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	<title>27/5/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/5/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.2016</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2016/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.2016</a></p>
<p>Non va sospeso (rinviando a successiva udienza) il provvedimento con cui la Società affidataria della gestione ha disposto la variazione degli orari di apertura e di chiusura del Mercato Ortofrutticolo presso il Centro Agroalimentare di Roma, poiche&#8217; non si ravvisano, al momento, i presupposti per disporre l’immediato accoglimento dell’istanza incidentale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2016/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.2016</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2016/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.2016</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso (rinviando a successiva udienza) il provvedimento con cui la Società affidataria della gestione ha disposto la variazione degli orari di apertura e di chiusura del Mercato Ortofrutticolo presso il Centro Agroalimentare di Roma, poiche&#8217; non si ravvisano, al momento, i presupposti per disporre l’immediato accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato, soprattutto per ciò che concerne il paventato danno grave ed irreparabile derivante dalla nuova determinazione in ordine alle ore di apertura e di chiusura del mercato ortofrutticolo in questione per effetto della diversa e diversificata incidenza di tale aspetto sulla contrattazione e sul prelievo della merce scambiata nel sistema distributivo all’ingrosso di ogni singolo operatore. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02016/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00560/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 560 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Fedrago Roma, Soc Continentalfrutta di Patrignani Amleto e Monaco Gualtieri Srl, Soc Pegaso Srl, Soc di Cristo Srl, Soc Ef Fruit Srl, Soc Ortofrutticola Lacatena Srl, Soc Agrigel Italia Srl, Soc Gagliardi A &#038; V Rl, Soc Greggi Luigi Srl, Soc Desiderio Srl, Soc D&#8217;Olimpio Srl, Soc Frangiamone Srl, Soc Commercio Ortofrutticolo Europeo Srl, Soc La Mercante Srl, Soc De Luca Srl, Soc Consoli e Calabrese Srl, Soc Fruttabella Srl, Soc Terracina Fruits Snc di Mariani Fabio, Soc La Frutteria Srl, Soc Ortofrutticola di Chianese Domenico e Figli Srl, Soc Erra Luigi &#038; C Srl, Soc Ferrini Srl, Soc Lino D&#8217;Olimpio e Figli Srl, Soc Fratelli Marocca Srl, Soc Marrama Srl, Soc Colanfrutta Srl, Soc Siwa Srl, Soc Fratelli Staltari Sud Srl, So Centro Ingrosso Ortofrutta Srl, Soc Tomassetti Srl, Soc La Siciliana Srl, Soc Fratelli Freni Srl, Soc Virginia Srl</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Anglani, Federico Freni e Donato Anglani, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Panama, 58;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Soc Car Scpa e Soc Cargest Srl</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Giuseppe Lepore, con domicilio eletto presso Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio, 15; <br />	<br />
<b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;<br /> <br />
<b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rosalda Rocchi ed elettivamente domiciliato in Roma Via del Tempio di Giove n. 21; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Soc Ortofrutticola La Capitale Snc, Soc Pistelli Snc,</b> in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituite in giudizio; 	</p>
<p>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
ad adiuvandum:<br />	<br />
<b>Comi S.r.l., Agrumfrutta S.r.l., Cestiafrutta S.r.l., Augusto Galgani S.r.l., Turchetti S.r.l., Ruocco Distribuzione S.r.l., Fratelli Ruocco S.r.l., Sabina Carta, Dimensione Servizi, Clavia S.rl., Etna S.a.s. di La Rosa Antonino, Monaco e Visconti S.r.l., Oliva S.r.l. Arcofrutta S.r.l., N.T.M. S.r.l., Eurfrutta 2000 S.r.l., Esotica 92 B en B S.r.l.,</b> in persona dei rispettivi legali rappresentanti, tutte rappresentate e difese dall&#8217;avv. Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via Panama, 58; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento prot. n. 36/10, in data 8 novembre 2010, comunicato alle società ricorrenti il successivo 9 novembre, con cui la Società Cargest S.r.l. ha disposto la variazione degli orari di apertura e di chiusura del Mercato Ortofrutticolo presso il Centro Agroalimentare di Roma per il periodo che va dal 15 novembre 2010 al 14 settembre 2013;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc Car Scpa e di Soc Cargest Srl e del Comune di Roma;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che non si ravvisano, al momento, i presupposti per disporre l’immediato accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato, soprattutto per ciò che concerne il paventato danno grave ed irreparabile derivante dalla nuova determinazione in ordine alle ore di apertura e di chiusura del mercato ortofrutticolo in questione per effetto della diversa e diversificata incidenza di tale aspetto sulla contrattazione e sul prelievo della merce scambiata nel sistema distributivo all’ingrosso di ogni singolo operatore;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, che la controversia prospettata potrebbe essere definita con un’eventuale sentenza in forma semplificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 del c.p.a., laddove si ritenesse fondata l’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del Tribunale Amministrativo adito;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, di dover rinviare ad una successiva camera di consiglio l’esame della domanda cautelare richiesta e della questione pregiudiziale eccepita dalla parte resistente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Rinvia ogni decisione sulla domanda cautelare proposta dalle società ricorrenti e fissa per l’ulteriore trattazione la camera di consiglio del 21 giugno 2011.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 18 e 25 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maddalena Filippi, Presidente<br />	<br />
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2016/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.2016</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.410</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-410/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-410/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-410/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.410</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare dell&#8217;aggiudicataria provvisoria del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi in una zona portuale, che impugna l’atto con cui la Capitaneria di Porto nega la propria competenza a stipulare il relativo contratto, deducendo che una attribuzione in tal senso sarebbe da ascrivere in capo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-410/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-410/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.410</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare dell&#8217;aggiudicataria provvisoria del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi in una zona portuale, che impugna l’atto con cui la Capitaneria di Porto nega la propria competenza a stipulare il relativo contratto, deducendo che una attribuzione in tal senso sarebbe da ascrivere in capo all’Autorità marittima statale e non alla amministrazione regionale. Sulla base dell’art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 182 del 2003, come modificato sul punto dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, la competenza a stipulare il suddetto contratto sembra essere da ricondurre in capo alla Regione (cui compete la cura delle “procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti” di cui si discute), e ciò tanto più ove soltanto si consideri che l’art. 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti) ricomprende espressamente tra le fasi delle procedure di affidamento anche la stipulazione del contratto (comma 9 ss.). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00410/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 00759/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 759 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Econova Servizi Per L&#8217;Ambiente Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Gallipoli</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23; Regione Puglia; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della nota del 8 aprile 2011 della Capitaneria di Porto di Gallipoli, nonché ove occorra delle note 23 febbraio 2011 e 1 marzo 2011 del Servizio Ciclo dei Rifiuti della Regione Puglia, nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto e per l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione intimata a definire il procedimento con la stipula del contratto.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Capitaneria di Porto di Gallipoli;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori Vantaggiato Angelo e Marzo Gabriella.;	</p>
<p>Premesso che:<br />	<br />
a) la ditta ricorrente è risultata aggiudicataria provvisoria del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi della zona portuale di Gallipoli;<br />	<br />
b) viene impugnato l’atto con cui la Capitaneria di Porto ha negato la propria competenza a stipulare il relativo contratto;<br />	<br />
c) con il ricorso si deduce nella sostanza che una attribuzione in tal senso sarebbe da ascrivere in capo all’Autorità marittima statale e non alla amministrazione regionale;	</p>
