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	<title>28/1/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/1/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2004 n.25</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-28-1-2004-n-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-28-1-2004-n-25/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2004 n.25</a></p>
<p>Pres. Numerico Est. La Guardia ZENI LIVIO (avv. Nicola Canestrini) contro PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Alessio Falferi e Alberto Pace) con riferimento ai vincoli paesistici e ambientali l&#8217;inutile decorso del termine di cui all&#8217;art. 6, II co., l.p. 18 aprile 1995, n. 5, determina il silenzio rifiuto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-28-1-2004-n-25/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2004 n.25</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-28-1-2004-n-25/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2004 n.25</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Numerico Est. La Guardia<br /> ZENI LIVIO (avv. Nicola Canestrini) contro PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Alessio Falferi e Alberto Pace)</span></p>
<hr />
<p>con riferimento ai vincoli paesistici e ambientali l&#8217;inutile decorso del termine di cui all&#8217;art. 6, II co., l.p. 18 aprile 1995, n. 5, determina il silenzio rifiuto sulla domanda</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concessione in sanatoria – vincoli paesistici e ambientali &#8211; silenzio assenso – inconfigurabilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’inutile decorso del termine di cui all’art. 6, II co., l.p. 18 aprile 1995, n. 5, non produce silenzio assenso in ordine alla domanda di concessione in sanatoria, qualora i manufatti per cui essa è stata richiesta siano situati in zona sottoposta a vincoli di competenza provinciale corrispondenti a quelli elencati dall’art. 32 della l. 47/1985. Il richiamo delle disposizioni statali comporta che in questi casi e, segnatamente, con riferimento ai vincoli paesistici e ambientali, l’inutile decorso del termine suddetto determini il silenzio rifiuto sulla domanda.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Con riferimento ai vincoli paesistici e ambientali l’inutile decorso del termine di cui all’art. 6, II co., l.p. 18 aprile 1995, n. 5, determina il silenzio rifiuto sulla domanda.</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p><center><b>IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />DEL TRENTINO-ALTO ADIGE &#8211; SEDE DI TRENTO</center></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>SENTENZA</center></b></p>
<p>sul ricorso n. 245 del 2002 proposto da<br />
<b> ZENI LIVIO</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicola Canestrini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell&#8217;avv. Maddalena Bertoluzza in Trento, Via Grazioli n. 6;</p>
<p><center>CONTRO</center></b></p>
<p>la <b>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO </b> , in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Alessio Falferi e Alberto Pace ed elettivamente domiciliata presso il Servizio Legale per gli Affari Contenziosi della P.A.T. in Trento, Piazza Dante n. 15;</p>
<p>per l’annullamento,<br />
previa sospensione, del provvedimento n. 674 del 20 giugno 1997 emesso dalla Commissione del Dirigenti Generali di cui all’art. 5 della L.P. 18 aprile 1995, n. 5 istituita presso il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T., con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di concessione edilizia in sanatoria, e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi in particolare sia il provvedimento n. 2861 del Dirigente del Servizio Urbanistica  tutela del paesaggio, del 28 ottobre 1996, sia il provvedimento n. 674 bis, dell&#8217;11 aprile 2002, emesso dalla predetta Commissione.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;intimata Amministrazione provinciale;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 30 ottobre 2003 &#8211; relatore il consigliere Silvia La Guardia &#8211;  l’avv. Sandro Canestrini in dichiarata sostituzione dell&#8217;avv. Nicola Canestrini per il ricorrente e l&#8217;avv. Alessio Falferi per l&#8217;Amministrazione provinciale resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>F A T T O</center></b><br />
Il ricorrente, premesso di aver richiesto in data 28 febbraio 1995 concessione edilizia in sanatoria relativamente a un manufatto di lamiera di m. 3 x 10 e altezza m. 2 in Castellano, località Cei, contraddistinto come p.ed. 504, impugna la determinazione non favorevole n. 674 del 20 giugno 1997 espressa dalla Commissione dei dirigenti generali di cui all&#8217;art. 5 l.p. 18 aprile 1995, n. 5, il presupposto parere negativo 28.10.1996 n. 2861 del Dirigente del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio nonchè l’ulteriore determinazione sfavorevole n. 674 bis espressa dalla Commissione l&#8217;11.4.2002 su ricorso con il quale l&#8217;interessato chiedeva il riesame della pratica lamentando disparità di trattamento.<br />
