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	<title>28/10/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/10/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza &#8211; 28/10/2005 n.6147</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-28-10-2005-n-6147/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-28-10-2005-n-6147/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-28-10-2005-n-6147/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza &#8211; 28/10/2005 n.6147</a></p>
<p>Pres. TOSTI; Rel. LO PRESTI R. Marino (avv. S. Dore) c. Regione Lazio (avv. G. Terracciano) e nei cfr. M. Ajello lo spoil system non è applicabile al Direttore Generale dell&#8217;ARPA Lazio, ma solo degli enti pubblici dipendenti dalla Regione Lazio di cui all&#8217;art. 54 dello statuto Pubblico impiego –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-28-10-2005-n-6147/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza &#8211; 28/10/2005 n.6147</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-28-10-2005-n-6147/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza &#8211; 28/10/2005 n.6147</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. TOSTI; Rel. LO PRESTI<br /> R. Marino (avv. S. Dore) c. Regione Lazio (avv. G. Terracciano) e nei cfr. M. Ajello</span></p>
<hr />
<p>lo spoil system non è applicabile al Direttore Generale dell&#8217;ARPA Lazio, ma solo degli enti pubblici dipendenti dalla Regione Lazio di cui all&#8217;art. 54 dello statuto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Spoil system – Regione Lazio –Ambito di applicazione – Fattispecie &#8211; ARPA – Direttore Generale &#8211; Inapplicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il cd. spoil system, cioè l’istituto di decadenza e cessazione automatica rispettivamente dei membri degli organi istituzionali e dei dirigenti, non si applica al Direttore Generale dell’ARPA (in quanto esercente attività che per la forte caratterizzazione tecnico – funzionale non sono riconducibili esclusivamente alla Regione), ma unicamente agli enti pubblici dipendenti dalla Regione Lazio di cui all’art. 55 dello statuto regionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">lo spoils system non è applicabile al Direttore Generale dell&#8217;ARPA Lazio, ma solo degli enti pubblici dipendenti dalla Regione Lazio di cui all&#8217;art. 54 dello statuto</span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2005 n.4657</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-28-10-2005-n-4657/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-28-10-2005-n-4657/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2005 n.4657</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Carlo Dibello – Estensore. Umberto Spolentini s.r.l. (avv. G. Pellegrino) c. Comune di Galatina (avv. P. Russo), Regione Puglia (avv. R.G. Marra), Pantacom s.r.l. (avv. P. Quinto). sull&#8217;impossibilità di attivare la procedura semplificata di variante urbanistica ex art.5, d.P.R. n.447 del 1998, per la soluzione di</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-28-10-2005-n-4657/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2005 n.4657</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Carlo Dibello – Estensore.<br />
Umberto Spolentini s.r.l. (avv. G. Pellegrino) c. Comune di Galatina (avv. P. Russo), Regione Puglia (avv. R.G. Marra), Pantacom s.r.l. (avv. P. Quinto).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;impossibilità di attivare la procedura semplificata di variante urbanistica ex art.5, d.P.R. n.447 del 1998, per la soluzione di questioni di pianificazione commerciale ultracomunali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Industria e commercio – Attività commerciale – Grandi strutture di vendita – Concetto di vicinitas – Individuazione.</span></span></span></span></span></p>
<p>2. Industria e commercio – Attività commerciale – Grandi strutture di vendita – Obiettivi di presenza – Disciplina – Programmazione regionale – Atti di approvazione dei progetti ex art.5, d.P.R. n.447 del 1998 – Impugnazione – Società che vuole radicarsi nello stesso bacino d’utenza – Legittimazione e interesse alla impugnazione – Vanno riconosciuti.</p>
<p>3. Industria e commercio – Attività commerciale – Grandi strutture di vendita – Approvazione di un progetto finalizzato all’insediamento di un impianto produttivo – Nesso col conseguimento dell’autorizzazione commerciale regionale e col rilascio del titolo edificatorio – Collegamento provvedimentale di tipo funzionale – Ipotizzabilità.</p>
<p>4. Industria e commercio – Insediamenti produttivi – Art.5, d.P.R. n.447 del 1998 – Variante urbanistica semplificata – E’ istituto del tutto eccezionale.</p>
<p>5. Industria e commercio – Insediamenti produttivi – Art.5, d.P.R. n.447 del 1998 – Procedura semplificata di variante urbanistica – In caso di soluzione di questioni di pianificazione commerciale ultracomunali – Inutizzabilità.</p>
<hr />
<p>1. In materia di grandi strutture di vendita, il criterio dello stabile collegamento territoriale che deve avvincere il ricorrente alla area di operatività del controinteressato per poterne ulteriormente qualificare la posizione processuale e conseguentemente il diritto di azione, deve scaturire da un concetto di vicinitas più ampio di quello prospettato di consueto, sicché detto concetto di vicinitas finisce coll’identificarsi nella nozione di “ stesso bacino d’utenza della concorrente”, tale potendo essere ritenuto anche un raggio di azione di decine di chilometri.</p>
<p>2. Quando la programmazione regionale disciplina gli obiettivi di presenza di grandi strutture di vendita limitando grandemente le autorizzazioni commerciali rilasciabili per il legittimo esercizio delle relative attività economiche, la legittimazione e l’interesse all’impugnazione degli atti di approvazione dei progetti sul versante urbanistico ex art 5, d.P.R. 20 ottobre 1998 n.447, nonché degli assensi annonari, vanno riconosciuti alla società commerciale che abbia dimostrato, attraverso concrete iniziative amministrative, di volersi radicare nello stesso bacino d’utenza della concorrente, anche se a decine di chilometri di distanza, avvalendosi della medesima programmazione insediativa regionale e del medesimo ambito provinciale di azione.</p>
<p>3. In materia di grandi strutture di vendita, l’approvazione, sotto il profilo squisitamente urbanistico, di un progetto finalizzato all’insediamento di un impianto produttivo risulta prodromica al conseguimento dell’autorizzazione commerciale regionale e al successivo rilascio del titolo edificatorio con il quale culmina l’allocazione della struttura produttiva; pertanto, è lecito ipotizzare un collegamento provvedimentale di tipo funzionale, di cui sussistono i tratti distintivi essendo possibile ravvisare un nesso di interdipendenza tra i provvedimenti della sequenza e, altresì, l’unitarietà della funzione, cioè l’essere i provvedimenti amministrativi avuti di mira dal soggetto interessato, volti alla realizzazione di un fine pratico unitario consistente, in definitiva, nell’esercizio dell’attività commerciale in regime di grande struttura di vendita.</p>
<p>4. In tema di delimitazione dell’area di operatività dello strumento disciplinato dall’art 5, d.P.R. 20 ottobre 1998 n.447, la c.d. variante urbanistica semplificata è istituto del tutto eccezionale, in quanto comporta una consistente deroga al modello ordinario di approvazione di una variazione allo strumento urbanistico, in funzione anticipatoria e sostitutiva delle capacità previsionali delle esigenze di sviluppo del territorio, in attuazione dell’interesse pubblico di assecondare con prontezza insediamenti produttivi.</p>
<p>5. La procedura semplificata di variante urbanistica di cui all’art.5, d.P.R. 20 ottobre 1998 n.447, è utilizzabile solo per progetti di impianti produttivi la cui localizzazione pone esclusivamente un problema di conformità urbanistica alla pianificazione comunale, ma non può essere legittimamente attivata quando la variante risolve non tanto una questione di conformità urbanistica di un insediamento oggetto di discipline pianificatorie, quanto piuttosto, principalmente e direttamente, questioni di pianificazione commerciale ultracomunali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;impossibilità di attivare la procedura semplificata di variante urbanistica ex art.5, d.P.R. n.447 del 1998, per la soluzione di questioni di pianificazione commerciale ultracomunali</span></span></span></p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Reg. Sentenze: 4657/2005<br />
Reg. Ricorsi: 329 e 830/2005</p>
<p align="center"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; Lecce</b></p>
