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	<title>28/12/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/12/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.14024</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-28-12-2020-n-14024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-28-12-2020-n-14024/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.14024</a></p>
<p>omissis rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Federico Bonoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali e per il Turismo, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, nei</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-28-12-2020-n-14024/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.14024</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">omissis rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Federico Bonoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali e per il Turismo, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato,  nei confronti Siae Societa&#8217; Italiana degli Autori ed Editori, Lea Associazione Liberi Editori ed Autori non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Emergenza covid : sull&#8217; art. 90 DL 18/20 ( Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura)</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Pubblica amministrazione &#8211; emergenza Covid 19 &#8211; imprese e lavoratori dello spettacolo &#8211; Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura ex art 90 D.L. 18/2020 &#8211; Â erogazione del beneficio &#8211; categorie di soggetti beneficiari &#8211; distribuzione a pioggia &#8211; va esclusa &#8211; requisito soggettivo dello &#8220;stato di bisogno&#8221; &#8211; non è previsto dal legislatore &#8211; definizione delle condizioni per l&#8217;accesso al beneficio- sono demandate all&#8217;Amministrazione.</div>
<p></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 90 del D.L. 18/2020 si è limitato ad individuare la platea delle categorie di soggetti beneficiari di una percentuale dell&#8217;equo compenso, senza stabilire direttamente i requisiti ed i criteri per l&#8217;erogazione del beneficio, demandando ad apposito decreto ministeriale il compito di precisare i requisiti per l&#8217;accesso al beneficio ed i criteri per l&#8217;attribuzione dello stesso, senza fornire specifiche indicazioni, salvo quella, estremamente generica, di tener conto &#8220;anche&#8221; del livello di reddito dei destinatari.<br /> Si tratta di una condizione minimale per l&#8217;erogazione di qualunque misura di sostegno, che risulterebbe altrimenti ingiustificata, che limita l&#8217;ampio potere attribuito all&#8217;Amministrazione, escludendo la distribuzione &#8220;a pioggia&#8221; delle risorse disponibili in funzione del numero dei beneficiari, imponendo di tener conto, tra i parametri, &#8220;anche&#8221; (ma non solo) quello dell&#8217;autonoma capacità  economica.<br /> Non si tratta di una misura di sostegno destinata ad operare solo come sussidio con funzione &#8220;assistenziale&#8221; (volto a proteggere in modo diverso le distinte categorie di professionisti che si caratterizzano per la diversa stabilità  delle entrate instabili e per la diversa capacità  di autosostegno e di produrre redditi in modo autonomo reimpiegandosi temporaneamente in diverso settore lavorativo etc.), ma ha anche una funzione di &#8220;misura compensativa&#8221; del danno prodotto dal fermo attività  autoritativamente disposto per fronteggiare la pandemia -come si evince dall&#8217;incipit dell&#8217;art. 90 che recita: &#8220;Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID- 19 di cui al DL n. 6/2020&#8243;Â &#8211; che ha inciso diversamente a seconda della specifica categoria professionale di appartenenza (anche a ragione della diversa possibilità  di riallocazione alternativa delle risorse), per cui va commisurato al sacrificio sopportato per assicurare la soddisfazione del preminente interesse generale alla salute della collettività , che è di diversa entità  e gravità  nelle diverse categorie produttive. Per tale motivo il legislatore dell&#8217;emergenza non ha previsto il requisito soggettivo dello &#8220;stato di bisogno&#8221; come unico parametro per il riconoscimento del diritto all&#8217;erogazione del sussidio in parola, ma ha attribuito rilevanza anche ad altre circostanze, demandando all&#8217;Amministrazione la definizione delle condizioni per l&#8217;accesso al beneficio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 28/12/2020<br /> <strong>N. 14024/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04318/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 4318 del 2020, proposto da<br /> Stefano Battaglia, Giuseppe Coccorullo, Vincenzo Cascio, Angelo Del Priore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Federico Bonoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali e per il Turismo, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Siae Societa&#8217; Italiana degli Autori ed Editori, Lea Associazione Liberi Editori ed Autori non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> dell&#8217;art. 2 del decreto interministeriale Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e per il Turismo, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, &#8220;Disposizioni attuative dell&#8217;art. 90 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18&#8221; pubblicato nella G.U. n. 140 del 3/6/2020;<br /> di tutti gli atti a tale atto comunque connessi, coordinati e conseguenti.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e di Ministero per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25, d.l. n. 137/2020, la dott.ssa Floriana Rizzetto;</p>
<p> I ricorrenti premettono di appartenere alla categoria dei mandatari SIAE &#8211; composta da circa 500 operatori (che forniscono lavoro a circa 1200 lavoratori), che raccolgono circa l&#8217;80% del diritto d&#8217;autore nazionale &#8211; colpita economicamente dalla sospensione dell&#8217;attività  di spettacolo a causa delle misure emergenziali per fronteggiare la pandemia da Coronavirus 19 disposto dal D. Legge n.18/2020 che ha determinato una riduzione delle entrate per l&#8217;intero settore.<br /> Per sostenere economicamente le imprese ed i lavoratori dello spettacolo il Governo ha apprestato provvidenze con il medesimo D.L. n.18/2020, il quale, all&#8217;art. 90 -Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura &#8211; ha previsto che <em>&#8220;Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID- 19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la quota di cui all&#8217;articolo 71-octies, comma 3-bis, dei compensi incassati nell&#8217;anno 2019, ai sensi dell&#8217;articolo 71-septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività  di riscossione dei diritti d&#8217;autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all&#8217;articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633&#8221;.</em><br /> <em>Con decreto del Ministro per i beni e le attività  culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti per l&#8217;accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonchè le modalità  attuative della disposizione di cui al comma 1</em>&#8220;.<br /> Con il ricorso in esame i predetti impugnano il Decreto in epigrafe &#8211; adottato in attuazione dell&#8217;art. 90 DL 18/2020 soprariportato- nella parte in cui stabilisce, all&#8217;art. 2, che: <em>&#8220;La quota di cui all&#8217;art. 71 octies , comma 3 bis, dei compensi incassati nell&#8217;anno 2019, ai sensi dell&#8217;art. 71 septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, pari a 13.536.000 euro è così¬ ripartita: a) il 50% pari a euro 6.768.000, è destinato agli autori; b) il 45% pari ad euro 6.091.200, è destinato agli artisti interpreti ed esecutori; c) il 5% pari a euro 676.800, è destinato ai lavoratori autonomi che svolgono attività  di riscossione dei diritti d&#8217;autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (di seguito &#8220;mandatari)&#8221;.</em><br /> Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 1) Violazione ed errata applicazione ed interpretazione di legge. Eccesso di potere; 2) Illegittimità  per violazione degli obblighi di imparzialità  e buona amministrazione. 3) Illegittimità  per mancanza assoluta di motivazione.<br /> Si è costituito in giudizio il Ministero intimato con memoria scritta a difesa del proprio operato in cui, premesse alcune eccezioni in rito, invoca l&#8217;ampio potere decisionale attribuito dal DL, contestando la correttezza dell&#8217;interpretazione datane dai ricorrenti.<br /> La parte di ricorrente ha depositato note d&#8217;udienza in vista della trattazione dell&#8217;istanza cautelare.<br /> Con ordinanza n. 4656 dell&#8217;8 luglio 2020, è stata fissata la sollecita fissazione per la decisione del ricorso nel merito.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 10.11.2020, udito il difensore della parte ricorrente mediante collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> Costituisce oggetto di controversia il decreto in epigrafe con cui, in attuazione dell&#8217;art. 90 del DL 18/2020 (conv. Legge n. 27/2020) è stata disposta la ripartizione delle quote tra le diverse categorie di soggetti beneficiari del 10% delle risorse riscosse a titolo di compenso per copia privata di cui all&#8217;art. 71 octies, comma 3 bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633.<br /> Si può prescindere dall&#8217;esaminare la questione dell&#8217;inammissibilità  del gravame per mancata evocazione in giudizio delle categorie di beneficiari effettivamente controinteressate &#8211; che non si limitano alla SIAE (che, anzi, non ha alcun interesse diretto e personale al riparto del contributo in questione tra le diverse categorie di soggetti), bensì¬ le categorie di appartenenza delle professionalità  artistiche che si vedrebbero, in caso di accoglimento del ricorso, ridurre la quota spettante &#8211; dato che il ricorso va comunque respinto in quanto infondato.<br /> Con il primo mezzo di gravame i ricorrenti denunciano l&#8217;illegittimità  dell&#8217;art. 2 del DI impugnato per eccesso di potere in quanto sarebbe stato ampliato il contenuto della delega contenuta nell&#8217;art. 90 del D.L. 18/2020 &#8211; che verrebbe ad essere in tal modo violato &#8211; che aveva previsto che il sostegno fosse destinato a tutti i soggetti appartenenti alle categorie individuate (Autori, Artisti interpreti ed esecutori, Mandatari), senza prevedere una distinzione, in termini di quota percentuale, in ragione dell&#8217;appartenenza alle diverse categorie; per cui il decreto impugnato sarebbe illegittimo in quanto avrebbe introdotto una discriminazione che non trova fondamento nè nella lettera dell&#8217;art. 90 del DL 18/2020, nè nella sua ratio. Ad avviso dei ricorrenti tale misura di sostegno è finalizzata ad erogare un ausilio generalizzato al settore con carattere di universalità .<br /> Con il secondo mezzo di gravame si contesta la scelta del DM in epigrafe di destinare solo il 5% delle somme disponibili ai mandatari, che penalizzerebbe eccessivamente la categoria &#8211; composta da 500 operatori, che forniscono lavoro a circa 1200 lavoratori, e raccolgono circa l&#8217;80% del diritto d&#8217;autore nazionale &#8211; in contrasto con il principio di imparzialità  dell&#8217;azione amministrativa, dato che la situazione emergenziale ha colpito tutti gli operatori, nonchè in contrasto con il principio di equità  (anche perchè gli Autori e Associazione Italiana Editori possono beneficiare di altre misure come il Fondo Emergenziale previsto dall&#8217;art. 89 del medesimo DL 18/2020, che ammonta a circa 245 milioni di Euro, e l&#8217;AIE di ulteriori 50-60 milioni di Euro previsti dall&#8217;art. 183 del DL n.34/2020).<br /> Le doglianze possono essere trattate congiuntamente.<br /> La prospettazione dei ricorrenti non è condivisibile.<br /> L&#8217;art. 90 del D.L. 18/2020 si è limitato ad individuare la platea delle categorie di soggetti beneficiari di una percentuale dell&#8217;equo compenso, senza stabilire direttamente i requisiti ed i criteri per l&#8217;erogazione del beneficio, demandando ad apposito decreto ministeriale il compito di precisare i requisiti per l&#8217;accesso al beneficio ed i criteri per l&#8217;attribuzione dello stesso, senza fornire specifiche indicazioni, salvo quella, estremamente generica, di tener conto &#8220;anche&#8221; del livello di reddito dei destinatari.<br /> Si tratta di una condizione minimale per l&#8217;erogazione di qualunque misura di sostegno, che risulterebbe altrimenti ingiustificata, che limita l&#8217;ampio potere attribuito all&#8217;Amministrazione, escludendo la distribuzione &#8220;a pioggia&#8221; delle risorse disponibili in funzione del numero dei beneficiari, imponendo di tener conto, tra i parametri, &#8220;anche&#8221; (ma non solo) quello dell&#8217;autonoma capacità  economica.<br /> Pertanto l&#8217;interpretazione della norma emergenziale proposta dalla parte ricorrente, secondo cui il decreto impugnato avrebbe dovuto ripartire i fondi tra le diverse categorie solo sulla base del requisito reddituale, non trova fondamento nella lettera della disposizione in parola, essendo l&#8217;avverbio utilizzato (&#8220;anche&#8221;) chiaramente indicativo del fatto che le condizioni reddituali costituiscono solo uno dei parametri da tenere in considerazione nello stabilire i requisiti per l&#8217;accesso al beneficio; requisito cui il legislatore dell&#8217;emergenza non ha attribuito un &#8220;peso determinante&#8221; (in tal caso avrebbe utilizzato espressioni diverse, tipo tenendo conto &#8220;prevalentemente&#8221; del reddito dei destinatari).<br /> Non può neppure essere condivisa la ricostruzione della ratio della norma in parola operata dalla parte ricorrente, ove desume il carattere universalistico del beneficio in esame dall&#8217;asserita sua funzione di fornire un ausilio generalizzato <em>&#8220;a favore di tutti i soggetti indistintamente, senza distinguere a seconda della categoria produttiva di appartenenza&#8221;Â </em>in quanto tutti parimenti colpiti. In realtà , la ratio dell&#8217;intervento è pìù complessa. Non si tratta di una misura di sostegno destinata ad operare solo come sussidio con funzione &#8220;assistenziale&#8221; (volto a proteggere in modo diverso le distinte categorie di professionisti che si caratterizzano per la diversa stabilità  delle entrate instabili e per la diversa capacità  di autosostegno e di produrre redditi in modo autonomo reimpiegandosi temporaneamente in diverso settore lavorativo etc.), ma ha anche una funzione di &#8220;misura compensativa&#8221; del danno prodotto dal fermo attività  autoritativamente disposto per fronteggiare la pandemia -come si evince dall&#8217;incipit dell&#8217;art. 90 che recita: <em>&#8220;Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID- 19 di cui al DL n. 6/2020&#8243;Â </em>&#8211; che ha inciso diversamente a seconda della specifica categoria professionale di appartenenza (anche a ragione della diversa possibilità  di riallocazione alternativa delle risorse), per cui va commisurato al sacrificio sopportato per assicurare la soddisfazione del preminente interesse generale alla salute della collettività , che è di diversa entità  e gravità  nelle diverse categorie produttive. Per tale motivo il legislatore dell&#8217;emergenza non ha previsto il requisito soggettivo dello &#8220;stato di bisogno&#8221; come unico parametro per il riconoscimento del diritto all&#8217;erogazione del sussidio in parola, ma ha attribuito rilevanza anche ad altre circostanze, demandando all&#8217;Amministrazione la definizione delle condizioni per l&#8217;accesso al beneficio.<br /> Le ragioni del riparto delle quote nella misura in contestazione sono state illustrate dall&#8217;Amministrazione resistente, chiarendo che la categoria di professionisti dello spettacolo sopraindicate hanno subito un&#8217;inaspettata e drastica riduzione delle entrate, non compensata dalla possibilità  di fruire dei benefici a carico dell&#8217;INPS, per cui è stato necessario prevedere l&#8217;erogazione di un sussidio per quelli pìù colpiti, che, <em>&#8220;non titolari di partita IVA, non hanno potuto ottenere i 600 euro mensili stanziati per i liberi professionisti, non hanno avuto accesso alla C.I.G., nè al prestito a fondo perduto etc&#8221;, e con reddito complessivo fino a 20.000 euro&#8221;.</em><br /> L&#8217;Amministrazione ha rappresentato di aver previsto di destinare solo una quota ridotta (pari al 5%) di tale fondo alla categoria dei &#8220;mandatari&#8221;, in quanto <em>&#8220;non hanno nulla a che vedere con l&#8217;istituto della copia privata nè con la finalità  che, normalmente, il comma 3 bis dell&#8217;art. 71 octies remunera&#8221;</em>, precisando che si tratta &#8220;<em>di circa. 500 persone, che operano dunque con autonomia di mezzi, in regime di libera impresa, assumendosene il rischio da ciò derivante&#8221;</em>. Inoltre precisa che tali imprese hanno alle dipendenze, di solito <em>&#8220;dipendenti e collaboratori che, al pari di ogni altro in Italia, avranno potuto accedere alla C.I.G. o alle altre misure stanziate/raccomandate dal Governo per far fronte all&#8217;emergenza in atto&#8221; e che &#8220;rappresentanza per la SIAE e per gli altri organismi di gestione collettiva dei diritti d&#8217;autore, essendo titolari di partite IVA, avranno ben potuto usufruire (&#038;) delle misure stanziate per i soggetti IVA dal D.L. &#8220;Cura Italia&#8221; e dal successivo D.L. n.34 del 19 maggio 2020, c.d. &#8220;Riparti Italia</em>&#8220;. A tali benefici si aggiunge la recente introduzione di un&#8217;ulteriore misura, deliberata dalla SIAE, che <em>&#8220;dato il carattere di eccezionalità  dell&#8217;emergenza in atto, giÃ  nel mese di aprile 2020, ha comunicato di aver istituito un Fondo di sostegno straordinario in favore degli agenti mandatari della Società  (lavoratori autonomi a provvigione) per 4,1 milioni di euro&#8221;. </em>Infine l&#8217;Amministrazione precisa che i mandatari <em>&#8220;non svolgono alcuna funzione nell&#8217;ambito del procedimento di incasso della copia privata&#8221;Â </em>in quanto &#8220;<em>l&#8217;equo compenso viene versato direttamente alla sede centrale della SIAE dai soggetti obbligati&#8221;</em> (produttori dei dispositivi, tv, computer, cellulari etc.)<br /> L&#8217;Amministrazione ha chiarito di aver assunto la decisione sul riparto tenendo conto del <em>&#8220;numero complessivo dei soggetti appartenenti a ciascuna delle categorie destinatarie della misura eccezionale&#8221;</em>, rappresentando che sarebbe risultato <em>&#8220;manifestamente iniquo (..) ripartire tali risorse in parti uguali per le tre categorie di beneficiari, in quanto si perverrebbe &#8220;all&#8217;aberrante risultato di vedere ripartiti oltre 4,5 mln di euro in un caso, quello dei mandatari, tra solo 500 soggetti (&#038;) e altrettanti 4,5 mln rispettivamente ad Autori e ad AIE&#8221;</em>; di aver acquisito i dati relativi al reddito delle categorie interessate, incluse quelle relative alla capacità  reddituale dei mandatari, interpellando gli organismi di gestione collettiva che si avvalgono dei mandatari, ottenendo un prospetto- depositato in giudizio- da cui si evince l&#8217;esistenza di un numero di mandatari (circa 400), di cui solo 20 hanno una capacità  reddituale inferiore agli euro 40.000,00 (nell&#8217;ambito di una fascia che va dal minimo di euro 24.000,00 ed oltre euro 304.000,00). Ãˆ stato perciò ritenuto che tale categoria fosse costituita da una minoranza esigua di imprenditori <em>&#8220;a fronte della enorme platea, impossibile peraltro da quantificare con certezza aprioristicamente, di autori e artisti interpreti ed esecutori&#8221;Â </em>(al riguardo precisa che si tratta di <em>&#8220;una platea composta, tra cantanti, attori, registi e sceneggiatori, direttori di scena, direttori e maestri d&#8217;orchestra, concertisti e orchestrali, ballerini, scenografi etc., da circa 136.571 anime&#8221;),</em> con livelli reddituali molto pìù bassi (il requisito per accedere al beneficio in contestazione è stato fissato a €. 20.000,00). Precisa inoltre di aver acquisito il parere della VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati in sede di conversione del D.L. n. 18/2020 che si è espressa <em>in merito alla priorità  della destinazione dell&#8217;equo compenso alle professionalità  artistiche</em>&#8220;. L&#8217;Amministrazione pertanto ritiene di aver operato le scelte in contestazione facendo applicazione al principio di proporzionalità , tenendo in considerazione <em>&#8220;l&#8217;enorme sproporzione numerica tra gli eterogenei soggetti coinvolti&#8221;,</em> effettuando la ponderazione dei diversi interessi, individuando la ripartizione per quote, che, secondo i criteri soprarichiamati, deve ritenersi <em>&#8220;atta a garantire il bilanciamento degli interessi delle parti interessate&#8221; ed assicurare &#8220;una equa ripartizione delle risorse&#8221;</em>.