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	<title>28/10/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/10/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2020 n.4891</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-28-10-2020-n-4891/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-28-10-2020-n-4891/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2020 n.4891</a></p>
<p>Paolo Corciulo, Presidente Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore PARTI: Antonio A., Letizio G., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alfredo Antonio Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Casoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonietta Rubino, con domicilio digitale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-28-10-2020-n-4891/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2020 n.4891</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-28-10-2020-n-4891/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2020 n.4891</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Paolo Corciulo, Presidente Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore PARTI: Antonio A., Letizio G., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alfredo Antonio Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Casoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonietta Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</span></p>
<hr />
<p>Enti locali : le conseguenze della dichiarazione di dissesto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Enti locali &#8211; dichiarazione di dissesto &#8211; conseguenze ex art. 248 del T.U.E.L.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Ai sensi dell&#8217;art. 248 del T.U.E.L., dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all&#8217;approvazione del rendiconto di cui all&#8217;art. 256 T.U.E.L non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell&#8217;ente per i debiti che rientrano nella competenza dell&#8217;organo straordinario di liquidazione. Ciò in quanto la procedura di liquidazione è dominata dal principio della par condicio dei creditori e la tutela della concorsualità  comporta, in linea generale, l&#8217;inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 28/10/2020<br /> <strong>N. 04891/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02643/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 2643 del 2019, proposto da<br /> Antonio Alfiero, Letizio Galdi, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alfredo Antonio Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Casoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonietta Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;ottemperanza</em></strong><br /> della sentenza n. 3337/2013, emessa dal Giudice di Pace di Casoria nel giudizio n. 4265/2013 R.G., depositata in data 27 novembre 2013.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Casoria;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2020 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO</p>
<p> Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente agisce per l&#8217;esecuzione della sentenza n. 3337/2013, emessa dal Giudice di Pace di Casoria con cui il Comune è stato condannato al pagamento, in favore dell&#8217;avv. Antonio Alfiero, della somma di € 2.220,00#, oltre interessi compensativi al tasso del 3% annuo, con attribuzione all&#8217;avv. Letizio Galdi, dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio, liquidate nella misura di € 150,00# per spese ed € 1.150,00# per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 12,50%, nonchè accessori previdenziali ed I.V.A., quest&#8217;ultima se documentata e non detraibile.<br /> Il Comune di Casoria si è costituito e ha rappresentato che il Consiglio Comunale di Casoria, giusta delibera n. 22 del 05.08.2020, ha dichiarato il dissesto finanziario dell&#8217;Ente. Il difensore, dunque, ha richiamato l&#8217;art. 248 TUEL co. 2 che stabilisce che: &#8220;<em>Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all&#8217;approvazione del rendiconto di cui all&#8217;articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell&#8217;ente per i debiti che rientrano nella competenza dell&#8217;organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l&#8217;opposizione giudiziale da parte dell&#8217;ente, o la stessa benchè proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d&#8217;ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell&#8217;importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese</em>&#8221; e ha quindi chiesto la declaratoria di inammissibilità  del ricorso.<br /> All&#8217;odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> Occorre premettere che l&#8217;art. 248 TUEL è applicabile in via analogica anche ai giudizi di ottemperanza, al fine di realizzare la c.d. cristallizzazione dei debiti a tutela della <em>par condicio creditorum</em>.<br /> Infatti, come ha in plurime occasioni ritenuto la giurisprudenza, il divieto di azioni esecutive individuali nei confronti del Comune in stato di dissesto va esteso a tutte le azioni aventi il medesimo contenuto, tra le quali il giudizio di ottemperanza rivolto all&#8217;esecuzione di una sentenza, o atto equiparato, del G.O. di condanna al pagamento di una somma di denaro ( cfr. ex multis; Cons. Stato, sez.V, 27 giugno 2018, n. 3949, da ultimo, cfr. anche T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 24 giugno 2020, n. 2612).<br /> Il giudizio di ottemperanza nei confronti degli Enti dissestati è peraltro ammissibile solo quando il giudicato da ottemperare necessita di ulteriore attività  giurisdizionale a carattere cognitivo (in genere, ai fini della determinazione del quantum da inserire nella massa passiva formata dall&#8217;organo straordinario di liquidazione), non anche quando l&#8217;importo dovuto dall&#8217;amministrazione sia stato definitivamente quantificato e non occorre altra attività  che quella del materiale adempimento, che deve avvenire nella sede propria della procedura concorsuale (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 11/02/2019, n.1768).<br /> Pertanto, ai sensi dell&#8217;art. 248 del T.U.E.L., dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all&#8217;approvazione del rendiconto di cui all&#8217;art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell&#8217;ente per i debiti che rientrano nella competenza dell&#8217;organo straordinario di liquidazione. Ciò in quanto la suddetta procedura di liquidazione è dominata dal principio della par condicio dei creditori e la tutela della concorsualità  comporta, in linea generale, l&#8217;inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 11/01/2019, n.171 v. inoltre T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 04/03/2019, n.1172).