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	<title>27/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/6/2007 n.2590</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-27-6-2007-n-2590/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-27-6-2007-n-2590/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/6/2007 n.2590</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore. Campolusio s.r.l. (avv. G. Pellegrino) c. Regione Puglia (avv. E. Sticchi Damiani), Provincia di Lecce (avv. M.G. Capoccia, F. Testi), Comune di Ugento (avv. P. Quinto), Comune di Presicce (n.c.). sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della q.l.c. degli artt. 1 ss.,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-27-6-2007-n-2590/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/6/2007 n.2590</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-27-6-2007-n-2590/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/6/2007 n.2590</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore.<br /> Campolusio s.r.l. (avv. G. Pellegrino) c. Regione Puglia (avv. E. Sticchi Damiani), Provincia di Lecce (avv. M.G. Capoccia, F. Testi), Comune di Ugento (avv. P. Quinto), Comune di Presicce (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della q.l.c. degli artt. 1 ss., l. reg. Puglia n.13 della 2007, istitutiva del &ldquo;Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Legge – Legge-provvedimento – Regione Puglia – Istituzione del Parco Naturale Regionale – Procedimento amministrativo e procedimento legislativo – Procedimento amministrativo – Conclusione con una decisione amministrativa – Necessità.<br />
2. Legge – Legge-provvedimento – Sopravvenienza – Effetti – Ricorso contro l’originario atto amministrativo – Improcedibilità.<br />
3. Legge – Legge-provvedimento – Legislatore – Vasto ambito di discrezionalità – Bilanciamento – Necessità.</p>
<p>4. Legge – Legge-provvedimento – Artt.1 ss., l. reg. Puglia n.13 derl 2007 – Contrasto con gli artt.3 e 97, cost. – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Se, nella Regione Puglia, l’istituzione del Parco Naturale Regionale presuppone l’espletamento (in sequenza) di un procedimento amministrativo e di un procedimento legislativo (destinato, in ultima analisi, ad assorbire gli atti del primo attraverso la “legge-provvedimento”), la logica ed i principi generali impongono di ritenere che il propedeutico procedimento amministrativo avviato debba concludersi con una decisione amministrativa (antecedente all’apertura della fase di natura legislativa).</p>
<p>2. La sopravvenienza della “legge-provvedimento” (e cioè, di un atto formalmente legislativo che tiene, tuttavia, luogo di provvedimenti amministrativi, in quanto dispone, in concreto, su casi e rapporti specifici) determina l’improcedibilità del ricorso proposto contro l’originario atto amministrativo, in quanto il sindacato del giudice amministrativo incontra un limite insormontabile nell’intervenuta legificazione del provvedimento amministrativo.</p>
<p>3. In tema di approvazione di una “legge-provvedimento”, il riconoscimento in capo al legislatore di un vasto ambito di discrezionalità deve essere opportunamente bilanciato attraverso la sottoposizione del relativo potere di apprezzamento al vaglio di costituzionalità sotto il profilo della non arbitrarietà e della ragionevolezza delle scelte: sindacato tanto più rigoroso quanto più marcata è la natura provvedimentale dell’atto sottoposto a controllo, e che investe – in considerazione della natura di atto sostanzialmente amministrativo della legge-provvedimento – anche gli atti amministrativi che ne sono il presupposto.<br />
4. Le disposizioni degli artt. 1 ss., l. reg. Puglia 28 Maggio 2007 n.13, istitutiva del “Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento”, sembrano porsi in contrasto con gli artt. 3 e 97, cost., per l’irragionevolezza delle disposizioni stesse, anche perché il Consiglio Regionale (nell’approvare la legge-provvedimento) non ha tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo T.A.R. (con le sentenze esecutive nn° 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al contraddittorio con gli interessati, ovverosia riguardo alla violazione delle misure di pubblicità adeguate per consentire la (eventuale) partecipazione (ex artt. 9 e 10, l. 7 agosto 1990 n. 241) dei soggetti interessati alla fase amministrativa preordinata all’istituzione del Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della q.l.c. degli artt. 1 ss., l. reg. Puglia n.13 della 2007, istitutiva del &#8220;Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento&#8221;</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2590/2007 	Reg.Dec.<br />	<br />
N. 124 Reg.Ric.<br />
ANNO 2007</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce<br />
Prima Sezione</b></p>
<p>Composto dai Signori Magistrati: Aldo Ravalli	Presidente; Enrico d’Arpe	Componente est.; Ettore Manca	Componente 																																																																																										</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso n° 124/2007 presentato da<br />
<b>Campolusio S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante Sig. Dionisio Labbate, e dai Signori Labbate Andrea e Labbate Marco, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Gianluigi Pellegrino, presso il cui Studio in Lecce, Via Augusto Imperatore n° 16, sono elettivamente domiciliati, </p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani;</p>
<p>&#8211; la <b>Provincia di Lecce</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dalle Avvocatesse M. Giovanna Capoccia e Francesca Testi;</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Ugento</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Quinto;<br />
e nei confronti<br />
del <b>Comune di Presicce</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	del verbale della Conferenza di servizi del 24 Novembre 2006, con cui si è concluso il procedimento amministrativo volto alla istituzione del Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, tra cui ogni atto relativo al procedimento di istituzione del predetto parco naturale, dei precedenti verbali di conferenza di servizi e delle determinazioni adottive assunte dalla Giunta della Regione Puglia.  																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti i motivi aggiunti notificati in data 26 Febbraio 2007;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ugento;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato alla pubblica udienza del 13 Giugno 2007 il Relatore Cons. Dr. Enrico d&#8217;Arpe; e uditi, altresì, l&#8217;Avv. Gianluigi Pellegrino per i ricorrenti, il Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani per l&#8217;Amministrazione Regionale resistente, l’Avv. M. Giovanna Capoccia per la Provincia di Lecce e l’Avv. Antonio Quinto, in sostituzione dell’Avv. Pietro Quinto, per il Comune di Ugento.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>I ricorrenti – titolari di aree in agro del Comune di Ugento (località Torre Mozza) destinate dal vigente P.R.G. ad insediamenti turistici (campeggio), in relazione alle quali hanno presentato (in data 21 Settembre 2006) istanza di P.U.E. (mai esaminata dal Comune di Ugento) – impugnano: 1) il verbale della Conferenza di servizi del 24 Novembre 2006, inerente la istituzione del Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”; 2) ogni altro atto connesso relativo al procedimento di istituzione del predetto Parco Naturale Regionale e, in particolare, i precedenti verbali di Conferenza di servizi e le determinazioni adottive (dello schema provvisorio del d.d.l. e del definitivo disegno di legge istitutivo del Parco di che trattasi) assunte dalla Giunta Regionale Pugliese.     <br />
In via del tutto preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalle parti resistenti.<br />
In proposito, il Collegio – premesso che, notoriamente, il legislatore regionale pugliese (Legge Regionale 24 Luglio 1997 n° 19) ha previsto uno speciale ed articolato procedimento per l’istituzione delle aree naturali protette di interesse regionale (caratterizzato dal concorso della volontà legislativa con quella amministrativa nella definizione del contenuto dispositivo sostanziale finale descritto dall’art. 6 della L.R. n° 19/1997), suddiviso in due fasi autonome, aventi natura e finalità diverse: una prima fase di natura prettamente amministrativa (con le caratteristiche del “giusto procedimento”, diretta precipuamente a realizzare la partecipazione ed il concorso dei soggetti pubblici e privati portatori dei molteplici interessi coinvolti); ed una seconda fase legislativa che inizia con la presentazione, da parte della Giunta Regionale, del progetto definitivo di legge al Consiglio Regionale per l’approvazione della legge-provvedimento – osserva che se (come detto) l’istituzione del Parco Naturale Regionale presuppone l’espletamento (in sequenza) di un procedimento amministrativo e di un procedimento legislativo (destinato, in ultima analisi, ad assorbire gli atti del primo attraverso la “legge-provvedimento”), la logica ed i principi generali impongono di ritenere che il propedeutico procedimento amministrativo avviato debba concludersi con una decisione amministrativa (antecedente all’apertura della fase di natura legislativa).<br />
Tale decisione amministrativa (sulla perimetrazione e sui contenuti dello schema provvisorio del disegno di legge istitutivo del Parco Naturale) – da un lato – è l’atto amministrativo (eventualmente) lesivo delle situazioni giuridiche soggettive dei soggetti interessati, che potranno (quindi) invocarne la tutela giurisdizionale impugnandolo dinanzi al G.A., e – dall’altro – è la sede naturale deputata a vagliare le osservazioni presentate nella fase amministrativa (in esito alla pubblicazione sul B.U.R.P. dello schema provvisorio del disegno di legge), in quanto  istituzionalmente deputata alla valutazione comparativa ed alla compensazione di tutti gli interessi (pubblici e privati) coinvolti dall’istituzione dell’area naturale protetta (confronta: T.A.R. Puglia, I Sezione di Lecce 23 Febbraio 2006 n° 1184; Consiglio di Stato, VI Sezione, 1 Febbraio 2007 n° 414).<br />
Pertanto – segnalato che, peraltro, nella particolare vicenda oggetto di causa la prima fase del procedimento istitutivo del Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento” si è svolta (“ratione temporis”) sotto la vigenza del testo originario dell’art. 6 della Legge Regionale 24 Luglio 1997 n° 19 (già interpretato da questa Sezione nel senso del carattere necessariamente decisorio della Confenza dei servizi contemplata dal quinto comma della predetta norma) – anche il nuovo testo (per il vero, alquanto ambiguo) della norma stessa, introdotto dall’art. 30 della Legge Regionale 19 Luglio 2006 n° 22, sottoposto ad interpretazione adeguatrice e teleologicamente orientata al rispetto dei fondamentali principi sanciti dagli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione, deve essere inteso nel senso che, dopo la pubblicazione dello schema del d.d.l. sul B.U.R.P. (previsto dal nuovo quinto comma), si terrà una nuova Conferenza di servizi (cui si fa cenno nel sesto comma), prima che la Giunta Regionale adotti il disegno di legge definitivo da inviare al Consiglio Regionale per l’approvazione della legge istitutiva dell’area naturale protetta.<br />
D’altra parte, non avrebbe senso prescrivere la pubblicazione sul B.U.R.P. dello schema provvisorio del d.d.l. (finalizzata alla presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati), senza che gli apporti partecipativi vengano, poi, vagliati nella naturale sede procedimentale amministrativa (deputata a garantire il “giusto procedimento”).<br />
Infatti, il Consiglio di Stato (nella sentenza n° 414/2007 della VI Sezione) ha espressamente rilevato che la decisione di questo T.A.R. n° 1184/2006 (statuente che “pur se la Legge Regionale Pugliese n° 19/1997 non contempla espressamente una fase destinata alla pubblicizzazione degli atti in esame, la necessità di rendere concretamente conoscibili gli atti medesimi e, quindi, di consentire, ai sensi degli artt. 9-10 L. n° 241/1990, la più ampia partecipazione al relativo procedimento, va ritenuta comunque ineludibile sulla base dei principi generali vigenti in materia. L’esigenza di aprire un contraddittorio con tutti quei soggetti che, dall’istituzione dell’area naturale protetta subiscano una lesione va rinvenuta già nelle regole poste dalla legge sul procedimento amministrativo. Né l’indispensabile partecipazione al procedimento dei soggetti interessati può reputarsi non richiesta in ragione della previsione dell’art. 13 primo comma Legge 241 citata … poiché la preferibile giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tale norma rinviene la sua ratio nell’esigenza di evitare una duplicazione delle forme di partecipazione, non avendo al contrario l’obiettivo di eliminarla radicalmente. Nel caso in esame, dunque, difettando ogni specifica previsione in tal senso nella disciplina legislativa regionale, tale da soddisfare comunque le delineate esigenze di contraddittorio e di confronto, non può che ritenersi il procedimento in parola assoggettato proprio alle regole generali poste dalla Legge n° 241/1990”) “è stata compiutamente recepita dalla Regione Puglia, la quale con la legge n° 22 del 2006 (art. 30), ha addirittura disposto la modifica degli artt. 6 e 8 della Legge n° 19 del 1997, introducendo una forma di pubblicità del disegno di legge adottato” (prestando, così, acquiescenza alle statuizioni della sentenza di primo grado). <br />
Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, si rivelano non condivisibili tutte le eccezioni preliminari prospettate dalle parti resistenti.<br />
Infatti, l’atto finale conclusivo della fase amministrativa del procedimento complesso di che trattasi (impugnabile, a pena di decadenza, dinanzi al G.A.) è da individuarsi nel verbale della Conferenza di servizi del 24 Novembre 2006 (dovendosi considerare come meramente facoltativa l’impugnazione immediata dell’atto di adozione dello schema provvisorio del disegno di legge, a cui è collegata l’operatività delle misure di salvaguardia), nel mentre il giudizio amministrativo in tal modo instaurato diviene improcedibile solo al momento dell’approvazione (promulgazione ed entrata in vigore) della legge-provvedimento istitutiva del Parco Naturale Regionale in questione (T.A.R. Puglia, I Sezione di Lecce, 7 Novembre 2006 n° 5188; Consiglio di Stato, IV Sezione, 10 Agosto 2004 n° 5499; 24 Marzo 2004 n° 1559).  <br />
D’altro canto, nel caso di specie, la Conferenza di servizi del 24 Novembre 2006 ha visto le Amministrazioni intervenute (Regione Puglia, Provincia di Lecce e Comune di Ugento) esprimersi decisoriamente (all’unanimità) sulla perimetrazione dell’area naturale protetta e sui contenuti del correlato disegno di legge istitutivo dell’area stessa.<br />
Tanto premesso, osserva il Collegio che l’impugnativa dei provvedimenti amministrativi interposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio dovrebbe essere dichiarata improcedibile, poiché (nelle more della definizione del processo) è stata approvata, promulgata ed è entrata in vigore (nello stesso giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n° 79 del 31 Maggio 2007) la Legge Regionale 28 Maggio 2007 n° 13 (avente natura di legge-provvedimento di approvazione) istitutiva del “Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento” (confronta: T.A.R. Puglia, I Sezione di Lecce, 7 Novembre 2006 n° 5188; Consiglio di Stato, IV Sezione, 10 Agosto 2004 n° 5499; 24 Marzo 2004 n° 1559).<br />
E’ noto, infatti, che – alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile – la sopravvenienza della “legge-provvedimento” (e cioè, di un atto formalmente legislativo che tiene, tuttavia, luogo di provvedimenti amministrativi, in quanto dispone, in concreto, su casi e rapporti specifici) determina l’improcedibilità del ricorso proposto contro l’originario atto amministrativo, in quanto il sindacato del Giudice Amministrativo incontra un limite insormontabile nell’intervenuta legificazione del provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato, IV Sezione, 23 Settembre 2004 n° 6219).<br />
