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	<title>28/2/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/2/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2019 n.2666</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-28-2-2019-n-2666/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-28-2-2019-n-2666/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2019 n.2666</a></p>
<p>Collegio Pres. Morabito, Est. Gatto Costantino Parti Soc Stella &#8217;81 S.p.A. (Avv. ti Barbara Piccini, Giuliano Dalfini) Fallimento Stella &#8217;81 (Avv. Giuliano Dalfini) Agea (non costituita in giudizio) Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avvocatura dello Stato Sulle offerte riconducibili al medesimo centro decisionale e sull&#8217;onere probatorio ricadente in capo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-28-2-2019-n-2666/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2019 n.2666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-28-2-2019-n-2666/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2019 n.2666</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio Pres. Morabito, Est. Gatto Costantino Parti Soc Stella &#8217;81 S.p.A. (Avv. ti Barbara Piccini, Giuliano Dalfini) Fallimento Stella &#8217;81 (Avv. Giuliano Dalfini) Agea (non costituita in giudizio) Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avvocatura dello Stato</span></p>
<hr />
<p>Sulle offerte riconducibili al medesimo centro decisionale e sull&#8217;onere probatorio ricadente in capo al concorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Appalti &#8211; Medesimo centro decisionale &#8211; Onere probatorio &#8211; Ricade in capo al concorrente &#8211; Non assolto &#8211; Esclusione &#8211; Legittima</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Nell&#8217;ottica di tutela della concorrenza e di corretto funzionamento del mercato, è legittima l&#8217;esclusione di due imprese le cui offerte siano riconducibili alla medesima persona fisica. La ratio di cui all&#8217;art. 11, c. 3, del Regolamento CE 562/2000 è, infatti, quella di evitare speculazioni che possano falsare la situazione reale del mercato. Ricade sulla parte interessata l&#8217;onere di fornire una prova contraria circa l&#8217;insussistenza concreta di un collegamento o di una qualsiasi influenza reciproca tra i soggetti giuridici contestati.</em></div>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
<p>Pubblicato il 28/02/2019</p>
<p>N. 02666/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 00290/2005 REG.RIC.</p>
<p>N. 08042/2018 REG.RIC.</p>
<p>N. 10333/2018 REG.RIC.</p>
<p><strong>FATTO</strong></p>
<p>Con il ricorso nr. 290/2005, la società ricorrente espone di aver partecipato ad una gara per la fornitura di carni bovine (in esecuzione del Regolamento CE n. 2734/2000, indetta il 23 gennaio 2001 con atto n. 260), che si aggiudicava con provvedimento del 29.01.2001 (“…tenuto conto del prezzo massimo di acquisto e del coefficiente di riduzione fissati dalla Commissione sul quantitativo di carne indicato”); nella data indicata come “20.02.2001” provvedeva alla consegna di 88.376 tonnellate di carne bovina. Tuttavia, riferisce, con nota 808 del 16.2.2001 l’AGEA comunicava alla società che l’offerta doveva ritenersi rifiutata “ai sensi dell’art. 11 del Regolamento CE n. 562/00” in quanto risultava “accertato che la ditta Stella ’81 e la ditta Salumificio di Verona, altra partecipante alla gara, non sono indipendenti tra di loro dal punto di vista della direzione, del personale e della gestione, in quanto il signor Dalfini Maurizio risulta aver presentato offerte per entrambe le ditte come amministratore unico del salumificio e presidente della ditta Stella 81”.</p>
<p>Ne derivava il blocco delle consegne nonostante la già avvenuta fornitura di prodotto ammassato presso il magazzino Eurofrigor, che l’AGEA provvedeva a pagare versando il prezzo concordato in data 19 e 27 aprile 2001.</p>
<p>Seguiva il provvedimento n. 1173 del 10 aprile 2002 con il quale AGEA ordinava la restituzione del valore del prodotto. Questo provvedimento veniva impugnato con ricorso n. 7375/02 accolto con sentenza n.4452 /03 depositata il 21 maggio 2003 con la quale questo tribunale annullava gli atti impugnati.</p>
<p>A distanza di 4 anni AGEA disponeva, con il provvedimento impugnato nel ricorso nr. 290/05, la revoca del provvedimento</p>
<p>di aggiudicazione che la ricorrente chiede di annullare per le seguenti ragioni.</p>
<p>1) Eccesso di potere per contraddittorietà; per manifesta ingiustizia; per difetto di istruttoria. Contraddittorietà tra provvedimenti sopra richiamati; manifesta ingiustizia del provvedimento finale.</p>
<p>La società ricorrente per effetto dell’atto impugnato si troverebbe costretta a restituire il prezzo a suo tempo conseguito senza poter disporre delle carni restituite così come la stessa Agea riconosce; il difetto di istruttoria sarebbe dovuto alle descritte incompletezze procedimentali; i tempi inammissibilmente lunghi sarebbero sintomo di grave negligenza nell&#8217;operato tali da pregiudicare la commercializzazione delle carni.</p>
<p>2) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 11 del regolamento CE 562/2000 comma 3, a norma del quale ogni Stato membro accerta che gli interessati siano tra loro indipendenti dal punto di vista della direzione del personale e della gestione.</p>
<p>Secondo la ricorrente, qualora sussistano seri indizi del contrario, è necessario un accertamento effettivo della realtà economica, ed è fatta salva la presentazione da parte l&#8217;offerente delle adeguate prove del rispetto delle disposizioni indicate. Il sig. Dalfini Maurizio risulta essere al contempo Amministratore Unico della ditta Salumifici di Verona e Presidente della Stella 81, ma ciò non comporterebbe alcuna violazione della norma, in quanto non si vedrebbe come si possa ritenere sussistere un rapporto di dipendenza della Stella 81 e della ditta Salumificio di Verona sotto il profilo della direzione della gestione trattandosi di due persone giuridiche distinte che in quanto tali fanno capo ai rispettivi consigli di amministrazione e non possono essere confuse con le persone fisiche che le compongono.</p>
<p>In ogni caso risulterebbe che il Salumificio di Verona abbia di fatto rinunciato alla gara col tacito assenso degli altri, facendo in modo venir meno l’applicabilità anche solo teorica dell&#8217;articolo 11 richiamato.</p>
<p>3) Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà sotto altri profili, in quanto la stessa PA aveva riconosciuto che non era possibile restituire il quantitativo di carne già consegnato.</p>
<p>4) Eccesso di potere per contraddittorietà e tardività del provvedimento in quanto la contestazione contenuta della nota del febbraio 2001, richiamata dal provvedimento impugnato, dovrebbe ritenersi superata dal successivo pagamento della merce da parte del gestore.</p>
<p>Si è costituita l’Agenzia che resiste al ricorso ed espone quanto segue.</p>
<p>Con regolamento CE nr.2734/2007 è stato aperto l’ammasso pubblico di carne bovina in seguito alla crisi determinatasi nel settore a causa della diffusione di casi di BSE.</p>
<p>La disciplina dell’ammasso in questione è contenuta nel regolamento nr.562/2000. In tale quadro la società ricorrente presentava domanda di conferimento di carne bovina sia per la gara numero 260 che per la gara numero 261. Analoghe domande venivano presentate nell&#8217;ambito delle stesse gare dalla ditta Salumificio di Verona srl.</p>
<p>Entrambe le domande venivano accettate nella gara ottenendo l&#8217;aggiudicazione (nei quantitativi meglio indicati in atti).</p>
<p>In occasione della successiva gara nr.261, l’AGEA verificava l&#8217;inammissibilità delle offerte presentate dalle società citate in quanto esse risultavano sottoscritte dalla medesima persona.</p>
<p>l’AGEA faceva sospendere le consegne della carne bovina di cui all’offerta presentata delle società in occasione della gara nr. 260 e successivamente provvedeva ad informare sia la società Stella 81 che la società Salumificio di Verona di quanto sopra.</p>
<p>Il pagamento della consegna parziale veniva disposto a favore della ricorrente relativamente al quantitativo di merce già consegnata solo nell&#8217;intento di non penalizzare eccessivamente la ditta in questione, anche considerato che l&#8217;altra ditta interessata non aveva effettuato alcuna consegna.</p>
<p>Il provvedimento numero 1173 del 10 aprile 2002, rivolto alla ricorrente Stella 81 per la richiesta di recupero delle somme oggetto di aggiudicazione scaturiva dai rilievi formulati dalla Commissione europea in merito alla necessità di eliminare dall’ammasso il prodotto di Stella 81, e recuperare conseguentemente le somme spese per l&#8217;acquisto della carne bovina e gli altri oneri sostenuti a carico del fondo (nota AGEA 2519 del 23 gennaio 2002).</p>
<p>Con riferimento al primo motivo, precisa quindi che il recupero è stato disposto a seguito della sentenza indicata da parte ricorrente, nella quale veniva solo rilevato un vizio in relazione al disposto dell&#8217;articolo 7 alla 241/90; e quindi si riavviava il procedimento, disponendo nuovamente, previe le formalità di legge, l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione.</p>
<p>Quanto al secondo motivo, l’indipendenza dal punto di vista del personale si caratterizza per l&#8217;assenza nell&#8217;ambito delle ditte interessate di soggetti appartenenti a qualunque titolo in entrambe le strutture operative; sotto altro profilo l’indipendenza della gestione comporta l&#8217;assenza di strategie imprenditoriali elaborati in comune o diretto al medesimo fine; quanto gli altri motivi insiste nel rigetto del ricorso.</p>
<p>Con ordinanza nr. 903/2005 veniva respinta la domanda cautelare, successivamente accolta in appello con ordinanza nr. 3725/2005.</p>
<p>Il ricorso nr. 290/05 è stato dichiarato perento ex art.1 all. 3 al C.p.a. con d.p. pubblicato il 25.5.2016; risulta depositata una dichiarazione di persistente interesse l’1.8.2016.</p>
<p>Con propria memoria del 1 giugno 2018, il Ministero riferisce quanto segue.</p>
