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	<title>28/11/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/11/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2020 n.2342</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-11-2020-n-2342/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-11-2020-n-2342/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2020 n.2342</a></p>
<p>Rosalia Maria Rita Messina, presidente, estensore: PARTI: (Associazione Lega Per L&#8217;abolizione Della Caccia (LAC) ONLUS, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Claudio Linzola, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e, in Milano, in via Hoepli 3, presso il suo studio contro Consiglio Regionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-11-2020-n-2342/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2020 n.2342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-11-2020-n-2342/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2020 n.2342</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosalia Maria Rita Messina, presidente, estensore: PARTI:  (Associazione Lega Per L&#8217;abolizione Della Caccia (LAC) ONLUS, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Claudio Linzola, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e, in Milano, in via Hoepli 3, presso il suo studio contro Consiglio Regionale della Lombardia, Provincia di Sondrio non costituiti in giudizio; Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alessandro Gianelli con domicilio PEC come da Registri di Giustizia)</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessità  cogente che siano indicati i valichi utilizzati dall&#8217;aviafauna migratoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Caccia &#8211; divieti di caccia &#8211; validi utilizzati dall&#8217;avifauna migratoria &#8211; individuazione &#8211; necessità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nei piani faunistico-venatori regionali e territoriali (artt. 12 e 14 della L.R. Lombardia nr. 26 del 1997) devono essere indicati i valichi utilizzati dall&#8217;aviafauna migratoria ove la caccia è vietata indicati, come pure nei calendari venatori, senza che ciò possa significare che, in mancanza di tali atti, i valichi non debbano (previamente e a prescindere) essere compiutamente individuati e tutelati e che il divieto di caccia che li riguarda possa non essere osservato.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/11/2020 <br /> <strong>N. 02342/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01588/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso, ex art. 117 c.p.a., numero di registro generale 1588 del 2020, proposto da<br /> ASSOCIAZIONE LEGA PER L&#8217;ABOLIZIONE DELLA CACCIA (LAC) ONLUS, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Claudio Linzola, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e, in Milano, in via Hoepli 3, presso il suo studio;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Consiglio Regionale della Lombardia, Provincia di Sondrio non costituiti in giudizio;<br /> Regione Lombardia, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alessandro Gianelli con domicilio PEC come da Registri di Giustizia.<br /> <strong><em>per</em></strong><br /> la declaratoria dell&#8217;illegittimità  del silenzio formatosi sulla istanza trasmessa il 1 / 4 giugno 2020 agli enti intimati per la individuazione dei valichi, a norma della legge 157/92 e dell&#8217;articolo 43 della legge regionale 26/93<br /> e per<br /> l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo di provvedere sulla istanza predetta mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatrice nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020, tenutasi da remoto, la dott.ssa Rosalia Maria Rita Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con il ricorso in epigrafe l&#8217;ASSOCIAZIONE LEGA PER L&#8217;ABOLIZIONE DELLA CACCIA (LAC) ONLUS agisce avverso l&#8217;inerzia serbata dagli enti intimati sull&#8217;istanza trasmessa in data 1 e 4 giugno 2020, in atti, con la quale ha chiesto che si proceda all&#8217;individuazione e alla delimitazione dell&#8217;area di divieto di esercizio dell&#8217;attività  venatoria ai sensi dell&#8217;art. 21/3 l. n. 157/1992, che vieta la caccia per un raggio di 1.000 metri intorno ai valichi utilizzati dall&#8217;avifauna migratoria.<br /> Sinteticamente, come imposto dall&#8217;art. 3, comma secondo, c.p.a., si espongono le circostanze di fatto quali risultano dagli scritti difensivi e dai documenti allegati dalle parti costituite.