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	<title>28/1/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/1/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2012 n.933</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-28-1-2012-n-933/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-28-1-2012-n-933/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-28-1-2012-n-933/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2012 n.933</a></p>
<p>Pres. Tosti &#8211; Est. Mezzacapo Cooperativa Sociale Servizio Pico Socio Sanitario Onlus (Avv.ti C. Castaldi e T. Di Nitto) / Comune di Roma (Avv. M. Brigato e P.L.Patriarca) sulla necessità che la commissione di gara sia composta da un numero dispari di membri 1. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale– Ordine</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-28-1-2012-n-933/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2012 n.933</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-28-1-2012-n-933/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2012 n.933</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti &#8211; Est. Mezzacapo<br /> Cooperativa Sociale Servizio Pico Socio Sanitario Onlus (Avv.ti C. Castaldi e T. Di Nitto) / Comune di Roma (Avv. M. Brigato e  P.L.Patriarca)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità che la commissione di gara sia composta da un numero dispari di membri</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale– Ordine delle censure – Discrezionalità del giudice – Sussiste. </p>
<p>2.	Contratti della p.a. – Gara – Commissione – Composizione – Membri dispari – Necessità – Ragioni. </p>
<p>3.	Contratti della p.a. – Risarcimento del danno – Perdita di chance – Individuazione. </p>
<p>4.	Contratti della p.a. – Risarcimento del danno – Mancata aggiudicazione – Debito di valore– Rivalutazione monetaria – Fino alla sentenza- Interessi legali fino al soddisfo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	E’ rimesso alla discrezionalità dell’organo giudicante l’ordine con il quale intende procedere alla valutazione delle questioni sottoposte al suo esame. In particolare, nel processo amministrativo di tipo impugnatorio, nell’affrontare le diverse questione prospettate dal ricorrente, il giudice adito deve procedere, nell’ordine logico, preliminarmente all’esame di quei motivi che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento impugnato. Pertanto, in presenza di censure che involgono la legittimità della intera procedura di gara ovvero della sua stessa fase di avvio (in primis, quella inerente la stessa composizione della commissione di gara), si impone – appunto sul piano logico – l’esame prioritario di dette censure. </p>
<p>2.	Le commissioni giudicatrici delle gare indette per l’aggiudicazione di appalti con la p.a. devono essere necessariamente composte da un numero dispari di membri onde assicurare la funzionalità del principio maggioritario, con la conseguenza che è illegittima, con effetti vizianti dell’intero procedimento, la commissione che opera con la partecipazione di un numero pari di membri. Pertanto, la illegittima composizione della commissione di gara vizia l’intera procedura poiché vizia l’operato della stessa, con conseguente illegittimità degli atti adottati, ivi compresa l’aggiudicazione. </p>
<p>3.	Il concetto di perdita di “chance di successo” riposa sull’inconoscibilità “ex ante” del futuro esito della procedura, essendo irrilevante ai fini di tale risarcimento la materiale impossibilità di esperire nuovamente la gara. </p>
<p>4.	Gli importi spettanti a titolo di risarcimento danni da mancata aggiudicazione della gara, trattandosi di debiti di valore, sono soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT fino al deposito della sentenza. Di conseguenza, sulla somma così rivalutata si computeranno gli interessi legali calcolati esclusivamente dalla data di deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7223 del 2007, proposto da: 	</p>
<p>Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario Onlus, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Castaldi e Tommaso Di Nitto, con domicilio eletto presso l’avv. Tommaso Di Nitto in Roma, via Taranto, 58; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Brigato e Pier Ludovico Patriarca, domiciliato per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Un Sorriso Onlus Coop Sociale A Rl, Cooperativa Romana di Solidarieta&#8217;; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L&#8217;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI UNITA&#8217; MOBILI E CALL CENTER-RINNOVO E RIORDINO DELLA SALA OPERATIVA SOCIALE (SOS)- RISARCIMENTO DANNI-23 BIS</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2011 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>In relazione al rinnovo ed al riordino della Sala operativa sociale, il Comune di Roma ha indetto con determina dirigenziale pubblicata il 12 febbraio 2007 una gara per l’affidamento del servizio territoriale di unità mobili diviso in 5 lotti, ciascuno corrispondente ad una ASL romana con i rispettivi Municipi di appartenenza per un totale complessivo di euro 950.460,00, IVA inclusa (euro 190.092,00 per ciascun lotto), del servizio notturno di unità mobili, con un solo lotto di riferimento, per un totale complessivo di euro 710.677,00, IVA inclusa e centrale operativa – servizio call center, relativa al servizio territoriale di unità mobili diurno. Il bando ha suddiviso i 100 punti attribuibili in 20 per esperienza e competenza nel settore, 20 per risorse professionali impiegate, 30 per qualità e fattibilità del progetto e 30 per disponibilità a proporre elementi di potenziamento del servizio. <br />	<br />
La odierna ricorrente ha quindi prodotto domanda di partecipazione per il servizio territoriale di unità mobili diurno della ASL RM E, in pratica il lotto n, 5.<br />	<br />
E’ stata quindi nominata la commissione di gara, in numero di sei componenti, la quale ha individuato elementi di valutazione dei quattro criteri per l’attribuzione del punteggio previsti dal bando senza tuttavia determinare il peso, all’interno del massimo punteggio attribuibile a quel criterio, di ciascun elemento previsto.<br />	<br />
L’offerta prodotta dalla ricorrente ha quindi ricevuto 66 punti, così composti: 15 punti per esperienza dell’organismo, 15 punti per risorse professionali, 20 punti per qualità e fattibilità del progetto e 16 punti per potenziamento del servizio, mentre alla controinteressata cooperativa Un Sorriso onlus sono stati attribuiti 80 punti complessivi (13 per esperienza dell’organismo, 16 per risorse professionali, 23 per qualità e fattibilità del progetto e 28 per potenziamento del servizio). Il servizio di che trattasi è stato quindi assegnato all’aggiudicataria ATI Un Sorriso.<br />	<br />
Avverso la detta aggiudicazione, i verbali di gara, la determina dirigenziale di nomina della commissione di gara ed ogni altro presupposto e connesso è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce innanzitutto violazione dell’avviso di selezione ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. In sostanza la ricorrente lamenta che il punteggio alla stessa attribuito mal si adatta al contenuto dell’offerta presentata. In secondo luogo si deduce violazione dell’art. 86 comma 3 bis del codice degli appalti ed ancora eccesso di potere sotto più profili nel senso che la offerta della aggiudicataria è incompatibile con le prescrizioni del bando ed avrebbe dovuto essere conseguentemente esclusa dalla procedura. Quindi, con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la mancata individuazione da parte della commissione di gara, all’atto della definizione della griglia in cui contrassegnare gli elementi dell’offerta, del peso di ciascuno degli elementi individuati. Infine, è denunciata, con il quarto motivo di ricorso, la illegittima costituzione della stessa commissione di gara in quanto composta di sei membri più un segretario verbalizzante e quindi in numero pari, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.<br />	<br />
