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	<title>27/3/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/3/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.549</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-549/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-549/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.549</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. A. Maggio A. S.p.A. (avv.ti E e P. Cotza) c COMUNE DI SINNAI (avv. U. Piroddi) e AREA TECNICA SETTORE LL.PP. E SS.TT. – COMUNE DI SINNAI (n.c.) sulla necessità di disapplicare l&#8217;atto amministrativo in contrasto con il diritto comunitario 1. Comuni e Province – Servizi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-549/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.549</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-549/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.549</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. A. Maggio<br /> A. S.p.A. (avv.ti E e P. Cotza) c COMUNE DI SINNAI (avv. U. Piroddi) e AREA TECNICA SETTORE LL.PP. E SS.TT. – COMUNE DI SINNAI (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di disapplicare l&#8217;atto amministrativo in contrasto con il diritto comunitario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comuni e Province – Servizi pubblici – Affidamento in house – Condizioni.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Motivi – Violazione della normativa comunitaria – Illegittimità &#8211; Sussiste – Disapplicazione – Impossibilità – Eccezione.</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Vizi deducibili – Eccesso di potere – Sviamento – Accoglimento – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Gli affidamenti di opere e servizi, in via diretta e senza gara, erano e sono consentiti, solo a condizione che gli stessi avvengano “in house”, ossia in favore di società a partecipazione pubblica totalitaria, le quali realizzino la parte più importante della propria attività con l&#8217;ente pubblico che le controlla e sulle quali quest’ultimo eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri apparati burocratici (1); il “controllo analogo” non sussite in presenza di una partecipazione, anche minoritaria, di un’impresa privata al capitale della società pubblica affidataria. (2)<br />
2. Il vizio generato dall’inosservanza delle norme comunitarie va ricondotto alla categoria dell’illegittimità per violazione di legge con conseguente annullabilità del provvedimento. (3) Il provvedimento, ancorché viziato perché emanato in violazione del diritto comunitario, è idoneo, secondo principi noti, a produrre tutti i suoi effetti, con conseguente onere per l’interessato di proporre avverso il medesimo tempestiva impugnazione ed impossibilità per il giudice amministrativo di disapplicare l’atto anticomunitario. (4) Tuttavia, laddove il ricorrente non contesti l’atto emanato in violazione del diritto comunitario, ma, al contrario, fondi su di esso le propri ragioni, affermando che il provvedimento impugnato è illegittimo perché contrastante con l’atto anticomunitario, la regola sull’onere di impugnazione, con tutti i suoi portati, ivi compresa la necessità di proporre tempestiva impugnazione e l’impossibilità per il giudice amministrativo di disapplicare l’atto anticomunitario, non viene in rilievo, poiché anzi il privato chiede l’applicazione dell’atto viziato sotto il profilo comunitario, cosicché non possono frapporsi ostacoli a che il giudice giudichi la controversia alla luce degli effettivi parametri di legalità sostanziale, nel pieno rispetto del principio di preminenza del diritto comunitario, senza tener conto dell’atto anticomunitario.(5)</p>
<p>3. Affinché la censura di sviamento di potere possa ritenersi fondata occorre che gli elementi emersi rivelino in modo indubbio il dissimulato scopo dell&#8217;atto. (6)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. in motivazione CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA’ EUROPEA &#8211; Sentenza 18 novembre 1999, in causa C-107/98; IDEM – Sentenza 8 maggio 2003 in causa C-349/97; T.A.R. LAZIO– Roma – SEZIONE II – Sentenza 15 aprile 2005 n. 2762. Da ultimo, in questa Rivista, T.R.G.A. &#8211; SEZIONE DI BOLZANO &#8211; Sentenza 8 marzo 2007 n. 91, con nota di richiami.<br />
(2) Cfr. in motivazione CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA’ EUROPEA – SEZIONE PRIMA – Sentenza 11 gennaio 2005, in causa C-26/03. <br />
(3) Cfr., da ultimo, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 10 gennaio 2003 n. 35, citata in motivazione.<br />
Ritiene che la patologia da contrarietà al diritto comunitario dell’atto amministrativo sia qualificabile come “nullità” od “inesistenza”, T.A.R. PIEMONTE – Sentenza 8 febbraio 1989 n. 34, citata in motivazione.<br />
Di recente, osserva il Collegio, il CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 22 novembre 2006 n. 6831; IDEM 3 marzo 2006 n. 1023, ha escluso la riconducibilità della patologia da violazione del diritto comunitario all’art. 21 septies L. n. 241/90, in tema di nullità del provvedimento. <br />
(4) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA – Sentenza 21 febbraio 2005 n. 579, secondo cui mentre la diversa forma patologica della nullità (o della inesistenza) risulta configurarle nella sola ipotesi in cui il provvedimento nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna (attributiva di potere) incompatibile (e quindi disapplicabile) con il diritto comunitario, è principio acquisito che la violazione di una disposizione comunitaria implica un vizio di ilegittimità &#8211; annullabilità dell&#8217;atto amministrativo interno con essa contrastante. Pertanto, al di fuori del caso da ultimo descritto, l&#8217;inosservanza di una disposizione comunitaria direttamente applicabile comporta l&#8217;annullabilità del provvedimento viziato, nonché, sul piano processuale, pena la sua inoppugnabilità l&#8217;onere della sua impugnazione dinanzi al giudice amministrativo entro il prescritto termine di decadenza; v. anche, citata in motivazione, IDEM – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 10 gennaio 2003 n. 35.<br />
Da ultimo, si è ritenuto, T.A.R. BASILICATA – POTENZA – SEZIONE I &#8211; Sentenza 17 ottobre 2006, n. 723, che la Corte di Giustizia della Comunità Europea con Sentenza n. 198 del 9.9.2003 ha affermato che il principio di supremazia del diritto comunitario sui diritti nazionali degli Stati membri esige che: 1) sia disapplicata qualsiasi disposizione della legislazione nazionale in contrasto con una norma comunitaria, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o posteriore alla norma comunitaria; 2) tale obbligo di disapplicazione incombe non solo sul Giudice nazionale, ma anche su tutti gli organi dello Stato e delle altre Pubbliche Amministrazioni, ed implica l&#8217;obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari, per agevolare la piena efficacia del diritto comunitario. Ma, relativamente a tale questione, va anche evidenziato che la violazione di una norma comunitaria da parte di un atto e/o provvedimento amministrativo assume la configurazione di un vizio di illegittimità -annullabilità, che sul piano proces-suale comporta l&#8217;onere di impugnazione dinanzi al Giudice Amministrativo entro il termine decadenziale di 60 giorni; mentre il vizio di nullità (alla luce della predetta Sentenza Corte di Giustizia della Comunità Europea n. 198 del 9.9.2003) risulta configurabile soltanto se l&#8217;atto e/o provvedimento amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma interna incompatibile (e perciò disapplicabile se-condo quanto statuito dalla citata Sentenza Corte di Giustizia della Comunità Europea n. 198 del 9.9.2003) con il diritto comunitario.<br />
(5) L’eccezione al divieto di disapplicazione è un’affermazione innovativa, che non ha precedenti, come riconosce lo stesso organo giudicante.<br />
Sulla cd. disapplicazione comunitaria v. Codice della giustizia amministrativa, a cura di MORBIDELLI G., Milano, 2005, sub art. 5 L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, commento di CINTIOLI F., specialmente pag. 980 e ss.<br />
(6) Cfr. in motivazione T.A.R. SARDEGNA &#8211; Sentenza 7 aprile 2006 n. 509. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul <b>ricorso n° 783/06</b> proposto</p>
<p>dall’ <b>A. S.p.A</b>., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eulo e Paolo Cotza, presso il cui studio, in Cagliari, piazza Michelangelo n°14 è elettivamente domiciliata;   <br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <B>COMUNE DI SINNAI</B>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Piroddi, presso il cui studio in Cagliari, via Tuveri n°94, è elettivamente domiciliato;</p>
<p>l’<B>AREA TECNICA – SETTORE LL.PP. E SS.TT. </B>del suddetto comune, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio; <br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del bando di gara in data 26/9/2006 con cui il Dirigente dell’Area Tecnica – Settore LL.PP. e SS.TT. del Comune di Sinnai ha indetto una gara d’appalto per l’affidamento di alcuni lavori.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 7/3/2007 il consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, gli avvocati delle parti come da separato verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Comune di Sinnai, dopo aver promosso la costituzione della società a partecipazione pubblica, denominata A.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. s.p.a., di cui il medesimo è socio minoritario, con contratto stipulato in data 6/6/2000, avente scadenza il 31/12/2030, ha affidato alla detta società, in via esclusiva e senza gara, il servizio idrico integrato comunale.  <br />
Sennonché, con bando di gara in data 26/9/2006 il Dirigente dell’Area Tecnica – Settore LL.PP. e SS.TT. dell’anzidetto Comune ha indetto una procedura aperta per l’affidamento di lavori (ampliamento della rete di distribuzione dell’acqua potabile alle aziende agricole e zootecniche e di adeguamento dell’impianto di potabilizzazione esistente)  compresi fra quelli oggetto della menzionata convenzione. <br />
Ritenendo il bando illegittimo l’ A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. lo ha impugnato chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi. <br />
1) Nell’indire l’avversato procedimento di evidenza pubblica il Comune di Sinnai ha violato gli obblighi derivanti dal contratto sopra menzionato.<br />
Il censurato comportamento evidenzia, inoltre, i vizi di difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, contraddittorietà e difetto di motivazione.<br />
2) La riconducibilità dell’oggetto della gara nell’alveo dei contenuti contrattuali, attribuisce alla ricorrente la posizione di controinteressata rispetto all’atto impugnato. Alla stessa, pertanto, doveva essere necessariamente data la comunicazione di cui all’art. 7 della L. n°241/1990.<br />
 3) Attraverso l’atto impugnato l’intimata amministrazione, per un verso tenta di sottrarre alla ricorrente una porzione del servizio già affidatole in concessione, mentre, per altro verso, rispetta pianamente le restanti parti della medesima concessione beneficiando così del servizio reso dall’odierna istante. Tutto ciò vizia il provvedimento gravato di contraddittorietà e sviamento. <br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 7/3/2007 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
I primi due motivi di gravame possono essere esaminati in un unico contesto.<br />
In punto di fatto occorre premettere che:<br />
a) il Comune di Sinnai, ha promosso la costituzione di una società per azioni a partecipazione pubblica, denominata A.Q.U.A.V.I.T.A.N.A., di cui lo stesso è socio minoritario;<br />
b) con contratto stipulato in data 6/6/2000, avente scadenza il 31/12/2030, il medesimo comune ha affidato, in via esclusiva alla detta società, il servizio idrico integrato comunale;  <br />
c) l’affidamento è avvenuto in via diretta e senza gara;<br />
d) con bando di gara del 26/9/2006 l’ente ha indetto una procedura aperta per l’aggiudicazione di lavori compresi fra quelli oggetto della menzionata convenzione.<br />
Orbene, lamenta, in primo luogo, l’A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. che la decisione di avviare la anzidetta procedura di evidenza pubblica, sarebbe lesiva del diritto ad essa spettante, in base al ricordato atto negoziale, di eseguire le opere messe in gara. <br />
Rileva il Collegio che il contratto a suo tempo stipulato da comune e odierna ricorrente, con la sottostante determinazione di concluderlo, pur essendo conformi alla legislazione interna all’epoca vigente, ed in particolare agli artt. 22 della L. 8/6/1990 n°142 e 12 della L. 23/12/1992 n° 498 (quest’ultimo in particolare permetteva agli enti locali ivi considerati di costituire, “per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio … apposite società per azioni senza vincolo della proprietà maggioritaria …”), violavano, e violano tuttora, la normativa comunitaria, ed in particolare le disposizioni in materia di appalti pubblici e le norme del trattato poste a presidio della libera circolazione delle merci (art. 28) e dei servizi (art. 49), della libera concorrenza (art. 81) e della libertà di stabilimento (art. 43), di cui le prime sono espressione. <br />
Com’è noto, infatti, in base alla normativa europea gli affidamenti di opere e servizi, in via diretta e senza gara, erano e sono consentiti, solo a condizione che gli stessi avvengano “in house”, ossia in favore di società a partecipazione pubblica totalitaria, le quali realizzino la parte più importante della propria attività con l&#8217;ente pubblico che le controlla e sulle quali quest’ultimo eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri apparati burocratici (cfr. Corte Giust. C. E. 18/11/1999, in causa C-107/98 e 8/5/2003 in causa C-349/97, T.A.R. Lazio – Roma, II Sez., 15/4/2005 n°2762). Condizione, questa, nella fattispecie di certo insussistente. <br />
A tecer d’altro, è qui sufficiente rilevare, che il giudice comunitario ha, di recente, escluso che il richiesto “controllo analogo” possa sussistere in presenza di una partecipazione, anche minoritaria, di un’impresa privata al capitale della società pubblica affidataria (cfr. Corte Giust. C.E., I Sez., 11/1/2005, in causa C-26/03).<br />
Appurata, la sussistenza del descritto contrasto col diritto comunitario, occorre chiedersi quali conseguenze debbano trarsene sul piano sostanziale e processuale.<br />
Con riguardo al primo aspetto della questione la prevalente giurisprudenza nazionale, prendendo le mosse dalla tesi che definisce i rapporti tra diritto interno e diritto comunitario in termini di integrazione fra i due ordinamenti, ha ricondotto il vizio generato dall’inosservanza delle norme comunitarie alla categoria dell’illegittimità per violazione di legge con conseguente annullabilità del provvedimento, (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V Sez., 10/1/2003 n°35).<br />
