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	<title>27/8/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/8/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2019 n.5918</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-8-2019-n-5918/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2019 n.5918</a></p>
<p>Raffaele Prosperi, Presidente FF, Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore; (MP s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese, PAV.I. s.r.l., COGIFE s.r.l., Ortana Asfalti s.r.l., GOSTI s.r.l., mandanti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Matteo Frenguelli c. ANAS s.p.a., in persona del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-8-2019-n-5918/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2019 n.5918</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-8-2019-n-5918/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2019 n.5918</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Raffaele Prosperi, Presidente FF, Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore;  (MP s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese, PAV.I. s.r.l., COGIFE s.r.l., Ortana Asfalti s.r.l., GOSTI s.r.l., mandanti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Matteo Frenguelli c. ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa prima dagli avvocati Claudia Richetti, Marta Fraioli e Alessandro Tabarini, poi dagli avvocati Marta Fraioli e Alessandro Tabarini nonchè CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttori Soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Clarizia)</span></p>
<hr />
<p>In materia di partecipazione a procedure a evidenza pubblica, va mantenuta una distinzione netta tra l&#8217;attività  di mera integrazione o di specificazione di dichiarazioni giù  rese in sede di gara .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Appalti pubblici &#8211; partecipazione alle procedura ad evidenza pubblica &#8211; mera integrazione documentale o specificazione di dichiarazioni giù  rese &#8211; integrazione documentale &#8211; distinzione.</strong><br /> <strong>2.- Appalti pubblici &#8211; offerta condizionata &#8211; individuazione.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In materia di partecipazione a procedure a evidenza pubblica, va mantenuta una distinzione netta tra l&#8217;attività  di mera integrazione o di specificazione di dichiarazioni giù  rese in sede di gara, sempre possibile e anzi dovuta in omaggio al principio di leale collaborazione codificato all&#8217;art. 46 del Codice dei contratti pubblici, rispetto all&#8217;opposta ipotesi della integrazione documentale, che ricorre ove l&#8217;impresa concorrente abbia integralmente omesso di presentare la documentazione la cui produzione era richiesta a pena di esclusione e che è lesiva della fondamentale regola della par condicio competitorum.</em><br /> <em>2. L&#8217;offerta condizionata è quella non suscettibile di valutazione in quanto non attendibile, univoca e idonea a manifestare una volontà  certa e inequivoca dell&#8217;impresa di partecipare alla gar, come accade laddove l&#8217;operatore economico subordini l&#8217;impegno assunto nei confronti della stazione appaltante a un evento futuro e incerto, sicchè l&#8217;obbligazione assunta è subordinata al verificarsi di altro evento, diverso e ulteriore rispetto all&#8217;aggiudicazione; per contro, non rientra in tale categoria l&#8217;offerta in cui l&#8217;operatore economico si sia impegnato immediatamente e senza limiti alla realizzazione dell&#8217;opera, anche laddove essa richieda il previo rilascio da parte di altra pubblica Amministrazione di titoli abilitativi: ciù² in quanto il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione dell&#8217;opera attiene non alla fase della valutazione dell&#8217;offerta, bensì alla fase di esecuzione, nel cui ambito, per l&#8217;ipotesi che l&#8217;aggiudicataria non si renda al riguardo parte diligente, soccorrono i rimedi che la legge riconnette all&#8217;inadempimento alle obbligazioni contrattuali.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 27/08/2019<br /> <strong>N. 05918/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00171/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello numero di registro generale 171 del 2019, proposto da MP s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese, PAV.I. s.r.l., COGIFE s.r.l., Ortana Asfalti s.r.l., GOSTI s.r.l., mandanti, in persona dei legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Matteo Frenguelli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa prima dagli avvocati Claudia Richetti, Marta Fraioli e Alessandro Tabarini, poi dagli avvocati Marta Fraioli e Alessandro Tabarini, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;  <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttori Soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;<br /> Virecci Edilizia s.r.l., non costituita in giudizio;  <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l&#8217;Umbria n. 00580/2018, resa tra le parti.</p>
<p> Visti il ricorso in appello;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di ANAS s.p.a.;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttori Soc. Cons. a r.l.<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 6 giugno 2019 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati Matteo Frenguelli, Marta Fraioli e Angelo Clarizia;<br /> Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br /> FATTO<br /> Il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra la capogruppo mandataria GMP s.p.a. e le mandanti PAV.I s.r.l., COGIFE s.r.l., Ortana Asfalti s.r.l. e Gosti s.r.l. (di seguito GMP) ha partecipato alla procedura ristretta <em>ex</em>art. 61 del d.lgs. 50/2016 indetta da ANAS s.p.a. il 27 luglio 2016 per la stipula dell&#8217;accordo quadro triennale per l&#8217;esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale delle tratte gestite da ANAS-Area Centro, per il lotto n. 4 relativo alla Regione Umbria.<br /> Con atto del 6 luglio 2017 la gara è stata aggiudicata a CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttori Soc. Cons. a r.l. (di seguito CEC).<br /> GMP si è classificata al secondo posto.<br /> Successivamente, la stazione appaltante ha esperito due procedimenti di autotutela, contestando a CEC prima il possesso del requisito di classificazione richiesto dalla legge di gara (categoria OG 3, classifica VII), poi l&#8217;effettiva disponibilità  delle attrezzature e del personale dichiarate nell&#8217;offerta.<br /> Esaurite le connesse istruttorie, entrambi i procedimenti si sono conclusi con la conferma dell&#8217;aggiudicazione della gara a CEC, di cui agli atti 3 agosto 2017 e 24 aprile 2018.<br /> GMP ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per l&#8217;Umbria le predette aggiudicazioni e gli atti presupposti mediante un ricorso principale e tre atti di motivi aggiunti, con cui ha domandato l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati, l&#8217;accertamento del suo diritto all&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto, previa declaratoria del contratto nelle more eventualmente stipulato con l&#8217;aggiudicataria, il subentro nel contratto stesso.<br /> Nel giudizio così instaurato, ANAS si è costituita in resistenza e CEC ha proposto ricorso incidentale.<br /> Con sentenza n. 580 del 2018 l&#8217;adito Tribunale, ha respinto il ricorso principale e i connessi motivi aggiunti e ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale. Ha compensato tra le parti le spese di lite.<br /> GMP ha proposto appello avverso la predetta sentenza, rappresentando, in via generale, che la sentenza, in violazione dell&#8217;art. 112 Cod. proc. civ., ha frainteso i motivi di impugnazione, ne ha omesso la completa disamina ovvero ha opposto al riguardo ragioni inconferenti o erronee, e ha riproposto le doglianze ritenute non definite dal primo giudice.<br /> Ha indi dedotto le seguenti censure: I) totale fraintendimento della fattispecie, omessa pronuncia e violazione dell&#8217;art. 112 Cod. proc. civ. (violazione degli artt. 60, 63, 70 e 76 del d.P.R. 207/2010, violazione del principio di continuità  nel possesso dei requisiti di partecipazione, difetto e insufficienza della motivazione, violazione della <em>par condicio</em>Â tra concorrenti, eccesso di potere per disparità  di trattamento, ingiustizia manifesta); II) difetto e illogicità  della motivazione, totale fraintendimento della fattispecie, omissione di pronuncia, violazione dell&#8217;art. 112 Cod. proc. civ. (violazione della <em>lex specialis</em>Â di gara, eccesso di potere per macroscopica illogicità ; irragionevolezza e difetto di istruttoria); III) difetto e illogicità  della motivazione, totale fraintendimento della fattispecie e delle risultanze documentali, omissione di pronuncia e violazione dell&#8217;art. 112 Cod. proc. civ. (quanto all&#8217;attribuzione di punteggio per il criterio b.1: difetto di istruttoria, errata lettura e interpretazione dell&#8217;offerta del RTI ricorrente, violazione della <em>lex specialis</em>Â di gara, eccesso di potere per macroscopica illogicità , irragionevolezza e difetto di istruttoria; quanto all&#8217;attribuzione di punteggio per il criterio b.2: violazione dell&#8217;art. 95 del d.lgs. 507/2016, violazione del divieto di modificazione di criteri di attribuzione di punteggio, violazione dei principi di legalità , buon andamento, imparzialità  e <em>par condicio</em>, eccesso di potere per macroscopica illogicità , irragionevolezza e difetto di istruttoria, difetto di motivazione); IV) violazione degli art. 85, 86 e 95 del d.lgs. 50/2016, violazione ed errata interpretazione della <em>lex specialis</em> di gara, totale fraintendimento della fattispecie, macroscopica illogicità ; V) difetto e illogicità  della motivazione, totale fraintendimento della fattispecie e delle risultanze documentali, omessa pronuncia, violazione dell&#8217;art. 112 Cod. proc. civ. (violazione della <em>lex specialis</em>Â di gara: eccesso di potere per macroscopica illogicità , irragionevolezza e difetto di istruttoria); VI) difetto e illogicità  della motivazione, totale fraintendimento della fattispecie e delle risultanze documentali, omessa pronuncia, violazione dell&#8217;art. 112 Cod. proc. civ. (violazione degli artt. 3 e 7 della l. 241/90); VII) difetto e illogicità  della motivazione, totale fraintendimento della fattispecie e delle risultanze documentali, omessa pronuncia e violazione dell&#8217;art. 112 Cod. proc. civ. (violazione dell&#8217;art. 7 della l. 241/90, violazione del principio di partecipazione al procedimento e di immodificabilità  dell&#8217;offerta, violazione della <em>lex specialis</em> di gara); VIII) difetto e illogicità  della motivazione, totale fraintendimento della fattispecie e delle risultanze documentali, omessa pronuncia, violazione dell&#8217;art. 112 Cod. proc. civ. (violazione dell&#8217;art. 47 del d.lgs. 50/2016 e del principio di immodificabilità  soggettiva dei partecipanti, eccesso di potere per macroscopica illogicità , erroneità  manifesta, travisamento dei risultati dell&#8217;istruttoria); IX) difetto e illogicità  della motivazione, totale fraintendimento della fattispecie e delle risultanze documentali, omessa pronuncia e violazione dell&#8217;art. 112 Cod. proc. civ. (difetto di motivazione, violazione del divieto di integrazione dell&#8217;offerta e del principio della <em>par condicio</em> tra concorrenti, eccesso di potere per macroscopica illogicità , ingiustizia manifesta); X) difetto e illogicità  della motivazione, totale fraintendimento della fattispecie e delle risultanze documentali, omessa pronuncia e violazione dell&#8217;art. 112 Cod. proc. civ. (violazione dell&#8217;art. 95 del d.lgs. 50/2016, violazione dei principi di trasparenza e <em>par condicio</em>Â tra concorrenti, violazione del divieto di integrazione postuma dell&#8217;offerta, eccesso di potere per sviamento della causa tipica degli atti, travisamento degli esiti dell&#8217;istruttoria, macroscopica illogicità  e ingiustizia manifesta).<br /> Sulla scorta dei predetti rilievi l&#8217;appellante ha concluso per la riforma della sentenza gravata, l&#8217;accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in primo grado, l&#8217;annullamento degli atti impugnati, l&#8217;accertamento del suo diritto all&#8217;aggiudicazione della gara, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more con l&#8217;aggiudicataria, il subentro nel contratto.