D’altra parte, i diritti di difesa del cittadino, in caso di approvazione con legge di un atto amministrativo lesivo dei suoi interessi, non vengono sacrificati, ma si trasferiscono (secondo il regime di controllo proprio del provvedimento normativo “medio tempore” intervenuto) dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale.<br />
In altri termini, il sistema di tutela giudiziaria segue la natura giuridica dell’atto contestato, sicchè la legge-provvedimento, ancorché approvativa di un atto amministrativo, può essere (eventualmente) sindacata, previa intermediazione del giudice rimettente, solo dal suo giudice naturale, e cioè dalla Corte Costituzionale (Consiglio di Stato, IV Sezione, 19 Ottobre 2004 n° 6727).  <br />
Quindi, l’attenzione del Tribunale deve concentrarsi sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti (nella memoria difensiva finale).<br />
Appare rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale della legge regionale istitutiva del Parco Naturale “Litorale di Ugento”, per l’allegata irragionevolezza delle sue disposizioni e perché la stessa non ha tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo T.A.R. (nelle sentenze nn° 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al contraddittorio con gli interessati. <br />
In via preliminare, il Tribunale ritiene sussistente il requisito della rilevanza della predetta questione di costituzionalità nel presente giudizio.<br />
Occorre in proposito tener conto della complessa problematica dei rapporti con le garanzie di tutela giurisdizionale della particolare tipologia di legge-provvedimento de qua (c.d. legge di approvazione), che si caratterizza per il vincolo funzionale che la lega ai provvedimenti amministrati in precedenza adottati e si connota per il concorso della volontà legislativa con quella amministrativa nella definizione del contenuto dispositivo sostanziale definitivamente descritto dalla legge e si risolve, quanto al rapporto degli effetti prodotti dai due atti ed al relativo regime degli stessi, nell’assorbimento degli atti amministrativi approvati nella legge che li approva, della quale acquistano il valore e la forza formale e sostanziale.<br />
Pertanto &#8211; da un lato &#8211; l’incidentale eccezione di illegittimità costituzionale è (a ben vedere) l’unico strumento processuale a disposizione dei ricorrenti per tutelare le loro posizioni giuridiche soggettive nei confronti degli impugnati provvedimenti amministrativi, “assorbiti” dalla Legge Regionale che li ha “approvati”; e &#8211; dall’altro – è evidente che, solo nell’ipotesi in cui la Consulta dichiarasse l’illegittimità costituzionale della Legge Regionale n° 13/2007, il ricorso introduttivo del presente processo non andrebbe incontro alla declaratoria di improcedibilità.<br />
Il Collegio è, poi, dell’avviso che i sollevati dubbi di costituzionalità in ordine al contenuto dispositivo della Legge Regionale Pugliese 28 Maggio 2007 n° 13, istitutiva del “Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento”, non risultano manifestamente infondati.<br />
E’ opportuno, sul punto, premettere che corollario della soprariportata ricostruzione concettuale dell’assetto di tutela delle posizioni incise dalla legge-provvedimento è la valorizzazione della pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge, sino a renderlo ancor più incisivo di quello giurisdizionale sull’eccesso di potere, in modo da riconoscere al privato, seppur nella forma indiretta della rimessione della questione alla Consulta da parte del giudice amministrativo, una forma di protezione ed un’occasione di difesa pari a quella offerta dal sindacato giurisdizionale degli atti amministrativi (Consiglio di Stato, IV Sezione, 19 Ottobre 2004 n° 6727).<br />
In altri termini, il riconoscimento in capo al legislatore di un vasto ambito di discrezionalità deve essere opportunamente bilanciato attraverso la sottoposizione del relativo potere di apprezzamento al vaglio di costituzionalità sotto il profilo della non arbitrarietà e della ragionevolezza delle scelte: sindacato tanto più rigoroso quanto più marcata è la natura provvedimentale dell’atto sottoposto a controllo, e che investe – in considerazione della natura di atto sostanzialmente amministrativo della legge-provvedimento – anche gli atti amministrativi che ne sono il presupposto.   <br />
Tanto premesso, si osserva che le disposizioni degli artt. 1 e seguenti della Legge Regionale Pugliese 28 Maggio 2007 n° 13, istitutiva del “Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento”, sembrano al Collegio porsi in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione per l’irragionevolezza delle disposizioni stesse, anche perché il Consiglio Regionale (nell’approvare la predetta legge-provvedimento) non ha tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo T.A.R. (con le sentenze esecutive nn° 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al contraddittorio con gli interessati.<br />
Infatti, appare condivisibile la prima censura formulata dai ricorrenti, incentrata sulla violazione delle misure di pubblicità adeguate per consentire la (eventuale) partecipazione (ex artt. 9 e 10 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241) dei soggetti interessati alla fase amministrativa preordinata all’istituzione del Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”.<br />
La pubblicità che ha concretamente avuto luogo nella fattispecie de qua – peraltro in epoca antecedente all’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 6 della Legge Regionale 24 Luglio 1997 n° 19 (introdotto dall’art. 30 della Legge Regionale 19 Luglio 2006 n° 22) – con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n° 79 del 27 Giugno 2006 dello schema del disegno di legge istitutivo del Parco adottato dalla Giunta Regionale in data 26 Giugno 2006, non appare assolutamente idonea allo scopo, non contenendo nemmeno l’indicazione della possibilità per gli interessati di proporre osservazioni riferite all’istituzione dell’area naturale protetta e la fissazione di un termine in proposito, in vista del vaglio degli apporti partecipativi in sede di Conferenza dei servizi (per cui deve essere considerata “tamquam non esset”).<br />
Non è un caso che nessuna osservazione sia stata presentata al riguardo fino alla data di svolgimento della Conferenza di servizi finale del 24 Novembre 2006.<br />
In conclusione, il Tribunale ritiene irragionevole e contraria al principio di buon andamento dell’attività amministrativa la scelta operata dagli articoli 1 e seguenti della Legge Regionale n° 13/2007 di istituire immediatamente (in tali condizioni) il parco naturale regionale di che trattasi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>                                                     Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – visto l’art. 23 della Legge 11 Marzo 1953 n° 87 e ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, dispone la sospensione del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte Costituzionale la definizione della costituzionalità degli artt. 1 e seguenti della Legge Regionale Pugliese 28 Maggio 2007 n° 13 (istitutiva del “Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento”), in relazione agli artt. 3 e 97 della Carta Costituzionale.<br />
Ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.<br />
Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta Regionale Pugliese e comunicata al Presidente del Consiglio Regionale Pugliese.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 13 Giugno 2007.<br />
Aldo Ravalli &#8211; 	                     Presidente<br />	<br />
Enrico d&#8217;Arpe &#8211; 	Consigliere Relatore-Estensore																																																																																												</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 27 Giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-27-6-2007-n-2590/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/6/2007 n.2590</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2007 n.6274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-6-2007-n-6274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-6-2007-n-6274/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2007 n.6274</a></p>
<p>Pres. est. A. Onorato Giuseppe Papadia (Avv. Vincenzo Cotrufo) c. Gestione liquidatoria ex USL n. 40 (n.c.) e Regione Campania (n.c.) e AORN Cardarelli (n.c.). sull&#8217;assimilabilità al giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, ai fini dell&#8217;esperibilità del giudizio di ottemperanza; sulla inammissibilità del ricorso per l&#8217;ottemperanza con riguardo a richieste</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-6-2007-n-6274/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2007 n.6274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. A. Onorato <br /> Giuseppe Papadia (Avv. Vincenzo Cotrufo) c. Gestione liquidatoria ex USL n. 40 (n.c.) e Regione Campania (n.c.) e AORN Cardarelli (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;assimilabilità al giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, ai fini dell&#8217;esperibilità del giudizio di ottemperanza; sulla inammissibilità del ricorso per l&#8217;ottemperanza con riguardo a richieste ulteriori rispetto all&#8217;oggetto del giudicato formatosi in prime cure</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giudizio di ottemperanza – Esperibilità – Decreto ingiuntivo non opposto – E’ assimilabile al giudicato.</p>
<p>2. Giudizio di ottemperanza – Ricorso in ordine a richieste ulteriori rispetto all’oggetto del giudicato – Inammissibilità.</p>
<p>3. Giudizio di ottemperanza – Potere del g.a. di integrare il precetto contenuto nella decisione emessa da un giudice di un diverso Ordine giurisdizionale – Non è esercitabile.</p>
<p>4. Giudizio di ottemperanza – Pretesa il cui accertamento presuppone la soluzione di questioni nuove e diverse rispetto al giudicato – Non può essere esaminata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini dell&#8217; esperibilità del giudizio di ottemperanza, è assimilabile al giudicato il decreto ingiuntivo non opposto ovvero confermato dalla decisione di rigetto dell’opposizione, e pertanto divenuto definitivo  (1).</p>
<p>2. Il ricorso per ottemperanza non è ammissibile con riguardo a richieste ulteriori rispetto all’oggetto del giudicato formatosi in relazione alla pronuncia del giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione (2).</p>
<p>3. Il giudice amministrativo non può esercitare il potere di integrare, in sede di ottemperanza, il precetto racchiuso nella decisione da eseguire, nel caso in cui questa sia stata emessa da un giudice appartenente ad un diverso Ordine giurisdizionale (3).</p>
<p>4. Non può essere esaminata, in sede di esecuzione del giudicato, una pretesa il cui accertamento presuppone la soluzione di questioni di fatto e di diritto nuove e diverse rispetto a quelle agitate nel giudizio conclusosi con la sentenza della quale s&#8217;invoca l&#8217;esecuzione (4).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. T.A.R. Napoli, V Sez. 4 luglio 2003 n. 8016; . Cons. Stato, V Sez., 16 febbraio 2001 n. 807, 28 marzo 1998 n. 372 e IV Sez., 7 luglio 1993 n. 678.<br />
(2) Cfr. T.A.R. Puglia I Bari, 12 ottobre 1989 n. 1298; T.A.R. Campania Napoli, 14 luglio 1982 n. 389; Cons. Stato IV Sez.  7 ottobre 1997 n. 1099.<br />
(3) Cfr, Cons. Stato, Ap. 17 gennaio 1997 n. 1, TAR Campania V Sezione 23 luglio 2001 n. 3512.<br />
(4) Cfr. Cons. Stato VI Sez. 29 gennaio 2001 n. 49.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;assimilabilità al giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, ai fini dell&#8217;esperibilità del giudizio di ottemperanza; sulla inammissibilità del ricorso per l&#8217;ottemperanza con riguardo a richieste ulteriori rispetto all&#8217;oggetto del giudicato formatosi in prime cur</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati Dott. Antonio Onorato	 			Presidente; Dott. Andrea Pannone				Componente; Dott. Michelangelo Francavilla  		Componente																																																																																			</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1900 del 2007, proposto da<br />
<b>Giuseppe Papadia</b>, rappresentato e difeso dall’ avv. Vincenzo Cotrufo  e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via C. Catteneo n. 5,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>gestione liquidatoria ex USL n. 40</b>, in persona  del   legale rappresentante  pro-tempore, non  costituita in giudizio,</p>
<p>e</p>
<p>la <b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, non costituita,</p>
<p>e</p>
<p>L’<b>Azienda ospedaliera di rilevo nazionale Cardarelli</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita,</p>
<p>per<br />
l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2158/2001 emesso dal Tribunale  di Napoli oggetto di opposizione respinta,<br />
Visto il ricorso con relativi allegati, <br />
Visti gli atti tutti di causa; <br />
Udita alla camera di consiglio del 21 giugno 2007 la relazione del presidente; <br />
Uditi altresì i difensori delle parti presente come da verbale,<br />
Ritenuto e considerato in</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Col decreto descritto in epigrafe il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli ha ingiunto alla Regione Campania di pagare alla parte ricorrente la somma di £. 7.937.737  a titolo di indennità di buonuscita non corrisposta,  da maggiorare di interessi e rivalutazione monetaria, oltre alle spese di giudizio nella misura nello stesso decreto indicata. <br />
Tale decreto, a causa della reiezione dell’ opposizione, è divenuto esecutorio e, pertanto, ha assunto la forza del giudicato. <br />
Col ricorso in esame,  preceduto dalla notificazione di atto di messa in mora, è stato  chiesto che, al fine di assicurate l’esecuzione del su citato decreto, questo Tribunale ordini alla gestione liquidatoria della USL di procedere <agli adempimenti previsti per consentire la rideterminazione del trattamento pensionistico spettante al ricorrete, per effetto del riconoscimento  in favore del medesimo dei benefici e degli scatti previsti dagli art.1 e 2 L. n. 336/1970>.<br />
Il Collegio  ribadisce, che ai fini dell&#8217; esperibilità del giudizio di ottemperanza, il decreto ingiuntivo non opposto ovvero confermato dalla decisione di rigetto dell’opposizione, e pertanto divenuto definitivo, è assimilabile al giudicato (Cfr. T.A.R. Napoli, V Sez. 4 luglio 2003 n. 8016; . Cons. Stato, V Sez., 16 febbraio 2001 n. 807, 28 marzo 1998 n. 372 e IV Sez., 7 luglio 1993 n. 678). <br />
Ciononostante  il ricorso in esame risulta inammissibile. <br />
L’oggetto del decreto ingiuntivo in relazione al quale è stato esperito il giudizio di ottemperanza è  esclusivamente la somma sopra indicata, oltre agli accessori di legge ed alle spese di giudizio, mentre l’oggetto della domanda giudiziale di ottemperanza è  la <rideterminazione del trattamento pensionistico>.<br />
 E’ invero divisamento di un’autorevole giurisprudenza, con la quale si concorda, ritenere che il ricorso per ottemperanza non sia ammissibile con riguardo a richieste ulteriori rispetto all’ oggetto del giudicato  formatosi in relazione alla pronuncia del giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione (cfr. T.A.R. Puglia I Bari, 12 ottobre 1989 n. 1298; T.A.R. Campania Napoli, 14 luglio 1982 n. 389; Cons. Stato IV Sez.  7 ottobre 1997 n. 1099). <br />
Tanto perché il giudice amministrativo non può esercitare il potere di integrare, in sede di ottemperanza, il precetto racchiuso nella decisione da eseguire, nel caso in cui questa sia stata emessa da un giudice appartenente ad un diverso Ordine giurisdizionale (Cfr, Cons. Stato, Ap. 17 gennaio 1997 n. 1, TAR Campania V Sezione 23 luglio 2001 n. 3512,ì). <br />
Ciò per non ricordare. in via ancora più generale, che non è consentito, nell&#8217; ambito di un giudizio di ottemperanza, dilatare il contenuto della sentenza fino a comprendervi nuovi vincoli per la successiva azione amministrativa che non siano esplicitati nella statuizione del giudice o quantomeno non siano di questa un effetto diretto ed immediato; pertanto, non può essere esaminata, in sede di esecuzione del giudicato, una pretesa il cui accertamento presuppone la soluzione di questioni di fatto e di diritto nuove e diverse rispetto a quelle agitate nel giudizio conclusosi con la sentenza della quale s&#8217; invoca l&#8217; esecuzione (Cfr. Cons. Stato VI Sez. 29 gennaio 2001 n. 49). <br />
