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	<title>27/5/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/5/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.903</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-903/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-903/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.903</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso la comunicazione all&#8217;Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per l&#8217;inserimento del dato nel casellario informatico ai sensi dell&#8217;art. 27 comma 2 lett. s) del DPR 34/2000 dell&#8217; utilizzo di una falsa dichiarazione in una gara pubblica, nonche&#8217; avverso il DURC (e la nota</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-903/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-903/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.903</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso la comunicazione all&#8217;Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per l&#8217;inserimento del dato nel casellario informatico ai sensi dell&#8217;art. 27 comma 2 lett. s) del DPR 34/2000 dell&#8217; utilizzo di una falsa dichiarazione in una gara pubblica, nonche&#8217; avverso il DURC (e la nota di chiarimento della Cassa edile) ove intesi ad attribuire gravità ad una irregolarità contributiva ed effetto automatico di esclusione, per falsa dichiarazione della ricorrente, ed ancora avverso il bando di gara, in parte qua, se inteso ad attribuire il significato che i concorrenti dovevano rendere dichiarazioni specifiche di qualsiasi irregolarità e/o violazione contributiva, rimettendo alla stazione appaltante la valutazione di gravità/non gravità (art. 38 D.Lgs. 163/2006 lett. i). La sospensiva e&#8217; negata in quanto la segnalazione effettuata dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, non appare di per sé lesiva per l’impresa interessata, atteso che l’Autorità di Vigilanza, prima di procedere all’iscrizione nel casellario ed alla comminazione della sanzione di cui al comma 1, ultimo periodo, della suindicata disposizione, deve compiere autonome valutazioni, previo espletamento di apposito procedimento amministrativo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00903/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 01376/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1376 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Sice Appalti S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Ausiello, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. Franco Da Re in Milano, via Euripide n. 11;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Sara Pagliosa, Maria Rita Surano, Teresa Maffey, domiciliato presso gli Uffici dell’Avvocatura civica in Milano, via Andreani 10;<br /> <br />
<b>Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture,</b> in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli uffici di quest’ultima in Milano, via Freguglia n. 1; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>C.E.RE.S. S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante p.t., non costituita; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
a) della nota prot. n. PG 268949/2011 del 8.4.2011 con la quale si comunica la chiusura del procedimento avviato il 25.2.2011, e si trasmette in allegato la copia della Determina Dirigenziale n. 29/2011 del 7.4.2011;<br />	<br />
b) della determina dirigenziale n. 29/2011, prot. 264510/2011, del 7.4.2011, faxata in data 8.4.2011, in uno alla nota sub a), con la quale si è determinato: 1) di chiudere negativamente, per i motivi esposti in premessa, il procedimento nei confronti di Sice Appalti S.r.l.; 2) di dare comunicazione all&#8217;Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture &#8211; per l&#8217;inserimento del dato nel casellario informatico ai sensi dell&#8217;art. 27 comma 2 lett. s) del DPR 34/2000 &#8211; poiché è stata individuata la sussistenza e/o l&#8217;utilizzo di una falsa dichiarazione all&#8217;interno di una gara pubblica;<br />	<br />
c) della relazione istruttoria prot. PG 216120/2011 del 24.3.2011 a firma del Funzionario dell&#8217;Ufficio Contratti e del Direttore del Settore Gare e Contratti;<br />	<br />
d) del DURC (cip 20101164325527) del 31.3.2010, menzionata nel provvedimento di esclusione sub b), ove intesa ad attribuire ad essa efficacia di gravità dell&#8217;irregolarità contributiva ed effetto automatico dell&#8217;esclusione, nonché, ove intesa a far discendere da essa l&#8217;esistenza di una falsa dichiarazione della ricorrente;<br />	<br />
e) della nota di chiarimento della Cassa edile di Avellino del 17.2.2011, di contenuto e protocollo ignoto, menzionata nel provvedimento di esclusione sub b), ove intesa ad attribuire ad essa efficacia di gravità dell&#8217;irregolarità contributiva ed effetto automatico dell&#8217;esclusione, nonché, ove intesa a far discendere da essa l&#8217;esistenza di una falsa dichiarazione della ricorrente;<br />	<br />
f) del bando di gara, in parte qua, se inteso ad attribuire il significato che i concorrenti dovevano rendere dichiarazioni specifiche di qualsiasi irregolarità e/o violazione contributiva, rimettendo alla stazione appaltante la valutazione di gravità/non gravità;<br />	<br />
g) del bando di gara e disciplinare, in parte qua, se intesi a far discendere da tale generica richiesta di insussistenza &#8211; delle cause di esclusione di cui all&#8217;art. 38 Dlgs 163/2006 lett. i)- una falsa e/o omessa dichiarazione della regolarità contributiva come causa autonoma di esclusione, e conseguente escussione della polizza e segnalazione all&#8217;A.V.C.P.;<br />	<br />
h- e, ancora, della nota prot. 325012/2011 del 29.4.2011, trasmessa in pari data a mezzo fax, di comunicazione/segnalazione all&#8217;Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per l&#8217;inserimento del provvedimento di esclusione nel Casellario Informatico delle imprese, da parte del Comune di Milano;<br />	<br />
i- e, ancora, dell&#8217;avvenuta annotazione (non conosciuta) nel casellario informatico dell&#8217;A.V.C.P. della Sice Appalti A.r.l. conseguente alla segnalazione del Comune di Milano, avente ad oggetto qualsiasi contenuto lesivo per gli interessi della ricorrente;<br />	<br />
l- e per l&#8217;ordine all&#8217;ente resistente di non procedere alla segnalazione all&#8217;Autorità di Vigilanza;<br />	<br />
m- d ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, non conosciuto né altrimenti comunicato e comunque lesivo degli interessi della ricorrente;	</p>
<p>nonché per il risarcimento dei danni.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano in Persona del Sindaco P.T. e di Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che il ricorso presenti profili di inammissibilità in quanto, la segnalazione effettuata dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, non appare di per sé lesiva per l’impresa interessata, atteso che l’Autorità di Vigilanza, prima di procedere all’iscrizione nel casellario ed alla comminazione della sanzione di cui al comma 1, ultimo periodo, della suindicata disposizione, deve compiere autonome valutazioni, previo espletamento di apposito procedimento amministrativo:<br />	<br />
Ritenuto pertanto che l’istanza cautelare non possa essere accolta;<br />	<br />
Ritenuto che debba disporsi la compensazione delle spese di giudizio afferenti alla presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 27/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-903/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.902</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-902/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-902/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-902/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.902</a></p>
