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	<title>27/9/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/9/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.6307</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-9-2004-n-6307/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-9-2004-n-6307/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.6307</a></p>
<p>Pres. E. Frascione, Est. C. Lamberti Supporti Logistici S.r.l (avv.ti B. Spallina e G. Giugni) c. Comune di Pietrasanta (avv.ti R. Gracili e M. Orzatesi) e Società La Città del Sole S.c.r.l (n.c) sull&#8217;anomalia dell&#8217;offerta per prestazioni tipiche del contratto di lavoro non rispondenti ai servizi richiesti dall&#8217;appalto Contratti della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-9-2004-n-6307/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.6307</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-9-2004-n-6307/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.6307</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. E. Frascione, Est. C. Lamberti<br /> Supporti Logistici S.r.l (avv.ti B. Spallina e G. Giugni) c. Comune di Pietrasanta (avv.ti R. Gracili e M. Orzatesi) e Società La Città del Sole S.c.r.l (n.c)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;anomalia dell&#8217;offerta per prestazioni tipiche del contratto di lavoro non rispondenti ai servizi richiesti dall&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della  P.A – Gara  d’appalto – Aggiudicazione offerta prezzo più basso – Non corrispondenza tra prestazioni tipiche del contratto di lavoro delle società in gara e servizi richiesti – Conseguenze – Anomalia dell’offerta</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella licitazione privata per appalto di servizi con aggiudicazione a favore dell’offerta con il prezzo più basso, si ha anomalia della stessa qualora le prestazioni tipiche del contratto di lavoro che la società concorrente intenda applicare non siano conformi ai servizi richiesti dall’appalto.Questo determina, infatti, sia un’ovvia riduzione dei costi del datore di lavoro, quanto soprattutto, un detrimento per l’Amministrazione che viene a subire una prestazione difforme da quella richiesta e comunque non  in grado di soddisfare le esigenze alle quali è finalizzata.Nella licitazione privata per appalto di servizi con aggiudicazione a favore dell’offerta con il prezzo più basso, si ha anomalia della stessa qualora le prestazioni tipiche del contratto di lavoro che la società concorrente intenda applicare non siano conformi ai servizi richiesti dall’appalto.Questo determina, infatti, sia un’ovvia riduzione dei costi del datore di lavoro, quanto soprattutto, un detrimento per l’Amministrazione che viene a subire una prestazione difforme da quella richiesta e comunque non  in grado di soddisfare le esigenze alle quali è finalizzata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’anomalia dell’offerta per prestazioni tipiche del contratto di lavoro non rispondenti ai servizi richiesti dall’appalto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 6307/04REG.DEC.<br />
N. 1364 REG.RIC.<br />
ANNO 2001</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, <br />
Quinta Sezione</b></p>
<p>          ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>decisione</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 1364/2001, proposto dalla<br />
<b>società  Supporti Logistici S.R.L.</b>, in persona del Presidente pro-tempore Giuseppe Catassi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bartolo Spallina e Giovanni Giugni con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, piazza Sallustio, n. 9;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Pietrasanta</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti. Rino Gracili e Marco Orzalesi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Sanino in Roma, viale Parioli, n. 180;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Società La Città del Sole S.c.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore non costituita;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del TAR della Toscana Sez. II, 20 novembre 2000, n. 2181, con la quale:<br />
&#8211; è stato dichiarato inammissibile il ricorso n. 3214/1999, proposto avverso l&#8217;atto di aggiudicazione della gara bandita dal predetto Comune per l&#8217;affidamento in appalto del servizio di sorveglianza e riordino dei locali per il centro culturale &#8220;L. Russo&#8221;<br />
&#8211; è stato rigettato il ricorso n. 263/2000, proposto avverso la determinazione dirigenziale n. 2765 del 24/11/1999, recante l&#8217;aggiudicazione della gara bandita dal predetto Comune per l&#8217;affidamento in appalto del servizio di sorveglianza e riordino dei lo</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione dell’appellato;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 20 aprile 2004, relatore il Consigliere Cesare Lamberti ed udito, altresì, l’avv. Gracili.</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>Con bando di gara pubblicato il 13 5 1999, il Comune di Pietrasanta (Lucca) ha indetto una licitazione privata, ai sensi dell’art.89 del RD n. 827/1924 e dell’art. 10, comma 8 del d.leg.vo n.157/1995, per l’appalto dei servizi di sorveglianza, riordino ed informazioni turistiche da svolgersi presso il Centro culturale “G.Carducci”, precisando che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta a favore dell’offerta con il prezzo più basso. La ditta Supporti logistici è stata invitata alla procedura ed ha presentato la propria offerta, risultata la più vantaggiosa. Prima di procedere all’aggiudicazione, la Commissione di gara ha invitato l’appellante a presentare, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 573/1994 ed in relazione all’art. 7 del capitolato speciale d’appalto, gli elementi costitutivi dell’offerta, in quanto presentava una percentuale di ribasso superiore del 20 % (un quinto) alla media di tutti i ribassi offerti ed ha richiesto pareri in merito ad alcune OO.SS..<br />
Forniti i chiarimenti, all’appellante è stato comunicato, con nota 21 9 1999, che la Giunta, recependo analogo orientamento della Commissione, non aveva ritenuto ammissibile la sua offerta, in relazione al Contratto collettivo da essa indicato con riferimento ai propri dipendenti (portierato), perché non applicabile al tipo di servizio oggetto dell’appalto. L’appalto era stato aggiudicato alla società cooperativa  “La città del sole”. Con successiva determinazione dirigenziale, il Comune di Pietrasanta ha approvato l’aggiudicazione del servizio alla predetta società cooperativa.<br />
I provvedimenti sono stati impugnati al Tar della Toscana con distinti ricorsi, precisamente il n. 3214/1999, avverso l&#8217;atto di aggiudicazione della gara e il n. 263/2000, avverso la determinazione dirigenziale n. 2765 del 24/11/1999, recante l&#8217;aggiudicazione della gara bandita. Ambedue sono sorretti dai motivi di irragionevolezza ed illogicità manifesta, violazione dei criteri di valutazione delle offerte e violazione della legge n. 241/90. il CCNL categoria B/1 applicato per calcolare l’offerta è quello più ripondente alla natura dei servizi di cui consta la gara, alla quale è estraneo il CCNL delle imprese di pulizia. Contrariamente a quanto rappresentato in merito alle esigenze di celerità della gara, la Commissione non ha concluso sollecitamente i propri lavori. L’amministrazione non ha infine dato sufficientemente conto delle ragioni dell’esclusione.<br />
Costituitosi il contraddittorio, il Tar della Toscana, con la sentenza in epigrafe, dichiarava inammissibile il ricorso n. 3214/1999 e respingeva il ricorso n. 263/2000.<br />
Nei confronti della sentenza ha interposto appello la società Supporti Logistici a.r.l., chiedendo il risarcimento del danno. Si è costituito in giudizio il Comune di Pietrasanta, che ha eccepito l’intervenuta formazione del giudicato sulla declaratoria d’inammissibilità del ricorso n. 3214/1999 e l’inammissibilità dei motivi per genericità nonché l’inammissibilità della richiesta risarcitoria perché non formulata in prime cure.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La presente materia del contendere impinge l’aggiudicazione alla controinteressata Città del Sole a.r.l. della gara indetta dal Comune di Pietrasanta per il servizio di sorveglianza e riordino dei locali per il centro culturale &#8220;L. Russo&#8221; e la Casa natale &#8220;G. Carducci&#8221; e di organizzazione delle informazioni turistiche. La decisione impugnata ha respinto il primo motivo del ricorso proposto dalla società a r.l. Supporti logistici ritenendo legittimo l’operato dell’Amministrazione sotto l’aspetto della logica laddove ha ritenuto applicabile il CCNL per le imprese di pulizia in luogo di quello di portierato sulla scorta delle mansioni previste dal primo dei suddetti con la consistenza dei servizi richiesti, come risultanti dal capitolato speciale. Circa le ulteriori due censure, il tribunale ha respinto la prima di violazione dell’art. 10 del D.lgs. n. 157/1996 in quanto rivolto ad accelerare i tempi di svolgimento della gara anteriori all’aggiudicazione, mentre il ritardo lamentato dalla ricorrente attiene alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ed ha disatteso il secondo motivo, data l’espressa menzione delle ragioni che hanno determinato l’esclusione dell’offerta della ricorrente contenute nel provvedimento della Giunta Comunale e nel verbale di aggiudicazione in data 17.9.1999.<br />
Nessuna delle ragioni addotte nell’appello appaiono in grado di contrastare efficacemente tali assunti.<br />
L’amministrazione, costituita in giudizio, ha dato atto che la Commissione di gara, constatata l’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 7 del capitolato, ha chiesto precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta dell’appellante ai fini di valutarne la congruità. In tale sede è emerso che per la determinazione dei compensi orari agli addetti al servizio, quest’ultima aveva richamato il contratto di portierato, in merito alla cui applicabilità sono stati richiesti chiarimenti alle organizzazioni sindacali di categoria. Ad avviso di queste ultime, le prestazioni proprie di tale tipologia di contratto non avrebbero consentito all’offerente di rispettare durante l’esecuzione dell’appalto le condizioni richiesta dall’art. 21 del capitolato. Le associazioni sindacali interpellate avevano infatti evidenziato come i servizi di allestimento sala, collocazione libri, visita guidata, organizzazione dell’uso delle sale delle attrezzature, book shop, informazione ed organizzazione di promozione turistica richiesti dalla stazione appaltante, non potevano essere ricondotti nell’ambito di tale tipo di contratto collettivo. <br />Nel che l’anomalia dell’offerta presentata dalla ricorrente, che è stata esclusa dalla gara non tanto perché il ribasso fosse eccessivo, quanto perché le prestazioni tipiche del contratto di lavoro che la società Supporti logistici intendeva applicare non erano confacenti ai servizi richiesti nell’appalto. Ciò avrebbe portato senz’altro a una riduzione dei costi per il datore di lavoro, ma sicuramente un detrimento per l’amministrazione che avrebbe dovuto subire una prestazione difforme da quella richiesta e comunque non in grado di soddisfare le esigenze per il cui soddisfacimento era stata indetta la gara. E’ pertanto del tutto privo di significato il confronto operato dall’appellante con la migliore offerta qualificatasi per seconda, risultata poi aggiudicataria e questo, sia perché la medesima offerta non è mai risultata anomala ai sensi dell’art. 7 del capitolato sia perché la differenza del costo orario con quella dell’appellante, pari a lire 930 oltre Iva sul prezzo base d’asta (di lire 25.000) deve considerarsi essenziale, tenuto conto dell’entità complessiva del servizio appaltato. Risulta quindi confermata l’infondatezza del primo motivo, non essendo ravvisabile alcuna illogicità nelle scelte dell’amministrazione. Lo svolgimento dei tre tipi di servizi complessivamente considerati, travalicavano i compiti del portierato indipendentemente dal loro costo: l’aggiudicazione del servizio ad un prezzo inferiore non collima solo in apparenza con l’obiettivo di conseguire un minor esborso per l’Amministrazione, che è quello di pagare un prezzo economicamente più conveniente in rapporto al servizio, ferma però restando la necessità che il servizio stesso sia, quanto alle modalità, conforme alle sue esigenze.<br />
L’esame delle capitolato speciale d’appalto evidenzia poi come i criteri di valutazione e delle offerte siano stati ben definiti e pubblicizzati, sì rendere del tutto inconferente il richiamo alla procedura accelerata della gara adottata in base all’articolo 10 del D.Lgs. n. 157/1995. Correttamente al proposito, la sentenza impugnata ha collocato l’eventuale ritardo nella conclusione dell’intera procedura nella fase della comunicazione dell’esito della gara e non nell’aggiudicazione, come è proprio della norma citata. Ma a parte tutto ciò, va ancora una volta precisato che i tempi dell’istruttoria non hanno inciso sulla par condicio dei partecipanti e sono stati idonei ad assicurare la maggior trasparenza in sede di scelta del concorrente, comprando, anche con l’aiuto delle organizzazioni sindacali di categoria, il contenuto delle offerte e i relativi parametri con le esigenze del Comune esplicitate nel bando di gara. Ciò premesso, risulta infondata anche la terza censura di difetto di congrua motivazione, atteso l’attento operato dell’amministrazione locale, da condividere anche sotto questo profilo.<br />
L’appello deve complessivamente essere respinto perché infondato, senza che sia necessario prendere in esame le eccezioni di inammissibilità delle domande ivi formulate, di genericità di taluni suoi profili e di violazione del divieto di jus novorum per il risarcimento del danno, richiesto per la prima volta in apppello.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello e conferma la sentenza impugnata.<br />Condanna l’appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida nella misura di euro 3.000,00 complessivi oltre Iva, C.A.P. e spese generali in favore del Comune di Pietrasanta.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 aprile 2004  con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Emidio Frascione   		Presidente<br />	<br />
Giuseppe Farina			Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino   			Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti  			Consigliere, est.<br />	<br />
Nicolina Pullano			Consigliere																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27 settembre 2004<br />
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)<br /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-9-2004-n-6307/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.6307</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 27/9/2004 n.8776</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-consultiva-per-gli-atti-normativi-parere-27-9-2004-n-8776/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-consultiva-per-gli-atti-normativi-parere-27-9-2004-n-8776/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 27/9/2004 n.8776</a></p>
<p>Pres. de Lise, est. Meschino sullo schema di decreto del Presidente del consiglio dei Ministri concernente &#8220;CONSIP S.p.A. &#8211; Linee guida generali per la trasparenza nelle procedure non ancora concluse, ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 1. Contratti della P.A. – Gare d’appalto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-consultiva-per-gli-atti-normativi-parere-27-9-2004-n-8776/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 27/9/2004 n.8776</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-consultiva-per-gli-atti-normativi-parere-27-9-2004-n-8776/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 27/9/2004 n.8776</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Lise, est. Meschino</span></p>
<hr />
