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	<title>28/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2524</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2524/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2524/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2524</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; concessioni – cabina ENEL – diniego – tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: T.A.R. ABRUZZO – PESCARA – Ordinanza sospensiva del 25 marzo 2004 n. 87 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2524/04 Registro Generale:4055/2004 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2524/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2524/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2524</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; concessioni – cabina ENEL – diniego – tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. ABRUZZO – PESCARA – <a href="/ga/id/2004/6/4151/g">Ordinanza sospensiva del 25 marzo 2004 n. 87</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2524/04<br />
Registro Generale:4055/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Lanfranco Balucani<br />Cons. Guido Salemi Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</b>rappresentato e difeso da:<br />
Avv. LUIGI MANZI e Avv. VINCENZO PETRIZZIcon domicilio eletto in Roma<br />
VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5presso LUIGI MANZI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SPORTELLO UNICO ATT. PRODUTT. ASSOCIAZ. COMUNI COMPRENS. PESCARACOMUNE DI ROSCIANO </b><br />
non costituitisi;e nei confronti di<br />
<b>ROSSINI ANNA MARIA </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR ABRUZZO &#8211; PESCARA n. 87/2004, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE DI UNA CABINA ELETTRICA;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Guido Salemi e udito, altresì, per le parti l’avv. Manzi;<br />
Ritenuto, nei limiti consentiti dalla fase cautelare, che il ricorso è assistito dal fumus boni iuris;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 4055/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 28 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2524/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2522</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2522/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2522/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2522/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2522</a></p>
<p>Concorso &#8211; Pubblica istruzione – concorso a dirigente riservato a chi abbia un triennio di incarico &#8211; Procedimento cautelare &#8211; ammissioni con riserva. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva del 12 gennaio 2004 n. 149 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2522/04 Registro Generale:3707/2004 Il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2522/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2522</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2522/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2522</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso &#8211; Pubblica istruzione – concorso a dirigente riservato a chi abbia un triennio di incarico &#8211; Procedimento cautelare &#8211; ammissioni con riserva.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/6/4153/g">Ordinanza sospensiva del 12 gennaio 2004 n. 149</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2522/04<br />
Registro Generale:3707/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Lanfranco Balucani<br />Cons. Guido Salemi Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MANILDO GIUSEPPINA </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
Avv. CORRADO MAUCERI, Avv. FAUSTO BUCCELLATO e Avv. ISETTA BARSANTIcon domicilio eletto in Roma VIALE ANGELICO 45presso FAUSTO BUCCELLATO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>DIRETTORE GENERALE DELL&#8217;UFF. SCOLASTICO REG.LE DELLA LIGURIAMINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA<br />
DIRETTORE GENERALE DELLA SCUOLA E DELL&#8217;AMM.NE DEL MIUR</b><br />
rappresentati e difesi da:AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III BIS n. 149/2004 , resa tra le parti, concernente CORSO CONCORSO RISERVATO PER IL RECLUTAMENTODEI DIRIGENTI SCOLASTICI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>DIRETTORE GENERALE DELL&#8217;UFF. SCOLASTICO REG.LE DELLA LIGURIA DIRETTORE GENERALE DELLA SCUOLA E DELL&#8217;AMM.NE DEL MIUR MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA<br />
Udito il relatore Cons. Guido Salemi e udito, altresì, per le parti l’avv. Buccellato;</p>
<p>Ritenuto che al danno lamentato dall’appelllante si può ovviare disponendosi la sua ammissione al corso di formazione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3707/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 28 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2522/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2522</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2520</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2520/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2520/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2520/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2520</a></p>
<p>Demanio – concessione arenile – realizzazione di spiaggia attrezzata senza limitazioni di accesso all’arenile &#8211; tutela cautelare avverso diniego di concessione &#8211; Procedimento cautelare &#8211; accoglimenti con salvezza di altri provvedimenti – ordinanze propulsive – accoglimento dell’istanza cautelare sul diniego ai fini della verifica di possibilità di imporre prescrizioni per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2520/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2520</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2520/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2520</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio – concessione arenile – realizzazione di spiaggia attrezzata senza limitazioni di accesso all’arenile &#8211; tutela cautelare avverso diniego di concessione &#8211; Procedimento cautelare &#8211; accoglimenti con salvezza di altri provvedimenti – ordinanze propulsive – accoglimento dell’istanza cautelare sul diniego ai fini della verifica di possibilità di imporre prescrizioni per garantire l’accesso alla spiaggia.(1)</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/6/4158/g">Ordinanza sospensiva del 3 marzo 2004 n. 288</a></p>
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4159/g">Ordinanza del 21 maggio 2004 n. 2321</a></p>
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/6/4160/g">Ordinanza sospensiva del 21 aprile 2004 n. 466</a></p>
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4161/g">Ordinanza del 27 gennaio 2004 n. 366</a></p>
<p>Vedi anche:CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4162/g">Ordinanza del 07 maggio 2004 n. 2098</a></p>
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/6/4163/g">Ordinanza sospensiva del 18 febbraio 2004 n. 247</a></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>(1) Le esigenze di balneazione imminenti nel mese di maggio e l’esistenza di collaudati criteri (art. 36 e 37 cod. nav.) in tema di prevalenza degli interessi generali nell’uso del demanio, consentono un intervento cautelare propulsivo. La particolarita’ del caso e’ rappresentata dal diverso peso specifico che il Consiglio di Stato da’ ai singoli elementi gia’ valutati dalla Capitaneria di porto: svalutandone alcuni (ad esempio la preesistenza di stabilimenti balneari), il Collegio ritiene si possa giungere ad una valutazione finale sulla concedibilita’ dell’arenile, diversa da quella impugnata. Poiche’ spetta all’amministrazione la decisione sul caso concreto, delibando tutti gli elementi a disposizione, si e’ preferito coinvolgere nuovamente la Capitaneria piuttosto che emanare un’ordinanza cautelare sul provvedimento negativo. Cio’ e’ possibile per l’orientamento che guida le Capitanerie nei giudizi: C. Si. 20 agosto 2002 n. 531 (sulla necessita’ di comparazione di piu’ domande), Cons. Stato, Sez. VI, 22 marzo 2002 n. 1662 (sulla possibilita’ di ponderare anche interessi di natura diversa da quelli propriamente demaniali), Sez. II parere su ricorso straordinario 2.4.2003 n. 2364/2002 (sugli usi ricreativi , ombrelloni senza cabiene e necessita’ di un piano degli arenili). (Guglielmo Saporito, 4 giugno 2004)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2520/04<br />
Registro Generale:4057/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Lanfranco Balucani<br />Cons. Domenico Cafini Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>EDILCON 2 S.R.L. </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
Avv. GIANLUIGI PELLEGRINO e Avv. GIOVANNI PELLEGRINOcon domicilio eletto in Roma VIA GIUSTINIANI 18presso GIANLUIGI PELLEGRINO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI </b><br />
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<b>COMUNE DI GALLIPOLI </b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. PIER LUIGI PORTALURIcon domicilio eletto in Roma VIALE GORIZIA N. 25/Dpresso GIULIO MICIONI<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA &#8211; LECCE: Sezione I n. 288/2004, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONC. DEMANIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SPIAGGIA ATTREZZATA;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI e COMUNE DI GALLIPOLI<br />
Udito il relatore Cons. Domenico Cafini e uditi, altresì, per le parti l’avv. Gianluigi Pellegrino e l’avv. Vantaggiato per delega dell’avv. Portaluri;</p>
<p>Ritenuto che, differentemente da altre controversie esaminate recentemente dalla Sezione (ordinanze n. 366/04 e 2098/04), nel caso in esame la concessione richiesta concerne la realizzazione di una “spiaggia attrezzata” senza limitazione alcuna per l’accesso pubblico all’arenile;</p>
<p>Rilevato che l’elemento della notevole presenza di strutture balneari nel tratto di spiaggia in questione risulta in parte smentito dalla documentazione e dalla relazione depositata da parte ricorrente;</p>
<p>Ritenuto di dovere, pertanto, accogliere parzialmente l’istanza cautelare, dovendo l’Amministrazione verificare, in sede di nuovo esercizio del potere, la possibilità di rilasciare la richiesta concessione, anche attraverso l’eventuale imposizione di prescrizioni che garantiscano l’interesse al libero accesso alla spiaggia, evidenziato nell’atto impugnato (cfr, in tal senso, ord. n. 4615/2004 del 21/05/2004)</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie in parte l&#8217;appello (Ricorso numero: 4057/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado, nei sensi di cui in motivazione..</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 28 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2520/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2520</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3465</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3465/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3465/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3465/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3465</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Corradino Cofathec Servizi s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’ATI Cofathec Servizi s.p.a. Sircas s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c/ Azienda Unità sanitaria locale BR/1 (Avv. Portaluri) &#8211; Siram s.p.a. (avv.ti Bellini e Becchi) Contratti della pubblica amministrazione – aggiudicazione – annullamento – conseguenze sul contratto stipulato</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Corradino<br /> Cofathec Servizi s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’ATI Cofathec Servizi s.p.a. Sircas s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c/ Azienda Unità sanitaria locale BR/1 (Avv. Portaluri) &#8211; Siram s.p.a. (avv.ti Bellini e Becchi)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – aggiudicazione – annullamento – conseguenze sul contratto stipulato – inefficacia sopravvenuta – limiti – conseguenze sulla giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’annullamento dell’aggiudicazione in sede giurisdizionale allorché sia stato stipulato il contratto d’appalto implica che quest’ultimo diviene inefficace. Invero, la categoria dell’inefficacia successiva ricorre allorché il negozio pienamente efficace al momento della sua nascita divenga inefficace per il sopravvenire di una ragione nuova di inefficacia, quest’ultima da intendersi come inidoneità funzionale in cui venga a trovarsi il programma negoziale per l’incidenza ab externo di interessi giuridici di rango poziore incompatibili con l’interesse interno negoziale; in tal caso, l’ordinamento è chiamato a risolvere un problema di contrasto fra situazioni effettuali: non viene in rilievo l’atto sotto il profilo genetico (validità o invalidità), bensì la efficacia di esso. Inoltre, in essa deve formare oggetto di mera declaratoria da parte dello stesso giudice che pronuncia la sentenza costitutiva di demolizione dell’atto gravato, ed infine che essa non estende i suoi effetti sulle prestazioni medio tempore eseguite. In punto di giurisdizione, essa spetta al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva. E’, infatti, evidente che non viene in rilievo una vicenda propria del contratto (come potrebbe essere un suo aspetto patologico), ma degli effetti automaticamente prodottisi sulla fattispecie contrattuale per effetto dell’annullamento della procedura amministrativa di gara (o di un suo segmento).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L’annullamento dell’aggiudicazione implica l’inefficacia sopravvenuta del contratto, non la sua nullità, né la sua annullabilità, e restano salve le prestazioni medio tempore eseguite</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  3465/04 REG.DEC.<br />