<br /> In sostanza la determinazione della quota in misura minoritaria a favore della categoria dei mandatori poggia su diversi ordini di ragioni: l&#8217;eccezionalità  dell&#8217;inclusione di tali soggetti nel riparto di fondi &#8220;naturalmente&#8221; destinati ad altra platea di beneficiari cui tali somme sono &#8220;istituzionalmente destinate&#8221;; il diverso peso numerico rispetto ai circa 80.000 associati SIAE; il diverso impatto economico della pandemia; soprattutto la possibilità  di fruire di altre specifiche misure di sostegno appositamente disegnate, che tiene conto, in modo specifico, sia delle diverse condizioni ed esigenze della categoria (rispetto allo &#8220;stato di necessità &#8221; in cui versano le maestranze artistiche), sia il diverso &#8220;ruolo economico&#8221; giocato dalle contrapposte categorie (per cui mentre artisti, autori etc. contribuiscono con un apporto diretto alla &#8220;generazione&#8221; delle risorse afferenti all&#8217;equo compenso, i mandatari svolgono un ruolo specifico nella raccolta dei diritti d&#8217;autore &#8211; che nel 2019 hanno effettuato il 77% del raccolta totale sul territorio per 280 milioni di euro circa), sia, soprattutto, del fatto che proprio quest&#8217;ultima considerazione ha determinato l&#8217;istituzione di un apposito fondo destinato unicamente ai mandatari SIAE (dal sito dell&#8217;Istituto, peraltro, si enunciano le ragioni che hanno determinato tale misura straordinaria, proprio per fronteggiare la perdita economica subita da tale categoria &#8211; in termini di mancate provvigioni per circa 10/13 milioni di euro &#8211; e del ruolo svolto dai mandatari quale &#8220;anello strategico per la raccolta sul territorio di conseguenza sulla necessità  di promuovere la loro &#8220;sopravvivenza&#8221; in quanto svolgono una funzione &#8220;determinante per quando sarà  possibile ripartire&#8221;).<br /> Le scelte operate con il DM in contestazione non risultano, nei limiti in cui esse sono soggette a sindacato in questa sede di giudizio di legittimità , affette dai vizi di arbitrarietà , palese irragionevolezza, manifesta ingiustizia, violazione del principio di imparzialità  e di equità , denunciati da parte ricorrente, in quanto la lamentata disparità  di trattamento nella distribuzione delle risorse è stata giustificata dall&#8217;esigenza di sopperire a diverse condizioni di svantaggio e di modulare l&#8217;intensità  dell&#8217;intervento al fine di ripristinare l&#8217;equilibrio diversamente turbato dalle misure antipandemiche, che opera in modo differente per le distinte categorie, tenendo conto dell&#8217;insieme delle misure previste per i vari settori.<br /> In ogni caso, la scelta di attribuire una quota ridotta ai mandatari SIAE risulta coerente con la natura derogatoria dell&#8217;art. 90 del DL 28/2020, che va a distogliere dalla &#8220;naturale&#8221; platea dei beneficiari dell&#8217;equo compenso di cui all&#8217;art. 71 octies, comma 3 bis, della legge n. 633/1941, recante &#8220;Protezione del diritto d&#8217;autore e di altri diritti connessi al suo esercizio&#8221;, che per legge ordinaria è soggetto ad un vincolo di destinazione a favore di determinate categorie professionali, giÃ , sottratta al fine istituzionale nel 2015, per destinarla alla finalità  di promozione di nuove leve artistiche; finalità  temporaneamente accantonata dal legislatore dell&#8217;emergenza, al fine di sopperire a diverse e pìù urgenti impellenze di assicurare la sopravvivenza di quelli giÃ  in attività ; si tratta di categorie diverse rispetto ai mandatari SIAE, remunerati in modo diverso, con altre risorse, secondo differente sistema; sicchè, trattandosi di categoria &#8220;estranea&#8221; e non equiparabile a quella prevista dal legislatore ordinario, non sussistono i presupposti per poter prospettare una &#8220;disparità  di trattamento&#8221; tra categorie disomogenee.<br /> Vanno infine disattese anche le censure dedotte con il terzo motivo di ricorso, con cui si lamentano vizi procedimentali e di motivazione del decreto ministeriale impugnato, sostenendo che non sarebbe stato preceduto dallo svolgimento di un&#8217;adeguata attività  istruttoria completa e &#8220;rappresentativa della realtà &#8220;; non sarebbe stata assicurata la partecipazione al procedimento dei soggetti interessati <em>&#8220;in una prospettiva di collaborazione funzionale all&#8217;emersione degli interessi rilevanti, ai fini di una seria e ponderata considerazione dei medesimi per la determinazione dell&#8217;assetto finale sussunto nel provvedimento&#8221;; </em>non sarebbero state chiarite le ragioni formali e sostanziali delle scelte assunte; infine, queste sarebbero state operate da autorità  incompetente.<br /> Il Collegio osserva che non sussistono i lamentati vizi procedimentali: come riportato nelle premesse del decreto, sono stati acquisiti il parere della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati, effettuate le consultazioni con le categorie interessate e gli organismi di gestione collettiva, svolgendo un&#8217;attività  istruttoria le cui risultanze sono state puntualmente rappresentate e documentale.<br /> Ovviamente si tratta di dati fattuali che costituiscono solo il punto di partenza per l&#8217;elaborazione delle scelte riservate all&#8217;Amministrazione, che dipendono dalla valutazione di quell&#8217;insieme di elementi soprarichiamati da cui scaturisce la scelta finale in merito al &#8220;giusto&#8221; assetto degli interessi in gioco, che, nel merito, non è sindacabile in questa sede di giurisdizione di legittimità , limitato solo ai casi limite dell&#8217;arbitrarietà  della scelta per palese irragionevolezza, manifesta ingiustizia, evidente sproporzione, violazione del principio di imparzialità  e ugualità  di trattamento etc. che, come si è giÃ  precisato, nel caso di specie non sussistono.<br /> Non può essere seguita la parte ricorrente nemmeno ove prospetta l&#8217;incompetenza &#8220;funzionale&#8221; del MIBAC ad assumere le determinazioni pìù idonee in merito alle quote di riparto del fondo, eccependo che, dato lo scopo e la destinazione delle somme in questione, il Ministero non sarebbe il soggetto pìù capace di effettuare scelte che riguardano il merito di problematiche di carattere meramente economico e non &#8220;culturali&#8221;.<br /> Tale prospettazione non tiene conto del fatto che il Decreto Ministeriale impugnato è stato adottato dal Ministero dei Beni Culturali &#8220;di concerto&#8221; con il Ministero dell&#8217;Economia: quest&#8217;ultimo è dotato di specifiche competenze nella gestione generale dei meccanismi di sostegno e di incentivazione economica, mentre il primo contribuisce in maniera determinante a definire i &#8220;contenuti&#8221; della disciplina &#8220;sostanziale&#8221; del beneficio in quanto ha una competenza e conoscenza specifica delle esigenze del particolare &#8220;settore&#8221; in cui la misura (di sostegno o di incentivo) è destinata ad incidere.<br /> Disattesa anche quest&#8217;ultima censura, il ricorso va respinto.<br /> Sussistono giusti motivi, tenuto conto della finalità  emergenziale dell&#8217;istituto in contestazione e delle specifiche condizioni dei ricorrenti, per disporre l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Donatella Scala, Presidente<br /> Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore<br /> Marco Bignami, Consigliere</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.857</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-28-12-2020-n-857-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-28-12-2020-n-857-2/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.857</a></p>
<p>Pres. Migliozzi; Est. Amovilli. Sull&#8217;individuazione del momento in cui va effettuata la c.d. cristallizzazione della soglia di anomalia. Appalti &#8211; Lavori di manutenzione &#8211; Individuazione soglia anomalia &#8211; Principio invarianza delle offerte.  Ai sensi del combinato disposto degli artt. 95 c. 15 e 133 c. 8, d.lgs. 50/2016, nelle procedure</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-28-12-2020-n-857-2/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.857</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-28-12-2020-n-857-2/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.857</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Migliozzi; Est. Amovilli.</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;individuazione del momento in cui va effettuata la c.d. cristallizzazione della soglia di anomalia.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">Appalti &#8211; Lavori di manutenzione &#8211; Individuazione soglia anomalia &#8211; Principio invarianza delle offerte. </span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del combinato disposto degli artt. 95 c. 15 e 133 c. 8, d.lgs. 50/2016, nelle procedure aperte, con l&#8217;applicazione dell&#8217;inversione procedimentale, la Stazione Appaltante non può apportare pìù modifiche alla soglia di anomalia una volta terminata la fase amministrativa di ammissione in senso stretto, senza inclusione della successiva fase di regolarizzazione ovvero dell&#8217;esito del sub procedimento di soccorso istruttorio.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2020, proposto da<br />
S.A.E.F. Società  Appalti Edili Flegrea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Belvini, Vincenza Belvini e Lorenzo Belvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<em>contro</em><br />
Università  degli Studi di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;<br />
<em>nei confronti</em><br />
Bezzegato Antonio S.r.l. non costituita in giudizio;<br />
<em>per l&#8217;annullamento</em><br />
<em>previa sospensiva</em><br />
&#8211; del Decreto direttoriale n. 1017/2020, Prot. n. 163900 del 24.08.2020, pubblicato e notificato alla ricorrente a mezzo p.e.c. il 28.08.2020, con il quale il Direttore Generale ha così¬ decretato: &#8211; di non approvare la proposta di aggiudicazione al concorrente S.A.E.F. Società  Appalti flegrea s.r.l.; &#8211; di ritrasmettere gli atti al seggio di gara, affinchè proceda alla fissazione di una nuova seduta pubblica finalizzata al ricalcolo della soglia di anomalia, tenendo conto dell&#8217;esclusione dell&#8217;operatore economico Euroscavi s.n.c., alla formazione della graduatoria e alla conseguente proposta di aggiudicazione &#8230;..&#8221;.<br />
&#8211; del Verbale di gara seduta pubblica n. 6 del 09.09.2020 con il quale, relativamente alla procedura di affidamento ex d.lgs. 50/2016 di lavori di manutenzione per interventi su chiamata o a guasto presso edifici dell&#8217;università  degli Studi di Ferrara &#8211; opere edili &#8211; Lotto 1 &#8211; edifici centro storico e sedi decentrate &#8211; CIG 8340676F8f &#8211; Lotto 2 &#8211; Polo chimico biomedico &#8211; CIG 83406813B3 &#8211; Lotto 3, Polo scientifico tecnologico, CIG 83406867D2, il seggio di gara ha così¬ provveduto &#8221; LOTTO 3 Il seggio, in ottemperanza alla disposizione direttoriale di Rep n. 1017/2020 in data 24 agosto 2020, procede all&#8217;annullamento del calcolo della soglia di anomalia, e a ricalcolarla escludendo il ribasso offerto dall&#8217;impresa Euroscavi S.r.l. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;Si procede al calcolo della soglia di anomalia e all&#8217;esclusione delle offerte anomale. &#8230; Si procede alla formazione della graduatoria delle offerte. &#8230;&#8230;Si procede all&#8217;apertura del plico digitale identificato con il numero 3 del concorrente BEZZEGATO ANTONIO SRL, che risulta essere il primo in graduatoria&amp;&#8221;;<br />
&#8211; del verbale di Gara seduta pubblica n. 5 del 04.08.2020, limitatamente alla parte in cui il Seggio di gara ha proposto l&#8217;esclusione dell&#8217;offerta presentata dal concorrente n. 28 Euroscavi s.n.c.<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, preordinato e consequenziale e comunque lesivo&#8221;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Università  degli Studi di Ferrara;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Paolo Amovilli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
FATTO<br />
1.-Espone l&#8217;odierna società  ricorrente di aver partecipato alla procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 indetta il 10 giugno 2020 dall&#8217;Università  degli Studi di Ferrara per l&#8217;aggiudicazione, con il criterio del massimo ribasso, di lavori di manutenzione per interventi su chiamata o a guasto presso edifici dell&#8217;Università  &#8211; Polo scientifico tecnologico &#8211; lotto n. 3 &#8211; con importo a base di gara di 934.000,00 euro, a cui hanno partecipato con modalità  telematica n. 65 concorrenti.<br />
La gara, secondo le previsioni del disciplinare, ha previsto l&#8217;applicazione dell&#8217;inversione procedimentale di cui all&#8217;art. 133 c. 8 d.lgs. 50/2016 e s.m. consistente nell&#8217;esame delle offerte prima della verifica dell&#8217;idoneità  degli offerenti.<br />
In seguito all&#8217;apertura delle offerte economiche la Commissione ha provveduto al calcolo della soglia di anomalia, alla fase di verifica dell&#8217;ammissione dei concorrenti e all&#8217;attivazione del soccorso istruttorio, provvedendo all&#8217;esclusione del concorrente Euroscavi s.n.c. in ragione della violazione del termine (di 24 ore) assegnato per regolarizzare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara.<br />
Con verbale del 4 agosto 2020 la Commissione, in seguito alla predetta esclusione, ha escluso la necessità  del ricalcolo della soglia di anomalia, ritenendo trovarsi applicazione l&#8217;art. 95 c. 15 del D.lgs. 50/2016 e s.m. in tema di invarianza delle offerte, dichiarando l&#8217;odierna ricorrente aggiudicataria provvisoria con un ribasso percentuale pari al 26,571%&#8221;.<br />
Con decreto n. 1017/2020, prot. n. 163900 del 24 agosto 2020, il Direttore Generale dell&#8217;Ateneo ha stabilito di non approvare la suddetta proposta di aggiudicazione, ritenendo invece necessario il ricalcolo della soglia di anomalia, ritrasmettendo gli atti al seggio di gara, al fine di procedere alla fissazione di una nuova seduta pubblica finalizzata al predetto ricalcolo -tenendo conto dell&#8217;esclusione dell&#8217;operatore economico Euroscavi s.n.c. &#8211; alla formazione della graduatoria e alla conseguente proposta di aggiudicazione.<br />
In esecuzione del richiamato decreto la Commissione in data 9 settembre 2020 ha effettivamente ricalcolato la soglia e individuato quale prima classificata la Bezzegato Antonio s.r.l.<br />
Con il ricorso in esame la S.A.E.F. ha impugnato i predetti decreti, deducendo motivi così¬ riassumibili:<br />
I)VIOLAZIONE, FALSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 50/2016; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA &#8211; VIOLAZIONE ART. 97 COST. &#8211; ILLEGITTIMITA&#8217; &#8211; ECCCESSO DI POTERE &#8211; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE &#8211; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA&#8217; &#8211; ARBITRARIETA: posto che nella seduta del 4 agosto 2020 si era conclusa la fase di ammissione e si era effettuata la proposta di aggiudicazione in favore della ricorrente (prima non anomala) risulterebbe palese la violazione del principio di invarianza delle offerte di cui all&#8217;art. 95 c. 15 del D.lgs. 50/2016, dal momento che anche con l&#8217;inversione procedimentale la c.d. cristalizzazione della soglia riguarda il momento della fase di ammissione delle offerte economiche; una volta individuata la soglia di anomalia e resi noti i ribassi offerti dai concorrenti ogni successiva variazione sarebbe &#8211; a suo dire &#8211; soggetta al principio di invarianza di cui all&#8217;art. 95 c. 15.<br />
II) ERRONEA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 83, D.LGS. 50/2016 &#8211; VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 97 COST. &#8211; &#8211; ILLEGITTIMITA&#8217; &#8211; ECCCESSO DI POTERE &#8211; DIFETTO DI DI MOTIVAZIONE &#8211; ILLOGICITA&#8217; &#8211; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA&#8217; &#8211; ARBITRARIETA: sarebbe viziata l&#8217;esclusione della Euroscavi che ha determinato il ricalcolo della soglia ed il mancato conseguimento dell&#8217;aggiudicazione, dal momento che il termine assegnato per il soccorso istruttorio pari ad un solo giorno sarebbe eccessivamente breve, irragionevole e del tutto inadeguato.<br />
Si è costituita l&#8217;Università  di Ferrara eccependo l&#8217;infondatezza di tutti i motivi &#8220;<em>ex adverso</em>&#8221; dedotti poichè in sintesi: &#8211; il ricalcolo della soglia di anomalia è previsto anche dall&#8217;inoppugnato disciplinare (vedi art. 20); &#8211; per giurisprudenza la c.d. cristallizzazione della soglia avviene dopo la fase di ammissione comprensiva anche del soccorso istruttorio, occorrendo dunque l&#8217; esito del soccorso, reputandosi errata la tesi del ricorrente secondo cui la cristallizzazione andrebbe fatta al momento della sola ammissione delle offerte economiche, occorrendo al contrario la successiva fase di verifica della documentazione amministrativa; &#8211; inammissibilità  per difetto di legittimazione, quanto al secondo motivo di gravame.<br />
La Bezzegato Antonio s.r.l., attuale aggiudicataria provvisoria, non si è costituita in giudizio.<br />
Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2020 con ordinanza n. 393/2020 è stata accolta la domanda cautelare nei limiti di cui all&#8217;art. 55 c. 10 c.p.a. &#8220;Considerato che le questioni dedotte con il primo motivo di gravame in tema di cristallizzazione delle offerte in sede di procedura aperta con previsione dell&#8217; inversione procedimentale (artt. 95 c. 15 e 133 c. 8, d.lgs. 50/2016) risultano meritevoli di approfondimento in sede di giudizio di merito, unitamente al profilo di inammissibilità  del ricorso (mancata impugnazione dell&#8217;art. 20.1 lett. f) del disciplinare di gara nella parte in cui prevede &#8220;l&#8217;eventuale ricalcolo della soglia di anomalia&#8221;) rilevato d&#8217;ufficio nell&#8217;odierna camera di consiglio, fissandosi la discussione nel merito all&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020.<br />
In prossimità  dell&#8217;udienza la difesa di parte ricorrente ha replicato sull&#8217;eccezione di inammissibilità  sollevata d&#8217;ufficio e insistito per l&#8217;accoglimento del gravame<br />
All&#8217;udienza pubblica del 16 dicembre 2020, uditi i difensori da remoto come da verbale d&#8217;udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1.- E&#8217; materia del contendere la legittimità  del provvedimento con cui il Direttore Generale dell&#8217;Università  di Ferrara non ha approvato la proposta di aggiudicazione in favore della ricorrente, prima classificata nella procedura aperta in esame, effettuata con l&#8217;applicazione dell&#8217;inversione procedimentale di cui all&#8217;art. 133 c. 8, d.lgs. 50/2016, stante la sostenuta necessità  di procedere al ricalcolo della soglia di anomalia in seguito all&#8217;esclusione dell&#8217; operatore Euroscavi s.n.c..<br />
2. &#8211; Giova preliminarmente evidenziare, in punto di fatto, che in seguito all&#8217;esame delle offerte economiche la Commissione ha effettuato il calcolo della soglia di anomalia con riferimento alle offerte ammesse e provveduto alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni presentate dei concorrenti sorteggiati, tra cui la ricorrente.<br />
In tale fase è stato attivato il soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9, d.lgs. 50/2016 nei confronti, tra l&#8217;altro, della Euroscavi s.n.c. per integrazione della cauzione provvisoria, all&#8217;esito negativo del quale, per mancata presentazione della documentazione richiesta, è stata decretata l&#8217;esclusione della Euroscavi stessa e proposta l&#8217;aggiudicazione in favore della ricorrente, quale impresa avente presentato il maggior ribasso percentuale inferiore alla soglia di anomalia, senza ricalcolo della soglia. Preme sul punto rilevare come in seguito alla predetta esclusione il seggio di gara non abbia ricalcolato la soglia di anomalia, in pretesa applicazione dell&#8217;art. 95 c. 15, d.lgs. 50/2016 e s.m.<br />
3.- Questione dirimente per la decisione della presente controversia consiste nella individuazione del momento in cui va effettuata la c.d. cristallizzazione della soglia di anomalia, in ipotesi di esclusione di uno dei concorrenti intervenuta dopo la fase di ammissione comprensiva del soccorso istruttorio, nell&#8217;ambito di una procedura aperta con la previsione dell&#8217;inversione procedimentale di cui all&#8217;art. 133 c. 8, d.lgs. 50/2016.<br />
4. &#8211; Ai sensi dell&#8217;art. 95, co. 15, d.lgs. 50/2016 (che riproduce la disposizione dell&#8217;art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, inserita dall&#8217;art. 39 del d. l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114) &#8220;Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l&#8217;individuazione della soglia di anomalia delle offerte&#8221;.<br />
Il principio di c.d. invarianza della soglia di anomalia, di cui al co. 15 dell&#8217;art. 95 del Codice, opera nel senso di cristallizzazione delle offerte e di immodificabilità  della graduatoria entro la fase di ammissione, al fine di garantire continuità  alla gara e stabilità  ai suoi esiti, sì¬ da evitare effetti pregiudizievoli per le partecipanti e per il mercato.<br />
5. &#8211; E&#8217; stato autorevolmente precisato che il suddetto principio è applicabile ad ogni potenziale ragione di esclusione di un concorrente e mira all&#8217;obiettivo di assicurare stabilità  agli esiti finali dei procedimenti di gara (<em>ex multis</em> Consiglio di Stato, sez. V, 26 maggio 2015, n. 2609). Una volta effettuato il calcolo della media, ed individuata la soglia di anomalia, qualsiasi successiva variazione, anche ove discendente da una pronuncia giurisdizionale, non giustifica il suo rifacimento&#8221;. (Consiglio di Stato, sez. V, 6 aprile 2020, n. 2257; cfr Id. sez. V, 23 febbraio 2017, n. 847; T.A.R. Piemonte sez. II, 27 aprile 2020, n.229; T.A.R. Puglia Bari sez. III, 14 febbraio 2020, n. 254).<br />
6. &#8211; Tanto premesso, occorre nel caso di specie stabilire: a) se la cristallizzazione del calcolo della soglia di anomalia al momento della fase di ammissione dei concorrenti ricomprenda o meno anche il sub procedimento di soccorso istruttorio; b) se i principi sopra esaminati in tema di invarianza della soglia debbano o meno valere e in quali termini anche in riferimento a gare in cui la stazione appaltante abbia previsto in sede di &#8220;<em>lex specialis</em>&#8221; l&#8217;utilizzo dell&#8217;inversione procedimentale, istituto previsto dall&#8217;art. 133 c. 8 del vigente Codice appalti al fine di snellimento e semplificazione procedimentale.<br />
