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	<title>28/11/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/11/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2014 n.6160</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-11-2014-n-6160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-11-2014-n-6160/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2014 n.6160</a></p>
<p>Pres. Cesare Mastrocola, est. Pierluigi Russo Consorzio Conpat s.c.a r.l., in proprio e n.q. di capogruppo mandatario dell’ATI costituenda con l’impresa Giovanna Izzo Restauri S.a.s. di Massimiliano Sampaolesi &#038; C (Avv.ti Barbara Del Duca e Giuseppe Russo) c. Comune di Portici (Avv. Raffaello Capunzo), Izzo Mario Costruzioni s.r.l.(Avv.ti Michele Spagna</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-11-2014-n-6160/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2014 n.6160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-11-2014-n-6160/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2014 n.6160</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cesare Mastrocola, est. Pierluigi Russo<br /> Consorzio Conpat s.c.a r.l., in proprio e n.q. di capogruppo mandatario dell’ATI costituenda con l’impresa Giovanna Izzo Restauri S.a.s. di Massimiliano Sampaolesi &#038; C (Avv.ti Barbara Del Duca e Giuseppe Russo) c. Comune di Portici (Avv. Raffaello Capunzo), Izzo Mario Costruzioni s.r.l.(Avv.ti Michele Spagna e Giuseppe Mirabella)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti con la P.A.- Dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs.n.163/2006 &#8211; Soggetti tenuti alla dichiarazione – Individuazione &#8211; Contrasto tra le risultanze dell’attestazione SOA  e la visura camerale &#8211; Prevalenza dell’attestazione SOA – Sussiste &#8211; Ragioni </p>
<p>2. Contratti con la P.A.- Dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs.n.163/2006 &#8211; Procuratore ad negotia dell’impresa concorrente – Necessità &#8211; Non sussiste &#8211; Esclusione dell’impresa concorrente per la mera omessa dichiarazione &#8211; Illegittimità –Sussiste &#8211; Ragioni</p>
<p>3. Contratti con la P.A.- Art. 253 co. 5 D.P.R. n. 207/2010 &#8211; R.T.P.- Giovane professionista-Obbligo- Ha finalità di carattere promozionale e non pretende che il giovane professionista debba fare formalmente parte del raggruppamento &#8211; Assenza di una specifica previsione di quota partecipativa del giovane professionista &#8211; Causa di esclusione – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In materia di contratti con la P.A., al fine di individuare i soggetti tenuti alla dichiarazione ex art. 38 D.Lgs. n.163/2006,  in caso di contrasto tra le risultanze dell’attestazione  SOA, che fotografa la situazione della direzione tecnica dell’impresa e  la visura camerale, della società concorrente, deve essere data prevalenza al primo documento. (Nel caso di specie, il TAR Campania rilevato che nessuna norma prevede l’obbligo giuridico per le imprese di comunicare alla Camera di commercio il nominativo del proprio direttore tecnico, e diversamente, ai sensi dell’art. 87 del d.P.R. n. 207/2010 l’attestato SOA è idoneo a comprovare il possesso della qualificazione richiesta con riferimento alla compagine organizzativa per la quale è rilasciato, quanto alla figura del direttore tecnico, tanto che l’impresa, nel caso di variazione della direzione tecnica  è tenuta a darne comunicazione alla SOA, ha ritenuto corretto l’operato dell’impresa aggiudicataria che ha correttamente selezionato i soggetti tenuti all’adempimento dichiarativo in quelli individuati nell’attestato SOA ed ha respinto il ricorso) (1)</p>
<p> 2. In materia di contratti con la P.A., qualora la lex specialis di gara non lo prevede espressamente, il procuratore ad negotia  dell’impresa concorrente non è tenuto alla dichiarazione di cui all’art. 38 D.Lgs.n.163/2006, con la conseguenza che l’esclusione dell’impresa concorrente non può essere disposta per la mera omessa dichiarazione, ma soltanto laddove sia effettivamente riscontrabile l&#8217;assenza del requisito moralità e affidabilità in questione. (Nel caso di specie, il TAR Campania rilevato che  non è stata in alcun modo dimostrata l’assenza dei requisiti di moralità e affidabilità in capo al procuratore ad negotia dell’impresa aggiudicataria, ha ritenuto legittima l&#8217;ammissione alla gara della suddetta impresa)</p>
<p>3. L’ art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, laddove prevede che i raggruppamenti temporanei devono prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all&#8217;esercizio della professione, ha finalità di carattere promozionale e non pretende che il giovane professionista debba fare formalmente parte del raggruppamento, essendo sufficiente che la presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, con la conseguenza che la qualificazione  come “mandante” del giovane professionista, in assenza di una specifica previsione di quota partecipativa, non può assurgere a causa di esclusione del concorrente R.T.P.(2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr. T.A.R. Palermo, sezione III, 14.1.2010, n. 370; AVCP, pareri n. 124/2007 e n. 47/2008<br />
