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	<title>28/1/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/1/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.156</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-1-2005-n-156/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-1-2005-n-156/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.156</a></p>
<p>Presidente ed est. Adriano Leo Madiva S.r.l. (Avv. Barbini) c. Ministero Interno e Questura Milano (Avvocatura Stato). sull&#8217;illegittimità della sospensione di un locale notturno dall&#8217;attività di trattenimenti danzanti ove non risulti la presenza di persone pregiudicate Licenza – Locale notturno – Attività trattenimento danzante – Sospensione per 10 giorni ex</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-1-2005-n-156/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.156</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-1-2005-n-156/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.156</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente ed est. Adriano Leo<br /> Madiva S.r.l. (Avv. Barbini) c. Ministero Interno e Questura Milano (Avvocatura Stato).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della sospensione di un locale notturno dall&#8217;attività di trattenimenti danzanti ove non risulti la presenza di persone pregiudicate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Licenza – Locale notturno – Attività trattenimento danzante – Sospensione per 10 giorni ex art. 100 T.U.L.P.S. – A motivo della presenza di persone con precedenti di polizia ma non pregiudicate – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il provvedimento di sospensione per 10 giorni di un locale notturno dall’attività di trattenimenti danzanti -non ricorrendo l’ipotesi di pubblico locale “abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose” prevista dall’art. 100 del T.U.L.P.S.- qualora a seguito di controlli effettuati da agenti di polizia sia risultata la presenza in tre date diverse del 2003 di alcuni avventori con precedenti di polizia ma non già di persone pregiudicate (cioè con precedenti penali).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’illegittimità della sospensione di un locale notturno dall’attività di trattenimenti danzanti ove non risulti la presenza di persone pregiudicate</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/6097_TAR_6097.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-1-2005-n-156/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.156</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.158</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-1-2005-n-158/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-1-2005-n-158/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.158</a></p>
<p>Pres. Nicolosi, Est. Zucchini Pagazzi (Avv.ti Manini e Violetta) c. Ministero Istruzione, Università e Ricerca (Avv. Stato) e altri. in materia concorsuale, è ammissibile l&#8217;interruzione della prestazione continuativa richiesta dal bando Concorso – Insegnante di Educazione cattolica &#8211; Scuola secondaria &#8211; Bando – Requisito – Servizio – Svolgimento per quattro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-1-2005-n-158/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-1-2005-n-158/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.158</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nicolosi, Est. Zucchini<br /> Pagazzi (Avv.ti Manini e Violetta) c. Ministero Istruzione, Università e Ricerca (Avv. Stato) e altri.</span></p>
<hr />
<p>in materia concorsuale, è ammissibile l&#8217;interruzione della prestazione continuativa richiesta dal bando</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso – Insegnante di Educazione cattolica &#8211; Scuola secondaria &#8211; Bando – Requisito – Servizio – Svolgimento per quattro anni continuativi fra il 1993 ed il 2003 – Obbligo consecutività ed inammissibilità di interruzioni – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il requisito della prestazione del servizio per almeno quattro anni continuativi nelle scuole statali o paritarie, previsto dal bando di concorso per l’assegnazione del posto di insegnante di educazione cattolica nella scuola secondaria, deve essere interpretato nel senso di ammettere eventuali interruzioni, non potendosi confondere la continuità con la consecutività – cioè l’inammissibilità di interruzione alcuna &#8211; nello svolgimento del servizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in materia concorsuale, è ammissibile l’interruzione della prestazione continuativa richiesta dal bando</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/6098_TAR_6098.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-1-2005-n-158/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.378</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-1-2005-n-378/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-1-2005-n-378/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-1-2005-n-378/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.378</a></p>
<p>Luigi Trivellato, Presidente &#8211; Elvio Antonelli, Relatore il rilascio della c.d. sanatoria-condono non muta la destinazione urbanistica dell&#8217;area sulla quale sorge il manufatto condonato Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Sanatoria edilizia ai sensi degli artt. 31 ss. Legge n. 47/1985 – Non muta la destinazione urbanistica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-1-2005-n-378/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.378</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-1-2005-n-378/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.378</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Trivellato,		Presidente &#8211;  Elvio Antonelli,		           Relatore</span></p>
<hr />
<p>il rilascio della c.d. sanatoria-condono non muta la destinazione urbanistica dell&#8217;area sulla quale sorge il manufatto condonato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Sanatoria edilizia ai sensi degli artt. 31 ss. Legge n. 47/1985 – Non muta la destinazione urbanistica dell’area sulla quale sorge il manufatto</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il rilascio della sanatoria edilizia, ai sensi degli artt. 31 e segg. della legge n. 47 del 1985, se da un lato rende legittimo l’edificio che era strutturalmente e funzionalmente abusivo, dall’altro lato non conferisce nessun ulteriore automatico beneficio o vantaggio. In particolare, con la sanatoria edilizia non può automaticamente essere variata la destinazione urbanistica del terreno dove insiste l’edificio condonato e nemmeno può ritenersi mutata la relativa normativa urbanistica.<br />
La concessione del condono, quindi, se comporta la possibilità di mantenere l’immobile nella sua destinazione d’uso (seppure contrastante con quella astrattamente consentita dal piano regolatore generale), non muta però la destinazione urbanistica dell’area su cui sorge il manufatto stesso. Ne discende che non sono ipotizzabili sul manufatto ulteriori modificazioni di destinazione d’uso non consentite dalle prescrizioni urbanistiche vigenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Luigi Trivellato		Presidente<br />
#NOME?		Consigliere<br />
#NOME?		           Consigliere, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 665/03, proposto da</p>
<p><b>PIETROPOLI GINO E GIAROLA LUIGINA</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Claudio Carli e Alfredo Perulli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia – S. Marco – Calle dei Fabbri 1052;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Sona</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Baciga e Antonio Sartori, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre – Calle del Sale 33;</p>
<p>PER<br />
l’annullamento del provvedimento comunale 20.1.2003 n. 1503 avente ad oggetto diniego di rilascio di concessione edilizia.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 13.3.2003 e depositato presso la Segreteria il 1.4.2003, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sona, depositato il 2.1.04;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi nella pubblica udienza del 4 novembre 2004 &#8211; relatore il Consigliere Elvio Antonelli – gli avv.ti C. Carli, per i ricorrenti e A. Sartori, per il Comune resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I ricorrenti premettono in fatto di essere proprietari di unità immobiliari site nel Comune di Sona (VR), via La Prà, consistenti in un appartamento-laboratorio nonché porzione di terreno pertinenziale;<br />
che dette unità immobiliari sono inserite in zona agricola E2a del P.R.G. e soggette a vincolo paesaggistico;<br />
che il laboratorio adibito ad uso artigianale già condonato è attualmente composto da zona laboratorio lavorazioni, uffici, ripostiglio, servizi e spogliatoi;<br />
che i ricorrenti hanno stipulato in data 1.7.1996 un contratto di affitto con il sig. Acerbi Lorenzo che esercita nell’opificio l’attività imprenditoriale di “confezioni e sartoria”;<br />
che in data 18.6.2002 i ricorrenti presentavano al Sindaco del Comune di Sona domanda per la ristrutturazione del laboratorio artigianale;<br />
che con comunicazione 11.10.2002 la Commissione Edilizia esprimeva parere negativo sul progetto;<br />
che in data 7.11.2002 i ricorrenti presentavano richiesta di riesame del progetto di ristrutturazione;<br />
che la Commissione Edilizia, riunitasi il 14.1.2003 per il riesame del progetto esprimeva nuovamente parere negativo.<br />
Avverso gli atti impugnati i ricorrenti deducono i seguenti motivi:<br />
Violazione art. 3 L.R. n. 24/1985, nonché violazione dell’art. 4 della L.R. n. 24/1985.<br />
Il provvedimento impugnato è fondato sull’errato presupposto che, nella fattispecie, la modifica di destinazione d’uso di alcune stanze del laboratorio artigianale, per ricavarne l’alloggio del custode, qualificherebbe come nuova costruzione l’intervento progettato con ciò violando l’art. 3, punto 1) della L.R. Veneto n. 24/1985, nonché le norme di attuazione del PRG vigente al punto 2) della sottozona E2a.<br />
La richiesta di concessione edilizia, oggetto di diniego, riguarda la diversa destinazione d’uso di una minoritaria porzione del laboratorio, prima adibita ad uffici e spogliatoi che, nella nuova destinazione d’uso, assumerebbe funzioni sempre strumentali e funzionali dell’attività principale, qualificanti l’uso e più esattamente l’alloggio per il custode si pone in rapporto funzionale con l’attività di laboratorio con la connessa esigenza di custodia dei materiali e dei capi.<br />
La destinazione di parte dell’edificio ad alloggio per il custode non conferisce ai locali così destinati una autonomia funzionale rispetto al resto dell’edificio, stante la modestia delle dimensioni dell’intervento all’interno del fabbricato, il vincolo di servizio, la conservazione dei volumi e la razionalizzazione degli spazi interni.<br />
Il provvedimento di diniego della concessione viola il disposto dell’art. 4 della L.R. Veneto n. 24/1985, il quale consente restauro e ristrutturazione per le costruzioni esistenti.<br />
Viene violata anche la L.R. Veneto 12.1.1982 n. 1 che, ai sensi dell’art. 1, consente l’ampliamento dei fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale ed industriale anche ricadenti in zone non destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi o commerciali. per documentate esigenze relative a riqualificazione, riconversione e ristrutturazione produttiva o aziendale….oltre ad altre.<br />
Gli interventi previsti, essendo minimi e non comportando né aumento di unità immobiliari, né modifiche di volume, di sagoma e di superfici, rientrano nella fattispecie di cui all’art. 10 lett. c del DPR 380/2001 e non rientrano nell’ipotesi della ristrutturazione.<br />
In punto di richiesta danni i ricorrenti rilevano che il danno è in re ipsa e la liquidazione, anche in assenza di specifica prova, può essere effettuata in via equitativa, attraverso il ricorso allo specifico procedimento di cui all’art. 35 cpv del D. Lgs. 80/1998.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune intimato eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e contestandone nel merito la fondatezza.<br />
All’udienza del 4.11.04 la causa è stata ritenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità essendo  il ricorso infondato.<br />
Ed invero con l’unico motivo dedotto i ricorrenti assumono che l’intervento progettato non comporterebbe un mutamento della destinazione d’uso del manufatto (uso artigianale) e quindi neppure un aumento del volume residenziale del complesso edilizio e ciò per la ragione che la nuova destinazione (casa del custode) dovrebbe ritenersi funzionale e strumentale all’attività principale (laboratorio artigianale) e conseguentemente non si potrebbe considerare come autonoma unità abitativa.<br />
L’assunto non può essere condiviso.<br />
Il manufatto di cui si chiede il cambio di destinazione d’uso sorge in zona agricola ed è stato oggetto di condono edilizio ex legge n. 47/85.<br />
Ebbene, in primo luogo va rilevato che la concessione del condono, se comporta la possibilità di mantenere l’immobile nella sua destinazione d’uso (seppure contrastante con quella astrattamente consentita dal piano regolatore generale), non muta però la destinazione urbanistica dell’area su cui sorge il manufatto stesso.<br />
Ne discende che non sono ipotizzabili sul manufatto possibilità di ulteriori modificazioni di destinazione d’uso non consentite dalle prescrizioni urbanistiche vigenti in ordine all’area su cui sorge il manufatto.<br />
Più precisamente la giurisprudenza amministrativa ha precisato che “Il rilascio della sanatoria edilizia, ai sensi degli artt. 31 e segg. della legge n. 47 del 1985, se da un lato rende legittimo l’edificio che era, strutturalmente e funzionalmente abusivo, dall’altro lato, non conferisce nessun ulteriore automatico beneficio o vantaggio attuale potenziale. In particolare, con la sanatoria edilizia non può automaticamente essere variata la destinazione urbanistica del terreno dove insiste l’edificio condonato e nemmeno può ritenersi mutata la relativa normativa urbanistica” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 1 ottobre 2002, n. 5117).<br />
Ebbene, fra le norme urbanistiche vigenti sull’area (norme di attuazione al PRG) si rinviene anche quella che, richiamandosi   all’articolo 4 della legge regionale veneta n. 24 del 1985, vieta l’ampliamento oltre 800 metri cubi del volume destinato a residenza dei complessi edilizi presenti in zona agricola.<br />
Ed in proposito questo Tribunale ha anche avuto occasione di precisare che “con riguardo a complessi edilizi composti, come nel caso in esame, da più unità abitative, l’ampliamento sino a mc. 800 va riferito non alle singole unità abitative ma all’intero complesso edilizio che le contiene (TAR Veneto, II Sez., 9 ottobre 1999 n. 1520 e 27 gennaio 2001, n. 164).<br />
Ora nella specie non vi sono dubbi che con l’approvazione del progetto verrebbe a realizzarsi una terza unità abitativa che, sommata alla complessiva superficie residenziale già esistente, verrebbe a superare gli 800 metri cubi consentiti dalla legge citata.<br />
La circostanza poi che la superficie di progetto venga prevista come a servizio dell’esistente laboratorio artigianale si pone anche in contrasto con l’articolo 6 comma 12 della legge regionale n. 24/85, secondo il quale la costruzione di abitazioni per il custode è assentibile, ma solo se strumentale ad insediamenti di tipo industriale o ad allevamenti intensivi.<br />
In forza delle svolte considerazioni il ricorso va pertanto rigettato.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 4.11.2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-1-2005-n-378/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.378</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.387</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-1-2005-n-387/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-1-2005-n-387/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.387</a></p>
<p>Lorenzo Stevanato, Presidente f.f. &#8211; Alessandra Farina, Relatore con l&#8217;espressione &#8220;completamento funzionale&#8221;, di cui alla legge 724/1994, deve intendersi una situazione nella quale le opere, anche se non perfette, possano ritenersi individuabili negli elementi strutturali e funzionali Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Nozione di “completamento funzionale”</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-1-2005-n-387/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.387</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Lorenzo Stevanato,		Presidente f.f. &#8211;  Alessandra Farina,		Relatore</span></p>
<hr />
<p>con l&#8217;espressione &#8220;completamento funzionale&#8221;, di cui alla legge 724/1994, deve intendersi una situazione nella quale le opere, anche se non perfette, possano ritenersi individuabili negli elementi strutturali e funzionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Nozione di “completamento funzionale” di cui alla Legge n. 724/1994</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il criterio del “completamento funzionale”, di cui alla legge n. 724/1994, deve intendersi riferito ad una situazione per cui le opere, pur se non perfette fin nelle finiture, possano dirsi individuabili nei loro elementi strutturali e presentanti caratteristiche necessarie e sufficienti ad assolvere la funzione cui sono destinate. In buona sostanza, l’immobile deve risultare già fornito delle opere indispensabili a rendere effettivamente possibile un uso diverso da quello asserito, in modo tale da risultare incompatibile con l’originaria destinazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Lorenzo Stevanato		Presidente f.f.<br />
#NOME?		           Consigliere<br />
#NOME?		Consigliere, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 531/97, proposto da</p>
