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	<title>28/3/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/3/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2020 n.382</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-3-2020-n-382/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-3-2020-n-382/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-3-2020-n-382/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2020 n.382</a></p>
<p>Bernardo Massari, Presidente; Savio Picone, Consigliere, Estensore PARTI: Azienda Agricola Gerbera di Maiurano Amelia, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Leonardo Lascialfari, contro Comune di Scandicci, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Claudia Bonacchi, Non vale a fondare l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ordine di demolizione la circostanza che la costruzione ricada in un tessuto urbano giÃ  compromesso. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-3-2020-n-382/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2020 n.382</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-3-2020-n-382/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2020 n.382</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Bernardo Massari, Presidente; Savio Picone, Consigliere, Estensore PARTI:  Azienda Agricola Gerbera di Maiurano Amelia, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Leonardo Lascialfari,  contro Comune di Scandicci, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Claudia Bonacchi,</span></p>
<hr />
<p>Non vale a fondare l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ordine di demolizione la circostanza che la costruzione ricada in un tessuto urbano giÃ  compromesso. </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed Urbanistica- abusi edilizi &#8211; tessuto urbano giÃ  compromesso- ordine di demolizione- illegittimità  &#8211; non sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Non vale a fondare l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ordine di demolizione la circostanza che la costruzione ricada in un tessuto urbano giÃ  compromesso. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/03/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00382/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00702/2007 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 702 del 2007, proposto da <br /> Azienda Agricola Gerbera di Maiurano Amelia, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Leonardo Lascialfari, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio 17; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Scandicci, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Claudia Bonacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Scandicci, piazzale della Resistenza 1; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;ordinanza n. 79 dell&#8217;8 febbraio 2007 del Comune di Scandicci, con cui si ordina di procedere &#8220;alla demolizione delle opere abusive in narrativa descritte in tutti gli elementi costitutivi, nonchè alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi &#8230;&#8221;; </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Scandicci;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza del giorno 6 marzo 2020 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso in esame riguarda la realizzazione di alcune opere abusive (serre stagionali e pluristagionali) eseguite dall&#8217;azienda ricorrente a Scandicci, in via di Casellina.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito di accertamento eseguito in data 19 ottobre 2006, il Comune di Scandicci ha rilevato l&#8217;esecuzione senza titolo dei seguenti manufatti: &#8220;<i>1) Installazione di recinzione alta circa ml. 2,00 costituita da pali in legno infissi nel terreno rete a maglia sciolta con retrostante stuoia di canne sul confine con la sede stradale e priva di stuoia sul lato nord-est. 2) Installazione di cancello metallico a due ante con stuoia di canne retrostante delle dimensioni di circa ml. 6,60&#215;52,10h. 3) Livellamento della superficie naturale con successiva stesura di pietrisco di media pezzatura su gran parte dell&#8217;appezzamento di terreno. 4) Realizzazione di serra fissa di ingombro esterno di circa ml. 30,15&#215;25,95 alta in gronda ml. 4,00 e sul colmo ml. 5,50, a due navate, con loggia di circa ml. 4,90&#215;25,95&#215;4,00/5,50h sul fronte principale lato nord-est, con strutture portanti in metallo zincato, copertura in telo plastificato impermeabile e pareti di tamponamento di metallo e vetro, ancorata sul cordolo in calcestruzzo di fondazione annegato nel terreno, pavimentata con mattonelle di cemento del tipo autobloccante. 5) Parallelamente al lato lungo della serra fissa, a circa ml. 5,00 è installata una serra di ingombro esterno di circa ml. 30,00&#215;20,20 alta in gronda ml. 3,30 e sul colmo ml. 5,20 a due navate, con loggia di circa ml. 6,00&#215;30,00&#215;3,30/5,20h sul fronte laterale nord-est; con strutture portanti in metallo zincato, telo polietilene impermeabile di copertura e parziale chiusura perimetrale per l&#8217;apertura stagionale e pareti di tamponamento frontale, tergale e nella parte inferiore laterale in pannelli ondulati di materiale plastico. 