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	<title>28/1/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/1/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.625</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-28-1-2008-n-625/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-28-1-2008-n-625/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.625</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. Restaino Condominio di Via A. Bruschi n. 9/13 di Cerveteri (Avv. A. Giordano) c/ Comune di Cerveteri (Avv. M. Paggi), D. Albano (Avv. M. Damiani) sulla legittimità del diniego di accesso alle riproduzioni fotografiche formate dalla polizia municipale nel corso di sopralluoghi su opere abusive Diritto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-28-1-2008-n-625/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.625</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-28-1-2008-n-625/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.625</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro,  Est. Restaino<br /> Condominio di Via A. Bruschi n. 9/13 di Cerveteri (Avv. A. Giordano) c/<br /> Comune di Cerveteri (Avv. M. Paggi), D. Albano (Avv. M. Damiani)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del diniego di accesso alle riproduzioni fotografiche formate dalla polizia municipale nel corso di sopralluoghi su opere abusive</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Diritto di accesso – Fotografie – Esclusione – Ragione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittimo il diniego opposto dall’autorità amministrativa ad una richiesta di accesso alle fotografie scattate dalla polizia municipale nel corso di un sopralluogo su opere abusive. Ed invero, ai sensi dell’art. 22, lett. d), L. 241/90 e s.m.i., per documento amministrativo accessibile deve intendersi  ogni rappresentazione (grafica, foto cinematografica, elettromagnetica, etc..) del contenuto di atti, compresi gli atti interni, con la conseguenza che qualunque altra riproduzione di mere operazioni compiute da agenti il cui contenuto non sia stato però trasfuso o consegnato in un atto o quanto meno non sia dallo stesso atto specificamente richiamato, non può divenire di per sé oggetto di un diritto dell’interessato ad accedervi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
<i>(Sezione Seconda Bis)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
composta dai signori magistrati:</p>
<p>Consigliere 		Francesco	CORSARO		Presidente<br />	<br />
Consigliere		Paolo		RESTAINO		Relatore<br />	<br />
Consigliere		Solveig	COGLIANI		Correlatore;</p>
<p> ha emesso la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 4365 del 2007  proposto dal <br />
<b>Condominio di Via A. Bruschi n. 9/13 di Cerveteri</b> in persona del suo Amministratore p.t. Sig. Piero Magarini, rappresentato e difeso dall’avv.to Alessandro Giordano con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, Viale G. Mazzini n. 113;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Cerveteri</b> in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall’avv. Mario Paggi con domicilio legale presso la Segreteria di questo Tribunale (Sez. II bis);</p>
<p><b>e nei confronti<br />
</b>del Sig. <b>Albano Diego</b> rapp.to e difeso dall’avv. Michele Damiani con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, Via Mordini, 14;</p>
<p><b>per ottenere<br />
</b>l’accesso agli atti e documenti relativi a sopralluoghi della Polizia Municipale effettuati su opere e installazioni abusive realizzate dal sig. Diego Albano in area confinante con la proprietà del Condominio ricorrente;<br />
nonché, ai sensi dell’art. 21 bis l. n. 1034/1971;</p>
<p><b>avverso<br />
</b>il silenzio del Comune di Cerveteri su istanze-diffida del Condominio ricorrente relative alle opere abusive eseguite dallo stesso Sig. Albano sull’area di sua proprietà;</p>
<p>        Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
        Viste le costituzioni in giudizio del Comune di Cerveteri e del sig. Diego Albano e le memorie dagli stessi prodotte a sostegno delle proprie difese;<br />
        Visti gli atti tutti della causa;<br />
        Udito, alla Camera di Consiglio del 5 luglio 2007 il relatore Consigliere Paolo Restaino relatore della causa, i procuratori delle parti come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto i considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è stato proposto ai sensi degli artt. 25 L. n. 241/90 e 21 bis L. N. 1034/71 dal Condominio di Via A. Bruschi n. 9/13  di Cerveteri dopo che era stato accertato nel mese di novembre dell’anno 2003, l’inizio di una attività edificatoria, proseguita anche nel corso dell’anno 2004, in uno stabile confinante di proprietà del sig. Diego Albano.<br />
Rappresenta il ricorrente Condominio che in relazione ai lavori effettuati dal sunnominato Albano consistenti nell’innalzamento del muro di confine di esclusiva proprietà dello stesso Condominio, con l’installazione di pali metallici e rete impeditivi di ogni visibilità, otteneva l’intervento della Polizia Municipale che in data 30/12/2003 redigeva verbale con fotografie dello stato del luogo.<br />
Evidenzia che nel silenzio dell’Amministrazione Comunale dopo tale accesso dei Vigili Urbani inoltrava varie domande di accesso documentale in esito alle quali il Comune, con riferimento alla ultima domanda del 23/6/2004, consentiva la esibizione dei soli documenti inerenti la pratica edilizia del sig. Albano e rilasciava nel mese di luglio 2004 alcuni documenti compresi quelli riferiti alla pratica di condono edilizio ed alla D.I.A. relativa alla sopraelevazione di recinzione esistente ma non esibiva, in ostensione, le fotografie ed il verbale del 30.12.2003 della Polizia Municipale.<br />
Rappresenta inoltre che, essendo l’attività edificatoria di sopraelevazione della recinzione proseguita nonostante la sospensione disposta in data 11.05.2004 e che parte della quale sopraelevazione è stata successivamente utilizzata come parete di appoggio per l’ampliamento di manufatti insistenti nel terreno del sig. Albano veniva dallo stesso Condominio inoltrava una terza istanza di accesso-diffida ricevuta in data 28.02.2005 dal Comune di Cerveteri e dal Comando di Polizia Municipale, rimasta senza esito, e che da ultimo, dopo aver ottenuto una immagine satellitare del territorio comunale di Cerveteri (rilevata da satellite “QuickBird”) alla data del 12 luglio 2003, e accertato che alla data del 12/7/03 (successiva a quella utile per ottenere il condono –31/3/03) la superficie e la volumetria presenti sul terreno di proprietà del sig. Albano erano di misura e consistenza notevolmente inferiori a quanto attualmente rilevabile, inoltrava ulteriore istanza di accesso-diffida ricevuta dal Comune in data 10-11.04.06 con cui chiedeva:<br />
1)	la esibizione delle fotografie scattate dal Comando di Polizia Municipale in sede di sopralluogo avvenuto tra il 30.12.2003 ed il 21.02.2004 nonché notizie sugli accertamenti effettuati ed i provvedimenti adottati, (con richiesta di accesso agli stessi) successivamente alle istanze diffide intimate negli anni 2004 e 2005.<br />	<br />
2)	La effettuazione da parte del Comune di apposito controllo sulla regolarità della domanda di Condono Edilizio ex L. 326/03 depositata dal sig. Diego Albano in data 25.03.2004, prot. VII-S 9772, diretta a sanare il mutamento di destinazione d’uso di una superficie di mq. 67,00, e l’avviamento del procedimento amministrativo, da parte dello stesso Comune, nei confronti del richiedente la sanatoria.<br />	<br />
Riferisce che, in ordine a tale ultima istanza il Comune di Cerveteri rappresentava, con racc. a.r. del 12.05.06 prot. 19102, che il procedimento di valutazione della istanza di condono del sig. Albano era in corso di inizio essendo stato affidato ad un tecnico l’incarico di predisporre una dettagliata relazione, ma anche dopo tale comunicazione non è stata offerta alcuna ulteriore notizia per cui con racc. a.r. del 23.01.07, e quindi, con istanza di accesso-diffida ricevuta dal Comune in data 19.02.07 richiedeva nuovamente <br />
copia delle fotografie scattate dal Comando di Polizia Municipale in sede di sopralluogo tra il 30.12.2003 ed il 21.02.2004 e notizie sugli accertamenti svolti a seguito di un ultimo accesso effettuato in data 06.02.07 dalla Polizia Municipale.<br />
Rappresenta che con la stessa ultima istanza di accesso-diffida, il Comune è stato ancora invitato a concludere gli opportuni controlli sulla istanza del Sig. Albano di condono edilizio ex l. 326/03 e a iniziare nei confronti dello stesso il procedimento amministrativo.<br />
Evidenzia che in esito a ultimo istanza di accesso e diffida il Comune si è limitato soltanto a rilasciare copia dei documenti progettuali “ante e post operam” depositati dal sig. Albano nella pratica del condono edilizio in data 10.08.04, senza autorizzare l’accesso alla ulteriore documentazione richiesta.<br />
Rileva che dalla documentazione acquisita ha avuto conferma che il Condono era stato richiesto in relazione ad opere inesistenti alla data del 31.03.2003 in quanto realizzate per una piccola parte nel mese di novembre 2003 e per maggior parte nei mesi di gennaio-febbraio 2007.<br />
Tanto rappresentato, il ricorrente Condominio, il quale manifesta il suo attuale interesse alla definizione del procedimento di valutazione della istanza di condono edilizio del 25.03.2004, prot. VII-S 9772 presentata dal sig. Albano, ritiene illegittimo il diniego del Comune sulla domanda di accesso consistente in un silenzio diniego per quanto riguarda quelle articolate nella istanza diffida ricevuta dal Comune di Cerveteri in data 19.02.07, e in un silenzio inadempimento per quanto riguarda la diffida ad avviare il procedimento di definizione della istanza di condono edilizio presentata dal sig. Albano.<br />
Vengono dedotti in particolare i seguenti motivi:<br />
1)	Eccesso di potere e violazione di legge, per illegittimo ed ingiustificato diniego tacito dell’accesso in assenza dei presupposti ex art. 24 L. 241/90, per omessa motivazione, per violazione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa, per violazione del principio di collaborazione tra la p.a. ed amministrati, per violazione degli art 5 e 6 DPR 184/06.<br />	<br />
Ribadisce il proprio diritto ad ottenere l’accesso ai verbali (e fotografie) della Pol. Municipale e a tutta la documentazione, formatasi in seguito alle numerose segnalazioni ed esposti inoltrati dal Condominio in un periodo di circa 4 anni.<br />
II) Per quanto concerne la mancata definizione del procedimento amministrativo inerente la verifica della Istanza di Condono edilizio presentata ex L. 326/03:<br />
Eccesso di potere e violazione di legge, in particolare per omessa definizione del procedimento nel termini di legge, violazione delle regole del giusto procedimento ex L. 241/90, violazione del principio di collaborazione tra p.a. ed amministrati.<br />
Richiama il ricorrente Condominio la inosservanza del termine di 180 giorni dalla ricezione della istanza di avvio del procedimento amministrativo di cui alla istanza diffida del 10-11.04.06, da parte del Comune che si è limitato solo a rendere noto l’inizio delle verifiche affidate a tecnico incaricato.<br />
Rileva che il Comune non può rilasciare al sig. Albano una concessione edilizia in sanatoria senza aver in via preliminare definito il procedimento aperto su istanza del Condominio per l’accertamento della regolarità formale e sostanziale della istanza di condono alla luce delle indicazioni e delle prove fornite dallo stesso Condominio che ritiene inammissibile la domanda di condono presentata “ex” legge n. 326/2003.<br />
Conclude il ricorrente chiedendo che questo Tribunale ordini al Comune di Cerveteri resistente l’esibizione dei documenti richiesti con le domande di accesso ed inoltre, per quanto concerne la domanda “ex” art. 21 bis l. n. 1034/1971, ordini al Comune di provvedere in ordine al procedimento conseguente alla presentazione della Istanza-diffida notificata allo stesso Comune in data 10-11.04.06, nel termine di trenta giorni.<br />
Il contraddittorio è stato istituito nei confronti:<br />
1)	del Comune di Cerveteri che, costituitosi in giudizio, sostiene la infondatezza del ricorso di cui chiede il rigetto;<br />	<br />
2)	del sig. Diego Albano che, costituitosi anch’esso in giudizio, chiede la reiezione del gravame.<br />	<br />
Alla udienza (camerale) del 5/7/07 il ricorso è passato in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso contiene due domande entrambe proposte dal Condominio di uno stabile sito nel Comune di Cerveteri alla Via Bruschi nn. 9/13.<br />
La prima consiste nella impugnativa “ex” art. 25 l. n. 241/1990 del silenzio dello stesso Comune su istanza di accesso che il medesimo Condominio aveva presentato per ottenere la esibizione di tutti gli atti e documenti (anche fotografici) formati in occasione (e successivamente) di sopralluoghi della Polizia Municipale su opere e installazioni abusive effettuate dal proprietario Sig. Diego Albano di area confinante con quella di proprietà del ricorrente Condominio.<br />
Tale domanda può essere definita congiuntamente a quella proposta ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034/1971 avverso il silenzio del Comune di Cerveteri che non ha adottato i provvedimenti richiesti con apposita domanda del Condominio di Via Bruschi in relazione agli abusi edilizi perpetrati dallo stesso Sig. Albano.<br />
Può trovare infatti applicazione il disposto di cui all’attuale art. 25 della legge n. 241/1990 (risultante dalla modifica introdotta dalla legge 11/2/2005 n. 15) in base al quale in pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6/12/1971 n. 1034 (e succ. modifiche) il ricorso presentato “ex” art. 25 l. n. 241/1990 per ottenere l’accesso a documentazione amministrativa può essere deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.<br />
Nel caso di specie il ricorso proposto per ottenere in ostensione i documenti richiesti dal Condominio ricorrente non appare al Collegio suscettibile di accoglimento.<br />
Risultano infatti, già offerti in visione, come lo stesso Condominio asserisce, tutti gli atti inerenti la pratica edilizia del Sig. Albano e cioè tutte le istanze in materia edilizia dallo stesso presentate, ivi compresa la domanda di condono edilizio che l’interessato aveva richiesto ai sensi della legge n. 326/03.<br />
La ulteriore documentazione di cui il Condominio pretende ancora la ostensione a totale soddisfacimento del preteso suo diritto all’accesso si concreta:<br />
a)	nella esibizione delle fotografie effettuate dalla Polizia Municipale nel corso del sopralluogo avvenuto tra il 30.12.03 ed il 21.2.04;<br />	<br />
b)	nella acquisizione (conoscitiva) degli esiti conseguenti agli accertamenti istruttori già effettuati dopo i sopralluoghi della stessa P. M. compreso quello ultimo del 6/2/2007, e nella esibizione di tutti gli atti (e documenti) dagli stessi accertamenti eventualmente derivati.<br />	<br />
Va precisato che la documentazione di cui si chiede la esibizione è da riferirsi alla ultima domanda di accesso, quella cioè che il Condominio di Via Bruschi ha presentato il 10/2/2007.<br />
Per le domande di accesso alla predetta anteriori, che siano riferibili a documentazione diversa da quella già offerta in ostensione al richiedente, deve infatti ritenersi già verificata la scadenza di tutti i termini previsti dalla legge per la impugnativa da proporre “ex” art. 25 l. n. 241/1990.<br />
Tanto ritenuto, rileva il Collegio, con riferimento alla summenzionata domanda del 10.2.2007, che non può riconoscersi il diritto di accesso per la esibizione delle fotografie eseguite nel corso dei sopraluoghi della Polizia Municipale.<br />
Ai sensi dell’attuale art. 22 della legge n. 241/1990 (come risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 15/2005) contenente “Definizione e principi in materia di accesso”, il diritto di accesso va riferito al diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di “documenti amministrativi”.<br />
E’ “documento amministrativo”, come specificato alla lett. d) stesso art. 22, ogni rappresentazione (grafica, fotocinematografica, elettromagnetica etc.) del contenuto di atti, compresi gli atti interni.<br />
Consegue che qualunque altra riproduzione di mere operazioni compiute da agenti il cui contenuto non sia stato però trasfuso o consegnato in un atto o quanto meno non sia dallo stesso atto specificamente richiamato, non può divenire di per sé oggetto di un diritto dell’interessato ad accedervi.<br />
Per tale ragione la richiesta di esibizione delle sole fotografie che costituisce oggetto della attuale domanda di accesso senza alcuna altra specificazione se non quella di un sopraluogo che i richiedenti asseriscono avvenuto tra il 30/12/03 ed il 21/2/2004, non trova possibilità di accoglimento.<br />
Quanto alle altre richieste di accesso specificamente indicate alla soprassegnata lettera b) anche tali richieste che si riferiscono ad atti di adozione solo eventuale in quanto ipotizzati come derivanti dagli esiti degli stessi sopralluoghi, non si rendono suscettibili di divenire oggetto del ricorso previsto dall’art. 25 l. n. 241/1990.<br />
Tale ricorso è infatti proponibile per ottenere la esibizione di atti già formati e realmente esistenti.<br />
Non è invece ammissibile l’esperimento di un “actio ad exibendum” per investire la P.A. della ricerca di atti indeterminati di incerta esistenza al fine di soddisfare una esigenza conoscitiva del richiedente sulla esistenza di provvedimento anche se, a giudizio dello stesso richiedente, l’Amministrazione aveva l’obbligo di emanare.<br />
Per la emanazione di provvedimenti di obbligatoria adozione da parte dell’Amministrazione l’interessato resta solo legittimato ad esercitare i rimedi appositamente offertigli dall’ordinamento, ove ne sussistano i presupposti.<br />
La seconda domanda, contenuta anch’essa nel ricorso di cui trattasi, è stata proposta dopo la realizzazione di una serie di opere abusive su un terreno di proprietà del Sig. Diego Albano concretatesi alcune in ampliamento di preesistenti manufatti, oltre in opere in sopraelevazione ad una recinzione.<br />
Dopo il rilascio da parte del Comune, in esaudimento della domanda di accesso, di copia di tutte le domande presentate dal sunnominato Albano aventi ad oggetto le opere realizzate sul terreno di sua proprietà, tra cui anche una domanda di condono edilizio diretta a sanare il mutamento di destinazione a uso residenziale di un immobile preesistente, il Condominio ricorrente rappresenta che:<br />
1)	per quanto concerne la D.I.A. (quella del 10/5/04 n. 14594 di prot.) diretta alla realizzazione di sopraelevazione ad una recinzione esistente, è risultato effettivamente emesso un provvedimento comunale (n. 14594 di prot. del 12/5/2004) che aveva sospeso i lavori per mancanza del N.O. per vincolo paesaggistico, lavori che erano invece proseguiti negli anni successivi;<br />	<br />
2)	per quanto concerne più specificamente, le opere della domanda di condono, riferisce lo stesso Condominio di aver accertato l’effettivo oggetto di tale domanda relativa ad un’area di mq. 67 di superficie, in ordine alla quale ha rilevato che gran parte delle opere realizzate sulla stessa superficie erano state invece eseguite in epoca successiva alla data (31/3/2003) utile per usufruire del Condono edilizio che il sig. Albano aveva chiesto ai sensi della legge n. 326/2003.<br />	<br />
Con la istanza notificata al Comune di Cerveteri in data 10-11/4/2006, cui si riferisce nelle conclusioni del presente ricorso, lo stesso aveva intimato la adozione di determinazione da parte delle competenti Autorità comunali sulla ammissibilità della suindicata domanda di condono diretta a sanare gli effettuati interventi edilizi che aveva segnalato come abusivi.<br />
Su tale istanza-diffida il Comune non ha invece emesso alcun provvedimento tanto nonostante sussistesse l’obbligo dello stesso Comune di provvedere.<br />
Va infatti riconosciuta al proprietario di immobile situato in area confinante con quella in cui sono state realizzate opere abusive da parte di altro soggetto, la facoltà di sollecitare gli interventi  delle competenti Autorità comunali riguardanti le abusive realizzazioni edilizie la cui illegale insistenza su aree del territorio comunale non è consentita dall’ordinamento che disciplina l’attività edilizia ed i procedimenti repressivi conseguenti ad doveroso esercizio dei poteri di vigilanza allo stesso Comune attribuiti.<br />
In ordine a tale domanda il Comune è obbligato ad adottare provvedimenti conclusivi che diano un esito alla richiesta del soggetto legittimato a proporla.<br />
Nel caso di specie tale obbligo di provvedere in ordine alla intimazione del Condominio interessato, come già cennato, sussisteva a carico del Comune di Cerveteri.<br />
Alla rimozione delle stesse opere abusive (cui era interessato l’istante Condominio) si opponeva una domanda di condono edilizio sicchè la istanza dallo stesso Condominio rivolta al Comune era diretta a sollecitare la emissione di definitive determinazioni (previa verifica della sua ammissibilità) sulla stessa domanda di condono, preliminare all’esercizio dei poteri repressivi.<br />
E’ nota infatti la preclusione per il Comune di adottare provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi prima che sia stata decisa la domanda diretta a sanare le opere abusive.<br />
Vanno pertanto, in accoglimento del ricorso solo in detta parte, adottate le statuizioni previste dall’art. 21 bis della legge n. 1034/1971 che disciplina il procedimento dei ricorsi proposti avverso il silenzio della P.A..<br />
All’uopo va assegnato al Comune di Cerveteri il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla comunicazione (o notifica se anteriormente effettuata dalla parte interessata) della presente sentenza perché dia un conclusivo esito alla istanza-diffida del Condominio ricorrente notificata allo stesso Comune in data 10-11/4/2006.<br />
In conclusione il ricorso va rigettato nella parte in cui la attuale domanda del Condominio ricorrente si rivolge all’accesso a riproduzioni fotografiche e ad altra documentazione, non ancora concesso dal Comune di Cerveteri. Va invece accolto, nei sensi di cui sopra, nella parte in cui la domanda dell’istante Condominio ha ad oggetto il silenzio dello stesso Comune sulla sua istanza parimenti sopra indicata.<br />
