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	<title>27/4/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/4/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1965</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1965/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1965/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1965</a></p>
<p>Edilizia residenziale pubblica – occupazione abusiva &#8211; ordine di sgombero &#8211; sanatoria &#8211; carenza di requisito &#8211; diffida dell’Ente Gestore ed ordinanza del sindaco &#8211; impugnativa limitata all’ordinanza del Sindaco &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – Ordinanza sospensiva 14 febbraio 2004 n. 903 REPUBBLICA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1965/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1965</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1965/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1965</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia residenziale pubblica – occupazione abusiva &#8211; ordine di sgombero  &#8211; sanatoria  &#8211; carenza di requisito  &#8211; diffida dell’Ente Gestore  ed ordinanza del sindaco  &#8211; impugnativa limitata all’ordinanza del Sindaco &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – <a href="/ga/id/2004/5/3833/g">Ordinanza sospensiva 14 febbraio 2004 n. 903</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1965/04<br />
Registro Generale:3594/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />Pres. Giorgio Giovannini <br />Cons. Carmine Volpe<br /> Cons. Giuseppe Romeo Est.<br /> Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br /> Cons. Rosanna De Nictolis<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>CESAREO PASQUALE</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv. MICHELE PRIANTE<br />
con domicilio eletto in Roma VIA CUNFIDA 20 presso FRANCESCO OLIVETI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI NAPOLI</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv. ti EDOARDO BARONE E GIUSEPPE TARALLO<br />
con domicilio eletto in Roma L.TEVERE FLAMINIO 46 PAL. IV B presso GIANMARCO GREZ, <b>I.A.C.P.</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE V n. 903/2004, resa tra le parti, concernente ORDINE DI SGOMBERO DI ALLOGGIO ERP;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI NAPOLI<br />
Udito il relatore Cons. Giuseppe Romeo e uditi, altresì, per le parti l’avv. Priante e l’avv. Barone<br />
Ritenuto, alla stato, di poter aderire alle argomentazioni espresse dal TAR Campania con l’ordinanza impugnata;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3594/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 27 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1965/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1965</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1957</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1957/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1957/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1957/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1957</a></p>
<p>Contratti &#8211; forniture &#8211; materiale hardware, software e assistenza on line – sospensiva chiesta da concorrente – prestazioni contrattuali già eseguite &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva 17 marzo 2004 n. 1644 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:1957/04 Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1957/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1957</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1957/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1957</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; forniture &#8211; materiale hardware, software e assistenza on line – sospensiva chiesta da concorrente – prestazioni contrattuali già eseguite &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/5/3835/g">Ordinanza sospensiva 17 marzo 2004 n. 1644</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1957/04<br />
Registro Generale:3019/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Carmine Volpe<br /> Cons. Giuseppe Romeo<br /> Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br /> Cons. Roberto Garofoli Est.<br /> ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>LAMUC 89 SNC</b><br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CARLO GRECO e COSTANTINO GRECO<br />
con domicilio eletto in Roma VIA BALDO DEGLI UBALDI, 71<br />
presso CARLO GRECO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI</b><br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIUSEPPE GUIZZI e ILARIA PAGNI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA CONDOTTI, 91<br />
presso GIUSEPPE GUIZZI</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>NETHOUSE ITALIA SRL</b>;<br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARIA CATERINA MOSCATO e PIETRO ADAMI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA FRANCESCO ACRI, 78</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III n. 1644/2004, resa tra le parti, concernente GARA PER FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE, SOFTWARE E ASSISTENZA ON LINE ;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI<br />
NETHOUSE ITALIA SRL</p>
<p>Udito il relatore Cons. Roberto Garofoli e uditi, altresì, per le parti l’avv. GRECO, e l’avv. GUIZZI per se e per delega dell’avv. MOSCATO.</p>
<p>Ritenuto che una valutazione comparativa degli interessi confliggenti induce a ritenere mancante il necessario periculum, attesa in particolare l’intervenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3019/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 27 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1957/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1957</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1928</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1928/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1928/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1928/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1928</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; concessioni &#8211; oneri &#8211; mutamento destinazione d&#8217;uso immobile – attività logistica o commerciale &#8211; riparto – rilevanza della trasformazione dei beni &#8211; tutela cautelare richiesta dall’ingiunto &#8211; accoglimento. Vedi anche: T.A.R. LOMBARDIA – BRESCIA – Ordinanza sospensiva 10 ottobre 2003 n. 870 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1928/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1928/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1928</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; concessioni &#8211; oneri &#8211;  mutamento destinazione d&#8217;uso immobile – attività logistica  o commerciale  &#8211; riparto – rilevanza della trasformazione dei beni &#8211;  tutela cautelare richiesta dall’ingiunto &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LOMBARDIA – BRESCIA – <a href="/ga/id/2004/5/3837/g">Ordinanza sospensiva 10 ottobre 2003 n. 870</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1928/2004<br />
Registro Generale: 1696/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Gaetano Trotta Cons. Vito Poli Cons. Anna Leoni Cons. Carlo Saltelli Cons. Eugenio Mele Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>IDROFIN S.R.L.</b> rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALBERTO LUPPI, GLAUCO DAVOLIO e GUIDO ROMANELLI con domicilio eletto in Roma VIA PACUVIO, 34 presso GUIDO ROMANELLI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI LALLIO</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LOMBARDIA &#8211; BRESCIA n. 870/2003, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE PER MUTAMENTO DESTINAZIONE D&#8217;USO IMMOBILE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Udito il relatore Cons. Eugenio Mele e udito, altresì, per la parte appellante l’avv. Guido Romanelli.</p>
