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	<title>27/8/2018 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/8/2018 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2018 n.5273</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2018-n-5273/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2018-n-5273/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2018 n.5273</a></p>
<p>Pres. Giancarlo Pennetti, est. Antonella Lariccia Sulla repressione degli abusi edilizi 1. Edilizia ed urbanistica Abusi edilizi Ordinanza di demolizione Mancata esatta indicazione delle aree da acquisire in caso di inottemperanza Illegittimità Non sussiste &#8211; Ragioni   2. Edilizia ed urbanistica Abusi edilizi Repressione Atto dovuto Esercizio di un potere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2018-n-5273/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2018 n.5273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2018-n-5273/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2018 n.5273</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giancarlo Pennetti, est. Antonella Lariccia</span></p>
<hr />
<p>Sulla repressione degli abusi edilizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Edilizia ed urbanistica    Abusi edilizi    Ordinanza di demolizione    Mancata esatta indicazione delle aree da acquisire in caso di inottemperanza    Illegittimità    Non sussiste &#8211; Ragioni  </p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica    Abusi edilizi    Repressione    Atto dovuto    Esercizio di un potere vincolato    Motivazione    Mera descrizione del carattere illecito dell  opera realizzata    Necessità &#8211; Sussiste</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p> 1.  In materia di abusi edilizi, la mancata esatta indicazione nell  ordinanza di demolizione delle aree da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all  ordine impartito non comporta giammai l  illegittimità del provvedimento demolitorio, considerato che l  acquisizione gratuita delle opere, della relativa area di sedime e dell  area di pertinenza urbanistica al patrimonio comunale costituisce una conseguenza <em>ex lege</em> dell  inottemperanza all  ordine impartito, e ben può essere operata con un successivo e separato atto. (1).</p>
<p> 2. In materia edilizia, il provvedimento di repressione degli abusi edilizi costituisce atto dovuto della P.A., riconducibile ad esercizio di potere vincolato, in mera dipendenza dall  accertamento dell  abuso e della riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge: ciò comporta che il provvedimento sanzionatorio non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera descrizione e rappresentazione del carattere illecito dell  opera realizzata, né è necessaria una previa comparazione dell  interesse pubblico alla repressione dell  abuso, che è in <em>re ipsa</em>, con l  interesse del privato proprietario del manufatto; e ciò anche se l  intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell  abuso, ove il medesimo non sia stato oggetto di sanatoria in base agli interventi legislativi succedutisi nel tempo (2).</p>
<p> (1). Cfr: T.A.R. Napoli Campania, Sez. VI, 05 giugno 2012 n. 2635<br /> (2). Cfr: Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 20 luglio 2011, n. 4254; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 settembre 2009, n. 5229; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 14 maggio 2007, n. 2441; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 29 maggio 2006, n. 3270</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br /> <strong>(Sezione Seconda)</strong></div>
<p> ha pronunciato la presente  </p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p> sul ricorso numero di registro generale 3963 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da <br /> Francesco Fontana, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Ausiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Vico II San Nicola alla Dogana, n. 9, presso l&#8217;Avv. Federico Bergamo;  </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p> Comune di Giugliano in Campania in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console,3 (St. Marone);   </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p> -della disposizione dirigenziale n. 87 del 19.4.2010, notificata in data 4.5.2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38 E9, n. 3;<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 96 del 15.4.2010, notificata in data 4.5.2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38 B/11 int. 2;<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 88 del 19.4.2010, notificata in data 4.5.2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38 B/7;<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 89 del 19.4.2010, notificata in data 4.52010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38/B 11, int. 2;<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 90 del 19.4.2010, notificata in data 4.5.2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38/8 11, int. 2;<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 91 del 19.4.2010, notificata in data 4.5.2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38/8 9, int. 1;<br /> -della disposizione dirigenziale n. 92 del 19.4.2010, notificata in data 4.5.2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38/10 int. 1;<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 93 del 19.4.2010, notificata in data 4.5.2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38/3 11, int 4;<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 94 del 19.4.2010, notificata in data 4.5.2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38/B 9, int. 5;<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 95 del 19.4.2010, notificata in data 4.5.2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38B/11, int. 3;<br /> &#8211; ove, e per quanto occorra, dei verbali di