Quanto alle spese le stesse possono essere compensate tra le parti ravvisandosi la esistenza di ragioni giustificative.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, (Sez. II bis), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:<br />
1) Rigetta il gravame nella  parte in cui la domanda del ricorrente Condominio concerne l’accesso a riproduzioni fotografiche o altra documentazione richiesta al Comune di Cerveteri;<br />
2) Accoglie lo stesso ricorso nella parte in cui la domanda ha ad oggetto il silenzio sulla istanza-diffida del ricorrente Condominio notificata allo stesso Comune in data 10-11/4/2006 e, per gli effetti, dispone come in motivazione;<br />
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amm.va.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2007 con la partecipazione dei magistrati elencati in epigrafe.<br />
Francesco Corsaro                      &#8211; Presidente <br />
Paolo Restaino                         &#8211; Consigliere estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-28-1-2008-n-625/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.625</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.594</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-28-1-2008-n-594/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Giulia, Rel. Russo Martucci M. (Avv. V. Sorci) c. Ente Parco Monti Lucretini (n.c.) sulla legittimità del diniego di accesso opposto al richiedente che non abbia motivato la sua richiesta, ritenendo sufficiente il fatto che si trattasse di atti, in senso lato, provenienti dall&#8217;interessato stesso, in quanto membro dell&#8217;organizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-28-1-2008-n-594/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia, Rel. Russo<br /> Martucci M. (Avv. V. Sorci)	c.<br /> Ente Parco Monti Lucretini (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del diniego di accesso opposto al richiedente che non abbia motivato la sua richiesta, ritenendo sufficiente il fatto che si trattasse di atti, in senso lato, provenienti dall&#8217;interessato stesso, in quanto membro dell&#8217;organizzazione cui ha rivolto la richiesta di accesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Accesso ai documenti – Istanza – Motivazione – Carenza – Diniego &#8211; Legittimità – Appartenenza all’organizzazione – Non rileva &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il diniego di accesso agli atti opposto al richiedente che non abbia dato adeguatamente conto delle ragioni sottese alla sua richiesta, non essendo opponibile il fatto che si tratti di documenti provenienti da un’organizzazione di cui l’interessato faccia parte e dunque, in senso lato, di atti provenienti dall’interessato stesso. Infatti, ai sensi del DPR n. 184/06, se è vero che l’accertamento dell’interesse alla documentazione amministrativa va effettuato con riferimento alle finalità che il richiedente dichiara di perseguire e che non devono essere svolti al riguardo apprezzamenti circa la fondatezza o l’ammissibilità della domanda o della censura proposta, nondimeno deve sempre sussistere, un nesso logico – funzionale tra il fine dichiarato dal ricorrente e la documentazione richiesta, con la conseguenza che il titolare del preteso diritto deve esporre, non soltanto le ragioni per cui intende accedere alla documentazione, ma anche comprovare, ove necessario anche giudizialmente, la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato (nella fattispecie trattavasi di organizzazione sindacale).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma<br />
<i> sez. I ter<br />
</i>
 </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori magistrati:<br />
Patrizio Giulia 				Presidente<br />	<br />
Italo Volpe				Componente <br />	<br />
Maria Ada Russo 			Componente rel.<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso  n. 5430/2007   proposto da <br />
<b>MARTUCCI Maurizio</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio Sorci ed elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana, n. 66;  </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Ente parco dei Monti Lucretini</b>, non costituito; </p>
<p><b>per l’accesso ai documenti <br />
</b>richiesti con nota del 7.5.2007;  </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta, alla camera di consiglio del 22.11.2007 la relazione della dott.ssa Maria Ada Russo e uditi altresì gli Avvocati come da verbale di udienza; <br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorrente, Dirigente iscritto all’organizzazione sindacale SNAOPLI, aderente al CSA, espone nel ricorso che, in data 7 maggio 2007, ha inoltrato richiesta verbale in via informale, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 184 del 2006, di accesso a tre note mandate dal sindacato di appartenenza all’Amministrazione, al fine di «estrarre copia completa del protocollo di ricezione dell’ente»  e, dinanzi ad un immotivato diniego del responsabile, ha reiterato l’istanza in forma scritta ai sensi della legge n. 241 del 1990.<br />
Con nota del 17.5.2007 il responsabile del servizio amministrativo dell’Ente ha respinto quest’ultima istanza, in quanto carente della necessaria motivazione.<br />
Con il ricorso in epigrafe, l’interessato ha prospettato i seguenti vizi : <br />
Violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 6 del DPR 12 aprile 2006, n. 184 e art. 25 della legge n. 241 del 1990.<br />
Controparte non si è costituita. <br />
Con ord. n. 8702 del 6.9.2007 il Collegio ha chiesto chiarimenti a controparte, circa l’oggetto della richiesta di accesso; la resistente, se pure non costituita, ha adempiuto con deposito in data 9 novembre 2007. <br />
In particolare, nella relazione si precisa che :<br />
a)	l’istanza originaria del Martucci riguardava la possibilità di accesso informale a tre note del proprio sindacato di appartenenza, indirizzate alla Presidenza e alla Direzione dell’ente; <br />	<br />
b)	il responsabile amministrativo dell’ente, dopo aver consultato il Direttore sulla possibilità di aderire alla richiesta del Martucci, otteneva risposta negativa in quanto, nella richiesta informale, lo stesso non specificava le motivazioni dell’accesso; tale motivazione non compariva neanche nella successiva richiesta di accesso scritta.  <br />	<br />
Alla luce dei chiarimenti forniti e dalla attenta lettura di tutta la documentazione depositata e allegata all’impugnativa il Collegio ritiene che – effettivamente – il ricorrente non ha adeguatamente dato conto delle ragioni sottese alla sua richiesta di accesso. <br />
A norma dell&#8217;originario art. 22 della legge n. 241/90, il diritto di accesso ai documenti amministrativi «<i>è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti</i>».<br />
A seguito delle modifiche introdotte con l&#8217;art. 15 della L. 11 febbraio 2005, n. 15, la lettera b) del citato art. 22 definisce in maniera puntuale i soggetti «interessati» come «<i>tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso</i>».<br />
Anche il comma 2 dell’art. 5 del regolamento di cui al D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 stabilisce che «<i>il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l&#8217;individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l&#8217;interesse connesso all&#8217;oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato</i>».<br />
Dunque, anche nell&#8217;attuale disciplina legislativa e regolamentare in materia di accesso alla documentazione amministrativa (cfr., nuova formulazione dell&#8217;art. 22 citato e conseguente regolamento approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184) conserva piena applicazione l&#8217;assunto per cui, se è vero che l&#8217;accertamento dell&#8217;interesse all&#8217;accesso alla documentazione amministrativa va effettuato con riferimento alle finalità che il richiedente dichiara di perseguire e che non devono essere svolti al riguardo apprezzamenti circa la fondatezza o l&#8217;ammissibilità della domanda o della censura che sia stata proposta, nondimeno deve sempre sussistere un nesso logico-funzionale tra il fine dichiarato dal ricorrente medesimo e la documentazione da lui richiesta, con la conseguenza che il titolare del preteso diritto di accesso deve esporre non soltanto le ragioni per cui intende accedere alla documentazione anzidetta ma comprovare &#8211; ove necessario, anche giudizialmente &#8211; la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato (cf.r, T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 16 ottobre 2006, n. 3444).<br />
In termini generali, può, pertanto, affermarsi che chiunque inoltri una richiesta di accesso è tenuto ad indicare la propria posizione legittimante al fine della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e deve, altresì, fornire la motivazione della richiesta stessa (cfr., TAR Lazio, Roma, 18 maggio 1995, n. 866; TAR Puglia, Bari, 2 novembre 1995, n. 1066; TAR Lazio, Roma, 26 aprile 2000, n. 3418; TAR Puglia, Bari, III, 7 maggio 2007, n. 1263; TAR Lazio, Roma, III, 15 gennaio 2007, n. 197; TAR Veneto, Venezia, I, 16 ottobre 2006, n. 3444). <br />
Al riguardo, l’orientamento giurisprudenziale è consolidato nel ritenere che l&#8217;esercizio di accesso agli atti della P.A., ai sensi dell&#8217;art. 22 l. n. 241 del 1990, non è finalizzato alla verifica dell&#8217;efficienza dell&#8217;amministrazione stessa ed è, pertanto, inammissibile il relativo ricorso ove non si dimostri il diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti del soggetto ricorrente.<br />
In definitiva, l&#8217;accesso agli atti amministrativi è consentito soltanto a coloro che vi abbiano interesse, potendosene eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante, non identificabile con il generico interesse di ogni cittadino al buon andamento dell&#8217;attività amministrativa. <br />
Nella vicenda &#8211; dopo un attento esame della documentazione allegata al ricorso &#8211; il Collegio rileva che l’interesse del Martucci all’accesso, non motivato in sede di domanda, è rimasto – comunque – non definito.<br />
Né si condivide quanto detto nel ricorso, a pag. 5, laddove il ricorrente sostiene che «non potevano sussistere dubbi sull’interesse a ottenere copia degli atti dal momento che si trattava di documenti provenienti dall’organizzazione sindacale di appartenenza e, quindi, di atti provenienti, in senso lato, dall’interessato stesso. L’interesse avrebbe dovuto essere esplicato soltanto qualora l’accesso avesse riguardato documenti prodotti da terzi». <br />
Tanto precisato &#8211; poiché il ricorrente non si è attenuto alle prescrizioni di legge in quanto non ha in alcun modo rappresentato la sussistenza di una specifica posizione di interesse concreto ed attuale in relazione alla documentazione della quale ha chiesto l&#8217;esibizione né ha indicato le ragioni a fondamento della richiesta avanzata &#8211; il ricorso deve essere respinto<br />
Nulla per le spese, non essendosi costituita l’Amministrazione.   <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, respinge il ricorso in epigrafe. <br />
Nulla  per le spese. <br />
</b>Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<b><br />
</b><br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2007.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.79</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-79/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-79/</guid>

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<p>V. Borea – Presidente, V. Farina – Estensore COLONNIELLO FRANCO ed altri (avv. G. Sbisà) ACHKAR SAMIR, PAVLICA VLASTA c/ il COMUNE DI TRIESTE (avv. M. Serena Girali) sulla disciplina della Regione Friuli Venezia Giulia in tema di commercio su area pubblica e sugli estremi dell&#8217;eccesso di potere per sviamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-79/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.79</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-79/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.79</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">V. Borea – Presidente, V. Farina – Estensore<br /> COLONNIELLO FRANCO ed altri (avv. G. Sbisà) ACHKAR SAMIR, PAVLICA VLASTA c/ il COMUNE DI TRIESTE (avv. M. Serena Girali)</span></p>
<hr />
<p>sulla disciplina della Regione Friuli Venezia Giulia in tema di commercio su area pubblica e sugli estremi dell&#8217;eccesso di potere per sviamento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Autorizzazione al commercio su area pubblica e connessa concessione di posteggio – Disciplina della Regione Friuli Venezia Giulia – Art. 3, comma 2, della L.R.F.V.G. 4 giugno1999, n. 14 &#8211; Regolamento comunale di Trieste – Divieto di esercizio dell’attività di commercio su area pubblica nell’area del centro storico &#8211; Modifica della localizzazione, nell’ambito dell’area del centro storico soggetta a particolare tutela, di tre preesistenti posteggi – E’ legittima.</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Autorizzazione al commercio su area pubblica e connessa concessione di posteggio – Disciplina della Regione Friuli Venezia Giulia – Art. 3, comma 3, della L.R.F.V.G. 4 giugno1999, n. 14 – Divieto per i comuni di stabilire limitazioni e divieti per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di commercio al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche &#8211; Modifica della localizzazione, nell’ambito dell’area del centro storico soggetta a particolare tutela, di tre preesistenti posteggi – E’ legittima.</p>
<p>3. Atti amministrativi – Eccesso di potere – Sviamento di potere dalla causa tipica – Estremi.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In ossequio all’art. 3, comma 2, della L.R.F.V.G. 4 giugno1999, n. 14 ed al regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche del Comune di Trieste (di cui alla deliberazione consiliare n. 100 dd 20 novembre 2000, modificata dalla deliberazione consiliare 3 ottobre 2005 n. 67, che hanno introdotto il divieto di esercizio dell&#8217;attività di commercio su aree pubbliche in tutta l&#8217;area del centro storico (come individuata dal P.R.G.C.), stabilendo che in essa non possono essere istituiti nuovi mercati o nuovi posteggi, salva la prosecuzione dell&#8217;attività nei mercati e sui posteggi già esistenti), deve ritenersi legittima la delibera comunale che, lungi dall’introdurre un nuovo vincolo all&#8217;esercizio dell&#8217;attività nell&#8217;ambito del territorio comunale, si sia limitata a modificare la localizzazione, nell’ambito dell’area del centro storico soggetta a particolare tutela, di tre preesistenti posteggi per l&#8217;esercizio del commercio su aree pubbliche. (1)</p>
<p>2. In ossequio all’art. 3, comma 3, della citata L.R.F.V.G. 4 giugno1999, n. 14, che ha previsto che i Comuni non possono stabilire limitazioni e divieti per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività disciplinata dalla presente legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche, deve ritenersi legittima la delibera comunale che, lungi dall’introdurre un nuovo vincolo all&#8217;esercizio dell&#8217;attività nell&#8217;ambito del territorio comunale, si sia limitata a modificare la localizzazione, nell’ambito dell’area del centro storico soggetta a particolare tutela, di tre preesistenti posteggi per l&#8217;esercizio del commercio su aree pubbliche; incorre, infatti, nella violazione del divieto in questione solamente la delibera comunale che manifesti una precisa volontà dell’ente volta ad assicurare un vantaggio a favore di ben determinati operatori commerciali. (2)</p>
<p>3. Il vizio di eccesso di potere per sviamento ricorre solo ove emergono circostanze ed elementi univoci e concordanti che rivelino in modo indubbio il diverso scopo che si è inteso effettivamente perseguire in luogo di quello dichiarato (3); in particolare, tale vizio, che comporta una divergenza fra l&#8217;atto e la sua funzione istituzionale, deve essere dedotto mediante l&#8217;allegazione di precisi elementi di prova, e non di semplici supposizioni, non potendo venire in considerazione l&#8217;animus, o l&#8217;intento persecutorio dell&#8217;Amministrazione, che non trovino riscontro nella concreta struttura del provvedimento. (4)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1 &#8211; 2) Non constano precedenti in questa rivista.<br />
(3) Cfr., in motivazione, T.A.R. ABRUZZO – Sentenza 27 maggio 1981, n. 222; T.A.R. VALLE D’AOSTA &#8211; Sentenza 6 maggio 1991, n. 28.<br />(4) Cfr., in motivazione, T.A.R. ABRUZZO &#8211; Sentenza 2 settembre 1987, n. 312; T.A.R. LOMBARDIA, Milano, SEZIONE I &#8211; Sentenza 7 agosto 1985, n. 643, T.A.R. VALLE D’AOSTA – Sentenza 18 aprile 1996, n. 82. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla disciplina della Regione Friuli Venezia Giulia in tema di commercio su area pubblica e sugli estremi dell&#8217;eccesso di potere per sviamento</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 507 del 2005, proposto da:<br />
<b>COLONNIELLO FRANCO ed altri</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giuseppe Sbisa&#8217;, con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa&#8217; Avv. in Trieste, via S.Francesco 11; ACHKAR SAMIR, PAVLICA VLASTA;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI TRIESTE</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;M.Serena Giraldi, domiciliata per legge in Trieste, via Genova 2;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della delibera consiliare n. 67 dd. 3.10.2005;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Trieste;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21/11/2007 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso n. 507/05 in esame i sigg.ri Franco Colonniello, Vlasta Pavlica e Samir Achkar hanno chiesto l&#8217;annuIlamento della deliberazione del Consiglio comunale di Trieste n. 67 del 3.10.2005, avente ad oggetto: “Commercio su aree pubbliche (L.R. 4.6.99 n. 14 e relativo regolamento comunale) &#8211; RicoIlocazione delle attività previste nell&#8217;area del colle di San Giusto&#8221;, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente.<br />
Essi premettono di essere titolari di una concessione decennale di posteggio per l&#8217;esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciata dal dirigente del Servizio Mercati del Comune di Trieste rispettivamente con provvedimenti prot. n. 15/61-97 del 15.9.1997, prot. n. 15/58-98 del 15.4.1998 e prot. n. 29/5-05/2 del 3.5.2005: in base a queste concessioni gli odierni ricorrenti hanno sin qui esercitato il loro commercio nel piazzale del colle di San Giusto prospiciente la Cattedrale (e precisamente nell&#8217;area situata in piazza della Cattedrale a ridosso del muro soprastante via della Cattedrale nei chioschi situati tra gli alberi di alto fusto che delimitano tale area); quanto al sig. Colonniello e al sig. Achkar, trattasi di commercio di prodotti del settore alimentare nonché la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; quanto alla sig.ra Pavlica quello di chincaglierie, cartoline e souvenirs.<br />
Tutti e tre sono regolarmente in possesso di regolare autorizzazione amministrativa di commercio.<br />
I ricorrenti sottolineano di non avere mai avuto problemi con l&#8217;Amministrazione concedente sino a quando, nel maggio del 2004, è stato aperto un esercizio commerciale in concorrenza con quello della sig.ra Pavlica all&#8217;interno della campanile della Cattedrale di San Giusto, ove al piano terra è stata autorizzata, sempre dal Comune di Trieste, la vendita di cartoline, opuscoli, libri e souvenirs: da quel momento – lamentano gli istanti &#8211; il Comune di Trieste ha iniziato a concentrare la sua attenzione sulle attività commerciali che da molti decenni si esercitavano senza problemi nel piazzale in questione.<br />
Dapprima – proseguono i ricorrenti &#8211; la sig.ra Pavlica veniva invitata dalla Polizia Municipale a non collocare la propria bancarella per la vendita di souvenirs troppo in prossimità del campanile (e quindi dell&#8217;attività commerciale del nuovo arrivato), sicché la stessa veniva costretta a collocarsi accanto ai chioschi degli altri due ricorrenti; successivamente al sig. Colonniello, alla sig.ra Pavlica e al sig. Al Mohtaseb (all&#8217;epoca affittuario del chiosco oggi gestito direttamente dal titolare sig. Samir Achkar) veniva notificata un&#8217;ordinanza adottata in data 3.6.2004 motu proprio dal Sindaco del Comune di Trieste, con la quale, accampandosi “motivi di pubblica utilità” (così testualmente nell&#8217;oggetto del provvedimento sindacale), veniva disposto lo spostamento dei chioschi dall&#8217;area in concessione in un&#8217;altra zona sempre sul colle di San Giusto (e precisamente in un&#8217;area attualmente adibita a parcheggio di autovetture in via Capitolina, angolo via del Castello), ma sufficientemente distante dalla precedente area quel tanto che bastava per allontanare i chioschi dei ricorrenti dal circuito dei turisti che sbarcano dai torpedoni proprio di fronte alla Cattedrale per fare visita alla stessa e al sovrastante Castello di San Giusto.<br />
La suddetta ordinanza veniva motivata con la circostanza “che le caratteristiche estetiche dei manufatti adibiti dai suddetti operatori all&#8217;attività di commercio su aree pubbliche non risultano rispettosi della valenza storica, culturale ed architettonica degli immobili sottoposti a tutela presenti nelle immediate vicinanze dei manufatti medesimi” .<br />
Avverso quell&#8217;ordinanza veniva proposto in data 1.7.2004 ricorso avanti al T.A.R. Friuli Venezia Giulia che, però, non era necessario iscrivere a ruolo, posto che il provvedimento impugnato veniva in data 6.7.2004 annullato in via di autotutela.<br />
Dopo più di un anno da quella ordinanza, previa comunicazione di avvio del procedimento in data 21.9.2005 del Direttore del servizio attività economiche e produttive del Comune di Trieste, il Consiglio comunale ha approvato la deliberazione n. 67 del 3.10.2005, pubblicata all&#8217;albo pretorio sino al 22.10.2005 e comunicata ai ricorrenti con lettera del 24.10.2005; con questa deliberazione veniva disposto:<br />
“1) di modificare l&#8217;allegato A) al &#8220;Regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche &#8220;, adottato con deliberazione consiliare n. 100 dd 20.11.2000, nella parte in cui individua sul colle di San Giusto n.ro tre posteggi per l&#8217;esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche;”<br />