N. 7315 REG.RIC.<br />
ANNO   2003</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>          ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello nr. 7315/2003 R.G., proposto da<br />
<b>Cofathec Servizi s.p.a., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria dell’ATI Cofathec Servizi s.p.a. Sircas s.p.a., rappresentata e difesa dal prof. avv. Ernesto Sticchi Damiani, ed elettivamente domiciliata in Roma, via L. Mantegazza n. 24, presso il cav. Luigi Gardin;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; l’ <b>Azienda Unità sanitaria locale BR/1</b>, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa anche quale Ente incorporante – l’Azienda ospedaliera “A. Di Summa” di Brindisi dal prof. Avv. Pier Luigi Portaluri, con domicilio eletto in Ro</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Siram s.p.a., </b>in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Vito Bellini e Bruno Becchi presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, via Orazio n. 3,</p>
<p>per l’annullamento e/o la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. della Puglia,-Lecce- n. 4476/2003 depositata in data 26 giugno 2003, notificata in data 27 giugno 2003.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio delle parti appellate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 11 novembre 2003, relatore il consigliere Michele Corradino; <br />
Uditi gli avv.ti Sticchi Damiani, Portaluri e Becchi come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la sentenza appellata il TAR della Puglia ha respinto il ricorso con cui l’odierno appellante aveva richiesto l&#8217;annullamento di tutti gli atti della gara pubblica, indetta dall’Azienda ospedaliera “A. Di Summa” di Brindisi, per l&#8217;affidamento del servizio di gestione e manutenzione del patrimonio impiantistico della Azienda ospedaliera.<br />
In particolare erano stati gravati:<br />
&#8211; il bando di gara datato 8 agosto 2002;<br />
&#8211; il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto, nelle parti censurate;<br />
&#8211; la deliberazione n. 821/G.C. del 20 settembre 2002 di nomina della commissione di gara;<br />
&#8211; tutti gli atti della commissione di gara (verbali del 4 novembre 2002; verbale del 23 novembre 2002; verbale del 6 dicembre 2002; verbale del 7 dicembre 2002);<br />
&#8211; la deliberazione commissariale n. 1118/G.C. del 13 dicembre 2002, avente ad oggetto: &#8220;Esito pubblico incanto per l&#8217;affidamento del servizio manutentivo del patrimonio impiantistico dell&#8217;Azienda Ospedaliera A. Di Summa&#8221;, con cui si approvano le risultanz<br />
Inoltre era stato richiesto in primo grado l&#8217;accertamento e la declaratoria della nullità e/o inefficacia o, in subordine, l&#8217;annullamento ex articolo 1441 del codice civile del contratto per l&#8217;affidamento della gestione manutentiva del patrimonio impiantistico dell&#8217;Azienda Ospedaliera A. Di Summa, ove stipulato tra le parti, nonché l&#8217;accertamento e la declaratoria del diritto della società ricorrente, ai sensi dell&#8217;articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, come modificato dall&#8217;articolo 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, ad ottenere il risarcimento del danno ingiusto conseguente all&#8217;illegittimo operato da parte dell&#8217;Azienda Ospedaliera A. Di Summa di Brindisi.<br />
La sentenza è stata appellata dalla Cofathec Servizi s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’ATI Cofathec Servizi s.p.a. e Sircas s.p.a. che contrasta le argomentazioni del TAR della Puglia.<br />
L’Azienda Unità sanitaria locale BR/1 e la Siram s.p.a. si sono costituite per resistere all’appello.<br />
La Siram s.p.a ha, altresì, proposto appello incidentale.<br />
L’Azienda ospedaliera “A. Di Summa” di Brindisi non si è costituita in giudizio.<br />
Alla pubblica udienza del 11 novembre 2003, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello è fondato, e conseguentemente va annullata la pronuncia gravata.<br />
1. Deve essere innanzitutto esaminata l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado avanzata, con appello incidentale, dalla Siram spa, atteso che il suo accoglimento implicherebbe la declaratoria di irricevibilità del gravame di primo grado.<br />
L’eccezione non può essere accolta.<br />
L&#8217;aggiudicazione provvisoria, in quanto atto preparatorio e non conclusivo del procedimento, non obbliga all&#8217;immediata impugnazione; questa può essere differita al momento in cui si ricorre contro l&#8217;aggiudicazione definitiva.<br />
Il termine per ricorrere contro l&#8217;aggiudicazione di un pubblico contratto, pertanto, decorre dalla piena conoscenza di quella definitiva, con la possibilità di far valere nel relativo giudizio anche i vizi propri di quella provvisoria (cfr.: Cons. Stato, Sez.V, 24/05/2002, n. 2863).<br />
A conferma di tale orientamento può essere richiamato  l’indirizzo interpretativo secondo cui, allorchè l&#8217;impresa non aggiudicataria impugni l&#8217;aggiudicazione provvisoria di un contratto della pubblica aministrazione, ciò non l&#8217;esime dall&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione definitiva, a pena di improcedibilità del primo ricorso giurisdizionale, in quanto quest&#8217;ultima aggiudicazione è non già un atto meramente confermativo della prima, bensì una autonoma valutazione della vicenda contrattuale (Cons. Stato, Sez.V, 03/04/2001, n. 1913).<br />
Il sistema delineato dalla giurisprudenza appare, dunque, razionale: a fronte di aggiudicazione provvisoria, l&#8217;impresa non aggiudicataria non ha l&#8217;onere ma la facoltà di impugnare immediatamente tale aggiudicazione, che è autonomamente lesiva in quanto le inibisce l&#8217;ulteriore partecipazione al procedimento. Rispetto all&#8217;aggiudicazione provvisoria, però, quella definitiva non costituisce atto meramente confermativo o esecutivo, ma un atto che, anche quando recepisce pienamente i risultati dell&#8217;aggiudicazione provvisoria, comporta, comunque, un&#8217;autonoma valutazione; pertanto l&#8217;aggiudicazione definitiva necessita sempre di autonoma impugnazione, anche se è già stata impugnata quella provvisoria. In sostanza, qualora l&#8217;aggiudicazione provvisoria venga impugnata immediatamente ed autonomamente, la parte ha l&#8217;onere di impugnare anche, in un secondo momento, quella definitiva, pena l&#8217;improcedibilità del primo ricorso (cfr.: Cons. Stato, Sez.V, 03/04/2001, n. 1998).<br />
Va inoltre osservato che, secondo l’indirizzo consolidato, la piena conoscenza del provvedimento impugnato deve essere comprovata dalla parte che eccepisce l&#8217;irricevibilità del ricorso (Cons. Stato, Sez.V, 14/05/1992, n. 396), e che l’eccezione di irricevibilità del ricorso va disattesa ove la parte processuale che l’ha eccepita non fornisca alcuna prova idonea a dimostrare che il ricorrente fosse a conoscenza degli atti impugnati prima di sessanta giorni dalla notifica del ricorso.<br />
Nel caso in esame la piena prova non è raggiunta.</p>
<p>2. Con il primo motivo di ricorso l’appellante deduce che dal chiaro tenore dell’art. 5 del disciplinare di gara (a norma del quale “le imprese che partecipano ad un raggruppamento temporaneo o ad un consorzio non sono ammesse a presentare offerte distinte, né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio”), risulta evidente il divieto assoluto ed incondizionato di partecipazione plurima, senza eccezioni di sorta. Afferma, altresì, l’appellante che, indipendentemente dalla lettura dell’art. 13 L. 109/1994, la lex specialis della gara può innalzare il livello di segretezza di fonte normativa e rendere assoluto il divieto di partecipazione plurima.<br />
Sul punto, il giudice di primo grado ha ritenuto che la prescrizione di cui al prefato art. 5 del disciplinare di gara è ripetitiva del disposto legislativo (art. 13 comma 4 della L. 109/19944) ed esclude solo la partecipazione dei consorziati indicati come esecutori dell’appalto.<br />
Ritiene invece il Collegio evidente la diversità del contenuto dei dati normativi coinvolti, non solo in ordine al profilo letterale ma considerando, altresì, il piano logico-sistematico.<br />
Appare sufficiente, allo scopo, la lettura dei dati coinvolti, da cui è possibile inferire l’assenza di ripetitività ed identità fra prescrizione di legge e prescrizione del bando. Orbene, il bando di gara pubblica, in quanto lex specialis, vincola non solo i concorrenti ma la stessa amministrazione, che non può pertanto esimersi dall&#8217;osservarlo una volta che sia stato emanato, al fine di garantire la par condicio di tutti i concorrenti.<br />
Nel caso che ci occupa dal bando discendeva l’esclusione dell’offerta della Siram spa, per la perentoria ed assoluta prescrizione del divieto di partecipazione plurima.</p>
<p>3. Deduce ulteriormente l’appellante l’erroneità della gravata sentenza, per aver qualificato l’Ital.co.ser., di cui fa parte la Siram spa, consorzio di cooperative di produzione e lavoro ai sensi della L. 422/1909 e del r.d. 278/1911.<br />
Il motivo è fondato.<br />
Risulta, infatti, che i requisiti richiesti per i consorzi di cooperative previsti dalla l. 25 giugno 1909 n. 422 e dal r.d. 12 febbraio 1911 n. 278, non sono riscontrabili in capo alla Ital.co.ser..<br />
Invero, la disciplina contenuta nella l. 25 giugno 1909 n. 422 e nel r.d. 12 febbraio 1911 n. 278 caratterizza dette figure soggettive per la diuturna ed immanente presenza pubblicistica, dalla nascita alla estinzione del soggetto. Nel caso che ci occupa, non è dato riscontrare tale presenza nella vita dell’Ital.co.ser..<br />
Quanto alla qualificazione giuridica della Ital.co.ser., merita adesione la tesi dell’appellante, il quale sostiene trattarsi di comune consorzio di concorrenti (costituito in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter c.c.) di cui agli artt. 2602 e ss. c.c., che rinviene espresso richiamo nell’art. 10 comma 1, lett. e della L. 109/1994.<br />
Non può, infatti, condividersi il ragionamento del giudice di primo grado, non solo nella parte in cui ha omesso di valutare attentamente la presenza delle caratterizzazioni pubblicistiche proprie dei consorzi di cooperative previsti dalla l. 25 giugno 1909 n. 422 e dal r.d. 12 febbraio 1911 n. 278, ma anche laddove ha sostenuto la assimilazione dei consorzi in esame ed i comuni consorzi di cooperative ammessi ai pubblici appalti.<br />
Da tale impostazione discende l’applicazione dell’art. 13 comma 4 della L. 109/1994, nella parte in cui, riferendosi alle A.T.I. ed ai consorzi di cui all’art. 10 comma 1 lett. d) ed e), prescrive un divieto assoluto di partecipazione plurima. <br />
Ne discende che l’amministrazione resistente avrebbe dovuto, in forza di tale tassativo divieto, escludere l’offerta della Siram s.p.a. trattandosi  di soggetto che concorreva in forma individuale ed in forma di consorziata della Ital.co.ser..</p>
