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	<title>28/2/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/2/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.948</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-948/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-948/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.948</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. Est. G. Gimelli (Avv.ti M. Cipriani e F.B. Campagni) contro il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Prato (Avvocatura dello Stato) alla luce della sentenza Corte Costituzionale n. 239/03 è illegittimo il provvedimento di revoca della patente di guida motivato con una condanna a pena detentiva di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-948/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.948</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-948/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.948</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. Est.<br /> G. Gimelli (Avv.ti M. Cipriani e F.B. Campagni) contro il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Prato (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>alla luce della sentenza Corte Costituzionale n. 239/03 è illegittimo il provvedimento di revoca della patente di guida motivato con una condanna a pena detentiva di durata superiore a tre anni e con la possibilità che l&#8217;uso dell&#8217;autovettura agevoli la commissione di reati della stessa specie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Circolazione stradale – Provvedimento di revoca della patente di guida motivato con una condanna a pena detentiva di durata superiore a tre anni e con la possibilità che l&#8217;uso dell&#8217;autovettura agevoli la commissione di reati della stessa specie – Sentenza Corte Costituzionale 30 giugno-15 luglio 2003 n. 239 &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A seguito della sentenza 30 giugno-15 luglio 2003 n. 239, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 120, 2° comma, e 130, 1° comma, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è illegittimo e da annullare il provvedimento di revoca della patente di guida motivato con una condanna a pena detentiva di durata superiore a tre anni e con la possibilità che l&#8217;uso dell&#8217;autovettura agevoli la commissione di reati della stessa specie</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 647/03 proposto da</p>
<p><b>GIMELLI GIAMPAOLO</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Cipriani e Franco B.Campagni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Vannini in Firenze, Viale Europa n. 101;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO DELL’INTERNO</b>, in persona del Ministro pro-tempore,<br />
la <b>PREFETTURA DI PRATO</b>, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati, ex lege, presso i suoi Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; dell’ordinanza del Prefetto della Provincia di Prato 30 settembre 2002 (prot. n. 686/2002/SOSP./20.B.3) di revoca della patente di guida cat. “b” n. FI5231700E intestata al Sig. Giampaolo Gimelli, notificata il 5 febbraio 2003;<br />
&#8211; delle note informative della Questura di prato e del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Prato, di contenuto incognito, non notificate;<br />
&#8211; atti presupposti, preliminari e/o conseguenti, ancorchè incogniti;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 22 febbraio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. M.Cipriani delegato da F.B.Campagni e M.Cipriani e l’avv.dello Stato M.Gramaglia;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>	Considerato che il ricorrente ha impugnato la revoca della patente di guida motivata con una condanna a pena detentiva di durata superiore a tre anni e con la possibilità che l&#8217;uso dell&#8217;autovettura agevoli la commissione di reati della stessa specie;<br />	<br />
	Vista la sentenza 30 giugno-15 luglio 2003 n. 239, con cui la Corte cost. ha dichiarato  illegittimi gli artt. 120, 2° comma, e 130, 1° comma, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;<br />	<br />
	Ritenuto che il ricorso debba essere conseguentemente accolto e che sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.<br />
	Ordina che la sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Firenze il 22 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:<br />
  Giovanni Vacirca   	&#8211;		Presidente, est.<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio	&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Bernardo Massari	&#8211;		Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.206</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-2-2005-n-206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-2-2005-n-206/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-2-2005-n-206/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.206</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. Ranalli Ric. Galeffi Gaetano Fabio contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (D. Lgs. n° 80/98, art. 45; D. Lgs. n° 29/93, art. 25, comma 3, art. 68; L. n° 241/90, artt. 3, 7, 8; C.C.N.L. dei Dirigenti dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-2-2005-n-206/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-2-2005-n-206/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.206</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sammarco, Est. Ranalli<br /> Ric. Galeffi Gaetano Fabio contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (D. Lgs. n° 80/98, art. 45; D. Lgs. n° 29/93, art. 25, comma 3, art. 68;  L. n° 241/90, artt. 3, 7, 8;  C.C.N.L. dei Dirigenti dei Ministeri pubblicato in G.U. n° 12 del 22.01.1997)</span></p>
<hr />
<p>giurisdizione sul rapporto di lavoro del personale dipendente dalla P.d.C.M.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Personale con qualifica dirigenziale dipendente dalla P.d.C.M. – Giurisdizione amministrativa – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri soggiace alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo compreso tra quelli esclusi dall’art. 2 D. Lgs. n° 29/1993.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">giurisdizione sul rapporto di lavoro del personale dipendente dalla P.d.C.M.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL  TRIBUNALE  AMMINISTRATIVO  REGIONALE  DELLE  MARCHE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.166 del 1999 proposto da<br />
<b>GALEFFI Fabio Gaetano</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Cerolini Paolo ed elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI</b>, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>&#8211;	il <b>SEGRETARIO GENERALE pro-tempore della Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, non costituito in giudizio; 																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della nota 26.11.1998 con cui il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; <br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005, il Cons. Luigi Ranalli;<br />
Udito l’avv. Cerolini per il ricorrente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1.- Il dott. Galeffi Fabio Gaetano, già dirigente in servizio presso il Comune di San Benedetto del Tronto, a seguito del concorso pubbli-cato sulla G.U. 29.8.1995 n. 66 ed indetto ai sensi della legge 23 agosto n.400, è stato assunto il 1.7.1998 in qualità di dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed assegnato al Commissariato di Governo della Regione Marche.<br />
Con domanda del 7.9.1998 ha chiesto l’integrazione stipendiale di L.925.667 mensili, quale valore differenziale di posizione ai sensi del-l’art.6 del bando di concorso e dell’art.39 del C.C.N.L. dei dirigenti dei Ministeri (G.U. n.12 del 22.1.1997), tenuto conto del maggior trattamento economico già in godimento presso il Comune di San Benedetto del Tronto.<br />
Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 26.11.1998, ha respinto la domanda, attesa l’impossibilità di riconoscere al personale proveniente dagli enti pubblici territoriali ed inquadrato nei ruoli della Presidenza ai sensi della legge n.400 del 1988, l’anzianità maturata presso detti enti, richiamando al riguardo il parere espresso dal Consiglio di Stato su questione analoga il 20 gennaio 1995.<br />
Il provvedimento è stato impugnato dall’interessato con il ricorso in epigrafe indicato, notificato l’1.2.1999 e depositato il 24.2.1999.<br />
Premessa la permanente giurisdizione del Tribunale amministrativo nella materia del contendere ai sensi dell’art.45, II comma, del D.Lgs. n.80/1998, è stata dedotta:<br />
1) la violazione dell’art.6 del bando di concorso e dell’art.25, III comma, del D.Lgs. n.29/1993, all’epoca vigente, che espressamente stabiliscono il diritto al mantenimento del miglior trattamento economico in godimento, mentre il richiamato parere del Consiglio di Stato si riferisce, più correttamente, all’inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri del personale comandato e neppure è possibile fare riferimento all’art.202 del D.P.R. n.3/1957, sia perché in contrasto con l’espressa e prevalente disposizione del bando di concorso, sia perché inapplicabile ai sensi dell’art.2 del sopravvenuto D.Lgs. n.29/1993;<br />
2) la violazione degli artt.3, 7 e 8 della legge n.241/1990, in quanto nel provvedimento impugnato non sono indicati il termine e l’Autorità cui è possibile proporre ricorso, né il responsabile del procedimento.<br />
A conclusione del ricorso si chiede anche la condanna dell’Ammi-nistrazione al pagamento della maggior retribuzione dovuta, insistendosi per l’accoglimento con memoria depositata il 15.9.1999.<br />
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.</p>
<p>2.- Tanto premesso, il Collegio considera che, ai sensi dell’art.45, XVII comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80, sono attribuite al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n.29, “relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successive al 30 giugno 1998”, con esclusione del personale espressamente indicato nell’art.2 dello stesso D.Lgs. n.29/1993.<br />
Orbene, considerato che il personale con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri non è menzionato tra quello escluso dell’art.2 del D.Lgs. n.29/1993 e che la controversia in esame ha per oggetto un diritto patrimoniale di natura retributiva da corrispondere dall’1.7.1998, quindi successiva al 30.6.1998, sussiste il difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo.<br />
La diversa conclusione, dedotta nel ricorso con riferimento all’art. 45, III comma del D.Lgs. n.80/1998, non può essere condivisa dal Collegio.<br />
Il citato art.45, III comma, del D.Lgs. n.80/1998 non solo non di-spone alcuna deroga espressa alle norme sulla giurisdizione così come introdotte dal D.Lgs. n.29/1993, ma neppure ne stabilisce la totale inapplicabilità al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attesa del riordino di cui all’art.12 della legge n.59/1997.<br />
L’inapplicabilità, riguarda, più correttamente, solo le disposizioni incompatibili del D.Lgs. n.29/1993, ma le norme sulla giurisdizione non sono affatto incompatibili con il previsto riordino del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui trattamento giuridico ed economico già alla data dell’assunzione del ricorrente era, peraltro, oggetto di disciplina contrattuale collettiva e, quindi, delle disposizioni del codice civile.<br />
Il ricorso è, dunque, inammissibile per difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo regionale.<br />
Nulla per le spese di giudizio, tenuto conto che l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso in epigrafe indicato.<br />
Nulla per le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.949</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-949/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-949/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-949/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.949</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. Est. T. Dervishi e F. Farruku (Avv. A. Callaioli) contro la Prefettura di Pisa (Avvocatura dello Stato) alla luce della sentenza Corte Costituzionale n. 78/05 è illegittimo e da annullare il provvedimento il diniego di regolarizzazione motivato con riferimento ad una denuncia del lavoratore per il reato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-949/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.949</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-949/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.949</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. Est.<br /> T. Dervishi e F. Farruku (Avv. A. Callaioli) contro la Prefettura di Pisa (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>alla luce della sentenza Corte Costituzionale n. 78/05 è illegittimo e da annullare il provvedimento il diniego di regolarizzazione motivato con riferimento ad una denuncia del lavoratore per il reato di ricettazione di cui all&#8217;art. 648 c.p.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri – Provvedimento il diniego di regolarizzazione motivato con riferimento ad una denuncia del lavoratore per il reato di cui all’art. 648 c.p – Sentenza Corte Costituzionale n. 78/05 &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A seguito della sentenza 10-18 febbraio 2005, n. 78, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 33, comma 7, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e dell&#8217;art. 1, comma 8, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l&#8217;arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, è illegittimo e da annullare il provvedimento il diniego di regolarizzazione motivato con riferimento ad una denuncia del lavoratore per il reato di ricettazione di cui all’art. 648 c.p.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2025/03 proposto da</p>
<p><b>DERVISHI TEFIK e FARRUKU FATOS</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Callaioli ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Grazia Doni in Firenze, p.za Beccaria, 1;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>PREFETTURA DI PISA</b>, in persona del Prefetto in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della parte intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 22 febbraio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. A.Callaioli e l’avv.dello Stato M.Gramaglia;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  e DIRITTO</b></p>
<p>	Considerato che i ricorrenti, datore di lavoro e lavoratore, hanno impugnato il diniego di regolarizzazione motivato con riferimento a una denuncia del lavoratore per il reato di cui all’art. 648 c.p.;<br />	<br />
	Vista la sentenza 10-18 febbraio 2005, n. 78, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 33, comma 7, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e dell&#8217;art. 1, comma 8, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l&#8217;arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza;<br />	<br />
	Ritenuto che il ricorso debba pertanto essere accolto e che sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato, salve ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Spese compensate.<br />
	Ordina che la sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Firenze il 22 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:																																																																																												</p>
<p>	Giovanni Vacirca	&#8211;		Presidente, est.<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Bernardo Massari		&#8211;	Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-949/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.949</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.579</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-2-2005-n-579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-2-2005-n-579/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-2-2005-n-579/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.579</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. Manzi. Ric. Immobiliare Zues s.r.l. contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e nei confronti dei Comuni di Porto Recanati, Numana, Ancona, Stirolo, Camerano (Art. 97 Cost.; Art. 1, 3, 7 L. n° 241/90; D. Lgs. n° 490/99; D.P.R. n° 380/2001) interesse al ricorso,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-2-2005-n-579/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-2-2005-n-579/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.579</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sammarco, Est. Manzi.<br /> Ric. Immobiliare Zues s.r.l. contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e nei confronti dei Comuni di Porto Recanati, Numana, Ancona, Stirolo, Camerano (Art. 97 Cost.;  Art. 1, 3, 7 L. n° 241/90; D. Lgs. n° 490/99; D.P.R. n° 380/2001)</span></p>
<hr />
<p>interesse al ricorso, comunicazione di avvio, indicazione precisa del bene in tema di vincolo ex D. Lgs. 499/99</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Legittimazione processuale – Provvedimento di imposizione di vincolo diretto ed indiretto su aree fabbricabili – Legittimazione attiva di società immobiliare proprietaria di un terreno – Sussiste.</p>
