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	<title>27/8/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/8/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2010 n.5999</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-8-2010-n-5999/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-8-2010-n-5999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2010 n.5999</a></p>
<p>Pres. Severini – Est. De Michele Talano Nicola (Avv.ti Jacchia, Terranova) C/ Ministero dell’Interno (Avv. Stato) + altri sulla configurabilità dell&#8217;errore di fatto revocatorio nell&#8217;ipotesi di omessa rilevazione della tardività dell&#8217;appello Processo amministrativo &#8211; Revocazione – Appello – Deposito – Tardività – Omessa rilevazione – Errore di fatto – Configurabilità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-8-2010-n-5999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2010 n.5999</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-8-2010-n-5999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2010 n.5999</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Severini – <i>Est.</i> De Michele<br /> Talano Nicola (Avv.ti Jacchia, Terranova) C/<br /> Ministero dell’Interno (Avv. Stato) + altri</span></p>
<hr />
<p>sulla configurabilità dell&#8217;errore di fatto revocatorio nell&#8217;ipotesi di omessa rilevazione della tardività dell&#8217;appello</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo &#8211;  Revocazione – Appello – Deposito – Tardività – Omessa rilevazione – Errore di fatto – Configurabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Costituisce errore di fatto, rilevante quale motivo di revocazione, l’omessa rilevazione da parte del giudice di appello del superamento del termine per il deposito dell’appello. Tale circostanza è infatti correlata ad un mero computo temporale oggettivamente rilevabile in base agli atti di causa e non ad una implicita valutazione del giudice.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05999/2010 REG.DEC.<br />	<br />
N. 03287/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale <i>(Sezione Sesta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 3287 del 2009, proposto da:	</p>
<p><b>Talano Nicola</b> in proprio e quale rappresentante dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto A. Jacchia e Antonella Terranova, con domicilio eletto presso la seconda in Roma, via Bertoloni, 14; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, <b>Questura di Latina</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Stanley International Betting Limited<i></b></i>; </p>
<p><i><b>per la revocazione<br />	<br />
</b></i>della sentenza del CONSIGLIO DI STATO &#8211; Sezione VI, n. 00208/2009, resa tra le parti, concernente ATTIVITA&#8217; DI INTERMEDIAZIONE NEL SETTORE SCOMMESSE SU MANIFESTAZIONI SPORTIVE.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l’Avvocato Terranova e l’Avvocato dello Stato Barbieri.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con ricorso notificato il 15 aprile 2009 e depositato il 20 aprile 2009, il signor Nicola Talano, in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa omonima chiedeva la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 208/09 del 16 gennaio 2009, con la quale era stato accolto l’appello del Ministero dell’interno avverso una pronuncia di annullamento – n. 52/2006, emessa dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, L’Aquila – riguardante un ordine di cessazione dell’attività, intrapresa senza autorizzazione dal medesimo signor Talano, di intermediazione nel settore delle scommesse. <br />	<br />
Nel ricorso attualmente in esame non si contestavano circostanze attinenti alla vicenda controversa, o riconducibili a corretta lettura delle norme applicabili (lettura effettuata, peraltro, in termini conformi a diversi precedenti giurisprudenziali in materia), ma si segnalava come “errore di fatto, risultante dagli atti di causa” l’omessa considerazione, da parte del giudice, del tardivo deposito dell’appello, eccepito dall’interessato e rilevato in sede cautelare (Cons. St., sez. VI, ordinanza n. 774/07 del 13 febbraio 2007). Detto appello, infatti, risultava notificato a mani del legale della parte vittoriosa in primo grado di giudizio il 13 dicembre 2006 e depositato il 17 gennaio 2007, dopo la scadenza del termine di 30 giorni prescritto dall’art. 21, comma 2 della legge n. 1034 del 1971 e dall’art. 36 del R.D. n. 1054 del 1924.<br />	<br />
Premesso quanto sopra, appare qui necessario chiarire in via preliminare che – a norma dell’art. 82 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 (regolamento di procedura per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato) – la domanda di revocazione – quando non fondata, come nel caso di specie, sulle ragioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo 81, in parte riproduttivo dell’art. 395 c.p.c. – dovrebbe essere “notificata agli interessati nei modi stabiliti per i ricorsi, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della decisione”: un termine, quello appena indicato, che sarebbe stato superato nel caso di specie, indipendentemente dalla notifica della sentenza stessa, che si afferma nel frattempo effettuata. <br />	<br />
Il Collegio non può non aderire, tuttavia, al più recente e ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, che si riallaccia al combinato disposto dell’art. 325 c.p.c., che stabilisce i termini delle impugnazioni e dell’art. 400 c.p.c., che dispone l’applicabilità, davanti al giudice adito in revocazione, delle norme processuali per il medesimo ordinariamente vigenti. Tenuto anche conto, pertanto, del rinvio di cui all’art. 36 della legge n. 1034 del 1971, i termini per la revocazione ordinaria delle sentenze del giudice amministrativo debbono considerarsi di sessanta giorni dalla notifica, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza, ove non notificata (Cons. St., Ad. Plen. 9 maggio 1996, n. 3; Cons. St., sez. VI, 6 agosto 1997, n. 1168 e 22 ottobre 2009, n. 6471; Cons. St., sez. IV, 10 dicembre 1991, n. 1074).<br />	<br />
Nella situazione in esame, pertanto, il ricorso non può ritenersi intempestivo. <br />	<br />
Nel merito, lo stesso ricorso appare fondato.<br />	<br />