<p>4. Merita di essere condivisa, inoltre, l’ulteriore censura con cui l’appellante denuncia l’erroneità della gravata sentenza nella parte in cui non qualifica appalto di lavori, sebbene appalto di servizi, l&#8217;appalto de quo (per una applicazione: Cons. Stato, Sez.V, 11/06/1999, n. 630).<br />
Invero, risulta evidente la prevalenza funzionale dell’attività di manutenzione degli impianti rispetto alle forniture ed alle attività qualificate in termini di servizi. Accanto alla richiamata prevalenza funzionale è, altresì, possibile riscontrare anche una prevalenza economica.<br />
5. L’appellante chiede, altresì, l&#8217;accertamento e la declaratoria della nullità e/o inefficacia o, in subordine, l&#8217;annullamento ex articolo 1441 del codice civile del contratto per l&#8217;affidamento della gestione manutentiva del patrimonio impiantistico dell&#8217;Azienda Ospedaliera A. Di Summa, stipulato tra le parti.<br />
La questione è complessa. <br />
Si pone sulla linea di confine tra il diritto pubblico e il diritto privato ed involge la vexata quaestio dei rapporti fra provvedimenti amministrativi ed atti negoziali.<br />
Nella materia in esame è possibile individuare quattro distinti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.<br />
Da un lato, si sostiene la sussumibilità della patologia del contratto nello schema dell’annullabilità relativa ex art. 1441 c.c.; dall’altro si propende per la nullità del vincolo negoziale e per la conseguente soggezione dello stesso al regime contemplato dagli artt. 1421 ss. c.c.; secondo la terza opzione ermeneutica si verificherebbe un effetto caducante automatico; infine, autorevole dottrina e recenti arresti giurisprudenziali, affermano l’inefficacia del vincolo negoziale.<br />
A completare ulteriormente il quadro interpretativo in subiecta materia è intervenuto l’articolo 14, comma 2 (Nuove norme in materia processuale) del d.lg. 190 del 2002 (Attuazione della L. 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale), che esclude la “risoluzione del contratto” per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione di lavori relativi alle infrastrutture oggetto di quella normativa speciale. Al riguardo si è rilevato, che il dato testuale della norma, riferentesi all’istituto civilistico della risoluzione che ha una struttura propria ben delineata dal codice civile, non è di univoca lettura, atteso che può essere interpretato come eccezione che conferma la regola della nullità, ovvero che la caducazione del contratto medesimo, a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, costituisca evento normale; altri autori hanno tuttavia evidenziato che l’espressione utilizzata risponde probabilmente all’esigenza, avvertita dal legislatore, di non prendere posizione nell’ambito del dibattito.</p>
<p>5.1 La tesi che afferma l’annullabilità relativa del contratto ex art. 1441 c.c. ha caratterizzato, in misura univoca, la giurisprudenza del Giudice Ordinario, ma ha trovato significativi riscontri anche nella giurisprudenza amministrativa (Cfr. Cass. 17 novembre 2000, n. 14901; Cass. 8 maggio 1996, n. 4269, Cass. 28 marzo 1996, n. 2842; Cons. Stato, sez. VI, 1° febbraio 2002, n. 570; T.A.R. Puglia, Lecce, 28 febbraio 2001, n. 746; T.A.R. Lombardia, Brescia, 9 maggio 2002, n. 823; T.A.R. Lombardia, Milano, 29 novembre 1999, n. 4070; T.A.R. Lombardia, Milano, 23 dicembre 1999, n. 5049; T.A.R. Lombardia, Milano, 11 dicembre 2000, n. 7702; T.A.R. Campania, Napoli, 20 ottobre 2000, n. 3890).<br />
Tale tesi muove dal rilievo secondo cui gli atti amministrativi adottati nella procedura di evidenza pubblica, che precedono la stipulazione dei contratti jure privatorum, “non sono altro che mezzi di integrazione della capacità e della volontà dell’ente pubblico, sicché i loro vizi, traducendosi in vizi attinenti a tale capacità e a tale volontà, non possono che comportare l’annullabilità del contratto, deducibile, in via di azione o di eccezione, soltanto da detto ente” (Cass. 8 maggio 1996, n. 4269). Detto diversamente, il procedimento ad evidenza pubblica ha la funzione di salvaguardare la corretta formazione del consenso da parte della pubblica amministrazione, garantendo che essa scelga il contraente migliore tra tutti i partecipanti alla procedura concorsuale; le relative norme sono, pertanto, dettate esclusivamente a tutela dell’interesse dell’amministrazione. I sostenitori della tesi dell&#8217;annullabilità, conforme all’interesse dell&#8217;Amministrazione, ritengono che tale soluzione sia quella più idonea ad assicurare la certezza dei rapporti giuridici, atteso che, diversamente, aderendo all’orientamento della nullità assoluta, qualunque terzo escluso dall&#8217;aggiudicazione potrebbe far valere, anche a distanza di tempo l&#8217;invalidità radicale del contratto, travolgendone gli effetti.<br />
Ferma restando la tesi dell’annullabilità, dottrina e giurisprudenza ne hanno individuato un diverso fondamento: si è parlato ora di vizio del consenso per errore essenziale e riconoscibile sulla qualità di legittimo aggiudicatario dell’altro contraente (artt. 1428 e 1429, n. 3 c.c.), ora di annullabilità ex articolo 1425, primo comma, c.c., per una sorta di incapacità a contrattare dell’amministrazione ove sia caducata la delibera di contrattare (Cass., sez. I, 28 marzo 1996 n. 2842), ora ancora di annullabilità per difetto di legittimazione negoziale della pubblica amministrazione intesa come ipotesi concreta di incapacità rispetto allo specifico negozio, a fronte di una generale capacità giuridica e di agire del soggetto (Cass., sez. II, 21 febbraio 1995 n. 1885 e Cass., sez. I, 13 ottobre 1985 n. 5712).<br />
E’ stato, tuttavia, sottolineato da attenta dottrina che non tutte le fattispecie decise dalla Cassazione riguardano casi di precedente annullamento dell’aggiudicazione, sicché si è per certi versi dubitato che l’effettivo decisum abbia negato l’effetto di ravolgimento del contratto scaturente dall’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione.</p>
<p>5.2. La tesi della nullità viene argomentata, in prevalenza, con riferimento al primo comma dell’art. 1418 c.c., che sanziona con la nullità il contratto contrario a norme imperative (c.d. nullità virtuale o extratestuale). Il percorso argomentativo seguito dalla corrente giurisprudenziale in esame muove dalla constatazione che l’invalidità che inficia il contratto stipulato con il privato contraente deriva dalla violazione di norme di azione disciplinanti il procedimento di gara ad evidenza pubblica. Le norme che prescrivono le modalità da osservare nella scelta del contraente esprimono un implicito divieto di stipulare con soggetti non siano risultati legittimi vincitori dalla pubblica selezione (Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2002, n. 6281, che, però, si è soffermata sul caso particolare della carenza di potere della Pubblica Amministrazione in tema di rinegoziazione delle condizioni economiche previste in sede di aggiudicazione; T.A.R. Calabria, 26 novembre 2002, n. 2031; T.A.R. Campania, Napoli, 29 maggio 2002, n. 3177 in cui viene valorizzato il richiamo alla normativa sull’evidenza pubblica, diretta, attraverso la salvaguardia della par condicio tra i concorrenti, ad assicurare i fondamentali valori di imparzialità e di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa &#8211; art. 97 Cost. &#8211; nonché di tutela dell&#8217;effettività della concorrenza ex artt. 2, 3, par. 1, lett. g), e 4 Trattato CE). Come è stato stabilito “tale qualificazione della patologia si fonda sulla constatazione secondo cui la procedimentalizzazione della scelta del contraente ed il suo coordinamento a profili di interesse pubblico in ordine all’acquisizione della migliore offerta contrattuale, configurano una fattispecie complessa, nella quale convergono meri atti, operazioni materiali, provvedimenti, dichiarazioni di volontà del privato, e del quale la stipulazione del contratto rappresenta l’effetto finale. Ne consegue che l’invalidità di atti della serie procedimentale che incidano sulla legittimità dell’aggiudicazione non consentono alla suddetta fattispecie di conseguire il proprio perfezionamento giuridico, ed in primo luogo di determinare l’idem consensus (ovvero l’accordo) che costituisce elemento essenziale di ogni contratto. E’ noto che il vizio radicale del consenso, nel senso del suo difetto genetico originario, produce la nullità del contratto e non la semplice annullabilità, ai sensi dell’art. 1418 comma 2 c.c.” (T.A.R. Puglia, Bari, 23 ottobre 2002, n. 394). Viene, poi, riconosciuta la nullità del contratto nel caso di incompetenza assoluta dell’organo stipulante (Cass., 9 ottobre 1961, n. 2058; Cass., 10 aprile 1978, n. 1668).<br />
Sulla base di tali premesse, la nullità del contratto stipulato a seguito di procedura concorsuale illegittima viene giustificata secondo tre diverse prospettive.<br />
Un primo orientamento ritiene che l’annullamento (giurisdizionale o amministrativo) degli atti di gara per motivi di legittimità, facendo venire meno ex tunc il provvedimento di aggiudicazione, dà luogo ad una mancanza originaria del consenso dell’amministrazione all’assunzione del vincolo negoziale: la nullità del contratto si giustificherebbe alla stregua del combinato disposto delle previsioni di cui agli artt. 1418, comma 2, e 1325, n. 1, c.c.. Ne consegue l’applicabilità del regime normativo di cui agli artt. 1421 ss. c.c. (cfr.: Cass. Civ. 9 gennaio 2002, n. 193, ove per i giudici di legittimità “il venir meno della deliberazione attraverso cui si è espressa la volontà dell’ente conduttore rende nullo il contratto per assenza del requisito dell’accordo tra le parti (art.1325 n. 1 e art. 1418 comma 2 c.c.).<br />
Una tesi minoritaria, relativamente alla ipotesi particolare dell’originaria mancanza o dell’annullamento ex tunc della deliberazione a contrarre, ritiene che l’inosservanza del principio della necessità della copertura finanziaria determini la nullità del contratto per mancanza della causa ex art. 1418, comma 2, e 1325, n. 2.<br />
Altra parte della dottrina riconduce la nullità del contratto alla generale previsione di cui all’art. 1418 , comma 1, sotto il profilo della violazione di norme imperative nel caso in cui i vizi della serie procedimentale ad evidenza pubblica siano tali da determinare l’inidoneità del contratto a perseguire il vincolo di scopo assegnato all’amministrazione.<br />
5.3. La tesi dell’inefficacia è stata recentemente sostenuta dalla decisione Cons. Stato 6666/2003, secondo cui la caducazione, in sede giurisdizionale o amministrativa, di atti della fase della formazione, attraverso i quali si è formata in concreto la volontà contrattuale dell’Amministrazione, dà luogo alla conseguenza di privare l’Amministrazione stessa, con efficacia ex tunc, della legittimazione a negoziare; in sostanza, l’organo amministrativo che ha stipulato il contratto, una volta che viene a cadere, con effetto ex tunc, uno degli atti del procedimento costitutivo della volontà dell’Amministrazione, come la deliberazione di contrattare, il bando o l’aggiudicazione, si trova nella condizione di aver stipulato privo della legittimazione che gli è stata conferita dai precedenti atti amministrativi (cfr. Cass., 20 novembre 1985, n. 5712): “la categoria che viene in gioco in tal caso non è l’annullabilità, ma l’inefficacia. E, infatti, nei contratti ad evidenza pubblica gli atti della serie pubblicistica e quelli della serie privatistica sono indipendenti quanto alla validità; i primi condizionano, però, l’efficacia dei secondi, di modo che il contratto diviene ab origine inefficace se uno degli atti del procedimento viene meno per una qualsiasi causa (cfr. Cass., 5 aprile 1976, n. 1197)”. <br />Secondo tale impostazione l’inefficacia sopravvenuta derivante dall’annullamento degli atti di gara ovvero del provvedimento di aggiudicazione (in sede giurisdizionale, amministrativa o in via di autotutela) è relativa e può essere fatta valere solo dalla parte che abbia ottenuto l’annullamento dell’aggiudicazione. Per il Collegio della decisione riportata “più problematica appare, invece, la posizione dell’Amministrazione. Di regola il contratto rimane vincolante inter partes, nonostante l’intervenuto annullamento dell’aggiudicazione in sede giurisdizionale, fino all’adozione di apposite iniziative da parte degli interessati. Tuttavia, appare meritevole di protezione anche l’interesse dell’Amministrazione a rimuovere gli effetti di situazioni ormai riconosciute illegittime. In tale eventualità, tuttavia, la P.A. può determinare l’inefficacia del contratto, ma attraverso il procedimento di annullamento degli atti di gara in via di autotutela, applicando i principi garantistici in materia (avviso di avvio del procedimento; congrua motivazione; adeguata valutazione dell’interesse pubblico e dell’affidamento del contraente). Per quanto, più in particolare, riguarda la tutela dei soggetti che abbiano ottenuto ragione dinanzi al giudice amministrativo tramite l’annullamento dell’atto di aggiudicazione, nei casi in cui il contratto sia già stato concluso, ritiene il Collegio preferibile la posizione dottrinale orientata nel senso dell’applicazione della normativa dettata dal codice civile a proposito delle associazioni e fondazioni, in quanto esprimente principi generali, applicabili anche alla Pubblica amministrazione, quale persona giuridica ex art. 11 c.c., soggetta, quindi, oltre che alle norme di diritto pubblico, anche alle norme civilistiche essenziali che disciplinano le persone giuridiche (cfr., in tal senso, anche se nell’ambito della teoria della inefficacia del contratto per difetto di un presupposto o di una condizione di efficacia del contratto, Cons. St., Sez. VI, n. 2992 del 2003 cit.). Secondo tali principi, l’annullamento della deliberazione formativa della volontà contrattuale dell’ente &#8220;non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima&#8221; (art. 23 e 25 c.c.). Questo criterio, invero, consente di tutelare la posizione del contraente di buona fede, ma allo stesso tempo consente di dare pieno riconoscimento alle ragioni di colui che abbia ottenuto l’annullamento di atti della fase di formazione (e segnatamente, dell’aggiudicazione) laddove possa essere esclusa la buona fede del contraente, travolgendo in tal caso detto annullamento la fattispecie contrattuale nella sua interezza”.<br />