(2) cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 24.10.2006, n. 6347; T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 8.5.2013, n. 268; T.A.R. Bari, sez. II , 16.5.2014, n. 615; AVCP, pareri del 5.6.2011, n. 84 e del 19.12.2012, n.209</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3472 del 2014, proposto da:<br />
Consorzio Conpat s.c.a r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo mandatario dell’ATI costituenda con l’impresa Giovanna Izzo Restauri S.a.s. di Massimiliano Sampaolesi &#038; C, rappresentato e difeso dagli avv.ti Barbara Del Duca e Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, alla via Cesario Console, n. 3; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Portici, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Raffaello Capunzo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, alla via Tommaso Caravita, n. 10; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Izzo Mario Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Spagna e Giuseppe Mirabella, coi quali è elettivamente domiciliata in Napoli, al Largo F. Torraca, n. 71;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>dell’aggiudicazione definitiva della gara per l&#8217;affidamento dell’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero del Palazzo dell&#8217;Opera Pia sito in Portici (in Vico Ritiro), disposta in data 28.5.2014 in favore della Izzo Mario Costruzioni s.r.l nonchè di ogni altro atto connesso e consequenziale;<br />
e per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica ovvero, in via gradata, per equivalente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Portici e di Izzo Mario Costruzioni s.r.l.;<br />
Visto il ricorso incidentale proposto dalla suddetta controinteressata;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Uditi i difensori delle parti all&#8217;udienza pubblica del 5 novembre 2014, come da verbale, relatore il cons. Pierluigi Russo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con atto notificato il 25 giugno 2014 e depositato il giorno 30 seguente, il Consorzio Conpat s.c.a r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo mandatario dell’ATI costituenda con l’impresa Giovanna Izzo Restauri S.a.s. di Massimiliano Sampaolesi &#038; C, ha premesso di aver partecipato alla procedura indetta dal Comune di Portici per l&#8217;affidamento dell’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero del Palazzo dell&#8217;Opera Pia, sito in Portici, in Vico Ritiro, con un importo a base d’asta di complessivi € 1.500.242,68 (IVA esclusa). Il ricorrente ha esposto che, espletate le operazioni di gara, l’appalto veniva aggiudicato (in via provvisoria in data 11.4.2014 ed in via definitiva il 28.5.2014) in favore della Izzo Mario Costruzioni s.r.l , classificatasi al primo posto della graduatoria con punti 93,460, seguita dall’ATI ricorrente, seconda graduata con punti 91,866.<br />
A sostegno della domanda giudiziale di annullamento dell’aggiudicazione e di tutti gli atti della procedura impugnati, l’instante ha dedotto cinque motivi di diritto, così formulati:<br />
1-2) violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006 – violazione dei criteri di ammissibilità – eccesso di potere – violazione del giusto procedimento – con riferimento alle posizioni del direttore tecnico M.T. Paribello e del procuratore speciale F. Paribello;<br />
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 253, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, con riguardo alla figura del giovane professionista arch. P. Brancaccio;<br />
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 275, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, con riferimento al raggruppamento di professionisti indicato per la progettazione;<br />
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 263 del d.P.R. n. 207/2010 &#8211; omessa comprova dei requisiti di progettazione richiesti dalla lex specialis di gara, con specifico riferimento al geom. A. Cacace, inserito nel suddetto RTP.<br />
Oltre alla domanda demolitoria, il ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica ovvero, in via gradata, per equivalente.<br />
Ha resistito in giudizio il Comune di Portici, che ha depositato memoria e documenti, concludendo con richiesta di reiezione del gravame per l’infondatezza delle censure attoree.<br />
Si è costituita, altresì, Izzo Mario Costruzioni s.r.l., che ha depositato ricorso incidentale, con cui ha contestato l’ammissione in gara della ricorrente principale, e memoria con cui ha controdedotto circa le doglianze formulate ex adverso.<br />
Alla camera di consiglio del 10 settembre 2014 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare fissando contestualmente l’udienza di trattazione del merito della causa.<br />
