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	<title>28/10/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/10/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.3652</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-28-10-2004-n-3652/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-28-10-2004-n-3652/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.3652</a></p>
<p>Pres. Papiano, Est. Lelli ric. Vannini Piero contro Comune di Bologna e (I.N.P.D.A.P) sulla computabilità dell&#8217;assegno mensile per mansioni superiore nella base pensionabile Trattamento di fine rapporto &#8211; computabilità nella base pensionabile dell’assegno mensile per mansioni superiori – Ricorrenza ex art.15 L.5 dicembre 1959, n. 1077 del carattere della continuità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-28-10-2004-n-3652/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.3652</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-28-10-2004-n-3652/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.3652</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Papiano, Est. Lelli<br /> ric. Vannini Piero contro Comune di Bologna e (I.N.P.D.A.P)</span></p>
<hr />
<p>sulla computabilità dell&#8217;assegno mensile per mansioni superiore nella base pensionabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Trattamento di fine rapporto &#8211; computabilità nella base pensionabile dell’assegno mensile per mansioni superiori – Ricorrenza ex art.15 L.5 dicembre 1959, n. 1077 del carattere della continuità dell’emolumento percepito – Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art.15 della legge n. 1077 del 1959 definisce il concetto di retribuzione pensionabile, stabilendo che essa “è la risultante degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta”. Il compenso per mansioni superiori di cui è causa, pur presentando il carattere della fissità, non presenta, invece, l’ineliminabile connotazione della continuità, che va individuata nella preordinazione dell’emolumento ad essere erogato, una volta attribuito, a tempo indeterminato, sì che esso viene a costituire una componente normale della retribuzione complessiva. Ne segue che, stante la natura temporanea dell’incarico suddetto, la pensionabilità del relativo assegno non può venire disposta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla computabilità dell’assegno mensile per mansioni superiore nella base pensionabile</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA</b></p>
<p>Sent. 3652/2004<br />
RG.n. 547/89</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’EMILIA ROMAGNA<br />
BOLOGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>Composto dai Signori:<br />
Dott. Luigi Papiano,	Presidente;<br />
Dott. Giorgio Calderoni,	Consigliere;<br />
Dott. Bruno Lelli,	Consigliere rel. est.,																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso proposto da:<br />
<b>VANNINI PIERO</b> rappresentato e difeso dall’avv. Benedetto Graziosi ed elettivamente domiciliato in Bologna Via dei Mille 7/2;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Bologna </b>in persona del Sindaco pt., rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Maria Cupello Castagna ed Antonella Todde ed elettivamente domiciliato in Bologna Piazza Galileo 4;</p>
<p>e nei confronti di:<br />
<b>Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali </b>(C.P.D.E.L.) ora Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P) in persona del Direttore pt., rappresentato e difeso dall’avv. Giampiero Martini ed elettivamente domiciliato in Bologna Strada Maggiore 38;</p>
<p>per l’accertamento<br />
del diritto del ricorrente a veder ricompresso nella base pensionabile l’intero trattamento economico goduto, con particolare riferimento alla corresponsione dell’assegno mensile corrispostogli con delibera consiliare n. 755/1979.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Cons. Bruno Lelli<br />;<br />
Udito all’udienza pubblica del 7.7.2004 gli avvocati presenti come da verbale.<br />
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente chiede l’accertamento del diritto a veder ricompresso, nella base pensionabile, l’intero trattamento economico goduto, con particolare riferimento alla corresponsione dell’assegno mensile per mansioni superiori attribuito con delibera consiliare n. 755/1979 e vigente al momento del collocamento a riposo nell’anno 1988.<br />
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio deducendo, con varie argomentazioni, l’infondatezza del ricorso.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La questione posta all’attenzione del collegio concerne la computabilità nel trattamento di fine lavoro, e, quindi, della pensionabilità della maggiorazione stipendiale percepita dal ricorrente, dipendente del comune di Bologna del IV livello, per l&#8217;incarico per mansioni superiori nel V livello attribuito con delibera consiliare n. 755/1979 e vigente al momento del collocamento a riposo nell’anno 1988.<br />
Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 15 e 16 della L. n. 1077/1959 ritenendo che la retribuzione annua contributiva ricomprende anche il suddetto compenso per mansioni superiori.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
Innanzi tutto nel provvedimento di conferimento l’incarico viene definito come temporaneo (in attesa dell’espletamento del concorso) e sancita la non pensionabilità del relativo assegno.<br />
Il concetto di retribuzione pensionabile, per il personale di cui trattasi, è fissato dall&#8217;art. 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 ai sensi del quale &#8220;la retribuzione annua contributiva definita dagli artt. 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379 è la risultante degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto&#8221;.<br />
Tale principio è, poi, riaffermato dall&#8217;art. 30 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, nel testo modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983 n. 131, per il quale &#8220;la retribuzione annua contributiva definita dagli artt. 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l&#8217;attività lavorativa&#8221;.<br />
Ciò posto, mentre può convenirsi che l&#8217;emolumento corrisposto per lo svolgimento dell&#8217;incarico di cui si tratta presenti il carattere della fissità, deve invece negarsi che sia in esso presente l&#8217;altra ineliminabile connotazione della continuità.<br />
La continuità di un emolumento va, infatti, individuata nella sua preordinazione ad essere erogato, una volta attribuito, a tempo indeterminato, sì che esso viene a costituire una componente normale della retribuzione complessiva spettante come corrispettivo della prestazione lavorativa e, come tale, destinata a proiettarsi anche sul trattamento di fine lavoro, volto a rispecchiare, nei limiti dell&#8217;anzianità di servizio maturata, lo status giuridico ed economico raggiunto dal dipendente (C. St VI n.7/1999).<br />
In via di principio, dunque, il carattere della continuità non può rinvenirsi in quegli emolumenti che siano correlati ad incarichi temporanei, conferiti per esigenze funzionali destinate ad esaurirsi nel tempo.<br />
Di tale criterio la giurisprudenza ha fatto più volte applicazione ed a fronte di esso non può invocarsi la lunga durata dell&#8217;incarico de quo ( C. St. VI n. 7/1999 e n. 3164/2003).<br />
Invero, la circostanza che l&#8217;incarico stesso si sia, nei fatti, protratto per un tempo abnormemente lungo è constatazione ex post, che non è sufficiente a far mutare la natura delle funzioni di V livello, il cui svolgimento era stato previsto dall’atto di conferimento come temporaneo, correlato all&#8217;espletamento dei relativi concorsi pubblici, costituenti la fonte istituzionale di provvista.<br />
L&#8217;incarico medesimo non si è atteggiato, quindi, a tempo indeterminato, cosicché la circostanza che il ricorrente si sia trovato, accidentalmente, ancora a svolgere le superiori funzioni nel momento di collocamento a riposo non giustifica, di per sé, la computabilità ai fini pensionistici del relativo trattamento, in quanto inerente ad una posizione geneticamente precaria e non allo status proprio della qualifica rivestita.<br />
Per le considerazioni esposte il ricorso deve essere respinto.<br />
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda RIGETTA il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 7.7.2004.</p>
<p>Presidente f.to Luigi Papiano<br />
Cons. rel. est. f.to Bruno Lelli</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 18.10.2004</p>
<p>Bologna li 18.10.2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-28-10-2004-n-3652/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.3652</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.315</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-10-2004-n-315/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-10-2004-n-315/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.315</a></p>
<p>ONIDA Presidente &#8211; MARINI Redattore sull&#8217;incostituzionalità del meccanismo di determinazione dell&#8217;equo canone per canone per i contratti di affitto nei territori del catasto derivante dall&#8217;ex catasto austro-ungarico Contratti agrari &#8211; Affitto &#8211; Contratti nei territori del catasto derivante dall’ex catasto austro-ungarico – Criteri di determinazione del canone – Illegittimità costituzionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-10-2004-n-315/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.315</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-10-2004-n-315/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.315</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">ONIDA Presidente &#8211; MARINI Redattore</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;incostituzionalità del meccanismo di determinazione dell&#8217;equo canone per canone per i contratti di affitto nei territori del catasto derivante dall&#8217;ex catasto austro-ungarico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti agrari &#8211; Affitto &#8211; Contratti nei territori del catasto derivante dall’ex catasto austro-ungarico – Criteri di determinazione del canone – Illegittimità costituzionale</span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 14, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), in quanto il meccanismo di determinazione dell’equo canone previsto da detta norma per canone per i contratti di affitto nei territori del catasto derivante dall’ex catasto austro-ungarico comporta una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei proprietari dei fondi rustici situati in quei territori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