“2) di stabilire, più precisamente, che in luogo di due posteggi di vendita esattamente individuati in via della Cattedrale e di un posteggio previsto genericamente nella zona di San Giusto, sono istituiti tre posteggi di vendita (due con destinazione merceologica per il settore alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande e uno &#8211; a carattere stagionale, dal 1°aprile al 30 settembre &#8211; per il settore merceologico non alimentare) ubicati in via Capitolina, nei pressi dello sbocco sulla medesima di via del Castello;”<br />
“3) di disporre lo spostamento sull&#8217;area indicata al punto 2 delle tre attività di commercio su aree pubbliche attualmente esercitate in piazza della Cattedrale, a far data dal primo giorno del mese successivo alla data di eseguibilità della presente deliberazione;”<br />
“4) di dare mandato al Dirigente del competente Servizio Comunale di disporre, una volta divenuta esecutiva la presente deliberazione, la revoca delle concessioni in essere per le aree di posteggio attualmente ubicate in piazza della Cattedrale, con contestuale rilascio ai soggetti interessati delle concessioni riferite alla nuova area individuata per l&#8217;esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche;”<br />
Al pari della precedente ordinanza del Sindaco, però, anche la deliberazione del Consiglio comunale – si dolgono i deducenti &#8211; si appalesa gravemente viziata sotto diversi aspetti e pregiudizievole per la loro attività commerciale: in particolare, essa, al di là delle finalità dichiarate nelle sue premesse, comporterà di fatto &#8211; laddove dovesse venir attuato l&#8217;allontanamento dei chioschi dei ricorrenti dall&#8217;area del piazzale di San Giusto in cui convergono i potenziali clienti di quegli esercizi commerciali &#8211; la creazione di una fascia di protezione attorno all&#8217;unico esercizio commerciale in sede fissa ivi esistente che potrà operare &#8211; ben radicato all&#8217;interno del campanile della Cattedrale &#8211; senza più avere nelle vicinanze la concorrenza del chiosco della sig.ra Pavlica Vlasta.<br />
A sostegno del gravame i ricorrenti hanno dedotto due mezzi.<br />
I ricorrenti contestano la legittimità dell&#8217;atto deliberativo impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento del pubblico interesse, del difetto di istruttoria e di motivazione, della illogicità manifesta, della contraddittorietà nonché della mancanza dei presupposti.<br />
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune, chiedendo il rigetto del gravame. <br />
Quest’ultimo è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella pubblica udienza del 21.11.2007.<br />
Ragioni di economia processuale inducono il Collegio ad esaminare congiuntamente tutti i mezzi.<br />
I ricorrenti – come si è visto &#8211; contestano la legittimità dell&#8217;atto deliberativo impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento del pubblico interesse, del difetto di istruttoria e di motivazione, della illogicità manifesta, della contraddittorietà nonché della mancanza dei presupposti.<br />
Essi sostengono che la deliberazione impugnata:<br />
ha finito per creare, in spregio alla legge regionale n. 14 del 1999, “una fascia di protezione” a favore dell’unico esercizio in sede fissa &#8211; in “concorrenza” con il chiosco della ricorrente Pavlica &#8211; esistente nell’area de qua, e, precisamente, all’interno del campanile della Cattedrale;<br />
contiene delle motivazioni solo apparenti, pretestuose, incongrue e contraddittorie; <br />
Come si è visto, con la impugnata deliberazione n. 67 del 3.10.2005 è stato disposto:<br />
“1) di modificare l&#8217;allegato A) al &#8220;Regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche&#8221;, adottato con deliberazione consiliare n. 100 dd 20.11.2000, nella parte in cui individua sul colle di San Giusto n.ro tre posteggi per l&#8217;esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche;<br />
2) di stabilire, più precisamente, che in luogo di due posteggi di vendita esattamente individuati in via della Cattedrale e di un posteggio previsto genericamente nella zona di San Giusto, sono istituiti tre posteggi di vendita (due con destinazione merceologica per il settore alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande e uno &#8211; a carattere stagionale, dal 1°aprile al 30 settembre &#8211; per il settore merceologico non alimentare) ubicati in via Capitolina, nei pressi dello sbocco sulla medesima di via del Castello;<br />
3) di disporre lo spostamento sull&#8217;area indicata al punto 2 delle tre attività di commercio su aree pubbliche attualmente esercitate in piazza della Cattedrale, a far data dal primo giorno del mese successivo alla data di eseguibilità della presente deliberazione;<br />
4) di dare mandato al Dirigente del competente Servizio Comunale di disporre, una volta divenuta esecutiva la presente deliberazione, la revoca delle concessioni in essere per le aree di posteggio attualmente ubicate in piazza della Cattedrale, con contestuale rilascio ai soggetti interessati delle concessioni riferite alla nuova area individuata per l&#8217;esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche;”.<br />
Con questa deliberazione è stata individuata un’area del territorio comunale sulla quale può essere esercitato il commercio ambulante, in forza del &#8220;Regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche&#8221;, approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 3.7.2000 e n. 100 del 20.11.2000.<br />
L’art. 2 del Regolamento, mediante rinvio ad apposito allegato, indica tutti i mercati e posteggi individuati ai fini dello svolgimento dell&#8217;attività di commercio su aree pubbliche.<br />
Lo stesso art. 2, comma 2 attribuisce al Consiglio Comunale &#8211; tra l&#8217;altro – il potere di disporre lo spostamento definitivo su altra area di un mercato o di un posteggio singolo (quest’ultimo deve intendersi quello non compreso in alcuna area di mercato formalmente istituito).<br />
Occorre anche ricordare che l’art. 6, comma 13 della legge regionale 4 giugno 1999, n. 14 – richiamato nella impugnata deliberazione &#8211; dispone che:<br />
“Il Comune puo&#8217; revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l&#8217;interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non puo&#8217; avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformita&#8217; delle scelte dell&#8217;operatore. Questi, in attesa dell&#8217;assegnazione del nuovo posteggio, ha facolta&#8217; di esercitare l&#8217;attivita&#8217; nell&#8217;area che ritiene piu&#8217; adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle di cui all&#8217;articolo 3, comma 2”. <br />
E’ bene, altresì, sottolineare che, come nel caso di cui alla attuale controversia, ossia quello dell&#8217;area di S. Giusto, possono esistere posteggi singoli contigui tra di loro.<br />
Il Consiglio Comunale ha disposto lo spostamento dei tre posteggi previsti nell&#8217;area di S. Giusto dal sito di Piazza della Cattedrale.<br />
In questo sito – per la verità – erano previsti solo due posteggi, e, precisamente, quello di Colonniello e quello di Achkar (commercio di prodotti del settore alimentare nonché somministrazione al pubblico di alimenti e bevande); quanto alla sig.ra Pavlica, era prevista una generica localizzazione a “S. Giusto” (commercio di chincaglierie, cartoline e souvenirs).<br />
Se così è, va innanzitutto detto che riguardo al posteggio della Pavlica non può parlarsi – a rigore – di spostamento, dato che l’area di riferimento resta pur sempre quella di S. Giusto.<br />
In ogni caso, sia per quanto concerne questo posteggio che quelli di Colonniello e di Achkar, ritiene il Collegio che non siano ravvisabili i vizi denunciati dagli istanti.<br />
Essi lamentano in primo luogo la violazione dell&#8217;articolo 3, comma 2, della citata legge regionale 4 giugno1999, n. 14, che detta la disciplina del commercio su aree pubbliche.<br />
La disposizione in parola così recita:<br />
“ (Esercizio dell&#8217;attivita&#8217;)<br />
    1. L&#8217;esercizio del commercio sulle aree pubbliche e&#8217; subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalita&#8217; stabilite dal regolamento del Comune nel cui territorio viene esplicato. <br />
    2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono altresi&#8217; individuate le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l&#8217;esercizio del commercio su aree pubbliche e&#8217; vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all&#8217;esercizio anche per motivi di viabilita&#8217;, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, relativamente sia all&#8217;attivita&#8217; svolta in forma itinerante, sia alla localizzazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere. <br />
    3. I Comuni non possono stabilire limitazioni e divieti per l&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; disciplinata dalla presente legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche.<br />
[…..]” <br />
La disposizione consente, dunque, ai Comuni di individuare zone del proprio territorio, aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nelle quali l&#8217;esercizio dell&#8217;attività è vietata o sottoposta a particolari condizioni ai fini della salvaguardia delle zone medesime.<br />
Nella fattispecie, il Comune di Trieste, con il richiamato regolamento, ha posto (articolo 2, commi 5 e 6) un sostanziale divieto di esercizio dell&#8217;attività in tutta l&#8217;area del centro storico (come individuata dal P.R.G.C.), stabilendo che in essa non possono essere istituiti nuovi mercati o nuovi posteggi, salva la prosecuzione dell&#8217;attività nei mercati e sui posteggi già esistenti (“E’ fatto salvo, nell’area suindicata, l’esercizio dell’attività nei mercati e sui posteggi già esistenti e compresi nell’elenco allegato al presente Regolamento”), che saranno soppressi (&#8220;non potranno essere oggetto di nuova concessione&#8221;) qualora l&#8217;attività dovesse cessare senza subentro di altro soggetto nella titolarità delle connesse aziende commerciali (art. 2, comma 6 del regolamento).<br />
Ora, i tre posteggi oggetto dell&#8217;impugnata deliberazione sono situati nell’area del centro storico e sono preesistenti sia alla legge n. 14 del 1999 che al regolamento comunale: essi sono stati mantenuti in vita in base al citato comma 6 dell&#8217;articolo 2 del Regolamento.<br />
La gravata deliberazione – osserva il Collegio &#8211; lungi dall’introdurre un nuovo vincolo all&#8217;esercizio dell&#8217;attività nell&#8217;ambito del territorio comunale, si limita a modificare la localizzazione, nell’ambito della stessa area, di tre posteggi preesistenti.<br />
Non può di certo affermarsi che il Comune sia incorso nella violazione dell&#8217;art. 3, comma 3, della richiamata Legge Regionale 14/99, ove è stabilito che le limitazioni e i divieti di cui al comma 2 non possono essere stabiliti al fine di creare zone di rispetto a tutela di operatori in sede stabile o su aree pubbliche: i ricorrenti assumono che lo spostamento dei tre posteggi verrebbe a favorire un esercizio commerciale in sede fissa ubicato nel campanile della Cattedrale di S. Giusto, che pone in vendita prodotti analoghi o affini a quelli esitati da almeno uno dei tre esercizi, e, precisamente, un esercizio per la vendita di cartoline, opuscoli, libri e souvenirs (in concorrenza con quello della sig.ra Pavlica).<br />
Osserva il Collegio che se così fosse, se, cioè, il Comune avesse disposto lo spostamento dei tre esercizi al fine di favorire un altro esercizio, in spregio all’art. 3, comma 3 (secondo il quale “I Comuni non possono stabilire limitazioni e divieti per l&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; disciplinata dalla presente legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche”), i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare il loro assunto, ossia, in buona sostanza, lo sviamento consumato dal Comune, mediante l’effusione di rigorosi, incontrovertibili elementi di prova.<br />
Va ricordato al riguardo che, in base ai principi generali, il vizio di eccesso di potere per sviamento ricorre solo ove emergono circostanze ed elementi univoci e concordanti che rivelino in modo indubbio il diverso scopo che si è inteso effettivamente perseguire in luogo di quello dichiarato (Cfr., tra le tante, T.A.R. Abruzzo, 27 maggio 1981, n. 222; T.A.R. Valle d’Aosta, 6 maggio 1991, n. 28).<br />
In particolare, il vizio di eccesso di potere per sviamento, che comporta una divergenza fra l&#8217;atto e la sua funzione istituzionale, deve essere dedotto mediante l&#8217;allegazione di precisi elementi di prova, e non di semplici supposizioni, non potendo venire in considerazione l&#8217;animus, o l&#8217;intento persecutorio dell&#8217;Amministrazione, che non trovino riscontro nella concreta struttura del provvedimento (Cfr. T.A.R. Abruzzo 2 settembre 1987, n. 312 ; T.A.R. Lombardia, Milano, I Sez., 7 agosto 1985, n. 643, T.A.R. Valle d’Aosta,18 aprile 1996, n. 82).<br />
Nel caso, non vengono allegati dai ricorrenti elementi tali da suffragare la tesi della ricorrenza del vizio di sviamento di potere.<br />
Detto questo, va soggiunto che l’esercizio dei poteri attribuiti ai Comuni dall’art. 2 della legge n. 14 del 1999 in ordine alla fissazione di limitazioni e di divieti ben può – in astratto – comportare di riflesso dei vantaggi per altri operatori commerciali, non direttamente interessati dai provvedimenti restrittivi comunali; però affatto diversa è l’ipotesi prefigurata dall’art. 3, comma 3, la quale postula una precisa volontà comunale volta ad assicurare un vantaggio a favore di ben determinati operatori commerciali.<br />
Quanto all’apparato motivazionale della gravata deliberazione, esso appare suffragato da referti assolutamente congrui e logici.<br />
Del pari, del tutto esente dai rilievi attorei si appalesa l’attività istruttoria espletata dal Comune, posto che sono stati puntualmente accertati i motivi ostativi al mantenimento delle attività commerciali nei siti esistenti.<br />
Va sottolineato, al riguardo, che le determinazioni comunali, riguardanti questo particolare aspetto della disciplina pianificatoria commerciale, sono frutto di una discrezionalità tecnico-amministrativa che sfugge ad un sindacato giurisdizionale di merito.<br />
Il Consiglio comunale riferisce che &#8220;le attività commerciali di cui trattasi risultano poco rispettose della valenza storica culturale e architettonica dei beni artistici&#8221;, con particolare riguardo alla Cattedrale di S. Giusto (distante circa 20 metri dagli esercizi) e ad altre testimonianze storico-artistiche esistenti nelle immediate vicinanze, come la Basilica romana, situata immediatamente oltre la strada su cui insistono gli esercizi commerciali de quibus, oppure l&#8217;ara dedicata alla III Armata, a ridosso della quale viene in pratica a trovarsi uno dei tre esercizi.<br />
Trattasi di un referto giustificativo non censurabile sotto i profili della adeguatezza e della logicità: non può essere, infatti, revocato in dubbio che il sito di San Giusto riveste un valore, un pregio e un significato che è da tutti riconosciuto, in primis dagli stessi ricorrenti, che parlano di &#8220;area di elevato interesse artistico, storico e archeologico, quantomeno dagli anni &#8217;30&#8221;: trattasi in buona sostanza del luogo della memoria storica per eccellenza della città, ove le pur necessarie attività a favore dei turisti devono porsi in una dimensione ed in una collocazione tali da renderle compatibili con il perspicuo plesso su cui insistono.<br />
Il Consiglio comunale ha, poi, motivato lo spostamento con la circostanza che le attività commerciali de quibus sono ubicate sulla carreggiata stradale, in violazione dell’art. 20 del Codice della Strada e che la loro presenza osta ad una nuova e più adeguata delimitazione degli spazi di sosta per autovetture e pullmann nella zona.<br />
Su questo secondo referto giustificativo si tornerà di qui a poco.<br />
Sempre sotto il profilo motivazionale, è a dirsi – come ricordato nella impugnata deliberazione – che le concessioni di posteggio per l&#8217;esercizio di attività commerciali su area pubblica (sottoscritte per accettazione dai concessionari) sono precarie, con facoltà per il Comune di ordinare in qualunque momento e per giustificati motivi il loro spostamento su altro sito.<br />
Proseguendo nella disamina dei motivi dedotti dai ricorrenti, ritiene il Collegio che non sia prefigurabile la dedotta contraddittorietà di comportamento da parte del Comune, che – come si è visto – aveva mantenuto in vita i tre esercizi ex art. 2, comma 6 del regolamento: la conservazione degli esercizi va ricondotta verosimilmente ad esigenze di tutela della attività commerciale preesistente, ma nulla vieta – e ciò si è in concreto verificato &#8211; che il Consiglio comunale – melius re perpensa – disponga una ricollocazione degli esercizi nell’ambito della stessa area (a breve distanza dalle vecchie posizioni), ma in una zona compatibile con la peculiare valenza del sito cittadino.<br />
Non può, poi, sostenersi che l&#8217;impugnata deliberazione comprometta le attività commerciali in questione, in quanto &#8211; in perfetta assonanza con la legge n. 14/99, e, segnatamente, con l&#8217;art. 6, comma 13, il Comune ha garantito ai tre ricorrenti di proseguire l&#8217;attività su altri posteggi, posti a poche decine di metri da quelli revocati e dotati di non minore potenzialità commerciale rispetto a questi ultimi.<br />
Circa l&#8217;ultimo motivo di ricorso, si è visto che il Consiglio comunale ha, motivato lo spostamento anche in base al fatto che le attività commerciali de quibus sono ubicate sulla carreggiata stradale, in violazione dell’art. 20 del Codice della Strada e che la loro presenza osta ad una nuova e più adeguata delimitazione degli spazi di sosta per autovetture e pullmann nella zona.<br />
Il Comune ha ritenuto, alla luce dell’art. 3 del Codice della Strada, che l&#8217;area su cui sono ubicati i chioschi faccia parte della carreggiata o comunque della sede stradale e in quanto tale assoggettata alle prescrizioni in materia di installazioni di manufatti anche per fini commerciali.<br />
Osserva il Collegio che può prescindersi dall’esame di questo mezzo alla stregua della pacifica giurisprudenza per cui, nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell&#8217;atto la fondatezza anche di una sola di esse (Cfr., tra le tante, T.A.R. Valle d’Aosta, 14 settembre 1988, n. 60).<br />
In conclusione, alla stregua delle complessive considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Friuli &#8211; Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21/11/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Vincenzo Antonio Borea, Presidente<br />
Oria Settesoldi, Consigliere<br />
Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28/01/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-79/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.79</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.85</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-85/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-85/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.85</a></p>
<p>V. Borea – Presidente, V. Farina – Estensore SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL (avv.ti D. D&#8217;Angelo, F. De Robbio, D. Paolini e G. Sellitto) c/ AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.5 BASSA FRIULANA (avv. S. Leban) e nei confronti di COOPSERVICE S. COOP. P.A. (avv.ti E. Coffrini, P. Rolli e M.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-85/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.85</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-85/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.85</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">V. Borea – Presidente, V. Farina – Estensore<br /> SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL (avv.ti D. D&#8217;Angelo, F. De Robbio, D. Paolini e G. Sellitto) c/ AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.5 BASSA FRIULANA (avv. S. Leban) e nei confronti di COOPSERVICE S. COOP. P.A. (avv.ti E. Coffrini, P. Rolli e M. Coffrini)</span></p>
<hr />
<p>sulla composizione e sull&#8217;attività valutativa della commissione tecnica deputata alla verifica della rispondenza delle campionature del prodotto offerto alle esigenze dei reparti/servizi della stazione appaltante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Poteri del giudice – Sindacato sulla discrezionalità tecnica – Valutazioni demandate alla commissione deputata alla verifica della rispondenza delle campionature del prodotto offerto alle esigenze dei reparti/servizi della stazione appaltante &#8211; Portata e limiti.<br />
2. Contratti della p.a. – Gara d’appalto – Commissione deputata alla verifica della rispondenza delle campionature del prodotto offerto alle esigenze dei reparti/servizi della stazione appaltante – Art. 84 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – Regola del numero dispari di componenti &#8211; Inapplicabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le conclusioni della commissione tecnica deputata alla verifica della rispondenza delle campionature del prodotto offerto alle esigenze anche organizzative dei reparti/servizi della stazione appaltante, sono frutto di chiara discrezionalità tecnica, come tale soggetta ad un sindacato necessariamente limitato ai soli eventuali profili d’irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti, difetto od insufficienza dell’apparato motivazionale. (1)</p>
<p>2. L’art. 84 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nella parte in cui impone la regola del numero dispari nella composizione della commissione giudicatrice di un pubblico appalto, non è applicabile alla commissione tecnica deputata alla verifica della rispondenza delle campionature del prodotto offerto alle esigenze anche organizzative dei reparti/servizi della stazione appaltante. (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1-2) Non constano precedenti specifici in termini in questa rivista. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla composizione e sull&#8217;attività valutativa della commissione tecnica deputata alla verifica della rispondenza delle campionature del prodotto offerto alle esigenze dei reparti/servizi della stazione appaltante</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 490 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Daniela D&#8217;Angelo, Franco De Robbio, Daniela Paolini, Giovanni Sellitto, con domicilio eletto presso Franco De Robbio Avv. in Trieste, via XX Settembre 3;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.5 BASSA FRIULANA</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Sergio Leban, con domicilio eletto presso Sergio Leban Avv. in Trieste, via Marconi 6;<br />