6) Serra ombrario a due navate di ingombro esterno di circa ml. 33,10&#215;12,10&#215;3,60h, con struttura portante in metallo zincato, telo ombreggiato permeabile di copertura e chiusura perimetrale, posta dietro la serra fissa. 7) Serra ombrario a due navate di ingombro esterno di circa ml. 24,10&#215;12,30&#215;3,30h, con struttura portante in metallo zincato, telo ombreggiato permeabile di copertura e chiusura perimetrale, dietro la serra di cui precedente punto 6. 8) Installazione di serbatoio metallico a cielo aperto, per combustibile liquido di ingombro esterno massimo di circa ml. 1,90&#215;3,80&#215;1,90. 9) Realizzazione di vasca di raccolta acqua mediante scavo nel terreno di circa ml. 6,50&#215;11,50&#215;3,00 di profondità  con posa di telo impermeabile recintata perimetralmente con pali in legno e rete a maglia sciolta alta circa ml. 1,80</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il provvedimento in epigrafe, il Comune ha ordinato la demolizione delle opere abusive e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, con l&#8217;avviso che, in difetto, si sarebbe proceduto all&#8217;acquisizione gratuita della porzione di terreno su cui insistono gli abusi, comprensiva dell&#8217;area di sedime.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ne chiede l&#8217;annullamento, deducendo la violazione dell&#8217;art. 41 della legge regionale n. 1 del 2005, la violazione degli artt. 137 e 147 delle n.t.a. del regolamento urbanistico comunale e l&#8217;eccesso di potere sotto molteplici profili.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito il Comune di Scandicci, chiedendo il rigetto del ricorso. </p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza di questa Sezione n. 480 del 2007, è stata respinta la domanda cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 6 marzo 2020 la causa è passata in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Legittimamente il Comune di Scandicci ha ordinato la demolizione dei descritti manufatti ed il ripristino dello stato dei luoghi, trattandosi di trasformazione permanente di suolo inedificato in assenza di permesso di costruire, su area paesaggisticamente vincolata.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente lamenta che, trattandosi di serre precarie, per le quali avrebbe comunicato l&#8217;apposito &#8220;piano programma delle installazioni&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 7 delle n.t.a. della variante generale allo strumento urbanistico, non sarebbe applicabile la sanzione demolitoria. A suo dire, i manufatti sarebbero conformi agli artt. 137 e 147 delle n.t.a. del regolamento urbanistico del Comune di Scandicci, ai cui sensi è consentita, nelle aree di margine o intercluse ad uso prevalentemente agricolo, la realizzazione di serre con copertura stagionale e pluristagionale nonchè di serre fisse, previa presentazione di un piano programma.</p>
<p style="text-align: justify;">In contrario, la difesa comunale ha dimostrato (docc. da 13 a 20) che il piano comunicato dalla ricorrente il 5 agosto 2005 e protocollato dal Servizio Attività  Edilizie il 6 dicembre 2005 non contemplava alcuna delle opere oggetto dell&#8217;accertamento, bensì¬ altri manufatti interessati da un distinto verbale e da successiva ordinanza di demolizione n. 82 del 2007, impugnata con ricorso dinanzi a questo Tribunale R.G. n. 703/2007, dichiarato perento con decreto n. 67 del 2013. </p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il Comune ne ha ordinato la demolizione, ai sensi dell&#8217;art. 132 della legge regionale n. 1 del 2005 e dell&#8217;art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, siccome intervento realizzato in assenza di permesso di costruire su area paesaggisticamente vincolata.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;astratta rimovibilità  delle serre, come degli altri manufatti, non impedisce di considerarle come nuove costruzioni ai fini edilizi. Difatti, le opere non precarie, ma funzionali a soddisfare esigenze stabili nel tempo, vanno considerate come idonee ad alterare lo stato dei luoghi, a nulla rilevando la loro precarietà  strutturale e l&#8217;assenza di opere murarie, in quanto esse vengono destinate ad un utilizzo protratto nel tempo, quale lo svolgimento dell&#8217;attività  agricola e florovivaistica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 4116 del 2015).</p>
<p style="text-align: justify;">Nè poteva trovare applicazione, nella fattispecie, l&#8217;art. 80 della legge regionale n. 1 del 2005, che disciplina gli interventi soggetti ad attività  edilizia libera. Nella formulazione vigente alla data dell&#8217;ordinanza qui impugnata, infatti, l&#8217;attività  edilizia libera era circoscritta a: interventi di manutenzione ordinaria; interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche; opere temporanee per attività  di ricerca nel sottosuolo. E&#8217; solo con le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 10 del 2011 e dalla legge regionale n. 40 del 2011, inapplicabili qui ratione temporis, che le serre stagionali sono state ricondotte al regime dell&#8217;attività  edilizia libera.</p>
