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	<title>27/5/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/5/2014 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2014 n.274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-27-5-2014-n-274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-27-5-2014-n-274/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2014 n.274</a></p>
<p>Pres. ed est. C. Lamberti Fili D&#8217;Erba Soc.Coop.S.R.L. (avv.ti. S. Calzolari e S. Garone) c/ Comune di Citta&#8217; di Castello (avv. A. Bartolini) nei confronti di Il Poliedro Soc. Coop. Sociale (avv. C. Bibi) 1. Contratti della p.a. – Gara – Aggiudicazione – Impugnazione – Termine – Decorrenza – Individuazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-27-5-2014-n-274/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2014 n.274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-27-5-2014-n-274/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2014 n.274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. C. Lamberti<br /> Fili D&#8217;Erba Soc.Coop.S.R.L. (avv.ti. S. Calzolari e S. Garone) c/ Comune di Citta&#8217; di Castello (avv. A. Bartolini) nei confronti di Il Poliedro Soc. Coop. Sociale (avv. C. Bibi)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Aggiudicazione – Impugnazione – Termine – Decorrenza – Individuazione – Informativa ex art. 243-bis, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. – Irrilevanza &#8211; Ragioni</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Valutazione delle offerte – Offerta economicamente più vantaggiosa &#8211; Giudizi analitici sui singoli elementi e sub elementi – Motivazione – Necessità – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La lesione del partecipante non aggiudicatario si realizza unicamente con l&#8217;aggiudicazione definitiva, la cui comunicazione ex art. 79 co. 1, lett. a), D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. segna il momento iniziale della decorrenza del termine d’impugnazione. Ed infatti, rispetto alla piena conoscenza dell’atto, prevista in alternativa alla comunicazione o alla notificazione per la decorrenza del termine per proporre azione di annullamento dall’art. 41, co. 2, D. Lgs. n. 104/2010, la comunicazione d’ufficio dell’aggiudicazione definitiva, prevista dall’art. 79, co. 5, lett. a) D. Lgs. n. 163/2006, anche al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti i candidati che hanno presentato un&#8217;offerta, realizza una tutela tutta ad hoc nel senso di escludere qualsiasi altra forma legale di conoscenza del provvedimento ai fini della decorrenza del termine per impugnare. Ne consegue che il termine per il ricorso non può farsi decorrere dalla data d’invio alla stazione appaltante dell’informativa ex art. 243-bis, D. Lgs. n. 163/06 cit., in quanto la predetta informativa non produce alcuna conseguenza preclusiva alla tutela del concorrente non aggiudicatario, come si verificherebbe, invece, inevitabilmente considerando la decorrenza del termine per impugnare dalla piena conoscenza delle cause d’illegittimità che si realizza, normalmente, già al momento dell’aggiudicazione provvisoria, allorché il concorrente escluso, oltre al provvedimento finale, acquisisce cognizione dei verbali della commissione</p>
<p>2. Anche quando la lex specialis della gara dettagli i criteri e sottocriteri da considerazione correlandovi specifici punteggi numerici, è illegittima la valutazione qualitativa delle offerte priva d’idonea motivazione, qualora l’insieme dei giudizi analitici sui singoli elementi e sub elementi non renda trasparente il confronto fra le offerte e la logica seguita in sede di esame delle medesime per giungere alla valutazione finale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 92 del 2014, proposto da:<br />
Fili D&#8217;Erba Soc.Coop.S.R.L., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Silvia Calzolari, con domicilio eletto presso l’avv. Simona Garone in Ponte S. Giovanni, via Manzoni N. 214/B; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Comune di Citta&#8217; di Castello, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Bartolini, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, corso Vannucci, 10; </p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Poliedro Soc. Coop. Sociale, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Catia Bibi, con domicilio eletto presso T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della Determinazione Dirigenziale n. 1611 dell’ 11.12.2013, di aggiudicazione definitiva a favore della Cooperativa Sociale Il Poliedro, dei servizi di front office e back office relativi alla gestione della biblioteca comunale “Giosuè Carducci” in Città di Castello e di uscierato presso le sedi comunali di Piazza Gabriotti e le sedi comunali distaccate, per la durata di un anno, di cui