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	<title>28/1/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/1/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.45</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-1-2010-n-45/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-1-2010-n-45/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.45</a></p>
<p>Pres.Italo Vitellio – Est. Giuseppe Caruso. ASED s.r.l. (avv. L. De Luca) c. Comune di Bova Marina (avv. V. Accardo), Locride Ambiente s.p.a. (n.c.). sull&#8217;eccessività della clausola del c.s.a. che, con riferimento ad un appalto del servizio di raccolta e trasporto di r.s.u., chiede l&#8217;iscrizione alle categorie 2 e 4</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-1-2010-n-45/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.45</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-1-2010-n-45/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.45</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>Italo Vitellio – <i>Est.</i> Giuseppe Caruso. <br /> ASED s.r.l. (avv. L. De Luca) c.<br /> Comune di Bova Marina (avv. V. Accardo), <br /> Locride Ambiente s.p.a. (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;eccessività della clausola del c.s.a. che, con riferimento ad un appalto del servizio di raccolta e trasporto di r.s.u., chiede l&#8217;iscrizione alle categorie 2 e 4 dell&#8217;art.8, d.m. n.406 del 1998</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Requisiti idoneativi normativamente fissati – Requisiti diversi e più severi – Prescrizione da parte della Stazione appaltante – Possibilità – Limiti.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati – Appalto – Requisiti – Categorie 2 e 4 di cui all’art.8 D.M. n.406 del 1998 – Richiesta da parte del c.s.a. – E’ eccessiva ed inutile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, la singola stazione appaltante può prescrivere requisiti idoneativi diversi e più severi rispetto a quelli normativamente fissati, anche al fine di meglio tutelare l&#8217;interesse pubblico perseguito, in quanto rientra nella discrezionalità dell&#8217;amministrazione la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d&#8217;appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali; ciò, tuttavia, nel rispetto del limite della logicità e ragionevolezza di quanto richiesto e della pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo da non restringere, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio.	</p>
<p>2. In caso di gara di appalto indetta da un Comune per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, risulta senz&#8217;altro eccessiva ed inutile la richiesta delle categorie 2 (“raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell&#8217;art. 33, d. lg. 5 febbraio 1997 n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo”) e 4 (“raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi”) di cui all’art. 8, D.M. 28 aprile 1998 n. 406, dato che il capitolato d&#8217;appalto non prevede la raccolta ed il trasporto di tali rifiuti, ma solo (art. 2 C.S.A.) quella dei R.S.U. e assimilati, per la quale è necessaria e sufficiente l’iscrizione in categoria 1.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00045/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 00659/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
<i>Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 659 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>ASED s.r.l</b>., in persona del legale rappresentante sig. Rosario Azzarà, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luciano Orlando, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe De Luca in Reggio Calabria, via Sbarre Sup. 6/B; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Bova Marina</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vincenzo Accardo, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Reggio Calabria, via S. Anna, II tronco, 18/I; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Locride Ambiente s.p.a<i></b></i>., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>del verbale di gara del 10 settembre 2009, con il quale la società ricorrente è stata esclusa dalla gara di appalto indetta dal Comune di Bova Marina per l’affidamento dei “servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio comunale di Bova Marina”;<br />	<br />
del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto, pubblicati sulla G.U. della Repubblica in data 31 luglio 2009;<br />	<br />
della deliberazione della G.M. di Bova Marina n. 106 del 9 settembre 2009, con la quale è stata nominata la Commissione di gara;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Bova Marina;<br />	<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 405 del 18 novembre 2009, di fissazione della trattazione di merito della causa, adottata ai sensi dell’art. 23 bis della legge n. 1034/1971; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con atto notificato il 7 novembre 2009 e depositato il 12 novembre 2009, l’ASED s.r.l. impugna il verbale di gara del 10 settembre 2009, che dispone la sua esclusione dalla gara di appalto indetta dal Comune di Bova Marina per l’affidamento dei “servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio comunale di Bova Marina”. Impugna altresì il bando di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, pubblicati sulla G.U. della Repubblica in data 31 luglio 2009, nonché la deliberazione della G.M. di Bova Marina n. 106 del 9 settembre 2009, con la quale è stata nominata la Commissione di gara.<br />	<br />
Deduce i seguenti motivi:<br />	<br />
<i>I) Violazione dell’art. 2 del D. Lg.vo n. 163/2006. Eccesso di potere per sproporzione, irragionevolezza e contraddittorietà delle clausole del bando. Violazione dell’art. 42 del D.Lg.vo n. 163/2006. Manifesta illogicità. Illegittimità derivata.</i><br />	<br />
Il bando sarebbe illegittimo ed irragionevole nella parte in cui prevede ai fini della partecipazione alla gara (art. 19.1) l’iscrizione delle imprese concorrenti all’Albo gestori rifiuti per le categorie 1 (classe E), 2 (classe E) e 4 (classe E), giacché l’iscrizione alle categorie 2 e 4 riguarderebbe servizi non contemplati dagli atti di gara. La ricorrente sarebbe in possesso dell’unica iscrizione (in categoria 1) necessaria per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto.<br />	<br />
<i>II) Violazione del D. Lg.vo n. 152/2006. Eccesso di potere per travisamento ed errata valutazione dei fatti. </i><br />	<br />
Anche se i servizi rientranti nella categoria 2 (“raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo”) fossero ricompresi nell’oggetto dell’appalto, per il loro svolgimento sarebbe sufficiente, ai sensi del combinato disposto dei commi 18 e 20 del D.Lg.vo n. 152/2006, il possesso delle categorie 1 e 4, delle quali la ricorrente è titolare. I rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate sarebbero ricompresi nella più ampia tipologia dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, alla raccolta e trasporto dei quali la ricorrente è autorizzata.<br />	<br />
<i>III) Violazione del combinato disposto degli artt. 84 del D.Lg.vo n. 163/2006 e 107 del D.Lg.vo n. 267/2000. Eccesso di potere. Incompetenza.</i><br />	<br />
La nomina della Commissione di gara non è stata effettuata dal Dirigente responsabile del servizio, ma dalla Giunta municipale. <br />	<br />
<i>IV) Violazione dell’art. 66 del D.Lg.vo n. 163/2006. Violazione dell’art. 70 del D.Lg.vo n. 163/2006. Violazione delle modalità di pubblicazione del bando. Violazione dei termini di presentazione dell’offerta.</i><br />	<br />
Il bando avrebbe dovuto essere pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture. Non sarebbe stato rispettato il termine minimo di 52 giorni, decorrente dalla data di trasmissione del bando alla Commissione europea, per la ricezione delle offerte. Anche se fosse applicabile la previsione di riduzione di detto termine a quaranta giorni, la necessità di un sopralluogo non avrebbe consentito la determinazione del termine minimo di quaranta giorni, in effetti fissato.<br />	<br />
<i>V) Violazione degli artt. 71 e 86 del D.Lg.vo n. 163/2006 e 26 del D.Lg.vo n. 81/2008. Violazione della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2008.</i><br />	<br />
L’amministrazione avrebbe dovuto provvedere a redigere il documento unico di valutazione dei rischi afferenti l’esecuzione dell’appalto, del quale la ricorrente ha fatto richiesta per due volte, inutilmente.<br />	<br />
<i>VI) Eccesso di potere per contraddittorietà.</i><br />	<br />
Secondo il bando e il disciplinare di gara, l’appalto in questione deve essere affidato con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre la delibera di indizione della gara e i verbali della Commissione aggiudicatrice si riferiscono ad un’aggiudicazione al prezzo più basso.<br />	<br />
La ricorrente conclude per l’accoglimento del gravame e l’annullamento dell’intera procedura di gara.<br />	<br />
Il Comune di Bova Marina si è costituito in giudizio ed ha sostenuto, con articolate contro deduzioni, la piena legittimità dei provvedimenti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Con successiva memoria la ricorrente ha ribadito e ampliato le sue argomentazioni, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.<br />	<br />
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 13 gennaio 2010.<br />	<br />
Il ricorso è fondato.<br />	<br />
È, innanzi tutto, fondato il I) motivo, con il quale si lamenta l’illegittimità del bando, nella parte in cui prevede, ai fini della partecipazione alla gara (art. 19.1), l’iscrizione delle imprese concorrenti all’Albo gestori rifiuti per le categorie 1 (classe E), 2 (classe E) e 4 (classe E), giacché l’iscrizione alle categorie 2 e 4 riguarda servizi non contemplati dagli atti di gara.<br />	<br />
In proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la singola stazione appaltante può prescrivere requisiti idoneativi diversi e più severi rispetto a quelli normativamente fissati, anche al fine di meglio tutelare l&#8217;interesse pubblico perseguito, in quanto rientra nella discrezionalità dell&#8217;amministrazione la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d&#8217;appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali. Ciò, tuttavia, nel rispetto del limite della logicità e ragionevolezza di quanto richiesto e della pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo da non restringere, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio (V. C.S., IV, 22 ottobre 2004, n. 6972; C.S., V, 5 ottobre 2005 n. 5318 e 15 febbraio 2007, n. 647; C.S., VI, 29 ottobre 2002 n. 5942 e 23 luglio 2008 n. 3665).<br />	<br />
Nella specie &#8211; pur sussistendo, per quanto sopra detto, l&#8217;astratta possibilità per la stazione appaltante di individuare discrezionalmente ulteriori requisiti di partecipazione, rispetto alle previsioni normative, in ragione della specificità del servizio da appaltare ed alle esigenze allo stesso sottese – risulta senz&#8217;altro eccessiva ed inutile la richiesta delle categorie 2 (“raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell&#8217;articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo”) e 4 (“raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi”) di cui all’art. 8 del D. M. 28 aprile 1998 n. 406, dato che il capitolato d&#8217;appalto non prevede la raccolta ed il trasporto di tali rifiuti, ma solo (art. 2 C.S.A.) quella dei R.S.U. e assimilati, per la quale è necessaria e sufficiente l’iscrizione in categoria 1 (cfr., in fattispecie analoga, C.S., V, 22 settembre 2009, n. 5653).<br />	<br />
Né può condividersi la tesi della difesa del Comune, secondo cui la ricorrente non possiederebbe “per intero” l’iscrizione alla categoria 1 e la richiesta delle categorie 2 e 4 si giustificherebbe sulla base delle previsioni dell’art. 4, lett. G), del capitolato d’appalto.<br />	<br />
Quanto al primo punto, infatti, la pretesa insussistenza dell’iscrizione della ricorrente in categoria 1 non è stata rilevata dall’amministrazione durante la verifica dei requisiti di ammissione e la questione non può dunque essere introdotta nella presente sede.<br />	<br />
Quanto al secondo punto, occorre rilevare che tra i “servizi straordinari” sono elencati dall’art. 4, lett. G), del capitolato i seguenti:<br />	<br />
“a) ripristini ambientali di aree oggetto di grande scarico abusivo di rifiuti;<br />	<br />
b) piani di bonifica di amianto abbandonato sul territorio del Comune;<br />	<br />
c) smaltimento di rifiuti speciali in seguito a convenzioni stipulate tra il Comune e le imprese presenti sul territorio”.<br />	<br />
Si tratta di servizi “aventi carattere straordinario ed occasionale” – da realizzare sulla base di tariffe concordate di volta in volta &#8211; che l’appaltatore deve svolgere “salvo che il Comune non intenda rivolgersi ad altre ditte”, alle quali può comunque ricorrere se “entro il termine fissato dalla richiesta, il servizio non venisse eseguito”. <br />	<br />
Come correttamente rilevato dalla ricorrente, per l’espletamento del servizio straordinario sub c) sarebbe necessaria l’iscrizione in categoria 4, da essa posseduta, mentre per i servizi sub a) sarebbe necessaria la categoria 9 e per quelli sub b) la categoria 10 e il bando non richiede per la partecipazione alla gara il possesso né della categoria 9, né della categoria 10.<br />	<br />
Risulta pertanto evidente che le previsioni dell’art. 4, lett. G), del capitolato non possono giustificare la richiesta di iscrizione in categoria 2.<br />	<br />
Con il VI) motivo, la ricorrente lamenta la contraddittorietà degli atti di gara, sostenendo che secondo il bando e il disciplinare di gara, l’appalto in questione dovrebbe essere affidato con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre la delibera di indizione della gara e i verbali della Commissione aggiudicatrice si riferiscono ad un’aggiudicazione al prezzo più basso.<br />	<br />
Anche questa censura va condivisa.<br />	<br />
Nella determinazione del Responsabile del Servizio n. 240 bis del 6 luglio 2009 si legge che il Comune indice una gara di evidenza pubblica, ai sensi degli articoli 81 e 82, comma 2, lett. B) del D.Lg.vo n. 163/2006, dunque di una gara da aggiudicare al prezzo più basso, come del resto specificamente precisato nelle premesse della determinazione. Il bando di gara (approvato insieme al disciplinare di gara e al capitolato speciale d’appalto con la stessa determinazione n. 240 bis del 6 luglio 2009) parla invece di una “procedura aperta di cui all’art. 55 del D.Lg.vo n. 163/2006 e con il criterio di cui all’art. 83 del medesimo decreto, secondo i criteri disciplinati all’art. 7 del disciplinare di gara”. Quest’ultimo dispone che “l’appalto sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lg.vo n. 163/2006” e individua gli elementi da valutare. Il verbale della Commissione aggiudicatrice in data 10 settembre 2009 reca in epigrafe la dizione “verbale di gara mediante procedura aperta … criterio: prezzo più basso mediante offerta al massimo ribasso percentuale”.<br />	<br />
E’ evidente l’intrinseca contraddittorietà degli atti di gara, che ne determina l’illegittimità.<br />	<br />
L’acclarata invalidità delle prescrizioni del bando concernenti i requisiti di ammissione e l’intrinseca contraddittorietà, con riguardo al criterio di aggiudicazione, degli atti posti in essere dall’amministrazione determinano – in accoglimento della specifica domanda avanzata dalla ricorrente – l’annullamento di tutti gli atti impugnati della procedura di gara in contestazione, rimanendo assorbite le altre censure.<br />	<br />
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Condanna il Comune di Bova Marina al pagamento delle spese di giudizio a favore della ricorrente, forfetariamente liquidate in € 5.000,00 complessivi.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Italo Vitellio, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Caruso, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/01/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-1-2010-n-45/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.45</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.327</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-28-1-2010-n-327/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-28-1-2010-n-327/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-28-1-2010-n-327/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.327</a></p>
<p>Pres.Aldo Ravalli – Est. Carlo Dibello. Galluccio e altro (avv. A. Vantaggiato) c. Comune di Galatina (avv. V. Pellegrino), Centro Salento Ambiente s.p.a. sull&#8217;organo competente a adottare un Piano tariffario integrativo per la gestione dei rifiuti e sui soggetti legittimati ad impugnarlo 1. Processo – Processo amministrativo – Gestione dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-28-1-2010-n-327/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.327</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-28-1-2010-n-327/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.327</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>Aldo Ravalli – <i>Est.</i> Carlo Dibello.<br /> Galluccio e altro (avv. A. Vantaggiato) c.<br /> Comune di Galatina (avv. V. Pellegrino), <br /> Centro Salento Ambiente s.p.a.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;organo competente a adottare un Piano tariffario integrativo per la gestione dei rifiuti e sui soggetti legittimati ad impugnarlo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Gestione dei rifiuti – Piano tariffario integrativo – Soggetti che si trovano in una situazione di collegamento diretto con il territorio dell’ente civico impositivo – Sono legittimati.	</p>
<p>2. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Gestione dei rifiuti – Piano tariffario integrativo – Adozione – Compete al Consiglio comunale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini dell’impugnazione del Piano tariffario integrativo per la gestione dei  rifiuti, resosi necessario per disporre il pagamento, in favore del gestore del servizio, dei maggiori costi non preventivati in sede di Pef (piano economico finanziario redatto a cura del gestore), sono legittimati quei soggetti che si trovano in una situazione di collegamento diretto con il territorio entro i cui  limiti si esercita la potestà impositiva dell’ente civico, in quanto detto collegamento radica in capo ai ricorrenti una posizione certamente qualificata ad adire il giudice amministrativo a protezione di un interesse, quale quello di integrità del patrimonio, suscettibile di essere inciso dalla delibera impugnata.	</p>
<p>2. Ai sensi dell’art.42, d.lg. 18 agosto 2000 n.267, compete al Consiglio comunale adottare un Piano tariffario integrativo per la gestione dei  rifiuti, resosi necessario per disporre il pagamento, in favore del gestore del servizio, dei maggiori costi non preventivati in sede di Pef (piano economico finanziario redatto a cura del gestore).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00327/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N.  01102/2008  REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2008, proposto da: </p>
<p><b>Galluccio Giacomo</b>, <b>Giaccari Angelo</b> , <b>Derniolo Luigi</b>, <b>De Paolis Sante</b>, <b>Pascali Addolorata</b>, <b>Maiorano Gabriella</b>, <b>Calimero Natale</b> , <b>IGAM s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t. Mauro Raffaele , rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Galatina</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16; Ato Le/2; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Centro Salento Ambiente Spa<i></b></i>; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>-della delibera della Giunta del Comune di Galatina n.168/2008, approvata il 13.5.2008 e pubblicata il 5.06.2008, con la quale è stato approvato il “ Piano Tariffario integrativo Gestione rifiuti anno 2007” nonché, ove occorra e nei limiti della connessione con il nuovo atto di determinazione della tariffa integrativa :<br />	<br />
-della delibera n.208 del 23.05.2008, pubblicata il 5.6.2008, di approvazione della tariffa 2008 ;<br />	<br />
-della delibera n.21 del 28.5.2008 di approvazione del bilancio 2008; <br />	<br />
-di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Galatina;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 03/12/2008 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. Angelo Vantaggiato per la parte ricorrente e Valeria Pellegrino per il Comune di Galatina ;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il provvedimento impugnato , la Giunta Comunale di Galatina ha approvato il Piano tariffario integrativo anno 2007 per la gestione dei rifiuti dell’importo di € 337.739,91.<br />	<br />
Il piano tariffario integrativo è stato approvato per la necessità di disporre il pagamento , in favore del gestore del servizio e su richiesta del medesimo- la società Centro Salento Ambiente Spa-, dei maggiori costi non preventivati in sede di Pef ( piano economico finanziario redatto a cura del gestore ).<br />	<br />
La maggiore onerosità del servizio , di cui la stessa Giunta dà atto, è dipesa dalla decisione, &#8211; non riconducibile alla gestione societaria &#8211; assunta dall’ATO LE/2 e dalla Regione Puglia, di chiudere l’impianto di smaltimento rifiuti sito in Nardò- località Castellino, con successivo obbligo di trattamento presso l’impianto Sud gas di Poggiardo e invio del prodotto stabilizzato nelle discariche del tarantino.<br />	<br />
Da tanto sono derivati maggiori oneri connessi ad un più complesso ciclo di smaltimento dei rifiuti. <br />	<br />
La Giunta ha così deliberato la necessità di integrare con il suddetto maggior costo di € 337.739,91 il piano tariffario 2007 approvato con delibera del stesso esecutivo comunale n.137 del 24 aprile 2007 ripartendo, sulla base di percentuali precedentemente utilizzate, il maggior onere tra utenze domestiche e utenze non domestiche ; si è pure stabilito che il pagamento del maggior costo sarebbe avvenuto in unica soluzione entro il 20 giugno 2008..<br />	<br />
Occorre anche premettere che il provvedimento impugnato è stato adottato dopo la approvazione, con delibera di Consiglio Comunale 15 del 30 aprile 2008, del piano finanziario gestione rifiuti per il 2008 , nonché dopo la approvazione del bilancio dell’ente civico.<br />	<br />
I ricorrenti lamentano le seguenti violazioni :<br />	<br />
I- violazione artt.162,172 lettera e), 174 e 175 d.lgs 267/2000- Violazione art 37 regolamento comunale della tariffa- sviamento di potere- violazione art. 1, comma 169 legge 296/06;<br />	<br />
II- incompetenza dell’organo- violazione dell’art 42 d.lgs 267/2000;<br />	<br />
III- travisamento dei fatti- sviamento di potere- irrazionalità manifesta;<br />	<br />
IV- travisamento dei fatti –sviamento di potere sotto altro profilo- violazione e falsa applicazione della delibera c.c. 37/07 – incompetenza dell’organo;<br />	<br />
V- violazione e falsa applicazione art 8 comma 3 lettera d dpr 158/99 ed art 33 regolamento comunale tariffa – violazione art 172 e 174 d.lgs 267/2000 sotto altro profilo <br />	<br />
Il Comune di Galatina si è costituito in giudizio ed ha affidato la difesa ad argomentazioni articolate , tutte convergenti nella direzione della inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire, e della sua infondatezza nel merito.<br />	<br />
Alla udienza pubblica del 3 dicembre 2008 la controversia è stata assunta in decisione <br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Collegio deve esaminare , prima di tutto, l’eccepito difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, i quali, ad avviso della difesa del Comune di Galatina, “ non hanno a tutt’oggi dimostrato a quale titolo agiscono e per la tutela di quali interessi”.<br />	<br />
Difetterebbe, più in dettaglio, la prova della sussistenza di un rapporto di utenza del servizio “ non avendo gli stessi dimostrato in alcun modo di occupare o condurre locali o aree scoperte ad uso privato ubicati nel territorio comunale e assoggettati a TIA”<br />	<br />
Il rilievo non può essere condiviso.<br />	<br />
I ricorrenti assumono, sotto tale profilo, di essere cittadini residenti nel Comune di Galatina, mentre la IGAM srl è società con sede nello stesso territorio comunale ( vedi memoria difensiva del 21 novembre 2008 in atti).<br />	<br />
Il Collegio stima sufficiente la affermazione di trovarsi in una situazione di collegamento diretto con il territorio entro i cui limiti si esercita la potestà impositiva dell’ente civico , che costituisce materia della odierna controversia .<br />	<br />
Detto collegamento radica in capo ai ricorrenti una posizione certamente qualificata ad adire il Giudice Amministrativo a protezione di un interesse , quale quello di integrità del patrimonio, suscettibile di essere inciso dalla delibera impugnata.<br />	<br />
Da quest’ultimo punto di vista si osserva che , malgrado la natura di atto amministrativo generale della delibera impugnata in principalità , occorre riconoscere che alcune statuizioni in essa contenute appaiono idonee a produrre una lesione immediata della sfera giuridica dei ricorrenti .<br />	<br />
Tanto deve dirsi circa le modalità temporali della esazione del costo integrativo del servizio di smaltimento dei rifiuti, che non lasciano dubbi in merito alla immediata attuazione del prelievo fiscale.<br />	<br />
Ciò detto in via preliminare, si rileva che la questione centrale da risolvere ai fini della presente controversia attiene alla corretta individuazione dell’organo di governo del Comune competente ad adottare provvedimenti di carattere integrativo in tema di determinazione della tariffa, da corrispondere ad una società che assicura il servizio di smaltimento dei rifiuti in ambito locale .<br />	<br />
La questione è disciplinata dall’art 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali.<br />	<br />
La norma, al suo secondo comma , lettera F) attribuisce al Consiglio Comunale competenza in merito alla “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; così come devolve all’organo assembleare la “disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi “ <br />	<br />
Il riparto di competenze tra Consiglio Comunale e Giunta Comunale in materia si fonda , non diversamente da quanto accade in altri ambiti, sul criterio della competenza generale riservata all’organo consiliare e sul riconoscimento, all’esecutivo, di una competenza in via meramente residuale.<br />	<br />
Nell’esercizio della potestà impositiva dell’ente locale la Giunta dispone , pertanto, di un ambito limitatissimo di competenza che concerne esclusivamente, secondo la esplicita previsione normativa sopra ricordata , la determinazione delle aliquote, ossia la mera fissazione di una percentuale o di un coefficiente numerico di calcolo del prelievo, che presuppone l’impiego di una discrezionalità tecnica assoluta.<br />	<br />
Tutto ciò che esorbita dalla mera determinazione dell’aliquota deve essere ricondotto alla sfera di competenza dell’organo consiliare costituendo tale organo la sede naturale di svolgimento del confronto dialettico tra forze di maggioranza e di opposizione con conseguente miglior rappresentazione degli interessi della comunità locale di riferimento. <br />	<br />
Questa considerazione si impone anche alla luce del generalissimo principio vigente in materia tributaria , dotato di dignità costituzionale nel nostro ordinamento ai sensi dell’art 23 Cost, e certamente valevole anche con riguardo alla fiscalità locale, secondo il quale l’esercizio della potestà impositiva nei confronti dei cittadini richiede, quale suo indispensabile presupposto , una legge attributiva della relativa potestà pubblicistica( no taxation without representation ) .<br />	<br />
Il fondamento legislativo della potestà impositiva deriva dalla necessità di fare in modo che la prestazione tributaria imposta ai membri della collettività sia frutto di quella dialettica democratica che può essere dispiegata compiutamente solo nella sede assembleare, ove i rappresentanti del popolo ( o della comunità locale di riferimento) possono liberamente confrontarsi . <br />	<br />
Il Collegio rileva, ritornando alla disamina della fattispecie concreta , che il provvedimento adottato dalla Giunta non si limita alla indicazione di un parametro numerico da applicare al fine di integrare il costo del servizio in funzione della sua maggiore onerosità .<br />	<br />
Esso impone , infatti, anche una modalità di pagamento in favore del gestore del servizio in unica soluzione con immediate ricadute nella sfera giuridica degli utenti del servizio stesso, ossia, in definitiva, dei cittadini e degli operatori residenti .<br />	<br />
Sotto tale profilo, è innegabile che la delibera di giunta comunale impugnata contenga valutazioni che, lo si ripete, vanno al di là della fissazione della aliquota, risolvendosi in una modalità di esercizio della potestà impositiva decisamente assimilabile ad un atto di pianificazione del prelievo fiscale che viene imposto alla stregua della cd una tantum .<br />	<br />
Un atto di questa natura è però sottratto alla sfera di competenze della Giunta Comunale , che non può avocare a se stessa una decisione dal peso politico così rilevante come quella di un repentino incremento del costo di un servizio da imporre a una collettività nel suo insieme. <br />	<br />
Siffatta modalità di esercizio della potestà impositiva richiede senz’altro la estrinsecazione delle dinamiche proprie del dibattito consiliare al fine di permettere ai rappresentanti del corpo elettorale locale di valutare appieno le conseguenze che un prelievo fiscale così concepito può provocare sulla comunità di riferimento e, più in specie, sugli utenti del servizio.<br />	<br />
E’ dunque condivisibile l’assunto giurisprudenziale secondo il quale “La determinazione e l&#8217;aggiornamento della tariffa relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è sottoposta alla competenza del Consiglio Comunale e non della Giunta per la ragione che trattandosi dell&#8217;esercizio del potere impositivo riconosciuto al Comune soltanto l&#8217;organo rappresentativo di tutti i cittadini può svolgere tale compito.(T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 12-06-2009, n. 1087 ).<br />	<br />
A tanto deve aggiungersi che la decisione di integrare la previsione del costo del servizio in funzione di un incremento ritenuto “imprevedibile” esige la considerazione delle modalità temporali di esazione della tariffa attesa la non irrilevante misura dell’incremento stesso e la necessità di ponderare con equilibrio le ricadute connesse ad un prelievo attuato, come si è osservato, una tantum . <br />	<br />
Alla stregua delle argomentazioni sopra svolte, il ricorso merita accoglimento e impone l’annullamento della delibera di Giunta impugnata in principalità.<br />	<br />
Le ulteriori censure sviluppate possono ritenersi assorbite.<br />	<br />
Le spese si liquidano secondo il criterio della soccombenza in misura pari a € 1.500,00 a carico del Comune resistente. <br />	<br />
<b></p>
<p><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera di Giunta del Comune di Galatina n.168 del 2008.<br />	<br />
Condanna il Comune di Galatina al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.500,00 in favore di parte ricorrente. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 03/12/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Ettore Manca, Consigliere<br />	<br />
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/01/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-28-1-2010-n-327/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.327</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.26</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2010-n-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2010-n-26/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2010-n-26/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.26</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Criscuolo sull&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 669-quaterdecies c.p.c. nella parte in cui, escludendo l&#8217;applicazione della normativa sul procedimento cautelare uniforme, impedisce, in caso di azioni devolute alla cognizione del collegio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice competente a conoscere del merito Processo &#8211; Processo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2010-n-26/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.26</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2010-n-26/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.26</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore Criscuolo</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 669-quaterdecies c.p.c. nella parte in cui, escludendo l&#8217;applicazione della normativa sul procedimento cautelare uniforme, impedisce, in caso di azioni devolute alla cognizione del collegio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice competente a conoscere del merito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo &#8211; Processo civile &#8211; Art. 669-quaterdecies del codice di procedura civile &#8211; Procedimento cautelare uniforme &#8211; Azioni devolute alla cognizione di collegio arbitrale &#8211; Accertamento tecnico preventivo &#8211; Mancata possibilità di proporre domanda cautelare al giudice competente a conoscere del merito &#8211; Q.l.c. sollevata dal Tribunale di La Spezia – Asserita violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione – Illegittimità costituzionale parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui, escludendo l’applicazione dell’articolo 669-quinquies dello stesso codice ai provvedimenti di cui all’art. 696 cod. proc. civ., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>composta dai signori:</p>