<p style="text-align: justify;">Del tutto irrilevante è l&#8217;asserzione della ricorrente, secondo cui le serre sarebbero conformi agli artt. 137 e 147 delle n.t.a. del regolamento urbanistico, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 10 del 19 febbraio 2007, successiva alla realizzazione delle opere.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattandosi, in ogni caso, di interventi di nuova costruzione realizzati in assenza di titolo in area soggetta a vincolo paesaggistico, non poteva che applicarsi la sanzione della demolizione con conseguente ordine di ripristino, anche ai sensi dell&#8217;art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004. </p>
<p style="text-align: justify;">Infine, è infondata la censura con cui la ricorrente lamenta la disparità  di trattamento rispetto a casi analoghi ed il difetto d&#8217;istruttoria sullo stato dei luoghi. </p>
<p style="text-align: justify;">Come emerge anche dagli elaborati fotografici (doc. 7), le dimensioni dei manufatti abusivi sono tutt&#8217;altro che modeste e la Commissione per il paesaggio, pur rilevando che non hanno deturpato il paesaggio, ha confermato che gli stessi necessitavano della preventiva autorizzazione paesaggistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè rileva la circostanza che sull&#8217;area agricola insistano molti altri manufatti analoghi. Costituisce orientamento del tutto pacifico, infatti, quello secondo cui non vale a fondare l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ordine di demolizione la circostanza che la costruzione ricada in un tessuto urbano giÃ  compromesso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 5884 del 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l&#8217;Azienda Agricola Gerbera di Maiurano Amelia al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Scandicci, nella misura di euro 2.000,00 (oltre accessori di legge se dovuti).</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Bernardo Massari, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Pierpaolo Grauso, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Savio Picone, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-3-2020-n-382/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2020 n.382</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2020 n.375</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-3-2020-n-375/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-3-2020-n-375/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2020 n.375</a></p>
<p>Associazione Culturale e Ricreativa Sofia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Chierroni e Lia Belli contro Comune di Camaiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Grazia Zicari; Ministero per i Beni e le Attività  culturali, Soprintendenza Archeologia,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-3-2020-n-375/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2020 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-3-2020-n-375/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2020 n.375</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Associazione Culturale e Ricreativa Sofia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Chierroni e Lia Belli contro Comune di Camaiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Grazia Zicari; Ministero per i Beni e le Attività  culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio Toscana e Umbria, Capitaneria di Porto di Viareggio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli &#8211; Ufficio delle Dogane di Pisa &#8211; Sezione Operativa Territoriale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze ; Regione Toscana non costituita in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Il parere reso dalla Soprintendenza sulla compatibilità  paesaggistica di un intervento è espressione di un ampio potere di discrezionalità  tecnica .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed urbanistica- compatibilità  paesaggistica- parere della Sovrintendenza- ampia discrezionalità  tecnica- sussiste &#8211; sindacabilità  &#8211; limiti<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il parere reso dalla Soprintendenza sulla compatibilità  paesaggistica di un intervento è espressione di un ampio potere di discrezionalità  tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità  manifesta ovvero errore di fatto conclamato.