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	<title>28/1/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/1/2005 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.47</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-47/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-47/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.47</a></p>
<p>Pres. ONIDA, Red. MARINI Procreazione medicalmente assistita &#8211; Norme sui limiti all’accesso &#8211; Abrogazione parziale &#8211; Ammissibile È ammissibile la richiesta di referendum popolare per l&#8217;abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita): &#8211; articolo 1, comma 1, limitatamente alle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-47/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.47</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-47/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.47</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ONIDA, Red. MARINI</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procreazione medicalmente assistita &#8211; Norme sui limiti all’accesso &#8211; Abrogazione parziale &#8211; Ammissibile</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È ammissibile la richiesta di referendum popolare per l&#8217;abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita):</p>
<p> &#8211; articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: “Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”;</p>
<p> &#8211; articolo 1, comma 2: “Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità”;</p>
<p>&#8211; articolo 4, comma 1: “Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l&#8217;impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o</p>
<p>&#8211; articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: “gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della”;</p>
<p>&#8211; articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: “Fermo restando quanto stabilito dall&#8217;articolo 4, comma 1, “;</p>
<p>&#8211; articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: “fino al momento della fecondazione dell&#8217;ovulo”;</p>
<p>&#8211; articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: “di cui al comma 2 del presente articolo”;</p>
<p>&#8211; articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”;</p>
<p>&#8211; articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: “per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione”, nonché alle parole: “fino alla data del trasferimento, da realizz</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;ammissibilità del referendum per l&#8217;abrogazione delle norme sul ricorso alla procreazione medicalmente assistita</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: Valerio			ONIDA			Presidente; Carlo			MEZZANOTTE		Giudice; Fernanda			CONTRI Giudice; Guido			NEPPI MODONA Giudice; Piero Alberto		CAPOTOSTI Giudice; Annibale			MARINI Giudice;  Franco			BILE Giudice; Giovanni Maria		FLICK Giudice; Francesco 		AMIRANTE Giudice; Ugo				DE SIERVO Giudice; Romano			VACCARELLA Giudice;  Paolo			MADDALENA Giudice; Alfio			FINOCCHIARO Giudice; Alfonso			QUARANTA Giudice; Franco			GALLO Giudice																																													</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell&#8217;art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l&#8217;abrogazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: “Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”; art. 1, comma 2: “Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità”; art. 4, comma 1: “Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l&#8217;impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico”; art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: “gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della”; art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: “Fermo restando quanto stabilito dall&#8217; articolo 4, comma 1,”; art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: “fino al momento della fecondazione dell&#8217;ovulo”; art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: “di cui al comma 2 del presente articolo”; art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”; art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: “per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione”, nonché alle parole: “fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile”; giudizio iscritto al n. 143 del registro referendum.</p>
<p>    Vista l&#8217;ordinanza del 10 dicembre 2004 con la quale l&#8217;Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;<br />
    udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 il Giudice relatore Annibale Marini;<br />
    uditi gli avvocati Tommaso Edoardo Frosini e Duccio Traina per i presentatori Lanfranco Turci, Antonio A.M. Del Pennino, Rita Bernardini e Barbara M.S. Pollastrini, Giovanni Pitruzzella per il “Comitato per la difesa dell&#8217;art. 75 della Costituzione”, Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte per il “Comitato per la tutela della salute della donna”, Federico Sorrentino per il “Comitato per la difesa della Costituzione”, Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo per la “Consulta nazionale antiusura – ONLUS”, Aldo Loiodice per il “Forum delle associazioni familiari”, Luigi Manzi e Andrea Manzi per “Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona” e l&#8217;avv. dello Stato Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1.– L&#8217;Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, con ordinanza in data 10 dicembre 2004 ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare, presentata il 13 luglio 2004 da quarantuno cittadini, per l&#8217;abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).<br />
    La richiesta di referendum ha ad oggetto il seguente quesito:<br />
“Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:<br />
articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: “Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”;<br />
 articolo 1, comma 2: “Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità”;<br />
articolo 4, comma 1: “Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l&#8217;impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico”;<br />
articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: “gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della”;<br />
articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: “Fermo restando quanto stabilito dall&#8217;articolo 4, comma 1,”;<br />
articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: “fino al momento della fecondazione dell&#8217;ovulo”;<br />
articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: “di cui al comma 2 del presente articolo”;<br />
articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”;<br />
articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: “per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione”, nonché alle parole: “fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile” ?”.</p>
<p>    2.– Al quesito l&#8217;Ufficio centrale ha assegnato il n. 3 e ha attribuito il seguente titolo: “Procreazione medicalmente assistita – norme sui limiti all&#8217;accesso – Abrogazione parziale”.</p>
<p>    3.– Ricevuta comunicazione dell&#8217;ordinanza dell&#8217;Ufficio centrale per il referendum, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 10 gennaio 2005, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori della richiesta di referendum e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell&#8217;art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.</p>
<p>    4.– Nell&#8217;imminenza della camera di consiglio il Governo, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha depositato una memoria, deducendo l&#8217;inammissibilità, sotto svariati profili, del referendum.<br />
    Osserva l&#8217;Avvocatura come il quesito referendario tenda, in primo luogo, ad escludere la configurazione della procreazione medicalmente assistita come ultima risorsa per soddisfare l&#8217;aspirazione a generare di coppie affette da problemi di sterilità o infertilità. Tale configurazione rappresenterebbe tuttavia “corollario del rispetto dell&#8217;essere umano fin dalla fase embrionale” e, in quanto costituzionalmente vincolata ed altresì imposta da norme internazionali (segnatamente la Convenzione di Oviedo), non potrebbe costituire oggetto di referendum abrogativo.<br />
    Sotto altro aspetto, l&#8217;inammissibilità del quesito discenderebbe dalla eterogeneità delle materie interessate, atteso che il referendum mira: a) ad ampliare le possibilità di ricorso alla procreazione medicalmente assistita; b) ad ampliare la possibilità di revoca del consenso oltre il limite fissato dall&#8217;art. 6, comma 3, della legge; c) a permettere la produzione di embrioni in eccedenza rispetto a quelli necessari per un unico e contemporaneo impianto; d) a consentire interventi sull&#8217;embrione con finalità diagnostiche e terapeutiche generali. Si tratterebbe – secondo l&#8217;Avvocatura – di finalità eterogenee, non riconducibili ad un principio comune.<br />
    Un ulteriore profilo di disomogeneità del quesito sarebbe poi rappresentato – quanto, in particolare, alla disciplina della revoca del consenso, quale derivante dalla parziale abrogazione dell&#8217;art. 6, comma 3 – dal fatto che “nel comune sentire […] diversa è la situazione della donna, che deve accogliere l&#8217;embrione nel proprio corpo, da quella dell&#8217;uomo”, cosicché “non ha senso attribuire uguale peso alla volontà dell&#8217;uomo e della donna”.<br />
    In ogni caso, la possibilità di revoca del consenso anche dopo la fecondazione si porrebbe in contrasto con il divieto di soppressione degli embrioni, sancito dall&#8217;art. 14, comma 1.<br />
    Da ultimo, l&#8217;abrogazione parziale dell&#8217;art. 13, comma 3, lettera b), che consentirebbe interventi sull&#8217;embrione a fini diagnostici e terapeutici generali, si porrebbe in contrasto sia con il precedente comma 2, che consente la ricerca sull&#8217;embrione solo a fini diagnostici e terapeutici per l&#8217;embrione stesso, sia con il comma 1, che vieta la sperimentazione sull&#8217;embrione umano.</p>
<p>   5.– I promotori del referendum hanno, a loro volta, depositato un “atto di costituzione e memoria illustrativa”, a sostegno della ammissibilità della richiesta referendaria.<br />
    Assumono innanzitutto i promotori che le disposizioni oggetto del quesito non solo non possono ritenersi a contenuto costituzionalmente necessario, ma appaiono, al contrario, di dubbia legittimità costituzionale.<br />
    In particolare, l&#8217;attuale irrevocabilità del consenso dopo la fecondazione sembrerebbe giustificare un inammissibile trasferimento coattivo dell&#8217;embrione nell&#8217;utero, in violazione sia dell&#8217;art. 32, secondo comma, della Costituzione sia dell&#8217;art. 5 della Convenzione di Oviedo.<br />
    Il divieto di produzione di un numero di embrioni superiore a tre si porrebbe in contrasto con la tutela della salute della donna, costretta a sottoporsi a ripetuti interventi in caso di inidoneità di almeno uno dei tre embrioni all&#8217;impianto.<br />
    L&#8217;esclusione dall&#8217;accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per coloro che non siano affetti da sterilità o infecondità ma siano portatori di patologie genetiche trasmissibili al concepito sarebbe infine di difficile compatibilità con il principio di ragionevolezza, con la libertà di autodeterminazione, con il diritto alla salute.<br />
    Escludono, sotto altro aspetto, i promotori che le norme in oggetto possano ritenersi imposte da obblighi internazionali (ed in particolare dalla Convenzione di Oviedo) o che comunque la loro abrogazione comporti la violazione di vincoli derivanti dal diritto internazionale.<br />
    Quanto, infine, al limite della omogeneità, univocità e non manipolatività della richiesta, sottolineano i medesimi promotori l&#8217;esistenza di una matrice razionalmente unitaria, individuabile nella volontà di abrogare alcune prescrizioni dirette a limitare, sotto diversi aspetti, l&#8217;accesso alla procreazione medicalmente assistita ed evidenziano come il quesito non tenda a costruire norme nuove ma solo ad espandere l&#8217;operatività di disposizioni già presenti nella legge.</p>
<p>        6.– Hanno altresì depositato scritti i seguenti soggetti, tutti sollecitando la declaratoria di inammissibilità del quesito referendario: la “Consulta Nazionale Antiusura”; il “Comitato per la tutela della salute della donna”; il “Comitato per la difesa della Costituzione”; il “Comitato per la difesa dell&#8217;art. 75 della Costituzione”; il “Forum delle associazioni familiari”; il “Comitato Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona”.</p>
<p>    7.– Nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 sono stati sentiti gli avvocati Tommaso Edoardo Frosini e Duccio Traina per i presentatori Lanfranco Turci, Antonio A.M. Del Pennino, Rita Bernardini e Barbara M.S. Pollastrini e l&#8217;avvocato dello Stato Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
    A seguito dell&#8217;ordinanza letta in camera di consiglio, sono stati altresì sentiti l&#8217;avv. Giovanni Pitruzzella per il “Comitato per la difesa dell&#8217;art. 75 della Costituzione”, gli avvocati Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte per il “Comitato per la tutela della salute della donna”, l&#8217;avv. Federico Sorrentino per il “Comitato per la difesa della Costituzione”, gli avvocati Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo per la “Consulta nazionale antiusura – ONLUS”, l&#8217;avv. Aldo Loiodice per il “Forum delle associazioni familiari”, gli avvocati Luigi Manzi e Andrea Manzi per “Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona”.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1.– Va preliminarmente dichiarata, a scioglimento della riserva formulata nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005, la ricevibilità degli scritti depositati dai soggetti diversi dai presentatori della richiesta di referendum, per le ragioni esposte nella sentenza n. 45 del 2005, fermi restando i limiti alla possibilità di intervento di tali soggetti nel procedimento e di integrazione orale degli scritti stessi, individuati nella suddetta pronuncia.</p>
<p>    2.– La richiesta di referendum sulla cui ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi investe alcune parti degli artt. 1, 4, 5, 6, 13 e 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).<br />
    La richiesta referendaria mira a consentire l&#8217;accesso alla procreazione medicalmente assistita anche per finalità diverse dalla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o infertilità; ad escludere dai principi che regolano l&#8217;applicazione delle relative tecniche quello della gradualità; a consentire la revoca del consenso, da parte dei soggetti che vi accedono, anche dopo la fecondazione dell&#8217;ovulo; a consentire interventi sull&#8217;embrione aventi finalità diagnostiche e terapeutiche anche diverse da quelle previste dall&#8217;art. 13, comma 2, della legge; a consentire la creazione di un numero di embrioni superiore a quello necessario ad un unico e contemporaneo impianto e comunque superiore a tre; a consentire la crioconservazione degli embrioni in ogni caso in cui non risulti possibile il trasferimento degli embrioni stessi nell&#8217;utero.</p>
<p>    3.– E&#8217; opportuno premettere che il giudizio di ammissibilità che questa Corte è chiamata a svolgere si atteggia, per costante giurisprudenza, “con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge” (cfr. sentenze n. 16 del 1978 e n. 251 del 1975). Non è quindi in discussione in questa sede la valutazione di eventuali profili di illegittimità costituzionale della legge n. 40 del 2004, né è questa, parimenti, la sede di un giudizio sulla legittimità costituzionale dell&#8217;eventuale disciplina di risulta derivante dall&#8217;effetto abrogativo del referendum (cfr. sentenze n. 26 del 1987 e n. 24 del 1981).</p>
<p>    4.– La richiesta è ammissibile.</p>
<p>    4.1.– Essa non ha per oggetto le leggi per le quali l&#8217;art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il referendum ed è, al tempo stesso, rispettosa dei limiti ulteriori che questa Corte, sin dalla sentenza n. 16 del 1978,  ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale.<br />
    In particolare, va escluso che le disposizioni di legge oggetto del quesito possano ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria. La proposta riguarda, infatti, aspetti specifici della disciplina della procreazione medicalmente assistita che rientrano nell&#8217;ambito della discrezionalità legislativa, cosicché la loro abrogazione non comporta il venir meno di una tutela costituzionalmente necessaria.<br />
    Analoghe considerazioni valgono ad escludere qualsiasi possibilità di contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell&#8217;uomo e sulla biomedicina, e dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, cui si è data esecuzione con legge 28 marzo 2001, n. 145.</p>
<p>    4.2.– Il quesito, pur a contenuto plurimo, presenta, d&#8217;altro canto, il necessario carattere di omogeneità.<br />
    Le disposizioni di cui si propone l&#8217;abrogazione, infatti, sono tra loro intimamente connesse, anche in conseguenza della sostanziale omogeneità dell&#8217;intero testo normativo, recante la completa ed esclusiva disciplina della procreazione medicalmente assistita, ed è inoltre individuabile la matrice razionalmente unitaria del quesito stesso, riconducibile alla rimozione di una serie di limiti all&#8217;accesso e allo svolgimento delle procedure di procreazione medicalmente assistita.</p>
<p>    4.3.– La normativa di risulta non presenta, infine, elementi di contraddittorietà che non siano risolvibili alla stregua dei normali canoni ermeneutici.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l&#8217;abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita):<br />
 &#8211; articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: “Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”;<br />
 &#8211; articolo 1, comma 2: “Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità”;<br />
&#8211; articolo 4, comma 1: “Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l&#8217;impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o<br />
&#8211; articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: “gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della”;<br />
&#8211; articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: “Fermo restando quanto stabilito dall&#8217;articolo 4, comma 1, “;<br />
