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	<title>27/2/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/2/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/2/2012 n.184</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-2-2012-n-184/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-2-2012-n-184/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/2/2012 n.184</a></p>
<p>Vanno sospesi, su istanza di un concessionario, l’invito ai controinteressati per ottenere offerte relative agli spazi acquei rispettivamente di mq. 1933, 1205 e 710; i verbali di gara relativi agli spazi acquei, nella parte in cui hanno ammesso alla gara l&#8217;ATI controinteressata; i verbali di gara nella parte in cui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-2-2012-n-184/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/2/2012 n.184</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-2-2012-n-184/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/2/2012 n.184</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi, su istanza di un concessionario, l’invito ai controinteressati per ottenere offerte relative agli spazi acquei rispettivamente di mq. 1933, 1205 e 710; i verbali di gara relativi agli spazi acquei, nella parte in cui hanno ammesso alla gara l&#8217;ATI controinteressata; i verbali di gara nella parte in cui hanno stabilito i criteri per l&#8217;attribuzione del punteggio relativo all&#8217;offerta tecnica dopo l&#8217;apertura delle buste; le aggiudicazioni definitive alle controinteressate, se che il ricorso appare fondato quantomeno nella parte in cui censura la partecipazione alla gara in forma associata, senza peraltro individuare la quota di partecipazione di ciascuna componente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00184/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02028/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2028 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Nautica Comparato Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Pettinelli, con domicilio eletto presso Paolo Pettinelli in Mestre-Venezia, Piazzale Leonardo Da Vinci, 8/A;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero Infrastrutture &#8211; Magistrato Alle Acque &#8211; Ispettorato Generale per la Laguna di Venezia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia, degli inviti a formulare l&#8217;offerta alle controinteressate del luglio 2011 relativi agli spazi acquei rispettivamente di mq. 1933.10, 1205.00 e 710.90; dei verbali di gara dd. 31.8.2011 relativi agli spazi acquei, nella parte in cui hanno ammesso alla gara l&#8217;ATI controinteressata; dei verbali di gara dd. 8.9.2011, nella parte in cui hanno stabilito i criteri per l&#8217;attribuzione del punteggio relativo all&#8217;offerta tecnica dopo l&#8217;apertura delle buste; dei verbali di gara dd. 12.9.2011; delle note prott. nn. 8305, 8300, 8303 dd. 28.9.2011; delle aggiudicazioni definitive alle controinteressate; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero Infrastrutture &#8211; Magistrato Alle Acque &#8211; Ispettorato Generale per la Laguna di Venezia;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Nauti Chioggia Sad di Marafante Giovanni &#038; C., Falegnameria Artigiana Ballarin Snc di Ballarin Loris &#038; C, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Acerboni, Roberta Ravagnan, con domicilio eletto presso Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, ad una sommaria delibazione svolta in sede cautelare, il ricorso incidentale proposto dalla Nauti Chioggia e dalla Falegnameria Ballarin non appare fondato;<br />	<br />
che il ricorso principale appare, invece, fondato quantomeno nella parte in cui censura la partecipazione alla gara in forma associata, senza peraltro individuare la quota di partecipazione di ciascuna componente;<br />	<br />
che le spese possono essere compensate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), accoglie la domanda di sospensione cautelare proposta dal ricorrente principale.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Claudio Rovis, Presidente FF<br />	<br />
Silvia Coppari, Referendario<br />	<br />
Enrico Mattei, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-2-2012-n-184/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/2/2012 n.184</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/2/2012 n.183</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-2-2012-n-183/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-2-2012-n-183/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-2-2012-n-183/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/2/2012 n.183</a></p>
<p>Non va sospesa la determinazione del Comune con la quale è stato disposto l&#8217;annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici dal 2011/12 al 2013/14 e disposta l&#8217;aggiudicazione ad altra impresa. Considerato che, alla luce del requisito indicato nell’art. 3, lett. B1, del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-2-2012-n-183/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/2/2012 n.183</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-2-2012-n-183/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/2/2012 n.183</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la determinazione del Comune con la quale è stato disposto l&#8217;annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici dal 2011/12 al 2013/14 e disposta l&#8217;aggiudicazione ad altra impresa. Considerato che, alla luce del requisito indicato nell’art. 3, lett. B1, del disciplinare di gara, per “presenza di una sede come deposito/rimessa” non può che intendersi un edificio destinato al ricovero dei veicoli del servizio di scuolabus; che dal rapporto di polizia Municipale non risulta che l’impresa ricorrente , precedente aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico, sia in possesso di un fabbricato rispondente al richiamato requisito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00183/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00219/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 219 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Autoservizi G. Leonardi di Paolo Leonardi &#038; C. Snc</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Zanardi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi di legge,	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Chiuppano</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Consorzio Unibus Europa Travel</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Acerboni, con domicilio eletto presso Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia, della determinazione n. 3 del 12/1/2012 del Comune di Chiuppano con la quale è stato disposto l&#8217;annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici dal 2011/12 al 2013/14 e disposta l&#8217;aggiudicazione all&#8217;Impresa Consorzio Unubus Europa Travel.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Consorzio Unibus Europa Travel;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, alla luce del requisito indicato nell’art. 3, lett. B1, del disciplinare di gara, per “presenza di una sede come deposito/rimessa” non può che intendersi un edificio destinato al ricovero dei veicoli del servizio di scuolabus, che il comune di Chiuppano ha aggiudicato, in via definitiva, al Consorzio Unibus Europa Travel con determina n. 3 del 12 gennaio 2012;<br />	<br />
che dal rapporto di polizia Municipale del 27 dicembre 2011 non risulta che la Autoservizi Rag. G. Leonardi di Paolo Leonardi &#038; C. Snc, precedente aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico, sia in possesso di un fabbricato rispondente al richiamato requisito;<br />	<br />
che le spese possono essere compensate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Claudio Rovis, Presidente FF<br />	<br />
Silvia Coppari, Referendario<br />	<br />
Enrico Mattei, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-2-2012-n-183/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/2/2012 n.183</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2012 n.1081</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-2-2012-n-1081/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-2-2012-n-1081/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2012 n.1081</a></p>
<p>G. Severini Pres. &#8211; C. Contessa Est. Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da : &#8211; Carini R.M. (Avv.ti L. Gracili e C. Picchiotti) contro il Comune di Castiglione della Pescaia (Avv.ti D. Iaria, S. Nocentini e D. Falagiani) e nei confronti del Ministero per i beni e le attivitaà culturali, (Avvocatura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-2-2012-n-1081/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2012 n.1081</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-2-2012-n-1081/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2012 n.1081</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Severini Pres. &#8211; C. Contessa Est.<br /> Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da : <br /> &#8211; Carini R.M. (Avv.ti L. Gracili e C. Picchiotti) contro il Comune di Castiglione della Pescaia (Avv.ti D. Iaria, S. Nocentini e D. Falagiani) e nei confronti del Ministero per i beni e le attivitaà culturali, (Avvocatura dello Stato), la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto (non costituita), il Consorzio Santa Maria ed altri (non costituiti) <br /> &#8211; Cooperativa edilizia La Fenice s.r.l. (Avv.ti U. Gulina e F. Gulina) contro il Comune di Castiglione della Pescaia (Avv.ti D. Iaria, S. Nocentini e D. Falagiani) e nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto (non costituiti) <br /> &#8211; Edil Rosellana s.c.r.l. (Avv. R. Righi) contro il Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto, Consorzio S. Maria, Società coop. ed. Arezzo Chiana (non costituiti) ed il Comune di Castiglione della Pescaia (Avv.ti D. Iaria, S. Nocentini e D. Falagiani) e nei confronti della Società coop. edilizia Arezzo Uno s.r.l. ed altri (non costituiti) <br /> &#8211; Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata ‘il Cantone’ (Avv.ti M. Sanino e M. Quercetani) e Telma s.r.l. (Avv. S. Lupis) contro il Comune di Castiglione della Pescaia (Avv.ti D. Iaria, S. Nocentini e D. Falagiani) ed Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per Beni Architettonici e il Paesaggio di Siena e Grosseto (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulle corrette modalità di esercizio del potere di annullamento in autotutela di alcune concessioni rilasciate nell&#8217;ambito di una lottizzazione, sull&#8217;insussistenza di un termine di legge per il suo esercizio, sul legittimo affidamento e sull&#8217;applicazione dell&#8217;istituto dell&#8217;illegittimità non invalidante di cui all&#8217;art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Lottizzazione &#8211; Annullamento in autotutela delle concessioni rilasciate – Motivazione &#8211; Difformità rispetto alle pertinenti previsioni della Convenzione &#8211; Stravolgimento dell’impianto compositivo dell’intervento come inizialmente concepito &#8211; Sufficienza	</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Annullamento in autotutela– Triplice sospensione dei lavori – Legittimo affidamento &#8211; Insussistenza	</p>
<p>3. Autorizzazione e concessione – Annullamento in autotutela – Termine per il suo esercizio – Inesistenza 	</p>
<p>4. Autorizzazione e concessione – Annullamento in autotutela – Istituto dell’illegittimità non invalidante – Applicabilità &#8211; Art. 1, comma 136, l. 30 dicembre 2004, n. 311 &#8211; Provvedimenti posti ‘a valle’ di un complesso iter di programmazione urbanistica – Inapplicabilità – Art. 8, u.c., d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, come conv. dalla l. 25 marzo 1982, n. 94 – Inapplicabilità alle ipotesi di titoli abilitativi espressi	</p>
<p>5. Giustizia amministrativa – Impugnazione di determinazioni amministrative di segno negativo &#8211; Fondate su una pluralità di ragioni ciascuna di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento – Resistenza di una sola al vaglio giurisdizionale – Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse – Sussistenza – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’esercizio del potere di annullamento in autotutela di alcune concessioni rilasciate nell’ambito di una lottizzazione pare adeguatamente motivato laddove evidenzia che le difformità rispetto alle pertinenti previsioni della Convenzione (e, indirettamente, dello stesso piano di lottizzazione) avevano comportato un sostanziale stravolgimento dell’impianto compositivo dell’intervento come inizialmente concepito, determinando uno sviluppo dell’edificazione in senso verticale anziché in parallelo (i.e.: in modo ‘adagiato’ sulle curve di livello). In tal modo l’intervento realizzato determina un rilevantissimo quanto inammissibile stravolgimento delle previsioni di piano, con evidente quanto rilevante pregiudizio ai tratti estetici della zona (peraltro, caratterizzata da notevole pregio) e dello stesso interesse della collettività locale, i cui interessi vanno tutelati dall’ente locale quale soggetto esponenziale dei rispettivi interessi	</p>
<p>2. Una triplice sospensione dei lavori di una lottizzazione integra un comportamento senz’altro incompatibile con la formazione di un legittimo affidamento in capo al privato 	</p>
<p>3. La vigente disciplina in tema di annullamento d’ufficio (art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241) non fissa un termine ultimo oltre il quale l’esercizio dell’attività di autotutela è illegittima, riconducendo la valutazione in concreto in ordine alla tempistica della vicenda al parametro di valutazione della ragionevolezza del termine	</p>