La ricorrente formula infine richiesta di risarcimento del danno, in quanto secondo classificata cui la gara avrebbe dovuto essere aggiudicata, nel senso che venga dichiarato il suo diritto ad aggiudicarsi la detta gara ovvero, in via subordinata, che venga alla stessa corrisposto un risarcimento per equivalente del danno calcolabile nella misura di almeno il 30% dell’importo complessivo dell’appalto, pari cioè ad euro 57.027,60.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma il quale rileva che l’affidamento del servizio di cui è questione è comunque relativo al periodo 16 giugno 2007 – 15 giugno 2008, per come comprovato da convenzione stipulata tra l’amministrazione e l’aggiudicataria. Nel merito del ricorso, ne afferma la infondatezza concludendo perché lo stesso venga respinto.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione. <br />	<br />
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito meglio precisati.<br />	<br />
Premesso che è rimesso alla discrezionalità dell&#8217;organo giudicante l&#8217;ordine con il quale intenda procedere alla valutazione delle questioni sottoposte al suo esame, rileva il Collegio come, in particolare nel processo amministrativo di tipo impugnatorio, nell&#8217;affrontare le diverse questioni prospettate dal ricorrente, il giudice adito deve procedere, nell&#8217;ordine logico, preliminarmente all&#8217;esame di quei motivi che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento impugnato (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 5 settembre 2006, n. 5108). <br />	<br />
Nella specie, in presenza di censure che involgono la legittimità della intera procedura ovvero della sua stessa fase di avvio (in primis, quella inerente la stessa composizione della commissione di gara), si impone &#8211; appunto sul piano logico &#8211; l’esame prioritario di dette censure. .<br />	<br />
Il quarto motivo di ricorso con cui si deduce appunto la illegittima composizione in numero pari (sei componenti) della commissione di cui trattasi è fondato.<br />	<br />
Si è ritenuto in giurisprudenza che le commissioni giudicatrici delle gare indette per l&#8217;aggiudicazione di appalti con la Pubblica Amministrazione devono essere necessariamente composte da un numero dispari di membri onde assicurare la funzionalità del principio maggioritario, con la conseguenza che è illegittima, con effetti vizianti dell&#8217;intero procedimento, la commissione che opera con la partecipazione di un numero pari di membri (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5502, riferita generalmente ai collegi amministrativi, quali sono le commissioni di gara, ma anche Cons. Stato, II Sezione, 12 luglio 1995, n. 1772; 27 settembre 1989, n. 894).<br />	<br />
Del resto, le disposizioni in tal senso rinvenibili nella disciplina delle procedure di gara è essa stessa espressione di un principio, immanente nell&#8217;ordinamento generale, che trascende il settore degli appalti in senso proprio. Ci si riferisce al(l’infondato) rilievo dell’amministrazione resistente che ritiene non applicabile la regola della composizione delle commissioni in numero dispari non trattandosi appunto nella specie di un appalto in senso proprio. <br />	<br />
In sostanza, alla luce della giurisprudenza più recente, l&#8217;ipotesi che un organo collegiale possa anche essere formato da un numero pari di componenti pare da abbandonare, soprattutto con riferimento ai collegi che devono operare con tutti i loro componenti per mantenere integra la tecnicità garantita dall&#8217;apporto di diverse esperienze scientifiche o professionali, in coerenza con un&#8217;impostazione dell&#8217;agire amministrativo improntato ai caratteri, cui si ispira la stessa scelta di investire di una determinata competenza un organo a composizione collegiale, dell&#8217;efficienza, efficacia, economicità e celerità. Da questo punto di vista, non sembrano necessari particolari percorsi argomentativi per giustificare l&#8217;affermazione secondo cui risulta decisamente più funzionale ad un logica amministrativa moderna assicurare, tramite la previsione di un numero dispari di membri, la formazione a maggioranza, all&#8217;interno del collegio, di una volontà che si traduca in una determinazione univoca imputabile all&#8217;organo, piuttosto che rischiare una paralisi del medesimo cui porre rimedio attraverso dispendiose, anche dal punto di vista temporale, iniziative sostitutive (cfr. Cons. Stato, V Sezione, 2 novembre 2009 n. 6713). <br />	<br />
La illegittima composizione della commissione di cui trattasi vizia quindi l’intera procedura poiché vizia l’operato della stessa, con conseguente illegittimità degli atti adottati, ivi compresa la contestata ed avversata aggiudicazione. Ma il detto accertamento è pure preclusivo dell’esame delle censure con cui la ricorrente lamenta, in buona sostanza, l’erroneità del punteggio ad essa attribuito ovvero la mancata esclusione della aggiudicataria trattandosi di attività condotte da un organo collegiale illegittimamente costituito.<br />	<br />
Ne consegue per questa via l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti tutti di gara.<br />	<br />
Ma tuttavia il servizio di cui è questione è da tempo concluso, essendo stato lo stesso espletato nell’arco di tempo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2008. L’annullamento degli atti di gara alcuna conseguenza produce, quindi, sul servizio poiché appunto già compiutamente definito.<br />	<br />
Residua allora di valutare la pretesa risarcitoria di parte ricorrente. Al riguardo, resta escluso ogni ambito di risarcimento in forma specifica poiché il servizio è stato compiutamente espletato ed il risarcimento va riferito ai criteri valevoli per il risarcimento per equivalente.<br />	<br />
Anche nella forma del risarcimento per equivalente va tuttavia esclusa la risarcibilità del danno che la ditta ricorrente intenderebbe riferire alla mancata aggiudicazione di una gara che la stessa assume spettarle. Infatti, la rilevata illegittimità della composizione della commissione esclude in radice che la gara potesse essere legittimamente aggiudicata tanto alla ricorrente che alla controinteressata. <br />	<br />
Va invece nella specie ritenuto correttamente prospettabile il risarcimento per perdita di &#8220;chance&#8221; posto che il concetto di &#8220;perdita di chance di successo&#8221; riposa sull&#8217;inconoscibilità &#8220;ex ante&#8221; del futuro esito della procedura, essendo irrilevante ai fini di che trattasi la materiale impossibilità di esperire nuovamente la gara(cfr. C.d.S. 11/1/2006, n. 36 Sez. V).<br />	<br />
Alla detta voce di danno occorre poi aggiungere quanto spettante a titolo di c.d. &#8220;interesse negativo&#8221;, con riguardo cioè alle spese sopportate per la partecipazione alla gara, per la preparazione dell&#8217;offerta e per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione.<br />	<br />
