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	<title>28/11/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/11/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2007 n.16690</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-11-2007-n-16690/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-11-2007-n-16690/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2007 n.16690</a></p>
<p>Pres. Pasanisi, est. Ianigro Ercolino (Avv. Iaione) c. Comune di Avella (Avv. Natale) nonché contro Ercolino (Avv.ti Laudadio e Prisco). sui requisiti necessari per il riconoscimento della legittimazione ad impugnare un permesso di costruire 1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Concessione edilizia &#8211; Impugnazione in s.g. &#8211; Legittimazione attiva &#8211; Riconoscimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-11-2007-n-16690/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2007 n.16690</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-11-2007-n-16690/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2007 n.16690</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pasanisi, est. Ianigro<br /> Ercolino (Avv. Iaione) c. Comune di Avella (Avv. Natale) nonché contro Ercolino (Avv.ti  Laudadio e Prisco).</span></p>
<hr />
<p>sui requisiti necessari per il riconoscimento della legittimazione ad impugnare un permesso di costruire</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Concessione edilizia &#8211; Impugnazione in s.g. &#8211; Legittimazione attiva &#8211; Riconoscimento &#8211; Sussistenza del presupposto dello stabile collegamento ambientale &#8211; Necessità.<br />
2. Giustizia amministrativa &#8211; Ricorso giurisdizionale &#8211; Interesse all’impugnazione &#8211; interesse qualificato suscettibile di pregiudizio per effetto del rilascio della concessione edilizia gravata &#8211; Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In relazione alla legittimazione ad impugnare una concessione edilizia, ora permesso di costruire, come noto, per giurisprudenza ormai pacifica, l’azione prevista dall’art. 31 comma 9 della legge n. 1150/1942 che consente a “chiunque” di ricorrere contro il rilascio di una concessione edilizia illegittima, lungi dal costituire un’azione popolare attribuita a tutti i cittadini di un Comune,  va interpretata quale facoltà riferibile a tutti coloro che abbiano uno stabile collegamento, sia di natura reale che obbligatoria, con l’area oggetto dell’intervento assentito (1).<br />
2. Colui che invochi la tutela giurisdizionale avverso una concessione edilizia asseritamente illegittima, dovrà dimostrare di avervi interesse, ovvero di subire dal titolo edilizio una specifica lesione della sua sfera giuridica in via diretta, a meno che un interesse non sia già desumibile dalla stessa natura dei vizi dedotti in quanto idonei, ove fondati, ad incidere sul legittimo interesse alla salvaguardia dei valori territoriali della zona in cui il ricorrente trovasi stabilmente radicato, siccome oggettivamente influenti sulla generale qualità della vita.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) ex multis C.d.S. sez.V 25.01.2003.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui requisiti necessari per il riconoscimento della legittimazione ad impugnare un permesso di costruire</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R E P U B B L I C A    I T A L I A N A <br />
“IN NOME DEL POPOLO ITALIANO” </b></p>
<p>n. 16690/07 Reg. Sent.</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
QUARTA SEZIONE DI NAPOLI</b></p>
<p>composto dai Magistrati:Leonardo Pasanisi	Presidente;<br />
Renata Emma Ianigro	Componente, rel.;<br />
Rosa Perna	Componente 																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S  E  N  T  E  N  Z  A</b></p>
<p>sul ricorso n. 7444/1999 proposto da:<br />
<b>ERCOLINO ROSARIO</b>, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall’avv. Arturo Iaione,  ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Vespucci n.9 c/o lo studio dell’avv. Daniele De Luca;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>COMUNE DI AVELLA</b> in persona del  Sindaco p.t. rappresentato e difeso giusta delibera G.M. n. 199 del 19.10.1999 dall’avv. Nicola Natale, ed elettivamente domiciliato in Napoli al corso Umberto I n.7 presso lo studio dell’avv. Antonio Di Rienzo;</p>
<p>                                                       nonché</p>
<p><b>ERCOLINO ROSA</b>, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine dell’atto di costituzione, dagli avv.ti Felice Laudadio e Modestino Prisco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli alla via F.Caracciolo n.15;<br />
                                                per l’annullamento<br />
della concessione edilizia n. 240 del 7.05.1999 per la realizzazione di un fabbricato rurale sull’area distinta in N.C.T. al fg 16 p.lla 1036, di tutti gli atti preordinati, presupposti conseguenti e comunque connessi;<br />
Relatore il Primo Referendario  dott.ssa  Renata Emma Ianigro;<br />
Letto il ricorso ed i relativi allegati;</p>
<p>Vista la costituzione dell’amministrazione intimata;<br />
sentito all’udienza pubblica di discussione del 28.11.2007 per la controinteressata l’avv. F.Scotto per delega;</p>
<p align=center><b>Premesso in fatto</b></p>
<p>Con ricorso iscritto al n.7444/1999, Ercolino Rosario impugnava la concessione edilizia rilasciata ad Ercolino Rosa, con atto n. 240 del 7.05.1999, per la costruzione di un fabbricato per abitazione rurale per mc 498.42 su una superficie di m.q. 2750, in area destinata dal p.r.g. del Comune di Avella a zona E-agricola semplice- soggetta a riorganizzazione irrigua e della rete poderale, deducendone la illegittimità per i seguenti profili:<br />
1) Violazione della legge regionale n. 14/1982 e del regolamento edilizio, eccesso di potere per sviamento, errore nei presupposti di fatto;<br />
Il regolamento edilizio del Comune di Avella, nel recepire la norma regionale, vieta ogni costruzione in zona agraria, facendo salve quelle destinate alla conduzione del fondo agricolo. Nel caso di specie la Ercolino ha già usufruito di una concessione in zona agricola, per cui con la concessione edilizia impugnata rilasciata attraverso accorpamenti, si perviene ad una lottizzazione di fatto in zona agricola.<br />
2) Ulteriore violazione della legge regionale e di regolamento, eccesso di potere, disparità di trattamento, carenza dei presupposti;<br />
Se si consente l’accorpamento di un’area notevolmente distante da quella di proprietà della Ercolino, in tale circostanza è del tutto assente il perseguimento della conduzione del fondo agricolo, ma si utilizza la norma per aggirare la preclusione di inedificabilità. Lo stesso accorpamento è beneficio speciale, destinato appunto alla possibilità di gestione del fondo agricolo da parte dell’imprenditore agricolo, del coltivatore diretto, del proprietario concedente, giammai per consentire la costruzione di ville residenziali. I soggetti diversi dall’imprenditore agricolo a titolo principale non possono essere ammessi al beneficio dell’accorpamento dei fondi mediante asservimento, allo scopo di ottenere la superficie occorrente per la volumetria da realizzare. Tale beneficio è condizionato all’ accessione ad un’azienda agricola che nella specie è inesistente, ed è peraltro avvenuto tra fondi non limitrofi ma di due Comuni appartenenti a province diverse e quindi tra aree lontanissime tra loro.<br />