<p>Considerato, ad un primo esame che è proprio di questa fase cautelare, che sulla base dell’art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 182 del 2003, come modificato sul punto dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, la competenza a stipulare il suddetto contratto sembra essere da ricondurre in capo alla Regione (cui compete la cura delle “procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti” di cui si discute), e ciò tanto più ove soltanto si consideri che l’art. 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti) ricomprende espressamente tra le fasi delle procedure di affidamento anche la stipulazione del contratto (comma 9 ss.);	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima, rigetta l’istanza di tutela cautelare.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 2 novembre 2011.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Luigi Viola, Consigliere<br />	<br />
Massimo Santini, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-410/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.4810</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-27-5-2011-n-4810/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-27-5-2011-n-4810/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-27-5-2011-n-4810/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.4810</a></p>
<p>Pres. Filippi &#8211; Est. Dongiovanni Turismo Fratarcangeli Coco Sas (Avv. A. Ceci) c/ Comune di Tarquinia (Avv. M. L. La Valle) sulla nomina di professionisti esterni alla P.A. quali componenti della Commissione di gara 1. Contratti della P.A. – Gara – Commissione – Nomina – Impugnazione immediata – Onere –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-27-5-2011-n-4810/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.4810</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-27-5-2011-n-4810/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.4810</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Filippi &#8211; Est. Dongiovanni<br /> Turismo Fratarcangeli Coco Sas (Avv. A. Ceci) c/ Comune di Tarquinia (Avv. M. L. La Valle)</span></p>
<hr />
<p>sulla nomina di professionisti esterni alla P.A. quali componenti della Commissione di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Commissione – Nomina – Impugnazione immediata – Onere – Non sussite.	</p>
<p>2.  Contratti della P.A. – Gara – Commissione – Professionisti esterni – Nomina &#8211; Condizioni – Ordini professionali &#8211; Elenco di candidati – Considerazione – Necessità. 	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Commissione – Professionisti esterni – Nomina – Regione Lazio – Disciplina Codice dei contratti – Applicabilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;atto di nomina della commissione di gara, al pari degli atti da essa compiuti nel corso del procedimento, non produce un effetto lesivo che implichi l&#8217;onere dell&#8217;impugnazione immediata. L’impugnazione va invece effettuata unitamente al provvedimento di aggiudicazione dell&#8217;appalto e con decorrenza dall&#8217;avvenuta piena conoscenza di quest&#8217;ultimo.	</p>
<p>2. Ai sensi dell&#8217;art. 84 comma 8 del codice dei contratti pubblici, nel caso in cui la stazione appaltante ricorra a professionisti esterni per la composizione della commissione di gara, la scelta deve essere effettuata nell&#8217;ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali. Pertanto, è illegittima la scelta, effettuata nel caso di specie, di un avvvocato come componente esterno nella qualità di esperto in appalti, effettuata senza la preventiva richiesta all’Ordine degli avvocati di una rosa di candidati e la conseguente formazione di un apposito elenco al quale attingere.	</p>
<p>3. In tema di composizione della commissione di gara, trova applicazione anche nella Regione Lazio la disciplina dell’art. 84 del D.lgs n. 163 del 2006. Infatti, tale Regione non ha adottato una specifica normativa regionale in materia di appalti pubblici e, pertanto, fino all’adozione di una legge regionale che preveda una diversa composizione della commissione di gara, devono continuare ad osservarsi le previsioni del codice dei contratti. (come sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 401 del 2007).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10835 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Turismo Fratarcangeli Coco Sas (TFC), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Aldo Ceci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Anna Maria Venchi in Roma, v.le G. Mazzini, 142; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Letizia La Valle, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Montozzi in Roma, via della Giuliana, 35; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ditta Individuale Eusepi Massimo, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso D&#8217;Onza e David Benedetti, con domicilio eletto presso lo studio Mariani in Roma, via Savoia, 78; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ad opponendum</i>:<br />	<br />
Francesca Petullà, rappresentata e difesa in proprio, con domicilio eletto in Roma, via Cremona, 21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; degli atti della gara di appalto per l&#8217;affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 1° settembre 2010 – 31 agosto 2016 (delibera n. 59 del 16 marzo 2010; della aggiudicazione definitiva di cui alla D.D. n. 149 del 18 ottobre 2010; dell’aggiudicazione provvisoria del 18 agosto 2010 e dei verbali di gara nn. 1, 2 e 3;<br />	<br />
&#8211; della D.D. n. 80 dell’11 giugno 2010 di nomina della Commissione di gara;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso,<br />	<br />
e per la condanna al risarcimento dei danni.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tarquinia e della Ditta Individuale Eusepi Massimo;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale della controinteressata Ditta Individuale Eusepi Massimo, depositato in giudizio il 23 dicembre 2010;<br />	<br />
Visto l’atto di intervento <i>ad opponendum</i> dell’avv. Francesca Petullà, depositato in giudizio il 14 dicembre 2010:<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011 il Primo Ref. Daniele Dongiovanni e uditi l’avv. Ceci per la ricorrente, l’avv. E. Signorini, in sostituzione dell’avv. La Valle, per il Comune resistente, l’avv. S. Di Giovanni, per delega dell’avv. Benedetti, per la controinteressata e l’avv. Petullà nella qualità di interveniente;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Comune di Tarquinia ha indetto, con delibera n. 59 del 16 marzo 2010, una gara per l&#8217;affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 1° settembre 2010 – 31 agosto 2016. <br />	<br />
Alla procedura hanno partecipato quattro concorrenti ed il criterio di selezione è stato individuato nell’offerta economicamente più vantaggiosa. <br />	<br />
La gara è stata aggiudicata alla controinteressata Ditta Individuale Eusepi Massimo (d’ora in poi, anche Ditta Eusepi) con punti 100 mentre al secondo posto si è classificata la ricorrente TFC con punti 88,36.<br />	<br />
Avverso l’esito della procedura, e tutti gli atti ad esso connessi, ha proposto impugnativa la società TFC chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, ed il risarcimento dei danni per i seguenti motivi:<br />	<br />
1) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 38 e 39 del D.lgs n. 163 del 2006 e artt. 4 e 8 del disciplinare); eccesso di potere per violazione della <i>lex specialis</i> e <i>par condicio</i> dei partecipanti, disparità di trattamento. <br />	<br />
La controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto, sebbene il bando richiedesse l’iscrizione alla CCIAA per l’attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto, quella depositata in sede di gara non è conforme in quanto risulta che la Ditta Eusepi svolge attività di noleggio da rimessa con conducente mediante auto ed autobus.<br />	<br />
L’attività svolta dalla controinteressata non è quindi assimilabile a quella oggetto della gara che riguarda il servizio di “scuolabus”.<br />	<br />
La controinteressata, poi, non ha specificato il numero e la tipologia dei mezzi offerti per lo svolgimento del servizio, seppure richiesto dal bando di gara. La ditta Eusepi si è limitata a dichiararne in via generica il possesso ma senza specificare alcunché al riguardo;<br />	<br />
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 86 del D.lgs n. 163 del 2006 e dell’art. 12 del disciplinare; eccesso di potere per errata attribuzione dei punteggi, errata valutazione delle giustificazioni, contraddittorietà e sviamento.<br />	<br />
L’offerta della controinteressata avrebbe dovuto essere sottoposta a verifica di anomalia, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.lgs n. 163 del 2006.<br />	<br />
Del resto, la stessa offerta di Eusepi contiene elementi di contraddizione in quanto, da un lato, si impegna ad acquistare nuovi autobus e, dall’altro, giustifica la convenienza dell’offerta in ragione del fatto di possedere mezzi di trasporto di proprietà.<br />	<br />
Altresì, nella stessa offerta, la controinteressata ha omesso di indicare il costo per l’acquisto dei nuovi autobus comunali. A ciò si aggiunga che anche il calcolo del costo del personale è da ritenersi errato in quanto i dipendenti risultano impiegati per sole 2/3 ore al giorno, ovvero con una copertura non sufficiente per lo svolgimento del servizio scolastico.<br />	<br />
Anche il calcolo degli oneri fiscali è da ritenersi errato come dimostra, ad esempio, l’omessa indicazione dell’Irap;<br />	<br />
3) violazione degli artt. 38, 49, 86 e 87 del Dlgs n. 163 del 2006, art. 26 del D.lgs n. 81 del 2008 e art. 8 della legge n. 123 del 2007; omessa indicazione degli oneri della sicurezza.<br />	<br />
La controinteressata, nell’offerta, non ha indicato gli oneri della sicurezza né ha presentato il DUVRI;<br />	<br />
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 84 del D.lgs n. 163 del 2006; eccesso di potere per errata composizione della commissione ed incompatibilità del commissario esterno.<br />	<br />
La commissione di gara è stata composta dal Dirigente del settore (Presidente) e da due membri esterni al Comune resistente.<br />	<br />
Nella scelta dei commissari esterni, non è stata rispettata la procedura prevista dall’art. 84 del D.lgs n. 163 del 2006 secondo cui è necessario dare contezza della assenza nell’organico dell’ente delle professionalità necessarie per lo svolgimento di tale incarico.<br />	<br />