<p>4. I generali principi di conservazione dell’atto e di strumentalità delle forme inducono a generalizzare la portata dell’istituto dell’illegittimità non invalidante di cui all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990 anche per evitare che – in situazioni come quella per cui è causa – la prevalenza di considerazioni procedimentali porti l’amministrazione alla scelta (antieconomica e contrastante con il principio di efficienza) di dover riavviare un procedimento i cui esiti siano ab initio scontati. Neppure può dirsi che il primo giudice abbia fatto cattivo uso della previsione dell’art. 1, comma 136, l. 30 dicembre 2004, n. 311. Difatti il secondo periodo della disposizione è in specie inapplicabile poichè non si fa questione di “provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati” ma al contrario (e secondo un assetto di fatto speculare) viene in rilievo l’annullamento di provvedimenti posti ‘a valle’ di un complesso iter di programmazione urbanistica, nel cui ambito rivestiva un ruolo determinante la stipula di una Convenzione urbanistica. Nè vale altresì lamentare la violazione dell’articolo 8, u.c., d.–l. 23 gennaio 1982, n. 9, come conv. dalla l. 25 marzo 1982, n. 94 (norma peraltro abrogata dall’articolo 136 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) essendo la disposizione espressamente riferibile ai soli titoli abilitativi tacitamente formati ai sensi del medesimo art. 8 e non estensibile alle ipotesi di titoli abilitativi espressi.	</p>
<p>5. In caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni (ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento), è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato, o meglio inammissibile per carenza di interesse. Nella specie almeno il primo dei richiamati motivi ostativi, ovvero quello relativo al contrasto fra i titoli abilitativi rilasciati e lo schema organizzativo e distributivo di cui alle tavole 2 e 5 della convenzione urbanistica, resiste alle censure mosse. Difatti dall’esame degli articoli 3 e 5 delle N.T.A. al Piano di lottizzazione emerge la correttezza delle determinazioni comunali, in quanto: a) ai sensi dell’art. 5, lo schema organizzativo e distributivo delineato dagli allegati al piano di lottizzazione costituiva una porzione normativa vincolante della convenzione e stabiliva (in modo non derogabile) le modalità aggregative e compositive dell’intervento da realizzare, secondo uno schema di sviluppo orizzontale che avrebbe dovuto necessariamente seguire l’andamento delle curve di livello collinare; b) questo schema organizzativo e distributivo non era derogabile in sede di progettazione esecutiva, ma costituiva un elemento indefettibile che non avrebbe potuto essere stravolto. Peraltro anche in presenza di clausole di non agevole interpretazione si deve optare per la soluzione interpretativa maggiormente compatibile con lo scopo di tutela degli interessi pubblici prevalenti coinvolti (in termini di più adeguato uso del territorio, di diminuzione dell’impatto visivo e di tutela di un’area di sicuro pregio paesaggistico)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10228 del 2006, proposto da 	</p>
<p>Carini Rolando Marco, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Gracili e Carolina Picchiotti, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Castiglione della Pescaia, in persona del sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria, Simone Nocentini e Daniele Falagiani, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero per i beni e le attivitaà culturali, in persona del ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto;<br />
Consorzio Santa Maria, Edilizia Arezzo s.r.l., Soc. Coop. Ed. Arezzo Chiana, Rosellana s.c.a.r.l, Soc. coop. ed. il Cantone, Stelma s.r.l., Carini Roberto, Carini Cristina, Carini Laura, Addobbati Giovanni, Innocenti Patrizia, Thema Immobiliare s.r.l.; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10432 del 2006, proposto dalla Cooperativa edilizia La Fenice s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Gulina e Francesco Gulina, con domicilio eletto presso Giulio Lais in Roma, via C. Monteverdi, 20; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Castiglione della Pescaia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria, Simone Nocentini e Daniele Falagiani, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10459 del 2006, proposto da<br />
Edil Rosellana s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Roberto Righi, con domicilio eletto presso Roberto Righi in Roma, via G.Carducci, 4;<br />
Carini Roberto, Carini Cristina; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto, Consorzio S. Maria, Società coop. ed. Arezzo Chiana;<br />
Comune di Castiglione della Pescaia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria, Simone Nocentini e Daniele Falagiani, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Società coop. edilizia Arezzo Uno s.r.l., Carini Marco Rolando, Società coop. ed. il Cantone, Società Stelma s.r.l., Addobbati Giovanni, Innocenti Patrizia, Società Thema Immobiliare; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10556 del 2006, proposto da<br />
Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata ‘il Cantone’, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino e Massimiliano Quercetani, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;<br />
Telma s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefano Lupis, con domicilio eletto presso Stefano Lupis in Roma, viale Mazzini 6; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Castiglione della Pescaia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria, Simone Nocentini e Daniele Falagiani, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;<br />
Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per Beni Architettonici e il Paesaggio di Siena e Grosseto; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto ai ricorsi nn. 10228 del 2006, 10459 del 2006 e 10556 del 2006:<br />	<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana – Firenze, Sezione III, n. 2395/2006;<br />	<br />
quanto al ricorso n. 10432 del 2006:<br />	<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana – Firenze, Sezione III, n. 3077/2006</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 novembre 2011 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Giannoni per delega dell&#8217;avvocato Gracili l&#8217;avvocato dello Stato Varone, nonché gli avvocati Gulina, Righi, Quercetani e Sanino;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Le vicende all’origine dei fatti di causa prendono le mosse dall’approvazione, da parte della Regione Toscana, del Piano regolatore generale del Comune di Castiglione della Pescaia (delibera di Giunta regionale 19 marzo 1980, n. 2394), nel cui ambito era contenuta una previsione di insediamento residenziale nell’ambito del comparto denominato <i>‘Santa Maria’</i>.<br />	<br />
Conformemente alle previsioni di piano, nel corso del 1983, fu presentato un progetto di Piano di lottizzazione, che fu adottato dal Comune con delibera consiliare 23 dicembre 1994, n. 121 e infine approvato con delibera 11 dicembre 1995, n. 82.<br />	<br />
Con delibera del Commissario straordinario 4 giugno 1996, n. 12 fu apportata una rettifica alle N.T.A. del Piano di lottizzazione in questione.<br />	<br />
Nel luglio del 1996 veniva stipulata la Convenzione di lottizzazione (che teneva conto delle richiamate modifiche intervenute in relazione alle N.T.A.).<br />	<br />
Nel corso del successivo agosto venivano presentate le domande di concessioni edilizie che, per quanto concerne i lotti nn. 3 e 4, venivano rilasciate in data 9 luglio 1999.<br />	<br />
Nell’agosto del 2002, quando la lottizzazione era già in fase di esecuzione, il Comune di Castiglione della Pescaia acquisiva la perizia dell’Ingegner Savelli e dell’Architetto Vincenzoni, volta a verificare l’effettiva volumetria realizzata nel comparto e la legittimità delle concessioni edilizie rilasciate.<br />	<br />
La perizia Savelli/Vincenzoni concludeva che la volumetria in concreto realizzata eccedeva quella consentita in base alla corretta applicazione del Piano di lottizzazione.<br />	<br />
Ai fini della presente decisione, mette conto osservare che, con delibera consiliare 13 agosto 2002, n. 54, il Comune appellato aveva approvato le nuove tavole progettuali relative al Piano di lottizzazione per cui è causa e l’atto integrativo dell’originaria Convenzione.<br />	<br />
Tuttavia, le modifiche non furono trasfuse in concrete modificazioni della Convenzione, stante l’indisponibilità dei lottizzatori a sottoscrivere una convenzione integrativa di quella a suo tempo conclusa.<br />	<br />
Nel dicembre del 2003 il Comune di Castiglione della Pescaia comunicava agli interessati l’avvio del procedimento volto all’annullamento delle concessioni edilizie ritenute illegittime sulla base delle risultanze della perizia Savelli/Vincenzoni.<br />	<br />
All’esito dell’interlocuzione procedimentale in contraddittorio con gli interessati, il Comune appellato adottava i provvedimenti in data 25 gennaio 2005 e 7 febbraio 2005, di annullamento delle concessioni edilizie per plurimi profili di illegittimità.<br />	<br />
In particolare, il Comune riteneva che le concessioni in questione fossero illegittime:<br />	<br />
&#8211; per violazione degli articoli 3 e 5 della Convenzione urbanistica attuativa del Piano di lottizzazione, a causa della ritenuta difformità fra il contenuto delle concessioni rilasciate e lo schema organizzativo e distributivo di cui alle tavole 2 e 5 del<br />
&#8211; per violazione delle disposizioni del Piano di lottizzazione per ciò che attiene le volumetrie massime concedibili. Al riguardo il Comune osservava che, pur dovendosi ritenere la conformità fra quanto assentito e le modifiche apportate alle N.T.A. del P<br />
Per quanto concerne l’interesse concreto ed attuale all’adozione dell’atto di autotutela, il Comune di Castiglione della Pescaia ne riteneva la sussistenza, dato che le richiamate difformità progettuali e realizzative avevano comportato uno sviluppo dell’edificazione in senso verticale (anziché in senso parallelo e adagiato alle curve di livello), in una zona collinare di elevato pregio paesistico, in tal modo compromettendo l’interesse pubblico al mantenimento dei tratti estetici, ambientali e paesaggistici della zona.<br />	<br />
I provvedimenti venivano impugnati al Tribunale amministrativo regionale della Toscana da numerosi soggetti interessati dalle concessioni relative ai lotti nn. 3 e 4, oggetto di annullamento (fra i quali il signor Rolando Marco Carini – appellante nell’ambito del ricorso n. 10228/2006 -, la società cooperativa edilizia Rosellana, il sig. Roberto Carini e la signora Cristina Carini – appellanti nell’ambito del ricorso n. 10459/2006 –, nonché la società cooperativa edilizia ‘Il Cantone’ e la società Telma s.r.l. &#8211; appellanti nell’ambito del ricorso n. 10556/2006 –).<br />	<br />
Con la sentenza 19 maggio 2006, n. 2395, il Tribunale amministrativo in parte dichiarava inammissibile e in parte respingeva i ricorsi.<br />	<br />
La sentenza è stata impugnata in appello dal signor Rolando Marco Carini, il quale ne ha chiesto l’integrale riforma per i seguenti motivi:<br />	<br />
<i>1) Erroneità, illogicità e contraddittorietà – Difetto e/o insufficienza della motivazione della sentenza in ordine alla insussistenza del contrasto fra le concessioni edilizie annullate n. 6267/99 e 6268/99 con le previsioni del piano di lottizzazione e con la vigente pianificazione urbanistica comunale – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 9 delle N.T.A. al Piano di lottizzazione approvato con deliberazione n. 121 del 23 dicembre 1994 – Difetto di istruttoria e irragionevolezza (terzo motivo di ricorso in primo grado)</i>.<br />	<br />
Il primo giudice ha erroneamente omesso di considerare che il provvedimento comunale di annullamento era viziato per erronea applicazione delle previsioni di cui all’art. 5 delle N.T.A. alla convenzione urbanistica. Al contrario, la corretta interpretazione della disposizione era che, in sede di progettazione esecutiva, fossero vincolanti le sole previsioni di cui alla tavola allegata n. 2 (in tema di indicazioni planovolumetriche, con particolare riguardo alle sagome di massimo ingombro) e di cui alla tavola allegata n. 5 (ma solo limitatamente allo schema distributivo ed organizzativo dei diversi tipi edilizi ammessi, con particolare riguardo alle modalità aggregative delle unità residenziali/turistiche). Invece, in sede di progettazione esecutiva risultavano meramente indicative (e potevano, quindi, essere derogate) le ulteriori previsioni di cui alla tavola allegata n. 5, come – ad esempio – quelle in tema di tipologie abitative ammesse. Allo stesso modo, risultavano meramente indicative le previsioni di piano circa il carattere parallelo oppure ortogonale rispetto al terreno dei fabbricati, il quale avrebbe potuto essere rimesso a una libera scelta dei progettisti.<br />	<br />
Ad ogni modo, il Comune (e, in seguito, il giudice) hanno omesso di considerare che la progettazione risultava comunque conforme al contenuto della delibera comunale n. 54 del 2002, recante ‘integrazioni alla Convenzione per la lottizzazione Santa Maria’ e ai nuovi elaborati grafici in tale occasione approvati.<br />	<br />
Per quanto concerne la maggiore volumetria in concreto realizzata rispetto a quella assentibile ai sensi del Piano di lottizzazione, la sentenza ha erroneamente ritenuto la sostanziale inefficacia della delibera commissariale n. 12 del 1996 (che, al contrario, era ad ogni effetto valida ed efficace, in quanto mai annullata dal Comune).<br />	<br />
