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	<title>27/4/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/4/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1930</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1930/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1930/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1930</a></p>
<p>Autorizzazione e concessione &#8211; Gestione di deposito fiscale di generi di monopolio – risoluzione del contratto – esercizio legittimo del potere di autotutela – presenza di clausola risolutiva espressa &#8211; tutela cautelare del soggetto destinatario della rescissione &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – Ordinanza sospensiva 5 febbraio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1930/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1930</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1930/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1930</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; Gestione di  deposito fiscale di generi di monopolio – risoluzione del contratto – esercizio legittimo del potere di autotutela – presenza di clausola risolutiva espressa &#8211; tutela cautelare del soggetto destinatario della rescissione &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – <a href="/ga/id/2004/5/3781/g">Ordinanza sospensiva 5 febbraio 2004 n. 137</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1930/2004<br />
Registro Generale:2524/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Gaetano Trotta Cons. Vito Poli Cons. Anna Leoni Cons. Carlo Saltelli Cons. Eugenio Mele Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ETINERA S.P.A.</b> rappresentato e difeso dagli Avv.ti ANGELO CLARIZIA e RODOLFO MAZZEI con domicilio eletto in Roma VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2 presso ANGELO CLARIZIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>DE LUCA CARMELA</b> rappresentata e difesa dagli Avv.ti LENTINI LORENZO e FERRENTINO FELICIANA con domicilio eletto in Roma, VIALE DI VILLA GRAZIOLI, 13, presso l’Avv. GIUFFRE’ G.SAMMARCO MICHELE non costituitosi; <b>DE RISO ANTONIO</b> non costituitosi; <b>MANSI ANTONIO</b> non costituitosi; <b>SORRENTINO GIUSEPPE</b> non costituitosi;<b>CAMERA GAETANO</b> non costituitosi; <b>FLORIO ANNA</b> non costituitosi; <b>RUOCCO LUIGI</b> non costituitosi; <b>SAVO ANDREA</b> non costituitosi; <b>APICELLA PATRIZIA </b>non costituitosi; <b>COPPOLA CATELLO</b> non costituitosi; <b>BRANGI ANGELO</b> non costituitosi; <b>COLLINA GIUSEPPE</b> non costituitosi; <b>APICELLA ANTONIETTA</b> non costituitosi; <b>CIVALE ALFONSINA</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; SALERNO SEZ. I n. 137/2004 , resa tra le parti, concernente GESTIONE DEL DEPOSITO FISCALE DI GENERI DI MONOPOLIO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l’atto di costituzione di:<br />
DE LUCA CARMELA</p>
<p>Udito il relatore Cons. Eugenio Mele e uditi altresì, per le parti gli avv.ti Angelo Clarizia, Rodolfo Mazzei e l’avv. Lorenzo Lentini</p>
<p>In disparte le evidenti perplessità sulla giurisdizione del giudice amministrativo, considerata la presenza della clausola risolutiva espressa nell’ambito del negozio esistente “inter partes”;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 2524/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, respinge l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 27 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1930/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1930</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1909</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1909/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1909/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1909/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1909</a></p>
<p>Procedimento cautelare &#8211; rapporto tra sospensive e provvedimenti di altri giudici &#8211; autorizzazione e concessione – giochi difformi dalla legge di pubblica sicurezza (videopoker con vincite di denaro) – decreto del questore che dispone la sospensione della licenza di detenzione giochi e dell’autorizzazione per somministrazione alimenti e bevande &#8211; tutela</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1909/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1909</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1909/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1909</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento cautelare &#8211; rapporto tra sospensive e provvedimenti di altri giudici &#8211; autorizzazione e concessione – giochi difformi dalla legge di pubblica sicurezza (videopoker con vincite di denaro) – decreto del questore che dispone la sospensione della licenza di detenzione giochi e  dell’autorizzazione per somministrazione alimenti e bevande &#8211; tutela cautelare – accoglimento limitatamente alla sospensione  della licenza di somministrazione bevande ed alimenti &#8211; appello dell’Amministrazione  &#8211; ordinanza del giudice civile di annullamento del decreto di convalida di sequestro delle apparecchiature di gioco – rigetto dell’appello cautelare.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA – <a href="/ga/id/2004/5/3809/g">Ordinanza sospensiva 25 settembre 2003 n. 645</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1909/2004<br />
Registro Generale:1444/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Gaetano Trotta Cons. Vito Poli Cons. Anna Leoni Est. Cons. Carlo Saltelli Cons. Sergio De Felice<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO PREFETTURA DI MODENA</b> rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ARBIZZI ENEA</b> rappresentato e difeso da: Avv. ROBERTO D&#8217;ERRICO con domicilio eletto in Roma VIA COLA DI RIENZO N.265</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA: Sezione I n. 645/2003, resa tra le parti, concernente VIDEOGIOCHI DIFFORMI DALLA LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ARBIZZI ENEA<br />
Udito il relatore Cons. Anna Leoni e udito, altresì, per la parte appellante l’Avvocato dello Stato Antonio Volpe;</p>
<p>Considerato che il tribunale di Modena, con ordinanza del 2/10/2003, ha annullato il decreto di convalida del sequestro delle apparecchiature di videogiochi installate nel pubblico esercizio gestito dall’appellante, motivando in ordine alla insussistenza della violazione dell’art. 110 TULPS, non essendo i videogiochi in questione riproduttivi, in tutto o in parte, del gioco del poker, mancando l’elemento della vincita in danaro;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1444/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 27 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1909/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1909</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1292</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-27-4-2004-n-1292/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-27-4-2004-n-1292/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1292</a></p>