<p>Va sospeso il decreto della Prefettura con cui viene respinto il ricorso avverso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia dal Questore, con divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, insieme al provvedimento con cui la Prefettura ha respinto l’istanza del legale rappresentante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-902/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-902/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.902</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto della Prefettura con cui viene respinto il ricorso avverso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia dal Questore, con divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, insieme al provvedimento con cui la Prefettura ha respinto l’istanza del legale rappresentante dell’Istituto di Vigilanza intesa ad ottenere il rinnovo della nomina del ricorrente a guardia particolare giurata nonché l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo della licenza per porto di pistola per difesa personale. La cautela e&#8217; concessa considerato che l’insieme dei provvedimenti impugnati determina per il ricorrente il pericolo della perdita del posto di lavoro ed inoltre, alla luce delle dichiarazioni rilasciate dalle persone coinvolte, le vicende poste a fondamento degli stessi provvedimenti appaiono controverse; e che comunque le tensioni familiari che ne sono tate causa appaiono superate non essendosi verificati, per ammissione delle medesime persone coinvolte, ulteriori episodi critici; in un’ottica di bilanciamento degli interessi, sia opportuno accogliere l’istanza cautelare, in modo da consentire al ricorrente, nelle more della decisione di merito, di continuare ad espletare la propria attività lavorativa. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00902/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 00858/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 858 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>PAOLO CANCLINI</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Veronica Dini, con domicilio eletto presso lo Studio di quest’ultima in Milano, Piazza Cinque Giornate n. 3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, via Freguglia n. 1; <b>Questura di Sondrio &#8211; Prefettura di Sondrio</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del decreto della Prefettura di Sondrio del 17.1.2011, notificato il 24.1.2011, con cui viene respinto il ricorso avverso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia dal Questore di Sondrio il 21.10.2011;<br />	<br />
del provvedimento sottoscritto dal Vice Prefetto, datato 17 gennaio 2011e notificato il 24 gennaio 2011, avente ad oggetto “divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, intimato al sig. Paolo Canclini;<br />	<br />
del provvedimento notificato il 28.3.2011, con cui la Prefettura di Sondrio ha respinto l’istanza del legale rappresentante dell’Istituto di Vigilanza di Sondrio, intesa ad ottenere il rinnovo della nomina a guardia particolare giurata per il sig. Paolo Canclini; nonché l’istanza del sig. Paolo Canalini volta ad ottenere il rinnovo della licenza per porto di pistola per difesa personale.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Sondrio;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che l’insieme dei provvedimenti impugnati determina per il ricorrente il pericolo della perdita del posto di lavoro;<br />	<br />
Considerato che, alla luce delle dichiarazioni rilasciate dalle persone coinvolte, le vicende poste a fondamento degli stessi provvedimenti appaiono controverse; e che comunque le tensioni familiari che ne sono tate causa appaiono superate non essendosi verificati, per ammissione delle medesime persone coinvolte, ulteriori episodi critici;<br />	<br />
Ritenuto che, in un’ottica di bilanciamento degli interessi, sia opportuno accogliere l’istanza cautelare, in modo da consentire al ricorrente, nelle more della decisione di merito, di continuare ad espletare la propria attività lavorativa;<br />	<br />
Ritenuto che debba essere disposta la compensazione delle spese di giudizio afferenti alla fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 16 dicembre 2011.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-902/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 27/5/2011 n.11</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-27-5-2011-n-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-27-5-2011-n-11/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-27-5-2011-n-11/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 27/5/2011 n.11</a></p>
<p>Pres. Chieppa – Componenti de Roberto, Lo Turco, Luciani Innocenzo Mazzini (Avv.ti G. Viciconte, F. Tortorella) c/ Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti M. Gallavotti, L. Medugno, L. Mazzarelli) 1. Giustizia Sportiva &#8211; ACGS &#8211; Organo di secondo grado &#8211; Sindacato – Oggetto &#8211; Diritti indisponibili – Rimedi della giustizia federale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-27-5-2011-n-11/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 27/5/2011 n.11</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-27-5-2011-n-11/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 27/5/2011 n.11</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Chieppa – Componenti de Roberto, Lo Turco, Luciani<br /> Innocenzo Mazzini (Avv.ti G. Viciconte, F. Tortorella) c/ Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti M. Gallavotti, L. Medugno, L. Mazzarelli)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia Sportiva &#8211;  ACGS &#8211;  Organo di secondo grado  &#8211; Sindacato – Oggetto &#8211; Diritti indisponibili – Rimedi della giustizia federale – Esaurimento – Necessità.	</p>
<p>2. Ordinamento sportivo &#8211;  Illecito sportivo – Radiazione – Atto vincolato – Inconfigurabilità –Valutazione discrezionale – Obbligo Sussiste – Onere motivazionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva è configurata, nelle sue funzioni, come ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie in materia di sport aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali non sia prevista la competenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Pertanto il suo intervento è consentito solo dopo l’eventuale esaurimento della filiera dei rimedi della giustizia federale in relazione al particolare rapporto sportivo associativo, che collega i soggetti dell’ordinamento sportivo con la rispettiva Federazione.	</p>
<p>2. La sanzione accessoria della radiazione non si configura quale atto dovuto o vincolato, senz’altra valutazione della precedente condanna disciplinare; al contrario, l’applicazione di tale misura sanzionatoria ha come presupposto la precedente condanna disciplinare, ed i fatti ivi accertati, comportando necessariamente un’ulteriore valutazione discrezionale ed un particolare obbligo di motivazione in relazione alla posizione attualizzata su cui incide.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.175</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-5-2011-n-175/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-5-2011-n-175/</guid>

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<p>M. Arosio Pres. &#8211; E. Loria Est. S. Zucconi e altra (Avv. A. D’Antuono) contro l’U.T.G. &#8211; Prefettura di Piacenza e Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato) il reato di violazione dell&#8217;ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato è incompatibile con la disciplina comunitaria e rende illegittimo il diniego</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-5-2011-n-175/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.175</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Arosio Pres. &#8211; E. Loria Est. <br /> S. Zucconi e altra (Avv. A. D’Antuono) contro l’U.T.G. &#8211; Prefettura di Piacenza e Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>il reato di violazione dell&#8217;ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato è incompatibile con la disciplina comunitaria e rende illegittimo il diniego di regolarizzazione su di esso fondato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri – Regolarizzazione lavoratori extracomunitari – Diniego per violazione ordine di lasciare lo Stato – Incompatibilità con le procedure comunitarie di rimpatrio – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari condannati, il reato di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato previsto dall’art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, non è più compatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio con la conseguenza che in simili casi cessa l’esecuzione della condanna e cessano i relativi effetti penali, e ciò riverbera i propri effetti, invalidandoli, sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><i>ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.</i><br />