sopralluogo redatti dagli agenti di polizia Municipale, non conosciuti, menzionati nelle suddette ordinanze;<br /> nonché con i motivi aggiunti del 18.07.2010:<br /> per l  annullamento previa sospensione,<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 96 del 19.4.2010 notificata in data 21.5.2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38 3/11, int. 5 (foglio 89, p.lla 438 sub 7);<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 97 del 19.4.2010, notificata in data 21.5 2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38 8/9 n. 3 (foglio 89, p.lla 438);<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 98 del 20.4.2010, notificata in data 21.5 2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38 B/11 Int. 2 (foglio 89, p.11a 438 sub 3);<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 99 del 20.4.2010, notificata in data 21.5 2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38/B 11, int. 2 (foglio 89, p.11a 438 sub 3);<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 103 del 20.4.2010, notificata in data 21.52010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38 B/11, int. 2 (foglio 89, p.11a 438 sub 18);<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 104 del 20.4.2010, notificata in data 21.5.2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38 B/11, int. 2 (foglio 89 p.lla 438 sub 14);<br /> nonché con memoria notificata in data 19.12.2012<br /> per l  annullamento<br /> del verbale di accertamento di inottemperanza all  ordine di demolizione notificato il 23.10.2012, redatto dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Giugliano.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 luglio 2018 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con ricorso notificato in data 01.07.2010, il sig. Francesco Fontana invoca l  annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati lamentando:<br /> &#8211; Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 31. D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere, arbitrarietà, difetto del presupposto    Sviamento &#8211; Difetto di istruttoria    Perplessità &#8211; Erronea presupposizione di fatto e diritto;<br /> -Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 31 D.P.R. 380/200l in relazione all&#8217;art. 3 l. 241/90 successive modifiche. Errata individuazione delle opere presuntivamente abusive. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Erronea presupposizione di fatto e di diritto. Difetto assoluto di istruttoria, valutazione dei contrapposti interessi;<br /> -Violazione di legge. Violazione ed omessa applicazione dell&#8217;art. 7 L. 241/1990 come successivamente modificato e integrato dalla L. 15/2005. Violazione del giusto procedimento. Violazione dell&#8217;art. 24 Costituzione. Violazione del contraddittorio. Eccesso di potere (difetto di istruttoria    arbitrarietà    sviamento -violazione del giusto procedimento). Violazione art. 97 Costituzione.<br /> Espone, in particolare, il ricorrente di essere proprietario di un appezzamento di terreno ubicato in Giugliano alla Via Reginelle, riportato in Catasto alla p.lla 438 del foglio 89, in forza di atto di acquisto per Notar Massimo Ciccarelli del 7.6.2005, rep.7959, e successivo atto di divisione del 3.1.2006, rep. 110.665, Racc. 21.106, nel corso del tempo interessato da alcuni interventi edilizi realizzati in assenza dei prescritti titoli, e di avere ricevuto, ad oltre sette anni dalla realizzazione e dall&#8217;ultimazione delle suddette opere, la notifica degli atti in epigrafe indicati con cui il Comune di Giugliano in Campania gli ha ingiunto la demolizione delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni, nella sua qualità di committente, relativamente alle opere realizzate &quot;<em>alla Via Reginelle n. 38</em>&quot;.<br /> Con motivi aggiunti del 18.07.2010 il ricorrente invoca altresì l  annullamento, previa sospensione, delle ulteriori ingiunzioni di demolizione, notificategli in data 21.05.2010, sempre relativamente a taluni interventi edilizi realizzati in assenza del prescritto titolo edilizio alla Via Reginelle; infine, con memoria notificata in data 19.12.2012, invoca l  annullamento del successivo verbale di accertamento di inottemperanza all  ingiunta demolizione, notificatogli il 23.10.2012, redatto dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Giugliano in Campania.<br /> Si è costituito in giudizio il Comune di Giugliano in Campania eccependo l  inammissibilità e comunque l  infondatezza nel merito dello spiegato ricorso per come integrato dai motivi aggiunti e, all  udienza pubblica del 17.07.2018, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br /> Ciò posto, osserva il Collegio che lo spiegato ricorso per come integrato dai motivi aggiunti del 18.07.2010 e del 19.12.2012 (così riqualificata la memoria difensiva notificata a controparte il 19.12.2012), è infondato nel merito e va pertanto respinto.<br /> Ed invero, risulta infondato in primo luogo il primo motivo di gravame, articolato tanto nel ricorso principale quanto con i motivi aggiunti del 18.07.2010, con cui il ricorrente si duole che le ordinanze di demolizione impugnate non rechino l  esatta indicazione né delle opere abusive né dell  area di sedime da acquisire in caso di eventuale inottemperanza all  ingiunto ordine di demolizione.