<p>A seguito della ordinanza del Consiglio di Stato n. 5609/15 la ricorrente formulava una proposta tesa ad evitare il prolungarsi del contenzioso in corso presso il TAR del Lazio, e successivamente richiedeva un incontro per la ricerca di una soluzione comune, all’esito del quale (3 febbraio 2006), la società con una nota del 15 marzo 2006, pervenuta ad AGEA il 20 marzo 2006, dichiarava la propria disponibilità all&#8217;acquisto delle 88.376 tonnellate di carne bovina congelata proveniente dall&#8217;ammasso comunitario, stoccata presso il Centro di intervento Eurofrigor srl di Controguerra Teramo, al prezzo di € 701,00 + IVA alla tonnellata, con le spese di uscita della carne a proprio carico e a garanzia del contenzioso in essere e fino all&#8217;esito della definitiva decisione della vertenza, prestava una fideiussione bancaria di € 285.000,00. In seguito a riscontri effettuati dall&#8217;Ufficio Ammassi successivamente all&#8217;incontro del 3 febbraio 2006, con altre due note dell’Agenzia, il 13 giugno 2006 la società veniva informata che nella fideiussione n. 460830366578 presentata in precedenza non erano stati garantiti gli oneri di magazzinaggio che l&#8217;Agenzia aveva corrisposto e doveva corrispondere all&#8217;A.LA., quale ente depositario presso cui era stato stoccato il prodotto rifiutato dai Servizi Comunitari ed oggetto della proposta d&#8217;acquisto della stessa società e, pertanto, invitata ad inviare un appendice alla suddetta polizza fideiussoria per un importo di € 113.000,00 a garanzia di detti oneri di magazzinaggio calcolati dal mese di aprile 2002 o alla data del 31 maggio 2006. Facendo seguito alla nota del 20 giugno 2006, con cui la società faceva pervenire ad AGEA l&#8217;appendice alla polizza fideiussoria come richiesto, in data 3 luglio 2006 l&#8217;Agenzia comunicava l&#8217;accettazione della proposta di acquisto delle 88,376 tonnellate di carne alla società. Con la finalizzazione dell’operazione di compravendita nel mese di luglio 2007, AGEA resta creditore della società nel limite del minor avere, tenuto conto della somma versata dalla società per l&#8217;acquisto del prodotto oggetto della controversia e gli oneri di magazzinaggio che l&#8217;Agenzia aveva corrisposto all&#8217;A.I.A., a valere sulla garanzia fideiussoria che potrà essere escussa all&#8217;esito della definitiva decisione della verter la dichiarazione di inammissibilità del ricorso oppure per la sua infondatezza.</p>
<p>Nelle more del giudizio, la società Stella 81 veniva dichiarata fallita con sentenza numero 65/2018 del 22 maggio 2018 del Tribunale di Verona.</p>
<p>Il 05.7.2018 veniva depositato il ricorso in riassunzione della Fallimento Stella ’81 s.p.a. che ha assunto il nuovo numero di R.G. 2018/08042 (non notificato a controparte); con “istanza di rimessione in termini per errore scusabile” depositata il 9.7.2018 dalla ricorrente nel giudizio nr. 290/2005, quest’ultima chiede di voler acquisire l’atto di riassunzione in quanto “per un mero errore formale di scelta di modulo tale atto è stato catalogato come ricorso in senso stretto con attribuzione di un nuovo numero di RG” e pertanto chiede “che venga autorizzata la rimessione in termine per il rispetto del termine processuale breve ai fini della riassunzione del procedimento RG n. 290/2005”, così da conservare validità al deposito effettuato il 5 luglio 2018.</p>
<p>Con d.p. n. 04376/2018 del 09.7.18, tenendo conto della sostanziale identità dei due ricorsi, veniva fissata per entrambi l’u.p. del 16.7.18 nella quale il legale della parte ricorrente si riservava di produrre l’autorizzazione del Giudice Delegato alla riassunzione e prosecuzione del ricorso.</p>
<p>Con d.p. 04657/2018 del 18.7.2018 è stata quindi revocata la perenzione e fissata l’u.p., per il 22.1.19.</p>
<p>Il 18.9.2018 il fallimento ricorrente ha depositato copia del ricorso denominata “MEMORIA DI COSTITUZIONE CONFERMATIVA</p>
<p>DELLA COSTITUZIONE IN ATTI E DELLA RIASSUNZIONE PROPOSTA IL 05.07.2018” (non notificata alle altre parti) cui allega copia (priva di certificazione all’originale cartaceo) dell’autorizzazione giudiziale a riassumere il processo firmata dal Giudice Delegato.</p>
<p>Nel frattempo, è stato depositato il ricorso nr. 10333/2018 (non notificato alle altre parti), di identico tenore del ricorso nr. 8042/2018, da parte del Fallimento della Stella ’81.</p>
<p>Il 18.12.18 la ricorrente ha depositato una memoria di costituzione ulteriore (scannerizzata e non certificata e senza firma digitale) notificata a mezzo U.G. alle altre parti; nonché il 21.12.18 ha depositato una memoria conclusiva di replica (priva di firma digitale).</p>
<p>Precisa la ricorrente che si era convenuto, onde evitare pericolose deviazioni esecutive, che Stella ’81 avrebbe acquistato a prezzo di mercato la carne giacente al prezzo di € 701 a tonnellata secondo i listini di mercato. Così avveniva e Stella ’81 riacquistava 88.376 tonnellate di carne bovina congelata, proveniente dall’ammasso pubblico comunitario, stoccata presso il Centro di intervento eurofrigor S.r.l. di Controguerra (TE), al prezzo di € 701 + IVA a tonnellata, oltre alle spese di uscita della carne dal centro di intervento pari ad € 16,58 per tonnellata di prodotto effettivamente ritirato. A garanzia del pagamento differenziale sono state prestate fideiussioni bancarie.</p>
<p>In conclusione precisa che si controverte sull’importo residuale tra il costo originale dell’ammasso delle carni di Stella per il prezzo di cui al bando, vinto per l’appunto da Stella, ed il prezzo pagato sempre da Stella per il riacquisto della carne. Costo, ribadisce, che Stella contesta di dover corrispondere in quanto, per tutti i motivi di cui si è detto nel ricorso, il bando è stato correttamente eseguito da Stella ’81 ed il prezzo pagato per l’ammasso, secondo le regole del bando, era regolarmente dovuto. Contesta quindi che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, come prospettato dall’Amministrazione.</p>
<p>Le parti hanno ulteriormente precisato le proprie deduzioni con memorie di replica.</p>
<p>Nella pubblica udienza del 22 gennaio 2019 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>Preliminarmente, rileva il Collegio l’evidente collegamento tra i tre ricorsi in epigrafe che devono come tali essere riuniti.</p>
<p>Rileva quindi il Collegio che la prosecuzione del giudizio sul ricorso nr. 290/2005, consegue alla dichiarazione che il procuratore di parte ha reso in udienza, producendo l’autorizzazione del Giudice Delegato (dal momento che la dichiarazione di fallimento non è stata notificata alle altre parti ed è stata depositata priva di firma digitale e della certificazione di conformità all’originale cartaceo, come tale inidonea ad interrompere il processo); in ogni caso, il ricorso in riassunzione che ha assunto il nr. di ruolo 2018/08042 è sostanzialmente confermativo del primo; essendo non notificato alle altre parti, come anche il ricorso nr. 10333/2018, sempre di identico contenuto, andrebbe dichiarato inammissibile come pure quest’ultimo.</p>
<p>Tuttavia, avendo riguardo al contenuto identico dei tre atti di gravame, il Collegio può prescindere da rilievi in rito, perché il ricorso originario e, quindi, la domanda di annullamento così come riassunta e proseguita, è infondata nel merito.</p>
<p>Attesa la risalenza della fattispecie, è opportuno richiamare la disposizione di cui del regolamento CE 562/2000 (regolamento della Commissione recante modalità d&#8217;applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all&#8217;intervento pubblico nel settore delle carni bovine), art. 11 comma 3, rubricato “condizioni di validità delle offerte” il quale così dispone: “3. Ciascun interessato può presentare soltanto un&#8217;offerta per categoria e per gara. Ogni Stato membro accerta che gli interessati siano tra loro indipendenti dal punto di vista della direzione, del personale e della gestione. Ove si accerti che un interessato ha presentato più di una domanda, tutte le domande sono inammissibili”.</p>
<p>La ratio della disposizione è meglio evidenziata dal preambolo del regolamento, laddove viene riportato che “Per evitare speculazioni che possano falsare la situazione reale del mercato, si può presentare una sola offerta di gara per interessato e per categoria. Per rendere impossibile il ricorso a prestanome è opportuno definire la nozione di &#8220;interessato&#8221;, in modo che venga ammessa unicamente la categoria di operatori che tradizionalmente e per la natura della loro attività economica partecipano all&#8217;intervento”.</p>
<p>La disciplina di cui all’art. 11, comma 3, è dunque mirata ad assicurare che ciascun interessato possa presentare una ed una offerta soltanto, per evitare speculazioni che possano falsare la situazione reale del mercato:</p>
<p>avendo quale presupposto di tutela la concorrenza ed il corretto funzionamento del mercato, non solo la regolare celebrazione della gara e la par condicio tra i concorrenti, si tratta di una previsione speciale rispetto a quella, generale, sull’inammissibilità in gara di offerte provenienti da imprese collegate tra loro, o comunque riconducibili ad un medesimo centro di imputazione di interessi di cui all’art. 34 del dlgs 163/2006 (e delle altre norme previgenti che in esso sono confluite).</p>
<p>Anche avvalendosi dell’elaborazione giurisprudenziale formatasi in ordine a tale ultima disposizione, che concorre ad orientare l’interprete in ragione della similarità strutturale dei due istituti per quanto qui di rilievo (vedasi, ad esempio, Consiglio di Stato , sez. VI , 23/06/2006 , n. 4012, circa la nozione di “unico centro decisionale” nei termini di una relazione tra soggetti consistente in una stretta comunanza di interessi caratterizzata da una certa stabilità, per tale motivo ritenuti dal legislatore non in grado di formulare offerte contraddistinte dalla necessaria indipendenza, serietà ed affidabilità) va ritenuto che, nell’odierna fattispecie, la situazione determinante l’esclusione è stata tratta, dalla S.A., sulla base di elementi univoci di per sé significativi, rispetto ai quali non è stato fornito dalla ricorrente alcuna dimostrazione o argomentazione sufficiente a dimostrare in concreto la sussistenza di una condizione di indipendenza reciproca delle due concorrenti.</p>