<p>2. Procedimento amministrativo &#8211; Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 – In caso di Imposizione di vincolo diretto ed indiretto su aree fabbricabili – Inapplicabilità – Motivi – Comunicazione personale &#8211; Necessità.</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica – Provvedimento di imposizione di vincolo diretto ed indiretto su aree fabbricabili – Necessità dell’indicazione della precisa delimitazione territoriale e delle implicazioni sul futuro utilizzo del bene – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Si deve riconoscere la legittimazione processuale al sindacato su un provvedimento di imposizione di vincolo ambientale in capo ad una società immobiliare che sia proprietaria di un terreno edificabile nell’area interessata, poiché detto provvedimento è idoneo ad arrecare effetti pregiudizievoli con evidente limitazione del diritto dominicale.</p>
<p>2. La comunicazione di avvio ex Art. 7 L. n° 241/1990 è di carattere generale, mentre quelle previste dagli Artt. 7 e 49 del D. Lgs. n° 490/1999 sono specifiche, riferendosi ai procedimenti di imposizione dei vincoli culturali diretto ed indiretto e, quindi, prevalgono sulla norma generale, con conseguente impossibilità di estendere alla comunicazione prevista per il vincolo “diretto” dall’Art. 7 del D. Lgs. n° 499/1999, la possibilità di effettuarla mediante forme di pubblicità alternative alla comunicazione personale.</p>
<p>3. L’indicazione degli elementi identificativi e della valutazione del bene da sottoporre a vincolo archeologico, storico, artistico, demo-etno-antropologico, storico-culturale – peraltro previste normativamente – deve consentire al diretto interessato – ma anche agli Enti Locali incisi dal provvedimento in punto di pianificazione territoriale &#8211; di poter valutare le possibili implicazioni che la specifica natura del vincolo avrà sul futuro utilizzo del bene</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL  TRIBUNALE  AMMINISTRATIVO  REGIONALE  DELLE  MARCHE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso n.913 del 2003, proposto da<br />
<b>s.r.l. IMMOBILIARE ZEUS</b>, con sede in Jesi (AN) in persona del suo rappresentante legale rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Camiciola e Alessandro Lucchetti, presso il secondo elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini, n.156;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO per i BENI e le ATTIVITÀ CULTURALI</b>, in persona del Ministro pro-tempore, e la SOPRINTENDENZA REGIONALE per i BENI e le ATTIVITÀ CULTURALI delle MARCHE, in persona del Soprintendente pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura</p>
<p>e nei confronti<br />
&#8211; dei <b>COMUNI di PORTO RECANATI, ANCONA, NUMANA, SIROLO, CAMERANO</b>, in persona dei rispettivi Sindaci pro-tempore, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; del provvedimento n.3658 del 12.9.2003, con cui la Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali delle Marche ha comunicato l’avvio del procedimento di imposizione del vincolo diretto ed indiretto ai sensi del D.Lgs. n.490/1999, mediante p<br />
&#8211; di ogni atto connesso e conseguente;</p>
<p>nonché per l’annullamento<br />
&#8211; degli altri provvedimenti impugnati con successivo atto di motivi aggiunti depositato il 6.10.2004 e precisamente:<br />
&#8211; del provvedimento definitivo di vincolo n.2582 del 30.4.2004, a firma del Soprintendente Regionale delle Marche per i Beni e le Attività Culturali, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 63 del 24.6.2004, adottato a conclusione del<br />
Visto i ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero e della Soprintendenza regionale intimati;<br />
Vista l’ordinanza n.458 del 2 dicembre 2003, con cui è stata accolta la domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione degli atti impugnati con il ricorso originario;<br />
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n.2295 del 21 maggio 2004, recate la riforma della suddetta decisione cautelare, in accoglimento dell’appello proposto dall’Amministrazione statale dei Beni Culturali;<br />
Visto il successivo atto di motivi aggiunti depositato in data 6.10.2004;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005, il Cons. Galileo Omero Manzi;<br />
Uditi gli avv.ti M. Camiciola e A. Lucchetti per la parte ricorrente, l’avvocato dello Stato A. Honorati per le Amministrazioni statali resistenti;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato il 6.11.2003, depositato il 10.11.2003, la s.r.l. Immobiliare Zeus ha impugnato l’epigrafato provvedimento n.3658 del 12.9.2003, con cui la Soprintendenza Regionale delle Marche per i Beni e le Attività Culturali ha comunicato l’avvio del procedimento di imposizione di vincolo diretto ed indiretto ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490, di un vasto territorio di interesse culturale situato nei Comuni di Ancona, Sirolo, Numana, Camerano e Porto Recanati, qualificato come “Scalo Dorico e Monte Conero, Centro storico di Ancona, nonché ridossi naturali ed aree culturali ed archeologiche limitrofe”.<br />La ricorrente società Immobiliare Zeus, proprietaria di un’area edificabile situata in territorio del Comune di Porto Recanati denominata ex area industriale Montedison, ricompresa nel perimetro delle aree assoggettate al suddetto regime di tutela storico-culturale diretta ed indiretta, in quanto asserita pregiudicata dal suddetto procedimento di assoggettamento a vincolo storico-culturale dei terreni di sua proprietà, con l’iniziativa giudiziaria di cui è causa ha promosso il sindacato giurisdizionale degli atti suddetti, deducendo al riguardo le seguenti censure:<br />1) Eccesso di potere sotto il profilo della figura sintomatica dello sviamento e della conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. n.490 del 1999, nonché dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all’art.97 della Costituzione ed all’art.1 della legge n.241 del 1990, nonché violazione dell’art.55 del D.Lgs. n.165 del 2001 dell’art.6 del D.M. n.55 del 2000.<br />La decisione di ricomprendere l’immobile di proprietà della ditta ricorrente nell’ambito delle aree da assoggettare al vincolo suddetto, secondo i difensori di parte attrice, è preordinata essenzialmente a sottoporre a tutela l’edificio costituente l’ex stabilimento industriale denominato capannone Nervi, per il quale in precedenza la Soprintendenza regionale ai Beni Culturali aveva adottato uno specifico provvedimento di vincolo fatto oggetto di specifico sindacato giurisdizionale; per cui con la nuova iniziativa di vincolo l’Amministrazione intimata si propone di superare l’insussistenza dei requisiti di legge per il perfezionamento della precedente iniziativa di tutela puntualmente evidenziata dall’attuale parte ricorrente.<br />Inoltre, l’atto di avvio del procedimento di vincolo di cui si con-troverte in questa sede, non poteva essere adottato dai funzionari che ne hanno assunto la paternità, in quanto gli stessi nelle persone dell’Arch. Scoppola, della Dott.ssa Lippi e del Geom. Carlini, risultano coinvolti in un procedimento penale relativamente al precedente provvedimento di vincolo del capannone Nervi, e, quindi, erano tenuti ad astenersi dall’adottare provvedimenti che potevano interessare la società ricorrente che aveva presentato esposti penali nei loro confronti.<br />2) Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, come imposto dall’art.1 della legge n.241 del 1990 e dall’art.97 della Costituzione, nonché dagli artt.2, 3, 4, 5 e 49 del D.Lgs. n.490 del 1999.<br />Il provvedimento oggetto di impugnazione, nella pretesa di assog-gettare a vincolo un’estensione di superficie pari all’intero territorio di ben cinque Comuni, ha realizzato un’impropria dilatazione delle finalità tipiche del vincolo diretto e indiretto, giustificato dall’esigenza di tutelare specifici beni immobili e mobili che presentano interesse storico, artistico, archeologico o demo-antropologico, mentre, nel caso di specie, la competente Autorità amministrativa periferica del Ministero dei Beni Culturali ha illogicamente ampliato le proprie prerogative di tutela cui si è fatto cenno, proponendosi di assoggettare a regime di salvaguardia un vasto territorio per il quale ha riconosciuto un interesse geomorfologico naturale ed antropico, al punto da attribuire allo stesso un’importanza monumentale di insieme.<br />3) Incompetenza dell’Amministrazione intimata all’adozione del provvedimento impugnato per violazione degli artt.2, 3, 4, 5, 49 e 149 del D.Lgs. n.490 del 1999, nonché della legge n.1150 del 1942 e del D.P.R. n.380 del 2001, come pure della relativa legislazione regionale di settore di cui alla legge urbanistica regionale Marche n.34 del 1992, in quanto l’adozione degli atti oggetto di gravame sarebbe avvenuta in palese elusione del principio di leale cooperazione dei poteri dello Stato affermato dall’art.118 della Costituzione, tenute presenti anche le competenze in materia della Regione e degli Enti locali.<br />	Inoltre, la competenza ad imporre regimi di tutela indiretta, secondo quanto previsto dall’art.49 del D.Lgs. n.490 del 1999, è riservata al Ministero dei Beni Culturali e non alle Soprintendenze periferiche le quali possono soltanto formulare proposte in tal senso.<br />4) Violazione dell’art.7 e seguenti della legge n.241 del 1990 sul procedimento amministrativo e dell’art.7 del D.Lgs. n.490 del 1999, a causa della omessa comunicazione personale dell’avviso di avvio del procedimento di imposizione del vincolo di cui si controverte, tenuto conto che con tale atto è stata imposta una misura di salvaguardia che rende immediatamente operativo il regime di vincolo delle aree della società ricorrente, seppure in via soltanto cautelare.<br />5) Violazione sotto altro profilo dell’art.7 della legge n.241 del 1990 e del D.Lgs. n.490 del 1999, nonché falsa applicazione delle disposizioni recate dall’art.7, 3° comma del D.Lgs. n.368 del 1998, dall’art.13, 2° comma, e dall’art.14 del D.P.R. n.441 del 2000, con riferimento a quanto previsto anche in materia di motivazione degli atti amministrativi dall’art.3 della legge n.241 del 1990, a causa della mancata puntuale esternazione degli elementi caratterizzanti la valenza storico culturale dei terreni di proprietà della parte ricorrente che la Soprintendenza regionale intende sottoporre a regime di tutela, come espressamente richiesto dal citato art.7 del D.Lgs. n.490 del 1999, il quale impone che di tale peculiarità e valenza culturale si dia conto nell’avviso di avvio del procedimento di imposizione del vincolo.<br />6) Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità del-l’azione amministrativa, come desumibile dall’art.1 della legge n.241 del 1990 e dall’art.97 della Costituzione e dalle stesse norme del D.Lgs. n.490 del 1999, nonché dalla elaborazione giurisprudenziale sulle norme suddette, da cui si desume che l’imposizione dei vincoli di natura storico-culturale non deve determinare un sacrificio sproporzionato ai proprietari dei beni sottoposti a tutela, rispetto alle finalità di pubblico interesse che con il regime di salvaguardia si intende perseguire.<br />Nella vicenda di cui è causa, a detta della parte ricorrente, con l’iniziativa procedimentale avviata dalla Soprintendenza regionale ai Beni culturali, si dà luogo ad una spropositata limitazione dei diritti dominicali della parte deducente con l’imposizione di un vincolo diretto ed indiretto dagli incerti contenuti giustificativi, con pregiudizio dell’affidamento del proprietario in questione il quale, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, aveva avviato legittime iniziative di sfruttamento edilizio delle aree di proprietà sottoposte a tutela con gli atti impugnati.<br />L’illogicità del nuovo regime di salvaguardia prefigurato per i terreni edificabili che la società ricorrente possiede nel Comune di Porto Recanati, troverebbe conferma anche nella circostanza che il provvedimento impugnato non reca alcuna plausibile indicazione delle ragioni che possono indurre a ritenere la porzione di territorio del Comune di Porto Recanati sottoposta alla pretesa di vincolo come affine e contigua al resto dell’amplissima estensione di territorio inclusa nel perimetro del più ampio vincolo.<br />7) Eccesso di potere sotto i diversi profili della carenza di motivazione, della contraddittorietà, nonché violazione dell’art.146, II comma del D.Lgs. n.490 del 1998 già art.1, del D.L. n.312 del 1985, convertito in L. n.431 del 1985, in quanto l’intimata Amministrazione dei Beni Culturali ha omesso di considerare che, ai sensi delle norme citate, non possono essere assoggettate a vincolo le aree che, alla data del 6.9.1985, risultavano delimitate dagli strumenti urbanistici come zone A e B, come è appunto il caso di quelle di proprietà della società ricorrente di cui si controverte che risultavano qualificate come aree di completamento già nel Piano regolatore comunale del 1978 e come tali confermate anche dallo strumento urbanistico in sede di adeguamento dello stesso al P.P.A.R..<br />8) Eccesso di potere nella figura tipica dello sviamento e della illogicità, in quanto nella zona vincolata non è stato ricompreso il nucleo storico del Comune di Porto Recanati, ma soltanto i terreni costituenti l’ex area industriale Montedison, ove insiste il manufatto denominato capannone Nervi che, tuttavia, non può essere assoggettato a vincolo storico-culturale, poichè la sua realizzazione non risale ad oltre 50 anni.<br />Per cui, l’atto oggetto di impugnazione, per quanto riguarda la tutela del territorio del Comune di Porto Recanati, si presenta sviato, dal momento che limita il regime vincolistico alle sole aree dell’ex impianto industriale Montedison, con l’asserito intento di sottoporre a tutela diretta ed indiretta un manufatto non assoggettabile comunque a vincolo, in rapporto al limitato tempo trascorso dalla sua edificazione.<br />In data 2.12.2003, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona per conto del Ministero dei Beni Culturali e della Soprintendenza Regionale, opponendo la inammissibilità del ricorso in quanto rivolto all’annullamento di un atto privo di contenuto provvedimentale, poichè l’avviso di avvio del procedimento ha una natura e una finalità esclusivamente notiziale, sostenendo nel contempo l’infondatezza di tutte le censure prospettate dalla parte ricorrente.<br />Con ordinanza n.458 del 2 dicembre 2003, il Tribunale ha accolto la domanda di sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato, sul presupposto della riconosciuta immediata lesività dello stesso, a causa della disposta applicazione cautelare, a titolo di norma di salvaguardia, delle limitazioni conseguenti all’imposizione del vincolo che l’Amministrazione si propone di imporre a conclusione del procedimento.<br />Tale Ordinanza è stata tuttavia riformata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con decisione cautelare n.2295 del 21 maggio 2004, a seguito di appello dell’Amministrazione.<br />Con successivo atto di motivi aggiunti notificato il 16.9.2004, de-positato il 6.10.2004, la parte ricorrente ha esteso l’impugnativa anche al provvedimento definitivo di vincolo diretto ed indiretto n.2582 del 30.4.2004, pubblicato sul B.U.R. n.63 del 24.6.2004, nel frattempo adottato dal Soprintendente regionale per i Beni e le Attività Culturali, a conclusione del procedimento avviato con l’atto fatto oggetto di sindacato giurisdizionale con l’atto introduttivo del giudizio.<br />Avverso tale provvedimento definitivo di vincolo, con l’atto di motivi aggiunti, è stata in primo luogo dedotta la sua illegittimità derivata con la conseguente riproposizione di tutti i motivi di doglianza prospettati con il ricorso originario, con la contestuale deduzione di un nuovo vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta fatto dipendere dall’asserita elusione, da parte del Soprintendente, della decisione cautelate del TAR che, con la sospensione dell’esecuzione dell’atto di avvio del procedimento di vincolo impugnato con l’atto introduttivo del giudizio e la contestuale fissazione dell’udienza di merito per la decisione del relativo ricorso giurisdizionale, impediva la conclusione del procedimento sospeso.<br />Nell’imminenza della pubblica udienza di discussione del ricorso, l’Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 12.1.2005, apposita memoria con la quale ha diffusamente ribadito l’infondatezza delle censure dedotte con il ricorso e con il successivo atto di motivi aggiunti.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I- Preliminarmente, il Collegio considera che la legittimazione al sindacato degli atti oggetto di impugnativa va senz’altro riconosciuta alla società ricorrente, in quanto proprietaria di aree edificabili sottoposte a regime di tutela con i provvedimenti impugnati i quali, quindi, sono in grado di arrecare effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica della parte attrice che viene a subire, per effetto del vincolo imposto con gli atti suddetti, una evidente limitazione delle prerogative insite nel proprio diritto dominicale per quanto riguarda lo sfruttamento edificatorio e comunque l’utilizzo dei terreni di proprietà.