<br /> ANAS e CEC si sono costituite in giudizio, illustrando l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello e concludendo per la sua reiezione.<br /> Tutte le parti hanno affidato a memorie lo sviluppo delle rispettive tesi difensive.<br /> La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 6 giugno 2019.<br /> DIRITTO<br /> <em>1.</em> GMP ha appellato la sentenza segnata in epigrafe, che ha respinto l&#8217;impugnazione da essa proposta, quale seconda classificata, avverso l&#8217;aggiudicazione a CEC &#8211; confermata all&#8217;esito di due procedimenti di autotutela &#8211; della gara indetta da ANAS s.p.a. il 27 luglio 2016 per la sottoscrizione di un accordo quadro triennale per l&#8217;esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale delle tratte gestite da ANAS-Area Centro, lotto n. 4 per la Regione Umbria.<br /> <em>2.</em> L&#8217;articolato impianto argomentativo del primo motivo dell&#8217;appello si fonda sull&#8217;asserita perdita da parte di CEC del requisito di classificazione prescritto dalla procedura (OG3, classifica VII), sulla base dei seguenti elementi:<br /> a) la relativa certificazione era scaduta il 6 maggio 2017, senza prova del suo rinnovo;<br /> b) la società  era stata declassificata dalla VII alla IV classe della categoria posseduta come da certificato dell&#8217;organismo di attestazione SOA Consult del 30 maggio 2017;<br /> c) la certificazione del 13 luglio 2017 della stessa SOA Consult, che ha nuovamente riconosciuto alla CEC la classe VII, contrariamente a quanto ritenuto prima dalla stazione appaltante all&#8217;esito del relativo procedimento di autotutela e poi dal giudice di primo grado, non poteva attestare il possesso continuativo del requisito, essendo una nuova attestazione.<br /> <em>2.1.</em> Premesso che il requisito di partecipazione di cui si discute era apportato nella porzione principale da Rete Costruzioni, una delle consorziate CEC, la censura si rivela infondata.<br /> <em>2.2.</em> Rileva la nota di SOA Consult del 20 luglio 2017, versata in atti nel giudizio di primo grado da ANAS in uno alle connesse certificazioni, che:<br /> &#8211; &#8220;<em>conferma il continuativo possesso in capo al Consorzio CEC delle qualificazioni in 0G3 class. VII, anche nel periodo di vigenza del certificato n. 4236/63/01 emesso in data 30/05/2017</em>&#8220;;<br /> &#8211; specifica che &#8220;<em>a tale data 30/05/2017, la scrivente SOA emetteva il certificato de quo riducendo la classifica della categoria OG3 dalla VII alla IV in quanto dal certificato SOA della consorziata Rete Costruzioni (C.F.: 05698850962) avente n. 5101/30/00 emesso dalla QLP- SOA S.p.A. in data 29/07/2016 risultava venuta a scadenza la certificazione di qualità  da quest&#8217;ultima posseduta e non si aveva evidenza del relativo rinnovo</em>&#8220;;<br /> &#8211; chiarisce che &#8220;<em>dalle successive acquisizioni e verifiche poste in essere da questa SOA, si constata tuttavia che l&#8217;organismo certificatore ASACERT giù  in data 03/05/2017, prima dunque del termine di scadenza del certificato di qualità  indicato sull&#8217;attestato della Rete Costruzioni alla data del 06/05/2017, ha emesso certificazione ISO 9001:2008 in continuità  con prossima scadenza al 05/05/2020</em>&#8220;.<br /> Trovano, pertanto, smentita le tesi dell&#8217;appellante in ordine al mancato tempestivo rinnovo della certificazione a Rete Costruzioni, che risulta rinnovato in data antecedente alla scadenza, e alla qualificazione della certificazione del 13 luglio 2017 come nuova attestazione, mentre essa si è posta in continuità  con la precedente.<br /> <em>2.3.</em> Nella censura in esame GMP lamenta anche che il giudice di primo grado, nel respingere la doglianza relativa alla carenza in capo a CEC del possesso continuativo del requisito, abbia richiamato giurisprudenza completamente estranea al caso di specie.<br /> Il rilievo non convince, essendo fondato sul presupposto, di cui sopra si è rilevata l&#8217;erroneità , della carenza della tempestiva richiesta di rinnovo della certificazione in scadenza.<br /> Il giudice di prime cure ha osservato che, per consolidata giurisprudenza, &#8220;<em>il rinnovo e la verifica di una SOA possono interrompere la validità  della stessa solo nel caso in cui si accerti che l&#8217;impresa abbia perso i requisiti di qualificazione posseduti al momento del rilascio della prima attestazione(cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 21 giugno 2013, n. 3397)</em>&#8220;.<br /> Tale richiamo è coerente con quanto rilevato immediatamente dopo dallo stesso giudice, ovvero che &#8220;<em>dall&#8217;attestato n. 1739/72/09 del 2 marzo 2017 emesso dall&#8217;organismo SOANCS e dal certificato n. 4328/63/01 del 13 luglio 2017 emesso da SOA CONSULT si evince chiaramente che il consorzio ricorrente non ha mai perso la necessaria qualificazione OG3, essendo il contestato declassamento conseguenza di un mero disguido tra le società  di attestazione che aveva erroneamente portato all&#8217;emanazione di un certificato di attestazione di livello inferiore</em>&#8220;.<br /> <em>2.4.</em> L&#8217;appellante osserva ulteriormente che l&#8217;attestazione del 13 luglio 2017 ha una diversa numerazione rispetto alla precedente e che la certificazione del 30 maggio 2017 non è stata revocata.<br /> Si tratta di rilievi non significativi, perchè non mutano il dato sostanziale emergente dagli atti, costituito dal fatto che, contrariamente a quanto sostenuto in più¹ parti del motivo, alla certificazione del 13 luglio 2017 è stata impressa valenza retroattiva, ciù² che fa escludere anche che nell&#8217;ipotesi si sia trattato di una integrazione postuma del requisito di partecipazione ovvero dell&#8217;illegittimo ricorso al soccorso istruttorio.<br /> Infatti, in materia di partecipazione a procedure a evidenza pubblica, va mantenuta una distinzione netta tra l&#8217;attività  di mera integrazione o di specificazione di dichiarazioni giù  rese in sede di gara, sempre possibile e anzi dovuta in omaggio al principio di leale collaborazione codificato all&#8217;art. 46 del Codice dei contratti pubblici, rispetto all&#8217;opposta ipotesi della integrazione documentale, che ricorre ove l&#8217;impresa concorrente abbia integralmente omesso di presentare la documentazione la cui produzione era richiesta a pena di esclusione e che è lesiva della fondamentale regola della <em>par condicio competitorum</em> (C. Stato, V, 22 ottobre 2015, n. 4869; VI, VI, 25 febbraio 2013, n. 1122).<br /> Inoltre, proprio perchè, come rileva anche l&#8217;appellante, agli organismi SOA, nell&#8217;ambito del sistema di qualità  delle imprese e di verifica e prova della certificazione, è assegnata una funzione fidefacente e non costitutiva (Cons. Stato, V, 11 luglio 2016, n. 3053), nulla ostava a che SOA Consult desse atto della circostanza che l&#8217;attestato SOA del 30 maggio era il frutto di un ritardo di comunicazione intervenuto tra gli enti certificatori.<br /> Infine, non è ravvisabile il vizio motivazionale riscontrato da GMP, tenuto conto che la stazione appaltante, nel provvedimento del 3 agosto 2017 (ovvero nel primo provvedimento di conferma dell&#8217;aggiudicazione), ha riprodotto la predetta nota esplicativa di SOA Consult, con ciù² dando atto non solo, come sostiene l&#8217;appellante, della continuità  del possesso del requisito, ma anche del fatto che &#8220;<em>l&#8217;organismo certificatore ASACERT giù  in data 03/05/2017, prima dunque del termine di scadenza del certificato di qualità  indicato sull&#8217;attestato della Rete Costruzioni alla data del 06/05/2017, ha emesso certificazione ISO 9001:2008 in continuità  con prossima scadenza al 05/05/2020</em>&#8220;.<br /> <em>2.5.</em> Ben ha fatto, pertanto, il primo giudice a concludere che il Consorzio aggiudicatario ha sempre mantenuto i requisiti di qualificazione di cui alla legge di gara, poichè il contestato declassamento si era rivelato conseguenza di un mero disguido tra le società  di attestazione che aveva erroneamente portato all&#8217;emanazione di un certificato di attestazione di livello inferiore.<br /> Il primo motivo di appello deve, conseguentemente, essere respinto.<br /> <em>3.</em>Â Il secondo motivo di appello riguarda la parte della sentenza appellata che ha respinto le censure proposte da GMP in primo grado in ordine alla mancata produzione da parte di CEC della documentazione prescritta dalla <em>lex specialis</em>Â (lettera di invito, lettera D.1- Indicazioni per la redazione dell&#8217;offerta tecnica) a corredo della relazione tecnica, quanto alla effettiva disponibilità  di mano d&#8217;opera, mezzi e struttura organizzativa atta a comprovare la sostenibilità  dell&#8217;offerta.<br /> <em>3.1.</em> Va preliminarmente rilevato sul punto che la <em>lex specialis</em> di gara ha previsto l&#8217;attribuzione di <em>max</em> 70 punti all&#8217;offerta economica e di <em>max</em> 30 punti all&#8217;offerta tecnica; nell&#8217;ambito di quest&#8217;ultima, ha prescritto di apprezzare il pregio qualitativo delle offerte secondo i parametri PMG (da 0 a 10 punti) e NCAC (da 0 a 20 punti).<br /> I due criteri, come giù  rilevato dalla Sezione in relazione ad altro lotto della stessa procedura (Cons. Stato, V, 14 novembre 2018, n. 6412) sono autonomi e sono stati concettualmente distinti nella legge di gara nei seguenti termini:<br /> &#8220;[&#038;]Â <em>&#8211; il valore della Produzione Minima Giornaliera (PMG) proposto per la realizzazione dei lavori oggetto dell&#8217;appalto adeguatamente circostanziato e giustificato; il valore della PMG offerto è espresso in mq/giorno ed è inteso come capacità  di esecuzione giornaliera riferito ad 1 metro quadro del seguente schema di lavorazione tipo, indicando come valore PMG di riferimento quello relativo alla lavorazione più¹ lenta fra:</em>Â [&#038;]<br /> <em>&#8211; il Numero massimo dei Contratti Attuativi gestibili Contemporaneamente (NCAC) dal concorrente, in relazione alle proprie capacità  tecniche, produttive e gestionali indipendentemente dall&#8217;importo del singolo contratto attuativo e dall&#8217;ubicazione dei relativi cantieri;</em>[&#038;]&#8221;.<br /> Per il primo criterio, i concorrenti dovevano supportare l&#8217;offerta con elementi in grado di dimostrare l&#8217;effettiva disponibilità  di mano d&#8217;opera e mezzi, nonchè della struttura organizzativa in grado di esplicitare la sostenibilità  del valore della PMG dichiarata.<br /> Per il secondo criterio, l&#8217;offerta doveva essere sostenuta da elementi capaci di dimostrare l&#8217;effettiva disponibilità  di mano d&#8217;opera, mezzi e della struttura organizzativa &#8220;<em>in grado di gestire l&#8217;organizzazione contemporanea del numero dei cantieri dichiarato</em>&#8220;; nel caso di ricorso a offerte commerciali, il concorrente doveva allegare alla relazione tecnica la documentazione di supporto.<br /> Deve ancora aggiungersi che l&#8217;offerta tecnica dell&#8217;appellante è stata graduata complessivamente con 19,223/30 punti, mentre a quella dell&#8217;aggiudicataria CEC è stato attribuito il minor punteggio di 15,428: dunque quest&#8217;ultima ha prevalso in gara in virtà¹ dell&#8217;offerta economica.<br /> Ciù² posto, si osserva che il primo giudice ha respinto le censure di cui sopra rilevando che esse erano &#8220;<em>sconfessate per tabulas dalla relazione tecnica prodotto in offerta del consorzio aggiudicatario, riportante invero il numero di dipendenti da affidare alle singole commesse, la capacità  tecnica e gestionale con indicazione dei mezzi necessari per l&#8217;esecuzione dei lavori e specificazione delle loro caratteristiche tecniche anche in termini di massa per lo specifico impiego nei cantieri o ad uso misto su strada e fuori strada, nonchè la disponibilità  della materia prima mediante l&#8217;utilizzo &#8216;di un impianto di conglomerato bituminoso e recupero del fresato ubicato nella zona Industriale di Ponte San Giovanni Perugia&#8217; e di altro impianto aggiuntivo in Marsciano (PG)</em>&#8220;.<br /> <em>3.2.</em> La conclusione va confermata, mentre va correlativamente respinta la pretesa dell&#8217;appellante, azionata con il mezzo in esame, a che la relazione dovesse essere corroborata da &#8220;documentazione probatoria&#8221; relativa alla disponibilità  delle risorse umane, strumentali e organizzative dichiarate.