&#8211; articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: “fino al momento della fecondazione dell&#8217;ovulo”;<br />
&#8211; articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: “di cui al comma 2 del presente articolo”;<br />
&#8211; articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”;<br />
&#8211; articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: “per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione”, nonché alle parole: “fino alla data del trasferimento, da realizz</p>
<p>    Così deciso in Roma, presso la sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.</p>
<p>    Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.</p>
<p>    <b>ALLEGATO</b></p>
<p>    Ordinanza pronunciata nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 nel giudizio relativo alla richiesta di referendum abrogativo iscritto al n. 143 reg. ref.</p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>    Considerato che l&#8217;art. 33 della legge n. 352 del 1970, nell&#8217;ambito di un procedimento a carattere officioso diverso da un giudizio di parti, conferisce solo ai presentatori delle richieste di referendum e al Governo il potere di depositare memorie, di cui la Corte, nella sua prassi, ha consentito l&#8217;ulteriore illustrazione in camera di consiglio;<br />
    che eventuali scritti di soggetti ulteriori, interessati a sollecitare una decisione della Corte nel senso dell&#8217;ammissibilità o dell&#8217;inammissibilità dei quesiti, possono assumere solo il carattere di contributi contenenti “argomentazioni potenzialmente rilevanti” ai fini del giudizio (sentenza n. 31 del 2000), ma non si configurano come espressione di un potere di partecipazione al procedimento, né quindi la loro presentazione comporta il diritto ad illustrarli oralmente in camera di consiglio;<br />
    che tuttavia, nella specie, la Corte ritiene utile, in conformità a quanto già ritenuto in precedenti casi, consentire eventuali integrazioni orali agli scritti presentati;<br />
    riservata alle sentenze la precisazione dei limiti di ingresso nel procedimento di documenti di soggetti diversi dai presentatori e dal Governo</p>
<p align=center><b>dispone</b></p>
<p>di dare corso alla illustrazione delle memorie presentate dai soggetti di cui all&#8217;art. 33 della legge n. 352 del 1970, previe eventuali integrazioni orali degli scritti presentati da altri soggetti.</p>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione III centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.32</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-iii-centrale-di-appello-sentenza-28-1-2005-n-32/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-iii-centrale-di-appello-sentenza-28-1-2005-n-32/">Corte dei Conti &#8211; Sezione III centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.32</a></p>
<p>sull&#8217;individuazione del termine iniziale di prescrizione dell&#8217;azione di responsabilità amministrativa Responsabilità e risarcimento – Responsabilità contabile – Risarcimento dei danni indiretti – Decorrenza della prescrizione dell’azione i responsabilità amministrativa – Individuazione del termine iniziale In quanto il P.M. contabile può agire per il risarcimento dei danni indiretti sin dal momento</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-iii-centrale-di-appello-sentenza-28-1-2005-n-32/">Corte dei Conti &#8211; Sezione III centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.32</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;individuazione del termine iniziale di prescrizione dell&#8217;azione di responsabilità amministrativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità e risarcimento – Responsabilità contabile – Risarcimento dei danni indiretti – Decorrenza della prescrizione dell’azione i responsabilità amministrativa – Individuazione del termine iniziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In quanto il P.M. contabile può agire per il risarcimento dei danni indiretti sin dal momento in cui la spesa correlata si configuri come un accadimento necessitato, è da tale momento e non dall’esborso effettivo che va posto l’esordio del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il Collegio dispone la riunione, ai sensi dell’art 335 c.p.c., dei due gravami in quanto proposti avverso la medesima sentenza n 922/2002 della sezione per la regione Calabria. <br />
    Nel merito gli appelli debbono essere accolti siccome fondati in fatto ed in diritto. <br />
    A tal fine è d’uopo ricordare il petitum dell’atto di citazione, sostanzialmente accolto dai primi giudici. <br />
    L’attore pubblico, come meglio esposto in narrativa, richiedeva ai convenuti ed a favore della A.S.L. (Omissis) il risarcimento del maggiore esborso pari a £ 26.289.286 per spese legali, interessi moratori e rivalutazione monetaria conseguito all’emissione di venti decreti ingiuntivi per mancati tempestivi pagamenti di fatture ad uno studio radiologico. <br />
    A fondamento di tale richiesta vi è nell’atto di citazione la contestazione di un’articolata e diversificata serie di comportamenti specie omissivi, solo in parte dipendente dalla specificità delle mansioni svolte da ciascuno dei soggetti evocati in giudizio. <br />
    Tale contestazione si fonda essenzialmente su di una verifica amministrativo &#8211; contabile eseguita presso l’ente danneggiato dal Servizio ispettivo del Ministero del Tesoro (aprile/giugno 1994) ed integrata con una relazione in data 27/11/1998 richiesta all’analogo servizio dell’assessorato regionale alla sanità, dalla locale procura. <br />
    Per valutare la fondatezza dei motivi di appello è utile rifarsi direttamente all’atto introduttivo del giudizio, ampiamente esposto in narrativa, cui si rinvia, sostanzialmente recepito dai primi giudici che ha riconosciuto le responsabilità di tutti i convenuti. <br />
    Infatti la contestazione della procura regionale viene ritenuta dagli appellanti tutti tanto generica ed inafferrabile quanto sfornita di adeguata prova sia sotto il versante della colpa e della sua gravità che sotto quello del nesso causale. <br />
    In particolare il M., dopo aver riproposto la questione della prescrizione, lamenta che “la documentazione versata in atti non è stata in alcun modo valutata dai giudici di primo grado i quali hanno ritenuto di potere fondare il proprio convincimento non sulle risultanze del processo ma sulle affermazioni di parte attrice. Nell’impugnata sentenza non si tengono in alcuna considerazione le circostanziate e documentate eccezioni del convenuto: i giudici di prime cure si sono limitati a far proprie le generiche contestazioni formulate nell’atto introduttivo. <br />
    Anche gli appellanti incidentali chiedono la dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado sostenendo altresì la totale erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata e ripropongono tutte le eccezioni del primo grado tra le quali quella di nullità della citazione, di difetto di giurisdizione e di prescrizione. <br />
    Ritiene il collegio che la nullità della citazione per assoluta incertezza dell’oggetto della domanda non sia nel caso di specie configurabile. Esso condivide infatti, almeno in parte, le considerazioni dei primi giudici che rilevano come per aversi siffatta nullità non debba trattarsi di sola genericità dei motivi sui quali dovesse in ipotesi fondarsi l’atto di citazione; in tal caso, infatti dovrebbe più correttamente parlarsi di inammissibilità della citazione medesima. <br />
    I giudici di prime cure escludono che vi siano i presupposti della nullità non rilevando, ed a ragione secondo questo collegio, un’assoluta carenza del petitum e della causa petendi. Osserva infatti il collegio che il petitum risulta puntualmente individuato nella richiesta del risarcimento del maggiore esborso pari a £ 26.289.286 per spese legali, interessi moratori e rivalutazione monetaria conseguito all’emissione di venti decreti ingiuntivi per mancati tempestivi pagamenti di fatture ad uno studio radiologico. <br />
    Analogo discorso è a farsi per la causa petendi, laddove i motivi della citazione sono ampiamente, lungamente e diffusamente esposti. <br />
    In riferimento a quest’ultima considerazione si pone il problema se siffatta esposizione dei motivi del ricorso non si traduca in una loro genericità: i primi giudici nettamente quanto cripticamente lo escludono. <br />
    Ad analoga, pur se più sofferta, conclusione giunge questo collegio che, non a caso, ha ritenuto di premettere in narrativa un ampio stralcio dei comportamenti (attivi e/o omissivi) contestati in primo grado ai convenuti ed asseverati dai primi giudici. <br />
    E’ indubbio che essi siano molteplici, complessi e possano inoltre apparire non sempre univoci, né supportati da prove adeguate e pertinenti all’oggetto della domanda. Tuttavia, pur lambendo a volte il difetto di genericità, l’atto di citazione presenta in ogni caso, sufficiente indicazione di comportamenti specifici contestati ai convenuti. <br />
    La loro effettiva esistenza, idoneità, pertinenza e rilevanza attengono al merito del processo per il quale, infatti, i relativi profili afferenti in particolare il nesso di causalità, la gravità della colpa e l’adeguatezza della prova, sono stati tutti sollevati dalle difese in entrambi i gradi del processo. <br />
    Escluso quindi che l’atto introduttivo del giudizio possa dirsi nullo od inammissibile, occorre ora passare ai temi del difetto di giurisdizione e del maturare della prescrizione. <br />
    Il primo tema non è, almeno esplicitamente, riproposto dagli appellanti: in ogni caso su di esso il collegio ribadisce la statuizione ammissiva della giurisdizione fatta dai primi giudici, rinviando, in quanto condivisa, alla relativa motivazione. <br />
    Del pari è a dirsi per la tempestività, che va ribadita, dell’atto introduttivo del giudizio e per il corretto rapporto tra contenuto dell’invito e contenuto della citazione. <br />
    Anche in ordine alla prescrizione si possono condividere le negative conclusioni dei primi giudici. La fattispecie che interessa è, infatti, governata, dall’art 1 comma 2 della legge 14/1994 n. 20, come modificata dal DL n. 543/1996 ,convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639. Tale disposizione testualmente recita, che “il diritto al risarcimento del danno, si prescrive, in ogni caso, in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”. <br />
    Va tuttavia precisato che, diversamente da quanto affermato dai primi giudici e dalla Procura generale nelle sue conclusioni, la giurisprudenza della Corte è tutt’altro che uniforme nel fare risalire l’evento fonte della responsabilità al momento in cui si è materializzato il danno, ovvero quando è stata resa effettiva la diminuzione patrimoniale subita dall’Ente. <br />
    Infatti l’azione contabile deve ora esercitarsi in cinque anni dal verificarsi del “fatto dannoso”. Il nuovo termine prescrizionale da un lato vale a ridurre il periodo di incertezza in cui sono tenuti gli amministratori ed i dipendenti, dall’altro è coerente con la funzione della responsabilità amministrativa non solo repressiva ma soprattutto preventiva di comportamenti dannosi analoghi a quelli oggetto di giudizio, funzione che può esplicarsi utilmente solo se una definitiva pronuncia giunga in tempi ragionevoli. <br />
    L’introduzione del nuovo termine è suscettibile di particolari questioni interpretative, per quanto attiene al dies a quo della sua decorrenza. Si tratta, cioè, dell’interpretazione da dare all’espressione “fatto dannoso” usata dal legislatore. <br />
    Rileva, quindi, la giurisprudenza formatasi sul termine iniziale della prescrizione, specie quando si tratti non di mancate acquisizioni ma di indebite erogazioni; giurisprudenza che, sostanzialmente, pur con sfumature e passaggi intermedi, oscilla tra due posizioni. Una, anche perché preoccupata del ridursi del periodo prescrizionale, continua a seguire l’interpretazione precedente alla comparsa, nella legislazione, dell’espressione “fatto dannoso” ed ancora individua quest’ultimo nell’erogazione di somme da parte della pubblica amministrazione e non nel fatto che tale erogazione ha reso inevitabile. <br />
    L’altra, muovendo dall’intervenuta modifica, che parla di “fatto” e non di “evento” dannoso, fa riferimento, come termine iniziale per il decorso della prescrizione, al comportamento che abbia posto le necessarie ed ineludibili premesse di un evento che ne diviene mera obbligata conseguenza: <br />
    Secondo tale condivisa giurisprudenza, dunque, la differenza tra le due espressioni sta nel fatto che la prima non contiene di necessità il riferimento al danno come materiale accadimento purché esso sia una conseguenza certa ed inevitabile del fatto medesimo. Ne consegue che il mancato verificarsi del danno nella sua materialità (si pensi ad esempio alla non ancora avvenuta erogazione di somme irretrattabilmente dovute a seguito di delibera pienamente efficace) non impedisce il decorrere del termine prescrizionale. <br />
    Quest’ultima posizione appare meglio adeguarsi, ad avviso del collegio, all’evoluzione dell’istituto della responsabilità amministrativa, sia perché tiene conto del criterio di fondo di ridurre il periodo di possibile esercizio dell’azione contabile, per i motivi prima detti, sia perché riconosce il significato innovativo della nuova formulazione utilizzata dal legislatore. <br />
    In sostanziale sintonia con la giurisprudenza di questa sezione, prima ricordata, le Sezioni riunite hanno affermato che in ipotesi di illegittimo inquadramento del personale il termine prescrizionale decorre dalla data del primo pagamento di maggiori emolumenti, momento nel quale comincia a realizzarsi il danno ed il diritto può essere fatto valere. (2/2003/Q.M.) <br />
    Il collegio, quindi, afferma, sulla scorta della propria giurisprudenza, integrata con la recente pronuncia delle Sezioni Riunite sostanzialmente condivisa, che, il termine prescrizionale decorre dal momento nel quale comincia a realizzarsi il danno ed il diritto può essere azionato nei confronti della P.A. dal terzo avente diritto. Tal termine coincide in fattispecie con quello dei non opposti decreti ingiuntivi. <br />
    Nel caso di cui si discute, l’eventus damni si colloca comunque nell’anno 1993 e, come ancora ha bene precisato la Sezione giudicante, sono utilmente intervenuti nel corso del 1996 atti interruttivi della prescrizione. <br />
    Come esattamente osserva la concludente procura generale, non appaiono infatti supportate da corrette argomentazioni le censure mosse sul preteso difetto di legittimazione della regione a costituire in mora la A.S.L.; ciò in quanto, questa specifica attribuzione della Regione trova fondamento negli ampi e generali poteri di vigilanza che gli Organi regionali esercitano sulle Aziende Sanitarie Locali, vigilanza che — anche a prescindere dai poteri sostitutivi — investe, com’è noto, profili organizzativi, gestionali e finanziari delle Aziende, anche “in relazione al controllo di gestione ed alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie” (Cfr, anche art 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502). Relativamente, poi, alla idoneità dell’invito a dedurre a costituire, in mora i presunti responsabili del danno erariale, si richiamano le determinazioni assunte, dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la decisione sulla specifica questione di massima (Q.M. n. 14/2000) con la quale è stato, definitivamente chiarito che tale atto è idoneo a produrre gli effetti della costituzione in mora quando abbia i requisiti richiesti dagli artt 1219 e 2943 c.c. <br />
    Nei diversi termini prima detti quanto all’esordio della prescrizione, rimane comunque confermata la statuizione negativa dei primi giudici. <br />
    Sgombrato il campo dagli aspetti processuali della controversia rimangono ora quelli sostanziali e di merito. <br />
    Con eccezioni sostanzialmente comuni le difese, prima ancora di difendersi sugli specifici comportamenti contestati, ne affermano la genericità, l’irrilevanza rispetto allo specifico danno dedotto in giudizio ovvero il difetto di nesso causale, la mancanza di prove adeguate ed infine la non rilevanza ai fini della colpa o quanto meno della sua gravità. <br />
    Come si è anticipato, l’impianto accusatorio, apparentemente recepito in toto dai primi giudici, non regge a tali censure che debbono trovare accoglimento unitamente agli appelli che supportano. <br />
    Più limitata e quindi meno complicata si presenta il punto della controversia relativo al M. <br />
    A costui in buona sostanza viene contestato un rilevante difetto di capacità manageriale, pur essendo egli il coordinatore amministrativo dell’ente. <br />
    Sull’importanza e la centralità del ruolo di cui appena sopra si soffermano a lungo, citazione, sentenza e conclusioni del P.G. <br />
    Nel caso di specie avrebbero difettato azione di vigilanza, azione di razionalizzazione delle strutture, resistenza ad un poco oculato indirizzo politica nella programmazione dell’azione amministrativa e nella gestione delle risorse finanziarie. <br />
    Il problema che viene a qui a porsi è quello dei rapporti tra la responsabilità dirigenziale e quella amministrativa se, cioè, un cattivo svolgimento delle funzioni dirigenziali, oltre che oggetto di una valutazione nell&#8217;amministrazione che, ove negativa, può comportare una sanzione nell&#8217;ambito dell&#8217;amministrazione stessa, si rifletta anche all&#8217;esterno, a livello di ordinamento generale e quindi, in altri termini, se il mancato raggiungimento dei fini, il conseguimento di risultati negativi, costituiscano danno. <br />
    Una prospettazione positiva confonderebbe due istituti molto diversi che svolgono dell&#8217;ordinamento ciascuno un suo proprio ruolo. <br />
    Così ragionando si teorizzerebbe la “giurisdizionalizzazione” del controllo di gestione, nel senso cioè che ogni emergere da esso di risultati negativi o mancato conseguimento di obiettivi diverrebbe l&#8217;automatico presupposto per un&#8217;azione di responsabilità da parte del procuratore regionale di questa Corte dei conti. Ma veramente grave sarebbe in realtà il fatto che il danno deriverebbe non da violazioni di specifici criteri, legislativamente previsti anche che se non necessariamente di contenuto giuridico, quali l&#8217;economicità o l&#8217;efficacia, ma si concretizzerebbe per lo scostamento da obbiettivi empiricamente individuati ed assegnati al dirigente e valutati sulla base di verifiche soggettive dei servizi a ciò preposti, con l&#8217;applicazione di regole e parametri tecnici non oggettivizzati normativamente. Del resto il mancato o non soddisfacente conseguimento dei risultati e, per converso, il loro pieno raggiungimento trovano all&#8217;interno del sistema organizzativo della singola amministrazione il loro specifico esito, che può andare dal licenziamento del dirigente alla sua collocazione in posti di maggior soddisfazione e rilievo. <br />
