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	<title>27/9/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/9/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2012 n.3472</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-27-9-2012-n-3472/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-27-9-2012-n-3472/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2012 n.3472</a></p>
<p>Va sospeso, attesa la delicatezza e complessità delle questioni sottese, con udienza nel merito a due mesi, il decreto con il quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha aggiudicato la gara per azioni di informazione e comunicazione rivolta ai cittadini consumatori sulla valorizzazione e la promozione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-27-9-2012-n-3472/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2012 n.3472</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-27-9-2012-n-3472/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2012 n.3472</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, attesa la delicatezza e complessità delle questioni sottese, con udienza nel merito a due mesi, il decreto con il quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha aggiudicato la gara per azioni di informazione e comunicazione rivolta ai cittadini consumatori sulla valorizzazione e la promozione del consumo dell&#8217;olio italiano extravergine di oliva di qualità. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03472/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06889/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6889 del 2012, proposto dalla:<br />	<br />
<b>società Assist Group s.r.l.</b>, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Scanzano, Elio Leonetti e Angelo Lucio Lacerenza, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Chiomenti, in Roma, via XXIV Maggio n. 43;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>società Y&#038;R Italia s.r.l.</b> e <b>Pomilio Blumm s.r.l.</b>, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Costantini e Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Colagrande, in Roma, viale Liegi n. 35/B;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del decreto di cui al prot. n. 18002 del 2.08.2012 con il quale è stata dichiarata efficace l&#8217;aggiudicazione della gara di cui al &#8220;bando di gara per azioni di informazione e comunicazione rivolta ai cittadini consumatori sulla valorizzazione e la promoz<br />
&#8211; del decreto di cui al prot. n. 0016879 del 23.07.2012;<br />	<br />
&#8211; del decreto di cui al prot. n. 0015090 del 04.07.2012;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle società Y&#038;R Italia s.r.l. e Pomilio Blumm s.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, attesa la delicatezza e complessità delle questioni sottese, si ritiene opportuno fissare fin da ora l’udienza pubblica per la trattazione del merito alla data del 14 novembre 2012, ore di rito e, nelle more, disporre la sospensione dell’esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva impugnato;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) accoglie l’istanza e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecutività dei provvedimenti impugnati;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 14 novembre 2012, ore di rito.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Raffaello Sestini, Consigliere<br />	<br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2012 n.584</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-9-2012-n-584/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-9-2012-n-584/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-9-2012-n-584/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2012 n.584</a></p>
<p>Va sospesa, in quanto sussiste fumus boni iuris del ricorso, la delibera con la quale il c.d.a. di Acque Chiampo spa ha aggiudicato definitivamente un appalto per servizio di gestione e retribuzione del proprio personale. (G.S.) N. 00584/2012 REG.PROV.CAU. N. 01142/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-9-2012-n-584/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2012 n.584</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, in quanto sussiste fumus boni iuris del ricorso, la delibera con la quale il c.d.a. di Acque Chiampo spa ha aggiudicato definitivamente un appalto per servizio di gestione e retribuzione del proprio personale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00584/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01142/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Giuseppe Filippi</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giacomo Quarneti, Chiara Cacciavillani, con domicilio eletto presso Chiara Cacciavillani in Stra&#8217;, piazza Marconi, 48;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Acque del Chiampo Spa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Domenichelli, Mara Chilosi, Francesca Masso, con domicilio la Segreteria del TAR; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Studio Tolio Giuseppe</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Pasqualin, Carlo Trentini, con domicilio eletto presso Andrea Pasqualin in Venezia-Mestre, viale Ancona, 17; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della delibera del 27 giugno 2012 con la quale il c.d.a. di Acque Chiampo spa ha aggiudicato definitivamente l&#8217;appalto; dell&#8217;art. 8 del capitolato speciale;<br /> della delibera 18.4.2012; del provvedimento n. ar/12655/2012 del 18.7.2012 di rigetto del preavviso di ricorso ex art. 243-bis d.lgs. n. 163/2006, dei verbali di gara; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto;<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acque del Chiampo Spa e di Studio Tolio Giuseppe;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Tolio Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Pasqualin, Carlo Trentini, con domicilio eletto presso Andrea Pasqualin in Venezia-Mestre, viale Ancona, 17;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, l’istanza proposta dalla parte ricorrente appare suscettibile di positiva definizione in quanto sorretta da adeguato fumus boni iuris.<br />	<br />
Ravvisata la sussistenza di giustificati motivi per compensare, tra le parti in causa, le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare proposta.<br />	<br />
Fissa per l’ulteriore trattazione del merito del ricorso all’udienza del giorno 31 gennaio 2013.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />	<br />
Silvia Coppari, Referendario<br />	<br />
Enrico Mattei, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-9-2012-n-584/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2012 n.584</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2012 n.1697</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-27-9-2012-n-1697/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-27-9-2012-n-1697/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-27-9-2012-n-1697/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2012 n.1697</a></p>
<p>C. Allegretta – Presidente, P. Amovilli – Estensore sulla necessità di presentare la domanda di partecipazione alla gara nell&#8217;ipotesi in cui le censure riguardino la ritenuta difficoltà di poter formulare un&#8217;offerta remunerativa Contratti della p.a. – Offerte di gara – Offerta remunerativa – Formulazione – Difficoltà – Domanda di partecipazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-27-9-2012-n-1697/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2012 n.1697</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-27-9-2012-n-1697/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2012 n.1697</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Allegretta – Presidente, P. Amovilli – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di presentare la domanda di partecipazione alla gara nell&#8217;ipotesi in cui le censure riguardino la ritenuta difficoltà di poter formulare un&#8217;offerta remunerativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Offerte di gara – Offerta remunerativa – Formulazione – Difficoltà – Domanda di partecipazione – Presentazione – E’ requisito per l’ammissibilità del ricorso</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In linea di principio, nelle ipotesi in cui le censure si appuntino non sulla impossibilità di partecipare alla gara, ma sulla ritenuta difficoltà di poter formulare un&#8217;offerta remunerativa, la presentazione della domanda di partecipazione diviene requisito per l&#8217;ammissibilità del ricorso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1900 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Pierreci Codess Coopcultura Soc. Coop. in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento con Mondo Mostre s.r.l., Skira Editore s.p.a., Kismet s.c.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. ti Massimiliano Brugnoletti e Stefano Potenza, con domicilio eletto presso Stefano Potenza, in Bari, via Ausilio n. 35; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Puglia, entrambi rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum:<br />
Novamusa s.p.a. in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con Scala Group s.p.a., D’Uva Workshop s.r.l., Il Cigno Galileo Ed. di Arte e Scienza s.r.l., Giuseppe Leopizzi 1750 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentino Vulpetti e Luigi D&#8217;Ambrosio, con domicilio eletto presso Luigi D&#8217;Ambrosio, in Bari, piazza Garibaldi, 23; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensiva</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della lettera di richiesta di offerta vincolante, con la quale la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia ha invitato il costituendo raggruppamento in epigrafe indicato a presentare l&#8217;offerta per la concessione di servizi aggiuntivi per diverse sedi museali e monumenti pugliesi;<br />	<br />