3) Violazione di legge regionale e del regolamento edilizio, eccesso di potere per sviamento, motivazione illogica, incongruenza  travisamento dei fatti, difetto di istruttoria;<br />
Il prescritto parere della Commissione edilizia non è stato acquisito per mancanza del numero legale il che incide sulla legittimità del provvedimento impugnato.<br />
L’accorpamento è beneficio speciale per l’imprenditore agricolo e la norma regolamentare di cui all’art. 15 ammette le sole costruzioni finalizzate alla conduzione di fondi agricoli e realizzate da imprenditori agricoli. La Ercolino ha già realizzato un’abitazione rurale per la conduzione del fondo avendo già in precedenza usufruito di concessione edilizia, per cui non può essere classificata tra gli “altri richiedenti” cui la norma  regolamentare estende la facoltà di edificare con limiti più restrittivi.<br />
Per tali motivi concludeva per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Costituitosi il Comune di Avella eccepiva, preliminarmente, la inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad impugnare da parte del ricorrente che non è proprietario di immobili confinanti, sicchè manca il requisito dello stabile collegamento ambientale tra colui che agisce e la zona incisa dalla concessione edilizia assentita. Nel merito deduceva la infondatezza del ricorso poiché la controinteressata Ercolino Rosa ha  dimostrato di essere imprenditrice agricola, di essere proprietaria e coltivatrice del fondo, e di disporre di cinque ettari di terreno in Comune confinante e poco distante dalla sua proprietà. La concessione edilizia in precedenza rilasciatale è stata impugnata innanzi a questo T.a.r per cui non è stato possibile realizzare quanto assentito.<br />
Si costituiva la controinteressata Ercolino Rosa e, nell’eccepire la inammissibilità del ricorso, deduceva, allegando anche una relazione tecnica, che il percorso stradale tra la  residenza del ricorrente ed il cantiere in costruzione è pari ad 800 metri lineari ed è totalmente esclusa a possibilità di una visione diretta tra le due aree. Nel merito sosteneva la legittimità del titolo rilasciatole nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 15 del regolamento edilizio comunale, avvalendosi dell’indice di fabbricabilità fondiario di 0.01 mc/mq inferiore all’indice di 0,03 mc/mq applicabile solo per le abitazioni rurali dei richiedenti che risultino imprenditori agricoli a titolo principale, ed avendo operato l’accorpamento ammesso ai sensi della legge regionale n. 14/1982  con riferimento a terreni siti in Comuni limitrofi come ammesso dallo stesso articolo 15 del regolamento edilizio comunale. Il beneficio dell’accorpamento di aree non incontra differenziazioni di sorta per cui la norma non consente di essere riferita solo all’imprenditore agricolo a titolo principale e non anche agli altri richiedenti. Il parere della Commissione edilizia non è  stato reso per mancanza del numero legale ed il Comune ha agito in esito a diffida inoltratale dalla controinteressata. In ogni caso l’art. 21 octies della legge n. 241/1990 rende irrilevanti  sul piano della legittimità i vizi c.d. procedimentali ove emerga come nella specie la inequivoca legittimità dell’atto impugnato.<br />
Alla udienza pubblica di discussione del 28.11.2007, il ricorso veniva discusso e ritenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>Considerato in Diritto</b></p>
<p>1. Va accolta la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Comune di Avella intimato e dalla controinteressata  Ercolino Rosa.<br />
A ben vedere il ricorrente Ercolino Rosario, nell’impugnare la concessione edilizia n. 240 del 7.05.1999 è venuto meno all’onere di deduzione ed allegazione della  situazione legittimamente la impugnazione oggetto di ricorso. Ed invero, dal contenuto del ricorso non è evincibile alcun elemento da cui poter ricavare  la ricorrenza nella specie in capo al ricorrente dei presupposti legittimanti la impugnazione in argomento, sia sotto il profilo del requisito dello stabile collegamento ambientale sia per quanto concerne la esistenza di un eventuale interesse qualificato suscettibile di pregiudizio per effetto del rilascio della concessione edilizia gravata. <br />
In relazione alla legittimazione ad impugnare una concessione edilizia, ora permesso di costruire, come noto, per giurisprudenza ormai pacifica, l’azione prevista dall’art. 31 comma 9 della legge n. 1150/1942 che consente a “chiunque” di ricorrere contro il rilascio di una concessione edilizia illegittima, lungi dal costituire un’azione popolare attribuita a tutti i cittadini di un Comune,  va interpretata quale facoltà riferibile a tutti coloro che rivestano uno stabile collegamento, sia di natura reale che obbligatoria, con l’area oggetto dell’intervento assentito. (cfr ex multis C.d.S. sez.V 25.01.2003). Diversamente opinando  si finirebbe con l&#8217;attribuire a ciascun soggetto solo perché o residente in un dato Comune  un generale quanto atipico potere di controllo di mera legalità dell&#8217;azione amministrativa comunale in materia urbanistico-edilizia, riconducibile nella sostanza ad una sorta di azione popolare che la giurisprudenza, come detto,  ha da sempre unanimamente escluso.<br />
Una situazione di stabile collegamento territoriale tra colui che impugna una concessione edilizia e l’area assentita,  è ravvisabile qualora in capo al ricorrente sussista un interesse derivante da una posizione soggettiva di natura reale e/o obbligatoria che sia correlata alla salvaguardia del corretto assetto edilizio e urbanistico della zona, dell’ambiente  e del paesaggio, alla circolazione veicolare, al rispetto degli standards urbanistici, al corretto insediamento di attività commerciali e simili. <br />
Sotto il profilo probatorio, colui  che invochi la tutela giurisdizionale avverso una concessione edilizia asseritamene illegittima, dovrà dimostrare di avervi interesse, per subire dal titolo edilizio una specifica lesione della sua sfera giuridica in via diretta, a meno che un interesse non sia desumibile dalla stessa natura dei vizi dedotti in quanto idonei, ove fondati, ad incidere sul legittimo interesse alla salvaguardia dei valori territoriali della zona in cui il ricorrente trovasi stabilmente radicato, siccome oggettivamente influenti sulla generale qualità della vita.<br />
Pertanto, è opinione del Collegio che, in tema di impugnativa di una concessione edilizia,  non può  prescindersi dalla verifica della sussistenza in capo al ricorrente dei necessari presupposti legittimanti, alla stregua dei principi ordinamentali vigenti come innanzi sintetizzati.</p>
