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	<title>27/7/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/7/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2005 n.6007</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-7-2005-n-6007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-7-2005-n-6007/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2005 n.6007</a></p>
<p>Pres. La Medica, Est. Riccio A. Di Rosa (Avv.ti U. Coronas, S. Coronas e F. Maccioni) c/ il Ministero delle Finanze (Avv.ra dello Stato) e B. Musumeci, C. Nota Cerasi, D. Campione e F. P. Rampolla (n.c.). sulla necessità dell&#8217;integrazione del contraddittorio in caso di ricorso avverso la graduatoria di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-7-2005-n-6007/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2005 n.6007</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-7-2005-n-6007/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2005 n.6007</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est. Riccio<br /> A. Di Rosa (Avv.ti U. Coronas, S. Coronas e F. Maccioni) c/ il Ministero delle Finanze (Avv.ra dello Stato) e B. Musumeci, C. Nota Cerasi, D. Campione e F. P. Rampolla (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità dell&#8217;integrazione del contraddittorio in caso di ricorso avverso la graduatoria di una procedura di avanzamento al grado di colonnello che non sia stato notificato a tutti i controinteressati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Pubblico impiego &#8211; Procedura di avanzamento per la promozione al grado di colonnello – Ricorso – Notifica ad uno solo dei controinteressati &#8211; Art. 40 comma 4 del D.L. vo n. 490/97 – E’ necessaria l’integrazione del contraddittorio – Motivi &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In sede di procedura di avanzamento al grado di colonnello, ai sensi dell&#8217; art. 40 comma 4 del D.L. vo 30 dicembre 1997 n. 490, come modificato dall&#8217; art. 20 D.L. vo 28 giugno 2000 n. 216, tutti gli ufficiali inseriti nella graduatoria sono litisconsorti necessari nel giudizio instaurato contro il relativo quadro di avanzamento da altro ufficiale dichiarato idoneo ma non promosso; deve pertanto essere disposta l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, anche attraverso l’utilizzo dei pubblici proclami con puntuale indicazione nominativa di tutti i soggetti destinatari nonché, per sunto, dei motivi di ricorso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO<br />Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 7089/2001 proposto da <br />
<b>Di Rosa Andrea</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto e Salvatore Coronas e Francesca Maccioni e presso lo studio degli stessi è elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 4;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Ministero delle Finanze</b>, rappresentato e difeso da dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>e nei confronti<br />
di <b>Musumeci Bernardo, Nota Cerasi Cesare, Campione Domenico e Rampolla Francesco Paolo</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	del foglio n. 86882/1131/1^ del 15.3.2001 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio Personale ufficiali – avente ad oggetto l’esito della procedura di avanzamento, con cui si dispone il giudizio di idoneità del ricorrente alla promozione al grado di colonnello per l’anno 2001 ma non l’iscrizione del medesimo nel quadro d’avanzamento perché collocato al 76° posto della graduatoria finale;<br />	<br />
&#8211;	della citata graduatoria di merito finale e di tutte le operazioni effettuate dalla Commissione Superiore d’Avanzamento;																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze;<br />
Visti gli atti acquisiti con l’ordinanza presidenziale n. 377 del 2 dicembre 2002 e con la sentenza interlocutoria n. 14058 del 25.11.2004;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />
Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 27.4.2004 il consigliere Francesco RICCIO;<br />
Uditi, altresì, gli avvocati S. Coronas e Venturini per l’Avvocatura Generale dello Stato;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso, notificato il 1 giugno 2001 e depositato il successivo 13 giugno, l’interessato ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso all’avanzamento per l’anno 2001 al grado di colonnello nel corpo della Guardia di Finanza.<br />
Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.<br />
A seguito del deposito dei documenti richiesti con la citata ordinanza presidenziale (n. 377 del 2.12.2002) il ricorrente con atto, notificato l’11 novembre 2002 e depositato il successivo 20 novembre, ha prospettato ulteriori motivi di impugnazione con particolare riferimento all’eccesso di potere in senso relativo.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale ha eccepito l’infondatezza delle doglianze prospettate.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’azione proposta si sostanzia, nel caso di specie, nella richiesta di annullamento della procedura connessa all’avanzamento al grado di Colonnello per l’anno 2001, nella parte in cui vengono attribuiti al ricorrente punteggi non sufficienti a conseguire la promozione in argomento.<br />
Siccome il ricorso in esame è stato notificato soltanto ad alcuni dei controinteressati, alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 luglio 2004 n. 5293 e 21 maggio 2004 n. 3342) secondo cui, ai sensi dell&#8217; art. 40 comma 4 D.L. vo 30 dicembre 1997 n. 490, come modificato dall&#8217; art. 20 D.L. vo 28 giugno 2000 n. 216, tutti gli ufficiali inseriti nella graduatoria sono litisconsorti necessari nel giudizio instaurato contro il relativo quadro di avanzamento da altro ufficiale dichiarato idoneo ma non promosso, il Collegio ritiene necessario disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 21, comma 1, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ordina alla parte ricorrente di procedere alla notifica del presente mezzo di gravame a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria in contestazione anche attraverso l’utilizzo dei pubblici proclami, avendo cura, nel contempo, di provvedere all&#8217;indicazione nominativa dei soggetti destinatari nonchè per sunto dei motivi del ricorso (cfr. Cons. Giust. Amm.va Reg. Sic. 14.6.2001 n. 291).</p>
