale parte, appellante incidentale, comporta, ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c., l’inefficacia dell’appello incidentale tardivo dalla stessa proposto nei riguardi della AZIENDE AGRICOLE RIUNITE PEDONE SRL. <br />
2.3. Ciò che comporta altresì l’inammissibilità, in questa sede, dell’appello incidentale tardivo proposto dal CONSORZIO verso la SOCIETÀ APPALTI E FORNITURE PER ACQUEDOTTI E BONIFICHE SPA (S.A.F.A.B. SPA), e teso far valere – in via di manleva &#8211; una garanzia impropria della seconda verso il primo.<br />
Trattandosi di cause scindibili, l’inammissibilità dell’appello principale (e, per converso, l’inefficacia di quello incidentale tardivo della società esecutrice delle opere) rende non più cumulabile la trattazione unitarie delle dette impugnazioni. Di conseguenza, anche quella proposta dal CONSORZIO deve subire la stessa sorte delle altre due, e deve essere dichiarata inammissibile.</p>
<p>3. Va respinta altresì l’eccezione di inammissibilità, per novità, delle domande contenute nell’appello principale, sollevata dal CONSORZIO.<br />
La novità delle domande proposte dalla società ricorrente, risulterebbe dal mutato ordine di quelle svolte nel corso del giudizio di primo grado e di quelle proposte nel giudizio di appello.</p>
<p>3.1. L’eccezione è infondata perché, al di là dell’ordine del loro svolgimento, si tratta delle stesse domande proposte nei due gradi di giudizio.</p>
<p>4. Occorre, a questo punto, passare all’esame del merito dell’impugnazione principale.<br />
4.1. L’appello va, innanzitutto, disatteso nella parte relativa alla prima procedura espropriativa, ossia a quella relativa al risarcimento dei danni e alla liquidazione delle indennità riferibili all’occupazione illegittima di mq. 6.700 di terreno della società ricorrente, eseguita in virtù del decreto di occupazione n. 1885 del 1996.<br />
A tale proposito, infatti, il TRAP, premesso che la domanda aveva ad oggetto la determinazione della corretta indennità di espropriazione, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 865 del 1971, e i danni complementari, richiesti ai sensi dell’art. 40 della legge n. 2359 del 1865, subiti dal compendio aziendale, l’ha respinta perché la società ricorrente avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni solo mediante la domanda di opposizione alla stima entro i termini prescritti a pena di decadenza.</p>
<p>4.1.2. A tale riguardo la società AZIENDE AGRICOLE RIUNITE PEDONE SRL, deduce una carenza di motivazione e la sua erroneità (p. 6 del ricorso). In particolare, con il detto motivo di appello, si contrappone, alla motivazione delle sentenza impugnata, che il termine decadenziale avrebbe una durata di dieci anni.</p>
<p>4.1.3. Ma la censura non è condivisibile.<br />
Infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto tardiva l’impugnazione proprio in applicazione del termine decadenziale, che è quello di trenta giorni stabilito dall’art. 19 della legge n. 865 del 1971, ben diverso da quello prescrizionale, di durata decennale.</p>
<p>4.1.4. Se nella specie fosse o meno applicabile il secondo, in luogo del primo,  non è censura svolta dall’appellante, il quale – con il primo motivo d’impugnazione – non contesta l’applicabilità della decadenza ma ne eccepisce la non corretta individuazione; mentre – al contrario di quanto si afferma nell’atto – questo è rettamente indicato nel termine di trenta giorni, previsto dall&#8217;art. 19 della legge n. 865 del 1971 per la proposizione dell&#8217;opposizione alla stima dell&#8217;indennità di espropriazione, la cui applicazione ha per indefettibile presupposto l&#8217;esistenza di una rituale notificazione del decreto di esproprio, riveste carattere perentorio, onde dalla sua inosservanza consegue l&#8217;inammissibilità della medesima opposizione (Cassazione, Sentenza n. 11127 del 2003).<br />
4.2. Riguardo al secondo dei due capi restanti dell’appello principale, vale a dire quello riguardante il rigetto della domanda di rimozione della cd. baulatura realizzata sul fondo  della ricorrente, il Consorzio ha, innanzitutto, eccepito il difetto di giurisdizione di questo Giudice.<br />
Poi, nel merito, ne ha sostenuto la infondatezza.</p>