<p>2. Nel caso in esame risulta impugnata, sotto vari profili, la concessione edilizia n.240 del 7.05.1999 con cui il Comune di Avella  autorizzava la controinteressata Ercolino Rosa alla costruzione di un fabbricato destinato ad abitazione rurale. <br />
Con riferimento alla legittimazione ad impugnare la detta concessione edilizia, il ricorrente nulla ha dedotto né documentato agli atti del giudizio né attraverso il ricorso  introduttivo del giudizio,  né successivamente  per controdedurre alle eccezioni puntuali e precisamente documentate della  controinteressata attraverso l’allegazione di una relazione tecnica. <br />
Il ricorrente infatti nel proporre il ricorso de quo si è limitato a dedurre in generico e quanto mai indefinito interesse ad evitare lo stravolgimento dell’assetto urbanistico dell’area, senza null’altro aggiungere né per identificare la sua situazione di stabile collegamento territoriale con l’area interessata dall’insediamento, né con riguardo ad un eventuale pregiudizio ad un interesse qualificato quale soggetto residente nel territorio del Comune di Avella. <br />
Né è possibile accertare aliunde quale sia la situazione di stabile collegamento territoriale legittimante l’Ercolino Rosario alla impugnazione in argomento, posto che dalla relazione tecnica  del 5.10.1999 e dai corrispondenti grafici  allegati in atti dalla controinteressata  Ercolino Rosa, risulta accertato che l’area oggetto dell’intervento edificatorio in oggetto ed il luogo di residenza del ricorrente sono notevolmente distanziati tra loro, ubicati in zone diverse per tipologia e destinazione dei luoghi, non visibili tra loro, e separati da un percorso stradale di circa 800 metri. Tali circostanze risultano  peraltro riscontrate  nella certificazione  rilasciata dal Comune di Avella il 20.09.1999 attestante una distanza “in linea d’aria” di 700 metri tra la residenza del ricorrente in via Nazionale delle Puglie ed il cantiere della conmtrointeressata sul terreno riportato in catasto al foglio 16 particella n. 1038. Del resto occorre considerare ancora che, se il dato numerico relativo alla distanza in metri lineari tra la residenza del ricorrente e l’erigendo fabbricato, potrebbe non apparire significativo, esso assume pregnanza in quanto rapportato ad un territorio di modeste dimensioni quale  il Comune di Avella la cui superficie occupa circa kmq 30,31 sicchè anche una distanza in apparenza minima può consentire di dividere il centro dalla periferia, ovvero aree con destinazioni e connotazioni urbanistiche assai diverse fra loro. E’ quanto emerge dal grafico allegato alla relazione tecnica allegata dalla controinteressa ove  si ricava la decisa differenziazione urbanistica  tra l’area ove è ubicata la residenza del ricorrente,  e quella periferica a destinazione agricola  ove è sito l’erigendo fabbricato che risultano tra l’altro separate dalla zona Peep, nonché dalla ferrovia Napoli-Nola-Baiano, e collegate tra loro non da una via cittadina ma da una strada provinciale.  <br />
Alla luce di siffatte circostanze, ed in mancanza di ulteriori allegazioni da parte del ricorrente, v’è ragione di escludere la ricorrenza in capo all’Ercolino Rosario di una situazione di stabile collegamento ambientale con l’area oggetto dell’intervento che lo legittimi ad impugnare la concessione edilizia rilasciata ala Ercolino Rosa. <br />
Va quindi dichiarata la inammissibilità del ricorso.</p>
<p>3. In subordine, pur a voler prescindere dall’accertato profilo di inammissibilità, è da rilevare che il ricorso si appalesa comunque infondato. Dagli atti infatti è emerso che  la concessione edilizia  impugnata è stata rilasciata comunque nel rispetto dell’indice minimo di fabbricabilità dello 0,01 mc/mq prescritto dall’art. 15 del regolamento edilizio per gli “altri richiedenti per le sole residenze”, che l’accorpamento per l’ampliamento della volumetria è possibile anche con aree situate in territori di Comuni limitrofi, e nella specie esso è avvenuto con aree site nel territorio del Comune di Roccarainola che è confinante con il  Comune di Avella anche se situato nella Provincia di Napoli. Inoltre dalla lettura dell’art. 15 del regolamento edilizio nulla induce a ritenere che il beneficio dell’accorpamento debba essere applicato limitatamente ai soggetti che rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, posto che la previsione sull’accorpamento è riportata nel penultimo comma dell’articolo, quale norma di chiusura e completamento di quanto in precedenza prescritto anche con riferimento alle concessioni edilizie rilasciate agli “altri richiedenti” per “le sole residenze”. Tali essendo le conclusioni cui si deve pervenire quanto al merito del ricorso, del tutto irrilevante e residuale resta il vizio prospettato con riferimento alla mancanza del prescritto parere della Commissione edilizia che, quale vizio di natura formale e procedimentale attinente al corretto espletamento dell’istruttoria, può ritenersi indubbiamente superabile ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 introdotto dalla legge n. 15/2005. Tale norma, come noto,  preclude l’annullamento del provvedimento in presenza di vizi  formali o procedimentali qualora, per la natura vincolata del provvedimento,  sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.  dispositivo. Circa l’invocabilità  nella specie dell’art.  21 octies, comma 2, l. n. 241 del 1990 , quale norma sopravvenuta alla instaurazione del presente giudizio risalente al 1999, non vi è ragione di dubitare della sua applicabilità anche ai procedimenti in corso o già definiti alla data di entrata in vigore della l. 15/2005, in quanto, attraverso la non annullabilità del provvedimento in sede giurisdizionale, il legislatore ha inteso attribuire alla disposizione natura processuale ed ha inteso, nei casi ivi previsti,  per evidenti ragioni di economia processuale, escludere il preesistente automatismo tra illegittimità ed annullabilità dell’atto per le ipotesi in cui l&#8217;annullamento non potrebbe comunque soddisfare la pretesa sostanziale posta a base del ricorso. (cfr C.d.s. sez.VI, 4.09.2007, n.4614). <br />
Da ultimo il ricorso va dichiarato inammissibile e, quanto alle spese processuali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti de giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli sez. IV^, definitivamente pronunciandosi: <br />	<br />
&#8211; dichiara inammissibile il ricorso; <br />
&#8211; spese compensate.<br />
&#8211; ordina che la  presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 28.11.2007.<br />
La presente decisione è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-11-2007-n-16690/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2007 n.16690</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2007 n.348</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-28-11-2007-n-348/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-28-11-2007-n-348/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-28-11-2007-n-348/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2007 n.348</a></p>