<p>Composto dai Signori Magistrati: Aldo Ravalli PRESIDENTE; Enrico D’Arpe COMPONENTE;<br />
Carlo Dibello COMPONENTE rel</p>
<p>ha pronunziato la seguente:</p>
<p align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sui ricorsi riuniti nn. 329/2005 e 830/2005 proposti da:</p>
<p>&#8211; <b>Umberto Spoletini srl</b>, con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante p.t. ing. Luca Spoletini , rappresentata e difesa dall’Avv.Gianluigi Pellegrino ed elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Augusto Imperatore, 16 , presso lo studio del predetto difensore</p>
<p align="center">Contro</p>
<p>&#8211; <b>COMUNE DI GALATINA</b>, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’Avv. Patrizia Russo, ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Lecce alla via Ludovico Ariosto, 42;</p>
<p>&#8211; <b>REGIONE PUGLIA</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avv.Roberto Gualtiero Marra, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso alla Piazza Mazzini, 72;</p>
<p>&#8211; <b>società PANTACOM srl</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv.Pietro Quinto, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Lecce alla via Garibaldi, 43;</p>
<p>per l’annullamento</p>
<p>I – (Ricorso n. 329/2005)<br />
&#8211; della deliberazione di C.C. n. 68 del 26.11.2004 con cui il Consiglio Comunale di Galatina, in esito alla conferenza di servizi dell’8.10.2004, ha approvato in variante urbanistica il progetto presentato dalla società Pantacom s.r.l. per l’insediamento di una pluralità di attività produttivo/terziarie( un centro commerciale food, un centro commerciale no-food, un distributore di carburante, una struttura alberghiera) e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale ed ove occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente, della delibera n. 37/2003 di adozione del PUG;</p>
<p>II – (Ricorso n. 830/2005)<br />
&#8211; dei verbali delle conferenze di servizi ex art. 8, comma 7, ed art 11 della L.R. 11/03, svoltesi in data 21.3.05, per l’esame delle domande di autorizzazione commerciale all’apertura di una grande struttura di vendita alimentare nella provincia di Lecce e di quella per il rilascio della stessa , nonché del verbale 24.3.2005 della conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione commerciale all’apertura di una grande struttura di vendita non alimentare nella provincia di Lecce; delle autorizzazioni commerciali 20-22/4/2005 n. 1-10 del Comune di Galatina ; degli assensi edilizi eventualmente rilasciati in favore della s.r.l. Pantacom e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui- ove occorra- degli atti già impugnati con il ricorso n. 329/2005 ( tra cui la deliberazione 26.11.2004 n. 68, con cui il Consiglio Comunale di Galatina, in esito alla Conferenza di servizi dell’8.10.2004, ha approvato in variante urbanistica il progetto presentato dalla Pantacom s.r.l. per l’insediamento di una pluralità di attività produttivo- terziarie ( un centro commerciale food, un centro commerciale no-food, un distributore di carburante, una struttura alberghiera);<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale tra cui in via subordinata e nei limiti di cui si dirà, degli atti presupposti assunti anche dal Comune di Nardò:<br />
del parere prot. n. 0047130 del 29.12.2004 del Dirigente p.t. dello Sportello Unico del Comune di Galatina;</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione del Comune di Galatina e della Regione Puglia, nonché della società Pantacom srl ;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Designato alla pubblica udienza del 6 luglio 2005 il referendario dr.Carlo Dibello e uditi gli avvocati Pellegrino per la società ricorrente, nonché l’avv. Marra per la Regione Puglia, l’Avv. Russo per il Comune di Galatina e l’Avv. Quinto Pietro per la società Pantacom</p>
<p align="center"><b>FATTO</b></p>
<p>La Spoletini srl assume nel ricorso introduttivo (329/2005) della presente controversia di avere presentato istanza alla Regione Puglia per conseguire il nulla osta alla realizzazione di una grande struttura di vendita su di un’area e su immobili siti nel comune di Nardò<br />
Detta istanza veniva ripresentata alla luce della nuova normativa regionale che prevede l’insediabilità di una sola grande struttura di vendita food nel territorio della provincia di Lecce, il che determina l’interesse a ricorrere della società in questione .<br />
Sta di fatto che , che con istanza presentata in data 30.10.2002 , la società Pantacom chiedeva al comune di Galatina, ai sensi dell’art 5 del dpr 447/98, l’approvazione di un progetto per la realizzazione di un parco commerciale da localizzare in contrada “Cascioni , in area tipizzata come zona E agricola;<br />
Il Consiglio Comunale di Galatina, dopo aver preso atto della favorevole valutazione del progetto espressa in sede di conferenza di servizi, approvava in variante urbanistica il progetto medesimo.<br />
Il Tar annullava tale delibera consiliare sull’assunto della inammissibilità del ricorso alla speciale procedura di cui all’art 5 sopra citato, ogni qualvolta il progetto “non possa trovare realizzazione ovvero possa trovare realizzazione soltanto in futuro, tra l’altro in termini incerti”, facendo leva sul fatto che la normativa regionale rimetteva alla disciplina di un futuro regolamento la possibilità di ottenere il nulla osta commerciale per le grandi strutture di vendita e solo all’esito di una procedura comparativa( sentenza 7134 del 2003).<br />
Dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 2003 – recante la nuova disciplina del commercio- e dei regolamenti regionali attuativi n. 1 del 30.6.2004 (Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita) e n. 2 dell’1.9.2004 (Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita) – l’ultimo dei quali ha previsto l’insediabilità nella provincia di Lecce di un centro commerciale o area commerciale integrata nel settore alimentare e di un’area commerciale integrata nel settore non alimentare – la ricorrente apprendeva della avvenuta convocazione per il giorno 8.10.2004 di una conferenza di servizi indetta sulla scorta di nuova istanza della s.r.l. Pantacom per l’esame di un nuovo progetto – costituente una reiterazione , ampliata, di quello travolto dalla pronuncia 7134 del 2003- consistente nella realizzazione di 2 centri commerciali, uno food, uno no food, di un albergo e di un distributore di carburanti, da insediare su di un ‘area della complessiva estensione di mq 405.143, tipizzata come zona agricola dal vigente Piano Regolatore Generale.<br />
In sede di conferenza di servizi venivano illustrate varie ragioni ostative alla approvazione del progetto in esame, specie da parte della Spoletini srl, e alcune amministrazioni non intervenute facevano pervenire pareri fortemente condizionati, come quello reso allo scopo di salvaguardare una emergenza ambientale risultante dal Putt/Puglia .<br />
Ciononostante, con deliberazione n. 68 del 26.11.2004 il Consiglio Comunale di Galatina, preso atto delle risultanze favorevoli del procedimento conferenziale, approvava definitivamente il progetto della società Pantacom, in variante allo strumento urbanistico vigente;<br />
La ricorrente espone, nell’ambito del ricorso recante il n. 830 /2005, di essersi vista negare la richiesta di aggiornamento della conferenza di servizi indetta, in sede regionale, per valutare la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del rilascio del nulla osta commerciale in relazione alla propria istanza di apertura di una grande struttura di vendita in Nardò.<br />
Analogo comportamento veniva tenuto dal Presidente della conferenza di servizi regionale al momento di esaminare la domanda della società Pantacom , nonostante le richieste di procedere ad un aggiornamento della seduta allo scopo di disporre più approfonditi accertamenti istruttori su alcuni aspetti problematici del progetto della controinteressata.<br />
Veniva anche evidenziata, in quella sede, una difformità del progetto portato all’esame della conferenza di servizi regionale rispetto a quello approvato dal consiglio comunale di Galatina, così come la sussistenza di una specifica emergenza ambientale che non era stata adeguatamente considerata.<br />
Ad ogni buon conto , tutte le predette conferenze di servizi si concludevano con determinazioni di conformità delle domande della Pantacom alla L.R. 11/03 ed ai successivi regolamenti 1/04 e 2/04.<br />
In data 20 aprile 2005 , il Dirigente p.t. dell’Ufficio Commercio del Comune di Galatina rilasciava in favore della società Pantacom le autorizzazioni commerciali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.<br />
La società ricorrente espone i singoli motivi di gravame:</p>
