<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>27/2/2013 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/27-2-2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/27-2-2013/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:51:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>27/2/2013 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/27-2-2013/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2013 n.33</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2013-n-33/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2013-n-33/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2013-n-33/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2013 n.33</a></p>
<p>Presidente Gallo, Redattore Carosi in tema di trattamento pensionistico per i dirigenti sanitari Sanità – Assistenza e previdenza – Bilancio pubblico – Art. 15-nonies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in combinato disposto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2013-n-33/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2013 n.33</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2013-n-33/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2013 n.33</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Gallo, Redattore Carosi</span></p>
<hr />
<p>in tema di trattamento pensionistico per i dirigenti sanitari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanità – Assistenza e previdenza – Bilancio pubblico – Art. 15-nonies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in combinato disposto con l’art. 16 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) – Mancata previsione per i dirigenti sanitari di permanere in servizio, su istanza dell’interessato, fino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, con il limite di permanenza del settantesimo anno di età ed il limite di non dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti – Q.l.c. sollevata dal Tribunale di Genova – Lamentata violazione degli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, Cost. – Illegittimità costituzionale parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo combinato disposto degli articoli 15-nonies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) – nel testo di essi quale vigente fino all’entrata in vigore dell’art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) – nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA N. 33<br />	<br />
ANNO 2013</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
&#8211;          Franco                         GALLO                                  Presidente<br />	<br />
&#8211;          Gaetano                       SILVESTRI                              Giudice<br />	<br />
&#8211;          Sabino                         CASSESE                                      &#8220;<br />	<br />
&#8211;          Paolo Maria                 NAPOLITANO                              &#8220;<br />	<br />
&#8211;          Giuseppe                     FRIGO                                           &#8220;<br />	<br />
&#8211;          Paolo                           GROSSI                                         &#8220;<br />	<br />
&#8211;          Giorgio                        LATTANZI                                    &#8220;<br />	<br />
&#8211;          Aldo                            CAROSI                                         &#8220;<br />	<br />
&#8211;          Marta                          CARTABIA                                    &#8220;<br />	<br />
&#8211;          Sergio                          MATTARELLA                              &#8220;<br />	<br />
&#8211;          Mario Rosario             MORELLI                                      &#8220;<br />	<br />
&#8211;          Giancarlo                     CORAGGIO                                  &#8220;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso dalla Corte d’appello di Genova nel procedimento vertente tra l’Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino” e Rinaldi Giuseppe, con ordinanza del 18 maggio 2012, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2012.<br />	<br />
<i>Visto </i>l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
<i>udito </i>nella camera di consiglio del 13 febbraio 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />	<br />
</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. – Con ordinanza del 18 maggio 2012 la Corte d’appello di Genova ha sollevato, in riferimento agli articoli 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 15-nonies [rectius: art. 15-nonies, comma 1] del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in combinato disposto con l’art. 16 [rectius: art. 16, comma 1, primo periodo] del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui non è prevista per i dirigenti sanitari, anziché la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti (ossia, fino al sessantasettesimo anno d’età), quella di permanere in servizio, su istanza dell’interessato, fino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, con il limite di permanenza del settantesimo anno di età ed il limite di non dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.<br />	<br />
1.1. – Riferisce il giudice rimettente che l’Azienda sanitaria locale (ASL) n. 5 “Spezzino” aveva disposto, al 1° aprile 2010, la cessazione dal servizio di Giuseppe Rinaldi, proprio dirigente medico con incarico di “direzione complessa cure primarie”, al compimento del sessantasettesimo anno d’età. Ciò, in applicazione dell’impugnato combinato disposto degli artt. 15-nonies del d.lgs. n. 502 del 1992 e 16 del d.lgs. n. 503 del 1992.<br />	<br />
Successivamente, dal 1° febbraio 2011, l’ASL l’aveva riammesso in servizio a seguito dell’entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), il cui art. 22, al comma 1, estendeva la facoltà di permanere in servizio, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo – con la precisazione che, in ogni caso, il limite massimo di permanenza non poteva superare il settantesimo anno d’età e che detta permanenza non poteva dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti – ed al comma 3 statuiva che detta facoltà si riconoscesse anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010.<br />	<br />
1.2. – Il Rinaldi aveva adito il Tribunale ordinario della Spezia ed ottenuto da questo la sentenza n. 1 del 26 gennaio 2012, che aveva accertato il diritto del ricorrente nei confronti dell’ASL di essere riammesso in servizio con la qualifica, le mansioni e la retribuzione di cui al contratto individuale di lavoro del 3 novembre 2009, n. 205, a far tempo dal 1° aprile 2010 e fino al compimento del settantesimo anno d’età (il 4 marzo 2013) – salvo il sopraggiungere di autonoma causa di risoluzione del rapporto – con diritto al pagamento delle retribuzioni e delle differenze retributive frattanto maturate, oltre che della somma maggiore tra interessi e rivalutazione monetaria, ed al versamento all’ente competente della relativa contribuzione previdenziale. In tale decisione si affermava che i citati artt. 15-nonies del d.lgs. n. 502 del 1992 e 16 del d.lgs. 503 del 1992 erano stati interpretati in modo costituzionalmente orientato, in particolare alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 1992. Quest’ultima aveva dichiarato costituzionalmente illegittima, in riferimento all’art. 38, secondo comma, Cost., altra normativa che fissava un’età di collocamento a riposo che non consentiva al personale delle Unità sanitarie locali (USL), a quella data privo – come il Rinaldi – del requisito contributivo necessario per fruire della pensione, di permanere in servizio fino alla maturazione di questa e comunque non oltre il settantesimo anno d’età, come previsto per i primari che volessero conseguire il massimo della pensione. Ad avviso del Tribunale, una volta venuta meno la cessazione del servizio al compimento del sessantasettesimo anno d’età, il rapporto doveva intendersi proseguito senza soluzione di continuità, con la conseguente applicazione del regime stabilito dal contratto del 3 novembre 2009. Quindi, il ricorrente doveva continuare ad essere dirigente della struttura complessa nonostante non avesse partecipato e superato il previsto corso di formazione, atteso che la continuità del rapporto avrebbe imposto, per la revoca dall’incarico lavorativo, la specifica – e concretamente non seguita – procedura e che egli era già stato valutato positivamente e, dunque, era esonerato – ex art. 15, comma 8, ultima parte, del d.lgs. n. 502 del 1992 – dal possedere l’attestato manageriale.<br />	<br />
1.3. – Riferisce ancora il rimettente che avverso la menzionata sentenza la ASL ha proposto appello, lamentando che il Tribunale avesse offerto un’erronea interpretazione della normativa vigente (gli artt. 15-nonies del d.lgs. n. 502 del 1992 e 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, nel testo precedente alla modifica introdotta dall’art. 22 della legge n. 183 del 2010, inapplicabile ratione temporis) in quanto irrimediabilmente contraria alla lettera della stessa. Inoltre, secondo l’appellante i principi costituzionali richiamati dal giudice di prime cure, presupponendo la mancanza di un trattamento pensionistico, non avrebbero potuto operare nella fattispecie, considerato che il ricorrente godeva di pensione corrisposta dall’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM).<br />	<br />
Ancora, non si sarebbero potute riconoscere le retribuzioni medio tempore maturate, posto che esse competerebbero solo a chi sia stato riammesso in servizio a seguito di illegittima interruzione del rapporto e che, peraltro, il ricorrente aveva svolto attività di medico convenzionato per il Comune di Aulla dal 30 giugno 2010 al 31 gennaio 2011, percependo il relativo trattamento economico incompatibile con quello di dirigente dell’ASL, comunque da detrarsi dall’ammontare degli emolumenti dovuti da essa appellante. La decorrenza della riammissione in servizio dal 1° febbraio 2011 anziché dall’entrata in vigore della legge n. 183 del 2010 (ossia, dal 24 novembre 2010), giustificata alla luce della necessità di ottenere dalla Regione la deroga al “blocco dei dirigenti”, non avrebbe potuto comportare che il Rinaldi fosse riammesso quale direttore di struttura complessa, non possedendo il requisito di frequentazione e superamento dei corsi di formazione, necessario ex art. 16-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, ed essendo irrilevante che fosse già stato valutato, in mancanza di una revoca da parte dell’ASL. Infine, essa, a suo avviso, non avrebbe dovuto essere condannata al pagamento delle spese di giudizio. Ha quindi concluso nel senso che, in riforma della sentenza gravata, fosse dichiarata cessata la materia del contendere ed accolta la domanda riconvenzionale avanzata in primo grado volta a far accertare il suo diritto-dovere ad inquadrare la controparte, dal 1° febbraio 2011 o da altra meglio ritenuta, nel primo livello dirigenziale.<br />	<br />