<p align=center><b>P.  Q.  M.</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,<br />
Sezione Seconda,</b></p>
<p>riservata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, sul ricorso presentato da Di Rosa Andrea,</p>
<p align=center><b>ORDINA</b></p>
<p>alla parte ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, attraverso la notifica del ricorso nei termini e nei modi di cui in motivazione, di cui si darà la prova attraverso un tempestivo deposito della relativa notifica.<br />
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione seconda &#8211; nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2005 con l’intervento dei Signori Magistrati:<br />
Domenico LA MEDICA	Presidente<br />	<br />
Francesco RICCIO	Consigliere rel. ed est.<br />	<br />
Anna BOTTIGLIERI	Consigliere<br />	<br />
Il Presidente	Il Consigliere est.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2005 n.6011</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-27-7-2005-n-6011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-27-7-2005-n-6011/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2005 n.6011</a></p>
<p>Pres. Giulia, Est. Conti C. SCOYNI (Avv.ti P. D’Amelio, G. C. Sciacca e M. Sangermano) c/ Regione Lazio (Avv.ti F. G. Scoca, G. Terracciano) e Ministero dell’Interno, Ufficio Centrale Regionale, Uffici Centrali Circoscrizionali ed altri. sulla valenza probatoria della tessera elettorale 1) Elezioni – Tessera elettorale – Valenza probatoria di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-27-7-2005-n-6011/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2005 n.6011</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-27-7-2005-n-6011/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2005 n.6011</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia, Est. Conti<br /> C. SCOYNI  (Avv.ti P. D’Amelio, G. C. Sciacca e M. Sangermano) c/ Regione Lazio (Avv.ti  F. G. Scoca, G. Terracciano) e Ministero dell’Interno, Ufficio Centrale Regionale, Uffici Centrali Circoscrizionali  ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla valenza probatoria della tessera elettorale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Elezioni – Tessera elettorale – Valenza probatoria di iscrizione alle liste elettorali – Sussiste</p>
<p>2) Elezioni – Giudizio elettorale – Illegittima ammissione di una lista – Ricorso – Annullamento integrale risultato elezioni e rinnovazione – Non sussiste &#8211;  Motivi &#8211; Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) La tessera elettorale, introdotta dall’art. 13 della legge 30.4.1999 n. 120, è idonea a dimostrare l’iscrizione del cittadino nelle liste elettorali.</p>
<p>2) In sede di ricorso elettorale averso l’illegittima ammissione e partecipazione di una lista, al fine di una giusta composizione di due esigenze fondamentali per l’ordinamento, l’una inerente alla conservazione degli atti giuridici ed alla massima utilizzazione dei relativi effetti e l’altra inerente alla salvaguardia della volontà dell’elettore dall’influenza di eventuali cause perturbatrici,  bisogna tener conto della consistenza numerica dei voti espressi a favore della lista illegittimamente ammessa; l’esercizio del potere di correzione attribuito dall’art. 84 T.U. n. 570 del 1960 agli organi investiti del contenzioso elettorale, va preferito all’annullamento del risultato delle elezioni e della rinnovazione di esse, quando tale ammissione non sia tale da alterare in modo rilevante la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO <br />
 Sezione Seconda bis</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso elettorale n. 5074/2005, proposto<br />dal sig. <b>Camillo SCOYNI</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Piero D’Amelio, Giovanni C. Sciacca e Maurizio Sangermano ed elettivamente domiciliato preso lo studio dei primi due in Roma, Via della Vite n. 7</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211;	il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro pro tempore; l’ Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Roma, in persona del Presidente pro tempore; gli Uffici Centrali Circoscrizionali presso i Tribunali, rispettivamente, di Roma, di Rieti, di Viterbo, di. Latina e di Frosinone, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, tutti non costituitisi in giudizio;<br />	<br />
&#8211;	la  <b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dal prof. avv. Franco Gaetano Scoca e dal prof. avv. Gennaro Terracciano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Piazza di Spagna n. 35;																																																																																												</p>
<p>E NEI CONFRONTI<br />
&#8211; dei sigg. <b>Piero MARRAZZO, Francesco ARACRI, Fabio ARMENI, Bruno ASTORRE, Andrea AUGELLO, Gianfranco BAFUNDI, Angelo BONELLI, Antonietta BRANCATI, Claudio MANCINI, Luigi CANALI; Giovanni CARAPELLA, Giuseppe CELLI, Wanda CIARALDI, Antonio CICCHETTI, Lu<br />
&#8211; dell’On. <b>Alessandra MUSSOLINI</b>, in proprio e quale candidata alla Presidenza della Giunta Regionale del Lazio per la lista “Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini”, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Vincenzo Cerulli Irelli, prof. Mic<br />
&#8211; dell’avv. <b>Giorgio VACCARO</b>, della sig.ra Paola BRIANTI, del sig. Augusto BATTAGLIA, del sig. Luigi NIERI, del sig. Claudio MANCINI, del sig. Francesco STORACE, non costituitisi in giudizio; <br />
