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	<title>27/5/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/5/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.1274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-5-2005-n-1274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-5-2005-n-1274/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.1274</a></p>
<p>Pres. P. Turco, Est. M. Atzeni A. Lucca (Avv. G. Carta) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Generale Monopoli di Stato, ed Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ispettorato Compartimentale di Cagliari (Avv. Stato) la rivendita di tabacchi chiusa per oltre quattro anni giustifica la revoca della concessione a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-5-2005-n-1274/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.1274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-5-2005-n-1274/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.1274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  P. Turco, Est. M. Atzeni<br /> A. Lucca (Avv. G. Carta) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Generale Monopoli di Stato, ed Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ispettorato Compartimentale di Cagliari (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>la rivendita di tabacchi chiusa per oltre quattro anni giustifica la revoca della concessione a prescindere dalla non imputabilità del fatto a colpa dell&#8217;esercente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concessioni amministrative – fattispecie in tema di tabacchi – revoca – chiusura esercizio per oltre quattro anni – rilevanza obiettiva- imputabilità a colpa dell’esercente – irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La chiusura di una rivendita di tabacchi protrattasi per oltre quattro anni costituisce fatto obiettivo che in base all’art. 34, primo comma n. 1) della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, legittima l’adozione del provvedimento di revoca, senza che rilevi l’eventuale imputabilità del fatto a colpa dell’esercente, in quanto il sistema di gestione delle rivendite di monopolio è finalizzato alla massima offerta al pubblico, per soddisfarne le esigenze e per assicurare il maggior gettito all’erario, per cui la sospensione nell’attività di vendita pregiudica entrambi gli interessi coinvolti</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n.1274/2005<br />
Ric. n. 390/2005</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA	</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>su ricorso n. 390/05 proposto dal<br />sig. <b>Antonello Lucca</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Gianuario Carta e domiciliato elettivamente presso il suo studio in Cagliari, via Baylle n. 3</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Generale Monopoli di Stato, ed Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato</b>, Ispettorato Compartimentale di Cagliari, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, sono per legge domiciliati</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento n. 386 in data 14/1/2005 con il quale l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ispettorato Compartimentale di Cagliari, ha revocato, con decorrenza 19/1/2005, l’atto d’obbligazione per la gestione della rivendita di generi di monopolio n. 27 in Arzachena, stipulato con il sig. Antonello Lucca;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la camera di consiglio del 18 maggio 2005 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi altresì gli avvocati di parte, come da separato verbale.<br />
Visto il ricorso n. 390/05, notificato il 19/3/2005 e depositato il successivo 8/4, con il quale il sig. Antonello Lucca impugna il provvedimento n. 386 in data 14/1/2005 con il quale l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ispettorato Compartimentale di Cagliari, ha revocato, con decorrenza 19/1/2005, l’atto d’obbligazione per la gestione della rivendita di generi di monopolio n. 27 in Arzachena, stipulato con lo stesso sig. Antonello Lucca;<br />
Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e la documentazione prodotta;<br />
Ritenuto che il ricorso si caratterizzi per la manifesta infondatezza, che consente la sua definizione con sentenza semplificata a seguito della discussione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 21, decimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Considerato che alla camera di consiglio le parti sono state avvisate della possibilità di definizione della controversia secondo il richiamato art. 21, decimo comma;<br />
Ritenuto che il ricorrente lamenta eccesso di potere per straripamento di potere riferendo di essere stato costretto ad abbandonare i locali presso i quali gestiva la rivendita di generi di monopolio nell’anno 2000 a causa di sfratto; solo nell’anno 2004 reperiva altro locale, ma l’Amministrazione gli negava l’autorizzazione al trasferimento (lettera prot. 10702/R in data 14/12/2004) non essendo stata rispettata la distanza minima di trecento metri dalla rivendita più vicina; sostiene che nel centro abitato di Porto Cervo, per le sue caratteristiche, è di fatto impossibile rispettare le distanze fra rivendite di generi di monopolio imposte dalla normativa vigente; la mancata riapertura dell’esercizio sarebbe dovuta, quindi, a causa di forza maggiore; afferma, infine, che il provvedimento impugnato si pone in contraddizione con il precedente atto con il quale la stessa Amministrazione gli aveva rinnovato la licenza di titolare fino al 30/11/2011;<br />
Ritenuto che la chiusura della rivendita protrattasi per oltre quattro anni costituisce fatto obiettivo che in base all’art. 34, primo comma n. 1) della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, legittima l’adozione del provvedimento impugnato, senza che rilevi l’eventuale imputabilità del fatto a colpa dell’esercente, in quanto il sistema di gestione delle rivendite di monopolio è finalizzato alla massima offerta al pubblico, per soddisfarne le esigenze e per assicurare il maggior gettito all’erario, per cui la sospensione nell’attività di vendita pregiudica entrambi gli interessi coinvolti;<br />
Ritenuto che la revoca costituisca la sanzione naturale, che consegue al mancato esercizio dell’attività di vendita (T.A.R. Puglia, Lecce, 23 aprile 1990, n. 454);<br />
Ritenuta l’irrilevanza delle questioni sollevate avverso il provvedimento con il quale è stata negata l’autorizzazione all’apertura della rivendita in altri locali, in quanto tale diniego non costituisce oggetto del presente giudizio ed invero non risulta nemmeno essere stato impugnato: nel ricorso non si enuncia tale dato di fatto,  sottoposto al collegio solo durante la discussione in camera di consiglio; peraltro la copia del relativo ricorso straordinario al Capo dello Stato depositata in giudizio non risulta notificata e reca la data del 18 maggio 2005 (la stessa della camera di consiglio), per cui è impossibile, al momento, che sia stato già notificato;<br />
Rilevato, inoltre, che il ricorrente non deduce, quale mezzo di gravame, l’illegittimità del provvedimento impugnato, derivata da quella del diniego di autorizzazione al trasferimento;<br />
Ritenuta l’insussistenza della contraddittorietà fra il provvedimento impugnato e quello, risalente al 14/11/2002, con il quale l’Amministrazione gli ha rinnovato l’autorizzazione alla gestione della rivendita, atteso che tale rinnovo è superato dalla mancata ripresa dell’attività commerciale;<br />
Rilevato, infine, che la rivendita di cui si tratta è stata soppressa con provvedimento del Capo dell’Ispettorato Compartimentale di Cagliari dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato prot. 1807 in data 18/2/2005 per cui, salvo annullamento di tale atto, il ricorrente non può riprendere l’attività;<br />
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere respinto, in quanto infondato;<br />
Ritenuto che le spese, contenute nella misura liquidata in dispositivo, debbano seguire la soccombenza, come di regola</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, di spese ed onorari del giudizio, che liquida in complessivi €  1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 18 maggio 2005 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Paolo Turco, 			   Presidente;<br />	<br />
Manfredo Atzeni, 		   Consigliere, estensore;<br />	<br />
Alessandro Maggio,      	   Consigliere.																																																																																												</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 27/05/2005</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.2613</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-2613/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-2613/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.2613</a></p>
<p>R. Potenza Pres f.f.- Est. E. Benucci (Avv. G. Del Rosso) contro il Gabinetto Scientifico Letterario Viesseux (Avv.ti P. Fanfani ed L. Tartaglione) ed il Comune di Firenze (Avv.ti S. Peruzzi e M. R. Fiore) Giurisdizione e competenza &#8211; Domanda giudiziale di applicazione di aspetti giuridico-economici del dipendente pubblico ad</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-2613/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.2613</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Potenza Pres f.f.- Est.<br /> E. Benucci (Avv. G. Del Rosso) contro il Gabinetto Scientifico Letterario Viesseux (Avv.ti P. Fanfani ed L. Tartaglione) ed il Comune di Firenze (Avv.ti S. Peruzzi e M. R. Fiore)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Domanda giudiziale di applicazione di aspetti giuridico-economici del dipendente pubblico ad un regime di lavoro convenzionalmente regolato dalle parti &#8211; Integra una fattispecie contenziosa accessiva ad un rapporto contrattuale privato &#8211; Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La domanda giudiziale di applicare alcuni aspetti giuridico-economici dello status di dipendente pubblico ad un regime di lavoro convenzionalmente regolato dalle parti integra una fattispecie contenziosa accessiva ad un rapporto contrattuale privato, sia pure con Ente pubblico (nella fattispecie il Gabinetto Scientifico Letterario Viesseux), ed è pertanto assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; SEZIONE II &#8211;	</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2164/2000 proposto da<br />
<b>BENUCCI ELISABETTA</b><br />
rappresentata e difesa dall’Avv.  Gabriella Del Rosso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Viale Amendola n. 32;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>GABINETTO SCIENTIFICO LETTERARIO VIESSEUX</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Fanfani e Luca Tartaglione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo<br />
&#8211; il <b>COMUNE DI FIRENZE</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi  in giudizio,   rappresentato   e difeso dagli avv.ti Sergio Peruzzi e M. Rosetta Fiore ed elettivamente domiciliato presso l&#8217;Ufficio Legale del Comune stesso in Firenze, Piaz</p>
<p>PER  LA DECLARATORIA<br />
DEL DIRITTO al trattamento economico del rapporto di impiego pubblico a tempo indeterminato<br />
condanna ai danni per mancata assicurazione previdenziale</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese:<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del  30 marzo 2005, designato relatore il Consigliere  dott. Raffaele Potenza e gli avv.ti G. Fiesoli delegata da G. Del Rosso, M. Chibbaro delegato da L. Tartaglione e D. Pacini delegata da S. Peruzzi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Espone  la  ricorrente  di avere svolto in forza di convenzioni-contratto a tempo determinato e rinnovate negli anni  (dal 1990 al 1999), attività  lavorativa rientrante nei compiti dell’Ente morale intimato (Gabinetto scientifico Viesseux di Firenze), ed ascrivibili, a suo avviso, alla posizione di impiegato pubblico di settimo livello.<br />
L’interessata  ha  pertanto adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe; a sostegno del ricorso sono stati formulati motivi e svolte considerazioni che si intendono qui richiamati. Si  sono costituite in giudizio  le Amministrazioni   intimate, resistendo al ricorso ed esponendo  in successiva memoria le proprie  argomentazioni difensive; il Comune ha eccepito in particolare il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre l’Ente morale ha sostenuto il difetto di giurisdizione  di questo Tribunale.<br />
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica  udienza del  30 marzo  2005 il ricorso  è stato trattenuto in decisione nel merito.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1- Precede la trattazione del merito del ricorso la questione processuale sulla sussistenza della giurisdizione, sull’insorta controversia,  di questo Tribunale amministrativo, sollevata peraltro da eccezione  formulata dall’Ente “Gabinetto scientifico Viesseux” ;   alla questione deve darsi esito negativo,  per le ragioni che seguono.<br />
Come sintetizzato in epigrafe la ricorrente non domanda, nei confronti del prefato Ente  il riconoscimento di un rapporto di pubblico impiego  ma chiede che nell’ambito del rapporto con esso intrattenuto le vengano riconosciuti il trattamento economico e previdenziale propri di questo.  Con decisione del  n. 2199 / 1990  la Corte di Cassazione, ha chiarito che il Gabinetto scientifico letterario G.P. Vieusseux di Firenze  “ eretto in Ente morale con R.D. 23 ottobre 1925 ed operante come organismo ausiliario del Comune di Firenze per lo svolgimento di attività d&#8217;interesse generale (gestione di una biblioteca e promozione scientifica e culturale) mediante un&#8217; organizzazione di tipo pubblicistico caratterizzata dall&#8217; incidenza dello stesso Comune (che fornisce locali e sovvenzioni, nomina alcuni componenti del consiglio di amministrazione ed esercita poteri di controllo sulla gestione e sull&#8217; attività del Gabinetto, del quale il Sindaco ha la legale rappresentanza) &#8211; ha natura di Ente pubblico non economico (…….) pertanto, <u>la controversia promossa da un suo dipendente</u>, (&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.) appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di pretesa che trova titolo immediato e diretto in un rapporto di pubblico impiego”. <br />
Tale decisione, tuttavia, in quanto inerente a vertenza promossa da soggetto dipendente dell’Ente, non è applicabile alla fattispecie contenziosa in esame, a  ciò ostando il rilievo  che essa è stata promossa da un soggetto che  non ha mai rivestito giuridicamente la posizione di impiegato dell’Ente.  Al contrario assume portata decisiva il fatto che la ricorrente  ha intrattenuto col medesimo rapporti regolati da atto contrattuale privato, quale la convenzione nel tempo rinnovata e nella quale non è in effetti ravvisabile, od in qualche modo ricostruibile, alcuna posizione di subordinazione gerarchica rispetto all’organizzazione dell’Ente (indice notoriamente essenziale per applicare, secondo  nota e pregressa giurisprudenza di merito,  lo status del pubblico impiegato); anzi, dall’esame delle disposizioni convenzionali successivamente  rinnovatesi, emerge la disciplina propria del contratto di prestazione di lavoro autonomo, come palesato dal ripetuto rinvio alle norme del codice civile  che lo regolano (v artt. 9, 10, 11 e 12, che richiamano, rispettivamente, gli artt. 2224, 2227, 2226 e 2228 del codice civile);  tale forma contrattuale costituisce peraltro espressione peculiare del potere delle parti di  autoregolamentare i propri interessi, conferendo al rapporto determinate caratteristiche, tra le quali la subordinazione o l’autonomia (v sul punto Cass. n. 7608/91; CDS, VI, n. 10 dell’ 8 gennaio 1991), rapporto pur integrabile alla stregua delle norme dell’ordinamento generale applicabili.<br />
Ne deriva che la domanda giudiziale di applicare alcuni aspetti giuridico-economici dello status di dipendente pubblico ad un regime di lavoro convenzionalmente regolato dalle parti integra una fattispecie contenziosa  accessiva a  rapporto contrattuale privato (sia pure con Ente pubblico) è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario (per il principio v. Cass, SS.uu., n. 98 &#8211; 12 marzo 2001; Cass, SS.uu., n. 7556 &#8211; 26 luglio 1990 ; Cass., SS.uu, n. 1024 &#8211; 13 febbraio 1990)<br />
2 -Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Giusti motivi consentono di disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.  Q.  M.</b></p>
<p>	Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana &#8211; Sezione II – definitivamente pronunciando sul  ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 30 marzo 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>RAFFAELE POTENZA                              Pres f.f.- est.<br />
VINCENZO FIORENTINO                        &#8211; Consigliere<br />
STEFANO TOSCHEI                                  &#8211; Primo referendario</p>
<p>Depositata in Segreteria il 27 maggio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-2613/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.2613</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.1275</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-5-2005-n-1275/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-5-2005-n-1275/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.1275</a></p>
<p>Pres. P. Turco, Est. M. Atzeni Grandi Impianti s.r.l (Avv.ti C. Beltrani e D. Canu) c. Comune di Monti (Avv. G. Longheu) la risoluzione in danno del contratto di appalto è devoluta alla giurisdizione ordinaria Giurisdizione e competenza – contratti della P.A. – risoluzione in danno del contratto – giurisdizione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco, Est. M. Atzeni<br /> Grandi Impianti s.r.l (Avv.ti C. Beltrani e D. Canu) c. Comune di Monti (Avv. G. Longheu)</span></p>
<hr />
<p>la risoluzione in danno del contratto di appalto è devoluta alla giurisdizione ordinaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – contratti della P.A. – risoluzione in danno del contratto – giurisdizione ordinaria – sussiste – volontà della P.A. espressa attraverso atti amministrativi – irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ pacifico l’orientamento secondo cui la devoluzione al giudice ordinario delle controversie attinenti lo svolgimento del rapporto contrattuale attinente all’appalto per la realizzazione di opere pubbliche successivamente alla scelta del contraente ed alla formazione del vincolo pattizio, a nulla rilevando che la volontà dell’amministrazione venga espressa, come di regola, mediante atti amministrativi atteso che il rapporto in questione coinvolge situazioni giuridiche paritetiche di entrambe le parti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>su ricorso n. 472/05 proposto da</p>