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/03/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00375/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01101/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2019, proposto da <br /> Associazione Culturale e Ricreativa Sofia, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Chierroni e Lia Belli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Vittorio Chierroni in Firenze, via de&#8217; Rondinelli n. 2; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Camaiore, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Grazia Zicari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> Ministero per i Beni e le Attività  culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio Toscana e Umbria, Capitaneria di Porto di Viareggio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli &#8211; Ufficio delle Dogane di Pisa &#8211; Sezione Operativa Territoriale, in persona dei legali rappresentanti<i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi<i>ex lege </i>dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso la stessa domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri, 4; <br /> Regione Toscana non costituita in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">a) della &#8220;<i>determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seg. della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell&#8217;art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del regolamento Urbanistico (RU) vigente per approvazione di soluzioni progettuali diverse da quelle prescritte nel Piano Utilizzazione Arenili (PUA)</i>&#8221; n. 625 del 18 giugno 2019 adottata dal Dirigente del Settore IV Gestione del Territorio (Unità  Operativa Pianificazione Territoriale e Demanio) del Comune di Camaiore nella parte in cui la Conferenza ha deliberato di &#8220;<i>non approvare &#038; il progetto per la formazione di vasca da idromassaggio sulla terrazza della Colonia marina Danio. Richiedente: Associazione ricreativa Sofia</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">b) degli atti tutti a tale provvedimento comunque presupposti, connessi e conseguenziali e in particolare:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del parere negativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici Artistici e Etnoantropologici delle Province di Lucca e Massa Carrara (oggi: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province Di Lucca E Massa Carrara) competente per territorio prot. n. 33169 del 4 giugno 2019 quale confermato nella Conferenza dell&#8217;11 giugno 2019;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del parere negativo della Capitaneria di Porto espresso nella seduta della Conferenza dell&#8217;11 giugno 2019.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Camaiore, del Ministero per i Beni e le Attività  culturali, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell&#8217;Agenzia del Demanio Toscana e Umbria, della Capitaneria di Porto di Viareggio, dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli &#8211; Ufficio delle Dogane di Pisa &#8211; Sezione Operativa Territoriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2020 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. L&#8217;odierna ricorrente è concessionaria di un&#8217;area demaniale marittima sita nel Comune di Camaiore, frazione Lido di Camaiore, della superficie complessiva di mq 3.312, di cui mq 2.739 di arenile e mq 1.056,80 di area coperta, sulla quale insistono opere dichiarate di difficile rimozione ad uso colonia marina, una palestra ad uso esclusivo dei soggetti frequentatori della colonia, una civile abitazione ad uso guardianaggio, un locale seminterrato ed un esercizio di somministrazione alimenti e bevande, nonchè manufatti di facile asportabilità  autorizzati ai sensi dell&#8217;art. 52 del Reg. edilizio.</p>
<p style="text-align: justify;">La precedente concessione, assentita dal Comune all&#8217;odierna ricorrente nell&#8217;anno 2009, è stata sostituita da una nuova concessione di durata ventennale con atto del 10 aprile 2017, stipulato con il Comune di Camaiore all&#8217;esito di una procedura concorrenziale <i>ex</i> art. 18 del Regolamento per l&#8217;esecuzione del Codice della Navigazione approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328. (cfr. doc. 1 di parte ricorrente). </p>
<p style="text-align: justify;">A partire dall&#8217;anno 2009 sul bene in concessione, denominato &#8220;Bagno Danio&#8221;, sono stati eseguiti vari interventi, legittimati dal rilascio dei necessari permessi e titoli edilizi.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In data 7 febbraio 2019, la ricorrente ha presentato al Comune un&#8217;istanza di intervento ai sensi dell&#8217;art. 28 del regolamento urbanistico vigente, come modificato con delibera del consiglio comunale n. 33 del 22 maggio 2018, a tenore del quale &#8220;<i>Al fine di incentivare l&#8217;offerta turistico-ricettiva e le capacità  di servizio sono ammessi interventi, relativi alle piscine, &#038; anche con soluzioni progettuali diverse da quelle prescritte dal PUA alle seguenti condizioni e termini:</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i> </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; dovrà  essere garantito il rispetto delle prescrizioni del PIT con valenza di PPR; </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; il progetto dovrà  essere approvato previo parere favorevole di apposita conferenza di servizi ai sensi della L. 241/90 alla quale dovranno essere invitati tutti i soggetti competenti per materia</i>&#8220;. </p>
<p style="text-align: justify;">Con tale istanza, in particolare, l&#8217;Associazione ricorrente ha chiesto di poter di realizzare una vasca idromassaggio sulla terrazza di copertura dello stabilimento balneare in sostituzione dell&#8217;esistente aiuola-fioriera oggi colma di terra vegetale, mediante rimozione della terra, formazione di idoneo rivestimento interno, posa in opera delle necessarie dotazioni tecnologiche ed impiantistiche e senza la realizzazione di nuove opere murarie, nè modifiche del prospetto dell&#8217;attuale struttura.</p>