<p>Invero, la circostanza che una medesima persona fisica, per i ruoli ricoperti entro due organismi formalmente e giuridicamente distinti, possa conoscere delle rispettive offerte e contribuire, quindi, a determinarne l’importo in maniera coordinata è pienamente corrispondente ad elementari canoni di prudente apprezzamento secondo l’id quod plerumque accidit che non irragionevolmente conducono a ritenere un collegamento tra le aziende che non consente di ritenerle indipendenti, ai fini della norma che regola la fattispecie in esame.</p>
<p>In altre parole, si tratta di una presunzione semplice, derivante dall’esperienza comune, che come tale la S.A. pone in maniera del tutto ragionevole a fondamento del proprio provvedimento di esclusione (o di revoca dell’aggiudicazione); a fronte di essa, spetterebbe alla parte interessata, che agisce per l’annullamento dell’esclusione (o della revoca) fornire una prova contraria o comunque una deduzione parimenti verosimile della insussistenza concreta delle relazioni contestate (ad esempio, allegando circostanze organizzative specifiche, attinenti ad una eventuale rilevante dimensione aziendale, oppure al processo ed alle responsabilità attinenti il confezionamento delle offerte o altro di pertinente), che nel caso di specie non sussiste, essendosi limitata la parte ricorrente a negare in maniera assertiva l’esistenza di un collegamento o di una qualsiasi influenza reciproca, fondando la propria doglianza sulla sola diversità delle persone giuridiche.</p>
<p>Ne deriva l’infondatezza del secondo e principale motivo di ricorso.</p>
<p>Quanto agli altri motivi di ricorso, osserva il Collegio che, una volta annullata in autotutela l’aggiudicazione dell’incanto, i rapporti tra le parti relativi all’acquisto della merce già consegnata vanno risolti secondo le regole civilistiche proprie dell’acquisto, non incidendo tale parziale esecuzione sulla legittimità dell’atto impugnato, che trae il proprio presupposto dalla celebrazione della gara in un contesto di irregolare ammissione delle offerte; così come del resto le stesse parti hanno già convenuto, sia pure nelle more dell’esito del presente giudizio e con riserva di ripetizione di quanto ancora dovuto, secondo quanto allegato nelle memorie conclusive depositate in vista dell’udienza di decisione del giudizio, laddove hanno esposto concordemente che è stato convenuto il riacquisto della merce e che residuano solamente reciproche pretese di pagamento.</p>
<p>Ne deriva, pertanto, l’infondatezza ai fini dell’annullamento dell’atto impugnato del primo e del terzo motivo di ricorso.</p>
<p>Analogamente, è irrilevante il pagamento del quantitativo di merce consegnato (quarto motivo), non potendosi ricondurre tale adempimento ad una sorta di riconoscimento dell’aggiudicazione, del quale difetta una espressione di volontà chiara e non equivoca (e richiamandosi, anche in tal caso, la necessità che i rapporti tra le parti siano regolati secondo la legge civile).</p>
<p>Che poi il concorrente Salumificio di Verona abbia rinunciato alla partecipazione alla gara è un elemento di fatto non comprovato dalla parte ricorrente e comunque privo di rilievo, così come dedotto, posto che dalle difese dell’Amministrazione risulta abbia comunque partecipato ad altri lotti e non è chiarito, dalla ricorrente, in quale momento si sarebbe ritirato dal lotto in questione.</p>
<p>Alla luce di tali premesse, la domanda di annullamento è infondata e va respinta, potendosi prescindere dai profili di rito, seppure con giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione, li respinge.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-28-2-2019-n-2666/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2019 n.2666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 28/2/2019 n.5820</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-28-2-2019-n-5820/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-28-2-2019-n-5820/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 28/2/2019 n.5820</a></p>
<p>A. Amendola, Pres. 1. Sanità  &#8211; Prestazioni &#8211; Responsabilità  professionale &#8211; Danni micro permanente &#8211; Accertamento &#8211; Esame clinico strumentale obiettivo &#8211; Necessità  &#8211; Esclusione. 1. L&#8217;esame clinico strumentale obiettivo non è l&#8217;unico mezzo probatorio per riconoscere la lesione micropermanente a fini risarcitori, essendo a tal fine sufficiente, salvo casi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-28-2-2019-n-5820/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 28/2/2019 n.5820</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Amendola,  Pres.</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1. Sanità  &#8211; Prestazioni &#8211; Responsabilità  professionale &#8211; Danni micro permanente &#8211; Accertamento &#8211; Esame clinico strumentale obiettivo &#8211; Necessità  &#8211; Esclusione.</p>
<p></span></p>
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<p align="JUSTIFY">1. L&#8217;esame clinico strumentale obiettivo non è l&#8217;unico mezzo probatorio per riconoscere la lesione micropermanente a fini risarcitori, essendo a tal fine sufficiente, salvo casi particolari, la visita medico legale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">ORDINANZA</div>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso 12927-2017 proposto da:</p>
<p style="text-align: justify;">PISANI SARA, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA N 80, presso lo studio dell&#8217;avvocato ALBERTO PROSPERINI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore speciale dott. PINO ANTONIO CONTE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA TERESA, 23, presso lo studio dell&#8217;avvocato MAURIZIO HAZAN, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato STEFANO TAURINI giusta procura in calce al controricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; controricorrente &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè contro AMENDOLAGINE GAETANO;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; intimato &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">avverso la sentenza n. 20045/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 19/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;</p>
<p style="text-align: justify;">RILEVATO IN FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.11 Tribunale di Bologna con sentenza n. 20045/2017 &#8211; accogliendo parzialmente l&#8217;appello proposto da Sara Pisani nei confronti di Allianz Assicurazioni s.p.a., nonchè accogliendo integralmente l&#8217;appello proposto dalla compagnia convenuta &#8211; ha parzialmente riformato la sentenza n. 3342/2015 del Giudice di Pace di Bologna e, per l&#8217;effetto, ha condannato Allianz al pagamento in favore della Pisani dell&#8217;ulteriore importo di euro 261, 81 ed ha nel contempo condannato la Pisani a restituire la somma giù  percepita dalla compagnia a titolo di risarcimento del danno da invalidità  permanente.</p>
<p style="text-align: justify;">2.Era accaduto che in data 11/12/2012 si era verificato un sinistro stradale in Bologna, all&#8217;intersezione tra Via due Madonne e Via lozza, tra l&#8217;autovettura Nissan Micra tg. EH305LY, condotta dalla Pisani, e l&#8217;auto Fiat Punto tg. CW653XM, di proprietà  e condotta da Gaetano Amendolagine. Fu così che nel febbraio 2014 la Pisani aveva convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Bologna, l&#8217;Amendolagine e l&#8217;Allianz Assicurazioni sp.a., per ivi sentir condannare quest&#8217;ultima al risarcimento di tutti danni fisici, patrimoniali e non, subiti in conseguenza del suddetto incidente stradale, deducendo in fatto che la propria autovettura era stata investita da quella condotta dall&#8217; Amendolagine e che questi aveva omesso di darle la dovuta precedenza. In particolare la Pisani aveva richiesto a titolo risarcitorio una somma di giustizia, detratti C 727,65 corrisposti dalla Società  assicuratrice Allianz e trattenuta in acconto. Si era costituita la compagnia assicuratrice convenuta, contestando la domanda attorea esclusivamente in punto di quantum, affermando in particolare che, sulla base della recente normativa, le lesioni di lieve entità  non possono essere risarcite ove non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice di pace, acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata la ctu, aveva accertato la totale responsabilità  del sinistro in capo al convenuto Amendolagine, e aderendo alle risultanze del ctu (ITP al 75% gg. 6; ITP al 50% gg. 20; ITP al 25% gg.; IP 2% per lesioni muscolari a carico del rachide cervicolombare; valutazione spese mediche) aveva condannato Allianz al pagamento in favore dell&#8217;attrice dell&#8217;ulteriore somma di C 1.769,82 per danni fisici e di C 603,63 per alcune spese mediche. Avverso la sentenza del giudice di primo grado aveva proposto appello la Pisani, lamentando che non erano state liquidate altre spese mediche (e precisamente le spese sostenute per due visite ortopediche e per la risonanza magnetica successivamente al periodo di malattia; nonchè le spese per la consulenza di parte), pur ritenute dal ctu, le cui risultanze non erano state contestate; e che era stato sottostimato il danno non patrimoniale (per non essere stata considerata a dovere la sofferenza morale, desumibile dall&#8217;astratta configurabilità  nella specie del reato di lesioni colpose e dalla complessiva documentazione prodotta). Aveva altresì evocato alcune pronunce di questa Corte (precisamente la sent. n. 10524 del 2014 e la sent. n. 22585 del 2013), nonchè la sent. N. 235 del 2014 della Corte Costituzionale per dedur -e l&#8217;autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico contemplato dagli artt. 138 e 139 cod. ass. priv.. Si era costituita l&#8217;Impresa assicurativa, che &#8211; oltre a contestare il gravame, del quale aveva chiesto il rigetto &#8211; aveva proposto appello incidentale, deducendo che il Giudice di primo grado aveva erroneamente riconosciuto la percentuale d&#8217;invalidità  permanente del 2% sulla base dei riscontri clirici operati dal nominato ctu, pur in difetto di riscontri strumentali, come invece richiesto dal testo riformato dell&#8217;art. 139 del codice delle assicurazioni private. In definitiva, secondo la Compagnia appellante in via incidentale, avrebbe dovuto escludersi la risarcibilità  del danno biologico permanente, difettando un accertamento strumentale significativo. E il Tribunale di Bologna, quale giudice di appello, con la impugnata sentenza, come sopra precisato, ha riconosciuto maggiori spese mediche alla Pisani, ma, in accoglimento dell&#8217;appello incidentale, ha rigettato la domanda di ristoro del danno biologico permanente.</p>