<p><b>Grandi Impianti s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Beltrani e domiciliata elettivamente presso lo studio dell’avv. Daniela Canu in Cagliari, via Dante n. 80</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Monti</b> in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Longheu ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Maddalena n. 40, presso l’avv. Alessandro Lindiri</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della determinazione n. 71 in data 15/3/2005 con la quale il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Monti ha pronunciato la risoluzione in danno del contratto inerente i lavori di ottimizzazione dell’impianto piscina e sistemazione esterna dell’area piscina, unitamente agli atti presupposti;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la camera di consiglio del 18 maggio 2005 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi altresì gli avvocati di parte, come da separato verbale.<br />
Visto il ricorso n. 472/05, notificato il 21/4/2005 e depositato il successivo 4/5, con il quale Grandi Impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante impugna la determinazione n. 71 in data 15/3/2005 con la quale il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Monti ha pronunciato la risoluzione in suo danno del contratto inerente i lavori di ottimizzazione dell’impianto piscina e sistemazione esterna dell’area piscina, unitamente agli atti presupposti deducendo due articolati mezzi di gravame;<br />
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Monti in persona del Sindaco in carica, le memorie e la documentazione prodotta;</p>
<p>Ritenuto che la controversia si caratterizzi per il manifesto difetto di giurisdizione di questo Tribunale, che consente la sua definizione con sentenza semplificata a seguito della discussione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 21, decimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Considerato che alla camera di consiglio le parti sono state avvisate della possibilità di definizione della controversia secondo il richiamato art. 21, decimo comma;<br />
Ritenuto che la controversia riguarda questioni attinenti lo svolgimento del rapporto giuridico originato dal contratto d’appalto, mentre non coinvolge alcuna questione attinente il procedimento d’individuazione dell’appaltatore, solo riguardo al quale trova applicazione l’art. 33, secondo comma lett. d), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Rilevato come costituisca ormai orientamento pacifico la devoluzione al giudice ordinario delle controversie attinenti lo svolgimento del rapporto contrattuale attinente all’appalto per la realizzazione di opere pubbliche successivamente alla scelta del contraente ed alla formazione del vincolo pattizio, a nulla rilevando che la volontà dell’amministrazione venga espressa, come di regola, mediante atti amministrativi atteso che il rapporto in questione coinvolge situazioni giuridiche paritetiche di entrambe le parti (sul punto, C. di S., V, 5 settembre 2002, n. 4458 e 30 gennaio 2002, n. 515; Cass., SS.UU., 26 giugno 2003, n. 10160 e 19 novembre 2001, n. 14539; di questo Tribunale, 15 aprile 2004, n. 494);<br />
Ritenuto che, ciò stante, non resti al collegio che dichiarare il proprio difetto di giurisdizione;<br />
Ritenuto che le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, debbano seguire la soccombenza, come di regola</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine al ricorso in epigrafe.<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, di spese ed onorari del giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 18 maggio 2005 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Paolo Turco,			   Presidente;<br />	<br />
Manfredo Atzeni, 		   Consigliere, estensore;<br />	<br />
Alessandro Maggio,      	   Consigliere.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.1272</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-1272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. L. Tosti, Est. S. I. Silvestri Comunità Montana n. 11 dell’Ogliastra (Avv. M. A. Contini) c. Regione Autonoma della Sardegna e l’Assessorato Regionale AA.GG (Avv.ti G. Campus e G. P. Contu), Direttore Generale del Servizio Sistema Informatico regionale (n.c.) effettività del contraddittorio amministrativo ed art. 21-octies, secondo comma, della</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-1272/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.1272</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti, Est. S. I. Silvestri<br /> Comunità Montana n. 11 dell’Ogliastra (Avv. M. A. Contini) c. Regione Autonoma della Sardegna e l’Assessorato Regionale AA.GG (Avv.ti G. Campus e G. P. Contu), Direttore Generale del Servizio Sistema Informatico regionale (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>effettività del contraddittorio amministrativo ed art. 21-octies, secondo comma, della legge 241/1990: prime applicazioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Atto e procedimento – contraddittorio amministrativo – brevità del termine assegnato per la partecipazione- contraddittorio meramente apparente – illegittimità – sussiste.																																																																																												</p>
<p>2.	Atto e procedimento – divieto di annullamento giurisdizionale dell’atto ex art. 21 octies L. 241/1990 – tutela del diritto di difesa &#8211; interpretazione rigorosa &#8211; necessità.																																																																																												</p>
<p>3.	Giustizia Amministrativa – divieto di annullamento giurisdizionale dell’atto ex art. 21 octies L. 241/1990 – onere della prova – a carico della P.A. –dimostrazione in concreto della completa comparazione di tutti gli interessi alla luce degli elementi conoscitivi acquisibili.																																																																																												</p>
<p>4.	Giustizia Amministrativa – divieto di annullamento giurisdizionale dell’atto ex art. 21 octies L. 241/1990 – diritto del privato di controdedurre  sugli elementi di prova esibiti – garanzia – necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L&#8217;art. 7 della legge 241/1990 impone di garantire l&#8217;effettività del momento partecipativo assicurando un tempestivo contraddittorio nella fase di avvio del procedimento ablatorio, prima che le scelte divengano irreversibili; la brevità del termine di fatto concesso per la partecipazione al procedimento e per le attività ad essa propedeutiche priva di significato la comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento con la conseguenza che il rispetto solo formale delle garanzie partecipative porta all&#8217;instaurazione di un contraddittorio  meramente apparente e perciò non sufficiente a considerare adempiuto l&#8217;obbligo di cui alla disposizione in esame 																																																																																												</p>
<p>2.	Ai sensi dell’art. 113 cost. il potere della legge ordinaria di individuare i casi e gli effetti dell’annullamento giurisdizionale dell’atto amministrativo deve essere, infatti, esercitato in modo da garantire al soggetto leso, quanto meno nella sede contenziosa, il sostanziale esercizio di difesa nei confronti di un’attività discrezionale che abbia determinato violazione delle regole. 																																																																																												</p>
<p>3.	La prova che l’amministrazione è tenuta ad esibire deve essere tale da introdurre nel giudizio elementi di fatto, prevalentemente di natura tecnica ed oggettivamente verificabili, idonei a dimostrare in concreto che in nessun altro modo non lesivo per la posizione del ricorrente si sarebbe potuto raggiungere lo scopo. Deve in altri termini risultare  provato che, secondo i canoni della logicità e congruità, l’amministrazione ha comunque operato, nel corso del procedimento,  una corretta comparazione e sintesi degli interessi coinvolti, alla luce dei tratti mutevoli della realtà, in modo che risulti evidente che il provvedimento, anche se divergente dal diritto positivo, è rispettoso dell’assetto degli interessi che le norme impongono, in misura tale da rendere superfluo il riesame in quanto ogni ulteriore elemento conoscitivo che l’interessato avrebbe potuto evidenziare non avrebbe scongiurato la lesione lamentata, proprio per l’oggettiva impossibilità di un contenuto diverso. 																																																																																												</p>
<p>4.	Tale fase del procedimento giurisdizionale, avendo il fine di conciliare il criterio dell’efficienza amministrativa (art.3-bis della 241/90) con quello della garanzia, impone inoltre che al privato sia data la possibilità di controdedurre a sua volta sugli elementi di prova esibiti, in modo da assicurare in giudizio quella tutela che consenta di ritenere sanato il vizio originario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1278/04 proposto dalla</p>
<p><b>Comunità Montana n. 11 dell’Ogliastra</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Marco Andrea Contini, con elezione di domicilio in Cagliari, piazza del Carmine n. 22, presso lo studio dell’avvocato Mario Fois;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Autonoma della Sardegna e l’Assessorato Regionale AA.GG.</b>, rappresentati e difesi dagli avvocati Graziano Campus e Gian Piero Contu dell’avvocatura regionale, con elezione di domicilio in Cagliari, viale Trento n. 69, presso l’Ufficio legale dell’Ente;</p>
<p>il <b>Direttore Generale del Servizio Sistema Informatico regionale presso il medesimo Assessorato</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Comunità Montana n. 10 delle Baronie</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della determinazione 21 settembre 2004 n.437/AA.GG. con la quale il Direttore del Servizio per il Sistema Informativo Regionale (S.S.I.R.) dell&#8217;Assessorato regionale degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione ha annullato: la determinazione 1° ottobre 2003 n.326/AA.GG. con la quale il Direttore del S.S.I.R. ha approvato il bando per la selezione delle proposte di finanziamento per la realizzazione di progetti di diffusione dell&#8217;innovazione tecnologica e dei servizi multimediali nella P.A. locale e nelle Aziende Sanitarie Locali; tutti gli atti posti in essere dalla Commissione di selezione; la determinazione 4 giugno 2004 n.248/AA.GG. con la quale il Direttore del S.S.I.R. ha approvato la graduatoria così come definita dalla Commissione; le note in data 30 giugno 2004 e 22 luglio 2004 di comunicazione dell&#8217;ammissione al finanziamento; gli atti ad essi connessi e collegati e tutte le operazioni di selezione di cui al bando suindicato;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217; atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni regionali intimate;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Nominato relatore per la pubblica udienza del 9 marzo 2005  il consigliere  Silvio Ignazio Silvestri;<br />	<br />
	Uditi l’avvocato Mario Fois, su delega, per la Comunità ricorrente e gli avvocati Campus e Contu per le amministrazioni regionali;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con determinazione 1° ottobre 2003 n.326/AA.GG., il Direttore del S.S.I.R. ha approvato il &#8220;Bando per la selezione delle proposte di finanziamento per la realizzazione di progetti di diffusione dell&#8217;innovazione tecnologica e dei servizi multimediali nella p.a. locale e nelle aziende sanitarie locali&#8221;, allo scopo di individuare i progetti, proposti da enti locali (Comuni, Comunità Montane e Province) &#8211; &#8220;preferibilmente riuniti in aggregazioni&#8221; (art.3 del bando) &#8211; e da Aziende Sanitarie Locali della Sardegna, che possano accedere ai finanziamenti previsti nell&#8217;ambito di attuazione del POR Sardegna 2000-2006 &#8211; Misura 6.3 &#8220;Società dell&#8217;Informazione&#8221;.<br />
Secondo la previsione dello stesso bando, sarebbero stati &#8220;finanziati i progetti che hanno come obiettivo la realizzazione di servizi rivolti specificatamente alla pubblica amministrazione, ai cittadini e alle imprese&#8221;.<br />
La Comunità montana n. 11 dell&#8217;Ogliastra ha presentato la propria proposta e al termine del procedimento, con determinazione 4 giugno 2004 n.248/AA.GG., il Direttore del S.S.I.R. ha approvato la graduatoria finale dove la proposta della ricorrente è risultata positivamente collocata. <br />
Al finanziamento sono stati ammessi i primi nove progetti collocati in graduatoria  e successivamente ne sono stati ammessi altri tre.<br />
Successivamente, la Comunità Montana n.10 delle Baronie, collocata al 15° posto della graduatoria, ha impugnato la determinazione 4.6.2004 n.248 con la quale è stata approvata la graduatoria così come definita dalla Commissione di selezione, la graduatoria stessa e i verbali dal n.1 al n.15 della Commissione di valutazione, con i relativi allegati.<br />
Con atto 17 settembre 2004 prot.5876, inviato via fax lo stesso giorno e pervenuto agli uffici alle ore 14,10 di venerdì 17 dicembre 2004, il Direttore del S.S.I.R. ha dato comunicazione alla comunità ricorrente di avere &#8220;avviato il procedimento amministrativo di annullamento in autotutela&#8221; del procedimento in parola.<br />
Con lo stesso atto si comunicava che poiché &#8220;sussistono esigenze particolari di celerità del procedimento, attesa la pendenza di un ricorso proposto davanti al TAR Sardegna, per l&#8217;annullamento degli atti sopraelencati, notificato dalla Comunità Montana n.10 delle Baronie&#8230; si invita codesto Ente medesimo a voler presentare eventuali osservazioni e proposte sul procedimento avviato in tempi compatibili con l&#8217;udienza di trattazione del suindicato ricorso&#8221;.<br />
Con determinazione n.427/AA.GG., adottata il 21 settembre 2004, il Direttore del S.S.I.R. ha annullato l&#8217;intera procedura.<br />
Avverso tale atto la Comunità montana propone ricorso, deducendo le seguenti censure.<br />
1) Violazione dell&#8217;art.7 e segg. L. 7 agosto 1990 n.241<br />
2) eccesso di potere per motivazione carente, insufficiente, contraddittoria; violazione dei principi di buon andamento dell&#8217;attività amministrativa, illogicità e irragionevolezza; violazione delle norme sul giusto procedimento.<br />
La Comunità ricorrente ha chiesto anche il risarcimento dei danni che dovesse subire a seguito del provvedimento impugnato.<br />
L&#8217;amministrazione regionale si è costituita in giudizio controdeducendo al ricorso e chiedendo una pronuncia di rigetto; ha inoltre eccepito l&#8217;inammissibilità del ricorso per tardività.<br />
Con una successiva memoria la ricorrente ha dichiarato espressamente di rinunciare alla richiesta di risarcimento dei danni e, all&#8217;udienza pubblica del 9 marzo 2005, il ricorso è stato spedito in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La Comunità montana n. 11 Ogliastra ha partecipato alla selezione indetta dalla Regione Sarda per le proposte di finanziamento per la realizzazione di progetti di diffusione dell&#8217;innovazione tecnologica e dei servizi multimediali nella pubblica amministrazione, collocandosi utilmente nella graduatoria definitiva.<br />
Successivamente, il direttore del Servizio per il sistema informativo della Regione autonoma della Sardegna ha annullato la graduatoria, nonché tutti gli atti della procedura, ivi compreso il bando.<br />
Avverso tale determinazione la Comunità montana propone ricorso, che risulta notificato, con la ricezione da parte della Regione, in data 1 dicembre 2004.<br />
L&#8217;amministrazione regionale, costituendosi in giudizio, ha eccepito la irricevibilità del ricorso perché sarebbe stato notificato tardivamente rispetto al momento della conoscenza del provvedimento impugnato, riconducibile alla nota prot. 6220 inviata con fax del 1° ottobre 2004, che risulterebbe pervenuto lo stesso giorno alle ore 10.54.<br />
L&#8217;eccezione va disattesa perché la Regione pur riferendosi alla documentazione da cui risulterebbe l&#8217;invio del fax, non produce alcun principio di prova che dimostri la circostanza. In ogni caso, dall&#8217;originale del ricorso, il momento della consegna all&#8217;ufficiale giudiziario per la notifica sembra individuabile nel 29 novembre 2004 e, pertanto, in base alle note pronunce della Corte costituzionale, (477/2002 e 28/2004) la notifica sarebbe tempestiva anche rispetto alla presunta data di conoscenza del 1° ottobre 2004.<br />
Pertanto il ricorso va esaminato nel merito, esclusivamente per la parte impugnatoria, mentre con riguardo all&#8217;originaria richiesta di risarcimento dei danni il Collegio si deve limitare a prendere atto della successiva rinuncia.<br />
Con il primo motivo si deduce la violazione dell&#8217;articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 perché la comunicazione di avvio del procedimento per l&#8217;annullamento della gara sarebbe pervenuta via fax agli uffici dell&#8217;ente alle ore 14,10 di venerdì 17 settembre 2004, mentre il provvedimento di annullamento è stato adottato il 21 settembre successivo; perciò il termine assegnato per esprimere eventuali controdeduzioni sarebbe stato troppo breve per consentire una efficace risposta.<br />
L&#8217;amministrazione regionale ha invece sostenuto che il comune avrebbe avuto il tempo sufficiente per rispondere, tenuto anche conto della segnalata urgenza, dovuta alla pendenza del ricorso proposto dalla Comunità montana n. 10 delle Baronie.<br />
In ogni caso, sostiene la Regione, la Comunità montana avrebbe potuto quantomeno chiedere l&#8217;esplicitazione dei motivi per i quali si era avviato il procedimento e chiedere altresì un termine per la proposizione di osservazioni e controdeduzioni.<br />
Osserva il Collegio che, ai sensi dell&#8217;articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l&#8217;avvio del procedimento finalizzato all&#8217;adozione di un provvedimento destinato a produrre effetti (negativi) nei confronti di determinati soggetti deve essere loro comunicato, con le modalità previste dall&#8217;articolo 8 della stessa legge.<br />
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente fosse soggetto interessato, trattandosi di un provvedimento di annullamento di una procedura concorsuale nella quale si era collocata utilmente in graduatoria; d&#8217;altronde la circostanza è ammessa dalla stessa amministrazione regionale che, per l&#8217;appunto, ha mandato la comunicazione de qua.<br />
Sennonché, considerando la comunicazione inviata via fax il 17 settembre 2004, venerdì, pervenuta all&#8217;ente alle ore 14.10, resta il fatto che l&#8217;amministrazione interessata non ha avuto un termine sufficiente per rispondere, posto che il provvedimento di annullamento è stato adottato il 21 settembre. Infatti, l&#8217;art. 7 della legge 241/1990 impone di garantire l&#8217;effettività del momento partecipativo assicurando un tempestivo contraddittorio nella fase di avvio del procedimento ablatorio, prima che le scelte divengano irreversibili; la brevità del termine di fatto concesso per la partecipazione al procedimento e per le attività ad essa propedeutiche priva di significato la comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento con la conseguenza che il rispetto solo formale delle garanzie partecipative porta all&#8217;instaurazione di un contraddittorio  meramente apparente e perciò non sufficiente a considerare adempiuto l&#8217;obbligo di cui alla disposizione in esame (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 16 settembre 2004, n. 12028).<br />