<p><b>CORTINA TRE S.r.l.</b>, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giandomenico Assirelli e Roberto Bondì, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, Campo Manin n. 4252, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Cortina d’Ampezzo</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>e con l’intervento <i>ad adiuvandum</i> di</p>
<p><b>Bernardi Maria Rosa e Menardi Emo</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Ghezze e Gianfranco Perulli, con domicilio eletto presso il secondo in Venezia, San Marco 3366;</p>
<p>PER<br />
l’annullamento del provvedimento sindacale del 20.11.1996 n. 3358/95, prot. n. 551/162, con il quale l’amministrazione intimata negava la concessione in sanatoria ex L. n. 724/94.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 23.1.1997 e depositato presso la Segreteria il 14.2.1997., con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Bernardi Maria Rosa e Menardi Emo, depositato il 17.7.1997;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi nella pubblica udienza del 16 dicembre 2004 &#8211; relatore il Consigliere Alessandra Farina &#8211; l’avv. R. Bondì per la ricorrente e l’avv. Gianfranco Perulli per gli intervenienti;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società ricorrente è proprietaria in Cortina d’Ampezzo di un immobile, sito in località Campo di Sopra, originariamente destinato a fienile, per il quale ha ottenuto in data 31.3.1993 autorizzazione per la trasformazione in un’unica unità abitativa.<br />
In sede di esecuzione dei lavori, tuttavia, il progetto veniva modificato realizzando, al posto dell’unica unità abitativa, tre unità abitative.<br />
Con l’entrata in vigore della Legge n. 724/94, la società ha inteso avvalersi della possibilità di ottenere il condono delle opere realizzate in difformità rispetto al progetto assentito, presentando apposita istanza al competente ufficio comunale.<br />
Con il provvedimento oggetto del presente gravame, il Comune denegava, tuttavia, il condono delle opere, adducendo una serie di motivazioni a sostegno dello stesso, prima fra tutte l’incertezza circa l’epoca di effettivo completamento funzionale delle opere da condonare rispetto al termine ultimo (31.12.1993) previsto dalla normativa invocata.<br />
Avverso il diniego di condono la ricorrente ha quindi svolto le seguenti censure:<br />
&#8211; Eccesso di potere per perplessità manifesta.<br />
La motivazione addotta dal Comune a sostegno del diniego di condono non risulta idonea ad esternare le ragioni del rigetto dell’istanza presentata dalla società ricorrente.<br />
&#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e segg. della L. n. 47/85 e dell’art. 39 della L. n. 724/94;<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/90;<br />
Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria.<br />
Ad avviso della ricorrente l’amministrazione ha errato nel ritenere non ultimate alla data del 31.12.1993 le opere relative alla realizzazione delle tre unità abitative, in quanto i dati forniti dall’istante, anche a seguito delle successive integrazioni, comprovavano a sufficienza il completamento funzionale delle stesse entro la data stabilita dal legislatore.<br />
A tale riguardo non assume alcuna rilevanza la documentazione allegata alla domanda presentata dal progettista del lavori in data 28.6.1994 per ottenere l’autorizzazione ad eseguire modeste modifiche interne, citata nel provvedimento impugnato, in quanto detta documentazione non risultava idonea a comprovare lo stato di fatto degli interventi eseguiti.<br />
Diversamente, la documentazione esibita dalla ricorrente comproverebbe l’anteriorità dell’abuso rispetto alla data del 31.12.1993.<br />
Parte ricorrente rileva inoltre l’illegittimità delle ulteriori argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato a sostegno del diniego di condono, in particolare riguardo al preteso mancato versamento del contributo di concessione, in quanto, anche laddove ciò corrispondesse a verità, ciò non costituirebbe causa di impedimento all’ottenimento del condono.<br />
Ciò che infatti rileva a tal fine è il versamento dell’oblazione, non del contributo di concessione, ferma restando, in ogni caso, la facoltà per il Sindaco di pretendere l’eventuale integrazione della somma dovuta, qualora inferiore a quella da versare.<br />
&#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e segg. della L. n. 47/85 e art. 39 della L. n. 724/94;<br />
Eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti.<br />
Nell’eventualità che il diniego comunale sia basato sul mancato completamento funzionale delle opere alla data del 31.12.1993, cioè l’inidoneità delle opere a far sì che le unità residenziali fossero effettivamente idonee all’uso cui sono state destinate, parte ricorrente rileva, richiamando copiosa giurisprudenza al riguardo, che nel caso di specie risultava eseguito il completamento funzionale, essendo state predisposte tutte le opere idonee a rendere utilizzabili tre unità residenziali autonome ed indipendenti.<br />
&#8211; Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 32 della L. n. 47/85 e dell’art. 39 della L. n. 724/94.<br />
Parte ricorrente, sulla base delle norme richiamate, ritiene che nel caso di specie si fosse formato il silenzio assenso quanto ai pareri delle autorità preposte alla tutela delle aree vincolate, per cui, a maggior ragione, risulta evidente la condonabilità delle opere realizzate abusivamente.<br />
L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.<br />
Sono intervenuti ad adiuvandum, onde sostenere le ragioni di parte ricorrente, i signori Bernardi Maria Rosa e Manardi Emo, in qualità di acquirenti degli appartamenti realizzati, a seguito di contratto preliminare sottoscritto con la società ricorrente, la cui difesa ha concluso per l’accoglimento del gravame proposto.<br />
All’udienza del 16 dicembre 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Come anticipato nell’esposizione in fatto, la società ricorrente ha realizzato abusivamente tre appartamenti al posto dell’unica unità abitativa originariamente assentita e per tale abuso ha presentato istanza di condono edilizio ai sensi della Legge n. 724/94.<br />
Il Comune di Cortina d’Ampezzo ha, tuttavia, denegato il condono con il provvedimento oggetto del presente gravame, adducendo le seguenti testuali ragioni:<br />
“accertato in particolare che non sussistono i richiesti requisiti di temporalità in quanto le opere non erano completate funzionalmente alla data del 31.12.1993, come risulta anche dalla documentazione grafica allegata alla domanda del 28.6.1994, in atti, dalla quale si verifica l’esistenza di un unico alloggio;<br />
la documentazione allegata successivamente …non appare sufficiente a determinare con certezza il completamento funzionale delle opere e l’esistenza delle tre unità abitative autonome;<br />
accertato altresì che non è stato versato alcun contributo di concessione;”.<br />
Per dette ragioni il Comune ha, pertanto, denegato il condono, non avendo riscontrato le condizioni indicate dal legislatore per il rilascio della sanatoria delle opere realizzate abusivamente.<br />
Preliminarmente il Collegio deve rilevare che dal tenore del provvedimento censurato, così come testualmente sopra riportato, appare chiara la motivazione addotta dal Comune in via principale a sostegno del diniego di condono e cioè che la società istante non ha provveduto a dare prova sufficiente dell’avvenuto completamento funzionale delle opere entro la data del 31.12.1993.<br />
La circostanza rilevata dall’amministrazione appare infatti chiaramente riguardare la mancata dimostrazione, sulla base della documentazione allegata alla richiesta di condono, che le opere abusivamente realizzate risultavano già completate dal punto di vista funzionale al fine di realizzare tre unità abitative autonome al posto di un&#8217;unica unità residenziale, così come originariamente progettato.<br />
E’ quindi la condizione relativa al “completamento funzionale delle opere” quella posta in risalto dal Comune e che ha costituito la ragione del diniego al rilascio del condono.<br />
Premesso ciò, il Collegio osserva come dalla documentazione agli atti, così come allegata all’istanza di condono, nonchè dalle successive integrazioni presentate dalla società Cortina Tre, non sia dato comprovare l’effettivo completamento funzionale delle opere.<br />
Come noto il criterio del “completamento funzionale” deve intendersi riferito ad una situazione per cui le opere, pur se non perfette fin nelle finiture, possano dirsi individuabili nei loro elementi strutturali e presentanti caratteristiche necessarie e sufficienti ad assolvere la funzione cui sono destinate.<br />
In buona sostanza, l’immobile deve risultare già fornito delle opere indispensabili a rendere effettivamente possibile un uso diverso da quello asserito, in modo tale da risultare incompatibile con l’originaria destinazione (cfr. C.d.S., Sez. V, 18.12.2002, n. 7021; 4.7.2002, n. 3679)<br />
Orbene, tutti gli interventi indicati dalla ricorrente dimostrano la predisposizione di impianti finalizzati alla realizzazione dei tre unità distinte (allacciamenti idrosanitari, tramezzature, etc,), ma non comprovano lo stato di fatto esistente alla data di riferimento indicata dal legislatore ai fini del completamento funzionale.<br />
In buona sostanza, benché la ricorrente abbia indicato la presenza di  taluni interventi finalizzati alla creazione di tre unità al posto di una sola unità abitativa, non risulta comprovato con certezza – così come osservato dal Comune- che detti interventi fossero stati completati alla data del 31.12.1993, dando così luogo all’effettivo completamento funzionale richiesto dalla legge n. 724/94.<br />
Al contrario, l’unica documentazione cui l’amministrazione ha potuto fare riferimento è consistita nella dichiarazione del progettista, che, in epoca ben successiva alla data del 31.12.93 (28.6.94), ha esibito tavole progettuali per interventi di modifica che presupponevano ancora la realizzazione di un’unica unità abitativa.<br />
Le stesse integrazioni documentali presentate dalla ricorrente (indicate in ricorso come documenti nn.14 e 15) non supportano ulteriormente le affermazioni di parte istante, in quanto in esse si fa sempre riferimento all’esecuzione di opere “predisposte e preordinate alla realizzazione delle tre unità abitative”, ma pur sempre inidonee a comprovare l’effettiva realizzazione delle stesse in termini di completamento funzionale dell’opera finale nei termini indicati nell’istanza di condono (creazione di tre unità abitative autonome).<br />
Alla luce di tali osservazioni, appare corretta la determinazione assunta dal Comune proprio nella parte in cui non ha ravvisato elementi sufficienti a comprovare il completamento funzionale delle opere correlate alla realizzazione di tre unità abitative autonome alla data del 31.12.93.<br />
Il ricorso va, pertanto, respinto.<br />
Nulla in ordine alla spese di giudizio non essendosi costituita l’amministrazione intimata.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.<br />
Nulla spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio il 16 dicembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-1-2005-n-387/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.387</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.391</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-1-2005-n-391/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-1-2005-n-391/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-1-2005-n-391/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.391</a></p>
<p>Lorenzo Stevanato, Presidente f.f. &#8211; Alessandra Farina, Relatore in ordine ai presupposti necessari per l&#8217;iscrizione di una strada privata nell&#8217;elenco delle strade vicinali Demanio e patrimonio indisponibile – Iscrizione nell’elenco delle strade vicinali pubbliche – Triplice ordine di presupposti Perché sia possibile l’inserimento di una strada privata nell’elenco delle strade</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-1-2005-n-391/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.391</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-1-2005-n-391/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.391</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Lorenzo Stevanato,		Presidente f.f. &#8211;  Alessandra Farina,		Relatore</span></p>
<hr />
<p>in ordine ai presupposti necessari per l&#8217;iscrizione di una strada privata nell&#8217;elenco delle strade vicinali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio e patrimonio indisponibile – Iscrizione nell’elenco delle strade vicinali pubbliche – Triplice ordine di presupposti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Perché sia possibile l’inserimento di una strada privata nell’elenco delle strade vicinali pubbliche la giurisprudenza individua un triplice ordine di presupposti, i quali consistono: nell’esercizio del passaggio, jure servitutis publicae, da parte di una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale; nella concreta idoneità della strada ad assicurare il collegamento con una via pubblica, con soddisfacimento del pubblico interesse; nell’esistenza di un valido titolo a sorreggere l’affermazione dell’esistenza di un diritto di uso pubblico, quale può essere il protrarsi dell’uso della strada da tempo immemorabile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Lorenzo Stevanato		Presidente f.f.;<br />
Elvio Antonelli		           Consigliere;<br />
Alessandra Farina		Consigliere, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>&#8211; sul ricorso n.2951/1990, proposto da</p>
<p><b>PAGANIN Eliseo e SCHENA Angela</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Da Mosto, Flavio Dalle Mule, Luca Dalle Mule e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti n. 22, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p>&#8211; sul ricorso n. 564/1991, proposto da</p>
<p><b>PAGANIN Eliseo e SCHENA Angela</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luca Dalle Mule e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso il secondo in Venezia-Mestre, via Cavallotti n. 22, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p>&#8211; sul ricorso n. 3294/2003, proposto da</p>
<p><b>PAGANIN Flavia e PAGANIN Fausta</b>, rappresentate e difese dagli avv.ti Luca Dalle Mule e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso il secondo in Venezia-Mestre, via Cavallotti n. 22, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di San Gregorio nelle Alpi</b>, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Stivanello Gussoni e Maurizio Paniz, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, Dorsoduro 3593;</p>
<p>nonché contro,<br />
limitatamente al ricorso n. 3294/2003,</p>
<p>la <b>Regione Veneto</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>PERl’annullamento:<br />
&#8211; del provvedimento di data 12.10.1989 n. 2751, nonché della delibera consiliare ivi menzionata, n. 39 del 31.5.1989 (ricorso n. 2951/90);<br />
&#8211; dei provvedimenti entrambi di data 10.12.1990 e degli atti ivi richiamati (ricorso n. 564/91);<br />
&#8211; della delibera n. 97 del 4.8.2001 del Consiglio Comunale del Comune di San Gregorio nelle Alpi, avente ad oggetto l’adozione della Variante Parziale n. 9 al P.R.G., ai sensi dell’art. 50, comma 3° della L.r. n. 61/85, nella parte in cui istituisce la nu</p>
<p>Visti i ricorsi, rispettivamente notificati il 22.10.90, il 4.2.1991 e il 18.12.2003 e depositati presso la Segreteria rispettivamente il 24.11.1990, il 2.3.1991 e il 29.12.2003, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Gregorio nelle Alpi in tutti i gravami proposti, depositati rispettivamente il 24.1.1991, il 14.11.1991 e il 18.11.2004;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi nella pubblica udienza del 16 dicembre 2004 &#8211; relatore il Consigliere Alessandra Farina &#8211; l’avv. Andrea Cervesato, in sostituzione dell’avv. Franco Zambelli, per i ricorrenti e l’avv. Eliana Bertagnolli, in sostituzione dell’avv. Franco Stivanello Gussoni, per il Comune resistente;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con nota del 12 ottobre 1989, n. 2751 di prot., il Sindaco del Comune di San Gregorio nelle Alpi comunicava al solo ricorrente Paganin Eliseo che con delibera consiliare n. 39 del 31.5.1989 era stato classificato quale strada comunale il tratto congiungente la strada comunale detta dei “Paluch” con la contrada “Paganin”.<br />
Essendo detto tratto di strada di proprietà privata, l’amministrazione avrebbe provveduto alla redazione dello stato di consistenza ed all’occupazione dello stesso in nome e per conto del Comune.<br />
Detto terreno risulta di proprietà del ricorrente Paganin Eliseo, cui è stata infatti indirizzata la nota sopra menzionata, mentre nessuna comunicazione in merito veniva effettuata nei riguardi della moglie, Schena Angela, comproprietaria dell’immobile interessato dall’occupazione.<br />
Con il primo dei ricorsi indicati in epigrafe e rubricato col n. 2951/90, i signori Paganin e Schena impugnavano la nota del 12 ottobre 1989, nonché la delibera consiliare che ha classificato il terreno di proprietà quale strada comunale.<br />
A sostegno della richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati, viene lamentata la violazione di legge con riguardo agli artt. 7 e 8 della L. n. 126/58 ed all’art. 20 della L. n. 2248/1865, allegato F, nonché il difetto di presupposto, in quanto la comunicazione sindacale risulta indirizzata soltanto ad uno dei due comproprietari dell’area interessata.<br />
Inoltre, viene denunciata la violazione di legge, sotto altro profilo, con riferimento alle norme sopra richiamate, oltre che il difetto di presupposto e di motivazione, in quanto nella delibera consiliare impugnata (ove viene dato atto della destinazione pubblica del tratto di strada di proprietà dei ricorrenti) non risultano soddisfatti i presupposti necessari per addivenire alla classificazione di una strada privata quale strada vicinale pubblica.<br />
