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	<title>28/2/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/2/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2007 n.573</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-28-2-2007-n-573/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-28-2-2007-n-573/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2007 n.573</a></p>
<p>sulla possibilità o meno &#8211; a fronte dell&#8217;impugnazione del regolamento comunale che disciplina l&#8217;applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati (TARSU) &#8211; di ritenere controinteressati in senso tecnico i soggetti che beneficiano di una riduzione tariffaria Processo amministrativo – regolamento in tema di tassa sui rifiuti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-28-2-2007-n-573/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2007 n.573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-28-2-2007-n-573/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2007 n.573</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità o meno &#8211; a fronte dell&#8217;impugnazione del regolamento comunale che disciplina l&#8217;applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati (TARSU) &#8211; di ritenere controinteressati in senso tecnico i soggetti che beneficiano di una riduzione tariffaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – regolamento in tema di tassa sui rifiuti urbani – beneficiari di riduzione tariffaria &#8211; natura di controinteressato – sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Laddove il ricorrente impugni un regolamento comunale per l’applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati (TARSU) contestando, insieme con gli incrementi tariffari disposti per la categoria degli albergatori, le diminuzioni concernenti le altre categorie, si è in presenza di censure che non possono non ricadere sulla posizione delle altre categorie (in particolare, su quelle che hanno visto diminuire la tariffa che li riguarda). Tali soggetti sono quindi da considerarsi veri e propri controinteressati (in senso sostanziale ed anche in senso formale). Quanto meno a taluno fra loro andava, di conseguenza, notificato il ricorso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
prima Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l’intervento dei magistrati:<br />
Bruno Amoroso	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato	&#8211;	Consigliere, relatore<br />	<br />
Italo Franco		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
SENTENZA<BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>sul ricorso n. 1620/1998, proposto da</p>
<p><b>Hotel Barisetti S.r.l., Hotel Cortina S.r.l., Hotel Ampezzo S.n.c. di Voegelin Giovanni &#038; C., Sport Hotel Tofana S.r.l., Hotel Villa Argentina S.rl., Hotel Royal S.n.c. di Menardi Demai Augusto &#038; C., Hotel Des Alpes S.n.c., Pensione Principe S.r.l., E.R.M.A. S.n.c., Concordia Parc Hotel S.r.l., Hotel Pocol S.r.l., Soc. per la gestione Hotel Villa Resy, Hotel Italia S.n.c. di Da Rin Gianfranco &#038; C., Mannini S.n.c. di Mannini Susanna &#038; C., Cora S.r.l., Il Meloncino della Famiglia Melon di Franchini Lina &#038; C. S.n.c., Hotel Corona S.r.l.,  Hotel Capannina S.r.l.,  Hotel Pontechiesa S.r.l., Hotel Regina S.r.l., Hotel San Marco S.r.l., Hotel Cornelio S.r.l., Hotel Ancora S.r.l., Hotel Menardi Milar S.r.l., Popo S.n.c. di Alverà Pio &#038; C., Robin Fly S.r.l., G.A.E. S.a.s., Chenop S.r.l., Hotel Franceschi S.n.c. di Franceschi Silvestro &#038; C., Hotel Fanes S.r.l., Villa Igea S.n.c. di Lacedelli Nicoletta &#038; C., Rist. Meublè Astoria di Cazzetta Gemma &#038; C. S.a.s., Ra Era S.n.c. di Ghedina Giovanni, Hotel Da Beppe Sello S.r.l., Hotel Aquila S.n.c. di Gaspari Roberto &#038; C., Hotel Trieste S.r.l., Hotel De La Poste S.r.l., Hotel Europa S.r.l., l’Associazione albergatori di Cortina d’Ampezzo in persona dei legali rappresentanti pro tempore, , nonché da Elio Zardini e Franco Majoni</b>, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Giorgio Azzalini con domicilio presso la segreteria del Tar ex art. 35 r.d. 1054/24, </p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Cortina d’Ampezzo</b>, in persona del Sindaco pro- tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Livio Viel e Maurizio Visconti, con domicilio eletto presso il secondo in Venezia, Dorsoduro n. 1057;</p>