Né d&#8217;altronde può considerarsi rilevante la segnalata urgenza correlata alla pendenza di un ricorso proposto davanti al Tar avverso il procedimento.<br />
Ciò perché, innanzitutto, l&#8217;esistenza di un ricorso non è di per sé circostanza sufficiente a giustificare un termine così breve assegnato all&#8217;interessato.<br />
In ogni caso, la comunicazione di avvio del procedimento faceva riferimento alla necessità che il comune presentasse eventuali proposte ed osservazioni &#8220;in tempi compatibili con l&#8217;udienza di trattazione del su indicato ricorso&#8221;.<br />
Tale riferimento non consentiva di conoscere la misura del tempo a disposizione perché l&#8217;udienza di trattazione non era stata ancora fissata; d&#8217;altronde la ricorrente non era tenuta ad interpretare il richiamo all&#8217;udienza di trattazione come riferito alla camera di consiglio, trattandosi evidentemente di due differenti fasi del procedimento giurisdizionale.<br />
Resta dunque confermata la violazione dell&#8217;articolo 7 della legge 241/90 per mancata (tempestiva) comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento finalizzato all&#8217;annullamento della gara.<br />
Il Collegio ritiene peraltro di verificare se, nel caso di specie, sia applicabile l&#8217;articolo 21 octies, secondo comma, della legge 241/1990, introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, entrata in vigore il giorno 8 marzo, secondo cui, in caso di mancata comunicazione di avvio del procedimento, il provvedimento amministrativo non è annullabile qualora l&#8217;amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quelli in concreto adottato.<br />
A tal proposito, il Collegio non ignora che in dottrina l’art. 21 octies è stato sottoposto a critica anche per il profilo della sua compatibilità con i principi della Costituzione deducibili dagli artt. 24 e 113 Cost., oltre che per la sua apparente contraddittorietà con la scelta dello stesso legislatore di rafforzare contestualmente l’ambito di applicazione della comunicazione di avvio nel  procedimento.<br />
Di tale norma è quindi necessario seguire un’interpretazione restrittiva e rigorosa, poiché altrimenti, in presenza di una obiettiva violazione di legge (mancato o non idoneo avviso di avvio del procedimento), si rischierebbe di limitare il diritto di azione del cittadino.<br />
Ai sensi dell’art. 113 cost. il potere della legge ordinaria di individuare i casi e gli effetti dell’annullamento giurisdizionale dell’atto amministrativo deve essere, infatti, esercitato in modo da garantire al soggetto leso, quanto meno nella sede contenziosa, il sostanziale esercizio di difesa nei confronti di un’attività discrezionale che abbia determinato violazione delle regole.<br />
Poiché di ogni norma, in via di interpretazione, deve essere ricercato il significato che la renda coerente con i principi costituzionali di buon andamento, di conservazione dei valori giuridici e di ragionevolezza,  la disposizione in esame va interpretata nel senso che l’onere della prova deve essere adempiuto dall’amministrazione con modalità tali da poter essere giudicate sufficienti, tenuto conto del complesso degli elementi presi in considerazione nel corso dell’istruttoria. <br />
Già un orientamento consolidato della giurisprudenza aveva, in via di esegesi, escluso l’annullabilità per lo stesso motivo in tutti quei casi in cui l’apporto partecipativo del ricorrente non avrebbe addotto nel procedimento elementi di fatto idonei a modificare la scelta dell’amministrazione. <br />
Dopo il recepimento legislativo del principio e la introduzione di una autonoma fase processuale diretta specificamente alla verifica dei presupposti che potrebbero rendere il provvedimento in origine illegittimo non più annullabile perchè sanato,  la prova che l’amministrazione è tenuta ad esibire deve essere tale da introdurre nel giudizio elementi di fatto, prevalentemente di natura tecnica ed oggettivamente verificabili, idonei a dimostrare in concreto che in nessun altro modo non lesivo per la posizione del ricorrente si sarebbe potuto raggiungere lo scopo. <br />
Deve in altri termini risultare  provato che, secondo i canoni della logicità e congruità, l’amministrazione ha comunque operato, nel corso del procedimento,  una corretta comparazione e sintesi degli interessi coinvolti, alla luce dei tratti mutevoli della realtà, in modo che risulti evidente che il provvedimento, anche se divergente dal diritto positivo, è rispettoso dell’assetto degli interessi che le norme impongono, in misura tale da rendere superfluo il riesame in quanto ogni ulteriore elemento conoscitivo che l’interessato avrebbe potuto evidenziare non avrebbe scongiurato la lesione lamentata, proprio per l’oggettiva impossibilità di un contenuto diverso.<br />
Tale fase del procedimento giurisdizionale, avendo il fine di conciliare il criterio dell’efficienza amministrativa (art.3-bis della 241/90) con quello della garanzia, impone inoltre che al privato sia data la possibilità di controdedurre a sua volta sugli elementi di prova esibiti, in modo da assicurare in giudizio quella tutela che consenta di ritenere sanato il vizio originario. <br />
Nel caso di specie, l&#8217;amministrazione regionale non ha in alcun modo dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, perciò resta confermata la fondatezza della prima censura.<br />
Tale conclusione sarebbe ex se sufficiente a giustificare l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato; tuttavia il Collegio ritiene opportuno esaminare anche il secondo motivo con il quale la Comunità montana lamenta che il direttore del servizio abbia individuato una serie di illegittimità che riguardano diverse fasi della procedura concorsuale senza mai riferirsi a vizi del bando; conseguentemente l&#8217;atto sarebbe illegittimo perché ha annullato, oltre a tutti gli atti del procedimento, anche il bando, pur in mancanza di un accertato vizio ad esso riconducibile e senza motivare in alcun modo tale scelta discrezionale. <br />
Il provvedimento impugnato (che richiama nelle premesse, tra l&#8217;altro, anche il ricorso giurisdizionale presentato dalla Comunità montana n. 10 delle Baronie citato in fatto) individua diverse illegittimità che inficerebbero la procedura:<br />
a) la commissione è stata costituita dal Direttore generale dell&#8217;assessorato, anziché dal Direttore del servizio;<br />
b) la commissione è stata presieduta da un soggetto privo della qualifica di dirigente regionale;<br />
c) la commissione, in diverse riunioni, ha operato a ranghi ridotti anziché al completo;<br />
d) la commissione ha acquisito agli atti di selezione documentazione integrativa (relativa ai comuni di Olbia e Nuoro) oltre il termine di scadenza;<br />
e) la commissione non ha provveduto a specificare i sub criteri prima dell&#8217;apertura delle buste contenenti le proposte progettuali, in violazione di una specifica disposizione del bando;<br />
f) sono stati superati i limiti di finanziamento prescritti per singolo progetto in relazione al numero di abitanti;<br />
g) la Provincia di Nuoro e la Comunità montana n. 9 del Nuorese, che hanno aderito al progetto presentato dal comune di Nuoro, non avrebbero potuto partecipare.<br />
Come si vede, si tratta in effetti di violazioni riguardanti la fase successiva al bando di selezione, rispetto al quale, non risulta invece individuata alcuna illegittimità; in tale situazione, dunque, l&#8217;amministrazione procedente non poteva annullare il bando senza indicare e dimostrare l’esistenza di esigenze correlate ad un pubblico interesse che ne comportassero l&#8217;annullamento. <br />
La difesa dell&#8217;amministrazione regionale sostiene che dalla lettura del provvedimento impugnato si evincerebbero le ragioni che hanno portato all&#8217;annullamento del bando, che sarebbe stato adottato in difformità rispetto alle indicazioni fornite dai documenti citati nelle premesse del bando stesso e cioè il Piano nazionale per l&#8217;e-government, la Strategia per lo sviluppo della società dell&#8217;informazione in Sardegna, il P.O.R. misura 6.3.<br />
In sostanza, non sarebbe stato valorizzato il ruolo di impulso, indirizzo e coordinamento nella realizzazione dei progetti che i documenti sopra richiamati assegnerebbero alla Amministrazione regionale, la quale invece sarebbe stata relegata &#8220;all&#8217;arido ruolo di raccoglitore e mero finanziatore di progetti altrui&#8221;. Inoltre, secondo la difesa della Regione, sarebbe stato realizzato un sistema di &#8220;monadi senza porte né finestre e non quel sistema integrato e unificante voluto dalle linee di indirizzo comunitarie, nazionali e regionali&#8221;.<br />
Tutto ciò risulterebbe testualmente riportato nella motivazione del provvedimento impugnato e, in parte, sarebbe desumibile per relationem in virtù del richiamo a tutti i documenti di programmazione e alle stesse determinazione precedenti.<br />
Osserva il Collegio che un esame comparato tra la determinazione dirigenziale impugnata e tutti gli atti oggetto dell&#8217;annullamento dimostra che i richiami contenuti nella prima parte delle premesse del provvedimento di annullamento sono del tutto identici a quelli contenuti negli atti annullati; le uniche argomentazioni riferibili alle ragioni di annullamento sono quelle con le quali si individuano le illegittimità del procedimento sopra elencate. Pertanto non appare neppure comprensibile come si possa ritenere autonoma motivazione per un provvedimento di annullamento il mero richiamo alle generali premesse contenute negli atti stessi che si intendono annullare.<br />
In ogni caso, anche volendo dedurre dalle argomentazioni richiamate dalla difesa dell&#8217;amministrazione l&#8217;esistenza di una qualche finalità connaturata al procedimento in esame, non si rinvengono comunque specifici motivi che conducano a giustificare l&#8217;annullamento del bando, non potendo essere considerati tali i generici richiami indicati nelle premesse del provvedimento.<br />
Da tali considerazioni deriva che, in mancanza di una specifica e puntuale motivazione sul punto, il provvedimento impugnato è illegittimo, nella parte in cui ha avuto ad oggetto anche il bando, perciò anche secondo motivo va accolto.<br />
In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA<br />
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato; prende atto della rinuncia al risarcimento dei danni.<br />
Comprese integralmente tra le parti le spese di giudizio. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 9 marzo 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217; intervento dei signori:</p>
<p>Lucia Tosti, 			Presidente,<br />	<br />
Rosa Panunzio, 		Consigliere ,<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri, 	Consigliere – estensore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-1272/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.1272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.7195</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/sentenza-27-5-2005-n-7195/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/sentenza-27-5-2005-n-7195/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/sentenza-27-5-2005-n-7195/">&#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.7195</a></p>
<p>Pres. De Leo, est. Forlenza De Prisco (Avv.ti Andrea Abbamonte ed Angelo Carbone) c. Regione Campania (Avv. Tiziana Monti) e Ministero delle Politiche agricole e forestali (Avvocatura dello Stato). 1. Giurisdizione e competenza – Contributi statali alle imprese – Criterio di riparto della giurisdizione – Individuazione. 2. Giurisdizione e competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/sentenza-27-5-2005-n-7195/">&#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.7195</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/sentenza-27-5-2005-n-7195/">&#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.7195</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Leo, est. Forlenza<br /> De Prisco (Avv.ti Andrea Abbamonte ed Angelo Carbone) c. Regione Campania (Avv. Tiziana Monti) e Ministero delle Politiche agricole e forestali (Avvocatura dello Stato).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Contributi statali alle imprese – Criterio di riparto della giurisdizione – Individuazione.</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Contributi statali alle imprese – Criterio di riparto della giurisdizione – Disciplina introdotta dall’art. 1, comma 551 della L.n.311/2004 – Non è norma attributiva di una nuova giurisdizione – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle controversie relative agli aiuti statali alle imprese, la posizione del beneficiario del contributo è di diritto soggettivo (con conseguente attribuzione delle controversie al giudice ordinario) allorquando le norme comunitarie e nazionali determinano in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni ed apprezzamenti discrezionali, mentre ove l’erogazione del contributo e il suo eventuale recupero costituiscono esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, la posizione è di interesse legittimo, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione amministrativa. 2. L’art. 1, comma 551 della L.n.311/2004 non ha innovato l’assetto del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di contributi statali alle imprese, poiché tale norma, nel prevedere che “i provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981 n. 689”, non costituisce norma di (nuova) attribuzione di giurisdizione, bensì norma che, nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, prevede i rimedi specifici (e quindi di conseguenza individua il giudice competente) in ordine a taluni provvedimenti. Ciò in quanto non tutti i provvedimenti amministrativi devono essere impugnati con i rimedi ex l. n. 689/1981, bensì solo quei provvedimenti per i quali vi è già giurisdizione del giudice ordinario. D’altra parte, una interpretazione che attribuisse al giudice ordinario la giurisdizione su tutte le controversie in ordine a provvedimenti relativi a misure comunitarie, perverrebbe ad attribuire a tale giudice una giurisdizione su interessi legittimi, in contrasto con l’art. 103 Cost. e, in particolare, con la lettura che dello stesso ha di recente fornito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/2004.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di contributi statali ed altri incentivi economici alle imprese</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
 sezione III</b></p>
<p>composto dai signori: dott. Giovanni de Leo, Presidente, dott. Oberdan Forlenza, Consigliere rel.,  dott. Alfredo Storto, Referendario,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella causa di cui al ricorso n. 6302/2004 r.g., proposto da</p>
<p><b>De Prisco s.r.l.</b>,  persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Abbamonte ed Angelo Carbone, tutti elettivamente domiciliati in Napoli, via Melisurgo, 4 (m. a m.);</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Monti, dell’Avvocatura Regionale, tutti domiciliati in Napoli, via Santa Lucia, 81;</p>
<p>il <b>Ministero delle politiche agricole e forestali</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;</p>
<p>l’<b>ERSAC</b> (n.c.);</p>
<p>per l’annullamento<br />
con il ric. originario: del decreto del dirigente della Regione Campania – settore interventi per la produzione agricola 27 febbraio 2004 n. 2/149; della nota dell’ERSAC 30 gennaio 2004 n. 205; della nota della Regione Campania 28 gennaio 2004 n. 69119; della nota della Giunta Regionale della Campania 12 febbraio 2004;<br />
con il ric. per motivi aggiunti: dell’Elenco nazionale delle imprese di trasformazione pomodoro ammesse a partecipare al regime di aiuto della campagna 2005-06, nella parte in cui non inserisce tra le imprese ammesse la ricorrente; della nota della Regione Campania 4 febbraio 2005 n. 103535;</p>
<p>visti il ricorso, il ricorso per motivi aggiunti  e gli altri atti di causa;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Ministero delle politiche agricole e forestali;<br />
relatore all’udienza in Camera di Consiglio del 7 aprile 2005 il Cons. Forlenza;<br />
uditi i difensori delle parti, come da verbale di udienza;<br />
considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Con ricorso notificato in data 28-29 aprile 2005, depositato il successivo 11 maggio, la società ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, ed in particolare il decreto dirigenziale n. 2/149, con il quale si è disposto, tra l’altro: a) la revoca del riconoscimento (decreto 12 dicembre 2002 n. 2/407) a trasformare pomodoro in regime di aiuto comunitario per la campagna 2004/05; b) l’esclusione dal regime di aiuti comunitari nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per la campagna 2004/05 nonché il divieto di utilizzo dello stabilimento stesso per tale regime di aiuti, né da parte dello stesso trasformatore né da parte di altri trasformatori.<br />
Ciò in quanto, per un verso, la ditta De Prisco non ha ottemperato al pagamento nei termini della materia prima (v. nota Regione Campania 28 gennaio 2004), per altro verso essa non ha adempiuto, nei termini, alla presentazione dell’atto di “intendimento” a partecipare al regime di aiuto comunitario per la campagna 2004/05.<br />
Vengono proposti i seguenti motivi di ricorso:<br />
a)	violazione e falsa applicazione artt. 7, 8 e 9 l. n. 241/1990; violazione del diritto della partecipazione e del contraddittorio; difetto di istruttoria;<br />	<br />
b)	violazione e falsa applicazione artt. 7 e 35 reg. CE 1535/2003 e artt. 10 e 16 D.M. politiche agricole forestali 4 luglio 2002; violazione e falsa applicazione degli indirizzi dettati dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota 12 febbraio 2004 n. E-87;<br />	<br />
c)	violazione e falsa applicazione artt. 14 e 31 ss. Reg. CE 1535/2003; artt. 4, comma 8 e 16 D.M. 4 luglio 2002; violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi; eccesso di potere per travisamento dei fatti; violazione del giusto procedimento;<br />	<br />
d)	medesimi motivi sub c) sotto diverso profilo.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio la Regione Campania ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, che hanno concluso richiedendo il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.  <br />
Con ordinanza 27 maggio 2004 n. 3114, questo Tribunale ha respinto la domanda di misure cautelari.<br />
Con ricorso notificato in data 15-16 marzo 2005, depositato il successivo 24 marzo, la società ricorrente ha impugnato gli ulteriori atti indicati in epigrafe.<br />
