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	<title>28/4/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/4/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2718</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-4-2020-n-2718/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-4-2020-n-2718/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2718</a></p>
<p>Giancarlo Montedoro, Presidente, Dario Simeoli, Consigliere, Estensore; PARTI: (C. R., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Romano, c. Comune di Volla, non costituito in giudizio Edilizia ed Urbanistica : i limiti dell&#8217; istanza ex art. 36 T.U. Edilizia 1.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; istanza ex art. 36 T.U. Edilizia &#8211; effetti. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-4-2020-n-2718/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2718</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-4-2020-n-2718/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2718</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Montedoro, Presidente, Dario Simeoli, Consigliere, Estensore; PARTI: (C. R., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Romano, c. Comune di Volla, non costituito in giudizio</span></p>
<hr />
<p>Edilizia ed Urbanistica : i limiti dell&#8217; istanza ex art. 36 T.U. Edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; istanza ex art. 36 T.U. Edilizia &#8211; effetti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;istanza ai sensi dell&#8217;art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 comporta un mero arresto di efficacia dell&#8217;ordine di demolizione: tale efficacia, spirato il termine legale di definizione dell&#8217;istanza, che opera in termini sospensivi, viene riacquistata successivamente all&#8217;eventuale rigetto, espresso o tacito, della suddetta domanda, cosicchè non occorre l&#8217;emanazione di alcun ulteriore atto sanzionatorio. Se si sostenesse che l&#8217;Amministrazione, nell&#8217;ipotesi in cui debba operare un rigetto esplicito o implicito dell&#8217;istanza di accertamento di conformità , avesse l&#8217;obbligo di riadottare l&#8217;ordinanza di demolizione, ciò equivarrebbe a riconoscere in capo a un soggetto privato, destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il potere di paralizzare quel medesimo provvedimento: salvo sopravvenienze di fatto o di diritto, l&#8217;ordine di demolizione non cessa di essere eseguibile per il semplice decorso del tempo.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/04/2020<br /> <strong>N. 02718/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02119/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2119 del 2014, proposto da C. R., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Romano, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Angelo Caliendo in Roma, via Orazio, n. 31;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> COMUNE DI VOLLA, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 4992 del 2013;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 aprile 2020 il Cons. Dario Simeoli;<br /> L&#8217;udienza si svolge ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza emessa ai sensi dell&#8217;art. 74 c.p.a.;<br /> <em>Rilevato in fatto</em> che:<br /> &#8211; con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la signora C. R. impugnava l&#8217;atto dell&#8217;Amministrazione comunale di Volla del 10 maggio 2013 n. 7, recante l&#8217;accertamento dell&#8217;inottemperanza all&#8217;ordinanza di demolizione n. 92 del 30 novembre 1995 di un manufatto abusivo di m. 12,00 x 8,00;<br /> &#8211; l&#8217;istante sosteneva l&#8217;illegittimità  del predetto atto sul presupposto che, avendo ella successivamente presentato un&#8217;istanza di sanatoria ai sensi dell&#8217;art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, ed essendosi la Commissione edilizia competente pronunciatasi negativamente, l&#8217;ingiunzione di demolizione  su cui si fondava l&#8217;accertamento dell&#8217;inottemperanza  aveva perso efficacia, dovendo l&#8217;Amministrazione procedere all&#8217;emanazione di un nuovo provvedimento sanzionatorio;<br /> &#8211; il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza n. 4992 del 2013, respingeva il ricorso, rilevando quanto segue: «<em>Considerato che, anche a prescindere dalla circostanza che la ricorrente non ha adeguatamente provato di avere presentato istanza di sanatoria per l&#8217;abuso in questione (poichè il parere della commissione edilizia prodotto agli atti si riferisce genericamente ad una pratica dell&#8217;anno 2000 di &#8220;sanatoria di locali a piano terra&#8221;), il motivo di gravame si presenta palesemente infondato, poichè l&#8217;indirizzo del Consiglio di Stato (sez. V, 19.4.2013, n. 2221) invocato dalla ricorrente attiene al differente caso della presentazione di domande ai sensi della legislazione speciale in materia di condono edilizio, mentre l&#8217;istanza di sanatoria ai sensi dell&#8217;art. 36 del D.P.R. n. 380/01, per consolidata giurisprudenza da cui non vi è ragione di discostarsi, produce unicamente effetti sospensivi dell&#8217;ordinanza di demolizione, la quale riprende efficacia col suo rigetto (cfr., ex multis, TAR Campania Napoli, sez. II, 3 maggio 2013, n. 2289; 26 giugno 2012, n. 3017; C.d.S., sez. VI, 5 aprile 2013, n. 1885)</em>»;<br /> &#8211; avverso la predetta sentenza ha proposto appello la signora C. R., chiedendone l&#8217;integrale riforma sulla base dei seguenti due motivi di gravame:<br /> i) la presentazione dell&#8217;istanza di accertamento di conformità  di una costruzione abusiva dopo l&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza di demolizione avrebbe automatico effetto caducante sull&#8217;ordine di demolizione; la perdita di efficacia dell&#8217;ordinanza di demolizione impedirebbe che la stessa possa essere utilizzata, quale atto presupposto rispetto all&#8217;impugnato provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell&#8217;opera abusiva; l&#8217;ordinanza di demolizione, risalendo ad otto anni addietro, non potrebbe costituire titolo per l&#8217;immissione in possesso;<br /> ii) il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare che il diniego adottato dal Comune di Volla sarebbe fondato su una motivazione insufficiente e palesemente ambigua;<br /> <em>Ritenuto in diritto</em> che:<br /> &#8211; la sentenza di primo grado deve essere confermata;<br /> &#8211; il primo motivo di appello postula che la proposizione dell&#8217;istanza di accertamento di conformità  urbanistica determini la definitiva cessazione d&#8217;efficacia del provvedimento demolitorio a suo tempo adottato;<br /> &#8211; la tesi è destituita di fondamento;<br /> &#8211; secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi  l&#8217;istanza ai sensi dell&#8217;art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 comporta un mero arresto di efficacia dell&#8217;ordine di demolizione;<br /> &#8211; tale efficacia, spirato il termine legale di definizione dell&#8217;istanza, che opera in termini sospensivi, viene riacquistata successivamente all&#8217;eventuale rigetto, espresso o tacito, della suddetta domanda, cosicchè non occorre l&#8217;emanazione di alcun ulteriore atto sanzionatorio (Consiglio di Stato sez. VI, 25 settembre 2017, n. 4469; sez. VI, 8 aprile 2016, n. 1393);<br /> &#8211; se si sostenesse che l&#8217;amministrazione, nell&#8217;ipotesi in cui debba operare un rigetto esplicito o implicito dell&#8217;istanza di accertamento di conformità , avesse l&#8217;obbligo di riadottare l&#8217;ordinanza di demolizione, ciò equivarrebbe a riconoscere in capo a un soggetto privato, destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il potere di paralizzare quel medesimo provvedimento (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 febbraio 2018, n.1171);<br /> &#8211; salvo sopravvenienze di fatto o di diritto (che, nel caso di specie, non sono state dedotte), l&#8217;ordine di demolizione non cessa di essere eseguibile per il semplice decorso del tempo;<br /> &#8211; anche il secondo motivo di appello va respinto;<br /> &#8211; in via pregiudiziale, è dirimente osservare che tale censura non è stata proposta in primo grado e che, in ogni caso, il presente giudizio non ha ad oggetto il diniego adottato dal Comune di Volla sull&#8217;istanza di sanatoria;<br /> &#8211; va comunque rimarcato che l&#8217;atto di accertamento, oggetto del presente giudizio, è congruamente motivato con riguardo all&#8217;abuso contestato, all&#8217;identificazione dell&#8217;immobile e all&#8217;inottemperanza del precedente ordine di demolizione;<br /> &#8211; l&#8217;appello va dunque integralmente respinto;<br /> &#8211; nulla per le spese di lite del secondo grado di giudizio, in quanto l&#8217;Amministrazione appellata non si è costituita in giudizio;<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 2119 del 2014, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa interamente tra le parti le spese di lite del secondo grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Montedoro, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Silvestro Maria Russo, Consigliere<br /> Alessandro Maggio, Consigliere<br /> Dario Simeoli, Consigliere, Estensore</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-4-2020-n-2718/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2718</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2719</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-4-2020-n-2719/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-4-2020-n-2719/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2719</a></p>
<p>Giancarlo Montedoro, Presidente, Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore; Parti: dalla -Omissis-., corrente in -Omissis-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Capotorto e Ciro Sito c. il Comune di -Omissis-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andreottola, Bruno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-4-2020-n-2719/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2719</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-4-2020-n-2719/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2719</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Montedoro, Presidente, Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore; Parti: dalla -Omissis-., corrente in -Omissis-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Capotorto e Ciro Sito c. il Comune di -Omissis-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi e Fabio Maria Ferrari)</span></p>
<hr />
<p>Scia &#8211; presentazione dopo ordine di demolizione di opere perchè realizzate senza titolo &#8211;  può avere valore confessorio .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; Scia &#8211; presentazione dopo ordine di demolizione di opere perchè realizzate senza titolo &#8211; valore confessorio &#8211; può essere tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La SCIA proposta dalla parte -dopo essere stata la stessa destinataria di un ordine demolitorio per la effettuazione di opere edilizie senza titolo- può ritenersi (almeno nel caso di specie) di &#8220;sapore confessorio&#8221;, quasi unÂ venire contra factum proprium, poichè sconfessa gli assunti sulla non necessità  di un titolo per la realizzare l&#8217;intervento contestato e sulla negazione dell&#8217;incremento stesso di superfici nell&#8217;appartamento per cui è causa.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/04/2020<br /> <strong>N. 02719/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04927/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso NRG 4927/2017, proposto dalla -OMISSIS-., corrente in -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Capotorto e Ciro Sito e domiciliata presso la Segreteria della Sezione in Roma, p.za Capo di Ferro n. 13,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi e Fabio Maria Ferrari ed elettivamente domiciliato in Roma, via F. Denza n. 50/A, presso l&#8217;avv. Nicola Laurenti,<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del TAR Campania, sez. IV, n. -OMISSIS-/2017, resa tra le parti e concernente l&#8217;ordinanza comunale n. -OMISSIS- del 5 agosto 2002, con cui fu ingiunta all&#8217;appellante la demolizione di opere edili abusivamente realizzate nel fabbricato sito in -OMISSIS-, via -OMISSIS-;<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore all&#8217;udienza pubblica del 16 aprile 2020 il Cons. Silvestro Maria Russo;<br /> Rilevato che l&#8217;udienza si svolge ai sensi dell&#8217;art. 84 comma 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia Amministrativa;<br /> <br /> Ritenuto in fatto che:<br /> &#8211; la -OMISSIS-., corrente in -OMISSIS- (NA), fu titolare del godimento, in forza d&#8217;apposita locazione finanziaria, dell&#8217;appartamento sito in -OMISSIS-, via -OMISSIS-, p.1°, sc. C), int. 14, avente destinazione a uso ufficio, per la cui manutenzione straordinaria gli dagli originari proprietari il 3 luglio 2001 avevano presentato al Comune di -OMISSIS- apposita DIA, con esclusione di nuovi volumi;<br /> &#8211; in corso d&#8217;opera, questi ultimi realizzarono, a loro dire per usarli come locali di sgombero, due soppalchi interni completi di solai intermedi, in putrelle tavelloni e getto di cls, il primo per mq 16 (m 4&#215;4) e il secondo mq 14 (m 7&#215;2), impostati a m 2,75 dal pavimento ed a m 1,80 dal soffitto;<br /> &#8211; intervenne, quindi, la disposizione dirigenziale n. -OMISSIS- del 5 agosto 2002, con cui il Comune di -OMISSIS- ingiunse a detta Società  la demolizione di tali opere abusive eseguite in zona vincolata ai sensi della l. 29 giugno 1939 n. 1497 e del DL 312/1985;<br /> &#8211; avverso tal statuizione la -OMISSIS-. insorse allora avanti al TAR -OMISSIS-, col ricorso n. 11461 del 2002, deducendo in punto di diritto quattro articolati gruppi di censure;<br /> &#8211; nelle more di quel giudizio, intervenne <em>ad adiuvandum</em> la -OMISSIS-., corrente in -OMISSIS- e proprietaria subentrante dell&#8217;appartamento <em>de quo</em>, facendo constare le proprie ragioni a tal riguardo;<br /> &#8211; l&#8217;adito TAR, con sentenza n. -OMISSIS- del 27 marzo 2017, respinse detto ricorso con condanna alle spese di lite (€ 3.000), nella considerazione che la realizzazione di soppalchi rientrasse non tra gli interventi di restauro o risanamento conservativo, ma nel novero di quelli di ristrutturazione edilizia ove avesse determinato, come nella specie, l&#8217;estensione (pari a circa 30 mq) della superficie utile dell&#8217;appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico, donde l&#8217;obiettiva illogicità  della dichiarata destinazione a locali di mero sgombero o ripostigli;<br /> &#8211; appellÃ² quindi la -OMISSIS-., col ricorso in epigrafe, censurando la sentenza impugnata in base a due articolati gruppi di censure, oltre a riproporre i motivi d&#8217;impugnazione di primo grado per il loro integrale accoglimento;<br /> Considerato in diritto che:<br /> &#8211; la Società  appellante, nelle more della definizione del presente giudizio, il 18 luglio 2017 deposità² al -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- una SCIA in sanatoria (per la regolarizzazione delle opere realizzate nel 2002), sulla quale il Comune lasciò decorrere il termine ex art. 19, co. 6-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241, senza adottare alcun provvedimento espresso;<br /> &#8211; sul punto e con memoria depositata il 12 marzo 2020, il patrono della Società  appellante dichiara sì¬ la sopravvenuta carenza dell&#8217;interesse azionato alla definizione del merito del presente giudizio grazie a detta SCIA, ma precisa altresì¬ come tutto ciò sia piena prova della fondatezza dell&#8217;appello e dell&#8217;illegittimità  dei provvedimenti impugnati in primo grado, tant&#8217;è che ne chiede comunque la delibazione, al fine di modificare il capo della sentenza gravata sulla condanna alle spese<br /> &#8211; il Comune di -OMISSIS-, con la memoria conclusiva depositata il 22 marzo 2020, prende atto della così¬ sopravvenuta improcedibilità  dell&#8217;appello per effetto della SCIA citata, ma, contrastando la pretesa attorea sulla riforma della sentenza del TAR sulla condanna alle spese di lite, ne ribadisce la evidente infondatezza con riguardo alla natura ed all&#8217;uso dei predetti soppalchi;<br /> &#8211; l&#8217;eccezione del Comune va condivisa, al riguardo essendo l&#8217;appellante virtualmente soccombente, anzitutto perchè, se si riguarda agli effetti della citata SCIA, esso è un mero atto di parte, di per sè neutro per valutare la legittimità  o meno dell&#8217;atto sanzionatorio impugnato in primo grado e della sentenza appellata che respinse le doglianze sulla pretesa illegittimità  di esso;<br /> &#8211; in secondo luogo, come rettamente dice il Comune, uno dei motivi dell&#8217;ordine di demolizione dei soppalchi fu proprio l&#8217;inesistenza del titolo edilizio che avrebbe dovuto legittimarne la costruzione e che sarebbe occorso fin dall&#8217;inizio;<br /> &#8211; su tal aspetto, la SCIA proposta dall&#8217;appellante ha un sapore confessorio, quasi unÂ <em>venire contra factum proprium</em>, poichè sconfessa gli assunti attorei sulla non necessità  di un titolo per la realizzare i soppalchi e sulla negazione dell&#8217;incremento stesso di superfici nell&#8217;appartamento (affermando che essi furono solo opere di manutenzione straordinaria o, al pìù, di ristrutturazione), mentre essi non rientrarono tra le opere assentite grazie alla DIA del 2001 e, anzi, sono le loro dimensioni (mq 30), pìù d&#8217;un terzo della SUC pari a mq 80 dell&#8217;appartamento, a renderli a guisa d&#8217;un vano aggiuntivo, non importando a tal fine la loro abitabilità  materiale (cioè la possibilità  della diuturna permanenza umana in essi);<br /> Vista la memoria attorea del 12 marzo 2020, con la quale parte appellante dichiara di non aver pìù interesse al ricorso in epigrafe;<br /> Visti l&#8217;art. 35, co. 1, lett. c), nonchè gli artt. 38 e 85, co. 9, c.p.a., in base ai quali, sulla scorta delle considerazioni qui svolte, al Collegio non resta se non di dichiarare l&#8217;improcedibilità  dell&#8217;appello, ma con la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente giudizio, sussistendone giusti motivi;<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (ricorso NRG 4927/2017 in epigrafe), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br /> Spese del grado compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  di tutti i soggetti e degli indirizzi indicati in sentenza.