<p><b>Presidente</b>: Francesco AMIRANTE;<br />	<br />
<b>Giudici</b> : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 669-quaterdecies del codice di procedura civile promosso dal Tribunale di La Spezia, nel procedimento vertente tra T.M.E. s.p.a. – Termomeccanica Ecologica, Termomeccanica s.p.a., Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia s.r.l., e Veolia Servizi Ambientali s.p.a. ed altri, con ordinanza del 31 ottobre 2008, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2009. </p>
<p>Visto l’atto di costituzione della T.M.E. s.p.a., – Termomeccanica Ecologica, Termomeccanica s.p.a. e Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia s.r.l.; </p>
<p>udito nell’udienza pubblica del 15 dicembre 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo; </p>
<p>udito l’avvocato Mario Bussoletti per la T.M.E. s.p.a., – Termomeccanica Ecologica, Termomeccanica s.p.a. e Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia s.r.l. </p>
<p>	<br />
<b><br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b><br />	<br />
1.— Il Tribunale di La Spezia, con ordinanza depositata il 31 ottobre 2008, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui, escludendo l’applicazione delle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III, Libro IV, cod. proc. civ., e segnatamente dell’art. 669-quinquies di detto codice, ai provvedimenti di cui alla Sezione IV, impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito. </p>
<p>2.— Il rimettente premette che la vicenda all’esame del Collegio trae origine da un contratto, stipulato il 29 maggio 2007, tra T.M.E. s.p.a. – Termomeccanica Ecologica e Termomeccanica s.p.a., da una parte, Veolia Servizi Ambientali s.p.a. e Veolia Propreté s.a. dall’altra. In forza di tale contratto T.M.E. s.p.a. – Termomeccanica Ecologica ha alienato a Veolia Servizi Ambientali s.p.a. azioni pari al 75% del capitale sociale di una terza società, denominata T.M.T. Tecnitalia s.p.a. (poi denominata Veolia Servizi Ambientali Tecnitalia s.p.a.), così acquisendo anche il controllo di T.E.V. s.p.a. Termoenergia Versilia e di Vercelli Energia s.r.l., con perfezionamento al momento del cosiddetto “closing”. </p>
<p>Successivamente, la società alienante ha trasferito la sua residua partecipazione in Veolia Servizi Ambientali Tecnitalia s.p.a. a Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia s.r.l. </p>
<p>Con lettera del 30 giugno 2008, la società acquirente ha lamentato – con riferimento agli impianti inceneritori di Termo Energia Versilia s.p.a., di Tecnitalia s.p.a. e di Vercelli Energia s.r.l. – che prima del “closing” essi erano stati gestiti in violazione della normativa dettata a tutela dell’ambiente, mediante alterazione del cosiddetto «software di monitoraggio delle emissioni», in modo da far risultare un minor livello delle emissioni di ossido di carbonio nell’atmosfera. Deducendo la violazione del contratto e l’insorgere di notevoli danni, la detta società ha chiesto di essere indennizzata. </p>
<p>A fronte di simile prospettiva, le società T.M.E. – Termomeccanica Ecologica, Termomeccanica e Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia hanno chiesto che fosse espletato un accertamento tecnico preventivo, diretto alla verifica, al momento del “closing” ed in epoca successiva, della qualità e dello stato degli impianti, delle loro funzionalità e modalità di esercizio pregresso ed attuale, con particolare riferimento al livello di emissioni di monossido di carbonio, al «software di monitoraggio delle emissioni» ed alle relative registrazioni. Ma il Presidente del Tribunale ha rigettato l’istanza, a seguito dell’eccezione di arbitrato formulata dalle società resistenti, sulla base della clausola compromissoria contenuta nell’art. 16 del contratto, ritenendo che l’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ. escluda la possibilità d’instaurare un procedimento d’istruzione preventiva in ipotesi di controversia compromessa in arbitri. </p>
<p>3.— Tanto esposto, il Tribunale di La Spezia, adito in sede di reclamo avverso il provvedimento presidenziale formulato dalle società che avevano richiesto l’accertamento tecnico preventivo, dopo aver dichiarato ammissibile il reclamo stesso (in base alla sentenza di questa Corte n. 144 del 2008), ed inammissibile l’eccezione d’incompetenza per territorio sollevata dalle resistenti, ha affermato che la possibilità di esperire il detto accertamento va verificata ed induce il collegio a dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ. </p>
<p>Richiamato il contenuto di detta norma, il rimettente rileva che il tenore letterale di essa impone di escludere che, al di là dell’eccezione costituita dall’art. 669-septies cod. proc. civ. (oggetto di esplicita menzione), la disciplina dei procedimenti cautelari in generale possa essere applicata all’accertamento tecnico preventivo, come, del resto, emerge anche dai lavori preparatori della normativa de qua. Ne deriva che, con riguardo alla fattispecie, non opera la previsione di cui all’art. 669-quinquies, alla stregua del quale, se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri, anche non rituali, o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito. </p>
<p>Il rimettente prosegue osservando che non si può giungere ad una conclusione diversa applicando l’art. 669-quinquies cod. proc. civ. in via analogica, in quanto il ricorso all’analogia postula una lacuna normativa nella fattispecie non configurabile. Né potrebbe soccorrere una interpretazione di detta norma costituzionalmente orientata, perché essa si porrebbe in contrasto con il dettato del successivo art. 669-quaterdecies, comportandone l’abrogazione almeno parziale. </p>
<p>Né, infine, la soluzione favorevole all’ammissione del mezzo istruttorio potrebbe fondarsi sulla valorizzazione del riferimento, operato da quest’ultima norma, ai “provvedimenti” e non ai “procedimenti”, perché ciò si spiega con l’opzione del legislatore, dotato di ampi margini di discrezionalità nella regolazione degli istituti processuali, diretta a disciplinare, con gli artt. 669-bis e seguenti cod. proc. civ., il procedimento cautelare in modo uniforme, disegnandone un modello tendenzialmente unico, per poi sancirne la portata applicativa, alla stregua della disposizione che chiude la sezione I, ai singoli “tipi” di provvedimento cautelare previsti nelle successive Sezioni II, III e V, con esclusione del tipo contemplato dall’art. 696 cod. proc. civ., incluso nella Sezione IV. </p>
<p>Tuttavia, aggiunge il rimettente, la disciplina del processo non si sottrae allo scrutinio di ragionevolezza ed al vaglio di legittimità costituzionale sotto altri profili. </p>
<p>Al riguardo, pone in evidenza che, pur non essendo applicabile all’accertamento tecnico preventivo l’art. 669-quinquies cod. proc. civ.: a) esso è strumento di tutela cautelare, al pari di quelli contemplati nelle Sezioni II, III e V del Capo III del Libro IV cod. proc. civ., con riferimento ai quali il detto art. 669-quinquies opera; b) in particolare, nel caso di compromesso in arbitri è consentito il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 670, n. 2, cod. proc. civ., per ottenere il sequestro di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, mentre non si può formulare istanza ai sensi dell’art. 696 cod. proc. civ., nonostante la funzione cautelare probatoria comune ad entrambi gli strumenti; c) in quanto provvedimento cautelare, esso non può essere concesso dagli arbitri ai sensi dell’art. 818 cod. proc. civ., a fortiori nel caso di arbitrato irrituale; d) l’alterazione dello stato dei luoghi, e in generale di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico, può provocare pregiudizi irreparabili al diritto che l’istante intende far valere. </p>
<p>Ad avviso del rimettente, sulla base di tali considerazioni si deve dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ., con riferimento all’art. 3 Cost. (nella misura in cui la citata norma del codice di rito determina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri provvedimenti cautelari, segnatamente ai sensi dell’art. 670, n. 2, cod. proc. civ.) e all’art. 24 Cost. (in considerazione del rapporto che lega il diritto di assolvere l’onus probandi con la garanzia di cui alla norma censurata). </p>
<p>Infine, il giudice a quo chiarisce che la questione è rilevante nella specie perché, superate le eccezioni d’inammissibilità del reclamo e d’incompetenza, l’istanza rigettata dal Giudice di prime cure proprio in base alla norma denunziata dovrebbe essere accolta, quanto meno con riferimento alla domanda di accertamento negativo ed alla domanda di danni nei confronti di una delle società contraenti ed eventualmente di una società terza, in quanto rientranti nella cognizione devoluta agli arbitri. </p>
<p>4.— Nel giudizio di legittimità costituzionale si sono costituite ed hanno presentato deduzioni, con atto depositato il 16 giugno 2009, le parti reclamanti nel procedimento di merito. </p>
<p>Esse, premessa l’esposizione della vicenda e richiamato il contenuto dell’ordinanza di rimessione, hanno dedotto che, in data 20 maggio 2009, Veolia Servizi Ambientali s.p.a. ha depositato domanda di arbitrato presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi, avente ad oggetto (tra l’altro) le contestazioni di cui alla lettera del 30 giugno 2008, aggiungendo che, alla data di deposito delle deduzioni, il collegio arbitrale non era stato ancora costituito. Hanno poi rimarcato che il giudizio costituzionale, una volta instaurato, prescinde dalle vicende del rapporto processuale in cui la questione di legittimità è emersa in via incidentale e che la rilevanza della questione è da valutare con esclusivo riferimento al momento dell’emanazione dell’ordinanza di rinvio. </p>
<p>Dopo aver ribadito la persistenza dell’interesse al chiesto accertamento tecnico preventivo, le deducenti affermano che la questione sollevata con l’ordinanza in epigrafe è ammissibile e fondata. </p>
<p>Quanto al primo profilo, esse si riportano agli argomenti svolti nell’ordinanza di rimessione, sottolineando che la norma impugnata impedisce l’accoglimento del ricorso per accertamento tecnico preventivo. </p>
<p>Quanto al secondo, rilevano che i provvedimenti d’istruzione preventiva sono misure poste a presidio del diritto alla prova, costituente strumento indispensabile del più ampio diritto, garantito dalla Costituzione, alla tutela delle proprie situazioni giuridiche ed alla difesa in ogni stato e grado del procedimento. </p>
<p>Ad avviso delle parti private, dette misure appartengono alla più ampia categoria degli strumenti di natura cautelare, come affermato anche da questa Corte (sentenza n. 144 del 2008), in quanto si fondano sulla comune ratio di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni. Pertanto, la norma dettata dall’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ., nella parte in cui esclude l’applicazione dell’art. 669-quinquies dello stesso codice ai procedimenti d’istruzione preventiva, impedendone così l’esperimento innanzi al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso, di clausola compromissoria o se pende giudizio arbitrale, viene a porsi in contrasto con i parametri costituzionali richiamati nell’ordinanza di rimessione. E, pur volendo giustificare distinzioni di disciplina tra misure cautelari a contenuto conservativo e a contenuto anticipatorio, resterebbe pur sempre ingiustificabile la disparità di trattamento all’interno della prima categoria, tra i provvedimenti d’istruzione preventiva e quelli di sequestro di cui agli artt. 670 e seguenti cod. proc. civ. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
1.— Il Tribunale di La Spezia in composizione collegiale, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell’articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui – escludendo l’applicazione delle disposizioni della Sezione I, Capo III, Libro IV cod. proc. civ. e, segnatamente, dell’art. 669-quinquies di detto codice ai provvedimenti di cui alla Sezione IV – impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice competente a conoscere del merito. </p>
<p>Il rimettente premette di essere chiamato a pronunciare, in sede di reclamo, su una istanza di accertamento tecnico preventivo diretta a verificare lo stato di alcuni impianti, in relazione ai quali si prospetta l’insorgenza di una controversia. L’istanza, presentata al Presidente del Tribunale, è stata respinta, in quanto le resistenti nel procedimento di istruzione preventiva hanno eccepito che la controversia da instaurare era devoluta ad arbitri, in forza di clausola compromissoria contenuta nel contratto dal quale la vicenda ha preso le mosse. Il giudice a quo, che ha motivato in modo plausibile sulla rilevanza, osserva che, in base alla norma censurata, la disciplina di cui agli artt. 669-bis e seguenti cod. proc. civ. (escluso l’art. 669-septies) non si applica all’accertamento tecnico preventivo. Pertanto, nel caso in esame non può operare il disposto dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ., secondo cui la competenza per i procedimenti cautelari in generale, se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, spetta al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito. </p>
<p>Il Tribunale prosegue osservando che l’ostacolo alla possibilità di esperire l’accertamento tecnico preventivo davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, nel caso di devoluzione agli arbitri della controversia, non può essere superato applicando l’art. 669-quinquies in via analogica, perché il ricorso all’analogia postula una lacuna normativa, nella fattispecie non configurabile. Né può farsi luogo ad una interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma, perché essa si porrebbe in contrasto con il dettato dell’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ. </p>
<p>In questo quadro, ad avviso del rimettente, va rilevato che: a) l’accertamento tecnico preventivo è strumento di tutela cautelare, al pari di quelli contemplati dalla disposizione ora citata; b) in particolare, nel caso di compromesso in arbitri, è consentito il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 670, n. 2, cod. proc. civ., per ottenere il sequestro delle cose in detta norma indicate, mentre non si può formulare istanza di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 696 cod. proc. civ., ad onta della funzione cautelare probatoria, comune ad entrambi gli strumenti; c) il detto accertamento, trattandosi di mezzo cautelare, non può essere disposto dagli arbitri, ostandovi il dettato dall’art. 818 cod. proc. civ.; d) l’alterazione dello stato dei luoghi e, in generale, di ciò che la parte ritiene di dover sottoporre ad accertamento tecnico può provocare pregiudizi irreparabili al diritto che s’intende azionare. </p>
<p>Di qui il dubbio circa la legittimità costituzionale della norma censurata, con riferimento ai parametri richiamati. </p>
<p>2.— La questione è fondata. </p>
<p>L’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ., sotto la rubrica «ambito di applicazione», stabilisce che le disposizioni della Sezione I, capo III, Libro IV, del detto codice, relativa ai procedimenti cautelari in generale, si applicano ai provvedimenti previsti dalle Sezioni II, III e V, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari disciplinati dal codice civile e dalle leggi speciali. Soltanto l’art. 669-septies cod. proc. civ., concernente il provvedimento negativo e il governo delle spese, si applica anche ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla Sezione IV del Capo III. </p>
<p>Il dato testuale, dunque, rivela in modo univoco che ai provvedimenti di istruzione preventiva (artt. 692–699 cod. proc. civ.), e quindi anche all’accertamento tecnico preventivo (art. 696 cod. proc. civ.), le norme disciplinanti i procedimenti cautelari ed i relativi provvedimenti non si applicano, fatta eccezione per il citato art. 669-septies. Proprio tale eccezione vale a ribadire l’intento del legislatore in tal senso, intento che trova ulteriore conferma nei lavori preparatori, dai quali emerge che si ritenne di escludere i provvedimenti d’istruzione preventiva dall’ambito applicativo del procedimento cautelare uniforme, perché essi, pur avendo natura cautelare, non sono collegati al giudizio di merito. </p>
<p>Pertanto, si deve condividere la conclusione cui è pervenuto il giudice a quo, secondo cui il dettato dell’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ. non consente una interpretazione diversa da quella da lui adottata. Come questa Corte ha già osservato, l’univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale (sentenza n. 219 del 2008, punto 4 del Considerato in diritto). </p>
<p>Ciò posto, va rilevato che la natura cautelare dei provvedimenti di istruzione preventiva (confermata dalla collocazione sistematica dell’istituto) è generalmente riconosciuta ed è stata anche di recente affermata da questa Corte, che ne ha sottolineato la ratio ispiratrice, diretta ad evitare che la durata del processo si risolva in un danno per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni (sentenza n. 144 del 2008), non potendosi porre in dubbio che l’alterazione dello stato dei luoghi o, in generale, di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico, possa provocare pregiudizi irreparabili al diritto che la parte istante intende far valere. </p>
<p>Tale forma di tutela rappresenta una componente della stessa funzione giurisdizionale e rispetto alla piena attuazione di questa svolge anche un ruolo strumentale, comune sia alle misure di tipo anticipatorio che a quelle conservative (sentenze n. 421 del 1996 e n. 253 del 1994). In tale prospettiva si giustifica il carattere espansivo delle regole del procedimento cautelare uniforme (artt. 669-bis e seguenti, cod. proc. civ.), carattere che proprio nell’art. 669-quaterdecies è normativamente stabilito. </p>
<p>Nel novero delle suddette regole rientra l’art. 669-quinquies cod. proc. civ., in forza del quale, se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri (anche non rituali) o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda di provvedimenti cautelari, non proponibile agli arbitri per il divieto imposto dall’art. 818 cod. proc. civ., salva diversa disposizione di legge, va fatta al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito. Pertanto, in base alla disposizione ora citata, anche in pendenza del giudizio arbitrale è consentito, tra l’altro, chiedere il sequestro giudiziario di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea (art. 670, n. 2, cod. proc. civ.), mentre non è possibile ottenere analoga tutela mediante l’accertamento tecnico preventivo, ad onta della comune natura cautelare e della finalità probatoria perseguita da entrambi gli strumenti. </p>
<p>Fermi questi punti, va aggiunto che non sussiste incompatibilità tra la normativa generale sui provvedimenti cautelari e la disposizione concernente l’accertamento tecnico preventivo. In particolare, detta incompatibilità non è ravvisabile nel rilievo che quest’ultimo non richiede l’instaurazione entro un dato termine del giudizio ordinario, mentre nel procedimento uniforme, se la domanda sia stata proposta prima della causa di merito, l’ordinanza di accoglimento deve fissare un termine perentorio per l’inizio del giudizio stesso, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 669-octies cod. proc. civ., anche nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria (quinto comma della norma citata). E’ vero che la disciplina dettata dagli artt. 692-699 cod. proc. civ. non prevede la fissazione di un termine per l’inizio del giudizio ordinario, ma questo profilo, se sancisce una forma di autonomia tra gli atti di istruzione preventiva e il giudizio principale, non esclude la natura cautelare delle relative misure, né fa venir meno il collegamento con il giudizio di merito, rispetto al quale esse hanno carattere strumentale, tanto che l’assunzione delle misure stesse non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, destinate ad essere verificate appunto nel giudizio di merito, nel quale i processi verbali delle prove preventive non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso, ai sensi dell’art. 698 cod. proc. civ. </p>
<p>Chiarito tale profilo, si deve osservare che l’esclusione dell’accertamento tecnico preventivo dall’ambito applicativo definito dall’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ., con conseguente inapplicabilità dell’art. 669-quinquies, non supera lo scrutinio di ragionevolezza, in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost. </p>
<p>Invero, la ratio diretta ad evitare che la durata del processo ordinario si risolva in un pregiudizio per la parte che intende far valere le proprie ragioni, comune ai provvedimenti di cui agli artt. 669-bis e seguenti ed all’art. 696 cod. proc. civ., il carattere provvisorio e strumentale dei detti provvedimenti, rispetto al giudizio a cognizione piena, del pari comune, nonché l’assenza di argomenti idonei a giustificare la diversità di disciplina normativa, con riguardo all’arbitrato, tra il provvedimento di cui al citato art. 696 e gli altri provvedimenti cautelari, i quali possono essere ottenuti ricorrendo al giudice, anche se la controversia, nel merito, è devoluta ad arbitri (art. 669-quinquies cod. proc. civ.), rendono del tutto irragionevole la detta esclusione. </p>
<p>Inoltre, essa viola anche l’art. 24, secondo comma, Cost., perché l’impossibilità di espletare l’accertamento tecnico preventivo in caso di controversia devoluta ad arbitri (i quali, come si è detto, non possono concedere provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge) compromette il diritto alla prova, per la possibile alterazione dello stato dei luoghi o di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa. </p>
<p>Sulla base delle considerazioni che precedono si deve dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui, escludendo l’applicazione dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ. ai provvedimenti di cui all’art. 696 dello stesso codice, impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice competente a conoscere del merito. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p></b>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui, escludendo l’applicazione dell’articolo 669-quinquies dello stesso codice ai provvedimenti di cui all’art. 696 cod. proc. civ., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2010. </p>
<p>F.to: </p>
<p>Francesco AMIRANTE, Presidente </p>
<p>Alessandro CRISCUOLO, Redattore </p>
<p>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere </p>
<p>	<br />
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2010.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2010-n-26/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.26</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.20</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2010-n-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2010-n-20/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2010-n-20/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.20</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore De Siervo sulla mancata inclusione delle Regioni tra gli enti che possono opporsi alla installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ove tale istallazione coinvolga beni facenti parte del loro patrimonio indisponibile 1. Demanio e patrimonio indisponibile &#8211; Art. 2, comma 14,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2010-n-20/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.20</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2010-n-20/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.20</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore De Siervo</span></p>
<hr />
<p>sulla mancata inclusione delle Regioni tra gli enti che possono opporsi alla installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ove tale istallazione coinvolga beni facenti parte del loro patrimonio indisponibile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Demanio e patrimonio indisponibile &#8211; Art. 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – Telecomunicazioni &#8211; Banda larga &#8211; Opposizione all’installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica &#8211; Omessa inclusione del patrimonio indisponibile delle Regioni &#8211;  Irragionevole trattamento deteriore riservato alle Regioni &#8211; Q.l.c. sollevata dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana – Asserita violazione degli artt. 3, 118 e 119 della Costituzione – Illegittimità costituzionale;</p>
<p>2.	Demanio e patrimonio indisponibile – Art. 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – Telecomunicazioni &#8211; Banda larga &#8211; Opposizione all’installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica – Mancata inclusione della clausola di salvaguardia a favore del patrimonio indisponibile &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Regione Emilia-Romagna – Asserita violazione artt. 118 e 119 della Costituzione –Non fondatezza;</p>
<p>3.	Demanio e patrimonio indisponibile – Art. 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – Telecomunicazioni &#8211; Banda larga &#8211; Opposizione all’installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica &#8211; Mancata previsione di compenso o canone per l&#8217;utilizzo di suolo pubblico &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Regione Emilia-Romagna – Asserita violazione degli artt. 3 e 119 della Costituzione – Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	È costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio indisponibile delle Regioni tra i beni la cui titolarità legittima l’opposizione alla installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ove tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio; </p>
<p>2.	non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio disponibile delle Regioni tra i beni la cui titolarità legittima l’opposizione alla installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, promossa, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe; </p>
<p>3.	non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui non prevede alcuna indennità per l’utilizzo di suolo pubblico appartenente al patrimonio disponibile delle Regioni per l’installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
composta dai signori: </p>
<p><b>Presidente</b>: Francesco AMIRANTE; </p>
<p><b>Giudici</b> : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,<br /> Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria<br /> NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), promossi dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna con ricorsi notificati il 20 ottobre 2008, depositati in cancelleria il 22 ed il 24 ottobre 2008 ed iscritti ai nn. 69 e 74 del registro ricorsi 2008. </p>
<p>Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; </p>
<p>udito nell’udienza pubblica del 1° dicembre 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo; </p>
<p>uditi gli avvocati Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Lucia Bora per la Regione Toscana e l’avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
1. – Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008, depositato il 22 ottobre successivo e iscritto al n. 69 del registro ricorsi del 2008, la Regione Emilia-Romagna ha promosso questioni di legittimità costituzionale relative a numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, e, tra queste, dell’art. 2, comma 14. </p>
<p>2. – Premette la ricorrente che nell’art. 2 del decreto-legge n. 112 del 2008 sono previste diverse disposizioni volte nel loro complesso a favorire la diffusione della c.d. «banda larga», attraverso l’installazione di reti ed impianti in fibra ottica; fra queste il comma 14 dell’art. 2 prevede che «i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L’occupazione e l’utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo». </p>
<p>La Regione ricorrente lamenta, anzitutto, la mancata inclusione delle Regioni tra gli enti il cui patrimonio indisponibile è presidiato dalla citata clausola di salvaguardia. Pur ipotizzando che la denunciata omissione potrebbe essere il frutto di una «svista del legislatore», la ricorrente contesta la violazione dell’art. 119, ultimo comma, della Costituzione: il rinvio, contenuto in questa disposizione, ad una legge dello Stato per la disciplina del patrimonio delle autonomie territoriali, non può essere interpretato nel senso di abilitare la fonte statale a prevedere compressioni di tali patrimoni senza il necessario bilanciamento degli interessi in gioco. Inoltre, la legge statale non è legittimata a consentire sacrifici degli interessi regionali che non siano proporzionati rispetto alle finalità perseguite o a precludere l’adozione di soluzioni che consentano di ugualmente garantire la finalità di sviluppo delle comunicazioni elettroniche. </p>
<p>La Regione Emilia-Romagna denuncia, per le medesime ragioni suesposte, la violazione dell’art. 118 della Costituzione. </p>
<p>Per la ricorrente, poi, la mancata inclusione del patrimonio indisponibile delle Regioni nella clausola di salvaguardia in oggetto determinerebbe a carico delle medesime un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello riservato alle altre autonomie territoriali, con conseguente violazione dell’art. 3 della Costituzione. </p>
<p>Per la ricorrente l’inosservanza degli artt. 118 e 119 della Costituzione sussisterebbe anche in relazione ad interventi infrastrutturali su aree del patrimonio disponibile. Anche con riferimento a quest’ultima ipotesi non sarebbe legittima «la astratta precostituzione per legge di una generica ed apodittica affermazione di prevalenza – sempre e comunque – dell’interesse dello sviluppo della banda larga rispetto alle legittime pretese delle Regioni titolari di beni interessati da tale sviluppo». </p>
<p>Infine, la Regione Emilia-Romagna lamenta la violazione dell’autonomia patrimoniale e finanziaria della Regione, garantita dall’art. 119 della Costituzione, «oltre che del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3» della Costituzione, giacché l’art. 2, comma 14, non contempla alcun compenso o canone per l’utilizzo di suolo pubblico. L’impugnata disposizione irragionevolmente assoggetterebbe gli enti pubblici ad un trattamento deteriore rispetto a quello garantito ai soggetti privati, a favore dei quali è comunque assicurata almeno un’indennità, nel caso in cui le installazioni siano tali da «impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione», come si ricaverebbe a contrario dall’art. 91, commi 3 e 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), espressamente richiamato dall’impugnata disposizione. </p>
<p>3. – Con atto depositato il 10 novembre 2008, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. </p>
<p>Il resistente richiama, in via preliminare, la sentenza n. 336 del 2005 con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibili, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, e infondate, in relazione all’art. 119 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90 e 91 del decreto legislativo n. 259 del 2003. </p>
<p>Inoltre, per la parte resistente la questione sollevata dalla Regione Emilia-Romagna sarebbe «generica ed astratta», in quanto non specificherebbe gli interessi ed i «servizi concreti» da tutelare, atteso che «la regione è organismo di programmazione e gestisce i propri servizi attraverso le province e gli enti locali». </p>
<p>Infine – sostiene la difesa erariale – la questione sarebbe semmai superabile «in via interpretativa». </p>
<p>4. – Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008, depositato il 24 ottobre successivo e iscritto al n. 74 del registro ricorsi del 2008, la Regione Toscana ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, e, tra queste, dell’art. 2, comma 14. </p>
<p>5. – Per la ricorrente, non avrebbe alcuna giustificazione la mancata inclusione anche dei beni del patrimonio indisponibile regionale tra quelli che possono legittimare, in quanto funzionali a scopi e utilizzi pubblici, l’opposizione alla installazione di reti ed impianti interrati, ove tale attività possa recare turbativa al pubblico servizio. </p>
<p>La contestata omissione – precisa la difesa regionale – appare idonea ad ostacolare l’esercizio delle funzioni regionali cui i suddetti beni sono strumentali e a ledere il corretto utilizzo di tali beni, con conseguente violazione degli artt. 117 e 119, ultimo comma, della Costituzione. </p>
<p>6. – Con atto depositato il 10 novembre 2008, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. </p>
<p>La difesa erariale ripropone le medesime argomentazioni addotte, al riguardo, nell’atto di costituzione nel giudizio promosso dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso iscritto al n. 69 del registro ricorsi del 2008. </p>