 Valerio		ONIDA,	Presidente,<br />
 Carlo		MEZZANOTTE,	Giudice,<br />
 Fernanda	CONTRI,<br />
 Guido		NEPPI MODONA,<br />
 Piero Alberto	CAPOTOSTI,<br />
 Annibale		MARINI,<br />
 Franco		BILE,<br />
 Giovanni Maria	FLICK,<br />
 Francesco 	AMIRANTE,<br />
 Ugo		DE SIERVO,<br />
 Romano		VACCARELLA,<br />
 Paolo	MADDALENA,<br />
 Alfonso	QUARANTA,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), e dell’art. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), promosso con ordinanza del 13 ottobre 2003 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Rizzolli Thomas e Clementi Johann ed altro, iscritta al n. 1150 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2004.</p>
<p>Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 il Giudice relatore Annibale Marini.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>In un giudizio riguardante la determinazione del canone di affitto di un fondo rustico, il Tribunale di Bolzano, sezione specializzata per le controversie agrarie, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), nella parte in cui detta i criteri per la determinazione del canone per i contratti di affitto riguardanti i territori del catasto derivante dall’ex catasto austro-ungarico, e, «occorrendo», dell’art. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), in quanto richiamato dalla disposizione censurata in via principale.<br />
Il giudice rimettente muove dalla considerazione che, con sentenza n. 318 del 2002, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982, relativi alla determinazione del canone di affitto dei fondi rustici, ritenendo il meccanismo previsto da tali norme, basato sul reddito dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 (Revisione generale degli estimi dei terreni), «privo, ormai, (…) di qualsiasi razionale giustificazione», sia per l’esistenza di dati catastali più recenti ed attendibili di quelli del 1939, sia, in ogni caso, per l’inidoneità di quel catasto «a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche dei terreni agricoli» ed essere quindi posto a base «di una disciplina dei contratti agrari rispettosa della garanzia costituzionale della proprietà terriera privata e tale da soddisfare, nello stesso tempo, la finalità della instaurazione di equi rapporti sociali, imposta dall’art. 44 della Costituzione».<br />
Osserva il giudice a quo che, per effetto di tale pronuncia, ed in attesa di un eventuale nuovo intervento del legislatore, il regime del canone di affitto dei fondi rustici risulta allo stato libero su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei territori del catasto derivante dall’ex catasto austro-ungarico, per i quali dispone appunto l’art. 14 della legge n. 203 del 1982, non colpito dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.<br />
L’esistenza di territori nei quali il canone è tuttora predeterminato per legge e di territori ove, invece, esso è lasciato alla libera contrattazione delle parti sarebbe – ad avviso ancora del rimettente – in contrasto con il principio di eguaglianza, non trovando tale differenziazione alcuna ragionevole giustificazione.<br />
Oltre a ciò, la norma di cui all’art. 14 della legge n. 203 del 1982 presenterebbe di per sé vizi di legittimità del tutto analoghi a quelli che hanno portato alla caducazione degli artt. 9 e 62 della stessa legge.<br />
Dispone, infatti, il citato art. 14 che l’equo canone di affitto, nei territori del catasto derivante dall’ex catasto austro-ungarico, debba calcolarsi applicando le «tabelle determinate in base alle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, vigenti nell’annata agraria anteriore all’entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, rivalutate in base al tasso di svalutazione della lira nel frattempo intervenuta», con un abbattimento del 20%. L’art. 3, secondo comma, della legge n. 567 del 1962 prevede dal canto suo che, nella determinazione delle tabelle di cui sopra, debbano prendersi a base «i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976», moltiplicati per coefficienti stabiliti dalla commissione tecnica provinciale.<br />
Anche tale meccanismo – ancorché più favorevole per i proprietari di quello previsto dagli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982 – sarebbe dunque basato, in definitiva, sui dati risultanti dal catasto del 1939. E se pure non esistono, per la Provincia autonoma di Bolzano, dati catastali più recenti cui il legislatore potrebbe fare riferimento (come invece esistono per il resto d’Italia), varrebbe comunque il rilievo, contenuto nella sentenza n. 318 del 2002, secondo cui i dati ricavabili dal catasto del 1939 non sono più idonei a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche dei terreni agricoli e non possono quindi essere posti a base di una disciplina dei contratti agrari rispettosa dei principi costituzionali di cui agli artt. 42 e 44 della Costituzione.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1.– Il Tribunale di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), nella parte in cui detta i criteri per la determinazione del canone per i contratti di affitto riguardanti i territori del catasto derivante dall’ex catasto austro-ungarico, e («occorrendo») dell’art. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), in quanto richiamato dalla disposizione precedentemente indicata.<br />
La disciplina impugnata – ad avviso del rimettente – violerebbe il principio di eguaglianza, atteso che la contrattazione in materia di affitto di fondi rustici, per effetto della sentenza n. 318 del 2002, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982, è ormai libera in tutto il territorio nazionale, ad eccezione appunto dei territori del catasto derivante dall’ex catasto austro-ungarico.<br />
La medesima disciplina, in ogni caso, in quanto anch’essa basata  sui dati risultanti dal catasto del 1939, presenterebbe, in riferimento agli artt. 42 e 44 della Costituzione, i medesimi vizi di costituzionalità da cui erano affette le norme della stessa legge già dichiarate illegittime.</p>
<p>2.– La questione relativa all’art. 3 della legge n. 567 del 1962 è inammissibile, non solo in quanto prospettata («occorrendo») in maniera perplessa (si vedano, tra le tante, la sentenza n. 446 del 2002 e l’ordinanza n. 342 del 2002), ma anche perché il primo capoverso del suddetto art. 3, in quanto sostituito dall’art. 9, primo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203, è già stato dichiarato illegittimo con la citata sentenza n. 318 del 2002, con la conseguenza che l’intero articolo – i cui successivi commi sono strettamente dipendenti dal primo – risulta ormai insuscettibile di ulteriore autonoma applicazione.</p>
<p>3.– La questione proposta con riferimento all’art. 14 della legge n. 203 del 1982 è invece fondata.<br />
3.1.– La premessa da cui muove il rimettente, e cioè che la norma impugnata non sia stata in alcun modo colpita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 318 del 2002, è corretta.<br />
L’art. 14 della legge n. 203 del 1982 non era, infatti, oggetto di impugnativa in quel giudizio e, d’altro canto, il meccanismo di determinazione dell’equo canone previsto da detta norma per i territori del catasto derivante dall’ex catasto austro-ungarico è diverso da quello contemplato in via generale dagli artt. 9 e 62 della stessa legge, sui quali appunto verteva il giudizio di legittimità costituzionale.<br />
E’ pur vero che il citato art. 14 prevede, come base di calcolo, l’applicazione delle tabelle determinate in base all’art. 3 della legge n. 567 del 1962, vigenti nell’annata agraria anteriore all’entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e che la norma richiamata è stata dichiarata illegittima, quanto al primo capoverso, e risulta di conseguenza inapplicabile per il resto.<br />
Avendo, tuttavia, il rinvio all’art. 3 della legge n. 567 del 1962 carattere ricettizio, in quanto il contenuto di tale norma è divenuto parte del contenuto della norma richiamante, le vicende della norma richiamata restano prive di effetto ai fini dell’esistenza ed efficacia della norma richiamante.<br />
 3.2.– Siffatto meccanismo di determinazione dell’equo canone, pur se diverso nel suo sviluppo da quello già previsto per tutti gli altri territori dagli artt. 9 e 62 della legge, al pari di quello si fonda – come si è detto – sulle tabelle di cui alla legge n. 567 del 1962, che sono formate «prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976» (art. 3, secondo comma, della legge n. 567 del 1962).<br />
Ma questa Corte, proprio dichiarando l’illegittimità costituzionale dei citati artt. 9 e 62, ha osservato che «a distanza di oltre un sessantennio dal suo impianto, quel catasto ha perso qualsiasi idoneità a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche dei terreni agricoli, cosicché non può sicuramente essere posto a base di una disciplina dei contratti agrari rispettosa della garanzia costituzionale della proprietà terriera privata e tale da soddisfare, nello stesso tempo, la finalità della instaurazione di equi rapporti sociali, imposta dall’art. 44 della Costituzione» (sentenza n. 318 del 2002).<br />
D’altra parte, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982, il regime di equo canone dei fondi rustici è venuto meno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei territori del catasto derivante dall’ex catasto austro-ungarico, cui appunto continua ad applicarsi l’art. 14 della stessa legge. Dal che deriva, dunque, una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei proprietari dei fondi rustici situati in quei territori.<br />
3.3.– Ne consegue, pertanto, che anche l’art. 14, secondo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203, va dichiarato in parte qua illegittimo.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
a) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari);<br />
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano, con l’ordinanza in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2004.</p>
<p>Valerio ONIDA, Presidente<br />
Annibale MARINI, Redattore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-10-2004-n-315/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.315</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.3791</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-10-2004-n-3791/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-10-2004-n-3791/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.3791</a></p>