<p>Considerato che gli elementi addotti nel provvedimento dell’Amministrazione comunale non appaiono decisivi per verificare il cambio di destinazione d’uso dell’immobile.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1696/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 27 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1928/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1924</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1924/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1924/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1924/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1924</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; condono e sanatoria – conguaglio oblazione per condono edilizio – prevalenza dell’interesse privato del debitore &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: T.A.R. BASILICATA – POTENZA – Ordinanza sospensiva 24 settembre 2003 n. 291 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanze:1924/2004 Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1924/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1924</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1924/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1924</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; condono e sanatoria – conguaglio oblazione per condono edilizio – prevalenza dell’interesse privato del debitore &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. BASILICATA – POTENZA – <a href="/ga/id/2004/5/3839/g">Ordinanza sospensiva 24 settembre 2003 n. 291</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1924/2004<br />
Registro Generale: 1495/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Gaetano Trotta Cons. Vito Poli Cons. Anna Leoni Cons. Carlo Saltelli Cons. Eugenio Mele Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>BISCIONE GIUSEPPE</b> rappresentato e difeso dagli Avv.ti ROBERTA FINATI e VITO VINCENZO ZACCAGNINO con domicilio eletto in Roma P.ZA CAPO DI FERRO 13 presso CONS. DI STATO SEGRETERIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI POTENZA</b> rappresentato e difeso da: Avv. CONCETTA MATERA con domicilio in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso SEGRETERIA SEZIONALE CDS</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR BASILICATA &#8211; POTENZA n. 291/2003, resa tra le parti, concernente CONGUAGLIO OBLAZIONE PER CONDONO EDILIZIO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI POTENZA<br />
Udito il relatore Cons. Eugenio Mele. Nessuno è comparso per le parti.</p>
<p>Considerato che, nella specie, la comparazione degli interessi comporta la prevalenza di quello del soggetto privato.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1495/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 27 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1924/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1924</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1899</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1899/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1899/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1899/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1899</a></p>
<p>Comune – scioglimento di Consiglio comunale – per dimissioni di conisglieri – decreto di scioglimento impugnato con riferimento alle modalita’ di dimissioni – irrevocabilità delle dimissioni dalla data della protocollazione &#8211; tutela cautelare in appello – accoglimento. Vedi anche: T.A.R. MOLISE – CAMPOBASSO – Ordinanza sospensiva 24 marzo 2004 n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1899/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1899</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1899/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1899</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comune – scioglimento di Consiglio comunale – per dimissioni di conisglieri – decreto di scioglimento  impugnato con riferimento alle modalita’ di dimissioni  – irrevocabilità delle dimissioni dalla data della protocollazione &#8211; tutela cautelare in appello – accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. MOLISE – CAMPOBASSO – <a href="/ga/id/2004/4/3741/g">Ordinanza sospensiva 24 marzo 2004 n. 76</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1899/2004<br />Registro Generale:3081/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Agostino Elefante Cons. Corrado Allegretta Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Cons. Goffredo Zaccardi Cons. Marzio Branca Est.ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>RONGIONE MICHEL FERRI PAOLO</b> rappresentato e difeso da: Avv. VINCENZO COLALILLO con domicilio eletto in Roma VIA ALBALONGA 7 presso CLEMENTINO PALMIERO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VINCOLI PASQUALE BIANCO ALDO </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR MOLISE &#8211; CAMPOBASSO n. 76/2004 , resa tra le parti, concernente SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FILIGNANO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Marzio Branca e udito , altresì, per la parte l’Avv.to Vincenzo Colalillo.<br />
Ritenuta la sussistenza del fumus boni juris.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3081/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 27 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1899/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1899</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1247</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-4-2004-n-1247/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-4-2004-n-1247/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-4-2004-n-1247/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1247</a></p>
<p>Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott.ssa Eleonora Di Santo Est. ESSELUNGA s.p.a. (Avv. Antonio Ragazzini) contro il Comune di Pistoia (Avv. Vittorio Chierroni) e l’Arch. Giuliano Aliperta (non costituito) nell&#8217;ambito dell&#8217;accertamento di diritti è inammissibile il ricorso proposto con il rito speciale di cui all&#8217;art. 21 bis l. 1034/71 Giustizia amministrativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-4-2004-n-1247/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-4-2004-n-1247/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1247</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott.ssa Eleonora Di Santo Est.<br /> ESSELUNGA s.p.a. (Avv. Antonio Ragazzini) contro il Comune di Pistoia (Avv. Vittorio Chierroni) e l’Arch. Giuliano Aliperta (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>nell&#8217;ambito dell&#8217;accertamento di diritti è inammissibile il ricorso proposto con il rito speciale di cui all&#8217;art. 21 bis l. 1034/71</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Silenzio – Ricorso ex art. 21 bis l. 1034/71 – Accertamento di diritti – Dchiarazione di risoluzione della convenzione relativa ad area PIP – Inammissibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di accertamento di diritti, quale la dichiarazione di risoluzione di una convenzione relativa alla concessione in diritto di superficie di area destinata ad insediamenti produttivi di tipo commerciale, è inammissibile il ricorso proposto nelle forme di cui all’art. 21-bis della legge 1034 del 1971 (introdotto dall’art.2 della legge n.205 del 2000) in quanto la causa non può essere decisa in Camera di Consiglio secondo il rito accelerato previsto per il silenzio, ma deve essere trattata in pubblica Udienza, pena una evidente elusione della normale procedura, con ingiustificata abbreviazione dei termini processuali e semplificazione della stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">nell’ambito dell’accertamento di diritti è inammissibile il ricorso proposto con il rito speciale di cui all’art. 21 bis l. 1034/71</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />I SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ex art.21-bis della L.1034/1971, introdotto dall’art.2 della L. 205/2000<br />