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 aprile 2020, con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br /> Giancarlo Montedoro, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore<br /> Alessandro Maggio, Consigliere<br /> Dario Simeoli, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.4319</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-28-4-2020-n-4319/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Antonino Savo Amodio, Presidente, Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore PARTI: Consorzio tra i proprietari del Centro Commerciale di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Delli Santi, Alessandro Falasca, contro Anas &#8211; Azienda Nazionale Autonoma delle Strade S.p.A., in persona del legale rappresentante pro</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonino Savo Amodio, Presidente, Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore PARTI:  Consorzio tra i proprietari del Centro Commerciale di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Delli Santi, Alessandro Falasca, contro Anas &#8211; Azienda Nazionale Autonoma delle Strade S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e dall&#8217;avvocato Vincenzo Arena</span></p>
<hr />
<p>Le differenze tra Insegne di esercizio e impianti pubblicitari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Concorrenza e mercato &#8211; pubblicità  &#8211; insegne di esercizio ex art. 48 del Regolamento di attuazione al Codice della Strada, di cui al d.P.R. n. 495/1992 &#8211; preinsegne &#8211; definizione. <br /> <br /> 2. Concorrenza e mercato- Insegne di esercizio ex. art. 48 del Regolamento di attuazione al Codice della Strada, di cui al d.P.R. n. 495/1992- impianti pubblicitari- differenze.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Le c.d. &#8220;insegne di esercizio&#8221; sono impianti aventi la mera funzione di consentire al pubblico di reperire l&#8217;edificio in cui ha sede un&#8217;attività  imprenditoriale: l&#8217;aiuto al reperimento, che deve svolgere tale manufatto, è infatti specificamente enunciato dall&#8217;art. 2 bis del D.L. n. 13/2002 e nella definizione di &#8220;preinsegna&#8221;, che, con riferimento al territorio posto nel raggio di 5 km dalla sede dell&#8217;attività  economica, ne specifica l&#8217;utilizzo ai fini di &#8220;reperimento&#8221; ed &#8220;orientamento&#8221; stradale.</p>
<p> 2. Quello che distingue le &#8220;insegne di esercizio&#8221; dagli impianti pubblicitari è il fatto che le &#8220;insegne di esercizio&#8221;, come le &#8220;preinsegne&#8221;, non hanno lo scopo di illustrare le caratteristiche di una determinata attività  economica, come pure non perseguono lo scopo di renderne nota l&#8217;esistenza al pubblico che giÃ  non la conosca (per quanto tale evenienza possa ovviamente inverarsi): in generale tali impianti non hanno lo scopo di veicolare informazioni ad un pubblico che non le conosca, scopo che è invece è proprio degli impianti pubblicitari. Le &#8220;insegne di esercizio&#8221;, e le &#8220;preinsegne&#8221;, sono invece dirette a quel pubblico di utenti che, giÃ  conoscendo dell&#8217;esistenza dell&#8217;attività , vi si sta recando ed ha solo necessità  di un aiuto per raggiungerla. Ciò spiega il motivo per cui le &#8220;preinsegne&#8221;, collocate anche a 5 km di distanza, possano essere completate da &#8220;frecce di orientamento&#8221;, e spiega altresì¬ la ragione per cui le &#8220;insegne di esercizio&#8221; debbano rispettare le caratteristiche tecniche indicate all&#8217;art. 48 del </em><em>Regolamento di attuazione al Codice della Strada, di cui al d.P.R. n. 495/1992</em><em> caratteristiche che, appunto, presuppongono che non debbano essere visibili da lontano.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 28/04/2020 </p>
<p>N. 04319/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 11467/2013 REG.RIC.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 11467 del 2013, proposto da <br /> Consorzio tra i proprietari del Centro Commerciale di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Delli Santi, Alessandro Falasca, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Riccardo Delli Santi in Roma, via di Monserrato, 25; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Anas &#8211; Azienda Nazionale Autonoma delle Strade S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e dall&#8217;avvocato Vincenzo Arena, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, viale Bruno Rizzieri,142; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">della nota dell&#8217;ANAS prot. CRM n. 0021691 &#8211; P del 28 agosto 2013, con ha ANAS ha espresso diniego al rilascio di autorizzazione per l&#8217;installazione di n. 4 insegne di esercizio recanti la dicitura &quot;La Romanina Centro Commerciale&quot; presso il Centro commerciale &quot;La Romanina&quot;, situato sul Grande Raccordo Anulare, km. 39+800</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217; Anas &#8211; Azienda Nazionale Autonoma delle Strade S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 aprile 2020 la dott.ssa Roberta Ravasio in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorrente Consorzio è composto da due distinte società , le quali sono proprietarie, in distinte porzioni, dell&#8217;immobile in cui ha sede il Centro Commerciale &#8220;La Romanina&#8221;, sito in Roma, via Ferri n. 8, a ridosso del Grande Raccordo Anulare, ed in prossimità  della bretella che conduce all&#8217;imbocco dell&#8217;Autostrada Roma-Napoli.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il 30 luglio 2013 il Consorzio ha inoltrato all&#8217;ANAS, Compartimento Viabilità  di Roma, la richiesta di autorizzazione per allocare, sul fabbricato sede del Centro, 4 &#8220;insegne di esercizio&#8221;, recanti la dicitura &#8220;<i>La Romanina Centro Commerciale</i>&#8220;, ciascuna visibile da diverse strade di percorrenza, e quindi tali, secondo la ricorrente, da non creare interferenza reciproca.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con l&#8217;impugnata nota, del 28 agosto 2013, l&#8217;ANAS ha respinto la richiesta con la seguente motivazione:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>In merito si chiarisce che, l&#8217;insegna di esercizio per essere considerata tale deve essere una soltanto, in quanto pìù insegne rappresentano palesemente un richiamo pubblicitario. Dalla documentazione inoltrata a questo Ufficio risulterebbe che le richieste di pìù insegne di esercizio siano riferite ad una medesima attività  commerciale, pertanto le suddette istanze non possono essere accolte. Tuttavia qualora codesta ditta volesse inoltrare a questo Compartimento la richiesta di concessione di una sola insegna di esercizio, questo compartimento sarà  disponibile al riesame della nuova richiesta, purchè l&#8217;insegna da installare rientri nelle misure previste dall&#8217;art. 48 del Regolamento di attuazione del C.d.S. &#8211; in quanto le stesse non possono superare i mq. 6 ad eccezione delle quelle poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati (aderenti al prospetto del fabbricato per tutta la loro superficie).&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">4. Avverso tale nota la ricorrente ha proposto impugnazione, deducendone l&#8217;illegittimità  per i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">I) Violazione dell&#8217;art. 10 bis della L. 241/90, non avendo ANAS comunicato alla ricorrente il preavviso di rigetto, indicandone le relative motivazioni;</p>
<p style="text-align: justify;">II) Nel merito, infondatezza dell&#8217;assunto secondo cui una &#8220;insegna di esercizio&#8221;, per essere tale, deve essere unica, non constando da alcuna norma simile limitazione.</p>
<p style="text-align: justify;">III) Difetto di motivazione, in relazione alla circostanza che ANAS non ha indicato la fonte della regola applicata.</p>
<p style="text-align: justify;">5. ANAS si è costituita in giudizio, con memoria di stile.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 22 aprile 2020, in occasione della quale è stato introitato in decisione, previo scambio di memorie.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Il ricorso può essere accolto per fondatezza del secondo motivo di ricorso, che ha rilevanza assorbente.</p>
<p style="text-align: justify;">8. L&#8217;art. 23 comma 7 del Codice della Strada stabilisce che &#8220;<i>Ãˆ vietata qualsiasi forma di pubblicità  lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità  nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall&#8217;ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purchè autorizzati dall&#8217;ente proprietario delle strade. Sono altresì¬ consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purchè autorizzate dall&#8217;ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purche&#8217; autorizzati dall&#8217;ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d&#8217;interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresi&#8217; individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Gli artt. 47 e 48 del Regolamento di attuazione al Codice della Strada, di cui al d.P.R. n. 495/1992, completano la disciplina, il primo definendo cosa debba intendersi per &#8220;mezzo pubblicitario&#8221;, il secondo specificando le dimensioni consentite dei mezzi pubblicitari e delle c.d. &#8220;insegne di esercizio&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. L&#8217;art. 47 fornisce, in particolare, le seguenti definizioni, rilevanti ai fini del decidere:</p>
<p style="text-align: justify;">comma 1: &#8220;<i>insegna di esercizio</i>&#8221; è la &#8220;&#038;<i>scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell&#8217;attività  a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta</i>.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">comma 2: &quot;<i>preinsegna</i>&quot; è &#8220;<i>la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività  ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta</i>.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">comma 8: <i>&quot;impianto di pubblicità  o propaganda</i>&quot; è &#8220;<i>qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità  o alla propaganda sia di prodotti che di attività  e non individuabile secondo definizioni precedenti, nè come insegna di esercizio, nè come preinsegna, nè come cartello, nè come striscione, locandina o stendardo, nè come segno orizzontale reclamistico, nè come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2. L&#8217;art. 48 si legge invece come segue:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall&#8217; articolo 23 del codice e definiti nell&#8217; articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell&#8217;edificio ove ha sede l&#8217;attività  sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell&#8217;insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 mx0,20 m e superiori di 1,50 mx0,30 m. Ãˆ ammesso l&#8217;abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un&#8217;unica autorizzazione.</i>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">9.3. Infine, viene in considerazione l&#8217;art. 2 del Regolamento ANAS del 16 giugno 2011, &#8220;<i>Regolamento per la disciplina della pubblicità  sulle strade di competenza ANAS S.p.A</i>.&#8221;, secondo cui per &#8220;insegna di esercizio&#8221; si intende &#8220;<i>la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi dell&#8217;azienda, nonchè dei prodotti e dei servizi offerti in base a regolari contratti commerciali, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dove si svolge l&#8217;attività  a cui si riferisce o nelle pertinenze della stessa</i>.&#8221;. Dopo aver richiamato le specifiche tecniche indicate dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada, l&#8217;articolo in esame si conclude affermando che &#8220;<i>Resta in capo ad ANAS S.p.A., in qualità  di Ente proprietario, il potere discrezionale volto ad accertare se concretamente l&#8217;insegna di esercizio rispetti la sola funzione primaria a cui è deputata e non si configuri invece una funzione pubblicitaria e comunque di verificare l&#8217;idoneità  a non pregiudicare la sicurezza della circolazione stradale</i>.&#8221;-</p>
<p style="text-align: justify;">10. In base a quanto previsto dalle norme che precedono, lungo le autostrade e le strade extraurbane nonchè &#8220;in vista&#8221; delle medesime non è consentito, in alcun modo, il posizionamento di impianti che abbiano funzione pubblicitaria; è viceversa consentita, previa autorizzazione dell&#8217;ente gestore della strada, l&#8217;allocazione di &#8220;insegne&#8221; e &#8220;preinsegne&#8221; di esercizio. E&#8217; quindi necessario individuare il criterio che consente di stabilire quando, ed a quali condizioni, un impianto riproduttivo del nome di una attività  imprenditoriale possa considerarsi pubblicitario, e quando, invece, possa considerarsi una semplice &#8220;insegna di esercizio&#8221;, tenuto conto del fatto che le caratteristiche individuate all&#8217;art. 47, comma 1, del Regolamento di attuazione al Codice della Strada, sono abbastanza generiche e che la mera osservanza delle specifiche tecniche dettate dall&#8217;art. 48 del d.p.R. n. 495/92, e dall&#8217;art. 2 del Regolamento ANAS, , per le &#8220;insegne di esercizio&#8221;, non esclude che l&#8217;impianto possa perseguire una finalità  pubblicitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Soccorre in tal senso l&#8217;art. 2 bis, del D.L. n. 13/2002, convertito nella L. n. 75 del 2002, il quale ha stabilito, al comma 1, che &#8220;<i>Il canone per l&#8217;installazione dei mezzi pubblicitari di cui all&#8217;articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, analogamente a quanto previsto dall&#8217;articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività  commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l&#8217;attività  cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.</i>&#8220;, mentre al comma 6 ha previsto che &#8220;<i>Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all&#8217;articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell&#8217;attività  economica. In caso di pluralità  di insegne l&#8217;esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1&#8243;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">12. La giurisprudenza, proprio facendo leva su tale norma, ha affermato che un impianto allocato sul tetto di uno stabilimento, tanto pìù se orientato in modo da essere difficilmente visibile da chi percorra la viabilità  immediatamente adiacente, &#8220;<i>non può avere la funzione prevalente di individuare i locali dell&#8217;impresa in favore di chi tali locali deve raggiungere, essendo essa in sostanza leggibile solo da chi percorre l&#8217;autostrada</i>&#8221; (C.d.S. n.4867/2017)-Ha inoltre affermato che &#8220;<i>per insegna di esercizio va intesa l&#8217;insegna che risulti installata sulla sede dell&#8217;attività  per individuare l&#8217;azienda nella sua dislocazione fisica, e che non contenga alcun elemento teso a pubblicizzare l&#8217;attività  produttiva dell&#8217;impresa, limitandosi soltanto a segnalare la denominazione dell&#8217;impresa medesima, nel rispetto del dettato dell&#8217;art. 47 del d.P.R. n. 495 del 1992, quanto a dimensioni e luminosità </i>&#8221; (così¬ Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2018, n. 3974).</p>