<p>7. – Con memoria depositata il 9 novembre 2009, la Regione Toscana ha ulteriormente argomentato in ordine alla asserita incostituzionalità dell’impugnato art. 2, comma 14. </p>
<p>All’obiezione del resistente secondo cui la sollevata questione sarebbe generica ed astratta, non avendo il ricorso specificato gli interessi ed i servizi che la Regione avrebbe inteso tutelare, malgrado la sua natura di ente di programmazione che gestisce i servizi attraverso gli enti locali, la difesa regionale replica che la denunciata disposizione si riferisce alla titolarità della proprietà del bene e non già alla competenza all’esercizio del servizio. Ne consegue l’irrilevanza dell’attribuzione agli enti locali della gestione di servizi che implicano l’utilizzazione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile regionale. </p>
<p>Pertanto sarebbe violato l’art. 117 della Costituzione, in quanto i predetti beni sono strumentali all’esercizio delle funzioni che la Regione ha disciplinato con proprie leggi, nell’esercizio delle proprie attribuzioni costituzionali. </p>
<p>La difesa regionale ribadisce, inoltre, la violazione dell’art. 119, ultimo comma, della Costituzione, in quanto l’impugnata disposizione non terrebbe conto della disponibilità patrimoniale che l’evocata norma costituzionale garantisce alle Regioni. </p>
<p>Ove la mancata inclusione del patrimonio indisponibile nella clausola di salvaguardia in questione fosse ascrivibile ad una «mera dimenticanza del legislatore», secondo la parte ricorrente sarebbe sufficiente la pronuncia di una sentenza interpretativa. </p>
<p>8. – Con memoria depositata il 18 novembre 2009, la Regione Emilia-Romagna contesta l’eccezione, prospettata dalla parte resistente, circa la natura generica ed astratta della questione di costituzionalità relativa alla mancata considerazione, da parte dell’impugnata disposizione, del patrimonio indisponibile delle Regioni. La Regione ha, invero, argomentato la pretesa violazione degli articoli 3, 118 e 119 della Costituzione, «e pare chiaro che la libertà di installazione di reti di comunicazione nelle proprietà regionali produce una lesione concreta dell’autonomia regionale». </p>
<p>Nel merito, la difesa regionale sostiene che l’impugnata disposizione avrebbe inteso soltanto richiamare la formula usata nell’art. 826, secondo comma, codice civile, la quale mira ad includere nel patrimonio indisponibile tutti i beni destinati ad un fine pubblico, e non solo quelli utilizzati ai fini della erogazione di un servizio pubblico. A questo proposito, è richiamato l’art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario), che contempla anche beni non destinati alla erogazione di un pubblico servizio. </p>
<p>La ricorrente contesta, altresì, la tesi basata sulla pretesa qualificazione della Regione quale ente di programmazione, in quanto incompatibile con l’assetto delle attribuzioni amministrative configurato dall’attuale art. 118 della Costituzione. </p>
<p>	<br />
<b><br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b><br />	<br />
1. – Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana, nell’ambito dei ricorsi n. 69 del 2008 e n. 74 del 2008, che impugnano una pluralità di disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, censurano, tra queste, l’art. 2, comma 14. </p>
<p>Riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel suddetto decreto-legge n. 112 del 2008, vengono in esame in questa sede le questioni di costituzionalità relative all’art. 2, comma 14. </p>
<p>Tre sono le censure avanzate dalla Regione Emilia-Romagna. </p>
<p>In primo luogo, l’impugnata disposizione, non includendo anche le Regioni tra gli enti che possono opporsi alla installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ove tale istallazione coinvolga beni facenti parte del loro patrimonio indisponibile, violerebbe gli artt. 118 e 119 Cost., dal momento che impedirebbe l’esercizio delle funzioni di spettanza regionale relative a tali beni, compromettendo anche l’autonomia finanziaria della ricorrente, e l’art. 3 Cost., dal momento che riserverebbe alle Regioni un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello garantito alle altre autonomie territoriali. </p>
<p>In secondo luogo, la disposizione censurata, non includendo nella clausola di salvaguardia anche il patrimonio disponibile delle Regioni, violerebbe gli artt. 118 e 119 Cost., perché non sarebbe accettabile «la astratta precostituzione per legge di una generica ed apodittica affermazione di prevalenza – sempre e comunque – dell’interesse dello sviluppo della banda larga rispetto alle legittime pretese delle Regioni titolari di beni interessati da tale sviluppo». </p>
<p>In terzo luogo, la medesima disposizione, denunciata in riferimento agli artt. 3 e 119 Cost., assoggetterebbe in modo irragionevole gli enti pubblici ad un trattamento deteriore rispetto a quello garantito ai soggetti privati, a favore dei quali sarebbe comunque assicurata un’indennità, nel caso in cui le installazioni siano tali da «impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione», come si ricaverebbe a contrario dall’art. 91, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 259 del 2003, espressamente richiamato dalla stessa disposizione impugnata. </p>
<p>Dal canto suo, la Regione Toscana censura l’art. 2, comma 14, poiché ritiene che la mancata inclusione delle Regioni tra gli enti che possono opporsi alla installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica ove si tratti di beni facenti parte del loro patrimonio indisponibile, vìoli gli artt. 117 e 119, ultimo comma, Cost., in quanto ostacolerebbe l’esercizio delle funzioni regionali cui i suddetti beni sono strumentali e pregiudicherebbe il loro corretto utilizzo. </p>
<p>2. – In considerazione dell’identità della disposizione censurata e della analogia dei profili di illegittimità costituzionale fatti valere, i ricorsi possono essere riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia. </p>
<p>3. – In via preliminare vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Avvocatura generale dello Stato. </p>
<p>Irrilevante è il richiamo della sentenza n. 336 del 2005, che dichiarò «inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 in riferimento agli articoli 117 e 118» della Costituzione. In quel giudizio infatti questa Corte constatò la «mancanza di argomenti minimi idonei ad individuare le motivazioni dell’asserita incostituzionalità». Nell’odierno giudizio, invece, le ricorrenti adeguatamente motivano in ordine ai diversi profili di censura prospettati nei rispettivi ricorsi, con particolare attenzione alla denunciata disparità di trattamento a danno del patrimonio indisponibile delle Regioni. </p>
<p>Parimenti deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità secondo cui la questione sarebbe «generica ed astratta» poiché il ricorso non specificherebbe «quali interessi e servizi concreti si intendono tutelare (la regione è organismo di programmazione e gestisce i propri servizi attraverso le province e gli enti locali)». Anche volendosi prescindere dal fatto che la configurazione della Regione come ente essenzialmente di programmazione poteva evincersi dal previgente art. 118 della Costituzione, ora profondamente mutato, e che comunque detta configurazione era affidata alle scelte in materia dei legislatori regionali, appare evidente che la ricorrente intende tutelare il fascio delle funzioni amministrative che abbiano per oggetto i beni del patrimonio regionale (art. 118 Cost.), e che, difendendo quest’ultimo, si ponga con sufficiente chiarezza una questione valutabile alla luce anche dell’art. 119 Cost.. </p>
<p>4. – La questione relativa alla mancata inclusione nella disposizione censurata del patrimonio indisponibile delle Regioni è fondata in riferimento al principio di uguaglianza e al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in danno di tale patrimonio indisponibile. </p>
<p>Infatti, la legislazione statale di trasferimento delle funzioni e degli apparati dallo Stato alle Regioni, ad autonomia sia ordinaria, sia speciale, in attuazione dell’art. 119 Cost. (quinto comma per il testo originario e sesto comma per quello vigente) e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti speciali, ha provveduto – tra l’altro – a trasferire dallo Stato alle Regioni i beni demaniali e patrimoniali corrispondenti ai trasferimenti delle funzioni amministrative ad essi relative, così indirettamente integrando la risalente disciplina sulla titolarità dei beni demaniali e patrimoniali che è contenuta nel Capo II del Titolo I del Libro Terzo del codice civile. </p>
<p>In particolare, quanto alle Regioni ad autonomia ordinaria, il quinto comma dell’art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario) ha trasferito al patrimonio indisponibile di queste Regioni tutta una serie rilevante di beni immobili che in precedenza appartenevano al patrimonio indisponibile dello Stato. In seguito, dapprima il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e, successivamente, il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) hanno previsto che si procedesse ad ulteriori trasferimenti di beni dallo Stato alle Regioni. </p>
<p>Al tempo stesso, la legislazione in materia di patrimonio degli enti pubblici in linea di principio non ne distingue il regime giuridico a seconda dei diversi enti pubblici che ne siano titolari, come confermato dallo stesso art. 91 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (richiamato nella disposizione censurata) che considera come spazi di attraversamento dei fili o dei cavi delle reti di comunicazione elettronica, le «proprietà pubbliche o private», senza attribuire rilievo all’identità del soggetto pubblico proprietario (così analogamente anche l’art. 88, comma 8, del medesimo Codice per le comunicazioni elettroniche). </p>
<p>La giurisprudenza di questa Corte in più occasioni ha scrutinato la legislazione sulle Regioni e gli enti locali sulla base del principio di eguaglianza e ha riconosciuto la compatibilità costituzionale di discipline differenziate solo sulla base di uno scrutinio di ragionevolezza delle norme che introducono differenziazioni, ove queste ultime non discendano direttamente dalla distinta posizione che Regioni ed enti autonomi assumono nel disegno costituzionale (per tutte, si vedano le sentenze n. 355 del 1994; n. 276 del 1991; n. 243 del 1974). </p>
<p>Nel caso in esame, il comma 14 dell’art. 2 del decreto-legge n. 112 del 2008, attraverso una elencazione parziale dei soggetti titolari di beni riconducibili alla categoria del patrimonio indisponibile, esclude le Regioni dai «soggetti pubblici» che possono opporsi alla installazione nella loro proprietà «di reti e di impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica» ove ciò avvenga con riguardo ai beni appartenenti al loro patrimonio indisponibile e «tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio» che vi si svolge. </p>
<p>Questo trattamento differenziato si rivela in stridente contrasto con la natura stessa del patrimonio indisponibile, il cui trasferimento dallo Stato è stato originato dalla necessità di assicurare alle Regioni la effettiva possibilità di esercitare le loro funzioni (sentenze n. 219 e n. 79 del 1972). </p>
<p>Dalla lettura della impugnata disposizione si evince una evidente discrasia tra i titolari del potere di opposizione ed i titolari dei beni interessati dalle installazioni in oggetto. Da questa disciplina non sono desumibili elementi testuali e sistematici per escludere che l’espressione «soggetti pubblici», nella sua tangibile latitudine semantica, sia tale da ricomprendere anche le Regioni. Tant’è vero che l’altro elemento idoneo a legittimare il predetto rifiuto – la concreta turbativa al «pubblico servizio» – è tale da abbracciare altresì le attività, così qualificabili, poste in essere dall’amministrazione regionale. </p>
<p>Una simile differenzazione è irragionevole dal momento che la ratio sottesa alla impugnata disposizione è quella di contemperare le esigenze di diffusione degli impianti di fibra ottica con gli interessi al cui soddisfacimento sono preordinati i servizi erogati da tutti i soggetti pubblici, ivi comprese le Regioni: servizi rispetto ai quali i beni del patrimonio indisponibile assolvono ad una indefettibile funzione strumentale. </p>
<p>Questa irragionevole disparità di trattamento non può essere sanata in via interpretativa, data la struttura linguistica del comma 14 dell’art. 2 del decreto-legge n. 112 del 2008. Essa, pertanto, determina l’incostituzionalità della disposizione censurata nella parte in cui non include il patrimonio indisponibile delle Regioni tra i beni la cui titolarità possa legittimare i «soggetti pubblici» ad opporsi alle installazioni ivi previste. </p>
<p>Restano assorbite le ulteriori censure. </p>
<p>5. – Non fondata è, invece, la censura relativa alla mancata inclusione nella clausola di salvaguardia di cui al comma 14 dell’art. 2 del decreto-legge n. 112 del 2008 del patrimonio disponibile delle Regioni, sollevata sotto il profilo che non sarebbe legittima, per violazione degli artt. 118 e 119 Cost., «la astratta precostituzione per legge di una generica ed apodittica affermazione di prevalenza – sempre e comunque – dell’interesse dello sviluppo della banda larga rispetto alle legittime pretese delle Regioni titolari di beni interessati da tale sviluppo». </p>
<p>Una volta ristabilita l’eguaglianza di trattamento fra tutti i soggetti pubblici titolari di patrimoni indisponibili nella surrichiamata clausola di salvaguardia, l’individuazione circoscritta a questa tipologia di beni e, dunque, non estesa ad altri, come i beni del patrimonio disponibile degli enti pubblici, in genere non destinati a pubblici servizi (sentenza n. 138 del 1981), rientra nell’esercizio non manifestamente irragionevole della discrezionalità del legislatore. E ciò tanto più in un settore nel quale è evidente l’interesse collettivo alla sollecita realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica (sentenza n. 336 del 2005). </p>
<p>6. – Del pari non fondata è la censura relativa alla mancata previsione nell’art. 2, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, di compensi o canoni per l’utilizzo di suolo pubblico a favore dei soggetti pubblici, i quali verserebbero in una condizione irragionevolmente deteriore rispetto ai soggetti privati. Secondo la Regione Emilia-Romagna, a questi ultimi sarebbe, comunque, assicurata almeno un’indennità, nel caso in cui le installazioni siano tali da «impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione», come si ricaverebbe a contrario dall’art. 91, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 259 del 2003, espressamente richiamato dall’impugnata disposizione. Da ciò deriverebbe la violazione non solo «del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3», ma anche dell’autonomia patrimoniale e finanziaria della Regione, garantita dall’art. 119 della Costituzione. </p>
<p>La questione muove da un erroneo presupposto interpretativo. </p>
<p>La disposizione impugnata non preclude infatti alla Regione di invocare, ove ne sussistano i presupposti, la previsione di cui all’art. 92 del decreto legislativo n. 259 del 2003, che, in ordine alle «servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall’articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull’area soprastante», ammette l’indennizzabilità del sacrifico sofferto. </p>
<p>Invero, il comma 3 dell’art. 92 citato rimette all’autorità competente la determinazione della «indennità dovuta ai sensi dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327». Il successivo comma 8 stabilisce che «il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l’equo compenso per l’onere già subito». </p>
<p>Richiamando i soli artt. 90 e 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, l’impugnata disposizione non può, quindi, essere interpretata nel senso di escludere l’applicabilità del succitato art. 92, a condizione, come è ovvio, che siano integrati tutti i presupposti che questa disposizione prevede a tal fine. </p>
<p>Pertanto, la posizione della Regione e dei soggetti privati è, contrariamente all’avviso della ricorrente, identica sotto il profilo che qui viene in rilievo, potendo l’una e gli altri invocare l’indennità solo in caso di costituzione di una servitù, e non già in presenza di una limitazione legale della proprietà. </p>
<p>La censura, che la ricorrente ha posto sotto l’esclusivo profilo della irragionevole disparità di trattamento tra Regione e parti private, con conseguente pregiudizio del patrimonio regionale, è pertanto, entro tali termini, non fondata. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p></b>riuniti i ricorsi e riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale poste dai medesimi; </p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio indisponibile delle Regioni tra i beni la cui titolarità legittima l’opposizione alla installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ove tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio; </p>
<p>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio disponibile delle Regioni tra i beni la cui titolarità legittima l’opposizione alla installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, promossa, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe; </p>
<p>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui non prevede alcuna indennità per l’utilizzo di suolo pubblico appartenente al patrimonio disponibile delle Regioni per l’installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2010. </p>
<p>F.to: </p>
<p>Francesco AMIRANTE, Presidente </p>
<p>Ugo DE SIERVO, Redattore </p>
<p>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2010.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2010-n-20/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.20</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.28</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2010-n-28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2010-n-28/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2010-n-28/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.28</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Silvestri sulla definizione di rifiuto e di sottoprodotto secondo la normativa comunitaria e nazionale, ai fini dell&#8217;applicabilità delle norme sull&#8217;attività di gestione di rifiuti pericolosi Ambiente e territorio &#8211; Smaltimento rifiuti &#8211; Art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2010-n-28/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.28</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2010-n-28/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.28</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore Silvestri</span></p>
<hr />
<p>sulla definizione di rifiuto e di sottoprodotto secondo la normativa comunitaria e nazionale, ai fini dell&#8217;applicabilità delle norme sull&#8217;attività di gestione di rifiuti pericolosi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio &#8211; Smaltimento rifiuti &#8211; Art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel testo antecedente alle modiche introdotte dall’art. 2, comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) &#8211; Attività di gestione di rifiuti pericolosi &#8211; Esclusione dalla categoria delle ceneri di pirite, classificate come sottoprodotto non soggetto alla disciplina dei rifiuti &#8211; Asserito contrasto con la normativa comunitaria &#8211; Q.l.c. sollevata dal Tribunale di Venezia, sezione staccata di Dolo – Asserita violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione – Illegittimità costituzionale parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel testo antecedente alle modiche introdotte dall’art. 2, comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede: «rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
composta dai signori:</p>
<p><b>Presidente</b>: Francesco AMIRANTE; </p>
<p><b>Giudici </b>: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco<br /> GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe<br /> TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 183, comma 1, lettera n), quarto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di ambiente) – nel testo antecedente alle modifiche introdotte con l’art. 2, comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) – promossi dal Tribunale ordinario di Venezia, sezione distaccata di Dolo, con ordinanze del 29 settembre e del 13 ottobre 2008, iscritte, rispettivamente, ai nn. 2 e 140 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4 e 20, prima serie speciale, dell’anno 2009. </p>
<p>Visti l’atto di costituzione di P. S., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; </p>
<p>udito nell’udienza pubblica del 12 gennaio 2010 e nella camera di consiglio del 13 gennaio 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri; </p>
<p>uditi l’avvocato Giampaolo Maria Cogo per P.S. e l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p>	<br />
<b><br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b><br />	<br />
1. – Con ordinanza del 29 settembre 2008 il Tribunale ordinario di Venezia, sezione distaccata di Dolo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 183, comma 1, lettera n), quarto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di ambiente) – nel testo antecedente alle modifiche introdotte con l’art. 2, comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) – nella parte in cui prevede che le ceneri di pirite rientrano tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni contenute nella parte quarta del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006. </p>
<p>Dall’ordinanza indicata risulta che lo stesso rimettente, nell’ambito del medesimo giudizio a quo, aveva sollevato una questione identica a quella odierna, definita dalla Corte costituzionale con un provvedimento di restituzione degli atti in forza di variazioni normative sopravvenute (ordinanza n. 83 del 2008). L’odierno atto di promovimento riproduce, in gran parte, il testo di quello precedente. </p>
<p>1.1. – Il Tribunale riferisce di essere chiamato a giudicare due imputati nei cui confronti è stato emesso decreto di citazione a giudizio per la violazione, tra l’altro, degli artt. 51, commi 1 e 5, e 51-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), trasfusi rispettivamente nell’art. 256, commi 1 e 5, e nell’art. 257 del d.lgs. n. 152 del 2006. </p>
<p>Il procedimento penale è stato instaurato in relazione al sequestro preventivo, in data 22 marzo 2002, di un deposito di ceneri di pirite (in quantità pari a circa un milione di tonnellate), sito in località Gambarare del Comune di Mira. Secondo l’accusa, nell’area in sequestro, di estensione pari a circa 80.000 metri quadrati, la società Veneta Mineraria S.p.A. (di cui uno dei due imputati risultava all’epoca legale rappresentante) e la ditta individuale appaltatrice dei lavori di movimentazione e carico delle ceneri (il cui titolare è l’altro imputato) avrebbero effettuato attività di gestione di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazione, ovvero sulla base di un’autorizzazione scaduta, in violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 22 del 1997, in particolare «espletando, su tale discarica non più attiva, realizzata negli anni ’70, la messa in riserva di tali rifiuti in vista del loro avvio a recupero presso cementifici». Inoltre, la gestione e messa in riserva delle ceneri di pirite sarebbe stata effettuata in carenza di misure precauzionali atte a tutelare l’integrità dell’ambiente; in particolare, l’area sarebbe stata sottoposta ad attività di escavazione, con conseguente esposizione delle ceneri di pirite agli agenti atmosferici e al dilavamento, «senza che fossero stati adottati presidi idonei ad intercettare le acque di percolazione, dal che sarebbe derivata una grave compromissione dei terreni confinanti […] delle falde acquifere sotterranee e dell’area lagunare circostante». </p>
<p>Il rimettente precisa che, sempre in tesi accusatoria, gli imputati, autorizzati dalla Provincia di Venezia a «miscelare le ceneri di pirite del deposito con altro materiale sempre a base di ceneri di pirite», avrebbero eseguito dette operazioni con modalità tali da determinare pericolo per la salute e per l’integrità dell’ambiente – in particolare provocando una «prolungata esposizione delle ceneri al dilavamento delle acque meteoriche» – in violazione del disposto degli artt. 2, comma 2, e 9, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997. </p>
<p>È contestato agli imputati, inoltre, di non aver proceduto alla bonifica dei terreni circostanti la discarica dopo aver cagionato, o comunque incrementato, l’inquinamento delle predette aree. </p>
<p>Il Tribunale di Venezia precisa infine che nel processo, ormai giunto alla fase decisoria (è stato dichiarato chiuso il dibattimento), si sono costituiti parti civili la Provincia di Venezia, il Comune di Mira ed i proprietari di uno dei fondi confinanti con il deposito in oggetto. </p>
<p>Tanto premesso in fatto, il giudice a quo procede ad esporre le ragioni a sostegno del sollevato dubbio di costituzionalità, a partire dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ponendo in evidenza, in primo luogo, che il d.lgs. n. 152 del 2006, entrato in vigore il 29 aprile 2006, ha inteso tra l’altro riordinare, nella parte quarta, la materia della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti contaminati, con espressa abrogazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 22 del 1997 (così l’art. 264 dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006). </p>
<p>I fatti di reato contestati nel giudizio principale sono dunque disciplinati dal nuovo decreto legislativo: in particolare, il testo dell’art. 256, commi 1 e 5, corrisponde a quello del previgente art. 51 del d.lgs. n. 22 del 1997, pur con una lieve modifica nella previsione delle pene pecuniarie; diversamente, la fattispecie in precedenza sanzionata dall’art. 51-bis del citato d.lgs. n. 22 del 1997, oggi prevista dall’art. 257 del d.lgs. n. 152 del 2006, ha subito una modifica significativa, con l’introduzione, in qualità di elemento costitutivo del reato, del superamento delle concentrazioni soglia di rischio. </p>
<p>Successivamente, prosegue il rimettente, in data 15 maggio 2006 è entrata in vigore la direttiva comunitaria 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio), che sostituisce ed abroga la precedente direttiva 15 luglio 1975, n. 75/442/CEE (Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti) e le successive modifiche. La nuova disciplina comunitaria, che costituisce l’attuale punto di riferimento normativo in ambito europeo per il trattamento dei rifiuti, riproduce, lasciando sostanzialmente invariati i precetti, le definizioni e le nozioni del precedente assetto normativo. </p>
<p>In particolare, l’art. 1, comma 1, della direttiva 2006/12/CE definisce rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione di disfarsi o l’obbligo di disfarsi». Definizione analoga è contenuta nella norma interna, l’art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, che qualifica come rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi». </p>
<p>Quest’ultima norma, nella versione antecedente alle modifiche apportate con il d.lgs. n. 4 del 2008, comprendeva anche le definizioni di sottoprodotto e di materia prima secondaria, le quali, come è noto, non sono contemplate dalle direttive comunitarie. Per quanto di interesse nel procedimento in esame, il rimettente esamina la previsione contenuta nel testo originario della lettera n) del comma 1 dell’art. 183, che definiva sottoprodotto «i prodotti dell’attività dell’impresa che, pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell’impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo». La disposizione proseguiva prevedendo che i sottoprodotti sono sottratti alla normativa sui rifiuti a condizione che si tratti di «sottoprodotti di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare» di «sottoprodotti impiegati direttamente dall’impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa stessa direttamente per il consumo o per l’impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo». Inoltre era stabilito che «l’utilizzazione del prodotto deve essere certa e non eventuale […]. L’utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l’ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive». </p>
<p>Dopo aver definito in via generale la nozione di sottoprodotto, il legislatore nazionale aveva previsto, nella medesima disposizione, che «Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte al procedimento di bonifica o di ripristino ambientale». </p>
<p>Il giudice a quo, in relazione alle definizioni appena richiamate, evidenzia i requisiti e le condizioni necessari affinché un residuo di produzione fosse sottratto alla disciplina sui rifiuti: esso doveva provenire da attività di produzione (e non di consumo); doveva scaturire da tale attività in via continuativa (come residuo tipico di quella produzione); non doveva essere abbandonato dall’impresa (che dunque non se ne disfaceva); doveva poter essere reimpiegato direttamente, o commercializzato a condizioni economicamente vantaggiose, senza attività di trasformazione preliminare (che ne modificasse l’identità); il riutilizzo del residuo in altro ciclo produttivo doveva essere certo ed effettivo (circostanza che a sua volta doveva essere attestata con dichiarazioni scritte delle imprese di “partenza” e di “destinazione”); tale riutilizzo non doveva comportare condizioni peggiorative per l’ambiente o per la salute rispetto a quelle che derivavano dalle normali attività produttive. </p>
<p>Il rimettente rammenta che la richiamata nozione di sottoprodotto ha sostituito quella contenuta nell’art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178, «già oggetto di aspre critiche e di plurimi rilievi di sospetta incostituzionalità per l’inopinata restrizione della nozione comunitaria di rifiuto». </p>
<p>Tuttavia il rimettente precisa che l’odierna questione non riguarda la compatibilità con il diritto comunitario della nozione generale di sottoprodotto introdotta dal legislatore nazionale, prima con l’art. 14 del d.l. n. 138 del 2002 e, successivamente, in termini più puntuali e precisi, con il richiamato art. 183, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 152 del 2006, bensì la qualificazione espressa delle ceneri di pirite come sottoprodotto. </p>
<p>È quindi richiamata diffusamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ed in particolare la sentenza 11 novembre 2004, in C-457/02, Niselli, in cui si ammette, in linea con i precedenti di analogo oggetto, che i materiali derivanti da processi di fabbricazione o estrazione non principalmente destinati a produrli possono costituire non residui ma sottoprodotti, di cui l’impresa non ha intenzione di disfarsi, ma si precisa anche che tale qualificazione «deve essere circoscritta alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale ma certo senza previa trasformazione e avvenga nel corso del processo di produzione» [punti 44 e 45]. </p>
<p>Il Tribunale di Venezia richiama ulteriori, successive pronunce della Corte del Lussemburgo, assunte nell’ambito di procedure di infrazione (sentenza 8 settembre 2005, in cause C-4167/02 e C-121/03, Commissione c. Regno di Spagna), nelle quali si trova affermato che i residui dell’attività zootecnica, accumulati dall’impresa in attesa di successivo utilizzo, avrebbero potuto essere utilizzati anche «per il fabbisogno di operatori economici diversi» dal produttore originario. </p>
<p>Le richiamate sentenze, prosegue il giudice a quo, erano state di poco precedute da un’altra pronuncia, resa in forma di ordinanza, il 15 aprile 2004 nella causa C-235/02, Saetti Freudiani, nella quale la Corte ha enunciato il principio secondo cui un residuo di produzione (il coke da petrolio di Gela) utilizzato con certezza «per il fabbisogno di energia della stessa impresa produttrice e di altre industrie non costituisce rifiuto ai sensi della direttiva del consiglio 15 luglio 1975, n. 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, n. 91/156/CEE». In tali decisioni, osserva il rimettente, sembrerebbe quindi ravvisarsi un’apertura del giudice comunitario sulla estensione della nozione di sottoprodotto all’utilizzo del residuo di produzione da parte di soggetti terzi rispetto all’impresa produttrice. </p>
<p>1.2. – Così definito il quadro normativo di riferimento, il Tribunale di Venezia passa ad esaminare lo specifico residuo di produzione costituito dalle ceneri di pirite, oggetto del giudizio a quo, esponendo quanto emerso all’esito del dibattimento. </p>
<p>Le ceneri di pirite sono un residuo di produzione (necessario ed inevitabile) del procedimento industriale di fabbricazione dell’acido solforico, cioè di uno dei più importanti prodotti intermedi dell’industria chimica di base. Il procedimento in parola, consistente nel cosiddetto arrostimento in forni speciali del minerale denominato pirite, è stato utilizzato fino ai primi anni ’70, epoca in cui alla materia prima pirite è stato sostituito lo zolfo. In Italia erano stati realizzati circa 100 stabilimenti, di varia potenzialità, per la produzione dell’acido solforico con l’utilizzo della pirite, ed ancora oggi esistono depositi delle relative ceneri in varie zone del Paese. Il deposito sito in località Gambarare di Mira, posto sotto sequestro nel procedimento a quo, era stato attivo fino ai primi anni ’70, per essere poi “messo in sicurezza”, mediante ricopertura dei cumuli di cenere con uno strato di terra successivamente piantumata. Dopo circa venti anni, a partire dal 1994, «il deposito è stato riaperto e coltivato dalla Veneta Mineraria S.p.A. che aveva appaltato a M.E. i lavori materiali di movimentazione delle ceneri ed il loro successivo carico su camion per il […] conferimento del materiale a cementifici italiani ed esteri». Le ceneri di pirite costituiscono, infatti, un additivo fondamentale nella produzione del cemento, nel quale sono impiegate senza attività preliminare di trasformazione. </p>