Solo in isolate pronunce, invero, si è giunti alla conclusione di configurare il vizio dell’atto anticomunitario in termini di nullità inesistenza (cfr. T.A.R. Piemonte 8/2/1989 n°34). Ma tale tesi è stata, anche di recente, smentita dal Consiglio di Stato, il quale, nel confermare il tradizionale orientamento, ha ulteriormente rilevato che “l’entrata in vigore dell’art. 21 <i>septies</i> della legge n° 241/1990, introdotto dalla legge n° 15/2005, ha codificato le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo, che costituiscono quindi un numero chiuso e all’interno delle quali non rientra il vizio consistente nella violazione del diritto comunitario” (così Cons. Stato, VI, 22/11/2006 n°6831, e 3/3/2006 n°1023). <br />
Sul piano processuale, i riflessi della riferita impostazione sostanziale  hanno portato la giurisprudenza nazionale ad escludere che il giudice possa disapplicare (salva l’ipotesi degli atti di normazione secondaria) l’atto contrario al diritto comunitario, e a ritenere che tale conclusione non risulti incompatibile con il principio della “primautè” del diritto comunitario e con il suo carattere vincolante, oltre che per i giudici, per il legislatore e le amministrazioni.<br />
Il provvedimento, ancorché viziato perché emanato in violazione del diritto comunitario, è idoneo, secondo principi noti, a produrre tutti i suoi effetti, con conseguente onere per l’interessato di proporre avverso il medesimo tempestiva impugnazione, (cfr., fra le tante, Cons. Stato IV Sez., 21/2/2005 n°579, nonchè citata sent. n°35/2003).<br />
La possibilità di disapplicare minerebbe le esigenze di certezza dei rapporti giuridici pubblicistici, nonché i principi di stabilità, affidamento, continuità dell’azione amministrativa, presunzione di legittimità che pure hanno una loro funzione nell’attività amministrativa.  <br />
Giova segnalare, peraltro, che la Corte di Giustizia, nel confermare che non contrasta con la normativa europea la legislazione nazionale che assoggetti a termini decadenziali il ricorso avverso provvedimenti illegittimi per violazione delle norme comunitarie, ove questa non restringa ingiustificatamente la tutela delle situazioni giuridiche garantite dalle dette norme, ha ammesso la possibilità di disapplicazione laddove la tempestiva impugnazione sia stata ostacolata da fatti imputabili alla pubblica amministrazione (cfr., da ultimo, Corte Giust. C.E. 27/2/2003 in causa C-327/00, idem 18/6/2002 in causa C- 92/00 e 29/4/1999 in causa C-224/97).<br />
La giurisprudenza nazionale, confortata almeno in linea di principio da quella comunitaria, risulta, dunque, orientata ad escludere tassativamente la disapplicazione dei provvedimenti individuali e concreti. <br />
Almeno a quanto consta, però, la problematica dei riflessi sul processo del vizio derivante da violazione della normativa comunitaria è stata sempre affrontata nell’ottica del soggetto leso dall’atto, concentrandosi la discussione, come più sopra rilevato, sulla necessità o meno di proporre tempestiva impugnazione. <br />
Pur condividendo le riferite acquisizioni giurisprudenziali in ordine alla problematica della disapplicazione, quando essa riguardi il provvedimento oggetto di gravame, il Collegio ritiene che la questione debba porsi in termini differenti nel caso in cui il ricorrente non contesti l’atto emanato in violazione del diritto comunitario, ma, al contrario, fondi su di esso le propri ragioni, affermando che il provvedimento impugnato è illegittimo perché contrastante con l’atto anticomunitario. <br />
Nella descritta ipotesi, la regola sull’onere di impugnazione, con tutti i suoi portati, non viene in rilievo, poiché anzi il privato chiede l’applicazione dell’atto viziato sotto il profilo comunitario, cosicchè non possono frapporsi ostacoli a che il giudice giudichi la controversia alla luce degli effettivi parametri di legalità sostanziale, nel pieno rispetto del principio di preminenza del diritto comunitario.<br />
Del resto, in termini più generali, l’esigenza che la valutazione dell’azione amministrativa sia condotta sulla base di canoni di legittimità sostanziale e non meramente formale, deve ritenersi immanente nell’ordinamento e trova, ormai, sicuri riscontri normativi nella nuova disciplina del procedimento amministrativo introdotta con la L. 7/8/1990 n°241, come modificata dalla L. 11/2/2005 n°15 e dal D.L. 14/3/2005, conv. in L. 14/5/2005 n°80.<br />
Tale esigenza mal si concilia con un’interpretazione dell’istituto della disapplicazione che porti ad estendere il divieto di disapplicare oltre i limiti segnati dalla sua stessa ragion d’essere (cfr. in relazione ad una fattispecie che presenta aspetti di analogia con quella oggetto di causa, T.A.R. Sardegna, I Sez., 2/8/2005 n°1725).<br />
Deve, pertanto, ritenersi che nell’ipotesi descritta, l’atto (anche negoziale) su cui il ricorrente fonda le proprie pretese, possa esplicare i propri effetti solo laddove sia conforme al diritto comunitario, non potendo, in caso contrario, costituire fonte di legittime aspettative del privato. <br />
In quest’ultima ipotesi sarà doveroso per il giudice disapplicarlo o comunque giudicare la controversia senza tenerne conto.<br />
Alle considerazioni svolte occorre aggiungere che la tesi prospettata dalla ricorrente condurrebbe all’assurda conseguenza di annullare un atto conforme al diritto comunitario (oltre che a quello interno), il quale impone, anche in relazione agli appalti sotto soglia (cfr. Cons. Stato, VI Sez.,  25/1/2005 n°168), che gli affidamenti avvengano mediante gara. <br />
Alla luce delle esposte argomentazioni, poiché, come più sopra rilevato, la menzionata convenzione in data 6/6/2000 era ed è contraria ad un precetto di rango comunitario, la stessa va disapplicata, di modo che il provvedimento impugnato va dichiarato esente dal dedotto profilo di illegittimità.<br />
Non potendo la ricorrente fondare legittime aspettative sulla menzionata convenzione, in quanto contraria al diritto comunitario, deve negarsi che alla medesima dovesse essere data la comunicazione di cui all’art. 7 della citata L. n°241/1990. <br />
Nemmeno il terzo motivo merita accoglimento <br />
Al riguardo è sufficiente osservare che, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, affinché la censura di sviamento di potere possa ritenersi fondata occorre che gli elementi emersi rivelino in modo indubbio il dissimulato scopo dell&#8217;atto (cfr. T.A.R. Sardegna 7/4/2006 n° 509); condizione questa, che nella specie, non si rinviene.<br />
In definitiva il ricorso non merita accoglimento. <br />
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di  spese ed onorari di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I</p>
<p></p>
<p align=justify>
Rigetta</b> il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 7/3/2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori: </p>
<p>Paolo Numerico,		Presidente;<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri,	Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio,		Consigliere – estensore.<br />	<br />
<b><br />
Depositata in segreteria oggi:27/03/2007</b></p>
<p></p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.553</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-553/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. ed Est. P. Numerico C. S. e S. S. (avv. S. Stara) c. PREFETTO DI CAGLIARI (Avv. dist. St.) sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;istanza di accesso con cui si chiede di conoscere i criteri adottati dal Prefetto per determinare la durata delle sospensioni delle patenti fra il minimo e il massimo indicati,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-553/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.553</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. P. Numerico<br /> C. S. e S. S. (avv. S. Stara) c. PREFETTO DI CAGLIARI (Avv. dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;istanza di accesso con cui si chiede di conoscere i criteri adottati dal Prefetto per determinare la durata delle sospensioni delle patenti fra il minimo e il massimo indicati, ovvero la notizia circa l&#8217;inesistenza degli stessi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso agli atti amministrativi &#8211; Documenti – Criteri di irrogazione di una sanzione – Ammissibilità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ ammissibile e meritevole di accoglimento la domanda di accesso ai documenti avente ad oggetto gli eventuali criteri utilizzati dal Prefetto per stabilire la durata delle sospensioni delle patenti fra il minimo e il massimo indicati, ovvero la notizia circa l’inesistenza degli stessi. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) I ricorrenti avevano impugnato avanti al Giudice di pace la sanzione della sospensione della patente di guida, l’uno, per superamento dei limiti di velocità, l’altro, per guida con tasso alcoolemico superiore al consentito.<br />
Al fine di dimostrare l’illegittimità della sanzione, i ricorrenti avevano chiesto al Prefetto di Cagliari copia dei criteri predeterminati ed oggettivi circa la determinazione della misura/durata della sanzione relativa alla sospensione della patente in riferimento alle violazioni di cui all’art. 142 CdS.<br />
Il Prefetto aveva escluso l’applicabilità della tutela estensiva richiesta, trattandosi di pretese finalizzate “al controllo generalizzato dell’operato dell’Ufficio e, conseguentemente, mancando l’interesse ai fini della tutela giuridica.<br />
Il Collegio ravvisa, sul piano soggettivo, l’interesse all’esibizione nella finalità perseguita dai ricorrenti di migliorare le proprie probabilità di vittoria dei loro ricorsi davanti al Giudice di pace con riferimento alle violazioni del Codice della Strada loro contestate.<br />
Sul piano oggettivo, il Collegio accerta gli estremi dell’accesso tutelabile, da un lato, per l’impossibilità per gli interessati di conoscere in altro modo gli estremi dei criteri in questione, e, dall’altro, per l’insussistenza di una finalità di controllo indiscriminato dell’attività generale dell’Amministrazione, laddove gli istanti miravano semplicemente conoscere il modo in cui la Prefettura aveva agito nei loro confronti. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sui <b>ricorsi riuniti n. 125/2007 e n. 126/2007</b>, proposti  rispettivamente, dal</p>
<p>sig. <b>C. S. e dal sig. S. S</b>., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Salvatore Stara, come da procure in calce ai ricorsi, presso lo studio del quale in Cagliari, via Levante 4, sono elettivamente domiciliati;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <B>PREFETTO DI CAGLIARI</B>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale delle Stato di Cagliari, presso la cui sede in Cagliari, via Dante n. 23, è domiciliato;<br />
<b></p>
<p align=center>
per la declaratoria</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’illegittimità dei provvedimenti prot. 3095/area III bis, del 12/1/2007 (Ric. n. 125/2007) e prot. 3109/area III bis del 12/1/2007 (Ric. 126/2007), con i quali il Prefetto di Cagliari ha rigettato le istanze del 14/12/2006 dei ricorrenti volte ad ottenere copia dei criteri predeterminati ed oggettivi circa la determinazione della misura/durata della sanzione relativa alla sospensione della patente in riferimento alle violazioni di cui all’art. 142 CdS, e perché venga ordinato al Prefetto resistente di rilasciare ai ricorrenti copia dei criteri richiesti.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Cagliari;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti delle cause;<br />	<br />
	Nominato relatore per la camera di consiglio del 21 marzo 2007 il Presidente Paolo Numerico;<br />	<br />
	Uditi l&#8217;avvocato Salvatore Stara per i ricorrenti e l’avvocato dello Stato Annamaria Bonomo  per l’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO   </b> <B>E</B>    <b>DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	I ricorrenti subivano verbali di contravvenzione, entrambi il 14/10/2006 in località diverse, l’uno per superamento dei limiti di velocità e l’altro per guida con tasso alcoolemico superiore al consentito.<br />	<br />
Con provvedimenti del 24/10/2006 il Prefetto di Cagliari sospendeva le patenti di guida ai ricorrenti, rispettivamente, per due e tre mesi.<br />
Gli interessati ricorrevano al Giudice di pace e successivamente chiedevano, per consentire una migliore difesa davanti al quel Giudice, copia degli eventuali criteri predeterminati dal Prefetto in merito alla  misura dei tempi destinati alla sospensione di patente (con riferimento ai tipi di violazione oggetto delle contestazioni), ovvero la dichiarazione scritta che tali criteri non sussistevano.<br />
Secondo il Prefetto le richieste non erano ammissibili ai sensi dell’art. 24 comma 3 della L. 241/90, trattandosi di pretese finalizzate “al controllo generalizzato dell’operato di questo ufficio e, conseguentemente, non” essendo “di alcun interesse ai fini della tutela giuridica” (provvedimenti 12/1/2007 confermati il 31 gennaio s.a).<br />
I due fratelli Stara hanno prodotto analoghi ricorsi per l’accesso, meglio specificati in epigrafe, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 24, commi 1 lett. c) e 3, della L. 241/90 sotto vari profili, inclusa la carenza di motivazione, ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento e sviamento, concludendo per l’accoglimento dei ricorsi con vittoria di spese ed onorari.<br />
Il Prefetto intimato si è costituito, depositando analoghe memorie difensive volte a contestare le tesi avversarie e concludendo per il rigetto dei ricorsi, in quanto inammissibili, improponibili e comunque totalmente infondati.<br />
Alla camera di consiglio del 21/3/2007 le parti hanno illustrato le rispettive posizioni e le cause sono state trattenute per la decisione.<br />
I ricorsi possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione oggettiva.<br />
Al Collegio gli stessi appaiono fondati.<br />
Gli istanti hanno chiesto di conoscere gli eventuali criteri utilizzati dal Prefetto per stabilire la durata delle sospensioni delle patenti fra il minimo e il massimo indicati, ovvero la notizia circa l’inesistenza degli stessi: il tutto per migliorare le probabilità di vittoria dei loro ricorsi davanti al Giudice di pace con riferimento alle violazioni del Codice della Strada loro contestate.<br />
Questo pare un interesse sufficiente a giustificare, dal punto di vista soggettivo, la loro richiesta.<br />
D’altra parte le richieste non appaiono generiche, tenuto conto dell’impossibilità per gli interessati di conoscere gli estremi dei criteri in questione, e non sembrano neppure volte a controllare indeterminatamente l’attività generale dell’Amministrazione, posto che gli istanti desiderano semplicemente conoscere il modo in cui la Prefettura ha agito nei loro specifici confronti.<br />
Per le considerazioni esposte, i ricorsi vanno accolti e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati e deve essere ordinato al Prefetto di rilasciare ai ricorrenti copia degli atti recanti i criteri richiesti, oppure una dichiarazione nella quale si attesti che detti criteri non sono stati fin qui redatti.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>riunisce i ricorsi in epigrafe e li <b>accoglie</b>, con gli effetti indicati in motivazione.<br />
Condanna la Prefettura a spese ed onorari dei due giudizi, che liquida equitativamente in complessivi €. 2000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 21 marzo 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Paolo Numerico, Presidente, estensore;<br />
Francesco Scano, Consigliere;<br />
Ines Pisano, Referendario.<br />
<b><br />