La Regione Campania con memoria depositata in data 6 aprile 2005, ha controdedotto anche in ordine al ricorso per motivi aggiunti, chiedendone in definitiva il rigetto, stante l’infondatezza. Nello stesso senso, ha concluso l’amministrazione statale, con memoria depositata il 5 aprile 2005.<br />
All’odierna udienza in Camera di Consiglio per la decisione sulla domanda cautelare, il Tribunale, ai sensi degli artt. 21 e 26 l. n. 1034/1971, ha riservato la causa in decisione per il merito.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>2. Il Tribunale deve dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
La giurisprudenza ha avuto modo di affrontare più volte il problema degli aiuti alle imprese, rappresentati dalla concessione di contributi o altri incentivi economici, e della giurisdizione sulle relative controversie.<br />
La giurisprudenza amministrativa ha affermato (Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2004 n. 3040; sez. IV, 11 aprile 2002 n. 1989; sez. V, 27 marzo 2000 n. 1765; sez. VI, 28 giugno 2004 n. 4621: sez. VI, 20 maggio 2004 n. 3264; TAR Puglia, Bari, sez. I, 9 gennaio 2004 n. 28), che la posizione del beneficiario del contributo è di diritto soggettivo (con conseguente attribuzione delle controversie al giudice ordinario) allorquando le norme comunitarie e nazionali determinano in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni ed apprezzamenti discrezionali, mentre ove l’erogazione del contributo e il suo eventuale recupero costituiscono esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, la posizione è di interesse legittimo, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione amministrativa. Si afferma inoltre che, anche dopo la concessione del contributo e la conseguente nascita di una posizione di diritto soggettivo, la P.A. conserva il potere di autotutela. <br />
In particolare, si afferma espressamente la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alla quantificazione e decurtazione di contributi erogati nell’ambito dei programmi comunitari gestiti dalle Regioni e cofinanziati dai fondi strutturali europei, in quanto frutto di attività vincolata da criteri predisposti dalla legge (TAR Lombardia, Milano, sez. I, 19 febbraio 2004 n. 717).<br />
La giurisprudenza della Cassazione (si vedano Cass., sez. un., 19 febbraio 2004 n. 3342 e 10 maggio 2001 n. 183) afferma che, ai fini del riparto di giurisdizione, occorre verificare se l’interesse del privato è tutelato in via immediata e diretta, ovvero subordinatamente all’interesse pubblico prevalente, in quanto solo nel primo caso la sua posizione acquista consistenza di diritto soggettivo.<br />
Quanto alle controversie in tema di restituzione del contributo non utilizzato per le finalità per il quale era stato concesso, la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2004 n. 3186), prevede che, in tali casi, la relativa controversia appartenga alla giurisdizione ordinaria, in quanto non si ha in tal caso la rimozione di un atto per vizi propri o per una nuova valutazione dell’interesse pubblico, bensì la constatazione di un inadempimento, in relazione al quale la posizione di cui si discute è di diritto soggettivo. Per ragioni analoghe, si afferma la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in tema di revoca per mancato rispetto dei termini di realizzazione dell’opera finanziata (Cons. Stato, sez. IV, 1 aprile 2004 n. 1822).<br />
In definitiva, può affermarsi che la giurisprudenza, con riferimento alle controversie in tema di contributi pubblici, distingue nel modo seguente:<br />
&#8211;	appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla concessione del contributo, allorchè questa dipenda da valutazioni discrezionali in ordine all’interesse pubblico da perseguire, ed alla revoca del medesimo contributo per ragioni di pubblico interesse;<br />	<br />
appartengono invece alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a provvedimenti vincolati di attribuzione del contributo, dove cioè la legge predetermina totalmente le condizioni per la loro attribuzione, nonché quelle in ordine alla revoca degli stessi, derivante da inadempienze del beneficiario.</p>
<p>3. Tale assetto del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nella materia oggetto anche della presente controversia, non è innovato, secondo questo Tribunale (in un senso che porterebbe, peraltro, all’ampliamento della giurisdizione del giudice ordinario), da quanto previsto dall’art. 1, comma 551, della l. 30 dicembre 2004 n. 311. Secondo tale disposizione “i provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981 n. 689”.<br />
Ed infatti, il predetto comma 551 non costituisce norma di (nuova) attribuzione di giurisdizione, bensì norma che, nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, prevede i rimedi specifici (e quindi di conseguenza individua il giudice competente) in ordine a taluni provvedimenti.<br />
Occorre innanzi tutto osservare che, ai fini dell’interpretazione, non soccorrono i lavori parlamentari.  Infatti, la disposizione in esame è stata inserita durante l’iter di approvazione del disegno di legge finanziaria al Senato (attraverso il cd. maxi-emendamento del Governo), senza ricevere particolare attenzione ed esame. Solo nella seduta del 17 dicembre 2004 della XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea), il relatore evidenziava come “non risulta del tutto chiara la formula “misure comunitarie”, dal momento che si tratta di una espressione alquanto generica, suscettibile di ricomprendere una serie indeterminata di atti o comportamenti, soprattutto alla luce della nuova forma degli atti previsti dal nuovo Trattato sulla Costituzione Europea”. Pertanto, in quella sede, si rilevava l’esigenza di chiarire sia a quali atti si intendesse fare riferimento, sia le forme di tutela, posto che i rimedi previsti dalla l. n. 689/1981 si riferiscono a provvedimenti recanti sanzioni amministrative pecuniarie. Ciò nonostante, la disposizione è entrata in vigor nel testo proposto.<br />
Orbene, il Collegio ritiene che non tutti i provvedimenti amministrativi devono essere impugnati con i rimedi ex l. n. 689/1981, bensì solo quei provvedimenti per i quali vi è già giurisdizione del giudice ordinario. D’altra parte, una interpretazione che attribuisse al giudice ordinario la giurisdizione su tutte le controversie in ordine a provvedimenti relativi a misure comunitarie, perverrebbe ad attribuire a tale giudice una giurisdizione su interessi legittimi, in contrasto con l’art. 103 Cost. e, in particolare, con la lettura che dello stesso ha di recente fornito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/2004.<br />
A quanto sin qui esposto, occorre aggiungere che né l’espressione “misure comunitarie”, né il richiamo a “rimedi” molto specifici, quali quelli previsti avverso l’irrogazione di sanzioni amministrative, sembrano agevolare interpretazioni diverse. <br />
Nel primo caso, occorre osservare come l’espressione “misure comunitarie” utilizzata – pur essendo astrattamene applicabile ad un numero indefinito di casi &#8211; attiene per lo più ad interventi di natura finanziaria, ausili o finanziamenti relativi a piani di intervento con finalità di riequilibrio e sviluppo economico.<br />
Sia in virtù di tale considerazione, sia perché il legislatore, evocando la l. n. 689/1981, si è comunque riferito ad una fonte che disciplina l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie (e le forme di tutela contro le stesse), è plausibile limitare la materia per la quale il legislatore ha con la nuova disposizione stabilito (attraverso il richiamo della l. n. 689/1981) la giurisdizione del giudice ordinario, alle misure di tipo finanziario e, ulteriormente, ai provvedimenti che attengono a tali misure.<br />
Provvedimenti che – proprio in ragione delle forme di tutela evocate – sono da individuarsi (e limitarsi) in  quelli con i quali la Pubblica amministrazione dispone la revoca della concessione del contributo e/o il recupero delle somme erogate, a causa di inadempienze del percipiente, relative alle modalità o ai tempi della loro utilizzazione.<br />
Se tale può essere l’interpretazione più plausibile, allora occorre concludere che il legislatore, nel riconfermare positivamente la giurisdizione del giudice ordinario sui provvedimenti di revoca sanzionatoria del provvedimento di concessione del contributo (per inadempienze del beneficiario) e/o sui provvedimenti con i quali si ingiunge la restituzione delle somme eventualmente già erogate, ha semplicemente disciplinato il procedimento da seguire, lasciando inalterato il riparto di giurisdizione individuato dalla giurisprudenza.</p>
<p>4. Tanto premesso, nel caso di specie ricorre, a tutta evidenza, una ipotesi di revoca sanzionatoria, relativa al provvedimento con il quale si consente la trasformazione del pomodoro in regime di aiuto comunitario, sul presupposto dell’ inadempimento da parte del beneficiario delle condizioni in relazione alle quali il beneficio era stato concesso. In particolare, con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, esso si presenta rivolto avverso atti che costituisco diretta conseguenza del primo provvedimento di revoca sanzionatoria. <br />
Pur negandosi, dunque, che l’art. 1, comma 551, l. n. 311/2004 abbia comportato un ampliamento della giurisdizione del giudice ordinario, rispetto ai criteri già fissati dalla giurisprudenza (il che comporterebbe, ipso facto, la necessità di declinare la giurisdizione del giudice amministrativo), nondimeno anche il ricorso per motivi aggiunti, in quanto come si è detto rivolto avverso atti consequenziali alla predetta revoca sanzionatoria, fonda una controversia in ordine alla quale occorre riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario.<br />
In conclusione, ogni controversia in ordine agli atti impugnati esula, per le ragioni esposte, dalla giurisdizione del giudice amministrativo. <br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da De Prisco s.r.l. (n. 6302/2004), dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/sentenza-27-5-2005-n-7195/">&#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.7195</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.7184</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-27-5-2005-n-7184/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Guerriero, est. Passarelli di Napoli De Gennaro Biagio (Avv. Attilio Davide) c. Ministero della Giustizia (Avvocatura dello Stato) e Diglio Gaetano (n.c.). la revoca di un incarico dirigenziale deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento Pubblico Impiego – Revoca di incarico dirigenziale – Omessa comunicazione dell’avvio del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-27-5-2005-n-7184/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.7184</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-27-5-2005-n-7184/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.7184</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guerriero, est. Passarelli di Napoli<br /> De Gennaro Biagio (Avv. Attilio Davide) c. Ministero della Giustizia (Avvocatura dello Stato) e Diglio Gaetano (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>la revoca di un incarico dirigenziale deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego – Revoca di incarico dirigenziale – Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento – Illegittimità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È da ritenersi illegittimo l&#8217;atto di revoca di incarico dirigenziale, adottato in mancanza di comunicazione all&#8217;interessato dell&#8217;avvio dei procedimento di cui all&#8217;art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241, norma applicabile anche agli atti di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali in quanto costituisce una specifica norma di garanzia nei confronti dei soggetti nei cui confronti le determinazioni provvedimentali dell&#8217;amministrazione sono destinate a produrre i propri effetti, soggetti che avvalendosi delle previsioni di cui alla l. n. 241 del 1990, possono prendere visione degli atti del procedimento e prospettare al riguardo proprie valutazioni e considerazioni, di cui l&#8217;amministrazione deve tenere conto prima di adottare la decisione finale sia nell&#8217;interesse personale degli stessi soggetti interessati ad evitare una modificazione &#8220;in peius&#8221; nel proprio &#8220;status&#8221; professionale, sia anche nell&#8217;interesse della stessa organizzazione ad una più completa ed adeguata rappresentazione degli elementi decisionali necessari per assumere determinazioni sull&#8217;ottimale allocazione delle risorse dirigenziali a disposizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la revoca di un incarico dirigenziale deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA <br />
NAPOLI  &#8211; SETTIMA   SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: FRANCESCO GUERRIERO                            Presidente; LEONARDO PASANISI                                   Cons. ; GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI      Ref. , relatore</p>
<p>ha emesso la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell’udienza pubblica del 04.05.2005 sul ricorso n. 3526 dell’anno 2003 proposto da</p>
<p><b>De Gennaro Biagio</b>, elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale Isola E/4, presso lo studio dell’avv. Attilio Davide, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo Ricorrente</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, elettivamente domiciliato ope legis presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli Resistente</p>
<p>Nonché</p>
<p><b>Diglio Gaetano</b>, Ispettore Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio presso il Centro Penitenziario di Secondigliano – Napoli  Controinteressato</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione, <br />
a.	del provvedimento prot. n. 8697/fasc. del 3.2.2003 emesso dal Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con cui è stata revocata la disposizione n. 14668 del 17.03.2000 (che aveva affidato al ricorrente il Comando del Reparto di Polizia del centro Penitenziario di Secondigliano) e sono state affidate al Diglio Gaetano le funzioni di Comandante di Reparto<br />	<br />
nonché<br />
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Letti gli atti di causa;<br />
Udito il relatore alla pubblica udienza, ref. Guglielmo Passarelli di Napoli;<br />
Uditi gli avv.ti come da verbale;</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>Con ricorso iscritto al ricorso n. 3526 dell’anno 2003, la parte ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:<br />
&#8211;	di essere Ispettore Superiore di Polizia Penitenziaria in servizio presso il Centro di Napoli – Secondigliano e che con provvedimento n. 7633/99 il Provveditore Regionale della Campania aveva disposto che il ricorrente svolgesse a tempo determinato le funzioni di Comandante del Reparto di Polizia del centro Penitenziario di Secondigliano;<br />	<br />
&#8211;	che successivamente, in data 17.03.00, il Direttore dell’Ufficio Centrale del Personale affidava al ricorrente tale incarico a tempo indeterminato, con un giudizio largamente positivo sul De Gennaro; tuttavia, dopo una serie di valutazioni lusinghiere sul conto del ricorrente, veniva emesso il provvedimento impugnato, sulla base di una nota negativa risalente al 24.11.00 e mai comunicata al ricorrente stesso.<br />	<br />
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.<br />
Si costituiva l’Avvocatura dello Stato chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.<br />
All’udienza del 24.04.03, l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 1971/03.<br />
All’udienza del 04.05.2005, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>Con il primo motivo di diritto, il ricorrente lamentava la violazione dell&#8217;art. 7 l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento.<br />
Con il secondo motivo di diritto, egli censurava la carenza di motivazione, l’eccesso di potere per contraddittorietà ed il difetto di istruttoria, atteso che il provvedimento impugnato si basa su una nota negativa risalente ad oltre due anni prima, in palese contrasto con i giudizi positivi successivamente formulati; in ogni caso, la nota del 24.11.00 deve ritenersi superata dai giudizi positivi successivi; sicché manca l’interesse pubblico attuale e concreto a sostegno dell’atto.<br />
Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.<br />
Appare infatti fondato il primo motivo di ricorso, atteso che, nel caso di specie, la comunicazione dell’avvio del procedimento doveva essere effettuata. È da ritenersi illegittimo l&#8217;atto di revoca di incarico dirigenziale, adottato in mancanza di comunicazione all&#8217;interessato dell&#8217;avvio dei procedimento di cui all&#8217;art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241, norma applicabile anche agli atti di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali in quanto costituisce una specifica norma di garanzia nei confronti dei soggetti nei cui confronti le determinazioni provvedimentali dell&#8217;amministrazione sono destinate a produrre i propri effetti, soggetti che avvalendosi delle previsioni di cui alla l. n. 241 del 1990, possono prendere visione degli atti del procedimento e prospettare al riguardo proprie valutazioni e considerazioni, di cui l&#8217;amministrazione deve tenere conto prima di adottare la decisione finale sia nell&#8217;interesse personale degli stessi soggetti interessati ad evitare una modificazione &#8220;in peius&#8221; nel proprio &#8220;status&#8221; professionale, sia anche nell&#8217;interesse della stessa organizzazione ad una più completa ed adeguata rappresentazione degli elementi decisionali necessari per assumere determinazioni sull&#8217;ottimale allocazione delle risorse dirigenziali a disposizione (così T.A.R. Liguria, sent. n. 76/2003).<br />
Il secondo motivo può ritenersi assorbito.  <br />
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, settima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />
1.	Accoglie il ricorso n. 3526 dell’anno 2003 e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;<br />	<br />