<p>Luigi Trivellato, Presidente &#8211; Elvio Antonelli, relatore necessita di puntuali ed esaustivi accertamenti, nonché di congrua motivazione, il provvedimento di sospensione dei lavori iniziati in base a regolare concessione edilizia 1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Concessione edilizia &#8211; Sospensione dei lavori &#8211; Requisiti &#8211; Puntuali ed esaustivi accertamenti in ordine</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-10-2004-n-3791/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.3791</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-10-2004-n-3791/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.3791</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Trivellato,		Presidente &#8211; Elvio Antonelli, relatore</span></p>
<hr />
<p>necessita di puntuali ed esaustivi accertamenti, nonché di congrua motivazione, il provvedimento di sospensione dei lavori iniziati in base a regolare concessione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Concessione edilizia &#8211; Sospensione dei lavori &#8211; Requisiti &#8211; Puntuali ed esaustivi accertamenti in ordine alla non conformità tra le opere realizzate e quelle previste nel progetto assentito.																																																																																											</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Concessione edilizia &#8211; Sospensione dei lavori &#8211; Generiche difformità dalla concessione edilizia &#8211; Difetto di motivazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il potere di sospendere i lavori iniziati in base a regolare concessione edilizia può essere esercitato solo sulla base di puntuali ed esaustivi accertamenti in ordine alla non conformità tra le opere realizzate e quelle previste nel progetto assentito, salvo naturalmente il caso di preventivo e motivato annullamento della già rilasciata concessione edilizia.</p>
<p>2. Non è sufficientemente motivato un provvedimento di sospensione dei lavori che si giustifichi sulla considerazione che, in parziale difformità dalla concessione edilizia, sarebbero stati realizzati “variazioni planimetriche dell’ubicazione dell’edificio, aumento della superficie utile di calpestio”. La motivazione può ritenersi congrua solo se sono indicate in modo puntuale le modalità di realizzazione delle affermate variazioni planimetriche nonché la precisa misura dell’affermato aumento di superficie di calpestio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Luigi Trivellato,		Presidente,<br />
Elvio Antonelli,		           Consigliere, relatore,<br />
Alessandra Farina,		Consigliere,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi n. 1940/91 e n. 3270/91, proposti da</p>
<p><b>LESSIO EMANUELE</b> e <b>LESSIO ROMOLO</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Pieressa e Silvia Benacchio, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di S. Giorgio in Bosco</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
quanto al ricorso n. 1940/91: dell’ordinanza sindacale 25.6.1991 n. 18 avente ad oggetto l’annullamento della concessione edilizia n. 167/89 del 13.11.1990;<br />
quanto al ricorso n. 3270/91: del provvedimento sindacale 21.11.1991 n. 47 avente ad oggetto la sospensione dei lavori relativi alla concessione edilizia n. 167/89 del 13.11.1990.</p>
<p>Visti i ricorsi, notificati rispettivamente il 18.7.1991 ed il 7.12.1991 e depositati presso la Segreteria il 26.7.1991 e l’11.12.1991, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del 27 maggio 2004 &#8211; relatore il Consigliere Elvio Antonelli &#8211; l’avv. Pieressa per i ricorrenti;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso n. 1940/91 i ricorrenti premettono in fatto di essere proprietari di due lotti di terreno ricadenti all’interno di una lottizzazione approvata dal Comune di S.Giorgio in Bosco con delibera del Consiglio comunale del 29.12.1980 n. 209.<br />
In data 13 novembre 1990, ottennero la concessione edilizia rubricata al n. 167/89 con la quale si concedeva la costruzione di un fabbricato ad uso abitativo e negozi.<br />
Dopo la comunicazione dell’inizio dei lavori inviata in data 28 maggio 1991 i ricorrenti richiesero il rilascio di una concessione in variante della precedente.<br />
Veniva però adottata una ordinanza sindacale di sospensione dei lavori e annullamento della precedente concessione edilizia n. 167/89.<br />
Avverso il provvedimento impugnato vengono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211; Violazione di legge (L. 47/85 art. 11 – L. 241/1990 art. 3); Eccesso di potere per carenza di motivazione, carenza dei presupposti, disparità di trattamento, illogicità manifesta e travisamento dei fatti.<br />
Prima di procedere al ritiro dell’atto concessorio, il Comune doveva porre in essere quelle attività volte ad evitare il grave provvedimento di annullamento, precisando i vizi accertati e dando un termine per provvedere alle modifiche.<br />
Il Comune procedente era tenuto a motivare non solo in ordine alle esigenze di ripristino della legalità, ma anche con riferimento all’interesse pubblico concreto e attuale che consigliava l’eliminazione di una situazione pregiudizievole.<br />
Con il ricorso n. 3270/91 gli istanti rilevano che il Sindaco di S.Giorgio in Bosco in data 24.9.1991 emanava l’ordinanza n. 34 con la quale disponeva l’annullamento della sua precedente ordinanza n. 18 del 25.6.1991 (impugnata con il ricorso n. 1940/91).<br />
Emanava poi in data 21 novembre 1991 una nuova ordinanza di sospensione, iscritta al n. 47 ROS in forza di una supposta parziale difformità dalla concessione edilizia n. 167/89 del 13.11.1990, determinata da non meglio precisate “variazioni planimetriche dell’ubicazione dell’edificio, aumento della superficie utile di calpestio”.<br />
Avverso quest’ultimo provvedimento sindacale vengono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211; Violazione di legge (L. 241/1990 art. 3 – errata applicazione dell’art. 4 L. 47/85 e dell’art. 91 della L.R. 27.6.1985 n. 61); Eccesso di potere per carenza di motivazione, carenza dei presupposti, illogicità manifesta.<br />
Anche qui è stato violato il principio di cui all’art. 3 della L. 241/91 difettando la precisa individuazione delle contestazioni mosse dall’autorità comunale.<br />
Mancano la indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottostanti la decisione dell’amministrazione e manca altresì l’indicazione del termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.<br />
In ogni caso non sussiste nessuna variazione planimetrica, ma solo una modestissima variazione di un solo lato dell’edificio determinato dagli inevitabili aggiustamenti di cantiere.<br />
L’edificio è posto esattamente nel luogo di progetto, è solo la linea di confine ad essere lievemente spostata.<br />
Quanto all’aumento della superficie utile di calpestio, si può solo immaginare che il presunto aumento sia da individuare nello scivolo di accesso al piano seminterrato che si sarebbe ampliato di una modestissima fascia triangolare avente la base di 20 cm. e il lato di 12 metri per un totale di 1,20 metri quadrati.<br />
L’opera non è però ultimata e quindi i ricorrenti possono eliminare il modesto aumento di volume ingrossando il muro di sostegno della rampa medesima, come pure possono chiedere, come in effetti hanno già chiesto, una variante in corso d’opera a norma dell’art. 97 L.R. 61/85.<br />
L’ordinanza di sospensione dei lavori è stata inoltre emessa senza accertare se l’attività in essere fosse sostanzialmente abusiva, fosse cioè non autorizzabile perché in contrasto con la disciplina urbanistica.<br />
Non si è costituito in giudizio il Comune intimato.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il primo ricorso (n. 1940/91) è divenuto improcedibile, poiché con atto del 24.9.1991 (depositato agli atti del giudizio) l’impugnata ordinanza n. 18 del 25.6.91 è stata annullata.<br />
Il secondo ricorso (n. 3270/91) è invece fondato per difetto di motivazione.<br />
La giurisprudenza ha chiarito che il potere di sospendere i lavori iniziati in base a regolare concessione edilizia può essere esercitato solo sulla base di puntuali ed esaustivi accertamenti in ordine alla non conformità tra le opere realizzate e quelle previste nel progetto assentito salvo naturalmente il caso di preventivo e motivato annullamento della già rilasciata concessione edilizia (cfr. CS V Sez. 28.1.92 n. 78; TAR Lazio, Sezione Latina 4.2.1991 n. 14)<br />
Ebbene, l’impugnato ordine di sospensione dei lavori è stato giustificato sul rilievo che in parziale difformità dalla concessione edilizia del 13.11.90 sarebbero state realizzate “variazioni planimetriche dell’ubicazione dell’edificio, aumento della superficie utile di calpestio”.<br />
Tale giustificazione, alla luce del richiamato principio giurisprudenziale, deve ritenersi all’evidenza insufficiente a motivare l’adozione dell’impugnato atto cautelare.<br />
Ed infatti nelle specie la motivazione poteva ritenersi congrua solo se fossero state indicate in modo puntuale le modalità di realizzazione delle affermate variazioni planimetriche nonché la precisa misura dell’affermato aumento di superficie di calpestio. <br />
Il ricorso deve essere pertanto accolto e per l’effetto deve essere annullato l’atto impugnato.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in premessa, dichiara improcedibile il ricorso n. 1940/91 e accoglie il ricorso n. 3270/91 e conseguentemente annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 27 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-10-2004-n-3791/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.3791</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.5566</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-10-2004-n-5566/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-10-2004-n-5566/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-10-2004-n-5566/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.5566</a></p>
<p>Pres. Nicolosi, Est. Leo Società Fratelli Cassani s.n.c. (Avv.ti M. Pucci, S. Del Villano) c. Comune di Pioltello (Avv.ti A. Fossati, M. L. Caloria, C. Andena) sulla competenza del Sindaco ad adottare provvedimenti cautelari di sospensione delle licenze per pubblico esercizio 1. Pubblica amministrazione – Sicurezza pubblica &#8211; Sanzioni amministrative</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-10-2004-n-5566/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.5566</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-10-2004-n-5566/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.5566</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nicolosi, Est. Leo<br /> Società Fratelli Cassani s.n.c. (Avv.ti M. Pucci, S. Del Villano) c. Comune di Pioltello (Avv.ti A. Fossati, M. L. Caloria, C. Andena)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza del Sindaco ad adottare provvedimenti cautelari di sospensione delle licenze per pubblico esercizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Pubblica amministrazione – Sicurezza pubblica &#8211; Sanzioni amministrative &#8211;  Licenza per pubblico esercizio – Provvedimenti cautelari di sospensione &#8211; Art. 110, co. 10, T.U.L.P.S.  – Competenza del Sindaco – Sussiste																																																																																												</p>
