<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>27/7/2006 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/27-7-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/27-7-2006/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 16:57:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>27/7/2006 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/27-7-2006/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.314</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2006-n-314/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2006-n-314/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2006-n-314/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.314</a></p>
<p>Presidente Franco BILE &#8211; Redattore Alfio FINOCCHIARO insussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese e l&#8217;esercizio dell&#8217;attività parlamentare Giurisdizione e competenza &#8211; Conflitto di attribuzioni &#8211; Immunità parlamentari &#8211; Procedimento penale a carico dell&#8217;on. Cesare Previti per diffamazione nei confronti della sig.ra Stefania Ariosto &#8211; Deliberazione di insindacabilità della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2006-n-314/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.314</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2006-n-314/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.314</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Franco BILE &#8211;  Redattore Alfio FINOCCHIARO</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">insussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese e l&#8217;esercizio dell&#8217;attività parlamentare</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Conflitto di attribuzioni &#8211; Immunità parlamentari &#8211; Procedimento penale a carico dell&#8217;on. Cesare Previti per diffamazione nei confronti della sig.ra Stefania Ariosto &#8211; Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati &#8211; Proposizione del conflitto da parte del Tribunale di Monza &#8211; Asserita violazione dell’art. 68 Cost. &#8211; Annullamento della delibera di insindacabilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese dal deputato Cesare Previti, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Monza, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;<br />
É annullato per l’effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 2002 (doc. IV-quater, n. 22).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b>
</p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai Signori:<br />
&#8211;	         Franco				BILE				Presidente<br />	<br />
&#8211;	         Giovanni Maria			FLICK				<br />	<br />
&#8211;	         Ugo				DE SIERVO			     <br />	<br />
&#8211;	         Romano				VACCARELLA		     <br />	<br />
&#8211;	         Paolo				MADDALENA		     <br />	<br />
&#8211;	         Alfio				FINOCCHIARO		     <br />	<br />
&#8211;	         Alfonso				QUARANTA			     <br />	<br />
&#8211;	         Franco				GALLO			     <br />	<br />
&#8211;	         Luigi				MAZZELLA			     <br />	<br />
&#8211;	         Gaetano				SILVESTRI			     <br />	<br />
&#8211;	         Sabino				CASSESE			     <br />	<br />
#NOME?				SAULLE		   <br />	<br />
#NOME?				TESAURO			     <br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 14 marzo 2002, relativa all’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Cesare Previti nei confronti della signora Stefania Ariosto, promosso con ricorso del Tribunale di Monza – Sezione penale, notificato il 6 giugno 2003, depositato in cancelleria il 24 giugno 2003 ed iscritto al n. 24 del registro conflitti 2003.<br />
<i><br />
Visto</i> l’atto di costituzione della Camera dei deputati;<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 20 giugno 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;<br />
<i>udito</i> l’avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>Ritenuto in fatto</p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i><br />
Nel corso di procedimenti penali riuniti, a carico del deputato Cesare Previti, imputato, in concorso con alcuni giornalisti e con il direttore responsabile di una testata giornalistica, del reato di diffamazione a mezzo stampa, per le dichiarazioni rilasciate su Stefania Ariosto e pubblicate nel periodo compreso tra il 26 maggio 1996 e il 13 dicembre 1997, il Tribunale di Monza, con atto del 26 marzo 2002, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della deliberazione del 14 marzo 2002 (doc. IV-<i>quater</i>, n. 22), con la quale la Camera dei deputati ha ritenuto insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni riguardo alle quali sono state formulate le imputazioni, risultanti dai fogli allegati all’atto introduttivo del conflitto; in tali dichiarazioni si fa, tra l’altro, riferimento alla Ariosto, teste in un procedimento penale nel quale il predetto deputato era coimputato, come ad una «una bugiarda calunniatrice», «un teste falso», che avrebbe inventato fatti, luoghi, tempi, persone, circostanze, prospettandosi, inoltre, la possibilità che la stessa fosse stata ricompensata da organismi pubblici con considerevoli somme di danaro o altri beni per le accuse che gli aveva rivolto, e che la sua testimonianza fosse un elemento di un impianto accusatorio costruito anche con una «inesistente intercettazione ambientale».<br />
Secondo il Tribunale ricorrente, la descritta condotta del deputato Previti non potrebbe essere ricompresa nella previsione di cui al primo comma dell’art. 68 della Costituzione, dal momento che «non possono farsi rientrare tra gli atti tipici dell’attività di membro del Parlamento i discorsi pronunziati da un parlamentare nel proprio personale interesse e finalizzati ad ottenere – come nel caso di specie – il rigetto di una istanza di autorizzazione a procedere all’applicazione di una misura cautelare fra quelle specificate nel libro quarto, titolo primo, del codice di procedura penale». Pertanto, la deliberazione di cui si tratta avrebbe illegittimamente interferito nella sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, dell’autorità giudiziaria. <br />
Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 180 del 2003, depositata il 23 maggio 2003.<br />
Il Tribunale di Monza ha provveduto a notificare tale ordinanza e l’atto introduttivo del giudizio innanzi a questa Corte alla Camera dei deputati in data 6 giugno 2003, depositandoli entrambi il 24 giugno 2003.<br />
Si è costituita in giudizio, con memoria depositata il 26 giugno 2003, la Camera dei deputati, eccependo la inammissibilità e, in subordine, la irricevibilità del ricorso, e, nel merito, la infondatezza dello stesso. Sotto il primo profilo, si denuncia la assenza di una compiuta descrizione dei fatti di causa e, in particolare, del contenuto delle dichiarazioni rese <i>extra moenia </i>dal parlamentare di cui si tratta, emergente non già dall’atto introduttivo del giudizio, ma solo da alcuni «fogli», ritenuti di incerta natura, pervenuti alla Camera dei deputati unitamente ad esso e all’ordinanza della Corte.<br />
Ulteriore ragione di inammissibilità viene ravvisata nella mancanza, nell’atto introduttivo del giudizio per conflitto di attribuzione – adottato nella forma della ordinanza, anziché del ricorso –, dei requisiti prescritti, con particolare riferimento alla indicazione del <i>petitum.</i> Infine, si lamenta che il ricorrente non abbia menzionato i parametri costituzionali nei quali si radicherebbero le sue attribuzioni.<br />
In subordine, viene dedotta la irricevibilità dell’atto, alla luce del rilievo che la forma dell’ordinanza data allo stesso consentirebbe, in contrasto con il principio di parità tra le parti del giudizio, l’aggiramento della disposizione dell’art. 6 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale, a tenore del quale la parte deve depositare i propri documenti in tante copie in carta libera quanti sono i componenti della Corte e le parti.<br />
Nel merito, la difesa della Camera conclude per il rigetto del ricorso, rilevando un inscindibile nesso funzionale tra le predette dichiarazioni e la funzione parlamentare. In proposito, si richiamano una serie di interrogazioni ed interpellanze, la prima delle quali risalente al 5 giugno 1996, facenti riferimento alla scarsa credibilità del teste Ariosto, ed aventi un contenuto sostanzialmente sovrapponibile a quello delle opinioni espresse <i>extra moenia </i>dal deputato Previti. La difesa della Camera dei deputati, inoltre, sottolinea come la vicenda della Ariosto fosse stata discussa ampiamente in sede parlamentare in occasione della presentazione, da parte della Procura della Repubblica di Milano, il 3 settembre 1997, di un richiesta di autorizzazione a procedere all’arresto cautelare dello stesso deputato, richiesta ripresentata il 12 dicembre 1997, dopo un primo rinvio alla Procura da parte della Camera in data 18 settembre 1997. Nel corso del relativo procedimento parlamentare, il deputato Previti era stato ascoltato in data 8 gennaio 1998, ed aveva depositato una memoria scritta, tenuta poi presente dalla Giunta per le autorizzazioni, che aveva rivolto alla Camera la proposta, accolta, di diniego dell’autorizzazione all’arresto. Ed anche successivamente al predetto intervento, nel corso della discussione in assemblea sulla richiesta di autorizzazione, altri deputati avevano espresso riserve sulle testimonianze rese dalla Ariosto.<br />
Né rileva, secondo la difesa della Camera, che i richiamati atti parlamentari tipici siano posteriori alle prime tra le dichiarazioni di cui si tratta, in quanto anche gli atti successivi alle opinioni manifestate <i>extra moenia </i>sarebbero utilizzabili al fine di identificare il nesso funzionale tra dichiarazioni e mandato parlamentare, ed, in ogni caso, dovrebbe ritenersi contestuale l’atto tipico che sia intervenuto in un momento non separato da soluzione di continuità da quello delle dichiarazioni.<br />
Infine, nessuna influenza avrebbe la circostanza della mancata coincidenza tra gli autori di alcuni dei richiamati atti parlamentari tipici e l’autore delle dichiarazioni di cui si tratta, essendo evidente la utilizzabilità degli atti di altro parlamentare – in particolare, se, come nella specie, appartenente allo stesso gruppo parlamentare del deputato delle cui opinioni si discute – ai fini della ricostruzione del nesso funzionale.<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>Considerato in diritto</p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i><br />
1. – Il Tribunale di Monza ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata dall’Assemblea il 14 marzo 2002, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Cesare Previti è imputato del reato di diffamazione nei confronti della signora Stefania Ariosto, nel procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Monza, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.</p>
<p>2. – Preliminarmente, deve essere confermata l’ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte nella ordinanza n. 180 del 2003.</p>
<p>3. – E’ infondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della Camera, per l’assenza, nello stesso, di una compiuta descrizione dei fatti di causa e, in particolare, del contenuto delle dichiarazioni rese <i>extra moenia </i>dal parlamentare di cui si tratta, emergente non già dall’atto introduttivo del giudizio, ma solo da alcuni «fogli», ritenuti di incerta natura, pervenuti alla Camera dei deputati unitamente ad esso e all’ordinanza della Corte.<br />
E’ bensì vero che questa Corte ha recentemente affermato che va dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ordinanza priva di ogni riferimento agli specifici fatti per cui si procede, senza che «a colmare la lacuna della mancata descrizione della fattispecie del giudizio penale possano soccorrere gli atti del procedimento penale irritualmente trasmessi dal ricorrente, in quanto è nel solo atto introduttivo e negli eventuali documenti ad esso allegati che devono essere rinvenuti gli elementi identificativi della <i>causa petendi </i>e del <i>petitum</i>, relativi al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato» (v. ordinanza n. 129 del 2005). <br />
Tuttavia, nella specie, il richiamato principio non è applicabile, dal momento che ognuno di quei «fogli», debitamente siglato dal giudice procedente, fa parte integrante dell’atto introduttivo del giudizio per conflitto, come emerge dalla lettura dello stesso, che vi fa espressa menzione, segnalando che si tratta dei fogli che riportano i capi d’imputazione per i quali si procede, sicché è da ritenere l’autosufficienza di tale atto agli effetti della identificazione degli elementi del giudizio.</p>
<p>4. – Parimenti infondata è l’altra eccezione di inammissibilità ravvisata nell’adozione della forma dell’ordinanza, anziché del ricorso, per l’atto introduttivo.<br />
E’, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale quello secondo cui, riguardo ai conflitti proposti da una autorità giudiziaria, non ha rilievo il fatto che l’atto introduttivo abbia, anziché la forma del ricorso, quella dell’ordinanza, qualora, al di là del <i>nomen iuris</i>, l’ordinanza, come nella specie, possieda i requisiti di sostanza necessari per un valido ricorso (sentenze n. 193 del 2005 e n. 298 del 2004).</p>
<p>5. – La difesa della Camera deduce altresì la mancanza dei requisiti prescritti per l’atto introduttivo con particolare riferimento alla omessa indicazione del <i>petitum</i>, nonché la mancata indicazione dei parametri costituzionali nei quali si radicherebbero le attribuzioni del ricorrente.<br />
L’eccezione di omessa precisazione del <i>petitum</i> va disattesa sulla base della costante giurisprudenza per la quale «va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, per avere il ricorrente omesso di chiedere alla Corte una pronuncia di non spettanza alla Camera del potere in contestazione, cioè della deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare. Infatti non vi è alcuna norma – costituzionale o ordinaria – che imponga di adottare forme obbligate per proporre un conflitto di attribuzione tra poteri, essendo prevalente la sostanza della pretesa che il ricorrente introduce nel giudizio davanti alla Corte» (sentenza n. 164 del 2005). Nè rileva che le censure non abbiano investito nella sua totalità la deliberazione di insindacabilità, ma si siano concentrate su alcuni profili della medesima (v., per analoghe affermazioni, sentenza n. 146 del 2005).<br />
Con riguardo alla mancata evocazione dei parametri costituzionali, l’eccezione deve essere respinta in quanto, nella specie, risulta chiara ed univoca la deduzione relativa alla menomazione delle attribuzioni funzionali.</p>
<p>6. – E’ infine infondata anche l’eccezione di irricevibilità dell’atto, per contrasto con il principio di parità tra le parti del giudizio, determinato dall’aggiramento, attraverso la forma dell’ordinanza data all’atto introduttivo, della disposizione dell’art. 6 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale, a tenore del quale la parte deve depositare i propri documenti in tante copie in carta libera quanti sono i componenti della Corte e le parti.<br />
L’utilizzazione della forma dell’ordinanza non implica, di per sé, l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 6 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, e «l’asserita violazione del citato art. 6 non risulta che abbia in alcun modo pregiudicato, o reso meno agevole, l’attività difensiva della Camera resistente. Ciò è dimostrato dal carattere meramente astratto della denunciata violazione del principio di eguaglianza e del principio di parità fra le parti del giudizio: principio che non consente di addossare oneri squilibrati alle parti di un medesimo giudizio, ma che certamente è male invocato quando si sostiene che la difesa della Camera, se ricorrente, si sobbarca all’onere di produrre numerose copie del ricorso laddove l’autorità giudiziaria, quando è ricorrente, si sottrae a tale “difficoltà materiale”. La <i>par condicio</i> non ha nulla a che vedere con una fattispecie che richiederebbe, nell’auspicio della difesa della Camera, una applicazione (non tanto rigorosa, quanto) rigidamente letterale dell’art. 6 citato da parte della cancelleria della Corte nel sanzionare una irregolarità formale, pur se non idonea a pregiudicare in qualsiasi modo la controparte.» (sentenza n. 193 del 2005, cit.).</p>
<p>7. – Nel merito, il ricorso è fondato.<br />
Spetta a questa Corte valutare se le dichiarazioni rese dal parlamentare, di cui la Camera dei deputati ha dichiarato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, siano legate da nesso funzionale con le attività svolte dallo stesso deputato nella sua qualità di membro della Camera, ed in particolare se esse siano «sostanzialmente riproduttive di una opinione espressa in sede parlamentare» (v., <i>ex plurimis, </i>sentenze n. 260 del 2006, n. 28 del 2005, n. 20 del 2000).<br />
In tale indagine, non assumono rilievo – nonostante le contrarie deduzioni della difesa della Camera circa l’invocabilità di atti posteriori alle dichiarazioni, ovvero formulate da altri membri della Camera – né gli atti attribuibili ad altri parlamentari (v. sentenze numeri 193, 164 e 146 del 2005 e n. 347 del 2004), né quelli posti in essere dallo stesso deputato in data posteriore alle dichiarazioni oggetto del presente giudizio (sentenze numeri 223, 164, 146 e 28 del 2005; numeri 347 e 246 del 2004; n. 521 del 2002 e n. 289 del 1998).<br />
La circostanza, poi, che gli altri parlamentari, ai cui atti si collegherebbero le dichiarazioni oggetto del giudizio penale, appartengano allo stesso gruppo dell’on. Previti non può influire sull’estensione della garanzia a soggetti diversi da quello cui si riferisce la delibera di insindacabilità.<br />
Questa Corte ha recentemente affermato che «è vero che le guarentigie previste dall’art. 68 Cost. sono poste a tutela delle istituzioni parlamentari nel loro complesso e non si risolvono in privilegi personali dei deputati e dei senatori. Da questa esatta rilevazione non si può trarre tuttavia la conseguenza che […] esista una tale fungibilità tra i parlamentari iscritti allo stesso gruppo da produrre effetti giuridici sostanziali nel campo della loro responsabilità civile e penale per le opinioni espresse al di fuori delle Camere: l’art. 68, primo comma, Cost. non configura una sorta di insindacabilità del gruppo, per cui un atto o intervento parlamentare di un appartenente ad un gruppo fornirebbe copertura costituzionale per tutti gli altri iscritti al gruppo medesimo» (sentenza n. 249 del 2006).<br />
Sulla base di tale principio deve, pertanto, escludersi la rilevanza delle interrogazioni e interpellanze presentate nei due rami del Parlamento dal 5 giugno 1996 al 14 luglio 1997 da parlamentari diversi dal deputato Previti, pur se tutte relative a valutazioni dei comportamenti della teste Stefania Ariosto.<br />
Con riferimento poi alle prime dichiarazioni addebitate al deputato Previti, le stesse risalgono al 26 maggio 1996 e, cioè, ad un’epoca di gran lunga precedente la prima richiesta della Procura di Milano di autorizzazione all’arresto cautelare del deputato, risalente al 3 settembre, richiesta non esaminata dalla Camera perché avanzata prima che il Giudice per le indagini preliminari avesse emesso ordinanza di custodia cautelare, poi riproposta il 12 dicembre 1997 (e rigettata), ed in relazione alla quale lo stesso Previti fu ascoltato, e depositò una memoria scritta, solo in data 8 gennaio 1998.<br />
L’indicata successione degli eventi esclude l’applicabilità dei principi enunciati nella sentenza n. 223 del 2005, che ha ritenuto coperte dalla garanzia di insindacabilità le dichiarazioni che – mentre è in corso il procedimento parlamentare, disciplinato dall’art. 18 del regolamento della Camera – il deputato destinatario della misura cautelare da autorizzare renda a proposito di essa, fuori dalla sede del Parlamento, prima di essere ascoltato dalla Giunta (o di avere altrimenti esercitato al riguardo le sue funzioni parlamentari), in quanto le stesse sono collegate alla pendenza di quel procedimento parlamentare, sì da restarne in tal senso qualificate.<br />
In conclusione, per nessuna delle dichiarazioni rese all’esterno del Parlamento sussiste il nesso funzionale con l’esercizio dell’attività parlamentare.<br />
Le dichiarazioni del deputato Previti non rientrano, pertanto, nell’esercizio della funzione parlamentare e non sono garantite dall’insindacabilità. Conseguentemente, l’impugnata delibera della Camera dei deputati ha violato l’art. 68, primo comma, della Costituzione, ledendo le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente, e deve essere annullata.<br />
<P ALIGN=CENTER><BR><br />
<B>PER QUESTI MOTIVI<BR><br />
</B><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
<i>dichiara </i>che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese dal deputato Cesare Previti, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Monza, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;<br />
<i>annulla</i>, per l’effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 2002 (doc. IV-<i>quater</i>, n. 22).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.<i><b><br />
</b></i>  <i><b><br />
</b></i>Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2006.<i><b><br />