<p>Pres. M. Rossi Dordi; Est. L. Pantozzi Lerjefors S. A. e S. A &#038; Co. S.a.s. (avv. A. Knering) c. COMUNE DI BOLZANO, (avv.ti M. Cappello e B. M. Giudiceandrea) e nei confronti di S. L. (n.c.) e con l’intervento ad opponendum di V. G. e V. N. (avv. P.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-28-11-2007-n-348/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2007 n.348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-28-11-2007-n-348/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2007 n.348</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Rossi Dordi; Est. L. Pantozzi Lerjefors<br /> S. A. e S. A &#038; Co. S.a.s. (avv. A. Knering) c. COMUNE DI BOLZANO, <br /> (avv.ti M. Cappello e B. M. Giudiceandrea) e nei confronti di S. L. <br /> (n.c.) e con l’intervento ad opponendum di V. G. e V. N. (avv. P. <br />Mosna)</span></p>
<hr />
<p>sulla prova per presunzioni della piena conoscenza del provvedimento ai fini del decorso del termine decadenziale per la proposizione del ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Termine – Decorrenza &#8211; Piena conoscenza dei vizi &#8211; Quaestio facti &#8211; Prova – Presunzioni – Valutazione degli indizi &#8211; Criterio.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La questione relativa all’accertamento della data della piena conoscenza del provvedimento, ai fini della decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso al T.A.R., è quaestio <i>facti</i>, rimessa al prudente apprezzamento del giudice, con la conseguenza che la dimostrazione del <i>dies a quo</i> può essere desunta da presunzioni, la cui attendibilità aumenta via via che la notifica del ricorso si allontana dalla data di adozione del provvedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa<br />
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>costituito dai magistrati:<br />
Marina  ROSSI  DORDI		&#8211; Presidente<br />	<br />
Hugo DEMATTIO		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Hans  ZELGER			&#8211; Consigliere <br />	<br />
Lorenza  PANTOZZI  LERJEFORS	&#8211; Consigliere, relatore</p>
<p>
ha pronunziato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p></b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso iscritto al n.<b> 371 </b>del registro ricorsi<b> 2003</p>
<p>presentato da<br />
S. Agostino e S. Agostino &#038; Co. S.a.s., </b>in persona del suo legale rappresentante, rappresentati e difesi dall’avv. Arturo Knering, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bolzano, via Dante n. 20/a, giusta delega a margine del ricorso;		      &#8211; <b>ricorrenti &#8211;</b>																																																																																											</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<B>COMUNE DI BOLZANO,</B> in persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta municipale n. 1093 dd. 09.12.2003, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Cappello e Bianca Maria Giudiceandrea, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura comunale, vicolo Gumer n. 7, giusta delega in calce al ricorso notificato; 							                <b>&#8211; resistente –<br />	<br />
</b><br />
<b>e nei confronti di<br />
S. L.; 					&#8211; non costituita –</p>
<p>e con l’intervento ad opponendum di<br />
V. G. e V. N., </b>rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Paolo Mosna, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bolzano, via D. D’Aosta n. 76/23, giusta delega a margine dell’atto di intervento, 				     <b>&#8211; intervenienti ad opponendum –</b> </p>
<p><b>per l&#8217;annullamento</b><br />
1) della nota del Direttore dell’Ufficio Tutela dei beni ambientali del Comune di Bolzano del 3 novembre 2003, prot n. 42290, nonché<br />
2) dell’ivi richiamato provvedimento del Sindaco di Bolzano del 25 giugno 1981, prot. n. 21932.</p>
<p>Visto il ricorso notificato il 26.11.2003 e depositato in segreteria il 05.12.2003 con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano dd. 15.12.2003;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio e di intervento <i>ad opponendum</i> di Vaccari Giorgio e Volanti Nadia dd. 07.01.2004;<br />
Vista l&#8217;ordinanza di questo Tribunale n. 221 dd. 16.12.2003, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dai ricorrenti;<br />
Viste le memorie prodotte;<br />
Visto il ricorso proposto dai signori Vaccari e Volanti ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (avverso il diniego dell’accesso a documenti, con rilascio di copia, opposto dal Comune di Bolzano), notificato il 23 giugno 2006; <br />
Vista l’ordinanza collegiale n. 23/06, depositata in data 16.08.2006, con la quale, in accoglimento dell’istanza di accesso citata, è stato ordinato al Comune di Bolzano di rilasciare ai signori Vaccari e Volanti copia dei documenti richiesti con l’istanza del 19 giugno 2006;<br />
Viste le memorie prodotte;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 24.10.2007 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. G. Cossu, in sostituzione dell’avv. A. Knering,	per i ricorrenti, l’avv.	M. Cappello per il Comune di Bolzano e l’avv. P. Mosna per i signori Vaccari Giorgio e Volanti Nadia;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il signor Agostino Savegnago esercita l’attività di commercio, unitamente a quella di falegnameria, nell’immobile di sua proprietà, ubicato a Bolzano, in via Zara, n. 4 (p.ed. 378/1 in P.T. 3839/II, C.C. Gries).<br />
Il Sindaco di Bolzano, con provvedimento del 25 giugno 1981, prot. n. 21932, dopo aver accertato che la falegnameria del signor A. Savegnago occupava tre locali, di cui due parzialmente interrati e uno completamente interrato, in contrasto con l’art. 25 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, e che nei locali venivano eseguite operazioni di verniciatura, le cui esalazioni determinavano per gli inquilini degli appartamenti del piano superiore notevoli inconvenienti di carattere igienico – sanitario, ordinava all’odierno ricorrente <u>di sospendere immediatamente qualsiasi attività di verniciatura e di abbandonare i locali, entro il termine di due anni dalla data di notifica dell’ordinanza</u>.  <br />
Nel 1995, poiché l’attività di verniciatura era continuata e la ditta Savegnago aveva abusivamente installato una tubazione di scarico delle polveri ed esalazioni derivanti dalla verniciatura sotto la finestra dell’appartamento dei signori Giorgio Vaccari e Nadia Volanti, questi ultimi segnalavano il fatto al Comune di Bolzano e alla Provincia autonoma di Bolzano, richiedendo dei controlli.   <br />