<br /> La LAC, con l&#8217;istanza su menzionata, si è rivolta al Consiglio Regionale della Lombardia, alla Regione Lombardia e alla Provincia di Sondrio, richiamando la normativa che vieta la caccia nell&#8217;area circostante i valichi montani utilizzati dall&#8217;avifauna migratoria, per un raggio di metri mille (art. 21. comma terzo, l. n. 157/1992), nonchè la proposta della Regione Lombardia, il cui capitolo settimo è dedicato alla tematica oggetto del ricorso in esame; ha esposto dettagliatamente la situazione dei valichi, provincia per provincia; ha infine chiesto agli enti intimati, ciascuno per quanto di competenza, di adottare gli atti necessari ad assicurare la piena tutela dei valichi che elenca, distinti per provincia.<br /> Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, sollevando eccezioni e contestando le censure dedotte dalla LAC, come sarà  precisato al punto 2.<br /> All&#8217;udienza camerale tenutasi da remoto, ai sensi dell&#8217;art. 25 d.l. n. 137/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 2. Parte ricorrente ha dedotto la violazione dell&#8217;art. 2/5 l. n. 241/1990, dell&#8217;art. 21/3 l. n. 157/1992 e dell&#8217;art. 43 della l.r. n. 26/1993, in quanto sussiste l&#8217;obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere sull&#8217;istanza di cui trattasi.<br /> Ha chiesto che il Tribunale ordini all&#8217;amministrazione inadempiente di provvedere sull&#8217;istanza prima descritta entro trenta giorni dalla notifica della sentenza e che nomini, in caso di persistente inerzia, un commissario <em>ad acta</em> incaricato di provvedere in via sostitutiva e a spese delle medesime amministrazioni.<br /> La Regione Lombardia ha innanzitutto eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che è il Consiglio Regionale che deve approvare il piano faunistico regionale adottato dalla Giunta; ha sottolineato che detto Consiglio, ai sensi dell&#8217;art. 22 Statuto Regionale, è dotato di autonomia di bilancio, amministrativa contabile, patrimoniale, funzionale e che il legale rappresentante del Consiglio medesimo è il Presidente del Consiglio; ha infine affermato che l&#8217;obbligo di provvedere sussiste in capo al Consiglio, il quale dovrebbe provvedere sulla proposta della Giunta regionale n. 6017 del 19 dicembre 2016, ai sensi dell&#8217;art. 43, comma terzo, l.r. n. 26/1993, come sostituito dall&#8217;art. 1, comma ventunesimo, lett. f), della l.r. 8 maggio 2002, n. 7 e successivamente modificato dall&#8217;art. 2, comma primo, lett. h), della l.r. 16 settembre 2009, n. 21 e dall&#8217;art. 3, comma quinto, lett. p), della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 («<em>La caccia è vietata sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell&#8217;avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi; i valichi sono individuati dal Consiglio regionale su proposta della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito l&#8217;INFS, e esclusivamente nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi e devono essere indicati nei piani di cui agli artt. 12 e 14 e nei calendari venatori</em>»).<br /> Nel merito, ha sostenuto che:<br /> &#8211; non possono avanzarsi pretese sulla base di un piano ancora <em>in itinere</em> (adottato a seguito del procedimento avviato con DGR n. 1523 del 20 marzo 2014, proseguito con DDR n. 7256 del 29 luglio 2014, culminato della deliberazione n. 6017 del 29 dicembre 2016 e allegati, fra i quali l&#8217;elenco dei valichi alpini);<br /> &#8211; nei vigenti piani faunistici venatori provinciali vi sono misure di tutela dell&#8217;avifauna, con oasi a volte coincidenti con i valichi;<br /> &#8211; per quanto riguarda la Provincia di Sondrio, le competenze nella materia di cui trattasi sono rimaste in capo alla Provincia.<br /> Con successive memorie la LAC ha obiettato:<br /> &#8211; che l&#8217;adozione del piano faunistico regionale è estranea alla materia del contendere;<br /> &#8211; che non sussiste pìù una proposta della Regione Lombardia sulla quale il Consiglio Regionale possa (e debba) provvedere, essendo la deliberazione regionale di cui trattasi decaduta (ex art. 133 Regolamento interno del Consiglio Regionale, approvato con deliberazione consiliare 9 giugno 2009, n. 840), in quanto il Consiglio Regionale non ha provveduto sulla proposta della Giunta entro la legislatura.