<p>RICORSO 329/2005</p>
<p>I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, SOTTO DIFFERENTI PROFILI, DELL’ART 5 DEL DPR 447/98<br />
Il ricorso alla procedura prevista dall’art 5 del dpr 447/98 è inammissibile perché concerne un intervento di portata enorme.<br />
Infatti, lo strumento della variante semplificata ha carattere eccezionale rispetto alle normali regole di governo del territorio e può essere impiegato solo per la realizzazione di singoli e puntuali interventi, non già per pianificare un intero brano del territorio comunale (come anche rilevato dal Tar Lecce con la sentenza 7134/2003).<br />
Del resto, anche la Giunta regionale ha preso posizione sulla necessità che , in casi simili a quello oggetto di esame, si faccia ricorso semmai alla variante ex art 2 dello stesso regolamento, la quale consente di valutare in maniera complessiva ed organica tutti gli interventi che si intendono realizzare in un contesto territoriale.<br />
Inoltre, l’art 5 è stato falsamente applicato perché il presupposto della insufficienza delle aree rispetto al progetto avuto di mira nella specie presuppone la carenza oggettiva di territori atti ad ospitare determinate iniziative imprenditoriali.<br />
Nel caso che ci occupa, invece, l’intervento è stato volutamente pensato al fine di essere esuberante rispetto a qualsiasi previsione urbanistica.<br />
Aggiungasi che non è venuta meno la incertezza realizzativa che il Tar con la sentenza 7134 del 2003 aveva stigmatizzato con riferimento all’originario progetto Pantacom , in quanto il nulla osta commerciale può essere rilasciato solo all’esito di una procedura comparativa prevista dal regolamento regionale ora intervenuto.<br />
Ed ancora, deve dirsi che la società Pantacom, disponendo solo di un’autorizzazione a presentare un progetto che , però, riguarda aree di proprietà di terzi, non può utilmente spendere detta autorizzazione alla stregua di titolo legittimante alla sua approvazione.<br />
La difesa del Comune di Galatina rileva che l’ente civico in questione non versava nella situazione prevista dall’art 2 del dpr 447/98 e bene ha fatto ad istruire ed approvare il progetto in variante secondo il disposto dell’art 5.<br />
D’altronde, sottolinea ancora il Comune, la ratio dell’art 5 è quella di consentire , a fronte di una inadeguatezza endemica della strumentazione urbanistica su scala comunale, l’insediabilità di attività produttive che altrimenti non potrebbero trovare allocazione.<br />
Quanto al richiamo alla incertezza realizzativa evidenziata nella decisione 7134/2003 di questo Tar , sarebbe mutato lo scenario normativo perché l’entrata in vigore dei regolamenti attuativi della legge regionale di disciplina del commercio rende, in sostanza, attuabile, il programma insediativo della Pantacom.<br />
Analoga, sul punto, è la posizione della Regione Puglia, la quale fa leva sulla realizzabilità del progetto Pantacom a seguito del varo dei regolamenti di attuazione della legge regionale 11/2003 che hanno introdotto il contingentamento delle grandi strutture di vendita nella provincia di Lecce.<br />
Peraltro, la censura che muove dalle dimensioni del progetto Pantacom non valuta che proprio la natura eccezionale dello strumento azionato dalla società ben si presta alla realizzazione di un programma insediativo di questa portata , irrilevante essendone la ampiezza .</p>
<p>II VIOLAZIONE ART 5 DPR 447/98 SOTTO ULTERIORE PROFILO.VIOLAZIONE DEL PUTT/P<br />
ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA E FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI<br />
La Regione Puglia ha evidenziato l’esistenza di una emergenza ambientale connessa alla circostanza che uno degli immobili progettati è previsto a cavallo di un ciglio di scarpata , dal quale il Putt prevede per le nuove costruzioni un obbligo di distanza di 50 mt, il che rendeva necessaria una profonda modifica progettuale.<br />
Detta prescrizione doveva imporre l’aggiornamento della conferenza di servizi al fine di valutare se la prescrizione in discorso fosse stata tenuta in conto dalla società che aveva progettato l’intervento.<br />
Ciononostante, il Consiglio Comunale ha deliberato di approvare il progetto senza alcuna verifica relativa all’adeguamento necessario alla prescrizione di salvaguardia della emergenza ambientale .<br />
Il Progetto Pantacom contrasta con il Putt anche perché non contiene uno specifico piano quotato dell’area di intervento, benché il sito destinato a ospitare il programma costruttivo sia chiaramente caratterizzato da un’area depressa, e anzi, si fonda su di una rappresentazione dello stato dei luoghi non conforme a vero perché le caratteristiche geomorfologiche dell’area non sono riportate fedelmente nella carta geomorfologia allegata al progetto della controinteressata .<br />
A tanto deve aggiungersi che , nonostante la diversa qualificazione fornita dal dirigente del settore assetto del territorio del comune di Galatina , che ha ritenuto doversi applicare le direttive di tutela previste dal punto 3.05 del Putt, l’emergenza ambientale di che trattasi è chiaramente ascrivibile alla disciplina di cui all’art 3.06 del Putt/p.<br />
Ne consegue che, trattandosi specificamente di emergenza morfologica descrivibile come lama, deve applicarsi, come prescrizione di base, la tutela integrale, cioè la conservazione e la valorizzazione dell’assetto attuale e il recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei fattori di compromissione dell’ambiente stesso.<br />
Dunque, nessun intervento poteva essere realizzato nell’area individuata dalla Pantacom allo scopo di allocare il proprio programma costruttivo.<br />
D’altronde- si sostiene-, manca la previsione di misure di salvaguardia idrogeologica il che comporta un notevole sovraccarico di acqua a fronte del quale il sistema di fogna bianca sarebbe del tutto insufficiente, con notevoli rischi di allagamenti in una zona già compromessa sotto tale profilo.<br />
Ne deriva che il progetto Pantacom sarebbe stato approvato malgrado profonde carenze istruttorie dell’organismo conferenziale che se ne è occupato per valutarne la conformità urbanistica.<br />
Non si sarebbe nemmeno tenuto conto della presenza di un ciglio di scarpata nel sito oggetto di intervento, la cui esistenza è riconosciuta come solo marginale dal rappresentante della regione Puglia , ma del tutto ignorata nella progettazione Pantacom.<br />
Peraltro, proprio la Regione aveva prescritto , a tutela di detta emergenza ambientale , che il centro commerciale no food fosse realizzato esternamente all’area annessa al ciglio di scarpata costituita da fasce laterali di mt 50,00 .<br />
Ciò, però, avrebbe imposto di prescrivere l’adeguamento del progetto e la conseguente verifica da parte della conferenza di servizi, il che non è avvenuto allo scopo di concludere frettolosamente in favore della Pantacom , i lavori.<br />
Il Comune di Galatina, sul punto, rileva che la emergenza ambientale cui si fa riferimento da parte della ricorrente è, in realtà, ascrivibile alla tipologia della piana alluvionale la quale non è presidiata da particolari norme di tutela, oltre a riconoscersi la presenza marginale di un ciglio di scarpata che è stata adeguatamente valutata per mezzo della prescrizione di distanza nella costruzione del centro no food.<br />
Ciò non avrebbe, dunque, potuto determinare alcun approfondimento di carattere istruttorio anche per il divieto, normativamente previsto, di aggravare il procedimento senza reale necessità istruttoria.</p>
<p>III ECCESSO DI POTERE PER FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI.<br />
VIOLAZIONE ART 13 L.R.20/01 E ART 3, COMMA 2, DELIB. G.R.P. N. 2226/03<br />
CONTRADDITTORIETA’ E CARENZA ISTRUTTORIA<br />
VIOLAZIONE DELLA SALVAGUARDIA DEL PUG ADOTTATO<br />
Il progetto Pantacom è difforme anche rispetto al PUG adottato dal Comune di Galatina , il che provoca ulteriori illegittimità della delibera impugnata, per contrasto con le direttive regionali varate in tema di SUAP con la delibera sopra citata.<br />
Invero, risulta evidente la violazione dell’art 5.1.7. delle norme tecniche di attuazione del PUG in tema di altezze massime per gli edifici commerciali, fissate in 8 mt e superate nel caso del progetto in esame.<br />
Pertanto, la dichiarata conformità del progetto al PUG risulta seccamente smentita .<br />
Sarebbero, del pari, sussistenti carenze documentali in quanto il progetto Pantacom doveva essere corredato da una serie di indicazioni e da una convenzione che gli conferissero effettivamente valenza di piano attuativo, trattandosi di utilizzo di aree comprese nella ZTO D7.<br />