Secondo la decisione in esame un argomento sistematico in favore della tesi della inefficacia sopravvenuta può trarsi dalla legge 21 dicembre 2001 n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), la quale, all’art. 1, comma 2, indica, tra gli altri, il principio e criterio direttivo (lettera n): “previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; …”.<br />
La delega, com’è noto, è stata attuata con l’art. 14 del D.Lgs. n. 190 del 2002, con cui, appunto, si esclude che l’annullamento dell’aggiudicazione comporti la risoluzione del contratto nelle more stipulato dalla P.A.. Ora, se il legislatore, in applicazione di una facoltà riconosciuta dalla direttiva 89/665 (art. 2, par. 5 e 6) &#8211; che postula il principio in forza del quale, di regola, la stipulazione del contratto non preclude affatto la reintegrazione in forma specifica, anche se gli Stati membri potrebbero introdurre norme interne con tale contenuto &#8211; ha avvertito la necessità di stabilire una apposita norma derogatoria di tale principio in un particolare settore, allora significa che, in linea generale, la stipulazione del contratto non è di ostacolo alla tutela in forma specifica della parte interessata, assicurata attraverso la verificazione del contratto e la conseguente possibilità di subentro. <br />D’altronde, il riferimento del legislatore delegato (anche se per escluderla) alla risoluzione del contratto conseguente all’annullamento della procedura sembra far propendere per il rifiuto della categoria della invalidità e per l’adesione a quella della perdita di efficacia del contratto.</p>
<p>6. Si è poi fatto strada nella giurisprudenza amministrativa l’orientamento della caducazione automatica (Cons. St., Sez. V, 25 maggio 1998, n. 677, in un caso di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione; Cons. St., Sez. V, 30 marzo 1993, n. 435, che afferma il travolgimento automatico del contratto per effetto dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione; Cons. St., Sez. VI, 14 gennaio 2000, n. 244, muovendo dal principio di conservazione degli atti, per cui la graduatoria della gara conserva i suoi effetti per il caso in cui venga meno la prima aggiudicazione, afferma che l’annullamento dell’aggiudicazione in favore del primo graduato comporta l’aggiudicazione automatica in favore del secondo graduato; di recente, Cons. St., Sez. V, 5 marzo 2003, n. 1218; Cons. St., Sez. VI, 14 marzo 2003, n. 1518). La tesi della caducazione automatica è stato, poi, di recente approfondita dalla VI Sezione del Consiglio di Stato (cfr. dec. 5 maggio 2003, n. 2332), che ha ripreso la tesi, di matrice dottrinaria, della inefficacia del contratto per mancanza legale del procedimento, vale a dire per carenza del presupposto legale di efficacia del contratto costituito dalla fase di evidenza pubblica mancanza legale del procedimento), riconducendone l’effetto al principio generale, proprio anche dei negozi giuridici privati collegati in via necessaria, secondo cui simul stabunt, simul cadent. Altro orientamento della VI Sezione del Consiglio di Stato ritiene accoglibile l’impostazione tradizionale relativa alla normale efficacia caducante dell’annullamento dell’aggiudicazione sul contratto conseguente, ma con il temperamento costituito dalla salvezza dei diritti dei terzi in buona fede in applicazione analogica degli artt. 23, comma 2 e 25, comma 2, del codice civile, applicabili alla Pubblica amministrazione in quanto persona giuridica ex art. 11 dello stesso codice (cfr. Cons. St., Sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2992).</p>
<p>7. Il Collegio condivide la tesi dell’efficacia caducante, nel caso di annullamento giurisdizionale, come in quello dell’eliminazione a seguito di autotutela o di ricorso giustiziale, degli atti della procedura amministrativa, in forza del rapporto di consequenzialità necessaria tra la procedura di gara ed il contratto successivamente stipulato. Sul punto, stante la novità e la rilevante complessità della tematica in esame, ritiene il Collegio di doversi soffermare sulle ragioni che inducono a tale adesione e a specificare il proprio orientamento sul punto.<br />
Sul piano della ricostruzione fenomenica, è necessario prendere le mosse dall’innegabile esistenza di un raccordo fra gli atti della serie pubblicistica ed il contratto stipulato all’esito dell’aggiudicazione. Tale raccordo induce l’interprete ad interrogarsi in ordine alla applicabilità, al caso in esame, della distinzione elaborata in sede giurisprudenziale, in relazione agli atti amministrativi, tra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante. Tale distinzione (criticata da autorevole dottrina) risale alla pronuncia del Consiglio di Stato, Ad. Plen. 19 ottobre 1955 n. 17, e si fonda sulla diversa intensità che contraddistingue il nesso di presupposizione o di derivazione intercorrente fra atti (ed in particolare fra atto annullato e atto successivo). La distinzione, in definitiva, consente di misurare il diverso grado di incidenza pregiudiziale fra atto presupposto (annullato) e atto consequenziale. Detto diversamente, i due termini della distinzione sono accomunati dall’esistenza di un nesso di derivazione o presupposizione fra c.d. “atto a monte” e c.d. “atto a valle”; tuttavia, mentre nel caso di invalidità ad effetto viziante l’atto a valle l’atto consequenziale deve essere impugnato per essere eliminato dal mondo giuridico (resistendo all’annullamento dell’atto presupposto”), nel caso di invalidità ad effetto caducante, l’annullamento dall’atto presupposto implica l’automatico travolgimento dell’atto consequenziale senza bisogno di impugnativa ad hoc.<br />
Risulta a questo punto indispensabile chiarire se tale meccanismo sia applicabile anche nei rapporti fra atti amministrativi ed atti negoziali (non aderendo all’autorevole ricostruzione dottrinale che configura gli atti di evidenza pubblica come atti amministrativi negoziali), atti, questi, appartenenti a seriazioni giuridiche ontologicamente eterogenee. Sul punto, ritiene il Collegio che la diversa natura degli atti in questione non escluda l’applicabilità della prefata distinzione, essendo rilevante, in via esclusiva, l’obiettiva connesione (presupposizione o derivazione) fra atto primario ed atto consequenziale (nel nostro caso, di natura pubblicistica il primo, privatistica il secondo). La validità di tale ricostruzione è comprovata dal riconoscimento, in sede giurisprudenziale e dottrinale, dell’esistenza del nesso di derivazione fra atti di natura giuridica eterogenea: si pensi al rapporto fra regolamento e provvedimento amministrativo (valorizzando il profilo di fonte del diritto del regolamento); al legame fra sentenza ed atto amministrativo adottato in esecuzione della prima; si pensi, infine, al legame fra accordo endoprocedimentale e provvedimento finale (aderendo alla tesi che ricostruisce l’accordo in chiave privatistica). Orbene, dimostrata l’applicabilità della richiamata distinzione anche ad atti di natura diversa, deve essere precisato che il nesso di connessione fra atti non sussite solo in caso di legame endoprocedimentale (è il caso della connessione accordo – provvedimento ex art. 11 L. 241/1990) ma, altresì, nel caso di preordinazione funzionale (id est: legame esterno) fra atti: ricorre tale ipotesi proprio nel caso del legame fra aggiudicazione e contratto, aderendo alla prevalente ricostruzione che li configura, rispettivamente, come ultimo atto della serie pubblicistica e primo atto della serie privatistica. Che la intensa connessione (preordinazione funzionale) fra aggiudicazione e contratto sussista è, non solo giuridicamente evidente (appare necessaria, in tal senso la citazione di un passo significativo di Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria – Sentenza 29 gennaio 2003 n. 1 -”Pur senza affrontare la questione generale del rapporto processuale tra l’azione di annullamento degli atti amministrativi e quella del risarcimento del danno dai medesimi eventualmente provocato, nell’ambito della nuova disciplina del processo amministrativo, un rapporto di pregiudizialità necessaria può, comunque, porsi, tutte le volte che si sia di fronte alla necessità di stabilire le conseguenze dell’annullamento degli atti di gara sul contratto eventualmente stipulato tra l’Amministrazione appaltante e l’originario aggiudicatario; in tal caso, la previa proposizione del ricorso giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, e la definizione del relativo giudizio, appare, comunque, necessaria, posto che si tratta di stabilire quali siano le conseguenze, sul contratto di appalto nelle more stipulato tra Amministrazione ed aggiudicatario, dell’avvenuto annullamento degli atti di gara a seguito del ricorso del partecipante non aggiudicatario), ma anche intuitivo: post hoc, propter hoc: è la fase dell’evidenza pubblica che determina e genera, in via esclusiva e necessaria, la controparte del rapporto contrattuale.<br />
Chiarita la stretta ed intensa consequenzialità fra aggiudicazione e contratto, occorre comprendere il meccanismo giuridico in forza del quale l’annullamento giurisdizionale, ovvero l’eliminazione a seguito di autotutela o di ricorso giustiziale, degli atti della procedura amministrativa importa la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato.<br />
In primo luogo occorre premettere che l’efficacia caducante è cosa diversa dalla nullità del contratto successivamente stipulato. Nonostante alcune somiglianze (come, ad esempio, la declaratoria ex officio da parte dello stesso giudice che pronuncia l’annullamento), non può dirsi che il contratto successivamente stipulato sia invalido a causa della demolizione giuridica del provvedimento di aggiudicazione. Al contrario, al contratto in questione si attaglia la situazione negativa di “mancanza di effetti”. L’inefficacia è una categoria concettuale che non trova nel codice civile del 1942 una considerazione unitaria e generale (a differenza della nullità e della annullabilità); è, inoltre, una figura che presenta una estensione maggiore rispetto alla invalidità, nonché una diversa morfologia ed un diverso trattamento normativo. L’in se di tale figura, come messo in rilievo dalla maggioritaria dottrina civilistica, è l’idoneità a meglio realizzare il trattamento corrispondente agli interessi in gioco (in contrasto con la disciplina &#8211; rigida – dell’invalidità). Tale tesi affonda le radici nel pensiero della pandettistica che ben distinguerva fra inefficacia ed invalidità, approfondendo con acume e rigorosa considerazione la autonomia dell’”atto” rispetto al “rapporto”. L’inefficacia è pertanto una qualificazione giuridica di contenuto negativo che l’ordinamento riserva a tutti i casi di inidoneità dell’atto a produrre effetti giuridici che ne realizzino la funzione.<br />