Ad ogni modo, l’esubero volumetrico (pari a 311 mc.) è estremamente ridotto, se rapportato ai 42.500 mc. circa assentiti e ai 44.055 mc. realizzabili (sotto tale aspetto, i maggiori valori numerici contenuti nella perizia Savelli/Vincenzoni derivano dall’aver erroneamente computato anche i volumi delle cantine e delle scale a giorno, che andavano esclusi).<br />	<br />
<i>2) Erroneità e contraddittorietà della sentenza in ordine all’interesse pubblico sotteso all’annullamento delle concessioni edilizie</i><br />	<br />
La sentenza ha omesso di rilevare l’illegittimità del provvedimento comunale, in quanto privo dell’individuazione di un interesse pubblico effettivo, concreto ed attuale all’adozione dell’atto di ritiro (non essendo sufficiente la mera intenzione di ripristinare la legalità asseritamente violata).<br />	<br />
Al contrario, il giudice doveva considerare che lo stesso Comune aveva nel corso della vicenda adottato atti contraddittori, alcuni dei quali mossi dall’evidente fine di confermare la correttezza dell’edificazione (in particolare, la delibera consiliare n. 54 del 2002).<br />	<br />
Per quanto concerne l’interesse pubblico alla salvaguardia del paesaggio, il giudice ha dovuto valutare il carattere minimale dell’incremento contestato (pari a 311 mc.), in relazione alla complessiva volumetria comunque assentita (superiore a 40mila mc.).<br />	<br />
<i>3) Erroneità e contraddittorietà della sentenza in ordine alla violazione degli articoli 1, 2, 3 e 7 della legge n. 241 del 1990 – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 136 della legge n. 311 del 2004 – Violazione del giusto procedimento e dei princìpi costituzionali di cui agli articoli 3 e 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 38 del d.P.R. n 380 del 2001 </i><br />	<br />
La sentenza ha omesso di rilevare l’illegittimità del provvedimento comunale sotto i seguenti profili:<br />	<br />
&#8211; violazione del termine ragionevole per l’esercizio del potere di annullamento;<br />	<br />
&#8211; violazione delle disposizioni in tema di autotutela di cui al comma 136 dell’articolo 1 della l. 311 del 2004;<br />	<br />
&#8211; violazione del principio c.d. del <i>contrarius actus</i> (per non essere stato rispettato, in sede di adozione del provvedimento di annullamento, il medesimo <i>iter</i> dell’adozione dell’atto concessorio);<br />	<br />
&#8211; violazione dei princìpi di partecipazione procedimentale e di leale collaborazione.<br />	<br />
Per quanto concerne l’appello n. 10459/2006 (proposto dalla società cooperativa Edil Rosellana, dal signor Roberto Carini e dalla signora Cristina Carini), si osserva:<br />	<br />
Con il ricorso in appello è stata chiesta la riforma della sentenza n. 2395/2006 (la stessa già impugnata con l’appello n. 10228/2006) per i seguenti motivi.<br />	<br />
<i>1) Violazione dei princìpi desumibili dagli articoli 3 e 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 – Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 5 e 9 delle N.T.A. del Piano di lottizzazione approvato con delibera del Comune di Castiglione della Pescaia, n.121 del 23 dicembre 1994 – Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.</i><br />	<br />
Il motivo è simile, per molti aspetti, al primo dei motivi articolati con l’appello n. 10228/2006.<br />	<br />
In particolare, gli appellanti lamentano che:<br />	<br />
&#8211; il Comune e il Tribunale amministrativo regionale erroneamente hanno ravvisato una discrasia fra il contenuto della convenzione di lottizzazione. In particolare, la sentenza è erronea laddove ha ravvisato una violazione degli articoli 3 e 5 della conven<br />
&#8211; la corretta lettura e interpretazione delle N.T.A. alla convenzione di lottizzazione (articoli 3 e 5), in relazione alle tavole 2 e 5 allegate, ha reso evidente che i progetti assentiti non contrastavano con le prescrizioni planivolumetriche, non violan<br />
&#8211; il convincimento del giudice (che ha rilevato una discrasia fra le concessioni rilasciate da una parte e il contenuto vincolante della convenzione urbanistica dall’altro) è fondato sull’errore nell’individuazione delle parti vincolanti della convenzione<br />
&#8211; il giudice ha omesso di considerare che la conformità delle concessioni non andava misurata in relazione al verso della giacitura sul terreno degli edifici (verticale piuttosto che orizzontale), bensì in relazione al fatto (pacifico) che i fabbricati er<br />
&#8211; il giudice ha omesso di considerare che le tavole allegate nn. 3 e 4 (che si limitavano ad ipotizzare una possibile soluzione progettuale in punto di assetto degli edifici) non fornivano contenuti normativi vincolanti per l’esecuzione del progetto e si<br />
&#8211; il giudice ha erroneamente ritenuto corrette le determinazioni comunali relative al presunto incremento di volumetria rispetto alla misura massima assentibile. Sotto tale aspetto, il giudice ha omesso di considerare: a) che la delibera commissariale n.<br />
<i>2) Violazione dei princìpi desumibili dagli articoli 3 e 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 241 del 1990 – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 136, della legge 311 del 2004 &#8211; Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.</i><br />	<br />
Anche a prescindere dai motivi ‘sostanziali’ richiamati nel precedente motivo, ulteriori vizi inficiano l’<i>iter</i> e il provvedimento del procedimento di secondo grado.<br />	<br />
In particolare: il giudice ha omesso di considerare: a) che era stato superato il termine per l’adozione del provvedimento di autotutela (e, più in generale, un qualunque termine ragionevole, anche in considerazione del lungo tempo trascorso dal rilascio dei titoli), dal momento che il provvedimento era stato adottato a oltre un anno dalla comunicazione di avvio; b) che il termine era tanto più ingiustificabile, se si considera che il Comune disponeva già da anni degli elementi tecnici e fattuali per valutare la legittimità delle concessioni rilasciate; c) che, in ogni caso, era stata violata la previsione dell’art. 1, comma 136, l. n. 311 del 2004 in tema di presupposti e condizioni per l’esercizio dell’autotutela, nonché – più in generale – la previsione di cui all’articolo 21-<i>nonies</i> l. n. 241 del 1990, in tema di annullamento di ufficio; d) che non era stato adeguatamente valutato il principio di conservazione degli atti amministrativi e il bilanciamento dei diversi interessi coinvolti; e) che, in ogni caso, l’<i>iter</i> procedimentale seguito era viziato per mancato rispetto del principio del <i>contrarius actus</i>, per mancato coinvolgimento della Soprintendenza;<br />	<br />
<i>3) Violazione dei princìpi desumibili dagli articoli 3 e 97, Cost. – Ulteriore violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 7 e segg. della l. 241 del 1990 – Violazione e falsa applicazione dei princìpi desumibili dall’articolo 11 della legge n. 47 del 1985 e dall’articolo 38 del d.P.R. 380 del 2001 – Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.</i><br />	<br />
Nell’adottare i provvedimenti di autoannullamento, il Comune ha omesso di valutare le controdeduzioni dell’appellante in sede procedimentale, nonché i princìpi di conservazione, ragionevolezza e leale collaborazione, ben potendosi limitare a un annullamento parziale, ovvero al rilascio di un nuovo titolo di contenuto più ridotto.<br />	<br />
Inoltre, il Comune ha fatto malgoverno della previsione di cui all’art. 8 l. n. 94 del 1982, nonché del generale principio <i>utile per inutile non vitiatur</i>.<br />	<br />
<i>4) Ulteriore violazione degli articoli 1 e 3 della legge 241 del 1990 – Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia</i><br />	<br />
In adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado, il Comune ha omesso di individuare un effettivo interesse, concreto ed attuale all’adozione degli atti di ritiro.<br />	<br />
Per il ricorso in appello n. 10556/2006 (proposto dalla società cooperativa ‘Il Cantone’ e dalla società ‘Telma’ s.r.l., si osserva quanto segue.<br />	<br />
Con il ricorso in appello è stata chiesta la riforma della sentenza n. 2395/2006 (la stessa già impugnata con gli appelli numm. n. 10228/2006 e 10459/2006) per i seguenti motivi.<br />	<br />
<i>1) Violazione dei princìpi desumibili dagli artt. 3 e 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 241 del 190 – Violazione degli articoli 3, 5 e 9 delle N.T.A. al Piano di lottizzazione approvato con delibera di C.C. del Comune di Castiglione della Pescaia, n. 121 del 1994 – Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia</i><br />	<br />
L’esercizio in concreto del potere di autotutela è illegittimo in quanto:<br />	<br />
&#8211; è decorso più di un anno fra la comunicazione di avvio del procedimento e l’adozione del provvedimento finale;<br />	<br />
&#8211; la stessa comunicazione di avvio è intervenuta dopo circa due anni dall’adozione degli atti oggetto di autotutela;<br />	<br />
&#8211; vi è stato il superamento del termine ragionevole per l’adozione del provvedimento di annullamento di ufficio (art. 21-<i>nonies</i> della l. n. 241 del 1990), con contestuale violazione anche della previsione di cui all’art. 1, comma 136, della l. n. 3<br />
Inoltre, nell’adottare il provvedimento il Comune ha omesso di valutare gli effetti della delibera consiliare n. 54 del 2002, che ha determinato una sorta di sanatoria dei manufatti.<br />	<br />
è poi violato il principio del <i>contrarius actus</i>, per non essere stato acquisito l’avviso della Soprintendenza, che deve intervenire dal procedimento di rilascio della concessione ai sensi dell’articolo 88 della l.r. n. n. 1 del 2005.<br />	<br />
<i>2) Violazione dei princìpi desumibili dagli artt. 3 e 97, Cost. – Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 241 del 1990 – Violazione e falsa applicazione dei princìpi desumibili dall’art. 11 della legge 47 del 1985 e dall’art. 38 del d.P.R. 380 del 2001 &#8211; Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia</i><br />	<br />
Il giudice ha omesso di apprezzare la violazione delle garanzie partecipative posta in essere dal Comune, che non ha motivato sulle ragioni del discostamento dalle controdeduzioni fornite ai sensi dell’art. 10 l. n. 241 del 1990. Né ha valutato che l’operato del Comune contrastava con il principio di leale collaborazione, che imponeva di valutare la possibilità di approvare un progetto “lievemente riduttivo” rispetto a quello assentito.<br />	<br />
Inoltre, il giudice ha non valutato il mancato rispetto dei princìpi di conservazione, giusto procedimento, affidamento e ragionevolezza che presiedono all’attività amministrativa.<br />	<br />
<i>3) Violazione dei princìpi desumibili dagli artt. 3 e 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 5 e 9 delle N.T.A. al Piano di lottizzazione approvato con delibera di C.C., n. 121 del 1994 &#8211; Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia</i><br />	<br />
La sentenza va riformata laddove ha ritenuto la violazione degli articoli 3 e 5 delle N.T.A. alla Convenzione urbanistica per la ritenuta difformità rispetto allo schema organizzativo e distributivo di cui alle tavole 2 e 5 allegate alla convenzione urbanistica.<br />	<br />
Ancora, in sede la sentenza omette di considerare:<br />	<br />
&#8211; che le sole prescrizioni vincolanti (e puntualmente rispettate) erano quelle sulle sagome di massimo ingombro;<br />	<br />
&#8211; che le asserite difformità fra quanto previsto dalla normativa di piano e quanto in concreto assentito aveva in realtà riguardo ad aspetti meramente illustrativi e comunque non vincolanti;<br />	<br />
&#8211; che, per le tavole 2 e 5 allegate alla Convenzione urbanistica, le sole prescrizioni vincolanti erano quelle relative ai ‘tipi edilizi’ e non anche quelle relative alle ‘sezioni’;<br />	<br />
&#8211; che, in ogni caso, dalle richiamate tavole 2 e 5 non emergeva l’obbligo di sviluppare l’edificato secondo direttrici predeterminate (es.: in senso orizzontale piuttosto che verticale);<br />	<br />
&#8211; che le indicazioni desumibili dalle tavole 3 (‘planivolumetrico’) e 4 (‘planivolumetrico’) non rivestivano carattere di vincolatività, ma si limitavano a declinare soluzioni progettuali meramente facoltative (i.e.: alcune fra le molte possibili soluzion<br />
Sempre con il terzo motivo di ricorso, si lamenta l’erroneità della sentenza per la parte in cui ha ritenuto il superamento della volumetria in concreto realizzabile.<br />	<br />
Al riguardo, il giudice ha omesso di considerare:<br />	<br />
&#8211; che la delibera commissariale n. 16 del 1996 era stata confermata dalla delibera consiliare n. 54 del 2002 (di modifica della convenzione di lottizzazione), così palesando ex post la conformità delle edificazioni realizzate al pertinente quadro discipli<br />
&#8211; che, a sua volta, la delibera commissariale n. 16 del 1996 (di modifica dell’articolo 9 delle norme attuative del Piano di lottizzazione) era del tutto legittima ed efficace;<br />	<br />
<i>4) Violazione dei princìpi desumibili dagli artt. 3 e 97, Cost. – Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 241 del 1990 &#8211; Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 5 e 9 delle N.T.A. al Piano di lottizzazione approvato con delibera di C.C., n. 121 del 1994 &#8211; Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia</i><br />	<br />
Il giudice ha omesso di considerare:<br />	<br />
&#8211; che l’annullamento in autotutela non evidenziava un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione di atti illegittimi;<br />	<br />