Dei vizi così denunciati risultano affetti in via derivata gli ulteriori atti assunti dall’amministrazione.<br />
Il Comune intimato si è costituito in questo primo giudizio, rilevando, in primo luogo, la tardività del gravame per quanto riguarda il ricorrente Paganin Eliseo, in quanto notificato ben oltre il termine di legge, essendo gli atti impugnati conosciuti da tempo dallo stesso Paganin e non essendo configurabile l’ipotesi dell’errore scusabile.<br />
Con successivi provvedimenti del 10 dicembre 1990, entrambi notificati il successivo 14 dicembre sia al sig. Paganin Eliseo che alla sig.ra Schena Angela, il Sindaco del Comune di San Gergorio ha provveduto a comunicare nuovamente agli stessi il contenuto della delibera consiliare n. 39/89, avente per oggetto il tratto di strada privata destinata a viabilità pubblica onde consentire il congiungimento della strada comunale del “Paluch” con la contrada “Paganin”.<br />
L’amministrazione ha così provveduto a riformulare le note di comunicazione ai soggetti proprietari &#8211; questa volta indirizzandole anche nei confronti della signora Schena Angela &#8211; aventi ad oggetto la decisione assunta in merito alla viabilità comunale ed alle conseguenti operazioni finalizzate alla acquisizione del tratto di strada interessante la loro proprietà .<br />
Con il secondo gravame rubricato col n. 564/1991, i ricorrenti provvedono ad impugnare le note loro pervenute, riformulando sostanzialmente le censure già contenute nel primo gravame circa la mancanza dei presupposti per la declaratoria di strada pubblica dell’area di loro proprietà.<br />
In particolare viene posta l’attenzione sulla mancanza di alcuna motivazione in ordine all’interesse pubblico sotteso alla decisione assunta dal Comune, oltre all’assenza di alcun titolo valido in capo all’ente idoneo a suffragare l’esistenza di un diritto di uso pubblico della strada.<br />
Il Comune, inoltre, non avrebbe dato alcuna risposta alle osservazioni dei ricorrenti, i quali avevano proposto soluzioni alternative a quella scelta dal Comune, soluzione che invece comprime la proprietà privata e penalizza l’esercizio dell’attività di coltivazione dell’azienda agricola di proprietà.<br />
Il Comune intimato si è costituito anche in questo secondo giudizio, respingendo le censure formulate dai ricorrenti, concludendo per la reiezione del gravame.<br />
Nelle more di entrambi i giudizi i ricorrenti decedevano ed a loro subentravano in qualità di eredi le due figlie Paganin Flavia e Fausta, le quali hanno espresso la volontà di proseguire i giudizi instaurati dai genitori.<br />
Con il terzo ricorso indicato in epigrafe, rubricato col n. 3294/2003, Paganin Fausta e Paganin Flavia hanno a loro volta impugnato la delibera n. 97 del 4.8.2001, con la quale il Consiglio Comunale di San Gregorio ha adottato la Variante Parziale n. 9 al vigente P.R.G., gli atti ad essa connessi, così come specificati in epigrafe, nonché la delibera regionale, D.G.R. n. 3573/2002, con la quale è stata approvata la suddetta variante con modifiche d’ufficio.<br />
Detta delibera risulta impugnata nella parte in cui provvede ad istituire una nuova Z.T.O. C2/I destinando ancora una volta la strada di proprietà delle ricorrenti a viabilità pubblica.<br />
Le ricorrenti lamentano il vizio di eccesso di potere per carenza del presupposto e della motivazione, nonché per violazione dei principi stabiliti dalla legge n. 2248/1865 allegato F, in quanto ancora una volta non vengono individuati i presupposti per la destinazione a viabilità pubblica del tratto di strada privata.<br />
Inoltre, viene denunciato il vizio di eccesso di potere per violazione dell’art. 7 della legge n. 1150/42 e degli artt. 9,10,12 della L.r. n. 61/85, nonché lo sviamento di potere per violazione dei principi che regolano l’uso dei poteri pianificatori di governo del territorio.<br />
Ciò in quanto la scelta del Comune in merito alla destinazione a viabilità pubblica dei mappali di proprietà delle istanti risulta assunta attraverso la variante al vigente P.R.G., ossia mediante uno strumento di pianificazione a carattere generale, che non risulta idoneo a tale scopo, essendo a ciò deputata la pianificazione attuativa.<br />
Con un terzo motivo, parte ricorrente lamenta l’eccesso di potere per illogicità e carenza del presupposto; il difetto di istruttoria; la carenza di motivazione; la violazione dell’art. 11 della L.r. n. 24/85.<br />
Anche a voler ammettere che la potestà pianificatoria esercitata dall’amministrazione nel caso di specie possa essere correttamente impiegata al fine di introdurre prescrizioni di dettaglio interessanti singole porzioni del territorio comunale, in tali ipotesi è pur sempre necessario che la scelta sia supportata da adeguata e specifica motivazione.<br />
Nel caso di specie tale motivazione non sussiste e non risulta desumibile dalla relazione illustrativa allegata alla variante impugnata.<br />
In realtà, la decisione assunta rappresenta l’accoglimento delle richieste da tempo avanzate dai residenti nella contrada “Paganin”, onde assicurarsi un collegamento con la viabilità principale.<br />
Detta decisione danneggia, altresì, l’integrità dell’azienda agricola delle ricorrenti in quanto il tratto stradale a destinazione pubblica, così individuato, finisce per tagliare in due l’azienda, riducendone la capacità produttive.<br />
Con un quarto motivo viene lamentato l’eccesso di potere per difetto di motivazione sotto altro profilo, nonché la violazione di legge relativamente all’art. 50 della L.r. n. 61/85.<br />
La variante impugnata non ha adeguatamente rappresentato lo stato dei luoghi e le ragioni sottese alla creazione in piena zona agricola di una Z.T.O. C2/I con la previsione di “15 casette”, non giustificabile neppure con riguardo al futuro andamento demografico del Comune.<br />
Con un quinto motivo viene denunciata l’illegittimità della Variante per contrasto con l’art. 1 della L. r. n. 35/2002, la violazione della procedura, il difetto di istruttoria, la carenza di motivazione.<br />
La Variante ha introdotto anche un ampliamento dell’area produttiva di Paderno : detta previsione, approvata dalla Regione, risulta in contrasto col dettato normativo introdotto dalla legge regionale n. 35 del 2002 (in vigore dal 1.1.2003 e quindi anteriormente all’operatività della delibera regionale di approvazione della Variante), la quale vieta ai Comuni di adottare strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati alla previsione di nuove zone produttive o di ampliamento di quelle esistenti fino all’entrata in vigore della nuova legge urbanistica regionale.<br />
La Regione avrebbe dovuto, pertanto, sospendere l’esame della variante adottata dal Consiglio Comunale di San Gregorio, di per sé comunque illegittimamente assunta, imponendo l’applicazione delle disposizioni introdotte dalla richiamata normativa regionale.<br />
Con il sesto motivo viene denunciata la violazione del principio del contraddittorio, l’eccesso di potere per illogicità ed il difetto di motivazione, in quanto nessun avviso relativo alla destinazione a viabilità pubblica della strada privata sarebbe stato inviato alle ricorrenti dall’amministrazione, nonostante la specificità del vincolo in tal modo impresso sui mappali di proprietà.<br />
Il settimo motivo lamenta la violazione della procedura, dell’art. 45 della L.r. n. 61/85 e l’eccesso di potere per ulteriore illogicità, in quanto, con riferimento alla delibera regionale di approvazione della Variante, la Regione avrebbe introdotto modifiche d’ufficio al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge regionale.<br />
L’ottavo motivo lamenta l’eccesso di potere per sviamento, la violazione di legge con riguardo all’art. 47 della L.r. n. 61/85, la mancata ripubblicazione del piano e la violazione del principio del contraddittorio.<br />
Trattandosi di modifiche sostanziali, la Regione avrebbe dovuto restituire gli atti al Comune, il quale a sua volta, recepite le modifiche,  avrebbe dovuto provvedere alla ripubblicazione della Variante.<br />
Il nono motivo denuncia la violazione del secondo comma  lett. b) dell’art. 42  del D.lgs. n. 267/2000 e la carenza di motivazione, in quanto le controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso la Variante sono state espresse dal Consiglio Comunale anziché dalla Giunta.<br />
Con il decimo ed ultimo motivo viene denunciata la violazione di legge riguardo all’art. 26 della L.r. n. 42 del 1984 ed il vizio della funzione, in quanto nel caso di specie, trattandosi di Variante parziale, non era richiesto il parere della Commissione Tecnica Regionale Sezione Urbanistica.<br />
Il Comune si è costituito anche in quest’ultimo giudizio, osservando preliminarmente che l’oggetto del gravame deve essere inteso limitatamente alla parte della delibera di Variante al P.R.G. che avrebbe destinato la strada di proprietà privata a viabilità pubblica, in quanto diversamente non sussisterebbero i presupposti dell’interesse e della legittimazione ad agire delle ricorrenti.<br />
Nel merito, la difesa comunale rileva che le scelte pianificatorie censurate si sono limitate a registrare una situazione di fatto già cristallizzata nell’impugnata deliberazione consiliare n. 39/89.<br />
Pertanto, con la Variante parziale non si sarebbe dato luogo ad una nuova destinazione all’area di proprietà delle ricorrenti, né si sarebbe proceduto all’avvio di un procedimento di esproprio o alla costituzione di una servitù di pubblico transito.<br />
Quanto alle ulteriori censure il Comune rileva che nella relazione allegata alla delibera impugnata risultano adeguatamente evidenziate le ragioni che hanno determinato le scelte pianificatorie dell’amministrazione, riconducibili alle esigenze della popolazione residente nella località “Paganin” sul presupposto dell’esistenza da tempo di una servitù di pubblico transito.<br />
Inoltre, nessuna censura può essere mossa a tale riguardo dalle ricorrenti, in quanto trattasi di scelte discrezionali dell’amministrazione nell’ambito della pianificazione del territorio comunale.<br />
Quanto alla violazione del disposto di cui alla legge regionale n. 35/2002, la difesa comunale rileva, in primo luogo, la mancanza di interesse delle istanti a censurare la variante nella parte in cui disciplina la nuova zona produttiva (D) di Paderno, in quanto estranea all’ambito di proprietà, rilevando in ogni caso l’inapplicabilità nella specie della norma invocata in quanto la Variante risulta approvata prima della sua entrata in vigore.<br />
Insussistente appare, poi, la denunciata  violazione del principio del contraddittorio, in ragione della portata generale delle determinazioni impugnate, che non hanno imposto alcun vincolo specifico.<br />
Quanto alle censure mosse avverso la delibera regionale che ha approvato la Variante con modifiche d’ufficio, il Comune osserva che dette modifiche non hanno riguardato le previsioni introdotte riguardo alla proprietà delle ricorrenti.<br />
Parimenti, con riguardo agli ultimi due motivi di ricorso, la difesa resistente rileva la loro infondatezza, in quanto nella specie sussiste sia la competenza del Consiglio Comunale sia della Commissione Tecnica Regionale Sezione Urbanistica.<br />
La Regione Veneto, parimenti intimata, non si è costituita in giudizio.<br />
All’udienza del 16 dicembre 2004 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I tre ricorsi in epigrafe vanno previamente riuniti, attesa la loro connessione.<br />
Come esposto in fatto, punto nodale della controversia sottoposta all’esame del Collegio è la decisione assunta dal Comune di San Gregorio nelle Alpi di destinare a viabilità pubblica il tratto di strada congiungente la contrada “Paganin” alla strada comunale dei “Paluch”, tratto che risulta essere di proprietà dei coniugi Paganin-Schena, cui sono succedute le figlie Paganin Fausta e Flavia.<br />
Appare pertanto opportuna la trattazione congiunta dei gravami proposti, in quanto coinvolgenti le stesse parti e riguardanti la stessa questione giuridica.<br />
Il primo gravame risulta proposto avverso la prima comunicazione effettuata dal Comune riguardo alla destinazione a viabilità pubblica della strada privata &#8211; comunicazione effettuata soltanto nei riguardi di uno dei due comproprietari dell’area interessata – destinazione impressa con la delibera consiliare parimenti impugnata, n. 39/89.<br />
In merito il Collegio osserva che, benché si possano rilevare profili di inammissibilità del ricorso riguardo al solo ricorrente Paganin Eliseo, in quanto da questi tardivamente proposto senza possibilità di applicazione del principio dell’errore scusabile, il gravame può in ogni caso essere dichiarato improcedibile, dato che l’amministrazione ha comunque provveduto a rinotificare ad entrambi i proprietari l’avviso col quale viene data notizia della delibera con la quale è stata assunta la decisione contestata e l’avvio delle procedure per l’occupazione dell’area.<br />
Il secondo ricorso è stato, quindi, proposto avverso dette nuove comunicazioni nonché nuovamente avverso la delibera consiliare n. 39/1989 che, come più volte detto, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per dichiarare soggetto a servitù di pubblico passaggio il tratto di strada di proprietà dei ricorrenti.<br />
La delibera, infatti, classifica la strada privata come strada pubblica comunale ed impone il vincolo preordinato all’esproprio, dando avvio alla relativa procedura con gli atti di presa di possesso e di redazione della stima.<br />
A sostegno della decisione così assunta il Consiglio Comunale rileva che la classificazione a strada comunale risulta conseguente alla richiesta in tal senso presentata dai cittadini residenti nella contrada “Paganin”, onde ottenere il collegamento con la strada comunale detta dei “Paluch”, con conseguente miglioramento della viabilità.<br />
Parte ricorrente richiama in merito la costante giurisprudenza che ha individuato un triplice ordine di presupposti per addivenire all’inserimento di una strada privata nell’elenco delle strade vicinali pubbliche.<br />
Detti presupposti consistono nell’esercizio del passaggio – jure servitutis publicae &#8211; da parte di una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale; nella concreta idoneità della strada ad assicurare il collegamento con una via pubblica, con soddisfacimento del pubblico interesse; nell’esistenza di un valido titolo a sorreggere l’affermazione dell’esistenza di un diritto di uso pubblico, quale può essere il protrarsi dell’uso della strada da tempo immemorabile.<br />
Nel caso di specie non sono rinvenibili i presupposti e le condizioni così individuati, né risultano evidenziate le effettive ragioni di pubblico interesse alla classificazione della strada quale via pubblica, né il Comune ha dato prova di un titolo valido per esercitare il diritto di passaggio sul tratto interessato.<br />
Ad avviso del Collegio, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento proprio in ragione della denunciata insussistenza delle condizioni per la classificazione della strada quale via pubblica e del difetto di motivazione.<br />
In effetti, dato il contenuto della delibera impugnata, così come poc’anzi riportato, emerge chiaramente che l’amministrazione non ha individuato alcuno dei requisiti individuati ormai costantemente dalla giurisprudenza per l’inclusione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche.<br />
Premesso, infatti, che, in mancanza di iscrizione nei pubblici elenchi, al fine di comprovare l’esistenza di una servitù pubblica di passaggio è necessario accertare che l’uso della strada sia ricollegabile ad una determinata collettività e che lo stesso sia idoneo a soddisfare, anche mediante il collegamento ad una pubblica via, esigenze di generale interesse, oltre che al suo protrarsi da un tempo immemorabile (cfr. ex multis, C.d.S., Sez.V, 24.10.2000, n. 5692), nella delibera impugnata il Comune intimato non ha fatto riferimento ad alcuno di questi requisiti.<br />
Il Consiglio Comunale si è infatti limitato a fare riferimento alle richieste manifestate da un gruppo di cittadini ed alla oggettiva possibilità di classificare la strada come comunale in ragione del fatto che la stessa congiunge la contrada “Paganin” con la strada dei “Paluch”, nonché al conseguente miglioramento della viabilità comunale.<br />
Nessun riferimento è, invece, stato fatto alla effettiva esistenza di un generale interesse alla classificazione come strada pubblica, né all’uso della stessa da tempo immemorabile da parte di una collettività costituita da persone appartenenti ad una comunità territoriale o all’esistenza di altro titolo per giustificare l’affermazione del diritto di uso pubblico.<br />
Difettando, pertanto, detti requisiti e risultando omessa alcuna specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico alla destinazione a viabilità pubblica della strada privata, la delibera risulta affetta dai vizi denunciati.<br />
Né a tale riguardo può assumere rilevanza la documentazione depositata in giudizio dalla difesa resistente, in particolare la relazione tecnica illustrativa resa dall’Ufficio tecnico comunale (doc. n. 2 Comune), in quanto trattasi di una relazione resa successivamente (1991) all’adozione della delibera impugnata (1989) e comunque successivamente alla proposizione del ricorso giurisdizionale.<br />
In conclusione, il secondo ricorso indicato in epigrafe può trovare accoglimento con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
Resta ora da esaminare il terzo gravame proposto dalle sorelle Paganin avverso la delibera con la quale il Comune di San Gregorio ha adottato la Variante parziale n. 9 al P.R.G. nonché la successiva deliberazione di approvazione assunta da parte della Giunta Regionale.<br />