<p align=center>con l’intervento ad adiuvandum di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>S.I.T.A. snc Camping Olympia e Camping Rocchetta sas</b>, in persona dei rappresentanti legali p.t., rappresentate e difese dall’avv. Giorgio Azzalini con domicilio presso la segreteria del Tar ex art. 35 r.d. 1054/24, </p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della delibera del consiglio comunale n. 5 del 27.02.1998, recante modifica al regolamento sull’applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed approvazione delle relative tariffe per l’anno 1998.</p>
<p>   Visto il ricorso, notificato e depositato presso la segreteria con i relativi allegati;<br />
    visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
	visto l’atto di costituzione in giudizio delle intervenienti;<br />	<br />
    viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
    visti gli atti tutti della causa;<br />
    uditi alla pubblica udienza del 9 novembre 2006, (relatore il Consigliere Lorenzo Stevanato) gli avvocati: Alpagotti, in sostituzione di Azzalini, per i ricorrenti e per gli intervenienti e  Giannetta, in sostituzione di Viel, per il Comune di Cortina d’Ampezzo;<br />
    Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>	Espongono i ricorrenti che l’Associazione albergatori di Cortina d’Ampezzo e l’Hotel Park Vittoria avevano precedentemente impugnato, con ricorso 1947/97, la delibera consiliare n. 14 del 28.2.97 con cui il Comune di Cortina d’Ampezzo approvò il regolamento per l’applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati (TARSU) ai sensi degli art. 58 ss. del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e la tariffa a valere per l’anno 1997, con la rideterminazione delle categorie tassabili. Per quattro di queste si era disposta una diminuzione della tariffa, per altre sei un lieve aumento tariffario e per altre cinque un notevole aumento, in particolare per la categoria degli alberghi prevedendosi un aumento superiore al 100 per cento.<br />	<br />
	Con il ricorso in epigrafe le ricorrenti aziende alberghiere cortinesi e l’Associazione albergatori di Cortina d’Ampezzo insorgono contro la successiva deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 27.02.1998, recante modifica al regolamento sull’applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed approvazione delle relative tariffe per l’anno 1998.<br />	<br />
	A sostegno del gravame esse deducono, con il primo motivo, violazione e/o errata interpretazione e applicazione dell’art. 65 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507, come modificato dall’art. 3.68 della legge 28.12.95 n. 549, sull’assunto che la delibera contestata sembra fare riferimento ad entrambi i criteri di cui all’art. 65.1 citato. Invece gli stessi –quantità media ordinaria (criterio presuntivo) e quantità effettiva congiunta al costo del servizio, per i comuni con meno di 35.000 abitanti- sono alternativi (come chiarisce anche la C.M. n. 40 del 17.02.96).<br />	<br />
	Con il secondo mezzo si deduce violazione di legge per difetto e insufficienza della motivazione, sul rilievo che, anche se si tratta di atto a carattere normativo, occorre motivare le scelte effettuate in ordine all’aumento o alla diminuzione della tariffa, ai sensi dell’art. 69.2 del D. Lgs. n. 507/93, laddove qui si cita solamente la proposta di aumento della commissione consiliare, senza indicare le ragioni di un incremento tutt’altro che lieve e insignificante.<br />	<br />
	Con il terzo motivo si lamenta eccesso di potere per difetto di istruttoria, per non essere stato allegato alla delibera impugnata il verbale della seduta di detta commissione consiliare.<br />	<br />
	Con il quarto mezzo si deduce eccesso di potere per irragionevolezza e manifesta illogicità delle nuove tariffe per le varie categorie tassabili, lamentandosi che per gli esercizi commerciali non alimentari la tariffa è stata abbassata, mentre per gli alberghi (categoria 8^) si sono previsti aumenti di oltre il 100%. Ma gli alberghi non producono tanti rifiuti, donde l’irragionevolezza dell’aumento.<br />	<br />
	Costituitosi in giudizio, il Comune intimato ha eccepito che l’Associazione albergatori sarebbe priva di legittimazione e che il ricorso sarebbe inammissibile per non essere stato notificato a nessuno dei soggetti di cui si contesta la riduzione della tariffa, da considerare controinteressati, e perché non è stata impugnata la delibera recante approvazione del bilancio, laddove l’avvenuto pagamento della tassa dimostrerebbe acquiescenza e sopravvenuta carenza di interesse. La stessa difesa, quindi, controdeduce puntualmente in ordine ai singoli mezzi di impugnazione.<br />	<br />