Il giudice a quo dà atto della costituzione dell’appellato, che ha contestato punto per punto i motivi di impugnazione, segnatamente quanto alla sua mancata partecipazione ai corsi manageriali, chiedendo la declaratoria d’inammissibilità o d’infondatezza del gravame.<br />	<br />
1.4. – Sintetizzata in questi termini la vicenda sottoposta al suo vaglio, la Corte d’appello, sul presupposto dell’ammissibilità dell’impugnazione per essere le censure sufficientemente circostanziate e correlate al contenuto della sentenza di primo grado, esclude di poter condividere l’interpretazione degli artt. 15-nonies del d.lgs. n. 502 del 1992 e 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 seguita dal Tribunale, ritenendo che l’enunciato normativo – testualmente riportato nell’ordinanza – non lasci alcuno spazio per ampliare la portata del loro contenuto precettivo e permettere un’ulteriore permanenza in servizio, nemmeno attraverso un’operazione ermeneutica adeguatrice.<br />	<br />
Tanto premesso, ritiene di sollevare questione di legittimità costituzionale del combinato disposto delle citate norme per violazione degli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, Cost.<br />	<br />
1.5. – Quanto alla non manifesta infondatezza in riferimento al primo parametro, evidenzia come sia «principio di ordine generale quello secondo cui non può essere preclusa, senza violare l’art. 38, secondo comma, della Costituzione, la possibilità, per il dipendente pubblico che al compimento del sessantacinquesimo anno di età, qualunque sia la data di assunzione, non abbia maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite fissato per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto. Si è anche osservato che le considerazioni in ordine alla discrezionalità del legislatore derivanti dalla necessità di bilanciare l’interesse del lavoratore al conseguimento del diritto alla pensione con altri interessi costituzionalmente rilevanti non sono sufficienti per fondare il non accoglimento della questione, sia perché in genere si è ritenuto possibile il prolungamento dell’età lavorativa per l’aumento dell’età media, sia perché la facoltà in questione va riconosciuta solo per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento dell’anzianità minima per conseguire il diritto alla pensione. Si deve, infatti, conferire il massimo di effettività alla garanzia del diritto sociale alla pensione da riconoscersi a tutti i lavoratori in base all’art. 38, secondo comma, della Costituzione, e la realizzazione di detto obiettivo rientra in finalità costituzionalmente protette (sent. n. 440 del 1991). Mentre, la garanzia del raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo è affidata alla discrezionalità del legislatore e il suo mancato riconoscimento non importa violazione dell’art. 38, secondo comma, della Costituzione» (sentenza n. 90 del 1992, richiamata assieme alle sentenze n. 282 del 1991 e n. 444 del 1990).<br />	<br />
Quanto all’art. 3, primo comma, il giudice rimettente sostiene che il combinato disposto degli artt. 15-nonies del d.lgs. n. 502 del 1992 e 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, con il collocamento a riposo non prolungabile oltre il compimento del sessantasettesimo anno d’età prevede, senza ragione giustificatrice, un trattamento deteriore dei dirigenti sanitari rispetto alle categorie prese in considerazione dalle menzionate sentenze della Corte costituzionale e dalle leggi da essa sanzionate.<br />	<br />
Dopo aver evidenziato che la percezione della pensione corrisposta dall’ENPAM è irrilevante – in quanto estranea al trattamento pensionistico cui si riferisce la contribuzione versata dall’appellato quale pubblico dipendente – e che non risulta aumentato, con la permanenza in servizio del medesimo, il numero dei dirigenti dell’ASL, come sarebbe desumibile dal fatto che questi sia stato riammesso in applicazione della legge n. 183 del 2010, il giudice a quo sostiene la rilevanza della questione. Essa è dedotta dalla ritenuta ammissibilità dell’appello e dal fatto che dalla risoluzione della questione medesima dipende l’esito della controversia, pur lasciando impregiudicato il profilo relativo all’incarico di dirigente di struttura complessa, con i relativi risvolti sui compiti da svolgere e sul trattamento retributivo, nonché quello della quantificazione delle pretese del Rinaldi alla luce dell’aliunde perceptum; aspetti, entrambi, che presupporrebbero l’accoglimento della questione, mentre la pretesa incompatibilità tra rapporto di servizio e quello convenzionale non potrebbe operare per il periodo in cui non sono coesistiti, ossia dalla cessazione dell’uno (il 1° aprile 2010) all’instaurazione del secondo (il 30 giugno del 2010).<br />	<br />
2. – Con atto depositato il 22 ottobre 2012 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. Il giudice rimettente non avrebbe chiarito nell’ordinanza di rimessione se il Rinaldi, anche titolare di una pensione ENPAM, fosse in grado di raggiungere la soglia minima di anzianità necessaria per ottenere il trattamento pensionistico, atteso che, in tal caso, evidentemente la problematica relativa all’art. 38 Cost. sarebbe estranea alla fattispecie in esame e la questione di legittimità costituzionale sarebbe ininfluente rispetto alla pretesa azionata. Sul punto l’intervenuto richiama la giurisprudenza costituzionale, secondo cui le carenze nella descrizione della fattispecie – non emendabili mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell’atto di rimessione – si risolverebbero in un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni, precludendo il necessario controllo di rilevanza delle medesime (sentenze n. 236 del 212, n. 93 del 2012, n. 84 del 2012, n. 360 del 2010 e n. 165 del 2010).<br />	<br />
Secondo l’intervenuto, la questione sarebbe poi infondata nel merito. La diversità della disciplina vigente per il personale contemplato dall’art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) – a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 1992 – rispetto a quella relativa ai dirigenti sanitari non darebbe luogo ad un’ingiustificata disparità di trattamento, ma sarebbe semplicemente espressione di una differente regolazione di due distinte categorie, per le quali non si imporrebbe affatto un’identica considerazione, alla luce della specificità di qualifica, funzioni e professionalità che caratterizza i dirigenti.<br />	<br />
D’altra parte, la stessa Corte costituzionale avrebbe osservato, seppur con specifico riferimento alle categorie dei primari medici e dei dirigenti veterinari delle USL e quella dei dirigenti civili dello Stato, la non omogeneità delle stesse, escludendo l’esistenza di una regola generale, per tutti i dipendenti pubblici, del collocamento a riposo a settant’anni – regola meramente di tendenza, prospettata nel corso dei lavori preparatori della legge 1991, n. 50 – ed ammettendo solo la sussistenza di deroghe a favore di determinate categorie per ragioni varie e diverse, realizzate dal legislatore in attuazione di scelte discrezionali (sentenza n. 440 del 1991). Nello stesso modo, la peculiarità della figura del dirigente sanitario rispetto al personale delle strutture del Servizio sanitario nazionale giustificherebbe differenze di trattamento, escludendo così la violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., data la non omogeneità delle situazioni.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />	<br />
</i></p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 15-nonies [rectius: art. 15-nonies, comma 1] del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in combinato disposto con l’art. 16 [rectius: art. 16, comma 1, primo periodo] del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.<br />	<br />
Il giudice rimettente ritiene non manifestamente infondata la questione di costituzionalità delle norme in questione «nella parte in cui prevedono per la dirigenza sanitaria la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti, e cioè fino al sessantasettesimo anno d’età, e non la facoltà di permanere in servizio, su istanza dell’interessato, fino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, con il limite di permanenza del settantesimo anno di età e l’altro di non dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».<br />	<br />
Nel corso della vicenda processuale che ha dato luogo all’insorgere del presente giudizio, l’art. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 è stato modificato dall’art. 22, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro). Entrambe le formulazioni sono state prese in considerazione dal giudice rimettente al momento dell’emissione dell’ordinanza.<br />	<br />
1.1. – Il testo dell’art. 15-nonies, comma 1, antecedente a detta modifica era il seguente: «Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatta salva l’applicazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. […]». Per effetto dell’art. 22, comma 1, della legge n. 183 del 2010 esso risulta ora così formulato: «Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. […]». Dispone inoltre l’art. 22, comma 3, della legge n. 183 del 2010 che: «Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010».<br />	<br />
L’art. 16, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 503 del 1992, nel testo vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, peraltro ad oggi immutato, recita: «È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. […]».<br />	<br />
1.2. – La Corte d’appello è stata chiamata a decidere su una fattispecie riguardante un dirigente medico con incarico di direzione complessa, il quale era stato dichiarato cessato dal servizio dall’Azienda sanitaria locale (ASL) di appartenenza il 1° aprile 2010 a seguito del compimento del sessantasettesimo anno di età in applicazione del combinato disposto delle norme sottoposte al presente giudizio, che, per la dirigenza medica, originariamente prevedeva la facoltà di permanere in servizio soltanto per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo fissati a sessantacinque anni.<br />	<br />
La ASL aveva poi reintegrato il medico, nella qualifica di semplice dirigente, sulla base dell’art. 22, commi 1 e 3, della legge n. 183 del 2010 a far data dal 1° febbraio 2011.<br />	<br />
Il Tribunale ordinario della Spezia, frattanto adito dal medico interessato, aveva accertato il suo diritto alla riammissione in servizio con qualifica, mansioni e retribuzione del vecchio contratto individuale di dirigente di struttura complessa, con diritto al pagamento delle retribuzioni e delle differenze retributive medio tempore maturate dalla suddetta cessazione alla riammissione in servizio, oltre alla somma maggiore tra interessi legali e rivalutazione monetaria, e diritto alla relativa contribuzione previdenziale. Secondo il Tribunale, il rapporto doveva, infatti, intendersi proseguito senza soluzione di continuità e, pertanto, l’attore doveva essere riammesso in servizio con la qualifica e le mansioni di dirigente di struttura complessa, malgrado egli non avesse partecipato e superato il prescritto corso di formazione per detta figura professionale.<br />	<br />