<p>4.2.1.L’eccezione di difetto di giurisdizione, per la richiesta di una condanna ad un facere dell’Amministrazione, è infondata, trattandosi di cognizione relativa ad  attività materiale lesiva di diritti. <br />
Anche se il CONSORZIO fosse considerato quale una P.A., la giurisdizione di questo Tribunale resterebbe radicata alla luce del principio affermato dalle SU civili della Cassazione, secondo le quali l’inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un facere, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’Amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere,. Senza che sia di ostacolo il disposto dell&#8217;art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall&#8217;art. 7 della legge n. 205 del 2000, là dove devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia giacché, a seguito dell&#8217;intervento parzialmente caducatorio recato dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, nell&#8217;attuale assetto ordinamentale, la giurisdizione esclusiva nella predetta materia non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento degli interessi pubblici alla cui tutela sia preposta.   <br />
Ciò che ricorre nella specie, in cui si è realizzata una occupazione usurpativa dei beni del privato, non una procedura espropriativa legittima.</p>
<p>4.2.2. Nel merito, tuttavia, la domanda avanzata dalla società AZIENDE AGRICOLE RIUNITE PEDONE SRL, deve essere respinta, con la conferma della decisione di primo grado.<br />
Infatti, nella specie, vertendosi in ipotesi di comportamento materiale illecito della P.A., vale il principio espresso più volte dalla Corte di cassazione  e a termini del quale, la cd. occupazione acquisitiva non si realizza nell&#8217;ipotesi (di occupazione cosiddetta usurpativa) in cui la dichiarazione di pubblica utilità manchi ovvero debba ritenersi giuridicamente inesistente per essere carente dei suoi caratteri essenziali tipici, fra i quali la prefissione dei termini richiesti dall&#8217;art. 13 della legge n. 2359 del 1985 per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, configurandosi in tal caso soltanto una mera occupazione &#8211; detenzione illegittima dell&#8217;immobile privato, inquadrabile nell&#8217;illecito di cui all&#8217;art. 2043 cod. civ. con, in particolare, il conseguente diritto dell&#8217;interessato, il quale non intenda conseguire la restituzione del bene, di ottenere l&#8217;integrale risarcimento del danno, senza applicazione del criterio riduttivo previsto dall&#8217;art 5 bis, comma settimo bis (introdotto dall&#8217;art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge n. 662 del 1996) D.L. n. 333 del 1992 (conv., con modif., il legge n. 259 del 1992) e ora dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale (sentenze n. 348 e 349 del 2007). <br />
Poiché la società AZIENDE AGRICOLE RIUNITE PEDONE SRL  non ha chiesto la restituzione del bene, ma il risarcimento del danno, ne consegue l’impossibilità di chiedere ed ottenere la rimozione della cd. baulatura realizzata in un particolare tratto ove è stata realizzata l’opera, per le ragioni tecniche attinenti sia alla protezione delle condotte sia alle peculiari caratteristiche dei luoghi (necessità di curvature nella condotta, per l’esistenza di opere e tralicci per il passaggio di condutture elettriche) onde la loro previsione progettuale.<br />
L’aver chiesto il risarcimento e non la restituzione del fondo , comporta l’accettazione dello stato dei luoghi come modificato dal CONSORZIO.</p>
<p>4.3. Va esaminato il terzo capo dell’appello proposto dalla società AZIENDE AGRICOLE RIUNITE PEDONE SRL.<br />
4.3.1. A tale riguardo, deve confermarsi, anzitutto, la sentenza di prime cure nella parte in cui ha fissato, come criterio di  svalutazione dell’area residua del fondo occupato, la misura del 3%, anziché quella dell’1% indicata dal CTU o quella del 20% del CTP dell’AZIENDE AGRICOLE RIUNITE PEDONE SRL.<BR><br />
Infatti, oltre alle argomentazioni svolte dal TRAP di Napoli (riferimento ad altre pronunce relative a siti della stessa zona) resta il dato, non valutato dal CTU, ma che al collegio pare rilevante, riguardante il deprezzamento creatosi proprio a causa ed in ragione della baulatura realizzata solo in quel tratto di conduttura, onde i criteri di deprezzamento esposti dal CTU vanno rettificati proprio in ragione del maggior danno cagionato dalle inusuali modalità d’intervento e protezione della condotta. Infatti, si è accertato che tale baulatura, oltre a creare un danno estetico all’area residua, realizza una maggiore difficoltà di movimento all’interno dell’area e della azienda agraria. <br />