Le due indicate voci di danno, avuto riguardo al costo del servizio per il lotto in questione, quantificato in euro 190.092,00, possono essere dal Collegio liquidate in via equitativa in complessi euro 10.000,00<br />	<br />
Su detta somma compete la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore, con decorrenza dalla data del provvedimento di aggiudicazione fino al deposito della presente decisione; sulla somma così rivalutata si computeranno gli interessi legali calcolati esclusivamente dalla data di deposito della presente decisione fino all&#8217;effettivo soddisfo (cfr. in questo senso Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2009 n. 3144).<br />	<br />
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Condanna il Comune di Roma al risarcimento del danno in favore della ricorrente, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre rivalutazione ed interessi legali come in motivazione, nonché alla refusione delle spese processuali liquidate in euro 2.000,00 (duemila) <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Carlo Modica de Mohac, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/01/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-28-1-2012-n-933/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2012 n.933</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2012 n.1</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-28-1-2012-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-28-1-2012-n-1/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-28-1-2012-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2012 n.1</a></p>
<p>Pres. De Lise &#8211; Est. De Nictolis GDM Costruzioni s.p.a. (Avv. M. Clarich) /Comune di Alessandria (Avv.ti P. Alberti e G. Greco) sulla necessità di impugnare autonomamente l&#8217;individuazione del promotore nella procedura di project financing 1. Contratti della p.a. – Project financing – Scelta promotore– Immediata impugnabilità – Onere –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-28-1-2012-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2012 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-28-1-2012-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2012 n.1</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Lise  &#8211;  Est. De Nictolis<br /> GDM Costruzioni s.p.a. (Avv. M. Clarich) /Comune di Alessandria (Avv.ti P. Alberti e G. Greco)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di impugnare autonomamente l&#8217;individuazione del promotore nella procedura di project financing</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della p.a. – Project financing – Scelta promotore– Immediata impugnabilità – Onere – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>2.	Contratti della p.a. – Project financing– Procedura ex art. 37 –bis l.109 /1994 –Scelta promotore  – Immediata impugnabilità – Onere – Sussiste – Anche per la vigente disciplina ex art. 153 d.lgs 163/2006.</p>
<p>3.	Contratti della p.a. – Infrastrutture strategiche -Project financing – Scelta promotore  – Immediata impugnabilità – Onere – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Nel procedimento di project financing, il bene della vita è il conseguimento della concessione sulla base del progetto presentato nella prima fase, sicchè, se tale progetto non viene selezionato come di pubblico interesse, è immediatamente leso l’interesse a conseguire la concessione sulla base del proprio progetto. Conseguentemente, in coerenza con i principi generali in tema di legittimazione e interesse al ricorso, l’atto di scelta del promotore è immediatamente e autonomamente lesivo e, pertanto, ne deriva l’onere, a pena di decadenza, di immediata impugnazioneda parte dei concorrenti non prescelti, senza attendere l’esito degli ulteriori subprocedimenti di aggiudicazione della concessione. </p>
<p>2.	L’onere di immediata impugnazione dell’atto di scelta del promotore, per quanto riferito alla disciplina, non più vigente, dettata dagli artt. 37 –bis e ss., legge n. 109 del 1994, trova conferma anche nella vigente disciplina del projectfinancing recata dall’art. 153 d.lgs 163/2006 e successive modificazioni, in quanto alla stregua della normativa sopravvenuta la scelta del promotore è frutto di una vera e propria gara con prefissione di criteri selettivi e requisiti, per la valutazione comparativa delle diverse proposte. </p>
<p>3.	In materia di project financing applicato alle infrastrutture strategiche ex art. 175 d.lgs 163/2006 (come recentemente novellato dall’art. 41, comma 5-bis, d.l. n. 201/2011, inserito dalla legge di conversione n. 214/2011)l’atto di scelta del promotore è atto lesivo che deve essere immediatamente impugnato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Adunanza Plenaria)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale di A.P. 1 del 2010 (r.g. di sezione n. 9035/2008), proposto da </p>
<p>GDM Costruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale mandataria di a.t.i. con Auto Ariberto s.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Marcello Clarich, con domicilio eletto presso Marcello Clarich in Roma, piazza del Popolo, n. 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Alessandria, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Piergiorgio Alberti e Giuseppe Greco, con domicilio eletto presso Giuseppe Greco in Roma, via S. Caterina Da Siena, n. 46; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ruscalla Renato s.p.a. in proprio e quale mandataria di a.t.i. con Apcoa Parking Italia s.p.a., Final s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Tedeschini e Vittorio Barosio, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, n. 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del TAR PIEMONTE – TORINO, sez. I, 21 novembre 2008 n. 2931, resa tra le parti, concernente PROJECT FINANCING PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
viste le memorie difensive;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2012 il Cons. Rosanna De Nictolis e udito l’avvocato Clarich;<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<i>1.</i> Con sentenza 21 novembre 2008 n. 2931 il Tar Piemonte, sez. I, ha respinto il ricorso di primo grado proposto da G.D.M. Costruzioni s.p.a. e da Auto Ariberto s.p.a. per l’annullamento della deliberazione della giunta comunale di Alessandria n. 393 del 19 dicembre 2007, con cui l’a.t.i. controinteressata Ruscalla veniva selezionata come promotore per la realizzazione di un parcheggio interrato in piazza Garibaldi.<br />	<br />
La sentenza è stata appellata dalle originarie ricorrenti.<br />	<br />
Il ricorso, assegnato alla sezione V, è stato da quest’ultima deferito all’esame dell’adunanza plenaria con decisione 1 ottobre 2010 n. 7277.<br />	<br />
Con atto depositato in data 19 dicembre 2011, le appellanti hanno rinunciato all’appello.<br />	<br />
La rinuncia, sottoscritta dalle appellanti personalmente e notificata alle controparti, ha avuto l’adesione di queste ultime, anche al fine della compensazione delle spese di lite.<br />	<br />
<i><br />	<br />
2.</i> La rinuncia è rituale, rispettando i requisiti formali e sostanziali prescritti dall’art. 84 cod. proc. amm.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 84, commi 2 e 3, cod. proc. amm., il ricorso di appello va dichiarato estinto, con compensazione delle spese di lite.<br />	<br />
<i><br />	<br />
