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	<title>27/2/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/2/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2014 n.1218</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-2-2014-n-1218/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-2-2014-n-1218/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2014 n.1218</a></p>
<p>Pres. Nappi, est. Nunziata Menditti Fabrizio (Avv.ti Andrea Abbamonte e Renato Jappelli) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) 1. Autorizzazione e Concessione – Licenze di Pubblica Sicurezza – Valutazione dei requisiti attitudinali – Prescinde da eventuali profili penalistici ma richiede elementi significativi. 2. Autorizzazione e Concessione – Licenze di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-2-2014-n-1218/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2014 n.1218</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-2-2014-n-1218/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2014 n.1218</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nappi, est. Nunziata<br /> Menditti Fabrizio (Avv.ti Andrea Abbamonte e Renato Jappelli) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e Concessione – Licenze di Pubblica Sicurezza – Valutazione dei requisiti attitudinali – Prescinde da eventuali profili penalistici ma richiede elementi significativi.</p>
<p>2. Autorizzazione e Concessione – Licenze di Pubblica Sicurezza – Licenza per il commercio di oggetti preziosi – Rigetto dell’istanza – Motivazione – Eventi delittuosi riguardanti parenti non conviventi e accaduti precedentemente al rilascio di altre licenze – Illegittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In materia di licenze di pubblica sicurezza i requisiti attitudinali dei richiedenti di tali licenze devono essere desunti da condotte del soggetto interessato, anche irrilevanti ai fini penalistici ma comunque significative in rapporto all’attività da svolgere: pertanto non è ammissibile che episodi estranei al soggetto richiedente l’autorizzazione all’apertura di un esercizio commerciale per la vendita di oggetti preziosi, comportino conseguenze per lui negative, diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. (1)</p>
<p>2. In materia di licenze di pubblica sicurezza, l’Amministrazione, nel condurre l’istruttoria, deve compiere una valutazione complessiva del soggetto e non può limitarsi ad evidenziare la sussistenza di ostativi vincoli di parentela senza verificarne in concreto l’incidenza sulle probabilità di abuso o sull’affidabilità nell’uso della licenza. Pertanto, nel caso di un’istanza per il rilascio della licenza necessaria al commercio di oggetti preziosi, deve ritenersi illegittimo, e va annullato, il rigetto motivato esclusivamente sulla scorta di eventi delittuosi riguardanti parenti non conviventi e, peraltro, avvenuti antecedentemente al rilascio di precedenti autorizzazioni. (Nella specie il TAR ha rilevato che il provvedimento del Questore nemmeno chiariva come si fosse formato il giudizio di valutazione negativa dopo che era già stata autorizzata l’apertura di più filiali.) (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. TAR Veneto Sez. III, 14.4.2006, n. 1017.<br />
(2) Cfr. TAR Campania Sez. V, 6.7.2011, n. 3574; idem 30.6.2011, nn. 3498 e 3499; 4.5.2011, n. 2454; 13.5.2010, n. 4820.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 841 del 2013 proposto dal Sig. Menditti Fabrizio, rappresentato e difeso dagli Avv. Andrea Abbamonte e Renato Jappelli e con domicilio eletto presso lo studio del primo in Napoli, Via Melisurgo n.4; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione, del Decreto del Questore di Caserta del 5/12/2012 di rigetto dell’istanza per rilascio di nuova licenza per commercio al minuto di oggetti preziosi in S. Nicola La Strada, nonché di revoca di altre tre licenze al minuto di oggetti preziosi, oltre ad i provvedimenti presupposti.</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.476 del 2013 di accoglimento della domanda di sospensione;<br />
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;<br />
Vista la memoria di parte ricorrente;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Designato Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30/1/2014 il Consigliere Gabriele Nunziata e uditi gli Avvocati come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Espone in fatto l’odierno ricorrente di essere orafo incensurato autorizzato nel 2008 al commercio al minuto di oggetti preziosi in S. Nicola La Strada, giusta autorizzazione poi rinnovata nel 2011 unitamente ad altre due licenze per locali in Maddaloni e Marcianise. A seguito della presentazione di richiesta di nuova licenza nel Comune di S. Nicola La Strada, la Questura ha comunicato il preavviso di rigetto sulla base di episodi delittuosi e che avevano riguardo a parenti del ricorrente ed alla frequentazione di pregiudicati. Nonostante le memorie difensive è stato adottato l’impugnato provvedimento che ha contestualmente disposto la revoca anche delle altre tre licenze già concesse.<br />
L’Avvocatura Distrettuale si è costituita depositando documentazione successivamente all’ordinanza di accoglimento della domanda di sospensione.<br />