<p style="text-align: justify;">3.Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso la Pisani. Resiste con controricorso la compagnia. Nessuna attività  difensiva viene svolta dall&#8217;Amendolagine. In vista dell&#8217;odierna adunanza la ricorrente e la compagnia contro ricorrente depositano memoria a sostegno dei rispettivi assunti.</p>
<p style="text-align: justify;">RITENUTO IN DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.11 ricorso è affidato a tre motivi. 1.1. Precisamente Sara Pisani &#8211; premesso che il nominato ctu aveva riscontrato una invalidità  permanente del 2Â°/o nonchè una inabilità  temporanea (di giorni 6 al 75%, di giorni 20 al 50%, di ulteriori giorni 20 al 25%) &#8211; denuncia con il primo motivo (articolato in due censure, di cui la seconda subordinata alla prima, in relazione all&#8217;art. 360 1° comma n. 3 c.p.c.): violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 139 comma 2 ultima parte decreto Igs. n. 209/2005 giusta modifica ex art. 32 comma 3.ter d.l. 24/1/12 n. 1 conv. dalla I. n. 27 del 24/3/2012, e stesso art. 32, comma 3.guater, dell&#8217;art. 139 1° e 2Â° comma, nonchè degli articoli 2043, 2056, 1223, 2059 c.c. e 32 Cost.) nella parte in cui il Tribunale &#8211; ancorandosi all&#8217;interpretazione data alle suddette norme dalla Corte costituzionale con le sentenze interpretative di rigetto nn. 235/2014 e 242/2015 (nelle quali è 5 stato ritenuto ragionevole bilanciare la tutela del diritto alla salute ed all&#8217;integrale risarcimento dei danni con l&#8217;interesse generale e sociale ad avere un livello accettabile dei premi assicurativi) &#8211; ha ritenuto che le microlesioni, accertate mediante solo riscontro clinico, non possono dar luogo a risarcimento, essendo necessario l&#8217;accertamento strumentale; e che le indagini strumentali di cui al comma 3-ter si pongono in riferimento (non al trauma inteso come danno evento, ma) al danno conseguenza (ovvero alle lesioni permanenti esitate dal trauma). 1.1.1. In particolare, la ricorrente, in via principale, sostiene (pp. 6-8) che il danno biologico permanente, per lesioni di lieve entità  derivate da sinistro stradale, ove accertato in sede di visita medico legale, va risarcito, anche in assenza di esami strumentali. Rileva che vi sono malattie e menomazioni che &#8211; pur prestandosi ad un riscontro clinico, obiettivato dall&#8217;esperto medico legale &#8211; non si prestano per loro natura ad un riscontro strumentale, ragion per cui una interpretazione letterale delle norme sopra richiamate porterebbe ad escludere il risarcimento di numerosi danni biologici. Osserva che, come giù  ritenuto da questa Corte con sentenza n. 18773 del 26/9/2016, i commi 3-ter e 3-quater pongono in rilievo i criteri e la metodologia tipici della medicina legale (ossia il visivoclinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, nè unitariamente intesi, ma da utilizzare secondo le leges artis), che, in quanto tali, conducono all&#8217;obiettività  dell&#8217;accertamento, sia rispetto alle lesioni che agli eventuali postumi. Pertanto, secondo la ricorrente, detti articoli vanno letti congiuntamente nel senso che il danno biologico in esame, per essere risarcibile, deve essere suscettibile di accertamento medico-legale. E tanto era avvenuto nel caso di specie nel quale il c.t.u. dr. Crapulli aveva accertato le lesioni alla struttura muscolare, anche se queste non erano accertabili con un vero e proprio riscontro strumentale. 1.1.2. In via subordinata rispetto alla doglianza che precede, la ricorrente sostiene (p. 17 ss.) che il danno biologico permanente, 6 per lesioni di lieve entità  derivante da sinistro stradale, è risarcibile, anche se non suscettibile di accertamento strumentale, purchè siano suscettibili di siffatto accertamento le lesioni derivate direttamente dal trauma rispetto al periodo di malattia, spettando poi ogni valutazione, anche in merito alla semplice lesione, al medico-legale. Osserva nuovamente che i commi 3-ter e 3-quater implicano anche nel loro insieme, che il danno biologico sia suscettibile di accertamento medico-legale, in quanto pongono in rilievo i criteri e la metodologia tipici della medicina legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, nè unitariamente intesi, ma da utilizzare secondo le leges artis) che, in quanto tali, conducono all&#8217;obiettività  dell&#8217;accertamento, sia rispetto alle lesioni che agli eventuali postumi. Pertanto, secondo la ricorrente, detti articoli vanno letti congiuntamente nel senso che quanto meno l&#8217;accertamento strumentale contemplato dal comma 3 ter attiene alle lesioni in sì© considerate come derivate dal trauma, ma non attiene alle lesioni permanenti. E nel caso di specie il c.t.u. dr. Crapulli, da un lato, aveva rilevato che il tipo di menomazione venuto in essere (e cioè la distrazione delle strutture miofasciali del comparto cervico-lombare) è suscettibile di essere acclarata con riscontro clinico-visivo e dall&#8217;altro aveva messo in evidenza le risultanze del carteggio medico comprendente anche esami ed accertamenti strumentai -avvenuti durante il corso della malattia; 1.2. La ricorrente denuncia poi con il secondo motivo (articolato in relazione all&#8217;art. 360 1 comma n. 3 c.p.c.): violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2043, 2059, 2056 e 1223 c.c., nonchè art. 139 comma 3 decreto Igs. n. 209/2005 nella parte in cui il Tribunale (motivando il rigetto del motivo di appello, avente ad oggetto il riconoscimento del danno morale, come conseguenza dell&#8217;accoglimento dell&#8217;appello incidentale) sembra far dipendere la risarcibilità  del danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, in presenza di lesioni alla persona, esclusivamente dall&#8217;esistenza del pregiudizio biologico permanente. Al riguardo la ricorrente sostiene (p. 21 e ss.) che, ancorchè non possa parlarsi di danno in re ipsa, la sofferenza morale, fisica o psichica, viene di norma a verificarsi secondo il principio dell&#8217;id quod plerumque accidit, in caso di lesione all&#8217;integrità  fisica e così del bene della salute, per cui occorrerà  tenerne conto anche alla luce dell&#8217;art. 2 Cost. che tutela l&#8217;integrità  e la dignità  morale della persona, nel risarcimento del danno biologico anche se solo, pertanto, di natura temporanea, e quando peraltro l&#8217;anzidetto principio a fortiori è invocabile per la sofferenza transeunte. In definitiva, secondo la ricorrente, la sofferenza morale della vittima ben può sussistere anche in assenza di reliquati permanenti. 1.3. Infine, la Pisani, con il terzo motivo (articolato anch&#8217;esso in relazione all&#8217;art. 360 10comma n. 3 c.p.c.), denuncia: violazione e falsa applicazione degli articoli dell&#8217;art. 2043, 2056 e 1223 c.c. nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non necessaria la perizia di parte, in quanto l&#8217;invalidità  temporanea era stata tempestivamente ristorata dalla compagnia, mentre il danno da invalidità  permanente era stato escluso in sede giudiziale. Sostiene la ricorrente (p. 24 e ss.) che, in tema di lesioni personali, le spese della corrispondente relazione medico legale di parte, si presentano di norma necessarie, a maggior ragione attesa l&#8217;estrema rilevanza dell&#8217;attività  del medico-legale, sicchè il Giudice può escluderne la ripetizione soltanto qualora non le ritenga tali. In tal caso, tuttavia, sarà  necessaria una motivazione pertinente, che in particolar modo non abbia a risolversi nella mera affermazione che il ctu (o ancor più¹, direttamente il Giudice) non ha riscontrato postumi permanenti, ovvero che si è provveduto giù  prima al risarcimento (specie se l&#8217;intervenuto risarcimento si è rivelato insufficiente).</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il primo motivo di ricorso &#8211; che sottende la questione della risarcibilità  delle microlesioni, che siano state accertate mediante riscontro clinico o visivo, ma che non siano accertabili strumentalmente &#8211; fondato. 2.1. La legge 24 marzo 2012, n. 27, recante &quot;Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività &quot; &#8211; nel convertire con modificazioni il d. I. 24 gennaio 2012 n. 1 &#8211; all&#8217;art. 32, commi 3 ter e 3 quater ha introdotto due previsioni che hanno inciso direttamente sui criteri di accertamento del danno alla persona che sia derivato da sinistri stradali e che abbia prodotto postumi permanenti in misura non superiore al 9% della complessiva validità  dell&#8217;individuo. Precisamente: il comma 3 ter dell&#8217;art. 32 della legge n. 27/2012 ha modificato I comma 2 dell&#8217;art. 139 del codice delle assicurazioni (d. Igs. 7.9.2005 n. 209), aggiungendovi il seguente periodo: &quot;in ogni caso le lesioni di lieve entità  che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente&quot;. Il comma 3 quater della stessa norma stabilisce invece (senza modificare testi, almente il codice delle assicurazioni): i/ danno alla persona per lesioni di lieve entità  di cui all&#8217;articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2006 n. 209 è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l&#8217;esistenza della lesione&quot;. E, per completezza, va fin da ora precisato che l&#8217;art. 1 comma 19 della legge 4 agosto 2017, n. 124, ha ulteriormente riscritto il testo dell&#8217;art. 139 in esame; mentre l&#8217;art. 1 comma 30 lettera b) della stessa legge ha abrogato il comma 3 quater della legge n. 27/2012. Poichè la legge n. 124/2017 è sopravvenuta alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio e poichè i comma 3 ter e 3 quater in esame si applicano anche ai giudizi in corso (come precisato da questa Corte nella sentenza n. 18773/2016, anche con richiamo alla sentenza rL 235 del 2014 della Corte costituzionale), occorre in questa sede far riferimento alle sopra richiamate disposizioni, che hanno limitato &#8211; invero soltanto apparentemente &#8211; il risarcimento alle sole microlesioni suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo. Invero &#8211; a prescindere dal rilievo che nel comma 3 ter si parla di &quot;lesioni di lieve entità &quot;, mentre nel comma 3 quater di &quot;danno alla persona per lesioni di lieve entità &quot; &#8211; le due norme si differenziano sotto un unico fondamentale profilo: nel comma 3 terubordina la risarcibilità  ad un &quot;accertamento clinico strumentale obiettivo&quot;, mentre nel comma 3 quater la risarcibilità  è subordinata ad un &quot;riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l&#8217;esistenza della lesione&quot;. 