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	<title>27/7/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/7/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2007 n.330</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2007-n-330/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2007-n-330/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2007 n.330</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Gallo se l&#8217;opzione e la revoca di regimi di determinazione dell&#8217;imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, al comportamento concludente del contribuente può conseguire anche l&#8217;effetto del rimborso di imposte già pagate Imposte –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2007-n-330/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2007 n.330</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2007-n-330/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2007 n.330</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Gallo</span></p>
<hr />
<p>se l&#8217;opzione e la revoca di regimi di determinazione dell&#8217;imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, al comportamento concludente del contribuente può conseguire anche l&#8217;effetto del rimborso di imposte già pagate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Imposte – Accertamento e riscossione &#8211; Articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) &#8211; Revoca di regimi di determinazione dell’imposta o contabili – Imposta sul valore aggiunto &#8211; Comportamento concludente &#8211; Rimborso dell’imposta – Q.l.c. sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Sardegna – Asserita violazione dell’art. 3 Cost. – Illegittimità;</p>
<p>Imposte – Accertamento e riscossione &#8211; Articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) &#8211; Revoca di regimi di determinazione dell’imposta o contabili – Imposta sul valore aggiunto – comportamento concludente &#8211; Rimborso dell’imposta – Q.l.c. sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Sardegna – Asserita violazione dell’art. 3 Cost. – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), nella parte in cui dispone che non si fa luogo a restituzione dell’imposta sul valore aggiunto;</p>
<p>È costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 342 del 2000, nella parte in cui dispone che non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie in materia di imposta sul valore aggiunto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dai signori:<br />
&#8211;	Franco               	 BILE             			Presidente<br />	<br />
&#8211;	Giovanni Maria       	 FLICK            		  Giudice<br />	<br />
&#8211;	Francesco            	 AMIRANTE         		       &#8220;<br />	<br />
&#8211;	Ugo                  	 DE SIERVO        		       &#8220;<br />	<br />
&#8211;	Paolo                	 MADDALENA        		       &#8220;<br />	<br />
&#8211;	Alfio                	 FINOCCHIARO      		       &#8220;<br />	<br />
&#8211;	Alfonso              	 QUARANTA         		       &#8220;<br />	<br />
&#8211;	Franco               	 GALLO            		       &#8220;<br />	<br />
&#8211;	Luigi                	 MAZZELLA         		       &#8220;<br />	<br />
&#8211;	Gaetano              	 SILVESTRI        		       &#8220;<br />	<br />
&#8211;	Sabino               	 CASSESE          		       &#8220;<br />	<br />
&#8211;	Maria Rita           	 SAULLE           		       &#8220;<br />	<br />
&#8211;	Giuseppe             	 TESAURO          		       &#8220;<br />	<br />
&#8211;	Paolo Maria          	 NAPOLITANO       		       &#8220;<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), promosso con ordinanza depositata il 30 agosto 2006 dalla Commissione tributaria regionale della Sardegna, nel giudizio vertente tra la società semplice Avicola S. Chiara e l&#8217; Agenzia delle entrate &#8211; Ufficio di Oristano, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2007.<br />
<i><br />
Visto</i> l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
<i>udito</i> nella camera di consiglio del 4 luglio 2007 il Giudice relatore Franco Gallo. <br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	1. – Con ordinanza pronunciata il 27 febbraio 2006 e depositata il 30 agosto successivo, la Commissione tributaria regionale della Sardegna, nel corso di un giudizio di appello conseguente a rinvio dalla Corte di cassazione, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), il quale dispone che «Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate».<br />	<br />
	Il giudice rimettente precisa che tale articolo stabilisce, nel non censurato primo periodo del suo unico comma (composto da due periodi), che «L’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, concernente l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili, si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 442 del 1997». Il medesimo rimettente, deducendo dalla rubrica del citato art. 4 («Norma interpretativa») la natura interpretativa della norma e rilevato che questa «comunque […] riguarda la portata applicativa dell’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 442 del 1997» (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette), afferma che la sollevata questione di legittimità costituzionale concerne l’«art. 4, 1° comma, della legge 21 novembre 2000, n. 342, laddove si dispone che “Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate”, in relazione all’art. 1, 1° comma, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442».<br />	<br />
1.1. – Il giudice <i>a quo</i> riferisce, in punto di fatto, che: la contribuente – la società semplice «Avicola S. Chiara» – aveva presentato, unitamente alla dichiarazione dell’IVA riguardante l’anno 1988, la richiesta di rimborso, con procedura accelerata, di un credito della stessa imposta; la Commissione tributaria di primo grado aveva accolto l’impugnazione proposta dalla contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi su detta richiesta di rimborso; la Commissione tributaria regionale della Sardegna aveva accolto l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado, rilevando che la contribuente non aveva esercitato per iscritto l’opzione, prevista dall’art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari e, quindi, non aveva diritto al rimborso; con sentenza n. 11713 del 2001, la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la decisione di appello, cassando quest’ultima pronuncia e rinviando la causa, per un nuovo esame, ad altra sezione della stessa Commissione tributaria regionale. Il giudice rimettente riferisce, inoltre, che, con la citata sentenza, la Corte di cassazione aveva rilevato l’entrata in vigore, successivamente alla pronuncia di appello, dell’art. 4, comma 1, della legge n. 342 del 2000, il quale aveva disposto l’applicazione retroattiva dell’art. 1 del d.P.R. n. 442 del 1997 – secondo cui l’opzione per il regime normale dell’IVA può essere desunta da comportamenti concludenti del contribuente – anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente all’entrata in vigore di tale decreto presidenziale, avente natura regolamentare (7 gennaio 1998). Il giudice <i>a quo</i> aggiunge che la medesima Corte di cassazione – dopo aver constatato l’omessa considerazione, da parte del giudice di appello, «della concludente condotta» tenuta dalla contribuente in relazione all’anno d’imposta 1988 circa la suddetta opzione per il regime ordinario dell’IVA e dopo aver osservato che il sopravvenuto art. 4 della legge n. 342 del 2000 dispone, tra l’altro, che «Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate» – aveva cassato la sentenza impugnata e rinviato alla stessa Commissione tributaria regionale, per un nuovo esame di merito, «comprensivo – ai fini della valutazione di rilevanza – di eventuali profili di legittimità costituzionale della disposizione» di esclusione dal rimborso, «avuto riguardo alla tecnica legislativa impiegata, tipica dei provvedimenti di “condono” di recente censurata dal giudice delle leggi in analoga fattispecie normativa (Corte cost. 416/2000; cfr. pure Cass., ord. 381/2000)».<br />
1.2. – Poste tali premesse, il giudice rimettente, sulla scorta della indicata sentenza del giudice di legittimità, osserva, in punto di non manifesta infondatezza della questione, che l’art. 4, comma 1, della legge n. 342 del 2000, mentre nel primo periodo valorizza retroattivamente il comportamento concludente tenuto dai contribuenti prima del 7 gennaio 1998, ai fini della manifestazione della menzionata opzione per l’applicazione del regime ordinario dell’IVA, viceversa nel secondo periodo dello stesso comma irragionevolmente esclude che da tale comportamento (e, quindi, dall’applicazione del regime ordinario anteriormente all’entrata in vigore dello stesso art. 4, cioè anteriormente al 10 dicembre 2000) possa derivare l’effetto del rimborso dell’imposta (oltre che delle soprattasse e pene pecuniarie). Ad avviso del giudice <i>a quo</i>, detta normativa, in materia diversa dal “condono fiscale”, crea un regime differenziato di effetti in ragione di una circostanza (l’intervenuto pagamento o no dell’imposta) del tutto neutra (e, di fatto, contingente e casuale) rispetto alla <i>ratio</i> sottesa al disposto del primo periodo del medesimo comma – diretto a porre una norma di interpretazione autentica e, pertanto, con effetti retroattivi –, con conseguente violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. Il rimettente richiama, a sostegno di tale conclusione, le sentenze n. 416 del 2000 (in tema di applicazione retroattiva di agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa) e n. 320 del 2005 (in tema di esenzione soggettiva dall’IRPEG di alcuni fondi pubblici di agevolazione), con le quali la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme di esclusione dal rimborso di imposte già pagate. <br />
1.3. – In punto di rilevanza, la Commissione tributaria regionale afferma che la sollevata questione «appare rilevante, nel caso in esame, con riguardo alla modalità della tenuta delle scritture contabili della società Avicola S. Chiara, e posto che alcuni comportamenti posti in essere dalla società, quali emergono dagli atti, sono suscettibili di essere positivamente valutati come comportamenti concludenti ai fini delle previsioni normative di cui all’art. 1, comma 1°, del decreto presidenziale n. 442 del 1997 ed all’art. 4, comma 1°, della legge n. 342 del 2000», tanto che tali «circostanze di fatto […] potrebbero comportare il diritto al rimborso richiesto […], ove non sussistesse il divieto di legge» denunciato.<br />
2. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione sia dichiarata inammissibile o infondata.<br />
Quanto alla eccepita inammissibilità, l’Avvocatura generale osserva che l’ordinanza è priva di motivazione sulla rilevanza, perché il giudice rimettente, da un lato, non ha sufficientemente descritto la fattispecie oggetto del giudizio principale, avendo omesso ogni indicazione circa le modalità di tenuta delle scritture contabili e gli altri elementi (come il tipo di dichiarazione IVA presentata) da cui si dovrebbe desumere il comportamento concludente espressivo dell’opzione del contribuente per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari; dall’altro, «non spiega […] perché ritenga applicabile al rimborso ordinario dell’IVA a monte la disposizione dettata in merito al rimborso di una imposta a valle indebitamente pagata», dal momento che «la fattispecie [&#8230;] non riguarda […] il rimborso di una imposta pagata, cioè dell’IVA a debito, e non dovuta, ma la formazione dell’IVA a credito di cui si chiede il rimborso, rigorosamente connessa al regime ordinario dell’IVA», con conseguente inapplicabilità della disposizione censurata, che «testualmente si riferisce ai soli rimborsi di imposte a debito non dovute».<br />
Quanto alla dedotta infondatezza, la difesa erariale, dopo aver premesso che le sentenze della Corte costituzionale richiamate dal rimettente non sono pertinenti al caso di specie (in quanto relative a versamenti di imposte a debito, non dovute in base a leggi sopravvenute), afferma che il legislatore, pur avendo inteso «sanare retroattivamente», con la norma denunciata, i comportamenti dei contribuenti che – prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 442 del 1997 – avevano applicato il regime ordinario dell’IVA senza la previa comunicazione scritta dell’opzione in tal senso, ha tuttavia «discrezionalmente limitato» gli effetti di detta sanatoria in favore dei soli contribuenti che hanno utilizzato il credito riportandolo all’anno successivo e non anche a quelli che hanno «unilateralmente chiesto il rimborso». Per la difesa erariale, la diversità di tali due diversi modi di far valere il credito del contribuente giustifica l’indicata diversità di disciplina ed esclude, pertanto, qualsiasi disparità di trattamento o irragionevolezza costituzionalmente rilevanti della denunciata disposizione.<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. – La Commissione tributaria regionale della Sardegna dubita della legittimità costituzionale «dell’art. 4, 1° comma, della legge 21 novembre 2000, n. 342, laddove si dispone che “Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate”, in relazione all’art. 1, 1° comma , del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442». In realtà, l’oggetto della censura riguarda esclusivamente l’art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), il quale, nel disporre che «Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate», limita gli effetti del primo periodo dell’unico comma dello stesso art. 4 (composto da due soli periodi), in forza del quale «L’articolo 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, concernente l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili, si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 442 del 1997» (cioè anteriormente al 7 gennaio 1998). In altri termini, il rimettente muove dalla premessa che il citato art. 4 ha natura interpretativa e, pertanto, retroattiva (argomentata anche in base alla sua rubrica, «Norma interpretativa») circa l’àmbito di applicazione dell’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 442 del 1997 (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette), per il quale «L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. È comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative». Su tale premessa, la Commissione tributaria regionale censura soltanto il secondo periodo del comma 1 dell’art. 4 della legge n. 342 del 2000, nella parte in cui esclude dal rimborso l’imposta che, in base alla riconosciuta efficacia del comportamento concludente a suo tempo tenuto dal contribuente in ordine all’opzione per il regime ordinario dell’IVA, risulta (ora per allora) non dovuta. <br />
In particolare, il giudice <i>a quo</i> afferma che, mentre il primo periodo del comma 1 dell’art. 4 della legge n. 342 del 2000 valorizza retroattivamente il comportamento concludente tenuto dal contribuente prima del 7 gennaio 1998, ai fini dell’opzione prevista dall’art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari; viceversa la norma denunciata si pone in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, perché irragionevolmente esclude che da tale comportamento concludente possa conseguire l’effetto del rimborso di imposte già pagate, cosí creando un regime differenziato in ragione di una circostanza (l’intervenuto pagamento o no dell’imposta) del tutto neutra (e, di fatto, contingente e casuale) rispetto alla <i>ratio</i> sottesa al disposto del primo periodo del medesimo comma 1 dello stesso art. 4, diretto a porre una norma di interpretazione autentica e, pertanto, con effetti retroattivi.</p>
<p>2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, sotto il duplice profilo che l’ordinanza di rimessione: a) non contiene una sufficiente descrizione della fattispecie, in difetto di ogni indicazione circa le modalità di tenuta delle scritture contabili e gli altri elementi (come il tipo di dichiarazione IVA presentata) da cui si dovrebbe desumere il comportamento concludente del contribuente espressivo dell’opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari; b) «non spiega […] perché ritenga applicabile al rimborso ordinario dell’IVA a monte la disposizione dettata in merito al rimborso di una imposta a valle indebitamente pagata», dal momento che «la fattispecie [&#8230;] non riguarda […] il rimborso di una imposta pagata, cioè dell’IVA a debito, e non dovuta, ma la formazione dell’IVA a credito di cui si chiede il rimborso, rigorosamente connessa al regime ordinario dell’IVA», con conseguente inapplicabilità della disposizione censurata, che «testualmente si riferisce ai soli rimborsi di imposte a debito non dovute».<br />
Entrambe le eccezioni sono infondate.<br />
2.1. – Quanto alla prima eccezione, va rilevato che il giudice <i>a quo </i>afferma che, nel caso in esame, sia con riguardo alla modalità della tenuta delle scritture contabili sia con riguardo ad altri comportamenti posti in essere dalla società, «quali emergono dagli atti», è possibile ritenere esercitata <i>per facta concludentia</i> dalla contribuente l’opzione per il regime ordinario dell’IVA relativamente all’anno 1988. Ciò costituisce sufficiente descrizione della fattispecie, avendo il rimettente indicato due diversi elementi (modalità di tenuta delle scritture contabili; altri comportamenti concludenti) ciascuno dei quali è da solo considerato dalla legge idoneo per la manifestazione tacita dell’opzione per il regime ordinario dell’IVA (primo periodo del comma 1 del d.P.R. n. 442 del 1997: «L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.»). Né il giudice <i>a quo</i> era tenuto a descrivere analiticamente i comportamenti della contribuente da lui presi in considerazione e ad ulteriormente motivare le ragioni per le quali ritiene che essi costituiscano manifestazioni tacite della menzionata opzione: infatti tali valutazioni, in fatto ed in diritto, costituiscono il merito del giudizio principale e, in quanto esclusivamente riservate al giudice rimettente, non sono sindacabili dalla Corte costituzionale, neppure ai fini del controllo della rilevanza della sollevata questione di costituzionalità. <br />
2.2. – Quanto alla seconda eccezione di inammissibilità, è qui sufficiente osservare che il rimborso dell’eccedenza dell’ammontare detraibile rispetto all’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni imponibili, richiesto dal contribuente ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, è pur sempre un rimborso dell’imposta versata e, quindi, una «restituzione di imposte», ai sensi della disposizione censurata. Il rimettente osserva, poi, che i suddetti comportamenti concludenti ed il correlativo passaggio al regime ordinario dell’IVA costituiscono «circostanze di fatto che potrebbero comportare il diritto al rimborso richiesto […], ove non sussistesse il divieto di legge» denunciato. Ne consegue che la norma censurata costituisce l’unico ostacolo alla restituzione richiesta dalla contribuente e che la sollevata questione è rilevante.</p>
<p>3. – Nel merito, la questione è fondata.<br />
3.1. – Nel 1988, periodo d’imposta oggetto del giudizio principale, la società contribuente – quale imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile – era soggetta al regime speciale dell’IVA previsto per i produttori agricoli dall’art. 34 del<b> </b>d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo all’epoca vigente). In forza di tale regime, la detrazione per le operazioni passive (acquisti ed importazioni) era forfetizzata secondo percentuali di compensazione stabilite con decreto ministeriale e l’imposta sul valore aggiunto si applicava con le aliquote corrispondenti alle suddette percentuali. Il nono comma del citato art. 34 (sempre nel testo all’epoca vigente) attribuiva, però, ai produttori agricoli la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA «nel modo normale», dandone comunicazione scritta al competente ufficio IVA entro il 31 gennaio. La contribuente, pur non avendo effettuato la predetta comunicazione scritta, aveva presentato, unitamente alla dichiarazione dell’IVA riguardante l’anno 1988, la richiesta di rimborso, con procedura accelerata, della stessa imposta applicata in base al regime ordinario, e cioè con detrazione analitica e non forfetizzata.<br />
L’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 442 del 1997 (in vigore dal 7 gennaio 1998) ha successivamente stabilito, «in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette», che «L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.». Tuttavia, solo con l’art. 4 della legge n. 342 del 2000 (in vigore dal 10 dicembre 2000) il legislatore, con norma che la rubrica dell’articolo qualifica come «interpretativa», ha chiarito che tali comportamenti concludenti hanno efficacia anche se tenuti dal contribuente anteriormente all’entrata in vigore del d.P.R. n. 442 del 1997 (primo periodo dell’unico comma), esclusa, però, la «restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate» (il censurato secondo periodo dello stesso comma). <br />