    Non vi è, in ogni caso, certezza giuridica sul fatto che gli obbiettivi assegnati non siano stati, per errore di valutazione o per calcolo politico, sovradimensionati e che gli stessi potevano quindi essere effettivamente conseguiti e perciò il loro raggiungimento in misura inadeguata non può costituire danno. Coerentemente deve però anche ammettersi che, all&#8217;opposto e per gli stessi motivi, obiettivi realmente perseguibili possano essere stati sottostimati, per cui il loro conseguimento non esclude il danno. <br />
    In verità, tuttavia, è lo stesso rapporto tra obbligo di risultati e danno erariale che va escluso, operando le due categorie su piani diversi. <br />
    Il danno erariale deriva per parte sua dalla violazione di specifiche disposizioni normative dalle quali deve farsi discendere un effetto lesivo per la pubblica amministrazione in termini di patrimonialità o quanto meno di economica valutabilità. <br />
    Per affermare la responsabilità del M. rispetto al pagamento degli interessi e spese accessorie non dovute occorrerebbe quindi dimostrare in primo luogo che tali comportamenti vi siano stati, che essi siano stati particolarmente scriteriati e che da essi sia disceso, con un rapporto di causa ed effetto, il pagamento predetto. <br />
    Ed infatti, come esattamente osserva parte pubblica concludente, sull’effettiva esistenza del danno almeno non v’è questione alcuna. <br />
    L’articolata ed, a tratti, sovrabbondante prospettazione di comportamenti illeciti che parte attrice ha fatto in primo grado finisce per riverberarsi negativamente sulla possibilità di affermare la responsabilità degli appellanti, specie ove si consideri che non viene loro neppure contesta l’illiceità della spesa ma sola quella degli indebiti oneri accessori da essa derivati. <br />
    Per il M. infatti come del resto per gli altri appellati inficia l’accusa un evidente disallineamento tra fatti contestati e danno che si assume da essi prodotto. <br />
    Ciò per due diversi ordini di ragioni. <br />
    In primo luogo non viene dimostrato il rapporto di causalità tra comportamento contestato, pur ove esistente, e danno richiesto. <br />
    Infatti una serie di contestazioni varrebbero ad escludere la liceità stessa della spese in questione mentre il loro importo non è oggetto di alcuna domanda risarcitoria. <br />
    Ciò senza contare che la pretesa illiceità della stessa è sostenuta in maniera apodittica affermando, sembra di poter comprendere, che essa è tale in quanto avvenuta in assenza di una rigorosa programmazione della spesa sanitaria che privilegiasse ovviamente i casi più gravi ed urgenti e le emergenze nel rispetto, pur in presenza di vincoli di bilancio dell’esigenza di garantire il diritto alla salute, costituzionalmente garantito dall’art. 32 della carta fondamentale. <br />
    A tacer d’altro ciò avrebbe comportato un’analisi di ciascuno dei casi in cui era stato disposto accertamento diagnostico, senza peraltro dimenticare che in ogni caso vi era comunque stata una prescrizione del medico di base competente. <br />
    L’ampio discorso sull’essenzialità di una programmazione della spesa sanitaria mal si rapporta dunque alla contestazione relativamente modesta rispetto a tali ampie premesse. <br />
    Il discorso si complica quanto si adombrano suggestivamente l’illegittimità della convenzione, l’incedibilità dei crediti alla studio radiologico ed infine la condiscendenza (o connivenza) tra i convenuti e lo studio radiologico e/o i legali. Le ipotesi sopra accennate, peraltro non sviluppate in citazione, avrebbero dovuto comportare la contestazione delle spese tutte e non solo dei loro anomali interessi. <br />
    Sotto l’ultimo aspetto (condiscendenza &#8211; o connivenza &#8211; dei convenuti) occorre non dimenticare inoltre che ciò avrebbe configurato non solo un illecito contabile ma anche un reato della cui contestazione non è traccia ed inoltre si sarebbe dovuto chiamare in giudizio i convenuti non a titolo di colpa grave e quindi di condotta scriteriata ma di dolo e quindi di condotta particolarmente attenta a conseguire il fine illecito si sarebbe dovuto parlare. <br />
    Uno degli elementi per provare la volontà dei convenuti di procrastinare la situazione di convenzionamento esterno viene individuata nei lunghi tempi occorsi per l’acquisto di un’apparecchiatura radiologica di tipo TAC e si evidenzia che senza che l’Ufficio Ragioneria e Bilancio fosse interpellato dal Servizio Provveditorato venne predisposta la delibera il 29 dicembre 1993 con “falsa attestazione dell’ottenuto parere favorevole del capo Servizio n. 12 di Ragioneria”. Il parere, negativo per mancanza fondi, venne espresso il 31 dicembre successivo e la procedura subì una ennesima battuta d’arresto. <br />
    Orbene, in disparte la palese irregolarità della procedura seguita, se essa fosse andata a buon fine non avrebbe avuto altro risultato che, con ogni probabilità, l’acquisto dell’apparecchiatura, pur in mancanza di fondi. <br />
    Ciò magari avrebbe dato luogo ad un altro decreto ingiuntivo ma è innegabile che tale tentativo fosse inconciliabile con la volontà di procrastinare la situazione privilegiata della studio radiologico. <br />
    Infine si insiste più volte sulla pretesa anomalia della procedura per la formazione dei titoli di spesa (mandati) vedendo in essa una delle fonti del doveroso pagamento e quindi del danno per la sua tardività. Così non è perché esso non discende dalla liquidazione della spesa ma dal fatto che essa sia stata comunque effettivamente e lecitamente resa. <br />
    Anche il generalizzato discorso della miglior programmazione della spesa sanitaria, calato nella fattispecie concreta si scontra con il fatto che delle prestazioni sono state fornite senza che se ne metta in discussione la spettanza, la effettiva e lecita fornitura, l’impossibilità di tempestivamente pagarle. Di tale ultimo dato fornisce indiretto principio di prova lo stesso requirente quando segnala che numerosi mandati di pagamento tornavano indietro perché privi di copertura in termini di cassa. <br />
    I primi giudici condannano gli appellanti incidentali per aver subito passivamente le richieste di pagamento del convenzionato esorbitanti le disponibilità di cassa dell’Ente sanitario ed aggiungono che i pagamenti delle prestazioni dello studio C., in quanto imposti da pronuncia dell’a.g.o. a seguito di procedimento sommario dovevano necessariamente aver corso, a prescindere dall’effettiva disponibilità di cassa e, in questo senso, non emergerebbe una diretta causalità dell’evento dannoso realizzatosi mediante le ripetute esecuzioni di pagamenti a fronte di decreti ingiuntivi. Essi tuttavia individuano in questo meccanismo di esecuzione della spesa (da un lato è stato causato dall’inadeguatezza gestionale dei funzionari amministrativi convenuti) il mascheramento della (vietata dalla legge) emissione di titoli di pagamento non coperti. I convenuti, cioè avrebbero realizzato con ciò le condizioni perché quest’ultimo si rivolgesse al Giudice del procedimento sommario per ottenerne il provvedimento ingiuntivo a fronte del quale tutto il meccanismo procedimentale imposto dalla legge ne risultava eluso e ciascun pagamento poteva, a quel punto, esser effettuato sostanzialmente ad libitum <br />
    Infatti nella motivazione dell’impugnata sentenza possono leggersi le considerazioni che seguono [….emerge che il circuito virtuoso della spesa sia stato — quanto ai ritardati pagamenti nei confronti del convenzionato — sistematicamente eluso, nel senso che le prescrizioni normative sono state sistematicamente eluse dai convenuti, i quali hanno subito passivamente le richieste di pagamento del convenzionato esorbitanti le disponibilità di cassa dell’Ente sanitario e, nell’impossibilità di procedere alla liquidazione dei debiti, hanno consentito che si costituissero i presupposti per le azioni giudiziarie intentate dal convenzionato medesimo e ne derivasse l’improduttivo esborso per interessi legali, rivalutazione monetaria e spese legali. In sostanza, ai pagamenti delle prestazioni dello studio C., in quanto imposti da pronuncia dell’a.g.o. a seguito di procedimento sommario doveva essere necessariamente dato corso, a prescindere dall’effettiva disponibilità di cassa e, in questo senso, non emergerebbe una diretta causalità dell’evento dannoso realizzatosi mediante le ripetute esecuzioni di pagamenti a fronte di decreti ingiuntivi. Senonché il Collegio considera che, in realtà, questo meccanismo di esecuzione della spesa da un lato è stato causato propriamente dall’inadeguatezza gestionale dei funzionari amministrativi convenuti nel gestire la spesa secondo le regole tecniche e giuridiche delle quali s’è più volte detto e, dall’altro, ha costituito il mascheramento della (vietata dalla legge) emissione di titoli di pagamento non coperti. In altre parole, se il procedimento si fosse svolto secondum legem, i titoli di pagamento delle prestazioni fornite dallo studio C. avrebbero dovuto seguire il procedimento dell’articolo 57 (della legge regionale n. 21 del 1981), il quale prevedeva che fossero “firmati dal Presidente del Comitato di gestione” e “vistati dal responsabile del Servizio ragioneria, bilancio e programmazione finanziaria o da chi lo sostituisce”, i quali “prima di emettere i titoli” avevano l’obbligo giuridico di verificare “la causa legale del pagamento e l’intervenuta liquidazione del conto”, riscontrando altresì “che la somma pagata sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa autorizzato” dalla delibera di approvazione del bilancio di previsione. I convenuti, invece, non procedendo alla liquidazione della spesa derivante dalle prestazioni rese dal convenzionato, hanno realizzato le condizioni perché quest’ultimo si rivolgesse al Giudice del procedimento sommario per ottenerne il provvedimento ingiuntivo a fronte del quale tutto il suddetto meccanismo procedimentale imposto dalla legge ne risultava eluso e ciascun pagamento poteva, a quel punto, esser effettuato sostanzialmente ad libitum e senza che il limite alla spesa fissato in bilancio di previsione potesse costituire ostacolo alla soddisfazione del creditore. Questo modo di procedere, ad avviso del Collegio, non solamente ha costituito comportamento antidoveroso e gravemente colposo, ma portato a sistema, come emerso in molteplici fattispecie sottoposte a questa Sezione, ha contribuito a realizzare l’insieme dei “microfatti” generativi dello spaventoso dissesto finanziario delle Unità sanitarie locali obbligando detti Enti sanitari ad esborsi in nessun modo riferibili all’erogazione d’assistenza, ma utili solamente ad arricchire privati fornitori di servizi (talora in regime di monopolio sul territorio di riferimento e così abusanti di posizione dominante) non a corrispettivo, per quanto esoso, della prestazione resa, ma per interessi e rivalutazione monetaria, oltre che costituire una fonte di guadagno facile e scontata per i legali dei fornitori medesimi e, di riflesso, della cronica sofferenza della finanza statale, contribuendo a decretare, come s’è visto senza ragioni d’ordine tecnico o di carenza regolativa, bensì solamente per la negligenza, neghittosità, infingardaggine, apatia di alcuni funzionari ed amministratori, una crescente sfiducia nel sistema d’assistenza sanitaria pubblica, con conseguenze rivelatesi, poi, su di essa esiziali.] <br />
    Specificamente al M. i primi giudici attribuiscono la responsabilità di avere passivamente subite le altrui scelte di politica sanitaria, di non aver vigilato sul Servizio finanziario, di non “aver azionato alcuna iniziativa atta a porre fine alla surrettizia elusione delle norme in materia di spesa posta in essere dal dirigente e dai funzionari del Servizio finanziario….” <br />
    In presenza di tali accadimenti il requirente regionale ha ravvisato il concorso, causale nel danno, dell’amministratore straordinario (avv. P. M.), del coordinatore amministrativo (dott. F. M.), del responsabile del servizi,o finanziario (avv. G. C.), del capo ufficio bilancio (rag. P. C.) del capo ufficio ragioneria (rag. A.C.) ed, infine, del coordinatore sanitario e responsabile del servizio n 2 Medicina di base , ( G. F.). <br />
    Su questa impostazione dei primi giudici che, significativamente ed innovativamente integra quella dell’atto introduttivo del giudizio, debbono farsi le seguenti considerazioni, limitate alle posizioni degli appellanti, le sole esaminate da questo collegio. <br />
    Esse confermano l’esistenza di deficienze di cassa, attribuiscono ai convenuti, oltre alla incapacità gestionale anche, per la prima volta nel corso del processo, ed in contrasto con essa una particolare “callidità contabile” nel precostituire pezze d’appoggio documentali a vantaggio dello S. C. <br />
    Ciò tuttavia oltre che non oggetto di istruttoria e non provato in atti da un lato inficerebbe, ancora una volta, l’intero pagamento cui afferisce ogni illegittimo titolo di spesa e dall’altro non sarebbe di particolare utilità per il fornitore comunque in grado di efficacemente attivarsi in modo analogo in via giudiziaria indipendentemente dall’emissione di detti titoli. <br />
    Per quanto infine attiene ai ventilati comportamenti dei dirigenti di minor livello, quali gli appellanti incidentali, sotto il profilo della effettiva qualità delle funzioni svolte si richiamano le considerazioni già fatte per il M.</p>
<p>    Data la natura e l’esito del presente giudizio non è luogo a pronuncia per le spese.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-iii-centrale-di-appello-sentenza-28-1-2005-n-32/">Corte dei Conti &#8211; Sezione III centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.32</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.48</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-48/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-48/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-48/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.48</a></p>
<p>Pres. ONIDA, Red. MARINI Procreazione medicalmente assistita &#8211; Norme sulle finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all’accesso &#8211; Abrogazione parziale &#8211; Ammissibile È ammissibile la richiesta di referendum popolare per l&#8217;abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-48/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.48</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ONIDA, Red. MARINI</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procreazione medicalmente assistita &#8211; Norme sulle finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all’accesso &#8211; Abrogazione parziale &#8211; Ammissibile</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È ammissibile la richiesta di referendum popolare per l&#8217;abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita):</p>
<p>&#8211; articolo 1, comma 1: “Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla p</p>
<p>&#8211; articolo 1, comma 2: “Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità”;</p>
<p>&#8211; articolo 4, comma 1: “Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l&#8217;impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o</p>
<p>&#8211; articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: “gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della”;</p>
<p>&#8211; articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: “Fermo restando quanto stabilito dall&#8217;articolo 4, comma 1, “;</p>
<p>&#8211; articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: “Fino al momento della fecondazione dell&#8217;ovulo”;</p>
<p>&#8211; articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: “e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo”;</p>
<p>&#8211; articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”;</p>
<p>&#8211; articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: “per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione”, nonché alle parole: “fino alla data del trasferimento, da realizz</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;ammissibilità del referendum per l&#8217;abrogazione delle norme sulle finalità della legge, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti al ricorso alla procreazione assistita</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: Valerio ONIDA	Presidente; Carlo MEZZANOTTE	Giudice; Fernanda CONTRI Giudice; Guido NEPPI MODONA Giudice; Piero Alberto CAPOTOSTI Giudice; Annibale MARINI Giudice; Franco BILE Giudice; Giovanni Maria FLICK Giudice; Francesco AMIRANTE Giudice; Ugo DE SIERVO Giudice; Romano VACCARELLA Giudice;  Paolo MADDALENA Giudice; Alfio FINOCCHIARO Giudice; Alfonso QUARANTA Giudice; Franco GALLO Giudice																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell&#8217;art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l&#8217;abrogazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 1: “Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”; art. 1, comma 2: “Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità”; art. 4, comma 1: “Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l&#8217;impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico”; art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: “gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della”; art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: “Fermo restando quanto stabilito dall&#8217;articolo 4, comma 1, “; art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: “fino al momento della fecondazione dell&#8217;ovulo”; art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: “e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo”; art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”; art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: “per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione”, nonché alle parole “fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile”; giudizio iscritto al n. 144 del registro referendum.</p>
<p>    Vista l&#8217;ordinanza del 10 dicembre 2004 con la quale l&#8217;Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;<br />
    udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 il Giudice relatore Annibale Marini;<br />
