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	<title>27/2/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/2/2016 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2016 n.1087</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-2-2016-n-1087/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-2-2016-n-1087/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2016 n.1087</a></p>
<p>Pres., est. Pierluigi Russo Sulla validità della spontanea notifica dell’atto di riassunzione, sui ricorsi collettivi sulla necessità nei concorsi della predisposizione della griglia di valutazione al fine dells sufficienza del voto numerico 1. Giustizia amministrativa – Rinvio ex art. 105 c.p.a.- Contraddittorio processuale – Integrazione &#8211; Spontanea notifica dell’atto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-2-2016-n-1087/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2016 n.1087</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-2-2016-n-1087/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2016 n.1087</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., est. Pierluigi Russo</span></p>
<hr />
<p>Sulla validità della spontanea notifica dell’atto di riassunzione, sui ricorsi collettivi sulla necessità nei concorsi della predisposizione della griglia di valutazione al fine dells sufficienza del voto numerico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Giustizia amministrativa – Rinvio ex art. 105 c.p.a.- Contraddittorio processuale – Integrazione &#8211; Spontanea notifica dell’atto di riassunzione ad opera della parte – Possibilità – Sussiste &#8211; Ragioni<br />
2. Giustizia amministrativa – Ricorso collettivo &#8211; Rinuncia al giudizio di un ricorrente – Ammissibilità dell’intero ricorso – Non incide &#8211; Ragioni<br />
3. Giustizia amministrativa – Ricorso collettivo – Ammissibilità – Sussiste – Condizioni – Conflitto di interessi tra ricorrenti – Non deve sussistere<br />
4. &nbsp;Giustizia amministrativa – Principio di cui all’art. 156 co.3 c.p.c.- Processo amministrativo – Si applica – Effetto – Costituzione in giudizio &#8211; Difetto di notificazione – Sana<br />
5. Concorsi pubblici – Art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994 &#8211; Commissione esaminatrice &#8211; Deve&nbsp; stabilire &#8211; Criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali nella prima riunione &#8211; Procedimento di concorso per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione – Illegittimità – Sussiste<br />
6. Concorsi pubblici &#8211; Commissione di concorso &#8211; Verbali dai quali non emerga alcuna individuazione dei criteri di valutazione delle prove &#8211; Grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità – Sussiste &#8211; Ragioni<br />
7. Concorsi pubblici &#8211; Norme poste dal D.P.R. n. 487/1994 &#8211; Sono immediatamente precettive &#8211; Principi generali &#8211; Applicazione ad ogni tipologia di concorso a prescindere dalla necessità di un espresso richiamo nella <em>lex specialis</em> – Necessità &#8211; Sussiste<br />
8. Concorsi pubblici &#8211; Norme che disciplinano i concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato – Altri Enti pubblici – Non sono applicabili – Eccezione &#8211; Norme che siano espressione di principi generali<br />
9. Concorsi pubblici – Commissione esaminatrice – Voto numerico &#8211; &nbsp;Ammissibilità- Sussiste – Condizione – Deve essere sorretto da una griglia di valutazione preventiva<br />
10. Concorsi pubblici – Commissione esaminatrice – Valutazione &#8211; Deve rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio – Ragioni<br />
11. &nbsp;Concorsi pubblici – Commissione esaminatrice – Valutazione delle prove scritte &#8211; Voto numerico – Condizione – Deve essere “leggibile” o interpretabile alla stregua di una congrua ed articolata predeterminazione dei criteri</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &nbsp;Nel processo amministrativo, qualora a seguito di rinvio ex art. 105 c.p.a. sia necessario integrare il contraddittorio processuale, l’integrazione del contraddittorio può essere effettuata dalla parte mediante spontanea notifica dell’atto di riassunzione, contenente l’integrale trascrizione dei motivi di ricorso, a tutti i soggetti controinteressati, essendo tale modalità idonea al conseguimento dello scopo cui l&#8217;atto è preordinato, consentendo ai destinatari di difendersi in modo identico a quanto accade nel caso in cui l’incombente venga eseguito <em>iussu iudicis,</em> e non lede alcun interesse giuridicamente apprezzabile.<br />
2. Nel ricorso collettivo, proposto a tutela di posizioni soggettive autonome e scindibili, l&#8217;iniziativa processuale di ciascun ricorrente non può giovare né pregiudicare la posizione degli altri ricorrenti sicché la scelta di ciascun ricorrente di proseguire l’azione attraverso la partecipazione agli atti di impulso processuale rimessi all’iniziativa di parte ovvero, anche, di proporre motivi aggiunti, rinunciare al giudizio o dichiarare il difetto sopravvenuto d’interesse, non influisce &nbsp;sull’ammissibilità dell’intero ricorso né può determinarne l’estinzione o l’improcedibilità.(1)<br />
3. Nel processo amministrativo, è pacifica l’ammissibilità del ricorso collettivo, proposto da una pluralità di soggetti, quando non sussista un conflitto di interessi tra i ricorrenti, nel senso che l’interesse sostanziale fatto valere non presenta punti di contrasto o conflitto, poiché l’eventuale accoglimento del gravame avanti al giudice amministrativo può tornare a vantaggio di tutti.(Nel caso di specie, il TAR Campania ha ritenuto ammissibile il ricorso collettivo in quanto i ricorrenti agiscono a tutela di posizioni analoghe e lese da atti aventi identico contenuto, essendo stati tutti esclusi dalla procedura per cui è causa per non aver superato la prova scritta) (2)<br />
4. Il principio sancito dall&#8217;art. 156 comma 3, c.p.c., in forza del quale il conseguimento dello scopo cui l&#8217;atto è preordinato ne sana la nullità, trova piena applicazione nel processo amministrativo, con la conseguenza che non può essere idoneamente eccepita l&#8217;inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione allorquando la parte si sia costituita in giudizio anche soltanto all&#8217;asserito fine di eccepire la nullità della notificazione medesima, essendo la costituzione la dimostrazione da parte dell&#8217;intimato di essere in grado, per fatto volontario, di esercitare il diritto di difesa (3).<br />
5. In materia di concorsi pubblici, i criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali devono essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella sua prima riunione, risultando illegittimo il procedimento di concorso per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994 (4).<br />
6. In materia di concorsi pubblici, la circostanza che dai verbali della Commissione di concorso non emerga alcuna individuazione dei criteri di valutazione delle prove, integra una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere ad ogni procedura concorsuale, attesa la valenza imperativa dell’art. 12 D.P.R. n. 487/1994, che impone espressamente la previsione di fissazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove di esame sia scritte che orali (5).<br />
7. In materia di concorsi pubblici, le norme poste dal D.P.R. n. 487/1994, pur se programmatiche, sono immediatamente precettive e, pertanto, allorquando non ineriscano a situazioni nelle quali la normativa primaria garantisce all’Ente che bandisce il concorso piena autonomia organizzativa, si presentano come espressione di principi generali applicabili per il corretto espletamento di ogni tipologia di concorso e si impongono al rispetto di ogni Amministrazione Pubblica, anche diversa da quella statale, a prescindere dalla necessità di un espresso richiamo nel regolamento interno ovvero nella lex specialis.<br />
8. Le norme che disciplinano i concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato non sono automaticamente applicabili ai concorsi banditi dagli enti locali in difetto di espresso richiamo nel regolamento organico degli enti medesimi e sempreché non si tratti di norme che siano espressione di principi generali. (Nel caso di specie, il TAR Campania ha stabilito che&nbsp; la disposizione di cui all’art. 12 D.P.R. n. 487/1994 è espressione dei principi generali, aventi rilevanza costituzionale, posti a salvaguardia dell’imparzialità e della par condicio dei candidati e pertanto automaticamente applicabili) (6).<br />
9. In materia di concorsi pubblici, il voto numerico motiva e gradua in forma sintetica il giudizio discrezionale e tecnico espresso dalla Commissione di valutazione qualora sia sorretto da una griglia di valutazione preventiva che indichi, in dettaglio, le modalità di attribuzione dei punteggi (7).<br />
10. In linea con l’ineludibile principio di trasparenza, è imposto alle Commissioni esaminatrici di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quantomeno, mediante taluni elementi che concorrono ad integrare e chiarire la valenza del punteggio esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica. (8).<br />
11. In materia di valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico, deve ritenersi che l’espressione del solo voto numerico sia sufficiente, ma solo a condizione che esso sia “leggibile” o interpretabile alla stregua di una congrua ed articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione, predeterminazione che può essere contenuta direttamente nel bando e/o essere aggiunta (o integrata) dalla Commissione giudicatrice nella sua prima riunione costitutiva, e comunque (com’è ovvio) prima dell’esame o della svolgimento delle prove. (9).<br />
&nbsp;</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Cfr: Consiglio di Stato, sez. IV, 20/06/1996, n. 797</li>
<li style="text-align: justify;">Cfr: Consiglio di Stato, sez. V, 11 dicembre 2008, n. 6162</li>
<li style="text-align: justify;">Cfr: Consiglio di Stato, Sez. IV,13/05/2013, n. 2591; Sez. VI, 17/06/2009, n. 3967</li>
<li style="text-align: justify;">Cfr: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 3.2.2010, n. 558; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 10.3.2007, n. 1180; T.A.R. Umbria, 9.8.2006, n. 409; Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.7.2003, n. 1305; Sez. V, 7.2.2003, n. 648; Sez. V, 30.4.2003, n. 2245</li>
<li style="text-align: justify;">Cfr: T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 3.10.2006, n. 1095</li>
<li style="text-align: justify;">Cfr: Consiglio di Stato, Sez. V, 6 febbraio 1987, n, 50; T.A.R. Piemonte, II, 5 novembre 1998, n. 414</li>
<li style="text-align: justify;">Cfr: T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 17.6.2011, n. 3244; Sez. V, 2.9.2008, n. 9992; C. di S., Sez. V, 13.7.2010, n. 4528; sez. IV, 25.11.2009, n. 5846; C. di S:, Sez. V, 28.6.2004, n. 4782</li>
<li style="text-align: justify;">Cfr: Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 maggio 2008, n. 2128</li>
<li style="text-align: justify;">Cfr: T.A.R. Campania, Sez. V, 2.9.2008, n. 9992</li>
</ol>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
Claudio Alfonso Trisolino, Maria Rosaria Satto, Rosanna Veccia, Mariarosaria Capone, Francesco Scialla, Francesca De Felice, Andrea Duplice, Giuseppe Petrarca, Rosanna Fusco, Aniello Piscitelli, Giovanni Renga, Francesco Testa, Annamaria Vitale, Giuseppe Iaculo, Anastasia Alemanno, Ettore Bova, Giuseppe Tescione, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Gentile e Franco Corvino, con domicilio eletto in Napoli, presso lo studio dell’avv. Andrea Abbamonte, alla via Melisurgo, 4;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
&#8211; Rosanna Sangiuliano, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pasquale Monaco, con domicilio eletto in Napoli, presso lo studio dell’avv. Emanuele Morra, al corso Vittorio Emanuele, 100/D;&nbsp;<br />
&#8211; Gabriele Barbato, Tonia Renga, Franca Nubifero, Loredana Valentino, Pierluigi Giuliani, Maria Rita Botte, Caterina Martino, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via Melisurgo, 4;<br />
&#8211; Roberto Desiderio, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mirella Corvino, subentrata all’originario difensore avv. Biagio Capasso, deceduto nel corso del giudizio, con domicilio eletto da ultimo in Napoli, presso l’avv. Lucia Manna, alla via Luigia Sanfelice<br />
&#8211; Michele Izzo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Migliore ed Ernesto De Maria, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Napoli, alla via Duomo, 133;<br />
&#8211; Filomena Riccio, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Famiglietti, con domicilio eletto in Napoli, presso lo studio dell’avv. Francesco Carillo, alla piazza S. Pasquale, 1;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
quanto al ricorso introduttivo:<br />
a) della graduatoria definitiva relativa al bando di corso-concorso interno, indetto dalla Provincia di Caserta, per la copertura di n. 10 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo &#8211; Categoria D con contratto a tempo pieno ed indeterminato, pubblicata in data 30.12.2010;<br />
b) della determinazione n. 273/A del 30.12.2010, adottata dal Dirigente del Settore Personale della Provincia di Caserta, con la quale sono state approvate le operazioni concorsuali e nominati i vincitori della procedura pubblica de qua;<br />
c) della determinazione n. 203/A del 5.11.2010, con la quale è stata disposta la sostituzione della precedente commissione esaminatrice del corso-concorso in questione, che si era già insediata il 26.2.2010;<br />
d) delle note prott. nn. 3566/DG e 3576/DG entrambe del 27.10.2010, con il quale il Direttore Generale ha delegato il dott. Laviscio alla presidenza della commissione inerente la selezione in oggetto;<br />
e) del verbale della commissione esaminatrice n. 1 del 26.2.2010, nella parte in cui non determina i criteri di valutazione delle singole prove concorsuali;<br />
f) del verbale della commissione esaminatrice n. 2 dell’11.11.2010, con la quale è stato dato atto dell’insediamento della nuova commissione esaminatrice;<br />
g) dei verbali della commissione esaminatrice nn. 4 e 5 del 2-3.12.2010, inerenti la valutazione dei titoli dei concorrenti;<br />
h) dei verbali della commissione esaminatrice nn. 6, 7 ed 8, inerenti lo svolgimento della prova scritta e la valutazione degli elaborati;<br />
i) dei verbali della Commissione esaminatrice nn. 9, 10 ed 11, inerenti lo svolgimento e la valutazione della prova orale;<br />
j) del bando di concorso, nella parte in cui non stabilisce criteri precisi e dettagliati per la valutazione delle prove d’esame;<br />
k) del Regolamento dell’Ordinamento Generale sugli Uffici dei Servizi della Provincia di Caserta, per quanto di ragione, e limitatamente all’art. 65 e all’art. 72, inerenti i presunti criteri di valutazione della prova scritta ed orale;<br />
l) di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali.<br />
&#8211; quanto ai motivi aggiunti notificati il 16.6.2011 e depositati il giorno 17 successivo:<br />
a) della nuova graduatoria definitiva relativa alla suindicata procedura, così come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 138/A del 18.4.2011;<br />
b) della predetta determinazione n. 138/A del 18.4.2011, adottata dal Dirigente del Settore Organizzazione e Personale della Provincia di Caserta;<br />
c) del verbale n. 12 del 4.4.2011 redatto dalla Commissione di verifica dei punteggi contenenti la nuova graduatoria finale;<br />
d) della nota prot. n. 671 del 7.3.2011, con la quale l’Amministrazione ha comunicato la trasmissione degli atti alla Commissione per la verifica della valutazione dei titoli;<br />
e) di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Caserta e dei soggetti controinteressati specificati in epigrafe;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2016 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