3.</i> Tuttavia, la plenaria ritiene che la questione sottoposta dalla V Sezione sia di particolare importanza, e pertanto enuncerà il principio di diritto nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 99, comma 5, cod. proc. amm.<br />	<br />
<i><br />	<br />
4.</i> In fatto giova premettere che si disputa di una procedura di <i>project financig </i>svoltasi nel vigore della legge n. 109 del 1994 e dunque ai sensi dell’art. 37-<i>bis</i> e ss. di tale legge.<br />	<br />
L’avviso con cui il Comune di Alessandria sollecitava la presentazione di proposte per la realizzazione di un parcheggio interrato risale infatti al 22 dicembre 2005.<br />	<br />
Con delibera n. 393/ &#8211; 1029 del 19 dicembre 2007 la Giunta comunale di Alessandria dichiarava tecnicamente ammissibili e fattibili cinque proposte, collocando al primo posto quella dell’odierna controinteressata e al secondo posto quella dell’odierna appellante.<br />	<br />
Il progetto della prima classificata veniva posto a base di gara.<br />	<br />
Tale delibera veniva impugnata dalla seconda classificata, odierna appellante, con ricorso al Tar del Piemonte, affidato a tre motivi di censura.<br />	<br />
Il Tribunale adito respingeva il ricorso con la sentenza 21 novembre 2008 n. 2931.<br />	<br />
L’atto di appello ripropone tutte le censure di cui al ricorso di primo grado.</p>
<p>5. La V Sezione del Consiglio di Stato, cui era stato assegnato l’appello, con la decisione 1° ottobre 2010 n. 7277 ha ritenuto preliminare l’esame dell’eccezione di carenza di interesse, sollevata dalle parti appellate, sotto il profilo che l’a.t.i. ricorrente in primo grado e poi appellante si era limitata a contestare la legittimità della scelta del promotore, ma non aveva poi partecipato alla gara indetta sulla base del progetto del promotore prescelto.<br />	<br />
Nell’esaminare tale eccezione, la V Sezione ha rilevato che secondo un diffuso orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato:<br />	<br />
&#8211; l’interesse ad assumere la posizione di promotore finanziario contiene e implica anche l’interesse ad essere aggiudicatario della successiva concessione, che, in definitiva, rappresenta il vero &#8220;bene della vita&#8221; cui tende il presentatore del progetto;<b	
- per l’effetto nella procedura del <i>project financing</i> piuttosto che individuarsi due serie sub &#8211; procedimentali collegate ed autonome (l&#8217;una di selezione del progetto di pubblico interesse; l&#8217;altra di gara ad evidenzia pubblica sulla base proprio d<br />
&#8211; la selezione del promotore non assicurerebbe a quest’ultimo alcuna diretta ed immediata utilità; pertanto non si potrebbe applicare l&#8217;indirizzo giurisprudenziale che ammette l&#8217;immediata impugnazione di qualsiasi atto endoprocedimentale che determini in<br />
La V Sezione ha tuttavia rilevato la sussistenza di un indirizzo giurisprudenziale, ancorché minoritario, proprio della giurisprudenza di primo grado, secondo cui nelle procedure di <i>project financing</i> il promotore assume una posizione di assoluta preminenza, sia per la conoscenza anticipata del progetto preliminare posto a base di gara, sia per la possibilità di conseguire in ogni caso l’aggiudicazione, previo adeguamento della propria proposta a quella ritenuta più conveniente dall’amministrazione, così che non potrebbe dubitarsi dell’ammissibilità del ricorso proposto avverso gli atti con cui l’amministrazione individua il promotore da chi non sia stato prescelto come promotore, stante la concretezza e l’attualità della lesione derivante proprio dalla mancata individuazione come promotore [Tar Sicilia &#8211; Catania, sez. IV, 6 maggio 2010 n. 1297; Tar Lazio &#8211; Roma, sez. III, 9 settembre 2008 n. 8194].<br />	<br />
Conclusivamente la Sezione ritiene che il principio di effettività della tutela giurisdizionale, predicato dall’art. 24 Cost., e quello della sindacabilità di tutti gli atti della pubblica amministrazione, contenuto nell’art. 113 Cost., sembrerebbero ostare alla inammissibilità dell’immediata impugnazione del provvedimento di individuazione del promotore finanziario.</p>
<p>6. L’adunanza plenaria condivide e fa propri gli argomenti della decisione di rimessione, e ritiene che nel procedimento di <i>project financing </i>l’atto con cui la stazione appaltante conclude la c.d. prima fase di selezione di una proposta, da porre a base della successiva gara, sia immediatamente impugnabile da coloro che abbiano presentato proposte concorrenti in relazione alla medesima opera pubblica.<br />	<br />
<i>6.1. </i>Secondo la disciplina applicabile <i>ratione temporis </i>(art. 37-<i>bis</i> e ss., legge n. 109 del 1994) la procedura di <i>project financing</i> si articolava in tre fasi: la prima si concludeva con la scelta del promotore finanziario, il cui progetto veniva posto a base di una successiva gara (seconda fase); in esito a tale gara, si apriva una procedura negoziata senza bando in cui venivano poste in comparazione la proposta del promotore e le due migliori proposte selezionate nella precedente gara. <br />	<br />
Il promotore aveva una indubbia posizione di vantaggio in quanto: (i) era il suo progetto ad essere posto a base della successiva gara; (ii) rimaneva aggiudicatario se nella gara non vi fossero altre offerte (art. 37-<i>quater</i>, legge n. 109 del 1994; (iii) nella procedura negoziata aveva il c.d. diritto di prelazione, ossia il diritto di “<i>adeguare la propria proposta a quella giudicata dall&#8217;amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della concessione</i>” (art. 37-<i>ter</i>, legge n. 109 del 1994).<br />	<br />
<i>6.2. </i>Non è controverso, nella giurisprudenza di questo Consesso, che la scelta del promotore finanziario, ossia della proposta migliore ritenuta di pubblico interesse, è atto sì discrezionale della stazione appaltante, tuttavia sindacabile da parte del giudice amministrativo nei limiti del controllo di legittimità. E’ stato infatti affermato da questo Consesso che “<i>la valutazione compiuta dall’amministrazione in ordine all’interesse pubblico delle proposte presentate è certamente sindacabile dal giudice amministrativo, seppure nell’ambito del giudizio di legittimità connaturato al processo. La presenza di aspetti di stretta discrezionalità amministrativa non elide la necessità di rispettare alcune essenziali regole di trasparenza e ragionevolezza, tanto più rilevanti quando la valutazione delle proposte si svolga in un contesto comparativo (…), sulla base di limiti imposti dallo stesso ente pubblico ed esplicitamente correlati alla formazione di una specifica graduatoria, basata su punteggi attribuiti da una commissione imparziale e dotata di specifiche competenze tecniche</i>” [Cons. St., sez. V, 11 settembre 2007 n. 4811; in termini, Cons. St., sez. V, 23 marzo 2009 n. 1741, Cons. St., ad. plen., 15 aprile 2010 n. 2155].<br />	<br />
Così come non è controverso che sia autonomamente lesivo e immediatamente impugnabile, da parte del soggetto escluso, l’atto con cui la stazione appaltante dichiara che la sua proposta non è di pubblico interesse [Cons. St., sez. V, 20 maggio 2008 n. 2355; Cons. St., sez. IV, 13 gennaio 2010 n. 75].<br />	<br />
Ancora, non è controverso, avuto riguardo al procedimento delineato dagli artt. 37-<i>bis</i> e ss., legge n. 109 del 1994, che l’interesse a contestare l’ammissione alla gara intermedia che segue la scelta del promotore sorge solo all’esito della conclusione della terza fase (la procedura negoziata) [Cons. St., sez. V, 17 novembre 2006 n. 6727; Cons. St., sez. V, 5 luglio 2007 n. 3814; Cons. St., ad. plen., 15 aprile 2010 n. 2155].<br />	<br />