Sulla base di tale impostazione, si ritiene di dover prendere le mosse dalla tesi sostenute da questo Consesso nelle decisioni Cons. Stato, Sez. VI, 5 maggio 2003, n. 2332  e Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2003, n. 6666. In particolare, mentre nella prima decisione l’efficacia caducante viene ricondotta alla carenza di uno dei presupposti di efficacia del contratto, carenza determinata dall’annullamento dell’aggiudicazione, nella seconda l’inefficacia sopravvenuta del contratto viene ricondotta alla mancanza del requisito della legittimazione a contrarre, derivante dall’annullamento degli atti di gara.<br />
Al riguardo il Collegio, in parte diversamente argomentando rispetto agli arresti or ora citati,  ferma restando l’adesione alla tesi della caducazione automatica, che i termini della questione debbano essere ricostruiti alla luce della categoria dell’inefficacia successiva, che ricorre allorché il negozio pienamente efficace al momento della sua nascita divenga inefficace per il sopravvenire di una ragione nuova di inefficacia, quest’ultima da intendersi come inidoneità funzionale in cui venga a trovarsi il programma negoziale per l’incidenza ab externo di interessi giuridici di rango poziore incompatibili con l’interesse interno negoziale. Tale interferenza non implica alcuna alterazione strutturale della fattispecie contrattuale, incidendo unicamente sulla funzione dell’atto ovvero, per meglio dire, sul momento effettuale; in tali casi l’ordinamento è chiamato a risolvere un problema di contrasto fra situazioni effettuali: non viene in rilievo l’atto sotto il profilo genetico (validità o invalidità), bensì la sua efficacia.<br />
L’inefficacia successiva, al pari della nullità successiva, agisce retroattivamente ma differentemente dalla seconda incontra il duplice limite delle situazioni soggettive che si siano già consolidate in capo ai terzi fino alla domanda volta a far dichiarare l’inefficacia (arg. Ex. Artt. 1452, 1458, comma 2, 1467 e 2901 c.c.) e delle prestazioni già eseguite nei negozi di durata.<br />
La fondatezza dell’assunto si coglie considerando che il negozio giuridico, atto di autoregolamento di privati interessi, vincolando le parti alla realizzazione nel tempo dell’obiettivo programmato, rimane esposto al verificarsi di fatti e vicende, inerenti ad altri tipi di interessi delle parti o di terzi, che sopravvenendo interferiscono con il ciclo di efficacia del contratto. Nel caso in esame, inoltre, l’interferenza dell’interesse esterno è mediata da una pronuncia giurisdizionale (di annullamento degli atti di gara) che dà la stura al meccanismo di travolgimento automatico dell’atto della serie privatistica. L’interesse superiore di cui si tratta è consacrato dalle prescrizioni di evidenza pubblica, che una antica ed ormai superata tesi riteneva volte esclusivamente al soddisfacimento dell’interesse particolare della pubblica amministrazione.<br />
Invero, è di recente acquisizione che le prescrizioni in tema di procedure di gara, interna o comunitaria, devono essere lette nell’ottica della tutela dell’interesse generale. I principi fondamentali della concorrenza e del mercato &#8211; (articoli 2, 3, par. 1, lettera g, e 4 Trattato CE) &#8211;  (affermati con forza soprattutto in sede comunitaria) nonchè del buon andamento e dell’imparzialità (come enunciati dall’art. 97 della Costituzione) sono valori in stretto collegamento fra loro, elevati a canoni fondamentali dell’intera azione amministrativa per la cura e la protezione di interessi pubblici di primario rilievo (assurti, ormai, a veri e propri principi del diritto pubblico dell’economia vivente). Tale prospettiva è decisivamente valorizzata dal diritto comunitario che, nella materia che ci occupa, è proteso alla salvaguardia dei valori della concorrenza e, quindi, della libertà competitiva delle singole imprese. L’interesse poziore esterno (alla scelta del legittimo contraente), valorizzato e consacrato dalla sentenza di annullamento dell’atto amministrativo, espone il contratto già stipulato ad una vicenda effettuale di carattere negativo, spiegabile come precarietà ex post di carattere peculiare.</p>
<p>7. In ordine alle conseguenze derivanti dall’inefficacia successiva, va precisato che essa deve formare oggetto di mera declaratoria da parte dello stesso giudice che pronuncia la sentenza costitutiva di demolizione dell’atto gravato (coerentemente alla pienezza di giurisdizione che il legislatore del 1998 e del 2000 ha voluto riconoscere al plesso giurisdizionale amministrativo), ed infine che essa non estende i suoi effetti sulle prestazioni medio tempore eseguite. In punto di giurisdizione la soluzione esposta esclude in radice il sorgere di dubbio alcuno circa la spettanza della potestas decidendi (in ordine alla declaratoria di inefficacia) in capo al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva. E’, infatti, evidente che non viene in rilievo una vicenda propria del contratto (come potrebbe essere un suo aspetto patologico), ma degli effetti automaticamente prodottisi sulla fattispecie contrattuale per effetto dell’annullamento della procedura amministrativa di gara (o di un suo segmento). Di qui il corollario, coerente con le esigenze di concentrazione e pienezza della tutela, che il giudice amministrativo, dotato di giurisdizione esclusiva sulla procedura di affidamento, indaghi anche sugli effetti prodotti dall’annullamento della procedura sul contratto medio tempore stipulato. Diversamente opinando sarebbe reintrodotto, in palese contrasto con le scelte del legislatore del 1998-2000, il dispendioso sistema che costringeva il cittadino alla moltiplicazione dei giudizi, con passaggio dall’una all’altra giurisdizione, per poter conseguire il bene dell’effettività della tutela.</p>
<p>8. Non può essere accolta l’istanza avanzata dalla Siram spa al fine di provocare la remissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del giudizio. La Siram spa sostiene che sarebbe costituzionalmente illegittimo, ai sensi degli artt. 3 e 97 Cost., ammettere alla gara cui partecipi il consorzio, ex artt. 10 comma 1 e 13 comma 4 della L. 109/1994, i consorziati di cooperative di produzione e lavoro puri non indicati come esecutori dell’appalto in caso di aggiudicazione, e non ammettere ai consorzi di cooperative misti ammessi ai pubblici appalti di cui all’art. 1 n. 3 del R.D. n. 278/1911. La questione difetta del requisito della rilevanza, atteso che la qualificazione dell’Ital.co.ser. quale consorzio ex art. 2602 c.c. esclude l’applicazione dei dati normativi richiamati dalla Siram spa.</p>
<p>9. In ordine alla richiesta di risarcimento del danno, deve essere osservato che la domanda risarcitoria non sostenuta dalle allegazioni necessarie all&#8217;accertamento della responsabilità dell&#8217;amministrazione risulta proposta in modo generico e, quindi, va respinta; grava, infatti, sul danneggiato l&#8217;onere di provare, ai sensi dell&#8217;art. 2697 c.c., tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito (Cons. Stato, Sez. V, 25/01/2002, n. 416; Cons. Stato, Sez. V, 06/08/2001, n. 4239). Invero, il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell&#8217;annullamento giurisdizionale ma richiede la positiva verifica di tutti i requisiti previsti dalla legge: oltre alla lesione della situazione soggettiva d&#8217;interesse tutelata dall&#8217;ordinamento, è indispensabile che sia accertata la colpa dell&#8217;amministrazione, e l&#8217;esistenza di un danno al patrimonio e che sussista un nesso causale tra l&#8217;illecito ed il danno subito. Però più che accedere direttamente alla colpa &#8211; intesa come profilo soggettivo di responsabilità e ritenuta configurabile quando l&#8217;adozione dell&#8217;atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione, che si pongono come limiti esterni alla discrezionalità &#8211; è indispensabile accedere a una nozione di tipo oggettivo che tenga conto dei vizi che inficiano il provvedimento ed in linea con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, della gravità della violazione commessa dall&#8217;amministrazione, anche alla luce dell&#8217;ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse all&#8217;organo, dei precedenti della giurisprudenza, delle condizioni concrete e dell&#8217;apporto eventualmente dato dai privati nel procedimento; pertanto se la violazione è l&#8217;effetto di un errore scusabile dell&#8217;autorità, non si potrà configurare il requisito della colpa, se, invece, la violazione appare grave e se essa matura in un contesto nel quale all&#8217;indirizzo dell&#8217;amministrazione sono formulati addebiti ragionevoli, specie sul piano della diligenza e della perizia, il requisito della colpa dovrà sussistere (Cons. Stato, Sez. IV, 14/06/2001, n. 3169; Cons. Stato, Sez. VI, 18/12/2001, n. 6281). Nel caso in esame non è dato ravvisare una manifesta e grave violazione da parte dell’amministrazione; difetta, pertanto, l’elemento soggettivo richiesto per la configurabilità di un danno risarcibile. A ciò si aggiunge la mancanza della necessaria dimostrazione del danno che rende comunque inaccoglibile la domanda.</p>
<p>10. Assorbito quant’altro il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui sopra, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, accoglimento del ricorso di primo grado con annullamento degli atti impugnati.<br />
Per le ragioni esposte l’appello va accolto.<br />
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>&#8211; Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) accoglie l’appello nei sensi di cui in motivazione.<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio dell’11.11.03, con l&#8217;intervento dei sigg.ri<br />
Emidio Frascione			presidente,<br />	<br />
Raffaele Carboni			consigliere,<br />	<br />
Paolo Buonvino			consigliere,<br />	<br />
Claudio Marchitiello		consigliere,<br />	<br />
Michele Corradino			consigliere estensore,</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3460</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3460/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3460/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3460</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Branca Costruzioni Pozzobon s.p.a. (avv. Aliquò) c/ Comune di Caulonia (n.c.) &#8211; a.t.i. D.M.C. s.a.s. di Aquilino Ignazio, Impresa Costruzioni ERICA s.r.l., Bruccoleri Luigi Costruzioni s.r.l., Bruccoleri Giacomo Costruzioni s-.r.l. (avv.ti Mancuso e Tirinnocchi) in sede di gara, la dichiarazione relativa ad uno stato o qualità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3460/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3460</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3460/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3460</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Branca<br /> Costruzioni Pozzobon s.p.a. (avv. Aliquò) c/ Comune di Caulonia (n.c.) &#8211; a.t.i. D.M.C. s.a.s. di Aquilino Ignazio, Impresa Costruzioni ERICA s.r.l., Bruccoleri Luigi Costruzioni s.r.l., Bruccoleri Giacomo Costruzioni s-.r.l. (avv.ti Mancuso e Tirinnocchi)</span></p>
<hr />
<p>in sede di gara, la dichiarazione relativa ad uno stato o qualità proprio del direttore tecnico può essere reso anche dal legale rappresentante dell&#8217;impresa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – gara – dichiarazione attestante l’assenza di condizioni ostative alla partecipazione – lex specialis – obbligo di sottoscrizione – anche in capo ai direttori tecnici – rinvio al d.P.R. 445/2000 – sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell’impresa – ammissibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Allorché la lex specialis di gara prescriva che le dichiarazioni relative all’assenza di condizioni ostative alla partecipazione alle gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, previste dall’art. 75 del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 debbano essere sottoscritte a pena di esclusione anche dai soggetti previsti dall’art. 75, comma 1, lett. b) e c), e quindi anche dai direttori tecnici, la circostanza che un’impresa produca dette dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante non ne inficia l’ammissione alla procedura, alla luce della previsione del bando che consente esplicitamente il ricorso a dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da intendersi come richiamo alla normativa complessivamente riguardante tali dichiarazioni, che obiettivamente ammette (art. 47) la possibilità di effettuare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà anche con riguardo a stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In sede di gara, la dichiarazione relativa ad uno stato o qualità proprio del direttore tecnico può essere reso anche dal legale rappresentante dell’impresa</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.3460/04  Reg.Sent.<br />