<p style="text-align: justify;">3. E&#8217; stata quindi avviata la conferenza di servizi prevista dall&#8217;art. 28 del regolamento urbanistico comunale, da svolgersi in forma simultanea ed in modalità  sincrona, invitando la Soprintendenza per i Beni architettonici, paesaggistici, storici e artistici ed etnoantropologici della provincia di Lucca e Massa Carrara (oggi Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province Di Lucca e Massa Carrara, di seguito solo Soprintendenza), l&#8217;Agenzia del Demanio, la Capitaneria di Porto, l&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Viareggio, per l&#8217;acquisizione dei relativi nulla osta, pareri o autorizzazioni. </p>
<p style="text-align: justify;">La Soprintendenza, con nota prot. n. 33169 del 4 giugno 2019, ha espresso parere negativo, ritenendo l&#8217;intervento in contrasto con il vigente Piano di indirizzo territoriale (PIT) avente valenza di Piano paesaggistico regionale (PPR) (cfr. doc. 2 del Comune di Camaiore).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la Capitaneria di Porto ha espresso parere negativo alla modifica della destinazione d&#8217;uso della fioriera in vasca idromassaggio, evidenziando come  <i> &#038; l&#8217;attuale concessionario conduca l&#8217;intera struttura pìù come uno stabilimento balneare che come colonia marina con evidenti danni a carico del pubblico demanio marittimo sotto il profilo della coerenza del canone demaniale attualmente corrisposto dalla parte rispetto a quello che invece sarebbe dovuto se fosse ufficialmente legittimato come stabilimento balneare</i>&#8220;&#8221; (cfr. doc. 3 del Comune di Camaiore).</p>
<p style=""text-align: justify;"">4. Preso atto di tali pareri negativi, il Comune di Camaiore con determina n. 625 del 18 giugno 2019 ha dichiarato conclusa la conferenza di servizi e ha stabilito di non approvare il progetto presentato dall&#8217;odierna ricorrente.</p>
<p style=""text-align: justify;"">5. Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe la ricorrente ha proposto ricorso, formulando le seguenti censure.</p>
<p style=""text-align: justify;"">I) &#8220;&#8221;<i>Violazione e/o falsa applicazione art. 146 comma 9 D.Lgs.vo 22 gennaio 2004 n. 42; art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, erronea motivazione, carenza di istruttoria, carenza di presupposto; illogicità  manifesta. Violazione e/o falsa applicazione del PIT Piano di Indirizzo Territoriale &#8211; di cui alla delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 37 del 27 marzo 2015 e dell&#8217;allegato D.M. 13 settembre 1993 pubblicato in G.U. n. 240 del 19 ottobre 1953; Violazione e/o falsa applicazione del PIT Piano di Indirizzo Territoriale &#8211; di cui alla delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 32 del 16 giugno 2009</i>&#8220;&#8221;.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ad avviso della ricorrente, il parere reso dalla Soprintendenza sarebbe supportato da motivazione illogica e fondata su una errata lettura della previsione del PIT. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Tale disposizione, infatti, ove letta nella sua interezza, escluderebbe soltanto quegli interventi che, oltre a determinare una modifica dei caratteri dei manufatti, comportino altresì¬ una modifica del relativo orientamento. Cosa che non accadrebbe nel caso in esame, giacchè il progetto presentato lascerebbe del tutto inalterato l&#8217;orientamento della colonia e dell&#8217;intero manufatto, conforme a quello del Lido di Camaiore, in quanto perpendicolare rispetto alla linea di battigia e alla viabilità  retrostante.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Non vi sarebbe quindi alcuno stravolgimento o alterazione dell&#8217;organizzazione del tessuto storico degli stabilimenti balneari.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il provvedimento, peraltro, sarebbe viziato per difetto di istruttoria, giacchè la Soprintendenza non si sarebbe avveduta che l&#8217;attuale struttura del Bagno Danio non fa parte del &#8220;&#8221;tessuto storico&#8221;&#8221; del luogo: l&#8217;edificato, infatti, presenterebbe giÃ  forti elementi di disomogeneità  rispetto agli altri stabilimenti balneari, essendo state nel tempo autorizzate significative opere di ristrutturazione che hanno fortemente inciso sulla struttura e sulle caratteristiche dell&#8217;edificio originario.</p>
<p style=""text-align: justify;"">In particolare, con il permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2010 è stata consentita la realizzazione della vasca-fioriera sulla copertura che si vorrebbe trasformare in vasca idromassaggio, che giÃ  costituiva elemento disomogeneo rispetto agli altri stabilimenti; era stata inoltre giÃ  autorizzata la realizzazione, a quota strada, di due piscine, mai realizzate per poter costruire sulla relativa area il parcheggio del Bagno Danio.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Dunque, la compatibilità  della struttura del bagno con il tessuto storico sarebbe giÃ  stata valutata positivamente in occasione dei precedenti interventi e la realizzazione della vasca idromassaggio sulla copertura dello stabilimento non aggraverebbe affatto la disomogeneità  che giÃ  caratterizza il lungomare di Lido di Camaiore </p>