sul ricorso numero di registro generale 278 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Stefano Zucconi e Jose David Oliva, rappresentati e difesi dall’avv. Alfonso D’Antuono, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>U.T.G. &#8211; Prefettura di Piacenza e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., difesi e rappresentati dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria <i>ex lege</i>;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento n. P-PC/L/N/2009/102316 del 22.02.2011, con cui la Prefettura di Piacenza ha rigettato la richiesta avanzata il 28.09.2009 dal sig. Zucconi Stefano in favore del cittadino extracomunitario sig. OLIVA Jose David per far emergere il lavoro irregolare di sostegno al bisogno familiare.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Piacenza e del Ministero dell’Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 il dott. Italo Caso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Visto l’art. 60 cod.proc.amm., che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, con “sentenza in forma semplificata”, ove nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;<br />	<br />
Considerato che la controversia ha ad oggetto un diniego di regolarizzazione ex art. 1-<i>ter</i> della legge n. 102 del 2009, motivato con la sussistenza della condizione preclusiva legata alla pregressa condanna dello straniero per il reato di cui all’art. 14, comma 5-<i>ter</i>, del d.lgs. 286 del 1998;<br />	<br />
che, in ragione della circostanza che tale fattispecie penale, e le conseguenti condanne, non sono più compatibili con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio e che in simili casi cessa l’esecuzione della condanna e cessano i relativi effetti penali, la giurisprudenza ha da ultimo chiarito che ciò riverbera i propri effetti, invalidandoli, sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato (v. Cons. Stato, Ad. plen., 10 maggio 2011 n. 7 e n. 8);<br />	<br />
che il ricorso, pertanto, è fondato, con conseguente annullamento dell’atto impugnato;<br />	<br />
che, attesa la novità della questione trattata, si può provvedere alla compensazione delle spese di lite<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />	<br />
Compensa le spese di lite.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2011, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mario Arosio, Presidente<br />	<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Emanuela Loria, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/05/2011</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.2324</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2324/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2324/</guid>

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<p>Non va sospesa la sentenza che annulla il provvedimento di un Comune con il quale era stata disposta l&#8217;esclusione da gara per l&#8217;aggiudicazione del servizio di igiene urbana, per interdittiva antimafia: la sentenza di annullamento affronta il problema della rinnovazione della gara e, tenuto conto della successiva evoluzione della vicenda,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2324/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.2324</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che annulla il provvedimento di un Comune con il quale era stata disposta l&#8217;esclusione da gara per l&#8217;aggiudicazione del servizio di igiene urbana, per interdittiva antimafia: la sentenza di annullamento affronta il problema della rinnovazione della gara e, tenuto conto della successiva evoluzione della vicenda, secondo il Consiglio di Stato non sussiste un pregiudizio attuale e concreto dell’Amministrazione soccombente appellante. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02324/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03611/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3611 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura &#8211; Utg di Napoli</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Consorzio Gema</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Tozzi e Silvano Tozzi, con domicilio eletto presso l’avv. Lodovico Visone in Roma, via del Gesù n. 162; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Comune di San Giorgio a Cremano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Adele Carlino e Lucia Cicatiello, con domicilio eletto presso l’avv. Michela Palumbo in Roma, via Guido d&#8217;Arezzo n. 32; <b>Ecologia Falzarano s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Valerio Di Stasio, con domicilio eletto presso l’avv. Valerio Di Stasio in Roma, via Federico Rosazza n. 52; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE I n. 00462/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI &#8211; INTERDITTIVA ANTIMAFIA	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Gema, del Comune di San Giorgio a Cremano e di Ecologia Falzarano s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2011 il Cons. Angelica Dell&#8217;Utri e uditi per le parti gli avvocati Tozzi Luca, Cicatiello, Di Stasio e dello Stato Clemente;	</p>
<p>Considerato che, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, concernente la gara per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune di San Giorgio a Cremano, e tenuto conto della successiva evoluzione della vicenda, allo stato non sussiste un pregiudizio attuale e concreto dell’Amministrazione appellante.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3611/2011).<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2324/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.2324</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.787</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-27-5-2011-n-787/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-27-5-2011-n-787/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-27-5-2011-n-787/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.787</a></p>
<p>Pres. Petruzzelli – Est. Russo P. G. (Avv.ti A. Asaro, P. Buffoli, A. Mina) c/ Regione Lombardia (Avv. V. Fidani), Systema Ambiente Srl (Avv. P. Dell&#8217;Anno) 1. Provvedimento amministrativo – Pubblicazione – BUR – Conoscenza legale – Funzione del procedimento – Valutazione – Necessità. 2. Ambiente e territorio &#8211; Autorizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-27-5-2011-n-787/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.787</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-27-5-2011-n-787/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.787</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Petruzzelli – Est. Russo<br /> P. G. (Avv.ti A. Asaro, P. Buffoli, A. Mina) c/ Regione Lombardia (Avv.<br /> V. Fidani), Systema Ambiente Srl (Avv. P. Dell&#8217;Anno)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Provvedimento amministrativo – Pubblicazione – BUR – Conoscenza legale – Funzione del procedimento – Valutazione – Necessità.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio &#8211; Autorizzazione integrata ambientale –  Pubblicazione sul BUR – Conoscenza legale &#8211;  Sufficienza – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Per stabilire l’idoneità o meno della pubblicazione sul BUR ai fini del decorso del termine di conoscenza legale di un provvedimento amministrativo occorre porre l’accento sulla funzione che nel contesto di ciascun procedimento amministrativo assume la pubblicazione e non sulla natura (provvedimentale o meno) dell’atto.	</p>