Manca, inoltre, una convenzione che disciplini i rapporti tra ente civico e società Pantacom sotto il profilo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il che viola l’art 6.2. delle nta del PUG<br />
Emerge, altresì, la violazione delle norme in materia di distanze e delle norme igieniche.<br />
Il progetto si caratterizza anche per una previsione di parcheggi pertinenziali esuberante rispetto alla quantità degli stessi prevista dalla legislazione nazionale e regionale, e recepita dal PUG.<br />
Infatti, si è proceduto al calcolo dei parcheggi applicando rapporti tra superfici di parcheggi e superfici di vendita maggiori di quelli previsti dall’art. 4 del reg.reg 1/04 e si sono incluse, ai fini del calcolo, le superfici dei negozi di vicinato.<br />
Questa scelta si risolve in una contrazione del verde privato da realizzare in zona ZTO D7<br />
La non conformità del progetto Pantacom al PUG viene radicalmente contestata dalla difesa del Comune di Galatina</p>
<p>IV VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 5 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 01.09.2004 N. 2<br />
Il progetto si pone in contrasto con la programmazione insediativa, varata in ambito regolamentare, per la provincia di Lecce, di grandi strutture di vendita sotto il profilo della superficie complessiva di vendita che, trattandosi di unico progetto, doveva essere quella di 25.000 mq.</p>
<p>V VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 4, COMMA 1 L.R. 11/03<br />
Il progetto viola le norme in ordine alla superficie di vendita massima assentibile.</p>
<p>VI VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 5 DPR 447/98.<br />
ECCESSO DI POTERE PER FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI E SVIAMENTO<br />
La norma sopra richiamata è stata violata sotto altro profilo , in quanto la società Pantacom, dopo aver conseguito la approvazione del progetto unitario, ha proceduto alla sua suddivisione in tre parti, il che, mentre rende avvertito l’interprete in ordine alla reale volontà progettuale della controinteressata, evidenzia che la unitarietà del progetto produttivo costituiva solo uno schermo per potersi avvalere dello strumento della variante semplificata.</p>
<p>VII VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 5, COMMA 2 D.LGS.114/98 E 78, D.LGS.267/2000.<br />
CARENZA ISTRUTTORIA<br />
Essendo ignota la compagine societaria della Pantacom, il progetto non avrebbe potuto essere approvato per la impossibilità di valutare la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi.<br />
Nel costituirsi , la difesa della società Pantacom eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione e/o di interesse , rilevando che la Spoletini, in realtà, non è titolare di alcuna posizione differenziata che la abiliti alla odierna impugnativa, trattandosi di gestore di un complesso ricreativo destinato a multisala cinematografica nel territorio del Comune di Nardò.<br />
Controdeduce , in ordine ai singoli motivi di ricorso , che la dimensione dell’intervento Pantacom appare irrilevante , non essendo fissato dalla disciplina di settore alcun limite quantitativo per ricorrere alla variante semplificata.<br />
Invero, il progetto riguarda un’area commerciale integrata che costituisce tipologia assolutamente tipizzata dal legislatore regionale.<br />
D’altronde, giova evidenziare che proprio il Pug adottato dal comune di Galatina prevede che l’area prescelta per il programma insediativo sia tipizzata quale zona territoriale omogenea D7, a conferma della insussistenza dei lamentati rischi di stravolgimento della pianificazione urbanistica comunale.</p>
<p>RICORSO 830/2005</p>
<p>A) CON RIGUARDO AL COMPLESSIVO PROCEDIMENTO<br />
• VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 14 TER LEGGE 241/90; ART 8, COMMA 7 L.R. 11/03 E ART 15 R.R. N.1/04 E 8 R.R.2/04<br />
• ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO<br />
B) CON RIGUARDO ALLA DOMANDA DELLA RICORRENTE<br />
• VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT 2 E 21 NTA PIANO ASI E ART 119 PRG NARDO’<br />
• VIOLAZIONE D.M. 1444/68.<br />
• CONTRADDITTORIETA’ E SVIAMENTO<br />
C) CON RIGUARDO ALLA DOMANDA PANTACOM<br />
• VIOLAZIONE L.R. 11/03 E RELATIVI REGOLAMENTI ATTUATIVI.<br />
• ECCESSO DI POTERE SOTTO DIFFERENTI E CONCOCRRENTI PROFILI<br />
D) SEMPRE IN ORDINE ALLA DOMANDA PANTACOM<br />
• ILLEGITTIMITA’ PROPRIA E DERIVATA<br />
La società ricorrente articola separate censure in ordine agli aspetti su evidenziati della vicenda che possono così sintetizzarsi.<br />
Circa il punto di cui alla lettera A, ci si duole di vizi che hanno riguardato complessivamente il modus operandi del presidente della Conferenza di servizi tenutasi in ambito regionale, specie per quel che concerne il diniego fermamente opposto alla richiesta di aggiornamento dei lavori , dettata dalla necessità di effettuare approfondimenti istruttori ritenuti necessari da parte di più enti partecipanti al modulo conferenziale, unitamente alla presa di posizione assunta, sul punto , dalla ricorrente .<br />
Viene poi contestato radicalmente il giudizio di incompatibilità urbanistica del progetto presentato dalla società Spoletini rispetto alla strumentazione urbanistica vigente nel comune di Nardò, formulato con riguardo alla pretesa violazione del rapporto di copertura delle aree e alla pretesa insufficienza degli standards urbanistici.<br />
Si sostiene, sul punto, che la disciplina applicabile deriva dalla contemporanea vigenza del Prg e del Piano Asi nelle aree di intervento della Spoletini.<br />
Sul punto C , si rileva che la suddivisione del progetto Pantacom in più segmenti ai fini del conseguimento dei nulla osta regionali determina una sostanziale divergenza tra quanto ha formato oggetto di variante semplificata e quanto è stato portato al vaglio della conferenza di servizi appositamente convocata ai sensi della legge regionale 11 del 2003<br />
Infine, la ricorrente ripropone tutte le doglianze che formano oggetto della iniziativa giurisdizionale introduttiva sub specie di invalidità derivata dei provvedimenti di assenso commerciale conclusivamente rilasciati dal Comune di Galatina all’esito delle conferenze di servizi tenutesi in sede regionale per l’approvazione annonaria del progetto produttivo Pantacom.<br />
La società Pantacom, nel resistere anche al ricorso recante il numero di ruolo 830/2005, propone ricorso incidentale avverso il medesimo verbale della conferenza di servizi del 21.3.2005 e gli atti istruttori e consultivi ad esso inerenti e , in particolare, il parere di conformità urbanistica del 12.1.2005 reso dal settore urbanistica e e ambiente del comune di Nardò sul progetto proposto dalla srl Spoletini, il parere dell’assessorato Urbanistica e assetto del territorio della Regione puglia prot. N. 1738/2 in data 9.3.2005, ed ogni altro atto presupposto e connesso a quelli impugnati, per quanto di interesse della deducente.<br />
Contesta, in dettaglio, la ricorrente incidentale, la violazione del rapporto di copertura delle aree interessate dal progetto Spoletini e la violazione degli standards urbanistici.</p>
<p align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p>Deve essere disposta, preliminarmente, la riunione dei ricorsi a norma dell’art 52 del reg.proc. 1907, stante il rapporto di pregiudizialità che intercorre tra la vicenda relativa alla approvazione del progetto di realizzazione dell’ impianto produttivo ideato dalla società Pantacom , a mente dell’art 5 del dpr 447/98, e i successivi atti di assenso commerciale all’esercizio della relativa attività economica , come si illustrerà più diffusamente in sede di decisione nel merito della presente controversia.<br />
Sussistono, inoltre, ragioni di connessione soggettiva che depongono per una trattazione unitaria delle domande giurisdizionali introdotte dalla ricorrente .<br />
E’, altresì, necessario, prima di passare al merito, affrontare l’ eccezione di carenza di interesse a ricorrere, sollevata particolarmente dalla difesa della società controinteressata Pantacom, nel contesto di entrambi i ricorsi.<br />
Sostiene, sul punto, la difesa della Pantacom che la ricorrente Spoletini non vanta alcuna posizione giuridicamente qualificata tale da potersi convogliare nella nozione di legittimazione processuale.<br />
In effetti, la ricorrente ha presentato una domanda finalizzata alla approvazione di un progetto di insediamento produttivo di tipo commerciale in variante allo strumento urbanistico generale del comune di Nardò, ex art 5 del dpr 447/98, ritenuta inammissibile per violazione di alcuni parametri urbanistici<br />
Da tanto deriva la mancanza di quella posizione qualificata e differenziata capace di assurgere a dignità di interesse rilevante sul piano sostanziale , e tutelabile in sede giurisdizionale.<br />