6.1. &#8211; Sulla prima questione ritiene il Collegio doversi dare almeno in linea generale risposta affermativa, dal momento che l&#8217;art. 38, comma 2-bis, d.lg. 163/2006, introdotto dal d.l. 90/2014 (non diversamente dal vigente art. 95 c. 15 d.lgs. 50/2016) collega la definitiva cristallizzazione del calcolo della soglia di anomalia al completamento della &#8220;fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte&#8221;; tale &#8220;fase&#8221;, in considerazione delle novità  normative contestualmente apportate dal d.l. 90/2014 al testo del codice appalti, deve a sua volta essere riferita, con ogni verosimiglianza, all&#8217;effettiva attivazione del sub-procedimento del &#8220;soccorso istruttorio&#8221;, del resto delineato dalla novella quale dovere procedimentale gravante sul seggio di gara (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 15 gennaio 2016, n.150; Consiglio di Stato sez. V, 2 settembre 2019, n. 6013).<br />
6.2. &#8211; Pìù complesso l&#8217;esame invece della seconda questione.<br />
Come evidenziato dall&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione in sede di segnalazione al Governo sul testo del decreto legge n. 32/2019 &#8220;Sblocca Cantieri&#8221; e ribadite anche di recente (audizione 31 luglio 2020 al Decreto legge n. 76/2020 &#8220;Semplificazioni&#8221;) l&#8217;eventuale ricalcolo dell&#8217;anomalia una volta terminata la verifica della fase di ammissione e ad offerte economiche già  note, può agevolare fenomeni di turbativa, con induzione del concorrente soccorso a non procedere alla regolarizzazione al fine di incidere nel calcolo della soglia. Ciò può anche favorire la promozione di controversie meramente speculative da parte di concorrenti non utilmente collocati in graduatoria mossi dalla finalità  di incidere sulla soglia di anomalia (Consiglio di Stato sez. III, 12 luglio 2018, n. 4286).<br />
L&#8217;articolo 1, comma 1, lettera bb), del d.l. 18 aprile 2019, n. 32 &#8220;Sblocca Cantieri&#8221; nel modificare l&#8217;art. 133 comma 8, del D.lgs. 50/2016 in tema di inversione procedimentale aveva previsto che sulla base dell&#8217;esito della verifica anche a campione della documentazione relativa all&#8217;assenza dei motivi di esclusione &#8220;si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all&#8217;art. 97&#8221;, lasciando chiaramente voler fissare la c.d. cristallizzazione della soglia solo in seguito al sub procedimento di soccorso istruttorio. Il carattere testualmente &#8220;eventuale&#8221; del ricalcolo poi deponeva per la discrezionalità  dello stesso, a seconda probabilmente anche del tipo di carenza riscontrata nei confronti dei concorrenti sottoposti a verifica a seconda della natura sostanziale (possesso requisiti morali di cui all&#8217;art. 80 d.lgs. 50/2016) o soltanto formale (completezza della documentazione).<br />
Anche in seguito alla segnalazione dell&#8217;Anac il suddetto comma 8 è stato perà² modificato in sede di conversione con legge 14 giugno 2019 n. 55 pubblicata il 17 giugno 2019 ed entrata in vigore il 18 giugno 2019, con espunzione della esaminata eventualità  del ricalcolo, in considerazione della particolarità  della procedura caratterizzata appunto dalla posticipazione della fase di ammissione/regolarizzazione a offerte già  note da parte del seggio di gara.<br />
Tale modifica è applicabile &#8220;<em>ratione temporis</em>&#8221; anche alla procedura aperta per cui è causa, indetta il 10 giugno 2020 e con bando pubblicato in G.U. n. 70 del 19 giugno 2020, data a cui come noto occorre operare riferimento per l&#8217;individuazione della normativa applicabile (<em>ex multis</em> Consiglio di Stato sez. V, 17 settembre 2018, n.5427).<br />
7. &#8211; Ne consegue che secondo il combinato disposto di cui all&#8217;art. 95 c. 15 e 133 c. 8, d.lgs. 50/2016 (nel testo attualmente in vigore) nelle procedure aperte con l&#8217;applicazione dell&#8217;inversione procedimentale vale il principio dell&#8217;invarianza delle offerte affermato dal richiamato art. 95 c. 15, non ammettendosi dunque più modifiche alla soglia di anomalia una volta terminata la fase amministrativa di ammissione in senso stretto, senza inclusione della successiva fase di regolarizzazione ovvero dell&#8217;esito del sub procedimento di soccorso istruttorio.<br />
8. &#8211; A diverse conclusioni non può giungersi per effetto delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara (art. 20) le quali consentivano letteralmente &#8220;l&#8217;eventuale&#8221; ricalcolo nella fase procedimentale successiva alla fase di regolarizzazione delle dichiarazioni e documentazione presentata dai concorrenti sorteggiati e all&#8217;attivazione del soccorso istruttorio, trattandosi di norma evidentemente ricalcata sulla base del citato comma 8 dell&#8217;art. 133 nel testo contenuto nel decreto legge n. 32/2019, come visto poi modificato in sede di conversione. Se è pacifica la natura vincolante della <em>lex specialis</em> per la stazione appaltante &#8211; fatto salvo il solo ricorso al riesame in autotutela (<em>ex multis</em> Consiglio di Stato , sez. V , 15 febbraio 2010 , n. 810; T.A.R. Calabria Catanzaro sez. I, 2 aprile 2019, n.660) &#8211; il carattere &#8220;eventuale&#8221; del ricalcolo lasciava infatti al seggio di gara la valutazione discrezionale se effettuarlo o meno, si che la decisione della Commissione di lasciare intatta la soglia di anomalia appare &#8211; pur se invero immotivata &#8211; pienamente giustificata dalle sopra descritte esigenze di imparzialità  e trasparenza della selezione.<br />
9. &#8211; Alla luce delle suesposte considerazioni il primo motivo, di natura assorbente, è fondato.<br />
10. &#8211; Parimenti fondato è comunque il secondo motivo di gravame.<br />
10.1. &#8211; Va premesso che l&#8217;esclusione della concorrente Euroscavi s.n.c. ha inciso sulla posizione della ricorrente impedendo il pressochè certo o comunque altamente probabile conseguimento dell&#8217;aggiudicazione definitiva, si che l&#8217;eccezione di inammissibilità  sollevata dalla difesa dell&#8217;Università  non merita adesione, potendo in termini generali un concorrente &#8211; senza che ciò comporti una sostituzione processuale &#8211; sindacare l&#8217;esclusione di altro partecipante ove strumentale alla tutela di un proprio interesse, ove venga fornita la prova del conseguimento dell&#8217;aggiudicazione (<em>ex multis</em> Consiglio di Stato sez. VI, 12 dicembre 2002, n. 6779).<br />
E&#8217; chiaro infatti che la ipotizzabile mancata esclusione della Euroscavi &#8211; ove fosse stata a questo concesso un termine congruo per regolarizzare &#8211; avrebbe comunque escluso la necessità  di procedere al ricalcolo della soglia con conseguente mantenimento in capo al ricorrente della prima posizione in graduatoria.<br />
10.2. &#8211; Se è vero che il termine per regolarizzare previsto dall&#8217;art. 83 c. 9 d.lgs. 50/2016 &#8220;non superiore a dieci giorni&#8221; può essere ridotto dalla stazione appaltante (<em>ex plurimis</em> T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 7 giugno 2019, n.7401) tale facoltà  deve essere esercitata in modo ragionevole e non eccessivamente penalizzante per il concorrente soccorso, in considerazione dello stesso &#8220;<em>favor partecipationis</em>&#8221; alla base del soccorso istruttorio.<br />
Nel caso di specie l&#8217;assegnazione di un termine di appena 24 ore per l&#8217;integrazione della cauzione provvisoria allegata in sede di gara appare del tutto irragionevole ed inidoneo allo scopo, con conseguente illegittimità  della disposta esclusione.<br />
11 .- Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento con l&#8217;effetto dell&#8217;annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione della obiettiva complessità  delle questioni esaminate.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br />
Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 tenutasi da remoto mediante videconferenza con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Andrea Migliozzi, Presidente<br />
Marco Morgantini, Consigliere<br />
Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 28/12/2020 n.224</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>&#160; &#160; L&#8217;IRREGOLARITA&#8217; DELLA POSIZIONE FISCALE COMPORTA L&#8217;ESCLUSIONE DALLA GARA Nota a T.A.R. CALABRIA &#8211; CATANZARO &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza n. 2098 del 22 dicembre 2020 a cura di Martina Marchitelli Prologo In presenza di attestazione di irregolarità  fiscale rilasciata dall&#8217;Agenzia delle entrate la Stazione Appaltante non può che</p>
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<p style="text-align: left;">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>L&#8217;IRREGOLARITA&#8217;</strong><strong> DELLA POSIZIONE FISCALE COMPORTA L&#8217;ESCLUSIONE DALLA GARA</strong></p>
<p><strong>Nota a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2020-n-2098/">T.A.R. CALABRIA &#8211; CATANZARO &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza n. 2098 del 22 dicembre 2020</a></strong>
</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: right;">a cura di Martina Marchitelli</div>
<div style="text-align: justify;">
<em><strong>Prologo</strong></em></p>
<p>In presenza di attestazione di irregolarità  fiscale rilasciata dall&#8217;Agenzia delle entrate la Stazione Appaltante non può che escludere l&#8217;operatore economico, posto che la medesima non detiene alcun potere autonomo di apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità  tributaria rilasciate. Così¬ ha deciso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con sentenza n. 2098 del 22 dicembre 2020.</p></div>
<div style="text-align: justify;">Nel caso in esame il TAR Calabrese si è allineato alla consolidata giurisprudenza che afferma tale principio, applicando altresì¬ la causa di esclusione di cui all&#8217;art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, secondo cui un operatore economico deve essere estromesso dalla procedura d&#8217;appalto qualora abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; ciò, salvo che (ultimo periodo) l&#8217;operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe, a condizione che il pagamento o l&#8217;impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
</div>
<div style="text-align: justify;"><em><strong>La vicenda in esame</strong></em></p>
<p>Il TAR Calabria, con riguardo ad una procedura di gara per l&#8217;affidamento in concessione, mediante un&#8217;operazione di <em>project financing</em>, del servizio di pubblica illuminazione stradale, è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità  dell&#8217;estromissione del RTI ricorrente disposta dalla Stazione Appaltante a fronte dell&#8217;irregolarità  tributaria della società  mandante al momento della presentazione della domanda di partecipazione, avvalorata dalle certificazioni rilasciate dall&#8217;Agenzia delle Entrate. L&#8217;esclusione è stata contestata dal ricorrente sull&#8217;assunto che la società  fosse in regola sotto l&#8217;aspetto fiscale a seguito della presentazione &#8211; prima del termine di gara &#8211; dell&#8217;istanza di definizione agevolata, di cui al D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con mod. con L 4 dicembre 2017, per il pagamento della cartella esattoriale rimasta insoluta. Di qui, non si sarebbe dovuto procedere all&#8217;esclusione ai sensi dell&#8217;art. 80 D.Lgs. 50/2016, anche se la richiesta di rateizzazione è avvenuta successivamente alla scadenza della presentazione dell&#8217;offerta.</p>
<p><em><strong>L&#8217;iter logico argomentativo seguito dal Giudice Amministrativo</strong></em>
</div>
<div style="text-align: justify;">Il Giudice Amministrativo, in relazione alle censure formulate dal ricorrente, ha risolto la fattispecie in rilievo aderendo a pacifica e consolidata giurisprudenza secondo cui a fronte di un&#8217;attestazione negativa di regolarità  fiscale rilasciata dall&#8217;Agenzia delle entrate nei confronti di un&#8217;impresa partecipante alla gara, la Stazione Appaltante è vincolata a disporne l&#8217;esclusione, posto che non ha alcun margine di autonomo di apprezzamento del contenuto di detta attestazione.<br />
In particolare, il Giudice è giunto a confermare la declaratoria di esclusione per insussistenza del requisito di ordine generale di cui all&#8217;art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, in quanto nessuna documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente ha sconfessato la posizione debitoria accertata dell&#8217;Agenzia delle entrate ovvero ha provato il compiuto assolvimento del debito tributario.<br />
Invero, per il TAR Calabrese seppur vi è stata la formale presentazione dell&#8217;istanza di agevolazione al pagamento dell&#8217;imposta di cui al citato D.L. 148/2017, l&#8217;esposizione debitoria della società  non è venuta meno ed anzi la medesima è confermata proprio dalla richiesta di rateizzazione avvenuta <em>ex post</em> rispetto al termine utile per la presentazione dell&#8217;offerta.<br />
Per queste ragioni, il Giudice ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità  dei provvedimenti impugnati.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-28-12-2020-n-224/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 28/12/2020 n.224</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.1318</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-12-2020-n-1318/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-12-2020-n-1318/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.1318</a></p>
<p>Marco Rinaldi, Presidente, Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Colangelo e Raffaele Bucci; contro Comune di Legnaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cimino e Elena Fabbris, Il condono edilizio e l&#8217;accertamento di conformità  Edilizia ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-12-2020-n-1318/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.1318</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-12-2020-n-1318/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.1318</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Rinaldi, Presidente, Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore PARTI:  OMISSIS rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Colangelo e Raffaele Bucci; contro Comune di Legnaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cimino e Elena Fabbris,</span></p>
<hr />
<p>Il condono edilizio e l&#8217;accertamento di conformità </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia ed Urbanistica &#8211; abusi edilizi &#8211; condono &#8211; realizzazione <i>sine titulo</i> abilitativo di un manufatto &#8211; &#8220;perdono&#8221; ex lege per violazioni sostanziali &#8211; è tale Â &#8211; accertamento di conformità  &#8211; accertamento ex post della conformità  formale &#8211; è tale.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Il c.d. condono si sostanzia nel perdono ex lege per la realizzazione sine titulo abilitativo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (c.d. violazione sostanziale), a differenza dell&#8217;accertamento di conformità  che si risolve nell&#8217;accertamento ex postà della conformità  dell&#8217;intervento edilizio realizzato senza preventivo titolo abilitativo agli strumenti urbanistici (c.d. violazione formale).</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>Pubblicato il 28/12/2020<br /> N. 01318/2020 REG.PROV.COLL.<br /> N. 02119/2007 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 2119 del 2007, proposto da<br /> Mara Levorin, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Colangelo e Raffaele Bucci, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Raffaele Bucci in Dolo, via Cairoli, 129 e con domicilio digitale <em>ex lege</em> come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong>contro</strong><br /> Comune di Legnaro, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cimino e Elena Fabbris, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Padova, Piazzale Stazione, 7 e con domicilio digitale <em>ex lege</em> come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> per l&#8217;annullamento<br /> del provvedimento di diniego al rilascio di titolo edilizio in sanatoria, Prot. n. 6285, Prot. Rif. 13848/2004, datato 27/6/2007, notificato alla ricorrente in data non precedente al 7/7/2007, nonchè degli atti presupposti, con il quale il Responsabile del III settore del Comune di Legnaro, ha negato alla sig.ra Levorin Mara il rilascio del titolo edilizio a sanatoria, precedentemente richiesto in forza dell&#8217;art. 32 del D.L. 269/2003 convertito con Legge 326 del 2003,<br /> e per la pronuncia dell&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di rilasciare il medesimo;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Legnaro;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;<br /> Visto l&#8217;art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica straordinaria del giorno 10 novembre 2020 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. La ricorrente espone di essere nuda proprietaria dell&#8217;immobile sito in Legnaro (meglio descritto nel ricorso introduttivo), per averlo acquistato dai danti causa titolari della concessione edilizia n. 169/2002 rilasciata dal Comune resistente il 26 novembre 2002 per la realizzazione delle seguenti trasformazioni edilizie: costruzione di nuovo annesso rustico e ampliamento portico residenziale.<br /> Afferma la deducente che quando è divenuta proprietaria dell&#8217;immobile, i lavori per le trasformazioni di cui sopra erano da poco iniziati, e che la stessa si diede a completarli, apportandovi perà² alcune varianti &#8211; ritenute urbanisticamente regolari &#8211; convinta di poter ottenere dal Comune competente le ulteriori e necessarie autorizzazioni.<br /> Successivamente al completamento dei lavori, precisa l&#8217;esponente, entrava in vigore il c.d. condono edilizio (d.l. n. 269/2003, poi convertito con la legge n. 326/2003), e la ricorrente evidenzia di essersi determinata a richiedere la sanatoria per le opere non &#8220;coperte&#8221; dalla concessione edilizia n. 169/2002, rilasciata ai danti causa.<br /> Il Comune resistente, aggiunge la deducente, sollevava perplessità  sulla assoggettabilità  a condono delle opere eseguite, e con lettere 20 gennaio 2007 e 12 aprile 2007 opponeva un unico motivo ostativo, consistente nella previsione dell&#8217;art. 3, comma III, della legge Regione Veneto n. 21 del 2004, nella parte in cui ammette alla sanatoria gli interventi ed i mutamenti di destinazione d&#8217;uso in zona soggetta a vincolo, ma soltanto quando essi non comportino aumenti di volumetria degli immobili (laddove l&#8217;intervento attuato, invece, aumentava il volume dell&#8217;edificio).<br /> In verità  il Comune, argomenta la parte ricorrente, nella del lettera 20 gennaio 2007, rilevava anche una non meglio specificata &#8220;<em>incongruenza circa l&#8217;oggetto e la entità  delle opere da sanare &#8230;</em>&#8220;, senza indicare e spiegare in cosa consistesse tale incongruenza.<br /> La ricorrente rappresenta di aver integrato, insieme al suo tecnico, la documentazione e, con lettera ricevuta dal Comune il 4 maggio 2007, di aver ribadito la conformità  dell&#8217;intervento agli strumenti urbanistici e la sua assoggettabilità  a condono, infine rappresentando la disponibilità , su indicazioni del responsabile del procedimento, a presentare ulteriori richieste.<br /> Precisa l&#8217;esponente che il medesimo responsabile interveniva ancora con lettera del 19 maggio 2007, con la quale evidenziava &#8220;difformità  ed assenza del titolo concessorio &#8230; e del titolo autorizzativo di valenza ambientale .. e mancata conformità  allo strumento urbanistico e relativa normativa di riferimento&#8221;.<br /> Si giungeva, quindi, al provvedimento di diniego del titolo edilizio in sanatoria, impugnato con ricorso notificato in data 20 ottobre 2007 e depositato in data 13 novembre 2007.<br /> 1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Legnaro, chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque rigettare nel merito il ricorso proposto.<br /> 1.2. Con ordinanza 16 settembre 2019, n. 610 le parti costituite sono state invitate a depositare una documentata relazione sulla vicenda controversa, compresi gli sviluppi pìù recenti sopravvenuti, con allegati tutti gli atti del procedimento, nel termine ivi stabilito.<br /> La parte resistente ha depositato una informazione sullo stato della pratica (prot. n. 15425 datata 11 ottobre 2019 del Comune di Legnaro) in data 14 ottobre 2019.<br /> La parte ricorrente ha depositato una relazione in data 25 ottobre 2019.<br /> 1.3. All&#8217;udienza pubblica straordinaria del giorno 10 novembre 2020, tenutasi da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. In via preliminare, il Collegio ritiene utilizzabili le note d&#8217;udienza depositate dalla parte ricorrente in data 9 novembre 2020, alle ore 12:02.<br /> Ed invero, sebbene il deposito delle note di udienza sia previsto fino alle ore 12:00 del giorno antecedente a quello dell&#8217;udienza stessa, deve darsi atto che la comunicazione di segreteria del 29 ottobre 2020, nella parte in cui ha evidenziato il rinvio d&#8217;ufficio dell&#8217;udienza del 3 novembre 2020 al 10 novembre 2020 e che quest&#8217;ultima si sarebbe tenuta &#8220;<em>mediante collegamento da remoto</em>&#8221; può aver ingenerato la convinzione della superfluità  della presentazione di una istanza di discussione orale da parte dei difensori (e, in via conseguenziale, la convinzione di poter discutere oralmente, mediante collegamento da remoto, in luogo del deposito di note d&#8217;udienza).<br /> Per le dette ragioni, il Collegio ritiene utilizzabili le note d&#8217;udienza depositate dalla parte ricorrente in data 9 novembre 2020.