</b></i> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2006-n-314/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.314</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.342</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-342/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-342/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-342/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.342</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. &#8211; U. Giovannini Est. Copra Ristorazione e Servizi coop. (Avv.ti A.M. Balestreri P. Michiara) contro il Comune di Ponte dell’Olio (non costituito in giudizio) il Responsabile dei Servizi Amministrativi del Comune di Ponte dell’Olio (non costituito) e nei confronti di C.I.R. s.c. (Avv. F. Bassi) e Co.Ge.S.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-342/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-342/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.342</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. &#8211; U. Giovannini Est.<br /> Copra Ristorazione e Servizi coop. (Avv.ti A.M. Balestreri P. Michiara) contro il Comune di Ponte dell’Olio (non costituito in giudizio) il Responsabile dei Servizi Amministrativi del Comune di Ponte dell’Olio (non costituito) e nei confronti di C.I.R. s.c. (Avv. F. Bassi) e Co.Ge.S. s.r.l. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità di attribuire valore preminente alla qualità e alla sicurezza dei prodotti alimentari ed agroalimentari negli appalti pubblici relativi ai servizi di ristorazione collettiva</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara &#8211; Norma del bando di gara che sanziona con l’esclusione dalla gara la concorrente che ha reso le false dichiarazioni di cui all’art. 12, comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 157 del 1995 – Non può operare anche in riferimento a dichiarazioni mendaci rese in sede di partecipazione a precedenti gare</p>
<p>2. Contratti della p.a. &#8211; Art. 59, comma 4, della L. n. 488 del 1995 e art. 9 della L.R Emilia Romagna n. 29 del 2002 – Appalti per servizi di ristorazione collettiva &#8211; Devono essere aggiudicati con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo valore preminente alla qualità e alla sicurezza dei prodotti alimentari ed agroalimentari offerti – Norma del disciplinare di gara che prevede l’attribuzione di un punteggio addirittura preponderante all’elemento prezzo &#8211; Illegittimità</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara &#8211; Affidamento di un servizio di refezione scolastica &#8211; Norma del bando di gara che non prescriva che almeno il 70 per cento dei prodotti forniti debbano provenire da coltivazioni biologiche – Violazione dell’art. 9, comma 2 della L.R. Emilia Romagna n. 29 del 2002 &#8211; Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La disposizione del bando che sanziona con l’esclusione dalla gara la concorrente che ha reso le false dichiarazioni di cui all’art. 12, comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 157 del 1995 deve essere intesa, secondo logica ed in coerenza con la citata disposizione normativa, nel senso che l’esclusione dalla gara debba colpire il concorrente che ha reso dichiarazioni false in sede di domanda di ammissione alla gara stessa, non potendo detta sanzione operare anche in riferimento a dichiarazioni mendaci rese in sede di partecipazione a precedenti gare.</p>
<p>2. L’art. 59, comma 4, della L. n. 488 del 1995 e l’art. 9 della L.R Emilia  Romagna n. 29 del 2002 prescrivono, in concreto, che gli appalti pubblici relativi ai servizi di ristorazione collettiva debbano essere aggiudicati ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 157 del 1995 e cioè con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo valore preminente alla qualità e alla sicurezza dei prodotti alimentari ed agroalimentari offerti. Ne consegue l’illegittimità, nel caso di specie, della disposizione del disciplinare di gara che prevedeva, invece, l’attribuzione di un punteggio addirittura preponderante all’elemento prezzo (80 punti su 100) e un punteggio solo marginale all’elemento qualitativo (20 punti su 100).</p>
<p>3. È illegittima la disposizione del capitolato speciale di una gara per l’affidamento di un servizio di refezione scolastica che non prescriva, in applicazione dell’art. 9, comma 2 della L.R. Emilia Romagna n. 29 del 2002, che almeno il 70 per cento dei prodotti forniti debbano provenire da coltivazioni biologiche, integrate e da prodotti tipici e tradizionali, riconosciuti ai sensi della vigente normativa comunitaria nazionale e regionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA    ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA</b>
</p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composto dai Signori:<br />
Dott. Gaetano Cicciò &#8211;	Presidente      	<br />	<br />
Dott. Umberto Giovannini &#8211;	Consigliere Rel.est<br />	<br />
Dott.  Italo Caso                 &#8211;                Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 357 del 2005, proposto da</p>
<p><b>COPRA Ristorazione e Servizi coop.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria di A.T.I. costituita con Global Chef s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Adolfo Mario BALESTRERI e dall’Avv. Paolo MICHIARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in  Parma,  borgo Antini n. 3;    </p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211; <b>Comune di Ponte dell’Olio</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio; </p>
<p>&#8211; <b>Responsabile dei Servizi Amministrativi del Comune di Ponte dell’Olio sig.ra Elena BAIGUERA</b>, non costituita in giudizio; </p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
 &#8211; <b>C.I.R. Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Franco BASSI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Parma, via Petrarca n. 20;</p>
<p>&#8211; <b>CO.GE.S. s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;</p>
<p align=center>
per  l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
previa sospensiva: a) del verbale di gara in data 5/10/2005 con il quale la Commissione giudicatrice istituita dal Comune di Ponte dellìOlio ha aggiudicato provvisoriamente a C.I.R. s.c. la gara pubblica per l’affidamento del servizio di refezione delle scuole elementari, medie, nido e dei dipendenti comunali per gli anni scolastici 2005/06 e 2006/07 presso il suddetto Comune; b) del verbale di gara in data 26/9/2005, con cui la Commissione giudicatrice ha ammesso alla gara sia C.I.R. sia CO.GE.S. s.r.l.; c) di tutti gli atti a questi presupposti e/o connessi, ivi compresi, ove occorra, il Disciplinare di Gara e il Capitolato Speciale di Appalto</p>
<p align=center>
e per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
dell’Amministrazione Comunale di Ponte dell’Olio al risarcimento dei danni ingiustamente subiti dalla ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati e i successivi motivi aggiunti di ricorso;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di C.I.R. Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.;<br />
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Preso atto dell’atto prodotto spontaneamente dal Comune di Ponte dell’Olio in data 23/11/2005;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 23/5/2006, il dr. Umberto GIOVANNINI; uditi, altresì, l’Avv. Paolo MICHIARA per la ricorrente e l’Avv. Franco BASSI per la controinteressata C.I.R. s.c.; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO  </p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con il ricorso n. 357 del 2005, notificato il 13/10/2005 e depositato il 20/10/2005, la ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensiva: a) del verbale di gara in data 5/10/2005 con il quale la Commissione giudicatrice istituita dal Comune di Ponte dell’Olio ha aggiudicato provvisoriamente a C.I.R. s.c. la gara pubblica per l’affidamento del servizio di refezione delle scuole elementari, medie, nido e dei dipendenti comunali per gli anni scolastici 2005/06 e 2006/07 presso il suddetto Comune; b) del verbale di gara in data 26/9/2005, con cui la Commissione giudicatrice ha ammesso alla gara sia C.I.R. sia CO.GE.S. s.r.l.; c) di tutti gli atti a questi presupposti e/o connessi, ivi compresi, ove occorra, il Disciplinare di Gara e il Capitolato Speciale di Appalto.<br />
La ricorrente, mandataria di A.T.I. che ha partecipato alla suddetta gara bandita dal Comune di Ponte dell’Olio, dopo avere esposto le principali circostanze di fatto relative alla controversia in esame, deduce, a sostegno dell’impugnativa, i seguenti motivi in diritto:<br />
<b>In relazione all’offerta presentata da C.I.R. s.c.:<br />
1)	Violazione dell’art. 12, comma 1, lett F) del D. Lgs. N. 157 del 1995; violazione dell’art 7 del bando di gara e dell’art. 6 del disciplinare di gara; Eccesso di potere per erroneità dei  n. presupposti e per difetto di istruttoria;<br />	<br />
</b>C.I.R. s.c. a cui la gara è stata provvisoriamente aggiudicata avrebbe dovuto essere esclusa dalla stessa in quanto è incorsa nella causa di esclusione di cui all’art. 12, comma 1, lett. f) del D. Lgs. N. 157 del 1995.<br />
Nella sentenza del Consiglio di Stato sez. V, n. 3241 del 2003 è precisato che nel contesto di una gara di appalto bandita dal Comune di Castiglione dello Stiviere, è emerso che il procuratore speciale di C.I.R. s.c. di quel periodo sig. Reggiani, che aveva negato espressamente la sussistenza della predetta causa di esclusione, era stato invece precedentemente condannato dal Tribunale di Modena ex art. 444 c.p.p. per reati anche di natura finanziaria.<br />
Da tali fatti emerge che C.I.R. in quell’occasione si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del citato art. 12, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 157 del 1995 e che quindi, nella gara oggetto dell’odierno contendere, della causa di esclusione in relazione alle false dichiarazioni rese dal concorrente C.I.R.<br />
2)	<b>Stessi vizi del precedente motivo, sotto distinto profilo;<br />	<br />
</b>Nella suddetta dichiarazione resa da C.I.R. manca comunque la menzione della sentenza penale ex art. 444 c.p.p. emessa dal Tribunale di Modena nei confronti del sig Reggiani e quindi la concorrente doveva essere esclusa dalla gara poiché per costante giurisprudenza, l’omessa dichiarazione va equiparata alla mancata dichiarazione ed è legittimamente sanzionata con l’esclusione dalla gara.<br />
3)	<b>Violazione dell’art. 7 del bando di gara e dell’art. 6 del disciplinare di gara; Violazione dell’art. 7 e dell’art. 17 del Capitolato speciale; Eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti e del difetto di istruttoria;<br />	<br />
</b>In ogni caso, C.I.R. doveva essere esclusa dalla gara poiché essa è risultata priva del requisito di cui all’art. 17 del Capitolato Speciale, in quanto i due centri di cottura alternativi indicati nella propria offerta non hanno i requisiti previsti dal Capitolato essendo l’uno non disponibile per la concorrente a titolo di proprietà o di locazione ma di appalto con contratto avente scadenza anteriore alla durata del servizio oggetto della gara in parola ed essendo l’altro centro situato a distanza di oltre 100 km dal luogo di prestazione del servizio, con conseguente impossibilità di raggiungere quest’ultimo entro i trenta minuti dalla segnalazione telefonica che rilevi l’inacettabilità della prima consegna richiesti dall’art. 18 del Capitolato.<br />
<b>In relazione all’offerta presentata da CO.GE.S.:<br />
4)	Violazione degli artt. 45, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000; Violazione dell’art. 7 del bando di gara, degli artt. 6 e 8, punto 1 del disciplinare; Violazione dell’art. 7 del Capitolato Speciale; Eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti e del difetto di istruttoria;<br />	<br />
  </b>Anche l’offerta di CO.GE.S., concorrente classificatasi al secondo posto della graduatoria di gara, doveva essere esclusa perché nella domanda di partecipazione manca la dichiarazione “di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza” richiesta nell’allegato n. 1 al disciplinare di gara.<br />
La dichiarazione allegata dalla concorrente non è idonea a soddisfare quanto richiesto dal disciplinare  in quanto attestante altri fatti e in riferimento ad essa non era possibile alcuna successiva regolarizzazione da parte della concorrente, non trattandosi di mera irregolarità formale od errore materiale di scrittura.<br />
5)	<b>Violazione dell’art. 7 del bando di gara e degli artt. 17 e 18 del capitolato speciale;Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per difetto di istruttoria;<br />	<br />
</b>Anche l’offerta CO.GE.S. risulta avere violato l’art. 17 del Capitolato Speciale dato che, sulla base della dichiarazione resa dalla stessa concorrente, risulta che tutti i centri di cottura di cui la stessa società è titolare distano più di 100 km dal Comune di Ponte dell’Olio.<br />
<b>Azione risarcitoria:<br />
A)	Istanza di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 35 D. Lgs. n. 80 del 1998 e s.m. e i.;<br />	<br />
</b>Nel caso in cui risulti impossibile la reintegrazione in forma specifica attraverso l’affidamento del servizio per una durata equivalente a quella indicata nella <i>lex specialis </i>di gara si chiede il risarcimento del danno per equivalente, da commisurarsi sull’utile presunto che sarebbe potuto derivare all’esponente società nel caso di gestione del servizio.<br />
Nella diversa eventualità di u subentro parziale nell’esecuzione del contratto, l’entità del risarcimento dovrà essere proporzionalmente ridotta secondo la percentuale di servizio non svolto dalla ricorrente.<br />
&#8211;	In data 11/11/2005 la Società ricorrente ha depositato presso la Segreteria della Sezione – previa notifica alle controparti – i seguenti ulteriori motivi aggiunti di ricorso avverso gli stessi atti già impugnati con ricorso principale e, in particolare, avverso il bando di gara e il relativo disciplinare.<br />	<br />
 <b>In relazione a vizi della <i>ex specialis</i> di gara:<br />
6)	Violazione dell’art. 59, comma 4, L. n. 488 del 1955; Violazione dell’art. 9, comma 1, L.R. Emilia Romagna n. 29 del 2002; Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto;<br />	<br />
</b>L’art. 5 del Disciplinare di gara<b>  </b>è in palese contrasto con l’obbligo, previsto dall’art. 59 della L. n. 488 del 1995 e recepito dalla Regione Emilia – Romagna nell’art. 9, comma 1, della L.R. n. 29 del 2002, di assicurare, nelle gare relative ai sevizi di ristorazione scolastica da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la preminenza alla valutazione dell’elemento qualità (da riferirsi specificamente ai prodotti offerti) rispetto all’elemento prezzo.<br />
In base a dette disposizioni, pertanto, le amministrazioni appaltanti servizi di ristorazione collettiva hanno l’obbligo di attribuire all’elemento qualitativo almeno il 51 per cento del punteggio.<br />
Nella gara in questione, invece, alla valutazione qualitativa sono stati attribuiti solo 20 punti su cento e, di questi, nessuno attribuibile in riferimento alla qualità dei prodotti offerti in sede di gara, riguardando interamente, tale valutazione, le referenze complessive delle imprese concorrenti.<br />
Alla accertata  radicale illegittimità della <i>lex specialis</i> di gara, non può che conseguire l’annullamento della stessa ed il travolgimento di tutti i successivi atti procedimentali.<br />
<b>7) Violazione dell’art. 59, comma 4, della L. n. 488 del 1955 e dell’art. 9, comma 2, della L.R. n. 29 del 2002; Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto;<br />
</b>Si rileva inoltre l’illegittimità del capitolato speciale d’appalto per violazione delle disposizioni sopra rubricate nella parte in cui, trattandosi di gara di appalto di un servizio di ristorazione scolastica, non è stata inclusa la clausola prevista dall’art. 9 della L.R. n. 29 del 2002 che i prodotti forniti per la preparazione dei pasti debbano essere costituiti in misura non inferiore al 70 per cento da prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, integrate e da prodotti tipici e tradizionali, riconosciuti ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, dando priorità a prodotti provenienti da coltivazioni biologiche e a prodotti di cui si garantisce l’assenza di organismi geneticamente modificati”. <br />
Nel capitolato di gara si richiede unicamente che solo una gamma ristretta di prodotti e cioè frutta, verdura, olio e pelati provengano da coltivazioni biologiche.<br />
E’ pertanto evidente la violazione della norma regionale, dato che l’insieme di tali prodotti costituisce all’incirca il 20 per cento dei prodotti alimentari da offrire, con percentuale di molto inferiore a quella (70%)normativamente richiesta.<br />
<b>8) Illegittimità derivata dell’atto di aggiudicazione provvisoria;<br />
</b>I vizi accertati della <i>lex specialis</i> si ripercuotono, conseguentemente, sui successivi atti del procedimento e, quindi, anche sulla aggiudicazione provvisoria del servizio.<br />
<b>B) Azione risarcitoria;<br />
</b>Si insiste per il riconoscimento della risarcibilità ex art. 35 del D. Lgs. n. 80 del 1998 e s.m. e i. o in forma specifica mediante affidamento del servizio per un periodo equivalente a quello di cui al bando o per equivalente nella misura del 10% della base d’asta detratto il ribasso offerto o in proporzione a tale misura nel caso di subentro della ricorrente nel contratto già affidato ad altri e da questi parzialmente eseguito.<br />
&#8211; Con memorie difensive depositate il 2/12/2005 e il 16/5/2006, la ricorrente oltre a reiterare le censure già rassegnate con l’atto introduttivo del giudizio e con motivi aggiunti e a replicare alle difese ed eccezioni della controinteressata resistente,<br />
La controinteressata C.I.R. Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c., costituitasi in giudizio, in via preliminare eccepisce l’irricevibilità dei motivi aggiunti per tardività degli stessi.<br />
Nel merito, essa, ritenendo infondato il ricorso ne chiede la reiezione, vinte le spese.<br />
Alla pubblica udienza del  23/5/2006, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con il presente ricorso e successivi motivi aggiunti una A.T.I. che ha partecipato al pubblico incanto bandito dal Comune di Ponte dell’Olio per l’aggiudicazione, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del “servizio di refezione scuole elementari, medie, nido e dipendenti comunali anni scolastici 2005/2006 2006/2007” chiede l’annullamento degli atti del procedimento di gara.<br />
In particolare, mentre con l’atto introduttivo del giudizio sono stati specificamente impugnati i verbali della Commissione giudicatrice con i quali la stessa ha rispettivamente ammesso alla gara le concorrenti C.I.R. Cooperativa Italiana Ristorazione s.c. e CO.GE.S. s.rl. e ha aggiudicato il pubblico incanto a C.I.R., con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha espressamente rilevato l’illegittimità anche del bando e del capitolato speciale di gara, con conseguente richiesta di caducazione oltre, che delle disposizioni costituenti la <i>lex specialis</i> di tutti i successivi consequenziali atti del procedimento.<br />
In via preliminare, il Tribunale deve darsi carico di esaminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti per tardività dello stesso, sollevata dalla controinteressata C.I.R. s.c..<br />
L’eccezione risulta infondata, dato che detti ulteriori motivi sono stati notificati alle controparti entro il termine decadenziale di sessanta giorni (tenuto conto della sospensione feriale dei termini per il periodo 1/8/2005 – 15/9/2005) decorrente dalla data di comunicazione alla ricorrente del provvedimento principalmente impugnato, vale a dire il verbale di aggiudicazione provvisoria dell’appalto di servizi di cui è causa.<br />
Si palesa pertanto erronea la tesi della controinteressata, che ha calcolato il termine per impugnare il bando di gara dalla data di pubblicazione del bando stesso.<br />
Tale calcolo ed il sottostante ragionamento sarebbero stati esatti e giuridicamente corretti solo qualora il vizio o i vizi di legittimità riscontrati dal concorrente nel bando e/o in altri eventuali atti contenenti il regolamento di gara, avessero oggettivamente impedito a questi di partecipare alla gara stessa e la <i>lex specialis </i>di gara dovesse qualificarsi, per tale motivo, quale atto direttamente ed immediatamente lesivo del suo interesse legittimo a concorrere all’aggiudicazione dell’appalto.<br />
Secondo il maggioritario e ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia; indirizzo al quale anche questa Sezione ha in più occasioni aderito, la clausola del bando che individua i requisiti di partecipazione alla gara deve essere impugnata unitamente al provvedimento di aggiudicazione ad altro concorrente, essendo la<i> lex specialis</i> immediatamente impugnabile solo quando contiene clausole impeditive all’ammissione dell’interessato alla selezione (C.d.S., sez. VI, 3/4/2003 n. 1716). <br />
Nel caso in esame, invece, detta ultima ipotesi non ricorre, dato che le ulteriori censure dirette contro il Bando di gara e il Capitolato speciale, rilevando esse la ritenuta violazione di norme statali e regionali in materia di ripartizione del punteggio attribuibile tra offerta tecnica ed offerta economica, non concernono nemmeno indirettamente i requisiti di partecipazione alla gara e, comunque,  la sussistenza di tali clausole non rappresentavano e non hanno in effetti rappresentato un oggettivo ostacolo alla partecipazione della ricorrente al pubblico incanto in questione.<br />
Legittimamente e tempestivamente, pertanto, la ricorrente ha impugnato tali atti entro lo stesso termine di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria dell’appalto.<br />
Con i primi due motivi del ricorso principale, la ricorrente – che si è classificata al terzo posto della graduatoria di gara – sostiene che C.I.R. s.c., concorrente alla quale è stata aggiudicata provvisoriamente la stessa, avrebbe dovuto essere esclusa dalla competizione sia perchè la cooperativa sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 7 del bando e dell’art. 6 del disciplinare di gara e, in definitiva, nella violazione dell’art. 12, comma 1, lett. F) del D. Lgs. n. 157 del 1995 sia per violazione dell’art. 7 del Capitolato Speciale.<br />
Il Collegio ritiene che entrambe le censure siano infondate.<br />
Riguardo alla prima, occorre rilevare che la disposizione del bando che sanziona con l’esclusione dalla gara la concorrente che ha reso le false dichiarazioni di cui all’art. 12, comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 157 del 1995 deve essere intesa, secondo logica ed in coerenza con la citata disposizione normativa, nel senso che l’esclusione dalla gara debba colpire il concorrente che ha reso dichiarazioni false in sede di domanda di ammissione alla gara stessa, non potendo detta sanzione operare anche in riferimento a dichiarazioni  mendaci rese in sede di partecipazione a precedenti gare.<br />
