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	<title>28/02/2025 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>28/02/2025 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;onere di indicazione nell&#8217;atto di appello delle specifiche censure mosse contro la sentenza di primo grado.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 09:36:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullonere-di-indicazione-nellatto-di-appello-delle-specifiche-censure-mosse-contro-la-sentenza-di-primo-grado/">Sull&#8217;onere di indicazione nell&#8217;atto di appello delle specifiche censure mosse contro la sentenza di primo grado.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Riproposizione dei motivi del ricorso di primo grado &#8211; Inammissibilità &#8211; Onere di indicazione delle specifiche censure. Ai fini dell’ammissibilità del ricorso in appello, non è sufficiente la mera riproposizione dei motivi del ricorso di primo grado, essendo altresì necessario che siano mosse</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullonere-di-indicazione-nellatto-di-appello-delle-specifiche-censure-mosse-contro-la-sentenza-di-primo-grado/">Sull&#8217;onere di indicazione nell&#8217;atto di appello delle specifiche censure mosse contro la sentenza di primo grado.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullonere-di-indicazione-nellatto-di-appello-delle-specifiche-censure-mosse-contro-la-sentenza-di-primo-grado/">Sull&#8217;onere di indicazione nell&#8217;atto di appello delle specifiche censure mosse contro la sentenza di primo grado.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Riproposizione dei motivi del ricorso di primo grado &#8211; Inammissibilità &#8211; Onere di indicazione delle specifiche censure.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Ai fini dell’ammissibilità del ricorso in appello, non è sufficiente la mera riproposizione dei motivi del ricorso di primo grado, essendo altresì necessario che siano mosse motivate critiche alla sentenza che tali motivi ha respinto o accolto. A tal riguardo, occorre altresì precisare che l’onere della parte appellante di indicare le “<em>specifiche censure</em>” (art. 101 c.p.a.) in base alle quali si ritiene che la sentenza di primo grado sia errata non va inteso in senso formalistico, essendo sufficiente che tali censure siano desumibili dall’esame dell’atto di appello nel suo complesso.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Carbone &#8211; Est. Gambato Spisani</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8881 del 2022, proposto da Giuseppe Craia, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Massimiliano Ghio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Civitanova Marche, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Diego Cuccù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00274/2022, resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitanova Marche;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 novembre 2024 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. – Con il ricorso di primo grado, a seguito della riassunzione del processo per la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario (Trib. Macerata, 14 febbraio 2020, n. 150), il sig. Craia ha proposto una domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nei confronti del Comune di Civitanova Marche.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno della propria pretesa, ha dedotto che: – in data 7 aprile 1998, ha sottoscritto con la società Coedi s.p.a. un contratto preliminare di compravendita di un immobile sito nel Comune di Civitanova Marche, in zona P.E.E.P., S. Maria Apparente, lotto n. 7, compreso in un’area edificabile già oggetto di convenzione per la cessione di aree in diritto di superficie stipulata dalla suddetta società e dal Comune in data 7 dicembre 1994; – dopo aver versato alcuni acconti, avrebbe appreso che il prezzo dell’immobile (235 milioni di lire, pari ad € 121.367,37) sarebbe stato di molto superiore rispetto a quello calcolato secondo le modalità di cui agli artt. 9 e 10 della convenzione; – pur avendo sollecitato l’intervento del Comune per gli opportuni controlli, la Coedi s.p.a., dopo l’instaurazione del procedimento arbitrale conclusosi con la risoluzione del preliminare, avrebbe alienato a terzi l’immobile oggetto del preliminare; – nonostante l’annullamento del lodo arbitrale da parte della Corte d’Appello, il ricorrente non avrebbe potuto recuperare gli acconti versati, stante il sopravvenuto fallimento della Coedi s.p.a. e il rigetto della relativa istanza di insinuazione nel passivo fallimentare, trattandosi di credito non privilegiato; – pertanto, se il Comune, negli anni 2006-2007, avesse chiesto ex art. 16 della convenzione, la risoluzione della stessa o avesse esercitato i poteri di ispezione e controllo, egli avrebbe mantenuto la disponibilità dell’appartamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, ha dedotto i seguenti motivi di ricorso: 1) violazione del legittimo affidamento; 2) violazione dell’art. 27, co. 1, d.P.R. n. 380/2001 in tema di vigilanza sull’attività edilizia; 3) violazione dell’art. 9 e dell’art. 16 della convenzione del 7 dicembre 2004 tra il Comune e la Coedi s.p.a. (ai sensi delle leggi n. 865 del 1971 e n. 457 del 1978) per le aree P.E.E.P.</p>
