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	<title>27/6/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/6/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2011 n.2751</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-2751/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-2751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2011 n.2751</a></p>
<p>vanno sospesi la decadenza dall&#8217;Attestazione SOA e l&#8217;annotazione nel Casellario Informatico, provvedimenti basati sulla mera affermazione, da parte di altre società, della non autenticità delle certificazioni rilasciate, in presenza di discordanti circostanze di fatto e di un&#8217;istruttoria carente. (G.S.) N. 02751/2011 REG.PROV.CAU. N. 03922/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-2751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2011 n.2751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-2751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2011 n.2751</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">vanno sospesi la decadenza dall&#8217;Attestazione SOA e l&#8217;annotazione nel Casellario Informatico, provvedimenti basati sulla mera affermazione, da parte di altre società, della non autenticità delle certificazioni rilasciate, in presenza di discordanti circostanze di fatto e di un&#8217;istruttoria carente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02751/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03922/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3922 del 2011, proposto da <b>Soa Exige Spa &#8211; Societa&#8217; Organismo di Attestazione</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Titomanlio, Raffaele Titomanlio, con domicilio eletto presso l’ultimo in Roma, via Terenzio, 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Società Abc Sport s.r.l., </b>rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Galante, con domicilio eletto presso l’avv. Marcello Anastasio Pugliese in Roma, via Giangiacomo Porro, n.23; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III n. 00977/2011, resa tra le parti, concernente DECADENZA DELL&#8217;ATTESTAZIONE SOA E ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Abc Sport s.r.l. e dell’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata in primo grado;<br />	<br />
Viste le note a difesa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 il cons. Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Titomanlio Federico e Galante;	</p>
<p>&#8211; ritenuto che, quanto al rito, oggetto primario dell’impugnativa è costituito dalla determinazione di decadenza dall’attestato di qualificazione rilasciato dalla società di certificazione, rispetto alla quale l’annotazione nel casellario assume valore di<br />
&#8211; che, quanto la merito, alla luce dei motivi di impugnativa, non emergono ragioni per doversi discostare dalle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice;<br />	<br />
&#8211; che, nelle more della definizione nel merito del ricorso, sussistono gli estremi di danno all’iniziativa di impresa della società Abc Sport;<br />	<br />
&#8211; che in relazione ai profili della controversia spese ed onorari relativi alla presente fase cautelare possono essere compensati fra le parti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3922/2011).<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-2751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2011 n.2751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2011 n.2749</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-2749/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-2749/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-2749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2011 n.2749</a></p>
<p>va sospeso il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale è stato revocato il d.m. di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla Legge n. 488/1992: in primo grado si era ritenuto che la questione inerente la revoca del contributo attenesse alla fase successiva al concesso contributo (omesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-2749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2011 n.2749</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-2749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2011 n.2749</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospeso il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale è stato revocato il d.m. di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla Legge n. 488/1992: in primo grado si era ritenuto che la questione inerente la revoca del contributo attenesse alla fase successiva al concesso contributo (omesso rispetto dell’art. 6 del DM di concessione del contributo, sull&#8217;impegno di contribuire con all’iniziativa economica intrapresa per almeno 695.000 euro), attribuendo la contestazione alla giurisdizione del giudice ordinario, anche in relazione ad una sentenza della Corte dei conti di condanna, per responsabilità erariale, per somma pari all’importo del contributo concesso (euro 586.000) e viste altresi&#8217; le segnalazioni della Guardia di Finanza in ordine alla ricostruzione dei pagamenti per l’acquisto del capannone) prodotte in giudizio dall’Avvocatura. In appello si e&#8217; invece ritenuto che l’Amministrazione avesse sostanzialmente agito in via di autotutela, con riferimento a fatti non ancora definitivamente accertati in sede di giurisdizione penale e contabile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02749/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 04522/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4522 del 2011, proposto dalla società <b>Datasistemi Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonello Rossi, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri N. 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI, SEZIONE I, n. 00204/2011, resa tra le parti, concernente REVOCA DELLA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI EX L. 488/92	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;<br />	<br />
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 il Cons. Gabriella De Michele e udito per la parte appellante l’avv. Rossi;	</p>
<p>Ritenuto che l’Amministrazione abbia sostanzialmente agito in via di autotutela, con riferimento a fatti non ancora definitivamente accertati in sede di giurisdizione penale e contabile;<br />	<br />
Rilevato altresì il danno grave e irreparabile, connesso all’esecuzione del provvedimento impugnato;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 4522/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-2749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2011 n.2749</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2011 n.665</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-6-2011-n-665/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-6-2011-n-665/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-6-2011-n-665/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2011 n.665</a></p>
<p>Pres. R.M.P. Panunzio; Est. T. Aru L. P. (avv. ti G. C. Ragnedda e D. Urru) c/ il Comune di Trinita&#8217; D&#8217;Agultu e Vignola (n.c.) e nei confronti di G. M. (n.c.) omessa sottoscrizione della documentazione ed esclusione dal concorso 1. Concorso pubblico – Sottoscrizione documentazione diversa dalla domanda –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-6-2011-n-665/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2011 n.665</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-6-2011-n-665/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2011 n.665</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R.M.P. Panunzio; Est. T. Aru<br /> L. P. (avv. ti G. C. Ragnedda e D. Urru) c/ il Comune di Trinita&#8217; D&#8217;Agultu e Vignola (n.c.) e nei confronti di G. M. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>omessa sottoscrizione della documentazione ed esclusione dal concorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorso pubblico – Sottoscrizione documentazione diversa dalla domanda – Esclusione – In carenza di espressa comminatoria – Non è possibile &#8211; Fattispecie	</p>