<br />II) Il ricorso introduttivo, in quanto diretto all’annullamento del provvedimento 12.9.2003, con cui la Soprintendenza regionale per i Beni e le Attività Culturali della Marche ha comunicato l’avvio del procedimento di imposizione del vincolo diretto ed indiretto, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la comunicazione stessa ha già cessato di avere efficacia con l’adozione, appunto, dei due previsti decreti di vincolo, adottati dalla Soprintendenza regionale il 30.4.2004, ed essendo stata pur sempre sospesa tempestivamente l’efficacia dell’atto di avvio del procedimento di vincolo con ordinanza adottata il 2.12.2003 da questo Tribunale, tenuto conto altresì che la sua riforma in appello é intervenuta dopo il 30.4.2004, data di adozione del provvedimento definitivo di vincolo diretto ed indiretto fatto oggetto di impugnativa con successivo atto di motivi aggiunti. Per cui, a ben vedere, l’applicazione delle misure di salvaguardia disposta con l’atto di avvio del procedimento di vincolo, per i motivi accennati, non ha di fatto trovato alcuna applicazione pri-ma dell’adozione dei provvedimenti definitivi di tutela diretta ed indi-retta impugnati con successivo atto di motivi aggiunti e, quindi, non avendo il suddetto atto di avvio del procedimento prodotto autonomi effetti pregiudizievoli medio tempore, una volta cessata la sua efficacia meramente procedimentale, è venuto meno anche l’interesse al relativo sindacato giurisdizionale.<br />Di conseguenza, si può assorbire l’esame della preliminare eccezione di inammissibilità dedotta dalla difesa dell’Amministrazione per i Beni Culturali ed Ambientali sul presupposto della natura solo endoprocedimentale della comunicazione di che trattasi.<br />III- Con l’atto di motivi aggiunti avente ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti definitivi di imposizione dei regimi di tutela diretta ed indiretta di cui si controverte, attraverso la deduzione del vizio di illegittimità derivata e la conseguente valorizzazione delle censure prospettate con il ricorso introduttivo, è stata dedotta l’incompetenza della Soprintendenza regionale all’emanazione del vincolo culturale indiretto, perché, l’art.49 del D.Lgs. n.490/1999 attribuisce al “Ministero” la facoltà di apporlo, sia pure su proposta del Soprintendente regionale, come conferma l’art.13, lett. b, del D.P.R. 29 dicembre 2000 n.441, allorché attribuisce al Soprintendente regionale il compito di adottare i provvedimenti previsti dagli artt.6 e 7 del D.Lgs. n.490 /1990 e non quelli previsti, appunto, dal successivo art.49, né nella fattispecie, sono richiamati eventuali provvedimenti di delega ministeriale al Soprintendente regionale delle Marche.<br />Il Collegio considera infondato questo preliminare motivo aggiunto di gravame, dal momento che, con decreto 8 giugno 2001 (G.U. 10.9.2001 n.210) il Direttore generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio ha delegato ai Soprintendenti regionali anche la possibilità di adottare le prescrizioni di tutela indiretta di cui all’art.49 del D.Lgs. n.490/1998.<br />IV) Sempre con l’atto di motivi aggiunti è stata, poi, riproposta la censura dedotta con il ricorso originario preordinata a far dipendere l’illegittimità propria dei due decreti 30.4.2004, cioè di vincolo diretto e di vincolo indiretto, dalla violazione dell’art.7 del D.Lgs. 20 ottobre 1999 n.490, in quanto la presupposta (e necessaria) comunicazione di avvio del procedimento di imposizione dei vincolo diretto è stata disposta (ed effettuata), escludendo la notificazione “personale” ai singoli proprietari, possessori o dei detentori dei beni che si intendeva vincolare.<br />Considera, al riguardo il Collegio che, alla data della sua adozione, la comunicazione dell’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo culturale diretto era, appunto, disciplinato dall’art.7 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato dal D.Lgs. n.490/1999, che, in rubrica, indica come fonte normativa di riferimento l’art.7 della legge n.241/1990.<br />A sua volta, l’art.7 della legge n.241/1990, sebbene consenta, in caso di elevato numero di destinatari, di derogare alla comunicazione “personale” con altre forme di pubblicità all’uopo ritenute idonee dal-l’Amministrazione, non dispone tuttavia in via generale alcun effetto cautelare direttamente connesso con l’avvio del procedimento amministrativo. Al contrario, l’immediata applicazione in via “cautelare” dei regimi di tutela diretta su beni immobili di proprietà privata previsti nel Testo Unico dei Beni culturali cui si è fatto cenno, è invece, espressamente stabilita dall’art.7 del T.U. approvato con il D.Lgs. n.490/1990 che ne fa dipendere l’automatica operatività con la comunicazione dell’avvio del procedimento di vincolo.<br />Di contro, per l’imposizione del vincolo indiretto, la comunicazione dell’avvio del procedimento prevista dall’art.49 del D.Lgs n.490 /1999, sebbene richiami il precedente art.7 sulla comunicazione del-l’avvio del procedimento per il vincolo diretto e, quindi, come indiretta fonte normativa di riferimento ancora l’art.7 della legge n.241/1990 &#8211; espressamente stabilisce la possibilità di effettuarla, in caso di elevato numero di destinatari, mediante altre “idonee forme di pubblicità”, ma precisa che solo con la comunicazione “personale” l’Amministra-zione ha la “facoltà” di adottare provvedimenti cautelari.<br />E’ evidente, quindi, che in sede di compilazione del Testo Unico approvato con il D.Lgs. n.490/1999, non è stata affatto disposta una mera trasposizione dell’art.7 della legge n.241/1990, ma le previsioni di tale norma procedimentale sono state in parte modificate per adeguarle alle finalità dello specifico procedimento cui accede.<br />In definitiva, anche se in entrambi i casi si tratta, letteralmente, di “comunicazione di avvio del procedimento”, quella prevista dalla legge n.241/1990 è di carattere generale, mentre quelle previste dagli artt. 7 e 49 della D.Lgs. n.490/1999 sono specifiche, si riferiscono, cioè, proprio ai procedimenti di imposizione dei vincoli culturali diretto ed indiretto e, quindi, prevalgono sulla norma generale, con conseguente impossibilità di estendere alla comunicazione prevista per il vincolo “diretto” dall’art.7 del D.Lgs. n.499/1999, sia la possibilità di effettuarla mediante forme di pubblicità alternative alla comunicazione personale, sia di ritenere comunque applicabili i principi giurisprudenziali intervenuti, appunto, per l’art.7 della legge n.241/1990, tra cui quello della equipollenza della conoscenza comunque acquisita del-l’avvio del procedimento alla sua comunicazione formale.<br />Per inciso e completezza di esame, la prevista comunicazione personale del vincolo diretto, neppure può essere sostituita con la notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art.150 c.p.c. (a parte la possibilità stessa di farvi riferimento) o applicando l’art.4 del regola-mento approvato con il D.M. 13.6.1994 n.495, come modificato dal D.M. 19.6.2002 n.165 (relativo alla disciplina della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi, però, della legge n.241/1990), che consente di rimpiazzare la comunicazione personale con altre forme di pubblicità da attuarsi con l’affissione e la pubblicazione di apposito atto indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell’albo dell’Amministrazione e nel Bollettino Ufficiale del Ministero, perché non sussistono i presupposti per la loro applicazione analogica, dal momento che &#8211; proprio per le ragioni sopra evidenziate &#8211; le modalità con cui la comunicazione dell’avvio del procedimento di imposizione del vincolo culturale, diretto ed indiretto, deve essere portato a conoscenza dei soggetti interessati sono, appunto, espressamente disciplinate, ma nei termini di cui sopra, dagli artt.7 e 49 del D.Lgs. n.490/1999.<br />Ne’, tra l’altro, con riferimento al D.M. 19.6.2002 n.165 (che, per inciso, neppure, menziona gli artt.7 e 49 del D.Lgs. n.490/1999 e che reca norme di attuazione della legge n.241 del 1990 per quanto riguarda la normale attività amministrativa del Ministero dei Beni Culturali) può ammettersi che una norma regolamentare possa derogare ad uno specifico e sopravvenuto articolo di legge, anche se inserito, con modifiche, in un testo unico.<br />Quanto sopra, ad avviso del Collegio, comporta che:<br />a) la comunicazione dell’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo diretto doveva essere disposta in modo “personale”, proprio perché l’art.7 del D.Lgs. n.490/1999, non ha affatto previsto la possibilità di provvedervi con altre forme di pubblicità sostitutiva e tanto ha anche una sua logica spiegazione, a causa degli effetti cautelari ad essa immediatamente ed obbligatoriamente connessi, a loro volta decorrenti, appunto, da siffatta comunicazione, circostanza affatto irrilevante in relazione alle sanzioni stabilite per la loro eventuale violazione;<br />b) per la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’im-posizione del vincolo indiretto, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.490 /1999 è, invece, consentito derogare alla informazione personale solo se l’Amministrazione non abbia contestualmente disposto effetti cautelari immediati.<br />Del resto, sarebbe quanto meno illogico dedurre che la comunica-zione personale è necessaria solo per quella relativa al vincolo indiretto, quando sono disposte misure cautelari, ed escluderne la necessità per il vincolo diretto, che già ope legis ha effetti cautelari.<br />In definitiva, alla comunicazione di che trattasi, proprio a causa dell’anticipazione degli effetti che sono propri del successivo provvedimento definitivo, è stata estesa la stessa forma di pubblicità prevista, appunto, per il provvedimento definitivo.<br />Peraltro, questa necessità della comunicazione personale dell’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo diretto era stata rilevata anche nella nota del 12.11.2003 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, allorché quest’ultimo ha invitato il Soprintendente regionale delle Marche a ritirare l’iniziale comunicazione, rilevando, appunto, che “la comunicazione individuale appare perfettamente coerente con le caratteristiche dei beni sottoponibili a vincolo monumentale, circoscritti per dimensioni e dei quali, conseguentemente, sono agevolmente individuabili i proprietari”.<br />Orbene, con la comunicazione 12.9.2003, di avvio del procedimento di contestuale imposizione sia del vincolo culturale diretto sia di quello indiretto, mentre per il vincolo diretto è stata confermata l’ap-plicazione, in via cautelare, delle disposizioni richiamate nel IV comma dell’art.7 del D.Lgs. n.490/1999, per il vincolo indiretto nessuna prescrizione cautelare è stata immediatamente disposta dalla Soprintendenza regionale: di contro, non è stata affatto disposta, né dagli atti di causa risulta altrimenti effettuata, la comunicazione personale dell’avvio dei due, contestuali procedimenti.<br />L’espressa scelta di omettere la preventiva comunicazione “personale” ai singoli proprietari, possessori o detentori dei beni che si intendeva tutelare con l’emanazione del vincolo “diretto”, come fondatamente dedotto nei motivi aggiunti in esame, costituisce, quindi, un effettivo motivo di illegittimità del procedimento seguito e poiché la mancata partecipazione di tale iniziativa nel modo prescritto rileva comunque sulla sua efficacia, anche se la conoscenza del procedimento intrapreso è stata diversamente acquisita (rilevando questa conoscenza aliunde solo ai fini della eventuale tempestività del ricorso), il decreto 30.4.2004 di imposizione del vincolo diretto è stato illegittimamente emanato in carenza di questo essenziale presupposto notiziale e poiché il vincolo indiretto accede &#8211; cioè ha, a sua volta, come unico presupposto necessario &#8211; al vincolo diretto contestualmente imposto, l’illegittimità di quest’ultimo comporta, a sua volta, anche l’il-legittimità del primo.<br />Il motivo di gravame esaminato è, dunque, da valutare fondato.<br />V) Con un ulteriore ordine di censure già dedotte con il ricorso originario e poi riproposte con l’atto di motivi aggiunti l’invocata illegittimità degli impugnati provvedimenti di vincolo diretto ed indiretto viene fatta dipendere dall’asserita violazione dei principi generali, desumibili dal D.Lgs. n.490/1999 e dalla disciplina del vincolo culturale diretto ed indiretto, in quanto le rispettive aree interessate non sono state affatto individuate con la necessaria precisione, né, per la loro vastità ed eterogeneità, presentano un unitario e specifico interesse culturale.<br />Il Collegio considera fondati i suindicati motivi di gravame.<br />Gli artt.2 e 3 del D.Lgs. n.490/1999, nell’elencare le varie tipologie di beni culturali soggetti alla disciplina del D.Lgs. n.490/1999, utilizza alcune volte le generali espressioni “cose mobili od immobili” che abbiano, appunto, rilevanza sotto il profilo storico, artistico, archeologico ecc., altre volte indica in concreto questi beni (collezioni, archivi, ville, ecc.); in nessun caso è, però, indicato come bene culturale il “territorio”.<br />E’ vero che, ai fini della semplificazione del procedimento, è senz’altro possibile l’imposizione di un vincolo c.d. “d’insieme”, come quello che si intende attuare con gli impugnati decreti, cioè contestualmente riferito ad una pluralità di beni tutti insistenti su una parte di territorio, ma proprio perché il vincolo è istituzionalmente in funzione dello specifico interesse da tutelare, tanto presuppone sia la continuità territoriale sia l’omogeneità dello specifico interesse culturale che lo caratterizza (storico, artistico, archeologico, ecc.), con la conseguenza che se questo interesse specifico è differenziato, in modo altrettanto differenziato deve essere vincolato il bene, mobile ed immobile, che ne ha le caratteristiche.<br />Nel caso in esame, la necessità di dover indicare specificatamente i beni che si intendeva tutelare e di evidenziarne in modo altrettanto specifico la rispettiva rilevanza culturale, era stata, peraltro, rilevata anche nella citata nota 12.11.2003 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, disattesa anche per questo aspetto.<br />Del resto, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.490/1999, il proprietario, il possessore o il detentore – non solo quindi, la collettività in generale – del singolo bene che si intende vincolare deve pur sempre essere edotto dei suoi “elementi identificativi e della sua valutazione” – cioè, quanto meno, se si tratta di vincolo archeologico o di vincolo storico o di vincolo artistico , di vincolo demo-etno-antropologico o di vincolo storico-culturale, ecc. e in base a quali specifici elementi tanto è desunto – e ciò non per una ragione meramente conoscitiva, ma perché deve essergli assicurato il riscontro, anche in sede di eventuale giudizio di legittimità, della sua ravvisabilità nel caso concreto, per cui deve essere messo in condizione di poter valutare le possibili implicazioni che la specifica natura del vincolo avrà sul futuro utilizzo del bene, dal momento che determinate modifiche o interventi edilizi potranno essere compatibili con un vincolo che tende a preservare una certa finalità ed incompatibili con un vincolo che abbia, invece, un’altra finalità.<br />Questa esigenza, peraltro, è propria anche degli Enti proposti alla gestione del territorio, allorché, in sede di pianificazione urbanistica – come, del resto, espressamente loro imposto dalla Soprintendenza regionale nei decreti adottati &#8211; devono stabilire in concreto se ed a quali condizioni sia consentito intervenire su di essi, oltre, ovviamente, all’assenso della competente Soprintendenza.<br />Orbene, proprio a causa della particolare vastità dell’area che è stata vincolata nel caso in esame, oggettivamente indifferenziata in quanto estesa a gran parte del territorio di cinque Comuni e su cui insistono non solo beni immobili, aree e parti di territorio ben distinti nella loro individualità (litorale, scalo dorico, centri storici, edifici di culto ed altri singoli edifici o monumenti, di cui alcuni già direttamente e specificamente vincolati con precedenti provvedimenti, per di più anche di natura paesistica e, quindi, ben diversi dal vincolo culturale che si impone) ma soprattutto per il loro rispettivo, specifico e distinto aspetto culturale (geomorfologico, storico, archeologico, architettonico, ambientale, artistico, di culto e demo-etno-antropologico, come, del resto, espressamente rilevato nel provvedimento di vincolo) ed in quanto comprensiva anche di numerose aree inedificate, di per sé comunque prive di valenza culturale, nonché destinate a strade, ad attrezzature turistiche, impianti sportivi, attività commerciali, è senz’altro da escludere quella necessaria omogeneità sia territoriale sia culturale, imprescindibile requisito per poter validamente imporre un vincolo “culturale” diretto ed indiretto c.d. d’insieme.