Il ricorrente deduce: 1) illegittimità del provvedimento della Commissione derivante dalla illegittimità del parere del Dirigente del Servizio urbanistica tardivamente adottato in data 28.10.96 quando già si era formato (il 28.8.96) ai sensi dell&#8217;art. 6, co. 1 e 2, l.p. 18.4.95, n. 5 il silenzio assenso sia con riferimento al vincolo di salvaguardia dei biotopi, sia riguardo al vincolo relativo alla tutela del paesaggio e dei valori paesistici e ambientali; 2) violazione di legge e di procedimento (art. 4, co. 7, l.p. 5/95) in quanto alla data del 28.8.96 si sarebbe (silenziosamente) formata un&#8217;unanime valutazione positiva circa i due vincoli predetti onde non vi sarebbero stati i presupposti per l&#8217;intervento della Commissione di cui all&#8217;art. 5 l.p. cit.; 3) violazione dell&#8217;art. 5, co. 1, l.p. 5/95 in quanto, alla data del 29.6.96, di scadenza del termine per la determinazione demandata alle strutture provinciali, non era ancora entrata in vigore la l.p. 9.9.96 che ha modificato l&#8217;art. 2 della l.p. 5/95 introducendo il termine di cui al comma 2 bis, con la conseguenza che in detta nota si era formata determinazione favorevole alla sanatoria in ordine a tutte le violazioni dei vincoli di competenza provinciale; 4) violazione dell&#8217;art. 8, co. 1, l.p. n. 5/95 per mancata comunicazione alla ricorrente della determinazione n. 613/97 della Commissione dei Dirigenti generali; 5) violazione degli artt. 24 e 25 l.p. 30.11.1992, n. 23 per mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento onde consentire la partecipazione dell’interessato; 6) violazione del principio di imparzialità (artt. 97 e 3 Cost.) in quanto dal Piano attuativo a fini generali della zona del lago di Cei adottata dal Consiglio Comunale di Villa Lagarina il 16.12.99 emerge che di 158 manufatti di varia specie, tra cui molti con caratteristiche uguali all&#8217;immobile del ricorrente, solo a due è stata negata la concessione edilizia in sanatoria, pur presentando caratteri di impatto ambientale del tutto simili ad altri condonati.<br />
Si è costituita la Provincia che eccepisce la tardività dell&#8217;impugnazione della determinazione n. 674 del 20.6.97 ed il carattere meramente confermativo della determinazione n. 674 bis e contesta la fondatezza del ricorso.<br />
In memoria il ricorrente replica sulla questione preliminare.</p>
<p> <center><b>D I R I T T O</center></b></p>
<p>L&#8217;art. 6 della l.p. n. 5/95 prevede che le determinazioni della amministrazione provinciale, cui spetta esprimere, nell&#8217;ambito dei procedimenti per il condono edilizio, le valutazioni relative alla violazione di vincoli di competenza provinciale, &#8220;&#8230;. sono rese entro undici mesi dalla scadenza del termine per la ricezione di copia delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria &#8230;&#8221;.<br />
Gli effetti dell&#8217;esaurimento del predetto spatium deliberandi non sono, peraltro, disciplinati in maniera uniforme per ogni tipo di vincolo.<br />
Mentre il secondo comma dell&#8217;art. 6 cit. stabilisce che il decorso del termine senza che intervenga l&#8217;adozione di alcun provvedimento equivale a determinazione favorevole in sanatoria, il successivo comma eccettua il caso di &#8220;determinazioni in sanatoria in ordine alla violazione dei vincoli di competenza provinciale corrispondenti a quelli elencati all&#8217;articolo 32, terzo comma della l. 28 febbraio1985 n. 47,&#8230;&#8221;, stabilendo che &#8220;si applicano in tal caso le disposizioni statali ivi previste&#8221;.<br />
Il richiamo alle disposizioni statali comporta che in detti casi &#8211; in particolare, per quanto ora interessa in caso di vincoli di tutela del paesaggio e dei valori paesistici ed ambientali &#8211; il decorso del termine non produce, come preteso dal ricorrente il silenzio assenso ma, al contrario, il silenzio rifiuto che, comunque non fa venir meno il potere in capo all&#8217;amministrazione di pronunciarsi espressamente, come nella specie avvenuto con il rilascio dell&#8217;impugnato parere sfavorevole del Dirigente del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio di data 28.10.96.<br />
Non si è avuta dunque, nella specie, l&#8217;unanimità delle determinazioni dei dirigenti dei servizi, in relazione ai vincoli di competenza violati, e correttamente, di conseguenza, è intervenuta, per la valutazione definitiva, la Commissione dei dirigenti generali prevista dall&#8217;art. 5 l.p. 5/95.<br />
Vanno pertanto respinti i primi due motivi del ricorso, incentrati sull&#8217;errato assunto del silenzioso conseguimento della valutazione positiva &#8211; oltre che riguardo al vincolo di biotopo di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico di cui alla lett. e) art. 1 l.p. 5/95 &#8211; anche relativamente al vincolo di cui alla precedente lett. b).<br />
Il terzo motivo va anch&#8217;esso disatteso non essendo pertinente il richiamo all&#8217;art. 2 della l.p. n. 5/95 in quanto i termini ivi indicati si riferiscono all&#8217;attività dei Comuni e non a quella provinciale, disciplinata dal già considerato art. 6.<br />