Tale decisione, sottoposta all’esame della Corte d’appello di Genova a seguito dell’impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell’ASL, era stata fondata sull’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme oggetto del presente giudizio; interpretazione ispirata – a dire del giudice di prime cure – dalla sentenza n. 90 del 1992 di questa Corte.<br />	<br />
Il rimettente precisa che il gravame è ammissibile e che nel giudizio di merito le questioni dell’accessibilità all’incarico di dirigente di struttura complessa e dei compiti da svolgere, della quantificazione delle pretese del dirigente alla luce dell’aliunde perceptum e della valutazione del periodo compreso tra la cessazione dal servizio e la successiva riammissione rimangono aperte, ma presuppongono la caducazione della normativa censurata.<br />	<br />
Il giudice rimettente precisa altresì che il periodo in contestazione è decisivo per il conseguimento della pensione, non potendosi ritenere influente nel caso di specie la titolarità, da parte del medico, di pensione erogata dall’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), maturata nel settore della previdenza privata ed estranea al trattamento pensionistico correlato alla posizione contributiva del dirigente quale pubblico dipendente.<br />	<br />
1.3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, ritualmente intervenuto ai sensi dell’art. 25, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per la mancata illustrazione della rilevanza della questione rispetto al giudizio pendente. Secondo l’intervenuto, il rimettente non avrebbe chiarito se il dirigente, già in godimento di una pensione ENPAM, permanendo in servizio fosse in condizione di raggiungere l’anzianità contributiva minima per beneficiare del trattamento pensionistico pubblico.<br />	<br />
In ogni caso la questione non sarebbe fondata poiché la diversità della disciplina tra i dirigenti sanitari ed il restante personale delle ASL non porrebbe in essere un’ingiustificata disparità di trattamento, ma consisterebbe in una differente regolazione di due categorie diverse, per le quali non si imporrebbe affatto un’identità di regolamentazione. Lo status di dirigente sarebbe, infatti, caratterizzato da una propria specificità per qualifica, funzioni e professionalità, in grado di distinguerlo nettamente da quello del restante personale che lavora nel servizio sanitario, per cui non avrebbe fondamento la pretesa di estendere il trattamento della seconda categoria di dipendenti all’altra.<br />	<br />
2. – In via preliminare, deve escludersi che la questione possa essere dichiarata inammissibile per insufficiente motivazione sulla rilevanza.<br />	<br />
Pur nella sua estrema stringatezza, la questione sollevata, valutata anche alla luce dell’intera ordinanza di rimessione, è espressa in modo sufficiente a consentire a questa Corte di individuare il thema decidendum. Inoltre, alla stregua del percorso argomentativo seguito dal giudice rimettente, l’ordinanza è stata formulata in modo idoneo a permettere alla Corte di circoscrivere il contenuto della questione e di valutare la rilevanza di questa. In particolare – tenuto conto che, come osservato dallo stesso rimettente, la normativa sopravvenuta non potrebbe incidere sull’atto amministrativo di cessazione ormai consolidato – la rilevanza sussiste per lo scrutinio di legittimità del provvedimento di collocamento a riposo, per l’accesso all’incarico di struttura complessa e per la valutazione del periodo intercorso tra la cessazione del rapporto ed il suo ripristino, rimanendo aperte le ulteriori questioni, peraltro condizionate dalle precedenti.<br />	<br />
Nell’ambito della questione sollevata dal rimettente, alla luce delle argomentazioni dello stesso e di quelle contenute nell’atto d’intervento del Presidente del Consiglio, non ha rilievo il godimento di trattamento pensionistico ENPAM da parte del dirigente medico, perché il giudice rimettente ha reso esplicite in modo non implausibile le ragioni che lo inducono a non prendere in considerazione la titolarità di tale vitalizio ritenuto estraneo alla posizione pensionistica di pubblico dipendente dell’appellato.<br />	<br />
In definitiva, il giudice a quo ha assolto in modo sufficiente l’onere, del quale è gravato, di individuare la rilevanza della questione sulla causa che egli è chiamato a decidere.<br />	<br />
3. – Nel merito la questione è fondata in relazione al combinato disposto degli artt. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 e 16, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 503 del 1992, nel testo vigente fino all’entrata in vigore dell’art. 22 della legge n. 183 del 2010, nella sola parte in cui esso non consente al personale ivi disciplinato, che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.<br />	<br />
In ordine alla tutela del conseguimento del minimo pensionistico, l’orientamento di questa Corte è costante. Il problema di tale tutela è strettamente connesso a quello dei limiti di età; la previsione di questi ultimi è rimessa «al legislatore nella sua più ampia discrezionalità» (sentenza n. 195 del 2000) e quest’ultima può incontrare vincoli – sotto il profilo costituzionale – solo in relazione all’obiettivo di conseguire il minimo della pensione, attraverso lo strumento della deroga ai limiti di età ordinari previsti per ciascuna categoria di dipendente pubblico.<br />	<br />
Nella giurisprudenza di questa Corte è dunque ferma la distinzione tra la tutela della pensione minima e l’intangibile discrezionalità del legislatore nella determinazione dell’ammontare delle prestazioni previdenziali e nella variazione dei trattamenti in relazione alle diverse figure professionali interessate. Mentre il conseguimento della pensione al minimo è un bene costituzionalmente protetto, altrettanto non può dirsi per il raggiungimento di trattamenti pensionistici e benefici ulteriori (<i>ex plurimis</i>, sentenza n. 227 del 1997).<br />	<br />
Peraltro, anche la deroga ai limiti di età al fine del conseguimento del bene primario del minimo pensionistico incontra a sua volta dei limiti fisiologici. Questa Corte ha avuto modo di definirli come «energia compatibile con la prosecuzione del rapporto» (sentenza n. 444 del 1990), oltre la quale neppure l’esigenza di tutelare detto bene primario può spingersi.<br />	<br />
Nel tempo, detto limite fisiologico si è spostato in avanti, di modo che, mentre fino al 1989 (sentenza n. 461 del 1989) esso è stato individuato a sessantacinque anni, successivamente con la citata sentenza n. 444 del 1990 questa Corte ha affermato che «la presunzione secondo cui al compimento dei sessantacinque anni si pervenga ad una diminuita disponibilità di energia incompatibile con la prosecuzione del rapporto “è destinata ad essere vieppiù inficiata dai riflessi positivi del generale miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori sulla loro capacità di lavoro”».<br />	<br />
I riferimenti normativi che hanno consentito di estendere – attraverso la deroga ai limiti di età – la protezione costituzionale del minimo pensionistico ai settanta anni sono stati per la prima volta individuati nell’art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l’emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), e nell’art. 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37. Il primo articolo – con riguardo al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato – dopo aver unificato a sessantacinque anni il limite d’età pensionabile riducendolo dai settanta anni precedentemente previsti, contemplava, solo per gli appartenenti a dette categorie di personale in servizio prima del 1° ottobre 1974, la possibilità di permanenza in servizio fino al settantesimo anno ove, al compimento del sessantacinquesimo, non fosse stata ancora raggiunta l’anzianità contributiva necessaria per il minimo della pensione. Il secondo articolo conteneva analoga previsione a favore di tutti i dirigenti civili dello Stato. In quel contesto la Corte costituzionale, osservando la descritta evoluzione normativa, ebbe ad affermare che tali disposizioni di legge denotavano una tendenza ad innalzare la soglia di deroga. Alla luce di tali considerazioni fu dichiarata l’illegittimità costituzionale del predetto art. 15, terzo comma, della legge n. 477 del 1973 «nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di età)» (sentenza n. 444 del 1990).<br />	<br />
Le successive sentenze (segnatamente le sentenze n. 282 del 1991 e n. 90 del 1992) hanno confermato il suddetto orientamento, collegando la tutela del bene primario del conseguimento del diritto alla pensione al limite di settanta anni per le deroghe alle ordinarie soglie anagrafiche (fatti ovviamente salvi ulteriori innalzamenti nelle discipline di settore compatibili con l’ampia discrezionalità del legislatore in materia). Allo stesso tempo, la giurisprudenza di questa Corte è stata costante nel ribadire che il bene costituzionalmente protetto è solo quello che tutela il conseguimento del minimo pensionistico mentre non gode di analoga protezione l’incremento del trattamento di quiescenza (ordinanza n. 57 del 1992) o il raggiungimento del massimo (<i>ex plurimis</i>, sentenza n. 227 del 1997 ed ordinanza n. 195 del 2000).<br />	<br />
All’univoco indirizzo descritto non ha fatto seguito un puntuale adeguamento delle diverse legislazioni di settore succedutesi nel tempo, per cui – anche per la fattispecie in esame – la permanenza in deroga fino al settantesimo anno di età al fine del conseguimento del diritto minimo alla pensione non era contemplata. Alla luce delle precedenti considerazioni, solo il combinato normativo vigente al momento della cessazione dal servizio del dirigente sanitario risulta in contrasto con l’art. 38, secondo comma, Cost. poiché non consente al medesimo la permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età, utile a conseguire il minimo pensionistico mentre la modifica introdotta con il richiamato art. 22 della legge n. 183 del 2010 è contenuta – sotto i profili evocati – entro i limiti della discrezionalità del legislatore in subiecta materia.<br />	<br />
Non è, al contrario, costituzionalmente tutelato un indiscriminato ed incondizionato diritto alla reintegrazione in servizio, senza alcuna considerazione delle esigenze organizzative dell’ente datore di lavoro, e neppure un diritto a conferma nel medesimo incarico dirigenziale ricoperto dall’interessato all’atto della cessazione del servizio laddove, ad esempio, venissero a mancare i requisiti oppure il posto di funzione non fosse più disponibile. Anzi, nell’ambito della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici i principi di buon andamento e di ragionevolezza di cui agli artt. 97 e 3 Cost. si realizzano di regola proprio attraverso la previsione di appropriati requisiti per l’accesso alle diverse funzioni dirigenziali, la coerenza tra dotazioni organiche ed assunzioni, il ragionevole bilanciamento tra tipi di funzioni attribuiti alle diverse figure professionali ed età-limite per il loro svolgimento.<br />	<br />