Deve ritenersi pacifico che costituisca <i>errore di fatto</i>, idoneo a sostenere il giudizio revocatorio, in effetti, il travisamento dovuto a mera svista, ovvero un cosiddetto <i>“abbaglio dei sensi”</i> che, con carattere di evidenza, induca a considerare inesistenti circostanze indiscutibilmente esistenti o viceversa. Non può non rientrare in tale concetto l’erronea percezione di una realtà processuale, non soggetta ad interpretazione ma a mero riscontro oggettivo, in base al noto principio <i>“in claris non fit interpretatio”</i>; solo ove un apprezzamento, in punto sia di fatto che di diritto, fosse invece possibile risulterebbe individuabile un errore di giudizio, che costituisce motivo non di revocazione, ma di eventuale censurabilità della pronuncia in Corte di Cassazione, per motivazione contraddittoria o insufficiente, ex art. 360, n. 5 c.p.c.. (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., Ad. Plen., 17 maggio 2010, n. 2; Cons. St., sez. IV, 12 settembre 2007, n. 4833). <br />	<br />
L’omessa rilevazione del superamento del termine di deposito, espressamente prescritto dalla normativa già in precedenza richiamata e legato ad un mero computo temporale (computo, peraltro, nella fattispecie espressamente richiesto dalla parte interessata e rilevato in sede di cognizione sommaria) appare riconducibile non ad una implicita valutazione del giudice, ma a mero omesso riscontro di una circostanza di fatto, oggettivamente rilevabile in base agli atti di causa.<br />	<br />
Ricorre perciò qui la fattispecie dell’art. 395, n. 4) c.p.c., risultando che, a questi riguardi, la gravata decisione “è l&#8217;effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”, per aver supposto come tempestivo il deposito dell’appello, quando invece questo era incontrovertibilmente tardivo.<br />	<br />
Il Collegio ritiene, pertanto, che debbano disporsi in via rescindente la revocazione della decisione di cui trattasi e, in via rescissoria, in luogo della medesima, la declaratoria di inammissibilità per tardività dell’appello, di cui verteva, del Ministero dell’interno. <br />	<br />
Le spese giudiziali, da porre a carico dell’Amministrazione appellante, vengono liquidate nella misura di €. 5.000,00 (euro cinquemila/00).<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso per revocazione indicato in epigrafe e, in riforma della sentenza da revocare, dichiara inammissibile il ricorso in appello n. 469/2007; condanna l’Amministrazione appellante al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di €. 5.000,00 (euro cinquemila). <br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/08/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-8-2010-n-5999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2010 n.5999</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2010 n.17266</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2010-n-17266/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2010-n-17266/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2010-n-17266/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2010 n.17266</a></p>
<p>Pres. C. d’Alessandro, est. P. Russo Elisabetta Caterino, Giacomo Caterino, Cipriano Di Tella e Nicola Di Bello (Avv.ti Andrea Abbamonte e Francesco Iaccarino) c. Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Caserta; Sottocommissione Elettorale Circondariale di Trentola Ducenta (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) c. Comune di San Cipriano d&#8217;Aversa (Avv.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2010-n-17266/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2010 n.17266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2010-n-17266/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2010 n.17266</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. d’Alessandro, est. P. Russo<br /> Elisabetta Caterino, Giacomo Caterino, Cipriano Di Tella e Nicola Di Bello (Avv.ti Andrea Abbamonte e Francesco Iaccarino) c. Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Caserta; Sottocommissione Elettorale Circondariale di Trentola Ducenta (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) c. Comune di San Cipriano d&#8217;Aversa (Avv. Luigi Maria D&#8217;Angiolella) e con l&#8217;intervento ad adiuvandum Enrico Coppola (Avv. Gennaro Di Rienzo) e con l&#8217;intervento  ad opponendum Vincenzo Capone e Luca Martinelli (Avv. Carlo Sarro) Giovanni Martino (Avv. Fabrizio Perla)</span></p>
<hr />
<p>sulla mancata impugnazione della proclamazione degli eletti in sede di giudizio elettorale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni &#8211; Ricorso elettorale &#8211; Avverso ammissione od esclusione di una lista o di un candidato &#8211; Mancata impugnazione della delibera di proclamazione eletti &#8211; Determina l’improcedibilità del ricorso contro l&#8217;ammissione od esclusione della lista o del candidato.  	</p>
<p>2. Elezioni – Atto di presentazione di liste elettorali – Modulo allegato autenticato il giorno prima di quello originale – Illegittimità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La mancata impugnazione della proclamazione degli eletti rende il ricorso avverso l’ammissione o l’esclusione di un candidato o di una lista improcedibile in via definitiva. Infatti, anche su chi sia immediatamente insorto contro l’atto di esclusione (al primario scopo, di norma, di ottenere medio tempore un’interinale cautela nelle forme dell’ammissione con riserva alla tornata elettorale) continua a gravare l’onere della successiva ed indispensabile impugnativa del provvedimento conclusivo, destinato a sancire l’esito finale della competizione. (1) 	</p>
<p>2. È illegittimo l’atto di presentazione di liste elettorali in cui i moduli allegati al modello principale, che non recano l’indicazione dei nominativi dei candidati e che siano materialmente separati dal modello principale, siano stati sottoscritti dai presentatori di lista il giorno prima della sottoscrizione del modulo principale (2)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3.2.1999 n. 116; 5.9.2002 n. 4464, 28.1.2005 n.187; T.A.R. Campania &#8211; Napoli, Sez. II, 15.7.2005 n.9724;<br />	<br />
2. Nel caso in esame, il TAR rileva che l’atto principale di raccolta delle firme (in cui vi sono i nominativi dei candidati) era datato 27/2/2010 mentre gli atti separati (schede 4, 5 e 8) recavano la data del 26/2/2010: da tale circostanza il TAR deduce la impossibilità per i sottoscrittori delle schede 4,5 e 8 di conoscere i nominativi dei candidati, con la conseguenza che le suddette schede non sono state ritenute valide e che non risultava raggiunto il numero minimo di 100 sottoscrittori necessario per l’ammissione della lista.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1499 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Elisabetta Caterino, Giacomo Caterino, Cipriano Di Tella e Nicola Di Bello, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Abbamonte e Francesco Iaccarino, con domicilio eletto presso il T.A.R. Campania &#8211; Napoli, alla piazza Municipio, 64; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Caserta; Sottocommissione Elettorale Circondariale di Trentola Ducenta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con la quale sono domiciliati per legge alla via Diaz, 11;<br />