<i>6.3. </i>In base al quadro normativo sopra riportato, il procedimento di <i>project financing</i> è articolato in sub procedimenti, il primo dei quali, che si conclude con la selezione del promotore, è il “cuore” dell’intera procedura. <br />	<br />
Tale è il ruolo centrale e preponderante della fase di scelta del promotore, che questa stessa adunanza plenaria ha già in passato ritenuto che il procedimento di scelta del promotore sia autonomo rispetto alla successiva fase articolata in gara e procedura negoziata (così la decisione 15 aprile 2010 n. 2155 dell’adunanza plenaria). <br />	<br />
Quel che conta comunque non è tanto il controverso e sfumato concetto di “autonomia”, quanto la lesività o meno dell’atto di chiusura di questa prima fase.<br />	<br />
Ebbene ad avviso dell’Adunanza esiste una pluralità di elementi che induce a ritenere l’esistenza e l’attualità della lesione.<br />	<br />
6.4. Da un lato, infatti, la selezione del promotore crea, per il soggetto prescelto, una posizione di vantaggio certa e non meramente eventuale, atteso che il suo progetto è posto a base della successiva gara e che, ove anche nella gara vengano selezionati progetti migliori di quello del promotore, quest’ultimo ha un diritto potestativo di rendersi aggiudicatario, adeguando la propria proposta a quella migliore; se poi non esercita tale diritto di prelazione, il promotore vanta l’alternativo diritto al rimborso forfetario delle spese sostenute per la presentazione della proposta, nella considerevole misura del 2,5% del valore dell’investimento (art. 37-<i>quater</i>, comma 4 e art. 37-<i>bis</i>, comma 1, legge n. 109 del 1994).<br />	<br />
<i>6.5. </i>Sul versante opposto, per i concorrenti non prescelti, la selezione di un altro promotore determina un definitivo arresto procedimentale, atteso che il loro progetto non sarà posto a base della successiva gara e che non vanteranno né il diritto ad essere aggiudicatari in mancanza di altre proposte, né il diritto di prelazione, né il diritto al rimborso delle spese sostenute. <br />	<br />
E’ vero che possono partecipare alla successiva gara, ed esserne vincitori se presentano un progetto migliore di quello del promotore: ma sono in una posizione di <i>pati</i> rispetto al diritto potestativo di prelazione del promotore.<br />	<br />
In definitiva, il bene della vita nel procedimento di <i>project financing</i> è il conseguimento della concessione sulla base del progetto presentato nella prima fase, sicché, se tale progetto non viene selezionato come di pubblico interesse, è immediatamente leso l’interesse a conseguire la concessione sulla base del proprio progetto.<br />	<br />
<i>6.6. </i>In coerenza con i principi generali in tema di legittimazione e interesse al ricorso, l’atto di scelta del promotore è pertanto immediatamente e autonomamente lesivo, e immediatamente impugnabile da parte degli interessati.<br />	<br />
<i>6.7. </i>Non vi è semplice facoltà, ma onere, a pena di decadenza, di immediata impugnazione, sicché la scelta del promotore che non venga tempestivamente impugnata non potrà più essere contestata dopo la conclusione dell’intero procedimento.<br />	<br />
Tale soluzione, oltre a rispondere a principi cardine del nostro sistema quali quelli della pienezza e immediatezza della tutela, soddisfa anche l’interesse pubblico, evitando, se del caso, l’inutile espletamento di un’attività amministrativa notoriamente complessa e costosa.<br />	<br />
L’onere di immediata impugnazione dell’atto di scelta del promotore garantisce infatti che in tempi rapidi (attesa l’applicabilità dello speciale rito abbreviato per i contratti pubblici) si raggiunga certezza sulla legittimità della scelta della procedura, con evidente vantaggio per i successivi snodi della stessa.<br />	<br />
<i>6.8. </i>La soluzione seguita dalla plenaria ha l’avallo, ancorché implicito, di alcuni precedenti di sezione; nel caso deciso da Cons. St., sez. V, 11 settembre 2007 n. 4811, si disputava della contestazione dell’atto di scelta di un promotore e non è stata posta in discussione la possibilità di immediata impugnazione; lo stesso è a dirsi per il caso deciso da Cons. St., sez. V, 23 marzo 2009 n. 1741, e per quello deciso da Cons. St., sez. V, 12 giugno 2009 n. 3752. <br />	<br />
Tale soluzione è stata inoltre già seguita, come ricordato dalla decisione di rimessione alla plenaria, dalla giurisprudenza dei Tar [Tar Sicilia &#8211; Catania, sez. IV, 6 maggio 2010 n. 1297], che ne ha anche tratto la condivisibile conseguenza della accessibilità degli atti del procedimento di scelta del promotore, accesso che non potrebbe essere differito all’esito dell’intero procedimento [Tar Lazio – Roma, sez. III, 9 settembre 2008 n. 8194]. Deve pertanto ritenersi non condivisibile l’opposto principio, affermato da Cons. St., sez. V, 26 gennaio 2009 n. 391 (che ha riformato la citata sentenza del Tar Lazio – Roma, n. 8194/2008), e da Cons. St., sez. V, 28 maggio 2009 n. 3319, secondo cui dalla non immediata lesività e impugnabilità dell’atto di scelta del promotore discenderebbe la non immediata accessibilità dei relativi atti, e la legittimità del differimento dell’accesso opposto dalla stazione appaltante.<br />	<br />
<i><br />	<br />
7. </i>Le conclusioni raggiunte, per quanto riferite alla disciplina, non più vigente, dettata dagli artt. 37-<i>bis</i> e ss., legge n. 109 del 1994, trovano conferma anche nella vigente disciplina del <i>project financing</i>, recata dall’art. 153, d.lgs. n. 163 del 2006 e successive modificazioni.<br />	<br />
Alla stregua della normativa sopravvenuta la scelta del promotore è frutto di una vera e propria gara con prefissione di criteri selettivi e requisiti, per la valutazione comparativa delle diverse proposte (art. 153, commi 7, 8, 9, d.lgs. n. 163 del 2006).<br />	<br />
In esito a tale gara, o il promotore diviene senz’altro aggiudicatario, previe eventuali modifiche progettuali (art. 153, comma 10), o si apre una successiva negoziazione, nella quale al promotore è riconosciuto il diritto di prelazione o, in alternativa, il diritto al rimborso forfetario delle spese sostenute per la presentazione della proposta (art. 153, comma 15), nella considerevole misura del 2,5% del valore dell’investimento (art. 153, commi 9 e 12).<br />	<br />
Anche quando le proposte vengano presentate autonomamente senza previo bando della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 153, comma 16, al promotore prescelto spetta il diritto di prelazione in caso di procedura di concessione o pubblica gara, ovvero quanto meno il diritto al rimborso delle spese in caso di procedura di dialogo competitivo (art. 153, comma 18).<br />	<br />
E’ dunque ancor più evidente la posizione di vantaggio che deriva dall’essere scelto come promotore e quindi l’interesse a contestare tale scelta.<br />	<br />
<i><br />	<br />
8. </i>Quanto, poi, al modello del <i>project financing</i> applicato alle infrastrutture strategiche, recentemente riscritto (art. 175, d.lgs. n. 163 del 2006 come novellato dall’art. 41, comma 5-<i>bis</i>, d.l. n. 201 del 2011, inserito dalla legge di conversione n. 214 del 2011), in esso la procedura è unitaria e sfocia nella scelta del promotore finanziario, il quale, se non adegua il progetto secondo le indicazioni della stazione appaltante, non risulterà concessionario ma avrà comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta, nella considerevole misura del 2,5% del valore dell’investimento, oltre al rimborso dei costi sostenuti per la integrazione del progetto con lo studio di impatto ambientale e con quanto necessario per la procedura di impatto ambientale e di localizzazione urbanistica (art. 175, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2006).<br />	<br />
