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	<title>28/2/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/2/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1313</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-2-2005-n-1313/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-2-2005-n-1313/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1313</a></p>
<p>Pres. Monteleone, Est. Polidori C.R. (Avv. Lorenzo Mazzeo) contro Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini e Bruno Ricci) sulla possibilità di emanare un&#8217;ordinanza contingibile ed urgente che ordini lo sgombero di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-2-2005-n-1313/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1313</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-2-2005-n-1313/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1313</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Monteleone, Est. Polidori<br /> C.R. (Avv. Lorenzo Mazzeo) contro Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini e Bruno Ricci)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di emanare un&#8217;ordinanza contingibile ed urgente che ordini lo sgombero di un immobile per ragioni igienico-sanitarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto Amministrativo – Comunicazione di avviso di avvio del procedimento – In caso di emanazione di ordinanza contingibile ed urgente – Obbligo – Non sussiste.</p>
<p>2. Comune e Provincia – Ordinanza contingibile ed urgente – Possibilità di ordinare di sgombero di un immobile per motivi igienico-sanitari – Sussiste.</p>
<p>3.  Comune e Provincia – Ordinanza contingibile ed urgente – Principi in materia di autotutela decisoria della P.A. – Inapplicabilità – Ragioni &#8211; Fattispecie.</p>
<p>4. Atto Amministrativo – Motivazione per relationem – Legittimità – Presupposti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Non costituisce causa di illegittimità delle ordinanze contingibili ed urgenti la circostanza che sia stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei destinatari delle stesse, giacché le particolari esigenze di celerità del procedimento previste dall’art. 7 della legge n. 241/1990 costituiscono uno dei presupposti che legittimano l’adozione di tali provvedimenti.</p>
<p>2. Il pericolo di un danno grave ed imminente per la incolumità pubblica, al quale non si possa fare fronte con i mezzi ordinari e che richieda un intervento immediato, costituisce presupposto per la adozione di un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente anche laddove tale pericolo derivi dalle condizioni di degrado igienico-sanitario nelle quali versa un immobile.</p>
<p>3. A fronte del prioritario interesse alla tutela dell’incolumità pubblica che giustifica l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti e della inapplicabilità dei principi in materia di autotutela decisoria a tali provvedimenti, è sufficientemente motivata un’ordinanza contingibile ed urgente con cui si ordina lo sgombero di un immobile in cui si fa riferimento al rischio di patologie a carattere diffusivo e contagioso derivante dalle pessime condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in questione.</p>
<p>4. In base all’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, è consentito l’uso della motivazione per relationem con riferimento ad altro atto che deve essere indicato e reso disponibile, e tale disponibilità, deve essere intesa nel senso che deve essere consentito all’interessato di prenderne visione, chiederne la produzione in giudizio e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, sicchè non sussiste l’obbligo dell’amministrazione di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma, al contrario, deve ritenersi sussistente in capo alla stessa soltanto l’obbligo di indicare gli estremi degli atti in questione e di renderli disponibili a richiesta dell’interessato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione quarta</b></p>
<p>con l’intervento dei signori Magistrati:<br />
Nicolò Monteleone, 		Presidente<br />
&#8211; Renata Emma Ianigro,		Referendario<br />
&#8211; Carlo Polidori,			Referendario &#8211; estensore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 7326/2004, proposto dalla</p>
<p><b>società CERCONE Raffaele</b>, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dall’Avvocato Lorenzo Mazzeo, con il quale è  elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Matteotti n. 7,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Napoli</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini e Bruno Ricci, con i quali è elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo,</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento del Comune di Napoli &#8211; Servizio Assegnazione Immobili, n. 1869/AD in data 8 marzo 2004, con il quale è stata disposta la revoca della concessione dell’alloggio di servizio in uso al ricorrente, dell’ordinanza del Comune di Napoli &#8211; Servizio Assegnazione Immobili, n. 28 in data 29 marzo 2004, con la quale è stato disposto lo sgombero coatto del predetto alloggio, della nota della Azienda Sanitaria Locale &#8211; Distretto sanitario di Base n. 47 Vomero Arenella, con la quale è stato comunicato lo stato igienico-sanitario dell’immobile in questione, e di ogni altro atto preordinato, connesso  e consequenziale, nonché</p>
<p>PER L’ACCERTAMENTO<br />
del diritto del ricorrente a conservare l’uso del suddetto immobile;</p>
<p>Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore il Referendario Carlo Polidori;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 9 febbraio  2005 gli avvocati A. Daniele, per delega dell’avvocato L. Mazzeo, e B. Crimaldi ;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Dalla nota n. 1869/AD in data 8 marzo 2004 si rileva che il Dirigente del Servizio Assegnazione Immobili del Comune di Napoli ha diffidato il ricorrente a rilasciare, entro il termine di tre giorni, l’alloggio di servizio ubicato all’interno dell’edificio scolastico di via Merliani n. 36, evidenziando che tale alloggio risulta occupato senza titolo dal ricorrente e &#8211; secondo quanto comunicato dalla Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 &#8211; versa in pessime condizioni igienico-sanitarie che “costituiscono il rischio di patologie a carattere diffusivo e contagioso” in quanto i locali dell’alloggio in questione affacciano su un corridoio di accesso alle aule.<br />
Con la successiva ordinanza sindacale n. 28 del 29 marzo 2004, tenuto conto dell’inottemperanza del ricorrente al suddetto atto di diffida, è stato disposto lo sgombero coatto dell’alloggio di servizio, al fine di procedere alla bonifica dello stesso.<br />
Nel presente ricorso, ritualmente notificato e depositato il sig Cercone afferma di aver lavorato per quasi trent’anni alle dipendenze del Comune di Napoli in qualità di custode, che l’alloggio in questione gli fu assegnato quando gli venne affidata la guardiania del plesso scolastico di via Merliani e che prima del suo collocamento in congedo presentò domanda per l’assegnazione di un alloggio residenziale pubblico, senza però ricevere alcuna comunicazione da parte dell’Amministrazione. Deduce altresì che, nonostante il collocamento in quiescenza, avvenuto nel lontano 1993, ha continuato ad usufruire dell’alloggio di servizio corrispondendo il dovuto canone di locazione, sicché del tutto inaspettatamente il Comune di Napoli gli ha ingiunto il rilascio dell’immobile, senza tener conto della sua età avanzata e delle sue condizioni di salute. Quindi impugna i provvedimenti in epigrafe indicati  e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi.<br />
1.	Violazione dell’art. 7 e seg. della legge n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; sviamento. Il Comune di Napoli ha omesso la comunicazione dell’avvio del procedimento relativo alla revoca della concessione dell’alloggio di servizio.<br />	<br />
2.	 Violazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990; violazione dell’art. 97 Cost.; difetto dei presupposti;  sviamento; inesistenza di motivazione e di istruttoria; difetto di interesse pubblico. Il provvedimento di revoca della concessione dell’alloggio di servizio difetta di una specifica e circostanziata motivazione, limitandosi ad “enunciare meri principi ed astratte opportunità amministrative”. Inoltre non sono stati indicati in motivazione, né trasmessi al ricorrente gli atti istruttori relativi alle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile. Infine il ricorrente sostiene che nessun medico legale o personale della ASL ha effettuato un sopralluogo nell’alloggio di servizio per costatarne  le condizioni igieniche e che egli stesso, sin da quando ricopriva il ruolo di custode, più volte ha rappresentato l’esistenza di “pericolose infiltrazioni che causano percolazioni nella colonna fecale del plesso, scarico che, per forza di cose, passa anche per l’appartamento condotto dal ricorrente, causando l’asserito cattivo odore”. <br />	<br />
3.	Difetto di interesse pubblico; ingiustizia; mancata comparazione con il sacrificio del privato; difetto di motivazione; sviamento; inesistenza dei presupposti. Posto che la revoca della concessione dell’alloggio di servizio si configura come provvedimento di autotutela, l’Amministrazione, in ossequio ai consolidati principi in materia, avrebbe dovuto evidenziare in motivazione l’interesse pubblico concreto ed attuale che giustifica l’esercizio dell’autotutela e l’avvenuta comparazione con il sacrificio dell’interesse del privato e tener conto dell’incidenza di tale provvedimento su una situazione consolidata.<br />	<br />
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 17 giugno 2004 e con memoria depositata in data 28 gennaio 2005 ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che l’ordinanza sindacale con cui è stato disposto lo sgombero coatto dell’alloggio di servizio non si configura come un provvedimento di revoca di una concessione, ma come un’ordinanza contingibile ed urgente adottata &#8211; ai sensi dell’art. 50, comma 5,  del D. Lgs. n. 267/2000 &#8211; al fine di tutelare l’interesse primario all’incolumità pubblica a fronte di un’emergenza sanitaria a carattere esclusivamente locale. In data 21 febbraio 2005 il Comune di Napoli  ha depositato ulteriori documenti dai quali si evince, tra l’altro, che lo sgombero è stato eseguito in data 19 maggio 2004.<br />
Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005 la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	In via preliminare il Collegio osserva  che, secondo l’art. 50, comma 5,  del D. Lgs. n. 267/2000, “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale” e che l’impugnata ordinanza sindacale di sgombero deve essere correttamente qualificata come un’ordinanza contingibile ed urgente  adotta ai sensi del predetto art. 50, comma 5,  in quanto con la stessa non  viene data esecuzione ad alcun provvedimento di revoca di una preesistente concessione (come sostenuto dal ricorrente), ma viene perseguito l’interesse primario alla tutela dell’incolumità pubblica (come correttamente prospettato dal Comune di Napoli).  <br />	<br />
Infatti, quanto alla necessità di provvedere allo sgombero dei locali occupati dal ricorrente, sin dall’atto di diffida in data 8 marzo 2004 l’Amministrazione ha evidenziato non soltanto l’occupazione senza titolo dell’alloggio di servizio, ma soprattutto “il rischio di patologie a carattere diffusivo e contagioso” derivante dal fatto che i predetti locali versano in pessime condizioni igienico-sanitarie (peraltro riconosciute dallo stesso ricorrente nell’ambito delle censure dedotte con il  terzo motivo) ed affacciano su un corridoio di accesso alle aule 2, 3, 4 e 5 dell’edificio scolastico di via Merliani. Inoltre, con particolare riferimento alle ragioni di urgenza, il Dirigente medico dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 nella  nota del 10 febbraio 2004 ha rappresentato al competente dirigente scolastico l’esigenza inderogabile di procedere allo sgombero ed alla bonifica dell’alloggio di servizio entro trenta giorni dal ricevimento della predetta nota e che, “trascorso inutilmente tale termine, si provvederà alla chiusura, quale misura minima, delle classi 2, 3 ,4 e 5”. Infine,  lo sgombero è stato correttamente disposto da un Assessore per delega del Sindaco, e non dal dirigente responsabile della gestione degli alloggi di servizio,  che invece sarebbe stato competente a provvedere se fosse stato necessario dare esecuzione ad un precedente provvedimento di revoca di una concessione. </p>
<p>2.	Stante quanto precede risultano infondati sia il primo che il terzo motivo di ricorso, in quanto entrambi, partendo dall’erroneo presupposto che gli atti impugnati sottintendano un provvedimento di revoca di una concessione, sono incentrati sulla violazione delle regole in materia di esercizio del potere di autotutela.<br />	<br />
Invece, posto che l’impugnata ordinanza di sgombero deve essere correttamente qualificata come un’ordinanza contingibile ed urgente,  riguardo alla dedotta omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento, è sufficiente evidenziare che l’art. 7 della legge n. 241/1990 prevede espressamente la possibilità di omettere tale comunicazione laddove “sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento” e che, secondo una consolidata giurisprudenza, non costituisce causa di illegittimità delle ordinanze contingibili ed urgenti la circostanza che sia stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei destinatari delle stesse, giacché le particolari esigenze di celerità del procedimento previste dall’art. 7 della legge n. 241/1990 costituiscono uno dei presupposti che legittimano l’adozione di tali provvedimenti (ex multis T.A.R. Puglia Bari, 26 maggio 2004, n. 2285;  T.A.R. Emilia Romagna Parma, 25 ottobre 1999, n. 678; Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 1997, n. 354).<br />
In merito alle censure sollevate con il terzo motivo, si deve poi ricordare che il pericolo di un danno grave ed imminente per la incolumità pubblica, al quale non si possa fare fronte con i mezzi ordinari e che richieda un intervento immediato, costituisce presupposto per la adozione di un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente  anche laddove tale pericolo derivi dalle condizioni di degrado igienico-sanitario nelle quali versa  un immobile e che,  in caso di lungo tempo trascorso, il decorso del tempo può aggravare e non sanare il riscontrato pericolo (T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 20 agosto 2001, n. 3863). Pertanto, a fronte del prioritario interesse alla tutela dell’incolumità pubblica che giustifica l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti  e della inapplicabilità dei principi in materia di autotutela decisoria a tali provvedimenti,  l’impugnata ordinanza di sgombero risulta adeguatamente motivata attraverso il riferimento al rischio di patologie a carattere diffusivo e contagioso derivante dalle pessime condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio in questione. </p>
<p>3.	Quanto alle censure dedotte con il secondo motivo, l’affermazione del ricorrente, secondo la quale nessun medico legale della ASL ha effettuato un sopralluogo nell’alloggio di servizio per costatarne  le condizioni igieniche, risulta palesemente smentita dalla nota a firma del Dirigente medico dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 in data 10 febbraio 2004, dalla quale si evince che in occasione di un sopralluogo effettuato in data 6 febbraio 2004 sono stati visionati anche i locali occupati dall’ex custode della scuola. <br />	<br />
Inoltre in base all’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, è consentito l’uso della motivazione per relationem con riferimento ad altro atto che deve essere indicato e reso disponibile, e tale disponibilità, secondo la giurisprudenza (ex multis, Cons Stato, Sez. IV, 20 ottobre 2000, n. 5619; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 10 novembre 2004, n. 16730), deve essere intesa nel senso che deve essere consentito all’interessato di prenderne visione, chiederne la produzione in giudizio e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, sicchè non sussiste l’obbligo dell’amministrazione di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma, al contrario, deve ritenersi sussistente in capo alla stessa soltanto l’obbligo di indicare gli estremi degli atti in questione e di renderli disponibili a richiesta dell’interessato.<br />
	Pertanto risultano infondate le censure relative al difetto di motivazione e di istruttoria e alla mancanza dei presupposti necessari per l’adozione dei provvedimenti impugnati. Infatti la predetta nota a firma del dirigente medico dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, pur non essendo stata notificata al ricorrente, è stata comunque depositata in giudizio in data 1° febbraio 2005, fermo restando che le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione all’adozione del provvedimenti impugnati sono puntualmente indicate nella motivazione degli stessi, come si è già evidenziato in occasione dell’esame del terzo motivo.  																																																																																												</p>
<p>4.	Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto perché infondato. Sussistono peraltro giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sezione IV, definitivamente pronunciando in merito al ricorso n. 7326/2004, lo respinge perché infondato.  Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 9 febbraio 2005.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1315</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-2-2005-n-1315/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-2-2005-n-1315/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1315</a></p>
<p>Pres. Monteleone, Est. Polidori E.R. (Avv. Enrico Soprano) contro Ministero del Tesoro (Avvocatura dello Stato) sulla natura dei provvedimenti di inquadramento dei pubblici dipendenti 1. Pubblico impiego – Regime ante D.Lgs. n. 165/2001 – Atto di inquadramento – Natura di atto autoritativo dell’Amministrazione – Conseguenze. 2. Pubblico impiego – Azione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-2-2005-n-1315/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1315</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-2-2005-n-1315/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1315</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Monteleone, Est. Polidori<br /> E.R. (Avv. Enrico Soprano) contro Ministero del Tesoro (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura dei provvedimenti di inquadramento dei pubblici dipendenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Regime ante D.Lgs. n. 165/2001 – Atto di inquadramento – Natura di atto autoritativo dell’Amministrazione – Conseguenze.</p>