<br /> Infatti, ciù² che al riguardo è stato chiesto dalla lettera di invito, al punto D.1- Indicazioni per la redazione dell&#8217;offerta tecnica, è esclusivamente la produzione di &#8220;elementi&#8221;.<br /> Tant&#8217;è che il successivo punto F-Valutazione dell&#8217;offerta ha stabilito che, sia per il valore PMG che per il valore NCAC, la valutazione era riferita esclusivamente a quanto dichiarato dal concorrente nella relazione tecnica, &#8220;<em>indipendentemente dal singolo contratto attuativo</em>&#8220;, e ha chiarito, in relazione al valore dichiarato NCAC, la sua &#8220;<em>valenza negoziale ai fini dell&#8217;appalto</em>&#8220;.<br /> Del resto, la Sezione, nel giù  citato contenzioso avente a oggetto altro lotto della stessa gara, ha confermato l&#8217;avviso del primo giudice in ordine al fatto che la <em>lex specialis</em>Â di cui trattasi ha rimesso la verifica della veridicità  di quanto dichiarato in offerta dai concorrenti alla fase che segue la valutazione delle stesse, ovvero &#8220;<em>allorquando l&#8217;offerta risulti la migliore</em>&#8221; (Cons. Stato, V, n. 6412 del 2018).<br /> Nè la valenza di tale conclusione può essere messa in dubbio, come fa l&#8217;appellante nella prima memoria depositata in sede di appello, rilevando che nella stessa sentenza la Sezione ha stigmatizzato, sulla base del principio dell&#8217;intangibilità  dell&#8217;offerta, che nel procedimento ivi in esame non era stato assolto tempestivamente l&#8217;onere documentale relativo alla disponibilità  di alcuni mezzi, atteso che il relativo passaggio argomentativo permette agevolmente di comprendere che si trattava di mezzi &#8220;ulteriori&#8221; rispetto a quelli dichiarati e considerati dalla stazione appaltante nell&#8217;attribuzione nel punteggio, mentre, come meglio in seguito, nel procedimento all&#8217;odierno esame gli approfondimenti istruttori sull&#8217;offerta di CEC hanno riguardato gli &#8220;elementi&#8221; di disponibilità  di personale e mezzi giù  dichiarati.<br /> Quanto, infine, alla circostanza che la relazione tecnica non contenesse la menzione dell&#8217;impianto di Marsciano, si rimanda a quanto nell&#8217;immediato seguito.<br /> <em>3.3.</em> Anche il secondo motivo di appello va pertanto respinto.<br /> <em>4.</em> Il terzo mezzo si dirige avverso la parte della sentenza gravata che, respingendo le connesse censure di GMP, ha affermato, in relazione ai punteggi assegnati alle offerte tecniche delle due concorrenti per i predetti criteri B.1 (PMG) e B.2 (NCAC), che CEC aveva dimostrato ampiamente il possesso della mano d&#8217;opera e dei mezzi necessari all&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto.<br /> L&#8217;appellante osserva che il primo giudice ha tenuto conto &#8220;<em>dell&#8217;estratto del Libro unico del lavoro dell&#8217;impresa esecutrice VIRECCI EDILIZIA s.r.l.</em>&#8220;, della &#8220;<em>lettera di disponibilità  dell&#8217;Agenzia per il lavoro ETJCA s.p.a. Filiale di Perugia</em>&#8220;, della disponibilità  dell'&#8221;<em>impianto di conglomerato bituminoso e recupero del fresato ubicato nella zona Industriale di Ponte San Giovanni Perugia</em>&#8221; e &#8220;<em>di altro impianto aggiuntivo in Marsciano (PG), ovvero mediante l&#8217;utilizzo di altri impianti sul territorio nel rispetto della distanza massima consentita di 70 Km rispetto al piano di stesa</em>&#8220;, del ricorso alla &#8220;<em>facoltà  prevista dal capitolato speciale d&#8217;appalto di proseguire l&#8217;attività  lavorativa oltre il normale orario giornaliero, finanche di notte</em>&#8220;.<br /> Avanza poi una serie di rilevi in ordine all&#8217;erroneità  dei predetti elementi.<br /> Le relative censure non possono essere favorevolmente valutate.<br /> <em>4.1.</em> In linea generale, si è giù  osservato che la <em>lex specialis</em> di gara, lasciando all&#8217;indicazione del concorrente in sede di offerta l&#8217;illustrazione della propria capacità  tecnica e gestionale per la gestione dell&#8217;accordo, ha rimesso la verifica della veridicità  di quanto dichiarato alla fase che segue la valutazione della stessa come miglior offerta.<br /> Va pertanto respinta la tesi dell&#8217;appellante che tutti i predetti elementi considerati dalla sentenza appellata non avrebbero potuto concorrere a formare il punteggio, in quanto la relativa documentazione probatoria era stata prodotta da CEC solo in fase di comprova.<br /> La conclusione vale a maggior ragione per l&#8217;indicazione del personale da impiegare: infatti la legge di gara, finalizzata come visto alla sottoscrizione di un accordo quadro triennale per l&#8217;esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di tratte gestite da ANAS nella Regione Umbria, nell&#8217;individuare zona di intervento, non ha specificato il numero dei lavori da contrattualizzare, nè ne ha richiesto la puntuale individuazione, dato che peraltro si sarebbe rivelato del tutto incongruo con l&#8217;affidamento <em>in itinere</em>, volto al soddisfacimento di esigenze non conosciute all&#8217;atto della procedura.<br /> Correttamente, pertanto, la commissione di gara ha tenuto conto delle caratteristiche tecniche e organizzative di CEC siccome illustrata nella relazione tecnica dell&#8217;offerente, provvedendo successivamente alle relative verifiche, delle quali la <em>lex specialis</em> prevedeva l&#8217;effettuazione in una fase successiva all&#8217;aggiudicazione, ai sensi dell&#8217;art. 95, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 (punto H della lettera di invito: &#8220;<em>L&#8217;Amministrazione aggiudicatrice richiederà  all&#8217;aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria ed eventualmente ad ogni altro concorrente, la produzione della documentazione, in originale o in copia conforme, comprovante quanto dichiarato dal Concorrente in sede di domanda di partecipazione/presentazione dell&#8217;offerta relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale, ai sensi degli articoli 85 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016</em>)&#8221;.<br /> Non colgono poi nel segno le doglianze con le quali l&#8217;appellante afferma che il primo giudice non avrebbe potuto considerare il LUL dell&#8217;impresa esecutrice Virecci Edilizia, prodotto da CEC insieme ai LUL delle consorziate, nonchè la lettera di disponibilità  dell&#8217;Agenzia per il lavoro ETJCA, perchè atti che non solo non comprovavano bensì sconfessavano la veridicità  di quanto affermato da CEC nella propria offerta in ordine al personale a disposizione, che si sarebbe complessivamente attestato su circa 7 unità  lavorative di Virecci e 70 unità  lavorative effettive complessive, a fronte delle 13/14 unità  annue dichiarate nell&#8217;offerta per ogni consorziata, corrispondenti complessivamente a 130/140 unità .<br /> Sul punto, va in primo luogo rilevato che la legge di gara, coerentemente con la scelta di non richiedere l&#8217;indicazione del personale da impiegare nell&#8217;affidamento, non ha neanche previsto l&#8217;attribuzione di un punteggio al riguardo.<br /> Inoltre, la commissione di gara non ha validato il numero di unità  lavorative dichiarate nell&#8217;offerta di CEC: in particolare, nell&#8217;attribuire alla stessa il punteggio per il numero di cantieri gestibili contemporaneamente (NCAC), non ha recepito quello dichiarato dall&#8217;operatore economico (sette), rapportandolo, invece, a due (per un fabbisogno minimo di personale che l&#8217;appellante indica in circa 14 unità , 7 per cantiere).<br /> Può aggiungersi che tale operazione è conforme al punto B2 della lettera di invito, che ha previsto che &#8220;<em>Nel caso in cui la Commissione valuti il valore NCAC, dichiarato dal concorrente, non adeguato alle informazioni dallo stesso rese, verrà  assegnato il punteggio relativo al numero di cantieri corrispondente alla documentazione presentata</em>&#8220;.<br /> Tanto chiarito, ogni questione introdotta dall&#8217;appellante in ordine alla asserita indimostrata disponibilità  da parte di CEC del personale sufficiente all&#8217;operatività  di due cantieri va fugata in ragione di quanto emerso nell&#8217;ambito del secondo procedimento di autotutela: il provvedimento ANAS 24 aprile 2018, che ha definito tale fase, riferisce infatti che la CEC ha assolto al riguardo ogni onere documentale, allegando alle proprie memorie i LUL delle imprese consorziate e &#8220;<em>citando a sostegno della soddisfazione delle richieste della Stazione Appaltante, il comma 1, dell&#8217;Art. 47, del D.Lgs. 50/2016</em>&#8220;, disposizione che, si rammenta, stabilisce che &#8220;<em>I requisiti di idoneità  tecnica e finanziaria per l&#8217;ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all&#8217;articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità  previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità  delle attrezzature e dei mezzi d&#8217;opera, nonchè all&#8217;organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate</em>&#8220;.<br /> Risulta poi irrilevante che, come segnalato da GMP, il primo giudice abbia fatto riferimento a una disponibilità  (quella del lavoro notturno) che non era stata dichiarata nell&#8217;offerta di CEC, ma solo evocata dalla medesima nelle difese giudiziali: è evidente, infatti, che anche l&#8217;accoglimento di tale rilievo non potrebbe mai tradursi in un vizio dell&#8217;aggiudicazione.<br /> Una volta chiarito, per quanto sopra, che l&#8217;offerta di CEC è stata valutata, coerentemente con il relativo contesto regolatorio, nei soli limiti in cui è risultata attestante l&#8217;effettiva disponibilità  di mano d&#8217;opera, risulta parimenti irrilevante che lo stesso giudice abbia menzionato anche la dichiarazione dell&#8217;Agenzia del lavoro ETJCA, che è stata prodotta da CEC dopo l&#8217;aggiudicazione, e, indi, a punteggio ormai assegnato, a uno scopo che si profila, all&#8217;evidenza, meramente cautelativo.<br /> <em>4.2.</em> Quanto, invece, alle censure svolte nello stesso mezzo e nel mezzo precedente in relazione all&#8217;erronea considerazione da parte della sentenza appellata della dichiarazione della consorziata CEC Arkedil s.r.l. in ordine alla messa a disposizione di CEC dell&#8217;impianto di produzione di conglomerati di Marsciano &#8211; PG, non indicato nell&#8217;offerta tecnica, basti rilevare quanto al riguardo appurato dall&#8217;ANAS con il giù  citato provvedimento del 24 aprile 2018.<br /> Tale atto:<br /> &#8211; ha premesso che CEC<em> &#8220;Con riferimento all&#8217;impianto di produzione di conglomerato bituminoso ha precisato che nella propria offerta tecnica era stata dichiarata l&#8217;intenzione di utilizzare un &#8220;impianto mobile&#8221;, relativamente al quale, in data 27/09/2017, aveva giù  trasmesso la documentazione di comprova. Inoltre, lo stesso CEC, nelle citate memorie, ha chiarito che l&#8217;impianto di produzione nella propria disponibilità  indicato nella Relazione tecnica come &#8216;Bernardi &#8211; me 100&#8217;, era, invece, l&#8217;impianto &#8216;EB 022277 1731&#8217;, di proprietà  della consorziata Arkedil S.r.l. e che, proprio in virtà¹ della tipologia di impianto offerto, vale a dire impianto mobile EB 022277 1731, il Consorzio, con riferimento alla richiesta delle autorizzazioni necessarie alla messa in opera dell&#8217;impianto in argomento, ha richiamato l&#8217;art 272 del T.U. Ambientale quale normativa di riferimento da applicare, in forza della quale l&#8217;impiego dell&#8217;impianto di cui trattasi non sarebbe subordinato ad alcuna autorizzazione</em>&#8220;;<br /> &#8211; ha dato atto che &#8220;<em>il controinteressato ATI GMP &#038; ha rappresentato che l&#8217;impianto mobile di proprietà  Arkedil &#8211; al quale CEC fa riferimento nella documentazione di dettaglio prodotta in riscontro alla richiesta di comprova della Stazione appaltante &#8211; non sarebbe quello dichiarato in sede di offerta, il quale doveva essere localizzato in Perugia, bensì un altro localizzato in Marsciano</em>&#8220;;<br /> &#8211; ha ritenuto che &#8220;<em>Le contestazioni sollevate dal controinteressato con riferimento alla effettiva attuale disponibilità  dell&#8217;impianto mobile da parte di CEC non sono meritevoli di accoglimento in quanto l&#8217;impianto mobile, per sua natura, può essere collocato ovunque, in base alle specifiche tecniche contenute nel CSA posto a base di gara (secondo cui l&#8217;impianto di produzione deve essere ubicato entro 70 km dall&#8217;area di cantiere) e può essere sostituito da altro impianto mobile in qualsiasi momento</em>&#8220;, evidenziando anche che &#8220;<em>In base alla regolamentazione di gara, nè l&#8217;impianto in sì©, nè la sua collocazione, costituiscono un elemento dell&#8217;offerta prescritto come essenziale (sul punto cfr sentenza TAR Lombardia, sez. I, n. 658/2018)</em>&#8220;;<br /> &#8211; ha concluso che &#8220;<em>La dichiarazione resa da CEC in sede di offerta, con la quale il medesimo metteva a disposizione della Stazione appaltante un impianto mobile, non integra una precisa individuazione dello stesso, bensì una dichiarazione di disponibilità  di un impianto mobile, per sua natura suscettibile di spostamento e sostituzione</em>&#8220;.