<p style="text-align: justify;">12. La Sezione si è giÃ  pronunciata, inoltre, sulla possibilità  di allocare plurime insegne di esercizio su uno stesso stabile, rilevando che &#8220;<i>qualora con il dichiarato fine di delimitare ed individuare i locali di un&#8217;azienda vengano apposti pìù manufatti, ciò non costituisce una condizione automaticamente ostativa alla loro qualificazione quali insegne di esercizio. Difatti, l&#8217;assioma formulato nel diniego, che equipara la presenza di plurimi segni distintivi con il necessario perseguimento di finalità  pubblicitarie, non trova conferma nel dettato normativo e non risulta neppure coerente con le indicazioni fornite in giurisprudenza circa gli elementi di cui tenere conto, previa una concreta verifica dello stato dei luoghi, al fine della distinzione tra insegne di esercizio e strumenti pubblicitari. Si è osservato, nello specifico, che lo scrutinio della natura delle insegne apposte presuppone una valutazione della &#8220;combinazione sinergica&#8221; di una pluralità  di fattori, quali la dimensione degli impianti, la loro particolare collocazione e l&#8217;eventuale presenza di marchi o altri elementi estranei alla denominazione aziendale. Analizzati questi elementi, l&#8217;ente gestore della strada può esprimere un giudizio circa le effettive caratteristiche dei manufatti, in modo da valutare se essi perseguano una finalità  pubblicitaria, come tale non consentita in quanto costituente una potenziale fonte di distrazione e di pericoli per la circolazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre 2013, n. 5586). Il diniego impugnato, quindi, concentrandosi unicamente sulla esistenza di una pluralità  di insegne, si palesa inadeguato nel suo apparato motivazionale. Ciò comporta l&#8217;obbligo per l&#8217;Anas di rideterminarsi sul punto, rinnovando l&#8217;istruttoria in modo da considerare tutti i pertinenti fattori, sopra riportati a titolo meramente esemplificativo, e determinarsi in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per considerare i manufatti delle insegne di esercizio</i>.&#8221; (TAR lazio, Roma, Sez. I, n. 64 del 4 gennaio 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">13. Dall&#8217;insieme delle norme e delle pronunce che precedono possono trarsi le seguenti considerazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Le c.d. &#8220;insegne di esercizio&#8221; sono impianti aventi la mera funzione di consentire al pubblico di reperire l&#8217;edificio in cui ha sede un&#8217;attività  imprenditoriale: l&#8217;aiuto al reperimento, che deve svolgere tale manufatto, è infatti specificamente enunciato dall&#8217;art. 2 bis del D.L. n. 13/2002 e nella definizione di &#8220;preinsegna&#8221;, che, con riferimento al territorio posto nel raggio di 5 km dalla sede dell&#8217;attività  economica, ne specifica l&#8217;utilizzo ai fini di &#8220;reperimento&#8221; ed &#8220;orientamento&#8221; stradale.</p>
<p style="text-align: justify;">15. Pìù in dettaglio, ciò che pare distinguere le &#8220;insegne di esercizio&#8221; dagli impianti pubblicitari è il fatto che le &#8220;insegne di esercizio&#8221;, come le &#8220;preinsegne&#8221;, non hanno lo scopo di illustrare le caratteristiche di una determinata attività  economica, come pure non perseguono lo scopo di renderne nota l&#8217;esistenza al pubblico che giÃ  non la conosca (per quanto tale evenienza possa ovviamente inverarsi): in generale tali impianti non hanno lo scopo di veicolare informazioni ad un pubblico che non le conosca, scopo che è invece è proprio degli impianti pubblicitari. Le &#8220;insegne di esercizio&#8221;, e le &#8220;preinsegne&#8221;, sono invece dirette a quel pubblico di utenti che, giÃ  conoscendo dell&#8217;esistenza dell&#8217;attività , vi si sta recando ed ha solo necessità  di un aiuto per raggiungerla. Ciò spiega il motivo per cui le &#8220;preinsegne&#8221;, collocate anche a 5 km di distanza, possano essere completate da &#8220;frecce di orientamento&#8221;, e spiega altresì¬ la ragione per cui le &#8220;insegne di esercizio&#8221; debbano rispettare le caratteristiche tecniche indicate all&#8217;art. 48 del Regolamento, caratteristiche che, appunto, presuppongono che non debbano essere visibili da lontano.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Rispetto a tale funzione, il fatto che le &#8220;insegne di esercizio&#8221;, riferite alla medesima attività  economica, siano plurime non comporta necessariamente che esse svolgano una funzione pubblicitaria, come si sostiene nel provvedimento impugnato. In effetti, lo stesso art. 2 bis, comma 6, del D.L. n. 13/2002 ammette esplicitamente che possa esservi una pluralità  di &#8220;insegne di esercizio&#8221; e la necessità , posta da tale norma, che esse occupino una superficie non superiore a 6 mq. è stabilita al solo fine dell&#8217;esonero dal pagamento del canone per l&#8217;installazione dei mezzi pubblicitari. Il predetto limite superficiario, in particolare, non comporta &#8211; perchè la norma non lo dice &#8211; che le &#8220;insegne di esercizio&#8221;, solo perchè plurime e con superficie superiore a 6 mq., debbano considerarsi automaticamente impianti pubblicitari, sempre che rispettino le specifiche tecniche dettate per le &#8220;insegne di esercizio&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo si deve considerare che la necessità  di posizionare pìù &#8220;insegne di esercizio&#8221; può oggettivamente collegarsi al fatto che la visibilità  dello stabilimento può essere diversa in dipendenza della viabilità  percorsa dall&#8217;utenza per raggiungerlo.</p>
<p style="text-align: justify;">17. La richiesta di posizionare pìù &#8220;insegne di esercizio&#8221; relative alla medesima attività  economica deve pertanto essere valutata dall&#8217;Ente competente tenendo presente che, laddove gli impianti rispettino le specifiche tecniche indicate dall&#8217;art. 48 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, la natura pubblicitaria non può essere affermata solo in ragione della pluralità  degli impianti, ma deve collegarsi a caratteristiche o circostanze specifiche (ad esempio: l&#8217;orientamento o il posizionamento in concreto) che ne denuncino l&#8217;intento pubblicitario, ovvero lo scopo di veicolare informazioni ad un pubblico che ancora non le conosca.</p>
<p style="text-align: justify;">18. Il Consorzio ricorrente ha chiesto di poter allocare 4 impianti che recano la semplice dicitura &#8220;La Romanina Centro Commerciale&#8221;, da posizionare in quattro diversi punti dello stabilimento che è sede di tale Centro commerciale: l&#8217;eventuale funzione pubblicitaria di tali impianti, per le ragioni sopra dette, non può essere desunta, automaticamente, dal numero degli impianti.</p>
<p style="text-align: justify;">19. Il provvedimento impugnato, nella parte in cui afferma che &#8220;<i>l&#8217;insegna di esercizio per essere considerata tale deve essere una soltanto, in quanto pìù insegne rappresentano palesemente un richiamo pubblicitario. Dalla documentazione inoltrata a questo Ufficio risulterebbe che le richieste di pìù insegne di esercizio siano riferite ad una medesima attività  commerciale, pertanto le suddette istanze non possono essere accolte</i>&#8220;, reca una motivazione del tutto inadeguata, poichè fa discendere la natura pubblicitaria degli impianti unicamente dalla pluralità  di essi, senza aggiungere nessun altra considerazione.</p>
<p style="text-align: justify;">20. Il ricorso va pertanto accolto per fondatezza del secondo motivo di ricorso, che ha rilevanza assorbente delle ulteriori censure, incentrate su violazioni procedimentali. </p>
<p style="text-align: justify;">21. Va quindi disposto l&#8217;annullamento dell&#8217;impugnata nota dell&#8217;ANAS, nella parte oggetto di impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">22. La particolarità  della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, e per l&#8217;effetto annulla l&#8217;impugnata nota dell&#8217;ANAS prot. CRM &#8211; 0021691- P del 28 agosto 2013, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Antonino Savo Amodio, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Laura Marzano, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-28-4-2020-n-4319/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.4319</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2722</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-28-4-2020-n-2722/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-28-4-2020-n-2722/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2722</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Estensore; PARTI: dall&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e dal Ministero dell&#8217;Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, c. -Omissis-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Tepedino) Porto d&#8217;armi per difesa personale : accertamenti e motivazione del provvedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-28-4-2020-n-2722/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2722</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-28-4-2020-n-2722/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2722</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Estensore; PARTI: dall&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e dal Ministero dell&#8217;Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, c. -Omissis-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Tepedino)</span></p>
<hr />
<p>Porto d&#8217;armi per difesa personale : accertamenti e motivazione del provvedimento amministrativo è necessaria l&#8217; esaustività  e concretezza dell&#8217;istruttoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Autorizzazioni e licenze &#8211; porto d&#8217;armi per difesa personale &#8211; accertamenti e motivazione del provvedimento amministrativo &#8211; esaustività  e concretezza dell&#8217;istruttoria &#8211; necessità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;istanza volta ad ottenere il rilascio di licenza di porto d&#8217;armi per difesa personale deve essere vagliata in concreto alla luce di un complessivo giudizio connotato da lata discrezionalità  che si sostanzia nell&#8217;espressione di una valutazione sintetica in ordine al possesso, nel richiedente, del requisito dell&#8217;affidabilità  desunto dalla sua condotta globalmente considerata.</em><br /> <em>il Prefetto ha un potere ampiamente discrezionale nel valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza circa l&#8217;adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione dell&#8217;arma in quanto la misura restrittiva persegue la finalità  di prevenire la commissione di reati e, pìù in generale, di fatti lesivi della Pubblica Sicurezza; è altrettanto vero, perà², che può fare ciò solo sulla base di una istruttoria esaustiva e di una motivazione congrua e coerente che tenga conto dei presupposti che avevano dato luogo (nella fattispecie in esame) al precedente rilascio, evidenziando quale sia il cambiamento intervenuto rispetto alle circostanze di fatto che l&#8217;avevano giÃ  indotto a rilasciare il suddetto titolo, soprattutto in ipotesi in cui, come nel caso che ne occupa, il rinnovo era stato accordato per molti anni.</em><br /> <em>Quando si tratta di istanze di licenze volte alla difesa personale, l&#8217;Amministrazione deve tener conto, in modo approfondito, delle peculiarità  del contesto territoriale nel quale opera il richiedente, oltre che delle specifiche implicazioni di ordine pubblico che si associano all&#8217;ambito geografico di interesse.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/04/2020<br /> <strong>N. 02722/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02600/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2600 del 2017, proposto dall&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e dal Ministero dell&#8217;Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> &#8211;<em>Omissis</em>-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Tepedino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 145;<br /> per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. &#8211;<em>Omissis</em>-, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo dell&#8217;autorizzazione per il porto di pistola per difesa personale;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del sig. &#8211;<em>Omissis</em>-;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 16 aprile 2020 il Pres. Franco Frattini e trattenuta la causa in decisione ex art. 84, co. 5, D.L. n. 18/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La controversia trae origine dall&#8217;emissione, da parte della Prefettura di Reggio Calabria del provvedimento n. &#8211;<em>Omissis</em>-/Area 1^ Bis &#8211; fascicolo &#8211;<em>Omissis</em>&#8211; del 28 gennaio 2016, con il quale veniva respinta la richiesta di rinnovo di porto di pistola per difesa personale avanzata dal Sig. &#8211;<em>Omissis</em>-, di cui era titolare sin dall&#8217;anno 1990, sulla base della mancata prova in concreto della sussistenza del requisito di dimostrato bisogno ex art. 42 TULPS.<br /> 2. Avverso tale diniego, il Sig. &#8211;<em>Omissis</em>&#8211; ha proposto ricorso avanti al Tar per la Calabria deducendo plurimi motivi di censura, quali l&#8217;illegittimità  per eccesso di potere conseguente ad una errata valutazione dei presupposti posti a base del diniego; per omessa e/o insufficiente motivazione ed infine per errata valutazione discrezionale.<br /> 3. Con la sentenza oggetto del presente gravame, il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso, ritenendo che il provvedimento impugnato fosse inficiato dal vizio di eccesso di potere (sub specie di errata valutazione dei presupposti e difetto di motivazione) in quanto non avrebbe congruamente valutato le circostanze addotte dal ricorrente (quali attività  lavorativa svolta dal &#8211;<em>Omissis</em>-, che per necessità  è costretto a maneggiare e portare con sè denaro contante) &#8220;trincerandosi, per così¬ dire, dietro l&#8217;ampia discrezionalità  del procedimento nonchè dietro alla prospettata agevole possibilità  per il ricorrente di ricorrere a rimedi alternativi, i quali consentano di evitare il trasporto di denaro e la sicura vigilanza sui luoghi ove sono site le varie attività &#8220;.<br /> 4. Avverso tale sentenza, il Ministero dell&#8217;interno ha proposto appello assumendo ad un unico motivo di doglianza il difetto di motivazione da parte del Tar, poichè il Collegio si sarebbe limitato ad affermare che l&#8217;appellato avrebbe dovuto sostenere costi eccessivamente onerosi per adottare i suggerimenti indicati dal Comando dei Carabinieri al fine di evitare l&#8217;esposizione della propria persona a qualsiasi pericolo derivante dal maneggio del denaro, quali l&#8217;impiego di guardie private, di sistemi di videosorveglianza dei locali e di mezzi di pagamento a distanza, senza tener conto della giurisprudenza in materia.<br /> 5. Resiste in giudizio il Sig. &#8211;<em>Omissis</em>-, con memoria di costituzione e difesa, chiedendo il rigetto dell&#8217;appello e la conferma della sentenza impugnata.<br /> 6. L&#8217;appello è infondato.<br /> 6.1. Secondo il Collegio rileva la circostanza che l&#8217;appellato fosse in possesso della licenza da oltre vent&#8217;anni. Per consolidata giurisprudenza, l&#8217;istanza volta ad ottenere il rilascio di licenza di porto d&#8217;armi per difesa personale deve essere vagliata in concreto alla luce di un complessivo giudizio connotato da lata discrezionalità  che si sostanzia nell&#8217;espressione di una valutazione sintetica in ordine al possesso, nel richiedente, del requisito dell&#8217;affidabilità  desunto dalla sua condotta globalmente considerata.<br /> 6.2. Tuttavia, l&#8217;elevata discrezionalità  dell&#8217;Amministrazione deve essere esercitata secondo i principi di trasparenza dell&#8217;azione amministrativa e di legittimo affidamento del privato nei confronti di essa, senza che ciò possa trasmodare in irrazionalità  manifesta. Ne consegue che l&#8217;Amministrazione non può esimersi dall&#8217;indicare, nella motivazione dell&#8217;eventuale diniego, il mutamento delle circostanze, di fatto e soggettive, che l&#8217;avevano giÃ  indotta a rilasciare, negli anni antecedenti, il suddetto titolo.