Depositata in segreteria oggi 27/03/2007</b></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.556</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-556/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. P. Numerico; Est. T. Aru S. G. S.p.A., C. Q. A R.L., C. SOC. COOPERATIVA, A. I. S.p.A., (avv.ti A. Mulinelli ed A. Morittu) c la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, l’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, la DIREZIONE GENERALE SERVIZIO ATTIVITÀ GENERALI, LEGALI, AMMINISTRATIVE ED</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. T. Aru<br /> S. G. S.p.A., C. Q. A R.L., C. SOC. COOPERATIVA, A. I. S.p.A., (avv.ti A. Mulinelli ed A. Morittu) c la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, l’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, la DIREZIONE GENERALE SERVIZIO ATTIVITÀ GENERALI, LEGALI, AMMINISTRATIVE ED USI CIVICI DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, la COMMISSIONE PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’ACCERTAMENTO FORMALE E/O INVENTARIO E ALL’INVENTARIO GENERALE DEI BENI CIVICI DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, (avv.ti A. Camba e S. Trincas)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di produrre il certificato di qualità da parte di tutte le imprese costituite in A.T.I., qualora vi sia una ripartizione percentuale del servizio tra le raggruppate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara &#8211; Ammissione – Requisiti – Certificazione di qualità – In caso di A.T.I. – E’ richiesta per tutte le raggruppate</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La certificazione di qualità, diretta a garantire che un’impresa è in grado di svolgere la sua attività secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto, è un requisito che, laddove vi sia una ripartizione percentuale del servizio tra le associate, deve essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni fungibili. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO . SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 23 maggio 2005 (rectius: 30 maggio 2005) n. 2756; v. anche, citate in motivazione a quest’ultima decisione, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13.5.2002, n. 2569; V, 18.10.2001, n. 5517. T.A.R. SICILIA – CATANIA SEZIONE I – Sentenza 21 febbraio 2002, n. 332 ha ritenuto che nelle associazioni temporanee di imprese, la certificazione di qualità ISO 9000 deve riferirsi a tutti i soggetti compresi nel raggruppamento, quale dimostrazione del richiesto standard qualitativo. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul <b>ricorso n. 175/2007</b> proposto da</p>
<p><B>S. G. SPA, C. Q. A R.L., C. SOC. COOPERATIVA, A. I. S.P.A.</B>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, in proprio e quali società raggruppate in costituenda Associazione Temporanea di Imprese,  rappresentate e difese per procura in calce all’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti Andrea Mulinelli ed Alessandra Morittu ed  elettivamente domiciliate in Cagliari, via Lovisato n. 2, presso lo studio della seconda,<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
la <B>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</B>, in persona del Presidente in carica,<br />
<B>L’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</B>, in persona dell’Assessore in carica,<br />
la <B>DIREZIONE GENERALE SERVIZIO ATTIVITÀ GENERALI, LEGALI, AMMINISTRATIVE ED USI CIVICI DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</B>, in persona del Dirigente p.t.,<br />
la <B>COMMISSIONE PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’ACCERTAMENTO FORMALE E/O INVENTARIO E ALL’INVENTARIO GENERALE DEI BENI CIVICI DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</B>, in persona del Presidente in carica,<br />
rappresentati e difesi per procura a margine dell’atto di costituzione dagli avv.ti Alessandra Camba e Sandra Trincas dell’Ufficio legale dell’Ente ed elettivamente domiciliati in Cagliari, viale Trento n. 69, presso il medesimo ufficio,<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
del provvedimento, comunicato con nota prot. n. 7823/II.5.3 del 16 febbraio 2007, col quale il costituendo RTI odierno ricorrente è stato escluso dalla procedura per l’aggiudicazione del servizio relativo all’accertamento formale e/o inventario e all’inventario generale dei beni civici dei Comuni della Regione Autonoma della Sardegna ;<br />
del verbale della seduta pubblica di gara del 6 febbraio 2007 e del verbale n. 2 del 14 febbraio 2007;<br />
del bando e del capitolato d’oneri, nella parte relativa agli artt. 7.1, 8 e 8.1 di quest’ultimo, ove letti ed applicati nei termini restrittivi intesi dalla Commissione giudicatrice;<br />
di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Designato relatore il consigliere Tito Aru;<br />	<br />
	Uditi all’udienza camerale del 7 marzo 2007 l’avv. Alessandra Morittu per le ricorrenti e l’avv. Alessandra Camba per l’Amministrazione regionale;</p>
<p>	Considerato:<br />	<br />
&#8211; che le società ricorrenti, in costituendo R.T.I., hanno partecipato alla gara indetta con bando 23 novembre 2006 dalla Regione Autonoma della Sardegna per l’affidamento del servizio relativo all’accertamento formale e/o inventario e all’inventario gener<br />
&#8211; che, con nota prot. n. 7823/II.5.3 del 16 febbraio 2007 del Presidente della Commissione giudicatrice, veniva loro comunicata l’esclusione dall’anzidetta procedura concorsuale per violazione degli obblighi di gara, e precisamente per non aver prodotto n<br />
&#8211; che in punto di fatto è incontestato che il Consorzio Quadratech a r.l. ha allegato alla domanda di partecipazione alla gara soltanto la certificazione di una consorziata (Step srl);<br />
&#8211; che, ad avviso delle ricorrenti, tale adempimento sarebbe comunque sufficiente ad integrare il requisito di ammissione richiesto dal bando, anche alla luce della giurisprudenza che consente di garantire la prestazione dei servizi oggetto dell’appalto an<br />
&#8211; che quanto sopra sarebbe confermato dall’art. 49 del D.Lgvo n. 163 del 12 aprile 2006 (secondo motivo);<br />
&#8211; che in ogni caso la disciplina di gara asseritamente violata non sarebbe applicabile al Consorzio Quadratech a r.l. nei termini indicati dalla Commissione di gara perché quest’ultimo non ha partecipato alla gara singolarmente ma in ATI insieme ad altre- che per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione regionale che, con articolata memoria con la quale ha replicato alle argomentazione delle ricorrenti, ne ha chiesto il rigetto;</p>
<p>Rilevato:<br />
&#8211; che la disciplina di gara (art. 8.2) richiedeva espressamente, per i consorzi partecipanti alla gara, l’obbligo per ogni consorziato di produrre i documenti di cui al punto f) del capitolato d’oneri (ossia la copia fotostatica della certificazione di qu<br />
&#8211; che tale prescrizione veniva espressamente richiesta dall’art. 8.1 anche a ciascuna delle imprese raggruppate in ATI, restando così disatteso alla luce del combinato disposto delle anzidette disposizioni, senza necessità di ulteriori argomentazioni, qua<br />
&#8211; che godendo di personalità giuridica autonoma le società consortili  possono essere esse stesse in possesso dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche;<br />
&#8211; che in mancanza, ai sensi dell’art. 36, comma 7°, del D.Lgvo n. 163/2006, si qualificano sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate;<br />
&#8211; che nel caso di specie il Consorzio Quadratech a r.l. non ha prodotto una certificazione di qualità riferibile a sé medesimo ma un certificato di qualità riferibile ad una soltanto ad una delle imprese consorziate (la Step srl), nulla producendo per le<br />
Ritenuto:<br />
&#8211; che, per consolidata giurisprudenza, la certificazione di qualità diretta a garantire che un’impresa è in grado di svolgere la sua attività secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto è un requisito che, allorquando (co<br />
&#8211; che pertanto nel caso in esame risulta integrata la violazione della lex specialis che ha determinato l’esclusione dalla procedura concorsuale delle imprese ricorrenti;<br />
&#8211; che non appare decisivo, in contrario, il richiamo alla giurisprudenza, anche di questo Tribunale, che consente di provare il possesso dei requisiti tecnici e finanziari mediante le referenze di un altro soggetto di cui si dichiari la disponibilità giac<br />
&#8211; che neppure il richiamo all’art. 49 del D.Lgvo n. 163 del 12 aprile 2006 si rivela fondato, non risultando che il Consorzio Quadratech a r.l. abbia allegato in gara le dichiarazioni di cui all’art. 49, comma 2°, del D.Lgvo n. 163/2006  necessarie ai fin<br />
&#8211; che pertanto, stante la manifesta infondatezza dell’impugnazione, ai sensi dell’articolo 26, V comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall&#8217;art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, può procedersi alla decisione in forma semplificata del- che quanto alle spese del giudizio sussistono motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti,<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</p>
<p></p>
<p align=justify>
respinge</b> il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 7 marzo 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:</p>
<p>&#8211; Paolo Numerico, Presidente,<br />
&#8211; Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere,<br />
&#8211; Tito Aru, Consigliere, estensore.</p>
<p><b>Depositata in segreteria oggi 27/03/2007</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-556/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.556</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.1386</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-1386/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso Taquias Vergara (avv.ti Gastini e Giovinazzo) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) non è necessario il parere del Consiglio di Stato nel caso in cui il Ministro dell&#8217;Interno non formuli la proposta di concessione della cittadinanza 1. – Cittadinanza – Rigetto concessione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-1386/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.1386</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso<br /> Taquias Vergara (avv.ti Gastini e Giovinazzo) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>non è necessario il parere del Consiglio di Stato nel caso in cui il Ministro dell&#8217;Interno non formuli la proposta di concessione della cittadinanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Cittadinanza – Rigetto concessione cittadinanza – Oltre due anni dalla presentazione domanda – Legittimo.</p>
<p>2. – Cittadinanza – Rigetto concessione cittadinanza &#8211; Acquisizione parere Consiglio di Stato – Non necessario.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il termine di due anni previsto dall’art. 8 c. 2 L. 92/1992 dalla data di presentazione dell’istanza per ottenere la cittadinanza, entro il quale può essere emanato il provvedimento di rigetto dell’istanza, opera soltanto con riguardo all’istanza presentata dal coniuge del cittadino italiano.</p>
<p>2. – Non vi è necessità di acquisire il parere del Consiglio di Stato quando il Ministro dell’Interno non ritenga di formulare la proposta di concessione della cittadinanza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Reg. Sent. n. 1386/07<br />
Reg. Gen. n. 2069/97</p>
<p align=center>
<b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
<i>&#8211; Prima Sezione &#8211;</p>
<p>
</i></b></p>
<p align=justify>
:<br />
composto dai magistrati<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO			&#8211;	Referendario, estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 2069/1997, proposto da <br />
<b>TAQUIAS VERGARA Vicente</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Gastini e Vincenzo Giovinazzo, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, via Bligny n. 11;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>MINISTERO dell’INTERNO</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria <i>ope legis </i>in corso Stati Uniti n. 45;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>del decreto del Ministro dell’interno K10/33302, adottato in data 23.7.1997 e notificato in data 11.8.1997, con il quale si respinge l’istanza per la concessione della cittadinanza.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti allegati al ricorso;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;<br />
Viste le ordinanze istruttorie n. 1437 del 17 dicembre 1997 e n. 213 del 10 febbraio 1999;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Giudice relatore alla pubblica udienza del 21 marzo 2007 il referendario Richard Goso;<br />
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il ricorrente, cittadino cileno, è giunto in Italia il 26 gennaio 1975.<br />
Assume di essere fuggito dal Cile a causa delle persecuzioni messe in atto dagli uomini del dittatore Pinochet.<br />
In data 14 febbraio 1975, gli veniva riconosciuto lo <i>status</i> di rifugiato.<br />
Ha espletato regolare attività lavorativa nel territorio dello Stato, dapprima come operaio e successivamente come lavoratore autonomo.<br />
E’ in possesso di permesso di soggiorno, continuamente rinnovato.  <br />
Con domanda del 17 maggio 1995, chiedeva la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera e), e 16, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.<br />
Il Ministero dell’interno, con provvedimento del 23 luglio 1997, qui impugnato, viste le risultanze dell’istruttoria, respingeva l’istanza.<br />
La motivazione del provvedimento negativo fa essenzialmente riferimento alla nota in data 29 maggio 1997 del Dipartimento della P.S. – Ufficio Stranieri, dalla quale emergerebbero “elementi tali da non ritenere opportuna la concessione della cittadinanza”. <br />
Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento negativo, deducendo motivi di gravame genericamente rubricati come:<br />
<B>I) </B>“Violazione e falsa applicazione di leggi”.<br />
Il motivo contiene la formulazione di tre distinte censure di legittimità, con le quali l’esponente rileva che il provvedimento di diniego impugnato:<br />
&#8211;	è stato emanato oltre due anni dopo la presentazione dell’istanza;<br />	<br />
&#8211;	non è stato preceduto dal parere del Consiglio di Stato;<br />	<br />
&#8211;	è completamente privo di motivazione.<br />	<br />
<B>II) </B>“Mancata e falsa applicazione di legge”.<br />
Il decreto non specifica la sussistenza dei motivi inerenti la sicurezza asseritamente posti a fondamento del diniego.<br />
<B>III) </B>“Violazione di legge”.<br />
La doglianza fa riferimento all’art. 17 della legge 31 dicembre 1966, n. 675, che vieta di adottare provvedimenti amministrativi implicanti valutazioni del comportamento umano solamente sulla base di un trattamento automatizzato dei dati personali dell’interessato.<br />
<B>IV) </B>“Violazione di legge”.<br />
Il provvedimento impugnato non indica il termine e l’autorità cui è possibile fare ricorso.<br />
Sulla scorta di tali censure, l’esponente insta conclusivamente per l’annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, opponendosi all’accoglimento del gravame; la difesa erariale si richiama sostanzialmente alle risultanze del rapporto informativo del Ministero contestualmente prodotto in atti.<br />