<p>2.	Pubblica amministrazione &#8211; Sicurezza pubblica – Sanzioni<br />
amministrative &#8211;  Licenza per pubblico esercizio – Provvedimento cautelare di sospensione &#8211; Art. 110, co. 10, T.U.L.P.S.   – Potere del Sindaco di applicare la misura accessoria &#8211; Non è recessivo rispetto al potere del Questore</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il potere sanzionatorio di cui all’art. 110, co. 10, T.U.L.P.S. risulta attinente alla materia dell’ordine pubblico ed è direttamente attribuito al Sindaco. Il conferimento di tale potere è inoltre ribadito dall’art. 54 del D. Leg.vo 18.8. 2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco, “quale ufficiale del governo”, la “emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza pubblica”.																																																																																												</p>
<p>2.	Il potere del Sindaco di applicare la misura sospensiva accessoria, previsto dall’art. 110, co. 10, T.U.L.P.S., non è da considerarsi recessivo rispetto al potere del Questore contemplato dal successivo comma 11: la ratio e il dettato della disposizione di cui al comma 10, infatti, stabiliscono inequivocabilmente e tassativamente che, se il contravventore risulta titolare di licenza per pubblico esercizio, tale licenza deve essere sospesa. Per tanto, l’art. 110 T.U.L.P.S. configura, e dunque chiaramente ammette, il concorso di due provvedimenti sanzionatori adottabili nei confronti del medesimo destinatario, identificabile nell’autore dell’illecito relativo all’istallazione e alla messa in opera di apparecchi elettronici per videogiochi non conformi alla normativa vigente.																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/11/1769/d">commento della dott.sa Chiara Commis</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5500_5500.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-10-2004-n-5566/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.5566</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.1493</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-28-10-2004-n-1493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-28-10-2004-n-1493/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-28-10-2004-n-1493/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.1493</a></p>
<p>Pres. Bianchi, Est. Ponte Ric. Firpo contro Comune di Genova e Provincia di Genova sulla natura di vincolo assoluto del divieto di costruire nelle fasce di rispetto dei corsi d&#8217;acqua Edilizia e urbanistica &#8211; Concessione in sanatoria &#8211; Preclusione &#8211; Nuove edificazioni sulla fascia di rispetto di un corso d&#8217;acqua</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-28-10-2004-n-1493/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.1493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-28-10-2004-n-1493/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.1493</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi, Est. Ponte<br /> Ric. Firpo contro Comune di Genova e Provincia di Genova</span></p>
<hr />
<p>sulla natura di vincolo assoluto del divieto di costruire nelle fasce di rispetto dei corsi d&#8217;acqua</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica &#8211; Concessione in sanatoria &#8211; Preclusione &#8211; Nuove edificazioni sulla fascia di rispetto di un corso d&#8217;acqua pubblico &#8211; Vincolo di inedificabilità &#8211; Inderogabilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Costituisce vincolo inderogabile di inedificabilità &#8211; che preclude il rilascio di concessione in sanatoria &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 33, l. 28 febbraio 1985, n. 47, il divieto previsto per le nuove edificazioni dall&#8217;art. 96, lett. f), del T.U. sulle opere idrauliche n. 523 del 25 luglio 1904.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>   Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria<br />
sezione prima</b></p>
<p> composto dai Magistrati:<br />
&#8211;	Antonio Bianchi &#8211; Presidente<br />
#NOME?<br />
#NOME?<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11621997 R.G. proposto da</p>
<p><b>Firpo Mirella</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. L. Piscitelli, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Genova, c.so Saffi n. 7;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Genova</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. L. De Paoli della civica avvocatura, presso gli uffici della quale è elettivamente domiciliato in Genova, via Garibaldi n. 9;</p>
<p>la <b>Provincia di Genova</b>, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. R. Giovanetti della avvocatura provinciale, presso gli uffici della quale è elettivamente domiciliata in Genova, p.le Mazzini n. 2;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento di cui alla nota del Comune di Genova n. 1608 datato 2842004, di rigetto dell’istanza di sanatoria edilizia presentata ai sensi dell’art. 31 l. 4785 relativo ad un capannone in via Caravagna; della nota della Provincia di Genova n. 17530 del 2031997 e di ogni altro atto connesso;</p>
<p>visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune e della Provincia intimati;<br />
visto l’atto di motivi aggiunti;<br />
viste le memorie difensive;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
designato relatore per la pubblica udienza del 14 ottobre 2004 il giudice Dr. Davide Ponte;<br />
uditi altresì per il ricorrente l’Avv. Piscitelli, per la Provincia resistente l’Avv. Giovanetti e per il Comune resistente l’Avv. De Paoli;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il gravame introduttivo del giudizio l’odierna ricorrente, in qualità di proprietaria di un capannone ad uso artigianale sito in via Caravagna, esponeva di aver presentato nel 1986 domanda di condono ai sensi dell’art. 31 l. 47 del 1985. All’esito dell’iter procedimentale l’amministrazione comunale adottava il diniego di cui in epigrafe, fondato in via definitiva sulla sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta in fascia di rispetto di corso d’acqua pubblico, richiamando altresì la nota della Provincia del pari oggetto di impugnativa.<br />
Agli atti impugnati si muovevano pertanto le seguenti censure:<br />
&#8211; violazione degli artt. 33 l. 4785 e 96 lett f) r.d. n. 523 del 1904, eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà con precedenti determinazioni, in quanto trattasi di vincolo derogabile;<br />
&#8211; violazione degli artt. 33 l. 4785, 34 e 26 lett b) l.r. 993, eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, in quanto la successiva normativa regionale avrebbe consentito la deroga; <br />
&#8211; eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e contraddittorietà con altre situazioni analoghe risolte favorevolmente;<br />
&#8211; violazione dell’art. 33 l. 4785, eccesso di potere per errore sui presupposti, in quanto la costruzione risale a prima del 1920, data di imposizione del vincolo, anche se successivi interventi ne hanno modificato conformazione ed uso;<br />
&#8211; violazione degli artt. 31 ss l. 4785, eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e sviamento, stante l’irrilevanza dell’opposto piano di bacino del torrente Chiaravagna in corso di approvazione;<br />
&#8211; violazione degli artt. 31 ss. l. 4785, 3 e 7 l. 24190, difetto di motivazione istruttoria e contraddittorio, mancata comunicazione di avvio ed assenza di considerazione dell’interesse consolidato del ricorrente;<br />
&#8211; violazione degli artt. 31 ss. l. 4785 e del regolamento edilizio, difetto di istruttoria, per mancata acquisizione del parere della commissione edilizia.<br />
Il Comune e la Provincia di Genova, costituitesi in giudizio, chiedevano la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame.<br />
Con atto di motivi aggiunti parte ricorrente formulava, sulla base della nota comunale datata 8796, l’ulteriore censura di contraddittorietà e violazione degli artt. 31 cit., a fronte dell’iniziale qualificazione del vincolo ai sensi dell’art. 32.<br />
Alla pubblica udienza del 14102004, in vista della quale le parti depositavano memorie, la causa passava in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La presente controversia ha ad oggetto la legittimità del provvedimento negativo con cui l’adita amministrazione comunale ha respinto l’istanza di condono relativa al capannone ad uso artigianale di proprietà della ricorrente, sito in Genova via Caravagna e posto sull’argine del torrente omonimo.<br />
In via preliminare, occorre analizzare l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Provincia, a tenore della quale, trattandosi di manufatto situato nell’ambito della fascia di rispetto dal suddetto torrente, la controversia avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 143 lett a) e b) r.d. 177533.<br />
L’eccezione appare priva di pregio.<br />
E’ pur vero che, anche dinanzi al sopravvenire dell&#8217;art. 34 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 (successivamente modificato, in parte, dalla l. 21 luglio 2000 n. 205) fondante la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia, sussiste la giurisdizione diretta di legittimità del tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell&#8217;art. 143 t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, per le impugnazioni di tutti i provvedimenti con incidenza diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche (ciò anche alla luce della necessità imposta dalla recente pronuncia n. 204 del 2004 del Giudice delle leggi di interpretare in termini non estensivi le ipotesi di giurisdizione esclusiva).<br />