&#8211; che l’amministrazione comunale non aveva comparato in concreto fra i diversi interessi coinvolti;<br />	<br />
&#8211; che, al contrario, il provvedimento impugnato solo affermava apoditticamente che l’annullamento era necessario per l’interesse al ripristino degli interessi paesaggistici ed ambientali.<br />	<br />
Solo parzialmente diversa è la genesi del ricorso in appello n. 10432/2006, proposta dalla società cooperativa ‘La Fenice’ avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Toscana n. 3077/2006 con cui è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso avverso il provvedimento comunale di annullamento d’ufficio della concessione edilizia n. 6266 del 1998.<br />	<br />
Al riguardo si osserva: a) che il provvedimento comunale si fondava su ragioni sostanzialmente analoghe a quelle già esplicitate nell’ambito dei provvedimenti di annullamento delle concessioni nn. 6267 del 1999 e 6268 del 1999; b) che la sentenza si fondava a sua volta su ragioni sostanzialmente analoghe a quelle già esposte nell’ambito della sentenza n. 2395/2006.<br />	<br />
Con l’appello, la società ‘La Fenice’ chiede la riforma della sentenza articolando i seguenti motivi:<br />	<br />
<i>1) (sui) vizi del procedimento</i><br />	<br />
Il giudice ha omesso di valutare il superamento del termine ragionevole di durata del procedimento di annullamento d’ufficio. Oltretutto l’<i>iter</i> del procedimento di autotutela doveva seguire – secondo la logica dell’atto contrario – il medesimo <i>iter</i> dell’iniziale concessione.<br />	<br />
<i>2) Sul merito</i><br />	<br />
Il giudice ha omesso di considerare: a) la valenza che, ai fini della decisione, era sortita dalla delibera commissariale n. 12 del 1996, di modifica alle N.T.A. del Piano di lottizzazione; b) la circostanza per cui, ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione, il contenuto della tavola n. 5 allegata era solo indicativo ai fini delle progettazione esecutiva; c) il fatto che il nuovo regolamento edilizio non era applicabile ai porgetti attuativi di convenzioni già sottoscritte; d) il superamento del principio di ragionevole durata del procedimento di autotutela; e) l’insussistenza di effettive ragioni di interesse pubblico interesse a supporto dell’annullamento (anche in considerazione del carattere minimale delle eccedenze volumetriche – pari ad appena 311 mc. -).<br />	<br />
In tutti i quattro giudizi si costituiva il Comune di Castiglione della Pescaia, che concludeva per il rigetto degli appelli.<br />	<br />
Il Comune proponeva, altresì, appello incidentale con cui (reiterando un argomento già invano esposto in primo grado) affermava l’inammissibilità del primo ricorso per difetto nelle procure alle liti, in quanto rilasciate in violazione dell’art. 83 Cod. proc. civ..<br />	<br />
All’udienza pubblica del 29 novembre 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Giungono alla decisione del Collegio i ricorsi in appello proposti da quattro soggetti privati interessati da un piano di lottizzazione nell’ambito del Comune di Castiglione della Pescaia avverso le sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Toscana nn. 2395/2006 e 3077/2006 con cui sono stati in parte dichiarati inammissibili e in parte respinti i ricorsi avverso i provvedimenti con cui il Comune aveva disposto l’annullamento in autotutela di alcune concessioni rilasciate nell’ambito della richiamata lottizzazione, in quanto illegittime.<br />	<br />
2. In primo luogo il Collegio riunisce i ricorsi in epigrafe, per evidenti ragioni oggettive e soggettive (inoltre, i ricorsi in appello 10228/2006, 10459/2006 e 10556/2006 sono rivolti avverso la medesima sentenza).<br />	<br />
3. Il Collegio ritiene in via preliminare che non vi sia ragione per esaminare l’appello incidentale proposto dal Comune negli appelli nn. 10228/06, 10459/06 e 10556/06 in relazione alla questione della regolarità delle procure alle liti, fato che i ricorsi proposti <i>principaliter</i> sono comunque da dichiarare infondati per le ragioni che si esporranno.<br />	<br />
4. Ancora in via preliminare, il Collegio osserva che va dichiarato improcedibile il ricorso in appello n. 10459/06 in relazione alla posizione del signor Roberto Carini, il quale ha rappresentato (con nota depositata agli atti e il cui contenuto è stato ribadito dall’avvocato difensore in sede di udienza pubblica) di non avere interesse all’ulteriore coltivazione dell’appello.<br />	<br />
5. Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene che non si possa tenere in considerazione l’istanza di cancellazione dal ruolo proposta dalla società cooperativa edilizia ‘La Fenice’, appellante nell’ambito del ricorso in appello n. 10432/2006. Infatti, l’istanza è implicitamente rinunciata dall’appellante perché la stessa ha presenziato all’udienza pubblica del 29 novembre 2011, confermando le conclusioni già rassegnate in sede di proposizione dell’appello.<br />	<br />
6. Venendo al merito, il Collegio ritiene in primo luogo di esaminare i motivi di appello con cui (allegando motivi di diritto in larga parte assimilabili) gli appellanti hanno lamentato il non corretto esercizio del potere di autotutela, nonché – più in radice – la carenza stessa dei presupposti per procedere all’annullamento in autotutela delle concessioni a suo tempo rilasciate.<br />	<br />
I motivi sono infondati.<br />	<br />
6.1. Con un primo ordine di argomenti, gli appellanti hanno lamentato l’illegittimità dell’esercizio del potere di annullamento, per non essere individuabile un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione degli atti illegittimi.<br />	<br />
6.1.1. Gli argomenti non possono trovare accoglimento.<br />	<br />
Si osserva che i provvedimenti di annullamento oggetto di impugnativa avevano adeguatamente motivato, evidenziando che le difformità rispetto alle pertinenti previsioni della Convenzione (e, indirettamente, dello stesso piano di lottizzazione) avevano comportato un sostanziale stravolgimento dell’impianto compositivo dell’intervento come inizialmente concepito, determinando uno sviluppo dell’edificazione in senso verticale anziché in parallelo (<i>i.e.</i>: in modo ‘adagiato’ sulle curve di livello).<br />	<br />
In tal modo l’intervento realizzato determinava un rilevantissimo quanto inammissibile stravolgimento delle previsioni di piano, con evidente quanto rilevante pregiudizio ai tratti estetici della zona (peraltro, caratterizzata da notevole pregio) e dello stesso interesse della collettività locale, i cui interessi vanno tutelati dall’ente locale quale soggetto esponenziale dei rispettivi interessi.<br />	<br />
Per le medesime ragioni (radicale incompatibilità fra la struttura dell’intervento per come assentito e realizzato e la pertinente disciplina urbanistica), non possono trovare accoglimento i motivi di appello fondati sulla mancata valutazione della possibilità di disporre un annullamento soltanto parziale delle concessioni. Né a conclusioni diverse può giungersi in relazione al fatto che la Soprintendenza non avesse sollevato rilievi sull’intervento.<br />	<br />
Affermare ciò equivarrebbe a inammissibilmente affermare che il mancato esercizio da parte dell’organo statale di tutela del paesaggio dei suoi poteri di intervello, controllo e repressione assorbe i poteri e prerogative che in materia di gestione del territorio spettano al Comune, il quale si vedrebbe a ben vedere privato di un qualunque potere di valutare la concretezza ed attualità dell’interesse pubblico all’effettivo rispetto delle previsioni di piano.<br />	<br />
Pertanto, sussisteva un interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino dei valori compromessi, anche in considerazione del carattere permanente della violazione e della rilevante incidenza dell’edificato sui tratti paesistici di un’area caratterizzata da un particolare pregio.<br />	<br />
Tale circostanza risulta di per sé idonea a superare i motivi di appello relativi al tempo trascorso fra il rilascio dei titoli e il loro annullamento.<br />	<br />
Giova, comunque, osservare che i proprietari delle aree non potevano lamentare la lesione di un affidamento legittimo, sia perché già nel 2001 il Comune aveva avanzato dubbi sulla compatibilità fra le concessioni rilasciate e la loro disciplina, sia perché, nel corso della vicenda, il Comune aveva disposto per ben tre volte la sospensione dei lavori (nel marzo del 2001, nel marzo del 2003 e nel dicembre del 2003), palesando un comportamento senz’altro incompatibile con la formazione di un legittimo affidamento.<br />	<br />
6.2. Con un secondo ordine di argomenti, gli appellanti lamentano l’illegittimità dell’annullamento sotto vari profili procedimentali, relativi: a) alla tempistica della comunicazione di avvio, del procedimento di annullamento in quanto tale; b) alla tempistica dell’adozione del provvedimento finale; c) alla violazione dell’art. 1, comma 136, l. 30 dicembre 2004, n. 311; d) al mancato rispetto del principio c.d. del <i>contrarius actus</i>; e) al mancato rispetto della previsione dell’articolo 8, u.c., l. 25 marzo 1982, n. 94, di conversione in legge del d.–l. 23 gennaio 1982, n. 9.<br />	<br />
6.2.1. Questi argomenti sono infondati.<br />	<br />
6.2.1.1. Quanto al primo profilo, relativo all’asserita illegittimità del procedimento di autotutela perché avviato ad oltre due anni dall’adozione dei provvedimenti oggetto di annullamento e concluso dopo ulteriori due annui circa, vale considerare che la vigente disciplina in tema di annullamento d’ufficio (art. 21-<i>nonies</i> l. 7 agosto 1990, n. 241) non fissa un termine ultimo oltre il quale l’esercizio dell’attività di autotutela è illegittima, riconducendo la valutazione in concreto in ordine alla tempistica della vicenda al parametro di valutazione della ragionevolezza del termine. <br />	<br />
Questa disposizione, per come innovata dall’articolo 14 della l. 11 febbraio 2005, n. 15, non reca un termine espresso (come pure era stato immaginato nei lavori preparatori).<br />	<br />
Escluso che il decorso di un apprezzabile tratto di tempo rappresenti di suo un limite per avviare o per concludere il procedimento di autotutela, occorre verificare se nella specie sia stato violato il generale principio di ragionevolezza.<br />	<br />
La risposta è negativa, considerata la complessità degli accertamenti e delle valutazioni demandate all’amministrazione procedente, nonché la rilevanza degli interessi di tutela in concreto perseguiti (e richiamati nei provvedimenti impugnati), che giustificava certamente l’esercizio del potere anche dopo il un lasso di tempo oggettivamente apprezzabile.<br />	<br />
Nemmeno si può proficuamente lamentare il superamento del termine procedimentale di cui all’articolo 2 l. n. 241 del 1990.<br />	<br />
Infatti, anche a voler ritenere che il termine residuale dell’art. 2, comma 2, trovi in via di principio applicazione ai procedimenti di autotutela, si deve comunque ritenere che riguardo al superamento di tale termine (concretante così una violazione delle “norme sul procedimento”), valga l’art. 21-<i>octies</i>, comma 2,della medesima legge, in tema di c.d. <i>‘illegittimità non invalidanti’</i>.<br />	<br />
Deriva da quanto sopra la non annullabilità del provvedimento adottato, atteso che – per le ragioni che si esporranno – il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che i generali princìpi di conservazione dell’atto e di strumentalità delle forme inducano a generalizzare la portata dell’istituto dell’illegittimità non invalidante di cui all’art. 21-<i>octies</i>, comma 2, l. n. 241 del 1990 (in tal senso: Cons. Stato, VI, 11 maggio 2011, n. 2795; V, 19 giugno 2009, n. 4031; 14 aprile 2008, n. 1588), anche per evitare che – in situazioni come quella per cui è causa – la prevalenza di considerazioni procedimentali porti l’amministrazione alla scelta (antieconomica e contrastante con il principio di efficienza) di dover riavviare un procedimento i cui esiti siano <i>ab initio</i> scontati.<br />	<br />
6.2.1.2. Neppure può dirsi che qui il primo giudice abbia fatto cattivo uso della previsione dell’art. 1, comma 136, l. 30 dicembre 2004, n. 311, secondo cui, al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l&#8217;annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l&#8217;esecuzione degli stessi sia ancora in corso. La disposizione stabilisce che “<i>l’annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall&#8217;eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall&#8217;acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante</i>”).<br />	<br />
Si osserva che il secondo periodo della disposizione (la cui applicazione è invocata dagli appellanti) è qui inapplicabile. <br />	<br />
Infatti non si fa questione di “<i>provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati</i>” (ossia, di provvedimenti posti ‘a monte’ della stipula di atti paritetici). Al contrario (e secondo un assetto di fatto speculare) viene in rilievo l’annullamento di provvedimenti posti ‘a valle’ di un complesso <i>iter</i> di programmazione urbanistica, nel cui ambito rivestiva un ruolo determinante la stipula di una Convenzione urbanistica.<br />	<br />
6.2.1.3. Neppure sono fondati i motivi di appello sulla violazione del principio del <i>contrarius actus</i>, per non essere stato acquisito l’avviso della Soprintendenza nel procedimento conclusosi con l’annullamento d’ufficio dei titoli edilizi.<br />	<br />
Anche in questo caso la lamentata violazione assume carattere meramente procedimentale e le ragioni per cui è stato disposto l’annullamento (violazione della disciplina di Piano) attiene la sfera di competenze del Comune, il quale non sarebbe pervenuto a conclusioni diverse neppure in caso di coinvolgimento dell’organo statale.<br />	<br />