<p>sullo schema di decreto del Presidente del consiglio dei Ministri concernente &#8220;CONSIP S.p.A. &#8211; Linee guida generali per la trasparenza nelle procedure non ancora concluse, ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Gare d’appalto &#8211; Schema di decreto del Presidente del consiglio dei Ministri concernente “CONSIP S.p.A. – Linee guida generali per la trasparenza nelle procedure non ancora concluse, ai sensi dell’articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350” – Non è atto di recepimento della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 – Ragioni																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Gare d’appalto &#8211; Schema di decreto del Presidente del consiglio dei Ministri concernente “CONSIP S.p.A. – Linee guida generali per la trasparenza nelle procedure non ancora concluse, ai sensi dell’articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350” – Designazione dei componenti delle commissioni giudicatrici – Competenza – È dei dirigenti, non del Presidente del Consiglio dei Ministri																																																																																												</p>
<p>3.	Contratti della P.A. – Gare d’appalto &#8211; Schema di decreto del Presidente del consiglio dei Ministri concernente “CONSIP S.p.A. – Linee guida generali per la trasparenza nelle procedure non ancora concluse, ai sensi dell’articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350” – Procedure di gara in corso – Sospensione – Insussistenza di una norma di legge regolatrice – Conseguenze – Applicabilità della disciplina generale dell’autotutela della P.A. – Presupposti – Illegittimità o sopravvenuta inopportunità dei provvedimenti – Cambiamento delle condizioni di contesto dei procedimenti competitivi, eventualmente prodottosi sotto il profilo economico-produttivo &#8211; Esigenze delle amministrazioni per il tempo trascorso, nonché indotto dalla intervenuta evoluzione della normativa sulle convenzioni quadro – Alternativa – Prosecuzione dei procedimenti dalla fase di sospensione – Condizioni – Ammissione di nuovi concorrenti – È preclusa – Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Poiché la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 ha portata generale, concernendo il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed il termine per il suo recepimento è stabilito al 31 gennaio 2006, essa non può essere recepita da un atto normativo riferito soltanto ad una amministrazione aggiudicatrice, ma deve esserlo con normativa generale di rango primario efficace per tutti i soggetti aggiudicatori, né detto atto amministrativo può qualificarsi come autoapplicativo nelle more della scadenza del detto termine del 31 gennaio 2006																																																																																												</p>
<p>2.	La designazione dei componenti delle commissioni giudicatrici è atto tipico di esercizio della funzione amministrativa in quanto comportante valutazioni di carattere tecnico e rientrante perciò nella competenza e responsabilità proprie dei dirigenti; essa non può quindi essere adottata dal titolare della più elevata funzione di indirizzo politico, quale è il Presidente del Consiglio dei ministri, stante il codificato principio della distinzione fra le funzioni di indirizzo politico – amministrativo e quelle di gestione																																																																																												</p>
<p>3.	Poiché non vi è una normativa di rango primario che disponga e regoli la sospensione dei procedimenti di gara, non può prevedersi in sede di regolamento recante le linee guida generali per la trasparenza nelle procedure della Consip S.p.A. non ancora concluse, ai sensi dell’articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, un regime di sospensione siffatto, e la disciplina da applicare è quella di carattere generale dell’autotutela amministrativa, che prevede l’annullamento o la revoca d’ufficio dei provvedimenti se ne ricorrano, rispettivamente, la illegittimità o la sopravvenuta inopportunità, fermo l’interesse pubblico concreto e attuale alla loro eliminazione. Su questi presupposti, dunque, l’amministrazione dovrà riscontrare, nella propria responsabilità, se ricorrano i presupposti per l’annullamento o la revoca d’ufficio dei procedimenti o provvedimenti relativi alle procedure sospese, quand’anche giunte all’aggiudicazione, ed assumere espressamente le coerenti, motivate determinazioni; e ciò considerato anche il cambiamento delle condizioni di contesto dei procedimenti competitivi, eventualmente prodottosi sotto il profilo economico-produttivo e delle esigenze delle amministrazioni per il tempo trascorso, nonché indotto dalla intervenuta evoluzione della normativa sulle convenzioni quadro; qualora l’amministrazione non ritenga di rinnovare i procedimenti, valutando che possano proseguire dalla fase in cui sono stati sospesi, resta fermo che è preclusa l’ammissione di nuovi concorrenti, oltre a quelli che abbiano già partecipato, poiché sarebbe violato il principio della par condicio essendo conoscibili le offerte eventualmente presentate ed essendo comunque ammessi i nuovi concorrenti a presentare le loro in un tempo successivo a quello assegnato ai partecipanti precedenti, con il possibile mutamento dei fattori incidenti sulle rispettive condizioni di offerta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sullo schema di decreto del Presidente del consiglio dei Ministri concernente “CONSIP S.p.A. – Linee guida generali per la trasparenza nelle procedure non ancora concluse, ai sensi dell’articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>CONSIGLIO  DI  STATO<br />
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi<br />
Adunanza del 27 settembre 2004</b></p>
<p>N. della Sezione: 8776/2004<br />
<b>OGGETTO:</b><br />
<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri.<br />
Schema di decreto del Presidente del<br />
Consiglio dei Ministri concernente<br /> “CONSIP  S.p.A.-Linee guida generali<br /> per la trasparenza nelle procedure  <br />non ancora concluse, ai sensi dell’articolo 3, <br /> comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”.<br />
                                </i></p>
<p>La Sezione<br />
Vista la relazione trasmessa con nota prot. USG/2567/04/IV.38 del 5 luglio 2004, pervenuta il successivo 7 luglio,con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Segretario Generale – Servizio funzioni istituzionali, ha chiesto il parere sullo schema di regolamento in oggetto; <br />
Visto il parere interlocutorio n. 8776/2004 reso nell’adunanza del 12 luglio 2004;<br />
Vista la relazione trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. USG/3275/04/IV.38 dell’8 settembre 2004 pervenuta il 10 settembre 2004;<br />
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Maurizio Meschino;</p>
<p><b>PREMESSO</b></p>
<p>1. Con il comma 3 dell’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003 (come modificato dall’art. 5 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 212) fu stabilito l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni di cui alla tabella C allegata alla medesima legge e per gli enti pubblici istituzionali, di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.A. per l’acquisto di beni e per l’approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall’alta qualità dei servizi e dalla bassa intensità di lavoro; con il comma 3-bis del medesimo articolo (aggiunto dall’art. 5 del citato decreto  n. 143 del 2003), fu altresì disposto che le tipologie di tali servizi avrebbero dovute essere individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2003.<br />
Successivamente, con l’articolo 3, comma 166, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), il citato articolo 24 della legge finanziaria 2003 è stato abrogato (ad eccezione dell’ultimo periodo del comma 3, e dei commi 6-bis e 7,  non rilevanti ai fini del parere sul testo in esame).<br />
Contestualmente peraltro l’articolo 3, comma 87, della medesima legge n. 350 del 2003 ha disposto che “Il decreto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare le linee guida generali per assicurare la massima trasparenza nelle procedure non ancora concluse”.<br />
2. L’amministrazione, nella relazione trasmessa il 5 luglio scorso, considerato che all’abrogazione del citato comma 3-bis  dell’art. 24 della legge n. 289 del 2002 si è accompagnata la conferma della necessità di adottare il decreto ivi previsto cambiando l’autorità competente (il Presidente del Consiglio dei Ministri invece del Ministero dell’economia e delle finanze), il termine di adozione (il 31 marzo 2004 in luogo del 31 ottobre 2003) e, in parte, il contenuto (relativo anche alla indicazione delle linee guida generali per assicurare la massima trasparenza nelle procedure non ancora concluse), riferisce di averne dedotto che il contenuto del d.P.C.M. debba essere individuato nella definizione, con le linee guida per assicurare la trasparenza delle procedure non ancora concluse, altresì dei principi e degli indirizzi generali a cui devono uniformarsi le procedure di gara della Consip S.p.A., anche alla luce delle profonde e radicali modifiche apportate dalla legge n. 350 del 2003 al sistema di acquisti di beni e servizi per le amministrazioni pubbliche e delle recenti disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi; e ciò, viene  soggiunto, dovendosi inoltre considerare che le norme succedutesi nel tempo hanno abrogato le disposizioni recanti il riferimento ai servizi di alta qualità ed a bassa intensità di lavoro, e che è perciò venuto a mancare l’interesse attuale del legislatore alla individuazione di tale tipo di servizi. <br />
Nella medesima relazione l’amministrazione considera altresì, alla luce di quanto sopra, che il provvedimento da emanare possa avere natura regolamentare in quanto recante, con la disciplina transitoria delle gare non ancora concluse, anche i detti principi e indirizzi generali dell’attività della Consip S.p.A e conclude, rispetto al parere del Consiglio di Stato, che si è ritenuto di doverlo acquisire, stante la oggettiva complessità della materia, quale parere obbligatorio ovvero facoltativo a seconda che l’atto sia considerato o meno di natura regolamentare.</p>
<p>3. Il testo dello schema di regolamento, trasmesso con la citata relazione ai fini del parere della Sezione, era composto di sei articoli recanti: l’ambito di applicazione del decreto (art. 1); i principi generali a cui devono conformarsi i procedimenti di gara svolti dalla Consip S.p.A. anche in attuazione della recente direttiva comunitaria, 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (art. 2); la composizione e nomina delle commissioni giudicatrici (art. 3); la definizione dei ‘servizi a rilevanza nazionale’ di cui al comma 1 dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (art. 4); la facoltà per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. (art. 5); la disciplina da applicarsi alle gare non ancora concluse, con la previsione della possibilità di riaprirle, salvo quelle per cui vi sia stata l’aggiudicazione, consentendo la partecipazione di altri soggetti interessati oltre quelli che vi abbiano già aderito (art. 6).<br />
4. La Sezione nell’adunanza del 12 luglio 2004, osservato in via preliminare che l’oggetto del decreto, alla luce della normativa primaria, non risulta individuabile nella definizione dei principi generali di indirizzo per la trasparenza di tutte le gare bandite dalla Consip S.p.A. ma soltanto di quelle non ancora concluse, ha sospeso l’emissione del parere chiedendo di acquisire dall’amministrazione le seguenti informazioni e valutazioni, riguardanti:<br />
-a) l’incidenza sulla normativa primaria alla base dello schema di decreto, e perciò, sul fondamento, funzione e contenuto dello stesso, dell’art. 1, comma 4, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (poi convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191), inter<br />
-b) quale sia l’ambito oggettivo della fattispecie regolata dal decreto trasmesso dall’amministrazione e cioè, più precisamente e specificamente, quali siano le più volte citate procedure di gara non ancora concluse e quale la fase procedimentale in cui r<br />
-c) in tale ambito, quali siano quindi le esigenze di massima trasparenza da soddisfare attraverso le linee guida generali da introdurre con il testo in esame, espressamente ed analiticamente motivando la normativa proposta, con la specifica illustrazione<br />
5. L’8 settembre 2004 l’amministrazione riferente ha quindi trasmesso un nuovo testo del decreto accompagnato da relazione.<br />
Tale testo, oggi all’esame, consta di cinque articoli in luogo dei sei del testo precedente a seguito della espunzione dell’articolo 4 recante la definizione dei “servizi a rilevanza nazionale”, essendo stata nel frattempo soppressa questa locuzione contenuta nella normativa primaria (art. 26 della legge n. 488 del 1999) ai sensi della citata norma del decreto legge n. 168 del 2004. <br />
Per la parte restante il testo è identico al precedente salvo talune limitate modifiche. <br />
Riguardo alle richieste istruttorie formulate dalla Sezione l’amministrazione così in sintesi riferisce:<br />
-a) l’effetto della normativa disposta in materia dal decreto legge n. 168 del 2004 ha comportato esclusivamente la soppressione dell’articolo 4 del testo;<br />
-b) in allegato viene fornito l’elenco, trasmesso dal Ministero dell’economia e delle finanze, delle procedure di gara non ancora concluse con la indicazione della fase del procedimento in atto al momento della sospensione di ciascuna di esse; <br />
-c) la normativa proposta con l’art. 5 (già 6 nel testo precedente) è opportuna poiché: consente la riapertura delle gare sospese prevedendo che vi possono partecipare, oltre ai soggetti che già vi hanno aderito, anche, per esigenze di chiarezza e traspar<br />
In allegato l’amministrazione riporta anche il contributo trasmesso dal Vice Ministro delegato all’economia e finanze, al quale sono annesse note recanti considerazioni tecnico-giuridiche sui quesiti posti dalla Sezione insieme con una conseguente proposta di d.P.C.M..</p>
<p><b>CONSIDERATO</b></p>
<p>1. Dalla successione delle norme richiamata più sopra, recante l’abrogazione della normativa sull’acquisto di servizi di alta qualità ed a bassa intensità di lavoro, e, con ciò, della previsione della individuazione della loro tipologia con il decreto di cui al comma 3-bis dell’art. 24 della legge n. 289 del 2002, consegue che la fonte e l’oggetto del decreto in esame sono stati innovati dall’articolo 3, comma 87, della legge n. 350 del 2003, che ne ha individuato il contenuto nella definizione dei principi disciplinanti le gare non ancora concluse allo scopo della loro massima trasparenza. La Sezione ritiene peraltro che, anche al fine della più esaustiva regolazione di tale fattispecie, nulla osta al richiamo e ricognizione nel testo del decreto delle disposizioni e principi di fonte comunitaria e nazionale cui la Consip S.p.A. deve comunque e in linea generale conformarsi in quanto amministrazione aggiudicatrice, ferma ovviamente la impossibilità di apportare a tali disposizioni e principi modifiche o integrazioni non consentite dalla natura dell’atto in esame.</p>
<p>2. Sulle singole disposizioni si osserva quanto segue.<br />
-Art. 1: in conseguenza di quanto precisato nel precedente punto 1) le parole “e detta” devono essere sostituite dalle parole  “nel quadro dei”.<br />
-Art.  2: <br />
 -nel comma 1 le parole “e in particolare alla Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004.” devono essere espunte. La Direttiva infatti ha portata generale, concernendo il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed il termine per il suo recepimento è stabilito al 31 gennaio 2006; essa non può perciò essere recepita con atto relativo soltanto ad una amministrazione aggiudicatrice, ma deve esserlo con normativa generale di rango primario efficace per tutti i soggetti aggiudicatori, né può qualificarsi come autoapplicativa nelle more della scadenza del detto termine del 31 gennaio 2006;<br />
 -nel comma 2: a) le parole “dovranno essere” devono essere sostituite con la parola “sono”; b) si rimette alla valutazione dell’amministrazione riferente l’opportunità di integrare il comma con quanto disposto alle lettere h) ed i) del corrispondente art. 2, comma 2, della sopra citata proposta di d.P.C.M., allegata al contributo del Vice Ministro delegato, riguardo ad ulteriori modalità di pubblicità delle informazioni.<br />
-Art. 3: i commi 1 e 2, relativi ai componenti delle commissioni giudicatrici, ne determinano le categorie di appartenenza (inclusi “i magistrati ordinari, amministrativi e contabili (anche) in quiescenza”), la ripartizione tra esse, la designazione da pa<br />