Con ordinanza istruttoria n. 1437 del 17 dicembre 1997, parzialmente ottemperata, erano chiesti chiarimenti documentati in ordine al ricorso.<br />
Solamente a seguito di nuova ordinanza istruttoria (n. 213 del 10 febbraio 1999), l’amministrazione produceva la nota del Dipartimento della P.S. in data 29 maggio 1997, richiamata dal provvedimento impugnato.  <br />
All’udienza del 21 marzo 2007, nessuno comparso per le parti, il ricorso è stato ritenuto in decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>MOTIVI DELLA DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1) </b>Il signor Vicente Taquias Vergara, cittadino cileno in possesso dello <i>status </i>di rifugiato e di permesso di soggiorno, contesta la legittimità del provvedimento in data 23 luglio 1997, con il quale il Ministero dell’interno ha respinto la sua istanza per la concessione della cittadinanza italiana, proposta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera e), e 16, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.<br />
<b>2) </b>Il primo motivo di gravame contiene, come già accennato in premessa, tre distinte censure di legittimità che richiedono di essere esaminate separatamente.<br />
<b>2.1) </b>In primo luogo, l’esponente denuncia la violazione dell’art. 8, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che preclude l’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza (per la concessione della cittadinanza) quando, dalla data di presentazione dell’istanza stessa, sia decorso il termine di due anni.<br />
La richiesta dell’attuale ricorrente, infatti, presentata il 17 maggio 1995, è stata respinta con provvedimento del 23 luglio 1997, emanato allorché era ampiamente scaduto il termine biennale di legge.<br />
Osserva il Collegio, però, che la disposizione invocata dal deducente deve essere letta in correlazione al comma che la precede e che fa riferimento all’istanza presentata ai sensi dell’articolo 7 della legge, ossia alla richiesta formulata dal coniuge di un cittadino italiano.<br />
Il termine per la formazione del silenzio assenso previsto dal capoverso dell’art. 8, pertanto, si applica soltanto all’istanza presentata dal coniuge di cittadino italiano e non alle altre ipotesi di cui all’art. 9 della legge n. 91/1992 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 15 dicembre 2004, n. 16032; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 7 giugno 2006, n. 1335).<br />
<b>2.2) </b>Il secondo rilievo critico concerne la mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato che, ad avviso dell’esponente, sarebbe prescritto dalla normativa vigente nella materia <i>de qua</i>.<br />
Anche questo rilievo, però, appare privo di pregio.<br />
L’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, applicabile nella fattispecie, prevede che “la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno…”.<br />
 Il tenore testuale della disposizione richiamata evidenzia come il potere di proposta del Ministro dell’interno concluda un’autonoma fase procedimentale che, nel caso di esito sfavorevole per il richiedente, culmina in un provvedimento espresso, lesivo della sua sfera giuridica e suscettibile di impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2000, n. 4460).<br />
Pertanto, non vi è necessità di acquisire il parere del Consiglio di Stato quando, come avvenuto nel caso in esame, il Ministro dell’interno non ritenga di formulare la proposta di concessione della cittadinanza.<br />
<b>2.3) </b>La terza censura di legittimità investe il presunto difetto di motivazione (<i>rectius</i>: l’assenza di motivazione) del provvedimento di diniego impugnato che si fonderebbe esclusivamente su un’affermazione generica e stereotipata circa l’insussistenza dell’interesse pubblico alla concessione del beneficio.<br />
Neppure questa doglianza può essere condivisa, atteso che il decreto impugnato è chiaramente sorretto da una motivazione <i>per relationem</i>, attraverso il richiamo alla nota del Dipartimento della P.S. in data 29 maggio 1997.<br />
Tale nota, che è stato possibile acquisire agli atti del giudizio solo a seguito di due ordinanze istruttorie, evidenzia elementi relativi alle frequentazioni politiche dell’interessato e considerati rivelatori di una personalità pericolosa per la sicurezza dello Stato.<br />
Non sussiste, pertanto, il denunciato difetto di motivazione, poiché, attraverso la lettura della nota in questione (comunque puntualmente individuata mediante indicazione degli estremi e acquisita agli atti attraverso i poteri istruttori del giudice), l’interessato ha modo di individuare in modo inequivoco le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a determinarsi negativamente in ordine all’istanza. <br />
<b>3) </b>Con il secondo motivo di gravame, l’esponente ripropone, con diversi argomenti, le già viste censure in ordine alla presunta assenza di motivazione del provvedimento.<br />
Non resta, al riguardo, che ribadire quanto già precisato circa la sufficienza della motivazione <i>per relationem</i> su cui si fonda il diniego impugnato, rimarcando, inoltre, che il ricorrente non contesta nel merito le circostanze riferite dal Dipartimento della P.S. e le valutazioni contestualmente effettuate, di talché le medesime non possono essere sottoposte al vaglio di questo giudice.   <br />
<b>4)</b> L’esponente lamenta quindi, con il terzo motivo di gravame, la violazione delle norme che vietano l’adozione di provvedimenti amministrativi i quali, implicando una valutazione del comportamento umano, siano unicamente fondati sul trattamento automatizzato dei dati personali dell’interessato.<br />
La censura non è conferente alla fattispecie, dal momento che la decisione negativa contestata, conseguente alla valutazione della condotta e della personalità dell’interessato, si fonda su apprezzamenti discrezionali relativi all’insussistenza dell’interesse pubblico alla concessione del beneficio richiesto.<br />
<b>5) </b>L’esponente denuncia, infine, la violazione dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, atteso che il provvedimento impugnato non indica né il termine né l’autorità cui è possibile ricorrere.<br />
La giurisprudenza amministrativa, però, ha da tempo chiarito che le suaccennate omissioni costituiscono mere irregolarità del provvedimento, insuscettibili di comportarne l’illegittimità (cfr., <i>ex plurimis</i>, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 17 luglio 2006, n. 5909), ma atte ad impedire soltanto la decorrenza del termine di impugnazione, con possibilità di disporre la remissione in termini per errore scusabile (cfr., <i>ex plurimis</i>, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 11 maggio 2006, n. 3480).<br />
<b>6) </b>In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />
Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del grado di giudizio tra le parti costituite.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.<br />
Così deciso in Torino il 21 marzo 2007.</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 27 marzo 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-1386/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.1386</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.2661</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-27-3-2007-n-2661/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-27-3-2007-n-2661/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-27-3-2007-n-2661/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.2661</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Est. Tomassetti SHIRE ITALIA s.r.l. (Avv. R. Miniero) c/ Regione Lazio (Avv.ti S. Ricci, C. Forte) sull&#8217;illegittimità, ex. art. 41, co. 1, 3 e 4, D.Lgs. 163/2006, del bando di gara nella parte in cui prescriva, quale requisito di partecipazione, la presentazione di duplici referenze bancarie, in mancanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-27-3-2007-n-2661/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.2661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-27-3-2007-n-2661/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.2661</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini,        Est. Tomassetti<br /> SHIRE ITALIA s.r.l. (Avv. R. Miniero) c/ Regione Lazio (Avv.ti S. Ricci, C. Forte)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità, ex. art. 41, co. 1, 3 e 4, D.Lgs. 163/2006, del bando di gara nella parte in cui prescriva, quale requisito di partecipazione, la presentazione di duplici referenze bancarie, in mancanza di alcun temperamento a tale previsione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Appalti pubblici – Art. 41, co.1, lett. a, e co. 4, D. Lgs. 163/2006 – Modalità di dimostrazione della capacità economico-finanziaria – Richiesta di referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati – Necessità – Non sussiste – Ex art. 41, co. 3, D. Lgs. 163/2006 &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di appalti pubblici, l’art. 41, co.1, lett. a), e co. 4, D. Lgs. 163/2006, prescrive, tra le modalità atte a comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria, la presentazione di idonee referenze bancarie, comprovate dalla dichiarazione di “almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 385/93”, consentendo tuttavia, a fronte di obiettive ragioni, di provare tali referenze “mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”. Ne deriva  l’illegittimità del bando di gara nella parte in cui richieda, quale requisito minimo di partecipazione, la presentazione di siffatte duplici referenze bancarie, senza prevedere alcun temperamento a tale previsione, in difformità al predetto dato normativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>	</b><br />	<br />
<b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
Sezione Terza</b>
</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Composto dai Signori Magistrati:<br />
Stefano BACCARINI		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Domenico LUNDINI		&#8211;	Componente<br />	<br />
Alessandro TOMASSETTI	&#8211;	Componente-Relatore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 10855/2006 proposto dalla</p>
<p><b>SHIRE ITALIA S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro</i>&#8211;<i>tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Miniero ed elett.te dom.ta in Roma, nell’Ufficio Servizi della Sig.ra Atonia De Angelis, via Portuense n. 104;</p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; la <b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente <i>pro-tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Ricci e Claudio Forte ed elett.te dom.ta in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27 presso l’Avvocatura dell’ente;</p>
<p><P ALIGN=CENTER>PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
&#8211; del provvedimento in data 4 ottobre 2006, n. 138081 Regione Lazio, Dipartimento Economico ed Occupazionale con il quale, a seguito dei lavori svolti dalla Commissione di Gara e concernenti la busta n. 1, è stata comunicata alla ricorrente la esclusione- dell’annesso Disciplinare di gara nella lettera I del paragrafo 3.2;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;</p>
<p align=center>
NONCHE’</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; per la declaratoria di inefficacia del contratto e per la condanna al risarcimento dei danni.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi atti.<br />	<br />
	Visti gli atti tutti di causa.<br />	<br />
	Vista la costituzione della Regione Lazio.<br />	<br />
Designato Relatore il Primo Referendario Alessandro Tomassetti.<br />
	Udite le parti alla udienza del 7 febbraio 2007, come da verbale di udienza.																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>	Con ricorso n. 10855/2006, notificato in data 14 novembre 2006 e depositato il 27 novembre 2006, la ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti indicati in epigrafe deducendo i motivi meglio indicati in ricorso.<br />	<br />
	Si costituiva in giudizio la Regione Lazio deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br />	<br />
	All’udienza del 7 febbraio 2007 il ricorso era assunto in decisione dal Collegio.<br />	<br />
	Il ricorso è fondato.<br />	<br />
	La questione che si pone alla attenzione del Collegio attiene alla legittimità degli atti di gara con riguardo alla espressa previsione &#8211; quale condizione minima di partecipazione alla gara ed a pena di esclusione &#8211; della necessità, da parte delle imprese, della presentazione di almeno due idonee dichiarazioni rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385.<br />	<br />
	Rileva il Collegio come secondo il disposto dell’art. 41, comma 1, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i requisiti di capacità economica e finanziaria possano essere dimostrati per il tramite della presentazione di “uno o più dei seguenti documenti: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa; c) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi”; in particolare, quanto alle idonee dichiarazioni bancarie, l’art. 41, comma 4, precisa che tale requisito “è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385”. <br />	<br />
	La fissazione, ad opera del legislatore, delle modalità relative alla dimostrazione della capacità economica e finanziaria, peraltro, appare temperata dalla previsione dell’art. 41, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 secondo cui “se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”.<br />	<br />
	Non v’è dubbio che tale ultima previsione sia da riferire all’intero disposto del comma 1 dell’art. 41 D.Lgs. n. 163/2006 e, conseguentemente, anche alle dichiarazioni bancarie indicate nell’art. 41, comma 1, lettera a) e comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.<br />	<br />
	Appare, allora, evidente che la presentazione di idonee referenze bancarie comprovate dalla dichiarazione di “almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati”, non possa considerarsi quale requisito “rigido”, dovendosi conciliare l’esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate (sul punto si veda anche Cons. Stato, 14 aprile 2006, n. 2078 “<i>la richiesta di informazioni positive, date da parte di almeno due aziende di credito, non appare in contrasto non solo, e non tanto, con la legge o con alcun principio generale, ma neppure con alcun criterio logico. Invero, è dato di comune esperienza che imprese, anche di limitate dimensioni, non concentrano, di regola, i loro rapporti con un solo istituto bancario, ma si avvalgono dei servizi di più d’uno. Per altro verso, se si fosse verificata l’eventualità ‘riduttiva’ ora ipotizzata, nulla impediva alle due società concorrenti di darne notizia al Comune appaltante o di darne la prova in giudizio, sì da far rilevare che, con riguardo alla specifica e dimostrata situazione, la prescrizione del disciplinare non poteva essere osservata per obiettive ragioni</i>”)..<br />	<br />
	Sotto tale profilo, il Collegio ritiene l’illegittimità degli atti gara impugnati sotto il profilo della mancata previsione di alcun temperamento rispetto all’ipotesi della mancata presentazione “di due idonee referenze bancarie”, in ciò ponendosi in contrasto con l’espressa indicazione normativa che consente alle imprese di provare la propria capacità economica e finanziaria “mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”.<br />	<br />