&#8211; dei sigg. <b>Filiberto ZARATTI</b>, in proprio e nella qualità di capogruppo dei Verdi Sole che Ride, Roberto ALAGNA in proprio e in qualità di vice-capogruppo della lista Marrazzo, Ivano PEDUZZI in proprio e in qualità di capogruppo di Rifondazione Com<br />
&#8211; della prof.ssa Elda TURCO BULGHERINI, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Sandro Amorosino e Sabino Persichella ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Ciro Menotti n. 24;</p>
<p>e con l’intervento ad opponendum<br />
del dott. <b>Alfonso SPASARI</b>, candidato nella lista regionale “Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini”, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Rosi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Lutezia, 8;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
di tutte le operazioni per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del Lazio, svoltesi nei giorni 3 e 4 aprile 2005 e, in particolare:<br />
&#8211;	della proclamazione dell’elezione del Presidente della Regione Lazio e della Proclamazione dell’elezione dei consiglierei regionali di cui al verbale in data 2.5.2005 dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Roma e di tutti gli atti istruttori;<br />	<br />
&#8211;	della proclamazione dell’elezione dei consiglieri regionali di cui ai verbali dei predetti Uffici Centrali Circoscrizionali e di tutti gli atti istruttori;<br />	<br />
in relazione alla illegittima ammissione e partecipazione alle predette elezioni della lista regionale “Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini” e delle liste circoscrizionali a questa collegate, oltre che alla illegittima partecipazione di altre liste prive dei requisiti di legge, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio: della Regione Lazio, dei sigg. Filippo ZARATTI, Roberto ALAGNA, Ivano PEDUZZI, Mario di CARLO, Giovanni COLAGROSSI, Alessio D’AMATO, Rapisardo ANTINUCCI, Lorenzo LATINI, Enzo FOSCHI, Alessandra MUSSOLINI e Elda TURCO BULGHERINI;<br />
Visto l’atto d’intervento ad opponendum di Alfonso SPASARI; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore all’udienza pubblica del 14 luglio 2005 il consigliere Renzo CONTI;<br />
Uditi, altresì, gli avv.ti G. C. Sciacca, P. D’Amelio, R. Reboa (su delega), G. Terracciano, L. Di Raimondo, M. Pallottino, F. Rosi, F. Vecchio, S. Amorosino e S. Persichella e A. Gigli ( su delega);<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso in trattazione – depositato il 30 maggio 2005, notificato il 1°, 3, 6 e 9 giugno con la pedissequa decretazione presidenziale del 31 maggio 2005 e ridepositato i successivi 9 e 19 giugno – il ricorrente indicato in epigrafe espone:<br />
&#8211;	che l’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Roma, con provvedimento 12.3.2005, ha revocato il precedente provvedimento con il quale era stata ammessa all’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del Lazio la lista  “Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini”, escludendo la lista medesima dalla partecipazione alle elezioni, che si sarebbero tenute il 3 e 4 aprile 2005;<br />	<br />
&#8211;	che, conseguentemente, sono state dichiarate decadute, dai competenti Uffici Centrali Circoscrizionali, le liste collegate alla predetta lista regionale;<br />	<br />
&#8211;	che il citato provvedimento è stato impugnato dinanzi a questa sezione con ricorso n. 2354/2005 dall’On. Alessandra Mussolini e altri, con contestuale richiesta in via incidentale di sospensione dell’esecuzione;<br />	<br />
&#8211;	che, con ordinanza 18.3.2005 n. 1541 la domanda cautelare è stata respinta;<br />	<br />
&#8211;	che, in accoglimento dell’appello proposto dall’On. Alessandra Mussolini, il Consiglio di Stato, sezione V, con ordinanza 22.3.2005 n. 1419, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado, disponendo l’ammissione delle liste alla competizione elettorale;<br />	<br />
&#8211;	che la lista regionale “Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini” e le liste provinciali ad essa collegate hanno partecipato alle elezioni svoltesi il 3 e 4 aprile 2005, riportando 62.352 voti, pari all’1,9% degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto (3.213.036);<br />	<br />
&#8211;	che il ricorrente è elettore della Regione Lazio (tessera elettorale n. 024655288), iscritto nella lista elettorale della sezione n. 4184 del Comune di Roma e, come risulta dalla sua tessera, ha esercitato il diritto di voto per le richiamate elezioni;<br />	<br />
&#8211;	che, conseguentemente, ha la legittimazione a proporre impugnativa contro le relative operazioni elettorali, si sensi dell’art. 83/11 del D.P.R. n. 570/60, come richiamato dall’art. 19 della legge n. 108/68 a sua volta recepita dalla L.R. n. 2/2005.<br />	<br />
Ciò esposto, al fine di ottenere l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, è stato dedotto il seguente motivo di gravame, così dallo stesso ricorrente paragrafato:<br />
&#8211;	Violazione dell’art. 1, comma 3, quinto periodo, della legge n. 43/95 che rinvia all’art. 9, comma 6, primo periodo, del D.Lgs, n. 533/93.<br />
Con atto depositato il 2.7.2005, si sono costituiti per resistere Filippo Zaratti, Roberto Alagna, Ivano Peduzzi, Mario di Carlo, Giovanni Colagrossi, Alessio D’Amato, Rapisardo Antinucci, Lorenzo Latini, Enzo Foschi, i quali, con successiva memoria del 4.7.2005, hanno contrastato le tesi di parte ricorrente.<br />
Con atti depositati il  15.6.2005 e 8.7.2005, si sono costituiti per resistere, rispettivamente, la  Regione Lazio e l’On. Alessandra Mussolini, i quali hanno evidenziato i profili di infondatezza del proposto gravame, ulteriormente esplicitati dalla Regione nella memoria del 8.7.2005, la quale nell’atto di costituzione ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto il profilo del mancato deposito del certificato di iscrizione nelle liste elettorali.<br />