4. – La questione proposta in riferimento all’art. 38, secondo comma, Cost. è, dunque, fondata solo per quel che riguarda il combinato disposto degli artt. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 e 16, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 503 del 1992 – nel testo vigente fino all’entrata in vigore dell’art. 22 della legge n. 183 del 2010 – limitatamente alla parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.<br />	<br />
5.– Resta assorbito il profilo di censura relativo all’art. 3, primo comma, Cost.</p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><i>dichiara </i>l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 15-nonies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) – nel testo di essi quale vigente fino all’entrata in vigore dell’art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) – nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2013.<br />	<br />
F.to:<br />	<br />
Franco GALLO, Presidente<br />	<br />
Aldo CAROSI, Redattore<br />	<br />
Gabriella MELATTI, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2013.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2013-n-33/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2013 n.33</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 27/2/2013 n.95</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-27-2-2013-n-95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-27-2-2013-n-95/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-27-2-2013-n-95/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 27/2/2013 n.95</a></p>
<p>Pres. Costantini – Rel. D’Arpe. Init S.r.l., Parsec 326 S.r.l. (Avv. F. Cantobelli) c/ Comune di Taranto (Avv. M. Cotimbo) e nei confronti di Sincon S.r.l. (Avv. S. Sticchi Damiani) Contratti della P.A. – A.T.I. – Percentuale esecuzioni prestazioni – Quota partecipazione A.T.I. – Corrispondenza – Non necessaria – Ragioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-27-2-2013-n-95/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 27/2/2013 n.95</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-27-2-2013-n-95/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 27/2/2013 n.95</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Costantini – Rel. D’Arpe.<br /> Init S.r.l., Parsec 326 S.r.l. (Avv. F. Cantobelli) c/ Comune di Taranto (Avv. M. Cotimbo) e nei confronti di Sincon S.r.l. (Avv. S. Sticchi Damiani)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – A.T.I. – Percentuale esecuzioni prestazioni – Quota partecipazione A.T.I. – Corrispondenza – Non necessaria – Ragioni – Applicabilità – Limite – Lavori pubblici.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non va sospeso l’affidamento del servizio in parola all’ATI aggiudicataria contro interessata, nell’ambito dei servizi previsti dal progetto del sistema e-governement Area vasta Tarantina, poiché il nuovo testo dell’art. 37 comma 13° del Decreto Legislativo 12/4/2006 n° 163 limita ai lavori pubblici il “principio di corrispondenza” tra la percentuale di esecuzione delle prestazioni e quota di partecipazione all’A.T.I..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00095/2013 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00164/2013 REG.RIC.<b>           	</p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>Lecce &#8211; Sezione Terza<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 164 del 2013, proposto da:</p>
<p><b>Init S.r.l., Parsec 326 S.r.l.</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Francesco Cantobelli, con domicilio eletto presso Francesco Cantobelli in Lecce, via Montello N. 13/A;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Taranto</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maddalena Cotimbo, con domicilio eletto presso Tommaso Fazio in Lecce, piazzetta Montale,2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Sincon S.r.l.<i></b></i>, rappresentata e difesa dagli avv. Saverio Sticchi Damiani, Francesco Caricato, con domicilio eletto presso Saverio Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della determinazione dirigenziale n. 241 del 13.12.2012, comunciata con nota prot. n. 180874 del 21.12.2012 del Ufficio Servizio appalti e contratti del Comune di Taranto;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque collegato ed in particolare, ove occorra. dei verbali di gara n. 1 del 12.7.2012, n. 2 del 25.9.2012 e n. 3 del 28.9.2012;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Taranto e di Sincon Srl;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Sincon Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Saverio Sticchi Damiani, Francesco Caricato, con domicilio eletto presso Saverio Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 il cons, dott. Enrico d&#8217;Arpe e uditi per le parti gli avv.ti F. Cantobelli, F. Caricato, E. Sticchi Damiani, in sostituzione di S. Sticchi Damiani e T. Fazio, quest&#8217;ultimo in sostituzione di M. Cotimbo;</p>
<p>Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, (a prescindere dal ricorso incidentale) il ricorso principale appare infondato in quanto, sebbene risulti “per tabulas” che la mandante Links Management And Technology S.p.A. ha dichiarato di essere in possesso di una quota del requisito di qualificazione relativo al fatturato specifico (27,50% dell’importo posto a base della gara) inferiore alla quota di partecipazione (30%) all’A.T.I. controinteressata, quest’ultima non doveva essere esclusa dalla gara in questione, tenuto conto del nuovo testo dell’art. 37 comma 13° del Decreto Legislativo 12/4/2006 n° 163 (introdotto dal Decreto Legge 6/7/2012 n° 95, convertito dalla Legge 7/8/2012 n° 135) &#8211; applicabile nella fattispecie de qua “ratione temporis”-, che limita ai lavori pubblici il “principio di corrispondenza” (tra la percentuale di esecuzione delle prestazioni e quota di partecipazione all’A.T.I.) invocato dalla parte ricorrente, e del fatto che l’A.T.I. controinteressata ha indicato in termini descrittivi le singole parti del servizio che saranno eseguite dalla mandante Links Management And Technology S.p.A..<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Terza respinge l’istanza di sospensiva proposta dall’A.T.I. ricorrente principale.<br />	<br />
Dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese della fase cautelare del giudizio.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />	<br />
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Costantini, Presidente<br />	<br />
Enrico d&#8217;Arpe, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Luca De Gennaro, Primo Referendario</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/02/2013</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-27-2-2013-n-95/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 27/2/2013 n.95</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2013 n.36</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2013-n-36/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2013-n-36/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2013-n-36/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2013 n.36</a></p>
<p>Presidente Gallo, Redattore Cassese sul riparto di competenze tra Stato e Regione con riferimento alle norme di bilancio annuale e pluriennale della Regione Bilancio pubblico – Riparto di competenze Stato/Regioni – Artt. 3, commi 4 e 7, e 4, comma 48, della legge della Regione autonoma della Sardegna 15 marzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2013-n-36/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2013 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2013-n-36/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2013 n.36</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Gallo, Redattore Cassese</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di competenze tra Stato e Regione con riferimento alle norme di bilancio annuale e pluriennale della Regione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Bilancio pubblico – Riparto di competenze Stato/Regioni – Artt. 3, commi 4 e 7, e 4, comma 48, della legge della Regione autonoma della Sardegna 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2012) – Limiti per l’amministrazione alla possibilità di ricorrere a trattativa diretta per l’alienazione di beni sdemanializzati –  Limiti all’uso del mezzo proprio durante le missioni per il personale – Proroga del termine per consentire alle imprese sarde iscritte all’Albo regionale appaltatori di adeguare, per effetto della sent. Cort. cost. 328/2011, la propria qualificazione ai pubblici appalti per categorie di opere generali e specializzate – Q.lc. sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri – Lamentata violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere e), l) e m), e terzo comma, Cost., dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), degli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e, come norma interposta,  dell’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 3, commi 4 e 7, e 4, comma 48, della legge della Regione autonoma della Sardegna 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2012);</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA  N. 36<br />	<br />
ANNO 2013<br />	<br />
<b> <br />	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>composta dai signori: </p>
<p>Presidente:Franco GALLO; <br />	<br />
Giudici :Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,                                               Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe FRIGO, Alessandro                  CRISCUOLO                                           Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,  Marta<br />
  CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo                   CORAGGIO                                             </p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli  2, comma 3, 3, commi 4, 6 e 7, e 4, comma 48, della legge della Regione autonoma della Sardegna 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-17 maggio 2012, depositato in cancelleria il 22 maggio 2012 ed iscritto al n. 80 del registro ricorsi 2012.</p>
<p><i>Visto </i>l’atto di costituzione della Regione autonoma della Sardegna; <br />	<br />
<i>udito </i>nell’udienza pubblica del 12 febbraio 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese;<br />	<br />