<br />	<br />
&#8211; Comune di San Cipriano d&#8217;Aversa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Maria D&#8217;Angiolella, con domicilio eletto in Napoli, al viale Gramsci n.16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad adiuvandum:<br />	<br />
&#8211; Enrico Coppola, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gennaro Di Rienzo, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Ercolino in Napoli, al corso Arnaldo Lucci n.96; 	</p>
<p>ad opponendum:<br />	<br />
&#8211; Vincenzo Capone e Luca Martinelli, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Carlo Sarro, con domicilio eletto presso il T.A.R. Campania, piazza Municipio, 64;<br />
&#8211; Giovanni Martino, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabrizio Perla, con domicilio eletto in Napoli, alla via Santa Brigida, 39;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dei verbali n.29 del 27.2.2010 e n.39 dell’1.3.2010 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Trentola Ducenta, coi quali la lista denominata “<i>San Cipriano è viva</i>” non è stata ammessa a partecipare alle elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010.</p>
<p>Visto il ricorso coi relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni indicate in epigrafe;<br />	<br />
Visti gli atti di intervento;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 luglio 2010 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I ricorrenti sigg. Giacomo Caterino, Cipriano Di Tella e Nicola Di Bello hanno premesso di agire nella qualità di candidati, rispettivamente, alla carica di sindaco e di consigliere comunale, della lista “<i>San Cipriano è viva</i>”, alle elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010, mentre la dott.ssa Elisabetta Caterino quale delegata alla presentazione della stessa lista. Con il ricorso in trattazione essi hanno impugnato le determinazioni della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Trentola Ducenta, di cui ai verbali n.29 del 27.2.2010 e n.39 dell’1.3.2010, con cui la lista <i>“San Cipriano è viva</i>” è sta esclusa dalla partecipazione alla tornata elettorale per l’asserita irregolarità delle firme dei sottoscrittori. In particolare, la suddetta sottocommissione ha ritenute valide solo le firme dei primi 10 (dieci) sottoscrittori contenute nel modulo principale, completo di tutti i dati previsti dall’art.28 del D.P.R. n.570 del 1960, ma non le restanti 127 (centoventisette) apposte sugli altri otto moduli separati, poiché questi non riportano i nominativi e le generalità dei candidati alla carica di consigliere comunale. <br />	<br />
A sostegno della domanda giudiziale di annullamento della ricusazione della lista hanno dedotto i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art.28 e ss. del D.P.R. n.570/1960 – violazione dei diritti costituzionali in tema di elettorato passivo e di massima partecipazione alle competizioni elettorali – eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, assenza dei presupposti di legge e sviamento.<br />	<br />
Si sono costituiti in resistenza il Comune di San Cipriano d’Aversa, il Ministero dell’Interno e la Sottocommissione elettorale intimata, che hanno concluso con richiesta di reiezione del gravame.<br />	<br />
Sono intervenuti, ad adiuvandum, il sig. Enrico Coppola e, ad opponendum, i sigg. Vincenzo Capone e Luca Martinelli e Giovanni Martino.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010, il T.A.R. Campania, Sezione staccata di Salerno, presso la cui sede è stato proposto il ricorso, con ordinanza n.250/2010, ha respinto la domanda cautelare e disposto contestualmente la trasmissione degli atti alla competente sede di Napoli.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 22 luglio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In via preliminare, va rilevata l’improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione dell&#8217;atto di proclamazione degli eletti.<br />	<br />
Al riguardo, il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sezione V, 3.2.1999 n. 116; 5.9.2002 n. 4464, 28.1.2005 n.187), già accolto dalla Sezione in analoghe fattispecie (cfr., per tutte, T.A.R. Campania, Sezione II, 15.7.2005 n.9724), in base al quale l&#8217;eventuale accoglimento del ricorso, avente ad oggetto il provvedimento di ammissione o di non ammissione di una lista alla competizione elettorale, non comporta la caducazione <i>ipso jure</i>, per illegittimità derivata, di tutti i successivi atti del procedimento, gravando piuttosto sulla parte ricorrente il preciso onere di tutelarsi anche contro tali atti, curando di notificare tempestivamente l&#8217;impugnativa agli eletti nella qualità di controinteressati.<br />	<br />
Va pertanto ribadito che l&#8217;inoppugnabilità della proclamazione degli eletti – che, nella materia elettorale, rappresenta l&#8217;atto tipico destinato a recepire le illegittimità eventualmente commesse nel corso del preordinato procedimento – rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto contro il provvedimento di esclusione della lista in questione.<br />	<br />
Non vale invocare in contrario il diverso principio, secondo cui è sempre ammessa l&#8217;anticipata (e, pur sempre, facoltativa) tutela giurisdizionale contro il diniego di ammissione di una lista, dal momento che il riconoscimento di siffatta possibilità d&#8217;azione, giustificata dall&#8217;evidente lesività del provvedimento di ricusazione, non interferisce affatto con il distinto profilo dell&#8217;indefettibile protrarsi della sussistenza dell&#8217;interesse a ricorrere per tutto il corso del relativo giudizio. Quindi, anche su chi sia immediatamente insorto contro l&#8217;atto di esclusione (al primario scopo, di norma, di ottenere medio tempore un&#8217;interinale cautela nelle forme dell&#8217;ammissione con riserva alla tornata elettorale) continua a gravare l&#8217;onere della successiva ed indispensabile impugnativa del provvedimento conclusivo, destinato a sancire l&#8217;esito finale della competizione. <br />	<br />
Nella fattispecie in esame siffatta impugnazione è mancata ed alla circostanza segue inevitabilmente l’improcedibilità del gravame.<br />	<br />
Nel merito la domanda è comunque infondata e va pertanto respinta.<br />	<br />