Infondato è il quarto motivo, atteso che la mancata comunicazione al ricorrente non si traduce in un vizio della determinazione negativa (potendo rilevare solo agli effetti della decorrenza del termine di impugnazione), così come il quinto, trattandosi di procedimento ad iniziativa di parte, attivato con la presentazione della domanda di sanatoria, nell&#8217;ambito del quale il sub-procedimento di competenza provinciale si inserisce come fase endoprocedimentale, prevista dalla legge, che non richiede autonoma formalità partecipativa.<br />
La censura di violazione del principio di imparzialità, dedotta col sesto motivo, è rimasta indimostrata, non bastando a comprovare l&#8217;esistenza di un difforme trattamento di casi del tutto assimilabili il richiamo al Piano attuativo della zona del lago di Cei.<br />
Le previsioni dello strumento predetto non hanno effetto di sanatoria nei confronti della situazione rappresentata.<br />
Diverse per dimensioni o per tipologia dal manufatto del ricorrente (e di non ben specificata collocazione) risultano le opere indicate come condonate, di cui alle fotografie dimesse.<br />
In conclusione il ricorso va respinto.<br />
Si ravvisano, in considerazione della natura della controversia, giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 245/2002, lo respinge.<br />
Spese del giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del  30 ottobre 2003, con l’intervento dei Magistrati:<br />
dott. Paolo Numerico	Presidente<br />	<br />
dott. Silvia La Guardia	Consigliere estensore<br />	<br />
dott. Gianfranco Bronzetti	Consigliere<br /> <br />
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 28 gennaio 2004.</p>
<p>Il  Segretario  Generale<br />
dott. Fiorenzo Tomaselli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-28-1-2004-n-25/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2004 n.25</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2004 n.614</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-1-2004-n-614/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-1-2004-n-614/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2004 n.614</a></p>
<p>Contratti &#8211; servizi – assistenza domiciliare infermieristica –riserva a società coperative e ad associazioni di volontariato – illegittimità per violazione della concorrenza – ricorso di soggetto escluso &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.V – ordinanza n. 1105 del 16 marzo 2004 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-1-2004-n-614/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2004 n.614</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-1-2004-n-614/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2004 n.614</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; servizi – assistenza domiciliare infermieristica –riserva a società coperative e ad associazioni di volontariato – illegittimità per violazione della concorrenza – ricorso di soggetto escluso  &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.V – <a href="/ga/id/2004/4/3622/g">ordinanza n. 1105 del 16 marzo 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  LAZIO<br />
SEZIONE TERZA</b></p>
<p>N.614 Reg. Ord.</p>
<p>composto dai Signori:<br />
Luigi Cossu, Presidente<br />
Guido Romano, Consigliere, rel.<br />
Alessandro Tomassetti, Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 312/04 proposto da<br />
Soc. <b>MEDICASA ITALIA</b> S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Vaiano e Donella Resta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>l’Azienda USL Roma G di Tivoli</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Federica Graglia;</p>
<p>per l’annullamento,<br />
-del bando in data 28.11.2003 pubblicato sulla G.U. CEE del 3.12.2003 con il quale l’Azienda USM Roma G di Tivoli ha indetto una gara a licitazione privata ai sensi del D.Lgs n. 157/1995 per dare in appalto il servizio di assistenza domiciliare infermieri<br />
-di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso:</p>
<p>Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti  e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della ASL intimata;</p>
<p>Nominato relatore il Consigliere Guido ROMANO  e uditi alla Camera di Consiglio del 28 gennaio 2004 gli avvocati come da verbale;</p>
<p>Ritenuto che allo stato degli atti non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare in punto di danno;</p>
<p align=center><b>P.Q.M</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza,<br />
RESPINGE la suindicata domanda cautelare<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì  28 gennaio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-28-1-2004-n-614/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2004 n.614</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2004 n.60</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-ordinanza-sospensiva-28-1-2004-n-60/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-ordinanza-sospensiva-28-1-2004-n-60/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-ordinanza-sospensiva-28-1-2004-n-60/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2004 n.60</a></p>