<p>2. Il procedimento che conduce alla emanazione dell’autorizzazione integrata ambientale, pur essendo finalizzato all’emanazione di un provvedimento amministrativo, ha delle peculiarità che lo avvicinano alle modalità di formazione degli atti normativi, e, in ragione del fatto che interessa in astratto un numero indifferenziato di soggetti che potrebbero sentirsi lesi dal suo rilascio, prevede delle forme di pubblicità legale, anche in corso di procedimento, che per espressa statuizione del legislatore sostituiscono gli ordinari strumenti partecipativi del procedimento amministrativo. Ne consegue che, la pubblicazione sul BUR dell’autorizzazione integrata ambientale è condizione sufficiente per garantire la piena conoscenza legale del provvedimento stesso ai fini della sua impugnazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 403 del 2010, proposto da:<br />
<B>PIERA GIACOMELLI</B>, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Asaro, Pierina Buffoli, Andrea Mina, con domicilio eletto presso Andrea Mina in Brescia, via Solferino, 51; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><B>REGIONE LOMBARDIA</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Viviana Fidani, con domicilio eletto presso Donatella Mento in Brescia, via Cipro, 30; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>SYSTEMA AMBIENTE Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Dell&#8217;Anno, con domicilio eletto presso Maria Ughetta Bini in Brescia, via Ferramola, 14; 	</p>
<p><B>COMUNE DI BRESCIA</B>, non costituito in giudizio; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>del decreto n. 11067 del 3/10/2007, asseritamente conosciuto dalla ricorrente in data 10/2/2010, con il quale la Regione Lombardia ha concesso l&#8217;autorizzazione integrata ambientale (IPPC) alla Società Systema ambiente S.r.l..</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Systema Ambiente Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 il dott. Carmine Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente impugna l’autorizzazione integrata ambientale del 3. 10. 2007 rilasciata alla Sistema ambiente srl, ditta che esercita attività di trattamento rifiuti provenienti da terzi a circa 30 metri dalla casa della ricorrente (si tratta del rinnovo di una autorizzazione all’esercizio di una attività che era già in essere).</p>
<p>I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti: <br />	<br />
1. il provvedimento sarebbe illegittimo per mancata comunicazione d’avvio ex art. 7 l. 241/90 in quanto soggetto controinteressato facilmente individuabile,<br />	<br />
2. il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto le destinazione di p.r.g. sarebbero ancora adesso incompatibili con l’attività della ditta controinteressata,<br />	<br />
3. il provvedimento sarebbe illegittimo per difetto di istruttoria sulla possibilità che l’attività svolta dalla controinteressata incida sul pozzo della ricorrente con i connessi effetti sulla salute.<br />	<br />
Nel ricorso era formulata altresì istanza di risarcimento del danno subito, peraltro non precisamente individuato.</p>
<p>Si costituivano in giudizio la Regione Lombardia e la Sistema ambiente srl, che deducevano l’irricevibilità del ricorso (il ricorso sarebbe stato proposto a due anni dall’emanazione del provvedimento impugnato; si tratterebbe in ogni caso della riproposizione delle medesime censure già presentate in altri ricorsi), e comunque l’infondatezza dei relativi motivi (la Sistema ambiente chiedeva anche la condanna per responsabilità aggravata).</p>
<p>Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 25. 5. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è irricevibile per tardività.<br />	<br />
Il provvedimento impugnato è stato pubblicato sul BUR il 17. 3. 2008 (doc. 2 resistente). La notifica è dell’aprile 2010. Sia la Regione che il controinteressato hanno dedotto che la pubblicazione nel BUR è condizione sufficiente per garantire la piena conoscenza (in forme legali) del provvedimento impugnato, e che quindi il ricorso è tardivo.<br />	<br />
Questa prospettazione deve essere accolta.<br />	<br />
Non vi è concordia in giurisprudenza sulla validità della pubblicazione di un atto amministrativo sul BUR ai fini del decorso dei termini per proporre ricorso giurisdizionale.<br />	<br />
In un precedente giurisdizionale (non esattamente in termini, perché non riguardava l’autorizzazione integrata ambientale) il Consiglio di Stato, sez. VI, 4 giugno 2007, n. 2934 ha fatto leva “sull&#8217;inequivoco tenore di cui all&#8217;art. 2 R.D. 642 del 1907 (Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi d&#8217;individui o di enti giuridici, i quali non essendo direttamente contemplati nell&#8217;atto o provvedimento medesimo non ne abbiano avuta notificazione nelle forme prescritte dagli articoli seguenti, il termine per ricorrere alle sezioni giurisdizionali decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell&#8217;atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno, o nel bollettino degli annunzi legali per la Provincia.) Con la precisazione che il dies a quo è costituito, ex art. 21 L. 1034/71, dall&#8217;ultimo giorno utile per la pubblicazione sull&#8217;albo. La pubblicazione dell&#8217;atto amministrativo nei giornali ufficiali, quale il Bollettino ufficiale della regione, risponde ad un&#8217;esigenza di ordine generale dell&#8217;ordinamento circa la legale conoscenza degli atti normativi e a carattere generale, che, ai sensi del menzionato art. 2 r.d. 17 agosto 1907 n. 642 e dell&#8217;art. 21 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, rileva anche ai fini della decorrenza dei termini per proporre azione giurisdizionale (cfr. CdS IV n. 76/98)”.<br />	<br />
In altri precedenti (cfr. per tutte Trga Trentino Alto Adige, Bolzano, 11 dicembre 2007, n. 373; Cons. St., sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4228) è stato sostenuto che il termine per impugnare lo strumento urbanistico decorre dal termine ultimo di pubblicazione dello stesso nelle forme legali, atteso che le stesse creano una presunzione di conoscenza dei contenuti del provvedimento impugnato non superabile da prova contraria<br />	<br />
In senso diverso si è espresso (su vicenda in termini perché riguardante una autorizzazione ambientale) Tar Liguria, sez. I, 25 maggio 2004, n. 813, secondo cui “l&#8217; autorizzazione ambientale di cui in epigrafe ha natura evidentemente provvedimentale cosicché non possono valere i principi espressi in materia di decorrenza del termine per impugnare enunciati con riferimento alle delibere, dovendo pertanto il termine per l&#8217;impugnazione incominciare a decorrere dalla effettiva conoscenza”.<br />	<br />
In definitiva, a fronte di sentenze che riconoscono che la pubblicazione avente forme legali determina una presunzione di conoscenza, ve ne sono delle altre che negano ciò avvenga quando l’atto impugnato è un mero atto amministrativo a carattere provvedimentale, privo pertanto della portata normativa che possono avere i regolamenti o gli strumenti di piano.<br />	<br />
In verità, si ritiene che non sia corretto porre l’accento – per stabilire l’idoneità o meno della pubblicazione sul BUR a far decorrere il termine di conoscenza legale &#8211; sulla natura (provvedimentale o meno) dell’atto, ma sulla funzione che nel contesto di ciascun procedimento amministrativo assume la pubblicazione. <br />	<br />
Il procedimento che conduce alla emanazione dell’autorizzazione integrata ambientale, pur essendo finalizzato all’emanazione di un provvedimento amministrativo, ha infatti delle peculiarità che lo avvicinano alle modalità di formazione degli atti normativi, e (in ragione del fatto che interessa in astratto un numero indifferenziato di soggetti che potrebbero sentirsi lesi dal suo rilascio) prevede delle forme di pubblicità legale, anche in corso di procedimento, che per espressa statuizione del legislatore sostituiscono gli ordinari strumenti partecipativi del procedimento amministrativo.<br />	<br />
L’art. 5, co. 7, d.lgs. 59/05 stabilisce infatti che “l&#8217;autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 4, contestualmente all&#8217;avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della l. 241/90, e la sede degli uffici di cui al comma 6. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell&#8217;àmbito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l&#8217;indicazione della localizzazione dell&#8217;impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo individuato ai sensi del comma 6 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 l. 241/90.<br />	<br />