2.	Compensa integralmente le spese tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 04.05.2005.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.2987</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-27-5-2005-n-2987/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-27-5-2005-n-2987/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-27-5-2005-n-2987/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.2987</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Enrico D’Arpe – Estensore Ciardo (avv. V. Pellegrino) c. Università degli Studi di Lecce (Avv. Stato), Commissione giudicatrice per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere (Avv. Stato), Ministero Istruzione Università e Ricerca (Avv. Stato), Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-27-5-2005-n-2987/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.2987</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-27-5-2005-n-2987/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.2987</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Enrico D’Arpe – Estensore<br /> Ciardo (avv. V. Pellegrino) c. Università degli Studi di Lecce (Avv. Stato), Commissione giudicatrice per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere (Avv. Stato), Ministero Istruzione Università e Ricerca (Avv. Stato), Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce (Avv. Stato), Marra (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art.1, d.l. n.107 del 2002, in tema di esame di abilitazione alla professione di ingegnere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni e mestieri – Ingegnere – Esame di abilitazione – Art.1, d.l. n.107 del 2002 – Interpretazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di esame di abilitazione alla professione di ingegnere, la previsione contenuta nell’art. 1, d.l. 10 giugno 2002 n.107 (convertito dalla l. 1 agosto 2002 n. 173), secondo cui, in via transitoria, i possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al d.m. 3 novembre 1999 n.509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato (abilitativi) secondo l’ordinamento previgente al d.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, deve essere necessariamente intesa come riferita ai soli candidati in possesso di diplomi di laurea conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma del corso degli studi universitari del 1999 che, già prima della correlata modificazione dell’assetto delle professioni liberali del 2001, consentivano la partecipazione all’esame di Stato abilitativo all’esercizio di una professione protetta; pertanto detta previsione non appare applicabile a coloro che sono titolari di una tipologia di laurea conseguita secondo il vecchio regime che, alla stregua della disciplina delle professioni antecedente al 2001, non permetteva ad alcun titolo di sostenere l’esame di Stato abilitativo all’esercizio della professione di ingegnere e che –in virtù della sopravvenuta disposizione dell’art. 47, d.P.R. n.328 del 2001– sono stati innovativamente ammessi a sostenere tale esame esclusivamente in relazione al neo-istituito Settore “C” della professione di Ingegnere: quello dell’Informazione, prima inesistente nell’ambito della professione ingegneristica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art.1, d.l. n.107 del 2002, in tema di esame di abilitazione alla professione di ingegnere</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. Reg.Dec. 2987/2005<br />
N. Reg.Ric. 1557 ANNO 2004</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sezione di Lecce &#8211; Prima Sezione</b></p>
<p>Composto dai Signori Magistrati: Aldo Ravalli	Presidente; Enrico d’Arpe	Componente est.; Ettore Manca	Componente																																																																																										</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n° 1557/2004 presentato dal<br />
Sig. <b>Ciardo Rocco</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Valeria Pellegrino, presso il cui Studio in Lecce, Via Augusto Imperatore n° 16, è elettivamente domiciliato, </p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; l’<b>Università degli Studi di Lecce</b>, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;</p>
<p>&#8211; la <b>Commissione giudicatrice per l’esame di Stato</b> per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (Settore Ingegneria dell’Informazione) tenutosi presso l’Università degli Studi di Lecce, in persona del Presidente pro-tempore, rapp</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;</p>
<p>&#8211; il <b>Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Quinto;</p>
<p>e nei confronti<br />
del Sig. <b>Marra Massimo</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
di tutti gli atti dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (Settore Ingegneria dell’Informazione), indetto con bando pubblicato in G.U. IV Serie Speciale n° 14 del 20 Febbraio 2004, tenutosi presso l’Università degli Studi di Lecce, ed in particolare:<br />
&#8211; del verbale n° 1 del 25 Maggio 2004, da cui risulta la determinazione della Commissione esaminatrice di far sostenere al ricorrente l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere “secondo le nuove modalità (basate su qu<br />
&#8211; del verbale n° 2 del 25 Maggio 2004, nella parte in cui risulta che il giorno stesso dell’esame al ricorrente sono state “indicate le modalità con cui dovrà sostenere l’esame di Stato”;<br />
&#8211; del verbale n° 3 del 26 Maggio 2004, recante gli esiti della prima prova scritta dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, nella parte in cui il ricorrente non viene ammesso alla prosecuzione dell’esame medesim<br />
&#8211; dell’esito, pubblicato nella bacheca della Presidenza della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Lecce in data 26 Maggio 2004, della prima prova scritta dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (indetto con<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque conesso, e tra questi la nota prot. n° 1084 del 24 Maggio 2004 a firma del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni Statali intimate;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato alla pubblica udienza del 25 Maggio 2005 il Relatore Cons. Dr. Enrico d&#8217;Arpe; e uditi, altresì, l&#8217;Avv. Valeria Pellgrino per il ricorrente, l&#8217;Avvocato dello Stato Simona Libertini per le Amministrazioni Statali resistenti e l’Avv. Pietro Quinto per il Consiglio dell’Ordine resistente.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Dr. Ciardo Rocco – professionista informatico, in possesso di laurea in Scienze dell’Informazione – espone:<br />
&#8211;	che, con precedente ricorso n° 2106/2002, ha chiesto a questo T.A.R. l’annullamento del provvedimento del 18 Giugno 2002, con cui l’Università degli Studi di Lecce aveva disposto la sua esclusione dalla partecipazione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (Settore Ingegneria della Informazione), indetto con il precedente bando pubblicato in G.U. n° 25 del 29 Marzo 2002, sul presupposto che la laurea in Scienze dell’Informazione non fosse titolo idoneo alla partecipazione alla suddetta procedura selettiva;<br />	<br />
&#8211;	che il titolo di laurea da lui posseduto è stato conseguito nella vigenza dell’ordinamento degli studi universitari antecedente ai decreti emanati in applicazione dell’art. 17 comma 95 della Legge 15 Maggio 1997 n° 127 (tra cui il D.M. n° 509 del 1999), che hanno riformato la maggior parte dei corsi di laurea, prevedendo per quasi tutte le discipline accademiche un corso di laurea “breve” triennale ed uno di laurea “specialistica” quinquennale;<br />	<br />
&#8211;	che, in seguito alla predetta riforma ed alla conseguente emanazione del D.P.R. n° 328 del 2001, che ha provveduto a raccordare il mondo delle professioni liberali al rinnovato assetto degli studi universitari, è sorta per il ricorrente l’esigenza di ottenere un titolo di abilitazione professionale per poter continuare a svolgere quelle stesse attività professionali che lo stesso aveva da sempre liberamente esercitato, giusta il possesso del solo titolo accademico;<br />	<br />
&#8211;	che il D.P.R. n° 328 del 2001 ha, infatti, previsto, nell’ambito dell’Albo professionale degli Ingegneri, il Settore “Ingegneria dell’Informazione” di nuova istituzione, alla cui Sezione “A” possono accedere gli attuali possessori di laurea specialistica, non solo nelle varie specializzazioni di Ingegneria, ma anche in Informatica “classe 23 S”;<br />	<br />
&#8211;	che tale circostanza costituiva la logica conseguenza del fatto che, ai sensi dell’art. 46 primo comma lett. c) del citato D.P.R. n° 328/2001, le competenze professionali del neo-istituito Settore (Ingegneria dell’Informazione) consistono ne: “la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni”, ossia le competenze tipiche dei dottori informatici;<br />	<br />
&#8211;	che, con sentenza n° 635/2004, questo T.A.R. ha accolto il predetto ricorso n° 2106/2002, rilevando che, ai fini della partecipazione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere dell’Informazione, piena deve ritenersi l’equivalenza delle lauree in Informatica conseguite sotto il previgente ordinamento universitario (tra cui Scienze dell’Informazione) e la laurea specialistica in Informatica, di istituzione successiva alla riforma stessa;<br />	<br />
&#8211;	che, in esecuzione della menzionata sentenza n° 635/2004, l’Università degli Studi di Lecce (con provvedimento prot. n° 10228 del 30 Aprile 2004) ha ammesso il ricorrente alla partecipazione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (Settore Ingegneria dell’Informazione – Sezione “A”), indetto con il bando pubblicato in G.U. IV Serie Speciale n° 14 del 20 Febbraio 2004 (prove scritte aventi inizio il 25 Maggio 2004);<br />	<br />
&#8211;	che l’art. 7 del bando prevedeva testualmente che: “I possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999 n° 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato secondo l’ordinamento previgente al Decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 2001 n° 328”;<br />	<br />
&#8211;	che tale regime transitorio trova rispondenza, a livello generale, nell’art. 1 del Decreto Legge n° 107 del 2002 (convertito in Legge n° 173 del 2002), per le sessioni di esami degli anni 2002 e 2003, ed è stato prorogato per le sessioni successive dall’art. 3 del Decreto Legge n° 105 del 2003 (convertito in Legge n° 170 del 2003);<br />	<br />
&#8211;	che la modalità di svolgimento dell’esame di Stato per l’accesso all’Albo degli Ingegneri, anteriore alla riforma attuata con il D.P.R. n° 328 del 2001, trova la sua disciplina nell’art. 27 del D.M. 9 Settembre 1957 e successive modifiche, e prevede unicamente “una prova scritta e grafica e una prova orale”; delle quali la prima consiste “nello svolgimento di un tema o progetto elementare a scelta del candidato fra due o tre proposti dalla Commissione per ciascun ramo di Ingegneria” (per tale prova è prevista la durata di otto ore consecutive);<br />	<br />
&#8211;	che la diversa e nuova modalità di espletamento della prova d’esame prevista dall’art. 47 comma 3 del D.P.R. n° 328 del 2001, per i possessori dei titoli successivi alla riforma universitaria del 1999, consiste, invece, in: una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il Settore per il quale è richiesta l’iscrizione; una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico; una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico (per le due prove scritte è previsto un tempo massimo di redazione di quattro ore);<br />	<br />
&#8211;	che, il giorno 25 Maggio 2004, i candidati all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere dell’Informazione presso l’Università di Lecce, risultavano suddivisi in due gruppi: coloro che avevano conseguito la laurea secondo l’ordinamento previgente alla riforma universitaria del 1999 e che avrebbero dovuto svolgere l’esame secondo la vecchia modalità; e coloro che avevano conseguito la laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento universitario e che avrebbero dovuto svolgere l’esame secondo le modalità previste dall’art. 47 del D.P.R. n° 328/2001;<br />	<br />
&#8211;	che il ricorrente (in possesso di titolo di studio conseguito nella vigenza dell’ordinamento universitario antecedente al D.M. n° 509 del 1999) si è recato a sostenere il suddetto esame di Stato nella convinzione di dover affrontare l’unica prova scritta (nel tempo massimo di otto ore) prevista per i laureati secondo il vecchio ordinamento;<br />	<br />
&#8211;	che la stessa Amministrazione universitaria aveva comunicato telefonicamente al ricorrente (a dire di quest’ultimo) che avrebbe sostenuto l’esame di abilitazione con le modalità di svolgimento di cui all’art. 27 del D.M. 9 Settembre 1957;<br />	<br />
&#8211;	che, ciononostante, poco prima dell’avvio ufficiale dell’esame, la Commissione gli ha comunicato che avrebbe dovuto svolgere le prove secondo le nuove modalità previste dal D.P.R. n° 328 del 2001;<br />	<br />
&#8211;	che l’odierno ricorrente ha subito contestato la decisione assunta dalla Commissione esaminatrice, adducendo le proprie ragioni in uno scritto (che è stato allegato al verbale n° 2) e chiedendo di poter svolgere entrambi gli elaborati (richiesta che, però, non è stata accolta dalla Commissione);<br />	<br />
&#8211;	che il 26 Maggio 2004 è stato corretto dalla Commissione l’elaborato redatto dal ricorrente (attinente alla prova scritta di quattro ore), con assegnazione allo stesso del punteggio di 22/50, e conseguente non ammissione al prosieguo dell’esame di Stato;<br />	<br />
&#8211;	che detto esito negativo è stato successivamente affisso alla bacheca della Presidenza della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Lecce;<br />	<br />
Il ricorrente, ritenendo illegittimi i provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe, li ha impugnati dinanzi all’intestato Tribunale formulando i seguenti motivi di gravame.<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del bando, nonché dell’art. 1 del Decreto Legge n° 107 del 2002 (convertito in Legge n° 173 del 2002) e dell’art. 3, comma 1 bis, del Decreto Legge n° 105 del 2003 (convertito in Legge n° 170 del 2003) – Eccesso di potere per irrazionalità e disparità di trattamento – Violazione per falsa interpretazione del giudicato costituito dalla sentenza del T.A.R. Puglia, I Sezione di Lecce, n° 635/2004 – Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione Repubblicana.<br />
2) Violazione del giusto procedimento amministrativo e di generalissimi principi in tema di procedure selettive.<br />
3) Violazione del giusto procedimento – In particolare, violazione degli articoli 3 Legge n° 241 del 1990 e 12, comma 1, D.P.R. n° 487 del 1994 – Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, nonché per manifesta irrazionalità ed illogicità.<br />
Si sono costituiti in giudizio le Amministrazioni Statali ed il Consiglio dell’Ordine intimati, depositando articolate memorie difensive con le quali hanno, puntualmente e diffusamente, replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la reiezione del ricorso.<br />
Il ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata respinta da questa Sezione con ordinanza n° 942 dell’8 Settembre 2004 (confermata in appello dalla VI Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n° 5583 del 19 Novembre 2004).<br />
Alla pubblica udienza del 25 Maggio 2005, dopo ampia discussione orale e su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione. </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Come diffusamente illustrato in narrativa, il ricorrente – in possesso di laurea in Scienze dell’Informazione (riconosciuta con sentenza n° 635/2004 di questo Tribunale Amministrativo Regionale, ai fini della partecipazione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di “Ingegnere dell’Informazione”, equivalente alla nuova laurea specialista in Informatica, classe 23/S) – impugna tutti gli atti dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (Settore Ingegneria dell’Informazione) indetto con bando pubblicato in G.U. del 20 Febbraio 2004 tenutosi presso l’Università degli Studi di Lecce ed, in particolare: il verbale n° 1 del 25 Maggio 2004 contenente la determinazione della Commissione esaminatrice di far sostenere al ricorrente l’esame in questione secondo le nuove modalità (basate su quattro prove) indicate dal D.P.R. n° 328/2001; il verbale n° 2 del 25 Maggio 2004 nella parte in cui risulta che il giorno stesso dell’esame sono state notificate al ricorrente le modalità con cui doveva sostenere l’esame di Stato; il verbale n° 3 del 26 Maggio 2004 recante gli esiti della prima prova scritta dell’esame di che trattasi, nella parte in cui il ricorrente non viene ammesso alla prosecuzione dell’esame; l’esito negativo della prima prova scritta (pubblicato in data 26 Maggio 2004); tutti gli atti connessi tra cui la nota prot. n° 1084 del 24 Maggio 2004 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce.<br />
Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.<br />
E’ opportuno premettere che l’art. 45 del D.P.R. 5 Giugno 2001 n° 328 (Regolamento con il quale sono state introdotte modifiche della disciplina dei requisiti di ammissione all’esame di Stato abilitativo e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni protette, anche al fine di raccordare la disciplina delle professioni liberali al nuovo assetto dei corsi di studi universitari riformati dal D.M. 3 Novembre 1999 n° 509) ha provveduto ad istituire ex novo nell’Albo professionale dell’Ordine degli Ingegneri il Settore “Ingegneria dell’Informazione” (accanto ad altri due Settori: “Ingegneria Civile e Ambientale” e “Ingegneria Industriale”); e che, del tutto innovativamente, l’art. 47 del medesimo D.P.R. n° 328/2001, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato abilitativo all’esercizio della professione di “Ingegnere dell’Informazione”, contempla quale requisito il possesso della laurea specialistica (oltre che nelle varie specializzazioni della Facoltà di Ingegneria) anche in “Informatica, classe 23/S” (alla quale deve ritenersi equivalente, in forza della sentenza di questa Sezione n° 635/2004, nonché del D.M. 5 Maggio 2004, la laurea in Scienze dell’Informazione, conseguita nel previgente ordinamento universitario).<br />
Ciò premesso, osserva il Collegio che le pur suggestive censure formulate dal ricorrente con il primo motivo di gravame sono prive di pregio giuridico, in quanto sia l’art. 7 del bando che ha indetto l’esame di abilitazione in questione, sia l’art. 1 del Decreto Legge 10 Giugno 2002 n° 107 (convertito dalla Legge 1° Agosto 2002 n° 173), statuenti (entrambi), in via transitoria, che “I possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al D.M. 3 Novembre 1999 n° 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato (abilitativi) secondo l’ordinamento previgente al D.P.R. 5 Giugno 2001 n° 328”, devono essere necessariamente intesi, utilizzando ortodossamente i consueti canoni dell’interpretazione logico-sistematica, come riferiti ai soli candidati in possesso di diplomi di laurea conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma del corso degli studi universitari del 1999 che, già prima della correlata modificazione dell’assetto delle professioni liberali del 2001, consentivano la partecipazione all’esame di Stato abilitativo all’esercizio di una professione protetta.<br />
Le predette disposizioni (richiamate nella rubrica del primo motivo di ricorso) non appaiono, invece, applicabili a coloro che (come il ricorrente) sono titolari di una tipologia di laurea conseguita secondo il vecchio regime che, alla stregua della disciplina delle professioni antecedente al 2001, non permetteva ad alcun titolo di sostenere l’esame di Stato abilitativo all’esercizio della professione di Ingegnere e che – in virtù della sopravvenuta disposizione dell’art. 47 del D.P.R. 5 Giugno 2001 n° 328 – sono stati innovativamente ammessi a sostenere tale esame esclusivamente in relazione al neo-istituito Settore “C” della professione di Ingegnere: quello dell’Informazione, prima inesistente nell’ambito della professione ingegneristica.<br />