Con memoria del 1.7.2005 il ricorrente ha contrastato l’eccezione di inammissibilità di cui sopra ed ha ulteriormente precisato le proprie tesi difensive. <br />
Con atto depositato il 6.7.2005, si è costituita, poi, la prof.ssa Elda Turco Bulgherini, alla quale il ricorso è stato notificato il 24.6.2005, la quale ha aderito alla ricostruzione della vicenda contenuta nel ricorso ed ha conseguentemente concluso con la richiesta di accoglimento del ricorso medesimo.<br />
Con atto di intervento ad opponendum, notificato il 13 luglio 2005 e depositato il successivo 14 luglio, si è costituito per resistere il dott. Alfonso Spasari, candidato della lista regionale “Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini”, il quale ha contrastato le tesi di parte ricorrente.<br />
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’Udienza pubblica del 14 luglio 2005, nel corso della quale le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie rispettive contrapposte tesi difensive.                                                                                                                                                                                                             </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento di tutte le operazioni per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del Lazio svoltesi nei giorni 3 e 4 aprile 2005 ed in particolare della proclamazione dell’elezione del Presidente della Regione Lazio e dei Consiglierei regionali di cui al verbale in data 2.5.2005 dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Roma, nonché della proclamazione dell’elezione dei Consiglieri regionali di cui ai verbali degli intimati Uffici Centrali Circoscrizionali e di tutti i relativi atti istruttori.<br />
Pregiudizialmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla difesa regionale, sull’assunto che il ricorrente non avrebbe dimostrato la propria qualità di cittadino elettore e, quindi, la sua legittimazione al ricorso, attraverso il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, non essendo al riguardo sufficiente la tessera elettorale dallo stesso prodotta, in quanto non avente la medesima valenza probatoria del predetto certificato.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Al riguardo si osserva che, come si è espressa la giurisprudenza richiamata dalla difesa del ricorrente (cfr. Cons. St., V, 23.3.2004 n. 1542), condivisa dal collegio, la tessera elettorale introdotta dall’art. 13 della legge 30.4.1999 n. 120 “riflette l’iscrizione del cittadino nelle liste elettorali” e, come tale, è conseguentemente idonea a dimostrare l’iscrizione medesima.<br />
Ciò nella considerazione che, ai sensi del citato art. 13, primo comma, la tessera elettorale, istituita con il medesimo comma, è “destinata a svolgere …la stessa funzione del certificato elettorale” o, come più specificamente si esprime l’art. 1 del regolamento attuativo del predetto art. 13 approvato con D.P.R. 8.9.2000 n. 299, “sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale”, il quale regolamento, al successivo secondo comma, ulteriormente precisa che “la esibizione della tessera elettorale presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento di identificazione, per l’ammissione dell’elettore all’esercizio di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria”.<br />
Alla luce delle predette disposizioni, essendo la predetta scheda elettorale idonea a  legittimare l’elettore ad esercitare il proprio diritto di voto, non può che essere idonea a dimostrare l’iscrizione alle liste elettorali, sul cui presupposto la stessa viene rilasciata.<br />
Nel caso di specie, l’iscrizione del ricorrente nelle liste elettorali risulta altresì confermata dalla circostanza che il medesimo, non ha soltanto depositato la tessera elettorale, ma ha altresì dimostrato di aver esercitato il diritto di voto nella consultazione elettorale di cui è causa &#8211; come risulta dal timbro e data apposti dall’ufficio della sezione elettorale nella predetta scheda che, ancorché depositata in atti in copia non conforme, non risulta contestata in parte qua – il che non sarebbe ipotizzabile in assenza dell’iscrizione nelle liste elettorali. <br />
Passando alla trattazione del merito del ricorso, con unico motivo di gravame il ricorrente, cittadino elettore della Regione Lazio, deduce l’illegittimità degli impugnati provvedimenti per violazione dell’art. 1, comma 3, quinto periodo, della legge 23.2.1995 n. 43 che rinvia all’art. 9, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 20.12.1993 n. 533.<br />
Si sostiene, in particolare, che la illegittima partecipazione alla tornata elettorale di cui trattasi della lista regionale “Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini” e delle liste provinciali alla medesima collegate, alla luce delle irregolarità accertate dall’Ufficio Centrale presso la Corte di Appello di Roma, determinerebbe l’illegittimità di tutte le impugnate operazioni elettorali per l’”effetto inquinante sulla complessiva espressione del voto del corpo elettorale, considerata l’oggettiva indimostrabilità dei meccanismi psicologici “che muovono gli elettori” (Cons.Giust. Sic., 14.3.2000, n. 113)”, con la conseguenza che tutte le operazioni elettorali impugnate andrebbero annullate, non potendosi ipotizzare, nell’ipotesi di specie di azione popolare, la cosiddetta prova di resistenza, ontologicamente limitata ai casi in cui si controverta sull’attribuzioni  di alcuni voti.<br />
Nell’epigrafe del ricorso si sostiene, genericamente, l’illegittimità degli impugnati provvedimento anche per la “illegittima partecipazione di altre liste prive dei requisiti di legge”.<br />
Va subito evidenziato che tale ultima censura, peraltro non sviluppata nel ricorso, risulta palesemente inammissibile per genericità, non essendo state individuate a quali “altre liste” il ricorrente si riferisca.<br />