alla procedura negoziata indetta con Determina Dirigenziale n. 1229 del 18.09.2013 &#8211; CIG 53211 167DE8;- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato ed in particolare, per quanto possa occorrere: del verbale di gara in data 25.10.2013, di aggiudicazione provvisoria in favore della Cooperativa Sociale il Poliedro; dei verbali di gara in data 21.10.2013 e 22.10.2013, nella parte in cui la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, ha esaminato le offerte tecniche delle due concorrenti ed ha proceduto alla assegnazione dei relativi punteggi; nonché per la declaratoria dell’obbligo per l’Amministrazione intimata di procedere alla rideterminazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, con conseguente aggiudicazione della procedura in favore della ricorrente; nonché, in via subordinata, per la declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra il Comune di Città di Castello e la Cooperativa Sociale Il Poliedro in pendenza di giudizio e, comunque, per la declaratoria del diritto della Cooperativa Sociale I Fili d’Erba a subentrare nel contratto eventualmente concluso; nonché, in via gradata, per il risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente in conseguenza della illegittima aggiudicazione del Servizio in favore della Cooperativa Sociale Il Poliedro e del mancato guadagno per l’omesso espletamento del medesimo servizio.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Citta&#8217; di Castello e di Il Poliedro Soc. Coop. Sociale;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. La ricorrente, “I Fili D’erba” soc. coop. sociale s.r.l. ha partecipato alla procedura negoziata, riservata alle cooperative di tipo “B” ex lege n. 381/1991, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di parte del servizio di “front office” e di “back office” presso la Biblioteca comunale di Città di Castello e del servizio di uscierato presso le sedi comunali di piazza Gabriotti e quelle distaccate.<br />
1.1. Nella procedura, la società ricorrente si è qualificata al secondo posto: la gara è stata aggiudicata a “Il Poliedro società cooperativa sociale”, unica altra partecipante.<br />
1.2. La ricorrente precisa che la Commissione di gara procedeva, in data 21/10/2013, all’apertura dei plichi in seduta pubblica e all’esame della documentazione amministrativa di cui alla busta “A” e, avendone riscontrato la regolarità formale, ammetteva, entrambe le partecipanti.<br />
1.3. In seduta riservata, la Commissione procedeva all’esame della documentazione contenuta nella busta “B” di ciascun concorrente e alla valutazione degli elementi di cui alla Parte 1 (descrizione del progetto di inserimento lavorativo oggetto dell’affidamento), dando atto che alla valutazione delle offerte si sarebbe proceduto mediante assegnazione dei coefficienti con le modalità e i criteri di cui alla lettera di invito.<br />
1.4. Nella seduta del 22/10/2013, la Commissione procedeva alla valutazione degli elementi e di cui alla Parte 2 (descrizione del progetto organizzativo dei servizi oggetto dell’affidamento) e di cui alla Parte 3 (descrizione delle procedure utilizzate dall’impresa con finalità di coordinamento, controllo e verifica dell’attività oggetto dell’affidamento): assegnava così il punteggio complessivo dell’offerta tecnica mediante la sommatoria dei punti di ciascun elemento di valutazione.<br />
1.5. Nella seduta pubblica del 25/10/2013, la Commissione dava lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche e procedeva all’apertura delle buste “C” contenenti le offerte economiche, assegnando entrambi i ricorrenti punti 30: effettuata la sommatoria dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e a quelle economiche, “Il Poliedro soc. coop. sociale” si qualificava al primo posto nella graduatoria e la ricorrente “I Fili D’erba soc. coop. sociale” conseguiva il secondo.<br />
1.6. Il legale rappresentante della ricorrente, “I Fili D’erba soc. coop. sociale” presentava istanza di accesso agli atti, in data 29/10/2013: l’istanza era accolta solo in parte con nota prot. n. 28512 in data 12/11/2013. Dall’analisi della documentazione erano rilevate consistenti incongruenze nei punteggi assegnati dalla Commissione sulla valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta (progetto/offerta). Il rappresentante della ricorrente sollecitava perciò la stazione appaltante a procedere in via di autotutela anche ai sensi dell’art. 243-bis D.Lgs. n. 163 2006.<br />
1.7. La Commissione di gara riunita in seduta riservata il 18/11/2013, concludeva per l’inconferenza delle censure, essendo stato rispettato quanto richiesto dai documenti di gara e dai criteri motivazionali.<br />
1.8. Il RUP, con nota prot. n. 29716, in data 25/11/2013, precisava che la Commissione si era attenuta ai documenti di gara sostenendo che, tra l’altro, “nei criteri motivazionali, in riferimento all’elemento n. 1) non vi è alcun riferimento ai parametri che sono alla base delle … considerazioni” della ricorrente.<br />