    uditi gli avvocati Guido Calvi per i presentatori Katia Zanotti, Monica Soldano e Vittoria Franco, Giovanni Pitruzzella per il “Comitato per la difesa dell&#8217;art. 75 della Costituzione”, Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte per il “Comitato per la tutela della salute della donna”, Federico Sorrentino per il “Comitato per la difesa della Costituzione”, Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo per la “Consulta nazionale antiusura – ONLUS”, Aldo Loiodice per il “Forum delle associazioni familiari”, Luigi Manzi e Andrea Manzi per “Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona” e l&#8217;avv. dello Stato Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1.– L&#8217;Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, con ordinanza in data 10 dicembre 2004 ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare, presentata il 13 luglio 2004 da tredici cittadini, per l&#8217;abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).<br />
    La richiesta di referendum ha ad oggetto il seguente quesito:<br />
“Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:<br />
articolo 1, comma 1: “Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”;<br />
articolo 1, comma 2: “Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità”;<br />
articolo 4, comma 1: “Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l&#8217;impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico”;<br />
articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: “gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della”;<br />
articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: &#8220;Fermo restando quanto stabilito dall&#8217;articolo 4, comma 1,”;<br />
articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: “Fino al momento della fecondazione dell&#8217;ovulo”;<br />
articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: “e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo”;<br />
articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”;<br />
articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: “per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione”, nonché alle parole: “fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile”?”.</p>
<p>    2.– Al quesito l&#8217;Ufficio centrale ha assegnato il n. 4 e ha attribuito il seguente titolo: “Procreazione medicalmente assistita – norme sulle finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all&#8217;accesso – Abrogazione parziale”.</p>
<p>    3.– Ricevuta comunicazione dell&#8217;ordinanza dell&#8217;Ufficio centrale per il referendum, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 10 gennaio 2005, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori della richiesta di referendum e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell&#8217;art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.</p>
<p>    4.– Nell&#8217;imminenza della camera di consiglio il Governo, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha depositato una memoria, deducendo l&#8217;inammissibilità, sotto svariati profili, del referendum.<br />
    Assume, innanzitutto, l&#8217;Avvocatura che l&#8217;art. 1 della legge – del quale si propone l&#8217;integrale abrogazione – costituisca norma costituzionalmente vincolata, se non costituzionalmente necessaria, essendo posta a tutela dei diritti del concepito in ossequio al precetto di cui all&#8217;art. 2 della Costituzione, cosicché non ne sarebbe possibile l&#8217;abrogazione per  via referendaria.<br />
    Questa ed altre norme oggetto del quesito referendario sarebbero d&#8217;altro canto imposte anche dal rispetto di obblighi internazionali, quali quelli derivanti dalla Convenzione di Oviedo e dal relativo Protocollo addizionale, che impegnano gli Stati aderenti a rispettare il valore della dignità umana in tutte le applicazioni della medicina e della biologia.<br />
    Sotto altro aspetto, l&#8217;inammissibilità del quesito discenderebbe dalla eterogeneità delle materie interessate, atteso che il referendum mira: a) ad ampliare le possibilità di ricorso alla procreazione medicalmente assistita; b) ad ampliare la possibilità di revoca del consenso oltre il limite fissato dall&#8217;art. 6, comma 3, della legge; c) a permettere la produzione di embrioni in eccedenza rispetto a quelli necessari per un unico e contemporaneo impianto; d) a consentire interventi sull&#8217;embrione con finalità diagnostiche e terapeutiche generali. Si tratterebbe – secondo l&#8217;Avvocatura – di finalità eterogenee, non riconducibili ad un principio comune.<br />
    Un ulteriore profilo di disomogeneità del quesito sarebbe poi rappresentato – quanto, in particolare, alla disciplina della revoca del consenso, quale derivante dalla parziale abrogazione dell&#8217;art. 6, comma 3 – dal fatto che “nel comune sentire […] diversa è la situazione della donna, che deve accogliere l&#8217;embrione nel proprio corpo, da quella dell&#8217;uomo”, cosicché “non ha senso attribuire uguale peso alla volontà dell&#8217;uomo e della donna”.<br />
    In ogni caso, la possibilità di revoca del consenso anche dopo la fecondazione si porrebbe in contrasto con il divieto di soppressione degli embrioni, sancito dall&#8217;art. 14, comma 1.<br />
    Da ultimo, l&#8217;abrogazione parziale dell&#8217;art. 13, comma 3, lettera b), che consentirebbe interventi sull&#8217;embrione a fini diagnostici generali, si porrebbe in contrasto sia con il precedente comma 2, che consente la ricerca sull&#8217;embrione solo a fini diagnostici e terapeutici per l&#8217;embrione stesso, sia con il comma 1, che vieta la sperimentazione sull&#8217;embrione umano.</p>
<p>    5.– Nell&#8217;imminenza della camera di consiglio, alcuni dei promotori del referendum hanno, a loro volta, depositato un “atto di costituzione e memoria illustrativa”, insistendo per la declaratoria di  ammissibilità.<br />
    Preliminarmente i suddetti promotori sottolineano la ratio specifica di questo referendum, teso – diversamente dal referendum n. 3 – ad eliminare dalla legge, in particolare attraverso l&#8217;integrale abrogazione dell&#8217;art. 1, il principio secondo il quale taluni fondamentali diritti della persona sono equiparati o addirittura subordinati ai diritti del concepito.<br />
    A siffatto principio risponderebbero in primo luogo le norme che limitano l&#8217;accesso alle procedure di procreazione medicalmente assistita in funzione della tipologia dei problemi riproduttivi della coppia, escludendo dall&#8217;accesso al trattamento sanitario le coppie affette da patologie trasmissibili, con violazione – ad avviso dei proponenti – degli artt. 2, 3, 30, 31, 32, primo comma, della Costituzione.<br />
    Ad identica logica, e cioè alla tutela di presunti diritti del concepito, sarebbero ispirate le norme che limitano il numero di embrioni producibili, diminuendo drasticamente le probabilità di successo della procedura ed aumentando i rischi per la salute della donna, costretta a sottoporsi ad una pluralità di interventi; quelle che vietano interventi diagnostici e terapeutici sull&#8217;embrione, finalizzati alla tutela della salute della donna; quelle che vietano la crioconservazione degli embrioni, al di fuori dell&#8217;ipotesi di grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna, e consentono la revoca del consenso solo fino al momento della fecondazione, così assimilando la procreazione medicalmente assistita ad una ipotesi di trattamento sanitario obbligatorio. Anche sotto tali aspetti le norme che si vogliono abrogare violerebbero – ad avviso sempre dei promotori – gli artt. 2, 9, 13, 31 e 32 della Costituzione.<br />
    L&#8217;irragionevolezza del principio della prevalenza dei diritti del concepito rispetto a quelli corrispondenti della madre emergerebbe del resto con evidenza dal fatto che la legge fa salvo – peraltro pleonasticamente – il ricorso alle procedure di cui alla legge n. 194 del 1978 sull&#8217;interruzione di gravidanza, la quale legge, nel bilanciamento tra gli interessi della madre e quelli del concepito, perviene ad esiti diametralmente opposti rispetto alla normativa che si vuole sottoporre a referendum abrogativo.<br />
    Che non possa esservi equivalenza tra il diritto alla vita ed alla salute di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell&#8217;embrione, che persona deve ancora diventare, è stato del resto affermato da questa stessa Corte nella sentenza n. 27 del 1975. Non si vuole dunque negare – concludono i promotori – che i diritti del concepito ricevano copertura costituzionale, ma essi, nel bilanciamento con gli equivalenti diritti della madre, non possono che essere sacrificati.</p>
<p>    6.– Hanno altresì depositato scritti i seguenti soggetti, tutti sollecitando la declaratoria di inammissibilità del quesito referendario: la “Consulta Nazionale Antiusura”; il “Comitato per la tutela della salute della donna”; il “Comitato per la difesa della Costituzione”; il “Comitato per la difesa dell&#8217;art. 75 della Costituzione”; il “Forum delle associazioni familiari”; il “Comitato Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona”.</p>
<p>    7.– Nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 sono stati sentiti l&#8217;avv. Guido Calvi per i presentatori Katia Zanotti, Monica Soldano e Vittoria Franco e l&#8217;avvocato dello Stato Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
    A seguito dell&#8217;ordinanza letta in camera di consiglio, sono stati altresì sentiti l&#8217;avv. Giovanni Pitruzzella per il “Comitato per la difesa dell&#8217;art. 75 della Costituzione”, gli avvocati Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte per il “Comitato per la tutela della salute della donna”, l&#8217;avv. Federico Sorrentino per il “Comitato per la difesa della Costituzione”, gli avvocati Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo per la “Consulta nazionale antiusura – ONLUS”, l&#8217;avv. Aldo Loiodice per il “Forum delle associazioni familiari”, gli avvocati Luigi Manzi e Andrea Manzi per “Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona”.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1.– Va preliminarmente dichiarata, a scioglimento della riserva formulata nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005, la ricevibilità degli scritti depositati dai soggetti diversi dai presentatori della richiesta di referendum, per le ragioni esposte nella sentenza n. 45 del 2005, fermi restando i limiti alla possibilità di intervento di tali soggetti nel procedimento e di integrazione orale degli scritti stessi, individuati nella suddetta pronuncia.</p>
<p>   2.– La richiesta di referendum sulla cui ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi investe, in tutto o in parte, gli artt. 1, 4, 5, 6, 13 e 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).<br />
    La richiesta mira a consentire l&#8217;accesso alla procreazione medicalmente assistita anche per finalità diverse dalla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o infertilità, eliminando tra l&#8217;altro, attraverso l&#8217;integrale abrogazione dell&#8217;art. 1, l&#8217;enunciazione della finalità di tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito; ad escludere dai principi che regolano l&#8217;applicazione delle relative tecniche quello della gradualità; a consentire la revoca del consenso, da parte dei soggetti che vi accedono, anche dopo la fecondazione dell&#8217;ovulo; a consentire interventi sull&#8217;embrione aventi finalità diagnostiche anche diverse da quelle previste dall&#8217;art. 13, comma 2, della legge; a consentire la creazione di un numero di embrioni superiore a quello necessario ad un unico e contemporaneo impianto e comunque superiore a tre; a consentire la crioconservazione degli embrioni in ogni caso in cui non risulti possibile il trasferimento degli embrioni stessi nell&#8217;utero.</p>
<p>    3.– E&#8217; opportuno premettere che il giudizio di ammissibilità che questa Corte è chiamata a svolgere si atteggia, per costante giurisprudenza, “con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge” (cfr. sentenze n. 16 del 1978 e n. 251 del 1975). Non è quindi in discussione in questa sede la valutazione di eventuali profili di illegittimità costituzionale della legge n. 40 del 2004, né è questa, parimenti, la sede di un giudizio sulla legittimità costituzionale dell&#8217;eventuale disciplina di risulta derivante dall&#8217;effetto abrogativo del referendum (cfr. sentenze n. 26 del 1987 e n. 24 del 1981).</p>
<p>    4.– La richiesta è ammissibile.</p>
<p>    4.1.– Essa non riguarda le leggi per le quali l&#8217;art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il referendum ed è, al tempo stesso, rispettosa dei limiti ulteriori che questa Corte, sin dalla sentenza n. 16 del 1978, ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale.<br />
    In particolare, va escluso che le specifiche disposizioni di legge oggetto del quesito possano ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria.<br />
    Per quanto concerne l&#8217;art. 1 della legge, di cui si propone l&#8217;abrogazione totale, e quindi anche nella parte in cui afferma che la legge “assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”, è sufficiente osservare che la norma presenta per tale ultimo aspetto un contenuto meramente enunciativo, dovendosi ricavare la tutela di tutti i soggetti coinvolti e, quindi, anche del concepito, dal complesso delle altre disposizioni della legge. La eventuale abrogazione di tale ultima parte dell&#8217;art. 1 non incontra, pertanto, ostacoli di ordine costituzionale.<br />
    Per il resto, la proposta riguarda aspetti specifici della disciplina della procreazione medicalmente assistita che rientrano nell&#8217;ambito della discrezionalità legislativa, cosicché la loro abrogazione non comporta il venir meno di una tutela costituzionalmente necessaria.<br />
    Analoghe considerazioni valgono ad escludere qualsiasi possibilità di contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell&#8217;uomo e sulla biomedicina, e dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, cui si è data esecuzione con legge 28 marzo 2001, n. 145.</p>
<p>    4.2.– Il quesito, pur a contenuto plurimo, presenta d&#8217;altro canto il necessario carattere di omogeneità.<br />
    Le disposizioni di cui si propone l&#8217;abrogazione, infatti, sono tra loro intimamente connesse, anche in conseguenza della sostanziale omogeneità dell&#8217;intero testo normativo, recante la completa ed esclusiva disciplina della procreazione medicalmente assistita, ed è inoltre individuabile la matrice razionalmente unitaria del quesito stesso, oggettivamente riconducibile – al di là della articolata titolazione e delle stesse intenzioni dei proponenti – alla rimozione di una serie di limiti all&#8217;accesso e allo svolgimento delle procedure di procreazione medicalmente assistita.</p>
<p>    4.3.– La normativa di risulta non presenta, infine, elementi di contraddittorietà che non siano risolvibili alla stregua dei normali canoni ermeneutici.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE    dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l&#8217;abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita):<br />
&#8211; articolo 1, comma 1: “Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla p<br />
&#8211; articolo 1, comma 2: “Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità”;<br />
&#8211; articolo 4, comma 1: “Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l&#8217;impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o<br />
&#8211; articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: “gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della”;<br />
&#8211; articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: “Fermo restando quanto stabilito dall&#8217;articolo 4, comma 1, “;<br />
&#8211; articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: “Fino al momento della fecondazione dell&#8217;ovulo”;<br />
&#8211; articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: “e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo”;<br />
&#8211; articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”;<br />
&#8211; articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: “per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione”, nonché alle parole: “fino alla data del trasferimento, da realizz</p>
<p>    Così deciso in Roma, presso la sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.<br />
    Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.</p>
<p><b>ALLEGATO</b></p>
<p>    Ordinanza pronunciata nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 nel giudizio relativo alla richiesta di referendum abrogativo iscritto al n. 144 reg. ref.</p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>    Considerato che l&#8217;art. 33 della legge n. 352 del 1970, nell&#8217;ambito di un procedimento a carattere officioso diverso da un giudizio di parti, conferisce solo ai presentatori delle richieste di referendum e al Governo il potere di depositare memorie, di cui la Corte, nella sua prassi, ha consentito l&#8217;ulteriore illustrazione in camera di consiglio;<br />
    che eventuali scritti di soggetti ulteriori, interessati a sollecitare una decisione della Corte nel senso dell&#8217;ammissibilità o dell&#8217;inammissibilità dei quesiti, possono assumere solo il carattere di contributi contenenti “argomentazioni potenzialmente rilevanti” ai fini del giudizio (sentenza n. 31 del 2000), ma non si configurano come espressione di un potere di partecipazione al procedimento, né quindi la loro presentazione comporta il diritto ad illustrarli oralmente in camera di consiglio;<br />
    che tuttavia, nella specie, la Corte ritiene utile, in conformità a quanto già ritenuto in precedenti casi, consentire eventuali integrazioni orali agli scritti presentati;<br />
    riservata alle sentenze la precisazione dei limiti di ingresso nel procedimento di documenti di soggetti diversi dai presentatori e dal Governo</p>
<p align=center><b> dispone</b></p>
<p>di dare corso alla illustrazione delle memorie presentate dai soggetti di cui all&#8217;art. 33 della legge n. 352 del 1970, previe eventuali integrazioni orali degli scritti presentati da altri soggetti.</p>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione III centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.40</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-iii-centrale-di-appello-sentenza-28-1-2005-n-40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>sulla decorrenza del termine iniziale di prescrizione per l&#8217;azione di responsabilità amministrativa conseguente all&#8217;erogazione periodica di spese illecite Responsabilità e risarcimento – Responsabilità amministrativo–contabile – Decorrenza della prescrizione per l’azione di responsabilità amministrativa – Individuazione del termine iniziale In quanto un effettivo depauperamento patrimoniale conseguente a spese illecite erogate a</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla decorrenza del termine iniziale di prescrizione per l&#8217;azione di responsabilità amministrativa conseguente all&#8217;erogazione periodica di spese illecite</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità e risarcimento – Responsabilità amministrativo–contabile – Decorrenza della prescrizione per l’azione di responsabilità amministrativa – Individuazione del termine iniziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In quanto un effettivo depauperamento patrimoniale conseguente a spese illecite erogate a cadenza periodica si configura con ciascuna erogazione, è da ogni singolo pagamento che il P.M. contabile può agire per il correlato risarcimento ed è, quindi, da ciascun pagamento che decorre la prescrizione della responsabilità amministrativo-contabile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Preliminarmente va disposta ai sensi dell’articolo 335 c.p.c.la riunione in rito degli appelli in epigrafe in quanto proposti contro la medesima sentenza.<br />