<p>Pubblica istruzione &#8211; esami e carriere scolastiche &#8211; diniego rilascio diploma infermiera professionale &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 2762 del 11 giugno 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA SARDEGNACAGLIARI &#8211; SEZIONE SECONDA Registro Ordinanze: 60/2004Registro Generale: 26/2004 nelle persone</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-ordinanza-sospensiva-28-1-2004-n-60/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2004 n.60</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-ordinanza-sospensiva-28-1-2004-n-60/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2004 n.60</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica istruzione &#8211; esami e carriere scolastiche &#8211; diniego rilascio diploma infermiera professionale &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4302/g">Ordinanza n. 2762 del 11 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA SARDEGNA<br />CAGLIARI &#8211; SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 60/2004<br />Registro Generale: 26/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SILVIO IGNAZIO SILVESTRI Presidente<br />FRANCESCO SCANO Cons., relatore<br />
MARCO LENSI Cons.<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>ORDINANZA</p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Gennaio 2004<br />
Visto il ricorso 26/2004 proposto da:<br /><b>CORDA MARIA CHIARA</b>rappresentata e difesa da: SICLARI DOMENICO OTTAVIO e BRAMBILLA GIANMARIO con domicilio eletto in CAGLIARI VIA PAOLI N.67 presso MELIS MAURA<br />
contro</p>
<p><b>UNIVERSITA&#8217; STUDI DI CAGLIARI </b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATOcon domicilio eletto in CAGLIARIVIA DANTE N.23presso la sua sede<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATOcon domicilio eletto in CAGLIARIVIA DANTE N.23presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della nota prot. n. 007735 del 28 ottobre 2003, avente per oggetto “diniego di rilascio di diploma di infermiera professionale”;<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;<br />
e per la dichiarazione del diritto della ricorrente ad ottenere il diploma di infermiera professionale;</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati, e la contestuale domanda cautelare;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto il ricorso, con i relativi allegati, e la contestuale domanda cautelare;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA e dell’UNIVERSITA&#8217; degli STUDI DI CAGLIARI<br />
Udito il relatore Cons. FRANCESCO SCANO e uditi altresì per la parte ricorrente l’avvocato Maura Melis su delega e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato Giandomenico Tenaglia<br />
VISTO l&#8217;art. 21, commi ottavo ed undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dall&#8217;art. 3, comma primo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>VISTA la improbabilità di esito favorevole del ricorso.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA<br />
respinge l’istanza cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>CAGLIARI , li 28 Gennaio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-ordinanza-sospensiva-28-1-2004-n-60/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2004 n.60</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2004 n.54</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-28-1-2004-n-54/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-28-1-2004-n-54/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-28-1-2004-n-54/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2004 n.54</a></p>
<p>Inquinamento &#8211; igiene e sanita&#8217; &#8211; discariche – ordine di rimozione materiali per presenza di rifiuti &#8211; responsabilita’ ex art. 14 D.Lgs. n. 22/5.2.2002 &#8211; necessita’ di dolo o di colpa del proprietario dell’area – responsabilita’ per culpa in vigilando da parte di committente (ANAS) &#8211; tutela cautelare chiesta dall’ANAS</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-28-1-2004-n-54/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2004 n.54</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-28-1-2004-n-54/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2004 n.54</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Inquinamento &#8211; igiene e sanita&#8217; &#8211; discariche – ordine di rimozione materiali per presenza di rifiuti &#8211; responsabilita’ ex art. 14 D.Lgs. n. 22/5.2.2002 &#8211; necessita’ di dolo o di colpa del proprietario dell’area – responsabilita’ per culpa in vigilando da parte di committente (ANAS) &#8211; tutela cautelare chiesta dall’ANAS &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche Consiglio di Stato, sez. V &#8211; <a href="/ga/id/2004/9/4870/g">ordinanza 30 luglio 2004 n. 3832</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA BASILICATA<br />
POTENZA PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 54/04<br />
Registro Generale:38/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO CAMOZZI Presidente<br />
GIANCARLO PENNETTI Cons.<br />
GIULIA FERRARI Primo Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Gennaio 2004<br />