sul ricorso n.1124/2003 proposto da</p>
<p><b>ESSELUNGA s.p.a.</b> rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Ragazzini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Firenze, Via Duca d’Aosta n.10;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Pistoia</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio Chierroni ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Firenze, Via de’ Rondinelli n.2 (Studio Legale Lessona);</p>
<p>&#8211; l’ <b>Arch. Giuliano Aliperta </b>nella sua qualità di Dirigente del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Pistoia, non costituito;</p>
<p>AVVERSO<br />
il silenzio del Comune di Pistoia sulla diffida notificata da Esselunga s.p.a. il 27 marzo 2003 all’Arch. Giuliano Aliperta, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Pistoia, ed al Sindaco di Pistoia il 28 marzo 2003;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Vista la memoria prodotta dal Comune di Pistoia a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Consigliere Eleonora Di Santo;<br />
Uditi alla Camera di Consiglio del 10 marzo 2004 i difensori delle parti costituite;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Con delibera consiliare del 13 marzo 1989 il Comune di Pistoia adottava il P.I.P. c.d. di “Via Erbosa”, e contestualmente con la delibera n.249 di pari data approvava i seguenti atti: 1) Bando per l’assegnazione in diritto di superficie di un’area commerciale, previa espropriazione e parziale urbanizzazione di un P.I.P. in regime concessorio; 2) Regolamento per l’assegnazione della suddetta area commerciale in diritto di superficie, previa espropriazione totale e urbanizzazione parziale del P.I.P. che la conteneva in regime concessorio; 3) Schema di convenzione per la concessione in diritto di superficie dell’area destinata ad insediamenti produttivi di tipo commerciale.<br />
In data 3 ottobre 1992, a seguito dell’espletata gara  e della delibera consiliare n.327 del 12 settembre 1991, il Sindaco rilasciava alla vincitrice Esselunga S.p.A. la concessione per l’esproprio totale delle aree del P.I.P. di “Via Erbosa”, nonché per le opere di urbanizzazione di cui all’art.5 del regolamento di assegnazione.<br />
Stante l’infruttuoso esito delle trattative preordinate alla cessione volontaria dei terreni oggetto di esproprio, Esselunga S.p.A. richiedeva al Comune l’attivazione delle procedure di legge per addivenire all’esproprio delle aree di cui la medesima era divenuta assegnataria.<br />
Il Sindaco del Comune di Pistoia adottava, quindi, i decreti di esproprio, e, successivamente all’emissione dei decreti in questione, con atto a rogito del Notaio Luigi Rubantini Picco del 3 luglio 1996 (n. rep. 8158, fasc. 2103), il Comune di Pistoia e la Esselunga S.p.A. stipulavano la “Convenzione per la concessione in diritto di superficie di area destinata ad insediamenti produttivi di tipo commerciale in Via Erbosa”.<br />
Successivamente alla stipula della convenzione, Esselunga ritirava la concessione edilizia relativa agli interventi di urbanizzazione, mentre non ritirava la concessione per l’edificazione del supermercato.<br />
Con istanza del 10 gennaio 2003 (n. prot. 1669), indirizzata al Dirigente del Servizio Urbanistica ed Assetto del Territorio, la Esselunga S.p.A. formulava formale richiesta affinchè, sul presupposto di una presunta sopravvenuta decadenza ai sensi dell’art.5, secondo comma, della succitata convenzione – in forza del quale “Nel caso in cui la concessione edilizia non fosse conseguita nel termine stabilito per qualsiasi fatto o atto imputabile al richiedente, il Comune provvederà a dichiarare decaduto il superficiario e a risolvere il contratto, restituendo al superficiario decaduto una somma pari al corrispettivo come stimato all’art.2, diminuito del 10% del totale a titolo di penale” &#8211; l’Amministrazione Comunale provvedesse in primis a dichiarare risoluta la medesima convenzione e successivamente a restituire le somme ex art.2 della citata convenzione, salva la decurtazione della penale del 10%.<br />
Poiché il Comune di Pistoia non si pronunciava in ordine alla suindicata richiesta, Esselunga S.p.A. con atto del 28 marzo 2003, n. prot. 20203 diffidava in tal senso l’Amministrazione Comunale e, stante il protrarsi del silenzio dell’Amministrazione, proponeva il ricorso in esame avverso il silenzio.<br />
Il ricorso è inammissibile.<br />
L’Amministrazione Comunale, a seguito della sottoscrizione della suindicata convenzione, ha esaurito il potere discrezionale – di natura pubblicistica – che generalmente sottende alla preliminare procedura ad evidenza pubblica preordinata all’individuazione del soggetto aggiudicatario dell’assegnazione.<br />
Se è pur vero, infatti, che nelle fasi di approvazione del Piano degli Insediamenti Produttivi, di pubblicazione del bando di gara per l’assegnazione delle aree, nonché di espletamento e di aggiudicazione della stessa, l’Ente pubblico dispone di ampia discrezionalità, a cui si contrappone l’interesse legittimo del privato al conseguimento del bene, è di altrettanta evidenza che tale potere, e la correlata discrezionalità amministrativa, cessa nel momento stesso in cui l’Amministrazione addiviene alla stipula della convenzione con il soggetto privato.<br />
Ne consegue che la richiesta della società ricorrente, afferendo ad un presunto inadempimento da parte dell’Amministrazione Comunale di impegni presi in sede negoziale, si riconnette ad una posizione di diritto soggettivo perfetto e non di interesse legittimo.<br />
Vertendosi in tema di accertamento di diritti, la procedura del silenzio appare del tutto irrilevante, ma è quella che nella fattispecie ha consentito il rito camerale ex art.21-bis della legge 1034 del 1971 (introdotto dall’art.2 della legge n.205 del 2000), caratterizzato da un iter più rapido e da una decisione assunta con “sentenza succintamente motivata”.<br />
Ne consegue l’inammissibilità dell’atto introduttivo del presente giudizio, in quanto la causa non può essere decisa in Camera di Consiglio, ma in pubblica Udienza, pena una evidente elusione della procedura, con ingiustificata abbreviazione dei termini processuali e semplificazione della procedura stessa (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2002 n.3256; TAR Lazio, sez. II ter, 28 febbraio 2001 n.1597).<br />
Né, stante la specialità del rito camerale sul silenzio – nel quale le ragioni dell’accelerazione impressa alla definizione della controversia sono da ricercare, prevalentemente, nella relativa semplicità degli accertamenti di fatto e di diritto che è necessario svolgere in sede giurisdizionale – e la diversità degli oggetti giuridici dei giudizi – incentrati sull’accertamento del diritto, da una parte, e nel silenzio, dall’altra – è ammissibile la conversione del ricorso speciale, di cui all’art.21-bis della legge 1034 del 1971 (introdotto dall’art.2 della legge n.205 del 2000), in ricorso volto ad introdurre un giudizio di cognizione ordinaria (cfr., Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 2002 n.12; sez. IV, 11 giugno 2002 n.3256).<br />