Le parti hanno depositato vari documenti e memorie difensive insistendo nelle rispettive richieste.<br />
Alla pubblica udienza del 5 novembre 2014 il ricorso è stato chiamato e, quindi, sentiti i difensori presenti, come da verbale, è passato in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il Consorzio Conpat s.c.a r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo mandatario della costituenda ATI con l’impresa Giovanna Izzo Restauri s.a.s. di Massimiliano Sampaolesi &#038; C, ha partecipato alla procedura indetta dal Comune di Portici per l&#8217;affidamento dell’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero del Palazzo dell&#8217;Opera Pia, collocandosi al secondo posto della graduatoria finale, preceduta dalla Izzo Mario Costruzioni s.r.l., risultata vincitrice della gara.<br />
A sostegno della domanda giudiziale, il suindicato Consorzio ha formulato cinque motivi, coi quali ha lamentato la mancata esclusione dell’odierna controinteressata in quanto:<br />
&#8211; sia il direttore tecnico M.T. Paribello che il procuratore speciale F. Paribello non avrebbero reso la dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali, in asserita violazione dell’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006<br />
&#8211; l’arch. P. Brancaccio, designata come giovane professionista, figurerebbe come mandante del raggruppamento temporaneo di professionisti indicato per la progettazione senza possedere alcuna percentuale di partecipazione all’interno dello stesso RTP, in p<br />
&#8211; nell’ambito dello stesso raggruppamento di professionisti non sarebbe rispettato il disposto dell’art. 275, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, secondo cui la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, in quan<br />
&#8211; sempre con riferimento allo stesso raggruppamento, il geom. A. Cacace, il quale ha dichiarato di svolgere il 100% della progettazione per la classe IV, categoria c), non avrebbe comprovato l’effettivo espletamento dei servizi di progettazione indicati;<br />
Ad avviso del Collegio, l’evidente infondatezza del ricorso principale ne consente l&#8217;esame prioritario rispetto al ricorso incidentale proposto dall’impresa aggiudicataria.<br />
2. Quanto alla prima doglianza, deve premettersi in punto di fatto che l’odierna controinteressata ha allegato all’istanza di partecipazione le dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici, dai tre direttori tecnici (A.M. Izzo, C. D’Auria Miano e S. Martirano) dell’impresa, così come individuati nell’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici, rilasciata ai sensi del d.P.R. 207/2010 da La Soatech s.p.a. (in data 17.6.2013). La stessa aggiudicataria ha precisato che M.T. Paribello, sebbene ancora individuata come titolare della qualifica di direttore tecnico per conservazione e restauro di opere d’arte nel certificato emesso dall’Ufficio del Registro delle imprese presso la CCIAA di Napoli (in data 4.4.2013), risulta in realtà cessata dalla carica per difetto di idoneo titolo di studio, come da verbale di assemblea e successiva comunicazione trasmessa all’organismo di attestazione (in data 1.10.2012). Al riguardo, è stata depositata in giudizio anche una nota emessa da La Soatech (in data 8.7.2014), riepilogativa della vicenda, che ha confermato la sequenza temporale appena descritta.<br />
Ciò posto, in punto di diritto la questione controversa si sostanzia nello stabilire se, in caso di contrasto, debba prevalere l’attestazione SOA (che nella specie fotografa l’attuale situazione della direzione tecnica dell’impresa) o la visura camerale (che al riguardo riporta un elenco non aggiornato delle cariche).<br />
Il Collegio reputa che il quesito debba essere risolto accordandosi prevalenza al primo documento (cfr. T.A.R. Palermo, sezione III, 14.1.2010, n. 370; AVCP, pareri n. 124/2007 e n. 47/2008).<br />
Al riguardo va, infatti, osservato che nessuna norma prevede l’obbligo giuridico per le imprese di comunicare alla Camera di commercio il nominativo del proprio direttore tecnico, che viene inserito nel relativo certificato solo se la stessa impresa di sua iniziativa abbia trasmesso il dato e ne abbia curato il successivo aggiornamento in caso di modifica. Diversamente, ai sensi dell’art. 87 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (e, in precedenza, ex art. 26 d.P.R. 34/2000) l’attestato SOA è idoneo a comprovare il possesso della qualificazione richiesta con riferimento alla compagine organizzativa per la quale è rilasciato, quanto alla figura del direttore tecnico, tanto che, ai sensi del comma 4, “<i>La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l&#8217;impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità</i>”. Inoltre, alla stregua del comma 6, “<i>In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l&#8217;impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l&#8217;ha qualificata e all&#8217;Osservatorio entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione</i>.”.<br />