2.2. Per tale ragione, i commi 3 ter e 3 quater hanno formato oggetto di contrastanti interpretazioni in dottrina e nella giurisprudenza di merito. Secondo un primo orientamento, il legislatore con dette norme ha inteso porre un limite legale ai mezzi con cui provare il danno alla persona, quando questo abbia prodotto esiti micropermanenti. In tal caso infatti la prova del danno potrebbe essere ricavata soltanto da un accertamento strumentale (ad es. radiografia, risonanza magnetica, TAC, ecc.). Tale orientamento non è condivisibile, perchè limita il principio del libero convincimento del giudice, obbligandolo ad escludere dal novero delle prove utilizzabili quelle diverse dalla documentazione clinica. Secondo altro orientamento, le nuove norme avrebbero introdotto una &quot;soglia di risarcibilità &quot;, ovvero una franchigia nel caso di danno alla salute causato da sinistri stradali. In altri termini, secondo l&#8217;orientamento in esame, in caso di sinistro stradale, non ogni dar no alla persona sarebbe risarcibile, ma soltanto quello di intensità  tale da poter essere strumentalmente accertato. Anche tale orientamento non può essere condiviso, avendo giù  avuto modo di affermare la Corte costituzionale nella lo sentenza n.235/2014, sia pure in un obiter dictum, che le disposizioni del decreto in esame non attengono «alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni (&#8230;), bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto»: dunque, secondo la Consulta, il c.d. cecreto sviluppo non ha introdotto alcuna franchigia o soglia di risarcibilità  del danno biologico, ma ha soltanto dettato norme più¹ rigorose per quanto riguarda l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza di postumi micro permanenti. 2.3. Sull&#8217;interpretazione da attribuire alle disposizioni ora richiamate proprio questa Sezione della Corte ha giù  avuto occasione di pronunciarsi con sentenza 26 settembre 2016, n. 18773 (Rv. 642106 &#8211; 02), la quale ha sostanzialmente fissato i seguenti principi: &#8211; i commi 3 ter e 3 quater, dell&#8217;art. 32 di. 1/2012 sono norme non diverse tra loro, che dettano identici precetti; &#8211; tutte e due le norme non fanno che ribadire il principio giù  emerso dal diritto vivente, secondo cui il danno biologico è solo quello suscettibile di accertamento medico legale; &#8211; le due norme vanno dunque intese nel senso che l&#8217;accertamento del danno non può che avvenire con i consueti criteri medico legali: e dunque l&#8217;esame obiettivo (criterio visivo); l&#8217;esame clinico; gli esami strumentali; &#8211; tali criteri inoltre non sono &quot;non gerarchicamente ordinati tra loro, nè unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis, siccome conducenti ad una &quot;obiettività &quot; dell&#8217;accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti)&quot;. Alla citata pronuncia questa Sezione ha dato continuità  con l&#8217;ancor più¹ recente sentenza n. 1272 del 19/01/2018 (Rv. 647581- 01) con la quale &#8211; dopo aver ribadito che «in materia di risarcimento del danno da c. d. micro-permanente, l&#8217;art. 139, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel testo modificato dall&#8217;art. 32, comma 3 &#8211; ter, del decreto-legge 24 11 gennaio 2012, n. 1, inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l&#8217;accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell&#8217;integrità  psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medicolegali» &#8211; ha precisato che: &quot;l&#8217;accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà  in ogni caso ritenersi l&#8217;unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita ciel medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l&#8217;esame clinico strumentale». 2.4. Nel solco tracciato dalle sentenze sopra richiamate, occorre qui ribadire che la normativa, introdotta dal legislatore nel 2012, ha avuto come obiettivo quello di sollecitare tutti gli operatori del settore ad un rigoroso accertamento dell&#8217;effettiva esistenza delle patologie di modesta entità , cioè quelle che si individuano per gli esiti permanenti contenuti entro la soglia del 9 per cento. Ciù² è del tutto ragionevole se sol si considera che le richieste di risarcimento per lesioni di lieve entità  sono &#8211; ai fini statistici (cioè ai fini che assumono grande rilevanza per la gestione del sistema assicurativo) &#8211; le più¹ numerose; ragion per cui, nonostante il loro modesto contenuto economico, comportano comunque ingenti costi collettivi. Anche la Corte costituzionale, dopo la soprarichiamata sentenza n. 235 del 2014, si è tornata ad occuparsi della materia con l&#8217;ordinanza n. 242 del 2015, con la quale ha avuto modo di chiarire che il senso della normativa del 2012 è quello di impedire che l&#8217;accertamento diagnostico ridondi in una «discrezionalità  eccessiva, con rischio di estensione a postumi in va fidanti inesistenti o enfatizzati», anche in considerazione dell&#8217;interesse «generale e sociale degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi». il che conferma l&#8217;esigenza economica di un equilibrio tra i premi incassati e le prestazioni che le società  di assicurazione devono erogare. Ciù² posto, occorre altresì ribadire che il rigore che il legislatore del 2012 ha dimostrato di voler esigere &#8211; e che deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in subiecta materia &#8211; non può essere inteso nel senso che la prova della lesione deve essere fornita esclusivamente con l&#8217;accertamento clinico strumentale. Invero, è sempre e soltanto l&#8217;accertamento medico legale &#8211; svolto in conformità  alle leges artis &#8211; a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile. E l&#8217;accertamento medico, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio, in quanto il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e la limitazione della prova della lesione del medesimo non può che essere conforme a criteri di ragionevolezza. D&#8217;altronde, le due norme in esame presentano una struttura analoga, in quanto entrambe fissano le condizioni che debbono sussistere per potere chiedere ed ottenere il risarcimento del danno alla persona di lieve entità . Invero, il legislatore del 2012, nel comma 3 ter ha previsto che: le lesioni di lieve entità , se non siano suscettibili di &quot;accertamento clinico strumentale obiettivo&quot;, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente; mentre, nel comma 3 quater,, ha previsto che il danno alla persona per lesioni di lieve entità  ex art. 139 cod. ass., se manca un &quot;riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l&#8217;esistenza della lesione&quot;, non è risarcito. Può essere allora utile ricordare ancora una volta che il d.l. 1/12 è stato adottato ai dichiarato scopo di rilanciare l&#8217;economia, favorire la concorrenza, incentivare sia i consumi che il risparmio. In quest&#8217;ottica, il contenimento delle truffe assicurative, e massimamente di quelle legate alla sinistrosità  stradale, è visto dal legislatore come un mezzo per ridurre i costi degli indennizzi e, di conseguenza, favorire l&#8217;abbassamento dei premi (tanto è vero che il successivo art. 33 d.l. 1/12 ha inasprito le sanzioni per le false attestazioni di invalidità  derivanti dai sinistri stradali). Orbene, se il legislatore ha inteso evitare l&#8217;erogazione di indennizzi non dovuti per lesioni inesistenti, la finalità  delle nuove norme va conseguentemente ravvisata nell&#8217;intento di contrastare non solo il fenomeno delle truffe assicurative, ma anche la semplice negligenza colposa nell&#8217;accertamento dei micro-danni: anche il contrasto a detta negligenza, infatti, è necessario per contenere i costi dei risarcimenti per lesioni minime e consentire risparmi di gestione che dovrebbero tradursi in una riduzione dei premi assicurativi, o comunque in altri benefici per gli assicurati. In definitiva, l&#8217;unico sostanziale carattere differenziale tra le due previsioni è che il comma 3 ter fa riferimento ai soli postumi permanenti; mentre il comma 3 quater fa riferimento, oltre che ai postumi permanenti, anche a quelli temporanei. Entrambe le norme, tuttavia, subordinano la risarcibilità  del danno a presupposti identici. Il combinato disposto delle due previsioni porta dunque a concludere che il legislatore ha voluto ancorare la liquidazione del danno biologico, sia temporaneo che permanente, in presenza di postumi micro-permanenti o senza postumi, ad un rigoroso riscontro obiettivo in rapporto alla singola patologia. Invero, vi sono malattie che si estrinsecano con delle alterazioni strumentali, che non sono rilevabili clinicamente o neppure all&#8217;esame obiettivo: si consideri un trauma cranico con microlesione encefalica che dia luogo ad un focolaio epilettogeno; detta patologia produce sintomatologia di tipo temporale, che solo il paziente è in grado di riferire, ed è dimostrabile soltanto strumentalmente (mediante un&#8217;alterazione dell&#8217;EEG). Al contrario, i disturbi psico reattivi e le lesioni sensoriali non sono generalmente suscettibili di essere dimostrati mediante un accertamento strumentale, ma possono essere accertate