	Si sono pure costituiti, con intervento ad adiuvandum, S.I.T.A. snc Camping Olympia e Camping Rocchetta sas.																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>	Preliminarmente occorre prendere in considerazione le eccezioni sollevate in rito dalla P.A. resistente, sotto diversi profili. <br />	<br />
	In particolare, è fondata ed assorbente l’eccezione di inammissibilità del gravame per mancata notifica ad almeno un controinteressato.<br />	<br />
	Sul punto, il Collegio non ritiene che vi siano ragioni per discostarsi dalla decisione assunta, sul punto, con precedente sentenza n. 1991/06.  Con tale sentenza è stato dichiarato inammissibile – per mancata notifica ad almeno un controinteressato &#8211; l’analogo ricorso  (n. 1947/97) dell’Associazione albergatori di Cortina d’Ampezzo e dell’Hotel Park Vittoria, diretto contro la delibera consiliare n. 14 del 28.2.97 con cui il Comune di Cortina d’Ampezzo approvò il regolamento per l’applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati (TARSU) e la tariffa a valere per l’anno 1997, con la rideterminazione delle categorie tassabili.<br />	<br />
	In effetti, anche relativamente al presente ricorso deve aversi riguardo ai contenuti e alla finalità dell’impugnativa proposta, mirante a contestare, insieme con gli incrementi tariffari disposti per la categoria degli albergatori, le diminuzioni concernenti le altre categorie, inscindibili gli uni dalle altre. Contestando gli incrementi tariffari che li concernono, i ricorrenti svolgono, invero, censure che non possono non ricadere sulla posizione delle altre categorie (in particolare, su quelle che hanno visto diminuire la tariffa che li riguarda).<br />	<br />
	Come osserva la P.A. resistente, tali soggetti sono da considerarsi veri e propri controinteressati (in senso sostanziale ed anche in senso formale, per risultare le categorie e conseguentemente i singoli soggetti ad esse appartenenti facilmente individuabili). <br />	<br />
	Quanto meno a taluno fra loro andava, di conseguenza, notificato il ricorso, il che non è stato fatto.<br />	<br />
	Anche il presente ricorso va dichiarato, dunque, inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato.<br />	<br />
	Le spese ed onorari di giudizio di giudizio possono, tuttavia, compensarsi integralmente fra le parti.																																																																																												</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
	Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
	Compensa integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 9 novembre 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-28-2-2007-n-573/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2007 n.573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2007 n.4372</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-28-2-2007-n-4372/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-28-2-2007-n-4372/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2007 n.4372</a></p>
<p>Pres. Criscuolo – Est. Panzani – PM. Destro Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno (avv. Marzano) c. Idar srl (avv. Gargione e Feleppa) 1. – Contributi e provvidenze &#8211; Contributi ex art. 5 l. 32/1995 – Natura &#8211; Prelievo forzoso paratributario – Non è tale – Credito relativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-28-2-2007-n-4372/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2007 n.4372</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-28-2-2007-n-4372/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2007 n.4372</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Criscuolo – <i>Est.</i> Panzani –<i> PM. </i>Destro<br /> Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno (avv. Marzano) c. Idar srl (avv. Gargione e Feleppa)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Contributi e provvidenze &#8211; Contributi ex art. 5 l. 32/1995 –  Natura &#8211; Prelievo forzoso paratributario – Non è tale – Credito relativo a rapporti di diritto privato – configurabilità.</p>
<p>2. – Processo – Ingiunzione fiscale – Credito della Pa riconducibile a rapporti di diritto privato – Opposizione del privato – Onere della prova – Riparto – Prova dei fatti costitutivi alla Pa – Prova dei fatti estintivi, modificativi al privato.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – I contributi previsti dall’art. 5 l. 32/1995 a favore dei Consorzi per lo sviluppo industriale non hanno natura di prelievo forzoso paratributario ma sono crediti relativi a rapporti di diritto privato.</p>