<p>Dott. Eugenio Lazzeri Pres. Dott.ssa Marcella Colombati Est. S.a.s Bagno Annetta di Pampaloni Anna &#038; C. (Avv.ti Luca Picchi, Giuseppe Morbidelli e Roberto Righi) contro il Comune di Forte dei Marmi (Avv. Giuliano Turri) e nei confronti di S.a.s. La Caravella di Cavallini Romolo Alberto (non costituita) sulla natura del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-27-4-2004-n-1292/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1292</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-27-4-2004-n-1292/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1292</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Eugenio Lazzeri Pres. Dott.ssa Marcella Colombati Est.<br /> S.a.s Bagno Annetta di Pampaloni Anna &#038; C. (Avv.ti Luca Picchi, Giuseppe Morbidelli e Roberto Righi) contro il Comune di Forte dei Marmi (Avv. Giuliano Turri) e nei confronti di S.a.s. La Caravella di Cavallini Romolo Alberto (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura del &#8220;Regolamento per la disciplina dell&#8217;utilizzo degli arenili e delle attività balneari&#8221; nonchè sulla disciplina applicabile alle strutture del tipo &#8220;gazebo&#8221; poste sugli arenili</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Struttura del tipo “gazebo” – Rilascio “in via sperimentale” per tre anni consecutivi – Affidamento del privato – Insussistenza</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali &#8211; Regolamento per la disciplina dell&#8217;utilizzo degli arenili e delle attività balneari &#8211; Non ha natura di strumento urbanistico – Riforma del Titolo V della Costituzione &#8211; Competenza regionale – Regione Toscana – Competenza comunale</p>
<p>3. Autorizzazione e concessione &#8211; Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 120 del 24 maggio 2001 – Non ha valore vincolante per i Comuni</p>
<p>4. Autorizzazione e concessione – Art. 10, comma 1, della legge n. 88/2001 – Proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi per la gestione di stabilimenti balneari – Non vi rientra la concessione rilasciata per un gazebo data la sua natura precaria e “sperimentale” &#8211; Il gazebo non può essere qualificato come pertinenza dello stabilimento</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso di autorizzazione all’installazione di una struttura tipo “gazebo” sull’arenile rilasciata “in via sperimentale” per tre anni consecutivi non è configurabile un affidamento del privato titolare tale da imporre una puntuale motivazione in caso di successiva diversa determinazione dell’A.C.</p>
<p>2. Il “Regolamento per la disciplina dell&#8217;utilizzo degli arenili e delle attività balneari” poichè attiene alle mere modalità di gestione degli stabilimenti balneari non ha natura di strumento urbanistico. La materia (concessioni di aree per l’attività di stabilimento balneare), in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, rientra nella competenza regionale, ma, per quanto riguarda la Regione Toscana, è stata delegata alla competenza dei Comuni.</p>
<p>3. La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 120 del 24 maggio 2001 specifica espressamente che la “procedura amministrativa” dettata, “non essendo codificata in alcun provvedimento normativo o regolamento, costituisce un contributo di questo Ministero al fine di uno spedito e omogeneo esercizio delle funzioni delegate”. Ne deriva pertanto che essa non può avere nessun effetto vincolante per i Comuni in quanto trattasi di mere linee-guida ad uso della P.A..</p>
<p>4. L’art. 10, comma 1, della legge n. 88/2001, il quale prevede una proroga di sei anni per alcune concessioni, si riferisce esclusivamente alle concessioni di beni demaniali marittimi per la gestione di stabilimenti balneari tra cui non rientra la concessione rilasciata per un gazebo. Difatti tale concessione non può considerarsi, per la sua natura precaria e “sperimentale”, accessiva alla concessione dello stabilimento, né il gazebo può essere qualificato come pertinenza dello stabilimento, tale da poter essere considerato come già ricompreso nella concessione principale, perché da un canto non è pertinenza il manufatto che non sia destinato in modo durevole a servizio o ad ornamento di un altro e il gazebo è del tutto precario, e dall&#8217;altro perché quel manufatto è stato oggetto di speciale autorizzazione. Ne deriva l’inapplicabilità della suddetta proroga al caso di specie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla natura del “Regolamento per la disciplina dell&#8217;utilizzo degli arenili e delle attività balneari” nonchè sulla disciplina applicabile alle strutture del tipo “gazebo” poste sugli arenili</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 1292 REG. SENT. ANNO 2004<br />
N.      1097      REG. RIC. ANNO 2003</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
III^SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1097/2003 proposto da<br />
<b>S.A.S BAGNO ANNETTA DI PAMPALONI ANNA &#038; C., </b>in persona del legale rappresentante Pampaloni Anna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Picchi, Giuseppe Morbidelli e Roberto Righi ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli ultimi due in Firenze, via A. La Marmora n. 14;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI FORTE DEI MARMI</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuliano Turri ed selettivamente domiciliato in Firenze, via Alfieri n. 19 presso lo studio dell&#8217;avv. Natale Giallongo;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>S.A.S. LA CARAVELLA DI CAVALLINI ROMOLO ALBERTO</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>PER L‘ANNULLAMENTO<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale di Forte dei Marmi n. 44 del 2.4.2003 recante &#8220;modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell&#8217;utilizzo degli arenili e delle attività balneari&#8221;, nella parte in cui ha disposto l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 1<br />
&#8211; del provvedimento 9.6.2003 del Dirigente dell&#8217;Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Forte dei Marmi il quale, a seguito dell&#8217;istanza presentata dalla ricorrente il 29.4.2003, &#8220;visto il regolamento che disciplina l&#8217;utilizzo degli arenili e delle attivi</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del comune di Forte dei Marmi;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 5 Febbraio 2004 &#8211; relatore il Consigliere dott.ssa Marcella Colombati -, gli avv.ti R. Righi e G.Turri;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 20 giugno 2003, la s.a.s. Bagno Annetta di Pampaloni Anna, in persona del legale rappresentante, ha chiesto l’annullamento: a) della deliberazione del Consiglio comunale di Forte dei Marmi n. 44 del 2 aprile 2003 (pubblicata fino al 7 maggio 2003) recante “modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell’utilizzo degli arenili e delle attività balneari”, nella parte in cui ha disposto l’abrogazione dell’art. 16 (recte: 6), comma 12, del regolamento approvato con delibera consiliare n. 25/2002, che consentiva la collocazione di struttura precaria e provvisoria (gazebo) per fornire servizi ai soli clienti dello stabilimento balneare; b) del provvedimento 9 giugno 2003 del Dirigente dell’ufficio comunale il quale non autorizza la ricorrente ad installare un tukul.<br />