Infatti, è pacifico che il titolo di laurea in “Scienze dell’Informazione”, nella vigenza dell’ordinamento delle professioni regolato dalla normativa antecedente al D.P.R. n° 328/2001, non permetteva l’iscrizione (ad alcun Settore o ramo) dell’Albo degli Ingegneri.      <br />
In altre parole, essendo stato istituito (ex novo) il Settore “Ingegneria dell’Informazione” soltanto con il D.P.R. 5 Giugno 2001 n° 328 (il cui art. 47, come detto, introduce l’inedita possibilità dei laureati in Informatica di essere ammessi all’Albo degli Ingegneri, sia pure limitatamente al detto Settore “C”), ne consegue – con evidenza solare –  che il possesso della relativa specifica professionalità non può che essere accertato, per i laureati in Informatica (o in Scienze dell’Informazione), attraverso le quattro prove previste dall’art. 47 terzo comma del D.P.R. n° 328/2001 (indipendentemente dal fatto che si tratti di titolo di laurea precedente o successivo alla riforma universitaria del 1999), e non certo mediante le previgenti modalità di espletamento dell’esame di Stato per l’accesso all’Albo degli Ingegneri disciplinate dall’art. 27 del D.M. 9 Settembre 1957 e ss.mm., in un contesto in cui, da un lato, non esisteva affatto il Settore “Ingegneria dell’Informazione” (ma soli i tradizionali “rami” dell’Ingegneria edile, idraulica, meccanica, elettronica, chimica, mineraria, navale, aeronautica, nucleare e dei trasporti) e, dall’altro, i laureati in Informatica erano radicalmente esclusi dall’accesso alla professione ingegneristica.<br />
Né vale obiettare che ai predetti tradizionali “rami” dell’Ingegneria, si è poi aggiunto (a partire dal 1991) il “ramo” dell’Ingegneria Informatica, in quanto quest’ultimo non coincide affatto con l’innovativo Settore “Ingegneria dell’Informazione”, introdotto ex novo nell’ordinamento dal D.P.R. 5 Giugno 2001 n° 328, al quale sono stati per la prima volta ammessi i laureati in Informatica, in precedenza esclusi, invece, dalla possibilità di accedere all’Albo degli Ingegneri, ivi compreso il “ramo” dell’Ingegneria Informatica.<br />
Completamente differente è, dunque, la posizione dei laureati in Ingegneria secondo l’ordinamento previgente alla riforma universitaria attuata con il D.M. n° 509/1999 (ai quali vanno correttamente riferite le previsioni dell’art. 7 del bando e dell’art. 1 del D.L. n° 107/2002) che, in base alla disciplina normativa delle professioni protette antecedente al D.P.R. n° 328/2001, erano senz’altro ammessi a sostenere l’esame di Stato abilitativo finalizzato all’iscrizione all’Albo in qualsiasi “ramo” delle discipline ingegneristiche (con le modalità fissate dall’art. 27 del D.M. 9 Settembre 1957 e ss.mm.) e con la possibilità di indicare nella domanda di ammissione il “ramo” di ingegneria al quale l’esame deve prevalentemente riferirsi, per cui non ha senso argomentare in proposito di “discriminazione” in danno dei laureati in Informatica, rispetto ai laureati in Ingegneria.<br />
Alla luce di quanto sopra esposto, si rivela palesemente destituita di fondamento anche la seconda doglianza formulata in ricorso.<br />
Infatti, chiarito che il candidato ricorrente (titolare di diploma di laurea in Scienze dell’Informazione, conseguito secondo l’ordinamento universitario ante riforma del 1999), in forza delle vigenti menzionate prescrizioni normative e della lex specialis della procedura selettiva (correttamente intese), doveva necessariamente svolgere le prove dell’esame di Stato con le modalità contemplate dal nuovo ordinamento della professione di Ingegnere (art. 47 terzo comma D.P.R. n° 328/2001: “una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il Settore per il quale è richiesta l’iscrizione; una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico; una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico), non è sicuramente configurabile un onere a carico dell’Amministrazione universitaria resistente che le imponesse di far luogo ad apposita e tempestiva comunicazione personale al candidato ricorrente in ordine alla tipologia di prove selettive da svolgere (nel mentre, è rimasta priva di conforto probatorio l’affermazione secondo cui l’Amministrazione universitaria resistente avrebbe telefonicamente comunicato al ricorrente una diversa modalità di svolgimento delle prove di esame).   <br />
Infine, per quanto attiene le principali censure prospettate nell’ultimo motivo di gravame, si ritiene sufficiente rilevare, in primo luogo, che – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – le numerose glosse (o interpolazioni) apposte dalla Commissione esaminatrice sul testo dell’elaborato scritto in contestazione, considerate nel loro tenore complessivo, appaiono logicamente coerenti all’insufficiente voto numerico assegnato allo stesso (22/50) e, evidenziando specificamente le lacune e/o imperfezioni riscontrate dalla Commissione, concretano (insieme al voto attribuito) – anche alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale più garantista – una motivazione pienamente sufficiente ed adeguata al giudizio finale di inidoneità espresso (da qui, l’irrilevanza, nella fattispecie concreta, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della Legge n° 241/1990, informalmente prospettata in ricorso).<br />
Per il resto, si tratta di doglianze che impingono inammissibilmente nel merito delle valutazioni tecniche-discrezionali riservate alla Pubblica Amministrazione, senza riuscire a dimostrarne l’illogicità manifesta ovvero l’inattendibilità, sotto il profilo della loro correttezza, quanto al criterio tecnico utilizzato ed a procedimento applicativo (Consiglio di Stato, IV Sezione, 9 Aprile 1999 n° 601).<br />
E’ appena il caso, poi, di rammentare che, negli esami di abilitazione professionale non è applicabile l’invocata disposizione dell’art. 12 del D.P.R. 9 Maggio 1994 n° 487 (che prevede la necessaria predeterminazione, da parte delle Commissioni, dei criteri e delle modalità di valutazione al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove sostenute dai candidati), in quanto la stessa detta regole riferite esclusivamente ai concorsi per l’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni (ex multis: T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 21 Dicembre 2004 n° 1457), nel mentre negli esami di abilitazione professionale tale predeterminazione di criteri generali non appare indispensabile, ferma restando la necessità di giustificare il giudizio espresso in relazione alle singole prove scritte con una motivazione che non si riduca al solo voto numerico.<br />
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi (la novità delle questioni trattate) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – respinge il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 25 Maggio 2005.<br />
Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 27 maggio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-27-5-2005-n-2987/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.2987</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.7282</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-7282/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-7282/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-7282/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.7282</a></p>
<p>Pres. A. Onorato – Rel. U. Maiello LIQUIGAS S.P.A., (avv. V. Angiolini e L. Imperlino) c/ COMUNE di CASALNUOVO di NAPOLI n.c. sull&#8217;alternatività tra sanzione demolitoria e pecuniaria in materia di abusi edilizi 1. Edilizia – Opere abusive – Sanzioni irrogabili &#8211; Demolizione – Sanzione pecuniaria – Alternatività. 2. Edilizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-7282/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.7282</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-7282/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.7282</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato – Rel. U. Maiello<br /> LIQUIGAS S.P.A., (avv. V. Angiolini e L. Imperlino) c/ COMUNE di CASALNUOVO di NAPOLI n.c.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;alternatività tra sanzione demolitoria e pecuniaria in materia di abusi edilizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia – Opere abusive – Sanzioni irrogabili &#8211; Demolizione – Sanzione pecuniaria – Alternatività.<br />
2. Edilizia – Opere abusive – Demolizione –Dettagliata descrizione – Occorre.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il nuovo testo unico in materia di edilizia prevede, in relazione alla gravità dell’abuso, tre tipi diversi di sanzioni: la demolizione, la sanzione pecuniaria, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, tutte strumentali rispetto alla precipua funzione riparatoria dell’ordine urbanistico violato e tendenzialmente applicabili in via alternativa ovvero consequenziale ma non congiuntamente.</p>
<p>2. Va ribadita la validità del principio secondo cui l’ingiunzione a demolire deve contenere una chiara e dettagliata descrizione delle opere, manufatti o lavori che si asseriscono effettuati in violazione di norme o prescrizioni urbanistiche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale<br />
della Campania &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati:<br />
Dott. Antonio Onorato				Presidente;<br />
Dott. Umberto Maiello				Ref., estensore;<br />
Dott. Paolo Severini				Referendario<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 6962/2004 proposto dalla</p>
<p><b>LIQUIGAS S.P.A.</b>, rappresentata e difesa dagli Avv. Vittorio Angiolini e Luigi Imperlino ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo difensore in Napoli alla via S. Carlo n°26;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Casalnuovo</b>, in persona del Sindaco legale rappresentante legale pro–tempore, n.c.</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; dell’ordinanza di demolizione e di ingiunzione n°45/VT del 15.3.2004 del capo settore Area Tecnica III Settore VI Servizio del Comune di Casalnuovo di Napoli;<br />
&#8211; della nota del 28.4.2004;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, antecedente, attuativo e consequenziale;</p>
<p>nonché per la condanna <br />
dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni;</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 5 maggio 2005 il dott. Umberto Maiello;<br />
Uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Comune di Casalnuovo, con l’atto oggetto di gravame, ha contestato alla società ricorrente, proprietaria di uno stabilimento di deposito e di imbottigliamento di G.P.L. sito alla via Falcone, la realizzazione in via abusiva di talune opere e, segnatamente, di una tettoia di copertura del capannone e di un impianto antintrusione, entrambi aggettanti sul marciapiede comunale e ritenuti di impedimento all’installazione dei pali di pubblica illuminazione in quanto posizionati ad un’altezza non in regola con le prescrizioni di cui all’art. 84 del locale regolamento comunale.<br />
Ha, dunque, ordinato la demolizione delle suddette opere, ed ha, altresì, ingiunto alla Liquigas s.p.a. il pagamento di una sanzione pecuniaria.<br />
Le suddette determinazioni sono state confermate con nota del 28.4.2004 all’esito del procedimento di riesame promosso dalla stessa ricorrente con apposita istanza di revoca.<br />
Avverso i precitati atti, con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha articolato le seguenti censure:<br />
1)	nella prospettazione attorea le misurazioni condotte dall’Amministrazione intimata non sarebbero affidabili in quanto non si sarebbe tenuto conto dell’innalzamento del livello della strada che originariamente, al tempo cioè dell’esecuzione delle opere in contestazione, era privo di marciapiede;<br />	<br />
2)	la tettoia sarebbe stata costruita insieme all’edificio nel 1949/1950;<br />	<br />
3)	l’impianto antintrusione sarebbe privo di rilevanza da un punto di vista edilizio-urbanistico, in quanto riconducibile alla tipologie delle opere precarie;<br />	<br />
4)	l’applicazione delle sanzioni pecuniarie deve ritenersi alternativa a quella di ordine repressivo;<br />	<br />
5)	l’ordinanza impugnata sarebbe priva dei requisiti intrinseci tipici del provvedimento cd. contingibile ed urgente;<br />	<br />
6)	sarebbero state violate le garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo;<br />	<br />
Il Comune di Casalnuovo non si è costituito in giudizio.<br />
All’udienza del 5.5.2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.<br />
Nel procedimento delibativo che questo Tribunale è chiamato a svolgere assume priorità logica l’esame delle censure che investono la legalità estrinseca dell’atto impugnato, vale a dire l’adempimento degli obblighi procedurali e la ricorrenza di quei requisiti di affidabilità formale, la cui esistenza condiziona, in via pregiudiziale, il corretto approccio – in sede di sindacato giurisdizionale &#8211; ai profili di contenuto delle determinazioni assunte dall’Amministrazione.<br />
Sotto il profilo in esame, non può essere revocata in dubbio, in via del tutto astratta, la rilevanza, anche in materia di repressione degli abusi edilizi, dell’obbligo di rispetto delle garanzie di partecipazione al relativo procedimento, la cui violazione è stata espressamente censurata con la doglianza di cui al punto 6.<br />
A tale principio, ancorché limitatamente al periodo antecedente all’entrata in vigore della legge 15/2005, si è, invero, ripetutamente uniformata la Sezione, che ha riconosciuto alla suddetta regola la dignità giuridica di principio generale dell’ordinamento, con conseguente natura eccezionale di ogni disposizione derogatoria che escluda o limiti tale diritto ( cfr. da ultimo Tar Campania – Sezione Seconda 5353/2005; 5559/2005).<br />
Pur tuttavia, avuto riguardo al caso in esame, l’originaria mancanza di un atto partecipativo del procedimento repressivo attivato dall’Amministrazione resistente non può, di per se stessa condurre, all’accoglimento del proposto gravame, atteso che siffatta lacuna è stata assorbita dagli ulteriori e successivi sviluppi procedimentali in cui hanno avuto piena esplicazione le prerogative di difesa vantate dal ricorrente ed a presidio delle quali risulta strumentale l’obbligo di cui all’art. 7.<br />
Invero, successivamente alla spedizione dell’ordine ingiuntivo, la parte ricorrente ha compulsato, sulla scorta di deduzioni ed allegazioni precedentemente non vagliate, l’Amministrazione resistente ad un riesame delle determinazioni già assunte, promuovendo una nuova fase delibativa svolta anche alla stregua delle suddette osservazioni di parte.<br />
In tal modo, la nuova decisione esplicitata nella nota del 28.4.2004 – cui parimenti risulta esteso il ricorso in epigrafe – reiettiva della richiesta di revoca e sostanzialmente confermativa del precedente atto repressivo, tiene conto dei contributi attorei e risulta concretamente assunta nel rispetto dell’indefettibile metodo dialettico dell’agere publicum con conseguente improcedibilità delle originarie doglianze incentrate sulla dedotta violazione dell’obbligo di cui all’art. 7 della legge 241/1990.   <br />
Fondato è, invece, il ricorso nella parte in cui lamenta l’impropria contestuale applicazione <br />
A ben vedere, la violazione in argomento riflette, su un piano più generale, un approccio decisamente non appagante, da parte del Comune di Casalnuovo, alle questioni sottese all’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione in materia edilizia. <br />
Invero, coerentemente con i requisiti ontologici che connotano ogni procedimento sanzionatorio, anche in subiecta materia, costituisce snodo indefettibile per la valida applicazione di una misura repressiva, la completezza della contestazione dell&#8217;illecito, nella quale devono trovare fondamento giustificativo la tipologia, la natura e l’entità della sanzione che si ritiene applicabile. <br />
Va, pertanto, ribadita, anzitutto, la validità del principio secondo cui l’ingiunzione a demolire deve contenere una chiara e dettagliata descrizione delle opere, manufatti o lavori che si asseriscono effettuati in violazione di norme o prescrizioni urbanistiche.<br />
Né può essere trascurata la circostanza che la normativa di settore contempla forme di reazione differenziate, calibrando la risposta sanzionatoria, per tipologia ed entità, in relazione alla gravità dell’abuso perpetrato cui si riconnette evidentemente una diversa gravità anche del danno arrecato agli interessi urbanistici tutelati.<br />
Ne discende, sotto tale profilo, che il provvedimento repressivo deve consentire al suo destinatario di comprendere il tipo di abuso consumato e, dunque, le ragioni della opzione sanzionatoria concretamente privilegiata dall’Amministrazione.<br />
Tanto premesso, mette conto evidenziare, avuto riguardo al caso di specie, che il Comune di Casalnuovo si è limitato ad una descrizione sommaria delle opere in contestazione &#8211; espressamente individuate nella realizzazione di parte di una tettoia di copertura del capannone e di un impianto antintrusione, entrambi aggettanti sul marciapiede comunale e ritenuti di impedimento all’installazione dei pali di pubblica illuminazione &#8211; senza in alcun modo raccordare tale attività ricognitiva con la pur doverosa qualificazione giuridica dei contestati illeciti, che, viceversa, nell’economia del procedimento sanzionatorio in argomento, acquisisce rilievo pregiudiziale, orientando le successive scelte dell’Amministrazione nella individuazione della misura sanzionatoria da applicare.  <br />
L’equivocità del descritto approccio ermeneutico ha avuto un’immediata negativa ricaduta sull’esercizio del potere sanzionatorio: invero, proprio in ragione del mancato scioglimento del nodo pregiudiziale della qualificazione giuridica degli abusi in contestazione, il Comune di Casalnuovo ha contestualmente ingiunto alla società ricorrente sia la demolizione delle opere ritenute abusive sia il pagamento di una sanzione pecuniaria, doppiando in tal modo illegittimamente sanzioni che tra di loro – almeno in via tendenziale &#8211; si escludono.<br />
Tanto si evince con assoluta evidenza sulla base di una piana lettura degli artt. 31 e ss. del d.p.r. 380/2001, che delineano il regime delle sanzioni amministrative applicabili nel caso di abusi edilizi.<br />
Orbene, vale osservare in estrema sintesi che il richiamato testo unico prevede, in relazione alla gravità dell’abuso, tre tipi diversi di sanzioni: la demolizione, la sanzione pecuniaria, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, tutte strumentali rispetto alla precipua funzione riparatoria dell’ordine urbanistico violato e tendenzialmente applicabili in via alternativa ovvero consequenziale ma non congiuntamente.<br />