<br /> La Regione Lombardia ha dal canto suo insistito nell&#8217;eccezione e nelle argomentazioni giÃ  esposte, concludendo che «<em>al fine dell&#8217;individuazione dei valichi converrebbe aspettare l&#8217;aggiornamento delle informazioni disponibili del PFVR, che si è dimostrata con l&#8217;ampia produzione dei riscontri pervenuti dagli UTR, i quali comunque hanno dato conto di tutti gli istituti di protezione, i divieti di caccia e le oasi di protezione, destinati alla conservazione della fauna. E ribadiamo, come dimostrato con la ricognizione in detti riscontri, che sussistono tutte le tutele che, in assenza del PFVR, sono attuate dai PFV Provinciali approvati prima del passaggio delle funzioni in materia di caccia alla Regione Lombardia , ante 1 aprile 2016</em>».<br /> 3. Il ricorso è fondato, sussistendo l&#8217;obbligo di provvedere di tutte le amministrazioni intimate, con riguardo all&#8217;attività  che a ciascuna di esse compete nella sequenza procedimentale delineata dall&#8217;art. 43, comma terzo, l.r. n. 26/1997, nel testo vigente riportato al punto 2.<br /> Va subito sgombrato il campo dalle questioni relative ai piani faunistico-venatori regionali e territoriali (artt. 12 e 14 della medesima l.r. del 1997), nei quali, come previsto dalla disposizione testà© citata, i valichi devono essere indicati, come pure nei calendari venatori, senza che ciò posa significare che, in mancanza di tali atti, i valichi non debbano (previamente e a prescindere) essere compiutamente individuati e tutelati e che il divieto di caccia che li riguarda possa non essere osservato. Nè occorre spendere molte parole per rilevare che le conclusioni della Regione Lombardia, tenuto conto del principio appena enunciato, non possono essere condivise.<br /> Merita quindi adesione la ricostruzione della LAC, non potendo dubitarsi che, in assenza di una proposta ancora suscettibile di essere esaminata dal Consiglio Regionale (si rinvia, per questo aspetto, al punto 2), è innanzitutto obbligo della Regione e della Provincia di Sondrio attivarsi proponendo l&#8217;elenco dei valichi oggetto di tutela ai sensi del pìù volte citato art. 43, comma terzo, l.r. n. 26/1997. Spetterà  poi al Consiglio Regionale completare l&#8217;<em>iter</em> delineato dalla medesima norma.<br /> 4. Il ricorso in esame va, alla stregua delle considerazioni che precedono, accolto e, per l&#8217;effetto, va disposto che l&#8217;<em>iter</em> sia avviato e concluso entro centoottanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, con le precisazioni di seguito indicate:<br /> &#8211; l&#8217;attività  cui sono tenute la Regione e la Provincia di Sondrio (formulazione della proposta) va compiuta entro novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione;<br /> &#8211; il Consiglio Regionale dovrà  provvedere, per quanto di sua competenza, entro i successivi novanta giorni.<br /> 5. Quanto alla richiesta di nomina di un commissario <em>ad acta</em> che provveda in via sostitutiva per il caso di persistente inerzia, il Collegio reputa opportuno riservare la nomina a un successivo momento; a tale nomina si provvederà , ove occorra, su istanza della parte ricorrente notificata alle altre parti. L&#8217;istanza potrà  essere presentata giÃ  alla scadenza del primo dei termini specificati al punto 4, ove la Regione Lombardia e la Provincia di Sondrio non abbiano ottemperato, per quanto di competenza, all&#8217;ordine giudiziale contenuto nella presente sentenza.<br /> 6. Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza con riguardo alla Regione Lombardia e alla Provincia di Sondrio; quanto al Consiglio Regionale, il cui ruolo nel procedimento di cui trattasi è stato giÃ  illustrato, sussistono ragioni per dichiarare le spese irripetibili.<br /> 7. Va disposta la trasmissione della presente pronuncia, una volta passata in giudicato, alla Corte dei Conti &#8211; Procura Regionale per la Regione Lombardia, ai sensi dell&#8217;art. 2, comma ottavo, l. n. 241/1990.<br /> P.Q.M.<br /> il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei termini precisati in parte motiva.<br /> Pone le spese processuali a carico della Regione Lombardia e della Provincia di Sondrio, liquidandole in complessivi € 4.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge, in ragione di € 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna di dette amministrazioni, fra le quali si ripartisce per metà  anche il rimborso del contributo unificato versato dall&#8217;associazione ricorrente; le dichiara irripetibili con riguardo al Consiglio Regionale della Regione Lombardia.