Questi i motivi: 1) violazione artt. 1 e 3 della legge n. 241/90, dei principi desumibili dall’art. 8 del d. lgs. n. 267/2000, degli artt. 70 e 71 dello Statuto del Comune; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per illogicità e contraddittorietà: non ha partecipato al procedimento l’Unione dei proprietari dei bagni di Forte dei Marmi che aveva espressamente chiesto di intervenire con lettera del 2.4.2003 ed era legittimata a’ termini dello Statuto; l’interesse della ricorrente deriva dalla sua adesione alla stessa Unione di cui aveva chiesto l’intervento a sostegno delle proprie ragioni; non vi è stata la valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, mentre la partecipazione dell’Unione avrebbe potuto orientare correttamente la ponderazione degli interessi; 2) violazione dei principi desumibili dall’art. 97 Cost. e dagli artt. 1 e 14 della legge n. 241/90; dei principi desumibili dall’art. 822 c.c. e dagli artt. 11, 17 e 28 cod. nav.; dei principi desumibili dall’art. 1 d.p.c.m. 13 settembre 2002; ulteriore eccesso di potere per violazione del giusto procedimento: le modifiche al regolamento per la disciplina degli arenili sono state approvate senza che al procedimento abbia partecipato la Capitaneria di porto di Viareggio in qualità di proprietaria delle aree che continuano ad appartenere al demanio marittimo statale nonostante la delega ai comuni delle funzioni amministrative (art. 27 legge regionale n. 88/1998); era necessario raggiungere un’intesa con gli organi statali; sino a che la titolarità delle funzioni è rimasta alla Capitaneria l’installazione stagionale del gazebo è stata autorizzata, quale struttura precaria prevista in generale all’interno degli arenili dalla circolare ministeriale (Min. infrastrutture e trasporti) n. 120/2001; il Comune non ha atteso che fosse adottata la regolamentazione regionale “comune” di gestione dei beni demaniali concessi per attività turistiche-ricreative, né ha sollecitato un’intesa con la Regione stessa, sovraordinata costituzionalmente al Comune e attributaria di competenze nella materia; 3) ulteriore violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/90 e della circolare del Ministero infrastrutture e trasporti n. 120/2001; ulteriore eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, illogicità, contraddittorietà, carenza assoluta di individuazione (recte: motivazione), sviamento: la scelta abrogativa non è stata preceduta da una esauriente istruttoria, tanto più necessaria in quanto si viene ad incidere in una situazione di affidamento consolidato; in ogni caso la nuova determinazione non sarebbe dovuta intervenire a ridosso dell’apertura stagionale dello stabilimento, ma con un congruo anticipo per evitare dispendiosi investimenti (assunzione di personale, strutture); nessuna motivazione vi è sulla comparazione degli interessi e sulle ragioni di pubblico interesse prevalente; nonostante l’attuale regime di “cogestione” del demanio marittimo turistico-ricreativo, non vi è stata nessuna considerazione delle prescrizioni ministeriali contenute nella circolare che consente l’installazione di siffatte strutture mobili; l’affermazione che l’esperimento dei gazebo sarebbe fallito “perché sono stati trasformati in discoteche all’aperto”, oltre che apodittica, dimostra lo sviamento di potere dato che la scelta abrogativa verrebbe a tutelare interessi commerciali asseritamene in conflitto con quelli dei titolari di stabilimenti balneari; in ogni caso, se il Comune intende reprimere il fenomeno delle discoteche all’aperto, può fare uso dei propri poteri di polizia amministrativa a prescindere dalla installazione dei gazebo che sono elementi qualificanti delle imprese turistiche balneari; 4) invalidità derivata del provvedimento negativo del Dirigente comunale che si basa esclusivamente sul nuovo regolamento; 5) violazione dell’art. 10 della legge n. 88/2001: il provvedimento negativo del Dirigente non tiene conto che la concessione della ricorrente, rilasciata per il 2001, è prorogata ex lege per 6 anni e che il gazebo, regolarmente autorizzato per il 2001, è una pertinenza della concessione; ne deriverebbe addirittura un difetto di interesse a ricorrere e la delibera impugnata sarebbe improduttiva di effetti lesivi per la ricorrente titolare di concessione (e di autorizzazione al gazebo, che vi accede) prorogata ex lege anteriormente alla nuova scelta comunale.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Forte dei Marmi, opponendosi al ricorso. Non si è invece costituita la s.a.s. La Caravella di Cavallini Romolo Alberto, pure evocata in giudizio.<br />
Con ordinanza n. 72/2003 di questa Sezione (confermata da ord. 3298/2003 del Consiglio di stato, VI sez.) è stata respinta l’istanza cautelare.<br />
All’udienza del 5 febbraio 2004 il ricorso è passato in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. La controversia concerne una modifica apportata dal Consiglio comunale di Forte dei Marmi al regolamento comunale sulla disciplina degli arenili e delle attività balneari, che consiste nell’abrogazione della precedente disposizione che consentiva in via sperimentale la collocazione di gazebo sulle aree demaniali marittime concesse per l’esercizio di stabilimenti balneari.<br />
La precedente normativa regolamentare (delibera C.C. n. 25/2002) aveva introdotto, mediante l’aggiunta del comma 12° all’art. 6, la possibilità per i concessionari di stabilimenti balneari di essere autorizzati a collocare sulla spiaggia, in mezzo ai tradizionali ombrelloni, anche una “struttura precaria e provvisoria” denominata gazebo finalizzata a “fornire servizi ai soli clienti dello stabilimento balneare richiedente” e per “il periodo 1 aprile 20 settembre”; la disposizione precisava che l’introduzione era prevista “in via sperimentale”. Nella delibera ora impugnata (C.C. n. 44/2003) la disposizione è stata abrogata, essendosi dal Comune considerato che l’esperimento dei gazebo non aveva dato buon esito e che gli stessi si erano trasformati in discoteche all’aperto.</p>
<p>2. Il ricorso non è fondato, né la vicenda contenziosa è in alcun modo influenzata dalla precedente sentenza di questo Tar n. 1392/2003 che ha toccato profili diversi da quelli oggetto della presente controversia e ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse della medesima ricorrente in ordine ad un gravame che aveva ad oggetto prescrizioni limitative di carattere edilizio dettate dal Comune e recepite dalla Capitaneria di porto, connesse all’installazione del gazebo nell’anno 1999 e poi non più ripetute per gli anni successivi.</p>
<p>2.1. Preliminare all’esame delle censure è una breve ricostruzione del sistema delle competenze, nella specifica materia, che ha avuto nel tempo una complessa evoluzione.<br />
L’art. 59 del d.p.r. n. 616/77 delegava alle regioni le funzioni amministrative sulle aree demaniali marittime quando l’utilizzazione avesse finalità turistiche e ricreative; la delega non operava per i porti e le aree di preminente interesse nazionale da identificarsi entro il 31.12.1978 con apposito provvedimento statale; con il d.p.c.m. 21.12.1995 e successive modificazioni si è provveduto a tale adempimento. Il successivo d. lgs. n. 112 del 1998 (art. 105, comma 2, lettera l, come modificata dall’art. 9 della legge n. 88/2001) ha conferito alle regioni ulteriori funzioni tra cui quelle relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energie, sempre con eccezione delle aree di preminente interesse nazionale individuate con il d.p.c.m. 21.12.1995 e successive modificazioni; a seguito di ciò le regioni esercitano dette funzioni non più a titolo di delega, ma a titolo proprio. Già ai sensi dell’art. 01 del decreto legge n. 400/1993, introdotto dalla legge di conversione n. 494/1993, la concessione dei beni demaniali marittimi poteva essere rilasciata, tra l’altro, per la “gestione degli stabilimenti balneari”.<br />
Nella Regione Toscana, con legge regionale n. 88/1998 (art. 27) sono state attribuite ai Comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo.<br />
Va anche ricordato, per completezza, che l’attribuzione ai comuni di siffatte funzioni è stata ribadita dall’art. 42 del d. lgs. n. 96 del 1999 (“Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell’art. 4, comma 5, della legge n. 59/97 e successive modifiche”), emanato nei confronti di talune regioni &#8211; tra le quali non rientra la Regione Toscana e che non avevano provveduto alla individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali &#8211; e dichiarato incostituzionale con sentenza n. 110 del 2001 nella parte in cui si applica alla regione Veneto.<br />