<p>2. – In caso di opposizione del privato rispetto a procedimento di ingiunzione fiscale relativo a credito della Pa riconducibile a rapporti di diritto privato l’onere della prova si distribuisce fra le parti nel senso che alla Pa spetta la prova dei fatti costitutivo mentre al privato spetta la prova dei fatti estintivi e modificativi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/9610_CASS_9610.pdf">cliccaqui </a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-28-2-2007-n-4372/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2007 n.4372</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2007 n.4771</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-28-2-2007-n-4771/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-28-2-2007-n-4771/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-28-2-2007-n-4771/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2007 n.4771</a></p>
<p>Pres. Proto – Est. Del Core – PM. Cafiero Regione Puglia (avv. Cioffi) c. Consorzio speciale per la bonifica di Arneo (avv. Schiavoni) in materia di autorizzazione a stare in giudizio per l&#8217;Ente pubblico 1. – Processo – Ente pubblico – Procura ad litem – Previsione ex lege o per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-28-2-2007-n-4771/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2007 n.4771</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-28-2-2007-n-4771/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2007 n.4771</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Proto – Est. Del Core – PM. Cafiero<br /> Regione Puglia (avv. Cioffi) c. Consorzio speciale per la bonifica di Arneo (avv. Schiavoni)</span></p>
<hr />
<p>in materia di autorizzazione a stare in giudizio per l&#8217;Ente pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Processo – Ente pubblico – Procura ad litem – Previsione ex lege o per statuto del vicario – Esercizio di tutte le  competenze del soggetto sostituito – Necessità di delega – Non sussiste.</p>
<p>2. – Processo – Ente pubblico – Autorizzazione a stare in giudizio – Legitimatio ad processum – Effettuazione o produzione in giudizio a giudizio introdotto – Possibilità – Limiti – Rilievo del difetto ad opera del Giudice.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Con riferimento al rilascio di procura ad litem per la difesa di ente pubblico, nel caso in cui ex lege o per statuto si preveda la figura del vicario rispetto al legale rappresentante al medesimo spettano tutte le competenze del soggetto sostituito senza necessità di rilascio  di delega.</p>
<p>2. – Il vizio relativo all’autorizzazione a stare in giudizio con riferimento ad ente pubblico attiene alla legitimatio ad processum con il che è consentita l’effettuazione o produzione in giudizio a giudizio introdotto della procura che ha efficacia convalidante dell’attività processuale con il limite dell’intervenuto rilievo del vizio ad opera del Giudice.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/9611_CASS_9611.pdf">cliccaqui </a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-28-2-2007-n-4771/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2007 n.4771</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2007 n.4630</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-2-2007-n-4630/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Carbone – Est. Forte – PM. Jannelli Telecom Italia spa (avv. D’Amelio, Limonati, Tesauro, Toffoletto) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; AGCOM (avv. Stato), Fastweb spa (avv. Ristucca, Libertini), Albacom spa e Tiscali spa (avv. Caiazzo, Pesce), Codacons (avv. Rienzi), Wind Telecomunicazioni spa (avv. Carovita di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Est. Forte – PM. Jannelli<br /> Telecom Italia spa (avv. D’Amelio, Limonati, Tesauro, Toffoletto) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; AGCOM (avv. Stato), Fastweb spa (avv. Ristucca, Libertini), Albacom spa e Tiscali spa (avv. Caiazzo, Pesce), Codacons (avv. Rienzi), Wind Telecomunicazioni spa (avv. Carovita di Toritto, Santa Maria, Roberti, Biscaretti di Cuffia), Associazione Nazionale dei Cittadini Europei (avv. Giurdanella) e Autorità Garante per le Garanzie nelle Comunicazioni &#8211; AGGC (avv. Stato) e Colt Telecom spa (avv. Caiazzo, Pesce), Consip spa (avv. Stella Richter), Associazione Assoproviders Indipendenti (avv. Sarzana di S. Ippolito), Commissione UE (n.c.), Associazione Italiana Internet Providers (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>fra AGCOM e AGGC è riparto per competenza e non carenza assoluta di potere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. &#8211; Giurisdizione e competenza – Giurisdizione esclusiva GA ex art. 33, 1° co. l. 287/1990 s.m.i. – Effetti – Superamento distinzione fra carenza assoluta di potere e mera incompetenza Autorità Garante  della Concorrenza e del Mercato – Insussistenza – Art. 33 cpv. l. 287/1990 s.m.i. e art. 21 septies l. 241/1990 s.m.i. – Giurisdizione del GO – Sussiste.</p>