1. L’Amministrazione Provinciale di Caserta, con determina dirigenziale n. 217/A del 12 ottobre 2009, integrata con successiva determina n. 222/A del 30 ottobre 2009, bandiva un concorso interno per la copertura di n. 10 posti con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, mediante progressione verticale.<br />
Alla procedura selettiva partecipavano, tra gli altri, i sigg. Trisolino Claudio Alfonso, Satto Maria Rosaria, Veccia Rosanna, Capone Mariarosaria, Scialla Francesco, De Felice Francesca, Duplice Andrea, Petrarca Giuseppe, Fusco Rosanna, Piscitelli Aniello, Renga Giovanni, Testa Francesco, Vitale Annamaria, Iaculo Giuseppe, Alemanno Anastasia, Bova Ettore e Tescione Giuseppe, i quali, all’esito della prova scritta, non venivano ammessi alla successiva prova orale.<br />
La graduatoria definitiva veniva approvata con determinazione n. 273/A del 30.12.2010 del Dirigente del Settore Personale.<br />
2. Avverso gli atti della procedura concorsuale e la graduatoria definitiva i suindicati diciassette soggetti proponevano ricorso davanti a questo T.A.R. per la Campania, sede di Napoli.<br />
I ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure: violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni, del d.Lgs. n. 29/1993 e dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, violazione della par condicio dei concorrenti, difetto di motivazione, eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà e superficialità del giudizio, omessa predeterminazione dei criteri di valutazione, illegittimità del voto numerico, difetto di motivazione, illegittima composizione della commissione esaminatrice, sostituzione della commissione, modifica delle modalità di procedura concorsuale.<br />
Il ricorso veniva notificato a tutti i vincitori del concorso ad eccezione della sig.ra Martino Caterina nei confronti della quale la notifica non andava a buon fine.<br />
3. Questa V Sezione, con ordinanza n. 1175 del 7 aprile 2011, autorizzava l’integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso a tutti gli altri soggetti presenti nella graduatoria finale (vincitori ed idonei), nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica e/o comunicazione dell’ordinanza, e ordinava di depositare le relative notifiche entro i successivi 30 giorni.<br />
4. Nelle more l’Amministrazione Provinciale, con determinazione dirigenziale n. 138/A del 18 aprile 2011, richiamando la precedente determina n. 103 del 3 marzo 2011 di rinvio degli atti alla commissione giudicatrice per la verifica dei punteggi relativi ai titoli, approvava il verbale n. 12 del 4 aprile 2011 avente ad oggetto la nuova graduatoria finale del concorso, che di fatto, però, non cambiava la precedente per i primi 10 candidati risultati vincitori.<br />
Anche avverso i suddetti provvedimenti i ricorrenti proponevano impugnazione innanzi al T.A.R. nella forma dei motivi aggiunti, deducendo: violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, violazione e falsa applicazione della lex specialis del concorso, violazione della par condicio dei concorrenti, difetto di motivazione, eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà e superficialità del giudizio.<br />
5. L’intimata Provincia si è costituita in giudizio, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso, come dei motivi aggiunti, sotto vari profili e, nel merito, sostenendone l’infondatezza.<br />
Si sono costituiti in giudizio anche i controinteressati individuati in epigrafe, eccependo anch’essi l’improcedibilità e/o l’inammissibilità del ricorso e concludendo, comunque, per il rigetto della domanda pure nel merito.<br />
6. Questo T.A.R., con sentenza n. 1468 del 23 marzo 2012, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti, e inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, non essendo stato notificato a Martino Caterina e, sotto altro profilo, improcedibile in quanto non era stata data piena attuazione all’ordinanza presidenziale, con la quale era stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso.<br />
7. Avverso tale pronuncia i sigg. Trisolino Claudio Alfonso, Veccia Rosanna, Scialla Francesco, Petrarca Giuseppe, Fusco Rosanna, Piscitelli Aniello, Renga Giovanni, Testa Francesco, Vitale Annamaria, Iaculo Giuseppe e Bova Ettore hanno proposto appello, lamentando che il ricorso per motivi aggiunti sarebbe stato regolarmente notificato alla signora Martino Caterina e che l’integrazione del contraddittorio, disposta con l’ordinanza presidenziale n. 1175/2011, sarebbe stata regolarmente effettuata anche nei confronti di quei candidati citati nel dispositivo della sentenza gravata.<br />
7.1. La Provincia di Caserta, oltre a formulare diverse eccezioni e chiedere il rigetto dell’appello, con successivo atto ha proposto, inoltre, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. amm., appello incidentale.<br />
In particolare, la Provincia di Caserta ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti in quanto la determinazione n. 138/A del 18 aprile 2011 non avrebbe implicato una nuova attività valutativa della posizione dei ricorrenti che, peraltro, non avevano superato la prova scritta, ma l’attribuzione di nuovi punteggi riferiti ai titoli posseduti da altri cinque candidati. Conseguentemente, a parere dell’Amministrazione, la posizione giuridica dei ricorrenti sarebbe stata lesa dalla precedente determinazione n. 273/A del 30 dicembre 2010, gravata con il ricorso principale dichiarato improcedibile con la sentenza del T.A.R. n. 1468/2012.<br />
La Provincia di Caserta, inoltre, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello principale per:<br />
a) conflitto di interessi tra le varie posizioni degli appellanti;<br />
b) mera riproposizione dei motivi di primo grado.<br />
Ha dedotto, infine, che l’appello principale, notificato solo ai 10 vincitori, si sarebbe dovuto notificare anche ai 28 candidati idonei non vincitori.<br />
7.2. Con la sentenza n. 3418 del 21 giugno 2013, il Consiglio di Stato:<br />
&#8211; ha preliminarmente affermato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, respingendo la contraria eccezione formulata sul punto;<br />
&#8211; ha respinto la censura circa l’asserita tardività del ricorso di primo grado;<br />
&#8211; ha respinto l’eccezione sollevata dalla Provincia di Caserta circa l’inammissibilità dell’appello collettivo per assunto conflitto di interessi fra gli appellanti;<br />
&#8211; ha respinto l’eccezione avanzata dalla Provincia di inammissibilità dell’appello principale per assunta mera riproposizione dei motivi già avanzati in primo grado;<br />
&#8211; ha confermato il capo della sentenza di primo grado, non contestato dagli appellanti e sul quale si è pertanto formato il giudicato, in cui si statuisce che “<em>il ricorso introduttivo in primo grado è da ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenz<br />
&#8211; con riguardo al ricorso per motivi aggiunti, il Giudice di secondo grado ha accolto l’appello incidentale proposto dall’Amministrazione osservando che, “<em>come asserito dalla Provincia con il primo motivo di appello incidentale, dovendosi il T.A.R. es<br />
8. Con atto notificato il 10.10.2013 e depositato il 17.10.2013, undici degli originari diciassette ricorrenti hanno riassunto il giudizio dinnanzi a questo T.A.R., ai sensi dell’art. 105, comma 3, c.p.a., a seguito del quale si sono costituiti nuovamente la Provincia di Caserta ed i controinteressati Gabriele Barbato, Tonia Renga, Franca Nubifero, Loredana Valentino, Pierluigi Giuliani, Maria Rita Botte, Caterina Martino, Rosanna Sangiuliano e Michele Izzo.<br />
9. In data 27.3.2014 è stato depositato in giudizio l’atto con cui i sigg. Gabriele Barbato, Maria Rita Botte, Pierluigi Giuliani, Franca Nubifero e Tonia Renga hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza del Consiglio di Stato n. 3418 del 21.6.2013, nella parte assertiva della giurisdizione sulla controversia del giudice amministrativo anziché dell’A.G.O.<br />
9.1. Con ordinanza n. 2921/14, pronunciata in esito all’udienza pubblica dell’8.5.2014, questa Sezione ha pertanto dichiarato la sospensione del giudizio.<br />
9.2. Con atto depositato l’8.1.2015 la parte ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione, atteso che, con l’allegata sentenza n. 26548 del 17.12.2014, la Cassazione, Sezioni Unite Civili, ha respinto il suddetto ricorso, affermando la giurisdizione del g.a. sulla controversia.<br />
10. In esito all&#8217;udienza pubblica del 30.4.2015, con ordinanza collegiale n. 2862 del 21.5.2015 – considerato che l’avv. Pasquale Monaco, difensore di Rosanna Sangiuliano, ha comunicato la morte dell’avv. Biagio Capasso, difensore di Roberto Desiderio, vincitore della selezione in contestazione e, dunque, parte necessaria del presente giudizio, in qualità di controinteressato, e che la riferita circostanza, peraltro già nota al Collegio, è stata comunicata a tutte le parti presenti all’udienza – ha dato atto dell&#8217;interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c..<br />
10.1. Il ricorso è stato nuovamente riassunto da undici degli originari ricorrenti – precisamente dai sigg. Trisolino Claudio Alfonso, Veccia Rosanna, Capone Mariarosaria, Scialla Francesco, Petrarca Giuseppe, Fusco Rosanna, Piscitelli Aniello, Testa Francesco, Vitale Annamaria, Alemanno Anastasia, Bova Ettore – con atto notificato il 21.7.2015 e depositato il 31.7.2015, a seguito del quale si sono costituiti nuovamente la Provincia di Caserta ed i controinteressati Gabriele Barbato, Tonia Renga, Franca Nubifero, Loredana Valentino, Pierluigi Giuliani, Maria Rita Botte, Caterina Martino, Rosanna Sangiuliano, Michele Izzo.e Roberto Desiderio, quest’ultimo con nuovo difensore.<br />
10.2. Le parti resistenti hanno eccepito l’inammissibilità e/o l’improcedibilità dell’azione, oltre che sulla base delle argomentazioni già fatte valere in precedenza, anche per le seguenti ulteriori ragioni:<br />
&#8211; l’integrazione del contraddittorio sarebbe avvenuta in modo irrituale, in violazione dell’art. 27, comma 2, del c.p.a., avendo i ricorrenti provveduto direttamente a notificare il primo atto di riassunzione a tutti i soggetti controinteressati (i dieci<br />
&#8211; la seconda riassunzione del giudizio, a seguito dell’interruzione dichiarata con ordinanza collegiale del 21.5.2015, sarebbe avvenuta irritualmente per nullità della notifica ad uno degli idonei, il sig. Giuseppe Procino, deceduto nella more del giudizi<br />
&#8211; inoltre, gli atti di riassunzione sarebbero stati proposti solo da una parte degli originari ricorrenti (11 su 17);<br />
&#8211; infine, la situazione sarebbe radicalmente mutata in relazione alle modifiche normative che hanno investito in primis le funzioni delle Province e conseguentemente la posizione dei soggetti risultati vincitori e idonei nella procedura in questione – ess<br />
Nel merito le parti resistenti hanno comunque concluso per il rigetto della domanda attorea siccome infondata.<br />
10.3. La parte ricorrente ha depositato memorie difensive con le quali ha replicato alle deduzioni avversarie insistendo nelle richiesta di accoglimento del ricorso per motivi aggiunti.<br />
11. Alla pubblica udienza del 26.1.2016, sentiti i difensori delle parti presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
12. Occorre prendere le mosse dalla sentenza n. 3418 del 21.6.2013 con cui il Consiglio di Stato, Sezione V, in parziale riforma dell’appellata sentenza di questa Sezione n. 1468 del 23.3.2012, ha rimesso la causa al T.A.R. Campania, sede di Napoli, ex art. 105, commi 1 e 3, del codice del processo amministrativo, “<em>perché si pronunci, come da motivazione, in ordine al ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado, previa integrazione del contraddittorio</em>”. In particolare, il Giudice di secondo grado, nell’accogliere l’appello incidentale proposto dall’Amministrazione, ha osservato che, “<em>come asserito dalla Provincia con il primo motivo di appello incidentale, dovendosi il T.A.R. esprimere nel merito, in ragione della sua autonomia, risultando impugnata la nuova graduatoria approvata dall’amministrazione, detto Giudice aveva l’obbligo di disporre l’integrazione del contraddittorio, mediante notifica del ricorso stesso a tutti gli idonei al concorso, in quanto essi vanno considerati controinteressati, nonché ai due vincitori sig.ra Caterina Martino e sig.ra Rosanna Sangiuliano, nei confronti delle quali non risultano essersi perfezionate le notifiche stesse. A costoro il ricorso di primo grado per motivi aggiunti non è stato notificato, e il T.A.R. erroneamente ha omesso di integrare, quanto ad esso, il contraddittorio. Sussiste, pertanto, una causa di annullamento con rinvio al medesimo T.A.R. della sentenza appellata, ai sensi dell’articolo 105, commi 1 e 3, del codice del processo amministrativo, essendo “</em>mancato il contraddittorio<em>” in ordine al ricorso in primo grado per motivi aggiunti</em>.”.<br />
13. I controinteressati Gabriele Barbato, Tonia Renga, Franca Nubifero, Loredana Valentino, Pierluigi Giuliani, Maria Rita Botte e Caterina Martino, vincitori della procedura selettiva, hanno eccepito, in primo luogo, che l’integrazione del contraddittorio sarebbe avvenuta in modo irrituale, in violazione dell’art. 27, comma 2, del c.p.a., avendo la parte ricorrente provveduto in via autonoma direttamente a notificare l’atto di riassunzione a tutti i soggetti controinteressati (i dieci vincitori ed i ventotto idonei), senza attendere l’ordine del giudice di primo grado e senza, peraltro, il deposito degli avvisi di ricevimento dei plichi spediti con raccomandata postale.<br />
13.1. Ad avviso del Collegio entrambi i rilievi non meritano condivisione.<br />
Quanto al primo profilo, può farsi applicazione del principio generale sancito dall&#8217;art. 156, comma 3, c.p.c., atteso che la modalità con la quale la parte ricorrente ha operato in concreto l’integrazione del contraddittorio, mediante spontanea notifica dell’atto di riassunzione, contenente l’integrale trascrizione dei motivi aggiunti, a tutti i soggetti controinteressati, è certamente idonea al conseguimento dello scopo cui l&#8217;atto è preordinato, consentendo ai destinatari di difendersi in modo identico a quanto accade nel caso in cui l’incombente venga eseguito&nbsp;<em>iussu iudicis</em>. Oltre a non ledere alcun interesse giuridicamente apprezzabile, l’iniziativa assunta dai ricorrenti risulta anche in linea con l’art. 2, comma 2, del c.p.a., secondo cui “<em>le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo”,</em>&nbsp;per cui può trovare favorevole ingresso nel presente giudizio.<br />
Il secondo profilo risulta superato in fatto dalla produzione documentale dei ricorrenti, i quali hanno depositato le cartoline di ricevimento attestanti l’avvenuta consegna della copia del primo atto di riassunzione all’amministrazione ed a tutti i soggetti controinteressati.<br />
14. Alcuni controinteressati hanno poi eccepito che gli atti di riassunzione sarebbero stati irritualmente proposti solo da una parte degli originari ricorrenti (11 su 17).<br />
14.1. Osserva sul punto il Collegio che la predetta circostanza è di per sé neutra ai fini dell’ammissibilità dell’atto di riassunzione e non è tale da determinare l’estinzione dell’intero processo instaurato a seguito della proposizione del ricorso in forma collettiva, rientrando nella fisiologia di un siffatto giudizio la scelta di ciascun ricorrente di proseguire l’azione attraverso la partecipazione agli atti di impulso processuale rimessi all’iniziativa di parte ovvero, anche, di proporre motivi aggiunti, rinunciare al giudizio o dichiarare il difetto sopravvenuto d’interesse, senza che tali evenienze siano tali da refluire sull’ammissibilità dell’intero ricorso o da determinarne l’estinzione o l’improcedibilità.<br />