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2014 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione dell’art.7 e 10-bis della Legge n.241/1990, degli artt.11, 127 e 128 TULPS, nonché lo sviamento.<br />
2. Il Collegio ritiene di dover in via preliminare sottolineare che nella materia delle licenze di pubblica sicurezza, perché siano rispettati i principi costituzionali di eguaglianza e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti di tali licenze devono pur sempre essere desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma devono essere significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rilevare un’effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l’esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale (T.A.R. Veneto, III, 14.4.2006, n.1017).<br />
2.1 E’ d’altra parte innegabile che l’Amministrazione dell’Interno ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l&#8217;adozione del provvedimento di revoca di un’autorizzazione di polizia, potendo esercitare il suo potere nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, IV, 5.7.2000, n. 3709), con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi nei cui confronti esista sicura affidabilità, dovendosi escludere che le precedenti autorizzazioni rilasciate possano comportare un affievolimento dell’attività di controllo sulla attuale sussistenza delle condizioni in sede di richiesta di rinnovo della licenza (T.A.R. Sardegna, I, 26.3.2009, n.356). D’altro canto il Prefetto ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l&#8217;adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione stessa in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi.<br />
In ogni caso la sottoposizione a procedimenti penali, conclusa con provvedimenti di archiviazione, non è circostanza che da sola possa giustificare il divieto di autorizzazione di polizia per sopravvenuta inaffidabilità del titolare della stessa per perdita del requisito della buona condotta, che può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del soggetto destinatario del diniego di rinnovo dell’autorizzazione di polizia (T.A.R. Puglia, Bari, I, 25.11.2004, n.5478); l’Amministrazione, nel condurre l’istruttoria ai fini del rilascio della licenza, non può dunque limitarsi ad evidenziare, ad esempio, solo la sussistenza di ostativi vincoli di parentela con persone pregiudicate senza, in concreto, valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza, ciò perché la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, VI, 22.10.2009, n.6477; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 18.4.2005, n.540).<br />
3. Il Collegio ritiene, con particolare riguardo alla fattispecie in esame, di dover constatare che il ricorso è fondato ove si consideri che, anche a seguito della documentazione depositata dall’Amministrazione successivamente all’ordinanza resa dal Tribunale in fase cautelare, risulta in maniera palese la contraddittorietà nella misura in cui si pretende ora attribuire rilevanza a circostanze – come la parentela con Menditti Alessandro (zio materno) deceduto in agguato camorristico il 14/10/2001 – non solo antecedenti l’epoca in cui nel 2008 veniva rilasciata l’autorizzazione poi rinnovata nel 2011, ma anche non pertinenti ove si ha riguardo a parenti non conviventi, ragion per cui non viene neanche ex post adeguatamente chiarito come detto giudizio di valutazione negativa nel senso di inaffidabilità potesse essersi formato dopo che era stata già autorizzata l’apertura di più filiali; risultano pertanto fondate le censure dedotte in sede ricorsuale quanto ai necessari accertamenti da espletarsi nei confronti di un soggetto circa la mancanza da parte del medesimo del requisito della buona condotta, per cui la Sezione ritiene che in simili circostanze (ex multis, cfr.6.7.2011, n.3574; 30.6.2011, nn.3499 e 3498; 4.5.2011, n.2454; 13.5.2010, n.4820) sia mancata una valutazione complessiva della personalità del soggetto in termini di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza.<br />
4. Il Collegio ritiene pertanto che, per le suesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe debba essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.<br />
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.000,00.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. <br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore<br />
Carlo Buonauro, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/02/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-2-2014-n-1218/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2014 n.1218</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2014 n.1243</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-27-2-2014-n-1243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-27-2-2014-n-1243/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2014 n.1243</a></p>