3.2. – Il primo periodo dell’unico comma del citato art. 4 della legge n. 342 del 2000, cui la rubrica attribuisce natura «interpretativa» (riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione), equipara anche per il passato (e non solo per l’avvenire) talune manifestazioni di volontà tacita («comportamenti concludenti del contribuente o […] modalità di tenuta delle scritture contabili») all’opzione o alla revoca comunicate per iscritto circa i regimi contabili o di determinazione dell’imposta (nella specie, si tratta dell’opzione per il regime ordinario dell’IVA). Il censurato secondo periodo dello stesso comma dell’indicato art. 4 limita la retroattività di detto primo periodo, escludendo la ripetibilità («restituzione») di quanto pagato dal contribuente a titolo di imposte, soprattasse e pene pecuniarie, anche nel caso in cui tali pagamenti risultassero non dovuti in conseguenza dell’efficacia delle manifestazioni tacite di volontà poste in essere in data anteriore al 7 gennaio 1998.<br />
Proprio tale limitazione comporta la violazione del principio di uguaglianza evocato dal giudice rimettente quale parametro di costituzionalità. Come piú volte precisato da questa Corte, infatti, «la retroattività propria dell’interpretazione autentica non tollera logicamente eccezioni al significato attribuito alla legge interpretata», con la conseguenza che il legislatore cade in una contraddizione formale quando, da un lato, attribuisce alla disposizione interpretata un significato tale da qualificare come non dovuto, sin dall’origine, un pagamento e, dall’altro, ne esclude la ripetibilità (sentenza n. 421 del 1995, seguita dalle sentenze n. 416 del 2000 e n. 320 del 2005). Nella specie, tale contraddizione tra la finalità di interpretazione autentica dell’art. 4 della legge n. 342 del 2000 e la limitazione degli effetti economici e finanziari di tale interpretazione, si risolve in una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti che, pur avendo manifestato in via tacita, anteriormente al 7 gennaio 1998, la loro opzione (o revoca) in ordine ai regimi di determinazione dell’imposta od ai regimi contabili, vengono assoggettati ad una disciplina differenziata in ragione di una circostanza – intervenuto pagamento o no delle imposte, soprattasse o pene pecuniarie, non dovute per effetto di detta manifestazione tacita di volontà – del tutto neutra (e, di fatto, contingente e casuale) rispetto alla <i>ratio </i>della norma interpretativa. Il trattamento deteriore riservato a chi – tra l’altro, versando in una situazione di obiettiva incertezza sul significato dell’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 442 del 1997, inteso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione anteriore all’entrata in vigore dell’art. 4 della legge n. 342 del 2000 come privo di efficacia retroattiva – abbia pagato le imposte, soprattasse o pene pecuniarie non dovute, rispetto a chi non abbia effettuato alcun pagamento, si risolve, perciò, in una disciplina irragionevolmente diversa di situazioni uguali (per casi analoghi, le citate sentenze n. 320 del 2005 e n. 416 del 2000, nonché, in un <i>obiter dictum</i>, n. 292 del 1997).<br />
3.3. – Né la ragione della rilevata discriminazione può consistere – come sostenuto dalla difesa erariale – nell’obiettivo, discrezionalmente perseguito dal legislatore, di limitare, in materia di imposta sul valore aggiunto, l’utilizzo dell’eccedenza detraibile al riporto di essa in detrazione nell’anno successivo, escludendo la rimborsabilità del credito. <br />
È infatti evidente che, a pena di illegittimità costituzionale, anche detto obiettivo deve trovare una idonea giustificazione della disparità di trattamento. Ma neppure la difesa erariale è stata in grado di indicare le ragioni di un simile divieto di rimborso, oltretutto limitato al solo periodo anteriore al 7 gennaio 1998. In particolare, una volta riconosciuta dal legislatore la possibilità di soddisfare il credito del contribuente attraverso i meccanismi alternativi del rimborso immediato o del computo in detrazione nell’anno successivo, non è ragionevole l’eliminazione, per un determinato periodo di tempo, proprio di quel meccanismo che, almeno in via di principio, dovrebbe assicurare per legge la realizzazione dell’interesse del contribuente in modo pieno, incondizionato ed in tempi brevi (artt. 30 e 38<i>-bis</i> del d.P.R. n. 633 del 1972). La limitazione dell’utilizzo del credito d’imposta al computo in detrazione nell’anno successivo potrebbe porre, infatti, in condizione deteriore il contribuente che, in relazione alle operazioni effettuate ed alle proprie esigenze finanziarie, abbia invece interesse a scegliere il meccanismo del rimborso immediato. E ciò senza tenere conto che il pregiudizio arrecato a detto contribuente sarebbe insanabile in tutte le ipotesi in cui le successive dichiarazioni dell’IVA legittimamente mancassero o avessero un contenuto tale da non consentire lo scomputo. In tali casi, infatti, il medesimo contribuente, in quanto costretto a ricorrere unicamente al meccanismo del computo in detrazione nell’anno successivo, potrebbe non essere in grado di soddisfare, in tutto o in parte, il proprio credito. Nella specie, non verrebbe meno, comunque, la contraddizione della norma che qualifica l’IVA, al contempo, “indebita” (in conseguenza della legittima manifestazione tacita della volontà di essere assoggettato al regime ordinario dell’imposta) e “non ripetibile” (in forza della disposizione denunciata).</p>
<p>4. – La pronuncia di illegittimità costituzionale va mantenuta nei limiti del <i>petitum</i> e, quindi, va circoscritta alla disposizione che vieta la «restituzione di imposte» in materia di IVA. Nell’àmbito di questa materia, tuttavia, le indicate ragioni di illegittimità valgono anche per le «soprattasse e pene pecuniarie» menzionate nell’art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 342 del 2000, n. 342, con necessità di estendere consequenzialmente la dichiarazione di incostituzionalità anche a tale parte della disposizione, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.<br />
<P ALIGN=CENTER><BR><br />
<B>PER QUESTI MOTIVI<BR><br />
</B><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
<i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), nella parte in cui dispone che non si fa luogo a restituzione dell’imposta sul valore aggiunto;<br />
<i>dichiara</i>, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 342 del 2000, nella parte in cui dispone che non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie in materia di imposta sul valore aggiunto.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;11 luglio 2007.<i><b><br />
</b></i><br />
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2007.<i><b></b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2007-n-330/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2007 n.330</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2007 n.329</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2007-n-329/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2007-n-329/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2007-n-329/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2007 n.329</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Cassese nel dichiarare la decadenza dall&#8217;impiego l&#8217;amministrazione deve ponderare la proporzione tra la gravità del comportamento ed il divieto di concorrere per un altro impiego pubblico Lavoro – Disciplina del rapporto di lavoro – Art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2007-n-329/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2007 n.329</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2007-n-329/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2007 n.329</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Cassese</span></p>
<hr />
<p>nel dichiarare la decadenza dall&#8217;impiego l&#8217;amministrazione deve ponderare la proporzione tra la gravità del comportamento ed il divieto di concorrere per un altro impiego pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro – Disciplina del rapporto di lavoro –  Art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) &#8211; Cessazione del rapporto – invalidità civile &#8211; invalidità minima prevista dalla legge – esclusione dai concorsi pubblici – Q.l.c. sollevata dal T.A.R. Puglia, Lecce – Asserita violazione degli art. 3, 4, 35, 51 e 97 Cost. – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo l’art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non prevede l’obbligo dell’amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall’impiego, emesso ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell’amministrazione dello Stato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:<br />
#NOME?	BILE	Presidente<br />	<br />
#NOME?	FLICK	Giudice<br />	<br />
#NOME?	AMIRANTE	<br />	<br />
#NOME?	DE SIERVO	<br />	<br />
#NOME?	MADDALENA	<br />	<br />
#NOME?	FINOCCHIARO	<br />	<br />
#NOME?	QUARANTA	<br />	<br />
#NOME?	GALLO	<br />	<br />
#NOME?	MAZZELLA	<br />	<br />
#NOME?	SILVESTRI	<br />	<br />
#NOME?	CASSESE	<br />	<br />
#NOME?	SAULLE	<br />	<br />
#NOME?	TESAURO	<br />	<br />
#NOME?	NAPOLITANO	<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza dell’11 gennaio 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia sul ricorso proposto da Bergamo Antonella contro il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ed altri, iscritta al n. 220 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2006.<br />
<i><br />
Visto</i> l’atto di costituzione di Antonella Bergamo nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 5 giugno 2007 il Giudice relatore Sabino Cassese;<br />
<i>udito</i> l’avvocato Ariosto Ammassari per Antonella Bergamo e l’avvocato dello Stato Diego Giordano per il Presidente del Consiglio dei ministri.<i><br />
</i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. – Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 51 e 97 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato). <br />
La disposizione censurata stabilisce che l’impiegato, dichiarato decaduto ai sensi della lettera <i>d</i>) del primo comma dell’art. 127 dello stesso d.P.R. n. 3 del 1957, e, cioè, secondo la previsione di quest’ultimo articolo, quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, non può concorrere ad altro impiego nell’amministrazione dello Stato. <br />