L’Assessore alla Tutela dell’ambiente del Comune di Bolzano, con nota del 20 novembre 1995, prot. n. 29686, comunicava all’USL Centro Sud e all’Assessorato all’Urbanistica del Comune che “<i>il Servizio Guardie Ecologiche di questo Comune ha effettuato un controllo nei pressi della falegnameria di cui all’oggetto, potendo constatare che lo sfiato d’aria di cui sopra arreca effettivamente disturbo al vicinato; è stato inoltre appurato presso l’Assessorato all’Urbanistica di questo Comune che non è stata richiesta alcuna autorizzazione per detto sfiato. <u>Si fa presente che presso i locali della falegnameria citati nell’allegata ordinanza viene svolta attività lavorativa, in contrasto con quanto ordinato da questo Comune con provvedimento d.d. 25.6.1981, prot. n. 21932, il quale prevedeva la cessazione immediata di tale attività e lo sgombero dei locali entro 2 anni dalla data di notifica del provvedimento</u>”.</i>  La nota concludeva chiedendo agli uffici in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, “<i>di adottare i provvedimenti del caso, ricordando che l’Ufficio Sanitario è incaricato del rispetto del provvedimento sindacale”.</i><br />
L’Assessore all’Urbanistica del Comune di Bolzano ordinava un sopralluogo sul posto, nel corso del quale veniva accertato che per l’installazione dell’impianto di sfiato non erano state richieste le necessarie autorizzazioni.  Quindi, con provvedimento del 22 gennaio 1996, prot. n. 6, l’Assessore ingiungeva al signor A. Savegnago di rimuovere la tubazione di sfiato installata abusivamente.<br />
Con successivo provvedimento del 20 agosto 1996, prot. n. 64, lo stesso Assessore, avendo accertato l’omessa esecuzione dell’ordinanza di rimozione, ordinava la rimozione d’ufficio dell’opera abusiva.<br />
Poco dopo, il 24 settembre 1996, l’Assessore all’Urbanistica rilasciava al signor A. Savegnago una concessione edilizia in sanatoria, avente per oggetto lo “<i>spostamento di tubazione di sfiato in facciata</i>”, operato dopo l’allestimento di una nuova cabina di verniciatura, interna al fabbricato.<br />
La concessione in sanatoria, impugnata dai signori G. Vaccari e N. Volanti, veniva annullata da questo Tribunale con sentenza n. 287/03, depositata il 27 giugno 2003, perché ritenuta in contrasto con tutte le decisioni prese in precedenza in relazione alla medesima vicenda e, in particolare, con l’ordinanza adottata dal Sindaco di Bolzano il 25 giugno 1981, ancora valida e mai eseguita.<br />
Con atto di diffida notificato al Comune di Bolzano il 7 ottobre 2003, trasmesso, per conoscenza, anche alla Procura della Repubblica, i signori G. Vaccari e N. Volanti intimavano all’Amministrazione di dare immediata esecuzione alla citata sentenza di questo Tribunale e all’ordinanza sindacale del 1981.<br />
Con nota del 3 novembre 2003, il Direttore dell’Ufficio Tutela dei beni ambientali chiedeva alla Procura della Repubblica di Bolzano un intervento congiunto per la chiusura dell’attività di falegnameria del signor Agostino Savegnago nei locali di via Zara.<br />
A fondamento del gravame proposto avverso gli atti in epigrafe indicati i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:<br />
1.	Inesistenza dei provvedimenti impugnati, per carenza di attribuzione di funzioni;<br />	<br />
2.	Violazione di legge dell’ordinanza sindacale del 25 giugno 1981, per omessa notificazione al ricorrente;<br />	<br />
3.	Violazione di legge del provvedimento 3 novembre 2003, per carenza degli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo;<br />	<br />
4.	Violazione di legge del provvedimento 3 novembre 2003, perché fondato su una norma di legge non più in vigore;<br />	<br />
5.	Violazione di legge del provvedimento 3 novembre 2003, perché fondato su un precedente provvedimento non legalmente portato a conoscenza del ricorrente;<br />	<br />
6.	Violazione di legge e/o incompetenza dell’ordinanza sindacale del 25 giugno 1981, in quanto l’art. 29 della L.P. 4 giugno 1973, n. 12 attribuisce la vigilanza sull’applicazione della legge ad organi provinciali, non al Sindaco;<br />	<br />
7.	Violazione di legge e/o incompetenza, in quanto l’art. 29 della L.P. 4 giugno 1973, n. 12 non attribuisce al Sindaco il potere di ordinare l’abbandono dei locali di cui si tratta;<br />	<br />
8.	Violazione di legge e/o eccesso di potere: l’art. 25 della L.P. n. 12/1973 non era applicabile al ricorrente, in quanto l’art. 20, comma 2, della stessa legge escludeva dall’osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II le imprese con dimensioni, in termini di forza di lavoro, inferiori a 5 unità;<br />	<br />
9.	Violazione di legge e/o eccesso di potere nella forma del travisamento delle circostanze di fatto, per avere l’ordinanza del 1981 individuato i locali occupati dalla ditta Savegnago come rientranti nella previsione dell’art. 25 della L.P. n. 12/1973;<br />	<br />
10.	Violazione di legge e/o eccesso di potere, in quanto i provvedimenti impugnati non motivano, in violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché sia stata applicata la sanzione dopo lungo tempo dalla sua irrogazione e dopo che erano maturate a favore del ricorrente posizioni private di notevole vantaggio.<br />	<br />
In via istruttoria i ricorrenti hanno chiesto disporsi consulenza tecnica volta ad accertare, da un lato, sulla base dei dati a disposizione dell’INPS o presso altri uffici pubblici, il numero dei dipendenti dell’impresa Savegnago e, dall’altro lato, se i locali occupati per l’attività di falegnameria rientrano nella previsione di cui all’art. 25 della legge provinciale n. 12 del 1973.  I ricorrenti hanno chiesto, infine, che, se necessario, sia richiesto al Comune di Bolzano di depositare in giudizio tutta la documentazione in suo possesso concernente l’impresa Savegnago e l’attività di falegnameria.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Bolzano e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile e, in ogni caso, rigettato, siccome infondato.<br />
Con ordinanza n. 221/03, depositata il 16 dicembre 2003, il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare presentata dai ricorrenti in via incidentale, “<i>considerato che la nota comunale impugnata dd. 03.11.2003, prot. n. 42290 non appare avere natura provvedimentale direttamente lesiva, né pare essere atta a far ‘rivivere’ provvedimenti precedenti.”.<br />
</i>Con atto notificato alle parti l’8 gennaio 2004 sono intervenuti in giudizio <i>ad opponendum</i> i signori G. Vaccari e N. Volanti, i quali hanno chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile (per tardività), inammissibile (per mancata notificata ai controinteressati), e comunque rigettato, in quanto infondato.<br />
Con successivo atto notificato alle parti il 4 luglio 2006 gli intervenienti hanno proposto, in via incidentale, ricorso ex art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, chiedendo al Tribunale, previo annullamento dell’impugnato provvedimento negativo dell’accesso, di ordinare all’Amministrazione comunale il rilascio dei documenti richiesti dai signori G. Vaccari e N. Volanti con l’istanza del 19 giugno 2006.<br />
Con ordinanza collegiale n. 23/06, depositata il 16 agosto 2006, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha annullato il provvedimento di diniego di accesso, ordinando all’Amministrazione comunale di rilasciare ai signori Vaccari e Volanti copia dei documenti richiesti con l’istanza del 19 giugno 2006.<br />
Nei termini di rito le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive difese.<br />
All’udienza pubblica del 24 ottobre 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Vanno vagliate, dapprima, le eccezioni di rito opposte all’esame di merito del ricorso dall’Amministrazione e dagli intervenienti.<br />