&#8211; in parte qua, del capitolato tecnico e della sollecitazione alla domanda di partecipazione pubblicata sulla g.u.c.e. il 28/6/2010;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli impugnati.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore il dott. Paolo Amovilli;<br />	<br />
Uditi nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 per le parti i difensori avv.ti Stefano Potenza, Giovanni Cassano e Massimiliano Tommasiello, quest’ultimo per delega dell&#8217;avv.to Valentino Vulpetti;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con bando pubblicato sulla g.u.c.e. il 28 giugno 2010, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia ha indetto procedura ristretta per l’affidamento in concessione di “servizi aggiuntivi” per diverse sedi museali e monumenti pugliesi, per un valore contrattuale stimato in 5.220.000,00 euro per l’intera durata della concessione, pari a sei anni.<br />	<br />
Il criterio di aggiudicazione prescelto veniva individuato nel massimo rialzo rispetto: &#8211; al corrispettivo fisso annuale (30.000,00 euro annui) da riconoscere all’Amministrazione a fronte dell’affidamento dell’intero servizio; &#8211; alla percentuale spettante all’Amministrazione (70 %) a fronte degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti; &#8211; alla percentuale royalties da corrispondere all’Amministrazione per l’affidamento degli altri “servizi aggiuntivi” (5% dell’introito su ciascun servizio venduto al pubblico).<br />	<br />
L’odierna ricorrente non ha presentato domanda di partecipazione alla gara.<br />	<br />
Con il ricorso in epigrafe, la Pierreci Codess Coopcultura Soc. Coop., in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento in epigrafe specificato, impugna la lettera di invito ed il capitolato tecnico inerenti al procedimento di gara in epigrafe indicato, deducendo censure così riassumibili:<br />	<br />
I. violazione dell’art. 2 del D.lgs. 163/2006, eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, illogicità, sproporzione, carenza dei presupposti, violazione art. 97 Cost.: il valore reale della concessione sarebbe di gran lunga inferiore a quello stimato dall’Amministrazione concedente (5.220.000,00 euro) sulla base del quale ha quantificato gli oneri posti a carico del futuro concessionario; infatti, per i vari sottogruppi di servizi aggiuntivi, sulla base dei dati indicati nel capitolato tecnico con riferimento alla media dei fatturati annui nell’ultimo triennio, il valore effettivo totale della concessione sarebbe pari a 951.352,00 euro (158.560,00 annui) quindi inferiore di oltre un quinto rispetto a quello indicato dalla Direzione Regionale; tale sovrastima del valore presunto impedirebbe ai concorrenti la predisposizione di un’offerta “seria ed economicamente capiente” e pertanto di prendere parte ad una legittima competizione concorrenziale;<br />	<br />
II. violazione degli artt. 29 e 75 del D.lgs. 163/2006, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, sproporzione, carenza dei presupposti, violazione art. 97 Cost. e buon andamento: la quantificazione del valore presunto della concessione violerebbe i criteri di stima enucleati dall’art. 29 del Codice contratti pubblici, dovendosi prendere a riferimento il solo importo che l’Amministrazione presume di pagare al concessionario e non già l’importo incassato dal concessionario direttamente dall’utenza; tale errore determina una conseguente sovrastima sia del valore della cauzione provvisoria, necessaria per la partecipazione alla gara, sia della cauzione definitiva, con l’effetto di restringere del tutto arbitrariamente la concorrenza e di impedire la partecipazione alla gara.<br />	<br />
Interveniva ad opponendum la Novamusa s.p.a., in proprio e quale mandataria del raggruppamento in epigrafe indicato, unico operatore partecipante alla gara, evidenziando, in necessaria sintesi:<br />	<br />
&#8211; l’inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione ed interesse, attesa la mancata presentazione da parte della ricorrente della domanda di partecipazione alla gara per cui è causa, non rivestendo le clausole impugnate della lex specialis carat<br />
&#8211; nel merito, l’infondatezza della pretesa, essendo la stima effettuata dall’Amministrazione corretta, mentre la “rettifica” operata dalla società Pierreci Codess Coopcultura sarebbe frutto di macroscopici errori, consistenti nell’aver diviso per sei i fa<br />
&#8211; la corretta applicazione dell’art. 29 Codice contratti pubblici, perché l’importo della concessione non può che coincidere con il complesso lordo del denaro che si stima di incassare dall’utenza.<br />	<br />
La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, costituitasi in giudizio, chiedeva, a sua volta, il rigetto del gravame, depositando relazione a firma del Direttore, tesa a dimostrare la congruità della stima effettuata in sede di predisposizione degli atti di gara.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 23 novembre 2011, con ordinanza n. 925/2011 l’istanza cautelare è stata accolta, considerato &#8211; all’esito del sommario esame tipico della fase cautelare – “che i criteri (in particolare il valore attribuito alla concessione) fissati dalla lettera per l’offerta vincolante da presentare appaiono, prima facie, non coerenti con i dati deducibili dal capitolato tecnico”.<br />	<br />
Con memoria di replica, la ricorrente evidenzia che l’ordinanza cautelare ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati in pendenza del termine di presentazione delle domande (26 novembre 2011) circostanza che a suo dire depone per l’esclusione, nella fattispecie, dell’onere di presentare una inutile domanda di partecipazione al solo fine di coltivare l’interesse al ricorso. Riconosce poi parzialmente l’erroneità delle rettifiche prospettate nella domanda giudiziale, riducendo il valore stimato della concessione in 3.170.498,00 euro, sempre comunque di molto inferiore a quello calcolato dall’Amministrazione.<br />	<br />
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 11 luglio 2012, nella quale la causa è passata in decisione.</p>
<p>2. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna le clausole della lex specialis della concessione in esame, dolendosi della sovrastima dell’importo fissato dall’Amministrazione, a suo dire radicalmente impeditivo della partecipazione alla gara.</p>
<p>3. Preliminarmente va esaminata l’eccezione in rito di inammissibilità del gravame.<br />	<br />
3.1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. b) cod. proc. amm.<br />	<br />
Per pacifico orientamento giurisprudenziale, la legittimazione al ricorso, nelle controversie riguardanti l’affidamento dei contratti pubblici, spetta esclusivamente ai soggetti partecipanti alla gara, poiché solo tale qualità si connette all’attribuzione di una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela (per tutte Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 7 aprile 2011, n. 4).<br />	<br />
La regola, ormai consolidata, subisce, alcune notevoli deroghe, concernenti, rispettivamente:<br />	<br />
&#8211; la legittimazione del soggetto che contrasta, in radice, la scelta della stazione appaltante di indire la procedura;<br />	<br />
&#8211; la legittimazione dell’operatore economico “di settore”, che intende contestare un “affidamento diretto” o senza gara;<br />	<br />
&#8211; la legittimazione dell’operatore che manifesta l’intenzione di impugnare una clausola del bando “escludente”, in relazione alla illegittima previsione di determinati requisiti di qualificazione.<br />	<br />
Quanto alla legittimazione del soggetto che contrasta immediatamente il bando di gara (in relazione alle sue clausole “escludenti”), senza partecipare al procedimento, la deroga ha una giustificazione logica evidente, direttamente collegata alla affermazione giurisprudenziale dell’onere di sollecita impugnazione di tale atto lesivo, senza attendere l’esito della selezione. In tali circostanze, la certezza del pregiudizio determinato dal bando rende superflua la domanda di partecipazione e l’adozione di un atto esplicito di esclusione. D’altro canto, la legittimazione spetta, in questo caso, non già a tutti gli imprenditori del settore, genericamente intesi, ma ai soli soggetti cui è impedita la partecipazione, in virtù di una specifica clausola escludente del bando (così testualmente ancora Adunanza Plenaria n. 4/2011).<br />	<br />
Presentano carattere “escludente” le clausole impeditive dell&#8217;ammissione dell&#8217;interessato alla selezione (ex multis Adunanza Plenaria 23 gennaio 2003, n. 1) o quelle che impongono, ai fini della partecipazione, “oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati” e che comportino l&#8217;impossibilità, per l&#8217;interessato, di accedere alla procedura ed il conseguente arresto procedimentale. Deve trattarsi quindi, di clausole che impediscano in maniera certa e definitiva la partecipazione (Consiglio di Stato sez. VI, 25 settembre 2007, n. 4927).<br />	<br />
Nella fattispecie per cui è causa, il valore stimato della concessione, per quanto in ipotesi potenzialmente erroneo e non adeguatamente remunerativo, non costituiva un impedimento oggettivo alla partecipazione alla gara, potendo la ricorrente comunque presentare offerta, anche senza indicazione di alcun aumento percentuale rispetto all’importo a base di gara, ed essendo la sua decisione di non presentarla frutto, piuttosto, di un errata valutazione soggettiva.<br />	<br />