Altresì, il comma 8 dell’art. 84 del citato D.lgs n. 163 del 2006 prevede che i commissari esterni debbano essere scelti secondo le modalità ivi previste ovvero, nel caso di professionisti, nell’ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dai rispettivi ordini professionali.<br />	<br />
Nel caso di specie, il Comune ha affidato l’incarico all’avv. Petullà che non è stata scelta con le modalità previste dal citato art. 84, comma 8, del D.lgs n. 163 del 2006. Peraltro, il predetto professionista aveva una causa di incompatibilità <i>ex</i> art. 51 del c.p.c., avendo svolto la difesa in favore del Comune di Alatri in una controversia promossa dalla ricorrente dinanzi al TAR Lazio, sede Latina.<br />	<br />
È intervenuta <i>ad opponendum</i> l’avv. Petullà (con atto depositato in giudizio il 14 dicembre 2010) eccependo, dapprima, l’irricevibilità per tardiva impugnazione dell’atto di nomina della Commissione e chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.<br />	<br />
Si sono, poi, costituiti in giudizio il Comune di Tarquinia e la Ditta Eusepi chiedendo, allo stesso modo, il rigetto del ricorso per infondatezza. In particolare, la controinteressata ha proposto ricorso incidentale (depositato in giudizio il 23 dicembre 2010) deducendo, tra l’altro, l’illegittima ammissione alla gara della ricorrente TFC con conseguente inammissibilità del gravame principale.<br />	<br />
In particolare, la Ditta Eusepi ha dedotto quanto segue:<br />	<br />
1) violazione dell’art. 42 del D.lgs n. 163 del 2006 in relazione al punto 9 del bando e del punto 8 A4.1 del disciplinare; violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis</i>; violazione e falsa applicazione del principio di <i>par condicio</i>; eccesso di potere per difetto di istruttoria.<br />	<br />
La società TFC non ha dimostrato di possedere il requisito di capacità tecnica riguardante lo svolgimento, nei tre anni precedenti, di un servizio identico per 750 utenti abbonati all’anno.<br />	<br />
La società ricorrente ha dimostrato di possedere il requisito per un numero inferiore di utenti e, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara. Ciò determina l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio;<br />	<br />
2) violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis</i> (punto 11 del disciplinare); violazione e falsa applicazione del principio di <i>par condicio</i>; eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza, carenza di motivazione e difetto di istruttoria.<br />	<br />
La ricorrente principale ha presentato un’offerta che prevede l’impiego di un numero di mezzi insufficiente per l’espletamento del servizio (ovvero sette automezzi, di cui uno per disabili, e due mezzi per il “pronto impiego”).<br />	<br />
Anche il numero del personale addetto (11 dipendenti) è insufficiente per il corretto svolgimento del servizio, così come organizzato dalla ricorrente TFC.<br />	<br />
In questo caso, la commissione avrebbe dovuto procedere all’esclusione della ricorrente dalla gara ovvero non avrebbe dovuto attribuire alcun punteggio con riferimento al criterio “offerta migliorativa”.<br />	<br />
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del D.lgs n. 163 del 2006 in relazione al punto 10 del disciplinare; violazione e falsa applicazione del principio di <i>par condicio</i>; eccesso di potere per difetto di istruttoria. <br />	<br />
La ricorrente non avrebbe dovuto essere collocata al secondo posto della graduatoria in quanto è erronea l’attribuzione di 10 punti per il numero dei mezzi, altri 10 per la vetustà degli stessi e ulteriori 10 punti per l’offerta di chilometri aggiuntivi.<br />	<br />
Ciò determina l’improcedibilità del ricorso per la mancata prova da parte della ricorrente TFC di poter aspirare all’aggiudicazione del servizio.<br />	<br />
Con ordinanza n. 211/2011, è stata fissata la data per la discussione del ricorso nel merito, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo.<br />	<br />
In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle loro rispettive conclusioni.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 18 maggio 2011, dopo la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il Collegio, in via preliminare, ritiene di dover, sin d’ora, precisare, per una maggiore chiarezza espositiva, che procederà dapprima all’esame delle censure proposte dalla società TFC (ricorrente principale) e dalla Ditta Eusepi (controinteressata, ricorrente incidentale) riguardanti le (prospettate) illegittime ammissioni alla gara delle due concorrenti (doglianze contenute in entrambi i primi motivi del ricorso introduttivo del giudizio e di quello incidentale). Successivamente, si procederà all’esame del quarto motivo del ricorso principale (riguardante la nomina della Commissione di gara) in quanto, in ragione della sua fondatezza (come si avrà modo di spiegare nel prosieguo), avrà carattere assorbente con riferimento alle altre doglianze proposte sia con il gravame introduttivo del giudizio, sia con quello incidentale. </p>
<p>2. Ciò premesso, va, altresì precisato che, aderendo al recente indirizzo espresso dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con sentenza 4 aprile 2011, n. 4, va, anzitutto, esaminato il primo motivo del ricorso incidentale con cui la controinteressata Eusepi deduce l’illegittima ammissione alla gara della società TFC, in relazione alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica previsti, a pena di esclusione, al punto 9 del bando ed al punto 8 A4.1) del disciplinare di gara (ovvero lo svolgimento, nei tre anni precedenti, di un servizio identico per almeno 750 utenti abbonati all’anno).<br />	<br />
2.1 La censura è infondata.<br />	<br />
2.2 Risulta invero dagli atti di gara che la società TFC, oltre ad aver comprovato il possesso del requisito imposto, a pena di esclusione, dal punto 9 del bando e dal punto 8 A4.1) del disciplinare di gara (ovvero lo svolgimento, nei tre anni precedenti, di un servizio identico per almeno 750 utenti abbonati all’anno), si è attenuta alle modalità prescritte dalla <i>lex specialis</i>.<br />	<br />
La documentazione di gara, con riferimento alla dimostrazione del predetto requisito di capacità tecnica, ha infatti previsto due modalità, ovvero una autodichiarazione dalla quale risultasse di aver svolto, nei tre anni scolastici precedenti, tale servizio in favore di enti pubblici per un numero minimo di utenti all’anno (sul punto, si registra una difformità tra il disciplinare di gara, che indica come numero minimo 750 utenti all’anno, e il modello di partecipazione alla gara predisposto dal Comune e allegato al disciplinare, che riporta un numero inferiore, pari a 670 alunni), e l’allegazione all’offerta di almeno tre attestazioni di servizio di enti pubblici che certificassero il possesso del requisito di che trattasi (in questo caso, il disciplinare ed il modello allegato riportano lo stesso numero minimo annuale di utenti pari a 750).<br />	<br />
Rispetto a tali indicazioni della documentazione di gara, la ricorrente TFC ha presentato in sede di gara l’autodichiarazione con l’indicazione del servizio svolto nel triennio precedente a favore di tre enti pubblici e, conformemente al modello allegato (seppure contrastante con il disciplinare di gara), ha indicato che il numero servito era di “oltre 670 utenti nell’anno”.<br />	<br />
La TFC, poi, sempre in conformità alla documentazione di gara, ha allegato quattro certificazioni di altrettanti enti pubblici dalle quali risulta (anche se in alcuni casi è riportato il numero complessivo annuale degli utenti e non la media annua), tramite una semplice operazione matematica, che la media annuale degli utenti rispettava il limite medio di 750 utenti, siccome previsto dal disciplinare di gara.<br />	<br />
A ciò si aggiunga che la TFC, sorteggiata per la comprova del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 48 del D.lgs n. 163 del 2006, ha poi depositato copia dei contratti relativi alle attestazioni degli enti pubblici dai quali risulta confermato quanto dichiarato e certificato in sede di offerta.<br />	<br />
2.3 Ciò posto, atteso che non vi è motivo per procedere all’esame del secondo motivo del ricorso incidentale in quanto riguardante non un profilo che avrebbe comportato l’esclusione dalla gara della ricorrente, bensì la correttezza dell’assegnazione dei relativi punteggi da assegnare all’offerta tecnica (come previsto al punto 10A del disciplinare di gara), il Collegio ritiene che l’impugnativa, in questa parte, vada respinta e che, pertanto, l’ammissione alla gara della TFC non sia inficiata dai vizi dedotti dalla controinteressata Ditta Eusepi.</p>
<p>3. Può, ora, passarsi ad esaminare il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio con cui la società TFC, a sua volta, deduce l’illegittimità dell’ammissione alla gara dell’aggiudicataria Ditta Eusepi.<br />	<br />
3.1 Anche tale censura è infondata.<br />	<br />
Con riferimento all’iscrizione nel registro CCIAA “per l’attività corrispondente al servizio oggetto del presente appalto” (cfr punto 8. A3.1 del disciplinare), risulta che la Ditta Eusepi, come riconosciuto dalla stessa TFC, svolge attività di noleggio da rimessa con conducente mediante auto ed autobus.<br />	<br />
Risulta, poi, dallo stesso certificato della CCIAA che l’aggiudicataria svolge attività di “servizio pubblico di trasporto persone e bagagli dal 22 aprile 1983”.<br />	<br />
Tali elementi di fatto convincono il Collegio del possesso in capo alla Ditta Eusepi (peraltro gestore uscente del servizio di che trattasi) del requisito richiesto dal disciplinare di gara punto 8) A3.1 circa l’iscrizione alla CCIAA per l’attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto.<br />	<br />
3.2 Altresì infondata risulta l’ulteriore censura contenuta nel primo motivo secondo cui la controinteressata non avrebbe specificato il numero e la tipologia dei mezzi offerti per lo svolgimento del servizio, come richiesto dal bando di gara.<br />	<br />