ricorrendo ad un esame cinico. Sotto tale profilo, contrariamente all&#8217;assunto sostenuto dalla compagnia controricorrente, le due norme non hanno introdotto nulla di nuovo rispetto al passato. Per convincersene basta riflettere che la legge previgente definiva &quot;danno biologico&quot; soltanto quello &quot;suscettibile di accertamento medico legale&quot; (così gli artt. 138 e 139 d. Igs. 7.9.2005 n. 209, ma anche l&#8217;art. 13 d. Igs. 23.2.2000 n. 38, nonchè, in precedenza, l&#8217;abrogato art. 5 I. 5.3.2001 n. 57). E l&#8217;espressione &quot;suscettibile di accertamento medico legale&quot; altro non significa che il danno biologico, per potere essere risarcito, deve essere obiettivamente sussistente in corpore, e detta sua sussistenza deve potersi predicare sulla base (non di intuizioni o suggestioni, ma) di una corretta criteriologia medico legale. Alla luce della loro ratio e delle finalità  perseguite dal legislatore, le norme in esame vanno dunque intese in modo uniforme (senza differenze tra l&#8217;ipotesi del comma 3 ter e quella del comma 3 quater) nel senso che: la nuova legge esige(va) che il danno alla salute di modesta entità  sia accertato e valutato dal medico legale (e, poi, dal giudice) secondo criteri di assoluta e rigorosa scientificità , senza che sia possibile in alcun modo fondare l&#8217;affermazione dell&#8217;esistenza del danno in esame sulle sole dichiarazioni della vittima, ovvero su supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi. Le nuove norme, in definitiva, esaltano (ma al tempo stesso gravano di maggiore responsabilità ) il ruolo del medico legale, imponendo a quest&#8217;ultimo la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona. Pertanto sarà  risarcibile anche il danno i cui postumi non siano &quot;visibili&quot;, ovvero non siano suscettibili di accertamenti &quot;strumentali&quot;, a condizione che l&#8217;esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legate. E nel caso di specie il ctu ha evidenziato di aver acclarato la lesione alla struttura muscolare del rachide (che ha definito &quot;distrazione delle strutture miofasciali del comparto cervicolombare&quot;), non con i pur eseguiti riscontri strumentali (RX, TAC, RM) di per sì© astrattamente idonei ad accertare eventuali lesioni sceletriche, ma con riscontri clinici (visivi). Pertanto, sul punto la sentenza impugnata va cassata. E il giudice di rinvio, in relazione alla natura della patologia in concreto accertata nel caso di specie, dovrà  accertare se l&#8217;invalidità  permanente, lamentata dalla ricorrente, possa ritenersi o meno comprovata sulla base di criteri oggettivi o se, in concreto, la patologia dedotta sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l&#8217;esame clinico strumentale. In tale ultimo caso dovrà  spiegare le ragioni per le quali intende disattendere le conclusioni alle quali è pervenuto il nominato ctu. 3. Fondato è anche il secondo motivo di ricorso. 3.1. Occorre qui ribadire (Sez. 3 &#8211; , Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, Rv. 648303 &#8211; 01) che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute: -costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del &quot;danno biologico&quot; e del &quot;danno dinamico-relazionale&quot;, atteso che con quest&#8217;ultimo si individuano pregiudizi di cui è giù  espressione il grado percentuale di invalidità  permanente (quali i pregiudizi alle attività  quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale); -non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del &quot;danno biologico&quot; e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medicolegale del grado di percentuale di invalidità  permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell&#8217;animo, la vergogna, la disistima di sì©, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l&#8217;esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione. 3.2. A non dissimili conclusioni conduce la lettura della sentenza n. 235/2014 cella Corte costituzionale, predicativa della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 139 del codice delle assicurazioni. Si legge, difatti, al punto 10.1 di detta pronuncia, che &quot;la norma denunciata non è chiusa, come paventano i remittenti, alla risarcibilità  anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, Ã¹ giudice può avvalersi della possibilità  di incremento dell&#8217;ammontare del danno biologico, secondo la previsione e nei limiti di cui alla disposizione del comma 3 (aumento del 20%)&quot;. La limitazione ex lege dell&#8217;eventuale liquidazione del danno morale viene così motivata dal giudice delle leggi: &quot;In un sistema, come quello vigente, di responsabilità  civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata &#8211; in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici &#8211; l&#8217;interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi (punto 10.2.2.). La Corte prosegue, poi, significativamente, sottolineando come &quot;l&#8217;introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno &#8211; attinente al solo, specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità  e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi nove gradi della tabella &#8211; lascia comunque spazio al giudice per personalizzare l&#8217;importo risarcitorio risultante dall&#8217;applicazione delle suddette predisposte tabelle eventualmente maggiorandolo fino a un quinto in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato&quot;. La motivazione della Consulta non sembra prestarsi ad equivoci. Il danno biologico da micro permanenti, definito dall&#8217;art. 139 CdA come &quot;lesione temporanea o permanente all&#8217;integrità  psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico &#8211; legale che esplica un incidenza negativa sulle attività  quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato&quot;, può essere &quot;aumentato in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato&quot; secondo la testuale disposizione della norma. 3.3. Di tali principi di diritto non ha fatto buon governo nella impugnata sentenza il Tribunale di Bologna, nella parte in cui &#8211; affermando testualmente che: «va senz&#8217;altro accolto l&#8217;appello incidentale di parte appellata anche in punto a restituzione di quanto corrisposto per detto titolo, con ovvio e conseguente rigetto del motivo di appello avente ad oggetto il riconoscimento del danno morale»- ha rigettato l&#8217;appello della Pisani, volto ad ottenere il ristoro della sofferenza morale, affermando una interdipendenza necessaria tra risarcibilità  del danno morale e sussistenza del danno biologico permanente, in realtà  inesistente.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Per le ragioni che precedono, accogliendo il primo ed il secondo motivo ed assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata per quanto di ragione, con rinvio al Tribunale di Bologna, perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo esame alla luce dei principi sopra ribaditi. Il giudice di rinvio provvederà  anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità .</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo; e, per l&#8217;effetto, assorbito il terzo, cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo esame alla luce dei principi ribaditi nella motivazione che precede. Demanda al giudice di rinvio la regolamentazione delle spese processuali tra le parti anche in relazione al presente giudizio di legittimità .</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma il 20 novembre 2018.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-28-2-2019-n-5820/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 28/2/2019 n.5820</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2019 n.28</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-28-2-2019-n-28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-28-2-2019-n-28/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2019 n.28</a></p>
<p>Pres. Lattanzi/Rel. Barbera 1. Valutazione ambientale strategica &#8211; Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti &#8211; Legge regionale &#8211; Riserva di legge &#8211; Competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. s), Cost. &#8211; Illegittimità  costituzionale. 1. E&#8217; costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli articoli 117, secondo comma,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-28-2-2019-n-28/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2019 n.28</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-28-2-2019-n-28/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2019 n.28</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lattanzi/Rel. Barbera</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Valutazione ambientale strategica &#8211; Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti &#8211; Legge regionale &#8211; Riserva di legge &#8211; Competenza esclusiva dello Stato <i>ex</i> art. 117, comma 2, lett. s), Cost. &#8211; Illegittimità  costituzionale.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. E&#8217; costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera s), e 118 Cost., la legge regionale che adegui in forma di legge ovvero riservi l&#8217;adeguamento in capo al legislatore regionale, in luogo dell&#8217;atto amministrativo di pianificazione, il piano di gestione integrata dei rifiuti, omettendo di dar corso all&#8217;adeguata valutazione in sede procedimentale degli interessi coinvolti nella materia e derogando alla finalità  della valutazione ambientale strategica di cui all&#8217;articolo 199 del d. lgs. n. 152 del 2006, ossia la tutela dell&#8217;ambiente.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">SENTENZA N. 28</p>
<p style="text-align: justify;">ANNO 2019</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante «Norme a sostegno dell&#8217;economia circolare &#8211; Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonchè dell&#8217;adeguato piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, composto dagli Allegati a tale legge, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 23-26 marzo 2018, depositato in cancelleria il 28 marzo 2018, iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Abruzzo;</p>