Va peraltro ribadito, in termini generali, che la norma di carattere speciale attributiva della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche con riferimento ai &#8220;ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi (e non definitivi a seguito dell’intervento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 42 del 1991) presi dall&#8217;amministrazione in materia di acque pubbliche&#8221;, assume rilievo quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche (nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l&#8217;esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all&#8217;esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse od a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti), mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche (cfr. ad es. Cassazione civile, sez. un., 13 gennaio 2003, n. 337).<br />
Invero, nel caso di specie oggetto principale della controversia è l’atto comunale, fondato su valutazioni di ordine edilizio, adottato nell’esercizio di una funzione attinente al profilo edilizio ed alla relativa condonabilità dell’immobile. Le ulteriori e connesse considerazioni derivanti dalla collocazione del capannone in fascia di rispetto assumono rilievo incidentale di accertamenti di fatto posti a base della definitiva valutazione sulla condonabilità edilizia dell’opera. Ciò risulta confermato dalla qualificazione della nota provinciale non in termini di parere ai sensi dell’art. 32 l. 4785 quanto, piuttosto, di accertamento istruttorio acquisito dall’organo comunale competente in materia edilizia.<br />
Pertanto, a fronte del rilievo solo indiretto in tema di acque pubbliche, con conseguente inapplicabilità della norma speciale di cui all’art. 143 cit. richiamata dalla Provincia, l’impugnazione di un provvedimento definitivo di diniego di condono di immobile realizzato in zona caratterizzata da vincolo di inedificabilità assoluta appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, generale di legittimità nel caso de quo stante l’inapplicabilità quantomeno ration etemporis dell’art. 34 d. lgs. 8098 (cfr. ad es. Corte Cost. n. 2812004).<br />
Passando all’analisi del merito della controversia il ricorso appare infondato.<br />
Con il primo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 33 l. 4785 e 96 lett f) r.d. n. 523 del 1904, nonché diversi profili di eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, in quanto nel caso di specie il vincolo non potrebbe qualificarsi di inedificabilità, risultando derogabile dai regolamenti locali.<br />
Peraltro, l’analisi del tenore della normativa invocata (“Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche … f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”), nonché la ratio delle medesime previsioni, volte a garantire il rispetto degli interessi pubblici prevalenti connessi alla previsione del vincolo (nel caso de quo al libero deflusso delle acque), confermano la natura di vincolo inderogabile di inedificabilità ex art. 33, l. 28 febbraio 1985 n. 47, tale da precludere il rilascio di concessione in sanatoria, dell’art. 96 lett. f), t.u. 25 luglio 1904 n. 523 (cfr. ad es. T.A.R. Veneto, sez. I, 15 maggio 2003, n. 2795 e T.A.R. Toscana, sez. III, 12 febbraio 2003, n. 277).<br />
Del pari infondato appare il secondo motivo di gravame, con cui parte ricorrente lamenta la mancata applicazione della successiva normativa regionale che consentirebbe la deroga. Infatti, nel caso de quo l’immobile è posto direttamente sul margine del torrente (ciò emerge pacificamente dalle cartografie e dalle foto allegate agli atti), al di sotto anche del limite minimo pari a metri tre dettato dall’art. 26 l.r. 993, con la conseguenza che in tali ipotesi la stessa normativa regionale invocata comporta il permanere dei vincoli di inedificabilità.<br />
Prima facie infondato appare il terzo motivo di gravame, diretto a contestare la disparità di trattamento e la contraddittorietà con altre situazioni analoghe risolte favorevolmente: sia per la genericità della censura, nella quale non viene indicata alcuna di tali presunte fattispecie ad esito positivo, sia in considerazione dell’impossibilità per l’amministrazione di proseguire nella eventuale adozione di atti contra legem.<br />
Con il quarto motivo di gravame parte ricorrente contesta la violazione dell’art. 33 l. 4785, eccesso di potere per errore sui presupposti, in quanto la costruzione risale a prima del 1920, data di imposizione del vincolo.<br />
Peraltro, non risultando contestata la risalente (nel 1920) apposizione del vincolo, se per un verso le affermazioni concernenti la presunta data di realizzazione di un primo intervento e la relativa consistenza appaiono generiche e prive di adeguato sostegno probatorio, per un altro verso la stessa ricorrente ammette pacificamente che in epoca ben successiva (nel 1960) sono stati realizzati ampi interventi che hanno modificato conformazione ed uso dell’immobile in questione, portandolo alle rilevanti dimensioni attuali. Anzi, le stesse dichiarazioni allegate alla istanza respinta riferiscono la realizzazione dell’attuale capannone al 1960, mentre in epoca anteriore vi era una mera tettoia ad uso officina.<br />
Privo di autonomo rilievo appare poi il quinto motivo di ricorso, con cui si contesta l’irrilevanza dell’opposto piano di bacino stralcio del torrente Chiaravagna in corso di approvazione. Infatti, il provvedimento di diniego del condono si fonda sul presupposto dirimente della sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 33 l. 4785, mentre il richiamo al suddetto piano appare un’argomentazione ulteriore, tesa unicamente ad evidenziare la rilevanza anche attuale delle problematiche connesse agli interessi pubblici tutelati dal medesimo vincolo.<br />
Del pari infondati appaiono i rilievi di carattere procedimentale posti a base degli ultimi due ordini di motivi di cui al ricorso principale (difetto di motivazione istruttoria e contraddittorio, mancata comunicazione di avvio ed assenza di considerazione dell’interesse consolidato del ricorrente, mancata acquisizione del parere della commissione edilizia).<br />
Infatti, il provvedimento appare adeguatamene motivato, sia in fatto, con riferimento agli accertamenti svolti anche presso la amministrazione provinciale, sia in diritto, stante il richiamo dirimente al vincolo di inedificabilità assoluta già più volte richiamato; inoltre, a fronte di tale ostacolo e degli interessi pubblici allo stesso collegati, nonché della natura abusiva degli interventi, non può essersi consolidata alcuna aspettativa giuridicamente rilevante in termini di legittimità in capo al privato istante.<br />
Infine, se da un lato la natura di procedimento ad iniziativa di parte esclude per costante giurisprudenza la rilevanza della eventuale assenza di un formale avviso di avvio del procedimento (cfr. ad es. T.A.R. Liguria, sez. I, 21 febbraio 2002, n. 163 e Consiglio Stato, sez. IV, 29 agosto 2003, n. 4852), dall’altro lato, dinanzi ad un elemento ostativo quale il vincolo rilevante ex art. 33 l. 47 cit., nessuna rilevanza autonoma, nei termini garantistici che gli sono propri, avrebbe potuto acquisire il passaggio in commissione edilizia (cfr. ad es. T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 25 settembre 2003, n. 6417). A quest’ultimo riguardo, più in generale deve negarsi l&#8217;obbligatorietà dell&#8217;acquisizione del parere della commissione edilizia ai fini del rilascio della concessione edilizia nel caso in ci la valutazione nel merito della domanda di condono è preclusa dal preliminare accertamento di un elemento ostativo dirimente quale la sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 33 l. 28 febbraio 1985 n. 47 (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. V, 3 luglio 2003, n. 3974).<br />
Passando all’analisi del motivo aggiunto proposto con atto depositato in data 2892004 (con cui parte ricorrente eccepisce l’ulteriore contraddittorietà e violazione degli artt. 31 cit. a fronte dell’iniziale qualificazione del vincolo ai sensi dell’art. 32), lo stesso appare, in primo luogo tardivamente dedotto, in quanto fondato su di un atto endoprocedimentale (nota comunale rivolta alla Provincia in data 8796) già da tempo ampiamente conoscibile da parte di una diligente parte ricorrente, atteso altresì il suo espresso richiamo negli stessi provvedimenti impugnati. Peraltro, in secondo luogo appare dirimente la relativa infondatezza nel merito, in quanto ciò che assume rilievo nella fattispecie in esame è la congruità e l’adeguatezza degli accertamenti istruttori svolti dall’amministrazione comunale rispetto alla successiva qualificazione contenuta nel provvedimento definitivo.<br />
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso in esame appare infondato e, pertanto, deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. I, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso di cui in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-28-10-2004-n-1493/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.1493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.20880</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-28-10-2004-n-20880/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-28-10-2004-n-20880/">Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.20880</a></p>
<p>Pres. Altieri, Est. D&#8217;Alonzo Valente (Avv. L. Tonti) c. Ministero dell&#8217;economia e delle finanze ed altra (Avv. Stato) il vizio di illegittimita&#8217; costituzionale, non ancora dichiarato, della norma su cui si fonda l&#8217;istanza di rimborso non impedisce il decorso del termine decadenziale 1. Imposte e tasse – Contenzioso tributario –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-28-10-2004-n-20880/">Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.20880</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-28-10-2004-n-20880/">Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.20880</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Altieri, Est. D&#8217;Alonzo<br />  Valente  (Avv. L. Tonti) c. Ministero dell&#8217;economia e delle finanze ed altra (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>il vizio di illegittimita&#8217; costituzionale, non ancora dichiarato, della norma su cui si fonda l&#8217;istanza di rimborso non impedisce il decorso del termine decadenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Imposte e tasse – Contenzioso tributario – Disciplina successiva alla riforma tributaria del 1972 – Procedimento &#8211; Giudizio instaurato a seguito di silenzio-rifiuto in ordine ad istanza di rimborso del contribuente &#8211; Eccezione di intempestivita&#8217; dell&#8217;istanza da parte dell&#8217;amministrazione finanziaria – Preclusione &#8211; Esclusione &#8211; Fondamento.																																																																																												</p>