Quanto alla decorrenza temporale della delega (prima, ex art. 59 del d.p.r. n. 616/77) e del conferimento (poi, ex art. 105 del d. lgs. n. 112/98) alle regioni delle funzioni amministrative in tema di rilascio di concessioni su beni del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi, il sistema legislativo nazionale ha previsto diverse date fino a giungere ad indicare la data massima del 31 dicembre 2000 (art. 7, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 112/98) entro la quale si sarebbe dovuto concludere l’ipotizzato decentramento.<br />
Tale circostanza giustifica la ragione per la quale in talune regioni le Capitanerie di porto hanno continuato a rilasciare le concessioni sul demanio marittimo, pure a fini turistico-ricreativi, fino all’anno 2000, non senza considerare altresì che le stesse regioni hanno continuato ad avvalersi delle Capitanerie ai fini dell’istruttoria delle domande di concessione demaniale anche una volta che la (nuova) titolarità delle funzioni, non più statali, era divenuta un dato certo ed effettivo. Di tale avvalimento si è giovata anche la Regione Toscana fino al 31.12.2001.</p>
<p>3. Tornando al merito della presente controversia, risulta dalla documentazione che in passato (anni 1999-2000) la ricorrente era stata autorizzata (prima con determinate prescrizioni, quali l’inesistenza di allacci di luce, acqua e servizi igienici, e poi senza) all’installazione della struttura precaria sull’area oggetto della concessione demaniale per lo stabilimento balneare; le autorizzazioni, rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Viareggio, avevano avuto il parere favorevole del Comune “in attesa e fatte salve le disposizioni del futuro Piano degli arenili in corso di elaborazione” (nota del Comune n. 12207 del 27.5.2000 – v. doc. n. 6 depositato unitamente al ricorso); per il 2001 il regolamento degli arenili nulla prevedeva in tema di gazebo, ma ciò nonostante l’autorizzazione a carattere provvisorio fu rilasciata dal Comune (v. doc. n. 9); per il 2002 il regolamento sugli arenili ha consentito “in via sperimentale” l’installazione dei gazebo e la ricorrente è stata autorizzata dal Comune sempre in via provvisoria (doc. 9); per il 2003 la previsione regolamentare dei gazebo è stata abrogata e ne è conseguito il diniego impugnato.</p>
<p>3.1. In presenza di tali circostanze, non si può sostenere l’esistenza di un affidamento nella ricorrente (parte del terzo motivo, sul quale la difesa della ricorrente insiste molto), tale da imporre una puntuale motivazione in caso di diversa determinazione, perché la disciplina è stata sempre precaria sia in via amministrativa, in assenza di normativa secondaria specifica, sia poi in via regolamentare (delibera n. 25/2002). <br />
E’ altresì noto, al riguardo, che i regolamenti, per il carattere generale della disciplina da essi introdotta, non abbisognano di puntuale motivazione.</p>
<p>3.2. Quanto al vizio di violazione del principio del giusto procedimento e della partecipazione ad esso di particolari soggetti (primo motivo), è infondata la censura che sarebbe mancata la partecipazione dell’Unione dei proprietari dei bagni di Forte dei Marmi, perché la presenza di tale organismo non è prevista in termini di obbligatorietà dalle invocate norme dello Statuto del Comune; vero è che l’art. 70 di detto Statuto (doc. n. 14) dispone che il Comune “valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini” anche mediante “l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali”; ma l’art. 71 prevede che “hanno diritto di essere consultate…in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui esse operano” soltanto le associazioni “registrate” ovverosia iscritte nell’albo delle associazioni; nella specie non è stato provato che l’Unione in parola possegga tale requisito.<br />
In concreto, diversamente da quanto sostenuto, il Comune non “ha negato l’assenso alla richiesta di partecipazione procedimentale dell’Unione proprietari dei bagni”, ma anzi ne è stata sollecitata una presa di posizione nonostante che la questione dei gazebo interessasse soltanto due bagni dei molti esistenti nell’area comunale. Un parere dell’associazione, favorevole al mantenimento dei gazebo, è pervenuto nella stessa data dell’impugnata delibera con la nota 2 aprile 2003, nella quale si chiedeva altresì in via generale che il Consiglio comunale rinviasse l’esame di tutte le modifiche del regolamento. Il Consiglio comunale, mentre non ha aderito alla richiesta di rinvio della procedura, né vi era obbligato, ha tenuto conto del parere sui gazebo, pur determinandosi in senso contrario, con voti unanimi di tutti i presenti, e motivando la scelta per ragioni di opportunità, quali lo scarso interesse destato dall’esperimento e la constatazione che i gazebo si erano di fatto trasformati in discoteche all’aperto. <br />
In proposito è noto che le scelte discrezionali della p.a. possono essere censurate dal giudice amministrativo soltanto se sono palesemente illogiche o irrazionali, il che nella specie non sembra ricorrere, sia per il carattere sperimentale della precedente determinazione, sia per le motivazioni addotte pur non richieste, trattandosi, come già detto, di una norma regolamentare.</p>
<p>3.3. Quanto all’asserita violazione di norme del cod. nav. (artt. 11. 17 e 28) e del d.p.c.m. 13 settembre 2001, per la mancata partecipazione al procedimento comunale dell’autorità statale (Capitaneria di porto di Viareggio) sia nella qualità di proprietaria delle aree demaniali sia per le competenze concorrenti in tema di sicurezza della navigazione (secondo motivo), si osserva in primo luogo che il regolamento comunale in questione attiene alle mere modalità di gestione degli stabilimenti balneari e non ha la natura di uno strumento urbanistico per il quale sarebbe necessaria l’intesa quando la disciplina riguardi interessi pubblici locali e statali; il precedente giurisprudenziale citato nel ricorso (Tar Toscana, III, n. 710/2002) attiene proprio ad un piano regolatore di un porto, che è cosa ben diversa dalla disciplina della gestione di uno stabilimento balneare in un’area demaniale che non interferisce con nessun interesse collegato alla sicurezza della navigazione marittima. In secondo luogo, considerato che la materia in questione (concessione di aree l’attività di stabilimento balneare) è di competenza regionale e, nella regione Toscana, è stata attribuita ai Comuni, legittimamente i comuni esercitano in virtù della riconosciuta autonomia la competenza regolamentare per disciplinare funzioni ad essi conferite (cfr: nuovo art. 117, comma sesto, Cost., introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, e art. 4 della legge “di adeguamento” n. 131/2003).<br />
Né a ciò è di ostacolo il d.p.c.m. 13 settembre 2001 – che asseritamene, prevedendo che le regioni, nel rilascio delle concessioni demaniali per attività turistico-ricreative, definiscano concordemente i criteri direttivi comuni di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, imporrebbe al Comune di attendere la regolamentazione regionale o almeno di procedere d’intesa con la regione – perché, secondo un principio generale ricordato anche dalla Corte costituzionale nella più ampia sfera dei rapporti tra lo Stato e le regioni, fino a quando la regione non adotta tali criteri direttivi l’ente locale non può essere impedito nell’esercizio delle sue attribuzioni e legittimamente detta le norme regolamentari ritenute necessarie, senza che nessuna norma gli imponga di procedere d’intesa con la regione. Ciò senza considerare che è quanto meno dubbio che i criteri direttivi della regione, una volta adottati, possano giungere ad elencare, con effetto vincolante per i comuni, le attrezzature ammesse in uno stabilimento balneare, quali il tipo di cabina o di ombrellone o di lettino o sdraia o di giochi per i bambini o, anche, di gazebo.</p>