<br />In merito alla dedotta indeterminatezza dell’ambito territoriale effettivo su cui insistono i due vincoli apposti, va premesso che:<br />&#8211; nel dispositivo del decreto di vincolo diretto si afferma che “l’intero sito” ritenuto di interesse particolarmente importante è “meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, nonché delineato nelle unite planimetrie e nella relazione di presa d’atto dei vincoli preesistenti”;<br />&#8211; nelle premesse del decreto si afferma, poi, che il suddetto intero sito “risulta distinto in Catasto come dall’individuazione della planimetria allegata che forma parte sostanziale ed imprescindibile del presente decreto”, mentre “si omette per brevità l’elencazione dei riferimenti catastali in considerazione delle numerose particelle relative al pro-montorio del Conero, ai singoli monumenti isolati, ai Centri Storici e alle aree archeologiche interne, visto che comunque l’oggetto del presente decreto è inequivocabilmente individuato, in quanto per quel che concerne la tutela degli edifici e degli spazi già in precedenza tutelati da vincoli preesistenti di ciascun nucleo presente sul promontorio, ogni singolo centro storico risulta circoscritto ed individuato nel perimetro riportato nella relativa strumentazione urbanistica e per quel che concerne le aree archeologiche, i nuclei antichi risultano compresi nell’acclusa delimitazione planimetrica”;<br />&#8211; nella relazione storico-tecnica e di individuazione del sito (allegato n.1) si afferma che “il promontorio del Conero, sotto il profilo paesistico, risulta già ripetutamente individuato anche come complesso unitario sottoposto a tutela, con diverse perimetrazioni e per effetto di diversi provvedimenti quali: un primo decreto ministeriale che ha tutelato parte dell’area già all’epoca delle ricostruzione post-bellica (e che si limita alla baia di Portonovo e alle falde del Conero), uno dei primi piani territoriali paesistici (il primo della Regione Marche, poi superato) nel 1971, il decreto ministeriale 31.7.1985 (preliminare alla legge 431/85) che invece comprende tutto il rilievo del Conero, estendendosi sul territorio dei Comuni di Ancona, Camerano, Sirolo e Numana, infine la Regione Marche ha proceduto all’istituzione del Parco naturale del Conero, riprendendo approssimativamente la perimetrazione del 1985 (vedi più in dettaglio il prospetto cronologico riportato all’allegato 5)” e “considerato che i tre diversi siti, già individuati e perimetrati, nel loro insieme complessivo ed unitario concorrono alla precisa individuazione del promontorio (..)”.<br />Orbene, rileva il Collegio che, per quanto riguarda il vincolo diretto, dagli atti di causa risulta un’unica planimetria con il n.4 e l’in-testazione della Soprintendenza regionale, che, però, non è riportata nel B.U.R.M. del 24.6.2004 n.63, né risulta così pubblicata altra planimetria con il n.4.<br />A parte la rilevanza della sua mancata pubblicazione sul B.U.R.M., nella suindicata planimetria n.4 non solo è assente qualsiasi legenda, ma neppure sono altrimenti indicate quali siano le linee di effettiva delimitazione del sito nel suo complesso o dei singoli siti interni vincolati, né tanto è di per sé evidente, atteso che la planimetria si interrompe su un lato e reca plurime linee incomplete, cioè non individuano alcuna area ben definita, né si indica che cosa esse, in concreto, intendono altrimenti raffigurare o delimitare.<br />La delimitazione del sito nel suo complesso, nonché delle singole aree concretamente vincolate in modo diretto al suo interno, deve, quindi, essere di fatto ricostruita tenendo conto delle indicazioni contenute nella relazione storico-tecnica e negli altri allegati che, a loro volta, oltre ad usare più volte l’espressione “approssimativamente”, rinvia ad altre perimetrazioni, quali quelle dei vincoli preesistenti o dei piani urbanistici.<br />A ben vedere, si tratta, in effetti, di una individuazione affatto puntuale, ma subordinata a ricostruzioni interpretative che inevitabil-mente comportano valutazioni di natura soggettiva e, quindi, affatto predefinita in modo oggettivo, pur essendo questa oggettività comunque necessaria, dal momento che le proprietà immobiliari interessate (la cui individuazione catastale è stata, peraltro, deliberatamente ed espressamente omessa) debbono essere esattamente individuate ai fini della trascrizione, precisione ancor più necessaria, nel caso specifico, proprio a causa del connesso vincolo indiretto contestualmente apposto con l’altro decreto del 30.4.2004, soprattutto perché il vincolo indiretto, come si afferma nel relativo decreto e negli allegati, è stato imposto anche all’interno del più ampio territorio su cui insistono i beni vincolati direttamente.<br />Né, ovviamente, può ammettersi che la concreta perimetrazione dell’area sottoposta a vincolo diretto possa essere oggetto di formazione “progressiva” una volta emanato il provvedimento di vincolo e che, quindi, le singole proprietà, soprattutto con i riferimenti catastali, possano validamente e meglio individuarsi solo in sede di predisposizione degli atti per la trascrizione immobiliare.<br />Ancor più generica è, poi, la delimitazione del vincolo indiretto.<br />Come già accennato in precedenza, nel relativo decreto si afferma che nel caso specifico la tutela indiretta “non può essere espressa come d’ordinario mediante una fascia misurata in metri o perimetrata su carta, poiché dovrebbe spingersi a vincolare porzioni troppo estese del territorio, ma può essere più opportunamente espressa in gradi dell’angolo di modificazione dell’impatto visuale ammissibile” così che il vincolo indiretto “o di visuale” “potrà” essere “limitato alle sole porzioni del territorio circostante” (cioè il sito tutelato direttamente) “dalle quali siano effettivamente visibili l’insieme del promontorio o le sue parti: i centri storici contermini, i litorali di pertinenza e le aree archeologiche limitrofe (e viceversa che risultino visibili dalle zone sottoposte a tutela diretta), in particolare, ove dovesse occorrere, le Soprintendenze di settore forniranno puntualmente, su eventuale richiesta dei soggetti interessati, dati sulla individuazione dei beni immobili (edifici e terreni) soggetti indirettamente al presente decreto ai sensi dell’art.49 del citato decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.490”.<br />Orbene, anche se le Amministrazioni per i Beni Culturali possono imporre il vincolo indiretto con qualsiasi modalità a loro giudizio più opportuna ed a prescindere se un vincolo indiretto di “visuale” di edifici o immobili rilevanti sotto il profilo culturale possa estendersi “sino all’orizzonte”, va comunque tenuto presente che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.490/1999, il vincolo stesso deve pur sempre essere trascritto nei registri immobiliari; è evidente, quindi, che qualunque sia il modo con cui si intende apporlo, i riferimenti catastali delle singole proprietà immobiliari vincolate debbono essere sempre specificati e tanto, di fatto, obbliga proprio all’individuazione di ogni specifico immobile o area di riferimento, nella fattispecie, però, completamente assente e neppure desumibile da una planimetria esplicativa o riepilogativa.<br />Diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento, la fascia (o le fasce) di terreno (o area o territorio) interessata e la perimetrazione del vincolo indiretto debbono, quindi, sempre essere effettuate e non solo perché necessita la trascrizione ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.490 /1999, ma anche per un ovvio principio di trasparenza dell’azione amministrativa, dal momento che ogni soggetto proprietario o possessore del bene vincolato																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato il 6.11.2003, depositato il 10.11.2003, la s.r.l. Immobiliare Zeus ha impugnato l’epigrafato provvedimento n.3658 del 12.9.2003, con cui la Soprintendenza Regionale delle Marche per i Beni e le Attività Culturali ha comunicato l’avvio del procedimento di imposizione di vincolo diretto ed indiretto ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490, di un vasto territorio di interesse culturale situato nei Comuni di Ancona, Sirolo, Numana, Camerano e Porto Recanati, qualificato come “Scalo Dorico e Monte Conero, Centro storico di Ancona, nonché ridossi naturali ed aree culturali ed archeologiche limitrofe”.<br />La ricorrente società Immobiliare Zeus, proprietaria di un’area edificabile situata in territorio del Comune di Porto Recanati denominata ex area industriale Montedison, ricompresa nel perimetro delle aree assoggettate al suddetto regime di tutela storico-culturale diretta ed indiretta, in quanto asserita pregiudicata dal suddetto procedimento di assoggettamento a vincolo storico-culturale dei terreni di sua proprietà, con l’iniziativa giudiziaria di cui è causa ha promosso il sindacato giurisdizionale degli atti suddetti, deducendo al riguardo le seguenti censure:<br />1) Eccesso di potere sotto il profilo della figura sintomatica dello sviamento e della conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. n.490 del 1999, nonché dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all’art.97 della Costituzione ed all’art.1 della legge n.241 del 1990, nonché violazione dell’art.55 del D.Lgs. n.165 del 2001 dell’art.6 del D.M. n.55 del 2000.<br />La decisione di ricomprendere l’immobile di proprietà della ditta ricorrente nell’ambito delle aree da assoggettare al vincolo suddetto, secondo i difensori di parte attrice, è preordinata essenzialmente a sottoporre a tutela l’edificio costituente l’ex stabilimento industriale denominato capannone Nervi, per il quale in precedenza la Soprintendenza regionale ai Beni Culturali aveva adottato uno specifico provvedimento di vincolo fatto oggetto di specifico sindacato giurisdizionale; per cui con la nuova iniziativa di vincolo l’Amministrazione intimata si propone di superare l’insussistenza dei requisiti di legge per il perfezionamento della precedente iniziativa di tutela puntualmente evidenziata dall’attuale parte ricorrente.<br />Inoltre, l’atto di avvio del procedimento di vincolo di cui si con-troverte in questa sede, non poteva essere adottato dai funzionari che ne hanno assunto la paternità, in quanto gli stessi nelle persone dell’Arch. Scoppola, della Dott.ssa Lippi e del Geom. Carlini, risultano coinvolti in un procedimento penale relativamente al precedente provvedimento di vincolo del capannone Nervi, e, quindi, erano tenuti ad astenersi dall’adottare provvedimenti che potevano interessare la società ricorrente che aveva presentato esposti penali nei loro confronti.<br />2) Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, come imposto dall’art.1 della legge n.241 del 1990 e dall’art.97 della Costituzione, nonché dagli artt.2, 3, 4, 5 e 49 del D.Lgs. n.490 del 1999.<br />Il provvedimento oggetto di impugnazione, nella pretesa di assog-gettare a vincolo un’estensione di superficie pari all’intero territorio di ben cinque Comuni, ha realizzato un’impropria dilatazione delle finalità tipiche del vincolo diretto e indiretto, giustificato dall’esigenza di tutelare specifici beni immobili e mobili che presentano interesse storico, artistico, archeologico o demo-antropologico, mentre, nel caso di specie, la competente Autorità amministrativa periferica del Ministero dei Beni Culturali ha illogicamente ampliato le proprie prerogative di tutela cui si è fatto cenno, proponendosi di assoggettare a regime di salvaguardia un vasto territorio per il quale ha riconosciuto un interesse geomorfologico naturale ed antropico, al punto da attribuire allo stesso un’importanza monumentale di insieme.<br />3) Incompetenza dell’Amministrazione intimata all’adozione del provvedimento impugnato per violazione degli artt.2, 3, 4, 5, 49 e 149 del D.Lgs. n.490 del 1999, nonché della legge n.1150 del 1942 e del D.P.R. n.380 del 2001, come pure della relativa legislazione regionale di settore di cui alla legge urbanistica regionale Marche n.34 del 1992, in quanto l’adozione degli atti oggetto di gravame sarebbe avvenuta in palese elusione del principio di leale cooperazione dei poteri dello Stato affermato dall’art.118 della Costituzione, tenute presenti anche le competenze in materia della Regione e degli Enti locali.<br />	Inoltre, la competenza ad imporre regimi di tutela indiretta, secondo quanto previsto dall’art.49 del D.Lgs. n.490 del 1999, è riservata al Ministero dei Beni Culturali e non alle Soprintendenze periferiche le quali possono soltanto formulare proposte in tal senso.<br />4) Violazione dell’art.7 e seguenti della legge n.241 del 1990 sul procedimento amministrativo e dell’art.7 del D.Lgs. n.490 del 1999, a causa della omessa comunicazione personale dell’avviso di avvio del procedimento di imposizione del vincolo di cui si controverte, tenuto conto che con tale atto è stata imposta una misura di salvaguardia che rende immediatamente operativo il regime di vincolo delle aree della società ricorrente, seppure in via soltanto cautelare.<br />5) Violazione sotto altro profilo dell’art.7 della legge n.241 del 1990 e del D.Lgs. n.490 del 1999, nonché falsa applicazione delle disposizioni recate dall’art.7, 3° comma del D.Lgs. n.368 del 1998, dall’art.13, 2° comma, e dall’art.14 del D.P.R. n.441 del 2000, con riferimento a quanto previsto anche in materia di motivazione degli atti amministrativi dall’art.3 della legge n.241 del 1990, a causa della mancata puntuale esternazione degli elementi caratterizzanti la valenza storico culturale dei terreni di proprietà della parte ricorrente che la Soprintendenza regionale intende sottoporre a regime di tutela, come espressamente richiesto dal citato art.7 del D.Lgs. n.490 del 1999, il quale impone che di tale peculiarità e valenza culturale si dia conto nell’avviso di avvio del procedimento di imposizione del vincolo.<br />6) Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità del-l’azione amministrativa, come desumibile dall’art.1 della legge n.241 del 1990 e dall’art.97 della Costituzione e dalle stesse norme del D.Lgs. n.490 del 1999, nonché dalla elaborazione giurisprudenziale sulle norme suddette, da cui si desume che l’imposizione dei vincoli di natura storico-culturale non deve determinare un sacrificio sproporzionato ai proprietari dei beni sottoposti a tutela, rispetto alle finalità di pubblico interesse che con il regime di salvaguardia si intende perseguire.<br />Nella vicenda di cui è causa, a detta della parte ricorrente, con l’iniziativa procedimentale avviata dalla Soprintendenza regionale ai Beni culturali, si dà luogo ad una spropositata limitazione dei diritti dominicali della parte deducente con l’imposizione di un vincolo diretto ed indiretto dagli incerti contenuti giustificativi, con pregiudizio dell’affidamento del proprietario in questione il quale, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, aveva avviato legittime iniziative di sfruttamento edilizio delle aree di proprietà sottoposte a tutela con gli atti impugnati.<br />L’illogicità del nuovo regime di salvaguardia prefigurato per i terreni edificabili che la società ricorrente possiede nel Comune di Porto Recanati, troverebbe conferma anche nella circostanza che il provvedimento impugnato non reca alcuna plausibile indicazione delle ragioni che possono indurre a ritenere la porzione di territorio del Comune di Porto Recanati sottoposta alla pretesa di vincolo come affine e contigua al resto dell’amplissima estensione di territorio inclusa nel perimetro del più ampio vincolo.<br />7) Eccesso di potere sotto i diversi profili della carenza di motivazione, della contraddittorietà, nonché violazione dell’art.146, II comma del D.Lgs. n.490 del 1998 già art.1, del D.L. n.312 del 1985, convertito in L. n.431 del 1985, in quanto l’intimata Amministrazione dei Beni Culturali ha omesso di considerare che, ai sensi delle norme citate, non possono essere assoggettate a vincolo le aree che, alla data del 6.9.1985, risultavano delimitate dagli strumenti urbanistici come zone A e B, come è appunto il caso di quelle di proprietà della società ricorrente di cui si controverte che risultavano qualificate come aree di completamento già nel Piano regolatore comunale del 1978 e come tali confermate anche dallo strumento urbanistico in sede di adeguamento dello stesso al P.P.A.R..<br />8) Eccesso di potere nella figura tipica dello sviamento e della illogicità, in quanto nella zona vincolata non è stato ricompreso il nucleo storico del Comune di Porto Recanati, ma soltanto i terreni costituenti l’ex area industriale Montedison, ove insiste il manufatto denominato capannone Nervi che, tuttavia, non può essere assoggettato a vincolo storico-culturale, poichè la sua realizzazione non risale ad oltre 50 anni.<br />Per cui, l’atto oggetto di impugnazione, per quanto riguarda la tutela del territorio del Comune di Porto Recanati, si presenta sviato, dal momento che limita il regime vincolistico alle sole aree dell’ex impianto industriale Montedison, con l’asserito intento di sottoporre a tutela diretta ed indiretta un manufatto non assoggettabile comunque a vincolo, in rapporto al limitato tempo trascorso dalla sua edificazione.<br />In data 2.12.2003, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona per conto del Ministero dei Beni Culturali e della Soprintendenza Regionale, opponendo la inammissibilità del ricorso in quanto rivolto all’annullamento di un atto privo di contenuto provvedimentale, poichè l’avviso di avvio del procedimento ha una natura e una finalità esclusivamente notiziale, sostenendo nel contempo l’infondatezza di tutte le censure prospettate dalla parte ricorrente.<br />Con ordinanza n.458 del 2 dicembre 2003, il Tribunale ha accolto la domanda di sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato, sul presupposto della riconosciuta immediata lesività dello stesso, a causa della disposta applicazione cautelare, a titolo di norma di salvaguardia, delle limitazioni conseguenti all’imposizione del vincolo che l’Amministrazione si propone di imporre a conclusione del procedimento.<br />Tale Ordinanza è stata tuttavia riformata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con decisione cautelare n.2295 del 21 maggio 2004, a seguito di appello dell’Amministrazione.<br />Con successivo atto di motivi aggiunti notificato il 16.9.2004, de-positato il 6.10.2004, la parte ricorrente ha esteso l’impugnativa anche al provvedimento definitivo di vincolo diretto ed indiretto n.2582 del 30.4.2004, pubblicato sul B.U.R. n.63 del 24.6.2004, nel frattempo adottato dal Soprintendente regionale per i Beni e le Attività Culturali, a conclusione del procedimento avviato con l’atto fatto oggetto di sindacato giurisdizionale con l’atto introduttivo del giudizio.