Invero, costituisce principio generale quello secondo cui nel ricorso collettivo, proposto a tutela di posizioni soggettive autonome e scindibili, l&#8217;iniziativa processuale di ciascun ricorrente non può giovare né pregiudicare la posizione degli altri ricorrenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 20/06/1996, n. 797).<br />
In definitiva, come dichiarato dalla difesa attorea nell’ultima memoria difensiva (depositata il 4.1.2016), il giudizio può proseguire nei confronti degli undici ricorrenti – i sigg. Trisolino Claudio Alfonso, Veccia Rosanna, Capone Mariarosaria, Scialla Francesco, Petrarca Giuseppe, Fusco Rosanna, Piscitelli Aniello, Testa Francesco, Vitale Annamaria, Alemanno Anastasia, Bova Ettore – i quali si sono attivati con l’ultimo atto di riassunzione mentre va dichiarato estinto nei confronti degli altri originari instanti restati inerti ossia i sigg. Satto Maria Rosaria, De Felice Francesca, Duplice Andrea, Renga Giovanni, Iaculo Giuseppe, Tescione Giuseppe.<br />
15. Sempre in rito, va disattesa l’eccezione sollevata dalla controinteressata Rosanna Sangiuliano, la quale ha rilevato che la seconda riassunzione del giudizio, a seguito dell’interruzione dichiarata con ordinanza collegiale del 21.5.2015, sarebbe avvenuta irritualmente, stante la nullità della notifica al sig. Giuseppe Procino, deceduto nella more del giudizio.<br />
Al riguardo si osserva che l’interesse di quest’ultimo soggetto controinteressato, risultato idoneo ma non vincitore, si sostanzia nella salvaguardia della graduatoria del concorso, cosicché, dopo la sua morte, la regolarità della notifica nei suoi confronti risulta irrilevante, non ledendo nessun concreto interesse neppure degli eredi, i quali non potrebbero evidentemente beneficiare di un eventuale scorrimento della graduatoria.<br />
16. Superati i dubbi sulla correttezza delle modalità con le quali è stato riassunto il giudizio, occorre scrutinare l’eccezione, riproposta dall’amministrazione resistente e da alcuni controinteressati,<br />
di inammissibilità del ricorso proposto in forma collettiva – per la mancata specificazione della posizione degli instanti, che sarebbe comunque tale da ingenerare un conflitto di interessi fra gli stessi – e cumulativa, per la pluralità degli atti impugnati.<br />
16.1. Entrambi i rilievi sono privi di fondamento.<br />
16.2. Quanto al primo profilo, è pacifica l’ammissibilità del ricorso collettivo, proposto da una pluralità di soggetti, quando non sussista un conflitto di interessi tra i ricorrenti, nel senso che l’interesse sostanziale fatto valere non presenta punti di contrasto o conflitto, poiché l’eventuale accoglimento del gravame avanti al giudice amministrativo può tornare a vantaggio di tutti.<br />
Nel caso di specie il ricorso collettivo è ammissibile in quanto i ricorrenti agiscono a tutela di posizioni analoghe e lese da atti aventi identico contenuto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 11 dicembre 2008, n. 6162), essendo stati tutti esclusi dalla procedura per non aver superato la prova scritta ed avendo fatto valere avverso gli atti gravati gli stessi motivi, diretti, come si dirà oltre, a far caducare l’intera procedura.<br />
16.3. Circa il secondo profilo, va osservato che nel processo amministrativo di tipo impugnatorio, vale la regola per cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare un unico giudizio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18/12/2015, n. 5760; sez. IV, 9/01/2014, n. 36; Id., 26/08/2014, n. 4277). Quest’ultima fattispecie si delinea, per l’appunto, nel caso concreto, non essendo contestabile che gli atti gravati si riferiscono alla medesima procedura selettiva indetta dalla Provincia di Caserta.<br />
17. Procedendo oltre, occorre riesaminare l’eccezione di improcedibilità del gravame – riproposta da alcuni controinteressati, relativa alla notifica dei motivi aggiunti avvenuta a seguito dell’ordinanza collegiale n. 1117 del 6 marzo 2012 – con la quale si è obiettato che la notifica alle sig.re Caterina Martino e Rosanna Sangiuliano, collocate in posizione utile in graduatoria, non andarono a buon fine, non constando la consegna dell’atto in nessuno agli indirizzi indicati sugli avvisi di ricevimento.<br />
17.1. Sul punto il Collegio ritiene che tale irritualità (in disparte la non condivisibilità dell’eccepito profilo della tardività del deposito degli avvisi di ricevimento, quale prova dell’avvenuta notifica, atteso il carattere non perentorio del relativo termine) risulta sanata, ai sensi dell’art. 44, comma 3, cod. proc. amm., per la circostanza che le medesime controinteressate si sono costituite in giudizio.<br />
Va inoltre osservato che i motivi aggiunti risultano nuovamente notificati alle stesse, presso il domicilio eletto, con entrambi gli atti di riassunzione di cui si è detto, per cui non può dubitarsi dell’integrità del contraddittorio anche sotto il profilo in questione.<br />
Invero, il principio sancito dall&#8217;art. 156 comma 3, c.p.c., in forza del quale il conseguimento dello scopo cui l&#8217;atto è preordinato ne sana la nullità, trova piena applicazione nel processo amministrativo, con la conseguenza che non può essere idoneamente eccepita l&#8217;inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione allorquando la parte si sia costituita in giudizio anche soltanto all&#8217;asserito fine di eccepire la nullità della notificazione medesima, essendo la costituzione la dimostrazione da parte dell&#8217;intimato di essere in grado, per fatto volontario, di esercitare il diritto di difesa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV,13/05/2013, n. 2591; Sez. VI, 17/06/2009, n. 3967).<br />
18. L’amministrazione resistente ed alcuni controinteressati hanno eccepito l’improcedibilità dell’impugnazione, per sopravvenuta carenza di interesse, sotto i seguenti ulteriori aspetti:<br />
&#8211; sotto un primo profilo, già sollevato in precedenza, si è obiettato che, posto che l’accoglimento integrale del ricorso implicherebbe il rinnovo della procedura, ciò tuttavia sarebbe precluso dalla riforma dell’art. 52 D.L. vo n. 165/2001, operata dall’<br />
&#8211; sotto un secondo profilo, la situazione sarebbe radicalmente mutata in relazione alle modifiche normative che hanno investito in primis le funzioni delle Province e conseguentemente la posizione dei soggetti risultati vincitori e idonei nella procedura<br />
18.1. Ad avviso del Collegio, entrambe le argomentazioni sono priva di pregio atteso che una eventuale rinnovazione della procedura concorsuale, conseguente all’annullamento giurisdizionale della stessa, avverrebbe “<em>ora per allora</em>”, avendo in ogni caso come riferimento la normativa vigente all’atto della indizione del concorso, normativa che, all’epoca, ne consentiva senz’altro l’espletamento. Inoltre, i ricorrenti hanno comunque confermato nell’ultima memoria la persistenza dell’interesse ad ottenere una decisione sulla controversia anche ai fini della proposizione di un’eventuale azione risarcitoria, circostanza questa che vale da sola a sostenere la richiesta di definizione della causa nel merito.<br />
19. Tutto ciò premesso e passando al merito della controversia, giova rammentare che coi richiamati motivi aggiunti è stata impugnata la determinazione n. 138/A del 18.4.2011 con la quale il Dirigente del Settore Organizzazione e Personale – premesso che con determinazione dirigenziale del 3.3.2011 era stato disposto il rinvio dei relativi atti alla Commissione per la verifica dei punteggi relativi alla valutazione dei titoli e che con nota del 6.4.2011 il Segretario della Commissione aveva trasmesso il verbale n. 12 del 4.4.2011 contenente la nuova graduatoria finale del corso concorso in parola, scaturita dalla verifica dei titoli di alcuni candidati, coi nuovi punteggi attribuiti – ha approvava l’operato della Commissione e la nuova graduatoria finale della selezione in parola, dando atto che la stessa risulta “solo parzialmente modificata dal 12° al 16° posto e che risultano comunque confermati i vincitori del corso-concorso in parola […]”.<br />
19.1. Ad avviso del Collegio, la domanda si palesa fondata, assumendo carattere preminente le censure rubricate ai numeri due e cinque dell’atto introduttivo del giudizio, riproposte come vizi di invalidità derivata nel ricorso per motivi aggiunti.<br />
19.2. Col secondo motivo, parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994, per la mancata predeterminazione da parte della Commissione esaminatrice, nella sua prima riunione di insediamento, avvenuta il 26.2.2010, dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali. In particolare, quanto alla prova scritta, ciò si evincerebbe dalla lettura del verbale n. 1, laddove per la valutazione della stessa si rimanderebbe all’art. 65 del regolamento della Provincia di Caserta inerente il reclutamento del personale che, tuttavia, non determinerebbe, in modo preciso ed analitico, né i criteri da seguire né le modalità di attribuzione del punteggio spettante a ciascun commissario. In tal modo verrebbe a mancare una griglia di valutazione a cui ancorare la scelta discrezionale del singolo commissario nell’attribuzione del punteggio a sua disposizione, con la conseguenza che il criterio dettato dalla suddetta norma regolamentare risulterebbe estremamente generico e, dunque, in contrasto con l’esigenza di tutela della par condicio, coi principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e con la normativa nazionale di riferimento (art. 35, comma 3, D.L. vo n. 165/2001).<br />
19.3. Nella quinta censura sono stati dedotti, in buona sostanza, i medesimi vizi fatti valere con la seconda censura, con l’aggiunta della violazione della legge n. 241/1990 e ponendo l’accento sul profilo dell’eccesso di potere per difetto di motivazione, atteso che l’omessa predeterminazione dei criteri di valutazione rileverebbe anche dai verbali della Commissione, con grave violazione delle regole di trasparenza e di imparzialità che dovrebbero presiedere ad ogni procedura concorsuale.<br />
19.4. Come si è anticipato, le censure appena compendiate – che possono trattarsi congiuntamente, afferendo ad una unica linea logico-argomentativa – sono entrambe fondate.<br />
In punto di diritto, l’art. 12 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 – con cui è stato approvato il “<em>Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego</em>” – prevede che: “<em>Le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi relativi alle singole prove</em>&nbsp;[…] “.<br />
La giurisprudenza costante – anche di questo Tribunale – ha chiarito che &lt;&lt;<em>I criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali devono essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella sua prima riunione, risultando illegittimo il procedimento di concorso per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994</em>&nbsp;&gt;&gt; (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 3.2.2010, n. 558; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 10.3.2007, n. 1180; T.A.R. Umbria, 9.8.2006, n. 409; Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.7.2003, n. 1305; Sez. V, 7.2.2003, n. 648; Sez. V, 30.4.2003, n. 2245). Tali principi sono stati chiariti e ribaditi anche dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 14896 del 21.6.2010, alla stregua della quale: &lt;&lt;<em>La commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutativa (i criteri di cui all’art. 12 del D.P.R.,. n. 487 del 1994)</em>&nbsp;&gt;&gt;; ciò in quanto &lt;&lt;<em>il Legislatore ha imposto alla commissione esaminatrice la preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie regole di giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell’omogeneità e permanenza. Solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice è possibile assicurare l’auspicabile risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa</em>&gt;&gt;.<br />
Dunque, appare evidente che la finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione esaminatrice è quella di operare, in funzione di un&#8217;autolimitazione della propria discrezionalità tecnica, un primo livello generale ed astratto di valutazione, attraverso la predisposizione di una griglia o cornice entro le quali andranno, poi, ad inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, garantendo in tal modo imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.<br />
Nella fattispecie in esame – come fondatamente dedotto dalla parte ricorrente – la commissione esaminatrice, né all’atto del suo primo insediamento, avvenuto in data 26.2.2010, né successivamente, ha predeterminato i criteri di valutazione delle prove, in particolare della prova scritta in oggetto, come si evince chiaramente dalla lettura del verbale n. 1, nel quale si dà atto di quanto segue: “<em>In merito alla prova scritta, per la quale sarà assegnato un tempo massimo di 4 ore, la Commissione stabilisce che la stessa consisterà nella risposta aperta a n. 10 domande afferenti le materie oggetto del corso-concorso. Per la valutazione di tale prova si terrà conto dei seguenti criteri di cui all’art. 65 del vigente Regolamento</em>”; ciò, peraltro, è stato ribadito e confermato anche successivamente dalla nuova commissione, insediatasi in data 11.11.2010 (che, con il verbale n. 2, si è limitata sul punto a ridurre i quesiti da 10 a 7).<br />
Tuttavia, il richiamo alla suddetta norma del Regolamento interno della Provincia non soddisfa affatto le esigenze di trasparenza ed imparzialità imposte dalla normativa in tema di accesso agli impieghi nelle PP.AA. prescritta dal D.P.R. 9.5.1994, n. 487, in quanto la stessa non fissa alcun criterio di valutazione, nel senso indicato e chiarito dalla citata giurisprudenza. Infatti, l’art. 65 Regolamento in parola, pur rubricato “<em>Criteri di valutazione delle prove d’esame</em>”, si limita a prevedere quanto segue: “<em>1. Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione di ciascuna prova d’esame. 2. Qualora la valutazione delle prove d’esame non ottenga voto unanime da parte di tutti i commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto – da verbalizzare – e viene assegnato al concorrente, per ciascuna prova, il punteggio risultante dai voti espressi da ciascun commissario</em>”.<br />
Né soccorrono, al riguardo, le altre disposizioni riferite alla prova scritta contenute nel citato testo normativo.<br />
Infatti, l’art. 62 descrive solo a modalità della medesima, che “può essere teorica, teorico-pratica o pratica” e le relative definizioni nei seguenti termini: a) la prima “chiama il candidato ad esprimere cognizioni di ordine dottrinale, valutazioni astratte e costruzione di concetti attinenti a temi tratti dalla materie oggetto della prova”; b) la seconda “oltre a chiamare il candidato alle prestazioni di cui alla prova teorica, sollecita valutazioni attinenti a concreti problemi di vita amministrativa corrente mediante applicazione delle nozioni teoriche sollecitate”; c) la terza&nbsp;<em>“si basa principalmente sull’analisi e risoluzione di problematiche di gestione attiva mediante l’uso di casi simulati e nella quale l’aspetto dottrinario e teorico è considerato meramente propedeutico”</em>.<br />
Analogamente, per la prova orale, l’art. 64 assume valore solo descrittivo mentre l’art. 72 si limita a stabilire quanto segue:&nbsp;<em>“L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento della valutazione minima prescritta nelle prove precedenti. La prova orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell’intera commissione. La commissione, prima dell’inizio della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato mediante estrazione a sorte”.</em><br />
In definitiva, la normativa regolamentare non fissa, dunque, quella “cornice” ritenuta, dalla Suprema Corte di Cassazione, come condizione necessaria per assicurare una procedura concorsuale trasparente ed equa (cfr. Cassazione, SS.UU. n. 14896 del 21.6.2010, citata), limitandosi a descrivere le modalità di effettuazione delle varie prove concorsuali e delle operazioni di votazione, senza specificare i criteri di valutazione.<br />