Né nella fattispecie è ipotizzabile la conversione del ricorso per l’ottemperanza in ricorso ordinario in quanto l’esito della controversia non muterebbe;  trattasi, infatti, di ricorso proposto dopo il 15 settembre 2000 il cui oggetto esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell&#8217;art. 68 comma 4, D.L.vo. 3 febbraio 1993 n. 29, nel testo modificato dall&#8217;art. 29, D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 e successivamente riprodotto nell&#8217;art. 63 T.U. 30 marzo 2001 n. 165. <br />
Nulla per le spese in quanto le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.</p>
<p align=center><b>PQM</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Nulla per le spese. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21 giugno 2007.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2007 n.3765</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-6-2007-n-3765/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-6-2007-n-3765/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-6-2007-n-3765/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2007 n.3765</a></p>
<p>Pres. Vacirca, Est. Aureli. ELSAG S.P.A. in proprio e per conto della costituenda A.T.I. con &#8211; Eds &#8211; Electronic Data System s.p.a. e &#8211; Scripta scpa e Datamat s.p.a. (Avv.ti A. Clarizia, F. Tedeschini, F. Lattanzi, P. Alberti e S. Santiapichi) c. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (Avv. St.) e CONSORZIO ASTREA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-6-2007-n-3765/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2007 n.3765</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-6-2007-n-3765/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2007 n.3765</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vacirca, Est. Aureli.<br /> ELSAG S.P.A. in  proprio e per conto della costituenda  A.T.I. con  &#8211; Eds &#8211; Electronic Data System s.p.a. e &#8211; Scripta scpa e Datamat s.p.a. (Avv.ti A. Clarizia, F. Tedeschini, F. Lattanzi, P. Alberti e S. Santiapichi) c. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (Avv. St.) e CONSORZIO ASTREA in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Lutech s.p.a. (Avv. C. Solimini, Avv. R. Colagrande, Avv. V. Iannelli) e RTI &#8211; LUTECH S.P.A. (Avv. C. Solimini, Avv. R. Colagrande, Avv. V. Iannelli).</span></p>
<hr />
<p>sul rapporto tra&nbsp; appello principale ed appello incidentale diretti entrambi a contestare la rispettiva&nbsp; ammissione alla gara dei due unici concorrenti e sulla verifica dei requisiti generali di partecipazione anche in capo alle singole imprese facenti parte di un consorzio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ricorso principale e incidentale – Parità di posizioni processuali – Non sussiste – In merito all’interesse alla ripetizione della gara – Ragioni.</p>
<p>2. Processo amministrativo – Ricorso principale e incidentale – In tema di gare d’appalto con due soli partecipanti – Ordine di esame – Priorità del ricorso incidentale – Ragioni.<br />
3. Contratti della PA – Gara – Requisiti generali di partecipazione – Consorzio di Imprese – Verifica anche in capo alle singole imprese esecutrici del servizio – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La iniziale “parità” di posizioni processuali tra ricorrente principale e ricorrente incidentale rispetto alla reciproca richiesta di esclusione dalla gara, e quindi rispetto alla reciproca negazione della condizione per proporre l’azione non può tradursi in analoga “parità” rispetto all’interesse secondario consistente nella ripetizione della gara. Ed infatti, se quest’ultimo esito può essere ritenuto appagante per il ricorrente principale, che ottiene in tal modo di impedire comunque l’aggiudicazione della gara all’avversario, non sembra che altrettanto possa esserlo per il ricorrente incidentale, il quale, essendo pur sempre il soggetto formalmente dichiarato aggiudicatario e per questo avvantaggiato dall’obbligo dell’amministrazione di stipulare con esso il contratto, è solo al mantenimento di tale esito che può essere effettivamente  interessato (1).<br />
2. In materia di gare d’appalto, l’esame del ricorso incidentale deve precedere l’esame del ricorso principale qualora l’impresa vincitrice deduca che l’impresa sconfitta doveva essere in radice esclusa dalla gara. E ciò perché se in questo ordine l’incidentale è accolto, il principale diviene inammissibile per difetto di legittimazione all’impugnazione  in capo all’impresa originaria  ricorrente. In tal caso, non vi è quindi alcuna possibilità che all’accoglimento del ricorso incidentale possa seguire l’esame del ricorso principale. Tale criterio  di rito – basandosi  sul mero riscontro della perdita di legittimazione e quindi del venire meno di una condizione dell’azione, la quale invece deve permanere in capo all’istante fino alla decisione – non può trovare deroga nell’ipotesi in cui i ricorsi sono stati proposti dagli unici due partecipanti ad una gara d’appalto. Con l’accoglimento del ricorso incidentale, invero, viene messo in discussione lo stesso titolo di legittimazione del ricorrente principale  a produrre il gravame.</p>
<p>3. Il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara d’appalto, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell’ordine pubblico economico, nonché della moralità, va verificato non solo in capo al consorzio, ma anche alle singole imprese  quali esecutrici del servizio. Infatti, la possibilità che il consorzio nella forma della società di capitali rappresenti un centro autonomo di responsabilità e di imputazioni delle attività svolte non implica che la stessa unitarietà  debba valere  nei casi in cui il consorzio non venga in rilievo quale centro autonomo di imputazione, ma per la qualità dei soggetti che vi partecipano (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;<br />
1 CdS, Sez. IV, 30 dicembre 2006, n. 8265.<br />
(2) CdS, Sez IV. n. 4477/2005.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul rapporto tra  appello principale ed appello incidentale diretti entrambi a contestare la rispettiva  ammissione alla gara dei due unici concorrenti e sulla verifica dei requisiti generali di partecipazione anche in capo alle singole imprese facenti parte di un consorzio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.3765/2007 Reg. Dec. <br />
N. 6529 Reg. Ric. <br />
Anno 2006</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Quarta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n.6529 R.G. dell&#8217;anno 2006, proposto da<br />
<b>ELSAG S.P.A.</b> in  proprio e per conto della costituenda  A.T.I. con  &#8211; Eds &#8211; Electronic Data System s.p.a. e in pr. ati &#8211; Scripta scpa e in pr. Ati &#8211; Datamat s.p.a. e in pr. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Clarizia, Federico Tedeschini, Filippo Lattanzi, Piergiorgio Alberti e Severino Santiapichi con domicilio eletto in Roma, Via Antonio Bertoloni n.44/46 presso l’avv. Severino Santiapichi,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>, in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso  dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domicilia alla via dei Portoghesi n.12, Roma,</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>CONSORZIO ASTREA</b> IN PR. E Q.LE MANDATARIA del R.T.I. con Lutech s.p.a. rappresentata e difesa dall’Avv. Caterina Solimini, Avv. Roberto Colagrande, Avv. Vittorio Iannelli, con domicilio eletto in Roma, Via Giovanni Paisiello n.55, presso lo studio dell’Avv. Franco Gaetano Scoca,</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>RTI &#8211; LUTECH S.P.A.</b> e in pr. rappresentato e difeso dall’Avv. Caterina Solimini, Avv. Roberto Colagrande, Avv. Vittorio Iannelli con domicilio eletto in Roma, Via G. Paisiello, 55 presso lo studio dell’Avv. Franco Gaetano Scoca,</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del TAR Lazio &#8211; Roma, Sezione I 5-25 luglio del 2006 n. 6372, resa tra le parti,concernente gara per il servizio di documentazione atti processuali;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia, Consorzio Astrea in Pr. e Q.le Mandataria R.T.I., R.T.I. – Lutech S.P.A.e in Pr.; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive; <br />
Visto il Dispositivo di sentenza n. 261/07; <br />
Visti tutti gli atti di causa; <br />
Sentita alla pubblica udienza del 15 Maggio 2007  la relazione del  Cons. Sandro Aureli; <br />
Uditi, altresì, gli Avv.ti Tedeschini, Clarizia, Lattanzi, Colagrande, Iannelli, Solimini e l’avvocato dello Stato Barbieri; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con bando del 15 settembre 2005 il Ministero di Grazia e Giustizia ha indetto la gara relativa servizio di documentazione degli atti dibattimentali del processo penale per la durata di 24 mesi, con importo annuo a base d’asta di euro 30.000.000,00. <br />
Secondo la lettera d’invito del predetto bando, i concorrenti erano tenuti a presentare l’offerta economica avvalendosi di un apposito modulo predisposto dallo stesso Ministero nel quale veniva specificata la necessità di formulare 1’ “offerta complessiva” indicando la misura del corrispettivo (“euro &#8230; annui iva esclusa”) sia per i servizi base, che per quelli correlati. <br />
Il costituendo r.t.i. tra Elsag (mandataria) e EDS, Datamat e Scripta (mandanti) indicava nel suddetto modulo l’importo di euro 46.670.000,00, annui (12 mesi). <br />
La circostanza veniva immediatamente segnalata dal r.t.i. Elsag al Ministero con telefax dello stesso giorno di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara segnalando che: “per puro errore materiale gli importi dell’offerta complessiva, dei servizi base e dei servizi correlati indicati nella nostra offerta economica del 6/12/2005, sono riferiti alla intera durata di 24 mesi del contratto come indicato nell’art. 4 della bozza di contratto allegata alla lettera di invito”; e che pertanto, “gli importi annui per i servizi richiesti sono pari alla metà degli importi indicati nella ns. offerta economica di cui sopra”. <br />
La Commissione di gara, nella prima seduta del 7/12/2005, prendeva atto della circostanza, come sopra evidenziata, riservandosi tuttavia “di esaminare il merito della stessa, ove rilevante, al momento dell’apertura delle offèrte economiche”. <br />
Quindi, venivano aperte la busta n. 1 (documentazione amministrativa), nonché le offerte tecniche, e si procedeva all’assegnazione dei relativi punteggi. <br />
A seguito di tale fase risultava che il r.t.i. Elsag aveva presentato un’offerta tecnica  superiore (51 rispetto a quella dell’altro concorrente — Consorzio Astrea 39,50). <br />
Nella seduta pubblica del 7/2/2006 la Commissione procedeva all’apertura delle offerte economiche. <br />
La Commissione, quindi, trasmetteva gli atti al Ministero proponendo le seguenti due “ipotesi” : <br />
a) r.t.i. Elsag escluso in quanto l’offerta è superiore alla base d’asta. r.t.i. Astrea punti 40 per l’offerta economica conseguendo il punteggio complessivo di punti 79,50 e risulta, di conseguenza quella più vantaggiosa; <br />
b) r.t.i Elsag prezzo ritenuto come prezzo offerto la metà di quello indicato, punti 37,11 che, in unione al punteggio tecnico, totalizza un punteggio di 88,11 punti. il r.t.i. con mandataria il Consorzio Astrea sempre punti 79,50. <br />
In questa seconda ipotesi l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella del r.t.i. con mandataria Elsag s.p.a.”. <br />
Ricevuti gli atti dalla Commissione, il Ministero chiedeva un parere all’Avvocatura Generale dello Stato “in ordine all’interpretazione più corretta da attribuire alla comunicazione di errore trasmessa in data 6/12/2005 dal r.t.i. con mandataria Elsag s.p.a. ai fini dell’aggiudicazione della gara”. <br />
L’Avvocatura si sarebbe espressa nel senso di ritenere valida ed efficace “l’offerta originaria” del r.t.i. Elsag (corrispettivo annuale). <br />
Conseguentemente, in data 6/2/2006, la Commissione, in seduta segreta, procedeva ad assegnare i punteggi all’offerta economica in applicazione del criterio indicato nel parere dell’Avvocatura Generale. <br />
Il  22 febbraio 2006 il r.t.i Elsag depositava ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione (nonché gli atti della medesima procedura) e contestuale richiesta di sospensione, anche attraverso decreto presidenziale inaudita altera parte denunciando i seguenti vizi: <br />
1) nella valutazione della loro offerta economica, la stazione appaltante non aveva preso in considerazione il fax del 06/12/2005, nel quale il r.t.i. Elsag precisava che “per puro errore materiale gli importi dell’offerta complessiva, dei servizi base e dei servizi correlati indicati nella nostra offerta economica del 6/12/2005, sono riferiti alla intera durata di 24 mesi del contratto come indicato nell’art. 4 della bozza di contratto allegata alla lettera d’invito” e, pertanto, “gli importi annui per i servizi richiesti sono pari alla metà degli importi indicati nella ns. offerta economica di cui sopra”; <br />
2) nella valutazione dell’offerta economica dei controinteressati, la stazione appaltante non aveva proceduto ad aprire un procedimento di anomalia. <br />
3) nello svolgimento della procedura, la Commissione, pur a conoscenza della questione dell’errore (punto 1), ha ritenuto di proseguire comunque, in ciò violando i principi nazionali e comunitari di trasparenza, parità e massima partecipazione; <br />
4) Violazione del principio di necessaria pubblicità delle operazioni di gara, per aver proceduto alla valutazione delle offerte economiche a seduta segreta. <br />
Il Presidente della Sezione emetteva il decreto cautelare inaudita altera parte n. 1110 del 22 febbraio 2006, ritenendo sussistenti sia il fumus boni juris che il periculum in mora, e contestualmente fissava la camera di consiglio per il successivo 8 marzo, poi rinviata su richiesta del Consorzio Astrea al 22/03/2206. <br />
Quest’ultimo ed il raggruppamento di cui era capogruppo proponeva ricorso incidentale avverso gli atti della procedura concorsuale nella parte in cui, ad esito della fase di prequalificazione, Elsag S.p.A., Datamat S.p.A., Scripta S.c.p.a., EDS — Electronic Data System S.p.A., sono state ammesse a presentare offerta, affidando i motivi di doglianza al rilievo che Scripta S.c.p.a., per poter conseguire legittimamente l’ammissione alla gara per sé e per l’associazione temporanea di imprese che sarebbe andata a comporre, avrebbe dovuto specificamente comprovare in gara il possesso dei requisiti relativi agli impedimenti alla partecipazione derivanti da norme antimafia ovvero l’assenza di  inadempimenti in materia di contributi, imposte e tasse, rispetto degli  obblighi di avviamento al lavoro di disabili,  per sé stessa e per le imprese in essa consorziate. <br />
Il ricorrente incidentale, poi, contestava la capacità di Scripta di addurre il requisito di capacità tecnica in proprio, ritenendo che la stessa non potesse spendere il nome delle consorziate, perché sfornita del potere di agire in nome e per conto loro; ed affermava che i servizi resi da alcune imprese dovessero essere esclusi dal calcolo del requisito della capacità tecnica. <br />
A tali obiezioni, le ricorrenti principali hanno replicato con memoria depositata il 21/03/2006 in vista della camera di consiglio. <br />
Con motivi aggiunti notificati e depositati il 20/03/2006, il r.t.i. Elsag impugnava, poi, i verbali di gara nella parte in cui non avevano disposto l’esclusione del Consorzio Astrea — Lutech S.p.a.. <br />
All’esito della camera di consiglio del 22/03/2006 la sezione I del TAR del Lazio, con ordinanza n. 1711/2006, rigettava la richiesta di misure cautelari. <br />
La società consortile SCRIPTA S.c.p.a., in quanto mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese ELSAG S.p.a., proponeva appello cautelare avverso quest’ordinanza. <br />