Per le ragioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana &#8211; Sezione I, dichiara il ricorso n.1124/2003 indicato in epigrafe inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, in data 10 marzo 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Giovanni Vacirca				Presidente<br />	<br />
Andrea Migliozzi				Consigliere<br />	<br />
Eleonora Di Santo				Consigliere rel. est.																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 APRILE 2004<br />
Firenze, lì 27 APRILE 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-4-2004-n-1247/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1898</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1898/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1898/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1898/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1898</a></p>
<p>Sanita&#8217; – determinazione modalità di pagamento delle prestazioni sanitarie &#8211; tetti di spesa per assistenza medico-specialistica ambulatoriale – richiesta di tutela cautelare – deterinazioni provvisorie con possibilita’ di conguaglio fino al raggiungimento del tetto annuale – danno grave ed irreparabile – tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. PUGLIA –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1898/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1898</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1898/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1898</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanita&#8217; – determinazione modalità di pagamento delle prestazioni sanitarie  &#8211; tetti di spesa per assistenza medico-specialistica ambulatoriale – richiesta di tutela cautelare – deterinazioni provvisorie con possibilita’ di conguaglio fino al raggiungimento del tetto annuale – danno grave ed irreparabile – tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/4/3743/g">Ordinanza sospensiva 24 marzo 2004 n. 474</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1898/2004<br />Registro Generale:2831/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Agostino Elefante Cons. Corrado Allegretta Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Cons. Goffredo Zaccardi Cons. Marzio Branca Est.ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ANISAP -ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTITUZIONE SANITARIE PRIVATE LABORAT.MEDICO ANALISI SAN LUCA DOTT.GIUSEPPE RACUGNO S.R.L. LABORATORIO ANALISI DOTT.FRANCESCO PAOLO MOTOLESE SRL LABORATORIO ANALISI CLINICHE DOTT.FRANCESCO SOLITO LABORATORIO ANALISI CLINICHE DOTT.TOMMASO MASTRANGELO DOTT.LIVIO OSTILLIO SPECIALISTA IN RADIOLOGIA LABORATORIO DI ANALISI DOTT.FRANCESCO PRUSCIANO S.R.L. LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DOTT.BARBALUCCA S.R.L. ISTITUTO DI DIAGNOSI E TERAPIA S.R.L. ANALISI BIOLOGICHE T.DI GIACOMO S.R.L. LABORATORIO DI ANALISI “S.GIORGIO” DEL DOTT.A.CAMODECA S.R.L SNABILP-FEDERBIOLOGI LABORATORIO ANALISI STANTE S.R.L. SICHILP -SINDACATO ITALIANO CHIMICI LIBERI PROFESSIONISTI CENTRO DI MEDICINA SOCIALE E DELLA RIABILITAZIONE S.R.L. CENTRO ANALISI “E4” S.R.L. A.N.D.I.A.R. ASSOCIAZIONE NAZ.DIAGNOSTICA AREA RADIOLOGICA LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE DOTT.LUIGI CERRA LABORATORIO ANALISI CLINICHE DOTT.FRANCESCO GIACOIA S.R.L. LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE DOTT.PASQUALE DE QUARTO LABORATORIO ANALISI “BIOS” </b>rappresentato e difeso da: Avv. FABRIZIO LOFOCO Avv. MARIA CRISTINA LENOCI con domicilio eletto in Roma VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6 presso MARIA CRISTINA LENOCI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.U.S.L. TARANTO/1</b> rappresentato e difeso da: Avv. PIER LUIGI PORTALURI con domicilio eletto in Roma VIALE GORIZIA N. 25/D presso GIULIO MICIONI e nei confronti di REGIONE PUGLIA non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA &#8211; LECCE:<br />
SEZIONE II n. 377/2004 , resa tra le parti, concernente TETTI DI SPESA ANNO 2004 PER ASSISTENZA MEDICO-SPECIALISTICA AMBULATORIALE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) A.U.S.L. TARANTO/1<br />
Udito il relatore Cons. Marzio Branca e uditi, altresì, per le parti gli avvocati F. Lofoco e P. L. Portaluri;</p>
<p>Ritenuto che merita di essere confermata la decisione di primo grado.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 2831/2004.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 27 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1898/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1898</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1248</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-4-2004-n-1248/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-4-2004-n-1248/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-4-2004-n-1248/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1248</a></p>
<p>Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott.ssa Eleonora Di Santo Est. Ganni (Avv. Maria Beatrice Pieraccini) contro il Comune di Camaiore, (Avv. Carmelo D’Antone) e nei confronti di Betti (non costituito) il Sindaco può delegare funzioni propositive e di consulenza ad un consigliere comunale di maggioranza Autonomia e decentramento – Disciplina di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-4-2004-n-1248/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1248</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-4-2004-n-1248/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1248</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott.ssa Eleonora Di Santo Est.<br /> Ganni (Avv. Maria Beatrice Pieraccini) contro il Comune di Camaiore, (Avv. Carmelo D’Antone) e nei confronti di Betti (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>il Sindaco può delegare funzioni propositive e di consulenza ad un consigliere comunale di maggioranza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento – Disciplina di Province Comuni ed enti locali – Statuto comunale – Sindaco – Delega di funzioni – Legittimità – Limiti – Funzioni di amministrazione attiva – Esclusione – Atto di esercizio della delega – Legittimità – Limiti – Funzioni propositive e di consulenza – Ammissibilità – Funzioni “di governo” – Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>È rispettosa dei principi e dei precetti legislativi in materia di organizzazione degli enti locali la norma statutaria la quale prevede che il Sindaco possa “attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all’esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l’espletamento di compiti di rappresentanza”. La sua portata è infatti estremamente circoscritta ed esclude implicitamente, ma inequivocabilmente, che possano essere delegati compiti di amministrazione attiva, che comporterebbero l’inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato. Ne consegue che anche l’atto amministrativo con cui è stata esercitata la delega in favore di un consigliere di maggioranza, attribuendogli funzioni non “di governo&#8221; ma meramente propositive e di consulenza, non ha alterato le “regole” organizzative dell’Ente, avendo il Sindaco escluso che il consigliere delegato partecipi alle sedute della Giunta, abbia poteri decisionali propri, e soprattutto che abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri sui dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il Sindaco può delegare funzioni propositive e di consulenza ad un consigliere comunale di maggioranza</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />I SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1449/2003 proposto da<br />