<br /> 6.3. Ciò premesso, il Collegio ritiene che nel caso di specie vi siano circostanze che avrebbero dovuto indurre l&#8217;Amministrazione a motivare in modo pìù esauriente il diniego opposto al rinnovo di porto d&#8217;armi oggetto del contendere.<br /> Come detto, il Prefetto ha un potere ampiamente discrezionale nel valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza circa l&#8217;adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione dell&#8217;arma in quanto la misura restrittiva persegue la finalità  di prevenire la commissione di reati e, pìù in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza; è altrettanto vero, perà², che può fare ciò solo sulla base di una istruttoria esaustiva e di una motivazione congrua e coerente che tenga conto dei presupposti che avevano dato luogo al precedente rilascio, evidenziando quale sia il cambiamento intervenuto rispetto alle circostanze di fatto che l&#8217;avevano giÃ  indotto a rilasciare il suddetto titolo, soprattutto in ipotesi in cui, come nel caso che ne occupa, il rinnovo era stato accordato per molti anni.<br /> 6.4. Orbene, il decreto prefettizio non ha chiarito tali eventuali circostanze negative rispetto al passato, che avrebbero indotto a respingere l&#8217;istanza.<br /> 7. Il Collegio ritiene, inoltre, che si debba tener conto delle caratteristiche dell&#8217;attività  svolta dal Sig. &#8211;<em>Omissis</em>-, trattandosi segnatamente di area di servizio carburanti, edicola, rivendita di tabacchi e negozi di telefonia.<br /> 7.1. Le modalità  di svolgimento di tale attività  prevedono in concreto l&#8217;accettazione di denaro contante &#8211; sia per la esiguità  dei pagamenti sia per la presenza altresì¬ di distributori automatici il cui introito deve necessariamente essere raccolto dal proprietario e trasportato verso luogo sicuro &#8211; onde ne discende un onere motivazionale a carico dell&#8217;Amministrazione.<br /> 8. Occorre, peraltro, considerare che, quando si tratta di istanze di licenze volte alla difesa personale, l&#8217;Amministrazione deve tener conto delle peculiarità  del contesto territoriale nel quale opera il richiedente, oltre che delle specifiche implicazioni di ordine pubblico che si associano all&#8217;ambito geografico di interesse.<br /> 8.1. Nella fattispecie, l&#8217;attività  commerciale è svolta in provincia di Reggio Calabria, un&#8217;area notoriamente interessata da un&#8217;elevata densità  criminale, tale da esporre quotidianamente a seri pericoli la sicurezza individuale.<br /> 9. Da ultimo, si rileva la gravosità  delle misure soggettive quali richiedere al titolare l&#8217;approntamento di sistemi di videosorveglianza ovvero di vigilanza armata nonchè imporre all&#8217;istante di avvalersi di mezzi di pagamento i quali escludano il denaro contante, appaiono imposizioni le quali implicano un onere per il ricorrente che va al di lÃ  dell&#8217;apprezzabile sacrificio.<br /> 9.1. Pertanto, come correttamente argomentato dal Giudice di prime cure &#8220;è sufficiente solo rilevare il sensibile costo economico che i rimedi proposti dalla Prefettura comporterebbero, costo che esula dall&#8217;ordinario sforzo esigibile secondo buona fede; soprattutto in un&#8217;epoca, quale quella attuale, caratterizzata da recessione economica&#8221;.<br /> 9.2. Del resto, l&#8217;Amministrazione non può sindacare le modalità  di pagamento, nè tantomeno il sistema di vigilanza delle proprie strutture e beni, diversamente ciò costituirebbe un&#8217;invasione nell&#8217;autonomia organizzativo/gestionale dell&#8217;imprenditore, la cui libertà  di iniziativa economica tutelata dall&#8217;art. 41 Cost.<br /> 10. In definitiva, l&#8217;Amministrazione non ha adeguatamente motivato il venir meno delle condizioni che avevano consentito di apprezzare favorevolmente la richiesta dell&#8217;appellato.<br /> 10.1. Nè tali considerazioni legittimano di per sè il diniego di rinnovo, nella misura in cui la situazione personale dell&#8217;interessato è la stessa in relazione alla quale la licenza è stata ininterrottamente rinnovata sin dal 1990, senza che, nel corso di tale lasso di tempo, il sig. &#8211;<em>Omissis</em>&#8211; sia mai incorso in condotte tali da far dubitare della sua affidabilità  nell&#8217;uso delle armi.<br /> Per l&#8217;effetto l&#8217;Amministrazione appellante è obbligata a rinnovare, con urgenza, ed alla luce delle suesposte motivazioni, la valutazione sull&#8217;istanza ai fini del rinnovo dell&#8217;autorizzazione al porto d&#8217;arma per difesa personale.<br /> Per le ragioni suesposte, l&#8217;appello va respinto, confermando la sentenza di primo grado.<br /> In considerazione della peculiarità  della fattispecie, si possono compensare le spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando la sentenza impugnata.<br /> Spese compensate.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Franco Frattini, Presidente, Estensore<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere<br /> Giulia Ferrari, Consigliere<br /> Ezio Fedullo, Consigliere.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-28-4-2020-n-2722/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2722</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.304</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-4-2020-n-304/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-4-2020-n-304/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.304</a></p>
<p>Caterina Criscenti, Presidente, Alberto Romeo, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefano Priolo, contro Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Gullo, Controversia promossa per ottenere l&#8217;annullamento del provvedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-4-2020-n-304/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.304</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-4-2020-n-304/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.304</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Caterina Criscenti, Presidente, Alberto Romeo, Referendario, Estensore PARTI:  -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefano Priolo,  contro Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Gullo,</span></p>
<hr />
<p>Controversia promossa per ottenere l&#8217;annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico: sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Giurisdizione e competenza- finanziamento pubblico- decadenza del beneficio per mancata osservanza di obblighi condizione per l&#8217;erogazione &#8211; revoca &#8211; domanda di annullamento -giurisdizione ordinaria- va affermata.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La controversia promossa per ottenere l&#8217;annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico, nei casi in cui l&#8217;amministrazione ha ritenuto far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge (o il provvedimento) condizionano l&#8217;erogazione, riguarda una posizione di diritto soggettivo, pertanto devoluta al giudice ordinario.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/04/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00304/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00160/2020 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>   </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;"><i>ex</i> art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 160 del 2020, proposto da <br /> -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefano Priolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Avv. Priolo in Reggio Calabria, via Paolo Pellicano, 23/B; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, Pal. Campanella Avvocatura Regione; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p style="text-align: justify;">del Provvedimento di &#8220;revoca del contributo e restituzione somme&#8221;, emesso a conclusione del procedimento <i>ex</i> legge n. 241/1990 inerente il P.O. FEAMP 2014/2020 priorità  I, Misura 1.32 Cod. progetto 09/SS/17, nonchè del Provvedimento di &#8220;revoca del contributo e restituzione somme&#8221; emesso a conclusione del procedimento <i>ex</i> legge n. 241/1990 inerente il P.O. FEAMP 2014/2020 priorità  I, Misura 1.32 Cod. Progetto 07/SS/17, entrambi emessi dal Dipartimento n. 8 &#8220;Agricoltura e risorse agroalimentari&quot; il giorno 19 dicembre 2019, nonchè di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso e/o conseguente.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 il dott. Alberto Romeo, con causa passata in decisione senza discussione orale, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 60 cod. proc. amm., che consente l&#8217;immediata assunzione di una decisione di merito, con &#8220;sentenza in forma semplificata&#8221;, ove nella camera di consiglio fissata per l&#8217;esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell&#8217;istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020, che nel periodo ricompreso tra il 15 aprile e il 30 giugno 2020 ammette &#8221; <i>la possibilità  di definizione del giudizio ai sensi dell&#8217;articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso</i> &#038;&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso notificato il 18.2.2020, e poi ritualmente depositato il successivo 18.3.2020, la -OMISSIS- ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, con cui la Regione Calabria disponeva la revoca dei contributi erogati nell&#8217;ambito di due distinti progetti inerenti ad una medesima procedura pubblica (codice progetto 07/SS/17 e codice progetto 09/SS/17), ingiungendo la restituzione delle somme.</p>
<p style="text-align: justify;">Espone in fatto di essere stata idoneamente collocata nelle graduatorie dei due distinti progetti sopra citati del bando pubblico di attuazione della misura 1.32 (Salute e Sicurezza) della Regione Calabria, beneficiando, per tale ragione, di due contributi, dell&#8217;importo, ciascuno, di € 4.422,66; di aver sottoscritto in data 15.3.2018 le relative convenzioni e di aver provveduto all&#8217;acquisto delle attrezzature oggetto dei &#8216;progetti&#8217;, saldando le imprese venditrici ed ottenendo così¬, in data 14.2.2019, la liquidazione dei primi SAL per entrambi per l&#8217;importo di € 3.948,80 ciascuno, cui faceva seguito, in data 25.2.2019, l&#8217;attestazione, da parte dei funzionari dell&#8217;Ente, della corretta realizzazione di entrambi i progetti. </p>
<p style="text-align: justify;">Espone, quindi, che il 24.10.2019, a distanza di ben otto mesi, la Regione le comunicava via pec l&#8217; &#8220;<i>avvio del procedimento di revoca del contributo e restituzione somme</i>&#8221; con riferimento ad entrambi i progetti, motivato sul rilievo del riscontro di un&#8217;unica irregolarità  connessa alle fatture d&#8217;acquisto dei beni, risultando la ditta emittente (-OMISSIS-, ditta individuale), &#8216;<i>cessata</i>&#8216; e inoltre svolgere attività  &#8216;<i>all&#8217;ingrosso e non al dettaglio&#8217;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Deduce ancora di avere nell&#8217;immediatezza richiesto ed ottenuto gli atti dell&#8217;istruttoria al fine di poter compiere ogni opportuna verifica sull&#8217;accaduto, avvedendosi così¬ della propria condizione di &#8216;parte lesa&#8217;, e non giÃ  di &#8216;autrice&#8217;, della riscontrata irregolarità , non potendo rendersi conto della cessazione dell&#8217;impresa in quanto la relativa partita IVA risultava al momento degli acquisti ancora attiva; risultando d&#8217;altro canto l&#8217;effettività  della fornitura della merce dal regolare riscontro della relativa installazione sull&#8217;imbarcazione in sede di collaudo. </p>
<p style="text-align: justify;">Osserva infine di avere prodotto all&#8217;Ente convenuto specifiche deduzioni difensive, corredate da pertinente documentazione, comprensiva della querela presentata contro la ditta -OMISSIS- per il raggiro subito, ricevendo nondimeno il 19.12.2019 dal Dipartimento competente comunicazione dei due impugnati provvedimenti definitivi di revoca dei contributi e restituzione somme, adottati disattendendo, ed anzi pìù propriamente omettendo di considerare, le puntuali giustificazioni prodotte nell&#8217;interlocuzione successiva alla ricezione dell&#8217;avviso <i>ex</i> art. 10-<i>bis</i> l. n. 241/1990. </p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Ciò chiarito in punto di fatto, a sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto l&#8217;illegittimità  dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere, desunto dal difetto di istruttoria e dal vizio motivazionale, per violazione del principio di colpevolezza, nonchè, infine, per violazione di legge con riferimento all&#8217;art. 97 Cost. ed alla L. n. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto il primo versante la ricorrente ha denunciato in particolare l&#8217;omessa considerazione dei pregnanti elementi difensivi rimessi alla valutazione dell&#8217;Ente erogante nell&#8217;interlocuzione avviata dopo la ricezione dell&#8217;avviso <i>ex</i> art. 10-<i>bis </i>L. n. 241/1990, segnalando come dal relativo esame la Regione avrebbe potuto agevolmente desumere l&#8217;esclusione di qualsivoglia profilo di colpevolezza della beneficiaria, apprezzandone la totale buona fede e dunque l&#8217;assoluta estraneità  al fraudolento comportamento tenuto dalla ditta emittente la fattura, non provvista dei requisiti prescritti dal bando per poter contrarre con i soggetti destinatari dei contributi.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la seconda censura, alla prima intimamente correlata, ha rappresentato l&#8217;impossibilità  di potersi avvedere di quest&#8217;ultima circostanza, risultando i dati fiscali della controparte apparentemente regolari; ciò che consentiva d&#8217;altro canto di provvedere ritualmente alla corresponsione del pagamento delle fatture incriminate. Con conseguente esclusione di qualsiasi margine di negligenza colposa nella individuazione del fornitore. </p>
<p style="text-align: justify;">Infine con il terzo motivo, richiamando l&#8217;elaborazione giurisprudenziale amministrativa, la ricorrente ha lamentato l&#8217;illegittimità  della revoca del contributo giÃ  erogato dopo l&#8217;esaurimento del sotteso rapporto sostanziale; situazione, questa, verificatasi per l&#8217;appunto nel caso di specie, essendo stata disposta la revoca della sovvenzione a distanza di otto mesi dalla relativa erogazione e dopo la positiva effettuazione di tutte le prescritte verifiche ammnistrative sul corretto impiego del denaro pubblico, in conformità  alla convenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In data 27.3.2020 si è costituita ritualmente in giudizio la Regione Calabria eccependo il difetto di giurisdizione dell&#8217;adito giudice amministrativo, richiamando l&#8217;orientamento giurisprudenziale a mente del quale la controversia promossa per ottenere l&#8217;annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico, nei casi in cui l&#8217;amministrazione ha ritenuto far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge (o il provvedimento) condizionano l&#8217;erogazione, riguarda una posizione di diritto soggettivo, pertanto devoluta al giudice ordinario (Cass., sez. un., 1/2/2019, n. 3166). Nel merito ha invocato comunque il rigetto del ricorso per l&#8217;infondatezza delle doglianze dedotte.</p>
<p style="text-align: justify;">3. In vista della trattazione della domanda cautelare, prevista per l&#8217;udienza del 1°.4.2020 ma decisa con decreto monocratico n. 73, pubblicato il 3.4.2020, ai sensi della normativa contingente di cui all&#8221;art. 84, co. 1, d.l. n. 18/2020, il ricorrente ha depositato memoria (il 28.3.2020) controdeducendo all&#8217;eccepito difetto di giurisdizione, sul rilievo secondo cui &#8216;<i>la revoca del contributo non è, infatti, dipesa da alcun inadempimento della -OMISSIS-, ma piuttosto dalla sopravvenuta conoscenza di un illecito posto in essere da soggetto terzo</i>&#8216;; desumendone, da ciò, la natura di interesse legittimo della posizione dedotta in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Analoghi rilievi sono stati poi successivamente ribaditi dalla ricorrente con la memoria depositata il 17.4.2020 ai sensi dell&#8217;art. 84, co. 5, d.l. n. 18/2020 in vista dell&#8217;udienza del 22.4.2020 (senza discussione orale e senza presenza degli avvocati ai sensi della citata normativa emergenziale), insistendo per la corretta radicazione della controversia presso il T.A.R. in considerazione dell&#8217;insussistenza, nella vicenda <i>de qua</i>, di &#8216;inadempienze ascrivibili al beneficiario&#8217;, trovando causa e ragione la revoca nella &#8216;sopravvenuta conoscenza di un fatto illecito posto in essere da soggetto terzo rispetto al bando pubblico&#8217;.</p>