<p>Ciò detto, ad avviso del Tribunale di Venezia sarebbe proprio la particolare origine del residuo di produzione in esame a rendere impossibile la sottrazione dello stesso dal novero dei rifiuti. Posto infatti che, secondo la definizione di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE, si ha sempre rifiuto quando il produttore/detentore “si disfa” di un determinato residuo produttivo e non lo reimpiega né lo commercializza, «stabilire che un residuo va considerato sottoprodotto […] a prescindere dal fatto che l’impresa produttrice se ne è già disfatta è operazione che contrasta con il diritto comunitario». </p>
<p>Tale conclusione, secondo il rimettente, non potrebbe essere superata dalla considerazione che assume a riferimento il produttore originario e non l’attuale detentore, cioè il soggetto il quale si trova, come nella vicenda in esame, a gestire depositi e commercializzare le ceneri di pirite, alienandole a cementifici. </p>
<p>Del resto, osserva il giudice a quo, è la stessa normativa nazionale a porre alla base della disciplina generale dei sottoprodotti l’impresa che li produce, facendo riferimento a questa per tutto quanto concerne i presupposti che debbono ricorrere per sottrarre il residuo di produzione all’applicazione della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. </p>
<p>In senso contrario, prosegue il rimettente, nemmeno si potrebbe sostenere che gli accumuli di ceneri di pirite distribuiti sul territorio nazionale, compreso quello oggetto del procedimento principale, non siano mai stati “abbandonati” dagli originari produttori, e ciò in quanto negli anni in cui per la produzione dell’acido solforico era impiegata la pirite, le ceneri residue erano oggetto di conferimenti ai cementifici «a piè di impianto», sicché l’accantonamento riguardava solo il surplus di produzione, in vista del futuro utilizzo. Al contrario, il dato fattuale –puntualmente recepito dal legislatore che, nella norma censurata, menziona «stabilimenti dismessi» ed «aree industriali e non» – dal quale emerge che tale accantonamento è assai risalente nel tempo (di almeno trent’anni), dimostrerebbe come, per un lungo periodo, l’utilizzo del residuo non sia stato affatto certo o probabile. </p>
<p>Tutto ciò renderebbe evidente, secondo il Tribunale di Venezia, come la normativa interna, di cui si chiede lo scrutinio di costituzionalità, si ponga in contrasto non solo con il requisito del «non disfarsi» del residuo da parte del produttore originario – il che avviene se il materiale è raccolto in una determinata area, che viene chiusa o messa in sicurezza, ed è lasciato in loco per molti anni – ma anche con l’ulteriore requisito della certezza ed effettività dell’utilizzo del residuo di produzione al momento in cui esso è originato, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza comunitaria. </p>
<p>Inoltre, la previsione censurata, nella parte in cui sottrae le ceneri di pirite all’applicazione della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, «anche se sottoposte a bonifica o ripristino ambientale», appare in contrasto con il principio secondo cui l’utilizzo di un sottoprodotto deve avvenire senza arrecare pregiudizio per l’ambiente e per la salute (art. 4 della direttiva 2006/12/CE), posto che nelle indicate evenienze è probabile che i materiali raccolti possano essere contaminati, così da risultare pericolosi per la salute e per l’ambiente. </p>
<p>In definitiva, secondo il rimettente, la disposizione contenuta nell’art. 183, comma 1, lettera n), quarto periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006 contrasterebbe con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. </p>
<p>Inoltre, ai sensi dell’art. 174, n. 2, del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato che istituisce la Comunità europea), nella versione in vigore fino al 30 novembre 2009, ora trasfuso nell’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in vigore dal 1° dicembre 2009, la politica comunitaria in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela ed è fondata, in particolare, sui principi «della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”». Pertanto, secondo il giudice a quo, il legislatore italiano, nell’introdurre una norma in contrasto con siffatti principi, avrebbe anche violato il generale obbligo di leale collaborazione di cui all’art. 10 del Trattato che istituisce la Comunità europea (articolo successivamente abrogato dall’art. 2, punto 22, del Trattato 13 dicembre 2007 – Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea), il quale prevede che gli Stati «si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato». </p>
<p>1.3. – Il rimettente esamina quindi il profilo dei rimedi alla rilevata antinomia tra diritto interno e diritto comunitario, escludendo di poter procedere alla disapplicazione della norma interna, come invece sostenuto dal pubblico ministero, secondo il quale la direttiva 75/442/CEE e successive modifiche e la direttiva 2006/12/CE sarebbero “autoapplicative”, quanto meno con riferimento alla nozione di rifiuto. </p>
<p>Sul punto sono richiamate espressamente le argomentazioni esposte dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 1414 del 2006), secondo cui il giudice può procedere alla disapplicazione della norma nazionale contrastante con il diritto comunitario quando la norma comunitaria abbia efficacia diretta nell’ordinamento interno, e quindi solo nei casi di alcune norme del Trattato istitutivo, dei regolamenti, delle direttive che non richiedono, ai fini dell’applicazione, alcun provvedimento ulteriore da parte degli Stati membri, e delle decisioni rivolte ai singoli o agli Stati membri. </p>
<p>1.4. – Per concludere, il giudice a quo esamina la tematica degli effetti in malam partem che deriverebbero dall’accoglimento della sollevata questione, osservando come l’eventuale caducazione della norma più favorevole, contenuta nell’art. 183, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 152 del 2006, riguardante le ceneri di pirite, non comporterebbe una violazione del principio di irretroattività della norma penale previsto dall’art. 25, secondo comma, Cost., posto che, per un verso, le ceneri di pirite costituivano senz’altro rifiuto all’epoca delle condotte contestate, non essendo ancora entrato in vigore l’art. 14 del d.l. n. 138 del 2002, recante l’interpretazione autentica e restrittiva della nozione di rifiuto, e, per altro verso, la norma incriminatrice, contenuta nell’art. 51 del d.lgs. n. 22 del 1997, era già in vigore prima della commissione dei reati contestati. </p>
<p>La rilevanza della questione sarebbe in ogni caso assicurata, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale (è richiamata la sentenza n. 148 del 1983), dalla incidenza che l’accoglimento della stessa potrebbe esercitare sulle formule di proscioglimento o sui dispositivi della sentenza penale, riflettendosi comunque sullo schema argomentativo della motivazione. </p>
<p>1.5. – Dopo l’integrale richiamo al precedente atto di promovimento, il Tribunale di Venezia riesamina il profilo della rilevanza della questione, secondo l’indicazione espressa nella citata ordinanza n. 83 del 2008 di questa Corte. La restituzione degli atti era stata disposta per lo ius superveniens costituito dal d.lgs. n. 4 del 2008, con il quale il legislatore nazionale ha riformulato l’art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, introducendo una nuova definizione di sottoprodotto ed eliminando il riferimento specifico alle ceneri di pirite. </p>
<p>Il rimettente evidenzia come la materia sia stata caratterizzata da numerose modifiche normative intervenute nel corso del procedimento principale: in particolare, al momento in cui è stato effettuato il sequestro preventivo del deposito di ceneri di pirite, era vigente l’art. 6, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 22 del 1997, il quale recepiva la nozione comunitaria secondo cui è rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi». In quel contesto normativo, prosegue il giudice a quo, non vi era dubbio che «le ceneri di pirite, in quanto raccolte ed accantonate per un trentennio in un’area ricoperta di terra successivamente piantumata, rientrassero a pieno titolo nel concetto di rifiuto in quanto residuo di produzione di cui l’originario detentore si era disfatto o aveva deciso di disfarsi». </p>
<p>Nelle more del procedimento principale, era poi entrato in vigore l’art. 14 del d.l. n. 138 del 2002, che aveva fornito la cosiddetta interpretazione autentica dell’art. 6 del d.lgs. n. 22 del 1997. Il citato art. 14, pur nella indubbia portata “restrittiva” della nozione di rifiuto, tuttavia ancora consentiva una applicazione che tenesse conto del criterio generale di interpretazione della materia dei rifiuti, quello cioè di non pregiudicare l’efficacia del diritto comunitario. Per un verso, infatti, la già evidenziata notevole distanza temporale tra il momento di produzione delle ceneri di pirite e quello del loro impiego in un diverso ciclo produttivo portava a ritenere che tale residuo fosse stato sottoposto – tramite deposito al suolo e copertura con strato di terreno piantumato – ad «attività di smaltimento o di recupero», e dunque rientrasse nella nozione di rifiuto di cui al comma 1 del richiamato art. 14. Per altro verso, il comma 2 del medesimo art. 14 richiedeva, ai fini della configurabilità del sottoprodotto, che i materiali residuali di produzione (o di consumo) potessero essere e fossero «effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo», sicché il loro riutilizzo doveva essere attuale rispetto al momento originario, e non solo potenziale. </p>
<p>Pertanto, a parere del rimettente, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 14 del d.l. n. 138 del 2002, le ceneri di pirite continuavano ad essere disciplinate dalla normativa in materia di gestione dei rifiuti. </p>
<p>Ad analoghe conclusioni il giudice a quo perviene avuto riguardo al successivo intervento del legislatore, attuato con la legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), il quale ha confermato, all’art. 1, comma 26 (successivamente abrogato dall’art. 2, comma 46, del d.lgs. n. 4 del 2008), la vigenza dell’art. 14 del d.l. n. 138 del 2002, sebbene la Corte di giustizia, con la richiamata sentenza Niselli, avesse già ritenuto tale disposizione in contrasto con la nozione comunitaria di rifiuto. La disciplina dettata dall’art. 14 è dunque rimasta in vigore fino a quando, in attuazione della delega, è entrato in vigore il d.lgs. n. 152 del 2006, che all’art. 183, comma 1, lettera n), quarto periodo, ha esplicitamente statuito che le ceneri di pirite rientrano tra i sottoprodotti, così introducendo una norma di favore nei confronti degli odierni imputati, ai quali, in applicazione del principio codificato nell’art. 2, quarto comma, del codice penale, dovrebbe essere applicata quest’ultima previsione, con conseguente assoluzione con formula di insussistenza del fatto, difettando la qualità di “rifiuto” nell’oggetto materiale della condotta. </p>
<p>Il rimettente segnala in proposito che, nelle more del precedente giudizio di costituzionalità, la Corte di giustizia, con la sentenza 18 dicembre 2007, in causa C-263/05, ha accolto il ricorso per inadempimento, proposto, ai sensi dell’art. 266 del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), dalla Commissione contro la Repubblica italiana, per avere adottato e mantenuto in vigore l’art. 14 del d.l. n. 138 del 2002. Nella richiamata sentenza la Corte del Lussemburgo, dopo aver ribadito ancora una volta che il termine «disfarsi», e quindi la nozione di rifiuto, non possono essere interpretati in senso restrittivo [punto 33], ha svolto un excursus delle pronunce adottate in materia e dei principi in esse individuati, in esito al quale ha precisato, tra l’altro, che «in determinate situazioni, un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale il detentore non cerca di “disfarsi” […] ma che intende sfruttare o commercializzare […] a condizioni ad esso favorevoli, in un processo successivo, a condizione che tale riutilizzo sia certo, senza trasformazione preliminare e intervenga nel processo di produzione o di utilizzazione». Nel prosieguo della pronuncia la Corte ha affermato che «se per tale riutilizzo occorrono operazioni di deposito che possono avere una certa durata, e quindi rappresentare un onere per il detentore nonché essere potenzialmente fonte di quei danni per l’ambiente che la direttiva mira specificamente a limitare, esso non può essere considerato certo ed è prevedibile solo a più medio o lungo termine, cosicché la sostanza di cui trattasi deve essere considerata, in linea di principio, come rifiuto». </p>
<p>Il giudice a quo osserva come tale pronuncia conforti l’interpretazione dell’art. 14, sopra prospettata, ed i limiti di applicabilità al caso in esame, una volta chiarito che il riutilizzo del materiale residuo deve avvenire «nel corso del processo di produzione». </p>
<p>Sul fronte della normativa nazionale, infine, la novità è costituita, dal d.lgs. n. 4 del 2008, che ha introdotto modifiche e correzioni al d.lgs. n. 152 del 2006, in particolare riscrivendo interamente la nozione di sottoprodotto ed eliminando il riferimento alle ceneri di pirite. </p>
<p>Il rimettente evidenzia come la “nuova” definizione di sottoprodotto, contenuta nell’art. 183, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 152 del 2006, rispetto alle precedenti formulazioni, risulti senz’altro più rispettosa della normativa comunitaria, là dove stabilisce che: «sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali di cui il produttore non intende disfarsi ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato». </p>
<p>La predetta definizione, secondo il rimettente, non consente in alcun modo di collocare le ceneri di pirite tra i sottoprodotti, sicché, in esito alla disamina diacronica della normativa in materia, si dovrebbe concludere che le ceneri di pirite sono un rifiuto in forza sia delle disposizioni che hanno preceduto quella oggetto di censura, sia della disposizione attualmente in vigore. Soltanto l’applicazione della norma oggetto di censura, che ha avuto una vigenza quasi biennale, condurrebbe al risultato di sottrarre il predetto materiale alla disciplina dei rifiuti. </p>
<p>Tale norma peraltro, finché non espunta dall’ordinamento, continua ad essere la previsione più favorevole, tra le varie succedutesi nel tempo, e dunque deve trovare applicazione nel giudizio a quo, con la conseguenza che, a parere del giudice a quo, la questione di costituzionalità risulta ancora rilevante. </p>
<p>2. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza della questione. </p>
<p>Dopo aver ripercorso, in sintesi, l’iter argomentativo del rimettente, la difesa erariale evidenzia come il nucleo della questione afferisca alla nota problematica della cosiddetta «legge intermedia», che si pone quando tra due fattispecie normative – nel caso di specie, il d.lgs. n. 22 del 1997 e il d.lgs. n. 4 del 2008 – che qualificano, sia pure indirettamente, una condotta come reato, se ne inserisce una terza – il d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo previgente – la quale considera quella stessa condotta pienamente lecita. </p>
<p>La dottrina prevalente è dell’opinione che tali situazioni debbano essere regolate alla luce del disposto dell’art. 2, secondo comma, del codice penale, secondo cui «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato». </p>
<p>In altri termini, l’effetto depenalizzante retroagirebbe a prescindere dalla circostanza che successivamente sia entrata in vigore una legge che abbia ripristinato la rilevanza penale della condotta. </p>
<p>Tale soluzione, a parere dell’Avvocatura generale, sarebbe in tutto ragionevole, posto che, in caso contrario, la punibilità dell’imputato verrebbe a dipendere dalla circostanza che il processo penale si sia concluso in vigenza della (nuova) norma incriminatrice anziché nella vigenza della legge depenalizzante. </p>
<p>Il rimettente, prosegue la difesa dello Stato, intenderebbe eliminare la norma depenalizzante attraverso una pronuncia di illegittimità costituzionale per contrasto della stessa con le norme comunitarie ed, in via derivata, con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. Tuttavia tale pretesa contrasta con il principio di legalità, sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, nell’affermare il principio per cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, esclude che la Corte costituzionale possa introdurre in via additiva nuovi reati, o che, comunque, per effetto di una sentenza costituzionale, possano essere ampliate o aggravate figure di reato già esistenti, trattandosi di interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 161 del 2004, n. 49 del 2002, nn. 508 e 183 del 2000, n. 411 del 1995, e l’ordinanza n. 580 del 2000). </p>
<p>Secondo l’Avvocatura generale, l’assunto risulterebbe ancor più valido se si considera che «è comune in dottrina e in giurisprudenza un principio esattamente opposto all’obiettivo, perseguito dal giudice remittente, di giungere ad una dichiarazione di colpevolezza anche in deroga al principio del favor rei: un’interpretazione sistematica degli articoli 25 e 136 della Costituzione fa infatti ragionevolmente ritenere che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima, se più favorevole, potrà essere applicata al caso specifico anche a rischio di mettere in dubbio il principio di certezza del diritto». </p>
<p>Infine e indipendentemente dai rilievi fin qui svolti, la difesa erariale evidenzia la singolare scelta compiuta dal rimettente Tribunale di Venezia, il quale intende perseguire la verifica di conformità della norma interna al diritto comunitario attraverso una strada diversa dalla rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, senza considerare che nessuna fonte dell’Unione europea impone che gli Stati membri perseguano penalmente le violazioni sulla disciplina dei rifiuti. </p>
<p>3. – Con memoria depositata il 16 febbraio 2009, si è costituito in giudizio uno degli imputati del processo a quo, prospettando l’inammissibilità, l’irrilevanza e l’infondatezza della questione, e in ogni caso la preclusione connessa agli effetti in malam partem che deriverebbero dall’eventuale accoglimento, in violazione dell’art. 25, secondo comma, Cost. </p>
<p>Dopo avere richiamato diffusamente gli argomenti prospettati dal Tribunale di Venezia, la difesa della parte privata evidenzia, in primo luogo, come la pretesa del rimettente di risolvere la questione di conformità all’ordinamento comunitario di una norma interna, attraverso l’incidente di costituzionalità, risulti inammissibile. </p>
<p>La soluzione della questione «pertiene alla giurisdizione della Corte di giustizia a norma dell’art. 234 del Trattato CE, sotto la specie della competenza a risolvere in via pregiudiziale le questioni di interpretazione della normativa comunitaria quanto alla compatibilità della normativa interna con la medesima». </p>
<p>A tale riguardo, rammenta la parte privata, la Corte costituzionale si è espressa di recente (è richiamata l’ordinanza n. 103 del 2008), affermando che nel giudizio pendente davanti al giudice comune, al fine dell’interpretazione delle norme comunitarie necessarie per l’accertamento della conformità delle norme interne con l’ordinamento comunitario, lo stesso giudice deve avvalersi, all’occorrenza, del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. </p>
<p>La questione sarebbe poi irrilevante, in ragione della genericità delle conseguenze prospettate dal rimettente circa l’incidenza di una eventuale pronuncia di accoglimento nel giudizio principale, che è un giudizio penale, ancorché fondato su nozioni extrapenali che entrano a far parte della norma incriminatrice. </p>
<p>In particolare, la parte privata sottolinea come la tesi della reviviscenza della pregressa normativa di per sé ponga, in sede di responsabilità penale, «questioni insormontabili», attesa la prevalenza assoluta del principio del favor rei, e come proprio su tali problematiche il rimettente non abbia adeguatamente motivato. </p>
<p>Nel merito, infine, la questione risulterebbe infondata. </p>
<p>La difesa della parte privata procede all’esame della disposizione contenuta nel censurato art. 183, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 152 del 2006, evidenziando come la stessa – suddivisa in sei periodi, inseriti in un unico contesto – introduca la nozione di sottoprodotto, stabilisca le condizioni ed i requisiti in presenza dei quali i sottoprodotti sono sottratti alle disposizioni della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, includa le ceneri di pirite tra i sottoprodotti, stabilisca, infine, le regole che ne disciplinano l’utilizzabilità, senza che derivino condizioni peggiorative per l’ambiente o la salute rispetto a quelle delle normali attività produttive. </p>
<p>Ad avviso della stessa parte, il tenore letterale e la ratio della norma, da valutare con riferimento alla definizione di rifiuto contenuta nel medesimo art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, «non possono significare altro che in difetto dei requisiti, delle regole e delle condizioni da essa stabilite (prima tra tutte, ed in via generale non derogata, quella del “non disfarsi”), i prodotti di cui trattasi, non escluse le ceneri di pirite, sono naturalmente soggette alla normativa, anche sanzionatoria, dettata per i rifiuti nella parte quarta del d.lgs. n. 152/2006». </p>
<p>Il dubbio di legittimità costituzionale, sempre secondo la parte privata, sarebbe stato prospettato dal rimettente presupponendo una portata derogatoria, rispetto al contesto di riferimento, che la norma censurata non presenta, né dal punto di vista letterale, né alla luce del significato che ragionevolmente deve esserle attribuito, in coerenza e rispondenza con il predetto contesto. </p>
<p>Inoltre, costituirebbe una petizione di principio l’affermazione del giudice a quo, secondo cui il lungo tempo trascorso dalla produzione delle ceneri di pirite renderebbe ineluttabile che il produttore se ne fosse già disfatto, sicché la previsione censurata necessariamente derogherebbe al requisito del “non disfarsi”. </p>
<p>Analoghe considerazioni, sempre a parere della parte costituita, varrebbero per gli altri profili di censura prospettati dal rimettente, attinenti, in particolare, all’incertezza ed alla dubbia effettività dell’utilizzo delle ceneri di pirite – stante il lungo tempo trascorso tra la loro produzione ed il passaggio dal produttore originario al detentore che ne cura la commercializzazione – ed alla sicurezza dell’utilizzo. </p>
<p>Quanto al primo aspetto, lo stesso rimettente dà atto della progressiva apertura della giurisprudenza comunitaria circa la possibilità che l’alienazione dei sottoprodotti avvenga anche per il tramite di soggetti diversi dal produttore, i quali provvedano in un tempo successivo alla commercializzazione, senza subordinare a precisi limiti temporali la durata del deposito, l’epoca della commercializzazione e l’effettivo utilizzo (è richiamata la sentenza della Corte di giustizia 8 settembre 2005, in causa C-416/02, Commissione c. Regno di Spagna). Non troverebbe perciò conferma, in ambito comunitario, «l’asserto secondo cui il requisito dell’utilizzo certo ed effettivo può essere garantito soltanto allorché “il sottoprodotto” viene utilizzato nella fase in cui esso viene alla luce», per quanto sia innegabile che questa fosse l’interpretazione originariamente seguita dalla giurisprudenza comunitaria. </p>
<p>Con riguardo poi al significato dell’inciso «anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale», la difesa della parte privata osserva come erroneamente il rimettente riferisca tale espressione al materiale ceneri di pirite, anziché alle aree ove lo stesso si trova depositato, così ravvisando anche un contrasto tra la norma censurata ed il principio generale secondo cui l’utilizzo del sottoprodotto deve avvenire senza che ciò arrechi pregiudizio per l’ambiente e per la salute. </p>
<p>Per smentire l’assunto sarebbe sufficiente considerare che l’ultimo periodo del censurato art. 183, comma 1, lettera n), prevede espressamente che «l’utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l’ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive». </p>
<p>Secondo la parte privata anche la ricostruzione del quadro normativo comunitario, come prospettata dal rimettente, risulterebbe opinabile, incompleta ed errata sotto molteplici profili. </p>
<p>La definizione di rifiuto costituisce una delle questioni più controverse nell’ambito del diritto interno dell’ambiente e di quello comunitario, ed è stata oggetto di numerose e complesse decisioni della Corte di Lussemburgo, che hanno espresso orientamenti non sempre univoci. </p>
<p>Da ultimo, la parte privata segnala il contributo fornito dalla Commissione con la Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti del 21 febbraio 2007, che in premessa ha evidenziato la complessità della distinzione tra rifiuto e sottoprodotto per il conflitto di interessi che ruota attorno ad essa. In linea generale, la Commissione ha ritenuto che un’interpretazione troppo ampia della nozione di rifiuto finisca per gravare le imprese di «costi superflui, rendendo meno interessante un materiale che avrebbe potuto invece rientrare nel circuito economico», così chiarendo la ratio della disciplina comunitaria e della controversa distinzione, la cui finalità è di evitare che i rifiuti si producano. </p>
<p>In una simile prospettiva verrebbe valorizzata al massimo la possibilità di «generare prodotti che risultino idonei ad un proficuo riutilizzo e che siano dotati di caratteristiche merceologiche definite e di valore economico determinabile». In termini analoghi, già la direttiva 2006/12/CE, al quinto e sesto considerando e poi all’art. 3, ha sollecitato gli Stati membri a favorire il recupero dei rifiuti e l’utilizzazione dei materiali di recupero come materie prime, a limitare la formazione dei rifiuti, promuovendo le tecnologie “pulite” e i prodotti riciclabili e riutilizzabili. </p>
<p>Nella direzione di una nozione “condivisa” di rifiuto, la Commissione ha sottolineato la centralità dell’elemento soggettivo – il concetto di “disfarsi” –, ribadendo il carattere meramente indicativo delle elencazioni comunitarie. Ciò che, del resto, emergerebbe già dalla direttiva 2006/12/CE, ove si legge, al quarto considerando, che «una regolamentazione efficace e coerente dello smaltimento e del recupero dei rifiuti dovrebbe applicarsi, fatte salve talune eccezioni, ai beni mobili di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi». </p>
<p>Quanto al profilo soggettivo, la difesa della parte privata richiama l’ordinanza della Corte di giustizia 15 gennaio 2004, in causa C-235/02 Saetti Freudiani, nella quale si trova affermato che, poiché il materiale in questione (il coke da petrolio di Gela) era «il risultato di una scelta tecnica» volta deliberatamente a produrlo, non poteva essere considerato residuo di produzione. Ciò significa che, al fine di stabilire se un materiale costituisca un rifiuto, occorre verificare se il fabbricante abbia deliberatamente scelto di produrlo. </p>
<p>Altro indice che il prodotto derivi da una scelta tecnica si può ricavare dalla modifica del sistema di produzione tale da conferire allo stesso caratteristiche specifiche che lo rendano idoneo ad essere utilizzato e commercializzato: in base a tali indici, la richiamata ordinanza ha concluso che il coke da petrolio, in quanto è il risultato di una scelta tecnica, nell’ambito di un processo destinato principalmente a produrre un diverso materiale, va considerato prodotto (petrolifero) e non residuo di produzione, dal momento in cui vi è certezza che l’intera produzione verrà utilizzata. </p>
<p>La difesa della parte costituita evidenzia come un ulteriore importante indice di valutazione sia rappresentato dal vantaggio finanziario che deriva dalla vendita del prodotto. Nella già richiamata sentenza Niselli la Corte di giustizia ha affermato che «se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza, il detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è alta. In un’ipotesi del genere la sostanza in questione non potrà più essere considerata un ingombro di cui il detentore cerchi di “disfarsi”, bensì un autentico prodotto» [punto 46]. </p>
<p>Importanti indicazioni in materia provengono inoltre, secondo la parte, dalle pronunce rese in cause C-416/02 e C-121/03 (Commissione c. Regno di Spagna), nelle quali la Corte di Lussemburgo ha escluso che dovesse considerarsi rifiuto il letame utilizzato come fertilizzante nell’ambito di una pratica legale di spargimento, e ciò pur se detto materiale è destinato ad essere utilizzato da soggetti terzi, in un contesto produttivo del tutto diverso, ed anche se prima dell’utilizzo deve essere depositato e lasciato essiccare. Lo spostamento dal luogo o stabilimento di produzione «da solo non basta a costituire una prova» per affermare che si tratti di un residuo anziché di un prodotto. </p>
<p>La parte privata richiama ancora le sentenze della Corte di giustizia in cause C-9/00, Palin Granit Oy, e C-114/01, Avesta Polarit Chrome Oy, nelle quali è stata negata la qualificazione di rifiuti ai residui di roccia depositati in vista di un ulteriore utilizzo, come materiale di riempimento, senza necessità di alcuna misura di recupero e senza alcun pericolo per la salute o per l’ambiente. La Corte di giustizia ha ritenuto, nella specie, che non è giustificato assoggettare alla disciplina in tema di rifiuti «beni materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti». </p>
<p>Analoghe considerazioni dovrebbero valere per le ceneri di pirite, le quali sono destinate ad essere utilizzate, senza alcuna trasformazione, per la produzione di cemento, non ostando a ciò la loro provenienza da produzioni industriali cessate e la specificità dei luoghi ove le stesse sono depositate. </p>
<p>Del resto, prosegue la difesa della parte, nessuno dei comportamenti posti in essere dagli imputati dimostrerebbe la volontà di disfarsi di questi materiali, «oggettivamente dotati di interessante valore commerciale e perciò degni di essere acquistati e rivenduti», sicché l’assunto del rimettente risulterebbe, anche sotto tale profilo, infondato. </p>
<p>4. – Con ordinanza del 13 ottobre 2009, il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 183, comma 1, lettera n), quarto periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo antecedente alle modifiche introdotte con l’art. 2, comma 20, del d.lgs. n. 4 del 2008, nella parte in cui prevede che le ceneri di pirite rientrano tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni contenute nella parte quarta del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006. </p>
<p>Il rimettente riferisce che oggetto del procedimento principale è l’accertamento della responsabilità penale di quattro persone, imputate del reato già previsto dall’art. 53-bis del d.lgs. n. 22 del 1997, ora trasfuso nell’art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006. Secondo l’accusa gli imputati, «in concorso tra loro, attraverso l’allestimento di mezzi ed attività continuativa organizzata, avrebbero effettuato un traffico illecito di rifiuti tossico-nocivi, nella fattispecie costituti da un ingente quantitativo di ceneri di pirite (8.084 tonnellate) provenienti dall’ex cantiere Perfosfati di Portogruaro, destinandole ad attività non consentita, cioè al miscelamento con altre ceneri di pirite site in un impianto di Mira, invece di destinarle in discarica di II categoria, tipo C». </p>
<p>Tanto premesso in fatto, il rimettente procede all’esame del quadro normativo interno e comunitario, nonché della giurisprudenza comunitaria in materia di rifiuti, in particolare soffermandosi sull’evoluzione della nozione di sottoprodotto, ed espone, a sostegno della non manifesta infondatezza e della rilevanza della questione, argomenti in tutto identici a quelli prospettati nell’ordinanza n. 2 del 2009, già sopra illustrata. </p>
<p>5. – Con atto depositato il 9 giugno 2009 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, per l’infondatezza della questione. </p>
<p>Dopo aver richiamato i fatti oggetto del procedimento a quo ed aver ripercorso, in sintesi, l’iter argomentativo del rimettente, la difesa dello Stato illustra le ragioni a sostegno delle indicate conclusioni in termini in tutto identici a quelli rappresentati nell’atto di intervento depositato l’11 febbraio 2009, nel giudizio introdotto dall’ordinanza reg. ord. n. 2 del 2009, sopra sintetizzato. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