nei confronti di</p>
<p><b>COOPSERVICE S. COOP. P.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Ermes Coffrini, Paolo Rolli, Marcello Coffrini, con domicilio eletto presso Paolo Rolli Avv. in Trieste, via Cicerone 4;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del Capitolato Speciale relativo alla gara per l’affidamento in appalto del servizio di trasporto smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle strutture ospedaliere e territoriali nella parte in cui all’art. 9 prevede la sottoposizione delle campionature imballaggi al vaglio di apposita Commissione Tecnica che ne accerta comunque la loro rispondenza alle esigenze anche organizzative dei reparti/servizi;</p>
<p>Visti i motivi aggiunti depositati l&#8217; 11 aprile 2007 con i quali si impugnano i seguenti atti:<br />
-nota prot. n. 6730 dd. 28.2.2007;<br />
-ordinanza Dirigenziale n. 155 dd. 26.2.2007;<br />
-verbale della Commissione Tecnica dd. 14.2.2007;<br />
-in parte qua l&#8217;art.9 del capitolato d&#8217;appalto;<br />
-l&#8217;aggiudicazione definitiva del contratto di appalto conseguente;<br />
Visti i secondi motivi aggiunti depositati in data 25.5.2007;<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’ Azienda per i Servizi Sanitari n.5 Bassa Friulana;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Coopservice S. Coop. P.A.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21/11/2007 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Con bando di gara 2006/S 158-170740, spedito per la pubblicazione il 21.8.2006, l&#8217;Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 &#8220;Bassa Friulana&#8221; ha indetto una gara con procedura aperta e con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, per l&#8217;affidamento, per la durata di mesi trentasei, del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali.<br />
L&#8217;appalto era regolato da un capitolato speciale, il cui art. 9 – oggetto del ricorso in esame &#8211; così recita: &#8220;La ditta aggiudicataria dell&#8217;appalto sarà tenuta a presentare prima dell&#8217;inizio del servizio a pena la revoca dell&#8217;aggiudicazione adeguata campionatura degli imballaggi utilizzati per la raccolta dei rifiuti. La campionatura dovrà essere corredata da apposita scheda tecnica riportante i seguenti dati:<br />
caratteristiche tecniche, nonché il relativo certificato di omo-logazione previsto dalle vigenti norme ADR. Tali campionature saranno sottoposte al vaglio di apposita commissione tecnica al fine di accertare l&#8217;idoneità delle stesse e comunque la loro rispondenza alle esigenze anche organizzative dei reparti/servizi e la regolarità dei rispettivi certificati di omologazione. Sarà cura della Ditta provvedere all&#8217;adeguamento degli imballaggi proposti in gara alle nuove normative, che dovessero essere introdotte nel corso della vigenza contrattuale. L&#8217;adeguamento stesso dovrà avvenire a totale carico della Ditta”.<br />
La società COOPSERVICE S. Coop. p. A., in ATI con la società ECOENERGY s.p.a. – attuale controinteressata &#8211; ha partecipato alla gara, collocandosi al secondo posto della graduatoria di merito; al primo posto è risultata classificata un’altra concorrente, cioè la società SASTE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.; tuttavia, l’appalto non è stato aggiudicato a quest’ultima società – attuale ricorrente – per la riscontrata inidoneità alla luce del richiamato art. 9, da parte della apposita Commissione Tecnica, dei contenitori proposti dalla stessa società per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti.<br />
La società Coopservice – già affidataria del precedente appalto &#8211; riceveva, quindi, una comunicazione dall&#8217;Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana datata 28.2.2007, prot. 6730 avente ad oggetto: &#8220;Gara a procedura aperta (pubblico incanto) per l&#8217;affidamento in appalto del servizio di trasporto dei rifiuti speciali per il periodo di trentasei mesi”, con la quale le è stato comunicato testualmente: &#8220;Con riferimento alla Vostra offerta dd. 12/10/2006 ed in relazione agli esiti della gara esperita, si comunica che con Ordinanza Dirigenziale n. 155 del 26/2/2007, anche a seguito delle trattative successivamente intercorse in ordine al miglioramento delle condizioni di appalto offerte in sede di gara, è stato disposto a favore di codesta Spettabile Ditta, l&#8217;affidamento dell&#8217;appalto in oggetto, verso i corrispettivi di seguito riportati e alle condizioni tutte di cui al Capitolato di Gara dd. 14/ 08/ 2006:<br />
€ 1. 048, 00. =/tonnellata fino al 31/5/2007;<br />
€ 1. 074,00. =/tonnellata dal 01/06/2007<br />
peso minimo convenzionale per ciascun contenitore Kg. 5.<br />
Per quanto suesposto si invita codesta Spett.le Ditta a voler trasmettere ai fini della stipula del contratto di appalto, entro 10 gg. dalla data di ricevimento della presente, i documenti di seguito elencati&#8221;.<br />
La medesima nota &#8211; inviata anche alla società ricorrente per conoscenza &#8211; precisava che: &#8220;La presente vale anche quale comuni-cazione degli esiti di gara alla Ditta Saste Servizi Ecologici di Avezzano, miglior offerente e non aggiudicataria dell&#8217;appalto, per riscontrata inidoneità dei contenitori proposti dalla stessa per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti, da parte della apposita Commissione Tecnica, come da verbale in data 14/2/2007”.<br />
Dopo la trasmissione dei documenti richiesti veniva stipulato con la società Coopservice il contratto di appalto.<br />
A sostegno del gravame la ricorrente società SASTE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l. ha dedotto due mezzi.<br />
Con motivi aggiunti notificati il 4.4.2007 la ricorrente ha impugnato i seguenti atti:<br />
-la nota prot. n. 6730 del 28.2.2007 della Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana, recante la comunicazione dell’aggiudicazione della gara alla controinteressata;<br />
&#8211; l&#8217;ordinanza Dirigenziale n. 155 del 26.2.2007;<br />
&#8211; il verbale della Commissione Tecnica del 14.2.2007;<br />
&#8211; in parte qua, l&#8217;art. 9 del capitolato d&#8217;appalto;<br />
&#8211; ogni altro atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, tra cui, in particolare, l&#8217;aggiudicazione definitiva nonchè il contratto di appalto.<br />
A sostegno dei motivi aggiunti la società SASTE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l. ha dedotto un unico mezzo, variamente articolato.<br />
Con motivi aggiunti notificati il 17.5.2007 la ricorrente ha impugnato i seguenti atti:<br />
&#8211; la nota prot. n. 6730 del 28.2.2007 della Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana, recante la comunicazione dell’aggiudicazione della gara alla controinteressata;<br />
&#8211; l&#8217;ordinanza Dirigenziale n. 155 del 26.2.2007;<br />
&#8211; il verbale della Commissione Tecnica del 14.2.2007;<br />
&#8211; in parte qua, l&#8217;art. 9 del capitolato d&#8217;appalto;<br />
&#8211; ogni altro atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, tra cui, tra cui, in particolare, i provvedimenti con i quali è stata nominata la Commissione Tecnica di Gara.<br />
Si sono costituiti in giudizio l’intimata Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana” nonchè la controinteressata società cooperativa COOPSERVICE S. Coop. p.A., chiedendo il rigetto del gravame.<br />
Quest’ultimo è stato spedito in decisione nella pubblica udienza del 21.11.2007.<br />
Il ricorso, rubricato al n. 490/06, proposto dalla società SASTE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l. è volto alla caducazione dell’art. 9 del capitolato speciale d’appalto nonché di ogni altro atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso.<br />
Con motivi aggiunti notificati il 4.4.2007 la ricorrente ha impugnato i seguenti atti:<br />
-la nota prot. n. 6730 del 28.2.2007 della Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana, recante la comunicazione dell’aggiudicazione della gara alla controinteressata;<br />
&#8211; l&#8217;ordinanza Dirigenziale n. 155 del 26.2.2007;<br />
&#8211; il verbale della Commissione Tecnica del 14.2.2007;<br />
&#8211; in parte qua, l&#8217;art. 9 del capitolato d&#8217;appalto;<br />
&#8211; ogni altro atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, tra cui, in particolare, l&#8217;aggiudicazione definitiva nonchè il contratto di appalto<br />
Con motivi aggiunti notificati il 17.5.2007 la ricorrente ha impugnato i seguenti atti:<br />
&#8211; la nota prot. n. 6730 del 28.2.2007 della Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana, recante la comunicazione dell’aggiudicazione della gara alla controinteressata;<br />
&#8211; l&#8217;ordinanza Dirigenziale n. 155 del 26.2.2007;<br />
&#8211; il verbale della Commissione Tecnica del 14.2.2007;<br />
&#8211; in parte qua, l&#8217;art. 9 del capitolato d&#8217;appalto;<br />
ogni altro atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, tra cui, tra cui, in particolare, i provvedimenti con i quali è stata nominata la Commissione Tecnica di Gara.<br />
La accertata infondatezza del gravame e dei motivi aggiunti esime il Collegio dal prendere in considerazione le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità sollevate dai resistenti.<br />
Quanto al ricorso principale, la ricorrente ha denunciato con entrambi i motivi, secondo diverse prospettazioni, la estrema genericità ed indeterminatezza del criterio di valutazione di cui all’art. 9 del capitolato, nella parte in cui aveva sottoposto le campionature degli imballaggi alle “esigenze anche organizzative dei reparti/servizi”.<br />
Come si è visto, l&#8217;art. 9 aveva stabilito che: &#8220;La ditta aggiudicataria dell&#8217;appalto sarà tenuta a presentare, prima dell&#8217;inizio del servizio e pena la revoca dell&#8217;aggiudicazione, adeguata campionatura degli imballaggi utilizzati per la raccolta dei rifiuti. La campionatura dovrà essere corredata da apposita scheda tecnica riportante i seguenti dati: caratteristiche tecniche, nonché il relativo certificato di omologazione previsto dalle vigenti norme ADR.<br />
Tali campionature saranno sottoposte al vaglio di apposita commissione tecnica al fine di accertare l&#8217;idoneità delle stesse e comunque la loro rispondenza alle esigenze anche organizzative dei reparti/servizi e la regolarità dei rispettivi certificati di omologazione.<br />
Sarà cura della Ditta provvedere all&#8217;adeguamento degli imballaggi proposti in gara alle nuove normative che dovessero essere introdotte nel corso della vigenza contrattuale. L&#8217;adeguamento stesso dovrà avvenire a totale carico della Ditta&#8221;.<br />
L’assunto non merita condivisione.<br />
E’ d’uopo premettere che il servizio oggetto dell’appalto de quo riguarda la movimentazione dei contenitori ritirati presso i singoli punti di deposito ubicati all’esterno dei vari presidi operativi (art. 3 del capitolato: prelevamento dei rifiuti); i rifiuti concentrati nei vari punti di deposito provvisorio, dislocati presso le singole strutture operative, vengono convogliati verso le zone di deposito esterne, appositamente attrezzate.<br />
Pertanto, è evidente che i contenitori forniti dalla ditta aggiudicataria del servizio dovevano possedere delle caratteristiche (capacità, modalità di accesso e chiusura, maneggevolezza) tali da rispondere alle esigenze operative dei reparti/servizi: il sopralluogo previsto dal punto 4 dell’art. 4 del capitolato era destinato, proprio, a far sì che le singole ditte concorrenti all’appalto fossero messe in condizioni di valutare in concreto l’idoneità dei mezzi approntati per il servizio.<br />
Di qui la evidente ragionevolezza della disposizione di cui all’art. 9, ispirata al soddisfacimento di precise esigenze di servizio.<br />
La formulazione dell’art. 9, poi, ritenuta generica ed indeterminata dalla deducente, appare, invece, ineccepibile, esprimendo puntualmente le concrete finalità che intendeva perseguire.<br />
Inutile aggiungere – in via generale &#8211; che la materia è dominata da una evidente discrezionalità tecnica, che, in quanto tale, impedisce all’Organo giurisdizionale di stabilire sia la congruità delle norme di gara, fatta eccezione per i casi di manifesta illogicità o di violazione di specifiche previsioni normative – non ravvisabili nella fattispecie &#8211; che, tampoco, la congruità delle concrete scelte operate nel corso della gara, nonchè la scelta finale costituita dalla aggiudicazione, fatta eccezione per i casi in cui tali scelte non siano assistite da un apparato giustificativo adeguato e razionale: il che, nella specie, come meglio si vedrà più oltre, non è dato ravvisare.<br />
Con motivi aggiunti notificati il 4.4.2007 la ricorrente ha impugnato i seguenti atti:<br />
&#8211; la nota prot. n. 6730 del 28.2.2007 della Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana, recante la comunicazione dell’aggiudicazione della gara alla controinteressata;<br />
&#8211; l&#8217;ordinanza Dirigenziale n. 155 del 26.2.2007;<br />
&#8211; il verbale della Commissione Tecnica del 14.2.2007;<br />
&#8211; in parte qua, l&#8217;art. 9 del capitolato d&#8217;appalto;<br />
&#8211; ogni altro atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, tra cui, in particolare, l&#8217;aggiudicazione definitiva nonchè il contratto di appalto.<br />
Dopo alcuni riferimenti al quadro normativo che governerebbe la fattispecie, la ricorrente sostiene – avvalendosi anche del “parere tecnico” dell’ing. Luciano Corti &#8211; che le campionature dei contenitori forniti da essa forniti per la verifica da parte della Commissione tecnica sono conformi a quanto prescritto dalla vigente normativa (in particolare, essi sono omologati per il gruppo di imballaggio II dell’accordo c.d. ADR), nonché dalle norme di gara (art. 3 del capitolato speciale d’appalto): di qui la illegittimità della declaratoria di inidoneità sanzionata dalla Commissione tecnica; anche perché – sottolinea l’istante – se questa inidoneità venisse fatta discendere dall’art. 9 del capitolato speciale di appalto, essa sarebbe parimenti illegittima, attesa la illegittimità dell’art. 9, come dimostrata con il ricorso principale.<br />
La deducente ha denunciato, poi, la circostanza che questa fase, cioè quella della verifica da parte della Commissione tecnica, è avvenuta in forma non pubblica e non in forma pubblica, come invece richiesto dai principi che presiedono lo svolgimento delle gare governate dal criterio dell’aggiudicazione con il metodo “automatico” del prezzo più basso. <br />
Infine, l’istante si duole della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento conclusosi con la esclusione della sua offerta e con l’aggiudicazione alla controinteressata.<br />
Le censure non hanno pregio.<br />
Il nucleo argomentativo centrale di esse si appunta sulle conclusioni della Commissione tecnica, che &#8211; sottolinea il Collegio &#8211; sono frutto di chiara discrezionalità, per l’appunto, tecnica, e, in quanto tale sottratta ad un giudizio non limitato ai soli eventuali profili di irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti, difetto od insufficienza dell’apparato motivazionale: i rilievi attorei, supportati dal “parere tecnico” dell’ing. Luciano Corti, impingendo sulle valutazioni squisitamente tecniche compiute dalla Commissione, si appalesano inammissibili prima ancora che infondati.<br />
Più specificatamente, come si dirà meglio in sede di esame dei secondi motivi aggiunti, una parte dei referti giustificativi effusi dalla Commissione attengono alla rispondenza della campionatura prodotta dalla società istante alle particolari esigenze di servizio rappresentate dall’art. 9 del capitolato: la accertata legittimità di questa disposizione – l’art. 9 – e la inattaccabilità dei suddetti referti, come sopra rilevata, fanno sì che il parere della Commissione vada esente da vizi.<br />
Priva di pregio è, poi, la doglianza volta a denunciare lo svolgimento dei lavori della Commissione Tecnica in forma non pubblica.<br />
E’ a dire, infatti, che la fase della verifica tecnica successiva alla aggiudicazione non è ascrivibile a quello della gara vera e propria: la Commissione, con valutazioni assistite da puntuali ragguagli, non inficiati da illogicità di sorta, ha ritenuto i campioni proposti dalla ricorrente non idonei all&#8217;utilizzo che l&#8217;azienda sanitaria avrebbe dovuto farne: ad esempio, perché ad una prova di impilamento di tre imballaggi riempiti fino a 6 Kg., veniva constatato un cedimento, con deformazione dell&#8217;imballaggio collocato alla base, oppure perché &#8220;1) &#8230; dal punto di vista organizzativo la proposta obbliga l&#8217;Azienda ad introdurre due tipologie di imballaggi per i rifiuti a rischio infettivo, a seconda che si tratti di rifiuto asciutto o rifiuto bagnato, con evidente ricaduta negativa sulle attuali modalità di raccolta nei reparti&#8221;.<br />
Sul parere della Commissione Tecnica si dirà, comunque, amplius in sede di secondi motivi aggiunti.<br />
Quanto, infine, alla censura relativa alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento conclusosi con la esclusione della offerta della ricorrente e con l’aggiudicazione alla controinteressata, il Collegio osserva che questa incombenza non si rendeva necessaria, in quanto ineriva ad una fase di un unico procedimento; diversamente opinando, in linea di principio l’obbligo de quo andrebbe riferito ad ogni fase procedimentale: il che non appare conforme alla ratio ed alla lettera dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e si pone, inoltre, in dissonanza con i principi di efficienza e di economicità sanciti dall’art. 1 della medesima legge.<br />
A tal proposito va ricordato che l’art. 10 della legge in parola dispone che:” 1. I soggetti di cui all&#8217;articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell&#8217;articolo 9 hanno diritto:<br />
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 24;<br />
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l&#8217;amministrazione ha l&#8217;obbligo di valutare ove siano pertinenti all&#8217;oggetto del procedimento”.<br />
Questa disposizione comprova l’assunto per cui non si rende necessario fare ulteriori comunicazioni nel corso della procedura, essendo prevista la possibilità, da parte del soggetto interessato, di prendere visione degli atti del procedimento (del quale abbia comunque appreso l’inizio) e di presentare, conseguentemente, memorie scritte e documenti.<br />
Può, pertanto, asserirsi che, nel caso, la interessata ha avuto notizia del procedimento ed ha avuto modo di parteciparvi in tutte le sue fasi, compresa quella relativa alla verifica delle condizioni stabilite dall’art. 9 del Capitolato d’appalto, conosciuto dalla medesima.<br />
Con motivi aggiunti notificati il 17.5.2007 la ricorrente ha impugnato i seguenti atti:<br />
&#8211; la nota prot. n. 6730 del 28.2.2007 della Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana, recante la comunicazione dell’aggiudicazione della gara alla controinteressata;<br />
&#8211; l&#8217;ordinanza Dirigenziale n. 155 del 26.2.2007;<br />
&#8211; il verbale della Commissione Tecnica del 14.2.2007;<br />
&#8211; in parte qua, l&#8217;art. 9 del capitolato d&#8217;appalto;<br />
ogni altro atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, tra cui, tra cui, in particolare, i provvedimenti con i quali è stata nominata la Commissione Tecnica di Gara.<br />
Come si vede, alcuni atti hanno già formato oggetto di impugnativa con il ricorso originario e con i primi motivi aggiunti.<br />
La ricorrente avendo acquisito mediante il procedimento di accesso copia dell&#8217;ordinanza Dirigenziale n. 155 del 26.2.2007 e del verbale della Commissione Tecnica del 14.2.2007, contesta funditus – sulla base di una perizia integrativa di quella presentata in sede di primi motivi aggiunti ed alla luce dell’attuale quadro normativo di riferimento nonché degli atti di indizione della gara &#8211; le cinque motivazioni addotte da quest’ultima per dichiarare inidonei i campioni fatti pervenire alla Commissione.<br />
Le cinque motivazioni possono essere così sintetizzate:<br />
incidenza negativa sulle modalità di raccolta nei reparti, in relazione alle due tipologie di imballaggi che si dovrebbero introdurre;<br />
etichetta dell’imballaggio BVT35494/Canadabox non conforme alla normativa vigente;<br />
inidoneità da un punto di vista pratico dell’imballaggio rigido in polipropilene;<br />
irregolarità del contenitore BG/CPP 60;<br />
inidoneità da un punto di vista pratico degli imballaggi BG/CPP 60.<br />
L’istante sostiene, poi, che la composizione della Commissione tecnica, composta da quattro membri, non è conforme all’ 84 del D. Lgs. n. 163/2006 ed ai principi generali in tema di Organi collegiali, dato che i membri sarebbero dovuti essere in numero dispari.<br />
Le prospettazioni non meritano ingresso.<br />
Si possono ripetere – mutatis mutandis – le considerazioni sopra svolte, segnatamente per quello che riguarda i limiti del sindacato giurisdizionale in ordine alle valutazioni svolte dalla Commissione Tecnica, con la precisazione che i cinque referti motivazionali per dichiarare inidonei i campioni proposti dalla ditta ricorrente appaiono inattaccabili dal punto di vista dell’ampiezza e della precisione delle considerazioni addotte e che tre dei cinque referti (punti 1, 3 e 5) attengono, più propriamente, a quelle esigenze operative dei reparti/servizi rappresentate dall’art. 9 del capitolato speciale d’appalto.<br />
Considerato che – come si è visto sopra – quest’ultima disposizione appare immune da vizi e che i tre referti giustificativi in parola appaiono, a loro volta, congrui e non inficiati da palesi illogicità, il parere della Commissione è da ritenersi legittimo, a prescindere dall’esame degli altri due referti giustificativi, sulla base della pacifica giurisprudenza per cui, nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell&#8217;atto la fondatezza anche di una sola di esse (Cfr., ex permultis, T.A.R. Valle d’Aosta, 14 settembre 1988, n. 60).<br />