Il Collegio ritiene sia opportuno preliminarmente individuare gli esatti termini del gravame proposto dalle ricorrenti, così come peraltro risultano dalla stessa epigrafe del ricorso e come desumibili dalla richiesta di riunione dei tre gravami proposti.<br />
L’interesse rappresentato dalle istanti è, infatti, dalle stesse espressamente riferito all’annullamento della Variante impugnata “&#8230; nella parte in cui istituisce una nuova Z.T.O. C2/I destinando la strada di proprietà … a ‘viabilità pubblica’;…”.<br />
E’ quindi evidente che le censure proposte avverso le delibere impugnate debbono essere valutate nei limiti dell’interesse manifestato dalle ricorrenti.<br />
Di conseguenza, anche alla luce del disposto accoglimento del ricorso avverso la classificazione pubblica della strada di proprietà, il ricorso non appare meritevole di accoglimento.<br />
La deliberazione impugnata, infatti, non dispone espressamente in ordine alla viabilità pubblica, nel senso inteso dalle ricorrenti, in quanto la Variante si limita a introdurre, tra le altre modifiche dell’assetto territoriale comunale, la individuazione di una nuova zona territoriale omogenea, a carattere residenziale di completamento, in un’area corrispondente alla contrada “Paganin”, ove è previsto un determinato insediamento della popolazione.<br />
Orbene, nessuna previsione è stata introdotta al riguardo circa la viabilità comunale, in particolare riguardo alla qualificazione della strada delle ricorrenti quale collegamento con la via pubblica.<br />
Ciò non significa ovviamente che l’amministrazione non abbia dato per esistente il collegamento fra la nuova zona e la strada pubblica rappresentato dalla strada privata delle ricorrenti.<br />
Tuttavia, proprio alla luce delle osservazioni svolte in ordine al ricorso avverso la delibera che ha classificato come pubblica la strada privata, una volta ottenuto l’annullamento di tale classificazione, viene meno l’interesse delle ricorrenti all’annullamento della Variante.<br />
Ciò in ragione del fatto che – esclusa la destinazione ad uso pubblico della strada delle ricorrenti &#8211; spetterà semmai all’amministrazione individuare una diversa soluzione al fine di consentire un adeguato collegamento con la via pubblica dell’area destinata al nuovo insediamento residenziale.<br />
Ciò che comunque rileva è che allo stato detto collegamento – essendo stata annullata la deliberazione n. 39/89 – non può essere rappresentato dalla strada di proprietà delle istanti.<br />
Detto ciò, appare opportuno sottolineare, con riguardo alle articolate censure svolte da parte ricorrente, che non possono trovare accoglimento le doglianze mosse in ricorso avverso le deliberazioni impugnate circa la scelta del Comune di individuare una nuova zona territoriale omogenea, C2/I, in quanto detta scelta rimane confinata nell’ambito delle valutazioni discrezionali dell’amministrazione in ordine alla gestione ed alla organizzazione del territorio comunale.<br />
Allo stesso modo difetta qualsiasi interesse delle ricorrenti a censurare la previsione di una nuova zona a destinazione produttiva, in quanto area del tutto estranea alla problematica che ha spinto le sorelle Paganin alla proposizione del ricorso.<br />
Analoga conclusione deve essere tratta riguardo alle censure di carattere procedurale mosse in ricorso avverso le delibere impugnate, peraltro con riguardo a contenuti della Variante estranei all’interesse rappresentato dalle istanti.<br />
In conclusione, il terzo gravame proposto avverso la Variante parziale e la successiva approvazione regionale, non risulta meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.<br />
Attesa la particolarità della questione appare equo disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti per tutti e tre i gravami proposti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, riuniti i ricorsi indicati in epigrafe, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sugli stessi, dichiara il ricorso n. 2951/90 improcedibile, accoglie il ricorso n. 564/91, con conseguente annullamento degli atti ivi impugnati, respinge il ricorso n. 3294/03.<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio il 16 dicembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-1-2005-n-391/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.391</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.385</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-1-2005-n-385/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-1-2005-n-385/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.385</a></p>
<p>Luigi Trivellato, Presidente &#8211; Alessandra Farina, Relatore le clausole di un bando di concorso che richiedano ulteriori titoli di studio per coloro che possiedano una determinata tipologia di laurea sono immediatamente lesive e devono essere impugnate entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla loro conoscenza 1. Concorsi pubblici –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-1-2005-n-385/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.385</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-1-2005-n-385/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.385</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Trivellato,		Presidente &#8211;  Alessandra Farina,		Relatore</span></p>
<hr />
<p>le clausole di un bando di concorso che richiedano ulteriori titoli di studio per coloro che possiedano una determinata tipologia di laurea sono immediatamente lesive e devono essere impugnate entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla loro conoscenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici – Requisiti del concorso – Clausole del bando richiedenti ulteriori titoli di studio a pena di esclusione – Immediata lesività nei confronti dei soggetti interessati – Onere di impugnazione immediata.																																																																																									</p>
<p>2. Concorsi pubblici – Requisiti del concorso – Equipollenza legale di lauree – Valenza unidirezionale di talune lauree con quella in scienze politiche.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le clausole di un bando di concorso che richiedano ulteriori titoli di studio, a pena di esclusione, per coloro che possiedano determinate tipologie di lauree, sono direttamente lesive dei soggetti interessati, i quali hanno l’onere di impugnare dette clausole entro il termine di sessanta giorni a pena di decadenza.</p>
<p>2. All’equipollenza ex lege di alcune lauree con quella in scienze politiche deve riconoscersi valenza unidirezionale e non già bilaterale, con conseguente esclusione della cd. “equipollenza inversa”, cioè della laurea in scienze politiche alle lauree ad essa dichiarate equipollenti. Ne consegue l’impossibilità di condividere la tesi secondo cui la laurea in scienze politiche sarebbe equipollente, ex D.M. 12 agosto 1991, alla laurea in scienze statistiche ed in scienze economiche, ed in base alla legge 6 dicembre 1971 n. 1076, come modificata dalla L. 15 ottobre 1982 n. 757, alla laurea in sociologia ed in economia e commercio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Luigi Trivellato		Presidente;<br />
Fulvio Rocco			Consigliere;<br />
Alessandra Farina		Consigliere, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1463/01, proposto da</p>
<p><b>PASETTO Marco</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Gigliola Valenti Stocco, con elezione di domicilio presso lo studio della stessa in Venezia S. Marco 5448, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Consorzio di Polizia Municipale</b>, in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Testa, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Padova, via Zabarella 64;</p>
<p>nonché contro</p>
<p><b>Lo Presti Giancosimo</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>PER<br />
l’annullamento del provvedimento del Presidente della Commissione Concorsuale del Consorzio di Polizia Municipale 11.4.2001 n. 744/01, di reiezione dell’istanza di partecipazione al concorso pubblico per la copertura del posto di Istruttore direttivo, responsabile economico finanziario, cat. D1, indetto dall’amministrazione intimata; nonché per l’annullamento del relativo bando di concorso approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 94 del 7.11.2000 nella parte in cui si condizionava, ai fini dell’ammissione, il requisito della Laurea in Scienze Politiche al possesso del diploma di scuola secondaria di ragioniere, nonché per l’annullamento del Regolamento consortile per l’accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica del Consorzio intimato, limitatamente alla previsione di cui all’all. 1, p. 4, lett. a), primo capoverso.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato l’8.6.2001 e depositato presso la Segreteria il 7.7.2001, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio intimato, depositato il 17.1.2003;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del 18 novembre 2004 il relatore Consigliere Alessandra Farina;<br />
Nessuno è comparso per le parti;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Espone l’odierno ricorrente, agente di polizia municipale, di aver presentato istanza di partecipazione al concorso indetto dal Consorzio di Polizia Municipale &#8211; avente sede in Montebelluna e costituito tra i Comuni di Asolo, Caerano San Marco, Farra di Soligo, Loria, Montebelluna, Spresiano, Susegana, Trevignano, Volpago del Montello al fine dell’esercizio in forma consorziata del servizio di polizia municipale &#8211; per la copertura di un posto di Istruttore direttivo, responsabile economico finanziario, cat. D 1.<br />
Il ricorrente è stato escluso dalla partecipazione al concorso per mancanza del titolo di studio richiesto dall’art. 1 lettera h) del bando, il quale richiede per i concorrenti in possesso della laurea in Scienze Politiche anche il possesso del diploma di ragioniere o di perito commerciale.<br />
Poiché il ricorrente, in possesso della laurea in Scienze Politiche, non risultava essere in possesso del diploma richiesto dal bando, bensì del diploma di maturità classica, veniva disposta la sua esclusione dal concorso.<br />
Avverso il provvedimento di esclusione, nonché avverso il bando di concorso, nella parte in cui richiede il possesso del diploma di ragioniere o di perito commerciale congiunto al diploma di laurea in Scienze Politiche, nonché avverso il Regolamento consortile per l’accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica del Consorzio, sempre nella parte in cui dispone analoga previsione circa il titolo di studio richiesto per l’ammissione ai concorso finalizzati alla copertura del posto de quo, il ricorrente ha proposto il presente gravame, articolato nei seguenti motivi:<br />
1) &#8211; Violazione di legge, con riguardo alla mancata osservanza delle disposizioni in materia di composizione delle commissioni esaminatrici, laddove il Presidente della commissione del concorso de quo, dott. Garlisi, non si sarebbe astenuto dall’incarico pur avendo ragioni di grave inimicizia nei confronti del ricorrente.<br />
2) &#8211; Violazione di legge relativamente alla prescrizione del bando afferente il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, nella parte in cui viene richiesto il possesso del diploma di perito industriale o di ragioniere ad incremento di quello inerente la laurea in Scienze Politiche.<br />
La prescrizione censurata, la quale trae origine dalle prescrizioni contenute nel Regolamento Consortile, parimenti impugnato, è illegittima in quanto non tiene conto della equipollenza tra la laurea in Scienze Politiche e le lauree in Scienze Statistiche ed in Scienze Economiche, così come ricavabile dal d.m. 12.8.1991, ed alle lauree in Sociologia ed Economia e Commercio in base al disposto di cui alla L. n. 1076/1991.<br />
3) &#8211; Eccesso di potere per illogicità, incongruità e contraddittorietà, per non essere stato richiesto quale titolo di studio, accanto alle lauree in Scienze Statistiche, Scienze Economiche ed Economia Aziendale, anche la laurea in Scienze Politiche.<br />
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, rilevando preliminarmente l’inammissibilità del gravame in quanto non tempestivamente proposto avverso il bando di concorso, contenente le prescrizioni che hanno determinato l’esclusione del ricorrente, nonchè le relative prescrizioni regolamentari da cui il bando stesso trae origine.<br />
Inoltre, parte resistente rileva la mancata notifica del ricorso ai soggetti controinteressati, quali sono il vincitore del concorso e gli altri candidati risultati idonei.<br />
Nel merito, la difesa del Consorzio (che peraltro nelle more ha cessato ogni attività) osserva la totale infondatezza delle censure svolte in ricorso, attesa l’impossibilità di operare la pretesa equipollenza fra la laurea del ricorrente e quelle richieste dal bando, in quanto detta equipollenza esorbita dalle previsioni normative vigenti proprio in materia di equipollenza fra titoli di studio, mentre risultano del tutto inammissibili le censure di cui al terzo motivo, essendo la scelta del titolo di studio rimessa alle valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione.<br />
Non si è costituito in giudizio Giandomenico Lo Presti, cui il ricorso è stato regolarmente notificato.<br />
All’udienza del 18 novembre 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Come anticipato nell’esposizione in fatto, l’odierno ricorrente è stato escluso dalla partecipazione al concorso per un posto di istruttore direttivo contabile presso il Consorzio di Polizia Municipale, in quanto in base, alle previsioni del bando, non risultava in possesso del titolo di studio richiesto.<br />
La disposizione del bando di concorso disponeva, infatti, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento Consortile, che fossero ammessi a sostenere le prove i possessori “del diploma di laurea in economia e commercio, in scienze statistiche, in scienze economiche od in economia aziendale”.<br />
Accanto a tali ipotesi sono stati ammessi ulteriori titoli di studio, quali le lauree in scienze politiche e giurisprudenza “purchè il candidato sia in possesso del diploma di ragioniere o di perito commerciale”.<br />
Appare chiara, quindi, la previsione del bando, laddove individua taluni titoli di studio quali titoli di per sé sufficienti per la partecipazione al concorso ed altri titoli, quali la laurea in scienze politiche e giurisprudenza, per i quali è stato richiesto il possesso congiunto del diploma di scuola media superiore di ragioniere o di perito industriale.<br />
Orbene, è di tutta evidenza che la previsione del bando, così riportata, risultava già chiaramente lesiva degli interessi del ricorrente, in quanto possessore della laurea in scienze politiche, il quale per poter essere ammesso al concorso doveva possedere anche il titolo di ragioniere o di perito industriale.<br />
Non avendo conseguito tali diplomi di scuola media superiore (il ricorrente ha conseguito la maturità classica), risultava inevitabile la sua esclusione dal concorso per mancanza dei titoli di studio richiesti dal bando.<br />
Le suddette prescrizioni risultavano quindi già chiaramente pregiudizievoli della posizione del ricorrente, il quale, di conseguenza, aveva l’onere di impugnarle tempestivamente nel termine di sessanta giorni dalla loro conoscenza.<br />
Atteso che dette prescrizioni erano conosciute sicuramente all’epoca della presentazione della domanda di partecipazione (12.1.2001), il ricorso risulta tardivamente proposto in quanto notificato all’Amministrazione intimata e ad uno dei controinteressati soltanto in data 8 giugno 2001, laddove il ricorso non risulta notificato alla vera controinteressata, che è la vincitrice del concorso, dott.ssa Silvia Gallina.<br />
Né, d’altra parte, è possibile condividere la tesi di parte ricorrente secondo cui la laurea in scienze politiche sarebbe equipollente, ex D.M. 12 agosto 1991, alla laurea in scienze statistiche ed in scienze economiche, ed in base alla legge 6 dicembre 1971 n. 1076, come modificata dalla L. 15 ottobre 1982 n. 757, alla laurea in sociologia ed in economia e commercio, e ciò, secondo il ricorrente, per la ragione, da un lato, che il D.M. 12 agosto 1991 dichiara le anzidette lauree in sciente statistiche ed in scienze economiche equipollenti, fra l’altro, alla laurea in scienze politiche, dall’altro, che la L. 1076/71 dichiara la laurea in sociologia equipollente alle lauree in scienze politiche e in economia e commercio.<br />
Infatti, per costante giurisprudenza, all’equipollenza ex lege di alcune lauree con quella in scienze politiche deve riconoscersi valenza unidirezionale e non già bilaterale, con conseguente esclusione della cd. “equipollenza inversa”, cioè della laurea in scienze politiche alle lauree ad essa dichiarate equipollenti (per quanto riguarda la fattispecie dell’equipollenza ex lege della laurea in sociologia con quella in scienze politiche (cfr. Cons. St. Sez. V^ 27 agosto 1999 n. 1005, che ha confermato la sentenza di questo Tribunale Sez. I^ 25.2.1992 n. 32).<br />
Per tali ragioni, si ripete, le prescrizioni del bando risultavano sin dall’origine chiare nell’individuazione dei titoli di studio richiesti e per il caso del ricorrente, possessore della laurea in scienze politiche, era richiesto anche il possesso del diploma ulteriore di ragioniere o perito industriale.<br />
Non possedendo uno di tali diplomi il ricorrente risultava già potenzialmente escluso dal concorso, da cui l’onere di censurare eventualmente entro i termini di legge le prescrizioni così contenute nel bando.<br />
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per tardività.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo dichiara inammissibile.<br />