Riguardo a tali norme (sulla cui ragion d’essere, a fronte della disciplina del regolamento della Consip in materia, nulla è specificato dall’amministrazione) si osserva:<br />
-comma 1: a) ai sensi dei d.P.R. 6 ottobre 1993, n. 418 e 27 luglio 1995, n. 388, recanti norme regolamentari sugli incarichi dei magistrati, rispettivamente, amministrativi e della Corte dei conti, i detti magistrati, se in servizio, non possono partecip<br />
b) la designazione dei componenti delle commissioni giudicatrici è atto tipico di esercizio della funzione amministrativa in quanto comportante valutazioni di carattere tecnico e rientrante perciò nella competenza e responsabilità proprie dei dirigenti; esso non può quindi essere adottato dal titolare della più elevata funzione di indirizzo politico, quale è il Presidente del Consiglio dei Ministri, stante il codificato principio della distinzione fra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione;<br />
-comma 2: la prevista sostituzione o integrazione dei membri delle commissioni già costituite contrasta con il principio della continuità della composizione di tali collegi perfetti, necessaria per garantire la omogeneità delle valutazioni per tutti i sog<br />
&#8211; quanto al comma 3, valuterà l’amministrazione riferente se mantenerlo, poiché ripetitivo di principi comunque di necessaria applicazione nonché già richiamati nell’articolo 2, dovendosi comunque espungere le parole “garantendo, al contempo, la più ampia<br />
Art. 4: identica valutazione farà l’amministrazione sulla opportunità del mantenimento della disposizione in esame in quanto esclusivamente ripetitiva della normativa primaria.<br />
-Art. 5: <br />
&#8211; i procedimenti di gara in questione sono stati sospesi in esecuzione della determinazione n. 115434 del 28 novembre 2003 del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’economia e delle- l’amministrazione riferente prospetta l’opportunità della normativa proposta al riguardo con l’art. 5 in esame argomentando, come specificato nella premessa del presente parere, che le esigenze di chiarezza e trasparenza risultano utilmente perseguite c<br />
La Sezione, ben consapevole dell’esigenza di trasparenza dei procedimenti in questione fondata, ancor prima del richiamo specificamente fatto al riguardo dall’amministrazione riferente, su un prioritario, generale principio di legalità, nonché individuata quale scopo della normativa primaria portata ad esecuzione con il regolamento in esame, osserva in merito quanto segue:<br />
&#8211; non essendosi ritenuto di disporre e regolare la sospensione dei procedimenti di gara con normativa di rango primario (come invece previsto dal citato art. 5, comma 3, decreto legge n. 143 del 2003, attuato per due di tali procedimenti), la disciplina d<br />
&#8211; e ciò in particolare a fronte, oltre che del richiamo di principio alle esigenze di chiarezza e trasparenza, di quello, anche fatto dall’amministrazione, a non specificate “perplessità su eventuali presunte irregolarità che potevano aver determinato – a<br />
&#8211; su questa base l’amministrazione, verificate anche le richiamate ipotesi su presunte irregolarità, dovrà quindi riscontrare, nella propria responsabilità, se ricorrano i presupposti per l’annullamento o la revoca d’ufficio dei procedimenti o provvedimen<br />
&#8211; qualora l’amministrazione non ritenga di rinnovare i procedimenti, valutando che possano proseguire dalla fase in cui sono stati sospesi, resta fermo che è preclusa l’ammissione di nuovi concorrenti, oltre a quelli che abbiano già partecipato, poiché sa<br />
Ad avviso della Sezione l’articolo 5 deve dunque essere riformulato secondo quanto ora considerato.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.<br />
Per estratto dal verbale<br />
Il Segretario della Sezione<br />
(Licia Grassucci)</p>
<p>Visto<br />
Il Presidente della Sezione<br />
(Pasquale de Lise)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.6328</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-9-2004-n-6328/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-9-2004-n-6328/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.6328</a></p>
<p>Pres. Salvatore, est. Cacace ANAS &#8211; Ente Nazionale per le Strade (Avv. Stato) c. IMMOBILIARE BELLUCI s.r.l e B.Zattin (Avv.ti G.Sindaco e R.Titomanlio) non sussiste, dopo la Sent. C. Cost. 204 del 2004, la giurisdizione del G.A. in materia di occupazione appropriativa Processo amministrativo – Effetti della Sentenza C. Cost.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-9-2004-n-6328/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.6328</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-9-2004-n-6328/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.6328</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore, est. Cacace<br /> ANAS  &#8211; Ente Nazionale per le Strade (Avv. Stato) c. IMMOBILIARE BELLUCI s.r.l e B.Zattin (Avv.ti G.Sindaco e R.Titomanlio)</span></p>
<hr />
<p>non sussiste, dopo la Sent. C. Cost. 204 del 2004, la giurisdizione del G.A. in materia di occupazione appropriativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Effetti della Sentenza C. Cost. n. 204/2004 –Comportamenti della P.A. – Giurisdizione del G.O. – Condizioni – Insussistenza dell’esercizio di un potere autoritativo della P.A. – Fattispecie della occupazione appropriativa</span></span></span></p>
<hr />
<p>In virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, dall’ambito di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo devono intendersi esclusi i comportamenti della P.A non collegati all’esercizio di un potere autoritativo, quali, in tema di occupazione c.d. appropriativa ( o accessione invertita, o occupazione usurpativa, o espropriazione sostanziale o occupazione acquisitiva), le fattispecie relative ai casi in cui alla procedura di occupazione d’urgenza di un immobile non abbia fatto seguito la procedura di espropriazione entro il  termine di validità del decreto di occupazione d’urgenza. Per detti comportamenti, in quanto incidenti su posizioni di diritto soggettivo, deve pertanto essere ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, posto che principio fondamentale nell’ordinamento italiano è quello secondo cui, salvi i casi espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge, la tutela dei diritti soggettivi è esercitata davanti al giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non sussiste, dopo la Sent. C. Cost. 204 del 2004, la giurisdizione del G.A. in materia di occupazione appropriativa</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 5664 del 2002, proposto da</p>
<p><b>ANAS – Ente Nazionale per le Strade</b>, in persona del legale rappresentante p.t., ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; <b>IMMOBILIARE BELLUCCI s.r.l. in liquidazione</b>, in persona del liquidatore  p.t.;</p>
<p>&#8211; <b>GAIANI Cesare Pietro</b>;</p>
<p>&#8211; <b>TURATI Giorgio</b>;</p>
<p>&#8211; <b>SCHIATTI Giuliano</b>;</p>
<p>&#8211; <b>CI.ME. s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t.;</p>
<p>&#8211; <b>COLOMBO Sandra</b>;</p>
<p>&#8211; <b>SANGALLI Giuseppe</b>,<br />
costituitisi in giudizio unitamente alla sig.ra <b>Zattin Bruna</b>, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Sindaco e Raffaelle Titomanlio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, via G.G. Porro, 8,<br />
per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II, n. 1199/2002.<br />
Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio, nonché ricorso incidentale, degli appellati e della sig.ra Bruna Zattin;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta, alla pubblica udienza del 13 luglio 2004, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;<br />
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Vincenzo Rago dello Stato per l’appellante e l’avv. Benincasa, in sostituzione dell’avv. Raffaele Titomanlio, per gli appellati e ricorrenti incidentali;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso notificato in data 6 settembre 2000 e depositato il successivo 3 ottobre 2000, la IMMOBILIARE BELLUCCI s.r.l. in liquidazione ( nella sua qualità di proprietaria di alcuni fondi interessati dal progetto relativo ai lavori di riqualificazione lungo la S.S. n. 36 – lotto n. 1 “Monza – Desio” approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 2382 in data 9 agosto 1990 ), i sigg.ri GAIANI Cesare Pietro, TURATI Giorgio, SCHIATTI Giuliano, COLOMBO Sandra e SANGALLI Giuseppe, nonché la CI.ME. s.r.l. ( tutti cessionarii ed aventi causa della predetta Immobiliare Bellucci ) e la sig.ra Bruna Zattin ( coltivatrice diretta affittuaria di detti fondi ) hanno chiesto al T.A.R. per la Lombardia il risarcimento del danno spettante loro, per quanto concerne i primi, per la perdita del diritto di proprietà dei terreni originariamente occupati dalla Impresa Torno S.p.A. ( quale mandataria dell’A.T.I. Torno – Cariboni – Ines  ), per conto dell’ANAS, in forza di valido decreto di occupazione poi scaduto, in quanto irreversibilmente trasformati a séguito della realizzazione dell’opera pubblica anzidetta; per quanto riguarda la seconda, per la perdita subìta quale coltivatrice diretta, così privata dell’area a lei affittata.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per La Lombardia, Milano, sez. II, con sentenza n. 1199/2002, ritenuta preliminarmente sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, ha accolto la domanda avanzata dai primi, mentre ha rigettato la domanda proposta dalla seconda.<br />
Con ricorso notificato il 24 giugno 2002 e depositato il successivo 19 luglio 2002, l’ANAS ha proposto appello avverso la indicata sentenza, denunciandone l’erroneità sotto due diversi profili.<br />
Gli appellati, unitamente alla sig.ra Bruna Zattin, si sono costituiti in giudizio con atto depositato in data 25 luglio 2002, chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale autonomo avverso il capo della sentenza che ha respinto la domanda risarcitòria della sig.ra Bruna Zattin.<br />
Con memorie depositate rispettivamente in data 7 e 2 luglio 2004 l’appellante e gli appellanti incidentali hanno insistito sulle rispettive tesi e domande.<br />
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 13 luglio 2004.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. &#8211; I ricorrenti originarii hanno chiesto al T.A.R. per la Lombardia il risarcimento del danno spettante: a) alla società proprietaria ed ai suoi cessionarii ed aventi causa per la perdita della proprietà dei terreni originariamente occupati dalla Impresa Torno S.p.A. (quale mandataria dell’A.T.I. Torno – Carboni – Ines ), per conto dell’ANAS, in forza di valido decreto di occupazione poi scaduto, in quanto irreversibilmente trasformati a séguito della realizzazione dell’opera pubblica, cui l’occupazione stessa era preordinata; b) alla coltivatrice diretta affittuaria di detti fondi, per la perdita subìta con la sottrazione e trasformazione dell’area a lei affittata.<br />
Il T.A.R., con la sentenza appellata, affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, ha accolto la domanda di cui al precedente punto a), mentre ha rigettato la domanda di cui al precedente punto b).<br />
Deve d’ufficio dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in questione.<br />
La domanda di risarcimento avanzata dagli originarii ricorrenti, in quanto attinente a danni derivanti da occupazione divenuta illegittima perché protrattasi oltre il términe di legge senza che ad essa abbia fatto séguito il tempestivo decreto di esproprio, poteva infatti farsi rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto riconducibile alle previsioni contenute nel primo comma dell’art. 34 della legge n. 80 del 1998(come sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. b) della legge 21 luglio 2000, n. 205), a norma del quale erano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia; proprio con esclusivo riferimento a tale disposizione, infatti, la prevalente giurisprudenza amministrativa si era pronunciata nel senso che rientrasse nella giurisdizione del giudice amministrativo ogni controversia, in cui la pretesa azionata riguardasse la declaratòria dell’avvenuta acquisizione del diritto di proprietà in forza della c.d accessione invertita, nonché la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno (cfr., in particolare, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 14 giugno 2001, n. 296; Cons. St.: sez. IV, 14 dicembre 2002, n. 6921 ; Ad. plen., 26 marzo 2003, n. 4).<br />
Orbene, tale giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è venuta meno per effetto della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, che ha affermato, sub 3.4.3, che l’art. 34 cit. “si pone in contrasto con la Costituzione nella parte in cui, comprendendo nella giurisdizione esclusiva – oltre gli atti e i provvedimenti attraverso i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente ovvero attraverso soggetti alle stesse equiparati) svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia – anche i comportamenti, la estende a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita – nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici – alcun pubblico potere”.<br />
Ne consegue che dall’àmbito di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo devono intendersi esclusi i comportamenti della P.A. non collegati all’esercizio di un potere autoritativo, quali, appunto, in tema di occupazione c.d. appropriativa (o occupazione usurpativa, o accessione invertita, o espropriazione sostanziale o occupazione acquisitiva), le fattispecie (qualificate dalla più recente giurisprudenza di questo Consiglio come ipotesi di occupazione usurpativa), relative ai casi, come quello in esame, in cui alla procedura di occupazione d’urgenza dell’immobile non abbia fatto séguito la procedura di espropriazione nel términe di validità del decreto di occupazione d’urgenza (v. Cons. St., VI, 20 maggio 2004, n. 3267).<br />
Per detti comportamenti, in quanto incidenti su posizioni di diritto soggettivo, deve pertanto essere ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, posto che principio fondamentale, nel nostro ordinamento, è quello secondo cui, salvi i casi espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge, la tutela dei diritti soggettivi è esercitata davanti al giudice ordinario.<br />
In tali ipotesi non è invero ravvisabile neppure la giurisdizione generale di legittimità dello stesso giudice amministrativo (nell’àmbito della quale egli pur sempre “conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno”: primo periodo del terzo comma dell’art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034), in quanto nell’occupazione usurpativa non sono configurabili situazioni giuridiche aventi consistenza di interesse legittimo, bensì solo situazioni di diritto soggettivo (quando, come nel caso di specie, si tratti di azioni restitutorie o risarcitòrie correlate al diritto di proprietà od alla qualità di fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante coltivatore del fondo), oppure situazioni possessorie, la cui tutela è demandata, come s’è detto, in assenza di norme che ne affidino la cognizione ad altro giudice, al giudice ordinario (v. Cons. St., VI, n. 3267/2004, cit.).<br />
Né è possibile ritenere che il mutamento di legge in tema di giurisdizione, risultante dalla citata pronuncia della Corte costituzionale, possa non valere nel presente processo.<br />
Va osservato, infatti, che le sentenze della Corte Costituzionale, che dichiarano l&#8217;illegittimità costituzionale di una norma, hanno efficacia retroattiva, poiché operano una ricognizione di un vizio originario ed intrinseco della norma stessa, la cui eliminazione dall&#8217;ordinamento non è assimilabile a quella disposta, per effetto di abrogazione, in virtù di altra norma sopravvenuta (Cass. 757-92).<br />Del resto l&#8217;art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui stabilisce che &#8220;le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione&#8221; deve essere interpretato (Cass. 9604-94) nel senso che la decisione dichiarativa di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici insorti anteriormente purché ancora pendenti (Cass. n. 5004-96).<br />