Con i secondi motivi aggiunti – come si è visto &#8211; è stato sollevato un tema nuovo: quello della composizione della Commissione tecnica.<br />
La tesi non ha pregio.<br />
Osserva il Collegio che il richiamato art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 si riferisce espressamente alle gare da aggiudicare con il metodo dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa: la Commissione ivi prevista è investita del compito di individuare l&#8217;offerta migliore sotto il profilo tecnico ed economico.<br />
Nella fattispecie per cui è causa, la Commissione tecnica non ha dovuto comparare tra di loro delle offerte, ma, più semplicemente, ha verificato se quanto proposto – a graduatoria conclusa &#8211; corrispondeva alle indicazioni dell&#8217;ente appaltante contenute nel capitolato d’appalto.<br />
In buona sostanza, non ricorre l’ipotesi della Commissione giudica-trice, bensì quella di una Commissione meramente tecnica, la cui natura ed il cui spettro operativo è affatto diverso dalla prima: di qui la inapplicabilità della regola del numero dispari.<br />
In conclusione, alla stregua delle suesposte osservazioni, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.<br />
Le spese del giudizio – sussistendone le giuste ragioni – possono venire compensate nella loro integralità.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Friuli &#8211; Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso e sui motivi aggiunti in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta il ricorso ed i motivi aggiunti.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21/11/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Vincenzo Antonio Borea, Presidente<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />
Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28/01/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-85/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.85</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.88</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-88/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-88/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.88</a></p>
<p>V. Borea &#8211; Presidente, V. Farina &#8211; Estensore CARAVELLA SAS DI DOMENICO FERRARESE (avv.ti C. Pellegrini e L. Pellegrini) c/ la REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA (avv.ti V. Martini e E. Brattovich) ed il COMUNE DI DUINO AURISINA (avv. G. Sbisà) sulla legislazione della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di concessioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-88/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-88/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.88</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">V. Borea &#8211; Presidente, V. Farina &#8211; Estensore<br /> CARAVELLA SAS DI DOMENICO FERRARESE (avv.ti C. Pellegrini e L. Pellegrini) c/ la REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA (avv.ti V. Martini e E. Brattovich) ed il COMUNE DI DUINO AURISINA (avv. G. Sbisà)</span></p>
<hr />
<p>sulla legislazione della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di concessioni demaniali marittime</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Atto impugnabile &#8211; In tema di concessione demaniale marittima – Comunicazione di una proroga automatica ope legis – Non è atto immediatamente lesivo.</p>
<p>2. Demanio &#8211; Regione Friuli Venezia Giulia  &#8211; LL.RR. F.V.G. 5 dicembre 2005, n. 29 e13 novembre 2006 n. 22 &#8211; Questione di costituzionalità – In riferimento agli artt. 117 e 3 Cost. &#8211; Manifesta infondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non è direttamente ed immediatamente lesiva della sfera giuridica dell’istante e, come tale, non impugnabile, la nota con la quale la P.A., a fronte di un’istanza del privato (nella specie, diretta al rinnovo della concessione demaniale marittima avanzata dal concessionario), si sia limitata a rappresentare un effetto derivante dalla legge (nella specie, la proroga automatica della concessione in essere, fino alla data stabilita dall’art. 110, comma 21, L.R.F.V.G. 5 dicembre 2005, n. 29). (1)<br />
2. Sono irrilevanti e manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale delle LL.RR. F.V.G. 5 dicembre 2005, n. 29 e13 novembre 2006 n. 22, per violazione dell’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 3, comma 4-bis, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella L. 4 dicembre 1993, n. 494, come aggiunto dal comma 253 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) nonché per violazione dell’art. 3 Cost., in relazione alla normativa veneta in subiecta materia (il Collegio ha dato atto, nel contesto della motivazione, che la L.R.F.V.G. n. 22/06, nel riordinare la materia della demanialità marittima con finalità turistico–ricreativa, &#8211; in ossequio ai principi di adeguatezza e sussidiarietà, in relazione all&#8217;attribuzione delle funzioni, nonché dei principi di trasparenza, non discriminazione, pubblicità e concorrenza con riferimento alle procedure di concessione -, prevede la necessità di rispettare le previsioni del Piano di utilizzo delle aree demaniali (Piano di utilizzo delle aree demaniali – PUD) – la cui approvazione è rimessa alla Regione – e meccanismi di selezione dei concessionari delle aree medesime basati su criteri, imposti dalla normativa di rango europeo e di quella interna conforme alla prima, atti a garantire la libera concorrenza e la migliore utilizzazione dei beni dati in concessione, per il miglior soddisfacimento delle esigenze della collettività). (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1-2) Non constano precedenti specifici in termini in questa rivista. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legislazione della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di concessioni demaniali marittim</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 233 del 2007, proposto da:<br />
<b>CARAVELLA SAS DI DOMENICO FERRARESE</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Cesare Pellegrini, Lorenzo Pellegrini, con domicilio eletto presso Cesare Pellegrini Avv. in Trieste, via XXX Ottobre 19;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Vinicio Martini, Ester Brattovich, domiciliata per legge in Trieste, via Carducci 6;<br />
Comune di Duino-Aurisina;<br />
Sul ricorso numero di registro generale 25 del 2007, proposto da:<br />
<b>CARAVELLA SAS DI DOMENICO FERRARESE &#038; C.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Cesare Pellegrini, Lorenzo Pellegrini, Nicola Greco, con domicilio eletto presso Cesare Pellegrini Avv. in Trieste, via XXX Ottobre 19;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE AUTONOMA FRIULI &#8211; VENEZIA GIULIA</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Vinicio Martini, Ester Brattovich, domiciliata per legge in Trieste, via Carducci 6;</p>
<p><b>COMUNE DI DUINO AURISINA</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Sampietro, Giuseppe Sbisa&#8217;, con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa&#8217; Avv. in Trieste, via S.Francesco 11;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
quanto al ricorso n. 233 del 2007:<br />
della nota dell’11/01/2007 prot. PMT/437/VTP/DE.1 a firma del Direttore centrale della Pianificazione territoriale, Energia, Mobilità e Infrastrutture di trasporto della Regione Friuli-Venezia Giulia – Servizio affari generali, amministrativi e consulenza;<br />
quanto al ricorso n. 25 del 2007:<br />
della nota del Direttore centrale della Direzione Pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia prot. PMT/17227/VTP-DE.1 (25) del 10.11.2006;</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Regione Friuli-Venezia Giulia;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Regione Autonoma Friuli &#8211; Venezia Giulia;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Duino Aurisina;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24/10/2007 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>La società ricorrente CARAVELLA s.a.s. di Domenico Ferrarese &#038; C. gestisce, in virtù di concessione demaniale sessennale che scadeva il 31.12.2006, uno stabilimento balneare denominato Castelreggio, in località Sistiana del Comune di Duino Aurisina (TS), con annesso bar ristorante ed altre strutture turistico – ricreative.<br />
Con un primo ricorso, rubricato al n. 25/07 la predetta società ha impugnato in questa sede la nota del Direttore centrale della Direzione Pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia prot. PMT/17227/VTP-DE.1 (25) del 10.11.2006.<br />
La nota è stata predisposta in evasione alla “Istanza di rinnovo della concessione demaniale VTP/360/P.5.1 del 31.10.2001 rilasciata alla Società Caravella s.a.s. di Domenico Ferrarese &#038; C. ed avente ad oggetto l&#8217;occupazione per uso turistico ricreativo della superficie complessiva di mq. 11.370 sita in Comune di Duino Aurisina, località Sistiana Mare, allo scopo di mantenere un complesso balneare con bar ristorante aperto tutto l&#8217;anno”.<br />
Essa è del seguente tenore:<br />
“In data 26 ottobre 2006 (prot. di arrivo n. 16438), successivamente integrata in data 08 novembre 2006 (prot. arrivo n. 17083), è pervenuta a questo Servizio l&#8217;istanza di cui all&#8217;oggetto finalizzata al rinnovo della concessione demaniale assentita con disciplinare rep. 7427 dd. 29 ottobre 2001 e successivo decreto di approvazione del Direttore regionale della viabilità e dei trasporti VTP/360/P.5.1 dd. 31 ottobre 2001.<br />
A riguardo, si porta a conoscenza di codesta Società che il comma 21 dell&#8217;articolo 110 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 stabilisce:<br />
 &#8230;al fine di consentire all&#8217;Amministrazione regionale di provvedere al riordino della normativa di settore, le concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2006, indipendentemente dalla natura, dalla destinazione d&#8217;uso o dal tipo di impianti previsti per lo svolgimento dell&#8217;attività, sono da considerarsi prorogate di ventiquattro mesi&#8230;.<br />
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la concessione demaniale intestata alla Società in indirizzo risulta prorogata ex lege a tutto il 31.12.2008<br />
[……]”.<br />
Ciò posto, la società ricorrente esordisce facendo una ricostruzione storica della concessione demaniale marittima relativa al &#8220;complesso Castelreggio&#8221;.<br />
La ricorrente ricorda di essere concessionaria di un&#8217;area demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 11.370, ricadente nel Comune di Duino Aurisina in località Sistiana Mare, per uso turistico ricreativo, allo scopo di mantenere un complesso balneare, denominato &#8220;Castelreggio&#8221; (mq. 10.936) con bar ristorante aperto tutto l&#8217;anno (mq. 384), nonchè altre strutture turistico ricreative: detta area demaniale era stata originariamente concessa con l&#8217;atto di durata ventisettennale n. 4 del 10/10/1953 al sig. Carlo Castelreggio per la realizzazione di una struttura di due piani (di cui il primo da destinare a bar ristorante) ed un antistante stabilimento balneare (occupante una parte dell&#8217;arenile concesso) su un&#8217;area originariamente di mq. 10.120.<br />
Con atto n. 1/81 rep. N. 181 dd. 27/01/1981, alla scadenza dell&#8217;atto formale e previo incameramento delle opere allo Stato con Testimoniale di Stato n. 380 n. 666 di Rep. dell’ 8.6.1981, l&#8217;Amministrazione marittima concedeva, per la durata di anni 12, alla sig.ra Maria Trebitz vedova Castelreggio una zona di demanio marittimo della superficie di mq. 11.370, di cui mq. 1.250 di ampliamento e 10.120 per la gestione dell&#8217;esistente stabilimento balneare con annesso ristorante bar.<br />
Successivamente, con atto di cessione di ramo di azienda dd. 14/09/1991, la Fin.Tour S.p.A. (oggetto di fusione societaria nel 1990 con la Sistiana Golfo S.p.A., che nel 1988 aveva acquistato l&#8217;azienda Castelreggio dalla Sig.ra Maria Trebitz), la quale nel frattempo subentrava nella concessione originaria, vendeva alla società Caravella s.a.s. l&#8217;azienda commerciale esercente l&#8217;attività di pubblico esercizio bar-ristorante e stabilimento balneare ad insegna “Castelreggio”.<br />
La concessione demaniale marittima alla Caravella s.a.s. – sottolinea l’istante &#8211; era stata data dunque dal 03/12/1991 in poi, allorchè la stessa, con licenza di subingresso rep. 1067, fu immessa nel godimento della concessione n. 01/81 del 27/01/1981 dodicennale (in scadenza il 26/02/1993), già in precedenza assentita alla sig.ra Maria Trebitz vedo Castelreggio.<br />
I successivi atti di rinnovo della concessione a favore della Caravella s.a.s., ricorda la deducente, furono:<br />
-la licenza n. 24/96 rep. 101 (valida dal 27.2.1993 al 31.12.1996) rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Trieste;<br />
&#8211; la licenza n. 05/97 rep. N. 100 (con validità dal 1.1.1997 al 31.12.2000) rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Trieste;<br />
&#8211; la licenza di concessione provvisoria n. 045, rep. n. 254, del 24/04/2001 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Trieste alla Caravella S.a.s. e pedissequa approvazione della stessa con Decreto n. VTP /151/P.5.1 dd. 24/04/2001 del Direttore RegionaleLa concessione ha la durata di sei anni, e quindi con scadenza iniziale in data 31.12.2006, con rinnovo automatico (v. art. 1, co.2, del disciplinare).<br />
Infatti – continua l’istante &#8211; in forza della predetta sentenza n. 685/03 del TAR FVG e per applicazione dell&#8217;art. 01, comma 2, del D.L. 5.10.1993, n. 400 convertito in legge 4.12.1993, n. 494, come sostituito dall&#8217;art. 10 della legge 16.3.2001, n. 88, la concessione è soggetta a rinnovo automatico allo scadere dei primi sei anni, e così automaticamente ad ogni scadenza, fatto salvo il potere di revoca di cui all&#8217;art. 42 del C.d.N.<br />
All&#8217;approssimarsi della scadenza, poichè la Regione F.V.G. aveva emanato la L.R. 5/12/2005, n. 29, la quale al comma 21 dell&#8217;art. 110 stabiliva che &#8220;&#8230;al fine di consentire all&#8217;Amministrazione regionale di provvedere al riordino della normativa di settore le concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il<br />
31/12/2006, indipendentemente dalla natura, dalla destinazione d&#8217;uso o dal tipo di impianti previsti per lo svolgimento dell&#8217;attività, sono da considerarsi prorogate di ventiquattro mesi&#8230;&#8221;, in data 25 ottobre 2006<br />
il legale rappresentante della Caravella s.a.s. presentava alla Direzione Regionale della Pianificazione Territoriale, Mobilità, Energia e Infrastrutture di trasporto una domanda di rinnovo del più sopra menzionato atto concessorio dd. 31/10/2001 per gli anni 2007-2012. <br />
Con successiva dichiarazione integrativa presentata in data 08/11/2006, la stessa Caravella s.a.s. precisava che i lavori autorizzati dagli Enti citati nella domanda dd. 26/10/2006 erano finalizzati alla realizzazione di interventi dovuti alla manutenzione descritta fra gli obblighi del concessionario nell&#8217;atto concessorio vigente dd. 31/10/2001 e imposti da norme di legge e regolamenti a pena della decadenza di cui all&#8217;art. 47 del Codice della Navigazione, in modo da assicurare lo sviluppo e la crescita dell&#8217;impresa turistica, promuovendo un costante miglioramento dell&#8217;offerta turistica e dei servizi all&#8217;utenza non solo per la stagione balneare, ma per tutto l&#8217;arco dell&#8217;anno.<br />
Se non che – si lamenta la deducente &#8211; con lettera racc. a.r. dd. 10/11/2006 prot. PMT/17227 /VTP-DE.l (25), ricevuta il 15/11/2006, il Direttore Centrale della Pianificazione territoriale, Energia, Mobilità e Infrastrutture di trasporto &#8211; Servizio Affari generali, amministrativi e consulenza della Regione F.V.G. dott. Dario Danese, portava a conoscenza della Caravella s.a.s. l&#8217;esistenza dell&#8217;art. 110, comma 21, della L.R. 5/12/2005 n. 29, alla luce del quale la concessione demaniale de qua intestata alla stessa Società &#8220;risulta prorogata ex lege sino a tutto il 31.12.2008”.<br />
La ricorrente ritiene detta risposta circa la proroga biennale della concessione equivalente ad un diniego di riconoscimento della applicabilità al caso del rinnovo automatico della concessione stessa di sei anni in sei anni, salvo revoca prevista dall&#8217;art. 10 della legge 16/3/2001, n. 88 , la quale, sostituendo il comma 2 dell&#8217;art. 01 del D.L. 5/10/1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4/12/1993, n. 494, dispone che &#8220;le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell&#8217;art. 42 del codice della navigazione&#8221;.<br />
La società Caravella S.a.s. si ritiene gravemente danneggiata dall&#8217;interpretazione data dalla Regione all&#8217;art. 110, comma 21, della cennata L.R. 5/12/2005, n. 29, che equivale ad un diniego di riconoscimento di applicazione della prevalente disciplina statale in ordine ai beni del demanio marittimo statale ed agli investimenti nelle imprese marittime e in particolare riguardanti quelli effettuati dai concessionari dei beni demaniali marittimi con destinazione turistico-ricreativa di cui al ricordato art. 10 della Legge n. 88/2001 e s.m.i., e pertanto intende tutelare i propri diritti ed interessi chiedendo l&#8217;annullamento di tale diniego.<br />
A sostegno del gravame la società ricorrente ha dedotto un unico mezzo, variamente articolato.<br />
Con un successivo ricorso, rubricato al n. 233/07, originariamente proposto avanti il Presidente della Repubblica con atto notificato il 10.5.2007 e trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’atto di opposizione notificato in data 24.5.2007 dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Autorità emanante l&#8217;atto impugnato), la società Caravella s.a.s. ha impugnato, chiedendone l&#8217;annullamento, la nota dell’11/01/2007 prot. PMT/437/VTP/DE.1 a firma del Direttore centrale della Pianificazione territoriale, Energia, Mobilità e Infrastrutture di trasporto della Regione Friuli-Venezia Giulia – Servizio affari generali, amministrativi e consulenza, con la quale è stato espresso diniego all&#8217;istanza del 30.12.2006 di rinnovo (ultra) sessennale della concessione demaniale turistico ricreativa del 1°.10.2001, in riferimento alla Legge Finanziaria del 2007 e all&#8217;art. 5, punto 2, lettera &#8220;b&#8221;, nonchè all&#8217;art. 8 della L.R. 13 novembre 2006, n. 22.<br />
Dopo aver rievocato i passaggi salienti della vicenda (come già era stato fatto in sede di ricorso n. 25/07), la ricorrente ricorda che, a seguito dell&#8217;entrata in vigore della L.R. 13/11/2006 n. 22, la quale in via generale aggraverebbe e peggiorerebbe la disciplina legislativa dei rinnovi automatici sessennali delle concessioni demaniali marittime esistenti (salvo revoca) prevista dall&#8217;art. 10 della Legge 16/03/2001, n. 88, sostituendola con una disciplina assolutamente punitiva, negando a priori il rinnovo automatico al termine di ogni sessennio e sottoponendo a selezione pubblica tutte le domande concorrenti, con vanificazione di ogni programmazione ed ogni possibilità seria di investimento consistente e migliorativo sui suoli demaniali marittimi -tuttora di proprietà del demanio dello Stato &#8211; e quindi con una palese invasione di campo della Regione rispetto alle competenze relative ai diritti dominicali dello Stato sul proprio demanio marittimo, con violazione di varie norme costituzionali (art. 117 lett. e-g-l Cost., ecc.), la ricorrente ricorda – si diceva – di aver presentato il 30/12/2006 una richiesta di rinnovo della concessione in atto (in scadenza il 30/12/2006) per la durata di 15 anni, o quanto meno per gli anni ritenuti necessari in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare ed indicate nella domanda stessa. <br />
A tale richiesta – si duole l’istante &#8211; la Regione rispose con nota dd. 11/01/2007 prot. PMT/437/VTP/DE.1 (ricevuta il 14/01/2007) a firma del Direttore centrale della Pianificazione territoriale, Energia, Mobilità e Infrastrutture di trasporto della Regione Friuli-Venezia Giulia – Servizio affari generali, amministrativi e consulenza, ricevuta il 14/01/2007, con la quale si esprimeva diniego all&#8217;istanza dd. 30/12/2006 di rinnovo sessennale della concessione demaniale turistico ricreativa dd. 1/10/2001.<br />
Essa è del seguente tenore:<br />
“Con riferimento all&#8217;istanza di cui all&#8217;oggetto, pervenuta alla Scrivente in data 4.01.2007 (prot. di arrivo n. 158), si fa presente che in data 30.11.2006 è entrata in vigore la L.R. 22/2006 la quale, tra l&#8217;altro, prevede che competerà al PUD (Piano di Utilizzo del Demanio) stabilire, nel rispetto delle vigenti previsioni urbanistiche, quali aree demaniali marittime necessitino o meno di infrastrutturazione.<br />
Ciò posto, nell&#8217;ambito della legislazione vigente, è consentito ai concessionari effettuare nuovi interventi, intendendosi per tali non quelli di ordinaria manutenzione (che già per loro natura rientrano negli obblighi del concessionario nell&#8217;ambito della vigente legislazione) né quelli autorizzati (in quanto non trattasi di nuovi interventi).<br />
Nuovi interventi di infrastrutturazione e di sviluppo sono ammessi, per le concessioni vigenti e fino alla loro scadenza, nel rispetto delle previsioni di cui all&#8217;art. 8 della medesima L.R. 22/2006 (… &#8220;qualora alla scadenza della concessione il concessionario non abbia conseguito l&#8217;integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante secondo i principi e le modalità di una stima, stabiliti con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente legge&#8221;).<br />
La Scrivente prende atto peraltro che la documentazione pervenuta in dd. 4.01.2007 non è completa e sarà integrata per espressa ammissione del richiedente.<br />
Ciò non esime tuttavia dal segnalare che l’attuale regolamentazione urbanistica di Duino Aurisina prevede, per l&#8217;area in questione, la libera fruizione dei diritti dei terzi concessionari attualmente esistenti sino alla scadenza delle vigenti concessioni.<br />