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole a favore dell’amministrazione resistente, nella persona del Commissario Liquidatore a seguito dell’intervenuto scioglimento del Consorzio intimato, nella somma complessiva di € 3.000,00 (Euro tremila/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio il 18 novembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-1-2005-n-385/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.385</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.45</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-45/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-45/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-45/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.45</a></p>
<p>Pres. ONIDA, Red. DE SIERVO sull&#8217;inammissibilità del referendum per l&#8217;abrogazione della legge n. 40/2004); CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Sentenza 28 gennaio 2005* (sull&#8217;ammissibilità del referendum per l&#8217;abrogazione delle norme sui limiti alla ricerca clinica e sperimentale); CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Sentenza 28 gennaio 2005* (sull&#8217;ammissibilità del referendum per l&#8217;abrogazione delle norme sul</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-45/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.45</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-45/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.45</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ONIDA, Red. DE SIERVO</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del referendum per l&#8217;abrogazione della legge n. 40/2004); CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Sentenza 28 gennaio 2005* (sull&#8217;ammissibilità del referendum per l&#8217;abrogazione delle norme sui limiti alla ricerca clinica e sperimentale); CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Sentenza 28 gennaio 2005* (sull&#8217;ammissibilità del referendum per l&#8217;abrogazione delle norme sul ricorso alla procreazione medicalmente assistita); CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Sentenza 28 gennaio 2005* (sull&#8217;ammissibilità del referendum per l&#8217;abrogazione delle norme sulle finalità della legge, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti al ricorso alla procreazione assistita); CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Sentenza 28 gennaio 2005* (sull&#8217;ammissibilità del referendum per l&#8217;abrogazione del divieto di fecondazione eterologa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” &#8211; Abrogazione &#8211; Inammissibile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile la richiesta di referendum popolare per l&#8217;abrogazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, richiesta dischiarata legittima con ordinanza del 10 dicembre 2004 dall&#8217;Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le decisioni sui referendum sulla procreazione medicalmente assistita</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: Valerio 		ONIDA		  Presidente;  Carlo		MEZZANOTTE	   Giudice; Fernanda		CONTRI Giudice;  Guido		NEPPI MODONA Giudice; Piero Alberto	CAPOTOSTI Giudice; Annibale		MARINI Giudice; Franco		BILE Giudice; Giovanni Maria	FLICK Giudice; Francesco		AMIRANTE Giudice; Ugo			DE SIERVO Giudice; Romano		VACCARELLA Giudice; Paolo		MADDALENA Giudice; Alfio		FINOCCHIARO Giudice; Alfonso		QUARANTA Giudice; Franco		GALLO Giudice																																																													</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell&#8217;articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 della richiesta di referendum popolare per l&#8217;abrogazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), giudizio iscritto al n. 141 del registro referendum.</p>
<p>	Vista l&#8217;ordinanza del 10 dicembre 2004 con la quale l&#8217;Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;<br />	<br />
	udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 il Giudice relatore Franco Bile;<br />	<br />
	uditi gli avvocati Nicolò Zanon per i presentatori Bernardini Rita, Montevecchi Luigi, Sponza Christina e Caforio Alessandro, Giovanni Giacobbe per il “Movimento per la vita italiano”, Giovanni Pitruzzella per il “Comitato per la difesa dell&#8217;art. 75 della Costituzione”, Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte per il “Comitato per la tutela della salute della donna”, Federico Sorrentino per il “Comitato per la difesa della Costituzione”, Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo per la “Consulta nazionale antiusura – ONLUS”, Aldo Loiodice per il “Forum delle associazioni familiari”, Luigi Manzi e Andrea Manzi per “Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona” e l&#8217;avvocato dello Stato Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. – L&#8217;Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dell&#8217;art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, con ordinanza pronunciata il 10 dicembre 2003 ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2004, serie generale, n. 72), promossa da venti cittadini italiani, sul seguente quesito: “Volete voi che sia abrogata la legge19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”?”.<br />
    Il quesito è stato ammesso senza alcuna modificazione ed il referendum è stato denominato “Legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” – Abrogazione”.</p>
<p>    2. – Ricevuta comunicazione dell&#8217;ordinanza dell&#8217;Ufficio centrale, il Presidente della Corte costituzionale ha fissato la data del 10 gennaio 2005 per la deliberazione in camera di consiglio sull&#8217;ammissibilità del referendum, dandone comunicazione ai presentatori della richiesta e al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell&#8217;art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.</p>
<p>    3. – In data 31 dicembre 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha presentato memoria in cui – premessa la ricostruzione delle esigenze (espresse anche a livello sopranazionale ed internazionale) che hanno condotto il legislatore italiano a disciplinare la procreazione medicalmente assistita ed analizzato il contenuto della legge n. 40 del 2004 – deduce l&#8217;inammissibilità della richiesta referendaria in quanto: a) diretta all&#8217;abrogazione di una legge costituzionalmente vincolata, con la conseguente eliminazione della tutela minima dei diritti del concepito, intesa come limite alla tutela di tutti gli altri interessi privati e pubblici compresenti (si richiamano in particolare le affermazioni delle sentenze n. 27 del 1975 e n. 35 del 1997 in tema di bilanciamento dei diritti dei soggetti coinvolti nella interruzione volontaria della gravidanza), e con la immediata liberalizzazione di qualunque sperimentazione sugli embrioni umani; b) concernente norme che costituiscono osservanza di precetti derivanti da norme internazionali o europee, o quantomeno in stretto collegamento con esse (vengono citati in particolare la Convenzione di Oviedo sui diritti dell&#8217;uomo e sulla biomedicina del 4 aprile 1997 ed il suo Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione degli esseri umani, ratificati e resi esecutivi con la legge 28 marzo 2001, n. 145, nonché la direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998); c) riguardante un complesso non omogeneo di norme (che vanno dal diritto di famiglia allo stato civile dei nascituri, alla organizzazione sanitaria, alla sperimentazione, alla ricerca scientifica, alla fecondazione assistita vera e propria), sicché la disomogeneità del quesito comporterebbe la coartazione della libertà decisionale dell&#8217;elettore.</p>
<p>    4. – In data 5 gennaio 2005, i presentatori del referendum hanno depositato ampia memoria illustrativa, nella quale si conclude per l&#8217;ammissibilità della richiesta referendaria.<br />
    Premessa, in termini generali, la corrispondenza al modello costituzionale del proposto referendum sull&#8217;intera legge n. 40 del 2004, soprattutto in considerazione della naturale funzione oppositiva che lo strumento referendario manifesta allorquando – come nella specie – esso cada contro una legge appena varata e la cui approvazione è stata particolarmente contestata sia in Parlamento che in vari settori sociali; premesso inoltre che, sempre dal richiamato modello costituzionale, dovrebbe desumersi che il criterio generale è quello dell&#8217;ammissibilità della richiesta referendaria e che quindi i limiti dettati dall&#8217;art. 75 Cost. devono essere ritenuti di stretta interpretazione, i promotori affermano, innanzitutto, che la legge de qua (oltre a non essere legge tributaria o di bilancio, ovvero di amnistia e di indulto) non sarebbe di attuazione, né sarebbe collegata all&#8217;ambito di operatività di un trattato internazionale e quindi la sua eventuale abrogazione non esporrebbe lo Stato ad una responsabilità di tipo internazionale.<br />
    In particolare, i presentatori escludono che la legge in oggetto costituisca attuazione delle norme (che comunque sarebbero già self-executing in ragione dell&#8217;ordine di esecuzione contenuto nella legge di ratifica n. 145 del 2001) della Convenzione di Oviedo e del Protocollo aggiuntivo; anzi, l&#8217;art. 3 della legge di ratifica n. 145 del 2001 autorizzava il Governo italiano ad emanare, entro sei mesi dall&#8217;entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni per l&#8217;adattamento ai principî ed alle norme della Convenzione e del Protocollo. Comunque, essendo stata lasciata ai legislatori delle Parti contraenti ampia scelta discrezionale in ordine ad eventuali altri limiti più rigorosi o a forme di tutela più estese di quelle minimali previste dalla Convenzione (art. 27 della Convenzione), la richiesta di abrogazione referendaria non riguarderebbe norme la cui emanazione è imposta da impegni internazionali. Anzi, secondo i promotori, la legge n. 40 del 2004 si porrebbe in contrasto (nella parte in cui impedisce ogni ricerca scientifica sull&#8217;embrione umano, anche se a fini terapeutici) con le linee dettate dall&#8217;Unione europea in materia di ricerca scientifica e segnatamente con la direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998, in materia di protezione giuridica delle innovazioni biotecnologiche; nonché – nella parte in cui limita, anche con sanzioni penali, l&#8217;attività medica – con il principio comunitario di libera prestazione dei servizi.<br />
    Quanto all&#8217;omogeneità del quesito, i promotori (al di là della considerazione secondo la quale il modello referendario costituzionale porterebbe a ritenere che la richiesta di un referendum abrogativo che coinvolge un&#8217;intera legge è per definizione omogenea) affermano la omogeneità del quesito referendario, in quanto i vari elementi di cui si compone l&#8217;oggetto della legge n. 40 del 2004 sarebbero naturalmente legati e attraversati da una matrice razionalmente unitaria, resa evidente non solo dal titolo della legge ma dal suo contenuto normativo, diretto (come in altri Paesi europei) ad una complessiva disciplina delle forme e delle procedure di procreazione medicalmente assistita. Pertanto – poiché la legge n. 40 del 2004 avrebbe una sua organicità, compattezza, coerenza ed obbedirebbe ad una ratio [condivisibile o meno, ma tuttavia] ben riconoscibile che la percorre in tutti gli articoli che la compongono – risulterebbe “chiara, evidente, limpidamente dilemmatica e binaria anche la scelta cui sono chiamati gli elettori”.<br />
    Sotto diverso profilo – escluso che la legge de qua dia attuazione all&#8217;interesse (o diritto) costituzionale alla procreazione – i promotori negano altresì che essa possa essere considerata come contenente misure di tutela minime, costituzionalmente dovute, a favore dell&#8217;embrione in vitro, poiché la Costituzione non si pronuncia sul problema, eticamente e scientificamente controverso, dell&#8217;inizio della vita. Rilevata, infatti, la non comparabilità dell&#8217;embrione in vitro rispetto a quello vivo impiantato nell&#8217;utero materno e contestata la concezione fatta propria dal legislatore italiano che utilizza la parola “embrione” per qualificare tutti gli stadi della fecondazione, i promotori asseriscono che – proprio trattandosi di una scelta discutibile – quel che davvero non potrebbe essere ritenuto accettabile è invece che questa particolare tesi venga rivestita di forza costituzionale, fino a considerarla e a irrigidirla come soluzione costituzionalmente necessaria e imposta, e perciò non abrogabile per via referendaria.<br />
    Quand&#8217;anche dalla Costituzione fosse desumibile la necessità della tutela anche dell&#8217;embrione in vitro, la legge in questione non la realizzerebbe in modo effettivo, poiché l&#8217;embrione verrebbe considerato isolatamente e protetto in modo generico ed astratto, a prescindere dai diritti e dalle aspettative degli altri soggetti coinvolti, in primo luogo della madre. Pertanto, tale “grave sbilanciamento di tutela” dei diritti dei diversi soggetti coinvolti confermerebbe, per i promotori, la mancanza di un contenuto costituzionalmente vincolato.<br />
    Infine, il contenuto costituzionalmente obbligatorio o vincolato della legge de qua viene escluso sia con riferimento alle norme che disciplinano lo status dei figli nati col ricorso alle tecniche della fecondazione assistita, sia in relazione alla regolamentazione ed al controllo delle strutture mediche pubbliche e private autorizzate a praticare i relativi interventi.</p>
<p>    5. – Hanno depositato scritti i seguenti soggetti, tutti sollecitando la declaratoria di inammissibilità del quesito referendario: il “Movimento per la vita italiano”, il “Forum delle associazioni familiari”, il “Comitato per la difesa dell&#8217;art. 75 della Costituzione”, il “Comitato per la salute della donna”, il “Comitato per la difesa della Costituzione” la “Consulta nazionale antiusura – Onlus”, “Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona”.</p>
<p>    6. – In una seconda memoria depositata il 7 gennaio 2005, i presentatori della richiesta referendaria – rilevata la presenza di numerose richieste di intervento di “comitati” o “associazioni” tutte contrarie all&#8217;ammissibilità del quesito e pur prendendo atto dell&#8217;apertura alla partecipazione al contraddittorio in camera di consiglio avutasi con la sentenza n. 31 del 2000 – chiedono che la Corte verifichi preliminarmente l&#8217;ammissibilità delle richieste di intervento, ammettendo alla discussione di merito solo i soggetti dotati dei requisiti opportuni.</p>
<p>    7. – Nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 sono intervenuti, in base all&#8217;ordinanza di questa Corte pronunciata nella medesima data, gli avvocati Nicolò Zanon per i presentatori Rita Bernardini, Luigi Montevecchi, Christina Sponza e Alessandro Caforio, e l&#8217;avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
    In base alla medesima ordinanza, sono stati altresì sentiti gli avvocati Giovanni Giacobbe per il “Movimento per la vita italiano”, Giovanni Pitruzzella per il “Comitato per la difesa dell&#8217;articolo 75 della Costituzione”, Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte per il “Comitato per la tutela della salute della donna”, Ferderico Sorrentino per il “Comitato per la difesa della Costituzione”, Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo per la “Consulta nazionale antiusura – Onlus”, Aldo Loiodice per il “Forum delle associazioni familiari”, Luigi Manzi e Andrea Manzi per “Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona”.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. – La richiesta di referendum abrogativo, dichiarata conforme alle disposizioni di legge dall&#8217;Ufficio centrale per il referendum con ordinanza del 10 dicembre 2004, ha ad oggetto l&#8217;intera legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).</p>
<p>    2. – Con l&#8217;ordinanza letta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 questa Corte ha disposto, oltre che di dar corso – come già avvenuto più volte in passato – all&#8217;illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori del referendum e dal Governo, ai sensi del terzo comma dell&#8217;art. 33 della legge n. 352 del 1970, di ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dalla disposizione citata, e tuttavia interessati alla decisione sulla ammissibilità del referendum, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte.<br />
    Tale ammissione, che deve essere qui confermata, non si traduce però in un potere di questi soggetti di partecipare al procedimento – che comunque deve “tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita” (sentenza n. 35 del 2000) – con conseguente diritto ad illustrare le relative tesi in camera di consiglio, a differenza di ciò che vale per i soggetti espressamente indicati dall&#8217;art. 33 della legge n. 352 del 1970, vale a dire per i promotori del referendum e per il Governo; ciò salva la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno – come è avvenuto in base all&#8217;ordinanza letta il 10 gennaio 2005 – di consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti in camera di consiglio, prima che i soggetti di cui all&#8217;art. 33 citato illustrino le rispettive posizioni.</p>
<p>    3. – Quanto alla ammissibilità del quesito referendario, è anzitutto opportuno ribadire che nell&#8217;ambito del presente giudizio questa Corte è chiamata a giudicare della sola ammissibilità della richiesta referendaria e che tale competenza si atteggia per costante giurisprudenza “con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge” (cfr. sentenze n. 251 del 1975 e n. 16 del 1978). Non è quindi in discussione in questa sede la valutazione di eventuali profili di illegittimità costituzionale della legge n. 40 del 2004, cosicché dalla presente decisione non è certo lecito trarre conseguenze circa la conformità o meno a Costituzione della menzionata normativa, né è questa, parimenti, la sede di un giudizio sulla illegittimità costituzionale dell&#8217;eventuale disciplina di risulta derivante dall&#8217;effetto abrogativo del referendum (cfr. sentenze n. 24 del 1981 e n. 26 del 1987).<br />