<br /> In tale quadro, essendosi il titolo ottemperando formato in data antecedente alla dichiarazione di dissesto e considerato che dopo la proposizione del ricorso in esame, il Comune di Casoria ha dichiarato il dissesto finanziario, deve ritenersi che il credito per il quale parte ricorrente agisce rientri nella sfera di applicazione dell&#8217;art. 248 comma 2 citato e che il giudizio debba essere dichiarato estinto. (cfr. Tar Napoli, sez. II, 25/09/2020, n. 4034)<br /> Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi, in ragione della specificità  della disciplina applicata e della sua finalità , volta a promuovere il risanamento dell&#8217;Ente.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l&#8217;estinzione del giudizio.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Paolo Corciulo, Presidente<br /> Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore<br /> Antonella Lariccia, Primo Referendario</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-28-10-2020-n-4891/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2020 n.4891</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2020 n.6609</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-28-10-2020-n-6609/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-28-10-2020-n-6609/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2020 n.6609</a></p>
<p>Raffaele Greco, Presidente, Italo Volpe, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Bruno Buozzi, n. 87, contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-28-10-2020-n-6609/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2020 n.6609</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-28-10-2020-n-6609/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2020 n.6609</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Raffaele Greco, Presidente, Italo Volpe, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Bruno Buozzi, n. 87, contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12)</span></p>
<hr />
<p>Sulla portata e limiti del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Costituzione Italiana &#8211; principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) &#8211; operatività  e limiti.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il principio di uguaglianza non può significare assoluta e indiscriminata parità  di trattamento anche per situazioni diverse: detto principio, piuttosto, come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, va pur sempre coniugato alla luce del principio di ragionevolezza, che di suo impone di trattare in modo uguale situazioni pari e in modo diverso situazioni differenti tra loro.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/10/2020<br /> <strong>N. 06609/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08859/2010 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 8859 del 2010, proposto dal signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Bruno Buozzi, n. 87,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Ministero della difesa, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12,<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> del signor-OMISSIS-, non costituito in giudizio,<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del T.A.R. del Lazio &#8211; Roma, Sezione i <em>bis, </em>n. -OMISSIS-, resa tra le parti, in tema di esclusione da concorso per Sottotenente.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 settembre 2020, il Cons. Italo Volpe;<br /> Nessuno essendo personalmente comparso per le parti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Col ricorso in epigrafe la persona fisica ivi pure indicata ha impugnato la sentenza del Tar per il Lazio, Roma, n. -OMISSIS-, pubblicata il 15 settembre 2009, che &#8211; con l&#8217;onere delle spese &#8211; le ha respinto l&#8217;originario ricorso teso all&#8217;annullamento del decreto direttoriale del Ministero della difesa (di seguito &#8220;Ministero&#8221;) del -OMISSIS-) nella parte in cui, fissando i requisiti di età  dei concorrenti (ai concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di centoundici Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell&#8217;Esercito, di quattordici Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell&#8217;Arma dei trasporti e dei materiali dell&#8217;Esercito e di quattordici Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell&#8217;Esercito), ne ha di fatto escluso la sua partecipazione.<br /> 2. Motivando, la sentenza di primo grado ha in sostanza affermato che:<br /> &#8211; lo stesso ricorrente aveva introduttivamente riconosciuto &#8220;<em>che l&#8217;atto impugnato è coerente con quanto previsto &#8211; &#8220;in parte qua&#8221; &#8211; dall&#8217;art. 5 del d.lg. n. 490/97 e s.m.i.</em>&#8220;;<br /> &#8211; questa disposizione, &#8220;<em>anche se rapportata a quella di cui all&#8217;art. 23 del d.lg. n. 215/2001 (che consente di partecipare ai concorsi per ufficiali in ferma prefissata &#8211; cosa ben diversa dallo s.p.e. &#8211; a tutti i cittadini italiani che non abbiano superato 38° anno di età ), non contrasta con alcun principio di rango costituzionale</em>&#8220;;<br /> &#8211; la lamentata disparità  di trattamento (tra gli aspiranti a procedure selettive del genere in questione avendo il grado di Maresciallo, proprio del ricorrente, e quelli che invece appartenevano al ruolo degli ufficiali &#8220;di completamento&#8221;, di ciò vertendosi nei fatti) era &#8220;<em>sufficientemente giustificata</em>&#8221; in quanto:<br /> &#8212; &#8220;<em>gli ufficiali delle &#8220;forze di completamento&#8221; concorrono a formare una categoria maggiormente qualificata (e, comunque, diversa) rispetto a quella dei sottufficiali</em>&#8220;;<br /> &#8212; &#8220;<em>pertanto, l&#8217;omologazione</em> (&#038;)Â <em>tra i due gruppi di militari risulta</em> (&#038;)Â <em>arbitraria</em>&#8220;;<br /> &#8212; &#8220;<em>in ogni caso, non appare affatto illogico che il legislatore &#8211; con una norma (assolutamente non inusuale nel nostro ordinamento) di tipo &#8220;premiale&#8221; (volta, appunto, a favorirne l&#8217;accesso allo s.p.e.) &#8211; abbia inteso valorizzare la professionalità  acquisita da soggetti che sono giÃ  stati impiegati (in posizione, lo si ripete, di particolare responsabilità ) per specifiche e mirate esigenze di Forza Armata. (E che devono, quindi, ritenersi in possesso di una preparazione e di un&#8217;esperienza superiore in confronto a quella maturata da individui appartenenti ad altre categorie di militari)</em>&#8220;;<br /> &#8211; perciò:<br /> &#8212; &#8220;<em>il principio di uguaglianza può dirsi realmente violato solo qualora la legge, diversamente da quel che si riscontra nel caso di specie (caratterizzato dalla compresenza di professionalità  assai difformi tra loro) tratti in modo diverso situazioni identiche: o, in modo identico, situazioni diverse</em>&#8220;;<br /> &#8212; quanto detto &#8220;<em>vale pure, &#8220;mutatis mutandis&#8221;, a giustificare la diversa regolamentazione legislativa (che trae, anch&#8217;essa, ragion d&#8217;essere da esigenze di carattere obiettivo) di selezioni relative ad altri Corpi militari: o, addirittura, ad altre amministrazioni dello Stato</em>&#8220;.