<p style="text-align: justify;">4. L&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione Calabria è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Deve invero rilevarsi, conformemente alle deduzioni articolate nell&#8217;atto di costituzione, che l&#8217;orientamento interpretativo è sul punto assolutamente consolidato, essendo stati i criteri sul riparto di giurisdizione in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e da quella civile a pìù riprese confermati dalle Sezioni Unite della suprema Corte di Cassazione quale giudice della giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa decisione richiamata dalla Regione, Cass., sez. un., 1/2/2019, n. 3166, ha ribadito un principio assolutamente pacifico nell&#8217;elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi nella specifica materia che qui rileva, individuando quale <i>discrimen</i> per il radicamento della giurisdizione, in piena coerenza con le ordinarie coordinate ermeneutiche che informano la disciplina del riparto, quello della posizione soggettiva dedotta in giudizio, da desumersi in quest&#8217;ambito concettuale tenendo conto delle ragioni concrete che sorreggono le determinazioni dell&#8217;Amministrazione di revoca, comunque sia denominata, del provvedimento favorevole precedentemente adottato ed altresì¬ del momento in cui l&#8217;atto stesso venga emesso. Sicchè, ove l&#8217;Ente erogante faccia valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l&#8217;erogazione si è al cospetto di una posizione di diritto soggettivo, devoluta pertanto alla giurisdizione del G.O., rilevando appunto la violazione di obblighi convenzionali assunti dalle parti dopo l&#8217;esaurimento della procedura pubblicistica disciplinante la prodromica fase della valutazione della sussistenza delle condizioni prescritte per l&#8217;erogazione del contributo medesimo. Ove al contrario a fondamento dell&#8217;adozione dell&#8217;atto pregiudizievole di revoca siano poste ragioni connesse al riscontro di vizi di legittimità  del procedimento o alla postuma emersione del contrasto originario della procedura con l&#8217;interesse pubblico, indipendentemente dal fatto che il provvedimento di attribuzione sia giÃ  stato disposto o meno, la posizione dell&#8217;istante non potrà  che avere la consistenza dell&#8217;interesse legittimo, con conseguente devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa giurisprudenza amministrativa richiamata dalla ricorrente, lungi dal porsi in contrasto, per come assunto, con l&#8217;esposto orientamento, ne risulta <i>in toto</i> allineata, rimarcandosi nella citata sentenza del Consiglio di Stato, con estrema linearità  ricostruttiva, che ciò che assume <i>valore dirimente ai fini del riparto di giurisdizione non è tanto la collocazione del vizio riscontrato rispetto alla fase del procedimento, quanto invece la natura della situazione soggettiva su cui interviene il potere amministrativo, della quale la collocazione nella sequenza delle fasi è soltanto indice rivelatore.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Richiamando il proprio costante orientamento, il supremo Consesso della giustizia amministrativa ha dunque ricordato come nella materia in esame il riparto di giurisdizione sia fondato &#8216;<i>sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario: a) qualora il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge ed all&#8217;amministrazione è rimesso il solo compito di verificare l&#8217;effettiva sussistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l&#8217;an, il quid, ed il quomodo dell&#8217;erogazione; b) qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell&#8217;acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato; c) è invece configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, qualora la controversia riguardi una fase procedimentale precedente il provvedimento discrezionale attributivo del beneficio; d) a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità  o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario</i> (C. St., sent. n. 7136/2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce degli esposti arresti giurisprudenziali ci si avvede invero intuitivamente della pacifica giurisdizione nel caso che qui occupa del giudice ordinario, trovando fondamento l&#8217;iniziativa della Regione, al di lÃ  del formale <i>nomen juris</i> dell&#8217;atto adottato, nel riscontro dell&#8217;inadempimento da parte del beneficiario agli obblighi, in specie inerenti alle regole per l&#8217;acquisto dei beni indicati nel progetto di finanziamento, nascenti dal bando e dalla successiva convenzione sottoscritta con la Regione all&#8217;esito della favorevole conclusione della procedura pubblicistica di selezione dei candidati.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, innanzi al quale la causa può essere riproposta nel termine e con gli effetti di cui all&#8217;art. 11 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">La definizione della controversia in rito giustifica la compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda di cui all&#8217;art. 11, secondo comma, del codice del processo amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente nonchè gli altri soggetti menzionati.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020, tenutasi in videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221;, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Caterina Criscenti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Agata Gabriella Caudullo, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Romeo, Referendario, Estensore</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-4-2020-n-304/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.304</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.8242</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-4-2020-n-8242/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-4-2020-n-8242/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.8242</a></p>
<p>G. Travaglino Presidente; R. Crucitti Consigliere, estensore; Parti: (S. M., rapp. e difeso dall&#8217;avv.to Massimo Balì c. Consiglio Ordine degli Avvocati di Aosta) Responsabilità  disciplinare dell&#8217;avvocato: in base dell&#8217;art.4 del nuovo codice deontologico forense, la coscienza e volontà  consistono nel dominio anche solo potenziale dell&#8217;azione o omissione 1.- Professione forense &#8211;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Travaglino Presidente; R. Crucitti Consigliere, estensore; Parti: (S. M., rapp. e difeso dall&#8217;avv.to Massimo Balì c. Consiglio Ordine degli Avvocati di Aosta)</span></p>
<hr />
<p>Responsabilità  disciplinare dell&#8217;avvocato: in base dell&#8217;art.4 del nuovo codice deontologico forense, la coscienza e volontà  consistono nel dominio anche solo potenziale dell&#8217;azione o omissione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Professione forense &#8211; Avvocati &#8211; giudizi disciplinari &#8211; codice deontologico forense del 31 gennaio 2014 &#8211; applicabilità .</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.- Professione forense &#8211; Avvocati &#8211; giudizi disciplinari &#8211; responsabilità  dell&#8217;avvocato &#8211; nuovo codice deontologico &#8211; coscienza e volontà  &#8211; identificazione.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p><em>In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se pìù favorevoli per l&#8217;incolpato, avendo l&#8217;art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recepito il criterio del favor rei, in luogo del criterio del tempus regit actum.</em></p>
<p><em>In tema di responsabilità  disciplinare dell&#8217;avvocato, in base dell&#8217;art.4 del nuovo codice deontologico forense, la coscienza e volontà  consistono nel dominio anche solo potenziale dell&#8217;azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l&#8217;atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l&#8217;errore inevitabile, cioè non superabile con l&#8217;uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l&#8217;imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti.</em></p>
</div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p><em>Fatti di causa</em></p>
<p>Nella sentenza impugnata si legge che, a seguito di presentazione di esposto, vennero contestati, all&#8217;Avv. M. S., sulla base di un capo di imputazione articolato in dieci punti, illeciti disciplinari per essere venuto meno ai propri doveri deontologici con violazione degli artt. 6, 8, 38 e 40 del previgente codice deontologico forense, avendo omesso di svolgere le attività  difensive richieste, malgrado le rassicurazioni reiteratamente date alla cliente. Il Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Aosta, ritenute non provate le contestazioni di cui ai capi 6), 7), 8) e 9), per le quali pronunciò assoluzione, accertà², invece, a responsabilità  dell&#8217;incolpato per gli addebiti di cui al capo 1), dichiarando assorbiti, in quanto circostanze aggravanti, gli addebiti di cui ai capi 4), 5) e 10), con l&#8217;aggravante dell&#8217;inesatto riscontro alle richieste di informazioni da parte dell&#8217;assistita che, peraltro, non avevano indotto l&#8217;incolpato ad attivarsi per il deposito del ricorso. In particolare, con tali addebiti era stato contestato, al punto 1, di avere ricevuto dalla cliente incarico di procedere giudizialmente per l&#8217;accertamento del rapporto di lavoro subordinato nei confronti del datore di lavoro della medesima senza attivarsi per il deposito del ricorso, pur avendo richiesto compenso e, ai punti 4 e 5, di avere fornito all&#8217;assistita false informazioni sullo svolgimento del mandato, in particolare, con riferimento all&#8217;avvenuto deposito del ricorso e della fissazione dell&#8217;udienza, anche a seguito della richiesta di chiarimento inoltrata dall&#8217;assistita che, effettuate verifiche presso il Tribunale, si era resa conto che nessun ricorso era mai stato effettuato (punto 10). Il C.O.A. accertà², anche, la responsabilità  per gli addebiti di cui ai punti 2 (&#8220;avere ricevuto dalla assistita avvisi di accertamento alla stessa notificazioni dall&#8217;Agenzia delle entrate relativi al mancato pagamento dell&#8217;IRPEF per il periodo di lavoro dipendente oggetto di doglianza, rassicurandola che si sarebbe occupato della questione tenendola sotto controllo e facendola &#8220;congelare&#8221; fino alla data dell&#8217;udienza che sarebbe stata fissata nell&#8217;ambito del procedimento di lavoro, onde consentire alla cliente di far fronte al pagamento con le somme da percepire in esito positivo del ricorso, senza mai attivarsi al riguardo&#8221;) e 3 dell&#8217;incolpazione (&#8220;avere ricevuto direttamente dalla assistita presso il proprio studio cartella di pagamento in relazione agli accertamenti di cui al punto 2 del capo di imputazione ed avere rassicurato la stessa che si sarebbe occupato della questione, senza mai attivarsi al riguardo&#8221;) e, riconosciuta la violazione degli articoli 6, comma 1, 8, 38 comma 1 e 40 comma 2 del Codice deontologico forense e considerata l&#8217;assenza di precedenti disciplinari, inflisse la sanzione della censura. Il Consiglio Nazionale Forense, investito dell&#8217;impugnazione proposta dall&#8217;Avv. S., con la sentenza oggi impugnata, ne ha parzialmente accolto il primo motivo, disponendo la correzione dell&#8217;errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza del C.O.A. di Aosta, non corrispondente a quanto statuito in motivazione e, per il resto, ha rigettato tutti i motivi di impugnazione, confermando la decisione impugnata. In particolare, il C.N.F. -ritenuto applicabile il nuovo codice deontologico forense e rilevato che, nella specie, il comportamento posto in essere dall&#8217;avvocato S., avrebbe potuto concretare anche la violazione dei principi di cui agli articoli 9 e 12 del nuovo C.D.F.- ha, nel merito, rigettato il motivo di impugnazione relativo all&#8217;assenza dell&#8217;elemento soggettivo per scusabilità  dell&#8217;errore, ritenendo che, ai fini dell&#8217;integrazione dell&#8217;elemento soggettivo dell&#8217;illecito disciplinare, fosse irrilevante la sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità &#8230;&#8221;essendo sufficiente a configurare la violazione l&#8217;elemento della suitas della condotta, inteso come volontà  consapevole dell&#8217;atto che si compie, dovendo la coscienza e la volontà  essere interpretate in rapporto alla possibilità  di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, di dominarlo&#8221;. Il C.N.F. ha, poi, motivato il rigetto del secondo e del quarto motivo dell&#8217;impugnazione, affermando che la motivazione resa dal C.O.A. era immune da censura, per avere quell&#8217;organo, &#8220;giustamente e equamente giudicato, tenendo conto di tutte le risultanze processuali&#8221;. Con riguardo alla lamentata eccessività  della sanzione, ribadito che l&#8217;illecito disciplinare sussiste indipendentemente dal verificarsi del danno per la parte assistita e che la sanzione e la sua misura vanno determinate in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti e, soprattutto, del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense, il C.N.F. ha reputato adeguata la sanzione applicata, rispetto alla gravità  della condotta omissiva posta in essere, siccome lesiva di molteplici valori deontologici e, soprattutto, perchè protrattasi per un consistente lasso di tempo senza alcun ravvedimento da parte del professionista.<br />
Contro questa sentenza l&#8217;avv. M. S. propone ricorso, articolato in cinque motivi, cui non v&#8217;è replica.<br />
<strong>Ragioni della decisione</strong> 1 Con il primo motivo (rubricato sub II), il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ. ed ex art.36,, quarto comma, della legge 31 dicembre 2012 n.247, con riferimento agli artt. 6, 8, 38 e 40 codice deontologico forense previgente, e agli artt. 9, 12, 26 e 27 del codice deontologico forense vigente. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, il Consiglio nazionale forense, lungi dal ritenere le condotte imputate al ricorrente astrattamente sanzionabili ai sensi degli artt. 9 e 12, 26 e 27 del nuovo codice deontologico forense, avrebbe dovuto, prima di tutto, osservare che i comportamenti, ipoteticamente riconducibili al disposto degli artt. 9 e 12 del codice deontologico vigente erano, in verità , riconducibili al disposto dell&#8217;art.26 stesso codice; con la ulteriore conseguenza che avrebbe dovuto prendere atto del fatto che il nuovo codice deontologico consente l&#8217;applicazione, nel caso della violazione del disposto dell&#8217;art.26, terzo comma e dell&#8217;art.27 sesto comma, della sanzione attenuata dell&#8217;avvertimento e, in conseguenza, avrebbe dovuto motivare per quale motivo la condotta posta in essere, non doveva essere ricondotta ai &#8220;casi meno gravi&#8221; previsti dall&#8217;art. 22, sesto comma , del codice deontologico forense.<br />
1.1 In tema la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, è ferma nel ritenere che «in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se pìù favorevoli per l&#8217;incolpato, avendo l&#8217;art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recepito il criterio del favor rei, in luogo del criterio del tempus regit actum»Â (cfr. Cass. Sez. U. n. 3023 del 16/02/2015; n.18394 del 20/09/2016; n.27200 del 16.11.2017).<br />
1.2 Nel caso in esame, come risulta dalla sentenza impugnata, all&#8217;avv. S. venne contestata la violazione degli artt. 6, co.1, 8, 38 (inadempimento al mandato) e 40 (dovere di informazione) del codice deontologico previgente (r.d.l. n. 1578 del 1933). Il C.N.F., nella sentenza impugnata, ha evidenziato che tali ultimi illeciti sono stati riprodotti negli artt.26,comma 3, e 27, comma sei, del nuovo codice deontologico, che prevedono autonomi apparati sanzionatori e che, al contempo, gli art.6 e 7 del C.D.F. sono stati riprodotti rispettivamente negli artt. 9 e 12 del nuovo C.D.F. che non prevedono autonomi apparati sanzionatori ma, al contempo, ha rilevato che, &#8220;qualora non si volesse considerare esemplificativo il comportamento posto in essere dal ricorrente per violazione degli artt.6 e 8 del vecchio CDF, ma anche solo suscettibile di ledere i principi generali espressi dal codice deontologico quali, probità , diligenza, lealtà  e correttezza potrebbe, comunque, invocarsi la violazione dei principi di cui agli artt. 9 e 12 del nuovo CDF&#8221;. Il ricorrente censura la decisione rilevando che i comportamenti contestati erano riconducibili, in concreto, al disposto dell&#8217;art.26 del nuovo codice deontologico il quale consente l&#8217;applicazione, nel caso della violazione del disposto degli artt. 26, comma terzo, e 27, comma sesto, della sanzione attenuata dell&#8217;avvertimento con la conseguenza che il C.N.F. avrebbe dovuto motivare per quale motivo la condotta posta in essere dall&#8217;incolpato non doveva essere ricondotta ai casi meno gravi previsti dall&#8217;art.22, comma sei, del codice deontologico forense.<br />