1. – Il Tribunale ordinario di Venezia, sezione distaccata di Dolo, con due ordinanze di analogo tenore, ha sollevato, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 183, comma 1, lettera n), quarto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di ambiente), nel testo antecedente alle modifiche introdotte con l’art. 2, comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che le ceneri di pirite rientrano tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni contenute nella parte quarta del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006. </p>
<p>2. – Preliminarmente, in ragione della identità della questione, i giudizi devono essere riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia. </p>
<p>3. – La questione di legittimità costituzionale dell’art. 183, comma 1, lettera n), quarto periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 4 del 2008, è fondata. </p>
<p>3.1. – L’oggetto del giudizio principale – l’asserita violazione delle norme che disciplinano l’attività di gestione di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazione o con autorizzazione scaduta – dipende strettamente dalla definizione di rifiuto e dalla differenza tra tale nozione e quella di sottoprodotto, secondo la normativa comunitaria e nazionale. </p>
<p>3.2. – La direttiva 15 luglio 1975, n. 75/442/CEE (Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti), come modificata dalla direttiva 18 marzo 1991, n. 91/156/CEE (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti), definisce “rifiuto” «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi» (art. 1, lettera a). </p>
<p>Sulla base di tale normativa (confermata sostanzialmente dalla direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti – che l’ha abrogata), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito alcuni punti fermi interpretativi: a) la nozione di rifiuto deve essere intesa in senso estensivo ed in tal modo devono essere interpretate le norme che contengono riferimenti alla stessa; b) dalla suddetta nozione sono escluse le sostanze suscettibili di utilizzazione economica, nel caso in cui non si tratta di prodotti di cui il detentore si disfa; c) in tale nozione non sono compresi i sottoprodotti, intesi come beni, materiali o materie prime, che derivano da un processo di estrazione o fabbricazione, che non è destinato principalmente a produrli, a condizione che la loro utilizzazione sia certa e non eventuale, avvenga senza trasformazioni preliminari ed al fine di commercializzare il materiale, anche eventualmente per destinarlo a soggetti diversi dal produttore (ex plurimis, sentenze 18 aprile 2002, in causa C-9/00, Palin Granit Oy, e 11 settembre 2003, in causa C-114/01, Avesta Polarit Chrome Oy). </p>
<p>Successivamente, nella medesima materia, è stata emanata la direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), il cui termine di recepimento scadrà il 12 dicembre 2010. </p>
<p>3.3. – In attuazione delle citate direttive, il legislatore italiano ha proceduto, in un primo tempo, ad emanare il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), che riproduceva quasi testualmente la definizione comunitaria e prevedeva sanzioni penali per le attività poste in essere in violazione della disciplina sul trattamento dei rifiuti. </p>
<p>Il successivo d.lgs. n. 152 del 2006 (“Codice dell’ambiente”) ha disciplinato ex novo l’intera materia con una serie di norme contenute nell’art. 183, che, da una parte, riproponevano la definizione comunitaria e, dall’altra, definivano i sottoprodotti come quei «prodotti dell’attività dell’impresa che, pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell’impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo». I sottoprodotti vengono sottratti alla disciplina dei rifiuti, a condizione che di essi l’impresa non si disfi, né intenda o abbia l’obbligo di disfarsi, che siano impiegati direttamente dall’impresa che li produce ovvero commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa stessa, che siano riutilizzati senza operare trasformazioni preliminari del materiale e che il riutilizzo sia certo e non eventuale e non comporti condizioni peggiorative per l’ambiente o per la salute, rispetto a quelle delle normali attività produttive (art. 183, comma 1, lettera n). </p>
<p>La disposizione da ultimo citata contiene anche la norma censurata nel presente giudizio, secondo cui: «Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimenti di bonifica o di ripristino ambientale». </p>
<p>Infine, con il d.lgs. n. 4 del 2008 è stato eliminato il riferimento alle ceneri di pirite ed è stata introdotta una definizione più restrittiva di sottoprodotto (art. 183, comma 1, lettera p, del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo attualmente vigente). </p>
<p>4. – La norma censurata – in contrasto con la definizione comunitaria sopra richiamata, che qualifica rifiuto ogni sostanza di cui il produttore si disfi – esclude dalla categoria dei rifiuti un materiale, le ceneri di pirite, indipendentemente dal fatto che l’impresa produttrice se ne sia disfatta. Nel caso specifico, oggetto del processo principale, le suddette ceneri, al momento del sequestro, si trovavano in un sito da circa trent’anni. Il lungo tempo trascorso fa venir meno uno dei requisiti richiesti dalle direttive e dalla giurisprudenza comunitaria per l’identificazione del sottoprodotto, che cioè il riutilizzo del materiale sia certo ed effettivo e non solo eventuale. </p>
<p>Si deve porre in rilievo, ai fini del presente giudizio, che la norma censurata introduce una presunzione assoluta, in base alla quale le ceneri di pirite, quale che sia la loro provenienza e il trattamento ricevuto da parte del produttore, sono sempre e comunque da qualificare “sottoprodotto”. Al contrario, la normativa comunitaria fa leva anche su fatti estrinseci e sui comportamenti dei soggetti produttori ed utilizzatori e non si arresta pertanto alla mera indicazione della natura intrinseca del materiale. Per effetto della presunzione assoluta, al giudice è inibito l’accertamento in fatto delle circostanze in cui si è formato il materiale e che hanno caratterizzato la gestione dello stesso, una volta prodotto. Tale preclusione si pone in contrasto con l’esigenza, derivante dalla disciplina comunitaria, di verificare in concreto l’esistenza di un rifiuto o di un sottoprodotto. In questo senso si è espressa la Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale ha sottolineato come l’effettiva esistenza di un rifiuto debba essere accertata «alla luce del complesso delle circostanze, tenuto conto della finalità della direttiva e in modo da non pregiudicarne l’efficacia» (sentenza 18 dicembre 2007, in causa C-194/05, Commissione c. Repubblica italiana). </p>
<p>Lo stesso legislatore nazionale ha recepito le direttive comunitarie sul punto, sia con il d.lgs. n. 22 del 1997, sia con il d.lgs. n. 4 del 2008. Solo per un periodo di circa due anni è rimasta in vigore la norma censurata, che ha espunto ope legis le ceneri di pirite dalla categoria dei rifiuti, con l’indiretta conseguenza di rendere penalmente irrilevante la loro gestione al di fuori delle regole stabilite dalla legge. </p>
<p>La parte privata costituita ha proposto una interpretazione della norma censurata, dalla quale si evincerebbe l’inesistenza di una presunzione assoluta di non appartenenza del materiale in questione alla categoria dei rifiuti, e quindi l’esperibilità dell’accertamento, caso per caso, della natura di rifiuto o di sottoprodotto. Tale interpretazione porterebbe alla naturale conclusione dell’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, per non avere il giudice rimettente valutato la possibilità di una interpretazione della disposizione censurata conforme al parametro di costituzionalità, che, nel caso di specie, è rappresentato dalle direttive in tema di rifiuti, per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. </p>
<p>L’interpretazione conforme proposta non è però plausibile, in quanto contraddice ciò che chiaramente emerge dal testo della disposizione censurata. Nella stessa infatti, dopo l’enunciazione delle condizioni di fatto che devono sussistere perché un determinato materiale possa qualificarsi sottoprodotto, si aggiunge che rientrano «altresì» tra i sottoprodotti le ceneri di pirite. Si tratta quindi di una previsione, diversa da quella che precede, volta ad assoggettare il materiale in questione ad una disciplina differenziata. Se si fosse trattato di una mera esemplificazione, il legislatore non avrebbe usato l’avverbio «altresì», che vale invece ad identificare un’ipotesi ulteriore, rispetto alla quale la norma opera una inclusione autoritativa – fatta palese dal valore imperativo del predicato verbale «rientrano» – nella categoria dei sottoprodotti. Il contrasto con la normativa comunitaria di riferimento è pertanto evidente. </p>
<p>5. – Non è implausibile la motivazione con cui il giudice rimettente esclude di poter fare diretta applicazione delle direttive comunitarie, disapplicando di conseguenza la norma censurata, in quanto ritenuta in conflitto con le prime. La prevalente giurisprudenza di legittimità nega, infatti, il carattere “autoapplicativo” delle direttive de quibus, con la conseguenza che le disposizioni nazionali, ancorché ritenute in contrasto con le stesse, hanno efficacia vincolante per il giudice (ex plurimis, Corte di cassazione, ordinanza n. 1414 del 2006). Più in generale, l’efficacia diretta di una direttiva è ammessa – secondo la giurisprudenza comunitaria e italiana – solo se dalla stessa derivi un diritto riconosciuto al cittadino, azionabile nei confronti dello Stato inadempiente. Gli effetti diretti devono invece ritenersi esclusi se dall’applicazione della direttiva deriva una responsabilità penale (ex plurimis, Corte di giustizia, ordinanza 24 ottobre 2002, in causa C-233/01, RAS; sentenza 29 aprile 2004, in causa C-102/02, Beuttenmüller; sentenza 3 maggio 2005, in cause C-387, 391, 403/02, Berlusconi e altri; Corte di cassazione, sentenza n. 41839 del 2008). </p>
<p>L’impossibilità di non applicare la legge interna in contrasto con una direttiva comunitaria non munita di efficacia diretta non significa tuttavia che la prima sia immune dal controllo di conformità al diritto comunitario, che spetta a questa Corte, davanti alla quale il giudice può sollevare questione di legittimità costituzionale, per asserita violazione dell’art. 11 ed oggi anche dell’art. 117, primo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 170 del 1984, n. 317 del 1996, n. 284 del 2007). </p>
<p>6. – Da escludere altresì è il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, come richiesto dall’Avvocatura dello Stato e dalla parte privata costituita. Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando il significato della norma comunitaria sia evidente, anche per essere stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e si impone soltanto quando occorra risolvere un dubbio interpretativo (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 27 marzo 1963, in causa C-28-30/62, Da Costa; Corte costituzionale, ordinanza n. 103 del 2008). Nella specie, dalle norme e dalla giurisprudenza comunitarie emergono con chiarezza le nozioni di “rifiuto” e di “sottoprodotto”, sulle quali non residuano margini di incertezza. Pertanto, il parametro interposto, rispetto agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., può considerarsi sufficientemente definito nei suoi contenuti, ai fini del controllo di costituzionalità. </p>
<p>7. – Rilevato il contrasto tra la norma censurata e le direttive comunitarie sui rifiuti, nonché l’impossibilità di disapplicare la stessa da parte del giudice rimettente e la non necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, resta da risolvere il problema degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma extrapenale, che, sottraendo temporaneamente le ceneri di pirite dalla categoria dei rifiuti, ha escluso, durante il periodo della sua vigenza, precedente all’abrogazione ad opera del d.lgs n. 4 del 2008, l’applicabilità delle sanzioni penali previste per la gestione illegale dei rifiuti alla fattispecie oggetto del giudizio principale. </p>
<p>Nella verifica della successione delle leggi nel tempo, si deve notare che quando furono commessi i fatti per cui si procede nel giudizio a quo la norma di esclusione non esisteva, ed era pertanto pacifico che si applicassero le sanzioni penali previste dal legislatore italiano per l’inosservanza delle norme introdotte in ossequio alle direttive comunitarie sui rifiuti. Durante lo svolgimento del processo è entrata in vigore la norma di esclusione, di cui s’è detto nei precedenti paragrafi, che è stata successivamente abrogata nelle more del giudizio incidentale davanti a questa Corte. </p>
<p>Secondo il disposto dell’art. 2, quarto comma, del codice penale, se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. La legge più mite pertanto retroagisce, secondo il principio del favor rei, che caratterizza l’ordinamento italiano e che oggi trova conferma e copertura europea nell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (cosiddetta Carta di Nizza), recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull’Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Il citato art. 49 stabilisce: «Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima». </p>
<p>Questa Corte ha già chiarito, tuttavia, che la retroattività della legge più favorevole non esclude l’assoggettamento di tutte le norme giuridiche di rango primario allo scrutinio di legittimità costituzionale: «Altro […] è la garanzia che i principi del diritto penale-costituzionale possono offrire agli imputati, circoscrivendo l’efficacia spettante alle dichiarazioni d’illegittimità delle norme penali di favore; altro è il sindacato cui le norme stesse devono pur sempre sottostare, a pena di istituire zone franche del tutto impreviste dalla Costituzione, all’interno delle quali la legislazione ordinaria diverrebbe incontrollabile» (sentenza n. 148 del 1983 e sul punto, sostanzialmente nello stesso senso, sentenza n. 394 del 2006). </p>
<p>Nel caso di specie, se si stabilisse che il possibile effetto in malam partem della sentenza di questa Corte inibisce la verifica di conformità delle norme legislative interne rispetto alle norme comunitarie – che sono cogenti e sovraordinate alle leggi ordinarie nell’ordinamento italiano per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. – non si arriverebbe soltanto alla conclusione del carattere non autoapplicativo delle direttive comunitarie sui rifiuti, ma si toglierebbe a queste ultime ogni efficacia vincolante per il legislatore italiano, come effetto del semplice susseguirsi di norme interne diverse, che diverrebbero insindacabili a seguito della previsione, da parte del medesimo legislatore italiano, di sanzioni penali. </p>
<p>La responsabilità penale, che la legge italiana prevede per l’inosservanza delle fattispecie penali connesse alle direttive comunitarie, per dare alle stesse maggior forza, diverrebbe paradossalmente una barriera insuperabile per l’accertamento della loro violazione. </p>
<p>Per superare il paradosso sopra segnalato, occorre quindi distinguere tra controllo di legittimità costituzionale, che non può soffrire limitazioni, se ritualmente attivato secondo le norme vigenti, ed effetti delle sentenze di accoglimento nel processo principale, che devono essere valutati dal giudice rimettente secondo i principi generali che reggono la successione nel tempo delle leggi penali. </p>
<p>Questa Corte ha già chiarito che l’eventuale accoglimento delle questioni relative a norme più favorevoli «verrebbe ad incidere sulle formule di proscioglimento o, quanto meno, sui dispositivi delle sentenze penali»; peraltro, «la pronuncia della Corte non potrebbe non riflettersi sullo schema argomentativo della sentenza penale assolutoria, modificandone la ratio decidendi: poiché in tal caso ne risulterebbe alterato […] il fondamento normativo della decisione, pur fermi restando i pratici effetti di essa» (sentenza n. 148 del 1983). </p>
<p>Occorre precisare inoltre che, nel caso di specie, il giudice rimettente ha posto un problema di conformità di una norma legislativa italiana ad una direttiva comunitaria, evocando i parametri di cui agli artt. 11 e 117 Cost., senza denunciare, né nel dispositivo né nella motivazione dell’atto introduttivo del presente giudizio, la violazione dell’art. 3 Cost. e del principio di ragionevolezza intrinseca delle leggi. Ciò esclude che la questione oggi all’esame di questa Corte comprenda la problematica delle norme penali di favore, quale affrontata dalla sentenza n. 394 del 2006. </p>
<p>Infine va ricordato che, posti i principi di cui all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’art. 25, secondo comma, Cost. ed all’art. 2, quarto comma, del codice penale, la valutazione del modo in cui il sistema normativo reagisce ad una sentenza costituzionale di accoglimento non è compito di questa Corte, in quanto la stessa spetta al giudice del processo principale, unico competente a definire il giudizio da cui prende le mosse l’incidente di costituzionalità. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
riuniti i giudizi, </p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel testo antecedente alle modiche introdotte dall’art. 2, comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede: «rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale». </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2010. </p>
<p>F.to: </p>
<p>Francesco AMIRANTE, Presidente </p>
<p>Gaetano SILVESTRI, Redattore </p>
<p>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere </p>
<p>	<br />
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2010-n-28/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.28</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.27</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2010-n-27/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2010-n-27/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2010-n-27/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.27</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Napolitano sulla riduzione dei trasferimenti erariali a favore delle comunità montane prevista dall&#8217;art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 1. Bilancio dello Stato &#8211; Enti locali &#8211; Art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2010-n-27/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.27</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2010-n-27/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.27</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore Napolitano</span></p>
<hr />
<p>sulla riduzione dei trasferimenti erariali a favore delle comunità montane prevista dall&#8217;art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Bilancio dello Stato &#8211; Enti locali &#8211; Art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113 &#8211; Decurtazione dei trasferimenti erariali a favore delle comunità montane &#8211; Adozione del criterio altimetrico per l’individuazione dei destinatari della riduzione &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Regione Liguria – Asserita violazione degli artt. 117, comma quarto, e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione – Illegittimità costituzionale parziale;</p>
<p>2.	Bilancio dello Stato &#8211; Enti locali &#8211; Art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113 &#8211; Decurtazione dei trasferimenti erariali a favore delle comunità montane &#8211; Attuazione con decreto del Ministro dell&#8217;interno, di concerto col Ministro dell&#8217;economia &#8211; Assenza di coinvolgimento delle Regioni &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Regione Liguria – Asserita violazione degli artt. 117, comma quarto, e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione – Illegittimità costituzionale parziale;</p>
<p>3.	Bilancio dello Stato &#8211; Enti locali &#8211; Art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113 &#8211; Decurtazione dei trasferimenti erariali a favore delle comunità montane &#8211; Mancata previsione di risorse che consentano il mantenimento dell&#8217;equilibrio tra funzioni e entrate &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Regione Liguria – Asserita violazione degli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione – Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	È costituzionalmente illegittimo l’art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, nella parte in cui prevede che «i destinatari della riduzione, prioritariamente, devono essere individuati tra le comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare»; </p>
<p>2.	è costituzionalmente illegittimo l’art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 nella parte in cui non prevede che all’attuazione del medesimo comma si provvede con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze «d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali)»; </p>
<p>3.	non è fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 avente ad oggetto la riduzione dell’importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, dei trasferimenti erariali a favore delle comunità montane promossa, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>composta dai signori:</p>
<p><b> Presidente</b>: Francesco AMIRANTE; </p>
<p><b>Giudici</b> : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco<br /> GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe <br />TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, promosso dalla Regione Liguria con ricorso notificato il 20 ottobre 2008, depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008 ed iscritto al n. 72 del registro ricorsi 2008. </p>
<p>Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; </p>
<p>udito nell’udienza pubblica del 15 dicembre 2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano; </p>
<p>uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Liguria e l’avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p>	<br />
<b><br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b><br />	<br />
1.– Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il successivo 22 ottobre, la Regione Liguria ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, e, tra queste, in riferimento agli artt. 117, comma quarto, e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dell’art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 nella parte in cui prevede che: «Sono ridotti dell’importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All’attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze». </p>
<p>2.– La ricorrente formula tre distinte censure tutte aventi ad oggetto il comma 6-bis dell’art. 76 del decreto-legge citato. </p>
<p>2.1.– La prima censura riguarda la riduzione dell’importo di 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, dei trasferimenti erariali a favore delle comunità montane, la quale, secondo la Regione Liguria, si pone in contrasto, sia pure indirettamente, con l’autonomia finanziaria delle Regioni. Le comunità montane, infatti, rientrano nella sfera di competenza legislativa regionale (va citata la sentenza della Corte costituzionale n. 465 del 2005) e costituiscono strumenti a disposizione della Regione e degli enti locali per la riorganizzazione delle proprie funzioni. Pertanto, il loro finanziamento, nonostante allo stato attuale della legislazione sia costituito da trasferimenti diretti alle singole comunità montane, deve essere considerato parte della complessiva finanza regionale, come del resto dimostrerebbe «il fatto che il “Fondo Montagna”, destinato ai finanziamenti in conto capitale, è regionalizzato da moltissimi anni». </p>
<p>Una riduzione dei trasferimenti settoriali in termini significativi come quella in esame – con il possibile azzeramento del contributo ordinario, e la riduzione anche di quello detto “consolidato” – sarebbe suscettibile di produrre il tracollo economico e la scomparsa di numerose comunità montane, le quali, oltretutto, sono state appena riorganizzate dalle leggi regionali in attuazione dell’art. 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008). </p>
<p>La Regione evidenzia che la riduzione di 30 milioni di euro per l’anno in corso va a sommarsi alle riduzioni anche maggiori previste dalla finanziaria 2008, pari a 66,4 milioni di euro, tanto che il taglio complessivo è di quasi 97 milioni di euro pari ad un decimo del contributo ordinario. </p>
<p>Secondo la ricorrente, l’art. 119 della Costituzione presuppone un equilibrio tra funzioni ed entrate, ed obbliga lo Stato a dotare le Regioni dei mezzi per fare fronte ai propri compiti, sia mediante trasferimenti di tributi erariali, sia mediante entrate proprie. Pertanto, sarebbe costituzionalmente illegittima una riduzione dei trasferimenti statali al sistema regionale in termini tali da compromettere l’esercizio delle funzioni e senza prevedere strumenti con i quali le Regioni possano rimediare alle riduzioni stesse. </p>
<p>La seconda censura formulata dalla Regione Liguria ha ad oggetto il comma 6-bis dell’art. 76 del d.l. n. 112 del 2008, nella parte in cui prevede che le comunità destinatarie della riduzione devono essere individuate, prioritariamente, tra quelle che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. La disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima, perché invasiva della sfera di competenza legislativa regionale relativa alla politica della montagna (art. 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). </p>
<p>L’adozione di un criterio altimetrico sarebbe del tutto irragionevole, in quanto non dipendono dalla mera altimetria le condizioni di maggiore o minore isolamento, di maggiore o minore difficoltà di comunicazione ed ogni altra condizione che possa suggerire di sostenere determinate comunità invece di altre. L’irragionevolezza del criterio si riverberebbe sull’esercizio dei poteri spettanti alla Regione in materia di comunità montane ex artt. 117, quarto comma, Cost. e 27 del d.lgs. n. 267 del 2000, quali: 1) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali; 2) la determinazione dei criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell’Unione europea; 3) la disciplina dei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio. </p>
<p>La soglia di 750 metri sopra il livello del mare quale limite da superare per non incorrere nella riduzione della contribuzione risulterebbe ulteriormente irragionevole «in quanto diversa e lontana da quella dei 500 metri sopra il livello del mare prevista all’art. 2, comma 20, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) ed assunta, insieme agli altri criteri ivi stabiliti, a riferimento dalle regioni nella redazione delle loro leggi di riordino. Si sarebbe introdotto, in tal modo, un elemento di contraddizione proprio nella fase di attuazione delle leggi regionali di riordino, richieste ed imposte dalla stessa legge statale. </p>
<p>La disposizione violerebbe, dunque, «ad un tempo l’autonomia finanziaria regionale, nel senso sopra indicato, e l’autonomia legislativa». </p>
<p>Infine, la terza censura riguarda il comma 6-bis dell’art. 76 del d.l. n. 112 del 2008 nella parte in cui demanda la sua attuazione ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, senza la partecipazione delle Regioni, in violazione del principio di leale collaborazione. </p>
<p>La difesa regionale ritiene che la politica di finanziamento delle comunità montane debba essere necessariamente coordinata con le politiche regionali, esistendo una connessione indissolubile tra i problemi del finanziamento e i problemi della stessa esistenza ed articolazione delle comunità montane (oltre che della complessiva funzionalità e possibilità di assumere funzioni). </p>
<p>3.– In data 10 novembre 2008 si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza del ricorso. </p>
<p>Secondo l’Avvocatura dello Stato, la riduzione dei trasferimenti disposta dalla norma censurata concerne somme che, attraverso un apposito fondo previsto dall’art. 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo   HYPERLINK &#8220;http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&#038;NOTXT=1&#038;KEY=01LX0000100804ART4&#8221;   4  della L. 23 ottobre 1992, n. 421), lo Stato destina al finanziamento delle comunità montane, nella misura annualmente determinata dalla legge finanziaria. Si tratterebbe, come riconosce la stessa Regione ricorrente, di somme a carico dello Stato, che non rientrano nell’ambito della finanza regionale, perché destinate direttamente alle comunità montane. </p>
<p>Inoltre, a parere della parte resistente, la norma sarebbe espressione della politica economica del Governo finalizzata al contenimento della spesa pubblica. Pertanto, rientrerebbe nella potestà legislativa dello Stato disporre una simile riduzione attinenente esclusivamente alla gestione della propria finanza. </p>
<p>I riflessi indiretti che tale determinazione avrebbe sulla attività delle Regioni costituirebbero un’eventualità che, oltre a non essere dimostrata, non potrebbe certamente comportare un limite costituzionale per lo Stato nella determinazione annuale delle risorse da trasferire, in ragione delle proprie disponibilità finanziarie. Occorre considerare, a tale riguardo, che la politica di bilancio dello Stato deve tener conto della molteplicità degli interessi pubblici rimessi alla propria competenza, e che i vincoli prospettati dalla Regione comporterebbero un inammissibile condizionamento della potestà dello Stato di determinare le linee e gli obiettivi della propria politica economica. </p>
<p>Secondo la difesa del Presidente del Consiglio, non sarebbero violati i principi contenuti negli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., ovvero il principio di leale collaborazione. Infatti, in base all’art. 119 Cost., lo Stato è tenuto a destinare risorse per il finanziamento delle Regioni e degli Enti locali nei limiti necessari ad assicurare «lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni». </p>
<p>La fattispecie in esame non rientrerebbe in queste previsioni né sotto il profilo soggettivo, né sotto quello oggettivo, non potendosi ravvisare un obbligo costituzionale dello Stato ad operare il finanziamento delle comunità montane. Neppure potrebbero ipotizzarsi vizi di manifesta irragionevolezza delle disposizioni in esame, che – prevedendo la riduzione prioritaria dei trasferimenti alle comunità poste al di sotto dell’altitudine media di 750 metri sul livello del mare – intendono garantire l’uso efficiente delle risorse disponibili, assicurando che esse siano utilizzate in conformità con la loro destinazione, e perciò a favore di territori effettivamente disagiati, per la loro localizzazione in zone montuose. </p>
<p>La Regione non può dolersi della necessità di operare interventi per assicurare il funzionamento delle comunità montane, in conseguenza della riduzione delle risorse derivanti dal fondo statale. In primo luogo non è dimostrato il pregiudizio concreto che la misura adottata potrebbe arrecare alla Regione ricorrente. Sotto altro profilo, occorre ribadire che le misure di riequilibrio della finanza pubblica, di cui le disposizioni censurate costituiscono espressione, rientrano nell’ambito di una complessiva politica di coordinamento della finanza pubblica che lo Stato è tenuto ad adottare e che le Regioni sono chiamate ad osservare, nel rispetto dell’interesse nazionale, nonché del patto di stabilità previsto dagli artt. 73 e seguenti dello stesso d.1. in esame, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 169 del 2007. </p>
<p>Da ciò consegue che ogni eventuale intervento regionale, che si rendesse necessario per effetto della disposta riduzione di spesa, non dovrebbe essere considerato come una lesione dell’autonomia legislativa ed organizzativa della Regione, ma costituirebbe espressione dei predetti principi costituzionali. Dalle considerazioni sopra svolte, si desumerebbe anche la manifesta infondatezza dell’ultimo profilo di censura, che riguarda la remissione delle norme attuative ad un successivo decreto ministeriale. È evidente che tale decreto non comporta l’adozione di misure di dettaglio in materia di competenza regionale, ma investe esclusivamente l’esecuzione di una disposizione relativa alla gestione di un fondo statale. </p>
<p>3.1.– Con memoria depositata in data 1° ottobre 2009, la difesa del Presidente del Consiglio ha ribadito le proprie difese richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2009 con la quale si è riconosciuta la perfetta legittimità di disposizioni, concernenti la riduzione della spesa per il funzionamento delle comunità montane e la determinazione di alcuni “indicatori” di efficienza, analoghe a quelle che formano oggetto del presente giudizio. </p>
<p>La Corte costituzionale, in tale occasione, ha affermato che le disposizioni in quella sede censurate rientravano nella materia prevalente del coordinamento della finanza pubblica, ponendosi obiettivi di contenimento complessivo della spesa corrente ed individuando in modo non esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento di tali obiettivi. Questi principi – sempre secondo la difesa erariale – sono certamente riferibili anche alla norma impugnata dalla Regione Liguria nella presente causa, che si inserisce nel programma strategico di politica economica e che concerne la medesima materia del coordinamento della finanza pubblica. </p>