Visto il ricorso 38/2004 proposto da:<br />
<b>A.N.A.S. SPA</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATOcon domicilio eletto in POTENZACORSO 18 AGOSTO 1860presso<br />
AVVOCATURA DELLO STATO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI POTENZA</b>rappresentato e difeso da:<br />
MATERA AVV. CONCETTAZACCARDO AVV. MARIA ROSAcon domicilio eletto in POTENZAUFF.LEGALE COMUNE DI POTENZApresso<br />
MATERA AVV. CONCETTA<b>DIRIGENTE DELL&#8217;UNITA&#8217; AMBIENTE ED ENERGIA &#8211; COMUNE DI POTENZAAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione, della ordinanza n. 13 del 17/11/2003: rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati in corrispondenza del collegamento tra la SS 658 con la SS 407 in località Tiera del Comune di Potenza;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI POTENZA<br />
Udito il relatore Primo Ref. GIULIA FERRARI e uditi altresì per le parti l’Avvocato dello Stato D. Mutino e l’avv. C. Matera.</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Considerato prevalente l’interesse pubblico alla rimozione dei rifiuti;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>POTENZA , li 28 Gennaio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-28-1-2004-n-54/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2004 n.54</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2004 n.548</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2004-n-548/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2004-n-548/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2004-n-548/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2004 n.548</a></p>
<p>Contratti – forniture &#8211; installazione stazioni di emissione carta identita&#8217; elettronica – bando &#8211; ambiguità di clausole contenute nell’avviso di gara e nel disciplinare con riferimento alle prescrizioni regolanti le modalità di confezionamento dei plichi – esclusione di concorrente – tutela cautelare – accoglimento. REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2004-n-548/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2004 n.548</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2004-n-548/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2004 n.548</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti – forniture &#8211; installazione stazioni di emissione carta identita&#8217; elettronica – bando &#8211; ambiguità di clausole contenute nell’avviso di gara e nel disciplinare con riferimento alle prescrizioni regolanti le modalità di confezionamento dei plichi – esclusione di concorrente – tutela cautelare – accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
FIRENZE SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze:548/2004<br />
Registro Generale:688/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente<br />
VINCENZO FIORENTINO Cons., relatore<br />
LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Maggio 2004<br />
Visto il ricorso 688/2004 proposto da:<br />
<b>SOC. GLOBAL NETWORK ENGINEERING S.R.L.</b>rappresentato e difeso da:<br />
SANTORO PIER LUIGIMENZANI EDDAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA DEI CONTI N. 3presso<br />
SANTORO PIER LUIGI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SIENA</b>rappresentato e difeso da:<br />
PISILLO FABIOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA RONDINELLI 2presso IARIA DOMENICO<b>COMUNE DI PIACENZA</b>non costituitosi in giudizio;<br />
<b>COMMISSIONE GIUDICATRICE DELL&#8217;APPALTO</b>non costituitosi in giudizio;<br />
e nei confronti di<b>SOC. BULL S.P.A.</b>non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
proposto con motivi aggiunti depositati in data 7 maggio 2004:<br />
dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla soc. Bull Italia Spa di cui all’atto dirigenziale n. 1386 del 11.03.2004, preceduto dal verbale di asta pubblica 02.03.2004 Rep. n. 180 e seguito dal contratto pubblico di fornitura 24.03.2004 Rep. n. 280;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI SIENA<br />
Udito il relatore Cons. VINCENZO FIORENTINO e uditi gli avv.ti Edda Menzani e Fabio Pisillo;</p>
<p>Premesso che:<br />
&#8211; l’art. 21 &#8211; ottavo comma &#8211; della L. 6.12.1971 n. 1034, nel testo introdotto dall’art. 3 della L. 21.7.2000 n. 205, subordina la concessione della richiesta misura cautelare ai concorrenti requisiti del grave ed irreparabile pregiudizio e del fumus boni<br />
Considerato che:<br />
&#8211; alla stregua degli elementi di causa, ravvisa il Collegio la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile che va individuato nella impossibilità di partecipare alle ulteriori fasi della selezione al fine di vedersi individuare quale aggiudicatari</p>
<p>&#8211; per quanto attiene al requisito del fumus boni Juris, il ricorso, ad una sommaria delibazione, si offre a valutazioni positivamente rilevanti in ordine ad una ragionevole previsione di esito favorevole, avuto riguardo al motivo con il quale si deduce (c</p>