<p>2. – Concorrenza e mercato – Riparto tra AGCOM e AGGC – Artt. 2,3,4,6 l. 287/1990 s.m.i. – Poteri – Attribuzione in via esclusiva a AGGC – Insussistenza – Abuso di posizione dominante – Carenza di potere di AGCOM – Insussistenza- Art. 20, 7° co. l. 287/1990 s.m.i. – Applicabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &#8211; La prevista giurisdizione esclusiva del GA ex art. 33, 1° co. l. 287/1990 s.m.i. rispetto agli atti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non permette il superamento della distinzione fra vizio di carenza assoluta di potere e vizio dimera incompetenza dell’Amministrazione, con il che deve individuarsi rispetto al primo vizio la giurisdizione del GO ex art. 33 cpv. l. 287/1990 s.m.i. e art. 21 septies l. 241/1990 s.m.i.</p>
<p>2. – Ai fini del riparto tra AGCOM e AGGC, solo quando l’applicazione degli artt. 2,3,4 e 6 l. 287/1990 s.m.i. sia riservata in via esclusiva ad autorità diversa da AGCOM può desumersi dal quadro normativo di riferimento una assoluta carenza di potere di quest’ultima nel comminare sanzioni per abuso di posizione dominante, il che non accade nel caso di specie, dovendosi quindi applicare l’art. 20 7° co. l. 287/1990 s.m.i.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2007 n.1848</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-28-2-2007-n-1848/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-28-2-2007-n-1848/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2007 n.1848</a></p>
<p>Pres. Amodio , Est. Di Nezza C. De Luca (Avv. Marone) c/ Ministero della Giustizia (Avv. dello Stato), A. Maida, P.N. Barbera (nn. cc.) 1. Concorsi pubblici – Concorso notarile – Valutazione degli elaborati stilati durante le prove scritte – Art. 24, r.d. 1953/1926 &#8211; Individuazione nominativa dei singoli commissari</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amodio , Est. Di Nezza<br /> C. De Luca (Avv. Marone) c/  Ministero della Giustizia (Avv. dello Stato), A. Maida, P.N. Barbera (nn. cc.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Concorsi pubblici – Concorso notarile – Valutazione degli elaborati stilati durante le prove scritte – Art. 24, r.d. 1953/1926 &#8211; Individuazione nominativa dei singoli commissari – Necessità &#8211; In sede di attribuzione del minimo richiesto per l’approvazione – Non sussiste 																																																																																												</p>
<p>2.	Concorsi pubblici &#8211; Per l’accesso ad una professione a numero chiuso – Valutazione dell’elaborato – Attiene alla discrezionalità tecnica – Conseguenze &#8211; Sindacabilità in sede giurisdizionale – Limiti.																																																																																												</p>
<p>3.	Concorso notarile &#8211; Valutazione dell’elaborato concorsuale – Tempo impiegato per la correzione &#8211; Insindacabilità in sede giurisdizionale –Soprattutto in caso di determinazione del tempo in base ad un calcolo presuntivo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In sede di valutazione degli elaborati stilati durante le prove scritte di un concorso notarile, ai sensi dell’art. 24 r.d. 1953/1926, ai fini del riconoscimento o meno del minimo necessario per l’approvazione di detti elaborati la commissione delibera unitariamente, a maggioranza, occorrendo viceversa l’interpello individuale dei singoli commissari solo in caso di esito positivo di tale valutazione, affinché ciascuno di loro si esprima sul “se” assegnare punti in più del detto minimo e su “quanti” punti attribuire in concreto.																																																																																												</p>
<p>2.	Il giudizio della commissione sugli elaborati svolti in una procedura per l’accesso ad una professione a numero chiuso -nella specie la prova scritta di un concorso notarile-, comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, rientrante nella sfera della discrezionalità tecnica e come tale sindacabile, sul piano della legittimità, solo per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazion<sup>1</sup>.																																																																																												</p>