<p>4.– Con memoria illustrativa depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Liguria ha ribadito le argomentazioni esposte nell’atto introduttivo del giudizio, insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso. </p>
<p>	<br />
<b><br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b><br />	<br />
1.– La Regione Liguria ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113. </p>
<p>Riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel d.l. n. 112 del 2008, viene in esame in questa sede la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, comma quarto, e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dell’art. 76, comma 6-bis, del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2008, nella parte in cui prevede che: «Sono ridotti dell’importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All’attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze». </p>
<p>2.– La ricorrente formula tre distinte questioni, la prima delle quali riguardante la decurtazione dei trasferimenti erariali a favore delle comunità montane che si porrebbe in contrasto con l’art. 119 della Costituzione in quanto, sommata alla precedente riduzione di cui all’art. 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2008), «riduce i trasferimenti statali al sistema regionale in termini tali da compromettere l’esercizio delle funzioni regionali e senza prevedere strumenti con i quali queste ultime possano rimediare alle riduzioni stesse». </p>
<p>La questione non è fondata. </p>
<p>È preliminarmente opportuno chiarire che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, spetta alle Regioni – onere che, se non assolto, determina la infondatezza della questione sollevata – dimostrare, allorché rivendichino l’illegittimità di norme che prevedono la riduzione dei trasferimenti erariali, che tale riduzione determini l’insufficienza dei mezzi finanziari per l’adempimento dei propri compiti, anche perché non è consentita una analisi atomistica di manovre finanziarie complesse mediante le quali spesso si verifica che alla riduzione di alcune risorse finanziarie si accompagni l’aumento di altre (sentenze n. 298 del 2009; n. 381 del 2004; n. 437 del 2001 e n. 507 del 2000). </p>
<p>La ricorrente non motiva in alcun modo nè, tantomeno, fornisce elementi tali da dimostrare che le comunità montane, a causa della riduzione del fondo loro destinato dallo Stato, non potranno più funzionare. </p>
<p>A ciò si aggiunga che, come questa Corte ha da tempo chiarito, la disciplina delle comunità montane rientra nella competenza residuale delle Regioni (sentenze n. 237 del 2009 e nn. 456 e 244 del 2005). Sono dunque le Regioni che, in base all’art. 119 Cost., devono provvedere al loro finanziamento insieme ai Comuni di cui costituiscono la «proiezione». Ne consegue che la progressiva riduzione del finanziamento statale relativo alle suddette comunità montane non contrasta con la giurisprudenza di questa Corte in materia di autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali. </p>
<p>Al riguardo, va considerato che una sua costante giurisprudenza, formatasi prima della revisione costituzionale del Titolo V della parte seconda della Costituzione, con riferimento ad una Regione a statuto speciale, e recentemente ribadita con la sentenza n. 237 del 2009, ha affermato che «Dato il carattere strumentale e non essenziale delle comunità montane, non può ricavarsi dagli artt. 28 e 29 della legge n. 142 del 1990 (ora artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 267 del 2000) un principio generale dell’ordinamento o una norma fondamentale di riforma economico-sociale in ordine alla loro istituzione e alla loro natura di enti necessari, che precluderebbe alla regione il potere rivolto alla loro soppressione; né il divieto di soppressione si potrebbe far derivare dalla indefettibilità delle funzioni necessarie all’attuazione dei programmi e al perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle zone montane stabiliti da atti dell’Unione europea e da leggi dello Stato; funzioni, queste ultime, che ben possono essere allocate altrimenti, in base alle particolarità delle situazioni locali, apprezzate dal legislatore regionale nell’esercizio discrezionale del suo potere legislativo in tema di “ordinamento degli enti locali”» (sentenza n. 229 del 2001). </p>
<p>Conclusivamente, con riferimento a questa specifica doglianza, non può che ribadirsi quanto precisato nella più volte citata sentenza n. 237 del 2009, vale a dire che la disposizione in esame costituisce «effettivamente espressione di princípi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica. […]. Ciò in quanto il [suo] scopo è quello di contribuire, su un piano generale, al contenimento della spesa pubblica corrente nella finanza pubblica allargata e nell’ambito di misure congiunturali dirette a questo scopo nel quadro della manovra finanziaria». </p>
<p>3.– La seconda questione sollevata dalla Regione Liguria è relativa alla previsione di un criterio altimetrico come unico riferimento per stabilire le modalità e i destinatari della riduzione dei trasferimenti. Detto criterio, a parere della ricorrente, sarebbe del tutto irragionevole poiché non dipenderebbero dalla mera altimetria «le condizioni di maggiore o minore isolamento, di maggiore o minore difficoltà di comunicazione ed ogni altra condizione che possa suggerire di sostenere determinate comunità». Tale irragionevolezza si riverberebbe sull’esercizio dei poteri spettanti alla Regione in materia di comunità montane ex art. 117, quarto comma, Cost. e art. 27 decreto legislativo n. 267 del 2000. </p>
<p>La questione è fondata. </p>
<p>La censura svolta dalla Regione è strettamente connessa con quella relativa ai commi da 17 a 22 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per l’anno 2008) in tema di comunità montane. Nella precedente legge finanziaria il legislatore statale aveva disposto che le Regioni, con proprie leggi, procedessero ad un riordino della disciplina delle comunità montane ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 27 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in modo da ridurre, a regime, la spesa corrente per il loro funzionamento (art. 2, comma 17, della legge finanziaria per l’anno 2008). Le Regioni, nelle leggi di riordino, dovevano tener conto di alcuni criteri, indicati nel comma 18 dell’art. 2 della medesima legge finanziaria 2008, che venivano definiti «principi fondamentali». </p>
<p>Tali norme sono state oggetto del giudizio di costituzionalità conclusosi con la sentenza n. 237 del 2009 e sono state ritenute immuni dai vizi denunciati in quanto riconducibili alla materia del coordinamento della finanza pubblica e rispondenti ai requisiti che la giurisprudenza costituzionale richiede alle norme statali che fissano i relativi principi. </p>
<p>In particolare la Corte, affrontando la questione relativa al citato comma 18 dell’art. 2 della legge finanziaria per l’anno 2008, ha affermato che «il legislatore statale, con il predetto comma, in funzione dell’obiettivo di riduzione della spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane, e senza incidere in modo particolare sull’autonomia delle Regioni nell’attuazione del previsto riordino, si limita a fornire al legislatore regionale alcuni “indicatori” che si presentano non vincolanti, né dettagliati, né autoapplicativi e che tendono soltanto a dare un orientamento di massima alle modalità con le quali deve essere attuato tale riordino». </p>
<p>Tra i suddetti “indicatori” vi era anche quello altimetrico che, dunque, è stato ritenuto non costituzionalmente illegittimo solo in quanto espresso in modo generico, non vincolante e tendente a dare un orientamento di massima al riordino. </p>
<p>La previsione, viceversa, di un criterio altimetrico rigido, quale quello individuato dall’art. 76, comma 6-bis, come strumento per attuare la riduzione dei trasferimenti erariali diretti alle comunità montane esorbita dai limiti della competenza statale e viola l’art. 117 Cost. Si impone, pertanto, la declaratoria di illegittimità costituzionale della citata disposizione nella parte in cui prevede che le comunità destinatarie della riduzione devono prioritariamente essere individuate tra quelle che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. </p>
<p>4.– La Regione Liguria, infine, solleva una terza questione avente ad oggetto l’attuazione delle prescrizioni contenute nel comma 6-bis dell’art. 76 tramite un decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, senza la compartecipazione delle Regioni, lamentando la violazione del principio di leale collaborazione. </p>
<p>La questione è fondata. </p>
<p>Come si è detto, alle comunità montane è stata attribuita la natura giuridica di ente autonomo, quale «proiezione dei comuni che ad essa fanno capo» o di «unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani» (sentenza n. 244 del 2005) e si è stabilito che spetta alle Regioni in via residuale, ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost., la competenza legislativa in ordine alla loro disciplina, salva la possibilità di ricondurre ai principi di coordinamento della finanza pubblica quelle norme dettate per il contenimento della spesa pubblica. </p>
<p>Pertanto, pur riconoscendosi come adeguato il livello di governo scelto dal legislatore, è necessario il pieno coinvolgimento delle Regioni nella individuazione dei criteri da adottare per la realizzazione della riduzione del fondo da destinare alle comunità montane, esistendo, come sostiene la Regione, una connessione indissolubile tra i problemi del finanziamento e i problemi della stessa esistenza ed articolazione delle comunità montane. </p>
<p>La disposizione deve essere pertanto dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede per l’emanazione del decreto non regolamentare di attuazione, finalizzato all’attuazione della riduzione dei trasferimenti erariali alle comunità montane, lo strumento dell’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali). </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p></b>riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, proposte dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe; </p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, nella parte in cui prevede che «i destinatari della riduzione, prioritariamente, devono essere individuati tra le comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare»; </p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 nella parte in cui non prevede che all’attuazione del medesimo comma si provvede con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze «d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali)»; </p>
<p>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 avente ad oggetto la riduzione dell’importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, dei trasferimenti erariali a favore delle comunità montane promossa, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2010. </p>
<p>F.to: </p>
<p>Francesco AMIRANTE, Presidente </p>
<p>Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore </p>
<p>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2010.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2010-n-27/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.27</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-28-1-2010-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-28-1-2010-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.0</a></p>
<p>Pres. e Rel. J.N. Cunha Rodrigues – Sentenza 28 gennaio 2010, nel procedimento C 406/08, Uniplex sull&#8217;interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all&#8217;applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-28-1-2010-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-28-1-2010-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. e Rel. J.N. Cunha Rodrigues – Sentenza 28 gennaio 2010, nel procedimento C 406/08, Uniplex</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all&#8217;applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Unione europea – Comunità Europea – Art. 1, n. 1, direttiva 89/665/CEE – Direttiva 92/50/CEE – Violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti – Ricorso introduttivo del giudizio di accertamento o per risarcimento – Decorso del termine – Data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione.</p>
<p>2.	Unione europea – Comunità Europea Art. 1, n. 1, direttiva 89/665/CEE – Direttiva 92/50/CEE – Diritto nazionale – Violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti – Ricorso introduttivo del giudizio di accertamento o per risarcimento – Dichiarazione di irricevibilità – Criterio della proposizione del ricorso senza indugio – Contrasto col diritto comunitario – Sussiste.</p>
<p>3.	Unione europea – Comunità Europea Art. 1, n. 1, direttiva 89/665/CEE – Direttiva 92/50/CEE – Esercizio del potere discrezionale del giudice – Proroga del termine del ricorso – Decorso del termine – Data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione – Interpretazione conforme del diritto nazionale – Impossibilità di interpretazione conforme – Disapplicazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, comporta che il termine per proporre un ricorso introduttivo di un giudizio di accertamento della violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero diretto ad ottenere un risarcimento dei danni per la violazione di tale normativa debba decorrere dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione medesima.</p>
<p>2.	L’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, è in contrasto con una disposizione nazionale, quale quella della causa principale, che consenta a un giudice nazionale di dichiarare irricevibile un ricorso introduttivo di un giudizio di accertamento della violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero diretto ad ottenere un risarcimento dei danni per la violazione di tale normativa in applicazione del criterio, valutato in modo discrezionale, secondo cui tali ricorsi devono essere proposti senza indugio.</p>
<p>3.	La direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, comporta che il giudice nazionale debba prorogare il termine di ricorso, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, per consentire al ricorrente di usufruire di un termine pari a quello del quale avrebbe goduto se il termine previsto dalla normativa nazionale applicabile fosse decorso dalla data in cui egli era venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici. Se non fosse possibile interpretare le disposizioni nazionali relative ai termini di ricorso in maniera conforme alla direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, il giudice nazionale dovrebbe a disapplicarle, per poter applicare integralmente il diritto comunitario e  proteggere i diritti da tale diritto attribuiti ai singoli.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)</p>
<p>28 gennaio 2010</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b>Nel procedimento C 406/08,</p>
<p>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England &#038; Wales), Queen’s Bench Division (Regno Unito), con decisione 30 luglio 2008, pervenuta in cancelleria il 18 settembre 2008, nella causa</p>
<p><b><b>Uniplex (UK) Ltd</b></b> </p>
<p>contro</p>
<p><b><b>NHS Business Services Authority,</b></b> </p>
<p>LA CORTE (Terza Sezione),</p>
<p>composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. A. Rosas, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici,</p>
<p>avvocato generale: sig.ra J. Kokott</p>
<p>cancelliere: sig.ra R. Þereþ, amministratore</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 settembre 2009,</p>
<p>considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>– per la Uniplex (UK) Ltd, dal sig. M. Sheridan, barrister, e dalla sig.ra A. Stanic, solicitor;</p>
<p>– per la NHS Business Services Authority, dal sig. R. Williams, barrister;</p>
<p>– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra I. Rao, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra K. Smith, barrister;</p>
<p>– per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e J. Möller, in qualità di agenti;</p>
<p>– per l’Irlanda, dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. A. Collins, SC;</p>
<p>– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. E. White e M. Konstantinidis, in qualità di agenti,</p>
<p>sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 ottobre 2009,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><b>Sentenza</b></b> </p>
<p>1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 89/665»), per quanto riguarda la data in cui inizia a decorrere il termine per proporre ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.</p>
<p>2 Tale questione è sorta nell’ambito di una controversia nella quale si contrappongono la Uniplex (UK) Ltd (in prosieguo: la «Uniplex») e la NHS Business Services Authority (in prosieguo: la «NHS») in merito alla conclusione di un accordo quadro.</p>
<p><b><b>Contesto normativo</b></b> </p>
<p><i><i>La normativa comunitaria</i></i> </p>
<p>3 L’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 prevede che:</p>
<p>«Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive 71/305/CEE [del Consiglio 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5)], 77/62/CEE [del Consiglio 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU 1977, L 13, pag. 1)] e 92/50/CEE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile, secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, in particolare nell’articolo 2, paragrafo 7, qualora violino il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono».</p>
<p>4 L’art. 2, n. 1, della direttiva 89/665 così dispone:</p>
<p>«Gli Stati membri fanno sì che i provvedimenti presi ai fini dei ricorsi di cui all’articolo 1 prevedano i poteri che permettano di:</p>
<p>a) prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione o impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica di un appalto o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dalle autorità aggiudicatrici;</p>
<p>b) annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specificazioni tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nei documenti di gara, nei capitolati d’oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione;</p>
<p>c) accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione».</p>
<p>5 L’art. 41, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), prevede quanto segue:</p>
<p>«1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima possibile i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione di un appalto o all’ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi per i quali hanno rinunciato a concludere un accordo quadro, ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara e di riavviare la procedura o ad attuare di un sistema dinamico di acquisizione; tale informazione è fornita per iscritto se ne è fatta richiesta alle amministrazioni aggiudicatrici.</p>
<p>2. Su richiesta della parte interessata, l’amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima possibile:</p>
<p>– a ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua candidatura,</p>
<p>– ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 23, paragrafi 4 e 5, i motivi della sua decisione di non equivalenza o della sua decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali,</p>
<p>– ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o delle parti dell’accordo quadro.</p>
<p>Il termine per tali comunicazioni non può in alcun caso essere superiore a quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta».</p>
<p><i><i>La normativa nazionale</i></i> </p>
<p>6 L’art. 47, n. 7, lett. b), della normativa del 2006 in materia di appalti pubblici (Public Contracts Regulations 2006; in prosieguo: la «normativa del 2006»), adottato al fine di trasporre la direttiva 89/665 nel diritto nazionale, così dispone:</p>
<p>«Per avviare il procedimento ai sensi del presente articolo occorre che:</p>
<p>(…) </p>
<p>b) il ricorso sia proposto senza indugio, e in ogni caso entro 3 mesi dalla data in cui sono emersi i motivi per agire, a meno che la High Court ritenga che sussista un valido motivo per prorogare tale termine».</p>
<p><b><b>Causa principale e questioni pregiudiziali</b></b> </p>
<p>7 La Uniplex, società con sede nel Regno Unito, è distributrice esclusiva in tale Stato membro di emostatici prodotti dalla Gelita Medical BV, società con sede nei Paesi Bassi.</p>
<p>8 La NHS fa parte del National Health Service, un servizio sanitario pubblico del Regno Unito appartenente allo Stato e gestito da quest’ultimo. Essa costituisce un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva 2004/18.</p>
<p>9 Il 26 marzo 2007 la NHS ha indetto una gara a procedura ristretta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di emostatici. Il relativo bando di gara veniva pubblicato nella <i><i>Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea</i></i> il 28 marzo 2007.</p>
<p>10 Il 13 giugno 2007 la NHS ha rivolto un invito a presentare offerte a cinque fornitori che avevano manifestato un interesse per tale accordo quadro, tra i quali anche la Uniplex. Le offerte dovevano essere presentate entro il 19 luglio 2007.</p>
<p>11 I criteri di aggiudicazione e la loro valutazione, indicati nella documentazione per la partecipazione alla gara d’appalto inviata agli offerenti, erano i seguenti: prezzo e altri fattori costo-benefici, 30%, qualità e accettabilità clinica, 30%, assistenza al prodotto e formazione, 20%, puntualità e capacità di consegna, 10%, gamma di prodotti e suo sviluppo, 5%, sostenibilità ambientale, 5%.</p>
<p>12 La Uniplex ha presentato la sua offerta il 18 luglio 2007.</p>
<p>13 Il 22 novembre 2007 la NHS ha inviato alla Uniplex una lettera in cui dichiarava di aver deciso di concludere un accordo quadro con tre offerenti. La Uniplex veniva informata del fatto che non era stata prescelta per la conclusione di un accordo quadro, avendo riportato il punteggio più basso tra i cinque offerenti che erano stati invitati a presentare un’offerta e avevano aderito all’invito. Tale lettera riportava i criteri di aggiudicazione con la rispettiva valutazione e comunicava i nominativi degli offerenti vincitori, la fascia dei punteggi assegnati alle offerte selezionate e il punteggio assegnato all’offerta della Uniplex.</p>
<p>14 Secondo tale lettera, la fascia dei punteggi attribuiti alle offerte selezionate era compresa tra 905,5 e 971,5, punti, mentre il punteggio assegnato alla Uniplex era pari a 568.</p>
<p>15 La lettera del 22 novembre 2007 informava inoltre la Uniplex del suo diritto di impugnare la decisione di concludere l’accordo quadro in questione, del periodo obbligatorio di sospensione di 10 giorni precedenti la conclusione dello stesso, applicabile a decorrere dalla data di notificazione di tale decisione e del suo diritto di chiedere un’ulteriore valutazione.</p>
<p>16 La Uniplex ha chiesto una siffatta verifica con e-mail del 23 novembre 2007.</p>
<p>17 Con lettera del 13 dicembre 2007 la NHS ha fornito informazioni più dettagliate circa il metodo di valutazione dei criteri di aggiudicazione per quanto riguarda le caratteristiche e i vantaggi relativi delle offerte selezionate rispetto all’offerta della Uniplex.</p>
<p>18 Da tale lettera risultava in particolare che, da un lato, la Uniplex aveva ricevuto un punteggio pari a zero per il criterio del prezzo e degli altri fattori costo-benefici, poiché aveva indicato i suoi prezzi di listino, mentre tutti gli altri offerenti avevano proposto sconti rispetto ai loro prezzi di listino. Dall’altro, nell’ambito del criterio della puntualità e della capacità di consegna, tutti gli offerenti che non erano ancora attivi sul mercato degli emostatici nel Regno Unito hanno avuto un punteggio pari a zero nella sottocategoria relativa alla base di clientela nel Regno Unito.</p>
<p>19 Il 28 gennaio 2008 la Uniplex ha inviato alla NHS una lettera di diffida eccependo svariate violazioni delle disposizioni della normativa del 2006. La Uniplex affermava in tale lettera che il termine per proporre ricorso cominciava a decorrere solo a partire dal 13 dicembre 2007. La Uniplex ha chiesto una risposta alla NHS entro il 13 febbraio 2008, aggiungendo tuttavia che, qualora la NHS avesse ritenuto che tale termine non decorresse dalla suddetta data, la NHS avrebbe dovuto rispondere al più tardi entro il 6 febbraio 2008.</p>
<p>20 Con lettera dell’11 febbraio 2008 la NHS ha informato la Uniplex che era intervenuto un mutamento delle circostanze. Era emerso che l’offerta della Assut (UK) Ltd non era conforme e che la B. Braun UK Ltd, che si era classificata quarta in sede di valutazione delle offerte, era subentrata nell’accordo quadro al posto della Assut (UK) Ltd.</p>
<p>21 Con lettera del 13 febbraio 2008 la NHS ha risposto alla lettera di diffida della Uniplex respingendo gli argomenti esposti da quest’ultima. In tale lettera la NHS ha altresì affermato, in via preliminare, che i fatti all’origine della censura della Uniplex si erano verificati non più tardi del 22 novembre 2007, data in cui era stata comunicata alla stessa la decisione di escluderla dall’accordo quadro. La NHS ha fatto valere che il 22 novembre 2007 era la data in cui iniziava a decorrere il termine per proporre ricorso ai fini dell’art. 47, n. 7, lett. b), della normativa del 2006.</p>
<p>22 La Uniplex ha risposto con la lettera del 26 febbraio 2008. In tale lettera essa ha continuato a sostenere che il termine per proporre ricorso ai sensi della normativa del 2006 iniziava a decorrere solo a partire dal 13 dicembre 2007.</p>
<p>23 Il 12 marzo 2008 la Uniplex ha proposto ricorso dinanzi alla High Court of Justice (England &#038; Wales), Queen’s Bench Division, diretto, in particolare, a far accertare una violazione da parte della NHS della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici e ad ottenere il risarcimento dei danni connessi.</p>
<p>24 La High Court of Justice (England &#038; Wales), Queen’s Bench Division, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</p>
<p>«Se, qualora in un procedimento nazionale un operatore economico impugni l’aggiudicazione di un accordo quadro effettuata da un’amministrazione aggiudicatrice a seguito di una procedura di gara di appalto pubblico in cui egli era uno degli offerenti e il cui svolgimento doveva avvenire in base alla direttiva 2004/18/CE (e alle vigenti disposizioni nazionali di attuazione), e con tale ricorso detto operatore economico miri ad ottenere una pronuncia sulla violazione delle norme procedurali applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici nonché il risarcimento dei danni connessi:</p>
<p>1) una disposizione nazionale quale l’art. 47, n. 7, lett. b), della normativa del 2006 che stabilisce che i ricorsi devono essere proposti senza indugio e in ogni caso entro tre mesi dalla data in cui sono sorti i motivi alla base del ricorso, salvo che il giudice ritenga che vi siano fondati motivi per prorogare tale termine, debba essere interpretata, in conformità degli artt. 1 e 2 della direttiva 89/665/CEE nonché del principio di diritto comunitario dell’equivalenza e del precetto di diritto comunitario della necessità di una tutela giurisdizionale effettiva e/o del principio di effettività, nonché nel rispetto di qualsiasi altro principio di diritto comunitario rilevante, nel senso che con essa viene attribuito ad un offerente un diritto soggettivo e incondizionato contro un’amministrazione aggiudicatrice, cosicché il termine previsto per impugnare tale procedura di appalto e di aggiudicazione inizi a decorrere dalla data in cui l’offerente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che la procedura di gara di appalto pubblico o di aggiudicazione era contraria al diritto comunitario in materia di appalti pubblici, oppure se detto termine decorra dalla data della violazione delle disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici; e</p>
<p>2) in ogni caso, in che modo allora il giudice nazionale è tenuto (i) ad applicare la condizione di proporre ricorso senza indugio e (ii) a usare la propria discrezionalità rispetto alla proroga del termine nazionale per la proposizione del ricorso stesso».</p>
<p><b><b>Sulle questioni pregiudiziali</b></b> </p>
<p><i><i>Sulla prima questione</i></i> </p>
<p>25 Con la prima questione il giudice del rinvio vuole chiarire, in sostanza, se l’art. 1 della direttiva 89/665 esiga che il termine per proporre un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad ottenere un risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa decorra dalla data della violazione di detta normativa ovvero dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione stessa. </p>
<p>26 La direttiva 89/665 è diretta a garantire l’esistenza di mezzi di ricorso efficaci in caso di violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto, al fine di garantire l’applicazione effettiva delle direttive che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Tuttavia, essa non contiene alcuna disposizione specificamente attinente alle modalità relative al termine concernente i ricorsi che la stessa mira ad istituire. Spetta quindi all’ordinamento nazionale di ogni Stato membro definire le modalità relative al termine (sentenza 12 dicembre 2002, causa C 470/99, Universale-Bau e a., Racc. pag. I 11617, punto 71).</p>
<p>27 Le modalità procedurali di ricorso in giudizio destinate ad assicurare la salvaguardia dei diritti conferiti dal diritto comunitario ai candidati ed agli offerenti lesi da decisioni delle autorità aggiudicatrici non devono mettere in pericolo l’effetto utile della direttiva 89/665 (sentenza Universale-Bau e a., cit., punto 72).</p>
<p>28 In tale prospettiva è necessario accertare se, alla luce della finalità di tale direttiva, una normativa nazionale come quella della causa principale non attenti ai diritti conferiti ai singoli dall’ordinamento comunitario (sentenza Universale-Bau e a., cit., punto 73).</p>
<p>29 A tale riguardo, si deve ricordare che l’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 impone agli Stati membri l’obbligo di garantire che le decisioni illegittime delle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e quanto più rapido possibile (sentenza Universale-Bau e a., cit., punto 74).</p>
<p>30 Orbene, il fatto che un candidato o un offerente sia venuto a conoscenza del rigetto della sua candidatura o della sua offerta non gli consente di proporre ricorso in modo efficace. Informazioni del genere sono insufficienti per permettere al candidato o all’offerente di scoprire l’eventuale esistenza di un’illegittimità impugnabile con ricorso.</p>
<p>31 Solamente dopo essere venuto a conoscenza dei motivi per i quali è stato escluso dalla procedura di aggiudicazione di un appalto, il candidato o l’offerente interessato potrà formarsi un’idea precisa in ordine all’eventuale esistenza di una violazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici e sull’opportunità di proporre ricorso. </p>
<p>32 Ne consegue che l’obiettivo stabilito dall’art 1, n. 1, della direttiva 89/665 di garantire ricorsi efficaci contro le violazioni delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici può essere conseguito soltanto se i termini imposti per proporre tali ricorsi comincino a decorrere dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione di dette disposizioni (v., in tal senso, sentenza Universale-Bau e a., cit., punto 78).</p>
<p>33 Tale conclusione è confermata dal fatto che l’art. 41, nn. 1 e 2, della direttiva 2004/18, vigente all’epoca dei fatti di cui alla causa principale, impone alle amministrazioni aggiudicatrici di comunicare ai candidati e agli offerenti esclusi i motivi della decisione che li concerne. Siffatte disposizioni sono coerenti con una disciplina in materia di termini di decadenza secondo la quale tali termini iniziano a decorrere dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici. </p>
<p>34 La medesima conclusione è parimenti suffragata dalle modifiche apportate alla direttiva 89/665 dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2007, 2007/66/CE, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335, pag. 31), sebbene il termine per la trasposizione di tale direttiva sia scaduto solamente dopo il verificarsi dei fatti di cui alla causa principale. Infatti, l’art. 2 quater della direttiva 89/665, introdotto dalla direttiva 2007/66, prevede che la comunicazione della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice ad ogni candidato o offerente è accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti e che i termini per proporre ricorso decadono soltanto dopo che sia trascorso un certo numero di giorni da tale comunicazione. </p>
<p>35 La prima questione pregiudiziale deve essere quindi risolta nel senso che l’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 esige che il termine per proporre un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad ottenere un risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa decorra dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione stessa.</p>
<p><i><i>Sulla seconda questione</i></i> </p>
<p>36 La seconda questione si articola in due parti. La prima riguarda l’interpretazione della direttiva 89/665 in relazione alla necessità, imposta dalla normativa nazionale, di proporre ricorso senza indugio. La seconda è relativa agli effetti che produce tale direttiva sul potere discrezionale conferito al giudice nazionale di concedere una proroga dei termini di ricorso.</p>