<br /> 3. L&#8217;appello, premesso che il ricorrente sarebbe soggettivamente rientrato tra coloro per i quali avrebbe trovato applicazione il previsto limite massimo dei 34 anni di età  ma che, anagraficamente, lo stesso ne aveva ormai 38 alla data di pubblicazione del bando, è impostato secondo i seguenti temi censori:<br /> <em>a</em>) l&#8217;art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 490/1997 (e, in coerenza, l&#8217;art. 2, co. 2, del censurato bando di concorso) consente ai sottoufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli dell&#8217;Esercito di partecipare ai concorsi per Ufficiali dei ruoli speciali purchè, alla scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda, non abbiano compiuto 34 anni di età . Lo stesso articolo, perà², al co. 1, lett. <em>a-bis</em>) e <em>a-ter</em>), consente agli Ufficiali in ferma prefissata e agli Ufficiali inferiori di complemento l&#8217;accesso ai medesimi concorsi fino ai 40 anni di età . Questa disparità  di trattamento non ha perà² giustificazione logica, specie alla luce dell&#8217;art. 23 del d.lgs. n. 215/2001 che consente di partecipare al concorso per Ufficiali in ferma prefissata a &#8220;<em>tutti i cittadini italiani che</em> (&#038;)Â <em>non abbiano superato il 38° anno di età </em>&#8220;.<br /> E&#8217; evidente l&#8217;irragionevolezza di questa disparità  di trattamento, prevedendosi requisiti di partecipazione pìù favorevoli per quanti non vantano alcuna esperienza professionale rispetto a coloro che, invece, giÃ  prestano servizio nella stessa Amministrazione che ha bandito il concorso.<br /> Non v&#8217;è apprezzabile interesse alla fissazione di un diverso limite d&#8217;età  previsto per i cittadini che abbiano vinto il concorso per Ufficiali in ferma prefissata e completato almeno un anno di servizio rispetto a quello imposto ai Sottoufficiali marescialli giÃ  in servizio. Anzi il pubblico interesse imporrebbe che le procedure selettive reclutassero i migliori e i pìù meritevoli. Da questo punto di vista, allora, il militare con maggiore anzianità  di servizio vanta, presuntivamente, una maggiore specifica esperienza professionale ed è pìù meritevole a concorrere alla categoria superiore.<br /> La disposizione censurata inoltre contrasta col principio di cui all&#8217;art. 3, co. 6, della l. n. 127/1997 che, in deroga al generale divieto di apposizione di limiti di età  alla partecipazione a pubblici concorsi, ne ammette la previsione laddove ricorrano specifiche esigenze &#8220;<em>connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità  dell&#8217;amministrazione</em>&#8220;. Nella specie, le diverse categorie di concorrenti confluiscono, dopo la selezione in discorso, in una medesima posizione lavorativa, che perciò deve sottostare ad un unitario requisito di età .<br /> Non si comprende perchè il pìù basso limite di età  di 34 anni (previsto per i sottoufficiali marescialli che aspirino al grado di Ufficiale in servizio permanente), rispetto al limite di 40 anni (previsto per i cittadini che abbiano conseguito la nomina di Ufficiali in ferma prefissata e successivamente intendano transitare al medesimo servizio permanente), garantirebbe la selezione del migliore;<br /> <em>b</em>) la disposizione censurata è altresì¬ illegittima nella parte in cui prevede diversi limiti di età  per gli Ufficiali precari (in ferma prefissata e inferiori di complemento) e i Sottoufficiali in servizio permanente appartenenti al ruolo dei marescialli dell&#8217;Esercito (rispettivamente, 40 e 34 anni);<br /> <em>c</em>) l&#8217;illegittimità  segnalata viene in rilievo anche sotto un ulteriore aspetto.<br /> Per i militari delle altre Forze Armate, di grado equivalente a quello ricoperto dai marescialli nell&#8217;Esercito e che aspirano ad accedere alla categoria superiore, sono previsti diversi e pìù favorevoli requisiti di età .<br /> Per l&#8217;art. 7 del d.lgs. n. 298/2000 i marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli in servizio permanente dell&#8217;Arma dei Carabinieri possono partecipare al concorso per Ufficiali se, alla data indicata nel bando, non hanno superato i 40 anni di età . L&#8217;art. 3, co. 2, del regolamento ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, nel fissare i requisiti di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, non prevede alcun limite massimo di età  per gli ispettori che intendano partecipare ai concorsi per funzionari. E gli ispettori della Polizia di Stato, nella loro organizzazione, corrispondono ai marescialli nell&#8217;Esercito e, rispettivamente, i funzionari corrispondono agli ufficiali.<br /> 4. Il Ministero, costituitosi, con memoria del 28 ottobre 2010 ha partitamente replicato alle deduzioni dell&#8217;appellante.<br /> 5. Con ordinanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, è stata respinta la domanda cautelare di sospensione dell&#8217;esecutività  della sentenza impugnata in quanto &#8220;<em>il gravame non pare assistito dalle condizioni per affermare il possibile accoglimento nella fase di merito, dovendosi rilevare l&#8217;insussistenza della dedotta incostituzionalità  per disparità  di trattamento (art. 3 Cost.) per il pìù favorevole limite di età  stabilito per l&#8217;ammissione al concorso de quo dell&#8217;ufficiale in ferma prefissata (art. 2, lett. b), punto 2.1 del bando) considerata la non omogeneità , sotto vari profili, della condizione di quest&#8217;ultimo, rispetto a quella di maresciallo dell&#8217;Esercito a cui appartiene l&#8217;appellante</em>&#8220;.<br /> 6. La causa quindi, chiamata alla pubblica udienza di discussione del 15 settembre 2020, è stata ivi trattenuta in decisione.<br /> 7. L&#8217;appello è infondato e va pertanto respinto.<br /> 7.1. Quanto alla lamentata illegittimità  della disposizione del bando di concorso relativa ai limiti di età , va osservato che, al contrario, essa appare legittima giacchè applicazione della normativa in materia di reclutamento di ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate (art. 5 del d.lgs. n. 490/1997).<br /> Non pare conferente, inoltre, la denunciata presunta violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione. Invero (come sottolineato nella decisione impugnata, secondo consolidato orientamento della Corte costituzionale) il principio di uguaglianza non può significare assoluta e indiscriminata parità  di trattamento anche per situazioni diverse, come nella fattispecie.