<p>2. Pubblico impiego – Azione di accertamento del diritto a ricoprire una determinata qualifica funzionale – Omessa impugnazione del provvedimento di inquadramento – Inammissibilità del ricorso – Va dichiarata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’atto di inquadramento del personale si configura come un provvedimento autoritativo, con il quale l’Amministrazione definisce lo status giuridico ed economico del dipendente nell’ambito del proprio apparato organizzativo, sicché nei confronti di tale atto sono configurabili solo posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, come tali insuscettibili di autonoma azione di accertamento ed è pertanto inammissibile il ricorso del pubblico dipendente, proposto prima della novella di cui al D.Lgs. n.165/2001, volto all’accertamento ed alla declaratoria del diritto alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera ed all’inquadramento in una qualifica funzionale diversa, non esistendo un diritto soggettivo del dipendente stesso ad ottenere l’attribuzione di detta qualifica.</p>
<p>2. Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso con cui si richiede l’inquadramento in una determinata qualifica professionale in caso di omessa tempestiva impugnazione del provvedimento di inquadramento adottato nei confronti della  ricorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
NAPOLI &#8211; QUARTA  SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
NICOLO&#8217; MONTELEONE, 		Presidente<br />
&#8211; RENATA EMMA IANIGRO,  		Referendario<br />
&#8211; CARLO POLIDORI,			Referendario relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Visto il ricorso n. 2493/1985 proposto da</p>
<p><b>ERCOLANESE Rita</b> rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Soprano, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, via Vito Fornari n. 4,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero del Tesoro</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è ope legis domiciliato alla via Diaz n. 11,</p>
<p>per l’accertamento<br />
del diritto della ricorrente all’inquadramento nell’ottava qualifica funzionale di cui alla legge n. 312/1980, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1978 e con decorrenza economica dal 1° luglio 1978, e del diritto alla promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparato di cui all’art. 155, ultimo comma, della legge n. 312/1980, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive, maggiorate di interessi e svalutazione, nonché</p>
<p>per l’annullamento<br />
ove necessario, del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’atto di diffida notificato in data 30 gennaio 1985,</p>
<p>Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore, Referendario Carlo Polidori;<br />
Udito alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005 l’avvocato Anna Polito, per delega dell’avvocato Enrico Soprano;</p>
<p>RITENUTO che il presente ricorso può essere deciso con &#8220;sentenza succintamente motivata”, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, essendo di agevole definizione e non ostandovi la circostanza che la causa sia stata trattata in udienza pubblica (in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2001, n. 268; T.A.R. Campania, Sez. IV, 7 agosto 2003, n. 11010);<br />
CONSIDERATO che, secondo una consolidata giurisprudenza, l’atto di inquadramento del personale si configura come un provvedimento autoritativo, con il quale l’Amministrazione definisce lo status giuridico ed economico del dipendente nell’ambito del proprio apparato organizzativo, sicché nei confronti di tale atto sono configurabili solo posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, come tali insuscettibili di autonoma azione di accertamento. Di conseguenza, è inammissibile il ricorso del pubblico dipendente volto all’accertamento ed alla declaratoria del diritto alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera ed all’inquadramento in una qualifica funzionale diversa, non esistendo un diritto soggettivo del dipendente stesso ad ottenere l’attribuzione di detta qualifica (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5204; 18 maggio 2004, n. 3191);<br />
CONSIDERATO  che il presente ricorso, <br />
&#8211; non mira all’annullamento del provvedimento di inquadramento adottato nei confronti della ricorrente in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, ma è volto all’accertamento del diritto alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera e a<br />
&#8211;  risulta notificato soltanto in data 26 aprile 1985, cioè a distanza di oltre quattro anni dall’entrata in vigore della legge n. 312/1980 e non contiene neppure l’indicazione degli estremi del provvedimento di inquadramento relativo alla ricorrente;<br />
&#8211; in applicazione del suddetto orientamento giurisprudenziale, deve essere dichiarato inammissibile, a causa della omessa tempestiva impugnazione del provvedimento di inquadramento adottato nei confronti della  ricorrente;<br />
CONSIDERATO che, in relazione alla natura della controversia, si ravvisano comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2493/1985,  lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-2-2005-n-1315/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1315</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.964</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-964/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-964/</guid>

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<p>Pres. Est. G. Vacirca M. Biancalani rappresentato (Avv. F.B. Campagni) contro il Comune di Cantagallo (non costituito) e la Prefettura di Prato (Avvocatura dello Stato) le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici sono devolute alla cognizione dell&#8217;A.G.O. Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di iscrizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-964/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-964/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.964</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. G. Vacirca<br /> M. Biancalani rappresentato (Avv. F.B. Campagni) contro il Comune di Cantagallo (non costituito) e la Prefettura di Prato (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici sono devolute alla cognizione dell&#8217;A.G.O.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici – Giurisdizione dell&#8217;A.G.O. &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;attività amministrativa in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici concerne posizioni aventi consistenza di diritto soggettivo ed ha natura rigidamente vincolata, sicché le eventuali controversie esulano dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed appartengono a quella dell&#8217;A.G.O.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici sono devolute alla cognizione dell’A.G.O.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 964 REG. SENT.<br />
ANNO 2005<br />
n.  1706  Reg. Ric.<br />
Anno 1999</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1706/99 proposto da<br />
<b>BIANCALANI MASSIMILIANO</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Franco B.Campagni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Corso n. 1;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>il <b>COMUNE DI CANTAGALLO</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>la <b>PREFETTURA DI PRATO</b>, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata, ex lege, presso i suoi Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento dell’Ufficiale di Anagrafe 17 aprile 1999 (prot. n. 2562) di diniego della richiesta di iscrizione anagrafica nel Comune di Cantagallo, notificato in data 19 aprile 1999; nonchè di tutti gli atti presupposti, preliminari e/o conseguenti, ancorchè incogniti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della Prefettura intimata; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 febbraio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />
Udito, altresì, per la parte resistente l’avv.dello Stato G.Onano; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>	Considerato che il ricorrente ha impugnato  il diniego di iscrizione anagrafica nel comune di Cantagallo;<br />	<br />
	Considerato che la rinuncia al mandato da parte difensore non spiega effetti fino alla sua sostituzione (art. 85 c.p.c.);<br />	<br />
	Considerato che l&#8217;attività amministrativa in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici concerne posizioni aventi consistenza di diritto soggettivo ed ha natura rigidamente vincolata, sicché la controversia esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo ed appartiene a quella dell&#8217;a.g.o. (Cass., sez. un., 19-06-2000, n. 449; T.A.R. Lombardia Brescia, 17 dicembre 2003, n. 1704);<br />	<br />
	Ritenuto che il ricorso sia inammissibile e che sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.</p>
<p>	Così deciso in Firenze il 23 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:<br />	<br />
	Giovanni Vacirca			Presidente, est.  <br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio			Consigliere<br />	<br />
Eleonora Di Santo			Consigliere 																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 FEBBRAIO 2005<br />
Firenze, lì 28 FEBBRAIO 2005</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.955</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-955/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-955/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-955/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.955</a></p>
<p>Pres. Est. G. Vacirca A. Bertani (Avv.ti F. Ravenni e N. Giallongo) contro l’Ordine degli Avvocati di Lucca (Avv. G. Iacomini) nessuna norma prevede espressamente, per i praticanti avvocati, l&#8217;ammissibilità di una sola presenza per giorno di udienza Avvocato e procuratore – Pratica legale – Diniego di proroga del secondo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-955/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.955</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-955/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.955</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. G. Vacirca<br /> A. Bertani (Avv.ti F. Ravenni e N. Giallongo) contro l’Ordine degli Avvocati di Lucca (Avv. G. Iacomini)</span></p>
<hr />
<p>nessuna norma prevede espressamente, per i praticanti avvocati, l&#8217;ammissibilità di una sola presenza per giorno di udienza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Avvocato e procuratore – Pratica legale – Diniego di proroga del secondo semestre con la motivazione che è ammissibile una sola presenza per giorno di udienza &#8211; Nessuna norma prevede tale limitazione &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il diniego di proroga del secondo semestre di pratica forense adottato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati con la motivazione che è ammissibile per i praticanti avvocati una sola presenza per giorno di udienza considerato che nessuna norma prevede espressamente tale limitazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">nessuna norma prevede espressamente, per i praticanti avvocati, l’ammissibilità di una sola presenza per giorno di udienza</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 955 REG. SENT.<br />
ANNO 2005<br />
n. 1045  Reg. Ric.<br />
Anno 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211;	I^ SEZIONE –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1045/04 proposto da<br />
<b>BERTANI ALESSANDRO</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Ravenni e Natale Giallongo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Firenze, Via Alfieri n. 19;</p>
<p align=center><b>c o n t r o</b></p>
<p>l’<b>ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Iacomini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Claudio Gattini in Firenze, Via Maggio n. 30;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della delibera del 16.4.2004 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca, notificata il successivo 23.4.2004, di reiterazione del diniego di proroga del secondo semestre di pratica forense, nonchè di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; nonchè di ogni atto presupposto connesso e/o comunque lesivo ivi compresa la deliberazione del 12.4.2002 del medesimo Ordine degli Avvocati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 22 febbraio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. A.Faccon delegato da N.Giallongo e l’avv. C.Gattini delegato da G.Iacomini;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>	Il ricorrente ha impugnato la delibera 16 aprile 2004 con cui il Consiglio dell&#8217;Ordine degli avvocati di Lucca ha negato la proroga del secondo semestre di pratica forense, confermando una determinazione già annullata in sede giurisdizionale con sentenza n. 730 del 15 marzo 2004. Nelle more del giudizio il Consiglio, con delibera del 20 ottobre 2004, in ottemperanza all’ordinanza cautelare del 9 giugno 2004, ha accolto l’istanza con riserva dell’esito del giudizio.<br />	<br />
	Il ricorso è fondato per il primo assorbente motivo, col quale si deduce violazione dell&#8217;art. 6 d.P.R. n. 101 del 1990 e dei principi enunciati nella citata sentenza. Il Consiglio ha, infatti, ritenuto che la decisione di limitare a una udienza giornaliera la presenza del praticante non fosse stata revocata in dubbio da questo Tribunale, mentre a pag. 6 della sentenza era stato chiarito che &#8220;nessuna ulteriore disposizione consente di giungere alla conclusione, in via interpretativa fatta propria dal Consiglio dell&#8217;Ordine di Lucca nella deliberazione del 12 aprile 2002, secondo cui è da ritenersi ammissibile per i praticanti avvocati una sola presenza per giorno di udienza&#8221;. Va soggiunto che, trattandosi di interpretazione delle norme, non è configurabile un onere di tempestiva impugnazione di tale delibera.<br />	<br />
	Né un fondamento normativo a tale limitazione può rinvenirsi nell&#8217;art. 4, comma 3, d.P.R. n. 101 del 1990, che prevede un potere di vigilanza sull&#8217;effettivo svolgimento del tirocinio.<br />	<br />
	Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.<br />
	Ordina che la sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Firenze il 22 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:   <br />	<br />
Giovanni Vacirca   			Presidente, est.<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio			Consigliere<br />	<br />
Bernardo Massari			Consigliere  																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 FEBBRAIO 2005<br />
Firenze, lì 28 FEBBRAIO 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-955/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.955</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.966</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-966/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-966/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-966/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.966</a></p>
<p>Pres. G. Vacirca, Est. G. Di Nunzio S. Abdelghani (Avv.ti S.C. Paoli e M. Lupo) contro il Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato) sul riparto di giurisdizione in caso di impugnazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana per iuris communicatione Giurisdizione e competenza – Istanza di concessione della cittadinanza italiana</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-966/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.966</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-966/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.966</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Vacirca, Est. G. Di Nunzio <br /> S. Abdelghani (Avv.ti S.C. Paoli e M. Lupo) contro il Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione in caso di impugnazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana per iuris communicatione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Istanza di concessione della cittadinanza italiana iuris communicatione – Diniego – Impugnazione &#8211; Esercizio del potere discrezionale della P.A. di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica – Giurisdizione del Giudice Amministrativo – Sussiste – Contestazione della ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge &#8211; Giurisdizione del Giudice Ordinario – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di acquisto della cittadinanza italiana iuris communicatione, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte della P.A., del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto con la conseguenza che, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario (fattispecie in cui il diniego opposto era motivato con la ritenuta esistenza di una delle cause ostative previste dall&#8217;art. 6, 1º comma, lett. b), L. n. 91/92 ed il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul riparto di giurisdizione in caso di impugnazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana per iuris communicatione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 966 REG. SENT.<br />
ANNO 2005<br />
n.  1612  Reg. Ric.<br />
Anno 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211;	I^ SEZIONE –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1612/04 proposto da<br />
<b>ABDELGHANI SOROURI</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefania Celenza Paoli e Marina Lupo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Firenze, Corso Italia n. 29;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>il <b>MINISTERO DELL’INTERNO</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato, ex lege, presso i suoi Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento del Ministro dell’Interno prot.n.K10C/115329 del 19 dicembre 2003, con il quale è stata respinta l’istanza presentata dal ricorrente per ottenere la concessione della cittadinanza italiana.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 febbraio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />
Uditi, altresì, per le parti lavv. M.Lupo e l’avv.dello Stato G.Onano;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>	Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata respinta l&#8217;istanza di concessione della cittadinanza italiana, richiesta iuris communicatione a seguito di matrimonio con una cittadina italiana ai sensi dell&#8217;art. 5 l. n. 91 del 1992.<br />	<br />
	Deve rilevarsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In tema di acquisto della cittadinanza italiana iuris communicatione, infatti, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte della p.a., del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., sez. un., 27 gennaio 1995, n. 1000; Cons. Stato, sez. IV, 5 agosto 1999, n. 1345; Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2000, n. 6707; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 19 luglio 2004, n. 3139).<br />	<br />
	Nel caso in esame il provvedimento di diniego è motivato non con ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, ma con la ritenuta esistenza di una delle cause ostative previste dall&#8217;art. 6, 1º comma, lett.  b), l. 5 febbraio 1992 n. 91.<br />	<br />
	Il ricorso deve, pertanto, dichiararsi inammissibile. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.</p>
<p>	Così deciso in Firenze il 23 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:   <br />	<br />
Giovanni Vacirca   			Presidente, est.<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio			Consigliere<br />	<br />