19.5. Si palesa fondato anche il profilo di censura dedotto nel quinto motivo, ove i ricorrenti lamentano che i criteri di valutazione delle prove non emergerebbero neanche dai verbali della Commissione.<br />
Invero, a fronte della generalizzata previsione in tal senso posta dall’art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 487/94, in cui si dispone testualmente la necessità di una tale verbalizzazione, alcun dubbio può sussistere, al riguardo rilevandosi in giurisprudenza che: “<em>La circostanza che dai verbali della commissione di concorso non emerga alcuna individuazione dei criteri di valutazione delle prove, integra una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere ad ogni procedura concorsuale, attesa la valenza imperativa dell’art. 12 D.P.R. n. 487/1994, che impone espressamente la previsione di fissazione dei criteri di massima anche per la valutazione delle prove di esame sia scritte che orali</em>” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 3.10.2006, n. 1095).<br />
19.6. Al riguardo, la resistente difesa provinciale, nella memoria di costituzione, asserisce che, nel caso di specie, non v’era alcuna necessità di predeterminare i criteri di valutazione da parte della Commissione, atteso che l’art. 4 del C.C.N.L. del 31.3.1999 consentiva le progressioni verticali, in forza dell’art. 23 del D.L. vo n. 80/98, successivamente modificato dall’art. 274, comma 1, lettera a) del D.L. vo n. 267/2000, che demanderebbe proprio alla contrattazione collettiva ed alla normativa degli enti la competenza a disciplinare le modalità di assunzione di personale. In particolare, al comma 1, si stabilisce, in via generale, che gli enti disciplinano le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio di dipendenti alla categoria immediatamente superiore, nel limite dei posti vacanti che non siano destinati all’accesso dall’esterno; il comma 2 ricomprende in detta potestà di disciplina anche le progressioni verticali caratterizzate da una professionalità acquisibile esclusivamente all’interno dell’amministrazione.<br />
Il quadro normativo testé delineato troverebbe nell’art. 35 D.L. vo n. 165/2001 il suo punto di chiusura laddove, al settimo comma, stabilisce che: “<em>Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti</em>”; solo in base agli artt. 34, 35 e 65 del D.L. vo n. 150/2009 la materia sarebbe stata sottratta alla contrattazione collettiva, ma poiché la novella normativa sarebbe entrata in vigore successivamente all’indizione della procedura concorsuale, quest’ultima risulterebbe disciplinata dal previgente regime (contrattazione collettiva e regolamento degli uffici e servizi).<br />
Ad avviso del Collegio, la tesi della resistente Provincia – secondo cui le fonti normative della procedura de qua andrebbero rinvenute nella contrattazione collettiva e nel Regolamento degli uffici e servizi, con la conseguente inapplicabilità del regolamento di cui al D.P.R. n. 487/1994, in mancanza di espresso rinvio – è del tutto insostenibile.<br />
Sul punto è sufficiente rilevare che le norme poste dal D.P.R. n. 487/1994, pur se programmatiche, sono immediatamente precettive e, pertanto, allorquando non ineriscano a situazioni nelle quali la normativa primaria garantisce all’ente che bandisce il concorso piena autonomia organizzativa, si presentano come espressione di principi generali applicabili per il corretto espletamento di ogni tipologia di concorso e si impongono al rispetto di ogni Amministrazione Pubblica, anche diversa da quella statale, a prescindere dalla necessità di un espresso richiamo nel regolamento interno ovvero nella lex specialis.<br />
Al riguardo, in disparte quella giurisprudenza – peraltro minoritaria – richiamata dall’amministrazione e non condivisa dal Collegio (anche in quanto condizionata dalle peculiarità della fattispecie concreta), per la quale la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove non potrebbe essere considerata in ogni caso elemento imprescindibile ai fini della legittimità della procedura concorsuale, nella giurisprudenza dominante si sostiene che: “<em>Le norme che disciplinano i concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato non sono automaticamente applicabili ai concorsi banditi dagli enti pubblici in difetto di espresso richiamo nel regolamento organico degli enti medesimi e sempreché non si tratti di norme che siano espressione di principi generali</em>” (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 febbraio 1987, n, 50; T.A.R. Piemonte, II, 5 novembre 1998, n. 414). Alla stregua di quanto fin qui osservato, deve ribadirsi che la disposizione di cui all’art. 12 D.P.R. n. 487/1994 è per l’appunto espressione dei principi generali, aventi rilevanza costituzionale, posti a salvaguardia dell’imparzialità e della par condicio dei candidati.<br />
Ne deriva che, nel caso di espletamento di procedure quali le progressioni verticali di cui agli artt. 85 e 86 del Regolamento della Provincia di Caserta sull’Ordinamento Generale dei servizi ed uffici, è irrilevante che né il Bando di concorso né lo stesso Regolamento richiamino la disposizione di cui all’art. 12 D.P.R. n. 487/1994, né tantomeno può sostenersi con la resistente che l’art. 86, comma 5, demandi esclusivamente al bando la definizione delle prove selettive.<br />
19.7. Le considerazioni fin qui svolte consentono di superare anche l’ulteriore argomento addotto dall’Amministrazione resistente, per il quale la commissione esaminatrice avrebbe l’obbligo di stabilire preventivamente i criteri di massima solo in relazione alla valutazione dei titoli e non anche per le ulteriori prove selettive, che sarebbero rimesse alla sua discrezionalità tecnica. Va aggiunto che – come chiarito, sia pure con riferimento ai concorsi universitari – “<em>La discrezionalità riconosciuta dalla legge alle commissioni giudicatrici se non consente di costringere il giudizio entro parametri rigidamente predeterminati, non tollera neppure l’omissione di qualsiasi criterio, anche solo orientativo volto ad indirizzare le valutazioni dei candidati in modo omogeneo e rispettoso delle regole di trasparenza&nbsp;</em>&gt;&gt; (Consiglio di Stato, Sezione VI, 25.9.2002, n. 4881).<br />
19.8. Inoltre, contrariamente a quanto asserito dalla resistente Provincia, come si evidenzia dal verbale n. 1, la Commissione esaminatrice (rectius: l’originaria Commissione, con conferma da parte della Commissione successivamente insediatasi), in conformità a quanto stabilito nel tavolo di concertazione con le OO.SS. del 15.2.2010, all’atto del primo insediamento non ha affatto stabilito i criteri di valutazione relativi delle prove, essendosi limitata, quanto alla prova scritta, unicamente a descrivere la tipologia delle domande a risposta aperta, rinviando per l’apprezzamento delle stesse all’art. 65 del vigente Regolamento – che, però, in punto di criteri di valutazione, come si è già detto, nulla dispone – e, in relazione alla prova orale, unicamente a descrivere le modalità di svolgimento della stessa.<br />
Resta pertanto confermato il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 12 D.P.R. n. 487/1994.<br />
19.9. Infine, l’Amministrazione resistente esclude la necessità della previa fissazione dei criteri di valutazione in relazione alla prova scritta per la circostanza che quest’ultima si sostanziava nel dare risposte ad un questionario, rectius, un insieme di domande specifiche (sette), inerenti le materie oggetto del corso formativo, e non nella redazione di un elaborato su una specifica tematica, richiedente la risoluzione di complesse problematiche giuridiche.<br />
Ad avviso del Collegio, la tesi appena riferita non è condivisibile in quanto, oltre ad introdurre una discriminazione ed un empirismo di cui, però, non v’è traccia nel citato art. 12, giungendo a svuotare in concreto l’immediata precettività delle regole poste dalla norma, non si attaglia al caso di specie, giacchè proprio il carattere “<em>aperto</em>” delle risposte avrebbe richiesto comunque la previa fissazione dei criteri per la loro valutazione e per l’assegnazione del punteggio da esprimersi in trentesimi (con un minimo di 21/30).<br />
20. La terza e la quarta censura, afferenti entrambe alla tematica della insufficienza del solo voto numerico in assenza di una rigorosa predeterminazione dei criteri di valutazione, possono trattarsi congiuntamente e sono ambedue fondate.<br />
In particolare, col terzo motivo, il ricorrente si duole per la illegittimità del solo punteggio numerico attribuito ai singoli concorrenti, in assenza di alcuna predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale e senza esternare alcun giudizio valutativo.<br />
La quarta censura è analoga alla precedente e si appunta sul conseguente difetto di motivazione del giudizio espresso dalla Commissione in merito alle prove sostenute dai ricorrenti in quanto l’attribuzione del solo punteggio numerico potrebbe reputarsi sufficiente unicamente nel caso in cui al voto faccia riscontro un giudizio rigidamente predeterminato. Nella fattispecie in esame, una compiuta motivazione sarebbe stata necessaria perché sia il bando che la stessa Commissione d’esame avrebbero omesso di predisporre una idonea griglia di valutazione cui collegare il voto numerico.<br />
20.1. L’ordine di idee di parte ricorrente è senz’altro meritevole di accoglimento.<br />
Invero, come è stato condivisibilmente affermato, &lt;&lt;<em>La giurisprudenza in tema di sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico, nei concorsi per l’ammissione agli impieghi, va interpretata alla luce del principio enunciato nell’art. 12, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. La disposizione citata, ai fini di “trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali” &#8211; che è la rubrica dell’articolo &#8211; stabilisce che le commissioni devono fissare i criteri e le modalità di valutazione delle prove di concorso. Sicché il voto numerico deve atteggiarsi &#8211; ed è per questa ragione espresso legittimamente &#8211; come puntuale applicazione dei criteri preventivamente enunciati. Così è stato chiarito che la votazione numerica è sufficiente allorquando i criteri di massima siano stati predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche. E’ stato sottolineato che è, in ogni caso, illegittima la votazione numerica nelle prove di esame di un concorso senza predisposizione dei criteri di massima. Inoltre, per la legittimità della votazione numerica data ad una prova scritta, è necessaria almeno l’apposizione di note a margine dell’elaborato o l’uso di segni grafici, che consentano di individuare gli aspetti della prova valutati positivamente</em>&nbsp;&gt;&gt; (Consiglio di Stato, 28 giugno 2004, n. 4782).<br />
Anche secondo la giurisprudenza di questo Tribunale: &lt;&lt;<em>Il voto numerico motiva e gradua in forma sintetica il giudizio discrezionale e tecnico espresso dalla commissione di valutazione qualora sia sorretto da una griglia di valutazione preventiva che indica, in dettaglio, le modalità di attribuzione dei punteggi&nbsp;</em>&gt;&gt; (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 17.6.2011, n. 3244; Sez. V, 2.9.2008, n. 9992; C. di S., Sez. V, 13.7.2010, n. 4528; sez. IV, 25.11.2009, n. 5846; C. di S:, Sez. V, 28.6.2004, n. 4782); ed ancora: &lt;&lt;<em>In linea con l’ineludibile principio di trasparenza, è imposto alle commissioni esaminatrici di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quantomeno, mediante taluni elementi che concorrono ad integrare e chiarire la valenza del punteggio esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica. Il rispetto dei principi suddetti impone che al punteggio numerico si accompagnino ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab esterno le motivazioni del giudizio valutativo, tra questi, particolare significato assume la predeterminazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione</em>&nbsp;&gt;&gt; (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 maggio 2008, n. 2128); &lt;&lt;<em>In materia di valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico, deve ritenersi che l’espressione del solo voto numerico sia sufficiente, ma solo a condizione che esso sia “leggibile” o interpretabile alla stregua di una congrua ed articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione, predeterminazione che può essere contenuta direttamente nel bando e/o essere aggiunta (o integrata) dalla commissione giudicatrice nella sua prima riunione costitutiva (e, comunque, com’è ovvio) prima dell’esame o della svolgimento delle prove&nbsp;</em>&gt;&gt; (T.A.R. Campania, Sez. V, 2.9.2008, n. 9992).<br />
In buona sostanza, tra le due opposte tesi che ancora si rinvengono nella giurisprudenza amministrativa in ordine alla questione della sufficienza del voto numerico sotto il profilo dell’adempimento dell’obbligo di motivazione, il Collegio opta per la posizione intermedia, sicuramente più ragionevole, secondo la quale il voto numerico è sufficiente, ma solo a condizione che esso sia “<em>leggibile</em>” o interpretabile alla stregua di una congrua e articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione, predeterminazione che può essere contenuta direttamente nel bando e/o essere aggiunta (o integrata) dalla commissione giudicatrice nella sua prima riunione costituiva (e comunque, come è ovvio, prima dell’esame o dello svolgimento delle prove).<br />
In effetti è proprio la impalpabilità dei giudizi puramente numerici e la non riscontrabilità degli stessi con qualsivoglia base documentale che avrebbe, invece, imposto una predeterminazione dei criteri di giudizio, in funzione di autovincolo dell’organo valutatore, attraverso la “fissazione” di una griglia di valutazione, successivamente e necessariamente da integrare applicando quei criteri nei confronti della concreta fattispecie sottoposta a valutazione, con l’ausilio di un unico “metro” in grado di garantire trasparenza, imparzialità ed omogeneità di giudizio.<br />
In definitiva, nella fattispecie in esame, dalla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova scritta con l’attribuzione unicamente del mero voto numerico, non accompagnata da una, quanto meno, succinta motivazione preordinata a rendere trasparente il proprio giudizio, emerge, dunque, una evidente lacuna motivazionale del giudizio valutativo che ne impedisce ogni seria controllabilità e menoma la correttezza della procedura.<br />
21. Per tutti gli esposti motivi, assorbite le restanti censure, i motivi aggiunti devono dunque giudicarsi fondati e vanno accolti, con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />
22. Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della resistente amministrazione provinciale, nell’importo liquidato in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per compensarle nei rapporti con tutti i soggetti controinteressati.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, a seguito della sentenza n. 3799/2013 con cui il Consiglio di Stato, Sezione V, ha parzialmente riformato la sentenza di questa Sezione n. 3408/2012, così statuisce:<br />
&#8211; dichiara estinto il giudizio nei confronti dei sigg. Satto Maria Rosaria, De Felice Francesca, Duplice Andrea, Renga Giovanni, Iaculo Giuseppe, Tescione Giuseppe;<br />
&#8211; accoglie i motivi aggiunti quanto ai restanti ricorrenti sigg. Trisolino Claudio Alfonso, Veccia Rosanna, Capone Mariarosaria, Scialla Francesco, Petrarca Giuseppe, Fusco Rosanna, Piscitelli Aniello, Testa Francesco, Vitale Annamaria, Alemanno Anastasia<br />
Condanna la resistente Provincia al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese giudiziali, complessivamente quantificate in euro 3.000,00 (tremila); compensa le spese di giudizio nei rapporti coi controinteressati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Pierluigi Russo, Presidente FF, Estensore<br />