<br /> Si tratta di argomentazioni logiche e coerenti con il contesto regolatorio nel quale sono state elaborate, alle quali, pertanto, il Collegio ritiene di aderire, anche al di là  di ogni questione relativa a quanto al riguardo osservato dal primo giudice.<br /> La censura in esame va quindi respinta.<br /> <em>4.3.</em> Stessa sorte segue l&#8217;ulteriore rilievo di GMP secondo cui il titolo edificatorio dell&#8217;impianto in parola (n. 15156 del 5 ottobre 2017), al quale è stata apposta la prescrizione per cui &#8220;<em>l&#8217;inizio attività  è subordinato all&#8217;acquisizione AUA</em>&#8220;, è stato richiesto solo dopo l&#8217;aggiudicazione (6 luglio 2017) e, indi, dopo la presentazione dell&#8217;offerta.<br /> L&#8217;elemento, infatti, non vizia l&#8217;aggiudicazione.<br /> Sul punto, va invero fatta applicazione della giurisprudenza amministrativa che ha chiarito, per un verso, che l&#8217;offerta condizionata è quella non suscettibile di valutazione in quanto non attendibile, univoca e idonea a manifestare una volontà  certa e inequivoca dell&#8217;impresa di partecipare alla gara (Cons. Stato, VI, 25 gennaio 2010, n. 248; V, 23 agosto 2004, n. 5583), come accade laddove l&#8217;operatore economico subordini l&#8217;impegno assunto nei confronti della stazione appaltante a un evento futuro e incerto, sicchè l&#8217;obbligazione assunta è subordinata al verificarsi di altro evento, diverso e ulteriore rispetto all&#8217;aggiudicazione, specificando, per altro verso, che non rientra in tale categoria l&#8217;offerta in cui l&#8217;operatore economico si sia impegnato immediatamente e senza limiti alla realizzazione dell&#8217;opera, anche laddove essa richieda il previo rilascio da parte di altra pubblica amministrazione di titoli abilitativi: ciù² in quanto il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione dell&#8217;opera attiene non alla fase della valutazione dell&#8217;offerta, bensì alla fase di esecuzione, nel cui ambito, per l&#8217;ipotesi che l&#8217;aggiudicataria non si renda al riguardo parte diligente, soccorrono i rimedi che la legge riconnette all&#8217;inadempimento alle obbligazioni contrattuali (Cons. Stato, V, 13 maggio 2019, n. 3059; 27 dicembre 2017, n. 6085; C.G.A.R.S. 8 febbraio 2017, n. 37).<br /> <em>4.4.</em> Il mezzo in esame prosegue rilevando che la sentenza appellata ha escluso la sussistenza di vizi motivazionali, ritenendo sufficiente l&#8217;attribuzione all&#8217;offerta tecnica di un punteggio numerico, in quanto &#8220;<em>per giurisprudenza oramai costante il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione equivale a sufficiente motivazione allorquando, come nella fattispecie in esame, la grigia delle voci e sotto-voci predisposta dalla stazione appaltante, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico ed articolato (in termini, Cons. St., sez. V, 22 settembre 2017, n. 4438)</em>&#8220;.<br /> Sul punto, l&#8217;appellante lamenta che il primo giudice ha frainteso i motivi di censura definiti con tale capo, che avevano denunziato la carenza di motivazione sul presupposto che il bando della gara <em>de qua</em> non aveva predeterminato il punteggio, e che la commissione di gara aveva fatto ricorso, nella valutazione di offerte diverse, a motivazioni identiche e stereotipate dal bando.<br /> La censura va respinta, atteso che la <em>lex specialis</em>Â ha ragguagliato le due voci di valutazione dell&#8217;offerta tecnica a formule matematiche, sicchè, da un lato, il richiamo giurisprudenziale di cui sopra da parte della sentenza appellata è corretto, dall&#8217;altro, le formule stereotipate cui si riferisce l&#8217;appellante non sono altro che l&#8217;elencazione degli elementi che traducono quanto considerato dai valori delle formule stesse.<br /> <em>4.5.</em>Â L&#8217;appellante afferma, sempre nel motivo in trattazione, che il primo giudice avrebbe errato nel rilevare che i refusi che hanno caratterizzato la sua offerta tecnica (relativi alla PGM, indicata come pari a 478 mq/giorno anzichè a 1100 mq/giorno) erano imputabili all&#8217;offerente, anzichè applicare la giurisprudenza secondo cui la stazione appaltante deve ricercare l&#8217;effettiva volontà  del concorrente e correggere gli eventuali errori materiali da questi commessi.<br /> La tesi non può essere condivisa.<br /> Gli errori in parola non avrebbero mai potuto essere emendati dalla stazione appaltante, in quanto la correzione, alla luce del peculiare meccanismo che improntava l&#8217;indicazione del valore di cui trattasi, si sarebbe tradotta, come chiarito da ANAS, non nell&#8217;interpretazione di un dato reso in modo non univoco, bensì nella vera e propria sostituzione di un valore reso con altro valore da individuare.<br /> Nè è conferma quanto affermato dalla stessa appellante, che evidenzia che la commissione per giungere al valore corretto avrebbe dovuto sostanzialmente rivedere i sottostanti calcoli di GMP (pag. 19 dell&#8217;atto di appello).<br /> Si rivela pertanto infondata anche il conseguente rilievo di GMP che il punteggio al riguardo ottenuto sarebbe erroneo per difetto ovvero incomprensibile.<br /> <em>4.6.</em> Sono altresì infondate le censure, pure contenute nel mezzo, tendenti a dimostrare sotto vari profili l&#8217;erroneità  dei punteggi attribuiti all&#8217;offerta tecnica di CEC.<br /> In particolare, si è giù  detto come la commissione di gara abbia correttamente considerato l&#8217;impianto mobile di produzione di conglomerati e ragguagliato a due (a fronte dei sette dichiarati in offerta) il numero di cantieri gestibili contemporaneamente da CEC.<br /> Resta da rilevare:<br /> &#8211; che il valore della PMG ben poteva anche essere rapportato (par. D della lettera di invito), oltre che alla fresatura (considerata da GMP), alla &#8220;posa del manto di usura&#8221; (considerata da CEC);<br /> &#8211; che il &#8220;coefficiente correttivo&#8221; compreso tra 0 e 1 utilizzato dalla commissione di gara per il criterio NCAC (come da verbale del 31 maggio 2017) ha costituito il mero recepimento delle linee guida n. 2 &#8220;Offerta economicamente più¹ vantaggiosa&#8221; di cui alla delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016: si trattava, infatti, di ricondurre il punteggio corrispondente al numero di cantieri offerto dai concorrenti, considerato dalla <em>lex specialis</em>, al punteggio relativo al numero di cantieri da essi effettivamente sostenibili siccome appurato dalla commissione, alla luce delle citate prescrizioni della stessa legge di gara.<br /> Inoltre, il predetto coefficiente è stato applicato non solo all&#8217;offerta CEC (con l&#8217;attribuzione di un punteggio pari a 5,428, per effetto del riconoscimento di un numero di contratti attuativi contemporanei pari a 2) ma anche all&#8217;offerta di GMP (con l&#8217;attribuzione di un punteggio pari a 10,566 per effetto del riconoscimento di un numero di contratti attuativi contemporanei pari a 3).<br /> Sicchè, in finale, non consta nè la violazione dell&#8217;art. 95, comma 8 del Codice dei contratti pubblici e della regola della rigida predeterminazione dei criteri di attribuzione del punteggio nè la compromissione della <em>par condicio</em> tra i concorrenti.<br /> <em>4.7.</em> Il terzo mezzo deve pertanto essere respinto.<br /> <em>5.</em> Va anche respinto, alla luce di quanto giù  rilevato ai punti che precedono, e in conformità  con la giù  sopra richiamata decisione della Sezione n. 6412 del 2018, il quarto motivo di appello, con la quale GMP torna a sostenere con argomentazioni particolarmente articolate che la commissione di gara non avrebbe potuto attivare le verifiche relative alla comprova di quanto dichiarato da CEC in sede di offerta dopo l&#8217;aggiudicazione.<br /> Sul punto, infatti, deve convenirsi con il primo giudice quando rileva, alla luce della specifica struttura impressa alla gara dalla <em>lex specialis</em>, che non vi è stata integrazione postuma dell&#8217;offerta trattandosi di mera verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione,Â <em>ex</em>Â art. 95, comma 1 del d.lgs. 50 del 2016, e ciù² ai sensi del punto H della lettera di invito (che, come sopra giù  visto, ha stabilito che &#8220;<em>L&#8217;Amministrazione aggiudicatrice richiederà  all&#8217;aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria ed eventualmente ad ogni altro concorrente, la produzione della documentazione, in originale o in copia conforme, comprovante quanto dichiarato dal Concorrente in sede di domanda di partecipazione/presentazione dell&#8217;offerta relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale, ai sensi degli articoli 85 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016</em>)&#8221;.<br /> Nulla muta considerando il punto B2 della stessa lettera di invito (&#8220;<em>La Commissione effettuerà  le verifiche di cui all&#8217;art. 95, comma 1, sulle informazioni fornite dai concorrenti nell&#8217;ambito del sub-procedimento di cui all&#8217;art. 97, commi 3 e ss. D. Lgs 50/2016. In caso non sussistano offerte anormalmente basse, la Commissione di gara, prima di procedere all&#8217;aggiudicazione, avvierà  comunque, in seduta riservata, le verifiche di cui sopra, che costituiranno elementi specifici per l&#8217;eventuale attivazione dell&#8217;analisi di congruità  ex art. 97 comma 6 D. Lgs. 50/2016</em>&#8220;), che, per l&#8217;appellante, evidenzierebbe che nella gara in esame erano state previste due verifiche, la prima, di competenza della commissione di gara,Â <em>ex</em>Â art. 95, comma 1, da svolgersi prima dell&#8217;attribuzione del punteggio e dell&#8217;aggiudicazione nei confronti di tutti i concorrenti, la seconda, di competenza della stazione appaltante,Â <em>exÂ </em>artt. 85 e 86, da svolgersi successivamente nei confronti del primo e del secondo classificato.<br /> Infatti tale ultima disposizione è con ogni evidenza relativa alla verifica di anomalia dell&#8217;offerta, che la stazione appaltante si è riservata di poter effettuare anche nel caso di offerte non anomale.<br /> Sicchè ben ha fatto il primo giudice a escluderne la significatività  nei sensi indicati da GMP, rilevando che nulla vieta a che le verifiche di cui all&#8217;art. 95, comma 1 del Codice dei contratti possano compiersi al di fuori del procedimento di verifica dell&#8217;anomalia, se tanto è stato disposto, come nel caso di specie, dalla <em>lex specialis</em>, e se esse si sostanzino nel mero controllo delle dichiarazioni rese in sede di gara.<br /> <em>6.</em> Con il quinto mezzo GMP denunzia che la sentenza appellata sarebbe incorsa nel vizio di mancata pronunzia su alcune censure.<br /> In particolare, GMP afferma che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto giù  negativamente delibati i motivi di ricorso con cui la società  aveva sostenuto che nel corso della verifica successiva all&#8217;aggiudicazione CEC aveva integrato o comunque modificato la propria offerta, rinviando alle relative motivazioni, mentre i motivi stessi riguardavano un altro aspetto, cioè l&#8217;omessa comprova da parte di CEC di quanto dichiarato in sede di offerta.<br /> Il motivo non è fondato.<br /> Basti al riguardo rilevare che la parte della sentenza appellata qui in contestazione è il capo 5, e che il precedente capo 4 aveva giù  chiarito che le verifiche effettuate dalla stazione appaltante si erano risolte in &#8220;<em>verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di gara e non in integrazioni postume dell&#8217;offerta come vorrebbe invece far intendere la ricorrente principale</em>&#8220;.