<p>2. Concorso pubblico &#8211; Titoli – Punteggi – Omessa indicazione dei titoli valutati e dei punteggi assegnati per ciascun titolo – Illegittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In un pubblico concorso, in mancanza di espressa comminatoria di esclusione volta a sanzionare una sottoscrizione non apposta, l&#8217;amministrazione, stante il principio della tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis, non può disporre l’esclusione (nella specie, il Collegio ha ritenuto legittima la decisione dell’amministrazione di non escludere un candidato che aveva omessa indicazione della data e della sottoscrizione in uno degli allegati alla domanda di partecipazione)	</p>
<p>2. In un pubblico concorso, è illegittimo il verbale degli esiti delle valutazioni della commissione che si limita a riportare una tabella riepilogativa recante il punteggio attribuito per i titoli ai candidati che hanno superato la prova orale senza indicare né i titoli valutati per ciascun concorrente, né i punti assegnati a ciascuno di essi</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 480 del 2011, proposto da: <br />	<br />
L. P., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gian Comita Ragnedda, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. Debora Urru, via Farina n. 44; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il Comune di Trinita&#8217; D&#8217;Agultu e Vignola, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
G. M., non costituito in giudizio; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
&#8211; in parte qua, della determinazione del segretario comunale di Trinità d&#8217;Agultu e Vignola n. 8 del 09/03/2011, avente ad oggetto l&#8217;approvazione degli atti e della graduatoria di merito relativi alla selezione pubblica per titoli e colloquio per la formaz<br />
&#8211; ove occorra, della determinazione del segretario comunale n. 6 del 19702/2011 e di tutti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice relativi al medesimo concorso, nella parte in cui hanno ritenuto ammissibile la domanda presentata dal signor Muret<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la nota prot. 5248 del 06/05/2011 a firma del Presidente della Commissione di concorso.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2011 il dott. Tito Aru e udito l’avv. Gian Comita Ragnedda per il ricorrente;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La dott.ssa Letizia Pileri ha partecipato al concorso indetto dal Comune di Trinita&#8217; D&#8217;Agultu e Vignola per la formazione di una graduatoria per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di un istruttore contabile, CAT. C 1, presso l’area tecnica, classificandosi al secondo posto con 26,37 punti complessivi, dietro il vincitore Giovanni Battista Muretti, primo classificato con 26,95 punti.<br />	<br />
Con il ricorso in esame, notificato il 12 maggio 2011 e depositato il successivo 1° giugno, la ricorrente ha tuttavia lamentato l’illegittimità degli atti precisati in epigrafe deducendo:<br />	<br />
Eccesso di potere – Violazione dell’art. 5 della lex specialis di concorso: in relazione alla mancata esclusione dal concorso del rag. Muretti, che, diversamente da quanto previsto dall’art. 5 del bando, avrebbe depositato il curriculum vitae privo della sottoscrizione e della data;<br />	<br />
Violazione e falsa applicazione del bando di concorso – Eccesso di potere per difetto di motivazione: in quanto la commissione giudicatrice non avrebbe adeguatamente valutato i titoli presentati dalla ricorrente, né risulterebbe dagli atti il percorso logico seguito nell’attribuzione dei punteggi.<br />	<br />
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio ma, prima via fax e in seguito per posta ordinaria, ha versato agli atti del giudizio la documentazione della procedura concorsuale oggetto di impugnazione.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 15 giugno 2011, sentito il legale della ricorrente e previo avvertimento della possibile definizione del giudizio con sentenza di merito resa in forma semplificata, la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il primo motivo di impugnazione è infondato.<br />	<br />
La ricorrente, in sostanza, si duole della mancata esclusione dalla procedura concorsuale del rag. Muretti in quanto quest’ultimo, diversamente a quanto previsto dall’art. 5, punto 3, del bando della selezione, non avrebbe né datato né sottoscritto il curriculum professionale allegato alla domanda di partecipazione.<br />	<br />
Osserva in proposito il Collegio che, per giurisprudenza consolidata, in mancanza di espressa comminatoria di esclusione volta a sanzionare una sottoscrizione non apposta, l&#8217;Amministrazione deve fare applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale, in materia di concorsi pubblici, stante il principio della tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis, non è possibile disporre la esclusione per carenze documentali che non siano così espressamente sanzionate dalla lex specialis della selezione.<br />	<br />
Nel caso di specie i casi di esclusione erano indicati all’art. 9 del bando, il quale, appunto, la prevedeva per una o più delle seguenti motivazioni non sanabili:<br />	<br />
domanda di partecipazione fuori termine;<br />	<br />
domanda priva di: cognome e nome; di indicazione dei requisiti professionali e degli altri requisiti richiesti per il posto messo a concorso quali titolo di studio, luogo e data di nascita, residenza ed elezione del domicilio cui recapitare la corrispondenza con annessi indirizzi;<br />	<br />
mancata sottoscrizione autografa della domanda di ammissione alla selezione;<br />	<br />
aspirante non risultante in possesso dei requisiti;<br />	<br />
mancato versamento della tassa di ammissione entro i termini di scadenza della selezione.<br />	<br />
Nessuna prescrizione del bando prevedeva, dunque, in modo espresso, l’esclusione dalla procedura per l’omessa indicazione della data e della sottoscrizione in uno degli allegati alla domanda di partecipazione.<br />	<br />
Di qui la reiezione del motivo, tenuto anche conto della recente decisione del Consiglio di Stato, volta ad accentuare ulteriormente il valore della partecipazione ai concorsi del maggior numero di candidati possibile quale presupposto della selezione del più meritevole, per la quale “Le clausole della lex specialis , ancorchè contenenti comminatorie di esclusione, non possono essere applicate meccanicisticamente, ma secondo il principio di ragionevolezza, e devono essere valutate alla stregua dell&#8217;interesse che la norma violata è destinata a presidiare per cui, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, deve essere accordata la preferenza al favor partecipationis” (Consiglio Stato , sez. III, 12 maggio 2011 , n. 2851).<br />	<br />
Merita invece accoglimento il secondo motivo di impugnazione, laddove la ricorrente lamenta l’impossibilità di comprendere, dai verbali di gara, le ragioni che hanno portato all’attribuzione dei punteggi previsti dal bando e fatti propri dalla stessa commissione per la valutazione dei titoli (vedi verbale n. 1 del 19 febbraio 2011).<br />	<br />