<p>3.	 Il tempo dedicato dalla commissione esaminatrice alla valutazione di ciascun elaborato non è di per sé sindacabile in sede giurisdizionale, salvo ove appaia evidente l’assoluta incongruità tra i tempi impiegati e la valutazione effettuata. Tale sindacabilità deve escludersi soprattutto ove detto tempo sia determinato in base ad un calcolo presuntivo, non essendo in tal caso possibile determinare il tempo realmente dedicato dalla commissione ad ogni singolo elaborato. 																																																																																												</p>
<p></b>___________________________<br />
<sup>1</sup> Cfr., da ultimo, Consiglio di Stato-Sez. IV, 17 gennaio 2006 n. 172</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,<br />
sezione prima,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai signori<br />
Antonino Savo Amodio		Presidente<br />	<br />
Silvia Martino				Primo referendario<br />	<br />
Mario Alberto di Nezza		Primo referendario rel.</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 14646/1998 R.g. proposto da<br />
<b>Cristina De Luca</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Gherardo Marone, presso il quale ha eletto domicilio in Roma, Viale Angelico n. 38 (studio avv. L. Napoletano)</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero della giustizia</b> e la <b>Commissione esaminatrice del concorso</b> a 260 posti di notaio indetto con decreto 28.3.1996, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>p.t.</i>, con l’Avvocatura generale dello Stato</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>Alberto Maida</b>, Pier Nicola Barbera, nn. cc.</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento di non ammissione dell’istante alle prove orali del concorso a 260 posti di notaio indetto con decreto 28.3.1996, quale risultante dal verbale n. 196 del 20.4.1998.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione;<br />
viste le memorie depositate dalle parti;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
nessuno per le parti alla pubblica udienza dell’8 novembre 2006, relatore il dott. Mario Alberto di Nezza;<br />
ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso ritualmente instaurato, l’istante in epigrafe impugna il giudizio di non ammissione alle prove orali del concorso per esami a 260 posti di notaio, indetto con decreto del 28 marzo 1996, chiedendone l’annullamento.<br />
Espone, in fatto, di aver partecipato alle prove scritte del predetto concorso e di aver conseguito una valutazione negativa.<br />
A sostegno del gravame ha prospettato diversi profili di illegittimità.<br />
Costituitasi in resistenza l’amministrazione, con ordinanza resa nella camera di consiglio del 9 dicembre 1998 è stata accolta l’istanza cautelare.<br />
Successivamente, all’odierna udienza di discussione la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
<u></p>
<p>
</u><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il ricorso è infondato.<br />
Le questioni poste all’attenzione del Collegio sono state, infatti, già affrontate dalla giurisprudenza amministrativa in occasione di analoghe impugnative e sono state generalmente considerate non meritevoli di accoglimento. L’esame delle singole ragioni di doglianza può pertanto avvenire sulla scorta delle considerazioni svolte nelle precedenti decisioni, ormai espressive di orientamenti che possono dirsi consolidati.<br />
2.1. L’istante si duole anzitutto dell’inosservanza del meccanismo di correzione previsto dall’art. 22 del r.d. n. 1953 del 1926 (alla facoltà di formare due distinte sottocommissioni la legge correla, a garanzia dell’uniformità dei criteri di valutazione seguiti, un meccanismo di alternanza delle correzioni; cfr. i commi 7 ed 8 dello stesso articolo).<br />
È evidente l’erroneità del presupposto da cui muove la doglianza, dal momento che nel caso di specie non risulta né che siano state costituite né che abbiano operato sottocommissioni.<br />
Di qui, l’infondatezza del rilievo.<br />
2.2. Sotto altro profilo, sarebbe mancata, a dire dell’istante, la deliberazione a maggioranza prevista dall’art. 24 r.d. 14 novembre 1926, n. 1953, per stabilire se la prova “meriti di ottenere il minimo richiesto per l’approvazione”.<br />
Anche questo motivo non è condivisibile.<br />