Eleonora Di Santo			Consigliere  																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 FEBBRAIO 2005<br />
Firenze, lì 28 FEBBRAIO 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-966/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.966</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1322</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-1322/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-1322/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1322</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, Est. P. Corciulo Proxima Italia s.r.l. (avv.ti Renato de Lorenzo e Patrizia Kivel Mazuy) contro Metronapoli S.p.A. (avv. Enrico Soprano) sui requisiti di legittimità del bando per l&#8217;affidamento in concessione di spazi pubblicitari 1. Contratti della P.A. – Appalto per l’affidamento in concessione di servizi – Sproporzione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-1322/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1322</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, Est. P. Corciulo<br /> Proxima Italia s.r.l. (avv.ti Renato de Lorenzo e Patrizia Kivel Mazuy) contro Metronapoli S.p.A. (avv. Enrico Soprano)</span></p>
<hr />
<p>sui requisiti di legittimità del bando per l&#8217;affidamento in concessione di spazi pubblicitari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Appalto per l’affidamento in concessione di servizi – Sproporzione tra l’importo annuo che il concessionario deve retrocedere al concedente e il fatturato annuo che il concessionario deve realizzare – Illegittimità del bando – Sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Appalto per l’affidamento in concessione di spazi servizi – Sproporzione tra l’importo annuo che il concessionario deve retrocedere al concedente e il fatturato annuo che il concessionario deve realizzare – Illegittimità del bando – Ragioni.</p>
<p>3. Giustizia Amministrativa – Motivi aggiunti proposti avverso atti diversi da quelli impugnati con il ricorso  originario – Ammissibilità ex art. 1 l. 205/2000 &#8211; Notifica presso l’avvocato costituito – Legittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittimo il bando di gara per l’affidamento in concessione di servizi che prevede una enorme sproporzione tra l’importo annuo minimo garantito sul fatturato, che il concessionario deve retrocedere alla concedente, e il valore di stima del fatturato annuo che il concessionario deve realizzare (1).</p>
<p>2. Nel caso della suindicata sproporzione si manifesta una palese carenza di istruttoria da parte dell’Amministrazione nella individuazione dei valori  economici da porre a base della disciplina di gara, con consequenziale ricaduta anche sui requisiti di ammissione alla medesima che per tale ragione appaiono del tutto disancorati  e non riconducibili rispetto al concreto valore della gara che non è stato esso stesso oggetto  del dovuto approfondimento e della necessaria valutazione.<br />
3. La possibilità di proporre motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli impugnati con il ricorso  originario, introdotta dall’art. 1, comma 1 della legge 21.7.2000 n. 205, modificativa dell’art. 21 legge 6.12.1971 n. 1034, costituisce  una modalità di ampliamento del thema decidendum  che si estende così ad altri atti e provvedimenti adottati durante la pendenza del giudizio, dovendo tuttavia sussistere tra gli stessi una connessione di natura oggettiva: in tale caso è legittima la notifica del ricorso per motivi aggiunti all’avvocato costituto in giudizio e non alla parte in proprio.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Fattispecie relativa ad una gara d’appalto per l’affidamento in concessione degli spazi pubblicitari &#8211; pubblicità fissa e dinamica &#8211;  nell’ambito della Linea 1 della Metropolitana, in cui il bando fissava in Euro 300.000,00 l’importo minimo garantito annuo sul fatturato che il concessionario deve retrocedere  alla concedente, e in Euro 2.500.000,00 il valore stima del fatturato annuo che il concessionario andrà a realizzare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
1^ Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 9767/04 R.G. proposto da</p>
<p><b>Proxima Italia s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Renato de Lorenzo e Patrizia Kivel Mazuy ed elettivamente domiciliata  in Napoli, al viale Gramsci n. 10, presso lo studio degli Avvocati Renato de Lorenzo e Patrizia Kivel Mazuy ;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Metronapoli s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Enrico Soprano  ed elettivamente domiciliata Napoli, via Melisurgo n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Enrico Soprano;</p>
<p>per l’annullamento previa sospensione <br />
Di tutti gli atti della procedura di gara aventi ad  oggetto l’affidamento della concessione esclusiva dell’esercizio della pubblicità per conto terzi  di appositi impianti pubblicitari siti all’interno di stazioni, delle vetture ed in altri spazi  nell’ambito della Linea 1 della Metropolitana  e delle  Funicolari (Mergellina – Chiaia &#8211; Montesanto – Centrale), ivi compresa  l’installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, tutti pubblicati il 1° luglio 2004 (rettificato il 9.7.2004)  e segnatamente:<br />
&#8211;	del bando di gara;<br />	<br />
&#8211;	del  capitolato speciale;<br />	<br />
&#8211;	 di tutti gli altri atti allegati;																																																																																												</p>
<p>			nonché per l’annullamento a seguito di motivi aggiunti<br />	<br />
di tutti gli atti della procedura di gara aventi ad  oggetto l’affidamento della concessione esclusiva dell’esercizio della pubblicità per conto terzi  di appositi impianti pubblicitari siti all’interno di stazioni, delle vetture ed in altri spazi  nell’ambito della Linea 1 della Metropolitana  e delle  Funicolari (Mergellina – Chiaia &#8211; Montesanto – Centrale), ivi compresa  l’installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, tutti pubblicati il 19.10. 2004 e segnatamente:<br />
&#8211;	del bando di gara;<br />	<br />
&#8211;	del  capitolato speciale;<br />	<br />
&#8211;	 di tutti gli altri atti allegati.																																																																																												</p>
<p>Visti tutti gli atti di causa;<br />
Vista la costituzione in giudizio della società Metronapoli s.p.a.;<br />
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;<br />
Uditi alla pubblica udienza del  22.12.2004 gli Avvocati di cui al relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con bando del 1° luglio 2004 la società Metronapoli s.p.a. indiceva un’asta pubblica per l’affidamento in concessione degli spazi pubblicitari &#8211; pubblicità fissa e dinamica &#8211;  nell’ambito della Linea 1 della Metropolitana di Napoli  e delle Funicolari di Mergellina, Chiaia, Montesanto e Centrale per la durata di nove anni. <br />
Tra i requisiti di ammissione erano previsti la realizzazione nell’ultimo triennio  di un fatturato per la vendita di spazi pubblicitari pari ad almeno €20.000.000, 00, nonché la sussistenza di un contratto di gestione,  sempre di tali spazi, per un importo annuo pari ad almeno €4.000.000,00.<br />
Inoltre, il Capitolato Speciale di appalto aveva indicato che il fatturato annuo per la vendita  di spazi   pubblicitari era stato stimato secondo una previsione di  €2.500.000,00 annui,  mentre, con riferimento alla valutazione dell’offerta economica,  il bando, nel prevedere  il criterio della maggior  percentuale del fatturato realizzato da retrocedere alla concedente, aveva specificato che tale importo non sarebbe  potuto essere inferiore a €2.700.000 per l’intera durata novennale del servizio.<br />
Avverso il bando, il capitolato  e gli provvedimenti afferenti la gara proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la società Proxima Italia s.r.l., all’epoca gestore  del servizio  di pubblicità, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari. <br />
La ricorrente, che giustificava la  proposizione del ricorso con l’impossibilità di  partecipare alla gara,   denunciava l’inesattezza della lex specialis nella parte in cui aveva indicato in Metronapoli s.p.a., ossia la società concedente, la proprietaria delle insegne pubblicitarie già esistenti in loco, ma soprattutto lamentava l’eccessiva onerosità dei requisiti  di partecipazione richiesti in  riferimento a quello che riteneva fosse l’effettivo valore dell’appalto, quest’ultimo ancorato all’importo minimo garantito posto a base d’asta. <br />
Si costituiva in giudizio la società Metronapoli s.p.a., concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.<br />
Alla  camera di consiglio del 4.8.2004 il Tribunale, con ordinanza n. 4247/04, fissava ai sensi dell’art. 23 bis della legge 6.12.1971 n. 1034 l’udienza di discussione per il 22.12.2004.<br />
Successivamente, la società resistente, con successivo deposito del 18.10.2004,  portava a conoscenza di questo Tribunale che la gara era andata deserta e che era stata  indetta una nuova procedura nella quale erano stati previsti requisiti di partecipazione meno gravosi.: in  particolare, il fatturato triennale richiesto era stato  ridotto a €12.000.000,00, così come anche il contratto  di gestione previsto doveva essere questa volta di importo almeno pari a €2.500.000,00.<br />
Avverso il bando, il capitolato e tutti  gli atti della nuova procedura di gara proponeva motivi aggiunti di ricorso la società Proxima Italia  s.r.l.  chiedendone  l’annullamento.<br />
La ricorrente lamentava ancora l’illegittimità delle prescrizioni del bando in riferimento ai requisiti di partecipazione  richiesti, che sebbene ridotti, costituivano ancora un’illogica e sproporzionata misura se rapporta all’effettivo e comunque  immutato valore della gara e come tale ingiustificatamente  riduttiva della partecipazione  di imprese che non fossero vere e proprie multinazionali operanti  nel settore.<br />
Riproponeva inoltre la Proxima Italia s.r.l. l’inesattezza, rilevante ai fini della formulazione dell’offerta, della circostanza addotta nel bando per cui  gli arredi pubblicitari erano totalmente in  proprietà della Metronapoli s.p.a., atteso che, per effetto della regolamentazione del precedente rapporto concessorio intercorrente proprio con essa  ricorrente, alcuni  di questi ben sarebbero potuti restare in proprietà di quest’ultima.<br />
Da ultimo, la Proxima Italia s.r.l. lamentava l’incertezza dell’oggetto della concessione quanto alla pubblicità audiovisiva, atteso che, rispetto al momento  della presentazione delle offerte,  ed a fortiori a  quello della loro valutazione in sede di gara, l’inizio della concessione relativamente a tale ambito sarebbe  avvenuto unicamente a decorrere dal 30.6.2006, dovendosi attendere la scadenza del rapporto con il precedente  concessionario.<br />
Si costituiva in giudizio la Metronapoli  s.p.a., preliminarmente eccependo l’improcedibilità del ricorso introduttivo, nonchè l’inammissibilità di quello  proposto con i motivi aggiunti: sotto il  primo profilo, si  rappresentava la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso introduttivo, avendo il primo bando di gara  ormai esaurito i propri effetti ed essendo stato comunque integralmente sostituito dalla nuova procedura, oggetto di successiva ed autonoma impugnazione; sotto il secondo profilo si eccepiva che,  assumendo la nuova procedura una valenza del tutto autonoma rispetto a quella precedente, non avrebbe potuto la società Proxima Italia  s.r.l., a pena di inammissibilità, censurarne profili di asserita illegittimità attraverso la proposizione di motivi aggiunti  di gravame, notificati al procuratore già costituito, dovendo  piuttosto  incardinare un nuovo ricorso  da notificarsi direttamente presso la sede della Metronapoli s.p.a.<br />
Nel merito, la società resistente  ribadiva sostanzialmente le difese già esposte in occasione dell’impugnazione della prima procedura. <br />
Alla pubblica udienza di discussione del 22.12.2004, in vista della quale parte ricorrente depositava una memoria di replica, il Collegio tratteneva la causa per la decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI   DELLA   DECISIONE  </b></p>
<p>La società Proxima Italia s.r.l. ha impugnato  entrambi i distinti bandi e capitolati speciali  con cui, consecutivamente, rispettivamente in data 1° luglio 2004 e 19 ottobre 2004 la società Metronapoli s.p.a. ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di pubblicità fissa e dinamica  nella Linea 1 della Metropolitana, nonché sulle Funicolari di  Mergellina, Centrale, Chiaia e Montesanto.<br />
In effetti, la prima gara, il cui bando  e capitolato speciale erano stati oggetto del ricorso introduttivo, era andata deserta per la mancata presentazione  di offerte, per cui la società concedente ne aveva  indetta un’altra,  mitigando i requisiti di ammissione ritenuti dalla ricorrente troppo onerosi e comunque ostativi per una sua partecipazione.<br />
Deve preliminarmente essere dichiarata l’improcedibilità  del ricorso introduttivo avente ad oggetto il bando  di gara  ed il relativo capitolato   risalente al 1° luglio 2004 per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Invero, pur concordando  in linea di principio con quanto sostenuto da  parte ricorrente  nella memoria depositata in data 21.12.2004, quanto alla necessità di un  particolare rigore per il compimento dell’indagine sull’effettiva sopravvenuta carenza  di interesse alla decisione, non manca il Collegio di  rilevare  come nella fattispecie in esame nessuna concreta utilità possa derivare alla  Proxima Italia s.r.l. da un’eventuale decisione favorevole in relazione ad una  disciplina di gara ormai superata  e non più attuale e che, comunque , ha definitivamente esaurito la propria  efficacia lesiva nei suoi confronti: va  infatti osservato  come  l’azione originariamente proposta – così come del resto anche i motivi aggiunti – era volta alla tutela di un interesse che si sostanziava nella restituzione della concreta possibilità di partecipare alla gara  e quindi della chanche di ottenere l’affidamento della concessione degli spazi pubblicitari, ostacolo che, quanto all’originario bando, è stato rimosso proprio dall’indizione di una nuova procedura che aveva   tra l’altro previsto che i requisiti all’epoca contestati fossero meno rigorosi, salva, comunque, la loro perdurante  illegittimità e lesività che, tuttavia, concerne non già la precedente, ma esclusivamente la nuova gara;  né valga sostenere  la sussistenza  di un interesse legato alla possibilità di ottenere un risarcimento del danno:  sotto tale profilo, è agevole osservare come il pieno  ristoro dell’interesse legittimo sia avvenuto proprio attraverso il superamento della  disciplina di gara ritenuta lesiva – non trovando quindi spazio l’eventualità di un risarcimento per equivalente &#8211;  né appaiono prospettati ulteriori pregiudizi    discendenti dal semplice fatto  dell’indizione di una gara  poi andata deserta, con l’inevitabile conclusione che nessun interesse alla decisione residua in capo alla  società ricorrente quanto all’impugnazione dell’originaria disciplina di gara.<br />
Occorre, ora, esaminare  l’altra eccezione  sollevata dalla Metronapoli s.p.a. che ha  dedotto l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti  avverso la nuova procedura, indetta  con bando del 19.10.2004, in quanto notificati non presso la sede della società concedente, ma presso il procuratore costituito nel ricorso  introduttivo; osservava la difesa della resistente che la possibilità di proporre motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli impugnati con il ricorso  originario, introdotta dall’art. 1, comma 1 della legge 21.7.2000 n. 205, modificativa dell’art. 21 legge 6.12.1971 n. 1034, costituisce  una modalità di ampliamento del thema decidendum  che si estende così ad altri atti e provvedimenti adottati  durante la pendenza del giudizio, dovendo tuttavia sussistere tra gli stessi una connessione di natura oggettiva, quest’ultima  consistente  nell’attitudine di questi a ledere il medesimo bene della vita che ha costituito oggetto di tutela con il ricorso introduttivo; poiché nel caso di specie le due procedure impugnate nell’ambito  dello stesso giudizio  presentano diverse connotazioni, ma sopratutto  afferiscono a  distinti beni della  vita, ossia interessi alla partecipazione a gare tra loro diverse, di cui  addirittura la prima ormai estinta perché andata deserta, mancherebbe per ciò stesso quel requisito di connessione necessario perché  l’impugnazione della seconda gara potesse  avvenire tramite la presentazione di motivi aggiunti; trattandosi, in sostanza, di vicende del tutto indipendenti, nonché relative a distinte posizioni di interesse legittimo, la Proxima Italia s.r.l., per contestare  il bando ed il capitolato della seconda gara, avrebbe dovuto,  di conseguenza,  proporre un autonomo  ricorso. <br />
Né, si aggiunge, potrebbe operare  l’istituto della conversione, atteso che i  motivi aggiunti non sono stati notificati presso la sede della Metronapoli s.p.a., ma presso il procuratore già costituito nel ricorso introduttivo, mancando, di conseguenza, anche i requisiti   per la configurazione di un ricorso  autonomo. <br />
L’eccezione è priva di pregio.<br />
Va, infatti, osservato che non può ritenersi insussistente tra le due procedure una connessione di natura oggettiva sol perché tra di esse vi è una distinzione ontologica, dovendo al contrario rilevarsi che l’una trova nelle vicende dell’altra la propria ragione di esistenza  e i due procedimenti non solo sono assimilabili quanto alla disciplina  della gara, solo parzialmente modificata in riferimenti ai requisiti di partecipazione, ma sono entrambi  volti  all’affidamento del medesimo servizio; inoltre, quanto all’aspetto più propriamente processuale,  va anche rilevato come vi sia una sostanziale sovrapposizione   dei motivi di ricorso proposti  con i motivi aggiunti rispetto a quelli originariamente  introdotti e ciò proprio perché le modificazioni introdotte alla nuova disciplina   continuavano, secondo la prospettazione di parte ricorrente, a presentare i medesimi vizi già denunciati  avverso gli originari bando e capitolato.<br />
Infine,  proprio seguendo l’impostazione fornita  dalla Metronapoli s.p.a. , va osservato come  il bene della vita oggetto di lesione, rispetto ad entrambe le procedure,  si rileva sostanzialmente identico: questo, infatti, non deve essere individuato tout court nell’interesse legittimo alla partecipazione ad una specifica gara, con consequenziale inevitabile duplicazione in ragione della differenza oggettiva sussistente tra le due procedure,  ma deve essere piuttosto identificato  con il diritto a poter risultare affidataria del servizio a seguito  di una gara legittima,  diritto che, con tutta evidenza,  resta il medesimo  per entrambe le procedure indette.<br />
Passando al merito della controversia,  con il primo dei motivi aggiunti  la  Proxima Italia s.r.l. ha contestato il nuovo bando di gara  ed il  relativo capitolato perché, nonostante rispetto alla precedente procedura fosse stata mitigata l’onerosità dei requisiti di partecipazione, questi ultimi  continuavano   a restare illogici e sproporzionati rispetto al valore dell’appalto &#8211;  da individuarsi nel minimo garantito annuo sul fatturato da  retrocedere  alla concedente,  pari a €300.000 &#8211;  e come tali ingiustificatamente preclusivi oltre che restrittivi della concorrenza. <br />