Ed invero quest’ultima (vedi verbale n. 3 del 9 marzo 2011) si limita a compilare una tabella riepilogativa recante il punteggio attribuito per i titoli ai 4 candidati che hanno superato la prova orale senza indicare né i titoli valutati per ciascun concorrente, né i punti assegnati a ciascuno di essi (o l’eventuale indicazione delle ragioni della loro mancata valutazione).<br />	<br />
Viceversa, in presenza di una pluralità di titoli indicati da ciascun candidato, la commissione giudicatrice, al fine di consentire la comprensione e il sindacato del suo percorso valutativo, avrebbe dovuto procedere alla elencazione di quelli presentati ed all’attribuzione a ciascuno di essi, se valutabile, del relativo punteggio. Tutto ciò avrebbe poi dovuto essere riportato in un verbale. <br />	<br />
Risulta dunque incomprensibile, sulla base del punteggio complessivo attribuito, verificare la legittimità del suo operato in relazione ai criteri del bando.<br />	<br />
Nei termini sopracitati il ricorso merita pertanto accoglimento ai fini del riesame, da parte della commissione giudicatrice, dei titoli dei candidati che hanno superato la prova orale con indicazione, per ciascun concorrente, di quelli valutati positivamente e del punteggio attribuito a ciascuno di essi.<br />	<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura precisata in dispositivo.<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.<br />	<br />
Condanna il Comune di Trinita d’Agultu e Vignola al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento//00), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato se assolto. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/06/2011	</p>
<p align=center>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-6-2011-n-665/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2011 n.665</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2011 n.664</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-6-2011-n-664/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-6-2011-n-664/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-6-2011-n-664/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2011 n.664</a></p>
<p>Pres. R.M.P. Panunzio; Est. T. Aru F. B. e altri (OMISSIS) (avv. C. Murgia) c/ il Comune di Sorgono (avv. L. Sannio); il Sindaco p.t. del Comune di Sorgono (n.c.) e nei confronti di V. M (n.c.) sulla legittimazione di residenti e consiglieri comunali ad impugnare atti di nomina di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-6-2011-n-664/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2011 n.664</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-6-2011-n-664/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2011 n.664</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R.M.P. Panunzio; Est. T. Aru<br /> F. B. e altri (OMISSIS) (avv. C. Murgia) c/ il Comune di Sorgono (avv. L. Sannio); il Sindaco p.t. del Comune di Sorgono (n.c.) e nei confronti di V. M (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione di residenti e consiglieri comunali ad impugnare atti di nomina di assessori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa &#8211; Ricorso giurisdizionale &#8211; Legittimazione attiva – Residenti &#8211; Nel caso di impugnazione di atti di nomina di assessori – Non sussiste &#8211; Fattispecie	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa &#8211; Ricorso giurisdizionale &#8211; Legittimazione attiva – Consiglieri &#8211; Nel caso di impugnazione di atti di nomina di assessori – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  I residenti nel comune non hanno legittimazione a impugnare gli atti e provvedimenti con i quali, in asserita violazione delle disposizioni costituzionali, legislative e dello statuto comunale poste a tutela della pari opportunità tra i diversi sessi, sono stati nominati gli assessori comunali (nella specie, i ricorrenti lamentavano che la nomina di un solo assessore donna su quattro, sia pure con le funzioni di vice-sindaco, non varrebbe a soddisfare il requisito di una presenza equilibrata in Giunta di entrambi i sessi richiesto dall’art. 26, comma 1°, dello Statuto comunale)	</p>
<p>2. I consiglieri comunali non hanno legittimazione a impugnare gli atti e provvedimenti con i quali, in asserita violazione delle disposizioni costituzionali, legislative e dello statuto comunale poste a tutela della pari opportunità tra i diversi sessi, sono stati nominati gli assessori comunali</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 778 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>F. B. ealtri (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Costantino Murgia, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, viale Bonaria n. 80;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il Comune di Sorgono, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luca Sannio, con domicilio eletto in Cagliari, presso lo studio del medesimo legale, via Cimarosa n.14;<br />	<br />
il Sindaco p.t. del Comune di Sorgono, non costituito in giudizio;</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
V. M. e altri (OMISSIS), non costituiti in giudizio<br />	<br />
per l&#8217;annullamento<br />	<br />
&#8211; del provvedimento prot. n. 3626/18.06.10 con il quale il Sindaco del Comune di Sorgono ha nominato componenti della Giunta Comunale i controinteressati signori Mereu Stefano Massimo, Zincheddu Tiziana, Mereu Ignazio, Angius Claudio;</p>
<p>&#8211; della deliberazione n. 10/19.06.2010 con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto dell&#8217;elenco dei componenti della Giunta e della nomina del Vice Sindaco così come comunicato dal Sindaco;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorgono;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il ricorso in esame i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento n. 3626/18.06.10, con il quale il Sindaco del Comune di Sorgono ha nominato, quali assessori comunali, i controinteressati Mereu Stefano Massimo, Zincheddu Tiziana, Mereu Ignazio, Angius Claudio, nonché la deliberazione n. 10/19.06.2010 con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto dell&#8217;elenco dei componenti della Giunta e della nomina del Vice Sindaco, lamentando la violazione delle disposizioni costituzionali, legislative e dello statuto comunale poste a tutela della pari opportunità tra i diversi sessi.<br />	<br />
A loro avviso, infatti, la nomina di un solo assessore donna su quattro, sia pure con le funzioni di vice-sindaco, non varrebbe a soddisfare il requisito di una presenza equilibrata in Giunta di entrambi i sessi richiesto dall’art. 26, comma 1°, dello Statuto comunale.<br />	<br />
Di qui la richiesta, previa sospensione, di annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.<br />	<br />
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Sorgono che ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.<br />	<br />
Con ordinanza n. 557 del 1° dicembre 2010 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare di sospensione chiesta dai ricorrenti, evidenziandone il difetto di legittimazione attiva.<br />	<br />
A seguito di appello di questi ultimi il Consiglio di Stato, senza nulla argomentare in ordine alla motivazione dell’ordinanza di questo Tribunale che dichiarava, come detto, il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, accoglieva la domanda cautelare e ritenendo che la delicatezza delle questioni di rito e di merito poste dal presente ricorso richiedesse una rapida definizione del giudizio di primo grado, disponeva per la sua sollecita conclusione.<br />	<br />