<i>uditi </i>l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma della Sardegna.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</i></p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.— Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato (reg. ric. n. 80 del 2012) ha impugnato gli articoli 2, comma 3, 3, commi 4, 6 e 7, e 4, comma 48, della legge della Regione 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2012), per violazione degli articoli 3 e 117, secondo comma, lettere <i>e</i>), <i>l</i>) e <i>m</i>), e terzo comma, della Costituzione, dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), degli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e, come norma interposta,  dell’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  <br />	<br />
2.— Le disposizioni impugnate dettano norme in materia di fondo sanitario regionale e di fondo per la non autosufficienza, di trattativa privata avente per oggetto beni immobili sdemanializzati, di limite di spesa per le missioni dei dipendenti pubblici, di uso del mezzo proprio per dette missioni e di partecipazione agli appalti di lavori pubblici da parte delle imprese sarde.<br />	<br />
2.1.— L’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2012 prevede che l’Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato «nell’anno 2012, ad integrare, previo parere della Commissione consiliare competente, mediante prelevamento dal fondo sanitario regionale di cui all’UPB S05.01.001, sino all’importo di euro 10.000.000, la dotazione del Fondo per la non autosufficienza, qualora, a seguito dell’istruttoria delle richieste pervenute la stessa risulti carente. L’Amministrazione regionale è tenuta a controllare direttamente i piani che presentano un punteggio da 0 a 5 della “scheda salute”».<br />	<br />
2.2.— L’art. 3, comma 4, della legge della Regione Sardegna n. 6 del 2012 sostituisce l’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali). In particolare, il comma 8, lettera <i>d</i>), del novellato articolo 1 dispone che «Il ricorso alla trattativa diretta, ossia la facoltà dell’amministrazione di negoziare la vendita direttamente con un unico soggetto», è ammesso «nel caso di beni immobili o di porzioni di fabbricati che su istanza dei privati sono stati sdemanializzati e passati al patrimonio dello Stato e successivamente della Regione e che siano detenuti da privati cittadini che hanno già presentato istanza di sdemanializzazione e, quindi, non suscettibili di diversa utilizzazione produttiva».<br />	<br />
2.3.— L’art. 3, comma 6, della legge regionale n. 6 del 2012 dispone che «A decorrere dall’anno 2012 la spesa annua per missioni, anche all’estero, con esclusione di quelle relative al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nonché di quelle connesse alle attività di presidio del territorio e servizio di piena (Geni civili) nonché di quelle connesse alle attività di espletamento del servizio pubblico essenziale per la fornitura idrica svolte dall’ENAS, nonché di quelle strettamente connesse all’attuazione di accordi nazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, non può essere superiore all’80 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell’Assessore competente in materia di personale».<br />	<br />
2.4.— L’art. 3, comma 7, della legge regionale n. 6 del 2012 prevede che, per lo svolgimento di missioni, il personale sia tenuto a utilizzare i mezzi di servizio ovvero i mezzi pubblici; tuttavia, «qualora l’uso dei mezzi pubblici sia inconciliabile con lo svolgimento della missione ovvero qualora l’uso del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente, può esserne autorizzato l’utilizzo».<br />	<br />
2.5.—  L’art. 4, comma 48, della legge regionale n. 6 del 2012 dispone che «Al fine di consentire alle imprese sarde iscritte all’Albo regionale appaltatori di adeguare, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 7 dicembre 2011, n. 328, la propria qualificazione ai pubblici appalti per categorie di opere generali e specializzate, il termine di cui all’articolo 35, commi 1 e 3, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale), è prorogato al 31 dicembre 2012, e gli enti e le pubbliche amministrazioni che dispongono le procedure di affidamento di lavori pubblici sono quelle indicate all’articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2007».<br />	<br />
3.— Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2012 autorizzando l’assessore competente in materia di bilancio a prelevare risorse fino a 10 milioni di euro dal fondo sanitario regionale, al fine di integrare il Fondo per la non autosufficienza, qualora quest’ultimo risulti carente, violerebbe, da un lato, l’art. 117, secondo comma, lettera <i>m</i>), Cost., in quanto inciderebbe sulla competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e, dall’altro, l’art. 4, lettera <i>h</i>), dello Statuto speciale, perché eccederebbe la competenza legislativa concorrente in materia di assistenza pubblica.<br />	<br />
In secondo luogo, la difesa dello Stato lamenta che l’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2012, prevedendo il ricorso a trattativa diretta nel caso di immobili che siano stati sdemanializzati su istanza dei privati, che siano passati al patrimonio dello Stato e successivamente della Regione, e che<i> </i>«siano detenuti da privati cittadini che hanno già presentato istanza di sdemanializzazione e, quindi, non suscettibili di diversa utilizzazione produttiva», non consentirebbe di comprendere se oggetto della trattativa sia «il diritto di proprietà ovvero il diritto reale d’uso del bene», ma che, in ogni caso, privilegiando «irragionevolmente ai fini dell’acquisto i cittadini “detentori” dei beni in questione rispetto agli altri possibili interessati», violerebbe il principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., e l’art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), Cost., che riserva allo Stato la tutela della concorrenza.<br />	<br />
In terzo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che l’art. 3, comma 6, della legge regionale n. 6 del 2012, nello stabilire che a partire dal 2012 la spesa annua per le missioni non possa essere superiore all’80 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009, anziché al 50 per cento di dette spese, come previsto dall’articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, esorbiterebbe «dai limiti della competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, prevista per le Regioni ordinarie dall’art. 117, terzo comma, Cost., ed estesa, ex art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, alla Regione Sardegna quale forma di autonomia più ampia».<br />	<br />
In quarto luogo, la difesa statale rileva che l’art. 3, comma 7, della legge regionale n. 6 del 2012, prevedendo che il personale pubblico possa essere autorizzato all’uso del mezzo proprio per lo svolgimento di missioni, sarebbe in contrasto con l’articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, nella parte in cui prevede che al personale contrattualizzato non si applichino le disposizioni relative al trattamento economico di missione contenute nell’art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), che autorizza l’uso del mezzo proprio per lo svolgimento di missioni ispettive, e nell’art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), che disciplina l’indennità chilometrica. In ragione di tale contrasto, la disposizione impugnata violerebbe: il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., perché, attribuendo ai dipendenti della Regione autonoma della Sardegna un diritto non riconosciuto agli altri dipendenti pubblici, determinerebbe una disparità di trattamento; l’art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), Cost., che riserva alla competenza statale la materia dell’ordinamento civile; l’art. 117, terzo comma, Cost., perché derogherebbe al principio in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuto nell’articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010; l’art. 3, lettera <i>a</i>), dello Statuto speciale per la Sardegna, perché esorbiterebbe «dai limiti della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento del personale».<br />	<br />
In quinto luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri censura l’art. 4, comma 48, della legge regionale n. 6 del 2012, che dispone la proroga del termine per partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici che si svolgono in ambito regionale, a favore delle imprese sarde iscritte all’Albo regionale appaltatori, anche laddove non siano in possesso della qualificazione attestata prevista dalla legge 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale), i cui articoli 1 e 2 sono stati dichiarati illegittimi con la sentenza della Corte costituzionale n. 328 del 2011. Ad avviso della difesa statale, la disposizione impugnata violerebbe la competenza esclusiva statale in materia di concorrenza, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), Cost., ed eccederebbe la competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione, di cui all’art. 3, lettera <i>e</i>), dello Statuto speciale.<br />	<br />
4.— Si è costituita in giudizio la Regione autonoma della Sardegna, chiedendo che le censure prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri siano dichiarate inammissibili e, comunque, non fondate.<br />	<br />
4.1.—  La difesa regionale sostiene, innanzitutto, l’inammissibilità della censura relativa all’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2012, poiché la difesa statale non si curerebbe di dimostrare in che modo tale disposizione, riguardante le risorse da destinarsi ai progetti socio-assistenziali, impedirebbe «ai cittadini residenti (o temporaneamente presenti) in Sardegna di fruire dei servizi essenziali afferenti al diritto alla salute». La censura sarebbe, poi, in ogni caso non fondata, in quanto la disposizione impugnata non inciderebbe sui livelli essenziali delle prestazioni sanitarie o socio-assistenziali, «dato che non si rinviene, nella disposizione censurata, alcun limite diretto o indiretto alla fruizione delle prestazioni previste dal d.P.C.M. 29 novembre 2001, che, ai sensi dell’art. 54 della l. n. 289 del 2002, costituiscono, appunto, i c.d. LEA», né «a qualsivoglia altra disposizione recante la qualificazione di una prestazione come rientrante nei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». Infine, la difesa regionale osserva che la Regione autonoma della Sardegna, sulla base dell’art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2007), provvede autonomamente al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, e che di conseguenza essa, «nel finanziare il sistema sanitario regionale, può modulare il bilancio regionale anche nelle forme di cui alla disposizione impugnata».<br />	<br />