<br /> Dispone la trasmissione della presente pronuncia, una volta passata in giudicato, alla Corte dei Conti &#8211; Procura Regionale per la Regione Lombardia, ai sensi dell&#8217;art. 2, comma ottavo, l. n. 241/1990.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020, svoltasi da remoto con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Estensore<br /> Giovanni Zucchini, Consigliere<br /> Alberto Di Mario, Consigliere<br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-11-2020-n-2342/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2020 n.2342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2020 n.710</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-11-2020-n-710/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-11-2020-n-710/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2020 n.710</a></p>
<p>Giacinta Serlenga, Presidente, Estensore PARTI: Glauco G. e Gabriele G., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Aldo Valentini, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Domenico D&#8217;Alessio in Ancona, alla via Giannelli, n. 36; contro Comune di Fano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Federico Romoli, con domicilio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-11-2020-n-710/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2020 n.710</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-11-2020-n-710/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2020 n.710</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giacinta Serlenga, Presidente, Estensore  PARTI:  Glauco G. e Gabriele G., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Aldo Valentini, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Domenico D&#8217;Alessio in Ancona, alla via Giannelli, n. 36; contro Comune di Fano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Federico Romoli, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Salvatore Menditto in Ancona, al corso Stamira, n.10; Dirigente Settore Urbanistica del Comune di Fano, non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Il deposito di una roulotte all&#8217;interno di un suolo privato deve essere qualificato quale costruzione urbanisticamente rilevante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed urbanistica &#8211; suolo privato  &#8211; deposito di una roulotte &#8211; costruzione urbanisticamente rilevante &#8211; è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il deposito di una roulotte all&#8217;interno di un suolo privato deve essere qualificato quale costruzione urbanisticamente rilevante in presenza di indici in grado di supportare il carattere non precario della installazione.</em><br /> <em>Si ritiene invero che perÂ effetto di quanto disposto dall&#8217;art. 3 D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) l&#8217;installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper e case mobili, può ritenersi consentita&#038;se sono diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee </em> <em>laddove</em> <em>l&#8217;installazione stabile di mezzi (teoricamente) mobili di pernottamento determina una trasformazione irreversibile o permanente del territorio, con la conseguenza che per tali manufatti, equiparabili alle nuove costruzioni, necessita il permesso di costruire</em> Â e <em>se l&#8217;area interessata è poi in zona vincolata, per tali manufatti occorre anche il nulla osta dell&#8217;amministrazione preposta alla tutela del vincolo. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/11/2020<br /> <strong>N. 00710/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00790/2001 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 790 del 2001, proposto da<br /> Glauco G. e Gabriele G., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Aldo Valentini, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Domenico D&#8217;Alessio in Ancona, alla via Giannelli, n. 36;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Fano, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Federico Romoli, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Salvatore Menditto in Ancona, al corso Stamira, n.10;<br /> Dirigente Settore Urbanistica del Comune di Fano, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensione,</em></strong><br /> A) con il RICORSO INTRODUTTIVO:<br /> -dell&#8217;ordinanza dirigenziale 18.7.2001, n. 225, recante ingiunzione di