Deve pertanto essere condivisa la considerazione espressa dalla difesa di CIR a pag. 7 della memoria depositata il 7/11/2005 secondo cui l’accoglimento della tesi della ricorrente “…equivarrebbe a concludere che la CIR deve ritenersi soggetta <i>sine die</i> alla esclusione delle gare di appalto di servizi cui ha interesse a partecipare. Il che appare manifestamente assurdo.”.<br />
L’ulteriore motivo di esclusione di CIR dalla gara, secondo la ricorrente trova fondamento nel fatto che, siccome l’art. 17 del Capitolato speciale prescrive che le concorrenti debbano dimostrare la disponibilità di una diversa cucina da utilizzarsi in caso di inagibilità della cucina comunale dove ordinariamente deve espletarsi il servizio, l’offerta CIR non sarebbe idonea a tale scopo, perché i centri di cottura alternativi da questa proposti o sono posti a distanza tale da rendere impossibile il raggiungimento del Comune di Ponte dell’Olio nei ristretti tempi prescritti dal bando stesso o non garantiscono di essere nella disponibilità della società per tutta la durata del servizio oggetto di appalto.<br />
Il Collegio deve rilevare l’infondatezza anche di tale censura, dato che una più attenta lettura della stessa disposizione del Capitolato speciale  invocata dalla ricorrente avrebbe consentito di appurare che la prescrizione in essa contenuta è diretta, all’evidenza, non già ai concorrenti partecipanti alla gara, ma unicamente all’impresa che, dopo essere stata proclamata aggiudicataria della gara dovrà espletare il servizio di refezione scolastica e dei dipendenti comunali, sottoscrivendo il relativo contratto di appalto.<br />
Quanto detto in riferimento a tale secondo profilo di censura vale anche riguardo ad analogo motivo di ricorso con il quale si ritiene illegittima anche l’ammissione alla gara anche della concorrente CO.GE.S., collocatasi al secondo posto della graduatoria.<br />
Ritiene il Collegio, infine, di potersi esimere dall’esaminare l’ulteriore censura proposta avverso l’ammissione di CO.GE.S., dato che, dall’accertata infondatezza delle censure concernenti l’impresa aggiudicataria e la sua ammissione alla gara e dal raggiungimento, da parte della ricorrente, solo del terzo posto nella graduatoria, non può che discendere la mancanza d’interesse della stessa all’esclusione dalla gara dell’impresa seconda classificata.<br />
Devono invece essere compiutamente esaminati i motivi aggiunti di ricorso, dato che con essi sono state impugnate disposizioni contenute nella <i>lex specialis</i> che, qualora gli stessi si rivelassero fondati, comporterebbero la caducazione dell’intero procedimento di gara.<br />
Con tali censure, alle quali è dato ascrivere carattere subordinato rispetto a quelle esposte nel ricorso principale, la stessa concorrente fa valere il proprio interesse strumentale alla caducazione dell’intera gara al fine di partecipare alla nuova gara indetta dalla stessa Amministrazione Comunale.<br />
Ciò premesso, il Collegio deve rilevare la fondatezza di entrambe le censure contenute nei motivi aggiunti.<br />
Sussiste, in primo luogo, il rilevato contrasto tra l’art. 5 del disciplinare di gara e le disposizioni di cui all’art. 59, comma 4, della L. n. 488 del 1995 e dell’art. 9 della L.R Emilia – Romagna n. 29 del 2002.<br />
Ambedue le disposizioni prescrivono, in concreto, che gli appalti pubblici relativi ai servizi di ristorazione collettiva debbano essere aggiudicati ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 157 del 1995 e cioè con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo valore preminente alla qualità e alla sicurezza dei prodotti alimentari ed agroalimentari offerti.<br />
La suindicata disposizione del disciplinare di gara prevede, invece, che, all’interno dell’adottato criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia attribuito un punteggio addirittura preponderante all’elemento prezzo (80 punti su 100) e un punteggio solo marginale all’elemento qualitativo (20 punti su 100).<br />
Tale contrasto con la vigente normativa statale e regionale in materia risulta pertanto evidente, ed esso risulta ancor più stridente ed illogico se si considera che all’interno dello stesso risibile punteggio attribuito dalla <i>lex specialis </i>di gara all’elemento qualitativo, la totalità dello stesso concerne le referenze generali delle imprese concorrenti e non la qualità dei prodotti dalle stesse offerti.<br />
Né, d’altra parte, può ritenersi fondata l’argomentazione con la quale la controinteressata, basandosi sul  richiamo operato nell’art. 59 della L. n. 488 del 1995 al D. Lgs. n. 157 del 1995 (disciplinante gli appalti di servizi al di sopra della soglia comunitaria) perviene alla conclusione circa l’inapplicabilità di tale disposizione (e della più recente norma regionale) alla gara in esame, trattandosi di appalto di servizi al di sotto della soglia comunitaria.<br />
Ritiene il Collegio che a confutazione di tale tesi possa contrapporsi una più corretta esegesi della disposizione statale, che si compone sia di un profilo letterale sia di un profilo teleologico.<br />
Invero, pare al Collegio che il richiamo contenuto nell’art. 59, comma 4, non sia all’intero decreto legislativo n. 157 del 1995, ma letteralmente alla sola norma del decreto espressamente richiamata: art. 23, comma 1 lett. b) che individua il sistema di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dato che l’intento del legislatore era proprio quello di imporre alle amministrazioni pubbliche l’uso di tale metodo per l’aggiudicazione delle gare di appalto relative ai servizi di ristorazione collettiva.<br />
Ma anche riguardo alla finalità complessiva della citata disposizione statale, nell’interpretazione datane dalla controinteressata non pare possa ravvisarsi alcun elemento di fondatezza.<br />
Invero, la <i>ratio </i>della norma è quella  promuovere ed incentivare la produzione agricola biologica, di qualità e dei prodotti a denominazione protetta anche mediante l’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazione di tali prodotti nei servizi di refezione in favore di  utenti meritevoli di particolare tutela quali gli scolari delle scuole pubbliche e i degenti nelle strutture ospedaliere, nonchè l’imposizione alle amministrazioni pubbliche che devono bandire appalti pubblici relativi a servizi di refezione, di assegnare un punteggio prevalente, alla qualità dei prodotti offerti dalle imprese concorrenti.<br />
E’ evidente, pertanto, che tali essendo le finalità di interesse pubblico che la norma intende perseguire, sarebbe del tutto illogico e contraddittorio ritenere applicabile la stessa soltanto agli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria.   <br />
Per le stesse ragioni deve ritenersi fondata anche la seconda censura proposta con i motivi aggiunti dato che, concernendo la gara in esame l’affidamento di un servizio di refezione scolastica, risulta illegittima la disposizione dell’art.3 del capitolato speciale di gara, laddove non si prescrive, in applicazione dell’art. 9, comma 2 della citata L.R. n. 29 del 2002, che almeno il 70 per cento dei prodotti forniti debbano provenire da coltivazioni biologiche, integrate e da prodotti tipici e tradizionali, riconosciuti ai sensi della vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, dando priorità a prodotti provenienti da coltivazioni biologiche e a prodotti di cui si garantisce l’assenza di organismi geneticamente modificati.<br />
Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, sono annullati il bando di gara, i relativi capitolato speciale e disciplinare e tutti i successivi conseguenti atti del procedimento di gara.<br />
Si respinge, invece, la correlata azione di risarcimento del danno, dato che l’interesse legittimo della ricorrente sotteso alle censure accolte è di tipo strumentale, che trova pertanto completo soddisfacimento – in assenza di specifica richiesta risarcitoria riguardante e comprovante i danni derivati dalla partecipazione ad una gara i cui atti sono stati <i>in toto </i>annullati &#8211; nella possibilità di partecipare alla nuova gara pubblica bandita dall’Amministrazione Comunale di Ponte dell’Olio.         <br />
Il Collegio ritiene, tuttavia, anche in relazione alla novità e complessità della principale questione afferente la causa in esame,  che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese relative al presente giudizio.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 357 del 2005 di cui in epigrafe, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2006.</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.<br />
Parma, lì 27/07/2006</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-342/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.343</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-343/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-343/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-343/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.343</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. U. Giovannini Est. Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da: &#8211; C.C.P.L. Inerti s.pa (Avv. F. Bassi) contro Opere Pie Riunite Istituto “Giuseppe Lorenzini” di Luzzara (non costituito) e nei confronti di Global Service s.r.l. (Avv. A. Riccio) &#8211; Global Service s.r.l. (Avv. A. Riccio) contro Opere Pie Riunite</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-343/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.343</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-343/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.343</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. U. Giovannini Est.<br /> Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da:<br /> &#8211; C.C.P.L. Inerti s.pa (Avv. F. Bassi) contro Opere Pie Riunite Istituto “Giuseppe Lorenzini” di Luzzara (non costituito) e nei confronti di Global Service s.r.l. (Avv. A. Riccio)<br /> &#8211; Global Service s.r.l. (Avv. A. Riccio) contro Opere Pie Riunite Istituto “Giuseppe Lorenzini” di Luzzara (non costituito) e nei confronti di C.C.P.L. Inerti s.pa (Avv. F. Bassi</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla valenza probatoria degli atti certificativi promananti dalla P.A. prodotti in sede di gara</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Produzione di atto certificativo promanante dalla P.A. &#8211; Attesta unicamente quanto espressamente indicato nell’atto stesso</span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualsiasi atto certificativo promanante dalla P.A. attesta unicamente quanto espressamente indicato nell’atto stesso, ma esso nulla dice né tanto meno prova relativamente ad ulteriori fatti o situazioni dallo stesso non direttamente contemplati. (fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l’esclusione, da una gara di appalto, per una società partecipante che non aveva prodotto l’autocertificazione del legale rappresentante, attestante che l’impresa non si trovava in stato di liquidazione e che non aveva presentato domanda di concordato, a nulla valendo il prodotto certificato della Camera di Commercio che niente espressamente certificava al riguardo)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composto dai Signori:<br />
Dott. Gaetano Cicciò	Presidente      	<br />	<br />
Dott. Umberto Giovannini	Consigliere Rel.est<br />	<br />
Dott.  Italo Caso                                 Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sui ricorsi n. 169 del 2005 e n. 282 del 2005 proposti da:</p>
<p>&#8211;	<b>quanto al ricorso</b> <b>169 del 2005:</b><br />	<br />
<b><br />
 </b>da<b> C.C.P.L. Inerti s.p.a</b>., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Franco BASSI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Parma, via Petrarca n. 4; </p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Opere Pie Riunite Istituto “Giuseppe Lorenzini” </b>di Luzzara, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>Global Service s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo RICCIO ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R., in Parma, piazzale Santafiora n. 7;</p>
<p>per l’annullamento<br />
a) dell’ammissione di Global Service s.r.l. all’asta pubblica bandita dall’Istituto “Giuseppe Lorenzini” per la vendita di un appezzamento di terreno di proprietà dell’ente; b) dell’aggiudicazione provvisoria della gara alla suddetta società.</p>
<p>&#8211;	<b>quanto al ricorso</b> <b>n. 282 del 2005:<br />	<br />
</b><br />
da <b>Global Service s.r.l.,</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo RICCIO ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R., in  Parma,  piazzale Santafiora  n. 7   <br />
 <b><br />
</b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Opere Pie Riunite Istituto “Giuseppe Lorenzini”</b> di Luzzara, rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio CUGURRA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Parma, via  Mistrali n. 4;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>C.C.P.L. Inerti s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’Avv. Franco BASSI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Parma, via  Petrarca n. 4;</p>
<p>per  l’annullamento<br />
previa sospensiva, della determinazione in data 21/4/2005, con la quale le Opere Pie Riunite Istituto “Giuseppe Lorenzini” di Luzzara ha disposto l’annullamento della aggiudicazione provvisoria alla ricorrente, disponendo contestualmente nuova aggiudicazione provvisoria in favore di C.C.P.L. Inerti s.p.a. e di ogni altro atto precedente, consequenziale e comunque connesso con il provvedimento impugnato, compresa la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto in data 19/4/2005 richiamata nel predetto provvedimento</p>
<p>e, con motivi aggiunti, per l’annullamento<br />
previa sospensiva, della determinazione in data 10/10/2005, con la quale le Opere Pie Riunite Istituto “Giuseppe Lorenzini” di Luzzara ha confermato sia l’invalidità dell’offerta della ricorrente sia l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria dell’asta pubblica precedentemente adottata in favore della stessa e contestuale nuova aggiudicazione provvisoria in favore di C.C.P.L. Inerti s.p.a..</p>
<p>Visti entrambi i ricorsi con i relativi, rispettivi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione  Comunale intimata nel solo ricorso n. 282 del 2005;<br />
Visti altresì gli atti di costituzione in giudizio, quali controinteressate rispettivamente di Global Service s.r.l. nel ric. N. 169 del 2005 e di C.C.P.L. Inerti s.p.a nel ricorso n. 282 del 2005;<br />
Viste le memorie presentate dalle parti in entrambe le suddette  cause a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti delle cause;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 4/7/2006, il dr. Umberto GIOVANNINI; uditi, altresì, l’Avv. BASSI per C.C.P.L. Inerti s.p.a,  l’Avv. RICCIO per Global Service s.r.l. e, limitatamente al ricorso n. 282 del 2005 l’Avv. Giorgio CUGURRA per l’Istituto “Giuseppe Lorenzini”; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO  <br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il primo dei ricorsi in epigrafe (n. 169 del 2005) una società che ha partecipato all’asta pubblica bandita dalle Opere Pie Riunite Istituto “Giuseppe Lorenzini” di Luzzara per la vendita di un appezzamento di terreno di proprietà dello stesso ente, chiede l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara pubblica a Global Service s.r.l..<br />
Secondo la ricorrente, tale atto sarebbe illegittimo per il seguente motivo:<br />
<b>Violazione del bando di gara;</b><br />
Il bando disponeva chiaramente che per essere ammessi i concorrenti dovevano far pervenire all’ente banditore “una autocertificazione del legale rappresentante attestante che la ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento, e non abbia in corso procedure concorsuali né abbia presentato domanda di concordato e che le stesse procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data stabilita per l’asta. Deve attestare altresì l’inesistenza di condanne penali e che non è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla capacità a contrattare con la P.A. per tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza”.<br />
Dalla documentazione presentata da Global Service a corredo della domanda di partecipazione all’asta pubblica emerge che tale concorrente non ha prodotto alcuna dichiarazione attestante che l’impresa non si trova in stato di liquidazione.<br />
Il documento, inoltre, non possiede la veste dell’autocertificazione e, pertanto, esso nemmeno ne possiede il valore.<br />
Infine, esso non contiene nemmeno la dichiarazione in ordine alla circostanza che la ditta non abbia in corso procedure concorsuali, né abbia presentato domanda di concordato.<br />
Tali omissioni, pertanto, avrebbero dovuto comportare l’esclusione di Global Service s.r.l. dalla gara, con conseguente palese illegittimità dell’ammissione e della successiva aggiudicazione provvisoria in favore della medesima.   <br />
Il ricorrente, dopo avere esposto le principali circostanze di fatto relative alla controversia in esame, deduce, a sostegno dell’impugnativa, i seguenti motivi in diritto; <br />
La controinteressata Global Service s.r.l., costituitasi in giudizio, ritenendo infondato il ricorso, ne chiede la reiezione unitamente alla condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
<p><b></p>
<p align=center>§ § §
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il più recente ricorso n. 282 del 2005 è la stessa Global Service che impugna il provvedimento con il quale le Opere Pie Riunite Istituto “Giuseppe Lorenzini” di Luzzara hanno annullato l’aggiudicazione provvisoria dell’asta pubblica in questione precedentemente adottata in favore della ricorrente.<br />
Secondo Global Service s.r.l. detto provvedimento è illegittimo per i seguenti motivi:<br />
<b>Falsa applicazione delle disposizioni del bando di gara; Eccesso di potere per irragionevolezza, falso presupposto di fatto, manifesta ingiustizia; erronea interpretazione del certificato della Camera di Commercio, difetto di motivazione;<br />
</b>E’ illegittimo il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione provvisoria precedentemente disposta in favore della ricorrente, in quanto dalla autocertificazione del legale rappresentante della società e dal certificato della camera di commercio di Crotone allegato alla domanda di partecipazione all’asta pubblica emerge chiaramente che Global Service s.r.l.: 1) non si trovava e non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o amministrazione controllata; 2) che a carico della stessa non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni alcuna dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione a concordato preventivo e amministrazione controllata; 3) che non sussistono condanne penali e che, per tutti gli amministratori della società muniti di potere di rappresentanza non è stata pronunziata una sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla capacità a contrarre con la P.A..<br />
Tale comportamento dell’Istituto resistente risulta anche irragionevole e contraddittorio, stante che, in precedenza, lo stesso Presidente del seggio di gara aveva dichiarato, alla luce della documentazione presentata dalle concorrenti, che le stesse dovevano essere ammesse all’asta pubblica avendo documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando.<br />
Inoltre, dal momento che dal certificato camerale aggiornato al 14/2/2005 non emerge alcuna iscrizione al registro delle Imprese di Crotone di deliberazioni assembleari concernenti lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, la insussistenza di tale stato deve ritenersi implicitamente attestata dalla Camera di Commercio di Crotone.<br />
Dal suddetto certificato camerale emerge, infine, che la ricorrente non ha presentato alcuna domanda di concordato, tanto è vero che nel Registro delle Imprese alla data del 14/2/2005 non risulta iscritta alcuna domanda a tal fine.<br />
<b>2) Violazione della normativa relativa alla autocertificazione; Violazione del bando di gara;Eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta ingiustizia, travisamento di fatti e difetto di motivazione;<br />
</b>Dato che lo scopo della autocertificazione è quello di sostituire la certificazione rilasciata da una P.A., nel caso di specie alcuna mancanza di documentazione può essere attribuita alla ricorrente, avendo questa allegato alla domanda di partecipazione all’asta pubblica, oltre alla autocertificazione, anche la certificazione proveniente dalla Camera di commercio di Crotone con la quale la ricorrente ha dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di gara.<br />
<b>3) Violazione degli artt. 21 octies e 21 nonies della L. n. 241 del 1990; Insussistenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio; Eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta ingiustizia, illogicità, contrasto con l’interesse pubblico e difetto di motivazione;<br />
</b>La asserita incompletezza della autocertificazione è stata comunque sanata dalla contestuale produzione del certificato camerale.<br />
Il raggiungimento dello scopo rende evidente l’illegittimità del provvedimento impugnato anche in relazione al fatto che, ai sensi delle citate nuove disposizioni, i vizi formali degli atti e del procedimento non comportano l’annullamento del provvedimento quando sia palese, come nel caso di specie, che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.<br />
A ben vedere, il provvedimento impugnato è altresì illegittimo per violazione dell’art. 21 nonies, comma 1, L. n. 241 del 1990 che prevede che il provvedimento illegittimo possa essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.<br />