Dinanzi al Tribunale pende il giudizio promosso da una docente per l’annullamento, previa sospensiva, delle graduatorie permanenti del concorso (di cui all’art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124), formate dal dirigente del Centro Servizi Amministrativi (CSA) di Lecce, ai sensi del decreto del direttore generale 31 marzo 2005, limitatamente alla mancata inclusione in esse della stessa docente, in applicazione dell’art. 128, secondo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957.<br />
1.1. – Il giudice espone preliminarmente la vicenda presupposta al giudizio dinanzi a lui pendente, relativa alla dichiarazione di decadenza di tale docente, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera <i>d</i>), del d.P.R. n. 3 del 1957. <br />
La docente, dichiarando di essere invalida civile – nonostante fossa affetta da menomazione fisica (certificata) comportante la riduzione della capacità lavorativa del 37 per cento, quindi inferiore al minimo del 46 per cento previsto dalla legge (art. 1, comma 1, lett. <i>a</i>, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili») per l’applicazione delle norme di tutela in materia di diritto al lavoro dei disabili – aveva ottenuto un contratto di lavoro a tempo determinato di insegnamento per l’anno scolastico 2002/2003. <br />
In seguito ad un controllo d’ufficio, l’amministrazione – avendo accertato un grado di invalidità inferiore rispetto a quello dichiarato dalla docente – aveva disposto (con decreto del CSA n. 5638 del 3 giugno 2003) l’esclusione di quest’ultima dalle graduatorie permanenti relative all’anno scolastico 2002/2003, la nullità del contratto annuale di lavoro e la decadenza dall’impiego in applicazione dell’art. 127, primo comma, lettera <i>d</i>), del d.P.R. n. 3 del 1957. Il giudizio avverso il suddetto decreto si concludeva con sentenza, passata in giudicato, di rigetto dell’impugnativa, avendo il giudice ritenuto non scusabile, né inevitabile, l’ignoranza della misura di invalidità minima prevista dalla legge.<br />
1.2. – Riferisce il Tribunale rimettente che la ricorrente del giudizio principale ha eccepito l’illegittimità costituzionale, in riferimento a più profili di irragionevolezza, dell’art. 128 del d.P.R. n. 3 del 1957, in applicazione del quale non è stata inclusa nelle graduatorie, e delle altre disposizioni che richiamano la disposizione censurata espressamente (art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, contenente «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») o implicitamente (art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»). <br />
1.3. – In ordine alla rilevanza, il rimettente sottolinea che, nonostante la doglianza della ricorrente nel giudizio principale concerna il dato negativo della non inclusione in graduatoria e non un atto positivo di esclusione, risulta certo che la mancata inclusione è derivata dall’applicazione dell’art. 128 suddetto e non da altri motivi ostativi. Di conseguenza, se la Corte costituzionale, pur ritenendo di per sé non illegittima una disposizione che connetta alla produzione di documenti non veridici la preclusione alla partecipazione a successivi concorsi, stabilisse che tale preclusione debba necessariamente essere disposta all’esito di una valutazione in concreto, il giudizio dovrebbe concludersi con l’accoglimento della domanda, risultando dagli atti che l’amministrazione ha omesso ogni verifica in concreto. Viceversa, se la Corte ritenesse non fondata la questione di legittimità costituzionale, il giudizio si concluderebbe con il rigetto della domanda. In conclusione, il rimettente sostiene che la causa non possa essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità. <br />
1.4. – Quanto alla non manifesta infondatezza, il Collegio si sofferma sulla violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza. <br />
Non sarebbe ragionevole la scelta legislativa di riconnettere l’applicazione di una misura di tipo «para-sanzionatorio», quale la preclusione, peraltro definitiva, alla partecipazione a concorsi pubblici, al verificarsi di un determinato presupposto storico–fattuale, come il conseguimento dell’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, in considerazione del carattere eterogeneo dei diversi fatti presupposti, quanto alla gravità obiettiva di essi (dal reato di falso alla irregolarità documentale).<br />
Tale scelta del legislatore contrasterebbe con il principio – enucleato dalla giurisprudenza costituzionale – del tendenziale superamento di sanzioni rigide ed «avulse da un confacente rapporto di adeguatezza con il caso concreto»; principio ormai «largamente tendenziale – in adempimento del principio di eguaglianza – nell’area punitiva penale e con identica incidenza anche nel campo disciplinare amministrativo» (sentenza n. 971 del 1988). L’estrema rigidità della disposizione impugnata contrasterebbe con il canone di gradualità sanzionatoria, affermato pure dalla Corte costituzionale, volto a salvaguardare il parallelismo fra gravità delle condotte e conseguenze «(para)sanzionatorie», e violerebbe perciò il canone di razionalità normativa (sentenze n. 126 del 1995, n. 134 del 1992 e n. 415 del 1991).<br />
Né, secondo il rimettente, sussistono particolari condizioni di gravità idonee a giustificare la deroga al suddetto principio. Nel caso di specie, infatti, la docente non ha commesso un reato di falso e la sentenza con la quale è stato rigettato il ricorso avverso il decreto che pronunciava la decadenza dall’impiego (sentenza del TAR Lecce n. 8908 del 2003) si è limitata ad accertare l’inescusabilità dell’ignoranza in ordine alla misura dell’invalidità minima per il diritto alla tutela dei disabili. Quindi, non sarebbe conforme al richiamato canone di razionalità normativa la previsione di un meccanismo automatico che riconnetta un’unica conseguenza ad una gamma eterogenea di comportamenti presupposti, prescindendo dall’eventuale stato soggettivo di buona fede e dall’accertamento in concreto delle circostante rilevanti per ricostruire la gravità della condotta.<br />
Il Tribunale rimettente dà atto che la giurisprudenza costituzionale in tema di adeguatezza tra fatto presupposto e conseguenza afflittiva ha prevalentemente riguardato il rapporto tra reato e sanzione disciplinare, settore in cui è possibile la graduazione dei fatti commessi e delle corrispondenti sanzioni, mentre nel caso di specie non sarebbe possibile individuare una graduazione delle conseguenze, avendo l’amministrazione la sola possibilità di scegliere tra l’ammettere o meno il candidato alle prove concorsuali. Tuttavia, secondo il giudice <i>a quo</i>, ciò non può impedire l’applicazione del principio di gradualità sanzionatoria (sentenza n. 363 del 1996). Il legislatore avrebbe potuto considerare i presupposti secondo una scala di crescente gravità e riconnettere alle sole ipotesi più gravi la conseguenza drastica della preclusione alla partecipazione a nuovi concorsi. Inoltre, avrebbe potuto rimettere all’amministrazione il compito di verificare e valutare in concreto la sussistenza dei presupposti «circa la maggiore o minore gravità della condotta in concreto realizzata dall’interessato, giungendo solo all’esito di tale valutazione a poter esprimere un giudizio circa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione» della esclusione da tutte le future prove concorsuali.<br />
La norma censurata sarebbe anche irragionevole sotto il diverso profilo del carattere definitivo della misura inflitta, determinando una sorta di perpetua incapacità personale anche quando la decadenza dell’impiego non derivi da reato, mentre nel sistema penale sono delimitate le ipotesi di interdizione perpetua e temporanea dai pubblici uffici (art. 29 del codice penale).<br />
Inoltre, tale vizio di costituzionalità sarebbe di tale gravità da comprimere – in modo sproporzionato rispetto all’esigenza di tutela della fede pubblica, a salvaguardia della quale sono essenzialmente posti gli artt. 127 e 128 del d.P.R. n. 3 del 1957 – altri diritti a valenza costituzionale, quali il diritto al lavoro e il diritto di accedere agli uffici pubblici di cui agli artt. 4, 35 e 51 Cost. <br />
Infine, la norma censurata violerebbe il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali potenzialmente a disposizione, impedendo definitivamente ad alcuni soggetti di partecipare alle selezioni per l’accesso agli impieghi pubblici, indipendentemente dalla verifica in concreto della presenza di elementi ostativi gravi.<br />
2. – E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di costituzionalità sollevata sia dichiarata infondata.<br />
Secondo la difesa erariale, le censure non rientrano nel solco della giurisprudenza costituzionale in materia di esclusione di sanzioni rigide. L’Avvocatura ritiene che la delimitazione dei presupposti di operatività della norma effettuata dalla giurisprudenza amministrativa, nel senso della necessaria consapevolezza dell’uso dei documenti falsi, costituisce il modo di operare, «nel campo disciplinare amministrativo, di un unico principio dell’ordinamento […] che sanziona non la creazione di documentazione falsa, bensì […] il fatto (doloso) del suo mero utilizzo», e, a tal fine, richiama i delitti di cui agli artt. 485 e 489 del codice penale, nei quali rileverebbe l’uso dell’atto falso. L’art. 128 censurato, quindi, prenderebbe in esame un unico comportamento, consistente nell’utilizzazione consapevole del documento falso, idoneo a pregiudicare l’interesse dell’amministrazione. Tale interesse consisterebbe sia «nel non assumere personale al di fuori e in violazione dei casi previsti dalla norma, sia nel precludere l’instaurarsi del rapporto di impiego con soggetti che comunque hanno agito in danno e contro la medesima pubblica amministrazione, che pur dovrebbero (e vorrebbero) servire, vale a dire in palese violazione dei principi di fedeltà e lealtà che costituiscono uno dei cardini del rapporto di impiego».<br />
Quanto alla lesione del principio di ragionevolezza sotto il profilo della definitività dell’esclusione dai concorsi ad altri impieghi statali, la difesa erariale sostiene che tale conseguenza trova fondamento nella gravità eccezionale della condotta ed appare ragionevole e di buon senso in relazione alla natura fiduciaria del rapporto d’impiego. <br />
3. – Si è costituita la ricorrente del giudizio principale, chiedendo l’accoglimento della questione di costituzionalità sollevata e delle «successive norme che ripropongono lo stesso precetto» (art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 487 del 1994; art. 402 del d.lgs. n. 297 del 1994). <br />