Per i profili di tutela ambientale ( profili che il Comune ha valutato per ritenere la concretezza ed attualità dell’interesse all’annullamento), comunque nell’ambito della regione Toscana, le funzioni in materia di tutela del paesaggio sono sub-delegate ai comuni (a tenore della l.r. Toscana 2 novembre 1979, n. 52 e, successivamente, la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1).<br />	<br />
6.2.1.4. Nemmeno vale lamentare la violazione dell’articolo 8, u.c., d.–l. 23 gennaio 1982, n. 9, come conv. dalla l. 25 marzo 1982, n. 94 (secondo cui “<i>prima di procedere all&#8217;annullamento delle concessioni assentite ai sensi del presente articolo, l&#8217;autorità competente deve indicare agli interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative e gli elementi progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti, assegnando un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni per provvedere alle modifiche richieste</i>”).<br />	<br />
Quella previsione non è applicabile alla vicenda presente perché le sue previsioni sono espressamente riferibili ai soli titoli abilitativi tacitamente formati ai sensi del medesimo art. 8 e non sono estensibili alle ipotesi di titoli abilitativi espressi.<br />	<br />
Si osserva, comunque, che questa disposizione è stata espressamente abrogata dall’articolo 136 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto (30 giugno 2003), mentre gli atti di annullamento di cui si discute sono stati adottati – rispettivamente – nel gennaio e nel febbraio del 2005.<br />	<br />
7. Una volta accertato che nel caso di specie non sono stati travalicati i presupposti e le condizioni normativamente posti all’esercizio del potere di autotutela (in particolare, in relazione alla previsione di cui all’art. 21-<i>nonies</i> della l. n. 241 del 1990), occorre verificare se in concreto sussistevano i gravi profili di illegittimità rilevati dall’Amministrazione comunale.<br />	<br />
7.1. Come detto, i provvedimenti di annullamento impugnati in primo grado sono stati adottati per due distinti profili di illegittimità, ciascuno dei quali di suoidoneo a supportare il provvedimento di annullamento:<br />	<br />
&#8211; in primo luogo, è stata ravvisata la violazione degli artt. 3 e 5 della Convenzione urbanistica attuativa del piano di lottizzazione per difformità della concessione rilasciata rispetto allo schema organizzativo e distributivo di cui alle tavole 2 e 5 d<br />
&#8211; in secondo luogo, è stato ritenuto che le volumetrie oggetto di concessione erano in esubero rispetto a quelle assentibili in base alle previsioni di piano.<br />	<br />
7.2. Il Collegio ritiene che la vicenda vada definita in applicazione del condiviso orientamento secondo cui, in caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni (ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento), è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato, o meglio inammissibile per carenza di interesse alla coltivazione dell’impugnativa avverso l’ulteriore ragione ostativa, il cui esito resta assorbito dalla pronuncia negativa in ordine alla prima ragione ostativa (in tal senso: Cons. Stato, VI, 20 ottobre 2010, n. 7594).<br />	<br />
Su queste basi, il Collegio ritiene che <i>almeno il primo</i> dei richiamati motivi ostativi (quello relativo al contrasto fra i titoli abilitativi rilasciati e lo schema organizzativo e distributivo di cui alle tavole 2 e 5 della convenzione urbanistica) resista alle censure mosse.<br />	<br />
7.3. Occorre, a questo punto, richiamare le disposizioni della cui violazione si discute.<br />	<br />
L’articolo 3 delle N.T.A. al Piano di lottizzazione stabilisce che “<i>hanno valore vincolativo, per quanto previsto dal progetto: (…) b) tutte le indicazioni planivolumetriche (sagome di massimo ingombro) fornite dalla tav. n. 2 del progetto di piano di lottizzazione convenzionata; [nonché] d) le prescrizioni relative ai vari tipi edilizi ammessi sui singoli lotti edificabili di cui al successivo art. 5 ed alla tav. n. 5 (…)</i>”.<br />	<br />
Il successivo art. 5 stabilisce che “<i>gli edifici, in sede di progettazione definitiva (necessaria al fine dell’ottenimento della concessione) potranno subire variazioni riguardanti le dimensioni del corpo di fabbrica oltre che la distribuzione interna degli ambienti, fermo restando lo schema organizzativo e distributivo indicato nei tipi edilizi e l’ambito di sviluppo dell’edificio determinato dalle sagome di massimo ingombro</i>”.<br />	<br />
Dall’esame di queste disposizioni emerge la correttezza delle determinazioni comunali, in quanto:<br />	<br />
&#8211; ai sensi dell’art. 5, lo schema organizzativo e distributivo delineato dagli allegati al piano di lottizzazione costituiva una porzione normativa vincolante della convenzione e stabiliva (in modo non derogabile) le modalità aggregative e compositive del<br />
&#8211; questo schema organizzativo e distributivo non era derogabile in sede di progettazione esecutiva, ma costituiva (pur nella possibile modulazione propria della progettazione di dettaglio) un elemento indefettibile. Tale elemento avrebbe, sì, potuto esser<br />
&#8211; le tesi degli appellanti non risultano fondate quando affermano: a) che l’art. 3 delle N.T.A. al piano di lottizzazione era vincolante solo per quanto riguarda le sagome di massimo ingombro; b) che l’art. 5 era vincolante solo in relazione all’indicazio<br />
&#8211; nell’interpretare la formulazione del richiamato art. 3 (e il rinvio al contenuto dell’allegato 2), si deve attribuire valore prevalente al carattere onnicomprensivo del richiamo alle indicazioni planivolumetriche. Al contrario, il riferimento (peraltro<br />
&#8211; allo stesso modo, l’interpretazione del richiamato art. 3 deve rispettare la pienezza di tutela agli interessi coinvolti. Su queste basi, si deve ritenere che la disposizione (secondo cui “<i>hanno valore vincolato (…) le prescrizioni relative ai vari t<br />
&#8211; se il contenuto dell’intera tavola n. 5 aveva valore vincolato, aveva valore vincolato anche la previsione ivi contenuta, che delineava un intervento costruttivo caratterizzato da una struttura gradonata di elementi frastagliati disposti parallelamente<br />
&#8211; per le medesime ragioni, anche la disposizione di cui all’art. 5 delle N.T.A. al Piano di lottizzazione (secondo cui in sede di progettazione definitiva era comunque necessario salvaguardare “<i>lo schema organizzativo e distributivo indicato nei tipi e<br />
8. Le ragioni dinanzi esposte <i>sub</i> 7 (relative alla difformità fra gli interventi assentiti e realizzati e la pertinente disciplina di piano) risultano di per sé idonee a supportare la parte dispositiva dei provvedimenti con cui è stato disposto l’annullamento delle concessioni a suo tempo rilasciate.<br />	<br />
Ciò esime il Collegio (in base all’orientamento giurisprudenziale dinanzi richiamato <i>sub</i> 7.2.) dall’esame dei motivi di appello relativi agli ulteriori profili dei provvedimenti impugnati, incentrati sulla questione dell’eccesso di volumetria, così come sulla validità ed efficacia della delibera commissariale n. 12/96, su cui lungamente hanno insistito le difese delle parti in causa.<br />	<br />
8.1. Per le medesime ragioni, non si ritiene di esaminare <i>funditus</i> il motivo (variamente articolato dagli appellanti) secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di valutare la portata della delibera consiliare n. 54 del 2002 la quale, nell’apportare modifiche ed integrazioni alla convenzione di lottizzazione ‘Santa Maria’, avrebbe ribadito un quadro prescrittivo in tutto conforme a quello delineato dalla richiamata delibera commissariale del 1996, confermandone la validità e l’efficacia.<br />	<br />
Ai limitati fini che qui rilevano, si osserva comunque che questo motivo non potrebbe comunque essere accolto, essendo pacifico che le prescrizioni di cui alla delibera consiliare n. 54/2002 non si sono mai tradotte in puntuali pattuizioni convenzionali, stante il rifiuto dei lottizzanti di sottoscrivere modifiche alla Convenzione di lottizzazione che sarebbero conseguite all’adozione della delibera in questione.<br />	<br />
In definitiva, la mancata modifica dell’originaria Convenzione (stante l’indisponibilità degli stessi lottizzanti) conferma la correttezza dell’operato del Comune di Castiglione della Pescaia, il quale ha ritenuto che la vicenda andava valutata assumendo quale paradigma di riferimento l’originaria formulazione della convenzione urbanistica attuativa del Piano di lottizzazione.<br />	<br />
9. Per le ragioni sin qui esposte, i ricorsi in epigrafe, previa riunione, devono essere respinti.<br />	<br />
Per quanto concerne, invece, il ricorso in appello n. 10459/06, va dichiarato improcedibile in relazione alla sola posizione del signor Roberto Carini.<br />	<br />
La complessità delle questioni fattuali e giuridiche coinvolte dalla presente decisione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe, previa riunione, li respinge. <br />	<br />
Dichiara improcedibile in il ricorso in appello n. 10459/06 in relazione alla sola posizione del signor Roberto Carini.<br />	<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-2-2012-n-1081/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2012 n.1081</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2012 n.159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-27-2-2012-n-159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-27-2-2012-n-159/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2012 n.159</a></p>
<p>G. Mozzarelli Pres. &#8211; U. Giovannini Est. CPL Concordia s.p.a. (Avv.ti B. Caravita, E. Zani e G. Pittalis) contro l’Azienda Ospedaliero &#8211; Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola (Avv. A. Zanetti) e nei confronti di Manutencoop Facility Management s.p.a. (Avv.ti F. Mastragostino e C. Carpani) sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 95, comma 2,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-27-2-2012-n-159/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2012 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-27-2-2012-n-159/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2012 n.159</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Mozzarelli Pres. &#8211; U. Giovannini Est. <br /> CPL Concordia s.p.a. (Avv.ti B. Caravita, E. Zani e G. Pittalis) contro l’Azienda Ospedaliero &#8211; Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola (Avv. A. Zanetti) e nei confronti di Manutencoop Facility Management s.p.a. (Avv.ti F. Mastragostino e C. Carpani)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/99 sui requisiti minimi di partecipazione alla gara per un RTI e sulle modalità di riduzione della cauzione in un appalto inerente una pluralità di lavori o servizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. &#8211; Art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999 &#8211; Misura minima del 10% per R.T.I. di tipo orizzontale &#8211; È riferita unicamente ai “requisiti economico – finanziari e tecnico –organizzativi” 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. &#8211; Requisiti economico/finanziari e tecnico/organizzativi – RTI– Correlazione con la misura della partecipazione individuale all&#8217;esecuzione – Insussistenza &#8211; Mandante di RTI orizzontale in possesso del requisito minimo &#8211; Esecuzione &#8211; Realizzarne di una quota inferiore dei lavori – Ammissibilità – Corrispondenza alla quota di partecipazione al Raggruppamento &#8211; Necessità	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Cauzione – Riduzione – Appalto inerente una pluralità di lavori o servizi &#8211; Corrispondenza solo tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Dal chiaro enunciato dell’art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999 si evince con nettezza che la misura minima percentuale del 10% di cui deve essere in possesso ciascuna impresa mandante costituita in R.T.I. di tipo orizzontale è riferita unicamente (e ciò trova conferma anche nel collocamento sistematico della disposizione all’interno del Titolo VI del D.P.R. n. 554 del 1999: “Soggetti abilitati ad assumere lavori pubblici”) al possesso dei “requisiti economico – finanziari e tecnico –organizzativi” per la partecipazione alla gara 	</p>
<p>2. Nei casi di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, non vi è una correlazione logica tra il possesso dei requisiti e la misura della partecipazione individuale all&#8217;esecuzione stessa, tanto è vero che l&#8217;offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti della amministrazione di tutte le imprese raggruppate. La ripartizione tra i partecipanti dell&#8217;aliquota che ciascuno di essi s&#8217;impegna ad effettuare, mentre assume un valore significativo all&#8217;interno, del raggruppamento, non incide quindi sul rapporto contrattuale con l&#8217;amministrazione appaltante. Ne discende che non è precluso che un’impresa mandante di RTI orizzontale in possesso del requisito minimo di partecipazione alla gara ai sensi di cui all’art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999, possa poi, in fase di esecuzione dei lavori, realizzarne una quota inferiore, fermo restando, però, che tale quota corrisponda a quella di partecipazione della stessa mandante al Raggruppamento, secondo quanto espressamente prescrive l’art. 37, comma 13, del D.Lgs. n. 163 del 2006.	</p>