<p>&#8211; conseguentemente, sussistono i presupposti per l&#8217;accoglimento della domanda incidentale in esame ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 21 L. n. 1034/1971 nel testo successivamente modificato ed integrato, per l’effetto va sospesa l’efficacia dei pr</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>&#8211; accoglie la proposta istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati, ammettendo la Società ricorrente alla selezione ai fini del rinnovo delle fasi successive alla intervenuta esclusione;</p>
<p>&#8211; fissa la discussione nel merito del ricorso in epigrafe alla pubblica udienza del 30 giugno 2004.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, lì 19 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2004-n-548/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2004 n.548</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2004 n.113</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-28-1-2004-n-113/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-28-1-2004-n-113/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-28-1-2004-n-113/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2004 n.113</a></p>
<p>RAFFAELE PROSPERI Presidente &#8211; LUCA MORBELLI Referendario, relatore Comune di Ne + altri c. Ministero per le politiche agricole e forestali &#8212; *** &#8212; Con nota dell&#8217;avv. Niccolò Pecchioli &#8220;Il Ministro “scivola” sull’olio: sbagliato vietare la vendita del prodotto sfuso&#8221; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Sentenze: 113</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-28-1-2004-n-113/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2004 n.113</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-28-1-2004-n-113/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2004 n.113</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">RAFFAELE PROSPERI Presidente &#8211; LUCA MORBELLI Referendario, relatore<br />  Comune di Ne + altri c. Ministero per le politiche agricole e forestali</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota dell&#8217;avv. Niccolò Pecchioli <a href="/ga/id/2004/2/1654/d">&#8220;Il Ministro “scivola” sull’olio: sbagliato vietare la vendita del prodotto sfuso&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Sentenze: 113<br />
Registro Generale: 64/2004 sa</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA<br />
GENOVA &#8211; SECONDA SEZIONE </b></p>
<p>nelle persone dei Signori:RAFFAELE PROSPERI Presidente; SERGIO FINA Consigliere;<br />
LUCA MORBELLI Referendario, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Gennaio 2004<br />
Visto il ricorso 64/2004 proposto da:</p>
<p><b>COMUNE DI NE +BELLOVESO VITTORIO, TISCORNIA CARLO, PARMA MARIA,DANERI MARIA BRUNA, PODESTA&#8217; EMANUELE, FRUGONE PAOLA,DASSO SANDRO, PARMA COSTANTINO, GARIBALDI RENATO,GARBALDI DANIELA, TISCORNIA ALDO, DASSO MARCO,GARIBALDI INES, DEMELAS CINZIA, SAMBUCETI BRUNA,LAMBRUSCHINI GIUSEPPE FRANCESCO, DASSO FRANCO,MERLINO MARIA, ADREVENO BRUNO, LANATA GIORGIO,PODESTA&#8217; GIACOMO, GARIBALDI GIUSEPPE, CALLEGARI GIORGIO,PARMA SANDRA, BRESCIA ANDREA,SIVORI TERENZIO, NICOLINI GIOVANNI, RAGGIO SILVIO EMANUELE,ROLLANDO NICOLA, VAIO GRAZIELLA, PODESTA&#8217; SILVANA,RIVARA OLGA, RIVARA MARIA TERESA, ADREVENO ANTONINO,RIVARA MARIA, PODESTA&#8217; CRISTINA, PODESTA&#8217; LUISA,RIVARA ANTONIO, MAZZINO DOMENICO, RISSETTO ROBERTO,PODESTA&#8217; GIOVANNI, BRIGNARDELLO ENRICO, DENTONE ROBERTO,PODESTA&#8217; GIOBATTA, PODESTA&#8217; MARISA ASSUNTA,MAESTRI ROSANNAGARIBELDI ERMANNO, RIVARA BRUNO, CANNATA GIANLUCA,GARIBALDI ALBERTO, GARIBALDI BRUNO,GANGEMI MASSIMO, CILERIO GIUSEPPE, DAMICO NICHOLAS,DASSO GIAMBATTISTA, PIGA VITTORIO, SANGUINETI LUIGI GIOVANNIBOITANO LAURA, BRESCIA ANGELINA, ADREVENO IVANA</b>,<br />
rappresentato e difeso da: GRANARA DANIELE con domicilio eletto in GENOVA VIA PORTA D&#8217;ARCHI, 10/27-28 presso GRANARA DANIELE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI </b>rappresentato e difeso da: AVVOCATURA STATO con domicilio eletto in GENOVA V.LE BRIGATE PARTIGIANE 2 presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, <br />
del decreto ministeriale in data 14/11/2003, avente ad oggetto disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva di cui al regolamento CE n. 1019/2002 della Commissione del 13/6/2002; nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI<br />
Udito il relatore Referendario LUCA MORBELLI e uditi, altresì, l’Avv. D. Granara per i ricorrenti e l’Avvocato dello Stato per l’amministrazione resistente;<br />
Ritenuto di poter pronunciare sentenza immediata ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205/2000 e sentite le parti sul punto;<br
>Ritenuto che il riferimento alla presentazione del prodotto, reso esplicito dalla dizione del regolamento CE n.1019/202 della Commissione del 13 giugno 2002“presentato come tale o incorporato in un prodotto alimentare”, impone di escludere dall’ambito di applicazione dello stesso regolamento le ipotesi, quali quelle delle vendita diretta del prodotto sfuso, in cui detta presentazione è assente;<br />
Ritenuto altresì che nota esplicativa della Commissione Europea, Direzione generale dell’Agricoltura 16 ottobre 2002, non costituendo interpretazione autentica, non è vincolante per il giudice;<br />