Nell’attuale contesto normativo, caratterizzato dall’equiparazione fra lavoro pubblico e lavoro privato, la limitazione all’accesso al lavoro pubblico sarebbe irragionevole rispetto alla libertà del datore di lavoro privato di valutare concretamente la compatibilità della condotta pregressa del candidato con il suo inserimento nell’organizzazione produttiva. Inoltre, l’automatismo e la perpetuità che impedisce alla pubblica amministrazione qualsiasi valutazione concreta della fattispecie, contrasterebbero con il diritto di accedere agli uffici pubblici (artt. 4 e 51 Cost.) e con l’interesse pubblico a che l’amministrazione possa selezionare la professionalità dei migliori cui affidare gli uffici pubblici. <br />
3.1. – In prossimità della data fissata per l’udienza, la parte privata ha depositato memoria argomentando ulteriormente rispetto alle conclusioni già formulate.<br />
Sottolinea che dal diritto al lavoro – come fondamentale diritto di libertà della persona – discende il principio, affermato dalla stessa Corte costituzionale, secondo cui il legislatore non può introdurre requisiti di accesso ai pubblici uffici che si traducano in arbitrarie discriminazioni o ingiustificate barriere all’ingresso nel posto di lavoro (sentenza n. 108 del 1994). Si sofferma sul carattere irreversibile della preclusione stabilita dall’art. 128 censurato – quale emerge dall’irrilevanza dell’eventuale riabilitazione penale o della decorrenza della pena accessoria di interdizione temporanea dai pubblici uffici – sostenendo che nel nostro ordinamento le ipotesi di privazione del cittadino di diritti costituzionalmente garantiti devono essere confinate a casi eccezionali. A tal fine, ricorda che la stessa Corte costituzionale (sentenze n. 284 del 1999 e n. 3 del 1994) ha ritenuto illegittimo il divieto di rientro in servizio per il dipendente colpito da dispensa per infermità. Aggiunge che le altre cause di preclusione all’accesso sono reversibili, con l’eccezione della destituzione e della dispensa per incapacità. Ma, in queste ultime ipotesi, il provvedimento espulsivo, che determina l’incapacità a concorrere ad un futuro impiego, è assunto (per effetto delle sentenze della Corte costituzionale, a partire dalla n. 270 del 1986) all’esito di una valutazione in concreto della condotta dell’impiegato nell’ambito di un procedimento disciplinare (destituzione), o all’esito di un procedimento in contraddittorio che dà la possibilità all’impiegato di modificare il proprio rendimento in servizio (dispensa). Invece, nel caso in esame – sottolinea la difesa della parte privata – la decadenza di cui all’art. 127, primo comma lettera <i>d</i>), del d.P.R. n. 3 del 1957 è vincolata (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 148 del 2006), la falsità o nullità può anche non essere riferibile all’impiegato e non è impedita dalla eventuale buona fede (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1752 del 1994). In sostanza, nella specie, si tratterebbe dell’unico caso in cui la legge non consente la valutazione del caso concreto, irragionevolmente comprimendo un fondamentale diritto di libertà della persona.<br />
Inoltre, prosegue la difesa, la presenza di condanne penali definitive non ostacola in sé la costituzione di un rapporto di lavoro pubblico, procedendo l’amministrazione ad una autonoma valutazione della natura e della gravità del reato in relazione alla natura e alle funzioni da conferire (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 712 del 1996 e Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1487 del 1997). Invece, l’art. 128 censurato esclude tale valutazione, con il «paradossale risultato» che un soggetto condannato per il delitto di falso in atto pubblico può essere riammesso in servizio ai sensi dell’art. 10 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (se non destituito), o ammesso in esito a concorso, mentre un soggetto dichiarato decaduto, non per falsità ma per vizi amministrativi dei documenti di assunzione, è considerato definitivamente indegno di essere riammesso in servizio. Tanto renderebbe evidente l’irragionevolezza della disposizione censurata «che costituisce un dato oramai eccentrico al sistema ed incompatibile anche con la <i>ratio</i> della legislazione successiva».<br />
Altro sintomo dell’irrazionalità sarebbe costituito dall’indeterminatezza della fattispecie presupposta (art. 127, primo comma, lettera <i>d</i>), che non indica le modalità dell’accertamento (processo penale o istruttoria amministrativa) e rinvia ad una categoria onnicomprensiva, «l’invalidità insanabile» dell’atto, senza coordinamento con la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che definisce la nullità e l’annullabilità (artt. 21-<i>septies</i> e 21-<i>octies</i>). Quindi, secondo la prospettazione della parte, la genericità e l’eterogeneità dei fatti che possono condurre alla dichiarazione vincolata di decadenza «postula necessariamente che la preclusione alla successiva riammissione in servizio sia oggetto di una specifica e concreta valutazione».<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. – E’ all’esame della Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato). La disposizione censurata stabilisce che l’impiegato dichiarato decaduto ai sensi della lettera <i>d</i>) del primo comma dell’art. 127 dello stesso decreto, e cioè quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, non può concorrere ad altro impiego nell’amministrazione dello Stato.<br />
Dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, pende il giudizio promosso da una docente per l’annullamento delle graduatorie permanenti del concorso (di cui all’art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124), limitatamente alla sua mancata inclusione, in applicazione dell’art. 128, secondo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957. La docente era stata dichiarata decaduta, ai sensi del citato art. 127, primo comma, lettera <i>d</i>) dello stesso decreto, da un contratto annuale di insegnamento, avendo dichiarato di essere invalida civile, nonostante fossa affetta da minorazione fisica comportante una riduzione della capacità lavorativa inferiore al minimo previsto dalla legge per l’applicazione delle norme di tutela in materia di diritto al lavoro dei disabili. Il giudizio avverso il decreto di decadenza si era concluso con la sentenza di rigetto dell’impugnativa, passata in giudicato, avendo il giudice ritenuto non scusabile, né inevitabile l’ignoranza della misura di invalidità minima prevista dalla legge.<br />
La Corte è chiamata a decidere se la norma censurata, anche in considerazione del carattere definitivo della esclusione dai concorsi ad altro impiego nell’amministrazione dello Stato, violi: a) l’art. 3 Cost., per irragionevolezza, atteso che la diversa gravità obiettiva dei fatti presupposti (dal reato di falso alla irregolarità documentale) contrasterebbe con il principio – enucleato dalla giurisprudenza costituzionale – della gradualità sanzionatoria e del tendenziale superamento di sanzioni rigide, volto a salvaguardare il parallelismo fra gravità delle condotte e conseguenze sanzionatorie; b) gli artt. 4, 35 e 51 Cost., essendo il difetto di ragionevolezza suddetto di tale gravità da comprimere altri diritti a valenza costituzionale, quali il diritto al lavoro e il diritto di accedere agli uffici pubblici; c) l’art. 97 Cost., sotto il profilo che, impedendo definitivamente ad alcuni soggetti di partecipare alle selezioni per l’accesso agli impieghi pubblici senza la verifica in concreto della presenza di gravi elementi ostativi, sarebbe violato il principio del buon andamento della pubblica amministrazione in riferimento alla migliore utilizzazione delle risorse professionali potenzialmente a disposizione. </p>
<p>2. – In via preliminare, va precisato che è inammissibile l’estensione dell’oggetto del giudizio alle «successive norme che ripropongono lo stesso precetto» (cioè all’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, contenente «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e all’art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»), prospettata dalla parte privata costituita. L’oggetto del giudizio di costituzionalità è delimitato dall’ordinanza di rimessione, potendo le parti private solo argomentare in ordine ai profili di illegittimità prospettati dal giudice rimettente rispetto alla norma censurata (sentenza n. 220 del 2007).</p>
<p>3. – La questione è fondata nei termini di seguito precisati.<br />
3.1. – E’ opportuno soffermarsi sul quadro legislativo entro cui si inserisce l’art. 128 del d.P.R. n. 3 del 1957.<br />
Nell’ambito dei requisiti generali per l’accesso all’impiego pubblico, l’art. 2, comma 5, del testo unico n. 3 del 1957 prevede alcune limitazioni. Non possono accedere all’impiego: a) coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo (in base all’art. 2 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, contenente «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali», coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza e coloro ai quali è stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa – dai pubblici uffici, sempre che sia intervenuto un provvedimento definitivo); b) coloro che siano stati destituiti (all’esito del procedimento disciplinare) o dispensati (per insufficiente rendimento) dall’impiego.<br />
L’art. 128, secondo comma, del testo unico n. 3 del 1957 aggiunge una limitazione all’accesso per l’impiegato dichiarato decaduto, «quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile» (art. 127, primo comma, lettera <i>d</i>).<br />
Con riferimento al personale della scuola, il relativo testo unico (art. 402, comma 4, del d.lgs. n. 297 del 1994) richiede il possesso dei requisiti per l’ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato.<br />
La norma denunciata non è inclusa nel processo di contrattualizzazione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni. Essa concerne i requisiti per l’accesso e rientra nell’ambito dei «procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro», di cui all’art. 2, comma 1, lettera <i>c</i>), numero 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), richiamati dall’art. 69, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per escludere la contrattualizzazione della materia ivi disciplinata. Per il personale della scuola, l’art. 70, comma 8, dello stesso d. lgs. n. 165 del 2001, dispone che sono fatte salve le procedure di reclutamento di cui al d. lgs. n. 297 del 1994. <br />