L’eccezione va disattesa.<br />
Il Collegio ritiene, in proposito, che l’interesse a ricorrere sussiste ogni qualvolta sia configurabile una utilità concreta, anche solo di carattere morale, che il ricorrente si ripromette di ottenere dall’accoglimento del ricorso , tenuto conto della situazione giuridica e di fatto in cui versa .<br />
Sicchè, si può ritenere che la società Spoletini sia effettivamente investita di una posizione collocabile nell’alveo dell’interesse a ricorrere perché l’eventuale annullamento degli atti avversati, specie per quel che concerne gli assensi commerciali conseguiti dalla controinteressata, le conferirebbe nuovamente la potenzialità di concorrere nel contesto delle previsioni insediative di grandi strutture di vendita in territorio provinciale, che si traducono esclusivamente nella assentibilità di due centri commerciali provinciali, di cui uno di tipo alimentare e uno di tipo non alimentare.<br />
Appare, peraltro, logica conseguenza che, in materia di grandi strutture di vendita, il criterio dello stabile collegamento territoriale che deve avvincere il ricorrente alla area di operatività del controinteressato per poterne ulteriormente qualificare la posizione processuale e conseguentemente il diritto di azione, debba scaturire da un concetto di vicinitas più ampio di quello prospettato di consueto.<br />
Detto concetto di vicinitas finisce coll’identificarsi nella nozione di “stesso bacino d’utenza della concorrente”, tale potendo essere ritenuto anche un raggio di azione di decine di chilometri, come nella specie.<br />
Si può pertanto affermare che, quando la programmazione regionale disciplina gli obiettivi di presenza di grandi strutture di vendita limitando grandemente le autorizzazioni commerciali rilasciabili per il legittimo esercizio delle relative attività economiche, la legittimazione e l’interesse all’impugnazione degli atti di approvazione dei progetti sul versante urbanistico ex art 5 del dpr 447/98, nonché degli assensi annonari, vanno riconosciuti alla società commerciale che abbia dimostrato, attraverso concrete iniziative amministrative, di volersi radicare nello stesso bacino d’utenza della concorrente, anche se a decine di chilometri di distanza, avvalendosi della medesima programmazione insediativa regionale e del medesimo ambito provinciale di azione.<br />
Per quel che concerne il merito della vicenda, appare indispensabile, anzitutto, fornire una ricostruzione giuridica della fattispecie posta al vaglio del Collegio che tenga conto della peculiarità della vicenda.<br />
In proposito, il TAR ritiene che l’insediamento produttivo progettato dalla società Pantacom si collochi nel contesto dello schema, noto al diritto civile, sebbene di formazione pretoria, del collegamento funzionale tra più atti a valenza giuridica.<br />
Infatti, nella specie, la approvazione, sotto il profilo squisitamente urbanistico, di un progetto finalizzato all’insediamento di un impianto produttivo risulta prodromica al conseguimento della autorizzazione commerciale regionale e al successivo rilascio del titolo edificatorio con il quale culmina l’allocazione della struttura produttiva.<br />
E’ dunque lecito ipotizzare un collegamento provvedimentale di tipo funzionale, di cui sussistono i tratti distintivi essendo possibile ravvisare, nella complessiva operazione posta in essere dalla società Pantacom, un nesso di interdipendenza tra i provvedimenti della sequenza e, altresì’, la unitarietà della funzione, cioè l’essere i provvedimenti amministrativi avuti di mira dal soggetto interessato, volti alla realizzazione di un fine pratico unitario.<br />
Siffatto fine pratico unitario consiste, in definitiva,nell’esercizio della attività commerciale in regime di grande struttura di vendita.<br />
Da questo punto di vista, si può asserire che il collegamento provvedimentale è il luogo in cui la categoria della invalidità derivata riceve maggiori riconoscimenti, come si avrà occasione di meglio evidenziare nel seguito della motivazione.<br />
Per il momento è bene porre in risalto che la delibera con la quale il Consiglio Comunale approva un progetto di localizzazione di una mega struttura commerciale ( costituita da un’area commerciale integrata volta alla distribuzione di prodotti alimentari e da un centro commerciale finalizzato alla vendita di beni non alimentari) in variazione allo strumento urbanistico generale , ai sensi dell’art 5 del dpr 447/98, è strettamente connessa al successivo atto di assenso regionale all’esercizio della relativa attività economica , emanato dai competenti organi in forza della regolamentazione attuativa della legge che disciplina, a livello regionale, l’esercizio del commercio.<br />
Da tanto deriva che la patologia del provvedimento conclusivo del primo segmento procedimentale si ripercuote sulla sequenza procedimentale successiva provocando l’invalidità dei provvedimenti terminativi.<br />
Ciò detto, occorre osservare che la questione centrale della controversia attiene alla legittimità dell’utilizzo dell’istituto della variante semplificata, previsto dall’art 5 del dpr 447/98, in relazione alle caratteristiche proprie del contenuto complesso del progetto di cui trattasi.<br />
Restano, quindi, beninteso, fuori dal giudizio la idoneità dell’area ad essere oggetto della specifica variante secondo un diverso procedimento di conformazione dell’uso del territorio a insediamenti commerciali anche di grandi strutture di vendita.<br />
Più in dettaglio, va subito detto che il ricorso principale merita accoglimento con riferimento alle censure con le quali si lamenta l’uso distorto della procedura di cui all’art 5 del dpr 447/98 , con effetto meramente caducatorio sugli atti successivi impugnati.<br />
Il Collegio ha più volte precisato, nel delimitare l’area di operatività dello strumento disciplinato dall’art 5 del dpr 447/98, che la cd variante urbanistica semplificata, introdotta nel panorama ordinamentale con il varo appunto del regolamento 447/98, è istituto del tutto eccezionale.<br />
Essa comporta, infatti, una consistente deroga al modello ordinario di approvazione di una variazione allo strumento urbanistico, in funzione anticipatoria e sostitutiva delle capacità previsionali delle esigenze di sviluppo del territorio, in attuazione dell’interesse pubblico di assecondare con prontezza insediamenti produttivi.<br />
Detto istituto persegue coerentemente la finalità di agevolare le dinamiche imprenditoriali- e tra queste, particolarmente la scelta dei siti ove svolgere attività di produzione di beni o servizi &#8211; in una chiara ottica di semplificazione, come si evince dalla genesi del regolamento 447/98 .<br />
Il regolamento in questione, recante norme in tema di sportello unico per le attività produttive , introduce una profonda semplificazione procedimentale tale da ricondurre tutti i procedimenti settoriali relativi alle autorizzazioni per gli impianti produttivi ad un unico procedimento con un unico titolare in veste interfacciale per l’impresa.<br />
Tuttavia, il ricordato carattere eccezionale dell’istituto della variante semplificata che il regolamento disciplina all’art 5 conduce ad una lettura della norma alla stregua di rigorose, ma consuete, regole interpretative.<br />
La questione che pone il ricorso è se la procedura semplificata di variante urbanistica di cui all’art 5 d.p.r. 447/98 sia applicabile al progetto di insediamento produttivo in questione.<br />
Sul punto, occorre osservare che la dimensione spaziale del progetto non costituisce elemento giuridicamente rilevante per la definizione della questione.<br />
Si può anzi affermare che, in un certo senso, lo strumento derogatorio previsto dall’art 5 del dpr 447/98 rappresenta il volano giuridico di realizzazione di impianti produttivi che non troverebbero agevole collocazione in alcuna pianificazione di settore proprio in ragione delle dimensioni considerevoli che possono caratterizzarli.<br />
L’ospitabilità di progetti produttivi riposa, pertanto, proprio sulla possibilità di utilizzare una variante che costituisce, in questa chiave di lettura del fenomeno, valvola di sicurezza di iniziative imprenditoriali foriere di sviluppo economico per una collettività.<br />
Tuttavia, la natura del citato art 5 di norma di carattere eccezionale , sia sotto il profilo procedimentale (essendo prevista una approvazione abbreviata o semplificata della variante urbanistica), sia sul versante della tipologia di insediamenti per mezzo di essa allocabili in un territorio (circoscritta ad impianti produttivi di beni e servizi) comporta una interpretazione applicativa ristretta a quanto espressamente previsto (o ad esso facilmente riconducibile), che non può estendersi a situazioni ulteriori e diverse da quelle contemplate dal legislatore.<br />