1.9. Il dirigente degli affari generali e risorse umane, con determinazione n. 1611, in data 11/12/2013, disponeva l’aggiudicazione definitiva del servizio.<br />
2. Con un’unica censura articolata “I Fili D’erba soc. coop. sociale” deduce l’illegittimità delle operazioni svolte dalla Commissione di gara nelle sedute riservate del 21 e 22 novembre 2013 per difetto di motivazione nell’attribuzione dei punteggi numerici e per mancanza esplicitazione logico-giuridica dei giudizi relativi alle relative offerte tecniche. La società cooperativa censurava altresì l’illegittima attribuzione di conteggi per essere stati valutati in modo identico offerte oggettivamente diverse.<br />
2.1. Nel giudizio si è costituito il comune di Città di Castello depositando documenti.<br />
2.2. Si è altresì costituita la “Il Poliedro cooperativa sociale” che ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica, intervenuta oltre il termine di 30 giorni dalla data del 21/11/2013 in cui la ricorrente “I Fili D’erba soc. coop. sociale” aveva avuto piena conoscenza dei documenti di gara. Ha poi dedotto l’infondatezza dei proposti i motivi.<br />
2.3. Con memoria in data 4 marzo 2014 il Comune di città di castello ha opposto le medesime eccezioni pregiudiziali e richiesto sul rigetto del ricorso.<br />
2.4. Per l’udienza del 14 maggio 2014, di passaggio della causa in decisione, hanno presentato memoria difensiva la ricorrente, “I Fili D’erba soc. coop. sociale” e la controinteressata “Il Poliedro cooperativa sociale”. Ha altresì proposto memoria il comune di Città di Castello.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>3. Secondo giurisprudenza consolidata (ex plurimis Cons. St., sez. III, 11 febbraio 2013, n. 763), nelle gare pubbliche di appalto, la lesione del partecipante non aggiudicatario si realizza unicamente con l&#8217;aggiudicazione definitiva, la cui comunicazione ex art. 79 co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 163/2006, nella specie intervenuta via fax l’8 gennaio 2014, che segna il momento iniziale della decorrenza del termine d’impugnazione.<br />
3.1. Il ricorso di “I Fili d’Erba soc. coop. sociale” è stato consegnato per la notifica in data 7 febbraio 2010 e pertanto nei trenta giorni utili per proporre ricorso stabiliti dall’art. 120, co. 5, D.Lgs. n. 104/2010.<br />
3.2. Va, conseguentemente respinta l’eccezione di tardività del ricorso proposta nella memoria di costituzione di “Il Poliedro cooperativa sociale”, perché la censura di erronea attribuzione del punteggio ivi prospettata sarebbe stata già conosciuta in sede di pre-informativa, dal cui invio alla stazione appaltante in data 12 novembre 2013, la controinteressata intende far decorrete il termine per proporre impugnazione.<br />
3.3. La ratio dell&#8217;informativa di proporre ricorso, introdotta nel D.Lgs. n. 163/2006 dall&#8217;art. 243 bis, ad opera del correttivo di cui al D.Lgs. n. 53/2010, risiede nell’ottica di risoluzione alternativa delle controversie, come dimostra la sua collocazione codicistica, immediatamente dopo la transazione, l&#8217;accordo bonario e l&#8217;arbitrato (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 13 febbraio 2013, n. 124).<br />
3.4. L’informativa ex art. 243 bis produce alcuna conseguenza preclusiva alla tutela del concorrente non aggiudicatario come si verificherebbe inevitabilmente considerando la decorrenza del termine per impugnare dalla piena conoscenza delle cause d’illegittimità che si realizza, normalmente, già al momento dell’aggiudicazione provvisoria, allorché il concorrente escluso, oltre al provvedimento finale, acquisisce cognizione dei verbali della commissione.<br />
3.5. Rispetto alla piena conoscenza dell’atto, prevista in alternativa alla comunicazione o alla notificazione per la decorrenza del termine per proporre azione di annullamento dall’art. 41, co. 2, D.Lgs. n. 104/2010, la comunicazione di ufficio dell’aggiudicazione definitiva, prevista dall’art. 79, co. 5, lett. a) D.Lgs. n. 163/2006 anche al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti i candidati che hanno presentato un&#8217;offerta realizza una tutela tutta ad hoc nel senso di escludere qualsiasi altra forma legale di conoscenza del provvedimento ai fini della decorrenza del termine per impugnare.<br />
3.6. Muovendo dalle stesse argomentazioni, va anche disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso proposta dal Comune di Città di Castello in relazione all’omessa tempestiva impugnazione della lex specialis per insufficienza e non esaustività dei criteri di valutazione contenuti nel bando e nella lettera d’invito.<br />