N.6017	 Reg.Ric. Anno 2003	 																																																																																											</p>
<p align=center><b>IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 6017 del 2003, proposto da<br />
<b>Costruzioni Pozzobon s.p.a. </b>, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Aliquò, elettivamente domiciliata presso  l’avv. Giancarlo Navarra    in Roma, Via delle Tre Cannelle 22</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Caulonia</b>, non costituito in giudizio e<br />
l’a.t.i. D.M.C. s.a.s. di Aquilino Ignazio, Impresa Costruzioni ERICA s.r.l., Bruccoleri Luigi Costruzioni s.r.l., Bruccoleri Giacomo Costruzioni s-.r.l., rappresentata e difesa  dagli avv.ti Cristina  Mancuso e Salvatore Tirinnocchi ed  elettivamente domiciliata  presso l’svv. Enrico Panfili  in Roma, Via L. Luciani 1</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione staccata di Reggio Calabria 28 maggio 2003 n. 142, resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’a.t.i. D.M.C., Erica, Bruccoleri Luigi e Bruccoleri Giacomo ;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del  24 febbraio 2004 il consigliere Marzio Branca,  e uditi gli avvocati Aliquò e Tirinnocchi.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dalla costituenda a.t.i. D.M.C. di Aquilino Ignazio s.a.s., Impresa Costruzioni Erica s.r.l., Bruccoleri Luigi Costruzioni s.r.l., Bruccoleri Giacomo Costruzioni s.r.l., del verbale di gara 10 ottobre 2002 con cui il Comune di Caulonia ha aggiudicato alla Impresa Costruzioni Pozzobon s.p.a. i lavori di consolidamento del centro storico, IV stralcio.<br />
Il TAR, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso,  depositato presso la Sezione staccata di Reggio Calabria, sebbene indirizzato al TAR per la Calabria, ha ritenuto che erano state illegittimamente escluse dalla valutazione due concorrenti, le cui offerte, una volta riammesse in gara, hanno determinato una media favorevole all’offerta della ricorrente.<br />
Avverso la sentenza ha proposto appello l’impresa Pozzobon aggiudicataria originaria, assumendone l’erroneità e chiedendone la riforma.<br />
Si è costituita in giudizio, per resistere al gravame l’a.t.i. D.M.C. vincitrice in primo grado.<br />
Con ordinanza 8 luglio 2003 n. 2937 la Sezione ha sospeso l’efficacia della decisione.<br />
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Va esaminata in primo luogo l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, intestato al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, senza indicazione di sede, e depositato presso la Sezione staccata di Reggio Calabria.<br />
L’appellante afferma che doveva intendersi che il ricorso era stato proposto alla sede di Catanzaro, e  invoca in suo  favore il precedente costituito dalla sentenza della Sezione 20 maggio 2002 n. 2722, con la quale si è giudicato inammissibile un ricorso proposto al TAR per la Campania – Napoli &#8211; e depositato nella Sezione staccata di Salerno. <br />
L’eccezione va disattesa.<br />
Appare evidente infatti che le due fattispecie non sono sovrapponibili. Mentre nel precedente richiamato l’ufficio giudiziario cui si intendeva ricorrere era specificamente indicato, così vincolando le successive fasi della procedura, nel caso ora in esame, la semplice indicazione del TAR per la Calabria non è idonea, di per sé, a radicare la competenza delle sezioni che compongono il  Tribunale del capoluogo, in quanto la Sezione staccata appartiene pur sempre al TAR di quella Regione.<br />
La Sezione staccata di Reggio Calabria, del resto, era la sezione effettivamente competente per la controversia, considerata l’ubicazione del Comune autore del provvedimento impugnato.Assume rilievo,  ad avviso del Collegio, la norma di cui all’art. 32, comma 1, della legge n. 1034 del 1971, secondo cui “Nei ricorsi da devolversi alle sezioni staccate previste dall’art. 1” è prescritto che “il deposito … e le operazioni successive vengono effettuate presso gli uffici delle sezioni staccate”<br />
<br />L’espressione ”ricorsi da devolversi”, non può essere intesa, come vorrebbe la parte resistente, “ricorsi indirizzati”, sia perché è inserita in una disposizione che disciplina, anche mediante il richiamo all’art. 1, la competenza territoriale delle sezioni staccate, sia perché il l’espressione “da devolversi” richiama piuttosto il concetto della competenza oggettivamente stabilita che non quello della scelta effettuata dal ricorrente.<br />
In conclusione la norma tende ad imporre, prevenendo possibili dubbi interpretativi, che i ricorsi di competenza di una sezione staccata vanno depositati presso la sezione staccata<br />
Ma, ove si volesse aderire alla tesi avversa all’esistenza di una norma che  nella specie  non avrebbe consentito il deposito del ricorso nella Sede di Catanzaro, neppure potrebbe affermarsi con certezza l’esistenza di una norma di segno opposto, e occorrerebbe  procedere in base ai principi fondamentali del processo, valutando il pregiudizio che la soluzione prescelta può arrecare al diritto di difesa delle parti contrapposte.<br />
Nella specie la statuizione di inammissibilità del ricorso priverebbe di ogni tutela l’interesse della parte ricorrente in primo grado, mentre la decisione opposta non arreca un pregiudizio della stessa gravità alla impresa resistente, che può lamentare soltanto di non essere stata messa a conoscenza del deposito del ricorso presso la Sezione staccata di Reggio Calabria, ma è stata poi nelle condizioni di partecipare, salva la prima e interlocutoria camera di consiglio, al giudizio di primo grado, nel quale non si è costituita per una propria scelta difensiva, per poi proporre dell’appello in esame.<br />
Appare dunque preferibile la soluzione favorevole all’ammissibilità del ricorso di primo grado.  <br />
La diversa eccezione di inammissibilità è basata sul rilievo che è stato impugnato il verbale di gara e non il provvedimento di aggiudicazione, e l’atto impugnato, in quanto endoprocedimentale, non sarebbe impugnabile.<br />
L’eccezione va disattesa perché non risulta, né l’appellante è in grado di indicarlo, quale altro provvedimento sia stato adottato per l’aggiudicazione formale dell’appalto in questione.<br />
Nel merito, il problema consiste nella  controversa  legittimità delle offerte di due imprese concorrenti, che non avrebbero osservato alcune disposizioni del bando, circa l’allegazione delle dichiarazioni di cui al punto 3 del disciplinare di gara.  <br />
Si tratta delle dichiarazioni sostitutive “ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 445” relativamente all’assenza di condizioni ostative alla partecipazione alle gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, previste dall’art. 75 del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.<br />
A pagina 4 del disciplinare si disponeva che tali dichiarazioni fossero sottoscritte a pena di esclusione anche dai soggetti previsti dall’art. 75, comma 1, lett. b) e c), mentre le imprese in questione avevano presentato dichiarazioni rese dal legale rappresentante anche con riferimento alle persone dei direttori tecnici.<br />
Il TAR ha ritenuto che la richiesta, contenuta nel bando, di dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovesse essere intesa come richiamo alla normativa complessivamente riguardante tali dichiarazioni, che obiettivamente ammette (art. 47) la possibilità di effettuare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà anche con riguardo a stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.<br />
La decisione è da condividere.<br />
Va ricordato che la norma appena citata prescrive espressamente ed  in via generale che nei rapporti con la Pubblica Amministrazione le situazioni personali possono  essere comprovate mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. La stessa lex specialis si è uniformata a tale regola e non vi è motivo, quindi, di ritenere che la prescrizione del disciplinare, che richiedeva la dichiarazione effettuata anche dai  direttori tecnici, abbia inteso derogare alle disposizioni del t.u. in materia di documentazione amministrativa.  Né può ritenersi  peregrina l’ipotesi che l’amministratore non intenda effettuare la dichiarazione anche per il direttore tecnico e la stazione appaltante era pienamente legittimata ad acquisire la dichiarazione personale anche da parte dei soggetti in questione.<br />
In ogni caso, dovendo procedere all’interpretazione della clausola del bando, occorre preferire la lettura che la renda compatibile con la norma che ammette le dichiarazioni sostitutive mediante rinvio generico al d.P.R. n. 445 del 2000. E ciò sia in ossequio al principio operante nella materia delle pubbliche gare, che favorisce la partecipazione di un numero per quanto possibile ampio di concorrenti. In caso contrario, oltre all’inosservanza del principio anzidetto,   risulterebbe obliterato anche il divieto di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, che fa divieto all’Amministrazione di aggravare il procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dall’istruttoria, delle quali nella specie non vi è traccia (Cons. St., Sez. VI, 6 agosto 2002 n. 4090).<br />
E’ da aggiungere, in fine, che la soluzione qui accolta non trova ostacolo nel principio della par condicio, posto che la pretesa inosservanza del disciplinare non ha arrecato alcun vantaggio alle concorrenti che l’avrebbero commessa.<br />
Merita conferma anche il capo della sentenza che concerne la dichiarazione sostitutiva per autenticazione di copie di documenti amministrativi, a mente degli artt. 19, 47 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000. L’art. 38 comma 3, richiede che sia allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore, ossia dell’autore della dichiarazione sostitutiva.<br />
L’appello va dunque rigettato.<br />
La spese possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,    rigetta l’appello in epigrafe; <br />
dispone la compensazione delle spese;<br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del 24 febbraio 2004  con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
 Emidio Frascione	Presidente<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi  Cogliani	Consigliere   <br />	<br />
Paolo Buonvino	Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti	Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca	Consigliere est.																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28 maggio 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3460/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3460</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3457</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3457/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3457/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3457/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3457</a></p>