Il Comune di Duino Aurisina, che legge per conoscenza, è pregato di confermare, anche nell&#8217;interesse del richiedente, le sopraindicate previsioni del P.R.G.C. tenuto conto che lo stesso è stato recentemente oggetto di decisione del TAR della Regione Friuli Venezia Giulia espressosi sull&#8217;argomento specifico”.<br />
[……]”.<br />
A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto tre mezzi.<br />
Si sono costituiti in giudizio, per entrambi i ricorsi, l’intimata Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Comune di Duino Aurisina (cui i ricorsi erano stati notificati in quanto con decorrenza 30.11.2006 l’art. 4, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2006 ha attribuito ai Comuni l’esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo aventi finalità turistico – ricettiva), chiedendo il rigetto dei gravami. <br />
I due ricorsi, rubricati ai nn. 25/07 e 233/07 sono passati in decisione nella pubblica udienza del 24.10.2007.<br />
Evidenti ragioni di connessione inducono il Collegio a riunirli, onde deciderli con unica sentenza.<br />
Il ricorso n. 25/07 mira alla caducazione della nota del Direttore centrale della Direzione Pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia prot. PMT/17227/VTP-DE.1 (25) del 10.11.2006.<br />
La nota è stata predisposta in evasione alla “Istanza di rinnovo della concessione demaniale VTP/360/P.5.1 del 31.10.2001 rilasciata alla Società Caravella s.a.s. di Domenico Ferrarese &#038; C. ed avente ad oggetto l&#8217;occupazione per uso turistico ricreativo della superficie complessiva di mq. 11.370 sita in Comune di Duino Aurisina, località Sistiana Mare, allo scopo di mantenere un complesso balneare con bar ristorante aperto tutto l&#8217;anno”.<br />
Essa è del seguente tenore:<br />
“In data 26 ottobre 2006 (prot. di arrivo n. 16438), successivamente integrata in data 08 novembre 2006 (prot. arrivo n. 17083), è pervenuta a questo Servizio l&#8217;istanza di cui all&#8217;oggetto finalizzata al rinnovo della concessione demaniale assentita con disciplinare rep. 7427 dd. 29 ottobre 2001 e successivo decreto di approvazione del Direttore regionale della viabilità e dei trasporti VTP/360/P.5.1 dd. 31 ottobre 2001.<br />
A riguardo, si porta a conoscenza di codesta Società che il comma 21 dell&#8217;articolo 110 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 stabilisce:<br />
 &#8230;al fine di consentire all&#8217;Amministrazione regionale di provvedere al riordino della normativa di settore, le concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2006, indipendentemente dalla natura, dalla destinazione d&#8217;uso o dal tipo di impianti previsti per lo svolgimento dell&#8217;attività, sono da considerarsi prorogate di ventiquattro mesi&#8230;.<br />
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la concessione demaniale intestata alla Società in indirizzo risulta prorogata ex lege a tutto il 31.12.2008.<br />
[……]”.<br />
In rito, va accolta la eccezione regionale fondata sulla natura di atto di mera comunicazione che rivestirebbe la nota impugnata e che determinerebbe la inammissibilità del gravame in quanto diretto contro un atto non direttamente ed immediatamente lesivo della sfera giuridica dell’istante.<br />
Ed invero, alla stregua di una corretta lettura dell’atto impugnato, non appare fondatamente contestabile la mancanza del connotato di lesività, in quanto l’atto stesso si è limitato a rappresentare un effetto derivante dalla legge, ossia la proroga automatica della concessione al 31.12.2008. <br />
Nessun interesse ha, pertanto, la ricorrente all’annullamento di un atto siffatto, né, tampoco, ha un interesse a sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali n. 29 del 2005 e n. 22 del 2006: tali questioni possono essere poste solo se funzionali all’annullamento di un provvedimento amministrativo lesivo; in caso contrario, ossia in caso di provvedimento non lesivo – come accaduto nella specie &#8211; viene a mancare la rilevanza nel giudizio a quo delle questioni proposte.<br />
Il ricorso n. 25/07 deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di interesse.<br />
Sotto forma di obiter dictum, può aggiungersi che il ricorso è, comunque, divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto con la nuova domanda di concessione del 30.12.2006 è stato iniziato un nuovo procedimento, conclusosi con il diniego regionale dell’11.1.2007 gravato dal ricorso n. 233/07, che ha assorbito, superandolo, il pregresso quadro fattuale e giuridico, facendo venir meno l’interesse alla coltivazione del primo gravame.<br />
Il ricorso n. 233/07 è volto all’annullamento della nota del Direttore centrale della Direzione Pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia prot. PMT/437/VTP-DE.1 dell’11.1.2007.<br />
La nota è stata predisposta in evasione alla ”Richiesta di rinnovo ultrasessennale in riferimento alla Legge Finanziaria 2007 e all’art. 5 punto 2, lett. b) della L.R. 22/2006 nonché dell&#8217;art. 8 della medesima L.R. 22/2006 per la concessione demaniale turistico ricreativa dd. 1°.10.2001, attualmente prorogata fino al 31.12.2008 a favore della Caravella S.a.s., avente ad oggetto area demaniale sita in Comune di Duino Aurisina”.<br />
La richiesta di rinnovo era pervenuta alla Regione il 4.1.2007.<br />
La nota impugnata è del seguente tenore:<br />
“Con riferimento all&#8217;istanza di cui all&#8217;oggetto, pervenuta alla Scrivente in data 4.01.2007 (prot. di arrivo n. 158), si fa presente che in data 30.11.2006 è entrata in vigore la L.R. 22/2006 la quale, tra l&#8217;altro, prevede che competerà al PUD (Piano di Utilizzo del Demanio) stabilire, nel rispetto delle vigenti previsioni urbanistiche, quali aree demaniali marittime necessitino o meno di infrastrutturazione.<br />
Ciò posto, nell&#8217;ambito della legislazione vigente, è consentito ai concessionari effettuare nuovi interventi, intendendosi per tali non quelli di ordinaria manutenzione (che già per loro natura rientrano negli obblighi del concessionario nell&#8217;ambito della vigente legislazione) né quelli autorizzati (in quanto non trattasi di nuovi interventi).<br />
Nuovi interventi di infrastrutturazione e di sviluppo sono ammessi, per le concessioni vigenti e fino alla loro scadenza, nel rispetto delle previsioni di cui all&#8217;art. 8 della medesima L.R. 22/2006 (… &#8220;qualora alla scadenza della concessione il concessionario non abbia conseguito l&#8217;integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante secondo i principi e le modalità di una stima, stabiliti con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente legge&#8221;).<br />
La Scrivente prende atto peraltro che la documentazione pervenuta in dd. 4.01.2007 non è completa e sarà integrata per espressa ammissione del richiedente.<br />
Ciò non esime tuttavia dal segnalare che l’attuale regolamentazione urbanistica di Duino Aurisina prevede, per l&#8217;area in questione, la libera fruizione dei diritti dei terzi concessionari attualmente esistenti sino alla scadenza delle vigenti concessioni.<br />
Il Comune di Duino Aurisina, che legge per conoscenza, è pregato di confermare, anche nell&#8217;interesse del richiedente, le sopraindicate previsioni del P.R.G.C. tenuto conto che lo stesso è stato recentemente oggetto di decisione del TAR della Regione Friuli Venezia Giulia espressosi sull&#8217;argomento specifico”.<br />
[……]”.<br />
In rito, la accertata infondatezza del gravame, come in prosieguo di trattazione dimostrata, esime il Collegio dall’esaminare la eccezione con la quale la resistente Regione ha dedotto la improcedibilità del gravame stesso per violazione dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199 del 1971 (avendo la ricorrente prima notificato e poi depositato nella Segreteria del T.A.R. l’atto di costituzione in giudizio) e per difetto di interesse, essendosi gravata l’istante contro una nota di mera comunicazione illustrativa.<br />
La società ricorrente assume che:<br />
l’art. 8 della legge regionale n. 22 del 2006 non stabilisce affatto – come detto nel provvedimento impugnato – che gli interventi devono essere esclusivamente “nuovi”, non devono essere stati già autorizzati e non devono rientrare nel concetto di “ordinaria manutenzione”;<br />
gli interventi indicati nella richiesta di concessione ultrasessennale presentata dalla deducente rientrano nella previsione di cui all’art. 13, comma 3 della legge regionale n. 22 del 2006, che consente la realizzazione di opere di pubblica utilità fino all’entrata in vigore del Piano di Utilizzazione, nonché dall’art. 13, comma 6, ove si ammettono interventi di infrastrutturazione e di sviluppo;<br />
la durata ultrasessennale delle concessioni di demanio marittimo è espressamente prevista dall’art. 1, comma 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle Regioni; al riguardo la ricorrente sostiene che in materia di demanio marittimo e di attività turistiche insistenti su di esso la competenza legislativa esclusiva appartiene allo Stato, anche alla luce dell’art. 117 della Costituzione; di qui la invasione della sfera di competenza statale da parte delle leggi regionali n. 29 del 2005 e n. 22 del 2006, che – tra l’altro – impingono sul c.d. diritto di insistenza sull’area demaniale interessata da decenni da attività di carattere turistico; risulta violato – lamenta l’istante &#8211; anche l’art. 3 della Costituzione nonché il principio di ragionevolezza e quello di affidamento, a causa della discriminazione operata dalla legislazione regionale tra concessionari del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi e concessionari per altri fini nonché tra imprese contermini di diverse Regioni (nel caso il Veneto).<br />
Ragioni di economia processuale inducono il Collegio ad esaminare congiuntamente tutti i mezzi.<br />
Sembra opportuno prendere le mosse dalla considerazione che la materia del demanialità marittima con finalità turistico – ricreativa ha formato oggetto di una regolamentazione ad hoc da parte della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (“Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico”), adottata – va sottolineato &#8211; &#8220;nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà, in relazione all&#8217;attribuzione delle funzioni, nonché dei principi di trasparenza, non discriminazione, pubblicità e concorrenza con riferimento alle procedure di concessione&#8221;: questa legge postula la necessità di rispettare le previsioni del Piano di utilizzo delle aree demaniali (PUD) e le disposizioni che prevedono meccanismi di selezione dei concessionari delle aree medesime basati su criteri, imposti dalla normativa di rango europeo e di quella interna conforme alla prima, atti a garantire la libera concorrenza e la migliore utilizzazione dei beni dati in concessione, per il miglior soddisfacimento delle esigenze della collettività.<br />
La legge regionale in parola attribuisce alla Regione il compito di approvare il Piano di utilizzo delle aree demaniali (PUD): piano poi approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2254 del 21.9.2007, che ha individuato le aree soggette ad interventi di infrastrutturazione; fra queste aree non compare l&#8217;area oggetto della concessione dell&#8217;attuale ricorrente, in quanto spiaggia a libera fruizione.<br />
Il PUD prevede, inoltre, che la citata area rientri fra le &#8220;aree da concedere a:<br />
1) enti pubblici,<br />
2) enti ed associazioni senza finalità di lucro;<br />
3) enti ex art. 7 comma 1 della L.R. n. 2/02&#8243;.<br />
Detto questo, quanto alle dedotte questioni di costituzionalità sollevate nei confronti delle leggi regionali nn. 29/05 e 22/06, esse si appalesano, sotto il primo profilo, cioè quello della invasione della sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato, prive di rilevanza, posto che la normativa statale (art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494, come aggiunto dal comma 253 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) non prevede (come la legge regionale 13 novembre 2006, n. 22) un automatismo nel rilascio delle concessioni demaniali marittime.<br />
Sotto il secondo profilo, ossia quello relativo alla asserita violazione dell’art. 3 della Costituzione, la questione è manifestamente infondata, atteso che le situazioni prese a riferimento sono disomogenee; la normativa regionale, rispettosa dei principi interni e di quelli comunitari, non appare irragionevole, attesa la precipua finalità della normativa stessa e, infine, il principio della libera concorrenza non appare vulnerato, dato che – de plano – il legislatore regionale non era tenuto ad armonizzarsi con la legislazione del confinante Veneto.<br />
Circa il rilievo per cui l’art. 8 della legge regionale n. 22 del 2006 non stabilirebbe affatto – come detto nel provvedimento impugnato – che gli interventi devono essere esclusivamente “nuovi”, non devono essere stati già autorizzati e non devono rientrare nel concetto di “ordinaria manutenzione”, il tenore letterale della disposizione in parola sembra, al contrario, avvalorare la tesi regionale.<br />
L’art. 8, infatti, dispone che:<br />
“Concessioni di durata ultrasessennale)<br />
   1. Nella valutazione delle istanze per il rilascio di concessioni ultrasessennali di beni appartenenti al demanio marittimo con finalita&#8217; turistico-ricreativa, l&#8217;istruttoria viene svolta sulla base di:<br />
   a) una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare, comprensiva di un&#8217;analisi e/o di un computo dei costi;<br />
   b) un cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti, articolati anche per fasi funzionali;<br />
   c) un piano finanziario che evidenzi costi di realizzazione, costi di gestione e finanziari, ammortamenti, i rientri previsti, tenuto conto della preventivata utenza e della tariffazione da applicare per l&#8217;erogazione del servizio e che giustifichi complessivamente la durata della concessione;<br />
   d) eventuali elementi ulteriori ritenuti utili dal concedente ai fini della valutazione.<br />
   2. Gli atti di concessione di durata ultrasessennale devono contenere:<br />
   a) l&#8217;indicazione del rapporto tra il recupero degli investimenti e la durata della concessione;<br />
   b) la determinazione del valore degli investimenti, comprensivi del costo di realizzazione, di gestione e finanziari, nonche&#8217; la determinazione dell&#8217;ammortamento annuo da assumersi a riferimento per le forme di garanzia di cui alla lettera d), e per la stima di cui al comma 3;<br />
   c) la previsione della revisione della durata temporale della concessione con eventuale riduzione della stessa, qualora non venga rispettato il cronoprogramma;<br />
   d) l&#8217;obbligo di prestare una specifica garanzia finanziaria, nelle forme previste dalla normativa vigente, finalizzata al rispetto degli obblighi concessori, rapportata al 10 per cento del costo degli interventi da realizzarsi e comunque non inferiore a tre annualita&#8217; del canone di concessione.<br />
   3. Qualora alla scadenza della concessione il concessionario non abbia conseguito l&#8217;integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti e&#8217; posta a carico del concessionario subentrante secondo i principi e le modalita&#8217; di una stima, stabiliti con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.<br />
Quanto alla circostanza che gli interventi indicati nella richiesta di concessione ultrasessennale presentata dalla deducente rientrerebbero nella previsione di cui all’art. 13, comma 3 della legge regionale n. 22 del 2006, che consente la realizzazione di opere di pubblica utilità fino all’entrata in vigore del Piano di Utilizzazione, nonché dall’art. 13, comma 6, ove si ammettono interventi di infrastrutturazione e di sviluppo, il Collegio osserva che trattasi di disposizioni di carattere transitorio, non applicabili direttamente alla fattispecie.<br />
L’art. 13, comma 3 così recita:<br />
“ 3. Fino all&#8217;entrata in vigore del Piano di Utilizzazione e&#8217; inibito il rilascio di nuove concessioni, fatta esclusione per quelle finalizzate alla realizzazione di opere di pubblica utilita&#8217; e a interventi di ottemperanza a prescrizioni di leggi e regolamenti”.<br />
L’art. 13, comma 6 dispone che:<br />
“6. Per le concessioni vigenti e fino alla loro scadenza sono comunque ammessi interventi di infrastrutturazione e di sviluppo nel rispetto delle previsioni di cui all&#8217;articolo 8”.<br />
Il richiamato art. 8, comma 3, a sua volta (lo si è visto) stabilisce che:”  3. Qualora alla scadenza della concessione il concessionario non abbia conseguito l&#8217;integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti e&#8217; posta a carico del concessionario subentrante secondo i principi e le modalita&#8217; di una stima, stabiliti con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.<br />
Con decreto del presidente della Regione del 20.9.2007, n. 0302/Pres., successivo, quindi, alla data dell’atto qui impugnato, è stato, poi, approvato il “Regolamento per la determinazione dei principi e delle modalità in base ai quali stimare il valore degli investimenti effettuati da soggetti concessionari di aree demaniali con finalità turistico ricreativa”.<br />
Come si vede agevolmente, le succitate disposizioni transitorie non giovano alla tesi attorea, in quanto riguardano il rilascio di nuove concessioni (art. 13, comma 3), mentre nel caso di specie la concessione esiste ed è stata prorogata sino al 31.12.2008, ovvero si riferiscono (art. 13, comma 6) agli interventi di infrastrutturazione e di sviluppo ammissibili (nel rispetto delle previsioni di cui all&#8217;articolo 8) per le concessioni vigenti e fino alla loro scadenza, mentre nella fattispecie, con la domanda del 30.12.2006, era stato chiesto il rilascio di una nuova concessione per la durata di 15 anni, o quanto meno per gli anni ritenuti necessari in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare ed indicate nella domanda stessa. <br />
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso n. 233/07 va respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese dei due giudizi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Friuli &#8211; Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sui ricorsi nn. 25/07 e 233/07 in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, li riunisce; dichiara inammissibile il ricorso n. 25/07; rigetta il ricorso n. 233/07.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24/10/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Vincenzo Antonio Borea, Presidente<br />
Oria Settesoldi, Consigliere<br />
Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28/01/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-88/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.89</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-89/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-89/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.89</a></p>
<p>V. Borea – Presidente, V. Farina – Estensore EDISON SPA (avv.ti Prof. N. Bassi, G. Borgna, M. Budello e S. Viola) c/ il MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, il MINISTERO DELLA SALUTE (Avv. dist. St.) e nei confronti di CAFFARO SRL (avv.ti A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-89/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.89</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-89/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.89</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">V. Borea – Presidente, V. Farina – Estensore<br /> EDISON SPA (avv.ti Prof. N. Bassi, G. Borgna, M. Budello e S. Viola) c/ il MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, il MINISTERO DELLA SALUTE (Avv. dist. St.) e nei confronti di CAFFARO SRL (avv.ti A. Pollino, Prof. G. Sala, C. Sala e M. Sala)</span></p>
<hr />
<p>sulla posizione del proprietario dell&#8217;area inquinata rispetto agli interventi di recupero ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Inquinamento &#8211; Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati – Accordi tra responsabile dell’inquinamento e proprietario dell’area inquinata – Irrilevanza ai fini del procedimento di bonifica ambientale.</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Inquinamento &#8211; Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati &#8211; Art. 17, D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ed ora artt. 240 e ss., D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 &#8211; Proprietario non responsabile della violazione – Mera facoltà di provvedere.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Gli eventuali accordi posti in essere tra il proprietario dell’area inquinata ed il responsabile dell’inquinamento (nella specie, per la ripartizione di costi ed obblighi relativi alla contaminazione dell’area ceduta dalla società controinteressata alla ricorrente società per la realizzazione di una centrale termoelettrica) sono insuscettibili di interagire con lo speciale procedimento di bonifica ambientale. (1)<br />
2. L’art. 17, D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il cui contenuto fondamentale è stato confermato dagli artt. 240 e ss., D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (che ha abrogato il D.Lgs. n. 22/1997), imponeva l’esecuzione di interventi di recupero ambientale, anche di natura emergenziale, al responsabile dell’inquinamento, il quale può non coincidere con il proprietario ovvero con il gestore dell’area interessata. A carico del proprietario dell’area inquinata non responsabile della contaminazione non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in questione, avendo solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l’espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite anche da privilegio speciale immobiliare. (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Non constano precedenti in termini in questa rivista.<br />
(2) Cfr., sulla tematica, T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 15 novembre 2005 n. 6156, in questa rivista. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla posizione del proprietario dell&#8217;area inquinata rispetto agli interventi di recupero ambientale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 304 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>EDISON SPA</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Bassi, Giovanni Borgna, Mario Bucello, Simona Viola, con domicilio eletto presso Giovanni Borgna Avv. in Trieste, via S.Nicolo&#8217; 21;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO DELLA SALUTE</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3; Regione Friuli-Venezia Giulia;<br />