Di qui la fissazione dell’udienza pubblica del 18 maggio 2011, all’esito della quale, sentiti gli avvocati delle controparti, la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
Il Collegio ritiene di confermare le argomentazioni, già estensivamente enunciate nell’ordinanza cautelare n. 557/2010, con le quali ha ritenuto di dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti.<br />	<br />
In particolare:<br />	<br />
1) quanto alla ritenuta legittimazione scaturente dalla qualità di “residenti” del Comune di Sorgono portatori dell’interesse alla legittima costituzione degli organi comunali, deve osservarsi che, per consolidata giurisprudenza amministrativa, dalla quale il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, la legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo dev&#8217;essere direttamente correlata alla titolarità di una situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal provvedimento, e postula l&#8217;esistenza di un interesse attuale e concreto all&#8217;annullamento dell&#8217;atto; ove si argomentasse diversamente, infatti, l&#8217;impugnativa avrebbe la natura di “azione popolare” a tutela dell&#8217;oggettiva legittimità dell’azione amministrativa, con conseguente ampliamento della legittimazione attiva, non consentita dall’ordinamento per insanabile contrasto con il carattere di giurisdizione collegata alla lesione diretta e concreta della sfera soggettiva caratterizzante l’attuale sistema di giustizia amministrativa;<br />	<br />
2) quanto alla ritenuta legittimazione scaturente dalla qualità di residenti del Comune di Sorgono in relazione all’art. 26 dello statuto comunale, per il quale possono essere nominati assessori i cittadini non facenti parte del Consiglio, eleggibili alla carica di consigliere comunale, in misura non superiore al 50% dei componenti previsti, mentre i restanti componenti devono essere consiglieri comunali, si evidenzia che per pacifica giurisprudenza possono vantare situazioni giuridiche soggettive tutelabili davanti al giudice amministrativo unicamente coloro che siano titolari di una posizione giuridica differenziata e qualificata, e non anche coloro che vantano – come nel caso di specie &#8211; una situazione soggettiva di mero interesse di fatto, per ciò solo non tutelabile in sede giurisdizionale;<br />	<br />
3) quanto alla ritenuta legittimazione scaturente dal possesso della qualifica di “consigliere comunale”, si rileva, in conformità con la consolidata giurisprudenza, che al consigliere comunale è attribuita la legittimazione al ricorso solo quando si contesta una lesione diretta delle sue prerogative, ossia del munus che gli viene riconosciuto dall&#8217;ordinamento; logico corollario è che al possesso della qualifica di consigliere comunale non può riconnettersi, in via automatica ed indifferenziata, la titolarità del diritto di azione avverso ogni delibera adottata dal comune.<br />	<br />
Sotto questo profilo non appare convincente l’argomento dedotto in memoria, sia pure fondato su alcune pronunce giurisprudenziali, secondo il quale il rimedio giurisdizionale azionato da un consigliere comunale assolverebbe ad una sostanziale funzione di “controllo” dell’operato della giunta comunale, tanto più necessaria in presenza di un quadro normativo che fin dal 2001 ha soppresso i controlli esterni.<br />	<br />
Ritiene infatti il Collegio che la ratio sottesa alla riforma costituzionale che ha portato alla eliminazione dei controlli esterni di legittimità, lungi dall’essere quella di introdurre forme atipiche e diffuse di sindacato degli atti amministrativi posti in essere dagli organi dell’ente comunale da parte dei singoli consiglieri, è stata quella di “spostare” alla fase successiva il controllo sulla gestione amministrativa dell’ente (con lo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi prefissati e valutare la conseguente professionalità degli amministratori), attività di controllo alla quale non può evidentemente sovrapporsi quella dei singoli consiglieri davanti al giudice amministrativo;<br />	<br />
4) Quanto, infine, alla ritenuta legittimazione scaturente dall’esigenza di tutelare “l’interesse morale” di ciascun consigliere quale componente di un’istituzione che opera nel rispetto della legge, deve ritenersi che, al più, tale estensione della legittimazione a ricorrere porti a riconoscere a ciascun consigliere comunale uno specifico interesse personale ad adire il giudice amministrativo affinché l&#8217;organo politico di appartenenza non agisca, formalmente e sostanzialmente, in violazione di legge (interesse che, peraltro, risulta strettamente connesso con quello alla conservazione dell&#8217;ufficio, atteso che una sistematica, grave e persistente, violazione di legge, può essere causa di rimozione del sindaco e dunque di scioglimento dei consigli comunali, ai sensi dell&#8217;art. 141, d.lg. n. 267 del 2000); ma ciò certamente non vale, per quanto sopra precisato, ad attribuire a ciascuno di essi il potere di proporre ricorsi giurisdizionali avverso atti posti in essere da altri organi comunali (nella fattispecie il Sindaco) su questioni del tutto estranee alla sfera di competenza del proprio ufficio.<br />	<br />
Di conseguenza il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.<br />	<br />
La particolare natura della controversia giustifica peraltro la compensazione delle spese tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente<br />	<br />
Francesco Scano, Consigliere<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere, Estensore	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/06/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-6-2011-n-664/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2011 n.664</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2011 n.92</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-92/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-92/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-92/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2011 n.92</a></p>
<p>Va sospesa la deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto “Approvazione di convenzione urbanistica ” con vendita di cubatura, in quanto non ricorrono le condizioni per consentire la piena esplicazione dell&#8217;efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, in relazione al carattere prevalente del danno che subirebbero i ricorrenti dalla stipula della convenzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-92/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2011 n.92</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-92/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2011 n.92</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto “Approvazione di convenzione urbanistica ” con vendita di cubatura, in quanto non ricorrono le condizioni per consentire la piena esplicazione dell&#8217;efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, in relazione al carattere prevalente del danno che subirebbero i ricorrenti dalla stipula della convenzione urbanistica, prima ancora del tempo necessario alla stesura della sentenza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00092/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00013/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa<br />	<br />
sezione autonoma di Bolzano</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 13 del 2010, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc. Energy di Wieser Margareth &#038; Co.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Igor Janes, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, Corso Libertà, 35;	</p>