<p>2.	Imposte e tasse – Riscossione delle imposte sui redditi – Modalità di riscossione – Versamento diretto &#8211; Rimborsi – Termini &#8211; Istanza di rimborso &#8211; Termine decadenziale ex art. 38 del dPR n. 602 del 1973 &#8211; Decorrenza dalla data del versamento &#8211; Vizio di illegittimita&#8217; costituzionale, non ancora dichiarato, della norma invocata nell&#8217;istanza di rimborso &#8211; Mera difficolta&#8217; di fatto all&#8217;esercizio del diritto &#8211; Configurabilita&#8217; &#8211; Conseguenze &#8211; Impedimento al decorso del termine decadenziale &#8211; Esclusione &#8211; Decorrenza di detto termine dalla pronuncia di incostituzionalita&#8217; &#8211; Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Nel giudizio tributario instaurato a seguito del silenzio-rifiuto dell&#8217;amministrazione sulla domanda di rimborso del contribuente non e&#8217; precluso alla stessa amministrazione di eccepire l&#8217;intempestivita&#8217; di quella domanda, in relazione alle norme che comminano una decadenza dell&#8217;azione del contribuente (nella fattispecie, art. 38 del dPR n. 602 del 1973), qualora la richiesta di rimborso non sia stata presentata nei termini di legge. Una siffatta preclusione, infatti, non si desume in alcun modo dal sistema normativo, con il quale anzi si rivela incoerente, perche&#8217; proprio l&#8217;instaurazione del giudizio e&#8217; diretta a consentire alle parti di far valere, nella pienezza del contraddittorio, le rispettive ragioni.																																																																																												</p>
<p>2.	In tema di rimborso delle imposte sui redditi, l&#8217;art. 38 del dPR 29 settembre 1973, n. 602, individua il &#8220;dies a quo&#8221; del termine decadenziale per la presentazione dell&#8217;istanza di rimborso nella data del versamento: ad un tal riguardo, l&#8217;eventuale vizio di illegittimita&#8217; costituzionale, non ancora dichiarato, della norma su cui si fonda l&#8217;istanza di rimborso costituisce una mera difficolta&#8217; di fatto all&#8217;esercizio del relativo diritto, poi assicurato dalla norma depurata dall&#8217;incostituzionalita&#8217;, con la conseguenza che tale vizio non impedisce, di per se&#8217;, il decorso del predetto termine decadenziale, restando esclusa la possibilita&#8217; che questo possa, invece, decorrere dalla pubblicazione della pronuncia di illegittimita&#8217; costituzionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il vizio di illegittimita&#8217; costituzionale, non ancora dichiarato, della norma su cui si fonda l&#8217;istanza di rimborso non impedisce il decorso del termine decadenziale</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/5692_5692.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-28-10-2004-n-20880/">Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.20880</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.1435</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-28-10-2004-n-1435/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-28-10-2004-n-1435/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-28-10-2004-n-1435/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.1435</a></p>
<p>Pres. MARIUZZO, Est. PEDRON STEA Servizi Tecnici srl (avv.ti M. Di Paolo e G. Angelini) c/ Università degli Studi di Brescia (Avvocatura Distrettuale dello Stato); CABAC srl (n.c.) 1. Contratti della P.A. &#8211; Appalto – Procedura di gara – Difetto di motivazione dei punteggi –E’ vizio formale &#8211; Rimedi 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-28-10-2004-n-1435/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.1435</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-28-10-2004-n-1435/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.1435</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARIUZZO, Est. PEDRON<BR>  STEA Servizi Tecnici srl (avv.ti M. Di Paolo e G. Angelini) c/ Università degli Studi di Brescia (Avvocatura Distrettuale dello Stato); CABAC srl (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Appalto – Procedura di gara –  Difetto di motivazione dei punteggi –E’ vizio formale &#8211; Rimedi</p>
<p>2. Giustizia amministrativa &#8211; Impugnazione atti gara per difetto di motivazione – Assorbe altri vizi di contenuto degli atti impugnati – Disciplina &#8211; Conseguenze</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La carente esplicazione – ad opera della stazione appaltante – dei motivi alla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dell’offerta tecnica integra gli estremi di un vizio procedurale di natura meramente formale, pertanto ammette un rimedio – parimenti formale – consistente nel successivo chiarimento di tali motivi senza che si imponga  il rinnovo dell’intera procedura di gara.</p>
<p>2. Un ricorso basato sulla carenza di motivazione opera come strumento di salvaguardia dei motivi di censura rivolti al merito degli atti impugnati, sicché in difetto di una chiara motivazione non grava sul ricorrente l’onere di eccepire profili di illegittimità in forma eventuale o esplorativa. Ne deriva che tali censure saranno deducibili nel momento in cui la motivazione diventa esplicita ed accurata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è vizio formale la carente esplicazione dei motivi alla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione delle offerte</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia <br />
Sezione staccata di Brescia</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1343/2001, proposto da</p>
<p><b>STEA SERVIZI TECNICI srl</b>,<br />
rappresentata e difesa dagli Avv. Maria Di Paolo e Giancarlo Angelini con domicilio eletto presso quest’ultimo in Brescia via Vittorio Emanuele II;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI BRESCIA</b>,<br />
in persona del Rettore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura in Brescia via S. Caterina 6;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>CABAC srl</b>,<br />
non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	dei verbali approvati dal Consiglio di amministrazione il 4 ottobre 2001, con i quali è stata ripetuta la procedura di aggiudicazione dell’appalto per la fornitura e l’installazione di audiovisivi per la Facoltà di Economia;<br />	<br />
&#8211;	della nuova aggiudicazione alla controinteressata Cabac srl;<br />	<br />
&#8211;	della nota di comunicazione del direttore amministrativo prot. n. 13950/2001 del 19 ottobre 2001;<br />	<br />
con domanda di risarcimento danni.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Università;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato quale relatore alla pubblica udienza del 26 marzo 2004 il dott. Mauro Pedron;<br />
Uditi i difensori delle parti;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Nel corso del 2000 l’Università degli Studi di Brescia ha indetto una gara per l’aggiudicazione dell’appalto per la fornitura e l’installazione di audiovisivi destinati alla Facoltà di Economia. La gara è stata condotta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 19 comma 1 lett. b) del Dlgs. 24 luglio 1992 n. 358, ed è stata aggiudicata alla società Cabac srl con 93,708 punti contro gli 89,421 della ricorrente Stea srl, classificatasi al secondo posto.<br />
La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Brescia l’aggiudicazione, la graduatoria, nonché il bando e il capitolato speciale, lamentando il difetto assoluto di motivazione e la mancata predeterminazione dei criteri di massima per l’attribuzione dei punteggi riferiti alla qualità dell’offerta tecnica. In corso di causa, sulla base della documentazione depositata dall’Università, la ricorrente ha formulato nuove censure riguardanti la regolarità dell’offerta tecnica della controinteressata. <br />
Il TAR Brescia ha accolto il ricorso con sentenza n. 306 del 3 maggio 2001, accertando che la commissione non aveva predeterminato i criteri di attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecniche e neppure motivato in concreto l’attribuzione dei singoli punteggi. Peraltro la sentenza ha respinto la richiesta di risarcimento del danno ritenendo che il vizio procedurale avesse carattere esclusivamente formale. <br />
In seguito alla sentenza l’Università ha ricostituito la commissione di gara nella stessa composizione con il compito di valutare nuovamente le offerte già presentate. La commissione, riunitasi il 25 giugno 2001, ha precisato i parametri indicati nell’art. 5 del capitolato speciale per l’attribuzione dei 50 punti riservati alla qualità e all’affidabilità di ciascuna offerta. Nella successiva riunione del 24 agosto 2001 la commissione ha effettuato la valutazione delle offerte tecniche confermando lo stesso punteggio attribuito nella prima procedura di gara (50 punti alla controinteressata e 39,42094 alla ricorrente). Infine nella riunione del 31 agosto 2001 la commissione ha esaminato le offerte economiche, anche in questo caso confermando i vecchi punteggi (43,708 punti alla controinteressata e 50 alla ricorrente), e ha poi approvato la graduatoria finale, identica a quella annullata dal TAR (al primo posto la controinteressata con 93,708 punti, al secondo la ricorrente con 89,421 punti). Il Consiglio di amministrazione dell’Università ha approvato gli atti della commissione con deliberazione del 4 ottobre 2001.<br />
Con ricorso notificato il 13 dicembre 2001 e depositato il 28 dicembre 2001 la ricorrente ha impugnato i verbali e la relativa approvazione, nonché la lettera che ha comunicato l’esito della nuova valutazione. Contro gli atti impugnati sono state rivolte le seguenti censure: <br />
a)	violazione della par condicio, in quanto la commissione non è stata modificata e ha quindi “predeterminato” i criteri di valutazione avendo piena conoscenza delle offerte presentate dai concorrenti;<br />	<br />
b)	mancata esclusione della controinteressata per inammissibilità dell’offerta tecnica relativamente al criterio n. 4 (certificazione di qualità dei prodotti) e al criterio n. 5 (certificazione di qualità della ditta installatrice). In entrambi i casi vi sarebbe contrasto con il punto 6 lett. g) del bando, che prevede il deposito delle certificazioni ISO 9001 e 9002 della società produttrice nonché il deposito delle certificazioni UNI EN ISO della società fornitrice (ossia installatrice). La controinteressata avrebbe prodotto certificazioni diverse, ma anziché essere esclusa ha ottenuto un punteggio per i documenti depositati; <br />	<br />
c)	carenza istruttoria relativamente al criterio n. 3 (interfacciabilità e omogeneità delle apparecchiature), in quanto i prodotti offerti dalla controinteressata, contrariamente a quanto dichiarato dalla commissione, non sarebbero tutti della stessa marca e quindi non dovrebbe valere la presunzione che siano ottimamente interfacciabili;<br />	<br />