nei confronti di</p>
<p><b>CAFFARO SRL</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Pollino, Giuseppe Sala, Claudio Sala, Maria Sala, con domicilio eletto presso Antonio Pollino Avv. in Trieste, via Coroneo 5;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
a)di quanto disposto al punto B dell&#8217;ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio in data 14 febbraio 2007, per l&#8217;esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di interesse nazionale di Grado e Marano;<br />
b)del decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare &#8211; Direz. Gen. per la qualità  della vita n. 3602/QdV/DI/B dd. 3 maggio 2007;<br />
c)del decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare &#8211; Direz. gen. per la qualità  della vita n. 3601/QdV/DI/B dd. 3 maggio 2007;<br />
d)di quanto disposto al punto 4, lettere a) e b) dell&#8217;ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio in data 7 settembre 2006, per l&#8217;esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di interesse nazionale di Grado e Marano;<br />
e)di quanto disposto al punto 2, lettere a) e b) dell&#8217;ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio in data 13 ottobre 2005, per l&#8217;esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società  insediate nel sito di interesse nazionale di Grado e Marano;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati in data 15.11.2007 con i quali si impugnano i seguenti atti:<br />
1) di quanto disposto al punto 2 dell&#8217;ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria dd. 26 luglio 2007;<br />
2) del decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3938/QdV/DI/B dd. 26 settembre 2007.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Caffaro Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12/12/2007 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Con un primo ricorso, rubricato al n. 112/06, la società Edison s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, aveva chiesto l’annullamento di quanto disposto al punto 2, lettere a) e b) dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in data 13 ottobre 2005, per l’esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di interesse nazionale di Grado e Marano, trasmesso con lettera 12 dicembre 2005 del Direttore Generale della Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, prot. 25349/QdV/DI/VII-VII, avente per oggetto: ”intervento di bonifica di interesse nazionale sito in Grado e Marano. Trasmissione verbale della Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14 della legge n. 241/1990 dd. 13.10.2005”.<br />
Con motivi aggiunti impugnatori, poi, la società aveva chiesto l’annullamento di quanto disposto al punto 4, lettere a) e b) dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio in data 7 settembre 2006 per l’esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di interesse nazionale di Grado e Marano, nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso, inclusa la lettera 18 settembre 2006 del Direttore Generale della Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare prot. 18202/QdV/DI/VII-VII, con cui è stato trasmesso il verbale.<br />
Con sentenza di questo Tribunale 5 aprile 2007, n. 291 il ricorso ed i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili, sull’assunto che tutti gli atti impugnati rivestivano natura endoprocedimentale, trattandosi di verbali di conclusione dei lavori di conferenze di servizi che, seppur decisorie, non assurgevano al rango di provvedimenti conclusivi: “non essendo questi gli atti che definiscono il procedimento con la creazione di obblighi a carico dei soggetti interessati essi non sono sicuramente idonei a pregiudicare la posizione giuridica soggettiva che la parte ricorrente intendeva tutelare in via giudiziale” (così testualmente la sentenza).<br />
Con il ricorso in esame, rubricato al n. 304/07, la società Edison s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha chiesto l’annullamento:<br />
di quanto disposto al punto B dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio in data 14 febbraio 2007 Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio, Regione, Ministero della Salute e Ministero delle Attività Produttive, per l’esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di interesse nazionale di Grado e Marano;<br />
del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per la qualità della vita n. 3602/QdV/DI/B del 3 maggio 2007, avente per oggetto: &#8220;Decreto contenente il prowedimento finale di adozione, ex art. 14 ter legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive delle Conferenze di servizi decisorie relative al sito di bonifica di interesse nazionale di &#8220;Laguna di Grado e Marano&#8221; del 14/02/2007”;<br />
del decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare &#8211; Direzione generale per la qualità della vita n. 3601/QdV/DI/B del 3 maggio 2007, avente ad oggetto: “&#8221;Decreto contenente il prowedimento finale di adozione, ex art. 14 ter legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive delle Conferenze di servizi decisorie relative al sito di bonifica di interesse nazionale di &#8220;Laguna di Grado e Marano&#8221; del 27 aprile 2005, del 22 giugno 2005, del 13 ottobre 2005, del 13 marzo 2006, del 7 settembre 2006 e del 31 ottobre 2006”;<br />
di quanto disposto al punto 4 lettere a) e b) dell&#8217;ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del territorio in data 7 settembre 2006, per l&#8217;esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di interesse nazionale di Grado e Marano;<br />
di quanto disposto al punto 2, lettere a) e b) dell&#8217;ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del territorio in data 13 ottobre 2005, per l&#8217;esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di interesse nazionale di Grado e Marano; <br />
di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso, anche se non conosciuto.<br />
Con motivi aggiunti impugnatori notificati il 31.10.2007, poi, la società Edison ha chiesto l’annullamento:<br />
di quanto disposto al punto 2 dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio in data 26 luglio 2007 per l’esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di interesse nazionale di Grado e Marano;<br />
del decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare &#8211; Direzione generale per la qualità della vita n. 3938/QdV/DI/B del 26 settembre 2007, avente ad oggetto: “&#8221;Decreto contenente il prowedimento finale di adozione, ex art. 14 ter legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive delle Conferenze di servizi decisorie relative al sito di bonifica di interesse nazionale di &#8220;Laguna di Grado e Marano&#8221; del 26 luglio 2007”;<br />
di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso, anche se non conosciuto.<br />
Va premesso che la ricorrente società Edison s.p.a. è titolare in località Torviscosa (UD) di un terreno all’interno del quale è stata costruita una nuova centrale termoelettrica a ciclo combinato: questa area è adiacente al lato meridionale di un’altra area industriale su cui insiste lo stabilimento della società Caffaro s.r.l., cui verrà somministrato il calore generato dalla suddetta centrale.<br />
La ricorrente società Edison esordisce ricordando che con il decreto n. 468 del 2001 il Ministero dell’Ambiente ha individuato su tutto il territorio italiano un elenco di siti industriali inquinati, inserendoli in un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale ed includendovi il sito della Laguna di Grado e Marano, nella cui perimetrazione rientra la centrale che la società stessa è stata autorizzata a costruire.<br />
La ricorrente prosegue ricordando di aver dato avvio &#8211; ancorché pacificamente non responsabile dell’inquinamento preesistente al suo insediamento &#8211; al procedimento previsto dal d.m. n. 471/1999, presentando il piano di caratterizzazione approvato nel corso della conferenza di servizi decisoria del 12 giugno 2003, al quale è poi stata data fedele esecuzione.<br />
Nelle acque di falda superficiali è stata riscontrata la presenza di inquinanti provenienti dallo stabilimento gestito dalla società Caffaro, situato a monte.<br />
La conferenza decisoria del 13 ottobre 2005, oltre ad ordinare a quest’ultima società l’adozione di ulteriori misure di contenimento, ha ordinato alla ricorrente di procedere alla redazione di un progetto di bonifica della falda delle aree di sua competenza (punto 2 dell’ordine del giorno, lett. a) pag. 14) ed alla elaborazione di un ulteriore progetto di bonifica della falda interessante la zona attraversata dal metanodotto, quale condizione per ottenere il c.d. svincolo della zona stessa (punto 2 dell’ordine del giorno, lett. b, pag. 15).<br />
Con successiva conferenza di servizi del 7 settembre 2006 sono state riproposte le sopraccitate imposizioni e – si duole l’istante &#8211; non veniva considerato che la società aveva nel frattempo presentato una domanda di rimodulazione degli obiettivi di bonifica ai sensi dell’art. 265, comma 4 del D.lgs. n. 152 del 2006.<br />
Ulteriori conferenze di servizi si sono tenute il 14.2.2007 ed il 26 luglio 2007, con le quali, pur ribadendo la responsabilità della società Caffaro circa lo stato di inquinamento del sito, veniva di nuovo imposto alla società Edison di predisporre interventi di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda, anche con un progetto definitivo di bonifica delle stesse. Nuovamente, poi, veniva omesso di apprezzare la circostanza che la società aveva nel frattempo presentato una domanda di rimodulazione degli obiettivi di bonifica ai sensi dell’art. 265, comma 4 del D.lgs. n. 152 del 2006.<br />
Gli atti conclusivi delle surriferite conferenze di servizi erano costituite:<br />
1) dal decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare &#8211; Direzione generale per la qualità della vita n. 3601/QdV/DI/B del 3 maggio 2007, avente ad oggetto: “&#8221;Decreto contenente il prowedimento finale di adozione, ex art. 14 ter legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive delle Conferenze di servizi decisorie relative al sito di bonifica di interesse nazionale di &#8220;Laguna di Grado e Marano&#8221; del 27 aprile 2005, del 22 giugno 2005, del 13 ottobre 2005, del 13 marzo 2006, del 7 settembre 2006 e del 31 ottobre 2006” (impugnato con il ricorso principale);<br />
2) dal decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare &#8211; Direzione generale per la qualità della vita n. 3938/QdV/DI/B del 26 settembre 2007, avente ad oggetto: “&#8221;Decreto contenente il prowedimento finale di adozione, ex art. 14 ter legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive delle Conferenze di servizi decisorie relative al sito di bonifica di interesse nazionale di &#8220;Laguna di Grado e Marano&#8221; del 26 luglio 2007” (impugnato con i motivi aggiunti).<br />
A sostegno del gravame sono stati dedotti dieci mezzi, con i quali la ricorrente ha denunciato l’illegittimità degli atti impugnati sotto svariati profili di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Quanto alla conferenza di servizi del 14.2.2007 ed al decreto direttoriale n. 3602 del 3.5.2007, sostiene la ricorrente che con lo stato di emergenza dichiarato per Marano e Grado con d.p.c.m. 3 maggio 2002 le competenze per la bonifica spettano al Commissario delegato unitamente ai poteri di vigilanza sugli operatori privati obbligati ad attivarsi in loro sostituzione in caso di inerzia (artt. 2 e 3 O.M. n. 3217 del 2002, come modificata dalla O.M. n. 3552 del 2006) e non alle conferenze di servizi.<br />
Le decisioni assunte in tale sede e il successivo decreto direttoriale sarebbero, inoltre, viziati per l’omessa preventiva formalizzazione di una specifica intesa con la Regione.<br />
Circa tutti gli altri provvedimenti impugnati, l’istante assume che, essendo indiscusso che la responsabilità dell’inquinamento è della società Caffaro, la riscontrata mancata idoneità delle misure da questa adottate non può giustificare l’attribuzione, in spregio al principio di proporzionalità, senza adeguata attività istruttoria anche in relazione a misure alternative e con la imposizione di termini brevissimi, dell’onere alla ricorrente – consistente principalmente nel marginamento fisico dell’intera area attraverso un muro di contenimento &#8211; dovendosi invece attivare l’amministrazione in caso di inerzia del responsabile.<br />
La mera titolarità del diritto dominicale su un’area – sottolinea la deducente &#8211; non è sufficiente a far imputare al proprietario non responsabile dell’inquinamento la responsabilità giuridica di provvedere agli interventi di ripristino.<br />
Essendo, poi, le acque di falda di proprietà pubblica, anche ritenendo che il proprietario debba attivarsi &#8211; prosegue l’istante &#8211; l’obbligo relativo al risanamento deve rimanere comunque in capo alla pubblica amministrazione, e, segnatamente, nel caso di specie, al Commissario delegato.<br />
Si duole, poi, la deducente, del mancato esame della domanda di rimodulazione degli obiettivi di risanamento da essa presentata a mente degli artt. 242 e 265 del D.Lgs. n. 152 del 2006.<br />
L’istante denuncia, altresì, l’erroneità delle prescrizioni fondate sul superamento, nelle acque di falda sottostanti il sedime della centrale, dei limiti tabellari fissati dal D.Lgs. n. 152 del 2006 (art. 240), non essendo stata operata la necessaria analisi della “concentrazione soglia di contaminazione” (CSC) e della “concentrazione soglie di rischio” (CSR).<br />
Sostiene, ancora, la deducente che nei terreni attraversati dal metanodotto non si riscontrerebbe una situazione di inquinamento, per cui il c.d. svincolo delle aree interessate dal metanodotto dovrebbe costituire atto dovuto non condizionabile ad alcun impegno della società e, men che mai, un impegno concernente gli acquiferi, che quindi non ha nemmeno attinenza con i terreni cui lo svincolo si riferisce; inoltre non trattasi di terreno di proprietà della ricorrente, che è titolare solo di un diritto di servitù. Al riguardo la ricorrente deduce il vizio di sviamento, sull’assunto che la pretesa mirerebbe, in realtà, ad ottenere che la società si accolli un onere che non le spetta onde liberarsi al più presto del vincolo.<br />
Viene introdotta, infine, la considerazione che solo alla Provincia – che non ha concorso alla formazione del verbale – compete il potere di vigilare sulla corretta esecuzione degli interventi di bonifica. <br />
Con motivi aggiunti impugnatori notificati il 31.10.2007 la società Edison ha dedotto undici mezzi.<br />
Vengono sostanzialmente riproposte tutte le argomentazioni già svolte con il ricorso introduttivo, con la sottolineatura che in base ad indagini compiute dalla stessa società Edison nelle acque di falda non sono più comprese sostanze inquinanti di origine antropica in concentrazione superiore ai limiti di legge e che l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, nel settembre 2007, ha definitivamente accertato che nell’area di pertinenza della società il ferro, il manganese ed i fosfati hanno origine naturale.<br />
La ricorrente denuncia, poi, la mancata partecipazione del rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia alla conferenza di servizi del 26.7.2007 (come accaduto in quella del 14.2.2007).<br />
Infine, l’istante deduce l’illegittimità del decreto direttoriale del 26.9.2007, per essere stato adottato dal solo Ministero dell’Ambiente, senza la previa audizione del Ministero dello Sviluppo economico.<br />
Si sono costituiti in giudizio i Ministeri dell’Ambiente, della Salute e delle Attività Produttive controdeducendo per il rigetto del ricorso.<br />
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata Caffaro s.r.l sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, avendo concluso un accordo transattivo con la ricorrente per la ripartizione di costi ed obblighi relativamente alla contaminazione dell’area ceduta alla società Edison, quest’ultima si sarebbe assunta gli oneri dell’eventuale bonifica dell’area stessa.<br />
Il gravame è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella pubblica udienza del 12.12. 2007.<br />
Ragioni di economia processuale inducono il Collegio ad esaminare congiuntamente tutti i mezzi dedotti sia con il ricorso principale che con i motivi aggiunti.<br />
Osserva il Collegio che il nucleo argomentativo centrale della ricorrente ruota essenzialmente intorno alla asserzione della mancanza di una sua specifica responsabilità in ordine alla rilevata situazione di inquinamento: situazione da imputarsi alla controinteressata società Caffaro s.r.l., come riconosciuto dalla Autorità procedente, e, segnatamente, dal Ministero dell’Ambiente, oltre che dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia (v. il richiamo contenuto nella conferenza di servizi del 26.7.2007) e da specifico studio del luglio 2007 commissionato per conto della società ricorrente.<br />
Quest’ultima sottolinea l’assoluta inconferenza degli accordi transattivi del 12.9.2002, del 14.9.2004 e del 27.7.2006 stipulati con la resistente società Caffaro s.r.l. per la ripartizione di costi ed obblighi relativamente alla contaminazione dell’area ceduta dalla medesima società alla ricorrente società Edison per la realizzazione della centrale termoelettrica: accordi con i quali quest’ultima società si sarebbe assunta gli oneri dell’eventuale bonifica dell’area stessa.<br />
La tesi attorea merita condivisione, posto che l’ambito privatistico delle relazioni tra le due società è insuscettibile di interagire con lo speciale procedimento di bonifica ambientale (che, come si chiarirà meglio di qui a poco, non può coinvolgere soggetti estranei alla situazione di inquinamento).<br />
Non può, comunque, sottacersi che quegli accordi non riguardavano lo stato di contaminazione delle acque sotterraneee di falda provocato dai deflussi idrici inquinati provenienti dalle aree di pertinenza della società Caffaro, ma solo la situazione di inquinamento esistente nei terreni ceduti da quest’ultima alla società ricorrente.<br />
Corollario delle suddette osservazioni è che la società Caffaro s.r.l. nella presente controversia assume il ruolo di controinteressata, cui doverosamente sono stati notificati il ricorso ed i motivi aggiunti: essa, pertanto, non va estromessa dal giudizio come richiesto dalla medesima nell’atto di costituzione depositato il 24.7.2007 per un presunto “difetto di legittimazione passiva”.<br />
Passando ai profili di merito, va prioritariamente osservato che le amministrazioni partecipanti alle varie conferenze di servizi convocate per la ricerca di soluzioni di recupero ambientale del sito in questione hanno imposto alla società ricorrente interventi finalizzati alla messa in sicurezza in emergenza delle acque di falda delle aree di sua competenza, e, segnatamente, hanno richiesto la presentazione di un progetto, riguardante anche la zona attraversata dal metanodotto, quale condizione per ottenere il c.d. svincolo della zona stessa (conferenze del 13.10.2005, del 7.9.2006 e del 14.2.2007).<br />
Ora, dai verbali impugnati viene ripetutamente dato atto che l’inquinamento del sito è da imputare alle attività svolte dalla controinteressata società Caffaro s.r.l.: circostanza, questa, che, peraltro, è stata accertata da altri riscontri, conseguenti ad appositi accertamenti tecnici di cui si è fatto sopra cenno. <br />
Pertanto, non è ravvisabile a carico della società ricorrente alcuna responsabilità nell’inquinamento della falda acquifera, tale da poter legittimare la imposizione a suo carico di misure di recupero ambientale, anche in via emergenziale.<br />
Va, al riguardo, ricordato che già l’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 – vigente all’epoca della presentazione da parte della società ricorrente del piano di caratterizzazione, approvato nel corso della conferenza di servizi del 12.6.2003 &#8211; il cui contenuto fondamentale è stato confermato dagli artt. 240 e ss. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (che ha abrogato il D.Lgs. n. 22/1997), imponeva l’esecuzione di interventi di recupero ambientale anche di natura emergenziale al responsabile dell’inquinamento: il quale può &#8211; come nel caso di specie &#8211; non coincidere con il proprietario ovvero con il gestore dell’area interessata.<br />
L’art. 17 così disponeva:<br />
“Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. <br />
[……]<br />
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine: <br />
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito; <br />
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale; <br />
c) entro trenta giorni dall&#8217;evento che ha determinato l&#8217;inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate. <br />
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell&#8217;inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione. <br />
4. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L&#8217;autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l&#8217;esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l&#8217;intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un&#8217;area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione. <br />
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica. <br />
6. Qualora la destinazione d&#8217;uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l&#8217;applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l&#8217;autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l&#8217;adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall&#8217;inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l&#8217;impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all&#8217;utilizzo dell&#8217;area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l&#8217;utilizzo dell&#8217;area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali. <br />
[……]”.<br />
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d&#8217;ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi nell&#8217;àmbito delle proprie disponibilità di bilancio. <br />