<p>3.4. Quanto agli ulteriori profili di carenza di istruttoria e di motivazione nonché di sviamento perché la preoccupazione di non consentire “discoteche all’aperto” si risolve in una tutela indiretta di interessi commerciali in conflitto con quelli dei titolari di stabilimenti balneari (terzo motivo), le censure sono parimenti infondate.<br />
Da un canto la previsione precedente “in via sperimentale” di tali strutture non impone, per la sua abrogazione, una considerazione ulteriore rispetto a quella che l’esperimento non è parso soddisfacente anche in relazione alle caratteristiche dell’arenile di Forte dei Marmi, nel quale solo due stabilimenti, tra i tanti, avevano chiesto di dotarsi del gazebo; dall’altro non è illogico che il Comune si sia dato carico di prevenire possibili abusi, senza che ciò si configuri come illegittima tutela di interessi configgenti, ed anzi la stessa censura, mentre non reca nessuna dimostrazione che una simile evenienza non può avvenire, dimostra al contrario che la preoccupazione è legittima e l’ente locale tende proprio ad evitare il successivo esercizio di poteri di polizia amministrativa.</p>
<p>3.5. Quanto alla censura (ancora nel secondo motivo) che il Comune avrebbe disatteso la circolare ministeriale n. 120 del 24 maggio 2001 che consentirebbe l’installazione di strutture precarie sugli arenili (doc. n. 20 depositato dalla ricorrente), è sufficiente osservare: a) che in essa è espressamente specificato che la “procedura amministrativa” dettata, “non essendo codificata in alcun provvedimento normativo o regolamento, costituisce un contributo di questo Ministero al fine di uno spedito e omogeneo esercizio delle funzioni delegate”; ne deriva nessun effetto vincolante per il Comune; b) che trattasi di mere linee-guida; c) che la stessa circolare erroneamente parla di “delega” quando, come si è visto, si tratta di funzioni ormai proprie delle regioni ai sensi del d. lgs. n. 112/98 e, in Toscana (ma non solo, ai sensi della già citata legge n. 96/99), attribuite ai Comuni.</p>
<p>3.6. Dall’infondatezza delle esaminate censure, deriva l’infondatezza anche dell’asserita invalidità derivata (quarto motivo) del provvedimento negativo del Dirigente, anch’esso impugnato.</p>
<p>3.7. Va infine disattesa anche l’ultima censura (quinto motivo) &#8211; secondo cui l’art. 10, comma 1, della legge n. 88/2001 avrebbe prorogato per sei anni la concessione relativa al gazebo assentita per il 2001, con la conseguenza che dovrebbe considerarsi addirittura improduttiva di effetti lesivi per la ricorrente la impugnata delibera n. 44/2003 &#8211; perché la norma invocata si riferisce alle concessioni di beni demaniali marittimi per la gestione di stabilimenti balneari e la concessione rilasciata per il gazebo non può considerarsi, per la sua natura precaria e “in via sperimentale”, accessiva alla concessione dello stabilimento; né il gazebo può essere qualificato come pertinenza dello stabilimento, tale da poter essere considerato come già ricompreso nella concessione principale, perché da un canto non è pertinenza il manufatto che non sia destinato in modo durevole a servizio o ad ornamento di un altro e il gazebo è del tutto precario, e dall&#8217;altro perché quel manufatto è stato appunto oggetto di speciale autorizzazione.</p>
<p>3.8. In conclusione il ricorso non può essere accolto; né può essere accolta la domanda di risarcimento del danno, peraltro genericamente formulata solo nell’istanza cautelare. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe e la domanda di risarcimento del danno. Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del solo Comune di Forte dei Marmi, delle spese processuali liquidate in 2000,00 euro; nulla sulle spese nei riguardi della s.a.s. La Caravella di Cavallini Romolo Alberto, non costituita in giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 5 Febbraio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Eugenio LAZZERI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott.ssa Angela RADESI                                  &#8211; Consigliere<br />
Dott.ssa Marcella COLOMBATI                      &#8211; Consigliere est.Cancelleria</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 APRILE 2004<br />
Firenze, lì 27 APRILE 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-27-4-2004-n-1292/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1292</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1965</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1965/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1965/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1965</a></p>
<p>Edilizia residenziale pubblica – occupazione abusiva &#8211; ordine di sgombero &#8211; sanatoria &#8211; carenza di requisito &#8211; diffida dell’Ente Gestore ed ordinanza del sindaco &#8211; impugnativa limitata all’ordinanza del Sindaco &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – Ordinanza sospensiva 14 febbraio 2004 n. 903 REPUBBLICA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1965/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1965</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1965/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1965</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia residenziale pubblica – occupazione abusiva &#8211; ordine di sgombero  &#8211; sanatoria  &#8211; carenza di requisito  &#8211; diffida dell’Ente Gestore  ed ordinanza del sindaco  &#8211; impugnativa limitata all’ordinanza del Sindaco &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – <a href="/ga/id/2004/5/3833/g">Ordinanza sospensiva 14 febbraio 2004 n. 903</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1965/04<br />
Registro Generale:3594/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />Pres. Giorgio Giovannini <br />Cons. Carmine Volpe<br /> Cons. Giuseppe Romeo Est.<br /> Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br /> Cons. Rosanna De Nictolis<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>CESAREO PASQUALE</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv. MICHELE PRIANTE<br />
con domicilio eletto in Roma VIA CUNFIDA 20 presso FRANCESCO OLIVETI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI NAPOLI</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv. ti EDOARDO BARONE E GIUSEPPE TARALLO<br />
con domicilio eletto in Roma L.TEVERE FLAMINIO 46 PAL. IV B presso GIANMARCO GREZ, <b>I.A.C.P.</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE V n. 903/2004, resa tra le parti, concernente ORDINE DI SGOMBERO DI ALLOGGIO ERP;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI NAPOLI<br />
Udito il relatore Cons. Giuseppe Romeo e uditi, altresì, per le parti l’avv. Priante e l’avv. Barone<br />
Ritenuto, alla stato, di poter aderire alle argomentazioni espresse dal TAR Campania con l’ordinanza impugnata;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3594/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 27 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1965/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1965</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1957</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1957/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1957/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1957</a></p>
<p>Contratti &#8211; forniture &#8211; materiale hardware, software e assistenza on line – sospensiva chiesta da concorrente – prestazioni contrattuali già eseguite &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva 17 marzo 2004 n. 1644 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:1957/04 Registro</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1957/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1957</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; forniture &#8211; materiale hardware, software e assistenza on line – sospensiva chiesta da concorrente – prestazioni contrattuali già eseguite &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/5/3835/g">Ordinanza sospensiva 17 marzo 2004 n. 1644</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1957/04<br />