    Va esaminata l’eccezione di nullità della citazione per genericità della domanda posta dalla difesa R. secondo cui ”da essa non è dato evincere le singole responsabilità dei soggetti convenuti in giudizio“. <br />
    Il difensore sottolinea che il Pubblico Ministero si era limitato a chiedere “sic e simpliciter“ il vincolo di solidarietà tra i presunti autori del danno, e che il giudice aveva fatto propria tale tesi, seppure implicitamente, nella sentenza che ha condannato il dr R. senza specificare la sua personale responsabilità. <br />
    Ritiene il Collegio che non sussiste alcun elemento che possa portare a ritenere viziata la citazione stante la sua conformità al modello di cui all’articolo 163cpc che indica il contenuto della citazione. <br />
    Parte attrice, infatti, ha esposto i fatti ipotizzati come dannosi, ha indicato le parti verso cui era diretta l’azione specificando gli elementi soggettivo ed oggettivo che portavano a ritenere sussistente la responsabilità dei convenuti, peraltro ritenuta di pari grado e non legata da vincolo di solidarietà, come opina la difesa R. <br />
    Ne consegue che l’eccezione va respinta. <br />
    I convenuti hanno riproposto l’eccezione di prescrizione dell’azione erariale (281197)per il decorso del quinquennio dal verificarsi del fatto dannoso identificato nel momento in cui essi hanno espresso il parere sul grado di invalidità del R. (381989). <br />
    Al riguardo il Collegio, concorda con orientamento giurisprudenziale seguito alla pronuncia della SSRR n 72000QM secondo cui quando il danno si realizza con esborsi periodici prolungatisi nel tempo, il momento iniziale del decorso del termine prescrizionale va calcolato sulla data di effettuazione dei singoli pagamenti. <br />
    Secondo la richiamata sentenza, il danno si realizza con i singoli esborsi non dovuti e ciascuno di essi è soggetto ad un proprio termine prescrizionale. <br />
    Applicando i suddetti principi al caso in esame l’eccezione di prescrizione dell’azione erariale va accolta relativamente agli esborsi non rientranti nel quinquennio precedente la data di notifica dell’ultimo invito a dedurre (681997) avente effetti di costituzione in mora (SSRR n 62003QM) e cioè agli esborsi effettuati dal 161986 al 681992. <br />
    Resta da esaminare se la parte non prescritta del danno debba essere ascritta o meno agli odierni appellanti. <br />
    Data l’inequivoca sussistenza del danno, va accertata l’esistenza del nesso causale contestata dalle parti secondo cui andava valutata l’efficacia eziologia della attività dei funzionari prefettizi rispetto all’evento. Ove costoro, ritengono i convenuti, avessero adempiuto al loro dovere di verifica sui requisiti necessari per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile, il R., privo di uno di essi, non lo avrebbe ottenuto. <br />
    L’obiezione è priva di pregio. <br />
    L’erogazione dell’assegno di invalidità è conseguita, in maniera esclusiva, alle conclusioni cui sono pervenuti i componenti della commissione di prima istanza nella seduta del 3 agosto 1989 e del pari la revoca ha tratto alimento solo dall’accertamento negativo posto dai medici verificatori nella visita del 9 luglio 1992 per cui è da ritenere del tutto ininfluente il ruolo avuto da terzi estranei al procedimento di accertamento sanitario. <br />
    Gli appellanti contestano che il loro comportamento possa essere considerato ”gravemente colposo”. <br />
    Sul punto va detto che di gravità della colpa può parlarsi nelle ipotesi di condotte assolutamente scriteriate e debordanti in misura notevole dai limiti della normale diligenza. <br />
    Il Collegio ritiene che tutti i membri della commissione abbiano svolto i loro compiti di accertamento clinico al di fuori delle regole giungendo a conclusioni sproporzionate ed ingiustificate. <br />
    In fattispecie, i convenuti hanno diagnosticato nel 1989 nei confronti del R. ”cardiopatia ipertensiva, spondilartrosi cervicale, broncopatia cronica” asserendo che tale infermità potesse portare ad una riduzione di ben l’80% della capacità lavorativa. Ora, raffrontando la valutazione dei medici convenuti con quella dei medici verificatori(1992) che, dopo accertamenti specialistici, di laboratorio e strumentali, avevano diagnosticato “non invalido, ipertensione arteriosa lieve, rachiartrosi senza impegno funzionale di rilievo proponendo la revoca delle provvidenze accordate emerge con chiarezza l’abnorme sproporzione dei giudizi emessi. Tale sproporzione è confermata dalla Commissione superiore nel 1994 che, esaminati gli atti, valuta l’infermità accertata come invalidante al 35%. <br />
    Il giudizio emesso dai medici della commissione di prima istanza appare inoltre del tutto incongrua rispetto sia alle tabelle di invalidità fissate dal D.M. del 25 luglio 1980 che quelle in vigore con il successivo D.M. del 5 febbraio 1992. Si appalesa del tutto infondata, perciò, la doglianza dei convenuti circa un errore della commissione per avere questa comparato le patologie riscontrate al signor R. con le tabelle non ancora in vigore al momento della visita. <br />
    In realtà, i convenuti hanno dato una risposta diagnostica, peraltro non suffragata da accertamenti rigorosi, del tutto inadeguata rispetto alle classificazioni tabellari surriferite. <br />
    Una corretta, approfondita valutazione esperita con strumenti idonei non poteva portare ad un riconoscimento dell’invalidità dell’80%. <br />
    Né d’altronde v’è da dubitare sulla validità della valutazione dei medici verificatori certamente svolti con accuratezza e profondità e sulle conclusioni della commissione superiore circa la determinazione delle infermità del R. al 35%. <br />
    In realtà la condotta dei commissari è da connotarsi come del tutto scriteriata e parsa più diretta a concedere una provvidenza non dovuta seguendo l’andazzo generale di agevolare comunque i richiedenti,piuttosto che concedere un giusto beneficio a chi era nelle prescritte condizioni invalidanti. <br />
    Siffatto comportamento specchia la mancata osservanza di quel minimo di diligenza richiesto a chi esercita un’attività professionale delicata qual è quella medica all’interno di un procedimento amministrativo di tipo concessorio. <br />
    Sul riparto del danno va ribadito che le posizioni dei convenuti debbono essere ritenute per la scelta comune di pari equivalenza sul piano della responsabilità. <br />
    Ne consegue che va respinto la doglianza del dottor R. per non avere il giudice considerato la sua posizione specialistica all’interno della commissione. <br />
    Nei collegi, infatti, rilevante è la volontà comune espressa e non lo status personale e l’identità professionale dei membri per cui avendo il dottor R. condiviso le conclusioni degli altri membri deve del pari condividerne gli effetti. <br />
    Conclusivamente ritiene il collegio che la parte del danno non coperto da prescrizione possa congruamente essere determinata nella somma di 500 euro,compresa rivalutazione monetaria, da addebitare a ciascuno dei convenuti. <br />
    Sugli importi suddetti sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione ,mediante deposito in segreteria, della presente sentenza.<br />
    Le spese di giustizia seguono la soccombenza.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.49</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-49/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-49/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.49</a></p>
<p>Pres. ONIDA, Red. FINOCCHIARO Procreazione medicalmente assistita &#8211; Divieto di fecondazione eterologa &#8211; Abrogazione del divieto – Ammissibile È ammissibile la richiesta di referendum popolare per l&#8217;abrogazione degli articoli, 4, comma 3; 9, comma 1, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto di cui all&#8217;articolo 4, comma 3”; 9, comma</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2005-n-49/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.49</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ONIDA, Red. FINOCCHIARO</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procreazione medicalmente assistita &#8211; Divieto di fecondazione eterologa &#8211; Abrogazione del divieto – Ammissibile</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È ammissibile la richiesta di referendum popolare per l&#8217;abrogazione degli articoli, 4, comma 3; 9, comma 1, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto di cui all&#8217;articolo 4, comma 3”; 9, comma 3, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto di cui all&#8217;articolo 4, comma 3”; 12, comma 1; 12, comma 8, limitatamente alla parola “1,”, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita); richiesta dichiarata legittima con ordinanza pronunciata il 10 dicembre 2003, dall&#8217;Ufficio contrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: Valerio			ONIDA         Presidente;  Carlo			MEZZANOTTE		Giudice; Fernanda			CONTRI Giudice; Guido			NEPPI MODONA Giudice;  Piero Alberto		CAPOTOSTI Giudice; Annibale			MARINI Giudice; Giovanni Maria		FLICK Giudice; Francesco 		AMIRANTE Giudice; Ugo				DE SIERVO Giudice;  Romano			VACCARELLA Giudice;  Paolo			MADDALENA Giudice; Alfio         		FINOCCHIARO Giudice;  Alfonso			QUARANTA Giudice; Franco			GALLO Giudice																																																				</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell&#8217;articolo 2, primo comma della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 della richiesta di referendum popolare per l&#8217;abrogazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” limitatamente alle seguenti parti: articolo 4, comma 3: “E&#8217; vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”; articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto di cui all&#8217;articolo 4, comma 3”; articolo 12, comma 1: “Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall&#8217;articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro”; articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola “1”. Giudizio iscritto al n. 145 del registro referendum.</p>
<p>    Vista l&#8217;ordinanza del 10 dicembre 2004 con la quale l&#8217;Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge richiesta;</p>
<p>    udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.</p>
<p>    uditi gli avvocati Tommaso Edoardo Frosini e Duccio Traina per i presentatori Lanfranco Turci, Antonio A. M. Del Pennino, Rita Bernardini e Barbara M. S. Pollastrini, Giovanni Pitruzzella per il Comitato per la difesa dell&#8217;art. 75 della Costituzione, Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte per il Comitato per la tutela della salute della donna, Federico Sorrentino per il Comitato per la difesa della Costituzione, Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo per la Consulta nazionale antiusura – ONLUS, Aldo Loiodice per il Forum delle associazioni familiari, Luigi Manzi e Andrea Manzi per Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona e l&#8217;Avv. dello Stato Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. – L&#8217;Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dell&#8217;art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, con ordinanza pronunciata il 10 dicembre 2003, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare, promosso dal “Comitato promotore referendum”, sul seguente quesito:<br />
    «Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:</p>
<p>    Articolo 4, comma 3: “E&#8217; vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”</p>
<p>    Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto di cui all&#8217;articolo 4, comma 3”</p>
<p>    Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto di cui all&#8217;articolo 4, comma 3”</p>
<p>    Articolo 12, comma 1, “Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall&#8217;articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 euro a 600.000 euro”</p>
<p>    Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola “1,”? »</p>
<p>    2. – Ricevuta comunicazione dell&#8217;ordinanza dell&#8217;Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la deliberazione in camera di consiglio sull&#8217;ammissibilità del referendum, la data del 10 gennaio 2005, dandone comunicazione ai presentatori della richiesta e al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell&#8217;art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.</p>
<p>    3. – Con memoria depositata in data 31 dicembre 2004, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.</p>
<p>    Argomenta l&#8217;Avvocatura che la medicina e la biologia hanno fatto negli ultimi anni enormi progressi, e tuttavia si sono spinte oltre i confini segnati dalla dignità della persona umana, nei cui confronti la manipolazione genetica può risolversi in un&#8217;insopportabile lesione.</p>
<p>    Tutti i Paesi civili si sono dunque dotati di una legislazione volta a disciplinare la procreazione medicalmente assistita, in modo da contemperare i numerosi interessi coinvolti meritevoli di tutela, che vanno dall&#8217;aspirazione alla procreazione, alla salute, alla ricerca scientifica, alla dignità della persona umana.</p>
<p>    Tale esigenza di civiltà si è espressa anche a livello sopra nazionale.</p>
<p>    Anzitutto va ricordata la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, la quale dispone che non sono, tra l&#8217;altro, brevettabili: i procedimenti di clonazione di esseri umani; i procedimenti di modificazione dell&#8217;identità genetica germinale dell&#8217;essere umano; le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali.</p>
<p>    Si consideri poi la Convenzione sui diritti dell&#8217;uomo e sulla biomedicina, sottoscritta a Oviedo il 4 aprile 1997 (ed il relativo Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168) ratificata dall&#8217;Italia con la legge 28 marzo 2001, n. 145. Tale Convenzione sottolinea il valore della dignità umana e afferma che l&#8217;interesse dell&#8217;essere umano deve prevalere su quello della scienza. La Convenzione prevede inoltre diversi divieti, tra i quali la produzione di embrioni umani al fine della ricerca e qualora la legge ammetta la ricerca sugli embrioni in vitro questa deve assicurare un&#8217;adeguata tutela dell&#8217;embrione. Il successivo Protocollo addizionale vieta la clonazione di esseri umani.</p>
<p>    La disciplina della procreazione assistita si inserisce in un ampio contesto multidisciplinare che va dall&#8217;ordinamento civile e dello stato civile, ad una specifica organizzazione di un settore del servizio sanitario nazionale e, soprattutto, ad un bilanciamento dei vari diritti ed interessi compresenti al fine di tutelare il rispetto della dignità umana.<br />
    In tale quadro la richiesta di un referendum abrogativo del divieto di fecondazione eterologa appare inammissibile per diversi motivi.</p>
<p>    Il divieto di fecondazione eterologa accomuna infatti tre ipotesi assai diverse tra loro, e cioè la fecondazione della donna con seme maschile di soggetto diverso dal partner, quella di impianto di ovulo di donna diversa fecondato con seme del partner ed infine quella con impianto di ovulo di donna diversa fecondato con seme di terzo.</p>
<p>    Orbene, la differenza tra la prima ipotesi da un lato, e la seconda e la terza dall&#8217;altro non potrebbe essere più profonda.</p>
<p>    Scienza, letteratura e teatro sono infatti concordi nel ritenere che la paternità biologica è assai poco influente nel vincolo di affetto che lega padre e figlio: il problema della fecondazione eterologa ex parte patris involge dunque solo un problema etico religioso.</p>
<p>    Diverso è invece il problema della fecondazione eterologa ex parte matris che va ben al di là della dimensione etica. E&#8217; nota infatti l&#8217;enorme importanza che ha la vita prenatale per la determinazione della futura personalità del nascituro, ed è altrettanto nota la profondità del rapporto che si instaura nel periodo di gestazione. Molto meno note sono invece, allo stato delle attuali conoscenze della medicina, le conseguenze che potrebbero derivare alla personalità del nascituro dal fatto che il suo patrimonio genetico non abbia nulla a che vedere con quello della gestante e sorge pertanto il legittimo dubbio che tali innaturali disomogeneità possano alterare i misteriosi equilibri della vita naturale nel corso della gestazione con gravi conseguenze sull&#8217;equilibrio psicofisico del nascituro e sulla formazione della sua personalità. Tanto ciò è vero che numerose legislazioni nazionali ammettono la fecondazione eterologa con seme di donatori ma non quella con ovocita di donatrice, come ad esempio accade in Germania, Austria e Norvegia.</p>
<p>    Da quanto sopra discende che il quesito referendario, apparentemente chiaro ed univoco, tale non è, in quanto risulta precluso all&#8217;elettore, favorevole all&#8217;abrogazione di una soltanto delle ipotesi contemplate nel divieto normativo, di effettuare una scelta, confondendolo e di conseguenza incidendo sulla sua libertà nell&#8217;esercizio del diritto di voto (Corte costituzionale n. 28 del 1987).</p>
<p>    Il referendum dunque, così come prospettato, minerebbe la libertà decisionale dell&#8217;elettore, e va dunque dichiarato inammissibile.</p>
<p>    4. – Con memoria depositata in data 5 gennaio 2005, i signori sen. Lanfranco Turci, sen. Antonio Adolfo Maria Del Pennino, Rita Bernardini, on. Barbara Maria Simonetta Pollastrini, promotori e presentatori di tre referendum abrogativi (tra cui quello in esame) hanno chiesto che il referendum sia dichiarato ammissibile.</p>