	D’altra parte, deve anche osservarsi come l’odierna ricorrente abbia espressamente indicato, in sede di gara, le motivazioni che avevano reso impossibile la presentazione di una duplice referenza bancaria, mentre alcuna dichiarazione o documentazione alternativa era richiesta dagli atti di gara con riferimento a tale impossibilità, con la conseguenza che in alcun modo le partecipanti avrebbero potuto autonomamente surrogare la documentazione ovvero dimostrare in altro modo le proprie referenze.<br />	<br />
Quanto, poi, alla domanda di risarcimento dei danni, la stessa deve essere respinta.<br />
	La intervenuta pronuncia in sede cautelare e la conseguente partecipazione della odierna ricorrente all’intera procedura di gara, infatti, escludono la sussistenza di un danno emergente in capo all’odierno ricorrente mentre la mancanza di deduzioni e prove in merito ad ulteriori voci di danno rendono insussistenti i presupposti della tutela risarcitoria invocata.<br />	<br />
	Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso appare fondato quanto alla istanza di annullamento degli atti impugnati sotto i profili indicati in motivazione, mentre deve respingersi quanto alla domanda di risarcimento del danno.<br />	<br />
	Le spese, in considerazione della presenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.																																																																																												</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
	Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
	Respinge la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente.<br />	<br />
	Spese compensate.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 febbraio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-27-3-2007-n-2661/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.2661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.2625</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-27-3-2007-n-2625/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-27-3-2007-n-2625/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-27-3-2007-n-2625/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.2625</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. De Leoni Società M.C.M (Avv.ti V. Mesiano e N. Tamburo) c/ Ministero sviluppo economico, Ministero economia e delle finanze (Avv. Stato) Contributi e agevolazioni – D.M. 27.6.1992 &#8211; Agevolazioni finalizzate alla realizzazione di investimenti – Mancata indicazione del dies a quo degli investimenti – Diniego di concessione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-27-3-2007-n-2625/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.2625</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-27-3-2007-n-2625/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.2625</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, Est. De Leoni<br /> Società M.C.M (Avv.ti V. Mesiano e N. Tamburo) c/ Ministero sviluppo economico, Ministero economia e delle finanze (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contributi e agevolazioni – D.M. 27.6.1992 &#8211; Agevolazioni finalizzate alla realizzazione di investimenti – Mancata indicazione del dies a quo degli investimenti – Diniego di concessione dei benefici – Legittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di agevolazioni alle imprese (D.M. 27.6.1992) l’indicazione del dies a quo degli investimenti non è semplice richiesta di carattere formalistico ma costituisce momento iniziale dell’iter procedurale; è legittimo, pertanto, il diniego di concessione del beneficio per omessa indicazione del dies a quo degli investimenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
<p>
REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p align=center>		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p><P ALIGN=CENTER>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO – SEZIONE III TER		<br />	
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
	</b>Ha pronunciato la seguente sentenza<b><br />	<br />
</b>					<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 3737 del 1995/Reg.gen., proposto dalla</p>
<p><b>Società M.C.M. – Monterotondo Costruzioni Meccaniche s.r.l.</b> &#8211;                        rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Mesiano e Nicola Tamburro, con domicilio eletto in Roma, Viale Castro Pretorio, n. 25;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>i <b>Ministeri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze</b>, in persona dei rispettivi Ministri  <b>Il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato</b>, in persona del Ministro pro-tempore, entrambi rappresentati e difesio dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono è per legge domiciliati; <br />
il <b>Ministero del Tesoro</b>, in persona del Ministro pro-tempore, , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato; <br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento di rigetto, comunicato con nota del 13.1.1995, n. 5244, della domanda di concessione di contributo, avanzata dalla Società ricorrente ai sensi del D.M. 27.6.1992;<br />
della decisione del 20.7.1994 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 4 del D.M. 27.6.1992 e, in particolare, delle disposizioni della Circolare applicativa del D.M. 27.6.1992, nella parte in cui dispongono la inammissibilità delle domande di contributo per mancata indicazione dei dati temporali riguardanti l’inizio degli investimenti;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del  15 marzo 2007 il  magistrato dott.ssa Maria Luisa De Leoni e uditi gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
	</b>Con ricorso notificato il 18 marzo 1995, la ricorrente Società impugna il provvedimento con cui è stata respinta l’istanza, dalla stessa avanzata, diretta ad ottenere il contributo di cui al D.M. 27.6.1992.<br />	<br />
    Il diniego è motivato sul rilievo che non è stata indicata la data di inizio degli investimenti, come previsto dall’all. 1C, p. E, delle dichiarazioni della circolare applicativa del D.M. 27.6.1992.<br />
La ricorrente Società<b> </b> deduce l’eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e falsa applicazione del D.M. 27.6.1992. Inapplicabilità del p. 2.2, comma 2 della Circolare applicativa, poiché è ben vero che la Società non ha indicato la data di inizio degli investimenti con riferimento alla prima fattura, ma, in primo luogo, per tale omissione nessuna comminatoria di inammissibilità è prevista; in secondo luogo, in conformità all’art. 3, c. 5, del DM 27.6.1992, la Società ha indicato il piano di investimenti attuato nel corso degli anni 1990-1993  per completare le attrezzature mobili necessarie l’acquisto di ulteriori macchinari entro il 31.12.1994. Aggiunge poi che la Circolare applicativa, pur prevedendo casi di inammissibilità, tuttavia riconosce al Ministero il potere dovere di richiedere ogni ulteriore chiarimento mediante assegnazione di un termine. Nella specie l’omissione commessa non aveva rilevanza alcuna, atteso che l’effettiva erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle fatture  relative agli acquisti.<br />
	Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.<br />	<br />
	All’udienza del 15 marzo 2007 la causa è stata ritenuta in decisione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	Il ricorso non merita accoglimento.<br />	<br />
	La controversia concerne la concessione delle agevolazioni finalizzate alla realizzazione di investimenti, la cui regolamentazione è affidata al D.M. 27 giugno 1992, che ne ha determinato le regole, i presupposti, i requisiti ed i tempi di partecipazione degli interessati alla procedura, atteggiandosi sostanzialmente come un bando di concorso, le cui regole prevalgono su ogni altra norma e vincola sia l’Amministrazione sia le parti private (TAR Lazio, sez. III, 6 settembre 1996, n. 1654). In particolare,  l’art. 3, comma 5,  del predetto decreto ministeriale dispone che gli investimenti devono essere stati avviati dopo la data del 31 gennaio 1991, come, peraltro, indicato anche nell’allegato 1 C, punto E, della circolare applicativa del predetto decreto ministeriale.<br />	<br />
	Nella fattispecie all’esame, il provvedimento di diniego è stato determinato dall’omessa indicazione<b> </b>della data di inizio degli investimenti, espressamente richiesta<b> </b>dalla disposizione del D.M. 27 giugno 1992 e dalla Circolare applicativa.<br />	<br />
	Si tratta, quindi, di stabilire se la omessa indicazione di detto termine di inizio degli investimenti costituiva condizione assoluta per l’ammissibilità dell’erogazione del contributo di cui trattasi.<br />	<br />
	Il Collegio ritiene che sul punto la disciplina non presenta incertezze interpretative, in quanto l’indicazione del dies a quo<b> </b>degli investimenti determina il momento di inizio del progressivo andamento della procedura  e, quindi, consente un ordinato e omogeneo svolgersi dell’iter procedurale ancorato all’atto del privato con cui viene dato avvio agli investimenti; questi, infatti,  giustificano la concessione dell’agevolazione. Non si tratta, pertanto, di una semplice richiesta di carattere formalistico, ma costituisce il momento iniziale dell’iter procedurale. <br />	<br />
<b>	</b>L’omessa indicazione di un dato normativamente ritenuto essenziale ai fini dell’erogazione del beneficio legittima, dunque, l’impugnato diniego di concessione.<br />	<br />
	Per quanto sopra, il ricorso va, pertanto, respinto.<br />	<br />
	Le spese, tuttavia, possono essere compensate.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,<br />
Sezione III TER</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, <br />
lo respinge.<br />
Compensa  tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.<br />
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma addì    15 marzo 2007        dal  <br />
<b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER <br />
IL LAZIO<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:<br />
Francesco Corsaro	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Maria Luisa De Leoni &#8211;	Componente estensore<br />	<br />
Giulia Ferrari	&#8211;	Componente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-27-3-2007-n-2625/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.2625</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.569</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-569/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-569/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-569/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.569</a></p>
<p>Processo – Legittimazione e interesse processuale – Spontanea esecuzione di un’ordinanza cautelare – Acquiescenza – Non sussiste La spontanea esecuzione del provvedimento amministrativo impugnato (nel caso di specie il pagamento di una sanzione pecuniaria) successiva al rigetto della domanda cautelare non è di per sé elemento provante l’avvenuta acquiescenza, atteso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-569/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-569/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.569</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Legittimazione e interesse processuale – Spontanea esecuzione di un’ordinanza cautelare – Acquiescenza – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La spontanea esecuzione del provvedimento amministrativo impugnato (nel caso di specie il pagamento di una sanzione pecuniaria) successiva al rigetto della domanda cautelare non è di per sé elemento provante l’avvenuta acquiescenza, atteso che il comportamento del ricorrente attuativo della pronuncia sfavorevole è necessitato, in quanto, essendo la stessa immediatamente esecutiva sussiste l’obbligo di conformarvisi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Sul ricorso numero di registro generale 587 del 2002, proposto da: </p>
<p><b>Franceschiello Cosimo e Toledo Nicoletta</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Cocchi, Luigi Giorgi, Giulietta Redi, con domicilio eletto presso Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21/5 &#8211; 8; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b><br />
<b>Comune di Borghetto Santo Spirito</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Gaggero, con domicilio eletto presso Paolo Gaggero in Genova, via Roma 3/9; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b>dell&#8217;ordinanza-ingiunzione prot. n. 1038/59 UT.ED del 04.03.2002 con la quale il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica ha disposto l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 9, secondo comma, della legge 47 del 28.02.1985 determinando a titolo di contributo concessorio la somma di &#8364;. 1.902,13, ed ha altresì disposto l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 12, secondo comma, della legge 47 del 28.02.1985 determinando il costo di produzione stabilito in base alla legge 27.07.1978, n. 992 e smi in ragione di &#8364;. 4.974,22 e, conseguentemente, ha determinato la relativa sanzione in ragione di &#8364;. 9.948,44 (corrispondente al doppio del costo di produzione delle parti dell&#8217;opera realizzata in difformità dell&#8217;atto autorizzativo) oltre ad avere ingiunto il pagamento entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento dell&#8217;ulteriore importo di &#8364;. 516,46 quale importo dovuto per diritti di segreteria previsti dalla legge n. 68 del 18.03.1993, nonchè di ogni altro altro atto o provvediimento antecedente o comunque connesso con quelli impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Borghetto Santo Spirito;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22/03/2007 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con il gravame introduttivo del giudizio gli odierni ricorrenti esponevano di aver presentato domanda di sanatoria edilizia dopo che la domanda di condono era stata respinta perché le opere contemplate negli elaborati progettuali non erano solo interne come asserito. Anche tale istanza veniva respinta per contrasto con l’art. 42 reg edil. Avviato il procedimento sanzionatorio si concludeva con l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’atto in epigrafe, comprensiva di euro 1.902,13 di contributo, 9.948,44 a titolo di oblazione e euro 516,46 per diritti di segreteria.<br />
All&#8217;atto impugnato si muovevano pertanto le seguenti censure:<br />
&#8211; violazione di legge in quanto sarebbe inapplicabile la normativa posta a fondamento della sanzione trattandosi di opere del 1965 ed in quanto è stato realizzata una superficie minore di quella prevista;<br />
&#8211; violazione dell’art. 3 l. 24190 e difetto di motivazione, in quanto dall’atto non si comprende il calcolo della sanzione irrogata;<br />
&#8211; violazione di legge ed eccesso di potere in quanto il calcolo avrebbe dovuto essere effettuato ai sensi degli artt. 12 l. 4785 e 14 l. 39278;<br />
&#8211; violazione di legge e difetto di motivazione e presupposti non essendo stato esplicato il pubblico interesse visto il trascorrere del tempo dalla realizzazione dell’abuso.<br />
Il Comune di Borghetto, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del gravame.<br />