<br /> Detto principio, piuttosto, come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, va pur sempre coniugato alla luce del principio di ragionevolezza, che di suo impone di trattare in modo uguale situazioni pari e in modo diverso situazioni differenti tra loro.<br /> Nello specifico, il presunto diverso trattamento giuridico tra gli appartenenti alla categoria del ruolo dei marescialli e quella degli ufficiali delle forze di completamento (che, tra l&#8217;altro, come segnalato dalla difesa erariale, sono state erroneamente indicate nel ricorso come &#8220;<em>di complemento</em>&#8220;) si giustifica con la maggiore professionalità  acquisita dagli appartenenti alla seconda categoria, in quanto gli stessi abbiano in concreto soddisfatto &#8220;<em>le specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate</em>&#8220;, ai sensi dell&#8217;art. 21, co. 2, del d.lgs. n. 215/2001, avendo aderito ai prescritti richiami in servizio.<br /> La normativa in questione e    armonica rispetto a quanto prescritto dall&#8217;art. 3, co. 6, della l. n. 127/1997, secondo il quale la partecipazione a pubblici concorsi non e    soggetta a limiti di età  &#8220;<em>salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita    dell&#8217;amministrazione</em>&#8220;.<br /> Tra l&#8217;altro questa disposizione giustifica la diversità  di requisiti richiesti per accedere alle selezioni volte al reclutamento di personale appartenente ad altri corpi militari (es., Carabinieri) o alle dipendenze di altre amministrazioni (es., Polizia di Stato), richiamato nel ricorso.<br /> Da ultimo, non è condivisibile la presunta violazione del diritto al lavoro, costituzionalmente garantito, in quanto, nel caso in esame, non si e    impedito illegittimamente all&#8217;interessato di poter accedere e svolgere un lavoro (posto che, in verità , l&#8217;appellante e    giÃ  da tempo inserito nelle Forze armate e in servizio permanente dell&#8217;Esercito).<br /> 8. In considerazione della peculiarità  della vicenda esaminata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  delle persone fisiche appellante ed intimata, nonchè di ogni altro dato ed informazione comunque idonei ad individuarle, ivi compresi gli estremi della sentenza impugnata.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Raffaele Greco, Presidente<br /> Italo Volpe, Consigliere, Estensore<br /> Giovanni Sabbato, Consigliere<br /> Cecilia Altavista, Consigliere<br /> Francesco Guarracino, Consigliere</div>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2020 n.2251</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-28-10-2020-n-2251/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-28-10-2020-n-2251/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2020 n.2251</a></p>
<p>Calogero Ferlisi, Presidente, Luca Girardi, Referendario, Estensore PARTI: Angela R., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Mangano, Riccardo Mangano, contro Regione Sicilia &#8211; Assessorato della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6; Presidente Regione Siciliana</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-28-10-2020-n-2251/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2020 n.2251</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-28-10-2020-n-2251/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2020 n.2251</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Calogero Ferlisi, Presidente, Luca Girardi, Referendario, Estensore PARTI:  Angela R., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Mangano, Riccardo Mangano,  contro Regione Sicilia &#8211; Assessorato della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6; Presidente Regione Siciliana non costituito in giudizio; Arnas &#8211; Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione Civico-Di Cristina-Benfratelli di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimiliano Marinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Calogero T. non costituito in giudizio;</span></p>
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<p>La giurisdizione ordinaria ed esclusiva nelle procedure di stabilizzazione del personale precario</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Pubblico impiego &#8211;  giurisdizione &#8211; riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni  &#8211; procedure di stabilizzazione del personale precario ex art. art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017 &#8211; procedure di verifica dei requisiti &#8211; giurisdizione &#8211; GO &#8211; sussiste- procedure concorsuali &#8211; GA &#8211; sussiste</div>
<p></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la sola cognizione delle controversie relativa alle procedure di stabilizzazione del personale precario espletate ai sensi dell&#8217;art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017, non venendo in rilievo valutazioni comparative di natura concorsuale, ma la mera verifica, di carattere oggettivo e vincolato, del possesso dei requisiti di accesso predeterminati.</em><br /> <em>Viceversa, per quanto riguarda le procedure di cui al secondo comma dell&#8217;art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017 si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di una procedura avente ad oggetto una vera e propria selezione, aperta anche all&#8217;esterno, per un numero di posti inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti, la quale è rivolta al personale che non ha giÃ  superato prove concorsuali.</em><br /> </div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/10/2020<br /> <strong>N. 02251/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00491/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 491 del 2019, proposto da Angela Raciti, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Mangano, Riccardo Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Mangano in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Sicilia &#8211; Assessorato della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;<br /> Presidente Regione Siciliana non costituito in giudizio;<br /> Arnas &#8211; Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione Civico-Di Cristina-Benfratelli di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimiliano Marinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Calogero Taormina non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della delibera n. 16 del 21 dicembre 2018 dell&#8217;Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione &#8211; Civico Di Cristina Benfratelli, avente ad oggetto &#8220;Ammissione ed esclusione dei candidati alla procedura di cui all&#8217;Avviso Pubblico finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale del Comparto e della Dirigenza del S.S.N. in possesso dei requisiti di cui all&#8217;art. 20, comma 2 del D.Lgs. 75/2017&#8243;, nonchè degli allegati n. 1 «elenco ammessi comma 2 dirigenza &#8211; dirigenti sanitari non medici &#8211; psicologo&#8221;; e n. 3 &#8220;elenco esclusi comma 2 dirigenza &#8211; dirigenti sanitari non medici &#8211; profilo psicologo», nella parte in cui la dott.ssa Raciti non è inserita nell&#8217;elenco degli ammessi ed è inserita nell&#8217;elenco degli esclusi;<br /> &#8211; della nota dell&#8217;Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione &#8211; Civico Di Cristina Benfratelli, trasmessa a mezzo pec in data 8 febbraio 2019, a firma del direttore UOC Risorse Umane ARNAS CIVICO PALERMO, avv. M.L. Curti, avente ad oggetto &#8220;Riscontro istanza accesso atti dott.ssa Angela Raciti&#8221;;<br /> &#8211; della nota dell&#8217;Assessorato Regionale della Salute &#8211; Dipartimento per la Pianificazione Strategica prot./Serv. 1/n. 42238 del 31/05/2018;<br /> &#8211; ove occorra e per quanto di ragione, di ogni (eventuale) verbale, non reso noto, relativo alla esclusione della dott.ssa Angela Raciti dalla procedura di cui all&#8217;Avviso Pubblico finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale del Comparto e della Dirigenza del S.S.N. in possesso dei requisiti di cui all&#8217;art. 20, comma 2 del D.Lgs. 75/2017.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia &#8211; Assessorato della Salute e di Arnas &#8211; Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione Civico-Di Cristina-Benfratelli di Palermo;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2020 il dott. Luca Girardi;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con ricorso ritualmente presentato, l&#8217;odierna ricorrente chiede l&#8217;annullamento della deliberazione n. 16 del 21 dicembre 2018 dell&#8217;ARNAS Civico, avente ad oggetto <em>&#8220;ammissione ed esclusione dei candidati alla procedura di cui all&#8217;Avviso Pubblico finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale del Comparto e della Dirigenza del S.S.N. in possesso dei requisiti di cui all&#8217;art. 20, comma 2 del D.Lgs n. 75/2017&#8221;</em> nonchè degli elenchi allegati, nella parte in cui la medesima ricorrente non è stata inserita tra gli ammessi. Viene contestualmente impugnata la direttiva prot. Serv.1/42238 del 31 maggio 2018, indirizzata alle Aziende e agli Enti del S.S.R., recante chiarimenti su taluni aspetti delle procedure di stabilizzazione del personale precario.<br /> In particolare, con la deliberazione n. 16 del 21 dicembre 2018, l&#8217;Azienda ha disposto l&#8217;esclusione della dott.ssa Raciti dalla procedura per assenza del requisito previsto dall&#8217;art. 20, comma 2, lett. b) del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, fornendo successivamente chiarimenti pìù puntuali. Nella specie, è dato leggere nella nota dell&#8217;8 febbraio 2019 dell&#8217;ARNAS che la ricorrente è stata esclusa non avendo: <em>&#8220;maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l&#8217;amministrazione che bandisce il concorso e/o anche presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale per il personale medico, &quot;dirigenziale e no&quot; tecnico-professionale ed infermieristico (comma 11 arti 20, d.lgs. 75/17)&quot;</em> precisando che la valutazione del requisito dei tre anni, in applicazione dei dettami di cui alla riforma Madia, Legge 7 agosto 2015, n. 124, va fatta al 31 dicembre 2017, con ciò riscontrando l&#8217;assenza del requisito in quanto il periodo di servizio prestato a tale data sarebbe solo di 1 anno e otto mesi.<br /> A fondamento del ricorso sono stati dedotti due motivi incentrati principalmente sulla violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 75/2017, art. 20 (commi 2 e 9) e violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 3 l. n. 241/1990 per difetto o carenza di motivazione e di istruttoria.<br /> In particolare, la ricorrente chiarisce di essere regolarmente in possesso del requisito che la deliberazione impugnata ritiene insussistente, in quanto al periodo di lavoro svolto nell&#8217;ambito di un regolare contratto di collaborazione coordinata e continuativa, svolto presso l&#8217;Azienda resistente, andrebbe sommato un rapporto con borsa di studio intercorso con l&#8217;Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania dal 15 settembre 2011 al 14 luglio 2015 (Azienda Garibaldi).<br /> Risultano costituite le Amministrazioni intimate le quali hanno prodotto memorie a difesa.<br /> Con ordinanza cautelare n. 407/2019, questo Tribunale ha rigettato l&#8217;istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati per insussistenza di sufficiente fumus in quanto <em>&#8220;anche se l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di borsista comporta l&#8217;esecuzione di prestazioni assimilabili a quelle di un lavoratore, queste prestazioni, per la prevalente natura di apprendimento dell&#8217;attività  svolta, non possono configurarsi come prestazioni lavorative perchè la causa del loro svolgimento è ben diversa da quella che caratterizza il rapporto di lavoro, l&#8217;erogazione in favore del borsista di un&#8217;indennità  economica non costituisce un corrispettivo per l&#8217;attività  prestata ma ha solo la funzione di garantirgli un sostentamento per il periodo in cui svolge l&#8217;attività  borsistica&#8221;</em> (cfr. in tal senso Cons. di Stato , sez. III , 19/01/2012 , n. 251; sez. VI, n. 5432 del 31 ottobre 2008 e n. 5910 del 20 ottobre 2005).<br /> A seguito di appello cautelare, il CGA con ordinanza n. 428/2019 ha riformato il suddetto provvedimento interinale avendo ritenuto che <em>&#8220;le argomentazioni di parte appellante non sembrano superare le previsioni testuali di cui all&#8217;art. 20 d.lgs. n. 75/2017, sebbene tale disposizione, nella parte in cui sembra escludere dalla stabilizzazione i titolari di rapporti per attività  di ricerca o borsa di studio, senza riguardo alla natura sostanziale di rapporto di lavoro, sembra presentare profili di irragionevolezza e dunque di incostituzionalità , da valutare in sede di merito, sollevando incidente di costituzionalità  o verificando la possibilità  di una esegesi estensiva in chiave costituzionalmente orientata, avuto riguardo alla verifica in fatto della natura sostanziale dell&#8217;attività  prestata dalla ricorrente&#8221;</em>, con conseguente accoglimento dell&#8217;istanza della ricorrente al solo fine della sollecita fissazione del merito ex art. 55, comma 10, c.p.a.<br /> In vista dell&#8217;udienza le parti hanno depositato memorie ribadendo le proprie posizioni.