<p style="text-align: justify;">2. – Con la sentenza impugnata il T.a.r. ha rigettato la domanda nel merito, prescindendo dall’esame delle eccezioni di inammissibilità e di prescrizione sollevate dalla parte resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il primo giudice ha escluso la sussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno da ritardo, avuto riguardo: a) all’inesistenza di una asserita inerzia del Comune, il quale ha riscontrato le istanze del ricorrente del 2006 e del 2009 e si è attivato nella rideterminazione del prezzo della cessione dopo aver ricevuto la relativa documentazione necessaria (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); b) alla mancanza di un obbligo di provvedere nel senso della risoluzione della convenzione; c) alla mancanza di prova in ordine al nesso di causalità tra il danno asseritamente subito e la condotta del Comune, avendo il ricorrente coinvolto per la prima volta l’amministrazione dopo ben 11 anni dalla sottoscrizione del preliminare e solo dopo la risoluzione di quest’ultimo pronunciata con il lodo arbitrale; d) alla mancanza di prova del <em>quantum</em> della richiesta risarcitoria; e) alla mancanza di prova in ordine all’elemento soggettivo in capo al Comune; f) alla inerzia del danneggiato rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, ha escluso la sussistenza di un legittimo affidamento in capo al ricorrente, oltre a ritenere infondate le censure di violazione dell’art. 27, co. 1, d.P.R. n. 380/2001 in tema di vigilanza sull’attività edilizia, non venendo in rilievo violazioni edilizie.</p>
<p style="text-align: justify;">3. – Con atto di appello, il sig. Craia ha impugnato la suddetta sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. – Con un primo motivo di appello (pag. 7-13), ha impugnato il capo di sentenza (punto 2.2) con cui il primo giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti per la risarcibilità del danno da ritardo.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, ha evidenziato l’errore commesso dal Comune nel primo calcolo del prezzo nel 2006 in violazione del prezzo stabilito dalla convenzione stipulata con la società.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, ha dedotto la nullità della clausola del prezzo di cui alla transazione stipulata tra il sig. Craia e la società del 1999, per contrarietà alla convenzione e all’art. 35, legge n. 865 del 1971.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, ha ribadito che se il Comune non avesse errato a calcolare il prezzo nel 2006, avrebbe risolto la convenzione e il sig. Craia non avrebbe perso l’immobile, oltre alle somme già corrisposte e non recuperate a causa del fallimento.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. – Con un secondo motivo di appello (pag. 13-16), ha impugnato i capi di sentenza (punti 2.2 e 2.3) con cui il primo giudice, da un lato, avrebbe omesso di considerare la gravità dell’errore commesso colposamente dal Comune con il primo calcolo del 2006 e, dall’altro lato, ha attribuito carattere novativo alla transazione del 1999 senza considerare ulteriori elementi rilevanti.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, ha innanzitutto evidenziato che l’errore nella determinazione del prezzo nel 2006 sarebbe stata facilmente evitabile mediante l’uso dell’ordinaria diligenza e che tale errore sarebbe dovuto non già ad una incompletezza documentale (come sostenuto dal T.a.r.), bensì al fatto di aver conteggiato come superficie abitabile anche la mansarda che, invece, in base al regolamento comunale, non poteva essere computata non avendo i requisiti di abitabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, ha evidenziato che l’importo previsto nella transazione del 1999 (euro 108.962,45) era già di molto superiore al giusto prezzo riconosciuto dallo stesso Comune nel secondo calcolo del 2009 (euro 88.797,33 al 1995, arrivato ad euro 117.834,06 con la rivalutazione ISTAT al 2009).</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, il prezzo indicato nella transazione era dovuto a titolo di somme residue, ossia senza considerare gli importi già versati in acconto.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il primo giudice avrebbe errato nel confrontare il giusto prezzo con quello rivalutato al 2009 e non con quello originario del 1995, oltre a non considerare le somme già versate.