Nessun ostacolo a codesto atteggiarsi della efficacia della pronunzia d&#8217;incostituzionalità si rinviene nella regola dell&#8217;irrilevanza ai fini della competenza dei &#8220;mutamenti della legge successivi alla proposizione della domanda&#8221; (art. 5, nuovo testo, cod. proc. civ.), in quanto l&#8217;intervento della Corte Costituzionale non segna un cambiamento od una variazione del quadro normativo, né è equiparabile ad una legge sopraggiunta con contenuto modificativo, ma elimina in tutto od in parte, con forza retroattiva (ancorché con il limite del precorso verificarsi di definitività del rapporto), la norma già presente nell&#8217;ordinamento a causa di un contrasto &#8220;ab origine&#8221; con precetti della Costituzione (Cass. n. 6487-2002; n. 3352-1997; n. 7445-1996).<br />
Anche in tal caso resta, peraltro, salvo il limite dei rapporti esauriti al momento della pubblicazione della decisione, intendendosi per tali quelli accertati con sentenza passata in giudicato o per altro verso già consolidati (v. Cass. n. 6487/2002, cit.); ma il fatto che, nella fattispecie, il giudice di primo grado si sia pronunciato con una espressa statuizione sulla giurisdizione e che la stessa non sia stata specificamente impugnata non assume a tal fine rilevanza, poiché si deve escludere, fino a quando il rapporto processuale resti pendente e sempreché sulla giurisdizione non sia intervenuta una decisione della Corte di cassazione, che tale statuizione sia passibile di passare in giudicato, non essendo preclusiva della declaratoria in sede di appello una pronuncia espressa del giudice di merito non specificamente impugnata dalla parte soccombente (v. Cons. Stato, sez. IV: 2 luglio 2002, n. 3606; 8 giugno 2000, n. 3215; 1 dicembre 1999, n. 2052; 4 febbraio 1999, n. 112; sez. VI, 10 aprile 2002, n. 1939; 23 novembre 1999, n. 1922; 11 giugno 1999, n. 774; 25 marzo 1998, n. 390; Sez. V, 15 marzo 2001, n. 1519; Ad. plen., 28 ottobre 1980, n. 42).</p>
<p>2. – In conclusione, va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia e, per l&#8217;effetto, l&#8217;impugnata sentenza va annullata senza rinvio.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 13 luglio 2004 ed il 31 agosto 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Paolo SALVATORE                 &#8211; Presidente<br />
Antonino ANASTASI               &#8211; Consigliere<br />
Anna LEONI                      &#8211; Consigliere<br />
Bruno MOLLICA                    &#8211; Consigliere <br />
Salvatore CACACE                 &#8211; Consigliere, rel. est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/09//2004<br />
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-9-2004-n-6328/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.6328</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.12804</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-9-2004-n-12804/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-9-2004-n-12804/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-9-2004-n-12804/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.12804</a></p>
<p>Pres. A. Onorato – Rel. P. Severini Sol. Edil. S. r. l. (Avv. Carmine Di Mauro) c/ Comune di Mugnano di Napoli (non costituito) Edilizia ed Urbanistica – Attività edilizia – Denuncia inizio attività in sanatoria – Possibilità. E’ improcedibile il ricorso presentato avverso l’ordinanza di demolizione dopo la presentazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-9-2004-n-12804/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.12804</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-9-2004-n-12804/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.12804</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato – Rel. P. Severini<br /> Sol. Edil. S. r. l. (Avv. Carmine Di Mauro) c/ Comune di Mugnano di Napoli (non costituito)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed Urbanistica – Attività edilizia – Denuncia inizio attività in sanatoria – Possibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ improcedibile il ricorso presentato avverso l’ordinanza di demolizione dopo la presentazione di una D.I.A. in sanatoria, atteso che con la presentazione delle denuncie d’inizio attività “in sanatoria” (rectius: relative a “varianti a permessi di costruire”) è possibile legittimare, ex post, le difformità riscontrate dalla P.A. rispetto ai grafici di progetto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla possibilità di presentare una DIA in sanatoria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  LA CAMPANIA<br />
SECONDA SEZIONE	</b></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
Presidente,			dott. Antonio Onorato;<br />
Primo Referendario,    	dott. Vincenzo Cernese;<br />
Referendario, 		            dott. Paolo Severini, est.																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>(ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034)</p>
<p>sul ricorso n. 8517 del 2004, proposto<br /> dalla <b>Sol. Edil. S. r. l.</b>, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’Avv. Carmine Di Mauro, e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Giustiniano 136;  </p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Mugnano di Napoli</b>, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;   per l’annullamento<br />a)	dell’ordinanza di demolizione prot. n. 4628 del 12.03.2004, emessa dal Comune di Mugnano di Napoli;<br /> <br />
b)	d’ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi della società ricorrente;<br />
  Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;   <br />
Relatore, all’udienza del 15 luglio 2004, il Referendario dr. Paolo Severini;Uditi i difensori presenti, come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Com’è stato rappresentato ai difensori delle parti, ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito, con sentenza in forma semplificata, adottata in camera di consiglio.<br />
Tanto, perché lo stesso risulta chiaramente improcedibile, per le ragioni che di seguito si esporranno.<br />L’impugnata ordinanza di demolizione n. 35/2004, prot. n. 4628 del 12.03.2004, emessa dal Dirigente del IV° Settore del Comune di Mugnano di Napoli, concerne due fabbricati, siti alla via Crispi di quel Comune, acquistati, dalla società ricorrente, da privati che li avevano abusivamente edificati, e sanati con c. e. nn. 398, 399, 400, 401, 402 e 403, già volturate in favore della stessa società ricorrente; detti immobili erano stati, in particolare, completati dalla Sol Edil s. r. l., ma in data 1.03.2004, nel corso di un sopralluogo eseguito dalla Polizia Municipale, erano emerse talune difformità, rispetto ai grafici di progetto allegati alle suddette concessioni in sanatoria, cui era seguita l’emanazione dell’ordinanza di demolizione impugnata; al fine di regolarizzare le suddette difformità (relative alle aree esterne, ai balconi, ai terrazzi, alle recinzioni e ad altro), la società ricorrente aveva presentato, al Comune di Mugnano di Napoli, due denunce d’inizio attività “a sanatoria”, n. 37/04 e n. 38/04, ai sensi dell’art. 2 comma 60 della l. 662/96, cui aveva fatto seguito, da parte del Comune, una richiesta d’integrazione documentale, prontamente assolta dalla società ricorrente; avverso la suddetta ordinanza di demolizione, erano articolate censure di violazione di legge (artt. 32 l. 1150/42 e 15 l. 10/77; 2 l. 662/96; 3 e ss. l. 241/90; 7 e 12 l. 47/85), nonché d’eccesso di potere sotto vari profili (erronea determinazione dei presupposti in fatto e in diritto, difetto di motivazione e d’istruttoria), di violazione del giusto procedimento e del principio dell’affidamento; ed era formulata domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittimità del provvedimento impugnato, quantificati in € 5.000,00.L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio; all’udienza in camera di consiglio del 15.07.2004 il ricorso era trattenuto in decisione.<br />
Rileva il Tribunale che – riguardo alle difformità riscontrate dalla Polizia Municipale con il verbale dell’1.03.2004 – la società ricorrente ha presentato, in data 1.04.2004, quindi dopo l’emanazione e la notifica dell’ordinanza di demolizione impugnata, due denunce (prot. n. 6006 e 6007) d’inizio attività, ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. 380/2001, concernenti in particolare “varianti in corso d’opera”, ai sensi del co. 2° del citato art. 22 del T. U. sull’edilizia, che testualmente prevede: “Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori”.<br />
A proposito di tali denunce d’inizio attività, l’Ufficio Tecnico del Comune intimato ha richiesto, in data 13.04.2004, alla società ricorrente, la produzione di documentazione integrativa, consegnata in data 26.05.2004 (prot. n. 9462 e n. 9463);  <br />Tale essendo la disciplina legislativa, cui espressamente la società ricorrente ha inteso fare riferimento, onde regolarizzare gli abusi edilizi riscontrati dai vigili municipali, ne consegue la palese improcedibilità del ricorso, notificato il 28.05.2004, proposto avverso l’ordinanza di demolizione di cui in epigrafe. <br />
L’improcedibilità, a parere del Tribunale, deriva dal difetto genetico dell’interesse a ricorrere, atteso che con la presentazione delle citate denuncie d’inizio attività “in sanatoria” (rectius: relative a “varianti a permessi di costruire”, che non incidano tuttavia sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire), la società ricorrente ha inteso legittimare, ex post, le difformità riscontrate dal Comune rispetto ai grafici di progetto, allegati alle concessioni edilizie in sanatoria già rilasciate (si tenga presente, infatti, che a termini di legge “tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale”).<br />
L’ordinanza di demolizione, concernente tali difformità, ha perso quindi ogni capacità di ledere l’interesse della società ricorrente.<br />
Ciò non implica, ovviamente, che il Comune debba necessariamente condividere la convinzione, espressa dalla società ricorrente con la presentazione delle due denunce d’inizio attività in oggetto, che gli interventi realizzati rientrino tra quelli che – a norma del predetto art. 22 d.P.R. 380/2001 – sono subordinati unicamente alla presentazione dei predetti strumenti di semplificazione del procedimento di rilascio del titolo ad aedificandum. <br />
In particolare, resta ferma e salva, naturalmente, la possibilità dell’esercizio, da parte dello stesso Ente locale, dei poteri riconosciuti dall’art. 23 co. 6° del T. U. sull’edilizia al “dirigente” o al “responsabile del competente ufficio comunale”, i quali nel termine di trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, ove riscontrino l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notificano all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informano l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza (fatta comunque salva, ancora, la facoltà dell’interessato di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia). <br />
Tanto basta per ritenere che è il ricorso è improcedibile.<br />
La preliminare dichiarazione in tal senso osta all’esame dei motivi di ricorso e della domanda di risarcimento del danno, azionata dalla società ricorrente.<br />
Ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile, nei sensi di cui in motivazione.   <br />
Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2004.                                                                                                                                                  IL PRESIDENTE<br />
(dott. Antonio Onorato)</p>
<p>                                                                                IL REFENDARIO EST. <br />(dott. Paolo Severini)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-9-2004-n-12804/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.12804</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.9808</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-9-2004-n-9808/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-9-2004-n-9808/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-9-2004-n-9808/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.9808</a></p>
<p>Pres. La Medica, Est. Sestini Todaro (Avv. Capitella) c. Comune di Roma (Avv. Onofri) sull&#8217;applicabilità delle norme sull&#8217;autocertificazione ex L.15/68 per documentare l&#8217;esistenza dei requisiti richiesti col bando di concorso Concorsi pubblici – Prove del concorso – Certificazione dello stato di disoccupazione per l’attribuzione di maggior punteggio – Ricorso all’autocertificazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-9-2004-n-9808/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.9808</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-9-2004-n-9808/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.9808</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est. Sestini<br /> Todaro (Avv. Capitella) c. Comune di Roma (Avv. Onofri)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità delle norme sull&#8217;autocertificazione ex L.15/68 per documentare l&#8217;esistenza dei requisiti richiesti col bando di concorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Prove del concorso – Certificazione dello stato di disoccupazione per l’attribuzione di maggior punteggio – Ricorso all’autocertificazione ex L.15/68 – Utilizzabilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora il bando di concorso non imponga espressamente di allegare la certificazione dello stato di disoccupazione, questo può ben essere dimostrato attraverso il ricorso all’autocertificazione ex L.15/68, non apparendo dubbia la sua generale applicabilità nel nostro ordinamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’applicabilità delle norme sull’autocertificazione ex L.15/68 per documentare l’esistenza dei requisiti richiesti col bando di concorso</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R E P U B B L I C A   I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 6189/1996 proposto da<br />
<b>Todaro Vincenzo</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonio Capitella ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Roma, Piazza del Risorgimento n. 36;</p>
<p align=center>C O N T R O</p>
<p>&#8211; il  <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Onofri ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;</p>
<p>&#8211; i Signori <b>Giorgio Pierini e Fabio Toto</b>, non costituiti in giudizio;<br />
per l’annullamento <br />
&#8211; della graduatoria del concorso per il  conferimento  di 500 licenze taxi relativamente alla aliquota del 25% pari a 125 licenze, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 349 del 10 febbraio 1995;<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta comunale n. 446 del dell’8.2.1996 avente ad oggetto:”Determinazione in merito ai punteggi relativi ai rimanenti 86 posti di cui alla graduatoria approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 349 del 10 febbraio 19<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 9 giugno 2004 il dott. Raffaello Sestini;<br />
Nessuno comparso per le parti; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il ricorrente partecipava al  concorso per l’assegnazione di 125 licenze per il servizio taxi che il Comune di Roma aveva indetto con delibera di Giunta n. 5127 del 17.2.1992 per un totale di 500 licenze, il 75% delle quali riservato ai sostituti alla guida di autopubbliche da piazza ed il restante 25%, pari per l’appunto a 125 licenze, aperto a chiunque fosse in possesso dei previsti requisiti di abilitazione professionale.<br />
La graduatoria approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 349 del 10 febbraio 1995,  lo vedeva collocato  al 294° posto, e quindi in posizione non utile, avendo l’Amministrazione, narra il ricorrente, errato più volte nel calcolo del punteggio e disconosciuto il punteggio relativo allo stato di disoccupazione, per carenza di documentazione.<br />
La successiva delibera di Giunta comunale n. 446 dell’8.2.1996, nel rideterminare la posizione di numerosi concorrenti, continuava a disconoscere il punteggio vantato dal ricorrente, che veniva collocato all’86° posto della graduatoria.<br />
Il ricorrente impugnava dunque le due predette delibere, deducendo le censure di violazione di legge, con particolare riguardo alle norme in materia di autocertificazione, nonché di violazione del bando di gara, ed inoltre di eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.<br />
L’Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità del ricorso ed argomentava la legittimità del proprio operato, volto a garantire la correttezza della graduatoria finale.<br />