Quanto alla censura di cui sopra specificamente riferita alla lista regionale “Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini” ed alle liste provinciali alla medesima collegate, la censura risulta infondata.<br />
Giova al riguardo richiamare i fatti che hanno preceduto e seguito la proposizione del ricorso in trattazione, sui quali non vi è contestazione tra le parti, se non sotto il profilo della loro interpretazione.<br />
La lista regionale “Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini” veniva esclusa dalla consultazione elettorale per il rinnovo del Presidente e del Consiglio regionale del Lazio fissata per i giorni 3 e 4 aprile 2005 con provvedimento dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Roma del 12.3.200 sul presupposto che, dalle verifiche effettuate, era “risultato che numero 860 sottoscrittori della lista regionale sono stati identificati con documento non corrispondente a quello risultante dalla documentazione telematica autenticata prodotta”, con la conseguenza che la predetta lista non era più sorretta da un numero sufficiente di sottoscrittori, come pure sono state escluse le liste provinciali alla stessa collegate, ma, da ora in avanti, per brevità, si farà riferimento soltanto alla lista regionale.<br />
Tale provvedimento è stato impugnato davanti a questa sezione con ricorso dell’On. Alessandra Mussolini n. 2354/2005, con contestuale richiesta di sospensione della sua esecuzione; richiesta che veniva respinta da questa sezione con ordinanza collegiale n. 1541 del 18.3.2005.<br />
La predetta ordinanza, veniva riformata in sede di appello dal Consiglio di Stato, sezione V, con ordinanza collegiale n. 1419 del 22.3.2005, con la quale la predetta lista veniva ammessa alla competizione elettorale.<br />
La stessa lista, pur partecipando alla competizione elettorale per effetto della predetta ordinanza cautelare del giudice di appello, avendo riportato soltanto 62.352 voti, pari al 1,9% dei voti complessivi, non otteneva però alcun seggio.<br />
Alla luce dei predetti risultati elettorali, con sentenza  di questa sezione n. 5567 del 8.7.2005, il citato ricorso n. 2354/2005 veniva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche, ma non solo, in considerazione della espressa richiesta in tal senso dei ricorrenti.<br />
Nella predetta sentenza, infatti, veniva precisato, tra l’altro, che “con la sentenza conclusiva del giudizio, indipendentemente dal suo contenuto, vengono comunque automaticamente a cessare gli effetti dell’ordinanza cautelare del giudice di appello che aveva disposto l’ammissione con riserva delle liste ricorrenti, restando confermati, in mancanza di accoglimento del ricorso, i provvedimenti di esclusione delle liste medesime” e che “In altri termini, sia una sentenza di rigetto del ricorso, sia una sentenza di improcedibilità determinerebbero entrambe la consolidazione degli impugnati provvedimenti di esclusione”.<br />
Con la richiamata sentenza, in sostanza, è stato affermato che la richiamata consolidazione del provvedimento di esclusione della lista regionale “Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini”  e la cessazione degli effetti dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato &#8211; determinata dalla predetta sentenza, in applicazione del principio di diritto secondo cui gli effetti dei provvedimenti cautelari sono destinati a cessare con la sentenza che definisce il giudizio &#8211; hanno comportato che, allo stato, la partecipazione della lista  regionale “Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini” debba ritenersi illegittima.<br />
Tale illegittimità, tuttavia, ad avviso del collegio non è ex se sufficiente a determinare, come preteso dal ricorrente, l’illegittimità di “tutte” le operazioni elettorali e la conseguente necessità del loro totale rinnovo mediante una nuova consultazione dell’intero corpo elettorale.<br />
Al riguardo si osserva che, nel caso di illegittima ammissione di una lista alla competizione elettorale, la giurisprudenza (cfr. Cons.St. id.,V, 18.6.2001 n. 3212; id., 7.3.2001 n. 1343; id., 23.8.2000 n. 4586; id., 29 giugno 1979 n. 470) ha effermato il principio, richiamato dalla difesa regionale e condiviso dal collegio, che ”al fine di una giusta composizione di due esigenze fondamentali per l’ordinamento, l’una inerente alla conservazione – nei limiti del possibile – degli atti giuridici ed alla massima utilizzazione dei relativi effetti e l’altra inerente alla salvaguardia della volontà dell’elettore dall’influenza di eventuali cause perturbatrici,  bisogna tener conto della consistenza numerica dei voti espressi a favore della lista illegittimamente ammessa. Quando essa non sia tale da alterare in modo rilevante la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse, piuttosto che annullarsi integralmente il risultato delle elezioni e disporsi, quindi, la rinnovazione di esse, va esercitato il potere di correzione attribuito dall’art. 84 T.U. n. 570 del 1960 agli organi investiti del contenzioso elettorale”.<br />
E’ ben vero che il precedente richiamato dal ricorrente (C.G.A.R.S. 14.3.2000 n. 113) si è espresso nel senso che la partecipazione alla competizione di un soggetto non candidabile alla carica di sindaco determinerebbe l’illegittimità dell’intera competizione elettorale, con conseguente necessità della sua totale rinnovazione, ma è anche vero che, nel caso ivi preso in esame, non risulta che detta candidatura fosse irrilevante ai fini dei risultati finali. Peraltro, tale orientamento deve ritenersi superato dalla sopra richiamata giurisprudenza e in particolare dalla decisione del Consiglio di Stato, sezione V, 2.5.2002 n. 2333 che, proprio in riferimento all’ipotesi di partecipazione ad una competizione elettorale regionale di un soggetto non candidabile, ha precisato  che l’art. 15, comma 4, della legge 19.3.1990 n. 55, sanziona espressamente con la nullità la sola elezione del candidato che si trovi in una delle predette condizioni di incandidabilità previste dal comma 1 dello stesso articolo, escludendo implicitamente che l’invalidità dell’elezione del predetto candidato si estenda all’intera consultazione elettorale.<br />