Con ordinanza cautelare n. 3382002 questo Tribunale amministrativo regionale respingeva la domanda di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.<br />
Alla pubblica udienza del 2232007 la causa passava in decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>In via preliminare, va esclusa l’improcedibilità del gravame, eccepita dalla difesa comunale, in quanto l’avvenuto pagamento della sanzione è successivo al rigetto della sospensiva e tale circostanza, unitamente alle dichiarazioni rese in proposito negli atti difensivi, appare sufficiente ad escludere la sussistenza dei presupposti dell’acquiescenza; a quest’ultimo proposito, va ribadito che la spontanea esecuzione di una pronuncia di primo grado, immediatamente esecutiva, non può configurarsi come acquiescenza alla stessa, salvo che non sussistano univoci elementi da cui possa desumersi la volontà di accettare la decisione di primo grado, atteso che il comportamento della parte attuativo della pronuncia sfavorevole è necessitato, in quanto, essendo la stessa esecutiva, sussiste l&#8217;obbligo di conformarvisi. Nel caso di specie non è stato fornito alcun elemento in proposito, anzi l’esecuzione successiva al rigetto della domanda cautelare fornisce presunzioni, non superate, in senso diametralmente opposto.<br />
Del pari irrilevante in termini di acquiescenza appare l’originaria istanza di parte ricorrente (cfr. sub doc. n. 6 di parte resistente) la quale ha ad oggetto la sanatoria e l’applicazione delle relative disposizioni; ciò non può costituire ragione di preclusione della possibilità di contestare in sede giurisdizionale l’applicazione concreta delle stesse norme invocate sotto l’aspetto sanzionatorio ed il calcolo delle somme dovute. In generale, poi, non è configurabile una rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale dell&#8217;interesse legittimo, effettuata prima della lesione di quest&#8217;ultimo, ossia nel momento in cui, non essendo ancora attuale la lesione stessa, lo strumento di tutela non è ancora azionabile, né si può ipotizzare alcuna acquiescenza nei riguardi di un provvedimento amministrativo ancora non emanato.<br />
Passando all’analisi del merito della controversia, il ricorso appare infondato.<br />
Relativamente al primo ordine di motivi, se per un verso, contrariamente a quanto dedotto e come emerge dall’analisi degli atti, la parte di abuso che non ha dato luogo ad aumento di superfici non è stata sanzionata in termini di aumento di valore, per un altro verso l’applicazione del contributo concessorio è applicabile agli abusi sanzionati ai sensi dell’art. 9 l. 4785, anche laddove oggetto di sanzione pecuniaria. A quest’ultimo proposito assumono dirimente rilievo le seguenti considerazioni: in via generale la natura delle sanzioni in materia edilizia, oggetto di applicazione obiettiva e aventi finalità ripristinatoria; in via particolare il dato letterale della norma, in specie dell’ultimo comma dell’art. 9 a tenore del quale “é comunque dovuto il contributo di concessione di cui agli articolo 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10”. In via residuale va altresì evidenziata l’irragionevolezza di una diversa interpretazione laddove, in caso di accoglimento della istanza di sanatoria parte ricorrente si sarebbe vista applicare una somma presumibilmente maggiore.<br />
Per ciò che concerne il secondo ed il terzo ordine di motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tesi entrambi a censurare il calcolo di determinazione delle somme richieste, l’analisi degli atti del procedimento e non del solo provvedimento conclusivo evidenzia come il calcolo si sia congruamente fondato sul prospetto delle superfici presentato dagli stessi privati e specificato in termini evidenti (cfr. tabella doc. 8 di parte resistente). Inoltre, per ciò che concerne l’invocato art. 14 l. 39278, se per un verso la norma è stata abrogata in epoca ben anteriore all’inizio del procedimento in questione, per un altro verso parte ricorrente non ha fornito alcun elemento in sede di istanza (né di prova in questa sede) al fine di ritenere applicabile la somma inferiore per la vetustà dell’immobile, in specie in considerazione del fatto che l’ultimazione deve aver riguardo a tutto l’intervento compreso l’abuso sanzionato in variante a quanto realizzato sulla scorta dell’originario titolo.<br />
Le considerazioni da ultimo svolte circa la mancata dimostrazione della vetustà dell’abuso e l’avvio dell’iter sostanzialmente su istanza di parte escludono del pari la fondatezza dell’ultimo ordine di motivi. In proposito va altresì ribadito, con la prevalente opinione giurisprudenziale, che la sanzione pecuniaria prevista dall&#8217;art. 12 comma 2, l. n. 47 del 1985 ha come presupposto la parziale difformità dalla concessione edilizia, e l&#8217;impossibilità di provvedere alla demolizione senza pregiudicare la parte dell&#8217;opera realizzata in conformità; nessun obbligo di addurre particolari ragioni di pubblico interesse incombe, pertanto, sull&#8217;amministrazione (Cfr. ad es. T.A.R. Valle d&#8217;Aosta Aosta, 18 luglio 2002 , n. 83, T.A.R. Veneto, sez. II, 21 dicembre 2001 , n. 3052 e Consiglio Stato , sez. V, 08 giugno 1994 , n. 614).<br />
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso in esame appare infondato e, pertanto, va respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. I, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso di cui in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22/03/2007 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Renato Vivenzio, Presidente<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere<br />
Davide Ponte, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/03/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-569/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.2637</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-2637/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-2637/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.2637</a></p>
<p>Pres. De Lise – Est. Modica de Mohac S. (Avv. Sorrentino) / Ministero della Giustizia (Avvocatura dello Stato) sulla legittimità o meno della nomina a membro componente di una Sottocommissione per l&#8217;esame di abilitazione alla professione di avvocato di professore universitario a tempo determinato 1) Professioni e mestieri – Esami</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-2637/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.2637</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-2637/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.2637</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Lise – Est. Modica de Mohac<br /> S. (Avv. Sorrentino) / Ministero della Giustizia (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità o meno della nomina a membro componente di una Sottocommissione per l&#8217;esame di abilitazione alla professione di avvocato di professore universitario a tempo determinato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Professioni e mestieri – Esami di abilitazione alla professione di avvocato – nomina di professore universitario non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento – Illegittimità</p>
<p>2) Professioni e mestieri – Esami di abilitazione alla professione di avvocato – nomina di professore universitario – Scelta di professore a tempo determinato in luogo di un professore a tempo pieno – Difetto di motivazione – Carenza di criteri idonei a determinare la scelta dei componenti – Illegittimità</p>
<p>3) Professioni e mestieri – Esami di abilitazione alla professione di avvocato – nomina di professore universitario a tempo determinato – Conseguenze – Aumento del numero dei componenti avvocati – Alterazione della giusta composizione della Commissione – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) Il provvedimento di nomina a membro di una sottocommissione per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato di un professore universitario a tempo determinato deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento.</p>
<p>2) Il provvedimento di nomina a membro di una sottocommissione per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato di un professore universitario a tempo determinato deve indicare la ragione per la quale sia stato (illogicamente) prescelto un “professore a tempo determinato” rispetto ad uno “a tempo pieno”, nonché quale sia stato il criterio di scelta in forza del quale la scelta è caduta proprio sul primo.</p>
<p>3) La presenza, in una  sottocommissione per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato, di un professore universitario a tempo determinato, che è anche avvocato, implica che il numero dei “componenti avvocati” diviene maggiore rispetto a quello previsto dalla normativa vigente, il che “squilibra” la commissione alterandone la “giusta” composizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
<i>&#8211; SEZIONE I^ &#8211;</i></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>composto dai Signori Magistrati:<br />
<B>PASQUALE DE LISE,                  PRESIDENTE<BR><br />
ANTONINO SAVO AMODIO,      CONSIGLIERE<BR><br />
CARLO MODICA DE MOHAC,  CONSIGLIERE &#8211; RELATORE<BR><br />
</B>ha pronunziato la seguente<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
SENTENZA<BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>sul ricorso n. reg. gen. 11303-2006, proposto dal</p>
<p><b>Prof. Avv. Federico Sorrentino</b>, in proprio e difeso da se stesso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Lungotevere delle Navi n.30;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b></i>il <b>Ministero della Giustizia</b> in persona del Ministro p.t., non costituitosi in giudizio;</p>
<p>&#8211;	il <b>Presidente p.t. della XV^ Sottocommissione di esame per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati presso la Corte d’Appello di Roma</b>, non costituitosi in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l’annullamento, <br />
previa sospensione</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b></i>del decreto del Ministro della Giustizia del 1° dicembre 2006, trasmesso a mezzo fax il 4 dicembre successivo, con cui il ricorrente è stato nominato “componente titolare” della XV^ Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Roma, relativamente alla sessione degli esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, indetta con DM del 26.6.2006;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso; ivi compreso, ove occorra ed in parte qua, il DM 15.11.2006 (con cui sono state costituite le commissioni e le sottocommissioni).<br />	<br />
<B><BR><br />
VISTI</B> gli atti depositati dal ricorrente;<br />
<B>VISTI</B> gli atti tutti della causa;<br />
<B>DESIGNATO</B> relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica de Mohac;<br />
<B>UDITI</B>, alla udienza camerale del 20.12.2006, gli avvocati indicati nell’apposito verbale di udienza;<br />
<B>VISTI</B> gli artt.21, comma X, e 26, comma IV, della L.6 dicembre 1971 n.1034, modificati, rispettivamente, dall’art.3, comma III, e dall’art.9, comma I, della L. 21 luglio 2000 n.205;<br />
<B>CONSIDERATO</B> che nell’udienza camerale del 15.5.2002 le parti presenti sono state avvertite della eventualità che la sentenza venisse decisa, ai sensi della normativa sopra citata, mediante “sentenza in forma semplificata”;<BR><br />
<B>RITENUTO</B> che sussistono i presupposti per definire immediatamente il merito mediante “sentenza in forma semplificata”, ai sensi della citata normativa;<br />
<B><BR><br />
CONSIDERATO IN FATTO:<br />
&#8211;	</B>che con il decreto impugnato il ricorrente veniva nominato, inaspettatamente, “componente titolare” della XV^ Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Roma, preposta alla correzione degli elaborati svolti dai concorrenti nella sessione di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato (per l’anno 2006);<br />	<br />
&#8211;	che nel decreto veniva stabilito che il ricorrente avrebbe dovuto presenziare, due giorni dopo, alla riunione preliminare organizzativa fissata dal Presidente della I^ Sottocommissione; e che otto giorni dopo sarebbe iniziata la sessione di esame;<br />	<br />
&#8211;	che il ricorrente è Professore Ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” ed esercita la professione di avvocato, sicchè ritiene di non avere il tempo per svolgere le funzioni attribuitegli nell’ambito della predetta Commissione;<br />	<br />
&#8211;	che pertanto ha impugnato il decreto ministeriale di nomina e ne chiede l’annullamento;<br />	<br />
&#8211;	che con decreto presidenziale del 6.12.2006 l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente è stata accolta;<br />	<br />
<B><BR><br />
CONSIDERATO IN DIRITTO:<br />
1)	</B>che con il  primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 8 della L. n.241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria, deducendo che l’Amministrazione non gli ha trasmesso alcun avviso di avvio del procedimento di nomina, precludendogli di rappresentare che era impossibilitato a far parte della Commissione in questione;<br />	<br />
2)	che con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.3 della L. n.241 del 1990, deducendo che nel provvedimento non è specificata la ragione per la quale è stato prescelto il ricorrente in luogo di un docente a tempo pieno; né si evince quali siano stati i criteri di scelta del componenti;<br />	<br />
3)	che con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.22 del RD n.1578 del 1933, convertito, con modificazioni, in L. n.36 del 1934, come sostituito dall’art.22 del DL n.112 del 2003, convertito in L. n.180 del 2003, deducendo che con la sua presenza in commissione il numero degli avvocati “sale” a tre, mentre la citata normativa stabilisce che debbano essere solamente due;<br />	<br />
4)	che con il  quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del RD n.1578 del 1933 convertito, con modificazioni, in L. n.36 del 1934, come sostituito dall’art.22 del DL n.112 del 2003, convertito in L. n.180 del 2003, e degli artt. 10 e 11 del DPR n.382 del 1980, deducendo che illegittimamente il decreto impugnato gli impone un impegno che non risulta compreso nei compiti obbligatori dei professori a tempo definito;<br />	<br />
5)	che con il quinto motivo di gravame il ricorrente lamenta illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art.22 del RD n.1578 del 1933, convertito in L. n.36 del 1934, come sostituito dall’art.22 del DL n.112 del 2003, convertito in L. n.180 del 2003, deducendo che ove tali norme venissero interpretate come impositive di un dovere indeclinabile, esse sarebbero costituzionalmente illegittime per contrasto con gli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione;<br />	<br />
<B>RITENUTO</B> che le doglianze di cui ai primi tre motivi di gravame sono fondate per le seguenti ragioni:<br />
&#8211;	la prima, in quanto se l’Amministrazione avesse dato avviso dell’avvio del procedimento di nomina, il ricorrente ben avrebbe potuto esporre le ragioni di impedimento all’accettazione; o avrebbe potuto organizzarsi in modo da evitare pregiudizi per la sua attività professionale e didattico-scientifica; <br />	<br />
&#8211;	la seconda, in quanto effettivamente il decreto non spiega la ragione per la quale sia stato (illogicamente) prescelto un “professore a tempo determinato” rispetto ad uno “a tempo pieno”, né quale sia stato il criterio di scelta in forza del quale la scelta, infine, è caduta proprio sul ricorrente;<br />	<br />