A seguito della pubblica udienza del 14.1.2004, con sentenza interlocutoria n. 1706/2004, questa Sezione disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, vale a dire dei vincitori utilmente collocati in graduatoria, suscettibili di venire pregiudicati dall’accoglimento dei ricorsi stessi.<br />
In considerazione dei medesimi fattori che avevano causato l’errore scusabile intervenuto nella mancata notifica a tutti i controinteressati (vastità della platea dei controinteressati e non evidenza del possibile pregiudizio nei confronti degli stessi), il Collegio autorizzava altresì la notifica per pubblici proclami, che avveniva regolarmente mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.<br />
Alla pubblica udienza del 9.6.2004, verificata la costituzione del contraddittorio fra tutte le parti necessarie del giudizio, il ricorso veniva introitato dal Collegio per la decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorso in epigrafe è proposto da uno dei partecipanti al  concorso per l’assegnazione di 125 licenze per il servizio taxi nel Comune di Roma, contro le delibere di Giunta comunale nn. 349 del 10.2.1995 e 446 dell’8.2.1996 e contro tutti gli atti presupposti e connessi. I  predetti provvedimenti, approvando e poi riformando la graduatoria del concorso, assegnano un punteggio non utile all’interessato, che  deduce al riguardo molteplici censure.<br />
La suddetta sentenza istruttoria n. 1706/2004 ha già esaminato l’eccezione di tardività, eccepita dall’Amministrazione comunale, in relazione ala mancata tempestiva impugnazione della prima delibera n. 349/1985,  che aveva già determinato l’attribuzione dell’impugnato punteggio.<br />
E’ stato, quindi, chiarito che l’eccezione va respinta, in quanto il ricorso risulta essere stato proposto in termini rispetto alla successiva delibera n. 446/1996, che,  se da un lato ha meramente confermato il punteggio del ricorrente, così come dedotto dall’Amministrazione, dall’altro lo ha fatto a seguito  di una rinnovata valutazione, ed in un rinnovato contesto, caratterizzato dalla pretermissione di numerosi concorrenti rispetto al ricorrente, e quindi tale da rendere determinante la differenza di punteggio riconducibile alla lamentata illegittimità, sorgendo solo allora l’interesse attuale e concreto dello stesso ricorrente ad impugnare.<br />
Nel merito, le censure proposte concernono le molteplici illegittimità in cui l’Amministrazione sarebbe incorsa nel valutare i titoli del ricorrente.<br />
Il medesimo afferma, in particolare, che nessuna norma del bando imponeva di allegare la certificazione dello stato di disoccupazione ai fini dell’ottenimento del relativo punteggio, in conformità alla possibilità di ricorrere all’autocertificazione riconosciuta dalla legge n. 15/1968, discendendone l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione sia per la violazione delle predette disposizioni, sia per l’erroneità nei presupposti e per il travisamento che avrebbero caratterizzato l’istruttoria svolta.<br />
Le suddette censure sono, a giudizio del Collegio, fondate, non apparendo dubbia la  generale applicabilità, nel nostro ordinamento, delle norme sull’autocertificazione contenute, all’epoca dei fatti, nella legge n. 15/1968, che risulta conseguentemente violata, e discendendone altresì la contestata erronea valutazione dei presupposti da parte dell’Amministrazione.<br />
L’accoglimento delle medesime censure esonera, altresì, il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi di ricorso, attinenti a profili procedurali e formali dell’operato dell’amministrazione, in quanto determina l’inserimento in graduatoria del ricorrente in posizione utile ai fini dell’ottenimento del titolo sperato.<br />
Il ricorrente ha, certamente, un interesse attuale e differenziato a far valere la predetta pretesa in giudizio, indipendentemente dalla definizione dei ricorsi, all’esame di questa Sezione,  proposti da altri concorrenti e volti ad ottenere l’annullamento in loro favore della summenzionata seconda delibera, previa espunzione dal bando di gara del criterio relativo allo stato di disoccupazione, di cui il ricorrente chiede invece la valorizzazione in proprio favore.<br />
L’amministrazione aveva, infatti, l’obbligo di valutare correttamente i titoli autocertificati dal ricorrente, facendo univoca applicazione dei criteri di valutazione prefissati,  al momento della predisposizione e, poi, della correzione della graduatoria generale. A seguito  dell’accoglimento del ricorso, il ricorrente ha, quindi,  diritto a fare ingresso nella graduatoria, indipendentemente da un suo eventuale successivo annullamento in sede giurisdizionale, con il conseguente obbligo dell’amministrazione di disporre il tempestivo ed incondizionato rilascio del titolo ora per allora, parificando la posizione del ricorrente a quella dei soggetti a suo tempo dichiarati vincitori  e quindi già operanti sul mercato del servizio taxi.<br />
Al riguardo, il Collegio ritiene altresì opportuno precisare l’assenza di una norma imperativa della vigente disciplina delle autopubbliche da piazza o di un apprezzabile interesse pubblico,  idonei ad impedire tale tutela, eventualmente in soprannumero rispetto alla prevista pianificazione temporale.<br />
Per i medesimi motivi, non appare, parimenti, configurabile la necessità di una previa revoca del titolo del soggetto escluso dalla graduatoria conseguentemente all’ingresso del vincitore, il quale non potrà,  a sua volta, dolersi della presenza di ulteriori operatori sul mercato, avendo la giurisprudenza amministrativa ormai chiarito che il fisiologico dispiegarsi della concorrenza non può determinare alcuna lesione giuridicamente apprezzabile.<br />
In base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto. Sussistono, tuttavia, giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.  Q.  M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Todaro Vincenzo, come in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla per quanto d’interesse gli atti impugnati.<br />
Compensa fra le parti le spese di giudizio. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Seconda &#8211; nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2004 con l’intervento dei Signori Magistrati:<br />
Domenico LA MEDICA	Presidente<br />	<br />
Francesco RICCIO	Consigliere<br />	<br />
Raffaello SESTINI	Primo ref. est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-9-2004-n-9808/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.9808</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.12569</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-9-2004-n-12569/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-9-2004-n-12569/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-9-2004-n-12569/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.12569</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio – Rel. P. Corciulo Iniziative Turistiche S. r. l. (Luigi Maria D’Angiolella) c/ Sovrintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) il riesame del nulla osta paesaggistico non necessita di comunicazione di avvio del procedimento); T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE I &#8211;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-9-2004-n-12569/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.12569</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio – Rel. P. Corciulo<br /> Iniziative Turistiche S. r. l. (Luigi Maria D’Angiolella) c/ Sovrintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>il riesame del nulla osta paesaggistico non necessita di comunicazione di avvio del procedimento); T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 27 Sentenza 27 settembre 2004* (l&acute;obbligo di comunicare l&acute;avvio del procedimento non si applica agli atti di pianificazione territoriale); T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 27 settembre 2004* (la dichiarazione di decadenza di un membro della Commissione Edilizia deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione avvio – Annullamento ministeriale nulla osta paesaggistico – Non occorre comunicazione.</p>
<p>2. Annullamento ministeriale nulla osta paesaggistico – Termine di 60 giorni – Perentorietà – Decorrenza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il riesame del nulla osta ad opera del Ministero per i Beni Ambientali e Culturali, come posto “ad estrema difesa del vincolo”  e quindi appartenente ad una fase necessaria e inautonoma  del medesimo (ed unico) procedimento autorizzatorio, essendo ad istanza di parte, non necessita di alcuna comunicazione di avvio del procedimento.</p>
<p>2. La perentorietà del termine di sessanta giorni per l’esercizio del potere di controllo ministeriale sul nulla osta paesaggistico riguarda la sola adozione dell’eventuale provvedimento di annullamento e non anche la sua comunicazione all’interessato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il riesame del nulla osta paesaggistico non necessita di comunicazione di avvio del procedimento</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>SENT.	N. 12569/04<br />	<br />
R.G.	N. 7143/04																																																																																												</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Re gionale per la Campania<br />
1^ Sezione</b></p>
<p> &#8211; ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 7143/04 R.G. proposto da<br />
<b>Iniziative Turistiche s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante p.t.,  rappresentata e difesa   dall’Avvocato Luigi Maria D’Angiolella ed elettivamente domiciliata  in Napoli, viale Gramsci  n. 16;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>Sovrintendenza dei Beni Ambientali e Culturali di Napoli</b>, in persona del Sovrintendente p.t. rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11;</p>
<p>nonché  nei  confronti<br />
<b>Comune di Procida</b> in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione <br />
a)	Del Decreto del Sovrintendente per i Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli e Provincia del 17.2.2004, notificato in data 17.3.2004, con il quale non si autorizza  ai sensi dell’art. 7 della legge 1497/39 e succ. D.Lgs. n. 490/99 l’intervento proposto dalla ricorrente  e si annulla il decreto del Sindaco di Procida n. 81 del 19.12.2003;<br />	<br />
b)	Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;<br />
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;<br />
Uditi alla camera di consiglio del  9.6.2004 gli Avvocati di cui verbale di  udienza;<br />
Visto l’art. 9 della legge 15.7.2000 n. 205;</p>
<p><b>Rilevato che:</b></p>
<p>&#8211;	Con decreto n. 81 del 19.12.2003, adottato ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n.490/99, il Sindaco di Procida autorizzava la società Iniziative Turistiche s.r.l. alla realizzazione di un centro turistico stagionale, posto su un costone dell’isola di trenta metri di altezza, confinante con il mare; <br />	<br />
&#8211;	Il Sovrintendente dei Beni Ambientali e Culturali di Napoli e Provincia, con proprio decreto del 17.2.2004, notificato alla società istante il 17.3.2004, annullava il provvedimento sindacale per contrasto con il P.T.P. vigente dell’isola, nonché per eccesso di potere, trattandosi di zona di eccezionale pregio ambientale ;																																																																																												</p>
<p><b>Rilevato ancora che:</b></p>
<p>&#8211;	avverso detto provvedimento proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la società Iniziative Turistiche s.r.l. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari;<br />	<br />
Rilevava la ricorrente che: <br />
&#8211;	non  era stata inviata comunicazione di avvio del procedimento di annullamento del provvedimento sindacale; <br />	<br />
&#8211;	in ordine alla motivazione del provvedimento gravato,  contestava che era incongruo   giustificare il divieto opposto in considerazione dell’ubicazione del centro turistico su una costa alta invece che bassa,  dovendosi altresì tenere conto che l’allocazione in posizione superiore, impedendo di fatto la balneazione, implica l’insediamento di strutture meno invasive a maggior tutela dei valori paesaggistici; <br />	<br />
&#8211;	ancora  si  deduceva la violazione del principio di leale collaborazione, non avendo la Sovrintendenza consentito alla ricorrente di apportare migliorie o soluzioni correttive al progetto in modo da renderlo compatibile con i valori paesaggistici; sotto altro profilo, si deduceva la carenza di motivazione nella parte in cui il Sovrintendente non aveva specificato in quale modo  la realizzazione dell’intervento avrebbe  comportato l’alterazione dei tratti caratteristici della  località protetta;<br />	<br />
&#8211;	infine, la ricorrente lamentava che l’impugnato provvedimento  di annullamento le era stato notificato oltre il termine  perentorio di  sessanta giorni; <br />	<br />
Si costituiva in giudizio  l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;<br />
<b>Visto che:</b></p>
<p>&#8211;	ricorrono i presupposti per una  definizione in forma  semplificata della presente controversia ai sensi dell’art. 9 della legge 15.7.2000 n. 205;<br />	<br />
Considerato che  il ricorso non è meritevole di accoglimento, in quanto:<br />
&#8211;   con riferimento alla prima censura, ritiene il Collegio di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale che, prendendo spunto  dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 14.12.2001, considera il riesame del nulla osta ad opera del Ministero  pe<br />
&#8211;  quanto al secondo profilo di censura, si osserva che correttamente nel provvedimento impugnato si è  rilevato che, con riferimento ad un costone di trenta metri di altezza, non è possibile praticare l’attività di balneazione e che quindi non poteva  il<br />
&#8211; riguardo alla terza censura proposta, relativamente alla presunta violazione del principio di leale collaborazione tra Amministrazione e privato &#8211; nel caso di specie da estrinsecarsi attraverso una contraddittorio volto  all’individuazione di modifiche- parimenti da respingere è l’ultimo motivo di ricorso,  atteso che la perentorietà del termine di sessanta giorni per l’esercizio del potere di controllo ministeriale sul nulla osta paesaggistico riguarda la sola adozione dell’eventuale  provvedimento  d<br />
Considerato che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali;</p>
<p align=center><b>P.Q.M. </b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione<br />
&#8211;	respinge il ricorso;<br />	<br />
&#8211;	spese compensate;<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella  Camera di Consiglio del 9.6.2004 dai Magistrati<br />
Giancarlo Coraggio 	Presidente<br />	<br />
Arcangelo Monaciliuni	Consigliere<br />	<br />
Paolo Corciulo	Primo Referendario, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-9-2004-n-12569/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.12569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.9822</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-27-9-2004-n-9822/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-27-9-2004-n-9822/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-27-9-2004-n-9822/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.9822</a></p>
<p>Pres. Pio Guerrieri, Est. De Michele Aurigemma (Avv. Conticiani e Farronato) c. Comune di Tivoli, e nei confronti di Casadei e Marcangeli in tema di silenzio della P.A. sull&#8217;istanza volta a far sanzionare opere edilizie abusive Edilizia e urbanistica &#8211; Abusi edilizi e condono – Istanza del privato per ottenere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-27-9-2004-n-9822/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.9822</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-27-9-2004-n-9822/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.9822</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pio Guerrieri, Est. De Michele<br /> Aurigemma (Avv. Conticiani e Farronato) c. Comune di Tivoli, e nei confronti di Casadei e Marcangeli</span></p>
<hr />
<p>in tema di silenzio della P.A. sull&#8217;istanza volta a far sanzionare opere edilizie abusive</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica &#8211; Abusi edilizi e condono – Istanza del privato per ottenere l’esercizio di poteri di natura repressiva e sanzionatoria su opere edificate dal vicino – Silenzio della P.A. – Estensione dell’istanza alla pretesa sostanziale – Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sulle istanze avanzate da privati con cui si segnala l’esistenza di opere edilizie abusive, sussiste senz’altro il potere/dovere della P.A. di ripristinare la legalità violata. Tuttavia in caso di silenzio della P.A. l’interesse degli istanti, correlato ad una corretta disciplina urbanistico-edilizia di determinate porzioni di territorio, non può estendersi all’accertamento della pretesa sostanziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di silenzio della P.A. sull’istanza volta a far sanzionare opere edilizie abusive</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio<br />