<br />Avverso tale provvedimento definitivo di vincolo, con l’atto di motivi aggiunti, è stata in primo luogo dedotta la sua illegittimità derivata con la conseguente riproposizione di tutti i motivi di doglianza prospettati con il ricorso originario, con la contestuale deduzione di un nuovo vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta fatto dipendere dall’asserita elusione, da parte del Soprintendente, della decisione cautelate del TAR che, con la sospensione dell’esecuzione dell’atto di avvio del procedimento di vincolo impugnato con l’atto introduttivo del giudizio e la contestuale fissazione dell’udienza di merito per la decisione del relativo ricorso giurisdizionale, impediva la conclusione del procedimento sospeso.<br />Nell’imminenza della pubblica udienza di discussione del ricorso, l’Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 12.1.2005, apposita memoria con la quale ha diffusamente ribadito l’infondatezza delle censure dedotte con il ricorso e con il successivo atto di motivi aggiunti.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I- Preliminarmente, il Collegio considera che la legittimazione al sindacato degli atti oggetto di impugnativa va senz’altro riconosciuta alla società ricorrente, in quanto proprietaria di aree edificabili sottoposte a regime di tutela con i provvedimenti impugnati i quali, quindi, sono in grado di arrecare effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica della parte attrice che viene a subire, per effetto del vincolo imposto con gli atti suddetti, una evidente limitazione delle prerogative insite nel proprio diritto dominicale per quanto riguarda lo sfruttamento edificatorio e comunque l’utilizzo dei terreni di proprietà.<br />II) Il ricorso introduttivo, in quanto diretto all’annullamento del provvedimento 12.9.2003, con cui la Soprintendenza regionale per i Beni e le Attività Culturali della Marche ha comunicato l’avvio del procedimento di imposizione del vincolo diretto ed indiretto, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la comunicazione stessa ha già cessato di avere efficacia con l’adozione, appunto, dei due previsti decreti di vincolo, adottati dalla Soprintendenza regionale il 30.4.2004, ed essendo stata pur sempre sospesa tempestivamente l’efficacia dell’atto di avvio del procedimento di vincolo con ordinanza adottata il 2.12.2003 da questo Tribunale, tenuto conto altresì che la sua riforma in appello é intervenuta dopo il 30.4.2004, data di adozione del provvedimento definitivo di vincolo diretto ed indiretto fatto oggetto di impugnativa con successivo atto di motivi aggiunti. Per cui, a ben vedere, l’applicazione delle misure di salvaguardia disposta con l’atto di avvio del procedimento di vincolo, per i motivi accennati, non ha di fatto trovato alcuna applicazione pri-ma dell’adozione dei provvedimenti definitivi di tutela diretta ed indi-retta impugnati con successivo atto di motivi aggiunti e, quindi, non avendo il suddetto atto di avvio del procedimento prodotto autonomi effetti pregiudizievoli medio tempore, una volta cessata la sua efficacia meramente procedimentale, è venuto meno anche l’interesse al relativo sindacato giurisdizionale.<br />Di conseguenza, si può assorbire l’esame della preliminare eccezione di inammissibilità dedotta dalla difesa dell’Amministrazione per i Beni Culturali ed Ambientali sul presupposto della natura solo endoprocedimentale della comunicazione di che trattasi.<br />III- Con l’atto di motivi aggiunti avente ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti definitivi di imposizione dei regimi di tutela diretta ed indiretta di cui si controverte, attraverso la deduzione del vizio di illegittimità derivata e la conseguente valorizzazione delle censure prospettate con il ricorso introduttivo, è stata dedotta l’incompetenza della Soprintendenza regionale all’emanazione del vincolo culturale indiretto, perché, l’art.49 del D.Lgs. n.490/1999 attribuisce al “Ministero” la facoltà di apporlo, sia pure su proposta del Soprintendente regionale, come conferma l’art.13, lett. b, del D.P.R. 29 dicembre 2000 n.441, allorché attribuisce al Soprintendente regionale il compito di adottare i provvedimenti previsti dagli artt.6 e 7 del D.Lgs. n.490 /1990 e non quelli previsti, appunto, dal successivo art.49, né nella fattispecie, sono richiamati eventuali provvedimenti di delega ministeriale al Soprintendente regionale delle Marche.<br />Il Collegio considera infondato questo preliminare motivo aggiunto di gravame, dal momento che, con decreto 8 giugno 2001 (G.U. 10.9.2001 n.210) il Direttore generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio ha delegato ai Soprintendenti regionali anche la possibilità di adottare le prescrizioni di tutela indiretta di cui all’art.49 del D.Lgs. n.490/1998.<br />IV) Sempre con l’atto di motivi aggiunti è stata, poi, riproposta la censura dedotta con il ricorso originario preordinata a far dipendere l’illegittimità propria dei due decreti 30.4.2004, cioè di vincolo diretto e di vincolo indiretto, dalla violazione dell’art.7 del D.Lgs. 20 ottobre 1999 n.490, in quanto la presupposta (e necessaria) comunicazione di avvio del procedimento di imposizione dei vincolo diretto è stata disposta (ed effettuata), escludendo la notificazione “personale” ai singoli proprietari, possessori o dei detentori dei beni che si intendeva vincolare.<br />Considera, al riguardo il Collegio che, alla data della sua adozione, la comunicazione dell’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo culturale diretto era, appunto, disciplinato dall’art.7 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato dal D.Lgs. n.490/1999, che, in rubrica, indica come fonte normativa di riferimento l’art.7 della legge n.241/1990.<br />A sua volta, l’art.7 della legge n.241/1990, sebbene consenta, in caso di elevato numero di destinatari, di derogare alla comunicazione “personale” con altre forme di pubblicità all’uopo ritenute idonee dal-l’Amministrazione, non dispone tuttavia in via generale alcun effetto cautelare direttamente connesso con l’avvio del procedimento amministrativo. Al contrario, l’immediata applicazione in via “cautelare” dei regimi di tutela diretta su beni immobili di proprietà privata previsti nel Testo Unico dei Beni culturali cui si è fatto cenno, è invece, espressamente stabilita dall’art.7 del T.U. approvato con il D.Lgs. n.490/1990 che ne fa dipendere l’automatica operatività con la comunicazione dell’avvio del procedimento di vincolo.<br />Di contro, per l’imposizione del vincolo indiretto, la comunicazione dell’avvio del procedimento prevista dall’art.49 del D.Lgs n.490 /1999, sebbene richiami il precedente art.7 sulla comunicazione del-l’avvio del procedimento per il vincolo diretto e, quindi, come indiretta fonte normativa di riferimento ancora l’art.7 della legge n.241/1990 &#8211; espressamente stabilisce la possibilità di effettuarla, in caso di elevato numero di destinatari, mediante altre “idonee forme di pubblicità”, ma precisa che solo con la comunicazione “personale” l’Amministra-zione ha la “facoltà” di adottare provvedimenti cautelari.<br />E’ evidente, quindi, che in sede di compilazione del Testo Unico approvato con il D.Lgs. n.490/1999, non è stata affatto disposta una mera trasposizione dell’art.7 della legge n.241/1990, ma le previsioni di tale norma procedimentale sono state in parte modificate per adeguarle alle finalità dello specifico procedimento cui accede.<br />In definitiva, anche se in entrambi i casi si tratta, letteralmente, di “comunicazione di avvio del procedimento”, quella prevista dalla legge n.241/1990 è di carattere generale, mentre quelle previste dagli artt. 7 e 49 della D.Lgs. n.490/1999 sono specifiche, si riferiscono, cioè, proprio ai procedimenti di imposizione dei vincoli culturali diretto ed indiretto e, quindi, prevalgono sulla norma generale, con conseguente impossibilità di estendere alla comunicazione prevista per il vincolo “diretto” dall’art.7 del D.Lgs. n.499/1999, sia la possibilità di effettuarla mediante forme di pubblicità alternative alla comunicazione personale, sia di ritenere comunque applicabili i principi giurisprudenziali intervenuti, appunto, per l’art.7 della legge n.241/1990, tra cui quello della equipollenza della conoscenza comunque acquisita del-l’avvio del procedimento alla sua comunicazione formale.<br />Per inciso e completezza di esame, la prevista comunicazione personale del vincolo diretto, neppure può essere sostituita con la notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art.150 c.p.c. (a parte la possibilità stessa di farvi riferimento) o applicando l’art.4 del regola-mento approvato con il D.M. 13.6.1994 n.495, come modificato dal D.M. 19.6.2002 n.165 (relativo alla disciplina della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi, però, della legge n.241/1990), che consente di rimpiazzare la comunicazione personale con altre forme di pubblicità da attuarsi con l’affissione e la pubblicazione di apposito atto indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell’albo dell’Amministrazione e nel Bollettino Ufficiale del Ministero, perché non sussistono i presupposti per la loro applicazione analogica, dal momento che &#8211; proprio per le ragioni sopra evidenziate &#8211; le modalità con cui la comunicazione dell’avvio del procedimento di imposizione del vincolo culturale, diretto ed indiretto, deve essere portato a conoscenza dei soggetti interessati sono, appunto, espressamente disciplinate, ma nei termini di cui sopra, dagli artt.7 e 49 del D.Lgs. n.490/1999.<br />Ne’, tra l’altro, con riferimento al D.M. 19.6.2002 n.165 (che, per inciso, neppure, menziona gli artt.7 e 49 del D.Lgs. n.490/1999 e che reca norme di attuazione della legge n.241 del 1990 per quanto riguarda la normale attività amministrativa del Ministero dei Beni Culturali) può ammettersi che una norma regolamentare possa derogare ad uno specifico e sopravvenuto articolo di legge, anche se inserito, con modifiche, in un testo unico.<br />Quanto sopra, ad avviso del Collegio, comporta che:<br />a) la comunicazione dell’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo diretto doveva essere disposta in modo “personale”, proprio perché l’art.7 del D.Lgs. n.490/1999, non ha affatto previsto la possibilità di provvedervi con altre forme di pubblicità sostitutiva e tanto ha anche una sua logica spiegazione, a causa degli effetti cautelari ad essa immediatamente ed obbligatoriamente connessi, a loro volta decorrenti, appunto, da siffatta comunicazione, circostanza affatto irrilevante in relazione alle sanzioni stabilite per la loro eventuale violazione;<br />b) per la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’im-posizione del vincolo indiretto, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.490 /1999 è, invece, consentito derogare alla informazione personale solo se l’Amministrazione non abbia contestualmente disposto effetti cautelari immediati.<br />Del resto, sarebbe quanto meno illogico dedurre che la comunica-zione personale è necessaria solo per quella relativa al vincolo indiretto, quando sono disposte misure cautelari, ed escluderne la necessità per il vincolo diretto, che già ope legis ha effetti cautelari.<br />In definitiva, alla comunicazione di che trattasi, proprio a causa dell’anticipazione degli effetti che sono propri del successivo provvedimento definitivo, è stata estesa la stessa forma di pubblicità prevista, appunto, per il provvedimento definitivo.<br />Peraltro, questa necessità della comunicazione personale dell’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo diretto era stata rilevata anche nella nota del 12.11.2003 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, allorché quest’ultimo ha invitato il Soprintendente regionale delle Marche a ritirare l’iniziale comunicazione, rilevando, appunto, che “la comunicazione individuale appare perfettamente coerente con le caratteristiche dei beni sottoponibili a vincolo monumentale, circoscritti per dimensioni e dei quali, conseguentemente, sono agevolmente individuabili i proprietari”.<br />Orbene, con la comunicazione 12.9.2003, di avvio del procedimento di contestuale imposizione sia del vincolo culturale diretto sia di quello indiretto, mentre per il vincolo diretto è stata confermata l’ap-plicazione, in via cautelare, delle disposizioni richiamate nel IV comma dell’art.7 del D.Lgs. n.490/1999, per il vincolo indiretto nessuna prescrizione cautelare è stata immediatamente disposta dalla Soprintendenza regionale: di contro, non è stata affatto disposta, né dagli atti di causa risulta altrimenti effettuata, la comunicazione personale dell’avvio dei due, contestuali procedimenti.<br />L’espressa scelta di omettere la preventiva comunicazione “personale” ai singoli proprietari, possessori o detentori dei beni che si intendeva tutelare con l’emanazione del vincolo “diretto”, come fondatamente dedotto nei motivi aggiunti in esame, costituisce, quindi, un effettivo motivo di illegittimità del procedimento seguito e poiché la mancata partecipazione di tale iniziativa nel modo prescritto rileva comunque sulla sua efficacia, anche se la conoscenza del procedimento intrapreso è stata diversamente acquisita (rilevando questa conoscenza aliunde solo ai fini della eventuale tempestività del ricorso), il decreto 30.4.2004 di imposizione del vincolo diretto è stato illegittimamente emanato in carenza di questo essenziale presupposto notiziale e poiché il vincolo indiretto accede &#8211; cioè ha, a sua volta, come unico presupposto necessario &#8211; al vincolo diretto contestualmente imposto, l’illegittimità di quest’ultimo comporta, a sua volta, anche l’il-legittimità del primo.<br />Il motivo di gravame esaminato è, dunque, da valutare fondato.<br />V) Con un ulteriore ordine di censure già dedotte con il ricorso originario e poi riproposte con l’atto di motivi aggiunti l’invocata illegittimità degli impugnati provvedimenti di vincolo diretto ed indiretto viene fatta dipendere dall’asserita violazione dei principi generali, desumibili dal D.Lgs. n.490/1999 e dalla disciplina del vincolo culturale diretto ed indiretto, in quanto le rispettive aree interessate non sono state affatto individuate con la necessaria precisione, né, per la loro vastità ed eterogeneità, presentano un unitario e specifico interesse culturale.<br />Il Collegio considera fondati i suindicati motivi di gravame.<br />Gli artt.2 e 3 del D.Lgs. n.490/1999, nell’elencare le varie tipologie di beni culturali soggetti alla disciplina del D.Lgs. n.490/1999, utilizza alcune volte le generali espressioni “cose mobili od immobili” che abbiano, appunto, rilevanza sotto il profilo storico, artistico, archeologico ecc., altre volte indica in concreto questi beni (collezioni, archivi, ville, ecc.); in nessun caso è, però, indicato come bene culturale il “territorio”.<br />E’ vero che, ai fini della semplificazione del procedimento, è senz’altro possibile l’imposizione di un vincolo c.d. “d’insieme”, come quello che si intende attuare con gli impugnati decreti, cioè contestualmente riferito ad una pluralità di beni tutti insistenti su una parte di territorio, ma proprio perché il vincolo è istituzionalmente in funzione dello specifico interesse da tutelare, tanto presuppone sia la continuità territoriale sia l’omogeneità dello specifico interesse culturale che lo caratterizza (storico, artistico, archeologico, ecc.), con la conseguenza che se questo interesse specifico è differenziato, in modo altrettanto differenziato deve essere vincolato il bene, mobile ed immobile, che ne ha le caratteristiche.<br />Nel caso in esame, la necessità di dover indicare specificatamente i beni che si intendeva tutelare e di evidenziarne in modo altrettanto specifico la rispettiva rilevanza culturale, era stata, peraltro, rilevata anche nella citata nota 12.11.2003 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, disattesa anche per questo aspetto.<br />Del resto, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.490/1999, il proprietario, il possessore o il detentore – non solo quindi, la collettività in generale – del singolo bene che si intende vincolare deve pur sempre essere edotto dei suoi “elementi identificativi e della sua valutazione” – cioè, quanto meno, se si tratta di vincolo archeologico o di vincolo storico o di vincolo artistico , di vincolo demo-etno-antropologico o di vincolo storico-culturale, ecc. e in base a quali specifici elementi tanto è desunto – e ciò non per una ragione meramente conoscitiva, ma perché deve essergli assicurato il riscontro, anche in sede di eventuale giudizio di legittimità, della sua ravvisabilità nel caso concreto, per cui deve essere messo in condizione di poter valutare le possibili implicazioni che la specifica natura del vincolo avrà sul futuro utilizzo del bene, dal momento che determinate modifiche o interventi edilizi potranno essere compatibili con un vincolo che tende a preservare una certa finalità ed incompatibili con un vincolo che abbia, invece, un’altra finalità.<br />Questa esigenza, peraltro, è propria anche degli Enti proposti alla gestione del territorio, allorché, in sede di pianificazione urbanistica – come, del resto, espressamente loro imposto dalla Soprintendenza regionale nei decreti adottati &#8211; devono stabilire in concreto se ed a quali condizioni sia consentito intervenire su di essi, oltre, ovviamente, all’assenso della competente Soprintendenza.