Più specificamente, la società ricorrente ancorava la proporzionalità e logicità dei requisiti di ammissione contestati, in osservanza del principio di non eccedenza di cui all’art. 14, terzo comma del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157, al valore minimo stimato del corrispettivo per la concedente  indicato nel bando, mentre la Metronapoli. s.p.a., nell’opporsi a tale ricostruzione, sosteneva che nel caso di specie non rilevava tanto il rapporto  interno tra  concedente e concessionario, quanto il volume di affari che quest’ultimo realizza nei  confronti  dell’utenza, essendo quello della concessione di servizi un rapporto di natura trilaterale e come tale inclusivo anche  delle prestazioni rese in favore del fruitore  effettivo del servizio: ne  conseguiva che il calcolo  ai fini dell’oggetto dell’appalto doveva essere compiuto rispetto al (maggior) valore  costituito dal fatturato realizzato dal concessionario nei confronti  dell’utenza che, nel capitolato, era stato espressamente  indicato in €2.500.000,00  annui con conseguente piena  proporzionalità e coerenza dei requisiti di ammissione  richiesti.<br />
Il motivo è  fondato nei termini che seguono.<br />
Occorre muovere dall’ esame del rapporto sussistente tra l’importo minimo garantito  annuo, pari a €300.000,00 ed il fatturato presunto che realizzerà il concessionario che, nel capitolato, era stato stimato in €2.500,000,00, grandezze, queste ultime sicuramente  comparabili, in quanto avvinte da uno stretto nesso di  consequenzialità: non può infatti dubitarsi che il calcolo del primo importo dipenda necessariamente dalla stima effettuata per il secondo e ciò proprio nell’ottica di garantire l’equilibrio nel rapporto tra concedente e concessionario in funzione della natura trilaterale della concessione, così come sostenuto proprio dalla difesa  della società Metronapoli s.p.a.<br />
In tal senso, è logico attendersi  che l’Amministrazione  preveda un importo minimo garantito che costituisca un valore adeguato rispetto al fatturato presunto  che il concessionario andrà a realizzare e che tra tali grandezze sussista quindi un effettivo equilibrio: non risponderebbe, infatti, a canoni di logica e di buona amministrazione una sostanziale  e sensibile sproporzione  in tale rapporto, né nel senso che l’importo minimo garantito  si presenti eccessivamente  elevato rispetto alla stima operata del fatturato, né  che avvenga il contrario.<br />
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che tra il valore di €300.000,00, importo minimo ritenuto adeguato da Metronapoli s.p.a. per l’affidamento  in concessione del servizio e quello risultante dalla stima del fatturato annuo che il concessionario andrà a realizzare, pari a €2.500.000,00, sussiste un’evidente enorme   sproporzione,  dovendosi inferire o  che la concedente  si  accontenterebbe di una somma veramente esigua e quasi irrilevante rispetto al volume di affari complessivo realizzato del concessionario, oppure che è stato  commesso un macroscopico errore nella previsione di realizzazione del fatturato  annuo. <br />
In entrambe le ipotesi,  si manifesta comunque una palese carenza di istruttoria  da parte di Metronapoli  s.p.a. nella individuazione dei valori  economici da porre a base della disciplina di gara, con consequenziale ricaduta anche sui requisiti di ammissione alla medesima che per tale ragione appaiono del tutto disancorati  e non riconducibili rispetto al concreto valore della gara che non è stato esso stesso oggetto  del dovuto approfondimento e della necessaria valutazione. <br />
In ragione delle considerazioni che precedono il ricorso deve quindi essere accolto, con  annullamento degli atti impugnati ed assorbimento di ogni altra censura proposta.<br />
Alla soccombenza segue la condanna della Metronapoli s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente che si liquidano in complessivi €3.000,00.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione<br />
&#8211;  accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti impugnati;<br />
&#8211; condanna la Metronapoli s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente che si liquidano in complessivi €3.000,00 (Tremila/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella  Camera di Consiglio del  19.1.2005  dai Magistrati</p>
<p>Giancarlo Coraggio &#8211;	Presidente<br />	<br />
Luigi Domenico Nappi	&#8211; Consigliere <br />	<br />
Paolo Corciulo	&#8211; Primo Referendario, estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.978</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-978/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. G. Vacirca, Est. A. Migliozzi Ricorsi R.G. 2595/99, 1649/00, 2482/00, 1068/02, 1069/02, 1070/02 e 1202/04 tutti riuniti al ricorso 2593/99 proposto da: G.P. Ghini (Avv.ti L. Righi e N. Felli) contro la Regione Toscana(Avv. L. Bora) l’E.N.E.L. S.p.A. &#8211; Roma (Avv.ti S. Grassi e C. Giuliani) il Comune di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-978/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.978</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-978/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.978</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Vacirca, Est. A. Migliozzi <br /> Ricorsi R.G. 2595/99, 1649/00, 2482/00, 1068/02, 1069/02, 1070/02 e 1202/04 tutti riuniti al ricorso 2593/99 proposto da:<br /> G.P. Ghini (Avv.ti L. Righi e N. Felli) contro la Regione Toscana(Avv. L. Bora) l’E.N.E.L. S.p.A. &#8211; Roma (Avv.ti S. Grassi e C. Giuliani) il Comune di Poppi, il Comune di Bibbiena, il Comune di Pratovecchio (non costituiti) e con l&#8217;intervento ad opponendum di E.N.E.L. Distribuzione S.P.A. (Avv.ti C. Giuliani e C. Maione)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura e sul funzionamento della conferenza di servizi alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 340/00</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo &#8211; Valutazione di impatto ambientale – Esito favorevole &#8211; Proroga del termine di efficacia ex art. 18, comma 7, L. R. Toscana 79/98 – Motivazione sintetica sulla ricorrenza dei presupposti richiesti dalla normativa &#8211; Sufficienza</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi – Natura decisoria o istruttoria – Nozione e fattispecie</p>
<p>3. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo &#8211; Conferenza di servizi – Novella di cui alla L. 340/00 &#8211; Obbligo della partecipazione alla conferenza delle amministrazioni convocate –Impossibilità di esprimere al di fuori di tale sede il proprio consenso o dissenso &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È legittima la delibera di proroga del termine di efficacia della pronuncia di impatto ambientale, disposta ex art. 18, comma 7, L. R. Toscana 79/98, che rechi la seguente motivazione : “valutato che per il caso di specie, ricorrono i presupposti richiesti dalla norma di cui sopra (art. 18 L.R. 79/98)”. Difatti con tale dizione la Giunta Regionale dà atto di aver valutato la sussistenza delle condizione per farsi luogo alla possibilità di accordare la proroga richiesta. La mancata esternazione di dette valutazioni costituisce un’anomalia avente carattere meramente formale, mentre i motivi per i quali la Giunta Regionale si è determinata a concedere la proroga de qua in realtà non difettano affatto, venendo in tal modo assicurato l’adempimento voluto dal citato art. 18</p>
<p>2. In relazione alla natura decisoria o istruttoria della conferenza di servizi, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 14, 2° comma, 14 ter e 14 quater della L. n. 241/90, come integrate e sostituite dalla L. n. 340/00 è configurabile il modulo procedimentale di tipo decisorio laddove : a) l’Amministrazione procedente aveva l’obbligo (e non la facoltà) di convocare la conferenza di servizi; b) l’indizione di tale conferenza era specificatamente e dichiarativamente rivolta non già all’effettuazione di una denuncia contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, bensì all’acquisizione di intese, concerti, nulla-osta e assensi di altre Amministrazioni. Le convocazioni di contenuto decisorio della conferenza tenutasi sono inoltre evincibili dal tenore degli avvisi di convocazione all’uopo diramati e dalla natura delle statuizioni assunte nella predetta sede. Ne consegue che, stante la natura immediatamente esecutiva delle decisioni assunte dalla conferenza di servizi, è da ritenersi senz’altro superflua l’adozione di un successivo provvedimento da parte dell’Amministrazione procedente<br />
3. La disciplina della conferenza di servizi, alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 340/00, prevede l’obbligo della partecipazione alla conferenza delle amministrazioni convocate nonchè l’impossibilità di esprimere al di fuori di tale sede il proprio consenso o dissenso, di talchè l’unica maggioranza utile ai fini della validità delle decisioni che si vanno ad assumere è quella che risulta “fisicamente” presente alla adunanza e ciò al fine di imprimere al modulo procedimentale di cui all’art. 14 della legge 141/90 gli indispensabili requisiti di certezza e snellezza</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura e sul funzionamento della conferenza di servizi alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 340/00</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 978 REG. SENT.<br />
ANNO 2005<br />
n.  2593  Reg. Ric.<br />
n.  2595  Reg. Ric.<br />
Anno 1999<br />
n.  1649  Reg. Ric.<br />
n.  2482  Reg. Ric.<br />
Anno 2000<br />
n.  1068  Reg. Ric.<br />
n.  1069  Reg. Ric.<br />
n.  1070  Reg. Ric.<br />
Anno 2002<br />
n.  1202  Reg. Ric.<br />
Anno 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211;	I^ SEZIONE –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sui ricorsi nn. 2593/99, 2595/99, 1649/00, 2482/00, 1068/02, 1069/02, 1070/02 e 1202/04 proposti:<br />
&#8211;	2593/1999 proposto da: 																																																																																												</p>
<p><b>GHINI GIAN PIETRO</b> rappresentato e difeso da: RIGHI LUCA e FELLI NICOLETTAcon domicilio eletto in FIRENZE VIA ZARA N. 7 presso RIGHI LUCA  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE TOSCANA</b>   rappresentato e difeso da: BORA LUCIA con domicilio eletto in FIRENZE C/O REG. TOSCANA VIA CAVOUR 18 presso la sua sede</p>
<p><b>E.N.E.L. &#8211; SOCIETA&#8217; PER AZIONI &#8211; ROMA </b> rappresentato e difeso da: GRASSI STEFANO e GIULIANI CRISTINA con domicilio eletto in FIRENZE CORSO ITALIA N. 2 presso GRASSI STEFANO<br />
<b>COMUNE DI POPPI</b><br />
<b>COMUNE DI BIBBIENA </b><br />
<b>COMUNE DI PRATOVECCHIO</b>   <br />
non costituitisi</p>
<p>e con l&#8217;intervento ad opponendum di<br />
<b>SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</b> rappresentato e difeso da: GIULIANI CRISTINA e MAIONE CLAUDIO con domicilio eletto in FIRENZELUNGARNO C. COLOMBO 54 presso MAIONE CLAUDIO<br />
per l&#8217;annullamento<br />
delle deliberazioni della G.R.Toscana nn.734 del 23.6.99, 76 del 1.2.1999, 710 del 23.6.1999, 958 del 31.8.1998 nonchè dei pareri del Nucleo di Valutazione dell’Impatto Ambientale ex artt. 15 e 19 della L.R.T. n.68/95, nn. 36/99 del 2.6.99, 31/98 del 21.12.98 e 37/99 del 2.6.99;</p>
<p>&#8211;	2595/1999  proposto da:																																																																																												</p>
<p><b>COMUNE DI POPPI</b> rappresentato e difeso da: RIGHI LUCAcon domicilio eletto in FIRENZE VIA ZARA N. 7 presso RIGHI LUCA  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE TOSCANA</b>   rappresentato e difeso da: BORA LUCIAcon domicilio eletto in FIRENZE C/O REG. TOSCANA VIA CAVOUR 18presso la sua sede</p>
<p><b>E.N.E.L. &#8211; SOCIETA&#8217; PER AZIONI &#8211; ROMA</b>  rappresentato e difeso da:<br />
GRASSI STEFANO e GIULIANI CRISTINA con domicilio eletto in FIRENZE CORSO ITALIA N. 2 presso GRASSI STEFANO<br />
<b>COMUNE DI BIBBIENA</b><br />
<b>COMUNE DI PRATOVECCHIO</b><br />
non costituitisi</p>
<p>e con l&#8217;intervento ad opponendum di<br />
<b>SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</b> rappresentato e difeso da:<br />
GIULIANI CRISTINA e MAIONE CLAUDIO con domicilio eletto in FIRENZE LUNGARNO C. COLOMBO 54 presso MAIONE CLAUDIO<br />
per l&#8217;annullamento<br />
delle delibere della G.R.Toscana nn.736 del 23.6.99, 76 del 1.2.99, 958 del 31.8.98 nonchè dei pareri del Nucleo di Valutazione dell’Impatto Ambientale ex artt. 15 e 19 L.R.T. n.68/95, nn.36/99 del 2.6.99 e 31 del 21.12.98;</p>
<p>&#8211;	1649/2000  proposto da:																																																																																												</p>
<p><b>SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</b>rappresentato e difeso da: GRASSI STEFANO, GIULIANI CRISTINA e MAIONE CLAUDIO con domicilio eletto in FIRENZE CORSO ITALIA N. 2 presso GRASSI STEFANO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE TOSCANA</b>   rappresentato e difeso da: BORA LUCIAcon domicilio eletto in FIRENZE C/O REG. TOSCANA VIA CAVOUR 18presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI </b><br />
<b>MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI</b></p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO </b><br />
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b><br />
<b>MINISTERO DELLE FINANZE</b><br />
<b>MINISTERO DEI TRASPORTI</b>rappresentati e difesi da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>A.N.A.S. COMPARTIMENTO DELLA TOSCANA </b><br />
<b>COMUNE DI BIBBIENA </b> <br />non costituitisi</p>
<p><b>COMUNE DI POPPI</b>   rappresentato e difeso da: RIGHI LUCAcon domicilio eletto in FIRENZE VIA ZARA N. 7presso la sua sede</p>
<p><b>COMUNE DI PRATOVECCHIO</b><br />
<b>PROVINCIA DI AREZZO </b></p>
<p><b>UFFICIO GENIO CIVILE DI AREZZO</b><br />
<b>FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</b>    <br />
non costituitisi</p>
<p><b>PROVVEDITORE REG.LE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA</b><br />
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede</p>
<p><b>SNAM S.P.A. ZONA TOSCANA &#8211; PRATO</b>  non costituitasi</p>
<p>e con l&#8217;intervento ad opponendum di</p>
<p><b>GHINI GIAN PIETRO e COMITATO CASENTINO</b> rappresentato e difeso da: RIGHI LUCA e FELLI NICOLETTAcon domicilio eletto in FIRENZE VIA ZARA N. 7<br />
presso RIGHI LUCA<br />
per l&#8217;annullamento<br />
del verbale della Conferenza di servizi, adunanza del 22 maggio 2000, nella parte in cui stralcia dall’approvazione la tratta del nuovo collegamento a 132 Kv Bibbiena &#8211; Pratovecchio;</p>
<p>&#8211;	2482/2000  proposto da:																																																																																												</p>
<p><b>SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. </b><br />
rappresentato e difeso da: GRASSI STEFANO, GIULIANI CRISTINA e MAIONE CLAUDIO con domicilio eletto in FIRENZE CORSO ITALIA N. 2 presso GRASSI STEFANO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE TOSCANA </b>  rappresentato e difeso da: BORA LUCIAcon domicilio eletto in FIRENZE C/O REG. TOSCANA VIA CAVOUR 18 presso la sua sede</p>
<p><b>DIRIGENTE U.O.C. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL&#8217;ENERGIA </b> non costituitosi</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI  </b></p>
<p><b>MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI</b></p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO</b><br />
<b>MINISTERO DELLA DIFESA </b><br />
<b>MINISTERO DELLE FINANZE</b><br />
<b>MINISTERO DEI TRASPORTI </b></p>
<p><b>A.N.A.S. COMPARTIMENTO DELLA TOSCANA </b><br />
rappresentati e difesi da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>COMUNE DI BIBBIENA</b>   non costituitosi</p>
<p><b>COMUNE DI POPPI </b>  rappresentato e difeso da:<br />
RIGHI LUCA con domicilio eletto in FIRENZE VIA ZARA N. 7presso la sua sede</p>
<p><b>COMUNE DI PRATOVECCHIO</b><br />
<b>PROVINCIA DI AREZZO</b><br />
<b>UFFICIO GENIO CIVILE DI AREZZO </b><br />
<b>FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</b>    <br />
non costituitisi</p>
<p><b>PROVVEDITORE REG.LE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA  </b><br />
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>SOC. SNAM S.P.A. ZONA TOSCANA &#8211; PRATO</b> non costituitasi</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto 11 luglio 2000 n. 3926  a firma del Dirigente dell’Unità operativa complessa Pianificazione Territoriale dell’Energia della Regione Toscana in parte qua;</p>
<p>&#8211;	1068/2002  proposto da:																																																																																												</p>
<p><b>COMUNITA&#8217; MONTANA DEL CASENTINO</b> rappresentato e difeso da: RIGHI LUCA con domicilio eletto in FIRENZEVIA ZARA N. 7 presso RIGHI LUCA </p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>REGIONE TOSCANA</b>  rappresentato e difeso da: BORA LUCIAcon domicilio eletto in FIRENZE C/O REG. TOSCANA VIA CAVOUR 18presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. &#8211; DIREZ. TOSCANA </b><br />
rappresentato e difeso da: GRASSI STEFANO, GIULIANI CRISTINA e MAIONE CLAUDIO con domicilio eletto in FIRENZE CORSO ITALIA N. 2presso GRASSI STEFANO<br />
e nei confronti di</p>
<p><b>SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</b>  non costituitasi</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della deliberazione della G.R. Toscana n. 100 del 2 febbraio 2002;</p>
<p>&#8211;	1069/2002  proposto da:																																																																																												</p>
<p><b>COMUNE DI POPPI</b> rappresentato e difeso da: RIGHI LUCAcon domicilio eletto in FIRENZE VIA ZARA N. 7 presso RIGHI LUCA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE TOSCANA</b>   rappresentato e difeso da: BORA LUCIA con domicilio eletto in FIRENZE C/O REG.TOSCANA VIA CAVOUR 18 presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. &#8211; DIREZ. TOSCANA </b><br />
rappresentato e difeso da: GRASSI STEFANO, GIULIANI CRISTINA e MAIONE CLAUDIO con domicilio eletto in FIRENZE<br />
CORSO ITALIA N. 2 presso GRASSI STEFANO</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</b>  non costituitasi</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della deliberazione della G.R.Toscana n.100 del 4 febbraio 2002;</p>
<p>&#8211;	1070/2002  proposto da: 																																																																																												</p>
<p><b>GHINI GIAN PIETRO</b> in proprio e quale Presidente del Comitato Casentino, <b>ENRICO LELLI</b> in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola Le Pescine s.s., SABATINA CAVIGLIrappresentati e difesi da:<br />
RIGHI LUCA con domicilio eletto in FIRENZE VIA ZARA N. 7presso RIGHI LUCA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE TOSCANA</b>   rappresentato e difeso da: BORA LUCIAcon domicilio eletto in FIRENZE C/O REG. TOSCANA VIA CAVOUR 18 presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. &#8211; DIREZ. TOSCANA</b> rappresentato e difeso da: GRASSI STEFANO, GIULIANI CRISTINA e MAIONE CLAUDIO<br />