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale nonché la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L&#8217;onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. <br />
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate nonché per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull&#8217;immobile. Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare. <br />
[……]<br />
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell&#8217;ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente, di concerto con i Ministri dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato e della sanità, d&#8217;intesa con la Regione territorialmente competente. L&#8217;approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica. <br />
[……]”.<br />
L’obbligo di bonifica è posto, dunque, in capo al responsabile dell’inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l’onere di ricercare ed individuare (v. ora gli artt. 242 e 244 del D.Lgs. n. 152/2006), mentre il proprietario non responsabile dell’inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera “facoltà” di effettuare interventi di bonifica (art. 245 D.Lgs. n. 152/2006); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250 decreto cit.), salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l’esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno (art. 253 decreto cit.).<br />
A carico del proprietario dell’area inquinata non responsabile della contaminazione non incombe, dunque, alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in questione, avendo solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l’espropriazione del terreno interessato gravato, per l’appunto, da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite anche da privilegio speciale immobiliare.<br />
Pertanto, il provvedimento impositivo della messa in sicurezza e bonifica ben può essere notificato al proprietario al fine di renderlo edotto di tale onere (che egli ha facoltà di assolvere per liberare l’area dal relativo vincolo), ma non può imporre misure di bonifica senza un adeguato accertamento della responsabilità, o corresponsabilità, del proprietario per l’inquinamento del sito.<br />
Va ricordato, in questo contesto, che gli interventi di messa in sicurezza sono finalizzati non tanto alla diminuzione del livello di inquinamento dell’area interessata (obiettivo questo che va perseguito attraverso l’attivazione delle opere di bonifica) quanto a scongiurare che la contaminazione in atto si espanda nel terreno o nella falda in attesa dell’esecuzione di interventi definitivi di bonifica del sito.<br />
Il carattere assorbente della censura circa la individuazione del soggetto responsabile della situazione di inquinamento esime il Collegio dal prendere in esame le altre censure, che restano assorbite.<br />
In conclusione, previo assorbimento delle altre censure dedotte dalla ricorrente, il ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti impugnatori notificati il 31.10.2007 vanno accolti, con conseguente annullamento dei verbali delle conferenze di servizi e dei relativi decreti di approvazione in parte qua, vale a dire nelle parti relative alle prescrizioni espressamente impugnate, restando gli stessi atti, perlomeno agli effetti della presente sentenza, validi per il resto.<br />
Le spese del giudizio possono venire integralmente compensate tra le parti, sussistendone le giuste ragioni.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Friuli &#8211; Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso e sui motivi aggiunti in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, li accoglie, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, meglio specificati in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Condanna le parti soccombenti, in solido tra loro, alla rifusione del contributo unificato alla società ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 12/12/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Vincenzo Antonio Borea, Presidente<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />
Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28/01/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.90</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-90/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.90</a></p>
<p>V. Borea &#8211; Presidente, V. Farina &#8211; Estensore CAFFARO SRL (avv.ti A. Pollino, Prof. G. Sala, C. Sala e M. Sala) c/ il MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Avv. dist. St.), la REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA (avv.ti E. Bevilacqua e G. Di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-90/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.90</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-90/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.90</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">V. Borea &#8211; Presidente, V. Farina &#8211; Estensore<br /> CAFFARO SRL (avv.ti A. Pollino, Prof. G. Sala, C. Sala e M. Sala) c/ il MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Avv. dist. St.), la REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA (avv.ti E. Bevilacqua e G. Di Danieli), l’AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL&#8217;AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI &#8211; A.P.A.T., l’A.R.P.A. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, l’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA&#8217;, il COMMISSARIO DELEGATO PER LA LAGUNA DI MARANO LAGUNARE E GRADO</span></p>
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<p>sulle novità del codice dell&#8217;ambiente in tema di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale e sui principi applicabili alle valutazioni demandate alle autorità competenti in campo ambientale</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Bonifica di siti contaminati di interesse nazionale – Procedimento &#8211; Art. 252, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Struttura ed organi competenti.</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Bonifica di siti contaminati di interesse nazionale – Procedimento &#8211; Art. 252, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Fasi.</p>
<p>3. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi – Finalità &#8211; Partecipazione dei privati – Non vi rientra.</p>
<p>4. Giustizia amministrativa – Poteri del giudice – Sindacato sulla discrezionalità tecnica – Valutazioni demandate alle autorità competenti in materia ambientale – Portata e limiti.</p>
<p>5. Ambiente e territorio – Valutazioni demandate alle autorità competenti in materia ambientale &#8211; Principi applicabili – Principio di proporzionalità &#8211; Portata.</p>
<p>6. Ambiente e territorio – Valutazioni demandate alle autorità competenti in materia ambientale &#8211; Principi applicabili – Principio di precauzione – Portata – Rapporti con il principio di proporzionalità.</p>
<p>7. Ambiente e territorio – Valutazioni demandate alle autorità competenti in materia ambientale – Motivazione ed istruttoria – Consistenza.</p>
<p>8. Atto amministrativo &#8211; Disparità di trattamento – Estremi.</p>
<p>9. Ambiente e territorio – Bonifica di siti contaminati di interesse nazionale – Procedimento – Rilevazione della contaminazione &#8211; Disciplina applicabile &#8211; D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 – Procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – E’ applicabile.</p>
<p>10. Ambiente e territorio – Bonifica di siti contaminati di interesse nazionale &#8211; Rifiuti – Nozione &#8211; Acque di falda contaminate – Non vi rientrano – Limiti di concentrazione da rispettare &#8211; Tabella 3 dell’allegato 5 della Parte III del D.Lgs. n. 3 aprile 2006 n. 152 – Sono applicabili.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di bonifica di siti contaminati di interesse nazionale, l’art. 252, comma 4 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha attribuito la competenza relativa al Ministero dell’Ambiente, che vi procede, sentito il Ministero delle attività produttive, potendo avvalersi, dell’APAT, delle ARPA regionali, delle regioni interessate, dell’Istituto Superiore della Sanità, ovvero di altri soggetti qualificati pubblici o privati; la novella implica un cambiamento del ruolo regionale nell’ambito della complessa procedura di bonifica dei siti inquinati, nel senso che, al posto dell’intesa tra enti paritari, (che costituiva uno strumento di codeterminazione tra soggetti costituzionalmente paritetici), la nuova disciplina ha introdotto lo schema dell’eventuale avvalimento delle Regioni da parte statale (il che – ovviamente &#8211; non impinge sulla possibilità per la Regione di continuare ad essere partecipe nei procedimenti di bonifica dei siti da bonificare di interesse nazionale); in tale contesto normativo, il Ministero dell’ambiente – cui anche in precedenza era attribuito il coordinamento delle operazioni di bonifica – resta il soggetto principale del procedimento di bonifica dei siti inquinati, mentre la partecipazione del Ministro per le attività produttive, si sostanzia nell’espressione di un parere obbligatorio, la cui mancanza non è suscettibile di inficiare il provvedimento finale, a meno che non siano ravvisabili specifici vizi procedimentali. (1)<br />
2. In tema di bonifica di siti contaminati di interesse nazionale, l’art. 252, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha introdotto un meccanismo procedimentale più complesso e rigoroso rispetto alla normativa previgente, il quale si sostanzia in tutta una serie di momenti procedurali intermedi, legati tra loro da un nesso di stretta interdipendenza funzionale; ed infatti, oltre al procedimento di caratterizzazione, già previsto in precedenza (composto, da una fase istruttoria, da una di approvazione e da una di integrazione dell’efficacia ed esecutiva) e da quello relativo alla progettazione (anch’esso composto da istruttoria, approvazione, integrazione dell’efficacia e esecuzione), il decreto ha aggiunto una terza fase, cioè quella dell’analisi del rischio. (2)</p>
<p>3. In tema di partecipazione del privato al procedimento amministrativo, la conferenza di servizi – caratterizzata da un momento istruttorio e da un momento conclusivo, costituito dal provvedimento successivo e monocratico adottato dall’Amministrazione procedente &#8211; è ontologicamente preordinata ad apprezzare quegli interessi che fanno capo alle pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento di bonifica ambientale ed è, in definitiva, funzionalizzata alla concreta attuazione dei principi costituzionali che presiedono all’azione amministrativa (art. 97 Cost.). In tale contesto, non può affermarsi che tra le finalità della conferenza di servizi deve essere annoverata quella di garantire la partecipazione dei privati al procedimento, la quale trova legittimazione normativa in altre disposizioni, e, in particolare, negli artt. 7, 9 e 10 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Del resto, l’art. 14, comma 4 della L. n. 241/1990 (che prevede che, qualora un privato abbia interesse alla convocazione di una conferenza di servizi, può chiedere all’amministrazione di convocarla), e l’art. 14 ter, comma 8, stessa legge (che contempla la facoltà per l’amministrazione di chiedere chiarimenti agli istanti), non assicurano al privato un vero e proprio diritto di partecipazione alla conferenza. (3)</p>
<p>4. In tema di sindacato sulle valutazioni demandate alle P.A. competenti in campo ambientale, la discrezionalità tecnica della P.A. non sfugge, aprioristicamente, al sindacato del giudice amministrativo, perché riguarda un’ipotesi diversa dal merito amministrativo, ossia l’ipotesi in cui, in relazione a particolari materie, l&#8217;operato dell&#8217; Amministrazione deve svolgersi secondo criteri, regole e parametri tecnici scientifici, direttamente o indirettamente richiamati dalla norma giuridica che disciplina il potere esercitato; la discrezionalità è, però, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di elementi sintomatici di scorretto esercizio del potere, quali il difetto e la incongruità della motivazione, l’illogicità manifesta, l’errore di fatto, la evidente irragionevolezza, dovendo apparire le valutazioni delle Autorità adeguatamente motivate, corrette, ragionevoli, proporzionate ed attendibili. (4) Né può parlarsi di discrezionalità tecnica (e degli eventuali connessi limiti del sindacato giurisdizionale) nei casi in cui il presupposto del provvedimento da adottare non sia una valutazione di fatti suscettibili di vario apprezzamento alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche e specialistiche, ma semplicemente un accertamento tecnico, e cioè l&#8217;accertamento di un fatto verificabile in modo non opinabile in base a conoscenze di strumenti tecnici di sicura acquisizione; in tali casi, per quanto sia necessario riferirsi a criteri di ordine tecnico, il provvedimento è soggetto alla sindacabilità piena del giudice amministrativo, in particolare sotto il profilo del travisamento dell&#8217;accertamento stesso. (5)</p>
<p>5. In tema di valutazioni demandate alle P.A. competenti in campo ambientale, il principio di proporzionalità (6) impone alla pubblica amministrazione di adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti e si risolve, in buona sostanza, nell&#8217;affermazione secondo cui le autorità comunitarie e nazionali non possono imporre, sia con atti normativi, sia con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino, tutelate dal diritto comunitario, in misura superiore, cioè sproporzionata, a quella strettamente necessaria nel pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che l&#8217;autorità è tenuta a realizzare, in modo che il provvedimento emanato sia idoneo, cioè adeguato all&#8217;obiettivo da perseguire, e necessario, nel senso che nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile. (7)<br />
6. In tema di valutazioni demandate alle P.A. competenti in campo ambientale, il principio di precauzione, che trova origine nei procedimenti comunitari posti a tutela dell’ambiente, ed in forza del quale è consentito all’amministrazione procedente di adottare i provvedimenti necessari laddove paventi il rischio di una lesione ad un interesse tutelato anche in mancanza di un rischio concreto, deve armonizzarsi, sul versante della concreta applicazione, con il principio di proporzionalità, non potendo chiaramente prefigurarsi la prevalenza di quest’ultimo principio sul principio di precauzione, ma un loro equilibrato bilanciamento in relazione agli interessi pubblici e privati in giuoco. (8)</p>
<p>7. In tema di valutazioni demandate alle P.A. competenti in campo ambientale, alla luce dei principi di proporzionalità e precauzione, tutte le decisioni adottate in materia ambientale, e, segnatamente, in materia d’inquinamento, devono essere assistite – in relazione agli interessi in giuoco -, da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che tenga conto di una attività istruttoria parimente ineccepibile. (9)</p>
<p>8. Al fine di configurare il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento è necessario che sussista un rapporto di assoluta coincidenza fra la situazione dedotta in giudizio e quella richiamata come termine di paragone, in modo da dimostrare l&#8217;esistenza nella condotta dell&#8217;Amministrazione della lamentata disuguaglianza di trattamento e di un contrasto logico insanabile o di una palese ingiustizia (nella specie, la ricorrente lamentava una disparità di trattamento rispetto ad un’analoga situazione relativa alla bonifica di un sito inquinato di interesse nazionale esistente in un’altra Regione, per la quale il Ministero dell’Ambiente, nell’ambito della procedura di Conferenza di servizi decisoria, aveva approvato un progetto di intervento per la bonifica del sito, incentrato sulla realizzazione di una modalità di bonifica – realizzazione di una barriera idraulica – negata invece nel caso della vicenda oggetto del ricorso). (10)</p>
<p>9. L’art. 264, lettera i), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha abrogato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, ma non anche il D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, in quanto stabilisce che i provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 22 del 1997 continuino ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte IV del decreto legislativo; ne consegue che l’art. 242, D. Lgs. n. 152/06, e le disposizioni ad esso correlate, relative alla procedura di rilevazione della contaminazione, si applicano solo ai procedimenti posti in essere successivamente alla entrata in vigore di tale Decreto. (11)<br />
10. Le acque emunte dalle falde sotterranee – quantunque contaminate &#8211; non sono qualificabili come rifiuti, essendo riconducibili, in realtà, al paradigma delle acque reflue di provenienza industriale, a termini dell’art. 243, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; ne consegue che i limiti di concentrazione di sostanze inquinanti da rispettare per il trattamento di tali acque sono quelli dell’emissione in acque reflue industriali in acque superficiali, di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 della Parte III del D.Lgs. n. 152 del 2006 e non si rende necessaria l’autorizzazione prevista dagli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22. (12)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1,2,9,11) Non constano precedenti in termini in questa rivista.<br />
(3) A fronte delle doglianze del ricorrente, tendente a censurare il mancato rispetto della normativa in tema di partecipazione del privato al procedimento, il Collegio osserva che “le esigenze di un più penetrante coinvolgimento del soggetto tenuto agli interventi di risanamento possono trovare un supporto normativo nello strumento dell’accordo di programma: esso, riducendo i rischi di un eventuale contenzioso, consente di definire, approvare ed attuare opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa attuazione, l’azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici e privati. Il D. Lgs. n. 152/2006, all’art. 246, in tema di bonifica dei siti inquinati, prevede, all’uopo, che: “I soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati hanno diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma stipulati, entro sei mesi dall&#8217;approvazione del documento di analisi di rischio di cui all&#8217;articolo 242, con le amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo. Non risulta che la ricorrente abbia inteso attivare questo diverso strumento partecipativo.”. <br />
Sulla conferenza di servizi decisoria nel quadro del procedimento volto alla bonifica di siti inquinati v. T.A.R. SARDEGNA &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 8 ottobre 2007 n. 1809. <br />
(4) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 22 agosto 2003, n. 4762; SEZIONE QUARTA – Sentenza 30 luglio 2003, n. 4409; T.A.R. Toscana, 20 settembre 2002, n. 2055<br />
(5) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA – Sentenza 12 dicembre 1996, n. 1299; 25 luglio 2003, n. 4251<br />
(6) Il Collegio triestino sottolinea che il principio di proporzionalità si attaglia particolarmente alla materia delle limitazione al diritto di proprietà, della attività di autotutela, delle ordinanze di necessità ed urgenza, delle irrogazione di sanzioni e, appunto, della tutela ambientale: in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 22 marzo 2005, n. 1195. <br />
(7) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 6 marzo 2007, n. 1736. <br />
(8) Cfr., in tema di precauzione, T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III QUATER &#8211; Sentenza 20 marzo 2006 n. 2001, in questa rivista. <br />
(10) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza 6 maggio 1997, n. 476; T.A.R. Toscana, 20 marzo 2003, 1064. <br />
Secondo T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 3 maggio 2004 n. 7756, in questa rivista, l’installazione di una barriera idraulica ed il pompaggio delle acque di falda per il recupero del materiale liquido inquinante galleggiante rientrano tra le misure di sicurezza e non tra quelle di bonifica di cui all’art. 2 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 in quanto trattasi di misure evidentemente temporanee e di semplice contenimento dell’inquinamento. <br />
T.A.R. SARDEGNA &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 8 ottobre 2007 n. 1809, cit., ha ritenuto che “Il provvedimento con il quale la conferenza di servizi decisoria, relativa alla approvazione del piano di caratterizzazione di un sito industriale da sottoporre ad interventi di bonifica e ripristino ambientale, abbia imposto al proprietario dell’area la realizzazione di una barriera fisica, finalizzata ad intercettare le acque di falda contaminate, rientra fra gli interventi di bonifica destinati ad incidere sul regime delle acque ed è quindi soggetta a procedura obbligatoria di valutazione di impatto ambientale.”. <br />
(12) Cfr., in senso contrario, T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 3 maggio 2004 n. 7756, cit., secondo cui “Poiché il fine della normativa nazionale e comunitaria è quello di disinquinare fino al limite previsto e poiché è onere del soggetto che ha inquinato rinvenire gli strumenti e le procedure per pervenirvi, non può concedersi ingresso a soluzioni che trasferiscono l&#8217;inquinamento in altri siti, a maggior ragione se da una falda sotterranea all&#8217;antistante mare costiero. Pertanto le acque risultanti dal trattamento e dalla depurazione della falda sottostante un sito inquinato, anche se scaricate in mare, devono rispettare non già i limiti di cui alla tabella 3 dell&#8217;allegato 5 al d. l.vo n. 152/1999 (previsti per gli scarichi industriali in acque superficiali e in fognature), ma i ben più rigorosi limiti della tabella 2 del d.m. 471/1999 (previsti per le acque di falda disinquinate).”. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle novità del codice dell&#8217;ambiente in tema di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale e sui principi applicabili alle valutazioni demandate alle autorità competenti in campo ambientale</span></span></span></p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-90/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.90</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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