<p>Sulla prima parte della seconda questione</p>
<p>37 Con la prima parte della seconda questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la direttiva 89/665 debba essere interpretata nel senso che essa osta a una disposizione quale l’art. 47, n. 7, lett. b), della normativa del 2006, che impone che un ricorso sia proposto senza indugio.</p>
<p>38 Come ricordato supra, al punto 29 della presente sentenza, l’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 impone agli Stati membri l’obbligo di garantire che le decisioni illegittime delle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e quanto più rapido possibile. Per realizzare l’obiettivo di celerità perseguito da tale direttiva, gli Stati membri possono imporre dei termini per la proposizione di un ricorso al fine di obbligare gli operatori a impugnare in tempi brevi provvedimenti preparatori o decisioni intermedie adottate nell’ambito della procedura di aggiudicazione di un appalto (v., in tal senso, sentenze Universale-Bau e a., cit., punti 75 79; 12 febbraio 2004, causa C 230/02, Grossmann Air Service, Racc. pag. I 1829, punti 30 e 36 39, nonché 11 ottobre 2007, causa C 241/06, Lämmerzahl, Racc. pag. I 8415, punti 50 e 51).</p>
<p>39 L’obiettivo di celerità perseguito dalla direttiva 89/665 deve essere realizzato nel diritto interno nel rispetto delle esigenze di certezza del diritto. A tal fine gli Stati membri devono prevedere una disciplina in materia di termini sufficientemente precisa, chiara e comprensibile che permetta ai singoli di riconoscere i propri diritti e i propri doveri (v., in tal senso, sentenze 30 maggio 1991, causa C 361/88, Commissione/Germania, Racc. pag. I 2567, punto 24, e 7 novembre 1996, causa C 221/94, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I 5669, punto 22). </p>
<p>40 Inoltre, l’obiettivo di celerità perseguito dalla direttiva 89/665 non consente agli Stati membri di prescindere dal principio di effettività, in base al quale le modalità di applicazione dei termini di decadenza nazionali non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti spettanti agli interessati in forza del diritto comunitario, principio che è alla base dell’obiettivo riguardante l’efficacia del ricorso, esplicitato nell’art. 1, n. 1, di detta direttiva.</p>
<p>41 Una disposizione nazionale, come l’art. 47, n. 7, lett. b), della normativa del 2006, in forza della quale per proporre un ricorso occorre che «il ricorso sia proposto senza indugio, e in ogni caso entro tre mesi», implica un’incertezza. Infatti, non può escludersi che una disposizione del genere autorizzi i giudici nazionali a dichiarare irricevibile anche un ricorso proposto prima del decorso del termine di tre mesi, qualora essi ritengano che il ricorso non sia stato proposto «senza indugio» ai sensi di tale disposizione.</p>
<p>42 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, la durata di un termine di decadenza, qualora sia rimessa alla discrezionalità del giudice competente, diviene imprevedibile. In tal modo, una disposizione nazionale che prevede un siffatto termine non garantisce un’effettiva trasposizione della direttiva 89/665.</p>
<p>43 Risulta da quanto precede che la prima parte della seconda questione deve essere risolta nel senso che l’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 osta a una disposizione nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che consente a un giudice nazionale di dichiarare irricevibile un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici o ad ottenere il risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa in applicazione del criterio, valutato discrezionalmente, secondo il quale siffatti ricorsi devono essere proposti senza indugio.</p>
<p>Sulla seconda parte della seconda questione</p>
<p>44 Con la seconda parte della seconda questione il giudice del rinvio vuole chiarire, sostanzialmente, quali effetti scaturiscano dalla direttiva 89/665 con riferimento al potere discrezionale conferito al giudice nazionale di prorogare i termini per la proposizione del ricorso.</p>
<p>45 Nel contesto delle disposizioni di diritto interno che traspongono una direttiva, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretare tali disposizioni nazionali per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione per conseguire il risultato perseguito da quest’ultima (v. sentenze 10 aprile 1984, causa 14/83, von Colson e Kamann, Racc. pag. 1891, punto 26, nonché 5 ottobre 2004, cause riunite da C 397/01 a C 403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I 8835, punto 113).</p>
<p>46 Nel caso di specie, spetta al giudice nazionale fornire alle disposizioni di diritto interno relative al termine di decadenza un’interpretazione per quanto possibile conforme alla finalità della direttiva 89/665 (v., in tal senso, sentenze 27 febbraio 2003, causa C 327/00, Santex, Racc. pag. I 1877, punto 63, e Lämmerzahl, cit., punto 62).</p>
<p>47 Al fine di soddisfare i requisiti indicati nella risposta alla prima questione, il giudice nazionale adito deve interpretare, per quanto possibile, le disposizioni nazionali relative ai termini di ricorso in maniera tale da garantire che detto termine decorra solo dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione della normativa applicabile all’aggiudicazione dell’appalto pubblico in questione.</p>
<p>48 Qualora le disposizioni nazionali in questione non si prestassero a una simile interpretazione, tale giudice sarebbe tenuto, esercitando il proprio potere discrezionale, a prorogare il termine di ricorso in maniera tale da garantire al ricorrente un termine pari a quello del quale avrebbe usufruito se il termine previsto dalla normativa nazionale applicabile fosse decorso dalla data in cui egli era venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici. </p>
<p>49 In ogni caso, qualora le disposizioni nazionali relative ai termini di ricorso non si dovessero prestare ad un’interpretazione conforme alla direttiva 89/665, il giudice nazionale sarebbe tenuto a disapplicarle al fine di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli (v., in tal senso, citate sentenze Santex, punto 64, e Lämmerzahl, punto 63).</p>
<p>50 Pertanto, si deve risolvere la seconda parte della seconda questione dichiarando che la direttiva 89/665 impone al giudice nazionale di prorogare il termine di ricorso, esercitando il proprio potere discrezionale, in maniera tale da garantire al ricorrente un termine pari a quello del quale avrebbe usufruito se il termine previsto dalla normativa nazionale applicabile fosse decorso dalla data in cui egli era venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici. Qualora le disposizioni nazionali relative ai termini di ricorso non si dovessero prestare ad un’interpretazione conforme alla direttiva 89/665, il giudice nazionale sarebbe tenuto a disapplicarle al fine di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli.</p>
<p><b><b>Sulle spese</b></b> </p>
<p>51 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:</p>
<p>1) <b><b>L’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, esige che il termine per proporre un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad ottenere un risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa decorra dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione stessa. </b></b></p>
<p>2) <b><b>L’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, osta a una disposizione nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che consente a un giudice nazionale di dichiarare irricevibile un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad ottenere il risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa in applicazione del criterio, valutato discrezionalmente, secondo il quale siffatti ricorsi devono essere proposti senza indugio. </b></b></p>
<p>3) <b><b>La direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, impone al giudice nazionale di prorogare il termine di ricorso, esercitando il proprio potere discrezionale, in maniera tale da garantire al ricorrente un termine pari a quello del quale avrebbe usufruito se il termine previsto dalla normativa nazionale applicabile fosse decorso dalla data in cui egli era venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici. Qualora le disposizioni nazionali relative ai termini di ricorso non si dovessero prestare ad un’interpretazione conforme alla direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, il giudice nazionale sarebbe tenuto a disapplicarle, al fine di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.46</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-1-2010-n-46/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-1-2010-n-46/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-1-2010-n-46/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.46</a></p>
<p>Pres. Vitellio Est. Zonno Biomeeting s.r.l. (Avv.ti M. e S. Salazar) c/ Azienda Sanitaria provinciale di Reggio Calabria (Avv.ti G.M. Latella, M, Santagati). sulle condizioni per l&#8217;ammissibilità dell&#8217;impugnazione autonoma degli atti endoprocedimentali 1. Procedimento amministrativo – Atti endoprocedimentali – Atti di arresto procedimentale -Impugnazione autonoma – Ammissibilità – Condizioni. 2.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-1-2010-n-46/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.46</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Vitellio  <i>Est.</i> Zonno<br /> Biomeeting s.r.l. (Avv.ti M. e S. Salazar) c/ Azienda Sanitaria<br /> provinciale di Reggio Calabria (Avv.ti G.M. Latella, M, Santagati).</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni per l&#8217;ammissibilità dell&#8217;impugnazione autonoma degli atti endoprocedimentali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo – Atti endoprocedimentali – Atti di arresto procedimentale -Impugnazione autonoma – Ammissibilità – Condizioni.	</p>
<p>2. Procedimento amministrativo – Obbligo di provvedere – Atti endoprocedimentali – Applicabilità – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La regola secondo la quale l&#8217;atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile, incontra un&#8217;eccezione nel caso di atti interlocutori idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l&#8217;aspirazione dell&#8217;istante ad un soddisfacimento dell&#8217;interesse pretensivo prospettato e di atti soprassessori che, rinviando ad un avvenimento futuro e incerto nell&#8217;an e nel quando il soddisfacimento dell&#8217;interesse pretensivo fatto valere dal privato, determinano un arresto a tempo indeterminato del procedimento che il privato ha attivato a sua istanza(1). 	</p>
<p>2. L’obbligo di conclusione del procedimento con un provvedimento espresso di cui all’art. 2 della l. 241/90 è applicabile anche agli atti endoprocedimentali se sono esclusi dalla disciplina degli art.16 e 17 che prevede la possibilità della P.A. di concludere il procedimento a prescindere dai pareri e dalle valutazioni tecniche obbligatorie rilasciate da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 	</p>
<p></b>_______________________________<br />	<br />
 1 <i>Cfr. Tar Lazio, Roma, II, 14 luglio 2005 n. 5672; in termini Cons.St., VI, 9 giugno 2005 n. 3043 e 11 marzo 2004 n. 1246 ed anche Tar Calabria, Reggio Calabria, 27 giugno 2006 n.1220 .</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
<i>Sezione Staccata di Reggio Calabria<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 328 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Biomeeting Srl,</b> rappresentata e difesa dagli avv. Michele Salazar, Simona Salazar, con domicilio eletto presso Michele Salazar Avv. in Reggio Calabria, via Re Ruggero, 9; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Asp</b> &#8211; <i><b>Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria</b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Maria Latella, Magda Santagati, con domicilio eletto presso Giuseppe M. Latella Avv. in Reggio Calabroa, V. S.Anna II Tr.P.Tibi Uf.Leg.Asl11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la declaratoria dell’obbligo di provvedere ed in particolare per ottenere la dichiarazione dell’obbligo dell’ASP di adottare la delibera del Direttore Generale necessaria per il provvedimento di accreditamento da adottarsi dalla Regione Calabria- Dipartimento Sanità.<br />	<br />
</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Asp &#8211; Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La ricorrente chiede che questo Tar dichiari l’obbligo dell’ASP di adottare un atto endoprocedimentale rappresentato dalla delibera del Direttore Generale di accertamento dei requisiti tecnici di cui la struttura deve essere in possesso per ottenere l’accreditamento da rilasciarsi da parte della Regione.<br />	<br />
L’ASP intimata si difende, costituendosi solo all’udienza del 16.12.09, allegando che il provvedimento di accreditamento è di competenza regionale, alla quale il ricorso non è stato notificato e che essa ASP intimata non potrebbe per ciò rilasciarlo.<br />	<br />
Va subito sgombrato il campo da tale suggestiva difesa che incorre in un equivoco di fondo.<br />	<br />
La società ricorrente non chiede che venga dichiarato l’obbligo dell’ASP di adottare il provvedimento di accreditamento (che, come correttamente rilevato dalla difesa dell’Azienda sanitaria è di competenza della Regione).<br />	<br />
D’altro canto, questo Tar già con la sentenza n.127/09, si è pronunciato su tale punto, respingendo il ricorso proposto dalla odierna ricorrente contro l’ASP al fine di ottenere nei confronti dell’Azienda la pronuncia dell’obbligo di adottare il provvedimento di accreditamento, rilevando la incompetenza dell’amministrazione intimata ad emettere il provvedimento richiesto.<br />	<br />
Chiede, invece, che venga dichiarato l’obbligo di adottare l’atto prodromico rispetto a tale provvedimento, rappresentato dalla delibera del Direttore generale.<br />	<br />
Chiede, per ciò, come già accennato in premessa, che la dichiarazione dell’obbligo di provvedere abbia per oggetto un atto endoprocedimentale e non provvedimentale.<br />	<br />
Il punto nodale della decisione risiede in primo luogo, pertanto, nel verificare se l’obbligo di cui all’art. 2 l. 241/90 sia applicabile agli atti endoprocedimentali.<br />	<br />
Dal combinato disposto degli artt. 16 e 17 L 241/90 la risposta da trarsi è, in linea di massima, negativa in quanto, in caso di pareri obbligatori o valutazioni tecniche, in ipotesi di omessa adozione dell’atto endoprocedimentale è data all’amministrazione procedente la possibilità di concludere, comunque, il procedimento avviato o facendo a meno del parere obbligatorio (art. 16), ovvero attivando poteri sostitutivi mediante il ricorso a valutazioni di altra autorità dotata di pari competenze tecniche (art. 17).<br />	<br />
La previsione di strumenti di superamento dello “stallo” procedimentale determinato dalla omissione di atti endoprocedimentali impone pertanto di escludere che in tali ipotesi trovi applicazione il rimedio della dichiarazione giudiziale dell’obbligo di provvedere, in quanto il rimedio giurisdizionale risulterebbe superfluo e ridondante rispetto agli accorgimenti già previsti dal legislatore.<br />	<br />
Deve, tuttavia, rilevarsi che nelle disposizioni appena citate sono presenti due clausole di riserva &#8211; di tenore sostanzialmente identico &#8211; che escludono le previsioni di cui agli artt. 16, co 1 e 2, e 17 co 1, in caso di pareri o valutazioni tecniche che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.<br />	<br />
In tali ipotesi, pertanto, l’eventuale interruzione del procedimento, determinata dall’inerzia delle “autorità endoprocedimentali” non risulta in alcun modo superabile per il cittadino.<br />	<br />
In questi casi, per ciò, l’esclusione del rimedio previsto dal combinato disposto degli artt. 2 l. 241/90 e 21 bis l. 1034/71, determinerebbe un irreparabile vulnus agli interessi di coloro che siano soggetti alla potestà amministrativa che provocherebbe il sospetto di incostituzionalità del precetto per violazione dell’art. 24 Cost.<br />	<br />
Pertanto, l’unica interpretazione è quella costituzionalmente orientata, nel senso di ritenere che la norma sia da interpretare estensivamente, ricomprendendo anche gli atti endoprocedimentali esclusi dalla disciplina dei primi commi degli artt. 16 e 17 l. 241/90.<br />	<br />
D’altro canto anche la giurisprudenza, per non essendosi pronunciata approfonditamente sull’applicabilità della disposizione in esame agli atti endoprocedimentali, in varie pronunce li ha ricompresi nell’ambito oggettivo di applicazione (v. in tal senso T.A.R. Calabria Catanzaro sez. II 14 gennaio 2009 n. 10; T.A.R. Campania Napoli sez. III 05 giugno 2008 n. 5250; T.A.R. Toscana Firenze sez. III 06 febbraio 2008 n. 122; T.A.R. Campania Napoli sez. IV 08 ottobre 2007 n. 9122.)<br />	<br />
Il ricorso è tuttavia inammissibile sotto diverso profilo.<br />	<br />
Deve, infatti, rilevarsi che il Collegio, facendo uso dei propri poteri istruttori, ha disposto incombenti istruttori a carico di entrambe le parti, chiedendo:<br />	<br />
all’ASP di chiarire i motivi della mancata adozione della delibera richiesta, benché fossero stati disposti tutti gli accertamenti tecnici della Commissione Requisiti minimi (cui è demandato il compito di accertare l’esistenza dei requisiti per l’accreditamento, in base ai quali il Direttore Generale adotta la propria delibera);<br />	<br />
e alla ricorrente di produrre una nota citata in ricorso dell’Assessorato Regionale, dipartimento della sanità, recante n. 1438 del 7.5.04. Ciò al fine di verificare l’esistenza di qualche provvedimento esplicito sull’istanza di accreditamento o di altro atto idoneo a determinare un arresto procedimentale, come tale immediatamente impugnabile.<br />	<br />
In esecuzione dell’O.C.I. la ricorrente ha depositato la nota richiesta il cui contenuto recita testualmente :<br />	<br />
“oggetto: richiesta accreditamento.<br />	<br />
In riscontro alla nota datata 28.12.03 (data di presentazione dell’istanza di accreditamento, n.d.e.) relativa all’oggetto, si comunica che l’accreditamento per le prestazioni specialistiche richieste dalla S.V., sarà rilasciato sulla base della modulistica definita da questo Dipartimento nel rispetto di quanto stabilito dal Piano regionale per la salute, approvato con L.R. 11.3.04, n.11”.<br />	<br />
Il contenuto di tale nota adottata dall’organo competente a provvedere sull’istanza di accreditamento rende chiaro l’intento dell’amministrazione di non provvedere sull’istanza in questione in assenza degli adempimenti formali richiesti e rappresentati dalla compilazione della modulistica redatta in base alle delibere di Giunta Regionale.<br />	<br />
Deve, infatti, rammentarsi che già con Del. G.R. 133/99, la regione aveva predisposto un fac- simile di domanda (esplicitamente approvato dalla regione nell’ all.6 della suddetta delibera).<br />	<br />
A tale delibera hanno fatto poi seguito quelle successive n. 478 e 659 del 2004 che hanno peraltro previsto che “eventuali domande di autorizzazione e di accreditamento presentate prima della suddetta data (di entrata in vigore della delibera, n.d.e.) e alla stessa data ancora in corso di esame devono essere riformulate nei modi previsti dal presente provvedimento e corredate della documentazione richiesta dalle nuove procedure, fermo restando che ove la documentazione sia già in possesso degli uffici competenti, può essere sostituita da una dichiarazione indicante la data di inoltro, l&#8217;ufficio a cui è stata consegnata e la pratica di riferimento.”<br />	<br />
La nota 1438 rappresenta, pertanto, un atto soprassessorio nel senso che attesta la volontà dell’ente (espressa dall’organo competente all’adozione del provvedimento finale) di arrestare a tempo indeterminato il procedimento e per ciò di non rilasciare il provvedimento richiesto in assenza del verificarsi di alcune circostanze di fatto.<br />	<br />
Essa ha determinato, dunque, un arresto procedimentale avverso il quale l’istante aveva l’onere di reagire tempestivamente.<br />	<br />
Come già opportunamente rilevato “la regola secondo la quale l&#8217;atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile, incontra un&#8217;eccezione nel caso di atti interlocutori idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l&#8217;aspirazione dell&#8217;istante ad un soddisfacimento dell&#8217;interesse pretensivo prospettato e di atti soprassessori che, rinviando ad un avvenimento futuro e incerto nell&#8217;an e nel quando il soddisfacimento dell&#8217;interesse pretensivo fatto valere dal privato, determinano un arresto a tempo indeterminato del procedimento che il privato ha attivato a sua istanza” (così Tar Lazio, Roma, II, 14 luglio 2005 n. 5672; in termini Cons.St., VI, 9 giugno 2005 n. 3043 e 11 marzo 2004 n. 1246 ed anche Tar Calabria, Reggio Calabria, 27 giugno 2006 n.1220 ).<br />	<br />
La mancata impugnazione dell’atto in questione determina il difetto di interesse alla pronuncia invocata in questa sede in quanto, l’emanazione della delibera richiesta non potrebbe incidere sulle determinazioni già assunte dall’Amministrazione regionale, divenute ormai inoppugnabili e per ciò consolidatesi nel senso di non procedere sulla domanda di accreditamento in assenza della soddisfazione delle richieste formalità.<br />	<br />
D’altro canto anche dalla relazione della Commissione Requisiti Minimi recante prot. 2632 del 14.11.08, depositata unitamente all’atto di costituzione dell’ASP in vista dell’udienza del 16.12.08, emerge che tali formalità non risultano essere state soddisfatte neppure in seguito, in quanto il Dipartimento della sanità ha richiesto, senza esito, con nota del 19.10.05, all’amministratore della società odierna ricorrente documentazione integrativa e la riformulazione dell’istanza in base a quanto previsto dalla del. G.R. 659/04.<br />	<br />
A prescindere dalle argomentazioni appena espresse il ricorso si appalesa inammissibile anche sotto altro aspetto, relativo alla tempestività dello stesso.<br />	<br />
Deve infatti, rilevarsi che il ricorso risulta notificato il 19.5.2009.<br />	<br />
L’istanza di accreditamento è, invece del 28.12.03.<br />	<br />
Non risulta che vi siano stati precedenti atti di diffida a concludere il subprocedimento di competenza dell’ASP.<br />	<br />
Da ciò consegue che in base alla disciplina applicabile all’inadempimento dell’obbligo di provvedere (ma nel caso di specie dovrebbe dirsi dell’obbligo di concludere il sub procedimento con un atto non provvedimentale esplicito), mutuata da quella dell’art. 25 DPR 2/1957 (e ritenuta applicabile alla formazione del silenzio- rifiuto in base ai noti principi affermati da AP 10/78), vigente alla data di presentazione dell’istanza, in assenza di una diffida ad adottare l’atto richiesto, non si è formato il silenzio – rifiuto e, conseguentemente, non è decorso il termine decadenziale per promuovere l’azione giurisdizionale volta alla sua eliminazione.<br />	<br />
Tuttavia, con l’entrata in vigore della novella del 2005 della legge sul procedimento amministrativo n. 241/90, il quadro normativo è stato notevolmente modificato, con l’eliminazione della necessità della diffida e la previsione del termine annuo, fintanto che perdura l’inadempimento, per proporre l’azione di cui all’art. 21 bis l. tar.<br />	<br />
Alla data di entrata in vigore (nel marzo 2005) della novella del 2005 dell’art. 2 l. 241/90, deve ritenersi che tale disciplina sia divenuta applicabile anche ai procedimenti amministrativi in corso (oltre che a quelli giurisdizionali, v. in tal senso CdS 6500 del 2005).<br />	<br />
Pertanto, posto che al sub procedimento in questione andava applicato il termine di 90 giorni previsto dall’art. 17 l. 241/90 (applicabile anche al suddetto tipo di subprocedimenti regionali privi di una specifica regolamentazione dei termini di conclusione, qual era quello in esame), alla data di presentazione dell’attuale ricorso risultava, abbondantemente decorso il termine annuale previsto dall’art. 2, co 5, l. 241/90, secondo l’attuale formulazione normativa.<br />	<br />
Per le ragioni appena esposte il ricorso non può essere accolto e va dichiarato inammissibile.<br />	<br />
Resta senz’altro oscuro il motivo per cui l’ASP non abbia proceduto ad adottare la richiesta delibera, pur in presenza di un accertamento tecnico (quello della CO.re.MI.) che ad essa preludeva, risultando il procedimento inspiegabilmente interrotto.<br />	<br />
Tali ragioni &#8211; che certo non incidono sull’esito del rimedio giurisdizionale &#8211; sono però idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese di giustizia, in ragione dell’affidamento ingenerato nella ricorrente.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, dichiara il ricorso inammissibile. <br />	<br />
Spese integralmente compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Italo Vitellio, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Caruso, Consigliere<br />	<br />
Desirèe Zonno, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-1-2010-n-46/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.46</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.519</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-1-2010-n-519/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-1-2010-n-519/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-1-2010-n-519/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.519</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. F. Guarracino Fontana Costruzioni S.p.A. (Avv. Biagio Capasso) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Comune di Casapesenna (Avv. Victor Gatto) c. Prefetto di Caserta (N.C.) sulla risoluzione di un contratto di appalto a seguito di informativa antimafia tipica 1. Contratti della P.A. &#8211; Informative</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-1-2010-n-519/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.519</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-1-2010-n-519/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.519</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. F. Guarracino<br /> Fontana Costruzioni S.p.A. (Avv. Biagio Capasso) c. Ministero dell’Interno<br /> (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Comune di Casapesenna (Avv. Victor<br /> Gatto) c. Prefetto di Caserta (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sulla risoluzione di un contratto di appalto a seguito di informativa antimafia tipica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Informative antimafia interdittive ex art. 4 d.lgs. n. 490/94 &#8211; Richiamo a meri rapporti di parentela con il legale rappresentante della società – Illegittimità – Sussiste.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; Risoluzione del contratto di appalto &#8211; A seguito di informativa antimafia – Formulata in termini generici &#8211; illegittimità – Sussiste – Fattispecie 	</p>
<p>3. Contratti della P.A. &#8211; Risoluzione del contratto di appalto &#8211; A seguito di informativa antimafia – Fondata su di un improvviso aumento di capitale – Obbligo di adeguata istruttoria  &#8211; Sussiste – Risoluzione illegittima</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittima l’informativa antimafia interdittiva ex art. 4 D.Lgs. 490/94 motivata con il richiamo a meri rapporti di parentela tra soggetti presuntivamente legati alla criminalità organizzata e il legale rappresentante della società, quando nell’informativa stessa non sia evidenziata la esistenza di elementi ulteriori, limitandosi ad evidenziare, dunque, quale circostanza significativa, il solo rapporto di consanguineità, che tuttavia è da solo inidoneo a fondare il giudizio antimafia negativo	</p>
<p>2. E’ illegittimo il provvedimento di risoluzione di un contratto di appalto adottato sulla base di una informativa antimafia ex art. 4 DLgs. 490/94, laddove la stessa sia formulata in termini generici che non consentono di apprezzarne il contenuto, ovvero non sorretta da adeguata istruttoria e sufficiente motivazione in merito alla reale sussistenza del rischio di infiltrazione mafiosa nella società (Nella specie non sono stati indicati i nominativi dei soggetti sottoposti a controllo di Polizia insieme all’Amministratore della società esclusa dalla gara).	</p>
<p>3. E’ illegittimo il provvedimento di risoluzione di un contratto di appalto adottato sulla base di una informativa antimafia tipica ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 490/94, laddove la stessa sia fondata sulla circostanza che nella società ci sia stato un improvviso aumento di capitale sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dall’azienda e dai soci, senza che l’autorità giudiziaria abbia preventivamente controllato, se in relazione all’ammontare ed al periodo dei versamenti, questi fossero sostenibili o meno in base alla condizione economica e patrimoniale di chi li aveva effettuati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 4581 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>Fontana Costruzioni S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., geom. Nicola Fontana, rappresentata e difesa dall’avv. Biagio Capasso e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli, viale A. Gramsci n. 19;</p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	</i><b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ex lege domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11<br />
&#8211; <b>Comune di Casapesenna</b>, in persona del sindaco legale rappresentante p.t., dott. Fortunato Zagaria, rappresentato e difeso dall’avv. Victor Gatto, con cui elettivamente domicilia in Napoli, Calata San Marco n. 13 presso lo studio legale Iorio – Ro<br />
&#8211; <b>Prefetto di Caserta</b>, non costituito.<br />	<br />
&#8211;	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>quanto al ricorso introduttivo:<br />	<br />
a) della nota della Prefettura di Caserta, pervenuta al Comune di Casapesenna in data 23/07/2009 ed acquisita al protocollo comunale con il n. 3691, dalla quale si evince che: “nei confronti della Fontana Costruzioni spa con sede in S. Cipriano d’Aversa (CE) e di Fontana Nicola nato il 19/09/1974 a Caserta, allo stato degli accertamenti, sussistono le cause interdittive di cui all’art. 4 del D. Lgs. dell’8.08.1994 n. 490 pur in assenza delle cause di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575”;<br />	<br />
b) di ogni atto istruttorio, preparatorio, propedeutico, connesso e consequenziale della predetta nota;<br />	<br />
c) della nota prot. n. 3786 del 30/07/2009, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Casapesenna, in conseguenza del provvedimento impugnato sub a), ha disposto “la interruzione di ogni forma contrattuale collaborativa in essere o da porre in essere stante il perdurare del predetto provvedimento”;<br />	<br />
d) del Protocollo d’Intesa per l’Incremento della Collaborazione Istituzionale in Materia di Pubblici Appalti della Prefettura di Caserta, richiamato nella nota impugnata sub c);<br />	<br />
e) di ogni atto istruttorio, preparatorio, propedeutico, connesso e consequenziale;<br />	<br />
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:<br />	<br />
1) della nota della Prefettura di Caserta del 3.9.2009, prot. n. 1242/12B16/Area 1;<br />	<br />
2) della nota del Comune di Casapesenna del 23.06.2009 prot. 3168;<br />	<br />
3) della verifica antimafia nei confronti della società Fontana Costruzioni S.p.A.;<br />	<br />
4) della nota della Prefettura di Caserta del 10.07.2009, prot. n. 1242/12b-16/ANT;<br />	<br />
5) della nota della Regione Carabinieri Campania — Comando Provinciale di Napoli dell’11.05.2007 prot. n. 307/1-3;<br />	<br />
6) della nota della Questura di Napoli del 25 10 2007— Cat A14 — Gabinetto OP;<br />	<br />
7) della nota della Regione Carabinieri Campania — Comando Provinciale di Napoli del 19.12.2008 n. 471540/2-1.<br />	<br />
8) delle note del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta n. 0198978/11-18 del<br />	<br />
31.07.2007 e n. 019897811-3P del 09.09.2007;<br />	<br />
9) della nota della Prefettura di Napoli n. 1234 Area I TER del 04.07.2007;<br />	<br />
10) della nota della Questura di Napoli n. A!/2007/DIGOS del 02.05.2007;<br />	<br />
11) della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli n. 307/1-3 dell’11.05.2007;<br />	<br />
12) della nota della Prefettura di Napoli n. 367/Area I TER del 06.11.2007;<br />	<br />
13) della nota della Questura di Napoli n. A/4 Gabinetto OP del 25.10.2007;<br />	<br />
14) della nota del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta n. 0198978/11-5 P del 05.02.2008;<br />	<br />
15) della relazione dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine del 07.02.2008;<br />	<br />
16) delle note della Questura di Caserta n. 22/2008MA del 15.02.2008 e del 17.04.2008;<br />	<br />
17) della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta n. 0198978/11-13 P;<br />	<br />
18) della nota del Comando Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta n. 2472 dell’11.04.2008;<br />	<br />
19) della nota della Guardia di Finanza di Napoli n. 6579/GICO/4/C.O./RUB del 13.02.2008;<br />	<br />
20) della nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli n. 125/NA/E7 prot. 54/07 del 04.09.2008;<br />	<br />
21) della nota della Prefettura di Napoli n. 395/Area 1 Ter del 26.01.2009;<br />	<br />