L’art. 5, co. 15, della stessa norma aggiunge che “copia dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico, presso l&#8217;ufficio di cui al comma 6. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento”.<br />	<br />
Lo stesso avviso pubblicato nel BUR (che non è un avviso sintetico, ma l’intera autorizzazione emessa dalla struttura regionale competente) contiene il riferimento alla messa a disposizione del pubblico del provvedimento appena emesso (è il punto 12 del provvedimento).<br />	<br />
In definitiva, si deve dire che il procedimento volto all’emanazione dell’autorizzazione integrata ambientale è strutturato in modo da consentire la conoscenza durante e dopo il procedimento ad una pluralità indifferenziata di cittadini, conoscenza che viene garantita però attraverso forme di pubblicazione legale.<br />	<br />
Le forme di pubblicazione legale servono, infatti, proprio per evitare che atti, quale quello in esame, che possono incidere in astratto su una moltitudine indifferenziata di soggetti, possano essere esposti a tempo indeterminato alla possibilità di essere aggrediti in sede giurisdizionale.</p>
<p>D’altronde, sarebbe comunque fondata l’eccezione di irricevibilità anche in base all’ulteriore rilievo, formulato dalla Regione, che evidenzia che la ricorrente il 11. 1. 2010 ha presentato una istanza di accesso in cui ha indicato compiutamente il provvedimento impugnato, dimostrando a quella data di conoscere già la sua esistenza, ed anche il suo numero (d’altronde era sufficiente leggerlo sul BUR ove, come si diceva, è pubblicato per intero). La presentazione dell’istanza di accesso, quindi, lungi dal consentire alla ricorrente di essere sostanzialmente rimessa in termini dalla data in cui ha ricevuto i documenti richiesti, dimostra al contrario che alla data della domanda di accesso essa conosceva già in ogni sua parte il provvedimento impugnato.</p>
<p>Alla dichiarazione di irricevibilità consegue anche la reiezione della domanda di risarcimento del danno, atteso che lo stesso poteva essere evitato attivandosi più sollecitamente in sede giurisdizionale, fermo restando che la richiesta di danni (che è agevole comprendere, visto che la ricorrente è costretta a vivere da quasi trent’anni a poche decine di metri da un impianto industriale la cui tipologia è in grado di rovinare la qualità della vita di qualsiasi persona risieda nei suoi dintorni) è stata enunciata, ma non provata.</p>
<p>Non si fa luogo alla condanna della ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 26, co. 2, c.p.a. richiesta dalla difesa del controinteressato, in quanto il ricorso è proposto prima dell’entrata in vigore della relativa norma.</p>
<p>In ragione della particolare natura della controversia sussistono anzi giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
DICHIARA IRRICEVIBILE il ricorso.<br />	<br />
RESPINGE l’istanza di risarcimento del danno. <br />	<br />
COMPENSA tra le parti le spese di lite.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Petruzzelli, Presidente<br />	<br />
Sergio Conti, Consigliere<br />	<br />
Carmine Russo, Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/05/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-27-5-2011-n-787/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.787</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.2317</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2317/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2317/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.2317</a></p>
<p>Va sospesa, ma ai soli fini di una sollecita fissazione del merito in primo grado, la sospensione cautelare dall&#8217;attivita&#8217; assistenziale di un medico docente universitario (che si sarebbe fatto sostituire in visite da studenti). In primo grado l&#8217;istanza cautelare era stata respinta in quanto, ferma la presunzione di innocenza dell&#8217;imputato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2317/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.2317</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2317/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.2317</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ma ai soli fini di una sollecita fissazione del merito in primo grado, la sospensione cautelare dall&#8217;attivita&#8217; assistenziale di un medico docente universitario (che si sarebbe fatto sostituire in visite da studenti). In primo grado l&#8217;istanza cautelare era stata respinta in quanto, ferma la presunzione di innocenza dell&#8217;imputato dipendente fino alla condanna con sentenza irrevocabile, l’adozione da parte dell’Amministrazione di provvedimenti a scopo meramente cautelativo, ai quali è estraneo qualsiasi intento sanzionatorio, consente il contemperamento tra la tutela dell’interesse di rilievo pubblico collegato alla peculiarità e delicatezza delle funzioni esercitate e quella della posizione soggettiva del dipendente stesso anche in considerazione del tenore dell’art.3, commi 57 e 57 bis della legge n.350/2003, il quale consente la piena reintegrazione a seguito di eventuale sentenza di proscioglimento: Inoltre, sempre in primo grado si era sottolineato che la sospensione cautelare afferiva in via esclusiva l’attività assistenziale ed era stata disposta al solo scopo di attendere la decisione del giudice penale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02317/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03838/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3838 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Francesco Inchingolo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso lo studio legale Loiodice &#038; Partners in Roma, via Ombrone n. 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense n. 104;<br /> <br />
<b>Universita&#8217; degli Studi di Bari</b>, <b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca</b>,<b> Regione Puglia</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI: SEZIONE II n. 00346/2011, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE DALL&#8217;ATTIVITÀ ASSISTENZIALE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;<br />	<br />
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2011 il Cons. Angelica Dell&#8217;Utri e uditi per le parti gli avvocati Loiodice e Pappalepore;	</p>
<p>Considerato che, stante l’inscindibilità tra funzioni didattiche e di ricerca e quelle assistenziali di cui, allo stato, il prof. Inchingolo è privato fino al 31 dicembre 2011, è indubitabile la sussistenza dei connotati di gravità ed irreparabilità del pregiudizio lamentato dal medesimo a seguito della mancata attribuzione degli incarichi di insegnamento già ricoperti, tenuto conto che nel prossimo mese di settembre si concluderanno le relative operazioni per l’anno accademico 2011-12;<br />	<br />
Ritenuto che a tale pregiudizio possa porsi rimedio disponendo la fissazione dell’udienza di merito con priorità, fermi restando gli effetti del provvedimento impugnato.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3838/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado ai soli fini della fissazione dell&#8217;udienza di merito con priorità ai sensi dell&#8217;art. 55 cod. proc. amm..<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per i fini di cui innanzi.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2317/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.2317</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.21311</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-27-5-2011-n-21311/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-27-5-2011-n-21311/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.21311</a></p>