<p>    Argomentano innanzitutto i citati promotori che il referendum non appartiene ad alcuna delle categorie di leggi espressamente sottratte a referendum dall&#8217;art. 75, secondo comma, della Costituzione. In particolare la legge n. 40 del 2004 non è esecutiva di alcun obbligo assunto in sede internazionale, neppure della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 e del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, in quanto tali atti internazionali sono stati recepiti nel nostro ordinamento con la legge 28 marzo 2001, n. 145, recante «Ratifica della Convenzione di Oviedo».</p>
<p>    Si afferma inoltre che la legge n. 40 del 2004 non solo non conterrebbe disposizioni a contenuto costituzionalmente necessario ma addirittura alcune di queste norme sarebbero “a contenuto tendenzialmente incostituzionale”. In particolare, il divieto di fecondazione eterologa sancito dall&#8217;art. 4, terzo comma, della legge n. 40 del 2004, ovverosia il divieto di avvalersi, a fini di procreazione medicalmente assistita, dell&#8217;utilizzo di almeno un gamete, spermatozoo od ovocita, appartenente a soggetto esterno alla coppia, contrasterebbe con il principio di libertà personale e con il diritto alla procreazione, in quanto non consente di avere legalmente figli in Italia alle coppie in cui il marito sia sterile oppure la moglie infertile. Inoltre il divieto appare incompatibile sia con il canone di ragionevolezza sia con il principio di uguaglianza, in quanto discrimina irrazionalmente tra categorie di cittadini, e consente solo ai più benestanti di ricorrere alla tecnica di fecondazione eterologa mediante l&#8217;utilizzo di strutture sanitarie di altre nazioni. Peraltro, un&#8217;apertura alla fecondazione di tipo eterologo era già presente nella giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 347 del 1998), che aveva escluso l&#8217;azione di disconoscimento di paternità ex art. 235 cod.civ. in caso di fecondazione eterologa.</p>
<p>    Da ultimo, con riferimento al limite dell&#8217;omogeneità, univocità, non manipolatività delle richieste referendarie si osserva che la Corte non ha escluso la possibilità di quesiti formulati attraverso il ritaglio di disposizioni normative (sentenza n. 32 del 1993), ma ha sempre solo richiesto una matrice razionalmente unitaria in modo da rendere immediatamente edotto l&#8217;elettore sull&#8217;alternativa sottoposta al suo voto (sentenza 29 del 1993). Nel caso di specie, in conseguenza dell&#8217;abrogazione referendaria, la possibilità di ricorrere alla fecondazione eterologa tornerà ad essere una pratica pienamente consentita e perciò lecita, senza che si determini alcun vuoto normativo.</p>
<p>    5. – Con quattro diversi atti di contenuto sostanzialmente identico, depositati il 5 gennaio 2005, hanno dichiarato di volere intervenire, chiedendo la declaratoria di inammissibilità della richiesta medesima: il “Forum delle Associazioni familiari”, in persona del suo Presidente Luisa Capitanio Santolini; la “Consulta Nazionale Antiusura (Consulta Nazionale delle Fondazioni e Associazioni Antiusura) onlus”, in persona del legale rappresentante pro tempore P. Massimo Rastrelli e del segretario nazionale M. Alberto D&#8217;Urso; il “Comitato per la difesa dell&#8217;art. 75 della Costituzione”, in persona di Lucia Ricci; il “Comitato per la tutela della salute della donna” in persona del legale rappresentante p. t. Alessandra Pompei in Roccasalvo.<br />
    Con un distinto atto si è costituito anche il “Comitato per la difesa della Costituzione”, in persona del suo legale rappresentante p.t. Pierfrancesco Grossi, chiedendo di partecipare alla discussione orale, riservandosi di depositare memorie illustrative, tendenti ad evitare l&#8217;indizione dei referendum popolari in materia di abrogazione totale o parziale della legge n. 40 del 2004.</p>
<p>    Nella discussione, alla quale sono stati ammessi con riserva i soggetti diversi dai presentatori del referendum, sia questi sia i presentatori hanno ribadito, attraverso i rispettivi difensori, le conclusioni come sopra rassegnate.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1.– Va preliminarmente dichiarata, a scioglimento della riserva formulata nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005, la ricevibilità degli scritti depositati dai soggetti diversi dai presentatori della richiesta di referendum, per le ragioni esposte nella sentenza n. 45 del 2005, fermi restando i limiti alla possibilità di intervenire di tali soggetti nel procedimento e di integrazione orale degli scritti stessi individuati nella suddetta pronuncia.</p>
<p>    2.– Il presente giudizio di ammissibilità riguarda una richiesta di referendum per l&#8217;abrogazione di norme della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) concernenti il divieto di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (art. 4, comma 3), la relativa sanzione (art. 12, comma 1) nonché tre incisi, contenuti nell&#8217;articolo 9, commi 1 e 3 e nell&#8217;articolo 12, comma 8, in cui si fa riferimento ai predetti divieto e sanzione.</p>
<p>    3.– La richiesta è ammissibile.</p>
<p>    3.1.– Essa non riguarda le leggi per le quali l&#8217;art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il referendum, né quelle altre da ritenersi ugualmente escluse secondo l&#8217;interpretazione logico-sistematica che di tale norma ha dato questa Corte.<br />
    La richiesta referendaria, in particolare, non si pone in alcun modo in contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 e con il Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, e recepiti nel nostro ordinamento con la legge 28 marzo 2001, n. 145 (Ratifica della Convenzione di Oviedo).<br />
    3.2. – Trattasi inoltre di richiesta abrogativa riguardante disposizioni fra loro intimamente connesse, le quali formano un autonomo e definito sistema.</p>
<p>    Il quesito è omogeneo e non contraddittorio, perché tende ad abrogare tutte (e solo quelle) disposizioni normative che attengono allo stesso punto, la procreazione di tipo eterologo (il divieto, la sanzione, la causa di non punibilità).<br />
    Né può darsi rilievo, come vorrebbe l&#8217;Avvocatura dello Stato, alla diversità delle ipotesi e delle modalità attraverso cui può realizzarsi la fecondazione eterologa, mentre il caso della maternità surrogata è oggetto di apposita norma (articolo 12, comma 6) non investita dal quesito referendario.</p>
<p>    Né vi sono altre norme o parti di norme nella legge che facciano riferimento alla fecondazione eterologa.</p>
<p>    3.3. – Sotto altro profilo, non può dirsi che la eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto del quesito sia suscettibile di far venir meno un livello minimo di tutela costituzionalmente necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria.</p>
<p>    3.4. – Infine non può sostenersi il carattere sostanzialmente propositivo e non puramente demolitorio del referendum, perché verrebbe semplicemente abolito un divieto e, conseguentemente, una condotta fino ad allora vietata diverrebbe consentita.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>    dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l&#8217;abrogazione degli articoli, 4, comma 3; 9, comma 1, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto di cui all&#8217;articolo 4, comma 3”; 9, comma 3, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto di cui all&#8217;articolo 4, comma 3”; 12, comma 1; 12, comma 8, limitatamente alla parola “1,”, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita); richiesta dichiarata legittima con ordinanza pronunciata il 10 dicembre 2003, dall&#8217;Ufficio contrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.</p>
<p>F.to:</p>
<p>Valerio ONIDA, Presidente</p>
<p>Alfio FINOCCHIARO, Redattore</p>
<p>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.</p>
<p>Il Direttore della Cancelleria</p>
<p>F.to: DI PAOLA</p>
<p><b>ALLEGATO:</b></p>
<p>    Ordinanza pronunciata nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 nel giudizio relativo alla richiesta di referendum abrogativo iscritto al n. 145 reg. ref.</p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>    Considerato che l&#8217;art. 33 della legge n. 352 del 1970, nell&#8217;ambito di un procedimento a carattere officioso diverso da un giudizio di parti, conferisce solo ai presentatori delle richieste di referendum e al Governo il potere di depositare memorie, di cui la Corte, nella sua prassi, ha consentito l&#8217;ulteriore illustrazione in camera di consiglio;</p>
<p>    che eventuali scritti di soggetti ulteriori, interessati a sollecitare una decisione della Corte nel senso dell&#8217;ammissibilità o dell&#8217;inammissibilità dei quesiti, possono assumere solo il carattere di contributi contenenti “argomentazioni potenzialmente rilevanti” ai fini del giudizio (sent. n. 31 del 2000), ma non si configurano come espressione di un potere di partecipazione al procedimento, né quindi la loro presentazione comporta il diritto ad illustrarli oralmente in camera di consiglio;</p>
<p>    che tuttavia, nella specie, la Corte ritiene utile, in conformità a quanto già ritenuto in precedenti casi, consentire eventuali integrazioni orali agli scritti presentati;</p>
<p>    riservata alle sentenze la precisazione dei limiti di ingresso nel procedimento di documenti di soggetti diversi dai presentatori e dal Governo</p>
<p align=center><b>dispone</b></p>
<p>    di dare corso alla illustrazione delle memorie presentate dai soggetti di cui all&#8217;art. 33 della legge n. 352 del 1970, previe eventuali integrazioni orali degli scritti presentati da altri soggetti.</p>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione III centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.48</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-iii-centrale-di-appello-sentenza-28-1-2005-n-48/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>sulla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di atti d&#8217;inquadramento disposti da un Consiglio regionale in favore dei propri dipendenti Giurisdizione e competenza &#8211; Atti d’inquadramento disposti da un Consiglio regionale in favore dei propri dipendenti – Natura – Conseguenze – Danni amministrativo – contabili conseguenti – Giurisdizione della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-iii-centrale-di-appello-sentenza-28-1-2005-n-48/">Corte dei Conti &#8211; Sezione III centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.48</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di atti d&#8217;inquadramento disposti da un Consiglio regionale in favore dei propri dipendenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Atti d’inquadramento disposti da un Consiglio regionale in favore dei propri dipendenti – Natura – Conseguenze – Danni amministrativo – contabili conseguenti – Giurisdizione della Corte dei Conti &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Gli atti d’inquadramento disposti da un Consiglio regionale in favore dei propri dipendenti esprimono non un potere di autoorganizzazione di tale organo, in quanto tale coperto e garantito dalle guarentigie di cui all’art. 122 comma 4 Cost., ma normali poteri di amministrazione del personale, di tal che gli eventuali ingiusti danni amministrativo-contabili conseguiti a siffatta attività provvedimentale vanno perseguiti nell’ambito della sfera giurisdizionale attribuita alla Corte dei conti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il collegio dispone in via preliminare la riunione in rito degli appelli, in quanto proposti avverso le medesime sentenze. <br />
    Nell’ ordine logico giuridico delle questioni, va esaminata per prima quella relativa all’ eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in primo grado dagli originari convenuti e decisa con sentenza non definitiva n. 124/02 del 20 maggio/21 ottobre 2002, per la quale è stata ritualmente formulata riserva d’ appello, sciolta positivamente con la proposizione del primo dei due ricorsi in discussione. <br />
    La giurisdizione, come correttamente statuito dal primo giudice, sussiste nella fattispecie all’ esame sia nei confronti dei componenti politici dell’ Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (Omissis) (che, infatti, sono stati sottoposti a giudizio ed assolti in prime cure per difetto del requisito soggettivo della colpa grave) sia nei con-fronti dei dirigenti amministrativi incardinati presso lo stesso Ufficio (che sono stati condannati nello stesso procedimento che ha visto assolti i primi) ai quali l’ invocata garanzia costituzionale prevista in linea di principio in favore dei consiglieri regionali non è applicabile. <br />
    La problematica che ne occupa è stata oggetto di esame della Cor-te Costituzionale, che si è più volte pronunciata in materia, fino alla più recente sentenza n. 392 del 22 ottobre 1999, con la quale ha stabilito che l’ immunità disciplinata dall’ articolo 122, comma quar-to della Costituzione attiene alla particolare natura delle attribuzioni del Consiglio regionale, costituenti esplicazione di autonomia costi-tuzionalmente garantita, risultando “in parte disciplinata dalla stes-sa Costituzione ed in parte da altre fonti normative cui la prima rinvia” (sentenza n. 81 del 1975). Il nucleo caratterizzante di dette attribuzioni comprende sia le funzioni legislative e regolamentari, d’ indirizzo politico, di controllo e di autorganizzazione, sia quelle di natura amministrativa, assegnate al Consiglio in via diretta ed im-mediata dalle leggi dello Stato (sentenza n. 289 del 1997). <br />
    La richiamata giurisprudenza costituzionale, nel precisare che il criterio fondante l’ insindacabilità dei comportamenti dei consiglieri regionali è dato non dalla forma degli atti, bensì dalla fonte attributi-va della funzione, chiarisce, tuttavia, che la riconosciuta immunità non è volta a precostituire alcuna posizione di privilegio o di vantaggio dei medesimi, essendo finalizzata esclusivamente a preservare le determinazioni assunte nell’ ambito della delineata sfera di autonomia da interferenze e condizionamenti esterni: e ciò, a temperamento del meno recente indirizzo (sentenza n. 81 del 1975) che aveva in sostanza delineato una sorta di irresponsabilità generalizzata dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e per i voti dati nell’ esercizio delle loro funzioni, anche amministrative. <br />
    La riconosciuta impunità non è quindi assoluta, ma relativa, in quanto non copre gli atti non riconducibili, secondo ragionevolezza, all’ autonomia e alle esigenze ad essa sottese. <br />
    Nel contesto dei richiamati principi, come questa stessa Sezione Terza ha avuto modo di precisare con sentenza n. 40/2001 del 7/19 febbraio 2001, gli atti di organizzazione interna, tanto di natura normativa quanto di natura amministrativa, risultano insindacabili nei limiti in cui siano espressione del potere di autorganizzazione; ed a tale fine rileva l’ attribuzione diretta ai consigli regionali, da parte di una legge dello Stato (legge 6 dicembre 1973, n. 853) di funzioni amministrative volte espressamente a soddisfare le e-sigenze funzionali e contabili dei consigli regionali. <br />
    Tutto ciò, ha precisato la richiamata sentenza 40/2001, emerge sia dal combinato disposto dell’ articolo 1 (che prevede l’ inserimento nello stato di previsione della spesa di un’ apposita rubrica per le esigenze funzionali di detti organi) e dell’ articolo 2 (che individua i capitoli di spesa in cui è ripartita la rubrica), sia dall’ articolo 4, che sottrae i relativi atti amministrativi e di gestione al controllo ex arti-colo 125 della Costituzione, restando, quindi, fissato ed incontesta-to il potere per le Regioni di dettare, fra l’ altro, norme interne di organizzazione dei servizi e degli uffici, secondo l’ autonomo apprezzamento delle proprie esigenze. <br />
    Non è questa, tuttavia, l’ ipotesi che qui ricorre, trattandosi nella specie, come esattamente rilevato dai giudici di primo grado e ribadito dalla Procura generale concludente, di una mera attività amministrativa di primo inquadramento di personale transitato nei ruoli della Regione, assolutamente estranea ai regolamenti interni e al potere di autorganizzazione consiliare, esplicata in attuazione di una legge regionale e in sostituzione della Giunta. Attività, può ag-giungersi, che, riguardando il primo inquadramento del personale comandato a prestare servizio presso la Regione (Omissis), opera-to sia dalla Giunta che dal Consiglio (per il personale transitato nei rispettivi ruoli, amministrativi e consiliari), non poteva che svolgersi con modalità uguali per tutti, quale che fosse il ruolo di destinazio-ne. <br />
    La sussistenza della giurisdizione, nella fattispecie all’ esame, nei confronti dei componenti politici dell’ Ufficio di Presidenza rafforza la convinzione della sussistenza di essa, e a maggior ragione, nei confronti dei dirigenti incardinati presso lo steso Ufficio: ed infatti l’ insindacabilità nell’ esercizio di talune funzioni, che è alla base dell’ esenzione dalla giurisdizione della Corte dei conti, è posta a tutela dell’ organo elettivo e non dei funzionari che fanno parte della strut-tura, ai quali (come ricordato anche dal Pubblico Ministero d’ udienza) non si estende la suddetta garanzia costituzionale, non essendo essi partecipi delle funzioni primarie garantite, proprie esclusivamente dei consiglieri regionali eletti. <br />
    Passando ad esaminare la censura di error in iudicando e di viola-zione del giudicato interno formulata dagli appellanti, la stessa va parimenti respinta, perchè infondata: non soltanto, infatti, deve e-scludersi che nella fattispecie in esame possa parlarsi di giudicato (sia pure solo interno), ma neppure è ravvisabile il lamentato errore di giudizio conseguente alla censurata contraddittorietà tra le due sentenze, che risulta, in effetti, del tutto insussistente. <br />
    Di giudicato non può parlarsi perché, come rilevato anche dal rap-presentante della Procura generale nel suo odierno intervento orale, la sentenza parziale, gravata d’ appello, si è pronunciata esclusivamente sulla giurisdizione, non impingendo in alcun modo nel merito della controversia. <br />
    Tra le due sentenze, poi, non soltanto non sussiste alcun contrasto, ma è addirittura rinvenibile uno stretto rapporto di interdipendenza e complementarietà, costituendo la sentenza parziale la premessa sulla quale si è sviluppato l’ ulteriore corso del giudizio, concluso con la sentenza definitiva. <br />
    L’ affermazione della sussistenza della giurisdizione, nei confronti non soltanto dei primi convenuti ma anche componenti “politici” dell’ Ufficio di Presidenza è risultata infatti funzionale alla integrazione del giudizio con la chiamata iussu iudicis di costoro, che non ha e-scluso affatto la possibilità di una concorrente responsabilità dei funzionari già presenti nel giudizio (e che non ne sono stati, per tale ragione, estromessi) ma anzi l’ ha presupposta, stabilendo in so-stanza che la sussistenza ed il grado della imputabilità per colpa riconducibile ai comportamenti dei componenti amministrativi e poli-tici dell’ Ufficio poteva trovare compiuto e corretto parametro di raffronto proprio con il contestuale esame, in un simultaneus processus, del comportamento concretamente tenuto dai politici e dai funzionari, come poi di fatto è concretamente avvenuto. <br />