1.1. Il Comune di Bolzano e gli intervenienti G. Vaccari e N. Volanti eccepiscono, anzitutto, la tardività dell’impugnazione dell’ordinanza sindacale n. 145 del 25 giugno 1981 (atto indicato in epigrafe sub 2).<br />
L’eccezione ha pregio.<br />
Va premesso, in via generale, che, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m., la notifica del ricorso deve essere effettuata entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente:<br />
1)	dalla notifica del provvedimento, nel caso di impugnazione di atti per i quali è richiesta la notifica individuale (cioè, per gli atti aventi destinatari nominativamente indicati nell’atto o, comunque, facilmente individuabili in base al suo contenuto; per gli atti recettizi e per quelli che devono essere notificati per legge);<br />	<br />
2)	dalla pubblicazione del provvedimento, per i soggetti nei confronti dei quali non sussiste l’onere di notificazione individuale (c.d. terzi interessati); sempreché la pubblicazione sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento;<br />	<br />
3)	 dalla piena conoscenza del provvedimento in qualsiasi modo acquisita dall’interessato, indipendentemente dalla notificazione o dalla pubblicazione del provvedimento (c.d. norma di chiusura).<br />	<br />
La citata ordinanza del Sindaco di Bolzano rientra, indubbiamente, tra quei provvedimenti per i quali è prevista la notificazione individuale (sia per la natura recettizia dell’atto, sia perché l’art. 29 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, nel testo vigente nel 1981, sancisce l’obbligo della notificazione dell’atto al diretto interessato).  Ed infatti, in calce all’ordinanza si legge: “<i>da notificare a: Savegnago Agostino, via Zara, n. 4, Bolzano”.</i>  <br />
Sennonché, da un lato, il ricorrente A. Savegnago ha affermato che quell’ordinanza non gli sarebbe mai stata notificata e, dall’altro,  la difesa del Comune non ha fornito la prova dell’avvenuta notificazione.<br />
Non essendo dimostrato che il Comune di Bolzano ha notificato l’ordinanza al diretto interessato, resta al Collegio da verificare, ai fini della tempestività della impugnazione, se il signor A. Savegnago abbia avuto <i>aliunde</i> “piena conoscenza” del provvedimento, giacché tale circostanza è idonea a far decorrere il termine di impugnazione, nel caso in cui non sia stata effettuata la notificazione.<br />
Ad avviso del Collegio la “norma di chiusura” della piena conoscenza trova applicazione nel caso in esame, considerato che la mancata comunicazione di un atto, anche se incide negativamente nella sfera giuridica del destinatario (in fattispecie anteriore all’entrata in vigore dell’art. 21bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.), non ne impedisce l’efficacia, se il destinatario ne sia comunque venuto a conoscenza  (cfr., <i>ex multis,</i> Consiglio di Stato, Sez. V, 7 maggio 2001, n. 2551; TAR Calabria, Reggio Calabria, 11 dicembre 1995, n. 785).  Invero, se il destinatario ha avuto comunque conoscenza del provvedimento, lo scopo al quale la norma che impone la notifica individuale è preordinata deve intendersi raggiunto.<br />
Per quanto concerne la prova della piena conoscenza va detto, anzitutto, che l’onere della prova incombe su chi eccepisce la tardività del ricorso, mediante mezzi probatori univoci e chiari, diretti ad accertare che il gravame è stato proposto dopo la scadenza del termine decadenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 13 dicembre 2005, n. 7058; Sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 550 e Sez. V, 28 maggio 2004, n. 3465). Va detto, inoltre, che la piena conoscenza dell’atto non deve essere intesa nel senso che il destinatario debba conoscere l’atto in tutti i suoi elementi, essendo sufficiente che egli sia stato reso edotto di quelli essenziali e che abbia la consapevolezza del suo effetto lesivo (cfr., da ultimo, Consiglio di stato, Sez. IV, 19 luglio 2007, n. 4072).<br />
Va aggiunto che, trattandosi di una <i>quaestio facti </i>rimessa al prudente apprezzamento del giudice, al fine di dimostrare la piena conoscenza sono utilizzabili anche le presunzioni, la cui attendibilità aumenta via via che la notifica del ricorso si allontana dalla data di adozione del provvedimento.   Nel caso specifico il signor A. Savegnago ha impugnato, nel 2003, l’ordinanza sindacale del 1981, cioè a distanza di 22 anni, affermando di avere avuto conoscenza dell’esistenza di quell’ordinanza solo attraverso la nota del Direttore dell’Ufficio Tutela dei beni ambientali del Comune di Bolzano del 3 novembre 2003, anch’essa oggetto di gravame.<br />
Sennonché, dalla documentazione acquisita dal Comune di Bolzano a seguito dell’ordinanza di questo Tribunale n. 23/2006, depositata in giudizio il 3 ottobre 2006 dalla difesa dei signori G. Vaccari e N. Volanti, risulta che:<br />
•	il 21 agosto 1981 (a distanza di due mesi dall’ordinanza che conteneva l’ordine di sospendere immediatamente qualsiasi attività di verniciatura e di abbandonare, entro due anni, i locali occupati in via Zara, n. 4) il signor A. Savegnago ha scritto al Sindaco di Bolzano, facendo presente l’assoluta “<I>URGENZA</I>” dell’assegnazione in suo favore di un terreno in zona artigianale, date le “<i><b>varie ordinanze pervenutemi</b>, <b>anche dalla Sig.ria Vs/Illustrissima…”</b></i> (cfr. doc. n. 90 degli intervenienti);<br />	<br />
•	qualche mese dopo, (il 24 novembre 1981), il signor A. Savegnago ha presentato al Comune una formale richiesta di assegnazione di terreno, “<i>per garantire la continuità della propria attività</i>”. In calce alla richiesta il richiedente ha dichiarato, per giustificare la domanda, di trovarsi di fronte a due pressanti atti dell’Autorità: “<i><b>Diffida del Sindaco</b></i> <i>e ingiunzione del pretore <b>a cessare l’attività nell’area attualmente occupata, in quanto in contrasto con le vigenti leggi sanitarie e in materia di tutela dell’ambiente</b>.” </i>(cfr. doc. n. 91 degli intervenienti);<br />	<br />
•	il 27 settembre 1983 lo stesso Savegnago ha scritto nuovamente al Sindaco per sollecitare l’assegnazione del terreno richiesto, in quanto “<i>la lavorazione (verniciatura) produce gas tossici che<b> hanno indotto l’amministrazione comunale</b> ed il Pretore di Bolzano <b>ad intimarmi la sospensione</b>” </i>(cfr. doc. n. 92 degli intervenienti);<br />	<br />
Alla luce della documentazione agli atti, dunque, sussistono sufficienti elementi per affermare che il signor Agostino Savegnago era a conoscenza sia degli elementi essenziali dell’ordinanza (autorità emanante e contenuto dell’ordinanza), sia della sua portata lesiva, già nel lontano 1981, ben prima dei sessanta giorni dalla notifica del presente ricorso.<br />
Pertanto, l’impugnazione dell’ordinanza sindacale 25 giugno 1981, n. 145 è irricevibile, perché tardiva.<br />