<b>GANNI ALDERANO </b>rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Beatrice Pieraccini ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria dell’intestato Tribunale;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Camaiore</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’ Avv. Carmelo D’Antone ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria dell’intestato Tribunale;</p>
<p>e n.c. di</p>
<p><b>BETTI Bruno</b>, non costituito;</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />&#8211; del provvedimento n.23 in data 15 luglio 2002, conosciuto a mezzo accesso agli atti in data 10 giugno 2003, con cui il Sindaco del Comune di Camaiore ha delegato il consigliere comunale arch. Bruno Betti all’esercizio di funzioni di indirizzo e di coord</p>
<p>Edilizia privata con particolare riferimento ai sottoindicati oggetti:<br />
a)	rapporti con gli Uffici di edilizia privata e programmazione delle attività;<br />	<br />
b)	snellimento delle relative procedure e procedimenti;<br />	<br />
c)	interpretazione e modifiche ai regolamenti comunali in materia di edilizia, compresi gli oneri di urbanizzazione;<br />	<br />
d)	definizione delle pratiche di condono edilizio;<br />	<br />
e)	rapporti con il pubblico, i professionisti e gli ordini professionali.																																																																																												</p>
<p>Grande viabilità con particolare riferimento ai sottoindicati oggetti:<br />
a)	grande viabilità e viabilità di collegamento compresi i rapporti con gli enti pubblici e privati coinvolti”;<br />	<br />
&#8211; dell’art.21, comma 7, dello Statuto del Comune di Camaiore, approvato con delibera di C.C. n.164 del 16 ottobre 1991, successivamente modificato con delibera C.C. n.75 del 15 ottobre 2002, nella parte in cui prevede che il Sindaco possa “attribuire dele<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenzial;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 21 gennaio 2004 – relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle parti;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Con atto in data 15 luglio 2002 il Sindaco del Comune di Camaiore, dopo aver premesso:<br />
“che si ritiene opportuno delegare un Consigliere Comunale di maggioranza a voler curare particolari materie e altrettanti servizi comunali; <br />
che la suddetta nomina non deve dar adito ad equivoci o essere interpretata come in contrasto con le norme di cui alle leggi 25.03.1993 n.81, 15.10.1993 n.415 e D. Lgs. 267/2000;<br />
che di conseguenza il Consigliere Delegato avrà esclusivamente una funzione propositiva e di consulenza nei confronti del Sindaco;<br />
che il Consigliere Delegato non parteciperà alle sedute della Giunta Municipale, né avrà poteri decisionali;<br />
che nei confronti dei Dirigenti, Funzionari e Responsabili dei vari Servizi non avrà nessun potere ulteriore rispetto a quello che hanno tutti i Consiglieri Comunali in quanto tali;<br />
che i provvedimenti di cui alla delega suddetta faranno capo e saranno sottoscritti dal Sindaco”;<br />
provvedeva a delegare il consigliere comunale Bruno Betti “all’esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento sulle seguenti materie e servizi comunali:<br />
Edilizia privata con particolare riferimento ai sottoindicati oggetti:<br />
f)	rapporti con gli Uffici di edilizia privata e programmazione delle attività;<br />	<br />
g)	snellimento delle relative procedure e procedimenti;<br />	<br />
h)	interpretazione e modifiche ai regolamenti comunali in materia di edilizia, compresi gli oneri di urbanizzazione;<br />	<br />
i)	definizione delle pratiche di condono edilizio;<br />	<br />
j)	rapporti con il pubblico, i professionisti e gli ordini professionali.<br /> <br />
Grande viabilità con particolare riferimento ai sottoindicati oggetti:<br />
b)	grande viabilità e viabilità di collegamento compresi i rapporti con gli enti pubblici e privati coinvolti”.<br />	<br />
Il successivo 15 ottobre, poi, il Consiglio comunale modificava lo Statuto, prevedendo all’art.21, comma 7, che il Sindaco medesimo potesse conferire deleghe ai consiglieri comunali “per lo svolgimento di compiti connessi all’esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l’espletamento di compiti di rappresentanza”.<br />
Con il ricorso in esame il ricorrente, in qualità di consigliere comunale del Comune di Camaiore, ha impugnato gli atti suindicati,  ritenendo che siano gravemente lesivi delle competenze e delle prerogative dell’organo cui appartiene.<br />
Deduce  a sostegno del gravame:</p>
<p>1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.6 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt.97 e 3 Cost. – Violazione e/o falsa applicazione dei principi desumibili dall’art.64 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 – Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione – Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta – Eccesso di potere per assoluta carenza dei presupposti di diritto – Eccesso di potere per disparità di trattamento.<br />
La figura del consigliere delegato contemplata nello Statuto del Comune di Camaiore, svolgendo attività proprie del Consiglio e, al contempo, della Giunta (nonché dei dirigenti e degli incaricati esterni), colliderebbe con i principi fondamentali fissati dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ovvero, in particolare, con i principi desumibili dalle disposizioni che regolano l’assunzione delle cariche pubbliche e da quelle in materia di distribuzione delle competenze interne e sarebbe in contrasto anche con norme costituzionali.<br />
Il consigliere delegato verrebbe, infatti, a ricoprire un ruolo trasversale e a svolgere funzioni promiscue, di indirizzo e controllo e operative, in violazione della rigida ripartizione di competenze voluta dal legislatore, e si troverebbe, inoltre, in una posizione differenziata rispetto agli altri consiglieri in seno allo stesso organo di appartenenza, in violazione dell’art.3 della Costituzione.</p>
<p>2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.21, comma 7, dello Statuto del Comune di Camaiore, approvato con delibera di C.C. n.164 del 16 ottobre 1991, successivamente modificato con delibera C.C. n.75 del 15 ottobre 2002 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt.97 e 3 Cost. – Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione – Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta – Eccesso di potere per disparità di trattamento.<br />
Il provvedimento sindacale oggetto di impugnazione esorbiterebbe dai limiti di delega imposti dalla normativa statutaria.<br />
Ciò in quanto all’arch. Betti sarebbero stati attribuiti, non “compiti connessi all’esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento”, come recita lo Statuto comunale, bensì “una funzione propositiva e di consulenza nei confronti del Sindaco” (provvedimento sindacale).<br />
Questi ultimi, poi, non verrebbero espletati con riferimento a “particolari materie o affari” (Statuto), bensì nell’ambito di “servizi comunali” (provvedimento sindacale) di rilievo fondamentale, in settori di attività della P.A. intesi nella loro più ampia accezione.<br />
Il Sindaco non avrebbe, inoltre, attribuito al consigliere Betti “affari di propria competenza” (Statuto), ma, all’opposto, funzioni per lo più appartenenti alla competenza di altri organi comunali.<br />
Infine l’attribuzione all’arch. Betti dell’intero settore della grande viabilità e della viabilità di collegamento, essendo stata compiuta senza alcuna precisazione o specificazione delle funzioni effettivamente assegnate, risulterebbe in violazione della regola della specificità dell’incarico prevista dall’art.21, comma 7, dello Statuto.</p>