Il modello allegato al disciplinare riporta una autodichiarazione che non richiede la specificazione del numero e della tipologia dei mezzi da utilizzare nel servizio (specificato in altri punti del disciplinare), tanto che la controinteressata si è limitata a conformarsi al contenuto del predetto modello che, comunque, non smentisce il contenuto più specifico del disciplinare ma che si limita a dare per presupposti quei dati.<br />	<br />
In ogni caso, risulta dall’offerta tecnica che la Ditta Eusepi ha proposto, in sede di gara, l’utilizzo di 11 (undici) mezzi che superano, quindi, il limite di 5 (cinque) imposto, quale requisito minimo di ammissione, dalla <i>lex specialis</i>.</p>
<p>4. Va, ora, esaminato, come preannunciato al precedente punto 1., il quarto motivo del ricorso introduttivo che, in ragione della sua fondatezza, ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure proposte anche dalla controinteressata con il ricorso incidentale, riguardanti (tutte) le modalità di valutazione delle offerte effettuate dalla Commissione di gara.<br />	<br />
4.1 Prima di affrontare il merito della censura, va tuttavia esaminata l’eccezione di irricevibilità proposta, al riguardo, dall’interveniente <i>ad opponendum </i>con cui si deduce che la società TFC non avrebbe impugnato tempestivamente la determinazione dirigenziale n. 80 dell’11 giugno 2010 di nomina della Commissione di gara.<br />	<br />
Costituisce, invero, affermazione costante della giurisprudenza quella secondo cui l&#8217;atto di nomina della commissione di gara, al pari degli atti da essa compiuti nel corso del procedimento, non produce un effetto lesivo che implichi l&#8217;onere dell&#8217;impugnazione nel prescritto termine decadenziale, che va invece effettuata unitamente al provvedimento di aggiudicazione dell&#8217;appalto e con decorrenza dall&#8217;avvenuta piena conoscenza di quest&#8217;ultimo (cfr, per tutte, di recente, Cons. St., sez. V, 4 marzo 2011, n. 1386).<br />	<br />
Il Collegio non ha motivi per discostarsi da tale orientamento che comporta, quindi, l’infondatezza dell’eccezione in esame.<br />	<br />
4.2 Ciò premesso, il Collegio ritiene che la nomina della Commissione di gara risulta effettuata in violazione dell’art. 84, comma 8, del D.lgs n. 163 del 2006, condividendo anche in questo caso la posizione della giurisprudenza amministrativa che si è espressa sul punto (per tutte, Cons. St., sez. V, 25 maggio 2010, n. 3312).<br />	<br />
L&#8217;art. 84 del codice dei contratti pubblici prevede, infatti, al comma 8, che, nel caso in cui la stazione appaltante ricorra a professionisti esterni, la scelta debba essere effettuata nell&#8217;ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite agli ordini professionali. Tale precetto non è stato osservato nel caso in esame, risultando in atti che la scelta, come professionista esterno, dell&#8217;Avv. Francesca Petullà, nella qualità di esperto in appalti, è stata effettuata senza la preventiva richiesta all’Ordine degli avvocati di una rosa di candidati e la conseguente formazione di un apposito elenco al quale attingere.<br />	<br />
Del resto, tale modalità di selezione dei professionisti esterni non risulta smentita dal contenuto della sentenza della Corte costituzionale, 23 novembre 2007 , n. 401, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale proprio dell&#8217;art. 84 del codice dei contratti pubblici. Va, infatti, rimarcato che la Consulta, con la citata sentenza, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi 2, 3, 8 e 9, dell’articolo 84 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, &#8220;<i>nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevedono che dette disposizioni abbiano carattere suppletivo e cedevole</i>&#8220;. La Consulta ha, al riguardo, rimarcato che tali disposizioni, recanti norme sulle funzioni, sulla composizione e sulla modalità di nomina dei componenti della Commissione giudicatrice incaricata di esprimersi nell&#8217;ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, pur disciplinando aspetti della procedura di scelta del contraente, sono preordinate a fini diversi rispetto a quelli di garanzia della concorrenzialità, in quanto gli aspetti connessi alla composizione della Commissione giudicatrice e alle modalità di scelta dei suoi componenti attengono all&#8217;organizzazione amministrativa degli organismi cui sia affidato il compito di procedere alla verifica del possesso dei necessari requisiti, da parte della imprese concorrenti, per aggiudicarsi la gara. Ne consegue che non può essere esclusa la competenza legislativa regionale nella disciplina di tali aspetti, non risultando conforme al sistema di riparto delle competenze tra lo Stato e le regioni la normativa contenuta nei commi censurati, la quale, se vale nel suo insieme per l&#8217;attività contrattuale posta in essere in ambito statale, per le regioni deve necessariamente avere carattere recessivo nei confronti di una diversa (ove esistente) disciplina specifica di matrice regionale, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 117, comma 5, della Costituzione e dall’art. 1, comma 6, della legge delega n. 62 del 2005.<br />	<br />
Ciò posto, non risulta che la Regione Lazio abbia adottato una normativa regionale in materia di appalti pubblici e, pertanto, fino all’adozione di una legge regionale che preveda una diversa composizione della commissione di gara, devono continuare ad osservarsi le previsioni contenute nell’art. 84 del D.lgs n. 163 del 2006, come sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 401 del 2007.<br />	<br />
Nella determina di nomina della Commissione di gara del giugno 2010, come detto, non si fa riferimento alcuno (né risulta alcuna attività in tal senso) al fatto che all’interno della stazione appaltante non siano state individuate professionalità adeguate ai fini della nomina a componente della Commissione di gara e neppure alla circostanza che il Comune di Tarquinia si sia rivolto al Consiglio dell’ordine (anche nazionale) per chiedere un elenco di candidati con almeno 10 anni di anzianità nel cui ambito scegliere il professionista membro dell’organo collegiale: l’assenza di motivazione sul punto costituisce violazione del citato art. 84, comma 8, del D.lgs n. 163 del 2006.<br />	<br />
Del resto, come affermato dal giudice di appello nella citata sentenza n. 3312 del 2010, l&#8217;attribuzione agli Ordini del compito di individuare, secondo criteri trasparenti imperniati sulla competenza, le rose di professionisti, appare coerente con le funzioni di tali soggetti e, nella misura in cui si ispira a canoni di trasparenza ed efficienza, non urta contro i principi costituzionali e comunitari che regolano la materia dei contratti pubblici.</p>
<p>5. Ciò posto, il ricorso introduttivo del giudizio va accolto nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati, tranne i verbali nn. 1 e 2 con cui, verificata la documentazione amministrativa, è stata disposta l’ammissione della società TFC e della Ditta Eusepi alle fasi successive della gara (ovvero alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche). <br />	<br />
Il ricorso incidentale, invece, va, in parte, respinto e, per il resto, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto l’eventuale accoglimento delle censure relative alle modalità di valutazione della Commissione di gara non rivestirebbe alcuna utilità per la controinteressata in ragione dell’annullamento dell’atto di nomina dell’organo collegiale.</p>
<p>6. Il Collegio, tuttavia, ritiene di dover fornire, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs n. 104 del 2010, alcune indicazioni per l’attuazione della presente pronuncia ed, in particolare:<br />	<br />
&#8211; non potendo trovare applicazione nella fattispecie in esame, in ragione di quanto esposto al precedente punto 4., la previsione contenuta nell’art. 84, comma 12, del D.lgs n. 163 del 2006 (secondo cui “<i>in caso di rinnovo del procedimento di gara a se<br />
&#8211; i lavori della nuova Commissione dovranno svolgersi entro 50 giorni dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza (se non sospesa), ovvero dalla notifica, se antecedente, in modo tale da non pregiudicare l’avvio del servizio in vis<br />
&#8211; nel solo caso in cui le risultanze della valutazione effettuata dalla nuova Commissione di gara, approvate dal Comune di Tarquinia, portino all’aggiudicazione del servizio in favore della ricorrente TFC, l’amministrazione resistente dovrà altresì propor<br />
<br />	<br />
7. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della evoluzione, anche futura, della vicenda.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda <i>Ter</i>), definitivamente pronunciando, così dispone:<br />	<br />
&#8211; accoglie il ricorso introduttivo del giudizio e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione; <br />	<br />
&#8211; respinge, in parte, il ricorso incidentale proposto dalla Ditta Eusepi e, per il resto, lo dichiara improcedibile;<br />	<br />
&#8211; dispone, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104, le misure indicate nel punto 6. della parte in diritto, al fine di assicurare l’attuazione delle prescrizioni contenute nella presente sentenza;<br />	<br />
&#8211; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
Contributo unificato corrisposto dalla società TFC a carico del Comune di Tarquinia e della Ditta Eusepi, nella misura del 50% per ciascuno, ai sensi dell’art. 13, comma 6 <i>bis</i>, del D.P.R. n. 115 del 2002. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maddalena Filippi, Presidente<br />	<br />
Francesco Riccio, Consigliere<br />	<br />
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/05/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-27-5-2011-n-4810/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.4810</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.895</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-895/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-895/</guid>