In linea di principio, nelle ipotesi in cui le censure si appuntino non sulla impossibilità di partecipare alla gara ma sulla ritenuta difficoltà di poter formulare un&#8217;offerta remunerativa, la presentazione della domanda di partecipazione diviene requisito per l&#8217;ammissibilità del ricorso (ex multis Consiglio di Stato sez. V , 1 aprile 2011, n. 2033).<br />	<br />
In ogni modo, anche a voler ritenere il carattere potenzialmente “escludente” di siffatta clausola (in questo senso T.A.R. Sardegna sez. I 18 ottobre 2011, n. 992), la stima effettuata dalla Direzione Regionale, in concreto, appare rispettosa dei criteri codificati dall’art. 29 D.lgs. 163/2006 per il calcolo presunto dell’importo delle concessioni, oltre che congrua in rapporto al fatturato medio e agli altri dati di cui al capitolato.<br />	<br />
Quanto al primo profilo, stante la differenza tra appalto di servizi e concessione di servizi, il carattere complesso della concessione di che trattasi depone nel senso che il valore di riferimento non può che essere commisurato all’utilità complessiva che il bene culturale è in grado di produrre e che lo stesso ente proprietario può trarre dalla relativa gestione diretta o dall’affidamento a terzi, per le finalità di interesse pubblico di cui all’art. 110 D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (così in fattispecie analoga Consiglio di Stato sez. VI, 26 giugno 2012, n. 3764).<br />	<br />
Quanto al secondo profilo, la migliore dimostrazione dell’erroneità e soggettività del calcolo del valore della concessione prospettato dalla ricorrente è data proprio dalla successiva rettifica che la stessa ricorrente ne opera in corso di causa. <br />	<br />
3.2. Non sono ravvisabili, quindi, nell’impugnata lex specialis motivi oggettivamente impeditivi della partecipazione alla gara, con la conseguenza di non poter riconoscere alla ricorrente, in mancanza della domanda di partecipazione alla gara, la titolarità di una posizione sostanziale sufficientemente differenziata.</p>
<p>4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nella misura di € 4.000,00 ed in favore della Novamusa s.p.a. nella misura di € 2.000,00, oltre agli accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario<br />	<br />
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/09/2012</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2012 n.1704</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-27-9-2012-n-1704/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-27-9-2012-n-1704/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2012 n.1704</a></p>
<p>C. Allegretta – Presidente, P. Amovilli – Estensore sul principio di equivalenza e sull&#8217;art. 68 comma 6, d.lg. n. 163 del 2006, in tema di specifiche tecniche, nonché sulla loro applicabilità agli affidamenti in economia 1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Specifiche tecniche – Art.68 comma 4, d.lg.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-27-9-2012-n-1704/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2012 n.1704</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Allegretta – Presidente, P. Amovilli – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sul principio di equivalenza e sull&#8217;art. 68 comma 6, d.lg. n. 163 del 2006, in tema di specifiche tecniche, nonché sulla loro applicabilità agli affidamenti in economia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Specifiche tecniche – Art.68 comma 4, d.lg. n.163 del 2006 – Principio di equivalenza – Finalità.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Specifiche tecniche – Art.68 comma 4, d.lg. n.163 del 2006 – Principio di equivalenza – Contemperamento con i principi che governano l’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Specifiche tecniche – Art.68 comma 6, d.lg. n.163 del 2006 – Finalità.	</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Specifiche tecniche – Principi e norme – Affidamenti in economia – Applicabilità.	</p>
<p>5. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Specifiche tecniche – Offerta difforme – Stazione appaltante – Chiarimenti sulla equipollenza tecnica – Richiesta – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi del principio di equivalenza espresso dall’art. 68 comma 4, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, le stazioni appaltanti non possono respingere un&#8217;offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche di riferimento, se nell&#8217;offerta stessa è data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche della lex specialis; pertanto, al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gara, la stazione appaltante, in presenza di offerte equivalenti, deve verificare la sussistenza dei requisiti descritti al fine di effettuare la valutazione dell&#8217;offerta. 	</p>
<p>2. In tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici, il principio di equivalenza espresso dall’art. 68 comma 4, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, deve contemperarsi con i principi che governano l’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche (art. 2, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, art. 10 direttiva CE 2004/17) tra cui la parità di trattamento e la non discriminazione.	</p>
<p>3. In tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici, l’art. 68 comma 6, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, è norma finalizzata alla tutela della par condicio tra i concorrenti e della trasparenza delle operazioni di gara, non essendo configurabile una giustificazione postuma in merito all’equivalenza delle specifiche tecniche offerte, dovendo le offerte dei concorrenti soddisfare tali specifiche, a pena di una evidente difformità e di una inammissibile modificazione o integrazione postuma dell’offerta.	</p>
<p>4. In tema di specifiche tecniche, i principi, tra cui quello di equivalenza, e le norme (ivi compreso l’art. 68 comma 6, d.lg. 12 aprile 2006 n.163) sono applicabili, datane le finalità, anche agli affidamenti in economia, laddove gli artt. 125 del Codice contratti pubblici e 331, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, estendono a tali procedure, pur semplificate, il rispetto del principio di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione.	</p>
<p>5. In presenza di offerta evidentemente difforme dalle specifiche tecniche richieste, è illegittimo il comportamento della Stazione appaltante che ha richiesto ad un’impresa concorrente la presentazione di chiarimenti atti a dimostrare l’equipollenza tecnica, successivamente alla presentazione delle offerte, in quanto è palese la violazione della par condicio, dal momento che gli altri concorrenti tra cui la ricorrente, avrebbero potuto, se solo ciò fosse stato contemplato nella lex specialis, parametrare la propria offerta diversamente, proponendo un prodotto inferiore a quello offerto e quindi con un ribasso economico maggiore rispetto a quello proposto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 357 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Nikon Instruments s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. ti Fabrizio Lofoco e Ugo Franceschetti, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, 14; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Università degli Studi di Foggia, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Bioagromed, Centro di Ricerca Interdipartimentale dell’Università degli Studi di Foggia;<br />
Leica Microsystems s.r.l.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensiva</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del decreto del Direttore amministrativo dell&#8217;Università degli Studi di Foggia prot. n. 2466-X/4 del 31.1.2012, ricevuto in data 6 febbraio 2012 con cui è stata aggiudicata in via definitiva alla Leica Microsystems s.r.l. la procedura di cottimo fiduciario per la fornitura ed installazione di un microscopio a fluorescenza per le esigenze del Bioagromed, centro di ricerca interdipartimentale dell&#8217;Università degli Studi di Foggia, per un importo complessivo a base d&#8217;asta di euro 63.021,52;<br />	<br />
&#8211; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;<br />	<br />
nonché per il subentro nell’aggiudicazione.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’ Università degli Studi di Foggia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 120, co. 9, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore il dott. Paolo Amovilli;<br />	<br />
Uditi nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 giugno 2012 i difensori avv.ti Walter Campanile e Fabrizio Lofoco, quest’ultimo anche in sostituzione dell&#8217;avv.to Ugo Franceschetti;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con decreto del Direttore Amministrativo n. 602 del 5 ottobre 2011, l’Università degli Studi di Foggia ha indetto cottimo fiduciario per l’affidamento della fornitura e l’installazione di un microscopio a fluorescenza per le esigenze del centro di ricerca interdipartimentale Bioagromed, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ed importo a base d’asta di 63.021,52 euro.<br />	<br />
All’esito della valutazione comparativa delle quattro offerte pervenute, si è classificata al primo posto la Leica Microsystems s.r.l., con un ribasso percentuale di 21,5 punti, successivamente dichiarata aggiudicataria in via definitiva con decreto del Direttore amministrativo dell&#8217;Università degli Studi di Foggia n. 2466-X/4 del 31.1.2012.<br />	<br />
L’odierna ricorrente ha partecipato alla gara, classificandosi al secondo posto con un ribasso percentuale di 13,6 punti.<br />	<br />