<p>Pres. Squassoni, Est. Gazzara Ambiente e territorio &#8211; Danno ambientale – Risarcimento – Enti territoriali &#8211; Legittimazione ad agire – Limiti Il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sè considerato come lesione dell&#8217;interesse pubblico e generale dell&#8217;ambiente, ora previsto e disciplinato soltanto dall&#8217;art. 311 del D.Lgs. 152/06 spetta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-27-5-2011-n-21311/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.21311</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-27-5-2011-n-21311/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.21311</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Squassoni, Est. Gazzara</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio &#8211; Danno ambientale – Risarcimento – Enti territoriali &#8211; Legittimazione ad agire – Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sè considerato come lesione dell&#8217;interesse pubblico e generale dell&#8217;ambiente, ora previsto e disciplinato soltanto dall&#8217;art. 311 del D.Lgs. 152/06 spetta esclusivamente allo Stato; tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, sono legittimati ad agire, ex art. 2043 c.c., per ottenere qualsiasi risarcimento del danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di avere subito dalla medesima condotta lesiva dell&#8217;ambiente in attinenza alla lesione di altri loro diritti patrimoniali, diversi dall&#8217;interesse pubblico e generale alla tutela dell&#8217;ambiente</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Decisum: Sulla legittimazione ad agire degli Enti territoriali ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali correlati a condotte lesive dell’ambiente.</span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />	<br />
<I>SEZIONE TERZA PENALE<br />	<br />
</I></b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. SQUASSONI Claudia &#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. MULLIRI Guicla &#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. SARNO Giulio &#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. RAMACCI Luca &#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. GAZZARA Santi &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) R.E. N. IL (OMISSIS);<br />	<br />
avverso la sentenza n. 10974/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 25/02/2009;<br />	<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />	<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;<br />	<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per la inammissibilità;<br />	<br />
Uditi i difensori avv. Cantelli Giovanni e Fraca Camillo, i quali hanno concluso insistendo sui motivi dei ricorsi.<br />	<br />
<u><b></p>
<p align=center>Svolgimento del processo<br />	<br />
</b></u></p>
<p>	<br />
<u><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></u>Il Gup presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. con sentenza del 7/12/06. resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava R. E. colpevole dei reati di cui <i>all&#8217;art. 416 c.p.</i>, al D.P.R. n. 152 del 2006, artt. 256 e 260 e unificatili ex <i>art. 81 c.p..</i> individuata la violazione più grave in quella di associazione a delinquere. lo condannava alla pena di anni 7 di reclusione, con applicazione delle pene accessorie, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento di una provvisionale per ciascuna di esse.<br />	<br />
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 25/2/09. chiamata a pronunciarsi sugli appelli avanzati nell&#8217;interesse dell&#8217;imputato e dai difensori dell&#8217;Adiconsum e del Consorzio per la Tutela della Mozzarella di Bufala Campana, ha confermato la sentenza di prime cure.<br />	<br />
I difensori del R. propongono autonomi ricorsi per cassazione, con i motivi di seguito riportati: &#8211; violazione degli artt. 74 e segg. c.p.p., <i>L. n. 349 del 1986, art. 18</i> e L. n. 265 del 1989, art. 4, rilevato che la Corte territoriale ha omesso di argomentare e dare adeguato riscontro ad uno specifico motivo di appello, con cui la difesa del prevenuto eccepiva la illegittimità della costituzione delle parti civili, limitandosi a condividere quanto sul punto il Tribunale aveva affermato:<br />	<br />
&#8211; nullità della sentenza per violazione <i>dell&#8217;art. 335 c.p.p.</i>, e <i>art. 407 c.p.p.</i>, comma 3 inutilizzabilità delle risultanze investigative, in quanto, la tardivilà della iscrizione del prevenuto nel registro degli indagati, che andava eseguita<br />
E&#8217; evidente che nella mancanza della iscrizione del R.E. nel registro degli indagati i decreti di intercettazione dovevano ritenersi nulli, poichè emessi in assenza di gravi indizi di reato.<br />	<br />
&#8211; violazione degli <i>artt. 191 e 266 c.p.p.</i> e ss. col considerare che solo alla data del 5/10/05 il p.m. acquisì la documentazione relativa al volume di affari della R.F.G. s.r.l..<br />	<br />
L&#8217;assenza di cognizione di tale elemento in tempo precedente determina, come logica conseguenza, che erano insussistenti gli elementi per procedere in ordine al reato di cui al <i>D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis</i>, per mancanza del requisito quantitativo del traffico ingente, derivando da ciò la inutilizzabililà di tutte le intercettazioni effettuate, in quanto le stesse non potevano essere disposte solo in relazione alla contravvenzione di cui al citato art. 51;<br />	<br />
&#8211; violazione degli <i>artt. 416 e 417 c.p.p..</i> in quanto non si palesa correttamente ed esaustivamente accettabile il discorso giustificativo svolto dal decidente, nel rigettare le ragioni addotte dalla difesa del prevenuto, con il limitarsi a ritenere<br />
Si contraddice lo stesso decidente sul punto allorchè prima afferma che detta lacunosità non determina difetto alcuno, per poi affermare che la stessa genericità di imputazione, operata dal p.m.. costituirebbe causa di nullità relativa, sanata dalla scelta del rito abbreviato.<br />	<br />
&#8211; violazione <i>dell&#8217;art. 63 c.p.p.</i> in relazione ai reati contestati, perchè è indubbio che i giudici di merito hanno posto a fondamento del proprio giudizio elementi indizianti acquisiti in violazione del disposto normativo di cui al citato articolo,<br />
Sussisteva, con netta evidenza, la necessità di escutere i proprietari dei terreni con le garanzie di cui <i>all&#8217;art. 63 c.p.p.</i> potendosi, all&#8217;esito dell&#8217;accesso sul fondo, ipotizzare la sussistenza del reato di cui al <i>D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51</i> a carico degli stessi;<br />	<br />
&#8211; nullità della sentenza per violazione <i>dell&#8217;art. 192 c.p.p.</i> in relazione ai reati contestati, perchè i giudici di merito hanno individuato la R.G.F. s.r.l. come elemento fondamentale del compendio di mezzi, utilizzato dalla associazione a delinque<br />
Va, sul punto, sottolineata una ulteriore lacuna nella pronuncia impugnata, derivante dal rigetto della istanza di rinnovo della istruttoria dibattimentale, che avrebbe permesso di acclarare l&#8217;assunto della difesa del prevenuto, in ordine alla corrispondenza tra attività svolta dalla società e autorizzazioni alla stessa rilasciate;<br />	<br />
&#8211; errata applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione in relazione <i>all&#8217;art. 416 c.p.</i>, <i>artt. 192 e 125 c.p.p.</i> rilevato che non sussiste nella specie, alcun elemento che possa lare ritenere concretizzato il reato di associaz<br />
Il discorso svolto sul punto da parte della Corte distrettuale, con netta evidenza, si palesa elusivo, non ottempera al dovuto riscontro al precipuo motivo di appello, trincerandosi su apodittiche affermazioni, in difetto di ogni e qualunque supporto, ma. specialmente, allontanandosi dai parametri individuanti la fattispecie di reato contestata;<br />	<br />
&#8211; ha errato il giudice di inerito nel non volere ritenere la incompatibilità e, tutto al più, l&#8217;assorbimento del reato di cui <i>all&#8217;art. 416 c.p.</i> con quello previsto dalla L. n. 152 del 2006, art. 260, visto che quest&#8217;ultima norma descrive una fattis<br />
&#8211; ulteriore censura viene mossa al diniego delle attenuanti generiche e di quelle di cui <i>all&#8217;art. 114 c.p.</i>, diniego non supportato da adeguata e corretta giustificazione, anzi sul punto si può affermare che la giustificazione è fisicamente assente.<br />
<br />	<br />
<u><b></p>
<p align=center>Motivi della decisione<br />	<br />
</b></u></p>
<p>	<br />
<u><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></u>I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.<br />	<br />