Nel caso di specie, le suddette condizioni non sussistevano e comunque non è stato tenuto conto dell’interesse pubblico a cui mirava il bando di gara e della concorrente direttamente interessata che era risultata la maggiore offerente.<br />
<b>4) Diritto di Global Service s.r.l. all’aggiudicazione e al trasferimento del terreno con sentenza <i>ex</i> art. 2932 c.c.;<br />
</b>L’annullamento della determinazione n. 6 del 21/4/2005, comporta che, sulla base della precedente aggiudicazione in favore della ricorrente, quest’ultima ha diritto di acquistare dalle Opere Pie Riunite di Luzzara, quale maggiore offerente, il terreno oggetto d’asta.<br />
A tal fine si chiede al Tribunale l’emissione di sentenza che produca gli stessi effetti del contratto di vendita non concluso e con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla trascrizione presso l’Ufficio Finanziario del territorio.<br />
<b>5) Richiesta di risarcimento del danno in forma specifica;<br />
</b>Per reintegrare la ricorrente dai danni subiti per effetto dell’esecuzione del provvedimento impugnato, si chiede che, in via subordinata rispetto alla richiesta sub 4), che l’ente resistente sia condannato al trasferimento del terreno di cui al bando di asta alla ricorrente.<br />
<b>6) Ulteriore richiesta risarcitoria per equivalente per perdita di <i>chance</i></b>;<br />
Il Comportamento delle Opere Pie Riunite, con l’illegittimo annullamento dell’aggiudicazione provvisoria precedentemente disposta in favore della medesima, ha arrecato a questa ulteriori danni consistenti nella perdita della possibilità di acquistare detto terreno.<br />
L’ente è dunque responsabile dei danni causati per effetto del contatto sociale concretamente intercorso tra le parti e anche per perdita di <i>chance</i>, cioè per la perdita della possibilità di un risultato favorevole;<br />
<b>Diffida a C.C.P.L. Inerti s.p.a. a non acquistare il terreno oggetto di asta pubblica;inefficacia e/o annullamento dell’eventuale contratto di vendita;<br />
</b>Si diffida  C.C.P.L. Inerti s.p.a. a non acquistare il terreno in questione, pena il risarcimento degli ulteriori danni da tale contratto derivanti alla ricorrente.<br />
&#8211;	Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente impugna la determinazione n. 20 del 10/10/2005 delle Opere Pie Riunite Istituto “Giuseppe Lorenzini”, con la quale sono stati confermati l’invalidità della offerta di Global Service s.r.l., l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria disposta in favore della stessa società e l’aggiudicazione provvisoria in favore di C.C.P.L. Inerti s.p.a..<br />	<br />
&#8211;	Secondo la ricorrente tale atto è illegittimo per gli stessi motivi gia rassegnati con il ricorso principale e ulteriormente, per i seguenti:<br />	<br />
A)	<b>Sussistenza in capo a Global Service s.r.l. dei requisiti richiesti,<br />	<br />
</b>Sia dall’autocertificazione sia dal certificato della Camera di Commercio emerge chiaramente che la ricorrente era in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di gara.<br />
B)	<b>Violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis</i></b><i> <b>di gara;</i>Violazione degli artt. 46, 47 e 77 bis D.P.R. n. 445 del 2000; Eccesso di potere;<br />	<br />
<i></b></i>L’Istituto non ha tenuto che ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  n. 445 del 2000, vi è piena equiparazione normativa tra certificato e dichiarazione sostitutiva, cosicché il possesso dei requisiti richiesti dal bando poteva essere provato non solo con la autodichiarazione resa dal legale rappresentante della impresa concorrente ma anche tramite certificato promanante dalla Camera di Commercio.<br />
C)	<b>Violazione degli artt. 21 octies e 21 nonies L. n. 241 del 1990; Eccesso di potere;<br />	<br />
</b>Il nuovo regime sulla invalidità – irregolarità degli atti e del procedimento amministrativo non consentiva alle Opere Pie Riunite di annullare d’ufficio il provvedimento in data 18/2/2005, previa la verifica, da parte dello stesso Istituto, di tutti i requisiti richiesti dal bando. <br />
D)	<b>Violazione e falsa applicazione del bando di gara;Eccesso di potere;<br />	<br />
</b>Il bando di gara è stato falsamente applicato dalle Opere Pie Riunite, in quanto esso prevede espressamente l’esclusione nella ipotesi in cui le dichiarazioni non fossero state accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore. <b>  <br />
E)	Violazione dei principi generali sulla regolarizzazione documentale; Violazione dell’art. 6, lett. b), L. n. 241 del 1990; Eccesso di potere per motivazione contraddittoria e manifesta ingiustizia;<br />	<br />
</b>La mancata previsione nel bando di gara della espressa sanzione della esclusione dalla gara per incompletezza della autocertificazione, legittimava l’ente banditore ad invitare la ricorrente a regolarizzarne l’asserita incompletezza formale.<br />
F)	<b>Violazione dell’art. 7 L. n. 241 del 1990;Eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di motivazione;<br />	<br />
</b>Prima di emettere il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata con contestuale definitivo annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione provvisoria in favore della ricorrente, l’Istituto avrebbe dovuto avvisare quest’ultima, ai sensi dell’art. 7 L. n. 241 del 1990.<b> </b> <br />
&#8211;	Con memorie depositate in atti in data 22/7/2005 e in data 30/3/2006, la ricorrente, dopo avere ulteriormente illustrato le argomentazioni esposte con il ricorso principale e i motivi aggiunti ed avere replicato alle difese delle controparti, insiste per l’accoglimento del ricorso, con il favore delle spese.<br />	<br />
&#8211;	L’Istituto intimato, costituitosi in giudizio, con la comparsa di costituzione e ulteriori memorie depositate il 22/7/2005, 3/1/2006 e 27/6/2006 eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità per difetto d’interesse a proporli dei motivi aggiunti di ricorso.<br />	<br />
Nel merito, l’Istituto ritiene infondato il ricorso e ne chiede, pertanto l’annullamento, con vittoria di spese e onorari legali.<br />
&#8211;	Si è costituita in giudizio anche C.C.P.L. s.p.a, la quale con          memorie depositate il 27/5/2005, 5/1/2006 e 28/6/2006 chiede, in via preliminare, declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti di ricorso e, nel merito la reiezione del ricorso principale, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>§ § §<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>Alla pubblica udienza del 4/7/2006, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.																																																																																												</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Con il primo dei ricorsi in epigrafe (169 del 2005), C.C.P.L. Inerti s.p.a., società partecipante all’asta pubblica bandita dalle Opere Pie Riunite Istituto “Giuseppe Lorenzini” di Luzzara per la vendita di un terreno di proprietà dello stesso Istituto, ha impugnato la determinazione con la quale Global Service s.r.l. è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria della gara.<br />
Con il più recente ricorso (282 del 2005), e in riferimento allo stesso procedimento di gara, Global Service s.r.l. ha a sua volta impugnato la successiva determinazione con la quale l’Istituto banditore ha annullato d’ufficio l’aggiudicazione provvisoria precedentemente disposta in favore della stessa e ha contestualmente disposto nuova aggiudicazione provvisoria in favore di C.C.P.L..Inerti s.p.a quale  concorrente collocatasi al secondo posto della graduatoria.<br />
Con motivi aggiunti di ricorso Global Service s.r.l. ha poi impugnato anche l’atto con il quale l’Istituto ha confermato sia l’esclusione della stessa società dalla gara, sia l’annullamento della aggiudicazione provvisoria in suo favore con nuova aggiudicazione in favore di C.C.P.L. Inerti s.p.a..<br />
Da quanto sopra si evince che i ricorsi sono tra loro oggettivamente connessi, concernendo entrambi la stessa gara pubblica alla quale entrambe le società hanno partecipato e di cui hanno impugnato, dinanzi a questa Sezione, differenti atti dello stesso procedimento avviato con l’indizione, da parte delle Opere Pie Riunite Istituto “Giuseppe Lorenzini” di Luzzara, di asta pubblica per la vendita di un terreno.<br />
Il Collegio ritiene pertanto necessario riunire i suddetti connessi ricorsi, affinché gli stessi siano decisi con un&#8217;unica sentenza.<br />
Si ritiene inoltre opportuno procedere prioritariamente alla disamina del ricorso più recente (282 del 2005) presentato dalla concorrente Global Service s.r.l..<br />
In via preliminare, il Tribunale ravvisa la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti di ricorso per carenza d’interesse a proporre gli stessi, sollevata sia dall’Istituto resistente sia dalla controinteressata C.C.P.L. Inerti s.p.a..<br />
Con ulteriori censure è stato infatti impugnato un atto da qualificarsi come meramente confermativo della precedente determinazione – impugnata con il ricorso principale – con il quale l’Istituto aveva annullato la aggiudicazione provvisoria dell’asta pubblica precedentemente disposta in favore della ricorrente.<br />
Dall’esame di tale nuovo atto promanante dal Segretario Direttore dell’Istituto emerge unicamente, infatti, la mera conferma sia dell’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria a Global Service s.r.l. sia della nuova aggiudicazione in favore di C.C.P.L. Inerti s.p.a., senza che risulti in alcun modo che l’Istituto abbia proceduto ad una rinnovata valutazione della dedotta questione. <br />
Nessun interesse può pertanto vantare la ricorrente a chiedere, con detto ulteriore ricorso, l’annullamento di un atto non lesivo della sua posizione giuridica, in quanto meramente confermativo di precedente provvedimento che, questo sì essendo direttamente e immediatamente lesivo dell’interesse della società, è stato da questa ritualmente e tempestivamente impugnato con il ricorso principale.<br />
Tale conclusione esce ulteriormente rafforzata dall’esame delle censure inoltrate con motivi aggiunti.<br />
I nuovi motivi per lo più risultano ripercorrere lo stesso iter argomentativo delle censure esposte con l’atto introduttivo del giudizio, ma anche quelli in cui è invece ravvisabile carattere di novità, sembrano in concreto dirette non già contro l’atto più recente, ma ancora avverso il provvedimento che da questo è stato confermato.<br />
E’ appena il caso di rilevare, in chiusura d’argomento, che dette nuove censure, rubricate in narrativa sub E): violazione art. 6, lett. b L. n. 241 del 1990 ed F): violazione art. 7 L. n. 241 del 1990, qualora le si intendesse effettivamente riferite al provvedimento impugnato in via principale, non si sottrarrebbero comunque a declaratoria di irricevibilità, risultando le stesse irrimediabilmente tardive rispetto alla data di avvenuta conoscenza, da parte della ricorrente, del provvedimento impugnato con ricorso principale. <br />
Ciò premesso e scendendo a trattare il merito della causa, il Tribunale ritiene che il ricorso sia infondato.<br />
Non pare condivisibile, infatti, la tesi di fondo sostenuta dalla società ricorrente in merito alla ritenuta sostanziale completezza delle certificazioni richieste espressamente dal bando di gara e dalla stessa rese con la domanda di partecipazione all’asta pubblica.<br />
Completezza che emergerebbe, a dire della ricorrente, dall’integrazione tra quanto dichiarato nell’autocertificazione resa dal rappresentante legale della società e quanto attestato dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di Crotone.<br />
Il Collegio ritiene, al riguardo, che sia condivisibile quanto rilevato dalle difese delle controparti relativamente alla mancanza, in entrambi i documenti, di attestazioni che Global Service s.r.l. “…non si trova in stato di liquidazione”; “non ha in corso procedure concorsuali” e “non ha presentato domanda di concordato…”. <br />
Si deve infatti constatare che il certificato della Camera di Commercio di Crotone prodotto dalla ricorrente unitamente alla domanda di partecipazione alla gara non riporta né la prima né la terza  delle suddette attestazioni.<br />
Inconferente risulta, in proposito, l’asserzione di cui a pag. 8 del ricorso principale secondo cui: “Dal suddetto certificato camerale… emerge che la Global Service s.r.l. non è in stato di liquidazione. Se la predetta società fosse stata messa in liquidazione, la certificazione camerale aggiornata al 14 febbraio 2005…lo avrebbe certamente detto.”.<br />
Invero, qualsiasi atto certificativo promanante dalla P.A. attesta unicamente quanto espressamente indicato nell’atto stesso, ma esso nulla dice né tanto meno prova relativamente ad ulteriori fatti o situazioni dallo stesso non contemplati.<br />
Nel caso della messa in liquidazione di una società, ad esempio, nulla potrebbe risultare alla Camera di Commercio se la società stessa non avesse ancora provveduto ad inoltrare la relativa deliberazione assembleare di messa in stato di liquidazione o se tale documento, per un qualsiasi disguido, non fosse ancora pervenuto all’ente camerale.<br />
Le stesse considerazioni valgono, poi, anche in riferimento all’assenza di domanda di ammissione a concordato preventivo, in quanto anche per tale dichiarazione la ricorrente sostiene, come si è visto del tutto infondatamente, che la certificazione camerale attesti seppure “implicitamente” tale circostanza.      <br />
Invero, solo la società e per essa le persone fisiche che la rappresentano e/o amministrano sono in grado di dichiarare se tale richiesta sia stata o no oggetto di deliberazione da parte del competente organo sociale.<br />
Per quanto concerne, invece, la dichiarazione resa dal rappresentante legale della società, il Collegio deve rilevarne l’inidoneità sia da un punto di vista formale che contenutistico a valere quale  “autocertificazione”; vale a dire come dichiarazione redatta secondo le modalità e nelle forme stabilite dal D.P.R. n. 445 del 2000.<br />
Tale documento, infatti, oltre a non fare alcun riferimento alla suddetta normativa, non esprime formalmente la volontà del redattore di dar vita ad un atto dichiarativo avente certezza legale e nemmeno lo stesso afferma la piena consapevolezza del dichiarante in ordine alle conseguenze sanzionatorie previste dalla legge a suo carico nel caso di dichiarazioni mendaci (v. in termini: T.A.R. Veneto, sez. 1^, 14/1/2005 n. 67).<br />
In ogni caso, ritiene il Collegio che anche a volere prescindere da tale pur rilevante profilo, resta il fatto – del tutto incontestabile &#8211; che tale documento nulla dichiara quanto meno in relazione alla messa in liquidazione della società e alla presentazione di domanda di concordato preventivo.<br />
Risulta pertanto legittima l’esclusione della ricorrente dalla gara, dato che la mancanza di necessari ed essenziali requisiti che dovevano essere contenuti nella suddetta dichiarazione non dà luogo ad una mera irregolarità formale del documento; come tale passibile, pertanto, di successiva regolarizzazione, ma costituisce mancata presentazione, entro i termini di decadenza prescritti a garanzia del principio di <i>par condicio </i>tra tutti i soggetti partecipanti all’asta pubblica, di certificazione relativa a requisiti di partecipazione espressamente richiesti dal bando di gara.<br />
Per le ragioni suesposte, il ricorso n. 282 del 2005, proposto da Global Service s.r.l. in parte deve essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse (motivi aggiunti) ed in parte deve essere respinto (ricorso principale).<br />
Resta quindi da esaminare il più risalente ricorso n. 169 del 2005, proposto da C.C.P.L. Inerti s.p.a. avverso il provvedimento – come si è visto successivamente annullato d’ufficio, – con cui l’Istituto banditore aveva provvisoriamente aggiudicato l’asta pubblica in favore di Global Service s.r.l..<br />
Al riguardo, non si può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, dato che, come più sopra è stato accertato, il provvedimento di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione provvisoria in favore di Global Service s.r.l. è risultato immune dai vizi di legittimità rilevati da tale società con il ricorso n. 282 del 2005 e che, quindi, nessun interesse può avere C.C.P.L. Inerti s.p.a. alla caducazione di un provvedimento già annullato d’ufficio dalla stessa amministrazione che lo aveva adottato. <br />
Il Collegio ritiene, tuttavia, anche in considerazione delle non univoche pronunce dei giudici amministrativi di primo e di secondo grado nella fase cautelare del giudizio n. 282 del 2005 relativamente alla principale questione proposta con entrambi i ricorsi riuniti, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sui ricorsi n. 169 del 2005 e n. 282 del 2005 del  di cui in epigrafe:<br />
A)	Riunisce i ricorsi in quanto tra loro oggettivamente connessi;<br />	<br />
B)	In parte dichiara inammissibile e in parte respinge il ricorso n. 282 del 2005;<br />	<br />
C)	Dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso n. 169 del 2005;<br />	<br />
D)	Spese compensate;<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2006.</p>
<p>F.to Gaetano Cicciò	Presidente <br />	<br />
F.to Umberto Giovannini 	Consigliere Rel.est.</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.<br />
Parma, lì 27/07/2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-343/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.343</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-345/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-345/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.345</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. U. Giovannini Est. ENEL s.p.a. – Direzione della Distribuzione dell’Emilia Romagna (Avv.ti G. De Vergottini, M. Oro Nobili, V. Cutrera e C. Caturani) contro la Provincia di Piacenza (Avv.ti E. Monegatti Ziliotti e P. Bonomi) e nei confronti di Nestlè Italiana s.p.a. (Avv. F. Bassi) e con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-345/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-345/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. U. Giovannini Est.<br /> ENEL s.p.a. – Direzione della Distribuzione dell’Emilia Romagna (Avv.ti G. De Vergottini, M. Oro Nobili, V. Cutrera e C. Caturani) contro la Provincia di Piacenza (Avv.ti E. Monegatti Ziliotti e P. Bonomi) e nei confronti di Nestlè Italiana s.p.a.  (Avv. F. Bassi) e con l’intervento di ENEL Distribuzione s.p.a. (Avv.ti G. Di Mauro e L. Carbone)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di autorizzazione per la realizzazione di una linea elettrica da parte di un privato non svolgente attività di produzione di energia elettrica</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; Autorizzazione per la realizzazione di una linea elettrica da parte di un privato non svolgente attività di produzione di energia elettrica – Norma primaria o regolamentare di livello statale o regionale che preveda che la linea elettrica non possa oltrepassare i confini di proprietà – Insussistenza – Autorizzazione per linea elettrica anche al di fuori della proprietà &#8211; Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nessuna norma primaria o regolamentare di livello statale o regionale prevede che i soggetti privati non svolgenti attività di produzione di energia elettrica, possano realizzare una linea elettrica soltanto se la stessa non oltrepassi i confini di proprietà. Ne consegue, nel caso di specie, la piena legittimità dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Piacenza a Nestlé Italiana s.p.a. per la realizzazione di una linea elettrica e relativa cabina</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composto dai Signori:<br />
Dott. Gaetano Cicciò	Presidente      	<br />	<br />
Dott. Umberto Giovannini	Consigliere Rel.est<br />	<br />
Dott.  Italo Caso                                 Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 38 del 1998, proposto da <br />
<b>ENEL s.p.a. – Direzione della Distribuzione dell’Emilia – Romagna</b> &#8211; , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe DE VERGOTTINI, Massimo ORO NOBILI, Vittorio CUTRERA e Cesare CATURANI ed elettivamente domiciliata presso la sede ENEL di Parma, in  Parma,  piazzale Dalla Chiesa n. 17/a    </p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Provincia di Piacenza</b>, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Eugenia MONEGATTI ZILIOTTI e dall’Avv. Paolo BONOMI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Parma, piazza Garibaldi  n.17;<br />
<b>Regione Emilia – Romagna</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;<br />
<b>Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in via Guido Reni n. 4 è domiciliata ex lege; </p>
<p>e nei confronti di<br />
 <b>Nestlè Italiana s.p.a,</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Franco BASSI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Parma, via Petrarca n. 20</p>
<p>e con l’intervento<br />
ex art. 111, comma 3, c.p.c. di <b>ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a</b>, in persona del legale rappresentante p.t., quale società succeduta a titolo particolare alla ricorrente, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe DI MAURO e dall’Avv. Luigi CARBONE ed elettivamente domiciliata presso la sede ENEL di Parma, in Parma via Volturno n. 31/a</p>
<p>per  l’annullamento<br />
dell’ordinanza in data 6/8/1997, con la quale la Provincia di Piacenza ha rilasciato a Nestlè Italiana s.p.a. l’autorizzazione per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica sotterranea a 15 Kv e cabina elettrica per l’allacciamento del nuovo depuratore di scarico in Comune di Gragnano Trebbiense  e di ogni altro atto precedente, consequenziale e comunque connesso ed, in particolare, del parere emesso dall’Ufficio Legale della stessa Provincia in data 23/1/1997. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione  Provinciale di Piacenza, del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato e di Nestlè Italiana s.p.a;<br />
Visto l’atto d’intervento ex art. 111 c.p.c. di ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a, succeduta a titolo particolare a ENEL s.p.a.;<br />