Nelle more della fissazione della camera di consiglio nel giudizio di appello, la stessa Scripta, peraltro, notificava e depositava il 20/04/2006, presso il giudice di primo grado, un secondo atto di motivi aggiunti al ricorso principale, con il quale impugnava il provvedimento emesso in data 19.01.2006 con cui al Consorzio Astrea è stato riconosciuto il diritto di accesso, con estrazione di copia, dell’offerta tecnica della ricorrente; il provvedimento 14 febbraio 2006 del Capo Dipartimento con cui è stato negato l’accesso all’offerta tecnica del r.t.i. aggiudicatario; il provvedimento di ammissione alla  procedura concorsuale del Consorzio Astrea.<br />
Con ordinanza n.2173 del 9 maggio 2006 questa Sezione ha accolto  l’appello cautelare di Scripta s.c.p.a.. <br />
Ad esito del giudizio di primo grado veniva pubblicato il dispositivo della sentenza del giudice adito di improcedibilità e  di rigetto del ricorso principale  la quale  veniva gravata ex art.23 bis comma 7°, ai fini della sospensione dell’esecuzione, da Scripta S.c.p.a. e dal r.t.i. di cui essa è mandante. <br />
Alla camera di consiglio del 26 settembre 2006, su accordo delle parti, veniva disposto il rinvio al merito  all’udienza del 19 dicembre 2006. <br />
In tale udienza la causa non veniva assunta in decisione venendo rinviata all’udienza odierna. <br />
Nel frattempo il Consorzio aggiudicatario si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto  della domanda di sospensione  dell’efficacia esecutiva del dispositivo di sentenza impugnato.<br />
Con atto del 28 giugno del 2006 il r.t.i. Elsag ha proposto motivi d’appello per chiedere la riforma della sentenza di primo grado riprendendo ed ampliando le deduzioni già svolte in occasione della presentazione dell’istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati in primo grado e per la sospensione dell’efficacia del dispositivo della sentenza di primo grado, aggiungendovi la domanda per il risarcimento del danno nei confronti della pubblica amministrazione. <br />
Il r.t.i. aggiudicatario ha replicato alle deduzioni avversarie chiedendone il rigetto. <br />
Entrambe le parti hanno presentato memoria in prossimità delle udienze fissate per la discussione di merito. <br />
L’Amministrazione  si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del gravame ma ha depositato scritti difensivi solo nella fase cautelare. <br />
All’udienza odierna il ricorso è stato spedito in decisione, ed è stato trattenuto dal Collegio che si è riservato di decidere. </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con la decisione impugnata,  il T.A.R. del Lazio  ha: <br />
a)  accolto il ricorso incidentale del Consorzio Atrea e, per l’effetto, annullato l’ammissione alla presentazione dell’offerta, ad esito della fase di prequalificazione, del costituendo r.t.i. Elsag s.p.a., Datamat S.p.a, Scripta S.c.p.a ed EDS Electronic Data System S.p.a.; <br />
b) dichiarato  improcedibile il ricorso introduttivo proposto dai ricorrenti principali;<br />
c) in parte respinto ed in parte dichiarato  improcedibili i primi motivi aggiunti proposti dai ricorrenti principali; <br />
d) dichiarato  inammissibili i secondi motivi aggiunti proposti da Scripta S.c.p.a.; <br />
f) compensato le spese di giudizio tra le parti. <br />
E tutto ciò dopo aver ritenuto di esaminare preliminarmente il motivo di ricorso incidentale attinente alla fase di prequalificazione, relativo al mancato possesso da parte di Scripta s.c.p.a.  dei requisiti  minimi di ammissione. <br />
Con ciò sostanzialmente distaccandosi  da quanto ritenuto da questa Sezione, nella fase cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, con ordinanza n. 2173 del 9 maggio 2006. <br />
Ivi invero, l’appello cautelare proposto da Scripta è stato accolto “considerato che il ricorso incidentale proposto dal Consorzio controinteressato non presenta apprezzabili profili di fondatezza, atteso che le prescrizioni del bando e della lettera di invito asseritamente inosservate non appaiono applicabili alla società consortile ricorrente” e “ritenuto che la comunicazione correttiva dell’errore contenuto nell’offerta del r.t.i. Elsag appare idonea a palesare l’effettiva volontà della predetta concorrente (tempestivamente e senza pregiudizio per la par condicio)”. <br />
Con l’appello in esame Elsag Spa e le mandanti  del r.t.i. di cui essa è capogruppo, hanno contestato innanzi tutto l’impostazione della sentenza impugnata, mediante la quale il primo giudice ha definito le ragioni d’ordine processuale per le quali il ricorso principale doveva essere esaminato successivamente al  ricorso incidentale e nei soli  limiti in cui, attraverso i motivi aggiunti ad esso, fossero state mosse censure attinenti alla fase di prequalificazione della gara, ed ammesso il ricorrente incidentale. <br />
La controversia all’esame riguarda la “gara europea con procedura ristretta” indetta dal Ministero della Giustizia per affidare il servizio di documentazione degli atti dibattimentali, per la durata di un biennio. <br />
Ad essa hanno partecipato due soli concorrenti; gli appellanti principali in costituendo r.t.i. e il costituendo r.t.i.  Consorzio  Astrea- Lutech. <br />
La gara è stata aggiudicata a quest’ultimo raggruppamento, avendo la Commissione di gara tenuto conto dell’offerta economica originaria del primo r.t.i., che recava un corrispettivo  inferiore a quello del r.t.i. aggiudicatario,  riferito tuttavia ad un solo anno e non al biennio di durata della prestazione, come invece richiesto dal bando. <br />
In relazione a quanto emerge dalla parte (iniziale) della decisione impugnata, nella quale come detto, vengono esposte le ragioni d’ordine processuale in base alle quali  viene definito l’ordine di esame delle censure proposte con il ricorso principale e con  i relativi motivi aggiunti, da un lato e con il ricorso incidentale, dall’altro, deve essere respinto il primo motivo d’appello. <br />
La Sezione ritiene invero di non poter confermare quanto ritenuto nella propria ordinanza in precedenza citata. <br />
Il primo decidente, condividendo un orientamento giurisprudenziale maggioritario, ha aderito alla tesi secondo cui “nell’ipotesi di gara ristretta a due soli partecipanti, in caso di fondatezza  di entrambi i ricorsi (il principale e l’incidentale) per censure che attengono alla medesima fase procedimentale, in relazione all’ammissione ad essa, appare più congrua e rispettosa dei principi ordinamentali una decisione che, disponendo l’annullamento degli atti contestati, determini il rinnovo delle operazioni concorsuali, atteso che sia il ricorrente principale sia il ricorrente incidentale, attraverso l’accoglimento delle rispettive domande, otterrebbero comunque  un risultato utile, consistente nella possibilità di partecipare al procedimento di gara eventualmente rinnovato dall’Amministrazione” (CdS Sez. VI 29 novembre 2006 n.6990; Sez. V 25 luglio 2006 n.2468). <br />
“Con la conseguenza che alla fondatezza del ricorso incidentale, che va esaminato per primo, quando con esso  si contesta l’ammissibilità del ricorso principale, non segue, secondo la regola generale, l’improcedibilità di quest’ultimo, nei limiti in cui  le rispettive censure, in tutto o in parte appartengano alla stessa fase procedimentale, nella specie alla fase di prequalificazione”. <br />
Il r.t.i. appellante contesta l’impostazione del primo giudice, poiché sarebbe fondata sull’artificiosità della distinzione, nell’ambito della medesima procedura di gara, tra la fase della prequalificazione da un lato e successiva fase di presentazione e di esame delle offerte tecniche ed economiche, dall’altro, onde conclude, per la necessità che in ogni caso, appello principale ed appello incidentale vengano integralmente esaminati, senza preclusioni connesse alla fase di gara a cui le rispettive censure siano state rivolte, semprechè, ovviamente, sia stata in entrambi contestata anche la rispettiva ammissione alla gara. <br />
La Sezione, in questa occasione ed  in relazione a quanto finora esposto, non ritiene di addentrarsi nell’analisi delle argomentazioni del primo decidente e dell’appellante, e a confutazione di entrambe ritiene di richiamare e confermare l’orientamento da essa elaborato di recente con la propria decisione del 30 dicembre 2006, n. 8265, in ordine al complesso tema dei rapporti tra  appello principale ed appello incidentale, quando essi sono  diretti entrambi a contestare la rispettiva  ammissione alla gara dei due unici partecipanti ad essa. <br />
Tale decisione sottopone invero a critica radicale l’orientamento tradizionale formatosi  nella giurisprudenza sul tema in esame. <br />
Così, la Sezione, invero, si è espressa dopo aver richiamato detto tradizionale orientamento; “&#8230;non ritiene di potersi  uniformare a tale orientamento, il quale nella misura in cui  privilegia l’interesse pubblico alla legalità sostanziale dell’azione amministrativa  appare  suscettibile  di condurre, sia pure in ipotesi liminari,  a conclusioni  incompatibili  con una giurisdizione di tipo soggettivo (a tutela cioè di interessi riconducibili a soggetti  o gruppi esponenziali)  quale è quella amministrativa come espressamente disegnata dall’art.103 della Costituzione”. <br />
Sviluppando la conclusione raggiunta dalla Sezione non sembra possa inoltre essere omesso di ulteriormente osservare in linea con quanto precede, che il punto determinante dell’orientamento giurisprudenziale criticato si fonda sulla ritenuta iniziale “parità” di posizioni processuali tra ricorrente principale e ricorrente incidentale rispetto alla reciproca richiesta di esclusione dalla gara, e quindi rispetto alla reciproca negazione della condizione per proporre l’azione. <br />
Parità che però non sembra potersi tradurre in analoga “parità” rispetto all’interesse secondario consistente nella  ripetizione della gara. <br />
Ed infatti, se quest’ultimo esito può essere ritenuto appagante per il ricorrente principale, che ottiene in tal modo di impedire comunque l’aggiudicazione della gara all’avversario, non sembra che altrettanto possa esserlo per il ricorrente incidentale, il quale, essendo pur sempre il soggetto formalmente dichiarato aggiudicatario e per questo avvantaggiato dall’obbligo dell’amministrazione di stipulare con esso il contratto, è solo al mantenimento di tale esito che può essere effettivamente  interessato. <br />
Ricorrono  quindi nella fattispecie le ragioni per confermare  la conclusione  già raggiunta da questa Sezione nella decisione citata, sottolineando che “&#8230; in materia di gare d’appalto, l’esame del ricorso incidentale deve precedere l’esame del ricorso principale qualora l’impresa vincitrice deduca che l’impresa sconfitta doveva essere in radice esclusa dalla gara”.<br />
“E ciò perché se in questo ordine l’incidentale è accolto, il principale diviene inammissibile per difetto di legittimazione all’impugnazione  in capo all’impresa originaria  ricorrente”. <br />
Non vi è quindi alcuna possibilità che all’accoglimento del ricorso incidentale possa seguire l’esame del ricorso principale. <br />
Infatti “…….. è acquisito nella giurisprudenza della Sezione che tale criterio  di rito – basandosi  sul mero riscontro della perdita di legittimazione e quindi del venire meno di una condizione dell’azione, la quale invece deve permanere in capo all’istante fino alla decisione – non può trovare deroga nell’ipotesi in cui i ricorsi sono stati proposti dagli unici due partecipanti  ad una gara d’appalto”. <br />
Con l’accoglimento del ricorso incidentale, invero, viene messo in discussione lo stesso titolo di legittimazione dell’Impresa ricorrente principale  a produrre il gravame.<br />
Dal che consegue, venendo alla controversia in esame, che occorre procedere all’esame del ricorso incidentale, già ritenuto fondato dal primo giudice, con il quale viene contestata l’ammissione alla gara del Consorzio Scripta. <br />
Tale esclusione viene invocata dal ricorrente incidentale per l’illegittimità dell’ammissione alla gara di Scripta  s.c.p.a. che è una società consortile (art. 2615 ter cod.civ). e delle sue consorziate, per non aver comprovato ciascuna di esse i requisiti di moralità e di capacità tecnica. <br />
Al riguardo, essendo tali circostanze ammesse dagli stessi ricorrenti principali, non può che essere ribadito quanto sostenuto dal primo giudice, posto che gli argomenti da esso spesi sono perfettamente in linea con la giurisprudenza di questo Consesso dalla quale non emergono ragioni per doversi discostare, e valgono quindi a disattendere le censure rivolte a tale decisivo profilo della decisione. <br />
Deve di conseguenza, in questa sede,  essere ribadito che “…il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara d’appalto, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell’ordine pubblico, quello economico, nonché della moralità, va verificato non solo in capo al consorzio, ma anche alle singole imprese  quali esecutrici del servizio. La possibilità che il consorzio nella forma della società di capitali rappresenti un centro autonomo di responsabilità e di imputazioni delle attività svolte …non implica che la stessa unitarietà  debba valere  nei casi in cui il consorzio non venga in rilievo quale centro autonomo di imputazione, ma per la qualità dei soggetti che vi partecipano” (CdS sez. n.4477/2005). <br />
A fronte di tale orientamento  è del tutto privo di pregio anche l’argomento secondo il quale l’esecuzione della commessa sarebbe rimasta in capo a Scripta s.c.p.a. quale unico referente dell’Amministrazione, se è vero, come ammesso, che quest’ultima avrebbe utilizzato risorse e mezzi forniti dalle società consortili. <br />
Non a caso, proprio per evitare equivoci di tal fatta, il bando ha prescritto che “nel caso di RTI o di consorzi tutti gli operatori economici partecipanti (e quindi anche i soci dei partecipanti) dovranno attestare il possesso dei suddetti requisiti (punto III. 2.1.1). <br />
Non può esservi dubbio che gli “operatori economici” suddetti, nel caso di partecipazione alla gara di un consorzio sono le società consortili. <br />
Il ricorso incidentale in relazione a quanto precede è da ritenere fondato. <br />
Il che determina per quanto più sopra già esposto il venir meno della legittimazione all’impugnazione del ricorrente principale e alla proposizione dei propri motivi aggiunti, come anche nei riguardi dei motivi aggiunti proposti autonomamente da Scripta  s.c.p.a. che della parte ricorrente principale è componente e viene quindi travolta dall’illegittimità dell’ammissione alla gara. <br />
L’appello deve in conclusione essere respinto. <br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge e conferma la sentenza impugnata. <br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 15 maggio 2007  dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei signori: <br />
Giovanni Vacirca				Presidente<br />	<br />
Pier Luigi Lodi				Consigliere<br />	<br />
Bruno Mollica				Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli				Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli				Consigliere est.																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
27 giugno 2007<br />
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-6-2007-n-3765/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2007 n.3765</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2007 n.3171</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-27-6-2007-n-3171/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-27-6-2007-n-3171/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-27-6-2007-n-3171/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2007 n.3171</a></p>
<p>Va sospeso il bando di concorso per l’ammissione al primo anno di scuole di specializzazione in medicina e chirurgia per irragionevolezza delle previsioni regolamentari e di bando, se non consentono la partecipazione al concorso anche ai soggetti privi di abilitazione al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-27-6-2007-n-3171/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2007 n.3171</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-27-6-2007-n-3171/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2007 n.3171</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il bando di concorso per l’ammissione al primo anno di scuole di specializzazione in medicina e chirurgia per irragionevolezza delle previsioni regolamentari e di bando, se non consentono la partecipazione al concorso anche ai soggetti privi di abilitazione al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda, essendo sufficiente che detta abilitazione sia conseguita anteriormente all’inizio dei corsi (nel dispositivo si sottolinea che i termini di partecipazione vanno riaperti). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br /><b>PER IL LAZIO </b><br />
ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3171/2007<br />
Registro Generale: 5086/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SAVERIO CORASANITI Presidente<br />MASSIMO LUCIANO CALVERI Cons.<br />FRANCESCO ARZILLO Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 27 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 5086/2007  proposto da:<br />
<b>NICOLOTTI NICOLA ED ALTRI &#8211; CESAREO VALENTINA &#8211; COLOZZA VALENTINA &#8211; D&#8217;AMELIO ANTONIO &#8211; DI LASCIO SIMONA &#8211; DI MOLFETTA IPPOLITA VALENTINA &#8211; DI NUNZIO VALERIA &#8211; FABIANO MARIA CHIARA &#8211; PIANO CARLA &#8211; FLORIO LUCIA &#8211; ZACCONE VINCENZO COSIMO &#8211; SERPIERI SAVERIO &#8211; SCOTTO DI CARLO CHIARA &#8211; SCAVONE GIUSEPPE &#8211; ROMEO VIRGILIO &#8211; PUNZO GIOVANNI &#8211; GATTO ANNAMARIA &#8211; GIGLIA VERONICA &#8211; INNOCENTI IDANNA &#8211; LATAGLIATA GAETANO &#8211; LAVANGA ROSA CANDIDA &#8211; LOSURDO ANNA </b><br />
rappresentati e difesi da:<br />
LOPARDI AVV GABRIELLAcon domicilio eletto in ROMAVIALE ERITREA, 71presso<br />
CUCINOTTA DOTT. GIUSEPPE  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217; UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</b><br />
<b>UNIV. CATTOLICA SACRO CUORE-FACOLTA&#8217; DI MEDICINA E CHIRURGIA</b>  rappresentato e difeso da:<br />
DAMIANI AVV. MICHELEcon domicilio eletto in ROMAVIA A. MORDINI, 15presso la sua sede;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; bando di concorso per l’ammissione al I^ anno di corso delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia dell’Università A. Gemelli di Roma;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
UNIV. CATTOLICA SACRO CUORE-FACOLTA&#8217; DI MEDICINA E CHIRURGIA<br />
Nominato relatore il Consigliere Francesco ARZILLO e uditi alla Camera di Consiglio del 27 giugno 2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che sussiste il fumus boni juris, in relazione all’irragionevolezza delle previsioni regolamentari e di bando, nella parte in cui non consentono la partecipazione al concorso anche ai soggetti privi di abilitazione al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda, essendo sufficiente che detta abilitazione sia conseguita anteriormente all’inizio dei corsi;<br />
Ritenuto che sussiste il periculum in mora in vista dell’imminente svolgimento delle prove scritte;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, accoglie la suindicata domanda cautelare e per l’effetto sospende gli atti impugnati, con l’ulteriore conseguenza dell’ammissione con riserva dei ricorrenti al concorso, previa rimessione degli stessi in termini – ove necessario – per la presentazione della domanda di partecipazione,  anche in forma cartacea e diretta, ovvero a mezzo di plico raccomandato.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Roma,  27 giugno 2007</p>
<p>Il Presidente: Saverio Corasaniti<br />
L’Estensore: Francesco Arzillo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-27-6-2007-n-3171/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2007 n.3171</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2007 n.3166</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-27-6-2007-n-3166/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospeso il provvedimento di affidamento provvisorio del servizio di trasporto materiale militare in zone di intervento dell’Esercito. Tale servizio e’ stato concesso alla società migliore offerente, in attesa di definitiva aggiudicazione ad intervenuta autorizzazione di impegno di spesa. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-27-6-2007-n-3166/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2007 n.3166</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di affidamento provvisorio del servizio  di trasporto materiale militare in zone di intervento dell’Esercito. Tale servizio e’ stato concesso alla società migliore offerente, in attesa di definitiva aggiudicazione ad intervenuta autorizzazione di impegno di spesa. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO &#8211; ROMA<br />SEZIONE PRIMA BIS  </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3166/2007<br />
Registro Generale: 5444/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ELIA ORCIUOLO Presidente<br />PIETRO MORABITO Cons.<br />DONATELLA SCALA Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 5444/2007  proposto da:<br />
<b>SOC ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA</b>rappresentato e difeso da:<br />
PANDISCIA AVV. CARLO e MORMANDI AVV GIUSEPPEcon domicilio eletto in ROMA &#8211; VIA DEI PREFETTI, 17 presso PANDISCIA AVV. CARLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>  rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in ROMA &#8211; VIA DEI PORTOGHESI, 12<br />
e nei confronti di<br /><b>SOC SAIMA AVANDERO SPA</b>  rappresentato e difeso da: SCARPA GIOVANNI, ROBALDO AVV ENZO e MASINI AVV. MARIA STEFANIA con domicilio eletto in ROMA VIA DELLA VITE, 7 presso MASINI AVV. MARIA STEFANIA<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento, allo stato non conosciuto, con cui l’Amministrazione resistente ha affidato temporaneamente alla Società Saima lo svolgimento del servizio di trasporto/spedizione di mezzi e materiali delle FF.AA. anche classificati, con vettori aerei cargo, di cui al bando pubblicato sulla GUCE del 19/12/06 e sulla GURI n. 298 del 23/12/06, nelle more della definizione della relativa gara di appalto cui Alitalia ha partecipato come unica altra concorrente insieme a Saima; del verbale di gara n. 26 di rep. del 6 febbraio 2007 e del verbale di gara del 1° marzo 2007, comprensivo del decreto del Direttore Generale n. 1/009 del 1° marzo 2007, nei limiti dell’interesse del ricorrente; ove occorra, della nota del Ministero della Difesa contraddistinta dal prot. n. 3/29 del 21/05/07, trasmessa ad Alitalia dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con fax del 1° giugno 2007; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELLA DIFESA e della SOC SAIMA AVANDERO SPA;</p>
<p>Udito il relatore Cons. DONATELLA SCALA  e uditi altresì per le parti gli avv.ti Pandiscia e Mormandi, l’avv. dello Stato Paolo Cosentino e l’avv. Robaldo;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Visto l’art. 23 bis, L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p>Ritenuto che, ad una prima valutazione propria della fase cautelare, ed impregiudicata la valutazione delle eccezioni introdotte dalla resistente Amministrazione, non sussistono i presupposti richiesti dal citato art. 23 bis, 3° comma, non apparendo, allo stato, positivamente scrutinabili le dedotte censure avverso l’affidamento provvisorio del servizio oggetto di gara alla società titolare della migliore offerta, in attesa della definitiva aggiudicazione ad intervenuta autorizzazione di impegno spesa;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale &#8211; Sezione Prima Bis RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 27 Giugno 2007<br />
il Presidente<br />
il Consigliere, est.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2007 n.3704</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-6-2007-n-3704/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-6-2007-n-3704/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2007 n.3704</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo, Est. Bellomo Gavazzi s.r.l. (Avv. G.F. Ferrari) c/ Consorzio Idrico e di tutela delle Acque del Nord (Avv.ti M. Locasti, A. Giglio), Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici (n.c.), Mezzanzanica s.p.a. (n.c.), Zurich International Italia s.p.a. (n.c.), Zurigo Compagnia di Assicurazioni s.a. (n.c.) sull&#8217;autonoma impugnabilità del provvedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-6-2007-n-3704/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2007 n.3704</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-6-2007-n-3704/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2007 n.3704</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo, Est. Bellomo<br /> Gavazzi s.r.l. (Avv. G.F. Ferrari) c/ Consorzio Idrico e di tutela delle Acque del Nord (Avv.ti M. Locasti, A. Giglio), Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici (n.c.), Mezzanzanica s.p.a. (n.c.), Zurich International Italia s.p.a. (n.c.), Zurigo Compagnia di Assicurazioni s.a. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;autonoma impugnabilità del provvedimento di imposizione delle sanzioni di cui all&#8217;art. 10, co.1quater L. 109/94, anche in caso di consolidamento dell&#8217;esclusione dalla gara; e sulla conformità dell&#8217;art. 10, co. 1quater L. 109/94 alla Costituzione ed al Trattato CE</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giustizia amministrativa &#8211; Contratti della p.a.  – Appalti pubblici –– Sanzioni ex art. 10, co.1quater L. 109/94 –  Provvedimento di esclusione definitivo &#8211; Impugnabilità – Sussiste – Ragione.																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della p.a. – Gara d’appalto – Sanzioni ex art. 10, co. 1quater L. 109/94 – Conformità al diritto comunitario ed alla Costituzione – Sussiste – Ragione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La circostanza che il provvedimento di esclusione da una gara d’appalto, previsto dall’art. 10, co. 1quater, L. 109/94, sia divenuto definitivo, non comporta l’inoppugnabilità delle ulteriori sanzioni contemplate da detta norma -incameramento della cauzione e segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici-, stante la loro autonoma lesività (1). 																																																																																												</p>
<p>2.	Il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 10, co. 1quater L. 109/94- ora confermato nel Codice dei Contratti Pubblici all’art. 48 -, non collide in alcun modo con le libertà comunitarie e costituzionali e la tutela della concorrenza. In particolare, la circostanza che le sanzioni siano irrogate per il mero inadempimento formale – dunque, anche ove l’impresa dimostri, pur tardivamente, il possesso dei requisiti -, non costituisce un limite alla prestazione di servizi o allo stabilimento nel territorio nazionale, protette dal diritto comunitario, trattandosi di condizioni intrinseche all’organizzazione d’impresa, delle quali ciascun concorrente è chiamato a tener conto nella preparazione della propria attività. 																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr, contra, Consiglio di Stato-Sez. V, Sentenza 949/05; in tale senso, Tar Campania-Napoli-Sez. I, Sentenza 23 maggio 2005 n. 6849</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;autonoma impugnabilità del provvedimento di imposizione delle sanzioni di cui all&#8217;art. 10, co.1quater L. 109/94, anche in caso di consolidamento dell&#8217;esclusione dalla gara; e sulla conformità dell&#8217;art. 10, co. 1quater L. 109/94 alla Costituzione ed al Trattato CE</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3704/2007 Reg.Dec.<br />
N. 6289 Reg.Ric. <br />
ANNO   2006<br />
Disp.vo 188/2007</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 6289/2006, proposto da</p>
<p> <b>GIAVAZZI s.r.l. </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>–	<b>CONSORZIO IDRICO e di TUTELA delle ACQUE del NORD (ora: SOCIETA’ INFRASTRUTTURE ACQUE NORD s.p.a.)</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Locati e Antonella Giglio, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Gramsci 14;																																																																																												</p>
<p>–	<b>AUTORITA’ per la VIGILANZA sui LAVORI PUBBLICI</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;																																																																																												</p>
<p>nei confronti<br />
– <b>Mezzanzanica S.P.A.</b>, in persona del rappresentante legale p.t., non costituita;</p>
<p>–  <b>Zurich International Italia S.P.A.</b>, in persona del rappresentante legale p.t., non costituita;</p>
<p>– <b>Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A.</b>, in persona del rappresentante legale p.t., non costituita;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Milano Sez. III, n. 1325 del 7 giugno 2006, non notificata;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società Infrastrutture Acque Nord; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore all’udienza del 17 aprile 2007 il Consigliere Francesco Bellomo e uditi per le parti l’avv. Manzi per delega dell’avv. Ferrari e l’avv. Giglio; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>1. Con  ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Milano GIAVAZZI s.r.l. domandava l&#8217;annullamento:<br />
a)	della deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio Idrico e di Tutela delle Acque del Nord Milano n. 121 del 6 giugno 2000, recante appro¬vazione dei verbali della gara indetta per l’affidamento delle opere di comple¬tamento della prima linea – Sezione di disinfezione opere civili impianto depu¬razione Pero, con cui è stata disposta l’esclusione dell’impresa ricorrente dalla gara de qua;<br />	<br />
b)	dei verbali di gara del 12.4.2000, 15.5.2000 e 16.5.2000, approvati con la predetta deliberazione;<br />	<br />
c)	della segnalazione n. 2565/2P NL/pc del 2 agosto 2000 del Consorzio all’Au¬torità per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi dell’art. 10, comma 1 quater, l.n.109/94;<br />	<br />
d)	delle misure sanzionatorie e dei provvedimenti eventualmente emessi e comunque emittenti da parte dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi dell’art. 10, comma 1 quater, l.n.109/94;<br />	<br />
e)	delle note prot. n. 2566/2P NL del 2 agosto 2000 e prot. n. 3191/2P NL del 6.10.2000, recanti richiesta di escussione della cauzione provvisoria prestata dall’impresa ricorrente per la partecipazione alla gara;<br />	<br />
f)	di ogni altro atto e comportamento preordinato, consequenziale e connesso e, in particolare, occorrendo, dell’atto di regolazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n.15/2000 del 30.3.2000 in parte qua;<br />	<br />
nonché, occorrendo, quali atti presupposti e connessi:<br />
g)	del bando di gara, nella parte in cui rinvia alla disposizione dell’art. 10, comma 1 quater, l.n.109/94;<br />	<br />
h)	delle note prot. n. 1256/2P NL/pc del 13.4.2000, prot. n. 1512/2P NL/pc dell’8.5.2000, prot. n. 1983/2P NL/pc del 15.6.2000, prot. n. 2564/2P NL/pc del 2.8.2000, prot. n. 2615/2P NL/pc del 4.8.2000 del Consorzio Idrico e di Tutela delle Acque del Nord Milano.<br />	<br />
Domandava, altresì, la declaratoria che l’impresa deve essere riammessa alla gara de qua, che nessuna misura sanzionatoria e nessun provvedimento ai sensi degli artt. 10, comma 1 quater, 4 comma 7, 8 comma 7 l.n.109/94 possono essere adottati dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e che la cauzione provvisoria prestata dall’impresa ricorrente per la partecipazione alla gara non può essere escussa.<br />
Il tutto previa disapplicazione dell’art.10, comma 1 quater, l.n.109/94 per contrarietà con il diritto comunitario, ovvero previa rimessione alla Corte di Giustizia della relativa questione, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1 quater, l.n.109/94 e s.m., per contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 Costituzione.<br />
Domandava, infine, la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’eventuale esecu¬zione del provvedimento impugnato.<br />
Si costituivano in giudizio per resistere al ricorso il Consorzio Idrico e di Tutela delle Acque del Nord Milano, l’Autorita’ per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, la controinteressata Mezzanzanica S.P.A. .<br />
Con sentenza n. 1325 del 7 giugno 2006 il TAR dichiarava il ricorso irricevibile nelle parti dirette avverso il provvedimento di esclusione e inammissibile, per carenza di interesse, nel resto.</p>
<p>2.  La sentenza è stata appellata da GIAVAZZI s.r.l., che  &#8211; con i primi tre motivi di gravame &#8211;  contrasta le argomentazioni del TAR e  &#8211; con il quarto &#8211; ripropone le censure formulate nel ricorso primo grado.<br />