Dunque, sotto il profilo in esame, legittimamente la Izzo Mario Costruzioni è stata ammessa alla procedura, avendo correttamente selezionato i soggetti tenuti all’adempimento dichiarativo in quelli individuati nell’attestato SOA aggiornato a seguito della modifica soggettiva di cui si è detto.<br />
3. Non merita accoglimento neppure la seconda censura riferita al procuratore speciale, il quale, secondo l’assunto attoreo, essendo investito di ampi poteri di amministrazione e rappresentanza dell’impresa (alla stregua della procura per notaio G. Satriano, rep. 7747, raccolta n. 2986, del 27.1.2005) avrebbe dovuto rendere la dichiarazione ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 163/2006.<br />
Premesso che il dato letterale contenuto nella previsione normativa evocata collega la causa di esclusione dalla gara per mancanza dei requisiti di moralità e di affidabilità, nelle ipotesi ivi indicate, agli &#8220;<i>amministratori muniti del potere di rappresentanza</i>&#8221; (oltreché al direttore tecnico),<br />
il Collegio non reputa di doversi discostare dalle conclusioni raggiunte dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nella decisione n. 23 del 16.10.2013) circa la posizione del procuratore <i>ad negotia</i>. Pertanto, pur dovendo darsi atto che la procura speciale in questione è attributiva di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, è dirimente osservare che la <i>lex specialis</i> non prendeva affatto in considerazione la posizione del procuratore speciale e non conteneva al riguardo una specifica comminatoria di esclusione, stante il generico rinvio all&#8217;art. 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 163/2006. Ne discende che, in siffatta ipotesi, come sottolineato dall’Adunanza Plenaria, l’esclusione non può essere disposta per la mera omessa dichiarazione, ma soltanto là dove sia effettivamente riscontrabile l&#8217;assenza del requisito in questione, che nel caso di specie non è stata in alcun modo dimostrata né tantomeno assunta in via di mera ipotesi, per cui non può dubitarsi della legittimità dell&#8217;ammissione alla gara dell’impresa controinteressata.<br />
4. Va disattesa anche la successiva censura riferita alla figura del giovane professionista.<br />
Al riguardo va rammentato che l’evocato art. 253, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 si limita a prevedere nel primo periodo quanto segue: “<i>Ai sensi dell&#8217;articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all&#8217;esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell&#8217;Unione Europea di residenza.”</i>.<br />
Posto che nel caso di specie non è contestato che il professionista indicato possiede i suindicati requisiti, il fatto che sia stato qualificato come “<i>mandante</i>”, in assenza di una specifica previsione di quota partecipativa, non può assurgere a causa di esclusione del concorrente, atteso che la previsione normativa ha finalità di carattere promozionale e non pretende che il giovane professionista debba fare formalmente parte del raggruppamento, essendo sufficiente che la presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 24.10.2006, n. 6347; T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 8.5.2013, n. 268; T.A.R. Bari, sez. II , 16.5.2014, n. 615; AVCP, pareri del 5.6.2011, n. 84 e del 19.12.2012, n.209). 5. Con riguardo al quarto motivo, va premesso che la procedura in esame si caratterizza come appalto integrato, ex art. 53, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, avendo ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice. In tale caso, come disposto dal successivo comma 3, gli operatori economici “<i>devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.</i> […]”. Rilevato che l’aggiudicataria ha optato per la seconda alternativa, avendo indicato i progettisti dei quali avvalersi, va anzitutto osservato che questi ultimi – diversamente dalle gare per l’affidamento degli incarichi di progettazione – non assumono la qualità di concorrenti (e, in caso di eventuale aggiudicazione, di titolari del rapporto contrattuale con l’amministrazione appaltante), trattandosi di semplici collaboratori esterni delle imprese partecipanti alla gara, queste ultime in possesso delle attestazioni SOA per le prestazioni relative ai lavori (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV,. del 25 luglio 2005, n. 1237; T.A.R. Sardegna, Sezione I, 28 settembre 2010, n. 2270; T.A.R. Basilicata, Sezione I, 21 luglio 2011, n. 420).<br />
Va poi aggiunto che il disciplinare di gara, al punto V.4, dopo aver indicato le classi e categorie dei lavori oggetto di progettazione esecutiva coi relativi importi (cl. I, cat. d, € 1.100.000; cl. III, cat. b, € 200.000; cl. IV, cat. c, € 190.000), precisava che nel caso in cui il progettista si presentasse nella forma del raggruppamento temporaneo di cui all’art. 90, comma 1, lettera g) del D. Lgs. n. 163/2006, “<i>i requisiti suddetti devono essere posseduti in misura non inferiore al 40% dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal/i mandante/i.”.</i><br />