La argomentazione motivazionale. adottata dal decidente a sostegno della affermata colpevolezza del prevenuto in ordine ai reati ad esso ascritti, si palesa, in tutta evidenza, logica e corretta.<br />	<br />
La censura avanzata col primo motivo, relativa alla illegittimità della costituzione delle parti civili è priva di pregio.<br />	<br />
Sul punto si osserva che la <i>L. n. 349 del 1986, art. 18, comma 3</i> attribuiva allo Stato e agli enti territoriali, sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo, la legittimazione a promuovere la relativa azione per il risarcimento del danno, anche se esercitata in sede penale.<br />	<br />
Il suddetto art. 18 è stato, però, abrogato dal <i>D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 318, comma 2, lett. a)</i>, ad eccezione del comma 5, che riconosce alle associazioni ambientaliste il diritto di intervenire nei giudizi per danno ambientale.<br />	<br />
La normativa vigente riserva allo Stato ed in particolare al ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio il potere di agire per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, anche esercitando l&#8217;azione civile in sede penale (art. 311).<br />	<br />
Le regioni e gli enti territoriali minori, in forza dell&#8217;art. 309, comma 1, possono presentare denunce ed osservazioni nell&#8217;ambito di procedimenti finalizzati alla adozione di misure di prevenzione, precauzione e ripristino, oppure possono sollecitare l&#8217;intervento statale a tutela dell&#8217;ambiente, mentre non hanno più il potere di agire iure proprio per il risarcimento del danno ambientale.<br />	<br />
A seguito del citato mutamento legislativo la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta non soltanto al ministro dell&#8217;ambiente, <i>D.Lgs. n. 152 del 2006</i>, ex art. 311, comma 1, ma anche all&#8217;ente pubblico territoriale, che, per effetto della condotta illecita, abbia subito un danno patrimoniale risarcibile, ai sensi <i>dell&#8217;art. 2043 c.c.</i> (Cass. 28/10/09, Ciarloni).<br />	<br />
Di tal che il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sè considerato come lesione dell&#8217;interesse pubblico e generale dell&#8217;ambiente, ora previsto e disciplinato soltanto dall&#8217;art. 311 cit. spetta esclusivamente allo Stato; tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, sono legittimati ad agire, ex <i>art. 2043 c.c.</i>, per ottenere qualsiasi risarcimento del danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di avere subito dalla medesima condotta lesiva dell&#8217;ambiente in attinenza alla lesione di altri loro diritti patrimoniali, diversi dall&#8217;interesse pubblico e generale alla tutela dell&#8217;ambiente (Cass. 21/10/2010, n. 41015; Cass. 11/2/2010, n. 14828).<br />	<br />
In dipendenza di quanto osservato, nel caso in esame, a giusta ragione, i giudici di merito hanno ritenuto sussistere, in capo alle parti civili la legitimatio ad processum.<br />	<br />
Del pari non meritevole di accoglimento risulta essere il secondo motivo di ricorso, osservando che questa Corte ha affermato che il termine delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il p.m. ha iscritto nel registro delle notizie di reato il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al Gip sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicchè gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato, quanto del nome della persona cui lo stesso reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto <i>dall&#8217;art. 407 c.p.p.</i>, comma 3; nè l&#8217;eventuale violazione del dovere di tempestiva iscrizione, che pur potrebbe configurare responsabilità disciplinari o addirittura penali a carico del p.m. negligente, è causa di nullità degli atti compiuti, non ipotizzabile in assenza di una espressa previsione di legge, in ossequio al principio di tassatività, fissato dall&#8217;art. 177 del codice di rito (Cass. S.U. 24/9/09, n. 40538; Cass. 8/4/08, Bruno).<br />	<br />
Conseguentemente la tardività della iscrizione nel registro delle notizie del reato del R. non può determinare la inutilizzabilità delle indagini (nella specie intercettazioni telefoniche) acquisite precedentemente a detta iscrizione (Cass. S.U. 21/6/2000, Tammaro).<br />	<br />
In ordine alla acquisizione di elementi indizianti in violazione delle disposizioni normative di cui agli <i>artt. 266 c.p.p.</i> e ss. si evidenzia che l&#8217;autorizzazione a disporre la intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, o di altre forme di telecomunicazione, presuppone la esistenza di gravi indizi di reato, compreso tra quelli indicati al comma 1 del citato art. 266, e la indispensabilità della intercettazione.<br />	<br />
I gravi indizi di reato, che costituiscono, quindi, il presupposto per il ricorso alle intercettazioni attengono alla esistenza dell&#8217;illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicchè per procedere legittimamente ad intercettazioni non è necessario che tali indizi siano a carico di una persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (ex plurimis Cass. 21/12/06, n. 42017).<br />	<br />
Nella specie, come, evidenziato dai giudici di merito, le disposte intercettazioni telefoniche risultavano pienamente giustificate dal fatto che erano in corso indagini relative ad un imponente traffico di rifiuti pericolosi.<br />	<br />
Infondata si palesa la eccezione di violazione del diritto di difesa, determinata dalla imprecisione e genericità della imputazione, così come formulata, per due ordini di motivi: in primis i capi di imputazione sono sufficientemente completi e permettono all&#8217;imputato di predisporre una piena ed adeguata contestazione all&#8217;accusa; di poi, la applicazione del rito premiale, invocata dal prevenuto è preclusiva alla proposizione di detta eccezione.<br />	<br />
In ordine alla contestata violazione <i>dell&#8217;art. 63 c.p.p.</i>, si ribadisce che la sanzione di inutilizzabilità &#8220;erga omnes&#8221; delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto, sin dall&#8217;inizio, essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell&#8217;interessato siano già acquisiti, prima della escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dalla autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti o intuizioni personali dell&#8217;interrogante (Cass. 23/4/09, n. 8).<br />	<br />
Ne consegue che tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dare luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo, invece, che tali vicende, per come percepite dalla autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non potere formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente la esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi (Cass. 8/11/07, n. 40/60).<br />	<br />
Osservasi, ancora, che ai sensi del citato <i>art. 63 c.p.p.</i> le dichiarazioni rese da coloro che avrebbero dovuto, sin dall&#8217;inizio della deposizione, essere sentiti con le modalità prescritte per l&#8217;audizione degli indagati e, di contro, sono stati assunti in difetto di esse, sono inutilizzabili contra se e contra alios.<br />	<br />
Se, invece, nel corso della escussione la loro posizione di persona informata sui fatti muta in quella di indagata, le pregresse dichiarazioni da essi fornite non possono essere utilizzate contra se, ma lo possono contra alios: nel caso di specie nessuna emergenza giustifica la conclusione del ricorrente, peraltro immotivata, che le due indicate persone fossero destinatarie di indagini ab origine.<br />	<br />
Peraltro, la Corte territoriale rileva, a giusta ragione, come, anche a volere ritenere inutilizzabili le dichiarazioni de quibus, l&#8217;impalcatura del teorema accusatorio non sarebbe risultato affatto compromessa, visto che la prova di reità risulta solidalmente assicurata dagli esiti dei controlli operati dai C.C. sui fondi agricoli siti nei Comuni di Castel Volturno, Villa Literno, San Tammaro e Falciano del Massico, nel corso dei quali vennero direttamente constatati sversamenti di fanghi di depurazione e di altri materiali inquinanti.<br />	<br />