Segnatamente, per le opere che comportano un maggiore impatto sull’assetto del territorio, cui si correla in via ordinaria l’obbligo di subordinare l’esecuzione dell’intervento alla disponibilità del permesso di costruire,  il regime sanzionatorio contemplato dalla richiamata disciplina di settore si risolve nell’applicazione della più grave misura ripristinatoria dello status quo ante: invero, ove tali opere risultino eseguite in assenza del titolo abilitativo ovvero con titolo inidoneo a legittimare le opere stesse troverà applicazione la misura della rimozione o demolizione a cura dei responsabili e, in caso di inottemperanza, l’ulteriore sanzione dell’acquisizione al patrimonio comunale del cespite e della sottostante area di sedime ( ovvero nel caso di aree vincolate in favore dell’Amministrazione cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo), con successiva demolizione da parte del Comune, salvi prevalenti e contrastanti interessi pubblici. <br />
Nel caso di interventi di ristrutturazione, eseguiti in assenza di permesso di costruire ovvero in totale difformità da esso, la sanzione applicabile è parimenti quella della demolizione, salva l’applicazione di una sanzione pecuniaria in via del tutto sussidiaria nell’ipotesi in cui non sia possibile attuare la misura ripristinatoria.<br />
Qualora, viceversa, si tratti di trasformazioni abusive del territorio di minore impatto, soggette al regime abilitativo della d.i.a., la reazione sanzionatoria prevista dall’ordinamento si esaurisce nell’applicazione di una sanzione pecuniaria.<br />
La schematica ricognizione della tipologia delle sanzioni applicabili nelle ipotesi di abusi edilizi conferma, dunque, che le misure repressive rispristinatorie e quelle pecuniarie sono tra loro in rapporto di rigida alternatività; tanto in ragione della comune matrice causale, di natura tipicamente riparatoria, che verrebbe ad essere duplicata in maniera ingiustificata nell’ipotesi di applicazione congiunta.<br />
Solo con riferimento ad ipotesi particolari ( interventi di ristrutturazione eseguiti su beni vincolati ed interventi di restauro e di risanamento conservativo sempre eseguiti su immobili vincolati ), nemmeno evocate nell’atto impugnato, l’ordinamento prevede, in aggiunta all’ordine di riduzione in pristino, l’applicazione di una sanzione pecuniaria accessoria in funzione punitiva e non più riparatoria con il chiaro intento di inasprire il trattamento sanzionatorio di un illecito oggettivamente più grave.<br />
Orbene, così perimetrato il quadro normativo di riferimento, va, altresì, osservato che il potere sanzionatorio dell’Amministrazione resta connotato dai predicati indefettibili della legalità, tipicità e nominatività, sicchè ogni deviazione della reazione punitiva dallo schema legale tipico di riferimento genera un’immediata negativa ricaduta sotto il profilo della validità della sanzione applicata. <br />
Vanno, dunque, conclusivamente convalidate le osservazioni censoree articolate avverso il disposto cumulo della sanzione ripristinatoria e pecuniaria, risultando siffatta opzione in manifesto contrasto con la richiamata disciplina di settore.<br />
Tanto è sufficiente ai fini dell’accoglimento del proposto gravame, non potendo dirsi siffatta soluzione preclusa dalla mancata disamina delle residue censure da intendersi evidentemente assorbite nell’adozione di una pronuncia demolitoria, di per se stessa pienamente satisfattoria.<br />
Viceversa, va disattesa l’ulteriore richiesta risarcitoria, fondata, nella prospettazione attorea, sul carattere “infamante” della contestazione mossa alla società ricorrente.<br />
In disparte ogni considerazione sulle effettive implicazioni di natura diffamatoria che, con la pretesa automaticità, l’atto impugnato comporterebbe, è sufficiente osservare che, a corredo dell’azionata pretesa risarcitoria, non risulta allegato alcun elemento idoneo a suffragare una divulgazione della notizia tale da accreditare come verosimile la dedotta negativa ricaduta che l’iniziativa repressiva del Comune avrebbe determinato sul piano della reputazione e del credito commerciale di cui gode la società ricorrente.<br />
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5 Maggio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-7282/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.7282</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.7290</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-7290/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-7290/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.7290</a></p>
<p>Pres. A. Onorato – Rel. P. Russo MARIANNA ORSINO + 3 (avv.ti M. Truppi e M. Teresa Vallefuoco) c/ MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA (Avvocatura Distrettuale dello Stato) l&#8217;assunzione contra legem è valida ai fini dell&#8217;esperienza professionale Pubblico impiego – Violazione delle norme sulle assunzioni – Nullità del rapporto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-7290/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.7290</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-7290/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.7290</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato – Rel. P. Russo<br /> MARIANNA ORSINO + 3 (avv.ti M. Truppi e M. Teresa Vallefuoco) c/ MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITÀ  e della RICERCA  (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;assunzione contra legem è valida ai fini dell&#8217;esperienza professionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Violazione delle norme sulle assunzioni – Nullità del rapporto – Acquisizione requisito esperienza professionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’accertamento della simulazione della convenzione in cui il rapporto è qualificato di locatio operis nonché l’accertamento del rapporto dissimulato di locatio operarum che, sia pur nullo, come detto, per la violazione delle norme inderogabili sulle assunzioni, si è sviluppato come rapporto di fatto (con conseguente applicabilità  dell’art. 2126 c.c), comporta la cristallizzazione del  requisito di esperienza professionale, espletata alle dirette dipendenze dello Stato e di enti locali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Seconda Sezione di Napoli</b></p>
<p>composto dai magistrati:Dott. Antonio Onorato Presidente;<br />
Dott. Anna Pappalardo Consigliere;<br />
Dott. Pierluigi Russo I  Referendario<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 12801/2004, proposto da</p>
<p><b>Marianna Orsino, Maria Grazia Orsino, Lucia Mastrobuono e Mariantonia Mastrillo</b>, tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti Michele Truppi e Maria Teresa Vallefuoco presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Napoli, P.zza Carolina n. 19</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui ope legis domicilia in Napoli, Via Diaz n. 11; ed Ufficio Scolastico Regionale per la Campania</p>
<p>per l’annullamento<br />
dei provvedimenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  Centro Servizi Amministrativi di Benevento di esclusione dei ricorrenti dal concorso per titoli,  indetto ai sensi dell’O.M. n. 57 del 25.7.2002, per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente provinciale, di cui all’art. 554 D.Lgs. 297/1994, relativo al profilo professionale di collaboratore scolastico dell’Area A/2, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali,  prot. 7601, 7602, 7603, 7604, tutti adottati in data 20 luglio 2004 e ricevuti dalle ricorrenti in pari data;<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale</p>
<p>per l’accertamento ed il riconoscimento<br />
in via incidentale, delle prestazioni di lavoro di fatto espletate alle dipendenze dello Stato, quale servizio idoneo all’inserimento nella graduatoria provinciale permanente personale ATA. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 28 aprile 2005 il Consigliere Anna Pappalardo;<br />
Uditi  gli avvocati di cui al verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>            Le ricorrenti espongono che dal 1982 a tutt’oggi (la sig.ra Maria Grazia Orsino dal 21.9.1992 a tutt’oggi) hanno svolto presso le scuole materne ed elementari del Comune di Cusano Mutri, a seguito di formali contratti di locatio operis stipulati con lo stesso Ente e prorogati fino al 2000 e successivamente con il Provveditorato agli Studi di Benevento, le funzioni e le mansioni proprie del profilo di collaboratore scolastico.<br />
            Hanno presentato domanda di ammissione al concorso per titoli, per l’anno accademico   2002/2003, indetto ai sensi dell’O.M. n. 57 del 25.7.2002, per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente provinciale, di cui all’art. 554 D.Lgs. 297/1994, relativa al profilo professionale di collaboratore scolastico dell’Area A/2, del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.<br />
Successivamente con verbale di conciliazione in data 7 maggio 2003, il Comune di Cusano Mutri ha loro riconosciuto la natura subordinata delle prestazioni rese alle dirette dipendenze dell’Ente, con inizio del rapporto dalla data in cui il Comune stesso aveva stipulato i contratti di appalto e sino al 31.12.1999, data in cui era subentrato il provveditorato di Benevento nei contratti stessi, obbligandosi altresì il Comune  alla regolarizzazione della loro posizione contributiva.<br />
            Il Dirigente del Centro di Servizi Amministrativi di Benevento con atti del 27 maggio 2004 ha escluso le ricorrenti dal concorso in quanto non in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione dall’art. 2, co. 1, lett. a), b) e c) e co. 2, lett. a), b) e c) del bando di concorso.<br />
            Con provvedimenti del 16 luglio 2004, il Dirigente del Centro di Servizi Amministrativi di Benevento ha altresì respinto i ricorsi in opposizione proposti dalle interessate in quanto le ricorrenti non sono state ritenute “attualmente in servizio, in qualità  di collaboratore scolastico nella provincia, nè inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento nella provincia di Benevento per il medesimo profilo.”<br />
            Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:<br />
  Illegittimità  dell’art. 2 co. 1 e 2 lett. a-b-c del bando di concorso per   contrasto con l’art. 554 D.Lgs. 297/94. Violazione artt. 3 e 97 Cost., violazione della legge 1369/1960. Eccesso   di potere. Manifesta ingiustizia. Disparità  di trattamento. <br />
Infatti il servizio alle dipendenze del Comune era stato dallo stesso Ente riconosciuto di natura subordinata in sede di conciliazione; e peraltro lo stesso era continuato senza soluzione di continuità presso il CSA di Benevento, subentrato al Comune  nei contratti di appalto stipulati.<br />
Il rapporto de quo non poteva considerarsi di appalto semplicemente in ossequio al nomen iuris impresso dall’amministrazione,ed in contrasto con le modalità di fatto del suo svolgimento.<br />
Sul requisito del lavoro prestato alle dirette dipendenze degli enti locali o dello stato:<br />
      La previsione del bando, che ritiene valido unicamente il servizio prestato con rapporto d’impiego con lo Stato o quello prestato con rapporto d’impiego direttamente con gli Enti locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A., sarebbe illegittima per contrasto con l’art. 554 D.Lgs. 297/94, fonte normativa di grado superiore. L’art. 2, co. 1 e 2, lett. a), b) e c) del bando violerebbe il principio di uguaglianza garantito dall’art. 3 Cost. ed i principi cardine del buon andamento ed imparzialità  della pubblica amministrazione previsti dall’art. 97 Cost. Sussisterebbero tutti gli elementi tipici del rapporto di lavoro pubblico di natura subordinata, di cui si richiedeva l’accertamento in via incidentale relativamente al periodo dal 1.1.2000 sino alla data di notifica del ricorso.<br />
  Sulla interposizione di manodopera:<br />
In relazione all’unico motivo di esclusione dal concorso, andrebbe accertata e riconosciuta la natura ed il contenuto del rapporto di lavoro, che solo formalmente vedrebbe come contraenti negli appalti di mere prestazioni lavorative le ditte individuali intestate alle ricorrenti, ma sostanzialmente e direttamente porrebbe le stesse alle effettive dipendenze del Comune di Cusano Mutri, come peraltro riconosciuto nei verbali di conciliazione, e successivamente il CSA di Benevento, che aveva continuato ad usufruire delle loro prestazioni nella identica maniera.<br />
Il contenuto reale del rapporto, infatti, sarebbe fondato sui seguenti elementi sostanziali: a) correlazione tra prestazione lavorativa e fini istituzionali dell’Ente; b) continuità  e professionalità  delle prestazioni, con vincolo di orario; c) vincolo di subordinazione gerarchica del lavoratore nei confronti dell’Ente datore di lavoro; d) predeterminazione della retribuzione.<br />
I rapporti di lavoro de quibus incorrerebbero nel disposto di cui all’art. 1 L. 1369/1960 e, di conseguenza, le ricorrenti dovrebbero essere considerate a tutti gli effetti alle dipendenze del CSA di Benevento che ha effettivamente utilizzato le loro prestazioni dal 1.1.2000.<br />
            Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso insistendo per la sua reiezione.<br />
Con ordinanza interlocutoria veniva ordinato il deposito di relazione al CSA di Benevento, e fatto onere alle ricorrenti della integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.<br />
All’udienza pubblica del 28 aprile 2005, il ricorso è stato ritenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Va  preliminarmente dato atto della integrazione del contraddittorio avvenuta per pubblici proclami, come disposto dal Collegio.<br />
  Le ricorrenti propongono sostanzialmente due ordini di censure per contestare la legittimità  dell’impugnata esclusione.<br />
1.1  Sotto un primo profilo, invocano l’illegittimità  del bando di concorso sostenendo che lo stesso, violando il disposto di cui all’art. 554 del D.Lgs. 297/1994, avrebbe richiesto per l’ammissione al concorso requisiti più stringenti.<br />
    In particolare, mentre la norma di grado superiore avrebbe previsto l’ammissione ai concorsi de quibus del personale A.T.A. non di ruolo con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti, sicchè avrebbe richiesto soltanto l’effettività  del servizio e l’assenza di demeriti, l’ordinanza ministeriale e, conseguentemente, il bando di concorso indetto dal Provveditore ritengono valido, ai fini dell’ammissione, il solo servizio prestato con rapporto d’impiego diretto con gli enti locali. <br />
            In definitiva, con tale prospettazione, le ricorrenti deducono l’illegittimità  della loro esclusione in via derivata dall’illegittimità  in parte qua dell’atto presupposto, vale a dire del bando di concorso.<br />
            La censura è inammissibile.<br />
            Il Collegio evidenzia in linea generale che un principio cardine della giustizia amministrativa è quello in base al quale in sede di impugnazione di un provvedimento non sono più contestabili i vizi di un atto presupposto ove questo non sia stato utilmente impugnato atteso che è proprio in virtù di tale principio che l’azione amministrativa si svolge con relativa certezza del diritto, risultando divisa in una serie di fasi, ciascuna delle quali si conclude con un atto suscettibile di divenire inoppugnabile, se non impugnato nel termine di decadenza, e costituire, quindi, la base di ulteriori provvedimenti (in tal senso Ad. Plenaria Cons. Stato ordinanza 4 dicembre 1998 n. 1).<br />
     Le doglianze in discorso, come detto, riguardano asseriti vizi dell’atto presupposto (id est: dell’ordinanza ministeriale e, conseguentemente del bando di concorso) ma non riguardano specificamente gli impugnati provvedimenti di esclusione che costituiscono atti consequenziali.<br />
     In altri termini, una volta definite a monte con l’approvazione del bando le regole della procedura concorsuale, gli atti con i quali le ricorrenti sono state escluse dal concorso sono espressione di attività  vincolata in quanto adottati in applicazione della relativa lex specialis, sicchè l’omessa impugnazione dei detti atti presupposti produce inevitabilmente l’inammissibilità  delle censure dedotte.<br />
      D’altra parte, l’eventuale impugnazione del bando di concorso sarebbe dovuta essere tempestivamente proposta atteso il carattere immediatamente lesivo della clausola dalle ricorrenti ritenuta illegittima.<br />
      In particolare, la citata ordinanza n. 1/1998 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha evidenziato che qualora il bando contenga clausole immediatamente lesive dell’interesse degli aspiranti al concorso (perchè impongono determinati requisiti di partecipazione) deve essere immediatamente ed autonomamente impugnato, con conseguente inammissibilità  sia dell’impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione, costituente atto meramente esecutivo e applicativo del bando, sia dell’impugnazione del bando unitamente al provvedimento di esclusione, ove siano ormai decorsi i termini per il ricorso avverso il bando medesimo.<br />
1.2 Con il secondo ordine di censure, invece, le ricorrenti deducono in via diretta l’illegittimità  dell’esclusione, atteso che il servizio prestato presso il Comune di Cusano Mutri dapprima e presso il Provveditorato poi, costituirebbe valido requisito per l’inclusione nelle graduatorie permanenti provinciali di cui all’art. 554 D.Lgs. 297/1994.  <br />
    Infatti, il contenuto reale del rapporto di lavoro si fonderebbe sulla correlazione tra prestazione lavorativa e fini istituzionali dell’Ente, sulla continuità  e professionalità  del prestazioni, con vincolo di orario, sul vincolo di subordinazione gerarchica del lavoratore nei confronti dell’Ente datore di lavoro nonchè sulla predeterminazione della retribuzione, sicchè, pur formalmente qualificato come locatio operis, il rapporto di lavoro in questione sarebbe un rapporto di pubblico impiego. Ciò è avvalorato dal riconoscimento in tal senso effettuato dallo stesso Comune in sede di conciliazione.<br />
      La tesi merita favorevole considerazione.<br />
Invero, il riconoscimento della sussistenza degli elementi tipici  del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della pubblica amministrazione, come effettuato dal Comune in sede di conciliazione, comporta la ricorrenza del requisito richiesto dal bando di concorso, ossia la equiparazione del servizio reso a quello effettuato alle dirette dipendenze degli enti locali.<br />
  Osserva in proposito il Collegio che, se è vero che, pur in presenza degli indici rivelatori di un rapporto di impiego subordinato, il rapporto stesso non può dirsi validamente costituito in quanto nullo per la violazione del divieto di assunzione di personale degli enti locali disposto dall’art. 5, comma 18, del D.L. 702/1978 convertito in L. 3/1979, deve rilevarsi che la nullità non è tale per illiceità della causa o dell’oggetto, per cui la rilevanza del rapporto in quanto fatto storico, riconosciuto come caratterizzato dalla subordinazione delle prestazioni, comporta la possibilità di ritenere integrato il requisito richiesto dal bando di concorso.<br />