<p>3. La riduzione dell&#8217;importo cauzionale è giustificata dalla maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell&#8217;impresa ed è pertanto necessario che tale requisito sia posseduto con riferimento all&#8217;oggetto specifico dell&#8217;appalto. Tale collegamento comporta che, nel caso l’appalto ricomprenda una pluralità di lavori o servizi, debba esservi corrispondenza solo tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>CPL Concordia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale impresa mandataria del R.T.I. avente quali imprese mandanti Ing. Ferrari s.p.a. e ACEA Costruzioni s.p.a., società rappresentate e difese dagli avv. Beniamino Caravita, Ezio Zani e Gualtiero Pittalis, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bologna, via S.Vitale n. 55; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Azienda Ospedaliero &#8211; Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea Zanetti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bologna, via Marsala n. 28; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Manutencoop Facility Management s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria di R.T.I. avente quali mandanti SIRAM s.p.a. e ITER società coop., società rappresentate e difese dagli avv. Franco Mastragostino e Cristiana Carpani, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bologna, p.zza Aldrovandi n. 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a)della deliberazione del Direttore Generale dell&#8217;Azienda Ospedaliera &#8211; Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola &#8211; Malpighi n. 290 del 31.8.2011, con la quale è stata aggiudicata, in via definitiva, a R.T.I. Manutencoop – SIRAM &#8211; ITER la concessione di progettazione, costruzione e gestione di centrali, impianti tecnologici, lavori e servizi dell&#8217;Azienda Ospedaliero &#8211; Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola &#8211; Malpighi; b)della relativa nota di comunicazione P.G. 0830705 in data 2.9.2011; c)della deliberazione dello stesso Direttore Generale n. 192 del 15.6.2011, di aggiudicazione provvisoria della concessione a R.T.I. controinteressato; d)di ogni altro atto connesso, e, in particolare degli atti e verbali di gara con cui d1) non è stato escluso il R.T.I. Manutencoop – SIRAM &#8211; ITER; d2) é stato ad esso attribuito un punteggio migliore ed aggiudicata la concessione; d3) é stato attribuito al R.T.I. ricorrente un punteggio illegittimamente inferiore, per i motivi e nelle parti di cui al presente ricorso; e) per la declaratoria di inefficacia della convenzione eventualmente stipulata nelle more; f) e per il conseguente subentro del ricorrente nella posizione di aggiudicatario della concessione e di titolare della relativa convenzione;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliero &#8211; Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola e di R.T.I. Manutencoop Facility Management s.p.a. – SIRAM s.p.a – ITER coop. e visto, altresì, il ricorso incidentale proposto da R.T.I. Manutencoop Facility Management S.p.A. – SIRAM s.p.a. – ITER coop.;<br />	<br />
Vista l’ordinanza collegiale di questa Sezione n. 901 del 10/11/2011, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare presentata dal ricorrente e vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 5518 del 16/12/2011, con la quale, in appello, detta istanza cautelare è stata accolta, con compensazione delle spese di giudizio relative a tale fase processuale; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2012, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Riferisce il ricorrente R.T.I. -Raggruppamento Temporaneo di Imprese-, costituito tra CPL Concordia s. coop., Ing. Ferrari s.p.a. e ACEA Costruzioni s.p.a. che, con deliberazione in data 19/5/2010, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola – Malpighi ha indetto una gara ai sensi dell’art. 153 commi 1-14 del D. Lgs. n. 163 del 2006 (c.d. “finanza di progetto”), per l’affidamento della concessione avente ad oggetto la progettazione e la costruzione di una nuova centrale tecnologica, inclusi gli interventi edili, di un impianto di tri/cogenerazione, di nuovi cunicoli tecnologici nonché la gestione del patrimonio impiantistico ed immobiliare del Policlinico. Il bando prevede una gara a procedura ristretta ex art 55 del D. Lgs. n. 163 del 2006 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
R.T.I. ricorrente riferisce, inoltre, che hanno partecipato alla procedura ristretta quattro concorrenti, tra cui lo stesso ricorrente e R.T.I. odierno controinteressato e che, al termine delle operazioni, quest’ultimo è risultato vincitore con un punteggio superiore a quello di R.T.I. ricorrente, secondo classificato, per soli 4 centesimi di punto.<br />	<br />
Ritiene il ricorrente che gli atti impugnati siano illegittimi per i seguenti motivi in diritto:<br />	<br />
1)Violazione del bando e della lettera d’invito; degli artt. 37, 38, 40 del D. Lgs. n. 163 del 2006; dell’art. 95 del D.P.R. n. 554 del 1999 e del D.P.R. n. 34 del 2000; Eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà, falsità dei presupposti in fatto e in diritto; <br />	<br />
1a) &#8211; Quanto dichiarato da R.T.I. aggiudicatario nella domanda di partecipazione alla gara è in contrasto con le prescrizioni del bando e della lettera d’invito in tema di partecipazione alla gara di R.T.I.. Nella specie, la mandante ITEM coop. partecipa al Raggruppamento per la quota del 8,50% e per la stessa quota essa esegue i lavori appartenenti alla categoria prevalente (OG11-Impianti tecnologici). Il bando prevede, infatti, che i concorrenti in forma di R.T.I. possono partecipare alla gara anche nel rispetto dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006; norma che, al comma 13, stabilisce, in caso di RTI, che le imprese riunite in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. La Lettera d’invito a sua volta richiede a tali imprese l’indicazione, per ciascun componente del Raggruppamento, della quota percentuale di partecipazione al R.T.I. e della quota percentuale di esecuzione delle prestazioni. Il bando inoltre prescrive il rispetto dell’art. 95 del D.P.R. n. 554 del 1999, nella parte in cui richiede che, in caso di RTI di tipo orizzontale, ogni mandante debba possedere i requisiti di partecipazione nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Di conseguenza, risulta illegittima l’ammissione alla gara di RTI aggiudicataria, in ragione del fatto che la mandante ITER coop., oltre a non eseguire alcuna opera scorporabile, partecipa all’esecuzione dei lavori per la categoria prevalente per una quota del 8,50% che è inferiore alla quota minima del 10% prevista dalla “lex specialis” di gara e dalle norme sopra rubricate.<br />	<br />
1b)- Inoltre, sempre la mandante ITER coop. nemmeno risulta in possesso dei requisiti di qualificazione per la cat. OG 11 – impianti tecnologici &#8211; , come emerge dal certificato di qualificazione estratto dal sito ufficiale del’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici in data 5/8/2011 (v. doc. n. 32 della ricorrente), con conseguente violazione del par. III.1.3. del bando di gara. 1c) &#8211; Infine, R.T.I. controinteressato (e sempre in relazione alla posizione della mandante ITER coop) avrebbe dovuto essere escluso, in quanto R.T.I. indebitamente ammesso a versare la cauzione in misura dimidiata ex art. 40, c. 7, D. Lgs. n. 163 del 2006, non essendo essa in possesso della certificazione di sistema di qualità richiesta dalla suddetta norma per fruire della riduzione della cauzione. Tale inosservanza avrebbe dovuto essere sanzionata con l’esclusione dalla gara, come prevede il par. 5.V della Lettera d’invito.<br />	<br />
2)Eccesso di potere sotto i profili di: manifesta illogicità, difetto di motivazione, falsi presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento;<br />	<br />
Come risulta dal verbale di gara n. 17, R.T.I. ricorrente del tutto illogicamente si è visto assegnare solo il punteggio di punti 0,93 su 3 punti disponibili per il sottocriterio 1.1.c “Organizzazione del cantiere”. Con questa valutazione, la Commissione ha immotivatamente penalizzato il ricorrente sia rispetto alla valutazione di tale elemento dell’offerta tecnica di altro concorrente (R.T.I. Cofely) sia rispetto alla stessa offerta di R.T.I. aggiudicatario. E’ chiaro, infatti, che un distacco pari a oltre 2 punti su 3 attribuibili avrebbe potuto essere giustificato solo in presenza di motivazioni analitiche indicative di una altrettanto marcata differenza qualitativa delle offerte in ordine al predetto elemento; cosa che, nella specie, non è avvenuta, dato che le motivazioni analitiche della Commissione circa le offerte di R.T.I. ricorrente e di R.T.I. Cofely pressoché coincidono e che, peraltro, nell’offerta di R.T.I. aggiudicatario non si rinvengono soluzioni tali da giustificare una così considerevole differenza di punteggio.<br />	<br />
La Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico S. Orsola Malpighi – costituitasi in giudizio, con comparsa di costituzione e successive memorie chiede che il ricorso sia respinto in quanto infondato.<br />	<br />
Si è inoltre costituito in giudizio R.T.I costituito da: Manutencoop Facility Management s.p.a. impresa mandataria, da SIRAM s.p.a quale mandante e da ITER coop. quale mandante, che, nel rilevare l’infondatezza del ricorso, ne chiede conseguentemente la reiezione.<br />	<br />
Con atto depositato il 4/11/2011,previamente e ritualmente notificato alle controparti, R.T.I. controinteressato ha proposto ricorso incidentale avverso gli stessi atti della gara già gravati in via principale, a sua volta deducendo motivi in diritto rilevanti: <br />	<br />
A)Violazione del punto III.1.2 bando di gara e dell’art. 98 D.P.R. n. 554 del 1999; Violazione dei principi in tema di giusto procedimento, “par condicio” e concorrenzialità; Eccesso di potere per difetto di istruttoria;<br />	<br />
R.T.I. ricorrente principale doveva essere escluso dalla gara per violazione del par. III.I.2. del bando, in quanto tutte e tre le imprese che compongono il raggruppamento non possedevano i requisiti inerenti la capacità economico – finanziaria ivi prescritti alle lettere c) e d) (svolgimento negli ultimi 5 anni antecedentemente alla data di pubblicazione del bando di gara: c) di servizi affini a quelli previsti dall’intervento, per un determinato importo medio annuo; d) di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento, per un determinato importo medio annuo. Le suddette imprese, infatti, si sono avvalse della facoltà di incrementare del doppio i requisiti di cui alle lettere a) e b) della suddetta norma del bando, nulla invece dichiarando circa il possesso dei requisiti di cui alle lett. c) e d) e con l’ulteriore precisazione che esse avrebbero eseguito direttamente tutte le prestazioni oggetto della concessione, con conseguente violazione sia del bando di gara sia dell’art. 98 del D.P.R. n. 554 del 1999.<br />	<br />
B) Violazione del punto n. 5 della Lettera d’invito; dei principi di: giusto procedimento, “par condicio” e concorrenzialità; Eccesso di potere per travisamento e illogicità manifesta;<br />	<br />
R.T.I. ricorrente ha violato il suddetto punto della Lettera d’invito, non avendo prodotto la documentazione ivi richiesta, oltre che in formato cartaceo, anche su supporto informatico, non potendo essere considerato tale, la piattaforma web di cui esso è proprietario indicata nella domanda, al fine di potere accedere, tramite apposite username e password, ai documenti e ai dati in questione.<br />	<br />
C) – Violazione del punto 7 della Lettera d’invito e del criterio di aggiudicazione prescelto; Eccesso di potere per illogicità manifesta;<br />	<br />
Il punteggio maturato da R.T.I. ricorrente incidentale è palesemente erroneo in difetto. Riguardo al parametro “corrispettivo integrativo di disponibilità”, R.T.I. ric. principale ha infatti offerto “0” mentre R.T.I. ric. incidentale ha offerto 0,01. A fronte di una differenza di offerta così minima, la Commissione non ha ripartito il punteggio proporzionalmente alle diverse offerte, avendo correttamente assegnato solo punti 2 all’offerta migliore, per attribuire poi erroneamente ed in modo palesemente non proporzionale solo punti 0 ad entrambe le altre concorrenti, e ciò per non avere tenuto conto dell’effetto distorsivo sulla formula di proporzionalità delle altre offerte, causato dal corrispettivo “0” contenuto nell’offerta di R.T.I. ricorrente principale. Stante la fondatezza delle suddette censure, dovrà essere accolto il ricorso incidentale, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 16/2/2012, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La presente controversia concerne la legittimità della deliberazione del Direttore Generale dell&#8217;Azienda Ospedaliera &#8211; Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola &#8211; Malpighi n. 290 del 31.8.2011, con la quale è stata definitivamente aggiudicata a R.T.I. costituto da Manutencoop Facility Management s.p.a., quale impresa mandataria, SIRAM s.p.a. e ITER società cooperativa, quali imprese entrambe mandanti (di seguito: RTI Manutencoop), la concessione di progettazione, costruzione e gestione di centrali, impianti tecnologici, lavori e servizi dell&#8217;Azienda Ospedaliero &#8211; Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola – Malpighi. E’ parte ricorrente il R.T.I. costituito da CPL Concordia società cooperativa, quale impresa mandataria; Ing. Ferrari s.p.a. e ACEA Costruzioni s.p.a., quali imprese mandanti (di seguito: RTI CPL Concordia), che impugna, oltre al provvedimento di aggiudicazione definitiva, anche i seguenti atti: nota di comunicazione dell’aggiudicazione in data 2.9.2011; deliberazione del Direttore Generale n. 192 del 15.6.2011, di aggiudicazione provvisoria a RTI Manutencoop e, infine, gli atti e i verbali di gara nelle parti in cui o non escludono RTI Manutencoop dalla gara, o attribuiscono a tale concorrente un punteggio migliore o, infine, attribuiscono a R.T.I. ricorrente principale un punteggio illegittimamente inferiore a quello dovuto. RTI CPL Concordia chiede infine, declaratoria di inefficacia della convenzione che eventualmente fosse stata stipulata con RTI controinteressato, con conseguente subentro nella posizione di aggiudicatario della concessione e di titolare della relativa convenzione.<br />	<br />