<br /> 2. Il Collegio prescinde, per ragioni di economia processuale, dall&#8217;esame dell&#8217;eccezione di inammissibilità  frapposta dal Comune resistente, attesa l&#8217;infondatezza delle censure.<br /> 3. Con il primo motivo la parte ricorrente deduce i vizi di Violazione di Legge &#8211; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione ed illogicità  manifesta.<br /> Secondo la parte ricorrente, l&#8217;art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003, ammetterebbe la sanabilità  dell&#8217;intervento in questione, non distinguendo tra opere e mutamenti di destinazione con o senza aumenti di volumetria, distinzione prevista, invece, dalla norma regionale, art. 3 comma 3, L. Reg. Veneto 5 novembre 2004, n. 21, posta a base del diniego.<br /> Argomenta la deducente che il menzionato comma 3 non dispone per le opere e per i mutamenti di destinazione insistenti su tutte le aree soggette a vincolo, o per meglio dire ad ogni genere di vincolo, ma si riferisce soltanto &#8220;<em>ai vincoli di cui all&#8217;articolo 32 della L. 28 febbraio 1985 n. 47</em>&#8220;; questo articolo, dopo aver &#8220;<em>fatte salve le fattispecie previste dall&#8217;art. 33 &#8230;</em>&#8220;, disciplina la sanatoria su aree soggette a tre tipi di vincolo (quello relativo alle zone sismiche; quello di destinazione ad edifici pubblici o spazi pubblici; quello relativo alle fasce di rispetto stradale, previsto da varie norme, comprese quelle del c.d. codice della strada), per poi passare a regolare la sanabilità  delle opere abusive insistenti su aree di proprietà  degli enti pubblici territoriali.<br /> Argomenta la parte ricorrente che il vincolo che secondo il Comune resistente impedisce la sanatoria è quello previsto dall&#8217;art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, e precisamente quello della lett. c), a tutela dei corsi d&#8217;acqua in generale (fascia di rispetto di 150 m. dalle sponde; ciò è confermato &#8211; evidenzia l&#8217;esponente &#8211; dallo stesso Comune nella lettera del 12 aprile 2007, in cui si parla di immobile ubicato in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 42).<br /> Su questo tipo di vincolo &#8211; osserva la parte ricorrente &#8211; non dispone l&#8217;art. 32 della legge n. 47/1985, bensì¬ il successivo art. 33, che in via generale escludeva dalla sanatoria tutte le opere eseguite, tra le altre, su aree soggette a vincolo di tutela delle coste marine, lacuali e fluviali.<br /> Evidenzia l&#8217;esponente, dunque, che l&#8217;art. 3, comma 3, della legge Reg. Veneto n. 21/2004 non è applicabile al caso che ci occupa, dovendosi invece applicare solo la norma statale sul condono (d.l. n. 269/2003), la quale, al comma 27, lett. d), dell&#8217;art. 32 esclude dalla sanatoria gli interventi su aree soggette a vincolo imposto &#8220;<em>a tutela degli interessi idrogeologici &#8230;</em>&#8220;, ma solo quelli non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (cioè le opere ricomprese nella tipologia 1 dell&#8217;allegato 1 al medesimo d.l. n. 269/2003), implicitamente ammettendo al condono le opere abusive ma conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici (cioè le opere della tipologia 2 del suddetto allegato).<br /> Le opere e i mutamenti di destinazione d&#8217;uso in questione &#8211; argomenta la parte ricorrente &#8211; sono sicuramente di quest&#8217;ultimo tipo, tant&#8217;è che il Comune non ha mai manifestato precisi rilievi circa la conformità  agli strumenti urbanistici, ma soltanto rilievi generici sì¬ da impedire di poter chiarire con proprie deduzioni, colmare eventuali lacune o fugare eventuali perplessità .<br /> Argomenta l&#8217;esponente che affermare, come ha fatto il Comune con lettera del 19 maggio 2007, la mancata conformità  allo strumento urbanistico, senza dare una completa indicazione sia della caratteristica dell&#8217;immobile che sarebbe difforme, sia della norma violata, sia dei modi e dei mezzi utilizzati per rilevare le presunte difformità  (senza alcun sopralluogo dell&#8217;Ufficio tecnico del Comune, nè altro tipo d&#8217;indagine), equivale a non dire nulla e legittima a ritenere <em>tamquam non esset</em> la parte del provvedimento del Comune che si riferisce, in qualche modo, a presunte difformità  dagli strumenti urbanistici.<br /> Comunque sia, argomenta la deducente, poichè il provvedimento impugnato appare, prevalentemente ed in modo assorbente, basato sulla non condonabilità  delle opere, dovuta agli aumenti di volumetria e fondato, quindi, sulla norma regionale sopra richiamata, e poichè il provvedimento non specifica sufficientemente altri motivi ostativi, il diniego di sanatoria così¬ come è motivato è illegittimo.<br /> 3.1. Il motivo è infondato.<br /> Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal precedente del Tribunale che, a proposito di beni soggetti a vincolo ambientale, ha ritenuto possibile il condono <em>&#8220;solo se gli abusi sono conformi alla disciplina urbanistica (lettera d) comma 27 art. 32 L. 326/03) e se si sostanziano in &#8220;mutamenti di destinazione d&#8217;uso, con o senza opere, qualora la nuova destinazione d&#8217;uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell&#8217;immobile&#8221; e se le opere o modalità  di esecuzione non sono valutabili in termini di volume (lett. a) e d) dell&#8217;art. 3, comma 3, L. Reg. n. 21/04)</em>&#8221; (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 13 gennaio 2006, n. 57).<br /> Nel caso che occupa, sia pure in termini sintetici ma non per questo meno significativi, il provvedimento avversato evidenzia la &#8220;<em>mancata conformità  allo strumento urbanistico e relativa normativa di riferimento</em>&#8221; (così¬ anche nella nota del 19 maggio 2007, prot. n. 13848/04).<br /> Del resto, il c.d. condono si sostanzia nel perdono <em>ex lege</em> per la realizzazione <em>sine titulo</em> abilitativo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (c.d. violazione sostanziale), a differenza dell&#8217;accertamento di conformità  che si risolve nell&#8217;accertamento <em>ex post</em> della conformità  dell&#8217;intervento edilizio realizzato senza preventivo titolo abilitativo agli strumenti urbanistici (c.d. violazione formale): cfr., <em>ex plurimis</em>, Cons. Stato, sez. IV, 2 settembre 2019, n. 6035.<br /> E&#8217; stato osservato, inoltre, che l&#8217;art. 32, comma 27, della legge 24 novembre 2003, n. 326 non consente il condono delle opere abusivamente realizzate su aree soggette a vincoli posti a tutela di interessi paesaggistici e idrogeologici che si pongono in contrasto con la disciplina urbanistica: invero, il rinvio operato dall&#8217;art. 32, comma 27, della legge n. 326 del 2003 all&#8217;art. 32 della legge 28 marzo 1985, n. 47 va inteso nel senso che può essere chiesto il parere di compatibilità  paesaggistica e, in caso di esito favorevole, può essere conseguito il condono, soltanto nell&#8217;ipotesi in cui le opere siano conformi alla disciplina urbanistica, senza che alcuna disparità  di trattamento possa conseguire dal fatto che il legislatore tratti in modo differente due fattispecie (l&#8217;ipotesi della richiesta di permesso di costruire ordinaria ovvero che anticipa l&#8217;edificazione da un lato e quella della domanda di condono di opera giÃ  eseguita dall&#8217;altro) del tutto diverse e non assimilabili (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 8 novembre 2012, n. 1066).<br /> 4. In via subordinata, la parte ricorrente ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 3, della Legge della Regione Veneto 5 novembre 2004, n. 21, per contrasto con gli artt. 117 e 3 della Costituzione.<br /> Dopo aver richiamato la sentenza della Corte costituzionale 24-28 giugno 2004, n. 196, la parte ricorrente ha evidenziato che la stessa non ha affrontato, in modo specifico, i rapporti tra le due potestà  legislative in ordine alla sanabilità  delle opere realizzate in aree soggette a vincoli.<br /> In sintesi, secondo la parte ricorrente, la scelta di permettere il condono straordinario di opere abusive in aree soggette a vincolo per esigenze di politica sociale o anche solo di politica economica, dovrebbe spettare esclusivamente allo Stato; ne consegue che la norma regionale denunciata interviene in un ambito completamente sottratto alla potestà  legislativa delle Regioni, che non sono state nemmeno delegate dal d.l. n. 269/2003, sul punto, ad esprimere una normativa regolamentare, ed è perciò una norma incostituzionale (per contrasto con l&#8217;art. 117 Cost.).<br /> Sotto il profilo della materia &#8220;governo del territorio&#8221;, argomenta la parte ricorrente, lo Stato è l&#8217;unico a poter stabilire i principi fondamentali (art. 117 Cost.), osservati i quali la Regione può disciplinare tutto il resto: nel caso di specie lo Stato si è effettivamente limitato a stabilire un unico principio (&#8220;le opere abusive ma urbanisticamente conformi sono sanabili anche in area soggetta a vincolo&#8221;), mentre la norma regionale <em>de qua </em>non ha introdotto regole che, rispettando il principio, gli danno concreta attuazione; al contrario, la norma regionale snatura il principio posto dal legislatore nazionale fino ad annullarlo e sostituirlo.<br /> Osserva l&#8217;esponente che anche rispetto alla scelta politica riservata al legislatore nazionale (favorire lo sviluppo ed attuare la correzione dell&#8217;andamento dei conti pubblici), la Regione Veneto ha operato in modo da vanificarne gli intenti ed annullarne gli effetti (ancora una volta in contrasto con l&#8217;art. 117 Cost.).<br /> Infine, lamenta la parte ricorrente, la norma denunciata crea anche una disparità , una disuguaglianza tra cittadini di regioni diverse, senza che ciò corrisponda ad una qualche ragionevole giustificazione.<br /> 4.1. La ricostruzione dell&#8217;esponente non può essere condivisa.<br /> La giurisprudenza costituzionale ha evidenziato che l&#8217;art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, che ha introdotto «la previsione e la disciplina di un nuovo condono edilizio esteso all&#8217;intero territorio nazionale, di carattere temporaneo ed eccezionale», ha subÃ¬to, per effetto della citata sentenza n. 196 del 2004 della Corte costituzionale, «una radicale modificazione, soprattutto attraverso il riconoscimento alle Regioni del potere di modulare l&#8217;ampiezza del condono edilizio in relazione alla quantità  e alla tipologia degli abusi sanabili»; in particolare, si è riconosciuto che il ruolo del legislatore regionale, «specificativo &#8211; all&#8217;interno delle scelte riservate al legislatore nazionale &#8211; delle norme in tema di condono, contribuisce senza dubbio a rafforzare la pìù attenta e specifica considerazione di quegli interessi pubblici, come la tutela dell&#8217;ambiente e del paesaggio, che sono &#8211; per loro natura &#8211; i pìù esposti a rischio di compromissione da parte delle legislazioni sui condoni edilizi» (cfr. Corte cost. 26 luglio 2019, n. 208).<br /> Tale riconoscimento, nel complesso, consente di disattendere la ricostruzione della parte ricorrente.<br /> 5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.<br /> 6. Il carattere risalente e la peculiarità  della vicenda contenziosa giustificano l&#8217;integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020, avvalendosi di collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Rinaldi, Presidente<br /> Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore<br /> Paolo Nasini, Referendario</p>
<p> <br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-12-2020-n-1318/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.1318</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.8444</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-28-12-2020-n-8444/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-28-12-2020-n-8444/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.8444</a></p>
<p>Roberto Garofoli Presidente, Solveig Cogliani, consigliere, estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Adriano Galli, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti contro Ministero dell&#8217;Interno e Questura Grosseto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-28-12-2020-n-8444/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.8444</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Garofoli Presidente, Solveig Cogliani, consigliere, estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Adriano Galli, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti contro Ministero dell&#8217;Interno e Questura Grosseto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12)</span></p>
<hr />
<p>Sul diniego del permesso di soggiorno allo straniero, in riferimento alla sua pericolosità </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Stranieri &#8211; permesso di soggiorno &#8211; rinnovo per motivi di lavoro subordinato &#8211; condanna per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente &#8211; indice di pericolosità  &#8211; è tale.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>E&#8217; legittimamente motivato un diniego di rinnovo di permesso di soggiorno, supportato, quanto alla complessiva pericolosità  del richiedente, dal richiamo ad una condanna per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, che costituisce di per sè indice di pericolosità  sociale. (Nel contesto dato, i rapporti affettivi sono stati ragionevolmente ritenuti dalla Amministrazione, non sufficienti, in quanto l&#8217;interesse alla tutela dell&#8217;integrità  del nucleo familiare ex art. 29, comma 1, del t.u. immigrazione si riferisce alla sola famiglia nucleare del cittadino straniero e non si estende agli altri parenti).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> <br /> Pubblicato il 28/12/2020<br /> <strong>N. 08444/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00886/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 886 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Adriano Galli, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno e Questura Grosseto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza resa in forma semplificata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, tra le parti, con la quale era rigettato il ricorso presentato avverso il decreto del Ministro dell&#8217;Interno &#8211; Questura di Grosseto del 10 giugno 2019, notificato il 23 agosto 2019 Prot. 72 Cat. A.12/2019 &#8211; Imm., di reiezione dell&#8217;istanza, presentata in data 8 aprile 2019, volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli artt. 25 del d.l. n. 137/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 70/2020, quanto allo svolgimento con modalità  telematica delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio del Consiglio di Stato nel periodo 9 novembre 2020 &#8211; 31 gennaio 2021;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di Questura Grosseto;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica con modalità  da remoto del giorno 17 dicembre 2020 il Cons. Solveig Cogliani e dato per presente l&#8217;Avvocato di parte appellante, come da dichiarazione di passaggio in decisione;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> I &#8211; Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, l&#8217;istante censura la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato sulla base della valutazione della pericolosità  dell&#8217;istante.<br /> Avverso la sentenza di primo grado l&#8217;appellante deduce il seguente articolato motivo: <em>error in iudicando</em> per omessa motivazione, in quanto la sentenza impugnata mancherebbe di motivazione sufficiente e approfondita con riferimento alla parte del provvedimento gravato che contiene un giudizio negativo sulla pericolosità  sociale del soggetto, ritenendola &#8211; secondo la lettura dell&#8217;appellante &#8211; automaticamente derivante dalla sentenza di condanna riportata.<br /> L&#8217;affermazione recata in sentenza, secondo la quale l&#8217;unica eccezione a siffatto automatismo si avrebbe in caso di rapporti familiari in Italia, sarebbe contraddetta dalla sentenza della Corte giustizia Unione Europea Sez. I, 12 dicembre 2019, n. 381/18. Inoltre, la tenuità  del reato sarebbe evincibile da quanto affermato dalla pronunzia della Suprema Corte 16 ottobre 2019, che &#8211; successivamente all&#8217;emissione del provvedimento &#8211; ha cassato senza rinvio la sentenza di condanna nella parte relativa al diniego di concessione della sospensione della pena, prendendo in considerazione la giovane età  del condannato ed incidendo, dunque, sul giudizio di pericolosità  compiuto dal primo giudice e sul provvedimento di espulsione.<br /> Il provvedimento impugnato sarebbe dunque illegittimo per violazione dell&#8217;art. 3, co., 4 co. 5 e 9 co. 4 TUI nell&#8217;interpretazione conforme ai principi dettati dalla Corte cost., nonchè per il mancato avviso di avvio del procedimento.<br /> Con note d&#8217;udienza l&#8217;appellante ha chiesto il passaggio indecisione.<br /> All&#8217;udienza del 17 dicembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> II &#8211; L&#8217;appello è infondato.<br /> Come giÃ  la Sezione ha avuto modo di evidenziare in sede cautelare, il provvedimento impugnato, come correttamente ritenuto dal primo giudice, è motivato sulla base di una valutazione di pericolosità  compiuta dall&#8217;Amministrazione in relazione alla tipologia del reato ascritto. Nella valutazione ha trovato considerazione ovviamente anche la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna ed il riferimento &#8211; in essa contenuto &#8211; alla gravità  del reato attinente allo spaccio di stupefacenti e all&#8217;esistenza di precedenti di polizia per furto aggravato. Tuttavia, l&#8217;Amministrazione ha svolto anche una compiuta considerazione della situazione familiare dell&#8217;istante.<br /> Il provvedimento è stato, dunque, emesso dall&#8217;Amministrazione dopo aver tenuto conto della condanna per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, che costituisce di per sè &#8211; contrariamente a quanto vorrebbe intendere l&#8217;appellante &#8211; indice di pericolosità  sociale secondo il legislatore, tanto da ritenerla automaticamente ostativa al rilascio ed al rinnovo del titolo di soggiorno (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 26 giugno 2015, n. 3210).<br /> I rapporti affettivi sono stati ragionevolmente ritenuti non sufficienti, in quanto l&#8217;interesse alla tutela dell&#8217;integrità  del nucleo familiare ex art. 29, comma 1, del t.u. immigrazione si riferisce alla sola famiglia nucleare del cittadino straniero e non si estende agli altri parenti.<br /> III &#8211; Rispetto a quanto sin qui rilevato, dunque, la valutazione contenuta nella pronunzia della Suprema Corte con riferimento alla concessione della sospensione della pena non può essere ritenuta influente, attenendo a profili differenti.<br /> IV &#8211; Per tutto quanto sin qui ritenuto, l&#8217;appello deve essere respinto. In considerazione della particolarità  della questione esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza n. -OMISSIS-<br /> Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l&#8217;appellante.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio con modalità  da remoto del giorno 17 dicembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberto Garofoli, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere<br /> Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore<br /> </div>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.6417</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-28-12-2020-n-6417/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Paolo Passoni, Presidente, Anna Corrado, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Sasso, Svetlana Vidovic, contro Ministero dell&#8217;Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, L&#8217;accertamento in via amministrativa della fittizietà  del rapporto di lavoro costituisce</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-28-12-2020-n-6417/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.6417</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Paolo Passoni, Presidente, Anna Corrado, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Sasso, Svetlana Vidovic, contro Ministero dell&#8217;Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli,</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;accertamento in via amministrativa della fittizietà  del rapporto di lavoro costituisce elemento idoneo a determinare l&#8217;annullamento (o il rigetto) del permesso di soggiorno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Persona umana &#8211; stranieri &#8211; permesso di soggiorno &#8211; rapporto di lavoro fittizio &#8211; valenza endoprocedimentale &#8211; annullamento o rigetto del permesso di soggiorno &#8211; elemento idoneo &#8211; è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;accertamento in via amministrativa della fittizietà  del rapporto di lavoro, stante la valenza endoprocedimentale delle risultanze di detto accertamento, costituisce comunque elemento idoneo a determinare l&#8217;annullamento (o il rigetto) del permesso di soggiorno, a prescindere dall&#8217;esito dell&#8217;eventuale procedimento penale circa la falsità  dei documenti sottesi al rapporto di lavoro, salvo che non sia radicalmente esclusa, in quella sede, la falsificazione dei relativi documenti.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/12/2020<br /> <strong>N. 06417/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00659/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 659 del 2015, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Sasso, Svetlana Vidovic, con domicilio eletto presso lo studio Svetlana Vidovic in Napoli, via Sedile di Porto 9;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del decreto del Questore di Napoli n.