<p><b>Margareth Wieser</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Igor Janes, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, Corso Libertà, 35;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Campo Tures</b>, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Christof Baumgartner, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Pallaver in Bolzano, via Carducci, 3;<br /> <br />
<b>Provincia Autonoma di Bolzano</b>; 	</p>
<p>nei confronti di	</p>
<p><b>Markus Eppacher</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Werner Kirchler, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Pallaver in Bolzano, via Carducci, 3; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Campo Tures n.54 dd.07.10.2009, divenuta esecutiva in data 04.11.2009, avente ad oggetto: “Approvazione di una convenzione urbanistica tra il Comune di Campo Tures ed il sig. Eppacher Markus”;<br />	<br />
&#8211; della richiamata convenzione urbanistica da perfezionare con il sig. Eppacher Markus;<br />	<br />
&#8211; della richiamata dichiarazione di congruità a firma del geom. Dietmar Niederkofler;<br />	<br />
&#8211; della richiamata e non conosciuta relazione con cui sono state rilevate le cubature esistenti nella cd. “sottozona Sonne” del piano di recupero, unitamente alla relativa delibera di approvazione (data e numero non conosciuti);<br />	<br />
&#8211; nonché, per quanto occorrer possa, della richiamata e non conosciuta delibera del Consiglio comunale di Campo Tures n.22 dd.13.05.2009, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del “progetto balneare Cascade”, ed, in particolare, il relativo<br />
&#8211; di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, infraprocedimentale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Campo Tures e di Markus Eppacher;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Considerato che all&#8217;udienza del 9 febbraio 2010 le parti hanno chiesto che l&#8217;istanza di sospensiva venga decisa congiuntamente con il merito;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 il dott. Hans Zelger e uditi per le parti i difensori, avv. I. Janes per i ricorrenti e avv. C. Baumgartner per il Comune di Campo Tures;	</p>
<p>Ritenuto, che non ricorrono le condizioni per consentire la piena esplicazione dell&#8217;efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, in relazione al carattere prevalente del danno che subirebbero i ricorrenti dalla stipula della convenzione urbanistica, prima ancora del tempo necessario alla stesura della sentenza;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano,<br />	<br />
ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente<br />	<br />
Hans Zelger, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Terenzio Del Gaudio, Consigliere<br />	<br />
Margit Falk Ebner, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2011 n.5661</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-6-2011-n-5661/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-6-2011-n-5661/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2011 n.5661</a></p>
<p>Pres. Tosti – Est. ToscheiDitta R. S. (Avv. F. A. Caputo) c/ il Comune di Civitavecchia (Avv. S. Lungarini) sui presupposti per la sospensione necessaria del processo e sull&#8217;insussistenza in capo alla P.A. dell&#8217;obbligo di provvedere sulle istanze che ne sollecitino l&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela 1. Giustizia amministrativa – Processo – Sospensione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-6-2011-n-5661/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2011 n.5661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-6-2011-n-5661/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2011 n.5661</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Tosti – <i>Est.</i> Toschei<br />Ditta R. S. (Avv. F. A. Caputo) c/ il Comune di Civitavecchia (Avv. S. Lungarini)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la sospensione necessaria del processo e sull&#8217;insussistenza in capo alla P.A. dell&#8217;obbligo di provvedere sulle istanze che ne sollecitino l&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Processo – Sospensione necessaria – Presupposto – Pregiudizialità giuridica – Ragioni – Uniformità giudicati – Necessità 	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Autotutela – Ampia discrezionalità – Sussiste – Conseguenze – Istanza alla P.A. – Obbligo provvedere – Non sussiste – Silenzio – Inconfigurabilità	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Procedura silenzio – Presupposti – Obbligo P.A. – Assenza giustificazioni	</p>
<p>4. Atto amministrativo – Procedimento – Definizione – Conseguenze – Silenzio-rifiuto – Contestazione – Inammissibilità – Ragioni – P.A. – Obbligo provvedere – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La sospensione necessaria del processo può essere disposta, ex artt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a., quando la decisione del medesimo &#8220;dipenda&#8221; dall&#8217;esito di altra causa e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale, da intendere come pregiudizialità non meramente logica, ma giuridica nel senso che la definizione della controversia pregiudiziale costituisca l&#8217;indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata. A tal fine, la nozione di dipendenza ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un’altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto.	</p>
<p>2. La potestà di autotutela amministrativa da parte della P.A. è caratterizzata da ampia discrezionalità,e pertanto l’Amministrazione non ha alcun obbligo di provvedere su istanze che ne sollecitino l&#8217;esercizio. Ne consegue che sulle stesse non si forma il silenzio e la relativa azione, volta a dichiararne l&#8217;illegittimità, è da ritenersi inammissibile.	</p>
<p>3. La possibilità di ricorrere alla procedura del silenzio è condizionata alla esistenza di due presupposti distinti e cioè un obbligo rispetto al quale l&#8217;Amministrazione risulti inadempiente e la insussistenza di ragioni giustificative.	</p>
<p>4. E’ da escludersi che la procedura per la constatazione del silenzio-rifiuto possa essere utilizzata per ottenere la riapertura di procedimenti già definiti in sede amministrativa ovvero per rimettere in discussione provvedimenti ormai divenuti inoppugnabili, non sussistendo l&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di provvedere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05661/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 13906/1997 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 13906 del 1997, proposto da:	</p>
<p><b>Ditta RENZI Silvano</b>, nella qualità di titolare dell’omonima ditta, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco A. Caputo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo Ojetti, n. 114; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <B>COMUNE DI CIVITAVECCHIA</B>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Sandro Lungarini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Claudio Bargiacchi in Roma, Via Costantino, n. 41;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della <B>DITTA FORNARI GIULIO</B> e della <B>DITTA MATTUCCI ACHILLE</B>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituite in giudizio;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del silenzio rifiuto opposto dal Comune di Civitavecchia all’istanza ex art. 2 della legge n. 241 del 1990, notificato il 12 settembre 1997, con il quale si chiede la ridefinizione della procedura aggiudicativa dell’appalto di manutenzione del servizio di interramento, compattazione, gestione, pesatura rifiuti, assistenza, trasporto e smaltimento percolato presso la discarica comunale di Fosso del Prete;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti preordinati, connessi, consequenziali, nessuno escluso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti la costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata e i documenti prodotti;<br />	<br />