Sergio Zeuli, Consigliere<br />
Gabriella Caprini, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2016 n.1087</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-2-2016-n-1087-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres., Est. Pierluigi Russo In tema di ricorso collettivo e sulla necessità della previa esplicazione dei criteri di valutazione delle prove di concorso pubblico 1. Giustizia amministrativa – Rinvio ex art. 105 c.p.a.- Contraddittorio processuale – Integrazione &#8211; &#160;&#160;Spontanea notifica dell’atto di riassunzione ad opera della parte – Possibilità –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-2-2016-n-1087-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2016 n.1087</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-2-2016-n-1087-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2016 n.1087</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., Est. Pierluigi Russo</span></p>
<hr />
<p>In tema di ricorso collettivo e sulla necessità della previa esplicazione dei criteri di valutazione delle prove di concorso pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Giustizia amministrativa – Rinvio ex art. 105 c.p.a.- Contraddittorio processuale – Integrazione &#8211; &nbsp;&nbsp;Spontanea notifica dell’atto di riassunzione ad opera della parte – Possibilità – Sussiste &#8211; Ragioni</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Ricorso collettivo &#8211; Rinuncia al giudizio di un ricorrente – Ammissibilità dell’intero ricorso – Non incide &#8211; Ragioni</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Ricorso collettivo – Ammissibilità – Sussiste – Condizioni – Conflitto di interessi tra ricorrenti – Non deve sussistere</p>
<p>4. &nbsp;Giustizia amministrativa – Principio di cui all’art. 156 co.3 c.p.c.- Processo amministrativo – Si applica – Effetto – Costituzione in giudizio &#8211; Difetto di notificazione – Sana</p>
<p>5. Concorsi pubblici – Art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994 &#8211; Commissione esaminatrice &#8211; Deve&nbsp; stabilire &#8211; Criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali nella prima riunione &#8211; Procedimento di concorso per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione – Illegittimità – Sussiste</p>
<p>6. Concorsi pubblici &#8211; Commissione di concorso &#8211; Verbali dai quali non emerga alcuna individuazione dei criteri di valutazione delle prove &#8211; Grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità – Sussiste &#8211; Ragioni</p>
<p>7. Concorsi pubblici &#8211; Norme poste dal D.P.R. n. 487/1994 &#8211; Sono immediatamente precettive &#8211; Principi generali &#8211; Applicazione ad ogni tipologia di concorso a prescindere dalla necessità di un espresso richiamo nella <i>lex specialis</i> – Necessità &#8211; Sussiste</p>
<p>8. Concorsi pubblici &#8211; Norme che disciplinano i concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato – Altri Enti pubblici – Non sono applicabili – Eccezione &#8211; Norme che siano espressione di principi generali</p>
<p>9. Concorsi pubblici – Commissione esaminatrice – Voto numerico &#8211; &nbsp;Ammissibilità- Sussiste – Condizione – Deve essere sorretto da una griglia di valutazione preventiva</p>
<p>10. Concorsi pubblici – Commissione esaminatrice – Valutazione &#8211; Deve rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio – Ragioni</p>
<p>11. &nbsp;Concorsi pubblici – Commissione esaminatrice – Valutazione delle prove scritte &#8211; Voto numerico – Condizione – Deve essere “leggibile” o interpretabile alla stregua di una congrua ed articolata predeterminazione dei criteri&nbsp;</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel processo amministrativo, qualora a seguito di rinvio ex art. 105 c.p.a. sia necessario integrare il contraddittorio processuale, l’integrazione del contraddittorio può essere effettuata dalla parte mediante spontanea notifica dell’atto di riassunzione, contenente l’integrale trascrizione dei motivi di ricorso, a tutti i soggetti controinteressati, essendo tale modalità idonea al conseguimento dello scopo cui l&#8217;atto è preordinato, consentendo ai destinatari di difendersi in modo identico a quanto accade nel caso in cui l’incombente venga eseguito <em>iussu iudicis,</em> e non lede alcun interesse giuridicamente apprezzabile.<br />
2. Nel ricorso collettivo, proposto a tutela di posizioni soggettive autonome e scindibili, l&#8217;iniziativa processuale di ciascun ricorrente non può giovare né pregiudicare la posizione degli altri ricorrenti sicché la scelta di ciascun ricorrente di proseguire l’azione attraverso la partecipazione agli atti di impulso processuale rimessi all’iniziativa di parte ovvero, anche, di proporre motivi aggiunti, rinunciare al giudizio o dichiarare il difetto sopravvenuto d’interesse, non influisce &nbsp;sull’ammissibilità dell’intero ricorso né può determinarne l’estinzione o l’improcedibilità.(1)<br />
3. Nel processo amministrativo, è pacifica l’ammissibilità del ricorso collettivo, proposto da una pluralità di soggetti, quando non sussista un conflitto di interessi tra i ricorrenti, nel senso che l’interesse sostanziale fatto valere non presenta punti di contrasto o conflitto, poiché l’eventuale accoglimento del gravame avanti al giudice amministrativo può tornare a vantaggio di tutti.(Nel caso di specie, il TAR Campania ha ritenuto ammissibile il ricorso collettivo in quanto i ricorrenti agiscono a tutela di posizioni analoghe e lese da atti aventi identico contenuto, essendo stati tutti esclusi dalla procedura per cui è causa per non aver superato la prova scritta) (2)<br />
4. Il principio sancito dall&#8217;art. 156 comma 3, c.p.c., in forza del quale il conseguimento dello scopo cui l&#8217;atto è preordinato ne sana la nullità, trova piena applicazione nel processo amministrativo, con la conseguenza che non può essere idoneamente eccepita l&#8217;inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione allorquando la parte si sia costituita in giudizio anche soltanto all&#8217;asserito fine di eccepire la nullità della notificazione medesima, essendo la costituzione la dimostrazione da parte dell&#8217;intimato di essere in grado, per fatto volontario, di esercitare il diritto di difesa (3).<br />
5. In materia di concorsi pubblici, i criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali devono essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella sua prima riunione, risultando illegittimo il procedimento di concorso per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994 (4).<br />
6. In materia di concorsi pubblici, la circostanza che dai verbali della Commissione di concorso non emerga alcuna individuazione dei criteri di valutazione delle prove, integra una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere ad ogni procedura concorsuale, attesa la valenza imperativa dell’art. 12 D.P.R. n. 487/1994, che impone espressamente la previsione di fissazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove di esame sia scritte che orali (5).<br />
7. In materia di concorsi pubblici, le norme poste dal D.P.R. n. 487/1994, pur se programmatiche, sono immediatamente precettive e, pertanto, allorquando non ineriscano a situazioni nelle quali la normativa primaria garantisce all’Ente che bandisce il concorso piena autonomia organizzativa, si presentano come espressione di principi generali applicabili per il corretto espletamento di ogni tipologia di concorso e si impongono al rispetto di ogni Amministrazione Pubblica, anche diversa da quella statale, a prescindere dalla necessità di un espresso richiamo nel regolamento interno ovvero nella lex specialis.<br />
8. Le norme che disciplinano i concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato non sono automaticamente applicabili ai concorsi banditi dagli enti locali in difetto di espresso richiamo nel regolamento organico degli enti medesimi e sempreché non si tratti di norme che siano espressione di principi generali. (Nel caso di specie, il TAR Campania ha stabilito che&nbsp; la disposizione di cui all’art. 12 D.P.R. n. 487/1994 è espressione dei principi generali, aventi rilevanza costituzionale, posti a salvaguardia dell’imparzialità e della par condicio dei candidati e pertanto automaticamente applicabili) (6).<br />
9. In materia di concorsi pubblici, il voto numerico motiva e gradua in forma sintetica il giudizio discrezionale e tecnico espresso dalla Commissione di valutazione qualora sia sorretto da una griglia di valutazione preventiva che indichi, in dettaglio, le modalità di attribuzione dei punteggi (7).<br />
10. In linea con l’ineludibile principio di trasparenza, è imposto alle Commissioni esaminatrici di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quantomeno, mediante taluni elementi che concorrono ad integrare e chiarire la valenza del punteggio esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica. (8).<br />
11. In materia di valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico, deve ritenersi che l’espressione del solo voto numerico sia sufficiente, ma solo a condizione che esso sia “leggibile” o interpretabile alla stregua di una congrua ed articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione, predeterminazione che può essere contenuta direttamente nel bando e/o essere aggiunta (o integrata) dalla Commissione giudicatrice nella sua prima riunione costitutiva, e comunque (<a name="_GoBack"></a>com’è ovvio) prima dell’esame o della svolgimento delle prove. (9).<br />
&nbsp;<br />
(1)Cfr: Consiglio di Stato, sez. IV, 20/06/1996, n. 797<br />
(2)Cfr: Consiglio di Stato, sez. V, 11 dicembre 2008, n. 6162<br />
(3)Cfr: Consiglio di Stato, Sez. IV,13/05/2013, n. 2591; Sez. VI, 17/06/2009, n. 3967<br />
(4)Cfr: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 3.2.2010, n. 558; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 10.3.2007, n. 1180; T.A.R. Umbria, 9.8.2006, n. 409; Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.7.2003, n. 1305; Sez. V, 7.2.2003, n. 648; Sez. V, 30.4.2003, n. 2245<br />
(5)Cfr: T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 3.10.2006, n. 1095<br />
(6)Cfr: Consiglio di Stato, Sez. V, 6 febbraio 1987, n, 50; T.A.R. Piemonte, II, 5 novembre 1998, n. 414<br />
(7)Cfr: T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 17.6.2011, n. 3244; Sez. V, 2.9.2008, n. 9992; C. di S., Sez. V, 13.7.2010, n. 4528; sez. IV, 25.11.2009, n. 5846; C. di S:, Sez. V, 28.6.2004, n. 4782<br />
(8)Cfr: Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 maggio 2008, n. 2128<br />
(9)Cfr: T.A.R. Campania, Sez. V, 2.9.2008, n. 9992<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
Claudio Alfonso Trisolino, Maria Rosaria Satto, Rosanna Veccia, Mariarosaria Capone, Francesco Scialla, Francesca De Felice, Andrea Duplice, Giuseppe Petrarca, Rosanna Fusco, Aniello Piscitelli, Giovanni Renga, Francesco Testa, Annamaria Vitale, Giuseppe Iaculo, Anastasia Alemanno, Ettore Bova, Giuseppe Tescione, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Gentile e Franco Corvino, con domicilio eletto in Napoli, presso lo studio dell’avv. Andrea Abbamonte, alla via Melisurgo, 4;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>&#8211; Rosanna Sangiuliano, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pasquale Monaco, con domicilio eletto in Napoli, presso lo studio dell’avv. Emanuele Morra, al corso Vittorio Emanuele, 100/D;&nbsp;<br />
&#8211; Gabriele Barbato, Tonia Renga, Franca Nubifero, Loredana Valentino, Pierluigi Giuliani, Maria Rita Botte, Caterina Martino, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via Melisurgo, 4;<br />
&#8211; Roberto Desiderio, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mirella Corvino, subentrata all’originario difensore avv. Biagio Capasso, deceduto nel corso del giudizio, con domicilio eletto da ultimo in Napoli, presso l’avv. Lucia Manna, alla via Luigia Sanfelice<br />
&#8211; Michele Izzo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Migliore ed Ernesto De Maria, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Napoli, alla via Duomo, 133;<br />
&#8211; Filomena Riccio, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Famiglietti, con domicilio eletto in Napoli, presso lo studio dell’avv. Francesco Carillo, alla piazza S. Pasquale, 1;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>quanto al ricorso introduttivo:<br />
a) della graduatoria definitiva relativa al bando di corso-concorso interno, indetto dalla Provincia di Caserta, per la copertura di n. 10 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo &#8211; Categoria D con contratto a tempo pieno ed indeterminato, pubblicata in data 30.12.2010;<br />
b) della determinazione n. 273/A del 30.12.2010, adottata dal Dirigente del Settore Personale della Provincia di Caserta, con la quale sono state approvate le operazioni concorsuali e nominati i vincitori della procedura pubblica de qua;<br />
c) della determinazione n. 203/A del 5.11.2010, con la quale è stata disposta la sostituzione della precedente commissione esaminatrice del corso-concorso in questione, che si era già insediata il 26.2.2010;<br />
d) delle note prott. nn. 3566/DG e 3576/DG entrambe del 27.10.2010, con il quale il Direttore Generale ha delegato il dott. Laviscio alla presidenza della commissione inerente la selezione in oggetto;<br />
e) del verbale della commissione esaminatrice n. 1 del 26.2.2010, nella parte in cui non determina i criteri di valutazione delle singole prove concorsuali;<br />
f) del verbale della commissione esaminatrice n. 2 dell’11.11.2010, con la quale è stato dato atto dell’insediamento della nuova commissione esaminatrice;<br />
g) dei verbali della commissione esaminatrice nn. 4 e 5 del 2-3.12.2010, inerenti la valutazione dei titoli dei concorrenti;<br />
h) dei verbali della commissione esaminatrice nn. 6, 7 ed 8, inerenti lo svolgimento della prova scritta e la valutazione degli elaborati;<br />
i) dei verbali della Commissione esaminatrice nn. 9, 10 ed 11, inerenti lo svolgimento e la valutazione della prova orale;<br />
j) del bando di concorso, nella parte in cui non stabilisce criteri precisi e dettagliati per la valutazione delle prove d’esame;<br />
k) del Regolamento dell’Ordinamento Generale sugli Uffici dei Servizi della Provincia di Caserta, per quanto di ragione, e limitatamente all’art. 65 e all’art. 72, inerenti i presunti criteri di valutazione della prova scritta ed orale;<br />
l) di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali.<br />
&#8211; quanto ai motivi aggiunti notificati il 16.6.2011 e depositati il giorno 17 successivo:<br />
a) della nuova graduatoria definitiva relativa alla suindicata procedura, così come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 138/A del 18.4.2011;<br />
b) della predetta determinazione n. 138/A del 18.4.2011, adottata dal Dirigente del Settore Organizzazione e Personale della Provincia di Caserta;<br />
c) del verbale n. 12 del 4.4.2011 redatto dalla Commissione di verifica dei punteggi contenenti la nuova graduatoria finale;<br />
d) della nota prot. n. 671 del 7.3.2011, con la quale l’Amministrazione ha comunicato la trasmissione degli atti alla Commissione per la verifica della valutazione dei titoli;<br />
e) di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Caserta e dei soggetti controinteressati specificati in epigrafe;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2016 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>1. L’Amministrazione Provinciale di Caserta, con determina dirigenziale n. 217/A del 12 ottobre 2009, integrata con successiva determina n. 222/A del 30 ottobre 2009, bandiva un concorso interno per la copertura di n. 10 posti con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, mediante progressione verticale.<br />