<p>se in un&#8217;offerta si indicano due cifre discordanti, e l&#8217;errore materiale sia palese, l&#8217;amministrazione può scegliere il prezzo più vantaggioso Contratti della pubblica amministrazione – offerta – discordanza fra cifre indicate – indeterminatezza dell’offerta – esclusione – art. 72, r.d. 827/1924 – applicabilità – ratio – possibilità per l’amministrazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3457/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3457</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3457/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3457</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>se in un&#8217;offerta si indicano due cifre discordanti, e l&#8217;errore materiale sia palese, l&#8217;amministrazione può scegliere il prezzo più vantaggioso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – offerta – discordanza fra cifre indicate – indeterminatezza dell’offerta – esclusione – art. 72, r.d. 827/1924 – applicabilità – ratio – possibilità per l’amministrazione di scelta dell’offerta più vantaggiosa</span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora, per errore materiale, in un’offerta, accanto ad una cifra, risulti indicata anche un’altra cifra, priva, però, di qualunque supporto matematico o di calcolo, a differenza dell’altra, tale circostanza non toglie all’offerta in esame la propria efficacia e capacità di essere valutata dall’amministrazione come univoca e precisa. In tal senso, può essere applicato il disposto dell’art. 72 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, che, nel riguardare il diverso caso della discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre, risolvendolo nel senso della scelta del prezzo più vantaggioso per l’amministrazione, ben si presta, per identità di ratio, all’applicazione al caso in esame, caratterizzato dalla discordanza tra due valori espressi in cifre.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se in un’offerta si indicano due cifre discordanti, e l’errore materiale sia palese, l’amministrazione può scegliere il prezzo più vantaggioso</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3457/04 REG.DEC.<br />
N. 4097 REG.RIC.<br />
ANNO  2003 </p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>        ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>Sul ricorso n. 4097/2003 R.G. proposto da<br />
<b>Termica Impianti s.r.l., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico e Raffaele Titomanlio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, Via Gian Giacomo Porro, n. 8;</p>
<p><b></p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p></b></p>
<p>&#8211; <b>Azienda Ospedaliera “S. Giuseppe Moscati” di Avellino</b>, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Enzo Maria Marenghi e Giorgio Silvestri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, Pi</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>&#8211; <b>Ve.Ri.Co Impianti S.r.l</b>., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Angelo Saturno, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Tuscolana, n. 771, presso il Sig. Michele Russillo (Libreria Gulliver);<br />
PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
Della sentenza resa dal T.A.R. per la Campania, prima sezione di Salerno, n. 12/03, pubblicata in data 17 gennaio 2003.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Ospedaliera “S. Giuseppe Moscati” di Avellino;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Ve.Ri.Co Impianti S.r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 9.1.2004 i difensori delle parti  avv.ti R. Titomanlio, Esposito su delega degli avv.ti Marenghi e Saturno come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con sentenza n. 12 del 17 gennaio 2003, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, prima sezione di Salerno, rigettava il ricorso con il quale la Termica Impianti s.r.l. chiedeva l’annullamento della delibera del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera “S. Giuseppe Moscati” di Avellino n. 1273 dell’11.12.01 di approvazione degli atti del procedimento di licitazione privata per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e conservativa degli impianti tecnologici, e di aggiudicazione della gara alla Ve.Ri.Co Impianti S.r.l..<br />
Avverso la predetta decisione proponeva rituale appello la Termica Impianti s.r.l., deducendo l’erroneità della sentenza.<br />
Si sono costituite l’Azienda Ospedaliera “S. Giuseppe Moscati” di Avellino e la Ve.Ri.Co Impianti S.r.l. per resistere all’appello.<br />
Con memorie depositate in vista dell&#8217;udienza la parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 9.1.2004 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il Collegio può prescindere dall’esame delle eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso di primo grado proposte dall’Azienda Ospedaliera “S. Giuseppe Moscati” di Avellino e dalla Ve.Ri.Co Impianti S.r.l. in quanto l’appello è comunque infondato nel merito, e va perciò rigettato.<br />
L’odierna ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza impugnata in quanto, nel valutare la questione relativa all’offerta presentata dalla Ve.Ri.Co Impianti S.r.l.,  ha sostenuto che “bene ha fatto la commissione a …… ritenere che il contrasto tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in maniera estensiva con la quantificazione del ribasso, e cioè con riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 23” del bando di gara “potesse risolversi secondo la regola dettata dall’art. 72 del R.D. 23/5/24 n. 827, vale a dire con la scelta del prezzo più vantaggioso per l’amministrazione, in caso di contrasto tra prezzo indicato in cifre ed in lettere”. Sostiene, invece, la Termica Impianti s.r.l. che l’offerta in questione, in quanto contenente due proposte, sarebbe indeterminata, e comunque violerebbe le prescrizioni di gara, che impongono la presentazione di una sola offerta. L’Amministrazione avrebbe dovuto, perciò, escludere dalla procedura l’impresa Ve.Ri.Co Impianti S.r.l..<br />
La censura è infondata.<br />
Come correttamente argomentato dal T.A.R., l’offerta formulata dalla Ve.Ri.Co Impianti S.r.l. non può ritenersi contenente due diverse proposte, visto che dalla specificità della presentazione emerge che il computo della stessa sulla base dei parametri indicati dal bando è avvenuto una sola volta, ed in modo chiaro e conforme a quanto richiesto dalla lex specialis di gara. Il fatto che, per errore materiale, risulti indicata anche un’altra cifra, priva, però, di qualunque supporto matematico o di calcolo, a differenza dell’altra, non toglie all’offerta in esame la propria efficacia e capacità di essere valutata dall’amministrazione come univoca e precisa. In tal senso, tra l’altro, può essere richiamato il disposto dell’art. 72 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, che, nel riguardare il diverso caso della discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre, risolvendolo nel senso della scelta del prezzo più vantaggioso per l’amministrazione, ben si presta, per identità di ratio, all’applicazione al caso in esame, caratterizzato dalla discordanza tra due valori espressi in cifre. <br />
Risulta chiara, quindi, la volontà della Ve.Ri.Co Impianti S.r.l. di proporre solo l’offerta individuata dalla Commissione di gara, alla quale, comunque, la stessa impresa sarebbe stata tenuta in virtù del disposto del sopra citato art. 72 del R. D. 23 maggio 1924 n. 827.<br />
2. Alla luce delle suesposte considerazioni, ed assorbito quant’altro, il ricorso in appello va rigettato.<br />
3. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) rigetta l’appello in epigrafe.<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 9.1.2004 con l&#8217;intervento dei sigg.ri:<br />
Alfonso Quaranta				Presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni				Consigliere<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino				Consigliere<br />	<br />
Michele Corradino				Consigliere estensore																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28 maggio 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3457/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3457</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2515</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2515/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2515/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2515/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2515</a></p>
<p>Radio televisione &#8211; Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; sospensione lavori &#8211; lavori per impianto di telefonia mobile &#8211; tutela cautelare chiesta dal concessionario – accoglimento &#8211; appello cautelare dell’amministrazione – rilevanza del parere favorevole dell’organismo preposto alla tutela ambientale e dell’avvenuta attivazione dell’ impianto &#8211; tutela cautelare – rigetto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2515/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2515</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2515/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2515</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Radio televisione &#8211; Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; sospensione lavori &#8211;  lavori per impianto di telefonia mobile &#8211; tutela cautelare chiesta dal  concessionario – accoglimento &#8211; appello cautelare dell’amministrazione – rilevanza del parere favorevole dell’organismo preposto alla tutela ambientale e dell’avvenuta attivazione dell’ impianto &#8211; tutela cautelare – rigetto dell’appello.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – <a href="/ga/id/2004/6/4173/g">Ordinanza sospensiva del 21 gennaio 2004 n. 372<a/></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2515/04<br />
Registro Generale:3700/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Lanfranco Balucani<br />Cons. Domenico Cafini Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv. FEDERICO BERGAMO<br />
con domicilio eletto in Roma VIA S. TOMMASO D&#8217;AQUINO, 104<br />
presso DANIELA DE BERARDINIS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.</b><br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIOVANNI ZUCCHI e MARIO SANINO<br />
con domicilio eletto in Roma VIALE PARIOLI, 180<br />
presso MARIO SANINO</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: Sezione I n. 372/2004, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE ABUSIVO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Domenico Cafini e uditi, altresì, per le parti l’avv. BERGAMO, l’avv. SANINO e l’avv. ZUCCHI.</p>
<p>Ritenuto che appaiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, tenuto conto del parere rilasciato in data 12.6.2003 dall’A.R.P.A. della Campania e dell’avvenuta realizzazione ed attivazione dell’impianto in questione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3700/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 28 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2515/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2515</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2513</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2513/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2513/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2513/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2513</a></p>
<p>Demanio – cartolarizzazione immobili &#8211; qualificazione dell’immobile come pregiato e determinazione prezzo &#8211; assenza di prova circa lo stato di degrado &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA – Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2004 n. 262 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2513/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2513</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2513/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2513</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio – cartolarizzazione immobili  &#8211; qualificazione dell’immobile come pregiato e determinazione prezzo  &#8211; assenza di prova circa lo stato di degrado  &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA – <a href="/ga/id/2004/6/4175/g">Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2004 n. 262</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2513/04<br />
Registro Generale:3660/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Lanfranco Balucani<br />Cons. Rosanna De Nictolis Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>INAIL IN PR. E Q. PROC. GEN. SOC. CARTOLARIZZ. IMMOB. PUBBL SCIP</b> rappresentato e difeso dagli Avv.ti GRAZIA TOTA e VINCENZO PONE con domicilio eletto in Roma VIA IV NOVEMBRE, 144 presso VINCENZO PONE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>NICASTRO FRANCESCO, KELLER FULVIO</b> non costituitisi; <b>BRASI FERRUCCIO, DANELLI FRANCESCO, PALLAVERA LILLY</b> rappresentati e difesi dagli Avv.ti CARLO CECCHI e GIORGIO CAVAZZUTI con domicilio eletto in Roma VIA AUGUSTO RIBOTY, 23 presso CARLO CECCHI e nei confronti di <b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, AGENZIA DEL TERRITORIO</b> rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA: Sezione II n. 262/2004, resa tra le parti, concernente VALORE DI MERCATO PER EDIFICIO CONSIDERATO DI PREGIO -DEFINIZIONE CONTRATTO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>AGENZIA DEL TERRITORIO BRASI FERRUCCIO DANELLI FRANCESCO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE PALLAVERA LILLY<br />