-OMISSIS-/2014 con cui si respinge l&#8217;istanza di rinnovo del permesso di soggiorno</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio deli Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 2 dicembre 2020 la dott.ssa Anna Corrado;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con il ricorso proposto il ricorrente impugna il decreto con cui è respinta l&#8217;istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, emesso il 08/07/2014 dal Questore di Napoli e notificato il 24/10/2014.<br /> Il diniego si fonda in particolare sulla ritenuta fittizietà  della documentazione comprovante il rapporto di lavoro subordinato del ricorrente in qualità  di collaboratore domestico, alle dipendenze di un datore di lavoro che ha dichiarato di non averlo mai assunto.<br /> Il ricorrente impugna il detto decreto deducendo varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, lamenta la mancata valutazione di elementi sopravenuti ed idonei ai fini della conservazione del permesso di soggiorno, nonchè la carenza di istruttoria relativa alla sussistenza di un nuovo rapporto di lavoro (a far data 3 aprile 2014) pregresso alla data di adozione del provvedimento finale, in quanto la mera dichiarazione del datore di lavoro di insussistenza del rapporto di lavoro non può essere sufficiente ai fini dell&#8217; affermazione dell&#8217;insussistenza dell&#8217;attività  lavorativa svolta.<br /> Si è costituita per resistere l&#8217;amministrazione intimata.<br /> Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.<br /> Deve, infatti, rilevarsi che dalla documentazione versata in atti dall&#8217;amministrazione in data 10 marzo 2015 emerge che dalla comunicazione di notizia di reato del 30 maggio 2014 il datore di lavoro del ricorrente &#8220;escusso riferiva di non conoscere e non aver mai assunto cittadini stranieri&#8221;.<br /> Considerato quanto depositato in atti, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato risulta legittimamente adottato anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatosi in materia.<br /> In merito alla fittizietà  del rapporto di lavoro la giurisprudenza amministrativa ha, infatti, giÃ  da tempo considerato che l&#8217;accertamento in via amministrativa della fittizietà  del rapporto di lavoro, stante la valenza endoprocedimentale delle risultanze di detto accertamento, costituisce comunque elemento idoneo a determinare l&#8217;annullamento (o il rigetto) del permesso di soggiorno, a prescindere dall&#8217;esito dell&#8217;eventuale procedimento penale circa la falsità  dei documenti sottesi al rapporto di lavoro, salvo che non sia radicalmente esclusa, in quella sede, la falsificazione dei relativi documenti (ciò che non è avvenuto nel caso di specie; v., nello stesso senso, T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VI, 17 settembre 2008 n. 10321, 6 giugno 2007 n. 5968 e 10 maggio 2007 n. 4874);<br /> Pertanto, come pìù volte affermato anche da questa stessa sezione (tra le altre, v. T.A.R. Napoli Campania sez. VI, 19 maggio 2017, n. 2681; 06 novembre 2008, n. 19284 e 25 settembre 2009, n. 5092), qualora il rapporto di lavoro in base al quale si chiede il titolo di soggiorno risulti essere fittizio, non v&#8217;è possibilità  di ottenere il medesimo titolo in seguito all&#8217;instaurazione successiva di altro rapporto di lavoro (v. l&#8217;art. 5, comma 5, del D.L.vo n. 286/1998 secondo cui &quot;il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l&#8217;ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato, . . .&quot;, nonchè l&#8217;art. 4, comma 2, del D.L.vo n. 286/1998 che impone il diniego del permesso di soggiorno nel caso in cui vengano prodotti documenti non veritieri), poichè, altrimenti, si consentirebbe di sanare la propria posizione anche a chi si sia introdotto fraudolentemente sul territorio nazionale (simulando, appunto, l&#8217;esistenza di un rapporto di lavoro mai esistito).<br /> Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto siccome infondato.<br /> Le spese di lite possono compensarsi tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Paolo Passoni, Presidente<br /> Renata Emma Ianigro, Consigliere<br /> Anna Corrado, Consigliere, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-28-12-2020-n-6417/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.6417</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.923</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-28-12-2020-n-923/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-28-12-2020-n-923/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-28-12-2020-n-923/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.923</a></p>
<p>Angelo Gabbricci, Presidente, Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore, PARTI: Società  Lago di Garda S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Pezzini e Fulvio Di Domenico, contro Comune di Gargnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandro Asaro; Arch.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-28-12-2020-n-923/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.923</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-28-12-2020-n-923/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.923</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Angelo Gabbricci, Presidente, Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore, PARTI:  Società  Lago di Garda S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Pezzini e Fulvio Di Domenico, contro Comune di Gargnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandro Asaro; Arch. Stefania Baronio, nella sua qualità  di Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente Paesaggio e Territorio della Comunità  Montana Parco Alto Garda Bresciano, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Asaro; geom. Antonio Savoia, non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>In tema di V.A.S ex art. 11 del codice dell&#8217;ambiente d. lgs. n. 152</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Ambiente e territorio &#8211; pianificazione &#8211; modalità  di svolgimento della VAS ex art. 11 del codice dell&#8217;ambiente d. lgs. n. 152 &#8211; natura endoprocedimentale &#8211; è tale</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Ai sensi dell&#8217;art. 11 del codice dell&#8217;ambiente d. lgs. n. 152/2006 costruisce la V.A.S. non giÃ  come un procedimento o sub-procedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ma come un passaggio endoprocedimentale di esso, concretantesi nell&#8217;espressione di un &#8220;parere&#8221; che riflette la verifica di sostenibilità  ambientale della pianificazione medesima, sicchè, stante la sua natura endoprocedimentale, il relativo provvedimento non è immediatamente ed autonomamente impugnabile, prima della definizione del procedimento pianificatorio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Pubblicato il 28/12/2020<br /> <strong>N. 00923/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00423/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 423 del 2019, proposto da<br /> Società  Lago di Garda S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Pezzini e Fulvio Di Domenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Gargnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandro Asaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Moretto n. 31;<br /> Arch. Stefania Baronio, nella sua qualità  di Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente Paesaggio e Territorio della Comunità  Montana Parco Alto Garda Bresciano, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Asaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Moretto n. 31;<br /> geom. Antonio Savoia, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del provvedimento del Comune di Gargnano di non assoggettabilità  a Valutazione ambientale Strategica (VAS) della terza variante al PGT (Variante al piano delle regole e al piano dei servizi) Prot. 0002863 dell&#8217;8 marzo 2019, a firma dell&#8217;Autorità  Competente per la VAS (arch. Stefania Baronio e geom Antonio Savoia) d&#8217;intesa con l&#8217;Autorità  procedente per la VAS (Sindaco Giovanni Albini);</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gargnano e dell&#8217;Arch. Stefania Baronio;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza di merito del giorno 10 dicembre 2020 svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, il dott. Ariberto Sabino Limongelli;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> <strong>FATTO</strong></p>
<p> 1. La Società  Lago di Garda S.p.A. è proprietaria nel Comune di Gargnano (BS) del compendio immobiliare denominato <em>&#8220;Convento Francescano ed ex Oleificio Lago di Garda&#8221;</em>, situato in area fronte lago, attigua al centro storico. Il complesso architettonico, edificato nel XIII secolo e destinato originariamente ad attività  di culto, dalla fine del XIX secolo è stato destinato anche allo svolgimento di attività  produttive attraverso la costruzione dello stabilimento per l&#8217;estrazione dell&#8217;olio dalle bacche di lauro, di una ciminiera esterna e dell&#8217;oleificio, interventi che si sono accompagnati anche alla demolizione di una parte del convento. Il compendio, attualmente dismesso, è stato sottoposto a vincolo storico-artistico nel 1912, successivamente riconfermato con D.M. 12 giugno 2003. Pìù in generale, l&#8217;intero territorio comunale di Gargnano ricade all&#8217;interno del Parco regionale &#8220;Alto Garda Bresciano&#8221; ed è sottoposto a tutela paesaggistica-ambientale ai sensi della Parte III del d. lgs. 42/2004 (art. 136) per effetto del D.M. 15 marzo 1958 e in quanto rientrante in aree ex art. 142 comma 1 lettere b) ed f).<br /> 2. Nel maggio del 2008 il consiglio comunale di Gargnano approvava il piano attuativo denominato <em>&#8220;PRV1&#8221;</em> presentato dalla proprietà , nel quale era previsto, oltre al recupero dell&#8217;edificato per destinazioni <em>&#8220;residenziale, turistico-ricettivo e commerciale/residenziale&#8221;</em>, anche la realizzazione sull&#8217;area attigua (individuata con la lettera F a pag. 3 del ricorso) di una struttura multipiano articolata su tre livelli (piano interrato, terra e primo), di superficie pari a 2.473,50 mq, adibita ad autorimessa, per circa 100 posti auto, in parte pubblici e in parte privati. All&#8217;approvazione del progetto di piano attuativo seguiva la stipula della relativa convenzione urbanistica e il rilascio, da parte dell&#8217;amministrazione comunale, dell&#8217;autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire, a cui faceva seguito l&#8217;avvio dei lavori.<br /> 3. Per l&#8217;effetto, nel successivo PGT approvato nel 2011, il compendio immobiliare era classificato in parte inÂ <em>&#8220;Zona A &#8211;</em> <em>Aree di salvaguardia del patrimonio edilizio ed urbano di rilevanza storica, artistica ed ambientale&#8221;</em>, e in parte in Zona <em>&#8220;SP &#8211; Servizi per la Popolazione&#8221;.</em><br /> 4. Nel 2015, nel corso di esecuzione dei lavori, la società  proponente presentava una nuova proposta di piano attuativo, in variante al PGT, alternativa a quella del 2008, nella quale si prevedeva la realizzazione sull&#8217;area in questione di fabbricati residenziali e di posti auto privati al piano interrato.<br /> Tale proposta era approvata con autorizzazione paesaggistica del 29 aprile 2015, rilasciata dalla Comunità  Montana ai sensi dell&#8217;art. 146 del d. lgs. 42/2004, previo parere favorevole della Soprintendenza di Brescia del 23 dicembre 2014.<br /> 5. Con provvedimento del 16 dicembre 2015, l&#8217;amministrazione escludeva il progetto dall&#8217;assoggettamento a VAS, previ pareri favorevoli della Soprintendenza di Brescia del 1 dicembre 2015 e della Soprintendenza Regionale della Lombardia del 3 dicembre 2015.<br /> 6. Peraltro, nel 2018 la convenzione urbanistica giungeva a scadenza senza che i lavori fossero stati ultimati (il Comune afferma che il cantiere si trovava in stato di totale abbandono). In tale contesto il Comune, avendo la necessità  di dotare il centro storico di parcheggi, avviava con delibera di giunta n. 73 del 26 novembre 2018 il procedimento volto ad approvare una variante del PGT (la Terza) finalizzata a riperimetrare l&#8217;ambito del Piano di Recupero PRV1, ora ridenominato PR7, stralciando l&#8217;area esterna al complesso monumentale destinata a servizi (autorimessa multipiano) in modo tale da consentire, da un lato all&#8217;amministrazione di realizzarvi un parcheggio pubblico, previo esproprio, e dall&#8217;altro alla società  proponente di ripresentare il Piano di Recupero in modo svincolato dall&#8217;area esterna, concentrandolo sulla parte monumentale; il tutto senza modifiche planivolumetriche o di modalità  attuative dell&#8217;intervento.<br /> 7. Il progetto era sottoposto a verifica di assoggettabilità  a VAS.<br /> 8. Con provvedimento prot. n. 2863 del 8 marzo 2019, l&#8217;Autorità  competete per la VAS, d&#8217;intesa con l&#8217;Autorità  procedente, decretava di non assoggettare alla valutazione ambientale strategica (VAS) e di escludere dalla valutazione di incidenza (VIC) la terza variante al piano delle regole e al piano dei servizi del PGT vigente del comune di Gargnano, sulla scorta di articolata motivazione; in particolare, sul rilievo che:<br /> &#8211; la variante non introduceva, rispetto al vigente PGT, previsioni di nuovo consumo di suolo, non comportava alcuna modifica di standard, dei parametri e delle destinazioni urbanistiche vigenti;<br /> &#8211; la realizzazione del parcheggio pubblico sull&#8217;area del comparto PRV1 era la medesima giÃ  prevista dal vigente PGT, ed era stata giÃ  esaminata e valutata favorevolmente nella Valutazione Ambientale Strategica esperita nell&#8217;ambito del procedimento di approvazione di detto strumento urbanistico approvato nel 2011;<br /> &#8211; la realizzazione del parcheggio pubblico su di una parte di detta area era stata giÃ  prevista anche nel PRG del 1999;<br /> &#8211; la destinazione a parcheggio pubblico era compatibile con i contenuti del piano attuativo di iniziativa privata approvato nel 2008, che prevedeva la realizzazione di un parcheggio multipiano con 32 posti auto pubblici e 62 posti auto privati, articolato su tre livelli per una superficie complessiva di mq 2.473,50;<br /> &#8211; il predetto progetto aveva conseguito l&#8217;autorizzazione paesaggistica da parte del Comune nel 2008;<br /> &#8211; in relazione ad un successiva proposta di modifica del piano attuativo (edifici residenziali e parcheggi privati a piano interrato) era stata esclusa l&#8217;assoggettabilità  a VAS, a seguito di apposito procedimento, con il parere favorevole della Soprintendenza;<br /> &#8211; in conclusione, non emergevano <em>&#8220;potenziali impatti negativi, nè effetti significativi a livello comunale e/o sovracomunale che </em>[potessero]Â <em>interferire sull&#8217;ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sulla salute umana o tali da alterare a breve e/o a lungo termine gli equilibri attuali&#8221;</em>.<br /> 9. Il provvedimento era adottato sulla scorta dei pareri favorevoli resi, tra gli altri, dall&#8217;ARPA Brescia, dall&#8217;ATS di Brescia, dalla Provincia di Brescia e dalla Comunità  Montana Parco Alto Garda Bresciano; parere sfavorevole era invece formulato dalla Soprintendenza di Brescia, che riteneva necessaria la VAS in considerazione della <em>&#8220;altissima sensibilità  del sito&#8221;Â </em>e della sua <em>&#8220;delicatezza sia sotto il profilo strettamente paesaggistico (&#038;) sia in relazione alla connessione stringente con l&#8217;edificio storico tutelato, sia in quanto posta all&#8217;ingresso del nucleo storico del borgo di Gargnano&#8221;</em>.<br /> 10. Con ricorso notificato il 13 maggio 2019 e ritualmente depositato, la società  Lago di Garda s.p.a. impugnava quest&#8217;ultimo provvedimento dinanzi a questo TAR e ne chiedeva l&#8217;annullamento sulla base di un unico motivo, con il quale deduceva vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errata valutazione dei fatti; in particolare, secondo la società  ricorrente:<br /> &#8211; nel Rapporto Preliminare Ambientale di VAS relativo alla Terza Variante del PGT non sarebbe stato indicato e descritto il progetto posto alla base della variante urbanistica, rendendo impossibile alle Autorità  coinvolte nel procedimento la formulazione di un parere consapevole, esteso a tutti i profili di interesse pubblico rilevanti;<br /> &#8211; il Rapporto Preliminare Ambientale non sarebbe stato preceduto da alcuna indagine effettiva circa gli impatti del programma sul compendio immobiliare sottoposto a tutela e sul contesto paesaggistico;<br /> &#8211; il Rapporto Preliminare Ambientale non avrebbe ponderato le alternative praticabili e la possibilità  di realizzare l&#8217;opera in altre zone del territorio, di minor pregio e impatto ambientale;<br /> &#8211; peraltro, il sacrificio imposto agli interessi pubblici oggetto di tutela non sarebbe nemmeno compensato dai benefici alla collettività  derivanti dalla realizzazione del parcheggio, considerato che il fabbisogno di parcheggi è avvertito soltanto nei mesi di agosto e settembre, di maggior afflusso turistico.<br /> 11. Per resistere al ricorso si costituiva il Comune di Gargnano, depositando documentazione e memoria difensiva, eccependo preliminarmente l&#8217;inammissibilità  del ricorso sotto plurimi profili (perchè proposto contro un atto di natura endoprocedimentale; per la mancata proposizione del ricorso nei confronti dell&#8217;amministrazione comunale, ma solo di Autorità  procedente e Autorità  competente; per la mancata dimostrazione dell&#8217;interesse a ricorrere in relazione all&#8217;incidenza del provvedimento impugnato sulle aree di proprietà  privata); in subordine, nel merito, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.<br /> 12. Si costituiva in giudizio anche l&#8217;arch. Stefania Baronio, in qualità  di responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente Paesaggio e Territorio della Comunità  Montana e di Autorità  competente per la VAS nel procedimento <em>de quo</em>, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e in subordine, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso con difese di stile.<br /> 13. All&#8217;udienza pubblica del 10 dicembre 2020, svolta secondo le modalità  di cui sopra, il ricorso era trattenuto in decisione.</p>
<p> <strong>DIRITTO</strong></p>
<p> E&#8217; oggetto del presente giudizio il provvedimento con cui l&#8217;amministrazione comunale di Gargnano, ha stabilito di non assoggettare alla valutazione ambientale strategica (VAS) e di escludere dalla valutazione di incidenza (VIC) la terza variante al vigente PGT.<br /> 1. Costituendosi in giudizio, la difesa comunale ha eccepito preliminarmente l&#8217;inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse, in considerazione della natura meramente endoprocedimentale dell&#8217;atto impugnato, privo come tale di effetti immediatamente lesivi per la parte ricorrente.<br /> L&#8217;eccezione, osserva il Collegio, è fondata e assorbente.<br /> 1.1. Secondo consolidati principi giurisprudenziali, l&#8217;art. 11 del codice dell&#8217;ambiente d. lgs. n. 152/2006 costruisce la V.A.S. non giÃ  come un procedimento o sub-procedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ma come un passaggio endoprocedimentale di esso, concretantesi nell&#8217;espressione di un &#8220;parere&#8221; che riflette la verifica di sostenibilità  ambientale della pianificazione medesima, sicchè, stante la sua natura endoprocedimentale, il relativo provvedimento non è immediatamente ed autonomamente impugnabile, prima della definizione del procedimento pianificatorio (T.A.R. Genova, sez. I, 26/02/2014, n. 359; T.A.R. Milano, sez. II, 09/05/2013, n. 1203; T.A.R. Napoli, sez. VIII, 19/12/2012, n. 5256; T.A.R. Ancona, sez. I, 22/06/2012, n. 444; Consiglio di Stato, sez. IV, 14/07/2014, n. 3645).<br /> Per le stesse ragioni costituisce atto endoprocedimentale e non immediatamente lesivo quello con cui l&#8217;Amministrazione, a seguito di apposita verifica preliminare, stabilisce di escludere il progetto di pianificazione urbanistica o di una sua variante dall&#8217;assoggettamento a valutazione ambientale strategica.<br /> In sostanza, ogni valutazione in merito al potenziale impatto ambientale della pianificazione urbanistica è destinato a trasfondersi, e a rimanere assorbito, nella pianificazione medesima, sicchè soltanto gli atti con cui è definitivamente approvata quest&#8217;ultima possono dispiegare concreti effetti lesivi nei confronti dei soggetti direttamente incisi dalla pianificazione, che, pertanto, soltanto nei confronti di detti atti conclusivi della pianificazione hanno titolo ed interesse a dolersi in sede giurisdizionale.<br /> 1.2. A questo riguardo, va osservato che nelle more del presente giudizio l&#8217;amministrazione comunale di Gargnano ha dapprima <em>&#8220;adottato&#8221;</em> (con delibera del consiglio comunale n. 18 del 5 aprile 2019) e quindi <em>&#8220;approvato&#8221;</em> (con delibera del consiglio comunale n. 3 del 23 gennaio 2020) la Terza variante al PGT di Gargnano riguardante l&#8217;<em>&#8220;ambito individuato nel Piano delle Regole come &#8220;PRV1 &#8211; immobili dell&#8217;ex Convento Francescano e degli annessi locali della Società  Lago di Garda&#8221; e &#8220;alcune disposizioni contenute nella normativa di attuazione del Piano delle Regole&#8221;</em>.<br /> La Variante approvata ha previsto in via definitiva la realizzazione del parcheggio pubblico sulla porzione di area di proprietà  della società  ricorrente e, in sede di approvazione, il consiglio comunale si è pronunciato anche sulla specifica osservazione presentata dalla società  ricorrente in data 29 agosto 2019 (la n. 4) &#8211; sostanzialmente coincidente con i motivi di ricorso formulati nel presente giudizio (cfr. doc. 8 Comune) &#8211; respingendola sul rilievo che la realizzazione del parcheggio pubblico era giÃ  prevista nel PGT originario.