Le specifiche tecniche stabilite nel capitolato tecnico allegato al disciplinare di gara stabilivano che il microscopio doveva avere, tra l’altro, “tutte le automazioni e codificazioni riguardanti il revolver portafilitri a 10 posizioni”.<br />	<br />
Con il ricorso in epigrafe, la Nikon Instruments s.p.a, impugna il suddetto provvedimento di aggiudicazione definitiva, unitamente agli ulteriori atti del procedimento di gara in epigrafe indicati, deducendo censure così riassumibili:<br />	<br />
I. violazione artt. 64, 74 e 125 D.lgs. 163/2006, violazione del principio di <i>par condicio</i>, violazione della <i>lex specialis</i> ed in particolare dell’art. 1 del bando e dell’art. 1 del capitolato tecnico, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione: l’offerta prodotta dall’aggiudicataria Leica Microsystems s.r.l. sarebbe del tutto difforme dalle prescrizioni tecniche imposte dal capitolato tecnico, in quanto concerne la fornitura di un microscopio con <i>revolver </i>porta filtri ad 8 posizioni anziché alle 10 prescritte; l’offerta di un prodotto non conforme alle specifiche tecniche sarebbe fortemente lesivo della <i>par condicio</i> tra i concorrenti, principio cardine anche delle procedure di affidamento mediante cottimo fiduciario, secondo il disposto di cui all’art. 125 Codice contratti pubblici;<br />	<br />
II. violazione artt. 64, 68 e 125 D.lgs. 163/2006, violazione del principio di <i>par condicio</i> sotto ulteriore profilo, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione: la possibilità per i concorrenti di offrire prodotti equivalenti dovrebbe essere accompagnata da chiarimenti indicati esclusivamente in sede di offerta e non già in sede successiva, peggio ancora dopo l’apertura delle offerte economiche, come nel caso di specie, dovendo il principio di equivalenza contemperarsi con il rispetto del principio comunitario di parità di trattamento; la Leica Microsystems s.r.l. non avrebbe poi provato l’equivalenza del prodotto offerto, bensì l’irrilevanza della specifica tecnica richiesta, violando così le prescrizioni inoppugnate della <i>lex specialis</i>.<br />	<br />
Si è costituita l’Università degli Studi di Foggia, chiedendo il rigetto del gravame ed evidenziando in necessaria sintesi:<br />	<br />
&#8211; la possibilità per gli operatori che concorrono all’ appalto di una pubblica fornitura, di presentare prodotti equivalenti;<br />	<br />
&#8211; il prodotto fornito da Leica Microsystems s.r.l. è stato valutato conforme ed anzi migliorativo rispetto alle specifiche tecniche del capitolato, nell’esercizio di un potere discrezionale tecnico non sindacabile dal giudice se non nei ristretti limiti d<br />
All’esito della camera di consiglio del 4 aprile 2012, con ordinanza n. 240/2012 veniva accolta l’istanza cautelare, rilevandosi, pur ad un sommario esame tipico della fase cautelare, la non previsione dell’equivalenza in sede di <i>lex specialis,</i> oltre che comunque la violazione dell’art. 68 c. 4 Codice contratti pubblici.<br />	<br />
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 27 giugno 2012, nella quale la causa è passata in decisione.<br />	<br />
In data 28 giugno 2012, su istanza della ricorrente, è stato pubblicato ai sensi dell’art. 120 comma 9 cod. proc. amm. il dispositivo della sentenza.</p>
<p>2. Il ricorso è fondato e va accolto.<br />	<br />
E’pacifico tra le parti e risultante <i>per tabulas</i> che l’offerta presentata dall’aggiudicataria Leica Microsystems s.r.l. non è conforme ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche della <i>lex specialis, </i>pur sostenendo l’Amministrazione la sostanziale equivalenza se non addirittura la superiorità del prodotto offerto da essa offerto. Infatti, le specifiche tecniche stabilite nel capitolato tecnico allegato al disciplinare di gara, stabilivano che il microscopio oggetto dell’indetto cottimo fiduciario, doveva avere, tra l’altro, “tutte le automazioni e codificazioni riguardanti il revolver portafiltri a 10 posizioni” mentre l’offerta di Leica Microsystems s.r.l. concerne la fornitura di un microscopio con <i>revolver </i>porta filtri a sole 8 posizioni.<br />	<br />
Ai sensi del principio di equivalenza espresso dall’ art. 68 comma 4, D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, le stazioni appaltanti non possono respingere un&#8217;offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche di riferimento, se nell&#8217;offerta stessa è data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche della <i>lex specialis</i>; al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gara, la stazione appaltante, pertanto, in presenza di offerte equivalenti, deve verificare la sussistenza dei requisiti descritti al fine di effettuare la valutazione dell&#8217;offerta (<i>ex multis </i>T.A.R. Cagliari Sardegna sez. I, 20 febbraio 2012, n. 137; T.A.R. Sicilia Catania sez. II 6 marzo 2009, n. 486).<br />	<br />
Il principio di equivalenza, come correttamente sostenuto dalla ricorrente, deve contemperarsi con i principi che governano l’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche (artt. 2 D.lgs. 12 aprile 2006 n.163, art. 10 direttiva CE 2004/17) tra cui la parità di trattamento e la non discriminazione.<br />	<br />
Il successivo comma 6 dell’art. 68 del D.lgs. n. 163/2006, stabilisce che “l’operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega all’offerta”.<br />	<br />
Trattasi all’evidenza di norma finalizzata alla tutela della <i>par condicio</i> tra i concorrenti e della trasparenza delle operazioni di gara, non essendo configurabile una giustificazione postuma in merito all’equivalenza delle specifiche tecniche offerte (T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia sez. II 27 maggio 2009, n. 1073) dovendo le offerte dei concorrenti soddisfare tali specifiche, a pena di una evidente difformità e di una inammissibile modificazione o integrazione postuma dell’offerta.<br />	<br />
L&#8217;amministrazione aggiudicatrice non può chiedere chiarimenti a un candidato, la cui offerta essa ritiene imprecisa o non conforme alle specifiche tecniche del capitolato d&#8217;oneri, senza in questo modo far sembrare, qualora tale offerta venisse accolta, che essa abbia negoziato in via riservata a danno degli altri candidati ed in violazione del principio di parità di trattamento (Corte giustizia CE sez. IV 29 marzo 2012 n. 599). Né dall&#8217;articolo 2, né da nessun&#8217;altra disposizione della direttiva 2004/18, né dal principio di parità di trattamento, e nemmeno dall&#8217;obbligo di trasparenza, risulta che l&#8217;amministrazione aggiudicatrice sarebbe tenuta a contattare i candidati interessati in presenza di un&#8217;offerta imprecisa o non conforme; la mancanza di chiarezza dell&#8217;offerta integra infatti un inadempimento dell&#8217;obbligo di diligenza nella redazione delle offerte, che grava su tutti i candidati. (così ancora Corte giustizia CE sez. IV 29 marzo 2012 n. 599). <br />	<br />
La giurisprudenza è conforme nel ritenere come vengano violati i principi di &#8220;<i>par condicio</i>&#8221; dei concorrenti e di imparzialità dell&#8217;azione amministrativa, quando in sede di gara la stazione appaltante, pur in presenza di una clausola con la quale l&#8217;amministrazione si è auto vincolata, qualificando un determinato requisito dell&#8217;offerta come indispensabile, modifica d&#8217;ufficio le offerte delle partecipanti, al fine di renderle conformi &#8220;<i>ex post</i>&#8221; al capitolato speciale (<i>ex plurimis</i> T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia sez. II 27 maggio 2009, n. 1073). <br />	<br />
L&#8217;integrazione ammissibile, al fine di far prevalere la sostanza sulla forma, finalizzata unicamente ad ottenere precisazioni in ordine alla documentazione prodotta, in vista della sanatoria di eventuali irregolarità formali, non può estendersi al caso in cui l&#8217;incompletezza o la non conformità alle prescrizioni di gara riguardi l&#8217;offerta tecnica ed economica, perché altrimenti verrebbe ad essere violato il principio della &#8220;<i>par condicio</i>&#8221; dei concorrenti mediante la modificazione postuma dell&#8217;offerta, con conseguente inammissibile incidenza sulla sostanza e non più solo sulla forma (ancora T.A.R. Lombardia Brescia sez. II 27 maggio 2009, n. 1073). <br />	<br />
Trattasi di principi e di norme (ivi compreso il citato comma 6 dell’art. 68 Codice contratti pubblici) da ritenersi applicabili, datane le finalità, anche agli affidamenti in economia, laddove gli artt. 125 del Codice contratti pubblici e 331 del Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207, estendono a tali procedure, pur semplificate, il rispetto del principio di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione (T.A.R. Toscana sez. II 22 giugno 2010, n. 2025; T.A.R. Sardegna sez. I 10 marzo 2011, n. 212; T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna sez I 19 aprile 2011, n. 372).<br />	<br />
Ciò premesso, del tutto illegittimamente l’Amministrazione resistente, in presenza di offerta evidentemente difforme dalle specifiche tecniche richieste, ha richiesto alla Leica Microsystems s.r.l. la presentazione di chiarimenti atti a dimostrare l’equipollenza tecnica, successivamente alla presentazione delle offerte. Palese è la violazione della <i>par condicio</i>, giacché gli altri concorrenti tra cui l’odierna ricorrente, avrebbero potuto, se solo ciò fosse stato contemplato nella <i>lex specialis</i>, parametrare la propria offerta diversamente, proponendo un prodotto inferiore a quello offerto e quindi con un ribasso economico maggiore rispetto a quello proposto.<br />	<br />