Anche quando la procedura ha inizio con la presentazione di proposte relative a studi di fattibilità (c.d. proponente, figura diversa dal promotore), al proponente che diviene promotore, in caso di mancata aggiudicazione della concessione, spetta detto rimborso delle spese (art. 175, comma 14, d.lgs. n. 163 del 2006).<br />	<br />
Sicché anche in tali procedure la scelta del promotore è atto lesivo che deve essere immediatamente impugnato.<br />	<br />
<i><br />	<br />
9. </i>Si deve, in conclusione, affermare il seguente principio di diritto nell’interesse della legge: “nel procedimento di <i>project financing</i>, articolato in più fasi, la prima delle quali si conclude con la scelta, da parte della stazione appaltante, del promotore, l’atto di scelta del promotore determina una immediata posizione di vantaggio per il soggetto prescelto e un definitivo arresto procedimentale per i concorrenti non prescelti; tale atto è pertanto lesivo e deve essere immediatamente impugnato dai concorrenti non prescelti, senza attendere l’esito degli ulteriori subprocedimenti di aggiudicazione della concessione”.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (adunanza plenaria), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
a) lo dichiara estinto per intervenuta rinuncia;<br />	<br />
b) enuncia il principio di diritto nell’interesse della legge come da motivazione;<br />	<br />
c) compensa interamente le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pasquale de Lise, Presidente del Consiglio di Stato<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente di Sezione<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente di Sezione<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Alessandro Botto, Consigliere<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/01/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-28-1-2012-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2012 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2012 n.46</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2012-n-46/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2012-n-46/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2012 n.46</a></p>
<p>Vanno sospesi il del provvedimento di non ammissione alle prove orali degli esami di abilitazione alla professione di Avvocato, comunicato della Corte d’Appello di Catanzaro ed il verbale di correzione degli elaborati ed attribuzione dei punteggi da parte della IV sottomissione della Corte d’Appello di Bologna se, dopo che con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2012-n-46/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2012 n.46</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2012-n-46/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2012 n.46</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi il del provvedimento di non ammissione alle prove orali degli esami di abilitazione alla professione di Avvocato, comunicato della Corte d’Appello di Catanzaro ed il verbale di correzione degli elaborati ed attribuzione dei punteggi da parte della IV sottomissione della Corte d’Appello di Bologna se, dopo che con ordinanza collegiale n. 1427/2011, il Collegio aveva ravvisato “la necessità che l’amministrazione intimata, con apposita e documentata relazione, contro deduca puntualmente su ogni censura dedotta in ricorso e, in particolare, su quella che con la quale si afferma che nella specie (parere di diritto penale) non vi sarebbe stata alcuna copiatura dal testo indicato nella motivazione con cui è stato annullato l’elaborato” (“Atti Giudiziari di Diritto Penale XIV edizione – Simone Ottobre 2010, quesito n. 27”)”; Vista la “relazione informativa” depositata dall’amministrazione intimata in ottemperanza alla menzionata decisione collegiale (“relazione informativa sulla correzione dell’elaborato avvenuta in data 22 marzo 2011”), dalla quale non è possibile ragionevolmente desumere che l’atto giudiziario in materia di diritto penale svolto dal candidato presenti segni di copiatura dal testo indicato nella motivazione del provvedimento impugnato; P.Q.M. si dispone che la commissione esaminatrice, in diversa composizione, proceda alla correzione degli elaborati del ricorrente nel termine di giorni 20 (venti) dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00046/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01166/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ilaria Pellegrini</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Demetrio Verbaro, Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso Alfredo Gualtieri in Catanzaro, via Vittorio Veneto, 48;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Giustizia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;<br /> <b>Commissione Esami Avvocato </b>Presso La Corte di Appello di Catanzaro, <b>Commissione Esami Avvocato</b> Presso La Corte di Appello di Bologna; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di non ammissione della ricorrente alle prove orali degli esami di abilitazione alla professione di Avvocato, comunicato della Corte d’Appello di Catanzaro con nota raccomandata a.r. del 27 giugno 2011, pervenuta il 30 giugno; del verbale del 22 marzo 2011 di correzione degli elaborati ed attribuzione dei punteggi da parte della IV sottomissione della Corte d’Appello di Bologna; di ogni atto presupposto, conseguente o comunque correlato	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Premesso che, con ordinanza collegiale n. 1427/2011, il Collegio ravvisava “la necessità che l’amministrazione intimata, con apposita e documentata relazione, contro deduca puntualmente su ogni censura dedotta in ricorso e, in particolare, su quella che con la quale si afferma che nella specie (parere di diritto penale) non vi sarebbe stata alcuna copiatura dal testo indicato nella motivazione con cui è stato annullato l’elaborato” ( “Atti Giudiziari di Diritto Penale XIV edizione – Simone Ottobre 2010, quesito n. 27”)”;<br />	<br />
Vista la “relazione informativa” depositata dall’amministrazione intimata in ottemperanza all’ora menzionata decisione collegiale (“relazione informativa sulla correzione dell’elaborato avvenuta in data 22 marzo 2011”), dalla quale non è possibile ragionevolmente desumere che l’atto giudiziario in materia di diritto penale svolto dal candidato presenti segni di copiatura dal testo indicato nella motivazione del provvedimento impugnato;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie l’istanza di sospensiva e, per l’effetto, dispone che la commissione esaminatrice, in diversa composizione, proceda alla correzione degli elaborati del ricorrente nel termine di giorni 20 (venti) dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione.	</p>
<p>Fissa per la trattazione del ricorso l’udienza pubblica del 13 luglio 2012.<br />	<br />
Condanna l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA, CPA e accessori di legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Massimo Luciano Calveri, Presidente, Estensore<br />	<br />
Daniele Burzichelli, Consigliere<br />	<br />