Al riguardo il Collegio condivide e fa integralmente proprie le considerazioni svolte nella sentenza n.1751 del 31 marzo 2010, resa da questa Seconda sezione con riferimento ad altro ricorso, proposto da diversi soggetti, avverso l’esclusione della stessa lista“<i>San Cipriano è viva</i>” dalla partecipazione alle elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010. <br />	<br />
A sostegno dell’azione, i ricorrenti hanno richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale che, superando la più risalente linea interpretativa ispirata ad un rigido formalismo e nell’ottica di garantire i principi costituzionali in tema di libera e completa partecipazione di cittadini e delle parti politiche alla competizione elettorale, esclude le formalità di cui agli artt. 28 e 32 del T.U. n.570/1960 dal novero di quelle sostanziali, ammettendo che i moduli aggiunti possano richiamare gli elementi ivi previsti, tra i quali pure l’indicazione dei candidati, attraverso scritte o simboli inequivocabili (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, Sezione V, 7 novembre 2006 n. 6545).<br />	<br />
Vero è che, in punto di diritto, il suddetto orientamento giurisprudenziale è stato di recente condiviso dalla Sezione (con le sentenze nn.1516 e 1517 del 18 marzo 2010), ma l’odierna fattispecie non è assimilabile in punto di fatto ai casi favorevolmente definiti con le richiamate decisioni, ove sono state valorizzate una serie di circostanze che, unitariamente considerate, integravano univoci e concordanti indici presuntivi, che rendevano sicura la riferibilità delle sottoscrizioni dei cittadini alla lista elettorale.<br />	<br />
Nel caso di specie, al contrario, è dirimente osservare che l’atto principale è stato redatto in data 27 febbraio 2010, come inequivocabilmente indicato dai presentatori della lista in calce alla seconda pagina (dopo l’indicazione delle generalità complete del candidato sindaco e dei candidati consiglieri comunali, la descrizione del contrassegno, l’indicazione dei delegati, la distinta dei documenti allegati e l’elezione di domicilio) mentre gli atti separati individuati coi nn.4, 5 e 8 (come si è già detto, privi delle generalità dei candidati e recanti complessivamente l’autentica delle firme di 45 sottoscrittori).recano la data del giorno precedente, vale a dire quella del 26 febbraio 2010. La suddetta circostanza – non revocabile in dubbio dalle contrarie postume dichiarazioni esibite in giudizio – esclude in radice ogni possibilità di desumere l’asserita piena consapevolezza di 45 sottoscrittori circa l’esatta identità dei candidati inclusi nella lista, atteso che al momento della raccolta delle firme il modulo base non risultava ancora formato. Ne discende che difetta il numero minimo di 100 sottoscrittori necessario per l’ammissione della lista. <br />	<br />
In definitiva, la natura del vizio rilevato, non è suscettibile di essere sanata <i>ex post</i>, atteso che, come si è chiarito, al momento della raccolta delle firme il modulo base non poteva ritenersi ancora formato.<br />	<br />
In conclusione, ribadite le considerazioni sopra svolte, il ricorso va respinto. <br />	<br />
Tenuto conto della peculiarità della controversia, sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania &#8211; Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe R.G. n.1499/2010, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
La presente sentenza sarà depositata, trasmessa e pubblicata a cura della Segreteria nei termini di cui agli artt.83/11 e 84 del T.U. n.570/1960.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Carlo D&#8217;Alessandro, Presidente<br />	<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vincenzo Blanda, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/08/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2010 n.17265</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2010-n-17265/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2010-n-17265/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2010-n-17265/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2010 n.17265</a></p>
<p>Pres. C. D’Alessandro, est. P. Russo Giovanni Molinaro (Avv. Mario Cappa) c. Comune di Calvi (Avv. Stefano Tangredi) c. Ministero della Giustizia, Sottocommissione Elettorale Circondariale di San Giorgio del Sannio, Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Antonio Frusciante, Armando Alleva, Vincenzo Carpentiero, Angelo</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2010-n-17265/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2010 n.17265</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>C. D’Alessandro, <i>est.</i> P. Russo<br /> Giovanni Molinaro (Avv. Mario Cappa) c. Comune di Calvi (Avv. Stefano Tangredi) c. Ministero<br /> della Giustizia, Sottocommissione Elettorale Circondariale di San Giorgio del Sannio, Ministero<br /> dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c.<br /> Antonio Frusciante, Armando Alleva, Vincenzo Carpentiero, Angelo Molinaro, Prisco Licciardi,<br /> Fiorenzo Tirelli, Maria Saveria Tirelli, Armando Rocco (Avv.ti Andrea Abbamonte e Giovanna <br />Fucci) c. Vincenzo Ambrosino e Maurizio Trofa (Avv. Antonella Rinaldi)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni &#8211; Ricorso elettorale &#8211; Termine di 30 giorni per l&#8217;impugnazione &#8211; Decorrenza &#8211; Dalla data in cui è stata definitivamente verbalizzata la proclamazione – Obbligo &#8211; Sussiste. 	</p>
<p>2. Elezioni &#8211; Ricorso elettorale – Impugnazioni delle operazioni elettorali – Dies a quo – Dalla data della delibera di convalida degli eletti e non dall’atto di proclamazione – Ricorso – Irricevibile &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È irricevibile per tardività il ricorso avverso l’impugnativa contro le operazioni per l&#8217;elezione dei consiglieri comunali depositato nei trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del manifesto contenente i risultati elettorali, avente natura di mera informazione, anziché nei trenta giorni successivi dalla data di chiusura del verbale di proclamazione degli eletti così come espressamente previsto dall’art. 83, comma XI, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (1)	</p>
<p>2. Il dies a quo per l’impugnazione delle operazioni per l&#8217;elezione dei consiglieri comunali non può essere fatto decorrere dalla data della deliberazione di convalida degli eletti essendo questo un provvedimento ulteriore e successivo alla chiusura del verbale di proclamazione degli eletti e, quindi estraneo al procedimento elettorale. </p>
<p></b>________________________________________<br />	<br />