Registro Generale:3019/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Carmine Volpe<br /> Cons. Giuseppe Romeo<br /> Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br /> Cons. Roberto Garofoli Est.<br /> ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>LAMUC 89 SNC</b><br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CARLO GRECO e COSTANTINO GRECO<br />
con domicilio eletto in Roma VIA BALDO DEGLI UBALDI, 71<br />
presso CARLO GRECO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI</b><br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIUSEPPE GUIZZI e ILARIA PAGNI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA CONDOTTI, 91<br />
presso GIUSEPPE GUIZZI</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>NETHOUSE ITALIA SRL</b>;<br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARIA CATERINA MOSCATO e PIETRO ADAMI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA FRANCESCO ACRI, 78</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III n. 1644/2004, resa tra le parti, concernente GARA PER FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE, SOFTWARE E ASSISTENZA ON LINE ;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI<br />
NETHOUSE ITALIA SRL</p>
<p>Udito il relatore Cons. Roberto Garofoli e uditi, altresì, per le parti l’avv. GRECO, e l’avv. GUIZZI per se e per delega dell’avv. MOSCATO.</p>
<p>Ritenuto che una valutazione comparativa degli interessi confliggenti induce a ritenere mancante il necessario periculum, attesa in particolare l’intervenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3019/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 27 Aprile 2004</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1928</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1928/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1928/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1928/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1928</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; concessioni &#8211; oneri &#8211; mutamento destinazione d&#8217;uso immobile – attività logistica o commerciale &#8211; riparto – rilevanza della trasformazione dei beni &#8211; tutela cautelare richiesta dall’ingiunto &#8211; accoglimento. Vedi anche: T.A.R. LOMBARDIA – BRESCIA – Ordinanza sospensiva 10 ottobre 2003 n. 870 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1928/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1928/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1928</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; concessioni &#8211; oneri &#8211;  mutamento destinazione d&#8217;uso immobile – attività logistica  o commerciale  &#8211; riparto – rilevanza della trasformazione dei beni &#8211;  tutela cautelare richiesta dall’ingiunto &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LOMBARDIA – BRESCIA – <a href="/ga/id/2004/5/3837/g">Ordinanza sospensiva 10 ottobre 2003 n. 870</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1928/2004<br />
Registro Generale: 1696/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Gaetano Trotta Cons. Vito Poli Cons. Anna Leoni Cons. Carlo Saltelli Cons. Eugenio Mele Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>IDROFIN S.R.L.</b> rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALBERTO LUPPI, GLAUCO DAVOLIO e GUIDO ROMANELLI con domicilio eletto in Roma VIA PACUVIO, 34 presso GUIDO ROMANELLI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI LALLIO</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LOMBARDIA &#8211; BRESCIA n. 870/2003, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE PER MUTAMENTO DESTINAZIONE D&#8217;USO IMMOBILE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Udito il relatore Cons. Eugenio Mele e udito, altresì, per la parte appellante l’avv. Guido Romanelli.</p>
<p>Considerato che gli elementi addotti nel provvedimento dell’Amministrazione comunale non appaiono decisivi per verificare il cambio di destinazione d’uso dell’immobile.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1696/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 27 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1928/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1924</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1924/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1924/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1924/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1924</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; condono e sanatoria – conguaglio oblazione per condono edilizio – prevalenza dell’interesse privato del debitore &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: T.A.R. BASILICATA – POTENZA – Ordinanza sospensiva 24 settembre 2003 n. 291 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanze:1924/2004 Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1924/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1924</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1924/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1924</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; condono e sanatoria – conguaglio oblazione per condono edilizio – prevalenza dell’interesse privato del debitore &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. BASILICATA – POTENZA – <a href="/ga/id/2004/5/3839/g">Ordinanza sospensiva 24 settembre 2003 n. 291</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1924/2004<br />
Registro Generale: 1495/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Gaetano Trotta Cons. Vito Poli Cons. Anna Leoni Cons. Carlo Saltelli Cons. Eugenio Mele Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>BISCIONE GIUSEPPE</b> rappresentato e difeso dagli Avv.ti ROBERTA FINATI e VITO VINCENZO ZACCAGNINO con domicilio eletto in Roma P.ZA CAPO DI FERRO 13 presso CONS. DI STATO SEGRETERIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI POTENZA</b> rappresentato e difeso da: Avv. CONCETTA MATERA con domicilio in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso SEGRETERIA SEZIONALE CDS</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR BASILICATA &#8211; POTENZA n. 291/2003, resa tra le parti, concernente CONGUAGLIO OBLAZIONE PER CONDONO EDILIZIO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI POTENZA<br />
Udito il relatore Cons. Eugenio Mele. Nessuno è comparso per le parti.</p>
<p>Considerato che, nella specie, la comparazione degli interessi comporta la prevalenza di quello del soggetto privato.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1495/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 27 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1924/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1924</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1899</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1899/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1899/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1899/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1899</a></p>