Ritenuto pertanto che il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 14 novembre 2003 ha sostanzialmente innovato rispetto alla normativa di cui al citato regolamento CE;<br />
Ritenuta la fondatezza delle censure articolate con il primo ed il secondo motivo di ricorso.<br />
Ritenuto che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa</p>
<p>Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2004.</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2004 n.78</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-28-1-2004-n-78/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Nokia Italia S.p.A. c/ Comune di Venaria Reale – Pres. Gomez de Ayala – Est. Peruggia Inquinamento elettromagnetico- stazioni radio base per telefonia cellulare – previsioni urbanistiche comunali limitative della localizzazione – illegittimità – compatibilità anche con previsioni urbanistiche difformi &#8211; sussiste Fermo restando che l&#8217; ente locale non è</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Nokia Italia S.p.A. c/ Comune di Venaria Reale – Pres. Gomez de Ayala – Est. Peruggia</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Inquinamento elettromagnetico- stazioni radio base per telefonia cellulare – previsioni urbanistiche comunali limitative della localizzazione – illegittimità – compatibilità anche con previsioni urbanistiche difformi &#8211; sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Fermo restando che l&#8217; ente locale non è legittimato a prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, né ad introdurre una deroga a tali limiti, potendo soltanto individuare specifiche e diverse misure, la cui idoneità emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze a carattere scientifico, ai sensi degli artt. 86 e 87 del d.lgs. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni), le stazioni radio base per telefonia cellulare possono essere collocate anche in zone del territorio comunale che non ne consentano l’installazione, attesa la equiparazione di esse alle opere di urbanizzazione primaria.</p>
<p>Con commento del Prof. Nino Paolantonio <a href="/ga/id/2004/2/1801/d">&#8220;Nessun limite urbanistico alla installazione degli impianti per telefonia mobile&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le stazioni radio base per telefonia cellulare sono compatibili con le previsioni urbanistiche difformi, in quanto equiparate alle opere di urbanizzazione primaria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 1 Sezione &#8211;</b></p>
<p>Reg. Sent. n. 78/04<br />
Reg. Gen. n. 69/04</p>
<p>composto dai Signori: &#8211; Alfredo GOMEZ de AYALA &#8211; Presidente &#8211; Bernardo BAGLIETTO &#8211; Primo Referendario &#8211; Paolo PERUGGIA &#8211; Primo Referendario, estensore ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2004</p>
<p>Visto il ricorso n. 69/04 proposto da<br />
<b>NOKIA ITALIA S.P.A.</b> , in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. Prof. Nino Paolantonio, elettivamente domiciliata in Torino, via XX Settembre n. 60 presso lo studio dell’avv. Giuseppe Gallenca;</p>
<p align=center><b>contro</b></p>
<p><b>il Comune di VENARIA REALE</b> , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Enrichens, presso il quale ha letto domicilio in via Morghen 28 a Torino;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento a firma del Dirigente I Settore, IV Dipartimento, in data 27 ottobre 2003, con il quale è stata respinta l’istanza per la installazione di una stazione radiobase in via Iuvarra n. 39, nonché, se ed in quanto necessario, della delibera del Consiglio comunale n. 19 del 2002, recante adozione della Revisione del Piano Regolatore Generale Comunale, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venaria Reale;<br />Relatore il primo referendario Paolo Peruggia uditi gli avvocati Casetta per delega dell’avvocato Giuseppe Gallenca e Mollo, per delega dell’avvocato Vincenzo Enrichens;</p>
<p>La Nokia Italia spa espone di aver presentato al Comune di Venaria Reale l’istanza 14.7.2003 per ottenere l’autorizzazione all’installazione di un’antenna radio base in via Juvarra 39;<br />l’amministrazione ha più volte richiesto dei documenti, parte dei quali venne effettivamente fornita dall’interessata, sino a che ha adottato l’atto 27.10.2003 con cui ha respinto la domanda;.<br />ritenendosi lesa, la società ha dedotto:<br />• Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 ed 87 del d.lvo 1 agosto 2003, n. 259.<br />
• Eccesso di potere per difetto di congrua ed esaustiva motivazione, violazione del giudicato, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del d.m. 10 settembre 1998, n. 381.<br />
E’ proposta la domanda interinale per la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.<br />Il giudice ritiene di potere decidere con sentenza brevemente motivata, attesa la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova in atti.<br />L’oggetto del contendere riguarda l’atto con cui il Comune di Venaria Reale ha respinto la domanda presentata dall’interessata per la realizzazione di una stazione radiotrasmittente per telefonia cellulare.<br />La comprensione della vicenda è aiutata da un breve richiamo alla normativa in argomento.<br />