<br /> Quanto, poi, al merito della questione, va rilevato che all&#8217;esito della verifica di cui sopra la stazione appaltante aveva ritenuto che la documentazione fornita da CEC non era idonea a comprovare quanto dichiarato in sede di gara in ordine alla disponibilità  delle risorse indicate nell&#8217;offerta tecnica e aveva, per l&#8217;effetto, avviato il secondo procedimento di revoca dell&#8217;aggiudicazione, in contraddittorio con CEC e GMP, procedimento che è stato poi definito con il giù  citato atto del 24 aprile 2018 che ha confermato l&#8217;aggiudicazione.<br /> In tale contesto, è evidente che la memoria di chiarimenti prodotta da CEC non poteva che essere formata successivamente alla presentazione dell&#8217;offerta.<br /> Inoltre, quanto ai puntuali elementi su cui si appunta il mezzo in esame:<br /> &#8211; la sussistenza di vizi relativi alla disponibilità  dell&#8217;impianto mobile di conglomerato bituminoso e alle relative autorizzazioni va esclusa secondo quanto giù  in precedenza osservato;<br /> &#8211; la disponibilità  di impianti necessari a provvedere allo smaltimento rifiuti non risulta essere stata richiesta dalla stazione appaltante, sicchè, sul punto, la dichiarazione resa da CEC non potrebbe mai integrare una modifica dell&#8217;offerta;<br /> &#8211; si è giù  visto come la legge di gara ha richiesto agli offerenti di dimostrare esclusivamente &#8220;elementi&#8221; in ordine all&#8217;effettiva disponibilità  di mano d&#8217;opera e mezzi, sicchè non si ravvisa alcuna illegittimità  nella produzione nella fase in parola dei libri cespiti delle società  consorziate relative ai mezzi che CEC ha dichiarato nella propria offerta;<br /> &#8211; si è anche giù  visto come sia priva di mende la valutazione dei LUL prodotti da CEC nella predetta fase.<br /> <em>7.</em> Il sesto mezzo va respinto.<br /> GMP ripropone le censure svolte in primo grado in ordine al secondo procedimento di autotutela, sostenendo l&#8217;erroneità  in cui è incorso il giudice di prime cure sia laddove ha riferito che GMP si era doluta di non aver ricevuto notizia del suo avvio, omissione che la società , che ha anche partecipato al relativo procedimento, non ha mai contestato, sia laddove ha laconicamente affermato la sufficienza della motivazione della conferma dell&#8217;aggiudicazione.<br /> Il primo rilievo non convince: la circostanza che la sentenza appellata ha dato atto che il provvedimento di avvio dell&#8217;autotutela era stato comunicato a GMP non refluisce infatti in un vizio della decisione.<br /> Neanche il secondo rilievo è persuasivo.<br /> La sentenza gravata ha affermato che il provvedimento di conferma dell&#8217;aggiudicazione era assistito da argomentazioni &#8220;<em>estese ed esaurenti</em>&#8220;.<br /> Si tratta di un giudizio la cui correttezza e comprensibilità  non può essere messa in discussione, alla luce degli atti versati in giudizio, e, in particolare, tenendo conto delle contestazioni avanzate nei confronti di CEC dalla stazione appaltante e delle puntuali e articolate considerazioni con cui quest&#8217;ultima, nel ridetto atto 24 aprile 2018, ha dato atto dei passaggi procedimentali svolti con il necessario contraddittorio, ha positivamente vagliato gli elementi al riguardo offerti da CEC, ha illustrato le motivazioni poste a base del rigetto delle controdeduzioni di GMP.<br /> La sinteticità  della sentenza appellata sul punto (ricorrente del resto anche in altri passaggi) risulta poi abbondantemente giustificata dalle modalità  di esposizione delle difese svolte in primo grado da GMP, che, ancorchè ruotanti su ben distinte questioni sostanziali, sono state affidate a una pluralità  di motivi che le hanno frazionate, riguardandole sotto vari aspetti, che non ne hanno, peraltro, attenuato la ripetitività , solo in parte giustificata dal numero di atti via via oggetto di impugnazione.<br /> Infine, non può essere accolta la tesi di GMP &#8211; ribadita nella censura in esame e la cui fondatezza è giù  stata sopra esclusa &#8211; che la legge di gara imponeva agli offerenti di documentare le proprie dichiarazioni giù  in sede di offerta.<br /> <em>8.</em> Mediante il settimo mezzo l&#8217;appellante assume nuovamente che la sentenza appellata abbia frainteso una sua ulteriore censura, sempre relativa alla seconda autotutela attivata dalla stazione appaltante.<br /> Il motivo può essere respinto, essendo sufficiente, al riguardo, dare atto che le questioni con esso proposte ruotano su questioni giù  trattate (impianto mobile di CEC; carenza nella sua offerta di documentazione probante; conseguente impossibilità  di attribuirvi un punteggio; motivazioni della conferma dell&#8217;aggiudicazione).<br /> <em>9.</em> Stessa sorte va riservata all&#8217;ottavo e al nono motivo di appello, con cui GMP torna a sostenere che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, CEC, sempre nell&#8217;ambito del secondo procedimento di autotutela, non aveva dimostrato la effettiva disponibilità  della manodopera e dei mezzi necessari per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto.<br /> Può solo aggiungersi, quanto al nono motivo, che il primo giudice ha respinto le censure di GMP relative alla disponibilità  di alcuni mezzi osservando che era &#8220;<em>smentita per tabulas dai chiarimenti forniti al riguardo dal consorzio aggiudicatario, nella parte in cui esso evidenzia che &#8216;l&#8217;offerta tecnica riportava nella parte generale un elenco dal quale si poteva evincere (in allegato lettere di disponibilità  nolo mezzi d&#8217;opera) che alcun mezzi (tutti tranne 3) risultavano giù  nella disponibilità  del CEC in fase di redazione di offerta e sono la conferma che CEC non avesse alcun intento elusivo o ingannevole. Nella medesima relazione alla pagina 9 era invece riportata una tabella dettagliata dei suindicati mezzi giù  nella disponibilità . Come si evince da tale tabella, eccezion fatta per la dotazione impiantistica oggetto delle considerazioni di cui sopra, i mezzi di cui CEC ha dichiarato &#8211; nell&#8217;offerta tecnica &#8211; la disponibilità , come peraltro riscontrato e valutato dalla commissione di gara, coincidono con i mezzi d&#8217;opera in proprietà  di I.S.A.P. S.r.l. e F.D.S.R.L. e sono perfettamente corrispondenti a quelli riportati nelle lettere di disponibilità  di dette società , prodotte dal CEC in uno alla medesima offerta tecnica. Gli stessi mezzi trovano corrispondenza &#8211; altrettanto pedissequa e specifica &#8211; nei libri cespiti di I.S.A.P. s.r.l e F.D.S.R.L. che sono stati trasmessi per la comprova con la citata inviata nota del 27 settembre 2017 e che ad ogni buon fine si allegano anche alla presente</em>&#8216;&#8221;.<br /> La conclusione è corretta, trovando riscontro negli atti di causa, segnatamente nel giù  citato atto ANAS 24 aprile 2018.<br /> <em>10.</em>Â L&#8217;appellante non può essere seguita neanche quando afferma, con l&#8217;ultimo mezzo di appello, l&#8217;illegittimità  dell&#8217;originaria aggiudicazione a CEC e dei connessi provvedimenti di conferma, dovendosi rilevare la correttezza del capo di sentenza appellato con il motivo, che ha respinto le ultime censure di GMP avverso la seconda conferma dell&#8217;aggiudicazione rinviando alle motivazioni formulate in relazione a censure giù  esaminate.<br /> Invero, come giù  sopra accennato, la maggior parte delle questioni sollevate da GMP, pur nella vastità  dei motivi e delle connesse argomentazioni dell&#8217;atto introduttivo del giudizio e dei tre atti di motivi aggiunti proposti dalla società , hanno riguardato sin dall&#8217;inizio l&#8217;interpretazione di una parte della legge di gara, la ritualità  dell&#8217;offerta tecnica di CEC e il punteggio da essa conseguito, sicchè la circostanza che tali motivi si sono diretti avverso i vari provvedimenti a mezzo dei quali la stazione appaltante ha via via espletato la procedura, giungendo sempre alla conclusione della conformità  dell&#8217;offerta di CEC, non impediva <em>ex se</em>Â di rilevare, come ha fatto il primo giudice, e contrariamente a quanto ritenuto dall&#8217;appellante, che le ultime censure proposte da GMP costituivano la riproposizione di argomentazioni giù  spese.<br /> Infine, non sembra superfluo aggiungere che, come visto, la procedura si è caratterizzata per due diversi procedimenti di autotutela, nel corso dei quali l&#8217;offerta di CEC è stata vagliata sotto i vari profili di cui sopra si è dato conto, ovvero per un singolare andamento procedimentale che, alla luce degli esiti scaturiti dall&#8217;approfondimento istruttorio di quegli aspetti dell&#8217;offerta inizialmente dubbi, depone più¹ per la serietà  dell&#8217;istruttoria condotta dalla stazione appaltante che per l&#8217; &#8220;<em>accanimento terapeutico improntato a far salva l&#8217;aggiudicazione</em>&#8221; lamentato dall&#8217;appellante nel motivo in trattazione: la ravvisabilità  di un siffatto intento può pertanto essere senz&#8217;altro esclusa, anche considerando la sua insita contraddittorietà  con l&#8217;avvio dei procedimenti in parola.<br /> <em>11.</em> Per tutto quanto precede, assorbita ogni questione di carattere preliminare pure svolta dalle parti resistenti, l&#8217;appello deve essere respinto.<br /> <em>12.</em> Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello di cui in epigrafe, lo respinge.<br /> Condanna la parte appellante alla refusione in favore delle parti resistenti delle spese di lite del grado, che liquida nella misura pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre oneri di legge per ciascuna di esse.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2019 n.10643</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-27-8-2019-n-10643/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore; PARTI: (L. L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia c. Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; V. B. non costituito in giudizio) Diritto al riconoscimento professionale conseguito un</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-27-8-2019-n-10643/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2019 n.10643</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore; PARTI: (L. L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia c. Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; V. B. non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Diritto al riconoscimento professionale conseguito un titolo idoneo in altro Stato membro : differenza tra professioni regolamentate e professioni non regolamentate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>1.- Istruzione &#8211; Istruzione superiore &#8211; Titoli accademici &#8211; riconoscimento &#8211; ENIC &#8211; NARIC &#8211; compiti.</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>Â </b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>2.- Professioni &#8211; professioni regolamentate e non &#8211; riconoscimento.</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>Â </b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>3.- Procedimento amministrativo &#8211; provvedimento amministrativo &#8211; motivazione &#8211; elementi.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Non esistendo un principio di equipollenza dei diplomi, è stata creata una rete di centri nei diversi Paesi europei per il riconoscimento dei diplomi stessi e delle qualifiche. In base alla Convenzione di Lisbona è stata infatti prevista l&#8217;istituzione, da parte di ciascun Paese, di un Centro Nazionale di Informazioni, al fine di agevolare l&#8217;accesso alle informazioni sui sistemi e i titoli di studio di insegnamento superiore del Paese in oggetto e degli altri Paesi membri. Per attuare la Convenzione sul riconoscimento di Lisbona e, in generale, sviluppare politiche e prassi per il riconoscimento delle qualifiche, il Consiglio d&#8217;Europa e l&#8217;UNESCO hanno istituito la rete ENIC (Rete europea dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico e la mobilità ), alla quale forniscono congiuntamente il Segretariato. La rete ENIC collabora strettamente con la rete NARIC dell&#8217;unione Europea. La rete EN1C collega i Centri Nazionali d&#8217;informazione designati dalle Autorità  nazionali dei Paesi membri della Convenzione Culturale Europea del Consiglio d&#8217;Europa e della Regione Europa dell&#8217;UNESCO. La rete promuove il riconoscimento dei titoli esteri, la mobilità  accademica internazionale e l&#8217;applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli accademici. La rete NARIC &#8211; National Academic Recognition Information Centres &#8211; sorta, su iniziativa della Commissione Europea, in attuazione di una decisione del Consiglio Europeo dei Ministri dell&#8217;Educazione: ha il compito di collegare i centri d&#8217;informazione designati dalle autorità  nazionali dei Paesi membri dell&#8217;Unione Europea. </em><br /> <em>2. Il quadro dalla normativa interna ed europea comporta che il richiedente abbia diritto al riconoscimento professionale, qualora abbia conseguito un titolo idoneo in altro Stato membro, per una professione regolamentata.