<br />Orbene, proprio a causa della particolare vastità dell’area che è stata vincolata nel caso in esame, oggettivamente indifferenziata in quanto estesa a gran parte del territorio di cinque Comuni e su cui insistono non solo beni immobili, aree e parti di territorio ben distinti nella loro individualità (litorale, scalo dorico, centri storici, edifici di culto ed altri singoli edifici o monumenti, di cui alcuni già direttamente e specificamente vincolati con precedenti provvedimenti, per di più anche di natura paesistica e, quindi, ben diversi dal vincolo culturale che si impone) ma soprattutto per il loro rispettivo, specifico e distinto aspetto culturale (geomorfologico, storico, archeologico, architettonico, ambientale, artistico, di culto e demo-etno-antropologico, come, del resto, espressamente rilevato nel provvedimento di vincolo) ed in quanto comprensiva anche di numerose aree inedificate, di per sé comunque prive di valenza culturale, nonché destinate a strade, ad attrezzature turistiche, impianti sportivi, attività commerciali, è senz’altro da escludere quella necessaria omogeneità sia territoriale sia culturale, imprescindibile requisito per poter validamente imporre un vincolo “culturale” diretto ed indiretto c.d. d’insieme.<br />In merito alla dedotta indeterminatezza dell’ambito territoriale effettivo su cui insistono i due vincoli apposti, va premesso che:<br />&#8211; nel dispositivo del decreto di vincolo diretto si afferma che “l’intero sito” ritenuto di interesse particolarmente importante è “meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, nonché delineato nelle unite planimetrie e nella relazione di presa d’atto dei vincoli preesistenti”;<br />&#8211; nelle premesse del decreto si afferma, poi, che il suddetto intero sito “risulta distinto in Catasto come dall’individuazione della planimetria allegata che forma parte sostanziale ed imprescindibile del presente decreto”, mentre “si omette per brevità l’elencazione dei riferimenti catastali in considerazione delle numerose particelle relative al pro-montorio del Conero, ai singoli monumenti isolati, ai Centri Storici e alle aree archeologiche interne, visto che comunque l’oggetto del presente decreto è inequivocabilmente individuato, in quanto per quel che concerne la tutela degli edifici e degli spazi già in precedenza tutelati da vincoli preesistenti di ciascun nucleo presente sul promontorio, ogni singolo centro storico risulta circoscritto ed individuato nel perimetro riportato nella relativa strumentazione urbanistica e per quel che concerne le aree archeologiche, i nuclei antichi risultano compresi nell’acclusa delimitazione planimetrica”;<br />&#8211; nella relazione storico-tecnica e di individuazione del sito (allegato n.1) si afferma che “il promontorio del Conero, sotto il profilo paesistico, risulta già ripetutamente individuato anche come complesso unitario sottoposto a tutela, con diverse perimetrazioni e per effetto di diversi provvedimenti quali: un primo decreto ministeriale che ha tutelato parte dell’area già all’epoca delle ricostruzione post-bellica (e che si limita alla baia di Portonovo e alle falde del Conero), uno dei primi piani territoriali paesistici (il primo della Regione Marche, poi superato) nel 1971, il decreto ministeriale 31.7.1985 (preliminare alla legge 431/85) che invece comprende tutto il rilievo del Conero, estendendosi sul territorio dei Comuni di Ancona, Camerano, Sirolo e Numana, infine la Regione Marche ha proceduto all’istituzione del Parco naturale del Conero, riprendendo approssimativamente la perimetrazione del 1985 (vedi più in dettaglio il prospetto cronologico riportato all’allegato 5)” e “considerato che i tre diversi siti, già individuati e perimetrati, nel loro insieme complessivo ed unitario concorrono alla precisa individuazione del promontorio (..)”.<br />Orbene, rileva il Collegio che, per quanto riguarda il vincolo diretto, dagli atti di causa risulta un’unica planimetria con il n.4 e l’in-testazione della Soprintendenza regionale, che, però, non è riportata nel B.U.R.M. del 24.6.2004 n.63, né risulta così pubblicata altra planimetria con il n.4.<br />A parte la rilevanza della sua mancata pubblicazione sul B.U.R.M., nella suindicata planimetria n.4 non solo è assente qualsiasi legenda, ma neppure sono altrimenti indicate quali siano le linee di effettiva delimitazione del sito nel suo complesso o dei singoli siti interni vincolati, né tanto è di per sé evidente, atteso che la planimetria si interrompe su un lato e reca plurime linee incomplete, cioè non individuano alcuna area ben definita, né si indica che cosa esse, in concreto, intendono altrimenti raffigurare o delimitare.<br />La delimitazione del sito nel suo complesso, nonché delle singole aree concretamente vincolate in modo diretto al suo interno, deve, quindi, essere di fatto ricostruita tenendo conto delle indicazioni contenute nella relazione storico-tecnica e negli altri allegati che, a loro volta, oltre ad usare più volte l’espressione “approssimativamente”, rinvia ad altre perimetrazioni, quali quelle dei vincoli preesistenti o dei piani urbanistici.<br />A ben vedere, si tratta, in effetti, di una individuazione affatto puntuale, ma subordinata a ricostruzioni interpretative che inevitabil-mente comportano valutazioni di natura soggettiva e, quindi, affatto predefinita in modo oggettivo, pur essendo questa oggettività comunque necessaria, dal momento che le proprietà immobiliari interessate (la cui individuazione catastale è stata, peraltro, deliberatamente ed espressamente omessa) debbono essere esattamente individuate ai fini della trascrizione, precisione ancor più necessaria, nel caso specifico, proprio a causa del connesso vincolo indiretto contestualmente apposto con l’altro decreto del 30.4.2004, soprattutto perché il vincolo indiretto, come si afferma nel relativo decreto e negli allegati, è stato imposto anche all’interno del più ampio territorio su cui insistono i beni vincolati direttamente.<br />Né, ovviamente, può ammettersi che la concreta perimetrazione dell’area sottoposta a vincolo diretto possa essere oggetto di formazione “progressiva” una volta emanato il provvedimento di vincolo e che, quindi, le singole proprietà, soprattutto con i riferimenti catastali, possano validamente e meglio individuarsi solo in sede di predisposizione degli atti per la trascrizione immobiliare.<br />Ancor più generica è, poi, la delimitazione del vincolo indiretto.<br />Come già accennato in precedenza, nel relativo decreto si afferma che nel caso specifico la tutela indiretta “non può essere espressa come d’ordinario mediante una fascia misurata in metri o perimetrata su carta, poiché dovrebbe spingersi a vincolare porzioni troppo estese del territorio, ma può essere più opportunamente espressa in gradi dell’angolo di modificazione dell’impatto visuale ammissibile” così che il vincolo indiretto “o di visuale” “potrà” essere “limitato alle sole porzioni del territorio circostante” (cioè il sito tutelato direttamente) “dalle quali siano effettivamente visibili l’insieme del promontorio o le sue parti: i centri storici contermini, i litorali di pertinenza e le aree archeologiche limitrofe (e viceversa che risultino visibili dalle zone sottoposte a tutela diretta), in particolare, ove dovesse occorrere, le Soprintendenze di settore forniranno puntualmente, su eventuale richiesta dei soggetti interessati, dati sulla individuazione dei beni immobili (edifici e terreni) soggetti indirettamente al presente decreto ai sensi dell’art.49 del citato decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.490”.<br />Orbene, anche se le Amministrazioni per i Beni Culturali possono imporre il vincolo indiretto con qualsiasi modalità a loro giudizio più opportuna ed a prescindere se un vincolo indiretto di “visuale” di edifici o immobili rilevanti sotto il profilo culturale possa estendersi “sino all’orizzonte”, va comunque tenuto presente che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.490/1999, il vincolo stesso deve pur sempre essere trascritto nei registri immobiliari; è evidente, quindi, che qualunque sia il modo con cui si intende apporlo, i riferimenti catastali delle singole proprietà immobiliari vincolate debbono essere sempre specificati e tanto, di fatto, obbliga proprio all’individuazione di ogni specifico immobile o area di riferimento, nella fattispecie, però, completamente assente e neppure desumibile da una planimetria esplicativa o riepilogativa.<br />Diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento, la fascia (o le fasce) di terreno (o area o territorio) interessata e la perimetrazione del vincolo indiretto debbono, quindi, sempre essere effettuate e non solo perché necessita la trascrizione ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.490 /1999, ma anche per un ovvio principio di trasparenza dell’azione amministrativa, dal momento che ogni soggetto proprietario o possessore del bene vincolato																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche:<br />
&#8211; dichiara improcedibile il ricorso introduttivo in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse;<br />
&#8211; accoglie il successivo atto di motivi aggiunti al medesimo proposto per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli impugnati decreti datati 30.4.2004, adottati dalla Soprintendenza regionale per i Beni e le Attività Culturali delle M<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-2-2005-n-579/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.973</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-973/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Vacirca Pres. &#8211; G. Di Nunzio Est. Bastione Mediceo S.R.L. (Avv. R. Righi) contro il Comune di Pistoia (non costituito) anche a seguito di diffida ex art. 25 D.P.R. n. 3/1957 non è configurabile un silenzio-rifiuto dell&#8217;Amministrazione su una istanza di variante di un piano particolareggiato in quanto trattasi</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-973/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.973</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. &#8211; G. Di Nunzio Est.<br /> Bastione Mediceo S.R.L. (Avv. R. Righi) contro il Comune di Pistoia (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>anche a seguito di diffida ex art. 25 D.P.R. n. 3/1957 non è configurabile un silenzio-rifiuto dell&#8217;Amministrazione su una istanza di variante di un piano particolareggiato in quanto trattasi di provvedimento ad emanazione discrezionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Istanza di variante di un piano urbanistico particolareggiato – Provvedimento ad emanazione discrezionale e non vincolata &#8211; Inerzia della P.A. &#8211; Diffida a provvedere ex art. 25 D.P.R. n. 3/1957 – Silenzio-rifiuto – Non è configurabile &#8211; Ricorso ex art. 2 L. 205/00 &#8211; Rigetto</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La variante di un piano urbanistico particolareggiato – a differenza, adesso, di quella di un piano di lottizzazione ad iniziativa di parte – è un provvedimento ad emanazione discrezionale e non vincolata. Pertanto, anche a seguito di diffida a provvedere ex art. 25 D.P.R. n. 3/1957, non è configurabile un silenzio-rifiuto in caso di inerzia dell’Amministrazione. Ne consegue il rigetto del ricorso proposto ex art. 2 L. 205/00 in quanto il silenzio-rifiuto non si è procedimentalizzato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1502/2004 proposto da</p>
<p><b>SOC. BASTIONE MEDICEO S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Righi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via A. La Marmora n. 14;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE DI PISTOIA</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del silenzio-rifiuto reso da Comune di Pistoia, in persona del legale rappresentante pro-tempore , in ordine di diffida a provvedere ex art. 25 D.P.R. n. 3/1957 presentata dalla ricorrente e notificata all’Amministrazione comunale in data 1 marzo 2004;</p>
<p>e  per la declaratoria<br />
dell’obbligo del Comune di Pistoia di pronunciarsi in ordine alla istanza di “variante parziale del vigente piano particolareggiato ex Breda zona Ovest di Pistoia” presentata dalla ricorrente all’Amministrazione comunale in data 26 settembre 2003;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente a sostegno della propria difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2004, il Consigliere dott. Giuseppe Di Nunzio;<br />
Udito, altresì, per la parte ricorrente l’avv. R. Righi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO   e   DIRITTO</b></p>
<p>La società ricorrente ha presentato all’intimato Comune l’istanza di variante di piano particolareggiato di cui in epigrafe.<br />
Seguita la diffida ai sensi dell’a. 25 del T.U. P.I., la società ha proposto il presente ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, come previsto dall’a. 2 L. 205/00.<br />
Il ricorso, tuttavia, non può essere accolto, per mancanza di un presupposto – necessario per il consolidato orientamento giurisprudenziale – perchè si formi il silenzio significativo della Pubblica Amministrazione, oggetto del giudizio di cui al menzionato a. 2 L. 205/00.<br />
Il presupposto in questione è costituito dalla necessità che l’atto richiesto all’amministrazione competente sia vincolato nell’emanazione – ovvero sia un atto dovuto – anche se è discrezionale nel contenuto.<br />
Orbene la variante di un piano urbanistico particolareggiato – a differenza, adesso, di quella di un piano di lottizzazione ad iniziativa di parte – è un provvedimento ad emanazione discrezionale e non vincolata.<br />
Il silenzio-rifiuto ex a. 25 T.U. cit., in conclusione, non si è procedimentalizzato e il ricorso in esame deve essere respinto.<br />
Non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Ia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 19 ottobre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Giuseppe DI NUNZIO	&#8211; Consigliere, est. rel.<br />	<br />
Eleonora DI SANTO	#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-973/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.973</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1313</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-2-2005-n-1313/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-2-2005-n-1313/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1313</a></p>
<p>Pres. Monteleone, Est. Polidori C.R. (Avv. Lorenzo Mazzeo) contro Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini e Bruno Ricci) sulla possibilità di emanare un&#8217;ordinanza contingibile ed urgente che ordini lo sgombero di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-2-2005-n-1313/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1313</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-2-2005-n-1313/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1313</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Monteleone, Est. Polidori<br /> C.R. (Avv. Lorenzo Mazzeo) contro Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini e Bruno Ricci)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di emanare un&#8217;ordinanza contingibile ed urgente che ordini lo sgombero di un immobile per ragioni igienico-sanitarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto Amministrativo – Comunicazione di avviso di avvio del procedimento – In caso di emanazione di ordinanza contingibile ed urgente – Obbligo – Non sussiste.</p>
<p>2. Comune e Provincia – Ordinanza contingibile ed urgente – Possibilità di ordinare di sgombero di un immobile per motivi igienico-sanitari – Sussiste.</p>
<p>3.  Comune e Provincia – Ordinanza contingibile ed urgente – Principi in materia di autotutela decisoria della P.A. – Inapplicabilità – Ragioni &#8211; Fattispecie.</p>
<p>4. Atto Amministrativo – Motivazione per relationem – Legittimità – Presupposti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Non costituisce causa di illegittimità delle ordinanze contingibili ed urgenti la circostanza che sia stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei destinatari delle stesse, giacché le particolari esigenze di celerità del procedimento previste dall’art. 7 della legge n. 241/1990 costituiscono uno dei presupposti che legittimano l’adozione di tali provvedimenti.</p>
<p>2. Il pericolo di un danno grave ed imminente per la incolumità pubblica, al quale non si possa fare fronte con i mezzi ordinari e che richieda un intervento immediato, costituisce presupposto per la adozione di un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente anche laddove tale pericolo derivi dalle condizioni di degrado igienico-sanitario nelle quali versa un immobile.</p>
<p>3. A fronte del prioritario interesse alla tutela dell’incolumità pubblica che giustifica l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti e della inapplicabilità dei principi in materia di autotutela decisoria a tali provvedimenti, è sufficientemente motivata un’ordinanza contingibile ed urgente con cui si ordina lo sgombero di un immobile in cui si fa riferimento al rischio di patologie a carattere diffusivo e contagioso derivante dalle pessime condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in questione.</p>
<p>4. In base all’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, è consentito l’uso della motivazione per relationem con riferimento ad altro atto che deve essere indicato e reso disponibile, e tale disponibilità, deve essere intesa nel senso che deve essere consentito all’interessato di prenderne visione, chiederne la produzione in giudizio e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, sicchè non sussiste l’obbligo dell’amministrazione di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma, al contrario, deve ritenersi sussistente in capo alla stessa soltanto l’obbligo di indicare gli estremi degli atti in questione e di renderli disponibili a richiesta dell’interessato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione quarta</b></p>