Tale previsione normativa, quindi, rafforza ancor più la fondatezza del principio giurisprudenziale di cui sopra, atteso che evidenzia l’orientamento del legislatore, attraverso le norme sulle elezioni degli organi elettivi, di sanzionare con la nullità soltanto gli atti direttamente investiti dalla stessa nullità e non anche tutte le operazioni elettorali al quale l’atto si riferisce. Ciò al fine di tutelare gli interessi pubblici, agevolmente ravvisabili, come si esprime il citato giudice di appello “nell’esigenza di garantire la stabilità degli organi elettivi, di favorire il rispetto della volontà degli elettori, di assicurare la certezza dei risultati elettorali, di conservare l’efficacia degli atti del procedimento elettorale non direttamente incisi dall’elezione dell’incandidabile e di ripristinare la situazione di legalità, vulnerata da quest’ultima, per mezzo dell’esclusione ex post del solo soggetto illegittimamente eletto e la surroga” del seggio divenuto vacante.<br />
Il principio giurisprudenziale di cui sopra è, pertanto, condiviso dal collegio non soltanto per la sua ragionevolezza, ma anche perchè trova conforto nella ratio della disciplina legislativa in materia di elezioni degli organi elettivi degli enti locali. <br />
Nel caso in esame, non risulta contestato che le coalizioni in competizione, come evidenziato dalla difesa regionale, erano tre, le quali hanno ottenuto i seguenti risultati: 1) “Uniti nell’Ulivo”, con candidato Presidente Piero Marrazzo, che ha riportato un totale di voti n. 1.628.486, il quale pertanto è stato proclamato eletto Presidente; 2) “La Casa delle Libertà”, con candidato Presidente Francesco Storace, che ha ottenuto un numero totale di voti di 1.522.198; 3) “Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini”, con candidato Presidente la medesima Alessandra Mussolini, che ha avuto n. 62.352 voti in totale. E’ parimenti incontestato che la lista “Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini” non ha conseguito alcun seggio. <br />
Alla stregua dei predetti risultati elettorali, la partecipazione alla competizione elettorale delle citata lista “Alternativa sociale con Alessandra Mussolini” non può ritenersi rilevante in relazione alla posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse, non avendo in alcun modo influito nella ripartizione dei seggi tra le due coalizioni contrapposte e nell’individuazione della coalizione vincente, in quanto pur ipotizzando la totale attribuzione dei 62.352 voti della lista predetta alla coalizione della “Casa della Libertà”, la coalizione “Uniti nell’Ulivo” risulterebbe comunque vincente con 43.936 voti in più rispetto alla colazione della “Casa delle libertà” e, quindi, il risultato essenziale della competizione elettorale non muterebbe.<br />
In altri termini la partecipazione della lista “Alternativa sociale con Alessandra Mussolini”, alla luce dei risultati sopra richiamati, deve ritenersi ininfluente proprio in relazione alla “complessiva espressione del voto resa dal corpo elettorale” rispetto alla quale il ricorrente ha lamentato un preteso “effetto inquinante” ed ha conseguentemente chiesto l’annullamento e la rinnovazione di tutte le impugnate operazioni elettorali.<br />
Ne consegue che, alla luce dei dati sopra richiamati, non sussiste nella specie  quella rilevanza numerica che il richiamato principio giurisprudenziale, condiviso dal collegio, ritiene necessaria per poter procedere all’annullamento totale delle impugnate operazioni elettorali e al conseguente totale rinnovo delle stesse richiesti dal ricorrente.<br />
A tale stregua, il ricorso, in quanto rivolto ad ottenere l’annullamento di tutte le impugnate operazioni elettorali e la conseguente rinnovazione delle stesse, risulta infondato e va conseguentemente respinto, in quanto la partecipazione alla competizione elettorale della lista “Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini”, alla luce dei dati complessivi sopra riportati non può ritenersi avere inciso in modo rilevante sulla posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse nell’ambito dei due schieramenti contrapposti e all’individuazione del Presidente eletto, e cioè proprio nell’ambito dei risultati complessivi, ai quali fa riferimento il ricorrente. <br />
Quanto poi agli effetti della partecipazione della lista “Alternativa sociale con Alessandra Mussolini” in ordine alla distribuzione dei seggi tra le altre liste all’interno delle rispettive coalizioni, in relazione ai quali la difesa del  medesimo ricorrente, all’odierna pubblica udienza, ha illustrato le ragioni &#8211; anche e soprattutto con il richiamo al sistema legislativo di distribuzione dei seggi sulla base delle liste regionali e di quelle provinciali &#8211; per le quali la partecipazione della lista “Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini” potrebbe avere influito sulla distribuzione dei seggi alle singole liste, ovvero sull’elezione di un consigliere regionale in luogo di un altro, la censura è in primo luogo inammissibile.<br />
Di tale pretesa influenza, infatti, non vi è traccia nel ricorso, con la conseguenza che il motivo di censura appare inammissibile, in quanto in sede di discussione orale possono unicamente essere illustrate le censure già espresse nel ricorso e non anche proposte censure che costituiscono nella sostanza un ampliamento del thema decidendum.<br />
Come sopra evidenziato, nel ricorso il ricorrente lamentava unicamente un effetto inquinante “sulla complessiva espressione del voto” e non già con riferimento alla distribuzione dei singoli seggi, con la conseguenza che quanto specificato in sede di discussione orale costituisce un motivo di censura nuovo che, come tale, non è ammissibile in sede di discussione orale.     <br />
