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	<title>27/12/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/12/2012 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2012 n.2241</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-27-12-2012-n-2241/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-27-12-2012-n-2241/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2012 n.2241</a></p>
<p>C. Allegretta – Presidente, F. Cocomile – Estensore sulla necessità che l&#8217;apporto alla attività di progettazione del giovane professionista all&#8217;interno del raggruppamento temporaneo non sia meramente nominale 1. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Raggruppamento temporaneo – Partecipazione allo 0% &#8211; Non è ammissibile. 2. Contratti della p.a.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-27-12-2012-n-2241/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2012 n.2241</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-27-12-2012-n-2241/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2012 n.2241</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Allegretta – Presidente, F. Cocomile – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità che l&#8217;apporto alla attività di progettazione del giovane professionista all&#8217;interno del raggruppamento temporaneo non sia meramente nominale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Raggruppamento temporaneo – Partecipazione allo 0% &#8211; Non è ammissibile.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Raggruppamento temporaneo – Giovane progettista – Partecipazione in qualità di progettista – Contenuto meramente nominale – Impossibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici, la partecipazione ad un raggruppamento temporaneo con percentuale pari allo 0% di un qualsiasi mandante privo dei requisiti richiesti dalla lex specialis di gara (a prescindere che sia o meno “giovane professionista”) non è concettualmente ammissibile.	</p>
<p>2. In forza della previsione di cui all’art. 253 comma 5, d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, il giovane professionista deve essere presente all’interno del raggruppamento temporaneo in qualità di “progettista” e, pertanto, dovendo il suo apporto all’attività di progettazione avere contenuto professionale effettivo, concreto e sostanziale, non può essere meramente nominale e limitarsi allo 0%.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 592 del 2012, proposto da Guastamacchia s.p.a. e Magnanimo Ingegneri Associati s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Michaela De Stasio e Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto in Bari, via Pizzoli, 8;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Aeroporti di Puglia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilio Toma e Loredana Papa, con domicilio eletto in Bari, via Calefati, 133;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento,<br />	<br />
</b>previa adozione di misure cautelari,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; dell’esclusione dalla procedura aperta per l’esecuzione dei lavori impiantistici ed edili e per le attività di servizi d’ingegneria mirati all’efficientamento energetico dell’Aerostazione Passeggeri dell’Aeroporto di Bari, nel rispetto della normativa italiana ed europea relativi al “Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013”, disposta nel corso della seduta del 12.3.2012;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 4049 del 19.3.2012, di comunicazione dell’intervenuta esclusione dalla gara;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 4050 del 19.3.2012, di rigetto del preannuncio di ricorso <i>ex</i> art. 243 <i>bis</i>, dlgs n. 163/2006;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 5185 del 10.4.2012, di riscontro negativo alle osservazioni del 29.3.2012;<br />	<br />
&#8211; nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi incluso ove occorra il bando ed il disciplinare di gara <i>in parte qua</i>, ove intesi come escludenti le odierne ricorrenti;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Aeroporti di Puglia s.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 per le parti i difensori avv.ti Vito Aurelio Pappalepore, Loredana Papa ed Emilio Toma;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Le odierne ricorrenti Guastamacchia s.p.a. e Magnanimo Ingegneri Associati s.r.l. (costituenti raggruppamento temporaneo di professionisti) partecipavano alla procedura aperta per l’esecuzione dei lavori impiantistici ed edili per le attività di servizi d’ingegneria mirati all’efficientamento energetico dell’Aerostazione Passeggeri dell’Aeroporto di Bari.<br />	<br />