Nella fattispecie va osservato che si tratta di un progetto che prevede l’insediamento di : a) un grande centro commerciale per la vendita di prodotti alimentari; b) un grande centro commerciale per la vendita di prodotti non alimentari; c) una struttura alberghiera; d) un impianto di distribuzione di carburante.<br />
In proposito, rileva questo Giudice che la fenomenologia delle mega strutture commerciali è tale in quanto irrompe sulla scena avvalendosi di una offerta di prodotti assai diversificati in grado di attrarre la più grande platea dei consumatori .<br />
A detta offerta di prodotti si affianca, di consueto, l’offerta di servizi integrati quali alberghi, parco giochi, aree di intrattenimento, ristoranti, multisala cinematografiche e quant’altro.<br />
L’offerta di servizi aggiuntivi aumenta, infatti, la forza attrattiva esercitata dai centri di vendita in modo tale da creare un unico polo diretto a massimizzare le prospettive economiche connesse all’esercizio su grande scala di attività imprenditoriali, in una sorta di moltiplicatore dell’attrattiva.<br />
Non è quindi in discussione l’idea di realizzare un mega centro commerciale diversificato e integrato ma, nel caso che ci occupa, solo se è legittima o meno la procedura semplificata seguita quanto alla sua localizzazione nel territorio.<br />
Sotto tale aspetto, occorre osservare che nella fattispecie viene in rilievo il fatto che, quale situazione qualificante ulteriore e non rientrante nella previsione dell’art 5 del dpr 447/98, il progetto riguarda insediamenti produttivi soggetti a programmazione quantitativa e localizzativa che esula dalle competenze di un determinato Comune.<br />
Ci si riferisce, come appare evidente, alla localizzazione delle grandi strutture di vendita, nonché alla localizzazione dei distributori di carburante.<br />
Tale elemento distintivo, rispetto alla previsione dell’art.5 cit, appare assolutamente rilevante in quanto la procedura semplificata riguarda solo le previsioni urbanistiche dei singoli Comuni, ma non sono affatto coinvolte le ordinarie procedure di localizzazione ed attribuzione delle attività soggette a programmazione contingentata su un territorio ben più ampio di quello comunale, né le connesse regole di scrutinio di situazioni e di interessi pubblici e privati concorrenti .<br />
Il Collegio è quindi dell’avviso che la procedura semplificata di variante urbanistica di cui all’art 5 del dpr 447/98 è utilizzabile solo per progetti di impianti produttivi la cui localizzazione pone esclusivamente un problema di conformità urbanistica alla pianificazione comunale, ma non può essere legittimamente attivata quando la variante risolve non tanto una questione di conformità urbanistica di un insediamento oggetto di discipline pianificatorie, quanto piuttosto, principalmente e direttamente, questioni di pianificazione commerciale ultracomunali.<br />
Per cui, ben può il Comune con le normali procedure pianificatorie del territorio, prevedere gli spazi per l’allocazione e l’attrazione di siffatte strutture, ma ciò non pare consentito con il ricorso alla disciplina semplificata di cui al citato d.p.r. n. 447/98.<br />
L’art 5 del dpr 447/98 non ha , in definitiva, concesso al Comune una sorta di potere di prenotazione di beni distribuiti secondo pianificazioni non soltanto urbanistiche, né di assumere funzioni pianificatorie per materie non proprie.<br />
Tanto deriva, del resto, finanche da una lettura costituzionalmente orientata dell’art 118 Carta fondamentale che, attribuendo ai Comuni l’esercizio delle funzioni amministrative nelle materie elencate dal precedente art 117 Cost., statuisce che ciò avvenga nel rispetto del principio di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.<br />
Risulta perciò chiara l’opzione per un criterio di allocazione delle competenze tra livelli di governo differenti tra pubbliche amministrazioni in ragione della maggiore vicinanza ai cittadini interessati, delle diverse caratteristiche dei vari livelli di governo, e, in ultima analisi, della maggiore idoneità organizzativa a garantire l’esercizio delle funzioni da parte delle singole autorità amministrative.<br />
In altri termini, è illegittimo il ricorso alla variante di cui all’art 5 del dpr 447/98 al fine di conseguire l’approvazione di un progetto per la realizzazione di un impianto produttivo che esula dalle competenze proprie dell’ente comunale, essendo assoggettato a pianificazione che si colloca ad un diverso livello di governo, nella specie a carattere regionale, in quanto non rispettoso dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza stabiliti dall’art 118 della cost.<br />
Gli aspetti di criticità del procedimento di variante de quo ex art 5 dpr 447/98 emergono dall’esame dei regolamenti regionali attuativi della legge regionale Puglia 1 agosto 2003, n. 11, recante “Nuova disciplina del commercio” .<br />
L’art 1 della legge regionale citata dichiara che “ con la presente legge e con i provvedimenti ad essa collegati e successivi , la Regione disciplina l’esercizio della attività commerciale… in conformità di quanto stabilito dall’art 41 della Costituzione, dei principi della legge 10 ottobre 1990 n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.<br />
L’art 3 enuncia, poi, le finalità della legge che sono: a) la tutela dei consumatori; b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci; c) il contenimento dei prezzi.<br />
E’ agevole considerare che la previsione della finalità di garantire l’equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l’uso del suolo e delle risorse territoriali (art 3, lettera e) è funzione estranea ed esorbitante le competenze del Comune.<br />
A queste linee programmatiche contenute nella legge regionale si è data attuazione, in Puglia, con due regolamenti, entrambi più volte evocati dalla difesa della ricorrente a servizio delle proprie tesi.<br />
In particolare, per quanto qui rileva, il Regolamento Regionale n. 2 dell’1 settembre 2004, recante gli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita, contiene una norma manifesto, l’art 2, che così recita : La programmazione delle grandi strutture di vendita persegue le seguenti finalità: perequare le dotazioni di grandi strutture di vendita fra le diverse province, tenendo conto delle specificità territoriali e del livello di servizio garantito dalle stesse; perseguire un equilibrio territoriale anche all’interno dei territori provinciali.<br />
Ora, proprio quest’ultima previsione, che attiene specificamente agli obiettivi della programmazione regionale come si desume dalla rubrica della norma, aiuta a comprendere il sistema di presenza delle grandi strutture di vendita immaginato dal legislatore regionale, poi concretamente attuato con normazione secondaria.<br />
Appare evidente che l’equilibrio territoriale anche all’interno dei territori provinciali costituisce indicazione precettiva alquanto cristallina in tema di obiettivi di presenza di GSV: né vi è alcuna norma che consenta ad un Comune di attrarre di per sé e su di sé l’intera previsione insediativa immaginata per la Provincia di Lecce attraverso l’utilizzo di uno strumento pianificatorio semplificato di variante urbanistica.<br />
La illegittimità della delibera n. 68 del 26.11.2004 ha effetti caducatori sui successivi atti, ivi compresi gli impugnati assensi commerciali per cui può assorbirsi ogni ulteriore motivo di ricorso .<br />
Il ricorso incidentale proposto dalla società Pantacom va, poi, dichiarato inammissibile, essendo stato proposto nei riguardi di determinazioni conclusivamente sfavorevoli alla società Spoletini.<br />
I due ricorsi principali vanno, conclusivamente accolti per le ragioni sopra descritte con consequenziale annullamento degli atti avversati.<br />
La novità delle questioni trattate in uno alla loro complessità depongono per la compensazione delle spese processuali.</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione prima di Lecce, accoglie i ricorsi riuniti nn. 329/2005 e 830/2005 indicati in epigrafe e, per l’effetto, annulla:<br />
quanto al ricorso n. 329/2005<br />
&#8211; la deliberazione di C.C.di Galatina n. 68 del 26.11.2004- ;<br />
&#8211; tutti gli atti del procedimento ex art 5 del dpr 447/98 sfociati nel verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 8.10.2004 presso il comune di Galatina ed in particolare dei pareri acquisiti e del verbale medesimo;<br />
quanto al ricorso n. 830/2005, per l’effetto caducante, i consequenziali e connessi atti impugnati specificati in epigrafe e, in particolare,<br />