<p>3) Eccesso di potere per carenza di potere.<br />
Il Sindaco del Comune di Camaiore, nel momento in cui ha provveduto, con l’atto impugnato, a delegare all’arch. Betti le funzioni sopra indicate, e cioè in data 15 luglio 2002, sarebbe stato sfornito di alcun valido potere ad operare in tale direzione, essendo stato lo Statuto comunale modificato solo il successivo 15 ottobre 2002.</p>
<p align=center>* * *</p>
<p>Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, e di irricevibilità, sollevate dall’Amministrazione resistente, stante l’infondatezza del ricorso nel merito.<br />
	Quanto alla dedotta illegittimità dell’impugnata disposizione dello Statuto comunale, è sufficiente rilevare che è ius receptum che lo Statuto comunale, fatto salvo il rispetto dei principi e dei precetti legislativi in materia di organizzazione degli enti locali, ben possa prevedere la delegabilità ai consiglieri, da parte del Sindaco, di alcune competenze.<br />	<br />
	E nel caso di specie &#8211; stante la portata estremamente circoscritta della disposizione in parola che, muovendosi nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio Comunale (“per lo svolgimento di compiti connessi all’esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento”), esclude implicitamente, ma inequivocabilmente, che possano essere delegati compiti di amministrazione attiva, che comporterebbero l’inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato &#8211; i principi e i precetti legislativi in materia di organizzazione degli enti locali non risultano in alcun modo vulnerati.<br />	<br />
	Né è fondatamente sostenibile che una disposizione siffatta alteri la posizione politica del consigliere delegato nell’ambito dell’assemblea consiliare, sull’assunto che il consigliere delegato potrebbe “avere una conoscenza differenziata, più qualificata e in anticipo rispetto agli altri consiglieri (…) così che al ricorrente sia precluso di esercitare il proprio diritto di voto in condizioni di parità rispetto ad un altro componente del medesimo organo”.<br />	<br />
	Si tratta, infatti, di una mera eventualità, e, ove dovesse in concreto realizzarsi, ben potrà il consigliere comunale insorgere contro le delibere consiliari adottate a maggioranza ed aventi ad oggetto questioni non sufficientemente note (a tutti i votanti) o istruite.<br />	<br />
	Quanto, poi, alle modalità con cui tale facoltà è stata in concreto esercitata, va rilevato – così come correttamente evidenziato dall’Amministrazione resistente nella propria memoria difensiva &#8211; che, nella specie, il Sindaco di Camaiore ha delegato ad un consigliere delle competenze &#8211; precise e limitate (e in una materia tecnica) &#8211; non di “governo”, ma meramente propositive e di consulenza, nel rispetto sia dei principi generali in materia di organizzazione degli enti locali, sia dei precetti statutari, essendo stato espressamente precisato che si tratta di competenze funzionali all’espletamento di attività di indirizzo e coordinamento.<br />	<br />
	Risulta, inoltre, per tabulas che attraverso la delega il Sindaco – che, si ribadisce, ha conservato intatti tutti i poteri di amministrazione attiva – non ha attribuito al consigliere Betti alcun potere di altra autorità, o altro ufficio, del Comune, bensì semplicemente il compito di svolgere, nel quadro delle generali funzioni di indirizzo e coordinamento, attività finalizzate ad una migliore azione di governo di esso Sindaco, il quale ha inteso, evidentemente, in tal modo dotarsi di un ulteriore strumento per il più efficace svolgimento del proprio mandato.<br />	<br />
	La delega de qua non ha, infatti, alterato le “regole” organizzative dell’Ente, avendo il Sindaco escluso che il consigliere delegato partecipi alle sedute della Giunta, abbia poteri decisionali di alcun tipo, e soprattutto che abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri sui dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali.<br />	<br />
	Quanto, infine, all’ultimo profilo di censura, è sufficiente rilevare che non sussistevano preclusioni a che la modifica statutaria fondasse ex post il potere di delega, con conseguente sanatoria del provvedimento sindacale precedentemente emanato.<br />	<br />
	Il ricorso va, pertanto, respinto.<br />	<br />
	Sussistono, tuttavia, equi motivi per compensare le spese di lite tra le parti.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana &#8211; Sezione I, respinge il ricorso n.1449/2003 indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Firenze, in data 21 gennaio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
     Giovanni Vacirca					Presidente<br />	<br />
     Andrea Migliozzi					Consigliere<br />	<br />
Eleonora Di Santo					Consigliere rel. est.																																																																																								</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 APRILE 2004<br />
Firenze, lì 27 APRILE 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-4-2004-n-1248/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1248</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1892</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1892/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1892/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1892/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1892</a></p>
<p>Autorizzazione e concessione &#8211; Commercio &#8211; punti vendita non esclusiva di giornali e periodici- distanza di m. 100 tra punti vendita non esclusivi – carenza – ricorso di controinteressato &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – LATINA – Ordinanza sospensiva 9 gennaio 2004 n. 12 REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1892/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1892</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1892/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1892</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; Commercio &#8211; punti vendita non esclusiva di giornali e periodici- distanza di m. 100 tra  punti vendita non esclusivi – carenza – ricorso di controinteressato &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – LATINA – <a href="/ga/id/2004/4/3746/g">Ordinanza sospensiva 9 gennaio 2004 n. 12</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1892/2004<br />Registro Generale:2599/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Agostino Elefante Cons. Corrado Allegretta Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Cons. Goffredo Zaccardi Est. Cons. Claudio Marchitiello<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>TOTI MASSIMILIANO TOTI DANIELA DELL&#8217;UOMO MARIA TERESA VED. TOTI ALFREDO</b> rappresentato e difeso da: Avv. PIETRO VOLPARI con domicilio eletto in Roma VIA G. AVEZZANA N. 1 presso LORENZO SCIUBBA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>FRASCA LUCIANA</b> rappresentato e difeso da: Avv. PIER LUIGI CECI con domicilio eletto in Roma VIALE MAZZINI, 142 presso ANNA MARIA VENCHI e nei confronti di <b>COMUNE DI ALATRI</b> non costituitosi; <b>REGIONE LAZIO</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO-LATINA n. 12/2004, resa tra le parti, concernente CRITERI E PARAMETRI RILASCIO AUTORIZZAZ.PUNTIVENDITANON ESCLUSIVA QUOTIDIANI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) FRASCA LUCIANA<br />
Udito il relatore Cons. Goffredo Zaccardi e essendo, altresì, presenti gli avv.ti Pietro Volpari e P. Luigi Ceci;</p>