<p style=""text-align: justify;"">Peraltro, nel contesto di riferimento risulterebbe molto pìù coerente ed omogenea la realizzazione della vasca idromassaggio, dato che sul lungomare vi sono altre piscine &#8211; variamente collocate e realizzate con forme disparate &#8211; mentre non vi sarebbero altre terrazze solari con una aiuola-fioriera di dimensioni ed orientamento equivalenti a quella oggi presente nel bagno Danio. </p>
<p style=""text-align: justify;"">II) &#8220;&#8221;<i>Violazione e/o falsa applicazione artt. 30, 36 e 39 del Codice della navigazione Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i.; art. 3 Legge 7 agosto 1990 n. 241. Sviamento di potere. Eccesso di potere per contraddittorietà  e illogicità  manifesta di motivazione</i>&#8220;&#8221;.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ad avviso della ricorrente il parere negativo della Capitaneria di Porto sarebbe viziato per sviamento di potere, atteso che la destinazione a colonia marina del Bagno Danio e la connessa misura del canone corrisposto non avrebbero alcuna attinenza con la possibilità  di realizzare la vasca idromassaggio.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Inoltre, il parere reso dalla Capitaneria di Porto si porrebbe in contrasto con le norme tecniche di attuazione al Piano di utilizzo degli arenili, il quale consentirebbe la realizzazione nello stabilimento di interventi progettuali di pubblico interesse, tra i quali la realizzazione di una piscina capace di accogliere persone con disabilità . </p>
<p style=""text-align: justify;"">Nella pianificazione comunale, comunque, l&#8217;ex colonia marina sarebbe giÃ  classificata quale stabilimento balneare e nessun ostacolo potrebbe derivare dalla misura del canone di concessione, suscettibile di adeguamento dopo la realizzazione dell&#8217;intervento. </p>
<p style=""text-align: justify;"">6. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti indicate in epigrafe, chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.</p>
<p style=""text-align: justify;"">7. In vista dell&#8217;udienza pubblica le parti si sono scambiate memorie conclusionali e di replica, insistendo nelle proprie tesi difensive e per l&#8217;accoglimento delle rispettive conclusioni.</p>
<p style=""text-align: justify;"">8. All&#8217;esito dell&#8217;udienza pubblica del 19 febbraio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">DIRITTO</p>
<p style=""text-align: justify;"">1. In via del tutto preliminare, osserva il Collegio che la relazione depositata in giudizio dalla Soprintendenza in data 17 settembre 2019 non è volta ad integrare la motivazione del parere originario, come eccepito dalla ricorrente con la propria memoria conclusionale. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Come sarà  meglio evidenziato nel prosieguo della motivazione, infatti, tale relazione &#8211; lungi dal sostituire o integrare la motivazione dell&#8217;originario parere &#8211; semplicemente richiama le argomentazioni e le ragioni giÃ  contenute nel parere impugnato, limitandosi a precisarne il contenuto, in considerazione delle censure formulate con il ricorso (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 3 giugno 2019, n. 7071).</p>
<p style=""text-align: justify;"">2. Il primo motivo di ricorso è infondato. </p>
<p style=""text-align: justify;"">2.1 Il Comune di Camaiore, in ottemperanza a quanto previsto dall&#8217;art. 28 del regolamento urbanistico comunale vigente, come modificato con delibera del consiglio comunale n. 33 del 22 maggio 2018, ha avviato la conferenza di servizi per l&#8217;approvazione del progetto presentato dall&#8217;odierna ricorrente.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nell&#8217;ambito di tale conferenza di servizi la Soprintendenza ha espresso il proprio parere ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, ritenendo che &#8220;&#8221; &#038;<i>il DM 13.09.1953 G.U. 240 del 1953 (Fascia costiera del Lido di Camaiore) segnala tra le criticità  della Struttura antropica la disomogeneità  per caratteristiche architettoniche [&#038;] dell&#8217;edificato degli stabilimenti balneari: ne consegue la necessità  di salvaguardare quelle caratteristiche architettoniche che, viceversa, ne garantiscono una lettura quanto pìù omogenea possibile. Una di queste caratteristiche è certamente il tipo di copertura: falde laterizie (a padiglione oppure a capanna) o, in minor misura a terrazza adibita, nei casi (non molti) in cui è praticabile, a solarium. In tale contesto l&#8217;inserimento in copertura di una vasca idromassaggio (per di pìù di consistenti dimensioni) introducendo una caratteristica architettonica aliena all&#8217;edificato degli stabilimenti balneari, costituirebbe aggravio delle criticità  riscontrata dal D.M. 13.09.1953 G.U. 240 del 1953 menzionata in precedenza e, pìù in dettaglio, si porrebbe in contrasto con la prescrizione 3.c.3 secondo cui &#8220;&#8221;non sono ammessi interventi che possano modificare e l&#8217;organizzazione del tessuto storico degli stabilimenti balneari alterando [&#038;] i caratteri dei manufatti di cui esse si compongono</i>&#8220;&#8221; (cfr. doc. 2 Comune di Camaiore).</p>