Alla procedura selettiva partecipavano, tra gli altri, i sigg. Trisolino Claudio Alfonso, Satto Maria Rosaria, Veccia Rosanna, Capone Mariarosaria, Scialla Francesco, De Felice Francesca, Duplice Andrea, Petrarca Giuseppe, Fusco Rosanna, Piscitelli Aniello, Renga Giovanni, Testa Francesco, Vitale Annamaria, Iaculo Giuseppe, Alemanno Anastasia, Bova Ettore e Tescione Giuseppe, i quali, all’esito della prova scritta, non venivano ammessi alla successiva prova orale.<br />
La graduatoria definitiva veniva approvata con determinazione n. 273/A del 30.12.2010 del Dirigente del Settore Personale.<br />
2. Avverso gli atti della procedura concorsuale e la graduatoria definitiva i suindicati diciassette soggetti proponevano ricorso davanti a questo T.A.R. per la Campania, sede di Napoli.<br />
I ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure: violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni, del d.Lgs. n. 29/1993 e dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, violazione della par condicio dei concorrenti, difetto di motivazione, eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà e superficialità del giudizio, omessa predeterminazione dei criteri di valutazione, illegittimità del voto numerico, difetto di motivazione, illegittima composizione della commissione esaminatrice, sostituzione della commissione, modifica delle modalità di procedura concorsuale.<br />
Il ricorso veniva notificato a tutti i vincitori del concorso ad eccezione della sig.ra Martino Caterina nei confronti della quale la notifica non andava a buon fine.<br />
3. Questa V Sezione, con ordinanza n. 1175 del 7 aprile 2011, autorizzava l’integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso a tutti gli altri soggetti presenti nella graduatoria finale (vincitori ed idonei), nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica e/o comunicazione dell’ordinanza, e ordinava di depositare le relative notifiche entro i successivi 30 giorni.<br />
4. Nelle more l’Amministrazione Provinciale, con determinazione dirigenziale n. 138/A del 18 aprile 2011, richiamando la precedente determina n. 103 del 3 marzo 2011 di rinvio degli atti alla commissione giudicatrice per la verifica dei punteggi relativi ai titoli, approvava il verbale n. 12 del 4 aprile 2011 avente ad oggetto la nuova graduatoria finale del concorso, che di fatto, però, non cambiava la precedente per i primi 10 candidati risultati vincitori.<br />
Anche avverso i suddetti provvedimenti i ricorrenti proponevano impugnazione innanzi al T.A.R. nella forma dei motivi aggiunti, deducendo: violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, violazione e falsa applicazione della lex specialis del concorso, violazione della par condicio dei concorrenti, difetto di motivazione, eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà e superficialità del giudizio.<br />
5. L’intimata Provincia si è costituita in giudizio, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso, come dei motivi aggiunti, sotto vari profili e, nel merito, sostenendone l’infondatezza.<br />
Si sono costituiti in giudizio anche i controinteressati individuati in epigrafe, eccependo anch’essi l’improcedibilità e/o l’inammissibilità del ricorso e concludendo, comunque, per il rigetto della domanda pure nel merito.<br />
6. Questo T.A.R., con sentenza n. 1468 del 23 marzo 2012, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti, e inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, non essendo stato notificato a Martino Caterina e, sotto altro profilo, improcedibile in quanto non era stata data piena attuazione all’ordinanza presidenziale, con la quale era stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso.<br />
7. Avverso tale pronuncia i sigg. Trisolino Claudio Alfonso, Veccia Rosanna, Scialla Francesco, Petrarca Giuseppe, Fusco Rosanna, Piscitelli Aniello, Renga Giovanni, Testa Francesco, Vitale Annamaria, Iaculo Giuseppe e Bova Ettore hanno proposto appello, lamentando che il ricorso per motivi aggiunti sarebbe stato regolarmente notificato alla signora Martino Caterina e che l’integrazione del contraddittorio, disposta con l’ordinanza presidenziale n. 1175/2011, sarebbe stata regolarmente effettuata anche nei confronti di quei candidati citati nel dispositivo della sentenza gravata.<br />
7.1. La Provincia di Caserta, oltre a formulare diverse eccezioni e chiedere il rigetto dell’appello, con successivo atto ha proposto, inoltre, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. amm., appello incidentale.<br />
In particolare, la Provincia di Caserta ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti in quanto la determinazione n. 138/A del 18 aprile 2011 non avrebbe implicato una nuova attività valutativa della posizione dei ricorrenti che, peraltro, non avevano superato la prova scritta, ma l’attribuzione di nuovi punteggi riferiti ai titoli posseduti da altri cinque candidati. Conseguentemente, a parere dell’Amministrazione, la posizione giuridica dei ricorrenti sarebbe stata lesa dalla precedente determinazione n. 273/A del 30 dicembre 2010, gravata con il ricorso principale dichiarato improcedibile con la sentenza del T.A.R. n. 1468/2012.<br />
La Provincia di Caserta, inoltre, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello principale per:<br />
a) conflitto di interessi tra le varie posizioni degli appellanti;<br />
b) mera riproposizione dei motivi di primo grado.<br />
Ha dedotto, infine, che l’appello principale, notificato solo ai 10 vincitori, si sarebbe dovuto notificare anche ai 28 candidati idonei non vincitori.<br />
7.2. Con la sentenza n. 3418 del 21 giugno 2013, il Consiglio di Stato:<br />
&#8211; ha preliminarmente affermato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, respingendo la contraria eccezione formulata sul punto;<br />
&#8211; ha respinto la censura circa l’asserita tardività del ricorso di primo grado;<br />
&#8211; ha respinto l’eccezione sollevata dalla Provincia di Caserta circa l’inammissibilità dell’appello collettivo per assunto conflitto di interessi fra gli appellanti;<br />
&#8211; ha respinto l’eccezione avanzata dalla Provincia di inammissibilità dell’appello principale per assunta mera riproposizione dei motivi già avanzati in primo grado;<br />
&#8211; ha confermato il capo della sentenza di primo grado, non contestato dagli appellanti e sul quale si è pertanto formato il giudicato, in cui si statuisce che “<em>il ricorso introduttivo in primo grado è da ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenz<br />
&#8211; con riguardo al ricorso per motivi aggiunti, il Giudice di secondo grado ha accolto l’appello incidentale proposto dall’Amministrazione osservando che, “<em>come asserito dalla Provincia con il primo motivo di appello incidentale, dovendosi il T.A.R. es<br />
8. Con atto notificato il 10.10.2013 e depositato il 17.10.2013, undici degli originari diciassette ricorrenti hanno riassunto il giudizio dinnanzi a questo T.A.R., ai sensi dell’art. 105, comma 3, c.p.a., a seguito del quale si sono costituiti nuovamente la Provincia di Caserta ed i controinteressati Gabriele Barbato, Tonia Renga, Franca Nubifero, Loredana Valentino, Pierluigi Giuliani, Maria Rita Botte, Caterina Martino, Rosanna Sangiuliano e Michele Izzo.<br />
9. In data 27.3.2014 è stato depositato in giudizio l’atto con cui i sigg. Gabriele Barbato, Maria Rita Botte, Pierluigi Giuliani, Franca Nubifero e Tonia Renga hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza del Consiglio di Stato n. 3418 del 21.6.2013, nella parte assertiva della giurisdizione sulla controversia del giudice amministrativo anziché dell’A.G.O.<br />
9.1. Con ordinanza n. 2921/14, pronunciata in esito all’udienza pubblica dell’8.5.2014, questa Sezione ha pertanto dichiarato la sospensione del giudizio.<br />
9.2. Con atto depositato l’8.1.2015 la parte ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione, atteso che, con l’allegata sentenza n. 26548 del 17.12.2014, la Cassazione, Sezioni Unite Civili, ha respinto il suddetto ricorso, affermando la giurisdizione del g.a. sulla controversia.<br />
10. In esito all&#8217;udienza pubblica del 30.4.2015, con ordinanza collegiale n. 2862 del 21.5.2015 – considerato che l’avv. Pasquale Monaco, difensore di Rosanna Sangiuliano, ha comunicato la morte dell’avv. Biagio Capasso, difensore di Roberto Desiderio, vincitore della selezione in contestazione e, dunque, parte necessaria del presente giudizio, in qualità di controinteressato, e che la riferita circostanza, peraltro già nota al Collegio, è stata comunicata a tutte le parti presenti all’udienza – ha dato atto dell&#8217;interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c..<br />
10.1. Il ricorso è stato nuovamente riassunto da undici degli originari ricorrenti – precisamente dai sigg. Trisolino Claudio Alfonso, Veccia Rosanna, Capone Mariarosaria, Scialla Francesco, Petrarca Giuseppe, Fusco Rosanna, Piscitelli Aniello, Testa Francesco, Vitale Annamaria, Alemanno Anastasia, Bova Ettore – con atto notificato il 21.7.2015 e depositato il 31.7.2015, a seguito del quale si sono costituiti nuovamente la Provincia di Caserta ed i controinteressati Gabriele Barbato, Tonia Renga, Franca Nubifero, Loredana Valentino, Pierluigi Giuliani, Maria Rita Botte, Caterina Martino, Rosanna Sangiuliano, Michele Izzo.e Roberto Desiderio, quest’ultimo con nuovo difensore.<br />
10.2. Le parti resistenti hanno eccepito l’inammissibilità e/o l’improcedibilità dell’azione, oltre che sulla base delle argomentazioni già fatte valere in precedenza, anche per le seguenti ulteriori ragioni:<br />
&#8211; l’integrazione del contraddittorio sarebbe avvenuta in modo irrituale, in violazione dell’art. 27, comma 2, del c.p.a., avendo i ricorrenti provveduto direttamente a notificare il primo atto di riassunzione a tutti i soggetti controinteressati (i dieci<br />
&#8211; la seconda riassunzione del giudizio, a seguito dell’interruzione dichiarata con ordinanza collegiale del 21.5.2015, sarebbe avvenuta irritualmente per nullità della notifica ad uno degli idonei, il sig. Giuseppe Procino, deceduto nella more del giudizi<br />
&#8211; inoltre, gli atti di riassunzione sarebbero stati proposti solo da una parte degli originari ricorrenti (11 su 17);<br />
&#8211; infine, la situazione sarebbe radicalmente mutata in relazione alle modifiche normative che hanno investito in primis le funzioni delle Province e conseguentemente la posizione dei soggetti risultati vincitori e idonei nella procedura in questione – ess<br />
Nel merito le parti resistenti hanno comunque concluso per il rigetto della domanda attorea siccome infondata.<br />
10.3. La parte ricorrente ha depositato memorie difensive con le quali ha replicato alle deduzioni avversarie insistendo nelle richiesta di accoglimento del ricorso per motivi aggiunti.<br />
11. Alla pubblica udienza del 26.1.2016, sentiti i difensori delle parti presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
12. Occorre prendere le mosse dalla sentenza n. 3418 del 21.6.2013 con cui il Consiglio di Stato, Sezione V, in parziale riforma dell’appellata sentenza di questa Sezione n. 1468 del 23.3.2012, ha rimesso la causa al T.A.R. Campania, sede di Napoli, ex art. 105, commi 1 e 3, del codice del processo amministrativo, “<em>perché si pronunci, come da motivazione, in ordine al ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado, previa integrazione del contraddittorio</em>”. In particolare, il Giudice di secondo grado, nell’accogliere l’appello incidentale proposto dall’Amministrazione, ha osservato che, “<em>come asserito dalla Provincia con il primo motivo di appello incidentale, dovendosi il T.A.R. esprimere nel merito, in ragione della sua autonomia, risultando impugnata la nuova graduatoria approvata dall’amministrazione, detto Giudice aveva l’obbligo di disporre l’integrazione del contraddittorio, mediante notifica del ricorso stesso a tutti gli idonei al concorso, in quanto essi vanno considerati controinteressati, nonché ai due vincitori sig.ra Caterina Martino e sig.ra Rosanna Sangiuliano, nei confronti delle quali non risultano essersi perfezionate le notifiche stesse. A costoro il ricorso di primo grado per motivi aggiunti non è stato notificato, e il T.A.R. erroneamente ha omesso di integrare, quanto ad esso, il contraddittorio. Sussiste, pertanto, una causa di annullamento con rinvio al medesimo T.A.R. della sentenza appellata, ai sensi dell’articolo 105, commi 1 e 3, del codice del processo amministrativo, essendo “</em>mancato il contraddittorio<em>” in ordine al ricorso in primo grado per motivi aggiunti</em>.”.<br />
13. I controinteressati Gabriele Barbato, Tonia Renga, Franca Nubifero, Loredana Valentino, Pierluigi Giuliani, Maria Rita Botte e Caterina Martino, vincitori della procedura selettiva, hanno eccepito, in primo luogo, che l’integrazione del contraddittorio sarebbe avvenuta in modo irrituale, in violazione dell’art. 27, comma 2, del c.p.a., avendo la parte ricorrente provveduto in via autonoma direttamente a notificare l’atto di riassunzione a tutti i soggetti controinteressati (i dieci vincitori ed i ventotto idonei), senza attendere l’ordine del giudice di primo grado e senza, peraltro, il deposito degli avvisi di ricevimento dei plichi spediti con raccomandata postale.<br />
13.1. Ad avviso del Collegio entrambi i rilievi non meritano condivisione.<br />
Quanto al primo profilo, può farsi applicazione del principio generale sancito dall&#8217;art. 156, comma 3, c.p.c., atteso che la modalità con la quale la parte ricorrente ha operato in concreto l’integrazione del contraddittorio, mediante spontanea notifica dell’atto di riassunzione, contenente l’integrale trascrizione dei motivi aggiunti, a tutti i soggetti controinteressati, è certamente idonea al conseguimento dello scopo cui l&#8217;atto è preordinato, consentendo ai destinatari di difendersi in modo identico a quanto accade nel caso in cui l’incombente venga eseguito&nbsp;<em>iussu iudicis</em>. Oltre a non ledere alcun interesse giuridicamente apprezzabile, l’iniziativa assunta dai ricorrenti risulta anche in linea con l’art. 2, comma 2, del c.p.a., secondo cui “<em>le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo”,</em>&nbsp;per cui può trovare favorevole ingresso nel presente giudizio.<br />
Il secondo profilo risulta superato in fatto dalla produzione documentale dei ricorrenti, i quali hanno depositato le cartoline di ricevimento attestanti l’avvenuta consegna della copia del primo atto di riassunzione all’amministrazione ed a tutti i soggetti controinteressati.<br />
14. Alcuni controinteressati hanno poi eccepito che gli atti di riassunzione sarebbero stati irritualmente proposti solo da una parte degli originari ricorrenti (11 su 17).<br />
14.1. Osserva sul punto il Collegio che la predetta circostanza è di per sé neutra ai fini dell’ammissibilità dell’atto di riassunzione e non è tale da determinare l’estinzione dell’intero processo instaurato a seguito della proposizione del ricorso in forma collettiva, rientrando nella fisiologia di un siffatto giudizio la scelta di ciascun ricorrente di proseguire l’azione attraverso la partecipazione agli atti di impulso processuale rimessi all’iniziativa di parte ovvero, anche, di proporre motivi aggiunti, rinunciare al giudizio o dichiarare il difetto sopravvenuto d’interesse, senza che tali evenienze siano tali da refluire sull’ammissibilità dell’intero ricorso o da determinarne l’estinzione o l’improcedibilità.<br />
Invero, costituisce principio generale quello secondo cui nel ricorso collettivo, proposto a tutela di posizioni soggettive autonome e scindibili, l&#8217;iniziativa processuale di ciascun ricorrente non può giovare né pregiudicare la posizione degli altri ricorrenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 20/06/1996, n. 797).<br />