<br /> 1.3. La parte ricorrente ha impugnato le predette deliberazioni consiliari di adozione e di approvazione della Terza variante al PGT dinanzi a questo TAR con autonomo ricorso R.G. 671 del 2020, depositato il 19 novembre 2020 e tuttora pendente dinanzi alla Seconda sezione del Tribunale. In questo nuovo giudizio saranno valutate anche le censure, riproposte dalla parte ricorrente, concernenti la mancata sottoposizione della variante a VAS; censure che, inammissibili nel presente giudizio perchè dedotte nei confronti di un atto meramente interno della sequenza procedimentale, saranno invece esaminabili nel nuovo giudizio perchè dedotte contro gli atti conclusivi della procedura pianificatoria, nei quali le valutazioni (o le mancate valutazioni) in ordine all&#8217;impatto ambientale della pianificazione hanno trovato il dovuto approfondimento e la definitiva consacrazione nella deputata sede consiliare, anche sulla scorta degli apporti collaborativi presentati dall&#8217;interessata.<br /> 2. Alla luce di tali considerazioni, il presente ricorso va dichiarato inammissibile per carenza (originaria) di interesse a ricorrere.<br /> 3. La declaratoria di integrale inammissibilità  del ricorso consente di prescindere dall&#8217;esame dell&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall&#8217;Arch. Stefania Baronio.<br /> 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in misura differenziata in relazione al diverso ruolo processuale e al (conseguente) diverso impegno difensivo delle parti resistenti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse a ricorrere, nei sensi precisati in motivazione.<br /> Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune di Gargnano, e in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore dell&#8217;Arch. Stefania Baronio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br /> Angelo Gabbricci, Presidente<br /> Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore<br /> Elena Garbari, Referendario</div>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.1208</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-28-12-2020-n-1208/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Rosanna de Nictolis Presidente, Nicola Gaviano, Consigliere, estensore; PARTI: (società  cooperativa a r.l. Solidarietà  E., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Davide Raffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Comune di Nicosia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosanna de Nictolis Presidente, Nicola Gaviano, Consigliere, estensore; PARTI:  (società  cooperativa a r.l. Solidarietà  E., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Davide Raffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Comune di Nicosia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Panatteri e Maria Fiscella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; e nei confronti N. società  cooperativa sociale &#8211; Onlus, non costituita in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Sul rilievo dell&#8217;aggiudicazione quale l&#8217;unico atto conclusivo della procedura selettiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Contratti pubblici &#8211; gara &#8211; aggiudicazione &#8211; atto terminativo della procedura di gara &#8211; rilievo.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;aggiudicazione è l&#8217;unico atto conclusivo della procedura selettiva in relazione al quale sorga un onere di tempestiva impugnazione da parte dei concorrenti non aggiudicatari. L&#8217;eventuale illegittimità  in cui l&#8217;Amministrazione sia incorsa in sede di verifica dei requisiti può semplicemente costituire oggetto di motivi aggiunti al ricorso tempestivamente proposto avverso l&#8217;aggiudicazione Â e ciò con la precisazione che la verifica dei requisiti in capo all&#8217;aggiudicatario può formare oggetto di contestazione solo per vizi propri, e non anche per censure che avrebbero potuto essere giÃ  dedotte contro l&#8217;aggiudicazione.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/12/2020<br /> <strong>N. 01208/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00594/2019 REG.RIC.</strong><br /> <br /> <strong>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</strong><br /> <strong>Sezione giurisdizionale</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 594 del 2019, proposto dalla società  cooperativa a r.l. Solidarietà  E., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Davide Raffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Nicosia, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Panatteri e Maria Fiscella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> N. società  cooperativa sociale &#8211; Onlus, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia &#8211; Sezione di Catania (Sez. III) n. 1258/2019, resa tra le parti.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Nicosia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore il cons. Nicola Gaviano nell&#8217;udienza del giorno 16 dicembre 2020, svoltasi con partecipazione da remoto dei magistrati ai sensi degli artt. 25 d.l. n. 137/2020 e 4 d.l. n. 28/2020,<br /> e considerati ivi presenti, ai sensi degli stessi articoli, gli avvocati Davide Raffa, Carmelo Panatteri e Maria Fiscella;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1 La società  cooperativa a r.l. Solidarietà  E., avendo partecipato all&#8217;indagine esplorativa indetta dal Comune di Nicosia con atto del 21 febbraio 2018, nell&#8217;ambito del progetto &#8220;Gli orti delle idee&#8221; &#8211; Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale), per l&#8217;individuazione di soggetti del terzo settore per la co-progettazione e successiva gestione dell&#8217;immobile di proprietà  comunale in rilievo, proponeva ricorso al T.A.R. per la Sicilia &#8211; Sezione di Catania impugnando:<br /> a) la determinazione dirigenziale comunale n. 1023 del 27 giugno 2018 con la quale la controinteressata N. società  cooperativa sociale &#8211; ONLUS, unico altro soggetto offerente, era stata dichiarata definitivamente aggiudicataria;<br /> b) l&#8217;ammissione alla procedura della medesima concorrente di cui al verbale di gara n. 3 del 18 giugno 2018;<br /> c) la nota n. 15901/2018 del 27 giugno 2018, recante comunicazione dell&#8217;avvenuta aggiudicazione;<br /> d) i verbali nn. 2 del 12 giugno 2018, 3 del 18 giugno 2018 e 4 del 20 giugno 2018;<br /> g) la lettera d&#8217;invito del 16 maggio 2018, nella parte in cui menzionava quale requisito di capacità  tecnica quello della &#8220;<em>esperienza biennale, acquisita negli ultimi tre anni &#8211; antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso &#8211; nella gestione di servizi socio assistenziali rivolti ai disabili anche mediante la gestione di strutture semi residenziali</em>&#8220;.<br /> La ricorrente, che introduceva anche una domanda di risarcimento del danno, deduceva a fondamento del gravame la tesi di fondo che la Stazione appaltante avrebbe dovuto escludere la controinteressata per mancanza dei requisiti soggettivi di partecipazione, in quanto, secondo la sintesi fattane dal Tribunale:<br /> &#8211; il contratto di avvalimento tra la concorrente e la Maresol risultava radicalmente nullo per indeterminatezza e indeterminabilità  dell&#8217;oggetto (in quanto nel caso di avvalimento c.d. tecnico od operativo sussiste sempre l&#8217;esigenza di una specifica messa a disposizione di risorse determinate);<br /> &#8211; il contratto di avvalimento era affetto anche da invalidità  per carenza del requisito dell&#8217;onerosità ;<br /> &#8211; esso, inoltre, non sarebbe stato idoneo a integrare il requisito per cui la controinteressata addiveniva all&#8217;avvalimento, giacchè, in violazione dell&#8217;art. 5 della <em>lex specialis</em>, dal certificato camerale della controinteressata non risultava che questa fosse iscritta alla Camera di Commercio per le attività  oggetto della procedura.<br /> La ricorrente sosteneva, altresì¬, che la Commissione aveva errato nell&#8217;attribuzione dei punteggi, e omesso la valutazione dei progetti in relazione alla loro sinteticità .<br /> Infine, sarebbe stata illegittima la previsione del disciplinare identificante il requisito di capacità  tecnica nella &#8220;<em>esperienza biennale, acquisita negli ultimi tre anni &#8211; antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso &#8211; nella gestione di servizi socio assistenziali rivolti ai disabili anche mediante la gestione di strutture semi residenziali</em>&quot;.<br /> Il Comune di Nicosia si costituiva in giudizio in resistenza all&#8217;impugnativa eccependo la tardività  del ricorso rispetto al termine decadenziale di cui all&#8217;art. 120, comma 2-<em>bis</em>, c.p.a., e contestando anche la fondatezza nel merito delle doglianze della ricorrente.<br /> Il Tribunale con ordinanza n. 535/2018 del 20 settembre 2018 accoglieva l&#8217;istanza cautelare proposta con il ricorso, osservando che il contratto di avvalimento non indicava le risorse e mezzi concretamente messi a disposizione, ma si limitava a fare un generico riferimento all&#8217;esperienza dell&#8217;ausiliaria.<br /> Il Comune con successiva memoria, nel ribadire le proprie difese di merito, esponeva ulteriormente che: con delibera di Giunta n. 21 del 25 gennaio 2019 era stato approvato il progetto presentato dalla controinteressata e disposto l&#8217;immediato avvio delle attività ; il 29 gennaio 2019 era stata stipulata la convenzione con la medesima per la gestione dell&#8217;immobile (con durata prevista fino al 31 dicembre 2019); con verbale del successivo 11 febbraio 2019 le erano stati consegnati, infine, i locali in questione. Tutto ciò senza che la ricorrente impugnasse la citata delibera e la successiva convenzione.<br /> 2 All&#8217;esito del giudizio di primo grado il Tribunale adÃ¬to, con la sentenza n. 1258/2019 in epigrafe, dichiarava il ricorso improcedibile per l&#8217;omessa estensione dell&#8217;impugnativa della ricorrente alla delibera di Giunta comunale n. 21 del 2019, quale provvedimento conclusivo del procedimento avviato con l&#8217;indizione della selezione.<br /> 3 Seguiva la proposizione avverso tale sentenza del presente appello della società  soccombente, la quale, riproposte le proprie doglianze, censurava la decisione di prime cure escludendo l&#8217;esistenza di un proprio onere d&#8217;impugnazione della predetta delibera n. 21/2019.<br /> Il Comune di Nicosia resisteva all&#8217;appello controdeducendo alle critiche mosse alla sentenza in epigrafe e ribadendo le proprie deduzioni di tardività  e infondatezza delle primitive contestazioni avversarie.<br /> La ricorrente il successivo 6 maggio 2020 produceva, inoltre, la copia di una determinazione regionale del precedente 17 aprile con la quale era stato revocato il finanziamento al Comune posto a base della procedura oggetto di controversia (revoca disposta sul rilievo che &#8220;<em>l&#8217;operazione &#038; non è stata funzionante, nè posta in uso, nè fruibile dai destinatari, entro il 31/01/2017, termine ultimo previsto per il funzionamento e l&#8217;entrata in uso del Progetto</em>&#8220;), e disposta la restituzione delle somme giÃ  erogate. Con una contestuale memoria la stessa ricorrente allegava che, qualora tale revoca regionale si fosse consolidata, ne sarebbe potuta scaturire una sopravvenuta carenza dell&#8217;interesse all&#8217;impugnazione: ma in tale evenienza essa ricorrente avrebbe avuto titolo a un risarcimento per responsabilità  precontrattuale a carico dell&#8217;Amministrazione comunale.<br /> Questo Consiglio con ordinanza 28 maggio &#8211; 1° giugno 2020 n. 337 disponeva allora l&#8217;acquisizione dal Comune di una relazione di chiarimenti, al fine di conoscere:<br /> &#8220;- <em>se la convenzione sottoscritta con l&#8217;aggiudicataria abbia avuto, dopo la consegna dei locali dell&#8217;11 febbraio 2019, piena esecuzione, e pertanto la controinteressata abbia effettivamente avviato e svolto, in tutto o in parte, le proprie attività  rivolte al pubblico;</em><br /> <em>&#8211; se il Comune abbia adottato eventuali successivi provvedimenti incidenti sulla sorte e/o la durata del relativo affidamento</em>;<br /> &#8211; <em>se, infine, l&#8217;Ente abbia proposto -o intenda proporre- impugnazione avverso la revoca del finanziamento disposta dall&#8217;Amministrazione regionale, e con quali risultati immediati</em>&#8220;.<br /> Con relazione depositata il successivo 27 luglio 2020 il Comune forniva i chiarimenti richiesti, puntualizzando in sintesi: che l&#8217;aggiudicataria aveva effettivamente svolto il previsto servizio fino al 31 dicembre 2019, scadenza naturale dell&#8217;affidamento, e poi ottenuto anche il suo rinnovo con la successiva deliberazione di Giunta n. 2/2020; che il decreto regionale n. 358/2020 aveva revocato il finanziamento al Comune per il progetto &#8220;Orto delle idee&#8221;, revoca che aveva comunque formato oggetto d&#8217;impugnativa da parte dell&#8217;Ente mediante il ricorso pendente al T.A.R. R.G. n. 1039/2020.<br /> La ricorrente con una successiva memoria contestava anche i contenuti della relazione di chiarimenti.<br /> Il Comune, a sua volta, con uno scritto di replica controdeduceva alla memoria avversaria, insistendo per il rigetto dell&#8217;appello.<br /> All&#8217;udienza del 16 dicembre 2020 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.<br /> 4 L&#8217;appello è fondato, e suscettibile d&#8217;immediato accoglimento, sia nella critica della sentenza impugnata, sia nella contestazione della legittimità  dell&#8217;aggiudicazione originariamente gravata: ma lo scrutinio della domanda risarcitoria della ricorrente rende opportuno disporre, limitatamente a tale ultimo <em>thema</em>, ulteriori incombenti.<br /> 5 Il Collegio deve preliminarmente escludere che la recente revoca regionale del finanziamento a base della procedura in controversia abbia fatto venir meno l&#8217;interesse giustificativo dell&#8217;impugnativa proposta dalla coop. Solidarietà  E..<br /> Dai chiarimenti forniti dal Comune di Nicosia è emerso, infatti, che tale revoca non si è consolidata, per essere stata impugnata in giudizio dallo stesso Comune, e, soprattutto, che l&#8217;affidamento oggetto dell&#8217;aggiudicazione in contestazione ha avuto, nel frattempo, un&#8217;esecuzione quantomeno parziale.<br /> Ne consegue che l&#8217;interesse a fondamento della presente impugnativa non potrebbe affatto dirsi venuto meno.<br /> 6 Ciò premesso, fondatamente l&#8217;appellante si duole dell&#8217;erroneità  della declaratoria di improcedibilità  emessa dal T.A.R. (per una sopravvenienza, come si sta per vedere, diversa da quella appena menzionata).<br /> Il Consiglio deve invero escludere che la ricorrente, giÃ  insorta in giudizio avverso l&#8217;aggiudicazione definitiva della gara di cui si tratta, disposta con la determinazione n. 1023 del 27 giugno 2018, dovesse indefettibilmente indi ricorrere anche contro la delibera della Giunta comunale n. 21 del 25 gennaio 2019.<br /> 6a Nella determinazione n. 1023/2018 si avvertiva che l&#8217;aggiudicazione sarebbe diventata &#8220;<em>efficace, ai sensi dell&#8217;art. 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, dopo il completamento della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara</em>&#8220;.<br /> Questo non implica, perà², che ai fini indicati possa rilevare il fatto che l&#8217;esito favorevole del controllo dei requisiti si è manifestato all&#8217;esterno attraverso la detta delibera n. 21/2019.<br /> La giurisprudenza, difatti, occupandosi dei rapporti fra l&#8217;atto di aggiudicazione e la successiva verifica del possesso dei requisiti, ha fatto le seguenti puntualizzazioni (cfr. C.d.S., Ad.Pl., 31 luglio 2012, n. 31; Sez. III, 6 giugno 2014, n. 2872; V, 5 febbraio 2018, n. 726):<br /> &#8211; è l&#8217;aggiudicazione l&#8217;unico atto conclusivo della procedura selettiva in relazione al quale sorga un onere di tempestiva impugnazione da parte dei concorrenti non aggiudicatari;<br /> &#8211; l&#8217;eventuale illegittimità  in cui l&#8217;Amministrazione sia incorsa in sede di verifica dei requisiti può semplicemente costituire oggetto di motivi aggiunti al ricorso tempestivamente proposto avverso l&#8217;aggiudicazione;<br /> &#8211; e ciò con la precisazione che la verifica dei requisiti in capo all&#8217;aggiudicatario può formare oggetto di contestazione solo per vizi propri, e non anche per censure che avrebbero potuto essere giÃ  dedotte contro l&#8217;aggiudicazione.<br /> Da quanto precede emerge, quindi, che, per chi abbia debitamente impugnato l&#8217;aggiudicazione, un onere di proporre motivi aggiunti è configurabile, nel caso indicato, soltanto per gli eventuali vizi propri della verifica dei requisiti.<br /> 6b Nè il presunto onere d&#8217;insorgere, a pena di improcedibilità  della precedente impugnativa, anche contro la nuova delibera n. 21/2019, poteva trovare giustificazione nel fatto che quest&#8217;ultima recava anche una nuova approvazione del progetto presentato in gara dalla controinteressata.<br /> Il nuovo provvedimento era, infatti, estraneo al procedimento di scelta del contraente, ormai conclusosi con l&#8217;aggiudicazione, e la nuova approvazione del progetto era preordinata solo al conseguenziale concreto avvio dell&#8217;espletamento del servizio. Nella motivazione della delibera n. 21 il Comune affermava semplicemente che, benchè l&#8217;avvio del servizio a rigore esigesse, per la novità  del medesimo, una coprogettazione mediante redazione di un progetto condiviso, quello presentato dalla coop. N. in gara si presentava giÃ <em>ex se</em> suscettibile di utilizzo per la fase sperimentale di avvio, salvo modifiche in sede di valutazione <em>in itinere</em>.<br /> 6c La declaratoria d&#8217;improcedibilità  emessa dal T.A.R. deve, pertanto, essere riformata.<br /> 7a L&#8217;impugnativa dell&#8217;aggiudicazione esperita dalla coop. Solidarietà  E. non può nemmeno reputarsi tardiva, come invece eccepito dalla difesa comunale traendo argomento dalla presenza del legale rappresentante di tale società  a tutte le sedute di gara.<br /> Il Comune, senza dedurre e far constare l&#8217;avvenuta, rituale e completa pubblicazione immediata dell&#8217;ammissione alla procedura della controinteressata ai sensi dell&#8217;art. 29 d.lgs. n. 50/2016, eccepisce segnatamente che, poichè tale ammissione era stata decisa nella seduta del 18 giugno 2018 alla presenza anche del rappresentante della ricorrente, la relativa impugnazione in giudizio sarebbe dovuta seguire per ciò stesso nei successivi 30 giorni e pertanto giÃ  entro il 20 luglio 2018, in luogo di essere eseguita il giorno 27 dello stesso mese.<br /> 7b In contrario, la ricorrente ha tuttavia linearmente obiettato che:<br /> &#8211; la mera presenza del proprio rappresentante alla seduta di gara, pur consentendo di apprendere la notizia dell&#8217;avvenuta ammissione della concorrente, non permetteva certo alla cooperativa di rilevarne i profili di possibile illegittimità , la cui verifica non avrebbe potuto prescindere da una congrua disamina della pertinente documentazione amministrativa in sede di accesso;<br /> &#8211; il 27 giugno 2018 essa ricorrente aveva ricevuto, a mezzo di p.e.c., il provvedimento di aggiudicazione, e quello stesso giorno aveva avanzato tramite il proprio legale un&#8217;istanza di accesso agli atti della procedura selettiva, la quale era stata riscontrata dal Comune il successivo 4 luglio;<br /> &#8211; il termine per ricorrere sia avverso l&#8217;ammissione, sia contro l&#8217;aggiudicazione, avrebbe quindi preso a decorrere solo dal 4 luglio 2018, non potendosi imporre alla società  la proposizione di un ricorso al buio.<br /> 7c E la fondatezza delle obiezioni appena esposte è pienamente suffragata dalla giurisprudenza, i cui condivisibili indirizzi prevalenti chiariscono, infatti:<br /> &#8211; per un verso, che, nel regime successivo alle modifiche al rito c.d. super-speciale sulle ammissioni ed esclusioni dalle procedure di affidamento <em>ex</em> art. 120 comma 2-<em>bis</em> cod. proc. amm., modifiche introdotte mediante il correttivo al codice dei contratti pubblici (d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56), la pubblicazione degli atti di ammissione sul profilo del committente nelle forme previste dall&#8217;art. 29 d.lgs. n. 50/2016 costituiva la sola formalità  in grado di far decorrere il termine per proporre il ricorso, e tale formalità  non poteva essere supplita dalla conoscenza di tali provvedimenti eventualmente acquisita per altra via, ad esempio attraverso la presenza alle sedute della Commissione (cfr. C.d.S., sez. V, 22 ottobre 2019, n. 7187 ; III, 17 giugno 2019, n. 4025; V, 5 aprile 2019, n. 2243; 22 ottobre 2018 n. 6005);<br /> &#8211; per altro verso, che: il termine per l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell&#8217;art. 29 del d.lgs. n. 50/2016; le informazioni previste, d&#8217;ufficio o a richiesta, dall&#8217;art. 76 d.lgs. cit., nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi giÃ  individuati, ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale; infine, la proposizione dell&#8217;istanza di accesso agli atti di gara comporta la &#8220;dilazione temporale&#8221; quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicatario (per tali enunciazioni cfr. da ultimo Ad.Pl. 2 luglio 2020 n. 12, corredata di un consistente apparato di richiami giurisprudenziali).<br /> 8 Venendo dunque finalmente al merito di causa, fondato e assorbente risulta il primo motivo dell&#8217;originario ricorso introduttivo, riproposto nelle pagg. 18-22 dell&#8217;appello e concernente la mancata indicazione, nel contratto d&#8217;avvalimento concluso dalla controinteressata, delle risorse e mezzi concretamente messi a sua disposizione dall&#8217;ausiliaria.<br /> Con tale mezzo, che ha formato giÃ  materia di favorevole considerazione nella fase cautelare del giudizio di primo grado, è stata dedotta la nullità  del suddetto contratto per l&#8217;indeterminatezza e non determinabilità  del suo oggetto.