d)	carenza istruttoria relativamente al criterio n. 1 (referenze per forniture e installazioni analoghe), in quanto non è stato precisato con quale metodo le singole referenze siano state “pesate”;<br />	<br />
e)	carenza istruttoria nell’esame delle caratteristiche dei prodotti della controinteressata, che non corrisponderebbero alle specifiche tecniche allegate al capitolato speciale. <br />	<br />
L’Università degli Studi di Brescia si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Relativamente alla censura di cui al punto b) la difesa dell’Università eccepisce anche l’inammissibilità della richiesta di esclusione dalla gara della controinteressata, in quanto il relativo argomento dovrebbe considerarsi precluso in conseguenza delle vicende processuali intervenute. Sostiene infatti la difesa dell’Università che, non essendo stati proposti ritualmente nel primo ricorso motivi aggiunti contro l’ammissione alla gara della controinteressata, questo argomento non sarebbe formalmente assorbito nella sentenza n. 306/2001 e quindi non potrebbe essere riproposto. <br />
All’udienza del 26 marzo 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è diretto contro la rinnovazione parziale, avvenuta nel 2001, degli atti della gara svolta nel 2000 dall’Università degli Studi di Brescia per l’appalto di fornitura e installazione di audiovisivi destinati alla Facoltà di Economia. La gara è stata condotta con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 19 comma 1 lett. b del Dlgs. 24 luglio 1992 n. 358). L’Università ha riaperto la procedura a partire dalla valutazione delle offerte tecniche ritenendo di adeguarsi in questo modo alla sentenza del TAR Brescia n. 306 del 3 maggio 2001, che aveva annullato l’aggiudicazione accogliendo un ricorso proposto anche in quel caso dall’attuale ricorrente. La sentenza n. 306/2001 ha considerato illegittima l’aggiudicazione in quanto la commissione non aveva predeterminato i criteri di attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecniche e neppure motivato in concreto l’attribuzione dei singoli punteggi.<br />
1. Il primo motivo di ricorso si ricollega alla precedente vicenda processuale e lamenta la circostanza che la medesima commissione abbia condotto anche la seconda valutazione delle offerte individuando i relativi criteri pur essendo pienamente a conoscenza del contenuto delle singole offerte. Questa procedura violerebbe la par condicio dei concorrenti, in quanto consentirebbe all’amministrazione di adattare a posteriori i criteri di aggiudicazione consolidando in questo modo la gara annullata dal TAR. <br />
La tesi della ricorrente, pur investendo delicati problemi di interpretazione della sentenza n. 306/2001, non appare condivisibile. In effetti questo TAR ha ritenuto insufficiente l’operato della commissione in quanto è mancato uno sforzo argomentativo che rendesse comprensibile la traduzione dei criteri del capitolato speciale nel punteggio riferito alle singole offerte tecniche (la valutazione delle offerte economiche non è stata contestata). Per descrivere questo deficit istruttorio la sentenza ha utilizzato sia la formula della mancata preventiva individuazione dei parametri di attribuzione dei punteggi sia quella della mancata motivazione a sostegno dei punteggi attribuiti. Pronunciandosi (in senso negativo) sul risarcimento del danno la sentenza ha poi specificato che il vizio procedurale aveva carattere esclusivamente formale. Il giudicato può quindi essere riferito alla sola questione della trasparenza dell’azione amministrativa, rispetto alla quale non è necessario mettere in discussione l’intera procedura di gara. Il carattere formale del vizio, che si concentra nella carente esplicazione dei motivi alla base dei punteggi, ammette un rimedio parimenti formale consistente nel successivo chiarimento di tali motivi. Qualora da tale chiarimento emergano incongruenze o errori nella valutazione compiuta dalla commissione, sono sempre ammissibili autonome censure da proporre con una nuova impugnazione. Tutte le questioni sostanziali rimangono infatti assorbite finché l’amministrazione non correda l’atto di un’adeguata motivazione. <br />
La conclusione che il vizio sanzionato dalla sentenza n. 306/2001 sia soltanto formale è confermata dalla circostanza che i criteri di attribuzione del punteggio sono già definiti nelle linee essenziali dall’art. 5 del capitolato speciale (caratteristiche di qualità e affidabilità). Quest’ultimo stabilisce infatti sia i punteggi per ciascun criterio (da 1 a 10), sia i relativi coefficienti di moltiplicazione che danno un peso diverso a ogni criterio, sia la formula di trasformazione che differenzia il punteggio dell’offerta tecnica migliore dai punteggi delle altre offerte. Rispetto a questa griglia la commissione non aveva il compito di introdurre ulteriori criteri ma di illustrare la propria interpretazione nella fase applicativa, in via generale o in relazione ai singoli punteggi. La par condicio dei concorrenti sotto il profilo della predeterminazione dei criteri era quindi garantita direttamente dal capitolato speciale. <br />
Si può ritenere pertanto che l’Università abbia correttamente incaricato la medesima commissione di ripetere la propria valutazione per chiarirne i passaggi logici e confermare il risultato finale, fermo restando il potere (non esercitato nel caso in esame) di rilevare eventuali errori e di proporre una correzione della graduatoria originaria.</p>
<p>2. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per aver prodotto un’offerta tecnica irregolare con riguardo a due criteri previsti dall’art. 5 del capitolato speciale, ossia il criterio n. 4 (certificazione di qualità dei prodotti) e il criterio n. 5 (certificazione di qualità della ditta installatrice). L’argomento si può sintetizzare in questi termini: mentre il punto 6 lett. g) del bando prevede il deposito eventuale di certificazioni ISO 9001 e 9002 della società produttrice e il deposito necessario delle certificazioni UNI EN ISO della società fornitrice (ossia installatrice), il verbale n. 2 riporta che la controinteressata ha allegato certificazioni ISO 9000 (quindi non ISO 9001 o 9002) per i prodotti (ricevendo 50 punti) e addirittura non ha allegato alcuna certificazione UNI EN ISO riferita alla propria azienda, sostituendola con una dichiarazione di Sony Italia spa. Quest’ultima ha qualificato la controinteressata come proprio rivenditore – installatore per il settore Education System (per questa attestazione sono stati riconosciuti 25 punti). Dunque la controinteressata dovrebbe essere esclusa per non aver depositato la certificazione UNI EN ISO, e comunque non avrebbe dovuto ricevere alcun punteggio.<br />
La difesa dell’Università ritiene inammissibile la richiesta di esclusione dalla gara, in quanto non introdotta formalmente nel primo ricorso attraverso motivi aggiunti e di conseguenza non riproponibile sotto forma di motivo assorbito dalla sentenza n. 306/2001. L’eccezione non può essere accolta per le ragioni esposte sopra al punto 1, in particolare perché si ritiene che in mancanza di una chiara motivazione non possa gravare sul ricorrente l’onere di desumere profili di illegittimità in forma eventuale o esplorativa. Le questioni non trattate negli atti di gara diventano materia contenziosa a partire dal momento in cui una motivazione più accurata rende esplicita la ragione delle scelte dell’amministrazione. La proposizione di un ricorso basato sulla carenza di motivazione opera quindi come uno strumento di salvaguardia dei motivi di censura rivolti al merito degli atti impugnati.<br />
In concreto tuttavia il secondo motivo di impugnazione non può essere condiviso. Il punto 6 lett. g) del bando non impone ai concorrenti di depositare a pena di esclusione le certificazioni ivi indicate, ma fissa due regole di gara, una sostanziale (possono essere valutate ai fini del punteggio solo le certificazioni depositate) e una formale (le certificazioni come gli altri documenti devono essere firmate su ogni foglio dai legali rappresentanti dei concorrenti). D’altra parte non vi sono ragioni particolari per sostenere che le certificazioni ISO 9001 e 9002 relative alla società produttrice possano essere solo facoltative mentre le certificazioni UNI EN ISO della società fornitrice sarebbero prescritte a pena di esclusione. L’identica funzione di questi documenti non consente di ipotizzare un diverso trattamento sul piano formale. Conseguentemente si deve ritenere che i concorrenti non possano mai essere esclusi dalla gara per mancato deposito di certificazioni, trattandosi di una lacuna sanzionata con la sola perdita del relativo punteggio.<br />
In dettaglio i punteggi attribuiti alla controinteressata per le certificazioni ISO 9001 e 9002 relative alla società produttrice (criterio n. 4 certificazione della qualità dei prodotti) sono giustificabili. L’osservazione della ricorrente sulla formula ISO 9000 utilizzata nel verbale n. 2 non è pertinente. La commissione ha verbalizzato un riferimento generico alla “famiglia” delle certificazioni ISO 9000, ma in effetti la controinteressata ha presentato diverse certificazioni ISO 9001 e 9002 come richiesto dal bando di gara (doc. 71, 83, 93, 150, 192, 195 dell’offerta della controinteressata). A conferma della corretta attribuzione del punteggio si può anche osservare che molti altri prodotti della controinteressata riportano certificazioni di qualità della serie UNI oppure UNI EN. Si può ritenere in proposito che, pur essendo indicate nel bando soltanto le certificazioni internazionali (ISO), a queste si possano equiparare le certificazioni riferite a norme tecniche europee (EN) o nazionali (UNI), in quanto elaborate da organismi con finalità omogenee.<br />
Più delicata invece l’attribuzione di punteggio per il criterio n. 5 (certificazione di qualità della ditta installatrice). In questo caso la commissione ha equiparato alle certificazioni UNI EN ISO una dichiarazione di Sony Italia spa, alla quale peraltro è stato attribuito un punteggio minore. La scelta della commissione può essere giustificata proprio in considerazione del punteggio ridotto. Il bando prevede infatti che possano essere depositatati anche documenti diversi da quelli espressamente indicati, qualora i concorrenti li ritengano utili “per una migliore valutazione della qualità”. Non esistono quindi categorie di documenti inammissibili in astratto. La commissione ha poi correttamente premiato le certificazioni UNI EN ISO, certamente più affidabili, con un’adeguata forbice nei punteggi. <br />