Esaminate le ulteriori memorie con i documenti prodotti;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211; Con il ricorso meglio indicato in epigrafe la Ditta Silvano Renzi ha impugnato il silenzio formatosi in ordine alla istanza presentata al Comune di Civitavecchia volta ad ottenere la riapertura della procedura di aggiudicazione della concessione di realizzazione e gestione della discarica comunale che, a suo tempo, vide prevalere l’ATI costituenda tra la Ditta Fornari Giulio e la Società Ecolazio ’87 a r.l..<br />	<br />
Sostiene la ditta ricorrente che il Comune di Civitavecchia ha posto in essere la procedura di cui sopra, svoltasi tra il 1996 ed il 1997 ed aggiudicata all’ATI odierna controinteressata con atto del 25 marzo 1997 (delibera n. 585 del 1997, versata in atti) e poi con atto del 27 maggio 1997 (pure versato in atti), incorrendo in numerose illegittimità e dando luogo ad un affidamento in favore di una ditta inadeguata a svolgere quanto è oggetto della concessione.<br />	<br />
Riferisce la ricorrente che nei confronti dei provvedimenti più sopra indicati essa ha dovuto proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato rispetto al quale ebbe a produrre atto di rinuncia. Riscontrando che l’Amministrazione perpetrava nella sua posizione illegittima non intervenendo ad emendare i gravi vizi che avevano colpito la procedura attraverso la riattivazione della stessa, la ricorrente avanzò istanza al Comune perché intervenisse in via di autotutela ripristinando la corretta procedura.<br />	<br />
Dinanzi al silenzio mantenuto nei confronti di detta istanza, la ditta ricorrente propone il presente ricorso chiedendo l’intervento giudiziale in ordine alla questione controversa.<br />	<br />
2. – Si è costituito in giudizio il solo Comune di Civitavecchia, restando quindi estranee alla contesa processuale le due ditte intimate, contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame. La difesa comunale in particolare ed in via preliminare ha ricordato che la Ditta Renzi non aveva partecipato alla procedura di licitazione privata con la quale era stata affidata la concessione di costruzione e gestione della discarica e non aveva neppure risposto all’invito-avviso di gara, di talché la ricorrente avrebbe dovuto essere dichiarata carente di legittimazione passiva.<br />	<br />
In vista dell’udienza fissata per il merito la difesa di parte ricorrente ha chiesto che il giudizio fosse sospeso ex artt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a. in quanto pende innanzi al Tribunale civile di Civitavecchia un giudizio avente ad oggetto una questione connessa l’esito della quale condizionerebbe lo sviluppo e l’esito del presente giudizio.<br />	<br />
Svoltasi all’udienza pubblica del 9 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
3. – Preliminarmente deve risolversi la questione della richiesta sospensione del presente giudizio ex arrt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a. avanzata dalla parte ricorrente. Quest’ultima sostiene che la circostanza della pendenza innanzi al Tribunale civile di Civitavecchia di un giudizio avente ad oggetto una questione connessa a quella oggetto del qui proposto ricorso dovrebbe indurre questo Tribunale a sospendere il processo in attesa dell’esito del giudizio da parte del giudice civile, posto che quell’esito condizionerebbe lo sviluppo e l’esito del presente giudizio.<br />	<br />
Come è noto, la giurisprudenza, interpretando evolutivamente la portata e gli effetti dell’istituto della sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ha via via ristretto sempre più il campo di operatività dell’istituto in questione.<br />	<br />
Per la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, appare oggi del tutto consolidato il principio secondo cui la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell&#8217;art. 295 c.p.c., quando la decisione del medesimo &#8220;dipenda&#8221; dall&#8217;esito di altra causa e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale, da intendere come pregiudizialità non meramente logica, ma giuridica nel senso che la definizione della controversia pregiudiziale costituisca l&#8217;indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata. A tal fine, la nozione di dipendenza ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un’altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto.<br />	<br />
Proprio muovendo da tale principio un rilevante numero di sentenze della Suprema Corte ha incentrato la sospensione necessaria soprattutto sulla condizione che sussista una situazione in cui la soluzione della questione pregiudiziale sia richiesta con efficacia di giudicato, contrapponendola a quella in cui il giudice del procedimento ritenuto pregiudiziale debba conoscere della questione oggetto della causa pregiudicata incidenter tantum, cioè senza efficacia di giudicato. Per cui è stato precisato che la prima evenienza ricorre allorché tra le stesse parti si verte in un processo in ordine alla nullità del titolo che in un altro è posto a fondamento della domanda e impone la sospensione del secondo (cfr. Cass. lav., 11 febbraio 2003 n. 2048 e Cass., Sez. III, 4 aprile 2001 n. 4977).<br />	<br />
In alcune decisioni, poi (cfr. Cass., Sez. I, 26 maggio 2006 n. 12621, 6 ottobre 2005 n. 19492 e Sez. III, 22 giugno 2005 n. 13385), la Corte ha ritenuto che nel vigente ordinamento la pendenza di altra controversia non é di per sé sufficiente a privare il giudice del potere-dovere di conoscere incidenter tantum le questioni pregiudiziali che si presentano nel corso del processo e che, d&#8217;altra parte, non può mai ravvisarsi un&#8217;ipotesi di conflitto di giudicati quando uno dei giudici debba conoscere della questione oggetto della causa pregiudicata soltanto in via incidentale (cfr. Cass. lav., 18 agosto 2004 n. 16137 e Cass., Sez. III, 25 luglio 2003 n. 11571).<br />	<br />
Sicché ed in conclusione può affermarsi che la sospensione si presenta necessaria – e quindi può trovare applicazione l’istituto descritto dall’art. 295 c.p.c. – solo qualora il processo non possa proseguire perché altro giudice deve risolvere una controversia che per espressa previsione normativa deve essere decisa principaliter ed in via prioritaria rispetto al merito della causa, con ciò escludendosi qualsiasi potere discrezionale del giudice nello stabilire quando ricorre &#8220;una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa&#8221;: invocabile esclusivamente allorché una norma di legge gli impone di far risolvere da altro giudice una lite pregiudiziale, prima di decidere la causa pendente davanti a lui (cfr. Cass., Sez. Un., 6 giugno 2000 n. 408 e 11 aprile 1994 n. 3354).<br />	<br />