&#8211; le autorizzazioni commerciali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 rilasciate in data 20.4.2005 dal Dirigente p.t. dell’Ufficio Commercio del Comune di Galatina;<br />
&#8211; dichiara inammissibile il ricorso incidentale<br />
&#8211; Spese compensate<br />
&#8211; Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa</p>
<p>Così deciso in Lecce, in camera di consiglio 6 luglio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-28-10-2005-n-4657/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2005 n.4657</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2005 n.20995</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-10-2005-n-20995/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-10-2005-n-20995/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2005 n.20995</a></p>
<p>Pres. Carbone – Est. Picone Pistelli Paola (avv. Lotito, Aragiusto) c. Istituto Universitario Europeo – I.U.E. (avv. Giardina, Fanfani) la Corte muta opinione: la Commissione dello I.U.E. costituisce rimedio esclusivo e non alternativo alla giurisdizione del giudice italiano 1. Enti pubblici e privati &#8211; Organizzazioni Internazionali- Immunità consuetudinaria – Estensione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-10-2005-n-20995/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2005 n.20995</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Est. Picone<br /> Pistelli Paola (avv. Lotito, Aragiusto) c. Istituto Universitario Europeo – I.U.E. (avv. Giardina, Fanfani)</span></p>
<hr />
<p>la Corte muta opinione: la Commissione dello I.U.E. costituisce rimedio esclusivo e non alternativo alla giurisdizione del giudice italiano</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Enti pubblici e privati &#8211; Organizzazioni Internazionali- Immunità consuetudinaria – Estensione – Qualità di organo in senso ampio dello stato estero – Necessità &#8211; Enti ed istituti di carattere culturale – Sussiste.</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – organismi di diritto internazionale – controversie inerenti rapporti di lavoro esterni alle funzioni istituzionali e all’organizzazione dell’Ente – Immunità – Inapplicabilità – giurisdizione del giudice italiano – sussiste.</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza – organismi di diritto internazionale – controversie inerenti rapporti di lavoro relativi alla funzioni istituzionali e all’organizzazione dell’Ente – Immunità – Ricorre- Giurisdizione del giudice italiano – Non sussiste – Provedimenti di carattere patrimoniale – Eccezione.</p>
<p>4. Enti pubblici e privati – organismi di diritto internazionale – stati – inequiparabilità – immunità – norma consuetudinaria – inapplicabilità – Fonti scritte ex art. 11 Cost – Necessità – Fattispecie.</p>
<p>5. Enti pubblici e privati – organismi di diritto internazionale – I.U.E. – immunità – applicabilità – conformità ex art. 24 Cost. – sussiste.</p>
<p>6. Enti pubblici e privati – organismi di diritto internazionale – I.U.E. – Commissione – Strumento di composizione delle controversie – rimedio esclusivo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’immunità consuetudinaria ai sensi dell’art. 10 Cost. si estende oltrechè agli stati esteri anche a quei soggetti che rivestono in senso ampio la qualità di organi dello stato estero, fra i quali possono annoverarsi gli enti e istituti di carattere culturale.</p>
<p>2. Gli organismi di diritto internazionale non godono di immunità con riferimento ai rapporti di lavoro del tutto esterni alle funzioni istituzionali e all’organizzazione dell’ente, le controversie relative ai quali sono sottoposte alla giurisdizione del giudice italiano.</p>
<p>3. Il giudice italiano è carente della potestà giurisdizionale atta ad interferire nell’assetto organizzativo e nelle funzioni proprie degli enti mentre può emettere provvedimenti di carattere esclusivamente patrimoniale.</p>
<p>4. Le organizzazioni internazionali non sono equiparabili agli stati sicchè privilegi ed immunità possono loro derivare solo da specifiche fonti scritte e per il tramite dell’art. 11 Cost (nel caso di specie la Corte conferma che l’attribuzione allo I.U.E. tramite convenzione ratificata della capacità di concludere accordi con governi statali comporta il riconoscimento di una soggettività giuridica internazionale che però non basta ad equipararla ad uno stato estero, tanto da assicurarle l’immunità consuetudinaria.</p>
<p>5. L’I.U.E. gode di immunità rispetto al potere giurisdizionale italiano, conforme all’art. 24 Cost.</p>
<p>6. La Commissione prevista ex art. 6 par. 5 lett. c della convenzione relativa allo I.U.E. cui eseguiti tutti i rimedi interni l’impiegato può presentare istanza costituisce rimedio esclusivo e non alternativo alla giurisdizione del giudice italiano.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la Corte muta opinione: la Commissione dello I.U.E. costituisce rimedio esclusivo e non alternativo alla giurisdizione del giudice italiano</span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2005 n.21000</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-10-2005-n-21000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-10-2005-n-21000/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-10-2005-n-21000/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2005 n.21000</a></p>
<p>Pres. Corona – Est. Vitrone – P.M. Palmieri Antiche Terme di San Teodoro s.r.l., Sanfelice Nicola, Sanfelice Fabio, Sanfelice Mario (avv. Forgione, Romano) c. Commissione Provinciale ex art. 22 della l. 219/81 e Regione Campania (n.c.) al G.O. le controversie circa i benefici per il sisma del 1980 in Campania</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-10-2005-n-21000/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2005 n.21000</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corona – Est. Vitrone – P.M. Palmieri<br /> Antiche Terme di San Teodoro s.r.l., Sanfelice Nicola, Sanfelice Fabio, Sanfelice Mario (avv. Forgione, Romano) c. Commissione Provinciale ex art. 22 della l. 219/81 e Regione Campania (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>al G.O. le controversie circa i benefici per il sisma del 1980 in Campania</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Benefici per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 1980 ex l. 219/81 – discrezionalità della P.A. – Non ricorre – Diritto soggettivo – Sussiste – Giurisdizione Giudice Ordinario.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La concessione dei contributi ex l. 219/81 deriva direttamente dalla legge ed è subordinata solo alla verifica della sussistenza in concreto delle condizioni dalla stessa richieste che peraltro attiene al merito e non incide sulla giurisdizione, la quale spetta al Giudice Ordinario sulla base dell’intrinseca posizione soggettiva dedotta in giudizio che appunto un diritto soggettivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">al G.O. le controversie circa i benefici per il sisma del 1980 in Campania</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/7433_CASS_7433.pdf">cliccaqui</a></p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2005 n.20994</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-10-2005-n-20994/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-10-2005-n-20994/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-10-2005-n-20994/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2005 n.20994</a></p>
<p>Pres. Carbone – Est. Settimj – P.M. Palmieri Comune di Abbadia San Salvatore (avv. Ciociola, Stolzi) c. R.T.I. Reti Telesive Italiane Spa (avv. Bonomo, Vaccaro) se si impugnano contestualmente ordinanza sindacale e sanzione amministrativa chiedendo due distinte pronunzie il Giudice Ordinario non ha giurisdizione su entrambe Giurisdizione e competenza –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-10-2005-n-20994/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2005 n.20994</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Est. Settimj – P.M. Palmieri<br /> Comune di Abbadia San Salvatore (avv. Ciociola, Stolzi) c. R.T.I. Reti Telesive Italiane Spa (avv. Bonomo, Vaccaro)</span></p>
<hr />