In definitiva, come dichiarato dalla difesa attorea nell’ultima memoria difensiva (depositata il 4.1.2016), il giudizio può proseguire nei confronti degli undici ricorrenti – i sigg. Trisolino Claudio Alfonso, Veccia Rosanna, Capone Mariarosaria, Scialla Francesco, Petrarca Giuseppe, Fusco Rosanna, Piscitelli Aniello, Testa Francesco, Vitale Annamaria, Alemanno Anastasia, Bova Ettore – i quali si sono attivati con l’ultimo atto di riassunzione mentre va dichiarato estinto nei confronti degli altri originari instanti restati inerti ossia i sigg. Satto Maria Rosaria, De Felice Francesca, Duplice Andrea, Renga Giovanni, Iaculo Giuseppe, Tescione Giuseppe.<br />
15. Sempre in rito, va disattesa l’eccezione sollevata dalla controinteressata Rosanna Sangiuliano, la quale ha rilevato che la seconda riassunzione del giudizio, a seguito dell’interruzione dichiarata con ordinanza collegiale del 21.5.2015, sarebbe avvenuta irritualmente, stante la nullità della notifica al sig. Giuseppe Procino, deceduto nella more del giudizio.<br />
Al riguardo si osserva che l’interesse di quest’ultimo soggetto controinteressato, risultato idoneo ma non vincitore, si sostanzia nella salvaguardia della graduatoria del concorso, cosicché, dopo la sua morte, la regolarità della notifica nei suoi confronti risulta irrilevante, non ledendo nessun concreto interesse neppure degli eredi, i quali non potrebbero evidentemente beneficiare di un eventuale scorrimento della graduatoria.<br />
16. Superati i dubbi sulla correttezza delle modalità con le quali è stato riassunto il giudizio, occorre scrutinare l’eccezione, riproposta dall’amministrazione resistente e da alcuni controinteressati,<br />
di inammissibilità del ricorso proposto in forma collettiva – per la mancata specificazione della posizione degli instanti, che sarebbe comunque tale da ingenerare un conflitto di interessi fra gli stessi – e cumulativa, per la pluralità degli atti impugnati.<br />
16.1. Entrambi i rilievi sono privi di fondamento.<br />
16.2. Quanto al primo profilo, è pacifica l’ammissibilità del ricorso collettivo, proposto da una pluralità di soggetti, quando non sussista un conflitto di interessi tra i ricorrenti, nel senso che l’interesse sostanziale fatto valere non presenta punti di contrasto o conflitto, poiché l’eventuale accoglimento del gravame avanti al giudice amministrativo può tornare a vantaggio di tutti.<br />
Nel caso di specie il ricorso collettivo è ammissibile in quanto i ricorrenti agiscono a tutela di posizioni analoghe e lese da atti aventi identico contenuto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 11 dicembre 2008, n. 6162), essendo stati tutti esclusi dalla procedura per non aver superato la prova scritta ed avendo fatto valere avverso gli atti gravati gli stessi motivi, diretti, come si dirà oltre, a far caducare l’intera procedura.<br />
16.3. Circa il secondo profilo, va osservato che nel processo amministrativo di tipo impugnatorio, vale la regola per cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare un unico giudizio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18/12/2015, n. 5760; sez. IV, 9/01/2014, n. 36; Id., 26/08/2014, n. 4277). Quest’ultima fattispecie si delinea, per l’appunto, nel caso concreto, non essendo contestabile che gli atti gravati si riferiscono alla medesima procedura selettiva indetta dalla Provincia di Caserta.<br />
17. Procedendo oltre, occorre riesaminare l’eccezione di improcedibilità del gravame – riproposta da alcuni controinteressati, relativa alla notifica dei motivi aggiunti avvenuta a seguito dell’ordinanza collegiale n. 1117 del 6 marzo 2012 – con la quale si è obiettato che la notifica alle sig.re Caterina Martino e Rosanna Sangiuliano, collocate in posizione utile in graduatoria, non andarono a buon fine, non constando la consegna dell’atto in nessuno agli indirizzi indicati sugli avvisi di ricevimento.<br />
17.1. Sul punto il Collegio ritiene che tale irritualità (in disparte la non condivisibilità dell’eccepito profilo della tardività del deposito degli avvisi di ricevimento, quale prova dell’avvenuta notifica, atteso il carattere non perentorio del relativo termine) risulta sanata, ai sensi dell’art. 44, comma 3, cod. proc. amm., per la circostanza che le medesime controinteressate si sono costituite in giudizio.<br />
Va inoltre osservato che i motivi aggiunti risultano nuovamente notificati alle stesse, presso il domicilio eletto, con entrambi gli atti di riassunzione di cui si è detto, per cui non può dubitarsi dell’integrità del contraddittorio anche sotto il profilo in questione.<br />
Invero, il principio sancito dall&#8217;art. 156 comma 3, c.p.c., in forza del quale il conseguimento dello scopo cui l&#8217;atto è preordinato ne sana la nullità, trova piena applicazione nel processo amministrativo, con la conseguenza che non può essere idoneamente eccepita l&#8217;inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione allorquando la parte si sia costituita in giudizio anche soltanto all&#8217;asserito fine di eccepire la nullità della notificazione medesima, essendo la costituzione la dimostrazione da parte dell&#8217;intimato di essere in grado, per fatto volontario, di esercitare il diritto di difesa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV,13/05/2013, n. 2591; Sez. VI, 17/06/2009, n. 3967).<br />
18. L’amministrazione resistente ed alcuni controinteressati hanno eccepito l’improcedibilità dell’impugnazione, per sopravvenuta carenza di interesse, sotto i seguenti ulteriori aspetti:<br />
&#8211; sotto un primo profilo, già sollevato in precedenza, si è obiettato che, posto che l’accoglimento integrale del ricorso implicherebbe il rinnovo della procedura, ciò tuttavia sarebbe precluso dalla riforma dell’art. 52 D.L. vo n. 165/2001, operata dall’<br />
&#8211; sotto un secondo profilo, la situazione sarebbe radicalmente mutata in relazione alle modifiche normative che hanno investito in primis le funzioni delle Province e conseguentemente la posizione dei soggetti risultati vincitori e idonei nella procedura<br />
18.1. Ad avviso del Collegio, entrambe le argomentazioni sono priva di pregio atteso che una eventuale rinnovazione della procedura concorsuale, conseguente all’annullamento giurisdizionale della stessa, avverrebbe “<em>ora per allora</em>”, avendo in ogni caso come riferimento la normativa vigente all’atto della indizione del concorso, normativa che, all’epoca, ne consentiva senz’altro l’espletamento. Inoltre, i ricorrenti hanno comunque confermato nell’ultima memoria la persistenza dell’interesse ad ottenere una decisione sulla controversia anche ai fini della proposizione di un’eventuale azione risarcitoria, circostanza questa che vale da sola a sostenere la richiesta di definizione della causa nel merito.<br />
19. Tutto ciò premesso e passando al merito della controversia, giova rammentare che coi richiamati motivi aggiunti è stata impugnata la determinazione n. 138/A del 18.4.2011 con la quale il Dirigente del Settore Organizzazione e Personale – premesso che con determinazione dirigenziale del 3.3.2011 era stato disposto il rinvio dei relativi atti alla Commissione per la verifica dei punteggi relativi alla valutazione dei titoli e che con nota del 6.4.2011 il Segretario della Commissione aveva trasmesso il verbale n. 12 del 4.4.2011 contenente la nuova graduatoria finale del corso concorso in parola, scaturita dalla verifica dei titoli di alcuni candidati, coi nuovi punteggi attribuiti – ha approvava l’operato della Commissione e la nuova graduatoria finale della selezione in parola, dando atto che la stessa risulta “solo parzialmente modificata dal 12° al 16° posto e che risultano comunque confermati i vincitori del corso-concorso in parola […]”.<br />
19.1. Ad avviso del Collegio, la domanda si palesa fondata, assumendo carattere preminente le censure rubricate ai numeri due e cinque dell’atto introduttivo del giudizio, riproposte come vizi di invalidità derivata nel ricorso per motivi aggiunti.<br />
19.2. Col secondo motivo, parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994, per la mancata predeterminazione da parte della Commissione esaminatrice, nella sua prima riunione di insediamento, avvenuta il 26.2.2010, dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali. In particolare, quanto alla prova scritta, ciò si evincerebbe dalla lettura del verbale n. 1, laddove per la valutazione della stessa si rimanderebbe all’art. 65 del regolamento della Provincia di Caserta inerente il reclutamento del personale che, tuttavia, non determinerebbe, in modo preciso ed analitico, né i criteri da seguire né le modalità di attribuzione del punteggio spettante a ciascun commissario. In tal modo verrebbe a mancare una griglia di valutazione a cui ancorare la scelta discrezionale del singolo commissario nell’attribuzione del punteggio a sua disposizione, con la conseguenza che il criterio dettato dalla suddetta norma regolamentare risulterebbe estremamente generico e, dunque, in contrasto con l’esigenza di tutela della par condicio, coi principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e con la normativa nazionale di riferimento (art. 35, comma 3, D.L. vo n. 165/2001).<br />
19.3. Nella quinta censura sono stati dedotti, in buona sostanza, i medesimi vizi fatti valere con la seconda censura, con l’aggiunta della violazione della legge n. 241/1990 e ponendo l’accento sul profilo dell’eccesso di potere per difetto di motivazione, atteso che l’omessa predeterminazione dei criteri di valutazione rileverebbe anche dai verbali della Commissione, con grave violazione delle regole di trasparenza e di imparzialità che dovrebbero presiedere ad ogni procedura concorsuale.<br />
19.4. Come si è anticipato, le censure appena compendiate – che possono trattarsi congiuntamente, afferendo ad una unica linea logico-argomentativa – sono entrambe fondate.<br />
In punto di diritto, l’art. 12 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 – con cui è stato approvato il “<em>Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego</em>” – prevede che: “<em>Le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi relativi alle singole prove</em>&nbsp;[…] “.<br />
La giurisprudenza costante – anche di questo Tribunale – ha chiarito che &lt;&lt;<em>I criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali devono essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella sua prima riunione, risultando illegittimo il procedimento di concorso per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994</em>&nbsp;&gt;&gt; (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 3.2.2010, n. 558; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 10.3.2007, n. 1180; T.A.R. Umbria, 9.8.2006, n. 409; Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.7.2003, n. 1305; Sez. V, 7.2.2003, n. 648; Sez. V, 30.4.2003, n. 2245). Tali principi sono stati chiariti e ribaditi anche dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 14896 del 21.6.2010, alla stregua della quale: &lt;&lt;<em>La commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutativa (i criteri di cui all’art. 12 del D.P.R.,. n. 487 del 1994)</em>&nbsp;&gt;&gt;; ciò in quanto &lt;&lt;<em>il Legislatore ha imposto alla commissione esaminatrice la preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie regole di giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell’omogeneità e permanenza. Solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice è possibile assicurare l’auspicabile risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa</em>&gt;&gt;.<br />
Dunque, appare evidente che la finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione esaminatrice è quella di operare, in funzione di un&#8217;autolimitazione della propria discrezionalità tecnica, un primo livello generale ed astratto di valutazione, attraverso la predisposizione di una griglia o cornice entro le quali andranno, poi, ad inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, garantendo in tal modo imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.<br />
Nella fattispecie in esame – come fondatamente dedotto dalla parte ricorrente – la commissione esaminatrice, né all’atto del suo primo insediamento, avvenuto in data 26.2.2010, né successivamente, ha predeterminato i criteri di valutazione delle prove, in particolare della prova scritta in oggetto, come si evince chiaramente dalla lettura del verbale n. 1, nel quale si dà atto di quanto segue: “<em>In merito alla prova scritta, per la quale sarà assegnato un tempo massimo di 4 ore, la Commissione stabilisce che la stessa consisterà nella risposta aperta a n. 10 domande afferenti le materie oggetto del corso-concorso. Per la valutazione di tale prova si terrà conto dei seguenti criteri di cui all’art. 65 del vigente Regolamento</em>”; ciò, peraltro, è stato ribadito e confermato anche successivamente dalla nuova commissione, insediatasi in data 11.11.2010 (che, con il verbale n. 2, si è limitata sul punto a ridurre i quesiti da 10 a 7).<br />
Tuttavia, il richiamo alla suddetta norma del Regolamento interno della Provincia non soddisfa affatto le esigenze di trasparenza ed imparzialità imposte dalla normativa in tema di accesso agli impieghi nelle PP.AA. prescritta dal D.P.R. 9.5.1994, n. 487, in quanto la stessa non fissa alcun criterio di valutazione, nel senso indicato e chiarito dalla citata giurisprudenza. Infatti, l’art. 65 Regolamento in parola, pur rubricato “<em>Criteri di valutazione delle prove d’esame</em>”, si limita a prevedere quanto segue: “<em>1. Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione di ciascuna prova d’esame. 2. Qualora la valutazione delle prove d’esame non ottenga voto unanime da parte di tutti i commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto – da verbalizzare – e viene assegnato al concorrente, per ciascuna prova, il punteggio risultante dai voti espressi da ciascun commissario</em>”.<br />
Né soccorrono, al riguardo, le altre disposizioni riferite alla prova scritta contenute nel citato testo normativo.<br />
Infatti, l’art. 62 descrive solo a modalità della medesima, che “può essere teorica, teorico-pratica o pratica” e le relative definizioni nei seguenti termini: a) la prima “chiama il candidato ad esprimere cognizioni di ordine dottrinale, valutazioni astratte e costruzione di concetti attinenti a temi tratti dalla materie oggetto della prova”; b) la seconda “oltre a chiamare il candidato alle prestazioni di cui alla prova teorica, sollecita valutazioni attinenti a concreti problemi di vita amministrativa corrente mediante applicazione delle nozioni teoriche sollecitate”; c) la terza&nbsp;<em>“si basa principalmente sull’analisi e risoluzione di problematiche di gestione attiva mediante l’uso di casi simulati e nella quale l’aspetto dottrinario e teorico è considerato meramente propedeutico”</em>.<br />
Analogamente, per la prova orale, l’art. 64 assume valore solo descrittivo mentre l’art. 72 si limita a stabilire quanto segue:&nbsp;<em>“L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento della valutazione minima prescritta nelle prove precedenti. La prova orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell’intera commissione. La commissione, prima dell’inizio della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato mediante estrazione a sorte”.</em><br />
In definitiva, la normativa regolamentare non fissa, dunque, quella “cornice” ritenuta, dalla Suprema Corte di Cassazione, come condizione necessaria per assicurare una procedura concorsuale trasparente ed equa (cfr. Cassazione, SS.UU. n. 14896 del 21.6.2010, citata), limitandosi a descrivere le modalità di effettuazione delle varie prove concorsuali e delle operazioni di votazione, senza specificare i criteri di valutazione.<br />
19.5. Si palesa fondato anche il profilo di censura dedotto nel quinto motivo, ove i ricorrenti lamentano che i criteri di valutazione delle prove non emergerebbero neanche dai verbali della Commissione.<br />