4. &#8211; Anche il giudice amministrativo ha fatto propri i suindicati approdi interpretativi e del resto l’art. 79 c.p.a. nulla sposta, in ragione delle espressioni recate nel testo, rispetto all’interpretazione sopra riportata, in quanto sia al comma 1 sia al comma 3 l’art. 79 c.p.a. richiama espressamente la disciplina e le prescrizioni contenute nell’art. 295 c.p.c., in tal modo esportandole pianamente nel giudizio amministrativo, senza null’altro aggiungere. L&#8217;art. 295 c.p.c., per l&#8217;appunto dedicato alla sospensione necessaria del processo stabilisce testualmente che: &#8220;Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa&#8221;, e fa quindi dipendere la possibilità di attuare tale meccanismo processuale, soltanto quando lo stesso od altro giudice deve risolvere una diversa questione di carattere pregiudiziale, sicché può confermarsi che l’istituto può trovare applicazione solo presupponendosi l’esistenza di un nesso di stretta dipendenza e consequenzialità logica tra due controversie nel senso che il merito dell&#8217;una non può essere esaminato prima che venga definita da altro organo giurisdizionale la questione pregiudiziale sospensione necessaria del processo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 settembre 2009 n. 5456 nonché T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 18 febbraio 2010 n. 1500).<br />	<br />
In altri termini, l’applicazione dell’istituto della sospensione necessaria del processo presuppone che la decisione della controversia dipenda dalla definizione di altra causa, richiede cioè non un mero collegamento tra due emanande statuizioni, ma un vincolo di presupposizione, per cui l&#8217;altro giudizio, oltre ad essere effettivamente pendente ed a coinvolgere le stesse parti, deve investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale sia determinante, in tutto o in parte, per l&#8217;esito della causa da sospendere (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 settembre 2006 n. 5701).<br />	<br />
Nel caso in esame ciò che risulta pendente innanzi ad altro giudice è una azione di condanna proposta dalla Ditta Renzi Silvano nei confronti della Società Fosso del Prete al pagamento di alcune somme dovute oltre al risarcimento dei danni subiti. Appare evidente che la soluzione del giudizio pendente innanzi al Tribunale civile di Civitavecchia reca parti ed oggetto della controversia del tutto diversi da quelli che si palesano nel presente giudizio, il quale, peraltro, attiene alla ben diversa questione volta a far dichiarare l’illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune di Civitavecchia nei confronti di una istanza avanzata dalla Ditta Renzi Silvano a mo’ di sollecitazione del Comune per intervenire in sede di autotutela riavviando la procedura che ha dato luogo all’aggiudicazione della concessione di costruzione e gestione della discarica comunale.<br />	<br />
Non ricorrendo, dunque, nessuna delle surriferite ipotesi legislative perché possano attivarsi gli istituti di cui agli artt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a., né altro elemento utile nel senso voluto dalla parte ricorrente, non vi è ragione di sospendere il presente processo che dunque può essere deciso.<br />	<br />
5. – Passando all’esame del merito della questione sottoposta all’esame del Tribunale dalla Ditta Renzi, va rimarcato come detta questione attiene alla asserita illegittimità dell’inerzia mantenuta dal Comune di Civitavecchia che non ha inteso dare seguito all’istanza presentata dalla odierna ricorrente al fine di vedere riaperta, in via di autotutela, la procedura di aggiudicazione della concessione di costruzione e gestione della discarica comunale.<br />	<br />
Il ricorso è inammissibile.<br />	<br />
Infatti, come è ben chiaro alla ricorrente, che ne fa cenno in più passaggi argomentativi degli atti difensivi depositati, la procedura in questione si è svolta e si è conclusa con l’aggiudicazione alle ditte controinteressate riunite in costituenda ATI: ne deriva che la Ditta Renzi Silvano avrebbe dovuto impugnare gli atti di aggiudicazione definitiva della licitazione alla quale, del resto, neppure ha partecipato pur essendo stata destinataria dell’invito-avviso di gara.<br />	<br />
Peraltro l’odierna ricorrente ebbe ad impugnare con ricorso straordinario al Capo dello Stato gli atti di aggiudicazione della licitazione, ma con riferimento a tale procedura (all’epoca) giustiziale la stessa ricorrente decise per la rinuncia al ricorso.</p>
<p>Conseguentemente la Ditta Renzi non può, a distanza di tempo e dopo aver rinunciato ai mezzi posti a disposizione dall’ordinamento per consentirle di tutelare la propria posizione ed interesse dinanzi all’operato del Comune, tentare di ottenere l’effetto satisfattorio attraverso una richiesta di autotutela rivolta al predetto Comune. <br />	<br />
6. – L’inammissibilità dell’azione proposta in questa sede dalla ricorrente si manifesta altresì per il tipo di strumento di tutela utilizzato.<br />	<br />
Come ha costantemente affermato la giurisprudenza, non è ravvisabile alcun obbligo per l&#8217;Amministrazione di pronunciarsi su un&#8217;istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile ab extra l&#8217;attivazione del procedimento di riesame della legittimità di atti amministrativi mediante l&#8217;istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela giurisdizionale offerto, costituendo l&#8217;esercizio del potere di autotutela facoltà ampiamente discrezionale dell&#8217;Amministrazione, che non ha alcun dovere giuridico di esercitare detto potere (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 1 marzo 2010 n. 1156 e Sez. VI, 16 dicembre 2008 n. 6234). Stante, dunque, il carattere altamente discrezionale della potestà di autotutela amministrativa da parte della P.A., ne deriva che essa non ha alcun obbligo di provvedere su istanze che ne sollecitino l&#8217;esercizio, per cui sulle stesse non si forma il silenzio e la relativa azione, volta a dichiararne l&#8217;illegittimità, è da ritenersi inammissibile.<br />	<br />
Ed invero, la possibilità di ricorrere alla procedura del silenzio è condizionata alla esistenza di due presupposti distinti e cioè un obbligo rispetto al quale l&#8217;Amministrazione risulti inadempiente e la insussistenza di ragioni giustificative. Tale obbligo è costantemente ritenuto insussistente con riferimento alle istanze di autotutela, alle riproposizioni di istanze già esaminate dall&#8217;Amministrazione, alle istanze del tutto prive di fondamento ed alle istanze non dotate dei requisiti minimi di ammissibilità secondo la legislazione di settore.<br />	<br />
Pertanto, nel caso in cui venga proposta una istanza del privato intesa a sollecitare l&#8217;esercizio del potere di autotutela della Amministrazione, non è dato ravvisare un obbligo di provvedere a carico della stessa in ragione della discrezionalità dell&#8217;attività della P.A. in tema di atti di ritiro cui il riesame è di norma finalizzato, della sussistenza rispetto all&#8217;esercizio di tale potere non di una posizione di interesse legittimo, ma di mero interesse di fatto, nonché dell&#8217;esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e di efficienza gestionale che sono a base dell&#8217;agire della pubblica amministrazione e che verrebbero a trovare detrimento da una ritenuta doverosità del riesame. Il che impone di ricordare che il giudizio in materia di silenzio inadempimento si ricollega, sul piano logico-sistematico, al dovere imposto a tutte le amministrazioni pubbliche di concludere tutti i procedimenti mediante l&#8217;adozione di provvedimenti espressi nei casi in cui essi conseguano obbligatoriamente ad una istanza ovvero debbano essere iniziati d&#8217;ufficio, secondo la previsione dell&#8217;articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il che postula pur sempre l&#8217;esercizio di una potestà amministrativa rispetto alla quale la posizione del privato si configuri come un interesso legittimo, trovando solo in tale prospettiva razionale giustificazione la ratio del predetto giudizio, volto ad accertare se l&#8217;amministrazione abbia, con il silenzio, violato il predetto obbligo di provvedere (cfr., ex multis, Cons. Stato, Ad. pl. 9 gennaio 2002 n. 1 e Sez. IV, 24 marzo 2003 n. 1521), essendo lo scopo del ricorso avverso il silenzio rifiuto quello di ottenere un provvedimento esplicito dell&#8217;Amministrazione che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione che investe la fondatezza o meno della sua pretesa.<br />	<br />