&#8211;	la terza, in quanto con la presenza del ricorrente, che è anche avvocato, il numero dei “componenti avvocati” diviene in effetti maggiore rispetto a quello previsto dalla normativa invocata, il che “squilibra” la commissione alterandone la “giusta” composizione;<br />	<br />
<B>RITENUTO</B>, in definitiva, che in considerazione di ciascuna delle superiori osservazioni, il ricorso sia da  accogliere con conseguente annullamento del provvedimento impugnato; ma che sussistano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti; <br />
<b></p>
<p align=center>
P.</b> <B>Q. M.</P><BR></p>
<p align=justify>
</B><br />
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I^, accoglie il ricorso indicato in epigrafe; ed annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato.  <br />
Compensa le spese fra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20.12.2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-2637/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.2637</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.112</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-27-3-2007-n-112/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-27-3-2007-n-112/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-27-3-2007-n-112/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.112</a></p>
<p>Pres. H. Demattio; Est. T. Del Gaudio H. C. S.r.l. e M. G., (avv. G. Cammalleri) c COMUNE DI APPIANO (avv. M. Schullian) sulla legittimità di un&#8217;ordinanza sindacale che vieta in certi periodi della settimana la circolazione di veicoli su una strada comunale 1. Circolazione stradale &#8211; Strade comunali &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-27-3-2007-n-112/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.112</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-27-3-2007-n-112/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.112</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. H. Demattio; Est. T. Del Gaudio<br /> H. C. S.r.l. e M. G., (avv. G. Cammalleri) c COMUNE DI APPIANO (avv. M. Schullian)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità di un&#8217;ordinanza sindacale che vieta in certi periodi della settimana la circolazione di veicoli su una strada comunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Circolazione stradale &#8211; Strade comunali &#8211; Divieto periodico di transito su strada comunale &#8211; Diritto costituzionale alla libera circolazione dei cittadini – Lesione – Insussistenza &#8211; Ordinanza sindacale – Legittimità &#8211; Fattispecie.</p>
<p>2. Circolazione stradale &#8211; Strade comunali &#8211; Divieto periodico di transito su strada comunale &#8211; Ordinanza sindacale – Fondamento normativo – Portata &#8211; Limiti.</p>
<p>3. Giustizia amministrativa &#8211; Vizi deducibili – Eccesso di potere – Figure sintomatiche &#8211; Disparità di trattamento – Quando sussiste.</p>
<p>4. Circolazione stradale – Strade comunali &#8211; Divieto periodico di transito su strada comunale &#8211; Ordinanza sindacale &#8211; Contemperamento tra interesse confliggenti – Sindacato &#8211; Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 16 della costituzione, nel garantire il diritto alla libera circolazione dei cittadini, prevede tuttavia, con l’inciso salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza, che tale diritto possa essere compresso, come è generalmente riconosciuto, dall’autorità amministrativa per motivi di sanità o di sicurezza. In tale quadro costituzionale, le ordinanze che non pongono un divieto alla libera circolazione delle persone né un divieto permanente alla circolazione veicolare, bensì regolamentano, con riguardo a determinati giorni ed orari di alcuni mesi dell’anno, la circolazione dei veicoli nell’ambito di alcune zone del Comune non possono ritenersi lesivi del diritto di libera circolazione. (1)</p>
<p>2. Nell’ambito del centro abitato il Comune, quale proprietario delle strade comunali e quale organo preposto alla regolazione del traffico e quindi alla sicurezza pubblica, può, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), stabilire divieti o limitazioni del traffico in una via per motivi di incolumità pubblica, purché nel rispetto dei canoni di coerenza logica e sulla base di un’adeguata istruttoria. (2)</p>
<p>3. La disparità di trattamento è sintomo di eccesso di potere solo quando vi sia una assoluta identità di situazioni oggettive, a fronte della quale appaiono irrazionali, senza che sia necessaria alcuna indagine di merito, le diverse conseguenze tratte dall’Amministrazione. (3)</p>
<p>4. L’individuazione del punto di equilibrio tra le varie esigenze ed interessi che si riversano sulla disciplina della circolazione dei veicoli nei centri abitati appartiene al merito dell’azione amministrativa e, in quanto tale, la relativa scelta non è suscettibile di sindacato nel merito ed il riscontro di legittimità va contenuto entro i confini del rispetto della norma attributiva del potere e dei canoni di logicità e dell’imparzialità. (4)</p>
<p></b>______________________________________________<br />
(1) Cfr. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 16 gennaio 2006; T.A.R. LIGURIA, n. 524/2003, citate in motivazione, secondo cui le libertà individuali, quali per l’appunto la libertà di circolazione nel centro cittadino, vanno coniugate con l’interesse della collettività e subiscono compressioni in talune modalità di esercizio, per renderle compatibili con le libertà pari ordinate. <br />
(2) Cfr. altresì, citate in motivazione, T.R.G.A. – Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza 26 giugno 1997, n. 258; Id., Sezione di Trento – Sentenza 30 luglio 2003, n. 290.<br />
(3) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 27 marzo 1995, n. 200<br />
(4) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 2 aprile 2002, n. 1800.<br />
Il Collegio ha evidenziato che la peculiare posizione del vicolo del Sole in quel di Appiano non consente di ravvisare la necessaria identità di situazioni oggettive che possono eventualmente portare a ravvisare il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento tra i residenti in tale vicolo – investiti dalla contestata regolamentazione della circolazione &#8211; ed i confinanti residenti in via Josef Innerhofer. <br />
Si veda anche T.A.R. LIGURIA &#8211; GENOVA &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 10 marzo 2003 n. 270, in questa Rivista, secondo cui è illegittima un’ordinanza con cui il Sindaco di un comune, senza rispettare il principio di logicità e senza specificare gli interessi tutelati, con il provvedimento monocratico, disponga <i>tout court</i> il divieto assoluto di transito a tutti i veicoli in una strada vicinale destinata all’uso pubblico, genericamente motivato con riferimento alla richiesta di alcuni abitanti frontisti, alle caratteristiche strutturali della via ed alla necessità di evitare danneggiamenti alla strada stessa, asseritamente di interesse storico-archeologico. <i>(A. Fac.)</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa<br />
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>costituito dai magistrati:<br />
<br />
Hugo DEMATTIO				&#8211; Presidente<br />	<br />
Luigi MOSNA				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Terenzio DEL GAUDIO			&#8211; Consigliere relatore <br />	<br />
Margit FALK EBNER			&#8211; Consigliere </p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sui ricorsi iscritti al n.<b> 247 </b>del registro ricorsi<b> 2005 </b>e al n.<b> 212 </b>del registro ricorsi<b> 2006</p>
<p align=center>presentati da</p>
<p></p>
<p align=justify>
H. C. S.r.l. </b>in persona<b> </b>del legale rappresentante pro tempore Rag. Emanuele Catalano, nonché per questo ultimo personalmente e nel ric. 212/06 anche per la signora <B>M. G.,</B> rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Cammalleri, con domicilio eletto presso la sede della ricorrente Helios Costruzioni S.r.l., in Bolzano, P.zza Mazzini n. 2, giusta delega a margine dei ricorsi,		      &#8211; <b>ricorrenti –<br />	<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
COMUNE DI APPIANO,</b> in persona del Sindaco pro tempore che sta in giudizio in forza delle deliberazioni della Giunta Municipale n. 769 dd. 30.08.05 e n. 597 dd. 02.08.2006, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Manfred Schullian, con elezione di domicilio eletto nello studio del medesimo, Viale Stazione 5, giusta delega a margine degli atti di costituzione,   <b>&#8211; resistente –</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
R.G. N. 247/05:</b><br />
dell’ordinanza n. 3949 del 21.06.2005, pubblicata il 22.06.2005, resa dal Sindaco del Comune di Appiano, con la quale si dispone la regolazione del traffico veicolare nel quartiere di San Michele per i giorni 6, 13, 20 e 27 luglio 2005, nonché i giorni 3, 10,17 e 24 agosto 2005, dalle ore 18.00 alle ore 01.00, stabilendosi una serie di divieti di transito sulle vie di accesso del detto quartiere, nonché di ogni altro atto e provvedimento alla stessa collegato, antecedente, conseguente, esecutivo ed applicativo.+ù</p>
<p><B>R.G. N. 212/06:<br />
</B>dell’ordinanza n. 5182 del 25.05.2006, pubblicata il 26.05.2006, resa dal Sindaco del Comune di Appiano, con la quale si dispone la regolazione del traffico veicolare nel quartiere di San Michele per i giorni 6, 13, 20 e 27 luglio 2005, nonché i giorni 3, 10, 17 e 24 agosto 2005, dalle ore 18.00 alle ore 01.00, stabilendosi una serie di divieti di transito sulle vie di accesso del detto quartiere, nonché di ogni altro atto e provvedimento alla stessa collegato, antecedente, conseguente, esecutivo ed applicativo.<b><br />
</b>Visto il ricorso n. 247/05, notificato il 23.08.2005 e depositato in segreteria il 06.10.2005 con i relativi allegati;</p>
<p>Visto il ricorso n. 212/06, notificato il 24.07.2006 e depositato in segreteria il 01.09.2006 con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Appiano dd. 14.09.2005 rispettivamente dd. 15.09.2006;<br />
Viste le memorie prodotte;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 06.12.2006 il consigliere Terenzio Del Gaudio ed ivi sentito l’avv. G. Cammalleri per i ricorrenti e l’avv. M. Schullian per il Comune di Appiano;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso R.G. n. 247/05 notificato in data 23.8.2005 ed il ricorso R.G. n. 212/06 notificato in data 24.7.2006 i ricorrenti impugnano le ordinanze del Sindaco di Appiano, rispettivamente indicate in epigrafe.<br />
Si premette che: •la società Helios costruzioni è proprietaria della p.m. 4 della p.ed. 56/1 CC Appiano -ristorante-, delle pp.mm. 17 e 18 -posti auto-, nonché comproprietaria per 1/3 della p.m. 21 –posto auto- e comproprietaria per 1/2 della p.m. 25 -cortile-, queste ultime in p.ed. 56/7 CC Appiano, tutte situate in zona San Michele, vicolo del Sole; •la signora Mazzarol Giuseppina è comproprietaria della p.m. 15 della p.ed. 56/1 in P.T. 5292/II e della p.m. 2 della p.ed. 56/7 in P.T. 5480/II.<br />
Con il presente ricorso i medesimi impugnano l’ordinanza n. 5182 del 25.5.2006, con la quale il Sindaco di Appiano, onde consentire ai negozianti ed agli albergatori di San Michele l’effettuazione della serata di vendita prolungata denominata “<i>mercoledì lungo</i>”, ha disposto la regolarizzazione del traffico veicolare nel quartiere di San Michele dalle ore 18.00 alle ore 01.00 dei giorni 5, 12, 19,e 26 luglio e 2, 9, 16, e 23 agosto 2006.<br />
A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi di impugnazione:<br />
1.	Violazione degli artt. 16 e 42 della Costituzione;<br />	<br />
2.	Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento.<br />	<br />
I ricorrenti chiedono, inoltre, il “<i>risarcimento dei danni patiti, anche non patrimoniali</i>”, causati dall’impugnata ordinanza.<br />
Con comparsa dd. 15.9.2006 si è costituito in giudizio il Comune di Appiano che, anche con successiva memoria difensiva dd. 23.11.2006, ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.<br />
Alla pubblica udienza del 6.12.2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Stante la connessione soggettiva ed oggettiva, i ricorsi possono essere riuniti.<br />
I ricorsi sono infondati.<br />
I ricorrenti, proprietari delle unità immobiliari elencate in fatto ed ubicate in vicolo del Sole a San Michele di Appiano, lamentano la compressione del diritto alla libera circolazione operata dalle impugnate ordinanze sindacali ed eccepiscono la violazione degli artt. 16, 42 e 97 della Costituzione nonché eccesso di potere per disparità di trattamento.<br />
Le eccezioni di violazione alle norme costituzionali sono manifestamente infondate.<br />
L’art. 16 della costituzione, nel garantire il diritto alla libera circolazione dei cittadini, prevede tuttavia, con l’inciso “<i>salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza</i>”, che tale diritto possa essere compresso, come è generalmente riconosciuto, dall’autorità amministrativa per motivi di sanità o di sicurezza.<br />
Del resto, è pacifico in giurisprudenza che le libertà individuali, quali per l’appunto la mobilità di circolazione nel centro cittadino, vanno coniugate con l’interesse della collettività e subiscono compressioni in talune modalità di esercizio, per renderle compatibili con le libertà pari ordinate (cfr. Cons. Stato, VI, 16.1.2006; T.A.R. Liguria, n. 524/2003). <br />
Un tanto premesso, va precisato che le impugnate ordinanze non pongono, in realtà, né un divieto alla libera circolazione delle persone né un divieto permanente alla circolazione veicolare, bensì regolamentano, con riguardo a determinati giorni ed orari dei mesi di luglio ed agosto 2006, la circolazione dei veicoli nell’ambito di alcune zone del Comune di Appiano/San Michele interessate dal cosiddetto “<i>mercoledì lungo</i>”.<br />
Le ordinanza in argomento, infatti, specificano che ““<i>i negozianti e gli albergatori nei mesi di luglio ed agosto a San Michele organizzano una serata di vendita prolungata denominata “mercoledì lungo” e che per questo è necessario provvedere alla regolarizzazione del traffico veicolare in modo adeguato</i>””.<br />
Si tratta, evidentemente, di provvedimenti inerenti alla circolazione stradale emessi, come chiaramente risulta dagli stessi, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada (D. lgs. 30.4.1992, n. 285) che consentono al Sindaco, per motivi inerenti alla sicurezza della circolazione- di sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse nonché di disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ed ancora di stabilire obblighi, divieti e limitazioni sia di carattere temporaneo sia di carattere permanente in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade.<br />
Non può, pertanto, porsi in dubbio che nell’ambito del centro abitato il Comune, quale proprietario delle strade comunali e quale organo preposto alla regolazione del traffico e quindi alla sicurezza pubblica, possa, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, stabilire divieti o limitazioni del traffico in una via per motivi di incolumità pubblica; un tanto, ovviamente, nel rispetto dei canoni di coerenza logica e sulla base di un’adeguata istruttoria (cfr. T.R.G.A., Bolzano, 26.6.1997, n. 258; T.R.G.A., Trento, 30.7.2003, n. 290).<br />