Non meritevole di accoglimento è, del pari, la eccezione di violazione <i>dell&#8217;art. 192 c.p.p.</i>: il giudice, a giusta ragione, ritiene che a nulla rileva che la società di cui il prevenuto era amministratore occulto avesse ottenuto tutte le attestazioni per esercitare la attività che secondo statuto era indicata, in quanto, parallelamente a detta attività (lecita), ne veniva svolta altra tendente a realizzare l&#8217;obiettivo criminoso preso di mira.<br />	<br />
La doglianza, di poi, tende ad una rivalutazione della piattaforma probatoria, su cui al giudice di legittimità è precluso di procedere a rianalisi estimativa.<br />	<br />
Sulla concretizzazione del reato contestato al capo a), la sentenza appare compiutamente argomentata, rilevato che il giudice di merito richiama le emergenze istruttorie che cristallizzano la condotta in quella tipica prevista <i>dall&#8217;art. 416 c.p.p.</i>, in ragione del carattere dell&#8217;accordo criminoso, determinante un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascuno degli associati di fare parte di un sodalizio e di partecipare con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale: il R.E., era il promotore e il gestore della associazione; il figlio di costui, Ro.<br />	<br />
F., il B.N., il C.F., il D. R. e il F.G., contribuivano, ciascuno, adempiendo ai compiti loro demandati dal prevenuto, a far sì che l&#8217;attività illecita raggiungesse lo scopo prefisso.<br />	<br />
Nè, nella specie, è da considerare il reato di cui <i>all&#8217;art. 416 c.p.</i> assorbito dalla fattispecie criminosa di cui al <i>D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260</i>, e ciò in dipendenza della diversità degli illeciti commessi dai consociati, costituente il vasto programma delinquenziale posto in essere dalla associazione.<br />	<br />
Il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena, nella misura come inflitta, risultano ampiamente e correttamente argomentati, con l&#8217;evidenziare gli elementi ritenuti preclusivi all&#8217;accoglimento delle istanze avanzate dalla difesa dell&#8217;imputato: la durata operativa della associazione, il quantitativo di rifiuti illecitamente accettati presso l&#8217;impianto, l&#8217;entità di essi sversati e solo in limitatissima misura censiti dagli inquirenti, il numero e la dimensione dei terreni interessati agli sversamenti, la pericolosità di una parte di essi rifiuti, la ingente quantità dei profitti conseguiti e programmati in uno alla lesione degli interessi tutelati; la pericolosità soggettiva del R., ravvisabile nei precedenti penali a carico, nella spregiudicata insensibilità dimostrata nel, perpetrare la condotta illecita contestatagli; elementi tutti ampiamente giustificativi delle conclusioni a cui è pervenuto il decidente nel non applicare l&#8217;art. 62 bis c.p. e nel determinare il trattamento sanzionatorio inflitto.</p>
<p><u><b></p>
<p align=center>P.Q.M.<br />	<br />
</b></u></p>
<p>	<br />
<u><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></u>La Corte Suprema di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-27-5-2011-n-21311/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.21311</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.2315</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2315/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2315/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.2315</a></p>
<p>Va accolta, ai fini del riesame, l&#8217;istanza cautelare volta ad ottenere il rinnovo di una licenza di porto di fucile ad uso caccia, riesame da effettuare alla luce della complessiva valutazione della personalità della parte e del principio di proporzionalità. (G.S.) N. 02315/2011 REG.PROV.CAU. N. 03725/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2315/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.2315</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta, ai fini del riesame, l&#8217;istanza cautelare volta ad ottenere il rinnovo di una licenza di porto di fucile ad uso caccia, riesame da effettuare alla luce della complessiva valutazione della personalità della parte e del principio di proporzionalità. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02315/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03725/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3725 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ferruccio Festuccia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Guglielmo Saporito, con domicilio eletto presso A. Placidi in Roma, via Cosseria, 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Reggio Emilia</b>, <b>Questura di Reggio Emilia</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Provincia di Reggio Emilia; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA &#8211; SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n. 00096/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO DELLA LICENZA DI PORTO DI FUCILE AD USO CACCIA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Reggio Emilia e di Questura di Reggio Emilia;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2011 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Saporito e dello Stato Clemente;	</p>
<p>Considerato opportuno il riesame dell’istanza dell’appellante alla luce della complessiva valutazione della personalità del medesimo e del principio di proporzionalità;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3725/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado ai fini del riesame.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Spese di lite compensate per la presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 27/5/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-27-5-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-27-5-2011-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-27-5-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 27/5/2011 n.0</a></p>
<p>Pres. Frosini – Arbitri Benincasa, Auletta G. Prete (Avv. A. Roseti) c/ G. Carrieri (Avv. L. Bianco) 1. Giustizia sportiva – Contratto di prestazione sportiva – Stipula – Asserita mancata assistenza dell’agente – Revoca mandato – Pagamento penale – Necessità – Sussiste – Ragioni – Giusta causa – Inconfigurabilità 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-27-5-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 27/5/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-27-5-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 27/5/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frosini – Arbitri Benincasa, Auletta<br /> G. Prete (Avv. A. Roseti) c/ G. Carrieri (Avv. L. Bianco)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia sportiva – Contratto di prestazione sportiva – Stipula – Asserita mancata assistenza dell’agente – Revoca mandato – Pagamento penale – Necessità – Sussiste – Ragioni – Giusta causa – Inconfigurabilità	</p>
<p>2. Giustizia sportiva – Mandato procuratorio – Revoca senza giusta causa – Conseguenza – Indennizzo – Riduzione in via equitativa – Presupposto – Sopravvenuto mutamento assetto interessi – Necessità</span></span></span></span></span></p>
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<p>1. Il mandato fra agente e calciatore si dispiega funzionalmente in una serie di attività nell’ambito dei rapporti fra le parti, che non possono essere ridotte esclusivamente all’assistenza nella stipula di un contratto di prestazioni sportive. Ne consegue, dunque, l’irrilevanza della causa di pretesa esenzione dall’obbligazione di pagamento della penale per revoca del mandato senza giusta causa motivata con una asserita mancata assistenza dell’agente nel momento della stipula del contratto tra il calciatore e la società sportiva.	</p>
<p>2. L’indennizzo pattuito tra agente e calciatore per l’ipotesi di revoca senza giusta causa del contratto di mandato procuratorio – c.d. clausola penale – non può essere ridotto in via equitativa in ragione di eventuali accidenti che hanno connotato lo svolgimento del contratto di prestazione sportiva del calciatore, a meno che, gli stessi, abbiano assunto per misura temporale ed economica ovvero per consistenza degli effetti patrimoniali, la capacità di sovvertire l’assetto degli interessi sostanzialmente avuto presente dalle parti all’atto di convenire l’importo della clausola penale.</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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