Si è costituita in resistenza la Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola – Malpighi (di seguito: Azienda Ospedaliera S.Orsola) chiedendo la reiezione del gravame in quanto infondato.<br />	<br />
Si è inoltre costituito in giudizio RTI Manutencoop, parimenti chiedendo che il ricorso sia respinto per infondatezza dello stesso. Con atto depositato in data 4/11/2011, previamente notificato alle controparti, RTI Manutencoop ha proposto ricorso incidentale.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che il ricorso principale debba essere respinto.<br />	<br />
Per quanto attiene il primo mezzo d’impugnazione dell’atto introduttivo del giudizio, il Collegio ritiene che – come già sostenuto da questa Sezione nella fase cautelare del presente giudizio (v. ord. N. 901 del 10/11/2011) – non sia condivisibile la tesi interpretativa dell’art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999 propugnata nel ricorso principale.<br />	<br />
Secondo il ricorrente, RTI Manutencoop avrebbe dovuto essere escluso dalla gara perché la quota di partecipazione all’esecuzione dei lavori nella categoria prevalente dell’impresa mandante ITER s. coop., essendo pari al 8,5%, é inferiore alla quota minima del 10% prescritta dall’art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999; norma, questa, espressamente richiamata nel bando di gara.<br />	<br />
Tale disposizione recita: “Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’art. 10, primo comma, lett. d), e) ed e-bis), della legge, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.”.<br />	<br />
Dal chiaro enunciato della norma si evince con nettezza che la misura minima percentuale del 10% di cui deve essere in possesso ciascuna impresa mandante costituita in R.T.I. di tipo orizzontale è riferita unicamente (e ciò trova conferma anche nel collocamento sistematico della disposizione all’interno del Titolo VI del D.P.R. n. 554 del 1999: “Soggetti abilitati ad assumere lavori pubblici”) al possesso dei “requisiti economico – finanziari e tecnico –organizzativi” per la partecipazione alla gara (v. C.G.A.R.S. sez. I, 2/1/2012 n. 12).<br />	<br />
Il Collegio condivide, inoltre, quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa in riferimento ai R.T.I. di tipo orizzontale (come è RTI Manutencoop nel caso in esame), laddove ha precisato che, in generale, “….nei casi di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, non vi è una correlazione logica tra il possesso dei requisiti e la misura della partecipazione individuale all&#8217;esecuzione stessa, tanto è vero che l&#8217;offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti della amministrazione di tutte le imprese raggruppate; per cui la ripartizione tra i partecipanti dell&#8217;aliquota che ciascuno di essi s&#8217;impegna ad effettuare, mentre assume un valore significativo all&#8217;interno, del raggruppamento, non incide sul rapporto contrattuale con l&#8217;amministrazione appaltante” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24.4.2002 n. 2808; T.A.R. Puglia –BA-sez. I, 8/9/2009 n. 2036).<br />	<br />
Da tali premesse logicamente discende che detta disposizione in alcun modo preclude che un’impresa mandante di RTI orizzontale in possesso del predetto requisito minimo di partecipazione alla gara, possa poi, in fase di esecuzione dei lavori, realizzarne una quota inferiore; fermo restando, però, che tale quota corrisponda a quella di partecipazione della stessa mandante al Raggruppamento, secondo quanto espressamente prescrive l’art. 37, comma 13, del D. Lgs. n. n. 163 del 2006.<br />	<br />
D’altra parte, la tesi della ricorrente risulta smentita anche da una corretta interpretazione teleologica delle norme, stante che la specifica “ratio” di entrambe è quella di impedire che un’impresa associata quale mandante in R.T.I. di tipo orizzontale (in cui tutte le imprese partecipano indistintamente all’esecuzione dei lavori) possa, con riferimento all’art. 95, comma 2, della L. n. 554 del 1999, eseguire lavori per una quota superiore rispetto a quella minima di possesso dei sopra citati requisiti per partecipare alla gara e possa, quindi, con riferimento all’art. 37, c. 13, D. Lgs. n. 163 del 2006, partecipare a un R.T.I. per una quota superiore rispetto a quella di possesso dei requisiti di partecipazione. In buona sostanza, quello che il legislatore ha voluto impedire è la possibilità per l’impresa mandante in RTI di tipo orizzontale di svolgere i lavori per una quota percentuale superiore sia a quella di possesso dei requisiti di partecipazione alla gara alla quale concorre in forma di R.T.I. sia a quella di partecipazione all’interno dello stesso R.T.I.. <br />	<br />
In quest’ottica, risulta infine del tutto condivisibile l’argomentazione difensiva di Azienda Ospedaliera S. Orsola, ove l’amministrazione sanitaria rileva – con argomento “a contrario” rispetto a quanto sostiene il ricorrente principale – che seguendo fino in fondo tale ultima tesi, si perverrebbe all’illogico risultato che un’impresa in possesso del 95% dei requisiti richiesti dal bando non potrebbe partecipare alla gara, dal momento che non potrebbe esistere un’altra impresa – stante l’asserita necessità di corrispondenza del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, di partecipazione al R.T.I. quale mandante e, infine, di esecuzione dei lavori per almeno una quota minima del 10% &#8211; che ne consentisse – associandosi alla prima in RTI orizzontale con una quota del 5% &#8211; la partecipazione alla gara. <br />	<br />
Tale conclusione è, ad avviso del Collegio, palesemente irragionevole, con conseguente ulteriore supporto, sotto il profilo logico, alle considerazioni di cui sopra, tutte univocamente dirette a ritenere infondato l’esaminato motivo di ricorso. <br />	<br />
Per quanto concerne il secondo mezzo d’impugnazione, il Collegio osserva che anch’esso é infondato, stante che l’Azienda Ospedaliera S. Orsola ha prodotto in atti la documentazione comprovante il possesso, da parte della mandante ITER coop. di R.T.I. aggiudicatario, della qualificazione per la categoria OG 11 sia nella fase di prequalifica della gara (doc. n. 2 della produzione dep. il 7/11/2011) sia al momento dell’aggiudicazione provvisoria (v. successivo doc. n. 3) sia al momento dell’aggiudicazione definitiva (v. successivo doc. n.4). Riguardo al punto in esame, il Collegio deve infine rilevare che il contenuto di tale produzione documentale non é stato successivamente fatto oggetto di ulteriori puntuali confutazioni o censure da parte di RTI CPL Concordia, che si è limitato a ribadire le argomentazioni sostenute nel ricorso principale (v. pag. 40 della memoria dep. il 17/1/2012). <br />	<br />
Con ulteriore motivo, RTI ricorrente principale sostiene che la Commissione di gara avrebbe dovuto escludere RTI Manutencoop perché ha presentato una cauzione provvisoria di importo dimezzato senza averne diritto, stante che la mandante ITER s. coop. è esecutrice di categorie di lavori in riferimento alle quali non è in possesso della relativa certificazione di qualità richiesta ai sensi dell’art. 40, comma 7, D. Lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
Il Collegio rileva che anche tale motivo é infondato. La giurisprudenza amministrativa ha osservato in proposito che, &#8220;…poiché la riduzione dell&#8217;importo cauzionale è giustificata dalla maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell&#8217;impresa, è necessario che tale requisito sia posseduto con riferimento all&#8217;oggetto specifico dell&#8217;appalto, ma che tale collegamento significa che, nel caso l’appalto ricomprenda una pluralità di lavori o servizi, debba esservi corrispondenza solo tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità&#8221; (v. T.A.R. Puglia -BA- sez. I, 3/6/2009 n. 1379; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 28 giugno 2005 n. 8841).<br />	<br />
Nella specie, infatti, avendo la gara quale oggetto specifico una pluralità di lavori e risultando ITER s. coop in possesso della certificazione di qualità relativamente alla categoria di lavori prevalente nella gara stessa (dato, questo, non contestato dal ricorrente principale), RTI aggiudicatario era in possesso di tutti i requisiti richiesti per il dimezzamento della prestazione di cauzione, non essendo tra questi incluso, come è stato accertato, anche il possesso, in capo a ciascuna componente del R.T.I., della certificazione di qualità per le categorie residuali dei lavori svolti dall’impresa. <br />	<br />
E’ infondato, infine, anche il terzo e ultimo mezzo di impugnazione, con il quale RTI ricorrente censura l’operato della commissione di gara, che, in occasione dell’attribuzione del punteggio al sottocriterio 1.1.c. dell’offerta tecnica, avrebbe del tutto illogicamente penalizzato RTI CPL Concordia con punti 0,93 su punti 3 al massimo attribuibili a detto elemento; valutazione, questa, che, a dire del ricorrente, si pone in contrasto sia con la stessa motivazione di tale deteriore punteggio, sia con la motivazione del ben più alto punteggio assegnato ad altre concorrenti che hanno presentato, in riferimento a tale parametro, offerte similari.<br />	<br />
La Sezione deve rilevare, in proposito, che i diversi punteggi attribuiti alle concorrenti relativamente al richiamato sotto criterio dell’offerta tecnica non risultano palesemente illogici e irragionevoli, tenuto conto, soprattutto, dell’oggettiva chiarezza e coerenza della giustificazione data dalla Commissione al (basso) punteggio attribuito a RTI ricorrente in ragione della previsione – unicamente nell’offerta tecnica di tale concorrente – della realizzazione di un ulteriore tunnel interrato, oltre a quelli già esistenti sotto l’area ospedaliera del Policlinico S. Orsola (v. verbale di gara n. 10 doc. n. 16 del ricorrente). Risulta evidente, pertanto, che in sede di valutazione di un sottocriterio dell’offerta tecnica mediante il quale si valuta l’organizzazione del cantiere in riferimento all’esigenza di garantire continuità dei servizi sanitari e alle modalità di gestione delle interferenze, non sia irragionevole la penalizzazione, in termini di punteggio, dell’offerta che prevede la costruzione di un nuovo tunnel interrato rispetto alle altre soluzioni che, invece, mantenendo inalterato il numero dei tunnel esistenti, non presentano tale ulteriore profilo di criticità rispetto alla dichiarata esigenza di garantire la continuità dei servizi ospedalieri nel corso dello svolgimento dei lavori oggetto di concessione.<br />	<br />
Per le suesposte ragioni il ricorso principale è respinto.<br />	<br />
A tale esito del ricorso principale consegue, ulteriormente, l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto da RTI Manutencoop, non avendo tale parte più alcun interesse all’annullamento degli atti in forza dei quali essa è stata dichiarata aggiudicataria della gara (v. T.A.R. Campania –NA- sez. I, 18/3/2011 n. 1495).<br />	<br />
Riguardo alle spese del presente giudizio, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporne l’integrale compensazione, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e anche del diverso esito della fase cautelare nei due gradi di quel giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara altresì improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse il ricorso incidentale proposto da RTI Manutencoop.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br />	<br />
Bruno Lelli, Consigliere<br />	<br />
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-27-2-2012-n-159/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2012 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2012 n.116</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-27-2-2012-n-116/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-27-2-2012-n-116/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-27-2-2012-n-116/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2012 n.116</a></p>