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<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il decreto del Ministero dei Trasporti che rigetta il ricorso gerarchico del ricorrente giudicato inidoneo alla guida in quanto affetto da emianopsia omonima laterale sinistra, giudizio contesto sostenendo che la menomazione, stabile da oltre quindici anni, non impedirebbe il rinnovo della patente, come confermato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-895/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-895/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.895</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il decreto del Ministero dei Trasporti che rigetta il ricorso gerarchico del ricorrente giudicato inidoneo alla guida in quanto affetto da emianopsia omonima laterale sinistra, giudizio contesto sostenendo che la menomazione, stabile da oltre quindici anni, non impedirebbe il rinnovo della patente, come confermato da parere medico legale in atti. All&#8217;indomani di una verificazione, e&#8217; emerso che l’amministrazione non ha motivato circa la possibilità, posta in evidenza dal verificatore in base al d.m. 30 novembre 2010, di includere la ricorrente tra i conducenti cui, pur non soddisfacendo essi le norme riguardanti il campo visivo e l’acutezza visiva, può essere autorizzato il rilascio della patente da parte della Commissione medica locale in casi eccezionali, correlati alla situazione visiva del conducente, ponendo limitazioni riguardo alla guida; in questi casi, recita il decreto, “il conducente deve essere sottoposto a visita dalla Commissione che verifica, avvalendosi di accertamenti da parte di medico specialista oculista anche l’assenza di altre patologie che possono pregiudicare la funzione visiva, fra cui la sensibilità all’abbagliamento, al contrasto, la visione crepuscolare, eventualmente avvalendosi anche di prova pratica di guida”. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00895/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00761/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 761 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>ARIANNA REGAZZETTI</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Federico Novelli, Fabio Todarello, Alice Colleoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, p.zza Velasca n. 4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;<br /> <br />
<b>A.S.L. DELLA CITTA&#8217; DI MILANO</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Pilato, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Solferino n. 40; 	</p>
<p>per l’annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti RD 3989 del 23 dicembre 2010, notificato alla ricorrente in data 31 dicembre 2010; 	</p>
<p>&#8211; nonché di tutti gli atti connessi;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e della A.S.L. DELLA CITTA&#8217; DI MILANO;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Il Collegio,<br />	<br />
LETTA la relazione conclusiva della verificazione depositata il 20 maggio 2011 (di cui era stato incaricato, con ordinanza del 27 aprile 2011, il Dirigente della struttura di Oculistica dell’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, con facoltà di delega);<br /> <br />
RILEVATO che l’amministrazione non ha motivato circa la possibilità, posta in evidenza dal verificatore in base al d.m. 30 novembre 2010 (recante il recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida), di includere la ricorrente tra i conducenti cui, pur non soddisfacendo essi le norme riguardanti il campo visivo e l’acutezza visiva, può essere autorizzato il rilascio della patente da parte della Commissione medica locale in casi eccezionali, correlati alla situazione visiva del conducente, ponendo limitazioni riguardo alla guida; in questi casi, recita il decreto, “il conducente deve essere sottoposto a visita dalla Commissione che verifica, avvalendosi di accertamenti da parte di medico specialista oculista anche l’assenza di altre patologie che possono pregiudicare la funzione visiva, fra cui la sensibilità all’abbagliamento, al contrasto, la visione crepuscolare, eventualmente avvalendosi anche di prova pratica di guida”;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)<br />	<br />
ACCOGLIE l’istanza cautelare ai fini di un riesame da compiersi nei sensi di cui in motivazione;<br />	<br />
FISSA per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 27 ottobre 2011.<br />	<br />
COMPENSA le spese della presente fase cautelare, atteso l’accoglimento ai soli fini del riesame.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Dario Simeoli, Referendario, Estensore<br />	<br />
Raffaello Gisondi, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.903</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-903/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-903/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-903/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.903</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso la comunicazione all&#8217;Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per l&#8217;inserimento del dato nel casellario informatico ai sensi dell&#8217;art. 27 comma 2 lett. s) del DPR 34/2000 dell&#8217; utilizzo di una falsa dichiarazione in una gara pubblica, nonche&#8217; avverso il DURC (e la nota</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-903/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-903/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.903</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso la comunicazione all&#8217;Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per l&#8217;inserimento del dato nel casellario informatico ai sensi dell&#8217;art. 27 comma 2 lett. s) del DPR 34/2000 dell&#8217; utilizzo di una falsa dichiarazione in una gara pubblica, nonche&#8217; avverso il DURC (e la nota di chiarimento della Cassa edile) ove intesi ad attribuire gravità ad una irregolarità contributiva ed effetto automatico di esclusione, per falsa dichiarazione della ricorrente, ed ancora avverso il bando di gara, in parte qua, se inteso ad attribuire il significato che i concorrenti dovevano rendere dichiarazioni specifiche di qualsiasi irregolarità e/o violazione contributiva, rimettendo alla stazione appaltante la valutazione di gravità/non gravità (art. 38 D.Lgs. 163/2006 lett. i). La sospensiva e&#8217; negata in quanto la segnalazione effettuata dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, non appare di per sé lesiva per l’impresa interessata, atteso che l’Autorità di Vigilanza, prima di procedere all’iscrizione nel casellario ed alla comminazione della sanzione di cui al comma 1, ultimo periodo, della suindicata disposizione, deve compiere autonome valutazioni, previo espletamento di apposito procedimento amministrativo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00903/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 01376/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1376 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Sice Appalti S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Ausiello, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. Franco Da Re in Milano, via Euripide n. 11;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Sara Pagliosa, Maria Rita Surano, Teresa Maffey, domiciliato presso gli Uffici dell’Avvocatura civica in Milano, via Andreani 10;<br /> <br />
<b>Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture,</b> in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli uffici di quest’ultima in Milano, via Freguglia n. 1; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>C.E.RE.S. S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante p.t., non costituita; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
a) della nota prot. n. PG 268949/2011 del 8.4.2011 con la quale si comunica la chiusura del procedimento avviato il 25.2.2011, e si trasmette in allegato la copia della Determina Dirigenziale n. 29/2011 del 7.4.2011;<br />	<br />
b) della determina dirigenziale n. 29/2011, prot. 264510/2011, del 7.4.2011, faxata in data 8.4.2011, in uno alla nota sub a), con la quale si è determinato: 1) di chiudere negativamente, per i motivi esposti in premessa, il procedimento nei confronti di Sice Appalti S.r.l.; 2) di dare comunicazione all&#8217;Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture &#8211; per l&#8217;inserimento del dato nel casellario informatico ai sensi dell&#8217;art. 27 comma 2 lett. s) del DPR 34/2000 &#8211; poiché è stata individuata la sussistenza e/o l&#8217;utilizzo di una falsa dichiarazione all&#8217;interno di una gara pubblica;<br />	<br />
c) della relazione istruttoria prot. PG 216120/2011 del 24.3.2011 a firma del Funzionario dell&#8217;Ufficio Contratti e del Direttore del Settore Gare e Contratti;<br />	<br />
d) del DURC (cip 20101164325527) del 31.3.2010, menzionata nel provvedimento di esclusione sub b), ove intesa ad attribuire ad essa efficacia di gravità dell&#8217;irregolarità contributiva ed effetto automatico dell&#8217;esclusione, nonché, ove intesa a far discendere da essa l&#8217;esistenza di una falsa dichiarazione della ricorrente;<br />	<br />
e) della nota di chiarimento della Cassa edile di Avellino del 17.2.2011, di contenuto e protocollo ignoto, menzionata nel provvedimento di esclusione sub b), ove intesa ad attribuire ad essa efficacia di gravità dell&#8217;irregolarità contributiva ed effetto automatico dell&#8217;esclusione, nonché, ove intesa a far discendere da essa l&#8217;esistenza di una falsa dichiarazione della ricorrente;<br />	<br />
f) del bando di gara, in parte qua, se inteso ad attribuire il significato che i concorrenti dovevano rendere dichiarazioni specifiche di qualsiasi irregolarità e/o violazione contributiva, rimettendo alla stazione appaltante la valutazione di gravità/non gravità;<br />	<br />
g) del bando di gara e disciplinare, in parte qua, se intesi a far discendere da tale generica richiesta di insussistenza &#8211; delle cause di esclusione di cui all&#8217;art. 38 Dlgs 163/2006 lett. i)- una falsa e/o omessa dichiarazione della regolarità contributiva come causa autonoma di esclusione, e conseguente escussione della polizza e segnalazione all&#8217;A.V.C.P.;<br />	<br />