2.1. Ne consegue pertanto la fondatezza delle dedotte censure di violazione di legge (artt.64, 68 e 125 D.lgs. 163/2006) oltre che del principio di <i>par condicio</i>, nonché di eccesso di potere per violazione della <i>lex specialis</i>.</p>
<p>3. Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto e per l’effetto va annullato il decreto di aggiudicazione impugnato.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, come da motivazione.<br />	<br />
Condanna l’Università degli Studi di Foggia al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, quantificate in complessivi 2.000,00 euro, oltre accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario<br />	<br />
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/09/2012</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2012 n.1560</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-9-2012-n-1560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>P. Buonvino Pres. &#8211; A. Cacciari Est. M. Ravaglia (Avv. M. Spatocco) contro il Comune di Fiesole (Avv. P. Stolzi) e nei confronti di A. Belardi (Avv. D. Iaria) sui limiti al controllo giurisdizionale della discrezionalità tecnica della Commissione e sul momento in cui diviene lesivo il provvedimento di nomina</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-9-2012-n-1560/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2012 n.1560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-9-2012-n-1560/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2012 n.1560</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres. &#8211; A. Cacciari Est.<br /> M. Ravaglia (Avv. M. Spatocco) contro il Comune di Fiesole (Avv. P. Stolzi) e nei confronti di A. Belardi (Avv. D. Iaria)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti al controllo giurisdizionale della discrezionalità tecnica della Commissione e sul momento in cui diviene lesivo il provvedimento di nomina di quest&#8217;ultima</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorso – Valutazioni – Espressione di discrezionalità tecnica &#8211; Controllo giurisdizionale sul suo corretto esercizio – Sussistenza – Limiti 	</p>
<p>2. Concorso – Provvedimento di nomina di una commissione concorsuale – Carattere lesivo &#8211; Può emergere al momento di approvazione della graduatoria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non vi è motivo per escludere dal controllo giurisdizionale l’esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione, e segnatamente le valutazioni espresse nell’ambito di procedure concorsuali per l’accesso ai pubblici impieghi. Ciò potrà essere fatto senza limitarsi ad un controllo di tipo estrinseco mediante massime di comune esperienza, ma spingendosi se del caso anche ad un controllo intrinseco concretantesi nella verifica tecnico specialistica della decisione assunta dall’amministrazione, alla luce delle regole della scienza rilevante nel caso di specie. Ciò il giudice amministrativo potrà fare o autonomamente, laddove abbia padronanza della materia, ovvero tramite l’ausilio di un consulente esperto. Tale sindacato deve limitarsi alla verifica sulla congruenza del procedimento tecnico adottato e non può pretendere di sovrapporre il proprio giudizio a quello espresso dall’amministrazione medesima	</p>
<p>2. Il carattere lesivo del provvedimento di nomina di una commissione concorsuale può emergere al momento di approvazione della graduatoria, quando il concorrente è in grado di apprezzare se il suo operato l’abbia pregiudicato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 210 del 2012, proposto da:	</p>
<p>Marco Ravaglia, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Matteo Spatocco, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale Spartaco Lavagnini 41; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Comune di Fiesole in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Stolzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio 183; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Alessandro Belardi, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso il suo studio (Studio Legale Lessona) in Firenze, via dei Rondinelli 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>di tutti i verbali della Commissione esaminatrice della “selezione interna per la copertura tramite l’istituto della progressione verticale di n. 1 posto di specialista in attività dell’area di vigilanza” e relativi allegati, della prova scritta e relativi risultati, delle graduatorie della procedura concorsuale, delle valutazioni sia della prova scritta sia della prova orale, degli atti di indizione nonché di tutti gli atti ad essi comunque connessi, ivi comprese espressamente le determinazioni del Responsabile del Dipartimento Risorse n. 191 reg. gen. 638 del 3-10-2011, che conferma la nomina della commissione avvenuta con det. Resp. Dip. Ris. 20-5-2009 n. 140 reg. gen. 352, nonché da ultimo la Resp. Dip. Ris. n. 764 del 28.11.2011 relativa all’approvazione della graduatoria finale del concorso in oggetto.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fiesole e di Alessandro Belardi;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 giugno 2012 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente ha partecipato ad una selezione indetta dal Comune di Fiesole per la copertura, mediante progressione verticale, di un posto di specialista in attività dell’area di vigilanza. Non essendo risultato vincitore, ha impugnato gli atti della procedura ottenendone l’annullamento con sentenza di questo Tribunale 2 dicembre 2010, n. 6710, confermata con sentenza del Consiglio di Stato 8 settembre 2011, n. 5061. L’annullamento è stato determinato dalla genericità e dall’insufficienza dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione giudicatrice. <br />	<br />
Il Comune ha quindi avviato nuovamente la procedura riprendendo le operazioni concorsuali con la predeterminazione di nuovi criteri per la valutazione dei concorrenti. <br />	<br />
All’esito della (nuova) prova teorico pratica il ricorrente è stato escluso per avere riportato una valutazione insufficiente mentre il controinteressato Alessandro Belardi, agente della Polizia Municipale dell’intimato Comune, ha superato sia questa prova che quella orale ed è quindi stato dichiarato vincitore. L’attuale ricorrente ha quindi impugnato gli atti della nuova procedura con il presente gravame, notificato il 12 gennaio 2012 e depositato il 9 febbraio 2012, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. <br />	<br />
Si sono costituiti il controinteressato e l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso, e il primo ha anche proposto ricorso incidentale notificato il 14 febbraio 2012 e depositato l’1 marzo 2012.<br />	<br />
Alla camera di consiglio fissata per la decisione sulla domanda cautelare, la stessa è stata oggetto di rinuncia come da ordinanza 29 febbraio 2012, n. 155.<br />	<br />
All’udienza del 27 giugno 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Oggetto della presente controversia è la legittimità di una procedura concorsuale indetta dal Comune di Fiesole per la copertura, mediante progressione verticale, di un posto di specialista in attività dell’area di vigilanza. Il presente concorso costituisce prosecuzione di altra procedura annullata in sede giurisdizionale per genericità e insufficienza dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione giudicatrice. <br />	<br />
Non è superfluo ricordare che solo due fra i soggetti ammessi all’attuale procedura, ossia il ricorrente e il controinteressato, hanno completato gli elaborati delle prove scritte; gli altri concorrenti hanno consegnato elaborati “in bianco” e quindi non sono stati oggetto di valutazione.<br />	<br />
1.1 Il ricorrente, con primo motivo, lamenta che la Commissione di concorso sia stata nominata da un organo tecnico, il Responsabile del dipartimento risorse umane dell’intimato Comune, mentre tale potere di nomina spetterebbe esclusivamente all’organo politico, anche per previsione del vigente regolamento comunale di Fiesole sulle progressioni verticali.<br />	<br />
Inoltre alla carica di presidente di commissione è stato nominato il Comandante della Polizia Municipale del Comune resistente il quale avrebbe assunto una posizione non imparziale nei confronti del controinteressato, come dimostrerebbe l’attribuzione al medesimo dell’esercizio delle mansioni superiori in assenza di reali esigenze e la concessione di un periodo feriale durante il loro esercizio. Infine nello stesso provvedimento di attribuzione delle mansioni superiori è stata indicata la riattivazione del procedimento concorsuale. Tutto questo avrebbe posto il controinteressato in posizione di vantaggio rispetto agli altri candidati. <br />	<br />
Con secondo motivo il ricorrente deduce che sarebbe stato omesso da parte della Commissione concorsuale il controllo sull’integrità dei sigilli apposti ai plichi in cui erano contenuti gli elaborati della prova teorica pratica.<br />	<br />
Con terzo motivo lamenta che sia stata concessa solo un’ora di tempo ai candidati per lo svolgimento di un elaborato complesso, decisione tanto più irragionevole poiché nel concorso per la progressione verticale relativa al profilo inferiore indetto dalla stessa Amministrazione è stato concesso un tempo maggiore.<br />	<br />
Con quarto motivo deduce che i quesiti preparati dalla Commissione di concorso fuoriuscissero dall’oggetto indicato dal bando, il quale prevedeva la predisposizione di un elaborato complesso concernente l’organizzazione e la gestione di un servizio di polizia locale annonaria, territoriale e viabile. <br />	<br />
Con quinto motivo lamenta irragionevolezza nelle valutazioni svolte dalla Commissione sugli elaborati dei candidati.<br />	<br />