con domicilio eletto in FIRENZE CORSO ITALIA N. 2presso GRASSI STEFANO<br />
e nei confronti di<br />
<b>SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</b>  non costituitasi</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della deliberazione della G.R.Toscana n.100 del 4 febbraio 2002;</p>
<p>&#8211;	1202/2004  proposto da:																																																																																												</p>
<p><b>SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</b> rappresentato e difeso da:<br />
GRASSI STEFANO, GIULIANI CRISTINA e PETRIZZI VINCENZO<br />
con domicilio eletto in FIRENZE CORSO ITALIA N. 2 presso GRASSI STEFANO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PROVINCIA DI AREZZO</b>  rappresentato e difeso da: MANNESCHI MARCOcon domicilio eletto in FIRENZE VIA RICASOLI N. 40presso SEGRETERIA T.A.R.<br />
<b>COMUNE DI POPPI </b>  rappresentato e difeso da:<br />
RIGHI LUCA con domicilio eletto in FIRENZEVIA ZARA N. 7 presso la sua sede</p>
<p><b>COMUNE DI PRATOVECCHIO</b><br />
<b>COMUNE DI BIBBIENA</b><br />
<b>COMUNITA&#8217; MONTANA DEL CASENTINO </b><br />
rappresentati e difesi da: MANNESCHI MARCOcon domicilio eletto in FIRENZE VIA RICASOLI N. 40presso SEGRETERIA T.A.R.<br />
<b>E.N.A.C. &#8211; DIREZIONE GENERALE AVIAZIONE CIVILE</b><br />
<b>E.N.A.V. &#8211; ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AL VOLO </b><br />
<b>FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. </b><br />
<b>SNAM S.P.A.-DISTRIBUZIONE CENTRO OCCIDENTALE ATTIVITA&#8217; TECNICHE </b><br />
<b>SNAM S.P.A.</b><br />
<b>AZIENDA U.S.L. N. 8 AREZZO EX U.S.L. 21 CASENTINO </b><br />
<b>AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE TOSCANA A.R.P.A.T. </b><br />
<b>ENTE PARCO NAZ.LE FORESTE CASENTINESI FALTERONA E CAMPIGNA  </b></p>
<p>G.R.T.N.- GESTORE RETE TRASMISSIONE NAZIONALE S.P.A.    <br />
non costituitisi</p>
<p><b>REGIONE TOSCANA</b>rappresentato e difeso da: BORA LUCIAcon domicilio eletto in FIRENZE C/O REG. TOSCANA VIA CAVOUR 18presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI </b><br />
<b>SOPRINT. BENI ARCHITETTONICI PAESAGGIO PATR. STORICO AREZZO </b></p>
<p><b>SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA </b><br />
rappresentati e difesi da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZE<br />
VIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO PER LE ATTIVITA&#8217; PRODUTTIVE </b><br />
<b>MINISTERO DELLE FINANZE </b><br />
<b>AGENZIA DEL DEMANIO &#8211; SEZIONE STACCATA DI AREZZO </b><br />
<b>MINISTERO DELLA DIFESA </b><br />
<b>COMANDO REGIONE MILITARE CENTRO</b><br />
<b>COMANDO DIPART. MILITARE MARITTIMO ALTO TIRRENO &#8211; LA SPEZIA </b><br />
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI </b><br />
<b>PROVVEDITORE REG.LE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA  </b><br />
<b>A.N.A.S. COMPARTIMENTO VIABILITA&#8217; DELLA TOSCANA</b><br />
<b>DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI AREZZO DELL&#8217;A.R.P.A.T. </b><br />
<b>AUTORITA&#8217; DI BACINO DEL FIUME ARNO </b></p>
<p><b>U.S.T.I.F. UFFICIO SPECIALE TRASPORTI IMPIANTI FISSI</b>   <br />
non costituitisi</p>
<p>e con l&#8217;intervento ad opponendum di<br />
<b>GHINI GIAN PIETRO E COMITATO CASENTINO</b><br />
rappresentato e difeso da: RIGHI LUCA e FELLI NICOLETTA<br />
con domicilio eletto in FIRENZE VIA ZARA N. 7presso RIGHI LUCA<br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	del verbale della Conferenza di Servizi, adunanza 6 aprile 2004, con cui è stato negato il rilascio di autorizzazione alla costruzione alla costruzione ed esercizio dell’elettrodotto a 132 kV Bibbiena &#8211; Pratovecchio e della nuova cabina primaria di Pratovecchio; del provvedimento finale della Regione Toscana che ha eventualmente recepito il contenuto dell’anzidetta Conferenza di servizi; del parere n.6359 del 23.3.2004 del Comune di Bibbiena; della deliberazione n.15 del 23.2.04 del Comune di Poppi e degli allegati alla predetta delibera, quali le note 22.12.01 n.16957 e 2392 e il documento 18.2.04; del parere prot.n.3430 del 6.4.04 del Comune di Pratovecchio; del parere prot.n.699 del 5.4.04 della Comunità Montana del Casentino; delle delibere della Giunta Provinciale di Arezzo nn.623 del 7.10.02 e 101 del 23.2.04; della nota n.7009 del 29.3.04 della Soprintendenza archeologica della Toscana; della nota 19.1.04 n.568 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali; dei verbali della Conferenza di servizi relativi alle adunanze del 14.1.04, 25.2.04 e 24.3.04.																																																																																												</p>
<p>Visti il ricorso con i relativi allegati ivi compreso il ricorso incidentale proposto dalla Provincia di Arezzo ed altri Enti con atto depositato il 22.9.04;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate, come indicate in epigrafe; <br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005, il Consigliere dott. Andrea Migliozzi;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. L.Righi, l’avv. L.Bora, l’avv. F.Ciari e l’avv. C.Bonacchi delegato da S.Grassi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>In data 2 febbraio 1998 l’Enel depositava presso la Regione Toscana il progetto di realizzazione dell’elettrodotto a 132.000 volts (132 kV) Bibbiena &#8211; Pratovecchio con contestuale istanza di rilascio di pronuncia di compatibilità ambientale: il progetto veniva depositato anche presso la Provincia di Arezzo e i vari Comuni interessati. Detto procedimento veniva sospeso per via di una integrazione documentale per poi essere nuovamente pubblicato.<br />
Il Comune di Poppi nel novembre 1998 inoltrava osservazioni a titolo di contributo istruttorio.<br />
Con delibera n.76 del 1° febbraio 1999 la Giunta Regionale anche sulla scorta del parere del Nucleo di Valutazione per la V.I.A. n.31 del 21.12.98 esprimeva pronuncia positiva sull’impatto ambientale (V.I.A.) stabilendo in tre anni l’efficacia temporale della pronuncia; rilascia, quindi, contestualmente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nonchè autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico ex lege 1497/39 stabilendo per quest’ultima una valenza di 5 (cinque) anni. Avverso la delibera n.76/99 produceva ricorso ai sensi dell’art.15 della L.R.n.68 del 1995 il Comune di Poppi in data 14.4.99. La Regione con deliberazione della G.R. n.736 del 23.6.99 rigettava, avuto riguardo al parere del Nucleo di Valutazione per la V.I.A. n.37/99, il ricorso in opposizione proposto dal Comune di Poppi.<br />
Intanto con riferimento al progetto di elettrodotto in questione il sig. Gian Pietro Ghini sia in proprio quale proprietario di compendi immobiliari siti in Comune di Poppi, attraversati a sua dire dalla linea in progettazione sia in qualità di Presidente del Comitato Casentino presentava in data 6.3.98 osservazioni: quindi il medesimo unitamente ad altri soggetti presentava in data 30.3.99 ricorso in opposizione alla delibera della G.R. n.76/99. Quest’ultima con deliberazione n.710 del 23.6.99 decideva di considerare come non meritevoli di accoglimento le osservazioni presentate, quindi con delibera n.734 assunta in pari data sulla scorta del parere n.37/99 del 2.6.99 del Nucleo per la V.I.A., rigettava il ricorso in opposizione proposto da Ghini Gian Pietro.<br />
Questi con il ricorso n.2593/99 ha impugnato le deliberazioni giuntali nn.76 e 734, i pareri del Nucleo di Valutazione nonchè la delibera n.958 del 31.8.98 con cui si decide di non disporre l’inchiesta pubblica di cui all’art.9, c.1, della L.R. n.68/95.<br />
Deduce quattro motivi d’illegittimità: 1) il progetto non è commisurato al fabbisogno energetico del Casentino; 2) la mancata attivazione dell’inchiesta pubblica ex art.9 L.R. n.68/95; 3) la presentazione pubblica è stata effettuata in maniera insufficiente e parziale; 4) la compatibilità ambientale è stata pronunziata senza tener conto delle osservazioni presentate dal ricorrente.<br />
Anche il Comune di Poppi ha impugnato le delibere e gli atti regionali suindicati con il ricorso n.2595/99: con un unico motivo si deduce la non congruità del progettato elettrodotto in ordine al fabbisogno energetico del Casentino atteso che l’imponenza delle opere è tale da far pensare che ben altre sono le finalità perseguite ed inoltre non sono state tenute in considerazione le soluzioni alternative suggerite dal Comune in sede di osservazioni e di ricorso in opposizione.<br />
Si sono costituiti in giudizio per resistere ai suddetti ricorsi sia l’Enel Distribuzione SpA che la Regione Toscana.<br />
Con riferimento al primo gravame (il n.2593/99) l’Enel Distribuzione SpA eccepisce, in via preliminare la irricevibilità e inammissibilità del ricorso per essere stata l’impugnativa notificata a soggetto diverso (all’Enel SpA) e per essere tardiva in relazione alla delibera giuntale (n.76/99) dichiarativa della compatibilità ambientale. Inoltre il ricorrente mancherebbe di legittimazione attiva vuoi come abitante del Comune di Poppi vuoi come rappresentante del Comitato Casentino, non rientrando quest’ultimo tra le associazioni ambientali ex art.13 legge 349/86. Nel merito contesta la fondatezza dei motivi d’impugnazione e ciò avuto riguardo anche al ricorso n.2595/99. Dal canto suo la Regione Toscana ha controdedotto alle censure contenute in entrambi i ricorsi sopradescritti deducendone l’infondatezza.<br />
Intanto il procedimento autorizzatorio proseguiva e in data 25 febbraio 1999 la Società Enel presentava domanda di autorizzazione definitiva alla costruzione e all’esercizio dell’elettrodotto in questione.<br />
Si aveva quindi una prima Conferenza di servizi quella del 22 febbraio 2000 nella quale veniva, in primo luogo, fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di cui sopra il termine entro il quale chiudere la Conferenza ex art.14, c.2 bis, della legge 241/90 ed inoltre con riferimento ad uno studio alternativo per il tratto Bibbiena &#8211; Pratovecchio di minor impatto ambientale, le Amministrazioni convenute decidevano di aggiornarsi ad una successiva seduta, rinviando ogni decisione sul collegamento e sulla C.P. (cabina primaria) di Pratovecchio in relazione agli esiti di fattibilità dell’alternativa progettuale sopra ricordata.<br />
In data 22 maggio 2000 si teneva quindi un’altra Conferenza di servizi (cui partecipava anche la Società ricorrente) e a conclusione dei lavori veniva raggiunto il consenso per il tratto Bibbiena &#8211; La Penna, mentre per il tratto Bibbiena &#8211; Pratovecchio la Conferenza concordava “sull’opportunità di un ulteriore approfondimento delle problematiche poste dagli Enti locali interessati che però non risulta possibile in sede dell’attuale procedimento che deve formalmente concludersi in data odierna e quindi stralcia quest’ultima tratta”.<br />
La Società Enel Distribuzione SpA ha impugnato con il ricorso n.1649/2000 il verbale della Conferenza di servizi relativo all’adunanza del 22 maggio 2000, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:<br />
1) violazione art.14 legge 241/90 e 617 L.R. n.51/99. Incompetenza;<br />
2) violazione e falsa applicazione delle norme già indicate nel precedente motivo anche in relazione alla L.R. 3.11.98 n.79. Incompetenza. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo dello sviamento;<br />
3) violazione e falsa applicazione art.6, 3°c., L.R. n.51/99. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili della illogicità, contraddittorietà manifesta e difetto di motivazione;<br />
4) violazione e falsa applicazione art.7, 2° c., L.R. 51/99. Incompetenza;<br />
5) violazione e falsa applicazione del coordinato fra gli artt. 5, 6 e 7 e l’art.8, 3° c., L.R. n.52/99. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà.<br />
Si sono costituite in giudizio la Regione Toscana ed altre Amministrazioni statali partecipanti alla Conferenza che hanno contestato la fondatezza del ricorso chiedendone la reiezione. E’ altresì intervenuto ad opponendum del gravame il sig. Gian Pietro Ghini in proprio e in qualità di Presidente del Comitato Casentino.<br />
Con decreto n.3926 dell’11 luglio 2000 il Dirigente della competente struttura della Regione Toscana tenuto conto delle valutazioni effettuate dalla Conferenza di servizi del 22 maggio 2000 decideva che “resta stralciato dall’autorizzazione il tratto del nuovo collegamento a 132 kV Bibbiena &#8211; Pratovecchio e gli impianti della nuova cabina Pratovecchio, per il quale l’Enel SpA potrà reiterare una nuova istanza dopo le necessarie verifiche con le alternative proposte presentate dalle Amministrazioni locali interessate”.<br />
La Società Enel Distribuzione ha impugnato tale provvedimento dirigenziale col ricorso n.2482/2000 deducendo nei confronti dell’atto gravato quattro motivi di illegittimità riproducenti sostanzialmente le doglianze già fatte valere avverso il verbale della Conferenza dei Servizi del 22 maggio 2000.<br />
Si sono costituiti in giudizio per contrastare le ragioni del proposto ricorso la Regione Toscana, alcune Amministrazioni statali e il Comune di Poppi (non risulta formalmente costituito il sig. Gian Pietro Ghini in proprio e quale Presidente del Comitato Casentino).<br />
Intanto con nota del 25.1.01 l’Enel richiedeva la proroga della pronuncia di V.I.A. giunta a scadenza il 3.9.01: la stessa Società poi in data 10.1.2002 inoltrava una nuova domanda di autorizzazione alla Regione Toscana per il tratto di elettrodotto in questione e la Regione Toscana con deliberazione giuntale n.100 del 4.2.2002 prorogava di tre anni ai sensi dell’art.18 della L.R. n.79/89 il termine di efficacia della pronuncia V.I.A..<br />
La Comunità Montana del Casentino con ricorso n.1068/2002 ha impugnato tale atto deliberativo, deducendone la illegittimità per i vizi di violazione dell’art.18 della L.R. n.79/98 e dell’art.3 legge 241/90 nonchè di eccesso di potere sotto vari profili posto che la Regione avrebbe omesso di riferire in ordine alla sussistenza delle motivate necessità che giustificano la proroga.<br />
Analoghi ricorsi (il n.1069 e il n.1070/02) sono stati proposti avverso la delibera della G.R. n.100/2002 rispettivamente dal Comune di Poppi e dal sigg.ri Gian Pietro Ghini, Enrico Lelli e Sabatina Cavigli a sostegno dei quali vengono riprodotte le censure già contenute nel gravame inoltrato dalla Comunità Montana.<br />
Si sono costituiti in giudizio per contestare la fondatezza dei tre ricorsi suindicati la Società Enel Distribuzione SpA e la Regione Toscana.<br />
E’ intervenuta quindi la Conferenza di servizi di cui all’adunanza del 6 aprile 2004 con cui è stato denegato il rilascio in favore dell’Enel Distribuzione SpA dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’elettrodotto a 132 kV Bibbiena &#8211; Pratovecchio e della nuova cabina primaria di Pratovecchio.<br />
La Società interessata ha così impugnato (ric.n.1202/04) il verbale di detta Conferenza di servizi nonchè gli altri atti indicati in epigrafe, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:<br />
1)violazione e falsa applicazione della L.R. 11.8.99 n.51 e del regolamento regionale 20.12.2000 n.9. Violazione e falsa applicazione art.3 legge n.241/90. Eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, contraddittorietà nonchè sviamento di potere;<br />
2) violazione e falsa applicazione del T.U. 11.12.1933 n.1775. Violazione e falsa applicazione art.6 della L.R. 11.8.99 n.51. Violazione e falsa applicazione art.3 legge 241/90. Eccesso di potere in particolare sotto il profilo del difetto di motivazione, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta e sviamento di potere. Incompetenza;<br />
3) violazione e falsa applicazione art.7 comma 2, della L.R. 11.8.99 n.51. Violazione e falsa applicazione dell’art.14 ter comma 7 legge n.241/90. Eccesso di potere in particolare sotto i profili della ingiustizia manifesta, difetto dei presupposti e contraddittorietà.<br />
Si sono costituiti in giudizio per contestare la fondatezza del ricorso le Amministrazioni indicate in epigrafe. E’ altresì intervenuto ad opponendum della parte ricorrente il sig. Gian Pietro Ghini in proprio e quale Presidente del “Comitato Casentino”.<br />
All’odierna udienza pubblica i ricorsi sopra indicati sono stati trattenuti in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Ai sensi dell’art.52 del R.D. 17 agosto 1907 n.642, richiamato dall’art.19 della legge 6 dicembre 1971 n.1034, gli otto ricorsi in epigrafe, siccome palesemente connessi sia per i soggetti che per l’oggetto, vanno riuniti e decisi con un’unica sentenza.<br />
I proposti gravami attengono alla complessa e “sofferta” vicenda relativa alla progettata costruzione da parte dell’Enel Distribuzione SpA (in seguito Enel) di un elettrodotto a 132 kV sulla tratta Bibbiena &#8211; Pratovecchio, opera volta, negli intendimenti della Società Enel, a soddisfare il crescente fabbisogno di energia elettrica nell’area dell’Alto Casentino.<br />
I fatti per cui è causa che prendono avvio dalla presentazione in data 2 febbraio 1998 da parte dell’Enel alla Regione Toscana di un’istanza diretta ad ottenere il rilascio di una pronuncia di compatibilità ambientale in ordine al progettato elettrodotto, possono essere raggruppati, in relazione ai procedimenti amministrativi che li hanno definiti, in due rilevanti e significative fasi: una,che parte dalla produzione dell’anzidetta richiesta e si conclude con l’adozione del provvedimento regionale n. 3926 dell’11.7.2000 con cui la Regione Toscana, recependo gli esiti della conferenza dei servizi del 22.05.2000 dispone lo “stralcio” della linea Bibbiena &#8211; Pratovecchio (a questo segmento della vicenda si riferiscono i primi quattro ricorsi); un’altra, che prende le mosse da un’ulteriore istanza di autorizzazione ai fini della V.I.A. prodotta sempre dall’ENEL alla Regione Toscana in data 10 giugno 2002 e si conclude con l’adozione del verbale della Conferenza dei Servizi del 6aprile 2004 recante il diniego di rilascio dell’autorizzazione in questione alla costruzione e all’esercizio della linea elettrica di che trattasi (a tali eventi attengono i successivi quattro ricorsi).<br />
Ciò precisato e passando ad esaminare il ricorso n. 2593/99 proposto dal sig. Ghini Gian Pietro avverso gli atti della Regione Toscana recanti la pronuncia positiva sull’impatto ambientale del progetto di che trattasi nonchè il rilascio delle autorizzazioni ai fini del vincolo paesaggistico ed idrogeologico, si può prescindere dalle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del gravame sollevate ex adverso dalla difesa dell’ENEL, attesa l’infondatezza, nel merito dell’impugnativa “de qua”.<br />
Con il primo motivo parte ricorrente imputa alla Regione di aver omesso di compiere un adeguato accertamento in ordine al fabbisogno energetico che si intenderebbe soddisfare con il progetto intervenuto nonchè alla possibilità di adottare soluzioni progettuali meno importanti.<br />
Le doglianze si rivelano infondate alla luce dei dati e delle considerazioni di natura tecnica contenuti nella relazione dell’Area extradipartimentale della Regione Toscana datata 9 luglio 1999 nonchè nel parere reso dal Nucleo di Valutazione dell’Impatto Ambientale in data 2 giugno 1999: le osservazioni evidenziate nei predetti documenti dimostrano  che l’Amministrazione regionale ha avuto cura di espletare sui punti qualificanti della richiesta avanzata dall’ENEL un’attività istruttoria idonea a supportare le decisioni assunte con gli atti deliberativi impugnati.<br />