h- e, ancora, della nota prot. 325012/2011 del 29.4.2011, trasmessa in pari data a mezzo fax, di comunicazione/segnalazione all&#8217;Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per l&#8217;inserimento del provvedimento di esclusione nel Casellario Informatico delle imprese, da parte del Comune di Milano;<br />	<br />
i- e, ancora, dell&#8217;avvenuta annotazione (non conosciuta) nel casellario informatico dell&#8217;A.V.C.P. della Sice Appalti A.r.l. conseguente alla segnalazione del Comune di Milano, avente ad oggetto qualsiasi contenuto lesivo per gli interessi della ricorrente;<br />	<br />
l- e per l&#8217;ordine all&#8217;ente resistente di non procedere alla segnalazione all&#8217;Autorità di Vigilanza;<br />	<br />
m- d ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, non conosciuto né altrimenti comunicato e comunque lesivo degli interessi della ricorrente;	</p>
<p>nonché per il risarcimento dei danni.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano in Persona del Sindaco P.T. e di Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che il ricorso presenti profili di inammissibilità in quanto, la segnalazione effettuata dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, non appare di per sé lesiva per l’impresa interessata, atteso che l’Autorità di Vigilanza, prima di procedere all’iscrizione nel casellario ed alla comminazione della sanzione di cui al comma 1, ultimo periodo, della suindicata disposizione, deve compiere autonome valutazioni, previo espletamento di apposito procedimento amministrativo:<br />	<br />
Ritenuto pertanto che l’istanza cautelare non possa essere accolta;<br />	<br />
Ritenuto che debba disporsi la compensazione delle spese di giudizio afferenti alla presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 27/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-903/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.902</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-902/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-902/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-902/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.902</a></p>
<p>Va sospeso il decreto della Prefettura con cui viene respinto il ricorso avverso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia dal Questore, con divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, insieme al provvedimento con cui la Prefettura ha respinto l’istanza del legale rappresentante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-902/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-902/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.902</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto della Prefettura con cui viene respinto il ricorso avverso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia dal Questore, con divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, insieme al provvedimento con cui la Prefettura ha respinto l’istanza del legale rappresentante dell’Istituto di Vigilanza intesa ad ottenere il rinnovo della nomina del ricorrente a guardia particolare giurata nonché l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo della licenza per porto di pistola per difesa personale. La cautela e&#8217; concessa considerato che l’insieme dei provvedimenti impugnati determina per il ricorrente il pericolo della perdita del posto di lavoro ed inoltre, alla luce delle dichiarazioni rilasciate dalle persone coinvolte, le vicende poste a fondamento degli stessi provvedimenti appaiono controverse; e che comunque le tensioni familiari che ne sono tate causa appaiono superate non essendosi verificati, per ammissione delle medesime persone coinvolte, ulteriori episodi critici; in un’ottica di bilanciamento degli interessi, sia opportuno accogliere l’istanza cautelare, in modo da consentire al ricorrente, nelle more della decisione di merito, di continuare ad espletare la propria attività lavorativa. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00902/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 00858/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 858 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>PAOLO CANCLINI</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Veronica Dini, con domicilio eletto presso lo Studio di quest’ultima in Milano, Piazza Cinque Giornate n. 3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, via Freguglia n. 1; <b>Questura di Sondrio &#8211; Prefettura di Sondrio</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del decreto della Prefettura di Sondrio del 17.1.2011, notificato il 24.1.2011, con cui viene respinto il ricorso avverso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia dal Questore di Sondrio il 21.10.2011;<br />	<br />
del provvedimento sottoscritto dal Vice Prefetto, datato 17 gennaio 2011e notificato il 24 gennaio 2011, avente ad oggetto “divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, intimato al sig. Paolo Canclini;<br />	<br />
del provvedimento notificato il 28.3.2011, con cui la Prefettura di Sondrio ha respinto l’istanza del legale rappresentante dell’Istituto di Vigilanza di Sondrio, intesa ad ottenere il rinnovo della nomina a guardia particolare giurata per il sig. Paolo Canclini; nonché l’istanza del sig. Paolo Canalini volta ad ottenere il rinnovo della licenza per porto di pistola per difesa personale.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Sondrio;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che l’insieme dei provvedimenti impugnati determina per il ricorrente il pericolo della perdita del posto di lavoro;<br />	<br />
Considerato che, alla luce delle dichiarazioni rilasciate dalle persone coinvolte, le vicende poste a fondamento degli stessi provvedimenti appaiono controverse; e che comunque le tensioni familiari che ne sono tate causa appaiono superate non essendosi verificati, per ammissione delle medesime persone coinvolte, ulteriori episodi critici;<br />	<br />
Ritenuto che, in un’ottica di bilanciamento degli interessi, sia opportuno accogliere l’istanza cautelare, in modo da consentire al ricorrente, nelle more della decisione di merito, di continuare ad espletare la propria attività lavorativa;<br />	<br />
Ritenuto che debba essere disposta la compensazione delle spese di giudizio afferenti alla fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 16 dicembre 2011.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 27/5/2011 n.11</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-27-5-2011-n-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-27-5-2011-n-11/</guid>

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<p>Pres. Chieppa – Componenti de Roberto, Lo Turco, Luciani Innocenzo Mazzini (Avv.ti G. Viciconte, F. Tortorella) c/ Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti M. Gallavotti, L. Medugno, L. Mazzarelli) 1. Giustizia Sportiva &#8211; ACGS &#8211; Organo di secondo grado &#8211; Sindacato – Oggetto &#8211; Diritti indisponibili – Rimedi della giustizia federale</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-27-5-2011-n-11/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 27/5/2011 n.11</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Chieppa – Componenti de Roberto, Lo Turco, Luciani<br /> Innocenzo Mazzini (Avv.ti G. Viciconte, F. Tortorella) c/ Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti M. Gallavotti, L. Medugno, L. Mazzarelli)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia Sportiva &#8211;  ACGS &#8211;  Organo di secondo grado  &#8211; Sindacato – Oggetto &#8211; Diritti indisponibili – Rimedi della giustizia federale – Esaurimento – Necessità.	</p>
<p>2. Ordinamento sportivo &#8211;  Illecito sportivo – Radiazione – Atto vincolato – Inconfigurabilità –Valutazione discrezionale – Obbligo Sussiste – Onere motivazionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva è configurata, nelle sue funzioni, come ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie in materia di sport aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali non sia prevista la competenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Pertanto il suo intervento è consentito solo dopo l’eventuale esaurimento della filiera dei rimedi della giustizia federale in relazione al particolare rapporto sportivo associativo, che collega i soggetti dell’ordinamento sportivo con la rispettiva Federazione.	</p>
<p>2. La sanzione accessoria della radiazione non si configura quale atto dovuto o vincolato, senz’altra valutazione della precedente condanna disciplinare; al contrario, l’applicazione di tale misura sanzionatoria ha come presupposto la precedente condanna disciplinare, ed i fatti ivi accertati, comportando necessariamente un’ulteriore valutazione discrezionale ed un particolare obbligo di motivazione in relazione alla posizione attualizzata su cui incide.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.175</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-5-2011-n-175/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-5-2011-n-175/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-5-2011-n-175/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.175</a></p>