Si è costituita per resistere all’appello il Consorzio Idrico e di Tutela delle Acque del Nord Milano, oggi Societa’ Infrastrutture Acque Nord. <br />
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 17 aprile 2007.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1.  L’appello è infondato.</p>
<p>2. La società appellante ha partecipato all’asta pubblica indetta dal Consorzio Idrico e di Tutela delle Acque del Nord Milano (di seguito: Consorzio) per l’aggiudicazione dell’appalto delle opere di completamento della prima linea – Sezione di disinfezione- opere civili impianto di Pero dell’importo complessivo a base d’asta di £. 1.414.000.000.<br />
Nel corso della procedura, la stazione appaltante ha eseguito il sorteggio pubblico, di cui all’art.10 comma 1 quater l.n.109/94, per la verifica dei requisiti dichiarati dai partecipanti; tra le ditte sorteggiate, è risultata compresa anche la GIAVAZZI s.r.l., cui l’amministrazione, con nota del 13 aprile 2000, ha richiesto la presentazione, entro il termine del 28 aprile 2000, dei documenti idonei a comprovare il possesso dei dichiarati requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa.  La medesima ha provveduto al deposito della documentazione richiesta, omettendo tuttavia di presentare i certificati di esecuzione di lavori nella categoria OG1, di valore pari almeno al 40% dell’importo dell’appalto.<br />
A seguito della nota 8 maggio 2000, con cui il Consorzio comunicava all’impresa che non risultavano prodotti i suindicati certificati, l’interessata provvedeva a trasmettere (in data 10 maggio 2000) la documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito richiesto per la partecipazione alla gara.<br />
Con verbale in data 15 maggio 2000, la commissione di gara disponeva l’esclusione della società dal prosieguo della procedura, sul presupposto che la stessa non avesse prodotto la documentazione richiesta nel termine perentorio originariamente assegnato, non potendosi considerare validi i certificati fatti pervenire oltre la scadenza di detto termine.<br />
Con delibera n. 121 del 6 giugno 2000 il CdA approvava i verbali di gara e aggiudicava l’appalto all’impresa MEZZANZANICA s.p.a.<br />
Con nota 15 giugno 2000, ricevuta dalla società in data 19 giugno 2000, il Consorzio comunicava la disposta esclusione dalla gara “per mancata comprova, nel termine assegnato, del requisito di capacità, con le ulteriori conseguenze previste dalla disposizione citata”.<br />
Successivamente, con note in data 2 agosto 2000, la stazione appaltante provvedeva alla segnalazione dei fatti all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all’escussione della cauzione provvisoria prestata dalla GIAVAZZI, mediante richiesta indirizzata alla Zurich International Italia s.p.a. che aveva rilasciato la garanzia fideiussoria.</p>
<p>3.  Il TAR ha innanzitutto dichiarato irricevibile il ricorso presentato dalla GIAVAZZI avverso il provvedimento di esclusione (notificato in data 8 novembre 2000), ritenendo che il termine per l’impugnazione decorresse dal 19 giugno 2000 (giorno in cui  la società aveva ricevuto la comunicazione della disposta esclusione dalla gara).<br />
Con il primo motivo di gravame l’appellante censura tale capo di decisione, sostenendo che il dies a quo per l’impugnazione fosse il 4 agosto 2000, giorno in cui il Consorzio ha trasmesso la delibera del CdA di approvazione dei verbali di gara in cui era comminata l’esclusione e approvata la graduatoria.<br />
La doglianza è infondata.<br />
Con la nota 19 giugno 2000 la stazione appaltante, oltre a comunicare la disposta esclusione,  espressamente indicava le ragioni della misura adottata e rendeva noto l’esito della procedura di gara. <br />
Con tale comunicazione la società veniva anche informata che il CdA del Consorzio, con delibera n. 121 del 6 giugno 2000, aveva approvato i verbali e le operazioni di gara, confermando in via definitiva l’aggiudicazione dell’appalto in favore della Mezzanzanica S.P.A. .<br />
Alla luce di tali elementi risulta senz’altro condivisibile il giudizio del TAR, avendo l’appellante acquisito già il 19 giugno 2000 la piena conoscenza delle misure adottate dalla stazione appaltante nei suoi confronti, dei motivi posti a fondamento delle stesse e della loro portata lesiva, nonché degli estremi e del contenuto essenziale dell’atto che ha definito il procedimento concorsuale.<br />
Tale conclusione, peraltro, è conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene sufficiente, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, la conoscenza del nucleo essenziale del provvedimento, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti in relazione ad aspetti della motivazione emersi successivamente.<br />
Il motivo n. 1 di appello è dunque respinto.</p>
<p>4.  Il TAR ha dichiarato inammissibile la restante parte del ricorso, ravvisando che dal consolidamento processuale del provvedimento di esclusione discendesse il difetto di interesse ad agire del ricorrente per l’annullamento delle determinazioni inerenti la cauzione e la segnalazione all’Au¬torità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, in quanto atti ad esso meramente consequenziali.<br />
Tale decisione viene gravata con i motivi n. 2 e 3 di appello.<br />
Il motivo n. 2, essendo proposto per l’ipotesi di accoglimento del motivo n. 1 (e, dunque, per l’ipotesi che il ricorso avverso l’atto di esclusione fosse ricevibile), va respinto de plano.<br />
Con il motivo n. 3 l’appellante sostiene che esclusione dalla gara, incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione all’Autorità sono sanzioni autonome, suscettibili di separata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo. Nessuna preclusione, dunque, potrebbe discendere dal consolidamento dell’atto di esclusione.<br />
La tesi merita accoglimento, pur non mancando aspetti di criticità nella questione, non a caso oggetto di contrasti in giurisprudenza, ragione per cui la stessa va approfondita.<br />
Giova riportare il testo dell’art. 10, comma 1-quater. <br />
I soggetti di cui all&#8217; articolo 2, comma 2, prima di procedere all&#8217;apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all&#8217;unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell&#8217;offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all&#8217;esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all&#8217;Autorità per i provvedimenti di cui all&#8217; articolo 4, comma 7, nonché per l&#8217;applicazione delle misure sanzionatorie di cui all&#8217;articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all&#8217;aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell&#8217;offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. <br />
La norma è costantemente interpretata nel senso che esclusione dalla gara, escussione della cauzione e segnalazione all’Autorità sono conseguenze automatiche del verificarsi dei presupposti in essa previsti (la mancata documentazione nel termine di 10 giorni dalla richiesta del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa).<br />
Da ciò, peraltro, non possono trarsi argomento decisivi  &#8211; in un senso o nell’altro &#8211;   in ordine all’autonomia dei singoli effetti.<br />
Infatti, ascrivere le sanzioni al comando della norma piuttosto che al provvedimento di esclusione non implica perciò solo che la definitività di questo non comporti la inoppugnabilità di quelle.<br />
E’ nota la decisione n. 949/05 della V Sezione, secondo cui: “Così consolidatasi l’estromissione dalla gara, nessun interesse ulteriore può riconoscersi alla ricorrente in ordine alla legittimità delle successive vicende dell’appalto e delle stesse determinazioni d’incamerare la cauzione e di segnalare alle competenti autorità il suo comportamento, attesa la loro doverosità e stretta conseguenzialità rispetto all&#8217;atto di esclusione, divenuto ormai definitivo”.<br />
Il Collegio ritiene, tuttavia, di seguire un’altra strada, più confacente al tema processuale.<br />
La giurisprudenza, tra cui quella segnalata dall’appellante, pare orientata a riconoscere autonoma lesività ai provvedimenti di escussione della cauzione e segnalazione all’Autorità allorquando è stata chiamata a pronunciarsi su di essi indipendentemente dall’impugnazione del provvedimento di esclusione dalla gara.<br />
E’ indiscutibile che l’interesse ad agire possa sussistere nei confronti delle sanzioni ulteriori ma non avverso il provvedimento di esclusione.<br />
Se fosse adottata la tesi patrocinata dal giudice di primo grado (e dalla decisione n. 949/05 del Consiglio) si perverebbe al paradosso che, in ipotesi siffatte, l’impresa sarebbe costretta ad impugnare il provvedimento di esclusione dalla gara  &#8211; verso cui non ha alcun interesse &#8211;  per radicare l’ammissibilità del ricorso avverso i provvedimenti di escussione della cauzione e segnalazione all’Autorità. Diversamente, infatti, la mancata impugnazione del provvedimento di esclusione dalla gara  &#8211; comportandone un consolidamento non dissimile da quello prodottosi per tardività del ricorso &#8211;  implicherebbe l’insindacabilità delle ulteriori sanzioni comminate, siccome strettamente consequenziali. <br />
Va, invece, affermato che  &#8211; pur a fronte di un identico potere ex art. 10, comma 1quater &#8211;  la fattispecie che ne legittima l’esercizio (la mancata documentazione nel termine di 10 giorni dalla richiesta del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) è suscettibile di sindacato autonomo in relazione ai diversi effetti che esso produce, e che creano altrettanti rapporti giuridici sostanziali tra amministrazione e cittadino, suscettibili di convertirsi in rapporti processuali indipendenti.<br />
Il motivo di appello n. 3 è accolto.<br />
Da ciò discende la necessità di esaminare le censure ai provvedimenti di escussione della cauzione e segnalazione all’Autorità riproposte con il quarto motivo di appello.</p>
<p>5. Sotto un primo profilo l’appellante lamenta la violazione dell’art. 10, comma 1quater legge 109/94, essendo il termine ivi previsti di natura ordinatoria ed avendo essa prodotto, sia pure oltre detto termine, la documentazione richiesta.<br />
Il motivo è privo di pregio.<br />
La giurisprudenza del Consiglio è consolidata nel senso della natura perentoria del termine fissato per il controllo a campione (Sez. IV n. 1189/03;  Sez. V nn. 2207/02, 6528/03, 2721/04; Sez. VI nn. 278/01 e 17294/04; C.G.A.R.S. n. 44/02), essendosi manifestato qualche dissenso solo con riferimento alla diversa ipotesi dell’aggiudicatario provvisorio. <br />
Gli argomenti richiamati a sostegno dell’anzidetta posizione sono di ordine sia sistematico che letterale, ed il Collegio non ha motivo per ripudiarli.</p>
<p>6. In via subordinata  &#8211; per l’ipotesi che a detto termine sia riconosciuta natura perentoria &#8211; l’appellante solleva il contrasto dell’art. 10, comma 1quater legge 109/94 con il Trattato Ce (artt. 49 – 55; 81 – 86; 157), con la Costituzione (artt. 3, 41, 97), con il principio di proporzionalità.<br />
Le questioni di violazione comunitaria o costituzionale, che possono essere congiuntamente esaminate attesa la loro connessione, sono infondate.<br />
La norma censurata esiste nell’ordinamento da numerosi anni ed è stata confermata  &#8211; come lo stesso appellante ricorda &#8211;  nel Codice dei contratti pubblici.<br />
Il suo contenuto non contraddice i principi di imparzialità e buon andamento che presidiano il delicato settore delle gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici, che anzi ne costituiscono la ratio superiore.<br />
Il meccanismo sanzionatorio in essa previsto non sconta, prima facie, alcun profilo di collisione con le libertà comunitarie e costituzionali e la tutela della concorrenza. In particolare la circostanza che le sanzioni siano irrogate per il mero inadempimento formale (dunque, anche ove l’impresa dimostri  &#8211; sia pur tardivamente &#8211;  il possesso dei requisiti) non costituisce un limite alla  prestazioni di servizi o allo stabilimento nel territorio nazionale protette dal diritto comunitario né al diritto di iniziativa economica sancito dall’art. 41 Cost., trattandosi di condizioni intrinseche all’organizzazione di impresa, di cui ciascun concorrente è chiamato a tener conto nella preparazione della propria attività. Diversamente opinando ogni regolamentazione di una competizione, sol perché rigorosa, costituirebbe un ostacolo all’esercizio della libertà economica, in spregio al principio che vuole l’interesse egoistico inserito nel quadro dei valori dell’ordinamento giuridico, ai fini dell’identificazione interna dell’area di rilevanza e meritevolezza.<br />
Con ciò, dunque, lasciandosi in disparte ogni questione attinente all’esistenza di motivi di interesse generale che giustifichino &#8211; in chiave estrinseca &#8211;  l’ipotizzato limite.<br />
Quanto, invece, alla dedotta violazione del principio di proporzionalità non si ravvisa l’anzidetta violazione.<br />
Il principio i proporzionalità si articola in tre distinti profili:<br />
a)	idoneità -> rapporto tra il mezzo adoperato e l&#8217;obiettivo perseguito. In virtù di tale parametro l&#8217;esercizio del potere è legittimo solo se la soluzione adottata consenta di raggiungere l&#8217;obiettivo;<br />	<br />
b)	necessarietà -> assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo ma tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo In virtù di tale parametro la scelta tra tutti i mezzi astrattamente idonei deve cadere su quella che comporti il minor sacrificio;<br />	<br />
c)	adeguatezza ->  tollerabilità della restrizione che comporta per il privato. In virtù di tale parametro l&#8217;esercizio del potere, pur idoneo e necessario, è legittimo solo se rispecchia una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi, in caso contrario la scelta va rimessa in discussione.<br />	<br />
L’appellante, lungi dall’evidenziare quale sia il profilo coinvolto nella specie, si limita genericamente a denunciare che l’esercizio del potere sanzionatorio (esclusione + incameramento cauzione + segnalazione all’Autorità) sarebbe sproporzionato  allorquando l’impresa dimostri  &#8211; sia pure tardivamente &#8211;   il possesso dei requisiti.<br />
Senonchè tale potere è riconosciuto dal legislatore ed è, come in precedenza evidenziato, vincolato ai presupposti.<br />
Per inficiare la ragionevolezza della norma occorre indicare quali parametri logici o di sistema specifici la scelta di ascrivere siffatto carico sanzionatorio all’inadempimento formale (che inadempimento resta ed esige una sanzione significativa per realizzare l’effetto virtuoso che la norma si propone) mette in crisi.<br />
Al riguardo l’appellante ipotizza una disparità di trattamento tra chi sia privo dei requisiti e chi li dimostri tardivamente (tutti, però, assoggettati alla medesima sanzione), dimentico del fatto che la disparità di trattamento può configurarsi   &#8211; nelle ipotesi di stessa disciplina per situazioni diverse &#8211;  solo ove l’elemento di differenza sia significativo rispetto alla fattispecie, sicchè l’identica soluzione di casi diversi risulti inadeguata o priva di ragion d’essere.<br />
Senonchè, nella specie, l’istituto in esame ha caratteristiche e finalità rispetto alle quali il possesso o meno dei requisiti  &#8211; comunque non tempestivamente documentati &#8211;  resta irrilevante, mentre ben potrà rilevare ad altri effetti.</p>
<p>7.  Con l’ultima censura l’appellante invoca la violazione di principi e disposizioni di rango ordinario.<br />
La censura è inammissibile.<br />
Ricostruito in senso sfavorevole all’appellante il significato della norma e rigettate le questioni di illegittimità della medesima l’esito è segnato, atteso che l’eventuale contrasto con principi o disposizioni aliunde applicabili è inidoneo &#8211; trattandosi di fonti equiordinate &#8211; ad impedire l’applicazione al caso della norma che lo regola.</p>
<p>8. In conclusione, in parziale riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado va rigettato nel merito quanto alla domanda di annullamento dei provvedimenti di incameramento della cauzione provvisoria e di segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. L’esito negativo della fase rescissoria conduce, comunque, a una pronuncia di rigetto dell’appello.<br />