1.<i> cfr. T.A.R. Lazio &#8211; Roma, Sez. II, 26.2.2004 n.1809 e 19.2.2002 n.1147; Consiglio di Stato, Sez. V, 26.2.2003 n.1114 e 15.3.2001 n.1521; id., Sez. V, 3.5.1989 n.256; T.A.R. Puglia &#8211; Lecce, Sez. I, 24.10.2007 n.3655; T.A.R. Lazio &#8211; Roma, Sez. II, 26.2.2004 n.1809; Consiglio di Stato, Sez. V, 20.12.1996 n.1578 e 12.8.1991 n. 1114.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2607 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Giovanni Molinaro</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eugenio Aurisicchio e Chiara Catalani, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Cappa in Napoli, alla via Foria n.228; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	<b>Comune di Calvi</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Stefano Tangredi, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Abbamonte in Napoli, alla via Melisurgo, n.4;</p>
<p>&#8211;	 <b>Ministero della Giustizia</b>, Sottocommissione Elettorale Circondariale di San Giorgio del Sannio, Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Napoli, alla via Diaz, n.11;<br />
&#8211;	<br />
<i><b>nei confronti di<br />	<br />
&#8211;	</i>Antonio Frusciante, Armando Alleva, Vincenzo Carpentiero, Angelo Molinaro, Prisco Licciardi, Fiorenzo Tirelli, Maria Saveria Tirelli, Armando Rocco<i></b></i>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Abbamonte e Giovanna Fucci, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, alla via Melisurgo, n.4;</p>
<p>&#8211;	<b> Vincenzo Ambrosino</b> e <b>Maurizio Trofa</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Antonella Rinaldi, con domicilio eletto in Napoli, alla piazza Municipio, n.64 (c/o il T.A.R. Campania);</p>
<p><i><b><br />	<br />
per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia<br />	<br />
</i>dei seguenti atti relativi alle elezioni amministrative del 27-28.3.2010 presso il Comune di Calvi:<br />	<br />
&#8211; provvedimento di estremi sconosciuti con il quale è stata operata l’autentica delle firme dei candidati e dei sottoscrittori della lista denominata “<i>Per Calvi</i>”;<br />	<br />
&#8211; provvedimento di estremi sconosciuti con il quale è stata operata l’autentica delle firme dei candidati e dei sottoscrittori della lista denominata “<i>Insieme per cambiare Calvi</i>”;<br />	<br />
&#8211; provvedimenti di estremi sconosciuti con il quale la Sottocommissione Elettorale Circondariale di San Giorgio del Sannio ha ammesso le suddette liste alla competizione elettorale;<br />	<br />
&#8211; provvedimento di estremi sconosciuti di proclamazione degli eletti;<br />	<br />
&#8211; deliberazione del Consiglio comunale di Calvi n.1 del 15.4.2010 con la quale si è proceduto alla convalida degli eletti;<br />	<br />
&#8211; verbale della Sottocommissione Elettorale Circondariale di San Giorgio del Sannio n.38 del 4.3.2010.</p>
<p>Visto il ricorso coi relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni e dei controinteressati individuati in epigrafe;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 22 luglio 2010 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il ricorrente Giovanni Molinaro ha premesso di agire in proprio nonché nella qualità di candidato alla carica di sindaco del Comune di Calvi della lista “<i>Rinascita Democratica Calvese</i>” alle elezioni amministrative del 27-28 marzo 2010, in esito alle quali è risultato eletto il candidato Armando Rocco della lista “<i>Per Calvi</i>”.<br />	<br />
A sostegno della domanda giudiziale di annullamento di tutti gli atti, specificati in epigrafe, riferiti alle suddette elezioni, ha dedotto i seguenti motivi di diritto:<br />	<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art.14, comma 1, della L. 21.3.1990 n.53, dell’art.28 del D.P.R. 16.5.1960 n.570, degli artt.21-<i>septies</i> e <i>octies</i> della L. 7.8.1990 n.241 – Incompetenza assoluta e relativa – Eccesso di potere per inosservanza della circolare del Ministero dell’Interno circa le “<i>istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale</i>” – Eccesso di potere per illogicità, ingiustizia, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti – Violazione del principio di legalità – Violazione dell’art.97 della Costituzione.<br />	<br />
Si sono costituite in resistenza le intimate amministrazioni.<br />	<br />
Si sono altresì costituiti in giudizio i controinteressati individuati in epigrafe, i quali hanno anche proposto ricorso incidentale.<br />	<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive e documenti, insistendo nelle rispettive richieste.<br />	<br />
All&#8217;udienza pubblica del 22 luglio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
Il ricorso è irricevibile. <br />	<br />
In accoglimento dell’eccezione di tardività sollevata dalle parti resistenti, va infatti osservato che, ai sensi dell&#8217;art. 83/11, primo comma, del D.P.R. 16 maggio1960 n. 570, il ricorso avverso le operazioni elettorali &#8220;<i>deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti</i>&#8220;. Trattasi, invero, di termine avente natura pacificamente decadenziale, che decorre – come precisato in giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 26.2.2004 n.1809 e 19.2.2002 n.1147; Consiglio di Stato, Sezione V, 26.2.2003 n.1114 e 15.3.2001 n.1521) – dalla data di chiusura del relativo verbale che, quale atto scritto conclusivo del procedimento elettorale, contiene la descrizione di tutte le operazioni compiute e delle determinazioni adottate, ivi compresa la proclamazione degli eletti.<br />	<br />
Nella specie, come risulta dalla documentazione versata in giudizio, detto verbale risulta chiuso in data 30 marzo 2010 e, pertanto, da tale data decorreva il richiamato termine decadenziale di trenta giorni per la proposizione del ricorso avverso il medesimo, che veniva dunque a scadere il 29 aprile 2010. Il presente gravame, invece, è stato depositato soltanto il 14 maggio 2010, ben oltre il richiamato termine decadenziale e, pertanto, va dichiarato irricevibile per tardività.<br />	<br />
Né ha rilevanza, ai fini della decorrenza del termine decadenziale per l&#8217;impugnativa di cui trattasi, la successiva pubblicazione del manifesto contenente i risultati elettorali, effettuata ex art. 61 del citato D.P.R. n. 570/1960 (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 3.5.1989 n.256), in quanto il citato art. 83/11 fa espresso riferimento all&#8217;atto di proclamazione degli eletti e non alla sua pubblicazione, alla quale deve, pertanto, riconoscersi valore di mera notizia. Né è idonea a procrastinare il predetto perentorio termine la circostanza che sia stata impugnata, nella specie, anche la deliberazione del Consiglio Comunale di Calvi n.1 del 15 aprile 2010 di convalida degli eletti, in quanto trattasi di provvedimento ulteriore e successivo alla proclamazione stessa, estraneo al procedimento elettorale. La deliberazione di convalida degli eletti, infatti, attiene al momento successivo del concreto esercizio della carica elettiva, riguardando la stessa la verifica della mancanza di cause di ineleggibilità (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, 24.10.2007 n.3655; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 26.2.2004 n.1809; Consiglio di Stato, sezione V, 20.12.1996 n.1578 e 12.8.1991 n. 1114).<br />	<br />