demolizione;<br /> -di ogni atto comunque collegato, presupposto o connesso tra cui i verbali della Polizia municipale n. 2963/01 del 15.6.2001 e del Corpo forestale dello stato n. 1008 dell&#8217;11.7.2001;<br /> B) con i MOTIVI AGGIUNTI depositati il 30.3.2002:<br /> -dell&#8217;ordinanza dirigenziale n. 4137/02 del 21.1.2002 con cui è stata respinta la domanda di autorizzazione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/85, presentata in relazione agli interventi oggetto dell&#8217;ordinanza di demolizione suddetta;<br /> &#8211; di ogni atto comunque collegato, presupposto o connesso, ivi compreso il verbale della C.E.C. 17.1.2002 e il cd. piano particolareggiato Spiaggia, approvato con deliberazioni di C.C. n. 20 del 24.1.2001, n. 21 del 25.1.2001 e n. 51 del 26.2.2001 ex art. 16, l. 17.8.1942 n. 1150 nonchè l&#8217;avviso del 15.2.2002 ex art. 7, comma 4, l. n 47/85;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Fano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 14 ottobre 2020 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO</p>
<p> 1.- Con il gravame in epigrafe, i signori Glauco e Gabriele G. impugnavano l&#8217;ordine di demolizione emesso dal Comune di Fano rispetto ad alcune opere realizzate in assenza di titolo autorizzativo su area di loro proprietà , in territorio comunale, località  Fosso Seyore, riportato in catasto al foglio 1, mapp. 536; opere così¬ descritte nel verbale elevato dal Corpo forestale dello Stato in data 11.7.2001: &#8220;<em>struttura in ferro, muro di recinzione e installazione poli di illuminazione con casottino Enel, sistemazione con riporto materiale di inerti edili frantumati, posizionamento roulotte con targa a rimorchio PS 4746&#8243;</em>.<br /> Con successivi motivi aggiunti, notificati in data 21 marzo 2002, i ricorrenti stessi impugnavano il sopravvenuto diniego di sanatoria degli interventi in questione ex art. 13 della legge n. 47/85 (ordinanza dirigenziale 21.1.2002 n. 4137), unitamente ad una serie di atti presupposti tra i quali il parere C.E.C. del 17 gennaio 2002 che ne costituisce unica base motivazionale. Veniva ivi evidenziato il contrasto degli interventi stessi con il P.R.G. che qualifica l&#8217;area in parola come zona F4 e consente interventi privati solo previa convenzione; nonchè con il Piano Particolareggiato di utilizzazione delle spiagge, che non avrebbe previsto per il tratto di costa <em>de quo</em> strutture di sorta, in considerazione dei vincoli imposti alla zona: area floristica e vincolo paesaggistico <em>ex lege</em> 1497/1939.<br /> Con ordinanza n. 518/2001, il Tribunale respingeva l&#8217;istanza cautelare.<br /> Soltanto il sig. Glauco G.confermava l&#8217;interesse al gravame.<br /> All&#8217;udienza di smaltimento del 14 ottobre 2020, la causa veniva trattenuta in decisione.<br /> 2.- In via preliminare, il gravame va dichiarato perento rispetto alla sig. Gabriele Geminiani non avendo la stessa confermato, nei termini di legge, l&#8217;interesse al gravame.<br /> 3.- Venendo al merito della questione, si rende opportuno partire dall&#8217;esame dei motivi aggiunti proposti avverso il diniego di sanatoria giacchè solo all&#8217;esito dello scrutinio delle relative censure potrà  essere verificata la persistenza dell&#8217;interesse al ricorso introduttivo proposto -si ribadisce- per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordine di demolizione. Ed invero, per ormai costante giurisprudenza, l&#8217;ordinanza di demolizione resta sospesa nella sua efficacia in ipotesi di richiesta di sanatoria, riprendendo a produrre effetti all&#8217;esito del procedimento ove negativo.<br /> In tal senso, da ultimo, la sesta Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza del 6 luglio 2020, n. 4320, ha ribadito quanto segue: &#8220;<em>In materia edilizia solo a seguito della definizione della procedura di sanatoria di un immobile abusivo il Comune ha l&#8217;obbligo di concludere il procedimento sanzionatorio, portando ad esecuzione l&#8217;ordinanza di demolizione che, in ipotesi, ha ripreso a produrre effetti con la conseguenza che, definita nel senso del rigetto la domanda di accertamento di conformità , riacquista efficacia l&#8217;ordine di demolizione</em>&#8220;.<br /> 3.1.- Il diniego di sanatoria, come anticipato in fatto, riproduce i rilievi sollevati dalla Commissione edilizia nel parere negativo, configurandosi quale atto plurimotivato.