22) della nota del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli n. 0471540/2-1 P del 19.12.2008;<br />	<br />
23) della nota della Prefettura di Napoli n. 395/Area 1 TER del 16.04.2009;<br />	<br />
24) della nota della Questura di Napoli n. 2651/09/Sq. Mobile T.O. del 16.03.2009;<br />	<br />
25) della relazione della Questura di Caserta CAT QZ/Z/ANT/B.N. del 31.01.2009;<br />	<br />
26) della relazione delle Forze dell’Ordine del 03.07.2009;<br />	<br />
27) della segnalazione CED del Dipartimento di P.S. del Ministero dell’interno del 10.07.2008;<br />	<br />
28) di ogni atto istruttorio, preparatorio, propedeutico, connesso e consequenziale;</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Casapesenna;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Data per letta nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale di udienza;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Col ricorso in esame la Fontana Costruzioni s.p.a., premettendo di essere risultata aggiudicataria di un project financing per la progettazione, esecuzione e gestione dell’ampliamento e completamento del cimitero del Comune di Casapesenna, giusta comunicazione effettuatale con nota prot. n. 2761 del 27 maggio 2009, ha impugnato, unitamente alla presupposta informativa antimafia, la nota prot. n. 3786 del 30 luglio 2009 con cui il responsabile del Servizio Tecnico del predetto Comune ha disposto nei suoi confronti «l’interruzione di ogni forma contrattuale, collaborativi in essere o da porre in essere» a seguito della comunicazione di una informativa antimafia interdittiva emessa a suo carico da parte del Prefetto di Caserta.<br />	<br />
Deducendo illegittimità degli atti impugnati per carenza istruttoria e difetto di motivazione, nonché per carenza di presupposti per l’inesistenza di qualunque forma di condizionamento malavitoso, la ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.<br />	<br />
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio depositando la informativa antimafia (nota prot. n. 1242/12.B.16/ANT/AREA 1^ del 10 luglio 2009 del Prefetto di Caserta), unitamente ad atti della relativa fase istruttoria.<br />	<br />
A seguito di tale deposito la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti, notificati il 1° ottobre e depositati l’8 ottobre 2009.<br />	<br />
Con ordinanza n. 2360 del 21 ottobre 2009 la domanda cautelare è stata respinta, disponendo al contempo il deposito di tutti gli atti e documenti posti a base dell’informativa prefettizia impugnata.<br />	<br />
L’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta ha provveduto ad eseguire l’incombente istruttorio.<br />	<br />
Il 25 novembre 2009 il Comune di Casapesenna si è costituito in giudizio con memoria difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
La ricorrente ha proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 25 novembre 2009 e depositato il 2 dicembre 2009, nonché una nuova domanda cautelare, notificata il 3 dicembre e depositata il 4 dicembre 2009. Ha, altresì, prodotto in vista dell’udienza di discussione una memoria conclusionale per insistere per l’accoglimento del gravame.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2009 la causa è stata posta in decisione, previa discussione in camera di consiglio della domanda cautelare, che è stata accolta con ordinanza n. 2908 pubblicata lo stesso giorno.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; E’ controversa in giudizio la legittimità della nota prot. n. 1242/12.B.16/ANT/AREA 1^ del 10 luglio 2009 del Prefetto della provincia di Caserta, con cui è stata affermata la sussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 4 del d.lgs. dell’8 agosto 1994, n. 490, pur in assenza delle cause di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, nei confronti dell’impresa Fontana Costruzioni s.p.a. e del suo amministratore unico Fontana Nicola, nonché la legittimità della conseguente determinazione (nota prot. n. 3786 del 30 luglio 2009) con cui il responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Casapesenna ha disposto nei confronti della società medesima la interruzione di ogni rapporto contrattuale, attuale o futuro.<br />	<br />
2. – Dagli atti di causa emerge che il giudizio di controindicazione sui soggetti summenzionati è stato fondato su una ritenuta contiguità della società Fontana Costruzioni ad un noto sodalizio criminale, che sarebbe avvalorata da collegamenti indiziari a carico di Fontana Luigi, padre dell’attuale amministratore della società, e dello stesso Fontana Nicola, nonché da operazioni imprenditoriali e finanziarie (acquisto di azienda; aumento di capitale) che, non sostenibili dai soci con mezzi propri, adombrerebbero un fenomeno di riciclaggio di denaro di provenienza illecita.<br />	<br />
2.1 &#8211; In particolare, dal verbale della riunione del 3 luglio 2009 risulta che la proposta del Gruppo ispettivo antimafia (G.I.A.) di emissione del provvedimento interdittivo a carico della Fontana Costruzioni s.p.a. è stata adottata in base alle seguenti note informative delle Forze dell’ordine:<br />	<br />
&#8211; nota della Questura di Napoli – D.I.G.O.S. – n. Cat. A 1/2007/DIGOS del 2 maggio 2007, in cui si asserisce che la Fontana Costruzioni «risulta legata ad organizzazioni malavitose del casertano», affermando che su di essa avrebbe provveduto a rendere inf<br />
&#8211; nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli prot. 307/1-3 dell’11 maggio 2007, ove si riferisce che Fontana Nicola, titolare del 95% del capitale sociale ed amministratore della Fontana Costruzioni, è figlio di Fontana Luigi, il quale è compo<br />
&#8211; nota della Questura di Napoli n. Cat. A/4- Gabinetto &#8211; OP del 25 ottobre 2007, che alle predette circostanze aggiunge che:<br />	<br />
• «da informazioni acquisite dagli organi investigativi, è emerso che la Società Fontana s.r.l. risulterebbe vicina al clan Zagaria, in quanto fungerebbe da prestanome per il riciclaggio dei proventi illeciti»;<br />	<br />
• nel 1998 Fontana Nicola e De Rosa Maria hanno acquistato l’impresa individuale del Fontana Luigi (padre del primo e marito della seconda) per un valore dichiarato di £. 200 milioni «pur disponendo di un capitale irrisorio»; nel novembre 1998 la quota societaria della De Rosa è stata venduta a Fontana Elvira per £. 10.000.000;<br />	<br />
• il 16 gennaio 2007 la società si è trasformata da s.r.l. in s.p.a. aumentando il capitale sociale da € 10.400,00 ad € 1.000.000,00, «che appare enormemente sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dall’azienda e dai soci», evidenziandosi al riguardo che l’altra socia Fontana Elvira, sorella di Fontana Nicola e subentrata nel novembre 1998 nella quota della madre De Rosa Maria, era «priva di redditi e pregresse esperienze professionali»;<br />	<br />
• «quale apparente giustificazione dell’arricchimento improvviso, gli interessati sembra abbiano diffuso la notizia di una vincita al lotto»<br />	<br />
&#8211; nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Caserta n. 0198978/11-5 del 5 febbraio 2008, che riferisce che in data 10 marzo 2000 il Fontana Nicola «sentito in merito ad una patita estorsione ad opera di elementi del clan dei casalesi, negava tale ev<br />
&#8211; nota del Comando provinciale Carabinieri di Napoli n. 0471540/2-1 di prot.llo “P” del 19 dicembre 2008, in cui si riporta che:<br />	<br />
• un sindaco effettivo della Fontana Costruzioni s.p.a. ha a suo carico un procedimento penale con richiesta di rinvio a giudizio per riciclaggio con l’aggravante, tra l’altro, di cui all’art. 7 d.l. 152/91 conv. in l. 203/91 (secondo cui “per i delitti punibili con pena diversa dall&#8217;ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall&#8217;articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l&#8217;attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà”);<br />	<br />
• Fontana Nicola è altresì socio consigliere della società AZ Leasing s.p.a., alla quale la Fontana Costruzioni s.p.a. partecipa per una quota di € 250.000,00); altro socio consigliere della AZ Leasing s.p.a., tale Ferriero Lorenzo, sarebbe stato controllato con Laudante Giuseppe, più volte denunciato per vari reati; a quest’ultimo proposito il Gruppo ispettivo antimafia, nel verbale in esame, afferma: «si rammenta che Ferriero Lorenzo lo ritroviamo nella CO.GE.FER. mentre Laudante Giuseppe nella Energia Pulita Pietramelara sul conto delle quali è stato emesso un provvedimento interdittivo antimafia».<br />	<br />
Quanto al provvedimento prefettizio prot. n. 1242/12.B.16/ANT/AREA 1^ del 10 luglio 2009, esso si limita a richiamare i singoli atti istruttori.<br />	<br />
Dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta emergono i seguenti ulteriori elementi segnalati dalle Forze dell’ordine all’autorità prefettizia:<br />	<br />
&#8211; con nota della Questura di Caserta prot. Q.2.2/2008-MA del 15 febbraio 2008 si riferisce che «agli atti di ufficio, inoltre, risulta una segnalazione della Questura di Avellino del 19 aprile 2007 di colpi d’arma da fuoco esplosi da ignoti verso escavato<br />
&#8211; con nota prot. 2651/09/Sq.Mob.T.O. del 16 marzo 2009 della Questura di Napoli – Squadra Mobile si afferma sul conto di Fontana Nicola che «il predetto, amministratore unico della ATI Fontana costruzioni, risulta controllato con vari personaggi ritenuti<br />
3. – Gli elementi da cui sarebbe desumibile la contiguità dell’impresa con la criminalità organizzata sono, dunque, identificati innanzitutto nei collegamenti di Fontana Luigi, padre dell’attuale amministratore della società, e di Fontana Nicola, amministratore della società, nonché nella richiesta di rinvio a giudizio per il reato di riciclaggio, con aggravante specifica, a carico di un sindaco effettivo della società.<br />	<br />
Infatti, gli ulteriori riferimenti alle operazioni di acquisto di azienda ed aumento di capitale, che non sarebbero state sostenibili con mezzi propri, acquistano valenza indiziaria di un possibile riciclaggio di denaro di provenienza illecita in virtù proprio dei predetti elementi rivelatori di una contiguità dei summenzionati soggetti con la criminalità organizzata, oltre che del richiamo a fonti confidenziali sul rapporto tra la società ed il suo amministratore con una nota consorteria criminale.<br />	<br />
Tanto premesso, su questi elementi deve osservarsi quanto segue.<br />	<br />
Sul conto di Fontana Luigi viene riferito unicamente che egli è consigliere di amministrazione della Co.GE.IM.TEC, di cui sarebbe consigliere anche il cognato di un membro del clan Zagaria.<br />	<br />
La circostanza non appare significativa.<br />	<br />
Per costante e condivisibile orientamento sulla significatività dei rapporti di mera parentela, infatti, il solo rapporto di affinità che leghi un soggetto ad un esponente della criminalità organizzata, se non rafforzato da altre circostanze, non costituisce indizio sufficiente di contiguità mafiosa: tanto meno, allora, esso può assumere tale valore per un terzo estraneo, che si trovi a partecipare, col primo, in un organo collegiale di una società.<br />	<br />
Sul conto di Fontana Nicola sono state addotte quali circostanze significative (oltre a quanto riferito dalle predette fonti riservate) l’essere socio consigliere di una società (AZ Leasing s.p.a.) di cui un altro socio consigliere presenterebbe elementi di pregiudizio, nonché l’essere stato controllato con vari personaggi ritenuti vicini al gruppo criminoso del latitante Zagaria Michele.<br />	<br />
Con riferimento alla partecipazione del Fontana quale socio consigliere della AZ Leasing, come si è già visto, nella summenzionata nota del Comando provinciale Carabinieri di Napoli del 19 dicembre 2008 viene riferito che socio consigliere della AZ Leasing (partecipata dalla Fontana Costruzioni) è tale Ferriero Lorenzo, controllato con Laudante Giuseppe, più volte denunciato per vari reati, ed in proposito nel verbale del GIA si afferma: «si rammenta che Ferriero Lorenzo lo ritroviamo nella CO.GE.FER. mentre Laudante Giuseppe nella Energia Pulita Pietramelara sul conto delle quali è stato emesso un provvedimento interdittivo antimafia».<br />	<br />
La compartecipazione societaria col Ferriero Lorenzo, in virtù degli elementi di pregiudizio che presenterebbe quest’ultimo (il coinvolgimento nella vicenda CO.GE.FER.; la sua frequentazione con un soggetto controindicato), darebbero, dunque, conto del possibile legame di Fontana Nicola con la criminalità organizzata.<br />	<br />
Senonché, la ricorrente obietta che l’amministrazione ha omesso di precisare che il provvedimento interdittivo antimafia a carico della CO.GE.FER. è stato annullato da questa Sezione con sentenza n. 9369 del 3 novembre 2006: circostanza questa di decisivo rilievo ai fini del giudizio di logicità delle conclusioni raggiunte dalla amministrazione, che avrebbe dovuto considerare tale circostanza e, qualora mai nelle more fosse stato emanato un nuovo provvedimento antimafia in base a nuovi elementi di fatto, avrebbe dovuto darne esplicito conto; in tal modo, infatti, residua a carico del Ferriero, quale elemento di possibile pregiudizio, soltanto la circostanza dell’essere stato controllato con un soggetto denunciato (non è noto se, successivamente, rinviato a giudizio o condannato) per reati non specifici, il che appare evidentemente insufficiente per avvalorare un giudizio di contiguità mafiosa a carico del Fontana Nicola, per di più per il tramite del Ferriero (non essendo dedotto alcun rapporto o frequentazione tra il Fontana ed il Laudante).<br />	<br />
Quanto al fatto che il Ferrara Nicola sarebbe stato controllato con vari personaggi ritenuti vicini al gruppo criminoso del latitante Zagaria Michele, l’affermazione, contenuta originariamente nella citata nota del 16 marzo 2009 della Questura di Napoli – Squadra Mobile e quindi ripresa nella nota del 25 aprile 2009 della Divisione Polizia Anticrimine &#038; Sezione Settore Informazioni Antimafia della stessa Questura, è formulata in termini generici che non consentono di apprezzarne il contenuto, poiché non indica il nominativo dei soggetti controindicati con i quali il Ferrara sarebbe stato controllato, non chiarisce in base a quali elementi sia stato possibile “ritenerli vicini” al predetto gruppo criminoso (se, cioè, essi annoverino condanne penali, rinvii a giudizio o precedenti di altro genere, ovvero la “notizia” provenga da fonti riservate), non precisa il tempo, il luogo o le circostanze del controllo (da cui dipende l’attualità dell’avvenimento e la possibilità di discorrere di vere e proprie frequentazioni o di semplici ed occasionali episodi).<br />	<br />
Si tratta, perciò, di affermazioni incapaci di offrire, nella loro indeterminatezza, elementi di giudizio ancorché indiziari, tanto è vero che le addotte circostanze non risulta affatto richiamate tra quelle assunte a supporto delle conclusioni raggiunte dal G.I.A. della riunione del 3 luglio 2009.<br />	<br />
Permane, infine, la vicenda della richiesta di rinvio a giudizio di un sindaco effettivo della società per riciclaggio con l’aggravante di cui all’art. 7 d.l. 152/91 conv. in l. 203/91.<br />	<br />
La ricorrente contesta la decisività della circostanza, sostenendo che la nomina a sindaco effettivo era avvenuta il 16 gennaio 2007 in occasione della trasformazione in società per azioni, quando gli amministratori della società non sarebbero stati a conoscenza della predetta circostanza, e che, appresa la notizia nel corso del presente giudizio, erano stati chiesti chiarimenti all’interessato, che, dichiarandosi del tutto estraneo ai fatti contestati, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico nella assemblea dei soci del 12 settembre 2009.<br />	<br />
In effetti, gli organi investigativi non hanno chiarito per quale ragione il procedimento penale per riciclaggio aggravato a carico di un sindaco della società, cioè di un membro dell’organo collegiale di controllo e non dell’organo amministrativo dell’impresa, come tale estraneo alla gestione sociale e privo di poteri di rappresentanza, potesse condurre senz’altro ad un giudizio di permeabilità della azione e degli interessi imprenditoriali all’influenza della criminalità organizzata (ad esempio, nel caso in cui il pregiudizio a carico del sindaco fosse stato noto e nondimeno tollerato, o quello in cui il sindaco svolgesse, al di là della carica rivestita, un ruolo attivo nella gestione della società ecc.), con motivazione che sarebbe dovuta essere, dunque, ben più stringente, anche alla luce del fatto che, per l’inadeguatezza degli altri elementi innanzi esaminati, la circostanza in esame finirebbe per essere l’unica a sorreggere, sia pur su un piano puramente indiziario, la grave conclusione secondo cui le provviste adoperate dai soci e dalla società per le cennate operazioni di aumento di capitale e di acquisto di azienda sarebbero frutto di riciclaggio.<br />	<br />
Da qui la fondatezza delle censure proposte.<br />	<br />
4. – Per altro verso, la società ricorrente contesta la fondatezza del “teorema accusatorio” (come definito nel primo ricorso per motivi aggiunti) secondo cui essa fungerebbe da prestanome del clan dei casalesi per il riciclaggio di proventi illeciti, opponendo sul piano fattuale una ricostruzione delle vicende legate all’acquisto dell’azienda del Fontana Luigi e all’aumento di capitale sociale intesa a dimostrare la piena sostenibilità finanziaria delle stesse e, dunque, l’arbitrarietà delle conclusioni raggiunte dalla amministrazione.<br />	<br />
5. – Infondata al riguardo è l’eccezione preliminare del Comune di Casapesenna, secondo cui per contestare nel merito le circostanze riferite dalla Prefettura la ricorrente avrebbe dovuto proporre querela di falso: nessuno degli atti in contestazione, infatti, consiste nell’attestazione da parte di un pubblico ufficiale di fatti e circostanze avvenuti in sua presenza, sì da essere assistito da pubblica fede.<br />	<br />
6. – Come si è detto, l’Autorità di pubblica sicurezza ha sostenuto che nel 1998 Fontana Nicola e De Rosa Maria avrebbero acquistato l’impresa individuale del Fontana Luigi (padre del primo e marito della seconda) per un valore di £. 200 milioni «pur disponendo di un capitale irrisorio» e che nel gennaio 2007 alla trasformazione della società Fontana Costruzioni da s.r.l. a società per azioni si sarebbe accompagnato un aumento di capitale (da € 10.400,00 a € 1.000.000,00) «enormemente sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dall’azienda e dai soci» (nota Questura di Napoli n. Cat. A/4- Gabinetto &#8211; OP del 25 ottobre 2007).<br />	<br />
Le due circostanze &#8211; unitamente al fatto che «quale apparente giustificazione dell’arricchimento improvviso, gli interessati sembra abbiano diffuso la notizia di una vincita al lotto» &#8211; avvalorerebbe l’affermazione, non altrimenti supportata (se non da un generico richiamo a non meglio specificate «informazioni acquisite dagli organi investigativi»), che la Fontana Costruzioni «fungerebbe da prestanome per il riciclaggio dei proventi illeciti» (cfr. nota della Questura di Napoli ult. cit.).<br />	<br />
In merito alla prima vicenda, obietta la società ricorrente che l’importo della cessione della ditta individuale Fontana Luigi alla società Fontana Costruzioni s.r.l. &#8211; che all’epoca, contrariamente a quanto riferito dalla Questura, sarebbe stata ancora di proprietà dello stesso Fontana Luigi e di sua moglie &#8211; sarebbe stato in realtà corrisposto attraverso rate mensili di £. 30 milioni ed un versamento finale di £. 18.940.000, pagati non già con mezzi propri dei soci, ma attraverso flussi di cassa provenienti dall’attività di gestione della società medesima, il cui volume di affari sarebbe negli anni cresciuto da una somma corrispondente a € 253.457,18 per l’anno 1997 (primo anno di attività) agli € 11.633.300,00 dell’anno 2008, per un volume di affari complessivo, dal 1997 al 2008, di € 48.322.997,43, ed un incremento del patrimonio netto, a fine esercizio 2008, di € 2.982.111,00.<br />	<br />
In merito alla seconda vicenda, la ricorrente sostiene che l’aumento del capitale sociale ad un milione di euro deriverebbe dall’imputazione definitiva a capitale di mezzi propri versati dai soci a titolo di finanziamento in conto futuro aumento di capitale, richiesto dal Ministero delle Attività produttive nel decreto di concessione di misure agevolative n. 928692 del 9 aprile 2002 ex l. 488/92, versamenti che sarebbero iniziati nell’anno 2004 e terminati nell’anno 2006 per un totale di € 852.171,61.<br />	<br />
6.1 – Sulla prima questione, dagli atti di causa emerge quanto segue.<br />	<br />
L’azienda della ditta individuale Fontana Luigi (P.Iva 00346400617) è stata acquistata direttamente dalla società Fontana Costruzioni (all’epoca, società a responsabilità limitata), con scrittura privata autenticata del 24 luglio 1998, per un corrispettivo convenuto in lire 198.940.000.<br />	<br />
Nel contratto (art. 7) i contraenti davano atto che una parte del corrispettivo (£. 30.000.000) era già stata versata e che, per la restante porzione, il prezzo di cessione sarebbe stato corrisposto mercé il pagamento di cinque rate dell’importo di £ 30.000.000 ciascuna (con scadenza 30 agosto 1998; 30 settembre 1998; 30 ottobre 1998; 30 novembre 1998; 30 dicembre 1998) e quindi di un saldo finale di £. 18.940.000 da effettuarsi entro il 30 gennaio 1999.<br />	<br />
Al fine di dimostrare la propria capacità economica all’epoca dei fatti, la società ricorrente ha prodotto in giudizio copia dei bilanci di esercizio e dei contratti di appalto stipulati in quel periodo.<br />	<br />
Nello stato patrimoniale del bilancio d’esercizio 1997 della Fontana Costruzioni risultano indicate, per ciò che qui interessa, disponibilità liquide per lire 35.377.665 ed immobilizzazioni materiali per £. 1.552.500, mentre nel conto economico è indicato un fatturato di esercizio di £. 490.761.533. Nello stato patrimoniale del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 1998 (anno di acquisto dell’azienda di Fontana Luigi) il totale delle immobilizzazioni sale a £. 168.513.564 ed alla voce “altri debiti” appare un importo di £. 18.940.000 (di ammontare corrispondente al saldo finale dell’acquisto dell’azienda che doveva essere versato entro il 30 gennaio 1999), mentre nel conto economico il totale dei ricavi, vendite e prestazioni raggiunge la somma di £. 605.474.228.<br />	<br />
Per ciò che concerne i contratti di appalto, al fine di avvalorare i dati esposti nelle predette scritture contabili sono stati depositati un contratto per la realizzazione di un opificio industriale destinato alla produzione di prodotti lattiero-caseari stipulato nel 1997, per un importo di £. 1.096.508.761, e quattro contratti di appalto di lavori, stipulati nel 1998 con altrettante amministrazioni (Comune di Aversa; Corpo Forestale dello Stato; Casa Circondariale di S. Maria Capua Vetere; Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania), per un importo complessivo di oltre cinque miliardi di lire.<br />	<br />
Nella predetta nota informativa, tuttavia, l’Autorità di pubblica sicurezza non ha dato conto della convenuta modalità rateale di pagamento del prezzo della cessione d’azienda, risultante ex tabulas dal contratto di cessione, la quale avrebbe invece richiesto un approfondimento della possibilità che al versamento del prezzo la società avesse effettivamente provveduto attraverso l’impiego dei flussi di cassa provenienti dalla sua (incrementata) attività di impresa; né la predetta Autorità appare aver svolto alcuna verifica sull’effettiva capacità economica della società, limitandosi laconicamente ad asserire che Fontana Nicola e De Rosa Maria (rectius: la società di cui l’uno era l’amministratore e l’altra socia, essendo la cessione dell’azienda avvenuta in favore della Fontana Costruzioni s.r.l.) avrebbero avuto a disposizione per l’acquisto nient’altro che «un capitale irrisorio».<br />	<br />
Se l’amministrazione avesse inteso con ciò sostenere, seppur atecnicamente, che la società Fontana Costruzioni non avrebbe posseduto la necessaria capacità economica e patrimoniale per far fronte alle obbligazioni assunte con l’atto di acquisto, si sarebbe dunque in presenza di un’affermazione che difetta, alla luce di quanto ora detto, di un’adeguata istruttoria e di una sufficiente motivazione. Viceversa, ove essa avesse inteso usare il termine “capitale” in senso tecnico per riferirsi al fatto che il capitale sociale della Fontana Costruzioni era all’epoca di soli venti milioni di lire, onde inferirne l’indisponibilità di mezzi finanziari sufficienti al pagamento del prezzo, allora sarebbe incorsa in un evidente errore prospettico, in quanto il capitale sociale è una mera posta contabile, di ammontare pari ai conferimenti dei soci.<br />	<br />
In entrambi i casi, le conclusioni raggiunte dall’amministrazione risultano inadeguatamente sorrette dagli elementi addotti.<br />	<br />
6.2 – Sulla seconda questione, relativa all’aumento di capitale ad un milione di euro, a comprova della tesi difensiva secondo cui in realtà l’aumento sarebbe stato liberato (seppur non integralmente) mediante imputazione definitiva a capitale di mezzi propri versati dai soci in conto futuro aumento di capitale dal 2004 al 2006, la società ricorrente ha depositato copia del verbale di assemblea del 16 gennaio 2007 della Fontana Costruzioni, redatto in forma pubblica per notar Antonio Decimo di S. Maria Capua Vetere, rep. 58424 racc. 6067.<br />	<br />
Il predetto verbale riporta che, deliberato dall’assemblea l’aumento a pagamento del capitale sociale da € 10.400,00 ad € 1.000.000,00 da offrirsi in sottoscrizione ai soci in proporzione al capitale da ciascuno posseduto, il presidente dell’assemblea «dà atto che il socio signora Fontana Elvira rinunzia parzialmente al diritto di opzione per la sottoscrizione del capitale di aumento e che lo stesso viene, pertanto, interamente sottoscritto dai soci come segue: &#8211; per Euro 44.800,00, dalla signora Fontana Elvira; &#8211; per Euro 944.800,00, dal signor Fontana Nicola; fa constare ancora che lo stesso è contestualmente liberato, in misura superiore al 25% delle quote come sopra sottoscritte, mediante integrale imputazione a capitale dei “versamenti in conto futuro aumento capitale”, effettuati dai soci in proporzione alle quote di sottoscrizione del presente aumento di capitale, versamenti ammontanti a complessivi Euro 852.171,61 (ottocentocinquantaduemilacentosettantuno virgola sessantuno)».<br />	<br />
Quanto alla differenza tra l’importo di capitale complessivamente sottoscritto dai due soci (€ 989.600,00, pari alla differenza tra il nuovo capitale sociale e quello precedente) e l’importo liberato mediante l’imputazione a capitale di pregressi versamenti (€ 852.171,61), sostiene la società ricorrente che essa sarebbe stata successivamente versata dallo stesso Fontana Nicola grazie alla disponibilità di un credito cedutogli dal padre Luigi nei confronti del Comune di Casoria (di importo pari a € 397.465,83), depositando a suo comprova copia del rogito del 27 giugno 2006 di cessione del predetto credito tra le parti.<br />	<br />
Tanto premesso, l’affermazione dell’amministrazione, secondo cui l’aumento del capitale sociale «appare enormemente sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dall’azienda e dai soci», in tal senso sottolineando che il socio Fontana Elvira sarebbe stata «priva di redditi e pregresse esperienze professionali» (nota Questura di Napoli del 25 ottobre 2007 cit.), appare affetta dai denunziati vizi istruttori.<br />	<br />
Dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta in esecuzione dell’ordinanza n. 2360 del 21 ottobre 2009, con la quale, rilevata l’incompletezza degli atti istruttori spontaneamente prodotti in giudizio, è stato espressamente disposto il deposito di tutti gli atti e documenti posti a base dell’informativa prefettizia, non emerge, infatti, nessun atto da cui risulti che l’amministrazione abbia preso in considerazione e valutato le concrete modalità con cui l’aumento di capitale era stato deliberato, sottoscritto e liberato: né per quanto riguarda il fatto che Fontana Elvira risulta ex tabulas averlo sottoscritto per soli € 44.800,00 (fermo restando che la sottoscrizione di capitale importa semplicemente l’assunzione di un’obbligazione che non richiede, di regola, di essere immediatamente adempiuta), né tanto meno per quanto riguarda la menzionata circostanza che l’aumento di capitale risulta essere stato liberato quasi integralmente mediante imputazione di fondi già versati nel corso degli anni.<br />	<br />
Le articolate doglianze di parte ricorrente non sono state efficacemente contrastate neppure sul mero piano verbale, poiché l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, a fronte delle predette censure, si è limitato a ribadire quanto già detto nella informativa della Questura e nel verbale del G.I.A. (cfr. nota prot. 1242/12B.16/ANT/Area I del 3 settembre 2009, depositata dall’Avvocatura dello Stato il successivo 8 settembre).<br />	<br />
L’omessa rilevazione delle effettive modalità di aumento del capitale (pur risultanti dal verbale di assemblea), che invece avrebbe dovuto precedere ed indirizzare l’attività di indagine patrimoniale, e l’assenza di qualsiasi indicazione quantitativa e cronologica sulla consistenza dei flussi reddituali dei soci (l’amministrazione non ha precisato o documentato nulla, neppure in sede giudiziale), che rende nuda affermazione quella della sproporzione dell’aumento di capitale rispetto ai loro redditi, costituiscono anch’essi – al pari di quanto visto per la vicenda dell’acquisto di azienda &#8211; elementi sintomatici di eccesso di potere.<br />	<br />
L’amministrazione avrebbe dovuto, innanzitutto, verificare la forma deliberata di aumento di capitale, controllare la disponibilità di riserve e la loro provenienza (nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004 la voce del passivo patrimoniale “altre riserve” risulta pari a € 141.505,00; in quello al 31 dicembre 2005 la medesima voce sale a € 719.853,00, pari ad un incremento di € 632.957,00, come riportato nella nota integrativa; in quello al 31 dicembre 2006 la voce “altre riserve” aumenta a € 919.809,00, somma che nella nota integrativa è imputata alla voce “riserve statutarie”; non sono prodotte in giudizio le deliberazioni dell’organo amministrativo cui l’art. 8 dello statuto sociale della Fontana Costruzioni s.r.l., allegato all’atto costitutivo del 19 dicembre 1996, subordinava il versamento alla società di somme in conto capitale). Quindi, avrebbe dovuto controllare se, in relazione all’ammontare ed al periodo dei versamenti, questi fossero sostenibili o meno in base alla condizione economica e patrimoniale di chi li aveva effettuati.<br />	<br />
In ogni caso, resta escluso ogni automatismo valutativo, nel senso che, anche se fosse accertata, all’esito di una compiuta istruttoria, una notevole sproporzione tra le disponibilità economiche del Fontana Nicola ed il capitale da lui sottoscritto (ovvero, il che fa lo stesso, i pregressi versamenti in conto capitale) ciò non consentirebbe di concludere senz’altro che il denaro impiegato provenga in realtà dalla criminalità organizzata (e non invece, per fare un esempio astratto, dall’appropriazione di beni sociali o da evasione fiscale), con un passaggio logico che richiede, invece, la raccolta di indizi di contiguità e cointeressenze del socio in questione con la criminalità organizzata, i quali, nel caso in esame, non si sono rivelati, come si è detto, sufficienti.<br />	<br />
Né basta, a tale riguardo, il richiamo a fonti confidenziali (le non meglio specificate «informazioni acquisite dagli organi investigativi» secondo cui la Fontana Costruzioni «fungerebbe da prestanome per il riciclaggio dei proventi illeciti»: nota della Questura di Napoli del 25 ottobre 2007 cit.), che, pur utile ad orientare le indagini, non può costituire un mezzo di prova utilizzabile nel procedimento amministrativo o in sede giurisdizionale.<br />	<br />
7. – Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento, per l’effetto, del provvedimento interdittivo prefettizio e della conseguente determinazione del Comune di Casapesenna, affetta da invalidità derivata.<br />	<br />
Restano salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Autorità amministrativa riterrà di adottare all’esito di una rinnovata istruttoria, emendata dai vizi istruttori e motivazionali summenzionati.<br />	<br />
Attesa la complessità delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando il rimborso del contributo unificato, come per legge.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe (n. 4581/09) e, per l’effetto, annulla il provvedimento informativo antimafia (nota prot. n. 1242/12.B.16/ANT/AREA 1^ del 10 luglio 2009 del Prefetto della Provincia di Caserta) e la conseguente determinazione del Comune di Casapesenna (nota prot. n. 3786 del 30 luglio 2009) impugnati col ricorso. &#8212;-<br />	<br />
Spese compensate. &#8212;-<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 16 e 22 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />	<br />
Francesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/01/2010<br />	<br />
<b><br />	<br />
</b> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-1-2010-n-519/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2010 n.519</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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