</em><br /> <em>In ipotesi di professione non regolamentata, per avere il riconoscimento, non è sufficiente il titolo conseguito all&#8217;estero, ma occorre anche lo svolgimento a tempo pieno di tale professione, per un anno negli ultimi dieci, nello Stato che non la regolamenti. Non è tuttavia necessario l&#8217;anno di esperienza pratica se i titoli posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un&#8217;istruzione regolamentata.</em><br /> <em>3 .La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell&#8217;enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell&#8217;iter logico-giuridico che ha determinato la volontà  dell&#8217;Amministrazione precisata nella determinazione adottata, sicchè la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità  allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l&#8217;ampliamento.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Pubblicato il 27/08/2019</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>N. 10643/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>N. 12174/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"> </p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">sul ricorso sul ricorso numero di registro generale 12174 del 2018, proposto da L. L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia:</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliatario;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b><i>nei confronti</i></b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">V. B. non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b><i>per l&#8217;annullamento</i></b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">del provvedimento datato 28 settembre 2018 del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, avente ad oggetto &#8220;Riconoscimento formazione professionale-Direttiva 2013/55/UE. Comunicazione Rigetto istanza e conclusione del procedimento&#8221;, recapitato mediante posta ordinaria alla ricorrente, con cui la suddetta amministrazione, in riferimento alla istanza della ricorrente presentata ai fini del riconoscimento in Italia dei propri titoli e della propria formazione professionale ottenuti in Bulgaria, la rigetta per un presunto «difetto dei requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli per l&#8217;esercizio della professione docente conseguiti in paese appartenente all&#8217;Unione Europea», facendo riferimento al proprio preventivo provvedimento &#8220;MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U). 0009014.29-05-2018&#8221; (doc. 2) del 29 maggio 2018 che giù  fu impugnato dalla ricorrente, e adducendo che la istanza di riconoscimento dei titoli professionali presentata dalla ricorrente ai sensi e per gli effetti della «direttiva 2013/55/Ue», della direttiva 2005/36/CE (in versione consolidata, a seguito delle modifiche proprio della direttiva 2013/55/UE, qui al doc. 29) e del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 non può essere accolta «perchèÂ´ priva dell&#8217;attestazione di un anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare durante i precedenti dieci anni», con ciù² denegando, per quanto si dirà  e proverà  dettagliatamente di seguito, il diritto della ricorrente di vedersi riconosciuti dall&#8217;autorità  competente i propri titoli professionali e la propria formazione ottenuti in Bulgaria.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 luglio 2019 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">1. Con l&#8217;atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva: l&#8217;annullamento dell&#8217;atto del Miur con il quale è stata rigettata l&#8217;istanza di riconoscimento dell&#8217;abilitazione acquisita in Bulgaria, nonchè degli ulteriori atti descritti in ricorso; l&#8217;accertamento del diritto di parte ricorrente a ottenere il riconoscimento dell&#8217;abilitazione nelle classi descritte in ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Si costituiva l&#8217;amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Parte ricorrente ha proposto istanza diretta a ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di abilitazione conseguito in Bulgaria.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">L&#8217;amministrazione ha sul punto espresso un diniego, rappresentando che l&#8217;articolo 13, comma 2, della direttiva 2013/55/Ue regolamenta i casi dei Paesi in cui la professione e la formazione non sono regolamentate, come in Bulgaria, stabilendo che l&#8217;accesso alla professione e il suo esercizio sono consentiti anche ai richiedenti che nel corso dei precedenti dieci anni abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il Ministero, dopo essersi rivolto alla competente autorità  bulgara, Nacid, ha chiarito che la tipologia di formazione professionale documentata da parte ricorrente è da intendersi come formazione non regolamentata e, pertanto, non può essere presa in considerazione perchè priva dell&#8217;attestazione di un anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare durante i precedenti dieci anni.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">In base all&#8217;art. 13 della direttiva 2013/55/Ue, rubricato condizioni di riconoscimento, &#8220;1. Se, in uno Stato membro ospitante, l&#8217;accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l&#8217;autorità  competente di tale Stato membro permette l&#8217;accesso alla professione e ne consente l&#8217;esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell&#8217;attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all&#8217;articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un&#8217;autorità  competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro. 2.L&#8217;accesso a una professione e il suo esercizio descritti al paragrafo 1 sono consentiti anche ai richiedenti che, nel corso dei precedenti dieci anni, abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno, o per una durata complessiva equivalente a tempo parziale, in un altro Stato membro che non regolamenta detta professione e che abbiano uno o più¹ attestati di competenza o uno o più¹ titoli di formazione rilasciati da un altro Stato membro che non regolamenta tale professione. Gli attestati di competenza e i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni: a) sono rilasciati da un&#8217;autorità  competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro; b) attestano la preparazione del titolare all&#8217;esercizio della professione in questione. Tuttavia, l&#8217;anno di esperienza professionale di cui al primo comma non può essere richiesto se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un&#8217;istruzione regolamentata&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il contenuto dell&#8217;art. 13 dalla direttiva in esame è, per quanto interessa ai fini del presente giudizio, ripreso dall&#8217;art. 21 del d.lgs. n. 206 del 2007, in base al quale &#8220;1. Al fine dell&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 18, comma 1, per l&#8217;accesso o l&#8217;esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento sono rilasciati da un&#8217;autorità  competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato. 2. L&#8217;accesso e l&#8217;esercizio della professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno o, se a tempo parziale, per una durata complessiva equivalente, nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più¹ attestati di competenza o uno o più¹ titoli di formazione che soddisfino le seguenti condizioni: a) essere stati rilasciati da un&#8217;autorità  competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro; c) attestare la preparazione del titolare all&#8217;esercizio della professione interessata. 3. Non è necessario l&#8217;anno di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un&#8217;istruzione regolamentata. L&#8217;autorità  competente accetta il livello attestato ai sensi dell&#8217;articolo 19 dallo Stato membro di origine nonchè il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l&#8217;istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all&#8217;articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), è di livello equivalente a quello previsto dall&#8217;articolo 19, comma 1, lettera c), numero 1). 4. In deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo e all&#8217;articolo 22, l&#8217;autorità  competente di cui all&#8217;articolo 5 può rifiutare l&#8217;accesso alla professione e l&#8217;esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato a norma dell&#8217;articolo 19, comma 1, lettera a), qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione in Italia sia classificata a norma dell&#8217;articolo 19, comma 1, lettera e)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il quadro descritto dalla normativa interna ed europea comporta che il richiedente abbia diritto al riconoscimento professionale, qualora abbia conseguito un titolo idoneo in altro Stato membro, per una professione regolamentata.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">In ipotesi di professione non regolamentata, per avere il riconoscimento, non è sufficiente il titolo conseguito all&#8217;estero, ma occorre anche lo svolgimento a tempo pieno di tale professione, per un anno negli ultimi dieci, nello stato che non la regolamenti. Non è tuttavia necessario l&#8217;anno di esperienza pratica se i titoli posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un&#8217;istruzione regolamentata.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Nel caso di specie, deve ritenersi acquisita adeguata prova in ordine al carattere non regolamentato della professione e della formazione.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">L&#8217;amministrazione resistente ha rappresentato che il Nacid svolge le funzioni di centro nazionale di informazione per il riconoscimento accademico e la mobilità  nel senso espresso dall&#8217;art. IX.2 della Convenzione di Lisbona per il riconoscimento delle qualifiche relative all&#8217;istruzione superiore nella regione europea ed è membro delle reti europee Enic/Naric. Nel dettaglio, non esistendo un principio di equipollenza dei diplomi, è stata creata una rete di centri nei diversi Paesi europei per il riconoscimento dei diplomi stessi e delle qualifiche. In base alla Convenzione di Lisbona è stata infatti prevista l&#8217;istituzione, da parte di ciascun Paese, di un Centro Nazionale di Informazioni, al fine di agevolare l&#8217;accesso alle informazioni sui sistemi e i titoli di studio di insegnamento superiore del Paese in oggetto e degli altri Paesi membri. Per attuare la Convenzione sul riconoscimento di Lisbona e, in generale, sviluppare politiche e prassi per il riconoscimento delle qualifiche, il Consiglio d&#8217;Europa e l&#8217;UNESCO hanno istituito la rete ENIC (Rete europea dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico e la mobilità ), alla quale forniscono congiuntamente il Segretariato. La rete ENIC collabora strettamente con la rete NARIC dell&#8217;unione Europea. La rete EN1C collega i Centri Nazionali d&#8217;informazione designati dalle Autorità  nazionali dei Paesi membri della Convenzione Culturale Europea del Consiglio d&#8217;Europa e della Regione Europa dell&#8217;UNESCO. La rete promuove il riconoscimento dei titoli esteri, la mobilità  accademica internazionale e l&#8217;applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli accademici. La rete NARIC &#8211; National Academic Recognition Information Centres &#8211; era nata giù  nel 1984, su iniziativa della Commissione Europea, in attuazione di una decisione del Consiglio Europeo dei Ministri dell&#8217;Educazione. Collega i centri d&#8217;informazione designati dalle autorità  nazionali dei Paesi membri dell&#8217;Unione Europea. Il centro nazionale di riferimento per la Bulgaria, come anticipato, è il Nacid.