<p>con l’intervento dei signori Magistrati:<br />
Nicolò Monteleone, 		Presidente<br />
&#8211; Renata Emma Ianigro,		Referendario<br />
&#8211; Carlo Polidori,			Referendario &#8211; estensore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 7326/2004, proposto dalla</p>
<p><b>società CERCONE Raffaele</b>, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dall’Avvocato Lorenzo Mazzeo, con il quale è  elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Matteotti n. 7,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Napoli</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini e Bruno Ricci, con i quali è elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo,</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento del Comune di Napoli &#8211; Servizio Assegnazione Immobili, n. 1869/AD in data 8 marzo 2004, con il quale è stata disposta la revoca della concessione dell’alloggio di servizio in uso al ricorrente, dell’ordinanza del Comune di Napoli &#8211; Servizio Assegnazione Immobili, n. 28 in data 29 marzo 2004, con la quale è stato disposto lo sgombero coatto del predetto alloggio, della nota della Azienda Sanitaria Locale &#8211; Distretto sanitario di Base n. 47 Vomero Arenella, con la quale è stato comunicato lo stato igienico-sanitario dell’immobile in questione, e di ogni altro atto preordinato, connesso  e consequenziale, nonché</p>
<p>PER L’ACCERTAMENTO<br />
del diritto del ricorrente a conservare l’uso del suddetto immobile;</p>
<p>Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore il Referendario Carlo Polidori;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 9 febbraio  2005 gli avvocati A. Daniele, per delega dell’avvocato L. Mazzeo, e B. Crimaldi ;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Dalla nota n. 1869/AD in data 8 marzo 2004 si rileva che il Dirigente del Servizio Assegnazione Immobili del Comune di Napoli ha diffidato il ricorrente a rilasciare, entro il termine di tre giorni, l’alloggio di servizio ubicato all’interno dell’edificio scolastico di via Merliani n. 36, evidenziando che tale alloggio risulta occupato senza titolo dal ricorrente e &#8211; secondo quanto comunicato dalla Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 &#8211; versa in pessime condizioni igienico-sanitarie che “costituiscono il rischio di patologie a carattere diffusivo e contagioso” in quanto i locali dell’alloggio in questione affacciano su un corridoio di accesso alle aule.<br />
Con la successiva ordinanza sindacale n. 28 del 29 marzo 2004, tenuto conto dell’inottemperanza del ricorrente al suddetto atto di diffida, è stato disposto lo sgombero coatto dell’alloggio di servizio, al fine di procedere alla bonifica dello stesso.<br />
Nel presente ricorso, ritualmente notificato e depositato il sig Cercone afferma di aver lavorato per quasi trent’anni alle dipendenze del Comune di Napoli in qualità di custode, che l’alloggio in questione gli fu assegnato quando gli venne affidata la guardiania del plesso scolastico di via Merliani e che prima del suo collocamento in congedo presentò domanda per l’assegnazione di un alloggio residenziale pubblico, senza però ricevere alcuna comunicazione da parte dell’Amministrazione. Deduce altresì che, nonostante il collocamento in quiescenza, avvenuto nel lontano 1993, ha continuato ad usufruire dell’alloggio di servizio corrispondendo il dovuto canone di locazione, sicché del tutto inaspettatamente il Comune di Napoli gli ha ingiunto il rilascio dell’immobile, senza tener conto della sua età avanzata e delle sue condizioni di salute. Quindi impugna i provvedimenti in epigrafe indicati  e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi.<br />
1.	Violazione dell’art. 7 e seg. della legge n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; sviamento. Il Comune di Napoli ha omesso la comunicazione dell’avvio del procedimento relativo alla revoca della concessione dell’alloggio di servizio.<br />	<br />
2.	 Violazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990; violazione dell’art. 97 Cost.; difetto dei presupposti;  sviamento; inesistenza di motivazione e di istruttoria; difetto di interesse pubblico. Il provvedimento di revoca della concessione dell’alloggio di servizio difetta di una specifica e circostanziata motivazione, limitandosi ad “enunciare meri principi ed astratte opportunità amministrative”. Inoltre non sono stati indicati in motivazione, né trasmessi al ricorrente gli atti istruttori relativi alle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile. Infine il ricorrente sostiene che nessun medico legale o personale della ASL ha effettuato un sopralluogo nell’alloggio di servizio per costatarne  le condizioni igieniche e che egli stesso, sin da quando ricopriva il ruolo di custode, più volte ha rappresentato l’esistenza di “pericolose infiltrazioni che causano percolazioni nella colonna fecale del plesso, scarico che, per forza di cose, passa anche per l’appartamento condotto dal ricorrente, causando l’asserito cattivo odore”. <br />	<br />
3.	Difetto di interesse pubblico; ingiustizia; mancata comparazione con il sacrificio del privato; difetto di motivazione; sviamento; inesistenza dei presupposti. Posto che la revoca della concessione dell’alloggio di servizio si configura come provvedimento di autotutela, l’Amministrazione, in ossequio ai consolidati principi in materia, avrebbe dovuto evidenziare in motivazione l’interesse pubblico concreto ed attuale che giustifica l’esercizio dell’autotutela e l’avvenuta comparazione con il sacrificio dell’interesse del privato e tener conto dell’incidenza di tale provvedimento su una situazione consolidata.<br />	<br />
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 17 giugno 2004 e con memoria depositata in data 28 gennaio 2005 ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che l’ordinanza sindacale con cui è stato disposto lo sgombero coatto dell’alloggio di servizio non si configura come un provvedimento di revoca di una concessione, ma come un’ordinanza contingibile ed urgente adottata &#8211; ai sensi dell’art. 50, comma 5,  del D. Lgs. n. 267/2000 &#8211; al fine di tutelare l’interesse primario all’incolumità pubblica a fronte di un’emergenza sanitaria a carattere esclusivamente locale. In data 21 febbraio 2005 il Comune di Napoli  ha depositato ulteriori documenti dai quali si evince, tra l’altro, che lo sgombero è stato eseguito in data 19 maggio 2004.<br />
Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005 la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	In via preliminare il Collegio osserva  che, secondo l’art. 50, comma 5,  del D. Lgs. n. 267/2000, “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale” e che l’impugnata ordinanza sindacale di sgombero deve essere correttamente qualificata come un’ordinanza contingibile ed urgente  adotta ai sensi del predetto art. 50, comma 5,  in quanto con la stessa non  viene data esecuzione ad alcun provvedimento di revoca di una preesistente concessione (come sostenuto dal ricorrente), ma viene perseguito l’interesse primario alla tutela dell’incolumità pubblica (come correttamente prospettato dal Comune di Napoli).  <br />	<br />
Infatti, quanto alla necessità di provvedere allo sgombero dei locali occupati dal ricorrente, sin dall’atto di diffida in data 8 marzo 2004 l’Amministrazione ha evidenziato non soltanto l’occupazione senza titolo dell’alloggio di servizio, ma soprattutto “il rischio di patologie a carattere diffusivo e contagioso” derivante dal fatto che i predetti locali versano in pessime condizioni igienico-sanitarie (peraltro riconosciute dallo stesso ricorrente nell’ambito delle censure dedotte con il  terzo motivo) ed affacciano su un corridoio di accesso alle aule 2, 3, 4 e 5 dell’edificio scolastico di via Merliani. Inoltre, con particolare riferimento alle ragioni di urgenza, il Dirigente medico dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 nella  nota del 10 febbraio 2004 ha rappresentato al competente dirigente scolastico l’esigenza inderogabile di procedere allo sgombero ed alla bonifica dell’alloggio di servizio entro trenta giorni dal ricevimento della predetta nota e che, “trascorso inutilmente tale termine, si provvederà alla chiusura, quale misura minima, delle classi 2, 3 ,4 e 5”. Infine,  lo sgombero è stato correttamente disposto da un Assessore per delega del Sindaco, e non dal dirigente responsabile della gestione degli alloggi di servizio,  che invece sarebbe stato competente a provvedere se fosse stato necessario dare esecuzione ad un precedente provvedimento di revoca di una concessione. </p>
<p>2.	Stante quanto precede risultano infondati sia il primo che il terzo motivo di ricorso, in quanto entrambi, partendo dall’erroneo presupposto che gli atti impugnati sottintendano un provvedimento di revoca di una concessione, sono incentrati sulla violazione delle regole in materia di esercizio del potere di autotutela.<br />	<br />
Invece, posto che l’impugnata ordinanza di sgombero deve essere correttamente qualificata come un’ordinanza contingibile ed urgente,  riguardo alla dedotta omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento, è sufficiente evidenziare che l’art. 7 della legge n. 241/1990 prevede espressamente la possibilità di omettere tale comunicazione laddove “sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento” e che, secondo una consolidata giurisprudenza, non costituisce causa di illegittimità delle ordinanze contingibili ed urgenti la circostanza che sia stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei destinatari delle stesse, giacché le particolari esigenze di celerità del procedimento previste dall’art. 7 della legge n. 241/1990 costituiscono uno dei presupposti che legittimano l’adozione di tali provvedimenti (ex multis T.A.R. Puglia Bari, 26 maggio 2004, n. 2285;  T.A.R. Emilia Romagna Parma, 25 ottobre 1999, n. 678; Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 1997, n. 354).<br />
In merito alle censure sollevate con il terzo motivo, si deve poi ricordare che il pericolo di un danno grave ed imminente per la incolumità pubblica, al quale non si possa fare fronte con i mezzi ordinari e che richieda un intervento immediato, costituisce presupposto per la adozione di un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente  anche laddove tale pericolo derivi dalle condizioni di degrado igienico-sanitario nelle quali versa  un immobile e che,  in caso di lungo tempo trascorso, il decorso del tempo può aggravare e non sanare il riscontrato pericolo (T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 20 agosto 2001, n. 3863). Pertanto, a fronte del prioritario interesse alla tutela dell’incolumità pubblica che giustifica l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti  e della inapplicabilità dei principi in materia di autotutela decisoria a tali provvedimenti,  l’impugnata ordinanza di sgombero risulta adeguatamente motivata attraverso il riferimento al rischio di patologie a carattere diffusivo e contagioso derivante dalle pessime condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio in questione. </p>
<p>3.	Quanto alle censure dedotte con il secondo motivo, l’affermazione del ricorrente, secondo la quale nessun medico legale della ASL ha effettuato un sopralluogo nell’alloggio di servizio per costatarne  le condizioni igieniche, risulta palesemente smentita dalla nota a firma del Dirigente medico dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 in data 10 febbraio 2004, dalla quale si evince che in occasione di un sopralluogo effettuato in data 6 febbraio 2004 sono stati visionati anche i locali occupati dall’ex custode della scuola. <br />	<br />
Inoltre in base all’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, è consentito l’uso della motivazione per relationem con riferimento ad altro atto che deve essere indicato e reso disponibile, e tale disponibilità, secondo la giurisprudenza (ex multis, Cons Stato, Sez. IV, 20 ottobre 2000, n. 5619; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 10 novembre 2004, n. 16730), deve essere intesa nel senso che deve essere consentito all’interessato di prenderne visione, chiederne la produzione in giudizio e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, sicchè non sussiste l’obbligo dell’amministrazione di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma, al contrario, deve ritenersi sussistente in capo alla stessa soltanto l’obbligo di indicare gli estremi degli atti in questione e di renderli disponibili a richiesta dell’interessato.<br />
	Pertanto risultano infondate le censure relative al difetto di motivazione e di istruttoria e alla mancanza dei presupposti necessari per l’adozione dei provvedimenti impugnati. Infatti la predetta nota a firma del dirigente medico dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, pur non essendo stata notificata al ricorrente, è stata comunque depositata in giudizio in data 1° febbraio 2005, fermo restando che le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione all’adozione del provvedimenti impugnati sono puntualmente indicate nella motivazione degli stessi, come si è già evidenziato in occasione dell’esame del terzo motivo.  																																																																																												</p>
<p>4.	Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto perché infondato. Sussistono peraltro giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sezione IV, definitivamente pronunciando in merito al ricorso n. 7326/2004, lo respinge perché infondato.  Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 9 febbraio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-2-2005-n-1313/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1313</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1315</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-2-2005-n-1315/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-2-2005-n-1315/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1315</a></p>
<p>Pres. Monteleone, Est. Polidori E.R. (Avv. Enrico Soprano) contro Ministero del Tesoro (Avvocatura dello Stato) sulla natura dei provvedimenti di inquadramento dei pubblici dipendenti 1. Pubblico impiego – Regime ante D.Lgs. n. 165/2001 – Atto di inquadramento – Natura di atto autoritativo dell’Amministrazione – Conseguenze. 2. Pubblico impiego – Azione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-2-2005-n-1315/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1315</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-2-2005-n-1315/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1315</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Monteleone, Est. Polidori<br /> E.R. (Avv. Enrico Soprano) contro Ministero del Tesoro (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura dei provvedimenti di inquadramento dei pubblici dipendenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Regime ante D.Lgs. n. 165/2001 – Atto di inquadramento – Natura di atto autoritativo dell’Amministrazione – Conseguenze.</p>
<p>2. Pubblico impiego – Azione di accertamento del diritto a ricoprire una determinata qualifica funzionale – Omessa impugnazione del provvedimento di inquadramento – Inammissibilità del ricorso – Va dichiarata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’atto di inquadramento del personale si configura come un provvedimento autoritativo, con il quale l’Amministrazione definisce lo status giuridico ed economico del dipendente nell’ambito del proprio apparato organizzativo, sicché nei confronti di tale atto sono configurabili solo posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, come tali insuscettibili di autonoma azione di accertamento ed è pertanto inammissibile il ricorso del pubblico dipendente, proposto prima della novella di cui al D.Lgs. n.165/2001, volto all’accertamento ed alla declaratoria del diritto alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera ed all’inquadramento in una qualifica funzionale diversa, non esistendo un diritto soggettivo del dipendente stesso ad ottenere l’attribuzione di detta qualifica.</p>
<p>2. Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso con cui si richiede l’inquadramento in una determinata qualifica professionale in caso di omessa tempestiva impugnazione del provvedimento di inquadramento adottato nei confronti della  ricorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
NAPOLI &#8211; QUARTA  SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
NICOLO&#8217; MONTELEONE, 		Presidente<br />
&#8211; RENATA EMMA IANIGRO,  		Referendario<br />
&#8211; CARLO POLIDORI,			Referendario relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Visto il ricorso n. 2493/1985 proposto da</p>
<p><b>ERCOLANESE Rita</b> rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Soprano, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, via Vito Fornari n. 4,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero del Tesoro</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è ope legis domiciliato alla via Diaz n. 11,</p>
<p>per l’accertamento<br />