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 23/5/2006, il dr. Umberto GIOVANNINI; uditi, altresì, l’Avv. CARBONE per la ricorrente,  l’Avv. MONEGATTI ZILIOTTI per l’Amministrazione Provinciale  resistente e l’Avv. BASSI per Nestlè Italiana s.p.a.; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO  <br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il presente ricorso ENEL s.pa. (società alla quale, relativamente alla attività di distribuzione, è di recente succeduta, a titolo particolare, ENEL Distribuzione s.p.a), chiede l’annullamento dell’ordinanza in data 6/8/1997, con la quale la Provincia di Piacenza ha rilasciato a Nestlè Italiana s.p.a. l’autorizzazione per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica sotterranea a 15 Kv e cabina elettrica per l’allacciamento del nuovo depuratore di scarico in Comune di Gragnano Trebbiense.<br />
La ricorrente chiede, inoltre, l’annullamento di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato e, in particolare, del parere emesso dall’Ufficio Legale della stessa Provincia in data 23/1/1997.<br />
La ricorrente, dopo avere illustrato le principali circostanze di fatto afferenti la causa in esame, deduce, a sostegno dell’impugnativa, i seguenti motivi in diritto.<br />
<b>1) Violazione degli artt. 4, nn. 5, 6 e 8 L. n. 1643 del 1962;art. 18 del D.P.R. n. 342 del 1965; artt. 20 e 21 L. n. 9 del 1991; art. 7, comma 1, L. n. 10 del 1991; art. 13, comma 4, D.M. 28/12/1995; art. 2, comma 5, L.R. Emilia Romagna n. 10 del 1993; Eccesso di potere per violazione di circolare ministeriale e delle delibere CIP n. 30/76 e 42/86;  </b> <br />
La Provincia di Piacenza non poteva autorizzare Nestlè Italiana s.p.a a realizzare la suddetta linea elettrica, in quanto tale fattispecie non è compresa tra i casi eccezionali in cui la legge di nazionalizzazione delle attività connesse alla produzione e distribuzione dell’energia elettrica e più specificamente l’art. 4 punti 5, 6 e 8 consente a soggetti diversi da ENEL l’esercizio di attività elettriche.<br />
E’ vero che con successiva circolare ministeriale fu individuata un’ulteriore categoria di soggetti privati ai quali – qualora non svolgano professionalmente attività elettriche – è consentito esercitare tale attività ma le linee elettriche realizzate e le relative cabine devono essere destinate agli usi propri ed essere localizzate nell’ambito delle loro proprietà.<br />
La società controinteressata, peraltro, non risponde a detto ultimo requisito, in quanto la linea elettrica da questa progettata fuoriesce dai confini di proprietà, dovendo la stessa attraversare, seppure nel sottosuolo, una strada provinciale.<br />
La normativa successiva introdotta in materia, non ha sul punto, apportato alcuna modificazione, cosicché le norme relative all’esercizio, per uso proprio, di linee elettriche da parte di soggetti privati non produttori di energia risultano essere ancora quelle della citata circolare ministeriale.<br />
Anche la normativa regionale in materia: L.R. Emilia &#8211; Romagna n. 10 del 1993 non ha modificato tale assetto normativo, essendosi essa limitata, all’art. 2, quinto comma, ad operare un rinvio ai soggetti indicati al citato art. 4 nn. 5, 6 e 8 della legge di nazionalizzazione.<br />
Pertanto, il rispetto del limite del perimetro della proprietà privata è condizione necessaria affinché, ai sensi della normativa vigente, le imprese private che non siano autoproduttrici di energia possano esercire linee elettriche e relative cabine.<br />
D’altra parte, se fosse consentito a tali soggetti di esercire linee elettriche che fuoriescono dai confini delle loro proprietà, si verificherebbe, in concreto, una duplicazione di reti sul territorio che determinerebbe una illegittima sovrapposizione di tali imprese nei confronti di ENEL e degli altri soggetti legittimati alla distribuzione.<br />
Occorre rilevare, inoltre, che la soluzione prevista da Nestlè non è la migliore quanto all’impatto ambientale delle opere, dato che l’elettrodotto progettato si svilupperebbe per una lunghezza di circa 950 metri, mentre ENEL, attraverso la sua rete, potrebbe realizzare un’opera similare ma di lunghezza molto inferiore (circa 150 metri).<br />
L’autorizzazione rilasciata dalla Provincia è in contrasto anche con le deliberazioni C.I.P. n. 30/76 e 42/86 laddove le stesse prevedono che ciascuna unità immobiliare o ciascun opificio possano essere alimentati per ciascun uso da una sola fornitura e che la consegna e la misura dell’energia si effettuano nel luogo di utilizzazione delle forniture con una fornitura di energia elettrica per ciascun posto di consegna.<br />
Nel caso in esame, a fronte di un unico punto di consegna da parte di ENEL a Nestlè Italiana s.p.a., quest’ultima realizzerebbe un’ulteriore fornitura in contrasto con dette disposizioni.<br />
<b>2) Violazione, sotto altro profilo, delle stesse norme indicate al punto precedente; Violazione art. 3 L. n. 241 del 1990; Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria;<br />
</b>Il provvedimento impugnato omette di fornire la benché minima motivazione riguardo alle ragioni che hanno indotto la Provincia di Piacenza a disattendere il parere negativo espresso da ENEL e a rilasciare l’autorizzazione.<br />
Né tale motivazione può essere riferita <i>per relationem</i> ad un non meglio identificato parere legale al quale si accenna nel provvedimento, dato che tale atto non è stato reso disponibile dalla Provincia né tanto meno lo stesso è stato comunicato ad ENEL unitamente al gravato atto di autorizzazione.<br />
Qualora dette ragioni fossero da individuarsi nella mancanza nell’art. 18 del D.P.R. n. 342 del 1965 di condizioni impeditive al rilascio dell’autorizzazione a Nestlè Italiana s.p.a., come afferma la Provincia nella nota prot. N. 3868 del 25/7/1996, tale provvedimento sarebbe comunque illegittimo, poiché tale disposizione non individua i soggetti che possono esercire attività in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica, limitandosi la stessa a dettare prescrizioni a carattere procedimentale del tutto estranee alla questione in esame.<br />
<b>3) Violazione dell’art. 211 T.U. n. 1775 del 1993; Eccesso di potere per vizio di istruttoria;<br />
</b>L’autorizzazione impugnata è illegittima anche perché nel corso del procedimento la Provincia di Piacenza non ha richiesto al Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato il parere previsto dall’art. 211, comma 2, del T.U. n. 1775 del 1933, poiché tale norma risulta ancora vigente riguardo agli elettrodotti appartenenti a soggetti diversi da ENEL.         </p>
<p align=center>§ § §</p>
<p></p>
<p align=justify>
L’Amministrazione Provinciale resistente, costituitasi in giudizio, ritenendo infondato il ricorso ne chiede la reiezione, vinte le spese.</p>
<p align=center>§ § §</p>
<p></p>
<p align=justify>
Nestlè Italiana s.p.a., costituitasi in giudizio, nel rilevare l’infondatezza del ricorso, ne chiede la reiezione, con vittoria di spese e onorari legali.</p>
<p align=center>§ § §</p>
<p></p>
<p align=justify>
Si è costituito in giudizio, inoltre, il Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, svolgendo argomentazioni adesive a quelle della ricorrente specificamente riguardo alla necessità del parere ministeriale di cui all’art. 211 del T.U. n. 1755 del 1933.</p>
<p align=center>§ § §</p>
<p></p>
<p align=justify>
E’ intervenuta in giudizio, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., ENEL Distribuzione s.p.a., società succeduta a titolo particolare alla ricorrente nell’attività di distribuzione di energia elettrica, chiedendo l’accoglimento del gravame e la condanna dell’Amministrazione Provinciale di Piacenza e Nestlè Italiana s.p.a. al pagamento delle spese di lite.</p>
<p align=center>§ § §</p>
<p></p>
<p align=justify>
Alla pubblica udienza del 23 maggio 2006, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il presente ricorso, ENEL s.p.a. (a cui è succeduta a titolo particolare, nell’attività di distribuzione dell’energia elettrica ENEL Distribuzione s.p.a., società a tale titolo intervenuta nel presente giudizio), chiede l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Piacenza a Nestlé Italiana s.p.a. per la realizzazione di una linea elettrica e relativa cabina in Comune di Gargnano (PC).<br />
Sostengono la ricorrente e l’interveniente che, sulla base della normativa statale e regionale vigenti, l’Amministrazione Provinciale non doveva rilasciare il predetto titolo, stante che per i soggetti privati non svolgenti attività di produzione di energia elettrica, la realizzazione di una linea elettrica soggiace a due condizioni, e cioè che la linea sia strumentale agli usi propri della impresa e che la stessa non oltrepassi i confini di proprietà.<br />
Dato che l’elettrodotto interrato progettato da Nestlé Italiana s.p.a. dovrebbe attraversare una strada provinciale e quindi fuoriuscire dai confini della proprietà della società richiedente, tale opera non poteva essere autorizzata.<br />
Il Tribunale ritiene che tali considerazioni non possano essere condivise.<br />
Invero, in nessuna norma primaria o regolamentare di livello statale o regionale risultano fissate dette limitazioni, essendo le stesse unicamente contemplate nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1004 del 25/6/1965.<br />
La legge di nazionalizzazione della produzione e distribuzione dell’energia elettrica istitutiva di ENEL: L. 6/12/1962 n. 1643, pur creando in favore di detto ente, poi trasformatosi in società di capitali, un monopolio in materia, mediante il trasferimento ad esso delle attività di tutti i produttori, tuttavia ha previsto, all’art. 4, che   anche altri soggetti possano realizzare linee elettriche, a condizione che tali attività in concreto non si pongano in contrasto con il suddetto regime monopolistico mediante l’inserimento di altro soggetto produttivo nel mercato della distribuzione di energia elettrica ai privati.<br />
Risultano rilevanti, in particolare, ai fini della presente decisione, il punti n. 5 e n. 6 del citato art. 4, laddove si consente ad imprese produttrici diverse da ENEL la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica e delle inerenti linee di trasporto qualora gli stessi siano diretti a soddisfare nuove esigenze per nuovi impianti produttivi e a imprese produttrici o produttrici e distributrici di energia elettrica di continuare detta attività purchè la produzione media annua nel biennio precedente l’anno di entrata in vigore della legge non superasse i 15 milioni di kWh.<br />
Da tali disposizioni si evince che le finalità perseguite dal legislatore con la legge di nazionalizzazione dell’energia elettrica erano quelle di trasferire a ENEL le attività di tutti quei soggetti privati che, in concreto, per quantità prodotte o per accesso al mercato della distribuzione ai privati, avrebbero potuto porsi in posizione concorrenziale con l’ente monopolista, con conseguente sottrazione dall’operazione di trasformazione di quelle imprese produttrici che per le suddette ragioni, non potevano rappresentare un ostacolo all’introduzione del regime monopolista. <br />
Tale possibilità risulta inoltre emergere dalla norma procedimentale di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 342 del 1965 &#8211; Regolamento attuativo della L. n. 1643 del 1965 – in cui espressamente si prevede che, sulle domande in tal senso proposte da soggetti privati, debba pronunciarsi ENEL mediante la redazione di osservazioni di carattere non vincolante per l’amministrazione preposta al rilascio di tali autorizzazioni.  <br />
E’ ben vero che le menzionate disposizioni sotto il profilo letterale sembrano riferibili alle sole imprese private produttrici di energia elettrica, ma si deve ritenere, coerentemente con le richiamate finalità della legge di nazionalizzazione, che le stesse ben possano trovare applicazione nel caso di soggetto privato non produttore che intende realizzare una linea elettrica esclusivamente al servizio di un proprio nuovo insediamento produttivo, dato che, in questa ipotesi, per la mancanza di attività produttiva di energia elettrica e totale strumentalità del nuovo impianto, risulta venire del tutto meno l’aspetto concorrenziale nei confronti di ENEL che la suddetta normativa ha inteso impedire.<br />
D’altra parte, nemmeno può condividersi la tesi di ENEL laddove essa intende parificare la circolare Ministero LL. PP. n. 1004 del 25/6/1965 alle fonti normative statali di rango secondario.<br />
Invero, come già si è accennato, l’efficacia di tali atti non è <i>erga omnes</i>, ma risulta circoscritta alla amministrazione emanante e ai dipendenti della stessa, per cui risulta giuridicamente non corretto affermare che con tale atto sia stato introdotto nell’ordinamento un’ulteriore categoria di soggetti privati che – nel rispetto di due ordini di limitazioni – abbiano la possibilità di realizzare proprie linee elettriche.<br />
In realtà, come si è dimostrato, la legittimità dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Piacenza a Nestlè Italiana s.p.a. discende direttamente da una corretta interpretazione della <i>ratio </i>della normativa statale di riferimento che non fa alcun accenno a limitazioni territoriali, ma solo a vincoli di strumentalità delle nuove linee e di quantità dell’energia prodotta.<br />
Riguardo a tali aspetti, infatti, la linea realizzata dalla società richiedente risulta pienamente in regola, essendo la stessa interamente adibita al servizio di un nuovo proprio impianto produttivo collocato in area adiacente a quella su cui sorge l’insediamento principale e da questa divisa esclusivamente dalla carreggiata di una strada provinciale.<br />
Per quanto concerne la censura con la quale si afferma che l’autorizzazione impugnata è illegittima per difetto di motivazione, il Collegio ritiene che la stessa sia infondata, poiché l’atto risulta sufficientemente motivato <i>per relationem </i>con il riferimento ad un parere legale richiesto dalla Provincia al proprio Ufficio Legale e di cui, al punto n. 3 dell’atto, sono stati indicati gli estremi identificativi.<br />
L’autorizzazione impugnata, inoltre, non si pone nemmeno in contrasto con i vigenti provvedimenti del C.I.P. in materia, dato che, in ogni caso, anche con la realizzazione della linea elettrica, rimarrà unico ed invariato il punto di consegna dell’energia elettrica da parte di ENEL a Nestlé Italiana s.p.a., provvedendo poi quest’ultima, con il proprio elettrodotto, a somministrare l’energia al nuovo impianto produttivo.<br />
Risulta destituita di fondamento, infine, la censura che rileva la mancata richiesta, nel corso del procedimento autorizzatorio, del parere del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato previsto dall’art. 211 del T.U. n. 1775 del 1933, trattandosi di obbligo stabilito espressamente per le imprese produttrici di energia elettrica.<br />
Per quanto sopra esposto, il ricorso è respinto.     <br />
Le spese seguono la soccombenza ed esse sono liquidate come indicato in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 38 del 1998 di cui in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna la ricorrente ed ENEL Distribuzione s.p.a. intervenuta <i>ad adiuvandum</i>, quali parti soccombenti nel presente giudizio, al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali e degli onorari legali in favore sia della Provincia di Piacenza sia di Nestlè Italiana s.p.a. che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 5.000,00 (cinquemila /00) oltre I.V.A. e c.p.a., di cui €. 2.500,00 oltre I.V.A. e c.p.a. in favore della Provincia di Piacenza ed €. 2.500,00 oltre I.V.A. e c.p.a. in favore di Nestlé Italiana s.p.a..<br />
Compensa le spese nei confronti del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del  23 maggio 2006.</p>
<p>F.to Gaetano Cicciò 	Presidente <br />	<br />
F.to Umberto Giovannini 	Consigliere Rel.est.</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.<br />
Parma, lì 27/07/2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-345/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.346</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-346/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-346/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-346/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.346</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. &#8211; U. Giovannini Est. Vodafone Omnitel N.V. (Avv.ti R. Troiano, A. Fantini e V. Mascello) contro il Comune di Parma (Avv. G. Cugurra) in tema di disciplina urbanistica delle aree per l&#8217;installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile ex art. 9 della L.R. Emilia Romagna n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-346/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.346</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-346/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.346</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. &#8211; U. Giovannini Est.<br /> Vodafone Omnitel N.V. (Avv.ti R. Troiano, A. Fantini e V. Mascello) contro il Comune di Parma (Avv. G. Cugurra)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di disciplina urbanistica delle aree per l&#8217;installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile ex art. 9 della L.R. Emilia Romagna n. 30 del 2000</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Disciplina urbanistica delle aree per l’installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile &#8211; Art. 9 della L.R. Emilia Romagna n. 30 del 2000 – Demanda alle scelte urbanistiche dell’ente locale la individuazione delle aree compatibili con la realizzazione degli impianti &#8211; Disposizione delle N.T.A. del P.O.C., che limita alle “zone per attrezzature tecnologiche” le aree in cui è possibile insediare nuovi impianti di telefonia mobile &#8211; In concreto rinvia ogni determinazione alla redazione del “piano complessivo delle installazioni” con conseguente adeguamento della disciplina urbanistica delle aree ivi incluse &#8211; Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 9 della L.R. Emilia Romagna n. 30 del 2000, nel vietare la localizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile in specifici ambiti territoriali, non ha inteso liberalizzarne l’installazione in qualunque altra zona del territorio comunale, ma ha demandato alle scelte urbanistiche dell’ente locale titolare del generale potere di governo del territorio, la individuazione delle aree compatibili con la realizzazione degli impianti. In tale ottica è pienamente legittima la disposizione delle N.T.A. del P.O.C., la quale, pur formalmente limitando alle “zone per attrezzature tecnologiche” le aree in cui è possibile insediare nuovi impianti di telefonia mobile, in concreto rinvia ogni determinazione proprio alla redazione del “piano complessivo delle installazioni”, con conseguente adeguamento della disciplina urbanistica delle aree ivi incluse.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA    ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA</B>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
composto dai Signori:<br />
Dott. Gaetano  CICCIO’	#NOME?	<br />	<br />
Dott. Umberto  GIOVANNINI &#8211;	Consigliere rel.est<br />	<br />
Dott.  Italo        CASO               &#8211;        Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 140 del 2005, proposto da</p>
<p><b>Vodafone Omnitel N.V.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Riccardo TROIANO, dall’Avv. Alberto FANTINI e dall’Avv. Valeria MASCELLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Monica CALLAI, in  Parma, borgo del Parmigianino n. 5   </p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b>Comune di Parma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio CUGURRA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Parma, via Mistrali n. 4</p>
<p align=center>
per  l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
previa sospensiva: a)  del provvedimento in data 28/1/2005, con il quale il Comune di Parma ha respinto l’istanza della ricorrente per l’installazione di una stazione radio – base in Parma, via Barbacini; b) del parere contrario espresso in data 26/2/2004 dall’Ufficio Tecnico Comunale; c) dell’art. 42 bis del vigente Regolamento Edilizio comunale; d) dell’art. 193 bis del vigente Regolamento comunale di Igiene; e) dell’art. 67 NTA del P.R.G.; f) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione   Comunale intimata;<br />
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 9/5/2006, il dr. Umberto GIOVANNINI; uditi, altresì, l’Avv. Monica CALLAI, in delegata sostituzione dell’Avv. Alberto FANTINI, per la società ricorrente e l’Avv. Giorgio CUGURRA per l’Amministrazione Comunale resistente; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO  </p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con il ricorso n. 140 del 2005, notificato il 1/4/2005 e depositato il 14/4/2005, la società ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensiva: previa sospensiva: a) del provvedimento in data 28/1/2005, con il quale il Comune di Parma ha respinto l’istanza  della stessa per l’installazione di una stazione radio – base in Parma, via Barbacini; b) del parere contrario espresso in data 26/2/2004 dall’Ufficio Tecnico Comunale; c) dell’art. 42 bis del vigente Regolamento Edilizio comunale; d) dell’art. 193 bis del vigente Regolamento comunale di igiene; e) dell’art. 67 N.T.A. del P.R.G.; f) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati.<br />
La ricorrente, in data 29/9/2004 inoltrava al Comune di Parma il programma annuale delle installazioni fisse per il 2005 ove inseriva la richiesta di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base in Parma, via Barbacani n. 4/a.<br />
Relativamente a tale sito, la ricorrente inviava altresì richiesta di autorizzazione, sostitutiva di altra precedente domanda.<br />
Il Comune, con il provvedimento impugnato, respingeva l’istanza della ricorrente, richiamando a fondamento il parere contrario espresso in precedenza dall’Ufficio Tecnico Comunale.<br />