     In altri termini, se contra legem non è possibile la costituzione del rapporto d’impiego pur sussistendone i relativi indici sintomatici, e se deve ritenersi che  l’accertata nullità degrada lo stesso a mero rapporto di fatto ( non escludendo in tal modo l’applicabilità  dell’art. 2126 c.c. relativo alla regolamentazione del rapporto di lavoro generato da contratto nullo sotto l’aspetto retributivo e contributivo- previdenziale per il periodo di espletamento delle prestazioni di fatto), da ciò deriva la possibilità di considerare acquisita quella peculiare qualificazione ed esperienza richiesta dal bando per la partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto , attraverso la  clausola in contestazione.<br />
Invero, l’articolo 554 del D. Leg. Vo 29771994, ai fini dell’inquadramento in ruolo de personale scolastico ed ai fini della rispondenza tra le qualifiche fino a quel momento rivestite ed i ruoli per i quali i concorsi sono indetti, regimenta un sistema annuale di assunzioni mediante concorsi provinciali per titoli indetti annualmente nei limiti delle vacanze di organico del provveditorato, sulla base di una ordinanza ministeriale, che indica i titoli ed i loro criteri di valutazione.<br />
Pertanto, in relazione al contenuto delle prestazioni svolte per il Comune di Cusano Mutri dapprima,e per il CSA di Benevento poi, prestazioni strettamente inerenti a quelle tipiche del personale inserviente addetto alle scuole elementari e  materne, non può negarsi in capo alle ricorrenti il possesso del requisito di qualificazione professionale richiesto ai fini della partecipazione ala procedura in oggetto.<br />
     In definitiva, l’accertamento della simulazione della convenzione in cui il rapporto è qualificato di locatio operis nonché l’accertamento del rapporto dissimulato di locatio operarum che, sia pur nullo, come detto, per la violazione delle norme inderogabili sulle assunzioni, si è sviluppato come rapporto di fatto ( con conseguente applicabilità  dell’art. 2126 c.c), comporta la cristallizzazione del  requisito di esperienza professionale , espletata alle dirette dipendenze dello Stato e di enti locali, che costituisce la ratio della clausola del bando in contestazione.<br />
      Non si tratta quindi   di accertare che il rapporto di pubblico impiego si è  costituito, ma di riconoscere che  la  sussistenza in concreto degli indici rivelatori del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’ amministrazione ( come ammesso nei verbali di conciliazione)  assume rilievo al fine specifico della acquisizione del requisito richiesto dalla clausola del bando, che deve essere interpretata in senso finalistico e non solo formalistico.<br />
            In definitiva, il verbale di conciliazione del 7 maggio 2003 con cui il Comune di Cusano Mutri ha riconosciuto alle lavoratrici la natura subordinata delle prestazioni eseguite alle dirette dipendenze dell’Ente di cui alle istanze di conciliazione , ai fini del presente ricorso integra il requisito di anzianità richiesto dalla lex specialis della procedura, atteso che  in ogni caso, qualora si violi la norma in tema di interposizione di manodopera, i prestatori di lavoro utilizzati sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato la loro prestazione.<br />
  In ragione di tutto quanto esposto, il ricorso deve ritenersi fondato e va accolto, per cui- assorbita ogni altra censura- deve ritenersi fondata la pretesa delle ricorrenti ad essere ammesse alla graduatoria permanente per conseguire l’inquadramento in ruolo nel profilo professionale di collaboratore scolastico, ove non vi ostino ulteriori ragioni.<br />
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione di <br />
Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: accoglie la domanda e per l’effetto:<br />
a)	annulla i provvedimenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  Centro Servizi Amministrativi di Benevento di esclusione dei ricorrenti dal concorso per titoli,  indetto ai sensi dell’O.M. n. 57 del 25.7.2002, per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente provinciale, di cui all’art. 554 D.Lgs. 297/1994, relativo al profilo professionale di collaboratore scolastico dell’Area A/2, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali,  prot. 7601, 7602, 7603, 7604, tutti adottati in data 20 luglio 2004 e ricevuti dalle ricorrenti in pari data; e salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;<br />	<br />
b)	compensa integralmente le spese di lite tra le parti,<br />	<br />
c)	ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28 aprile 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-7290/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.7290</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.7295</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-7295/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-7295/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.7295</a></p>
<p>Pres. A. Onorato – Rel. A. Pannone GAUDIO FRANCESCA (avv. F. Forte ed E. Romano) c/ il COMUNE di MARANO (nc.) nonchè nei confronti di NEOLA BENEDETTO (avv. Pasquale Medici) sulla legittimazione a richiedere la concessione in sanatoria dei beni in comproprietà 1. Edilizia – Permesso di costruire – Bene</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-7295/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.7295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-7295/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.7295</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato – Rel. A. Pannone<br /> GAUDIO FRANCESCA (avv. F. Forte ed E. Romano) c/ il COMUNE di MARANO (nc.) nonchè nei confronti di NEOLA BENEDETTO (avv. Pasquale Medici)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione a richiedere la concessione in sanatoria dei beni in comproprietà</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia – Permesso di costruire – Bene in comproprietà – Consenso del comproprietario – Necessità.</p>
<p>2. Edilizia – Concessione in sanatoria – Bene in comproprietà – Istanza avanzata da un comproprietario. insufficienza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’amministrazione può, in sede di rilascio della concessione edilizia, legittimamente richiedere il consenso del comproprietario dell’area interessata dall’intervento edilizio.<br />
2. La regola generale di cui all’art. 4 della L. n. 10/77 trova applicazione anche per la sanatoria ex a. 13 l. 47/1985 ed è, quindi, necessario che il richiedente, per potere usufruire della sanatoria, disponga del titolo per richiederla.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
dott. Antonio	Onorato	Presidente;<br />
dott. Andrea	Pannone	Consigliere Relatore;<br />
dott. Paolo	Severini	Referendario<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 10813/2003 registro generale promosso da:</p>
<p><b>GAUDIO dottoressa FRANCESCA</b><br />
difesa officiata: avvocati Fabrizio Forte ed Enrico Romano<br />
domicilio: eletto in Napoli, via Arangio Ruiz, n. 83</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Marano (NA)</b>, in persona del sindaco p.t., non costituito in g.</p>
<p>E NEI CONFRONTI DI</p>
<p><b>Neola Benedetto</b><br />
difesa officiata: avvocato Pasquale Medici<br />
domicilio: ex a. 35 RD 26/06/1924 c/o la Segreteria della Sezione</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
&#8211; dell’ordinanza del Dirigente del IX Settore Urbanistica del Comune di Marano di Napoli del 4 settembre 2003, n. 119, con la quale è stato ingiunto alla ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di trenta giorni, in relazione all’<br />
&#8211; dell’ordinanza del Dirigente del IX Settore Urbanistica del Comune di Marano di Napoli del 25 agosto 2003, n. 112, con la quale è stato ingiunta alla ricorrente la sospensione dei lavori dell’opera anzidetta, in relazione all’opera che sarebbe stata rea<br />
&#8211; di ogni altro atto e/o provvedimento sotteso, preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, ivi comprese, per quanto possa occorrere, le relazioni redatte dal tecnico comunale del 20 agosto 2003, pr</p>
<p>PER LA CONDANNA GENERICA<br />
del Comune di Marano di Napoli, ai sensi degli a. 34 e 35 del dlgs 31/03/98, n. 80, come modificati dall’a. 7 della L. 21/07/2000, n. 205, al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi in separato giudizio, subiti e subendi dalla ricorrente in conseguenza degli atti impugnati e ciò in particolare e tra l’altro, con riferimento si ala danno emergente che al lucro cessante, nonché con riferimento ad ogni altro danno derivato ad essa ricorrente ed alla propria azienda in conseguenza della forzata sospensione dei lavori in oggetto.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato in data 14 ottobre 2003 e depositato in data 22 ottobre 2003, con i relativi allegati.<br />
Vista la domanda di fissazione d’udienza n. 8422 del 22 ottobre 2003.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio in data 19 ottobre 2003 del controinteressato Neola Benedetto.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio in data 10 dicembre 2003 della controinteressata Neola Francesca.<br />
Visti gli atti depositati in data 16 dicembre 2003 da parte ricorrente.<br />
Vista la memoria depositata il 6/4/2004 dai controinteressati Neola Francesca e Neola Benedetto in relazione ai motivi aggiunti di parte ricorrente.<br />
Visti i motivi aggiunti notificati in data 12, 13 e 15 marzo 2004 al Comune di Marano ed ai signori Neola Francesca, Neola Benedetto e Bisceglia Maria e depositati in data 7 aprile 2004.<br />
Vista l’atto di costituzione in giudizio del 4/5/2004della di Bisceglia Maria.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti della causa.<br />
Data per letta, all’udienza del 24/02/2005, la relazione del dott. A. Pannone.<br />
Uditi gli avvocati indicati nel verbale d’udienza.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Si assume in atto introduttivo di giudizio che la ricorrente è conduttrice dell’immobile posto al piano terra del fabbricato sito in Marano alla via Merolla, n. 91-93, adibito a pubblica farmacia.<br />
Con denunzia di inizio di attività (D.I.A.) del 9 settembre 20002, prot. n. 22178, la ricorrente comunicava al Comune di Marano di Napoli la esecuzione, all’interno dell’anzidetto immobile, di alcuni lavori di manutenzione.<br />
Tuttavia, dapprima con ordinanza emessa dal Dirigente del IX Settore Urbanistica del Comune di Marano di Napoli del 25 agosto 2003, n. 112 è stata ingiunta la sospensione dei lavori in questione e, quindi, con successiva ordinanza emessa sempre dal predetto Dirigente del IX Settore Urbanistica del 4 settembre 2003, n. 119 è stato poi ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di trenta giorni.<br />
Alla ricorrente è stato contestato di aver realizzato, in assenza di assunto titolo abilitativo “l’apertura di un varco largo circa mt 2,50 tra la proprietà Neola e Bisceglie, non contemplato nei grafici allegati alla D.I.A., riguardanti la manutenzione straordinaria dell’immobile di proprietà di Neola Benedetto e che configura una fusione di due unità immobiliari”.<br />
Con il ricorso in trattazione l’interessata deduceva un unico complesso motivo così epigrafato: Violazione degli articoli 42 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione del TU 6 giugno 2001, n. 380 (a. 22 e 37). Violazione e falsa applicazione della L. 17 agosto 1942, n. 1150; della L. 6 agosto 1976, n. 765; della L. 28 gennaio 1977, n. 10; della L. 5 agosto 1978, n. 457, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, della L. della Regione Campania 28 novembre 2001, n. 19. Violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 15 maggio 1997, n. 12 e della legge 16 giugno 1998, n. 191. Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi generali in materia di obbligo di motivazione degli atti pubblici nonché di partecipazione del soggetto interessato al procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso per erroneità dei presupposti, per violazione del giusto procedimento, per ingiustizia ed illogicità manifesta, per falso scopo e falsa causa, per errore in fatto ed in diritto. Incompetenza.<br />
Con i motivi aggiunti parte ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento emesso dal Dirigente del IX Settore Urbanistica del Comune di Marano di Napoli del 12 gennaio 2004 con il quale è stato comunicato alla dottoressa Francesca Gaudio il rigetto dell’istanza di verifica di conformità urbanistica formulata da quest’ultima, ai sensi dell’a. 37 del T.U. in materia edilizia, con atto del 4/12/2003, n. 29545, in relazione all’immobile sito in Marano di Napoli, alla via Merolla, n. 91-93, considerato che la fusione delle due unità immobiliari non è stata autorizzata da nessuno dei due proprietari degli immobili oggetto dell’intervento e che la suddetta autorizzazione è propedeutica a qualsivoglia verifica di accertamento di conformità.<br />
Si costituivano le parti indicate in epigrafe sostenendo, con ampie memorie l’inammissibilità e l’infondatezza ricorso.<br />
All’udienza del 24 febbraio 2005 il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>È pacifico in atti che parte ricorrente ha realizzato le opere oggetto dei provvedimenti impugnati senza il consenso dei rispettivi proprietari.<br />
Il ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, è infondato alla luce del più recente orientamento espresso dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la decisione 6529 del 21 ottobre 2003.<br />
“In effetti, sul punto la giurisprudenza, che in passato era prevalentemente orientata nel senso che il parametro valutativo dell’attività amministrativa in materia edilizia è quello dell’accertamento della conformità dell’opera alla disciplina pubblicistica che ne regola la realizzazione, salvi i diritti dei terzi e senza che la mancata considerazione di tali diritti possa in qualche modo incidere sulla legittimità dell’atto, più recentemente (C.d.S. V, 15.03.2001, n. 1507) ha avuto occasione di precisare che la necessaria distinzione tra gli aspetti civilistici e quelli pubblicistici dell’attività edificatoria non impedisce di rilevare la presenza di significativi punti di contatto tra i due diversi profili. In proposito ha, pertanto, chiarito che non è seriamente contestabile che nel procedimento di rilascio della concessione edilizia l’amministrazione abbia il potere ed il dovere di verificare l’esistenza, in capo al richiedente, di un idoneo titolo di godimento sull’immobile, interessato dal progetto di trasformazione urbanistica, trattandosi di una attività istruttoria che non è diretta, in via principale, a risolvere i conflitti di interesse tra le parti private in ordine all’assetto proprietario degli immobili interessati (nel caso in esame concernenti la legittimità &#8211; o non &#8211; della esecuzione, ai sensi dell’a. 1102 c.c., delle opere edilizie che interessano porzioni condominiali comuni), ma che risulta finalizzata, più semplicemente, ad accertare il requisito della legittimazione del richiedente. Ha, pertanto, concluso che, conformemente a quanto previsto dall’a. 4 della L. n. 10/77, in caso di opere che vadano ad incidere sul diritto di altri comproprietari, è legittimo esigere il consenso degli stessi (che può essere manifestato anche per fatti concludenti) e che, a maggior ragione, qualora vi sia un conclamato dissidio fra i comproprietari in ordine all’intervento progettato, la scelta dell’amministrazione di assentire comunque le opere (in base al mero riscontro della conformità agli strumenti urbanistici) evidenzia un grave difetto istruttorio e motivazionale, perché non dà conto della effettiva corrispondenza tra la richiesta di concessione e la titolarità del prescritto diritto di godimento (C.d.S., V, 20.09.2001, n. 4972; TAR Toscana 23.11.2001, n. 1651; TAR Emilia Romagna Parma, 21.03.2002, n. 183).<br />
Precisato, quindi, che l’amministrazione può, in sede di rilascio della concessione edilizia, legittimamente richiedere il consenso del comproprietario dell’area interessata dall’intervento edilizio, resta da verificare se tale principio possa trovare applicazione anche nel caso della richiesta di sanatoria ex a. 13 l. 47/1985.<br />
Secondo gli appellanti l’a. 13 individua nel “responsabile dell’abuso” il soggetto legittimato a richiedere la concessione in sanatoria, anche ai fini di cui al successivo a. 22 (secondo il quale la concessione in sanatoria estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche), prescindendo dalla proprietà del bene sanando.<br />
Ad avviso del Collegio alla norma non può essere data la suddetta interpretazione riduttiva, considerato che la richiesta di sanatoria è pur sempre diretta al rilascio di una concessione o autorizzazione edilizia, come ripetutamente precisato nel primo, secondo e terzo comma, con l’unica differenza che, nell’ipotesi contemplata, si tratta di assentire un progetto edilizio già realizzato, invece che da realizzare.<br />
Non c’è motivo, pertanto, di ritenere che non debba trovare applicazione la regola generale di cui all’a. 4 della L. n. 10/77 e che, quindi, sia comunque necessario che il richiedente, per potere usufruire della sanatoria, disponga del titolo per richiederla.<br />
Né appare in senso contrario rilevante la circostanza che l’a. 13 individui nel “responsabile dell’abuso”, e non già nel titolare del bene, il soggetto legittimato a chiedere la concessione in sanatoria, in quanto in proposito è agevole osservare che il legislatore ha solo adottato un formula idonea a ricomprendere tutte le categorie di soggetti, indicati nell’a. 6, che hanno concorso a realizzare l’abuso, fermo restando che anche detti soggetti, non possono chiedere, senza il consenso del titolare del bene, sul quale insistono le opere e che potrebbe essere completamente estraneo all’abuso ed avere anzi un interesse contrario alla loro sanatoria, una concessione che, in ipotesi, potrebbe risolversi in danno dello stesso.<br />
Parimenti non può obbiettarsi che con ciò si priverebbe il “responsabile dell’abuso” del beneficio di cui all’a. 22, perché, come è stato correttamente osservato dal condominio resistente, la sanatoria costituisce una eccezione alla regola che impone di non realizzare abusi edilizi, per cui, se l’abuso non può essere sanato, il responsabile ne sopporta le conseguenze che sono riconducibili ad una intenzionale violazione delle norme di ordine pubblico”.<br />
Il ricorso va pertanto rigettato con condanna alle spese, alle competenze e agli onorari di giudizio liquidate nella misura di cui in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, rigetta il ricorso meglio specificato in epigrafe.<br />
Condanna la ricorrente GAUDIO dottoressa FRANCESCA al pagamento della somma di € 1500,00 (euro millecinquencento) nei confronti dei signori Neola Benedetto e Neola Francesco e della somma di € 1000,00 (euro mille) nei confronti della signora Bisceglia Maria.<br />
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del 24/02/05 e del 24/03/05.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-7295/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.7295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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