7. &#8211; Sulla scorta di tali principi va, dunque, escluso che la procedura per la constatazione del silenzio-rifiuto possa essere utilizzata per ottenere la riapertura di procedimenti già definiti in sede amministrativa ovvero per rimettere in discussione provvedimenti ormai divenuti inoppugnabili, non sussistendo l&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di provvedere &#8211; e, di conseguenza, non sussistendo un&#8217;ipotesi di silenzio rifiuto &#8211; allorquando l&#8217;interessato, attraverso la procedura del silenzio rifiuto, abbia sollecitato l&#8217;esercizio del potere di autotutela, rispetto al quale è ravvisabile una posizione, non di interesse legittimo, ma di mero interesse di fatto, anche in ragione della mancanza di un obbligo dell&#8217;Amministrazione di attivarsi in via di autotutela.<br />	<br />
Con particolare riguardo ai provvedimenti di autotutela, va difatti precisato che essi sono manifestazione dell&#8217;esercizio di un potere tipicamente discrezionale della Pubblica amministrazione che non ha alcun obbligo di attivarlo, in quanto subordinato alla sussistenza della attualità e della concretezza dell&#8217;interesse pubblico, che solo può giustificare l&#8217;emanazione del provvedimento di autotutela e che, in ogni caso, non può concretarsi nel mero ripristino della legalità violata, e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell&#8217;atto, valutazione di cui essa sola è titolare e che non può ritenersi dovuta nel caso di una situazione già definita, salvo l&#8217;obbligo generale di buona amministrazione che, tuttavia, non si concreta nel dovere giuridico di rispondere alla richiesta del privato, se non in presenza di procedimenti per i quali sussista l&#8217;obbligo di conclusione con provvedimento espresso.<br />	<br />
Ciò, d&#8217;altra parte, non può ritenersi contrastante con esigenze di diritto sostanziale, perché la certezza delle situazioni giuridiche definite è essa stessa un bene irrinunciabile posto a tutela dei cittadini e non può essere elusa mediante l&#8217;impugnazione del silenzio &#8211; rifiuto formatosi su un&#8217;istanza diretta a sollecitare l&#8217;adozione di provvedimenti di annullamento o di modifica di precedenti determinazioni, non impugnate nei termini e nelle forme di rito.<br />	<br />
Sicché, in conclusione, la Pubblica amministrazione, nell&#8217;ambito della generale potestà di autotutela, può in ogni momento rivedere discrezionalmente gli atti e provvedimenti adottati, ma non ha alcun obbligo di pronunziarsi sulle istanze volte ad ottenere un provvedimento favorevole da parte di coloro che non abbiano tempestivamente impugnato l&#8217;atto la cui legittimità pongono in contestazione. Ne consegue che su dette istanze non si forma il silenzio rifiuto impugnabile e quindi che è inammissibile il ricorso proposto avverso il predetto comportamento omissivo.<br />	<br />
8. – In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., di talché esse vanno poste a carico della parte ricorrente, in favore del resistente Comune e liquidate nella misura di complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), come da dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Condanna la Ditta Renzi Silvano, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese del presente giudizio in favore del Comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco pro tempore, nella misura complessiva di € 3000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Carlo Modica de Mohac, Consigliere<br />	<br />
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/06/2011</p>
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		<title>Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 27/6/2011 n.0</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Vessichelli – Arbitri Raso, Palazzi Pallalcesto Amatori Udine spa (Avv. G. Adami) c/ Federazione Italiana Pallacanestro (Avv.ti G.Valori, P. M.A. Vaccaro), Basket Barcellona Srl (Avv. E. Cassì) 1. Giustizia sportiva &#8211; TNAS – Istanza di arbitrato – Sottoscrizione della parte – Omissione – Ammissibilità – Ragioni &#8211; Atto meramente</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vessichelli – Arbitri Raso, Palazzi<br /> Pallalcesto Amatori Udine spa (Avv. G. Adami) c/ Federazione Italiana Pallacanestro (Avv.ti  G.Valori, P. M.A. Vaccaro), Basket Barcellona Srl (Avv. E. Cassì)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia sportiva &#8211;  TNAS – Istanza di arbitrato – Sottoscrizione della parte – Omissione – Ammissibilità – Ragioni &#8211;  Atto meramente formale &#8211; Difensore munito di procura – Sufficienza.	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza &#8211; Giustizia sportiva – TNAS – Controversia – Oggetto &#8211; Sconfitta a tavolino – Sanzione – Competenza – Sussiste – Ragioni.	</p>
<p>3. Giustizia sportiva – Basket – 2^ allenatore – Posizione irregolare – Sanzione &#8211; Sconfitta a tavolino – Sproporzione – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ ammissibile l’istanza di arbitrato sottoscritta dal difensore munito di rituale procura, priva della sottoscrizione della parte. Infatti, in difetto di specifica previsione del Codice TNAS che commini in tal caso espressamente la sanzione della nullità dell’istanza di arbitrato perché mancante della sottoscrizione della parte, detta sottoscrizione risulta essere atto meramente formale allorquando l’istanza di arbitrato risulti munita di rituale procura a mezzo della quale la parte delega il difensore a farsi rappresentare, conferendogli ogni facoltà prevista dalla legge, valendo altresì nella fattispecie anche il principio generale di conservazione degli atti contenuto nell’art.159 c.p.c. (1)	</p>
<p>2. Sussiste la competenza del TNAS a conoscere la controversia nel caso in cui l’istanza di arbitrato abbia ad oggetto l’omologazione non intesa quale provvedimento di certificazione di gara bensì quale provvedimento sostanzialmente sanzionatorio in forza del quale il Giudice sportivo applica la sconfitta a tavolino della squadra sanzionata in luogo del risultato sportivo conseguito sul campo, in tal modo irrogando uno o più punti di penalizzazione con conseguenza diretta sulla posizione in classifica.	</p>
<p>3. E’ sproporzionata la sanzione della sconfitta a tavolino inflitta ad una squadra di basket il cui  2^ allenatore iscritto a referto come aiuto allenatore con funzioni di rilevamento dei dati tecnici (scorer) risulti privo della qualifica necessaria. Infatti, si tratta di una irregolarità non particolarmente rilevante e sostanzialmente ininfluente sugli esiti dell’incontro che merita la meno afflittiva sanzione della penalizzazione in classifica di un punto.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) (cfr lodo A.S.I. Isola Farnese e Sig. Emanuele Bellarosa FIGC; lodo A.S. Buguggiate FIGC LND; lodo Sig. Stefano Morandi FIGC)lodo Sig. Ciro Immobile Sig. Alessio Genovese)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/18222_18222.pdf">clicca qui</a></p>
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