    Sotto quest&#8217;ultimo profilo, ciò che può rilevare, ai fini del giudizio di ammissibilità della richiesta referendaria, è soltanto una valutazione liminare e inevitabilmente limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme costituzionali, al fine di verificare se, nei singoli casi di specie, il venir meno di una determinata disciplina non comporti ex se un pregiudizio totale all&#8217;applicazione di un precetto costituzionale, consistente in una diretta e immediata vulnerazione delle situazioni soggettive o dell&#8217;assetto organizzativo risultanti a livello costituzionale.</p>
<p>    4. – La richiesta di sottoporre a referendum abrogativo l&#8217;intera legge n. 40 del 2004 è inammissibile.</p>
<p>    5. – Nella sentenza n. 16 del 1978, successivamente sempre confermata da questa Corte, si è affermata l&#8217;esistenza di “valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi referendum, al di là della lettera dell&#8217;art. 75 secondo comma della Costituzione”.<br />
    Una delle categorie allora individuate consisteva nei “referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali)”.<br />
    Tale categoria di leggi non si riferisce, come questa Corte ha chiarito fin dalla medesima sentenza, a “tutte le leggi ordinarie comunque costitutive od attuative di istituti, di organi, di procedure, di principi stabiliti o previsti dalla Costituzione”, ma solo a quelle “che non possono venir modificate o rese inefficaci, senza che ne risultino lese le corrispondenti disposizioni costituzionali”.<br />
    La naturale difficoltà a distinguere in concreto le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato da quelle semplicemente riferibili a norme e principi costituzionali ha anzitutto condotto questa Corte ad affermare che “occorre che la legge ordinaria da abrogare incorpori determinati principi o disposti costituzionali, riproducendone i contenuti o concretandoli nel solo modo costituzionalmente consentito (anche nel senso di apprestare quel minimo di tutela che determinate situazioni esigano secondo la Costituzione)” (sentenza n. 26 del 1981).<br />
    Peraltro, con la sentenza n. 27 del 1987 sono state enucleate “due distinte ipotesi” all&#8217;interno di questa categoria di norme legislative che non possono essere oggetto di richieste referendarie: “Innanzitutto le leggi ordinarie che contengono l&#8217;unica necessaria disciplina attuativa conforme alla norma costituzionale, di modo che la loro abrogazione si tradurrebbe in lesione di quest&#8217;ultima (cfr. sentenze n. 16 del 1978 e n. 26 del 1981); in secondo luogo, le leggi ordinarie, la cui eliminazione ad opera del referendum priverebbe totalmente di efficacia un principio od un organo costituzionale la cui esistenza è invece voluta e garantita dalla Costituzione (cfr. sentenza n. 25 del 1981)”.<br />
    Successivamente la sentenza n. 35 del 1997 ha riferito quest&#8217;ultima ipotesi anche a quelle “leggi ordinarie la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione”. Da ultimo le sentenze n. 42 e n. 49 del 2000 hanno dichiarato l&#8217;inammissibilità anche in ipotesi nelle quali la legislazione oggetto della richiesta referendaria garantisce solo il “nucleo costituzionale irrinunciabile” di tutela di un principio costituzionale.<br />
    In particolare la sentenza n. 49 del 2000 ha affermato che le “leggi costituzionalmente necessarie”, “in quanto dirette a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona, una volta venute ad esistenza possono essere dallo stesso legislatore modificate o sostituite con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, così da eliminare la tutela precedentemente concessa, pena la violazione diretta di quel medesimo precetto costituzionale della cui attuazione costituiscono strumento”.<br />
    Dai casi appena presi in considerazione emerge che il vincolo costituzionale può anche riferirsi solo a parti della normativa oggetto del quesito referendario o anche al fatto che una disciplina legislativa comunque sussista.</p>
<p>    6. – La legge n. 40 del 2004 è composta di diciotto articoli suddivisi in sette Capi (“Principî generali”; “Accesso alle tecniche”; “Disposizioni concernenti la tutela del nascituro”; “Regolamentazione delle strutture autorizzate all&#8217;applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita”; “Divieti e sanzioni”; “Misure di tutela dell&#8217;embrione”; “Disposizioni finali e transitorie”). Essi, nel loro complesso, disciplinano analiticamente una molteplicità di differenziati profili connessi o collegati alla procreazione medicalmente assistita, materia in precedenza non disciplinata in via legislativa.<br />
    Si tratta della prima legislazione organica relativa ad un delicato settore, che negli anni più recenti ha conosciuto uno sviluppo correlato a quello della ricerca e delle tecniche mediche, e che indubbiamente coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costituzionali, i quali, nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela legislativa. Esigenza questa già sottolineata da questa Corte nella sentenza n. 347 del 1998.<br />
    Analoghe finalità di bilanciamento e di tutela sono affermate a livello internazionale, in particolare con alcune disposizioni della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 (Convenzione per la protezione dei diritti dell&#8217;uomo e della dignità dell&#8217;essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina. Convenzione sui diritti dell&#8217;uomo e la biomedicina) e del relativo Protocollo addizionale stipulato a Parigi il 12 gennaio 1998 (Sul divieto di clonazione di esseri umani), testi sottoscritti anche dalla Comunità europea e di cui il legislatore nazionale ha autorizzato la ratifica e determinato l&#8217;esecuzione tramite la legge 28 marzo 2001, n. 145 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d&#8217;Europa per la protezione dei diritti dell&#8217;uomo e della dignità dell&#8217;essere umano riguardo all&#8217;applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell&#8217;uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani), nonché con alcuni contenuti dell&#8217;art. 3 (Diritto all&#8217;integrità della persona) della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea, proclamata nel 2000, in tema di consenso libero e informato della persona interessata, di divieto di pratiche eugenetiche, di divieto di clonazione riproduttiva degli esseri umani.<br />
    La richiesta di sottoporre a referendum abrogativo l&#8217;intera legge n. 40 del 2004 coinvolge quindi una normativa che è – ai sensi di quanto prima precisato – costituzionalmente necessaria. Tale motivo di inammissibilità è assorbente rispetto agli altri parametri di giudizio.<br />
    Né può obiettarsi che successivamente all&#8217;esito referendario, in ipotesi favorevole ai richiedenti, potrebbe essere adottata una diversa legislazione in tema di procreazione medicalmente assistita, ma pur essa idonea a garantire almeno un minimo di tutela agli interessi costituzionalmente rilevanti nella materia: questa Corte ha già avuto occasione di notare nella sentenza n. 17 del 1997 che – mentre “sono irrilevanti” … “i propositi e gli intenti dei promotori circa la futura disciplina legislativa che potrebbe o dovrebbe eventualmente sostituire quella abrogata” – “ciò che conta è la domanda abrogativa, che va valutata nella sua portata oggettiva e nei suoi effetti diretti, per esaminare, tra l&#8217;altro, se essa abbia per avventura un contenuto non consentito  perché in contrasto con la Costituzione, presentandosi come equivalente ad una domanda di abrogazione di norme o principi costituzionali, anziché di sole norme discrezionalmente poste dal legislatore ordinario e dallo stesso disponibili (sentenza n. 16 del 1978 e n. 26 del 1981)”.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l&#8217;abrogazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, richiesta dischiarata legittima con ordinanza del 10 dicembre 2004 dall&#8217;Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.</p>
<p><b>ALLEGATO</b></p>
<p>    Ordinanza pronunciata nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2005 nel giudizio relativo alla richiesta di referendum abrogativo iscritto al n. 141 del registro referendum.</p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	Considerato che l&#8217;art. 33 della legge n. 352 del 1970, nell&#8217;ambito di un procedimento a carattere officioso diverso da un giudizio di parti, conferisce solo ai presentatori delle richieste di referendum e al Governo il potere di depositare memorie, di cui la Corte, nella sua prassi, ha consentito l&#8217;ulteriore illustrazione in Camera di consiglio;<br />	<br />
	che eventuali scritti di soggetti ulteriori, interessati a sollecitare una decisione della Corte nel senso dell&#8217;ammissibilità o dell&#8217;inammissibilità dei quesiti, possono assumere solo il carattere di contributi contenenti “argomentazioni potenzialmente rilevanti” ai fini del giudizio (sent. n. 31 del 2000), ma non si configurano come espressione di un potere di partecipazione al procedimento, né quindi la loro presentazione comporta il diritto ad illustrarli oralmente in Camera di consiglio;	<br />	<br />
	che tuttavia, nella specie, la Corte ritiene utile, in conformità a quanto già ritenuto in precedenti casi consentire eventuali integrazioni orali agli scritti presentati;<br />	<br />
	riservata alle sentenze la precisazione dei limiti di ingresso nel procedimento di documenti di soggetti diversi dai presentatori e dal Governo																																																																																												</p>
<p align=center><b>dispone</b></p>
<p>    di dare corso alla illustrazione delle memorie presentate dai soggetti di cui all&#8217;art. 33 della legge n. 352 del 1970, previe eventuali integrazioni orali degli scritti presentati da altri soggetti.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.50</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-50/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-50/</guid>

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<p>Pres. ONIDA, Red. AMIRANTE decreti legislativi e principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente Regioni &#8211; Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro – Decreti legislativi e principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente È inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Toscana nei confronti della legge</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-50/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.50</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ONIDA, Red. AMIRANTE</span></p>
<hr />
<p>decreti legislativi e principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regioni &#8211; Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro – Decreti legislativi e principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Toscana nei confronti della legge n. 30 del 2003(Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro).</p>
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 8, numeri 23) e 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 118 Cost., dalle Regioni Marche, Emilia-Romagna e Basilicata, nonché dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 1, lettere e) ed f), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 24 Cost., dalla Regione Basilicata con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), sollevata, in riferimento all&#8217;art. 117 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003 sollevata, in riferimento agli artt. 8, numeri 23) e 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dalle Regioni Marche ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 97 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 13, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 76 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 76 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 55, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 76 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 71 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>È cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 117 Cost., dalle Regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<p>È cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 8, numeri 23) e 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>È illegittimo l&#8217;art. 22, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003.</p>
<p>È illegittimo l&#8217;art. 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 2, lettere b), c) e d), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Marche, Emilia-Romagna e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 2, lettere f), h) ed m), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Marche ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, lettere b) e h), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Marche, Emilia-Romagna e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, lettere c), d), e), f), g) ed i), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 1, lettere a), b), c), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 1, lettere e) e f), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 117 Cost., dalla Regione Basilicata, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2, prima parte, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Marche e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117 Cost., dalle Regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 Cost., dalle Regioni Marche e Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 6, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 6, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 12, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 13, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 117 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 47 a 59 nonché da 70 a 74 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 48, comma 4, 49, comma 5, 50, comma 3, 54, 55, commi 1, 2 e 4, e 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 48, comma 4, 49, comma 5, 50, comma 3, e 51, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 48, comma 4, e 49, comma 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo, nonché all&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/6154_6154.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-50/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.50</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.46</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-46/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-46/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-46/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.46</a></p>
<p>Pres. ONIDA, Red. MARINI Procreazione medicalmente assistita &#8211; Limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni &#8211; Abrogazione parziale &#8211; Ammissibile È ammissibile la richiesta di referendum popolare per l&#8217;abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita): articolo 12, comma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-46/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.46</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-46/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.46</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ONIDA, Red. MARINI</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procreazione medicalmente assistita &#8211; Limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni &#8211; Abrogazione parziale &#8211; Ammissibile</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È ammissibile la richiesta di referendum popolare per l&#8217;abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita): articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole “discendente da un&#8217;unica cellula di partenza, eventualmente”; articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: “ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell&#8217;embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative”; articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: “di clonazione mediante trasferimento di nucleo o”; articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole “la crioconservazione e”; richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 10 dicembre 2004 dall&#8217;Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le decisioni sui referendum sulla procreazione medicalmente assistita</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: Valerio			ONIDA         Presidente;  Carlo			MEZZANOTTE		Giudice; Fernanda			CONTRI Giudice; Guido			NEPPI MODONA Giudice;  Piero Alberto		CAPOTOSTI Giudice; Annibale			MARINI Giudice; Giovanni Maria		FLICK Giudice; Francesco 		AMIRANTE Giudice; Ugo				DE SIERVO Giudice;  Romano			VACCARELLA Giudice;  Paolo			MADDALENA Giudice; Alfio         		FINOCCHIARO Giudice;  Alfonso			QUARANTA Giudice; Franco			GALLO Giudice																																																				</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell&#8217;art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l&#8217;abrogazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle seguenti parti: art. 12, comma 7, limitatamente alle parole: “discendente da un&#8217;unica cellula di partenza, eventualmente”; art. 13, comma 2, limitatamente alle parole: “ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell&#8217;embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative”; art. 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: “di clonazione mediante trasferimento di nucleo o”; art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: “la crioconservazione e”; giudizio iscritto al n. 142 del registro referendum.</p>