4.2.—  In secondo luogo, secondo la difesa della Regione autonoma della Sardegna, la censura riferita all’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2012 – in base alla quale tale disposizione non consentirebbe di comprendere se oggetto della trattativa privata di immobili sdemanializzati su istanza dei privati e successivamente assegnati al patrimonio della Regione sia «il diritto di proprietà ovvero il diritto reale d’uso del bene» – sarebbe inammissibile, perché non sarebbe «invocato alcun parametro di legittimità cui commisurare la censura», e perché «la questione è puramente ipotetica, perplessa ed eventuale, in quanto non è dato comprendere se la disposizione sarebbe incostituzionale nel caso in cui prevedesse la vendita della proprietà o nel caso in cui prevedesse la vendita dell’uso o, infine, nel caso in cui fossero previste entrambe le fattispecie». Parimenti inammissibile sarebbe la censura secondo cui l’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2012 violerebbe gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), Cost., perché – osserva la difesa regionale – il ricorrente non considererebbe «la specifica competenza attribuita alla Regione dall’art. 8, comma 1, lettera <i>i</i>), dello Statuto, ai sensi del quale le entrate della Regione sono costituite “dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio”; circostanza che implica necessariamente la facoltà, per il legislatore regionale, di disciplinare le modalità di valorizzazione e alienazione del proprio patrimonio e del proprio demanio». Nel merito, ad avviso della difesa regionale, la disposizione impugnata non violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), Cost., in quanto la disciplina in esame non avrebbe «alcun riferimento alla produzione e all’offerta sul mercato di beni e di servizi» perché «al fondamento dell’istanza di sdemanializzazione» vi sarebbe «l’impossibilità di una diversa “utilizzazione produttiva” del bene» e si sarebbe quindi «al di fuori dell’ambito riservato allo Stato dalla materia “tutela della concorrenza”». Secondo la difesa regionale, anche la censura relativa alla violazione dell’art. 3 Cost. sarebbe infondata, perché le norme sull’alienazione del patrimonio immobiliare pubblico «presentano una pluralità di ipotesi in cui alla procedura di evidenza pubblica è preferita una modalità diversa di selezione del contraente», come ad esempio l’alienazione «del patrimonio di edilizia popolare pubblica, disciplinata dall’art. 1, comma 6, della l. n. 560 del 1993, riservata in favore degli inquilini», per cui non vi sarebbe alcuna irragionevolezza nel prevedere una forma di trattativa diretta con il soggetto già detentore del bene che abbia presentato apposita istanza di sdemanializzazione.<br />	<br />
4.3.—  La Regione autonoma della Sardegna ritiene, poi, che anche la censura relativa all’art. 3, comma 6, della legge regionale n. 6 del 2012 sia infondata, dato che l’art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 stabilirebbe, conformemente alla giurisprudenza costituzionale, «“un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa” (così la sent. n. 139 del 2012)», non vincolante quale disposizione di dettaglio.<br />	<br />
4.4.—  In relazione all’art. 3, comma 7, della legge regionale n. 6 del 2012, la difesa regionale sostiene, innanzitutto, che le censure relative agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), Cost., sarebbero inammissibili per la loro genericità e perché la difesa dello Stato non avrebbe sufficientemente argomentato in che modo il legislatore regionale esorbiterebbe dalla competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento degli uffici”. Nel merito, la Regione autonoma della Sardegna afferma che la disposizione impugnata non violerebbe il principio in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, perché l’uso del mezzo proprio è consentito solo qualora risulti economicamente più conveniente; né inciderebbe sulla competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), Cost., dato che ricadrebbe, piuttosto, «nell’ambito materiale di competenza esclusiva regionale “ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale”»; né sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto non rileverebbe «il fatto che la disciplina dettata per i dipendenti sardi sarebbe (oltretutto solo parzialmente) diversa da quella praticata ad altri, visto che questa non è che la conseguenza naturale dell’autonomia regionale».<br />	<br />
4.5.—  Infine, la difesa regionale sostiene l’infondatezza della questione relativa all’art. 4, comma 48, della legge regionale n. 6 del 2012 in ragione del carattere transitorio di tale norma: essa, infatti, non avrebbe «prorogato la vigenza del sistema di qualificazione regionale» delle imprese appaltatrici previsto dalla legge della Regione Sardegna n. 14 del 2002, e già dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 328 del 2011, ma avrebbe «esteso per un brevissimo arco di tempo (fino alla fine del 2012) il regime transitorio già introdotto» con tale legge, che non era stato oggetto della pronuncia della Corte.<br />	<br />
5.— In data 22 gennaio 2013 la Regione autonoma della Sardegna ha depositato una memoria illustrativa, con la quale ha ribadito l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso.<br />	<br />
5.1.—  Innanzitutto, l’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2012 non limiterebbe le prestazioni garantite tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: poiché il d.P.C.M. del 21 marzo 2008 – che, secondo la difesa regionale avrebbe modificato il d.P.C.M. 29 novembre 2001 –, prevede che «il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio»,<i> </i>la disciplina del fondo regionale per le persone non autosufficienti altro non sarebbe «se non il modo in cui la Regione dà attuazione alla determinazione dei LEA effettuata dallo Stato». Inoltre, fondamento della disposizione censurata non sarebbe la sola competenza legislativa concorrente in materia di assistenza pubblica (art. 4, comma 1, lettera <i>h</i>, dello Statuto). Nel disciplinare le risorse da destinarsi a progetti socio-assistenziali e socio-sanitari, la Regione avrebbe, infatti, esercitato «le proprie attribuzioni costituzionali relative all’autonomia economico finanziaria, tutelate dagli artt. 7 e seguenti dello Statuto e 117 e 119 Cost.», nonché «la propria competenza legislativa esclusiva prevista dall’art. 3, comma 1, lettera <i>a</i>), dello Statuto in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione».<br />	<br />
5.2.—  Inoltre, la difesa della Regione autonoma della Sardegna ha ribadito che la questione riferita all’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2012 sarebbe inammissibile, in quanto «formulata in maniera assolutamente perplessa e meramente ipotetica», e, nel merito, infondata, perché «la sdemanializzazione del bene è conseguenza dell’impossibilità di una diversa “utilizzazione produttiva” dello stesso, cosa che per definizione pone la questione al di fuori dell’ambito materiale della “tutela della concorrenza”». Non sarebbe, comunque, irragionevole prevedere una trattativa diretta a favore del soggetto già detentore del bene che abbia presentato apposita istanza di sdemanializzazione, dato che non mancano norme in materia di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico che prevedono modalità di selezione del contraente differenti dalle procedure ad evidenza pubblica e, in particolare, «la trattativa privata a beneficio dei soggetti locatori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica», che sarebbe «la regola nella legislazione regionale» &#8211; come attesterebbero le leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 21/2007), della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011) e della Regione Lazio 29 agosto 1991, n. 42 (Disciplina per la cessione in proprietà degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari del Lazio costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato), e, nella legislazione statale, il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 (Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato), convertito dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, e il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.<br />	<br />
5.3.—  Anche la censura relativa all’art. 3, comma 6, della legge regionale n. 6 del 2012 sarebbe inammissibile, perché la Presidenza del Consiglio avrebbe fatto «esclusivo riferimento al Titolo V della seconda Parte della Costituzione, senza evocare a parametro le corrispondenti disposizioni statutarie». Nel merito – sempre ad avviso della Regione autonoma della Sardegna – la censura sarebbe infondata, dato che l’art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 stabilisce, secondo quanto chiarito dalla sentenza n. 139 del 2012 della Corte costituzionale, «un limite complessivo, nell’ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa», e che a tale principio, così interpretato, la Regione avrebbe dato attuazione con il successivo comma 9 dell’art. 3, della legge regionale n. 6 del 2012, non impugnato, ai sensi del quale, «[a]l fine di partecipare agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la Giunta regionale, sulla base delle spese risultanti dal rendiconto per l’anno 2011, determina con propria deliberazione, l’ammontare complessivo della riduzione delle proprie spese di funzionamento» indicate dall’art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 e tale ammontare sarebbe assicurato «anche mediante una modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 78 del 2010».<br />	<br />
5.4.— Secondo la difesa della Regione autonoma della Sardegna, le censure relative all’art. 3, comma 7, della legge regionale n. 6 del 2012 sarebbero anch’esse inammissibili e, comunque, non fondate, per le medesime argomentazioni esposte nella memoria di costituzione.<br />	<br />
5.5.—  Infine, la difesa regionale sostiene che anche la censura relativa all’art. 4, comma 48, della legge regionale n. 6 del 2012 sarebbe non fondata, in considerazione del carattere transitorio della disposizione stessa e del fatto che la Regione avrebbe ivi previsto «una proroga così ristretta nel tempo – 31 dicembre 2012 – da essere ormai già spirata».</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</i></p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 2, comma 3, 3, commi 4, 6 e 7, e 4, comma 48, della legge della Regione Sardegna 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2012), per violazione degli articoli 3 e 117, secondo comma, lettere <i>e</i>), <i>l</i>) e <i>m</i>), e terzo comma, della Costituzione, dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), degli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e, come norma interposta, dell’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.<br />	<br />
2.— Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità prospettate dalla Regione autonoma della Sardegna.<br />	<br />