<br /> 8a In proposito il Collegio deve ricordare che la controinteressata è ricorsa all&#8217;avvalimento in quanto carente del requisito relativo all&#8217;esperienza biennale, acquisita negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell&#8217;avviso, nella gestione di servizi socio assistenziali rivolti ai disabili, anche mediante gestione di strutture semi residenziali.<br /> Orbene, l&#8217;ausiliaria prescelta, dopo aver puntualmente dichiarato il proprio possesso di tale requisito, con il contratto in discorso si è impegnata semplicemente a &#8220;<em>mettere a disposizione</em>&#8221; dell&#8217;impresa avvalente, per la durata dell&#8217;appalto, la propria esperienza di settore, autorizzando la concorrente &#8220;<em>ad utilizzare il requisito</em>&#8220;.<br /> L&#8217;avvalimento di cui si tratta, pertanto, pur avendo carattere operativo, si limita, come rimarcato dalla ricorrente, a far riferimento alla mera &#8220;<em>esperienza</em>&#8221; dell&#8217;ausiliaria, senza indicare in alcun modo, nemmeno indiretto, la modalità  e/o strumento con il quale l&#8217;ausiliaria adempirebbe il proprio obbligo di mettere a disposizione dell&#8217;ausiliata la propria specifica esperienza.<br /> Nè questa indeterminatezza è posta in alcun modo in questione dalla circostanza -sulla quale la difesa comunale insiste- che la concorrente ausiliata era destinata, in caso di affidamento, a utilizzare il proprio personale.<br /> Il contratto in discorso, con il rilevato suo profilo d&#8217;indeterminatezza, lascia pertanto insoddisfatta la necessità  di una specifica messa a disposizione della concorrente, per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, di risorse aziendali ben determinate, senza fornire neppure indirettamente alcun parametro per la loro individuazione. Nè parametri del genere potrebbero essere desunti, secondo l&#8217;insegnamento dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato di cui alla decisione n. 23 del 4 novembre 2016, dalle regole generali dell&#8217;ermeneutica contrattuale.<br /> 8b La giurisprudenza prevalente, per contro, è da tempo orientata nel senso che, quantomeno nel caso di avvalimento c.d. &quot;tecnico od operativo&quot;, ossia avente a oggetto requisiti diversi da quelli di capacità  economico-finanziaria, in questa materia sussiste sempre l&#8217;esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate, e pertanto le parti che addivengono all&#8217;avvalimento hanno l&#8217;onere d&#8217;indicare con precisione i mezzi aziendali posti a disposizione dell&#8217;ausiliata per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto (cfr. ad es. C.d.S., sez. III, 9 marzo 2020, n. 1704; V, 5 aprile 2019, n. 2243; 26 novembre 2018, n. 6690; 20 novembre 2018, n. 6551).<br /> La Stazione appaltante deve, invero, essere messa in grado di comprendere quali siano gli impegni concretamente assunti dall&#8217;ausiliaria nei confronti della concorrente, affinchè sia verificabile, anche in sede di esecuzione dell&#8217;affidamento, l&#8217;effettività  della messa a disposizione del requisito di cui la concorrente stessa è carente, e pertanto la messa a disposizione del requisito stesso non risulti meramente cartolare.<br /> 9 La fondatezza del motivo testà© vagliato comporta, dunque, l&#8217;annullamento dell&#8217;ammissione e dell&#8217;aggiudicazione alla controinteressata.<br /> 10 Resta da esaminare, a questo punto, la domanda risarcitoria riproposta dalla ricorrente. Domanda che è stata dedotta con riferimento tanto al danno emergente, quanto alla perdita di <em>chance</em> derivante dalla mancata aggiudicazione: e questo anche nella forma di una richiesta di liquidazione equitativa <em>ex</em> art. 1226 c.c., per la particolare difficoltà  addotta dalla ricorrente di provare il preciso ammontare del danno subÃ¬to.<br /> Il Collegio in proposito, come si è anticipato, in funzione di orientamento introduttivo alÂ <em>thema</em> <em>decidendum</em> residuo reputa utile, riservata ogni decisione al riguardo anche in rito, acquisire ulteriori chiarimenti dal Comune.<br /> I chiarimenti da fornire dovranno riguardare l&#8217;entità  dei ricavi e di ogni altro vantaggio economico conseguito dalla controinteressata attraverso l&#8217;esercizio delle attività  oggetto dello specifico affidamento in controversia.<br /> Gli elementi richiesti dovranno essere trasmessi, mediante relazione corredata del pertinente materiale documentale, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.<br /> 11 In conclusione, mentre la componente impugnatoria dell&#8217;appello deve essere immediatamente accolta (con l&#8217;assorbimento delle censure non espressamente esaminate), e pertanto, in riforma della sentenza impugnata, vanno annullati gli atti di ammissione e aggiudicazione oggetto dell&#8217;originario gravame, sulla domanda risarcitoria riproposta dalla ricorrente si dispongono i chiarimenti delineati nel precedente paragrafo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, parzialmente pronunciando sull&#8217;appello, in riforma della sentenza impugnata lo accoglie nella sua componente impugnatoria, e per l&#8217;effetto, in accoglimento dell&#8217;azione di annullamento proposta in primo grado, annulla l&#8217;ammissione alla gara della controinteressata e la successiva aggiudicazione alla medesima.<br /> Dispone altresì¬ a carico del Comune di Nicosia i chiarimenti di cui in motivazione, che dovranno essere assolti nelle forme ed entro il termine indicativi.<br /> Rinvia per la conclusione del giudizio all&#8217;udienza pubblica del 16 giugno 2021.<br /> Spese al definitivo.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso dal C.G.A. R. S. con sede in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, svoltasi con la contemporanea e continuativa presenza da remoto dei componenti il collegio ai sensi degli artt. 25 d.l. n. 137/2020 e 4 d.l. n. 28/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Rosanna De Nictolis, Presidente<br /> Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore<br /> Sara Raffaella Molinaro, Consigliere<br /> Giuseppe Verde, Consigliere<br /> Maria Immordino, Consigliere<br /> </div>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.1322</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-28-12-2020-n-1322/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-28-12-2020-n-1322/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.1322</a></p>
<p>Alessandra Farina, Presidente, Alessio Falferi, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Ambrogio Dal Bianco, Emanuele Dalla Palma, Riccardo Bertoli, contro Ministero della Salute non costituito in giudizio; Il giudice dell&#8217;ottemperanza, quando è chiamato a dare esecuzione al giudicato civile, svolge una funzione meramente attuativa della concreta statuizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-28-12-2020-n-1322/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.1322</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-28-12-2020-n-1322/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.1322</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Alessandra Farina, Presidente, Alessio Falferi, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Ambrogio Dal Bianco, Emanuele Dalla Palma, Riccardo Bertoli, contro Ministero della Salute non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Il giudice dell&#8217;ottemperanza, quando è chiamato a dare esecuzione al giudicato civile, svolge una funzione meramente attuativa della concreta statuizione giudiziale adottata dal giudice civile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Processo amministrativo &#8211; giudice dell&#8217;ottemperanza &#8211; giudicato civile &#8211; esecuzione &#8211; funzione meramente attuativa della statuizione giudiziale &#8211; è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il giudice dell&#8217;ottemperanza, quando è chiamato a dare esecuzione al giudicato civile, svolge una funzione meramente attuativa della concreta statuizione giudiziale adottata dal giudice civile e non può alterare il suo precetto, limitandone (o ampliandone) la portata effettuale in violazione dell&#8217;art. 2909 c.c. .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Pubblicato il 28/12/2020<br /> <strong>N. 01322/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00799/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 799 del 2020, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Ambrogio Dal Bianco, Emanuele Dalla Palma, Riccardo Bertoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Salute non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per</em></strong><br /> l&#8217;ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, resa nel giudizio -OMISSIS-Lav, pubblicata il 26.01.2017, passata in giudicato e notificata al Ministero in data 11.07.2019.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del decreto legge n. 137/2020;<br /> Visto l&#8217;art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 il dott. Alessio Falferi;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> <strong>FATTO e DIRITTO</strong></p>
<p> Con ricorso ex art. 112 e ss. CPA, depositato in data 31.7.2020, i ricorrenti-OMISSIS-, per quanto qui rileva, hanno esposto quanto segue:<br /> -che con sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, confermata da sentenza della -OMISSIS-di Venezia n. -OMISSIS-, è stato riconosciuto al sig. -OMISSIS-il diritto ad ottenere l&#8217;indennizzo previsto dalla L. 210/1992 a decorrere dall&#8217;1.7.1997, oltre agli interessi legali a decorrere dal 121 giorno successivo alla proposizione della domanda amministrativa e che, con decreto del 22.6.2011, il medesimo ha ottenuto l&#8217;erogazione della somma complessiva di euro -OMISSIS-(di cui euro -OMISSIS-a titolo di indennizzo per il periodo 1.7.1997-31.5.2011, euro 14.929,46 a titolo di interessi legali ed euro 4.798,56 a titolo di spese legali);<br /> -che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.-OMISSIS-, che ha riconosciuto il diritto ad ottenere la rivalutazione monetaria della componente &#8220;<em>indennità  integrativa speciale</em>&#8221; dell&#8217;indennizzo di cui all&#8217;art. 2 della legge n. 210/1992, il sig. -OMISSIS- ha adito il Tribunale di -OMISSIS-, il quale, accogliendo il ricorso, ha condannato il Ministero della Salute <em>&#8220;al pagamento in favore del ricorrente delle somme corrispondenti alla rivalutazione monetaria calcolata sulla componente &#8220;indennità  integrativa speciale&#8221; dell&#8217;indennizzo di cui alla L. 210/1992 corrisposto e da corrispondersi a far data dal 01/10/1997, oltre interessi dalla data di maturazione dei titoli al saldo</em>&#8220;, nonchè alla &#8220;<em>rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre a spese generali, iva e cpa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario</em>&#8221; (avv. Dalla Palma);<br /> -che tale ultima sentenza non è stata appellata, è passata in giudicato ed è stata notificata al Ministero della Salute, il quale, perà², non ha provveduto a corrispondere quanto dovuto.<br /> Tanto premesso, i ricorrenti hanno evidenziato l&#8217;inadempimento da parte del Ministero della Salute alla sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, nonchè la sussistenza dei presupposti per l&#8217;azione di ottemperanza ex art. 112, comma I, lett. c) del D. Lgs. n. 104/2010, chiedendo: -di condannare il Ministero intimato a corrispondere al Sig. -OMISSIS- la somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria della componente &#8220;<em>indennità  integrativa speciale</em>&#8221; dell&#8217;indennizzo di cui alla L. 210/1992, maggiorata degli interessi, ex comma 4 dell&#8217;art. 1284 c.c. dal momento della proposizione del ricorso al Tribunale di -OMISSIS- e al tasso legale dall&#8217;1.10.1997, data di spettanza della rivalutazione monetaria, come indicati in sentenza; -in via subordinata, di condannare il Ministero intimato al pagamento dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza n. -OMISSIS- degli interessi ai sensi del comma 4 dell&#8217;art. 1284 c.c. e comunque degli interessi legali; -di fissare, ex art 114, comma 4, lett. e) CPA, la &#8220;somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell&#8217;esecuzione del giudicato&#8221;, per sanzionare l&#8217;eventuale ulteriore ritardo del Ministero; -in relazione al capo della sentenza n. -OMISSIS- relativa alle spese di lite, di condannare l&#8217;Amministrazione intimata a pagare direttamente all&#8217;avv. Dalla Palma &#8211; che agisce qui in proprio &#8211; quale procuratore dichiarato antistatario dalla sentenza -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, la somma liquidata dalla stessa sentenza a titolo di spese di lite pìù interessi, anche ai sensi del comma 4 dell&#8217;art. 1284 c.c., dal giorno della pubblicazione della sentenza al giorno del saldo; &#8211; di nominare un Commissario <em>ad acta </em>nell&#8217;ipotesi di perdurante inadempimento del Ministero della Salute.<br /> Non si è costituito in giudizio il Ministero della Salute.<br /> Alla Camera di Consiglio del 18 novembre 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.<br /> Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e termini di seguito precisati.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 112 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è possibile attivare il giudizio di ottemperanza per ottenere l&#8217;esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.<br /> La pronuncia di cui parte ricorrente chiede l&#8217;ottemperanza è stata notificata all&#8217;Amministrazione resistente ed è passata in giudicato; è, altresì¬, infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall&#8217;art. 14 del D.L. 669/96, convertito, con modifiche, nella L. 30/97.<br /> Non risulta, perà², che il Ministero della Salute abbia corrisposto le somme dovute alla parte ricorrente in base alla sentenza di cui è chiesta l&#8217;ottemperanza.<br /> Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto, dovendosi sancire l&#8217;obbligo per il Ministero della Salute di conformarsi al giudicato di cui sopra, nei termini ivi indicati.<br /> Sotto tale profilo, va precisato che il giudice dell&#8217;ottemperanza, quando è chiamato a dare esecuzione al giudicato civile, svolge una funzione meramente attuativa della concreta statuizione giudiziale adottata dal giudice civile e non può alterare il suo precetto, limitandone (o ampliandone) la portata effettuale in violazione dell&#8217;art. 2909 c.c. (<em>ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 9 giugno 2014, n. 2891</em>). E&#8217; stato, altresì¬, precisato che è escluso che &#8220;nel processo amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza, possa darsi la possibilità  per il giudice adito di arricchire, integrare o specificare il giudicato con una formazione progressiva dello stesso laddove le decisioni da ottemperare siano state rese da un plesso giurisdizionale diverso da quello amministrativo&#8221; (da ultimo, <em>Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2018, n. 2668</em>).<br /> Dunque, l&#8217;Amministrazione intimata dovrà  conformarsi a quanto disposto nella sopra riportata sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, provvedendo al pagamento in favore della parte ricorrente della somma dovuta secondo le specifiche indicazioni riportate nel dispositivo della suddetta sentenza; in particolare, il Ministero intimato dovrà  provvedere, in favore di -OMISSIS- -OMISSIS-, al pagamento &#8220;<em>delle somme corrispondenti alla rivalutazione monetaria calcolata sulla componente &#8220;indennità  integrativa speciale&#8221; dell&#8217;indennizzo di cui alla L. 210/1992 corrisposto e da corrispondersi a far data dal 01/10/1997, oltre interessi dalla data di maturazione dei titoli al saldo</em>&#8220;, nonchè, in favore dell&#8217;avv. Emanuele Dalla Palma, procuratore dichiarato antistatario, alla &#8220;<em>rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre a spese generali, iva e cpa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario</em>&#8220;, oltre interessi dalla data del dovuto al saldo.<br /> L&#8217;Amministrazione intimata dovrà  provvedere a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.<br /> In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin d&#8217;ora quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, con facoltà  di delega ad altro dirigente incardinato presso la struttura di competenza, il quale, entro i successivi trenta giorni, su richiesta degli interessati, dovrà  provvedere alla liquidazione delle suddette somme, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.<br /> Si ritiene, infine, di accogliere la richiesta della fissazione di una somma di denaro ex art. 114 comma 4, lett. e), CPA, da quantificarsi in una percentuale della somma liquidata nel provvedimento da eseguire, composta dal capitale con esclusione di tutti gli interessi comunque maturati, IVA e CPA e altri contributi, percentuale che può essere fissata nel saggio d&#8217;interesse legale vigente per ciascun giorno di ritardo del pagamento, limite da considerarsi &#8220;non manifestamene iniquo&#8221; ai sensi del citato disposto di cui all&#8217;art. 114.<br /> Le spese di causa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.</p>
<p> <strong>P.Q.M.</strong></p>
<p> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto:<br /> -ordina al Ministero della Salute di dare esecuzione, nei termini e modi di cui in motivazione, al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o, se anteriore, dalla notificazione ad istanza di parte;<br /> -nomina, quale Commissario ad acta, il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, con facoltà  di delega ad altro dirigente incardinato presso la struttura di competenza, affinchè provveda, in ipotesi di perdurante inottemperanza del Ministero della Salute, a quanto previsto nel successivo termine di 30 giorni dalla scadenza di quello assegnato all&#8217;Amministrazione intimata.<br /> -fissa, come da motivazione, nell&#8217;importo degli interessi legali, al tasso vigente, per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine di 60 giorni assegnato all&#8217;Amministrazione l&#8217;ulteriore somma dovuta alla parte ricorrente ai sensi dell&#8217;art. 114 comma 4, lett. e), CPA.<br /> Condanna l&#8217;Amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.<br /> Così¬ deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Alessandra Farina, Presidente<br /> Alessio Falferi, Consigliere, Estensore<br /> Paolo Nasini, Referendario</div>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.2613</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-28-12-2020-n-2613/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Italo Caso, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore PARTI: &#8211; Costruzioni Vallelambro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Roberta Mandelli contro &#8211; il Comune di Veduggio con Colzano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Paolo Bertacco ; &#8211; la Provincia di Monza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-28-12-2020-n-2613/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.2613</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-28-12-2020-n-2613/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.2613</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Italo Caso, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore PARTI: &#8211; Costruzioni Vallelambro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Roberta Mandelli  contro &#8211; il Comune di Veduggio con Colzano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Paolo Bertacco ; &#8211; la Provincia di Monza e della Brianza, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Elisabetta Baviera ; &#8211; la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio; nei confronti &#8211; Consorzio &#8220;P.L. Coste&#8221;, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>All&#8217;interno della pianificazione urbanistica devono trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed urbanistica &#8211; pianificazione urbanistica &#8211; tutela ambientale ed ecologica &#8211; deve essere assicurata &#8211; rapporto tra aree edificate e spazi liberi &#8211; deve essere equilibrato.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>All&#8217;interno della pianificazione urbanistica devono trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità  di evitare l&#8217;ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi. E ciò in quanto l&#8217;urbanistica ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità  edificatorie connesse al diritto di proprietà , così¬ offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli Enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, per cui l&#8217;esercizio dei poteri di pianificazione territoriale ben può tenere conto delle esigenze legate alla tutela di interessi costituzionalmente primari, tra i quali rientrano quelli contemplati dall&#8217;art. 9 della Costituzione.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Pubblicato il 28/12/2020<br /> <strong>N. 02613/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02402/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2402 del 2014, proposto da<br /> &#8211; Costruzioni Vallelambro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Roberta Mandelli e domiciliata ai sensi dell&#8217;art. 25 cod. proc. amm.;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> &#8211; il Comune di Veduggio con Colzano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Paolo Bertacco ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via San Damiano n. 9;<br /> &#8211; la Provincia di Monza e della Brianza, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Elisabetta Baviera e domiciliata ai sensi dell&#8217;art. 25 cod. proc. amm.;<br /> &#8211; la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> &#8211; Consorzio &#8220;<em>P.L. Coste</em>&#8220;, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della deliberazione del Consiglio comunale di Veduggio con Colzano n. 27 del 30 agosto 2013 pubblicata sul B.U.R.L. in data 28 maggio 2014, avente ad oggetto l&#8217;approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio e degli atti connessi &#8211; esame osservazioni e controdeduzioni;<br /> &#8211; di tutte le deliberazioni prodromiche e/o preordinate e/o conseguenti e/o connesse alla medesima e di tutti gli atti e/o procedimenti prodromici e/o preordinati e/o conseguenti e/o connessi alla medesima e di tutto il procedimento sotteso all&#8217;approvazione del P.G.T., ivi compresa l&#8217;intera procedura che ha portato all&#8217;adozione del P.G.T., nonchè della deliberazione consiliare di adozione del P.G.T. n. 11 del 22 marzo 2013;<br /> &#8211; e per il risarcimento del danno.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Veduggio con Colzano e della Provincia di Monza e della Brianza;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;<br /> Tenutasi l&#8217;udienza in data 17 dicembre 2020, senza discussione orale e mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p> <strong>FATTO</strong></p>