La d.i.a. proposta dalla ricorrente il 14.7.2003 si fondava sul disposto dell’art. 5 del d.lvo 4 settembre 2002, n. 198, che aveva reso meno gravoso il procedimento richiesto per l’installazione sul territorio delle antenne in questione; in precedenza la giurisprudenza ( Cons. Stato, sez. VI, ord. 6283 del 20 novembre 2001; TRGA Trento, 12 novembre 2001 n. 638) aveva ritenuto che una consimile trasformazione del suolo necessitasse della concessione, e le amministrazioni comunali avevano attribuito un ampio significato al disposto dell’art. 8, comma 6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Peraltro la giurisprudenza, anche di questo giudice, (ad es. sent. 9 settembre 2002, n. 1492) aveva interpretato restrittivamente la portata della potestà regolamentare che l’art. 8, comma 6 della legge citata aveva attribuito all’amministrazione comunale. <br />
In tale contesto era intervenuto il d.lvo 4 settembre 1998, n. 198, che aveva abolito la previsione della concessione per le operazioni quale è quella di che si tratta, e reso compatibili gli impianti serventi la telefonia cellulare con ogni destinazione urbanistica; tale orientamento legislativo aveva suscitato reazioni nei Comuni e nelle Regioni, che con varie modalità avevano denunciato numerosi profili di incostituzionalità della legge.<br />Il legislatore ha poi ritenuto di dare attuazione alla delega normativa contenuta nell’art. 14 della legge 1 agosto 2002, n. 166, ed ha emanato il d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, che ha riprodotto in larga misura talune delle norme del dl.lvo 4 settembre 2002, n. 198 che avevano sollevato le ricordate reazioni negli enti locali e nelle Regioni. In tale situazione è intervenuta la sentenza della corte costituzionale 1 ottobre 2003, n. 303, che ha dichiarato l’illegittimità del d.lvo 4 settembre 2002, n. 198, per eccesso di delega, ma non ha censurato nel merito le disposizioni per cui è lite.<br />
Come già rilevato, l’istanza della società fu presentata nelle vigenza della norma poi dichiarata illegittima, e l’attività istruttoria dell’amministrazione si svolse nel torno di tempo in cui maturarono gli eventi sommariamente descritti.<br />
Quanto premesso agevola l’esame delle censure dedotte.<br />Il Comune ha ravvisato un contrasto tra la domanda e le previsioni del piano vigente, e di quello in corso di approvazione, che delimitano le possibilità di installazione delle antenne per la telefonia cellulare ad alcune zone delimitate del territorio comunale.<br />Il giudice rileva che le citate previsioni di piano sono illegittime per contrasto con: <br />
l’art. 8, comma 6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, che ha attribuito ai Comuni una potestà regolamentare, che la giurisprudenza (oltre a quella già citata, cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2002, n. 2095) ha inteso nel senso che “…In tema di localizzazione di impianti di telecomunicazioni, sia prima che dopo l&#8217; entrata in vigore della L. 22 febbraio 2001 n. 36, la fissazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli previsti dallo Stato non rientra tra le competenze attribuite ai Comuni, perché anche dopo l&#8217; entrata in vigore della L. 22 febbraio 2001 n. 36, l&#8217; ente locale non è legittimato a prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, né ad introdurre una deroga a tali limiti, potendo soltanto individuare specifiche e diverse misure, la cui idoneità emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze a carattere scientifico…” <br />
gli artt. 86 ed 87 del sopravvenuto d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, entrato in vigore il 16 ottobre 2003 (art. 221), che rendono compatibile la domanda della parte con le previsioni urbanistiche difformi, vista l’equiparazione operata della norma agli impianti di urbanizzazione primaria, di cui all’art. 16, comma 7 del dpr 6 giugno 2001,n. 380, visto anche quanto prevede l’art. 3 della legge Regione Piemonte 1989, n. 6.<br />
Ne deriva che appaiono fondati e vanno accolti i motivi di impugnazione dedotti; tale determinazione comporta l’annullamento dell’atto puntuale impugnato, nonché della deliberazione consiliare gravata, per la parte in cui contrasta con i principi esposti.<br />Le spese vanno compensate dati i giusti motivi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 1^ Sezione -pronunciando sentenza brevemente motivata, accoglie il ricorso, ed annulla gli atti impugnati, nei limiti di cui alla parte motiva.<br />
Spese compensate.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Torino, 28 gennaio 2004.</p>
<p>IL PRESIDENTE L’ESTENSORE<br />
F.to A. Gomez de Ayala F.to P.Peruggia<br />
Firmato il Direttore di segreteria<br />
M. Luisa Cerrato Soave<br />
Depositata in segreteria a sensi di legge<br />il 28 gennaio 2004<br />Firmato il Direttore di segreteria<br />
M. Luisa Cerrato Soave</p>
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