<p style=""text-align: justify;"">2.2 Va innanzi tutto ricordato che il parere reso dalla Soprintendenza sulla compatibilità  paesaggistica di un intervento è espressione di un ampio potere di discrezionalità  tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità  manifesta ovvero errore di fatto conclamato (cfr. <i>ex multis </i>Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2019, n. 1102; T.A.R. Sardegna, sez. II, 20 settembre 2019, n. 757).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nel caso concreto, la Soprintendenza ha indicato le ragioni che l&#8217;hanno indotta ad esprimersi negativamente.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nel parere si è evidenziato infatti che l&#8217;intervento determinerebbe un aggravamento della complessiva disomogeneità  presente sul lungomare del Lido di Camaiore, andando così¬ ad acuire una delle criticità  evidenziate nel d.m. del 13 settembre 1953, pubblicato sulla G.U. n. 240 del 19 ottobre 1953, con il quale l&#8217;area è stata sottoposta a vincolo paesaggistico.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nel parere si è anche precisato che la realizzazione della vasca idromassaggio sulla copertura dello stabilimento si porrebbe in contrasto con la con la prescrizione 3.c.3 del PIT, secondo la quale non sono ammessi interventi che possano modificare l&#8217;organizzazione del tessuto storico degli stabilimenti balneari alterando &#8220;&#8221;<i>l&#8217;orientamento ed i caratteri</i>&#8220;&#8221; dei manufatti di cui essi si compongono (cfr. doc. 7, pag. 14 di parte ricorrente). </p>
<p style=""text-align: justify;"">2.3 Visto quanto precede, occorre innanzi tutto osservare che il richiamo operato dalla Soprintendenza alla prescrizione di cui al punto 3.c.3 del PIT è corretto.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Questa prescrizione, infatti, deve essere letta nel senso di vietare gli interventi che possano modificare, anche in via alternativa, l&#8217;orientamento o i caratteri dei manufatti.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Tale lettura, invero, trova fondamento nella <i>ratio</i> di tutela sottostante al vincolo apposto sull&#8217;area dichiarata di notevole interesse pubblico, alla quale deve essere assicurata un&#8217;efficacia concreta ed effettiva.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Laddove la prescrizione dovesse essere letta nel senso auspicato dalla ricorrente, la tutela sarebbe fortemente ridotta, se non addirittura travolta, giacchè risulterebbero vietati solo gli interventi che, oltre a modificare le caratteristiche dei manufatti, ne alterino anche l&#8217;orientamento. Secondo questa interpretazione, dunque, potrebbero essere ammesse modifiche di ogni genere, alla sola condizione che le stesse non incidano sull&#8217;orientamento dei manufatti, con la conseguente sostanziale vanificazione della tutela paesaggistica stessa. </p>
<p style=""text-align: justify;"">2.4 Inoltre, le affermazioni contenute nel parere della Soprintendenza sono fondate su dati oggettivamente riscontrabili.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Da un lato, infatti, risulta dimostrato per mezzo della documentazione versata in atti che la realizzazione della vasca idromassaggio sulla copertura del fabbricato costituirebbe un<i>unicum</i> nell&#8217;area di riferimento.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Pertanto, la realizzazione di tale manufatto consentirebbe l&#8217;introduzione di una caratteristica architettonica difforme rispetto a quelle degli altri stabilimenti balneari della zona, dove le coperture sono a &#8220;&#8221;<i>falde laterizie (a padiglione oppure a capanna) o, in minor misura a terrazza adibita, nei casi (non molti) in cui è praticabile, a solarium&#8221;&#8221;</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Dall&#8217;altro lato, l&#8217;intervento andrebbe a modificare, non solo lo stabilimento balneare da esso direttamente interessato, ma anche il complessivo contesto paesaggistico ed architettonico del lungomare, ossia il &#8220;&#8221;<i>tessuto storico</i>&#8220;&#8221;, di cui il bene fa parte, indipendentemente dalle specifiche caratteristiche di quest&#8217;ultimo e dalla realizzazione di precedenti interventi modificativi. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Questo perchè lo stabilimento balneare della ricorrente non può essere considerato in modo del tutto avulso dal contesto paesaggistico di riferimento, per il solo fatto di non essere uno stabilimento storico.</p>
<p style=""text-align: justify;"">2.5 Appare altresì¬ ragionevole l&#8217;esigenza &#8211; posta dalla Soprintendenza a fondamento del parere negativo &#8211; di non aggravare la disomogeneità  delle caratteristiche architettoniche degli stabilimenti balneari, giÃ  presente nell&#8217;area di riferimento ed evidenziata con il citato d.m. del 13 settembre 1953.</p>