Udito il relatore Cons. Rosanna De Nictolis e udito, altresì, per le parti l’Avv. Tota;</p>
<p>Ritenuto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso di primo grado non appare assistito da fumus boni juris, non essendo stata fornita la prova che l’immobile versa in stato di degrado;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3660/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, respinge l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 28 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2513/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2513</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3472</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3472/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3472/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3472/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3472</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Branca Comune di Norma (Avv.ti Pietrosanti e Pucci ) c/ Staccone s.r.l. (avv. Piselli) l&#8217;amministrazione non può disapplicare una disposizione del disciplinare di gara che impone la sottoscrizione della domanda di partecipazione a tutte le imprese della costituenda a.t.i. Contratti della pubblica amministrazione – disciplinare di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3472/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3472</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3472/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3472</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Branca<br /> Comune di Norma (Avv.ti Pietrosanti e Pucci ) c/ Staccone s.r.l. (avv.  Piselli)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;amministrazione non può disapplicare una disposizione del disciplinare di gara che impone la sottoscrizione della domanda di partecipazione a tutte le imprese della costituenda a.t.i.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – disciplinare di gara – prescrizioni – domanda di partecipazione alla gara – associazioni temporanee di imprese – imprese non ancora costituite in a.t.i. – obbligo di sottoscrizione della domanda da parte di tutte le imprese – clausola di esclusione – legittimità- disapplicazione da parte del giudice amministrativo &#8211; impossibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il bando di gara non è suscettibile di disapplicazione , perché tale potere è riconosciuto al giudice nei confronti di norme a contenuto propriamente normativo, dotate di generalità ed astrattezza, come i regolamenti, mentre  il bando di una gara di appalto ha natura di provvedimento concreto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L’amministrazione non può disapplicare una disposizione del disciplinare di gara che impone la sottoscrizione della domanda di partecipazione a tutte le imprese della costituenda a.t.i.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.3472/04  Reg.Sent.<br />
N.8905 Reg.Ric.</p>
<p align=center><b>IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA</p>
<p></b></p>
<p>sul ricorso n. 8905 del 2003, proposto dal<br />
<b>Comune di Norma</b>, rappresentato e difeso dagli  avv.ti Fabrizio Pietrosanti e Alessandro Pucci, elettivamente domiciliato presso  il primo  in Roma, Largo Fochetti 28</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Staccone s.r.l. </b>rappresentata e difesa  dall’avv.  Pieluigi Piselli ed  elettivamente domiciliata  presso l’avv. Paolo Borioni  in Roma, Viale B. Buozzi 53, e</p>
<p>nei confronti</p>
<p>di <b>A.P.L. Impianti Elettrici civili industriali di Giannolla Angelo</b>, n.c.;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina, 16 giugno 2003 n. 616 resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Staccone s.r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del  24 febbraio 2004 il consigliere Marzio Branca,  e uditi gli avvocati Sasso su delega di Pietrosanti e Piselli.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dalla s.r.l. Staccone avverso l’aggiudicazione alla A.P.L. Impianti dell’appalto bandito dal Comune di Norma per i lavori di ampliamento del complesso “Villa del Cardinale”.<br />
Il TAR ha ritenuto che il provvedimento fosse affetto da violazione del disciplinare di gara, il quale prescriveva, a pena di esclusione, che la domanda di partecipazione doveva essere sottoscritta da tutti i soggetti che si sarebbero riuniti in a.t.i., mentre nella specie una delle imprese confluite nell’a.t.i. aggiudicataria non aveva osservato la norma.<br />
Aveva quindi annullato l’aggiudicazione e condannato il Comune al risarcimento del danno nella misura del 10% dell’importo del contratto.<br />
Avverso la decisione ha proposto appello il Comune di Norma che ne ha sostenuto l’erroneità e chiesto la riforma.<br />
Si è costituita in giudizio per resistere al gravame l’Impresa Staccone.<br />
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appellate censura la decisione, in primo luogo,  nella parte in cui ha accertato la violazione della prescrizione del disciplinare,  disponente, a pena di esclusione, che le domande di partecipazione alla gara dovessero essere sottoscritte da tutte le imprese che avrebbero dato vita ad un raggruppamento temporaneo.<br />
Si sostiene che la clausola era illegittima perché l’art. 13, comma 5, della legge n. 109 del 1994 non fa menzione della domanda di partecipazione alla gara, ma soltanto dell’offerta e solo per l’offerta impone la sottoscrizione da parte di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. Il giudice, pertanto, avrebbe dovuto  avrebbe dovuto disapplicare la norma del disciplinare.<br />
La tesi non può essere condivisa.<br />
In disparte la circostanza che la pretesa illegittimità della disposizione del capitolato, relativa alla presentazione della domanda, non risulta affatto dimostrata, va osservato che nella specie non potrebbe farsi ricorso al potere di disapplicazione per contrasto con l’art. 13, comma 5, della legge n. 109 del 1994.<br />
La giurisprudenza ha affermato, innanzi tutto, che il bando di concorso non è suscettibile di disapplicazione , perché tale potere è riconosciuto al giudice nei confronti di norme a contenuto propriamente normativo, dotate di generalità ed astrattezza, come i regolamenti, mentre  il bando di una gara di appalto ha natura di provvedimento concreto (Cons. St. Sez. V, 15 giugno 2001, n. 3187).<br />Si ammette, inoltre, che la norma regolamentare possa essere disapplicata quando,  ponendosi in conflitto con una disposizione di legge, sacrifichi una posizione di diritto o di interesse legittimo (Sez. IV, 29 febbraio 1996 n. 222; Sez. VI. 12 aprile 2000, n. 2183; Sez. V, 30 ottobre 2002 n. 5972; Sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657). <br />
Nella specie, non è stato impugnato un provvedimento lesivo  dell’interesse legittimo alla partecipazione alla gara, in quanto la ricorrente in primo grado è stata lesa da un atto adottato in difformità dalla norme del bando, che l’Amministrazione non poteva disapplicare, ma soltanto annullare in via di autotutela o impugnare con ricorso incidentale in primo grado.<br />
Ne consegue che  il motivo di appello di risolve nell’introduzione nel giudizio di una questione nuova, non esaminata nel giudizio di primo grado, ed è, per tale motivo, inammissibile.<br />
Senza fondamento si rivela il motivo che fa leva sul principio del favor partecipationis, che dovrebbe guidare l’interpretazione delle clausole del bando. Il principio è applicabile allorché le disposizioni risultano di  dubbio significato, ma tale ipotesi nella specie non ricorre.<br />
Per la stessa ragione non può aderirsi alla contestazione della condanna al risarcimento del danno, avanzata sotto il profilo dell’inesistenza del profilo della colpa. Non è plausibile che l’Amministrazione possa essere caduta in errore, sembrando piuttosto che l’aggiudicazione sia stata conferita forzando la lettera del disciplinare.<br />
Si deduce poi che i primi giudici abbiano quantificato il danno nella misura del 10% dell’importo dell’appalto, mentre, secondo l’assunto, si sarebbero dovuti limitare  a “stabilire i criteri” per la determinazione del risarcimento, senza effettuare un  riferimento cogente all’art. 345, della legge 20 marzo 1865 n. 2248. <br />
La giurisprudenza riconosce pacificamente peraltro che il riferimento alla norma testé citata costituisca un modalità corretta di applicazione dell’art. 35 comma 2,del d.lgs n. 80 del 1998 (TAR Lazio, III 13 febbraio 2003 n. 962).<br />
Né alcun “demoltiplicatore” andava applicato nella specie, in cui, l’impresa appellata avrebbe immancabilmente beneficiato dell’aggiudicazione, se l’Amministrazione avesse applicato la normativa del disciplinare escludendo la prima classificata.<br />
In conclusione l’appello va respinto.<br />
La spese possono essere compensate.</p>
<p><b></p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,    rigetta l’appello in epigrafe; <br />
dispone la compensazione delle spese;<br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del 24 febbraio 2004  con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
 Emidio Frascione	Presidente<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi  Cogliani	Consigliere   <br />	<br />
Paolo Buonvino	Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti	Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca 	Consigliere est.																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28 maggio 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3472/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3472</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2512</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2512/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2512/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2512/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2512</a></p>
<p>Contratti &#8211; opere – gara – offerta &#8211; modalita’ di chiusura busta &#8211; assenza di garanzia di inalterabilita’ per assenza firme – esclusione da gara &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LOMABRDIA – BRESCIA – Ordinanza sospensiva del 8 aprile 2004 n. 568 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2512/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2512</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2512/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2512</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; opere – gara – offerta  &#8211; modalita’ di chiusura busta  &#8211; assenza di garanzia di  inalterabilita’ per assenza firme – esclusione da gara &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LOMABRDIA – BRESCIA – <a href="/ga/id/2004/6/4177/g">Ordinanza sospensiva del 8 aprile 2004 n. 568</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2512/04<br />
Registro Generale:4112/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Lanfranco Balucani Est.<br />Cons. Rosanna De Nictolis<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MALINCONICO GIOVANNI IN PR. E Q.LE AMM. UNICO OMONIMA SOC. SPA</b> rappresentato e difeso dall’Avv. ANDREA ABBAMONTE con domicilio eletto in Roma V. DEGLI AVIGNONESI, 5</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</b> non costituitosi;<b> CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA</b> rappresentato e difeso dagli Avv.ti ANTONIO DI VITA, ARTURO CANCRINI e PAOLO VAIANO con domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE MARZIO 3 presso PAOLO VAIANO</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LOMBARDIA &#8211; BRESCIA n. 568/2004, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE LICITAZIONE PRIVATA PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IRRIGAZIONE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA<br />
Udito il relatore Cons. Lanfranco Balucani e uditi, altresì, per le parti l’avv. Abbamonte, l’avv. Diego Vaiano per delega dell’avv. Paolo Vaiano e l’avv. Cancrini;</p>
<p>Ritenuto che ad una sommaria delibazione non si ravvisano i presupposti di legge per la concessione della misura cautelare richiesta;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4112/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 28 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2512/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2512</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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