Giovanni Iannini, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2012 n.49</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2012-n-49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2012-n-49/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2012-n-49/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2012 n.49</a></p>
<p>Va sospesa la delibera regionale con la quale il ricorrente è stato sospeso dall&#8217;incarico ed è stato nominato un Commissario Straordinario dell&#8217;Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica, Considerato che: appare sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo anche per quanto attiene la disposta sospensione del ricorrente dall’incarico di Direttore Generale, in quanto:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2012-n-49/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2012 n.49</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2012-n-49/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2012 n.49</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la delibera regionale con la quale il ricorrente è stato sospeso dall&#8217;incarico ed è stato nominato un Commissario Straordinario dell&#8217;Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica, Considerato che: appare sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo anche per quanto attiene la disposta sospensione del ricorrente dall’incarico di Direttore Generale, in quanto: a) l’attribuzione al giudice ordinario, salvo particolari deroghe, della giurisdizione sul rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione (art. 63, primo comma, d.lgs. n. 165/2001), incluse, tra l’altro, le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, sembra giustificarsi in ragione del fatto che tale rapporto, ai sensi dell’art. 2, secondo e terzo comma, del citato d.lgs., è disciplinato dalle norme del diritto civile e, conseguentemente, da quanto stabilito dalle parti attraverso l’esercizio della loro autonomia negoziale (collettiva e individuale); b) ne consegue che la giurisdizione del giudice ordinario sembra doversi limitare alle ipotesi in cui l’Amministrazione eserciti effettivamente i diritti e i poteri (di diritto privato) propri del datore di lavoro; c) nel caso di specie, l’intervento, attraverso la disposta sospensione, sulla posizione lavorativa del ricorrente non è stato esercitato dal datore di lavoro (cioè dall’Aterp), ma dalla Regione, investita per legge del potere di provvedere sulla posizione degli organi apicali dell’ente strumentale; d) in queste particolari ipotesi (in cui altro soggetto pubblico è chiamato a provvedere sulla posizione degli organi apicali di un ente strumentale), sembra plausibile la tesi secondo cui non vi è semplice esercizio di poteri (privatistici) caratteristici del datore di lavoro, non solo per il &#8211; pur non irrilevante &#8211; dato “formale” già evidenziato (la Regione non è il datore di lavoro dei soggetti che svolgono le funzioni apicali nell’ambito dell’ente strumentale), ma anche per un dato “sostanziale”, legato al fatto che le valutazioni della Regione sembrano assumere un contenuto ulteriore e più articolato rispetto a quelle tipiche del datore di lavoro, involgendo l’esercizio di poteri di natura pubblicistica, rispetto ai quali le posizioni dei soggetti interessati devono qualificarsi come di interesse legittimo; &#8211; il ricorso, ad una prima delibazione, appare fondato, in quanto appaiono insussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l’immediato commissariamento dell’ente e l’immediata sospensione del ricorrente dalle funzioni, anche tenuto conto della particolare e non perfettamente comprensibile tempistica procedimentale; &#8211; inoltre, le modalità complessive della procedura, anche in relazione ad altri procedimenti di identica natura avviati nei confronti di altri soggetti titolari di organi di enti collegati alla Regione, sembrano confortare la censura di sviamento di potere sollevata da parte ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00049/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00008/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Antonino Cristiano</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Gentile, con domicilio presso Giacomo Carbone, in Catanzaro, Via Milano 15-bis;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Calabria</b>, in persona del Presidente, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario De Tommasi e Giovanni Spataro, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Giovanni Artuso</b>, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per l’annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della D.G.R. n. 417 del 16/09/2011 con la quale il ricorrente è stato sospeso dall&#8217;incarico ed è stato nominato il Commissario Straordinario dell&#8217;ATERP;<br />	<br />
&#8211; del decreto regionale n. 182 del 04/11/2011 di conferma della nomina del Dott. Giovanni Artuso Commissario Straordinario dell&#8217;ATERP di Reggio Calabria;<br />	<br />
&#8211; della relazione sulle attività di gestione delle ATERP del Dipartimento n. 9 della Regione Calabria del 16/09/2011, prot. n. 111640, allegata alla del. di G.R. n. 417/2011;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
&#8211; ad una prima delibazione appare sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo anche per quanto attiene la disposta sospensione del ricorrente dall’incarico di Direttore Generale, in quanto: a) l’attribuzione al giudice ordinario, salvo partico<br />
&#8211; il ricorso, ad una prima delibazione, appare fondato, in quanto appaiono insussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l’immediato commissariamento dell’ente e l’immediata sospensione del ricorrente dalle funzioni, anche tenuto conto della parti<br />
&#8211; inoltre, le modalità complessive della procedura, anche in relazione ad altri procedimenti di identica natura avviati nei confronti di altri soggetti titolari di organi di enti collegati alla Regione, sembrano confortare la censura di sviamento di poter<br />
&#8211; le spese della fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;<br />	<br />
&#8211; la discussione del merito del ricorso deve essere fissata sin da ora per la pubblica udienza del 13 luglio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda): 1) accoglie la domanda incidentale di sospensione; 2) condanna la Regione al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori di legge se dovuti; 3) rinvia la discussione del ricorso alla pubblica udienza del 13 luglio.	</p>
<p>Compensa/Condanna al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Massimo Luciano Calveri, Presidente<br />	<br />
Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giovanni Iannini, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2012-n-49/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2012 n.49</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2012 n.55</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2012-n-55/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2012-n-55/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2012-n-55/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2012 n.55</a></p>