<p style=""text-align: justify;"">A ben vedere, anzi, l&#8217;elevato grado di disomogeneità  giÃ  esistente rende ancor pìù stringente l&#8217;esigenza di armonizzazione degli interventi da eseguire nell&#8217;area.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Deve al contrario escludersi che &#8211; come auspicato dalla ricorrente &#8211; l&#8217;intervento proposto debba essere autorizzato proprio perchè nella zona esiste giÃ  una significativa disomogeneità . </p>
<p style=""text-align: justify;"">A voler seguire tale tesi, invero, dovrebbe essere autorizzato qualsiasi intervento, indipendentemente dalla coerenza dello stesso con il contesto paesaggistico ed architettonico di riferimento, con sostanziale frustrazione delle esigenze di tutela sottostanti al vincolo posto sull&#8217;area. </p>
<p style=""text-align: justify;"">2.6 Infine, il rilascio della precedente autorizzazione per la realizzazione nello stesso stabilimento di due piscine (peraltro mai costruite) non appare in contrasto con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza, di cui oggi si controverte. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Infatti, nel primo progetto le piscine dovevano essere realizzate a quota strada, anzichè sulla copertura del fabbricato; si trattava quindi di manufatti sostanzialmente differenti, in quanto tali caratterizzati anche da una diversa incidenza sulla complessiva disomogeneità  dell&#8217;area. </p>
<p style=""text-align: justify;"">2.7 Ogni ulteriore valutazione svolta dalla Soprintendenza rientra nell&#8217;ampio potere discrezionale che le spetta in fase di valutazione della compatibilità  paesaggistica dell&#8217;intervento proposto dalla ricorrente e sfugge pertanto al sindacato del giudice amministrativo. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Sotto tale profilo, in particolare, devono ritenersi irrilevanti le considerazioni svolte dalla ricorrente circa la sostanziale identità  della vasca idromassaggio che si vorrebbe realizzare e l&#8217;aiuola-fioriera giÃ  presente sulla copertura dello stabilimento, che a suo avviso differirebbero solo per la colorazione (che passerebbe da verde a celeste).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Si tratta infatti di manufatti sostanzialmente diversi &#8211; sia per destinazione ed utilizzo, sia per caratteristiche costruttive ed estetiche &#8211; la cui compatibilità  paesaggistica può essere valutata solo dalla competente Autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">3. In conclusione, il parere della Soprintendenza è esente dai vizi denunciati dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Per identiche ragioni, anche il provvedimento di rigetto dell&#8217;istanza formulata dalla ricorrente, adottato dal Comune come diretta e vincolata conseguenza del suddetto parere negativo, non può ritenersi inficiato, in via derivata, dai sopra esaminati profili di censura.</p>
<p style=""text-align: justify;"">4. Poichè il provvedimento di diniego adottato dal Comune è plurimotivato, in quanto basato su un duplice ordine di ragioni (il parere negativo della Soprintendenza e il parere negativo della Capitaneria di Porto), la legittimità  di una delle ragioni su cui si fonda la motivazione è da sola idonea a sorreggerlo.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Pertanto, stante la legittimità  del parere reso dalla Soprintendenza, di cui si è dato ampiamente conto nella parte che precede, perdono di rilevanza le ulteriori censure di cui al secondo motivo di ricorso, che si riferiscono al parere della Capitaneria di Porto (cfr. <i>ex multis</i> Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2019, n. 3890; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 16 dicembre 2019, n. 5961). </p>
<p style=""text-align: justify;"">5. Visto tutto quanto precede il ricorso deve essere respinto, nei termini sopra precisati.</p>
<p style=""text-align: justify;"">6. Le spese del presente giudizio devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza, nella misura di cui al dispositivo.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei termini di cui in motivazione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Camaiore &#8211; liquidandole in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori come per legge &#8211; e a favore della altre Amministrazioni indicate in epigrafe e costituite in giudizio con il patrocinio dell&#8217;Avvocatura dello Stato, in solido fra loro &#8211; liquidandole in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori come per legge. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;"">Saverio Romano, Presidente</p>
<p style=""text-align: justify;"">Pierpaolo Grauso, Consigliere</p>
<p style=""text-align: justify;"">Silvia De Felice, Referendario, Estensore</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> &#8220;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-3-2020-n-375/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2020 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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