<br /> Con l&#8217;atto di motivi aggiunti, sono stati articolati quattro motivi di gravame avverso ciascuna delle ragioni che lo sorreggono.<br /> Pìù precisamente, con i primi due motivi, deducendo la violazione del quadro normativo statale e regionale inÂ <em>subiecta materia</em> nonchè degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/90, parte ricorrente contesta l&#8217;assoggettabilità  degli interventi di cui si tratta a concessione ovvero autorizzazione edilizie, assumendo in ogni caso l&#8217;inconfigurabilità  del rilevato contrasto con il P.R.G.; nonchè l&#8217;applicabilità  delle previsioni del Piano particolareggiato delle spiagge, diretto a disciplinare -nella prospettazione di parte ricorrente stessa- soltanto le aree demaniali e non anche quelle di proprietà  privata, quale quella che viene in considerazione nella fattispecie.<br /> Con il terzo motivo lamenta, invece, l&#8217;irrilevanza dei vincoli floristico e paesaggistico in considerazione della modesta entità  degli interventi di cui si tratta; e, per la stessa ragione, l&#8217;inapplicabilità  del regime del preventivo convenzionamento previsto dal P.R.G. per le zone F4, facendo rilevare che peraltro, in concreto, nessuna convenzione è stata proposta al ricorrente.<br /> Con il quarto e ultimo motivo lamenta, infine, l&#8217;illegittimità  della paventata acquisizione gratuita dell&#8217;area al patrimonio comunale stante l&#8217;asserita impossibilità  di eseguire la demolizione per intervenuto sequestro penale dell&#8217;area stessa.<br /> 3.1.1.- Orbene, i primi tre motivi devono essere respinti per le ragioni di seguito riportate.<br /> Stando ai principi generali di elaborazione giurisprudenziale, il deposito di una roulotte all&#8217;interno di un suolo privato deve essere qualificato quale costruzione urbanisticamente rilevante in presenza di indici in grado di supportare il carattere non precario della installazione (cfr., <em>ex plurimis</em>, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 27/06/2013, n. 793).<br /> Si ritiene invero che &#8220;<em>per</em> <em>effetto di quanto disposto dall&#8217;art. 3 D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) l&#8217;installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper e case mobili, può ritenersi consentita&#038;se sono diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee&#8221;</em>; liddove &#8220;<em>l&#8217;installazione stabile di mezzi (teoricamente) mobili di pernottamento determina una trasformazione irreversibile o permanente del territorio, con la conseguenza che per tali manufatti, equiparabili alle nuove costruzioni, necessita il permesso di costruire</em>&#8220;; e &#8220;<em>Se l&#8217;area interessata è poi in zona vincolata, per tali manufatti occorre anche il nulla osta dell&#8217;amministrazione preposta alla tutela del vincolo&#8221;</em> (cfr. C.d.S., Sez. VI, 01/04/2016, n. 1291 che conferma T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I quater, 24 novembre 2014, n. 11725).<br /> L&#8217;orientamento ha ricevuto l&#8217;autorevole avvallo della Consulta che, nella sentenza n. 246 del 29.11.2017, ha dichiarato l&#8217;incostituzionalità  dell&#8217;art. 1, comma 129, l. reg. Campania 15 marzo 2011 n. 4 &#8220;<em>nella parte in cui, sostituendo l&#8217;art. 2, 1°Â comma, l. reg. Campania 26 marzo 1993 n. 13, prevede che non costituiscono attività  rilevanti ai fini paesaggistici le installazioni quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, come roulotte, maxi caravan e case mobili, anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate</em>&#8220;.<br /> Orbene, nel caso di specie la modesta entità  delle opere, singolarmente considerate, non è idonea ad escludere la rilevanza urbanistica delle opere stesse complessivamente considerate, evidentemente preordinate alla stabile fruizione dell&#8217;area fronte mare, adiacente al demanio pubblico, in contrasto con la normativa edilizia, oltre che con le previsioni di P.R.G. e con i plurimi vincoli ricadenti sulla zona <em>de qua</em>.<br /> Gli interventi rilevati consistono -come detto- nel posizionamento sull&#8217;area di proprietà  del ricorrente di una roulotte nonchè nella realizzazione di una struttura in ferro per sostenere una tenda ombreggiante, di un muro di recinzione, nell&#8217;installazione di poli di illuminazione con casottino Enel e sistemazione con riporto di materiale di inerti edili frantumati; ciò che evidenzia oltremodo l&#8217;intento di destinare stabilmente l&#8217;unità  astrattamente mobile ad abitazione, sia pure stagionale e, dunque, di determinare una trasformazione permanente del territorio, non riconducibile all&#8217;attività  sottratta al regime autorizzatorio di cui all&#8217;art. 3, punto e.5), del richiamato D.P.R. n. 380/01.