La criticità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta l’appello.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 17 aprile 2007, con l&#8217;intervento dei sigg.ri:<br />
Giovanni Ruoppolo			Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe              		Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino                   		Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani                       	Consigliere<br />	<br />
Francesco Bellomo			Consigliere Est.																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;..27/06/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-6-2007-n-3704/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2007 n.3704</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2007 n.3664</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-6-2007-n-3664/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-6-2007-n-3664/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2007 n.3664</a></p>
<p>sulla configurabilità del lavoro socialmente utile in termini di Pubblico Impiego Pubblico impiego – Lavori socialmente utili – Rapporto di impiego – Non sussiste – Ragioni. Le caratteristiche dei lavori socialmente utili non ne consentono la qualificazione come rapporto di impiego. Ciò per la considerazione che il rapporto dei lavoratori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-6-2007-n-3664/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2007 n.3664</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-6-2007-n-3664/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2007 n.3664</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla configurabilità del lavoro socialmente utile in termini di Pubblico Impiego</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Lavori socialmente utili – Rapporto di impiego – Non sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le caratteristiche dei lavori socialmente utili non ne consentono la qualificazione come rapporto di impiego. Ciò per la considerazione che il rapporto dei lavoratori socialmente utili trae origine da motivi assistenziali (rientrando nel quadro dei c.d. ammortizzatori sociali);  riguarda un impegno lavorativo certamente precario; non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento; presenta caratteri del tutto peculiari quali l’occupazione per non più di ottanta ore mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore di lavoro, la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie professionali<sup>1</sup>.</p>
<p></b>_________________________<br />
<sup>1</sup> <i>In tal senso Cons. St. VI, 10.3. 2003, n. 1301-1307; 18.3.2003, n. 1424; 17.9. 2003, n. 5278;  31.8.2004 n. 5726.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 3664/2007<br />
Reg. Dec.<br />
N. 10487 Reg. Ric.<br />
ANNO   2001<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 10487 del  2001 proposto dal <br />
<b>Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Cutrino Donato</b>, <b>Donno Nicola</b> e <b>Antonaci Dario</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento,<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per La Puglia, Lecce Sez. II, n.2276/01 in data 19 maggio 2001, resa tra le parti;  <br />
visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
alla pubblica udienza del 30 marzo 2007,  relatore il cons. Domenico Cafini, udito l’avvocato dello Stato Tortora;<br />
ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Con ricorso proposto davanti al TAR per la  Puglia, sezione di Lecce, gli odierni appellati impugnavano i decreti del Provveditore agli Studi di Lecce 17.11.2000, n. 34429, 20.11.2000  n. 35316 e 6.11.2000 n. 35375 con cui era stata disposta la loro esclusione dal concorso per l’accesso al ruolo provinciale della IV q. f. del personale ATA della scuola statale, profilo collaboratore scolastico indetto con O.M. n. 153 del 30.5.2000 e D.P. 7.8.2000 n. 18679 per la ritenuta mancanza dei requisiti di cui all’art. 3 del relativo bando..<br />
A sostegno del gravame i ricorrenti deducevano i seguenti motivi di doglianza:<br />
&#8211; eccesso di potere per difetto di motivazione dei  provvedimenti impugnati;<br />
&#8211; eccesso di potere e violazione di legge rispetto all’art. 5 dell’O.M. n. 153/2000 e all’art. 3 del bando di concorso per l’accesso al ruolo provinciale della IV q. f. del personale ATA della scuola statale, profilo di collaboratore scolastico.<br />
Nel giudizio si costituiva l’Amministrazione intimata che chiedeva il rigetto del ricorso.<br />
1.1. Con la sentenza in epigrafe specificata l’adito TAR accoglieva, con sentenza succintamente motivata, il gravame, ritenendo fondata la censura in esso dedotta  di difetto di motivazione.<br />
1.2. Avverso tale sentenza, ritenuta “errata ed illegittima”, il Ministero dell’Istruzione propone l’odierno appello, sostenendo, in sintesi, la mancanza, da parte dei ricorrenti in prime cure, dei requisiti per l’ammissione al concorso di cui trattasi, non avendo avuto essi alcun rapporto di lavoro né con lo Stato né con enti locali, per avere partecipato soltanto a progetti (predisposti da un ente locale), relativi all’impiego di lavoratori socialmente utili (L . S .U.).<br />
Gli appellati non si sono costituiti in giudizio.<br />
1.3. Alla pubblica udienza del 30  marzo 2007 la causa è stata assunta in decisione.<br />
2. Costituisce l’oggetto dell’odierno appello la sentenza del TAR per la Puglia, Sezione di Lecce, n. 2276/2001 che ha accolto il ricorso proposto dai sigg. Donato Cutrino, Nicola Donno e Dario Antonaci avverso i decreti sopra menzionati del Provveditore agli Studi di Lecce, concernenti la loro esclusione dal concorso indetto ai sensi dell’O. M n. 153/2000, per l’accesso al ruolo provinciale della IV qualifica funzionale del personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, non essendo stati ritenuti in possesso gli interessati dei requisiti previsti dall’art. 3 del relativo bando.<br />
Con la detta sentenza il giudice di prime cure &#8211; considerato che gli atti impugnati non indicavano le ragioni sulle quali erano fondati e in particolare, quali dei requisiti previsti dall’art. 3 del bando difettavano nel caso di specie &#8211; ha ritenuto che i ricorrenti possedessero i requisiti necessari per partecipare alla procedura concorsuale in questione, considerando in definitiva fondato il loro assunto, basato sul fatto che avevano prestato servizio per un lungo periodo, in qualità di L. S .U. utilizzati dalla Provincia di Lecce in progetti per servizi, resi presso scuole statali site nel territorio della stessa, coincidenti con il profilo richiesto dalla domanda di partecipazione al concorso predetto.<br />
2.1. L’appello come sopra proposto si palesa fondato.<br />
2.2. Come emerge dagli atti di causa, i ricorrenti di primo grado, pur avendo prestato servizio presso istituzioni scolastiche, hanno operato senza stipulare un contratto a tempo determinato né con enti locali né con lo Stato, così come previsto dal D.P. di indizione delle procedure contrattuali.<br />
In altri termini, gli interessati non hanno avuto alcun rapporto di lavoro con lo Stato o con enti locali, ma hanno partecipato soltanto a progetti, predisposti dagli stessi enti locali (nella specie: provincia di Lecce) relativi all’impiego di L .S. U nella scuola e, come tali,  inidonei a far instaurare, per espressa disposizione di legge, rapporti di impiego con gli enti locali, anche perché retribuiti dall’INPS attraverso il Fondo Nazionale per l’Occupazione e l’Impiego gestito dal Ministero del Lavoro, né utili a potere incidere sul bilancio o sulla pianta organica degli enti utilizzatori.<br />
Pertanto appare evidente nella specie la mancanza in capo ai ricorrenti originari di un requisito essenziale per potere partecipare al concorso di cui trattasi, sicché deve ritenersi correttamente disposta l’impugnata esclusione sul presupposto dell’assenza di un rapporto di pubblico impiego (requisito richiesto appunto dall’art. 3 del bando, richiamato nella concisa motivazione a supporto del censurato provvedimento di esclusione).<br />
Al riguardo, del resto, la Sezione ha avuto già occasione di affermare &#8211; con giurisprudenza ormai consolidata dalle quale il Collegio non intende discostarsi &#8211; che le caratteristiche dei lavori socialmente utili non ne consentono la qualificazione come rapporto di impiego; e ciò per la considerazione che il rapporto dei lavoratori socialmente utili trae origine da motivi assistenziali (rientrando nel quadro dei c.d. ammortizzatori sociali); e riguarda un impegno lavorativo certamente precario; non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento; presenta caratteri del tutto peculiari quali l’occupazione per non più di ottanta ore mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore di lavoro, la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie professionali. (in tal senso Cons. St. VI, 10.3. 2003, n. 1301-1307; 18.3.2003, n. 1424; 17.9. 2003, n. 5278;  31.8.2004 n. 5726).<br />
Deve pertanto ritenersi, in relazione alla questione centrale dell’odierna controversia, che, in assenza della equiparazione ad un rapporto di impiego, il lavoratore socialmente utile non abbia titolo per partecipare alla procedura concorsuale in questione, così come correttamente disposto nell’impugnato provvedimento di esclusione dalla graduatoria degli interessati.<br />
2.3. Sulla base delle considerazioni che precedono, non si palesa corretta, dunque, la stringata motivazione dell’impugnata sentenza, in base alla quale è stata accolta l’assorbente censura di difetto di motivazione del ricorso di prime cure, sul presupposto che l’atto impugnato non avrebbe indicato sufficientemente le ragioni sulle quali esso era fondato, ragioni non desumibili, ad avviso dei primi giudici, nemmeno dalla norma applicata (art. 3 del bando) contemplando la stessa varie situazioni.<br />
Ritiene, infatti, il Collegio che l’indicazione del mancato possesso  dei requisiti previsti da tale norma debba considerarsi più che sufficiente ad esplicitare le ragioni per le quali i ricorrenti dovevano essere esclusi dall’ammissione alla procedura concorsuale in questione, non essendo necessaria, dunque, altra specificazione a giustificazione dell’atto impugnato in primo grado, in presenza, peraltro, di un atto per sua natura vincolato.<br />
Deve pertanto concludersi, in relazione alla questione centrale oggetto dell’odierna controversia, che, in assenza della equiparazione ad un rapporto di impiego dell’attività svolta, gli odierni appellati, in quanto lavoratori socialmente utili, non avessero nella fattispecie titolo per partecipare alla procedura concorsuale in questione e che quindi l’impugnato provvedimento di esclusione, anche se basato sulla semplice indicazione della mancanza dei requisiti di cui all’art. 3 del bando, non possa ritenersi viziato di illegittimità sotto il profilo dedotto in primo grado.<br />
2.4. Per quanto precede l’appello deve essere, in conclusione, accolto e per l’effetto, deve essere riformata la gravata pronuncia, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado.<br />
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del presente giudizio. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.  Q.  M. </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata.  <br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa. <br />
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2007, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Gaetano Trotta	                 		Presidente <br />	<br />
Paolo Buonvino                                             Consigliere<br />
Domenico Cafini                                           Consigliere est.<br />
Francesco Caringella                                     Consigliere<br />
Bruno Rosario Polito     			Consigliere  </p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il&#8230;..27/06/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-6-2007-n-3664/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2007 n.3664</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2007 n.3126</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-27-6-2007-n-3126/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-27-6-2007-n-3126/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2007 n.3126</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento che dispone il riequilibrio del rapporto ottimale “continuità assistenziale” rapporto medici-residenti 1:5000), in applicazione dell’art. 64 dell’ACNL, su ricorso di una associazione sindacale. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE TERZA BIS Registro Ordinanze: 3126/2007 Registro Generale: 1737/2007 nelle persone dei Signori: SAVERIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-27-6-2007-n-3126/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2007 n.3126</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento che dispone il riequilibrio del rapporto ottimale  “continuità assistenziale” rapporto medici-residenti 1:5000), in applicazione dell’art. 64 dell’ACNL, su ricorso  di una associazione sindacale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3126/2007<br />
Registro Generale: 1737/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SAVERIO CORASANITI Presidente<br />MASSIMO LUCIANO CALVERI Cons.<br />FRANCESCO ARZILLO Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 1737/2007  proposto da:<br />
<b>FIMMG FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI MEDICINA GENERALE ED ALTRI<br />ABATE GIOVANNA<br />FUSARO DEMETRIO<br />TORCHIA LUIGI<br />GALLO MASSIMO<br />CAMODECA ROSANNA</b>rappresentati e difesi da:<br />
VANNICELLI AVV. FRANCESCO &#8211; CELLETTI AVV. BIANCAMARIAcon domicilio eletto in ROMAVIA VARRONE, 9presso VANNICELLI AVV. FRANCESCO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA USL N. 2 DI CASTROVILLARI</b>  rappresentato e difeso da:<br />
LEPORACE AVV. GIUSEPPE &#8211; ZIMATORE AVV. VALERIOcon domicilio eletto in ROMAVIA G.G. PORRO, 8presso ZIMATORE AVV. VALERIO<br />
<b>REGIONE CALABRIA</b><br />
<b>MINISTERO DELLA SALUTE</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; D.D. 1221/06: riequilibrio rapporto ottimale “continuità assistenziale” in applicazione art. 13 Air in riferimento art. 64 dell’ACNL;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
AZIENDA USL N. 2 DI CASTROVILLARI<br />MINISTERO DELLA SALUTE<br />
Nominato relatore il Consigliere Francesco ARZILLO e uditi alla Camera di Consiglio del 27 giugno 2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Considerato che alla stregua della documentazione in atti, non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare, salvi gli ulteriori approfondimenti da riservare alla sede del merito;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Roma, 27 giugno 2007</p>
<p>Il Presidente: Saverio Corasaniti<br />
L’Estensore: Francesco Arzillo</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2007 n.3749</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-6-2007-n-3749/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-6-2007-n-3749/</guid>

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<p>Pres. Ferrari, Rel. Maruotti S.R.L. C.R.M. Cooperativa Romana Manutenzioni 80 (Avv. G. Pesce) c. Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carbinieri (Avv. dello Stato); S.R.L. Enterprise (n.c.) Processo amministrativo – Decisione in forma semplificata ex art. 9 della Legge n. 205/2000 – Omessa chiamata in giudizio di tutte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-6-2007-n-3749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2007 n.3749</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ferrari, Rel. Maruotti<br /> S.R.L. C.R.M. Cooperativa Romana Manutenzioni 80 (Avv. G. Pesce)	c. Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carbinieri (Avv. dello Stato); S.R.L. Enterprise (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Decisione in forma semplificata ex art. 9 della Legge n. 205/2000 – Omessa chiamata in giudizio di tutte le parti interessate &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima la definizione in forma abbreviata della causa ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205/2000, intervenuta nella camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, quando non siano state chiamate in giudizio tutte le parti interessate ovvero se queste non si siano costituite in pendenza del relativo termine, anche quando il termine dilatorio per la trattazione della domanda cautelare sia stato ridotto ai sensi dell’art. 23 della legge 1034/1971.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3749/2007 Reg. Dec. <br />