3.2. – Le limitazioni legislative all’accesso agli uffici pubblici si collocano nell’area coperta da tre precetti costituzionali. Il legislatore individua, infatti, i requisiti negativi necessari per l’ingresso nel rapporto di lavoro pubblico contemperando il diritto di tutti di accedere agli uffici pubblici (art. 51 Cost.) con l’esigenza di garantire, anche attraverso la scelta del personale, il buon andamento e l’imparzialità dell’organizzazione amministrativa (art. 97 Cost.) e il rispetto del dovere di lealtà dei dipendenti pubblici (art. 98 Cost.). <br />
L’art. 128, secondo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957 persegue due obiettivi conformi alla Costituzione. Il primo è di vietare l’instaurazione del rapporto di impiego con soggetti che abbiano agito in violazione del principio di lealtà, che costituisce – come notato – uno dei cardini dello stesso rapporto (art. 98 Cost.). Il secondo è di tutelare l’eguaglianza dei concorrenti, pregiudicati dalla sleale competizione con chi abbia partecipato alla selezione con documenti falsi o viziati (art. 97 Cost.). <br />
Tuttavia, esso non è conforme al principio, «che è alla base della razionalità che domina “il principio di uguaglianza”» (sentenza n. 16 del 1991) di cui all’art. 3 Cost., di adeguatezza tra illecito amministrativo e sanzione (affermato da questa Corte a partire dalla sentenza n. 270 del 1986). Infatti, la preclusione prevista nell’art. 128 censurato colpisce per una durata illimitata nel tempo e automaticamente, senza distinzione, tutti i comportamenti (dalle varie fattispecie di reato in tema di falsità alla produzione di documenti viziati da invalidità non sanabile) rientranti nell’area della decadenza dall’impiego disciplinata dall’art. 127 dello stesso testo unico. <br />
Ne discende la necessità che l’amministrazione valuti il provvedimento di decadenza emesso ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera <i>d</i>), dello stesso decreto, per ponderare la proporzione tra la gravità del comportamento presupposto e il divieto di concorrere ad altro impiego; potere di valutazione analogo a quello riconosciuto da questa Corte ai fini dell’ammissione al concorso, con riferimento alla riabilitazione ottenuta dal candidato (sentenza n. 408 del 1993).<br />
La discrezionalità che l’amministrazione pubblica eserciterà in tal modo sarà limitata dall’obbligo di tenere conto dei presupposti e della motivazione del provvedimento di decadenza, ai fini della decisione circa l’ammissione a concorrere ad altro impiego nell’amministrazione.<br />
3.4. – Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 128, secondo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui, facendo discendere automaticamente dalla dichiarazione di decadenza il divieto di concorrere ad altro impiego nell’amministrazione dello Stato, non prevede l’obbligo dell’amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall’impiego, emesso ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera <i>d</i>), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell’amministrazione dello Stato. <br />
Restano assorbite le altre censure.<br />
<P ALIGN=CENTER><BR><br />
<B>PER QUESTI MOTIVI<BR><br />
</B><BR><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE </P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
<i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non prevede l’obbligo dell’amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall’impiego, emesso ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera <i>d</i>), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell’amministrazione dello Stato.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;11 luglio 2007.<i><b><br />
</b></i><br />
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2007.<i><b></b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2007-n-329/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2007 n.329</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2007 n.3016</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-27-7-2007-n-3016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-27-7-2007-n-3016/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-27-7-2007-n-3016/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2007 n.3016</a></p>
<p>Giulio Castriota Scanderbeg – Presidente f.f., Silvana Bini – Estensore Perrone (avv. L. Capone) c. I.N.P.S.- Direzione Provinciale di Lecce, I.N.P.S.- Sede di Roma sull&#8217;impossibilità di limitare il diritto di accesso alla sola visione dei documenti Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Visione dei documenti – Limitazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-27-7-2007-n-3016/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2007 n.3016</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-27-7-2007-n-3016/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2007 n.3016</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giulio Castriota Scanderbeg – Presidente f.f., Silvana Bini – Estensore<br /> Perrone (avv. L. Capone) c. I.N.P.S.- Direzione Provinciale di Lecce, I.N.P.S.- Sede di Roma</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;impossibilità di limitare il diritto di accesso alla sola visione dei documenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Visione dei documenti – Limitazione – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In forza delle novità introdotte dalla più recente normativa, il diritto di accesso non può essere limitato alla sola visione dei documenti, ma si estende necessariamente all&#8217;estrazione di copia degli stessi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA</p>
<p>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA <br />
LECCE &#8211; SECONDA SEZIONE</b>  
</p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nelle persone dei Signori:</p>
<p><b>GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Presidente <br />
                                    TOMMASO CAPITANIO Ref. </b><br />
<b>                                    SILVANA BINI Ref. , relatore <br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Visto il ricorso 799/2007  proposto da:<br />
<i></p>
<p align=center>
PERRONE FRANCESCO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>rappresentato e difeso da:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>CAPONE LOREDANA </i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in LECCE <br />
<i></p>
<p align=center>VIA V.M. STAMPACCHIA 9 <br />
presso<br />
CAPONE LOREDANA   </p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></p>
<p align=center>contro<br />
<i><br />
INPS &#8211; DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE   </p>
<p>I.N.P.S. &#8211; SEDE DI ROMA <br />
 </i></p>
<p align=justify></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,</p>
<p>&#8211;	della nota della Direzione Provinciale inps di Lecce prot. inf. INPS 4100 del 17/5/2007 n. 0043405, spedita il 28/5/2007, nella parte in cui ha escluso l’estrazione di copia degli atti richiesti con istanza di accesso ex L. 241/90 del 27/3/2007 limitando lo stesso alla sola visione degli atti previa, ove occorra, disapplicazione e/o annullamento del Regolamento INPS per la disciplina del diritto di accesso a norma della legge 7 agosto 1990 n.241 approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n.1951 del 16/2/1994, nella parte in cui all’art. 17, considera riservate, e quindi sottratte al diritto di accesso anche nella forma della estrazione di copia, le dichiarazioni dei lavoratori che costituiscono base per la redazione di un verbale ispettivo;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativia allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2007, il relatore Ref. SILVANA BINI  e l’Avv. Paladini in sostituzione dell’Avv. Capone;</p>
<p>Considerato che:<br />
Il ricorrente, titolare dell’omonima impresa edile, a fronte della notifica del verbale di accertamento dell’INPS di Lecce n. 508 del 22.2.2007, contenente la contestazione di omissioni contributive, ha chiesto con istanza del 22.3.2007 l’accesso degli atti istruttori relativi al procedimento di accertamento, comprese le dichiarazioni rese da parte di alcuni lavoratori dipendenti.<br />
All’istanza seguiva la notifica dell’atto di diffida, in data 26.3.2007.<br />
La domanda di accesso veniva rigettata con nota del 28.3.2007 n. 0028576, a firma del funzionario responsabile della sede di Lecce, sull’assunto che <i>“ gli atti richiesti sono sottratti all’accesso secondo quanto previsto dal regolamento per la disciplina del diritto di accesso a norma della L. 241/90 – allegato A – II punto 12”.<br />
</i>Avverso detto atto il ricorrente ha proposto l’inscritto ricorso ex art 25 L. 241/90, articolando i seguenti motivi: <i><br />
I.	Violazione dei principi generali in materia di accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 e ss. L.N. 241/90. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione artt. 24 e 111 Cost. Eccesso di potere. Illogicità manifesta dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di partecipazione del procedimento amministrativo. Omessa ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.<br />	<br />
II.	Violazione dei principi generali in materia di accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 e ss. L.N. 241/90 così come modificati dalla L.N. 15/05. Violazione art.7 D.P.R. n. 184/06. Falsa ed erronea applicazione Reg. Inps approvato con determinazione n.1951 del 16/2/1994. Difetto di motivazione. Violazione art. 9 D.P.R. 184/06.<br />	<br />
III.	Eccesso di potere. Manifesta illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Sviamento.<br />	<br />
</i>Con successiva nota del 17.5.2007, l’INPS precisava poi che, a seguito di chiarimenti forniti dalla Direzione Generale, la richiesta può essere accolta, <i>“anche se limitatamente alla sola visione degli atti”.<br />
</i>Quest’ultima comunicazione veniva gravata con motivi aggiunti, notificati in data 15.6.2007.</p>
<p>Ritenuto che </p>
<p>il ricorso sia fondato e meriti accolgimento per le seguenti ragioni.<br />
Il ricorrente ha un interesse attuale e qualificato all’accesso agli atti, comprese le dichiarazioni rese dai lavoratori dipendenti, essendo sottoposto ad un accertamento da parte dell’INPS.<br />
L’INPS ha negato l’accesso, richiamando la norma regolamentare che sottrae all’accesso, in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese ed associazioni, i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi.<br />
Questa norma è finalizzata a salvaguardare la posizione dei lavoratori che, nel corso di indagini ispettive disposte dal Ministero del Lavoro, rendono dichiarazioni relative al proprio rapporto di lavoro che possono coinvolgere il proprio datore di lavoro.<br />