del diritto della ricorrente all’inquadramento nell’ottava qualifica funzionale di cui alla legge n. 312/1980, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1978 e con decorrenza economica dal 1° luglio 1978, e del diritto alla promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparato di cui all’art. 155, ultimo comma, della legge n. 312/1980, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive, maggiorate di interessi e svalutazione, nonché</p>
<p>per l’annullamento<br />
ove necessario, del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’atto di diffida notificato in data 30 gennaio 1985,</p>
<p>Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore, Referendario Carlo Polidori;<br />
Udito alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005 l’avvocato Anna Polito, per delega dell’avvocato Enrico Soprano;</p>
<p>RITENUTO che il presente ricorso può essere deciso con &#8220;sentenza succintamente motivata”, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, essendo di agevole definizione e non ostandovi la circostanza che la causa sia stata trattata in udienza pubblica (in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2001, n. 268; T.A.R. Campania, Sez. IV, 7 agosto 2003, n. 11010);<br />
CONSIDERATO che, secondo una consolidata giurisprudenza, l’atto di inquadramento del personale si configura come un provvedimento autoritativo, con il quale l’Amministrazione definisce lo status giuridico ed economico del dipendente nell’ambito del proprio apparato organizzativo, sicché nei confronti di tale atto sono configurabili solo posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, come tali insuscettibili di autonoma azione di accertamento. Di conseguenza, è inammissibile il ricorso del pubblico dipendente volto all’accertamento ed alla declaratoria del diritto alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera ed all’inquadramento in una qualifica funzionale diversa, non esistendo un diritto soggettivo del dipendente stesso ad ottenere l’attribuzione di detta qualifica (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5204; 18 maggio 2004, n. 3191);<br />
CONSIDERATO  che il presente ricorso, <br />
&#8211; non mira all’annullamento del provvedimento di inquadramento adottato nei confronti della ricorrente in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, ma è volto all’accertamento del diritto alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera e a<br />
&#8211;  risulta notificato soltanto in data 26 aprile 1985, cioè a distanza di oltre quattro anni dall’entrata in vigore della legge n. 312/1980 e non contiene neppure l’indicazione degli estremi del provvedimento di inquadramento relativo alla ricorrente;<br />
&#8211; in applicazione del suddetto orientamento giurisprudenziale, deve essere dichiarato inammissibile, a causa della omessa tempestiva impugnazione del provvedimento di inquadramento adottato nei confronti della  ricorrente;<br />
CONSIDERATO che, in relazione alla natura della controversia, si ravvisano comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2493/1985,  lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-2-2005-n-1315/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1315</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.964</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-964/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-964/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.964</a></p>
<p>Pres. Est. G. Vacirca M. Biancalani rappresentato (Avv. F.B. Campagni) contro il Comune di Cantagallo (non costituito) e la Prefettura di Prato (Avvocatura dello Stato) le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici sono devolute alla cognizione dell&#8217;A.G.O. Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di iscrizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-964/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-964/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.964</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. G. Vacirca<br /> M. Biancalani rappresentato (Avv. F.B. Campagni) contro il Comune di Cantagallo (non costituito) e la Prefettura di Prato (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici sono devolute alla cognizione dell&#8217;A.G.O.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici – Giurisdizione dell&#8217;A.G.O. &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;attività amministrativa in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici concerne posizioni aventi consistenza di diritto soggettivo ed ha natura rigidamente vincolata, sicché le eventuali controversie esulano dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed appartengono a quella dell&#8217;A.G.O.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici sono devolute alla cognizione dell’A.G.O.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 964 REG. SENT.<br />
ANNO 2005<br />
n.  1706  Reg. Ric.<br />
Anno 1999</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1706/99 proposto da<br />
<b>BIANCALANI MASSIMILIANO</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Franco B.Campagni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Corso n. 1;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>il <b>COMUNE DI CANTAGALLO</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>la <b>PREFETTURA DI PRATO</b>, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata, ex lege, presso i suoi Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento dell’Ufficiale di Anagrafe 17 aprile 1999 (prot. n. 2562) di diniego della richiesta di iscrizione anagrafica nel Comune di Cantagallo, notificato in data 19 aprile 1999; nonchè di tutti gli atti presupposti, preliminari e/o conseguenti, ancorchè incogniti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della Prefettura intimata; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 febbraio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />
Udito, altresì, per la parte resistente l’avv.dello Stato G.Onano; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>	Considerato che il ricorrente ha impugnato  il diniego di iscrizione anagrafica nel comune di Cantagallo;<br />	<br />
	Considerato che la rinuncia al mandato da parte difensore non spiega effetti fino alla sua sostituzione (art. 85 c.p.c.);<br />	<br />
	Considerato che l&#8217;attività amministrativa in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici concerne posizioni aventi consistenza di diritto soggettivo ed ha natura rigidamente vincolata, sicché la controversia esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo ed appartiene a quella dell&#8217;a.g.o. (Cass., sez. un., 19-06-2000, n. 449; T.A.R. Lombardia Brescia, 17 dicembre 2003, n. 1704);<br />	<br />
	Ritenuto che il ricorso sia inammissibile e che sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.</p>
<p>	Così deciso in Firenze il 23 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:<br />	<br />
	Giovanni Vacirca			Presidente, est.  <br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio			Consigliere<br />	<br />
Eleonora Di Santo			Consigliere 																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 FEBBRAIO 2005<br />
Firenze, lì 28 FEBBRAIO 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-964/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.955</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-955/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-955/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-955/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.955</a></p>
<p>Pres. Est. G. Vacirca A. Bertani (Avv.ti F. Ravenni e N. Giallongo) contro l’Ordine degli Avvocati di Lucca (Avv. G. Iacomini) nessuna norma prevede espressamente, per i praticanti avvocati, l&#8217;ammissibilità di una sola presenza per giorno di udienza Avvocato e procuratore – Pratica legale – Diniego di proroga del secondo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-955/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.955</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-955/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.955</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. G. Vacirca<br /> A. Bertani (Avv.ti F. Ravenni e N. Giallongo) contro l’Ordine degli Avvocati di Lucca (Avv. G. Iacomini)</span></p>
<hr />
<p>nessuna norma prevede espressamente, per i praticanti avvocati, l&#8217;ammissibilità di una sola presenza per giorno di udienza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Avvocato e procuratore – Pratica legale – Diniego di proroga del secondo semestre con la motivazione che è ammissibile una sola presenza per giorno di udienza &#8211; Nessuna norma prevede tale limitazione &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il diniego di proroga del secondo semestre di pratica forense adottato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati con la motivazione che è ammissibile per i praticanti avvocati una sola presenza per giorno di udienza considerato che nessuna norma prevede espressamente tale limitazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">nessuna norma prevede espressamente, per i praticanti avvocati, l’ammissibilità di una sola presenza per giorno di udienza</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 955 REG. SENT.<br />
ANNO 2005<br />
n. 1045  Reg. Ric.<br />
Anno 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211;	I^ SEZIONE –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1045/04 proposto da<br />
<b>BERTANI ALESSANDRO</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Ravenni e Natale Giallongo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Firenze, Via Alfieri n. 19;</p>
<p align=center><b>c o n t r o</b></p>
<p>l’<b>ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Iacomini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Claudio Gattini in Firenze, Via Maggio n. 30;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della delibera del 16.4.2004 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca, notificata il successivo 23.4.2004, di reiterazione del diniego di proroga del secondo semestre di pratica forense, nonchè di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; nonchè di ogni atto presupposto connesso e/o comunque lesivo ivi compresa la deliberazione del 12.4.2002 del medesimo Ordine degli Avvocati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 22 febbraio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. A.Faccon delegato da N.Giallongo e l’avv. C.Gattini delegato da G.Iacomini;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>	Il ricorrente ha impugnato la delibera 16 aprile 2004 con cui il Consiglio dell&#8217;Ordine degli avvocati di Lucca ha negato la proroga del secondo semestre di pratica forense, confermando una determinazione già annullata in sede giurisdizionale con sentenza n. 730 del 15 marzo 2004. Nelle more del giudizio il Consiglio, con delibera del 20 ottobre 2004, in ottemperanza all’ordinanza cautelare del 9 giugno 2004, ha accolto l’istanza con riserva dell’esito del giudizio.<br />	<br />
	Il ricorso è fondato per il primo assorbente motivo, col quale si deduce violazione dell&#8217;art. 6 d.P.R. n. 101 del 1990 e dei principi enunciati nella citata sentenza. Il Consiglio ha, infatti, ritenuto che la decisione di limitare a una udienza giornaliera la presenza del praticante non fosse stata revocata in dubbio da questo Tribunale, mentre a pag. 6 della sentenza era stato chiarito che &#8220;nessuna ulteriore disposizione consente di giungere alla conclusione, in via interpretativa fatta propria dal Consiglio dell&#8217;Ordine di Lucca nella deliberazione del 12 aprile 2002, secondo cui è da ritenersi ammissibile per i praticanti avvocati una sola presenza per giorno di udienza&#8221;. Va soggiunto che, trattandosi di interpretazione delle norme, non è configurabile un onere di tempestiva impugnazione di tale delibera.<br />	<br />
	Né un fondamento normativo a tale limitazione può rinvenirsi nell&#8217;art. 4, comma 3, d.P.R. n. 101 del 1990, che prevede un potere di vigilanza sull&#8217;effettivo svolgimento del tirocinio.<br />	<br />
	Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.<br />
	Ordina che la sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Firenze il 22 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:   <br />	<br />
Giovanni Vacirca   			Presidente, est.<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio			Consigliere<br />	<br />
Bernardo Massari			Consigliere  																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 FEBBRAIO 2005<br />
Firenze, lì 28 FEBBRAIO 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-955/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.955</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.966</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-966/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-966/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.966</a></p>
<p>Pres. G. Vacirca, Est. G. Di Nunzio S. Abdelghani (Avv.ti S.C. Paoli e M. Lupo) contro il Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato) sul riparto di giurisdizione in caso di impugnazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana per iuris communicatione Giurisdizione e competenza – Istanza di concessione della cittadinanza italiana</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-966/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.966</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Vacirca, Est. G. Di Nunzio <br /> S. Abdelghani (Avv.ti S.C. Paoli e M. Lupo) contro il Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione in caso di impugnazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana per iuris communicatione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Istanza di concessione della cittadinanza italiana iuris communicatione – Diniego – Impugnazione &#8211; Esercizio del potere discrezionale della P.A. di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica – Giurisdizione del Giudice Amministrativo – Sussiste – Contestazione della ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge &#8211; Giurisdizione del Giudice Ordinario – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di acquisto della cittadinanza italiana iuris communicatione, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte della P.A., del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto con la conseguenza che, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario (fattispecie in cui il diniego opposto era motivato con la ritenuta esistenza di una delle cause ostative previste dall&#8217;art. 6, 1º comma, lett. b), L. n. 91/92 ed il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul riparto di giurisdizione in caso di impugnazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana per iuris communicatione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 966 REG. SENT.<br />
ANNO 2005<br />
n.  1612  Reg. Ric.<br />
Anno 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211;	I^ SEZIONE –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1612/04 proposto da<br />
<b>ABDELGHANI SOROURI</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefania Celenza Paoli e Marina Lupo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Firenze, Corso Italia n. 29;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>il <b>MINISTERO DELL’INTERNO</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato, ex lege, presso i suoi Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento del Ministro dell’Interno prot.n.K10C/115329 del 19 dicembre 2003, con il quale è stata respinta l’istanza presentata dal ricorrente per ottenere la concessione della cittadinanza italiana.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 febbraio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />
Uditi, altresì, per le parti lavv. M.Lupo e l’avv.dello Stato G.Onano;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>	Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata respinta l&#8217;istanza di concessione della cittadinanza italiana, richiesta iuris communicatione a seguito di matrimonio con una cittadina italiana ai sensi dell&#8217;art. 5 l. n. 91 del 1992.<br />	<br />
	Deve rilevarsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In tema di acquisto della cittadinanza italiana iuris communicatione, infatti, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte della p.a., del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., sez. un., 27 gennaio 1995, n. 1000; Cons. Stato, sez. IV, 5 agosto 1999, n. 1345; Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2000, n. 6707; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 19 luglio 2004, n. 3139).<br />	<br />
	Nel caso in esame il provvedimento di diniego è motivato non con ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, ma con la ritenuta esistenza di una delle cause ostative previste dall&#8217;art. 6, 1º comma, lett.  b), l. 5 febbraio 1992 n. 91.<br />	<br />
	Il ricorso deve, pertanto, dichiararsi inammissibile. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.</p>
<p>	Così deciso in Firenze il 23 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:   <br />	<br />
Giovanni Vacirca   			Presidente, est.<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio			Consigliere<br />	<br />
Eleonora Di Santo			Consigliere  																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 FEBBRAIO 2005<br />
Firenze, lì 28 FEBBRAIO 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-966/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.966</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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