Con sesto motivo infine deduce censure inerenti la prova orale svolta dal controinteressato. In particolare la Commissione non avrebbe dato lettura dei quesiti non estratti e il tempo di durata della prova stessa (sei minuti) risulterebbe eccessivamente breve per poter esprimere un giudizio sulla preparazione del candidato, il quale avrebbe anche dimostrato incertezze secondo alcune dichiarazioni testimoniali.<br />	<br />
1.2 Il controinteressato e l’Amministrazione intimata replicano puntualmente alle deduzioni del ricorrente. Eccepiscono in particolare l’inammissibilità della censura relativa all’incompetenza dell’organo che ha nominato la commissione concorsuale, poiché tale nomina deriverebbe dalla presa d’atto dei provvedimenti non incisi dall’annullamento del primo concorso. L’originaria determinazione 140/09 di nomina della Commissione di esso non é stata impugnata dal ricorrente e non potrebbe essere messa odiernamente in discussione, sia perché l’atto di nomina successivo sarebbe meramente confermativo della suddetta determinazione e in ogni caso la mancata impugnazione tempestiva di questa ne precluderebbe l’annullamento, sia perché la questione sarebbe coperta dal giudicato formatosi in occasione dell’annullamento del concorso precedente. <br />	<br />
L’Amministrazione ricorda poi che anche il ricorrente è stato nominato in un posto di identica categoria a quello conferito al contro interessato, con attribuzione di mansioni superiori presso altra Amministrazione, ed eccepisce l’inammissibilità della censura relativa alla presunta conoscenza anticipata da parte del controinteressato della volontà dell’Amministrazione di rieditare la procedura concorsuale.<br />	<br />
Quanto ai successivi motivi di gravame, Amministrazione e controinteressato eccepiscono l’inammissibilità per carenza di interesse del terzo motivo poiché i candidati hanno avuto il medesimo tempo a disposizione per svolgere la prova scritta, e comunque la decisione sul tempo di durata della prova concorsuale sarebbe rimessa alla discrezionalità della Commissione e non potrebbe essere sindacata dal giudice amministrativo. Inoltre eccepiscono inammissibilità delle censure contenute nel quarto e quinto motivo perché impingerebbero nel merito amministrativo. Deducono infine l’inammissibilità del sesto motivo per carenza di interesse relativamente alla censura avente ad oggetto il tempo di svolgimento della prova orale del controinteressato, perché il ricorrente non è stato ammesso alla stessa e l’accoglimento del ricorso sulla base di essa non avrebbe l’effetto di riammetterlo alla prova né travolgerebbe l’intera procedura.<br />	<br />
Con il ricorso incidentale il controinteressato impugna il Regolamento comunale per la progressione verticale del Comune di Fiesole, nella parte in cui prevede che la commissione concorsuale sia nominata da un organo politico, per l’ipotesi in cui le censure contenute nel primo motivo dovessero essere ritenute ammissibili e fondate. Detta previsione contrasterebbe infatti con la normativa in tema di enti locali, e segnatamente con l’art. 107, comma 3, lett. b) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale attribuisce alla dirigenza la responsabilità delle procedure di concorso. Il ricorrente principale eccepisce l’inammissibilità del ricorso incidentale poiché a suo dire avrebbe dovuto essere rivolto anche contro il bando di concorso, laddove rinvia al regolamento comunale impugnato incidentalmente.</p>
<p>2. Nella controversia in esame viene richiesto a questo Giudice, nell’ambito di diverse censure formulate dal ricorrente, di sottoporre a controllo l’esercizio della discrezionalità esercitata dall’Amministrazione intimata per individuare il migliore tra i candidati in un concorso a pubblico impiego. Occorre quindi effettuare una preliminare ricognizione sull’ampiezza ed i limiti del sindacato che il giudice amministrativo può esercitare in materia.<br />	<br />
Nel giudizio espresso dalle commissioni di concorso viene in rilievo la cosiddetta discrezionalità tecnica, che si concretizza nell’esame di fatti o situazioni in base a cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico anziché in base ai canoni della buona amministrazione. Essa comporta la formulazione di un giudizio tecnico da parte dell’amministrazione al quale, però, non si affianca il momento della scelta della soluzione più opportuna mediante una comparazione degli interessi prioritari, affidati alla cura dell’ente procedente, con quelli che ad essi si contrappongono. Alla fase di giudizio non si affianca cioè la fase della volontà provvedimentale, ovvero l’espressione del bilanciamento di interessi effettuato dall’amministrazione poiché questa, nell’esercizio della discrezionalità tecnica, non deve contemperare l’interesse pubblico con altri interessi contrastanti ma giungere ad una determinata conclusione in base ai criteri dettati dalle scienze tecniche rilevanti nel caso di specie. <br />	<br />
Anche in tale fattispecie si svolge una istruttoria ed avviene una scelta tra diverse soluzioni, le quali possono apparire tutte opinabili; manca però il <i>proprium </i>della discrezionalità propriamente detta, ovvero la selezione dell’interesse preminente attraverso una ponderazione comparativa. Nel caso della discrezionalità tecnica la valutazione ed i giudizi espressi dall’amministrazione si presentano come una scelta fra le diverse opzioni possibili in applicazione dei criteri della scienza rilevante nel caso di specie, ma il suo svolgimento non può mai spingersi fino alla considerazione degli interessi coinvolti nel giudizio stesso, i quali sono già stati verificati e bilanciati dalla legge e nei momenti antecedenti del procedimento amministrativo. <br />	<br />
Sulla base di queste considerazioni la moderna dottrina ha superato l’impostazione tradizionale che ricomprendeva anche la discrezionalità tecnica, al pari di quella amministrativa, nell’ambito del merito insindacabile in sede giudiziaria. Non può ritenersi infatti afferente al merito quell’attività valutativa nella quale l’amministrazione non debba compiere una valutazione sugli interessi in gioco, ma effettuare una scelta utilizzando i criteri di scienze tecniche. Non vi è pertanto motivo per escludere dal controllo giurisdizionale l’esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione, e segnatamente le valutazioni espresse nell’ambito di procedure concorsuali per l’accesso ai pubblici impieghi. Ciò potrà essere fatto senza limitarsi ad un controllo di tipo estrinseco mediante massime di comune esperienza, ma spingendosi se del caso anche ad un controllo intrinseco concretantesi nella verifica tecnico specialistica della decisione assunta dall’amministrazione, alla luce delle regole della scienza rilevante nel caso di specie. Ciò il giudice amministrativo potrà fare o autonomamente, laddove abbia padronanza della materia, ovvero tramite l’ausilio di un consulente esperto.<br />	<br />
Ma questo non significa che il sindacato giudiziario sulla discrezionalità tecnica possa giungere fino a formulare una valutazione in sede giurisdizionale che sia alternativa a quella dell’amministrazione procedente. <br />	<br />
Si ritiene che, se il giudice amministrativo ben può effettuare un controllo di tipo intrinseco sull’utilizzo della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione, tuttavia tale sindacato deve limitarsi alla verifica sulla congruenza del procedimento tecnico adottato e non può pretendere di sovrapporre il proprio giudizio a quello espresso dall’amministrazione medesima. Diversamente opinando, infatti, il giudice si sostituirebbe ad essa nella cura degli interessi a lei affidati dall’ordinamento, con ciò violando la riserva di amministrazione e finanche il principio di separazione tra i poteri dello Stato (C.d.S. IV, 3 maggio 2011 n. 2628; 11 novembre 2010 n. 8023). Laddove quindi il giudice amministrativo rilevi un cattivo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione, non potrà decidere la questione secondo il proprio giudizio ma dovrà limitarsi ad annullare la decisione amministrativa viziata e a rimettere l’affare nelle mani dell’ente procedente affinché provveda nuovamente, in base ai principi ed agli indirizzi affermati dalla sentenza.<br />	<br />
Queste considerazioni valgono anche nella materia dei pubblici concorsi, ove la commissione non ha il compito di effettuare la ponderazione di interessi ma deve accertare, secondo criteri scientifici, il possesso dei requisiti attitudinali in capo ai partecipanti alla selezione. <br />	<br />
Al giudice amministrativo ben potrà essere richiesto di esaminare le valutazioni tecniche espresse dalla stessa sotto il profilo della manifesta illogicità, del travisamento di fatto o dell’evidente irragionevolezza (Cass. SS.UU. 21 giugno 2010, n. 14893). Non possono quindi essere ritenuti inammissibili le censure relative a valutazioni espresse nell’ambito di un pubblico concorso, le quali pretendano di individuare detti vizi nell’operato della commissione concorsuale; sono invece da ritenere tali quelle rivolte a sostituire le valutazioni del ricorrente, altrettanto opinabili, al risultato cui la stessa è giunta. Il giudice amministrativo infatti può censurare le sole valutazioni che si pongono fuori dall’ambito dell’opinabilità poiché altrimenti, si ripete, verrebbe a sostituirsi all’apprezzamento dell’amministrazione (C.d.S. VI, 7 aprile 2010 n. 1970). <br />	<br />
L’esame della controversia in esame sarà quindi effettuato secondo i principi sopraesposti.</p>
<p>3. Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che seguono.<br />	<br />
3.1 Il primo motivo deve essere respinto sotto entrambi i profili di censura che il ricorrente pretende di fare valere.<br />	<br />