Ritiene la ricorrente che il gravato diniego di autorizzazione sia illegittimo per i seguenti motivi in diritto.<br />
1)	<b>Illegittimità del diniego per rilascio tacito dell’autorizzazione; Violazione art. 87 D. Lgs. n. 259 del 2003 e art. 8 L.R. Emilia – Romagna n. 30 del 2000; Violazione dei principi di legge in materia di procedimenti in autotutela;<br />	<br />
</b>In data 29/9/2004, la ricorrente inoltrava al Comune il Programma annuale delle installazioni fisse contenente anche la richiesta di autorizzazione per la stazione radio base sopra indicata e, quindi, come previsto da entrambe le norme in rubrica, dopo novanta giorni l’autorizzazione risulta essere stata rilasciata per il formarsi  del silenzio – assenso.<br />
Risulta pertanto illegittimo il gravato espresso diniego dell’amministrazione comunale, essendo questo intervenuto ben oltre detto termine. <br />
2)	<b>Illegittimità <i>in parte qua </i>dell’art. 42 bis del Regolamento edilizio comunale e dell’art. 193 bis del Regolamento comunale d’igiene laddove tali disposizioni subordinano il rilascio dell’autorizzazione per i singoli impianti all’approvazione del Piano Comunale delle installazioni; Contrasto con gli artt. 8 e 9 L.R. n. 30 del 2000,  3,4 e 8 L. n. 36 del 2001 e degli artt. 86 e 87 D. Lgs. n. 259 del 2003; <br />	<br />
</b>Le norme comunali impugnate prevedono che la Giunta approvi, sulla base dei programmi presentati annualmente dai gestori di telefonia mobile, il Piano Comunale delle installazioni fisse.<br />
Inoltre, secondo l’art. 42 bis del Reg. edilizio, l’installazione di nuovi impianti sarà possibile solo a seguito dell’approvazione del Piano.<br />
Tali norme erano entrate in vigore, però, quando ancora risultava assente una disciplina statale e regionale che chiarisse i rapporti e le competenze tra Stato Regioni ed Enti locali in materia.<br />
Ora esse risultano superate sia da quanto disposto dall’art. 8 della L.R. n. 30 del 2000 sia dall’art. 8, comma 1, lett. c, della L n. 36 del 2001 sia, infine dagli artt. 86 e 87 D. Lgs. n. 259 del 2003, che escludono la legittimità di un sistema regolamentare locale che individui un’ulteriore fase procedurale come il Piano Comunale in questione, in assenza del quale nessuna autorizzazione può essere rilasciata.<br />
Dette norme regolamentari non sono affatto espressione del potere pianificatorio dei Comuni, che, in materia, è ora circoscritto a regolamentare il corretto insediamento degli impianti e pertanto esse, in quanto in contrasto con la normativa statale e regionale, devono essere disapplicate. <br />
3)	<b>Violazione degli artt. 3, 4 e 8 L. n. 36 del 2001; Violazione del D.P.CM. 8/7/2003; Violazione dell’art. 41, comma2, par. 4) L. n. 166 del 2002; Violazione degli artt. 86 e 87 D. Lgs. n. 259 del 2003; Incompetenza; Violazione dei principi di semplificazione, celerità e non discriminazione; Sviamento di potere;<br />	<br />
</b>Le suddette norme comunali vigenti a Parma e gli atti adottati sono gravemente lesivi del servizio di telefonia mobile, oltre che illegittimi.<br />
Alla stregua dell’art. 8 L. n. 36 del 2001 sono le Regioni e non i Comuni ad avere potestà in materia di autorizzazioni e di localizzazioni di stazioni radio base .<br />
Inoltre l’art. 41, comma 2, L. n. 166 del 2002 ha introdotto il principio di regolazione uniforme degli stessi procedimenti per la installazione delle infrastrutture di reti mobili.<br />
L’art. 86 del D. Lgs. n. 259 del 2003 al primo comma prevede che le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico debbano adottare le occorrenti decisioni senza indugio e mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.<br />
Il successivo comma 3, poi, equipara le infrastrutture di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria del territorio.<br />
La disciplina comunale si pone in contrasto con detta normativa, in quanto essa si risolve in un concreto impedimento alla realizzazione di una rete uniforme e completa di telecomunicazioni.<br />
Per quanto concerne la potestà pianificatoria attribuita alla Giunta Comunale, si ritiene che la stessa sia illegittima ai sensi dell’art. 8 L. n. 36 del 2001, poiché espressione del totale arbitrio del Comune di Parma in merito alla determinazione della localizzazione degli impianti di telefonia mobile, dato che, con la formazione del piano, è la Giunta a decidere &#8211; indipendentemente dalla normativa urbanistica &#8211; ove gli impianti di telefonia mobile possono essere installati.<br />
4)	<b>Violazione degli artt. 8 e 9 L. R. n. 30 del 2000;<br />	<br />
</b>Gli atti impugnati sono anche in contrasto con la normativa regionale e, in particolare con l’art. 8 della L.R. n. 30 del 2000, dato che essa prescrive unicamente la presentazione del programma annuale da parte del gestore, da cui poi decorrono i 90 giorni per la formazione del  silenzio assenso.<br />
L’approvazione del piano comunale, pertanto, risulta pure in contrasto con l’istituto del silenzio assenso, dato che non è chiaro da che momento esso decorra.<br />
Il piano è in contrasto anche con l’art. 9 della L.R., dato che, al di fuori delle aree in tale disposizione previste, nelle quali è preclusa l’installazione di impianti di telefonia mobile, deve ritenersi comunque ammessa la localizzazione di tali impianti.<br />
5)	<b>Violazione del principio di legalità, dell’art. 97 Cost. , dell’art. 1, comma 2, L. n. 241 del 1990, dell’art. 86 D. Lgs. n. 259 del 2003 e della L.R. n. 30 del 2000 sotto altro profilo;<br />	<br />
</b>La decisione dell’Amministrazione Comunale di Parma di non rilasciare autorizzazioni fino a quando la Giunta non approvi il piano delle installazioni fisse è contraria al principio di legalità<b> </b>degli atti amministrativi.<br />
Esse sono in contrasto con l’art. 85 del RUE del P.R.G. laddove la norma urbanistica indica le zone del territorio comunale ove dette installazioni non sono ammesse.<br />
6)	<b>Violazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990; carenza di motivazione e i adeguata istruttoria;<br />	<br />
</b>Il diniego di autorizzazione impugnato è anche illegittimo per carenza di motivazione, dato che l’unica ragione di tale determinazione è la mancata approvazione del piano comunale da parte della Giunta.<br />
7)	<b>Violazione dell’art. 90 D. Lgs. n. 259 del 2003;<br />	<br />
</b>A norma dell’art. 90 del codice delle comunicazioni elettroniche, gli impianti di telefonia mobile sono stati assimilati alle opere di urbanizzazione primaria e, di conseguenza, essi risultano compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono pertanto realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ogni altra disposizione di legge e di regolamento.<br />
<b>9) Illegittimità del parere espresso dall’Ufficio Tecnico Comunale; Eccesso di potere per errore nei presupposti, motivazione erronea e difetto di istruttoria;<br />
</b>Il parere dell’Ufficio Tecnico è erroneo nella parte in cui richiama a fondamento l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato rispetto al ricorso R.G. n. 18/2000, dato che il richiamo a tale giudizio è del tutto inconferente con la presente fattispecie,  essendo lo stesso basato su diversi presupposti normativi.<br />
&#8211; Con successive memorie depositate il 1/10/2005 ed il 28/4/2006, la ricorrente, dopo avere ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni e replicato alle difese del Comune resistente, insiste per l’accoglimento del ricorso, vinte le spese. <b>  <br />
</b>L’amministrazione Comunale intimata, costituitasi in giudizio, con la comparsa di costituzione e successive memorie depositate nelle date 2/5/2005, 4/7/2005, 3/10/2005 e 28/4/2006, chiede la reiezione del ricorso, ritenendo che lo stesso sia infondato con condanna del gestore ricorrente alla refusione delle spese di lite.<br />
In subordine, con la più recente memoria, il Comune chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 86 e 87 del D. Lgs. n. 259 del 2003 in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 41, 117 e 118 della Carta Costituzionale.  <br />
Alla pubblica udienza del 9/5/2006, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Vodafone Omnitel N.V., società che gestisce in ambito nazionale,  unitamente ad altri soggetti, il servizio di pubblica utilità di telefonia mobile, con il ricorso in esame impugna gli atti con i quali l’Amministrazione Comunale di Parma ha respinto la sua domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione all’installazione di un impianto fisso di telefonia mobile in Parma, via Barbacani n. 4/a.<br />
Con il primo mezzo d’impugnazione, la società ricorrente ritiene illegittimo il gravato provvedimento comunale, in quanto lo stesso sarebbe intervenuto ben oltre la scadenza del termine di novanta giorni previsto dall’art. 8 comma 9 ter della L.R. Emilia – Romagna n. 30 del 2000 e dall’art. 87 del D. Lgs. n. 259 del 2003 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”) e, quindi, quando oramai l’autorizzazione relativa all’impianto di telefonia mobile in questione doveva considerarsi rilasciata per formazione del silenzio assenso previsto dalle suddette disposizioni.<br />
Il Collegio deve rilevare che il motivo si palesa infondato.<br />
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il provvedimento negativo esplicito che sopravvenga al formarsi del silenzio &#8211; assenso, non può considerarsi atto inesistente, in quanto esso si sostituisce all’assenso tacito quale ulteriore rinnovata espressione del potere di cui l’Amministrazione era e rimane titolare, quanto meno in via di autotutela (v. <i>ex multis:</i>C.d.S., sez. VI, 21/4/1999 n. 494).<br />
La ricorrente, peraltro, ha contestato il mancato avvio del procedimento di annullamento in autotutela del silenzio &#8211; assenso formatosi sulla richiesta di autorizzazione soltanto con semplice memoria depositata in atti il 28/4/2006 e non notificata all’Amministrazione Comunale di Parma.<br />
In assenza, quindi, di ricorso contenente censure che esplicitamente contestino la correttezza stessa dell’esercizio del potere di autotutela, in ragione dell’eventuale carenza dei relativi presupposti di forma e di sostanza, il giudice adito non può che prendere atto dell’efficacia del sopravvenuto provvedimento di diniego.<br />
Con altri motivi, la ricorrente sostiene, in sintesi, l’illegittimità di alcune disposizioni regolamentari del Comune di Parma ( art. 42 bis del Regolamento Edilizio e 193 bis del Regolamento d’igiene), nella parte in cui le stesse prevedono che l’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti di telefonia mobile sia subordinata all’approvazione, da parte dell’Amministrazione locale, di un “piano complessivo delle installazioni” predisposto sulla base delle proposte dei gestori.<br />
La questione, quindi, consiste nell’accertare se un simile modulo operativo, adottato nell’anno 2000, sia tuttora compatibile con la complessa disciplina della materia, rimessa al concorso di vari livelli di normazione ed al susseguirsi di più interventi legislativi e, inoltre, se sia legittima la scelta urbanistica contenuta nell’art. 67 delle N.T.A. del P.O.C. di consentire l’insediamento degli impianti di telefonia mobile nelle sole “zone per attrezzature tecnologiche”; scelta che, a dire del gestore attuale ricorrente, evidenzierebbe sotto più profili un illegittimo esercizio delle competenze comunali in materia.<br />
Nell’affrontare le due questioni appare proficuo il richiamo a precedenti decisioni della Sezione, che ha già avuto occasione di chiarire la portata della normativa relativa alla localizzazione delle stazioni radio base di telefonia mobile, ed ha, quindi, fornito indicazioni utili anche nel caso di specie.<br />
Quanto al “piano complessivo delle installazioni”, la Sezione si è già pronunciata nel senso della piena ammissibilità di un simile strumento, che contempera l’esigenza di copertura del servizio sul territorio comunale con quella pianificatoria di un corretto insediamento degli impianti – per lo più di rilevante impatto urbanistico e ambientale – oltre che con l’esigenza di minimizzare l’esposizione degli abitanti ai campi elettromagnetici, assicurando nel contempo ai gestori uniformità di trattamento in sede di vaglio congiunto delle relative richieste (v. sentenze 13/12/2005 n. 546; 12/1/2006 n. 10).<br />
Nel giungere a tale conclusione, si è tenuto conto del riparto di competenze desumibile dalla legge quadro n. 36 del 2001, nel senso che allo Stato è affidata la fissazione delle c.d. “soglie di esposizione” mentre alle Regioni e ai Comuni spetta la disciplina dell’uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, cioè le ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurne il più possibile l’impatto negativo sul territorio, sempre che, naturalmente, i criteri localizzativi e gli standards urbanistici non siano tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli impianti medesimi(v. Corte Costituzionale 7/10/2003 n. 307).<br />
In particolare, per quel che rileva nella presente controversia, l’art. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2001 consente ai Comuni l’adozione di “un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.<br />
La legge della Regione Emilia – Romagna n. 30 del 2000, come modificata dalla successiva L.R. n. 30 del 2002, da parte sua, nel dettare “norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”, prevede che gli impianti fissi di telefonia mobile siano autorizzati previa presentazione, da parte dei gestori, di un “programma annuale” delle installazioni da realizzare (art. 8, comma 2) e che “al fine di ridurre l’impatto ambientale e sanitario nonché di favorire sia una razionale distribuzione dei nuovi impianti fissi di telefonia mobile, sia il riordino delle installazioni esistenti e l’utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi il rilascio o il diniego delle medesime” (art. 8, comma 7, nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, della L.R n. 30 del 2002).<br />
Non si ravvisa, pertanto, alcuna sostanziale incoerenza tra la disciplina statale e regionale, da una parte, e la normativa regolamentare adottata dal Comune di Parma, dall’altra, dato che la redazione del “piano complessivo delle installazioni” consente il contestuale esame delle istanze di autorizzazione provenienti dai vari gestori, favorendo, di conseguenza, sia una ponderata valutazione delle localizzazioni proposte sia il puntuale accertamento della razionale distribuzione degli impianti sul territorio, anche in ragione dell’obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e, più in generale, di contenere l’impatto ambientale e sanitario di tali impianti, conformemente a quanto espressamente richiesto dalle menzionate disposizioni nazionali e regionali.<br />
Né, del resto, viene in tal modo indebitamente aggravato il procedimento o alterato l’iter preordinato al rilascio delle autorizzazioni, in quanto la disciplina sovraordinata lascia liberi i Comuni di definire norme integrative e di dettaglio che, nella fattispecie in esame, peraltro non risultano esorbitare dagli ambiti di autonomia dell’ente locale; risolvendosi, le stesse, nel concentrare in un solo atto, di cadenza periodica, le determinazioni conclusive dell’Amministrazione Comunale, senza richiedere adempimenti ulteriori ai gestori – e comunque ponendosi o in diretta attuazione di prescrizioni che affidano agli enti locali la tutela degli interessi pubblici coinvolti.<br />
Detto procedimento neppure risulta incompatibile con la già menzionata disposizione regionale che prevede l’autorizzazione per silenzio – assenso, dato che spetta alla stessa amministrazione comunale predisporre le misure occorrenti per la sollecita approvazione di ogni piano annuale, mentre spetta ai gestori eventualmente esperire i rimedi giudiziali a tal fine necessari.<br />
Né ritiene il Collegio che ad opposte conclusioni si debba addivenire in ragione dell’entrata in vigore del “Codice delle comunicazioni elettroniche” di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003.<br />
In particolare, il suddetto piano comunale non sembra incompatibile con le disposizioni di cui agli artt. 86 e 87 del Codice, dato che le nuove norme sul procedimento autorizzatorio degli impianti di telefonia mobile in esse contenute non risultano escludere – come invece sostiene la ricorrente – la possibilità per l’amministrazione locale di regolare e pianificare il sistema autorizzatorio, sussumendo in un unico atto le richieste di autorizzazione provenienti dal programma annuale che ogni gestore è tenuto a stilare a norma dell’art. 8 della L.R. Emilia Romagna n. 30 del 2000.<br />
Come si è detto, l’ammissibilità di tale spazio pianificatorio riservato ai Comuni è evincibile sia dalla normativa regionale vigente in Emilia – Romagna, che dalla previgente disciplina statale di cui al D. Lgs. n. 36 del 2001 ed esso non risulta espressamente caducato dalla nuova normativa introdotta dal Codice.<br />
Né pare rilevante, al riguardo, la circostanza che l’art. 86 del Codice equipari gli impianti di telefonia mobile alle opere di urbanizzazione primaria del territorio, sia perché, comunque, anche tali opere  soggiacciono ai poteri attribuiti alle amministrazione comunali di pianificazione del proprio territorio e sia perché detti poteri, nel caso del Comune di Parma e per quanto si dirà nel prosieguo della trattazione, si sono estrinsecati nell’adozione di disposizioni regolamentari che solo apparentemente limitano l’installazione dei nuovi impianti di telefonia mobile a particolari zone aventi destinazione urbanistica ad “attrezzature tecnologiche”, ma che, in concreto, consentendo di aggiungere  tale destinazione a quella già   posseduta originariamente dall’area su cui si insedierà il nuovo impianto autorizzato con il “piano complessivo delle installazioni”, si rivelano uno strumento normativo flessibile ed efficace per adeguare la situazione urbanistica dell’area alla scelta effettuata in sede di approvazione del suddetto atto pianificatorio comunale.    <br />
Pertanto, in riferimento alle censure che attaccano detto regime urbanistico delle aree in cui è consentito l’insediamento degli impianti, il Collegio ritiene di dovere ricordare come la Sezione (v. sent. 20/11/2003 n. 658) abbia precisato che l’art. 9 della L.R. n. 30 del 2000, nel vietare la localizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile in specifici ambiti territoriali, non ha inteso liberalizzarne l’installazione in qualunque altra zona del territorio comunale, ma ha demandato alle scelte urbanistiche dell’ente locale titolare del generale potere di governo del territorio, la individuazione delle aree compatibili con la realizzazione degli impianti.<br />
Nella specie, peraltro, l’art. 67 delle N.T.A. del P.O.C., pur formalmente limitando alle “zone per attrezzature tecnologiche” le aree in cui è possibile insediare nuovi impianti di telefonia mobile, in concreto rinvia ogni determinazione proprio alla redazione del “piano complessivo delle installazioni”, con conseguente adeguamento della disciplina urbanistica delle aree ivi incluse, così come disposto dall’art. 85 comma 3, delle N.T.A. del R.U.E. che prevede che le zone individuate dal piano per dette nuove installazioni siano classificate quali “zone per attrezzature tecnologiche”.<br />
È evidente, in conclusione, che la disciplina urbanistica delle aree all’interno delle quali il piano autorizza l’installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile consta di uno strumento dotato di sufficiente flessibilità che, lungi dall’introdurre un divieto generalizzato o dall’imporre ingiustificate limitazioni a detti insediamenti, rimette alla ponderata valutazione dell’amministrazione comunale, in sede di esame globale e contestuale delle richieste dei gestori, le scelte che garantiscano l’ordinato assetto urbanistico – edilizio del territorio comunale.<br />
Infatti, nel caso di approvazione della richiesta del gestore mediante inclusione della localizzazione dell’impianto nel piano comunale, l’area relativa sarà ulteriormente classificata <i>ex lege </i>quale zona per attrezzature tecnologiche.<br />
Per quanto riguarda, infine, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 86 e 87 del D. Lgs. n. 259 del 2003 sollevata dall’Amministrazione Comunale di Parma per ritenuto contrasto con  con gli artt. 3, 9, 32, 41, 117 e 118 della Carta Costituzionale, il Collegio ritiene che la stessa non risulti rilevante ai fini del decidere, stante che le norme sospettate di illegittimità costituzionale sono state interpretate dal Collegio in senso del tutto conforme ai parametri costituzionali invocati dalla difesa dell’amministrazione comunale.            <br />
Per le ragioni suesposte, il ricorso è respinto.<br />
Il Collegio ritiene tuttavia che, anche in considerazione della novità e della complessità delle questioni oggetto della presente decisione, sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese relative al presente giudizio.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 140 del 2005 di cui in epigrafe, lo respinge. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2006.</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.<br />
Parma, lì 27/07/2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-7-2006-n-346/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.346</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2006 n.850</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-7-2006-n-850/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-7-2006-n-850/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-7-2006-n-850/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2006 n.850</a></p>