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 22 ottobre 2020, la causa è stata posta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Premessi i fatti come esposti in narrativa, preliminarmente il Collegio procede con lo scrutinio delle due eccezioni in rito.<br /> 1.1. L&#8217;eccezione di giurisdizione sollevata dalle Amministrazioni resistente è infondata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale, secondo il quale va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la sola cognizione delle controversie relativa alle procedure di stabilizzazione del personale precario espletate ai sensi dell&#8217;art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017, non venendo in rilievo valutazioni comparative di natura concorsuale, ma la mera verifica, di carattere oggettivo e vincolato, del possesso dei requisiti di accesso predeterminati. (ex multis T.A.R. Roma, sez. III, 01/02/2019, n. 1350, T.A.R. Roma, sez. III, 17/01/2020, n. 606). Viceversa, per quanto riguarda le procedure di cui al secondo comma, come quella oggetto del presente giudizio, la giurisprudenza ritiene sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di una procedura avente ad oggetto una vera e propria selezione, aperta anche all&#8217;esterno, per un numero di posti inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti, la quale è rivolta al personale che non ha giÃ  superato prove concorsuali (cfr. ex multis T.A.R. Palermo, sez. III, 15/10/2019, n. 2364; T.A.R. Catania, sez. IV, 10/04/2019, n. 771; T.A.R. Roma, sez. III, 22/01/2019, n. 845).<br /> Nel caso in esame, infatti, l&#8217;atto impugnato consiste nella preliminare ricognizione del personale potenzialmente interessato a partecipare alla procedura selettiva di cui all&#8217;art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017, prima della adozione del piano del fabbisogno del personale. Si tratta di un atto che all&#8217;evidenza si pone in relazione di strumentalità  necessaria con la futura procedura selettiva in quanto individua in modo definitivo il personale avente diritto a partecipare alla procedura di stabilizzazione de qua e conseguentemente dispone implicitamente l&#8217;esclusione dei soggetti non individuati. Esso, pertanto, condivide la natura degli atti della procedura concorsuale e deve essere conosciuto dal giudice amministrativo. A conferma di quanto detto, l&#8217;Avviso Pubblico descrive le caratteristiche della procedura che viene definita dalla stessa Amministrazione come &#8220;procedura selettiva&#8221; per titoli e colloquio con successiva nomina di commissioni giudicatrici.<br /> In applicazione di tali principi, da cui la Sezione non ritiene di doversi discostare, trattandosi nel caso di specie di procedimento di cui al secondo comma dell&#8217;art. 20, d. lgs. n. 75/2017, l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione deve essere respinta.<br /> 1.2. Per contro, va accolta l&#8217;eccezione della Difesa erariale di carenza di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana stante l&#8217;evidente indebita <em>vocatio</em> della stessa nella causa odierna, con conseguente estromissione dal giudizio. Ed invero, attesa la piena autonomia in materia delle singole Aziende sanitarie e l&#8217;assenza di contestazioni relative a provvedimenti di livello regionale, non si vede sotto quale profilo la Presidenza della Regione debba o possa ritenersi parte necessaria della vertenza in esame.<br /> 2. Venendo al merito della vicenda, il punto nodale della presente controversia attiene al possesso o meno da parte della dott.ssa Raciti del requisito di cui alla lettera b) del comma 2 dell&#8217;art. 20 del D. lgs. 75 del 2016 <em>(&#8220;abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l&#8217;amministrazione che bandisce il concorso&#8221;</em>) ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione de qua. In particolare, l&#8217;Azienda ha motivato l&#8217;esclusione di controparte dalla procedura, perchè questa non era in possesso del predetto requisito non avendo avuto in passato contratti di lavoro, anche non continuativi, con enti del Servizio Sanitario Nazionale, per il periodo richiesto, ma aveva svolto principalmente attività  di borsista presso l&#8217;Azienda Garibaldi di Catania. Tutto ciò alla luce anche della direttiva assessoriale impugnata la quale chiarisce che possono ricomprendersi nel suddetto triennio le diverse tipologie di contratto flessibile di cui all&#8217;art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e, segnatamente, i rapporti di lavoro a tempo determinato, di formazione e lavoro, di natura occasionale o coordinata e continuativa disciplinati dal comma 6 e ss. dell&#8217;art. 7 del medesimo T.U.P.I.. Per contro, non sarebbero annoverabili in detta elencazione, nè l&#8217;attività  dei ricercatori universitari a tempo determinato e dei dottorati di ricerca svolti presso strutture universitarie, nè quella degli assegnisti di ricerca o titolari di borsa di studio.<br /> 2.1. Il Collegio, dopo attenta riflessione ed alla luce del chiaro indirizzo cautelare assunto dal C.G.A. con la citata ord.za n. 428/2019, ritiene (rimeditando in tal modo il proprio iniziale convincimento espresso in sede cautelare), fondate le doglianze della dott.ssa Raciti per le ragioni che seguono.<br /> 2.2. Come detto, ai fini del raggiungimento della soglia dei tre anni, la ricorrente chiede dunque di fare valere, in aggiunta al periodo giÃ  svolto con regolare contratto co.co.co. presso l&#8217;Azienda resistente, prestazioni svolte nell&#8217;ambito di un progetto regionale sostenuto da una borsa di studio, presso l&#8217;Azienda Garibaldi di Catania.<br /> Risulta pertanto indispensabile, ai fini del decidere, procedere attraverso un&#8217;indagine, <em>incidenter tantum</em> e a carattere sostanziale, degli indici di assimilabilità  della borsa di studio al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a prescindere dalÂ <em>nomen juris</em>, in adesione a quanto delibato dal giudice di appello con la ripetuta ordinanza n. 428/19.<br /> Alla luce della dettagliata analisi condotta dalla ricorrente nei propri scritti difensivi, risulta innegabile che il rapporto da lei avuto con l&#8217;Azienda Garibaldi assume i connotati di una vera e propria collaborazione coordinata e continuativa in ragione:<br /> &#8211; della predeterminazione delle giornate e del tempo lavoro minimo da effettuare e degli emolumenti mensili conseguiti a scadenze fisse;<br /> &#8211; dell&#8217;esclusività  della prestazione stante il divieto di percepire assegni o sovvenzioni proventi da altre attività  professionali o rapporti di lavoro;<br /> &#8211; dell&#8217;obbligo di seguire programmi e direttive fornite dal da un responsabile di area, salva una certa autonomia nell&#8217;organizzazione della propria attività ;<br /> &#8211; del controllo meccanizzato delle presenze in ingresso ed in uscita;<br /> &#8211; dell&#8217;obbligo di trasmettere una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento dell&#8217;attività ;<br /> &#8211; della pacifica assenza di vincolo di subordinazione.