<p style="text-align: justify;">udito nella udienza pubblica del 22 gennaio 2019 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;</p>
<p style="text-align: justify;">uditi l&#8217;avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Stefania Valeri per la Regione Abruzzo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Ritenuto in fatto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.  &#8220;Con ricorso notificato il 23-26 marzo 2018 e depositato il 28 marzo 2018 (reg. ric. N. 28 del 2018), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante «Norme a sostegno dell&#8217;economia circolare &#8211; Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonchè dell&#8217;adeguato piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, composto dagli Allegati a tale legge.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.  &#8220;Il ricorrente ha sostenuto anzitutto che la disposizione violerebbe l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonchè il principio generale di «primarietà  dell&#8217;ambiente».</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina dei rifiuti, infatti, attiene alla materia «tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema», di esclusiva competenza dello Stato, cui spetta pertanto la fissazione di livelli minimi di tutela uniformi sull&#8217;intero territorio nazionale. In tal senso, l&#8217;art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), prevede che per l&#8217;approvazione dei piani regionali si applichi la procedura in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), previa acquisizione dei pareri degli enti territoriali coinvolti e con le opportune forme di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati; secondo il ricorrente, pertanto, la legge statale avrebbe implicitamente &#8211; ma chiaramente &#8211; previsto che lo strumento per l&#8217;adozione del piano sia costituito da un atto amministrativo e non da una legge, onde consentire una compiuta valutazione degli interessi ambientali ad esso sottesi, di cui dare conto nella motivazione dell&#8217;atto conclusivo.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;adeguamento del piano regionale con legge, anzichè con atto amministrativo, sarebbe dunque illegittimo per contrasto con la «riserva di amministrazione» stabilita dal legislatore statale a presidio degli interessi ambientali coinvolti nelle politiche di gestione dei rifiuti nel territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.- Con una seconda censura il ricorrente ha poi dedotto la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, Cost., in riferimento all&#8217;art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l&#8217;apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l&#8217;emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività  produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, nonchè al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016 (Individuazione della capacità  complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonchè individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati), attuativo del primo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali norme statali fissano precisi criteri di riparto delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l&#8217;art. 35 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri determini, su proposta del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, la capacità  complessiva di trattamento dei rifiuti degli impianti di incenerimento autorizzati nel territorio nazionale, onde consentire la realizzazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti su scala nazionale, anche nell&#8217;ottica del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il d.P.C.m. 10 agosto 2016, poi, attua tale previsione nell&#8217;adempimento di una funzione amministrativa di tipo programmatorio; esso provvede, fra l&#8217;altro, a stimare il fabbisogno di incenerimento per ogni Regione, necessario a chiudere il ciclo dei rifiuti con la minimizzazione del ricorso alla discarica, in misura che può essere, se del caso, modificata soltanto in occasione di adeguamento del piano regionale, ovvero in presenza di motivate e documentate necessità .</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso del ricorrente, il piano approvato con la disposizione regionale impugnata si porrebbe in contrasto con le previsioni del citato d.P.C.m., modificando il fabbisogno in assenza dei presupposti per la relativa richiesta e contenendo previsioni di smaltimento non plausibili e motivate in termini inadeguati.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3.- Con un terzo profilo di censura, infine, il ricorrente ha sostenuto che il piano regionale, prevedendo un ingente ricorso allo smaltimento in discarica in sostituzione dell&#8217;incenerimento con recupero energetico, pure previsto dal menzionato d.P.C.m., si porrebbe in contrasto con la «gerarchia dei rifiuti» stabilita dall&#8217;art. 179, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, con conseguente ulteriore violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo deducendo l&#8217;infondatezza del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.- In relazione alla prima censura, la resistente ha rilevato che giù  il precedente piano era parte integrante di una legge regionale (la legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, recante «Norme per la gestione integrata dei rifiuti») che lo conteneva come allegato.</p>
<p style="text-align: justify;">Era poi intervenuta la legge della Regione Abruzzo 29 dicembre 2011, n. 44, recante «Disposizioni per l&#8217;adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia all&#8217;Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge Comunitaria regionale 2011)», &#8211; che, aggiungendo il comma 4-bis all&#8217;art. 11 della citata legge regionale n. 45 del 2007, stabiliva una riserva di legge per l&#8217;adeguamento del piano regionale dei rifiuti; e nessuna di tali disposizioni era mai stata fatta oggetto di dubbi di costituzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Posti tali rilievi, la Regione ha comunque contestato l&#8217;assunto in base al quale l&#8217;art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006 conterrebbe una «riserva di amministrazione» per l&#8217;adozione del piano; alle Regioni verrebbe infatti consentita la massima discrezionalità  nell&#8217;individuazione dello strumento previsto per la relativa approvazione, ferma restando la necessità  di rispettare le prescrizioni indicate, che nella specie erano state tutte adempiute.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la Regione, pertanto, l&#8217;approvazione del piano con atto legislativo andrebbe intesa in senso puramente formale, attesa la sostanziale conformità  dell&#8217;iter di approvazione al modello procedimentale tracciato dal legislatore statale.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.- Sulle restanti censure la Regione &#8211; dopo aver adombrato una possibile difformità  dei parametri interposti evocati dal ricorrente rispetto alla disciplina europea di settore &#8211; ha analizzato le previsioni di piano inerenti alla quantità  ed alla tipologia dei rifiuti da trattare, dettagliando proprie osservazioni tecniche a confutazione del ricorso, e ciù² sia con riferimento alla lamentata contrarietà  delle previsioni del piano ai livelli di fabbisogno indicati dalla normativa statale, sia con riferimento alla dedotta violazione della «gerarchia dei rifiuti».</p>
<p style="text-align: justify;">3.- In prossimità  dell&#8217;udienza l&#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria illustrativa, chiedendo l&#8217;accoglimento delle conclusioni giù  rassegnate.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Considerato in diritto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante «Norme a sostegno dell&#8217;economia circolare &#8211; Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonchè dell&#8217;adeguato piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, composto dagli Allegati a tale legge, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- Il ricorrente ritiene che la Regione, nel provvedere all&#8217;adeguamento del piano mediante legge anzichè mediante atto amministrativo, abbia leso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema nonchè il principio generale di «primarietà  dell&#8217;ambiente».</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, osserva che l&#8217;art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), prevede che le Regioni predispongano e adottino i piani di gestione dei rifiuti applicando la procedura in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), e rendano disponibili le informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale previsione, ad avviso del ricorrente, imporrebbe alle Regioni di adottare il piano con atto amministrativo, all&#8217;esito di un procedimento che consenta una piena valutazione degli interessi ad esso sottesi, inerenti alla materia dell&#8217;ambiente. Di qui la violazione, consistita nel mancato rispetto di tale previsione della legge statale, che costituisce un livello minimo di tutela cui le Regioni sono tenute ad uniformarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.- La disposizione regionale violerebbe inoltre gli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, Cost., perchè si porrebbe in ulteriore contrasto con i livelli minimi di tutela uniforme sul territorio nazionale e con il contenuto della funzione amministrativa statale di carattere programmatorio stabiliti dall&#8217;art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l&#8217;apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l&#8217;emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività  produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, nonchè dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016 (Individuazione della capacità  complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonchè individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati).</p>