2.1.— Innanzitutto, devono essere respinte le eccezioni basate sulla genericità delle censure relative sia all’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2012, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>m</i>), Cost., sia all’art. 3, comma 7, della medesima legge regionale, per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), Cost., nonchè dell’art. 3, lettera <i>a</i>), dello Statuto speciale per la Sardegna.<br />	<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiarito i motivi di gravame e ha illustrato, seppur sinteticamente, le ragioni per le quali le disposizioni impugnate violerebbero i parametri costituzionali invocati. In primo luogo, l’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2012, riducendo l’ammontare del fondo sanitario regionale – destinato all’erogazione di livelli essenziali delle prestazioni sanitarie – lederebbe la competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lettera <i>m</i>, Cost.). In secondo luogo, l’art. 3, comma 7, della legge impugnata, autorizzando i dipendenti regionali all’uso del mezzo proprio per lo svolgimento di missioni, determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici di altre regioni, in violazione dell’art. 3 Cost. e della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>, Cost.), ed esorbiterebbe dalla competenza legislativa primaria della Regione Sardegna in materia di «ordinamento del personale». Le censure prospettate, quindi, sono adeguatamente motivate (da ultimo, sentenze n. 74 del 2012 e n. 114 del 2011).<br />	<br />
2.2.— Parimenti non fondata è l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione autonoma della Sardegna con riguardo alla censura riferita all’art. 3, comma 4, della legge impugnata, sotto il profilo che non sarebbe «invocato alcun parametro di legittimità cui commisurare la censura», e che, comunque, la questione sarebbe «puramente ipotetica, perplessa ed eventuale, in quanto non è dato comprendere se la disposizione sarebbe incostituzionale nel caso in cui prevedesse la vendita della proprietà o nel caso in cui prevedesse la vendita dell’uso o, infine, nel caso in cui fossero previste entrambe le fattispecie».<br />	<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che l’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2012, prevedendo il ricorso a trattativa diretta nel caso di immobili già sdemanializzati «detenuti da privati cittadini che hanno già presentato istanza di sdemanializzazione e, quindi, non suscettibili di diversa utilizzazione produttiva», non consentirebbe di comprendere se oggetto della trattativa sia «il diritto di proprietà ovvero il diritto reale d’uso del bene», e, in ogni caso, privilegiando «irragionevolmente ai fini dell’acquisto i cittadini “detentori” dei beni in questione rispetto agli altri possibili interessati», violerebbe il principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., e l’art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), Cost., in materia di tutela della concorrenza.<br />	<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri, in primo luogo, identifica la questione relativa all’art. 3, comma 4, della legge impugnata con riferimento ai due parametri esplicitamente invocati (gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera <i>e</i>, Cost.), e, in secondo luogo, ritiene tale questione rilevante sia ove la disposizione censurata venga interpretata nel senso che la trattativa diretta abbia per oggetto la vendita della proprietà, sia nel caso in cui la trattativa diretta riguardi il diritto reale d’uso. La questione non è, quindi, inammissibile perché il ricorrente non solleva «due questioni di legittimità costituzionale alternative, frutto di due percorsi interpretativi opposti, senza minimamente optare per alcuno dei due» (<i>ex plurimis</i>,<i> </i>sentenza n. 328 del 2011).<br />	<br />
2.3.— Ancora in via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale avverso la censura relativa all’art. 3, comma 4, della legge impugnata, in materia di limite alla spesa annua per le missioni, perché il ricorrente avrebbe fatto «esclusivo riferimento al Titolo V della seconda Parte della Costituzione, senza evocare a parametro le corrispondenti disposizioni» dello Statuto speciale.<br />	<br />
Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione impugnata esorbiterebbe «dagli inderogabili limiti della competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica, prevista per le Regioni ordinarie dall’art. 117, terzo comma, Cost., ed estesa, <i>ex</i> art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, alla Regione Sardegna quale forma di autonomia più ampia». Il ricorrente ha ritenuto, applicando l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che l’art. 117, terzo comma, Cost., assicuri alla Regione Sardegna, in materia di coordinamento della finanza pubblica, una forma di autonomia più ampia di quella prevista dallo Statuto speciale. Tale motivazione giustifica l’invocazione del parametro contenuto nel Titolo V della Parte II della Costituzione, anziché delle norme statutarie (sentenze n. 254 e n. 101 del 2010; sentenza n. 391 del 2006).<br />	<br />
2.4.— Infine, è da rigettare la eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale relativamente all’impugnazione dell’art. 3, comma 4, della legge della Regione Sardegna n. 6 del 2012, perché il ricorrente non avrebbe considerato «la specifica competenza attribuita alla Regione dall’art. 8, comma 1, lettera <i>i</i>), dello Statuto, ai sensi del quale le entrate della Regione sono costituite “dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio”». Tale eccezione infatti si risolve nella questione<b> </b>di merito se la disposizione impugnata, in materia di dismissione di beni immobili sdemanializzati, ricada nell’ambito di applicazione dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), Cost., ovvero in quello dell’art. 8, comma 1, lettera <i>i</i>), dello Statuto speciale, e pertanto viene svolta nel prosieguo.<br />	<br />
3.— Ciò premesso, ai fini dell’ordine della loro trattazione, le censure proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della legge della Regione Sardegna n. 6 del 2012 vanno suddivise in cinque gruppi, corrispondenti ad altrettante questioni e riguardanti, rispettivamente: l’articolo 2, comma 3, in materia di fondo sanitario regionale e di fondo per la non autosufficienza; l’articolo 3, comma 4, che ha per oggetto la dismissione di immobili sdemanializzati; l’articolo 3, comma 6,  relativo al limite di costo per le missioni dei dipendenti regionali; l’articolo 3, comma 7, che riguarda l’uso del mezzo proprio per dette missioni; l’articolo 4, comma 48, in materia di lavori pubblici.<br />	<br />
4.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2012 perché tale disposizione, autorizzando l’assessore competente in materia di bilancio a integrare il fondo per la non autosufficienza, prelevando risorse fino 10 milioni di euro dal fondo sanitario regionale, violerebbe, da un lato, l’art. 117, secondo comma, lettera <i>m</i>), Cost., in quanto inciderebbe sulla competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e, dall’altro, l’art. 4, lettera <i>h</i>), dello Statuto speciale, perché eccederebbe la competenza legislativa concorrente in materia di assistenza pubblica.<br />	<br />
La questione non è fondata.<br />	<br />
4.1.— Innanzitutto, il titolo di legittimazione dell’intervento statale riferito alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni «è invocabile in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione» (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 296 e n. 203 del 2012, n. 322 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008), prestazioni che, nel caso in esame, il ricorrente non ha individuato.<br />	<br />
Inoltre, non vi è un rapporto automatico tra ammontare del fondo sanitario regionale e rispetto dei livelli essenziali di assistenza: il soddisfacimento di tali livelli non dipende solo dallo stanziamento di risorse, ma anche dalla loro allocazione e utilizzazione.<br />	<br />
Infine, la disposizione impugnata, prevedendo che parte dei finanziamenti provenienti dal fondo sanitario siano destinati al fondo per la non autosufficienza, non determina una lesione dei livelli essenziali delle prestazioni, ma, al contrario, è funzionale alla loro attuazione. Il fondo per la non autosufficienza della Regione autonoma della Sardegna è stato istituito dall’art. 34 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione &#8211; legge finanziaria 2007), al fine di sostenere le persone non autosufficienti, definite come persone anziane o disabili che non possono «provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri». L’attività sanitaria e sociosanitaria a favore di anziani non autosufficienti è elencata tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria dal d.P.C.M. 29 novembre 2001 (che non risulta sostituito dal d.P.C.M. 21 marzo 2008, poiché quest’ultimo è stato oggetto di rilievi della Corte dei Conti circa l’assenza di copertura finanziaria). Il fondo regionale per la non autosufficienza, quindi, così come quello nazionale istituito dall’art. 1, comma<b> </b>1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), concorre ad assicurare l’attuazione dei livelli essenziali di assistenza con riguardo agli anziani non autosufficienti.<br />	<br />
Ne discende la non fondatezza della censura relativa alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>m</i>), Cost.<br />	<br />
4.2.— Parimenti non fondata è la censura riferita all’art. 4, lettera <i>h</i>), dello Statuto speciale, secondo la quale la disposizione impugnata eccederebbe la competenza legislativa concorrente in materia di assistenza pubblica. Infatti, dopo la riforma di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, l’ambito materiale dell’assistenza e dei servizi sociali, fatta salva la potestà legislativa esclusiva statale nel determinarne i livelli essenziali, rientra nella competenza residuale delle Regioni (da ultimo, sentenza n. 296 del 2012; in precedenza, <i>ex multis</i>,<i> </i>sentenza n. 10 del 2010). In applicazione dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in base al quale «[s]ino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite», la competenza in materia di assistenza sociale della Regione autonoma della Sardegna è ora residuale e non concorrente.<br />	<br />
5.— Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2012, che prevede il ricorso a trattativa diretta nel caso di immobili che siano stati sdemanializzati e che<i> </i>siano detenuti da privati cittadini i quali abbiano presentato istanza di sdemanializzazione, perchè violerebbe il principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., e l’art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), Cost., che riserva allo Stato la tutela della concorrenza.<br />	<br />
La questione è fondata.<br />	<br />
L’art. 3, comma 4, della legge impugnata sostituisce l’art. 1 della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali).<br />	<br />