<p>Va sospeso, al fine del riesame alla luce di specifici motivi di ricorso, il provvedimento di diniego sull’istanza di assunzione diretta nei ruoli del Corpo Naz.VV.FF. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVOREGIONALE PER LA CAMPANIASALERNO PRIMA SEZIONE Registro Ordinanze: 850/2006Registro Generale: 1197/2006 nelle persone dei Signori: FERDINANDO MINICHINI Presidente MICHELANGELO MARIA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-7-2006-n-850/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2006 n.850</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-7-2006-n-850/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2006 n.850</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, al fine del riesame alla luce di specifici motivi di ricorso, il provvedimento di diniego sull’istanza di assunzione diretta nei ruoli del Corpo Naz.VV.FF. (G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO<br />REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />SALERNO </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 850/2006<br />Registro Generale:  1197/2006<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FERDINANDO MINICHINI Presidente<br /> MICHELANGELO MARIA LIGUORI Primo Ref.<br />GIOVANNI SABBATO Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 27 Luglio 2006<br />
Visto il ricorso 1197/2006  proposto da:<br />
<b>AMATI ANTONIETTA </b><br />
rappresentato e difeso da:SAVORELLI AVV. CRISTINAcon domicilio eletto in SALERNOVIA L.PETRONE N.77pressoSAVORELLI AVV. CRISTINA  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO-.DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO</b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA STATOcon domicilio eletto in SALERNOCORSO VITTORIO EMANUELE N.58presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della nota del Direttore Centrale Risorse Umane Area II Ministero Interni Dip.VV.FF.prot.n.3309/06,recante diniego sull’istanza di assunzione diretta nei ruoli del Corpo Naz.VV.FF.;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO-.DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO<br />
Udito il relatore Ref. GIOVANNI SABBATO  e uditi altresì per le parti gli avv.ti presenti come da verbale;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e la legge 21.7.2000,n.205.</p>
<p>Considerato che al danno prospettato dalla parte è possibile ovviare, ordinando all’Amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato alla luce del secondo e terzo dei motivi di gravame sollevati in ricorso;</p>
<p>Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art.21 della legge 6.12.1971,n.1034.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione nei termini e nei limiti di cui in  motivazione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>SALERNO, li 27 Luglio 2006<br />
IL PRESIDENTE<br />
L’ESTENSORE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-7-2006-n-850/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2006 n.850</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2006 n.1641</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-27-7-2006-n-1641/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-27-7-2006-n-1641/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-27-7-2006-n-1641/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2006 n.1641</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di diniego di autorizzazione allo stoccaggio e trattamento per l’utilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA LOMBARDIAMILANOSEZIONE II Registro Ordinanze: 1641/06 Registro Generale: 1109/2006 composto dai magistrati: Angela Radesi Presidente Daniele Dongiovanni referendario, relatore Alessio Liberati Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-27-7-2006-n-1641/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2006 n.1641</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-27-7-2006-n-1641/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2006 n.1641</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di diniego di autorizzazione allo stoccaggio e trattamento per l’utilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi. (G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA LOMBARDIA<br />MILANO<br />SEZIONE II   </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1641/06<br />
Registro Generale: 1109/2006<br />
composto dai magistrati:<br />
Angela Radesi   Presidente<br />  Daniele Dongiovanni   referendario, relatore<br />
Alessio Liberati  Referendario<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 27 luglio 2006<br />
Visto il ricorso 1109/2006  proposto da:<br /><b>Lombardia Ambiente srl</b><br />
rappresentata e difesa dall’avv. Marco Sica con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Milano, via Barozzi n. 1</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Provincia di Lodi</b><br />
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo  con domicilio eletto in Milano, via Pietro Mascagni n. 24</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione del provvedimento a data 27.6.2006, prot. RGTA/453/2006, avente ad oggetto “diniego dell’autorizzazione alla realizzazione di un impianto sito in comune di Meleti e contestuale esercizio delle inerenti operazioni di stoccaggio e trattamento per l’utilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi”, con la quale il Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Territoriale della Provincia di Lodi ha determinato di “diniegare l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto sito in comune di Meleti e contestuale esercizio delle inerenti operazioni di stoccaggio e trattamento per l’utilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi”;<br />
della nota a data 19.6.2006, prot. n. atti Interni III, 10, fasc. RFA menzionata nel provvedimento di diniego del 27.6.2006 ma non allegata al medesimo, con la quale il responsabile del Servizio Difesa del Suolo e Rifiuti della Provincia di Lodi ha determinato “di dover procedere alla predisposizione dell’atto di diniego dell’autorizzazione”;<br />
della nota a data 22.5.2006, prot. 19750, III, 10 fasc. RFA 06, ricevuta il 23.5.2006;<br />
della deliberazione REGGP/48/2006, seduta n. 10 del giorno 8.3.2006;<br />
delle comunicazioni dei Sindaci dei Comuni limitrofi all’area dell’intervento pervenute alla Provincia di Lodi e menzionate, senza indicazione di data e di numero di protocollo, della citata delibera della Giunta;<br />
delle due note del Sindaco di Meleti con le quali ha reso parere contrario al rilascio dell’autorizzazione, inoltrate alla Provincia di Lodi e menzionate, senza indicazione di data e numero di protocollo, nella citata delibera della Giunta (non conosciute);<br />
della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 7.2.2006;<br />
della deliberazione del Consiglio Comunale di Maleo n. 54 del 28.11.2005;<br />
della deliberazione del Consiglio Comunale di San Fiorano n. 32 del 28.11.2005, menzionata, senza indicazione di data e di numero di protocollo, della delibera della Giunta (non conosciuta);<br />
della deliberazione del Consiglio Comunale di Castelnuovo Bocca d’Adda n. 53 del 24.11.2005;<br />
della deliberazione del Consiglio Comunale di Maccastorna n. 28 del 29.11.2005;<br />
della deliberazione del Consiglio Comunale di Corno Vecchio n. 28 del 28.11.2005;<br />
della deliberazione del Consiglio Comunale di Santo Stefano Lodigiano n. 35 del 30.11.2005;<br />
della deliberazione del Consiglio Comunale di Caselle Landi n. 43 del 25.11.2005;<br />
della deliberazione del Consiglio Comunale di Corno Giovine n. 30 del 29.11.2005;<br />
della deliberazione del Consiglio Comunale di Meleti n. 28 del 29,11,2005;<br />
nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lodi;<br />
Udito il relatore Daniele Dongiovanni  e uditi i difensori presenti delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto che, conseguentemente, sussistono gli estremi previsti dall’art. 21 della legge 06.12.1971 n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Milano, li 27 luglio 2006<br />
Angela Radesi Presidente<br />  Daniele Dongiovanni estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-27-7-2006-n-1641/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2006 n.1641</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2006 n.854</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-7-2006-n-854/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-7-2006-n-854/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-7-2006-n-854/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2006 n.854</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento che nega l’assegnazione di area demaniale marittima qualora il legale rappresentante della societa’ richiedente abbia precedenti penali per abusi edilizi ed anche se non e’ stato seguito il procedimento di previa comunicazione dell’art. 10 bis L. 241/1990 (che non e’ applicabile ai procedimenti di tipo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-7-2006-n-854/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2006 n.854</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-7-2006-n-854/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2006 n.854</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento che nega l’assegnazione di area demaniale marittima qualora il legale rappresentante della societa’ richiedente abbia precedenti penali per abusi edilizi ed anche se non e’ stato seguito il procedimento di previa comunicazione dell’art. 10 bis L. 241/1990 (che non e’ applicabile ai procedimenti di tipo comparativo). (G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />LECCE </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 854/2006<br />
Registro Generale: 974/2006<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ENRICO D&#8217;ARPE   Presidente, relatore<br /> MASSIMILIANO BALLORIANI  Ref.<br />
SILVIO LOMAZZI  Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 27 Luglio 2006<br />
Visto il ricorso 974/2006  proposto da:<br />
<b>IDEA BLUE SRL </b><br />
rappresentata e difesa da:PETRUCCI RODOLFOcon domicilio eletto in LECCEVIA AUGUSTO IMPERATORE N. 16pressoPETRUCCI RODOLFO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE PUGLIA &#8211; BARI  </b>rappresentato e difeso da:DEL GIUDICE ANNAcon domicilio eletto in LECCEPIAZZA LUDOVICO ARIOSTO N. 23presso ROSSENA GIOVANNI<br />
e nei confronti di<br /><b>SOCIETA&#8217; LIDO OASI DI BEQIRI ARTAN &#038; C SAS  </b>rappresentato e difeso da:CIARDO ANNA MARIAcon domicilio eletto in LECCEVIA CALABRIA, 3presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />del provvedimento del 22 maggio 2006, notificato il successivo 27 maggio, con il quale l’Assessorato al Demanio della Regione Puglia, dichiarando chiuso il procedimento avviato in ottemperanza alle previsioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 3998/2005, finalizzato alla comparazione fra la posizione della Idea Blue s.r.l. e quella della Lido Oasi s.a.s. – con riferimento alle rispettive istanze finalizzate alla concessione demaniale della spiaggia di Torre dell’Orso (Melendugno – LE) – non ha assentito ad alcuna delle società istanti la detta concessione;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Visti i motivi aggiunti depositati il 4 luglio 2006;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
REGIONE PUGLIA – BARI<br />SOCIETA’ LIDO OASI DI BEQIRI ARTAN &#038; C SAS<br />
Udito il relatore Cons. ENRICO D’ARPE  e uditi altresì per le parti l’Avv. Petrucci, l’Avv. Del Giudice e l’Avv. Ciardo;</p>
<p>Considerato che, ad una sommaria delibazione, le censure formulate nel ricorso e nei motivi aggiunti del 3 luglio 2006 non appaiono assistite dal necessario fumus di fondatezza, in quanto –per un verso- la Società ricorrente ha tempestivamente ricevuto (tramite la nota prot. n. 20/2212/P del 23 febbraio 2006, inviatale per raccomandata dalla Regione Puglia) la comunicazione di avvio del procedimento di comparazione ex artt. 7 Legge n. 241/1990 e 37 Codice Navigazione, senza preoccuparsi di informare la Regione intimata, nel corso del procedimento de quo, della dedotta variazione della persona fisica del legale rappresentante della s.r.l. Idea Blue; -per altro verso- non sembrano irragionevoli o errate le valutazioni espresse negli atti regionali impugnati circa l’insussistenza dei necessari requisiti soggettivi di piena affidabilità morale in capo al nominativo noto della persona fisica legale rappresentante della Società ricorrente (sig. Licci Angelo Brizio, che ha presentato a suo nome tutte le certificazioni richieste nell’ambito del procedimento di comparazione), tenuto conto del fatto che lo stesso risulta essere stato condannato con sentenza penale passata in giudicato per la commissione di reati di carattere urbanistico-edilizio (e giammai riabilitato), e – per altro verso ancora- l’invocata disposizione dell’art. 10 bis della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm. non sembra applicabile ai procedimenti amministrativi di tipo comparativo (come quello oggetto del presente giudizio) ove si porrebbe in conflitto con il principio della par condicio;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge (Ricorso numero 974/2006) la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>LECCE, li 27 Luglio 2006<br />
Enrico D’ARPE – Presidente, Estensore</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 27 luglio 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-7-2006-n-854/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2006 n.854</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.310</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2006-n-310/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2006-n-310/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2006-n-310/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.310</a></p>
<p>Presidente Franco BILE &#8211; Redattore Alfonso QUARANTA interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici e salvaguardia dell&#8217;ambiente Edilizia ed urbanistica &#8211; Vincoli paesaggistici &#8211; Usi civici &#8211; Opere pubbliche o di pubblico interesse relative a reti per il trasporto di liquidi aeriformi, energia elettrica, nonché loro accessori interrati,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2006-n-310/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.310</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2006-n-310/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.310</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Franco BILE &#8211;  Redattore Alfonso QUARANTA</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici e salvaguardia dell&#8217;ambiente</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Vincoli paesaggistici &#8211; Usi civici &#8211; Opere pubbliche o di pubblico interesse relative a reti per il trasporto di liquidi aeriformi, energia elettrica, nonché loro accessori interrati, su terreni gravati da usi civici &#8211; Art. 56, co. 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 &#8211; Possibile sottrazione dei terreni alla loro destinazione ad uso civico, mediante provvedimento autorizzatorio del Sindaco ed approvazione del progetto dell&#8217;opera &#8211; Q.l.c. sollevata dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Calabria &#8211; Asserita violazione del principio di ragionevolezza &#8211; Illegittimità costituzionale</span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali A.T.O. per la gestione del servizio idrico integrato).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b>
</p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:<br />
&#8211;	Franco 	BILE	Presidente<br />	<br />
&#8211;	Giovanni Maria	FLICK	<br />	<br />
&#8211;	Francesco	AMIRANTE	<br />	<br />
&#8211;	Ugo	DE SIERVO	<br />	<br />
&#8211;	Paolo	MADDALENA	<br />	<br />
&#8211;	Alfio	FINOCCHIARO	<br />	<br />
&#8211;	Alfonso	QUARANTA	<br />	<br />
&#8211;	Franco	GALLO	<br />	<br />
&#8211;	Luigi 	MAZZELLA	<br />	<br />
&#8211;	Gaetano 	SILVESTRI	<br />	<br />
&#8211;	Sabino	CASSESE	<br />	<br />
&#8211;	Maria Rita 	SAULLE	<br />	<br />
&#8211;	Giuseppe	TESAURO	<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali A.T.O. per la gestione del servizio idrico integrato), promosso con ordinanza del 28 febbraio 2005 dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Calabria, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2005.<br />
<i><br />
Visto</i> l’atto di costituzione del Comitato regionale Legambiente Calabria; <br />
<i>udito </i>nell’udienza pubblica del 4 luglio 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta; <br />
<i>udito</i> l’avvocato Costantino Francesco Baffa per il Comitato regionale Legambiente Calabria.<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>Ritenuto in fatto</p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i><br />
1.- Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Calabria, con ordinanza emessa in data 28 febbraio 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali A.T.O. per la gestione del servizio idrico integrato), per contrasto con l’art. 3, primo comma, della Costituzione, anche in riferimento alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751), nonché al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) e alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).<br />
Le disposizioni citate<i> </i>sono sospettate di illegittimità costituzionale nella parte in cui consentono che i beni gravati da usi civici, qualora oggetto di intervento per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse, promosse da enti od organismi pubblici o privati delegati allo scopo e relative a reti per il trasporto di liquidi, aeriformi, energia elettrica, e con tali beni anche i loro accessori (manufatti, impianti, ecc.) interrati, possano essere sottratti alla loro destinazione mediante provvedimento autorizzatorio del sindaco.<br />
2.- L’ordinanza di rimessione è stata resa in due giudizi, previa riunione degli stessi in unico procedimento.<br />
Il primo dei suddetti giudizi veniva incardinato, in origine, con ricorso proposto dal Comitato regionale Legambiente Calabria. Con ordinanza del 26 ottobre 2004, il Commissario per la liquidazione degli usi civici, dopo aver dichiarato la nullità del suddetto ricorso, procedeva di ufficio all’accertamento – già richiesto dal predetto Comitato – della <i>qualitas soli</i> del terreno sito in località “Mezzana”, nel Comune di San Demetrio Corone, concesso «in locazione» dal Comune all’Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL), per la costruzione della cabina primaria di 150/20 KV.<br />
Il secondo, avente analogo <i>petitum</i>, oltre la richiesta cautelare di sequestro giudiziario che non veniva accolta, è stato instaurato, con successivo ricorso, dal medesimo Comitato regionale Legambiente Calabria.<br />
3.- Il Commissario premette che il Comune di San Demetrio Corone ha stipulato con l’ENEL una convenzione che prevede la costruzione, da parte di quest’ultima società, di una cabina elettrica nel territorio comunale (località bosco di “Mezzana”), e riferisce, in sintesi, le rispettive difese prospettate nei giudizi <i>a quibus</i>. <br />
La localizzazione dell’opera è stata ritenuta dal Comitato regionale Legambiente Calabria illegittima, in quanto relativa ad un fondo appartenente al demanio comunale gravato da usi civici. Ad avviso del Comune <i>de quo</i>, nonché dell’ENEL, il fondo in questione non sarebbe sottoposto, invece, al regime degli usi civici; d’altro canto, la cabina elettrica sarebbe conforme alle disposizioni normative vigenti, in ragione di quanto previsto dall’art. 56 della legge della Regione Calabria n. 10 del 1997. <br />
4.- Tanto rilevato, il rimettente osserva che la natura demaniale del fondo in questione e la sottoposizione ad usi civici del medesimo sono state accertate con la propria sentenza, n. 3, pronunciata in data 30 giugno 2004, con la quale si è stabilito che il bosco “Mezzana”, in località Macchia Albanese del Comune di San Demetrio Corone, era gravato da usi civici ai sensi dell’art. 4, primo comma, della legge n. 1766 del 1927 (il quale prevede che rientrano nella classe degli usi civici “essenziali” &#8722; in quanto il personale esercizio è riconosciuto necessario per i bisogni della vita &#8722; quelli aventi ad oggetto i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario). Rileva, quindi, come la sottrazione di un bene gravato da usi civici a detta destinazione debba avvenire con le forme e nei limiti previsti dalla normativa primaria.<br />
5.- L’art. 56 della legge regionale n. 10 del 1997 si porrebbe, secondo il Commissario, in chiara dissonanza con la previsione contenuta nell’art. 12 della legge n. 1766 del 1927, che – con riguardo ai terreni utilizzabili come bosco o come pascolo permanente – stabilisce che i Comuni non possono, senza l’autorizzazione, già dell’autorità statale, ora dell’autorità regionale (e ciò in base a quanto previsto dall’art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che reca “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”), alienarli o mutarne la destinazione, nonché con quanto stabilito dall’articolo 41 del r.d. n. 332 del 1928, ove si afferma che una diversa destinazione, se richiesta dai Comuni, potrà essere stabilita solo qualora rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti. <br />
<b>Ad avviso del rimettente, la norma della Regione Calabria sospettata di illegittimità costituzionale si discosta da quanto previsto dalla legge n. 1766 del 1927, sia perché consente di pervenire ad una modificazione implicita della destinazione dei beni di uso civico attraverso un procedimento che non prevede l’intervento del consiglio comunale, sia perché prescinde completamente dall’autorizzazione dell’ente regionale. <br />
Le disposizioni in questione sarebbero, pertanto, costituzionalmente illegittime, in ragione di argomentazioni analoghe a quelle già enunciate dalla Corte con la sentenza n. 345 del 1997, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 27 aprile 1996, n. 23 (Impianti pubblici o di pubblico interesse), in quanto lesiva dell’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza. <br />
</b>6.- Il Commissario richiama la motivazione della citata sentenza, ritenendo che la stessa possa valere anche in ordine alla disposizione <i>de qua</i>; ed infatti, anche tale norma sarebbe in contrasto, da un lato, con il canone della ragionevolezza (art. 3, primo comma, della Costituzione), poiché, nell’intento di snellire il procedimento per il mutamento di destinazione, collega automaticamente l’estinzione dell’uso civico all’autorizzazione del sindaco alla realizzazione dell’opera, dall’altro, con la legislazione statale, in particolare con la legge n. 1766 del 1927, e con la legge n. 97 del 1994, relativa ai territori montani, quale è il Comune di San Demetrio Corone.<br />