1.2. La difesa comunale eccepisce, inoltre, che la nota del Direttore dell’Ufficio Tutela dei beni ambientali del Comune di Bolzano del 3 novembre 2003, prot. n. 42290 (atto indicato in epigrafe sub 1) sarebbe priva di natura provvedimentale, rappresentando una mera comunicazione; pertanto, la relativa impugnazione sarebbe da considerarsi inammissibile.<br />
Anche questa eccezione ha pregio.<br />
La nota in esame, indirizzata alla Procura della Repubblica di Bolzano e trasmessa solo per conoscenza al ricorrente A. Savegnago, ha il seguente contenuto: “<i>Considerata la sentenza del TAR nr. 287/2003, che restituisce validità ed efficacia all’ordinanza del Sindaco del Comune di Bolzano 256/1981, che imponeva alla Ditta Savegnago Agostino, via Zara, 4, Bolzano la sospensione di qualsiasi attività di verniciatura, con chiusura di ogni attività di falegnameria; visto il controllo eseguito dagli Agenti di Polizia Ausiliaria in data 24.10.2003, dal quale si evince che l’attività di falegnameria della Ditta Savegnago Agostino, via Zara 4, a Bolzano, è ancora in funzione, come pure l’attività di verniciatura;  Tutto ciò premesso, si richiede un incontro congiunto con lo scrivente ufficio per la chiusura della suddetta attività.”.<br />
</i>Ebbene, con la nota citata il Direttore dell’Ufficio Tutela dei beni ambientali si è limitato a chiedere alla Procura della Repubblica un incontro per discutere, congiuntamente, sulle modalità di esecuzione dell’ordinanza del Sindaco di Bolzano del 1981 che questo Tribunale, con la sentenza n. 287/2003, ha dichiarato essere ancora valida e mai eseguita.<br />
Dunque, ad avviso del Collegio, la nota, oltretutto trasmessa al ricorrente A. Savegnago solo per conoscenza, è del tutto priva di natura provvedimentale e, quindi, priva di autonoma capacità lesiva, sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanziale.<br />
<i>Ad abundantiam, </i>osserva il Collegio che tale nota non potrebbe considerarsi neppure un atto ad effetti confermativi della precedente ordinanza sindacale del 25 giugno 1981, posto che tale atto presuppone, comunque, una nuova valutazione degli elementi di fatto e di diritto considerati in precedenza, ipotesi che non si ravvisa nel caso specifico.  Tutt’al più la nota impugnata può considerarsi un atto meramente esecutivo dell’ordinanza sindacale del 1981, come tale non idoneo a riaprire i termini di impugnazione di quell’ordinanza, divenuta inoppugnabile.<br />
Pertanto, l’impugnazione della nota del Direttore dell’Ufficio Tutela dei beni ambientali è inammissibile.  <br />
In conclusione, assorbita ogni altra eccezione e censura, il ricorso va dichiarato in parte irricevibile, per tardività e, in parte inammissibile.<br />
Le spese di giudizio sono liquidate, secondo soccombenza, dal seguente dispositivo; nulla per le spese nei riguardi della signora Liliana Savegnago, non costituita.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa &#8211; Sezione Autonoma di Bolzano &#8211; disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:<br />
•	dichiara <b>irricevibile</b>, per tardività,<b> </b>l’impugnazione dell’ordinanza sindacale del 25 giugno 1981, n. 145 (prot. n. 21932);<br />	<br />
•	dichiara <b>inammissibile </b>l’impugnazione della nota del Direttore dell’Ufficio Tutela dei beni ambientali del Comune di Bolzano 3 novembre 2003, prot. n. 42290.<br />	<br />
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila/00) in favore dei signori Vaccari Giorgio e Volanti Nadia, in via solidale, e in Euro 2.000,00 (duemila/00) in favore del Comune di Bolzano, oltre IVA e CAP, in entrambi i casi.  Nulla per le spese della signora Liliana Savegnago, non costituita.    <br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-28-11-2007-n-348/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2007 n.348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2007 n.349</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-28-11-2007-n-349/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-28-11-2007-n-349/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2007 n.349</a></p>
<p>Pres. M. Rossi Dordi; Est. L. Pantozzi Lerjefors DISTILLERIE FRATELLI C. S.p.a. (avv.ti N. Tonolli e W. Wielander) c. AGENZIA DELLE DOGANE – Direzione Regionale per il Trentino Alto Adige, (Avv. Dist. dello Stato) 1. Giurisdizione e competenza – Revoca agevolazione d’accisa &#8211; Giurisdizione – E’ del giudice tributario. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-28-11-2007-n-349/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2007 n.349</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Rossi Dordi; Est. L. Pantozzi Lerjefors<br /> DISTILLERIE FRATELLI C. S.p.a. (avv.ti N. Tonolli e W. Wielander) c. AGENZIA<br /> DELLE DOGANE – Direzione Regionale per il Trentino Alto Adige, (Avv. Dist. dello<br /> Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Revoca agevolazione d’accisa &#8211; Giurisdizione – E’ del giudice tributario.</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Difetto di giurisdizione – Translatio iudici e conservazione degli effetti della domanda – A seguito di Corte costituzionale 12.3.2007 n. 77 – Si verifica.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo sostituito dal comma 2 dell’art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), la controversia concernente la revoca di un’agevolazione d’accisa (cioè di un’imposta sulla produzione e il consumo dei beni indicati nel citati D. Lgs. n. 504 del 1995) rientra nelle controversie devolute alla giurisdizione speciale delle Commissioni tributarie, la quale non soffre deroghe correlate alla natura del tributo o alla tipologia dell’atto impugnato. (1).</p>
<p>2. A seguito dell’orientamento espresso da Corte Costituzionale nella sentenza 12 marzo 2007, n. 77 nel dichiarare l’incostituzionalità, in parte qua, dell’art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la declaratoria del difetto di giurisdizione del T.A.R. a conoscere della controversia, per essere fornito di giurisdizione il giudice tributario, determina la conservazione degli effetti della domanda originaria nel processo riassunto.</p>
<p></b>_______________________________<br />
(1)<i> Nulla in termini in questa Rivista.<br />Il Collegio osserva che “l’accisa rientra nella categoria dei tributi doganali e la giurisdizione tributaria, in base alla citata riforma, comprende tutte le questioni attinenti all’esistenza e all’entità dell’obbligazione tributaria, involgendo ogni aspetto del rapporto d’imposta (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 11 marzo 2004, n. 2839; TAR Puglia, Lecce, 24 agosto 2005, n. 4125 e TRGA Bolzano, 27 aprile 2006, n. 188).”; aggiunge “che l’elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario di cui all’art. 19, comma 1, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 comprende anche “il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari” (cfr. lettera h).”</i> (A Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa<br />
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
costituito dai magistrati:Marina ROSSI DORDI		&#8211; Presidente<br />	<br />
Hans ZELGER			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Margit FALK EBNER		&#8211; Consigliere <br />	<br />