<p>Comune – scioglimento di Consiglio comunale – per dimissioni di conisglieri – decreto di scioglimento impugnato con riferimento alle modalita’ di dimissioni – irrevocabilità delle dimissioni dalla data della protocollazione &#8211; tutela cautelare in appello – accoglimento. Vedi anche: T.A.R. MOLISE – CAMPOBASSO – Ordinanza sospensiva 24 marzo 2004 n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1899/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1899</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1899/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1899</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comune – scioglimento di Consiglio comunale – per dimissioni di conisglieri – decreto di scioglimento  impugnato con riferimento alle modalita’ di dimissioni  – irrevocabilità delle dimissioni dalla data della protocollazione &#8211; tutela cautelare in appello – accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. MOLISE – CAMPOBASSO – <a href="/ga/id/2004/4/3741/g">Ordinanza sospensiva 24 marzo 2004 n. 76</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1899/2004<br />Registro Generale:3081/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Agostino Elefante Cons. Corrado Allegretta Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Cons. Goffredo Zaccardi Cons. Marzio Branca Est.ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>RONGIONE MICHEL FERRI PAOLO</b> rappresentato e difeso da: Avv. VINCENZO COLALILLO con domicilio eletto in Roma VIA ALBALONGA 7 presso CLEMENTINO PALMIERO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VINCOLI PASQUALE BIANCO ALDO </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR MOLISE &#8211; CAMPOBASSO n. 76/2004 , resa tra le parti, concernente SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FILIGNANO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Marzio Branca e udito , altresì, per la parte l’Avv.to Vincenzo Colalillo.<br />
Ritenuta la sussistenza del fumus boni juris.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3081/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 27 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1899/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1899</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1247</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-4-2004-n-1247/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott.ssa Eleonora Di Santo Est. ESSELUNGA s.p.a. (Avv. Antonio Ragazzini) contro il Comune di Pistoia (Avv. Vittorio Chierroni) e l’Arch. Giuliano Aliperta (non costituito) nell&#8217;ambito dell&#8217;accertamento di diritti è inammissibile il ricorso proposto con il rito speciale di cui all&#8217;art. 21 bis l. 1034/71 Giustizia amministrativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-4-2004-n-1247/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott.ssa Eleonora Di Santo Est.<br /> ESSELUNGA s.p.a. (Avv. Antonio Ragazzini) contro il Comune di Pistoia (Avv. Vittorio Chierroni) e l’Arch. Giuliano Aliperta (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>nell&#8217;ambito dell&#8217;accertamento di diritti è inammissibile il ricorso proposto con il rito speciale di cui all&#8217;art. 21 bis l. 1034/71</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Silenzio – Ricorso ex art. 21 bis l. 1034/71 – Accertamento di diritti – Dchiarazione di risoluzione della convenzione relativa ad area PIP – Inammissibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di accertamento di diritti, quale la dichiarazione di risoluzione di una convenzione relativa alla concessione in diritto di superficie di area destinata ad insediamenti produttivi di tipo commerciale, è inammissibile il ricorso proposto nelle forme di cui all’art. 21-bis della legge 1034 del 1971 (introdotto dall’art.2 della legge n.205 del 2000) in quanto la causa non può essere decisa in Camera di Consiglio secondo il rito accelerato previsto per il silenzio, ma deve essere trattata in pubblica Udienza, pena una evidente elusione della normale procedura, con ingiustificata abbreviazione dei termini processuali e semplificazione della stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">nell’ambito dell’accertamento di diritti è inammissibile il ricorso proposto con il rito speciale di cui all’art. 21 bis l. 1034/71</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />I SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ex art.21-bis della L.1034/1971, introdotto dall’art.2 della L. 205/2000<br />
sul ricorso n.1124/2003 proposto da</p>
<p><b>ESSELUNGA s.p.a.</b> rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Ragazzini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Firenze, Via Duca d’Aosta n.10;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Pistoia</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio Chierroni ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Firenze, Via de’ Rondinelli n.2 (Studio Legale Lessona);</p>
<p>&#8211; l’ <b>Arch. Giuliano Aliperta </b>nella sua qualità di Dirigente del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Pistoia, non costituito;</p>
<p>AVVERSO<br />
il silenzio del Comune di Pistoia sulla diffida notificata da Esselunga s.p.a. il 27 marzo 2003 all’Arch. Giuliano Aliperta, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Pistoia, ed al Sindaco di Pistoia il 28 marzo 2003;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Vista la memoria prodotta dal Comune di Pistoia a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Consigliere Eleonora Di Santo;<br />
Uditi alla Camera di Consiglio del 10 marzo 2004 i difensori delle parti costituite;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Con delibera consiliare del 13 marzo 1989 il Comune di Pistoia adottava il P.I.P. c.d. di “Via Erbosa”, e contestualmente con la delibera n.249 di pari data approvava i seguenti atti: 1) Bando per l’assegnazione in diritto di superficie di un’area commerciale, previa espropriazione e parziale urbanizzazione di un P.I.P. in regime concessorio; 2) Regolamento per l’assegnazione della suddetta area commerciale in diritto di superficie, previa espropriazione totale e urbanizzazione parziale del P.I.P. che la conteneva in regime concessorio; 3) Schema di convenzione per la concessione in diritto di superficie dell’area destinata ad insediamenti produttivi di tipo commerciale.<br />
In data 3 ottobre 1992, a seguito dell’espletata gara  e della delibera consiliare n.327 del 12 settembre 1991, il Sindaco rilasciava alla vincitrice Esselunga S.p.A. la concessione per l’esproprio totale delle aree del P.I.P. di “Via Erbosa”, nonché per le opere di urbanizzazione di cui all’art.5 del regolamento di assegnazione.<br />
Stante l’infruttuoso esito delle trattative preordinate alla cessione volontaria dei terreni oggetto di esproprio, Esselunga S.p.A. richiedeva al Comune l’attivazione delle procedure di legge per addivenire all’esproprio delle aree di cui la medesima era divenuta assegnataria.<br />
Il Sindaco del Comune di Pistoia adottava, quindi, i decreti di esproprio, e, successivamente all’emissione dei decreti in questione, con atto a rogito del Notaio Luigi Rubantini Picco del 3 luglio 1996 (n. rep. 8158, fasc. 2103), il Comune di Pistoia e la Esselunga S.p.A. stipulavano la “Convenzione per la concessione in diritto di superficie di area destinata ad insediamenti produttivi di tipo commerciale in Via Erbosa”.<br />
Successivamente alla stipula della convenzione, Esselunga ritirava la concessione edilizia relativa agli interventi di urbanizzazione, mentre non ritirava la concessione per l’edificazione del supermercato.<br />
Con istanza del 10 gennaio 2003 (n. prot. 1669), indirizzata al Dirigente del Servizio Urbanistica ed Assetto del Territorio, la Esselunga S.p.A. formulava formale richiesta affinchè, sul presupposto di una presunta sopravvenuta decadenza ai sensi dell’art.5, secondo comma, della succitata convenzione – in forza del quale “Nel caso in cui la concessione edilizia non fosse conseguita nel termine stabilito per qualsiasi fatto o atto imputabile al richiedente, il Comune provvederà a dichiarare decaduto il superficiario e a risolvere il contratto, restituendo al superficiario decaduto una somma pari al corrispettivo come stimato all’art.2, diminuito del 10% del totale a titolo di penale” &#8211; l’Amministrazione Comunale provvedesse in primis a dichiarare risoluta la medesima convenzione e successivamente a restituire le somme ex art.2 della citata convenzione, salva la decurtazione della penale del 10%.<br />