Il divieto di accesso alle dichiarazioni suddette, quindi, tutela i lavoratori &#8211; dichiaranti contro il pericolo di azioni discriminatorie, indebite pressioni ed eventuali ritorsioni.<br />
Il Collegio, tuttavia, ritiene di poter condividere l&#8217;ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo: TAR Veneto, prima sez. sent. n. 301/2006) secondo cui tali previsioni regolamentari contrastano con la norma primaria di cui all&#8217;art. 24 della l. n. 241/1990, che, al comma 7, assicura il diritto all&#8217;accesso: &#8220;ai richiedenti l&#8217;accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici&#8221;.<br />
Il diniego all’accesso è quindi illegittimo e deve essere annullato.<br />
Quanto alla nota del 17.5.2007, impugnata con motivi aggiunti, il Collegio richiama il principio già affermato da questa Sezione, in tema di rapporto tra accesso e visione degli atti ( sent. 481/2007), secondo cui il diritto di accesso non può essere limitato alla sola visione dei documenti, ma si estende necessariamente all&#8217;estrazione di copia degli stessi.<br />
E’ stato infatti osservato che “l&#8217;art. 25, primo comma, L. n. 241 del 1990, sia nel testo antecedente la riforma introdotta dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15 che nel testo attuale, stabilisce che «il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti dalla presente legge »: l&#8217;esame e l&#8217;estrazione di copia sono quindi previste come modalità congiunte dell&#8217;esercizio del diritto, senza deroghe o eccezioni di sorta. <br />
I casi di impedimento al diritto di accesso sono, invece, ricondotti solo all&#8217;esclusione o al differimento (artt. 24, primo, secondo e sesto comma, L. n. 241 del 1990 e 9 D.P.R. 12 aprile 2006  n. 184).<br />
Anche l&#8217;art. 7 D.P.R. n. 184/06 disciplina, nei commi V e VI, come modalità congiunte l&#8217;esame del documento e l&#8217;estrazione di copia.<br />
In base a questo quadro normativo, il Giudice amministrativo ha osservato che “se la presa visione del documento viene designata come «esame», la «visione degli atti» prevista dall&#8217;art. 24, secondo comma, lett. d) indica l&#8217;accesso nella unitarietà delle sue modalità di esercizio. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quella di estrazione di copia non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello alla riservatezza dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello alla difesa del richiedente, che in mancanza della copia del documento non potrebbe finalizzarne l&#8217;accesso ad un uso giuridico.”<br />
(TAR Lazio sez. III n. 2212/2006)”.<br />
Conclusivamente, si accoglie il ricorso e si ordina alla Amministrazione intimata di consentire al ricorrente l&#8217;accesso agli atti richiesto con l&#8217;istanza del 22 Marzo 2007.<br />
Va disposta la irripetibilità delle spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce accoglie il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese irripetibili.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2007</p>
<p>Pubblicata il 27 luglio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-27-7-2007-n-3016/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2007 n.3016</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2007 n.318</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-27-7-2007-n-318/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-27-7-2007-n-318/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2007 n.318</a></p>
<p>Non va sospesa la delibera consiliare che approva una mozione di sfiducia verso il Presidente del Consiglio comunale in relazione a comportamenti assunti di arroganza istituzionale del medesimo, emersi sia in sede consiliare che di commissione, in contrasto con il ruolo presidenziale che deve assicurare una posizione di imparzialità e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-27-7-2007-n-318/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2007 n.318</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la delibera consiliare che approva una mozione di sfiducia verso il Presidente del Consiglio comunale in relazione a comportamenti assunti di arroganza istituzionale del medesimo, emersi sia in sede consiliare che di commissione, in contrasto con il  ruolo presidenziale che deve assicurare una posizione di imparzialità e di equilibrio nell’espletamento dei lavori assembleari. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA SARDEGNA<br />CAGLIARI </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE  SECONDA</b></p>
<p>Registro Ordinanze:  318/2007<br />
Registro Generale: 566/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
LUCIA TOSTI Presidente<br /> MARCO LENSI Cons.<br />GRAZIA FLAIM Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 27 Luglio 2007<br />VISTO il ricorso 566/2007 proposto da <b>ORNANO ANTONIO</b> rappresentato e difeso dall’avvocato MURANO GIULIO  con domicilio eletto in CAGLIARI , VIA SASSARI  N. 17  presso lo studio dell’avvocato SEGRETERIA T.A.R. SARDEGNA;  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI LA MADDALENA</b>  rappresentato e difeso dagli avvocati  CONGIU SILVANA e FORGIARINI STEFANO con domicilio eletto in CAGLIARI VICO II MERELLO  N.1 presso CONGIU SILVANA;<br />
<b>PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE DI LA MADDALENA</b>, non costituito in giudizio;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/6/2007, resa immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, co. 4, D.Lgs. n. 267/2000, con la quale previa votazione a scrutinio segreto, viene approvata la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale, attuale ricorrente;<br />
di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente.<br />
VISTO il ricorso, con i relativi allegati, e la contestuale domanda cautelare;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI LA MADDALENA;<br />VISTI gli atti tutti della causa;<br />NOMINATO relatore per la Camera di Consiglio il Cons. GRAZIA FLAIM, uditi altresì gli avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />
VISTO l&#8217;art. 21, commi ottavo ed undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dall&#8217;art. 3, comma primo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
CONSIDERATO che dall’atto impugnato (e dalla registrazione della seduta) emerge un complesso motivazionale, a fondamento della mozione di sfiducia, compatibile con i presupposti richiesti dalla norma, specie in considerazione dei comportamenti assunti di arroganza istituzionale emersi sia in sede consiliare che di commissione;<br />
RILEVATO che il ruolo presidenziale deve assicurare una posizione di imparzialità e di equilibrio nell’espletamento dei lavori assembleari;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA<br />
respinge l’istanza cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>CAGLIARI, li 27 Luglio 2007<br />
L’Estensore<br />
Il Presidente<br />                                                                  Il Segretario</p>
<p>Depositata in segreteria il 27 Luglio 2007<br />
IL DIRETTORE DI SEZIONE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-27-7-2007-n-318/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2007 n.318</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2007 n.523</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-7-2007-n-523/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-7-2007-n-523/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2007 n.523</a></p>
<p>Non va sospesa la concessione demaniale rilasciata al controinteressato per l’occupazione di area demaniale nel porto ai fini della collocazione di una pesa, se la destinazione urbanistica dell’area, risultante dal vigente strumento urbanistico portuale (servizi connessi a movimentazione merci senza intralcio alla circolazione e aumenti di volume), non appare prima</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-7-2007-n-523/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2007 n.523</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la concessione demaniale rilasciata al controinteressato per l’occupazione di area demaniale nel porto ai fini della collocazione di una pesa, se la destinazione urbanistica dell’area, risultante dal vigente strumento urbanistico portuale (servizi connessi a movimentazione merci senza intralcio alla circolazione e aumenti di volume), non appare prima facie incompatibile con il tipo di servizio ivi localizzato a mezzo dell’atto impugnato (pesa).(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00523/2007 REG.ORD.<br />
N. 00669/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 669 del 2007, proposto da:<b>Agenzia Marittima Cap. Francesco Iannaccone di Iannaccone Maria Nicolina</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Scafetta, con domicilio eletto presso Sezione Di Latina Ex Lege Tar Lazio in Latina, via A. Doria 4;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorita&#8217; Portuale di Civitavecchia</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Izzo, Diego Vaiano, Paolo Vaiano, con domicilio eletto presso Sezione Di Latina Ex Lege Tar Lazio in Latina, via A. Doria 4;<br />
nei confronti di<br />
<b>Agenzia Marittima Lellimar di Luigi Lelli</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Canepa, Roberto Righi, con domicilio eletto presso Sezione Di Latina Ex Lege Tar Lazio in Latina, via A. Doria 4;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
CONCESSIONE DEMANIALE RILASCIATA ALLA DITTA CONTROINTERESSATA PER L&#8217;OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE NEL PORTO DI GAETA.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Autorita&#8217; Portuale di Civitavecchia;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Agenzia Marittima Lellimar di Luigi Lelli;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 27/07/2007 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto che il ricorso non appaia assistito da sicuri profili di fondatezza in quanto la destinazione urbanistica dell’area, quale risultante dal vigente strumento urbanistico portuale (servizi connessi a movimentazione merci senza intralcio alla circolazione e aumenti di volume), non appare prima facie incompatibile con il tipo di servizio ivi localizzato a mezzo dell’atto impugnato né quest’ultimo pare esulare dalla competenza del commissario straordinario dell’ente intimato;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, respinge l’istanza di tutela cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27/07/2007 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-7-2007-n-523/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2007 n.523</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2007 n.7141</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-7-2007-n-7141/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-7-2007-n-7141/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-7-2007-n-7141/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2007 n.7141</a></p>