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ne discende che, al fine di comprendere se una data professione abbia o meno carattere regolamentato in Bulgaria, il Nacid costituisca l&#8217;ente preposto ad attestare una tale circostanza.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Nel caso di specie, il Nacid con nota del 10.10.2017 ha espressamente dichiarato che la professione di insegnante non è regolamentata in Bulgaria in termini della direttiva 2005/36/Ce e tutte le successive modifiche fino alla direttiva 2013/55/Ce. Ne discende che tale documento e quanto evidenziato dal Miur costituiscono elementi istruttori sufficienti per ritenere che la professione di insegnante non rientri tra la professioni regolamentate, con la conseguente inapplicabilità  del primo paragrafo dell&#8217;art. 13 della direttiva 2013/55/Ce.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Con successiva nota dell&#8217;aprile 2018, il Nacid si è espresso anche sul carattere non regolamentato dell&#8217;istruzione o della formazione sancito nel titolo di parte ricorrente. La questione presenta una specifica rilevanza in quanto, in base all&#8217;ultimo periodo del secondo paragrafo dell&#8217;art. 13 della direttiva del 2013, l&#8217;anno di esperienza professionale non può essere richiesto se il titolo di formazione posseduto dal richiedente sancisca una formazione e un&#8217;istruzione regolamentata.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Nel dettaglio, il Nacid ha poi chiarito che vi sono due possibili modalità  di acquisizione della professione docente in Bulgaria: &quot;La qualifica professionale &quot;Docente&quot; può essere conseguita negli Istituti di Istruzione superiore bulgari accreditati in due modi: sia insieme/simultaneamente al rilascio di un titolo accademico (sia Laurea Biennale (Bachelor&#8217;s) che Laurea Triennale (Master&#8217;s), oppure dopo il rilascio di un titolo di istruzione superiore attraverso una susseguente formazione professionale separata, in conformità  con le previsioni della sopra citata Ordinanza sui requisiti statali per conseguire lo qualifica professionale di &quot;Docente&quot;. La preghiamo di considerare che ai sensi della Direttiva 2005/36/EC l&#8217;istruzione e lo formazione, che conduce alla qualifica professionale di docente, è regolamentata se la qualifica professionale viene rilasciata nel primo modo, simultaneamente a un programma di Laurea Biennale (Bachelor&#8217;s) o Laurea Triennale (Master&#8217;s) (con il certificato finale: Diploma di Istruzione Superiore) e non è regolamentata se rilasciata nel secondo modo, dopo una successiva formazione professionale separata (con il certificato finale: Certificato di qualifica professionale/&#8221;. Pertanto, il Nacid ha chiarito, attraverso la nota del 3 aprile 2018, che &#8221;una successiva formazione professionale diversa dal diploma di Laurea Biennale (Bachelor &#8216;s) o Laurea Triennale (Master &#8216;s), che conduce al rilascio del Certificato di qualifica professionale&#8221; è considerata formazione non regolamentata. Posto che per il Nacid, in entrambi i casi, la professione non è regolamentata, l&#8217;ente bulgaro si sofferma su due diversi percorsi formativi uno correlato a una laurea (anche triennale), uno privo del rapporto con la laurea; mentre il primo percorso è qualificabile come formazione regolamentata, il secondo è da intendersi come formazione non regolamentata. Da tali considerazioni emergono pertanto le differenze tra i due percorsi formativi che ne giustificano una diversa qualificazione giuridica.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ne discende che alla luce della nota del Nacid sono stati acquisiti sufficienti elementi istruttori per qualificare come non regolamentata la formazione o l&#8217;istruzione sancita nel titolo di parte ricorrente. Per quanto concerne il profilo probatorio del carattere non regolamentato della professione e della formazione, deve ritenersi con l&#8217;organo nazionale di riferimento (Nacid) sia nel possesso di tutti i dati necessari per qualificare i titoli di formazione dallo stesso rilasciati e la loro relazione con la direttiva del 2013. Sul punto, la giurisprudenza europea (Corte di giustizia CE 19 giugno 2003, C-110/01, ma il concetto è ripreso anche da Corte di giustizia UE, sez. III, 6 dicembre 2018, C-675/17) ha variamente chiarito che un sistema di riconoscimento automatico e incondizionato dei titoli di formazione sarebbe gravemente compromesso se gli Stati membri potessero mettere in discussione, a loro piacimento, la fondatezza della decisione dell&#8217;autorità  competente di un altro Stato membro di rilasciare il suddetto titolo. Il caso di specie, pur differenziandosi da quello esaminato dalla giurisprudenza, si caratterizza per il fatto che l&#8217;autorità  bulgara competente ha espressamente dichiarato che la formazione sancita nel titolo conseguito da parte ricorrente non sia coerente con quanto richiesto dalla direttiva 2005/36/Ce. Le argomentazioni di parte ricorrente non appaiono idonee a confutare un tale accertamento, nè appaiono sussistere elementi di discriminazione tra chi ha svolto le due differenti tipologie di percorso, in considerazione delle differenze tra gli stessi giù  segnalate (tanto più¹ se si considera che l&#8217;unica differenza pratica richiesta dalla direttiva ai fini del riconoscimento del titolo è rappresentata dallo svolgimento di un anno di attività ).</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">L&#8217;amministrazione resistente, nel provvedimento impugnato, ha adeguatamente argomentato e specificato l&#8217;iter logico che l&#8217;hanno portata a ritenere come di carattere non regolamentato la formazione in oggetto, rinviando puntualmente alle conclusioni del Nacid. Come noto, la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell&#8217;enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell&#8217;iter logico-giuridico che ha determinato la volontà  dell&#8217;Amministrazione precisata nella determinazione adottata, sicchè la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità  allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l&#8217;ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, nel rigettare l&#8217;istanza, chiarisce espressamente trattarsi di formazione non regolamentata, rinviando per la descrizione delle ragioni sul carattere non regolamentato alle conclusioni del Nacid. A tal proposito contiene un puntuale rinvio all&#8217;avviso pubblicato in data 29 maggio sul sito istituzionale del Miur, con indicazione della pagina web di riferimento, da intendersi come rinvio idoneo a integrare il contenuto del provvedimento e, quindi, la sua motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ne discende che, il ricorso non può trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">3. In considerazione delle peculiarità  del giudizio, della sua novità  e della complessità  degli accertamenti ad esso sottesi devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-27-8-2019-n-10643/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2019 n.10643</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2019 n.9585</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-milano-sentenza-27-8-2019-n-9585/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-milano-sentenza-27-8-2019-n-9585/">Tribunale di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2019 n.9585</a></p>
<p>Tutela della libertà  di pensiero- La scuola come formazione sociale introduzione a cura di Federico de Luca. &#160; 1. La comunità  scolastica va riportata entro i confini di quello che può essere definito come &#8220;patto di fiducia&#8221; per la crescita integrale degli studenti, nel rispetto dei diritti di tutti e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-milano-sentenza-27-8-2019-n-9585/">Tribunale di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2019 n.9585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-milano-sentenza-27-8-2019-n-9585/">Tribunale di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2019 n.9585</a></p>
<hr />
<p>Tutela della libertà  di pensiero- La scuola come formazione sociale introduzione a cura di Federico de Luca.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.</em><em> La comunità  scolastica va riportata entro i confini di quello che può essere definito come &#8220;patto di fiducia&#8221; per la crescita integrale degli studenti, nel rispetto dei diritti di tutti e di ciascuno. E&#8217;, infatti, all&#8217;interno delle mura scolastiche che si educa al rispetto altrui, lavorando costantemente affinchè studentesse e studenti si formino e sviluppino la propria personalità , divenendo cittadini responsabili e rispettosi dei diritti di ciascuno. </em><br />
<em>E&#8217; a scuola che si pongono le basi per una società  di pari opportunità  e di uguali diritti.</em></div>
<p><em>2. Deve osservarsi che la genericità  delle contestazioni disciplinari tradisce, nel caso di specie, l&#8217;irrilevanza, a livello disciplinare, della condotta delle ricorrenti, mera espressione della libertà  di manifestazione del pensiero delle docenti. Inoltre, le sanzioni sono illegittime per violazione del principio di necessaria corrispondenza tra l&#8217;addebito contestato e l&#8217;addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare. Infatti, raffrontando le contestazioni disciplinari e le sanzioni, emerge l&#8217;illegittima modifica degli addebiti. Nelle missive, con cui si determinava la sanzione disciplinare dell&#8217;avvertimento scritto a carico delle ricorrenti, si legge che ciascuna di loro avrebbe &#8220;violato i propri doveri eccedendo nel diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, ledendo il decoro e l&#8217;onore della persona, mettendo in pericolo e o creando tensione all&#8217;interno del luogo di lavoro e più in generale nella comunità  scolastica&#8221;. Tali circostanze non sono, perà², mai state contestate alle ricorrenti. In difetto di ciù², è irreparabilmente leso il diritto di difesa delle lavoratrici, con la conseguente necessità  di annullare le sanzioni oggetto di causa anche per tale motivo.</em></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>TUTELA DELLA LIBERTA&#8217; DI PENSIERO &#8211; LA SCUOLA COME </strong><strong>FORMAZIONE SOCIALE</strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<div><em>Al liceo Scientifico Leonardo da Vinci, uno dei più prestigiosi istituti scolastici di Milano, nel gennaio 2018 fu organizzato un incontro avente ad oggetto tematiche come l’orientamento sessuale, l&#8217;educazione affettiva, l’educazione ai sentimenti, oltre che la storia del movimento lgbt nel mondo. Tuttavia, il mese successivo, nella medesima struttura veniva affisso un manifesto anonimo contenente una serie di affermazioni del tutto errate, oltre che offensive, nel quale gli omosessuali venivano definiti portatori di gravi malattie sessualmente trasmissibili.<br />
Alcuni docenti, allarmati, stimolavano la dirigente scolastica ad un nuovo confronto sull&#8217;accaduto, ma del tutto inaspettatamente gli stessi venivano sanzionati ai sensi dell’art 55 bis D.Lgs. 165 del 2001, trovandosi costrette a fare ricorso alla giustizia.<br />
Il Tribunale di Milano, con la sentenza che segue ha accolto la richiesta delle insegnanti, annullando i provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti e condannando il Ministero alla rifusione delle spese.<br />
Una pronuncia di singolare rilievo poiché pone al centro dell&#8217;attività scolastica il “patto formativo” tra insegnanti ed alunni; essa contempla la creazione di un ambiente inclusivo e plurale, tale da rendere il momento scolastico effettiva formazione sociale in cui garantire la libertà di pensiero tanto agli insegnanti quanto agli alunni.</em></div>
<div><em>Introduzione a cura dell’avv. Federico De Luca</em></div>
<div>FATTO E DIRITTO<br />
Con il depositato ricorso, i […] del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, convenivano in giudizio il MIUR, chiedendo al Giudice l&#8217;accoglimento delle seguenti conclusioni: “preliminarmente, dichiarare la nullità delle sanzioni disciplinari del “avvertimento scritto” di cui ai Prot. Ris. 49, 50 e 51, per genericità della contestazione e/o per l&#8217;illegittima modifica degli addebiti tra contestazione e irrogazione della sanzione;<br />
in via principale, annullare le sanzioni disciplinari del “avvertimento scritto” di cui ai Prot. Ris. 49, 50 e 51, per tutte le ragioni espresse in atti;<br />