Premesso che le norme poste a tutela della concorrenza vincolano anche le Regioni a statuto speciale, inclusa la Regione Sardegna, semprechè, beninteso, non contrastino con specifiche previsioni statutarie (<i>ex multis</i>, sentenza n. 144 e n. 184 del 2011; sentenza n. 45 del 2010), va innanzitutto osservato che i beni oggetto della disposizione impugnata sono sdemanializzati e, quindi, commerciabili e alienabili. In base all’art. 1, commi 1 e 4, della legge regionale n. 35 del 1995, essi non sono funzionalmente utilizzabili dalla Regione o da suoi enti strumentali, non hanno interesse ambientale o culturale e non sono adibiti ad abitazione.<br />	<br />
L’impugnato art. 3, comma 4, prevedendo la trattativa diretta a beneficio di coloro che detengano il bene – peraltro senza che la legge regionale precisi a quale titolo – e che abbiano presentato istanza di sdemanializzazione, attribuisce un privilegio irragionevole a tali soggetti, con riferimento a beni che, pur dichiarati dalla norma «non suscettibili di diversa utilizzazione produttiva» (art. 1, comma 8, lettera <i>d</i>, della legge regionale n. 35 del 1995), possono comunque costituire oggetto di un mercato competitivo. Questa ipotesi di trattativa diretta, dunque, restringe la concorrenza sul mercato dei beni immobili non funzionalmente utilizzabili dalla Regione e non adibiti ad abitazione, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), Cost. (<i>ex multis</i>,<i> </i>sentenza n. 325 del 2010).<br />	<br />
Alla stessa  conclusione di fondatezza della questione si perviene in relazione alla censura relativa alla violazione del principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 Cost.<br />	<br />
Il soggetto che detenga il bene e che abbia presentato istanza di sdemanializzazione non è, infatti, portatore di un interesse qualificato, meritevole di una tutela rafforzata, che valga a giustificare un trattamento privilegiato rispetto alla generalità dei potenziali acquirenti dell’immobile, diversamente dal soggetto locatario dell’immobile adibito ad uso abitativo, stante la rilevanza costituzionale del diritto all’abitazione. Quest’ultima ipotesi è appositamente disciplinata da altra disposizione – art. 1, comma 4 – della medesima legge della Regione Sardegna n. 35 del 1995, la quale prevede che «l’amministrazione […] prima di avviare ogni altra procedura di dismissione propone la cessione del diritto di proprietà al detentore del bene per l’esercizio della prelazione».<br />	<br />
6.— Il Presidente del Consiglio dei ministri censura l’art. 3, comma 6, secondo cui, a partire dal 2012, la spesa annua per le missioni non può essere superiore all’80 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Tale disposizione violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto in contrasto con l’articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede una riduzione del 50 per cento di dette spese.<br />	<br />
La questione non è fondata.<br />	<br />
Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l’art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 detta «puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa», ma ciò «non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell’ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 139 del 2012).<br />	<br />
L’art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 può considerarsi espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica «nel senso di limite globale, complessivo, al punto che ciascuna Regione deve ritenersi libera di darvi attuazione, nelle varie leggi di spesa, relativamente ai diversi comparti, in modo graduato e differenziato, purché il risultato complessivo sia pari a quello indicato nella legge statale» (sentenza n. 211 del 2012). A tale principio, così interpretato, la Regione autonoma della Sardegna si è uniformata: il comma 9 dell’art. 3 della legge regionale n. 6 del 2012 prevede che «[a]l fine di partecipare agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la Giunta regionale, sulla base delle spese risultanti dal rendiconto per l’anno 2011, determina con propria deliberazione, l’ammontare complessivo della riduzione delle proprie spese di funzionamento» indicate dall’articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 e che tale ammontare è assicurato dalla Giunta regionale «anche mediante una modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa» rispetto a quanto disposto dal medesimo articolo 6.<br />	<br />
7.— Il Presidente del Consiglio dei ministri censura l’art. 3, comma 7, della legge della Regione Sardegna n. 6 del 2012, che consente di autorizzare il personale regionale all’uso del mezzo proprio per lo svolgimento di missioni. Tale norma sarebbe in contrasto con l’art. 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, nella parte in cui prevede che al personale contrattualizzato non trovino applicazione le disposizioni in materia di trattamento economico di missione di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) e alla legge 26 luglio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali). Sarebbero, così, violati gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), e terzo comma, Cost., nonché l’art. 3, lettera <i>a</i>), dello Statuto speciale per la Sardegna, in materia di «ordinamento del personale».<br />	<br />
La questione è fondata.<br />	<br />
Il trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di impiego sia stato privatizzato e disciplinato dalla contrattazione collettiva secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), rientra nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile (sentenze n. 290 del 2012 e n. 77 del 2011). A tale ambito materiale va ricondotta la disposizione in esame che, autorizzando il personale della Regione all’uso del mezzo proprio per lo svolgimento di missioni, «afferisce ad uno specifico profilo del trattamento economico del dipendente pubblico regionale» (sentenza n. 19 del 2013).<br />	<br />
Rimangono assorbiti gli ulteriori profili di censura.<br />	<br />
8.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, infine, impugna l’art. 4, comma 48, della legge impugnata, che proroga i termini dell’art. 35 della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale) e consente alle imprese regionali di partecipare ai lavori pubblici «pur non essendo in possesso della prescritta qualificazione attestata in conformità alla disciplina nazionale vigente in materia». La norma violerebbe la competenza esclusiva statale in materia di concorrenza, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), Cost., ed eccederebbe la competenza legislativa primaria in materia di «lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione» di cui all’art. 3, lettera <i>e</i>), dello Statuto speciale.<br />	<br />
La questione è fondata.<br />	<br />
8.1.— L’art. 4, comma 48, della legge impugnata proroga al 31 dicembre 2012 il termine di vigenza del regime transitorio previsto dall’art. 35 della legge regionale n. 14 del 2002, inizialmente fissato al 30 giugno 2003 e già in precedenza prorogato al 30 giugno 2004. In base a tale disposizione, possono partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici che si eseguono nel territorio della Regione Sardegna anche le imprese che non dispongano della qualificazione attestata in conformità alla legge regionale n. 14 del 2002 stessa, a condizione di possedere alcuni requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi elencati dal medesimo articolo 35.<br />	<br />
Con la sentenza n. 328 del 2011, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna n. 14 del 2002, perché tali norme hanno dettato una «disciplina dei sistemi di qualificazione delle imprese per la partecipazione alle gare per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale difforme da quella nazionale» – prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce) – «alla quale avrebbero invece dovuto adeguarsi», così incidendo «sul livello della concorrenza, garantito dalla normativa statale, strumentale a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti (sentenza n. 114 del 2011)».<br />	<br />
Come gli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 14 del 2002, dichiarati illegittimi da questa Corte, anche l’ulteriore proroga della disciplina transitoria prevista dal citato art. 35, che, dopo l’entrata in vigore del d. lgs. n. 163 del 2006, consente alle imprese – seppure in via provvisoria – di partecipare ad appalti di lavori pubblici effettuati nel territorio della Regione Sardegna in assenza dei requisiti di qualificazione previsti dalla disciplina nazionale, interferisce con la tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), Cost.<br />	<br />
8.2.— L’art. 3, lettera <i>e</i>), dello Statuto speciale attribuisce alla Regione la competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale. Tale tipo di competenza deve essere esercitato «in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali […], nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali» (art. 3 dello Statuto speciale di autonomia). Per costante giurisprudenza costituzionale, «le disposizioni del Codice degli appalti» – d.lgs. n. 163 del 2006 – «per la parte in cui sono correlate all’art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), Cost., ed alla materia “tutela della concorrenza”, vanno […] “ascritte, per il loro stesso contenuto d’ordine generale, all’area delle norme fondamentali di riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea” (sentenza n. 144 del 2011), che costituiscono limite alla potestà legislativa primaria della Regione» (sentenza n. 184 del 2011). La disposizione in esame, discostandosi da quanto previsto dal d.lgs. n. 163 del 2006 circa i requisiti di qualificazione delle imprese, non rispetta i limiti posti dallo Statuto speciale all’esercizio della competenza legislativa primaria della Regione autonoma.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) <i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale degli articoli 3, commi 4 e 7, e 4, comma 48, della legge della Regione autonoma della Sardegna 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2012);<br />	<br />
2) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 6 del 2012, promossa, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera <i>m</i>), della Costituzione e all’art. 4, lettera <i>h</i>), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />	<br />
3) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 6, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 6 del 2012, promossa, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2013.<br />	<br />
F.to:<br />	<br />
Franco GALLO, Presidente<br />	<br />
Sabino CASSESE, Redattore<br />	<br />
Gabriella MELATTI, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria l&#8217;8 marzo 2013.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2013-n-36/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2013 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