Né, del resto, le ordinanze di cui è causa inibiscono completamente la circolazione, a mezzo di veicoli, dei ricorrenti in vicolo del Sole, atteso che la regolamentazione di cui all’impugnata ordinanza, che è stata adottata sulla base di prevalenti motivi di interesse pubblico, non esplica effetti permanenti bensì limitati a giorni ed orari determinati.<br />
Né ha pregio, infine, la censura di disparità di trattamento tra i residenti in vicolo del Sole -ai quali nessun accesso veicolare è consentito nell’arco temporale della chiusura al traffico veicolare- ed i confinanti di via Josef Innerhofer.<br />
Fermo restando che la disparità di trattamento è sintomo di eccesso di potere solo quando vi sia una assoluta identità di situazioni oggettive, a fronte della quale appaiono irrazionali, senza che sia necessaria alcuna indagine di merito, le diverse conseguenze tratte dall’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27.3.1995, n. 200), va rilevato che l’individuazione del punto di equilibrio tra le varie esigenze ed interessi che si riversano sulla disciplina della circolazione dei veicoli nei centri abitati appartiene al merito dell’azione amministrativa.<br />
Come tale, la scelta non è suscettibile di apprezzamento nel merito ed il riscontro di legittimità va contenuto entro i confini del rispetto della norma attributiva del potere e dei canoni di logicità e dell’imparzialità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2.4.2002, n. 1800).<br />
Orbene, nel caso di specie, al di là della considerazione del pregiudizio arrecato ai ricorrenti, non emergono elementi di irragionevolezza o di disparità di trattamento tali da inficiare la legittimità dell’impugnato provvedimento.<br />
Dalla documentazione dimessa in atti appare infatti evidente come la peculiare posizione del vicolo del Sole non consenta di ravvisare la necessaria identità di situazioni oggettive che possono eventualmente portare a ravvisare il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento tra i residenti in vicolo del Sole ed i confinanti di via Josef Innerhofer.<br />
In conclusione, entrambi i ricorsi sono infondati e, come tali, vanno rigettati. Vanno altresì rigettate le domande di risarcimento danni con gli stessi avanzate.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa &#8211; Sezione Autonoma di Bolzano &#8211; disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, previa riunione degli stessi, <b>rigetta</b> i ricorsi in epigrafe. Rigetta, altresì, le domande di risarcimento danni.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 06.12.2006.</p>
<p>IL PRESIDENTE <br />
Hugo DEMATTIO </p>
<p>
L&#8217;ESTENSORE<br />
Luigi MOSNA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-27-3-2007-n-112/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.112</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.820</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-27-3-2007-n-820/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-27-3-2007-n-820/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-27-3-2007-n-820/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.820</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Antonio Pasca – Estensore Pridesa Proyectos y Servicios s.a. (avv.ti A. Loiodice e I. Lagrotta) c. Comune di Spinazzola (avv. G. D’Innella), A.U.S.L. BA/1 (n.c.), Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (n.c.), Provincia di Bari (n.c.), Regione Puglia (n.c.), Comune di Bari (n.c.), Campanelli (n.c.), AQP</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-27-3-2007-n-820/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.820</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-27-3-2007-n-820/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.820</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Antonio Pasca – Estensore<br /> Pridesa Proyectos y Servicios s.a. (avv.ti A. Loiodice e I. Lagrotta)  c. Comune di Spinazzola (avv. G. D’Innella), A.U.S.L. BA/1 (n.c.), Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (n.c.),  Provincia di Bari (n.c.), Regione Puglia (n.c.),  Comune di Bari (n.c.),   Campanelli (n.c.),   AQP s.p.a. (n.c.), A.U.S.L. BA/4 (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>in tema di applicazione del principio di prevenzione in materia ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Acque pubbliche e private – Sversamento di fanghi – Principio di prevenzione – Applicazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche in ossequio all’art.242, d.lg. 3 aprile 2006 n.152, nonché alla normativa comunitaria in materia ambientale, trova applicazione in una situazione di sversamento di fanghi il c.d. principio di prevenzione, secondo cui è sufficiente presupposto per il doveroso esercizio del potere contingibile e urgente anche la semplice possibilità del verificarsi della situazione di danno o pericolo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</B><br />
<b><br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA</b><br />
<b>Sede di Bari &#8211; Sezione III^</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>Componenti<br />
Amedeo Urbano &#8211;	Presidente <br />	<br />
Antonio Pasca &#8211;	Componente<br />	<br />
Roberto Maria Bucchi &#8211;	Componente<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 184 del 2007 proposto dalla</p>
<p><b>società Pridesa Proyectos y Servicios s.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di Capogruppo con la C.C.C. s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Loiodice e Ignazio Lagrotta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bari a Nicolai n. 29;</p>
<p align=center>
CONTRO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; <b>Comune di Spinazzola</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni D’Innella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla Via B. Cairoli n. 125;</p>
<p>&#8211; <B>A.U.S.L. BAT/1</B>, in persona del D.G. pro tempore, non costituito;</p>
<p>&#8211; <b>Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore; non costituita;</p>
<p>&#8211; <b>Provincia di Bari</b>, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;</p>
<p>&#8211; <b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente della G. R. pro tempore, non costituita;</p>
<p>&#8211; <b>Comune di Bari</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;</p>
<p>&#8211; <b>Campanelli Luigi</b>, controinteressato, non costituito;</p>
<p>&#8211; <b>AQP s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;</p>
<p>&#8211; <B>A.U.S.L. BA/4</B>, in persona del D. G. pro tempore, non costituito;</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Spinazzola n. 35 del 24/11/2006, prot. n. 12232/2239, notificata in data 29/11/2006, avente ad oggetto: Decreto di sequestro preventivo (artt. 321 e ss. c.p.p.) terreno in agro di Spinazzola, contrada “Capo D’Acqua”, fg. 101, parte part.lla 1 (lotti 56 e 60), sul quale sono stati sversati fanghi provenienti dal depuratore Bari Ovest. Avvio procedure operative e amministrative di bonifica dei luoghi contaminati ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, con la quale si è ordinato alla ditta Pridesa di attivare immediatamente tutte le procedure operative e amministrative necessarie alla bonifica e al ripristino ambientale del sito contaminato e alla messa in sicurezza dello stesso, dandone puntuale notizia al Comune, alla Provincia e alla Regione, ai sensi del D.Lgs. n. 153/06;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto ancorchè non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti all’esito dell’acquisizione di tutta la documentazione istruttoria, ove esistente, allo stato non conosciuta;<br />	<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Spinazzola;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Cons. Antonio Pasca;<br />
Uditi, altresì, per le parti, gli Avv.ti I. Lagrotta e G. D’Innella;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>La società ricorrente impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.<br />
La Pridesa Proyectos y Servicios s.a., in ATI con la C.C.C. s.p.a (innanzi Pridesa) è aggiudicataria – nell’Ambito Territoriale n. 4 della provincia di Bari &#8211; del contratto per la manutenzione il controllo e la custodia degli impianti di depurazione di Bari Est, Ovest e Bitonto, gestiti da AQP s.p.a. .<br />
La ricorrente precisa che i predetti pianti di depurazione utilizzano un processo biologico di depurazione degli scarichi delle pubbliche fognature e che i materiali di risulta, al termine del trattamento, altro non sarebbero che acqua destinata a confluire in mare e fanghi utili nella concimazione dei terreni.<br />
Lo smaltimento dei fanghi residuali, pertanto, nel rispetto della normativa vigente, dovrebbe avvenire attraverso il conferimento degli stessi sui terreni individuati dalla gerente con il consenso dei proprietari degli stessi.<br />
Nel caso specifico la Pridesa assume di aver inviato le comunicazioni previste e di aver sversato i predetti fanghi sul terreno del Campanelli, sito nel territorio del Comune di Spinazzola contrada “Capo D’Acqua”.<br />
Le ispezioni della A.U.S.L. Ba/1 e quelle della procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, condotte dal N.O.E. dei C.C per la Tutela dell’Ambiente, avrebbero, accertato la presenza, nei predetti fanghi sversati sul suolo, di oli minerali e di altre sostanze. <br />
Il Comune di Spinazzola, informato dell’apertura del procedimento penale dal Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e dell’emanazione da parte del G.I.P. del Tribunale di Trani in data 13/11/2006 del decreto di sequestro preventivo, ha disposto l’immediata bonifica del terreno di che trattasi.<br />
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:<br />
1)	violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000; eccesso di potere; travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta; erroneità nei presupposti; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L.R. n. 29/95; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 99/92;<br />	<br />
2)	violazione di legge; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 99/92; violazione e falsa applicazione del regolamento regionale n. 2/89 art. 5; eccesso di potere; sviamento; travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta; irrazionalità; illegittimità propria e derivata;<br />	<br />
3)	violazione di legge; violazione e falsa applicazione della L. n. 241/90 e ss. mod.; eccesso di potere; difetto assoluto d’istruttoria; violazione della normativa comunitaria e nazionale relativa al principio di proporzionalità; violazione del principio di legalità (art. 97 Cost.); illegittimità propria e derivata;<br />	<br />
4)	violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000; violazione del D.Lgs. n. 152/2006; violazione del D. M. n. 471/99; eccesso di potere; difetto assoluto dei presupposti; difetto d’istruttoria; difetto di motivazione; illegittimità propria e derivata.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Spinazzola, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
Alla Camera di Consiglio del 28 febbraio 2007 il Presidente del Collegio ha manifestato l’intendimento del Collegio di definire il giudizio nel merito con decisione in forma abbreviata; i difensori presenti ne hanno preso atto senza nulla eccepire e il ricorso è stato quindi introitato per la decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
Rileva infatti il Collegio che l’impugnato provvedimento costituisce espressione del potere contingibile e urgente previsto dagli artt. 242 e 244 del D.Lgs. n. 152/06 e dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/00.<br />
Com’è noto i provvedimenti contingibile e urgenti rispondono all’esigenza di porre rimedio a situazioni di pericolo per l’incolumità e la salute dei cittadini, sottraendo l’esercizio dell’attività all’ordinario iter procedimentale.<br />
E’ coerente pertanto ritenere un estrema semplificazione procedimentale e un onere motivazionale limitato essenzialmente agli elementi essenziali relativi allo stato di pericolo, non richiedendosi neppure – quale presupposto di legittimità – la non prevedibilità dell’evento dannoso o pericoloso, per la evidente prevalenza di tutela dell’interesse pubblico.<br />
Anche in ossequio alle espresse previsioni di cui alle norme citate (art. 242) nonché alla normativa comunitaria in materia, trova applicazione nella specie in cosiddetto principio di prevenzione, secondo cui è sufficiente presupposto per il doveroso esercizio del potere contingibile e urgente anche la semplice possibilità del verificarsi della situazione di danno o pericolo.<br />
Nella fattispecie in esame, come risulta anche solo dalla mera lettura dell’impugnato provvedimento, il Sindaco ha fatto legittimamente e doverosamente uso di tale potere alla stregua delle circostanze e degli accadimenti portati alla sua attenzione e di cui al decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di Trani n. 1817/06 del 13/11/06, nonché degli atti di accertamento in esso richiamati (presenza di oli minerali e di toluene in percentuali non consentite ai fini dello sversamento dei fanghi per usi agricoli, nonché in relazione alle distanze da un corso d’acqua, il Basentello, e da strade).<br />
Il rispetto del principio di prevenzione e la delicatezza dell’interesse o bene pubblico tutelato hanno imposto dunque l’adozione del provvedimento impugnato, non risultando compatibile con il potere contingibile e urgente (che ha finalità di prevenzione) l’espletamento di complesse indagini e di ulteriore attività istruttoria con prelievo di campionature ed esami di laboratorio.<br />
L’esito viceversa favorevole di ventuali ulteriori accertamenti e verifiche di laboratorio costituisce circostanza idonea a supportare eventuale istanza di revoca del provvedimento e non incide invece sulla legittimità dello stesso.<br />
Sono dunque infondati, per quanto sopra, i motivi di censura dedotti, attesa peraltro la sufficiente e adeguata motivazione di supporto.<br />
Il ricorso va dunque respinto.<br />
Le spese, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre IVA e CAP se dovuti, seguono la soccombenza e vanno dunque posti a carico della ricorrente.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M. </p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari – III^ Sez., respinge il ricorso n. 184 del 2007, proposto dalla società Pridesa Proyectos y Servicios s.a.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di Capogruppo con la C.C.C. s.p.a. .<br />
Condanna la ricorrente al rimborso &#8211; in favore del Comune di Spinazzola &#8211; delle spese di giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 oltre IVA e CAP se dovuti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 28 febbraio 2007. <br />
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Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il <u>27 marzo 2007</u><br />
</i>(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)<i></b></i></p>
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</b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-27-3-2007-n-820/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.820</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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