<p>    Vista l&#8217;ordinanza del 10 dicembre 2004 con la quale l&#8217;Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;<br />
    udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 il Giudice relatore Francesco Amirante;<br />
    uditi gli avvocati Tommaso Edoardo Frosini e Duccio Traina per i presentatori Lanfranco Turci, Antonio A. M. Del Pennino, Rita Bernardini e Barbara M. S. Pollastrini, Giovanni Giacobbe per il “Comitato per la tutela della ricerca scientifica”, Giovanni Pitruzzella per il “Comitato per la difesa dell&#8217;art. 75 della Costituzione”, Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte per il “Comitato per la tutela della salute della donna”, Federico Sorrentino per il “Comitato per la difesa della Costituzione”, Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo per la “Consulta nazionale antiusura – ONLUS”, Aldo Loiodice per il “Forum delle associazioni familiari”, Luigi Manzi e Andrea Manzi per “Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona” e l&#8217;avv. dello Stato Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1.– L&#8217;Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 10 dicembre 2004 ha ritenuto conforme alla legge il seguente quesito referendario (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2004, n. 164, &#8211; e successiva errata corrige nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2004, n. 171) : “Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti: articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole “discendente da un&#8217;unica cellula di partenza, eventualmente”; articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: “ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell&#8217;embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative”; articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: “di clonazione mediante trasferimento di nucleo o”; articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole “la crioconservazione e”?”. Contestualmente è stato attribuito alla richiesta di referendum il numero 2 ed il titolo proposto dal comitato promotore, ossia: “Procreazione medicalmente assistita – limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni – Abrogazione parziale”.</p>
<p>    2.– Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell&#8217;ordinanza, ha fissato per la camera di consiglio la data del 10 gennaio 2005, dandone comunicazione a norma dell&#8217;art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352.</p>
<p>    3.–  Il Comitato promotore del referendum si è costituito  depositando una memoria e concludendo per l&#8217;ammissibilità della richiesta referendaria. Non ricorrerebbe – ad avviso dei promotori – l&#8217;ipotesi di abrogazione di leggi “a contenuto costituzionalmente necessario”, attesa la probabile incostituzionalità delle norme che si vorrebbero abrogare, lesive degli artt. 9 e 33 della Costituzione e del diritto alla salute, in quanto l&#8217;impossibilità di utilizzare gli embrioni sacrifica la ricerca scientifica finalizzata alla cura delle malattie genetiche. Né la richiesta incontrerebbe il limite delle leggi di esecuzione di obblighi internazionali, posto che la Convenzione di Oviedo vieta la clonazione riproduttiva e la sola creazione di embrioni a fini di ricerca, ma non l&#8217;utilizzazione degli stessi a fini di ricerca clinica e sperimentale. Il quesito risulterebbe infine omogeneo e non sostitutivo della disciplina originaria con una del tutto diversa ed estranea.</p>
<p>    4.– E&#8217; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la richiesta di referendum venga dichiarata inammissibile, anzitutto per la mancata richiesta di abrogazione di altre disposizioni indissolubilmente legate a quelle che si vorrebbero eliminare; l&#8217;esito che il referendum persegue è, infatti, quello di una piena liberalizzazione della ricerca scientifica, con esiti incompatibili con la tutela dei diritti del concepito. In secondo luogo la richiesta sarebbe intrinsecamente contraddittoria in quanto, perseguendo l&#8217;obiettivo di rendere possibile la produzione di embrioni a fini sperimentali e non riproduttivi, non prevede l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 13, comma 1, e dell&#8217;art. 13, comma 3, lettera a), della legge, i quali vietano rispettivamente qualsiasi sperimentazione sull&#8217;embrione e la produzione di embrioni a fini di ricerca. Infine le norme interessate rappresenterebbero attuazione di precetti derivanti da norme internazionali o, comunque, strettamente collegate con le medesime.</p>
<p>    5.– Hanno depositato scritti a sostegno dell&#8217;inammissibilità: il “Comitato per la tutela della ricerca scientifica”, il “Comitato per la difesa dell&#8217;art. 75 della Costituzione”, il “Comitato per la tutela della salute della donna”, la “Consulta nazionale delle Fondazioni e Associazioni antiusura”, il “Forum delle Associazioni familiari”, il “Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona”.</p>
<p>     6.– Nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 sono stati sentiti gli avvocati Tommaso Edoardo Frosini e Duccio Traina per i presentatori Lanfranco Turci, Antonio A. M. Del Pennino, Rita Bernardini e Barbara M. S. Pollastrini e l&#8217;avv. dello Stato Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
    A seguito dell&#8217;ordinanza letta in camera di consiglio, sono stati altresì sentiti l&#8217;avv. Giovanni Giacobbe per il “Comitato per la tutela della ricerca scientifica”, l&#8217;avv. Giovanni Pitruzzella per il “Comitato per la difesa dell&#8217;art. 75 della Costituzione”, gli avvocati Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte per il “Comitato per la tutela della salute della donna”, l&#8217;avv. Federico Sorrentino per il “Comitato per la difesa della Costituzione”, gli avvocati Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo per la “Consulta nazionale antiusura – ONLUS”, l&#8217;avv. Aldo Loiodice per il “Forum delle associazioni familiari”, gli avvocati Luigi Manzi e Andrea Manzi per “Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona”.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1.– Va preliminarmente dichiarata, a scioglimento della riserva formulata nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005, la ricevibilità degli scritti depositati dai soggetti diversi dai presentatori della richiesta di referendum, per le ragioni esposte nella sentenza n. 45 del 2005, fermi restando i limiti alla possibilità di intervento di tali soggetti nel procedimento e di integrazione orale degli scritti stessi, individuati nella suddetta pronuncia.</p>
<p>    2.– La richiesta di referendum sulla cui ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi investe alcune parti degli artt. 12, 13 e 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).<br />
    In concreto, la richiesta referendaria mira ad ampliare la possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni con finalità terapeutiche e diagnostiche, sia attraverso la rimozione dei limiti di cui all&#8217;art. 13, comma 2, sia attraverso l&#8217;eliminazione dei divieti di clonazione mediante trasferimento di nucleo e di crioconservazione, in quanto procedure strumentali alle tecniche di utilizzo delle cellule staminali, fermo restando tuttavia il divieto di realizzare processi volti ad ottenere un essere umano identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto.</p>
<p>    3.– E&#8217; opportuno premettere che il giudizio di ammissibilità che questa Corte è chiamata a svolgere si atteggia, per costante giurisprudenza, “con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge” (cfr. sentenze n. 16 del 1978 e n. 251 del 1975). Non è quindi in discussione in questa sede la valutazione di eventuali profili di illegittimità costituzionale della legge n. 40 del 2004, né è questa, parimenti, la sede di un giudizio sulla legittimità costituzionale dell&#8217;eventuale disciplina di risulta derivante dall&#8217;effetto abrogativo del referendum (cfr. sentenze n. 26 del 1987 e n. 24 del 1981).</p>
<p>    4.– La richiesta è ammissibile.</p>
<p>    4.1.– Essa non riguarda le leggi per le quali l&#8217;art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il referendum ed è al tempo stesso rispettosa dei limiti ulteriori che questa Corte, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978, ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale.<br />
    In particolare, va escluso che le disposizioni di legge oggetto del quesito possano ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria.<br />
    La richiesta referendaria non si pone, d&#8217;altro canto, in contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell&#8217;uomo e sulla biomedicina, e dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, cui si è data esecuzione con legge 28 marzo 2001, n. 145. Oggetto del divieto di cui all&#8217;art. 1 del richiamato Protocollo addizionale sono, infatti, solamente gli interventi diretti ad ottenere un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente o morto, e tali interventi – come si è già osservato – restano vietati anche alla stregua della normativa di risulta.</p>
<p>    4.2.– Il quesito presenta, sotto altro aspetto, il necessario carattere di omogeneità.<br />
    La proposta referendaria mira, univocamente, ad ampliare le possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani con finalità terapeutiche e diagnostiche e tutte le singole parti del quesito sono coerenti con tale matrice unitaria.</p>
<p>    4.3.– La normativa di risulta non presenta, infine, elementi di contraddittorietà che non siano risolvibili alla stregua dei normali canoni ermeneutici.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l&#8217;abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita): articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole “discendente da un&#8217;unica cellula di partenza, eventualmente”; articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: “ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell&#8217;embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative”; articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: “di clonazione mediante trasferimento di nucleo o”; articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole “la crioconservazione e”; richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 10 dicembre 2004 dall&#8217;Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.</p>
<p>    Così deciso in Roma, presso la sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.</p>
<p><b>ALLEGATO</b></p>
<p>    Ordinanza pronunciata nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 nel giudizio relativo alla richiesta di referendum abrogativo iscritto al n. 142 reg. ref.</p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>    Considerato che l&#8217;art. 33 della legge n. 352 del 1970, nell&#8217;ambito di un procedimento a carattere officioso diverso da un giudizio di parti, conferisce solo ai presentatori delle richieste di referendum e al Governo il potere di depositare memorie, di cui la Corte, nella sua prassi, ha consentito l&#8217;ulteriore illustrazione in camera di consiglio;<br />
    che eventuali scritti di soggetti ulteriori, interessati a sollecitare una decisione della Corte nel senso dell&#8217;ammissibilità o dell&#8217;inammissibilità dei quesiti, possono assumere solo il carattere di contributi contenenti “argomentazioni potenzialmente rilevanti” ai fini del giudizio (sentenza n. 31 del 2000), ma non si configurano come espressione di un potere di partecipazione al procedimento, né quindi la loro presentazione comporta il diritto ad illustrarli oralmente in camera di consiglio;<br />
    che tuttavia, nella specie, la Corte ritiene utile, in conformità a quanto già ritenuto in precedenti casi, consentire eventuali integrazioni orali agli scritti presentati;<br />
    riservata alle sentenze la precisazione dei limiti di ingresso nel procedimento di documenti di soggetti diversi dai presentatori e dal Governo</p>
<p align=center><b>dispone</b></p>
<p>di dare corso alla illustrazione delle memorie presentate dai soggetti di cui all&#8217;art. 33 della legge n. 352 del 1970, previe eventuali integrazioni orali degli scritti presentati da altri soggetti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-46/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.46</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.51</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-51/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-51/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-51/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.51</a></p>
<p>Pres. ONIDA, Red. BILE interventi finanziari dello Stato in materie di competenza residuale delle Regioni Regioni &#8211; Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003 – Formazione professionale È illegittimo l&#8217;art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289(Disposizioni per la formazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-51/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.51</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-51/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.51</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ONIDA, Red. BILE</span></p>
<hr />
<p>interventi finanziari dello Stato in materie di competenza residuale delle Regioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regioni &#8211; Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003 – Formazione professionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo l&#8217;art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003).</p>
<p>È illegittimo l&#8217;art. 48 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 47, comma 2, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai Signori:<br />
&#8211;	Valerio			ONIDA		Presidente<br />
&#8211;	Carlo			MEZZANOTTE	Giudice<br />
&#8211;	Fernanda		CONTRI<br />
&#8211;	Guido			NEPPI MODONA<br />
&#8211;	Piero Alberto	CAPOTOSTI<br />
&#8211;	Annibale		MARINI<br />
&#8211;	Franco		BILE<br />
&#8211;	Giovanni Maria	FLICK<br />
&#8211;   	Francesco		AMIRANTE<br />
&#8211;  	Ugo			DE SIERVO<br />
&#8211;  	Romano			VACCARELLA<br />
&#8211;  	Paolo			MADDALENA<br />
&#8211;   	Alfio 		FINOCCHIARO<br />
&#8211;	Alfonso		QUARANTA<br />
&#8211;	Franco			GALLO<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 47 e 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 1° marzo 2003, depositato in cancelleria il 7 marzo 2003 ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2003.</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 26 ottobre 2004 il Giudice relatore Franco Bile;<br />
    uditi l&#8217;avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l&#8217;avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. – Con ricorso notificato il 1° marzo 2003, depositato il successivo 7 marzo, la Regione Emilia-Romagna ha impugnato alcuni articoli della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003) e, fra essi, l&#8217;art. 47, recante «Finanziamento di interventi per la formazione professionale».<br />
    L&#8217;articolo contiene due commi. Il comma 1 prevede che – nell&#8217;ambito delle risorse preordinate sul fondo per l&#8217;occupazione, di cui all&#8217;art. 7, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993, n. 236 – il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia, determina «i criteri e le modalità per la destinazione dell&#8217;importo aggiuntivo di 1 milione di euro, per il finanziamento degli interventi di cui all&#8217;art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448» (che a sua volta rifinanziava gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, «in materia di formazione professionale»). Il comma 2 – modificando l&#8217;art. 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante anch&#8217;esso «interventi in materia di formazione professionale» – prevede che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destini 100 milioni di euro, per l&#8217;anno 2003, «per le attività di formazione nell&#8217;esercizio dell&#8217;apprendistato», secondo le modalità di cui all&#8217;art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.<br />
    Secondo la Regione ricorrente, la previsione di finanziamenti in materia di formazione professionale (spettante alla competenza piena delle Regioni) e l&#8217;attribuzione al Ministro del potere di definirne i criteri di destinazione violano la potestà finanziaria, legislativa e amministrativa regionale, perché lo Stato non può, conferendo fra l&#8217;altro poteri sostanzialmente regolamentari ad un Ministro, trattenere a sé la disciplina e la gestione di un finanziamento che ricade in materia regionale. In subordine, la Regione Emilia-Romagna deduce l&#8217;illegittimità della norma nella parte in cui non prevede che i poteri statali ivi previsti siano esercitati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dato che nelle materie regionali il principio di leale collaborazione impone un coordinamento fra i soggetti interessati.<br />
    1.1. – Con lo stesso ricorso la Regione Emilia-Romagna impugna, in via principale, anche l&#8217;art. 48 della stessa legge n. 289 del 2002, che disciplina i fondi interprofessionali destinati dalle parti sociali alla formazione continua. Poiché il sistema della formazione professionale non può avere un livello nazionale di organizzazione e gestione, la ricorrente ritiene illegittima, per violazione dell&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione, la previsione che tali fondi siano costituiti al livello nazionale, come disposto dall&#8217;art. 48, comma 1, attraverso la modificazione che esso opera dei commi 1, 2 e 6 dell&#8217;art. 118 della legge n. 388 del 2000. Ritiene inoltre la violazione dell&#8217;art. 118 Cost., in quanto, una volta che tali soggetti privati gestori dei fondi siano stati costituiti, ogni potere amministrativo in relazione ad essi non può che spettare alla disciplina regionale, che provvederà ad assegnarne alla stessa Regione o ad altri enti la titolarità, la disciplina dell&#8217;attivazione e, ove occorra, la relativa autorizzazione, nonché la disciplina e l&#8217;esercizio della vigilanza e del monitoraggio sulla gestione, come pure le funzioni sanzionatorie e la nomina di membri o del presidente del collegio sindacale.<br />