3.7. La giurisprudenza (ex plurimis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 4 novembre 2013, n. 9373) è unanime nell’escludere l&#8217;onere dell&#8217;immediata impugnazione delle clausole del bando (o della lettera di invito) che non incidono direttamente ed immediatamente sull&#8217;interesse del soggetto a partecipare alla gara e, dunque, non determinano, per lo stesso, un immediato arresto procedimentale.<br />
3.8. Fulcro delle proposte censure è, per un verso l’identica valutazione, da parte della Commissione di gara elementi di offerta sostanzialmente diversi e, per altro verso l’apoditticità nell’attribuzione dei punteggi in relazione alla qualificazione, al numero e alla professionalità degli operatori da impiegare che avrebbe consentito un maggior favore nei confronti dell’aggiudicataria a scapito del progetto della ricorrente che, nonostante migliore, avrebbe ottenuto un minor punteggio senza specifica motivazione.<br />
3.9. Dalla censura, così come strutturata, si evince che la lesività del bando e della lettera d’invito è solamente astratta e potenziale sicché la loro idoneità a produrre un effettivo pregiudizio è valutabile unicamente all&#8217;esito della procedura selettiva, una volta rivelatosi negativo per l&#8217;interessato (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 5 luglio 2013, n. 6645).<br />
4. Nel merito, la ricorrente sostiene l’apoditticità dei giudizi della Commissione attribuiti al suo progetto e a quello della controinteressata, a fronte di una griglia di valutazione generica e non in grado di consentire un efficiente sindacato sulle valutazioni della Commissione di gara.<br />
4.1. Ritiene il Collegio che il sintomo dell’eccesso di potere sia stato correttamente ravvisato nell’incongruità dei punteggi attribuiti in relazione agli elementi qualitativi da considerare per l’offerta economica.<br />
4.2. Nella lettera d’invito, gli elementi qualitativi da valutare ai fini del punteggio erano suddivisi in tre parti, le prime due recanti rispettivamente la descrizione del progetto d’inserimento lavorativo (1) e la descrizione del progetto organizzativo dei servizi (2) mentre la terza era dedicata alla descrizione delle procedure utilizzate con finalità di coordinamento controllo e verifica delle attività oggetto dell’affidamento(3). Detti elementi erano suddivisi in altrettanti sub elementi, da a) e c) quelli della prima parte, da a) e d) quelli della seconda e sub a) c) f) quelli della terza. Il calcolo del punteggio sarebbe avvenuto in base a coefficienti numerici da 0 a 1, ai quali corrispondeva un giudizio variabile da “assoluta inidoneità” ad “eccellente”, con tutte le gradazioni intermedie.<br />
4.3. Relativamente ai punteggi attribuiti per gli elementi di giudizio della prima parte, correttamente la ricorrente adduce di essersi vista attribuire il medesimo punteggio nonostante abbia prodotto quattordici accordi a fronte dei nove della controinteressata (per i rapporti con organizzazioni pubbliche e private operanti nello specifico territorio documentati da accordi scritti) e altrettanto legittimamente la ricorrente afferma l’ingiustificato vantaggio attribuito alla controinteressata che avrebbe conseguito un punteggio maggiore nonostante l’equivalenza delle offerte (per la professionalità e qualificazione degli operatori da impiegare nel servizio a supporto degli inserimenti lavorativi) e a scapito del minore incremento occupazionale dei lavoratori in pianta stabile (quattro anziché sei come offerto dalla ricorrente per la creazione e/o continuità di occupazione stabile per i progetti svantaggiati).<br />
4.4. Quanto poi a due dei subelementi contenuti nella descrizione del progetto organizzativo dei servizi, ancora correttamente la ricorrente si duole dell’attribuzione del medesimo punteggio dell’aggiudicataria, nonostante il numero degli operatori e relative qualifiche in situazioni di svantaggio fosse maggiore (sei contro quattro) e nonostante la professionalità e qualificazione degli operatori da impiegare fosse migliore (tutti quelli della ricorrente sono in possesso di attestato di frequenza di un corso ad hoc mentre tutti quelli della controinteressata, salvo uno, sono privi di specifiche qualificazioni).<br />
4.5. A fronte delle dedotte censure, è solo nella memoria della controinteressata che si afferma, quanto ai subelementi della parte prima, la correttezza dell’operato della Commissione che avrebbe valutato con lo stesso punteggio gli accordi scritti a comprova dei rapporti con le organizzazioni operanti nel territorio dove sarebbero strati realizzati gli inserimenti lavorativi in quanto cinque degli accordi prodotti dalla ricorrente non avrebbero correlazione con i servizi oggetto di gara e che taluni operatori da impiegare nel servizio da parte della ricorrente non avrebbero specifiche professionalità risultanti da titoli o da specifici rapporti di collaborazione.<br />