Poiché il Comune di Pistoia non si pronunciava in ordine alla suindicata richiesta, Esselunga S.p.A. con atto del 28 marzo 2003, n. prot. 20203 diffidava in tal senso l’Amministrazione Comunale e, stante il protrarsi del silenzio dell’Amministrazione, proponeva il ricorso in esame avverso il silenzio.<br />
Il ricorso è inammissibile.<br />
L’Amministrazione Comunale, a seguito della sottoscrizione della suindicata convenzione, ha esaurito il potere discrezionale – di natura pubblicistica – che generalmente sottende alla preliminare procedura ad evidenza pubblica preordinata all’individuazione del soggetto aggiudicatario dell’assegnazione.<br />
Se è pur vero, infatti, che nelle fasi di approvazione del Piano degli Insediamenti Produttivi, di pubblicazione del bando di gara per l’assegnazione delle aree, nonché di espletamento e di aggiudicazione della stessa, l’Ente pubblico dispone di ampia discrezionalità, a cui si contrappone l’interesse legittimo del privato al conseguimento del bene, è di altrettanta evidenza che tale potere, e la correlata discrezionalità amministrativa, cessa nel momento stesso in cui l’Amministrazione addiviene alla stipula della convenzione con il soggetto privato.<br />
Ne consegue che la richiesta della società ricorrente, afferendo ad un presunto inadempimento da parte dell’Amministrazione Comunale di impegni presi in sede negoziale, si riconnette ad una posizione di diritto soggettivo perfetto e non di interesse legittimo.<br />
Vertendosi in tema di accertamento di diritti, la procedura del silenzio appare del tutto irrilevante, ma è quella che nella fattispecie ha consentito il rito camerale ex art.21-bis della legge 1034 del 1971 (introdotto dall’art.2 della legge n.205 del 2000), caratterizzato da un iter più rapido e da una decisione assunta con “sentenza succintamente motivata”.<br />
Ne consegue l’inammissibilità dell’atto introduttivo del presente giudizio, in quanto la causa non può essere decisa in Camera di Consiglio, ma in pubblica Udienza, pena una evidente elusione della procedura, con ingiustificata abbreviazione dei termini processuali e semplificazione della procedura stessa (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2002 n.3256; TAR Lazio, sez. II ter, 28 febbraio 2001 n.1597).<br />
Né, stante la specialità del rito camerale sul silenzio – nel quale le ragioni dell’accelerazione impressa alla definizione della controversia sono da ricercare, prevalentemente, nella relativa semplicità degli accertamenti di fatto e di diritto che è necessario svolgere in sede giurisdizionale – e la diversità degli oggetti giuridici dei giudizi – incentrati sull’accertamento del diritto, da una parte, e nel silenzio, dall’altra – è ammissibile la conversione del ricorso speciale, di cui all’art.21-bis della legge 1034 del 1971 (introdotto dall’art.2 della legge n.205 del 2000), in ricorso volto ad introdurre un giudizio di cognizione ordinaria (cfr., Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 2002 n.12; sez. IV, 11 giugno 2002 n.3256).<br />
Per le ragioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana &#8211; Sezione I, dichiara il ricorso n.1124/2003 indicato in epigrafe inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, in data 10 marzo 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Giovanni Vacirca				Presidente<br />	<br />
Andrea Migliozzi				Consigliere<br />	<br />
Eleonora Di Santo				Consigliere rel. est.																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 APRILE 2004<br />
Firenze, lì 27 APRILE 2004</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1898</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1898/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1898/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1898/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1898</a></p>
<p>Sanita&#8217; – determinazione modalità di pagamento delle prestazioni sanitarie &#8211; tetti di spesa per assistenza medico-specialistica ambulatoriale – richiesta di tutela cautelare – deterinazioni provvisorie con possibilita’ di conguaglio fino al raggiungimento del tetto annuale – danno grave ed irreparabile – tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. PUGLIA –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1898/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1898</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanita&#8217; – determinazione modalità di pagamento delle prestazioni sanitarie  &#8211; tetti di spesa per assistenza medico-specialistica ambulatoriale – richiesta di tutela cautelare – deterinazioni provvisorie con possibilita’ di conguaglio fino al raggiungimento del tetto annuale – danno grave ed irreparabile – tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/4/3743/g">Ordinanza sospensiva 24 marzo 2004 n. 474</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1898/2004<br />Registro Generale:2831/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Agostino Elefante Cons. Corrado Allegretta Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Cons. Goffredo Zaccardi Cons. Marzio Branca Est.ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ANISAP -ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTITUZIONE SANITARIE PRIVATE LABORAT.MEDICO ANALISI SAN LUCA DOTT.GIUSEPPE RACUGNO S.R.L. LABORATORIO ANALISI DOTT.FRANCESCO PAOLO MOTOLESE SRL LABORATORIO ANALISI CLINICHE DOTT.FRANCESCO SOLITO LABORATORIO ANALISI CLINICHE DOTT.TOMMASO MASTRANGELO DOTT.LIVIO OSTILLIO SPECIALISTA IN RADIOLOGIA LABORATORIO DI ANALISI DOTT.FRANCESCO PRUSCIANO S.R.L. LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DOTT.BARBALUCCA S.R.L. ISTITUTO DI DIAGNOSI E TERAPIA S.R.L. ANALISI BIOLOGICHE T.DI GIACOMO S.R.L. LABORATORIO DI ANALISI “S.GIORGIO” DEL DOTT.A.CAMODECA S.R.L SNABILP-FEDERBIOLOGI LABORATORIO ANALISI STANTE S.R.L. SICHILP -SINDACATO ITALIANO CHIMICI LIBERI PROFESSIONISTI CENTRO DI MEDICINA SOCIALE E DELLA RIABILITAZIONE S.R.L. CENTRO ANALISI “E4” S.R.L. A.N.D.I.A.R. ASSOCIAZIONE NAZ.DIAGNOSTICA AREA RADIOLOGICA LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE DOTT.LUIGI CERRA LABORATORIO ANALISI CLINICHE DOTT.FRANCESCO GIACOIA S.R.L. LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE DOTT.PASQUALE DE QUARTO LABORATORIO ANALISI “BIOS” </b>rappresentato e difeso da: Avv. FABRIZIO LOFOCO Avv. MARIA CRISTINA LENOCI con domicilio eletto in Roma VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6 presso MARIA CRISTINA LENOCI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.U.S.L. TARANTO/1</b> rappresentato e difeso da: Avv. PIER LUIGI PORTALURI con domicilio eletto in Roma VIALE GORIZIA N. 25/D presso GIULIO MICIONI e nei confronti di REGIONE PUGLIA non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA &#8211; LECCE:<br />
SEZIONE II n. 377/2004 , resa tra le parti, concernente TETTI DI SPESA ANNO 2004 PER ASSISTENZA MEDICO-SPECIALISTICA AMBULATORIALE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) A.U.S.L. TARANTO/1<br />
Udito il relatore Cons. Marzio Branca e uditi, altresì, per le parti gli avvocati F. Lofoco e P. L. Portaluri;</p>
<p>Ritenuto che merita di essere confermata la decisione di primo grado.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 2831/2004.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 27 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1898/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1898</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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