    Se i primi giudici, in definitiva, avessero davvero considerato non decisivo l’ operato dei due dirigenti citati originariamente in giudizio, come opinato dai difensori, li avrebbe estromessi o ne avrebbero pronunciato il proscioglimento già in sede di decisione parziale sul-la giurisdizione: se non lo fecero è perché essi ritennero che i funzionari, pur non partecipando, come è evidente, delle funzioni deliberative primariamente intestate al Consiglio, influirono tuttavia in misura casualmente significativa sulla formazione della delibera, nell’ esercizio delle funzioni istruttorie e di controllo della legittimità degli atti deliberati ad essi specificamente attribuite. <br />
    Non è dunque sostenibile, conclusivamente, che con la sentenza definitiva vi sia stato un pronunciamento indebito sull’ operato dei funzionari, in contrasto con quanto statuito con la sentenza parzia-le, che sarebbe divenuta sul punto definitiva per mancata impugna-zione da parte della Procura regionale. Sostenere ciò significa insi-stere sull’ equivoco in cui i difensori sono incorsi e che consiste, si ripete, nel ritenere che con la sentenza parziale l’ operato dei funzionari venne valutato come non decisivo, in quanto essi non parteciparono alla volontà deliberativa intestata all’ Ufficio di Presidenza; significa, insomma, affermare (contro la verità documentale risultante dalla lettura dell’ atto) che la sentenza parziale impugnata ha un contenuto decisorio di merito che va oltre la mera affermazione della sussistenza della giurisdizione e che, pertanto, con la sentenza definitiva si tornato a statuire su un punto già deciso (non contestabile per mancata impugnativa della sentenza parziale da parte del Procuratore regionale), ritenendosi questa volta che l’ operato dei funzionari fu in grado di determinare il danno lamentato. <br />
    Infine, risulta infondato anche il terzo motivo d’ appello, basato sulla affermata insussistenza della colpa dei funzionari, ovvero sulla non gravità di tale colpa, ove anche ritenuta sussistente. <br />
    Innanzitutto, nel comportamento tenuto dai due convenuti, attuali appellanti, è effettivamente riscontrabile la colpevole omissione di cautele doverose nella istruttoria della pratica amministrativa curata dai rispettivi uffici, ai quali essi erano preposti in qualità di dirigenti: colpa che non può essere esclusa dal vano tentativo delle difese di minimizzare il ruolo svolto, rapportandolo alla mera predisposizione di atti ed alla necessitata sottoscrizione di visti di legittimità, quasi atti dovuti per effetto delle deliberazioni assunte dall’ Organo com-petente. <br />
    Come correttamente evidenziato dal Pubblico Ministero in udienza, il ruolo degli uffici diretti dai due funzionari non fu, nella procedura di reinquadramento in discussione, nè meramente preparatorio né sostanzialmente estraneo alla formazione dell’ atto, ma comportò, viceversa, una partecipazione attiva che ebbe a rivestire, ai fini dell’ emanazione del provvedimento finale, un ruolo determinante o quanto meno codeterminante. <br />
    La colpa in concreto riscontrabile è poi grave, in relazione alle pe-culiari caratteristiche della vicenda all’ esame. <br />
    Non è corretto sostenere che i due funzionari convenuti, oggi ap-pellanti, si limitarono a predisporre gli atti, su sollecitazione dell’ Uf-ficio di Presidenza, e che la loro funzione si esaurì nell’ attestazione della regolarità formale della procedura seguita nel deliberare, sic-chè sarebbe paradossale chiamarli a rispondere per un titolo di colpa diverso e superiore (grave) rispetto a quello (lieve) ricono-sciuto ai politici. <br />
    Vera è, se mai, la prospettazione opposta e cioè che l’ atto delibe-rativo intervenne a conferma e a suggello della regolarità dei pas-saggi amministrativi precedenti, interamente attribuibili ai funzionari istruttori: e ciò perché i due dirigenti in questione svolsero concre-tamente, avvalendosi degli uffici cui erano preposti, l’ istruttoria del-la pratica, non limitandosi affatto ad attestare, semplicemente, la regolarità formale della procedura seguita dal consiglio nel deliberare, ma predisponendo materialmente, e quindi portando all’ approvazione del consiglio, lo schema di deliberazione poi votato. <br />
    Con ciò essi si rendevano responsabili (o, quanto meno, corespon-sabili) del contenuto dell’ atto, avendolo con quel contenuto sotto-posto alla valutazione deliberativa del consiglio ed avendovi poi apposto, a conclusione dell’ iter formativo dell’ atto, i visti di regola-rità tecnico amministrativa e di legittimità, nonché di idonea ed a-deguata copertura finanziaria. <br />
    Né ad escludere o ad attenuare la gravità della colpa può giovare l’ argomento relativo al ricorso al parere fornito dall’ amministrativista esterno, poiché tale parere, come qualsiasi funzionario di media cultura e diligenza avrebbe potuto agevolmente constatare, era macroscopicamente errato, sia nelle premesse in fatto (come del resto riconosciuto dagli stessi difensori) sia anche (e soprattutto) nelle conclusioni in diritto. <br />
    Appare invero assai debole l’ argomento difensivo in base al quale, fruendo il dipendente in questione del trattamento retributivo connesso al parametro 271, egli era sostanzialmente già inserito nella carriera direttiva; tale argomento è stato efficacemente contrastato già nella fase di primo grado del processo ed è stato ulteriormente sviluppato dalla Procura generale nella memoria conclusionale scritta, laddove si rileva che “all’ epoca del suo transito nei ruoli regionali (20 settembre 1974) il M. stesso non aveva acquisito lo status di impiegato della ex carriera direttiva nella amministrazione comunale di provenienza, né l’ amministrazione regionale avrebbe potuto riconoscergli sine titulo, in mancanza di espressa previsione legislativa regionale (totalmente assente nella legge regionale n. 11 del 1974) una qualifica corrispondente alla carriera direttiva, né, ancora, tale qualifica poteva attribuirsi sulla scorta della sussistenza di un parametro stipendiale atipico, perché esso non significava l’ automatico passaggio dalla carriera di concetto a quella direttiva, semmai, tutt’ al più, rappresentando una mera equiparazione stipendiale”. <br />
    Considerazioni, queste, che potevano forse sfuggire a componenti politici dell’ Ufficio di presidenza (nei cui confronti, infatti, è stata esclusa la gravità della colpa) ma non potevano né dovevano sfug-gire a funzionari esperti in materia di personale, nel momento in cui si apprestavano a sottoporre all’ approvazione del consiglio un sal-to di carriere davvero fuori dal normale (da quella esecutiva, già carriera superiore a quella di fatto svolta presso il comune di C., a quella direttiva, con annessa attribuzione di funzione dirigenziale).<br />
    Gli appelli vanno pertanto respinti in quanto giuridicamente infonda-ti, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alla statuizione sulle spese relative al doppio grado di giudizio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-iii-centrale-di-appello-sentenza-28-1-2005-n-48/">Corte dei Conti &#8211; Sezione III centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.48</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.31</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-28-1-2005-n-31/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-28-1-2005-n-31/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-28-1-2005-n-31/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.31</a></p>
<p>Luigi MOSNA #NOME? &#8211; Relatore la Commissione tecnica non può introdurre criteri di valutazione e clausole di esclusione non espressamente previsti dal bando e sui limiti della risarcibilità del danno in caso di illegittima esclusione 1. Appalti pubblici – clausole del bando – commissione tecnica – elaborazione di criteri e</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi MOSNA				#NOME?		&#8211; Relatore</span></p>
<hr />
<p>la Commissione tecnica non può introdurre criteri di valutazione e clausole di esclusione non espressamente previsti dal bando e sui limiti della risarcibilità del danno in caso di illegittima esclusione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Appalti pubblici – clausole del bando – commissione tecnica – elaborazione di criteri e clausole escludenti non previste dal bando – non ammissibile. 																																																																																							</p>
<p>2. Appalti pubblici – esclusione illegittima – criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa- risarcimento danno in forma specifica – escluso.<br />
3. Appalti pubblici – esclusione illegittima – probabilità di successo minore del 50% &#8211; risarcimento da perdita di chances – escluso.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La Commissione tecnica può introdurre solo elementi di specificazione dei criteri prestabiliti nella legge di gara; per una più esatta valutazione delle offerte non può, invece, introdurre criteri nuovi e tanto meno clausole di esclusione dalla gara non previste dalla legge di gara, oltretutto da considerarsi sempre tassative e di stretta interpretazione. Quando un bando di gara non prevede un punteggio minimo da raggiungere – pena l’esclusione &#8211;  per i fattori diversi dal prezzo, le offerte non possono essere escluse neppure nel caso in cui sia attribuito un punteggio pari a zero per ogni singola voce.<br />
2. Il criterio di aggiudicazione attraverso il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa esclude, in linea generale, che si possa procedere al soddisfacimento delle richieste di risarcimento in forma specifica, poiché si fonda su apprezzamenti tecnico – discrezionali delle caratteristiche qualitative dell’offerta, che non tollerano alcuna sostituzione da parte del Giudice nel compimento delle pertinenti valutazioni riservate all’Amministrazione.<br />
3. La domanda di risarcimento del danno non può essere accolta neppure sotto il titolo di perdita della possibilità di conseguire il risultato utile (c.d. perdita di chance) qualora  non sussistano quelle probabilità di successo maggiore al 50% &#8211; valutabile con giudizio prognostico ex ante secondo l’id quod plerumque accidit sulla base di elementi di fatto forniti dal danneggiato (e come richiesto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato come requisito minimo per riconoscere un danno a tale titolo &#8211; cfr., da ultimo, Sez. VI, 8 febbraio 2002, n. 686).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA      ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa<br />
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano</b></p>
<p>costituito dai magistrati:<br />
Luigi MOSNA				&#8211; Presidente;<br />
Hugo DEMATTIO				&#8211; Consigliere;<br />
Hans ZELGER				&#8211; Consigliere,<br />
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS		&#8211; Consigliere, relatore,<br />
ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso iscritto al n. 293 del registro ricorsi 2001<br />
presentato da</p>
<p><b>SANITARIA SCALIGERA S.p.a.</b>, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Alessandro Zuccato, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Sartori e Manfred Schullian, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Bolzano, P.zza Erbe, n. 42, giusta delega a margine del ricorso; 							      &#8211; ricorrente &#8211;																																																																																						</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA SANITARIA DI BOLZANO</b>, in persona del Direttore Generale pro tempore, che sta in giudizio in forza delle deliberazioni del Direttore Generale n. 4837 dd. 29.10.2001 e n. 2381 dd. 15.11.2004, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sonia Gasparri, di Bolzano e Francesco Paolucci e Rolando Roffi, di Bologna, con elezione di domicilio presso l’Ufficio Legale dell’Ente in Bolzano, via A. Alagi, n. 20, giusta delega a margine dell&#8217;atto di costituzione e della memoria depositata il 03.12.2004; 							       &#8211; resistente &#8211;																																																																																						</p>
<p>e nei confronti della</p>
<p><b>SERVICE MED S.r.l.</b>, in persona del suo Amministratore Unico, Ing. Fabio Martinelli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Righetti e Bruno Giudiceandrea, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Bolzano, via Talvera, n. 3, giusta delega a margine del ricorso;						      &#8211; controinteressata																																																																																							</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
1) della deliberazione n. 3090 dd. 16.07.2001 del Direttore Generale dell’Azienda Speciale Unità Sanitaria Locale Centro Sud di Bolzano, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione alla ditta Service Med S.r.l. del pubblico incanto EC5/01 per il noleggio nel triennio 01.08.2001 &#8211; 31.07.2004 di presidi antidecubito, per un importo triennale di Lire 1.020.600.000;<br />
2) del verbale della Commissione tecnica incaricata della valutazione dei criteri diversi dal prezzo, riunita in data 25.05.2001;<br />
3) del verbale della Commissione tecnica incaricata della valutazione dei criteri diversi dal prezzo, riunita in data 21.06.2001;<br />
4) del verbale della Commissione tecnica incaricata della valutazione dei criteri diversi dal prezzo, senza data, contenente le valutazioni complessive dei prodotti, con i punteggi attribuiti;<br />
5) del verbale del 28.06.2001, di formulazione della graduatoria della gara;<br />
6) del capitolato speciale d’appalto;<br />
7) del bando di gara;</p>
<p>e per il risarcimento<br />
del danno ingiusto subito dalla ricorrente in conseguenza della mancata aggiudicazione dell’appalto.</p>
<p>Visto il ricorso notificato il 12.10.2001 e depositato in segreteria il 23.10.2001 con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’U.S.L. Centro Sud dd. 19.11.2001 e della Service Med S.r.l. dd. 16.07.2002;<br />
Viste le memorie prodotte;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 15.12.2004 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. F. Scapin, in sostituzione dell’avv. M. Sartori, per la ricorrente; l’avv. R. Roffi, per l’Azienda Sanitaria di Bolzano e l’avv. C. Righetti, per la Service Med S.r.l.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>L’Azienda Sanitaria di Bolzano, con deliberazione 19 marzo 2001, n. 1229, approvava il bando EC5/01, con il quale veniva indetta una gara mediante pubblico incanto per il noleggio triennale di presidi antidecubito.<br />
Oggetto della gara era il noleggio di tre tipi diversi di presidi, aventi le seguenti caratteristiche, prestabilite dall’art. 2 del capitolato speciale (“Oggetto della gara”):<br />
A) SISTEMI TERAPEUTICI PER LA TERAPIA DI LESIONI DA DECUBITO FINO AL 5° STADIO E LA CURA DI PAZIENTI AD ALTISSIMO RISCHIO:<br />
&#8211;	materassi terapeutici completamente sostitutivi del materasso ospedaliero, realizzati integralmente a cuscini d’aria antiaffondamento, funzionanti con elettrocompressore ad aria, in grado di gestire i pazienti (anche obesi) con più piaghe da decubito fino al 5° stadio, pazienti terminali e/o pazienti critici sottoposti ad interventi chirurgici altamente debilitanti;<br />	<br />
&#8211;	dotati della possibilità di trasferimento del letto con il paziente, in funzione delle necessità diagnostiche, con possibilità di funzionamento sia dinamica che statica (senza necessità di alimentazione elettrica);<br />	<br />
&#8211;	che migliorino la circolazione periferica tessutale);<br />	<br />
B) PRESIDI PER LA PREVENZIONE E CURA DI LESIONI DA DECUBITO FINO AL 3° STADIO E PAZIENTI AD ALTO RISCHIO:<BR><br />
&#8211;	sovramaterassi terapeutici, preventivi, integrativi del materasso ospedaliero, realizzati integralmente a cuscini d’aria, funzionanti con elettrocompressore ad aria, in grado di gestire pazienti anche obesi, con decubiti fino al 3°, pazienti lungo degenti, neurologici e con patologie a rischio;<br />	<br />
&#8211;	in grado di equilibrare automaticamente e continuamente le pressioni di contatto di ogni singolo paziente e per ogni cambio di posizione, ottimizzando lo scarico di pressione;<br />	<br />
&#8211;	che migliorino la circolazione periferica tessutale;<br />	<br />
C) PRESIDI PER LA PREVENZIONE DI PAZIENTI A MEDIO RISCHIO E CON DECUBITI INIZIALI FINO AL 1°:<BR><br />
&#8211;	sovramaterassi preventivi, integrativi del materasso ospedaliero, realizzati integralmente a cuscini d’aria, funzionanti con elettrocompressore ad aria, in grado di ridurre la pressione di contatto in pazienti a medio rischio e con decubiti iniziali fino al 1°;<br />	<br />
&#8211;	che migliorino la circolazione periferica tessutale.<br />	<br />
L’art. 2 del capitolato aggiungeva che tutti i presidi dovevano rispondere alle seguenti caratteristiche:<br />
&#8211;	consentire un rapido sgonfiamento per interventi di rianimazione;<br />	<br />
&#8211;	non alterare la temperatura corporea al paziente;<br />	<br />
&#8211;	la copertura dei presidi deve essere asportabile, traspirante, impermeabile e tale da impedire la macerazione dei tessuti;<br />	<br />
&#8211;	essere a basso consumo energetico, silenziosi e rispondere alle vigenti normative di sicurezza;<br />	<br />
&#8211;	adattabili a tutti i letti di rianimazione, terapia intensiva e degenza. <br />	<br />
L’importo a base d’asta per il servizio triennale veniva fissato dal bando di gara in Lire 1.000.000.000, IVA esclusa.<br />
L’art. 8 del capitolato speciale (“Aggiudicazione della gara”) precisava che il metodo di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, determinata in base ai seguenti criteri:<br />
1.	PREZZO: punteggio massimo 40 punti, da ripartire in base ad una formula matematica, attribuendo al prezzo più basso il punteggio massimo;<br />	<br />
2.	FATTORI DIVERSI DAL PREZZO: punteggio massimo 60 punti, così ripartiti:<br />	<br />
&#8211;	carattere funzionale: massimo 15 punti;<br />	<br />
&#8211;	valore tecnico: massimo 15 punti;<br />	<br />
&#8211;	modalità di sanificazione: massimo 10 punti<br />	<br />
&#8211;	servizio successivo alla vendita ed assistenza tecnica: massimo10 punti;<br />	<br />
&#8211;	eventuale possesso di certificazione di sistema di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9000: massimo 10 punti.<br />	<br />