1.3. La censura è, in parte, inammissibile e, in parte, infondata. Le argomentazioni svolte dal Consiglio Nazionale forense, fatte oggetto di censura, ovvero la riconducibilità  delle condotte poste in essere dall&#8217;incolpato alle violazioni dei principi di cui agli art. 9 e 12 del nuovo codice deontologico, sono, infatti, state svolte, come evincibile dal tenore della sentenza impugnata, in via ipotetica e subordinata alla vera <em>ratio decidendi</em>posta a base della decisione, ovvero la riproposizione delle disposizioni contestate e accertate come violate, negli articoli 26 e 27 del nuovo codice deontologico, invocati dallo stesso ricorrente. Ora, tali disposizioni prevedono espressamente per la violazione dei doveri, ivi sanciti, la sanzione della censura (poi effettivamente irrogata), con la conseguenza che nessun favor rei è riscontrabile rispetto alle pregresse disposizioni. L&#8217;art.22, invocato dal ricorrente, prevede sì¬ al comma 3, lett. a) che, &#8220;nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare può essere diminuita all&#8217;avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura&#8221; ma il Consiglio Nazionale Forense, sul punto, ha espressamente pronunciato ritenendo, al contrario, che &#8220;la condotta omissiva posta in essere dal ricorrente in violazione di norme deontologiche, che si rileva di particolare gravità  e per essersi protratta per un consistente lasso di tempo &#8230; non può indurre a sanzionare il fatto con una sanzione di specie diversa pìù lieve &#8230;di quella comminata dal COA territoriale&#8230;&#8221;.<br />
2. Con il secondo motivo (rubricato sub III) il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art.36, sesto comma della legge 31 dicembre 2012 n. 247, con riferimento agli artt.4, 21, 26 e 27 del codice deontologico forense vigente, laddove il C.N.F. aveva ritenuto irrilevante l&#8217;elemento soggettivo del dolo o, quanto meno della colpa, ai fini della sanzionabilità  della condotta, posto che la sanzione presuppone che la condotta posta in essere dall&#8217;incolpato sia connotata quanto meno dall&#8217;elemento soggettivo della colpa. In altri termini, il ricorrente ribadisce non sussistere dubbio, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, che la condotta per essere censurabile debba essere anche connotata dall&#8217;elemento soggettivo, quanto meno, della colpa.<br />
3. Con il terzo motivo di ricorso (rubricato sub IV) si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. ed ex art.36, primo comma, n. 3 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, con riferimento agli art.4, 21, 26 e 27 del codice deontologico forense vigente. Secondo la prospettazione difensiva l&#8217;illegittimità  del modus operandi seguito dal C.N.F., conseguente all&#8217;interpretazione delle norme che disciplinano l&#8217;imputazione soggettiva delle condotte del professionista, si rifletteva anche sulla palese sommarietà  della valutazione in ordine al terzo motivo di ricorso sottoposto a quell&#8217;Organo. Tale sommarietà  aveva comportato che la sentenza impugnata, ritenendo erroneamente che per l&#8217;affermazione della responsabilità  del professionista, fosse superfluo l&#8217;accertamento della sussistenza della colpa, aveva finito per fondare la sanzione disciplinare del ricorrente su una forma di responsabilità  oggettiva. 4.Le censure, che per la loro stretta connessione possono trattarsi congiuntamente, sono infondate. Dal tenore complessivo della sentenza impugnata si evince che l&#8217;argomentazione censurata è stata svolta dal C.N.F., sia pur con formulazione non chiarissima, non nel senso ritenuto dal ricorrente, ma al fine di affermare che, nella specie e con riferimento all&#8217;assenza dell&#8217;elemento soggettivo per scusabilità  dell&#8217;errore, era irrilevante, al fine di integrare l&#8217;elemento soggettivo dell&#8217;illecito, la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità  &#8230;.essendo sufficiente a configurare la violazione l&#8217;elemento della <em>suitas</em>della condotta.<br />
4.1 Tale argomentazione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite la quale, con la sentenza n. 13456 del 29/05/2017 ha statuito che «in tema di responsabilità  disciplinare dell&#8217;avvocato, in base dell&#8217;art.4 del nuovo codice deontologico forense, la coscienza e volontà  consistono nel dominio anche solo potenziale dell&#8217;azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l&#8217;atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l&#8217;errore inevitabile, cioè non superabile con l&#8217;uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l&#8217;imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti».<br />
4.2. Al rigetto del secondo motivo di ricorso consegue il rigetto anche del terzo, avente come presupposto l&#8217;accoglimento del precedente mezzo di censura.<br />
5. Con il quarto motivo (rubricato sub V: violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma I, n.3, c.p.c. ed ex art.36, comma VI, L.31 dicembre 2012 n.247, con riferimento agli artt.6, 8, 38, 40 codice deontologico forense pre vigente, e agli artt. 9, 12, 26 e 27 del codice deontologico forense vigente) il ricorrente denuncia la sentenza impugnata di errata interpretazione del quarto motivo di ricorso, asserendosi che con lo stesso il ricorrente non si era limitato (come ritenuto dal C.N.F.) a sollecitare una nuova versione dei fatti, ma aveva lamentato la violazione di norme di diritto con la conseguenza che la sentenza impugnata era incorsa in un duplice vizio, avendo omesso, da un lato, di motivare su una doglianza specificamente prospettata dal ricorrente, e dall&#8217;altro, per avere ritenuto integrata una serie di violazioni del codice deontologico forense (con particolare riferimento all&#8217;obbligo di adempiere con diligenza al mandato e ai doveri di informazione) a fronte di condotte dell&#8217;esponente che, in nessun modo, potevano ritenersi riconducibili alle fattispecie sanzionatorie citate, per il semplice fatto che il professionista aveva posto in essere l&#8217;unica attività  che, da un lato, si era impegnato a compiere e che, dall&#8217;altro, non aveva comportato alcun pregiudizio alla sua assistita<br />
6. In subordine, con il quinto motivo (rubricato sub VI: violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ed ex art. 36, comma VI L. 31 dicembre 2012 n. 247, con con riferimento all&#8217;art.21 del codice deontologico forense ed eccesso di potere per carenza di motivazione) il ricorrente censura di apparente motivazione il capo di sentenza con il quale il C.N.F. aveva argomentato in ordine alla sanzione applicata, non tenendo in alcun conto nè il grado di colpa, nè l&#8217;assenza di qualsiasi attività  distrattiva o distruttiva, nè, soprattutto, il ravvedimento del professionista il quale aveva inviato alla cliente una missiva nella quale ammetteva la sua responsabilità . 7. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte a Sezioni Unite (sentenza n.24647 del 02/12/2016, id n.20344 del 31/07/2018, n.30868 del 29.11.2018) le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, in materia disciplinare, sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell&#8217;art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l&#8217;accertamento del fatto, l&#8217;apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità , salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell&#8217;uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità , sulla adeguatezza e sull&#8217;assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.<br />
8. Alla luce di tali condivisi principi gli ultimi motivi di ricorso sono inammissibili.<br />
Con gli ultimi due mezzi di impugnazione, infatti, sotto l&#8217;egida delle violazioni di legge assertivamente denunciate, si tende, in realtà  e inammissibilmente in questa sede, ad una rivisitazione dei fatti storici e a una diversa valutazione degli elementi istruttori offerti rispetto a quelle effettuate dal Consiglio nazionale forense.<br />
9. Di contro, la sentenza impugnata appare adeguatamente e ragionevolmente motivata sia in ordine alla sussunzione della condotta posta in essere negli illeciti disciplinari per i quali è stata riconosciuta la responsabilità  e sia in ordine al tipo e misura della sanzione in concreto irrogata, con la conseguenza che la stessa rimane immune da censura.<br />
10. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte il ricorso va, quindi, rigettato senza pronuncia sulle spese in mancanza di attività  difensiva.<br />
11. Sussistono i presupposti processuali per l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. <em>omissis</em></p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2721</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-4-2020-n-2721/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-4-2020-n-2721/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2721</a></p>
<p>Fabio Franconiero, Presidente FF, Elena Quadri, Consigliere, Estensore; PARTI: Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alfredo Galasso, c. Ministero della giustizia, CSM &#8211; Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) Giudizio di ottemperanza : i limiti della domanda di risarcimento dei danni . 1.- Processo amministrativo &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-4-2020-n-2721/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2721</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-4-2020-n-2721/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2721</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Franconiero, Presidente FF, Elena Quadri, Consigliere, Estensore; PARTI: Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alfredo Galasso, c. Ministero della giustizia, CSM &#8211; Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Giudizio di ottemperanza : i limiti della domanda di risarcimento dei danni .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; giudizio di ottemperanza &#8211; domanda di risarcimento dei danni &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il solo risarcimento del danno suscettibile di essere riconosciuto in sede di ottemperanza è quello &quot;connesso all&#8217;impossibilità  o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione&quot; (art. 112, co. 3, c.p.a.): la disposizione normativa condiziona, dunque, la proponibilità  dell&#8217;azione alla impossibilità  di esecuzione in forma specifica del giudicato.</em><br /> <em>Mentre in precedenza il ricorrente poteva proporre dinanzi al giudice dell&#8217;ottemperanza l&#8217;azione di risarcimento per i danni derivanti sia dall&#8217;illegittimità  del provvedimento annullato dalla sentenza da ottemperare, sia dalla mancata esecuzione, violazione od elusione del giudicato, in base al novellato art. 112, co. 3, c.p.a. chi agisce potrà  richiedere, dinanzi a tale organo giudiziario, soltanto il risarcimento per i danni connessi all&#8217;inottemperanza.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/04/2020<br /> <strong>N. 02721/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08735/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 8735 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alfredo Galasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della giustizia, CSM &#8211; Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) n.-OMISSIS- resa tra le parti.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del CSM &#8211; Consiglio Superiore della Magistratura;<br /> Viste le memorie delle parti;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, tenuta con le modalità  di cui all&#8217;art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 come da verbale, il Cons. Elena Quadri;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> Il dott. -OMISSIS- magistrato ordinario, era stato dispensato dal servizio dal 5 aprile 2006 al 29 maggio 2016. Il provvedimento di dispensa è stato annullato per vizi procedimentali dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con sentenza n. -OMISSIS-<br /> Con la sentenza n. -OMISSIS-, resa su ricorso in ottemperanza, il T.A.R. Lazio ha condannato l&#8217;Amministrazione al tempestivo ed esatto adempimento del giudicato, ai fini della completa reintegrazione del dott. -OMISSIS- -OMISSIS-nelle proprie funzioni; al giudicato è stata data esecuzione con provvedimento del 20 giugno 2016. Lo stesso Tribunale, con la sentenza n. -OMISSIS-, ha ritenuto legittimo ed immune dalla censura di violazione del giudicato il provvedimento &#8211; impugnato con reclamo ai sensi dell&#8217;art. 114, co.6, c.p.a.- con il quale il Commissario <em>ad acta</em> ha respinto, sulla base del mancato svolgimento effettivo delle funzioni nel periodo in questione (5 aprile 2006 &#8211; 29 maggio 2016), la richiesta del dott. -OMISSIS-di attribuzione degli emolumenti spettanti ove non fosse mai stato dispensato dal servizio ed avesse maturato gli avanzamenti di carriera fino alla riammissione nel ruolo ordinario della magistratura, tenendo conto del positivo superamento delle valutazioni di professionalità .<br /> Il Commissario <em>ad acta</em> ha ritenuto di dover procedere al semplice ricalcolo del trattamento retributivo percepito dal magistrato al momento della dispensa; al contrario, per il ricorrente, l&#8217;unica esecuzione possibile al giudicato in questione sarebbe stata nel senso dell&#8217;integrale ricostruzione della carriera, come se avesse regolarmente svolto la propria attività  di magistrato per tutti gli anni in cui è stato illegittimamente dispensato dal servizio. Invero, il conteggio ritenuto dal Commissario <em>ad acta</em> satisfattivo non sarebbe risultato conforme a quanto disposto dal giudicato e non avrebbe assicurato piena e concreta attuazione all&#8217;interesse sostanziale ivi riconosciuto, in quanto consistente in un semplice ricalcolo del trattamento economico percepito al momento della dispensa e non in una integrale ricostruzione della carriera.<br /> Per il dott. -OMISSIS-errata sarebbe stata l&#8217;applicazione e l&#8217;interpretazione fornita dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nella sentenza n. -OMISSIS- alla c.d. riforma dell&#8217;ordinamento giudiziario, approvata con d.lgs. n. 160 del 2006, come modificato dalla legge n. 111 del 2007. Per lo stesso, sarebbe cruciale chiarire su chi debbano gravare le conseguenze derivanti non da valutazioni di professionalità  negative ma dalla mancata sottoposizione a valutazione, asserendo di aver diritto a percepire gli emolumenti che sarebbero stati a lui corrisposti qualora non fosse mai stato dispensato dal servizio ed avesse maturato gli avanzamenti di carriera dalla data del provvedimento di dispensa alla riammissione nel ruolo ordinario della Magistratura, secondo una ricostruzione della carriera che tenga conto non solo degli scatti biennali &#8211; come ha fatto il Ministero della giustizia per il tramite della Ragioneria territoriale dello Stato di Palermo &#8211; ma anche del positivo superamento delle valutazioni di professionalità , nonchè di tutte le indennità  che avrebbe percepito se avesse regolarmente svolto, come nel periodo precedente alla illegittima dispensa, la propria attività  di magistrato.<br /> Al contrario, per il T.A.R. Lazio, al giudicato è stata data piena e corretta esecuzione, non sussistendo le condizioni per attribuire al dott. -OMISSIS-gli emolumenti relativi agli avanzamenti di carriera e quindi all&#8217;eventuale superamento delle valutazioni di professionalità , mancando il requisito dell&#8217;effettivo svolgimento delle funzioni nel periodo di riferimento.<br /> Con sentenza n. -OMISSIS- questa sezione ha respinto l&#8217;appello proposto contro la sentenza del T.A.R. Lazio n. -OMISSIS-, atteso che, come statuito nella gravata sentenza e contrariamente a quanto asserito dal reclamante, le progressioni in carriera alle quali risultano parametrati gli emolumenti del magistrato non conseguono automaticamente al decorrere del tempo di servizio, ma presuppongono il positivo apprezzamento da parte del Consiglio Superiore, con cadenza quadriennale, delle funzioni giurisdizionali svolte e il conseguente riconoscimento, con efficacia costitutiva, delle progressive valutazioni di professionalità , essendo evidente che, a differenza del sistema in vigore sino al 2007, incentrato sull&#8217;attribuzione a ciascun magistrato di una determinata qualifica in ragione del mero decorso del tempo, oggi il riconoscimento di una valutazione di professionalità  non costituisce un effetto automatico, ma implica un giudizio sull&#8217;operato del magistrato e presuppone, quindi, l&#8217;effettivo svolgimento delle funzioni nel periodo di riferimento, come ritenuto nella specie dal commissario <em>ad acta</em> prima e dal T.A.R. Lazio poi.