<p> Con ricorso notificato in data 22 luglio 2014 e depositato il 19 agosto successivo, la società  ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Veduggio con Colzano n. 27 del 30 agosto 2013 pubblicata sul B.U.R.L. in data 28 maggio 2014, avente ad oggetto l&#8217;approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio e degli atti connessi &#8211; esame osservazioni e controdeduzioni; è stato altresì¬ chiesto il risarcimento del danno.<br /> La società  ricorrente è proprietaria di alcune aree situate nel Comune di Veduggio con Colzano &#8211; foglio 9, mappale 246, e foglio 11, mappali 140 e 450 &#8211; di cui una parte (area di cui al mappale 246) rientra in un Piano di lottizzazione (P.L. Coste), mentre i restanti mappali n. 140 e n. 450 sono stati identificati, in sede di P.G.T., quale ambito F4-Agricolo a boschi.<br /> In precedenza, il Comune di Veduggio con Colzano era dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 24 aprile 2004, poi con l&#8217;entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 2005 oggetto di adeguamento e superamento attraverso l&#8217;avvio del procedimento di approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.); con deliberazione consiliare n. 11 del 22 marzo 2013 è stato adottato il predetto Piano di Governo del Territorio, in relazione al quale la ricorrente ha presentato cinque osservazioni (due sono state parzialmente accolte, mentre la altre tre sono state rigettate). In data 30 agosto 2013, il Consiglio comunale ha approvato definitivamente gli atti e i documenti costituenti il Piano di Governo del Territorio, integrati con le modifiche disposte e recepite a seguito di accoglimento delle osservazioni e dei pareri pervenuti. In data 28 maggio 2014, l&#8217;avviso di approvazione definitiva del P.G.T. è stato pubblicato sul B.U.R.L.<br /> Assumendo l&#8217;illegittimità  in parte qua del predetto Piano, la ricorrente &#8211; dopo aver premesso la propria legittimazione e il proprio interesse ad agire &#8211; ne ha eccepito, in primo luogo, la nullità  per mancata pubblicazione sul sito Sivas dei documenti e tavole progettuali approvate dal Consiglio comunale, per violazione dell&#8217;art. 13, comma 7, della legge regionale n. 12 del 2005.<br /> Successivamente sono stati dedotti la violazione di legge, il travisamento della situazione di fatto, la violazione del principio della perequazione urbanistica, la violazione dei principi di imparzialità  e di non discriminazione ex art. 97 Costituzione.<br /> Inoltre sono stati eccepiti la violazione di legge, la violazione dei principi di imparzialità , di non discriminazione e di perequazione, il travisamento della situazione di fatto, la mancanza di motivazione e l&#8217;eccesso di potere.<br /> Si sono costituiti in giudizio il Comune di Veduggio con Colzano e la Provincia di Monza e della Brianza, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.<br /> In prossimità  dell&#8217;udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare, la difesa della Provincia ha chiesto l&#8217;estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, cui si è opposta la difesa della parte ricorrente, evidenziando la volontà  di contestare anche gli atti provinciali presupposti che abbiano concorso a determinare il contenuto del P.G.T.<br /> All&#8217;udienza del 17 dicembre 2020, svoltasi senza discussione orale e mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p> <strong>DIRITTO</strong></p>
<p> 1. In via preliminare, va esaminata la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dalla difesa della Provincia di Monza e della Brianza, in quanto si tratterebbe di soggetto non legittimato passivamente nel presente giudizio.<br /> 1.1. La richiesta di estromissione deve essere accolta.<br /> Come evidenziato dalla difesa provinciale, gli atti impugnati, riferibili all&#8217;approvazione del P.G.T., sono stati emessi esclusivamente dal Comune di Veduggio con Colzano, mentre nessun atto della Provincia è stato censurato nè direttamente nè in quanto atto presupposto a quelli comunali gravati; il generico richiamo, nell&#8217;epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi o conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l&#8217;impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell&#8217;oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure (Consiglio di Stato, V, 25 marzo 2016, n. 1242).<br /> 1.2. Pertanto, la Provincia di Monza e della Brianza deve essere estromessa dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva.<br /> 2. Passando all&#8217;esame del ricorso, lo stesso è infondato.<br /> 3. Con la prima doglianza si assume la nullità  dell&#8217;atto di approvazione del P.G.T., in quanto le tavole che hanno recepito le osservazioni al P.G.T. sono state pubblicate sul sito Sivas della Regione Lombardia in data 8 aprile 2014, ossia otto mesi dopo l&#8217;approvazione definitiva del 30 agosto 2013, mentre i documenti e le tavole progettuali della deliberazione consiliare di adozione n. 11 del 22 marzo 2013 è avvenuta in data 7 agosto 2013, ovvero a distanza di cinque mesi, in palese violazione dell&#8217;art. 13, comma 7, della legge regionale n. 12 del 2005.<br /> 3.1. La doglianza è infondata.<br /> L&#8217;art. 13, comma 7, della legge regionale n. 12 del 2005 prevede, tra l&#8217;altro, che &#8220;<em>entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all&#8217;eventuale accoglimento delle osservazioni &#038;</em>&#8220;. Nessuna ulteriore prescrizione è stabilita con riguardo alla pubblicazione degli atti del procedimento pianificatorio.<br /> Nella specie, in data 22 marzo 2013 è stato adottato il Piano, cui ha fatto seguito, il successivo 3 aprile 2013, la pubblicazione dell&#8217;avviso di adozione sull&#8217;Albo pretorio, sul sito istituzionale dell&#8217;Ente e sul B.U.R.L. &#8211; Serie Avvisi e Concorsi n. 14; da tale data la documentazione relativa al P.G.T. adottato è stata depositata presso la Segreteria comunale, individuandosi quale termine per la presentazione delle osservazioni il 2 giugno 2013. Il 9 agosto 2013 sono stati depositati presso la Segreteria comunale gli elaborati costituenti il P.G.T., giÃ  predisposti e modificati sulla base della proposta di accoglimento delle osservazioni dei cittadini e dei pareri presentati dagli Enti competenti, mentre il 30 agosto 2013 &#8211; ovvero dopo 89 giorni dalla scadenza del termine per presentare le osservazioni ed entro i 90 previsti dalla normativa regionale &#8211; è stato definitivamente approvato il P.G.T. e i relativi elaborati.<br /> La giurisprudenza di questo Tribunale è univocamente attestata nel ritenere che il termine e i presupposti per l&#8217;approvazione del P.G.T. stabiliti dall&#8217;articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 12 del 2005 abbiano carattere ordinatorio e non perentorio e che, conseguentemente, il superamento delle scadenze previste non determina il venir meno degli atti della procedura pianificatoria (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 20 agosto 2019, n. 1895; 22 gennaio 2019, n. 122; 10 dicembre 2018, n. 2761; 30 marzo 2017, n. 761; 26 maggio 2016, n. 1097; 15 settembre 2015, n. 1975; 22 luglio 2015, n. 1764; 24 aprile 2015, n. 1032; 19 novembre 2014, n. 2765; 11 gennaio 2013, n. 86; 20 dicembre 2010, n. 7614; 10 dicembre 2010, n. 7508).<br /> La Sezione ha, invero, rilevato che della disposizione di legge regionale sopra richiamata deve darsi necessariamente un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, volta a garantire l&#8217;osservanza dei principi di ragionevolezza, proporzionalità  e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione), nonchè ad assicurare l&#8217;esigenza che la legge regionale si attenga ai principi fondamentali desumibili dalla legge statale (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), la quale stabilisce l&#8217;efficacia a tempo indeterminato della delibera di adozione del piano, fissando unicamente i termini di efficacia delle correlate misure di salvaguardia, peraltro di durata pluriennale (art. 12 del D.P.R. n. 380 del 2001).<br /> Pertanto, tra le possibili interpretazioni, consentite dal tenore letterale della previsione normativa, deve privilegiarsi quella che attribuisce al termine per l&#8217;approvazione finale del piano natura ordinatoria, ponendo la sanzione dell&#8217;inefficacia in correlazione con la mancata valutazione delle osservazioni pervenute.<br /> In particolare, la soluzione interpretativa cui la Sezione ha aderito, e che va in questa sede ribadita, ha evidenziato che la previsione dell&#8217;inefficacia degli atti assunti è collocata incidentalmente nel testo dell&#8217;articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 12 del 2005. Ciò consente di riferire la sanzione dell&#8217;inefficacia non all&#8217;inosservanza del termine di novanta giorni, previsto nella prima parte della disposizione, ma alla violazione dell&#8217;obbligo, stabilito nella seconda parte della previsione normativa, di decidere sulle osservazioni e di apportare agli atti del P.G.T. le conseguenti modificazioni, sempre in termini non perentori (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 22 gennaio 2019, n. 122; 10 dicembre 2018, n. 2761; 30 marzo 2017, n. 761; 26 maggio 2016, n. 1097).<br /> 3.2. Ciò determina il rigetto della censura.<br /> 4. Con la seconda doglianza si assume l&#8217;illegittima perimetrazione dell&#8217;Ambito B soggetto a Piano attuativo riguardante le aree afferenti al Piano di lottizzazione cd. &#8220;<em>P.L. Coste</em>&#8220;, da cui pure sarebbero state stralciate delle aree, una delle quali nelle medesime condizioni del mappale 246 di proprietà  della ricorrente, pur trattandosi di zona di fatto giÃ  urbanizzata, perfettamente accessibile da strada privata, dotata di parcheggi pubblici, nonchè dotata di tutti i sottoservizi (acqua, fognatura, illuminazione, gas).<br /> 4.1. La doglianza è infondata.<br /> L&#8217;Amministrazione comunale, in sede di controdeduzione all&#8217;osservazione presentata dalla ricorrente ed avente ad oggetto la richiesta di stralcio dal Piano di lottizzazione del mappale 246, ha evidenziato che &#8220;<em>non ricorre per quest&#8217;area uno dei motivi di stralcio dei due lotti originariamente compresi nel P.L. Coste: insediamento esistente e standard di parcheggio per fabbisogno immediato in sostituzione di analoga previsione del PRG. Si rammenta tuttavia che l&#8217;art. 5a consente l&#8217;attuazione di un ambito di P.A. per parti, in pìù subambiti, così¬ come previsto dall&#8217;art. 30, sulla base di uno schema generale e concordato tra operatore e Comune. Tale schema dovrà  appunto consentire l&#8217;attuazione per parti senza pregiudicare il disegno finale ed i diritti dei terzi</em>&#8221; (pag. 51, all. 4 del Comune).<br /> Da ciò discende che la disciplina urbanistica dell&#8217;Ambito consente alla ricorrente di procedere all&#8217;attuazione del proprio mappale autonomamente rispetto agli altri lotti, salva la necessità  di osservare uno &#8220;<em>schema generale e concordato</em>&#8221; dell&#8217;intero Piano di lottizzazione da prendere a riferimento per ogni singolo intervento. Una tale scelta pianificatoria si giustifica con la necessità  di garantire, da una parte, la possibilità  di sviluppo &#8220;<em>parcellizzata</em>&#8221; dell&#8217;area rispetto all&#8217;intero Ambito e, dall&#8217;altra, di assicurare uno sviluppo ordinato e rispettoso dell&#8217;intero Piano, secondo un disegno generale e uniforme, in grado di superare le criticità  correlate all&#8217;originaria eccessiva parcellizzazione del lotto.<br /> Del resto, oltre a doversi rimarcare la sussistenza di un&#8217;ampia discrezionalità  comunale in sede pianificatoria generale, va anche sottolineato come nella specie sia stata semplicemente confermata la precedente destinazione urbanistica dell&#8217;area, senza alcun peggioramento della disciplina applicabile alla medesima. Pertanto nella specie pare applicabile, <em>a fortiori</em>, l&#8217;orientamento della costante giurisprudenza secondo la quale, in materia urbanistica, non opera il principio del divieto di <em>reformatio in peius</em>, in quanto in tale materia l&#8217;Amministrazione gode di un&#8217;ampia discrezionalità  nell&#8217;effettuazione delle proprie scelte, che relega l&#8217;interesse dei privati alla conferma (o al miglioramento) della previgente disciplina ad interesse di mero fatto, non tutelabile in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato, IV, 24 marzo 2017, n. 1326; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 7 luglio 2020, n. 1291; 14 febbraio 2020, n. 309; II, 17 aprile 2019, n. 868; 27 febbraio 2018, n. 566; 15 dicembre 2017, n. 2393).<br /> Peraltro si deve rilevare come le contestazioni formulate dalla ricorrente, che pretende di poter stralciare la propria area dal Piano in cui è inserita, attengano al merito delle scelte dell&#8217;Amministrazione, palesando un differente punto di vista rispetto a quest&#8217;ultima, assolutamente soggettivo, che non può trovare ingresso in questa sede (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 10 dicembre 2019, n. 2636; 20 agosto 2019, n. 1896).<br /> 4.2. Quanto poi all&#8217;eccepita disparità  di trattamento con altre aree oggetto di stralcio dal Piano, la diversa collocazione della proprietà  della ricorrente rispetto alle predette, seppure poste tra loro in rapporto di prossimità , giustifica certamente una differente classificazione urbanistica delle stesse, anche in conseguenza della disomogeneità  degli interventi da effettuarsi nei vari comparti edificatori e in ragione della loro consistenza.<br /> Pertanto, in assenza di omogeneità  delle zone poste in comparazione, affatto dimostrata nel presente giudizio, non è possibile invocare pretese finalizzate ad ottenere una parità  di trattamento, tanto meno in relazione all&#8217;assetto urbanistico del territorio, sul quale l&#8217;Amministrazione dispone della pìù ampia discrezionalità , non rilevando affatto l&#8217;ampiezza dei lotti interessati dalle differenti previsioni. Le scelte di pianificazione territoriale, in quanto espressione di tale ampia discrezionalità , sono sindacabili dal giudice amministrativo entro limiti alquanto ristretti: a tale riguardo le scelte urbanistiche compiute dalle autorità  preposte alla pianificazione territoriale costituiscono scelte di merito, che non possono essere sindacate dal giudice amministrativo salvo che non siano inficiate da arbitrarietà  o irragionevolezza manifeste ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, con la conseguenza che non è configurabile il vizio di eccesso di potere per disparità  di trattamento basata sulla comparazione con la destinazione impressa agli immobili adiacenti (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 7 luglio 2020, n. 1291; 17 aprile 2019, n. 868; 22 gennaio 2019, n. 122; 27 febbraio 2018, n. 567; si veda pure Consiglio di Stato, IV, 16 gennaio 2012, n. 119).<br /> 4.3. In ragione delle suesposte considerazioni, anche la predetta doglianza va respinta.<br /> 5. Con la terza censura si deduce che l&#8217;area boschiva di cui ai mappali 140 e 450 del Fg. 11, di proprietà  della ricorrente, è stata classificata quale &#8220;<em>Ambito F4</em>&#8220;, totalmente inedificabile, pur essendo tale area accessibile, urbanizzata e confinante con ambiti giÃ  edificati, e nonostante la richiesta, poi respinta, formulata in sede di osservazioni dalla ricorrente di destinare tale zona ad &#8220;<em>Ambito B</em>&#8221; con l&#8217;identificazione di &#8220;<em>Boschi esistenti in altre zone</em>&#8220;, eventualmente con l&#8217;obbligo di pianificazione attuativa.<br /> 5.1. La doglianza è infondata.<br /> L&#8217;art. 59 delle N.T.A. del Piano delle regole, relativo all&#8217;Ambito F4, specifica che lo stesso &#8220;<em>corrisponde alla parte di territorio comunale coperto da boschi cedui o da coprire (boschi urbani) con piante d&#8217;alto fusto.</em><br /> <em>Essa presenta caratteristiche naturalistiche che si ritiene utile tutelare da qualsiasi intervento che possa alterarla.</em><br /> <em>Questi boschi, così¬ definiti ai sensi dell&#8217;art. 3 ter della L.R. 27/2004 e L.R. 5/2007, assumono valore paesistico ai sensi dell&#8217;art. 142 lett. g del D.lgs 42/2004 e del Capo II &#8211; boschi e Foreste se di dimensione superiore a 2000 mq.</em><br /> <em>Fino all&#8217;approvazione del Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.) della Provincia di Monza e Brianza, le autorizzazioni paesaggistiche e forestali di competenza provinciale sono rilasciate in considerazione degli indirizzi di cui al P.T.C.P.</em><br /> <em>Alcuni ambiti F4 sono compresi nel Tessuto Urbano Consolidato o limitrofi agli insediamenti esistenti o di trasformazione in quanto aree boscate e/o da rimboscare in attuazione del progetto di sistemazione delle aree libere di cui all&#8217;art. 26</em>&#8221; (all. 3 del Comune).<br /> In sede di controdeduzioni, sulla richiesta della parte di destinare l&#8217;area ad &#8220;<em>Ambito B</em>&#8221; con l&#8217;identificazione di &#8220;<em>Boschi esistenti in altre zone</em>&#8220;, eventualmente con l&#8217;obbligo di pianificazione attuativa, il Comune ha evidenziato altresì¬ che, trattandosi di aree di interesse ambientale, le stesse &#8220;<em>ricadono nelle competenze della Provincia che si è giÃ  espressa sul PGT adottato</em>&#8221; (pag. 51, all. 4 del Comune).<br /> La ricorrente non ha messo in discussione che sulle predette aree vi fosse un bosco &#8211; avendo chiesto in sede di osservazioni di identificarle come &#8220;<em>Boschi esistenti in altre zone</em>&#8221; &#8211; ma contesta il regime di inedificabilità  imposto alle stesse dal citato art. 59 delle N.T.A.<br /> Tuttavia si tratta di una valutazione discrezionale che non può essere messa in discussione nella presente sede, considerato che le scelte riguardanti la classificazione dei suoli sono sorrette da ampia discrezionalità  e in tale ambito la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell&#8217;Amministrazione, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà  o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo, nel caso non sussistenti (Consiglio di Stato, IV, 12 maggio 2016, n. 1907; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 7 luglio 2020, n. 1291; 14 febbraio 2020, n. 309; 4 aprile 2019, n. 751; 27 febbraio 2017, n. 451).<br /> La pìù recente evoluzione giurisprudenziale ha, oltretutto, evidenziato che all&#8217;interno della pianificazione urbanistica devono trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità  di evitare l&#8217;ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi (così¬, Consiglio di Stato, IV, 21 dicembre 2012, n. 6656). E ciò in quanto l&#8217;urbanistica ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità  edificatorie connesse al diritto di proprietà , così¬ offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli Enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, per cui l&#8217;esercizio dei poteri di pianificazione territoriale ben può tenere conto delle esigenze legate alla tutela di interessi costituzionalmente primari, tra i quali rientrano quelli contemplati dall&#8217;art. 9 della Costituzione (cfr. Consiglio di Stato, IV, 10 maggio 2012, n. 2710; altresì¬, 22 febbraio 2017, n. 821; 13 ottobre 2015, n. 4716; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 17 aprile 2019, n. 868; 22 gennaio 2019, n. 122; 18 giugno 2018, n. 1534).<br /> Quanto poi alla asserita disparità  di trattamento con la zona confinante, a supporto della sua infondatezza, si possono richiamare le considerazioni svolte al precedente punto 4.2.<br /> 5.2. Ciò determina il rigetto della censura.<br /> 6. In conclusione, all&#8217;infondatezza delle censure di ricorso, segue il rigetto dello stesso.<br /> 7. In ragione dell&#8217;infondatezza del gravame, la connessa domanda risarcitoria deve essere respinta.<br /> 8. Avuto riguardo alle peculiarità  della fattispecie, le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti.<br /> <strong>P.Q.M.</strong><br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, previa estromissione dal giudizio della Provincia di Monza e della Brianza, respinge il ricorso indicato in epigrafe, inclusa la domanda di risarcimento del danno.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Italo Caso, Presidente<br /> Antonio De Vita, Consigliere, Estensore<br /> Laura Patelli, Referendario</div>
<p> <br /> </p>
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