Col secondo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la mancata attivazione della c.d. “ inchiesta pubblica” prevista dall’art. 9 della L.R. n. 68/95, ma tale rilievo non coglie nel segno ove si consideri che l’istituto previsto dall’art. 9 testé citato è solo una facoltà che la Regione può esercitare e nel caso di specie l’Amministrazione, avuto riguardo a quanto dalla stessa osservato congruamente nella parte narrativa della delibera n. 958 del 31.08.98 e tenuto altresì conto  dei dati recati dagli elaborati progettuali relativi allo studio di impatto ambientale, correttamente ha spiegato, il perchè della non sussistenza delle condizioni richieste per farsi luogo all’attivazione della inchiesta pubblica.<br />
Col terzo mezzo di gravame parte ricorrente poi lamenta il fatto che non sarebbe stata effettuata una nuova presentazione pubblica del progetto dopo le integrazioni effettuate dall’ENEL, ma anche tale censura è priva di pregio. Invero va osservato che in data 19.02.1998 vi è stata presso il Comune di Bibbiena la presentazione del progetto dopodichè la Regione ha disposto la sospensione del procedimento istruttorio con la ripubblicazione degli avvisi di deposito della documentazione integrativa e da tale adempimento è del tutto evidente che le esigenze di pubblicità poste “a cuore” dal ricorrente sono state adeguatamente soddisfatte.<br />
Col quarto ed ultimo motivo d’impugnazione si addebita all’Amministrazione regionale di non aver tenuto conto delle osservazioni presentate dal ricorrente ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 68/95: tali dedotti profili di illegittimità sono insussistenti.<br />
Se infatti da un lato va dato atto che dette osservazioni sono pervenute nei termini, dall’altro lato è innegabile che ancorchè tardivamente, i rilievi del sig. Ghini Gian Pietro risultano essere stati oggetto di valutazione e ritenuti, all’esito di osservazioni tecniche esposte nel parere n. 36/99, non meritevoli di accoglimento.<br />
Da quanto sopra esposto, deve concludersi per l’infondatezza del suindicato gravame.<br />
Stessa sorte incontra il ricorso n. 2595/99 proposto dal Comune di Poppi avverso gli atti deliberativi della Regione sopra già indicati. L’Ente locale testè citato, invero, con un unico articolato motivo muove nei confronti di tutti gli atti censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti aventi un contenuto sostanzialmente analogo a quelle formulate dal sig. Ghini col ricorso sopra esaminato, di talchè non possono qui non valere le osservazioni e conclusioni già prese.<br />
Anche questo gravame, a prescindere dall’esame delle eccezioni di irritualità sollevate ex adverso dall’ENEL, si appalesa infondato e va perciò respinto.<br />
Il primo ricorso dell’ENEL, quello rubricato al n. 1649/2000 è rivolto nei confronti del verbale della Conferenza dei servizi relativo all’adunanza del 22 maggio 2000 lì dove detta Conferenza nel “concordare sull’opportunità di un ulteriore approfondimento delle problematiche poste dagli enti locali interessati (Provincia di Arezzo, Comune di Bibbiena, Poppi, Pratovecchio e Comunità Montana del Casentino) decide di stralciare dall’approvazione la tratta del nuovo collegamento a 132 Kv Bibbiena &#8211; Pratovecchio e relativo impianto della cabina, “fermo la possibilità da parte dell’ENEL di riproporre l’intervento con una nuova istanza”.<br />
Ritiene il collegio che tale ricorso debba essere dichiarato improcedibile.<br />
Com’è noto, l’interesse al ricorso quale condizione indispensabile per l’azione deve permanere durante tutto il corso del giudizio con la conseguenza che la sua sopravvenuta carenza determina improcedibilità della domanda.<br />
In particolare, la giurisprudenza ricollega la cessazione della materia del contendere anche all’emanazione di un nuovo atto che implicitamente elimina quello impugnato, sostituendosi ad esso.<br />
Nel caso in esame, poi, vengono in rilievo vari elementi di contenuto sostanziale e procedurale che inducono concordemente a far ritenere che sia priva di utilità una pronuncia di questo giudice sulla fondatezza del ricorso.<br />
Invero, successivamente al disposto stralcio, l’ENEL come espressamente riferito dalla stessa Società (pag. 12 della memoria difensiva) inoltrava in data 9 novembre 2001 alla Regione Toscana una nuova domanda di autorizzazione alla costruzione e messa in esercizio del tratto di elettrodotto Bibbiena &#8211; Pratovecchio e il procedimento attivato dall’anzidetta nuova richiesta si concludeva con una pronuncia di non approvazione del progetto da parte della conferenza dei servizi in data 6 aprile 2004 il cui verbale è stato oggetto di autonoma impugnativa.<br />
Il rapporto amministrativo controverso è stato così oggetto di una vera e propria novazione cui hanno contribuito entrambi le parti interessate sì da rendere del tutto superati i contenuti essenziali della situazione di fatto e di diritto fatta valere originariamente dalla ricorrente.<br />
Tutto ciò a tacer di altre due circostanze che ancorchè non decisive, appaiono nel punto comunque indicative e cioè:<br />
a) l’ENEL in sede di conferenza di servizi del 22.05.2000 relativamente alla proposta di riaprire la procedura per una nuova conferenza di servizi si dichiarava remissiva alle decisioni del responsabile del procedimento;<br />
b) la decisione di stralciare il progetto per cui é causa, avuto riguardo al significato logico oltrechè letterale del termine “stralcio” e tenuto altresì conto delle ragioni formulate nella stessa sede di conferenza di servizi reca un contenuto interlocutorio e/o soppressorio comunque propedeutico ad una ulteriore, definitiva determinazione.<br />
Conclusivamente, l’effetto caducatorio connesso all’eventuale accoglimento del ricorso non varrebbe a travolgere l’efficacia della pronuncia di non approvazione del progetto assunta dalla Conferenza di servizi del 06.04.2004 a definizione di una nuova procedura attivata dalla stessa ricorrente.<br />
Parimenti improcedibile va dichiarato il ricorso n. 2482/2000 atteso che l’atto regionale oggetto di tale gravame (il decreto dirigenziale 11 luglio 2000 n. 3926) si limita a recepire gli esiti della pregressa Conferenza di servizi del 22 maggio 2000 e, come tale risulta anch’esso superato e sostituito dalle risultanze di cui al verbale della Conferenza di servizi del 6 aprile 2004 a sua volta gravato con il ricorso n. 1202/04 sul quale deve intendersi essere trasferito l’interesse sostanziale e processuale posto a fondamento della pretesa fatta valere giudizialmente dall’ENEL.<br />
Con i ricorsi nn. 1068/2002 e 1069/2002 aventi analogo contenuto sia in relazione al petitum che con riferimento alla causa petendi, la Comunità Montana del Casentino e il Comune di Poppi impugnano la deliberazione n. 100 del 4.2.2002 con cui la Giunta Regionale della Toscana ha deciso di “prorogare di tre anni, ai sensi del comma 7 dell’art. 18 della L.R. n. 79/98 in favore della loc. ENEL il termine di efficacia della pronuncia di impatto ambientale di cui alla delibera della G.R. n. 76 dell’1.2.99 limitatamente  alla parte di progetto non ancora realizzata, riguardante il tratto di elettrodotto Bibbiena &#8211; Pratovecchio”.<br />
Con un unico motivo i citati Enti locali deducono la violazione dell’art. 18 della L.R. n. 79/98 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, ma tali profili di illegittimità sono inammissibili.<br />
La legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 recante norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale all’art. 18 comma 7, dopo aver precisato che la pronuncia positiva di compatibilità ambientale ha efficacia per un periodo di tempo limitato non inferiore  in ogni caso a tre anni, prevede che “ove sussistano motivate necessità, l’autorità competente può prorogare tale termine, per una sola volta e per un periodo non superiore a quello inizialmente determinato”.<br />
Orbene l’atto deliberativo in questione, ad un suo più attento esame, si appalesa sostanzialmente rispettoso della disposizione sopra enunciata e tanto lo si evince proprio dalle osservazioni riportate nella parte narrativa del provvedimento in contestazione. In particolare con espresso riferimento alla norma di che trattasi, all’uopo riportata per esteso, è da rilevare l’espressione “valutato che per il caso di specie, ricorrono i presupposti richiesti dalla norma di cui sopra”. Dunque con tale dizione la Giunta Regionale dà atto di aver valutato la sussistenza delle condizione per farsi luogo alla possibilità di accordare la proroga richiesta dall’ENEL  e quindi la statuizione di concedere tale beneficio non è avvenuta per così dire alla “cieca” ma solo dopo che detto Organo  ha avuto modo di valutare, appunto, in senso positivo, la presenza di requisiti richiesti dal legislatore regionale.<br />
Per il vero nella specie può ragionevolmente addebitarsi all’Amministrazione regionale la mancata esternazione di dette valutazioni, ma trattasi di un’anomalia avente carattere meramente formale, mentre i motivi per i quali la Giunta Regionale si è determinata a concedere la proroga de qua in realtà non difettano affatto, venendo in tal modo assicurato l’adempimento voluto dal citato art..18.<br />
In forza delle su estese notazioni i ricorsi sopra richiamati sono infondati e vanno perciò respinti.<br />
In analogo, negativo esito incorre altresì, il ricorso n 1070/2002 proposto dai sig.ri Ghini Gian Pietro , Lelli Enrico e Cavigli Sabatina, anch’esso rivolto nei confronti della delibera della G.R. n. 100/2000.<br />
Con questo gravame vengono dedotte, negli stessi termini, le censure di illegittimità già denunciate con i due precedenti ricorsi di talchè non possono qui non valere le già prese osservazioni e conclusioni.<br />
Anche questo ricorso dunque, si appalesa infondato, con conseguente rigetto del medesimo.<br />
Rimane da definire l’ottavo ed ultimo ricorso (il 1202/04), proposto dall’ENEL avverso il verbale della Conferenza di servizi del 6 aprile 2004 con il quale il progetto di costruzione dell’elettrodotto in questione di cui all’istanza del 10 gennaio 2002 non risulta essere stato approvato “ai sensi dell’art. 14 quater, 2° comma della legge 241/90 e successive modificazioni”.<br />
Col primo motivo di gravame viene dedotto il vizio di incompetenza sull’assunto che la Conferenza di servizi avrebbe una funzione a contenuto istruttorio e non decisorio  spettando quindi alla Giunta Regionale il potere di rilasciare l’autorizzazione de qua.<br />
La dedotta doglianza non merita accoglimento.<br />
Per il vero seguendo pedissequamente la tesi prospettata dalla parte ricorrente, che è quella di conferire al verbale della Conferenza di servizi la natura di atto istruttorio e comunque prodromico di un provvedimento conclusivo, occorrerebbe qui rilevare l’inammissibilità delle dedotte censure se non dell’intera impugnativa. Gli atti preparatori e/o intraprocedimentali in quanto improduttivi di effetti esterni non sono idonei ad incidere concretamente nella sfera giuridica degli amministrati, potendo così la concreta lesione dell’interesse scaturire unicamente dal provvedimento conclusivo della sequenza procedimentale (cfr, tra le tante Cons. Stato Sez. IV n. 60 del 20 febbraio 1985, TAR Lazio I^ Sez. 20 febbraio 2004 n. 1631).<br />
In realtà l’approccio interpretativo della parte ricorrente va disatteso in ragione del fatto che nella specie il modulo procedimentale di conferenza di servizi come sorretto dalla normativa di riferimento e come in concreto utilizzato è quello avente carattere decisorio.<br />
Parte ricorrente invoca a sostegno della natura istruttoria della Conferenza dei servizi la normativa disciplinante il procedimento autorizzatario di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. n. 51 dell’11 agosto 1999, ma siffatta regolamentazione riflette il regime vigente anteriormente alla modifica apportata alla legge 241/90 dalla legge 340/2000, di talchè le disposizioni regionali vanno lette necessariamente alla luce dell’assetto dell’istituto de quo come definito dalla riforma recata, appunto, dalla legge 340/2000 e tanto avuto riguardo all’espresso rinvio cui fa riferimento il citato art. 7 della L.R. n. 51/99 (comma 4) secondo cui &#8230; si applicano le disposizioni di cui all’art. 14 e seguenti dalla legge 241/90 e successive modificazioni.<br />
Ora le disposizioni di cui all’art. 14, 2° comma, 14 ter e 14 quate della legge 241/90, come integrate e sostituite dalla legge 24 novembre 2000 n. 340 configurano un modulo procedimentale di tipo decisorio, esattamente come utilizzato nella fattispecie se è vero che:<br />
a) l’Amministrazione procedente (la Regione Toscana) aveva l’obbligo (e non la facoltà) di convocare la conferenza di servizi;<br />
b) l’indizione di tale conferenza era specificatamente e dichiarativamente rivolta non già all’effettuazione di una denuncia contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, bensì all’acquisizione di intese, concerti, nulla-osta e assensi di altre Amministrazioni.<br />
Le convocazioni di contenuto decisorio della conferenza tenutasi in data 6 aprile 2004 sono peraltro evincibili dal tenore degli avvisi di convocazione all’uopo diramati e dalla natura delle statuizioni assunte nella predetta sede.<br />
Viene allora, in rilievo la previsione legislativa recata dall’art. 14 quater, secondo comma, per cui la determinazione conclusiva della conferenza assunta sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in tale sede è immediatamente esecutiva e ciò rende senz’altro superflua l’adozione di un successivo provvedimento da parte dell’Amministrazione procedente (in questo caso la Regione) che dovendo necessariamente uniformarsi  alle decisioni assunte dall’organo collegiale avrebbe un carattere meramente dichiarativo degli esiti della conferenza.<br />
Con un secondo articolato motivo di ricorso vengono poi dedotti vari profili di illegittimità che possono così sintetizzarsi:<br />
a) in sede di conferenza di servizi sono stati acquisiti pareri e valutazioni in ordine ai profili ambientale e paesistico del progetto che erano già stati acquisiti e tanto concretizza la violazione dell’art. 6 della L.R. n. 51/99 secondo cui restano in ogni caso validi e non devono essere ulteriormente acquisiti gli atti di assenso espressi nella conferenza dei servizi prevista dall’art. 17 della L.R. n. 79/98 (norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale);<br />
b) in particolare nella specie deve ritenersi ancora pienamente valida ed efficace l’autorizzazione paesaggistica di cui alla delibera della G.R. n. 76/99;<br />
c) carenza e contraddittorietà della motivazione dei pareri negativi degli enti locali intervenuti alla conferenza di servizi, posto che l’interramento del tracciato prospettato da dette Amministrazioni in realtà non costituisce una ipotesi ottimale sotto il profilo paesaggistico.<br />
Tali censure si appalesano infondate.<br />
Quanto ai rilievi di cui al primo dei predetti punti gli stessi muovono dal presupposto logico che nella specie il progetto presentato nel gennaio 2002 sia del tutto conforme a quello che ebbe a conseguire le autorizzazioni con la delibera regionale n. 76/99 e che venne stralciato in sede di conferenza dei servizi del 22 maggio 2000, circostanza questa che nella specie non risulta pacificatamente ammessa e comunque l’impianto progettuale allegato all’istanza del 10 gennaio 2002 ha subito delle modifiche che postualno l’adozione di nuove valutazioni a vari fini da parte degli Enti interessati.<br />
A tale scopo assumono una loro significativa valenza i seguenti elementi intervenuti a definire la nuova richiesta di autorizzazione avanzata dall’ENEL:<br />
1) con nota del 31 gennaio 2002 la competente struttura burocratica della Regione Toscana nell’avviare il procedimento attuativo poneva l’accenno in ordine all’opportunità di una “verifica sulla corrispondenza dell’attuale proposta progettuale con quella oggetto della precedente valutazione”;<br />
2) con note n.P2003011495del 21.7.2003 e P2002006847 del 13.08.01 l’ENEL forniva gli ulteriori approfondimenti richiesti in rapporto ad alcuni punti dell’art. 2 del Regolamento 9/00 di attuazione della L.R. 51/99 (livelli di induzione magnetica, interferenze telecomunicazioni, inquinamento acustico inquinamento luminoso) proponendo misure progettuali di adeguamento dell’elettrodotto a 132 kv Bibbiena &#8211; Pratovecchio alle nuove situazioni insediative ed infrastrutturali segnalate dal Comune di Poppi e dalla Provincia di Arezzo ed intervenute dopo il procedimento di V.I.A.;<br />
3) nell’ordinanza del 14 gennaio 2004 la Conferenza di servizi  dopo aver dato atto che “la nuova istanza ricalca perfettamente il progetto dell’eletttrodotto &#8230; già oggetto di valutazione” e che “il tracciato della linea oggi in esame corrisponde in generale a quello della precedente proposta”, ha cura altresì di precisare che “a seguito di alcune varianti urbanistiche approvate dal Comune di Bibbiena (Variante SS n. 71) e di Poppi (nuovo impianto trattamento rifiuti e nuova area campeggio) si renderebbero necessarie alcune circoscritte varianti di tracciato, per le quali la società richiedente ha presentato alla Regione Toscana alcune ipotesi esecutive (prot. TOU/P2003011495 del 21.07.03)”.<br />
Ad ogni buon conto al di là della esatta corrispondenza o meno tra le due ipotesi progettuali più volte citati, a smentire la fondatezza del dedotto vizio di violazione dell’art.6 della L.R. n. 51/99 soccorre la decisiva circostanza per cui le Amministrazioni convocate per la conferenza di servizi sono state chiamate per esprimere valutazioni in relazione a funzioni amministrative di loro competenza, da rendersi appunto a mezzo del modulo procedimentale previsto dall’art. 14 della legge 241/90 nonchè degli artt 6 e 7 della L.R. n. 51/99 anche in relazione alle integrazioni al progetto originario via via intervenute.<br />
La legittimazione delle varie Amministrazioni, in particolare quelle locali a pronunciarsi in sede di conferenza dei servizi risulta ben evidenziata nella stessa nota di convocazione mandata dalla procedente Regione Toscana li dove vengono enunciate le competenze da esercitarsi a cura dell’Ente convocato, riconducibili quanto ai Comuni di Bibbiena, Poppi e Pratovecchio, alla conformità del progetto presentato dall’ENEL ai piani territoriali e urbanistici  nonchè compatibilità in materia paesistica, con la rete delle strade di competenza comunale e con il vincolo idrogeologico. Le valutazioni di detti Enti sono state in concreto esercitate sia in sede di conferenza di servizi sia nei pregressi pareri resi con appositi atti deliberativi con riferimento proprio ai profili di competenza sopra riportati che sono ulteriori rispetto a quelli in relazione ai quali l’ENEL si era già dotato delle relative autorizzazioni e in parte anche coincidenti con detti aspetti ma comunque, necessitanti di un nuovo provvedimento ai fini di V.I.A. in ragione di fatti nuovi intervenuti successivamente alla deliberazione della conferenza dei servizi del 22.5.2000 di stralciare l’ipotesi progettuale originariamente presentata.<br />