<p>Pres. Angelo Scafuri, est. Fabrizio D&#8217;Alessandri Francesco Macri&#8217;, Maria Patrizia Macri&#8217;, Annalisa Macri&#8217; e Raniero Gaston (Avv. Cosimo Damiano Spagnolo e Fabio Saitta) c. Regione Calabria (Avv. Domenico Gullo) Giustizia amministrativa &#8211; Giudizio di ottemperanza – Notifica della sentenza di cui si chiede l’esecuzione – Atto valido per l’interruzione delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-27-2-2014-n-1243/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2014 n.1243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-27-2-2014-n-1243/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2014 n.1243</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Angelo Scafuri, est. Fabrizio D&#8217;Alessandri<br /> Francesco Macri&#8217;, Maria Patrizia Macri&#8217;, Annalisa Macri&#8217; e Raniero Gaston (Avv. Cosimo Damiano Spagnolo e Fabio Saitta) c. Regione Calabria (Avv. Domenico Gullo)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Giudizio di ottemperanza – Notifica della sentenza di cui si chiede l’esecuzione – Atto valido per l’interruzione delle ipotesi prescrittive –Prescrizione decennale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel giudizio di ottemperanza, la notifica della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, ove possa essere considerata come richiesta scritta di adempimento rivolta dal creditore al debitore, costituisce atto valido per l&#8217;interruzione della prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c. (Nel caso di specie, il TAR Campania ha ritenuto che la notifica della sentenza in forma esecutiva non poteva che configurarsi come richiesta volta ad ottenere l’adempimento, idoneo ad interrompere la prescrizione, pertanto ha rigettato l’eccezione di prescrizione proposta da parte resistente) (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1). cfr.Cass. Sez. III, sent. n. 361 del 17-01-1983</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2346 del 2012, proposto da:<br />
Francesco Macri&#8217;, Maria Patrizia Macri&#8217;, Annalisa Macri&#8217; e Raniero Gaston, rappresentati e difesi dagli avv. Cosimo Damiano Spagnolo e Fabio Saitta, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo,4; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Regione Calabria, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Gullo, con domicilio eletto presso Salvatore Cristiano in Napoli, Centro Direzionale Is.G7; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;ottemperanza della sentenza 19 aprile 1993 n. 68, del tribunale regionale delle acque pubbliche presso la corte di appello di napoli.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Fabrizio D&#8217;Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con sentenza 19 aprile 1993 n. 68, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli ha determinato le indennità di espropriazione supplementari relative ad alcuni terreni di proprietà di Francesco Macri&#8217;, Maria Patrizia Macri&#8217;, Annalisa Macri e Belcastro Maria Giuditta (in qualità di eredi di Giuseppe Raffaele Macri&#8217;), condannando la Regione Calabria al loro deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in favore del procuratore antistatario.<br />
La sentenza non è stata appellata ed è passata in giudicato.<br />
L’Amministrazione non ha provveduto a quanto suindicato e le parti ricorrenti hanno presentato ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che il T.A.R. voglia curare l’ottemperanza in loro favore della sentenza in epigrafe indicata, disponendo in particolare il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme dovute e il pagamento delle spese processuali e nominando, a tal fine, un commissario ad acta che provveda in tal senso, a cura e spese della Regione Calabria.<br />
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, formulando argomentazioni difensive ed eccependo la carenza di legittimazione attiva di uno dei ricorrenti e la prescrizione dell’azione intentata.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1) Il ricorso si palesa fondato nei termini e limiti che seguono.<br />
2) La Regione ha eccepito in via generica la carenza di legittimazione attiva per di Raniero Gaston e l’intervenuta prescrizione decennale dell’azione di ottemperanza ex art. 2953 c.c..<br />
2.1) Sul primo punto il Collegio rileva come Raniero Gaston è figlio e unico erede, seppur non unico erede, di Belcastro Maria Giuditta come risulta dalla dichiarazione di successione versata in atti e, come tale, legittimato a proporre azione di ottemperanza.<br />
2.2) L’eccezione di prescrizione è infondata.<br />
La sentenza azionata è stata effettivamente depositata il 31.5.1993 e il ricorso per l’ottemperanza notificato il 4.5.2012.<br />
Le parti ricorrenti hanno però notificato la sentenza in forma esecutiva in data 25.6.2002.<br />
Tale notifica della sentenza con apposta la formula esecutiva è, al contrario di quanto sostenuto dalla resistente amministrazione, atto di messa in mora idoneo a interrompere la prescrizione decennale, che pertanto non si è perfezionata.<br />
Al pari della domanda giudiziale, che implica la volontà del creditore di ottenere l&#8217;accertamento e la tutela del proprio diritto, può costituire atto valido per l&#8217;interruzione della prescrizione anche la notifica della sentenza ove possa essere considerata come richiesta scritta di adempimento rivolta dal creditore al debitore (Cass. Sez. III, sent. n. 361 del 17-01-1983).<br />