<p>Condiderato che, ad un primo esame proprio della sede cautelare, sussistono ragioni per la riforma della ordinanza appellata;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 2599/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, respinge l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 27 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1892/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1892</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1256</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-4-2004-n-1256/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-4-2004-n-1256/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1256</a></p>
<p>Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernardo Massari Est. Santini ed altri (Avv. Andrea Bartoli) contro il Comune di Borgo a Mozzano (Avv. Stefania Bernardini) sulla decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno e sull&#8217;interruzione di tale termine a seguito di atti della P.A. 1. Espropriazione per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-4-2004-n-1256/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1256</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-4-2004-n-1256/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1256</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernardo Massari Est.<br /> Santini ed altri (Avv. Andrea Bartoli) contro il Comune di Borgo a Mozzano (Avv. Stefania Bernardini)</span></p>
<hr />
<p>sulla decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno e sull&#8217;interruzione di tale termine a seguito di atti della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione d’urgenza – Termini – Proroghe di legge ex art. 14 D.L. 534/1987, convertito con modificazioni dalla L. 47/1988 ed ex art. 14 L. 158/1991 – Applicabilità ope legis<br />
2. Espropriazione per pubblica utilità – Accessione invertita – Termine di prescrizione quinquennale – Atti interruttivi della prescrizione al diritto al risarcimento – Determinazione dell&#8217;indennità di esproprio, offerta e/o deposito di essa – Idoneità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le proroghe dei termini di scadenza dell’occupazione legittima posta in essere dall’Amministrazione (ed ancora in corso alla data dell’entrata in vigore di tali norme), previste dall’art. 14 del D.L. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 47, e dall’art. 14 della L. 20 maggio 1991, n. 158, operano ope legis</p>
<p>2. In tema di espropriazione per pubblica utilità, nell&#8217;ipotesi in cui, verificatasi l&#8217;occupazione acquisitiva in assenza di emissione del decreto di esproprio, l&#8217;espropriante proceda tuttavia alla determinazione dell&#8217;indennità di esproprio, ovvero all&#8217;offerta e/o al deposito di essa, i suddetti atti, costituendo in ogni caso il riconoscimento del diritto dell&#8217;ex proprietario ad un ristoro patrimoniale, si configurano come atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto dominicale</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1. Cfr. in termini analoghi Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2001, n. 3762; Cass. civ., sez. I, 1 dicembre 2000, n. 15357; Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 1998, n. 12382; Cass. civ., sez. un., 8 luglio 1998, n. 6626; Cass. civ., sez. I, 12 giugno 1998, n. 5879</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno e sull’interruzione di tale termine a seguito di atti della P.A.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA TOSCANA<br />
I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1221/2002 proposto da<br />
<b>SANTINI Vanda, SANTINI Alfio, SANTINI Giovanni e SANTINI Osvaldo </b>tutti rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Bartoli ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Gian Luigi Medici, in Firenze, via S. Gallo n. 80,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Borgo a Mozzano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato  e difeso dall’avv. Stefania Bernardini con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angela Biffali, in Firenze, Borgo Pinti n. 80,<br />
per la condanna<br />
del Comune di Borgo a Mozzano all’integrale risarcimento del danno dai ricorrenti subito a seguito dell’occupazione illegittima, con conseguente acquisto della proprietà per accessione invertita da parte dello stesso Comune per irreversibile trasformazione del fondo censito al N.C.T. al foglio 27, mapp. 253.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2004, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Bartoli e l’avv. Degl’Innocenti, per delega dell’avv. Bernardini;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, comproprietari di un fondo sito in Comune di Borgo a Mozzano, censito al N.C.T. al foglio 27, mapp. 253, domandano la condanna del suddetto Comune, previa declaratoria della responsabilità dello stesso, al risarcimento del danno subito a seguito dell’occupazione illegittima, con conseguente perdita della proprietà per accessione invertita, seguita alla irreversibile trasformazione del fondo, in favore della stessa Amministrazione.<br />Deducono, in particolare, i ricorrenti che, con deliberazione del 21 marzo 1985 n. 121, la Giunta comunale procedeva all’occupazione d’urgenza dei terreni di proprietà dei medesimi, allo scopo realizzarvi il Piano per l’edilizia economica e popolare in precedenza approvato, stabilendo, tra l’altro, che l’occupazione non potesse protrarsi oltre il termine di anni cinque dall’effettiva immissione in possesso, poi realmente avvenuta in data 13 gennaio 1986.<br />
Con posteriore atto, rogato in data 17 febbraio 1987, il Comune formalizzava l’assegnazione, per il solo diritto di superficie, del terreno per cui è causa in favore della coop. La Tegola che, successivamente, vi edificava tre delle quattro palazzine previste dal Piano sopra menzionato.<br />
In data 3 marzo 1997 il Sindaco inviava una missiva con cui informava gli interessati dell’intendimento dell’Amministrazione di definire le procedure espropriative tuttora incompiute, dando atto che “comunque l’area in questione è di proprietà comunale per intervenuta accessione invertita” e offrendo ai ricorrenti un’indennità di esproprio calcolata ai sensi dell’art. 5 bis l. n. 359/1992.<br />
In via preliminare deve essere vagliata l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dai deducenti.<br />
Assume, infatti, l’Amministrazione resistente che è ormai decorso, senza alcun atto interruttivo da parte degli interessati, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno consistente nell’ablazione del diritto dominicale di cui i ricorrenti erano titolari, decorrente dal compimento del quinquennio dalla data di adozione del provvedimento di occupazione d’urgenza – 13 gennaio 1985 – senza che ad esso abbia fatto seguito la regolare conclusione del procedimento espropriativo.<br />
L’assunto non può essere condiviso.<br />
Come è noto l’occupazione d&#8217;urgenza, come misura anticipatrice degli effetti della espropriazione, legittima l&#8217;espropriante ad apportare al bene occupato le trasformazioni necessarie alla realizzazione dell’opera, che ben può essere portata a compimento prima della scadenza del termine oltre il quale l&#8217;occupazione non &#8220;può esser protratta&#8221;, ex art. art. 20, c. 2, legge n. 865/1971, e il bene deve essere perciò restituito se non sia intervenuto il provvedimento ablativo. Ma se la radicale trasformazione del bene non consente la restituzione alla conclusione della occupazione legittima, è in quel momento che si realizza, come effetto di tale impossibilità, la fattispecie della accessione invertita, con l&#8217;acquisto della proprietà a titolo originario a favore della pubblica amministrazione e la corrispondente estinzione del diritto del proprietario espropriando, che soltanto da quello stesso momento &#8211; dunque &#8211; può esercitare la pretesa di riparazione del danno subito per essere stato privato del suo diritto, secondo il principio di cui all’art. 2935 cod. civ. per il quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (Cass. civ., sez. I, 28 agosto 2000, n. 11224; id. n. 666/1998).<br />