Occorre peraltro sottolineare che anche togliendo i 25 punti riconosciuti alla controinteressata per il criterio n. 5 il valore totale relativo all’offerta tecnica rimane il più elevato (424 punti). Alla controinteressata spetterebbe quindi in ogni caso il punteggio massimo di 50 punti per l’offerta tecnica. Nella graduazione dei punteggi degli altri concorrenti prevista dall’art. 5 del capitolato speciale alla ricorrente spetterebbero invece 41,74528 punti in luogo dei 39,42094 attribuiti dalla commissione. Considerando che per l’offerta economica la ricorrente ha ottenuto 50 punti e la controinteressata 43,708 il risultato finale sarebbe comunque favorevole alla controinteressata, sia pure con un margine ridotto. Non vi sarebbero quindi conseguenze sull’aggiudicazione.<br />
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta carenza istruttoria relativamente al criterio n. 3 (interfacciabilità e omogeneità delle apparecchiature). La commissione ha ritenuto che i prodotti offerti dalla controinteressata abbiano un’ottima interfacciabilità in quanto appartenenti alla stessa marca. La ricorrente evidenzia che in realtà anche la controinteressata ha offerto prodotti di marche differenti.<br />
L’osservazione della ricorrente è corretta ma la valutazione della commissione non cade, in quanto l’offerta della controinteressata è effettivamente caratterizzata dalla prevalenza di apparecchiature audio/video di marca Sony (doc. 18-20, 27-36, 48-52, 53-56, 66-70, 96-103, 104-109, 110-113, 114-116, 117-119, 120-128, 129-130, 134-142, 154-177, 201-204 dell’offerta della controinteressata). La conclusione circa la migliore interfacciabilità dei prodotti offerti dalla controinteressata ha quindi un fondamento verificabile. Trattandosi di una caratteristica di grande rilievo in un sistema con numerosi apparecchi destinati a funzionare in collegamento tra loro il punteggio risulta giustificato.</p>
<p>4. Attraverso il quarto motivo la ricorrente lamenta l’arbitraria applicazione del criterio n. 1 (referenze per forniture e installazioni analoghe), in quanto né il capitolato speciale né la commissione hanno chiarito come sarebbero state valutate le singole referenze. <br />
La tesi non è condivisibile. Nella valutazione della commissione sono stati esaminati i dettagli forniti dai concorrenti sulle pregresse forniture, ma non sono state individuate delle classi di valore per distribuire il punteggio. Il metodo seguito tende quindi a considerare equivalenti forniture con diverso peso economico, e a differenziare il punteggio in base al numero e ai dettagli qualitativi delle singole forniture. Questa soluzione non è in astratto irragionevole, perché è certamente possibile desumere l’affidabilità del fornitore dal numero di appalti eseguiti, dalle caratteristiche delle forniture e dai certificati di regolare esecuzione. Qualora il bando o il capitolato speciale non contengano disposizioni di dettaglio la commissione può senz’altro adottare un tale sistema di valutazione. <br />
Occorre però effettuare anche una verifica a posteriori, in quanto da un metodo ragionevole possono derivare risultati illogici quando gli elementi trascurati assumono un peso preponderante rispetto a quelli presi in considerazione. Nel caso in esame tuttavia il risultato appare sostenibile. La commissione ha tenuto conto del numero di forniture documentate (13 per la controinteressata e 10 per la ricorrente), della descrizione (buona sia per la ricorrente sia per la controinteressata) e della regolare esecuzione (1 certificato per la controinteressata). Il divario nel punteggio (144 a 112 a favore della controinteressata) può essere spiegato con questi dati e appare proporzionato. Se la commissione avesse tenuto conto principalmente del valore economico avrebbe dovuto aumentare il divario, in quanto l’importo delle forniture della controinteressata (doc. 2-9 dell’offerta) è notevolmente superiore a quello della ricorrente (doc. 1-2 dell’offerta).</p>
<p>5. Con il quinto motivo la ricorrente sostiene che vi sarebbe contrasto tra alcuni prodotti della controinteressata e le schede tecniche allegate al capitolato speciale. Questo si tradurrebbe in un difetto di istruttoria imputabile alla commissione di gara.<br />
La tesi non può essere condivisa. A proposito dei singoli prodotti si possono svolgere le seguenti osservazioni:<br />
&#8211;	i microfoni dinamici (specifiche A1, B1 – doc. 18-21 dell’offerta della controinteressata) sono puntualmente descritti nei fogli tecnici allegati e corrispondono a quanto chiesto dal capitolato speciale;<br />	<br />
&#8211;	il mixer professionale (specifiche A2, B2 – doc. 21-24 dell’offerta della controinteressata) non dispone del richiesto limitatore di distorsione ma a questo sopperisce il peak limiter del processore audio digitale (specifiche A24, A25 – doc. 120-128 dell’offerta della controinteressata);<br />	<br />
&#8211;	i radiomicrofoni (specifiche A3, A4 – doc. 27-36 dell’offerta della controinteressata) hanno un sistema multicanale e quindi corrispondono a quanto richiesto dal capitolato speciale;<br />	<br />
&#8211;	le caratteristiche dello schermo a telaio (specifiche A6, B6 – doc. 41-47 dell’offerta della controinteressata) sono descritte nei fogli tecnici allegati;<br />	<br />
&#8211;	anche per quanto riguarda la lavagna elettronica (specifiche A7, B7 – doc. 48-52 dell’offerta della controinteressata) i fogli tecnici allegati consentono di individuare puntualmente le caratteristiche del prodotto;<br />	<br />
&#8211;	lo stesso vale per il monitor di controllo (specifiche A8, B8 – doc. 53-56 dell’offerta della controinteressata) e per il videoproiettore LCD (specifiche A19, B19 – doc. 96-103 dell’offerta della controinteressata);<br />	<br />
&#8211;	la telecamera motorizzata con brandeggio (specifiche A20, B20 – doc. 104-109) ha un comando remoto. Considerato l’uso in ambito universitario si può ritenere che questo tipo di controllo a distanza sia sufficiente, essendo prevalente l’utilità collegata alle altre caratteristiche tecniche;<br />	<br />
&#8211;	il processore audio digitale (specifiche A24, A25 – doc. 120-128 dell’offerta della controinteressata) presenta una conversione a 24 bit lineare, anziché 26 come previsto dal capitolato speciale, tuttavia possiede le altre caratteristiche prescritte e pertanto non può essere considerato un prodotto diverso da quello richiesto in sede di gara;<br />	<br />
&#8211;	le caratteristiche del registratore (specifiche A23 – doc. 117-119 dell’offerta della controinteressata) sono desumibili dai fogli tecnici allegati;<br />	<br />
&#8211;	lo stesso vale per il trasmettitore e il radiatore destinati alla traduzione simultanea (specifiche A34, A35 – doc. 154-177 dell’offerta della controinteressata), nonché per la lavagna luminosa (specifiche G1 – doc. 210-214 dell’offerta della controinteressata) e per lo schermo motorizzato (specifiche G3 – doc. 217-222 dell’offerta della controinteressata);<br />	<br />
&#8211;	l’antenna parabolica offset (specifiche B43, B45 – doc. 180-183 dell’offerta della controinteressata) non ha un diametro di 85 centimetri come richiesto dal capitolato speciale bensì un diametro leggermente inferiore (e una forma pentagonale). La circostanza tuttavia appare irrilevante, in quanto le maggiori dimensioni delle antenne non garantiscono necessariamente prestazioni più elevate. La commissione ha dunque correttamente privilegiato le altre caratteristiche tecniche del prodotto offerto giudicandolo compatibile con le richieste del capitolato speciale.  <br />	<br />
In sintesi la valutazione dell’offerta della controinteressata non contiene deviazioni ingiustificate rispetto al capitolato speciale. Non vi sono quindi elementi che possano far ritenere viziata l’aggiudicazione.<br />
Il ricorso deve pertanto essere respinto. La complessità delle questioni sollevate dalla ricorrente giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.<br />
Le spese sono integralmente compensate tra le parti.<br />
Così deciso, in Brescia, nella camera di consiglio del 26 marzo 2004, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Francesco Mariuzzo 	&#8211; Presidente<br />	<br />
Gianluca Morri 	&#8211; Giudice<br />	<br />
Mauro Pedron 	#NOME?</p>
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		<title>Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Decisione &#8211; 28/10/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-28-10-2004-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-28-10-2004-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-28-10-2004-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Decisione &#8211; 28/10/2004 n.0</a></p>
<p>C.L. ROZAKIS, président &#8211; S. NIELSEN, greffier de section BALZARINI e altri contro Italia una recente decisione della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo sulla controversia concernente l&#8217;incremento del traffico aereo civile interessante l&#8217;aeroporto di Malpensa Malpensa – Aeroporto – Piano regolatore generale – Decreto Burlando – Trans-European networks &#8211; Valutazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-28-10-2004-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Decisione &#8211; 28/10/2004 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C.L. ROZAKIS, président &#8211; S. NIELSEN, greffier de section<br /> BALZARINI e altri contro Italia</span></p>
<hr />
<p>una recente decisione della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo sulla controversia concernente l&#8217;incremento del traffico aereo civile interessante l&#8217;aeroporto di Malpensa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Malpensa – Aeroporto – Piano regolatore generale – Decreto Burlando – Trans-European networks &#8211; Valutazione di impatto ambientale – Studio di impatto ambientale – Decreto Ronchi/Meandri – Società Esercizi aeroportuali – TAR – articolo 700 c.c. – Articolo 8 della Convenzione – Vita privata &#8211;  Articolo 13 della Convenzione – Ricorso effettivo – Esaurimento delle vie di ricorso interne.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Piano regolatore – Decreto Burlando – Trans-European networks –Studio di impatto ambientale – Valutazione di impatto ambientale &#8211; Art. 8 C.e.d.u. –– Art. 13 C.e.d.u. &#8211; Decisione sulla ricevibilità</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/12/1857/d">nota del Prof. Alfonso Celotto</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della decisione <a href="/static/pdf/g/5848_5848.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-28-10-2004-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Decisione &#8211; 28/10/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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