4.6. Quanto ai subelementi della parte seconda, è sempre nella memoria in esame che si afferma la coerenza del maggior punteggio attribuito all’aggiudicataria per progetto organizzativo dei servizi, in quanto dei sei operatori in situazione di svantaggio che la ricorrente propone, il numero di ore lavorative svolto da uno di essi è inferiore al CCNL delle cooperative sociali e che gli operatori della ricorrente sarebbero privi di specifica esperienza, diversamente da quelli dell’aggiudicataria.<br />
4.7. A parte ogni riserva sul fondamento fattuale delle considerazioni svolte, il Collegio osserva come siffatte spiegazioni dedotte in sede processuale rappresentano un’integrazione motivazionale postuma, incompatibile con l’onere della Commissione di gara di esprimere, al momento dell’esame dei progetti, un giudizio dal quale sia possibile dedurre l&#8217;iter logico seguito nell’esprimere i punteggi (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 27 gennaio 2011, n. 152).<br />
4.8. Anche quando la lex specialis della gara dettagli i criteri e sottocriteri da considerazione correlandovi specifici punteggi numerici, è illegittima la valutazione qualitativa delle offerte priva d’idonea motivazione, qualora l’insieme dei giudizi analitici sui singoli elementi e subelementi non renda trasparente il confronto fra le offerte e la logica seguita in sede di esame delle medesime per giungere alla valutazione finale.<br />
4.9. L’esame dei verbali delle sedute riservate nella Commissione, svoltesi nei giorni 21 e 22 ottobre 2013 evidenzia come gli elementi di cui alla Parte 1 (descrizione del progetto di inserimento lavorativo oggetto dell’affidamento) e alla Parte 2 (descrizione del progetto organizzativo dei servizi oggetto dell’affidamento) siano stati valutati con semplici coefficienti numerici riportati poi in una “scheda di valutazione” al solo fine del confronto fra i singoli punteggi e della determinazione del punteggio finale, con esclusione di qualsiasi supporto motivazionale idoneo a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dalla Commissione.<br />
5. Per costante portato giurisprudenziale, l’attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è solo quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro i quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, sia sufficientemente analitico da delimitare il giudizio della commissione nell&#8217;ambito di un minimo e di un massimo, rendendo così evidente l&#8217;iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico, in applicazione di puntuali criteri predeterminati, controllandone la logicità e la congruità essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione del punteggio attribuito (ex plurimis, Cons. St., sez. V, 12 giugno 2012, n. 3445).<br />
5.1. Nella specie, la lex specialis prevedeva la ripartizione dei 70 punti da attribuire all’offerta tecnica in tre principali elementi di valutazione[Parte 1 (descrizione del progetto di inserimento lavorativo oggetto dell’affidamento: max 39 punti) &#8211; Parte 2 (descrizione del progetto organizzativo dei servizi oggetto dell’affidamento: max 20 punti) Parte 3 (descrizione delle procedure utilizzate dall’impresa con finalità di coordinamento, controllo e verifica dell’attività oggetto dell’affidamento: max 11 punti)]. I suddetti tre elementi/criteri erano a loro volta ripartiti in dieci subelementi/subcriteri di cui tre per la Parte 1, quattro per la Parte 2 e tre per la Parte 3. Per il giudizio numerico era poi predisposta una griglia di undici giudizi da “assoluta inidoneità” ad “eccellente” cui corrispondevano altrettanti punti da “0” a “1”, evidentemente da riversare nella griglia precedente degli elementi/subelementi.<br />
5.2. Nei verbali delle due sedute riservate della Commissione non è palesato alcun motivo o iter argomentativo posto a base dei punteggi attribuiti ai progetti offerta di ambedue i concorrenti e quali siano stati i criteri di giudizio seguiti: i chiarimenti offerti nelle memoria del comune e dell’aggiudicataria sulle ragioni d’individuazione dell’offerta migliore non sono affatto riferibili a giudizi della commissione, non trovando alcuna esplicitazione nei verbali di gara, limitati ai soli punteggi.<br />
5.3. La griglia più o meno dettagliata degli elementi subelementi e quella dei coefficienti attribuibili secondo la valutazione qualitativa di ciascun sub elemento/sub criterio finiscono per diventare un semplice schermo formale per mascherare una discrezionalità della Commissione pressoché assoluta e insuscettibile di qualsiasi sindacato di legittimità, incompatibile con i criteri nazionali e comunitari che impongono chiarezza e trasparenza da parte della commissione di gara al momento dell’individuazione della migliore offerta.<br />