<p>M. Arosio Pres. &#8211; E. Loria Est. S. Zucconi e altra (Avv. A. D’Antuono) contro l’U.T.G. &#8211; Prefettura di Piacenza e Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato) il reato di violazione dell&#8217;ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato è incompatibile con la disciplina comunitaria e rende illegittimo il diniego</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-5-2011-n-175/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.175</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Arosio Pres. &#8211; E. Loria Est. <br /> S. Zucconi e altra (Avv. A. D’Antuono) contro l’U.T.G. &#8211; Prefettura di Piacenza e Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>il reato di violazione dell&#8217;ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato è incompatibile con la disciplina comunitaria e rende illegittimo il diniego di regolarizzazione su di esso fondato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri – Regolarizzazione lavoratori extracomunitari – Diniego per violazione ordine di lasciare lo Stato – Incompatibilità con le procedure comunitarie di rimpatrio – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari condannati, il reato di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato previsto dall’art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, non è più compatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio con la conseguenza che in simili casi cessa l’esecuzione della condanna e cessano i relativi effetti penali, e ciò riverbera i propri effetti, invalidandoli, sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><i>ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.</i><br />
sul ricorso numero di registro generale 278 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Stefano Zucconi e Jose David Oliva, rappresentati e difesi dall’avv. Alfonso D’Antuono, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>U.T.G. &#8211; Prefettura di Piacenza e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., difesi e rappresentati dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria <i>ex lege</i>;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento n. P-PC/L/N/2009/102316 del 22.02.2011, con cui la Prefettura di Piacenza ha rigettato la richiesta avanzata il 28.09.2009 dal sig. Zucconi Stefano in favore del cittadino extracomunitario sig. OLIVA Jose David per far emergere il lavoro irregolare di sostegno al bisogno familiare.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Piacenza e del Ministero dell’Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 il dott. Italo Caso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Visto l’art. 60 cod.proc.amm., che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, con “sentenza in forma semplificata”, ove nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;<br />	<br />
Considerato che la controversia ha ad oggetto un diniego di regolarizzazione ex art. 1-<i>ter</i> della legge n. 102 del 2009, motivato con la sussistenza della condizione preclusiva legata alla pregressa condanna dello straniero per il reato di cui all’art. 14, comma 5-<i>ter</i>, del d.lgs. 286 del 1998;<br />	<br />
che, in ragione della circostanza che tale fattispecie penale, e le conseguenti condanne, non sono più compatibili con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio e che in simili casi cessa l’esecuzione della condanna e cessano i relativi effetti penali, la giurisprudenza ha da ultimo chiarito che ciò riverbera i propri effetti, invalidandoli, sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato (v. Cons. Stato, Ad. plen., 10 maggio 2011 n. 7 e n. 8);<br />	<br />
che il ricorso, pertanto, è fondato, con conseguente annullamento dell’atto impugnato;<br />	<br />
che, attesa la novità della questione trattata, si può provvedere alla compensazione delle spese di lite<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />	<br />
Compensa le spese di lite.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2011, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mario Arosio, Presidente<br />	<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Emanuela Loria, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/05/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-5-2011-n-175/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.175</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.2324</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2324/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2324/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2324/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.2324</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che annulla il provvedimento di un Comune con il quale era stata disposta l&#8217;esclusione da gara per l&#8217;aggiudicazione del servizio di igiene urbana, per interdittiva antimafia: la sentenza di annullamento affronta il problema della rinnovazione della gara e, tenuto conto della successiva evoluzione della vicenda,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2324/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.2324</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2324/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.2324</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che annulla il provvedimento di un Comune con il quale era stata disposta l&#8217;esclusione da gara per l&#8217;aggiudicazione del servizio di igiene urbana, per interdittiva antimafia: la sentenza di annullamento affronta il problema della rinnovazione della gara e, tenuto conto della successiva evoluzione della vicenda, secondo il Consiglio di Stato non sussiste un pregiudizio attuale e concreto dell’Amministrazione soccombente appellante. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02324/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03611/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3611 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura &#8211; Utg di Napoli</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Consorzio Gema</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Tozzi e Silvano Tozzi, con domicilio eletto presso l’avv. Lodovico Visone in Roma, via del Gesù n. 162; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Comune di San Giorgio a Cremano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Adele Carlino e Lucia Cicatiello, con domicilio eletto presso l’avv. Michela Palumbo in Roma, via Guido d&#8217;Arezzo n. 32; <b>Ecologia Falzarano s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Valerio Di Stasio, con domicilio eletto presso l’avv. Valerio Di Stasio in Roma, via Federico Rosazza n. 52; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE I n. 00462/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI &#8211; INTERDITTIVA ANTIMAFIA	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Gema, del Comune di San Giorgio a Cremano e di Ecologia Falzarano s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2011 il Cons. Angelica Dell&#8217;Utri e uditi per le parti gli avvocati Tozzi Luca, Cicatiello, Di Stasio e dello Stato Clemente;	</p>
<p>Considerato che, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, concernente la gara per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune di San Giorgio a Cremano, e tenuto conto della successiva evoluzione della vicenda, allo stato non sussiste un pregiudizio attuale e concreto dell’Amministrazione appellante.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3611/2011).<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.787</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-27-5-2011-n-787/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Petruzzelli – Est. Russo P. G. (Avv.ti A. Asaro, P. Buffoli, A. Mina) c/ Regione Lombardia (Avv. V. Fidani), Systema Ambiente Srl (Avv. P. Dell&#8217;Anno) 1. Provvedimento amministrativo – Pubblicazione – BUR – Conoscenza legale – Funzione del procedimento – Valutazione – Necessità. 2. Ambiente e territorio &#8211; Autorizzazione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Petruzzelli – Est. Russo<br /> P. G. (Avv.ti A. Asaro, P. Buffoli, A. Mina) c/ Regione Lombardia (Avv.<br /> V. Fidani), Systema Ambiente Srl (Avv. P. Dell&#8217;Anno)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Provvedimento amministrativo – Pubblicazione – BUR – Conoscenza legale – Funzione del procedimento – Valutazione – Necessità.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio &#8211; Autorizzazione integrata ambientale –  Pubblicazione sul BUR – Conoscenza legale &#8211;  Sufficienza – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Per stabilire l’idoneità o meno della pubblicazione sul BUR ai fini del decorso del termine di conoscenza legale di un provvedimento amministrativo occorre porre l’accento sulla funzione che nel contesto di ciascun procedimento amministrativo assume la pubblicazione e non sulla natura (provvedimentale o meno) dell’atto.	</p>
<p>2. Il procedimento che conduce alla emanazione dell’autorizzazione integrata ambientale, pur essendo finalizzato all’emanazione di un provvedimento amministrativo, ha delle peculiarità che lo avvicinano alle modalità di formazione degli atti normativi, e, in ragione del fatto che interessa in astratto un numero indifferenziato di soggetti che potrebbero sentirsi lesi dal suo rilascio, prevede delle forme di pubblicità legale, anche in corso di procedimento, che per espressa statuizione del legislatore sostituiscono gli ordinari strumenti partecipativi del procedimento amministrativo. Ne consegue che, la pubblicazione sul BUR dell’autorizzazione integrata ambientale è condizione sufficiente per garantire la piena conoscenza legale del provvedimento stesso ai fini della sua impugnazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 403 del 2010, proposto da:<br />
<B>PIERA GIACOMELLI</B>, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Asaro, Pierina Buffoli, Andrea Mina, con domicilio eletto presso Andrea Mina in Brescia, via Solferino, 51; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><B>REGIONE LOMBARDIA</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Viviana Fidani, con domicilio eletto presso Donatella Mento in Brescia, via Cipro, 30; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>SYSTEMA AMBIENTE Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Dell&#8217;Anno, con domicilio eletto presso Maria Ughetta Bini in Brescia, via Ferramola, 14; 	</p>
<p><B>COMUNE DI BRESCIA</B>, non costituito in giudizio; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>del decreto n. 11067 del 3/10/2007, asseritamente conosciuto dalla ricorrente in data 10/2/2010, con il quale la Regione Lombardia ha concesso l&#8217;autorizzazione integrata ambientale (IPPC) alla Società Systema ambiente S.r.l..</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Systema Ambiente Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 il dott. Carmine Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente impugna l’autorizzazione integrata ambientale del 3. 10. 2007 rilasciata alla Sistema ambiente srl, ditta che esercita attività di trattamento rifiuti provenienti da terzi a circa 30 metri dalla casa della ricorrente (si tratta del rinnovo di una autorizzazione all’esercizio di una attività che era già in essere).</p>