In particolare, a tale proposito dell’esame degli atti di causa vengono in evidenza non pochi e qualificanti elementi, idonei a far ritenere sussistenti le condizioni perchè sia assolutamente necessaria una nuova pronuncia V.I.A. in merito al progetto di elettrodotto prodotto in data 10 gennaio 2002:<br />
a) con atto del 13 marzo 2002 il Consiglio Regionale della Toscana approva una mozione di merito in ordine al nuovo elettrodotto con cui impegna la Giunta Regionale a convocare le “parti” ai fini di una posizione comune circa l’utilizzo di una diversa modalità di costruzione della linea elettrica e tanto con esplicito riferimento a quanto espresso dal Parco delle Foreste Casentinesi con lettera dell’1.3.2002 li dove il predetto Ente esprime l’avviso che “la realizzazione del progetto avrebbe un impatto notevolissimo sull’assetto paesaggistico dell’intera vallata del Casentino, con riflussi negativi anche sul territorio del Parco stesso che vedrebbe alterati i propri valori scenici e panoramici”;<br />
b) successivamente all’avvenuto rilascio dell’autorizzazione ai fini V.I.A. di cui alla delibera della G.R. n. 76/99 è divenuto efficace, nel settembre dell’anno 2000 il PTCP della Provincia di Arezzo e tale Piano di coordinamento ai sensi della L.R. n. 5/95 ha “valore di piano urbanistico territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici di cui alla legge 8.8.1985 n. 43” (decreto Galasso), di talchè ai fini paesaggistici si impone una nuova valutazione correlata appunto, alle precisazioni e direttive recate dal Piano di coordinamento suindicato (su tale punto concorda la stessa Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio della Toscana con nota del 19.01.04);<br />
c) avuto riguardo ai tratti della nuova linea interferenti con le aree definite dal PTCP della Provincia di Arezzo non risultano essere state oggetto di valutazione aree di valenza paesistica costituite dalle località di Agna e Avena in Comune di Poppi , delle ville Marchini &#8211; San Donato del Comune di Pratovecchio e della struttura urbanistica di quest’ultimo Comune.<br />
Le osservazioni qui svolte volgono ad evidenziare come in relazione al “nuovo” progetto di elettrodotto s’imponeva da parte degli Enti interessati una apposita valutazione ai fini della verifica della compatibilità paesistica, idrogeologica, urbanistica oltrechè ambientale ed è proprio con riferimento a tali profili che dette Amministrazioni si sono espresse in senso negativo.<br />
Col terzo ed ultimo motivo di gravame parte ricorrente contesta la legittimità delle statuizioni assunte dalla conferenza di servizi giacchè a suo dire questa, avuto riguardo alle modalità di espressione della volontà dei soggetti legittimati ad esprimersi in tale sede non avrebbe potuto pervenire ad una decisione negativa. In particolare, secondo il patrocinio dell’ENEL ai fini della determinazione del quorum necessario alla validità delle decisioni assunte nella conferenza di servizi qui impugnata devono considerarsi acquisiti pareri e le autorizzazioni delle Amministrazioni che pur essendo state convocate non hanno partecipato alla conferenza e nella specie la maggioranza delle Amministrazioni convocate che si sarebbero espresse in senso favorevole alla Società ricorrente.<br />
Un tale assunto non appare condivisibile.<br />
Invero la tesi interpretativa prospettata in ricorso è ancorata, anche a questo proposito, all’impianto normativo di cui all’art. 7 della L.R. n. 51/99 che per il vero prevede il recupero dell’Amministrazione che seppure convocata non ha partecipato alla Conferenza, ma è ragionevole ritenere che l’istituto in questione quanto alle modalità di funzionamento del modello procedimentale deve essere interpretato alla luce del nuovo quadro normativo dettato con la legge di riforma, la n. 340/2000. Se così è sulla scorta di queste ultime disposizioni occorre convenire che è stato sancito l’obbligo della partecipazione alla conferenza delle amministrazioni convocate nonchè l’impossibilità di esprimere al di fuori di tale sede il proprio consenso o dissenso, di talchè l’unica maggioranza utile ai fini della validità delle decisioni che si vanno ad assumere è quella che risulta “fisicamente” presente alla adunanza.<br />
In altri termini, dalla disamina della normativa vigente in subjecta materia (già in precedenza richiamata) si evince chiaramente che sia l’assenso che il dissenso di una Amministrazione deve obbligatoriamente essere espresso o comunque acquisito in sede di conferenza e tanto ai fini di imprimere al modulo procedimentale  di cui all’art. 14 della legge 141/90 gli indispensabili requisiti di certezza e snellezza: di qui l’infondatezza dei profili di illegittimità dedotti sul punto da parte ricorrente.<br />
La non fondatezza del suillustrato motivo di doglianza rende peraltro inutile l’esame del ricorso incidentale presentato dalla Provincia di Arezzo in sede di costituzione e prodotto, come espressamente affermato nello stesso gravame in relazione alle ipotesi di accoglimento terzo mezzo di impugnazione denunciato col ricorso  principale che, come sopra evidenziato deve considerarsi integralmente infondato. <br />
Sussistono, tenuto conto della complessità e delicatezza delle questioni trattate, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, li Riunisce e così dispone:<br />
a) Rigetta il ricorso n. 2593/99:<br />
b) Rigetta il ricorso n. 2595/99;<br />
c) dichiara improcedibili i ricorsi n. 1649/2000 e n. 2482/2000;<br />
d) Rigetta i ricorsi nn. 1068/2002, 1069/2002 e 1070/2002;<br />
e) Rigetta il ricorso n. 1202/2004;<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 12 gennaio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Andrea MIGLIOZZI	&#8211; Consigliere, rel., est.<br />	<br />
Dott. Bernardo MASSARI	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 1 MARZO 2005<br />
Firenze, lì 1 MARZO 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-978/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.978</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.293</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-28-2-2005-n-293/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-28-2-2005-n-293/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.293</a></p>
<p>Pres. Adamo, Est. Tulumello E.M. ed altri contro Comune di Palermo sulla giurisdizione del G.O. sulle controversie nascenti da cattiva custodia dell&#8217;immobile da parte della P.A. durante il periodo di occupazione legittima Competenza e giurisdizione – giurisdizione esclusiva del giudice ammininistrativo in materia urbanistica – risarcimento del danno da occupazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-28-2-2005-n-293/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.293</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-28-2-2005-n-293/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.293</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Adamo, Est. Tulumello<br /> E.M. ed altri contro Comune di Palermo</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.O. sulle controversie nascenti da cattiva custodia dell&#8217;immobile da parte della P.A. durante il periodo di occupazione legittima</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Competenza e giurisdizione – giurisdizione esclusiva del giudice ammininistrativo in materia urbanistica – risarcimento del danno da occupazione di immobile – fatto causativo del danno – condotta negligente nella custodia dell’immobile – sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 – giurisdizione del giudice ordinario &#8211; sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Dopo la sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, l’azione di risarcimento del danno proposta dai proprietari di un immobile occupato dalla pubblica amministrazione nell’ambito di un procedimento di pianificazione urbanistica, quindi restituito ai predetti proprietari, che sia fondata non sulla ritenuta illegittimità dei provvedimenti di occupazione, ma sulla pretesa cattiva custodia dell’immobile per il periodo di occupazione (legittima), deve essere proposta davanti al giudice ordinario, giacché non ha riguardo ad un’attività provvedimentale, bensì un’attività materiale (l’affermata violazione del canone di diligenza nella custodia dell’immobile per il periodo di occupazione).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione del G.O. sulle controversie nascenti da cattiva custodia dell’immpobile da parte della P.A. durante il periodo di occupazione legittima</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 293/05 Reg. Sent.<br />
N. 4137 Reg. Gen.<br />
ANNO 2003</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia <br />Sede di Palermo &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 4137/2003, sezione II, proposto da<br />
<b>MAMELI Eva</b>, <b>MAUTHE DEGERFELD Ugo</b>  e <b>MAUTHE DEGERFELD Silvia</b>, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Leo e Rosalba Bisso, ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Principe di Villafranca n. 99, presso lo studio dell’avv. Bisso</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Il <b>Comune di Palermo</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Calogero Bosco, domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Palermo, Piazza Marina n. 39,</p>
<p>PER LA CONDANNA <br />
al risarcimento dei danni cagionati nell’attività di custodia dell’immobile di proprietà dei ricorrenti, occupato dall’amministrazione comunale intimata.<br />
Visto il ricorso i con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata, e vista la memoria da queste prodotta;<br />
Letti ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore il Referendario Giovanni Tulumello;<br />
Udito, all’udienza pubblica dell’8 febbraio 2005, l’avv. Alberto Marolda in sostituzione dell’avv. Enrico Leo per i ricorrenti;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, ha ad oggetto una domanda risarcitoria concernente i danni cagionati dal Comune di Palermo nella custodia dell’immobile di proprietà dei ricorrenti.<br />
Tale immobile, originariamente occupato in forza di valido provvedimento, non contestato dai ricorrenti, è stato quindi  restituito agli stessi, ma in condizioni di degrado tali da indurre la proposizione dell’azione risarcitoria in esame, incentrata sull’affermata cattiva custodia durante il periodo di occupazione (legittima).<br />
Così delineata la fattispecie, va osservato che l’azione risarcitoria in esame non riguarda un’attività provvedimentale (giacché i ricorrenti non discutono della legittimità di alcun atto della serie procedimentale relativa), bensì un’attività materiale: l’affermata violazione del canone di diligenza nella custodia dell’immobile per il periodo di occupazione.<br />
Conseguentemente, alla luce dei principi sanciti in materia dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Tale sentenza, come è noto, ha dichiarato “l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 1, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall&#8217;art. 7, lettera b, della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia.”<br />
Conseguentemente, poiché l’attività materiale di che trattasi afferisce un procedimento di pianificazione urbanistica (la realizzazione di alloggi nel centro storico di Palermo ai sensi della legge 457/1978), essa, pur accedendo alla materia urbanistica, fuoriesce tuttavia dall’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come ridefinita dalla Corte costituzionale.<br />
Sicché la presente controversia, nella quale non si controverse della legittimità di atti (neppure in chiave meramente pregiudiziale), ma della liceità di comportamenti materiali, deve essere conosciuta dal giudice ordinario.<br />
In considerazione, poi, della natura della posizione soggettiva azionata, la lite fuoriesce altresì dall’ambito della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, secondo la tradizionale regola di riparto fondata sul c.d. petitum sostanziale.<br />
Non rileva, infine, che la parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma attributiva della giurisdizione sia intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso in esame, non operando, in tal caso, il principio della perpetuatio iurisdictionis (Cass., SS.UU., 6 maggio 2002 n. 6487; Cass., III, 22 aprile 1996, n. 3813; Cass., sez. I, 9 settembre 1996, n. 8176).   <br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione seconda, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2005, con l’intervento dei signori magistrati:<br />
&#8211;	Calogero Adamo,      Presidente;<br />	<br />
&#8211;	Calogero Ferlisi,        Consigliere<br />	<br />
&#8211;	Giovanni Tulumello,  Referendario, estensore.																																																																																												</p>
<p>Depositato in Segreteria il 28.2.2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-28-2-2005-n-293/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.293</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.971</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-2-2005-n-971/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-2-2005-n-971/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.971</a></p>
<p>Pres. Antonio Cavallari, Est. Tommaso Capitanio Trane e altro (avv. G. Spata, M.F. Guariglia) c. Comune di Gagliano del Capo (avv. G. Ingletti), Pacione e altro (avv. F.F. Tuccari, A. Orlandini), Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce (avv. A. Vantaggiato). in tema di procedura disciplinata in base all&#8217;art. 17</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-2-2005-n-971/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.971</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-2-2005-n-971/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.971</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Antonio Cavallari, Est. Tommaso Capitanio<br /> Trane e altro (avv. G. Spata, M.F. Guariglia) c. Comune di Gagliano del Capo (avv. G. Ingletti), Pacione e altro (avv. F.F. Tuccari, A. Orlandini), Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce (avv. A. Vantaggiato).</span></p>
<hr />
<p>in tema di procedura disciplinata in base all&#8217;art. 17 comma 12, l. n. 109 del 1994</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Incarico di direzione lavori – Procedura di affidamento ex art.17 comma 12, l. n.109 del 1994 – Non è una vera e propria gara.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Incarico di direzione lavori – Procedura di affidamento ex art.17 comma 12, l. n.109 del 1994 – Avviso pubblico – Impegno a dimostrare la regolarità contributiva – Omessa dimostrazione – Effetti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di procedura per l’affidamento di un incarico di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, secondo l’art.17 comma 12, l. 11 febbraio 1994 n.109, come modificato dall’art.7 comma 1, l. 1 agosto 2002 n.166, sono infondate le censure circa la mancata predeterminazione di criteri di valutazione dei curricula, la mancata comparazione delle proposte, l’omessa indicazione del prezzo a base d’asta e l’introduzione di un criterio non previsto nell’avviso (ossia, l’elemento economico), in quanto la procedura seguita dalla p.a. non è una vera e propria gara, quindi non valgono le regole generali, che impongono la predeterminazione del prezzo base e dei criteri di valutazione e la comparazione delle offerte.</p>
<p>2. Nel caso in cui, con riferimento ad una procedura disciplinata dall’art.17 comma 12, l. 11 febbraio 1994 n.109, come modificato dall’art.7 comma 1, l. 1 agosto 2002 n.166, l’avviso pubblico richieda la dichiarazione dell’impegno a dimostrare la regolarità contributiva prima dell’affidamento dell’incarico, l’omessa dimostrazione del requisito può rilevare nel senso di impedire la sottoscrizione del disciplinare regolante l’incarico o di provocare la decadenza dall’affidamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di procedura disciplinata in base all’art. 17 comma 12, l. n. 109 del 1994</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano</b></p>
<p>Registro Decis.:   971/05<br />
		Registro Generale:	2451/2004 																																																																																										</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
 Seconda Sezione di Lecce</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI, Presidente; TOMMASO CAPITANIO, Referendario, relatore; PATRIZIA MORO, Referendario<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2451/2004  proposto da<br />
<b>Alfredo Trane</b>, in proprio e quale coordinatore del raggruppamento di professionisti Ingegneri Alfredo Trane, Vito Morciano, Emiliano Zampironi, Antonio Vitali e Geometra Cosimo Bisanti, nonché da questi ultimi in proprio, rappresentati e difesi dagli Avv. Gabriella Spata e Maria Federica Guariglia, con domicilio eletto presso lo studio delle stesse, in Lecce, Via Zanardelli, 60,</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>Comune di Gagliano del Capo</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Gennaro Ingletti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Raffaele Dell&#8217;Anna, in Lecce, Via S. Trinchese, 8,<br />
e nei confronti di<br />
<b>Rocco Pacione</b>, in proprio e quale coordinatore del raggruppamento di professionisti Ingegneri Rocco Pacione, Antonio Sergi, Fabrizio Simone Vanotti e Architetti Francesca Miggiano e Cosma Di Lecce, nonché contro questi ultimi in proprio, rappresentati e difesi dagli Avv. Francesco Fabrizio Tuccari e Alessandro Orlandini, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16<br />
con intervento ad adiuvandum di</p>
<p><b>Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce</b>, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Lecce, Via Zanardelli, 7,</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211;	della determinazione del Responsabile del Settore pianificazione territoriale del Comune di Gagliano del Capo n. 377 reg. gen. dell’8/11/2004 R.G. e n. 100 reg. del settore del 5/11/2004 R.S., nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in particolare dell’avviso pubblico relativo all’affidamento;<br />	<br />
e per il risarcimento del danno.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune intimato e dei controinteressati;<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum del Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce;<br />
Uditi nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2005 il relatore, Referendario Tommaso Capitanio, e, per le parti, gli Avv. Spata, Ingletti, Orlandini, Tuccari e Vantaggiato. <br />
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211;	Violazione dell’art. 17, comma 12, L. 109/94 e successive modifiche nonché dell’avviso pubblico. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione insufficiente;<br />	<br />
&#8211;	Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, carenza di motivazione e sviamento;<br />	<br />
&#8211;	Violazione dell’avviso pubblico e dell’art. 7, comma 12, L. n. 166/02.<br />	<br />