6. Per l’insieme delle suesposte ragioni il ricorso deve essere accolto con assorbimento delle ulteriori censure. Segue l’annullamento delle operazioni di gara e dei provvedimenti di aggiudicazione.<br />
6.1. Le spese seguono la soccombenza.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria definitivamente decidendo sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le operazioni di gara e i provvedimenti di aggiudicazione. Condanna il comune di Città di Castello e l’aggiudicataria “Il Poliedro società cooperativa sociale”, alle spese del presente giudizio in favore della ricorrente “I Fili D’erba” soc. coop. sociale” nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) complessive con vincolo della solidarietà.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Lamberti, Presidente, Estensore<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />
Paolo Amovilli, Primo Referendario<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/05/2014</p>
<p align=justify>
</b></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2014 n.2701</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-5-2014-n-2701/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-5-2014-n-2701/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2014 n.2701</a></p>
<p>Pres. Maruotti – Est. Gaviano Comune di Lecce (Avv. G. Pellegrino) c/ Leadri S.r.l. (Avv.ti C. Varrone e M. Marcuccio), n. c. Regione Puglia (Avv. M. Di Cagno) 1. Concessione e finanziamenti – Art. 27 L.R. n. 26/2013 – Soggetti attuatori – Rendiconti finali – Chiusura definitiva – Finanziamenti aggiuntivi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-5-2014-n-2701/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2014 n.2701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti – Est. Gaviano<br /> Comune di Lecce (Avv. G. Pellegrino) c/ Leadri S.r.l. (Avv.ti C. Varrone e M. Marcuccio), n. c. Regione Puglia (Avv. M. Di Cagno)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concessione e finanziamenti – Art. 27 L.R. n. 26/2013 – Soggetti attuatori – Rendiconti finali – Chiusura definitiva – Finanziamenti aggiuntivi – Condizioni – Soggetto creditore – Accettazione incondizionata</p>
<p>2. Concessione e finanziamenti – Art. 27 L.R. n. 26/2013 – Questione di costituzionalità – Manifesta infondatezza – Ragioni – Oggetto – Finanziamenti aggiuntivi – Iter pubblicistico – Competenza regionale – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 27, comma 3 della L.R. Puglia n. 26/2013 (rubricato “Finanziamenti aggiuntivi degli interventi ex Agensud”), la concessione dei finanziamenti aggiuntivi per consentire ai soggetti attuatori la chiusura definitiva dei rendiconti finali relativi agli interventi già eseguiti è subordinata all’accettazione del soggetto creditore, ma non anche alla determinazione del contenuto del rendiconto oggetto dell’accettazione medesima. Ne consegue che, per l’accesso ai finanziamenti in discorso, occorre che il creditore presenti la propria accettazione delle somme indicate nel rendiconto autonomamente predisposto dal soggetto attuatore, e ciò a chiusura e stralcio di ogni pretesa, in funzione della completa definizione degli oneri del relativo appalto, del quale verrebbe cancellata ogni pendenza.</p>
<p>2. E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 della L.R. n. 26/2013 sul rilievo che non rientrerebbe nel perimetro di competenza legislativa regionale, considerato che trattasi di disciplina attinente l’interesse legittimo al regolare svolgimento dell’iter pubblicistico per il rilascio dei finanziamenti aggiuntivi al privato e, quindi, non rientrante nella materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato. Tale disciplina si limita infatti a rendere disponibili mezzi finanziari aggiuntivi alla particolare condizione che tale intervento straordinario valga a definire completamente le relative pendenze tra creditore e soggetto attuatore, ferma restando, in difetto, la possibilità per il primo di far valere le proprie ragioni nei modi ordinari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2153 del 2014, proposto dal Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, corso del Rinascimento 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Leadri S.r.l., in proprio e quale Mandataria di A.T.I. con la Co.ce.mer S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Varrone e Marcello Marcuccio, con domicilio eletto presso il signor Gaetano Carletti in Roma, via Terenzio 21; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Regione Puglia, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 144/2014, resa tra le parti, concernente il silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione per l&#8217;ammissione al finanziamento di lavori relativi ad opere pubbliche.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Leadri S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visto l’art. 117 C.P.A., che al comma 2 stabilisce che i ricorsi contro il silenzio siano decisi con sentenza in forma semplificata;<br />