<br /> Inoltre, non è contestato che l&#8217;area ricada in zona &quot;<em>F/4 verde attrezzato di servizio alla balneazione</em>&quot; dello strumento urbanistico generale e che sia assoggettata ai vincoli floristico ex D.P.G.R. n. 73 del 24/03/97 (cfr. doc. 8) e paesaggistico ex D.M. 25.8.1965; non è pertanto revocabile in dubbio che sia soggetta alla relativa disciplina, non potendo -per quanto detto- accedersi alla tesi che si tratti di interventi di modesta entità , in quanto tali sottratti al regime autorizzatorio.<br /> Il rilascio del titolo in sanatoria avrebbe richiesto la conformità  al P.R.G. e agli strumenti di tutela vigenti alla luce delle norme. Ed invero, l&#8217;art. 13 della legge n. 47/85 -applicabile alla fattispecie <em>ratione temporis</em> &#8211; prevede la possibilità  di ottenere un&#8217;autorizzazione o una concessione in sanatoria &quot;<em>quando l&#8217;opera eseguita in assenza delle stesse sia conforme agli strumenti urbanistici generali</em> <em>e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell&#8217;opera, sia al momento della presentazione della domanda&#8221;.</em><br /> Orbene, in zona F4 qualsiasi intervento avrebbe dovuto essere preceduto da una convenzione con l&#8217;Amministrazione comunale che ne garantisse l&#8217;uso pubblico; il vincolo paesaggistico comporta il divieto per i proprietari di tali beni di introdurvi modificazioni che pregiudichino il loro aspetto esteriore oggetto di tutela e, in ogni caso, l&#8217;obbligo di chiedere il parere all&#8217;Autorità  preposta; in zona floristica, infine, ai sensi dell&#8217;art. 7 della L.R. 52/74 &#8220;<em>è proibito la raccolta, la estirpazione o il danneggiamento delle piante appartenenti a specie che vi crescono spontaneamente</em>&#8221; (cfr. comma 3).<br /> Ne discende l&#8217;evidente incompatibilità  dell&#8217;intervento di trasformazione dell&#8217;area in parola con i vincoli e le destinazioni descritte; ciò anche a prescindere dal vincolo ulteriore discendente dal Piano particolareggiato delle spiagge, nella cui area di riferimento il suolo <em>de quo</em> sembrerebbe compreso stando agli atti di causa ma della cui applicabilità  alla fattispecie parte ricorrente dubita.<br /> 3.1.2.- Quanto precede dimostra che il provvedimento di diniego di sanatoria è legittimamente supportato dal contrasto degli interventi con lo strumento urbanistico generale e con i vincoli incidenti sull&#8217;area; ciò che esclude ogni interesse all&#8217;esame delle censure ulteriori, ben potendo l&#8217;atto gravato poggiare su di un solo ordine di ragioni e non apportando -per ciò stesso- l&#8217;eventuale accoglimento delle censure stesse alcuna utilità  al ricorrente.<br /> La legittimità  del diniego di sanatoria comporta altresì¬ -per quanto anticipato sub 3- l&#8217;improcedibilità  per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo, giacchè -si ribadisce- l&#8217;ordine di demolizione è atto dovuto a fronte di interventi realizzati in assenza di titolo autorizzativo e, rimasto sospeso nel periodo necessario alla definizione dell&#8217;istanza di sanatoria, riacquista efficacia all&#8217;esito negativo del procedimento.<br /> Nè sono stati articolati motivi diretti a far valere eventuali profili di illegittimità  propria dell&#8217;ordine di demolizione stesso, che giustificherebbero la sopravvivenza dell&#8217;azione in via autonoma.<br /> 3.- In sintesi, i motivi aggiunti vanno respinti e il ricorso introduttivo dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Considerata tuttavia il lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione degli interventi per cui è causa, il Collegio ritiene di disporre la compensazione tra le parti delle spese di causa.<br /> P.Q.M.<br /> il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile. Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giacinta Serlenga, Presidente, Estensore<br /> Benedetto Nappi, Primo Referendario<br /> Giovanni Giardino, Referendario</div>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-11-2020-n-710/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2020 n.710</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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