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. – Con un terzo motivo di appello (pag. 16-19), ha impugnato i capi di sentenza (punti 2, 2.1 e 2.2) nella parte in cui si sofferma esclusivamente sul danno da inerzia della P.A., omettendo invece di considerare il danno derivante dall’errore del Comune con la perizia del 20 luglio 2006.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, ha ribadito che la responsabilità risarcitoria del Comune si fonda sia sull’errore nella determinazione del prezzo di vendita dell’immobile che sulla successiva inerzia relativa alla mancata applicazione della convenzione e delle relative sanzioni ivi previste.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, ha concluso nel senso di condannare il Comune al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 121.367,37 e del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa previo espletamento di una perizia medico legale.</p>
<p style="text-align: justify;">4. – Con apposita memoria, si è costituito il Comune che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, trattandosi di una mera riproposizione delle censure di primo grado (pag. 5-6 della memoria).</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, ha eccepito la sussistenza di un giudicato implicito ai sensi dell’art. 101, co. 2, c.p.a., sulle due eccezioni sollevate in primo grado (omesso accertamento dell’illegittimità del silenzio e prescrizione del diritto al risarcimento) e non esaminate in sentenza, rispetto alle quali la parte appellante non avrebbe dedotto nulla sul punto con il proprio atto di appello (pag. 6-9 della memoria).</p>
<p style="text-align: justify;">In subordine, ha reiterato l’eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria, decorrente quantomeno dal 23 dicembre 2009 (pag. 9-10 della memoria).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, ha chiesto comunque il rigetto dell’appello.</p>
<p style="text-align: justify;">5. – All’udienza pubblica del 14 novembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. – Nell’ordine di esame delle questioni, occorre procedere innanzitutto dalle eccezioni preliminari di rito per poi passare alle questioni preliminari di merito.</p>
<p style="text-align: justify;">7. – L’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è noto, ai fini dell’ammissibilità del ricorso in appello, non è sufficiente la mera riproposizione dei motivi del ricorso di primo grado, essendo altresì necessario che siano mosse motivate critiche alla sentenza che tali motivi ha respinto o accolto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 agosto 2022, n. 6820; Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2020, n. 3715).</p>
<p style="text-align: justify;">A tal riguardo, occorre altresì precisare che l’onere della parte appellante di indicare le “<em>specifiche censure</em>” (art. 101 c.p.a.) in base alle quali si ritiene che la sentenza di primo grado sia errata non va inteso in senso formalistico, essendo sufficiente che tali censure siano desumibili dall’esame dell’atto di appello nel suo complesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, tale onere deve ritenersi adeguatamente assolto, essendo chiaramente desumibili dall’atto di appello nel suo complesso le specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma.</p>
<p style="text-align: justify;">L’eccezione, pertanto, è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">8. – L’eccezione di inammissibilità dell’appello per la sussistenza di un giudicato implicito è manifestamente infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, con tale eccezione, il Comune resistente ha dedotto che, a seguito dell’assorbimento di due eccezioni preliminari da parte del primo giudice (inammissibilità per omesso accertamento dell’inerzia e prescrizione del credito), si sarebbe ormai formato un giudicato implicito sulle stesse, con conseguente inammissibilità dell’appello.</p>
<p style="text-align: justify;">A ben vedere, però, le suddette eccezioni in primo grado non sono state esaminate né esplicitamente e né implicitamente da parte del T.a.r., sulla base della ragione più liquida costituita dalla ritenuta infondatezza del ricorso nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue, quindi, che nessun giudicato implicito può dirsi formato sul punto, in quanto, come è noto, tale forma di giudicato presuppone che le questioni controverse abbiano costituito il presupposto logico-giuridico seguito dal giudice per addivenire alla decisione della controversia, cosa che nella specie non sussiste.</p>