Sez. I Quater</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5769/2004, proposto dal<br />
sig. <b>AURIGEMMA ANTONIO</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti P. Conticiani e L. Farronato  ed elettivamente domiciliato  presso il secondo in Roma, via Ortigara, 10;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>IL <b>COMUNE DI TIVOLI</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Comunale e  domiciliato ex lege presso la Segreteria di questo Tribunale in Roma, via Flaminia, 189;<br />
e nei confronti</p>
<p>dei signori <b>CASADEI ARCHIMEDE e MARCANGELI MARIA</b>, pure costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avv. L. Panzarino del Foro di Tivoli e come sopra domiciliati ex lege;                              per l&#8217;annullamento<br />
del silenzio-rifiuto, formatosi su atto di diffida e messa in mora per l’esercizio dei poteri di natura repressiva e sanzionatoria, relativamente ad opere abusive in corso di esecuzione su un terreno, confinante con quello di proprietà del ricorrente;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla Camera di Consiglio in data 16 luglio 2004, il Consigliere  G. De Michele e uditi, altresì, gli Avvocati delle parti, come da verbale di udienza in data odierna;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Attraverso il ricorso in esame,  notificato il 24.5.2004 e depositato il 3.6.2004, il sig. Antonio Aurigemma chiede l’annullamento del silenzio-rifiuto, formatosi su atto di diffida e messa in mora in data 22.5.2004, per l’esercizio – da parte del Comune di Tivoli – dei poteri di natura repressiva e sanzionatoria, relativamente ad opere abusive in corso di esecuzione in un immobile sito nel territorio del medesimo Comune, su area limitrofa a quella di proprietà del ricorrente.<br />
In particolare, dette opere implicherebbero la totale trasformazione di un manufatto precario &#8211; già oggetto di atto di sanatoria n. 1242 del 28.4.2003 &#8211; in un organismo edilizio in muratura, del tutto diverso dalla precedente struttura in onduline e lamiera e collocato a meno di 30 centimetri dal confine.<br />
Nell’impugnativa si forniscono principi di prova, circa l’incongruenza della data segnalata per la realizzazione delle opere, a suo tempo oggetto di condono, e si censura l’assenza di qualsiasi intervento repressivo, in rapporto ai nuovi lavori intrapresi dai controinteressati.<br />
Le parti intimate, costituitesi in giudizio, chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato; i controinteressati, in particolare, contestano in fatto e in diritto le prospettazioni dei ricorrenti, in quanto non sarebbero intervenute modifiche sostanziali della costruzione, già oggetto di sanatoria, nè vi sarebbe alcun abuso in corso di realizzazione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il contenzioso nella fattispecie instaurato investe una prospettata condotta lesiva dell’Amministrazione, con riferimento al potere/dovere della medesima di ripristinare la legalità violata in presenza di opere edilizie abusive: un potere/dovere che appare senz’altro individuabile, anche in rapporto ad apposite istanze di soggetti, titolari di un interesse protetto alla corretta disciplina urbanistico-edilizia di determinate porzioni di territorio (cfr., per il principio, Cons. St., sez. V, 9.12.2002, n. 6773; TAR Lazio, Roma, sez. II, 7.3.1985, n. 485; TAR Valle d’Aosta, 19.12.2002, n. 160); quanto sopra, però, non anche in termini di accertamento della pretesa sostanziale della parte ricorrente, ma in via esclusiva per l’esplicazione della sollecitata potestà di provvedere, secondo il prevalente indirizzo in materia di silenzio inadempimento (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. IV, 25.3.96, n. 390; TAR Lazio, Roma, sez. II, 15.2.1992, n. 456 e 6.3.1991, n. 456).<br />
Una declaratoria di inadempienza può sussistere, pertanto, solo in correlazione al sussistente obbligo del Comune resistente di emettere una pronuncia espressa e motivata, in ordine al potere-dovere di controllo del territorio, sollecitato con specifica diffida da soggetti, che siano titolari di un interesse protetto al corretto sviluppo edificatorio di determinate aree.<br />
Sarebbe illogico, infatti, che i portatori dell’interesse protetto di cui sopra potessero impugnare sia gli atti di pianificazione sia i permessi di costruire, riferiti a porzioni di territorio limitrofe a quelle su cui i medesimi abbiano titolo, senza però disporre di alcuno strumento di tutela in rapporto ad attività edilizie illegittime, la cui repressione costituisce atto dovuto da parte dell’Amministrazione comunale.<br />
Se, d’altra parte, la richiesta repressione dell’abuso appare  corrispondente ad un obbligo di  provvedere dell’Amministrazione – chiamata a vigilare sul corretto sviluppo edificatorio dei suoli ed a reprimere eventuali lavori, in corso senza la prescritta autorizzazione – si deve riconoscere che la relativa richiesta da parte dei soggetti interessati attiva un procedimento, per il quale non possono non valere le regole generali di necessaria conclusione espressa e di motivazione, a norma degli articoli 2 e 3 della legge n. 241/990.<br />
In presenza di un’istanza come quella di cui si discute, pertanto, l’Amministrazione deve ritenersi chiamata ad un’attività accertativa, che può concludersi con l’emanazione di misure sanzionatorie o con un diniego di intervento repressivo, per insussistenza o diversa configurabilità dei fatti segnalati. <br />
Non sussiste invece, come riconosciuto da una consolidata giurisprudenza, un obbligo di riesame di atti già emessi dall’Amministrazione, come – per quanto qui interessa – il provvedimento di sanatoria, che può essere solo impugnato dai soggetti che ne prospettino l’illegittimità, entro i previsti termini decadenziali, decorrenti dalla piena conoscenza dell’atto stesso.<br />
Anche in pendenza della più recente normativa, in materia di condono edilizio, quando siano segnalate opere, in via di realizzazione in epoca non pacificamente successiva all’ultima data utile per l’ammissione alla sanatoria (attualmente 31 marzo 2003), sussiste dunque il potere-dovere dell’Amministrazione di attivarsi, ma con modalità adeguate alla situazione in concreto riscontrata, ovvero con ordine di sospensione dei lavori in corso senza titolo e successiva necessità di attendere la scadenza del termine per la presentazione della domanda o l’esito del procedimento di condono, ove quest’ultimo fosse avviato, ai sensi degli articoli 44 e 38 della legge n. 47/85, richiamata dalla legge n. 326/2003 (fatte salve le doverose conseguenze in ordine a domande, che risultino “per tabulas” dolosamente infedeli, a norma dell’art. 40 della medesima legge n. 47/85).<br />
Nei termini e nei limiti sopra precisati il Collegio ritiene che il ricorso possa venire accolto, con conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune intimato di provvedere, in ordine all’accertamento ed all’avvio della repressione degli abusi, che fossero stati realizzati dopo il rilascio della citata sanatoria, ovvero con conclusiva ricognizione di insussistenza degli abusi stessi, a seguito di una diversa rappresentazione &#8211; in fatto o in diritto &#8211; della realtà riscontrata; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ritiene equo disporne la compensazione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sez. I Quater) ACCOGLIE il ricorso n. 5769/04, specificato in epigrafe, nei termini e con le conseguenze di cui in motivazione; COMPENSA le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio in data 16 luglio 2004  con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Presidente Pio Guerrieri<br />
Consigliere est. Gabriella De Michele<br />
Referendario Antonella Mangia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-27-9-2004-n-9822/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.9822</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.12591</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-9-2004-n-12591/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-9-2004-n-12591/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-9-2004-n-12591/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.12591</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio – Rel. P. Corciulo Romagnoli Pier Giuseppe Maria (Bartolomeo Della Morte) c/ Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed Ambientali (Avvocatura Distrettuale dello Stato), Regione Campania (non costituita) e Comune di Piedimonte Matese (non costituito). Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione di avvio &#8211; Piano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-9-2004-n-12591/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.12591</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-9-2004-n-12591/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.12591</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio – Rel. P. Corciulo<br /> Romagnoli Pier Giuseppe Maria (Bartolomeo Della Morte) c/ Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed Ambientali (Avvocatura Distrettuale dello Stato), Regione Campania (non costituita) e Comune di Piedimonte Matese (non costituito).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione di avvio  &#8211; Piano Territoriale paesistico – Non occorre.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il Piano Territoriale Paesistico costituisce uno strumento di pianificazione; pertanto  non s’impone all’Amministrazione l’obbligo di dare avviso di avvio del procedimento in favore dei proprietari di  un’area  posta all’interno del Piano.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento non si applica agli atti di pianificazione territoriale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>SENT.	N. 12591/04<br />	<br />
R.G.	N. 659/01																																																																																												</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
1^ Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 659/01 R.G. proposto da<br />
<b>Romagnoli Pier Giuseppe Maria</b> rappresentato e difeso dall’Avvocato Bartolomeo Della Morte ed elettivamente domiciliato  in Napoli, piazza Bovio n. 8, presso lo studio dell’Avvocato Bartolomeo Della Morte ;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b>, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11;<br />
                    nonché contro<br />
<b>Ministero dell’Ambiente </b>in persona del Ministro p.t rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11 ;<br />
       nonché  contro</p>
<p><b>Regione Campania</b> in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;<br />
                                                                nonché contro</p>
<p><b>Comune di Piedimonte Matese</b> in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione <br />
&#8211;	del decreto del 4.9.2000 reso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, di approvazione  del “Piano Territoriale Paesistico del Matese”, pubblicato sulla G.U.  n. 254, parte prima del 30.10.2000, in parte qua, laddove viene sottoposta al vincolo del detto Piano la proprietà del ricorrente, sita nel Comune di Piedimonte Matese e riportata in Catasto Terreni al Folio 10, particelle nn. 103-104-105-106-107 e 108;<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti nello stesso decreto richiamati, il cui contenuto si ignora e con particolare riferimento al verbale del 21.12.1999, relativo alla fase partecipativa in contraddittorio con le Amministrazioni locali; al parere del Comitato di Settore per i Beni Archeologici, reso nella seduta del 26.1.2000; al parere del Comitato del   Settore per i Beni Ambientali  ed Architettonici reso nella seduta del 7.3.2000; al parere del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali ed Ambientali reso nella seduta del 7.3.2000 che si impugnano anche autonomamente con riserva di motivi aggiunti.																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti  gli atti  di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Ministero dell’Ambiente;<br />
 Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;<br />
Uditi all’udienza del  26.5.2004 gli Avvocati di cui al relativo verbale;</p>
<p align=center><b>F A T T O  E   M O T I V I   D E L L A  D E C I S I O N E</b></p>
<p>Il signor Pier Giuseppe Maria Romagnoli è proprietario di un vasto appezzamento di terreno ubicato nel territorio del Comune di Piedimonte Matese e che è stato  inserito nell’ambito del  Piano Territoriale Paesistico del Matese, approvato con decreto  del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali  del 4.9.2000, nella zona destinata a conservazione integrata del paesaggio  di pendice montana  e collinare.<br />
Avverso il decreto di approvazione del Piano nella parte in cui  includeva la sua proprietà nella zona  in questione,   proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale il signor Pier Giuseppe Maria Romagnoli chiedendone l’annullamento.<br />
Si costituivano in giudizio sia il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali che il Ministero dell’Ambiente concludendo per il rigetto del ricorso, il primo depositando anche una nota difensiva. <br />
All’udienza di discussione del 26.5.2004, in vista della quale parte ricorrente depositava una memoria conclusionale ed ulteriore documentazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.<br />
Con il primo motivo di censura è stata dedotta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, essendo il vincolo  derivante dall’approvazione di un piano un’imposizione diretta sulla proprietà   e come tale necessitante della previa osservanza della garanzia partecipativa  di cui all’art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241.<br />
Il motivo è infondato. <br />
E’ noto che  l’art. 13 della L. 7.8.1990 n. 241 pone una deroga all’applicazione delle disposizioni di cui al capo  III della medesima legge &#8211; riguardante la partecipazione al procedimento  amministrativo – con riferimento all’emanazione di  atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione,  per i quali restano ferme le norme che ne regolano la formazione.<br />
In tal senso, costituendo senz’altro il Piano Territoriale Paesistico uno strumento di pianificazione, ne discende che  non s’imponeva affatto all’Amministrazione l’obbligo di dare avviso di avvio del procedimento in favore del ricorrente, proprietario di  un’area  posta all’interno del Piano: deve essere inoltre sul punto precisato che la natura pianificatoria dell’atto impugnato non viene meno a causa  della sua immediata attitudine conformativa delle ragioni proprietarie, atteso che ciò che conta è unicamente la sua funzione di disciplina generale del territorio, funzione a cui si riconnette, del resto, anche la sua naturale destinazione alla tutela immediata dei valori ambienti e paesaggistici  presenti.<br />
Ritiene il Collegio che, oltre al suo chiaro dettato tenore letterale, anche  la stessa ratio della norma derogatoria in questione induce a ritenere non indefettibile la salvaguardia  delle garanzie partecipative  di cui alla legge  generale sul procedimento, tra cui l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7.<br />
Non ignora questo Tribunale l’orientamento secondo il quale la deroga di cui all’art. 13 opererebbe unicamente in presenza di specifiche tipologie  procedimentali in cui la partecipazione sarebbe comunque assicurata da altre norme particolari di settore, mostrando in tal modo di ritenere tale momento comunque imprescindibile per la formazione della volontà amministrativa, con la conseguenza per cui l’imposizione dell’ulteriore formalità di comunicazione di cui all’art. 7 finirebbe per ridursi ad una sostanziale causa di aggravamento del procedimento.<br />
Ritiene invece il Collegio che diversa sia la ratio della disposizione derogatoria in questione e ciò muovendo dal rapporto sussistente tra partecipazione  al procedimento ed esigenze di celerità  e concentrazione dell’azione amministrativa.<br />