Proprio dalla lettura del citato art. 24, la giurisprudenza (anche di questa Sezione; v. sent. 23 maggio 2005, n. 4070), ha evidenziato come rispetto a ciascun elaborato concorsuale la commissione deve deliberare unitariamente, a maggioranza, unicamente sul punto del riconoscimento o meno del minimo occorrente per l’approvazione, e solo in caso di esito positivo va poi effettuato un interpello individuale dei singoli commissari, affinché ciascuno di loro si esprima sul “se” assegnare punti in più del detto minimo e su “quanti” punti in concreto attribuire.<br />
È dunque evidente come, in concreto, nella prima fase valutativa di carattere collegiale, la detta individuazione nominativa dei votanti non sia necessaria, non risultando pertanto integrata la denunciata violazione di legge.<br />
2.3. Né può esser condiviso il profilo di gravame attinente all’erroneità della valutazione resa sul suo elaborato, in quanto corredata di una motivazione soltanto apparente.<br />
Come più volte affermato (anche dalla Sezione), il giudizio della commissione comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati ed attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (v. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 2006, n. 172).<br />
Pur essendosi cioè “superata l’equazione concettuale tra discrezionalità tecnica e merito, riservato all’amministrazione nella determinazione del regolamento di interessi più opportuno, e dunque insindacabile […], il limite del controllo giurisdizionale è dato comunque dal fatto che l’applicazione della norma tecnica non sempre si traduce in una legge scientifica universale, caratterizzata dal requisito della certezza […], ed anzi, quando contiene ‘concetti giuridici indeterminati’, dà luogo ad apprezzamenti tecnici ad elevato grado di opinabilità” (così la sent. 25 giugno 2004, n. 6209, di questa Sezione).<br />
È pertanto infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa modalità di soluzione del tema oggetto di concorso, atteso che in tal modo si sostituisce la valutazione di legittimità dell’operato della commissione con una diversa cognizione del merito della questione.<br />
In altri termini (v. la sent. 11 marzo 2004, n. 2354, di questa Sezione), se, per un verso, l’indagine proposta porterebbe ad un “completo rifacimento da parte del Tribunale del giudizio della commissione in sostituzione di questa”, esito di certo non consentito alla luce degli evidenziati limiti sul sindacato del giudice amministrativo, per altro verso ciò che conta, in sede di valutazione degli elaborati svolti in una procedura per l’accesso ad una professione a numero chiuso, non è solamente la esattezza delle soluzioni giuridiche propugnate e prescelte, ma anche e soprattutto la maniera di esporre.<br />
Si dovrebbe ammettere, se così non fosse, che tutti i candidati estensori di elaborati recanti soluzioni corrette debbano necessariamente superare la prova concorsuale, il che non può sicuramente avvenire, posto che le finalità del concorso risiedono nella selezione dei migliori e non già di tutti coloro che dimostrino di saper comunque giungere a conclusioni esatte.<br />
2.3. Anche le ultime due doglianze sono infondate.<br />
Non si ravvisa infatti alcuna violazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990, posto che l’elaborato dell’istante ha riportato un esplicito giudizio di insufficienza, né può condividersi il rilievo circa la pretesa eccessiva brevità dei tempi di correzione degli elaborati, reputando il Collegio meritevole di adesione il più recente (e maggioritario) orientamento giurisprudenziale secondo cui non sono sindacabili, in sede di legittimità, i tempi dedicati dalla commissione alla valutazione degli elaborati (salvo nei casi in cui appaia evidente l’assoluta incongruità tra i tempi impiegati e la valutazione effettuata), soprattutto se i tempi sono calcolati in base ad un calcolo presuntivo, e cioè suddividendo la durata di ciascuna seduta per il numero degli elaborati esaminati.<br />
Tale circostanza non può costituire, di per sé, motivo di illegittimità, in quanto in tal modo non è possibile determinare il tempo realmente dedicato dalla commissione ad ogni singolo elaborato (cfr. Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1366).<br />
3. Da quanto detto segue l’infondatezza del ricorso.<br />
Sembra peraltro equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 novembre 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-28-2-2007-n-1848/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2007 n.1848</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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