In conclusione, alla stregua di quanto fin qui osservato, il ricorso principale va dichiarato irricevibile.<br />	<br />
Dalla riconosciuta irricevibilità della domanda principale, discende che i ricorrenti incidentali perdono l&#8217;interesse ad una pronuncia sul proprio ricorso, in quanto esso, sia pure esplicante doglianze autonome, è processualmente dipendente dal ricorso principale e quindi deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania &#8211; Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe R.G. n.2607/2010, lo dichiara irricevibile.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia depositata, trasmessa e pubblicata a cura della Segreteria, nei termini di cui agli artt.83/11 e 84 del T.U. n.570/1960, e sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Carlo D&#8217;Alessandro, Presidente<br />	<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vincenzo Blanda, Primo Referendario	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/08/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2010-n-17265/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2010 n.17265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2010 n.17243</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2010-n-17243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2010-n-17243/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2010-n-17243/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2010 n.17243</a></p>
<p>Pres. C. D’Alessandro, est. A. Pappalardo Pasquale D&#8217;Aquino (Avv. Alfredo Giunta) c. Comune di Terzigno (N.C.) c. Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Terzigno (N.C.) c. Giuseppe De Simone, Arcangelo Manzo Stefano Pagano, Luigi Cardarelli, Felice Avino, Vincenzo Guerriero (N.C.) c. Raffaele Ranieri (Avv.ti Anna Gallo e Giovanni Riccardi) sulla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2010-n-17243/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2010 n.17243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2010-n-17243/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2010 n.17243</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> C. D’Alessandro, <i>est.</i> A. Pappalardo<br /> Pasquale D&#8217;Aquino (Avv. Alfredo Giunta) c. Comune di Terzigno (N.C.) c. Ufficio <br />Centrale Elettorale del Comune di Terzigno (N.C.) c.  Giuseppe De Simone, <br />Arcangelo Manzo Stefano Pagano, Luigi Cardarelli, Felice Avino, Vincenzo <br />Guerriero (N.C.) c. Raffaele Ranieri (Avv.ti Anna Gallo e Giovanni Riccardi)</span></p>
<hr />
<p>sulla nullità della preferenza al candidato Consigliere Comunale in caso di iscrizione del nominativo in altra lista</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni – Provvedimento di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale – Ricorso – Deposito – Oltre il termine perentorio di cui all’art. 57, comma I, T.U. 570/1960 e dell’art. 73 D.Lgs. 267/2000 &#8211;  Ammissibilità – Condizioni 	</p>
<p>2. Elezioni – Consiglio Comunale – Preferenza – Iscrizione del nominativo in altra lista – Voto – Deve essere annullato – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non può essere dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale depositato oltre il termine perentorio di 10 giorni ex art. 83, comma XI, T.U. 16 maggio 1960, n. 560,  nel caso in cui il ricorrente provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sia avvenuta nei termini e che la copia dello stesso gli è stata consegnata in ritardo dall’Ufficiale Giudiziario (1)	</p>
<p>2. Non può essere ricondotta a mero errore materiale l’aver iscritto il nominativo di candidato al Consiglio Comunale non nella lista di appartenenza bensì in altra lista sebbene entrambe sostenessero lo stesso candidato sindaco. In tali casi infatti vige il principio di cui all’art. 57, comma I, T.U. 570/1960 e dell’art. 73 D.Lgs. 267/2000, secondo cui se l’elettore voti una lista, ma indichi preferenze per candidati appartenenti ad altra lista vanno annullate le preferenze, ma va fatto salvo il voto di lista (2)	</p>
<p></b>___________________________________</p>
<p>1. <i>Nel caso in esame il TAR ha dichiarato ammissibile il ricorso, dal momento che il ricorrente ha provato di aver depositato l’atto notificato oltre il termine di dieci giorni ex art. 83 T.U. 560/60 per causa a lui non imputabile atteso che il ricorso gli è stato materialmente riconsegnato in ritardo per irreperibilità dello stesso da parte dell’Ufficio Notifiche;<br /></i><br />
2. <i>cfr. Consiglio di  Stato, Sez. V, 28 luglio 2005, n. 4063; id., 3 febbraio 2006, n. 459; id., 28 febbraio 2006, n. 903; id., 26 settembre 2006, n. 5643; TAR Basilicata, 4 aprile 2007, n. 292.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2814 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Pasquale D&#8217;Aquino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alfredo Giunta, presso cui elett.te dom. in Napoli, via Vicinale S. Maria Del Pianto Torre 1. 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Terzigno</b> in Persona del Sindaco p.t.-n.c.<br />	<br />
<b>Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Terzigno</b> in persona del Presidente p.t.-n.c.; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Giuseppe De Simone, Arcangelo Manzo, Stefano Pagano, Luigi Cardarelli, Felice Avino, Vincenzo Guerriero<i></b></i>&#8211; nn.cc.<br />	<br />
<b>Raffaele Ranieri</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Gallo e Giovanni Riccardi, con domicilio eletto presso Luca Tozzi in Napoli, via Toledo N. 323.</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia, <br />	<br />
</i>a) del verbale delle operazioni elettorali di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale di Terzigno del 26.4.2010 laddove non ricomprende il ricorrente tra gli eletti della lista n.8 ;<br />	<br />
b) del verbale dell’Ufficio elettorale centrale relativo ai risultati della votazione e dello scrutinio, e del verbale relativo ai risultati delle operazioni di ballottaggio, con cui si è proceduto alla determinazione della cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale, nella parte in cui sono state erroneamente assegnate al ricorrente 144 anziché 149 preferenze e per l’effetto è stato collocato al primo posto dei candidati non eletti; <br />	<br />