Ciò posto, osserva il Collegio che la menzionata previsione della lex specialis risulta rispettata dal raggruppamento indicato dalla Izzo Mario Costruzioni, ove si consideri che il professionista designato come capogruppo (arch. G. Piezzo) ha dichiarato di svolgere il 100% delle attività riferite alla classe I, categoria d), il cui importo (€ 1.100.000) supera abbondantemente la percentuale del 40% stabilita dal disciplinare, non rilevando peraltro che due mandanti abbiano dichiarato di svolgere in misura paritaria le prestazioni relative alla classe III, categoria b).<br />
La censura va pertanto rigettata.<br />
6. Si palesa infondato anche l’ultimo motivo dedotto, anch’esso riferito al medesimo raggruppamento indicato per la progettazione con specifico riguardo alla posizione dell’altro mandante (geom. A. Cacace), che ha dichiarato di svolgere il 100% della progettazione per la classe IV categoria c). Ritiene il Collegio che ogni eventuale rilievo al riguardo da parte della stazione appaltante giammai avrebbe potuto condurre all’estromissione della concorrente dalla procedura atteso che la <i>lex specialis</i> contiene al riguardo un evidente refuso, percepibile <i>ictu oculi</i>, come peraltro riconosciuto dallo stesso deducente in sede di replica alla analoga prospettazione sollevata dalla controinteressata nei suoi confronti in sede di ricorso incidentale.<br />
Consta, infatti, che l’originario disciplinare di gara conteneva un evidente errore materiale (alla Sezione XI.2.2), lettera F), laddove richiedeva, nel primo periodo, che il concorrente dovesse produrre, oltre all’attestato di qualificazione SOA nella categoria OG2, classifica III-bis, anche quello nella categoria “<i>OS11 classifica II per impianti tecnologici ed impianti elettrici</i>”, tanto che, con avviso di rettifica del 18.9.2013, la stazione ha corretto la disposizione nei seguenti termini: “<i>Attestato di qualificazione SOA per progettazione e costruzione, nelle categorie OG2 classifica III-bis (classifica IV ex DPR 34/2000), OS28 classifica I per impianti termici e di condizionamento ed OS30 classifica I impianti elettrici</i>”. Non v’è dubbio, infatti, che quest’ultima categoria, riferita, tra l’altro, anche agli “<i>impianti interni elettrici</i>”, come riportato nella declaratoria riportata nell’allegato 1 al d.P.R. 5.10.2010, n. 207, è quella più aderente all’oggetto dell’appalto, relativo ai lavori di recupero del Palazzo dell&#8217;Opera Pia di Portici. E’ tuttavia accaduto che l’amministrazione, evidentemente per mera dimenticanza, non ha provveduto a correggere anche la corrispondente classe dei servizi di progettazione, alla stregua della tabella contenuta nell’art. 14 della L. 2.3.1949 n. 143, che pertanto è restata immutata. Invero la classe IV, categoria c), comprende testualmente “<i>Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafica, telefonia, radiografia e radiotelefonia”</i>, i quali non sono afferenti ai lavori da eseguire, alla stregua della corrispondenza richiesta dall’art. 263 del d.P.R. 5.10.2010, n. 207, atteso che nella specie viene in rilievo la sola realizzazione di impianti elettrici interni.<br />
L’infondatezza della prima parte dell’assunto attoreo fa cadere anche la residua censura, in quanto, in assenza di macroscopiche irrazionalità ed incongruenze, il punteggio massimo attribuito alla voce relativa alla professionalità della suddetta struttura operativa incaricata della progettazione esecutiva non può reputarsi inficiato a causa dell’inesatta formulazione della disciplina di gara nel punto appena esaminato.<br />
Né occorreva impugnare <i>in parte qua</i> la <i>lex specialis</i>, trattandosi di mero errore materiale cui poteva porsi agevolmente rimedio attraverso un’interpretazione sistematica e secondo buona fede delle clausole in questione, anche alla luce della rettifica apportata, sia pure solo parzialmente, dall’amministrazione.<br />
7. In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso principale va respinto siccome infondato. Il ricorso incidentale deve conseguentemente essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
8. La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio, fatte salve le somme versate da entrambe le parti a titolo di contributo unificato, che vanno poste a carico della sola parte restata soccombente.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sulla causa, come in epigrafe proposta, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.<br />
Spese compensate.<br />
Il contributo unificato va posto a carico della parte soccombente, che pertanto va condannata a restituire quello versato dalla ricorrente incidentale.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5 novembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore<br />
Antonio Andolfi, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28/11/2014</p>
<p align=justify>
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