    2. – E&#8217; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l&#8217;infondatezza delle questioni, con riserva di ulteriori deduzioni, formulate in una memoria depositata nell&#8217;imminenza dell&#8217;udienza, nel cui contesto deduce altresì l&#8217;inammissibilità della questione riguardante l&#8217;art. 47, poiché la norma si limita a prevedere la determinazione con decreto dei criteri e modalità per la destinazione del previsto importo in sede di ripartizione e nell&#8217;ambito delle risorse del Fondo per l&#8217;occupazione, e quindi non è tale da poter incidere, sia pure indirettamente, nella sfera legislativa e/o amministrativa della Regione.<br />
    Nel merito, quanto al comma 1 dell&#8217;art. 47, la difesa erariale deduce che l&#8217;importo aggiuntivo a carico del Fondo indicato nel comma 1 della norma impugnata è destinato a finanziare non già l&#8217;attività di formazione professionale, ma la contribuzione per spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale a favore degli enti privati che tuttora gestiscono le attività formative, ove essi abbiano carattere nazionale e operino in più Regioni.<br />
    Quanto all&#8217;art. 48, essa osserva che la norma si limita a prevedere una possibile istituzione di fondi per effetto di un accordo interconfederale stipulato tra le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori; che – data la derivazione “pattizia” di tali fondi – il legislatore nazionale non può sovrapporsi agli accordi imponendo una dimensione regionale dei fondi; e infine che il necessario raccordo con l&#8217;attività di programmazione e attuazione della formazione professionale continua è comunque assicurato dalla prevista trasmissione obbligatoria dei progetti finanziabili alle Regioni territorialmente interessate.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. – La Regione Emilia-Romagna impugna, in via principale, gli artt. 47 e 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), disciplinanti rispettivamente il «Finanziamento di interventi per la formazione professionale» ed i «Fondi interprofessionali per la formazione continua».</p>
<p>    2. – Per ragioni di omogeneità della materia da decidere, tali questioni di legittimità costituzionale – sollevate con lo stesso ricorso insieme ad altre, concernenti diverse disposizioni del medesimo testo legislativo, ma prive di collegamento tra loro – possono essere oggetto di trattazione separata.</p>
<p>    3. – L&#8217;art. 47 prevede al comma 1 che «Nell&#8217;ambito delle risorse preordinate sul fondo per l&#8217;occupazione di cui all&#8217;art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell&#8217;importo aggiuntivo di 1 milione di euro, per il finanziamento degli interventi di cui all&#8217;art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».<br />
    Tale ultima norma destina 18 miliardi di lire «al finanziamento degli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1987, n, 40, in materia di formazione professionale». A sua volta questa legge prevede la concessione «agli enti privati che svolgono attività rientranti nell&#8217;ambito delle competenze statali di cui all&#8217;art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845», legge quadro in materia di formazione professionale, di contributi «per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale».<br />
    La Regione ricorrente ritiene che la norma impugnata violi la propria competenza legislativa residuale, e la relativa potestà amministrativa e finanziaria, in materia di formazione professionale, nonché, in linea subordinata, il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione.<br />
    3.1. – La questione è fondata.<br />
    La norma impugnata – come si desume dalla sua formulazione letterale, nonostante la complessità dei molteplici richiami a disposizioni precedenti, e dalla stessa rubrica dell&#8217;art. 47 – disciplina interventi destinati alla formazione professionale: questa materia appartiene, nell&#8217;assetto definito dal  nuovo art. 117 della Costituzione, alla competenza residuale delle Regioni, in quanto non è inclusa nell&#8217;elenco delle materie attribuite dal secondo comma alla legislazione dello Stato ed è nel contempo espressamente esclusa dall&#8217;ambito della potestà concorrente in materia di istruzione, sancita dal successivo terzo comma (v. sentenza n. 13 del 2004).<br />
    Non è, perciò, condivisibile la tesi dall&#8217;Avvocatura, secondo cui – in considerazione di quanto disposto dall&#8217;art. 18 della legge n. 40 del 1987, richiamato dall&#8217;art. 80, comma 4, della legge n. 448 del 1998, a sua volta richiamato dalla norma impugnata – l&#8217;importo aggiuntivo di cui si tratta esulerebbe dalla materia in esame, in quanto destinato a finanziare la mera contribuzione per spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale a favore degli enti privati che tuttora gestiscono le indicate attività formative. Infatti – poiché il ricorso della Regione pone una questione di competenza – per la soluzione di essa è decisiva, quale che sia la destinazione del finanziamento, l&#8217;inerenza della normativa statale impugnata ad una materia (la formazione professionale) che è invece devoluta alla competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, commi 3 e 4).<br />
    3.2. – Con riferimento ai finanziamenti disposti da leggi statali in favore di soggetti pubblici o privati (mediante la costituzione di appositi fondi o il rifinanziamento di fondi già esistenti), questa Corte ha più volte affermato che – dopo la riforma costituzionale del 2001 ed in attesa della sua completa attuazione in tema di autonomia finanziaria delle Regioni (cfr. sentenze n. 320 e n. 37 del 2004) – l&#8217;art. 119 della Costituzione pone, sin d&#8217;ora, al legislatore statale precisi limiti in tema di finanziamento di funzioni spettanti al sistema delle autonomie (sentenza n. 423 del 2004).<br />
    Anzitutto non è consentita l&#8217;erogazione di nuovi finanziamenti a destinazione vincolata in materie spettanti alla competenza legislativa, esclusiva o concorrente, delle Regioni (sentenze n. 16 del 2004 e n. 370 del 2003). Infatti il ricorso a questo tipo di finanziamento può divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell&#8217;esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza.<br />
    In secondo luogo – giacché «le funzioni attribuite alle Regioni ricomprendono pure la possibilità di erogazione di contributi finanziari a soggetti privati, dal momento che in numerose materie di competenza regionale le politiche pubbliche consistono appunto nella determinazione di incentivi economici ai diversi soggetti che vi operano e nella disciplina delle modalità per la loro erogazione» (sentenza n. 320 del 2004) – questa Corte ha ripetutamente chiarito che il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all&#8217;art. 117 Cost., «vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze» (sentenze n. 320, n. 423 e n. 424 del 2004).<br />
    3.3. – Sulla base di tali consolidati principî (ed a maggior ragione, trattandosi di interventi in materia di competenza regionale residuale) il comma 1 dell&#8217;art. 47 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.</p>
<p>    4. – Il comma 2 dell&#8217;art. 47 aggiunge nell&#8217;art. 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), la previsione di una quota di finanziamento di 100 milioni di euro per il 2003 «per le attività di formazione nell&#8217;esercizio dell&#8217;apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, con le modalità di cui all&#8217;art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196»: si tratta delle iniziative di formazione esterne all&#8217;azienda, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che l&#8217;amministrazione pubblica competente propone all&#8217;impresa, ed i cui contenuti formativi sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categorie dei datori di lavoro e le Regioni (comma 2 del citato art. 16).<br />
    La Regione ricorrente – come motivo di impugnazione dell&#8217;intero articolo – ritiene che anche questo comma violi la propria competenza legislativa residuale, e la relativa potestà amministrativa e finanziaria, in materia di formazione professionale, nonché, in linea subordinata, il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione.<br />
    4.1. – La questione è infondata.<br />
    La sentenza n. 50 del 2004 – resa sulla legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro” – ha chiarito (al n. 14, in fine, del “Considerato in diritto”) che nell&#8217;attuale assetto del mercato del lavoro la disciplina dell&#8217;apprendistato si colloca all&#8217;incrocio di una pluralità di competenze: esclusive dello Stato (ordinamento civile), residuali delle Regioni (formazione professionale), concorrenti di Stato e Regioni (tutela del lavoro, istruzione). E dunque – poiché le molteplici interferenze di materie diverse non consentono la soluzione delle questioni sulla base di criteri rigidi – la riserva alla competenza legislativa regionale della materia «formazione professionale» non può escludere la competenza dello Stato a disciplinare l&#8217;apprendistato per i profili inerenti a materie di sua competenza (cfr. anche, più oltre, n. 5.1.).<br />
    Beninteso un tale intervento legislativo dello Stato – proprio perché incidente su plurime competenze tra loro inestricabilmente correlate – deve prevedere strumenti idonei a garantire una leale collaborazione con le Regioni.<br />
    Nella specie – poiché la norma impugnata si limita a finanziare gli interventi statali a sostegno della formazione nell&#8217;apprendistato per l&#8217;anno 2003 (come ha fatto, successivamente alla proposizione del ricorso, l&#8217;art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha aggiunto altri 100 milioni di euro per l&#8217;anno 2004, e che non è stato impugnato in via principale) – l&#8217;esigenza del coinvolgimento delle Regioni non può che riguardare la ripartizione fra di esse dei fondi da erogare in tale anno.<br />
    Ma questo coinvolgimento delle Regioni si è di fatto concretamente realizzato (pur se non nella forma più pregnante costituita dall&#8217;intesa), in quanto la ripartizione (come risulta dalle premesse del decreto direttoriale 23 ottobre 2003) è stata attuata previo parere favorevole reso in data 13 ottobre 2003 dal «Coordinamento tecnico regioni per la formazione professionale e il lavoro».<br />
    Risultando quindi l&#8217;interesse della Regione ricorrente non insufficientemente tutelato, la censura deve ritenersi infondata.</p>
<p>    5. – La Regione Emilia-Romagna impugna, altresì, l&#8217;art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale modifica il già citato art. 118 della legge n. 388 del 2000, che a sua volta aveva istituito e regolamentato (peraltro in maniera sostanzialmente analoga) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.<br />
    Il ricorso investe specificamente i commi 1, 2 e 6 dell&#8217;art. 118 della legge n. 388 del 2000, quali risultanti dalle menzionate modifiche.<br />
    In particolare: a) il nuovo comma 1 prevede che – al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un&#8217;ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell&#8217;industria, dell&#8217;agricoltura, del terziario e dell&#8217;artigianato, «fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua»; che tali fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente; e che ad essi affluiscono i contributi dovuti dai datori di lavoro aderenti ai fondi, ai sensi della legislazione in materia di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione; b) il nuovo comma 2 disciplina i poteri del Ministero del lavoro relativi ai fondi in esame e istituisce l&#8217;«Osservatorio per la formazione continua», c) il nuovo comma 6 prevede che ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell&#8217;art. 36 del codice civile, ovvero come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli artt. 1 e 9 del regolamento di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000, n.361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.<br />
    La Regione ricorrente censura tali norme come lesive dell&#8217;art. 117, quarto comma, Cost., giacché il sistema della formazione professionale non può avere un livello nazionale di organizzazione e gestione; e dell&#8217;art. 118 Cost., poiché, una volta che i soggetti privati di gestione dei fondi siano stati costituiti, ogni potere amministrativo in relazione ad essi non può che spettare alla disciplina regionale, che provvederà ad assegnarne alla stessa Regione o ad altri enti la titolarità, la disciplina dell&#8217;attivazione, ed ove occorra la relativa autorizzazione, nonché la disciplina e l&#8217;esercizio della vigilanza e del monitoraggio sulla loro gestione, come pure le funzioni sanzionatorie e la nomina di membri o del presidente del collegio sindacale.<br />
    5.1. – La questione è fondata nei termini che seguono.<br />
    I «fondi interprofessionali per la formazione continua» disciplinati dalla norma impugnata operano in materia di formazione professionale, che appartiene alla competenza residuale della Regione. Tali fondi, peraltro, dal punto di vista strutturale, (a) hanno carattere nazionale (pur se possono articolarsi regionalmente o territorialmente) e sono istituiti da soggetti privati attivi sul piano nazionale; (b) possono essere istituiti e conseguentemente agire, alternativamente, o come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell&#8217;art. 36 cod. civ., o come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli artt. 1 e 9 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Inoltre essi, dal punto di vista funzionale, (c) gestiscono i contributi dovuti dai datori di lavoro ad essi aderenti, ai sensi della legislazione in materia di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.<br />
    Ne discende che, in relazione alla loro natura ed alle relative forme di costituzione di cui sub (a) e (b), la disciplina dell&#8217;istituzione dei fondi in esame incide sulla materia dell&#8217;«ordinamento civile» spettante alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.). In relazione, poi, all&#8217;attività indicata sub c), la normativa impugnata viene ad incidere anche nella materia della «previdenza sociale», devoluta anch&#8217;essa alla medesima competenza esclusiva  (art. 117, secondo comma, lettera o, Cost.).<br />
    Perciò la riserva alla competenza legislativa regionale residuale della «formazione professionale» non può precludere allo Stato la competenza di riconoscere a soggetti privati la facoltà di istituire, in tale materia, fondi operanti sull&#8217;intero territorio nazionale, di specificare la loro natura giuridica, di affidare ad autorità amministrative statali poteri di vigilanza su di essi, anche in considerazione della natura previdenziale dei contributi che vi affluiscono.<br />
    E&#8217; evidente, peraltro, che un tale intervento legislativo dello Stato – a tutela di interessi specificamente attinenti a materie attribuite alla sua competenza legislativa esclusiva – deve rispettare la sfera di competenza legislativa spettante alle Regioni in via residuale (o, eventualmente, concorrente).<br />
    5.2. – Nella specie, viceversa, la normativa impugnata è strutturata come se dovesse disciplinare una materia integralmente devoluta alla competenza esclusiva dello Stato.<br />
    Infatti, il sistema da essa delineato lascia le Regioni sullo sfondo, prendendo in considerazione la loro posizione (e le loro rispettive competenze) solo per proclamare un generico intento di «coerenza con la programmazione regionale» (incipit del comma 1 dell&#8217;art. 48: peraltro questo intento viene subito dopo contraddetto dall&#8217;esplicito riferimento alle «funzioni di indirizzo attribuite in materia [di formazione professionale continua] al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»), ovvero per riservare ad esse una posizione di mere destinatarie di comunicazioni (seconda parte del medesimo comma 1).<br />
    Pertanto il legislatore statale – qualora ritenga, nella sua discrezionalità, di prevedere che le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possano istituire fondi interprofessionali di formazione continua, a carattere nazionale – ben potrà regolare la loro natura giuridica, i poteri su di essi spettanti ad autorità amministrative statali, e i contributi ad essi affluenti. Ma dovrà articolare siffatta normativa in modo da rispettare la competenza legislativa delle Regioni a disciplinare il concreto svolgimento sul loro territorio delle attività di formazione professionale, e in particolare prevedere strumenti idonei a garantire al riguardo una leale collaborazione fra Stato e Regioni.<br />
    La norma impugnata deve quindi essere dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>    LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    	riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe;<br />	<br />
    	dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 47, comma 1, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289;<br />	<br />
    	dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 48 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni;<br />	<br />
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 47, comma 2, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-51/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.51</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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