<p>M. Arosio Pres. &#8211; L. Marzano Est. Soccorso Alpino Emilia Romagna &#8211; Servizio Regionale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (Avv. C. Galeazzi) contro il Ministero dell&#8217;Interno e U.T.G. &#8211; Prefettura di Piacenza (Avvocatura dello Stato), la Questura di Piacenza ed altri (tutti non costituiti) sulla competenza ex</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-27-2-2012-n-116/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2012 n.116</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-27-2-2012-n-116/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2012 n.116</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Arosio Pres. &#8211; L. Marzano Est. <br /> Soccorso Alpino Emilia Romagna &#8211; Servizio Regionale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (Avv. C. Galeazzi) contro il Ministero dell&#8217;Interno e U.T.G. &#8211; Prefettura di Piacenza (Avvocatura dello Stato), la Questura di Piacenza ed altri (tutti non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza ex lege del Soccorso Alpino e Speleologico alla direzione ed al coordinamento delle operazioni di ricerca di persone scomparse in zone impervie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sicurezza pubblica &#8211; Coordinamento delle operazioni di ricerca di persone scomparse in zone impervie – Competenza &#8211; Art. 80 comma 39 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 – Soccorso Alpino e Speleologico &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittima la scelta, contenuta nel Piano Provinciale per la ricerca di persone scomparse, di affidare al Responsabile Operazioni di Soccorso (ROS) dei Vigili del Fuoco la direzione e il coordinamento delle operazioni di ricerca di persone scomparse, anche in territorio montano, in ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio provinciale. Difatti ed in diretta applicazione della disposizione contenuta nell’art. 80, comma 39 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, tale coordinamento compete al Soccorso Alpino e Speleologico non solo allorché intervengano organizzazioni di volontariato, ma anche in presenza di Amministrazioni pubbliche, ed in particolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 180 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Soccorso Alpino Emilia Romagna &#8211; Servizio Regionale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Claudia Galeazzi, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Parma, Piazzale Santafiora 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell&#8217;Interno e U.T.G. &#8211; Prefettura di Piacenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui sono domiciliati per legge in Bologna, via Guido Reni 4;<br />
Questura di Piacenza, Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza, Comando Provinciale Guardia di Finanza di Piacenza, Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato di Piacenza, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza, Provincia di Piacenza, Asl 101 &#8211; Piacenza &#8211; Servizio 118, Cri &#8211; Croce Rossa Italiana &#8211; Comitato Provinciale di Piacenza, Coordinamento Volontariato di Protezione Civile di Piacenza, non costituiti in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del Piano Provinciale prot. n. 320/11/V per la ricerca di persone scomparse pubblicato il 14 gennaio 2011;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto e consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno anche per l’U.T.G. &#8211; Prefettura di Piacenza;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore la dott.ssa Laura Marzano; <br />	<br />
Udito, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012, il difensore del ricorrente come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con il ricorso in epigrafe il Servizio Regionale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ha impugnato il Piano della Provincia di Piacenza per la ricerca di persone scomparse, pubblicato il 14 gennaio 2011.<br />	<br />
Si è costituito il Ministero dell’Interno chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Alla camera di consiglio dell’11 maggio 2011 il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e all’udienza pubblica del 22 febbraio 2012, sentito il difensore della parte ricorrente, la causa è passata in decisione.</p>
<p>2. Il ricorso è articolato in quattro motivi con cui è stata dedotta, in realtà, un’unica censura: la scelta, contenuta nel Piano impugnato, di affidare al Responsabile Operazioni di Soccorso (ROS) dei Vigili del Fuoco la direzione e il coordinamento delle operazioni di ricerca di persone scomparse, anche in territorio montano, in ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio provinciale, sarebbe contraria alle previsioni di legge (art. 1 L. 74/2001 e art. 80, comma 39, L. 289/2002), oltreché irragionevole, illogica e lesiva delle prerogative del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino stabilite <i>ex lege</i>.<br />	<br />
E’ stata dedotta, altresì, la violazione delle linee guida di cui alla circolare del Ministero dell’Interno n. 832 del 5 agosto 2010 in cui si darebbe particolare risalto alla funzione del CNSAS nelle battute di ricerca in territori impervi o non facilmente raggiungibili.<br />	<br />
L’Amministrazione si difende ricordando che, ai sensi del D.Lgs. 300/99, l’organo apicale preposto alle attività di soccorso tecnico urgente è Ministero dell’Interno il quale si avvale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, cui il D.Lgs. 139/2006 assegna il ruolo di componente fondamentale del servizio di protezione civile con il compito, tra l’altro, di garantire gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza e di dirigere gli interventi di primo soccorso.<br />	<br />
Secondo il Ministero i dubbi interpretativi suscitati dall’art. 1, comma 1, della L. 74/2001, a mente del quale “nel caso di intervento di più squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS”, sarebbero stati fugati dal Consiglio di Stato nel parere n. 1824 del 26 giugno 2002 secondo il quale il CNSAS avrebbe, <i>ex lege</i>, solo il coordinamento delle organizzazioni che non costituiscono strutture del servizio nazionale della protezione civile sicché dovrebbe ritenersi esclusa la competenza esclusiva o prevalente del CNSAS in materia di soccorso alpino e speleologico.<br />	<br />
Da ciò l’Amministrazione inferisce la legittimità del Piano adottato, nella parte in cui attribuisce la direzione e il coordinamento delle operazioni di ricerca delle persone scomparse al ROS dei Vigili del Fuoco anche laddove l’emergenza si manifesti in territori montani, impervi o nell’ipogeo.</p>
<p>3. La tesi dell’Amministrazione non può essere condivisa.<br />	<br />
3.1. E’ necessario riassumere il quadro normativo.<br />	<br />
La legge 21 marzo 2001, n. 74, recante “Disposizioni per favorire l&#8217;attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico”, all’art. 1 recita: “1. La Repubblica riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI). 2. Il CNSAS provvede in particolare, nell&#8217;ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell&#8217;ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS. 3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell&#8217;esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi. 4. Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell&#8217;ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali”. <br />	<br />
L’art. 11, comma 1, della L. 24 febbraio 1992, n. 225 &#8211; Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, infatti include il CNSAS nell’elenco delle strutture operative nazionali del Servizio, al pari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cui è riconosciuto il ruolo di componente fondamentale della protezione civile, nonché delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo forestale dello Stato, dei Servizi tecnici nazionali (soppressi dall&#8217;art. 38, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ed i loro compiti trasferiti all&#8217;Agenzia per la protezione dell&#8217;ambiente e per i servizi tecnici), dei gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all&#8217;articolo 17, l&#8217;Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca, della Croce rossa italiana, delle strutture del Servizio sanitario nazionale e delle organizzazioni di volontariato. <br />	<br />
Inoltre l’art. 2 della L. 74/2001 stabilisce: “1. Per lo svolgimento delle attività previste dall&#8217;articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale. <br />	<br />
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall&#8217;atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l&#8217;attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell&#8217;ambito dell&#8217;organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso”.<br />	<br />
Infine la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), all’art. 80, comma 39, stabilisce: “<i>Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAI</i> ed al Bergrettungs &#8211; Dienst (BRD) dell&#8217;Alpenverein Sudtirol (AVS). <i>Al CNSAS</i> ed al BRD <i>spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni</i>, con esclusione delle grandi emergenze o calamità”. <br />	<br />
3.2. Così delineato il quadro normativo il Collegio osserva che, nel caso di specie, non è in discussione la primazia del Corpo dei Vigili del Fuoco all’interno del servizio di Protezione Civile, né il ricorrente ha contestato la correttezza dell’individuazione nel ROS dei VVF del soggetto cui affidare la direzione e il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso in via generale.<br />	<br />
Né è in contestazione che l’organo apicale preposto alle attività di soccorso sia il Ministero dell’Interno.<br />	<br />
Le doglianze del ricorrente sono circoscritte a quella parte del Piano della Provincia di Piacenza per la ricerca di persone scomparse in cui non gli è attribuito il coordinamento dei soccorsi ove si tratti di operare in montagna, in grotta ovvero in ambienti ostili e impervi.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che tale motivo di censura sia fondato per la semplice ragione che detta prerogativa è attribuita direttamente dalle legge.<br />	<br />
Né vale obiettare, come opinato dalla difesa dell’Amministrazione – che peraltro non fa alcuna menzione della norma da ultimo riportata – che il Consiglio di Stato è stato di diverso avviso.<br />	<br />
Ciò in quanto da una parte è evidente che il richiamato parere del Consiglio di Stato, indipendentemente dal suo contenuto, sarebbe comunque superato dalla norma sopravvenuta.<br />	<br />
Dall’altra è proprio l’autorevolezza di quel parere a spingere nella direzione dell’applicazione della disposizione contenuta nell’art. 80, comma 39 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.<br />	<br />
Invero, nella parte conclusiva del suddetto parere, il Consiglio di Stato testualmente afferma: “Spetterà pertanto al Prefetto o al Sindaco, in caso di emergenza, indicare quale struttura del servizio della protezione civile debba coordinare sul campo gli interventi. <i>Non esiste infatti nessuna disposizione di legge che di per sé attribuisca ad una delle strutture diretto potere di coordinamento delle altre</i>,<i> né si può ritenere che tale potere discenda di per sé dall’appartenenza all’amministrazione statale posto che la legge istitutiva del servizio nazionale pone tutte le strutture sullo stesso piano</i>”.<br />	<br />
E’ evidente dunque che, essendo stata introdotta nell’ordinamento una norma che, viceversa, stabilisce espressamente che, in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, il potere di coordinamento dei soccorsi in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi è attribuito al CNSAS, di detta norma non può che farsi applicazione, salvo incorrere, come nel caso di specie, nel vizio di violazione di legge.<br />	<br />
Né d’altronde l’impostazione che precede può ritenersi configgente con la previsione di cui all’art. 24 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139, a tenore della quale: “Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l&#8217;incolumità delle persone e l&#8217;integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell&#8217;immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore”.<br />	<br />
Invero la stessa norma precisa al comma 4 che “In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell&#8217;articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e assicura, nell&#8217;ambito delle proprie competenze tecniche di cui all&#8217;articolo 1, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso <i>nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione</i>”.<br />	<br />
Dunque la riportata disposizione, nell’attribuire al VVF la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso, fa salvi i livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione tra i quali deve farsi rientrare senz’altro la attribuzione speciale al CNSAS recata dall’art. 80, comma 39 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. <br />	<br />
Di conseguenza, in diretta applicazione della disposizione contenuta nell’art. 80, comma 39 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il coordinamento compete al Soccorso Alpino non solo allorché intervengano organizzazioni di volontariato, ma anche in presenza di Amministrazioni pubbliche, ed in particolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (cfr. TAR Umbria, Perugia, 28 ottobre 2011, n. 340). <br />	<br />
3.3. Del resto la correttezza dell’impostazione fin qui tratteggiata trova conferma nell’operato di altri Uffici Territoriali del Governo (v. Provincia di Lecco e Provincia di Forlì – Cesena) che, nell’adottare i rispettivi Piani, hanno espressamente previsto che il CNSAS assuma le funzioni di coordinamento delle attività di ricerca in ambiente montano, ipogeo e nelle zone impervie del territorio provinciale.<br />	<br />
Per quanto precede il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il Piano della Provincia di Piacenza per la ricerca di persone scomparse, pubblicato il 14 gennaio 2011, deve essere annullato nella parte in cui non attribuisce al CNSAS il coordinamento dei soccorsi in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi del territorio provinciale.<br />	<br />
L’Amministrazione dovrà, in conseguenza, rideterminarsi tenendo conto della richiamata disposizione normativa.</p>
<p>4. Le spese, attesa la natura delle parti in causa, possono compensarsi integralmente.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, annulla in parte qua l’atto impugnato nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mario Arosio, Presidente<br />	<br />
Laura Marzano, Referendario, Estensore<br />	<br />
Marco Poppi, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/02/2012</p>
<p align=justify>
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