In base al capitolato i fattori diversi dal prezzo dovevano essere valutati da un’apposita Commissione tecnica, nominata dall’Azienda Sanitaria di Bolzano, con l’attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 60.<br />
L’aggiudicazione doveva avvenire a favore dell’impresa con il punteggio massimo, ottenuto sommando quello attribuito per i fattori diversi dal prezzo a quello del prezzo. <br />
Nella seduta pubblica del 23 maggio 2001 l’Autorità di gara procedeva all’apertura dei plichi, ammettendo alla gara 5 concorrenti.<br />
Successivamente, il 25 maggio 2001, si riuniva la Commissione tecnica per la valutazione dei fattori diversi dal prezzo, la quale stabiliva di escludere dalla gara le ditte ritenute, sulla base di specifiche motivazioni, non idonee all’espletamento del servizio per insufficienza anche di uno solo dei fattori diversi dal prezzo indicati nel capitolato.<br />
La Commissione tecnica disponeva anche l’effettuazione di prove presso alcuni reparti di degenza della stessa Azienda.<br />
Nella successiva seduta del 21 giugno 2001, preso atto delle prove pratiche ed esaminata la documentazione tecnica, la Commissione tecnica procedeva all’attribuzione dei punteggi per i fattori diversi dal prezzo: tutti i presidi esaminati venivano giudicati non idonei, tranne quelli presentati dalla odierna controinteressata Service Med Srl, alla quale erano attribuiti 60 punti complessivi, cioè il massimo punteggio consentito per i fattori diversi dal prezzo.<br />
Infine, il 28 giugno 2001, l’Autorità di gara procedeva all’apertura della busta contenente l’offerta economica presentata dalla ditta Service Med Srl, alla quale venivano assegnati 40 punti per il prezzo e alla quale veniva aggiudicata la gara.<br />
A fondamento del gravame proposto la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:<br />
1.	“Violazione del’art. 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e dell’art. 8 del capitolato d’appalto. Irrazionalità ed illogicità del criterio di esclusione stabilito dalla commissione tecnica.”;<br />	<br />
2.	“Violazione del principio di segretezza, trasparenza ed imparzialità.”;<br />	<br />
3.	“Carenza di motivazione.”;<br />	<br />
4.	“Eccesso di potere per motivazione contraddittoria e carente. Irragionevolezza, illogicità manifesta e per sviamento.”;<br />	<br />
5.	“Violazione dell’art. 2 del capitolato.”;<br />	<br />
6.	“Eccesso di potere per carenza di motivazione, irragionevolezza, illogicità manifesta e travisamento dei fatti, e per sviamento.”;<br />	<br />
7.	“Violazione dell’art. 3, comma 4, del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e degli artt. 1 e seguenti del D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358.”.<br />	<br />
La ricorrente ha chiesto, inoltre, la condanna dell’Azienda resistente al risarcimento del danno, in primo luogo attraverso la reintegrazione in forma specifica; in secondo luogo per equivalente, nel caso in cui l’appalto avesse avuto già inizio.<br />
Successivamente, con memoria depositata il 2 dicembre 2004, la ricorrente ha quantificato il danno in Euro 41.316,55, e, in subordine, ha chiesto che esso sia risarcito in base ai criteri determinati dal Giudice adito, con l’aggiunta degli interessi e della rivalutazione monetaria e dell’IVA.<br />
Si sono costituite in giudizio sia l’Azienda Sanitaria di Bolzano sia la ditta controinteressata Service Med Srl ed hanno chiesto, entrambe, il rigetto del ricorso, siccome infondato.<br />
Nei termini di rito le parti hanno prodotto memorie a supporto delle rispettive difese.<br />
All’udienza pubblica del 15 dicembre 2004, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
In data 20 dicembre 2004 il dispositivo della sentenza è stato depositato presso la segreteria di questo Tribunale, ai sensi dell’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.          </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso merita accoglimento per l’assorbente fondatezza del primo motivo di ricorso.<br />
Afferma la ricorrente che il capitolato speciale nulla prevederebbe in ordine all’esclusione delle ditte, né alla presenza di requisiti minimi necessari a superare un eventuale giudizio di idoneità, né in relazione ad un punteggio minimo, al di sotto del quale il prodotto avrebbe dovuto essere dichiarato non idoneo.<br />
La Commissione tecnica, nella sua prima riunione del 25 maggio 2001, avrebbe introdotto, invece, una vera e propria clausola di esclusione, del tutto estranea alle previsioni del capitolato, priva di criteri oggettivi di valutazione dell’idoneità o di limiti oggettivi entro cui contenere la discrezionalità amministrativa, del seguente tenore: “..verranno escluse dalla gara le ditte che la Commissione Tecnica, sulla base di specifiche motivazioni, non riterrà idonee all’espletamento del servizio per avere giudicato insufficiente anche uno solo degli elementi di giudizio sopra elencati (n.d.r. fattori diversi dal prezzo indicati nel capitolato)”.<br />
Il criterio o la clausola, in ogni caso, sarebbe da considerarsi illogica e irrazionale, in quanto introdurrebbe un criterio di esclusione indifferenziato, esteso a tutti i parametri ed a qualsiasi grado di insufficienza.<br />
Le doglianze della ricorrente hanno pregio, nei termini di seguito esposti.<br />
La lex specialis ha prefissato, nell’art. 2 del capitolato speciale, le caratteristiche dei presidi, senza, peraltro, stabilire espressamente la pena dell’esclusione per le concorrenti i cui presidi dovessero risultare non rispondenti a tali caratteristiche.<br />
Nel successivo art. 8 il capitolato speciale ha individuato i criteri di valutazione dei fattori diversi dal prezzo, attribuendo a ciascuno di tali criteri un punteggio massimo.  Detto art. 8 non ha previsto alcun punteggio minimo, né alcun giudizio relativo alla idoneità.  <br />
Pertanto, ad avviso del Collegio, la Commissione &#8211; tenuta a rispettare i canoni di imparzialità e di buona amministrazione ed obbligata ad osservare le regole di gara fissate dall’Azienda &#8211; non avrebbe potuto escludere una ditta in base ad un giudizio di non idoneità che la legge di gara non contemplava, né esimersi dall’esprimere un giudizio sui singoli fattori diversi dal prezzo individuati dal capitolato, attraverso l’attribuzione di un punteggio.<br />
Tanto più che lo stesso art. 8 del capitolato stabiliva che i fattori diversi dal prezzo avrebbero dovuto essere esaminati dalla Commissione tecnica, “..che esprimerà punteggi compresi tra 0 e 60”.<br />
La Commissione tecnica, dunque, avrebbe potuto legittimamente esprimere un punteggio pari a 0 anche in ognuno dei fattori diversi dal prezzo, ma non esprimere un giudizio di non idoneità, non previsto dalla legge di gara, né escludere la ricorrente dalla gara.<br />
Questo Tribunale ha già in precedenza affermato che, quando un bando di gara non prevede un punteggio minimo da raggiungere per i fattori diversi dal prezzo (come nel caso di cui si tratta), le offerte non possono essere escluse, neppure nel caso in cui sia attribuito un punteggio pari a zero per ogni singola voce (cfr. TRGA Bolzano 18 dicembre 2003, n. 532).<br />
Vero è che la Commissione tecnica ha introdotto una clausola di esclusione dalla gara non prevista dalla lex specialis.<br />
E’ noto che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, condiviso anche da questo Tribunale, la Commissione tecnica può introdurre solo elementi di specificazione dei criteri prestabiliti nella legge di gara, per una più esatta valutazione delle offerte (sempre che ciò avvenga prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche); non può, invece, introdurre criteri nuovi e tanto meno clausole di esclusione dalla gara non previste dalla legge di gara, oltretutto da considerarsi sempre tassative e di stretta interpretazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 marzo 2000, n. 1614 e 26 gennaio 2001, n. 264; TAR Lazio, Sez. III, 17 giugno 2004, n. 5919; TRGA Bolzano 16 luglio 2002, n. 350 e 2 dicembre 2004, n. 523).<br />
In altre parole, l’Azienda ben avrebbe potuto prevedere, nella legge di gara, una clausola di sbarramento per le offerte che, dal punto di vista qualitativo, non raggiungano un determinato punteggio minimo, proprio in considerazione di quella particolare e delicata condizione di sofferenza e di debilitazione dei pazienti, cui erano destinati quei presidi, ovvero avrebbe potuto attribuire un punteggio pari a zero ai presidi risultati non rispondenti ai requisiti stabiliti nel capitolato. Ma non poteva introdurre – ancorché prima dell’apertura delle offerte – nuovi criteri e nuove clausole di esclusione.<br />
La fondatezza del primo motivo di ricorso esime il Collegio dall’esame delle ulteriori censure.<br />
Resta da esaminare la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente che, nel ricorso introduttivo, chiede, in primo luogo, la reintegrazione in forma specifica del danno lamentato e, in secondo luogo, per equivalente.  Nella memoria conclusiva depositata il 2 dicembre 2004 la ricorrente quantifica il proprio danno in Euro 41.316,55 e, in subordine, chiede che il danno sia risarcito in base a criteri da determinarsi dal Giudice.<br />
Orbene, vanno disattese, anzitutto, sia la domanda di risarcimento in forma specifica sia quella per equivalente, sul rilievo che il criterio di aggiudicazione attraverso il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa si fonda su apprezzamenti tecnico – discrezionali delle caratteristiche qualitative dell’offerta, che non tollerano alcuna sostituzione da parte del Giudice nel compimento delle pertinenti valutazioni riservate all’Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5012).<br />
La domanda di risarcimento del danno non può essere accolta neppure sotto il titolo minore di perdita della possibilità di conseguire il risultato utile (c.d. perdita di chance), non sussistendo, nel caso specifico, quella probabilità di successo maggiore al 50% &#8211; valutabile con giudizio prognostico ex ante secondo l’id quod plerumque accidit sulla base di elementi di fatto forniti dal danneggiato &#8211; richiesta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato come requisito minimo per riconoscere un danno a tale titolo (cfr., da ultimo, Sez. VI, 8 febbraio 2002, n. 686).<br />
Invero, non solo la ricorrente non ha dimostrato tale probabilità di successo, ma essa può essere esclusa anche da una semplice lettura delle corpose motivazioni poste a fondamento del giudizio di inidoneità e della conseguente esclusione dalla gara della ricorrente (cfr. doc. n.3 della ricorrente).<br />
In conclusione, per le considerazioni svolte, il ricorso va accolto e, di conseguenza, vanno annullati i provvedimenti impugnati da 1) a 5).  La domanda di risarcimento del danno va, invece, respinta.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il seguente dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano -, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:<br />
&#8211;	accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati da 1) a 5);<br />	<br />
&#8211;	rigetta la domanda di risarcimento del danno.<br />	<br />
Condanna l’Azienda sanitaria resistente e la controinteressata al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in Euro 4.000,00 (quattromila), oltre IVA e CAP, come per legge, a carico di ciascuna delle parti soccombenti. <br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-28-1-2005-n-31/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.31</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.154</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-1-2005-n-154/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-1-2005-n-154/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-1-2005-n-154/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.154</a></p>
<p>Pres. Nicolosi, Est. Bignami Barindelli Angelo (Avv. Sirtori) c. Comune Bellagio (avv. Valagussa) e nei confronti di Gatti Mario + altri (avv.ti Romano e Balzarini). sull&#8217;inammissibilità della proposizione di motivi aggiunti nel giudizio elettorale 1. Processo amministrativo – Rito elettorale – Certificato attestante la qualità di candidato – Mancato deposito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-1-2005-n-154/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.154</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-1-2005-n-154/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.154</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nicolosi, Est. Bignami<br /> Barindelli Angelo (Avv. Sirtori) c. Comune Bellagio (avv. Valagussa) e nei confronti di Gatti Mario + altri (avv.ti Romano e Balzarini).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità della proposizione di motivi aggiunti nel giudizio elettorale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Rito elettorale – Certificato attestante la qualità di candidato – Mancato deposito – Evincibilità aliunde &#8211; Ammissibilità.</p>
<p>2. Processo amministrativo – Rito elettorale – Motivi aggiunti per sopravvenuta conoscenza ulteriori vizi &#8211; Carattere pubblico operazioni spoglio – Conoscibilità legale della procedura – Inammissibilità.</p>
<p>3. Elezioni – Espressione voto – Nome candidato sindaco su rigo per altra preferenza  – Nullità per riconoscibilità – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il mancato deposito del certificato attestante la qualità di candidato in capo al ricorrente nel termine previsto dall’art. 83 T.U. n. 570 del 1960 non rende in ogni caso il ricorso inammissibile, poiché la predetta qualità, ove riguardi il candidato e non l’elettore, può essere evinta con altro mezzo.<br />
2. Il principio di intangibilità del risultato elettorale muove e si giustifica in forza del carattere pubblico delle operazioni di spoglio, tramite le quali viene a realizzarsi una non irragionevole forma di conoscibilità legale della procedura e dei suoi eventuali vizi: non è dato immaginare, pertanto, forme di conoscenza posteriori, che possano legittimare la proposizione di motivi aggiunti.</p>
<p>3. E’ valido il voto espresso riproducendo graficamente il nome del candidato sindaco in uno spazio riservato ad altra preferenza, dovendosi ritenere che l’elettore non intenda in tal modo rendere riconoscibile il proprio voto, bensì, verosimilmente per una non completa conoscenza del meccanismo elettorale, esprimere in termini rafforzativi la propria preferenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’inammissibilità della proposizione motivi di aggiunti nel giudizio elettorale</span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.155</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-1-2005-n-155/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. ed est. Adriano Leo One Fit S.r.l. (Avv.ti Colombo e Corno) c. Comune Monza (Avv. Cerami). sull&#8217;illegittimità del diniego di autorizzazione per attività di estetista motivato esclusivamente dalla vicinanza di altro analogo esercizio Autorizzazione e concessioni &#8211; Licenza – Attività di estetista – Diniego – Motivi – Vicinanza ad</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-1-2005-n-155/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.155</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. Adriano Leo<br /> One Fit S.r.l. (Avv.ti Colombo e Corno) c. Comune Monza (Avv. Cerami).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del diniego di autorizzazione per attività di estetista motivato esclusivamente dalla vicinanza di altro analogo esercizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessioni &#8211; Licenza – Attività di estetista – Diniego – Motivi – Vicinanza ad altro analogo esercizio  – Illegittimità – Ragioni &#8211; Omessa valutazione della domanda ed offerta, della densità di popolazione e numero addetti agli esercizi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il provvedimento di diniego del rilascio di autorizzazione all’espletamento di attività di estetista adottato -ex art. 2 L. 14 Febbraio 1963, n. 161 e s.m.i. ed art. 5 Legge Regionale 15 settembre 1989 n. 48- esclusivamente sulla base della prossimità di altro analogo esercizio ed omettendo invece ogni considerazione in ordine alla densità della popolazione residente e fluttuante, al numero degli addetti agli esercizi ed al rapporto fra domanda ed offerta quale rinvenibile dalle condizioni socio-economiche della zona.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’illegittimità del diniego di autorizzazione per attività di estetista motivato esclusivamente dalla vicinanza di altro analogo esercizio</span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.156</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-1-2005-n-156/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-1-2005-n-156/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.156</a></p>
<p>Presidente ed est. Adriano Leo Madiva S.r.l. (Avv. Barbini) c. Ministero Interno e Questura Milano (Avvocatura Stato). sull&#8217;illegittimità della sospensione di un locale notturno dall&#8217;attività di trattenimenti danzanti ove non risulti la presenza di persone pregiudicate Licenza – Locale notturno – Attività trattenimento danzante – Sospensione per 10 giorni ex</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-1-2005-n-156/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.156</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente ed est. Adriano Leo<br /> Madiva S.r.l. (Avv. Barbini) c. Ministero Interno e Questura Milano (Avvocatura Stato).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della sospensione di un locale notturno dall&#8217;attività di trattenimenti danzanti ove non risulti la presenza di persone pregiudicate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Licenza – Locale notturno – Attività trattenimento danzante – Sospensione per 10 giorni ex art. 100 T.U.L.P.S. – A motivo della presenza di persone con precedenti di polizia ma non pregiudicate – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il provvedimento di sospensione per 10 giorni di un locale notturno dall’attività di trattenimenti danzanti -non ricorrendo l’ipotesi di pubblico locale “abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose” prevista dall’art. 100 del T.U.L.P.S.- qualora a seguito di controlli effettuati da agenti di polizia sia risultata la presenza in tre date diverse del 2003 di alcuni avventori con precedenti di polizia ma non già di persone pregiudicate (cioè con precedenti penali).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’illegittimità della sospensione di un locale notturno dall’attività di trattenimenti danzanti ove non risulti la presenza di persone pregiudicate</span></span></span></p>
<hr />
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