c) e per la riforma e/o correzione dei risultati elettorali, con sostituzione del ricorrente quale eletto nella lista n. 8 in luogo di Ranieri Raffaele.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Raffaele Ranieri;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 luglio 2010 il Cons. Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente, quale candidato alla carica di consigliere per il Comune di Terzigno nella lista n. 8 denominata “ PdL- Berlusconi Per Auricchio” nella tornata elettorale del 28 e 29 marzo 2010 , precisando che si tratta di Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti , lamenta che all’esito delle operazioni di conteggio dei voti di preferenza dei candidati sia stato commesso un errore materiale nella attribuzione dei voti ad esso ricorrente, essendo stati ingiustamente attribuitigli 144 anziché 149 voti di preferenza individuale; in particolare egli è risultato collocato con 144 voti come primo dei non eletti nella lista di appartenenza, mentre come ultimo degli eletti figura il controinteressato Ranieri con 145 voti.<br />	<br />
Ebbene, tale risultato sarebbe inficiato dall’ erroneo annullamento nella sezione n. 10, di cinque voti di preferenza , il che gli avrebbe consentito di raggiungere quota 149 voti, e quindi di essere eletto in luogo del controinteressato.<br />	<br />
In particolare l’annullamento sarebbe stato dovuto alla erronea interpretazione della volontà dell’elettore, il quale aveva contrassegnato il simbolo della lista n. 9 “MPA per Auricchio Sindaco” , al posto del simbolo della lista n. 8 “PdL Berlusconi per Auricchio” , liste entrambe collegate al medesimo candidato Sindaco; inoltre la preferenza individuale per il ricorrente era stata espressa nel riquadro della lista n. 9 in quanto lo stesso era collocato sulla scheda elettorale esattamente accanto al riquadro contenente il nome del candidato Sindaco Auricchio. In presenza di tali evenienze non si sarebbe dovuto annullare il voto, trattandosi &#8211; secondo la tesi attorea &#8211; di un mero errore materiale ingenerato dalla confusione tra le due liste entrambe collegate al medesimo Sindaco, mentre nessuna incertezza sarebbe ravvisabile nella persona del candidato nominativamente indicato. Il seggio avrebbe dovuto conseguentemente assegnare rilievo preminente al voto di preferenza individuale considerando inefficace il voto di lista contrastante.<br />	<br />
Il ricorso è affidato alle seguenti censure :<br />	<br />
violazione art. 57 DPR n. 570/60, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà difetto di motivazione: al ricorrente devono essere riconosciuti i 5 voti negati per effetto dell’erroneo annullamento di altrettante schede recanti manifestazione di preferenza nella sezione n. 10. <br />	<br />
Non si è costituito in giudizio il Comune di Terzigno ; si è costituito il controinteressato Ranieri, il quale ha eccepito in via preliminare la irricevibilità del ricorso per omesso deposito della copia notificata entro i 10 giorni dall’ultima notifica, così come prescritto dall’art. 83 undecies TU 570/60.<br />	<br />
Nel merito, ha sostenuto la infondatezza della domanda, essendo desumibile dalla stessa esposizione delle censure contenute in ricorso che esattamente l’ufficio elettorale aveva proceduto all’annullamento delle schede, in quanto la volontà dell’elettore si erta manifestata in modo equivoco.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 22 luglio 2010 il ricorso è stato ritenuto in decisione.<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Vanno in via preliminare respinte le eccezioni di inammissibilità della domanda sollevate dalla difesa del controinteressato, relative al superamento del termine di legge per il deposito del ricorso notificato, in ragione delle circostanze rappresentate e documentate dalla difesa del ricorrente.<br />	<br />
L’articolo 83/11 del T.U. 16 maggio 1960, n. 560, ritornato in vigore per effetto del comma quarto dell’art. 19 della Legge TAR, dispone, per quel che qui interessa, che: “<i>Contro le operazioni per l’elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti alla sezione per il contenzioso elettorale, con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l’udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato giudiziariamente a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale.</i><br />	<br />
<i>Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella segreteria della sezione la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell’avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio. </i><br />	<br />
<i>La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza</i>”.<br />	<br />
La norma invocata prevede che nei successivi dieci giorni dalla notificazione del ricorso ai soggetti controinteressati (&#8220;alla parte che può avervi interesse&#8221;) il ricorrente debba depositare nella segreteria del Tribunale la copia del ricorso e del decreto di fissazione d&#8217;udienza, con la prova della avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.<br />	<br />
Il terzo comma prevede poi che &#8220;<i>tutti termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza&#8221;.</i><br />	<br />
Sulla natura perentoria di tale termine ,pena la inammissibilità del ricorso, la giurisprudenza è concorde ( cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 15 ottobre 2005 , n. 276 ; v. anche TAR Napoli Sez. II sent. n. 2394/ 07 ).<br />	<br />
Nella fattispecie all’esame del Collegio, non vi è dubbio che il termine anzidetto sia stato di fatto superato con riferimento alla data di spedizione del ricorso per la notifica , avvenuta mediante consegna di copia dell’atto all’ufficiale giudiziario; tuttavia sussistono in concreto idonei elementi giustificativi della violazione del termine, tali da superare la preclusione legale della decadenza. Al riguardo il ricorrente ha depositato la copia del ricorso notificato con attestazione dell’ufficio notifiche che la stessa gli è stata riconsegnata solo in data 18 giugno 2010, causa irreperibilità.<br />	<br />
Ne deriva che – con necessario riferimento alla data in cui il ricorrente ha materialmente ricevuto la copia del ricorso con attestazione della notifica- il termine è stato rispettato, sì da doversi respingere la relativa eccezione.<br />	<br />
Il ricorso è peraltro infondato nel merito e va respinto.<br />	<br />
Il costrutto attoreo lamenta l’annullamento di schede che avrebbero riportato valide manifestazioni di preferenza in favore del ricorrente , in numero tale da consentirgli di superare le preferenze riportate dal controinteressato.<br />	<br />