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS	&#8211; Consigliere relatore</p>
<p>ha pronunziato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso iscritto al n.<b> 215 </b>del registro ricorsi<b> 2006</p>
<p>presentato da</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
DISTILLERIE FRATELLI C. S.p.a., </b>in persona del legale rappresentante<b>, </b>rappresentata e difesa dagli avv.ti Nadia Tonolli e Wolfgang Wielander, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bolzano, via della Rena n. 14, giusta delega a margine del ricorso;        &#8211; <b>ricorrente –<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
AGENZIA DELLE DOGANE – DIREZIONE REGIONALE PER IL TRENTINO ALTO ADIGE, </b>in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, in Largo Porta Nuova n. 9, presso la quale, pure per legge, è domiciliata;                                                    	                                                                     		    <b>&#8211; resistente –</p>
<p>per l&#8217;annullamento</b><br />
1) del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane, Direzione Regionale per il Trentino Alto Adige, Ufficio Applicazione Tributi, prot. n. 14803 del 31.07.2006, concernente la revoca del beneficio dell’esonero dall’obbligo di prestare cauzione per l’esercizio del deposito fiscale;<br />
2) della comunicazione dell’Agenzia delle Dogane di Trento, prot. n. A-18629, dell’11.08.2006.</p>
<p>Visto il ricorso depositato in segreteria il 12.09.2006 con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane dd. 13.09.2006;<br />
Vista l&#8217;ordinanza di questo Tribunale n. 136/06, dd. 26.09.2006, con la quale è stata cautelarmente sospesa l&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati; Vista la memoria prodotta;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 07.11.2007 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. W. Wielander per la ricorrente e l’avv. dello Stato G. Denicolò per l’Agenzia delle Dogane &#8211; Direzione Regionale per il Trentino Alto Adige;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sono oggetto di impugnazione il provvedimento con il quale il Direttore regionale dell’Agenzia delle Dogane ha confermato la revoca del beneficio dell’esonero dall’obbligo di prestare cauzione per l’esercizio del deposito fiscale delle Distillerie F.lli Cipriani S.p.a e la nota del Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Trento, con la quale è stato comunicato alla ditta ricorrente l’importo dovuto a titolo di cauzione per il deposito fiscale. <br />
A fondamento del gravame proposto la ricorrente non deduce specifici motivi di impugnazione, limitandosi a contestare la mancanza dei presupposti legittimanti la revoca dell’esonero dall’obbligo di prestare cauzione per l’esercizio del deposito fiscale.<br />
Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale per il Trentino Alto Adige e ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.<br />
Con ordinanza n. 136/06, depositata il 26 settembre 2006, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, presentata dalla ricorrente in via incidentale, e ha disposto la sospensione degli atti impugnati, in ragione della gravità ed irreparabilità del pregiudizio lamentato.<br />
All’udienza pubblica del 7 novembre 2007 il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, rilevabile d’ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del processo amministrativo, ai sensi dell’art. 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dell’art. 37 c.p.c. (cfr., <i>ex multis,</i> Consiglio di Stato, Sez. V, 16 dicembre 2004, n. 8083; Sez. VI, 10 aprile 2002, n. 1939 e TRGA Bolzano 29 maggio 2006, n. 245).<br />
La controversia in esame ha per oggetto la revoca del beneficio dell’obbligo di prestare cauzione per l’esercizio del deposito fiscale previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (“Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”).<br />
Rileva il Collegio che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo sostituito dal comma 2 dell’art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), “<i>appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.  Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.”.</i><br />
Ad avviso del Collegio la controversia concernente la revoca di un’agevolazione d’accisa (cioè di un’imposta sulla produzione<i> </i>e il consumo dei beni indicati nel citati D. Lgs. n. 504 del 1995) rientra nelle controversie devolute al giudice tributario per effetto della disposizione citata. <br />
Invero, l’accisa rientra nella categoria dei tributi doganali e la giurisdizione tributaria, in base alla citata riforma, comprende tutte le questioni attinenti all’esistenza e all’entità dell’obbligazione tributaria, involgendo ogni aspetto del rapporto d’imposta (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 11 marzo 2004, n. 2839; TAR Puglia, Lecce, 24 agosto 2005, n. 4125 e TRGA Bolzano, 27 aprile 2006, n. 188).<br />
Va aggiunto che l’elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario di cui all’art. 19, comma 1, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 comprende anche “<i>il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari” </i>(cfr. lettera h).<br />
Dunque, alla luce delle disposizioni citate, la giurisdizione speciale delle Commissioni tributarie non soffre deroghe correlate alla natura del tributo o alla tipologia dell’atto impugnato.<br />
La circostanza che il provvedimento impugnato indichi, in calce, erroneamente, il Giudice amministrativo quale organo giurisdizionale cui poter proporre ricorso avverso il provvedimento, non può esplicare alcun effetto giuridico sulle anzidette regole di riparto della giurisdizione, potendo, tutt’al più, costituire errore scusabile ai fini di un’eventuale rimessione in termini (cfr. TRGA Bolzano, 29 maggio 2006, n. 245; 13 dicembre 2004, n. 534; 30 gennaio 2003, n. 27 e 12 febbraio 2003, n. 50). <br />
In conclusione va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale a conoscere del presente giudizio, fatta salva, nei limiti, la conservazione degli effetti della domanda originaria nel processo riassunto, secondo l’orientamento espresso di recente dalla Corte Costituzionale nella sentenza 12 marzo 2007, n. 77 nel dichiarare l’incostituzionalità, in parte qua, dell’art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.  Il contributo unificato rimane a carico della parte ricorrente.  </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa &#8211; Sezione Autonoma di Bolzano &#8211; disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso <b>inammissibile, </b>per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate.<br />
Contributo unificato a carico della parte ricorrente.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 7 novembre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-28-11-2007-n-349/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2007 n.349</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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