<p style="text-align: justify;">Né può ritenersi che la parte appellante, ai sensi dell’art. 101, co. 2, c.p.a., abbia l’onere di riproporre le argomentazioni difensive relative alle eccezioni sollevate dalla controparte e non esaminate in primo grado: invero, tale onere sorge solo a seguito della riproposizione di tali eccezioni in sede di appello da parte della resistente, la quale, infatti, ben potrebbe anche omettere di riproporre tali eccezioni con il conseguente venir meno di ogni onere di contestazione da parte dell’appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, spetta alla parte che ha sollevato l’eccezione non esaminata in primo grado l’onere di riproporla anche in sede di appello, parte che nella specie va identificata con il Comune resistente e non già con la parte appellante, la quale non avrebbe alcun interesse a contestare l’assorbimento di eccezioni dallo stesso non sollevate.</p>
<p style="text-align: justify;">9. – Ciò posto, occorre ora esaminare l’eccezione preliminare di merito relativa alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">L’eccezione è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, con la domanda in esame, la parte appellante lamenta la mancata attivazione dei poteri autoritativi da parte del Comune in materia di determinazione dei prezzi per la vendita di alloggi nell’ambito dell’edilizia economica e popolare.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, deduce di aver sottoscritto con la società Coedi s.p.a. un contratto preliminare per l’acquisto di un appartamento per il prezzo di € 121.367,37, il quale, da successivi controlli, sarebbe risultato superiore al prezzo obbligatoriamente imposto dalla Convenzione di cessione dei diritti di superficie stipulata tra la società venditrice ed il Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Con un primo sollecito del 2006 il ricorrente ha invitato il Comune ad attivare i suoi poteri di controllo, ma la nota di riscontro ha concluso nel senso della correttezza del prezzo praticato dalla società. Solo a seguito del secondo sollecito del 2009, il Comune avrebbe ammesso di aver commesso un errore in occasione del primo calcolo, per cui il prezzo sarebbe effettivamente superiore al dovuto.</p>
<p style="text-align: justify;">L’appellante, quindi, si duole del fatto che se il Comune non avesse commesso il primo errore, avrebbe potuto far valere tale illegittimità e procedere alla risoluzione tempestiva della convenzione, con la conseguenza che la società non avrebbe venduto a terzi l’appartamento in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, avuto riguardo alla tempistica della vicenda per come sopra descritta, deve ritenersi che il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ingiusto ex art. 2043 c.c. sia ormai già decorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è noto, infatti, la prescrizione comincia a decorrere “<em>dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere</em>” (art. 2935 c.c.).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la parte appellante assume che il danno sarebbe derivato dall’errore di calcolo del prezzo da parte del Comune mediante la nota del 2006.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, anche a non voler considerare tale data come il momento dal quale iniziare a far decorrere la prescrizione, deve ritenersi che la parte avrebbe potuto far valere il proprio diritto al risarcimento del danno quantomeno dal 23 dicembre 2009, allorquando il Comune, secondo la prospettazione attorea, avrebbe ammesso di aver commesso un errore in occasione del primo calcolo, per cui il prezzo sarebbe stato effettivamente superiore al dovuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, però, l’atto di citazione dinanzi al Tribunale civile di Macerata è stato notificato solamente in data 13 marzo 2019, ossia quando il termine di prescrizione quinquennale era già ampiamente decorso.</p>
<p style="text-align: justify;">A ciò si aggiunga, peraltro, che nella propria memoria difensiva, il sig. Craia si è limitato a ribadire che il danno non deriverebbe dal silenzio inadempimento ma dal primo errore di calcolo del 2006, senza tuttavia contestare in alcun modo l’eccezione di prescrizione tempestivamente riproposta dalla parte resistente ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., in quanto non esaminata in primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, non risulta dimostrato nemmeno il nesso causale tra l’omessa attivazione del Comune, la mancata risoluzione della convenzione e il danno patito dal ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">10. – In conclusione, quindi, l’appello deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">11. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 5.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, di IVA e di CPA.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Luigi Carbone, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Gambato Spisani, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Silvia Martino, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Monteferrante, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Rosario Carrano, Consigliere, Estensore</p>
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