La questione è stata sin dalle origini complessa controversa, sia in dottrina che in  giurisprudenza,  consistendo il suo aspetto  sostanziale nella ricerca del difficile equilibrio  tra accesso del privato alla funzione  amministrativa e  speditezza della fase di formazione della volontà  procedimentalizzata.<br />
Va evidenziato come la partecipazione, proprio perché è la stessa legge generale a porvi delle deroghe, non è elevato a valore assoluto  ed indefettibile da salvaguardare, sussistendo, a livello costituzionale, anche altri principi che informano l’azione amministrativa  e che ne impongono una celere  ed elastica formazione, in presenza, di esigenze che ben si possono presentare come prevalenti rispetto all’applicazione   imprescindibile  di garanzie partecipative  in favore del  privato: basti pensare al limite generale interno imposto dallo stesso art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241 alla comunicazione di avvio del procedimento in presenza di particolari esigenze di  celerità.<br />
Quanto alle tipologie di atti di cui al primo comma dell’art. 13, queste  hanno in comune il fatto di essere rivolti ad una pluralità (più o meno indifferenziata) di destinatari, caratteristica che  induce a ritenere, a livello di principio generale, che il legislatore abbia inteso prescindere da eventuali apporti collaborativi dei privati,  e ciò al fine pervenire ad una più rapida formazione della volontà dell’Amministrazione; non va, infatti,  dimenticato che l’art. 13 non si limita  a prevedere solo una deroga all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, avendo ritenuto invece non applicabili le norme dell’intero Capo III e pertanto tutti gli istituti partecipativi, tra cui sia quelli meramente collaborativi di cui agli artt. 9 e 10,  sia quelli più propriamente provvedimentali di cui all’art 11. <br />
In ogni caso, un temperamento al sacrificio  imposto al principio di partecipazione in siffatte tipologie procedimentali sussiste e deve essere individuato nella circostanza per cui i provvedimenti in questione, seppur implicanti delle valutazioni in termini di discrezionalità tecnica,  sono adottati da organi che costituiscono espressione diretta della collettività (locale  e non), e sono quindi portatori di istanze politiche  e di indirizzo provenienti  dalla stessa, che in tal modo  recupera parzialmente un proprio ruolo partecipativo nel procedimento di formazione dell’atto.<br />
Va evidenziato ancora come tale ratio costituisca comunque solo espressione di un principio di carattere generale, avendo il legislatore infatti conservato le  disposizioni   regolanti gli specifici procedimenti  e così eventuali istituti partecipativi in queste contemplati.<br />
Con riferimento al caso di specie, pertanto sarà necessario verificare se la normativa di settore imponeva all’Amministrazione di inviare ai proprietari delle aree interessate dal Piano, e, quindi, anche al ricorrente,   la comunicazione di avvio del procedimento.<br />
Al quesito si deve rendere una risposta negativa, atteso che la normativa di settore disciplinante la  formazione dei Piano Territoriale Paesistico non prevede  nessuna forma di partecipazione del privato e, comunque, alcun obbligo di preventiva informazione nei suoi  confronti in merito alle varie fasi  procedimentali  del predetto strumento di pianificazione.<br />
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha lamentato l’irragionevolezza  e l’erroneità della scelta compiuta in sede di redazione del Piano, essendo tutte le particelle di sua proprietà state inserite nella zona C.I.P. (conservazione integrale paesaggio di pendice montana e collinare), laddove la loro quasi totalità non presenterebbe affatto tale configurazione morfologica, ma, anzi un andamento pianeggiante, con caratteristiche specifiche di  destinazione agricola, analoga a quelle di altre zone confinanti inserite  dal Piano in zona R.U.A. <br />
Il motivo non può essere accolto. <br />
L’art. 14 delle N.T.A., nel descrivere i caratteri paesaggistici della zona C.I.P., fa riferimento  ad aree agricole con presenza di boschi cespugliati ed incolti che presentano rilevante interesse paesaggistico.<br />
Osserva il Collegio che in sede di redazione di un P.T.P.,  la descrizione dei caratteri paesaggistici relativi alle singole zonizzazioni non deve essere intesa come elemento rigido e limitante della concreta  definizione territoriale della zona medesima, dovendo farsi riferimento,  a tal fine,  non solo alle caratteristiche morfologiche e naturali  delle singole aree, ma anche ad una visione complessiva della zona ed alla sua  specificità d’insieme, elementi che possono quindi senz’altro giustificare la sottoposizione  a vincolo paesaggistico di ulteriori  fondi quand’anche questi non presentino le medesime caratteristiche  di zona.<br />
Ne consegue che  del tutto legittimamente la normativa di Piano può comprendere in una determinata zona alcune aree che non presentino propriamente le caratteristiche strutturali e morfologiche tipiche della zona medesima, purchè il predetto inserimento trovi comunque la propria giustificazione  nella tutela  di valori paesaggistici ed ambientali sotto un profilo più propriamente funzionale, quale, ad esempio, la salvaguardia di una visione d’insieme.<br />
Nel caso di specie, non era quindi indispensabile che, per il suo inserimento nella zona C.I.P.,  la proprietà del ricorrente presentasse necessariamente più o meno accentuati e diffusi  elementi boschivi, essendo  sufficiente a tal fine, la descritta continuità  di carattere naturalistico e morfologico, oppure la sua collocazione geografica tale da giustificarne una classificazione in termini di omogeneità con le aree C.I.P. e di conseguenza la sottoposizione alla  medesima disciplina vincolistica. <br />
Con la terza censura parte ricorrente ha dedotto che il decreto impugnato si presentava come una mera riproduzione  di quello precedente,  risalente al 13.11.1996 ed annullato  da questo Tribunale,  essendo mancata qualsiasi attività istruttoria, seppure questa fosse necessaria, atteso l’ampio intervallo di tempo intercorso tra l’adozione dei due rispettivi atti di approvazione.<br />
Si evidenziava altresì  che il decreto gravato era stato motivato per relationem  e ciò del tutto illegittimamente, attesa l’importanza e l’incidenza che lo stesso strumento di pianificazione era destinato ad esercitare sulle ragioni proprietarie dei soggetti interessati. <br />
Il motivo deve essere respinto.<br />
In primo luogo,  va osservato come l’Amministrazione abbia  correttamente  dato esecuzione  alla sentenza  di questo Tribunale con cui era stato caducato il precedente P.T.P.,  attraverso la rinnovazione del relativo procedimento di formazione: ciò è del tutto legittimamente avvenuto attraverso il recupero del contenuto sostanziale degli originari atti  istruttori che non erano inficiati da vizi di sorta, attività a cui aveva fatto seguito l’integrazione di quella fase di consultazione ritenuta mancante in sede giurisdizionale  e che consisteva nell’apporto  collaborativi da parte degli enti locali, poi sottoposto al parere del Comitato di Settore dei Beni  Ambientali e del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali, atti che a loro volta  non appaiono affatto privi di motivazione, essendo il primo analiticamente argomentato, il secondo giustificato con espresso rinvio al primo. <br />
Quanto alla contestazione relativa alla motivazione del decreto impugnato resa per relationem, si evidenzia che il piano  paesistico, in quanto provvedimento di natura pianificatoria, si sottrae ad un puntuale  obbligo motivazionale ai sensi dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241, non essendo, comunque, in linea di principio   esso  insuscettibile di una motivazione in base ad un meccanismo di rinvio operato a singoli atti del procedimento.<br />
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con compensazione tra le parti delle spese processuali sussistendone giusti motivi.</p>
<p><b></p>
<p align=center>P.Q.M. </p>
<p></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione<br />
&#8211;	respinge ricorso;<br />	<br />
&#8211;    spese compensate;<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella  Camera di Consiglio del   24.6.2004 dai Magistrati<br />
Giancarlo Coraggio 	Presidente<br />	<br />
Luigi Domenico Nappi 	Consigliere <br />	<br />
Paolo Corciulo	Primo Referendario, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-9-2004-n-12591/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.12591</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.1495</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-27-9-2004-n-1495/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-27-9-2004-n-1495/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-27-9-2004-n-1495/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.1495</a></p>
<p>Pres. Ranalli, Est. Daniele. Cecchini e altri (Avv. F. Beltrami) c. Regione Marche (Avv. P. Costanzi), Ente di sviluppo nelle Marche (n.c.) sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di rapporti previdenziali non distinti da rapporti di pubblico impiego nel quadro del lavoro nella P.A. Lavoro nella P.A –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-27-9-2004-n-1495/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.1495</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-27-9-2004-n-1495/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.1495</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ranalli, Est. Daniele.<br />  Cecchini e altri (Avv. F. Beltrami) c. Regione Marche (Avv. P. Costanzi), Ente di sviluppo nelle Marche (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di rapporti previdenziali non distinti da rapporti di pubblico impiego nel quadro del lavoro nella P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro nella P.A – natura del rapporto – rapporto previdenziale e rapporto di pubblico impiego – identità – Giurisdizione esclusiva del G.A.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia in cui, con riferimento al lavoro dipendente nella P.A, la prestazione di contenuto previdenziale sia dovuta al lavoratore come prestazione del datore di lavoro, e la pretesa dedotta in giudizio inerisca al pubblico impiego.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di rapporti previdenziali non distinti da rappori di pubblico impiego nel quadro del lavoro nella P.A.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.60 del 1995 proposto da<br />
<b>CECCHINI Giuseppe</b>, <b>APPUGLIESE Antonio</b>, <b>MANGHINA Giovanna</b>, <b>ANGELI Carlo Alberto</b>, <b>CLEMENTI Guido</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Franco Beltrami, elettivamente domiciliati in Ancona, al Corso Stamira 40, presso l’avv. Ettore Piccinini;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>REGIONE MARCHE</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Costanzi del Servizio Legale regionale, presso il cui ufficio è elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Palestro n.19;</p>
<p>&#8211; l’<b>ENTE di SVILUPPO nelle MARCHE</b>, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’accertamento<br />
del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di fine di servizio e/o di anzianità a ciascuno di essi spettante alle date di rispettiva cessazione dal servizio presso la Regione Marche, in base alla somma dei servizi prestati alle dipendenze sia dei rispettivi Enti di provenienza (Ente di Sviluppo nelle Marche incluso) sia della Regione Marche, in applicazione della L.R. Marche 3 novembre 1984, n.34, considerando altresì l’indennità integrativa speciale in godimento e con interessi e rivalutazione monetaria.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;<br />
Vista la propria ordinanza 6 novembre 2003, n.67;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 24 marzo 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;<br />
Uditi l’avv. Franco Beltrami per i ricorrenti e l’avv. Gabriella De Berardinis, sostituto processuale dell’avv. Paolo Costanzi, per la Regione Marche;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato il 5.1.1995, depositato il 13.1.1995, i signori Cecchini Giuseppe, Appugliese Antonio, Manghina Giovanna, Angeli Carlo Alberto e Clementi Guido, già dipendenti dell’Ente di Sviluppo agricolo nelle Marche (al quale erano transitati, provenendo da altri Enti di Sviluppo) ed inquadrati nel ruolo unico regionale, collocati a riposo in un periodo compreso tra l’anno 1989 e l’anno 1994, hanno chiesto l’accertamento del loro diritto a percepire l’indennità di fine di servizio e/o di anzianità a ciascuno di essi spettante alle date di rispettiva cessazione dal servizio presso la Regione Marche, in base alla somma dei servizi prestati alle dipendenze sia dei rispettivi Enti di provenienza (Ente di Sviluppo nelle Marche incluso) sia della Regione Marche, in applicazione della L.R. Marche 3 novembre 1984, n.34, considerando altresì l’indennità integrativa speciale in godimento e con interessi e rivalutazione monetaria.<br />
Assumono di aver percepito soltanto un acconto sulla indennità di fine servizio loro spettante, e deducono la mancata applicazione in loro favore del combinato disposto degli artt.2 e 5 della L.R. Marche 3 novembre 1984, n.34, di disciplina del trattamento di previdenza dei dipendenti regionali, stante la liquidazione da parte della Regione Marche solo di una parte dell’indennità, commisurata al servizio prestato con inquadramento nel ruolo unico regionale, in applicazione della L.R. Marche 24 novembre 1979, n.41 e successive modificazioni, omettendo però di considerare il rapporto di lavoro intercorso con vari Enti di Sviluppo, anteriormente al predetto inquadramento.<br />
Costituitasi in giudizio la Regione Marche, ha dedotto l’infonda-tezza dei motivi del ricorso, concludendo per la sua reiezione.<br />
Con ordinanza 6 novembre 2003, n.67, il Tribunale ha disposto l’espletamento di incombenti istruttori.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.- Rileva anzitutto il Collegio che la controversia in esame appartiene alla giurisdizione del Giudice amministrativo.<br />
Non è possibile addivenire a differenti conclusioni in base alla natura latamente previdenziale degli emolumenti oggetto della domanda, occorrendo altresì che la relativa prestazione sia dovuta da un ente preposto all&#8217;assicurazione generale obbligatoria nell&#8217;ambito di un rapporto (quello previdenziale appunto) distinto da quello di lavoro, ed abbia rispetto a questo causa, soggetti e contenuto diversi, così che il secondo si ponga rispetto al primo come presupposto di fatto e non come momento genetico del diritto. Ove ricorrano questi requisiti, vi è la giurisdizione del Giudice ordinario anche quando il lavoratore sia un dipendente di Pubblica Amministrazione; nel caso in cui la prestazione di contenuto genericamente previdenziale sia dovuta al lavoratore come prestazione del datore di lavoro, e la pretesa dedotta in giudizio inerisca al pubblico impiego – nel senso che questo, nella sua consistenza e nel suo svolgimento, operi quale momento genetico della pretesa – sussiste invece la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (Cass.Civ., Sez.Un., 26 febbraio 1990, n. 1449, 5 luglio 1991, n. 7434 e 27 aprile 2004, n. 8020).<br />
Nel caso in esame, dunque, si deve escludere che il trattamento in questione inerisca ad un rapporto previdenziale distinto dal rapporto di pubblico impiego e si deve, invece, affermare che esso trova titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro pubblico, non rilevando sotto questo profilo la definizione ad opera della L.R. Marche n. 34 del 1984 del trattamento de quo come previdenziale (cfr. nello stesso senso, per una previsione simile di altra legge regionale, Cass.Civ., Sez. Un., 5 luglio 1991, n. 7434, cit.).<br />
Ne deriva che, trattandosi di controversia relativa a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998, alla luce del riparto di giurisdizione operato dalla disposizione transitoria contenuta nell’art. 45, comma 17, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 competente a conoscere delle domande azionate in questa sede dai ricorrenti è il Giudice amministrativo.</p>
<p>2. &#8211; Nel merito, il ricorso deve essere accolto, nei limiti appresso precisati.<br />