Nel caso di specie si rileva che la notifica della sentenza in forma esecutiva non poteva che configurarsi come richiesta volta ad ottenere l’adempimento e come tale atto idoneo ad interrompere la prescrizione.<br />
Infondata è anche l’eccezione di prescrizione anche quanto riguarda gli interessi, in quanto anche a questi ultimi, peraltro espressamente previsti nella sentenza azionata, si applica il regime decennale derivante dalla previsione dell’art. 2953 c.c..<br />
3) Si deve osservare quindi che sussistono tutte le condizioni per l’accoglibilità del ricorso in esame per quanto riguarda il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità di esproprio supplementari.<br />
La sentenza in questione è, infatti, passata in giudicato in seguito alla mancata proposizione di appello, come da certificazione ella Corte di Appello di Napoli versata in atti e non risulta che l’Amministrazione abbia ottemperato.<br />
3.1) Si deve invece rigettare la richiesta dei ricorrenti per la parte relativa alle spese legali liquidate nella medesima sentenza.<br />
Queste ultime sono state distratte, infatti, in favore del procuratore antistatario e i ricorrenti non hanno quindi alcun titolo per procedere in sede di ottemperanza per le suddette somme in base al titolo azionato.<br />
A nulla vale in senso contrario la procura all’incasso di dette somme rilasciata dall’Avv. Abbamonte in favore della società Barone G. B. Macrì S.r.l., per un duplice ordine di motivi.<br />
In primo luogo, la società Barone G. B. Macrì S.r.l. non figura tra i ricorrenti, né in proprio né quale rappresentante dell’Avv. Abbamonte.<br />
In secondo luogo il conferimento di una mera procura all’incasso non comporta il passaggio di titolarità del credito e non comporta la legittimazione del mandatario ad agire in giudizio in nome e per conto del mandante.<br />
4) La presente domanda di esecuzione deve quindi essere accolta nei termini indicati e deve essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza in questione, provvedendo al deposito delle somme indicate in sentenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione – o notificazione, se anteriore &#8211; della presente sentenza, delle somme indicate nella sentenza.<br />
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Presidente della Sezione Regionale Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, (con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio) che entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell&#8217;inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari.<br />
Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’Amministrazione e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.<br />
Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.<br />
5) In considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso, con il rigetto della domanda relativa alle spese legali liquidate nella sentenza ottemperata, il Collegio ritiene sussistano eccezionali motivi per disporre la compensazione parziale delle spese di lite, ponendo la parte non compensata a carico della dell&#8217;inadempiente Regione, liquidata come da dispositivo.<br />
A quest’ultimo riguardo il Collegio precisa che tra le spese di lite liquidate in dispositivo per il presente giudizio di ottemperanza rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, fatte salve le eventuali spese di registrazione della sentenza azionata non ricomprese in detta quantificazione.<br />
Si intendono spese funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza le spese successive alla sentenza azionata (e come tali non liquidate nella stessa), relative a spese diritti ed onorari di atti successivi alla sentenza e necessari all’introduzione del giudizio di ottemperanza stesso quali, ad esempio, quelle relative alla pubblicazione, all&#8217;esame, alle copie ed alla notifica della sentenza, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie parzialmente il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della Regione Calabria di dare esecuzione, in favore delle parti ricorrenti, alla sentenza in epigrafe, nei termini e limiti indicati in parte motiva, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notifica della presente sentenza, nei termini indicati in parte motiva.<br />
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Presidente della Sezione Regionale Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetta sentenza.<br />
Determina fin d’ora in euro 1.000,00 (mille) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale Commissario ad acta per l’espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria.<br />
Compensa parzialmente le spese di lite e per la parte restante, liquidata nella somma complessiva di euro 1000 (mille), oltre IVA e CPA, le pone a carico della resistente Amministrazione ed in favore dei ricorrenti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Angelo Scafuri, Presidente<br />
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere<br />
Fabrizio D&#8217;Alessandri, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/02/2014</p>
<p align=justify>
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