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino, Marcuccio, Varrone e Di Cagno;</p>
<p>OSSERVATO che sussiste il necessario interesse del Comune di Lecce alla base del presente appello, come è desumibile già dall’assorbente rilievo che la sentenza in epigrafe reca a carico di tale Amministrazione un ordine di procedere, sotto comminatoria della nomina di un commissario <i>ad acta</i> per il caso di “<i>ulteriore inerzia</i>” dell’Ente;<br />
DATO ATTO che la sentenza medesima non ha formato oggetto d’impugnativa nella parte in cui il T.A.R. ha preso atto della rinuncia dell’originaria parte ricorrente ai propri motivi aggiunti, “<i>di tal che il giudizio è limitato alla sussistenza o meno dell’obbligo di provvedere la cui declaratoria è stata richiesta con il ricorso principale</i>”;<br />
RILEVATO che l’appello in esame risulta fondato già per la preliminare ragione che, conformemente a quanto dedotto con il primo motivo d’appello, il ricorso principale di prime cure (n. 545 del 2013), benché notificato anche al Comune di Lecce –come, del resto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-, era stato proposto avverso il silenzio della sola Regione Puglia, e non anche del detto Comune;<br />
RITENUTO, peraltro, di dover soprattutto osservare che l’appello comunale è fondato anche nel merito, ossia nella parte in cui viene dedotto che le dichiarazioni rese dalla società creditrice non integravano la condizione prescritta dall’art. 27, comma 3, L.R. n. 26/2013;<br />
CONSIDERATO, infatti, che:<br />
&#8211; l’art. 27 L.R. cit., rubricato “<i>Finanziamenti aggiuntivi degli interventi ex Agensud</i>”, dispone quanto segue:<br />
“<i>1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti aggiuntivi ai soggetti attuatori degli interventi finanziati con i Piani annuali di attuazione del Programma triennale di sviluppo del mezzogiorno trasferiti alla Regione Puglia con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in data 3 ottobre 2002. </i><br />
2<i>. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le eventuali economie che si renderanno disponibili nel corso dell’avanzamento dei progetti presenti nel ciclo di programmazione 2000/2006, con specifico riferimento agli “Accordi di programma quadro” (APQ) dell’ex Fondo per le aree sottosviluppate (FAS), ora Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e alle risorse liberate presenti negli assi specifici di riferimento, coerenti con le tipologie degli interventi di cui al comma 1, a seguito delle attività di ricognizione previste con delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79 (Ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per le aree sottosviluppate e delle risorse liberate nell’ambito dei programmi comunitari (Ob. 1). </i><br />
<i>3. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi al fine di consentire ai soggetti attuatori la chiusura definitiva dei rendiconti finali relativi agli interventi già eseguiti. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare l’insussistenza di oneri residui, nonché, per le spese non ancora erogate, alla presentazione dell’accettazione delle somme esposte nel rendiconto da parte del soggetto creditore, a chiusura e stralcio definitivo di ogni pretesa del soggetto creditore. </i><br />
<i>4. La Regione resta comunque estranea ai rapporti intercorsi e/o intercorrenti tra soggetto attuatore e creditore</i>”;<br />
&#8211; le previsioni testé riportate risultano sufficientemente chiare nel condizionare la concessione dei finanziamenti aggiuntivi di cui si tratta alla circostanza che per loro tramite si pervenga a “<i>consentire ai soggetti attuatori la chiusura definitiva<br />
&#8211; in particolare, l’indicazione del comma 3 “<i>daparte del soggetto creditore</i>” va riferita all’accettazione che al fine indicato tale soggetto è chiamato ad esprimere (appunto, “<i>a chiusura e stralciodefinitivo di ogni pretesa</i>”), ma non anche a<br />
&#8211; di conseguenza, per l’accesso ai finanziamenti in discorso occorre che il creditore presenti la propria accettazione delle somme indicate nel rendiconto autonomamente predisposto dal soggetto attuatore, e ciò a chiusura e stralcio di ogni pretesa, in fu<br />
RITENUTO che per le ragioni indicate non può essere condivisa la diversa lettura del riportato comma 3 proposta dalla società, secondo la quale il rendiconto che il creditore è chiamato ad accettare quale condizione per l’accesso ai finanziamenti dovrebbe necessariamente recepire il totale ammontare del credito vantato dall’impresa;<br />