7.- Espone il rimettente che la questione, oltre che non manifestamente infondata per le ragioni indicate, è altresì rilevante nei giudizi <i>a quibus</i>, perché sono certe la natura demaniale e la sottoposizione agli usi civici del fondo nel quale è in atto l’intervento edificatorio-industriale dell’ENEL, e assume rilievo la competenza al rilascio dell’autorizzazione a eseguire gli impianti di rete, che sono qualificati come opere di urbanizzazione nelle quali si concreta una diversa esplicazione del diritto di godimento a favore della collettività utente.<br />
8.- Si è costituito il Comitato regionale Legambiente Calabria che, aderendo alle argomentazioni del giudice <i>a quo</i>, ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale. A sostegno delle proprie difese, anche il Comitato ha richiamato le argomentazioni della sentenza di questa Corte n. 345 del 1997, nonché la sentenza del Commissario agli usi civici della Calabria n. 3 del 2004. Quindi, ha rilevato come il fondo in questione sia sottoposto a vincolo paesaggistico <i>ex lege</i> 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), per opera dell’art. 82, quinto comma, lettera <i>h</i>), del d.P.R. n. 616 del 1977, oggi art. 142, comma 1, lettera <i>h</i>), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che stabilisce che sono comunque di interesse paesaggistico le zone gravate da usi civici, con la conseguenza che i progetti delle opere che vi si intendano eseguire sono sottoposti ad autorizzazione, previa verifica della compatibilità paesaggistica.<br />
Il Comitato censura le disposizioni in esame non solo per la ritenuta lesione del canone della ragionevolezza, ma anche per l’asserita violazione della Costituzione, in particolare degli articoli 9, che enuncia il principio della tutela del paesaggio, 44, che afferma il principio del razionale sfruttamento del suolo, e 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di ambiente.<br />
<B><BR><br />
<P ALIGN=CENTER>CONSIDERATO IN DIRITTO</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</b><br />
1.- Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Calabria dubita della legittimità costituzionale dell’art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali A.T.O. per la gestione del servizio idrico integrato), ritenuto in contrasto con l’art. 3, primo comma, della Costituzione, anche in riferimento alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751), nonché al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) e alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane). <br />
I giudizi <i>a quibus</i>, riuniti in unico procedimento, hanno ad oggetto l’accertamento della <i>qualitas soli</i> del terreno sito in località “Mezzana”, nel Comune di San Demetrio Corone, concesso «in locazione» dal suddetto Comune all’Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL), per la costruzione di una cabina primaria di 150/20 KV.</p>
<p>2.- Le norme sottoposte al vaglio di costituzionalità stabiliscono: «1. Le opere pubbliche o di pubblico interesse promosse da enti od organismi pubblici o privati delegati allo scopo e relative a reti per il trasporto di liquidi, aeriformi, energia elettrica, nonché i loro accessori (manufatti, impianti, ecc.) interrati, si configurano quali opere di urbanizzazione e, pertanto, non necessitano di conformità urbanistica e non sono soggette a concessione edilizia ma a semplice autorizzazione da parte delle Amministrazioni comunali competenti per territorio».<br />
«2. Quando la realizzazione delle opere di cui al precedente comma è eseguita a cura dell’Amministrazione comunale competente per territorio, l’approvazione del progetto sostituisce l’autorizzazione di cui al comma precedente». <br />
«3. Nel caso che le opere di cui al comma 1 interessino i terreni sui quali gravano usi civici di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, il provvedimento autorizzatorio del Sindaco di cui al comma 1 e l’approvazione di cui al comma 2, determina l’immediata utilizzabilità dei suoli interessati, concretando, quella autorizzata, una diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni, non ricorrendo la fattispecie di cui agli articoli 12 della legge n. 1766 del 1927 e 41 del regio decreto n. 332 del 1928». </p>
<p>3.- Le disposizioni impugnate sono censurate nella parte in cui prevedono che i terreni, sui quali gravano usi civici, possano essere sottratti alla loro destinazione con la sola determinazione dell’ente locale, qualora debbano essere realizzate opere pubbliche o di pubblico interesse, che siano promosse da enti o da organismi pubblici o privati delegati allo scopo.<br />
Ad avviso del rimettente, infatti, le norme consentirebbero la realizzazione della cabina elettrica primaria sul fondo <i>de quo</i>, destinato ad usi civici, soltanto su autorizzazione del sindaco, e pertanto si porrebbero in contrasto con l’art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto, incidendo sulla procedura di mutamento di destinazione dei suoli gravati da usi civici, derogherebbero a quanto previsto dalla legge n. 1766 del 1927, dal regio decreto n. 332 del 1928, nonché dalla legge n. 97 del 1994.<br />
Il Commissario dubita, pertanto, della legittimità costituzionale delle impugnate disposizioni regionali, in quanto le stesse, da un lato, modificano il regime formale delle competenze, attribuendo al sindaco funzioni regionali e, dall’altro, statuiscono che le opere relative alla realizzazione degli impianti di rete debbano essere considerate, sempre e comunque, opere di urbanizzazione, nella cui realizzazione si concreta una diversa esplicazione del diritto di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni. </p>
<p>4.- Si è costituito nel giudizio il Comitato regionale Legambiente Calabria deducendo l’illegittimità costituzionale della legge regionale, <i>in parte qua</i>, e prospettando la lesione di ulteriori parametri costituzionali, individuati negli articoli 9, 44 e 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione.</p>
<p>5.- Preliminarmente, occorre precisare che la questione di legittimità costituzionale deve essere esaminata entro i limiti del <i>thema decidendum</i>,<i> </i>come individuato dall’ordinanza di rimessione. Secondo il costante orientamento di questa Corte rimane, infatti, estraneo al giudizio di costituzionalità l’esame di questioni diverse da quelle prospettate dal giudice rimettente, con riferimento ad ulteriori parametri costituzionali non evocati da quest’ultimo (v. tra le altre, ordinanza n. 202 del 2006). </p>
<p>6.- Nel merito, la questione è fondata.</p>
<p>7.- Questa Corte, in una fattispecie sostanzialmente analoga, relativa alla legge della Regione Abruzzo 27 aprile 1996, n. 23 (Impianti pubblici o di pubblico interesse), con sentenza n. 345 del 1997, è pervenuta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge stessa per contrasto con il canone della ragionevolezza, di cui all’art. 3 della Costituzione.<br />
La Corte, nella suddetta pronuncia, ha affermato che «le norme statali, contenute nella legge 16 giugno 1927, n. 1766 (&#8230;), e nell’art. 41 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (&#8230;), richiedono che le limitazioni o la liquidazione dei diritti di uso civico siano precedute dall’assegnazione dei suoli alla categoria <i>sub</i> lettera <i>a</i>) dell’art. 11 della legge n. 1766 e – qualora inclusi in questa – alienati o mutati nella destinazione previa l’autorizzazione ministeriale (art. 12), ora regionale (art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977). Autorizzazione che, tuttavia, non assorbe le valutazioni del Ministro per i beni culturali e ambientali». <br />
Si è ravvisata, pertanto, «una stretta connessione fra “l’interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio”, in ragione del vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497 del 1939, sancito dall’art. 82, quinto comma, lettera <i>h</i>), del d.P.R. n. 616 del 1977, (&#8230;), che è garantito dal potere di iniziativa processuale dei Commissari, e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale, corrispondente agli interessi di quelle popolazioni, di cui sono diventate esponenti le Regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione». <br />
La Corte, quindi, ha ritenuto sussistere «il contrasto della legge censurata con la disciplina statale, che prevede l’obbligatorietà del procedimento di “assegnazione a categoria” dei terreni civici da alienare o mutare nella destinazione e postula la compatibilità del programma di trasformazione con le valutazioni paesistiche». <br />
Data la sostanziale<b> </b>coincidenza della questione ora in esame con quella sulla quale è intervenuta la citata sentenza, questa Corte ritiene che per la impugnata legge della Regione Calabria debba pervenirsi alle medesime conclusioni e sulla base, sostanzialmente, delle argomentazioni su cui poggia la pronuncia richiamata.</p>
<p>8.- Infatti, la disciplina dettata dagli artt. 11 e 12 della legge n. 1766 del 1927 e dall’art. 41 del regio decreto n. 332 del 1928, stabilisce che i Comuni non possono alienare o mutare la destinazione dei terreni su cui si esercitano usi civici, “essenziali” o “utili” (artt. 1 e 4 della legge n. 1766 del 1927), sussunti nella categoria dei “terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente”, senza l’autorizzazione, già ministeriale, ora dell’autorità regionale (e ciò in base a quanto previsto dall’ art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 che reca “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”). L’art. 142, comma 1, lettera <i>h</i>), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), a sua volta, prevede che sono comunque di interesse paesaggistico le zone gravate da usi civici. Da ciò consegue che, come stabilito dall’art. 146, comma 1, del medesimo decreto legislativo, devono essere sottoposti alla valutazione della Regione – o dell’ente locale al quale la Regione abbia delegato le relative funzioni – i progetti delle opere che si intendano eseguire sugli stessi, affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata la relativa autorizzazione a realizzarli.</p>
<p>9.- L’art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria n. 10 del 1997 prevede, invece, una regolamentazione diversa dalla disciplina sopra richiamata. A tal proposito, occorre rilevare come nella struttura della suddetta normativa regionale, sottoposta al vaglio di costituzionalità, non si rinvenga una specifica causa giustificatrice, dalla quale si possano dedurre, sul piano costituzionale, le ragioni poste a base della suddetta deroga (cfr. sentenza n. 432 del 2005).<br />
Di qui la lesione, ad opera della stessa legge regionale, dell’art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza.<br />
9.1.- La disciplina statale sopra richiamata tende a garantire l’interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici – in relazione anche al vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lettera <i>h</i>), del d.lgs. n. 42 del 2004 – così contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. Nella specie, il legislatore regionale ha operato un’assimilazione, del tutto irragionevole, tra godimento collettivo di un terreno sottoposto ad uso civico e l’interesse alla realizzazione sullo stesso di un’opera funzionale ad un impianto di rete per il trasporto di energia elettrica, modificando, senza una giustificazione razionale, la procedura prevista dal legislatore statale per il mutamento di destinazione del bene. <br />
9.2.- Sotto altro aspetto, va osservato – come ha già rilevato la citata sentenza n. 345 del 1997 – che vi è una stretta connessione fra l’interesse della collettività alla conservazione degli usi civici e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale, corrispondente agli interessi di quelle popolazioni, di cui sono diventate esponenti le Regioni. <br />
Sul punto, la disciplina statale prevede, quale presupposto per promuovere il procedimento di mutamento di destinazione, l’obbligatorietà dell’“assegnazione a categoria” dei terreni sottoposti ad uso civico, e postula la compatibilità del programma di trasformazione con valutazioni paesistiche. <br />
La legge regionale impugnata, invece, attribuisce all’amministrazione comunale il potere di rilasciare un’autorizzazione che ha l’effetto di rendere immediatamente utilizzabili i suoli destinati ad uso civico. «Tutto ciò sul presupposto, astratto e generalizzato, che la realizzazione degli impianti a rete, destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico, dell’acqua e del gas, nonché allo smaltimento dei liquami, costituisca “una diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni” (&#8230;), mentre tali valutazioni, per gli interessi di rango costituzionale che vi sono sottesi, non possono non essere concrete: cioè, formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di volta in volta, delle popolazioni interessate» (citata sentenza n. 345 del 1997). <br />
9.3.- La lesione del canone della ragionevolezza, di cui all’art. 3, primo comma, della Costituzione, pertanto, comporta la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni in esame. <br />
<P ALIGN=CENTER><BR><br />
<B>PER QUESTI MOTIVI<BR><br />
</B><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
<i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali A.T.O. per la gestione del servizio idrico integrato).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.<i><b><br />
</b></i> <i><b><br />
</b></i>Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2006.<i><b><br />
</b></i></p>
<p align=center>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2006-n-310/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.310</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.313</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2006-n-313/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2006-n-313/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2006-n-313/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.313</a></p>
<p>Presidente Franco BILE &#8211; Redattore Maria Rita SAULLE divieto di proroga della stagione venatoria a tutela della fauna selvatica Ambiente e territorio &#8211; Caccia e pesca &#8211; Delibera della Giunta della Regione Calabria del 17 febbraio 2004, n. 88 &#8211; Proroga del periodo di attività venatoria nell’anno 2003-2004 &#8211; Conflitto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2006-n-313/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.313</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2006-n-313/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.313</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Franco BILE &#8211;  Redattore Maria Rita SAULLE</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">divieto di proroga della stagione venatoria a tutela della fauna selvatica</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio &#8211; Caccia e pesca &#8211; Delibera della Giunta della Regione Calabria del 17 febbraio 2004, n. 88 &#8211; Proroga del periodo di attività venatoria nell’anno 2003-2004 &#8211; Conflitto di attribuzione sollevato dal Governo &#8211; Asserita lesione dell’art. 117, co. 2, lett. s), Cost. &#8211; Incompetenza della Regione Calabria a modificare il calendario venatorio &#8211; Annullamento della delibera</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non spettava alla Regione Calabria modificare il calendario venatorio nel senso indicato dal provvedimento impugnato;<br />
È annullato, per l’effetto, la delibera della Giunta della Regione Calabria 17 febbraio 2004, n. 88.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<i></b></i>
</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>composta dai signori:<br />
#NOME?	BILE	Presidente <br />	<br />
#NOME?	FLICK	<br />	<br />
#NOME?		DE SIERVO	<br />	<br />
#NOME?		VACCARELLA	<br />	<br />
#NOME?	MADDALENA	<br />	<br />
#NOME?	FINOCCHIARO	<br />	<br />
#NOME?	QUARANTA	<br />	<br />
#NOME?	GALLO	<br />	<br />
#NOME?	MAZZELLA	<br />	<br />
#NOME?	SILVESTRI	<br />	<br />
#NOME?	CASSESE	<br />	<br />
#NOME?	SAULLE	<br />	<br />
#NOME?	TESAURO	<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<B><BR><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</b><br />
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della delibera della Giunta regionale della Calabria del 17 febbraio 2004, n. 88, con la quale viene consentito, in deroga al divieto di caccia, il prelievo, nel periodo 21 febbraio – 21 marzo 2004 (nelle giornate di sabato e domenica), di alcune specie selvatiche, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 16 aprile 2004, depositato in cancelleria il 29 aprile 2004 ed iscritto al n. 8 del registro conflitti 2004.<br />
<i><br />
Visto</i> l’atto di costituzione fuori termine della Regione Calabria;<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 20 giugno 2006 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;<br />
<i>udito</i> l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
<I><B><BR><br />
</I><P ALIGN=CENTER>RITENUTO IN FATTO</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
<i></b></i><br />
1. – Con ricorso notificato il 16 aprile 2004 e depositato il 29 aprile successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Calabria, in relazione alla delibera n. 88, emessa il 17 febbraio 2004 dalla Giunta regionale, nella parte in cui prevede la modifica del calendario venatorio in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione. <br />
L’Avvocatura premette che con la citata delibera la Regione, in applicazione del Piano faunistico venatorio regionale del 25 giugno 2003, n. 222, ha autorizzato il prelievo in deroga nelle giornate di sabato e domenica, nel periodo 21 febbraio – 21 marzo 2004, di varie specie animali.<br />
A parere della difesa erariale, il provvedimento impugnato, sarebbe, da un lato, viziato da carenza di potere, in quanto adottato in assenza dei presupposti previsti dalla legge statale e dalla normativa comunitaria; dall’altro, risulterebbe adottato senza il preventivo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), previsto dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE e, in particolare, dall’art. 19-<i>bis </i>della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).<br />
La delibera impugnata sarebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 18 della citata legge n. 157 del 1992, che fissa al 31 gennaio il termine per il prelievo venatorio a tutela dei cicli migratori e di rientro ai luoghi di nidificazione della fauna selvatica.<br />
2. – Si è costituita la Regione Calabria chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>Considerato in diritto</p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i><br />
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Calabria, in ordine alla delibera n. 88, emessa il 17 febbraio 2004 dalla Giunta regionale, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione.<br />
A parere del Governo il provvedimento impugnato, nel modificare il calendario venatorio, non avrebbe rispettato i limiti fissati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dalla normativa comunitaria e, comunque, sarebbe stato emesso in assenza del preventivo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) previsto dall’art. 18 della legge n. 157 del 1992.</p>
<p>2. – Preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilità della costituzione della Regione Calabria in quanto avvenuta fuori del termine di cui al combinato disposto degli artt. 25, secondo comma, e 41 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).</p>
<p>3. – Il ricorso è fondato.<br />
La Giunta della Regione Calabria con la delibera del 17 febbraio 2004, n. 88 ha disposto la modifica del calendario venatorio 2003/2004, prevedendo la possibilità di cacciare determinate specie animali nel periodo dal 21 febbraio al 21 marzo del 2004, in tal modo allungando il periodo della attività venatoria.<br />
In proposito questa Corte ha più volte ribadito (sentenze n. 226 del 2003 e n. 536 del 2002) che la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall’art. 18 della legge n. 157 del 1992 è da considerare come rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi, sotto questo aspetto, all’esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, il cui soddisfacimento l’art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>)<i>, </i>della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare, mediante la predisposizione di <i>standard</i> minimi e uniformi di tutela della fauna, nei quali rientrano, da un lato, l’elencazione delle specie cacciabili e, dall’altro, la disciplina delle modalità di caccia. <br />
Il provvedimento impugnato ha inciso proprio su questo nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, prorogando la stagione venatoria oltre il termine previsto dalla legge statale, in assenza di peculiari esigenze del territorio calabrese, e, quindi, ha così violato uno <i>standard</i> di tutela uniforme valido per l’intero territorio nazionale e pertanto riservato alla competenza esclusiva dello Stato. <br />
<P ALIGN=CENTER><BR><br />
<B>PER QUESTI MOTIVI<BR><br />
</B><BR><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
<i>dichiara</i> che non spettava alla Regione Calabria modificare il calendario venatorio nel senso indicato dal provvedimento impugnato;<br />
<i>annulla</i>, per l’effetto, la delibera della Giunta della Regione Calabria 17 febbraio 2004, n. 88. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.<i><b><br />
</b></i>  <i><b><br />
</b></i>Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2006.<i><b><br />
</b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2006-n-313/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.313</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