Vanno perciò respinte le deduzioni del CONSORZIO che pretende di individuare un vero e proprio miglioramento per il fondo oggetto dell’occupazione usurpativa, atteso che, come ha chiarito il CTU (p. 11 relazione del CTU a chiarimenti, 2002), nessun vantaggio ha ricevuto il fondo dall’allacciamento a una delle derivazioni subordinate ad altre ancora che a loro volta si allacciano o si possano allacciare alla condotta realizzata.</p>
<p>4.3.2. In secondo luogo, con riferimento all’entità dell’area rispetto alla quale la società AZIENDE AGRICOLE RIUNITE PEDONE SRL ha subito il danno, da un lato, deve respingersi l’ulteriore profilo di doglianza esposto nell’appello principale e in ragione del quale si vorrebbe ottenere una condanna risarcitoria calcolata sulla superficie di 730.000 mq, corrispondente all’intero fondo, anziché, come ha fatto il TRAP sulla superficie di 273.000 mq (p. 11 della sentenza), ottenendo un risultato assai superiore a quello calcolato in € 38.267,31.<br />
In realtà, il deprezzamento dell’area residua non riguarda affatto tutto il fondo di proprietà aziendale, ma solo quella parte di esso che risulta collocata tra la nuova condotta agricola e quella già realizzata a suo tempo, per un fascia di terreno calcolata in soli 70.000 mq (p. 6 relazione del CTU a chiarimenti, 2002). E con riferimento a tale fascia, dunque, che deve essere liquidato il danno, non in relazione a quella che nessun danno ne ha subito. <br />
Va pertanto accolto, in parte qua, solo l’appello incidentale del CONSORZIO (mentre il terzo profilo dell’appello principale deve essere respinto) e, di conseguenza si deve limitare il quantum da risarcimento per deprezzamento del fondo residuo a € 10.490, che riportati all’attualità vanno quantificati in € 10.997, 45.</p>
<p>5. La sentenza, per la restante parte, deve essere confermata, anche con riferimento alle spese giudiziali, poiché la modifica apportata alla decisione di prime cure ha un rilievo limitato e non è idonea a inficiare il regolamento delle stesse già datogli dai giudici di prime cure.<br />
6. Con riferimento alle spese di questo grado di giudizio, si deve così provvedere:<br />
a) vanno compensate quelle tra la società AZIENDE AGRICOLE RIUNITE PEDONE SRL e il CONSORZIO, per la reciproca soccombenza parziale e la limitata portata della modifica della sentenza di prime cure, accompagnata dal rigetto delle eccezioni sollevate dal CONSORZIO. <br />
b) vanno altresì compensate quelle tra la SAFAB Spa e il CONSORZIO, nonché tra la SAFAB Spa  e la società AZIENDE AGRICOLE RIUNITE PEDONE SRL, atteso che le declaratorie di inammissibilità e inefficacia dei rispettivi appelli non consente di verificare la reale consistenza delle rispettive doglianze.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TSAP definitivamente  pronunciando;<br />
Riuniti gli appelli proposti avverso la sentenza del TRAP di Napoli;<br />
così provvede:<br />
a) Dichiara ammissibile l’appello incidentale proposto dal CONSORZIO verso la AZIENDE AGRICOLE RIUNITE PEDONE SRL;<br />
b) Dichiara inammissibile l’appello principale proposto dalla AZIENDE AGRICOLE RIUNITE PEDONE SRL nei confronti di SAFAB Spa;<br />
c) Dichiara inefficace l’appello incidentale tardivo di SAFAB Spa  verso AZIENDE AGRICOLE RIUNITE PEDONE SRL;<BR><br />
d) Dichiara inammissibile l’appello incidentale del CONSORZIO verso SAFAB Spa;<br />
e) Accoglie, in parte, il primo motivo del ricorso incidentale proposto dal CONSORZIO e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il Consorzio al risarcimento del danno, in favore della società AZIENDE AGRICOLE RIUNITE PEDONE SRL, per il decremento della residua parte del proprio fondo, in €  10.997,45, oltre agli interessi dalla presente al saldo;<br />
f) Conferma nel resto la sentenza impugnata;<br />
g) Compensa le spese di questo grado tra tutte le parti litiganti.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, dai magistrati sopraindicati, il 28 maggio 2008.</p>
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