3.1.1 La determinazione dirigenziale comunale 191/2011 si è limitata a prendere atto dei provvedimenti che non sono stati travolti dalla pronuncia di annullamento della precedente procedura concorsuale, emessa da questo Tribunale con sentenza n. 6710/10. Tra detti provvedimenti figura la nomina della commissione giudicatrice di cui alla determinazione 140/09, la quale non era stata gravata dal ricorso deciso con la suddetta sentenza. La successiva determinazione 191/2011 ha carattere meramente confermativo poiché non risulta che in occasione della sua adozione sia stata effettuata una nuova istruttoria dall’Amministrazione e in ogni caso, come detto, la determinazione 140/2009, con la quale è stata originariamente nominata la commissione concorsuale, non era stata gravata con il ricorso che ha condotto all’annullamento della precedente procedura e pertanto é ampiamente consolidata. Ne segue che, come replicano correttamente le difese dei resistenti, anche laddove, in via ipotetica, si debba ritenere che la determinazione 191/2011 abbia carattere non meramente confermativo, tuttavia l’impugnazione attualmente proposta dell’originaria determinazione n. 140/2009 risulta preclusa dal suo consolidamento conseguente al decorso del termine decadenziale.<br />	<br />
È vero, come sostiene il ricorrente nella memoria di replica, che il carattere lesivo del provvedimento di nomina di una commissione concorsuale può emergere al momento di approvazione della graduatoria, quando il concorrente è in grado di apprezzare se il suo operato l’abbia pregiudicato. Ed è quanto avvenuto nell’ambito della prima procedura concorsuale: all’esito della graduatoria l’odierno ricorrente ben avrebbe potuto fare valere la (odiernamente) denunciata censura di incompetenza, che già sussisteva e già possedeva, in tale momento, carattere lesivo; da tale momento quindi decorreva il termine decadenziale di impugnazione trascorso il quale, l’odierna impugnazione appare irrimediabilmente tardiva.<br />	<br />
La reiezione di questa censura comporta improcedibilità del ricorso incidentale per difetto di interesse sopravvenuto.<br />	<br />
3.1.2 Parimenti inammissibili sono le censure contenute nel secondo ordine di argomentazioni del primo motivo di gravame, riguardanti il conferimento delle mansioni superiori al controinteressato da parte dell’Amministrazione intimata e la fruizione delle ferie da parte del medesimo. Trattasi infatti di questioni che attengono ad un rapporto giuridico intercorrente tra l’Amministrazione e il controinteressato al quale il ricorrente è totalmente estraneo, e che per di più é regolamentato dal diritto civile. In altri termini il ricorrente, con la censura in esame, non aziona una posizione giuridicamente tutelata risolvendosi la sua pretesa, al più, in un interesse di mero fatto che non può ricevere protezione dall’ordinamento. Relativamente alla censura in esame il ricorrente é quindi sprovvisto di legittimazione alla causa e pertanto la stessa deve essere dichiarata inammissibile.<br />	<br />
3.1.3 Quanto al fatto che il provvedimento di nomina del controinteressato a Specialista in attività dell’Area di vigilanza (cat. D) indicasse la volontà dell’Amministrazione di rieditare la procedura concorsuale, trattasi di circostanza che non appare in alcun modo idonea a favorirlo poiché anche il ricorrente, all’annullamento della precedente procedura concorsuale, ben poteva immaginarsi che la stessa sarebbe stata riattivata.<br />	<br />
Il superamento delle doglianze ora dette, formulate con il primo motivo di gravame, comporta, poi, l’improcedibilità del ricorso incidentale svolto, dal controinteressato, solo con riguardo all’ipotesi di fondatezza del motivo stesso.<br />	<br />
3.2 Il secondo motivo di ricorso è palesemente infondato poiché dalla lettura del verbale della Commissione redatto il 15 novembre 2011, a pag. 2, emerge che la stessa ha effettuato il controllo sulla sigillatura delle buste contenenti gli elaborati, e richiedere particolari adempimenti o formule sacramentali nel verbale della procedura che dimostrino l’avvenuto controllo sull’integrità dei sigilli risulterebbe sproporzionato.<br />	<br />
3.3 Deve essere respinto anche il terzo motivo di gravame poiché non risulta in alcun modo violato il principio di parità di trattamento fra i concorrenti dalla circostanza che a tutti loro sia stato concesso il medesimo tempo per lo svolgimento dell’elaborato. <br />	<br />
3.4 Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che i quesiti sottoposti ai candidati non fossero coerenti con l’oggetto del concorso, così come risultante dal bando di indizione dello stesso. Quest’ultimo stabiliva che la prova teorico pratica consistesse nella redazione di un elaborato complesso concernente l’organizzazione e la gestione di un servizio di polizia locale annonaria, territoriale e viabile.<br />	<br />
La traccia del primo quesito era la seguente: “nel caso di rilevazione di un sinistro stradale in cui è coinvolto un veicolo che trasporta rifiuti speciali quali documenti sono da controllare e quali le eventuali sanzioni in caso di mancata o errata compilazione”. La traccia del secondo quesito recitava: “nel corso del servizio un agente di polizia locale, in seguito ad un diverbio, viene pesantemente offeso da un cittadino. Individuate i reati ipotizzabili e le varie fattispecie”. Infine il terzo quesito recitava: “dovete intervenire per un presunto disturbo della quiete pubblica causato dagli avventori di un bar. Descrivete gli atti che devono essere fatti”. <br />	<br />
A dire del ricorrente il primo quesito non avrebbe alcuna attinenza con la pratica professionale della polizia municipale, poiché riguarda la disciplina in materia di rifiuti e le competenze in materia di accertamento dei relativi illeciti sono riservate alla polizia statale. Anche il secondo e terzo quesito fuoriuscirebbero dall’ambito concorsuale poiché concernono argomenti di diritto e procedura penale che non sarebbero compresi nel bando di concorso. <br />	<br />
Le doglianze sono prive di fondamento. <br />	<br />
Va premesso, facendo applicazione dei principi esposti al precedente punto 2), che in materia l’amministrazione gode di ampia discrezionalità e pertanto la scelta delle tracce da sottoporre ai candidati di un pubblico concorso può essere sindacata nei limiti della manifesta irragionevolezza.<br />	<br />
Tale sintomo di cattivo uso del potere non si riscontra nel caso di specie, poiché non vi è dubbio che nella gestione di un servizio di polizia locale in materia di viabilità può capitare di rilevare un sinistro stradale in cui sia coinvolto un veicolo che trasporta rifiuti speciali, mentre la gestione di un qualunque servizio di polizia locale può comportare (purtroppo) l’essere oggetto di offesa da parte di terzi sicché il (futuro) operatore deve sapere quali siano le fattispecie penali rilevanti per assumere le iniziative conseguenti al fine di ripristinare il rispetto dovuto all’Istituzione. Infine costituisce dato di comune esperienza la circostanza che la polizia municipale sia spesso chiamata ad intervenire laddove si verifichino situazioni di disturbo della quiete pubblica a seguito di schiamazzi provenienti da pubblici esercizi.<br />	<br />
Non si ravvisa quindi alcuna manifesta irragionevolezza nella scelta dei quesiti rispetto alle previsioni contenute nel bando di concorso, e pertanto il motivo deve essere respinto.<br />	<br />
3.5 Con il quinto motivo il ricorrente censura le valutazioni espresse dalla Commissione concorsuale relativamente agli elaborati dei candidati redatti per la prova teorico pratica della procedura in discussione. Va ricordato che solo il ricorrente ed il controinteressato hanno consegnato il proprio elaborato completo; gli altri tre candidati ammessi alla procedura risultano avere consegnato “in bianco”. Il ricorrente intende dimostrare l’esistenza di errori manifesti nella valutazione compiuta dalla Commissione. <br />	<br />
Con richiamo ai principi espressi al precedente punto 2), deve dirsi che tali censure non sono inammissibili come pretenderebbero i resistenti, poiché è principio di diritto vivente quello secondo cui le valutazioni tecnico discrezionali dell’amministrazione ben possono essere sindacate anche sotto il profilo intrinseco, con riguardo cioè all’uso della scienza che nel caso di specie venga in rilievo. Poiché nel caso in esame si tratta della scienza giuridica, ritiene il Collegio che a tal fine non debba essere disposta consulenza tecnica disponendo esso stesso delle competenze necessarie.<br />	<br />
3.5.1 La traccia del primo quesito era la seguente: “Nel caso di rilevazione di un sinistro stradale in cui è coinvolto un veicolo che trasporta rifiuti speciali quali documenti sono da controllare e quali le eventuali sanzioni in caso di mancata o errata compilazione”. <br />	<br />
Il giudizio espresso dalla Commissione con riguardo all’elaborato del ricorrente afferma che la prova è “sbilanciata sul piano della necessaria documentazione generica con scarso approfondimento del tema specifico riguardante il trasporto di rifiuti speciali. Non è indicato, tra l’altro, che vi possono essere due fattispecie di violazioni (amministrativa e/o penale) e l’organo <br />	<br />
competente a ricevere gli atti”. È stato quindi assegnato il punteggio di 14/30.<br />	<br />
Sull’elaborato del controinteressato la Commissione si esprime affermando “risposta esaudiente in quanto risponde a tutti i punti in modo esauriente”. È stato assegnato il punteggio di 23/30.<br />	<br />
Il ricorrente sostiene che tale valutazione sarebbe manifestamente errata poiché il controinteressato non avrebbe tenuto conto della differenza tra rifiuti speciali e pericolosi a fini penali. <br />	<br />