<br /> Essendo i giudizi relativi alle valutazioni professionali dei magistrati ordinari strettamente correlati all&#8217;attività  professionale concretamente svolta e prescindendo gli stessi da qualsiasi automatismo, non è stato possibile procedere ad una ricostruzione della progressione in carriera secondo quanto richiesto dal dott. -OMISSIS- non essendovi, peraltro elementi per ritenere che questi avrebbe senz&#8217;altro conseguito valutazioni positive nel periodo di riferimento se avesse esercitato in concreto le funzioni giurisdizionali.<br /> L&#8217;Amministrazione, quindi, ha dato piena ed esatta esecuzione al giudicato, dovendosi ritenere che la retroattività  dell&#8217;esecuzione del giudicato trovi un suo limite nelle sopravvenute modifiche normative di cui si è sopra dato atto.<br /> In seguito al suddetto giudicato il dott. -OMISSIS-ha proposto ricorso ai sensi dell&#8217;art. 112, comma 3, c.p.a. per risarcimento del danno da mancata ottemperanza, che il T.A.R. Lazio ha dichiarato inammissibile con la sentenza n.-OMISSIS- in considerazione della piena ed esatta esecuzione del giudicato statuita con la sentenza n. -OMISSIS- questa sezione, riconvertendo il ricorso in azione ordinaria per risarcimento del danno derivante dall&#8217;illegittimità  del provvedimento annullato.<br /> Nel dedurre l&#8217;erroneità  della decisione del giudice di prime cure con l&#8217;appello all&#8217;esame del Collegio, il dott. -OMISSIS-ha quantificato il danno in misura pari ad € 1.450.414,00 a titolo di mancata percezione delle dovute differenze di retribuzione, ovvero in via equitativa, nonchè per le perdite sofferte in età  pensionistica, mediante la costituzione di una rendita vitalizia a carico del Ministero convenuto, per un importo di € 43.951,00 annui, cioè € 3.662,58 mensili, ovvero in via equitativa.<br /> L&#8217;appello è infondato.<br /> Invero, il solo risarcimento del danno suscettibile di essere riconosciuto in sede di ottemperanza è quello &quot;<em>connesso all&#8217;impossibilità  o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione</em>&quot; (art. 112, co. 3, c.p.a.).<br /> La disposizione normativa condiziona, dunque, la proponibilità  dell&#8217;azione alla impossibilità  di esecuzione in forma specifica del giudicato.<br /> Come si desume dalla motivazione della sentenza di questa sezione n. -OMISSIS-, nella fattispecie in questione il giudicato aveva ad oggetto solo la riammissione in servizio del dott. -OMISSIS- senza nulla statuire sulle modalità  di ricostruzione della carriera; pertanto, il provvedimento del commissario <em>ad acta</em> è stato ritenuto legittimo, atteso che non sussistevano le condizioni per attribuire all&#8217;appellante gli emolumenti relativi agli avanzamenti di carriera, in ragione del mancato svolgimento effettivo delle funzioni.<br /> Sull&#8217;estensione del giudicato si è, quindi, formato un nuovo giudicato che non può essere rimesso in discussione.<br /> Invero, in seguito alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 195 del 2011: «<em>l&#8217;azione risarcitoria in sede di giudizio di ottemperanza può essere utilizzata soltanto per far valere quei danni successivi alla formazione del giudicato, in quanto &#8220;connessi all&#8217;impossibilità  o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale del giudicato o alla sua violazione o elusione&#8221; (art. 112, comma 3, c.p.a.). In questo senso milita anche l&#8217;intervenuta abrogazione dell&#8217;art. 112, comma 4, c.p.a., che precedentemente sembrava consentire una simile possibilità . Questa interpretazione della disposizione conferma l&#8217;assunto per il quale, mentre prima della riforma il ricorrente poteva proporre dinanzi al giudice dell&#8217;ottemperanza l&#8217;azione di risarcimento per i danni derivanti sia dall&#8217;illegittimità  del provvedimento annullato dalla sentenza da ottemperare, sia dalla mancata esecuzione, violazione od elusione del giudicato, in base al novellato art. 112, co. 3, c.p.a. chi agisce potrà  richiedere, dinanzi a tale organo giudiziario, soltanto il risarcimento per i danni connessi all&#8217;inottemperanza</em>» (Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 362).<br /> Nella fattispecie all&#8217;esame del Collegio risulta chiaro che il danno di cui l&#8217;appellante chiede il risarcimento con l&#8217;azione proposta deriva dall&#8217;illegittimità  dell&#8217;originario provvedimento di dispensa dal servizio e non da una non corretta esecuzione del giudicato, risultando condivisibili le statuizioni della sentenza appellata.<br /> Invero, alcun danno è derivato all&#8217;appellante dall&#8217;esecuzione del giudicato mediante l&#8217;attività  del Commissario <em>ad acta</em>, come giÃ  statuito da questa sezione.<br /> Alla luce delle suesposte considerazioni l&#8217;appello va respinto.<br /> Sussistono, tuttavia, per le peculiarità  della fattispecie, giusti motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l&#8217;appellante.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, tenuta ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Fabio Franconiero, Presidente FF<br /> Stefano Fantini, Consigliere<br /> Alberto Urso, Consigliere<br /> Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere<br /> Elena Quadri, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2720</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-4-2020-n-2720/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-4-2020-n-2720/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2720</a></p>
<p>Fabio Franconiero, Presidente FF, Elena Quadri, Consigliere, Estensore; PARTI: (L. s.r.l. (giÃ  B. P. C.s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Walter Perrotta, c. A. s.r.l., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con T. E. I.s.r.l., mandante, in persona</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-4-2020-n-2720/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2720</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Franconiero, Presidente FF, Elena Quadri, Consigliere, Estensore; PARTI:  (L. s.r.l. (giÃ  B. P. C.s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Walter Perrotta, c. A. s.r.l., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con T. E. I.s.r.l., mandante, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Alessandro Carlo Licci Marini e Massimo Occhiena, e nei confronti di Comune di Tarsia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, San Lorenzo del Vallo, Torano Castello, Tarsia e Santa Caterina Albanese, non costituita in giudizio)</span></p>
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<p>Offerta economica : le conseguenze del mancato scorporo dei costi inerenti alla manodopera ed alla sicurezza.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Appalti pubblici &#8211; offerta economica &#8211; mancato scorporo dei costi inerenti alla manodopera ed alla sicurezza &#8211; conseguenze.<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Deve considerarsi definitivamente chiarito che l&#8217;automatismo espulsivo correlato al mancato scorporo nell&#8217;offerta economica dei costi inerenti alla manodopera ed alla sicurezza interna derivante dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici è conforme al diritto europeo.</em><br /> <em>Nè rileva (con riferimento al caso di specie) che il bando non prevedesse espressamente l&#8217;obbligo di evidenziazione dei costi in questione, essendo a tal fine sufficiente, in virtà¹ del principio di eterointegrazione della lex specialis ad opera della lex generalis, che nella documentazione di gara fosse riportata una dicitura per cui per quanto non espressamente previsto nel bando, nel capitolato e nel disciplinare di gara, dovesse farsi applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici (e quindi anche dell&#8217;art. 95, comma 10).</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/04/2020<br /> <strong>N. 02720/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 09451/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 9451 del 2019, proposto da L. s.r.l. (giÃ  B. P. C.s.r.l.), in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Walter Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> A. s.r.l., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con T. E. I.s.r.l., mandante, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Alessandro Carlo Licci Marini e Massimo Occhiena, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Comune di Tarsia, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, San Lorenzo del Vallo, Torano Castello, Tarsia e Santa Caterina Albanese, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria &#8211; sede di Catanzaro (sezione prima) n. 1571 del 2019, resa tra le parti.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di A. s.r.l. e del Comune di Tarsia;<br /> Viste le memorie delle parti;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, tenuta con le modalità  di cui all&#8217;art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 come da verbale, il Cons. Elena Quadri;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> A. s.r.l., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con T. E. I.s.r.l., proponeva ricorso per l&#8217;annullamento della determinazione 6 agosto 2018, n. 23, reg. gen. 280, a firma del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi del Comune di Tarsia, di aggiudicazione nei confronti della controinteressata B. P. C.s.r.l. del &#8220;<em>servizio di gestione di tutte le infrazioni al Codice della Strada, elevate dal Comando di Polizia Locale, tramite il noleggio, l&#8217;installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di postazioni fisse approvate per il controllo della velocità  media, con sistema di rilevamento automatico delle infrazioni, nonchè servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni alle norme del Codice della Strada (CIG 6873250)</em>&#8220;, in esito alla gara indetta, per conto del Comune di Tarsia, dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, San Lorenzo del Vallo, Torano Castello, Tarsia e Santa Caterina Albanese. Unitamente alla domanda di annullamento la A. chiedeva la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato <em>medio tempore </em>tra il Comune di Tarsia e la B. P. C.s.r.l., in relazione al quale la ricorrente formulava espressamente domanda di subentro, e la condanna della stazione appaltante alla tutela in forma specifica, mediante l&#8217;adozione del provvedimento di aggiudicazione e dei consequenziali atti; in subordine, instava per la condanna della stazione appaltante al risarcimento per equivalente dei danni, con espressa riserva di quantificarli in corso di causa.<br /> Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria accoglieva il ricorso con sentenza n. 1571 del 2019, dichiarando l&#8217;inefficacia del contratto, ove stipulato, e disponendo il subentro della società  ricorrente nel servizio per una durata pari a quella contrattuale prevista nel bando di gara.<br /> L. s.r.l. (giÃ  B. P. C.s.r.l.) ha proposto appello contro la sentenza succitata, deducendo il seguente motivo di diritto:<br /> erroneità  della sentenza appellata nella parte in cui ha accolto le censure di A. in ordine alla omessa indicazione nell&#8217;offerta economica di L. del costo della manodopera, violazione, falsa ed erronea applicazione ed interpretazione dell&#8217;art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, della <em>lex specialis</em> di gara e dei principi espressi dalla Corte di giustizia UE nella sentenza n. 302 del 2 maggio 2019 in causa C-309/2018.<br /> Si sono costituiti in giudizio A., per resistere all&#8217;appello e per riproporre i motivi del ricorso di prime cure assorbiti dalla sentenza appellata, e il Comune di Tarsia, in adesione all&#8217;appello.<br /> Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie conclusioni.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 21 aprile 2020, tenuta ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, l&#8217;appello è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Giunge in decisione l&#8217;appello proposto da L. contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria n. 1571 del 2019, che ha accolto il ricorso di A. per l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione all&#8217;odierna appellante della procedura aperta per l&#8217;affidamento, con il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa, del servizio di gestione di tutte le infrazioni al Codice della strada elevate dal Comando di Polizia locale tramite il noleggio, l&#8217;installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di postazioni fisse approvate per il controllo della velocità  media, con sistema di rilevamento automatico delle infrazioni, nonchè del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni alle norme del Codice della strada, con importo a base d&#8217;asta di € 716.000,00 oltre IVA e per la durata di anni cinque.<br /> L&#8217;appellante, con un unico motivo di diritto, ha dedotto l&#8217;erroneità  della sentenza, che avrebbe accolto la censura del ricorso di prime cure relativa alla mancata esclusione dell&#8217;odierna appellante nonostante l&#8217;omessa indicazione nella sua offerta degli oneri per il costo della manodopera, ai sensi dell&#8217;art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, applicando la sentenza della Corte di Giustizia del 2 maggio 2019 nonostante ricorressero proprio le eccezioni richiamate espressamente nella motivazione della medesima decisione della Corte di giustizia.<br /> Invero, secondo l&#8217;appellante, nonostante non sia controverso che la suddetta sentenza abbia sancito, in via astratta e di principio, l&#8217;automatismo escludente correlato alla mancata separata indicazione dei costi della manodopera nell&#8217;offerta economica, la stessa avrebbe anche fatto salva la verifica, in concreto, da parte del giudice nazionale, della sussistenza dell&#8217;ipotesi nella quale &#8220;<em>per gli offerenti fosse in effetti materialmente impossibile indicare i costi della manodopera conformemente all&#8217;articolo 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici e valutare se, di conseguenza, tale documentazione generasse confusione in capo agli offerenti</em>&#8220;, giungendo alla conclusione che &#8220;<em>Nell&#8217;ipotesi in cui lo stesso giudice accertasse che effettivamente ciò è avvenuto, occorre altresì¬ aggiungere che, in tal caso, in considerazione dei principi della certezza del diritto, di trasparenza e di proporzionalità , l&#8217;amministrazione aggiudicatrice può accordare a un simile offerente la possibilità  di sanare la sua situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione nazionale in materia entro un termine stabilito dalla stessa amministrazione aggiudicatrice</em>&#8220;.<br /> E proprio tale ipotesi, sempre per l&#8217;appellante, si sarebbe verificata nel caso di specie, in relazione alle specifiche peculiarità  della vicenda controversa, ove:<br /> &#8211; la <em>lex specialis</em> non recava alcun obbligo di indicare i costi della manodopera, nè alcuna sanzione espulsiva in caso di mancata indicazione degli stessi nell&#8217;offerta economica;<br /> <em>&#8211; la lex specialis</em> prevedeva l&#8217;utilizzo in via &#8220;preferibile&#8221; del modello allegato agli atti di gara e predisposto dalla stazione appaltante;<br /> &#8211; il modello di offerta economica allegato agli atti di gara non recava alcun campo destinato alla separata indicazione dei costi della manodopera;<br /> &#8211; uno dei concorrenti (A.) aveva assunto l&#8217;iniziativa di integrare il modello di offerta economica, inserendo l&#8217;indicazione del costo della manodopera;<br /> &#8211; la disciplina di gara sanzionava con l&#8217;esclusione le offerte &#8220;non compilate correttamente&#8221;.<br /> L&#8217;appello va respinto.<br /> Deve, innanzitutto, richiamarsi la recente decisione di questo Consiglio resa in Adunanza Plenaria, che, richiamando la suddetta sentenza della Corte di Giustizia, ha statuito che: «<em>I principi della certezza del diritto, della parità  di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/Ce, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un&#8217;offerta economica presentata nell&#8217;ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l&#8217;esclusione della medesima offerta senza possibilità  di soccorso istruttorio, anche nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d&#8217;appalto, sempre che tale condizione e tale possibilità  di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d&#8217;appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità  devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità  di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice</em>» (Cons. Stato, Ad. Plen, 2 aprile 2020, n. 7).