Peraltro, la censura è anche infondata atteso che il ricorrente, di tale incidenza, si è limitato ad illustrarne – si ribadisce soltanto in sede di discussione orale all’odierna pubblica udienza – unicamente la astratta possibilità, senza fornire al riguardo riscontri numerici concreti in relazione ad almeno una delle liste ammesse ovvero ad uno dei candidati consiglieri. Al contrario, la circostanza che nessuna delle liste ammesse, ovvero nessuno dei candidati alla carica di consigliere abbiano proposto ricorso, sotto il profilo sopra denunciato, induce a ritenere che la partecipazione della lista “Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini”, con i 32.160 voti ottenuti dalle liste provinciali, non abbia nemmeno inciso sulla distribuzione dei seggi e nella proclamazione dei singoli consiglieri regionali. Se è vero, infatti, che l’unica lista alla quale fa generico riferimento il ricorrente nella memoria del 1.7.2005 – e cioè la lista “L’Italia dei valori” – ha ottenuto, con 28.610 voti, un seggio, è altrettanto vero, per il complesso meccanismo di calcolo dei quozienti, che la lista “UDC”, pur avendo ottenuto oltre 30.000 voti in più della “lista civica Marrazzo”, ha conseguito lo stesso numero di seggi (quattro).<br />
Peraltro, quando anche fosse stato dimostrato che la partecipazione della lista “Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini”, avesse effettivamente inciso nell’attribuzione dei seggi alle liste dei due contrapposti schieramenti e conseguentemente nella proclamazione di alcuni consiglieri, tale incidenza non sarebbe comunque “rilevante” sui risultati complessivi elettorali e, come tale, potrebbe al più costituire, in applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato, il presupposto per una correzione dei risultati elettorali, ma non è questo il contenuto della domanda del ricorrente che, invece, ha chiesto l’annullamento di “tutte” le operazioni elettorali ed il conseguente rinnovo delle stesse.<br />
In conclusione e per quanto sopra argomentato il ricorso va respinto.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.II bis, definitivamente pronunciando sul ricorso elettorale n. 5074/2005 indicato in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese, diritti ed onorari, compensati. <br />
Ordina che la presente sentenza -che sarà depositata, trasmessa e pubblicata ex art.83/11 del DPR n.570/1960 &#8211; sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2005, in Camera di Consiglio, con immediata lettura del dispositivo in udienza pubblica e con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
Patrizio GIULIA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Francesco GIORDANO 	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Renzo CONTI 	&#8211; Co</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-27-7-2005-n-6011/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2005 n.6011</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/7/2005 n.864</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-27-7-2005-n-864/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-27-7-2005-n-864/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-27-7-2005-n-864/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/7/2005 n.864</a></p>
<p>Pres. Speranza, Est. Manca Martena (Avv.ti L.Quinto, P.Quinto) c/ Ministero della Giustizia (Avv.ra dello Stato) ed altri. sulla sussistenza del fumus boni iuris ai fini dell&#8217;accoglimento della domanda cautelare presentata da un candidato agli esami di abilitazione per la professione di avvocato non ammesso alla prove orale Professioni e mestieri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-27-7-2005-n-864/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/7/2005 n.864</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-27-7-2005-n-864/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/7/2005 n.864</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Speranza, Est. Manca<br /> Martena (Avv.ti L.Quinto, P.Quinto) c/ Ministero della Giustizia (Avv.ra dello Stato) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza del fumus boni iuris ai fini dell&#8217;accoglimento della domanda cautelare presentata da un candidato agli esami di abilitazione per la professione di avvocato non ammesso alla prove orale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni e mestieri – Esami di abilitazione alla professione forense – Esami scritti – Esclusione del candidato – Giudizi analitici e sintetici della Commissione – Ricorso per sospensiva &#8211; Impugnazione dei giudizi &#8211; Fumus boni iuris – Sussiste &#8211; Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In considerazione dell’indirizzo che consente al giudice amministrativo una valutazione sulle manifestazioni di discrezionalità tecnica che ridimensiona la funzione di strumento di verifica estrinseca dell’operato della p.a. proprio della motivazione, è accolta la domanda cautelare presentata da un candidato agli esami di abilitazione per la professione di avvocato, impugnando i provvedimenti di giudizio analitici e sintetici della Commissione, qualora vanga allegato qualche motivo di sostanziale erroneità della votazione finale, fornendo concreti elementi, quanto meno indiziari, a sostegno della sufficienza dei propri elaborati in rapporto ai criteri di valutazione indicati dalla Commissione esaminatrice, pur se ampi e generali.(Nella fattispecie la parte ricorrente ha prodotto dei pareri pro veritate)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla sussistenza del fumus boni iuris ai fini dell&#8217;accoglimento della domanda cautelare presentata da un candidato agli esami di abilitazione per la professione di avvocato non ammesso alla prove orale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 864/05<br />
		Registro Generale:	1245/2005																																																																																										</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA <br />