<p>Pres. Capuzzi, Est. Russo.Gruppo Servizi Informatici &#8211; GSI s.p.a., (Avv.ti S. Napolitano, M. De Cilla e G. Di Paolo) c. POSTE ITALIANE s.p.a., (Avv.ti A. Clarizia e A. Sandulli) e Consorzio CA.RI.CE.SE., in proprio e n.q. di capogruppo mandataria dell&#8217;ATI costituita con il Consorzio Euro CIS, nonché DATA SERVICE s.p.a.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-7-2007-n-7141/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2007 n.7141</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-7-2007-n-7141/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2007 n.7141</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Capuzzi, Est. Russo.<br />Gruppo Servizi Informatici &#8211; GSI s.p.a., (Avv.ti S. Napolitano, M. De Cilla e G. Di Paolo) c. POSTE ITALIANE s.p.a., (Avv.ti A. Clarizia e A. Sandulli) e Consorzio CA.RI.CE.SE., in proprio e n.q. di capogruppo mandataria dell&#8217;ATI costituita con il Consorzio Euro CIS, nonché DATA SERVICE s.p.a. (nn.cc.).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Offerte uguali – Miglioramento nell’ambito di una diversa fase – Calcolo della soglia di anomalia – Sulla base delle nuove offerte – Necessità – Ragioni.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Miglioramento delle offerte recanti uguale ribasso – Applicabilità della precedente soglia di anomalia – Non sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Allorché la lex specialis, a fronte di più offerte al massimo ribasso d’identico tenore, obblighi ad esperire la fase del miglioramento nell’ambito d’una nuova e diversa fase concorsuale limitata esclusivamente alle due imprese migliori offerenti, una volta passati all’esperimento del miglioramento, le uniche offerte da tenere in considerazione ai fini dell’ esatto calcolo della soglia d’anomalia sono solo quelle presentate in questa sede e non anche quelle originarie, essendo appunto quelle e non queste ultime, le proposte negoziali definitivamente vincolanti per l’effettuazione del servizio appaltando.</p>
<p>2. In base all’art. 25, c. 3 del D. lgs. 17 marzo 1995 n. 157, l’oggettività della soglia d’anomalia va intesa non come dato assoluto, ma soltanto in relazione alla fase cui si applica, nel senso che, nel caso in cui le imprese invitate a proporre miglioramento ribassino ulteriormente l’originaria offerta identica, questa è superata dalla nuova perché, in virtù dell’art. 77, I c. del RD 23 maggio 1924 n. 827, si ha una diversa ed autonoma fase concorsuale, onde non v’è più riferimento alla soglia fissata in precedenza, occorrendo un nuovo calcolo rispondente al citato art. 25. Pertanto, non si applica la precedente soglia d’anomalia nella fase, eventuale ed autonoma, di miglioramento delle offerte recanti uguale ribasso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul giudizio di anomalia in caso miglioramento delle offerte recanti uguale ribasso</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPVBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
 SEZIONE II</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 6106/2003, proposto dalla<br />
<b>Gruppo Servizi Informatici – GSI s.p.a.</b>, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dgli avvocati Salvatore NAPOLITANO, Michele DE CILLA e Gabriele DI PAOLO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Zara n. 16;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>le <b>POSTE ITALIANE s.p.a.</b>, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Angelo CLARIZIA e dall’avv. Andrea SANDULLI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via P.ssa Clotilde n. 2</p>
<p>E  NEI  CONFRONTI</p>
<p>del <b>Consorzio CA.RI.CE.SE.</b>, con sede in Bologna, in proprio e n.q. di capogruppo mandataria dell’ATI costituita con il Consorzio Euro CIS, nonché della <b>DATA SERVICE s.p.a.</b>, corrente in Frassino Mantovano (MN), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, controinteressate, non costituite nel presente giudizio;</p>
<p>PER  L’ANNULLAMENTO<br />
A)	– dell’atto, di estremi sconosciuti, con cui Poste Italiane s.p.a. ha disposto, in favore dell’ATI CA.RI.CE.SE., l’aggiudicazione del servizio per il trattamento giornaliero di titoli postali negoziati presso gli uffici postali e le banche e di titoli bancari negoziati da uffici postali, per la predisposizione dell’archiviazione dei titoli stessi e per tutto quanto necessario al regolamento di Check truncation e di stanza di compensazione nazionale presso la Banca d’Italia (sedi di Roma e Milano) – Gestione e trasmissione flussi elettronici a CNED Poste (I lotto – Nord); B) – di tutti gli altri atti presupposti, connessi o consequenziali e, in particolare, dell’atto del seggio di gara in data 22 giugno 2003, con cui è stato aggiudicato provvisoriamente il I lotto del servizio. 																																																																																												</p>
<p>   Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
   Visto l’atto di costituzione in giudizio della sola stazione appaltante;<br />
   Visti gli atti tutti della causa; <br />
   Relatore all’udienza pubblica dell’11 luglio 2007 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti costituite, il solo prof. CLARIZIA;<br />
   Ritenuto in fatto che, con bando pubblicato nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2003, la Poste Italiane s.p.a., corrente in Roma, indisse un’asta pubblica di rilevanza comunitaria, da aggiudicarsi con il metodo del prezzo più basso per ciascun lotto, per l’affidamento del servizio triennale 2003/ 2006 di trattamento di titoli postali negoziati presso banche o uffici postali e di titoli bancari negoziati da questi ultimi, meglio indicati in epigrafe; <br />
   Rilevato che a tale gara dichiara d’aver partecipato, tra le altre imprese per il I lotto, pure la GSI s.p.a., corrente in Roma, proponendo al riguardo rituale offerta; <br />
   Rilevato altresì che, in esito alla procedura, mentre l’offerta della GSI s.p.a. si collocò al terzo posto della graduatoria di merito, quelle dell’ATI CA.RI.CE.SE. e della DATA SERVICE s.p.a. manifestarono un identico e maggior ribasso, sicché la stazione appaltante invitò tali due imprese, in applicazione della lex specialis, a proporre miglioramento; <br />
   Rilevato inoltre che, nella seduta del 22 maggio 2003, il seggio di gara, verificate le offerte in miglioramento di tali imprese, constatò quella dell’ ATI CA.RI.CE.SE. quale migliore e, quindi e senza attivare alcun sub-procedimento di verifica dell’eventuale anomalia, dispose l&#8217;aggiudicazione provvisoria a favore di detta ATI; <br />
   Rilevato ancora che, ad avviso della GSI s.p.a., tali proposte in miglioramento superarono la soglia d&#8217;anomalia fissata in relazione alle offerte presentate da tutte le imprese ammesse a gara, onde la stazione appaltante le avrebbe dovute verificare;<br />
   Rilevato quindi che, non essendo ciò avvenuto, la GSI s.p.a. adisce allora questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando siffatta aggiudicazione e le operazioni del seggio di gara;  <br />
   Considerato in diritto che si può prescindere da ogni considerazione sull’ammissibilità, o meno, del ricorso in epigrafe, in quanto esso s&#8217;appalesa del tutto privo di pregio e va disatteso; <br />
   Considerato infatti che, come rettamente ha compiuto la stazione appaltante in applicazione del § 8 del Capitolato generale —che, nella specie, la ricorrente non revoca in dubbio—, essa era obbligata, a fronte di più offerte al massimo ribasso d’identico tenore, ad esperire la fase del miglioramento, ossia ad invitare le imprese migliori offerenti a proporle un ulteriore sconto, nell’ambito d’una nuova e diversa fase concorsuale limitata esclusivamente a queste ultime; <br />
   Considerato di conseguenza che, una volta passati all’esperimento del miglioramento, le uniche offerte da tenere in considerazione ai fini dell’ esatto calcolo della soglia d&#8217;anomalia sono solo quelle presentate in questa sede e non anche quelle originarie, essendo appunto quelle e non queste ultime, in virtù della citata ed inoppugnata norma della lex specialis, le proposte negoziali definitivamente vincolanti per l’effettuazione del servizio appaltando; <br />
   Considerato altresì che non è possibile condividere la lettura che la ricorrente fornisce di alcuni arresti giurisprudenziali da ultimo citati, atteso che, ferme le differenza tra quella in esame e le fattispecie colà prese in e- same, in ogni caso si deve evincere il principio d’inapplicabilità della precedente soglia d’anomalia nella fase, eventuale ed autonoma, di miglioramento delle offerte recanti uguale ribasso; <br />
   Considerato a tutto concedere che, in base all’art. 25, c. 3 del Dlg 17 marzo 1995 n. 157, l’oggettività della soglia d’anomalia va intesa non come dato assoluto, ma soltanto in relazione alla fase cui s’applica, nel senso che, nel caso in cui le imprese invitate a proporre miglioramento ribassino ulteriormente l’originaria offerta identica, questa è superata dalla nuova perché, in virtù dell’art. 77, I c. del RD 23 maggio 1924 n. 827, si ha una diversa ed autonoma fase concorsuale, onde non v’è più riferimento alla soglia fissata in precedenza, occorrendo un nuovo calcolo rispondente al citato art. 25; <br />
   Considerato, infine e circa le spese del presente giudizio, che queste seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, respinge il ricorso n. 6106/2003. <br />
   Condanna la Società ricorrente al pagamento, a favore della sola stazione appaltante resistente e costituita delle spese del presente giudizio, che sono complessivamente liquidate in € 3000,00 (Euro tremila/00), oltre IVA e CPA come per legge. <br />
   Ordina all&#8217;Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.<br />
   Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell’11 luglio 2007, con l’intervento dei sigg. Magistrati:<br />
Roberto CAPUZZI, PRESIDENTE,<br />
Silvestro Maria RUSSO, CONSIGLIERE, ESTENSORE,<br />
Anna BOTTIGLIERI, PRIMO REFERENDARIO.</p>
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