<p>I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti: <br />	<br />
1. il provvedimento sarebbe illegittimo per mancata comunicazione d’avvio ex art. 7 l. 241/90 in quanto soggetto controinteressato facilmente individuabile,<br />	<br />
2. il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto le destinazione di p.r.g. sarebbero ancora adesso incompatibili con l’attività della ditta controinteressata,<br />	<br />
3. il provvedimento sarebbe illegittimo per difetto di istruttoria sulla possibilità che l’attività svolta dalla controinteressata incida sul pozzo della ricorrente con i connessi effetti sulla salute.<br />	<br />
Nel ricorso era formulata altresì istanza di risarcimento del danno subito, peraltro non precisamente individuato.</p>
<p>Si costituivano in giudizio la Regione Lombardia e la Sistema ambiente srl, che deducevano l’irricevibilità del ricorso (il ricorso sarebbe stato proposto a due anni dall’emanazione del provvedimento impugnato; si tratterebbe in ogni caso della riproposizione delle medesime censure già presentate in altri ricorsi), e comunque l’infondatezza dei relativi motivi (la Sistema ambiente chiedeva anche la condanna per responsabilità aggravata).</p>
<p>Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 25. 5. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è irricevibile per tardività.<br />	<br />
Il provvedimento impugnato è stato pubblicato sul BUR il 17. 3. 2008 (doc. 2 resistente). La notifica è dell’aprile 2010. Sia la Regione che il controinteressato hanno dedotto che la pubblicazione nel BUR è condizione sufficiente per garantire la piena conoscenza (in forme legali) del provvedimento impugnato, e che quindi il ricorso è tardivo.<br />	<br />
Questa prospettazione deve essere accolta.<br />	<br />
Non vi è concordia in giurisprudenza sulla validità della pubblicazione di un atto amministrativo sul BUR ai fini del decorso dei termini per proporre ricorso giurisdizionale.<br />	<br />
In un precedente giurisdizionale (non esattamente in termini, perché non riguardava l’autorizzazione integrata ambientale) il Consiglio di Stato, sez. VI, 4 giugno 2007, n. 2934 ha fatto leva “sull&#8217;inequivoco tenore di cui all&#8217;art. 2 R.D. 642 del 1907 (Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi d&#8217;individui o di enti giuridici, i quali non essendo direttamente contemplati nell&#8217;atto o provvedimento medesimo non ne abbiano avuta notificazione nelle forme prescritte dagli articoli seguenti, il termine per ricorrere alle sezioni giurisdizionali decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell&#8217;atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno, o nel bollettino degli annunzi legali per la Provincia.) Con la precisazione che il dies a quo è costituito, ex art. 21 L. 1034/71, dall&#8217;ultimo giorno utile per la pubblicazione sull&#8217;albo. La pubblicazione dell&#8217;atto amministrativo nei giornali ufficiali, quale il Bollettino ufficiale della regione, risponde ad un&#8217;esigenza di ordine generale dell&#8217;ordinamento circa la legale conoscenza degli atti normativi e a carattere generale, che, ai sensi del menzionato art. 2 r.d. 17 agosto 1907 n. 642 e dell&#8217;art. 21 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, rileva anche ai fini della decorrenza dei termini per proporre azione giurisdizionale (cfr. CdS IV n. 76/98)”.<br />	<br />
In altri precedenti (cfr. per tutte Trga Trentino Alto Adige, Bolzano, 11 dicembre 2007, n. 373; Cons. St., sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4228) è stato sostenuto che il termine per impugnare lo strumento urbanistico decorre dal termine ultimo di pubblicazione dello stesso nelle forme legali, atteso che le stesse creano una presunzione di conoscenza dei contenuti del provvedimento impugnato non superabile da prova contraria<br />	<br />
In senso diverso si è espresso (su vicenda in termini perché riguardante una autorizzazione ambientale) Tar Liguria, sez. I, 25 maggio 2004, n. 813, secondo cui “l&#8217; autorizzazione ambientale di cui in epigrafe ha natura evidentemente provvedimentale cosicché non possono valere i principi espressi in materia di decorrenza del termine per impugnare enunciati con riferimento alle delibere, dovendo pertanto il termine per l&#8217;impugnazione incominciare a decorrere dalla effettiva conoscenza”.<br />	<br />
In definitiva, a fronte di sentenze che riconoscono che la pubblicazione avente forme legali determina una presunzione di conoscenza, ve ne sono delle altre che negano ciò avvenga quando l’atto impugnato è un mero atto amministrativo a carattere provvedimentale, privo pertanto della portata normativa che possono avere i regolamenti o gli strumenti di piano.<br />	<br />
In verità, si ritiene che non sia corretto porre l’accento – per stabilire l’idoneità o meno della pubblicazione sul BUR a far decorrere il termine di conoscenza legale &#8211; sulla natura (provvedimentale o meno) dell’atto, ma sulla funzione che nel contesto di ciascun procedimento amministrativo assume la pubblicazione. <br />	<br />
Il procedimento che conduce alla emanazione dell’autorizzazione integrata ambientale, pur essendo finalizzato all’emanazione di un provvedimento amministrativo, ha infatti delle peculiarità che lo avvicinano alle modalità di formazione degli atti normativi, e (in ragione del fatto che interessa in astratto un numero indifferenziato di soggetti che potrebbero sentirsi lesi dal suo rilascio) prevede delle forme di pubblicità legale, anche in corso di procedimento, che per espressa statuizione del legislatore sostituiscono gli ordinari strumenti partecipativi del procedimento amministrativo.<br />	<br />
L’art. 5, co. 7, d.lgs. 59/05 stabilisce infatti che “l&#8217;autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 4, contestualmente all&#8217;avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della l. 241/90, e la sede degli uffici di cui al comma 6. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell&#8217;àmbito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l&#8217;indicazione della localizzazione dell&#8217;impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo individuato ai sensi del comma 6 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 l. 241/90.<br />	<br />
L’art. 5, co. 15, della stessa norma aggiunge che “copia dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico, presso l&#8217;ufficio di cui al comma 6. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento”.<br />	<br />
Lo stesso avviso pubblicato nel BUR (che non è un avviso sintetico, ma l’intera autorizzazione emessa dalla struttura regionale competente) contiene il riferimento alla messa a disposizione del pubblico del provvedimento appena emesso (è il punto 12 del provvedimento).<br />	<br />
In definitiva, si deve dire che il procedimento volto all’emanazione dell’autorizzazione integrata ambientale è strutturato in modo da consentire la conoscenza durante e dopo il procedimento ad una pluralità indifferenziata di cittadini, conoscenza che viene garantita però attraverso forme di pubblicazione legale.<br />	<br />
Le forme di pubblicazione legale servono, infatti, proprio per evitare che atti, quale quello in esame, che possono incidere in astratto su una moltitudine indifferenziata di soggetti, possano essere esposti a tempo indeterminato alla possibilità di essere aggrediti in sede giurisdizionale.</p>
<p>D’altronde, sarebbe comunque fondata l’eccezione di irricevibilità anche in base all’ulteriore rilievo, formulato dalla Regione, che evidenzia che la ricorrente il 11. 1. 2010 ha presentato una istanza di accesso in cui ha indicato compiutamente il provvedimento impugnato, dimostrando a quella data di conoscere già la sua esistenza, ed anche il suo numero (d’altronde era sufficiente leggerlo sul BUR ove, come si diceva, è pubblicato per intero). La presentazione dell’istanza di accesso, quindi, lungi dal consentire alla ricorrente di essere sostanzialmente rimessa in termini dalla data in cui ha ricevuto i documenti richiesti, dimostra al contrario che alla data della domanda di accesso essa conosceva già in ogni sua parte il provvedimento impugnato.</p>
<p>Alla dichiarazione di irricevibilità consegue anche la reiezione della domanda di risarcimento del danno, atteso che lo stesso poteva essere evitato attivandosi più sollecitamente in sede giurisdizionale, fermo restando che la richiesta di danni (che è agevole comprendere, visto che la ricorrente è costretta a vivere da quasi trent’anni a poche decine di metri da un impianto industriale la cui tipologia è in grado di rovinare la qualità della vita di qualsiasi persona risieda nei suoi dintorni) è stata enunciata, ma non provata.</p>
<p>Non si fa luogo alla condanna della ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 26, co. 2, c.p.a. richiesta dalla difesa del controinteressato, in quanto il ricorso è proposto prima dell’entrata in vigore della relativa norma.</p>
<p>In ragione della particolare natura della controversia sussistono anzi giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
DICHIARA IRRICEVIBILE il ricorso.<br />	<br />
RESPINGE l’istanza di risarcimento del danno. <br />	<br />
COMPENSA tra le parti le spese di lite.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Petruzzelli, Presidente<br />	<br />
Sergio Conti, Consigliere<br />	<br />
Carmine Russo, Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/05/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-27-5-2011-n-787/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.787</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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