<p style="text-align: justify;">Il piano adeguato, infatti, conterrebbe previsioni contrastanti con le stime relative al fabbisogno ed alla capacità  di smaltimento della Regione Abruzzo di cui alle richiamate norme statali.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3.- Il ricorrente evidenzia, infine, che il piano regionale prevede un ingente ricorso allo smaltimento in discarica in sostituzione dell&#8217;incenerimento con recupero energetico, ponendosi così in contrasto con la «gerarchia dei rifiuti» stabilita dall&#8217;art. 179, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, con conseguente ulteriore violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- La prima questione è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.- Attraverso tale censura il ricorrente contesta la fonte con cui il piano è stato adeguato, assumendo che non sarebbe consentito al legislatore regionale sostituirsi all&#8217;amministrazione della Regione nel compimento di un&#8217;attività  che la legge statale riserverebbe alla sfera amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la disposizione in questione, in effetti, la Regione Abruzzo ha provveduto con legge, anzichè con atto amministrativo, all&#8217;adeguamento del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, di cui all&#8217;art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006; e ciù² in conformità  alla previsione dell&#8217;art. 11, comma 4-bis, della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), che prescrive la forma dell&#8217;atto legislativo per ogni adeguamento del piano.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.- Va anzitutto rilevato che &#8211; stante la pacifica riconducibilità  della disciplina dei rifiuti alla materia «tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema», di competenza esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 150 del 2018 e n. 244 del 2016) &#8211; il legislatore nazionale ha titolo per imporre alle Regioni di provvedere nella forma dell&#8217;atto amministrativo, anzichè in quella della legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, questa Corte ha infatti osservato che la legge dello Stato, nell&#8217;esercizio di una competenza esclusiva, può vietare che la funzione amministrativa regionale venga esercitata in via legislativa (sentenze n. 44 del 2010, n. 271 e n. 250 del 2008); e tanto perchè «[i]n tale area riservata di competenza, per quanto la funzione amministrativa debba essere allocata al livello di governo reputato idoneo ai sensi dell&#8217;art. 118 Cost., il compito sia di individuare questo livello, sia di disciplinare forma e contenuto della funzione, non può che spettare al legislatore statale» (sentenza n. 20 del 2012).</p>
<p style="text-align: justify;">Poichè, tuttavia, l&#8217;art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006 non pone un vincolo esplicito in tal senso, limitandosi a prevedere che per l&#8217;approvazione (e l&#8217;adeguamento) dei piani di gestione integrata dei rifiuti si applichi la procedura in materia di VAS, si tratta di valutare se detta disposizione vada interpretata nel senso proposto dal ricorrente, ossia come prescrittiva di un atto amministrativo di pianificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3.- A tale quesito va data risposta affermativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, questa Corte ha osservato, in via generale, che «il passaggio dal provvedere in via amministrativa alla forma di legge è più¹ consono alle ipotesi in cui la funzione amministrativa impatta su assetti della vita associata, per i quali viene avvertita una particolare esigenza di protezione di interessi primari &#8220;a fini di maggior tutela e garanzia dei diritti [&#038;]; viceversa, nei casi in cui la legislazione statale, nelle materie di competenza esclusiva, conformi l&#8217;attività  amministrativa all&#8217;osservanza di criteri tecnico-scientifici, lo slittamento della fattispecie verso una fonte primaria regionale fa emergere un sospetto di illegittimità &#8221; (sentenza n. 20 del 2012; nello stesso senso sentenze n. 90 del 2013 e n. 143 del 1989).</p>
<p style="text-align: justify;">Rientra in tali casi l&#8217;ipotesi in cui la materia dell&#8217;intervento riguardi la tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema. Al riguardo, questa Corte, più¹ recentemente, ha precisato che le norme statali che rimettono la definizione di interventi regionali ad atti di pianificazione devono intendersi prescrittive della forma dell&#8217;atto amministrativo; solo così, infatti, è possibile assicurare «le &#8220;garanzie procedimentali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l&#8217;acquisizione di pareri tecnici&#8221;, con conseguente divieto per la regione di ricorrere ad una legge-provvedimento» (sentenza n. 174 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 139 del 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">La tutela dell&#8217;ambiente, peraltro, implica che l&#8217;intervento regionale previsto dalla legislazione statale avvenga «nel rispetto del modulo procedimentale e dei criteri fissati dalla legislazione stessa, motivando la scelta compiuta in modo da garantire la controllabilità  della discrezionalità  esercitata nelle competenti sedi giurisdizionali» (sentenza n. 173 del 2017 nonchè, più¹ in generale, sentenza n. 85 del 2013).</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, l&#8217;atto amministrativo costituisce il punto di approdo di un&#8217;adeguata attività  istruttoria svolta nella sede procedimentale, aperta al coinvolgimento degli enti territoriali e dei soggetti privati interessati, e quindi preordinata all&#8217;apprezzamento e alla sintesi delle plurime istanze coinvolte (siano esse statali, locali o private); è in tale sede che dette istanze possono adeguatamente emergere ed essere valutate in modo trasparente, e ciù² non solo a garanzia dell&#8217;imparzialità  della scelta &#8211; nel rispetto del principio di cui all&#8217;art. 97 Cost. &#8211; ma anche e soprattutto per il perseguimento, nel modo più¹ adeguato ed efficace, dell&#8217;interesse primario coinvolto, che consiste nell&#8217;inveramento della tutela ambientale (sentenze n. 69 e 66 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">2.4.- Si può dunque ritenere che quando il legislatore statale prescrive l&#8217;adozione di una &#8220;procedura&#8221;, comprendendovi la partecipazione degli interessati e l&#8217;acquisizione di pareri tecnici, «abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue» (sentenza n. 310 del 2012).</p>
<p style="text-align: justify;">E ciù² è quanto accade nel caso di specie, atteso che l&#8217;art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede che il piano sia approvato previa acquisizione ed elaborazione di dati tecnici concernenti tipo, quantità  e fonte dei rifiuti, con l&#8217;espressa indicazione dei criteri per l&#8217;individuazione dei siti di smaltimento o di recupero, e che si applichi la procedura in materia di VAS, con il rilascio dei pareri di Province, Comuni ed Autorità  d&#8217;ambito, la partecipazione del pubblico e degli interessati, l&#8217;indicazione delle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Poichè, invece, il legislatore abruzzese ha adeguato in forma di legge il piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, omettendo di dar corso all&#8217;adeguata valutazione dei diversi interessi coinvolti nella materia così come previsto dal legislatore statale, e perciù² derogando ad una previsione finalizzata alla tutela dell&#8217;ambiente, sussiste il denunziato vizio di legittimità  costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.- Tale vizio, peraltro, colpisce non solo l&#8217;impugnato art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2018 ed il piano allegato, ma, in via consequenziale, anche l&#8217;art. 11, comma 4-bis, della legge reg. Abruzzo n. 45 del 2007, aggiunto dall&#8217;art. 11, comma 1, della legge reg. Abruzzo 29 dicembre 2011, n. 44, recante «Disposizioni per l&#8217;adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia all&#8217;Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge Comunitaria regionale 2011)», che stabilisce una riserva di legge per l&#8217;adeguamento del piano regionale dei rifiuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest&#8217;ultima previsione, infatti, quantunque estranea alle censure del ricorrente, è manifestamente correlata con la norma regionale impugnata, perchè è all&#8217;origine del vizio della stessa, evidenziando così la necessità  di estendere ad essa la dichiarazione di illegittimità  costituzionale (in senso conforme, fra le altre, sentenze n. 49 del 2018 e n. 274 del 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">La fondatezza della prima questione, di carattere dirimente perchè concerne la forma dell&#8217;intervento regionale, comporta l&#8217;assorbimento delle restanti ragioni di censura, che ineriscono ai contenuti del piano regionale dei rifiuti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Per Questi Motivi</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">1) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante «Norme a sostegno dell&#8217;economia circolare &#8211; Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonchè del piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (PRGR) adeguato, composto dagli Allegati a tale legge;</p>
<p style="text-align: justify;">2) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), dell&#8217;art. 11, comma 4-bis, della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, recante «Norme per la gestione integrata dei rifiuti», aggiunto dall&#8217;art. 11, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 29 dicembre 2011, n. 44, recante «Disposizioni per l&#8217;adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia all&#8217;Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge Comunitaria regionale 2011)».</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-28-2-2019-n-28/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2019 n.28</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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