Nel corso della seduta del 12 marzo 2012 le stesse apprendevano di essere state escluse.<br />	<br />
L’esclusione si fondava sul difetto, in capo al RTP Guastamacchia s.p.a. e Magnanimo Ingegneri Associati s.r.l., del requisito di cui all’art. 6.5, lett. c) del disciplinare di gara (relativo ai servizi di punta) in quanto non posseduto da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti incaricato della progettazione e sulla circostanza della indicazione quale “mandante” dello stesso RTP con una percentuale di partecipazione pari allo 0% (e quindi assolutamente carente dei requisiti di partecipazione) del giovane professionista arch. Roberta Ruggieri.<br />	<br />
Le ricorrenti Guastamacchia s.p.a. e Magnanimo Ingegneri Associati s.r.l. impugnavano il provvedimento di esclusione, contestando altresì il bando ed il disciplinare di gara.<br />	<br />
Deducevano un unico motivo così sinteticamente riassumibile:<br />	<br />
&#8211; violazione ed erronea applicazione degli artt. 252, 253, 261 e 263 d.p.r. n. 207/2010; violazione ed erronea applicazione della <i>lex specialis</i> di gara e del principio del <i>favor partecipationis</i>; violazione dell’art. 46 dlgs n. 163/2006; ecce<br />
Si costituiva Aeroporti di Puglia s.p.a., resistendo al gravame.<br />	<br />
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia manifestamente infondato, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina della eccezione preliminare di tardività formulata da parte resistente.<br />	<br />
Invero, il provvedimento di esclusione del RTP ricorrente si sorregge, in ogni caso, in ragione della rilevata presenza, all’interno dello stesso raggruppamento, della giovane professionista arch. Roberta Ruggieri quale “mandante” con percentuale di partecipazione al raggruppamento pari allo 0%.<br />	<br />
Nel momento in cui l’arch. Roberta Ruggieri è entrata a far parte del raggruppamento quale “mandante”, la stessa &#8211; pur se “giovane professionista” &#8211; doveva necessariamente possedere tutti i requisiti di partecipazione richiesti dalla <i>lex specialis</i> di gara (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 6 dicembre 2011, n. 1848).<br />	<br />
Una partecipazione pari allo 0% del giovane professionista arch. Ruggieri al raggruppamento in qualità di mandante ha inevitabilmente comportato &#8211; come correttamente rimarcato nei provvedimenti impugnati &#8211; l’esclusione del RTP ricorrente.<br />	<br />
In altri termini, la partecipazione ad un raggruppamento con percentuale pari allo 0% di un qualsiasi mandante privo dei requisiti richiesti dalla <i>lex specialis</i> di gara (a prescindere che sia o meno “giovane professionista”) non è concettualmente ammissibile.<br />	<br />
Inoltre, in forza della previsione di cui all’art. 253, comma 5 d.p.r. n. 207/2010, il giovane professionista deve essere presente all’interno del raggruppamento in qualità di “progettista” e, pertanto, dovendo il suo apporto all’attività di progettazione avere contenuto professionale effettivo, concreto e sostanziale, non può essere meramente nominale e limitarsi allo 0%.<br />	<br />
Nel caso in esame, invece, non risulta che la Ruggieri sia indicata quale “progettista” all’interno del RTI ricorrente; né è contemplato alcun apporto partecipativo della stessa alla progettazione.<br />	<br />
Come rilevato da Cons. Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, n. 5152, “In caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni (ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento), è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato, o meglio inammissibile <i>in parte qua</i>, per carenza di interesse alla coltivazione dell’impugnativa avverso l’ulteriore ragione ostativa, il cui esito resta assorbito dalla pronuncia negativa in ordine alla prima ragione ostativa.”.<br />	<br />
Pertanto, la circostanza che la motivazione del provvedimento di esclusione fondata sulla presenza di un giovane professionista mandante con partecipazione al RTI pari allo 0% resista &#8211; per le argomentazioni espresse in precedenza &#8211; al vaglio giurisdizionale è sufficiente affinché il gravato provvedimento nel suo complesso resti indenne dalle ulteriori censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato.<br />	<br />
Dalle valutazioni evidenziate discende la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna il RTP ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Aeroporti di Puglia s.p.a., liquidate in complessivi €. 5.000,00, oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/12/2012</p>
<p align=justify>
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