<p>se si impugnano contestualmente ordinanza sindacale e sanzione amministrativa chiedendo due distinte pronunzie il Giudice Ordinario non ha giurisdizione su entrambe</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Ordinanza sindacale contingibile e urgente di riduzione del livello delle emissioni – Giurisdizione del Giudice Amministrativo – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il Giudice Amministrativo ha giurisdizione in ordine alla domanda d’annullamento dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente di riduzione del livello di emissione degli impianti (nel caso di specie con domanda ex art. 22 l. 689/81 il ricorrente aveva originariamente proposto due domande distinte rispettivamente di annullamento dell’ordinanza sindacale e della sanzione e il Tribunale aveva ritenuto di avere giurisdizione su entrambe)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/7439_7439.pdf">clicca qui</a></p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2005 n.21001</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-10-2005-n-21001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-10-2005-n-21001/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-10-2005-n-21001/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2005 n.21001</a></p>
<p>Pres. Corona – Est. Vitrone – P.M. Palmieri Ufficio Territoriale del Governo di Trieste (avv. Stato) c. Pitu Joan Viorel (n.c.) al Giudice Ordinario l&#8217;opposizione al decreto di espulsione per motivi diversi da quelli previsti dalla legge in quanto deve essere esaminata nel merito Stranieri – Decreto di espulsione &#8211;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-10-2005-n-21001/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2005 n.21001</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corona – Est. Vitrone – P.M. Palmieri<br /> Ufficio Territoriale del Governo di Trieste (avv. Stato) c. Pitu Joan Viorel (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>al Giudice Ordinario l&#8217;opposizione al decreto di espulsione per motivi diversi da quelli previsti dalla legge in quanto deve essere esaminata nel merito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri – Decreto di espulsione  &#8211; Opposizione – Motivi diversi da quelli previsti dalla legge – difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario – Non sussiste – Conseguenze – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’opposizione contro il decreto di espulsione che si fondi su motivi diversi da quelli previsti dalla legge non comporta il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito ma deve essere esaminata nel merito e eventualmente respinta qualora risulti accertata l’irricevibilità delle censure proposte dall’opponente (nella fattispecie il Tribunale aveva accolto l’opposizione fondata sull’impossibilità di soddisfare  i requisiti di cui all’art. 32  del d.lgs. 286/98 e l’Amministrazione aveva impugnato la sentenza per difetto di giurisdizione).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/7440_7440.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-10-2005-n-21001/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2005 n.21001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2005 n.3902</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-28-10-2005-n-3902/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-28-10-2005-n-3902/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-28-10-2005-n-3902/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2005 n.3902</a></p>
<p>Pres. RADESI, Rel. De Berardinis Spada e altri (Avv. Santamaria) c. Comune di Osnago (Avv. Messi) in tema di motivazione della variante al P.R.G. che trasforma un&#8217;area residenziale in zona inedificabile Edilizia ed urbanistica – Pianificazione generale – Variante ordinaria – Aree destinate a fascia di rispetto ambientale – Motivazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-28-10-2005-n-3902/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2005 n.3902</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. RADESI, Rel. De Berardinis<br /> Spada e altri (Avv. Santamaria) c. Comune di Osnago (Avv. Messi)</span></p>
<hr />
<p>in tema di motivazione della variante al P.R.G. che trasforma un&#8217;area residenziale in zona inedificabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Pianificazione generale – Variante ordinaria  – Aree destinate a fascia di rispetto ambientale – Motivazione – Sindacato – Solo per profili di illogicità o irragionevolezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La scelta urbanistica dettata dall’Amministrazione comunale di istituire una fascia inedificabile con funzione di tutela ambientale della zona sita tra l’abitato e un parco urbano può essere legittimamente giustificata mediante considerazioni tecniche ed economiche, purché queste siano conformi al principio di buon andamento dell’agire amministrativo e non appaiano irragionevoli, arbitrarie o irrazionali (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) I ricorrenti contestano una variante di P.R.G. che ha trasformato in inedificabile un’area precedentemente classificata come zona C1 residenziale di espansione. Il T.A.R. ha invece ritenuto sufficienti a legittimare il provvedimento impugnato considerazioni fondate sulla eccessiva onerosità per le casse comunali delle opere di urbanizzazione necessarie nell’area in questione, nonché considerazioni attinenti le caratteristiche dell’insediamento antropico nel Comune (presenza di alloggi inutilizzati nel centro storico).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/7473_7473.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-28-10-2005-n-3902/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2005 n.3902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/10/2005 n.5187</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-10-2005-n-5187/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-10-2005-n-5187/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-10-2005-n-5187/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/10/2005 n.5187</a></p>
<p>Non va sospesa la rinnovazione della procedura concorsuale per l’accesso al 2^ livello e al I^ livello differenziato di professionalità dell’area legale in relazione al difetto di giurisdizione collegato alla natura privatistica dell’atto che dispone il recupero.(G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva del 26 giugno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-10-2005-n-5187/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/10/2005 n.5187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la rinnovazione della procedura concorsuale per l’accesso al 2^ livello e al I^ livello differenziato di professionalità dell’area legale  in relazione al difetto di giurisdizione collegato alla natura privatistica dell’atto che dispone il recupero.(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
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<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2007/10/10815/g">Ordinanza sospensiva del 26 giugno 2007 n. 3284</p>
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA, SEZ. III QUATER <a href="/ga/id/2007/10/10816/g">Ordinanza sospensiva del 31 gennaio 2007 n. 536</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 5187/05<br />Registro Generale: 7981/2005<br />
composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Sabino Luce<br />   Cons. Luigi Maruotti<br />   Cons. Giuseppe Romeo<br />   Cons. Francesco Caringella Est.<br />
ha pronunciato la presente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Ottobre 2005.<br />Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />Visto l&#8217;appello proposto da:<br /><b>I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avv  EDOARDO GHERA  con domicilio  eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE,1 presso EDOARDO GHERA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>BATTISTA BENIAMINO</b>   rappresentato e difeso dall’Avv.  GIOVANNI DI GIOIA  con domicilio  eletto in Roma PIAZZA MAZZINI, 27  presso GIOVANNI DI GIOIA<br />
e nei confronti di<br /> <b>LIRONCURTI LEONARDO</b>, <b>SPOSATO GIUSEPPE</b>, <b>DE RITIS GIULIO</b> e  <b>LI MARZI GIUSEPPE</b>  tutti non costituitisi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione  III Quater  n. 3609/2005, resa tra le parti, concernente RINNOVO PROCEDURA CONCORSUALE PER ACCESSO AL SECONDO LIVELLO AREA  LEGALE;<br />Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br /> Vista l&#8217;ordinanza di accogliemnto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: BATTISTA BENIAMINO;<br /> Udito il relatore Cons. Francesco Caringella  e uditi, altresì, per le   parti  gli avv.ti Ghera e Di Gioia;<br />   Considerati i profili di inammissibilità del ricorso in prime cure in relazione al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed alla non immediata valenza lesiva dell’atto originariamente impugnato; </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p> Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 7981/2005) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  respinge  l&#8217;istanza  cautelare  proposta  in primo grado.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Roma, 28 Ottobre 2005</p>
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