<br /> Come risulta dall&#8217;esame della documentazione versata in atti la sentenza appellata ha fornito pedissequa applicazione della sentenza della Corte di Giustizia pìù volte citata, atteso che nella fattispecie in questione non vi era affatto l&#8217;impossibilità  di indicare i costi nella manodopera, come invece sostenuto dall&#8217;appellante, in quanto il modulo lo permetteva e non vi erano preclusioni.<br /> Ciò risulta dimostrato dal fatto che l&#8217;appellante ha indicato gli oneri di sicurezza aziendale mediante l&#8217;espressa aggiunta della menzione degli stessi, nonostante non fossero contemplati dal modulo, ed avrebbe potuto farlo anche per quelli della manodopera, come ha fatto, invece, A..<br /> Inoltre, la <em>lex specialis</em> di gara richiamava il codice degli appalti, come nella fattispecie esaminata dalla Corte di giustizia (cfr. art. 17 del disciplinare di gara che così¬ disponeva: &#8220;<em>Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.</em>&#8220;) e non obbligava ad utilizzare il modello specifico allegato dalla stazione appaltante alla documentazione di gara, limitandosi a sanzionare con l&#8217;esclusione le offerte &#8220;<em>non compilate correttamente</em>&#8220;.<br /> Come condivisibilmente statuito dalla sentenza appellata, non sussistevano, dunque, i presupposti enucleati dalla Corte di giustizia per ritenere che l&#8217;amministrazione aggiudicatrice dovesse accordare all&#8217;offerente la possibilità  di sanare la sua situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione nazionale in materia entro un termine stabilito dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, e, cioè, la &#8220;confusione&#8221; ingenerata nell&#8217;offerente dalla documentazione di gara.<br /> In proposito, può richiamarsi un recente precedente della Sezione, per il quale: &#8220;<em>deve considerarsi definitivamente chiarito (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2020, n. 604) che l&#8217;automatismo espulsivo correlato al mancato scorporo nell&#8217;offerta economica dei costi inerenti alla manodopera ed alla sicurezza interna derivante dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici è conforme al diritto europeo.</em><br /> <em>Nè rileva che, nel caso di specie, il bando non prevedesse espressamente l&#8217;obbligo di sperata evidenziazione dei costi in questione, essendo a tal fine sufficiente, in virtà¹ del principio di eterointegrazione della lex specialis ad opera della lex generalis, che nella documentazione di gara fosse riportata una dicitura per cui per quanto non espressamente previsto nel bando, nel capitolato e nel disciplinare di gara dovesse farsi applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici (e quindi anche dell&#8217;art. 95, comma 10).&#038; Sotto distinto profilo, nella fattispecie in esame non è dato ravvisare alcuna oggettiva impossibilità  d&#8217;includere i predetti costi in offerta, dal momento che la modulistica di gara consentiva certamente una loro puntuale indicazione (come, del resto, è dimostrato dalla circostanza che l&#8217;appellante &#8211; che si duole della omissione del proprio competitore &#8211; ha puntualmente adempiuto all&#8217;obbligo nella predisposizione della propria offerta). Deve, per tal via, escludersi, in conformità  ai principi richiamati, la possibilità  di recuperare l&#8217;omissione attraverso l&#8217;attivazione del soccorso istruttorio</em>&#8221; (Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2020, n. 1008).<br /> Alla luce delle suesposte considerazioni l&#8217;appello va respinto.<br /> Sussistono, tuttavia, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali sul tema, giusti motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, tenuta ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Fabio Franconiero, Presidente FF<br /> Stefano Fantini, Consigliere<br /> Alberto Urso, Consigliere<br /> Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere<br /> Elena Quadri, Consigliere, Estensore</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-4-2020-n-2720/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2720</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.878</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-28-4-2020-n-878/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-28-4-2020-n-878/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.878</a></p>
<p>Giovanni Iannini, Presidente; Maurizio Antonio Pasquale Francola, Referendario, Estensore PARTI: omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabio Sfravara, contro Regione Sicilia &#8211; Dipartimento Regionale Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Catania Eventi sismici : riconoscimento e quantificazione dei contributi sussiste la giurisdizione ordinaria .</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-28-4-2020-n-878/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.878</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-28-4-2020-n-878/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.878</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giovanni Iannini, Presidente; Maurizio Antonio Pasquale Francola, Referendario, Estensore PARTI: omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabio Sfravara,  contro Regione Sicilia &#8211; Dipartimento Regionale Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Catania</span></p>
<hr />
<p>Eventi sismici : riconoscimento e quantificazione dei contributi sussiste la  giurisdizione ordinaria .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Giurisdizione e competenza- eventi sismici &#8211; benefici &#8211;  riconoscimento e quantificazione dei contributi- giurisdizione ordinaria- sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In tema di benefici accordati ai privati dopo il verificarsi di eventi sismici, la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti da eventi sismici, spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l&#8217;attività  dell&#8217;Amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi, e trattandosi di materia non ricompresa nella urbanistica ed edilizia, in quanto estranea all&#8217;uso ed assetto del territorio, donde la non configurabilità  di un&#8217;ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo</em><em>. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/04/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00878/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00441/2020 REG.RIC.<br /> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 441 del 2020, proposto da <br /> Salvatore Micali, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabio Sfravara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Sicilia &#8211; Dipartimento Regionale Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">previa sospensione cautelare dell&#8217;efficacia</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;impugnato provvedimento di non concessione del chiesto finanziamento</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia &#8211; Dipartimento Regionale Protezione Civile;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore il dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale è stata respinta l&#8217;istanza volta ad ottenere il contributo di ricostruzione, ai sensi dell&#8217;art.3 dell&#8217;OPCM 3825 del 2009, di un immobile colpito dal dissesto franoso che ha interessato il Comune di Messina.</p>
<p style="text-align: justify;">Costituitasi in giudizio, la Regione Sicilia &#8211; Dipartimento della Protezione Civile eccepiva l&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella camera di consiglio del 23 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il Collegio, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, si è riservata la possibilità  di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata che pronuncia, ai sensi dell&#8217;art.60 c.p.a., sussistendone i presupposti.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, preliminarmente, osserva che la controversia attiene all&#8217;erogazione di pubblici finanziamenti e, pertanto, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza consolidata (Cass. Sez.Un. 19 maggio 2008 n.12641 e Cons. di St. Ad.Plen. n.6/2014), non rientra nell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell&#8217;art.133 co.1 lett.b) c.p.a., distinguendosi la concessione di contributi da quella di beni pubblici<i>strictu sensu</i> intesa in ragione della fungibilità  caratterizzante l&#8217;oggetto del rapporto concessorio di diritto pubblico in questione, ossia il denaro. Nè, peraltro, può ritenersi sussistente la giurisdizione esclusiva di cui all&#8217;art.133 co.1 lett.a) n.2) c.p.a. e di cui all&#8217;art.11 ultimo comma della L.241/1990, poichè il finanziamento in questione non rientra tra gli investimenti produttivi disposti in sede di approvazione di un &#8220;<i>patto territoriale</i>&#8220;. Secondo quanto, infatti, stabilito dalla Corte di Cassazione a SS.UU. 27.10.2014, n. 22747 «<i>La cognizione della controversia relativa all&#8217;impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario accordato ad una società  per la realizzazione di un investimento produttivo in sede di approvazione di un &quot;patto territoriale&quot; appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione al disposto di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 11, co. ultimo, che demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione economica</i>» (Cfr. anche Cass. SS.UU., 8.7.2008, n. 18630 e n. 1132 del 21.1.2014; in tal senso anche Consiglio di Stato sez. V 27 dicembre 2013 n. 6277 che in tema di provvedimenti di revoca di finanziamenti concessi nell&#8217;ambito dell&#8217;attuazione dei Patti territoriali di cui alla L. n. 662/1996, poi disciplinati in via di dettaglio dal D.M. n. 320/2000, ha statuito che «<i>La cognizione della controversia relativa all&#8217;impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario, accordato per la realizzazione di un investimento produttivo in sede di approvazione di un &quot;patto territoriale&quot;, costituente una delle possibili forme di programmazione negoziata tra parti pubbliche e parti private &#8211; in cui è, tra l&#8217;altro, necessario definire gli accordi programmatici ai sensi dell&#8217;art. 27 l. n. 142 del 1990 e individuare le convenzioni necessarie per l&#8217;attuazione di detti accordi &#8211; appartiene alla giurisdizione esclusiva del g.a. alla stregua dell&#8217;art. 11, ultimo comma, l. 7 agosto 1990 n. 241, che demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione economica</i>»). </p>
<p style="text-align: justify;">La questione di giurisdizione, quindi, va risolta e decisa secondo il criterio del<i>petitum sostanziale</i> concepito e seguito dalla giurisprudenza sin dal c.d. &#8220;concordato del 1930&#8221; tra Corte di Cassazione (Sezioni Unite del 15 luglio 1930 n.2680) e Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria 14 giugno 1930 n.1 e 28 giugno 1930 n.2). Ed, invero, tanto il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2014, n. 6; Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 13), quanto la Corte Suprema di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776; Cass. Civ., Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cass. Civ., Sez. Un., 7 gennaio 2013, n. 150; Cass. Civ., Sez. Un., 20 luglio 2011, n. 15867; Cass. Civ., Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19806; Cass. Civ., Sez. Un., 26 luglio 2006, n. 16896; Cass. Civ., Sez. Un., 10 aprile 2003, n. 5617), hanno affermato che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere deciso ricorrendo al criterio della situazione soggettiva per la tutela della quale si agisce in giudizio, con la conseguenza, pertanto, che: a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, senza che alla Pubblica Amministrazione sia demandato compito diverso dalla mera verifica dell&#8217;effettiva esistenza dei relativi presupposti, non potendo l&#8217;Autorità  amministrativa all&#8217;uopo deputata, dunque, esercitare alcuna discrezionalità  in ordine all&#8217;<i>an</i>, al<i>quid</i> o al<i>quomodo</i> dell&#8217;erogazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 7 gennaio 2013, n. 150; Cass. Civ. Sez. un. 13 ottobre 2011, n. 21062; Cass. Sez. Un. 25 luglio 2006 n. 16896, 22 luglio 2002 n. 10689; Cass. Sez. Un. 28 ottobre 2005 n. 21000); b) sussiste ancora la giurisdizione del giudice ordinario allorchè la controversia riguardi l&#8217;erogazione o la ripetizione del contributo e si discuta dell&#8217;inadempimento ad opera del beneficiario degli obblighi da costui assunti per la concessione della chiesta ed/od ottenuta sovvenzione pubblica, trattandosi di questioni attinenti alla fase di svolgimento ed esecuzione del rapporto pubblico di finanziamento, senza che all&#8217;uopo rilevi in modo alcuno la denominazione dell&#8217;atto controverso, ben potendo, infatti, in questi casi il Giudice Civile sindacare la legittimità  dell&#8217;operato dell&#8217;Autorità  amministrativa allorchè si traduca in provvedimenti formalmente qualificati di revoca, di decadenza o di risoluzione, fondati sull&#8217;asserito inadempimento delle obbligazioni assunte in sede di concessione del contributo da parte del beneficiario (Cass. Civ. Sez. Un. ord. 25 gennaio 2013, n. 1776); c) sussiste, invece, la giurisdizione del Giudice Amministrativo qualora la controversia attenga esclusivamente la fase procedimentale antecedente al provvedimento discrezionale di erogazione del contributo, ovvero quando quest&#8217;ultimo atto sia stato annullato per vizi di legittimità  o revocato per contrasto con l&#8217;interesse pubblico in autotutela, senza che rilevino eventuali inadempimenti del beneficiario (Cass. Civ., Sez. Un., 24 gennaio 2013, n. 1710; Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 17). </p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo al caso in esame, osserva il Collegio che la norma di riferimento è rinvenibile nell&#8217;art. 3 della citata O.P.C.M. 3825 del 2009, secondo cui: &#8220;<i>Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità  immobiliari distrutte o gravemente danneggiate, ovvero rese inagibili, ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate, è autorizzato ad erogare, anche per il tramite dei soggetti attuatori, contributi fino al 70 % e nel limite massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità  abitativa &#038;</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto è dato evincere dalla lettura della norma, la concessione del contributo in questione presuppone non l&#8217;esercizio di alcun potere discrezionale, bensì¬ l&#8217;accertamento di meri dati fattuali. L&#8217;oggetto del giudizio è costituito, quindi, da diritti soggettivi patrimoniali in un settore non rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">La cognizione della controversia spetta, pertanto, al giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso si è espressa anche la prevalente giurisprudenza, affermando che &#8220;<i>Con riguardo ai benefici accordati ai privati dopo il verificarsi di eventi sismici, la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti da eventi sismici, spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l&#8217;attività  dell&#8217;Amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi, e trattandosi di materia non ricompresa nella urbanistica ed edilizia, in quanto estranea all&#8217;uso ed assetto del territorio, donde la non configurabilità  di un&#8217;ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo</i>» (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 23/12/2019, n.1015; Tar Basilicata, 23 ottobre 2015 n. 658; T.A.R. Abruzzo, L&#8217;Aquila, sez. I, 29/10/2015, n.726 e sez. I, 03/07/2015, n.522 e sez. I, 20/12/2014, n.954; T.A.R. Sicilia, Catania, 2452/2019).</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà  essere riproposto ai sensi dell&#8217;art. 11 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">In considerazione degli orientamenti giurisprudenziali non univoci riguardo alla giurisdizione in materia, appare equo compensare le spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Iannini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Maurizio Antonio Pasquale Francola, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Emanuele Caminiti, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
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