Considerato che:<br />
&#8211;	la procedura per cui è causa riguarda l’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori di ampliamento della rete fognante nera del Comune di Gagliano del Capo; l’incarico è di importo inferiore ai 100.000 Euro (esclusa IVA e contributi previdenziali).<br />	<br />
Pertanto, la procedura è disciplinata dall’art. 17, comma 12, della L. n. 109/94, come modificato dall’art. 7, comma 1, della L. n. 166/02, che recita “Per l&#8217;affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all&#8217;affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell&#8217;esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare”. <br />
Il Comune intimato ha proceduto alla pubblicazione dell’avviso di selezione ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 13/01 (vigente ratione temporis, essendo l’avviso del luglio 2004), che, prima della modifica apportata dall’art. 34, comma 1, lettera d), della L.R. n. 14 del 4/8/2004, recitava testualmente “Per l&#8217;affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra il controvalore in euro di 40 mila e 100 mila DSP, le stazioni appaltanti devono procedere a dare adeguata pubblicità, che deve avvenire mediante la pubblicazione di apposito avviso riportante le prestazioni richieste, la categoria dei lavori con riferimento alle vigenti tariffe professionali, l&#8217;ammontare presunto dei compensi, il tempo massimo per l&#8217;espletamento dell&#8217;incarico. La pubblicazione dell&#8217;avviso deve avvenire quantomeno presso l&#8217;Albo pretorio della stazione appaltante; inoltre, l&#8217;avviso deve essere inviato agli ordini professionali e alle associazioni di categoria interessati. Il termine per la presentazione delle candidature deve essere di almeno quindici giorni dalla pubblicazione dell&#8217;avviso&#8230;.”. Quindi, il fatto che il Comune di Gagliano del Capo abbia proceduto alla pubblicazione dell’avviso di selezione non implica ex se che l’Amministrazione si sia autovincolata in qualche modo, introducendo ulteriori elementi di valutazione oltre a quelli già indicati dal citato art. 17 della L. n. 109/94 e, in ambito regionale, dall’art. 12 della L.R. n. 13/01, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L.R. n. 14/04.<br />
La prefata normativa non impone la predeterminazione di criteri valutativi, ma affida al funzionario responsabile la semplice verifica del possesso, in capo ai professionisti che chiedono di essere invitati alla selezione, dei requisiti professionali ritenuti indispensabili in relazione al contenuto dei lavori da eseguire.<br />
Nel caso di specie, dall’esame della determinazione dirigenziale n. 377 dell’8/11/2004, risulta che il responsabile del Settore Pianificazione Territoriale del Comune ha esaminato i curricula professionali dei componenti dei due raggruppamenti ammessi (quello coordinato dall’Ing. Trane e quello coordinato dall’Ing. Pacione), indirizzando la propria scelta su quest’ultimo sia in ragione di una più spiccata competenza nel settore paesaggistico-ambientale sia in virtù della manifestata disponibilità ad applicare uno sconto sulle tariffe professionali, nel rispetto dell’art. 64 del DPR n. 554/99 e della determinazione dell’Autorità di Vigilanza n. 30 del 13/11/2002.<br />
In relazione a quanto precede, risultano infondate le censure espresse dai ricorrenti circa la mancata predeterminazione di criteri di valutazione dei curricula, la mancata comparazione delle proposte, l’omessa indicazione del prezzo a base d’asta e l’introduzione di un criterio non previsto nell’avviso (ossia, l’elemento economico). Al riguardo, si osserva che la procedura seguita dall’Amministrazione non è una vera e propria gara, quindi non valgono le regole generali, che impongono la predeterminazione del prezzo base e dei criteri di valutazione e la comparazione delle offerte. In questo caso, non ci sono state offerte, ma la semplice presentazione di curriculum professionali, ossia di dati riferiti alle esperienze professionali passate dei tecnici che hanno preso parte alla selezione, i quali non dovevano migliorare le offerte degli altri competitori, ma solo indicare il proprio bagaglio esperienziale.<br />
Al riguardo, poi, si osserva che appaiono infondate anche le censure relative all’asserita carenza, in capo ai componenti del raggruppamento affidatario dell’incarico dei requisiti di capacità professionale richiesti nell’avviso pubblico.<br />
Infatti, in disparte la considerazione che tali requisiti vanno riferiti al raggruppamento nel suo complesso e non necessariamente ai singoli professionisti (altrimenti non avrebbe senso l’affidamento dell’incarico ad un’équipe di persone, ciascuna delle quali apporta il proprio contributo specifico), risulta che i componenti del raggruppamento coordinato dall’Ing. Pacione hanno svolto incarichi professionali nello specifico settore della progettazione e/o della direzione lavori di impianti di fognatura e altre opere di urbanizzazione primaria.<br />
Per quanto concerne poi la riduzione del compenso professionale, si tratta di un ulteriore elemento di valutazione, da ritenere non decisivo ai fini della scelta, una volta che il Collegio ha ritenuto assolto l’onere motivazionale imposto dall’art. 17, comma 12, della L. n. 109/94. In ogni caso, l’art. 64 del DPR n. 554/99 prevede la possibilità che il professionista apporti una riduzione sulla tariffa professionale che, secondo quanto ribadito dall’Autorità di Vigilanza con la determinazione n. 30 del 2002, può essere anche del 20% sull’importo della tariffa stessa; <br />
&#8211;	per quanto riguarda, infine, le questioni relative all’asserita omessa dimostrazione del requisito della regolarità contributiva dei professionisti affidatari dell’incarico, si osserva innanzitutto che l’avviso pubblico richiedeva solamente la dichiarazione dell’impegno a dimostrare la regolarità contributiva prima dell’affidamento dell’incarico. Quindi, la dimostrazione del requisito in parola non era una “clausola di esclusione dalla gara” (questa espressione, seppure inconferente con la presente fattispecie, viene usata a scopo esplicativo), ma un elemento che poteva rilevare, al limite, nel senso di impedire la sottoscrizione del disciplinare regolante l’incarico in questione (a similitudine di quanto accade, ad esempio, in tema di stipula dei contratti pubblici in forma pubblica amministrativa, nel caso in cui il contraente privato non provveda tempestivamente al pagamento dell’imposta di registro o dell’imposta di bollo) o di provocare la decadenza dall’affidamento (del resto, nella determinazione impugnata, il responsabile del Settore aveva espressamente subordinato la stipula del disciplinare e il conseguente formale affidamento dell’incarico alla dimostrazione del requisito di regolarità contributiva). I controinteressati hanno assolto a tale onere con una nota in data 17/11/2004, a cui ha fatto seguito, ma solo per l’arch. Di Lecce (la quale aveva fatto riserva di produrre la documentazione de qua), la produzione del certificato rilasciato dall’INARCASSA il 23/12/2004. Peraltro, i controinteressati, nella nota del 17/11/2004 hanno autocertificato il possesso del requisito in parola, allegando i certificati INARCASSA; nella stessa data è stato sottoscritto il disciplinare regolante l’incarico in argomento.<br />	<br />
In ogni caso, come detto, si tratta di questioni che non rilevano ai fini dell’esclusione dalla procedura selettiva del raggruppamento affidatario dell’incarico, ma solo ai fini di un’eventuale revoca dell’affidamento (che non avrebbe implicato, però, l’automatica “aggiudicazione” in favore dei ricorrenti).<br />
Infine, ugualmente irrilevanti appaiono le considerazioni espresse dall’interventore ad adiuvandum (il Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce), il quale agisce a tutela degli interessi dei professionisti che esso rappresenta, e ciò in relazione alle affermazioni fatte nel controricorso circa la presunta incompetenza del Geom. Bisanti ad eseguire l’incarico in parola (che sarebbe riservato solo ad ingegneri ed architetti). In effetti, tenuto conto di quanto detto in precedenza circa la necessità che i requisiti professionali devono essere riferiti al raggruppamento nel suo complesso e considerato che nell’avviso pubblico il Comune non ha posto alcuna limitazione soggettiva alla partecipazione, il raggruppamento ricorrente aveva titolo, nel suo complesso, ad eseguire l’incarico in parola, naturalmente nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile (R.D. n. 274/29 e L. n. 144/49). Tuttavia, considerata l’infondatezza del ricorso, la questione non rileva ai fini del presente giudizio;<br />
&#8211;	per quanto precede, il ricorso va rigettato.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti.<br />
Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 205 del 21/7/2000;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2005.<br />
Pubblicata il 28 febbraio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-2-2005-n-971/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.971</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.970</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-2-2005-n-970/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-2-2005-n-970/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.970</a></p>
<p>Pres. Antonio Cavallari, Est. Claudio Contessa Satel s.r.l. (avv. P. Provenzano) c. Comune di Parabita (avv. A. Maggiore). sull&#8217;inesistenza di un obbligo della p.a. di aggiudicare l&#8217;appalto al secondo classificato una volta che l&#8217;aggiudicazione in favore del primo classificato sia stata annullata o revocata 1. Contratti della pubblica amministrazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-2-2005-n-970/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.970</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-2-2005-n-970/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.970</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Antonio Cavallari, Est. Claudio Contessa<br /> Satel s.r.l. (avv. P. Provenzano) c. Comune di Parabita (avv. A. Maggiore).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inesistenza di un obbligo della p.a. di aggiudicare l&#8217;appalto al secondo classificato una volta che l&#8217;aggiudicazione in favore del primo classificato sia stata annullata o revocata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Aggiudicazione al primo classificato – Annullamento o revoca – Obbligo di aggiudicazione al secondo classificato – Non sussiste.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Aggiudicazione al primo classificato – Annullamento o revoca – Ulteriore attività amministrativa – Scelta fra l’aggiudicazione al secondo classificato e la promozione di una nuova gara – Va motivata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, non esiste alcuna previsione normativa dalla quale si può far discendere un titolo giuridico in favore del secondo classificato a vedersi aggiudicato l’appalto una volta che sia stata revocata o annullata l’aggiudicazione in favore del primo classificato.</p>
<p>2. In caso di procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, la p.a., pur conservando integro il potere di scelta fra l’aggiudicazione al secondo classificato e la promozione di una nuova gara, ha l’obbligo di dare partitamente conto dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento della scelta operata nel caso concreto in vista del conseguimento dell’interesse pubblico al migliore svolgimento delle procedure di evidenza pubblica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’inesistenza di un obbligo della p.a. di aggiudicare l’appalto al secondo classificato una volta che l’aggiudicazione in favore del primo classificato sia stata annullata o revocata</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p>Registro Decis.:  970/05<br />
		Registro Generale: 2476/2004 																																																																																											</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA <br />
LECCE &#8211; SECONDA SEZIONE </b></p>
<p>nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI Presidente; GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Referendario; CLAUDIO CONTESSA Referendario, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Visto il ricorso 2476/2004  proposto da:</p>
<p><b>SATEL SRL</b> rappresentato e difeso da: PROVENZANO PIERGIORGIO <br />
con domicilio eletto in LECCE P.ZZA L. ARIOSTO 30 presso PROVENZANO PIERGIORGIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI PARABITA</b>  rappresentato e difeso da:MAGGIORE ALESSANDRO con domicilio eletto in LECCE VIA POZZUOLO N. 9 presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211;	della delibera n. 345 del 12 novembre 2004 con la quale la G.M. del Comune di Parabita, preso atto della revoca della precedente propria deliberazione n. 40 del 14 ottobre 2003 (con la quale era stato affidato alla SOCOIN S.n.c. l’appalto per la fornitura, posa in opera, manutenzione e gestione di apparecchiature per il risparmio energetico), deliberava di indire nuova procedura per l’affidamento della gestione dell’impianto di pubblica illuminazione con sistemi di risparmio energetico;																																																																																												</p>
<p>  Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI PARABITA<br />
Udito nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2005   il relatore Ref. CLAUDIO CONTESSA  e uditi gli avvocati De Paola (in sostituzione dell’avv. Provenzano) e Vantaggiato (in sostituzione dell’avv. Maggiore) rispettivamente per la ricorrente e per l’amministrazione intimata<br />
Considerando che la ricorrente, essendo risultata seconda classificata in una gara volta ad attribuire la gestione del servizio di manutenzione della rete comunale di pubblica illuminazione (gara espletata ai sensi del d.lgs. 158/1995, artt. 3, 7 e 13, co. I, c) in materia di c.d. ‘settori esclusi’), impugna la deliberazione di G.M. con la quale, a seguito del rifiuto della prima classificata di stipulare il contratto, il Comune ha deciso di indire una nuova gara invece di aggiudicare l’appalto alla ricorrente;<br />
Considerando che, a giudizio della ditta SATEL S.r.l., le particolari modalità prescelte dall’amministrazione aggiudicatrice (procedura negoziata senza pubblicazione del bando &#8211; d.lgs. 158/95, art. 13, I, c -) palesano l’assoluta particolarità dell’appalto in parola (avente ad oggetto servizi  di assoluta peculiarità tecnica ed assistiti da brevetti e/o diritti di esclusiva). Considerando che, in particolare, le tesi della ricorrente sono essenzialmente basate sul rilievo secondo cui, una volta che l’amministrazione comunale aveva dato atto della predetta peculiarità ed una volta venuta meno l’originaria aggiudicazione, gravava sull’amministrazione comunale l’obbligo di aggiudicare l’appalto in parola alla seconda classificata ovvero (almeno) quello di dare compiutamente conto delle ragioni sottese alla scelta di procedere all’indizione di una nuova gara invece di attingere alla graduatoria rinveniente della prima procedura;<br />
Considerando che, quanto al primo dei citati rilievi, esso non può essere condiviso. Ed infatti – come correttamente rilevato dalla difesa dell’amministrazione resistente – non esiste alcuna previsione normativa dalla quale si possa far discendere un titolo giuridico in favore del secondo classificato in una procedura di gara a vedersi aggiudicato l’appalto una volta che sia stata revocata o annullata (la differenza non rileva ai fini del presente ricorso) l’aggiudicazione in favore del primo classificato. Sotto tale aspetto, giova qui richiamare quanto sostenuto dal Consiglio di Stato (in controversia concernente la diversa ipotesi di un appalto di lavori, ma con pronuncia i cui principi sono riferibili anche alla controversia di cui è causa), secondo cui “pur essendo l&#8217;aggiudicazione normalmente idonea a perfezionare la volontà contrattuale e, dunque, a fare nascere immediatamente diritti ed obblighi di natura intersoggettiva fra aggiudicatario e Amministrazione &#8211; l&#8217;annullamento (giurisdizionale o in via di autotutela) dell&#8217;aggiudicazione fa in ogni caso venir meno il vincolo negoziale determinatosi con l&#8217;adozione del provvedimento rimosso, con la conseguenza ulteriore che appartiene sempre al novero delle potestà di diritto pubblico la determinazione dell&#8217;Amministrazione di non avvalersi della procedura espletata e di revocare gli atti che vi hanno dato luogo, a fronte della quale non sono rinvenibili posizioni di diritto soggettivo in capo agli altri partecipanti alla gara, ancorché in posizione utile per subentrare all&#8217;aggiudicatario rimosso” (sez. VI, sent. 14 gennaio 2000, n. 244);<br />
Considerando, tuttavia, che in siffatte ipotesi il pur necessario riconoscimento in capo alla p.a. procedente del potere di scegliere in concreto se procedere all’aggiudicazione in favore della seconda classificata, ovvero se procedere all’indizione di una nuova gara, costituisce esercizio di un’attività di carattere discrezionale la quale non risulta, in quanto tale, sottratta al generale obbligo di motivazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi (l. 241/1990, art. 3, comma 1). Ed infatti, se è vero che – come correttamente rilevato dalla difesa della ricorrente – in ipotesi quali quella dinanzi descritta “l’amministrazione comunale [conserva] integro il potere di scelta fra l’aggiudicazione al secondo classificato e la promozione di una nuova gara”, è pur vero che in applicazione dei predetti principi generali, graverà comunque in capo all’amministrazione l’obbligo di dare partitamente conto dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento della scelta operata nel caso concreto in vista del conseguimento dell’interesse pubblico al migliore svolgimento delle procedure di evidenza pubblica;<br />
Considerando che, al contrario, nel caso di specie, l’amministrazione procedente non ha in alcun modo fornito &#8211; nell’ambito del preambolo dell’impugnata delibera di indizione della nuova gara &#8211; indicazioni utili a ricostruire i percorsi del predetto iter decisionale, limitandosi invece ad una vuota formula di stile (“ritenuto di dover indire nuova procedura per l’affidamento della gestione dell’impianto (…)”);<br />
Considerando che, in base a quanto detto, la delibera impugnata è affetta da un vizio di motivazione che ne comporta l’illegittimità, ma che il pur necessario annullamento dell’atto impugnato, alla luce di generali principi, lascia intatto il potere della p.a. alla corretta riedizione del medesimo potere nella presente occasione esercitato<br />
Considerando che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.<br />
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce accoglie il ricorso indicato in epigrafe. <br />
Spese compensate<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2005</p>
<p>Pubblicata il 28 febbraio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-2-2005-n-970/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.970</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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