La censura coglie nel segno.<br />	<br />
Il controinteressato, nell’elaborato, afferma che “se si tratta di rifiuto speciale ogni nostra azione avrà una valenza penale”. Ma tale affermazione è errata poiché l’art. 258, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, accanto al regime sanzionatorio di cui all’art. 483 c.p. correlato a talune infrazioni, prevede anche che “le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all&#8217;articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro….” .Il sistema sanzionatorio è quindi duplice, per cui la risposta fornita dal controinteressato è inesatta laddove circoscrive le sanzioni al solo ambito penale. Non si tratta di una mera imprecisione, come replicano le parti resistenti, ma di un vero e proprio errore di diritto del quale la Commissione non ha tenuto conto nel formulare il proprio giudizio, e sotto tale profilo non appare giustificata l’attribuzione di punti quattro su cinque nei due descrittori “individuazione della normativa di riferimento” e “applicazione della medesima” nell’ambito dell’indicatore “capacità di individuazione ed applicazione della corretta normativa di riferimento per la soluzione del quesito”. Il giudizio espresso sull’elaborato del controinteressato non tiene conto dell’errore compiuto ma si limita, in modo apodittico, ad affermare che il candidato ha risposto a tutti i punti in modo esauriente. Sotto questo profilo la valutazione compiuta dalla Commissione appare manifestamente irragionevole, e in questa sede non possono essere prese in esame le valutazioni in proposito espresse dalle difese dell’Amministrazione e del controinteressato, poiché si palesano come motivazione postuma.<br />	<br />
3.5.2 Non altrettanto convincenti appaiono le argomentazioni svolte dalla difesa del ricorrente per dimostrare l’erroneità delle valutazioni espresse dalla Commissione sugli elaborati nn. 2 e 3.<br />	<br />
Quanto all’elaborato 2, avente ad oggetto “nel corso del servizio un agente di polizia locale, in seguito ad un diverbio, viene pesantemente offeso da un cittadino. Individuate i reati ipotizzabili e le varie fattispecie”, va anzitutto sottolineato che entrambi i candidati hanno ottenuto il medesimo punteggio di 24/30 il quale viene correttamente motivato dalla genericità delle risposte. Contrariamente a quanto vorrebbe il ricorrente, non ha rilievo il fatto che il suo elaborato contenga quattordici righi contro i nove del controinteressato perché la qualità di uno scritto non può essere misurata con la sua lunghezza. Dalla lettura degli elaborati, poi, non si evincono elementi tali da far ritenere l’esistenza di errori manifesti nel giudizio della Commissione.<br />	<br />
Il terzo quesito recitava “ dovete intervenire per un presunto disturbo della quiete pubblica causato dagli avventori di un bar. Descrivete gli atti che devono essere fatti”. Il ricorrente ha ottenuto punti. 17/30 mentre il controinteressato ne ha ottenuti 24/30. Anche in questo caso non si evincono errori manifesti nel giudizio della Commissione poiché la motivazione dello scarso punteggio attribuito al ricorrente è espressa nel fatto che questi ha scambiato un reato perseguibile d’ufficio con uno perseguibile a querela di parte, mentre per il resto detto giudizio é ampiamente e correttamente esplicitato. E’ irrilevante poi il fatto che la Commissione, nel giudicare l’elaborato del controinteressato, abbia scambiato la parola “fotograferemo” usata in senso metaforico con l’acquisizione di documentazione fotografica, a fronte di un elaborato che nel complesso appare esauriente. Il punteggio assegnato al controinteressato non può dunque ritenersi affetto da vizi di illogicità manifesta ed appare espressione della discrezionalità di cui godono le commissioni concorsuali, cui questo Giudice non può sostituirsi. </p>
<p>4. Il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti sopradescritti. <br />	<br />
L’accoglimento del ricorso, per i motivi e nei limiti ora detti, comporta l’annullamento del verbale di Commissione in data 15 novembre 2011 limitatamente alla correzione degli elaborati del primo quesito della prova teorico pratica, e degli atti successivi della procedura in esame. Restano assorbite le censure di cui al sesto motivo, inerenti lo svolgimento della prova orale. <br />	<br />
A fini conformativi l’Amministrazione intimata dovrà provvedere alla nomina di una nuova commissione giudicatrice la quale effettuerà la correzione degli elaborati redatti da entrambi i candidati relativamente al solo primo quesito della prova teorico pratica, e determinerà la graduatoria finale di detta prova tenendo fermi i risultati già ottenuti da loro nei quesiti nn. 2 e 3; successivamente provvederà a svolgere l’eventuale nuova prova orale.<br />	<br />
Le spese processuali vengono integralmente compensate per il controinteressato stante il mancato apporto all’emanazione degli atti annullati, ed a carico del Comune intimato vengono determinate in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, di cui si ritiene equo compensarne la metà in ragione della soccombenza del ricorrente con riguardo ai primi motivi di gravame.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, nei sensi e termini di cui motivazione, e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.<br />	<br />
Condanna il Comune di Fiesole al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge; spese compensate per il controinteressato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/09/2012</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-9-2012-n-1560/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2012 n.1560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2012 n.3412</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-9-2012-n-3412/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2012 n.3412</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha deliberato l&#8217;avvio dell&#8217;istruttoria nei confronti del Consiglio Notarile di Bari per accertare la sussistenza di eventuali violazioni dell&#8217;art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (concorrenza), se non risulta configurabile un pregiudizio avente carattere di</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-9-2012-n-3412/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2012 n.3412</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha deliberato l&#8217;avvio dell&#8217;istruttoria nei confronti del Consiglio Notarile di Bari per accertare la sussistenza di eventuali violazioni dell&#8217;art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (concorrenza), se non risulta configurabile un pregiudizio avente carattere di gravità ed irreparabilità, non potendo lo stesso essere ricondotto all’assolvimento degli oneri procedimentali e istruttori connessi con l’avvio del procedimento, e tenuto conto che il lamentato danno all’immagine può essere ristorato per effetto di una eventuale decisione di merito favorevole; Considerato inoltre che, nel doveroso bilanciamento dei contrapposti interessi, deve essere accordata la prevalenza all’interesse pubblico all’accertamento dei fatti contestati rispetto all’interesse privato a sottrarsi al contraddittorio procedimentale ed alla tutela della propria immagine. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03412/2012 REG.PROV.CAU.<br />
N. 07237/2012 REG.RIC.</p>
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7237 del 2012, proposto da:<br />
<b>CONSIGLIO NOTARILE DI BARI</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Stefania Amoruso, Denis Fosselard, Filippo Pacciani, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Legance in Roma, via XX Settembre 5;</p>
<p align="center">contro</p>
<p>&#8211; <b>l’AURORITÀ GARANTE DELLA CONCORENZA E DEL MERCATO</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del provvedimento n. 23657 adottato nell&#8217;adunanza del 12 giugno 2012 dall&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e notificato al Consiglio Notarile di bari in data 2 luglio 2012 con il quale è stato deliberato l&#8217;avvio dell&#8217;istruttoria I750 nei confronti della ricorrente per accertare la sussistenza di eventuali violazioni dell&#8217;art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato che – impregiudicata ogni questione in ordine all’ammissibilità dell’impugnativa – il ricorso non appare sorretto da sufficiente fumus boni iuris, né risulta configurabile un pregiudizio avente carattere di gravità ed irreparabilità, non potendo lo stesso essere ricondotto all’assolvimento degli oneri procedimentali e istruttori connessi con l’avvio del procedimento, e tenuto conto che il lamentato danno all’immagine può essere ristorato per effetto di una eventuale decisione di merito favorevole;<br />
Considerato inoltre che, nel doveroso bilanciamento dei contrapposti interessi, deve essere accordata la prevalenza all’interesse pubblico all’accertamento dei fatti contestati rispetto all’interesse privato a sottrarsi al contraddittorio procedimentale ed alla tutela della propria immagine;</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211; Roma &#8211; Sezione Prima<br />
Rigetta la proposta istanza cautelare.<br />
Spese compensate.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore<br />
Roberto Proietti, Consigliere</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/09/2012</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-9-2012-n-3412/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2012 n.3412</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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