<br /> Ãˆ bene precisare che nulla hanno controdedotto le Amministrazioni in merito alla verifica di assimilabilità  descritta nel ricorso e sulla quale si incentra la giurisprudenza citata dalla dott.ssa Raciti.<br /> Priva di pregio è anche l&#8217;eccezione sollevata dalla Azienda ospedaliera resistente secondo cui sarebbe la stessa circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2017, richiamata anche nell&#8217;Avviso Pubblico, ad escludere esplicitamente tra i destinatari della predetta norma il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato o a tempo determinato con ciò limitando soltanto agli enti pubblici di ricerca, e non anche alle Aziende del SSN, la valutazione delle attività  quale borsista o assegnista di ricerca. Come correttamente rilevato in ricorso, in realtà  la circolare richiamata non fa mai un espresso richiamo alle borse di studio.<br /> Peraltro, a prescindere dalle puntuali elencazioni previste dagli atti richiamati, normativi e non, è lo scrutinio in concreto del tipo di attività  svolta che può in ultimo chiarire a quale tipologia di prestazione ricondurre il contratto della dott.ssa Raciti.<br /> Per quanto sin qui detto, la ricorrenza dei summenzionati indici di assimilazione della borsa di studio della dott.ssa Raciti ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, come elencati anche dal CGA nella sentenza richiamata dalla ricorrente (CGA sentenza n. 700 del 3 agosto 2020), oltre all&#8217;adozione di una nozione lata di <em>&#8220;lavoro flessibile anche di diversa tipologia&#8221;</em> quale presupposto legittimante per dare titolo alla stabilizzazione di cui all&#8217;art. 20, comma 2, d.lgs. 75/17 come prescritto nell&#8217;Avviso Pubblico, consentono al Collegio (nonostante i precedenti giurisprudenziali di segno contrario citati da questo TAR nell&#8217;ord.za cautelare n. 407/2019) di fornire una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in parola, così¬ da ritenere i periodi svolti e remunerati con borsa di studio della dott.ssa Raciti idonei ad integrare i tre anni di contratto flessibile richiesti alla lett. b) dell&#8217;art. 20, comma 2, D.lgs. n. 75/2017.<br /> 3. Per tutte le esposte ragioni, assorbite le ulteriori censure, il ricorso è fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui non consentono anche al personale titolare di borsa di studio, ove l&#8217;attività  risulti effettivamente assimilabile ad un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di valutare tale periodo nel calcolo del triennio di anzianità  di servizio ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione di cui all&#8217;art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/17.<br /> Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti avuto riguardo alla novità  della questione ed alle oscillazioni giurisprudenziali in materia.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.<br /> Estromette dal giudizio la Presidenza della Regione Siciliana per carenza di legittimazione passiva.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Calogero Ferlisi, Presidente<br /> Sebastiano Zafarana, Consigliere<br /> Luca Girardi, Referendario, Estensore</div>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Ordinanza &#8211; 28/10/2020 n.23791</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-ordinanza-28-10-2020-n-23791/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-ordinanza-28-10-2020-n-23791/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Ordinanza &#8211; 28/10/2020 n.23791</a></p>
<p>DI VIRGILIO ROSA MARIA Pres., FORTUNATO GIUSEPPE Rel. Permesso di soggiorno per motivi umanitari : i &#8220;seri motivi&#8221; ex art. 5, comma 6, del D.LGS. 286/1998 Persona umana &#8211; stranieri &#8211; permesso di soggiorno per motivi umanitari &#8211; &#8220;seri motivi&#8221; ex art. 5, comma 6, del D.LGS. 286/1998 Â -catalogo aperto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-ordinanza-28-10-2020-n-23791/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Ordinanza &#8211; 28/10/2020 n.23791</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-ordinanza-28-10-2020-n-23791/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Ordinanza &#8211; 28/10/2020 n.23791</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">DI VIRGILIO ROSA MARIA Pres.,  FORTUNATO GIUSEPPE Rel.</span></p>
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<p>Permesso di soggiorno per motivi umanitari : i &#8220;seri motivi&#8221; ex art. 5, comma 6, del D.LGS. 286/1998</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Persona umana &#8211; stranieri &#8211; permesso di soggiorno per motivi umanitari &#8211; &#8220;seri motivi&#8221; ex art. 5, comma 6, del D.LGS. 286/1998 Â -catalogo aperto &#8211; sono tali<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>I «seri motivi» ex art. 5, comma 6, del D.LGS. 286/1998 di carattere umanitario, risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano Â che ammettono la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicchè costituiscono un catalogo aperto .</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA</strong><br /> <strong>Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE</strong><br /> <strong>Data pubblicazione: 28/10/2020</strong><br /> <br /> <br /> FATTI DI CAUSA<br /> <br /> K. A. ha chiesto la concessione della protezione internazionale, esponendo di esser nato a Dhaka in Bangladesh, il 01/02/1986, di essere di religione musulmana, di etnia bengala, di non essere sposato e di non avere figli; di essersi trasferito con la propria famiglia nel villaggio di Mohismari del distretto di Madaripur e di aver lavorato nel settore della coltivazione della terra e dell&#8217;allevamento di bestiame; di esser stato costretto a lasciare il paese a seguito di una minaccia di morte rivoltagli dai familiari di una ragazza, tale S. B., con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale; che, inoltre, la condizione di povertà  generalizzata del paese di origine e le frequenti carestie dovute alla siccità  lo esponevano al rischio di non disporre, per lunghi periodi, dei mezzi di sussistenza.<br /> La richiesta è stata respinta dalla Commissione territoriale con provvedimento confermato dal tribunale.