Tuttavia la stessa prospettazione della censura – incentrata sull’ erronea interpretazione della volontà dell’elettore , che avrebbe contrassegnato il simbolo della lista n. 9 “MPA per Auricchio Sindaco” , anziché quello della lista n. 8 “PdL Berlusconi per Auricchio” ( liste entrambe collegate al medesimo candidato Sindaco ), con espressione della preferenza individuale per il ricorrente nel riquadro della lista n. 9 diversa da quella di appartenenza &#8211; evidenzia come si versi in ipotesi in cui per costante orientamento giurisprudenziale, il voto andava annullato, o comunque non poteva considerarsi come valida espressione di preferenza in favore del ricorrente.<br />	<br />
Invero, a norma dell’art. 57 co 1 del T.U n. 570/1960 e dell’art. 73 del D.Lgs. n. 267/2000 se l’elettore vota una lista, ma indica preferenze per candidati appartenenti ad altra lista vanno annullate le preferenze, ma va fatto salvo il voto di lista. <br />	<br />
Soccorre in proposito il disposto dell’art. 57 del T.U n. 570/1960 ai sensi del quale :“<i> sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata</i>”.<br />	<br />
L’art. 73 del D.Lgs. n. 267/2000 conferma tale principio stabilendo che “<i>il voto alla lista viene espresso….tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelto. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata , scrivendo il cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno</i>”.<br />	<br />
A tale riguardo, si è affermato un univoco orientamento giurisprudenziale volto a fornire una interpretazione di dette norme in applicazione del principio del favor voti ritenendo che :<br />	<br />
1) se l’elettore voti una lista, ma indichi preferenze per candidati appartenenti ad altra lista vanno annullate le preferenze , ma va fatto salvo il voto di lista;<br />	<br />
2) se l’elettore non ha contrassegnato la lista, ma ha espresso preferenze per candidati ad essa appartenenti, insieme alle preferenze così espresse viene anche ritenuto espresso il voto per la lista di appartenenza dei preferiti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2005, n. 4063; idem, 3 febbraio 2006, n. 459; idem, 28 febbraio 2006, n. 903; idem, 26 settembre 2006, n. 5643; Tar Basilicata, 4 aprile 2007, n. 292 ). <br />	<br />
Nella specie, appare evidente che ha trovato applicazione la disciplina sub.1) con il conseguente annullamento delle espresse preferenze.( cfr. CdS sez. V3360 Data: 24/05/2004 , id. 3210/2010 ; TAR Lazio sez. II bis, sent. N. 18955/2010 ).<br />	<br />
Invero, il ricorrente è candidato nella lista n. 8, mentre il contrassegno barrato dall’elettore- secondo la stessa prospettazione contenuta in ricorso- sarebbe quello della diversa lista n. 9; ed a fianco della lista n. 9 sarebbe stata espressa la preferenza in favore dell ’odierno ricorrente. L’elettore avrebbe dunque votato una lista, ma indicando preferenza per candidato appartenente ad altra lista, e tale fattispecie non può essere ricondotta a quella dell’errore materiale, rettificabile in via interpretativa, atteso che si verte in ipotesi di chiara espressione di voto per la lista che viene indicata come barrata. La assonanza della denominazione della lista, e la circostanza che entrambe le liste sostenessero lo stesso candidato sindaco, non rappresenta elemento tale da consentire di attribuire prevalenza alla espressione del voto individuale, stante la pacifica esclusione della riconducibilità del candidato ricorrente alla lista in concreto barrata dall’elettore. <br />	<br />
Né al caso di specie appare applicabile la fattispecie normativa prevista dall’art. 5, comma 1, d.p.r. 28 aprile 1993, n 132 (che testualmente dispone: “<i>Nelle elezioni relative ai comuni, qualora l’elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per una carica di consigliere comunale, s’intende validamente votato anche il candidato alla carica di sindaco, collegato con la stessa lista, salvo che l’elettore si sia avvalso della facoltà di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco,come previsto dall’art. 6, comma 3, della legge per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti</i>”), presupponendo tale fattispecie l’omessa espressione di un voto di lista, nel caso sub iudice invece espresso in favore della lista 9” MPA per Auricchio Sindaco” , diversa da quella in cui è stato candidato il ricorrente. <br />	<br />
A pagina 4 e 5 del ricorso è infatti ammesso che il voto è stato espresso barrando il simbolo della lista n. 9, ed apponendo la preferenza per il ricorrente nel riquadro della lista n. 9. Si verte dunque in ipotesi di incertezza sulla volontà dell’elettore, perlomeno quanto alla attribuzione del voto di preferenza, relativo ad un candidato appartenente a lista diversa da quella votata. Invero, l’espressione del voto di preferenza attraverso l’indicazione del nominativo del candidato – peraltro fuori dallo spazio della lista di appartenenza- senza che l’elettore esprima voto per quella lista, avendo barrato il simbolo di altra lista, non permette di individuare con chiarezza la volontà dell’elettore rispetto alla preferenza, risultando la stessa equivoca e contraddittoria. Simile modalità di espressione del voto è infatti indice da un lato della volontà di dare il voto di preferenza al candidato il cui nominativo è ricompresso in una data lista, e dall’altro si risolve in uno dei modi consentiti per votare la diversa lista corrispondente al riquadro il cui simbolo è stato barrato; ciò non consente di risalire alla effettiva volontà dell’elettore,non sussistendo sul piano sostanziale corrispondenza tra candidato e lista votata ( cfr. TAR Napoli sez. II , n. 4859/2001; CdS n. 4069/2005 ).<br />	<br />
La domanda va in definitiva respinta.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Seconda Sezione di Napoli definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:<br />	<br />
respinge la domanda .<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
La presente sentenza sarà depositata, trasmessa e pubblicata a cura della Segreteria di Sezione, nei termini di cui agli artt. 83/11 e 84 T.U. 570/1960.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Carlo D&#8217;Alessandro, Presidente<br />	<br />
Anna Pappalardo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vincenzo Blanda, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/08/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2010-n-17243/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2010 n.17243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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