LECCE &#8211; PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: EVASIO SPERANZA 	Presidente; LUIGI COSTANTINI 	Cons.;<br />
ETTORE MANCA 		Ref., relatore 																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>ORDINANZA</p>
<p></b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 27 Luglio 2005 <br />
Visto il ricorso 1245/2005  proposto da:</p>
<p><b>MARTENA IRENE</b> rappresentata e difesa da: QUINTO PIETRO QUINTO LUIGIcon domicilio eletto in LECCE  VIA GARIBALDI 43 presso QUINTO PIETRO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>  rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con domicilio eletto in LECCE VIA F.RUBICHI 23 presso la sua sede</p>
<p><b>COMMISSIONE ESAME DI AVVOCATO PRESSO CORTE D&#8217;APPELLO LE</b> rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con domicilio eletto in LECCE VIA F.RUBICHI 23 presso la sua sede</p>
<p><b>COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO C/O CORTE D&#8217;APPELLO DI TORINO </b><br />
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in LECCE VIA F.RUBICHI 23 presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, <br />
nei limiti dell’interesse della ricorrente, dei provvedimenti di giudizio analitici e sintetici indicati nel verbale della 53^ adunanza in data 23/2/2005 della III^ Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di Torino, sessione 2004, per la correzione delle prove scritte degli elaborati provenienti dalla Corte d’Appello di Lecce, nonchè del conseguenziale provvedimento di non ammissione alla prova orale degli esami medesimi; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMMISSIONE ESAME DI AVVOCATO PRESSO CORTE D’APPELLO LE <br />
COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO C/O CORTE D’APPELLO DI TORINO <br />
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA <br />
Udito il relatore Ref. ETTORE MANCA  e uditi altresì per le parti l’Avv. Luigi Quinto, per sè e in sostituzione dell’Avv. Pietro Quinto, e l’Avv. dello Stato Colangelo;<br />
Premesso che con altre ordinanze questo Tribunale ha respinto istanze cautelari relative ad esami di avvocato ritenendo che le lacune motivazionali dei giudizi espressi dalla Commissione non giustificavano in via autonoma l’accoglimento del ricorso poiché, “soprattutto in ragione dell’indirizzo che consente al giudice amministrativo una valutazione sulle manifestazioni di discrezionalità tecnica, così ridimensionando la funzione di strumento di verifica estrinseca dell’operato della p.a. proprio della motivazione, la parte sembra tenuta ad allegare qualche motivo di sostanziale erroneità della votazione finale, fornendo concreti elementi, quanto meno indiziari, a sostegno della sufficienza dei propri elaborati in rapporto ai criteri di valutazione indicati dalla Commissione esaminatrice, pur se ampi e generali quali quelli in oggetto”;<br />
osservato che, nel caso odiernamente in esame, il ricorrente ha accompagnato le censure relative alla legittimità formale degli atti impugnati, ed in particolare alla motivazione del provvedimento di sua non ammissione agli orali, con la produzione di pareri pro veritate con i quali vengono formulate, in maniera articolata e, almeno prima facie ragionevole, una pluralità di considerazioni tecnico-giuridiche nella direzione della sufficienza degli elaborati tali invece non reputati dalla Commissione;<br />
ritenuto dunque, per un verso, che le condivisibili considerazioni sull’inidoneità della motivazione formulata dalla Commissione sono in questo caso efficacemente assistite dalla prospettazione di un interesse di natura sostanziale della parte &#8211; quello al riconoscimento dell’erroneità della prima valutazione-; e, per altro verso, che l’apprezzabile contenuto dei predetti pareri rende il ricorso provvisto del necessario fumus anche con riguardo ai motivi concernenti il merito della valutazione medesima;  <br />
ritenuto pertanto che la Commissione dovrà svolgere, in diversa composizione, un nuovo giudizio sugli elaborati in parola, offrendo compiuta motivazione a sostegno delle proprie conclusioni;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie (Ricorso numero 1245/2005) la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, dispone che la Commissione, in diversa composizione, riesamini le prove scritte corredando il proprio giudizio con congrua motivazione.<br />
Fissa a tale scopo il termine del 20 settembre 2005.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>LECCE, li 27 Luglio 2005</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 27 luglio 2005</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2005 n.15660</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Carbone, est. Sabatini Responsabilità e risarcimento – Risarcimento del danno – Necessità del ricorso per l’annullamento dell’atto amministrativo lesivo – Non sussiste &#8211; Condizioni Il giudice amministrativo può disporre il risarcimento del danno non solo se egli sia investito anche della domanda di annullamento dell’atto amministrativo, ma anche quando</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone, est. Sabatini</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità e risarcimento – Risarcimento del danno – Necessità del ricorso per l’annullamento dell’atto amministrativo lesivo – Non sussiste &#8211; Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il giudice amministrativo può disporre il risarcimento del danno non solo se egli sia investito anche della domanda di annullamento dell’atto amministrativo, ma anche quando la parte interessata si limiti a invocare la sola tutela risarcitoria nei confronti della P.A., sempre che ricorra la giurisdizione amministrativa esclusiva o di legittimità</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/7198_7198.pdf">clicca qui</a></p>
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