Come osservato, peraltro, dalla parte ricorrente tale termine è stato prorogato più volte direttamente dal Legislatore.<br />
L’asserzione trova conferma in quanto stabilito dall’ art. 14 del d.l. 29 dicembre 1987, n. 534 secondo cui “Per le occupazioni d&#8217;urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell&#8217;art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865…è ulteriormente prorogata di due anni” e nell’art. 14 della legge 20 maggio 1991, n. 158, a tenore del quale “per le occupazioni d&#8217;urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell&#8217;art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da ultimo prorogata dall&#8217;art. 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulteriormente prorogata di due anni”.<br />
Ne discende, perciò, che per effetto delle successive proroghe disposte ope legis, il termine di scadenza dell’occupazione legittima posta in essere dall’Amministrazione è spirato nel gennaio del 1995 e da tale data incombeva ai ricorrenti l’onere di esercitare l’azione per il risarcimento del danno subito, ovvero di interrompere il decorso della prescrizione con atti idonei.<br />
Orbene, assumono i ricorrenti che il termine quinquennale di prescrizione sia stato interrotto con l’adozione, da parte del Comune di Borgo a Mozzano, della deliberazione consiliare n. 50 del 28 settembre 1996 con la quale riconosceva i debiti fuori bilancio inerenti alle procedure espropriative ancora in atto e successivamente, con una nota in data 3 marzo 1997, inviata ai medesimi, con cui si invitavano i proprietari interessati ad accettare l’indennità di esproprio quantificata in £ 53.147.546, secondo i criteri fissati dall’art. 5 bis del d.l. n. 333/1992, come introdotto dalla legge di conversione n. 359/1992.<br />
Si osserva in proposito che la Corte di cassazione, superando precedenti interpretazioni di segno contrario (Cass. civ. sez. I, 25 settembre 1993; id., 22 febbraio 1994, n. 1725), ha affermato che in tema di espropriazione per pubblica utilità, nell&#8217;ipotesi in cui, verificatasi l&#8217;occupazione acquisitiva in assenza di emissione del decreto di esproprio, l&#8217;espropriante proceda tuttavia alla determinazione dell&#8217;indennità di esproprio, ovvero all&#8217;offerta e/o al deposito di essa, i suddetti atti, costituendo in ogni caso il riconoscimento del diritto dell&#8217;ex proprietario ad un ristoro patrimoniale, si configurano come atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto dominicale (Cass. civ., sez. un., 21 luglio 1999, n. 485).<br />
Tanto premesso in ordine all’eccezione di prescrizione, occorre esaminare nel merito il gravame.<br />
Quanto all’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione comunale è sufficiente osservare che l&#8217;uso del territorio che ha determinato l&#8217;irreversibile appropriazione di terreni sottoposti a procedimento espropriativo e di occupazione in via d&#8217;urgenza, senza che all&#8217;occupazione abbia fatto seguito nei termini di legge il decreto di esproprio, determina, in capo alla medesima, l’insorgere di un’obbligazione risarcitoria per equivalente dei danni subiti dalla parte ricorrente (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, 28 giugno 2002, n. 9507; T.A.R. Marche, 4 febbraio 2003, n. 22).<br />
Tale affermazione di responsabilità non è del resto contestata neppure da controparte.<br />
Accertata, dunque, l&#8217;esistenza di una colpa ascrivibile all’Amministrazione comunale resistente, occorre quantificare l&#8217;ammontare del richiesto risarcimento.<br />
Il Collegio ritiene di potere procedere, allo scopo, senza ricorrere all&#8217;ausilio di una consulenza tecnica, utilizzando lo strumento previsto dall&#8217;art. 35, comma secondo, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il quale dà facoltà al giudice amministrativo di stabilire direttamente &#8220;i criteri in base ai quali l&#8217;amministrazione deve proporre a favore dell&#8217;avente titolo il pagamento di una somma di danaro entro un congruo termine&#8221;.<br />
In proposito si deve rilevare che dopo la sentenza della Corte cost. n. 369 del 1996, che ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 5 bis, comma 6, d.l. 11 luglio 1992 n. 333,  come sostituito dall&#8217;art. 1, comma 65, l. 28 dicembre 1995 n. 549, nella parte in cui applica al risarcimento del danno da occupazione appropriativa i criteri di determinazione stabiliti per l&#8217;indennizzo in caso di espropriazione per pubblica utilità, trova applicazione in tutti i giudizi in corso non definiti con sentenza passata in giudicato l&#8217;art. 3, comma 65, l. 23 dicembre 1996 n. 662, che ha introdotto, nel cit. art. 5 bis, il comma 7 bis, per il quale in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità intervenute anteriormente al 30 settembre 1996 si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell&#8217;indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40% ed inoltre l&#8217;importo del risarcimento è altresì aumentato del 10%. (Cassazione civile, sez. I, 19 aprile 2002, n. 5728).<br />
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il Collegio dispone che il Comune di Borgo a Mozzano debba corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno subito, una somma calcolata secondo i criteri appena indicati e che tale somma, trattandosi di debito di valore (Cassazione civile, sez. I, 20 marzo 2003, n. 4070) sia incrementata, con decorrenza dalla data di consumazione dell’illecito, ossia dal gennaio 1995, e sino al deposito della presente sentenza, che identifica il momento in cui, con la liquidazione giudiziale del danno, il debito diviene di valuta, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.<br />
Con la medesima modalità temporale l&#8217;importo, così rivalutato, deve, infine, essere incrementato degli interessi legali, secondo il tasso vigente, a titolo di compensazione della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta per il risarcimento del danno.<br />
All&#8217;offerta di pagamento della somma complessiva dovuta a titolo di risarcimento danni, nell&#8217;ammontare che deriverà dalla corretta applicazione dei criteri sopra indicati, il medesimo Comune dovrà provvedere entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza in forma amministrativa, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte ricorrente. <br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna il Comune di Borgo a Mozzano al pagamento, in favore dei ricorrenti, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione della sentenza, del risarcimento del danno secondo l&#8217;ammontare che deriverà dall&#8217;applicazione dei criteri e delle modalità indicati in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 14 gennaio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. Giovanni VACIRCA                     &#8211; Presidente<br />
dott. Giuseppe DI NUNZIO                 &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Primo referendario, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 APRILE 2004<br />
Firenze, lì 27 APRILE 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-4-2004-n-1256/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1256</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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