CONSIDERATO, infatti, che tale lettura non tiene conto della <i>ratio</i> della norma regionale, né del suo centrale riferimento testuale per cui la prevista accettazione deve avvenire “<i>a chiusura e stralcio definitivo di ogni pretesa</i>” (particolarmente eloquente è la difforme conclusione del ricorso introduttivo della società di vedersi assegnato il finanziamento disponibile “a scomputo parziale” del proprio “maggior credito”), oltre a svuotare di gran parte del suo senso l’indicazione legislativa della necessità di un’accettazione munita della riferita clausola di “<i>stralcio definitivo</i>”, dal momento che, ove l’accettazione dovesse sempre avvenire per un importo da identificare <i>a priori</i> con la pretesa del creditore, la relativa imposizione legislativa risulterebbe scarsamente utile e comprensibile; <br />
RILEVATO, altresì, che la società, pur distinguendo esattamente il piano del preesistente rapporto obbligatorio tra se stessa ed il Comune, da una parte, e quello del proprio interesse legittimo al regolare svolgimento del procedimento pubblicistico inerente al finanziamento, dall’altra, non ha titolo a pretendere lo svolgimento in proprio favore del procedimento previsto dall’art. 27 della legge regionale, per il quale sono previsti specifici presupposti oggettivi al fine di pervenire con il concorso della volontà del creditore accettante, attraverso la conclusione del relativo procedimento, all’estinzione dell’obbligazione con il pagamento di un importo inferiore a quello a rigore dovuto;<br />
OSSERVATO, alla luce di quanto premesso, che le dichiarazioni rese dalla società appellata in data 8 ottobre e 7 novembre 2013 non integravano, giusta quanto concordemente obiettato già a suo tempo dalle Amministrazioni comunale e regionale, la condizione prescritta dall’art. 27, comma 3, L.R. cit.;<br />
RITENUTO, infatti, che a fronte dell’univoco invito del Comune di Lecce alla società, con note del 5 e 15 novembre, nonché del 10 dicembre del 2013, a far pervenire una nota di accettazione, senza alcuna riserva, dell’importo di euro 14.408.148,67 esposto nel rendiconto redatto da esso Comune, a chiusura e stralcio definitivo di ogni pretesa, la creditrice medesima con le sue comunicazioni dell’8 ottobre e 7 novembre 2013 si è invece limitata, pur menzionando il citato art. 27, a fare solo un’ambigua dichiarazione di accettazione di un rendiconto non meglio identificato, sì da evitare con ciò, in pratica, ogni passo indietro rispetto alla propria maggiore richiesta, assommante per il primo lotto del proprio appalto a circa 21 milioni di euro;<br />
RILEVATA, infine, la manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale adombrato in questa sede dall’originaria ricorrente sul rilievo che non rientrerebbe nel perimetro della competenza legislativa regionale la disciplina di rapporti attinenti all’ordinamento civile (prevedendone l’estinzione sulla base di quanto il debitore dichiari di voler pagare, piuttosto che di quanto risulti effettivamente dovuto);<br />
OSSERVATO che la detta infondatezza emerge proprio dalla distinzione, sopra accennata, tra il piano del preesistente rapporto obbligatorio tra società e Comune, da una parte, e quello dell’interesse legittimo al regolare svolgimento dell’<i>iter</i> pubblicistico relativo al finanziamento, dall’altra, poiché la norma legislativa regionale attiene al secondo, e non al primo, e si limita a rendere disponibili mezzi finanziari aggiuntivi alla particolare condizione, però, che tale intervento straordinario valga a definire completamente le relative pendenze tra creditore e soggetto attuatore, ferma restando, in difetto, la possibilità per il primo di far valere le proprie ragioni nei modi ordinari;<br />
CONSIDERATO, dunque, che per quanto precede l’appello deve essere accolto, potendo rimanere assorbiti i residui motivi articolati a suo fondamento;<br />
OSSERVATO, di conseguenza, che la sentenza in epigrafe deve essere riformata, e che l’originario ricorso principale, risultato in sostanza improcedibile nei confronti della Regione, per avere il T.A.R. incontestatamente osservato che la società ha “<i>dato atto che la Regione Puglia ha spontaneamente adempiuto a completare l’istruttoria per quanto di sua competenza</i>”, nei riguardi del Comune di Lecce deve invece essere respinto;<br />
RAVVISATA l’esistenza di ragioni equitative tali da giustificare la compensazione tra tutte le parti in causa delle spese processuali del doppio grado;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, lo accoglie, e per l&#8217;effetto, in riforma della decisione appellata per quanto<br />
concernente il Comune di Lecce, respinge il ricorso di primo grado n. 545 del 2013.<br />
Compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore<br />
Fabio Franconiero, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/05/2014</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-5-2014-n-2701/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2014 n.2701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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