Ritiene anzitutto il Collegio di evidenziare che, in base alla normativa vigente all’epoca della instaurazione della controversia, la domanda proposta in questa sede dai ricorrenti non era fondata.<br />
Infatti l’art. 5 della L.R. Marche 3 novembre 1984, n.34 stabiliva che i dipendenti inquadrati nel ruolo unico del personale della Regione Marche, ai fini della valutazione del servizio prestato presso gli enti di provenienza per l’applicazione dell’art.2 della medesima legge, avrebbero potuto rifondere all’Amministrazione l’indennità di anzianità eventualmente percepita dai predetti enti, secondo le modalità indicate dalla norma.<br />
Il successivo art. 6 della legge da ultimo menzionata stabiliva che il personale interessato a tale eventualità avrebbe dovuto provvedere all’inoltro della relativa istanza entro e non oltre il termine di tre mesi, decorrente dalla entrata in vigore della legge (avvenuta il 25.11.1984) e, quindi, procedere al pagamento della somma da rifondere entro trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta da parte dell’Amministrazione.<br />
I termini avevano natura perentoria, essendo espressamente stabilito dalla legge che la loro inosservanza avrebbe comportato la decadenza dal beneficio.<br />
Dalla documentazione in atti si evince che tutti i ricorrenti hanno presentato la relativa domanda ben oltre la scadenza del termine stabilito dall’art. 6, comma 1, della L.R. n.34 del 1984, sicché l’Ammini-strazione, alla data della loro cessazione dal servizio, non ha potuto che riconoscere l’integrazione del trattamento di fine rapporto, nella misura di cui all’art. 2 della L.R. n.34 del 1984, con riferimento al solo servizio svolto alle sue dipendenze.</p>
<p>2.1. &#8211; Il ricorso sostiene che il termine e l’onere della presentazione della relativa domanda, di cui all’art.6 della succitata legge regionale, sono riferiti ai soli casi, diversi da quelli di specie, nei quali i dipendenti regionali abbiano percepito interamente l’indennità di anzianità o altro analogo trattamento per effetto del servizio prestato presso gli enti di provenienza, mentre i ricorrenti hanno ricevuto, per le relative causali, soltanto somme a titolo di acconto.<br />
Tali argomentazioni non possono essere condivise.<br />
In disparte il rilievo che gli interessati non hanno fornito alcun principio di prova del loro assunto (e si trattava di documentazione che sicuramente era nella loro disponibilità, o poteva essere agevolmente reperita presso gli enti o le amministrazioni di rispettiva provenienza) il Collegio considera che la legge regionale sopra menzionata non opera alcuna distinzione fra erogazioni a titolo di acconto o a titolo di saldo, limitandosi a stabilire la possibilità del ricongiungimento, ai fini della percezione del trattamento di fine rapporto, dei servizi prestati presso altri enti, previa rifusione della somma lorda a tali titoli percepita. Ne deriva che i ricorrenti avevano comunque l’onere di presentare la domanda entro il termine di cui all’art. 6, comma 1, della L.R. n. 34 del 1984, fermo restando che la rifusione dell’indennità di anzianità relativa ai servizi pregressi sarebbe stata effettuata nei limiti di quanto già effettivamente percepito.</p>
<p>2.2. &#8211; Il ricorso sostiene, poi, che ove si ritenga che gli interessati avrebbero dovuto presentare istanza ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. Marche n. 34 del 1984, entrambe le norme dovrebbero ritenersi costituzionalmente illegittime per violazione degli artt.117, 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.<br />
Il Collegio reputa l’eccezione manifestamente infondata, poiché le suddette disposizioni non si pongono in contrasto con i principi stabiliti dalle norme statali (consentendo comunque la possibilità del ricongiungimento dei servizi pregressi, ai fini del trattamento di fine rapporto) e non operano alcuna irragionevole discriminazione in merito all’individuazione degli aventi titolo al beneficio, limitandosi a stabilire – in linea di fatto – alcune modalità operative per la sua fruizione. Dette modalità operative non rendono eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto, ed anzi potevano essere agevolmente assolte (secondo un criterio di ordinaria diligenza) da parte dei ricorrenti, i quali erano tutti in servizio all’epoca della entrata in vigore della L.R. n. 34 del 1984. Aggiungasi che appare pienamente logica, e rispondente al principio di buon andamento dell’attività amministrativa sancito dall’art. 97 della Costituzione, la circostanza che la legge regionale abbia stabilito un breve termine per l’individuazione di tutti i soggetti interessati ad usufruire del beneficio della ricongiunzione dei servizi, allo scopo di quantificare l’entità del fabbisogno finanziario complessivamente occorrente, e di consentirne il reperimento a carico del bilancio dell’Ente, secondo un criterio di razionale programmazione.</p>
<p>3. &#8211; Tanto premesso, rileva il Collegio, peraltro, che nelle more del presente giudizio è intervenuto l’art. 23 della L.R. Marche 23 aprile 2002, n. 6 che ha abrogato il terzo e il quarto comma dell’articolo 5 e l’articolo 6 della L.R. n. 34 del 1984, eliminando dall’ordinamento giuridico le disposizioni ostative all’accoglimento della pretesa azionata in questa sede dai ricorrenti, e stabilendo che il secondo comma dell’art. 5 della L.R. 3 novembre 1984, n. 34 è sostituito dal seguente: “La rifusione di cui al primo comma è effettuata tramite compensazione delle spettanze del personale alla cessazione del servizio, salvo determinazione contraria degli interessati”.<br />
Le nuove regulae iuris derivanti dall’entrata in vigore del succitato art. 23 della L.R. Marche 23 aprile 2002, n. 6 trovano applicazione anche nei confronti degli odierni ricorrenti, essendo il relativo rapporto giuridico ancora pendente, a seguito dell’azione giudiziaria da essi ritualmente proposta mediante il ricorso in esame, ne deriva che la domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti medesimi a percepire l’indennità di fine servizio e/o anzianità secondo i criteri e le modalità di cui agli artt.1, 2, 3 e 4 della L.R. n. 34 del 1984, sulla base di tutti i periodi di servizio resi presso gli enti di provenienza, prima di passare alle dipendenze dell’Ente di Sviluppo nelle Marche, è fondata e deve essere accolta.</p>
<p>3.1.- Non può trovare accoglimento, invece, l’ulteriore domanda di condanna della Regione Marche al pagamento degli emolumenti dovuti ai ricorrenti per la causale sopra specificata, poiché la concreta erogazione del beneficio è subordinata alla preventiva rifusione di quanto già da essi percepito a titolo di indennità di anzianità, o di altro analogo trattamento, per effetto del servizio prestato presso gli enti di provenienza.<br />
Stante la particolarità della fattispecie, infatti, non può materialmente trovare applicazione la normativa attualmente vigente (art. 5 della L.R. Marche n. 34 del 1984, nel testo modificato dall’art. 23 della L.R. n. 6 del 2002), la quale prevede che la rifusione delle somme percepite a titolo di indennità di anzianità per i rapporti pregressi venga effettuata tramite compensazione al momento della cessazione dal servizio, proprio perché gli odierni ricorrenti sono stati da tempo collocati a riposo; ne deriva che la Regione Marche sarà tenuta a corrispondere ai ricorrenti l’indennità de qua previo computo dell’anzianità di servizio integralmente maturata, soltanto quando essi avranno provveduto alla rifusione di quanto percepito a tale titolo per effetto del servizio prestato presso gli enti di provenienza.</p>
<p>3.2.- Neppure può trovare accoglimento l’ulteriore domanda di condanna della Regione Marche al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli emolumenti dovuti ai ricorrenti in applicazione dell’art. 5 della L.R. n. 34 del 1984, poiché nella fattispecie – come si è sopra precisato – non sono ravvisabili alcuna inerzia, o colpevole ritardo, da parte dell’Amministrazione regionale, in quanto la domanda per usufruire del beneficio è stata presentata da essi istanti quando erano ampiamente decorsi i termini decadenziali previsti dal-l’art.6 della medesima legge, all’epoca vigente. Gli interessi e la rivalutazione monetaria saranno dovuti soltanto dalla data in cui ognuno degli interessati avrà provveduto alla rifusione di quanto percepito a titolo di indennità di anzianità, o altro analogo trattamento, per effetto del servizio prestato presso gli enti di provenienza.</p>
<p>4. &#8211; Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, nei limiti sopra precisati, e per l’effetto deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di fine di servizio e/o di anzianità a ciascuno di essi spettante alle date di rispettiva cessazione dal servizio presso la Regione Marche, in base alla somma dei servizi prestati alle dipendenze sia dei rispettivi Enti di provenienza (Ente di Sviluppo nelle Marche incluso) sia della Regione Marche, in applicazione della L.R. Marche 3 novembre 1984, n. 34, con le modalità precisate in motivazione.</p>
<p>5. &#8211; Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di fine di servizio e/o di anzianità a ciascuno di essi spettante alle date di rispettiva cessazione dal servizio presso la Regione Marche, in base alla somma dei servizi prestati alle dipendenze sia dei rispettivi Enti di provenienza (Ente di Sviluppo nelle Marche incluso) sia della Regione Marche, in applicazione della L.R. Marche 3 novembre 1984, n. 34, con le modalità precisate in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità ammini-strativa.</p>
<p>Così deciso in Ancona, nelle camere di consiglio del 24 marzo 2004 e del 22 settembre 2004, con l’intervento dei Magistrati:<br />
Dott. Luigi Ranalli	&#8211; Presidente f.f.<br />	<br />
Dott. Giuseppe Daniele	&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Dott. Galileo Omero Manzi	#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-27-9-2004-n-1495/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.1495</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211;  &#8211; 27/9/2004 n.12601</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-27-9-2004-n-12601/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-27-9-2004-n-12601/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-27-9-2004-n-12601/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211;  &#8211; 27/9/2004 n.12601</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio – Rel. G. Passarelli di Napoli Angelo De Sano (Luigi Maria D’Angiolella) c/ Comune di Caianello (avv.ti Cuccini e Labriola) Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione avvio – Revoca membro commissione edilizia – Occorre. Prima di adottare il provvedimento di decadenza di un componente della Commissione Edilizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-27-9-2004-n-12601/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211;  &#8211; 27/9/2004 n.12601</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-27-9-2004-n-12601/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211;  &#8211; 27/9/2004 n.12601</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio – Rel. G. Passarelli di Napoli<br /> Angelo De Sano (Luigi Maria D’Angiolella) c/ Comune di Caianello (avv.ti Cuccini e Labriola)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione avvio – Revoca membro commissione edilizia – Occorre.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Prima di adottare il provvedimento di decadenza di un componente della Commissione Edilizia perché risultato assente per tre sedute consecutive, l’Amministrazione deve comunicare all’interessato l’avvio del procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la dichiarazione di decadenza di un membro della Commissione Edilizia deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Sentenze: 12601 /2004<br />
		Registro Generale:	8852/1997 																																																																																										</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA CAMPANIANAPOLI<br />
PRIMA   SEZIONE </b></p>
<p>nelle persone dei Signori: GIANCARLO CORAGGIO Presidente; PAOLO CARPENTIERI Cons.;<br />
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Cons., relatore<br />
ha emesso la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell’udienza pubblica del 14/07/2004 sul ricorso n. 8852 dell’anno 1997 proposto da</p>
<p><b>Angelo De Sano</b>, elettivamente domiciliato in Napoli, al Viale Gramsci n. 16, presso lo studio dell’avv. Luigi Maria D’Angiolella, unitamente all’avv. Antonio De Paola, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo Ricorrente</p>
<p align=center>Contro</p>
<p>il <b>Comune di Caianiello</b>, in persona del sindaco rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Melisurgo n. 4, presso lo studio dell’avv. Cuccini, unitamente all’avv. Renato Labriola, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta Resistente</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione, <br />
a.	della delibera n. 24 del 05/06/97 con cui il Consiglio Comunale ha dichiarato l’Arch. De Sano Angelo decaduto dalla carica di componente della Commissione Edilizia perché risultato assente per tre sedute consecutive<br />	<br />
nonché<br />
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Letti gli atti di causa;<br />
Udito il relatore alla pubblica udienza, ref. Guglielmo Passarelli di Napoli;<br />
Uditi gli avv.ti come da verbale;</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>Con ricorso iscritto al ricorso n. 8852 dell’anno 1997, la parte ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:<br />
&#8211;	di essere stato nominato componente elettivo tecnico della Commissione Edilizia con delibera n. 6 del 19/02/96, e che la durata della carica è fissata in due anni dall’art. 8 del Regolamento edilizio; tale norma prevede altresì la decadenza in caso di assenza, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive; <br />	<br />
&#8211;	che aveva sempre partecipato alle sedute della Commissione, ogni volta che tali sedute gli erano state comunicate, e che non era stato fissato un calendario dei lavori.<br />	<br />
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.<br />
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.<br />
All’udienza del 14/01/98, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 23/1998.<br />
All’udienza del 14/07/2004, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></b></p>
<p>Con il primo motivo di diritto, il ricorrente lamentava la violazione dell&#8217;art. 8 del Regolamento, degli artt. 2 e 3 l. n. 241/90, attesa la mancanza dei presupposti richiesti dalla norma (assenza senza giustificato motivo), in quanto al ricorrente non era stata data alcuna comunicazione circa le sedute cui si è assentato.<br />
Con il secondo motivo di diritto, censurava l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, attesa la mancanza di un calendario, ma anche di una certa regolarità delle sedute, sicchè al ricorrente non può essere rimproverata neanche una carente diligenza; con il terzo, la carenza di motivazione; con il quarto, la violazione dell&#8217;art. 7 l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento, e violazione dell&#8217;art. 8 del Regolamento, atteso che bisognava prima annullare la nomina.<br />
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.<br />
E’ infatti fondato il quarto motivo di ricorso, atteso che, prima di adottare il provvedimento impugnato, l’Amministrazione avrebbe dovuto comunicare al ricorrente l’avvio del procedimento. Non può infatti ritenersi che, nel caso di specie, tale comunicazione fosse priva di qualunque utilità, sì da rendere tale adempimento un mero formalismo; i presupposti richiesti dalla norma (assenza senza un giustificato motivo) imponevano la comunicazione, al fine di mettere il ricorrente nelle condizioni di addurre le sue giustificazioni. Gli altri motivi possono ritenersi assorbiti.<br />
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, prima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />
1.	Accoglie il ricorso n. 8852 dell’anno 1997 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;<br />	<br />
2.	Compensa integralmente le spese tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 14/07/2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-27-9-2004-n-12601/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211;  &#8211; 27/9/2004 n.12601</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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