in via di subordine, annullare le sanzioni disciplinari del “avvertimento scritto”<br />
di cui ai Prot. Ris. 50 e 51, per le ulteriori ragioni espresse in atti”, con vittoria di spese.<br />
Si costituiva il MIUR, con il deposito di articolata memoria, con cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.<br />
Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all&#8217;udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. Il Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come modificato dall&#8217;art. 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L. 6.8.2008 n. 133, con fissazione di termine per il deposito della motivazione.<br />
Il ricorso è fondato per i seguenti motivi, dovendosi dare atto che i fatti rilevanti ai fini del decidere sono documentali.<br />
A monte delle contestazioni disciplinari oggetto di causa, è un documento, notorio nel liceo Leonardo, sottoscritto dalla docente […] da quest&#8217;ultima divulgato nell&#8217;ambito dell&#8217;istituto scolastico. Tale insegnate scriveva, tra l&#8217;altro, che “<em>essa ha anche stabilito che tra tutte quelle possibili solo la relazione tra un uomo e una donna fosse naturalmente capace di generare la vita (&#8230;) di accompagnare lo sviluppo rispettando i diritti naturali dei bambini (&#8230;) e di garantire la possibilità reale di un futuro per la specie umana</em>” (documento 4 fascicolo di parte ricorrente).<br />
Dopo un lungo e fortissimo dibattito all’interno del Liceo Leonardo Da Vinci, acceso dalle affermazioni di quella docente, anche aspramente criticata dagli studenti (documenti 5 e 6 fascicolo di parte ricorrente), l&#8217;assemblea di istituto decideva di mettere all&#8217;ordine del giorno della seduta del 30.1.2018, vari temi tra cui “<em>malattie sessualmente trasmissibili, all&#8217;orientamento sessuale, all&#8217;educazione affettiva, alla storia del movimento LGBT in Italia e nel mondo, alla condivisione di esperienze di coming out e accettazione di sé</em> (doc. 10)&#8221; (ricorso pag. 6). Undici docenti, tra cui la […] si opponevano a tale iniziativa (documento 11 fascicolo di parte ricorrente). L&#8217;intera vicenda aveva eco anche sulla stampa nazionale.<br />
In tale contesto, la docente […] scriveva una mail al dirigente scolastico, oltre che ad altri destinatari per conoscenza (documento 22 fascicolo di parte ricorrente). Il testo di tale comunicazione veniva, poi, stampato su carta, affisso all&#8217;interno del Liceo e firmato dalle ricorrenti e da numerosi altri docenti (documento 24 fascicolo di parte ricorrente). AI centro delle tre contestazioni disciplinari oggetto di causa è l&#8217;avere ivi menzionato la […]. Il Nominativo di quest&#8217;ultima veniva, però, cancellato dal dirigente scolastico, che lo sostituiva con un riferimento generico ad un “docente”.<br />
Nell&#8217;incipit dello scritto in questione, si legge: “<em>Gentile Preside, ho cercato di tenermi ai margini di questo scontro — per lo più sulle pagine dei giornali — e ho atteso che nei tre anni dalle accuse della […] alle unioni innaturali lei cercasse un momento per commentare collegialmente quanto avviene in seno al nostro liceo (&#8230;)</em>”. Il dirigente scolastico veniva, quindi, così invitato: “<em>Le chiedo oggi quindi di trovare un momento comune per riportare la nostra comunità scolastica al patto di fiducia per la crescita integrale dei ragazzi, nel rispetto dei diritti di tutti e di ciascuno. È a scuola che si educa al rispetto dell’altra e dell’altro (&#8230;) le studentesse e gli studenti devono essere formati per essere cittadine e cittadini responsabili e rispettosi dei diritti di ciascuna persona. A scuola dobbiamo creare (&#8230;) una società di pari opportunità e di uguali diritti (&#8230;)</em>”.<br />
Le tre docenti ricorrenti ricevevano le seguenti lettere di contestazione disciplinare. A […] veniva contestato quanto segue, con la missiva datata 7.2.2018: “<em>in data 7.2.2018 ho censurato il nome di un docente del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci in un documento a sua firma affisso alle pareti delle scale dell&#8217;istituto che non ha tenuto in considerazione i corretti livelli di una comunicazione ad ampia diffusione per la condotta sociale degli studenti all&#8217;intero e fuori dall&#8217;istituto e non sono state rispettate le norme a tutela della privacy</em><br />
<em>Emergono a carico della SV i seguenti addebiti che formalmente si contestano ai sensi dell&#8217;art. 55 bis c. 2 del D. Lgs. n. 165/01, come introdotto dall’art. 69 del D. Lgs. n. 150/09:atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente e infrazione al codice di comportamento dei pubblici dipendenti della pubblica amministrazione (&#8230;)</em>&#8221; (documento 1 fascicolo di parte ricorrente).<br />
All’esito del procedimento disciplinare, alla ricorrente in questione veniva comunicata la seguente sanzione disciplinare: <em>“(&#8230;) visto il documento affisso alle pareti delle scale del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci che riporta il nominativo del docente </em>(…), valutato che le motivazioni addotte non sono sufficienti a giustificare l&#8217;addebito contestato e non esonerano la docente da responsabilità, in quanto la stessa ha violato i propri doveri eccedendo nel diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, ledendo il decoro e l&#8217;onore della persona, mettendo in pericolo e o creando tensione all’interno del luogo di lavoro e più in generale nella comunità scolastica, (&#8230;) irroga (&#8230;) la sanzione disciplinare dell’avvertimento scritto (…)”.<br />
EE riceveva la seguente contestazione disciplinare, datata 1.3.2018: “<em>in data 7.2.2018 ho preso visione di un documento affisso alle pareti delle scale del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci e ho dovuto censurare un nominativo di un docente in quanto non si sono tenuti in considerazione i corretti livelli di una comunicazione a ampia diffusione per la condotta sociale degli studenti all’interno e fuori dall&#8217;istituto e non sono state rispettate le norme a tutela della privacy che con la sua firma si ritengono avallati. Emergono a carico della SV i seguenti addebiti, che formalmente si contestano ai sensi dell&#8217;art. 55 bis c. 2 del D. Lgs. n. 165/01, come introdotto dall&#8217;art. 69 del D. Lgs. n. 150/09: atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente e infrazione al codice di comportamento dei pubblici dipendenti della pubblica amministrazione (&#8230;)&#8221; </em>(documento 2 fascicolo di parte ricorrente).<br />
All’esito del procedimento disciplinare, alla ricorrente […] veniva comunicata la seguente sanzione disciplinare: “<em>(&#8230;) visto il documento affisso alle pareti delle scale del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci che riporta il nominativo del docente (…). Valutato che le motivazioni addotte non sono sufficienti a giustificare l&#8217;addebito contestato e non esonerano la docente da responsabilità, in quanto la stessa ha violato i propri doveri eccedendo nel diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, ledendo il decoro e l&#8217;onore della persona, mettendo in pericolo e o creando tensione all&#8217;interno del luogo di lavoro e più in generale nella comunità scolastica (&#8230;) irroga (&#8230;) la sanzione disciplinare dell’avvertimento scritto (&#8230;)”.</em><br />
Alla […] veniva indirizzata la contestazione disciplinare del 28.2.2018, di tenore identico a quello della lettera ricevuta da […] e […]. Anche la missiva, con cui il datore di lavoro si determinava all&#8217;applicazione della sanzione disciplinare, è interamente sovrapponibile nel contenuto a quella della docente.<br />
Ebbene, le tre sanzioni disciplinari devono essere annullate per plurimi profili di illegittimità.<br />
A fronte delle citate lettere di contestazione disciplinare non è, in primo luogo, soddisfatto il canone della specificità.<br />
In diritto, occorre premettere che, secondo la Cassazione, “<em>nella contestazione dell&#8217;addebito, non richiede l&#8217;osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell&#8217;accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa</em>” (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5115 del 03/03/2010). La Cassazione ha precisato anche i presupposti che consentono di ritenere soddisfatta la specificità della contestazione: “<em>In tema di sanzioni disciplinari riferibili al rapporto di lavoro privato, premesso che la contestazione dell&#8217;addebito ha lo scopo di fornire al lavoratore la possibilità di difendersi, la specificità della contestazione sussiste quando sono fornite le indicazioni necessarie ad individuare nella sua materialità il fatto nel quale il datore di lavoro abbia ravvisato la sussistenza di infrazioni disciplinari</em>” (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18377 del 23/08/2006). Nel caso di specie, la descrizione dei fatti che determinavano l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti delle ricorrenti, come sopra riportati, non è idonea rispetto all&#8217;esercizio del diritto di difesa. Infatti, a fronte del documento avente il tenore sopra descritto, sottoscritto dalle ricorrenti, risulta del tutto generica la contestazione di non avere “<em>tenuto in considerazione i corretti livelli di una comunicazione ad ampia diffusione per la condotta sociale degli studenti all&#8217;interno e fuori dall&#8217;istituto e non sono state rispettate le norme a tutela della privacy</em>”. Il riferimento ad una pretesa violazione della privacy risulta del tutto generico, considerata la continenza, con cui le docenti esponevano le loro idee, e il fatto che fosse noto il nominativo della docente, la cui presa di posizione aveva scatenato la reazione degli studenti. In proposito, deve tenersi anche conto che il documento sottoscritto dalle ricorrenti è stato pure affisso solo all&#8217;interno degli spazi della scuola. Generica è anche la pretesa violazione dei “<em>corretti livelli di comunicazione</em>”, non potendosi evincere, dalle lettere di contestazione disciplinare menzionate, cosa determinerebbe tale circostanza.<br />
Peraltro, deve osservarsi che la genericità delle contestazioni disciplinari tradisce, nel caso di specie, l’irrilevanza, a livello disciplinare, della condotta delle ricorrenti, mera espressione della libertà di manifestazione del pensiero delle docenti.<br />
Inoltre, le sanzioni sono illegittime per violazione del principio di necessaria corrispondenza tra l’addebito contestato e l’addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare. Infatti, raffrontando le contestazioni disciplinari e le sanzioni, emerge l&#8217;illegittima modifica degli addebiti. Nelle missive, con cui si determinava la sanzione disciplinare dell’avvertimento scritto a carico delle ricorrenti, si legge che ciascuna di loro avrebbe “<em>violato i propri doveri eccedendo nel diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, ledendo il decoro e l&#8217;onore della persona, mettendo in pericolo e o creando tensione all’interno del luogo di lavoro e più in generale nella comunità scolastica</em>”. Tali circostanze non sono, però, mai state contestate alle ricorrenti. In difetto di ciò, è irreparabilmente leso il diritto di difesa delle lavoratrici, con la conseguente necessità di annullare le sanzioni oggetto di causa anche per tale motivo.<br />
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, restando assorbita ogni questione ulteriore. Le sanzioni disciplinari oggetto di causa, ossia gli avvertimenti scritti, di cui ai Prot. Ris. 49, 50 e 51, devono essere annullati.<br />
In applicazione dell&#8217;articolo 91 c.p.c., parte resistente, in quanto soccombente, va poi condannata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro 4.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso del contributo unificato di € 259,00, spese liquidate tenuto conto del valore della causa e della sua complessità, nonché dell’assenza di attività istruttoria.<br />
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.<br />
P.Q.M.<br />
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, annulla le sanzioni disciplinari oggetto di causa. Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro 4.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso del contributo unificato di € 259,00. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.</div>
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