Invero, a fronte della generalizzata previsione in tal senso posta dall’art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 487/94, in cui si dispone testualmente la necessità di una tale verbalizzazione, alcun dubbio può sussistere, al riguardo rilevandosi in giurisprudenza che: “<em>La circostanza che dai verbali della commissione di concorso non emerga alcuna individuazione dei criteri di valutazione delle prove, integra una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere ad ogni procedura concorsuale, attesa la valenza imperativa dell’art. 12 D.P.R. n. 487/1994, che impone espressamente la previsione di fissazione dei criteri di massima anche per la valutazione delle prove di esame sia scritte che orali</em>” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 3.10.2006, n. 1095).<br />
19.6. Al riguardo, la resistente difesa provinciale, nella memoria di costituzione, asserisce che, nel caso di specie, non v’era alcuna necessità di predeterminare i criteri di valutazione da parte della Commissione, atteso che l’art. 4 del C.C.N.L. del 31.3.1999 consentiva le progressioni verticali, in forza dell’art. 23 del D.L. vo n. 80/98, successivamente modificato dall’art. 274, comma 1, lettera a) del D.L. vo n. 267/2000, che demanderebbe proprio alla contrattazione collettiva ed alla normativa degli enti la competenza a disciplinare le modalità di assunzione di personale. In particolare, al comma 1, si stabilisce, in via generale, che gli enti disciplinano le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio di dipendenti alla categoria immediatamente superiore, nel limite dei posti vacanti che non siano destinati all’accesso dall’esterno; il comma 2 ricomprende in detta potestà di disciplina anche le progressioni verticali caratterizzate da una professionalità acquisibile esclusivamente all’interno dell’amministrazione.<br />
Il quadro normativo testé delineato troverebbe nell’art. 35 D.L. vo n. 165/2001 il suo punto di chiusura laddove, al settimo comma, stabilisce che: “<em>Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti</em>”; solo in base agli artt. 34, 35 e 65 del D.L. vo n. 150/2009 la materia sarebbe stata sottratta alla contrattazione collettiva, ma poiché la novella normativa sarebbe entrata in vigore successivamente all’indizione della procedura concorsuale, quest’ultima risulterebbe disciplinata dal previgente regime (contrattazione collettiva e regolamento degli uffici e servizi).<br />
Ad avviso del Collegio, la tesi della resistente Provincia – secondo cui le fonti normative della procedura de qua andrebbero rinvenute nella contrattazione collettiva e nel Regolamento degli uffici e servizi, con la conseguente inapplicabilità del regolamento di cui al D.P.R. n. 487/1994, in mancanza di espresso rinvio – è del tutto insostenibile.<br />
Sul punto è sufficiente rilevare che le norme poste dal D.P.R. n. 487/1994, pur se programmatiche, sono immediatamente precettive e, pertanto, allorquando non ineriscano a situazioni nelle quali la normativa primaria garantisce all’ente che bandisce il concorso piena autonomia organizzativa, si presentano come espressione di principi generali applicabili per il corretto espletamento di ogni tipologia di concorso e si impongono al rispetto di ogni Amministrazione Pubblica, anche diversa da quella statale, a prescindere dalla necessità di un espresso richiamo nel regolamento interno ovvero nella lex specialis.<br />
Al riguardo, in disparte quella giurisprudenza – peraltro minoritaria – richiamata dall’amministrazione e non condivisa dal Collegio (anche in quanto condizionata dalle peculiarità della fattispecie concreta), per la quale la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove non potrebbe essere considerata in ogni caso elemento imprescindibile ai fini della legittimità della procedura concorsuale, nella giurisprudenza dominante si sostiene che: “<em>Le norme che disciplinano i concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato non sono automaticamente applicabili ai concorsi banditi dagli enti pubblici in difetto di espresso richiamo nel regolamento organico degli enti medesimi e sempreché non si tratti di norme che siano espressione di principi generali</em>” (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 febbraio 1987, n, 50; T.A.R. Piemonte, II, 5 novembre 1998, n. 414). Alla stregua di quanto fin qui osservato, deve ribadirsi che la disposizione di cui all’art. 12 D.P.R. n. 487/1994 è per l’appunto espressione dei principi generali, aventi rilevanza costituzionale, posti a salvaguardia dell’imparzialità e della par condicio dei candidati.<br />
Ne deriva che, nel caso di espletamento di procedure quali le progressioni verticali di cui agli artt. 85 e 86 del Regolamento della Provincia di Caserta sull’Ordinamento Generale dei servizi ed uffici, è irrilevante che né il Bando di concorso né lo stesso Regolamento richiamino la disposizione di cui all’art. 12 D.P.R. n. 487/1994, né tantomeno può sostenersi con la resistente che l’art. 86, comma 5, demandi esclusivamente al bando la definizione delle prove selettive.<br />
19.7. Le considerazioni fin qui svolte consentono di superare anche l’ulteriore argomento addotto dall’Amministrazione resistente, per il quale la commissione esaminatrice avrebbe l’obbligo di stabilire preventivamente i criteri di massima solo in relazione alla valutazione dei titoli e non anche per le ulteriori prove selettive, che sarebbero rimesse alla sua discrezionalità tecnica. Va aggiunto che – come chiarito, sia pure con riferimento ai concorsi universitari – “<em>La discrezionalità riconosciuta dalla legge alle commissioni giudicatrici se non consente di costringere il giudizio entro parametri rigidamente predeterminati, non tollera neppure l’omissione di qualsiasi criterio, anche solo orientativo volto ad indirizzare le valutazioni dei candidati in modo omogeneo e rispettoso delle regole di trasparenza&nbsp;</em>&gt;&gt; (Consiglio di Stato, Sezione VI, 25.9.2002, n. 4881).<br />
19.8. Inoltre, contrariamente a quanto asserito dalla resistente Provincia, come si evidenzia dal verbale n. 1, la Commissione esaminatrice (rectius: l’originaria Commissione, con conferma da parte della Commissione successivamente insediatasi), in conformità a quanto stabilito nel tavolo di concertazione con le OO.SS. del 15.2.2010, all’atto del primo insediamento non ha affatto stabilito i criteri di valutazione relativi delle prove, essendosi limitata, quanto alla prova scritta, unicamente a descrivere la tipologia delle domande a risposta aperta, rinviando per l’apprezzamento delle stesse all’art. 65 del vigente Regolamento – che, però, in punto di criteri di valutazione, come si è già detto, nulla dispone – e, in relazione alla prova orale, unicamente a descrivere le modalità di svolgimento della stessa.<br />
Resta pertanto confermato il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 12 D.P.R. n. 487/1994.<br />
19.9. Infine, l’Amministrazione resistente esclude la necessità della previa fissazione dei criteri di valutazione in relazione alla prova scritta per la circostanza che quest’ultima si sostanziava nel dare risposte ad un questionario, rectius, un insieme di domande specifiche (sette), inerenti le materie oggetto del corso formativo, e non nella redazione di un elaborato su una specifica tematica, richiedente la risoluzione di complesse problematiche giuridiche.<br />
Ad avviso del Collegio, la tesi appena riferita non è condivisibile in quanto, oltre ad introdurre una discriminazione ed un empirismo di cui, però, non v’è traccia nel citato art. 12, giungendo a svuotare in concreto l’immediata precettività delle regole poste dalla norma, non si attaglia al caso di specie, giacchè proprio il carattere “<em>aperto</em>” delle risposte avrebbe richiesto comunque la previa fissazione dei criteri per la loro valutazione e per l’assegnazione del punteggio da esprimersi in trentesimi (con un minimo di 21/30).<br />
20. La terza e la quarta censura, afferenti entrambe alla tematica della insufficienza del solo voto numerico in assenza di una rigorosa predeterminazione dei criteri di valutazione, possono trattarsi congiuntamente e sono ambedue fondate.<br />
In particolare, col terzo motivo, il ricorrente si duole per la illegittimità del solo punteggio numerico attribuito ai singoli concorrenti, in assenza di alcuna predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale e senza esternare alcun giudizio valutativo.<br />
La quarta censura è analoga alla precedente e si appunta sul conseguente difetto di motivazione del giudizio espresso dalla Commissione in merito alle prove sostenute dai ricorrenti in quanto l’attribuzione del solo punteggio numerico potrebbe reputarsi sufficiente unicamente nel caso in cui al voto faccia riscontro un giudizio rigidamente predeterminato. Nella fattispecie in esame, una compiuta motivazione sarebbe stata necessaria perché sia il bando che la stessa Commissione d’esame avrebbero omesso di predisporre una idonea griglia di valutazione cui collegare il voto numerico.<br />
20.1. L’ordine di idee di parte ricorrente è senz’altro meritevole di accoglimento.<br />
Invero, come è stato condivisibilmente affermato, &lt;&lt;<em>La giurisprudenza in tema di sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico, nei concorsi per l’ammissione agli impieghi, va interpretata alla luce del principio enunciato nell’art. 12, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. La disposizione citata, ai fini di “trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali” &#8211; che è la rubrica dell’articolo &#8211; stabilisce che le commissioni devono fissare i criteri e le modalità di valutazione delle prove di concorso. Sicché il voto numerico deve atteggiarsi &#8211; ed è per questa ragione espresso legittimamente &#8211; come puntuale applicazione dei criteri preventivamente enunciati. Così è stato chiarito che la votazione numerica è sufficiente allorquando i criteri di massima siano stati predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche. E’ stato sottolineato che è, in ogni caso, illegittima la votazione numerica nelle prove di esame di un concorso senza predisposizione dei criteri di massima. Inoltre, per la legittimità della votazione numerica data ad una prova scritta, è necessaria almeno l’apposizione di note a margine dell’elaborato o l’uso di segni grafici, che consentano di individuare gli aspetti della prova valutati positivamente</em>&nbsp;&gt;&gt; (Consiglio di Stato, 28 giugno 2004, n. 4782).<br />
Anche secondo la giurisprudenza di questo Tribunale: &lt;&lt;<em>Il voto numerico motiva e gradua in forma sintetica il giudizio discrezionale e tecnico espresso dalla commissione di valutazione qualora sia sorretto da una griglia di valutazione preventiva che indica, in dettaglio, le modalità di attribuzione dei punteggi&nbsp;</em>&gt;&gt; (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 17.6.2011, n. 3244; Sez. V, 2.9.2008, n. 9992; C. di S., Sez. V, 13.7.2010, n. 4528; sez. IV, 25.11.2009, n. 5846; C. di S:, Sez. V, 28.6.2004, n. 4782); ed ancora: &lt;&lt;<em>In linea con l’ineludibile principio di trasparenza, è imposto alle commissioni esaminatrici di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quantomeno, mediante taluni elementi che concorrono ad integrare e chiarire la valenza del punteggio esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica. Il rispetto dei principi suddetti impone che al punteggio numerico si accompagnino ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab esterno le motivazioni del giudizio valutativo, tra questi, particolare significato assume la predeterminazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione</em>&nbsp;&gt;&gt; (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 maggio 2008, n. 2128); &lt;&lt;<em>In materia di valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico, deve ritenersi che l’espressione del solo voto numerico sia sufficiente, ma solo a condizione che esso sia “leggibile” o interpretabile alla stregua di una congrua ed articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione, predeterminazione che può essere contenuta direttamente nel bando e/o essere aggiunta (o integrata) dalla commissione giudicatrice nella sua prima riunione costitutiva (e, comunque, com’è ovvio) prima dell’esame o della svolgimento delle prove&nbsp;</em>&gt;&gt; (T.A.R. Campania, Sez. V, 2.9.2008, n. 9992).<br />
In buona sostanza, tra le due opposte tesi che ancora si rinvengono nella giurisprudenza amministrativa in ordine alla questione della sufficienza del voto numerico sotto il profilo dell’adempimento dell’obbligo di motivazione, il Collegio opta per la posizione intermedia, sicuramente più ragionevole, secondo la quale il voto numerico è sufficiente, ma solo a condizione che esso sia “<em>leggibile</em>” o interpretabile alla stregua di una congrua e articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione, predeterminazione che può essere contenuta direttamente nel bando e/o essere aggiunta (o integrata) dalla commissione giudicatrice nella sua prima riunione costituiva (e comunque, come è ovvio, prima dell’esame o dello svolgimento delle prove).<br />
In effetti è proprio la impalpabilità dei giudizi puramente numerici e la non riscontrabilità degli stessi con qualsivoglia base documentale che avrebbe, invece, imposto una predeterminazione dei criteri di giudizio, in funzione di autovincolo dell’organo valutatore, attraverso la “fissazione” di una griglia di valutazione, successivamente e necessariamente da integrare applicando quei criteri nei confronti della concreta fattispecie sottoposta a valutazione, con l’ausilio di un unico “metro” in grado di garantire trasparenza, imparzialità ed omogeneità di giudizio.<br />
In definitiva, nella fattispecie in esame, dalla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova scritta con l’attribuzione unicamente del mero voto numerico, non accompagnata da una, quanto meno, succinta motivazione preordinata a rendere trasparente il proprio giudizio, emerge, dunque, una evidente lacuna motivazionale del giudizio valutativo che ne impedisce ogni seria controllabilità e menoma la correttezza della procedura.<br />
21. Per tutti gli esposti motivi, assorbite le restanti censure, i motivi aggiunti devono dunque giudicarsi fondati e vanno accolti, con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />
22. Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della resistente amministrazione provinciale, nell’importo liquidato in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per compensarle nei rapporti con tutti i soggetti controinteressati.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, a seguito della sentenza n. 3799/2013 con cui il Consiglio di Stato, Sezione V, ha parzialmente riformato la sentenza di questa Sezione n. 3408/2012, così statuisce:<br />
&#8211; dichiara estinto il giudizio nei confronti dei sigg. Satto Maria Rosaria, De Felice Francesca, Duplice Andrea, Renga Giovanni, Iaculo Giuseppe, Tescione Giuseppe;<br />
&#8211; accoglie i motivi aggiunti quanto ai restanti ricorrenti sigg. Trisolino Claudio Alfonso, Veccia Rosanna, Capone Mariarosaria, Scialla Francesco, Petrarca Giuseppe, Fusco Rosanna, Piscitelli Aniello, Testa Francesco, Vitale Annamaria, Alemanno Anastasia<br />
Condanna la resistente Provincia al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese giudiziali, complessivamente quantificate in euro 3.000,00 (tremila); compensa le spese di giudizio nei rapporti coi controinteressati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Pierluigi Russo, Presidente FF, Estensore<br />
Sergio Zeuli, Consigliere<br />
Gabriella Caprini, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</strong></td>
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<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-2-2016-n-1087-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2016 n.1087</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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