<br /> Il giudice di merito, dopo aver esaminato diffusamente la disciplina sostanziale e processuale della protezione internazionale, ha &#8211; nel merito &#8211; osservato che dal racconto dell&#8217;interessato non emergeva alcuna ipotesi di persecuzione (nè collettiva, nè individuale) ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, e che &#8211; riguardo alla protezione sussidiaria &#8211; non sussisteva alcun pericolo di danno grave come definito dalle lettere A-C) dell&#8217;art. 14, decreto qualifiche, &quot;non essendo in alcun modo ipotizzabile una condanna a morte o l&#8217;esecuzione della pena di morte e nemmeno un pericolo di tortura o altro trattamento inumano o degradante&quot;, non essendovi neppure fondati motivi per ritenere che, se il ricorrente fosse rientrato nel Paese di origine, avrebbe corso un rischio effettivo di subire un grave danno alla persona.<br /> Ha altresì¬ evidenziato come, in base alle informazioni desunte da fonti internazionali, le criticità  dei rapporti tra i contrapposti partiti politici fossero ancora esistenti in Bangladesh, ma che tale situazione non fosse riconducibile alla nozione di conflitto armato interno, essendo comunque &quot;in via di sempre maggiore risoluzione pacifica&quot;.<br /> Ha soggiunto che, sebbene la Shari&#8217;a vieti categoricamente i rapporti prematrimoniali, erano tuttavia le donne a subire le conseguenze di tale divieto e che, anche se la situazione stava lentamente cambiando in meglio, esistevano ancora casi di aggressione con acido in danno delle donne, da parte di pretendenti respinti o ancora casi (sempre pìù rari), in cui il maschio subiva conseguenze per violenza alle donne o in ipotesi di stupro&quot;.<br /> Riguardo alla protezione umanitaria, la pronuncia ha ritenuto insussistente la condizione di vulnerabilità  soggettiva del richiedente o motivi di carattere umanitario tali da imporre il rilascio di un permesso di soggiorno, osservando che, oltre alla genericità  del racconto dell&#8217;interessato, l&#8217;unico motivo addotto verteva sulla contrarietà  al matrimonio da parte della famiglia della fidanzata, e che i rischi denunciati potevano essere neutralizzati mediante il trasferimento in qualsiasi altra città  del Bangladesh.<br /> Ha infine giudicato irrilevante che l&#8217;istante avesse avviato un percorso di integrazione in Italia, affermando che &quot;il parametro dell&#8217;inserimento sociale e lavorativo dello straniero può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì¬ come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità  personale&quot;.<br /> La cassazione del decreto è chiesta da K. A. con ricorso in due motivi.<br /> Il Ministero dell&#8217;interno ha depositato controricorso.<br /> <br /> <strong>RAGIONI DELLA DECISIONE</strong><br /> <br /> 1. Il primo motivo denuncia l&#8217;omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell&#8217;art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver il tribunale omesso di considerare la condizione di vulnerabilità  soggettiva del richiedente asilo e di comparare la situazione del paese di origine con il grado di integrazione conseguito in Italia, in relazione alle condizioni di diffusa povertà  del paese di provenienza, determinata dalle frequenti catastrofi ambientali e dal clima di insicurezza determinato dai conflitti interni, all&#8217;origine della grave privazione delle fonti di sostentamento cui il ricorrente era esposto per luoghi periodi dell&#8217;anno, essendo impegnato nella coltivazione della terra e nell&#8217;allevamento del bestiame, settori particolarmente colpiti dalle periodiche siccità .<br /> Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 5, comma sesto, 19, comma primo, D.LGS. 286/1998, 8, 32, comma terzo, D.LGS. 25/2008, 3, D.LGS. 251/2007, 2 e 3 Cost, 8 CEDU, ai sensi dell&#8217;art. 360, comma primo, nn. 3 c.p.c., per aver il tribunale negato la protezione umanitaria, valorizzando la mancanza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, pur essendo le relative condizioni legittimanti del tutto autonome, e per aver omesso di tener conto delle condizioni di povertà  del paese di origine e di compararle con il grado di integrazione acquisito in Italia.<br /> 2. I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati nei termini che seguono.<br /> Come si è evidenziato in ricorso, la richiesta di protezione internazionale si fondava non solo sul rischio di possibili reazioni violente dei familiari della persona con cui il ricorrente aveva intrattenuto una relazione sentimentale, ma anche sulla grave condizione di difficoltà  economica nel paese di provenienza, caratterizzato da diffusa povertà  determinata da periodiche siccità  e dalle condizioni di insicurezza interna, tanto da non essere assicurati livelli minimi di sostentamento in relazione alla specifica attività  lavorativa svolta dall&#8217;interessato.<br /> Il tribunale ha in effetti approfondito &#8211; dandone conto, sinteticamente, in motivazione &#8211; le condizioni di sicurezza del paese di origine (decreto, pag. 10), ma, ai fini della protezione umanitaria, ha considerato solo i motivi di contrasto con i familiari della persona con cui il ricorrente aveva intrattenuto una relazione sentimentale, (cfr., decreto pag. 11), senza esaminare le ulteriori ragioni poste a fondamento della richiesta di protezione. Difetta &#8211; in sostanza &#8211; qualsiasi approfondimento e motivazione in ordine alla valutazione del paese di origine con riferimento alla condizione di povertà  generale e personale descritta dal ricorrente, oltre che l&#8217;eventuale comparazione con il grado di inserimento acquisito in Italia.<br /> Deve ribadirsi che i «seri motivi» di carattere umanitario, risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5, comma 6, cit.), che ammettono la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicchè costituiscono un catalogo aperto (Cass. s.u. 5059/2017; Cass. 26566/2013; Cass. s.u. 19393/2009;).<br /> La condizione di &quot;vulnerabilità &quot; può avere ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condurre un&#8217;esistenza nella quale sia radicalmente compromessa la possibilità  di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un&#8217;esistenza dignitosa.<br /> In tali ipotesi, occorre partire dalla situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, e quindi, all&#8217;interno di tale indagine comparativa, deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l&#8217;effettività  dell&#8217;inserimento sociale e lavorativo in Italia (Cass. 4455/2018; Cass. s.u. 24549/2019).<br /> Sono quindi accolti entrambi i motivi di ricorso.<br /> Il decreto impugnato è cassato in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al tribunale di Salerno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità .<br /> <br /> <strong>P.Q.M.</strong><br /> <br /> accoglie entrambi i motivi di ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità .<br /> Così¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione Â del giorno 3.7.2020.<br /> <br /> </div>
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