<p>Va accordata tutela cautelare, con iscrizione con riserva, all’istanza di trasferimento al III anno del corso di laurea in Odontoiatria dell’Università di Catanzaro sulla base dell’esame del corso di studi tenuto dalla ricorrente presso l’Ateneo di Arad Romania, se le censure di violazione dell’art. 2 della legge 11 luglio 2002</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2012-n-55/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2012 n.55</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2012-n-55/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2012 n.55</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accordata tutela cautelare, con iscrizione con riserva, all’istanza di trasferimento al III anno del corso di laurea in Odontoiatria dell’Università di Catanzaro sulla base dell’esame del corso di studi tenuto dalla ricorrente presso l’Ateneo di Arad Romania, se le censure di violazione dell’art. 2 della legge 11 luglio 2002 n. 148 e dell’art. 31 del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206 risultano non fondate atteso che nessuna norma prescrive, per il caso di iscrizione ad anni successivi al primo per trasferimento da altra Università sita in un Paese comunitario, quale la Romania, l’effettuazione di una prova preselettiva ulteriore rispetto a quella sostenuta per l&#8217;iscrizione al primo anno di corso, in quanto una diversa interpretazione sarebbe contraria al principio di libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati comunitari, suscettibile di applicazione nel settore dell&#8217;istruzione tenuto conto degli obiettivi perseguiti dagli artt. 3 n. 1 lett. q), Ce e 149 n. 2, Ce. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00055/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00015/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 15 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Salvatore Bellantone</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Santi Delia, Michele Bonetti, con domicilio eletto presso Nicola Cantafora in Catanzaro, piazza Stocco, 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; Universita&#8217; degli Studi Magna Graecia di Catanzaro; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
a) della deliberazione del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia della’Università Magna Graecia di Catanzaro, 26 ottobre 2011, n. 5/A con la quale è stata rigettata l’istanza di trasferimento del ricorrente perché proveniente da Ateneo non Italiano;	</p>
<p>per l’accertamento<br />	<br />
del diritto di parte ricorrente di ottenere il trasferimento al III anno del corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria dell’Università Magna Graecia di Catanzaro (- o a quello che l’Ateneo ha l’autonomia di indicare sulla base dell’esame del corso di studi tenuto dalla ricorrente presso l’Ateneo di Arad Romania -) e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta	</p>
<p>per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.<br />	<br />
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che la censura di violazione dell’art. 7 non può essere accolta, in quanto si tratta di procedimento iniziato ad istanza dell’interessato;<br />	<br />
Considerato che le ulteriori censure di violazione dell’art. 2 della legge 11 luglio 2002 n. 148 e dell’art. 31 del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206 sono fondate atteso che nessuna norma prescrive, per il caso di iscrizione ad anni successivi al primo per trasferimento da altra Università sita in un Paese comunitario, quale la Romania, l’effettuazione di una prova preselettiva ulteriore rispetto a quella sostenuta per l&#8217;iscrizione al primo anno di corso, in quanto una diversa interpretazione sarebbe contraria al principio di libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati comunitari, suscettibile di applicazione nel settore dell&#8217;istruzione tenuto conto degli obiettivi perseguiti dagli artt. 3 n. 1 lett. q), Ce e 149 n. 2, Ce;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende la deliberazione impugnata e dispone l’iscrizione con riserva del ricorrente al III anno del corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.	</p>
<p>Compensa le spese della fase cautelare.<br />	<br />
Fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del 13 luglio 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Massimo Luciano Calveri, Presidente<br />	<br />
Daniele Burzichelli, Consigliere<br />	<br />
Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2012-n-55/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2012 n.55</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2012 n.62</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2012-n-62/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2012-n-62/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2012-n-62/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2012 n.62</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento comunale avente ad oggetto la &#8220;sdemanializzazione tratto di strada comunale ed autorizzazione alla vendita&#8221; e contratto di compravendita del terreno sdemanializzato, atteso che il procedimento di sdemanializzazione risulta avviato e definito sull’erroneo presupposto che la strada in questione risulti prospiciente ai soli fabbricati di proprietà del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2012-n-62/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2012 n.62</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2012-n-62/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2012 n.62</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento comunale avente ad oggetto la &#8220;sdemanializzazione tratto di strada comunale ed autorizzazione alla vendita&#8221; e contratto di compravendita del terreno sdemanializzato, atteso che il procedimento di sdemanializzazione risulta avviato e definito sull’erroneo presupposto che la strada in questione risulti prospiciente ai soli fabbricati di proprietà del richiedente e che essa “non porta pregiudizio alcuno all’utilizzo di terzi”. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00062/2012 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 01452/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1452 del 2011, proposto dai sigg.ri <b>Anna Ferraro</b>, <b>Eugenio Ferraro</b>, <b>Emma Ferraro</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Simona Baroncini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ivana Consolo in Catanzaro, viale De Filippis n. 38;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di San Pietro in Guarano</b>, n.c.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento comunale n. 19 del 15/07/2011, avente ad oggetto la &#8220;sdemanializzazione tratto di strada comunale Vicolo Via Cava ed autorizzazione alla vendita&#8221; e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, il contratto di compravendita del terreno sdemanializzato (Vicolo Via Cava) del 28/09/2011, n. 333 di Rep., in corso di registrazione;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il ricorso si presenta assistito dal prescritto fumus, atteso che il procedimento di sdemanializzazione risulta avviato e definito sull’erroneo presupposto che la strada in questione risulti prospiciente ai soli fabbricati di proprietà del richiedente, sig. Ferraro Agostino, e che essa “non porta pregiudizio alcuno all’utilizzo di terzi”;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie la richiesta misura cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende i provvedimenti impugnati;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 22 giugno 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Massimo Luciano Calveri, Presidente<br />	<br />
Daniele Burzichelli, Consigliere<br />	<br />
Anna Maria Verlengia, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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