<br /> Al riguardo, il Tribunale si limita ad evidenziare come non sia ravvisabile la dedotta violazione dell&#8217;art. 31, II comma, del D.P.R. n. 380/2001, né a cagione della lamentata omessa esatta indicazione delle opere abusive da acquisire, che risultano comunque facilmente individuabili identificandosi nelle opere non abbattute, né a cagione della mancata indicazione, nei provvedimenti in oggetto, dell&#8217;area che verrebbe acquisita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all&#8217;ordine impartito; ed invero, posto che la primaria finalità dei provvedimenti impugnati è l  ingiunzione dell  ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi nel termine di giorni 90, la mancata esatta indicazione delle aree da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all  ordine impartito non comporta giammai l  allegata illegittimità dei provvedimenti impugnati, considerato che l  acquisizione gratuita delle opere, della relativa area di sedime e dell  area di pertinenza urbanistica al patrimonio comunale costituisce una conseguenza <em>ex lege</em> dell  inottemperanza all  ordine impartito, e ben può essere operata   <em>con un successivo e separato atto</em>  , come affermato da condivisibile giurisprudenza (cfr. T.A.R. Napoli Campania, Sez. VI, 05 giugno 2012 n. 2635).<br /> Parimenti infondate si palesano le doglianze espresse dal ricorrente nel secondo motivo sia del ricorso principale quanto dei motivi aggiunti del 18.07.2010, inerenti l  asserita violazione dell  art. 3 della Legge n° 241/1990, in quanto le ordinanze impugnate non conterrebbero un  adeguata istruttoria e motivazione in ordine al carattere abusivo dell  intervento edilizio realizzato sul terreno di sua proprietà, né un  adeguata comparazione tra l  interesse pubblico alla repressione dell  abuso e l  interesse privato alla conservazione delle opere, soprattutto considerato il lungo lasso di tempo intercorso dalla ultimazione delle stesse.<br /> A tale ultimo riguardo, il Tribunale si limita a richiamare la prevalente e condivisibile giurisprudenza amministrativa che afferma che «<em>il provvedimento di repressione degli abusi edilizi (ordine di demolizione e ogni altro provvedimento sanzionatorio) costituisce atto dovuto della p.a., riconducibile ad esercizio di potere vincolato, in mera dipendenza dall  accertamento dell  abuso e della riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge; ciò comporta che il provvedimento sanzionatorio non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera descrizione e rappresentazione del carattere illecito dell  opera realizzata, né è necessaria una previa comparazione dell  interesse pubblico alla repressione dell  abuso, che è in re ipsa, con l  interesse del privato proprietario del manufatto; e ciò anche se l  intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell  abuso, ove il medesimo non sia stato oggetto di sanatoria in base agli interventi legislativi succedutisi nel tempo»</em> (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 20 luglio 2011, n. 4254; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 settembre 2009, n. 5229; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 14 maggio 2007, n. 2441; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 29 maggio 2006, n. 3270).<br /> Peraltro, la stessa Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha di recente espressamente sancito che:   <em>Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata che impongano la rimozione dell  abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell  ipotesi in cui l  ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell  abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell  abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell  onere di ripristino</em>   (sentenza 17 ottobre 2017 n. 9).<br /> Orbene, considerato che, nella fattispecie che occupa, i provvedimenti impugnati contengono l  esatta indicazione delle opere da abbattere, e ritenute abusive perché realizzate in assenza di titolo edilizio, anche le doglianze spiegate dal ricorrente nel secondo motivo di ricorso appaiono infondate, alla luce del carattere doveroso dei provvedimenti repressivi per cui è controversia.<br /> Parimenti infondate si palesano le doglianze inerenti l  asserita violazione dei diritti e delle garanzie partecipative del ricorrente, posto che, come è stato chiarito dalla condivisibile giurisprudenza che si è espressa in merito ai provvedimenti repressivi di abusi edilizi, essendo tali provvedimenti vincolati e basati su presupposti verificabili in modo immediato,   <em>non sussistono le esigenze di garanzia e trasparenza cui sovviene il principio di partecipazione del privato al procedimento amministrativo</em>&quot; (T.A.R. Campania, sez. V, 15.1.2015, n. 225), e considerato che, in ogni caso, il contenuto del provvedimento finale (atto dovuto) non avrebbe potuto essere in concreto diverso da quello adottato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14/04/2016, n. 1487; T.A.R. Veneto, Sez. II, 12 settembre 2005 n. 3430).<br /> Inammissibili e comunque infondati nel merito sono infine i motivi aggiunti del 19.12.2012, proposti avverso il verbale di accertamento di inottemperanza all  ingiunta demolizione in ragione della natura<br /> meramente certificatoria di una situazione di fatto del documento in discorso, come è stato pure condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza, che ha evidenziato come il predetto atto abbia «<em>natura meramente ricognitiva del decorso del tempo e della mancata spontanea esecuzione del provvedimento, senza che quindi allo stesso possano riconnettersi contenuto dispositivo ed autonoma portata lesiva (orientamento pacifico; cfr., per tutte, la sentenza della Sezione del 6/2/2017 n. 749</em>» (T.A.R. Campania, Napoli, sez. 3ª, sent. n. 3764/2018).<br /> Conclusivamente, per le ragioni sopra sinteticamente indicate, lo spiegato ricorso per come integrato dai motivi aggiunti del 18.07.2010 e del 19.12.2012, è infondato nel merito e va pertanto respinto.<br /> Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. </p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, per come integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Comune di Giuliano in Campania che si liquidano in complessivi  ¬ 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Pennetti, Presidente<br /> Antonella Lariccia, Primo Referendario, Estensore<br /> Germana Lo Sapio, Primo Referendario<br />  </p>
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