N. 2108 Reg. Ric.<br />
Anno 2007</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Quarta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2108 del 2007, proposto dalla<br />
<b>s.r.l. CRM Cooperativa Romana Manutenzioni 80</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Pesce, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via XX Settembre 1;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero della Difesa-Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>s.r.l. Scala Enterprise</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi nella presente fase del giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
della   sentenza  del Tribunale Amministrativo Regionale  per il<br />
Lazio, Sez. I bis, 26 febbraio 2007, n. 1687, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 1190 del 2007;</p>
<p>Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;<br />
Visti i motivi formulati avverso la sentenza gravata;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, integrati con una memoria depositata in data 4 giugno 2007;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
	Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla camera di consiglio del 5 giugno 2007;<br />	<br />
	Uditi l’avvocato Giovanni Pesce per l’appellante e l’avvocato dello Stato Gesualdo D’Elia per il Ministero della Difesa;<br />	<br />
	Considerato che nel corso della camera di consiglio del 5 giugno 2007 è stato rappresentato ai difensori delle parti che la causa sarebbe stata definita con sentenza;<br />	<br />
	Rilevato che, al termine della medesima camera di consiglio è stato depositato il dispositivo della decisione, cui segue il deposito della relativa motivazione;																																																																																												</p>
<p align=center><b>Considerato in fatto e in diritto quanto segue:</b></p>
<p>	1. Il Ministero della Difesa ha indetto la gara per l’affidamento del servizio triennale di pulizia dei locali della sede del Comando Generale dei Carabinieri.<br />	<br />
	Al termine del procedimento, l’aggiudicazione è stata disposta nei confronti della s.r.l. Scala Enterprise.																																																																																												</p>
<p>	2. Col ricorso di primo grado n. 1190 del 2007 (proposto al TAR per il Lazio e depositato il 9 febbraio 2007), la s.r.l. Cooperativa Romana Manutenzioni 80 – partecipante alla gara – ha impugnato gli atti del procedimento e ne ha chiesto l’annullamento.<br />	<br />
	In data 14 febbraio 2007, nel corso della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, il TAR ha rappresentato all’avvocato dello Stato che la causa poteva essere definita ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205 del 2000 ed ha depositato il dispositivo della sentenza, con cui il ricorso è stato respinto, con condanna della società al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio.<br />	<br />
	Con la sentenza n. 1689 del 2007, il TAR ha depositato la relativa motivazione.																																																																																												</p>
<p>	3. Col primo motivo del gravame (come integrato con i motivi formulati ai sensi dell’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971), la società ha lamentato che il TAR ha emanato la sentenza di definizione del ricorso di primo grado, incorrendo in un vizio in procedendo, poiché:<br />	<br />
	&#8211; il difensore della stessa società non è stato sentito in ordine alla possibilità di trasformazione del rito dalla fase cautelare a quella di definizione del giudizio;<br />	<br />
	&#8211; la mancata presenza del medesimo difensore alla camera di consiglio del 14 febbraio 2007 è stata dovuta alla estrema rapidità della sua fissazione, tenuto conto della data di deposito del ricorso (9 febbraio 2007);<br />	<br />
	&#8211; nel ricorso di primo grado, il difensore aveva chiesto di essere sentito in camera di consiglio;<br />	<br />
	&#8211; la segreteria del TAR ha trasmesso in data 12 febbraio 2007 la comunicazione della fissazione della camera di consiglio del 14 febbraio, con una lettera raccomandata pervenuta il 15 febbraio;<br />	<br />
	&#8211; il termine previsto dall’art. 36 del regio decreto n. 642 del 1907 “era spirato, in quanto il ricorso è stato notificato il 26 gennaio e depositato il 9 febbraio 2007”;<br />	<br />
	&#8211; l’art. 36 del regio decreto n. 642 del 1907 va comunque interpretato alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 427 del 1999, e dell’art. 111 della Costituzione.																																																																																												</p>
<p>	4. Così sintetizzate le censure dell’appellante, ritiene la Sezione che esse vadano accolte.																																																																																												</p>
<p>	4.1. Va richiamata la normativa rilevante per la definizione della questione posta dall’appellante.<br />	<br />
L’art. 21, decimo comma, della legge n. 1034 del 1971 dispone che, “in sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ove ne sussistano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel rito a norma dell’art. 26”.<br />
	L’art. 21, per la individuazione della data in cui vi è la decisione della domanda cautelare, richiama le disposizioni dell’art. 36 del regio decreto n. 642 del 1907, per il quale:<br />	<br />
	&#8211; “le domande di sospensione della esecuzione dell’atto impugnato, qualora non siano proposte nel ricorso, devono farsi mediante istanza diretta alla sezione giurisdizionale, a cui fu presentato il ricorso…” (primo comma);<br />	<br />
	&#8211; “l’amministrazione e le parti interessate possono, entro dieci giorni dalla notifica, depositare e trasmettere memorie od istanze alla segreteria” (secondo comma);<br />	<br />
	&#8211; “su tali domande la sezione pronuncia nella prima udienza dopo spirato il termine” (quarto comma).<br />	<br />
	Poiché il ricorso di primo grado rientra tra i casi previsti dall’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971, il medesimo termine si deve intendere ridotto a cinque giorni.																																																																																												</p>
<p>	4.2. Per quanto rileva nel giudizio, va premesso che il Ministero della Difesa ha correttamente rilevato come, per la determinazione della data di notifica del ricorso di primo grado, si deve tenere conto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002, per la quale la notifica si intende perfezionata nel momento della ricezione: mentre per il rispetto del termine di impugnazione rileva la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, per la determinazione del perfezionamento della notifica e per la decorrenza del termine di deposito del ricorso rileva la data della consegna al destinatario (in termini, Sez. VI, n. 6835 del 2006).<br />	<br />
	Dunque, la notificazione del ricorso di primo grado si deve intendere eseguita (per la decorrenza del termine di deposito) alla data della sua consegna alla società controinteressata (2 febbraio 2007, mentre il 1° febbraio è stato notificato al Ministero presso l’Avvocatura Generale dello Stato).<br />	<br />
	Poiché il ricorso è stato notificato il 1°-2 febbraio 2007, alla data del 14 febbraio risultava decorso il termine di cinque giorni, per la fissazione  della camera di consiglio (tenuto conto dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con l’ordinanza n. 2 del 1985).<br />	<br />
	Tuttavia, per quanto riguarda la trasformazione del rito ai sensi dell’art. 21, decimo comma, della legge n. 1034 del 1971, osserva la Sezione che essa poteva avere luogo in primo grado solo ove fosse stata previamente comunicata tale possibilità al difensore della ricorrente (sicché non rileva l’ulteriore questione se l’applicazione dei principi affermati dalla richiamata sentenza n. 477 del 2002 abbia inciso sull’ambito di applicabilità dell’art. 36 del regio decreto n. 642 del 1907).<br />	<br />
	Infatti, pur a seguito della riduzione del termine da dieci a cinque giorni del termine dilatorio dopo il quale va fissata la camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare, la trasformazione del rito può avere luogo nella camera di consiglio, purché le parti costituite risultino avvertite di tale possibilità, affinché valutino se manifestare in contrario la loro volontà, ad esempio perché intendano rispettivamente formulare motivi aggiunti ovvero istanze istruttorie.<br />	<br />
	Ove non risultino presenti tutte le parti costituite, e la camera di consiglio di trattazione della domanda cautelare sia stata fissata con la riduzione a cinque giorni del termine legale, o vi è la definizione della medesima domanda ovvero, se emergono elementi tali da indurre alla più sollecita definizione del giudizio, occorre rinviare la causa alla camera di consiglio successiva.<br />	<br />
	Infatti, le disposizioni della legge n. 205 del 2000 (modificative dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971) vanno interpretate in base ai principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 427 del 1999 (sia pure in relazione all’art. 19 del decreto legge n. 67 del 1997, come convertito nella legge n. 135 del 1997), per la quale la sentenza “in forma abbreviata immediatamente nella camera di consiglio, fissata per la trattazione della domanda cautelare, non può aver luogo se non sono state chiamate in giudizio tutte le parti interessate ovvero se queste non si siano costituite in pendenza del relativo termine, ovvero se la parte ricorrente, a seguito di nuova documentazione acquisita al giudizio, proponga o manifesti la volontà di presentare motivi aggiunti rilevanti ai fini della decisione del ricorso”.<br />	<br />
	Affinché le disposizioni sulla definizione accelerata del giudizio non risultino in contrasto con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, occorre dunque interpretare le innovative disposizioni della legge n. 205 del 2000 nel senso che essa &#8211; pur avendo  ridotto alla metà  il termine dilatorio per la trattazione della domanda cautelare ed ammesso la trasformazione del rito nel corso della camera di consiglio per l’emanazione della sentenza – subordina la medesima trasformazione alla formalità della previa audizione “sul punto” delle “parti costituite”, tra cui rientra anche il ricorrente (per il principio della parità delle parti).<br />	<br />
	In altri termini, quando la camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare sia fissata nella prima camera di consiglio utile dopo la scadenza del termine ridotto di cinque giorni e non sia stata comunicata la relativa data a tutti i difensori delle parti costituite (compreso il ricorrente), la mancata audizione di tutti i difensori non consente l’immediata definizione della lite con la sentenza.<br />	<br />
Per di più, nel caso di specie, il TAR ha disposto la trasformazione del rito in assenza del difensore che aveva espressamente chiesto nel ricorso di essere sentito in camera di consiglio, mentre risultava per tabulas che l’avviso di fissazione della camera di consiglio – pur trasmesso &#8211; non gli era stato ancora recapitato (il che neppure poteva indurre a ritenere che l’assenza dipendesse da una volontà difforme da quella indicata nel ricorso).<br />
Le circostanze sopra esposte (la fissazione della camera di consiglio nella prima camera di consiglio successiva alla scadenza del termine ridotto di cinque giorni; l’espressa richiesta del difensore – formulata nel ricorso &#8211; di essere sentito; la mancata percezione del mancato ricevimento dell’avviso della fissazione della camera di consiglio, alla data del 14 febbraio 2007) inducono la Sezione a ritenere che la trasformazione del rito sia stata disposta in assenza dell’indefettibile presupposto legislativo.<br />
	Pertanto, in accoglimento del primo motivo d’appello, la sentenza gravata va annullata con rinvio al TAR per il Lazio, che si pronuncerà anche sulle spese e sugli onorari delle precedenti fasi del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello n. 2108 del 2007, nei sensi indicati in motivazione, e annulla la sentenza impugnata con rinvio al TAR per il Lazio, per la decisione del ricorso di primo grado n. 1190 del 2007.<br />
Spese al definitivo.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 5 giugno 2007, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:<br />
Gennaro	Ferrari			Presidente<br />	<br />
Luigi		Maruotti			Consigliere estensore<br />	<br />
Anna		Leoni				Consigliere<br />	<br />
Bruno		Mollica			Consigliere<br />	<br />
Vito		Carella			Consigliere																																																																																								</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
27 giugno 2007<br />
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2007 n.3153</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-27-6-2007-n-3153/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-27-6-2007-n-3153/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-27-6-2007-n-3153/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2007 n.3153</a></p>
<p>Vanno sospese l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo con valutazione titoli per il servizio prestato nelle scuole di montagna, avendo riguardo al contenuto precettivo dei commi 605, lett. c), e 607 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 che fanno salvi rispettivamente la valutazione in misura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-27-6-2007-n-3153/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2007 n.3153</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-27-6-2007-n-3153/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2007 n.3153</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospese l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo con  valutazione titoli per il servizio prestato  nelle scuole di montagna,    avendo riguardo al contenuto precettivo dei commi 605, lett. c), e 607 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 che fanno salvi rispettivamente la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data (id est: 1 settembre 2007), nonché le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/10979/g">Ordinanza sospensiva del 30 ottobre 2007 n. 5703</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3153/2007<br />
Registro Generale: 4747/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SAVERIO CORASANITI Presidente<br />GIULIO AMADIO Cons.<br />MASSIMO LUCIANO CALVERI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 27 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 4747/2007  proposto da:<br />
<b>RUBERTO SAVERINA</b>rappresentata e difesa da:CERRITO AVV. PAOLAcon domicilio eletto in ROMAVIA POMEZIA, 44pressoFARALLO AVV. PIERO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo – valutazione titoli per il servizio prestato  nelle scuole di montagna;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br />Nominato relatore il Consigliere Massimo Luciano CALVERI e uditi alla Camera di Consiglio del 27 giugno 2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Avuto riguardo al contenuto precettivo dei commi 605, lett. c), e 607 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 che fanno salvi rispettivamente la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data (id est: 1 settembre 2007), nonché le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, accogliela suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Roma,  27 giugno 2007</p>
<p>Il Presidente:    Saverio Corasaniti<br />
L’Estensore:   Massimo Luciano Calveri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-27-6-2007-n-3153/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2007 n.3153</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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